Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||
Titolo: | Legge di stabilità 2016 - Sintesi del conteuto - A.S. 2111-B | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 360 Progressivo: 9 | ||
Data: | 23/12/2015 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | V-Bilancio, Tesoro e programmazione | ||
Altri riferimenti: |
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Servizio
Studi
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6706-2451 - studi1@senato.it -
Dossier n. 240/9
Servizio del
Bilancio
Tel. 06
6706-5790 - sbilanciocu@senato.it -
Servizio
Studi
Dipartimento Bilancio
Tel. 06
6760-2233 - st_bilancio@camera.it -
Progetti di legge n. 360/9
LEGGE DI STABILITA’
2016
SINTESI DEL CONTENUTO
A.S. 2111-B
Dicembre 2015
La documentazione dei Servizi e degli Uffici del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze
di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei
parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale
utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti
originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
Tavola di raffronto tra il testo del disegno di
legge (A.S. 2111), il testo approvato dal Senato (A.C. 3444) e il testo
trasmesso dalla Camera (A.S. 2111-B)
Oggetto |
A.S. 2111 |
A.C. 3444 Art. 1, co. |
A.S. 2111-B Art. 1,
co |
Risultati differenziali
del bilancio dello Stato |
1 |
1 |
1 |
2 |
2-3 |
2-3 |
|
Albo dei dottori
commercialisti |
|
|
4 |
Eliminazione aumenti
accise e IVA |
3 |
4-6 |
5-7 |
Reddito atleti
professionisti |
|
|
8 |
Personale
dell’amministrazione finanziaria |
|
7 |
9 |
Esenzione IMU
immobili in comodato d'uso |
|
|
10 |
Esenzione per
l’abitazione principale, i macchinari imbullonati, i terreni agricoli |
4, co. 1-15 |
9-24 |
11-16 19-26 28 |
Finanziamento delle
unioni e fusioni di comuni e dei comuni a ristoro gettito TASI |
|
|
17-18 |
Modalità di
commisurazione TARI |
|
|
27 |
Determinazione dei
fabbisogni standard |
|
|
29-34 |
Vigilanza promotori
finanziari |
|
|
35-48 |
Termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali |
|
|
49 |
Esenzioni Erasmus |
|
25 |
50 |
Borse di studio |
|
26-27 |
51-52 |
Canone concordato |
|
28-29 |
53-54 |
Imposta di registro 2
per cento |
|
30 |
55 |
Detrazione dell’IVA
per acquisti unità immobiliare |
|
|
56 |
Ricomposizione
fondiaria |
|
31 |
57 |
Agevolazioni fiscali
edilizia convenzionata |
|
|
58 |
Locazioni immobili
uso abitativo. Patti contrari alla legge |
|
32 |
59 |
Canone agevolato per
associazioni sportive dilettantistiche |
|
|
60 |
Riduzioni IRES |
5, co. 1-5 |
33-37 |
61-64 |
Addizionale IRES per
gli enti creditizi e finanziari |
|
|
65-69 |
Esenzione IRAP in
agricoltura e pesca |
5, co. 6-8 |
38-40 |
70-72 |
Deduzioni IRAP |
|
|
73 |
Detrazioni fiscali
per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e
acquisto di mobili |
6 |
41-43 |
74-75 87 |
Aspetti civilistici e
fiscali della locazione finanziaria di immobili adibiti ad uso abitativo |
|
|
76-84 |
Incentivi demolizione
vecchi veicoli |
|
|
85-86 |
Detrazioni per
interventi di efficienza energetica |
|
|
88 |
Edilizia popolare |
|
44-45 |
89-90 |
Ammortamenti |
7 |
46-52 |
91-97 |
Misure per favorire
la ripresa degli investimenti nel Mezzogiorno |
|
|
98-108 |
Estensione dell’esonero
contributivo per assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2017 nel
mezzogiorno |
|
|
109-110 |
Regime fiscale di
professionisti e imprese di piccole dimensioni (minimi) |
8 |
53-55 |
111-113 |
Reddito soci
cooperative artigiane ai fini IRPEF |
|
|
114 |
Regime agevolato per
cessioni e assegnazioni di beni ai soci |
9, co. 1-6 |
56-61 |
115-120 |
Imposta sostitutiva
beni immobili strumentali |
|
62 |
121 |
Volontari dei vigili
del fuoco |
|
63 |
122 |
Deduzioni IRAP per i
soggetti di minori dimensioni |
9, co. 7-8 |
64-65 |
123-125 |
Emissione di note di
credito IVA |
9, co. 9-10 |
66-67 |
126-127 |
Estensione del reverse charge |
|
|
128 |
Compensazione
cartelle esattoriali |
|
|
129 |
Accertamento imposte
sui redditi e IVA |
|
|
130-132 |
Decorrenza riforma
delle sanzioni amministrative tributarie |
9, co. 11 |
68 |
133 |
Rateazione debiti
tributari |
|
|
134-138 |
Versamento da parte
dei notai dei tributi riscossi |
|
69-70 |
139-140 |
Obbligo di
comunicazione del PM all’Agenzia delle entrate |
|
|
141 |
Operazioni con paesi black list |
|
|
142-147 |
Modifiche al regime Patent Box |
|
|
148 |
Incentivazione alla
produzione di energia elettrica di impianti a biomasse, biogas e bioliquidi |
|
|
149-151 |
Riduzione Canone Rai,
contributi tv locali |
10 |
71-79 |
152-164 |
Destinazione dei
proventi da assegnazione delle frequenze in Banda 3.6-3.8 Ghz |
|
|
165-166 |
Attuazione Accordo
tra Italia e Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora |
|
80-82 |
167-169 |
Trattamento fiscale
somme derivanti da procedure di risoluzione bancaria |
|
|
170-171 |
Contributi diritti
d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale |
|
|
172-176 |
Risorse per la
proroga della convenzione con Radio radicale |
|
|
177 |
Proroga esonero
contributivo per assunzioni a tempo indeterminato |
11 |
83-86 |
178-181 |
Regime fiscale di
somme, valori e servizi in favore dei lavoratori dipendenti |
12 |
87-95 |
182 184-191 |
Computo congedo di
maternità per i premi di produttività |
|
|
183 |
Misure per favorire
l’efficacia e la sostenibilità della strategia di valorizzazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata |
13, co. 1-3 |
96-98 |
192-194 |
Fondo per le aziende
sequestrate e confiscate |
13, co. 4-7 |
99-102 |
195-198 |
Fondo per il credito
alle aziende vittime di mancati pagamenti |
|
103-106 |
199-202 |
Aliquota contributiva
lavoratori autonomi |
14, co. 1 |
107 |
203 |
Fondo per lavoratori
autonomi e articolazione flessibile lavoro subordinato |
14, co. 2 |
108 |
204 |
Congedo di paternità |
|
109 |
205 |
Piano straordinario
per la chiamata di professori universitari ordinari |
|
|
206 |
Chiamate dirette
nelle università e reclutamento straordinario di docenti universitari |
15 |
110-115 |
207-208 209 210-212 |
Fondo per la
formazione in scienze religiose |
|
|
213-214 |
Proroga di termini
per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore
scolastico in provincia di Palermo. Contratti di lavoro a tempo determinato |
|
116 |
215 |
Assunzioni e
dotazioni organiche dei dirigenti pubblici |
16, co. 1-6 |
117-121, 123 |
216, 219-222, 224 |
Reclutamento dirigenti scolastici |
|
|
217-218 |
Limitazione dei
comandi di personale scolastico |
|
122 |
223 |
Dotazioni organiche
del Ministero dell’interno |
|
|
225 |
Vincoli finanziari
per la contrattazione integrativa degli enti territoriali |
16, co. 7 |
124 |
226 |
Turn over nella P.A.. Personale istituti
enti di ricerca |
16, co. 8-9 |
125-126 |
227-228 |
Assunzioni di
personale degli enti locali |
|
|
229 |
Incremento del Fondo
per il funzionamento delle istituzioni scolastiche |
|
|
230-233 |
Mobilità e
ricollocazione nella P.A. |
|
|
234 |
Compensi dei dipendenti
nominati nei CDA società partecipate |
16, co. 10 |
127 |
235 |
Trattamento
accessorio nella P.A. |
16, co. 11 |
128 |
236 |
Finanziamento Parchi
nazionali |
|
129 |
237-238 |
Modifiche alla
normativa su ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e
gassosi (c.d. attività upstream) |
|
|
239-242 |
Riduzione spese
uffici di diretta collaborazione dei Ministri |
16, co. 12 |
130 |
243 |
Concorso carriera
diplomatica |
16, co. 13 |
131 |
244 |
Assunzioni di
magistrati |
16, co. 14 |
132 |
245 |
Finanziamento collegi
universitari |
|
|
246 |
Accesso dei giovani
alla ricerca nelle università |
17, co. 1-4 |
133-137 |
247-251 |
Stanziamento per la
formazione specialistica dei medici |
17, co. 5 |
138 |
252 |
Contributi
previdenziali per studenti universitari |
|
|
253 |
Risorse per il
diritto allo studio universitario |
|
139 |
254 |
Borse di studio figli
delle vittime del terrorismo |
|
|
255 |
Finanziamento scuole
paritarie |
|
140 |
256 |
Personale della
scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici
internazionali |
|
|
257 |
Fondo acquisto libri
di testo |
|
141 |
258 |
Disposizioni in
materia di rientro di lavoratori dall’estero |
|
142 |
259 |
Misure per la ricerca
scientifica e tecnologica |
|
143 |
260 |
Fondo ordinario università |
|
144 |
261 |
Istituto industrie
artistiche di Pescara |
|
|
262 |
Soggetti
salvaguardati dall’incremento dei requisiti pensionistici |
18 |
145-154 |
263, 265-273 |
Decorrenza
trattamento pensionistico personale comparto scuola e AFAM |
|
|
264 |
Trattamento previdenziale
lavoratori esposti all'amianto |
|
|
274-279 |
Massimale annuo della
base contributiva e pensionabile |
|
|
280 |
Disposizioni in
materia di adeguamento delle pensioni e di ammortizzatori sociali. Opzione
donna |
19 |
155-161 |
281-282, 284, 286, 287-288,
289-291, 293-294 |
Cure parentali per
lav. autonome |
|
|
283 |
Contratti di
solidarietà espansivi |
|
|
285 |
Prestazioni
assistenziali agli eredi dei malati di mesotelioma da amianto |
|
|
292 |
Pensioni poligrafici
in CIG |
|
|
295-297 |
Esclusione
penalizzazione trattamenti pensionistici anticipati |
|
|
298-300 |
Invalidità |
|
162-163 |
301-302 |
Danno biologico |
|
|
303 |
Rifinanziamento
ammortizzatori sociali in deroga |
20, co. 1 |
164-165 |
304-307 |
Attività di utilità
sociale |
|
|
306 |
Ammortizzatori
sociali |
|
|
308-310 |
Contributo società
Italia Lavoro Spa |
20, co. 2 |
166 |
311 |
Copertura
assicurativa dei soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di
utilità sociale |
|
167-171 |
312-316 |
Garante nazionale dei
detenuti |
|
|
317 |
Art Bonus |
21, co. 1-2 |
172-173 |
318-319 |
Credito di imposta
riqualificazione alberghi |
|
|
320 |
Risorse per
interventi relativi a beni culturali e paesaggistici |
21, co. 3 |
174 |
321 |
Interventi
strutturali e agevolazioni fiscali nel settore della cultura |
|
|
322-326 |
Organizzazione MIBACT |
|
|
327 |
Assunzioni presso il
MIBACT |
21, co. 4-6 |
175-177 |
328-330 |
Credito di imposta a
favore del cinema |
21, co. 7-9 |
178-180 |
331-334, 336 |
Disposizioni per
favorire la creatività dei giovani autori |
|
|
335 |
Piano strategico
“Grandi Progetti Beni culturali” |
21, co. 10 |
181 |
337 |
Risorse per
investimenti nel settore della cultura |
|
|
338-339 |
Ricostruzione o
riparazione delle chiese e degli edifici religiosi |
|
182 |
340 |
Finanziamento del
Gran Premio d’Italia di Formula 1 |
|
183 |
341 |
Finanziamento Scuola
per l’Europa di Parma |
|
184-186 |
342-344 |
Interventi per il
turismo e gli istituti culturali |
22 |
187-192 |
345, 349, 351-354 |
Risorse per Matera |
|
|
346-347 |
Contratti di turismo
organizzato |
|
|
348 |
Istituti di tutela
cultura istriano dalmata |
|
|
350 |
Disposizioni per le
fondazioni lirico-sinfoniche |
|
|
355-357 |
Risorse per le
accademie non statali di belle arti |
|
|
358 |
Festival cori e bande |
|
|
359 |
Contributo
straordinario alla fondazione EBRI (European Brain Research Institute) |
|
|
360 |
Rimodulazione risorse
per iniziative a favore della minoranza slovena |
|
|
361 |
Interventi a tutela
del patrimonio storico e culturale esuli italiani dall'Istria, nonché a
favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia |
|
|
362 |
Siti di importanza
comunitaria |
|
193 |
363 |
Riqualificazione
coste Barletta Andria Trani |
|
|
364 |
Imprese della filiera
nautica – marina resort |
|
194 |
365 |
Tassa sulle unità da
diporto |
|
|
366 |
Riduzione tassa
ancoraggio transhipment |
|
|
367 |
Rimborsi IVA a
cittadini extra UE |
|
|
368 |
Finanziamento
Istituti superiori di studi musicali |
|
195 |
369 |
Promozione del made
in Italy e attrazione degli investimenti in Italia |
23, co. 1 |
196 |
370 |
Sostegno
all’internazionalizzazione del sistema produttivo |
|
|
371 |
Piano di sviluppo
piccoli satelliti e finanziamento Istituto nazionale fisica nucleare |
|
|
372-373 |
Riduzione Fondo ordinario
per gli enti di ricerca |
|
|
374 |
Finanziamento a
favore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo |
23, co. 2 |
197 |
375 |
Società Benefit |
|
198-206 |
376-384 |
Stanziamento a
beneficio degli italiani nel mondo. Società Dante Alighieri e accademia
lincei. Scuole italiane paritarie all'estero |
|
207 |
385 |
Lotta alla povertà |
24, co. 1-5 |
208-212 |
386-390 |
|
|
|
391 |
Fondo per il
contrasto della povertà educativa minorile |
24, co. 6-9 |
213-216 |
392-395 |
Eliminazione della
preventiva comunicazione per erogazioni liberali di derrate alimentari |
24, co. 10 |
217 |
396 |
Associazione italiana
Croce Rossa |
|
|
397-398 |
Fondo per la
distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti |
|
|
399 |
Fondo per il sostegno
alle persone con disabilità grave |
25, co. 1 |
218 |
400 |
Fondo per i soggetti
con disturbo dello spettro autistico |
|
|
401-402 |
Finanziamento Ente
nazionale protezione e assistenza sordi |
|
219 |
403 |
Contributo a Eurispes |
|
|
404 |
Fondo per le non
autosufficienze |
25, co. 2 |
220 |
405 |
Persone con
disabilità grave |
|
|
406 |
Attività sportive per
soggetti disabili |
|
221-222 |
407-408 |
Destinazione di quota
del FSN alla cura di malattie rare |
|
223 |
409-410 |
Adozioni
internazionali |
25, co. 3-5 |
224-226 |
411-413 |
Fondo a tutela del
coniuge in stato di bisogno |
|
|
414-416 |
Piano nazionale
contro la tratta di esseri umani |
|
|
417 |
Contributo
Associazione Nazionale Privi della Vista |
|
227 |
418 |
Istituto nazionale di
genetica molecolare |
|
|
419 |
Contributi per
biblioteche per ciechi o ipovedenti |
|
228-229 |
420-421 |
Misure per far fronte
alle esigenze della ricostruzione pubblica e privata connesse agli stati di
emergenza |
26 |
230-236 |
422-428 |
Ripresa del
versamento dei tributi sospesi o differiti |
|
|
429-431 |
Misure per il
completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2009 in
Abruzzo |
|
237-242 |
432-437 |
Misure per il
completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2012 in
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto |
|
243-245 |
438-440 |
Finanziamenti ai
territori colpiti dal sisma in Lombardia, Veneto e Emilia del maggio 2012 e
istituzione di Zone franche in alcuni comuni della Lombardia |
|
|
441-453 |
Riapertura di termini
per imprese agricole che hanno
subito danni a causa di eventi eccezionali |
|
|
454-455 |
Pagamento rate mutui
contratti con Cassa Depositi e Prestiti |
|
|
456 |
Minori riduzioni del
Fondo di solidarietà per i comuni colpiti dal sisma |
|
|
457 |
Risarcimento ai
familiari delle vittime di Sarno 1998 |
|
|
458-465 |
Rinnovi contrattuali |
27, co. 1-4 |
246-249 |
466-67, 469-470 |
Comitati di settore
nella P.A. |
|
|
468 |
Parco nazionale dello
Stelvio |
|
250 |
471 |
Proroga dell’impiego
del personale militare appartenente alle Forze armate (Strade sicure) |
27, co. 5-6 |
251-252 |
472-473 |
Personale di polizia
assegnato a operazioni di sicurezza e controllo del territorio |
|
|
474 |
Fondo per interventi
nei territori della terra dei fuochi |
27, co. 7 |
253 |
475 |
Bonifica e messa in
sicurezza dei SIN |
|
|
476 |
Centro Euro
Mediterraneo per i cambiamenti climatici |
|
|
477 |
Servizi antincendio
negli aeroporti (profili tributari) |
|
|
478 |
Federazioni sportive
nazionali |
27, co. 8 |
254 |
479 |
Club Alpino Italiano |
|
|
480 |
Fondo per i collegi
arbitrali internazionali |
27, co. 9 |
255 |
481 |
Autorizzazione di
spesa per la celebrazione di anniversari |
27, co. 10 |
256 |
482 |
Contributi istituti
culturali |
|
257 |
483 |
Sospensione
procedimenti canoni demaniali marittimi |
|
|
484 |
Collegamenti
marittimi di competenza della Regione Sardegna |
|
258 |
485 |
Finanziamento
collegamenti aerei con la Sicilia |
|
|
486 |
Attività dell’Agenzia
per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 |
|
259 |
487 |
Proroga contabilità
speciale alluvione Veneto 2010 |
|
|
488 |
Rifinanziamento fondo
per la produzione bieticolo-saccarifera |
|
260 |
489 |
Proroga programma
Pesca e Acquacoltura |
|
|
490 |
Reparti operativi
della Marina Militare |
|
261 |
491 |
Rimborso dei crediti
spettanti ai gestori degli impianti "nuovi entranti" |
|
|
492 |
Marina Militare di
Taranto strutture di pulizia |
|
|
493 |
Rafforzamento
dell’acquisizione centralizzata |
28 |
262-267 e 269-278 |
494-499, 501-510 |
Contributi dei comuni
alla locazione Caserme forze dell’ordine |
|
268 |
500 |
Riequilibrio dei
contratti pubblici di servizi e forniture ad esecuzione continuata o
periodica stipulati da un soggetto aggregatore |
|
|
511 |
Razionalizzazione dei
processi di approvvigionamento di beni e servizi in materia di informatica
nelle pubbliche amministrazioni |
29 |
279-288 |
512-520 |
Piani di rientro e
riqualificazione degli enti del Servizio sanitario nazionale |
30, co. 1-16 |
289-304 |
521-536 |
Finanziamento delle
attività di monitoraggio e verifica dei piani di rientro regionali |
|
|
537 |
Monitoraggio, prevenzione e gestione del
rischio sanitario nonché procedure concorsuali riservate per l’assunzione di
personale precario del comparto sanità |
|
|
538-545 |
Aziende sanitarie
uniche (ASU) |
30, co. 17-18 |
305-306 |
546-547 |
Disposizioni in
materia di acquisizione di beni e servizi degli enti del Servizio sanitario
nazionale |
31 |
307-311 |
548-552 |
Aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza sanitaria |
32, co. 1-13 |
312-324 |
553-565 |
Assistenza e cure
termali |
|
|
566-567 |
Livello di finanziamento
del SSN |
32, co. 14 |
325 |
568 |
Farmaci innovativi |
|
326-327 |
569-570 |
Revisione dell’uso
dei medicinali |
|
328-330 |
571-573 |
Acquisto di prestazioni di assistenza
ospedaliera ed ambulatoriale |
|
|
574-579 |
Fondo per il progetto genomi Italia |
|
331-332 |
580-581 |
Assegnazione risorse al Centro nazionale trapianti |
|
|
582 |
Assegnazione risorse per attività di
coordinamento della rete trasfusionale |
|
|
583 |
Assegnazione risorse per assistenza
sanitaria ai soggetti ospitati presso le Residenze per l'esecuzione delle
misure di sicurezza (REMS) |
|
|
584 |
Gaslini |
|
|
585 |
Indennizzi danneggiati trasfusioni |
|
|
586 |
Riduzioni delle dotazioni di bilancio dei
Ministeri |
33, co. 1 |
333 |
587 |
Riduzione di stanziamenti per la Presidenza
del Consiglio |
33, co. 2 |
334 |
588 |
Soppressione dell’Unità tecnica finanza di
progetto |
|
|
589 |
Personale impiegato nelle attività di
protezione civile |
|
|
590 |
Riduzione risorse CAAF |
33, co. 3 |
335 |
591 |
Riduzione dello stanziamento dell’8 per
mille IRPEF di pertinenza statale |
33, co. 4 |
336 |
592 |
Abolizione rimborso regioni oneri carburante
a prezzi ridotti nelle zone di confine |
33, co. 5 |
337 |
593 -595 |
Cessazione di indennizzi di usura delle
strade per le Regioni a statuto speciale |
33, co. 6 |
338 |
596 |
Accertamento violazioni Codice della Strada |
|
|
597 |
Risorse destinate agli enti locali siciliani
per l'accoglienza dei migranti |
|
339 |
598 |
Proroga adempimenti tributari Lampedusa |
|
|
599 |
Personale del Ministero dell'interno (Lavoro
straordinario) |
|
|
600 |
Fondo per la riduzione della pressione
fiscale |
33, co. 7 |
340 |
601 |
Limite di spesa per il due per mille ai
partiti politici |
33, co. 8 |
341 |
602 |
Zone franche urbane |
33, co. 9-10 |
342-343 |
604-604 |
Norme sul finanziamento statale degli
istituti di patronato e di assistenza sociale |
33, co. 11 |
344 |
605-606 |
Scioglimento e commissariamento istituti di
patronato |
|
|
607 |
Riduzione delle spese di funzionamento degli
enti pubblici previdenziali |
33, co. 12 |
345 |
608 |
Riduzioni e altre previsioni, relative al
Ministero della giustizia |
33, co. 13-17 |
346-352 |
609, 610, 613-617 |
Indennità di trasferta ai magistrati DNA |
|
|
611-612 |
Credito d'imposta spese di negoziazione
assistita |
|
|
618 |
Riduzione dei contributi a organismi
internazionali |
33, co. 18 |
353 |
619 |
Gruppo Pompidou |
|
|
620 |
Incremento della tariffa consolare |
33, co. 19-20 |
354-355 |
621, 623 |
Rappresentanze diplomatiche e consolari |
|
|
622 |
Destinazione entrate dismissioni immobiliari
del MAECI |
33, co. 21 |
356 |
624 |
Risparmi di spesa per il personale docente
delle scuole italiane all’estero |
33, co. 22 |
357 |
625 |
Acquisizione all’erario di risorse per
supplenze brevi non utilizzate dalle scuole |
33, co. 23 |
358 |
626 |
Acquisizione all’erario di risorse ex IRRE |
33, co. 24 |
359 |
627 |
Acquisizione all’entrata del bilancio di
risorse per l’edilizia universitaria |
33, co. 25-27 |
360-362 |
628-630 |
Trasporto regionale marittimo nelle regioni
Campania e Lazio |
33, co. 28 |
363 |
631 |
Sistemi informativi automatizzati del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
33, co. 29 |
364 |
632 |
Contratto di lavoro del trasporto pubblico
locale |
33, co. 30 |
365 |
633 |
Soppressione di contributi a imprese
armatoriali |
33, co. 31 |
366 |
634 |
Dismissione immobili difesa |
33, co. 32 |
367 |
635 |
Divieto acquisto autovetture per la PA |
|
|
636 |
IVA super-ridotta pubblicazioni |
33, co. 33 |
368 |
637 |
Fondo per interventi strutturali di politica
economica |
33, co. 34 |
369 |
638 |
Rifinanziamento Fondo
per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione |
|
370 |
639 |
Progettazione di ciclovie turistiche, ciclostazioni
ed interventi per la ciclabilità cittadina |
33, co. 35-36 |
371-372 |
640, 644 |
Fondo sviluppo
attività innovative |
|
|
641-643 |
Disposizioni in
materia di autotrasporto, trasporto intermodale e trasporto ferroviario |
|
|
645-655 |
Accordi tra ANAS e
regioni per la gestione di strade escluse dalla rete stradale nazionale |
|
|
656 |
Riorganizzazione
Scuola nazionale dell’amministrazione - SNA |
33, co. 37 |
373 |
657 |
Struttura didattico
residenziale del Ministero dell'interno |
|
374 |
658 |
Incorporazione della
Società Istituto Sviluppo Agroalimentare S.p.A.- Isa- e della Società
Gestione Fondi per l’Agroalimentare S.r.L.- SGFA-
nell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare- ISMEA |
33, co. 38-43 |
375-380 |
659-664 |
Piano sviluppo
sistema informatico delle produzioni agricole |
|
|
665-668 |
FORMEZ PA |
33, co. 44 |
381 |
669 |
(Osservatorio per i
servizi pubblici locali) |
33, co. 45 |
|
|
Trasformazione della
Cassa conguaglio |
33, co. 46 |
382 |
670 |
Concessionari di
grandi derivazioni idroelettriche |
|
|
671 |
Limiti ai compensi
degli amministratori delle società a controllo pubblico |
33, co. 47-51 |
383-387 |
672-676 |
Alienazione materiale
FFSS |
|
|
677 |
Continuità dei lavori
per la linea ferroviaria Torino-Lione |
|
|
678 |
Contratto di
Programma con l’ENAV |
|
|
679 |
Concorso alla finanza
pubblica delle Regioni e Province autonome |
34 |
388-392 |
680-684 |
Ulteriori
disposizioni per regioni e province autonome |
|
|
685-691 |
Regole di contabilità
per Regioni per anticipazioni di liquidità |
|
393-402 |
692-701 |
Interventi in materia
di spesa farmaceutica |
|
403-404 |
702-703 |
Misure straordinarie
di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese esercenti attività sanitaria
per il SSN |
|
405 |
704 |
Abrogazione del
decreto legge n. 179 del 2015 |
|
406 |
705 |
Trasporto pubblico locale nella Regione Campania |
|
|
706 |
Regole di finanza
pubblica per gli enti territoriali |
35 |
407-412, 415-429 |
707, 709-712, 719-734 |
Regole di finanza
pubblica per gli enti territoriali |
|
|
708 e 713 |
Piano di riequilibrio pluriennale |
|
|
714-715 |
Spese degli enti
locali per bonifiche ambientali conseguenti ad attività minerarie |
|
|
716 |
Scuole innovative
INAIL |
|
413-414 |
717-718 |
Esclusioni dai saldi
per le Regioni |
|
|
735-736 |
Disposizioni in
materia di enti locali |
|
|
737.739 |
Aumenti di capitale |
|
|
740 |
Risorse per comuni
Venezia, Chioggia e Cavallino |
|
|
741 |
Assoggettamento al
regime di Tesoreria Unica delle Autorità amministrative indipendenti |
36 |
430-434 |
742-746 |
Concorso agli
obiettivi di finanza pubblica delle Università e degli Enti di ricerca |
37 |
435-437 |
747-749 |
Spese sostenute da
Roma Capitale per il Museo della Shoa |
|
438 |
750 |
Commissario per il
piano di rientro di Roma Capitale |
|
|
751-753 |
Contributo alle
Province e Città metropolitane |
38, co. 1 |
439 |
754 |
Gestione contabile e
finanziaria delle province e delle città metropolitane |
|
|
755-760, 762 |
Fondo nazionale della
montagna |
|
|
761 |
Contributo a Campione
d’Italia |
|
|
763 |
Personale delle
Province |
38, co. 2-10 |
440-448 |
764-769, 770,
771-772, 774 |
Riqualificazione del
personale dell'amministrazione giudiziaria |
|
|
773 |
Trasferimento
partecipazioni azionarie società connesse a Expo |
|
|
775 |
Stabilizzazione di personale
regionale |
|
|
776 |
Disposizioni in tema
di ragionevole durata del processo |
39 |
449-451 |
777, 781-782 |
Compensazione fiscale
per gli avvocati |
|
|
778-780 |
Disposizioni in
materia di spese di giustizia |
|
|
783-787 |
Esecuzione sentenze
Corte di Giustizia UE |
|
|
788 |
Recupero accise |
|
452 |
789 |
Percorso tutela
vittime di violenza |
|
|
790-791 |
Norme per
l’accelerazione degli interventi cofinanziati |
40, co. 1-12 |
453-464 |
792-803 |
Completamento
interventi cofinanziati 2007-2013 |
40, co. 13 |
465 |
804 |
Sistema di verifica dell'utilizzo
dei finanziamenti per la realizzazione di interventi e programmi pubblici e
norme sul funzionamento del CIPE |
|
|
805-806 |
(Interventi
alluvioni) |
|
stralciato |
|
Approvazione di
variante urbanistica o espletamento di procedure VAS o VIA nell’ambito della
programmazione del FSC |
|
466-468 |
807-809 |
Fondo per il
recepimento della normativa europea |
40, co. 14 |
469 |
810 |
Interventi a favore
dello sviluppo delle aree interne del paese |
|
|
811-812 |
Sentenze della Corte
di giustizia UE: oneri finanziari e poteri di rivalsa |
40, co. 15 |
470 |
813 |
Sentenze della Corte
di Giustizia UE: poteri sostitutivi |
40, co. 16 |
471 |
814 |
Attività di bonifica
e messa in sicurezza SIN "Bussi sul Tirino" |
|
|
815 |
Assunzioni personale Min Ambiente |
|
|
816-818 |
Risorse proprie
bilancio UE |
40, co. 17 |
472 |
819 |
Adeguamento per via
regolamentare di atti dell'Unione europea |
|
473 |
820 |
Equiparazione liberi
professionisti alle PMI per l’accesso ai fondi europei |
|
474 |
821 |
Investimenti europei
e Istituto nazionale di promozione |
41 |
475-482 |
822-830 |
Fondo di garanzia
infrastrutture TERNA |
|
483-488 |
831-836 |
Disposizioni per il
finanziamento investimenti ambientali e tecnologici |
42, co. 1 |
489 |
837 |
Riassegnazione di
somme non impegnate derivanti dalle aste delle quote di emissione di gas
serra |
|
|
838 |
Fondo discariche
abusive |
|
|
839 |
Criteri per l’accesso
al Fondo di garanzia per le PMI per le imprese fornitrici |
|
490 |
840 |
Programmi di
amministrazione straordinaria |
42, co. 2 |
491 |
841 |
Riproducono il
contenuto del decreto-legge n. 183 del 2015: risoluzione della Cassa di
risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare
dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e della Cassa di risparmio
della Provincia di Chieti Spa |
|
|
842-854 |
Fondo di solidarietà
in favore degli investitori |
|
|
855-861 |
Fondo per progetti di
innovazione tecnologica per impianti, macchine e attrezzature agricole,
nonché rinnovo parco autobus |
43, co. 1-4 |
492-495 |
862-865 |
Rinnovo parco autobus
e commissariamento dell’azienda Ferrovie del Sud-Est e Servizi
Automobilistici |
43, co. 5 |
496 |
866-867 |
Disciplina e risorse
del contratto di programma ANAS. Interventi straordinari |
|
|
868-875 |
Garanzie pubbliche |
44 |
497-499 |
876-879 |
Fondo di risoluzione
unico |
|
|
880-885 |
Incentivi alle
imprese delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sicilia e Sardegna |
|
|
886 |
Proroga della
rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni, nonché
rivalutazione dei beni di impresa |
45 |
500-510 |
887-897 |
Circolazione del
contante |
46 |
511-514 |
898-899, 902-903 |
Pagamenti elettronici |
|
|
900-901 |
Emolumenti delle PPAA
superiori a 1000 euro |
|
|
904 |
Modifiche alla
disciplina fiscale applicabile al settore agricolo e coperture |
47, co. 1-10 |
515-523 |
905, 909-910, 912-916 |
Agevolazioni piccola
proprietà contadina |
|
|
906-907 |
Compensazione IVA
sulle carni |
|
|
908 |
Esenzione accisa
produzione energia elettrica da fonti rinnovabili per le imprese |
|
|
911 |
(IVA sul pellet) |
47, co. 11 |
soppresso |
|
Esenzione imposte per
atti relative a controversie sui masi chiusi |
|
|
917 |
Disposizioni in
materia di giochi |
48 |
524-535 |
918-948 |
Disposizioni di
semplificazione per la dichiarazione precompilata |
49 |
536-542 |
949-957 |
Clausola di
salvaguardia relativa alla voluntary disclosure |
50 |
543-544 |
958-959 |
Istituzione di una
aliquota IVA al 5 per cento |
|
545-547 |
960, 962-63 |
|
|
|
961 |
Contrasto evasione
fiscale nel settore degli autoveicoli |
|
548 |
964 |
Risorse per il
comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico |
|
|
965-973 |
Programma per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie |
|
|
974-978 |
Card per acquisti
culturali per i giovani |
|
|
979-980 |
Esclusione della
Fondazione MAXXI dal contenimento delle spese |
|
|
981 |
Credito d’imposta per
sistemi di videosorveglianza |
|
|
982 |
Contributo all’Organizzazione
europea per le ricerche astronomiche nell’emisfero australe |
|
|
983 |
Credito d’imposta
strumenti musicali |
|
|
984 |
Due per mille per
associazioni culturali |
|
|
985 |
Assunzioni
straordinarie nella Polizia di Stato, nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo
della Guardia di finanza |
|
|
986 |
Trattamento fiscale contributi volontari ai
consorzi obbligatori |
|
|
987-989 |
Assunzioni Agenzia
Dogane e Monopoli |
|
|
990 |
Contributo CONI per
Olimpiadi a Roma |
|
|
991 |
Clausola di
salvaguardia Regioni statuto speciale |
|
549 |
992 |
Tabelle A e B |
51, co. 1 |
550 |
993 |
Tabella C |
51, co. 2 |
551 |
994 |
Tabella E (Vedi
tabella che segue) |
51, co. 3 e 5 |
552 e 554 |
995, 997 |
Tabella D |
51, co. 4 |
553 |
996 |
Copertura finanziaria
della legge di stabilità |
51, co. 6 |
555 |
998 |
Entrata in vigore |
52 |
556 |
999 |
Risultati differenziali del bilancio dello Stato |
Il comma 1, fissa i livelli massimi del saldo netto da
finanziare e del ricorso al
mercato finanziario, in termini di competenza,
di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre
2009, n. 196, per gli anni 2016, 2017 e 2018, che sono indicati nell'
allegato n. 1 annesso al disegno di legge. I livelli riportati nel testo
iniziale del provvedimento – fissati per quanto riguarda il saldo netto
da finanziare in 32 miliardi per il 2016, 20 miliardi per il 2017 ed 11
miliardi per il 2018 e, relativamente al livello massimo del ricorso al
mercato, rispettivamente in 275, 295 e 260 miliardi rispettivamente negli
anni 2016, 2017 e 2018 – sono stati modificati
nel corso dell’esame presso la Camera, a seguito della decisione del Governo di volersi avvalere degli ulteriori margini
di flessibilità derivanti dalla
c.d. clausola migranti, per un
importo equivalente a circa 0,2 punti di Pil, con
un conseguente aumento dell’indebitamento netto per il 2016 dal 2,2 per cento
di Pil al 2,4 per cento. Conseguentemente,
modificandosi a tal fine l’allegato 1, entrambi
i saldi sono stati aumentati di 3.400 milioni di euro per il 2016. Il saldo netto da
finanziare passa quindi per tale anno da -32.000 a -35.400 milioni ed il
ricorso al mercato sale da 275.000 a 278.400 milioni. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestioni Previdenziali |
I commi 2 e 3 recano
disposizioni in merito all'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato alle gestioni previdenziali, nonché agli
importi complessivi dovuti alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri
e coloni, alla gestione speciale minatori e alla gestione speciale di
previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al
soppresso ENPALS, per il 2016. In particolare, viene determinato
l'adeguamento, per l'anno 2016, dei trasferimenti dovuti dallo Stato verso la
“Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali” (GIAS) presso
l’INPS, a favore di alcune specifiche gestioni pensionistiche (Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, Gestione dei lavoratori autonomi, Gestione speciale
minatori e il soppresso ENPALS). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Previdenza esperti contabili |
Il comma 4 (introdotto in sede di esame in Commissione alla Camera)
dispone l’iscrizione alla Cassa
nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali,
degli esperti contabili iscritti alla Sezione B dell'Albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili che esercitano la libera professione
con carattere di continuità. Si ricorda che per l’iscrizione alla
richiamata Sezione B è necessario il possesso di una laurea nella classe
delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale o nella
classe delle lauree in scienze economiche e il superamento dell'esame di
Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eliminazione aumenti accise e IVA |
I commi da 5 a 7 – non
modificati - disattivano la clausola
di salvaguardia introdotta dalla legge di stabilità 2014 e rinviano al 2017
gli aumenti predisposti dall’ulteriore
clausola introdotta dalla legge di stabilità 2015. Effetti
finanziari a legislazione vigente (in milioni di euro)
Effetti
finanziari della nuova clausola (in milioni di euro)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reddito degli atleti professionisti |
Il comma 8 esclude dal reddito da lavoro dipendente - per gli atleti professionisti – una quota del costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive
professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le
prestazioni sportive degli atleti medesimi. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personale
amministrazione
finanziaria |
Il
comma 9, introdotto al Senato, riconosce ai dipendenti della amministrazione economico-finanziaria (incluse le
agenzie fiscali) ai quali siano state affidate le mansioni della Terza
Area del CCNL di comparto e retrocessi alla Seconda Area a seguito di una
sentenza del TAR del Lazio, lo svolgimento
delle funzioni espletate, con conferma
del relativo trattamento economico (comunque a titolo individuale e in
via provvisoria). Tale riconoscimento opera, ad ogni modo, nei limiti delle
facoltà assunzionali a tempo indeterminato e delle
vacanze di organico previste per le strutture interessate. In sostanza la norma avrebbe lo scopo
di risolvere il caso dei circa 700 funzionari dell’Agenzia delle Entrate che,
vincitori del concorso interno bandito il 26 luglio del 2001, appartenenti
alla ex posizione economica B3 (attuale F3 della Seconda Area) ed inquadrati
il 1° febbraio del 2007 in soprannumero nell’ex posizione C1 (attuale F1
della Terza Area), sono stati retrocessi dalla Terza alla Seconda Area (e
inquadrati nella stessa posizione economica che ricoprivano nel 2007) in
seguito alla sentenza del TAR del Lazio n. 12321/2008. Nel corso dell’esame in sede referente
alla Camera il predetto riconoscimento economico e funzionale è stato esteso
ai dipendenti assunti all’esito di concorsi banditi in applicazione del CCNL di comparto del quadriennio
2002-2005 (oltre al quadriennio 1998-2001). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tassazione immobiliare Contributo per unioni e fusioni di comuni Sospensione maggiori aliquote enti territoriali Modalità di calcolo TARI |
I commi 10-28 e 53-55 apportano
sostanziali modifiche all’assetto
della tassazione immobiliare e,
per effetto delle modifiche
apportate al Senato, anche al regime
fiscale delle imposte sui trasferimenti immobiliari. Con un primo gruppo di norme (commi
10-13) si provvede al complessivo riassetto
delle agevolazioni per i terreni agricoli, a tal fine esentando da IMU: §
i
terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, come individuati ex lege; §
i
terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola,
indipendentemente dalla loro ubicazione; §
i
terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori indipendentemente dal
possesso e dalla conduzione da parte di specifici soggetti; §
i
terreni agricoli con specifica destinazione, ossia con immutabile
destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà
collettiva indivisibile e inusucapibile, dunque indipendentemente in tal caso
da ubicazione e possesso. Nel corso dell’esame
parlamentare sono state introdotte le seguenti, ulteriori disposizioni: §
la
riduzione del cinquanta per cento della base imponibile IMU (in luogo dell’esenzione,
introdotta al Senato) per gli immobili dati in comodato d’uso a figli o
genitori. Il beneficio si applica purché il contratto sia registrato e il
comodante possieda un solo immobile in Italia, e risieda anagraficamente
nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è sito l’immobile
concesso in comodato. Al contempo si estende detto beneficio anche al caso in
cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello
stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (non
di lusso) (comma 10, lettera b)); §
l’estensione
del principio di sostituzione imposte immobiliari/IRPEF anche con riferimento
alle imposte immobiliari istituite dalle province autonome, con efficacia dal
2014. Anche tali imposte immobiliari sostituiscono, per la componente
immobiliare, l’IRPEF e le addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari
relativi ai beni non locati fatto salvo il parziale assoggettamento a IRPEF
del reddito di immobili non locati, siti nello stesso comune dell’abitazione
principale (comma 12). Si elimina la TASI sull’abitazione principale
(ad eccezione degli immobili di pregio, commi
14 e 16), anche nell’ipotesi in cui è il detentore a destinare l’immobile
ad abitazione principale. Si dispone un’aliquota ridotta per gli immobili-merce. Si estende l’esenzione per la prima casa all’imposta sugli immobili
all’estero – IVIE. Le modifiche
apportate al Senato hanno precisato
che il rinvio alle definizioni di
imposta municipale propria è effettuato con riferimento alle norme del
decreto-legge n. 201 del 2011 che definiscono l’abitazione principale a fini
IMU. Sono inoltre esentate da IMU
le unità immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al
requisito della residenza anagrafica (comma 15). I commi 17 e 19 recano le misure compensative del minor gettito
IMU e TASI conseguente dall'attuazione del nuovo sistema di esenzione per le abitazioni principali e sui
terreni agricoli, prevedendo per i comuni delle regioni a statuto ordinario e
delle Regioni Siciliana e Sardegna un incremento del Fondo di solidarietà
comunale (comma 17) e per i comuni delle regioni a statuto speciale cui la
legge attribuisce competenza in materia di finanza locale (Friuli Venezia
Giulia e Valle d’Aosta) un minor accantonamento sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali (comma 19). Nel corso dell’esame in sede referente, oltre all’aggiornamento della
dotazione conseguente alle modifiche introdotte, nel comma 17 è stata
inserita la lettera b), la quale è volta a rendere permanente la destinazione di quota parte delle risorse del Fondo di solidarietà in favore delle unioni e delle fusioni di comuni,
già prevista per il triennio 2014-2016 nell’importo complessivo di 60
milioni. In particolare, anche per gli esercizi successivi al 2016, la norma dispone la destinazione di 30
milioni di euro ad incremento del contributo spettante alle unioni di comuni (e di 30 milioni di euro ai comuni istituiti a seguito di fusione.
In favore dei comuni che danno luogo alla fusione, è stato inoltre
disposto un aumento del contributo straordinario attualmente spettante a tali
enti ai sensi dell’articolo 20 del D.L. n. 95 del 2012, prevedendo che a
decorrere dal 2016 il contributo in questione sia commisurato al 40 per cento
dei trasferimenti erariali del 2010 (in luogo dell’attuale 20), innalzando
inoltre a 2 milioni il limite massimo per l’aumento (in luogo degli attuali
1,5 milioni) (comma 18). E’ stata poi modificata la lettera
f) del comma 17 assicurando un accantonamento di 80 milioni di euro a
decorrere dal 2016 a valere sul Fondo di solidarietà comunale, da ripartire
tra i comuni per i quali le risorse assegnate a titolo di Fondo di
solidarietà non assicura il ristoro
di un importo equivalente del gettito
TASI ad aliquota di base sull’abitazione principale. Viene, inoltre, attribuito ai comuni
un contributo di 390 milioni di
euro per il 2016, in conseguenza delle norme di
fiscalità immobiliare relative ai limiti massimi posti delle aliquote
d’imposta (comma 20). I commi 21-24 escludono i macchinari funzionali al processo produttivo
(ivi compresi i cd. imbullonati)
della rendita catastale e, quindi, dalle
imposte immobiliari. È abrogata l’Imposta
Municipale Secondaria - IMUS (comma 25). Nel corso dell’esame in sede referente
alla Camera sono stati modificati i commi
26 e 28. In particolare il novellato comma
26 dispone la sospensione, per
l’anno 2016, dell’efficacia delle
leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali
attribuite ai medesimi enti territoriali, in luogo di vietare la
deliberazione di tali aumenti. Si chiarisce inoltre che detti aumenti sono
rapportati ai livelli di aliquote applicabili per l’esercizio 2015 (anziché
essere comparati ai livelli di aliquote deliberate, entro la data del 30
luglio 2015, per l'esercizio 2015). In tal modo, la sospensione degli aumenti di aliquote riguarda anche
gli enti che hanno già deliberato in tal senso all’entrata in vigore della
legge di stabilità in esame. L’introdotto comma 27 proroga per gli anni 2016 e 2017 la modalità di commisurazione della TARI da parte
dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in
base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di
superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non
sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel
rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della
direttiva 2008/98/CE). E’ inoltre differito
al 2018 (in luogo del 2016) il termine a decorrere dal quale il comune deve avvalersi, nella determinazione dei costi del servizio, anche delle risultanze dei fabbisogni standard. A tal fine sono
modificati i commi 652 e 653 della legge di stabilità per il 2014 (articolo 1
della legge n. 147 del 2013). Il novellato comma 28
mantiene ferma la possibilità per i comuni, per il 2016, di maggiorare dello 0,8 per mille l’aliquota
TASI per gli immobili non esenti. Con le modifiche in esame si elimina la
condizione secondo la quale tale aumento doveva essere stato deliberato, per
l'anno 2015, entro il 30 settembre 2015 e nel rispetto dei vincoli posti
dalla legge di stabilità 2014. Viene richiesta tuttavia una espressa delibera del Consiglio comunale.
Per effetto delle modifiche in commento, inoltre, viene espunta la
disposizione che, con riferimento al 2015, manteneva come valide le
deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe di tributi adottate
dai comuni entro il 30 settembre 2015, ove fossero state espletate le
procedure di pubblicazione previste dalla legge. Nel corso dell’esame al Senato
è stata poi introdotta una riduzione del 25 per cento dell’IMU e della
TASI dovute sulle unità immobiliari locate a canone concordato (commi
53 e 54). Si consente di usufruire
dell'imposta di registro con aliquota agevolata al 2 per cento, prevista per
l'acquisto dell’abitazione principale, anche a chi al momento del rogito
possiede già un immobile, purché lo alieni entro un anno dalla data dell'atto
(comma 55). |
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Istituzione della Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard Procedure per l’approvazione delle note metodologiche e dei
fabbisogni |
I commi da 29 a 34
semplificano la procedura per l’approvazione delle note metodologiche e dei
fabbisogni standard previsti dal D.Lgs.n.216 del 2010. I commi 29 e 30 istituiscono presso il Ministero dell’economia
e delle finanze la Commissione tecnica
per i fabbisogni standard (CTFS) di cui al D.Lgs. n. 216/2010, che si
avvale delle strutture del Ministero medesimo; ai suoi componenti, in numero
di undici, non sono corrisposte né indennità né rimborsi spese. I commi 31 e 32 stabiliscono che le
metodologie predisposte ai fini dell’individuazione dei fabbisogni possano
essere sottoposte alla CTFS anche separatamente dalle elaborazioni relative
ai fabbisogni standard, e che, conseguentemente, la nota metodologica ed il fabbisogno standard per ciascun comune e
provincia possano essere adottati con
D.P.C.M. anche separatamente (diversamente da quanto ora previsto, in cui
si deve provvedere con un unico D.P.C.M), e che il parere parlamentare sia
richiesto solo per le Note metodologiche, e non più per l’adozione dei
fabbisogni standard. Si dispone infine (commi 33 e
34) la soppressione della Copaff (Commissione tecnica paritetica per
l’attuazione del federalismo fiscale) disponendo contestualmente che le
funzioni residue delle stessa quale segreteria tecnica della Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica siano trasferiti
presso la Conferenza Unificata. |
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Riforma della vigilanza sui consulenti finanziari |
I commi da 35 a 48 sono volti a riformare il sistema di vigilanza sui promotori
finanziari e sui consulenti finanziari, mediante modifiche al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria – TUF). Si prevede l'istituzione di un
Albo unico gestito da un Organismo con personalità giuridica di diritto
privato, ordinato in forma di associazione: l'attuale Organismo per la tenuta
dell'Albo dei promotori finanziari (APF) viene trasformato nel nuovo Organismo per la tenuta dell'Albo unico
dei consulenti finanziari. All’interno dell’Albo unico sono previste tre
distinte sezioni con riguardo al tipo di attività svolta dai soggetti, che
assumono le seguenti denominazioni: consulenti
finanziari abilitati all'offerta fuori sede (attuali promotori
finanziari: art. 31 TUF); persone
fisiche consulenti finanziari indipendenti (attuali consulenti
finanziari: art. 18-bis TUF); società
di consulenza finanziaria (attuali società di consulenza finanziaria art.
18-ter TUF). A tale Organismo sono trasferite le funzioni di vigilanza e
sanzionatorie attualmente esercitate dalla Consob sui promotori finanziari e
sui consulenti finanziari. Si prevede una disciplina regolamentare della
Consob, emanata congiuntamente all’Organismo suddetto, per definire le
modalità operative e la data di avvio sia dell'albo che della vigilanza da
parte dell'organismo preposto. Resa ferma la vigente disciplina previdenziale
applicabile ai promotori finanziari. Si provvede inoltre alla revisione del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la
clientela. Viene rimessa alla Consob la disciplina delle modalità per
assicurare l'introduzione di meccanismi di risoluzione stragiudiziale
attraverso l'istituzione di un apposito
organo i cui componenti sono da essa nominati, a partecipazione obbligatoria,
in grado di assicurare la rapida, economica soluzione delle controversie, il
contraddittorio tra le parti e l'effettività della tutela in assenza di
maggiori oneri per la finanza pubblica. Si prevede che l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari
sia subordinata al versamento di una tassa
sulle concessioni governative. Tale tassa è dovuta per le iscrizioni
successive alla data di entrata in vigore della norma. |
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Termine per deliberazione del bilancio di previsione 2015 |
Il comma 49 reca una norma
interpretativa volta a precisare che il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2015 degli enti locali, ora stabilito dal DM Interno
del 13 maggio 2015 al 30 luglio 2015, debba intendersi riferito al 31 luglio,
in quanto ultimo giorno del mese. |
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Borse di studio |
I commi 50-52, introdotti al Senato, prevedono agevolazioni fiscali (IRAP, IRPEF) e contributive per le borse di studio erogate nel corso del
programma Erasmus Plus. Si dispone inoltre l’esenzione
IRPEF per le borse di studio per la frequenza dei corsi di
perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato
di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per
i corsi di perfezionamento all'estero erogate
dalla provincia Autonoma di Bolzano. |
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Detraibilità
IVA per acquisto immobili |
Il comma 56 introduce una detrazione IRPEF del 50 per cento dell’importo corrisposto
per il pagamento dell’IVA
sull’acquisto, effettuato entro il 2016, di abitazioni di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione è pari al 50 per
cento dell’imposta dovuta ed è ripartita in 10 quote annuali. |
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Ricomposizione fondiaria Agevolazioni fiscali edilizia convenzionata |
Il comma 57,
introdotto al Senato, esenta
dall’imposta di registro, dall’imposta
di bollo e dalle imposte ipocatastali tutti gli atti e i provvedimenti
emanati in esecuzione di piani di ricomposizione
e di riordino fondiario promossi dagli enti territoriali (regioni,
province, comuni e comunità montane). Il comma 58, con una norma
qualificata espressamente come interpretativa (ai sensi dell’articolo 1,
comma 2 dello statuto del contribuente, legge n. 212 del 2000) dell’articolo
32, comma 2 del D.P.R. n. 601 del 1973, dispone l’applicazione dell'imposta
di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e
catastali per gli atti di trasferimento
delle aree che rientrano negli interventi
di edilizia convenzionata (aree produttive ed aree su insistono
abitazioni economiche e popolari; si tratta delle aree previste al Titolo III
della legge 22 ottobre 1971, n. 865), indipendentemente dal titolo di
acquisizione della proprietà da parte degli enti locali. |
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Locazioni di immobili ad uso abitativo Registrazione del contratto |
Il comma 59 aggiunto nel
corso dell’esame al Senato, interviene sulla disciplina delle locazioni al
fine di prevedere l’obbligo, a carico
del locatore, di registrazione del contratto entro un termine perentorio di 30 giorni, consentire l’azione dinanzi all’autorità giudiziaria
nei casi di mancata registrazione
del contratto nel predetto termine, nonché ancorare la determinazione da
parte del giudice (nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di
locazione) del canone dovuto a un valore minimo definito ai sensi della
normativa vigente. Il comma 5 introdotto al testo
dell’articolo 13 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, chiarisce la misura del
canone di locazione dovuto dai conduttori che avevano beneficiato
della rideterminazione ex lege, per mancata
o parziale registrazione del contratto (ex articolo 3, commi 8 e 9 del
D.Lgs. n. 23 del 2011). Si rammenta che l’articolo 1, comma 5-ter del D.L. n. 47
del 2014 aveva prorogato l’efficacia e la validità dei contratti
di locazione registrati sulla base delle norme (dichiarate
costituzionalmente illegittime, con sentenza 10-14 marzo 2014, n. 50) che
consentivano la rideterminazione ex lege di
elementi tra cui il canone, di contratti di locazione non registrati nei
termini (articolo 3, commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011). Il comma 5-ter
è stato dichiarato illegittimo con la sentenza della Corte Costituzionale n. 119 del 2015,
con la conseguenza di riespandere la misura del
canone di locazione dovuto dai soggetti per cui aveva originariamente operato
la rideterminazione ex lege. In sintesi, i conduttori che hanno versato, nel periodo
intercorso dal 7 aprile 2011 (data di entrata in vigore del richiamato D.Lgs.
n. 23 del 2011) al 16 luglio 2015 (data del deposito della predetta sentenza
n. 119 del 2015), il canone annuo di locazione nella misura rideterminata ex
lege (triplo della rendita catastale ed
adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli
indici ISTAT dei prezzi al consumo), corrisponderanno un canone di locazione
(ovvero un'indennità di occupazione maturata, su base annua) pari al triplo
della rendita catastale dell'immobile, nel periodo considerato. |
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Locazioni a canone agevolato per le società
sportive dilettantistiche |
Il comma 60 estende alle
associazioni sportive dilettantistiche la possibilità di avere in
concessione, ovvero in locazione a canone agevolato, beni immobili dello
Stato. A tal fine, novella l’art. 11 del DPR
296/2005. L’estensione riguarda le associazioni
sportive dilettantistiche che non hanno fini di lucro (si tratta di una
caratteristica già prevista in termini generali), sono affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti
di promozione sportiva (dunque, non anche alle discipline sportive associate)
e svolgono attività sportiva dilettantistica, come definita dai regolamenti
degli organismi cui sono affiliate. La disciplina delle società e
associazioni sportive dilettantistiche è recata dall’art. 90 della L. 289/2002.
In particolare, il co. 18 dispone che lo statuto deve espressamente
prevedere, tra l’altro, l'assenza di fini di lucro. L’unico organismo certificatore della
effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni
dilettantistiche, ossia l’unico soggetto che può riconoscerle a fini
sportivi, è il CONI, come ha confermato l’art. 7 del D.L. 136/2004 (L.
186/2004). A tal fine, nonché allo scopo di trasmettere annualmente
all’Agenzia delle entrate l'elenco delle società e delle associazioni
sportive dilettantistiche riconosciute, il CONI ha istituito un registro
telematico, soggetto a verifica annuale (delibera
del Consiglio Nazionale n. 1288 dell’11 novembre 2004, successivamente
modificata dalla delibera
del Consiglio Nazionale n. 1394 del 19 giugno 2009). Al registro
possono essere iscritte le associazioni e le società sportive
dilettantistiche affiliate a federazioni sportive nazionali o a discipline
sportive associate e/o a enti di promozione sportiva. |
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Riduzioni Ires Addizionale IRES enti creditizi e finanziari |
I commi da 61 a 64 recano
disposizioni volte a ridurre l’Imposta
sul reddito delle società – IRES. Nel corso dell’esame in sede referente alla Camera è stata soppressa la disposizione del comma 61,
con la quale si abbassava la misura dell’aliquota dell’Imposta sui redditi
delle società – IRES, dal 27,5 al 24,5 per cento già a decorrere dal 1°
gennaio 2016. Di conseguenza,
l’abbassamento al 24 per cento dell’aliquota IRES decorre dal 2017.
Si prevede inoltre una riduzione
dell’aliquota della ritenuta
(operata a titolo di imposta) sugli
utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul
reddito delle società, anch’essa rimodulata per effetto dell’esame in sede
referente alla Camera. Durante l'esame in commissione presso
la Camera è stata soppressa la
disposizione (contenuta nell'ex comma
35), che subordinava l’efficacia di entrambe le norme (abbassamento delle
aliquote IRES e della ritenuta sugli utili nel 2016) al riconoscimento in
sede europea dei margini di flessibilità di bilancio legati all’emergenza
migranti, di cui il Governo ha dichiarato comunque di volersi avvalere,
destinando le relative risorse a interventi diversi. Conseguentemente, è stato sostituito il comma 63, rifinanziando il Fondo
per far fronte ad esigenze indifferibili per circa 632 milioni nel 2016
ed 854 nel 2017, cui segue una riduzione di poco più di 1 milione nel 2018;
resta ferma la quantificazione dei maggiori oneri derivanti dalle riduzioni
d’imposta summenzionate, pari a 171,7 milioni per il 2018, nonché la relativa
copertura, cui si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni
finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa dei Ministeri. I commi da 65 a 69 introducono una addizionale IRES del 3,5 per cento per gli enti creditizi e finanziari. In particolare, il comma 65 chiarisce
che detta addizionale opera per gli istituti di credito, le società di
gestione comune dei fondi di investimento mobiliare, le capogruppo di gruppi
bancari, le SIM, gli intermediari finanziari, gli istituti di moneta
elettronica e gli istituti di pagamento e le società finanziarie (di cui
all’articolo 1 del D.Lgs. n. 87 del 1992), inclusa la Banca d’Italia ma non
le imprese di assicurazione e le eventuali capigruppo. Il comma 66 chiarisce l’applicazione
dell’addizionale per i soggetti che hanno optato per la tassazione di gruppo
ovvero per il regime della trasparenza (in quanto controllati); detti
soggetti applicano autonomamente l’addizionale e provvedono al versamento
senza tener conto del reddito imputato dalla partecipata. Ai sensi del comma 67 si rendono integralmente deducibili dall’IRES gli interessi passivi in favore dei soggetti destinatari della
maggiorazione IRES in commento (modificando l’articolo 96, comma 5-bis del TUIR), ossia gli enti creditizi e finanziari. Il comma 68 ne dispone la deducibilità integrale anche a fini IRAP. Il comma 69 dispone
l’applicazione delle norme introdotte a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2016. Si ricorda in proposito che, con la sentenza n. 10 del 2015, la Corte
costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della Robin Hood
Tax (vale a dire l'addizionale all'aliquota IRES nei confronti delle società
che operano nel settore petrolifero, nel settore dell'energia elettrica e nel
trasporto e distribuzione del gas naturale, introdotta dall'art. 81, commi
16, 17 e 18, del decreto-legge n. 112 del 2008), in quanto, tra l’altro, non
ne era stato delimitato l’ambito temporale di applicazione. |
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Esenzione IRAP per agricoltura e pesca Deduzione IRAP lavoratori stagionali |
I commi da 70 a 72 dell'articolo
- non modificati dal Senato - riguardano l'esenzione dal pagamento dell'IRAP per i
settori dell'agricoltura e della pesca, a decorrere dal 2016. A tal fine vengono modificati
gli articoli del decreto legislativo n. 446/1997 - istitutivo dell'IRAP - che
riguardano tali ambiti. Il comma 73 estende la deducibilità del costo del lavoro
dall’imponibile IRAP, nel limite del 70
per cento, per ogni lavoratore
stagionale impiegato per almeno 120 giorni nei due periodi d’imposta, a
decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro
nell’arco di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto. |
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Detrazioni fiscali per ristrutturazioni, riqualificazioni energetica
e bonus mobili Acquisto dispositivi multimediali per controllo da remoto |
I commi da 74 a 87,
modificati nel corso dell’esame parlamentare, prevedono la proroga al 31 dicembre 2016 delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, mantenendo anche per il 2016 le
attuali misure: 65 per cento per gli interventi di riqualificazione
energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici
condominiali; 50 per cento per le ristrutturazioni e per il connesso acquisto
di mobili. Durante l’esame in sede referente è stato modificato il comma 74, introducendo la possibilità per i
soggetti che si trovano nella no tax area (pensionati,
dipendenti e autonomi) di cedere
la detrazione fiscale loro
spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni
degli edifici condominiali ai
fornitori che hanno effettuato i lavori, con modalità da definire con successivo
provvedimento dell’Agenzia delle entrate. Le giovani coppie, anche di fatto, in cui almeno uno dei due
componenti non abbia superato i 35 anni, che hanno acquistato un immobile da
adibire ad abitazione principale possono usufruire di una detrazione fiscale
del 50 per cento per le spese sostenute per l’acquisto di mobili nel
2016 fino a 16.000 euro. Le detrazioni per gli
interventi di riqualificazione energetica sono usufruibili anche dagli
IACP, comunque denominati, per le spese sostenute, dal 1° gennaio
2016 al 31 dicembre 2016, per gli interventi realizzati su immobili di loro
proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Il comma 88 estende l’applicazione delle detrazioni per interventi di
efficienza energetica, pari al 65%
delle spese sostenute (articolo 14 del D.L. n. 63/2013), anche per l'acquisto, l'installazione e la messa
in opera di dispositivi multimediali
per il controllo da remoto degli impianti
di riscaldamento e/o produzione di
acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un
funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche
caratteristiche. |
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Locazione finanziaria immobili abitativi |
I commi da 76 a 84 disciplinano gli aspetti civilistici e fiscali
della locazione finanziaria di
immobili adibiti ad uso abitativo. In particolare, il comma 76 chiarisce che con il contratto di
locazione finanziaria, la banca o l’intermediario si obbligano ad acquistare
o far costruire l’immobile, su scelta e indicazione del soggetto
utilizzatore, a disposizione del quale l’immobile è posto per un dato tempo e
verso un corrispettivo (che deve tener conto del prezzo di acquisto o di
costruzione e della durata del contratto). Alla scadenza del contratto
l'utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene ad
un prezzo prestabilito. Ai sensi del comma 77,
all'acquisto dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria si
applica il divieto di azione
revocatoria fallimentare (ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera a)
l.fall.). Il comma 78 chiarisce le conseguenze della risoluzione
del contratto per inadempimento dell'utilizzatore; in tal caso il
concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere
quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a
valori di mercato, dedotte alcune somme. L'eventuale differenza negativa è
corrisposta dall'utilizzatore al concedente. Sono previsti specifici obblighi
di trasparenza e pubblicità per le attività di vendita e ricollocazione del
bene. Secondo il comma 79 è
possibile chiedere la sospensione del
pagamento dei corrispettivi periodici per non più di una volta e per un
periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi nel corso
dell'esecuzione del contratto medesimo, con proroga automatica del contratto
per il corrispondente periodo; il beneficio della sospensione è subordinato a
specifici eventi intervenuti
successivamente alla stipula del contratto, in particolare la cessazione del rapporto di lavoro
subordinato. Il comma 80 disciplina
le modalità di ripresa dei pagamenti
al termine della sospensione. Detta sospensione non comporta l'applicazione
di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di
garanzie aggiuntive. Si consente (comma
81) all’intermediario, per il rilascio dell'immobile, di agire con il
procedimento per convalida di sfratto. I commi da 82 a 84 recano la relativa disciplina
fiscale. Il comma 82 rende deducibili a fini IRPEF nella misura del 19 per cento i seguenti
costi, relativi al contratto di locazione
finanziaria: si tratta dei canoni
e dei relativi oneri accessori,
per un importo non superiore a 8.000
euro, nonché del costo di acquisto
dell’immobile all'esercizio dell'opzione
finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, ove le spese siano sostenute da giovani di età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della
stipula del contratto di locazione finanziaria e non titolari di diritti di
proprietà su immobili a destinazione abitativa La detrazione spetta alle
medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi passivi sui
mutui contratti per l’abitazione principale. Per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni, ferme restando
le altre condizioni richieste con le
norme in esame, l’importo massimo detraibile a fini IRPEF è dimezzato (dunque
al massimo 4.000 euro per i canoni e 10.000 euro per il costo di acquisto). Il comma 83 reca le
agevolazioni relative all'imposta di
registro sui contratti in esame. In particolare, - § si assoggettano ad imposta di registro in misura
proporzionale anche le cessioni, da parte degli utilizzatori, di
contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto gli immobili ad uso
abitativo (quindi non solo ad uso strumentale), ancorché assoggettati a IVA; § l’imposta si applica nella misura dell’1,5 per cento per gli
atti di trasferimento, nei
confronti di banche ed intermediari che esercitano attività di leasing
finanziario, di abitazioni non di lusso, acquisite in locazione finanziaria a
specifiche condizioni (ovverosia a quelle previste anche per le agevolazioni
sull’acquisto della prima casa); § l’aliquota dell’imposta di registro è pari all’1,5 per cento (e non del 4 per cento come previsto
per le cessioni di leasing di beni
strumentali) sugli atti relativi alle
cessioni, da parte degli
utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria relativi a immobili “non di lusso”, nei
confronti di soggetti per i quali
ricorrono le medesime condizioni richieste per le agevolazioni (sempre ai
fini delle imposte di registro) per l’acquisto della prima casa, , ancorché
assoggettati a IVA. Fuori da tali condizioni, gli atti relativi a cessioni di
leasing sono soggette a imposta
nella misura piena del 9 per cento. Il comma 84 reca le decorrenze delle
disposizioni così introdotte, che hanno una applicazione temporanea dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre
2020. Il maggior gettito derivante dalle norme in esame viene destinato ad incremento del rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di
politica economica – FISPE. |
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Incentivi per rottamazione autocaravan |
I commi 85 e 86, prevedono incentivi fino ad un massimo di 8.000 euro per la sostituzione, mediante demolizione, di
autocaravan di categoria “euro 0”,
“euro 1” o “euro 2” con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad euro 5. L’incentivo
è previsto per i veicoli nuovi acquistati
dal primo gennaio al 31 dicembre 2016 ed immatricolati non oltre il 31
marzo 2017. |
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Agevolazioni fiscali per gli enti di edilizia popolare |
I commi 89 e 90 estendono l’applicazione di agevolazioni
fiscali previste per gli Istituti autonomi case popolari, comunque
denominati (e loro consorzi), anche agli
enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, purché siano stati
costituiti e siano operanti al 31
dicembre 2013 e siano stati istituiti nella forma di società che
rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di in house providing. |
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Ammortamento beni strumentali |
I commi 91-97 prevedono,
ai fini delle imposte sui redditi, a vantaggio dei soggetti titolari di
reddito d'impresa e degli esercenti arti e professioni, un ammortamento del 140 per cento in
relazione ai beni materiali
strumentali nuovi acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016;
vengono inoltre maggiorati del 40 per cento i limiti per la deduzione delle
quote di ammortamento con riferimento ai mezzi
di trasporto a motore che non vengono utilizzati esclusivamente come beni
strumentali nell'attività propria dell'impresa. Dette agevolazioni non
possono essere utilizzate ai fini degli acconti dovuti per i periodi di
imposta in corso al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016. |
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Investimenti nel Mezzogiorno |
I commi da 98
a 108 introducono un credito
d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture
produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno
(Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e
Abbruzzo) dal 1° gennaio 2016 fino al
31 dicembre 2019. La misura dell’agevolazione è differenziata in
relazione alle dimensioni aziendali: 20
per cento per le piccole imprese, 15 per cento per le medie imprese, 10 per
cento per le grandi imprese (comma 98). Inoltre, viene prevista l’estensione, ai datori di lavoro
privati operanti nelle suddette regioni, dell’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato
dell'anno 2017 previsto dai commi 178 e 179 (alle cui schede si rimanda). Per le imprese agricole
attive nella produzione primaria, della pesca e dell’acquacoltura, della
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e
dell’acquacoltura, ove acquistino beni
strumentali nuovi, le agevolazioni
in esame sono concesse nei
limiti e alle condizioni previste dalla normativa
europea in tema di aiuti di stato del relativo settore. Danno diritto al credito d’imposta gli investimenti facenti parte di
un progetto di investimento iniziale relativi all’acquisto, anche tramite leasing,
di macchinari, impianti e attrezzature
varie destinati a strutture produttive nuove o già esistenti (comma 99). Il credito d’imposta non si
applica alle imprese in difficolta
finanziaria e a quelle operanti nei settori
dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle
fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione
e della distribuzione di energia, delle infrastrutture energetiche, del
credito, della finanza e delle assicurazioni (comma 100). È individuato il limite
massimo per ciascun progetto di investimento agevolabile, distinto per
dimensioni aziendali: l’agevolazione è commisurata alla quota del costo
complessivo degli investimenti eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo
d’imposta relativi alle stesse categorie di beni d’investimento della stessa
struttura produttiva, esclusi gli ammortamenti dei beni oggetto
dell’investimento agevolato, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, di 5 milioni per le
medie imprese e di 15 milioni per le grandi imprese (comma 101). Il credito d’imposta non è cumulabile con gli aiuti de minimis e
con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto gli stessi costi (comma 102).
Si prevede l’emanazione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della
legge di stabilità, di un provvedimento
dell’Agenzia delle entrate per definire le modalità di richiesta del credito
da effettuare con comunicazione da parte dei soggetti interessati (comma
103). Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e deve essere indicato
nella dichiarazione dei redditi. Non
si applica il limite annuale di utilizzo di 250.000 euro (comma 104). Sono previste delle ipotesi in
cui il credito è ridotto in caso
di mancato funzionamento degli
impianti agevolati. In particolare, se i beni non entrano in funzione
entro due anni dal loro acquisto, il credito è ridotto escludendo il loro
costo. Parimenti il credito è ridotto se
i beni sono dismessi o destinati ad altre strutture produttive prima di cinque anni dal loro
acquisto. Per i beni acquisiti in leasing l’agevolazione permane anche
nel caso in cui non viene esercitato il riscatto (comma 105). Qualora a seguito dei controlli si accerta l’indebita fruizione del
credito d’imposta l’Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo
importo maggiorato di interessi e sanzioni (comma 106). Il credito d’imposta
per gli investimenti nel Mezzogiorno è subordinato al rispetto della
normativa europea sugli aiuti di Stato (Regolamento UE n. 651 del 2014) e in
particolare della norma (articolo 14) che disciplina gli aiuti a finalità
regionale agli investimenti (comma 107). Il comma 108 reca la norma
di copertura finanziaria degli
oneri recati dalle disposizioni agevolative derivanti dai commi da 52-bis
a 52-undecies, quantificati
in complessivi 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017,
2018 e 2019. A tali oneri si fa fronte: §
per
250 milioni di euro annui mediante
utilizzo delle risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale del Programma Operativo Nazionale (PON)
«Imprese e Competitività 2014/2020» e nei Programmi Operativi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si
applica il credito d’imposta; per 367 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del Fondo sviluppo
e coesione della programmazione 2014-2020. |
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Estensione
dell’esonero contributivo assunzioni |
I commi 109 e 110 estendono alle assunzioni a tempo indeterminato
dell'anno 2017 l'esonero contributivo –
introdotto per il 2016 dai commi 83 e 84 del provvedimento in esame (alle cui
schede si rimanda) – ai datori di lavoro privati operanti nelle regioni
Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
L’estensione dell’incentivo è tuttavia condizionata alla ricognizione delle
risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie
già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione (PAC), non ancora
oggetto di impegni giuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi
approvati, da effettuarsi entro il 31 marzo 2016 (comma 109). All’esito
della ricognizione, con DPCM è stabilito l'ammontare delle risorse
disponibili e disposto l'utilizzo delle stesse per l'estensione del beneficio
dell'esonero contributivo per le nuove assunzione nel 2017, eventualmente
rimodulando la durata temporale e l'intensità dell'esonero in ragione delle
risorse che si renderanno disponibili. Il termine per l'adozione del predetto
DPCM è il 30 aprile 2016 (termine differito in Aula alla Camera con
l'approvazione dell'em. 1.4000 del
Governo. Il termine precedente era stabilito al 31 marzo 2016). Dovrà comunque essere assicurata una
maggiorazione della percentuale di contribuzione e del relativo importo
massimo per l’assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego
regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. L’incentivo è comunque subordinato
all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi di quanto disposto dal
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato
(art. 108 TFUE) (comma 110). |
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Regime forfetario Reddito dei soci di cooperative artigiane |
I commi da 111 a 113
modificano il regime forfetario di determinazione del reddito da
assoggettare a un'unica imposta sostitutiva con l'aliquota del 15 per
cento introdotto dalla legge di stabilità 2015 per gli esercenti attività
d'impresa e arti e professioni in forma individuale. Le soglie
dei ricavi per accedere al regime sono elevate ed
è estesa a cinque anni la disciplina di vantaggio con aliquota forfetaria
al 5 per cento. Per il calcolo della contribuzione dovuta a fini previdenziali
si prevede l'applicazione di una riduzione
pari al 35% della contribuzione ordinaria INPS dovuta ai fini
previdenziali. Il comma 114 assimila (ai
fini dell’imposta sul reddito) ai redditi di lavoro dipendente (ex articolo 50 del DPR 917/1986 -
TUIR) il reddito dei soci delle cooperative artigiane che
stabiliscano, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del
rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro in forma autonoma, fermo
restando il loro trattamento previdenziale. |
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Cessioni e assegnazioni di beni ai soci |
I commi da 115 a 120
introducono agevolazioni fiscali temporanee per le cessioni o assegnazioni, da parte delle società - ivi incluse le
cd. società non operative - di beni immobili e di beni mobili registrati
ai soci: a queste operazioni si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP ed è
ridotta l’imposta di registro.
Analoghe agevolazioni sono previste per le relative trasformazioni
societarie. Durante l’esame in sede referente alla Camera è stato modificato il comma 119, estendendo per le
assegnazioni e le cessioni al soci (di cui ai commi da 115 a 118)
l’applicazione delle imposte
ipotecarie e catastali in misura fissa,
e prevedendo che l’imposta
proporzionale di registro sia ridotta
della metà, ove applicabile. L'emendamento 1.4001 del Governo, approvato
in Aula alla Camera, ha apportato una
modifica che incide sulle disposizioni da applicare relativamente ai soci
assegnatari, nei confronti dei quali, bisognerà applicare non genericamente
le disposizioni stabilite dall'articolo 47 del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al Decreto del Presidente della repubblica n. 917 del 1986, ma, specificatamente, le misure sancite al comma 1, secondo periodo e dal
5 all'8 del menzionato articolo 47 in materia di inquadramento relativo
alla natura della distribuzione di utili di esercizio e riserve e di
distribuzione di beni ai soci. |
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Imposta sostitutiva beni immobili strumentali |
Il comma 121, introdotto al Senato, dispone l’applicazione opzionale per
gli imprenditori individuali di un’imposta sostitutiva di IRPEF e
IRAP, con aliquota dell’8 per cento,
sugli immobili strumentali
posseduti alla data del 31 ottobre 2015. Il pagamento dell’imposta consente
di escludere tali beni dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal primo
periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016. |
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Oneri per accertamenti di idoneità dei vigili
del fuoco volontari |
Il comma
122 pone a carico dell’amministrazione gli oneri relativi agli accertamenti
clinico strumentali e di laboratorio (indicati dall’amministrazione) per
il reclutamento del personale
volontario di vigili del fuoco
per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale, connesse al
servizio di soccorso pubblico. |
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Deduzioni Irap per soggetti di minori dimensioni Autonoma organizzazione IRAP per |
I commi 123 e 124 – non modificati al
Senato - elevano gli importi
deducibili dall’IRAP in favore di alcuni soggetti di minori dimensioni, rafforzando le deduzioni in favore delle
società in nome collettivo e in accomandita semplice (ed equiparate) e delle
persone fisiche esercenti attività commerciali, nonché delle persone fisiche
e delle società semplici esercenti arti e professioni. Il comma 125 chiarisce che non sussiste autonoma organizzazione ai
fini Irap per i medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere
per lo svolgimento della professione ove percepiscano, per l'attività svolta
presso dette strutture, più del 75 per
cento del proprio reddito complessivo. Sono in ogni caso irrilevanti, ai
fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare del reddito
realizzato e le spese direttamente connesse all'attività, svolta. L'esistenza
dell'autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi
che superano lo standard e i parametri previsti dalla Convenzione con il
Servizio Sanitario Nazionale |
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Note di credito Iva |
I commi 126 e 127,
modificati dal Senato, intervengono sulla disciplina delle variazioni dell’imponibile IVA o
dell’imposta stessa. In sostanza, si anticipa
al momento di apertura di una procedura concorsuale la possibilità di
emettere una nota di credito in
caso di mancato pagamento e dunque portare in detrazione l’IVA corrispondente
alle variazioni in diminuzione. Con le modifiche apportate dal Senato è stato
specificato che alcune delle disposizioni introdotte si applicano nei casi in
cui il cessionario o committente sia assoggettato
a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016 (in
particolare, l’anticipo della detrazione alla data della procedura
concorsuale e quelle relative alla disapplicazione dell’obbligo di registrare
la variazione per la controparte contrattuale, nel caso di procedure concorsuali),
in luogo di disporne la decorrenza con riferimento alle operazioni effettuate
dal 1° gennaio 2017, come previsto dal testo originario del disegno di legge.
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Estensione reverse charge |
Il comma 128 estende il meccanismo dell’inversione contabile a fini IVA (cd. reverse charge)
anche alle prestazioni di servizi
resi dalle imprese consorziate nei
confronti del consorzio di appartenenza, ove detto consorzio sia aggiudicatario di una commessa nei
confronti di un ente pubblico, al
quale il consorzio sia tenuto ad emettere
fattura (ai sensi delle disposizioni relative al cd. split payment).
Si subordina l’efficacia delle norme così introdotte all’autorizzazione UE,
ai sensi della direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE). |
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Termini per l’accertamento delle imposte |
I commi da 130 a 132 modificano la vigente disciplina dei
termini per l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA. In sintesi: §
sono
allungati di un anno i termini per
l’accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi, dal 31 dicembre del
quarto anno al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la
dichiarazione; §
si
estende al caso della dichiarazione
IVA nulla l’allungamento dei termini
per l’accertamento previsto
attualmente per la mancata dichiarazione; anche in tal caso dunque si rende tempestivo l’accertamento effettuato fino al settimo anno successivo a
quello della dichiarazione; §
viene
espunta la norma che raddoppia i termini per l’accertamento dell’IVA e
delle imposta sui redditi nel il caso di violazione che comporta obbligo di
denuncia per uno dei reati tributari previsti dal decreto legislativo 10
marzo 2000, n. 74. Il comma 132 chiarisce che
le norme così novellate si applicano agli avvisi relativi al periodo
d'imposta in corso alla data del
31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Viene disposta la seguente
disciplina transitoria relativa ai periodi
d'imposta precedenti a quello in
corso al 31 dicembre 2016: §
gli
avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro
il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata
la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione
o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata; §
per
i predetti periodi d’imposta viene mantenuto il raddoppio dei predetti
termini per l’accertamento, in caso di violazioni che comportino obbligo di
denuncia ai sensi del codice di procedura penale per uno dei reati tributari
previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Il raddoppio riguarda
il periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione e non opera
qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è
ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la
scadenza ordinaria dei termini per l’accertamento. Si chiarisce inoltre che resta
fermo quanto disposto in materia di accertamento
ai fini della voluntary disclosure:
i termini di decadenza per
l'accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, nonché i termini di
decadenza per la notifica dell'atto di contestazione delle sanzioni che scadono a decorrere dal 31 dicembre
2015, limitatamente agli elementi (imponibili, imposte, ritenute,
contributi, sanzioni e interessi) relativi alla procedura di collaborazione
volontaria sono fissati, in deroga a quelli ordinari,
al 31 dicembre 2016. |
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Compensazione cartelle
esattoriali |
Il comma 129 estende al 2016 le norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle
imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti,
certi, liquidi ed esigibili, maturati
nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le
modalità previste dalla normativa vigente. |
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Decorrenza sanzioni tributarie amministrative Posta elettronica certificata nella voluntary disclosure |
Il comma 133 anticipa al 2016 l’entrata in vigore della riforma del sistema sanzionatorio amministrativo tributario. Restano comunque
ferme le sanzioni dovute in base alle norme relative alla procedura di
collaborazione volontaria vigenti alla data di presentazione della relativa
istanza. Nell’ambito della procedura di collaborazione
volontaria (voluntary disclosure)
è prevista la possibilità di
notificare gli atti da porre ex lege a
conoscenza del contribuente all’indirizzo
di posta elettronica certificata del professionista
che assiste il contribuente nella procedura. Occorre, a tal fine, che il
contribuente abbia manifestato la propria volontà in tal senso. In relazione
a tale modalità sono poi chiariti sia il momento di perfezionamento della
notifica, sia quello da cui decorrono i termini legati all’avvenuta notifica.
Sono infine disciplinate le conseguenze nel caso di posta elettronica satura,
ovvero non valida o non attiva. |
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Rateazione debiti tributari |
I commi da 128 a 132 consentono ai contribuenti decaduti dal beneficio
della rateazione di somme dovute a seguito di accertamenti con adesione di
essere riammessi alla dilazione. Ai sensi del comma 128, il
beneficio spetta ai contribuenti decaduti
nei trentasei mesi antecedenti al 15
ottobre 2015; esso è limitato
al solo versamento delle imposte
dirette ed è condizionato alla ripresa, entro il 31 maggio 2016, del versamento della prima rata scaduta. Il comma 129 disciplina gli adempimenti
del contribuente che intende accedere alla nuova rateazione, ai fini della
sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo, ancorché rateizzati,
nonché i relativi adempimenti degli uffici. Dietro trasmissione di copia della quietanza, l’ufficio competente
ricalcola le rate e provvede allo sgravio dei carichi
iscritti a ruolo. Il comma 130 chiarisce la non ripetibilità delle somme versate, ove superiori all’ammontare
dovuto a seguito del ricalcolo delle rate. Il comma 131 stabilisce
che il mancato pagamento di due rate anche non consecutive
comporta decadenza dal beneficio.
E’ esclusa ogni ulteriore proroga. Il
comma 132 prevede che, una volta trasmessa la quietanza, è fatto divieto di avvio di nuove
azioni esecutive. E’ prevista una specifica disciplina ove la predetta
rateazione sia richiesta dopo una segnalazione ai sensi delle norme sui
pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in particolare dell’articolo 48-bis del DPR n. 602 del 1973. Ai sensi della richiamata norma, prima di procedere al pagamento di
importi superiori a 10.000 euro, le PPAA verificano che il beneficiario sia o
meno inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o
più cartelle di pagamento per un ammontare pari almeno al predetto importo;
in tal caso non si procede al pagamento e il soggetto viene segnalato
all’agente della riscossione. Per effetto delle norme in esame, ove il richiedente la rateazione
sia destinatario di predetta segnalazione, essa non può essere concessa
limitatamente agli importi oggetto della segnalazione. |
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Tributi notarili |
Il comma 139, introdotto dal Senato, apporta alcune modificazioni alla
disciplina del notariato, al fine di garantire, in caso di mancato versamento
dei tributi riscossi dal notaio nell’esercizio della professione, se il danno
non è coperto dal polizza assicurativa, la possibilità dello Stato di
rivalersi sul Fondo di garanzia previsto dall’art. 22 della legge notarile,
definendone le condizioni e le modalità. Il comma 140 individua nel 1°
gennaio 2016 il termine per l’entrata in vigore delle nuove disposizioni. |
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Obbligo di comunicazione del PM all’Agenzia delle entrate |
Il comma 141, introdotto nel corso dell’esame in
sede referente, modifica la norma che attualmente inserisce i proventi
illeciti tra i redditi rilevanti ai fini delle imposte (art. 14, comma 4,
della legge n. 537 del 1993) prevedendo che in caso di violazione per la quale scatta l’obbligo di denuncia a carico dei
pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (ex art. 331
c.p.p., in caso di reato perseguibile d’ufficio), il PM, se ritiene che dal
fatto illecito possa derivare un provento o un vantaggio illecito, deve darne
notizia all’Agenzia delle entrate perché svolga i propri accertamenti. |
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Operazioni con paesi black list |
I
commi da 142 a 147 apportano modifiche alla
deducibilità dei costi per operazioni con Paesi black list, così come alla disciplina fiscale delle società
controllate estere (CFC – controlled foreign companies). In particolare è eliminata l’attuale disciplina
speciale della deducibilità dei costi sostenuti per
operazioni intercorse con soggetti operanti in Stati a regime fiscale privilegiato (ai sensi della quale la
deducibilità è consentita nei limiti del valore normale di tali componenti
negative, salva prova del fatto che le operazioni poste in essere rispondono
ad un effettivo interesse economico e hanno avuto concreta esecuzione). Di
conseguenza, anche a tali componenti si applicano le norme generali sulla
deducibilità dei costi contenute nei restanti commi dell’articolo 110 TUIR. È eliminato l’elenco tassativo degli
Stati o territori considerati come aventi regimi fiscali privilegiati ai
fini dell’applicazione della disciplina
CFC (cd. Black list CFC). Viene
dunque previsto un criterio univoco,
fissato ex lege, per individuare detti Paesi ai fini
della disciplina CFC, e cioè la presenza di un livello nominale di tassazione inferiore al 50 per cento di quello
applicabile in Italia. La disciplina CFC, in presenza delle condizioni di legge (relative
in particolare ai livelli bassi di tassazione), si applica – a determinate condizioni – anche nel caso di società site in Stati membri dell’Unione europea
o in paesi dello Spazio economico europeo che hanno un accordo con l’Italia
in merito allo scambio di informazioni a fini fiscali. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti
modalità, termini, elementi e condizioni affinché le società controllanti, aventi specifici requisiti geografici e di
fatturato, trasmettano all’Agenzia delle entrate una specifica rendicontazione, Paese per Paese relativa a ricavi e utili, imposte pagate e maturate, nonché ad altri elementi indicatori di una attività
economica effettiva, conformemente alle direttive OCSE; la mancata
presentazione di detta rendicontazione ovvero l’invio di dati incompleti
comporta una sanzione pecuniaria
da 10.000 a 50.000 euro. Con l'emendamento governativo 1.4002, approvato in Aula alla Camera,
l’obbligo di rendicontazione è esteso, alle stesse condizioni, alle società
controllate residenti in Italia, ove la controllante con l’obbligo di
redigere il bilancio consolidato sia residente in un Paese che non ha
introdotto la menzionata rendicontazione, ovvero in un Paese che sia
inadempiente agli obblighi di scambio informativo relativi a detta
rendicontazione. Un decreto del MEF dovrà stabilire i criteri per la raccolta delle
informazioni su acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute da
soggetti residenti all’estero volte a presidiare adeguatamente il contrasto
all’evasione fiscale. |
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Patent box |
Il comma 148 modifica la
disciplina del c.d. patent box (regime di
tassazione agevolata sui redditi derivanti dalle opere di ingegno, marchi e
brevetti: articolo 1, commi 37-45, della legge n. 190 del 2014). In
particolare l’espressione “opere dell’ingegno” è sostituita con “software protetto da copyright”. Si
segnala che la stessa espressione è già contenuta nel D.M. attuativo
(articolo 6, comma 1, del D.M. 30 luglio 2015), sebbene appaia limitativa
rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente. Con la seconda modifica si prevede che qualora più beni tra quelli indicati al comma 39 della citata
legge (software protetto da copyright,
brevetti industriali, marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai
brevetti, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze
acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente
tutelabili) siano collegati da vincoli
di complementarietà e vengano utilizzati congiuntamente per la
realizzazione di un prodotto o di un processo, tali beni possono costituire un solo bene immateriale ai fini della
disciplina per il riconoscimento del patent box. |
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Incentivi per impianti a biomasse, biogas e bioliquidi |
Il comma 149 dispone che,
per assicurare il contributo al conseguimento degli obiettivi nazionali 2020
in materia di fonti rinnovabili, alla produzione di energia elettrica di impianti alimentati da biomasse, biogas e
bioliquidi sostenibili, che hanno cessato al 1° gennaio 2016 o cessano entro il 31 dicembre 2016 di beneficiare di incentivi
sull’energia prodotta, in alternativa
all’integrazione dei ricavi prevista dall’articolo 24, comma 8 del D.Lgs.
n. 28/2011 a favore degli impianti di produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili eserciti in assenza di incentivi, è concesso un diritto a
fruire fino al 31 dicembre 2020 di
un incentivo all’energia prodotta. Il comma 150 dispone tale incentivo è pari all’80% di quello riconosciuto dal D.M. 6 luglio
2012 agli impianti di nuova costruzione e di pari potenza, ed è erogato
dal GSE secondo le modalità fissate dallo stesso D.M., a partire dal giorno
successivo alla cessazione del precedente incentivo, qualora tale data sia
successiva al 31 dicembre 2015, ovvero a partire dal 1° gennaio 2016 se la
data di cessazione del precedente incentivo è antecedente al 1 gennaio
stesso. L’erogazione è subordinata alla decisione favorevole della
Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto di cui al
successivo comma 151. Secondo tale
comma, entro il 31 dicembre 2016, i produttori interessati devono fornire al
MISE gli elementi per la notifica alla Commissione UE del regime di aiuto ai
fini della verifica dello stesso con la disciplina in materia di aiuti di
Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (Comunicazione 2014/C
200/01). |
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Canone RAI |
I commi 152-164, fissano
per il 2016 in € 100,00 (rispetto a € 113,50 dovuti per il 2015) la misura
del canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato. Inoltre,
introducono una nuova presunzione di possesso dell’apparecchio televisivo, ai
fini dell’accertamento di situazioni di evasione del pagamento del canone: la
presenza di un contratto di fornitura dell’energia elettrica, nella cui
fattura sarà addebitato il canone, suddiviso in 10 rate. Dispongono, altresì,
che non sarà più possibile presentare la denuncia di cessazione di
abbonamento televisivo per suggellamento (consiste nel rendere
inutilizzabili, generalmente mediante chiusura in appositi involucri, tutti
gli apparecchi detenuti dal titolare del canone tv e dagli appartenenti al
suo nucleo familiare presso qualsiasi luogo di loro residenza o dimora). Gli
eventuali maggiori introiti derivanti dalla nuova disciplina (il 33% per il
2016 sarà riservata all’Erario) sono ridestinati, tra l’altro,
all’ampliamento della platea di abbonati esenti dal pagamento del canone,
elevando il limite reddituale da € 6.713,98 (art. 1, co. 132, L. 244/2007) a
€ 8.000. Una parte delle maggiori entrate confluirà nel “Fondo per il
pluralismo e l’innovazione dell’informazione” sulle reti radiofoniche e
televisive locali, di nuova istituzione presso il MISE, in cui confluiranno
anche le risorse relative ai contributi per le emittenti radiofoniche e
televisive locali, ferma restando l’assegnazione alla RAI della restante
quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di
abbonamento. |
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Destinazione delle maggiori entrate da
assegnazione delle frequenze (Banda C) |
Il comma 165 prevede
che le maggiori entrate derivanti
dall’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze in banda 3.6-3.8 Ghz (si tratta delle frequenze di Banda C per usi Fixed Wireless e Lte), secondo quanto previsto
dall’AGCOM, siano destinate a: a)
promozione degli abbonamenti ai quotidiani
in forma digitale nelle zone di consegna dei prodotti postali a giorni
alterni; b) ristoro di eventuali spese di refarming (cioè
il passaggio da una tecnologia a banda "stretta” a una a banda larga)
sostenute dagli attuali assegnatari della banda; c)
realizzazione
di una consultazione pubblica sugli obblighi di servizio pubblico,
radiofonico, televisivo e multimediale, in vista dell’affidamento in
concessione del servizio; d) interventi di infrastrutturazione per
lo sviluppo della banda ultra larga e incentivazione degli utenti finali di
servizi su banda larga ultraveloce. Il comma 166 rinvia ad un decreto del MISE, di concerto con MEF, da adottare
entro trenta giorni dall’incasso delle entrate, la ripartizione delle risorse
ed a uno o più decreti del MISE la definizione delle modalità operative e
procedurali. |
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Accordo Italia e Città del Vaticano in materia televisiva e Fondo per
il riassetto dello spettro radioelettrico |
I
commi 167-168 provvedono ad autorizzare una spesa di 2,724 milioni di
euro annui, a partire dal 2016, in vista dell’attuazione di un accordo tra
l’Italia e lo Stato della Città del Vaticano in materia di radiodiffusione
televisiva e sonora. Il comma 169, prevede la costituzione di un Fondo per il riassetto
dello Spettro Radio finalizzato alla razionalizzazione
del broadcasting delle frequenze a 700 megahertz. |
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Trattamento fiscale somme derivanti da procedure di risoluzione
bancaria |
I commi 170 e 171 disciplinano il trattamento fiscale delle
somme derivanti dalla riduzione o
conversione di strumenti di capitale nell’ambito
delle procedure di risoluzione bancaria. In particolare, i maggiori o minori valori derivanti dalla riduzione
o conversione di azioni (conformemente alle procedure previste in tema di
risoluzione dal D.Lgs.n. 180 del 2015) non concorrono a formare il reddito
imponibile ai fini delle imposte dirette, né al formare la base
imponibile IRAP del soggetto che ha emesso gli strumenti stessi. I maggiori o minori
valori derivanti dal cd. bail in
(ossia dalla misura di risoluzione delle banche che prevede la
riduzione o la conversione in capitale dei diritti degli azionisti e dei
creditori), nonché i conferimenti del
Fondo di risoluzione e le somme corrisposte dal sistema di garanzia dei
depositanti nel corso della procedura di risoluzione, non concorrono alla formazione del
reddito imponibile ai fini IRES, per la parte che eccede le perdite
pregresse e di periodo, né alla base
imponibile IRAP dell’ente sottoposto a risoluzione. In tale ipotesi non
si applicano gli ordinari limiti di riportabilità
delle perdite; rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale
non ancora utilizzate. |
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Contributi per i diritti d’uso delle frequenze televisive in tecnica
digitale |
I commi da 172 a 176
abrogano l’attuale modalità di determinazione dei contributi per l'utilizzo delle frequenze televisive da parte
dell’AGCOM, rimettendo ad un decreto
del MISE la determinazione dei
contributi in modo trasparente, proporzionato allo scopo, non discriminatorio
ed obiettivo sulla base dell'estensione geografica del titolo autorizzato,
del valore di mercato delle frequenze, tenendo conto di meccanismi premianti
finalizzati alla cessione di capacità trasmissiva a fini concorrenziali nonché
all'uso di tecnologie innovative. La norma si applica anche per gli anni per
i quali i contributi non sono stati determinati. Si prevede poi (comma
174) che da tali contributi e dai diritti amministrativi dovuti dagli
operatori nazionali e locali del digitale terrestre e per l’utilizzo di
frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio, debbano derivare
entrate complessive annuali non inferiori a 32,8 milioni di euro. |
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Risorse per la proroga della convenzione con Radio radicale |
Il comma 177 autorizza la spesa di € 10 mln per il 2016 per le finalità di cui all’art. 2, co. 3, del D.L. 194/2009
(L. 25/2010). Si tratta, sostanzialmente, della proroga, per un ulteriore anno, della convenzione stipulata fra
il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione s.p.a.
titolare dell’emittente Radio Radicale,
per la trasmissione radiofonica delle
sedute parlamentari. Si ricorda che la predetta convenzione
è stata stipulata ai sensi dell’art. 1, co. 1, della L. 224/1998. Tale
disposizione, confermando lo strumento della convenzione da stipulare a
seguito di gara pubblica, i cui criteri dovevano essere definiti nel quadro
dell’approvazione della riforma generale del sistema delle comunicazioni, ha
disposto, in via transitoria, il rinnovo per un triennio, con decorrenza 21
novembre 1997, della convenzione a suo tempo stipulata tra il Ministero delle
comunicazioni e il Centro servizi Spa, per la trasmissione radiofonica dei
lavori parlamentari, quantificando un onere annuo di 11,5 mld
di lire. Le successive proroghe sono state
autorizzate e finanziate, prima per trienni di spesa, poi per singole
annualità e, da ultimo, per il biennio 2014-2015. Le risorse sono appostate sul cap. 3021 dello stato di previsione
del MEF. Ai conseguenti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili istituito dall’art. 1, co.
200, della L. 190/2014. |
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Sgravio contributivo per assunzioni a tempo indeterminato |
I commi 178 - 181
prevedono, per il settore privato, uno sgravio contributivo per i contratti di
lavoro dipendente a tempo indeterminato relativi alle assunzioni
effettuate nel corso del 2016.
Particolari disposizioni concernono il settore agricolo (commi 179 e 180). Lo sgravio contributivo consiste nell’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi
previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e
contributi dovuti all’INAIL per l’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nel limite di 3.250 euro su base annua e per un
periodo massimo di 24 mesi. Il beneficio per le assunzioni effettuate
nel 2016 (così come già previsto per quelle effettuate nel 2015) non è
riconosciuto per i contratti di apprendistato e di lavoro domestico; per le
assunzioni relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati
occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro; ai
lavoratori per i quali il beneficio (ovvero quello per le assunzioni relative
al 2015) sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo
indeterminato; per i lavoratori con i quali i datori di lavoro (considerando
anche le società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c. o
facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto) abbiano
comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei 3 mesi
precedenti il 1° gennaio 2016. Il beneficio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle
aliquote contributive previsti dalla normativa vigente. Ai fini della misura
del trattamento pensionistico si applicano gli ordinari criteri di calcolo.
Il beneficio (in conformità alla disciplina dello sgravio per le assunzioni
nel 2015) non è subordinato ad un meccanismo di ordine cronologico di
presentazione delle domande e di connessa verifica di sussistenza di risorse
residue. L'INPS monitora il numero di contratti beneficiari del richiamato
incentivo e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni
mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Il richiamato sgravio si applica anche ai datori di
lavoro del settore agricolo (fino
al raggiungimento dei limiti finanziari indicati - distinti per le assunzioni
come impiegati e dirigenti e, rispettivamente, come operai agricoli - ed in
base all'ordine cronologico di presentazione delle domande). Il beneficio è
escluso per gli operai agricoli (in conformità alla disciplina dello sgravio
per le assunzioni di operai agricoli decorrenti nel 2015) qualora nel corso
del 2015 i soggetti risultassero occupati a tempo indeterminato o iscritti
negli elenchi nominativi dell’anno 2015 per un numero di giornate di lavoro
pari o superiore a 250 (in qualità di lavoratori a tempo determinato presso
qualsiasi datore di lavoro agricolo). Infine, si prevede che nel caso di subentro nella fornitura di servizi in appalto, il datore di
lavoro subentrante che assuma, ancorché in attuazione di un obbligo stabilito
da disposizioni di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per
il quale il datore di lavoro cessante fruisca dello sgravio contributivo,
preserva il diritto alla fruizione dello sgravio medesimo, nei limiti della
durata e della misura che residui (considerando, a tal fine, anche il
rapporto di lavoro con il datore cessante). Si segnala che ulteriori disposizioni in
materia di esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato nelle
regioni del Mezzogiorno sono contenute nei commi 109 e 110, introdotti nel corso dell’esame in Commissione alla
Camera. |
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Regime fiscale lavoratori dipendenti: premi produttività |
I commi da 182 a 189
introducono, in via permanente, una disciplina
tributaria specifica per gli emolumenti
retributivi dei lavoratori
dipendenti privati di ammontare
variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di
produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e
verificabili, nonché per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli
utili dell’impresa. Dette somme sono sottoposte ad imposta sostitutiva dell’IRPEF con aliquota al 10%, entro il limite di 2.000 euro lordi, elevato
a 2.500 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori
nell'organizzazione del lavoro e nei riguardi dei dipendenti privati con reddito non superiore a 50.000 euro. Il comma 183 dispone che
il periodo obbligatorio di congedo di
maternità è computato ai fini della determinazione dei suddetti premi di
produttività. Il comma 190 esenta da
IRPEF le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro ai
dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari, dei servizi di
educazione e istruzione (non più solo, dunque, per asili nido), per la
frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali. Si esentano da IRPEF
anche le somme e le prestazioni per la fruizione dei servizi di assistenza ai
familiari anziani o non autosufficienti. Il comma 191 azzera le
risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare
la contrattazione di secondo livello e ridefinisce l'ammontare delle risorse
finanziarie destinate alla promozione della conciliazione tra vita
professionale e vita privata. |
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Beni sequestrati e confiscati |
I commi da 192 a 194
riguardano interventi volti a preservare e valorizzare i beni, anche
aziendali, sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Anzitutto,
al comma 192 si prevede il
rafforzamento e lo sviluppo delle competenze dei dipendenti dell’Agenzia
nazionale per i beni sequestrati e confiscati (e dei soggetti privati di cui
la stessa Agenzia si avvale) per lo svolgimento dei complessi compiti
istituzionali. Si prevede, inoltre, ai commi
193 e 194, che all'attivazione delle azioni di rafforzamento dell'Agenzia
nazionale concorrano anche le risorse finanziarie dei PON “Governance e capacità istituzionale” e
“Legalità” attuativi dei fondi strutturali europei della programmazione
2014-2020, nonché le risorse previste per i programmi di azione e coesione
complementari alla programmazione europea. |
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Credito alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità
organizzata |
Il comma 195, modificato nel corso dell’esame in sede referente alla Camera stanzia 10
milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018 al fine di
assicurare la continuità del credito alle
aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali per i delitti di particolare allarme sociale di cui all’articolo 51,
comma 3-bis, c.p.p., e nei
procedimenti di prevenzione patrimoniale antimafia. L'emendamento del Governo
1.4003, approvato in Aula alla Camera, ha soppresso la previsione che, per gli anni
successivi al 2018, si provveda in tabella E della legge di stabilità, ai
sensi dell’art.11, comma 3, lettera e) della legge n. 196/2009. Ai sensi del comma 196, anch’esso modificato
nel corso dell’esame in sede referente, le risorse stanziate confluiscono direttamente, per 3 milioni di euro annui, in un’apposita Sezione del Fondo di garanzia per le PMI e, per 7 milioni di euro annui un’apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, senza più transitare
preventivamente in un apposito Fondo presso il MISE. Il comma 197 demanda a un decreto
interministeriale la determinazione dei limiti, criteri e modalità per la
concessione delle garanzie e dei finanziamenti. In caso di dissequestro, il comma
102 dispone che l'avente diritto è tenuto – quale condizione per la
restituzione dell’azienda - a rimborsare gli importi liquidati dalla sezione
del Fondo di garanzia PMI a seguito dell'eventuale escussione della garanzia
stessa. |
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Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti |
I commi 199-202, introdotti nel corso
dell’esame al Senato, prevedono l’istituzione di un Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, avente come finalità il sostegno
alle piccole e medie imprese che entrano in crisi a causa della mancata
corresponsione di denaro da parte di altre aziende debitrici, imputate di
taluni delitti. In
particolare, il comma 199 istituisce
presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo in oggetto, dotandolo di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018. Il comma 200 dispone che hanno accesso al Fondo le imprese di
cui al comma 199, parti offese in un processo penale in corso alla data di
entrata in vigore della legge di stabilità a carico aziende debitrici
imputate per una serie specifica di reati: truffa, estorsione, insolvenza
fraudolenta, nonché per false comunicazioni sociali nelle società non quotate
(art. 2621 cc.). Il comma 201 demanda ad un decreto la
determinazione dei criteri e le modalità per il sostegno finanziario alle PMI
predette, che avrà la forma di finanziamenti agevolati. Il comma 202 prevede che – nel caso in
cui i procedimenti penali si concludano con un’assoluzione delle aziende
debitrici– vi è l'obbligo per le imprese beneficiarie dei finanziamenti al
rimborso delle somme erogate. |
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Aliquota contributiva lavoratori autonomi |
Il
comma 203 riduce di un punto
percentuale (al 27% in luogo del
28% previsto dalla normativa vigente), per l’anno 2016, l’aliquota
contributiva dovuta dai lavoratori autonomi (titolari di posizione
fiscale ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto) iscritti alla gestione separata INPS (di cui
all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995). Si ricorda, infatti, che attualmente
l’articolo 10-bis del D.L.
192/2014, stabilisce l’aliquota contributiva (prevista dall'articolo 1, comma
79, della L. 247/2007) per i richiamati lavoratori autonomi non iscritti ad
altre gestioni di previdenza obbligatoria, né pensionati, al 27% per il
biennio 2014-2015, al 28% per il 2016 e al 29% per il 2017. |
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Fondo per lavoratori autonomi e articolazione flessibile del lavoro
subordinato |
Il
comma 204 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, un Fondo
per la tutela del lavoro autonomo non
imprenditoriale e l’articolazione flessibile, con riferimento ai tempi e
ai luoghi, del lavoro subordinato a tempo indeterminato, con una dotazione di
10 milioni di euro per il 2016 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. |
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Congedo di paternità |
Il comma 205, introdotto
nel corso dell’esame al Senato, proroga
sperimentalmente per il 2016 alcune disposizioni (già previste in via
sperimentale per gli anni 2013-2015 dall’articolo 2, comma 24, della L.
92/2012, cd. Legge Fornero) in materia di congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore dipendente.
In particolare, la disposizione prevede la facoltà di usufruire di ulteriori
due giorni di congedo parentale (anche non continuativi, mediante scomputo
dei medesimi dal periodo di astensione obbligatoria della madre ed in base ad
un accordo con quest'ultima) ed eleva da uno a due giorni la durata del
congedo di paternità obbligatorio, che deve essere goduto entro i cinque mesi
dalla nascita del figlio, in aggiunta al periodo di astensione obbligatoria
della madre. |
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Piano straordinario per la chiamata di professori universitari
ordinari |
Il comma 206 prevede un piano straordinario per la chiamata di professori universitari di prima
fascia. A tal fine, dispone un incremento del Fondo per il finanziamento
ordinario delle università (FFO) di € 6 mln nel 2016 e di € 10 mln annui
dal 2017. Le risorse del FFO sono allocate sul cap. 1694 dello stato di previsione
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e per il 2016
ammontano, in base alla prima nota di variazioni, a € 6.915,3 mln. In materia si ricorda che l’art. 66,
co. 13-bis, del D.L. 112/2008 (L.
133/2008) ha fissato le misure percentuali di turn-over valide con riferimento “al sistema” delle università nel suo complesso (limite di un
contingente corrispondente ad una spesa pari al 60% per il 2016, 80% per il
2017 e 100% a decorrere dal 2018, di quella relativa al corrispondente
personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente) e ha previsto che all’attribuzione
del contingente di assunzioni
spettante a ciascun ateneo si provvede con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, “tenuto conto di quanto
previsto dall’art. 7 del d.lgs. 49/2012”. Quest’ultimo, infatti, ha
individuato, limitatamente all’anno 2012, le combinazioni dei livelli degli
indicatori di spesa per il personale e di spesa per indebitamento rilevanti,
per ciascun ateneo, per la determinazione, tra l’altro, della misura delle
assunzioni di personale a tempo indeterminato e del conferimento di contratti
di ricerca a tempo determinato, rimettendo ad un DPCM la definizione della
disciplina applicabile agli anni successivi. Il DPCM è intervenuto il 31
dicembre 2014 con riferimento al triennio 2015-2017. Da ultimo, il contingente assunzionale delle
università statali – espresso in termini di punti organico (corrispondente al costo medio nazionale di un
professore di prima fascia), utilizzabili
per l'assunzione di personale a tempo
indeterminato e di ricercatori a
tempo determinato a carico del bilancio di ogni università – è stato
definito, per l’anno 2015, dal DM
21 luglio 2015, n. 503. In sede applicativa occorrerà, dunque,
verificare se la chiamata nell’ambito del piano straordinario debba avvenire
– o meno – nell’ambito dei vincoli assunzionali
previsti per il sistema universitario dalle disposizioni sopra richiamate. Il piano straordinario è approvato con
decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2016. Alla chiamata possono partecipare anche “coloro che hanno ottenuto l’idoneità ai sensi della legge 3 luglio
1998, n. 210”. In base alla L. 210/1998, l’idoneità
conseguita costituiva titolo per la nomina in ruolo entro il termine di tre
anni (decorrenti dalla data del provvedimento di accertamento della regolarità
formale degli atti della commissione che li aveva proposti). Successivamente, l’art. 1 della L. 230/2005, nel prevedere nuove modalità di reclutamento, ha fatto salve le procedure di
valutazione comparativa per posti di
professore e ricercatore bandite non oltre il 30 giugno 2006, disponendo,
altresì, che i candidati giudicati
idonei, e non chiamati a seguito di procedure già espletate, ovvero i cui
atti sono approvati, conservano l'idoneità per un periodo di cinque anni dal suo conseguimento.
Da ultimo, l’art. 6, co. 6-bis, del
D.L. 150/2013 (L. 15/2014) ha
previsto la proroga dell’idoneità per ulteriori
2 anni dalla data di scadenza del quinto anno. In sede applicativa, occorrerà
verificare se la partecipazione al piano straordinario degli idonei sia
consentita nei limiti temporali di validità dell’idoneità conseguita ai sensi
della L. 210/1998, ovvero se si sia inteso estendere ad libitum la validità della stessa. Ciò, anche alla luce del fatto che il
comma 206 dispone che
le chiamate sono effettuate secondo le procedure
ordinarie, a tal fine richiamando esplicitamente l’art. 18, co. 1, della L.
240/2010, concernente i criteri in base ai quali le università, con
proprio regolamento, disciplinano la chiamata dei professori, nonché,
relativamente alla chiamata degli idonei ai sensi della L. 210/1998, l’art. 29, co. 4, della stessa L. 240/2010. In particolare, il richiamato art. 29, co. 4 della L. 240/2010 ha disposto che coloro
che hanno conseguito l’idoneità possono essere ancora destinatari di chiamata ai sensi della L. 210 del 1998 fino alla
scadenza della durata della propria idoneità. Infine, richiamando il principio
fissato dall’art. 18, co. 4, della L. 240/2010, stabilisce che almeno il 20%
delle risorse deve essere destinato alla chiamata di soggetti esterni
all’ateneo. |
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Chiamate dirette nelle università |
I commi 207-212 prevedono
l’istituzione in via sperimentale nello
stato di previsione del MIUR del “Fondo
per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta” (premio Nobel per
la chimica nel 1963), con una dotazione di € 38 mln nel 2016 e di € 75 mln dal 2017. Il Fondo è destinato al reclutamento per “chiamata diretta” per elevato merito scientifico di professori universitari di prima e di
seconda fascia, previamente selezionati secondo “procedure nazionali”
che devono essere definite con un DPCM
da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge,
previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si
esprimono entro 30 giorni. In particolare, si specifica che il reclutamento – definito “straordinario”
– avviene in deroga alle procedure
previste dalla L. 240/2010 (che
vedono nel conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale il requisito
necessario per la partecipazione alle procedure di chiamata indette dalle
singole università), e che ad esso possono
partecipare anche professori di prima e seconda fascia già in servizio in
atenei italiani, con obbligatorio cambiamento, in caso di chiamata nella
stessa fascia, della sede di appartenenza. Alle procedure di chiamata nella
stessa fascia, e ai conseguenti trasferimenti, è assegnata una somma di € 5,1
mln nel 2016 e di € 10 mln annui dal 2017, a valere sulle risorse del Fondo. Resta fermo che, nel caso in cui i
professori chiamati attraverso la nuova procedura cambino sede universitaria
in Italia, le risorse occorrenti per il relativo trattamento stipendiale sono
assegnate all'ateneo di destinazione. Con riguardo al D.P.C.M. che
definisce la disciplina di reclutamento, si stabilisce, in particolare, che
esso contiene: i criteri per
valutare l’eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica; la
previsione che le commissioni di
valutazione devono essere formate per ogni area disciplinare; la previsione di inquadramento in una determinata classe stipendiale – in particolare, secondo criteri minimi di avanzamento rispetto a quella in godimento,
stabiliti già dalla norma primaria –, nonché la possibilità per gli atenei di
migliorare detta classe stipendiale, con oneri a proprio carico; la
definizione del numero di posti
destinati a professori già in servizio
negli atenei italiani e del numero
massimo di chiamate dirette consentite a ciascun ateneo a valere sul
Fondo. Si stabilisce, inoltre, che almeno il 50% dei posti deve essere
attribuito entro un anno dalla
data di indizione della procedura. La nuova fattispecie di reclutamento è inserita nella disposizione
che reca la disciplina generale per le chiamate dirette: infatti, novellando
l’art. 1, co. 9, della L. 230/2005, si aggiunge alle
fattispecie di chiamata diretta già previste la possibilità di coprire posti
di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi italiani e
stranieri di elevato e riconosciuto merito scientifico, previamente
selezionati mediante procedure nazionali previamente identificate. Dunque, la disciplina generale
riguarda anche la figura dei
ricercatori, non inclusa nella specifica procedura di reclutamento
straordinario finanziata con il Fondo Giulio Natta. In base alla norma richiamata – nel
cui ambito generale viene, dunque, ricondotta la procedura straordinaria in
esame –, le università formulano specifiche proposte al Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, che concede o rifiuta il nulla osta, previo parere – ad eccezione del caso di chiamate di studiosi che siano
risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione
effettuate entro 3 anni dalla vincita del programma – della commissione nominata per
l’espletamento delle procedure di abilitazione
scientifica nazionale. A seguito delle modifiche apportate al
citato co. 9, anche nel caso della nuova fattispecie introdotta non è richiesto, ai fini della
concessione o del rifiuto del nulla osta, il previo parere della commissione nominata per l’espletamento
delle procedure di abilitazione
scientifica nazionale. |
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Fondo per lo studio di scienze religiose e di storia, lingue e
cultura dell’Africa e dell’Oriente |
I commi
213 e 214 autorizzano, dal
2016, una spesa di € 3 mln - da
iscrivere in un nuovo Fondo istituito nello stato di previsione del MIUR -
destinata al sostegno di istituzioni di riconosciuta competenza operanti nel
campo delle scienze religiose,
dello studio dell’ebraismo, della storia, delle lingue e delle culture
dell’Africa e dell’Oriente, al fine di promuovere la sicurezza del paese, attraverso la
formazione di studiosi. Per il sostegno e l’attuazione degli
interventi, il MIUR stipula accordi di
programma con amministrazioni ed enti pubblici, istituzioni scientifiche,
infrastrutture e organismi di ricerca. Con riferimento a questi ultimi, si
richiama la definizione recata dall’art. 2, co. 83, del Regolamento
(UE) n. 651/2014, che, ai fini della dichiarazione di
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, intende per
«organismo di ricerca e diffusione della conoscenza» un'entità (ad es.,
università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di
tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o
virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico
(costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento,
la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente
attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo
sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali
attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di
conoscenze. |
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Soggetti che svolgono funzioni di collaboratore scolastico in
provincia di Palermo Contratti lavoro tempo determinato regioni a statuto speciale |
Il comma 215 proroga (dal
31 dicembre 2015) al 31 dicembre 2016
i rapporti convenzionali in essere attivati dall'ufficio scolastico
provinciale di Palermo a seguito
del subentro dello Stato nei compiti degli enti locali (ex art. 8 della L. 124/1999), e prorogati ininterrottamente per
lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di
collaboratore scolastico. Inoltre, attraverso una modifica al comma (introdotta in sede di
esame in Commissione alla Camera), si è disposta la proroga, fino al 31 dicembre 2016 (in luogo del 31 dicembre
2015), dei contratti a tempo determinato degli enti
territoriali delle regioni a statuto speciale, nei limiti già previsti
dal comma 9-bis dell’articolo 4 del
D.L. n. 101/2013, che prevede, ai fini della programmazione triennale del
fabbisogno di personale riferita al quadriennio 2013-2016, l’obbligo, per le
regioni a statuto speciale e per altri specifici enti territoriali, di
calcolare il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale
contributo erogato dalle regioni. Ulteriore modifica è stata apportata presso la Camera, dall'Assemblea
(em. 1.33). Vi si prevede che la proroga dei contratti a tempo determinato
entro le Regioni a Statuto speciale possa essere disposta in deroga ai limiti
o divieti prescritti dalle vigenti disposizioni. Rimangono tuttavia ferme
alcune disposizioni della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006: cfr.
suoi commi 557, 557-quater, 562 primo periodo). Per il 2016, gli enti
territoriali compresi nel territorio delle Regioni a Statuto speciale, i
quali si trovino nelle condizioni di riequilibrio stabile del bilancio (ai
sensi dell'articolo 259 del Testo unico degli enti locali), non hanno
applicate le disposizioni (contenute in quel medesimo articolo: cfr. suoi
commi 6, 7 e 8) circa la rideterminazione (sub iudice
della Corte dei conti) della dotazione organica, con dichiarazione del
personale eccedentario o comunque sovrannumerario
rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione e la riduzione della spesa
per il personale a tempo determinato a non oltre il 50 per cento della spesa
media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente. |
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Dotazioni organiche dirigenziali Personale escluso Ricognizioni dotazioni organiche dirigenziali Dirigenti regioni enti enti locali Regolamento di organizzazione del Ministero dell’interno |
I commi 216, da 219 a 222, 224
e 225 riguardano le assunzioni e le dotazioni organiche dei
dirigenti pubblici. Le facoltà assunzionali del triennio
2016-2018 delle amministrazioni dello Stato sono prioritariamente finalizzate
all’assunzione di: 50 dirigenti; 50
unità nei profili iniziali della carriera prefettizia; 10 avvocati dello
Stato e 10 procuratori dello Stato (co.
216). Al contempo, sono resi indisponibili
i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni
pubbliche che risultano vacanti alla data del 15 ottobre 2015 (co. 219). Una disposizione transitoria
specifica che gli incarichi dirigenziali conferiti dopo il 15 ottobre 2015 ma
prima della entrata in vigore della presente legge di stabilità cessano di
diritto - al 1° gennaio 2016 - con risoluzione dei relativi contratti, fatti
salvi i casi per i quali, al 15 ottobre 2015, sia stato avviato il
procedimento per il conferimento dell'incarico. Sono altresì fatti salvi gli incarichi dirigenziali conferiti, anche
dopo il 1° gennaio 2016 (data di entrata in vigore della legge di stabilità),
nei casi relativi a: • posti
dirigenziali in enti pubblici nazionali o a strutture organizzative istituiti
dopo il 31 dicembre 2011; • posti
dirigenziali specificatamente previsti dalla legge; • posti
dirigenziali appartenenti a strutture oggetto di riordino, con riduzione del
numero di posti, negli anni 2014 e 2015. Inoltre, sono fatti salvi gli incarichi conferiti a dirigenti assunti
per concorso pubblico bandito prima del 1° gennaio 2016 o da svolgere in base
al suddetto comma 117 o in applicazione delle procedure di mobilità previste
dalla legge. In ogni altro caso, in ciascuna amministrazione possono essere
conferiti incarichi dirigenziali solo nel rispetto del numero complessivo dei
posti resi indisponibili in base alla disposizione in commento. Il comma 219 non si applica al personale: in regime di diritto
pubblico; delle città metropolitane e delle province adibito all’esercizio di
funzioni fondamentali; degli uffici giudiziari; dell’area medica e
veterinaria e del ruolo sanitario del Servizio Sanitario nazionale; appartenente
alla dirigenza di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva del MIUR;
preposto ai posti dirigenziali del Dipartimento della protezione civile;
delle agenzie fiscali (co. 224).
Continuano inoltre a trovare applicazione le discipline di settore per il
comparto scuola e AFAM nonché per le università (co. 222). Con D.P.C.M., da adottare entro il 31 gennaio 2016, è effettuata la
ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali delle amministrazioni
dello Stato, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di
ricerca, nonché degli enti pubblici individuati dall'articolo 70, comma 4,
del D.Lgs. 165/2001 (co. 220). Per quanto riguarda le regioni
e gli enti locali è previsto che venga effettuata, secondo i rispettivi
ordinamenti, una ricognizione delle relative dotazioni organiche
dirigenziali, nonché il riordino delle competenze degli uffici dirigenziali,
eliminando eventuali duplicazioni. Gli incarichi dirigenziali possono inoltre essere attribuiti, senza
alcun vincolo di esclusività, anche ai dirigenti dell’avvocatura civica e al
dirigente della polizia municipale. Nel caso in cui la dimensione dell’ente risulti incompatibile con la
rotazione dell’incarico dirigenziale non trovano, inoltre, applicazione le
disposizioni da adottare ai sensi della legge c.d. anticorruzione (di cui
all’art. 1, co. 5, L. 190/2012), con riferimento ai dipendenti chiamati ad
operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (co. 221). Il comma 225 prevede che,
entro un anno dall’entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione
della riforma delle prefetture (L.
124/2015, art. 8, co. 1, lett. e),
il cui termine per l’attuazione della delega scade il 28 agosto 2016), il Ministero dell’interno provvede ad
emanare un regolamento di
organizzazione per adattare le proprie strutture alle riduzioni delle dotazioni organiche
previste, per le amministrazioni statali e gli enti pubblici, dall'art. 2,
co. 1, del D.L. 95/2012 nonché alle previsioni del suddetto decreto legislativo sulle prefetture.
Nel medesimo termine, deve essere attuata la disposizione concernente il
riassorbimento del personale in
soprannumero (di cui all’articolo 2, co. 11, lettera b) del richiamato
D.L. 95/2012). Ove i regolamenti ministeriali intervenissero prima
dell’attuazione della suddetta delega, il Ministero dell’interno potrà
intervenire esclusivamente sugli
uffici centrali (escludendo così le strutture periferiche, quali
prefetture, questure e comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). |
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Procedure di reclutamento di dirigenti scolastici |
I commi
217 e 218 modificano la procedura per il reclutamento dei
dirigenti scolastici. A tal fine, il comma 217 sostituisce l’art. 29 del d.lgs. 165/2001, novellato
dall’art. 17, co. 1, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013). L’art. 17, co. 1, del D.L. 104/2013 ha introdotto il corso-concorso
selettivo di formazione, disponendo l’abrogazione della disciplina
previgente, che prevedeva lo svolgimento delle procedure su base regionale
(art. 1, co. 618, della L. 296/2006 e DPR 140/2008). La nuova procedura di reclutamento consiste nell’affidare
l’emanazione del bando per il
corso-concorso selettivo di formazione – non
specificando più la cadenza annuale del bando –al MIUR, sentito il MEF, per tutti i posti vacanti nel triennio - fermo
restando il vigente meccanismo di autorizzazione delle assunzioni (art. 39,
co. 3 e 3-bis, della L. 449/1997) -
e non più alla Scuola nazionale dell’amministrazione (sulla quale, si
ricorda, interviene il co. 657 del ddl di stabilità, prevedendone il
commissariamento). Si conferma che al corso-concorso possono
essere ammessi candidati in numero
superiore a quello dei posti, entro un limite massimo del 20%. Si prevede ora che tale limite, nonché
la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, della
durata del corso e delle forme di valutazione dei candidati ammessi allo
stesso è stabilito con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e non più con D.P.C.M., emanato su proposta del MIUR, di concerto con il MEF e
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. In proposito, si rammenta che l’art. 6, co. 6, del D.L. 192/2014 (L.
11/2015) aveva prorogato (dal 31 dicembre 2014) al 31 marzo 2015 il termine
per l’indizione del primo corso-concorso nazionale per il reclutamento di
dirigenti scolastici, previsto per le esigenze di copertura di posti vacanti
nelle regioni nelle quali fosse esaurita la graduatoria del concorso indetto
con D.D.G. 13 luglio 2011. La relazione illustrativa al ddl di
conversione aveva motivato la proroga con la complessità della “procedura prevista per legge” che comportava,
“prima del bando, la definizione di un regolamento, per il quale è necessario
acquisire il preventivo concerto del Ministro dell’economia e delle finanze e
del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché il
parere del Consiglio di Stato”. Si stabilisce, inoltre (confermando la
disciplina vigente), che: § al
corso-concorso può partecipare il
personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative
statali che sia in possesso del relativo diploma di laurea magistrale e abbia
maturato dopo la nomina in ruolo un periodo
di servizio effettivo di almeno 5 anni; § per le spese
della procedura concorsuale, i candidati devono corrispondere un contributo; § il concorso per l’accesso al corso-concorso
comprende una eventuale prova preselettiva nonché una o più prove scritte, alle quali sono ammessi i candidati che superano
l’eventuale prova preselettiva, e una prova
orale, cui segue la valutazione dei titoli. Conseguentemente, il comma 218: § abroga il
co. 2 dell’art. 17 del D.L. 104/2013, che aveva fissato il termine di 4 mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. (dunque,
entro il 12 marzo 2014) per l’adozione del DPCM; § novella il co. 3
del medesimo art. 17, disponendo il trasferimento dalla Scuola nazionale
dell’amministrazione all’entrata del bilancio dello Stato, per la
riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del MIUR
delle risorse iscritte nello stato di previsione del MIUR per il reclutamento
e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici. |
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Comandi di personale scolastico |
Il comma 223 posticipa (dall’a.s. 2016/2017) all’a.s. 2017/2018 la soppressione
delle disposizioni (art. 26, co. 8, secondo e terzo periodo, L. 448/1998)
che prevedono la possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni
presso enti che operano nel campo
delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e
didattica, nonché associazioni
professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da
esse promossi. |
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Vincoli finanziari per la contrattazione integrativa degli enti
territoriali |
Il comma 226 prevede la possibilità, per regioni e enti
locali che abbiano raggiunto gli obiettivi di finanza pubblica, di compensare le somme da recuperare per
effetto dell'indebita erogazione di risorse finanziarie in sede di contrattazione integrativa con i
risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione
organizzativa adottate (risparmi ottenuti a seguito di una ricognizione delle
relative dotazioni organiche dirigenziali, nonché attraverso il riordino
delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni),
a condizione che siano certificati dall'organo di revisione. I richiamati
risparmi comprendono anche le economie derivanti dall'applicazione della
limitazione alle facoltà assunzionali. |
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Limitazioni turn over nella P.A. Assunzioni e mobilità nella P.A |
I commi
227, 228 e 229 intervengono sulla disciplina delle facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni. In primo
luogo, vengono rimodulate (aumentandole) le limitazioni al turn over
per specifiche amministrazioni, le quali, per il triennio 2016-2018, possono procedere ad assunzioni di personale
a tempo indeterminato non dirigenziale
nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei
predetti anni, ad una spesa pari al
25% di quella relativa al medesimo
personale cessato nell’anno precedente. Le amministrazioni interessate sono le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici
(compresi gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001) e
gli enti di ricerca la cui spesa per il personale di ruolo del singolo ente
non superi l'80% delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti
dal bilancio consuntivo dell'anno precedente (ad esclusione dei ricercatori e
tecnologi, per i quali restano invariate le percentuali fissate dal D.L.
90/2014). Per il personale dirigenziale il turn
over per il 2016 è assicurato
(al netto delle posizioni rese indisponibili) nei limiti delle capacità assunzionali. Resta invece escluso il personale in regime di diritto pubblico. Nel corso dell’esame al Senato, è stata prevista
la possibilità, per gli Istituti e gli
Enti di Ricerca, di continuare ad avvalersi (al fine di garantire la
continuità nell'attuazione delle attività di ricerca) del personale con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa - in essere al 31
dicembre 2015, mediante l'attivazione (previa verifica di idoneità) di contratti a tempo determinato. Tale
possibilità, è riconosciuta non
solo a valere sulle risorse di cui all’art. 1, c. 188, della L. 266/2005 (che
fa salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di
ricerca i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli
enti o di specifici Fondi, ad eccezione di quelli finanziati con le risorse
premiali), ma anche, nei limiti del 30
per cento, sulle risorse derivanti dalle facoltà assunzionali
disponibili a legislazione vigente. Allo stesso tempo, per le regioni e gli enti locali sottoposti al
patto di stabilità interno si dispone la possibilità di procedere, per il
triennio 2016-2018, ad assunzioni
di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite
di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti
anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo
personale cessato nell’anno precedente, di fatto allineando tale percentuale
a quella prevista, in via generale, per il personale delle amministrazioni
pubbliche. In relazione a ciò, vengono comunque confermate le percentuali
stabilite dalla normativa vigente (80% per il biennio 2016-2017 e 100% dal
2018, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del D.L. 90/2014), al solo fine di
definire il processo di mobilità del personale degli enti di area
vasta destinato a funzioni non fondamentali. Infine, viene esclusa la
possibilità (per il biennio 2017-2018), per gli enti “virtuosi”, di procedere
ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 100% della spesa relativa
al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente. Le seguenti tabelle evidenziano le
diverse percentuali di assunzioni a tempo indeterminato ammesse confrontando
la normativa vigente (contenuta nell’articolo 3 del D.L. 90/2014) e i commi
in esame.
Il comma 229 autorizza i comuni
istituiti dal 2011 per effetto di fusioni,
nonché le unioni di comuni, ad assumere personale a tempo
indeterminato nel limite del cento per cento della spesa relativa al
personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente. Infine, il comma 234, introdotto in sede di esame in Commissione alla
Camera, prevede che le regioni, gli enti locali e le amministrazioni
pubbliche previste dall’articolo 1, commi 424 (le regioni e gli enti locali)
e 425, (le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli
di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, con esclusione del
personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca) della L.
190/2014, che abbiano processi di mobilità in atto, possano assumere personale (secondo le facoltà previste dalla
normativa vigente in materia) soltanto nel momento in cui nel corrispondente
ambito regionale sia stato ricollocato
il personale interessato alla relativa mobilità. A tale fine, la disposizione
prevede che le regioni e gli enti locali rendano nota l’avvenuta
ricollocazione, nel relativo ambito regionale, sul portale mobilità a conclusione
di ciascuna fase del processo disciplinato dal D.M. 14 settembre 2015 (che ha
definito i criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo
indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della
Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per
lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale), mentre le
amministrazioni pubbliche in precedenza richiamate in oggetto procedono
mediante autorizzazione delle assunzioni come previsto dalla normativa vigente. |
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Incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche |
I
commi da 230 a 233 riguardano l’incremento, per il 2016, del Fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche, alla copertura dei cui oneri si provvede anche
attraverso il posticipo di un anno dell’entrata in vigore del c.d. school bonus. In particolare, l’incremento del Fondo
(art. 1, co. 601, L. 296/2006), disposto dal comma 230, è di € 23,5 mln per il 2016. Il Fondo è allocato su 4 differenti
capitoli dello stato di previsione del MIUR (Cap. 1195 per l’istruzione
prescolastica; cap. 1204 per l’istruzione primaria; cap. 1196 per l’istruzione
secondaria di primo grado; cap. 1194 per l’istruzione secondaria di secondo
grado) e, a seguito della prima nota di variazioni, ha uno stanziamento pari
a € 862,7 mln (al riguardo si
ricorda che l’art. 1, co. 25, della L. 107/2015 ha incrementato il Fondo di €
123,9 mln nel 2016 e di € 126 mln annui dal 2017 al 2021). Il comma 231 posticipa di un
anno l’entrata in vigore del c.d. school bonus
(art. 1, co. 145, L. 107/2015). A seguito del posticipo spetterà un credito
d’imposta del 65% per 2016 e il 2017 e del 50% per il 2018 per chi effettua
erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di nuove scuole, la
manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e il sostegno a
interventi per l’occupabilità degli studenti. Il comma 232 dispone, anzitutto, che alla copertura dell’onere
derivante dall’incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche si provvede: § per € 7,5
mln, mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dal co. 231; § per € 16
mln, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme
giacenti sul conto corrente n. 53823530 presso Poste italiane. Dispone, inoltre, che gli ulteriori
risparmi di spesa derivanti dal co. 231
per il 2017 (€ 7,5 mln) e per il 2018 (€ 5,8 mln) confluiscono nel «Fondo
“La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione
scolastica» (art. 1, co. 202, L. 107/2015). Al contempo, il comma 233 reca la norma la copertura finanziaria degli oneri derivanti
dal posticipo dell’entrata in vigore dello school bonus, per gli anni 2019, 2020 e 2021, prevedendo la
corrispondente riduzione del medesimo Fondo “La Buona Scuola” per il
miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica». Il Fondo citato è allocato sul cap.
1285 dello stato di previsione del MIUR. Infine, il comma 232 prevede una clausola
di salvaguardia, disponendo che, nelle more del versamento dei € 16 mln,
il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a
rendere indisponibile per il 2016 il relativo importo, al netto di quanto
effettivamente versato, a valere sulle disponibilità del Fondo per il
funzionamento delle istituzioni scolastiche. |
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Destinazione dei compensi dei dipendenti nominati nei CDA delle
società partecipate |
Il comma 235 modifica la
destinazione dei compensi dei membri dei consigli di amministrazione delle
società partecipate direttamente o indirettamente dalla amministrazioni
pubbliche che siano dipendenti dell’amministrazione partecipante (ovvero di
quella controllante in caso di partecipazione indiretta), eliminando la
possibilità – ora prevista dall’articolo 4 del decreto-legge n. 95 del 2014 -
che gli stessi siano riassegnabili al fondo per il finanziamento del
trattamento economico accessorio. L’intervento operato dal comma in esame
comporta pertanto che i compensi in questione restino acquisiti
all’amministrazione interessata. |
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Trattamento accessorio nella P.A. |
Il comma 236 limita, a decorrere dal 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
al trattamento accessorio del
personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche di
cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001. Tali risorse, in particolare, non possono superare il corrispondente
importo determinato per l’anno 2015 e, allo stesso tempo, sono
automaticamente ridotte in misura proporzionale alla riduzione del personale
in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa
vigente. |
Finanziamento
parchi nazionali |
Il comma 237, inserito nel corso dell’esame al Senato, autorizza, a decorrere dal 2016, l’ulteriore spesa di 2 milioni di euro annui in favore dei parchi nazionali. |
Applicabilità
del "Fondo isole minori" all’Isola del lago d’Iseo – Monte Isola |
Il comma 238, inserito nel corso dell’esame in sede referente, estende all’Isola del lago d’Iseo – Monte Isola l’ambito di applicabilità del Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori, istituito presso il Ministero dell’interno (cap. 7248), finalizzato all’adozione di misure urgenti di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori. |
Modifiche
alla normativa su ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi
e gassosi (c.d. attività upstream) |
I commi da 239 a 242 operano una serie di modifiche alla normativa vigente in materia di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi (c.d. attività upstream). Una prima modifica, contenuta nel comma 239, riguarda il divieto di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in alcune zone di mare (vale a dire all'interno del perimetro delle aree marine e costiere protette e nelle zone di mare poste entro 12 miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette). Vengono infatti soppresse le disposizioni attualmente vigenti che consentivano una serie di deroghe a tale divieto al fine di far salvi alcuni procedimenti concessori in corso (nonché quelli conseguenti e connessi anche ai fini di eventuali relative proroghe), confermando solo la parte della disposizione che fa salvi i titoli abilitativi già rilasciati. Un secondo gruppo di modifiche, che interviene sull’articolo 38 del D.L. n. 133/2014 sul quale è attualmente in atto un contenzioso con le Regioni presso la Corte costituzionale, è contenuto nel nuovo comma 240, ove si prevede: § l’eliminazione del carattere strategico, di indifferibilità e urgenza delle c.d. attività upstream; § l’abrogazione della disposizione che prevede l’emanazione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di un piano delle aree in cui sono consentite le c.d. attività upstream; § l’introduzione di una previsione secondo cui le c.d. attività upstream sono svolte con le modalità di cui alla legge n. 9/1991, o – come già previsto dalla legislazione vigente – a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico. Le attività continuano a svolgersi sulla base di un programma generale dei lavori articolato in una prima fase di ricerca (della durata di 6 anni) a cui segue la fase di coltivazione (della durata di 30 anni). Vengono eliminate le disposizioni vigenti che consentono la proroga della durata delle fasi sopracitate. Ulteriori modifiche, anch’esse relative a disposizioni oggetto di contenzioso innanzi alla Corte costituzionale, sono dettate dal comma 241 (che, per le infrastrutture energetiche strategiche, prevede che in caso di mancato raggiungimento delle intese con le Regioni, si procede esclusivamente con le modalità partecipative indicate dall’articolo 14-quater, comma 3 della legge n. 241/1990) e dal comma 242 (finalizzato ad escludere l’intervento della Presidenza del Consiglio dei Ministri in caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa inerenti ai compiti e alle funzioni amministrative in materia energetica esercitate dallo Stato di cui al comma 7 dell’articolo 1 della legge n. 239/2004). |
Riduzione della spesa per gli uffici di diretta collaborazione dei
ministri |
Il comma 243 prevede, a
decorrere dal 2016, una riduzione della spesa complessiva per
il personale impiegato negli uffici di
diretta collaborazione dei ministri in misura pari al 10 per cento rispetto
alla spesa sostenuta nel 2015. Sono esonerate dalla riduzione le
amministrazioni che abbiano già disposto riduzioni corrispondenti
successivamente al 31 dicembre 2010. |
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Concorso diplomatico |
Il comma 244, alla lettera a) consente una nuova deroga per il triennio 2016-2018 alle
vigenti disposizioni sul blocco delle
assunzioni nel pubblico impiego per il concorso di accesso alla carriera diplomatica e l'assunzione di un contingente annuo
non superiore a 35 segretari di
legazione in prova; alla lettera
b) reca l'autorizzazione di spesa per il triennio in esame. La norma in commento reca novella al
comma 3 dell'art. 4 del D.L. n. 1/2010, recante proroga missioni e
disposizioni urgenti per l'attivazione del SEAE, autorizzando un'ulteriore
deroga per un triennio rispetto a quella inizialmente prevista per il
quinquennio 2010-2014. |
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Assunzioni di magistrati |
Il comma 245 autorizza il
Ministero della Giustizia ad assumere
magistrati ordinari che siano vincitori
di concorso, in aggiunta alle facoltà assunzionali
previste dalla normativa vigente. |
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Risorse
per |
Il comma 246 autorizza la spesa integrativa di € 3 mln per ciascuno degli anni del
triennio 2016-2018 per interventi in favore dei collegi universitari di merito (artt.
15-17 d.lgs. 68/2012). Al riguardo, si
ricorda che l’art. 1, co. 258, della L. 147/2013 e l’art. 1, co. 173, della L.
190/2014 hanno autorizzato a favore dei collegi universitari di merito
legalmente riconosciuti la spesa integrativa, rispettivamente, di € 5 mln annui nel triennio 2014-2016,
e di (ulteriori) € 4 mln annui nel
triennio 2015-2017. Al contempo,
tuttavia, l’art. 1, co. 287, della
medesima L. 190/2014 ha disposto la riduzione
delle dotazioni di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa,
degli stati di previsione dei singoli ministeri a decorrere dall’anno 2015,
secondo quanto specificato nell’elenco n. 3 della stessa legge di stabilità.
Per ciò che concerne il MIUR, in corrispondenza del programma Diritto allo studio nell’istruzione
universitaria della missione Istruzione
universitaria e formazione post-universitaria è indicata una riduzione di
€ 3,6 mln per il 2015 e di € 2,5 mln
per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Le risorse sono
allocate sul cap. 1696 dello stato
di previsione del MIUR e sono pari, a seguito della prima nota di variazioni,
a € 15,6 mln. |
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Accesso dei giovani alla ricerca |
I commi 247-250 recano un incremento del Fondo per il
finanziamento ordinario delle università (FFO) di € 47 mln per
il 2016 e di € 50,5 mln dal 2017,
nonché del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca
finanziati dal MIUR (FOE) di € 8 mln per il 2016 e di € 9,5 mln dal 2017, finalizzato all’assunzione di ricercatori. In particolare, l’incremento del FFO è finalizzato all’assunzione di
ricercatori con contratti triennali non rinnovabili (art. 24, co. 3, lett. b), L. 240/2010) e al loro, eventuale,
consolidamento nella posizione di professore associato. L’art.
24, co. 3, della L. 240/2010
ha individuato due tipologie di
contratti di ricerca a tempo determinato. La prima (lett. a) consiste in contratti di durata triennale,
prorogabili per due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione
delle attività didattiche e di ricerca svolte (RtD
di tipo A). La seconda (lett. b) è riservata a candidati che hanno usufruito dei
contratti di cui alla lettera a),
oppure, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca o di
borse post-dottorato, oppure di contratti, assegni o borse analoghi in
università straniere - nonché, ai sensi dell’art. 29, co. 5, della medesima
L. 240/2010, a candidati che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti a
tempo determinato stipulati in base all’art. 1, co. 14, della L. 230/2005 - e
consiste in contratti triennali non
rinnovabili (RtD di tipo B). Il co. 5 dello stesso art. 24 prevede che nel terzo anno di questa seconda tipologia di contratto
l’università, nell’ambito delle
risorse disponibili per la programmazione, valuta il titolare del
contratto che abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, ai fini
della chiamata nel ruolo di professore associato. Se la valutazione ha esito
positivo, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato come professore associato.
E’ utile ricordare che, sulla base
della stessa L. 240/2010, la figura del ricercatore a tempo indeterminato è
stata posta ad esaurimento. Infatti, l’art. 29 ha disposto che, dalla data
dell’entrata in vigore della legge, per la copertura – fra gli altri – dei
posti di ricercatore le università potevano avviare solo le procedure da essa
previste. L’assegnazione è effettuata tenendo conto, per le università, dei
risultati della Valutazione della qualità della ricerca 2004-2010 e, per gli
enti di ricerca, degli stessi criteri con i quali viene ripartito il Fondo
ordinario. Le risorse del FFO sono allocate sul cap. 1694 dello stato di previsione
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e per il 2016
ammontano, in base alla prima nota di variazioni, a € 6.915,3 mln. Le risorse del FOE sono allocate sul cap. 7236 del medesimo stato di
previsione e per il 2016 ammontano, in base alla stessa nota di variazioni, a
€ 1.703,3 mln. Il comma 251 modifica la
disciplina relativa alla stipula di contratti per i ricercatori universitari
a tempo determinato (art. 66, co. 13-bis,
D.L. 112/2008), in particolare prevedendo, dal 2016, in determinate
situazioni, la non applicazione dei
limiti del turn-over. |
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Formazione specialistica dei medici |
Il comma 252, reca uno stanziamento aggiuntivo, pari a 57
milioni di euro per il 2016, 86 milioni per il 2017, 126 milioni per il 2018,
70 milioni per il 2019 e 90 milioni annui a decorrere dal 2020, per la formazione specialistica dei medici,
al fine di aumentare il numero dei relativi contratti. |
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Contributi previdenziali per studenti universitari |
Il comma 253, introdotto in sede di esame in Commissione alla
Camera, consente, agli iscritti ai
corsi di laurea di medicina e chirurgia, odontoiatria ed assimilate, dal
quinto anno di corso e fino all’iscrizione all’Albo professionale, di versare
i contributi previdenziali, anche
attraverso prestiti d’onore. Più specificamente, si introduce il
comma 2-bis all’articolo 10 del D.L.
76/2013, ai sensi del quale (fermo restando l’obbligo per iscritti agli albi
di iscriversi e pagare i relativi contributi all'Ente di previdenza ed
assistenza di categoria) si prevede la facoltà, per i soggetti indicati in
precedenza, di provvedere all’iscrizione e al pagamento della relativa
contribuzione all’Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM).
Spetta al consiglio d’amministrazione del richiamato Ente la determinazione
dell’ammontare del contributo e le modalità di versamento, prevendendo
altresì la possibilità di favorire l’iscrizione e la contribuzione anche
attraverso prestiti d’onore. Infine, dall’applicazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
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Risorse per il diritto allo studio universitario |
Il comma 254 incrementa di
€ 54.750.000 per il 2016, e di € 4.750.000 dal 2017, il Fondo integrativo statale per la
concessione di borse di studio agli studenti universitari. Le risorse sono allocate sul cap. 1710 dello stato di previsione
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e, in base
alla prima nota di variazioni, per il 2016 ammontano a € 167,1 mln. Di seguito si riporta l’andamento
delle risorse allocate sul cap. 1710 (che fino al 2011 assumeva la denominazione
di cap. 1695) nel periodo 2006-2016: (milioni
di euro)
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Borse di studio vittime del terrorismo |
Il comma 255 autorizza a decorrere dal 2016 un incremento di spesa
pari a 250 mila euro annui per borse di studio riservate a coloro
che hanno subito un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni
riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti
di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché agli orfani e ai
figli delle vittime del terrorismo e
della criminalità organizzata. |
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Risorse per le scuole paritarie |
Il comma 256 incrementa di €
28 mln annui, a decorrere dal 2016, lo stanziamento previsto per le
scuole paritarie a seguito della legge di stabilità 2014 (portandolo, dunque,
da € 225 mln - come previsto nel disegno di legge originario - a € 228 mln). Le risorse sono allocate sul cap. 1477 dello stato di previsione
del MIUR e, in base alla prima nota di variazioni, per il 2016 ammontano a €
497,5 mln. |
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Personale della scuola impegnato in progetti didattici internazionali |
Il comma 257 riguarda il personale
della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera,
prevedendo che, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, tale
personale possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio
retribuito per non più di due anni. Il mantenimento in servizio è autorizzato
con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale
dell'Ufficio scolastico regionale. |
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Fondo per l’acquisto di libri di testo |
Il comma 258 istituisce,
per il triennio 2016-2018, un nuovo Fondo nello stato di previsione del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, finalizzato a
sostenere le spese per l’acquisto di
libri di testo e di altri materiali didattici, anche digitali. Il Fondo
ha una dotazione di € 10 mln per
ciascuno degli anni del triennio 2016-2018. Le modalità applicative
(incluse le modalità di individuazione dei destinatari del contributo, sulla
base dell’ISEE) devono essere definite con un decreto ministeriale da emanare entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge. Si tratta di risorse che si aggiungono
a quelle previste nello stato di previsione del Ministero dell’interno (cap. 7243, € 103 mln per il 2016),
destinate alla fornitura gratuita dei libri di testo nella scuola
dell’obbligo e al comodato nella scuola superiore. |
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Rientro lavoratori dall’estero |
Il comma 259, inserito al Senato, reca disposizioni in materia
di rientro dei lavoratori dall’estero. Per effetto delle modifiche apportate in sede referente alla Camera,
ferma restando la proroga al 2017 (più precisamente, per il
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo) dei benefici fiscali previsti nella legge
n. 238 del 2010 (detassazione IRPEF
del reddito da lavoro del 70 o dell’80 per cento, secondo il sesso del
lavoratore), è stato stabilito che essa opera in favore dei soggetti
rientrati in Italia entro il 31
dicembre 2015 (in luogo del periodo compreso tra il 1o marzo e
il 6 ottobre 2015), previa specifica
opzione in tal senso da parte degli interessati. |
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Misure per la ricerca scientifica e tecnologica |
Il comma 260, introdotto
nel corso dell’esame al Senato,
interviene al fine di modificare alcune disposizioni in materia di misure di
sostegno per la ricerca scientifica e tecnologica. Nello specifico si estende
la tipologia dei soggetti ammissibili agli incentivi prevedendo, tra l’altro,
anche società composte da professori e ricercatori ed altri enti pubblici che
operano in alcuni settori della ricerca e si inserisce, tra le attività
ammesse all’intervento di sostegno, anche quella industriale, di sviluppo
precompetitivo e di diffusione di tecnologie. |
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Quota premiale per le università |
Il comma 261 incrementa il Fondo
per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di € 25 mln per il 2016 e di €
30 mln annui dal 2017, al fine di aumentare la quota premiale (art. 2, D. L. 180/2008 e art. 13, L. 240/2010). Le risorse sono allocate sul cap. 1694 dello stato di previsione
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e per il 2016
ammontano, in base alla prima nota di variazioni, a € 6.915,3 mln. |
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Istituto superiore per le industrie artistiche di Pescara |
Il comma 262 istituisce l’Istituto superiore per le industrie artistiche
(ISIA) di Pescara, mediante
trasformazione dell’attuale sede decentrata dell’ISIA di Roma. Lo statuto del nuovo ISIA deve essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Al
riguardo, da un lato si richiamano le procedure definite con il DPR 132/2003,
dall’altro si prevede che il primo statuto è deliberato da un comitato
costituito dal presidente e dal direttore dell’ISIA di Roma, integrato da un
esperto nominato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca. L’art. 14, co. 2, lett. a), del DPR 132/2003 dispone che, in
sede di prima applicazione, lo statuto “è deliberato dagli attuali organi di
gestione, integrati con due rappresentanti degli studenti, sentito il
collegio dei professori”. A sua volta, il co. 3 prevede che lo
statuto è deliberato e trasmesso (entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione del regolamento) al Ministero per l'approvazione nei successivi
sessanta giorni, di concerto con il MEF e con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Sembrerebbe, dunque, che il richiamo
alle procedure di cui al DPR 132/2003 debba intendersi con riferimento a
quanto disposto dal co. 3 dello stesso DPR (e non anche dal co. 2, lett. a)). Il comma 262 prevede anche che, in sede di definizione del regolamento didattico, agli studenti
iscritti a Pescara deve essere garantito il completamento del percorso di
studi previsto dall’ordinamento in corso. Al riguardo si evidenzia che a Pescara
si svolgono il corso di Diploma Accademico di primo livello in “Disegno
industriale”, che si articola in un piano degli studi di durata triennale, e il corso biennale per il Diploma
Accademico di secondo livello in “Multimedia Design”. L’art. 14, co. 2, lett. b), del DPR 132/2003 prevede che, in
sede di prima applicazione, il regolamento didattico è deliberato dal
collegio dei professori, integrato con due rappresentanti degli studenti,
sentito l'organo di gestione. |
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Soggetti salvaguardati dall’incremento dei requisiti pensionistici |
I commi da 263 a 273
prevedono il settimo intervento di
salvaguardia in relazione ai nuovi requisiti introdotti dalla riforma
pensionistica (D.L. n. 201/2011, art. 24 - c.d. Riforma Fornero), garantendo
l’accesso al trattamento previdenziale con i vecchi requisiti a un massimo di
ulteriori 26.300 soggetti, sia
individuando nuove categorie di
soggetti beneficiari, sia incrementando
i contingenti di categorie già
oggetto di precedenti salvaguardie, attraverso il prolungamento del termine
(da 36 a 60 mesi successivi all’entrata in vigore della riforma
pensionistica) entro il quale i soggetti devono maturare i vecchi requisiti.
Per effetto di tali disposizioni il limite massimo numerico di soggetti
salvaguardati viene stabilito a 172.466. Più specificamente, si prevede che i requisiti per l’accesso al
sistema previdenziale vigenti prima della riforma pensionistica continuino ad
applicarsi a specifiche categorie di lavoratori (lavoratori collocati in
mobilità o in trattamento speciale edile; lavoratori provenienti da aziende
cessate o interessate dall’attivazione delle vigenti procedure concorsuali;
prosecutori volontari; lavoratori titolari di accordi individuali o
collettivi; lavoratori con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro;
lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave; lavoratori
con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione
con contratto a tempo determinato -con esclusione dei lavoratori del settore
agricolo e dei lavoratori stagionali) nei limiti di determinati contingenti. In ogni caso, il trattamento pensionistico non può comunque avere
decorrenza anteriore al 1° gennaio 2016. Si prevede che i soggetti interessati presentino le istanze, a pena
di decadenza, entro il 1° marzo 2016, secondo le procedure previste, per
ciascuna categoria di soggetti, dai precedenti provvedimenti di salvaguardia.
Si dispone, inoltre, che l’I.N.P.S. provveda al monitoraggio delle domande
(pubblicando, sul proprio sito internet, i dati raccolti), non prendendo in
considerazione ulteriori domande di pensionamento nel caso di raggiungimento
dei limiti numerici e dei limiti di spesa stabiliti. E’ altresì prevista una
relazione annuale al Parlamento, da presentare entro il 30 settembre di ogni
anno, sulla base dei dati rilevati dall’I.N.P.S. nell’ambito della propria
attività di monitoraggio. Il comma 264, introdotto in sede di esame in Commissione alla
Camera, prevede l’accesso al
trattamento pensionistico da parte di alcuni lavoratori salvaguardati del comparto scuola e AFAM, a decorrere
dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in
deroga alle disposizioni vigenti in materia. Più specificamente, i richiamati
lavoratori che, a seguito dell’attività di monitoraggio relativa agli
interventi di salvaguardia (che ha portato alla rideterminazione dei relativi
oneri) e, in applicazione del procedimento che riconosce l’applicabilità
della salvaguardia (in applicazione del principio del vincolo per l’utilizzo
delle risorse disponibili per la salvaguardia dei vari contingenti di
lavoratori ai sensi dell’articolo 1, comma 193, della L. 147/2013) anche ai
titolari di specifici congedi biennali o permessi giornalieri per figli con handicap grave eccedenti i limiti
numerici posti dalla normativa vigente abbiano ricevuto la lettera di certificazione del diritto
a pensione con decorrenza dal 1°
settembre 2015, possono accedere alla pensione a decorrere dal primo
giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in deroga
alle disposizioni vigenti in materia di istruzione e di decorrenza del
trattamento pensionistico per il personale del comparto scuola (per il quale
dal 1° gennaio 2012 i trattamenti decorrono dall’inizio dell'anno scolastico
e accademico che ricade nell'anno solare successivo rispetto a quello in cui
si siano maturati i requisiti, ferma restando l'applicazione della disciplina
previgente per i soggetti che abbiano conseguito o conseguano entro il 31
dicembre 2011 i requisiti per il trattamento) . Per quanto concerne i profili
finanziari dell’intervento
(definiti dai commi 263 e 270-272),
gli oneri programmati per le prime sei salvaguardie, pari (in termini
cumulati) a 11,66 miliardi di euro, per un limite massimo di 170.230
soggetti, passerebbero quindi (in termini cumulati) a 11,43 miliardi, per un limite massimo di 172.466 soggetti. In particolare, ai fini della quantificazione
degli oneri dell’intervento e della relativa copertura finanziaria, si quantifica in 485,8 milioni di euro l’importo complessivo delle economie di spesa, per gli anni
2013-2014, relative ai precedenti interventi di salvaguardia,
rideterminando conseguentemente il limite numerico massimo di soggetti
salvaguardati in 146.166 (rispetto ai 170.230 attualmente previsti); in
relazione a ciò, si incrementa di un importo corrispondente (100 milioni per
ciascuno degli anni dal 2018 al 2021 e di 85,8 milioni per l’anno 2022)
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 235, primo periodo,
della L. 228/2012 (attraverso la corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali). Inoltre, prevedendo che i nuovi benefici siano riconosciuti nel
limite di 26.300 soggetti e nel
limite massimo di 213 milioni per il 2016, 387 milioni per il 2017, 336
milioni per il 2018, 258 milioni per il 2019, 171 milioni per il 2020, 107
milioni per il 2021, 41 milioni per il 2022 e 3 milioni per il 2023, si
provvede al corrispondente incremento degli importi previsti all’articolo 1,
comma 235, quarto periodo, della L. 228/2012 (ossia delle economie aventi
carattere pluriennale destinate ad alimentare l’apposito fondo), nonché alla
copertura degli oneri a valere sull’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 235, primo periodo, della L. 228/2012 (ossia riducendo
la dotazione dell’apposito fondo). Sulla medesima autorizzazione di spesa è infine prevista un’ulteriore
riduzione di 124 milioni di euro per
il 2016 ai fini del concorso alla copertura dei maggiori oneri
conseguenti al potenziamento delle misure di sostegno al reddito per le
situazioni di disagio previste. |
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Benefici previdenziali per lavoratori esposti all’amianto |
I commi
da 274 a 279 (introdotti in sede di esame in Commissione alla Camera)
recano disposizioni in materia di trattamento
previdenziale dei lavoratori esposti all’amianto, in primo luogo
prorogando per il triennio 2016-2018
l’applicazione della maggiorazione
contributiva (di cui all’articolo 13, comma 2, della L. 257/1992 e pari,
per i lavoratori con almeno 30 anni di anzianità assicurativa e contributiva,
al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni e, in ogni
caso, non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del
rapporto e quella del compimento di 60 anni, se uomini, o 55 anni, se donne)
riconosciuta (ai sensi dell’articolo 1, comma 117, della L. 190/2014) ai fini
del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico
agli ex lavoratori, occupati in specifiche imprese (e cioè, ai sensi
dell’articolo 1, comma 117, delle L. 190/2014, esercenti attività di scoibentazione e bonifica e con attività di lavoro
cessata per chiusura, dismissione o fallimento e il cui sito sia interessato
dal Piano di Bonifica da parte dell'Ente territoriale), che non abbiano
maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa
vigente e che risultino malati con patologia asbesto-correlata (accertata e
riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della L. 257/1992, che ha
stabilito che ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per
i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa
dell'esposizione all'amianto documentate dall’I.N.A.I.L., il numero di settimane
coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione
lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto debba essere
moltiplicato per il coefficiente di 1,5) (comma 274). Il successivo comma 275 estende la platea a cui si applicano le disposizioni
richiamate, comprendendovi anche i lavoratori che, in seguito alla cessazione
del rapporto di lavoro, siano approdati ad una gestione di previdenza diversa da quella dell’INPS e che non
abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel
corso degli anni 2015 e 2016, derogando alla norma (articolo 1, comma 115,
della L. 190/2014) che fissa al 31 giugno 2015 il termine ultimo per la
presentazione all’INPS della domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali.
Il comma 276 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali un apposito Fondo (con
dotazione pari a 2 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018), finalizzato all’accompagnamento alla quiescenza,
entro il 2018, dei lavoratori di cui all’articolo 1, comma 117, della L.
190/2014 (vedi supra),
che non abbiano maturato i requisiti pensionistici ivi previsti. La
ripartizione delle risorse del Fondo, nonché dei relativi criteri e modalità
è demandata ad apposito decreto interministeriale, da adottarsi entro 60
giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame. Viene inoltre esteso ai lavoratori del settore della produzione
di materia rotabile ferroviario che hanno svolto operazioni di bonifica
dall’amianto senza essere dotati degli adeguati equipaggiamenti di
protezione, il beneficio previdenziale
(riconosciuto dall’articolo 13, comma 8, della L. 257/1992 ai lavoratori che
siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni)
secondo cui l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione
obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione
all'amianto (gestita dall'INAIL), è moltiplicato, ai fini delle prestazioni
pensionistiche, per il coefficiente di
1,25. Si dispone, inoltre, che i suddetti benefici siano riconosciuti, a
domanda (da inoltrare, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall’entrata in
vigore della legge di stabilità in esame), nei limiti delle risorse assegnate
ad apposito Fondo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali (con dotazione pari a 5,5
milioni di euro per il 2016, 7 milioni per il 2017, 7,5 milioni per il 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019). La definizione delle
modalità di attuazione di quanto previsto sono demandate ad apposito decreto
interministeriale, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del
provvedimento in esame (comma 277). Il comma 278 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali il Fondo per le
vittime dell’amianto, in favore degli eredi dei soggetti deceduti in
seguito a patologie asbesto correlate per esposizione all’amianto
nell’esecuzione delle operazioni
portuali attuate per realizzare la cessazione dell'impiego dell'amianto
(con conseguente applicazione della L. 257/1992), che concorre al pagamento
di quanto spettante ai superstiti a titolo di risarcimento del danno
(patrimoniale e non). La dotazione del richiamato Fondo (le cui prestazioni
si aggiungono ai diritti generali e speciali riconosciuti in materia dall’ordinamento)
è pari a 10 milioni di euro annui
per il triennio 2016-2018. Si
demanda, infine, ad un apposito decreto interministeriale (da adottarsi entro
60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame) la definizione
delle modalità di erogazione delle prestazioni. Infine, si posticipa al 31 dicembre 2016 (in luogo del 30
giugno 2015) il termine ultimo per la presentazione all’INPS della domanda
per il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla normativa
vigente per l’esposizione all’amianto, da parte dei soggetti (assicurati INPS
e INAIL) collocati in mobilità
dall’azienda per cessazione dell’attività lavorativa (comma 154-septies). |
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Massimale annuo della base contributiva e pensionabile |
Il comma 280, introdotto in sede di esame in Commissione alla
Camera, fornisce una interpretazione
autentica (quindi con valenza retroattiva) dell’articolo 18, comma 2,
della L. 335/1995 (cd. Riforma Dini), che stabilisce un massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i
nuovi iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a far data dal 1° gennaio
1996 (nonché per coloro che esercitano l'opzione per il sistema
contributivo), con riferimento ai periodi contributivi successivi alla
richiamata data. In particolare, la norma, recependo in
legge quanto già stabilito sul punto dalla circolare INPS n. 42 del 17 marzo
2009, precisa che ai richiamati lavoratori, assunti successivamente al 31
dicembre 1995, qualora acquisiscano su domanda contributi precedenti alla data
medesima, non sia applicato il massimale suddetto a far
data dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. |
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Opzione donna |
Il comma 281 concerne
l'ambito temporale di applicazione dell'istituto (transitorio e sperimentale)
che permette alle lavoratrici l'accesso al trattamento anticipato di pensione
in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di
un'età pari o superiore a 57 anni e 3
mesi per le dipendenti e a 58 anni e 3 mesi per le autonome (cosiddetta opzione donna), a condizione che tali
soggetti optino per il sistema di calcolo
contributivo integrale. In particolare, la disposizione è volta a
consentire l'accesso all'istituto anche qualora la decorrenza del trattamento
così liquidato non sia possibile entro il 31 dicembre 2015, ferma restando la
maturazione dei requisiti entro tale data. Inoltre, si prevede la trasmissione, entro il 30 settembre di ogni
anno, di una relazione alle Camere,
da parte del Governo, sulla base dei dati rilevati dall’INPS nell’ambito della
propria attività di monitoraggio sull’attuazione della sperimentazione, con
particolare riferimento alle lavoratrici interessate e ai relativi oneri
previdenziali. Qualora dall’attività di monitoraggio dovesse risultare, in
particolare, un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di
spesa, con successivo provvedimento legislativo verrà disposto l’utilizzo
delle risorse non utilizzate per la prosecuzione della sperimentazione o per
interventi con finalità analoghe. Ai fini del concorso alla copertura
degli oneri finanziari derivanti dall'estensione temporale dell'istituto,
da un lato si riduce la dotazione del cd. fondo esodati (in misura pari a 160
milioni di euro per il 2016 e a 49 milioni per il 2017); dall’altro (ai sensi
del comma 286) si estende agli
anni 2017 e 2018 la disciplina transitoria in materia di perequazione automatica dei
trattamenti pensionistici, già posta per gli anni 2014-2016 e diversa da
quella generale (copertura utilizzata anche per gli oneri derivanti
dall'elevamento della cosiddetta no tax
area per i pensionati, di cui ai successivi commi 160 e 161). |
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Contributo per servizi per l’infanzia |
I commi
282 e 283 (introdotto in sede di esame in Commissione alla Camera) dispongono la proroga per il 2016 delle norme (di rango legislativo e
secondario) già stabilite, in via sperimentale, per gli anni 2013-2015,
relative alla possibilità, per la madre lavoratrice dipendente o titolare di
un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, nonché per le madri
lavoratrici autonome o imprenditrici, di richiedere, in sostituzione, anche
parziale, del congedo parentale, un contributo
economico da impiegare per il
servizio di baby-sitting o per
i servizi per l'infanzia (erogati da soggetti pubblici o da soggetti privati
accreditati). Il contributo è corrisposto nell'ambito di un
limite di spesa, pari, per l'anno 2016, a 20 milioni di euro, ossia nella
medesima misura stabilita, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, dalla
normativa vigente (D.M. 28 ottobre 2014, attuativo dell’articolo 4, comma 24,
della legge 92/2012), la quale dispone, altresì, che l'importo massimo del
contributo sia pari a 600 euro mensili,
per una durata massima di sei mesi
(attribuito sulla base di una graduatoria nazionale redatta dall'I.N.P.S.
mediante il criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle domande).
Resta fermo che ad ogni quota mensile di contributo consegue la riduzione di
un mese della durata massima del congedo parentale (comma 282). In sede di esame in Commissione alla Camera si
è disposta l’estensione del
suddetto beneficio anche alle madri
lavoratrici autonome o imprenditrici, nel limite di 2 milioni di euro per
il 2016. La definizione dei criteri di accesso e le modalità di utilizzo del
beneficio viene demandata ad apposito decreto interministeriale (da adottarsi
entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame)
(comma 283). |
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Part-time per lavoratori anziani |
Il comma 284 introduce,
per il settore privato, una specifica disciplina transitoria, relativa ad una
fattispecie di trasformazione da tempo
pieno a tempo parziale del rapporto di lavoro subordinato. In
particolare, il datore di lavoro ed il dipendente, avente determinati
requisiti anagrafici e contributivi, possono concordare la trasformazione del
rapporto di lavoro, con il riconoscimento della copertura pensionistica
figurativa (a carico della finanza pubblica) per la quota di retribuzione
perduta e con la corresponsione al dipendente, da parte del datore di lavoro,
di una somma pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico
di quest'ultimo (relativa alla prestazione lavorativa non effettuata). Tale
importo non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è
assoggettato a contribuzione previdenziale. La richiamata possibilità è riconosciuta a specifiche condizioni. In primo
luogo, il dipendente (iscritto ad una delle gestioni pensionistiche proprie
del settore privato), titolare di un rapporto a tempo pieno e indeterminato,
deve maturare entro il 31 dicembre
2018 il requisito anagrafico per il diritto al trattamento pensionistico
di vecchiaia (per il periodo 2016-2018, 66 anni e 7 mesi per i lavoratori
dipendenti maschi, per le lavoratrici del settore privato 65 anni e 7 mesi
per il biennio 2016-2017 e 66 anni e 7 mesi per il 2018) ed deve aver già
maturato (al momento della trasformazione del rapporto) i requisiti minimi di contribuzione per
il diritto al medesimo trattamento. Inoltre, l'accordo per la trasformazione
del rapporto (con contestuale riduzione
dell'orario di lavoro in misura compresa tra il 40% e il 60%) deve
riguardare un periodo di tempo non superiore a quello intercorrente tra la
data di accesso al beneficio in esame e la data di maturazione del suddetto
requisito anagrafico. Il riconoscimento del beneficio
avviene da parte dell'I.N.P.S. (previa autorizzazione da parte della
Direzione territoriale del lavoro), nel rispetto di un limite massimo di
spesa pari a 60 milioni di euro
per il 2016, 120 milioni per il 2017
e 60 milioni per il 2018, secondo le specifiche modalità
indicate nel comma in esame nonché da quelle individuate da un apposito
decreto ministeriale, da emanare entro il 1° marzo 2016. Inoltre, si esclude che la trasformazione a
tempo parziale possa determinare un incremento della base di calcolo della
quota di trattamento pensionistico liquidata secondo il metodo retributivo. Infine, alla copertura degli oneri a carico della finanza pubblica
(pari, come accennato, a 60 milioni di euro per il 2016, 120 milioni per il
2017 e 60 milioni per il 2018) si provvede mediante ricorso alle entrate
contributive dell'I.N.P.S. destinate in via ordinaria, per il 50%, al
finanziamento delle attività dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive
del Lavoro (A.N.P.A.L.) e, per il restante 50%, al finanziamento del Fondo
sociale per occupazione e formazione. Si prevede, inoltre, in deroga al
riparto in base all'aliquota del 50%, che le entrate contributive residue
(disponibili dopo la deduzione degli importi impiegati per la copertura
finanziaria in oggetto) siano destinate in via prioritaria al finanziamento
delle attività dell'A.N.P.A.L., fino a concorrenza di un importo pari al 50%
delle entrate (calcolate al lordo della richiamata deduzione). |
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Contratti
di solidarietà espansivi |
Nel corso dell’esame in Commissione
alla Camera, è stato introdotto il comma
285, al fine di integrare l’articolo 41 del decreto legislativo n.148 del
2015 (cd. Jobs act)
il quale, con l’obiettivo di promuovere
il ricorso a contratti di solidarietà espansivi (ossia contratti
aziendali che prevedano una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con
riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo
indeterminato di nuovo personale) prevede specifici benefici (contributo a
carico dell’INPS o aliquota contributiva nella misura prevista per gli
apprendisti se il nuovo assunto ha un’età inferiore a 29 anni).
L’emendamento, in particolare, prevede che i datori di lavoro, gli enti
bilaterali o i Fondi di solidarietà, possano versare la contribuzione a fini
pensionistici correlata alla retribuzione persa (sempre che questa non venga
già riconosciuta dall’INPS), relativamente ai lavoratori interessati dalla
riduzione dell’orario di lavoro (con esclusione, in questo caso, dei benefici
contributivi previsti dalla normativa vigente). |
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Indicizzazione e conguaglio prestazioni previdenziali |
Il comma 287 è volto ad
escludere l’applicazione di un’indicizzazione
negativa delle prestazioni previdenziali ed assistenziali: si dispone,
infatti, che la percentuale di adeguamento dei relativi importi,
corrispondente alla variazione nei prezzi al consumo accertata dall’ISTAT,
non può essere inferiore a zero. Il comma 288 prevede che,
con riferimento alla percentuale di variazione per il calcolo della
rivalutazione delle pensioni per il 2014 (determinata definitivamente con
decorrenza dal 1° gennaio 2015), le operazioni
di conguaglio derivanti dagli scostamenti dei valori posti a base della
perequazione automatica, limitatamente ai ratei corrisposti nel 2015, non vengono
operate in sede di rivalutazione delle pensioni per il medesimo 2015, ma di
quelle del 2016. Resta confermato il conguaglio con riferimento alla rata
corrente in sede di rivalutazione delle pensioni per il 2015. |
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No tax area pensionati |
I commi 290 e 291
modificano la misura delle detrazioni
dall'I.R.P.E.F. spettanti con riferimento ai redditi da pensione (cosiddetta no
tax area per i pensionati). Nel corso dell’esame alla Camera l’applicazione della misura,
prevista a decorrere dal 2017 nel testo iniziale del disegno di legge, è
stata estesa anche al 2016. In relazione a ciò la detrazione risulta pari, per i soggetti di età
inferiore a 75 anni, a: § 1.783 euro
(1.725 euro nella normativa vigente), se il reddito complessivo non supera
7.750 euro (7.500 euro nella normativa vigente); resta fermo che l'ammontare
della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690
euro; § 1.255 euro
(così come nella disciplina vigente), aumentata del prodotto tra 528 euro
(470 euro nella normativa vigente) e l’importo corrispondente al rapporto tra
15.000 euro (valore identico a quello stabilito nella disciplina vigente),
diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro (7.500 euro nella disciplina
vigente), qualora l’ammontare del reddito complessivo sia superiore a 7.750
euro (7.500 euro nella normativa vigente) e pari o inferiore a 15.000 euro
(valore identico a quello stabilito nella disciplina vigente). Resta immutata la disciplina per i casi in cui il soggetto abbia un
reddito complessivo superiore a 15.000 euro. Per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, a decorrere dal
2017, la detrazione risulta pari a: § 1.880 euro
(1.783 euro nella disciplina vigente), se il reddito complessivo non supera
8.000 euro (7.750 euro nella normativa vigente); resta fermo che l'ammontare
della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713
euro; § 1.297 euro
(così come nella disciplina vigente), aumentata del prodotto tra 583 euro
(486 euro nella normativa vigente) e l’importo corrispondente al rapporto tra
15.000 euro (valore identico a quello stabilito nella disciplina vigente),
diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro (7.250 euro nella disciplina
vigente), qualora l’ammontare del reddito complessivo sia superiore a 8.000
euro (7.750 euro nella normativa vigente) e pari o inferiore a 15.000 euro
(valore identico a quello stabilito nella disciplina vigente). Anche per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, resta
immutata la disciplina per i casi di reddito complessivo superiore a 15.000 euro. Ai fini del concorso della copertura finanziaria degli oneri
derivanti dalla e disposizioni in esame: § il comma 286 (anche ai fini della
copertura finanziaria degli oneri di cui al precedente comma 281) estende
agli anni 2017 e 2018 la disciplina transitoria in materia di perequazione automatica dei
trattamenti pensionistici, già posta per gli anni 2014-2016 e diversa da
quella generale; § il comma 289 dispone una riduzione pari a 58 milioni di euro per il
2018 del cd. fondo esodati (relativo al
finanziamento di interventi in favore delle varie categorie di soggetti
all'interno delle quali sono stati operati i contingenti per le deroghe ai
requisiti per il trattamento pensionistico), nonché una riduzione delle
risorse finanziarie per il pensionamento anticipato in favore degli addetti
ai cd. lavori usuranti (in misura
pari a 140 milioni di euro per il 2017, 110 milioni per il 2018, 76 milioni
per il 2019 e 30 milioni per il 2020). §
il
comma 291, modificato in sede di
esame in Commissione alla Camera, prevede una riduzione pari a 300 milioni di
euro per il 2016 e un incremento pari a 89 milioni di euro per il 2017 del
Fondo sociale per occupazione e formazione, in conseguenza della decorrenza a
partire dal 2016 degli effetti previsti dal citato comma 290. |
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Estensione agli eredi
delle prestazioni |
Il comma 292 consente l’accesso alle prestazioni in favore dei
malati di mesotelioma anche agli eredi dei malati di mesotelioma che
abbiano contratto la patologia per esposizione
a familiari impiegati nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione
ambientale comprovata e che siano deceduti
nel corso del 2015. Tali prestazioni
- erogate nella misura fissata dal decreto interministeriale del 4
settembre 2015 sono da
ripartire tra gli aventi diritto che presentino domanda, corredata di idonea
documentazione, entro novanta giorni
dall’entrata in vigore della disposizione in esame. Le prestazioni sono a
valere sulle disponibilità presenti nel Fondo per le vittime dell’amianto di
cui all’art. 1, co. 241, della legge finanziaria 2008 (legge 244/2007)
istituito presso l’INAIL. Le prestazioni sono erogate nei limiti delle somme,
individuate dal decreto interministeriale del settembre 2015, destinate alla
copertura delle spese per il 2015. Si ricorda che l’art.1, co. 116, della legge di stabilità 2015 ha
esteso le prestazioni erogate dal Fondo vittime dell’amianto, in via
sperimentale per gli anni 2015-2017, a malati di mesotelioma riconducibile ad
esposizione non professionale all’amianto e con successivo decreto
interministeriale del 4 settembre 2015 sono state fissate la misura e le
modalità di erogazione della nuova prestazione. La prestazione economica è
fissata nella misura di 5.600,00 euro ed è corrisposta una tantum, nei limiti
dello stanziamento previsto dal decreto, su domanda dell’avente diritto. Il
limite di spesa indicato dal decreto è pari per il 2015 a 17.919.480 euro;
per il 2016 a 5.431.842,00 euro. |
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Copertura di oneri |
I commi 293 e 294,
introdotti alla Camera, recano misure a copertura di oneri previsti dal provvedimento,
prevedendo: §
l’utilizzo
di parte delle risorse afferenti il Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, che viene ridotto di 100
milioni di euro per il 2016 e incrementato di 36 milioni di euro per il 2017; §
il
versamento al bilancio dello Stato da parte dell’INPS di una quota pari a 52
milioni di euro per il 2016 delle entrate derivanti dall’aumento del
contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione involontaria che affluiscono, per due terzi, all’apposito
Fondo di rotazione (con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei
fondi paritetici interprofessionali per la formazione) in deroga a quanto
previsto dall’articolo 5 del D.Lgs. 150/2015 (secondo cui il Fondo di
rotazione citato costituisce parte delle risorse attribuite alla Agenzia
nazionale per le politiche attive del lavoro – ANPAL, a favore della quale,
tuttavia, si prevede contemporaneamente un finanziamento di importo analogo
per il 2017 a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione, a tal fine
incrementato di 52 milioni per il 2017). |
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Decorrenze dei lavoratori poligrafici |
I commi
295, 296 e 297, introdotti in sede di esame in Commissione alla Camera, derogano alla normativa di
armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di categorie
di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP (di cui
all’articolo 11, comma 1, lettera g), del DPR 157/2013) relativamente alla
categoria dei lavoratori poligrafici.
Più specificamente, si prevede che le disposizioni vigenti alla data del 31
dicembre 2013 in materia di requisiti di accesso e regime delle decorrenze
dei trattamenti pensionistici continuino ad applicarsi ai richiamati
lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata
al prepensionamento (ai sensi dell’articolo 37 della L. 416/1981), in forza
di accordi sottoscritti prima del 31 dicembre 2013, a condizione che maturino i requisiti per il pensionamento
successivamente a tale data, nei limiti ed alle condizioni previste nel
successivo comma 297. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui per il
triennio 2016-2018 (comma 295). Infine (comma 297), i trattamenti pensionistici richiamati in precedenza
vengono erogati dall’INPS, nei limiti di spesa precedentemente evidenziati,
secondo l’ordine di sottoscrizione del relativo accordo con l’ente
competente. Spetta all’INPS provvedere al monitoraggio delle domande di
pensionamento (secondo il suddetto ordine cronologico), non prendendo in
considerazione ulteriori domande nel caso risulti (anche in modo prospettico)
il raggiungimento del limite di spesa. |
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Riscatto corso legale di laurea |
Il comma 298 (introdotto
nel corso dell’esame in Commissione alla Camera), attraverso l’abrogazione
dell’articolo 14, c. 2, del D.Lgs. 503/1992, rende cumulabile (anche con riferimento a periodi antecedenti l’entrata
in vigore del disegno di legge in esame) il riscatto del periodo del corso legale di laurea con la facoltà,
riconosciuta ai lavoratori dipendenti che possono far valere complessivamente
almeno cinque anni di contribuzione, di riscattare i periodi corrispondenti
al congedo parentale (astensione facoltativa per maternità), purché non
coperti da assicurazione. La copertura dei relativi oneri è definita dal comma 300, alla cui
scheda si rimanda. |
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Trattamenti pensionistici anticipati |
Il comma 299 interviene sulla norma (art.1, co.
113, della legge n.190/2014, legge di stabilità 2015) che ha escluso dalla penalizzazione dei trattamenti pensionistici anticipati
prevista dalla “riforma Fornero” (di cui all’articolo 24, comma 10, DL
201/2011: riduzione dell’1% per ogni anno di anticipo nell’accesso al
pensionamento rispetto all’età di 62 anni e del 2% per ogni anno ulteriore di
anticipo rispetto a due anni) i soggetti che maturano il previsto requisito
di anzianità contributiva (pari, nel 2015, a 42 anni e 6 mesi per gli uomini
e 41 anni e 6 mese per le donne) entro il 31 dicembre 2017. La disposizione
in esame, in particolare, è volta ad estendere l’applicazione di tale norma
ai trattamenti pensionistici
anticipati già liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014, al fine di
escludere anche per essi (limitatamente ai ratei di pensione corrisposti a
decorrere dal 1° gennaio 2016) le sopra indicate penalizzazioni, applicate in
attuazione della normativa vigente al momento del pensionamento. Si ricorda che l’articolo 24,
comma 10, del D.L. 201/2011 (c.d. riforma Fornero), ha stabilito che
l’accesso alla pensione anticipata
(ossia in assenza dei nuovi requisiti anagrafici introdotti dalla riforma), a
decorrere dal 1° gennaio 2012, è consentito esclusivamente se risulta
maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41
anni e 6 mesi per le donne. Sulla quota di trattamento relativa alle
anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è
applicata una penalizzazione
consistente nella riduzione percentuale di 1 punto per ogni anno di anticipo
nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni, e di 2 punti per
ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Successivamente, l’articolo 1
comma 113, della legge n.190/2014 ha escluso
la penalizzazione per i soggetti che maturano il previsto requisito di
anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, con riferimento alle
pensioni anticipate liquidate a decorrere dal 2015. Il comma 300 che la
copertura degli oneri (inclusi quelli derivanti dal comma 298, alla cui
scheda si rimanda) è assicurata a valere sulle risorse del Fondo per il
pensionamento anticipato dei lavoratori impegnati in attività usuranti (fondo
di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge n. 247/2007) che
viene ridotto di 15,1 milioni di euro per il 2016, 15,4 milioni di euro per
il 2017, 15,8 milioni di euro per il 2018, 16,2 milioni di euro per il 2019,
16,5 milioni di euro per il 2020, 16,9 milioni di euro per il 2021, 17,2
milioni di euro per il 2022, 17,7 milioni di euro per il 2023, 18 milioni di euro
per il 2024, 18,4 milioni di euro a decorrere dal 2025 (con conseguente
corrispondente riduzione degli importi previsti dall’art. 7, c. 1, D.Lgs.
67/2011). |
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Cure termali |
I commi 301 e 302, differiscono la soppressione delle
prestazioni economiche accessorie (come quelle inerenti al soggiorno presso
le strutture alberghiere), a carico dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L., e
relative agli aventi diritto ai regimi speciali di cure termali garantite dal Servizio sanitario nazionale, e
prevedono la definizione, da parte degli stessi Istituti, di un nuovo regime
di riconoscimento delle medesime prestazioni accessorie. Il differimento è
disposto in attesa della definizione del nuovo regime; in ogni caso, la
soppressione opera a decorrere da una data non successiva al 1° gennaio 2019. In particolare, i nuovo regime è definito da
protocolli adottati dai richiamati Istituti. Esso deve far riferimento alla
prevenzione delle patologie che possano dar luogo a invalidità nonché alla
prevenzione dell'aggravamento di invalidità dovute alle medesime patologie,
da individuarsi mediante uno specifico. |
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Danno biologico |
Il comma 303 rivaluta,
con effetto dal 2016 e a decorrere dal 1° luglio di ogni anno, gli importi
degli indennizzi per danno biologico
erogati dall’INAIL. La rivalutazione, effettuata con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, su proposta del presidente dell’INAIL,
opera sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
impiegati e operai intervenute rispetto all’anno precedente. Tali incrementi
si aggiungono a quelli già disposti in passato da altre disposizioni
normative (articolo 1, commi 26-27, della L. 247/2007 e articolo 1, comma
129, della L. 147/2013, D.M. 12 luglio 2000, D.M. 7 marzo 2009 e D.M. 14
febbraio 2014) e vengono applicati agli indennizzi dovuti dall’INAIL ai sensi
della “Tabella danno biologico” di cui al D.M. 12 luglio 2000. Alla copertura finanziaria degli oneri
dell’intervento si provvede: § per il triennio 2016-2018, mediante la riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente, per un importo pari ad un 1 milione di euro per il 2016,
5 milioni di euro per il 2017 e 15 milioni di euro per il 2018; § a decorrere dal 2019, attraverso la revisione delle tariffe dei premi per
l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali (di cui
all’articolo 1, comma 128, della L. 147/2013). Allo stesso tempo, dal 2019
l’efficacia delle richiamate disposizioni (anche con riferimento alle
rivalutazioni effettuate nel triennio 2016-2018) è subordinata alla suddetta
revisione delle tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali. |
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Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga |
I commi 304 e 307 (quest’ultimo
introdotto nel corso dell’esame al Senato) dispongono un incremento,
per l’anno 2016, di 250 milioni di euro del Fondo sociale per
l’occupazione e la formazione, da destinare al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. Più specificamente, all’onere derivante dal rifinanziamento si
provvede per 100 milioni di euro
mediante corrispondente riduzione del Fondo per la copertura degli oneri
derivanti dall’attuazione della legge delega di riforma del mercato del
lavoro n. 183/2014 (cd. Jobs act) e per i rimanenti
150 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per la concessione di
benefici previdenziali per i lavoratori impegnati in attività usuranti. Vengono poi dettate disposizioni per la concessione e la proroga per il 2016 del trattamento di integrazione salariale in deroga e
del trattamento di mobilità in deroga. Viene altresì riconosciuta alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano la possibilità di
concedere trattamenti di integrazione salariale e di mobilità (anche in
deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto interministeriale 1°
agosto 2014, n. 83473) in misura non superiore al 5% delle risorse ad esse
attribuite (ovvero in eccedenza a tale quota con integrale copertura degli
oneri connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse assegnate
alla regione nell’ambito dei piani o programmi coerenti con la
riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013). Infine, si dispone che, nell'ambito delle risorse per il 2016
relative agli ammortizzatori sociali in deroga, una quota non superiore a 18 milioni di euro è destinata al
riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca. |
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Contratti di solidarietà |
Il comma 305, introdotto
alla Camera, precisa l’ambito di applicazione della disposizione (art. 46, c.
3, D.Lgs. 148/2015, cd. Jobs act) che prevede
l’abrogazione, dal 1° luglio 2016, delle disposizioni concernenti i contratti di solidarietà stipulati
dalle imprese che non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 1 del DL
726/1984 (imprese industriali, aziende appaltatrici di servizi di mensa o
ristorazione, aziende esercenti attività commerciale, giornalisti
professionisti, pubblicisti e praticanti dipendenti da imprese editrici di
giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa e, a determinate
condizioni, imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del
trattamento straordinario di integrazione salariale). Si stabilisce che il
contributo dovuto per un massimo di due anni alle suddette imprese (pari alla
metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di
orario) si applica, nel limite massimo di 60 milioni di euro per il 2016 (a
cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per
l’occupazione e la formazione): §
in
caso di contratti collettivi aziendali stipulati in data antecedente al 15
ottobre 2015, per tutta la durata stabilita negli accordi; §
negli
altri casi, fino al 31 dicembre 2016. |
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Attività
di pubblica utilità di lavoratori |
Il
comma 306 introdotto alla Camera, integra l’articolo 26, comma 1, del
decreto legislativo n.150/2015 (cd. Jobs act)
estendendo anche ai lavoratori in
mobilità la possibilità di essere utilizzati per lo svolgimento di attività di pubblica utilità a
beneficio della comunità territoriale di appartenenza. |
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Trattamenti di integrazione salariale |
Il comma
308, introdotto alla Camera, dispone che il rispetto del requisito
dell’anzianità lavorativa effettiva di almeno 90 giorni (richiesto per la
concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale) è escluso
per eventi oggettivamente non evitabili in tutti i settori e, quindi, non
solo nel settore industriale, come attualmente previsto dall’articolo 1,
comma 2, del D.Lgs. 148/2015 (cd. Jobs act). Il comma
309, introdotto alla Camera, definisce l’ambito soggettivo di applicazione
della nuova disciplina in materia di trattamenti
di integrazione salariale, come delineata dal D.Lgs. 148/2015 (cd. Jobs act), precisando che rimangono escluse dall’applicazione
di tale normativa determinate imprese elencate dall’articolo 3 del D.Lgs.
C.P.S. 869/1947 (il quale, già abrogato, torna dunque in vigore). Si tratta
delle imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell'armamento, le
imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, nonché le imprese
esercenti autoservizi pubblici di linea; le imprese di spettacoli; gli
esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale; le imprese
artigiane ritenute tali agli effetti degli assegni familiari; le cooperative,
i gruppi, le compagnie e carovane dei facchini, portabagagli, birocciai e
simili; le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate,
e dello Stato, che però, su richiesta delle Amministrazioni interessate
possono essere assoggettate all'applicazione delle norme sulla integrazione
dei guadagni. Il comma
310, introdotto alla Camera, proroga l’istituto dell’indennità di disoccupazione per i titolari di contratto di
collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), riconoscendolo anche agli eventi di disoccupazione che
si verifichino dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, nel limite di 54
milioni di euro per il 2016 e 24 milioni di euro per il 2017 (importi che
possono essere incrementati in misura pari alle risorse residue destinate al
finanziamento della DIS-COLL nel 2016. Conseguentemente, vengono
rideterminate le risorse stanziate per il Fondo per la lotta alla povertà e
all’esclusione sociale dal comma 211, eliminando l’annualità 2016 e riducendo
a 30 milioni il finanziamento per il 2017 (mentre rimane invariato l’importo,
pari a 54 milioni di euro annui, a decorrere dal 2018). |
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Contributo
società Italia Lavoro S.p.A. |
Il
comma 311 proroga per il 2016
il contributo (già previsto per il
2015) per il funzionamento di Italia
Lavoro Spa da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
nel limite di 12 milioni di euro. |
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Copertura assicurativa per volontariato |
I commi da 312 a 316
recano norme in materia di attività di
volontariato. Le modifiche
rispetto alla disciplina vigente concernono sostanzialmente l’onere derivante
dall'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali. In particolare, si dispone il rinnovo (sempre in via sperimentale,
per un importo pari a 5 milioni di
euro per il biennio 2016-2017) del
finanziamento pubblico per il richiamato onere e si amplia l'ambito dei
soggetti, coinvolti in attività di volontariato, con riferimento ai quali
viene attribuito il beneficio finanziario, ricomprendendovi (oltre ai
soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e
sostegno del reddito, agli aderenti alle organizzazioni di volontariato le
quali esercitino attività di utilità sociale nei territori montani) anche i
detenuti e gli internati impegnati nelle attività volontarie e gratuite
(contemplate dalla legislazione inerente a tali soggetti) e gli stranieri
richiedenti asilo, a decorrere dall'eventuale fase temporale del relativo
procedimento per la quale la disciplina legislativa consente lo svolgimento
di attività lavorativa. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’intervento si
provvede mediante corrispondente riduzione (nella misura di 5 milioni di euro
annui per il biennio 2016-2017) del Fondo sociale per occupazione e
formazione |
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Indennità |
Il comma 317 introdotto
alla Camera, attribuisce ai membri del collegio del Garante nazionale dei
diritti dei detenuti un’indennità
forfettaria annua pari al 40% dell’indennità parlamentare per il presidente e
al 30% per i membri del collegio, fermo restando il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute di
vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti correlati alle attività
istituzionali del Garante. Viene inoltre autorizzata la spesa di 200.000 euro
annui dal 2016 per le spese di
funzionamento del Garante nazionale dei detenuti. |
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Art bonus |
I commi 318 e 319 rendono
strutturale il regime fiscale agevolato introdotto in via temporanea,
sotto forma di credito d’imposta,
dall’articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014 (L. 106/2014), in favore
delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in
denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo (cd. Art-bonus).
La misura del credito d’imposta viene confermata al 65 per cento anche a decorrere dal 2016. |
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Credito d’imposta riqualificazione alberghi |
Il comma 320 estende
il credito d’imposta per la
riqualificazione degli alberghi anche nel caso in cui la ristrutturazione
edilizia comporti un aumento della
cubatura complessiva, qualora sia effettuata nel rispetto della normativa
vigente (c.d. piano casa). Si
demanda ad un decreto ministeriale l’attuazione della disposizione. Si segnala che in attuazione di tale normativa (articolo 10 del decreto-legge
n. 83 del 2014) è stato emanato il D.M. 7 maggio 2015 (Disposizioni
applicative per l'attribuzione del credito d'imposta alle strutture ricettive
turistico-alberghiere). Il credito d'imposta è riconosciuto, per il periodo d'imposta in
corso al 1° giugno 2014 e per i due successivi, nella misura del trenta per cento delle spese sostenute
per interventi di ristrutturazione edilizia ed abbattimento delle barriere
architettoniche. |
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Risorse per interventi relativi a beni culturali e paesaggistici |
Il comma 321 incrementa di €
5 mln annui, a decorrere dal 2017, l’autorizzazione di spesa
prevista dalla legge finanziaria per il 2007 (art. 1, co. 1142, L. 296/2006),
finalizzata a consentire interventi nel
settore dei beni culturali e
paesaggistici, anche al verificarsi di emergenze. Le risorse sono allocate sul cap. 1321 dello stato di previsione
del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e, a seguito
della prima nota di variazioni, per il 2016
ammontano a € 8,1 mln. |
Fusione per incorporazione di Arcus in Ales |
I
commi 322-326 dispongono la fusione per incorporazione
della società ARCUS nella società ALES, esplicitamente prevedendo che una
delle divisioni organizzative di quest’ultima prosegue le attività proprie di
ARCUS. ARCUS S.p.A. per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello
spettacolo è stata istituita dall’art. 2 della L. 291/2003 per la promozione e il sostegno finanziario,
tecnico-economico e organizzativo di progetti per la realizzazione di interventi di restauro e recupero dei beni culturali e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo. Il capitale
sociale di ARCUS (8 milioni di euro) è stato interamente sottoscritto dal
MEF, d’intesa con il quale il MIBACT esercita i diritti dell’azionista. A.L.E.S. S.p.A Arte Lavoro e Servizi S.p.A. è stata, invece, costituita, come evidenzia l’art.
1 dello statuto, ai sensi dell'art. 10, co. 1, lett. a), 2 e 3, del D.lgs. 468/1997 - e
dell'art. 20, co. 3 e 4, della L. 196/1997 ed è sottoposta alla vigilanza
esclusiva del MIBACT, che esercita i diritti dell’azionista. Essa svolge,
sulla base delle direttive dello stesso MIBACT, attività di supporto agli uffici
tecnico-amministrativi del Ministero, per la gestione e la valorizzazione del
patrimonio culturale, fra i quali la gestione di istituti e luoghi della
cultura e la ricerca di sponsor. Inizialmente era partecipata al 30% dal
MIBAC e al 70% da Italia Lavoro S.p.a. In seguito, l’art. 26 della L.
69/2009, al fine di garantire la continuità occupazionale del personale
impiegato, ha trasferito la partecipazione azionaria detenuta in Ales da
Italia Lavoro S.p.a. al MIBAC. In materia si ricorda che l’art. 1, co. 419, della legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) aveva già previsto la
possibilità che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
predisponesse un piano di ristrutturazione e razionalizzazione, anche mediante operazioni di fusione e di
incorporazione, delle società
direttamente o indirettamente controllate e di quelle interamente detenute,
che rispondessero ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing. Tale previsione era intervenuta dopo che l’art. 39,
co. 1-bis, del D.L. 69/2013 (L.
98/2013) aveva abrogato, fra l’altro, i commi 24-28 dell’art. 12 del D.L.
95/2012 (L. 135/2012), che avevano previsto la messa in liquidazione di ARCUS
spa dal 1° gennaio 2014, con il riporto nell'ambito dell'ordinaria gestione
del Ministero delle attività ad essa demandate. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge è
adottato, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del
turismo, il nuovo statuto di ALES
che prevede, fra l’altro, l’istituzione di un consiglio di amministrazione, con conseguente nomina dei nuovi
organi della società. Si intenderebbe, dunque, il superamento della possibilità,
attualmente prevista, di nomina di un amministratore unico (v. art. 16 statuto). Entro 90 giorni dall’insediamento, il consiglio di amministrazione adotta un piano di riorganizzazione aziendale e del personale. ARCUS si estingue a decorrere dal quindicesimo giorno successivo
all’iscrizione del nuovo statuto di ALES nel registro delle imprese. Per assicurare lo svolgimento dei servizi per il pubblico negli
istituti e nei luoghi della cultura, ad ALES non si applicano le limitazioni assunzionali
previste dall’art. 9, co. 29, del D.L. 78/2010 (L. 122/2010). Si dispone, inoltre, l’abrogazione
sia del regolamento di cui al DM 182/2008, recante i criteri e le modalità
per l'utilizzo della quota percentuale degli stanziamenti previsti per le
infrastrutture destinata ad ARCUS, sia del co. 1-ter dell’art. 39 del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), che aveva previsto,
tra l’altro, la revisione dello stesso regolamento con decreto del Ministro
dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia
e delle finanze. Al riguardo si segnala che l’abrogazione dell’art. 39, co. 1-ter, del D.L. 69/2013 è prevista anche dallo schema di d.lgs. 249, in corso di esame presso la I Commissione. Più approfonditamente, si veda il dossier n. 242 dell’11 dicembre 2015. |
Organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo |
Il comma 327 prevede la riorganizzazione
degli uffici dirigenziali, anche di livello generale, del Ministero dei
beni e delle attività culturali, anche
mediante soppressione, fusione o accorpamento (nel rispetto delle
dotazioni organiche previste dal
DPCM 171/2014), al fine di dare più efficace attuazione alle disposizioni sul
silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche di cui all’art. 17-bis, co. 3, della L. 124/2015. La disposizione richiamata prevede il
termine di 90 giorni per
l’espressione, da parte dell’amministrazione preposta alla tutela dei beni
culturali, di assensi, concerti o nulla osta richiesti per l’adozione di
provvedimenti normativi o amministrativi di competenza di altre
amministrazioni pubbliche. Decorso tale termine, senza che l’assenso, il
concerto o il nulla osta sia comunicato, lo stesso si intende acquisito. Si intenderebbe, dunque, che la
previsione di fusione o accorpamento sia finalizzata a fronteggiare meglio le
richieste provenienti da altre pubbliche amministrazioni. In particolare, si prevede di
procedere alla riorganizzazione con decreto del Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo, entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Per l’adozione del
decreto ministeriale si richiamano l’art. 17, co. 4-bis, lett. e), della L.
400/1988 e l’art. 4, co. 4 e 4-bis,
del d.lgs. 300/1999. Al riguardo si segnala che l’art. 17,
co. 4-bis, lett. e), L. 400/1988 prevede l’adozione di
decreti ministeriali per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali, mentre
l’art. 4, co. 4, del d.lgs. 300/1999 prevede l’intervento di decreti
ministeriali per l’individuazione
degli uffici di livello
dirigenziale non generale e per la
definizione dei relativi compiti,
nonché per la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale. A sua volta, il co. 4-bis prevede che le previsioni di cui al co. 4 si applicano anche
in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento
di organizzazione del singolo Ministero. |
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Assunzioni presso il MIBACT |
I commi
328-330 autorizzano l'assunzione a
tempo indeterminato presso il Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo di 500
funzionari nei profili professionali di antropologo, archeologo,
architetto, archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo,
promozione e comunicazione, restauratore, storico dell'arte. In particolare,
le assunzioni (che riguardano il Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo nella Area III del
personale non dirigenziale) sono effettuate nel rispetto di quanto previsto
dalla Tabella B del D.P.C.M. 171/2014 (recante il regolamento di
organizzazione del Ministero medesimo). La citata Tabella B fissa la
dotazione organica delle Aree, attribuendo in particolare alla Area III
complessivamente 5.457 unità di personale. Nel corso dell’esame al Senato, è
stato previsto che l'assunzione a tempo indeterminato dei 500 funzionari
avvenga con selezione anche tra i
laureati nelle classi di laurea L-01 (si tratta di lauree triennali). Il personale è assunto in deroga
ai limiti fissati dalle disposizioni vigenti in materia di ricollocamento del
personale in mobilità presso le amministrazioni dello Stato, condizioni per
l'indizione di nuovi concorsi e turn-over
nelle pubbliche amministrazioni, con specifiche procedure di selezione pubblica disciplinate con apposito decreto interministeriale (da
emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame).
L'emanazione dei bandi è comunque subordinata alle assunzioni da effettuare
sulla base delle ripartizioni delle dotazioni organiche di cui al D.M. 6
agosto 2015, al fine di evitare eccedenze di personale nei profili
professionali della dotazione organica dell'Area III. Per l’attuazione di tali disposizioni è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dal 2017. |
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Tax credit cinema |
I commi 331, 332, 334 e 336 apportano numerose
modifiche alla disciplina del tax credit cinema. In particolare, il comma 331,
modificato in sede referente, apporta le seguenti novelle alla legge
finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007): § con le modifiche all’art. 1, co. 325 (lett. a))
si estende il credito d’imposta
per gli investitori esterni al
settore cinematografico e audiovisivo (finora previsto per gli apporti in
denaro per la produzione di opere
nazionali) anche agli apporti per la distribuzione
delle stesse in Italia e all’estero. Al contempo, si dispone che la
percentuale del 40% ivi indicata è la misura massima del credito d’imposta e
che con il decreto ministeriale attuativo (previsto dal co. 333) è
possibile differenziare le aliquote di agevolazione; § con le modifiche al co. 326 (lett. b)),
si dispone che l’obbligo di spesa sul
territorio italiano, previsto tra i requisiti per l’accesso al tax credit, è riferito solo alla produzione (non essendo
concretamente applicabile alla distribuzione all’estero); § con le modifiche al co. 327 (lett. c))
si prevede la modulabilità delle aliquote del tax
credit per la produzione (dall’attuale 15%, al range 15-30%),
e si innalza da € 3,5 mln a € 6 mln il limite massimo del beneficio riconoscibile alla singola azienda. Si prevede (lett. d)) un’aliquota massima (non
superiore al 15% - dunque modulabile - e non più in misura pari al 15%) per
il tax credit per la distribuzione e viene eliminata la differenziazione delle aliquote fra opere riconosciute di interesse culturale e altre opere
audiovisive. Inoltre, si innalza (da € 1,5) a € 2 mln il limite massimo del beneficio spettante per la distribuzione nazionale di opere
italiane e viene espressamente prevista la modulabilità,
con decreto ministeriale, anche
dell’aliquota del beneficio spettante per la distribuzione cinematografica
internazionale. Infine (lett. e)), l’aliquota del tax credit spettante alle imprese di esercizio cinematografico
viene elevata (dal 30) ad un massimo del 40% (anche in tal
caso, dunque, modulabile) delle spese sostenute. Si estende l’ammissione al beneficio (finora
prevista per le spese per impianti e apparecchiature destinate alla
proiezione digitale) anche alle spese per la ristrutturazione, l’adeguamento
strutturale e tecnologico delle
sale e dei relativi impianti e servizi accessori, la realizzazione
di nuove sale o il ripristino di
quelle inattive, secondo le specifiche e nei limiti di quanto previsto
nel decreto attuativo (di cui al co. 333), avendo particolare riguardo al
fatto che la sala sia o meno “storica” (attiva, cioè, prima del 1° gennaio
1980); § con le modifiche al co. 322 (lett. f)), si rinvia l’individuazione del limite massimo di cumulo
dei benefici al decreto attuativo (di cui al co. 333), in relazione alle
novità intervenute nel corso degli anni alla legislazione UE. In conseguenza delle modifiche previste dalla lett. e) si abroga l’art. 15 del d.lgs. n. 28 del 2004, che prevede la
concessione di contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di
locazione finanziaria per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di
sale inattive, la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico
delle sale cinematografiche esistenti, l’installazione, ristrutturazione e
rinnovo delle apparecchiature e degli impianti e servizi accessori. Inoltre, sopprime l’art. 2, co. 6, lett. a) del medesimo d.lgs., che equipara ai film d’essai i film che abbiano avuto il riconoscimento di film di interesse culturale. Sempre in conseguenza delle modifiche previste dalla lett. e) si sopprime, dal 1°
gennaio 2016, l’art. 6, co. da 2-bis a
2-sexies, del D.L. n. 83 del 2012, che concede un credito d'imposta per il ripristino, il restauro e l'adeguamento
strutturale e tecnologico delle sale
cinematografiche esistenti almeno dal 1° gennaio 1980. Sono fatte salve
le procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge, avviate ai
sensi del decreto attuativo (DM 12 febbraio 2015).. |
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Risorse per la produzione culturale di giovani autori |
Il comma 335, al fine di
favorire la creatività dei giovani autori, destina ad attività di produzione
culturale nazionale e internazionale, sulla base di un atto di indirizzo annuale del Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo, il 10% di
tutti i compensi percepiti dalla riproduzione privata di fonogrammi e di
videogrammi (art. 71-septies,
L. 633/1941), calcolato prima
della ripartizione effettuata dalla SIAE. A tal fine, novella l’art. 1, co. 71-octies, della L. 633/1941, aggiungendo il co. 3-bis. |
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Piano strategico “Grandi progetti Beni culturali” |
Il comma 337 autorizza la
spesa di € 70 mln per il 2017 e di
€ 65 mln annui dal 2018 per la
realizzazione degli interventi del Piano
strategico “Grandi Progetti Beni culturali” (art. 7, co. 1, D.L.
83/2014). |
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Risorse per investimenti nel settore della cultura |
I
commi 338 e 339 individuano
un nuovo meccanismo per la destinazione a investimenti nel settore della
cultura di risorse relative agli interventi infrastrutturali. In particolare, il comma 338 individua, anzitutto, una quota fissa delle risorse relative
agli interventi infrastrutturali – quantificata in € 30 mln annui per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 - da destinare
ad interventi di conservazione, manutenzione, restauro, nonché valorizzazione,
dei beni culturali. Individua, altresì, un nuovo
meccanismo per l’individuazione degli interventi
da finanziare, disponendo che gli stessi sono approvati con decreto del Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono definite le modalità attuative, anche prevedendo
il ricorso ai Provveditorati
interregionali per le opere pubbliche. Le risorse da destinare alle finalità indicate sono individuate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge. Il comma 339, conseguentemente, abroga il comma 4 dell’art. 60 della
L. 289/2002 che, nel testo
vigente, ripetutamente modificato, prevede che, a decorrere dal 2014, alla
spesa per investimenti in favore dei beni culturali è destinata una quota pari
al 3% delle “risorse aggiuntive annualmente previste per le infrastrutture”,
iscritte nello stato di previsione del MIT. Prevede, altresì, che
l’assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, nell’ambito delle
risorse effettivamente disponibili, su proposta del MIBACT, di concerto con
il MIT, sulla base della finalizzazione derivante da un programma di
interventi. Al riguardo, si segnala che la relazione illustrativa dell’A.G. 249, in corso di esame presso la
I Commissione, fa presente, in relazione alla previsione di abrogazione
dell’art. 39, co.1-ter, D.L.
69/2013 (L. 98/2013) [prevista anche dal co. 174-sexies del ddl in commento] che, “nonostante i numerosi incontri
con le altre amministrazioni coinvolte (MEF e MIT) non è stato possibile
giungere ad un’interpretazione condivisa circa l’esatta quantificazione delle
‘risorse aggiuntive annualmente
previste per le infrastrutture’, rendendo, di fatto, inattuata questa
norma”. (al riguardo, si veda quanto rilevato nei dossier del Servizio Studi
della Camera n. 95/3, Tomo I, del
31 gennaio 2014 e n. 182 del 9 giugno 2014). Inoltre, il comma 339 abroga anche
il comma 4-bis dell’art. 60 della
L. 289/2002 – inserito dall’art.
1, co. 106, della L. 147/2013 – in base al quale una quota delle risorse di
cui al co. 4, pari ad € 2,5 mln per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è
destinata a finanziare interventi di recupero e valorizzazione dei luoghi
della memoria, individuati dal Comitato storico-scientifico per gli anniversari di
interesse nazionale di cui al DPCM 6 giugno 2013. |
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Sisma
Abruzzo 2009 - Ricostruzione o riparazione di chiese ed edifici religiosi |
Il comma 340, inserito nel corso dell’esame al Senato, interviene sulle norme che disciplinano i lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese e degli altri edifici di culto, finanziati con risorse pubbliche, di cui al comma 11-bis dell’articolo 11 del D.L. 78/2015 (L. 125/2015), che reca misure per la ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009. Le modifiche sono volte, anzitutto, a consentire che tutti i predetti interventi siano considerati lavori pubblici ai sensi della normativa vigente. Le disposizioni prevedono, inoltre, che le funzioni di stazione appaltante sono assunte dagli uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli interventi riferiti a edifici di culto che sono qualificati come beni culturali e che sono, invece, assunte dagli uffici territoriali del Provveditorato alle opere pubbliche per i lavori di ricostruzione o riparazione degli edifici di culto la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni. |
Gran Premio d’Italia di Formula 1 |
Il comma 341, autorizza
l’ACI-Automobile club d’Italia a sostenere la spesa per l’organizzazione e la
gestione del Gran Premio d’Italia di Formula 1. Le risorse potranno essere
attinte da tutte quelle iscritte
complessivamente nel bilancio dell’Aci, anziché dalle sole risorse
proprie derivante dall’organizzazione di eventi sportivi. Viene quindi meno
il divieto di utilizzo di risorse derivanti dalla gestione del pubblico
registro automobilistico. Si prevede inoltre la possibile attivazione di
adeguate misure di contenimento dei costi generali di gestione, senza
pregiudizio per gli equilibri di bilancio. |
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Finanziamento Scuola per l’Europa di Parma |
I commi 342-344 prevedono
che, al fine di assicurare il rispetto dell'Accordo di sede tra la Repubblica
Italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca eroga la somma di 3,9 milioni di euro al Comune di Parma, a titolo di
contributo per la costruzione della nuova sede della scuola per l'Europa di
Parma. |
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Risorse per la cultura |
I commi 345-354 (ad esclusione del comma 348 e del comma 350) recano
autorizzazioni di spesa per varie esigenze culturali. Si tratta di:
Infine, è autorizzata la spesa di € 5
mln annui per il periodo 2016-2019 per il completamento del restauro
urbanistico dei rioni Sassi e del prospiciente altopiano murgico di Matera; L’articolo
9, comma 28, primo e secondo periodo, dispone che, a decorrere dal 2011, le
spese per il personale a tempo determinato, o con convenzioni, o con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, e quelle relative a
contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio sostenute dalle
amministrazioni dello Stato, dalle agenzie, dagli enti pubblici non
economici, dalle università e dagli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del D.Lgs. 165/2001, dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura (fatte salve le eccezioni previste dagli articoli
7, comma 6, e 36 del D.Lgs. 165/2001), non possono superare il 50% della
spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Il terzo periodo del
comma 28 prevede che i predetti limiti non si applicano, anche con
riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai
cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da
finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea;
nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con
riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Il quarto periodo
dispone che le norme di cui al medesimo comma 28 costituiscono principi
generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si
adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del
Servizio sanitario nazionale. L’articolo
1, comma 557, L. 296/2006, prevede che, ai fini del concorso delle autonomie
regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti
sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese
di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali,
garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con
azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini
di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione
dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso
delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e
contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b)
razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative,
anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre
l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c)
contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa,
tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le
amministrazioni statali. § € 30 mln annui dal 2016 per archivi e
biblioteche, nonché Istituti centrali e dotati di autonomia speciale (art.
30, co. 1 e 2, lett. b), DPCM 171/2014); § € 10 mln annui dal 2016 al fine di
incrementare la quota degli utili derivanti dai giochi del lotto riservata al
MIBACT; § € 740.000 annui dal 2016, per
l’Accademia del cinema italiano – Premi David di Donatello in Roma; § € 100.000 annui dal 2016 per il Museo
storico della Liberazione; § € 500.000 annui dal 2016 per
l’Accademia della Crusca; § € 3 mln per ciascun anno del triennio
2016-2018 per la Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano
Giuseppe Verdi; § € 10 mln annui dal 2016 per il settore
museale. |
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Contratti |
Durante l’esame in sede referente, è stato aggiunto il comma 348, che apporta modifiche alla
disciplina vigente sui contratti di turismo organizzato contenuta
nell’articolo 9 della legge n. 115/2015 (legge europea 2014), secondo la
quale i contratti di turismo organizzato non sono più assistiti dal Fondo
nazionale di garanzia del turismo, bensì da polizze assicurative private o da
apposite garanzie bancarie. L’articolo 9, nella sua formulazione vigente, in
particolare, modifica l’articolo 50 del D.Lgs. n. 79/2011, disponendo che
l'obbligo, per l'organizzatore e l'intermediario, di stipulare le polizze o
fornire le garanzie di cui sopra decorre dal 1°gennaio 2016. Le modifiche apportate sono finalizzate a posticipare la decorrenza
dell’obbligo suddetto di stipulare polizze o fornire le garanzie dal 1°
gennaio 2016 al 30 giugno 2016. Contestualmente, è posticipata al 30 giugno 2016 (in luogo dell’attuale
1° gennaio 2016) la data a decorrere dalla quale è abrogato il Fondo
nazionale di garanzia del turismo (art. 51 del D.Lgs. n. 79/2011). |
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Rifinanziamento di istituti di tutela della
cultura istriano-friulano-dalmata |
Il comma 350 destina all'Istituto regionale per la cultura
istriano-fiumano-dalmata (IRCI) ed alla Società di studi fiumani 70.000
euro ciascuno per gli anni 2016,
2017 e 2018. Di conseguenza, viene ridotto di 140.000 euro per ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018 il Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui al comma 638. |
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Disposizioni per le fondazioni lirico-sinfoniche |
I commi da 355 a 357
recano disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche. In particolare, il comma 355 – senza novellare l’art. 11
del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) – proroga
(dal 2016) al 2018 il termine per
il raggiungimento dell’equilibrio
strutturale di bilancio per le fondazioni che, versando in situazioni di
difficoltà economico-patrimoniale, abbiano già presentato il piano di risanamento ai sensi del
citato art. 11. Le stesse devono predisporre - entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge - un’integrazione
del piano, relativa al periodo
2016-2018, pena la sospensione dei contributi a valere sul Fondo unico
per lo spettacolo (FUS). Il co. 14 dell’art. 11 del D.L. 91/2013 prevede che le fondazioni
che non abbiano presentato il piano di risanamento entro i termini previsti
(90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ex co.
1), o per le quali il piano di risanamento non sia stato approvato nei
termini previsti (entro 30 giorni dalla presentazione, ex co. 2), ovvero che
non raggiungano le condizioni di equilibrio strutturale del bilancio entro
l’esercizio 2016, sono poste in liquidazione
coatta amministrativa. Dispone, inoltre, che il predetto piano – si intenderebbe: l’integrazione del piano
– è approvato con decreto
interministeriale MIBACT-MEF (coinvolgendo, ai fini dell’approvazione, in
base al comma 192-quater, il
commissario straordinario nominato ex art. 11, co. 3, D.L. 91/2013). In base ai co. 1 e 2 del medesimo art.
11, il piano di risanamento deve essere presentato al commissario straordinario del Governo
e approvato, su proposta motivata del medesimo commissario, sentito il collegio dei revisori dei conti, con
decreto MIBACT-MEF, nel termine di 30 giorni dalla sua presentazione. Il comma
356 estende a tutte le fondazioni
la possibilità di accedere al Fondo di
rotazione (istituito dal co. 6 dell’art. 11 citato per la concessione di
finanziamenti alle sole fondazioni che fossero in condizioni di
amministrazione straordinaria o lo fossero state nel corso degli ultimi due
esercizi, non avendo ancora terminato la ricapitalizzazione, o non potessero
far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte di terzi). Le fondazioni
interessate “possono” presentare –
entro il 30 giugno 2016 – un piano
triennale per il periodo 2016-2018,
secondo le indicazioni del citato art. 11 e delle linee guida relative ai
piani di risanamento. In base a quanto riportato nell’Allegato 1 alla Prima relazione
semestrale sull’applicazione dei piani di risanamento delle fondazioni
lirico-sinfoniche, le linee guida per la compilazione di piani di risanamento
sono state emanate con nota prot. n. 3231 del 19
febbraio 2014. In particolare, specifica che il piano
deve prevedere la riduzione della
dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al 50% di
quella in essere al 31 dicembre 2015
e la rinegoziazione e ristrutturazione
del debito esistente alla medesima data. A tal fine, incrementa la dotazione del Fondo di 10 milioni di euro per il 2016. La dotazione del Fondo – inizialmente
stabilita dall’art. 11, co. 6, del D.L. 91/2013 in 75 milioni di euro per il
2014 – è stata incrementata dall’ art. 5, co. 6, del D.L. 83/2014 (L.
106/2014), sempre per il 2014, di 50 milioni di euro. Specifica, inoltre, che, al fine
dell'erogazione delle risorse, ciascuna delle fondazioni deve sottoscrivere
un contratto conforme al contratto tipo predisposto dal commissario
straordinario e approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze (art.
11, co. 7, D.L. 91/2013). Il comma 357 proroga le
funzioni del commissario straordinario
fino al 31 dicembre 2018 e
definisce la misura massima del compenso in 100 mila euro annui. L’incarico era stato conferito con DM 17 gennaio 2014 per la durata di un
anno, rinnovabile. Il medesimo DM aveva fissato (ex art. 15, co. 3, D.L. 98/2011) il relativo compenso in 50 mila
euro lordi annui quale parte fissa e in non più di 50 mila euro lordi annui
quale parte variabile. Inoltre, prevede la possibilità di
conferire 3 incarichi di
collaborazione, a supporto delle attività del commissario, a persone di
comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa e
contabile di enti che operano nel settore artistico culturale, per la durata
massima di 24 mesi, nel limite di spesa di 75 mila euro annui. Agli oneri derivanti si provvede
mediante riduzione del FUS per 175
mila euro annui per il periodo 2016-2018. |
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Risorse per le Accademie non statali di belle arti |
Il comma 358 autorizza – a
regime – la spesa di 4 milioni di euro
annui dal 2016 a favore delle Accademie
non statali di belle arti. A tal fine, dispone l’”incremento”
dell’autorizzazione di spesa recata dall’art. 19, co. 5-bis, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) che, tuttavia, riguardava il
solo 2014.. Per le esigenze delle Accademie non
statali di belle arti, finanziate in misura prevalente dagli enti locali, l’art.
19, co. 5-bis, del D.L. 104/2013
aveva autorizzato, per il 2014, la
spesa di 1 milione di euro. Per il 2015,
l’art. 1, co. 170, della L. 190/2014 (L. stabilità 2015), ha stanziato il
medesimo importo “per le finalità”
di cui alla precedente autorizzazione di spesa. La ripartizione delle risorse
per il 2015 è stata operata con DM 4 dicembre 2015 n.
922. |
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Risorse destinate al finanziamento di festival,
cori e bande |
Il comma 359 autorizza la spesa di 1
milione di euro annui per il periodo 2016-2018
per il finanziamento di festival, cori
e bande. A tal fine, il Ministro dei beni e delle attività culturali e
del turismo emana, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge, un bando che stabilisce le modalità di accesso alle risorse. Entro i
successivi due mesi, con decreto interministeriale MIBACT-MEF si provvede
all’individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle
risorse. Si intenderebbe
che si tratti di un finanziamento
ulteriore rispetto a quello a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, erogato sulla base dei criteri da
ultimo previsti dal DM 1 luglio 2014 che, per l’ambito “musica”, riguarda, fra gli altri, istituzioni
concertistico-orchestrali, attività liriche ordinarie, complessi strumentali
e complessi strumentali giovanili, programmazione di attività concertistiche
e corali, festival. |
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Contributo straordinario alla fondazione EBRI |
Il comma 360 concede un contributo straordinario di € 1 mln annuo per il
periodo 2016-2018 alla Fondazione EBRI (European Brain Research Institute). Un contributo
straordinario di 800 mila euro annui a favore della Fondazione EBRI era stato
concesso, per il periodo 2013-2015, dall’art. 1, co. 288, della L. 228/2012
(L. stabilità 2013). Lo stanziamento era stato appostato sul cap. 1670 dello
stato di previsione del MIUR. |
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Iniziative a favore della minoranza slovena |
Il comma
361, introdotto dalla Camera, fissa in 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016, le risorse della regione Friuli-Venezia Giulia (determinate ogni anno dalla legge di
stabilità ai sensi della L. 190/2014, art. 1, co. 524) per la rimodulazione
di una serie di interventi a favore della
minoranza linguistica slovena previsti dalla L. 38/2001 (uso della lingua
nella p.a., sostegno delle attività delle associazioni della minoranza
slovena, interventi volti allo sviluppo dei territori dei comuni della
provincia di Udine) ai sensi dell’art. 1, comma 524, della legge 190/2014.
Inoltre, si prevede la possibilità di destinare le risorse in questione anche
al Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena. |
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Esuli giuliano-dalmati e minoranza italiana in Slovenia e Croazia |
Il comma
362, introdotto dalla Camera, autorizza la spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per
la prosecuzione degli interventi (di cui alla legge 72 del 2001) a tutela del
patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani
dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia; nonché la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2016, 2017 e 2018 per la prosecuzione degli interventi a favore
della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia, (di cui alla legge 73 del
2001). |
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Interventi edilizi minori nei siti di importanza comunitaria |
Il comma
363, inserito nel corso dell’esame al Senato, prevede che i comuni con popolazione superiore a 20.000
abitanti, nel cui territorio ricadono interamente i siti di importanza
comunitaria (SIC), effettuino le valutazioni
di incidenza di taluni interventi
edilizi minori. La norma in
esame prevede altresì che l'autorità competente provveda al rilascio dell'approvazione definitiva degli
interventi previsti entro il
termine di 60 giorni. |
Riqualificazione
dell’ambito costiero provinciale di Barletta-Andria-Trani |
Il
comma 364 autorizza la spesa di 5
milioni di euro per ciascuno degli
anni 2016, 2017 e 2018 per la riqualificazione e rigenerazione
territoriale dell'ambito costiero provinciale della provincia di
Barletta-Andria-Trani. Le risorse autorizzate possono essere utilizzate tramite accordo di programma
sottoscritto dalla Regione Puglia, dal Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. |
Marina Resort |
Il comma 365 rende permanente
l’equiparazione, alle strutture ricettive all’aria aperta, delle strutture
organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle
proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente
attrezzato (c.d. marina resort). L’equiparazione comporta l’applicazione
dell’aliquota IVA ridotta. |
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Tassa sulle unità da diporto |
Il comma 366 abroga la tassa sulle unità da
diporto introdotta dall’articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 201 del
2011. |
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Riduzione della tassa di ancoraggio e delle accise nei porti di transhipment |
Il comma 367 introduce la
possibilità, nei porti sede di autorità portuale con volume di traffico transhipment
superiore all’80% del proprio traffico globale, di riduzione o esenzione dalla tassa di ancoraggio in via
sperimentale per gli anni dal 2016 al 2018, per le navi porta container in
servizio regolare di linea internazionale. I limiti della misura saranno
definiti dalle Autorità portuali. Si prevede inoltre negli stessi porti la riduzione delle accise sui prodotti energetici per le navi che
fanno esclusivamente movimentazione all’interno del porto. L’emendamento del Governo
1.4008, come subemendato, introdotto dall'Aula della Camera, dispone che
le modalità di attuazione siano disciplinate con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da
adottare entro il 15 marzo 2016. |
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Tax free shopping |
Il comma 368 autorizza gli intermediari iscritti all’albo degli
istituti di pagamento ad effettuare i rimborsi Iva a cittadini
extra Ue (cd. Tax free shopping), secondo
percentuali minime di rimborso, da definire con successivo decreto del MEF. |
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Risorse per gli Istituti superiori di studi musicali |
Il comma 369 incrementa le
risorse destinate agli Istituti
superiori di studi musicali non statali ex
pareggiati di € 5 mln per il 2016. Al riguardo, si ricorda che l’art. 1,
co. 170, della L. 190/2014 ha autorizzato una spesa di € 5 mln per il 2015 a
favore degli Istituti superiori di studi musicali (ex pareggiati), per i quali l’art. 19, co. 4, del D.L. 104/2013
(L. 128/2013) aveva autorizzato pari spesa in relazione al 2014. In seguito, l’art. 1, co. 54, della L.
107/2015 ha incrementato l’autorizzazione di spesa per il 2015 di € 2,9
mln e ha stabilizzato il finanziamento di € 5 mln annui a decorrere dal 2016 Le risorse sono allocate sul cap. 1781 dello stato di previsione
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e, a seguito
della prima nota di variazioni, per il 2016 ammontano a € 10,0 mln. |
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Made in Italy |
Il comma 370, modificato
dalla Camera, prevede uno
stanziamento di 51 milioni di euro per l’anno 2016, per il potenziamento
delle azioni dell’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane relative al Piano
straordinario per la promozione del made
in Italy, di cui 1 milione di euro è specificamente
destinato al finanziamento dell’Associazione
delle camere di commercio italiane all'estero per sostenere le piccole e
medie imprese nei mercati esteri e la diffusione internazionale dei loro
prodotti e servizi nonché per incrementare la presenza e la conoscenza delle
autentiche produzioni italiane presso i mercati e presso i consumatori
internazionali, al fine di contrastare il fenomeno dell'italian sounding e della contraffazione dei
prodotti agroalimentari italiani. |
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Fondo attività di credito |
Il comma 371 prevede il
versamento all’entrata del bilancio dello Stato della somma di 300 milioni di euro delle
disponibilità giacenti su apposito conto corrente di tesoreria – relative, in
particolare, alle somme recuperate, riferite ai crediti indennizzati dalla
SACE inseriti negli accordi bilaterali intergovernativi di ristrutturazione
del debito, stipulati dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze, affluite sino alla data di
trasformazione della SACE nella SACE S.p.A. - ai fini della sua
riassegnazione al fondo finalizzato alle attività
di credito all’esportazione e di internazionalizzazione del sistema
produttivo. |
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Piano nazionale sviluppo industria piccoli satelliti |
Il comma 372 autorizza la
spesa di 19 milioni per il 2016, di 50 milioni per il 2017
e di 30 milioni di euro per il 2018 per il sostegno al settore
aereospaziale e per la realizzazione di un Piano nazionale per lo sviluppo dell’industria nazionale nel settore
dei piccoli satelliti ad alta tecnologia. Il comma dispone che a quota parte degli oneri derivanti da esso per
l’anno 2016, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle
risorse del Fondo per l’adeguamento delle capacità di contrasto al terrorismo
di cui al comma 969. Le misure di aiuto di cui al comma 196-ter in esame sono erogate in
conformità al Regolamento UE n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno, secondo le condizioni fissate dal
predetto Regolamento, agli articoli 25 e ss., condizioni rispettate le quali
gli aiuti per progetti di ricerca e sviluppo e gli aiuti agli investimenti
per infrastrutture di ricerca sono compatibili con il mercato interno e sono
esentati dall'obbligo di notifica alla Commissione UE. |
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Fondo ordinario per gli enti di ricerca |
Il comma 373 incrementa di € 15 mln per ciascun anno
del triennio 2016-2018 la
dotazione del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti di ricerca
finanziati dal MIUR (art. 7 del D.lgs. 204/1998), destinando le risorse all’Istituto nazionale di fisica nucleare
allo scopo di sostenere le attività di ricerca nei campi della fisica
subnucleare, nucleare e astro particellare. Un incremento del medesimo Fondo (€ 8
mln nel 2016 ed € 9,5 mln nel 2017), destinato all’assunzione di ricercatori,
è previsto dai commi 133-136 del disegno di legge in commento. Al contempo, il comma 374 riduce l’autorizzazione di spesa
relativa al medesimo Fondo di € 4 mln,
a decorrere dal 2016,
relativamente alla quota concernente le spese
di natura corrente. Le risorse del FOE sono allocate sul cap. 7236 dello stato di previsione
del MIUR e, per il 2016 ammontano, in base alla prima nota di variazioni, a €
1.703,3 mln. |
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Cooperazione allo sviluppo |
Il comma 375 dispone l'incremento
del finanziamento annuale iscritto in appositi capitoli dello stato di
previsione del MAECI in favore dell'Agenzia
italiana per la cooperazione allo sviluppo. L'autorizzazione di spesa, prevista dal comma 2, lettera c) dell'art.
18 della L. 125/2014 è incrementata di 120 milioni per il
2016, di 240 milioni per il 2017, di 360 milioni a decorrere dal 2018, al
fine di rafforzare l'azione dell'Italia nella cooperazione allo sviluppo. A
legislazione vigente, gli stanziamenti a favore dell’Agenzia risultano (stato
di previsione del MAECI) come segue:
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Società benefit |
I commi da 376 a 384,
introdotti al Senato, consentono la diffusione nel nostro ordinamento di
società che nell'esercizio della loro attività economica abbiano anche
l'obiettivo di migliorare l'ambiente naturale e sociale nel quale operano,
utilizzando pratiche, processi di produzione e beni in grado di produrre
esternalità positive; le società benefit
si prefiggono di destinare una parte delle proprie risorse gestionali ed
economiche al perseguimento della crescita del benessere di persone e
comunità, alla conservazione e al recupero di beni del patrimonio artistico e
archeologico presenti nel luogo ove operano o sul territorio nazionale, alla
diffusione e al sostegno delle attività culturali e sociali, nonché di enti
ed associazioni con finalità rivolte alla collettività e al benessere
sociale. Tali finalità devono esser specificate nell’oggetto sociale ed è
riconosciuta la facoltà di introdurre, accanto alla denominazione sociale,
“Società benefit”(SB). Gli amministratori sono soggetti,
oltre che agli obblighi previsti dalla disciplina vigente per le società,
anche a quelli che derivano dal perseguimento delle finalità di beneficio
comune e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha il compito di
vigilare sul corretto perseguimento di predetta finalità. Si prevede inoltre
che la società benefit rediga una
relazione annuale concernente il perseguimento del beneficio comune e che
tale relazione sia allegata la bilancio di esercizio. |
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Stanziamenti a beneficio degli italiani nel mondo |
§
150.000
euro per il funzionamento del Consiglio generale degli italiani all’estero
(lett. a)); §
100.000
euro per il funzionamento dei COMITES
(lett. b)); §
3.400.000
euro per la promozione della lingua e
cultura italiana all’estero, nonché per il sostegno agli enti gestori di
corsi di lingua e cultura italiana all’estero (lett. c)); §
500.000
euro quale incremento della dotazione finanziaria per gli Istituti italiani di cultura all’estero di
cui alla legge 401 del 1990 (lett d)); §
650.000
euro ad integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in
favore della stampa italiana
all’estero di cui all’articolo 1-bis
del decreto-legge 63 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 103
del 2012 (lett. e)); §
100.000
euro in favore delle agenzie specializzate per i servizi di stampa dedicati
agli italiani residenti all’estero (lett. f));
§
150.000
euro per promuovere la capacità attrattiva
dell’università italiane mediante la diffusione di corsi di lingua italiana online e campagne informative a
carattere didattico, amministrativo e logistico, a beneficio dell’iscrizione
di studenti stranieri in Italia (lett. g)); §
per
il periodo 2016-2018, un
contributo pari a 100.000 euro annui
alla società Dante Alighieri, per
garantire la continuità delle iniziative di promozione del patrimonio
culturale italiano all’estero, e pari a 250.000
euro annui in favore della Fondazione “I Lincei per la scuola” presso
l’Accademia nazionale dei Lincei (lett. g-bis). Il
finanziamento statale alla società Dante
Alighieri, ente morale con la missione di promuovere la lingua e la
cultura italiane, disposto ai sensi della L. 411/1985, è allocato nella
tabella C allegata alla L. di stabilità, a carico del cap. 1163 dello stato di previsione del Ministero degli Affari
esteri e della cooperazione internazionale, che, con riferimento al triennio
2016-2018, espone un importo di € 1,4 mln annui. La
ripartizione di tali contributi viene successivamente operata con apposito DM
sottoposto a parere parlamentare, che disciplina i finanziamenti ad alcuni
degli enti e associazioni cui contribuisce il MAECI, tra i quali appunto la
Società Dante Alighieri; ad essa è stato concesso, per ciascuno degli anni
2014 e 2015, un contributo di € 600.000. All'Accademia nazionale dei Lincei è
concesso un contributo ordinario annuo a decorrere dal 1988. Dal 1991 il
predetto contributo è determinato dalla tabella C allegata alla L. di stabilità. Nella
tab. C allegata al ddl di stabilità in esame le somme attribuite quale
contributo all’Accademia (cap. 3630) ammontano a € 1,5 mln per ciascuno degli
anni 2016 e 2017 e a € 1,4 mln per il 2018 (a fronte di € 0,8 mln previsti
per il 2015). Le
risorse per l’Accademia dei Lincei sono attualmente appostate sul cap. 3630 dello stato di previsione
del Mibact. In particolare, al capitolo indicato
afferiscono le risorse derivanti dalle seguenti autorizzazioni di spesa: art.
1, L. 466/1988, che ha concesso all’Accademia un contributo ordinario, la cui
quantificazione è ora demandata alla tabella C della legge di stabilità; art.
30, co. 6, lett. a), D.L. 201/2011
(L. 214/2011), che ha autorizzato la spesa di € 1,3 mln a favore
dell’Accademia, a decorrere dal 2012. Si
evidenzia che, sul sito dell’Accademia dei Lincei, nella sezione “Fondazioni”, non risulta una Fondazione “I Lincei per la scuola”. Sul medesimo
sito, invece, vi è una sezione dedicata al “Centro Lincei interdisciplinare: i Lincei per la scuola”, alla cui attività è preposto un comitato direttivo di otto soci;
§
1
milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, per contributi
alle scuole italiane non statali
paritarie all’estero (lett. i)). |
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Lotta alla poverta’ |
Il comma 386 istituisce,
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per la
lotta alla povertà e all’esclusione sociale. Al Fondo sono assegnati 600
milioni di euro per il 2016 e 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le
risorse del Fondo costituiscono i limiti di spesa per garantire l'attuazione
di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione, adottato
con cadenza triennale e attuano le disposizioni contenute nei commi da 208 a
212 dell’articolo in commento. Per il 2016, le risorse stanziate, pari a 600 milioni di euro, sono
ripartite nei seguenti interventi, considerati priorità del Piano nazionale (comma 387): a)
380
milioni di euro per l’avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di
contrasto alla povertà destinata all’estensione della SIA su tutto il
territorio nazionale. Sono previsti interventi prioritari per i nuclei familiari in modo proporzionale al numero di figli minori o disabili e tenendo
conto della presenza al loro interno di donne in stato di gravidanza.
b) 220 milioni di euro all’ulteriore
incremento dell’autorizzazione di spesa relativa all’assegno di
disoccupazione – ASDI. Il comma 388 finalizza i
1.000 milioni di euro stanziati a regime, per gli anni successivi al 2016,
all’introduzione di un’unica misura nazionale di contrasto alla povertà - correlata (come specificato nel
corso dell’esame al Senato) alla differenza tra il reddito familiare del
beneficiario e la soglia di povertà assoluta - nonché alla razionalizzazione
degli strumenti e dei trattamenti esistenti. Il comma 389 stabilisce
che, a decorrere dal 2017, confluiscono nel Fondo per la lotta alla povertà e
all’esclusione sociale, le risorse stanziate per gli ammortizzatori sociali,
nella misura di 30 milioni di euro per il 2017 e di 54 milioni di euro annui
a decorrere dal 2018. Il comma 390 abroga i
commi da 51 a 53 dell’articolo 2 della legge 92/2012, n. 92, relativi
all’indennità una tantum dei lavoratori a progetto. |
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Carta famiglia |
L'emendamento 1.52NF,
introdotto durante l'esame in Aula alla Camera, inserisce il comma 391. Esso istituisce la carta della famiglia, destinata, su
richiesta, alle famiglie - costituite da cittadini italiani o da stranieri
regolarmente residenti nel territorio nazionale -, con almeno 3 figli minori
a carico. La carta è rilasciata (previo pagamento dei costi di emissione) dai
comuni, secondo i criteri e le modalità stabiliti, sulla base dell'ISEE, con
apposito decreto ministeriale e consente sconti per l'acquisto di beni e di
servizi ovvero riduzioni tariffarie con i soggetti pubblici o privati che
intendano aderire all'iniziativa. La Carta è altresì funzionale alla
creazione di uno o più gruppi di acquisto familiare o gruppi di acquisto
solidale nazionali, nonché alla fruizione di biglietti famiglia ed abbonamenti
famiglia per vari servizi (come quelli di trasporto, culturali, sportivi,
ludici e turistici). |
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Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile |
I commi da 392 a 395 istituiscono
un Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa
alimentato da versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale
dalle fondazioni bancarie. Alle
fondazioni è riconosciuto un credito
d’imposta, pari al 75 per cento di quanto versato, fino ad esaurimento
delle risorse disponibili, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018. Le relative modalità di intervento sono rinviate ad un
protocollo d’intesa tra le fondazioni, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali. In relazione al comma 392, con
l'emendamento 1.130 - approvato durante l'esame in Aula alla Camera -
reinserendo l'aggettivo “minorile” - è stata ripristinata la denominazione
“Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”, già prevista dal
testo approvato dal Senato in prima lettura, per il fondo istituito dal
medesimo comma 392. In ogni caso, riguardo alla disciplina sostanziale del
Fondo, anche nel testo approvato dalla V Commissione della Camera si
continuava a far riferimento alla povertà educativa minorile. Nel corso dell’esame alla Camera è stato
modificato il comma 393, sopprimendo
il riferimento ivi previsto a progetti ed attività educativi
rivolti ai minori inseriti nel circuito giudiziario relativamente alla
finalizzazione delle risorse. Con
le modifiche ai commi 392 e 394 è stato espunto il riferimento ai minori ed è stata modificata la modalità di
versamento da parte delle fondazioni, prevedendo l’utilizzo di un conto corrente postale in luogo del versamento
all’entrata del bilancio dello Stato. Il riconoscimento del credito viene
legato alla trasmissione all’Agenzia delle entrate della delibera di impegno
irrevocabile e viene disposta la responsabilità
solidale di tutte le fondazioni in
caso di mancato versamento. Infine, la cessione del credito d’imposta
viene esentata dall’imposta di registro. |
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Cessioni
gratuite di beni alimentari |
Il
comma 396 intende semplificare la cessione gratuita di prodotti facilmente
deperibili (alimentari) a enti, associazioni o fondazioni aventi
esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione,
studio o ricerca scientifica e alle ONLUS. In
particolare la norma eleva a 15.000 euro (rispetto agli attuali 5.164,57
euro) il limite del costo dei beni gratuitamente ceduti oltre il quale
occorre inviare la prescritta comunicazione all’amministrazione finanziaria
per poterli consegnare. Inoltre tale comunicazione è resa facoltativa, senza
limiti di valore, ove si tratti di beni facilmente deperibili. |
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Fondo alimentare per
indigenti |
L'emendamento
1.53 approvato in Aula alla Camera aggiunge il comma 399 (oltre a variare in conseguenza la tabella A con un definanziamento del MEF): il fondo di cui all'articolo
58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni
è rifinanziato di 2 milioni di euro per l’anno 2016 e di 5 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2017. Si tratta del fondo per i programmi annuali di
distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, che opera presso
l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura. La distribuzione è affidata ad
associazioni caritatevoli, che operano secondo quanto stabilito con il reg.
(CE) 1234/2007, cioè il regolamento unico OCM (organizzazione comune di
mercato). |
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Disposizioni relative
all’Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) |
I commi 397 e 398 contengono
disposizioni relative all’Associazione
italiana della Croce Rossa (CRI). Il comma 397 apporta alcune modifiche ad
articoli del D.Lgs. n. 178/2012, concernente la riorganizzazione
dell'Associazione italiana della Croce Rossa. Con una
modifica all’articolo 4 viene stabilito che fino alla conclusione delle
procedure di ripiano dell’indebitamento dell’Ente, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive o atti di
pignoramento e sequestro presso il conto di tesoreria dell’Ente ovvero
presso terzi per la riscossione coattiva di somme, e viene sancita la nullità
degli atti esecutivi eventualmente compiuti. Con alcune
modifiche all’articolo 5 viene precisato che il transito del personale militare della CRI nel ruolo ad esaurimento
nell’ambito del personale civile della stessa, non dà luogo alla
liquidazione del trattamento di fine servizio in quanto il transito avviene
senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro, e viene operato un
riferimento agli istituti del trattamento economico determinati dalla
contrattazione collettiva. Con alcune
modifiche all’articolo 6 viene stabilito che al personale civile e militare della CRI assunto da altre
amministrazioni si applicano le procedure
di transito di cui all’articolo 5 e che al personale risultante
eccedentario si applicano i processi di mobilità previsti per le pubbliche
amministrazioni. Viene
inoltre stabilito che gli enti e le
aziende del SSN, anche delle
regioni in piano di rientro, sono
tenuti ad assumere con procedure
di mobilità anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, il personale a tempo indeterminato della CRI
con funzione di autista soccorritore
purché abbia prestato servizio continuativo in attività convenzionale per
almeno 5 anni. Tali assunzioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica in quanto sono finanziate dalle risorse derivanti
dalla quota di finanziamento del SSN erogate annualmente alla CRI. Fino al
totale assorbimento del personale della CRI agli enti e alle aziende del SSN
è fatto divieto di assumere personale corrispondente. Vengono
definiti i rapporti con gli Enti
previdenziali derivanti dalle procedure di mobilità ed estesa
temporalmente la facoltà del Commissario – o del Presidente – di richiamare
in servizio il personale militare. Viene poi
rimesso ad un provvedimento del Presidente nazionale di CRI, entro il 30
marzo 2016, l’individuazione del personale
funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria, e
precisato che tale personale non partecipa alle procedure di mobilità. Il
personale posto in mobilità, in attesa della conclusione delle relative
procedure, previa convenzione tra le parti, può prestare temporaneamente la
propria attività presso altre pubbliche amministrazioni per garantire fini di
interesse pubblico. Il comma 398 apporta modifiche di
coordinamento all’articolo 7, comma 2-bis del D.L. 192/2014 in tema di
applicazione delle procedure di mobilità presso le pubbliche amministrazioni
al personale della CRI. |
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Fondo per il sostegno ai disabili gravi |
Il comma 400 istituisce
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo, con una
dotazione di 90 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, destinato alla copertura finanziaria di interventi
legislativi recanti misure per il
sostegno di persone con disabilità grave prive di legami familiari. |
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Fondo per la cura dei soggetti con
disturbo autistico |
I commi 401 e 402 istituiscono, presso
il Ministero della salute, il Fondo
per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico con una dotazione di 5 milioni di euro annui
a decorrere dal 2016. I criteri e le
modalità di accesso al Fondo, istituito per dare attuazione alla legge
n.134/2015 “Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle
persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie”,
sono demandati ad un decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore delle legge di stabilità 2016. |
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Finanziamento
ente nazionale protezione e assistenza sordi |
Il
comma 403, inserito nel corso dell’esame al Senato, autorizza la spesa di
un milione di euro, per l’anno 2016,
in favore dell’Ente nazionale per la
protezione e assistenza dei sordi, con vincolo di destinazione alla
creazione ed al funzionamento annuale del costituendo Centro per l’autonomia
della persona sorda con sede in Roma. |
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Contributo a Eurispes |
Il comma 404 autorizzata la spesa di 1 milione
di euro, per l'anno 2016, in favore dell'Istituto di studi politici,
economici e sociali – Eurispes,
con vincolo di destinazione alla creazione di progetti e iniziative
informative finalizzate a sostenere l'attività sociale ed economica nazionale |
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Fondo per le |
Il comma 405 incrementa lo
stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, anche ai fini del
finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi
laterale amiotrofica (SLA), di 150 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2016. |
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Vita indipendente |
Il comma 406 autorizza la
spesa di 5 milioni di euro per l’anno
2016 per il potenziamento di
progetti riguardanti misure per rendere effettivamente indipendente la vita
delle persone affette da disabilità grave, come fra l’altro previsto
dalla legge 162/1998 “Modifiche alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti
misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”. |
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Attività sportive per soggetti disabili |
I commi
407 e 408 recano un incremento di € 0,5 mln dal 2016
dello stanziamento destinato al Comitato italiano paralimpico
(CIP), da attribuire al programma
internazionale Special
Olympics Italia, destinato a
soggetti con disabilità intellettiva. Le risorse destinate al CIP sono
allocate sul cap. 2132 dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e, in base alla
prima nota di variazioni, per il 2016 ammontano a € 6,8 mln. |
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Incremento Fondo sanitario nazionale per sperimentazioni cliniche
medicinali a base di cellule staminali per la cura di malattie rare |
Il comma 409 prevede che il Comitato interministeriale per la
programmazione economica - CIPE, in attuazione dell’art. 1 ,co. 34 della
legge 662/1996, vincoli - su
proposta del Ministro della salute , di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-regioni –
una quota del Fondo sanitario
nazionale, per un importo fino a 2 milioni di euro per il 2017 e fino a 4
milioni di euro per il 2018 per lo svolgimento di una o più sperimentazioni cliniche concernenti l’impiego di
medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali per la cura di
malattie rare (precedentemente una quota fino a 1 milione per il 2017 e
fino a 2 milioni per il 2018 era vincolata per lo svolgimento della
sperimentazione clinica di fase II basata sul trapianto di cellule staminali
cerebrali umane in pazienti affetti da SLA). Tali sperimentazioni dovranno
essere condotte nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal D.Lgs.
211/2003 Attuazione della direttiva
2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica
nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico,
nonché secondo la normativa internazionale vigente e in accordo con le
vigenti linee guida europee, con cellule prodotte secondo il regime GMP (Good Manufacturing Practice)
certificato dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA). Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio. La selezione delle sperimentazioni da finanziare avviene tramite procedura ad evidenza pubblica,
coordinata dall’AIFA e dall’Istituto superiore di sanità, che possono
avvalersi di un comitato di esperti esterni ai fini della valutazione delle
predette sperimentazioni. A tal fine, il comma 409 sostituisce
l'art. 2 del decreto legge 24/2013 Disposizioni
in materia sanitaria che disciplinava l'impiego di medicinali per terapie
avanzate preparati su base non ripetitiva e l’impiego terapeutico dei
medicinali sottoposti a sperimentazione clinica. La norma era nata
dall'urgenza di disciplinare l'attività di produzione e somministrazione di
cellule staminali mesenchimali secondo il metodo proposto da Stamina
Foundation. La rubrica dell’articolo 2 del decreto legge 24/2013 viene
pertanto sostituita dalla seguente (Sperimentazioni
cliniche con l'impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule
staminali per la cura di malattie rare). Il comma 410 incrementa
il Fondo sanitario nazionale nella
misura di 1 milione di euro per l'anno
2017 e di 2 milioni di euro per
l'anno 2018. Conseguentemente, ai relativi oneri si
provvede mediante riduzione del FISPE (Fondo per interventi strutturali di
politica economica). |
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Adozioni
internazionali |
Il comma 411 istituisce, nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, un autonomo Fondo per le adozioni internazionali, dotato di 15 milioni annui,
a decorrere dal 2016. Il Fondo per le politiche per la famiglia – presso il
quale le risorse per il sostegno a tali adozioni erano finora appostate –
viene conseguentemente ridotto di pari entità dal comma 412. La gestione del Fondo per le adozioni internazionali è
assegnata al segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei
ministri. Per coordinamento, il comma
413 elimina dalle finalizzazioni del Fondo per le politiche della
famiglia, previste dalla legge finanziaria 2007, il sostegno alle adozioni
internazionali e alla relativa Commissione. |
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Fondo coniugi in stato di bisogno |
I commi da 414 a 416
istituiscono presso il Ministero della giustizia un Fondo di solidarietà a
tutela del coniuge in stato di bisogno, con una dotazione di 250.000 euro per
il 2016 e di 500.000 euro per il 2017 (comma 414). Il comma 415 stabilisce
che il coniuge in stato di bisogno che non abbia ricevuto l’assegno di mantenimento per
inadempienza del coniuge che vi era dovuto può richiedere al Tribunale di
residenza l’anticipazione di una somma fino all’entità dell’assegno medesimo.
Qualora il tribunale accolga la richiesta, la invia al Ministero della
giustizia per la corresponsione della somma, con rivalsa sul coniuge
inadempiente. Il comma 416 demanda ad un
D.M. del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia,
l’emanazione entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge delle
disposizioni attuative. |
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Piano contro la tratta degli esseri umani |
Il comma 417 destina al
bilancio della Presidenza del Consiglio 3
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per lo svolgimento delle azioni e degli
interventi connessi alla realizzazione del programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale,
attuativo del Piano nazionale contro la tratta degli esseri umani. È
conseguentemente ridotto il Fondo per gli interventi strutturali di politica
economica. |
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Contributo associazione nazionale privi della vista |
Il comma 418, inserito nel
corso dell’esame al Senato, sostituendo il comma 466 della legge n. 244/2007
(Legge finanziaria 2008),
stabilisce le modalità di riparto del contributo annuo dello Stato all’Unione
italiana ciechi, di cui alla legge n. 379/1993, avente, nella normativa fino
ad ora vigente, il vincolo di destinazione a specifici enti formativi. La norma dispone che il citato contributo sia erogato per l’85% agli
enti di formazione destinatari e, per il restante 15 per cento, sia destinato
all'Associazione Nazionale Privi di Vista e Ipovedenti ONLUS - per le
esigenze del Centro Autonomia e mobilità (avente sede a Campagnano di Roma) e
della connessa scuola per cani guida per ciechi - ed al Polo tattile
multimediale di Catania della Stamperia Regionale Braille ONLUS. |
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Istituto nazionale di genetica molecolare |
Il comma 419 autorizza, a
decorrere dall’anno 2016, la spesa ulteriore di 1 milione di euro annui per contribuire al funzionamento dell’Istituto nazionale di genetica molecolare
di cui all’art. 1, co. 1, lettera b), del decreto legge 281/2001. Si ricorda
che la tabella D del presente disegno di legge dispone invece una riduzione
del finanziamento dell'Istituto, nella misura pari a 200.000 euro per il
2016, 300.000 euro per il 2017 e a 200.000 euro annui a decorrere dal 2018. L’art. 1,
co. 1, lettera b), del D.L. n.
81/2004 Interventi urgenti per
fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica ha istituito
l’Istituto di riferimento nazionale specifico sulla genetica molecolare e su
altre moderne metodiche di rilevazione e di diagnosi, collegato con
l'Istituto superiore di sanità e altre istituzioni scientifiche nazionali ed
internazionali, con sede in Milano, presso l'Ospedale Maggiore, denominato
Fondazione «Istituto nazionale di genetica molecolare - INGM», disponendone
contestualmente il relativo finanziamento. Si ricorda che la legge di
stabilità 2014 (legge 147/2013) all’art. 1, co. 220, al fine di potenziare
l'attività di ricerca da esso svolta, a decorrere dal 2014 ha autorizzato la
spesa di 1.000.000 di euro. |
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Contributi per biblioteche |
Il comma 420 incrementa il
contributo in favore della Biblioteca
italiana per i ciechi “Regina Margherita” di Monza (L. 260/2002 e L.
76/2011) di € 2 mln per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Le risorse sono allocate sul cap. 3631/pg. 1
dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo e per il 2016 ammontano, in base alla prima nota di variazioni,
ad € 4,5 mln. Il comma 421 assegna alla Biblioteca italiana per ipovedenti
“B.I.I. Onlus” un contributo di € 100.000 per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018. La Biblioteca ha sede a Treviso. |
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Finanziamenti agevolati per |
I commi da 422 a 428
contengono disposizioni finalizzate a disciplinare la concessione di contributi con le modalità del finanziamento agevolato – nel limite
massimo di 1.500 milioni di euro -
ai soggetti privati e alle
attività economiche e produttive danneggiati
da eventi calamitosi per i quali il Consiglio dei Ministri ha deliberato
la dichiarazione dello stato di emergenza (commi 422 e 423). Nel corso
dell’esame al Senato è stato specificato che il finanziamento deve essere
erogato al netto di eventuali
indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalità.
Al soggetto beneficiario del finanziamento agevolato è attribuito un credito di imposta, fruibile esclusivamente
in compensazione, pari all'importo ottenuto sommando al capitale gli
interessi dovuti e le spese. Le modalità di fruizione sono stabilite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2016
(commi 424-427). |
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Ripresa del versamento dei tributi sospesi o differiti |
Il comma 429 – modificando
l’articolo 9 della legge n. 212/2000 (rimessione in termini nel caso di
obblighi tributari impediti da cause di forza maggiore) - prevede che la ripresa del versamento dei tributi
sospesi o differiti nei casi
di eventi eccezionali e imprevedibili
avviene senza l’applicazione delle
sanzioni, anche con rateizzazione (fino ad un massimo di
18 rate mensili) dal mese successivo alla scadenza della sospensione. Per i
tributi non sospesi né differiti è prevista, per i contribuenti residenti nei
territori colpiti da eventi calamitosi, la sola rateizzazione dei tributi scadenti
nei sei mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza, su
apposita istanza. Una modifica apportata dall'em.
1.4009, approvato in Aula alla Camera, stabilisce che le predette
disposizioni in materia di rimessione dei termini siano eseguite nei limiti
delle risorse preordinate allo scopo. La modifica interviene,
conseguentemente anche al capoverso 2-ter del comma 236-bis, relativamente al
quale si fa riferimento al limite delle risorse preordinate allo scopo. Il comma 430 istituisce un
Fondo rotativo per far fronte alle
esigenze derivanti dal differimento della riscossione a seguito di eventi
calamitosi, con una dotazione di 5
milioni di euro per il 2016, i
cui oneri sono posti a valere sulle risorse autorizzate per il credito di
imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione, di cui
all’art. 3-bis del D.L. n. 95/2012. Il comma 431 interviene
sull’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2015, in materia di sospensione dei
termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, precisando che i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo (in luogo di
30 giorni) dal termine del periodo
di sospensione. |
Sisma
Abruzzo 2009 - Proroga/rinnovo contratti relativi al
personale |
I commi da 432 a 437, inseriti nel corso dell’esame al Senato, dettano una serie di disposizioni finalizzate al completamento degli interventi di ricostruzione in corso nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo. Per la finalità indicata, infatti, il comma 237 autorizza i comuni del cratere sismico a prorogare o rinnovare, per gli anni 2016-2017, i contratti relativi al personale stipulati sulla base della normativa emergenziale. I successivi commi 434 e 435 prorogano di un ulteriore triennio la possibilità di impiegare 25 unità di personale a tempo determinato in ciascuno dei due Uffici speciali per la ricostruzione a seguito del sisma in Abruzzo, competenti rispettivamente uno per la città dell'Aquila e uno per gli altri comuni del cratere (di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del D.L. 83/2012) e di prorogare, sempre per il triennio, i contratti in essere. I successivi commi 436 e 437 contengono le necessarie norme di copertura degli oneri. Nel corso dell’esame in sede referente è stata apportata una modifica al comma 437 volta a precisare che gli oneri derivanti dalla prosecuzione dell’attività dei titolari degli Uffici speciali per la ricostruzione sono inclusi tra quelli già coperti dal precedente comma. |
Sisma Emilia maggio 2012 – Misure per la ricostruzione |
I commi 438 e 439,
inseriti nel corso dell’esame al Senato, apportano una serie di modifiche
alla disciplina vigente relativa alla ricostruzione nei territori delle
province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpite
dal sisma del 20/29 maggio 2012, dettata dal D.L. 74/2012. In particolare, il
comma 438 è finalizzato a
consentire ai Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari delegati, di avvalersi
delle strutture regionali competenti per materia e di delegare funzioni
alle medesime, nonché a destinare
risorse agli interventi di riparazione/ripristino
strutturale di cappelle cimiteriali private e a quelli di miglioramento sismico di edifici
scolastici o utilizzati per attività educativa della prima infanzia e per
l'università che abbiano subito danni lievi. Il comma 439 detta invece norme per consentire l’uso e il trasferimento gratuito, alle amministrazioni pubbliche, degli edifici temporanei destinati ad
attività scolastica e/o uffici pubblici, delle relative aree di sedime e
pertinenziali e dei prefabbricati modulari abitativi. Viene inoltre prorogato, al 31 dicembre 2016, il
termine per il riconoscimento del compenso
per prestazioni di lavoro
straordinario rese per l’espletamento di attività conseguenti agli eventi
sismici in questione. Il comma 440, anch’esso
inserito al Senato, autorizza la spesa di 190 milioni di euro per l’esercizio 2016 per il completamento
delle attività connesse al processo di ricostruzione pubblica (160 milioni in
favore dell'Emilia Romagna, 30 milioni in favore della Lombardia). |
Sisma
Emilia maggio 2012 – Finanziamenti e zone franche in alcuni comuni lombardi |
Con i commi dal 441 al 453 sono concessi ulteriori finanziamenti ai territori colpiti dal sisma in Lombardia, Veneto ed Emilia del maggio 2012 e viene prevista l’istituzione di zone franche nei centri storici di alcuni comuni della Lombardia. Il comma 441 esclude per il 2016 dal saldo (che ai sensi del comma 710 non deve essere negativo) delle regioni e degli enti locali le spese che gli enti territoriali colpiti dal sisma del maggio 2012 hanno sostenuto per fronteggiare gli eventi sismici e la ricostruzione con le risorse derivanti da donazioni e dagli indennizzi assicurativi, nel limite massimo di 15 milioni di euro (12 milioni per l'Emilia-Romagna, 1,5 milioni per ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto). Il comma 442 estende alle strutture destinate alla produzione agricola e alle attività connesse nei territori colpiti dal sisma il finanziamento derivante dal bilancio dell’INAIL, attualmente destinato agli interventi su capannoni e impianti industriali dei territori colpiti. Il comma 443 destina per la messa in sicurezza delle strutture destinate alla produzione agricola nei territori colpiti dal sisma rispettivamente 3,5 milioni (Lombardia) e 1,5 milioni (Veneto). Il comma 444 autorizza il finanziamento di 70 milioni per il completamento del processo di ricostruzione del territorio della Lombardia colpito dal sisma. I commi da 445 a 453 istituiscono delle zone franche in alcuni comuni della Lombardia colpiti dal sisma del 2012 (S. Giacomo delle Segnate, Quingentole, S. Giovanni del Dosso, Quistello, S. Benedetto Po, Moglia, Gonzaga, Poggio Rusco e Suzzara), delimitano le caratteristiche delle microimprese che possono beneficiare delle agevolazioni della zona franca, contengono norme applicative dell’istituita zona franca e individuano le agevolazioni fiscali (esenzione dalle imposte sui redditi fino a 100 mila euro, esenzione dall’IRAP fino a 300 mila euro, esenzione IMU) per il 2016. I commi 452 e 453 quantificano gli oneri connessi in 5 milioni di euro e rimandano, per l’attuazione delle predette norme, al decreto ministeriale che disciplina condizioni, modalità e termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell'Obiettivo «Convergenza». |
Fondo di
solidarietà agricoltura |
Il comma 454 differisce: § il termine entro il quale le regioni possono deliberare la declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici di eccezionale intensità che si sono verificati nel corso dell'anno 2014 e fino a maggio 2015 (data di entrata in vigore del D.L. n. 51), fissandolo al 29 febbraio 2016; § il termine per presentare domanda al Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell’acquacoltura da parte delle imprese del settore, fissato per il 29 febbraio 2016. Viene, a tal fine, posticipata la data entro la quale l’evento deve essere accaduto, fissata al 31 luglio 2015. E’ introdotta, infine, la priorità per le domande delle imprese che abbiano subito un maggior danno, rimettendo ad un decreto del Ministro delle politiche agricole l’individuazione dei stessi criteri di priorità per l’assegnazione del contributo. |
Interventi
ISMEA alle imprese di pesca |
Il comma 455 prevede l’estensione alle imprese della pesca e dell’acquacoltura degli interventi di competenza di ISMEA a garanzia dei finanziamenti a favore delle imprese agricole, anche utilizzando, a tal fine, le risorse europee del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP). |
Sisma
Emilia maggio 2012 Mutui Cassa depositi e prestiti |
Il comma 456 prevede che le rate dei mutui concessi agli enti locali interessati dagli eventi sismici del maggio 2012 sono pagate, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall’anno 2017, in rate di pari importo per dieci anni. I mutui oggetto dalla disposizione in esame sono quelli concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni e alle province interessati dagli eventi sismici del maggio 2012 e che sono stati trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze. Sono esclusi da tale previsione i mutui il cui pagamento è stato differito da precedenti disposizioni di legge. |
Risarcimento
ai familiari delle vittime dell’alluvione di Sarno del 1998 |
I
commi da 458 a 465 dettano
disposizioni finalizzate a consentire al Dipartimento della Protezione civile
di provvedere a speciali elargizioni,
in favore dei familiari delle vittime dell’alluvione del 5 maggio 1998 a
Sarno, a totale indennizzo della
responsabilità civile a carico dello Stato e del comune di Sarno. I
medesimi commi disciplinano l’individuazione dei soggetti beneficiari e delle
quote ad essi spettanti. Per le finalità indicate viene autorizzata
complessivamente la spesa di 8,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2017. |
Minori riduzioni del Fondo di solidarietà per i comuni colpiti dal
sisma |
Il comma 457 estende all’anno 2016 la disposizione che prevede, in
favore dei comuni colpiti dai recenti eventi sismici in Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Abruzzo e Toscana,
la limitazione al 50% del taglio
previsto a titolo di Fondo di
solidarietà comunale, quale contributo alla finanza pubblica disposto a
decorrere dal 2015 dalla legge di stabilità, già applicata con riferimento
all’anno 2015. |
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Rinnovi
contrattuali |
I commi
466-470 recano disposizioni per i rinnovi
contrattuali del personale delle pubbliche amministrazioni, quantificando
in 300 milioni di euro annui (di
cui 74 milioni per FF.AA. e Polizia e 7 milioni per personale di diritto
pubblico) gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e
integrativa nel bilancio pluriennale 2016-2018. Tali somme (comprensive degli oneri
contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP) concorrono a costituire
l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel
bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego. Per il personale dipendente da
amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione
statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018
sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi della normativa vigente.
La definizione dei criteri di determinazione dei richiamati oneri è demandata
ad uno specifico D.P.C.M., da emanarsi entro il 31 gennaio 2016. Le suddette
disposizioni trovano applicazione anche nei confronti del personale convenzionato
con il Servizio sanitario nazionale (SSN). |
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Comitati di settore |
Il comma 468, introdotto in sede di esame in Commissione alla
Camera, interviene sulla normativa (art.41 del D.Lgs. 165/2001) relativa
all’attività dei comitati di settore istituiti nell’ambito della Conferenza
delle regioni (per le regioni, i relativi enti dipendenti e il SSN) e
nell’ambito dell’ANCI, dell’UPI e di Unioncamere
(per i dipendenti degli enti locali, delle Camere di commercio e dei
segretari comunali e provinciali), prevedendo, in particolare, che l’attività
dei suddetti comitati non debba essere limitata ad uno solo dei quattro
comparti di contrattazione collettiva nazionale previsti (dalla riforma
operata con il D.Lgs.150/2009, cd. riforma Brunetta) nel pubblico impiego. |
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Parco nazionale dello Stelvio |
Il comma 471 dispone che la regione Lombardia
(o l’ente dalla stessa individuato), nel rispetto dei vincoli assunzionali e finanziari vigenti in materia di
personale, attivi procedure concorsuali pubbliche per l’assunzione
di personale che già svolgeva (al 31 dicembre 2013 e in esito a procedure
diverse da quelle previste per l’accesso al pubblico impiego) attività presso
il Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio. Le procedure
concorsuali devono riconoscere l’esperienza maturata, per almeno 10 anni, dal
suddetto personale con mansioni impiegatizie, amministrative, tecniche,
scientifiche e didattiche di educazione ambientale. L’attivazione delle suddette procedure
concorsuali avviene in attuazione dell’Intesa concernente
l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti
al Parco nazionale dello Stelvio, sottoscritta l’11 febbraio 2015 tra
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, province
autonome di Trento e Bolzano e regione Lombardia |
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Proroga operazione “strade sicure” |
I commi 472 e 473 dell’articolo 1, non
modificati dal Senato, al fine di garantire la prosecuzione degli interventi
delle forze armate nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili
(commi 74 e 75 del decreto legge n. 78 del 2009) - anche in relazione alle
straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del
terrorismo nonché di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e
ambientale nella regione Campania (articolo 3, comma 2 del decreto-legge n.
136 del 2013) -, proroga fino al 31
dicembre 2016 e limitatamente a 4.800
unità l'operatività del piano di impiego di cui al comma 1 dell'articolo
7-bis del decreto-legge n. 92 del
2008, concernente l’utilizzo di un contingente di personale militare
appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e
congiuntamente alle Forze di polizia. |
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Personale di polizia assegnato a funzioni amministrative o di scorta |
Il comma 474 dispone la ricognizione, da effettuarsi da parte
del Ministro dell’interno entro il 31 marzo 2016, del personale di polizia
assegnato a funzioni amministrative o
di scorta personale, al fine di valutarne l’eventuale assegnazione ad
operazioni di sicurezza e controllo
del territorio. |
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Terra dei fuochi e bonifica dell’Isochimica |
Il comma 475 prevede
l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze, di un fondo finalizzato
ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori
della terra dei fuochi. Lo stesso comma assegna al fondo una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2016 e 2017. Gli interventi
e le amministrazioni competenti a cui destinare le risorse saranno individuati con un apposito D.P.C.M. che, sulla base di una
modifica inserita nel corso dell’esame al Senato, deve essere emanato entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Nel corso
dell’esame al Senato, è stato, altresì, specificato che, nell’ambito della
predetta dotazione, un importo massimo di 3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2006 e 2007, è
destinato agli interventi di bonifica
del sito inquinato dell’ex area industriale Isochimica. |
Risorse per bonifica e messa in
sicurezza dei siti di interesse nazionale |
Il comma 476, inserito nel
corso dell’esame in sede referente, istituisce un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2016, 2017 e 2018 da destinare: § quanto a 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2016 e 2017, agli interventi di bonifica del sito di interesse nazionale Valle del Sacco; § e quanto a 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2016 e 2017, nonché a 10 milioni di euro per l’anno 2018,
prioritariamente ai siti di interesse
nazionale per i quali è necessario provvedere con urgenza al corretto
adempimento di obblighi europei. |
Centro
Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici |
Il comma 477, inserito nel corso dell’esame in sede referente, autorizza, a decorrere dall'anno 2016, un contributo annuo di 5 milioni di euro per le attività di ricerca svolte dalla Grande infrastruttura di ricerca, già denominata Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici. |
Trattamento tributario corrispettivi |
Il comma 478 precisa che
le disposizioni in materia di corrispettivi
a carico delle società di gestione aeroportuale relativamente ai servizi antincendi negli aeroporti si
interpretano nel senso che dalle stesse non
sorgono obbligazioni di natura tributaria. Il comma in esame fa specifico
riferimento ai corrispettivi relativi ai servizi antincendio contemplati dal
comma 1328 dell’art. 1 della L. 296/2006. Tale comma, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del
servizio antincendi negli aeroporti, prevede che l'addizionale sui diritti
d'imbarco sugli aeromobili è incrementata a decorrere dall'anno 2007 di 50
centesimi di euro a passeggero imbarcato. Prevede altresì che un apposito
fondo, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico
generato, concorra al medesimo fine per 30 milioni di euro annui. |
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Esclusione delle federazioni sportive nazionali e dell’ENIT dal
contenimento delle spese |
Il comma 479 dispone la non applicazione alle federazioni sportive nazionali
affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) delle norme di contenimento
delle spese previste dalla legislazione vigente a carico delle pubbliche
amministrazioni. In tal modo il comma rende permanente la disapplicazione
delle misure di contenimento della spesa per le federazioni suddette,
attualmente prevista dall’articolo 13 del decreto-legge n.192/2014 fino al
1°gennaio 2016. Durante l’esame alla Camera è stata inserita anche l’ENIT - Agenzia nazionale del
turismo, tra i soggetti esclusi
dall’ambito di applicazione dalle misure
per il contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente a
carico delle pubbliche amministrazioni. |
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Club Alpino Italiano |
Il comma 480 incrementa le
risorse in favore del Club alpino
italiano, disponendo che lo
stanziamento previsto a favore dell’ente dall’articolo 5 della legge n.91 dl
1963 è fissato in 1 milione di
euro a decorrere dal 2016 |
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Collegi arbitrali internazionali |
Il comma 481 stanzia un
milione a decorrere dal 2016 per i collegi arbitrali internazionali
previsti da accordi internazionali di cui l’Italia è Parte. La disposizione autorizza la
costituzione di un fondo, presso il Ministero dell’economia e delle finanze,
dotato di un milione di euro a partire
dal 2016, finalizzato a coprire le spese per la costituzione ed il
funzionamento dei collegi arbitrali internazionali previsti da trattati
riguardanti il nostro Paese: il Ministro dell’economia e delle finanze
provvede con propri decreti al riparto delle risorse in questione. |
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Risorse per la celebrazione di anniversari |
Il comma 482 autorizza la
spesa di € 3 mln per il 2016 e di € 2,5 mln per ciascuno degli anni 2017 e 2018 per la promozione e
lo svolgimento delle celebrazioni
del settantesimo anniversario della nascita della Repubblica, del
settantesimo anniversario della Costituzione italiana, del settantesimo
anniversario del riconoscimento dei diritti elettorali alle donne, nonché del
centenario della nascita di Aldo Moro. |
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Contributi a istituzioni culturali |
Il comma 483 autorizza, a
decorrere dal 2016, l’ulteriore
spesa di € 1 mln a favore delle
istituzioni culturali inserite nella tabella triennale di cui all’art. 1
della L. 534/1996. Lo schema della tabella
triennale 2015-2017 (Atto 197) è stato trasmesso alle Camere il 30
luglio 2015 e prevedeva la ripartizione dell’importo di € 5.685.000,00 per il
2015 fra 125 istituti. Le risorse sono allocate sul cap. 3671 dello stato di previsione
del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e, in base
alla prima nota di variazioni, per il 2016 ammontano a € 13,2 mln. |
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Sospensione dei canoni demaniali marittimi |
Il comma 484, sospende
fino al 30 settembre 2016 , in
attesa del riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i
procedimenti pendenti alla data del 15 novembre 2015 relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistiche
ricreative: si fa esclusivo
riferimento alle concessioni inerenti la conduzione delle pertinenze demaniali, e a procedimenti rispetto
ai quali sussistano contenziosi sull’applicazione dei criteri di calcolo dei canoni. La sospensione non si applica per
i beni pertinenziali oggetto di procedimenti giudiziari penali, nonché nei comuni e nei municipi sciolti o
commissariati conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di
tipo mafioso o similare (ex art. 143 e 146 del TUEL).(em. 1.61 approvato in Aula alla Camera) |
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Continuità territoriale marittima in Sardegna |
Il comma 485 dispone che,
nelle more dell’espletamento della gara per l’assolvimento degli oneri di
servizio pubblico nei collegamenti marittimi tra la Sardegna e le sue isole
minori, e comunque non oltre il 30 giugno 2016, le risorse all’uopo già
stanziate, possano essere utilizzate, nel limite di 6,5 milioni di euro,
mediante la prosecuzione del contratto
con la marittima SAREMAR (Sardegna regionale marittima). |
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Collegamenti aerei con la Sicilia |
Il comma 486 attribuisce
alla Regione Sicilia 20 milioni € per
il 2016 per i collegamenti aerei da e per la Sicilia, a favore del
diritto alla mobilità insulare anche per i passeggeri non residenti. Le
risorse vanno impiegate in osservanza delle disposizioni europee e nazionali
sugli oneri di servizio pubblico infracomunitario. |
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Commissario liquidatore Agenzia giochi olimpici TO 2006 |
Il comma 487 proroga
ulteriormente (dal 31 dicembre 2015: art. 10, co. 1, D.L. 192/2014) al 31 dicembre 2016 il termine per lo
svolgimento delle attività del Commissario liquidatore dell’Agenzia per lo
svolgimento dei giochi olimpici Torino 2006 (art. 3, co. 25, L. 244/2007). |
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Proroga
contabilità speciale alluvione Veneto 2010 |
Il comma 488 proroga al 31 dicembre 2016 la durata della contabilità speciale relativa alla gestione della situazione di emergenza inerente gli eventi alluvionali che hanno colpito il Veneto nei mesi di ottobre-novembre 2010 (contabilità n. 5458, di cui all'ordinanza di protezione civile n. 43 del 24 gennaio 2013), anche al fine di attuare gli interventi urgenti per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico a cui provvede il Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto. L’em. 1.4010 prevede che il predetto Commissario straordinario provveda d’intesa con il titolare della contabilità speciale n. 5458 operante presso la Regione Veneto – Dirigente dell’unità di Progetto Sicurezza e Qualità. |
AGEA |
Il comma 489 rifinanzia la
razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera
in Italia, mediante il fondo costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA). |
Programma nazionale |
Il comma 490 proroga fino al 31 dicembre 2016 il Programma
nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015 (adottato
con D.M. 31 gennaio 2013), contenente gli interventi di esclusiva competenza
nazionale indirizzati alla tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza
e competitività delle imprese di pesca nazionali. |
Risorse
per il reparto COMSUBIN della Marina Risorse
per i servizi di pulizia delle strutture della marina militare di Taranto |
Il comma 491 autorizza la spesa di un milione di euro per l'anno 2016, al fine di provvedere al
miglioramento delle condizioni di sicurezza - con particolare riguardo alle
condizioni sanitarie dei reparti operativi del Raggruppamento subacquei e
incursori "Teseo Tesei" (COMSUBIN) del
Ministero della difesa - Marina militare. A sua volta il successivo comma 493, inserito nel corso dell’esame alla Camera autorizza la spesa di
1,5 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018 da destinare ai servizi di
pulizia e di manovalanza delle strutture della marina militare di Taranto. A tal fine si dispone una riduzione di
pari importo del fondo di cui al comma
638 del medesimo disegno di legge di stabilità, concernente il “Fondo per
interventi strutturali di politica economica” istituito ai sensi del comma 5
dell’articolo 10 del DL n. 282 del 2004. |
Destinazione
proventi aste gas serra al rimborso dei crediti dei “nuovi entranti” |
Il
comma 492, inserito nel corso dell’esame in sede referente,
interviene sulla destinazione del 50%
dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione dei gas a effetto
serra al fine di prevedere che sia destinato al completamento del rimborso dei crediti spettanti ai gestori
degli impianti "nuovi entranti" che, a causa dell'esaurimento
della riserva di quote "nuovi entranti", non hanno beneficiato di
assegnazione a titolo gratuito di quote di anidride carbonica (CO2)
per il periodo 2008-2012. Si prevede che la quota di detti proventi, a seguito del completamento del
medesimo rimborso, sia riassegnata al Fondo ammortamento titoli
di Stato. |
Rafforzamento dell’acquisizione centralizzata |
I commi 494-499 e commi
501-510 dell’articolo 1, contengono numerose disposizioni che
intervengono sulla normativa riguardante la centralizzazione degli acquisti
pubblici. Tali interventi sono principalmente finalizzati a rafforzare il ricorso alle
convenzioni attraverso differenti modalità, come in particolare la limitazione delle deroghe all’obbligo
di approvvigionarsi tramite le convenzioni, che vengono disapplicate per il
triennio 2017-2019, e alle quali viene comunque imposto un limite minimo di
prezzo, che deve essere inferiore di almeno il 10% rispetto ai corrispettivi
risultanti dalle convenzioni ed accordi quadro. Per talune categorie
merceologiche tale limite è stato fissato inferiore ad almeno il 3% (comma 494). Viene anche esteso l’ambito dei soggetti obbligati a forme di
acquisto centralizzato, con riguardo agli enti di previdenza e alle agenzie
fiscali (comma 495), a tutte le
stazioni appaltanti (commi 496-498)
ed agli enti locali, precisandosi altresì gli ambiti territoriali entro i quali
possono operare i soggetti aggregatori (comma
499). L’utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip viene esteso anche ai lavori manutentivi (comma 504). La norma punta altresì ad
incrementare l’utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni per
gli acquisti pubblici (commi 498, 507,
508). Il mancato ricorso agli strumenti Consip
è infine disincentivato introducendo l’obbligo di motivazione nel caso di
acquisti autonomi (comma 510).
Altre modifiche sono motivate da un’esigenza di semplificazione, mirando a garantire celerità e tempestività per
i piccoli acquisti (commi 501, 502 e
503), oppure di trasparenza, i cui contenuti sono stati estesi nel corso
dell’esame alla Camera (comma 505).
Il comma 506 interviene in
relazione al versamento ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato previsto per i risparmi conseguiti a seguito
dell’applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le
amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della PA, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il comma 509 provvede a sostituire
nell’articolo 9, comma 7, del decreto-legge n. 66/2014 la soppressa Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con
l’ANAC. |
Contributi dei comuni al pagamento dei canoni di locazione |
Il comma 500 attribuisce
ai comuni, appartenenti al
territorio di competenza delle caserme
delle Forze dell'ordine e del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
ospitate presso proprietà private, la facoltà di contribuire al pagamento del
relativo canone di locazione e introduce a tal fine un comma aggiuntivo, dopo
il comma 4 dell’articolo 3, del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012,
convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135. |
Riequilibrio
dei contratti pubblici di servizi e forniture ad esecuzione continuata o
periodica stipulati da un soggetto aggregatore |
Il comma 511 introduce una specifica disciplina per il riequilibrio, anche con riferimento ai contratti in corso, dei contratti pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore, per l’adesione dei singoli soggetti contraenti. La disposizione si applica ai contratti in cui la clausola di revisione e adeguamento dei prezzi sia collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni che abbia determinato una variazione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale. Al verificarsi delle condizioni previste l’appaltatore o il soggetto aggregatore hanno facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. In caso di raggiungimento dell’accordo, i soggetti contraenti possono, entro 30 giorni, esercitare il diritto di recesso unilaterale (disciplinato dall’art. 1373 c.c.). In caso di mancato raggiungimento dell’accordo le parti possono consensualmente - come si è detto, senza che sia dovuto alcun indennizzo (emendamento 1.62 approvato in Aula alla Camera), in conseguenza di ciò - procedere alla risoluzione del contratto, fermo restando quanto previsto dall’art. 1467 del codice civile. |
Razionalizzazione dei processi di approvvigiona |
I commi
da 512 a 520 puntano a rafforzare l’acquisizione centralizzata di beni e
servizi in materia informatica e di
connettività, prevedendo, con la finalità di conseguire specifici
obiettivi di risparmio indicati nei commi medesimi, che le amministrazioni
pubbliche e le società inserite nel conto consolidato della PA debbano
approvvigionarsi tramite Consip o soggetti
aggregatori. Solo in casi eccezionali, e con autorizzazione motivata
dell’organo di vertice amministrativo, possono procedere ad acquisti
autonomi. Viene inoltre previsto un Piano
triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione, disponendosi
altresì la definizione, mediante appositi accordi in sede di Conferenza
Stato-Regioni di criteri uniformi per l’acquisto dei beni e servizi medesimi
da parte degli enti del SSN. Durante l’esame alla Camera le Regioni sono
state autorizzate ad assumere personale per assicurare la funzionalità di
tali soggetti aggregatori, in deroga ai vincoli assunzionali
(v. l'emendamento governativo 1.4011
approvato in aula alla Camera) previsti dalla normativa vigente, nei limiti delle risorse derivanti
dal Fondo per l'aggregazione degli
acquisti di beni e di servizi, istituito presso il Ministero
dell'economia, destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti
aggregatori suddetti, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015
e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. E’ stato inoltre
sostituito il comma 282 del testo approvato dal Senato (ora comma 515), che nel definire l’obiettivo di risparmio di spesa
annuale posto in relazione alle norme sull’acquisizione centralizzata di beni
e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche recate dai commi 512-514 del provvedimento, esclude alcuni soggetti pubblici dal
concorso al raggiungimento di tale obiettivo. Nel corso
dell’esame in sede referente alla Camera, è stato soppresso il comma 288
del testo approvato dal Senato,
che demandava ad un decreto del Ministro dell’economia l’adozione, entro 90
giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità in esame, le misure
attuative dei commi da 512 a 520. |
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Riqualificazione degli enti del
servizio sanitario nazionale ed estensione dell’istituto dei piani di rientro |
I commi 521-536,
concernono la pubblicazione dei
bilanci di esercizio degli enti
del Servizio sanitario nazionale e l'attivazione, da parte dei medesimi
enti, di un sistema di monitoraggio
delle attività assistenziali e della loro qualità (commi 522 e 523), introducono l'obbligo di adozione e di
attuazione di un piano di rientro
per le aziende ospedaliere o
ospedaliere-universitarie e gli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici che presentino un
determinato disavanzo o un mancato rispetto dei parametri relativi a volumi,
qualità ed esiti delle cure (commi da
524 a 534) e prevedono un'estensione
dell'istituto del piano di rientro, a decorrere dal 2017, alle aziende sanitarie locali ed ai
relativi presìdi ospedalieri (commi
535 e 536). |
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Attività di monitoraggio e verifica dei piani di rientro |
Al fine di garantire una più efficace ed efficiente attività di
programmazione sanitaria, il comma 537 autorizza, in favore del
Ministero della salute, la spesa di 1,2 milioni di euro per il 2016, di 1
milione per il 2017 e di 0,8 milioni a decorrere dal 2018, per le
funzioni di monitoraggio, di verifica e di affiancamento nell’attuazione
dei piani di rientro regionali. |
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Monitoraggio prevenzione e gestione del rischio
sanitario, procedure concorsuali per l’assunzione |
I commi da 538 a 545 recano disposizioni
in materia di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio
sanitario, nonché di procedure
concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario del comparto
sanità. I commi da 538 a 540, dopo aver stabilito che l’attività di gestione del rischio
sanitario è un interesse primario del Servizio sanitario nazionale, prevedono
che le regioni e le province autonome dispongono che tutte le strutture
pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie attivino una adeguata funzione di monitoraggio,
prevenzione e gestione del rischio sanitario per lo svolgimento di
una serie di compiti tra i quali l'attivazione di percorsi di audit o altre
metodologie per lo studio dei processi interni e delle criticità più
frequenti (cosiddetti eventi sentinella), la rilevazione del rischio di inappropriatezza nei percorsi diagnostici e terapeutici,
la predisposizione e attuazione di attività di formazione continua del
personale e l'assistenza tecnica verso gli uffici legali della struttura per
il contenzioso e la stipula di coperture assicurative o gestione delle
coperture auto-assicurative. Il richiamo all'articolo 220 delle disposizioni
di attuazione del codice di procedura penale è volto a sancire
l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di audit dagli operatori
sanitari coinvolti nell'evento "avverso" Il coordinamento delle attività citate viene rimesso al personale
medico dotato delle specializzazioni in Igiene, epidemiologia e sanità
pubblica o equipollenti o a quello con comprovata esperienza almeno triennale
nel settore. I commi da 541 a 545 sono finalizzati ad
assicurare la continuità
nell’erogazione dei servizi sanitari e la garanzia dei livelli essenziali di
assistenza, nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea in
materia di articolazione dell’orario di lavoro e di contratti a tempo
determinato e nel rispetto, comunque, delle vigenti disposizioni in materia
di contenimento delle spese di personale nonché, per le regioni sottoposte ai
piani di rientro, degli obbiettivi previsti in detti piani. Il comma 541 prevede una serie di adempimenti
a carico delle Regioni e province autonome che sono tenute, ove non
abbiano ancora adempiuto alle prescrizioni del D.M. n. 70/2015, ad adottare i
provvedimenti generali di riduzione
della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati e a carico del
servizio sanitario regionale. Tale adempimento riguarda anche le Regioni
sottoposte ai piani di rientro nei
tempi e con le modalità definite nei piani. Tali provvedimenti devono essere
corredati di un piano inerente il fabbisogno di personale tale da garantire
il rispetto delle disposizioni dell’Unione europea in materia di orario di
lavoro, e devono essere trasmessi, entro il 29 febbraio 2016, al Tavolo di
verifica degli adempimenti e al Comitato permanente per l’erogazione dei LEA
di cui all’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2015, nonché al Tavolo per il
monitoraggio dell’attuazione del D.M. n. 70/2015, di cui all’Intesa
Stato-Regioni del 2 luglio 2015, che ne compiono una valutazione entro il
successivo 31 marzo. Qualora sulla base del piano del fabbisogno del
personale emergono criticità si applicano i successivi commi 543 e 544 che disciplinano procedure concorsuali straordinarie per l’assunzione di personale
medico ed infermieristico e l’attivazione di nuovi contratti di lavoro
flessibile. Il comma 542 dispone che nelle more della
predisposizione dei piani di cui al comma precedente le Regioni, al fine di
garantire il rispetto delle disposizioni dell’Unione europea
sull’articolazione dell’orario di lavoro, in presenza di criticità
nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza possono ricorrere, nel periodo 1 gennaio-31 luglio 2016, a forme di
lavoro flessibile, nell’osservanza delle norme sui contenimenti del costo
di personale ad anche in deroga a quelle sui limiti per le assunzioni a tempo
determinato di cui all’articolo 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010. I contratti
possono essere prorogati fino al 31 ottobre 2016. Il comma 543 prevede che gli enti del Servizio sanitario nazionale possono indire
e concludere - anche in deroga alle previsioni del D.P.C.M. del 6 marzo 2015
in tema di disciplina delle procedure concorsuali riservate per l’assunzione
di personale precario del comparto sanità - procedure concorsuali straordinarie per l’assunzione di personale medico,
tecnico-professionale ed infermieristico per far fronte alle eventuali
esigenze assunzionali emerse in relazione alle
valutazioni operate nel piano di fabbisogno di personale ai sensi del comma
541. E’ consentita una riserva di
posti nella misura massima del 50% al personale medico,
tecnico-professionale ed infermieristico in servizio alla data di entrata in
vigore della legge che alla data del bando abbia maturato almeno tre anni di servizio, anche non
continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, di
collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di
lavoro flessibile. Per il
biennio 2016-2017, ai sensi del comma
544, le procedure in commento sono attuate nel rispetto della cornice
finanziaria programmata. Inoltre, lo
stesso comma 544 autorizza, a
decorrere dal 1° gennaio 2016, nel
limite massimo di spesa di 400.000
euro annui, la stipula di una
convenzione fra il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) del Ministero della Giustizia,
il Dipartimento per la Giustizia
minorile, le Aziende sanitarie e i
comuni Anci FEDERSANITÀ per
l’integrazione socio-sanitaria e per la realizzazione
di una piattaforma informatica di trasmissione dei dati sanitari delle
persone detenute. La piattaforma è sviluppata dalla Direzione generale
per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia ed è finalizzata alla gestione di un servizio
di telemedicina in ambito carcerario, sia adulto che minorile. Il comma 545 estende all’Istituto
nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il
contrasto delle malattie della povertà, le disposizioni di cui
all’articolo 4, comma 10, del D.L n. 101/2013 in tema di procedure di stabilizzazione del personale assunto con contratto a
tempo determinato. La compensazione degli effetti finanziari di tale
disposizione, pari a 780.983 euro a decorrere dal 2016, è assicurata mediante
corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione di effetti finanziari
non previsti a legislazione vigente conseguente all’attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008. |
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Aziende sanitarie uniche |
I commi 546 e 547 prevedono che nelle Regioni a statuto
speciale si possano costituire aziende
sanitarie uniche, risultanti dall’incorporazione delle aziende
ospedaliere-universitarie nelle aziende sanitarie locali. Al riguardo si fa riferimento alle regioni che, nel biennio 2014-2015, abbiano riorganizzato il proprio Servizio sanitario regionale, o ne abbiano avviato la riorganizzazione attraverso processi di accorpamento delle aziende sanitarie preesistenti. Sono in ogni caso escluse le regioni sottoposte a piani di rientro dal disavanzo sanitario. |
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Contratti di acquisto di beni e servizi del settore
sanitario, unità organizzative di valutazione delle tecnologie, e valutazione
multidimensionale dei dispositivi medici |
I commi
da 548 al 552 riguardano i contratti
di acquisti di beni e servizi, relativamente alle categorie merceologiche
del settore sanitario, le unità
organizzative di valutazione delle tecnologie e la valutazione
multidimensionale dei dispositivi medici. Essi prevedono che, per gli enti ed
aziende del Servizio sanitario nazionale, i contratti di acquisti di beni e
servizi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, siano
stipulati tramite la Consip S.p.A. o la centrale regionale di committenza ovvero (qualora quest'ultima
non sia disponibile o operativa) tramite un'altra centrale di committenza
(individuata dalla medesima centrale regionale di riferimento). Dispongono che entro 30 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni adottano
provvedimenti intesi a garantire che gli enti ed aziende del Servizio
sanitario nazionale non istituiscano unità organizzative di valutazione delle
tecnologie ovvero sopprimano quelle esistenti, ricorrendo a strutture di
valutazione istituite a livello regionale o nazionale. Infine demandano alla
cabina di regia in materia di Health technology assessment dei
dispositivi medici lo svolgimento di alcune funzioni in materia di
valutazione multidimensionale dei dispositivi medici nonché di promozione
dell'impiego degli esiti delle medesime valutazioni da parte delle regioni e
delle aziende sanitarie |
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Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria |
I commi da 553 a 564
concernono la revisione dei livelli
essenziali di assistenza sanitaria. In merito, si prevede un incremento di spesa non superiore a 800 milioni di euro annui per la
prima revisione, si definiscono nuove norme procedurali, anche a regime, e si
istituisce una Commissione nazionale
per l’aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza e la promozione dell’appropriatezza nel Servizio
sanitario nazionale, alla quale
spetta anche il compito di valutare che l’applicazione dei LEA avvenga in
tutte le regioni con lo stesso standard di qualità e includa tutte le
prestazioni previste dagli specifici LEA. Al Senato, in prima lettura, è stato
inserito il parere delle commissioni
parlamentari competenti nella procedura di emanazione dei LEA ed è stata
prevista la presentazione di una relazione
annuale al Parlamento da parte del Ministro della salute sullo stato di
attuazione delle norme citate. Le novelle di cui al successivo comma
565 modificano la composizione del Comitato tecnico-sanitario del
Ministero della salute (Comitato che ha assorbito alcuni organi collegiali ed
organismi del suddetto Ministero, tra cui la previgente Commissione nazionale
per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza). |
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Assistenza e cure termali |
I commi
566 e 567 recano disposizioni in materia di assistenza e cure termali. Il comma
566 autorizza la spesa di 5
milioni di euro, a valere sulle
risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la revisione delle tariffe massime delle
prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto dall’art,
1, co. 170 della legge finanziaria 2005 (legge 311/2004), come in ultimo
modificato dal decreto legge 95/2012. Si ricorda che, per la revisione delle tariffe massime per le
prestazioni di assistenza termale, la legge finanziaria 2005 ha autorizzato
la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al
relativo onere, si era provveduto mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito
del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
Successivamente, per la stessa finalità, il comma 178 della legge di
stabilità 2013 (legge 228/2012) ha invece autorizzato la spesa di 2 milioni
di euro per l'anno 2013 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e
2015 anche al fine di consentire alle imprese del settore di effettuare gli
investimenti necessari alla loro ulteriore integrazione nell'ambito del
Servizio Sanitario Nazionale. L’Intesa della Conferenza permanente Stato-
Regioni sull’Accordo nazionale per l’erogazione delle prestazioni termali per
il biennio 2013-2015 del 5 dicembre 2013 ha previsto che Regioni e Provincie
autonome procedano al rinnovo della parte economica dell’accordo per
l’erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2013-2015, nei limiti
delle risorse rese disponibili dal citato art. 1, co. 178, della legge di
stabilità 2013, rappresentando l’impossibilità di mettere a disposizione
risorse proprie, sia per l’anno 2013 che per gli anni successivi, stante la
riduzione del finanziamento dei servizi sanitari regionali. Il comma
567 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i cittadini che
usufruiscano delle cure termali - con esclusione dei soggetti già esenti -
siano assoggettati al pagamento di un ticket pari a 55 euro - elevando di 5
euro il vigente importo base -, ferma restando la possibilità di definizione
di una misura superiore, da parte di accordi stipulati, con la partecipazione
del Ministero della salute, tra le regioni e le province autonome e le
organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali,
recepiti con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome. Ai sensi dell’art. 52, co. 2, della legge 289/2002, qualora le
previsioni di spesa per l’erogazione delle prestazioni termali rendano
necessaria l'adozione di misure di contenimento della spesa stessa, l’accordo
può fissare la misura dell'importo massimo di partecipazione alla spesa per
cure termali. Sono
esclusi dalla compartecipazione alla spesa: § cittadini
di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti
ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98
euro; disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo
familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato
fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori
516,46 euro per ogni figlio a carico; titolari di pensioni sociali e loro
familiari a carico; titolari di pensioni al minimo di età superiore a
sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare
con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a
11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro
per ogni figlio a carico (Legge 537/1993 -art. 8, comma 16); § malattie
croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione
al costo (ticket) delle prestazioni sanitarie correlate individuate
dal DM 28 maggio 1999, n. 329, successivamente modificato dal DM 21 maggio
2001, n. 296 e dal regolamento delle malattie rare (DM 18 maggio 2001, n.
279); § invalidi di
guerra titolari di pensioni diretta vitalizia; § grandi
invalidi per servizio; § invalidi
civili al cento per cento; § grandi
invalidi del lavoro. In relazione all'elevamento della misura
del ticket di cui al presente comma, il livello di finanziamento del Servizio
sanitario nazionale è incrementato di 2 milioni di euro per ciascun anno del
periodo 2016-2018. (em. 1.4012
approvato in Aula alla Camera) |
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Livello di finanziamento del servizio sanitario nazionale |
Il comma 568 ridetermina
in riduzione il fabbisogno
sanitario nazionale standard per il 2016, fissandolo in 111.000 milioni di euro. Il livello del finanziamento del SSN cui
concorre lo Stato, precedentemente stabilito dalla legge di stabilità 2015
(commi 167 e 556 legge 190/2014) e dal decreto legge enti territoriali (art.
9-septies D.L. 78/2015), era stato
infatti fissato in 113.097 milioni di euro. Non sono conteggiati, ai fini degli effetti di risparmio, gli effetti
della rideterminazione delle risorse delle
autonomie speciali nel perseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica. |
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Farmaci
innovativi |
I commi
569 e 570 recano nuove disposizioni relative alla somministrazione dei
farmaci innovativi e al loro accesso in una prospettiva di sostenibilità di
sistema e di programmazione delle cure. Il comma 569 chiarisce che le risorse costituenti la dotazione del Fondo per il rimborso alle regioni per
l'acquisto di medicinali innovativi, pari a 500 milioni per ciascuno
degli anni 2015 e 2016 (il 90% di tali risorse è a valere sulle risorse del
Fondo sanitario nazionale), non vengono calcolate ai fini del raggiungimento
del tetto vigente della spesa farmaceutica territoriale. Il comma 570 prevede che il Ministero della salute, sentita l'Agenzia
Italiana del Farmaco (AIFA) e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni,
adotti, ogni anno, un programma strategico in materia di trattamenti
innovativi, che definisca tra l’altro le priorità di intervento, le
condizioni di accesso ai trattamenti, i parametri di rimborsabilità, le
previsioni di spesa, gli schemi di prezzo, gli strumenti di garanzia e
trasparenza, le modalità di monitoraggio e la valutazione degli interventi
medesimi. |
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Servizio di revisione dell’uso dei medicinali |
I commi da 571 a 573
istituiscono, nello stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo per finanziare la prima
applicazione, da parte delle farmacie, del servizio di revisione dell’uso dei
medicinali (Medicine Use Review),
finalizzato, in via sperimentale, ad assicurare l’aderenza farmacologica alle
terapie dei pazienti affetti da asma. Il Fondo è assegnato alle regioni e
alle province autonome in proporzione alla popolazione residente ed è
destinato in via esclusiva e diretta a finanziare la remunerazione del
servizio reso dal farmacista. Al Fondo è assegnato uno stanziamento di euro 1 milione per il 2016. |
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Acquisto di prestazioni di assistenza
ospedaliera ed ambulatoriale da privato accreditato |
I commi da 574 a 579 recano disposizioni in materia di acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera ed ambulatoriale da
privato accreditato. In tale tipologia è ricompreso anche l’acquisto di
prestazioni da privato per pazienti non residenti in regione (cosiddetta
mobilità attiva). Le disposizioni introducono una deroga a quanto
previsto dall’art.15, co. 14, del decreto legge 95/2012 (Spending Review), che
ha fissato, dal 2014, una riduzione, nella misura del 2%, dell’importo e dei
corrispondenti volumi d’acquisto della spesa per l’acquisto delle prestazioni
ospedaliere ed ambulatoriali da privato rispetto alla spesa registrata
nel 2011 per le medesime voci. Vengono inoltre definite norme sulla mobilità sanitaria interregionale e si impegnano le strutture sanitarie che
erogano prestazioni a carico del SSN ad applicare ai pazienti residenti fuori regione le medesime regole di
accesso e di erogazione previste per i
pazienti residenti nella regione di appartenenza delle strutture. Infine, viene disciplinato
l’affiancamento dell’AGENAS agli enti del SSN in piano di rientro. Il comma 574 modifica la disciplina recata
dall’art. 15, co. 14, del decreto-legge n. 95/2012, in materia di
contenimento della spesa per l’acquisto di prestazioni di assistenza
ospedaliera ed ambulatoriale da privato accreditato. A tal fine, nel corpo
della disposizione citata, sostituisce
le parole “ A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi” con “ai
contratti e agli accordi” (lettera a)) e, dopo il primo periodo, ne
inserisce di nuovi (lettera b)): §
dal 2016, in
considerazione del processo di riorganizzazione del settore ospedaliero
determinato dal decreto 70/2015 “Regolamento recante la definizione degli
standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi dell’assistenza
ospedaliera” permette alle regioni
e alle province autonome di programmare l’acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità
nonché di prestazioni erogate da parte degli IRCCS, in deroga ai limiti
previsti (riduzione del 2%) a favore di cittadini residenti in regioni
diverse da quelle di appartenenza ricomprese negli accordi di cui ai
successivi commi 575 e 576; §
le prestazioni di assistenza ospedaliera
di alta specialità e i criteri di appropriatezza sono definiti con successivo accordo
sancito in Conferenza Stato-regioni. Si rileva che non viene dato un
termine per la stipula dell’accordo. In
sede di prima applicazione sono definite
come prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità i ricoveri individuati come “ad alta
complessità” nell’ambito del vigente “Accordo interregionale per la
compensazione della mobilità sanitaria” (84-DRG); §
per garantire l’invarianza dell’effetto
finanziario connesso alla deroga,
le regioni e le province autonome
provvedono ad adottare misure alternative, volte a ridurre le prestazioni inappropriate di bassa complessità erogate
in regime ambulatoriale, di pronto soccorso, in ricovero ordinario, in
riabilitazione e lungo degenza. Tali misure devono essere in grado di
assicurare gli obiettivi di riduzione di cui all’art. 15, co. 14, del decreto
legge 95/2012, pari al 2% rispetto alla spesa consuntivata per l’anno 2011,
nonché gli obiettivi previsti dall’art. 9-quater, co. 7, del decreto
legge 78/2015 (Decreto enti territoriali), il quale ha stabilito che, con
decreto ministeriale, da adottare, entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
provvedimento, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, fossero individuate le condizioni
di erogabilità e le indicazioni prioritarie per la prescrizione appropriata
delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ad alto rischio
di inappropriatezza. Le prestazioni al di fuori
delle condizioni di erogabilità, rimangono a totale carico dell’assistito.
Tale decreto ministeriale non risulta ancora adottato; §
possono
contribuire al raggiungimento degli obiettivi di risparmio anche misure
alternative a valere su altre aree della spesa sanitaria. §
L'emendamento
1.4500, approvato in aula alla Camera, ha aggiunto alcuni periodi alla fine
del comma 574. In base ad essi, le regioni devono
trasmettere trimestralmente ai Ministeri della salute e dell'economia e delle
finanze i provvedimenti di propria competenza di compensazione della maggiore
spesa sanitaria regionale per i pazienti extraregionali presi in carico dagli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e darne altresì
comunicazione alle regioni di residenza dei medesimi pazienti e al
coordinamento regionale per la salute e per gli affari finanziari, al fine di
permettere, alla fine dell'esercizio, le regolazioni in materia di
compensazione della mobilità sanitaria, nell'àmbito del riparto delle
disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale. Le regioni devono
inoltre pubblicare per ciascun IRCCS, su base trimestrale, il valore delle
prestazioni rese ai pazienti extraregionali di ciascuna regione. Il comma 575 stabilisce
che gli accordi per la compensazione
della mobilità interregionale, come stabilito dall’art. 9 del
Patto della salute del 10 luglio 2014, sono
approvati dalla Conferenza Stato-regioni, nel rispetto degli equilibri di
bilancio programmati. Nel Patto della salute le regioni hanno convenuto
che gli accordi di compensazione della mobilità interregionale prevedono la
valorizzazione dell’attività sulla base della tariffa regionale relativa ai
singoli erogatori vigente nella regione in cui vengono erogate le prestazioni,
fino a concorrenza della tariffa massima nazionale definita sulla base della
normativa vigente. Gli accordi inoltre individuano e regolamentano, ai sensi
del DM 18 ottobre 2012, i casi specifici e circoscritti per i quali può
essere riconosciuta una remunerazione aggiuntiva, limitatamente ad erogatori
espressamente individuati e in relazione a quantitativi massimi espressamente
indicati, per tenere conto dei costi associati all’eventuale utilizzo di
specifici dispositivi ad alto costo. Il comma 576 stabilisce che dall’entrata in vigore della legge di
stabilità 2016, gli accordi
bilaterali fra regioni confinanti per disciplinare la mobilità sanitaria
interregionale, di cui all’art. 19 del Patto per la salute per gli anni 2010-2012 sottoscritto il 3 dicembre 2009,
devono essere obbligatoriamente conclusi entro il 31 dicembre 2016 (em.
1.66 approvato in Aula alla Camera). Il comma 577 impegna le strutture
sanitarie che erogano prestazioni a carico del SSN ad applicare ai pazienti
residenti in regioni diverse da quella in cui insistono le strutture, le
medesime regole di accesso e di erogazione previste per i pazienti residenti
nella regione di appartenenza delle strutture. A tal fine, le regioni
individuano, nell’ambito del relativo contratto stipulato con le strutture
accreditate, le misure sanzionatorie, da applicare alle strutture che non
rispettano quanto stabilito dalla disposizione in esame. Il comma 578 intende evitare che, a seconda della residenza
del paziente, vengano applicate diverse modalità di remunerazione delle
singole prestazioni. L’intervento legislativo viene attuato modificando
l’art. 1, co. 171, della legge finanziaria 2005 (legge 311/2004), nel corpo
del quale le parole “importi tariffari
diversi” vengono sostituite da “livelli di remunerazione complessivi diversi”.
Pertanto, alle singole regioni è vietata, nella remunerazione del singolo
erogatore, l’applicazione alle singole prestazioni di livelli di remunerazione complessivi diversi a seconda della
residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità con cui viene
regolata la compensazione della mobilità sia intraregionale
che interregionale. Sono nulli i contratti e gli accordi stipulati con i
soggetti erogatori in violazione di detto principio. Tale modifica tiene
anche conto di quanto stabilito dal citato art. 9 del Patto della salute del
10 luglio 2014, che, in casi specifici e circoscritti, riconosce una
remunerazione aggiuntiva, limitatamente ad erogatori espressamente
individuati e in relazione a quantitativi massimi espressamente indicati, per
tenere conto dei costi associati all’eventuale utilizzo di specifici
dispositivi ad alto costo. Come evidenziato dalla relazione alla
disposizione, non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica , in quanto viene fatta salva l’invarianza dell’effetto finanziario
connesso alla deroga prevista precedentemente per le prestazioni di
assistenza ospedaliera di alta specialità. Il comma 579 stabilisce che, su richiesta della regione interessata,
il Ministero della salute, avvalendosi dell’Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali (AGENAS),
assicuri il necessario supporto agli
enti del SSN interessati ai piani di
rientro come definiti dal disegno di legge di stabilità ora in esame (commi
da 528 a 536) e metta a disposizione ,
ove necessario, strumenti operativi per la presentazione del piano e il
perseguimento dei suoi obiettivi. Gli enti del SSN che potranno essere
affiancati da AGENAS per tutta la durata del piano di rientro sono: § in sede di prima applicazione per
il 2016 le aziende ospedaliere (AO), le aziende ospedaliere universitarie
(AOU), gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici
(IRCCS) o gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura
che presentano una o entrambe le seguenti condizioni: a) uno scostamento tra
costi rilevati dal modello di rilevazione del conto economico (CE) consuntivo
e ricavi determinati come remunerazione dell’attività, pari o superiore al 10
per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 10
milioni di euro; b) il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi,
qualità ed esiti delle cure; § a decorrere dal
2017 le aziende sanitarie locali e i relativi presìdi a gestione diretta,
ovvero altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura,
individuati da leggi regionali, che presentano un significativo scostamento
tra costi e ricavi ovvero il mancato rispetto dei parametri relativi a
volumi, qualità ed esiti delle cure. Per quanto
riguarda l’attività di affiancamento locale di AGENAS, per tutta la durata
dei piani di rientro, la relazione alla disposizione riporta la disponibilità
di risorse umane dell’Agenzia per il periodo 2016-2018 (90 unità a tempo
zero, 190 dal giugno 2016 e 240 da dicembre 2016 fino al 2018). Inoltre la
relazione argomenta che, tenendo conto di complessive 44 aziende in
squilibrio gestionale, viene ritenuto congruo il numero complessivo di 240
unità per almeno una media di 4 unità per azienda, incrementabili di una
ulteriore unità in misura proporzionale al livello di complessità aziendale.
Tale programmazione di risorse prevede uno stanziamento complessivo di
9.022.117,13 euro per un costo medio per singola unità di 37.592,15 per ogni
anno del triennio 2016-2018, che trova copertura nelle disponibilità di
bilancio dell’Agenzia pari a oltre 30 milioni di euro. Alla
compensazione degli effetti finanziari pari a 3,4 milioni di euro per gli
anni 2016, 2017 e 2018, si provvede a valere sul Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari. |
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Fondo progetto genomi Italia |
I commi 580 - 581 istituiscono presso il Ministero della
salute il Fondo “progetto genomi
Italia”, con la dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018, allo scopo di creare nel nostro Paese un’infrastruttura
dedicata ad un progetto nazionale di genomica applicata alla sanità pubblica.
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Assegnazione risorse al Centro Nazionale Trapianti |
Per lo
svolgimento delle attività di coordinamento della rete trapiantologica, il comma 582 assegna al Centro nazionale
trapianti le risorse precedentemente stanziate, per le attività
dei Centri di riferimento regionali ed interregionali per i trapianti,
dall’articolo 2-ter, comma 3, del D.L. n. 81/2004 e dall’articolo 2,
comma 307, della legge n. 244/2007, iscritte annualmente sui pertinenti
capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute. |
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Assegnazione
risorse per il coordinamento della rete trasfusionale |
Per le attività di coordinamento della rete
trasfusionale, il comma 583 ripartisce equamente tra le regioni e il
Centro nazionale sangue le risorse autorizzate dall’articolo 12 del
D.Lgs. n. 207/2007, destinate all’attuazione della direttiva 2005/61/CE (in
tema di prescrizioni in materia di rintracciabilità del sangue e degli
emocomponenti destinati a trasfusioni) e dall’articolo 5 del D.Lgs. n.
208/2007 (in tema di norme relative ad un sistema di qualità per i servizi
trasfusionali). Tali risorse, stanziate annualmente sui pertinenti capitoli
dello stato di previsione del Ministero della salute, sono ripartite
destinando il 50 per cento alle regioni e il 50 per cento al Centro
nazionale sangue. |
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Processo superamento OPG -Assegnazione risorse assistenza sanitaria
soggetti ospitati REMS |
Il comma 584, relativo al processo di superamento
degli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), a seguito dell’effettivo
trasferimento al Servizio sanitario regionale delle funzioni in materia di assistenza
sanitaria ai soggetti ospitati presso le Residenze per l’esecuzione delle
misure di sicurezza (REMS), trasferisce alle Regioni a
statuto speciale le risorse di cui al D.L. n. 211/2011, art. 3-ter,
comma 7, assegnate alle regioni medesime in sede di riparto della
quota vincolata di Fondo sanitario nazionale per gli anni 2012, 2013, 2014,
2015. Si ricorda che tali risorse sono
quantificate in 55 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2013. |
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Autorizzazione di spesa a favore Istituto Gaslini di Genova |
Il comma
585 autorizza una spesa di 1 milione per l’anno 2016, 2
milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 1 milione a decorrere
dal 2019 a favore dell’Istituto Gaslini di Genova. Si ricorda che il comma 221 della legge di stabilità 2014 (legge
147/2013) ha autorizzato, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, la spesa
di 2 milioni di euro a favore dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova.
Inoltre, l’art.1, co. 275 della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012)
aveva concesso un contributo di 5 milioni di euro a favore della Fondazione
Gaslini, trasformata dall’articolo 6 del D.L. n. 79/2012, in fondazione con
personalità giuridica di diritto privato. |
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Indennizzo a persone danneggiate da trasfusioni, vaccinazioni e somministrazioni
di emoderivati |
Il comma 586 è diretto ad anticipare il versamento degli indennizzi alle persone danneggiate da
trasfusioni, da vaccinazioni obbligatorie e da somministrazione di
emoderivati, di cui alla legge n. 210/1992, e riconosciuti dopo il 1°
maggio 2001. In attesa del trasferimento dallo Stato alle Regioni delle somme
dovute agli aventi diritto agli indennizzi, le Regioni, responsabili del
versamento degli stessi, sono autorizzate ad anticipare le somme
corrispondenti agli indennizzi anche a valere sulla quota del Fondo sanitaria
regionale. |
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Riduzione delle dotazioni di bilancio dei Ministeri |
Il comma 587 dispone la
riduzione delle dotazioni di bilancio, sia in termini di competenza che di
cassa, degli stati di previsione dei singoli Ministeri a decorrere dall’anno 2016, per i seguenti
importi: 512,5 milioni nel 2016, 563 milioni nel 2017 e
537,6 milioni nel 2018 e anni successivi, come indicati
nell’elenco n. 2 al disegno di
legge. |
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Riduzione di stanziamenti per la Presidenza del Consiglio |
Il comma 588 riduce gli
stanziamenti di bilancio iscritti a favore della Presidenza del Consiglio per 23 milioni di euro per l'anno 2016,
21,7 milioni per l'anno 2017 e 18 milioni annui a decorrere dal 2018. |
Soppressione
dell’Unità tecnica finanza di progetto |
Il comma 589, inserito nel corso dell’esame in sede referente, sopprime
l’Unità tecnica finanza di progetto (UTFP) e ne trasferisce le funzioni
al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica
economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in cui è
attualmente incardinata. Il DIPE per lo svolgimento di tali funzioni e di quelle
del Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la
regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), potrà avvalersi
complessivamente di un massimo di 18 esperti in materia di investimenti
pubblici e finanza di progetto. I requisiti professionali, i criteri per
l’attribuzione degli incarichi, la durata, le incompatibilità e il
trattamento economico degli esperti saranno definiti con DPCM da emanarsi
entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. |
Personale
impiegato nelle attività di protezione civile |
Il comma 590, introdotto
in sede di esame in Commissione alla Camera, riconosce l’effettività delle specifiche integrazioni
al trattamento economico accessorio riconosciute nelle more del rinnovo
della contrattazione integrativa per il triennio 2013-2015 al personale non
dirigenziale, anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, impiegato in
determinate strutture del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri (ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del
D.L. 4/2014 e nel limite di spesa di 3 milioni di euro per il 2014 e 1,5
milioni di euro per il 2015) per un
ulteriore limite di spesa di 1,5 milioni di euro (a valere sui pertinenti
stanziamenti del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri). |
Riduzione risorse CAAF |
Il comma 591 riduce di 40 mln di euro per il 2016,
70 mln per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 100 mln annui a decorrere dal
2019 le risorse per i servizi resi dai centri
autorizzati di assistenza fiscale. |
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Riduzione dell’8 per mille IRPEF di pertinenza statale |
Il comma 592 dispone la riduzione di 10 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2016 dell’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222,
relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF). |
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Disposizioni
fiscali relative ai prezzi dei
carburanti nelle
zone di confine con Austria e Svizzera |
Il comma 593 (già 337 del testo approvato dal Senato), modificato
dall'Aula della Camera, stabilisce che l'abrogazione della disposizione che
ha istituito, in favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con
l'Austria (in sostanza, il Veneto) un fondo per l'erogazione di contributi
alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e
del gasolio per autotrazione, abbia efficacia a decorrere dal 1° gennaio
2017. Tale modifica comporta la sostituzione
del comma 594 (già 337-bis,
introdotto dalla Commissione Bilancio della Camera, nel quale si disponeva
che l'incremento di 5 mln di euro della quota di compartecipazione
all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 2-ter, comma 6, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, fosse a decorrere dall'anno 2016),
prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, si istituisca un fondo la
cui dotazione è pari a 5 milioni di euro annui, in favore delle regioni a
statuto ordinario confinanti con l'Austria e la Svizzera, al fine di ottenere
la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per
autotrazione nelle aree di confine. Al Ministro dell'economia e delle finanze
spetta il compito di emanare apposito decreto nel quale siano definite le
modalità e la ripartizione del fondo tra le regioni interessate. In conseguenza della modifica apportata si aggiunge il nuovo comma 595 in base al quale, il Fondo
istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso
della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di
25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, risulta ridotto di una
somma pari a 2 milioni di euro nell'anno 2016. Risulta conseguentemente modificata,
altresì, la tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, in
quanto, relativamente all'anno 2016 ci sarà una riduzione pari a 1.000.000. |
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Cessazione indennizzi di usura delle strade |
Il comma 596 dispone, a
decorrere dal 2016, la cessazione dei
trasferimenti erariali, in favore delle regioni a statuto speciale,
concernenti gli indennizzi di usura
delle strade, derivanti dall'uso dei mezzi d'opera. |
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Accertamento delle violazioni del codice della strada con
apparecchiature di rilevamento |
Il comma 597, interviene
sul Codice della Strada (art. 201, comma 1-bis) modificando l’elenco delle violazioni che possono essere accertate con apparecchiature di
rilevamento: si aggiungono le revisioni
dei veicoli (art. 80) l’assicurazione RC
auto (art. 193) e le violazioni della massa complessiva dei veicoli e rimorchi (art. 167 Cds). |
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Proroga versamenti Lampedusa |
Il comma 339-bis proroga al 15 dicembre 2016, il termine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi
nell'isola di Lampedusa. |
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Risorse per l’accoglienza dei migranti in Sicilia |
Il comma 598 autorizza una
spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2016 da destinarsi agli enti locali
della regione Sicilia, a titolo di ristoro per le maggiori spese da questi
sostenuti in relazione all'accoglienza
di profughi e rifugiati extracomunitari. |
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Proroga versamenti Lampedusa |
Il comma 599 proroga al 15 dicembre 2016, il termine della
sospensione degli adempimenti e dei
versamenti dei tributi nell'isola di Lampedusa. |
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Prestazioni di lavoro straordinario personale Dipartimento per le
libertà civili |
Il comma 600 prevede che,
con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sia individuata una quota parte delle risorse derivanti dai contributi versati in
relazione alle istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto,
rinuncia o concessione della cittadinanza, resesi disponibili a seguito di riassegnazioni nel corso
dell’anno, che può essere destinata
alla corresponsione dei compensi per prestazioni
di lavoro straordinario del personale del Dipartimento per le libertà civili
del Ministero dell’interno, anche in deroga alla normativa vigente. Il
medesimo decreto ministeriale provvede all’autorizzazione delle prestazioni
di lavoro straordinario del personale interessato. |
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Fondo
per la riduzione della pressione fiscale |
Il comma 601 riduce
l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo
per la riduzione della pressione fiscale dei seguenti importi: § 809,6 milioni di euro per il 2016; § 413,4 milioni di euro per il 2017; § 411 milioni di euro per il 2018; § 388 milioni di euro a decorrere dal 2019. |
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Riduzione del limite di spesa per il 2 per mille ai partiti |
Il comma 602 incide
sull'autorizzazione di spesa prevista per la copertura del 'due per mille' ai partiti politici.
Si dispone una riduzione di tale
autorizzazione, per 10 milioni nel
2016 e per 20 milioni dal 2017. |
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Zone franche urbane |
I commi 603 e 604
delimitano l’ambito territoriale del finanziamento delle agevolazioni alle zone franche urbane a quelle
individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009 ricadenti nelle regioni non comprese nell’obiettivo
“Convergenza”, dando mandato al MiSE di adottare nuovi bandi con le risorse
residue. |
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Istituti di patronato e di assistenza sociale |
Il comma 605 detta norme
in materia di finanziamento statale
degli istituti di patronato e di assistenza sociale. La disposizione, in particolare, prevede: la riduzione di 28 milioni di euro degli stanziamenti iscritti in
bilancio per il 2016 per il finanziamento degli istituti di patronato e di
assistenza sociale; la riduzione
dell’aliquota di finanziamento, con effetto sui finanziamenti a decorrere
dall'anno 2016 (da 0,207 punti percentuali, previsti dalla normativa
vigente), a 0,199 punti percentuali;
la riduzione, con effetto
dall'esercizio finanziario 2017 (dal 72%, previsto dalla normativa vigente) a
68 punti percentuali, dell'aliquota per la determinazione
provvisoria del finanziamento annuo. Con il comma 606, introdotto dalla Camera in sede referente,
si interviene sull’articolo 13, comma 5, della legge n. 152/2001 di finanziamento degli istituti di patronato – il quale prevede che ai medesimi è
comunque assicurata l'erogazione delle quote di rispettiva competenza, nei
limiti dell'80 per cento delle somme impegnate, entro il primo trimestre di
ogni anno - aggiungendovi un ulteriore periodo in cui si stabilisce che agli
istituti è altresì assicurata una ulteriore
erogazione pari all’80 per cento delle somme eventualmente assegnate in
sede di legge di assestamento del bilancio. Il comma 607 interviene
sulla norma che regola una delle ipotesi di scioglimento e commissariamento degli istituti di
patronato, operante nel caso in cui l’istituto abbia realizzato, per due anni
consecutivi, attività “rilevante”
(alla quale sono cioè finalizzati i finanziamenti pubblici, ex art. 13, L. n.
152/2001), sia in Italia sia all'estero, in una quota percentuale (accertata
in via definitiva dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali) inferiore all'1,5 per cento del totale.
In particolare, si rinvia l’attuazione concreta di tale ipotesi di
commissariamento stabilendo che essa trovi applicazione unicamente a decorrere dalle attività dell’anno 2016
(e non dell’anno 2014, come previsto dalla normativa vigente). |
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Riduzione
delle spese di funzionamento |
Il comma 608, modificato nel corso
dell’esame in Commissione alla Camera, dispone che gli enti nazionali di
previdenza e assistenza sociale pubblici (INPS e INAIL), nell'ambito della propria autonomia organizzativa,
adottino ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese correnti
(diverse da quelle per le prestazioni previdenziali e assistenziali), in modo
da conseguire, per il triennio 2016-2018, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 53.500.000 di euro annui (in luogo di
53 milioni), anche attraverso l’attuazione delle norme in materia di acquisto
di beni e servizi in forma centralizzata da parte delle pubbliche
amministrazioni. Questi ulteriori risparmi sono versati entro il 30 giugno di
ciascun anno ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La determinazione del riparto tra gli
enti interessati dell’importo di risparmio complessivo da conseguire è
demandata ad un successivo decreto interministeriale (da emanarsi entro 1°
marzo 2016). |
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Indennità dei giudici onorari |
Il comma 609 prevede la
razionalizzazione delle indennità in favore dei giudici onorari (giudici di
pace, giudici onorari di tribunale-GOT e vice procuratori onorari-VPO) al
fine di assicurare risparmi di spesa non inferiori a 6,65 milioni per il 2016
e 7,55 milioni di euro a decorrere dal 2017. |
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Proroga dei giudici onorari |
Il comma 610, introdotto
dal Senato e modificato in sede
referente, proroga i GOT e VPO in scadenza a dicembre di quest’anno, fino
al 31 maggio 2016. I giudici di pace in scadenza entro il 31 maggio 2016 sono
anch’essi prorogati fino a tale data. Il comma 613, introdotto
dal Senato, ha finalità di coordinamento con la proroga disposta dal comma
precedente. |
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Indennità di trasferta ai magistrati della DNA |
I commi 611 e 612,
introdotti dalla Camera in sede referente,
estendono ai magistrati che prestano servizio presso la Direzione nazionale
antimafia ed antiterrorismo il diritto a percepire l'indennità di trasferta
già riconosciuta ai magistrati che esercitano funzioni di legittimità presso
la Corte di cassazione. L’autorizzazione di spesa è pari a circa 193 mila
euro a decorrere dal 2016. |
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Riduzione di risorse del Ministero della giustizia |
Il comma 614 riduce di 4
milioni di euro per il 2016 il Fondo
per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e per il
completamento del processo telematico. |
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Edilizia
giudiziaria e manutenzione uffici |
I commi
da 615 a 617 prevedono, rispettivamente, l’autorizzazione di mutui contraibili dagli enti locali per edilizia giudiziaria, la proroga
al 31 dicembre 2016 dei termini relativi a interventi strutturali sul Palazzo di giustizia di Palermo nonché
la possibilità per gli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi di personale comunale per
lo svolgimento di specifici servizi. |
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Credito d’imposta negoziazione assistita |
Il comma 618 rende
strutturale (in luogo di disporne l’applicazione in via sperimentale per il
2016) il credito d’imposta
concesso per le spese sostenute
nei procedimenti di negoziazione
assistita per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere
dal 2016. Conseguentemente si posticipa al 30 marzo 2016 il termine per
l’emanazione della disciplina di attuazione delle norme primarie che hanno
istituito detto credito d’imposta e sono apportate le opportune modifiche di
coordinamento alla norma istitutiva (articolo 21-bis del D.L. n. 83 del 2015).. |
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Riduzione dei contributi a organismi internazionali |
Il comma 619, sulla scorta
di analoga norma della legge di stabilità 2015, dispone riduzioni dei contributi dell’Italia a vari organismi ed iniziative
internazionali (elencati nell’allegato n. 6), nella misura di 198 euro per il 2016 e di 200.198 euro
a decorrere
dal 2017. Gli organismi interessati alle
riduzioni sono l’Accademia delle scienze del Terzo Mondo (TWAS) e l’Organizzazione delle Nazioni
Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO),
mentre dall’allegato sono state soppresse le voci riguardanti l’International
Center for Relativistic Astrophysics
Network (ICRANET). la Rete
internazionale per l’astrofisica relativistica, l’Ufficio UNESCO di Venezia (BRESCE) e l’Organizzazione europea
per le ricerche astronomiche nell’emisfero australe (ESO). |
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Gruppo Pompidou |
In deroga alle disposizioni dell’art. 1, comma 318 della legge di
stabilità 2015 in materia di rinegoziazione (in riduzione dei contributi)
degli accordi internazionali di cui l’Italia è parte, il comma 620 – inserito a seguito di emendamento dalla V Commissione
- autorizza il pagamento del contributo obbligatorio (225.000 euro annui dal 2016) per la conferma dell’adesione italiana all’Accordo parziale del
Consiglio d’Europa istitutivo del
Gruppo Pompidou. Il Gruppo di cooperazione in materia
di lotta contro l'abuso ed il traffico illecito di stupefacenti (Gruppo
Pompidou) è un organismo intergovernativo fondato nel 1971 su iniziativa
dell’allora Presidente della Repubblica francese. Inizialmente, questo forum
informale riuniva sette Stati europei - Francia, Belgio, Germania, Italia,
Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, ma la cooperazione si è
progressivamente estesa ad altri paesi. Nel 1980, il Gruppo Pompidou è stato
integrato in un Accordo Parziale del Consiglio d'Europa. Oggi riunisce 35
Stati membri. |
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Aumento della tariffa consolare |
Il comma 621 prevede un aumento della tariffa dei diritti consolari,
mediante una serie di modifiche alla tabella allegata al decreto legislativo
n. 71 del 2011. Gli interventi di modifica riguardano
anzitutto (lett. a) gli importi dei diritti fissi
previsti alle sezioni I (atti di stato civile) - ad eccezione dei diritti
relativi alla domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana a persona
maggiorenne -, IV (atti in materia di controversie, di assistenza giudiziaria
e di giurisdizione volontaria) e VII (atti amministrativi): l’incremento
previsto è del 20 per cento, con arrotondamento all’importo intero
superiore. Del 40 per cento è invece l’incremento
previsto (lett. b) per
gli importi dei diritti fissi contenuti alle sezioni II (atti notarili), VI
(atti relativi alla navigazione marittima ed aerea), VIII (atti diversi da
quelli di stato civile e notarili, legalizzazioni e traduzioni) e IX (diritti
di urgenza), anche in questo caso con arrotondamento all’importo intero
superiore. Un ulteriore incremento (lett. c))
si ottiene con l’aggiunta nella sezione III (passaporti, documenti d’identità
e visti) di una ulteriore voce riguardante il visto nazionale di tipo D per
motivi di studio, la cui tariffa è fissata in 50 euro. Vengono infine (lettera d))
abrogati gli articoli 39 (atti relativi alla spedizione di navi), 41
(vidimazione del giornale di rotta di aeromobili italiani), 43 (deposito di
atti di stato civile compilati a bordo di navi italiane) e 52 (ricezione di
richieste di pubblicità relative a navi o ad aeromobili) della già citata
sezione VI: occorre ricordare, a tale riguardo, che le disposizioni ora
richiamate dispongono attualmente il rilascio a titolo gratuito di tali
atti. |
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Stanziamenti aggiuntivi per le rappresentanze diplomatiche e gli
uffici consolari |
Il comma 622 autorizza la spesa di due
milioni euro nel 2016 destinati alle rappresentanze diplomatiche ed agli
uffici consolari: tali risorse sono in particolare finalizzate alle seguenti tipologie d’intervento: a) manutenzione degli immobili; b) attività di istituto, su iniziativa della rappresentanza
diplomatica o dell’ufficio consolare interessati; c) assistenza alle comunità d’italiani residenti nella circoscrizione
consolare di riferimento. |
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Utilizzo delle maggiori entrate conseguenti all’aumento della tariffa
consolare |
Il comma
623 prevede che le maggiori entrate conseguite
con l’aumento della tariffa dei diritti consolari di cui al comma 354, valutate
in 6 milioni di euro per ciascuna a delle annualità 2016-2018, restino
acquisite all’entrata: non si applicano perciò le disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 568 della legge finanziaria per il 2007 ed all’articolo
2, comma 58 della legge finanziaria 2008. |
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Dismissione immobili all’estero |
Il comma 624 stabilisce
che le maggiori entrate, realizzate nel triennio 2016-2018, dal Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale mediante operazioni di dismissione
immobiliare in attuazione dei commi 1311 e 1312 dell’articolo 1
della legge finanziaria 2007 (legge 296 del 2006) rimangono acquisite all’entrata nella misura
di 20 milioni di euro per il 2016 e di 10 milioni per ciascuna delle
annualità 2017 e 2018. |
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Risparmi sui docenti delle scuole italiane all’estero |
Il comma 625 dispone una
riduzione, pari a 2 milioni di euro
per ciascuna annualità del triennio 2016-2018, della spesa relativa al
trattamento economico del personale supplente addetto alle istituzioni
scolastiche all’estero: il risparmio è conseguito mediante sostituzione di 46 supplenti
con personale di ruolo. |
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Acquisizione all’erario di risorse per supplenze brevi non utilizzate |
Il comma 626 dispone che le somme già assegnate alle scuole per
le supplenze brevi e saltuarie prima dell’introduzione del “cedolino
unico”, giacenti sui bilanci delle
medesime, sono acquisite all’erario.
In
particolare, prevede che le predette somme,
pari a € 60 mln, sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2016. |
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Acquisizione all’erario di risorse ex IRRE |
Il comma 627 dispone che le risorse finanziarie degli ex Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), confluite nel bilancio dell’Istituto nazionale di documentazione e
ricerca educativa (INDIRE), relative a progetti affidati agli ex IRRE e non
attuati, sono acquisite all’erario.
In
particolare, prevede che le predette somme,
pari a € 1 mln, sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2016. |
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Acquisizione all’entrata di risorse per edilizia universitaria |
I commi da 628 a 630 disciplinano
la procedura finalizzata al versamento all'entrata del bilancio
dello Stato delle somme trasferite
alle università dal 1998 al 2008 e
non spese per l'attuazione di
interventi di edilizia universitaria, fino
ad un importo massimo di € 30 mln. |
|
Riduzione
risorse per il traporto regionale marittimo in Campania |
Il
comma 631 riduce le risorse statali per la regione Campania per il finanziamento dei servizi di trasporto regionale marittimo. La riduzione è pari a 7.900.000 euro a decorrere dal 2016. |
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Sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti |
Il comma 632 riduce le risorse
per la gestione e lo sviluppo dei sistemi
informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
nonché per la realizzazione di un programma di sperimentazione, avente la
durata di un anno, di sistemi
innovativi di rilevazione e controllo automatizzato dei percorsi,
effettuati in aree urbane ed extraurbane, dai veicoli che trasportano merci pericolose. |
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Contratto di lavoro del trasporto pubblico locale |
Il comma 633 riduce il
finanziamento del rinnovo del
secondo biennio economico del contratto
collettivo 2004-2007, relativo al settore del trasporto pubblico locale. |
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Soppressione del contributo alle imprese armatoriali per
ammodernamento della flotta |
Il comma 634 sopprime il contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere
dall'esercizio 2014 per gli investimenti delle imprese marittime per il rinnovo e l’ammodernamento della
flotta. |
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Dismissione immobili difesa |
Il comma 635 reca norme in materia di dismissione degli immobili della
difesa disponendo, in particolare che: 1. il Ministero della Difesa, attraverso la dismissione degli immobili in
uso, inclusi quelli di carattere residenziale, realizzi introiti tali da determinare un miglioramento dei saldi
di finanza pubblica per un importo non inferiore a 300 milioni di euro per l’anno 2016 e di 100 milioni di euro per l’anno 2017; 2.
non si proceda alla riassegnazione in favore del Ministero della Difesa dei proventi delle dismissioni versati all’entrata del bilancio
dello Stato. |
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Proroga divieto per le p.a. di acquistare autovetture |
Il comma 636 proroga al 31 dicembre 2016 il divieto per le pubbliche
amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e
la borsa (CONSOB) di acquistare
autovetture e di stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad
oggetto autovetture. |
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Iva
super-ridotta pubblicazioni |
Il comma 637 estende l’aliquota
IVA super–ridotta al 4 per cento,
già prevista per gli e-book, ai
giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, e periodici
online. La Corte, da ultimo nelle sentenze del
5 marzo 2015 relative alle cause C-479/13 e C-502/13, ha affermato che
un’aliquota IVA ridotta può essere applicata unicamente alle cessioni di beni
e alle prestazioni di servizi di cui all’allegato III della direttiva IVA.
Detto allegato menziona, in particolare, la «fornitura di libri su qualsiasi
tipo di supporto fisico». Inoltre,
la Corte constata che la direttiva IVA esclude ogni possibilità di applicare
un’aliquota IVA ridotta ai «servizi forniti per via elettronica». |
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Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) |
Il comma 638, modificato
nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede una
rideterminazione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di
politica economica (Fondo ISPE). Si ricorda che nel testo approvato al
Senato, si prevedeva un rifinanziamento del Fondo ISPE di 134,340 milioni di
euro per l'anno 2016, 142,610 milioni per l'anno 2017, 139,610 milioni per
l'anno 2018, 184,110 milioni per l'anno 2019, 181,510 milioni per ciascuno
degli anni dal 2020 al 2026, 210,510 milioni per l'anno 2017 e di 199,100
milioni a decorrere dall'anno 2028. A valere su tale rifinanziamento è stata
posta la copertura finanziaria di molte norme che sono state introdotte nel
corso dell’esame in sede referente presso la Camera; al tempo stesso, il
Fondo è stato rifinanziato da alcune altre disposizioni, anch’esse introdotte
in corso dell’iter, che hanno disposto l’afflusso al Fondo di maggiori
entrate. Il comma prevede ora una riduzione della dotazione del Fondo ISPE di
5,201 milioni di euro per l'anno 2016, ed un rifinanziamento di 39,604
milioni di euro per l'anno 2017, di 90,504 milioni di euro per l'anno 2018,
di 177,294 milioni di euro per l'anno 2019, di 180,494 milioni di euro per
l'anno 2020, di 177,594 milioni di euro per l'anno 2021, di 186,794 milioni
di euro per l'anno 2022, 197,294 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023, 2024, 2025 e 2026, di 245,894 milioni di euro per l'anno 2027 e di
226,084 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028. |
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Rifinanziamento del Fondo per le esigenze indifferibile |
Il comma 639, modificato
dalla Camera rispetto al corrispondente comma 370 che era stato introdotto
nel corso dell’esame al Senato,
rifinanzia il Fondo istituito per far fronte ad esigenze indifferibili che si
dovessero manifestare nel corso
della gestione di 13 milioni di euro a
decorrere dal 2016. A seguito del rifinanziamento disposto dal comma in
esame, nel disegno di legge di bilancio
per il 2016-2018, come integrato dalla Ia Nota di variazioni (A.C.
3445), la dotazione dello stesso è pari a 175 milioni per il 2016,
1.015,9 milioni per il 2017 e a 543,6 milioni per il 2018.
Si segnala che l’elevato importo previsto per il 2017 è in parte riconducibile
ad un incremento di circa 884 milioni da mettere in relazione a quanto
previsto dai commi 34-36 del disegno di legge in esame in ordine alla
riduzione dell’aliquota IRES ivi prevista, che viene subordinata al
riconoscimento in sede UE della c.d. clausola migranti. caso di mancato riconoscimento
della stessa, infatti i minori oneri che ne deriverebbero per l’anno 2017,
quantificati in 871 milioni, vengono fatti confluire dal comma 36 nel Fondo
in esame. Durante l’esame alla
Camera il rifinanziamento disposto in favore del Fondo è stato ridotto da 13 a 10 milioni di euro a decorrere dal 2016, al fine
di fornire copertura finanziaria
del finanziamento disposto dal comma 213 in favore della formazioni ricerca
nelle scienze religiose. |
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Ciclovie turistiche e “cammini” |
Il comma 640, modificato
durante l'esame in Aula alla Camera (em. 1.74 e 1.75 id), prevede che siano
destinati 17 milioni di euro per l’anno 2016, e 37 milioni di euro per gli
anni 2017 e 2018 per la progettazione e realizzazione di un sistema nazionale
di ciclovie turistiche nonché per la progettazione
e realizzazione di ciclostazioni e di interventi
concernenti la sicurezza della ciclabilità
cittadina. Si prevede in particolare l’indicazione di tre interventi
prioritari (ciclovia del Sole Verona-Firenze; ciclovia VenTo Venezia Torino; Grab Roma). Si prevede anche un finanziamento di 1
milione di euro per tre anni per gli itinerari turistici a piedi, denominati
“cammini”. Nel corso dell'esame alla Camera è stato aggiunto un ulteriore
itinerario da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) attraverso la
Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovia
dell’acquedotto pugliese), così come individuate dalla delibera CIPE, 1°
febbraio 2001, nel progetto Basilicata”;
si rileva che la predetta delibera (pubblicata sulla Gazzetta
ufficiale del 3 maggio 2001) contiene l’elenco definitivo dei Comuni
svantaggiati, fra i quali è menzionato Caposele (AV) e non sembra riferirsi a
progetti di ciclovie e “cammini”. Il comma 644 individua la copertura finanziaria per gli
interventi proposti dal suddetto comma 640, integrandola per un importo
complessivo nel triennio di ulteriori 61 milioni di euro. |
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Fondo per lo sviluppo delle attività innovative |
I commi da 641 a 643, approvati nel corso
dell’esame in sede referente alla Camera, intervengono sulla disciplina del Fondo per lo sviluppo di attività
innovative di cui all’articolo 1, commi 56 e 57 della legge n. 147/2013
(legge di stabilità 2014) modificando la platea dei soggetti destinatari e i
criteri di assegnazione delle risorse. Nel dettaglio: §
il
comma 641 modifica l’articolo 1,
comma 56, della legge n. 147/2013 che istituisce presso il Ministero dello
sviluppo economico un Fondo per lo sviluppo di attività innovative con una
dotazione di circa 5 milioni di euro per l’anno 2014 e di 10 milioni per
l’anno 2015 destinato al sostegno delle imprese composte da almeno quindici
individui che si uniscono in associazione temporanea di imprese (ATI) o in
raggruppamento autonomo o in reti di impresa, per lo sviluppo
dell’artigianato digitale e manifattura sostenibile. Più in particolare
vengono ammesse al Fondo le imprese che
si uniscono in numero almeno pari
a 5 nelle predette forme associative (la formulazione in vigore si
riferisce invece a imprese composte da almeno quindici individui che si
uniscono nelle predette forme associative). §
il
comma 642 riformula l’articolo 1,
comma 57, della legge n. 147/2013 intervenendo sui criteri di assegnazione
delle risorse del Fondo, i quali ai sensi del medesimo comma 57 sono
attributi ai soggetti di cui al comma 56 ammessi tramite procedure selettive
indette dal MISE. La modifica specifica che le procedure selettive devono
essere in grado anche di
valorizzare il coinvolgimento nella realizzazione dei programmi proposti ovvero il coinvolgimento nella fruizione
dei relativi risultati di istituti di ricerca pubblici, università,
istituzioni scolastiche autonome, nonché di enti autonomi con funzione di
rappresentanza del tessuto produttivo. §
il
comma 643 stabilisce che, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, sia adeguato ai nuovi principi
normativi sopra delineati il decreto del Ministro dello sviluppo economico
del 17 febbraio 2015, che disciplina i criteri di ammissione delle imprese
dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile ai benefici del
Fondo. |
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Esclusione dall’agevolazione sul gasolio per
autotrazione per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore |
Il comma 645, esclude, a decorrere dal 1° gennaio
2016, dall’agevolazione
consistente nel credito di imposta relativo alle accise per il petrolio per autotrazione, i veicoli di categoria euro 2 o inferiore. Sono demandate a un
decreto del MEF le modalità per il monitoraggio dei relativi risparmi. Il comma 646 destina i maggiori e
ulteriori risparmi accertati
eventualmente derivanti a favorire l’acquisto di mezzi di ultima generazione
per l’autotrasporto merci su strada (il 15% dei risparmi) ed al Fondo per
l’acquisto di automezzi per il trasporto pubblico locale e regionale (85% dei
risparmi). |
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Contributi per i progetti di miglioramento intermodali marittimi |
Il comma 647, autorizza la
spesa di 45,4 milioni euro per il 2016
per il Ministero delle Infrastrutture e trasporti per concedere
contributi per l’attuazione di progetti di miglioramento della catena intermodale e viaria collegati alla
realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle
merci, ovvero al miglioramento dei servizi sulle rotte esistenti con porti
situati nell’UE. Il comma 648, autorizza la
spesa di 20 mln euro per ciascuno
degli anni 2016-2018 affinché il Ministero delle infrastrutture e trasporti
possa concedere contributi per i servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e/o partenza dai nodi
logistici e portuali. Il comma 649 rinvia ad un
apposito regolamento delegificato, per l’individuazione dei beneficiari dei
contributi, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per
l’attuazione. |
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Finanziamento per la Sezione speciale trasporto del Fondo di garanzia
PMI |
Il comma 650 dispone
un’autorizzazione di spesa di 10
milioni di euro per l’anno 2016 per consentire l’operatività di una sezione speciale trasporto istituita
nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese |
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Esonero dai contributi previdenziali nell’autotrasporto |
Il comma 651 prevede che
venga riconosciuto, a domanda, a titolo sperimentale e per un periodo di tre
anni, un esonero dell’80% della
contribuzione previdenziale (ad eccezione dei premi INAIL) a carico dei
datori di lavoro per i conducenti di veicoli destinati al trasporto di cose o
di persone |
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Riduzione delle deduzioni per spese non documentate per
autotrasportatori |
Il comma 652 introduce una
riduzione delle deduzioni forfetarie
relative alle spese non documentate riconosciute agli autotrasportatori; a tal fine si
stabilisce che esse spettino in un’unica misura (rispetto all’attuale
distinzione tra trasporti regionali ed extra regionali) per i trasporti
effettuati dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa e nella
misura del 35% di tale importo per i trasporti effettuati all’interno del
comune. |
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Prova documentale del trasporto internazionale merci |
Il comma 653 prevede la
reintroduzione dell’obbligo di esibire la prova documentale con riferimento
alle attività di trasporto internazionale di merci, ossia di un qualunque documento di accompagnamento delle
merci previsto dalla normativa interna o internazionale (di norma la lettera
di vettura internazionale). Sono previste sanzioni amministrative ed il fermo del mezzo nel caso in cui tale
prova documentale non venga esibita. |
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Autostrada Ferroviaria Alpina |
Il comma
654 autorizza la spesa complessiva
di circa 29,026 milioni € per il periodo dal 1 gennaio 2013 al 30 giugno
2018, per la copertura degli oneri connessi al funzionamento dell’Autostrada
Ferroviaria Alpina (AFA), attraverso il Tunnel del Frejus.
Viene quindi ripartito in dettaglio l’onere complessivo, suddividendolo nei
vari periodi dal 2013 al 2018, cosicché l’onere per il 2016 risulta pari a
21,026 mln € circa, per il 2017 pari a 5,4 mln €, mentre per il 2018 di 2,6
mln €. Il servizio di Autostrada Ferroviaria Alpina
(AFA) è un servizio di trasporto di autocarri su vagoni ferroviari speciali
che viaggiano lungo un percorso di 175 chilometri tra l'Italia e la Francia,
attraverso il traforo ferroviario del Frejus. Il
collegamento prevede 5 coppie di treni al giorno, per 5 giorni su 7, tra le
piattaforme di Aiton (Savoia) e d'Orbassano
(Piemonte, Italia). Il servizio è gestito dalla società Autostrada
Ferroviaria Alpina s.r.l., controllata da pariteticamente da una società
della SNCF (SNFC-Geodis) e da Trenitalia. Il
progetto è regolato in Italia da un Accordo di Programma per l’erogazione del
servizio in via sperimentale, stipulato dal 2003 al 2006, poi rinnovato e
prorogato annualmente fino al 2012 ed autorizzato dalla Commissione UE fino
al 30/6/2013. Successivamente a tale data e nelle more della definizione
della procedura di gara internazionale che dovrebbe assegnare il servizio per
10 anni a partire dal 2018, Trenitalia ha continuato ad erogare il servizio
di trasporto intermodale in via “transitoria”, con notifica del regime di
aiuto alla Commissione UE, d’intesa con la Francia, regime transitorio che è
stato autorizzato con Decisione C(2015)3455 del 26.5.2015. Il comma prevede quindi che il Ministero delle
infrastrutture e trasporti stipuli un Accordo di Programma con Trenitalia
S.p.A., società beneficiaria del contributo per l’AFA che copra tutto l’arco
temporale dal 2013 al 30/6/2018, nonché modifichi la Convenzione stipulata
con la Cassa depositi e Prestiti per provvedere all’erogazione a condizioni
più vantaggiose a Trenitalia dei finanziamenti , secondo quanto previsto in
un apposito Addendum alla Convenzione già stipulata. La norma autorizza
infine un contributo di 10 milioni € per gli anni dal 2018 al 2022 per la
compensazione totale o parziale degli oneri derivanti dall’espletamento dei
servizi ferroviari di Autostrada Ferroviaria Alpina, a favore di imprese
aggiudicatarie dei servizi di AFA mediante gara ad evidenza pubblica. Si
prevede che le compensazioni vegano erogate annualmente, a consuntivo, sulla
base delle rendicontazioni fornite dall’aggiudicatario del servizio
ferroviario, che dovrà effettuarle entro il mese di aprile dell’anno
successivo, secondo quanto previsto dall’Accordo di programma firmato tra le
Parti. |
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Verifiche sui livelli inquinanti dei veicoli |
Il comma
655 stanzia 5 milioni di euro per l’effettuazione di un programma
straordinario di verifiche su veicoli nuovi di fabbrica o circolanti diretto
a verificare i livelli di
inquinanti emessi da tali mezzi su
strada comparandoli con le risultanze delle prove di omologazione su rulli
e per incrementare le verifiche di conformità di veicoli e dispositivi a
tutela della sicurezza stradale e della salute pubblica. |
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Accordi tra ANAS e regioni/enti locali per la gestione di strade
escluse dalla rete stradale nazionale |
Il comma
656, inserito nel corso dell’esame in sede referente, autorizza l’ANAS
S.p.A. a stipulare accordi con regioni ed enti locali finalizzati a
trasferire alla medesima società le funzioni relative a progettazione,
esecuzione, manutenzione e gestione delle strade non rientranti nella rete
autostradale e stradale nazionale. Tali accordi
(che dovranno essere pubblicati in ogni loro parte sui siti internet
istituzionali di ANAS e degli enti locali interessati) potranno essere siglati: § previa
intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; § fino
ad un importo massimo di 100 milioni di euro. |
Scuola nazionale dell’ammini-strazione (SNA) |
Il comma
657, prevede il commissariamento
della Scuola nazionale dell’amministrazione (di seguito SNA) al fine di
riorganizzare l’istituto secondo obiettivi di risparmio delle risorse umane e
strumentali impiegate, ed in attesa della piena attuazione della riforma
della Scuola già prevista dal c.d. decreto-legge PA (D.L. 90/2014) e dalla
legge delega di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni (L.
124/2015). In particolare, la riorganizzazione affidata al Commissario deve
garantire la riduzione dei servizi
strumentali e del numero dei docenti, nonché un risparmio di spesa non inferiore al 10 per cento dei
trasferimenti erariali alla Scuola. I tempi previsti sono di 30 giorni dall’entrata in vigore
della legge di stabilità per la nomina del Commissario da parte del
Presidente del Consiglio dei Ministri, con conseguente decadenza del Comitato
di gestione e del Presidente della SNA, attualmente in carica. Entro i
successivi 30 giorni si prevede la presentazione da parte del Commissario di
un piano di riorganizzazione, che diventa efficace a seguito di approvazione
con apposito D.P.C.M. Il commissariamento perdura fino all’attuazione della
delega di riforma complessiva prevista dalla L. 124/2015. |
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Struttura didattica del Ministero dell’interno |
Il comma 658 sostituisce il riferimento relativo alla Scuola superiore dell’interno
(soppressa dal DL 90/2014 e confluita nella Scuola nazionale
dell’amministrazione) con quello al Dipartimento
per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse
strumentali e finanziarie del Ministero dell’interno, ai fini della
riassegnazione al bilancio statale delle somme derivanti dalla stipulazione
di convenzioni per l’utilizzo delle relative strutture. Inoltre, il comma in esame introduce
una previsione volta a specificare che tali convenzioni possono avere ad oggetto
– in luogo del versamento del corrispettivo – la fornitura di un servizio, nella misura corrispondente al costo
sostenuto per l'utilizzazione della struttura. |
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Incorporazione di ISA e SFGA in ISMEA |
I commi da 659 a 664 prevedono
l’incorporazione di diritto della società Istituto per lo Sviluppo
Agroalimentare S.p.A. (ISA) e della società Gestione Fondi per
l’Agroalimentare S.r.L. (SFGA) nell’Istituto di
servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Vengono, a tal fine, declinate le modalità operative di
tale incorporazione, dettando disposizioni specifiche sul trasferimento del
personale in servizio presso ISA e SGFA e sulla nomina del commissario
straordinario, il quale dovrà, tra l’altro, predisporre un piano per il rilancio delle attività
del nuovo Istituto, finalizzato, tra l’altro, all’innovazione tecnologica per
la tracciabilità dei prodotti delle filiere agricole ed agroalimentari. |
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Piano di ricerca CREA |
Il comma 665 demanda al
CREA-Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria - la promozione di un Piano di
ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato
di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni
agricole, attraverso strumenti di sensoristica,
diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica. Il comma 666 prevede che
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il CREA
presenta al Ministro delle politiche agricole il Piano, individuando i
settori e le filiere di maggiore interesse su cui concentrare le risorse, gli
enti di ricerca e le università che vi saranno coinvolte, le tecnologie da
impiegare ed i risultati attesi. Entro sessanta giorni dalla ricezione del
piano lo stesso Ministro procede all’approvazione con decreto di natura non
regolamentare, sentita la Conferenza Stato-regioni e previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro
trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine, il decreto può comunque
essere adottato. Il comma 667 autorizza, per le predette finalità,
la spesa di 5 milioni di euro per 2016, di 8 milioni per ciascun anno del
biennio 2017-2018. Il comma 668 modifica la
norma della legge di stabilità 2015 (co. 381) che ha previsto
l’incorporazione di INEA nel CRA con la configurazione del nuovo Istituto
CREA, nella parte dove prevede che il Ministro delle politiche agricole
approvi lo statuto del Consiglio con decreto di natura non regolamentare. Con
la modifica introdotta si prevede che lo statuto sia approvato con
regolamento del Ministro, anche in deroga alle disposizioni del D.Lgs.
45471999 che ha riorganizzato il settore della ricerca in agricoltura, e che
dovranno intendersi abrogate dalla data di entrata in vigore del decreto,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. |
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FORMEZ |
Il comma 669 prevede la
riduzione per il 2016, ad opera
del Commissario straordinario, delle spese
di funzionamento del FORMEZ (nelle more dell’attuazione di quanto
disposto dalla legge delega sulla riforma della P.A., che prevede
l’emanazione di un decreto legislativo mirato alla riduzione degli uffici e
del personale, anche dirigenziale, destinati ad attività strumentali delle
amministrazioni pubbliche) in misura
non inferiore al 20% di quelle sostenute nell’esercizio 2015, da ottenere
anche attraverso il contenimento del costo del personale e la fissazione di
limiti alla retribuzione dei dirigenti (fermi restando, in ogni caso, i
limiti massimi previsti dalla normativa vigente). |
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Trasformazione Cassa conguaglio settore elettrico |
Il comma 670 dispone la trasformazione
della Cassa conguaglio per il settore
elettrico in ente pubblico economico, denominato "Cassa per i servizi energetici e
ambientali" (CSEA)
operante con autonomia organizzativa, tecnica e gestionale e sottoposto alla
vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Autorità per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI). Il patrimonio iniziale dell’ente è
fissato in 100 milioni di euro. Dal 2016, gli eventuali utili di gestione dell'ente sono versati all'entrata del bilancio statale. Entro quarantacinque
giorni dall’entrata in vigore della legge, con decreto del MEF, sentita
l’AEEGSI, è approvato lo statuto,
stabilita la dotazione organica dell'ente e apportate modifiche al
regolamento di organizzazione e funzionamento dell’ente. Entro lo stesso
termine, è previsto l’avvio di procedure
di selezione pubblica, per titoli ed esami, per le copertura del
fabbisogno di organico della Cassa. |
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Restituzione somme a concessionari di grandi derivazioni
idroelettriche |
Il comma 671, approvato dalla Camera durante
l’esame in sede referente, prevede che lo Stato non sia più legittimato a trattenere le somme versate dai
concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche antecedentemente
alla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 14-18 gennaio 2008 e n. 205
del 4-13 luglio 2011. A tal fine, apporta una modifica all’articolo 15, comma
6-quinquies del D.L. n. 78/2010. Il comma 671, ai fini del completamento della restituzione delle
somme dovute ai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, autorizza
la spesa di 12 milioni di euro senza
tuttavia indicare l’anno di riferimento dell’onere finanziario suddetto.
Dispone conseguentemente che le disponibilità iscritte nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 19,
comma 2, del D.Lgs. n. 30/2013 ossia le risorse derivanti dagli introiti
delle aste relative alle quote di emissione di gas serra sono destinate, nel
limite di 12 milioni di euro alla restituzione ai concessionari delle somme trattenute
dallo Stato. Il comma dispone infine – attesa
presumibilmente la necessità che la spesa autorizzata sia effettuata nel
corso del 2015, che le disposizioni da esso dettate entrino in vigore il
giorno stesso della loro pubblicazione in Gazzetta ufficiale. |
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Limite ai compensi degli amministratori e dipendenti delle società a
controllo pubblico |
I commi da 672 a 676
modificano la disciplina dei compensi
per gli amministratori, dirigenti e
dipendenti delle società controllate dal Ministero dell’economia, estendendola a tutte le società
direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni pubbliche e
fissando il limite massimo annuo dei compensi nell’importo di 240mila euro. A
tal fine si prevede che entro il 30 aprile 2016 con decreto del Ministro
dell’economia per le società
direttamente o indirettamente controllate sia dalle amministrazioni dello Stato sia dalle altre amministrazioni pubbliche - ad esclusione delle società quotate–
sono individuate fino a cinque fasce
di classificazione sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e
qualitativi. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite massimo dei compensi per il
trattamento economico annuo da corrispondere agli amministratori, dirigenti e dipendenti, che non potrà comunque
eccedere il limite massimo di 240mila
euro annui (commi 672-674). Vengono inoltre stabiliti alcuni obblighi di pubblicità per gli incarichi ed i compensi relativi agli
incarichi di consulenza e di collaborazione presso le società medesime –
concernenti anche le procedure di selezione dei collaboratori e consulenti -
precisandosi che tali obblighi costituiscono condizione di efficacia per
procedersi al pagamento dei compensi stessi (commi 675-676). |
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Alienazione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. |
Il nuovo comma 677 (em. 1.78
NF), introdotto durante l'esame presso l'Aula della Camera, dispone in
ordine all’alienazione di quote o di aumento di capitale riservato al mercato
del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Si prevede che, qualora si
proceda entro il 31 dicembre 2016, il Ministero dell’economia e delle finanze
presenta al Parlamento una relazione che evidenzia in modo puntuale l’impatto
economico, industriale e occupazionale derivante dalla privatizzazione nella
quale sono indicati in particolare: 1) i dati finanziari e industriali degli
effetti della alienazione o dell’eventuale aumento di capitale sulle società
interessate e sul bilancio dello Stato; 2) la minore spesa per interessi
derivante dall’utilizzo per la riduzione del debito pubblico delle risorse
incassate dall’alienazione; 3) i minori dividendi versati al bilancio dello
Stato in conseguenza dell’alienazione; 4) gli effetti dell’alienazione o
dell’aumento di capitale riservato al mercato sul piano industriale del
gruppo. Il 2 dicembre 2015 il Governo ha
presentato, per l’espressione del parere da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, l’Atto n. 251, recante lo schema di
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri contenente la definizione
dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della
partecipazione detenuta dal Ministero dell’economia e delle finanze nel
capitale di Ferrovie dello Stato S.p.A. |
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Continuità dei finanziamenti già assegnati per la linea ferroviaria
Torino-Lione |
Il comma 678 trasferisce
direttamente a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. le risorse già destinate alla realizzazione della
linea ferroviaria Torino-Lione, nelle
more della stipula di uno specifico Contratto di programma tra il Ministero
delle infrastrutture e trasporti e Ferrovie dello Stato S.p.A.. La norma
consente di assicurare la continuità ai finanziamenti precedentemente
assegnati, in seguito alla partecipazione di FSI S.p.a., al posto di RFI
S.p.a., nel nuovo soggetto Promotore pubblico, la società Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT Sas)
costituita nel 2015. Il
Progetto definitivo della Torino –Lione è stato approvato dal CIPE
con delibera del 20 febbraio 2015 ed il 23 gennaio 2015 è avvenuta la costituzione
del nuovo soggetto Promotore pubblico, la società Tunnel Euralpin
Lyon Turin (TELT Sas), partecipata da Ferrovie dello Stato
Italiane S.p.a, responsabile dei lavori di
realizzazione e della gestione della futura infrastruttura. Il 24 febbraio
2015 è stato quindi firmato a Parigi l'Accordo tra Italia e Francia
per avviare la realizzazione dei lavori definitivi della linea che,
integrato dal protocollo addizionale che recepisce la certificazione dei
costi e il Regolamento dei contratti, dovrà essere ratificato dai Parlamenti
italiano e francese. La Commissione UE ha reso operativo dal 10 luglio 2015,
il finanziamento richiesto dall’Italia per la Sezione Transfrontaliera della
Torino-Lione, pari al 41,08% per i lavori da ultimare entro il 2019.
Si tratta di un contributo europeo di 813.781.900 euro di fondi della
"Connecting Europe Facility"
per la prima fase dei lavori, che consente di ridurre il costo a carico
dell'Italia, relativo alle opere in territorio italiano, stimato
originariamente in circa 1,6 miliardi, a meno di 900 milioni di euro. Il Contratto di programma parte investimenti 2012-2016 riguarda il MIT e
RFI S.p.a., società che ha ceduto la propria partecipazione a FSI in
occasione della costituzione del nuovo promotore pubblico TELT Sas.. |
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Contratto di programma con ENAV |
Il comma 679 interviene su
diversi aspetti riguardanti i rapporti intercorrenti tra Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ed Enav. Si estende la durata del contratto di
programma tra Ministero ed Enav da tre a cinque anni (in sede di prima
applicazione la durata è fissata in 4 anni), e si prevede che i servizi di
navigazione aerea forniti ai voli esonerati siano rimborsati dallo Stato ad Enav. Viene inoltre eliminato dal contenuto necessario
del Contratto di programma il riferimento ai servizi di rilevanza sociale
resi in regime di non remunerazione dei costi e viene sostituito con il
riferimento agli standard di sicurezza e qualità dei servizi erogati, anche
in base alla normativa europea. Si
abroga la disposizione che prevede
il parere delle Commissioni parlamentari
competenti sullo schema di contratto di programma. Si prevede infine che l’ENAV, nel caso di riduzione o cessazione
dell’operatività aeroportuale per eventi indipendenti dall’ENAV stessa, possa
rivedere il livello dei servizi di navigazione aerea prestati, previo parere
favorevole dell’ENAC e comunicandolo al MIT ed al MEF. |
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Concorso alla finanza pubblica di Regioni e Province autonome |
I commi 680-682
determinano le modalità e l’entità del concorso alla finanza pubblica delle
Regioni e delle Province autonome per gli anni dal 2017 al 2019. In particolare: §
viene
stabilito in 3.980 milioni di euro per l’anno 2017 e in 5.480 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2018 e 2019, il concorso alla finanza pubblica per il
complesso delle Regioni e delle Province autonome. Le modalità
di realizzazione del contributo - vale a dire la definizione degli ambiti di spesa da
tagliare e i relativi importi, per il complesso delle regioni a statuto
ordinario e per ciascuna di esse, nel
rispetto dei livelli essenziali di assistenza - dovrà essere stabilito, come per
gli esercizi precedenti, in sede di Conferenza Stato-Regioni entro il 31
gennaio di ciascun anno. Per quanto riguarda le autonomie speciali, il
contributo di ciascuna di esse dovrà essere determinato d’intesa con la
stessa Regione o Provincia autonoma. Per la
Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano
l’applicazione delle sopradescritte norme deve avvenire nel rispetto
dell’accordo sottoscritto tra i tre enti e lo Stato il 15 ottobre 2014 e
recepito con la legge di stabilità 2015 ai commi da 406 a 413 (comma
681); §
viene
esteso al 2019 il contributo al contenimento della spesa pubblica già
previsto per le Regioni a statuto ordinario dal D.L. 66/2014, pari a 4.202
milioni di euro. Le modalità di realizzazione del
risparmio stesso dovranno essere concordate in sede di Conferenza
Stato-Regioni entro il 31 gennaio di ciascun anno (comma
682). |
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Riduzione del debito per le Regioni a statuto ordinario |
I commi
683-684, attengono alla riduzione del debito per le Regioni a statuto
ordinario. In particolare il comma 683,
modificato nel corso dell’esame in sede referente, attribuisce ad esse un
contributo di complessivi 1.900
milioni di euro (così aumentato nel corso dell’esame in sede referente, dall’iniziale somma di 1.300 milioni
di euro), da utilizzare ai fini della riduzione del debito. La quota di
spettanza di ciascuna regione è indicata nell’allegato n. 7. Il contributo è
finanziato per 1.300 milioni di euro (comma 684) con le disponibilità in
conto residui iscritte in bilancio per l’anno 2015 del "Fondo per
assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili". |
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Ulteriori disposizioni per Regioni e Province autonome |
Il comma 685, aggiunto dalla Camera nel corso dell’esame in sede
referente, attribuisce alla Regione
siciliana 900 milioni di euro per l’anno 2016. La somma è attribuita
nelle more della definizione di una intesa sui rapporti finanziari tra Stato
e Regione siciliana medesima che aggiorni il concorso della Regione agli
obiettivi di finanza pubblica. Si ricorda che l’ultimo accordo con la Regione
siciliana è stato sottoscritto il 9 giugno 2014, nell'ambito della
definizione del patto di stabilità interno per il 2013 ed è stato recepito
dall’articolo 42, commi da 5 a 8, del D.L. n. 133 del 2014. L’accordo
stabilisce gli obiettivi della regione per il rispetto del patto di stabilità
(per gli anni dal 2014 al 2017) e definisce il contenzioso in materia di
riserva all’erario tra lo Stato e la regione. Il comma 686, aggiunto dalla Camera nel corso dell’esame in sede
referente, attribuisce alla Regione
Valle d’Aosta 50 milioni di euro per l’anno 2016. La somma è attribuita a
compensazione della perdita di gettito dovuta alla rideterminazione dell’accisa
sull’energia elettrica e sugli alcolici (spettante alla regione in base a
norme statutarie) per il periodo 2011-2014, in attuazione di quanto stabilito
nell’accordo sottoscritto tra Stato e Regione Valle d’Aosta il 21 luglio
2015. L’accordo riguarda la definizione del patto di stabilità interno per il
2014 e 2015 per la regione e gli enti locali del suo territorio e la
definizione dei rapporti finanziari concernenti il subentro della regione
allo Stato nei rapporti attivi e passivi con Trenitalia S.p.A. per i servizi
di trasporto ferroviari locali in ambito regionale, nonché la definizione dei
contenziosi pendenti tra Stato e Regione. I contenuti
principali dell’accordo sono stati recepiti dall’art. 8-bis del D.L. n.
78/2015 che, tra l’altro, stabilisce un trasferimento alla Regione di 120
milioni di euro per il 2015 erogato sia in relazione al subentro della
regione allo Stato nella gestione del servizio ferroviario regionale sia a
ristoro della perdita di gettito subita dalla regione a seguito delle
modifiche alle accise sull'energia elettrica e sugli alcolici. L’accordo
(all’art. 7) rinviava ad altra intesa la regolazione definitiva della perdita
di gettito subita dalla Regione in conseguenza della rideterminazione delle
suddette accise per il periodo 2011-2014. Il comma 687, aggiunto nel corso dell’esame in sede referente,
concerne le somme giacenti sulla
contabilità speciale costituita ai fini della ristrutturazione del debito delle regioni ai sensi dell’art. 45
del D.L. n. 66/2014. La norma stabilisce che le somme giacenti e non
utilizzate a tale scopo, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato,
nel 2016, per un importo pari a 1.550 milioni di euro. Si ricorda che l’articolo 45, nell’autorizzare il Ministero
dell’economia alla ristrutturazione dei mutui contratti dalle regioni nei
confronti del Ministero medesimo, lo ha nel contempo autorizzato ad
effettuare emissioni di tioli di Stato ai fini del riacquisto da parte delle
regioni dei titoli obbligazionari dalle stesse emessi, autorizzando a tal
fine una apposita contabilità speciale. Il comma 688, aggiunto nel corso dell’esame in sede referente,
stabilisce il versamento al bilancio
dello Stato da parte di ciascuna regione, della somma complessiva di 6,6
milioni di euro per il 2016, 9,8 milioni di euro per il 2017, 12,1 milioni di
euro per il 2018 e 14,2 milioni di euro per il 2019. La quota di competenza
di ciascuna regione è determinata in proporzione agli importi di cui
all’allegato 7, concernente il contributo alle regioni ai fini della
riduzione del debito, stabilito dal comma 683 o con accordo in sede di
Conferenza Stato-Regioni. In assenza di indicazioni sulle
ragioni dei suddetti versamenti, potrebbe ad un primo esame ipotizzarsi che
gli stessi possano essere riconducibili alla erogazione complessiva dei 1.550
milioni disposta dalla modifica al comma 391 (ora 683) e dai commi 685 e
686 nei confronti, rispettivamente, delle regioni a statuto ordinario,
della Sicilia e della Valle d’Aosta. Tale erogazione corrisponde alla somma
versata all’entrata dal comma 687
e, qualora ciò comportasse la necessità di nuove emissioni di titoli di
Stato, i versamenti in esame – come pure quelli di cui al comma 689 – potrebbero correlarsi
agli oneri per interessi, ma su tale ipotesi appare opportuna una conferma da
parte del Governo. Il comma 689, aggiunto dalla Camera nel corso dell’esame in sede
referente, stabilisce il recupero
all’erario attraverso l’accontamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali spettanti alla Regione
siciliana (sulla base di norme statutarie) delle seguenti somme: 9,9
milioni di euro per il 2016, 14,8 milioni di euro per il 2017, 18,2 milioni
di euro per il 2018 e 21,2 milioni di euro per il 2019. In assenza di indicazioni sulle
ragioni dei suddetti versamenti e accantonamenti, potrebbe ad un primo esame
ipotizzarsi che gli stessi possano essere riconducibili alla erogazione
complessiva dei 1.550 milioni disposta dalla modifica al comma 683 e dai commi 685
e 686 nei confronti, rispettivamente, delle regioni a statuto ordinario
(600 milioni), della Sicilia (900 milioni) e della Valle d’Aosta (50
milioni). Tale erogazione corrisponde alla somma versata all’entrata dal comma 687 e, qualora ciò comportasse
la necessità di nuove emissioni di titoli di Stato, i versamenti in esame –
come pure quelli di cui al comma 689
– potrebbero correlarsi agli oneri per interessi, ma su tale ipotesi appare
opportuna una conferma da parte del Governo. |
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Deroghe alle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità
2014 |
Il comma 690, aggiunto nel corso dell’esame in sede referente,
prevede che alle regioni che non hanno
rispettato nell'anno 2014 i vincoli del patto di stabilità interno e che
hanno destinato al pagamento dei debiti commerciali di cui all'articolo 2 del
D.L. n. 35/2013 una quota dell'obiettivo del patto di stabilità (quota
superiore al 50 per cento, limitatamente alla parte eccedente il 2 per cento
delle entrate del titolo I, escluse quelle destinate al finanziamento della
sanità, e del titolo III registrate nell'ultimo consuntivo disponibile) si
applicano esclusivamente le norme in materia di contrattazione integrativa
(di cui all’articolo 10, comma 12-septiesdecies,
del D.L. n. 192/2014) e non le ulteriori deroghe alla disciplina
sanzionatoria per la violazione del patto di stabilità (di cui ai successivi
commi del predetto articolo 10). |
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Modalità di ripiano del disavanzo delle Regioni |
Il comma 691, aggiunto nel corso dell’esame in sede referente,
interviene nelle modalità di ripiano
del disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni in deroga alle
disposizioni contabili vigenti, disciplinato dal comma 5 dell’articolo 9 del
D.L. 78/2015. La norma stabilisce che tale disavanzo possa essere ripianato
nei dieci anziché in sette esercizi
successivi a quote costanti. |
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Regime contabile delle anticipazioni di liquidità destinate al
pagamento dei debiti pregressi |
I commi 692-701, inseriti
nel corso dell’esame del Senato - riproducono quanto disposto dall'articolo 1
del decreto-legge 13 novembre 2015, n.
179, decreto ancora in fase di conversione alle Camere (Atto Senato 2133)
e di cui il successivo comma 705
propone l'abrogazione, con connessa norma di salvezza degli effetti. I commi in esame intervengono sulle modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità prevista dagli
articoli 2 e 3 del decreto-legge n.35 del 2013 in favore delle regioni e
delle province autonome per il pagamento di debiti pregressi, al fine di
tener conto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 185 del 2015, che ha censurato le modalità di contabilizzazione delle anticipazioni
suddette erogate alla regione Piemonte.
Secondo tale sentenza, si rammenta, in nessun caso l’anticipazione deve
rappresentare una risorsa aggiuntiva per la copertura di spese o disavanzi,
trattandosi di un “istituto di natura finanziario-contabile avente lo scopo
di fornire liquidità per onorare debiti pregressi, già regolarmente iscritti
in bilancio ed impegnati o comunque vincolati”. A tal fine i commi da 692 a 700 dispongono una dettagliata disciplina il cui contenuto essenziale consiste nella previsione:
a) di iscrivere nel Titolo di
spesa riguardante il rimborso dei prestiti un Fondo anticipazioni di
liquidità di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate
nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel
risultato di amministrazione, come quota accantonata; b) di ridurre gli stanziamenti di entrata, riguardanti il
finanziamento del disavanzo di amministrazione derivante dal debito
autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, di un
importo pari a quello dell'anticipazione di liquidità. La simmetria degli importi iscritti in tale complessiva operazione
consente di neutralizzare,
sterilizzandoli, gli effetti
dell’anticipazione di liquidità sulla spesa corrente e di competenza. Il comma 701 introduce una
disciplina ad hoc riferita alla regione Piemonte, i cui risultati di
amministrazione 2013 e 2014 sono rideterminati sulla base delle apposite
indicazioni prodotte per la regione medesima da parte della Corte dei conti
nel rispetto della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2015. |
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Interventi in materia di spesa farmaceutica |
I commi 702 e 703 riproducono il disposto dell'articolo 2
del decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179, Disposizioni urgenti in materia di contabilità e di concorso
all'equilibrio della finanza pubblica delle Regioni, decreto ancora in
fase di conversione alle Camere e di cui il successivo comma 705 propone l'abrogazione, con connessa norma di salvezza
degli effetti. Si rammenta che le misure ora descritte sono state rese
necessarie dall'annullamento, da parte del TAR Lazio, delle determinazioni
AIFA che definivano il procedimento finalizzato al ripiano della spesa
farmaceutica territoriale ed ospedaliera per il 2013. Nelle more della
conclusione da parte dell'AIFA delle procedure di ripiano dello sforamento
del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per il 2013 e
il 2014, il comma 403 garantisce gli equilibri di finanza pubblica attraverso
una procedura che consente alle regioni di iscrivere nei bilanci 2015, a
titolo di ripiano per ciascuno degli anni 2013 e 2014, le somme indicate
nella tabella allegata alla disposizione in esame, nella misura del 90% e al
netto degli importi già contabilizzati. Il successivo comma 404 disciplina le
modalità di conguaglio e le relative regolazioni contabili che le regioni
dovranno adottare, a conclusione delle procedure di ripiano da parte
dell’AIFA, ove si verifichi una differenza tra l’importo iscritto nei bilanci
2015 e quello risultante dalle determinazioni AIFA. |
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Misure
straordinarie per le strutture accreditate con il servizio sanitario
nazionale |
Il comma 704 estende alle strutture accreditate private che erogano
prestazioni sanitarie in regime di convenzione con il Servizio sanitario
nazionale le norme di cui all'art. 32 del decreto legge 90/2014, che dispone,
nell'ambito della prevenzione della corruzione, misure straordinarie di
gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese. |
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Abrogazione del decreto-legge n. 179/2015 e salvezza degli effetti |
Il comma 705 abroga il
decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179, decreto ancora in fase di conversione
alle Camere e di cui i precedenti commi
da 692 a 704 inseriscono il contenuto nel disegno di legge in esame. Lo
stesso comma 705 provvede alla
salvezza degli atti e degli effetti giuridici sorti sulla base del citato
decreto-legge. |
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Trasporto ferroviario regione Campania |
Il comma 706, differisce al
31 dicembre 2016 il blocco, scaduto il 31 dicembre 2015, delle azioni esecutive nei confronti
delle imprese esercenti il trasporto ferroviario regionale nella regione
Campania ed interessate dal piano di rientro dalla situazione di disavanzo. |
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Il pareggio di bilancio per gli enti territoriali Esclusione delle spese per edilizia scolastica |
I commi da 707 a 713 e
da 719 a 734 abrogano le norme relative alla disciplina del patto di stabilità
interno degli enti locali nonché quelle relative al conseguimento del
pareggio di bilancio da parte delle regioni, così come disciplinato dalla
legge di stabilità dello scorso anno (legge n. 190 del 2014), e introducono il principio del pareggio del
bilancio per gli enti locali e le regioni, definendolo come il saldo non negativo, in soli termini
di competenza, tra le entrate finali e
le spese finali (comma 710). La Camera è intervenuta sulle disposizioni di cui al comma 710 (em. 1.4014), riguardante
l’introduzione del principio del pareggio di bilancio per gli enti locali e
le regioni, inteso come saldo non negativo in termini di competenza fra
entrate finali e spese finali, in luogo della disciplina del patto di
stabilità interno). In particolare, rispetto al testo licenziato dal Senato
in prima lettura, la novità introdotta alla Camera specifica che il
richiamato saldo può essere modificato al fine di tener conto anche del comma 732 (oltre che dei commi 728,730,731) del presente disegno di
legge, riguardante la procedura di acquisizione e cessione di spazi
finanziari fra enti locali. Il saldo finanziario dovrà pertanto tener conto
delle disposizioni riguardanti le misure di flessibilità dettate dai commi 728 al comma 732, riguardanti
il c.d. patto di solidarietà fra enti territoriali, in virtù del quale alcuni
spazi finanziari non fruiti da alcuni enti territoriali sono messi a disposizione di altri enti che ne hanno
bisogno. Nel computo di tale saldo è considerato il fondo pluriennale
vincolato di entrata e di spesa al netto della quota rinveniente dal ricorso
all’indebitamento (comma 711). La nuova regola contabile segna il sostanziale superamento, sia per le regioni (per le quali peraltro la regola
del pareggio era già, in parte, stata introdotta con la legge di stabilità
2015) che per gli enti locali, del
Patto di stabilità interno, che ha costituito finora la regola fiscale
con cui è stato disciplinato il concorso degli enti territoriali agli
obiettivi delle manovre finanziarie. Per quanto riguarda le regioni, il
criterio del pareggio disciplinato dai commi in esame risulta più stingente
rispetto a quanto già introdotto per il 2015; per gli enti locali, esso
implica maggiori spazi finanziari per i comuni, mentre determina una
riduzione della capacità di spesa delle province e delle città metropolitane. Ai sensi del comma 713, per
l'anno 2016 sono espressamente escluse
dal predetto saldo le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a
valere sull’avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al
debito. Nel testo iniziale si
prevedeva che tale esclusione fosse subordinata al riconoscimento
in sede europea dei margini di flessibilità correlati all'emergenza
immigrazione, ma tale condizionalità è ora venuta meno a
seguito dell’avvalimento della clausola deciso dal Governo nel corso
dell’esame alla Camera. Una modifica alle disposizioni recate dal comma 713, introdotta dalla Camera dei deputati, attribuisce
massima priorità anche alle spese destinate ad interventi di edilizia
scolastica sostenute da province e Città metropolitane nell’ambito dei
finanziamenti già previsti dal comma 467 della legge di stabilità 2015. |
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Esclusione delle spese per bonifiche ambientali conseguenti ad
attività minerarie |
L'esclusione delle spese per interventi di edilizia scolastica opera
nel limite massimo di 480 milioni. Tale importo, rispetto all’originaria
attribuzione di 500 milioni di euro, deriva da una riduzione di 20 milioni di
euro per effetto dell’inserimento del comma
716, volto ad escludere per l'anno 2016 nel saldo non negativo (individuato ai sensi
del comma 710) le spese sostenute
dagli enti locali per interventi
di bonifica ambientale, conseguenti ad attività minerarie, effettuati a valere sull'avanzo di
amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito, nel limite
massimo di 20 milioni di euro. |
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Ripiano del disavanzo Periodo per ripianare il disavanzo |
I commi 714 e 715 intervengono, in materia di piano di
riequilibrio pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del TUEL (D.Lgs.
n. 267/2000). In particolare, il comma 714 prevede che gli enti
locali che nel corso del 2013 o 2014 hanno presentato, o per i quali è
stato approvato il piano di riequilibrio pluriennale possono ripianare la quota di disavanzo applicato al piano di riequilibrio; possono altresì
provvedere a rimodulare o riformulare il precedente piano in coerenza con l'arco temporale di anni trenta
previsto per il riaccertamento straordinario dei
residui attivi e passivi, di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n. 118/2011. La restituzione delle
anticipazioni di liquidità erogate agli enti dal fondo di rotazione per assicurare la stabilità
finanziaria degli enti locali, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno
successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. |
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Realizzazione di scuole innovative |
I commi 717 e 718,
prevedono la destinazione di ulteriori risorse (rispetto a quelle stanziate
per il triennio 2014-2016 per gli interventi del piano di messa in sicurezza
degli edifici scolastici) per 50
milioni di euro, nell’ambito degli investimenti immobiliari dell’I.N.A.I.L.
previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili (ossia, ai sensi
dell’articolo 65 della L. 153/1969, le somme eccedenti la normale liquidità
di gestione), per la realizzazione delle scuole
innovative. Rispetto alle richiamate risorse, i canoni di locazione da
corrispondere all’I.N.A.I.L. sono posti a carico dello Stato per 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2018, (mediante una corrispondente
diminuzione del Fondo per la buona scuola, di cui all’articolo 1, comma 202,
della L. 107/2015), mentre le somme incassate dagli enti locali mediante la
cessione delle aree di loro proprietà all'I.N.A.I.L. sono vincolate alla
realizzazione di ulteriori fasi progettuali per la realizzazione delle scuole
innovative. Per favorire la costruzione delle scuole innovative (e per le
iniziative di elevata utilità sociale, valutabili nell'ambito dei piani
triennali di investimento dell'I.N.A.I.L.) si autorizza inoltre l'I.N.A.I.L.
a reclutare un contingente di 20 unità
di personale delle amministrazioni pubbliche, in possesso delle
necessarie competenze tecnico-amministrative in materia di investimenti
immobiliari e di appalti pubblici, selezionato con apposito bando di mobilità e a valere sulle
facoltà assunzionali dell’Istituto previste a
legislazione vigente. |
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Monitoraggio e sanzioni per il mancato rispetto del pareggio di
bilancio degli enti territoriali |
I commi da 719 a 722 i commi 732-733 disciplinano il monitoraggio dei risultati raggiunti
dagli enti territoriali in relazione agli obblighi imposti del pareggio di
bilancio. I commi 723-727 recano
l’indicazione delle sanzioni da
applicare agli enti territoriali per il mancato conseguimento del saldo di
bilancio |
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Patti di solidarietà Priorità di assegnazione di spazi finanziari da parte delle regioni |
I commi da commi 728 a 732
disciplinano le misure di flessibilità
della regola del pareggio di bilancio in ambito regionale e nazionale (c.d.
patto di solidarietà fra enti territoriali) per la spesa per investimenti. Nel corso dell’esame in
sede referente, è stato aggiunto il comma
729, il quale, nell’ambito della disciplina della flessibilità della
regola del pareggio di bilancio in ambito regionale, specifica che gli spazi finanziari ceduti dalla Regione
agli enti locali del proprio territorio sono
assegnati tenendo conto
prioritariamente delle richieste avanzate dai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti e dai comuni
istituiti per fusione a partire
dall’anno 2011. |
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Esclusione degli impegni assunti sulla spesa
sanitaria ai fini del pareggio di bilancio richiesto alle
regioni nel 2015 |
Il comma 735 - modificando
la norma della legge di stabilità 2015 (L. 190/2014, art. 1, comma 466) che
elenca alcune voci di spesa da escludere dal computo dei saldi per l’anno
2015 - aggiunge una ulteriore voce di spesa da escludere dal saldo ai
fini del conseguimento del pareggio di bilancio richiesto alle regioni nel
2015, costituita dagli impegni assunti
sulla spesa sanitaria (perimetro sanitario) a valere sugli avanzi di
amministrazione della gestione sanitaria degli esercizi precedenti al 2015. Il comma 736 prevede che
la norma, essendo riferita all’esercizio 2015, entra il vigore il giorno
stesso della pubblicazione della legge di stabilità in esame nella Gazzetta
Ufficiale. L’art. 20
del D.Lgs. n. 118/2011 definisce entrate e spese del perimetro sanitario
(elencandole) al fine di una maggiore trasparenza dei conti sanitari, in
particolare per consentire sia la confrontabilità immediata fra le entrate e
le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate
negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di
individuazione delle correlate fonti di finanziamento, sia una verifica delle
ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del
medesimo servizio sanitario regionale. In sostanza, vista la specificità del comparto sanitario e gli
specifici criteri contabili cui sono sottoposte le relative entrate e spese,
la norma consente alle regioni, nell’ambito della disciplina relativa al
pareggio di bilancio per l’anno 2015, di utilizzare gli avanzi di
amministrazione vincolati degli esercizi precedenti il 2015 per nuovi impegni
di spesa per il finanziamento del servizio sanitario nazionale, che non
vengono pertanto computati nei saldi. |
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Utilizzo dei proventi da concessioni edilizie Tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità |
I commi da 737 a 739
recano alcune disposizioni in materia contabile e finanziaria concernenti
gli enti locali. In particolare, il comma 737
consente di utilizzare integralmente, per gli anni 2016 e 2017, i proventi
delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per spese di
manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale,
nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche. L'em. 1.1638,
approvato dall'Assemblea della Camera, è intervenuto per escludere dall'applicazione
di tale disposizione le sanzioni di cui all'art. 31, comma 4-bis, dello
stesso testo unico, vale a dire le sanzioni irrogate in caso di
inottemperanza accertata alla ingiunzione alla demolizione di interventi
eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità da esso
ovvero con variazioni essenziali. Il comma 738 proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 la data fino alla
quale resta elevato da tre a cinque dodicesimi il limite massimo di ricorso
da parte degli enti locali ad anticipazioni
di tesoreria, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento
nelle transazioni commerciali da parte delle pubbliche amministrazioni. Il comma 739 reca una
norma di interpretazione autentica relativamente all’abrogazione della facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell’imposta
comunale sulla pubblicità
(operata dall’articolo 23, comma 7, del DL 83/2012). Tale abrogazione non ha
effetto per i comuni che si fossero già avvalsi di tale facoltà prima
dell’entrata in vigore della medesima norma abrogativa. |
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Aumenti di capitale |
Il comma 740 rende esplicita l’esclusione
delle società quotate e degli istituti bancari dal novero delle società
partecipate alle quali le Pubbliche Amministrazioni non possono accordare
aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né
garanzie, qualora dette società abbia registrato per tre esercizi finanziari
consecutivi perdite di esercizio, o abbiano utilizzato riserve disponibili
per ripianare perdite, eventualmente anche infrannuali.
A tal fine è modificato il comma 19 dell’articolo 6 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78. |
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Interventi per la salvaguardia di Venezia |
Il comma 741, inserito
dalla Camera nel corso dell’esame in sede referente, autorizza la spesa di 5
milioni di euro per il 2016 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2017-2022 da destinare agli interventi per la salvaguardia di Venezia (di
cui all’art. 6 della legge 798/1984) di competenza dei comuni di Venezia,
Chioggia e Cavallino-Treporti. La norma prevede che la ripartizione sia
effettuata dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo di cui
all’articolo 4 della citata legge. |
Regime di Tesoreria Unica per le Autorità amministrative indipendenti |
I
commi da 742 a 746 prevedono l'assoggettamento al regime di tesoreria unica dell'Autorità di regolazione dei trasporti,
dell’Autorità per l’energia elettrica,
il gas e il sistema idrico, dell’Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni e del Garante per la protezione dei dati
personali. I cassieri delle Autorità provvedono a versare le
disponibilità liquide sulle contabilità speciali e ad adeguare l'operatività
dei servizi di cassa. È previsto lo smobilizzo degli eventuali investimenti
finanziari e il riversamento delle relative risorse sulle contabilità speciali
aperte presso la tesoreria statale. Infine si considerano assoggettabili al
regime di tesoreria unica le autorità indipendenti che riscuotono diritti o
contributi obbligatori aventi valore di tributi statali. |
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Fabbisogno finanziario università ed enti di ricerca |
I commi 747 a 749 confermano
per il triennio 2016-2018
l’applicazione dei criteri - già previsti a legislazione vigente - per la
determinazione annuale del fabbisogno
finanziario del sistema universitario e dei principali enti pubblici di ricerca
(CNR, ASI, INFN, ENEA, INGV Consorzio per l'area di ricerca scientifica e
tecnologica di Trieste): in particolare, la crescita del fabbisogno non può
essere superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell’anno precedente,
incrementato di un tasso pari al 3% per il sistema universitario e al 4% per
gli enti di ricerca, incrementato degli oneri contrattuali del personale,
limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate. Inoltre,
specificano i pagamenti che non concorrono alla determinazione del fabbisogno
degli enti di ricerca. |
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Spese sostenute da Roma Capitale per il Museo della Shoah |
Il comma 750, dispone per
l’anno 2016 l’esclusione dal computo del saldo del pareggio di bilancio delle
spese sostenute da Roma Capitale per la realizzazione del Museo nazionale
della Shoah, effettuate a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse
rivenienti dal ricorso al debito, nel limite massimo di 3 milioni di euro. |
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Scadenze per l’aggiornamento del piano di rientro |
I
commi da
751 a 753 dettano disposizioni volte alla prosecuzione ed alla
semplificazione dell’attività della
gestione commissariale per il piano di rientro del debito pregresso di Roma capitale, istituita
dall’articolo 78 del decreto-legge n.112/2008. Il comma
751 semplifica le procedure per gli aggiornamenti del piano di rientro
dall’indebitamento pregresso (previsto dall’articolo 14, comma 13-bis,
del D.L.78/2010) proponendo una nuova procedura che prevede la revisione semestrale – il 31 maggio
ed il 31 dicembre - del piano, su
proposta del Commissario Straordinario, approvata
entro il termine di 30 giorni con
D.P.C.M. sentiti i Ministeri competenti. Per il 2016 vengono poste invece
tre aggiornamenti, rispettivamente al 31 gennaio, 31 maggio e 30 novembre. Il comma
752 dispone la salvezza degli
effetti prodotti dai DPCM 27 agosto 2015, con cui è stata disposta la
nomina dell’attuale commissario straordinario, nonché 21 settembre 2015,
avente ad oggetto la ricognizione della attuale consistenza della massa
passiva ed attiva compresa nel piano di rientro. E’ da presumere che tale salvaguardia sia
riconducibile alle possibili conseguenze dell’annullamento del DPCM 27 agosto 2015 sopradetto, di nomina
dell’attuale commissario straordinario, intervenuto con sentenza n. 12706 del TAR Lazio del 4 novembre 2015. In relazione alla nuova disciplina recata
dall’emendamento, il comma 753
dispone le conseguenti abrogazioni. |
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Contributo a province e città metropolitane per viabilità ed edilizia
scolastica |
Il comma 754 assegna un
contributo in favore delle Province e delle Città metropolitane delle Regioni
a statuto ordinario nell’importo – prevedeva il testo inziale - di 400 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2016, di cui 150 milioni
di euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a favore delle Città
metropolitane, finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle
funzioni relative alla viabilità e
all’edilizia scolastica. Nel corso dell’esame presso la Camera il contributo è
stato incrementato a 495 milioni
per il 2016, 470 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 400
milioni di euro annui a decorrere dal 2021. L’incremento del contributo
è attribuito in favore delle province, cui sono pertanto assegnate - in luogo
dei 150 milioni prima previsti – 245 milioni nel 2016, 220 milioni negli anni
dal 2017 al 2020 e 150 milioni a partire dal 2021. Il comma 755
riduce il Fondo finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi agli enti locali su operazioni di
indebitamento attivate nel 2015 da 125 a 30 milioni di euro per l’anno 2016 e
da 100 a 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, a finalità di
copertura |
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Predisposizione del bilancio di previsione per il solo 2016 Disapplicazione delle sanzioni in tema di personale |
I commi da 756 a 760 recano disposizioni volte ad
agevolare la gestione contabile e
finanziaria delle province e delle città metropolitane, in considerazione
del processo attuativo del riordino degli enti disposto dalla legge n. 56 del
2014. A tal fine si prevede che - analogamente a quanto già operato per
l’annualità 2015 con l’articolo 1-ter del D.L. n. 78/2015 - le province e le
città metropolitane predispongono il bilancio
di previsione per il solo anno 2016
e che ai fini del mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare
al bilancio di previsione l’avanzo libero e quello destinato (che
costituiscono quote dell’avanzo di amministrazione) (comma 756). In caso di esercizio provvisorio nel
2016 il relativo bilancio dovrà essere riclassificato secondo lo schema
contabile armonizzato previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 (comma 757). Per garantire l’equilibrio di parte
corrente degli enti in questione nel 2016, le Regioni possono svincolare i
trasferimenti già attribuiti agli stessi e confluiti nell’avanzo di
amministrazione vincolato del 2015, con possibilità per le province e città
metropolitane di applicare tali quote dell’avanzo al loro bilancio di
previsione 2016 (comma 758). Le province e città metropolitane
possono rinegoziare- anche per tate in scadenza 2016 - le rate di
ammortamento dei mutui che non siano stati trasferiti al Ministero
dell'economia e delle finanze, consentendo alle stesse di utilizzare gli
eventuali risparmi derivanti dalla rinegoziazione, (comma 759) Si estende all’anno 2015 la
disapplicazione delle sanzioni consistenti nel divieto di procedere ad
assunzioni di personale, previste dalla normativa vigente. Tale deroga è
consentita al solo fine di favorire la ricollocazione del personale delle
province presso regioni ed enti locali, in conseguenza del riordino recato
dalla legge n. 56 del 2014 (comma 760) Il comma 762, infine, reca una norma interpretativa, con la quale si
specifica che le disposizioni vigenti recanti misure di contenimento della
spesa di personale degli enti locali che fanno riferimento al patto di
stabilità interno, devono ora intendersi riferite alle disposizioni in tema
di pareggio di bilancio degli enti territoriali, introdotte dal commi da 707
a 734 del provvedimento in esame. |
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Fondo nazionale della montagna |
Il comma 761 autorizza una
spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per il
Fondo nazionale della montagna di cui alla legge n.97/1994. |
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Contributo a Campione d’Italia |
Il comma 763 (em. 1.4015
del Governo approvato dall'Aula Camera) è diretto ad assegnare al Comune di
Campione d’Italia un contributo di 9 milioni di euro (ridotto di 3 milioni
rispetto al testo approvato in sede referente), per l'anno 2016, con
l’obietto di tenere conto delle particolari condizioni geopolitiche dell’Ente
locale ed in particolare delle ricadute negative connesse all’andamento del tasso di cambio fra
franco svizzero ed euro. L’onere del contributo è posto a carico del Fondo di
solidarietà comunale e non più, come previsto nel testo approvato in sede
referente, a carico del Fondo per gli interventi strutturali di politica
economica, atteso - come affermato dal Governo - che su tale Fondo “non
sussistevano sufficienti disponibilità” . |
Fondo per
le province e per il relativo personale Commissario
per completamento processo di riordino Personale
enti di area vasta Riallocazione
funzioni di polizia
amministrativa locale Transito verso
il Ministero della giustizia Riqualificazione
personale amministrazione giudiziaria Regioni
che non hanno dato attuazione all’accordo |
I commi
764-774 dettano disposizioni circa la ricollocazione del personale delle
Province, a seguito del riordino che le ha investite con la legge n. 56 del
2014. Questo comma - già modificato presso la
Camera dei deputati in Commissione Bilancio - è stato ulteriormente
modificato colà in Assemblea (1.4016 e sub), con un emendamento del Governo,
a sua volta sub-emendato in misura non marginale. La risultante è una
previsione che rimodula sia lo stanziamento sia la destinazione del Fondo in
oggetto (il quale è finalizzato - nelle more del processo di riordino delle
funzioni e del trasferimento definitivo del personale delle Province - alla
corresponsione del trattamento economico a tale personale, che sia in
soprannumero e in attesa di collocazione). Lo stanziamento complessivo
(originariamente di 100 milioni) è rideterminato in 60 milioni. Di esso, il 66 per cento (ossia 39,6
milioni) sono previsti come destinati alle Province delle Regioni a Statuto
ordinario che non riescano a garantire il mantenimento della situazione finanziaria
corrente per il 2016. Tale stanziamento loro assegnato è previsto sia
ripartito – entro il 28 febbraio 2016 – con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il MEF e il Ministro delegato per gli affari
regionali, secondo modalità e criteri definiti nella Conferenza Stato-città
ed autonomie locali. La restante quota del 34 per cento (21,4
milioni) del medesimo Fondo concorre esclusivamente alla corresponsione del
trattamento economico al personale soprannumerario delle amministrazioni pubbliche,
nelle more del completamento del processo di riordino delle funzioni da parte
delle Regioni e del trasferimento definitivo di tale personale. Siffatta
quota (del 34 per cento, si è ricordato) del Fondo è ripartita tra le
amministrazioni interessate (in proporzione alle unità di personale
dichiarato in soprannumero e non ancora ricollocato, come già prevedeva il
testo originario del disegno di legge). Inserita dalla Commissione Bilancio della
Camera ma soppressa dall'Aula colà è la previsione che, nel caso in cui
residuassero risorse dal Fondo, queste
fossero attribuite alle Province entro il 30 settembre 2016 (previa verifica
da effettuare entro il 30 giugno 2016) con decreto del Ministro dell’interno,
di concerto con il MEF e il Ministro delegato per gli affari regionali,
secondo modalità e criteri definiti nella Conferenza Stato-città ed autonomie
locali. Si
prevede altresì l'istituzione di un Commissario,
onde completare il correlato processo di riordino
delle funzioni provinciali. In particolare, il comma 765 prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge sia nominato un Commissario (cui non spetta emolumento alcuno), con il compito di assicurare nelle Regioni ancora inadempienti il completamento delle misure di attuazione del riordino delle funzioni delle Province e delle Città metropolitane e il conseguente trasferimento delle rispettive risorse umane, strumentali e finanziarie secondo quanto previsto dalla legge n. 56 del 2014. Il completamento del trasferimento delle risorse deve avvenire entro il 30 giugno 2016. In base al comma 766, il Commissario ha il potere di adottare, sentita la Regione interessata, gli atti necessari per il trasferimento delle risorse relative a funzioni non fondamentali delle Province e delle Città metropolitane. In mancanza di disposizioni legislative regionali e fatta salva la loro successiva adozione, le funzioni non fondamentali di Province e Città metropolitane si intendono attribuite alla Regione. Il
comma 767 prevede che nelle
Regioni che, pur avendo adottato in via definitiva la legge di riordino delle
funzioni delle Province, non abbiano
completato il trasferimento delle risorse, il Commissario adotti le
decisioni d'intesa con il Presidente della Regione, secondo le modalità
previste con legge regionale. I commi
768 e 769 dispongono per il 2016 che ciò avvenga senza necessità di
rilascio del nulla osta da parte dell'ente di provenienza. Il comma
770 (introdotto nel corso dell’esame in Commissione alla Camera) integra
le disposizioni recate dall’articolo 5, comma 3, del D.L. n. 78/2015 - che
attribuisce alle leggi regionali la riallocazione delle funzioni di polizia amministrativa locale e del relativo personale
nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali – precisando
che, qualora le leggi regionali ricollochino le funzioni di polizia
amministrativa locale e il relativo personale presso le città metropolitane e
le province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle
funzioni non fondamentali oggetto di riordino, con copertura dei relativi
oneri, la dotazione organica degli enti di area vasta, ridotta ai sensi
dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è
rideterminata in aumento in misura corrispondente al personale ricollocato. Il comma 771 dispone, in ulteriore aggiunta alle forme di mobilità già descritte, l'acquisizione all'amministrazione della giustizia, limitatamente al biennio 2016-2017, di 1.000 unità di personale proveniente dagli enti di area vasta, effettuata mediante procedure di mobilità volontaria semplificata e senza bisogno dell'assenso dell'ente di provenienza. Tale trasferimento è destinato a supportare i processi di digitalizzazione degli uffici e a completare il processo di trasferimento allo Stato, dal 1° settembre 2015, dell’obbligo di corrispondere le spese per gli uffici giudiziari precedentemente a carico dei Comuni. Il comma 772 aggiunge al riguardo la previsione che le unità di personale in transito verso il Ministero della giustizia (pari a 4.031 persone) siano detratte dal complesso del personale sopranumerario degli enti di area vasta da porre in mobilità perché addetti a funzioni non fondamentali. Il comma
773 (introdotto nel corso dell’esame in Commissione alla Camera)
interviene sull’articolo 21-quater del decreto-legge n. 83 del 2015 in
materia di riqualificazione del
personale dell'amministrazione giudiziaria, al fine di modificare la
procedura per definire alcuni contenziosi giudiziari in corso, prevedendo una
o più procedure interne per il passaggio di ruolo di tale personale, nel
rispetto del CCNL del comparto Ministeri 1998/2001. Il comma 774 fa salva la previsione posta nei confronti delle Regioni inadempienti - rispetto agli obblighi previsti per il processo di riordino delle funzioni provinciali - dall'articolo 7, comma 9-quinquies del decreto-legge "Enti locali" (DL n. 78 del 2015). Tale disposizione ha stabilito che le Regioni che non abbiano provveduto entro il 31 ottobre 2015 a dare attuazione all'accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014, con l'adozione in via definitiva delle relative leggi regionali, siano tenute a versare, entro il 30 novembre per l'anno 2015 ed entro il 30 aprile per gli anni successivi, a ciascuna Provincia e Città metropolitana del rispettivo territorio, le somme corrispondenti alle spese sostenute dalle medesime per l'esercizio delle funzioni non fondamentali. Di queste somme, la quantificazione su base annuale è affidata a un decreto del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2015. Dunque le Regioni sono tenute a sostenere le spese degli enti locali 'non riordinati', per garantire il trattamento economico dei dipendenti che risultino in soprannumero. Il versamento da parte delle Regioni cessa di essere dovuto, dalla data di effettivo esercizio della funzione da parte dell'ente individuato dalla legge regionale. |
Partecipazioni
azionarie in società per la gestione di infrastrutture connesse a Expo 2015 |
Il comma 775 proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018, la data entro la
quale deve operarsi il trasferimento,
in regime di esenzione fiscale, alla
città metropolitana di Milano e alla nuova provincia di Monza e di Brianza
delle partecipazioni azionarie originariamente detenute in società per la
gestione di infrastrutture comunque connesse all'esposizione universale
denominata Expo 2015, dalla provincia di Milano e dalla provincia di Monza e
Brianza, dopo il trasferimento transitoriamente operato alla regione
Lombardia, ai sensi dell’art. 1, comma 49, della L. 56/2014, che viene
pertanto novellato. |
Stabilizzazione
personale regioni |
Il comma 776 (introdotto
nel corso dell’esame in Commissione alla Camera), intervenendo sull’articolo
1, comma 529 della L. 147/2013 (che dispone che le Regioni che al 31 dicembre
2012 non si trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla
dotazione organica e che abbiano fatto ricorso all’utilizzo di personale
assunto con contratto a tempo determinato della durata di 36 mesi, oggetto di
proroghe anche non continuative negli ultimi 5 anni, a determinate condizioni
possano procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del
personale interessato), restringe la
platea dei soggetti ammissibili alla stabilizzazione in precedenza
richiamata, specificando che deve trattarsi di personale già in servizio alla
data di entrata in vigore del provvedimento in esame (e cioè al 1° gennaio
2016) e che comunque abbia maturato i requisiti richiesti entro il 31
dicembre 2015. |
Ragionevole durata del processo |
Il comma 777 interviene
sulle procedure per ottenere l’indennizzo da irragionevole durata del
processo contenute nella legge n. 89 del 2001 (c.d. Legge Pinto), riducendo
l’entità dell’indennizzo e introducendo l’obbligo per la parte lesa
dall’eccessiva durata di sollecitare i tribunali con rimedi preventivi della
violazione del termine, che rappresentano una condizione di procedibilità
della successiva domanda di riparazione del danno. Una modifica apportata dalla Camera dei deputati ha specificato che,
nel processo civile, il rimedio preventivo della richiesta di trattazione
orale della causa può essere richiesto anche quando il tribunale giudica in
composizione collegiale. Vengono inoltre introdotte alcune presunzioni di insussistenza del
danno, che obbligano la parte che ha subito un processo irragionevolmente
lungo a dimostrare il pregiudizio subito e vengono disciplinate nuove
modalità di pagamento. |
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Compensazione fiscale avvocati |
Il comma 778 consente, a partire dal 2016, agli
avvocati che vantano crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato
di porre tali somme in compensazione, anche parziale, con quanto dovuto per
imposte, tasse e contributi previdenziali (comma 778). La compensazione è consentita nel limite di spesa di
10 milioni di euro annui (comma 779)
e purché non sia stata proposta opposizione al decreto di pagamento. Spetta a
un DM del Ministero dell’economia dettare, entro 60 giorni, le disposizioni
attuative (comma 780). |
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Processo amministrativo |
Il comma 781 modifica disposizioni del Codice del processo
amministrativo (D.Lgs. 104/2010) prevedendo: § nell’ambito
del giudizio di ottemperanza per
pagamento di somme (art. 114), che l’indennità di mora decorre
dall’ordine di pagamento contenuto nella sentenza e la sua non manifesta
iniquità ove stabilita in misura pari agli interessi legali; §
in relazione all’istanza di prelievo di cui
all’art. 71 del Codice (con cui la parte può segnalare l’urgenza del ricorso)
un articolo aggiuntivo prevede la possibilità che il giudice, apprezzate le
circostanze, possa decidere con sentenza
in forma semplificata in camera di consiglio. |
|
Giudici ausiliari presso le corti d’appello |
Il comma 782 modifica la disciplina del DL 69/2013 relativa ai
giudici ausiliari presso le corti d’appello. In particolare: § si consente
ai giudici ausiliari di operare anche in relazione ai procedimenti della legge Pinto (per violazione della ragionevole
durata del processo); §
si prevede che i decreti di accoglimento del
ricorso Pinto, in relazione ai 90 procedimenti che questi deve definire entro
l’anno, siano computati nella misura di un
ottavo di provvedimento (quindi per computare un provvedimento vanno
definiti 8 procedimenti Pinto); § si
stabilisce che per ognuno dei citati decreti sia corrisposta al giudice
ausiliario un’indennità di 25 euro. |
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Spese di giustizia |
I commi da 783 a 787 sono stati introdotti dalla Commissione nel corso dell’esame in
sede referente. Il comma 783 modifica
l’articolo 83 del T.U. in materia di giustizia, laddove al comma 3
esso dispone che il decreto di pagamento dell'onorario e le spese spettanti
al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte
è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero. Un nuovo comma 3-bis precisa che il decreto di pagamento è emanato dal
giudice contestualmente al provvedimento che chiude la fase cui si riferisce
la richiesta. Con i successivi commi si dispone che: §
al
fine di pervenire alla completa automazione delle attività amministrative per
i settori del pagamento delle spese di giustizia e dei crediti per violazione
della ragionevole durata del processo i capi degli uffici giudiziari possono
stipulare apposite convenzioni con i consigli circondariali dell’ordine
forense, per la destinazione di unità di personale dei consigli a
supporto delle attività di cancelleria e segreteria nei settori sopra richiamati
(comma 784); § per la
durata di prestazione dell’attività da parte del suddetto personale gli
oneri retributivi e previdenziali sono a carico dei consigli
dell’ordine di provenienza, con esclusione di qualsiasi emolumento da
parte dell’amministrazione di destinazione, senza instaurazione con la stessa
di alcun tipo di rapporto di lavoro (comma 785); § le
convenzioni hanno durata triennale e cessano al decorso di tale
termine (comma 786) Le convenzioni stipulate dai capi
degli uffici giudiziari con amministrazioni pubbliche, anche diverse da
quelle di cui ai commi precedenti, devono essere preventivamente autorizzate
dal Ministero della giustizia
e realizzate senza oneri per la finanza pubblica (comma 787) |
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Esecuzione sentenze di condanna della Corte di giustizia UE |
Il comma 788, inserito in
sede referente, stabilisce che - anziché la Presidenza del consiglio -
sia ciascuna delle diverse Amministrazioni dello Stato soccombenti in
giudizio a provvedere al pagamento delle somme di denaro conseguenti alle condanne emesse nei confronti dell’Italia
per mancato o ritardato recepimento della normativa europea, nell’ambito
delle risorse iscritte a bilancio a legislazione vigente. A tal fine, viene modificato il primo periodo dell’articolo 1, comma 250, della legge
di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) relativo al pagamento di sanzioni
per pronunce di condanna per mancato recepimento di direttive UE. L’articolo
1, comma 250 della legge n. 147 del 2013 prevede che la Presidenza del
Consiglio provveda a pagare le somme derivanti da pronunce di condanna per
mancato o ritardato recepimento di provvedimenti dell'Unione europea a valere
sullo stanziamento appositamente iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, anche in relazione alle pronunce già
depositate o notificate all'entrata in vigore delle legge di stabilità. Ai titoli giudiziari si applicano le
disposizioni recate dalla legge 24 marzo 2001, n. 89 relative agli atti di
sequestro o pignoramento nei confronti dello Stato, e in particolare
l’articolo 5-quinquies, che esclude atti di sequestro o di pignoramento
presso la Tesoreria centrale e presso le Tesorerie provinciali dello Stato
per la riscossione coattiva di somme liquidate, a pena di nullità rilevabile
d'ufficio. |
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Recupero dell’accisa |
Il comma 789 modifica la
disciplina che differisce al 31 dicembre 2017 l’esecuzione del recupero dell’accisa dal soggetto
obbligato al pagamento, estendendone
di fatto l’ambito applicativo. Il differimento viene consentito anche quando, con sentenza
definitiva, sia stata accertata la colpa del soggetto obbligato. La sentenza
penale definiva, che può impedire il differimento, può essere pronunciata
anche dopo il 1° aprile 2010, purché sia relativa a fatti accaduti prima del
1° aprile 2010. |
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Percorso tutela vittime di violenza |
I commi 790 e 791, istitutivi
del “Percorso tutela vittime di violenza” sono stati introdotti nel corso dell’esame in Commissione. In particolare, si dispone che in
applicazione della disciplina europea in materia di protezione ed assistenza
delle vittime di reato, nonché in attuazione del decreto-legge n.93/2013 è
istituito nelle aziende sanitarie ed ospedaliere un percorso di protezione
denominato “Percorso tutela vittime di violenza” (comma 790). Si stabilisce poi che con D.P.C.M. da
emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono
definite a livello nazionale le linee guida per rendere operativo il
Percorso suddetto, la cui attuazione avviene attraverso l’istituzione di
gruppi multidisciplinari di assistenza giudiziaria, sanitaria e sociale ivi
compresa la presa in carico da parte dei servizi di assistenza della vittima
che intenda sporgere denuncia (comma 791). Due emendamenti governativi
(1.4017 e 1.4018) approvati in Aula alla Camera specificano che l'istituzione
dei Percorsi avviene con le risorse finanziarie, umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente e che la partecipazione ai gruppi
multidisciplinari non determina il diritto a rimborsi o emolumenti. |
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Misure per migliorare la spendibilità delle risorse cofinanziate
dall’UE Istituzione dell’organismo strumentale per la gestione degli
interventi cofinanziati |
I commi da 792 a 803
introducono disposizioni volte ad agevolare
la gestione finanziaria degli interventi finanziati dalle risorse europee,
in particolare attraverso l’istituzione,
(commi 792-800) da parte di
Regioni e province autonome, di appositi organismi
strumentali regionali cui assegnare in via esclusiva la gestione degli
interventi europei, finanziati con risorse comunitarie e di cofinanziamento
nazionale, di cui ciascuna regione è titolare in quanto soggetto attuatore di
Programmi operativi attuativi dei Fondi strutturali. Ciascuna regione e provincia autonoma provvederà all’istituzione del
suddetto Organismo dal 1° gennaio 2016 (comma 802) mediante propria legge, la
quale, oltre a disciplinare i rapporti tra l’ ente territoriale e l’organismo
strumentale, provvederà a disporre il trasferimento
all’organismo di tutti i crediti
regionali riguardanti le risorse
europee e di cofinanziamento
nazionale e di tutti i debiti
regionali agli aventi diritto riguardanti gli interventi europei,
risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate. L’eventuale
differenza positiva tra i debiti e i crediti trasferiti costituisce debito
della regione o provincia autonoma nei confronti dell’organismo regionale.
Per lo svolgimento della propria attività gli organismi strumentali si
avvalgono dei beni e del personale delle relative regioni o delle province
autonome (commi 793-794). Vengono poi dettate le necessarie prescrizioni contabili (commi
795-799) prevedendosi tra l’altro che dovranno essere aperti appositi conti
correnti di tesoreria unica intestati agli organismi in questione, sui quali
affluiscono le risorse relative al cofinanziamento regionale degli interventi
ed, inoltre, vengono versate dal Fondo di rotazione per
l’attuazione delle politiche comunitarie le risorse comunitarie e di cofinanziamento
nazionale destinate alle Regioni o alle Province. Le somme giacenti sui conti
di tesoreria non possono essere oggetto di procedure di esecuzione forzata. Sempre nell’ottica di facilitare l'attuazione degli interventi
cofinanziati dalla UE, i commi 801-803 recano poi disposizioni finalizzate ad
ampliare la platea delle amministrazioni titolari di interventi cofinanziati
che possono beneficiare di determinate procedure contabili agevolative
dell’iter dei pagamenti. In tale ambito viene altresì estesa (comma 802) la platea dei programmi che possono
beneficare delle anticipazioni a
carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche europee,
estendendola agli interventi a titolarità delle regioni e delle province
autonome. |
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Reperimento di risorse per la conclusione dei programmi cofinanziati
del ciclo 2007-2013 |
Il comma 804 reca una
disposizione volta a favorire il completamento
dei progetti inseriti nella programmazione dei Fondi strutturali europei 2007/2013 non conclusi alla data del 31
dicembre 2015 (termine ultimo per effettuare pagamenti), attraverso
l’utilizzo delle risorse di cofinanziamento nazionale destinate
all’attuazione dei programmi di azione e coesione complementari alla
programmazione 2014-2020. A tal fine il Dipartimento per la coesione
territoriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dovrà presentare
al CIPE una proposta di utilizzo delle risorse attualmente destinate ai programmi di azione e
coesione complementari alla programmazione
comunitaria 2014-2020. Si precisa inoltre che le risorse dei programmi complementari utilizzate per portare a
termine i progetti non conclusi della programmazione 2007-2013 a titolarità
di Amministrazioni che non risultano
beneficiarie di programmi complementari, siano reintegrate nella loro dotazione, da parte del CIPE, a valere
sulle disponibilità del Fondo sviluppo
e coesione. |
Semplificazione
del sistema di verifica dei finanziamenti per interventi pubblici e
istituzione |
Il comma 805, inserito nel corso dell’esame in sede referente, contiene una serie di modifiche normative volte ad intervenire sulle procedure di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di interventi e programmi pubblici. Vengono infatti semplificate le procedure per l’emanazione del D.P.C.M. con cui dovranno essere stabiliti i criteri per verifica dell’utilizzo dei finanziamenti pubblici e viene altresì estesa l’applicabilità del sistema, prevedendo che si applichi non solo alle opere pubbliche ma in generale ad interventi e programmi pubblici. Si introduce poi un “Fondo per la riprogrammazione degli investimenti per la crescita” (FRIC), a cui affluiscono le risorse dei finanziamenti revocati, la cui assegnazione viene effettuata dal CIPE per spese in conto capitale, anche su di un arco temporale pluriennale. Quanto alle risorse provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), saranno incluse in una sezione speciale del Fondo e per esse continueranno a vigere le attuali specifiche regole di conservazione in bilancio. Inoltre, mentre per l’assegnazione delle risorse del FRIC non sono previsti vincoli programmatici, settoriali o territoriali, le risorse del FSC rimarranno vincolate alla chiave di riparto territoriale vigente. |
Modifiche
alla disciplina del CIPE |
Il comma 806, inserito nel corso dell’esame in sede referente, contiene una serie di modifiche finalizzate a consentire la delegabilità della presidenza del CIPE in caso di assegnazioni a valere sul FSC, ovvero diverse allocazioni delle risorse dello stesso, variazioni di tariffe relative a servizi resi possibili dalla realizzazione di opere della legge obiettivo e assegnazioni a valere sul Fondo per la competitività e lo sviluppo. Viene altresì prevista l’abrogazione della norma che prevede la composizione variabile del CIPE, vale a dire la partecipazione al CIPE, con diritto di voto, anche dei Ministri non appartenenti al CIPE nelle cui competenze sono comprese le materie oggetto di delibera. |
Disciplina per l’utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione
(FSC) |
I commi dal 807 al 809,
inseriti nel corso dell’esame al Senato concernono la disciplina riguardante
l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nell’ambito della
programmazione relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)
2007-2013, qualora risultino necessari l'approvazione di una variante
urbanistica, ovvero l'espletamento di procedure di valutazione ambientale
strategica (VAS) o di valutazione di impatto ambientale (VIA). |
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Fondo per il recepimento della normativa europea |
Il comma 810 prevede un incremento di 50 milioni di euro per
il 2016 e di 100 milioni annui per il periodo 2017-2020, della dotazione del Fondo per il recepimento della normativa
europea, istituito dalla legge europea 2014 per consentire l’adeguamento
dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea. Come evidenziato dal comma 813, la disposizione in oggetto è finalizzata al pagamento degli oneri finanziari derivanti dall'esecuzione delle sentenze di condanna inflitte dalla Corte di giustizia dell'Unione europea a carico
dell'Italia. L'articolo 41-bis della
legge n. 234 del 2012, introdotto dalla legge 29 luglio 2015, n. 115 (Legge
europea 2014), ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze un fondo, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro
per il 2015 e di 50 milioni annui a partire dal 2016, al fine di consentire
il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti
dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli
obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già
assegnati alle competenti amministrazioni. |
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Interventi a favore dello sviluppo delle aree interne del Paese |
Il comma
811 è volto a incrementare di 10 milioni di euro per il triennio
2016-2018 le risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche
comunitarie destinate alla "strategia per le Aree interne”. Si rammenta
che in favore di queste “aree interne” il comma 13 della legge di stabilità
2014 ha autorizzato la spesa di 3 milioni per il 2014 e di 43,5 milioni per
ciascuno degli anni 2015 e 2016 a valere sulle risorse del Fondo di rotazione
per l’attuazione delle politiche comunitarie (complessivamente 90 milioni). Il comma
812 ridefinisce l’ammontare
complessivo delle risorse destinate alla “Strategia nazionale per lo
sviluppo delle aree interne del Paese” nella misura complessiva di 190 milioni per il periodo 2015-2018 (in luogo degli
originari 180 milioni), ripartiti in 16 milioni per il 2015; 60 milioni per
il 2016; 94 milioni per il 2017 e 20 milioni per il 2018. |
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Sentenze della Corte di giustizia UE: oneri finanziari e poteri di
rivalsa |
Il comma 813 prevede che l’incremento del Fondo per il recepimento della normativa europea - operato dal
comma 812 - sia finalizzato al
pagamento degli oneri finanziari derivanti dall'esecuzione delle sentenze di
condanna inflitte dalla Corte di giustizia dell'Unione europea a carico dell'Italia. A fronte dei
pagamenti effettuati, il Ministero dell'economia e delle finanze attiva il
procedimento di rivalsa a carico delle amministrazioni (regioni, province autonome, enti territoriali, altri enti pubblici e
soggetti equiparati) responsabili delle violazioni che hanno determinato
le sentenze di condanna; il procedimento prevede espressamente la possibilità
di attivare la compensazione con trasferimenti dello Stato verso le suddette
amministrazioni. Il comma sostituisce integralmente l'articolo 43, comma 9-bis della legge n. 234 del 2012,
introdotto dal D.L. n. 1 del 2015 e successivamente modificato dal D.L. n. 78
del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015. Il nuovo testo
dell'articolo 43, comma 9-bis, prevede che - ai fini della tempestiva
esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia
dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea - al pagamento dei relativi oneri
finanziari si provveda a carico del Fondo per il recepimento della normativa
europea. Il comma 813 intende altresì conferire una maggiore incisività alla procedura di rivalsa da parte dello Stato
nei confronti delle Amministrazioni responsabili delle violazioni. Viene
infatti previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze, sul cui
stato di previsione insiste il Fondo, e che ha pertanto in carico la
procedura di rivalsa, possa attivare una "compensazione con i
trasferimenti da effettuarsi da parte dello Stato in favore delle
amministrazioni stesse". Si ricorda, in proposito, che l'art. 43, comma 9-bis della legge 234 prevedeva già l'attivazione di una
compensazione, ma limitata alle "risorse accreditate dall'Unione europea
per il finanziamento di interventi comunitari riguardanti iniziative a
titolarità delle stesse amministrazioni e corrispondenti cofinanziamenti
nazionali".. |
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Sentenze della Corte di Giustizia UE: poteri sostitutivi |
Il comma 814 disciplina nel
dettaglio la tempistica e le procedure da porre in essere in caso
di violazione della normativa europea accertata con sentenza della Corte di giustizia. Le misure previste vanno
dall'assegnazione agli enti inadempienti di un termine congruo per l'adozione dei provvedimenti richiesti
all'attivazione di poteri sostitutivi
da parte del Governo o alla nomina di
apposito commissario. La disposizione inserisce tre ulteriori commi (2-bis, 2-ter e 2-quater) all’articolo 41 della legge n. 234 del
2012, relativo all’esercizio dei poteri
sostitutivi dello Stato ai fini dell’attuazione degli atti dell'Unione
europea nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, per porre rimedio
all'eventuale inerzia dei suddetti enti. L'articolo 41 della legge n. 234 del
2012 definisce le misure da intraprendere per l'adozione di provvedimenti, anche urgenti, diversi dalla legge di
delegazione europea e dalla legge europea, necessari a fronte di atti
normativi dell'Unione europea o di sentenze della Corte di giustizia
dell'Unione europea ovvero dell'avvio di procedure d'infrazione nei confronti
dell'Italia che comportano obblighi statali di adeguamento, nel caso in cui
tali obblighi riguardino materie di
competenza legislativa o amministrativa delle regioni e delle province
autonome. I nuovi commi intervengono sui casi di violazione della normativa europea accertata con sentenza
della Corte di giustizia che comporti la condanna al pagamento di sanzioni,
prevedendo una procedura mirata. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente per materia e sentiti gli enti inadempienti, assegna loro termini congrui per l'adozione di
ciascuno dei provvedimenti e atti necessari a conformarsi alla sentenza -
interrompendo così gli effetti della sanzione. Decorso inutilmente anche uno
solo dei termini fissati, il Consiglio dei ministri, sentito l'ente
interessato, adotta i provvedimenti
necessari o procede alla nomina di
un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri nella
quale si provvede in tal senso deve essere invitato il Presidente della
Giunta regionale della Regione interessata. Al fine di conservare gli effetti giuridici delle diffide già
adottate, si stabilisce che le misure previste si applicano anche
agli inadempimenti conseguenti alle diffide effettuate prima dell’entrata in
vigore della presente legge. In caso di nomina di un commissario
ad hoc, a quest'ultimo
sono attribuiti i poteri e le
facoltà previsti per i Presidenti di regione che subentrano nelle
funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito
espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi
di mitigazione del rischio idrogeologico (D.L. n. 91 del 2014,
convertito, con modificazioni, con legge n. 116 del 2014, art 10, commi 4, 5
e 6).
Infine, il capoverso 2-quater dispone che i commi
precedenti si applicano anche ai casi in cui ci sono procedure di
infrazione europee in corso. |
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Attività
di bonifica e messa in sicurezza del SIN “Bussi sul Tirino” |
Il comma 815, inserito nel corso dell’esame in sede referente, è volto ad avviare, entro il 30 giugno 2016, interventi per le attività
di bonifica e messa in sicurezza del Sito
di interesse Nazionale Bussi sul
Tirino, secondo le priorità e gli scopi di reindustrializzazione previsti
dalla normativa vigente. A tale fine, il commissario delegato è autorizzato
ad avviare gli interventi e all’utilizzo delle risorse giacenti sulla
contabilità speciale. L’em. 1.4019
approvato in Aula alla Camera precisa che le predette risorse sono
specificamente quelle preordinate al medesimo sito di interesse nazionale
«Bussi sul Tirino». Decorso il suddetto termine, il Capo del Dipartimento
della protezione civile, con propria ordinanza, disciplina la modalità della
cessazione delle funzioni del Commissario delegato e stabilisce un termine
per la chiusura della suddetta contabilità speciale. Le eventuali risorse
sono riassegnate al Ministero dell'ambiente, per essere utilizzate, sulla
base di apposito accordo di programma,
per interventi di bonifica del citato sito. |
Assunzioni
personale ministero ambiente |
I commi da 816 a 818 riguardano le
assunzioni di personale a tempo determinato ed indeterminato da parte del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in deroga a
quanto stabilito dalla normativa in materia di mobilità del personale
eccedentario verso regioni, comuni e altre pubbliche amministrazioni, a
valere sulle facoltà assunzionali degli enti di
destinazione. Il comma 816 autorizza il Ministero dell’ambiente, in deroga a
quanto stabilito in materia di ricollocamento del personale in mobilità
presso regioni ed enti locali e presso le amministrazioni dello Stato (art.
1, c. 424 e 425, L. 190/2014), ad assumere nel 2016, a tempo determinato, per
un periodo massimo di tre mesi, un contingente di personale di 30 unità
complessive, attraverso l’utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici a
tempo determinato, in corso di validità, banditi dall’ISPRA. L’em. 1.4020 prevede che le
graduatorie da cui attingere sono relative a concorsi pubblici a tempo
indeterminato. Allo scopo di creare un
apposito ruolo tecnico, al termine dei tre mesi il richiamato Ministero può
assumere a tempo indeterminato il suddetto personale, con inquadramento
nell’Area III, posizione economica F, nel rispetto della propria dotazione
organica. Il comma 817, allo scopo di garantire il supporto necessario alle
attività istituzionali, autorizza il Ministero dell’ambiente, in deroga a
quanto stabilito dal citato articolo 1, commi 424 e 425, della L. 190/2014,
ad assumere nel 2016, a tempo indeterminato, un contingente di personale di
11 unità complessive (6 collaboratori amministrativi e 5 collaboratori
tecnici), nel rispetto della propria dotazione organica, attraverso l’utilizzo
di graduatorie di concorso pubblico nazionale a tempo indeterminato, in corso
di validità, banditi ed espletati dall’ISPRA, da inquadrare nell’Area
seconda, posizione economica F1. Il comma 818 riconosce al Ministero dell’ambiente la possibilità di
procedere alle suddette assunzioni senza il previo espletamento delle
procedure di mobilità del personale (ex art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001, che prevede l’obbligo per le pubbliche
amministrazioni di utilizzare il personale già collocato in disponibilità prima
di avviare le procedure per le nuove assunzioni). |
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Risorse proprie bilancio UE |
Il comma 819 provvede a
dare piena e diretta esecuzione alla
decisione 2014/335/UE, Euratom, del Consiglio del 26 maggio 2014 relativa
alle risorse proprie dell'Unione europea
(UE) per il periodo 2014-2020. La decisione 2014/335/UE, Euratom fissa le norme relative all'attribuzione delle
risorse proprie dell'Unione al fine di assicurare il finanziamento del
bilancio annuale, conformemente all'articolo
311 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In base alla nuova disciplina, l'Unione potrà mobilitare risorse
proprie da destinare a stanziamenti per pagamenti fino a un importo massimo dell'1,23% della somma
del reddito nazionale lordo di tutti gli Stati membri nel corso del
periodo 2014-2020, mentre l'importo
totale degli stanziamenti per impegni non potrà superare l'1,29% del reddito nazionale lordo dell'UE.
Viene mantenuto il meccanismo di correzione degli squilibri di bilancio a
favore del Regno Unito. La decisione definisce le modalità secondo le quali
l'onere finanziario della correzione è assunto dagli Stati membri diversi dal
Regno Unito. La disciplina delle
risorse proprie per il 2014-2020 è costituita da un pacchetto di misure
legislative collegate al quadro
finanziario pluriennale (QFP)
dell'Unione europea che, oltre alla decisione in oggetto, comprende: § il regolamento (UE, Euratom)
n. 608/2014 del Consiglio che
stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione
europea; §
il regolamento (UE, Euratom) n.
609/2014 del Consiglio
concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse
proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL,
nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria. La decisione 2014/335/UE, Euratom entrerà
in vigore dopo l'approvazione da parte di tutti gli Stati membri dell'UE,
in conformità alle rispettive norme costituzionali, e si applicherà
retroattivamente dal 1º gennaio 2014, per assicurare la transizione al
sistema riveduto delle risorse proprie e per far sì che questa coincida con
l'esercizio finanziario. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare al Segretario generale del
Consiglio l'espletamento delle procedure richieste dalle rispettive norme
costituzionali per l'adozione della decisione, la quale entrerà in vigore il
primo giorno del mese successivo al ricevimento di tutte le comunicazioni
(art. 11). Alla data del 4 dicembre 2015, i Paesi che hanno ratificato la
decisione, e notificato la ratifica al Segretario generale del Consiglio,
sono i seguenti: Austria, Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Danimarca,
Finlandia, Spagna, Regno Unito, Ungheria, Croazia, Lituania, Malta, Paesi
Bassi, Polonia, Portogallo, Svezia, Slovenia, Slovacchia. |
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Adeguamento
per via regolamentare di atti dell'Unione europea |
Il comma 820, introdotto dal Senato, introduce una disciplina autonoma rispetto al dettato
dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, per quanto riguarda l'adozione di regolamenti che rendano applicabili
atti dell'Unione europea, qualora essi siano adottati in esecuzione di
disposizioni già recepite nell'ordinamento nazionale. In particolare, la disposizione
sopprime - all’articolo 36 della legge n. 234 del 2012 - il richiamo espresso
all’articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, consentendo che agli atti di esecuzione dell’Unione
europea, così come alle norme che modificano modalità
esecutive e caratteristiche di ordine tecnico, sia data attuazione
mediante decreto ministeriale. |
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Equiparazione liberi professionisti alle PMI per l’accesso ai fondi
europei |
Il comma 821 è finalizzato
ad equiparare i liberi professionisti esercenti
attività economica alle PMI ai
fini dell’accesso ai Fondi strutturali europei. In particolare, il comma
dispone che i Piani operativi POR e
PON del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR), rientranti nella Programmazione
2014/2020, si intendono estesi anche ai liberi professionisti,
in quanto equiparati alle PMI come
esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica
rivestita, dalla Raccomandazione della Commissione UE 2003/361/CE e dal
Regolamento UE n. 1303/2013, ed
espressamente individuati, dalle Linee
d'azione per le libere professioni, del Piano d'azione imprenditorialità 2020,
come destinatari a tutti gli effetti
dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite
Stati e regioni. |
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Cdp - Istituto nazionale di promozione Apporto enti pubblici e privati per esecuzione strumenti finanziari |
I commi dal 822 al 829
individuano la Cassa depositi e
prestiti S.p.A. come istituto
nazionale di promozione ai sensi della normativa europea sugli investimenti strategici e come possibile
esecutore degli strumenti finanziari destinatari dei fondi strutturali,
abilitandola a svolgere le attività previste da tale normativa anche
utilizzando le risorse della gestione
separata. Con le modifiche apportate in sede referente alla Camera, si
chiarisce che i predetti enti possono direttamente esercitare compiti di
esecuzione di strumenti finanziari (anziché ricevere affidamenti a tale
scopo); di conseguenza, in luogo di prevedere affidamenti da parte delle
competenti autorità di gestione, si specifica che dette autorità ne fanno
previa richiesta. Il comma 830 prevede che
tali attività possono essere condotte anche con apporto finanziario da parte di amministrazioni ed enti pubblici o privati anche a valere su risorse
comunitarie. A tal fine le risorse delle amministrazioni statali sono
individuate con DPCM, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze,
nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. |
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Fondo di garanzia TERNA per infrastrutture interconnector |
I commi da 831 a 836 intervengono
sulla normativa, di cui all’articolo 32 della legge n. 99/2009, finalizzata a
favorire, mediante il coinvolgimento di clienti finali energivori, lo
sviluppo di infrastrutture di interconnessione con l’estero (interconnector).
Le norme in parte si sovrappongono, in parte modificano l’articolo 32 che, ai
sensi del comma 836, per quanto
non espressamente previsto dai
commi 831-835, continua a trovare
applicazione. In particolare, il comma
831 prevede l’istituzione presso Terna S.p.A. di un fondo di garanzia nel quale confluiscono le somme, determinate in
misura pari a un euro/MWh per anno, che i concessionari della potenza
assegnata che hanno assunto con Terna l’impegno di finanziamento delle
infrastrutture di interconnessione con l’estero nella forma di «interconnector»,
sono tenuti a versare fino all’entrata in servizio di ciascun interconnector.
Il Fondo interviene solo a garanzia degli impegni assunti per il
finanziamento di ciascun interconnector. Il comma
832, al fine di completare la realizzazione degli interconnector di cui
all’articolo 32 della già citata legge n. 99, e successive modificazioni,
estende di sei anni fino al 31 dicembre 2021 il periodo di applicazione delle
misure di cui al comma 6 dell’articolo 32 stesso (produttive di benefici a
favore dei soggetti privati finanziatori delle infrastrutture), a prescindere
dalla originaria frontiera di assegnazione, per la capacità di
interconnessione di cui al già citato articolo 32, comma 1. Il comma 833 obbliga gli aggiudicatari o
cessionari a sottoscrivere il contratto di mandato a Terna per la costruzione
ed esercizio dell'interconnector
entro 90 giorni dal rilascio dell'esenzione dall'accesso a terzi sulla capacità
di trasporto che tali infrastrutture di interconnessione rendono disponibile,
e tale esenzione ai sensi del comma 486 ha durata fino venti anni (anziché pari a venti anni). |
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ILVA |
Il comma 837 autorizza l’organo
commissariale di ILVA S.p.A. a contrarre
finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 800 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato,
al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del piano delle
misure di tutela ambientale e sanitaria di ILVA e, nei limiti delle disponibilità
residue, di interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute,
nonché di ripristino e di bonifica ambientale. Il
finanziamento costituisce anticipazione finanziaria sui fondi raccolti a
seguito della emissione del prestito obbligazionario che il Commissario
straordinario è autorizzato a contrarre dall'articolo 3 (comma 1) del D.L. n.
1/2015, in prededuzione rispetto agli altri debiti. La
garanzia dello Stato sul finanziamento autorizzato dal comma in esame è
onerosa e a prima richiesta e allo scopo viene incrementato di 400 milioni di
euro il Fondo a copertura delle garanzie dello Stato istituito dall’articolo
3, comma 1-ter del D.L. n. 1/2015. |
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Riassegnazione
di somme non impegnate derivanti dalle aste delle quote di emissione di gas
serra. |
Il comma 838, inserito nel corso dell’esame in sede
referente, prevede che le risorse non impegnate derivanti dai proventi
delle aste relative alle quote di emissione di gas serra,
assegnate al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
e al Ministero dello sviluppo economico con il decreto interministeriale n.
231 del 2014, vengano destinate al rimborso
dei crediti agli operatori che non hanno ricevuto quote di emissione di
anidride carbonica (CO2) a titolo gratuito a causa dell'esaurimento
della riserva ad esse riconosciuta in quanto “nuovi entranti”. Si prevede
inoltre che per gli esercizi successivi, con i successivi decreti di riparto,
si effettuino anche i conguagli necessari a rispettare le proporzioni di
distribuzione delle risorse previste dalla normativa vigente in attuazione
della disciplina europea. |
Piano
straordinario di bonifica delle discariche abusive |
Il comma 839, inserito nel corso dell’esame in sede
referente, incrementa di 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 la dotazione del fondo –
di cui all’art.1, comma 113, della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) -
per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche
abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla
procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007. E’ demandata al Ministero
dell’ambiente l’individuazione e la pubblicazione sul suo sito istituzionale
di un cronoprogramma degli interventi attuativi previsti nel piano, nonché
l’indicazione progressiva degli interventi effettivamente realizzati. |
Accesso Fondo di garanzia PMI per imprese fornitrici |
Il comma 840 integra e
modifica la disciplina (contenuta nel comma 2-bis dell’articolo 2-bis del D.L. n. 1/2015) sull’accesso
al Fondo di garanzia per le PMI da parte delle imprese fornitrici/creditrici
delle società di gestione di almeno di uno stabilimento industriale di
interesse strategico nazionale soggette ad amministrazione straordinaria (tra
cui ILVA S.p.A). Il comma in particolare demanda ad
un decreto
interministeriale la possibilità di definire, ai fini dell’accesso al
Fondo per le imprese sopra indicate, appositi
criteri di valutazione economico-finanziaria, che escludono il rilascio della
garanzia per le imprese senza adeguate capacità di rimborso del finanziamento
bancario da garantire, nonché per le imprese in difficoltà ai sensi della
vigente disciplina UE. Contestualmente, il comma sopprime l’ultimo periodo del comma 2-bis dell’articolo 2-bis
del D.L. n. 1/2015, che stabilisce che il Consiglio di gestione del Fondo di garanzia deve pronunciarsi entro trenta giorni dal
ricevimento della richiesta di accesso, e che decorso inutilmente tale
termine, la richiesta si intende accolta. |
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Programmi amministrazione straordinaria |
Il comma 841 integra la
disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato
di insolvenza, di cui al D.Lgs. n. 270/1999 (articolo 27), prevedendo che per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici
essenziali, ovvero che gestiscono
almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, il
programma di amministrazione
straordinaria, sia esso di cessione dei complessi aziendali o di
ristrutturazione economica e finanziaria dell’impresa, possa avere una durata
fino a 4 anni (in luogo degli attuali
uno o due anni), decisa da un’autorizzazione del Ministro dello sviluppo
economico. La norma, nella sostanza, consente un’estensione per tali imprese
della durata dei programmi di amministrazione straordinaria. |
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Procedure di risoluzione di istituti bancari |
I commi da 842 a 854 riproducono
il contenuto del decreto-legge n. 183 del 2015. Detto provvedimento, nel
quadro delle procedure di risoluzione delle crisi bancarie, ha inteso agevolare
l’attuazione dei programmi di risoluzione
della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della
Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e della Cassa
di risparmio della Provincia di Chieti Spa. Più in dettaglio, il comma 842 costituisce
gli enti-ponte previsti dai provvedimenti di avvio della
risoluzione dei predetti istituti bancari. Con effetto dalle ore 00,00 del 23 novembre 2015 sono costituite le seguenti
quattro società per azioni: Nuova Cassa di risparmio di Ferrara
S.p.A., Nuova Banca delle Marche S.p.A., Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio
S.p.A, Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.A. Tali
enti hanno per oggetto lo svolgimento dell'attività di ente-ponte, con
l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali
precedentemente svolte dalle medesime banche e, ove le condizioni di mercato
siano adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le
attività o le passività acquistate, in conformità con le disposizioni
nazionali. Agli enti-ponte così costituiti possono essere trasferiti azioni, partecipazioni,
diritti, nonché attività e passività delle banche in risoluzione. È fissato il capitale sociale di tali enti. Le relative azioni sono interamente sottoscritte dal Fondo nazionale di risoluzione,
mentre il capitale di nuova emissione
della società può essere sottoscritto
anche da soggetti diversi dal Fondo nazionale di risoluzione. Si affida alla Banca d'Italia il compito di adottare lo statuto, nominare i primi componenti
degli organi di amministrazione e controllo e determinare i compensi degli
organi apicali dei nuovi istituti. L’istituto ha adottato i provvedimenti di nomina dei primi componenti
degli organi di amministrazione e di controllo degli enti così
costituiti. Sono chiarite le modalità con cui il sistema bancario nazionale provvede a somministrare al Fondo di risoluzione nazionale i
mezzi finanziari necessari all'adempimento degli obblighi assunti da questo prima dell'avvio del meccanismo di
risoluzione unico, qualora le contribuzioni ordinarie e straordinarie
già versate non siano sufficienti. È previsto il trattamento sanzionatorio
per il caso di inadempimento dell'obbligo di versare al Fondo di risoluzione
nazionale i contributi addizionali. La trasformazione in credito d'imposta delle DTA - Deferred Tax Assets,
iscritte nella situazione contabile di riferimento dell'ente sottoposto a
risoluzione decorre dalla data di avvio della risoluzione ed opera sulla base
dei dati della medesima situazione contabile. Sono escluse dalle
sopravvenienze attive (dunque dall'IRES) i versamenti effettuati dal fondo di
risoluzione agli enti ponte. Il decreto-legge n. 183
del 2015 è abrogato, fermi restando gli atti adottati, gli effetti prodottisi
e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo provvedimento. |
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Fondo di solidarietà in favore degli investitori |
I commi da 855 a 861 istituiscono un Fondo di solidarietà in favore degli investitori persone fisiche, imprenditori individuali,
coltivatori diretti o imprenditori agricoli che, alla data del 23 novembre 2015, detenevano strumenti finanziari subordinati
emessi dalle banche poste in risoluzione alla fine di novembre 2015. Esso è alimentato dal Fondo
interbancario di tutela dei depositi – FIDT, con una dotazione sino a un
massimo di 100 milioni di euro, in
conformità con le norme europee sugli aiuti di Stato e da questo gestito con
risorse proprie. Si demanda a provvedimenti di rango secondario, da emanare entro 90
giorni, la definizione, tra l’altro, delle modalità di gestione del Fondo, delle modalità e le condizioni di
accesso, inclusi le modalità e i termini per la presentazione delle istanza,
delle procedure da esperire che
possono anche essere di natura
arbitrale e le ulteriori disposizioni attuative. In caso di ricorso alla procedura
arbitrale le prestazioni del Fondo sono subordinate all’accertamento
delle violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e
trasparenza previsti dal Testo Unico Finanziario (D.Lgs. n. 58 del 1998) per
quanto riguarda i servizi e le attività di investimento concernenti i
predetti strumenti finanziari subordinati. Si affida inoltre a un D.P.C.M.,
adottato sentite le Commissioni parlamentari competenti, la nomina degli arbitri – i quali devono avere specifici requisiti di imparzialità, indipendenza,
professionalità e onorabilità – cui sono affidate le summenzionate procedure
relative al Fondo; in alternativa, detto provvedimento può individuare le
modalità di nomina degli stessi. Si fa comunque salvo il diritto
al risarcimento del danno, prevedendo la surroga del Fondo nel
risarcimento e nel limite delle somme eventualmente corrisposte. |
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Fondo per l’acquisto di macchine agricole |
I commi 862 e 863 istituiscono, presso l'INAIL, un fondo con una dotazione
di 45 milioni di euro per il 2016 e di 35 milioni annui a decorrere dal 2017,
destinato a finanziare gli investimenti per l'acquisto o il noleggio, con
patto di acquisto, di trattori agricoli o forestali o di altre macchine
agricole e forestali, aventi le caratteristiche ivi stabilite; l’intervento è
finalizzato al miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza nei
luoghi di lavoro. Sono ammesse al Fondo le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione
primaria dei prodotti agricoli. I criteri e le modalità per i benefìci
sono determinati dall'Istituto con avviso pubblico, nel primo semestre di
ogni anno. Alla
copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'istituzione del fondo presso
l'INAIL si fa fronte, ai sensi del comma 864: quanto a 20 milioni di
euro annui, sulle risorse destinate dallo stesso INAIL alla riduzione in
misura non superiore al 20%, dei contributi dovuti per l'assicurazione dei
lavoratori agricoli (tale misura, contenuta nell’art. 1, co.60 L. n.247/2007,
viene contestualmente abrogata); quanto a 25 milioni di euro per il 2016 e a
15 milioni di euro a decorrere dal 2017, mediante l’impiego di una quota
delle risorse programmate dall'INAIL (il Senato ha soppresso il riferimento
alla programmazione "per il triennio 2015-2017") per il
finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro. |
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Fondo per l’acquisto di automezzi destinati al trasporto pubblico
locale |
Il comma 866, istituisce,
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo finalizzato all’acquisto diretto o al noleggio, ovvero per il
tramite di società specializzate, per tutte le tipologie di mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e
regionale anche per garantire l'accessibilità alle persone a mobilità
ridotta. Il Fondo è altresì destinato alla riqualificazione elettrica dei mezzi. Si prevedono inoltre
ulteriori risorse finanziarie, pari a 210 mln € per ciascuno degli anni 2019
e 2020, di 130 mln e per il 2021 e 90 mln per il 2022. |
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Commissa |
Il comma 867 prevede il commissariamento dell’azienda Ferrovie del Sud-Est e Servizi
Automobilistici con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, che dovrà altresì nominare il commissario ed eventuali subcommissari, da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata
in vigore della legge. Nelle more, è assicurato un contributo di 70 milioni
di euro per il 2016, al fine di assicurare la continuità operativa della
società. |
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ANAS –
Confluenza delle risorse in un “Fondo unico” e disciplina del contratto di
programma |
I commi da 868 a 874, si propongono principalmente due
obiettivi: § convogliare
(a decorrere dal 1° gennaio 2016) tutte le risorse del bilancio dello Stato destinate ad ANAS S.p.A. in un apposito
Fondo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e, di qui, nel conto di tesoreria intestato alla medesima società
per il pagamento delle obbligazioni relative ai quadri economici delle opere
previste nella “parte investimenti” del contratto di programma, sulla base
del loro avanzamento (commi 868 e 869).
Ulteriori disposizioni sono finalizzate a disciplinare il monitoraggio (in
particolare viene prevista la rendicontazione trimestrale dall’ANAS al MIT
delle risorse utilizzate) e adeguati meccanismi di supervisione e controllo
(che dovranno essere definiti con un apposito decreto interministeriale, per il quale non viene però fissato un
termine per l’adozione). § disciplinare in una norma di rango primario l’attuale
regolazione del contratto di programma tra ANAS S.p.A. e Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti (d’ora in poi MIT), stabilendo, tra
l’altro, che tale contratto (comma 870): - ha durata quinquennale; - riguarda le attività di costruzione,
manutenzione e gestione della rete stradale e autostradale non a pedaggio in
gestione diretta ad ANAS S.p.A. (l'em. 1.4021 ha soppresso il
riferimento alle strade in convenzione con ANAS), nonché i servizi di
interconnessione, decongestione, salvaguardia e sicurezza del traffico che
ANAS garantisce su tutto il territorio nazionale; § definisce il corrispettivo annuale in
favore dell’ANAS; § è basato su un piano pluriennale; § stabilisce gli standard qualitativi, il
cronoprogramma delle opere, nonché le priorità. Viene altresì disciplinata la procedura per l’approvazione del
contratto di programma (che è approvato dal CIPE su proposta del MIT, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, d’ora in poi MEF,
per quanto attiene agli aspetti finanziari), per il suo monitoraggio e
il suo aggiornamento. Con riferimento a tali ultimi due aspetti viene
previsto che: - entro il 30 settembre di ciascun anno ANAS
trasmetta al MIT una relazione sullo stato di attuazione del contratto
di programma e della situazione finanziaria, che deve essere validata dal MIT
e inoltrata al CIPE, al MEF nonché, precisa alle competenti Commissioni
parlamentari (comma 871); - entro il 31 gennaio di ciascun anno il
CIPE, su proposta del MIT, approva eventuali aggiornamenti del contratto di
programma e, in particolare, del piano pluriennale delle opere (comma
872). Ulteriori disposizioni riguardano l’utilizzo del Fondo istituito dal
comma 868 per fronteggiare emergenze o altri eventi che incidano sulla
programmazione prevista dal contratto di programma (comma 873) e
l’applicazione della nuova disciplina relativa alla confluenza delle risorse
in un unico fondo (quindi dei commi 868 e 869) alle opere già approvate o
finanziate, nonché a quelle contenute nel contratto di programma 2015 (comma
874). |
ANAS –
manutenzione strade provinciali dei territori in emergenza |
In base al comma 875, inserito nel corso dell’esame in sede
referente, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di
emergenza e completata la procedura di ricognizione dei fabbisogni, ANAS
è autorizzata, mediante apposita delibera del Consiglio dei ministri,
sentita la Protezione civile, ad effettuare interventi di manutenzione
straordinaria sulle strade provinciali. |
Disposizioni in tema di fondi di garanzia pubblici |
I commi 876-878, consentono variazioni
compensative tra capitoli e trasferimenti di risorse fra conti di
tesoreria, se afferenti a fondi di garanzia. Tali variazioni sono
demandate ad appositi decreti del Ministro dell’economia, da emanarsi previa
verifica dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nonché
delle esigenze attuali e prospettiche dei fondi di origine e di destinazione Inoltre rifinanziano il fondo
finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio destinate alle garanzie
rilasciate dallo Stato di 350 milioni di euro per il 2016, di 1,5
miliardi per il 2017, di 1,7 miliardi per il 2018 e di 2 miliardi per il
2019. Viene inoltre abrogato (comma 877) l’articolo 11-bis del decreto- legge n. 74/2012, al fine di recuperare risorse
pari a 25 milioni di euro, atteso che le finalità di tale norma (contributo
in conto interessi per finanziamenti agevolati) sono successivamente state
superate dall’intervento di altre disposizioni in materia. Nel corso dell’esame in sede referente alla Camera è stato aggiunto il comma 879 il quale incrementa di 150
milioni di euro per l’anno 2016 la dotazione del Fondo a
copertura delle garanzie dello Stato concesse alla SACE S.p.A. a fronte
di rischi non di mercato. |
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Finanziamento al Fondo di risoluzione unico |
I commi da 880 a 885 autorizzano il Ministero dell’economia e delle finanze a stipulare con l’organo competente alla gestione del Meccanismo di
risoluzione unico degli istituti bancari (SRM), ovvero il Comitato di risoluzione gli accordi necessari a dare
attuazione alla dichiarazione Ecofin del 18
dicembre 2013, la quale tra l’altro stabilisce che gli Stati membri partecipanti all’Unione bancaria assicurino finanziamenti ponte al Fondo di risoluzione unico previsto
dal predetto regolamento, ove le
risorse del medesimo siano insufficienti. Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze si dispone
l’erogazione di finanziamenti ponte
fino a 5.735 milioni di euro. Ove non si possa procedere mediante le ordinarie procedure di
gestione dei pagamenti, i decreti del MEF che dispongono l’erogazione dei
finanziamenti autorizzano il ricorso ad anticipazioni
di tesoreria. Viene dunque istituito, per
assicurare la disponibilità delle somme eventualmente richieste, nello stato
di previsione del MEF un apposito fondo
con dotazione iniziale di 2.500
milioni di euro per il 2016, per cui si prevede una contabilità speciale. La dotazione del fondo è
così costituita: § per 1.500 milioni, mediante versamento
all’entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti sulla contabilità speciale istituita per il riacquisto da parte delle regioni dei
titoli obbligazionari da esse emessi, ivi compreso il contributo MEF a tale
scopo, nella parte non utilizzata per la ristrutturazione del debito
regionale; § per i restanti 1.000 milioni, mediante corrispondente riduzione del
rifinanziamento al Fondo destinato ad integrare le risorse iscritte sul
bilancio destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. I rimborsi del capitale derivanti dalle operazioni di finanziamento-ponte
sono versati all’entrata del bilancio dello Stato e destinati al Fondo per
l’ammortamento dei titoli di Stato, mentre gli interessi sono riassegnati ai
pertinenti capitoli di bilancio ai fini del pagamento degli interessi passivi
sui titoli di Stato. |
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Il comma 886, sostituito nel corso dell'esame in Aula alla Camera (em.
1.4025 del Governo). Tale comma, prevedendo
di riservare ad imprese (ma non più ad
interventi e programmi, com'era nel testo licenziato dalla sede referente
della Camera) localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna una quota non inferiore al 20 percento delle risorse disponibili del Fondo di garanzia per
le PMI costituito presso il Mediocredito centrale S.p.A,
di cui all’art. 2, comma 100, lett. a) della legge n. 662/1996. Il Fondo di garanzia per le P.M.I è
stato istituito dall’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge n.
662/1996 presso il Mediocredito Centrale Spa, allo scopo di assicurare una
parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore
delle piccole e medie imprese. Rivolgendosi al Fondo, l’impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la concreta
possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi
senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti
dal Fondo. Il Fondo è articolato in varie sezioni destinate ad ambiti di
intervento specifici, da ultimo il D.M. 18 marzo 2015 ha definito la quota
delle risorse del Fondo da destinare al microcredito. Le risorse del Fondo di
garanzia per le PMI, esposte in tabella E della legge di stabilità, sono
iscritte a Bilancio sul capitolo 7342/pg.20 per essere successivamente riassegnate
al conto corrente di Tesoreria n. 223034 (Mediocredito Centrale Spa). A
legislazione vigente il predetto capitolo presenta una dotazione di 704
milioni di euro per il 2016. Si ricorda l’attuale disciplina del
fondo di garanzia PMI (articolo 39 del D.L. n. 201/2011 e D.M. 26 giugno
2012), già dispone che la garanzia diretta del Fondo è concessa fino alla
misura massima dell'80 percento dell'ammontare delle operazioni finanziarie,
comunque finalizzate all'attività di impresa, riferite a soggetti beneficiari
ubicati nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania,
Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia, per i quali non è dovuto il versamento
di alcuna commissione al Fondo. Per essi, anche la Controgaranzia può essere
concessa fino alla misura massima dell’80% (a condizione che la garanzia non
superi la percentuale dell’80%). La
riformulazione elimina anche dall'ambito di applicazione della quota le
risorse assegnate in attuazione di quanto disposto dall’articolo 2 del D.L.
n. 69/2013 (cd. nuova Sabatini, per l’acquisto
di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature da parte delle PMI), nonché quelle assegnate in attuazione di
una serie di misure per
l’internazionalizzazione delle
imprese (quali quelle di cui all’articolo 6 del D.L. n. 112/2008,
all’articolo 6 della legge n. 49/1987 ed all’articolo 4 della legge n.
83/1989) e quelle assegnate in
attuazione degli articoli da 22 a 35 del D.L. n. 179/2012 di sostegno alla
nascita e allo sviluppo di imprese start-up
innovative. |
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Il comma 499-decies, soppresso nel corso dell'esame
alla Camera (em. 1.4025) disponeva che, all’esito della verifica da
effettuare entro il trenta settembre, risultasse
utilizzata una quota inferiore al 20 percento delle risorse di cui al
comma precedente, la differenza
tra la quota minima del 20 percento e quella utilizzata è riassegnata al Fondo di garanzia per le PMI. |
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Rivalutazione
di quote e terreni, nonché dei beni di impresa |
I
commi da 887 a 897 prorogano i termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, incrementando all'8 per cento l'aliquota della relativa imposta
sostitutiva. Si prevede poi, a favore delle società di capitali e degli enti residenti sottoposti a IRES, la
possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle
partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre
2014, attraverso il pagamento di un'imposta
sostitutiva con aliquota del sedici per cento per i beni ammortizzabili e del dodici
per cento per i beni non
ammortizzabili; per l'affrancamento
del saldo attivo della rivalutazione
è fissata un'imposta sostitutiva del dieci
per cento. |
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Circolazione del contante Emolumenti PPAA superiori a 1000 euro Pagamenti elettronici |
I commi da 898 a 903 innalzano da
mille a tremila euro il limite a partire dal quale è vietato il
trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o
postali al portatore; la stessa soglia di tremila euro è prevista per le
attività svolte dai cambiavalute con i clienti; per il servizio di rimessa (money transfer) la soglia è invece
fissata in mille euro. Sono inoltre eliminati l'obbligo di pagare i canoni
di locazione di unità abitative in forme e modalità che escludano l'uso
del contante e ne assicurino la tracciabilità, nonché l’obbligo per i
soggetti della filiera dei trasporti di effettuare i pagamenti dei
corrispettivi relativi ai contratti di trasporto su strada utilizzando mezzi
elettronici di pagamento o il canale bancario o postale, o altri strumenti
comunque tracciabili, indipendentemente dall’ammontare. Il comma 904 mantiene fermo per le pubbliche amministrazioni l’obbligo di
procedere al pagamento degli
emolumenti, a qualsiasi titolo erogati, superiori a mille euro esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti telematici I commi 900 e 901 recano
norme in tema di pagamenti elettronici. Il comma 900 estende l’obbligo per i commercianti e i professionisti di
accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito,
tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Si prevede un
decreto ministeriale, sentita la Banca d’Italia, volto a definire le
commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito a uso dei
consumatori in conformità alla normativa europea, al fine di promuovere
l’utilizzo delle carte di debito o di credito in particolare per i pagamenti
di importo contenuto Il comma 901 estende, dal 1° luglio 2016, l’obbligo di accettare pagamenti
elettronici anche con riferimento ai dispositivi di controllo di durata della
sosta.. |
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Disciplina fiscale del settore agricolo |
I commi 905-916 recano
misure relative al settore agricolo. In
materia fiscale, esse prevedono tra l’altro un innalzamento dell'imposta di registro sui trasferimenti di
terreni agricoli, alle condizioni di legge; la rideterminazione delle
percentuali di compensazione IVA
per le cessioni di latte fresco e l'incremento del coefficiente di rivalutazione dei redditi agrari e
dominicali. Si stabilisce inoltre che le produzioni agro energetiche si
considerano produttive di reddito agrario se contenute entro limiti
predefiniti, mentre in caso contrario si utilizza il coefficiente di
redditività del 25 per cento dell'ammontare dei corrispettivi IVA. Le modifiche al comma 908 prevedono che con
lo stesso decreto con il quale è disposto l’aumento della compensazione IVA
dall’8,8% al 10 % sui prodotti lattiero-caseari (decreto del
Ministro dell’economia, da emanare di concerto con il Ministro delle
politiche agricole), siano alzate, per il 2016, le percentuali di
compensazione dell’IVA applicabili agli animali vivi della specie
bovina, in misura non superiore al 7,70 %, e della specie suina,
in misura non superiore all’8%. L’onere massimo è quantificato in 20 milioni
di euro. Un emendamento approvato in Aula alla Camera (em. 1.4022) riferisce
l'onere massimo non già a tutta la disposizione ma soltanto alla
previsione - introdotta dalla Commissione in sede referente - che con il
decreto interministeriale (decreto del Ministro dell’economia, da emanare di
concerto con il Ministro delle politiche agricole) sono alzate, per il 2016,
le percentuali di compensazione dell’IVA applicabili agli animali vivi della
specie bovina, in misura non superiore al 7,70 %, e della specie suina, in
misura non superiore all’8 %. L'obbligo per cui la disposizione "non può
comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro" non si
applica, quindi, al decreto interministeriale che, entro il 31 gennaio 2016,
innalzerà le percentuali di compensazione applicabili a taluni prodotti del
settore lattiero-caseario in misura non superiore al 10 per cento. Viene inoltre prevista una riduzione del Fondo per gli incentivi all’assunzione dei giovani lavoratori
agricoli. |
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Piccola proprietà contadina |
Il comma 906 estende agli
atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative
pertinenze posti in essere a favore di proprietari di masi chiusi dagli stessi abitualmente coltivati le agevolazioni per la piccola proprietà
contadina, consistenti nella fissazione in misura fissa dell’imposta di registro ed ipotecaria ed nella misura dell’1 per
cento dell'imposta catastale per i
trasferimenti a titolo oneroso di terreni e pertinenze a favore di
coltivatori diretti ed imprenditori agricoli. |
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Piccola proprietà contadina |
Il comma 907 estende le
agevolazioni fiscali previste a favore della piccola proprietà contadina al
coniuge o ai parenti in linea retta dei soggetti che hanno già diritto a tali
agevolazioni, purché già proprietari di terreni agricoli e conviventi. Tali agevolazioni consistono nella fissazione in misura fissa
dell’imposta di registro ed ipotecaria ed nella misura dell’1 per cento
dell'imposta catastale per i trasferimenti a titolo oneroso di terreni e
pertinenze a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli. |
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Esenzione
dall’accisa per l’energia elettrica autoprodotta |
Il comma 911, approvato nel corso dell’esame in sede referente,
dispone che l’articolo 52, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 504/1995 – il
quale esenta dall'accisa l'energia
elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza
disponibile superiore a 20 kW consumata dalle imprese di autoproduzione in
locali e luoghi diversi dalle abitazioni – si applica anche all’energia
elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza
disponibile superiore a 20 kW, consumata da soci delle società cooperative di produzione e
distribuzione dell’energia elettrica di cui all’articolo 4, comma 1, n. 8
della legge n. 1643/1962 (dunque società cooperative di produzione e
distribuzione dell’energia elettrica che non sono state assoggettate a
trasferimento all’ENEL) in locali ed
in luoghi diversi dalle abitazioni. |
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Esenzioni fiscali masi chiusi |
Il comma 917 dispone che
le esenzioni fiscali attualmente previste per atti e documenti relativi a
procedimenti per controversie in materia di masi chiusi, (esenzione
dall’imposta di bollo, di registro, da ogni altra imposta e tassa e dal
contributo unificato) si applichino anche ai procedimenti relativi
all’assunzione di masi chiusi. Si chiarisce che tali agevolazioni si
applicano per i periodi di imposta per i quali non siano già scaduti i
termini di accertamento e di riscossione |
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Disposizioni in
materia di giochi |
I commi da 918 a 946 e 948
contengono disposizioni in materia di giochi: in particolare, è previsto l'aumento del prelievo erariale unico
(PREU) relativo a newslot (dal 13 al 17,5 per
cento; la percentuale destinata alle vincite è ridotta dal 74 al 70 per
cento) e videolottery - VLT (dal 5 al 5,5 per cento), nonché la riapertura dei termini ai fini della regolarizzazione fiscale per
emersione dei centri di raccolta on
line di scommesse non autorizzati. Si individua una procedura per accertare la stabile organizzazione in caso di
raccolta delle scommesse per mezzo dei centri di trasmissione dati (c.d.
CTD), da assoggettare ad una ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 25 per cento. Sono previsti bandi di
gara per nuove concessioni riguardanti le scommesse sportive e non sportive, il Bingo ed i giochi a
distanza. I concessionari per
la raccolta delle scommesse e per
la raccolta del gioco a distanza
in scadenza al 30 giugno 2016 possono proseguire
le loro attività fino alla sottoscrizione delle nuove concessioni, a condizione che presentino domanda di
partecipazione ai nuovi bandi. Dal 2016 è soppressa la riduzione
di 500 milioni di euro dei compensi spettanti ai concessionari e agli
altri operatori di filiera della raccolta del gioco con newslot e videolottery.
Per il 2015 la riduzione dei compensi si
applica a ciascun operatore della filiera
in misura proporzionale. È introdotta una nuova sanzione
amministrativa di 20 mila euro in caso di violazione della norma che
vieta l’installazione negli esercizi pubblici dei c.d. totem. Entro il 30 aprile 2016 la Conferenza
unificata Stato Regioni ed enti locali deve definire le caratteristiche dei punti vendita di gioco nonché i
criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine
di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute,
dell’ordine pubblico, della pubblica fede dei giocatori e prevenire il
rischio di accesso dei minori. La pubblicità del gioco deve rispettare determinati vincoli, anche
in ossequio di quanto previsto dalla raccomandazione 2014/478/ della
Commissione europea. In particolare è
vietata la pubblicità dei giochi con vincita in denaro nelle trasmissioni radiofoniche e
televisive generaliste dalle ore 7 alle ore 22 di ogni giorno, con
esclusione dei media specializzati individuati con decreto ministeriale,
delle lotterie nazionali e delle sponsorizzazioni nei settori della cultura,
della ricerca, dello sport, della sanità e dell’assistenza. Sono previste campagne di informazione e
sensibilizzazione nelle scuole sui
fattori di rischio connessi al gioco d’azzardo. Nel 2016 il rilascio del nulla osta per le newslot è consentito solo in
sostituzione di apparecchi già esistenti. A partire dal 2017 si prevede una riduzione
del 30 per cento delle newslot
rispetto agli apparecchi attivi al 31 luglio 2015; si prevede inoltre il
passaggio entro il 2019 ad apparecchi con sistemi di gioco con controllo
remoto (analogamente alle VLT). Dal 2016 scatta la tassazione
sul margine per i giochi di
abilità a distanza (20 per cento), per
le scommesse a quota fissa (18 per cento su rete fisica e 22 per cento a
distanza), con esclusione delle
scommesse ippiche. Dal 2017 la tassazione sul margine si applicherà anche
per il Bingo a distanza (20 per cento).
Presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per il gioco d’azzardo patologico-GAP, con un dotazione di 50
milioni annui, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e
riabilitazione delle persone affette da tale patologia. |
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Servizi di supporto per l’ istruzione degli alunni con disabilità o
in situazioni di svantaggio |
Il comma 947 attribuisce alle regioni,
a decorrere dal 1° gennaio 2016, le funzioni relative ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per
gli alunni con disabilità o in
situazione di svantaggio, fatti salvi i casi in cui, con legge regionale,
queste funzioni sono state già attribuite alle province, alle città
metropolitane o ai comuni. La modifica
è collegata al processo di riordino delle province, di cui alla L. 56/2014, alle quali l’art. 139 del
d.lgs. 112/1998 ha attribuito le funzioni suddette in relazione all’istruzione secondaria superiore. Le medesime funzioni,
in base allo stesso art. 139, sono state attribuite ai comuni, in relazione
agli altri gradi di scuola. A tal fine,
è autorizzata la spesa di € 70 mln
per il 2016, da ripartire fra gli
enti territoriali interessati con DPCM,
emanato entro 30 giorni dalla data
di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro per gli affari
regionali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il
Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata. L’assegnazione
può essere effettuata in due tranches, sulla base dell’anno scolastico di riferimento. |
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Dichiarazione precompilata e CAAF |
I commi dal 949 al 957
recano norme in materia di adempimenti relativi alla presentazione delle
dichiarazioni fiscali. In sintesi (comma 949), oltre a rendere permanente l’obbligo di inviare al
Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate ai fini della dichiarazione dei
redditi da parte dei soggetti individuati ex
lege, si ampliano
le ipotesi in cui l'Agenzia delle Entrate può eseguire controlli preventivi sulle dichiarazioni IRPEF: essi coinvolgono anche la dichiarazione precompilata, a
specifiche condizioni ovvero qualora risulti un rimborso superiore a 4.000
euro. Con le modifiche al comma 949 si aggiunge un nuovo comma
5-ter all’articolo 3 del D.Lgs. n.
175 del 2014, relativo alla trasmissione
all'Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute
dai contribuenti. In particolare si prevede che non si applicano le sanzioni in caso di lieve ritardo o di errata
trasmissione dei dati relativi al 2014 ovvero relativi al primo anno di
applicazione della normativa, a condizione che l’errore non abbia determinato
una indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione
precompilata. Si tratta, in particolare, delle sanzioni a carico dei soggetti
obbligati con riferimento alle prestazioni
sanitarie; quelle a carico degli altri soggetti obbligati, ovvero banche, fondi pensioni, imprese
assicuratrici e enti previdenziali (art. 78, comma 26 della legge n. 413
del 1991); quelle a carico dei sostituti
di imposta (art. 4, comma 6-quinquies,
del D.P.R. n. 322 del 1998). Sono modificati anche i requisiti dimensionali dei CAAF ai fini dello svolgimento
dell'attività di assistenza fiscale. In ordine ai requisiti per lo svolgimento dell’attività dei CAF (in
particolare, in relazione al numero
di dichiarazioni da essi trasmesse),
essi si applicano con riferimento alle dichiarazioni
trasmesse negli anni 2015-2017, in luogo degli anni da 2016 a 2018. Col comma 950 si fissa al 28
febbraio di ciascun anno il
termine entro cui gli enti assistenziali e i fondi integrativi del SSN
devono adempiere agli obblighi di comunicazione all'Agenzia delle Entrate, con riferimento alle spese sanitarie
rimborsate ai beneficiari. L’elaborazione
della dichiarazione precompilata da parte dell’Agenzia delle entrate con
riferimento ai dati trasmessi dagli
enti, dalle casse, dalle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente
fine assistenziale e dai fondi
integrativi del Servizio sanitario nazionale avviene a partire dall’anno
d’imposta 2015. Il comma 951 pone a carico del sostituto
di imposta l’onere di comunicare all'Agenzia delle entrate, entro il 7 luglio di ciascun anno, i risultati finali delle dichiarazioni.
Si consente ai CAF, in luogo della
polizza assicurativa ad essi richiesta per lo svolgimento delle proprie
attività di assistenza, di prestare
idonea garanzia sotto forma di titoli
di Stato o titoli garantiti dallo Stato, ovvero ancora sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa.
Si demanda a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la
possibilità di individuare ulteriori
modalità alternative che offrano adeguate garanzie. Il comma 952 fissa alcuni termini per l’esecuzione degli adempimenti
dei sostituti di imposta. Il comma 953, in via sperimentale per il 2016, esonera dall'obbligo
di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto (spesometro)
i contribuenti che hanno trasmesso i dati tramite il Sistema Tessera
Sanitaria. Il comma 954 amplia la platea
dei beneficiari (attualmente limitata ai soli familiari) della detrazione per
spese funebri sostenute in
dipendenza della morte di persone (aggiornando il limite a 1.550 euro per ciascuna di esse), e
chiarisce che la detrazione per la frequenza
di corsi di istruzione universitaria riguarda anche le università non statali, demandando
la fissazione dell'importo da detrarre ad apposito decreto del Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che deve tenere conto degli
importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali. Si
introduce una novella all’articolo 24 del Testo
Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR (DPR n. 917 del 1986) che estende a tutti i soggetti non residenti nel
territorio italiano (e non solo, dunque, ai soggetti residenti in uno
degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo
sullo Spazio economico europeo) le modalità
di determinazione dell’IRPEF applicabili ai soggetti residenti ai
sensi delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23 del TUIR (ivi
comprese le detrazioni per carichi di famiglia e da lavoro dipendente), fermo
restando che il reddito prodotto nel territorio dello Stato italiano deve
essere pari almeno al 75 per cento del
reddito complessivo e che il soggetto non deve godere di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di
residenza. Il comma 955 stabilisce
che la nuova disciplina introdotta
dal comma 954 con riferimento alle detrazioni
per spese funebri e per le spese di istruzione universitaria si applica a decorre dall’anno d’imposta 2015. Il decreto ministeriale volto a commisurare il limite di spesa per
le università non statali deve essere adottato entro il 31 gennaio 2016. Il comma 956 rende permanente
l’onere dell’Agenzia delle entrate di effettuare controlli preventivi, anche
documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso
di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro (abrogando le norme della
legge di stabilità 2014 che prevedevano la cessazione di tale onere a
decorrere dal 2016). Il
comma 957 (modificando l’articolo 39, comma
1-bis del D.Lgs. n. 241 del 1997) disciplina la responsabilità solidale del centro di assistenza fiscale con chi commette violazioni relative all’assistenza dei contribuenti
(visto di conformità ed asseverazione infedeli, certificazione tributaria
infedele). In particolare, in tali ipotesi il CAF è obbligato solidalmente
con il trasgressore al pagamento di una somma
pari alla sanzione (come previsto dalla norma attuale), nonché alle ulteriori somme
irrogate al trasgressore ai sensi del comma 1 dell’articolo 39. |
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Clausola
di salvaguardia voluntary disclosure |
Il
comma 958 quantifica in 2.000
milioni di euro le maggiori entrate per l’anno 2016 derivanti dalla proroga di termini prevista dall’articolo 2
del decreto-legge n. 153/2015, n. 153 in tema di voluntary disclosure. Il
comma 959 contiene una clausola di
salvaguardia attraverso l'aumento delle accise, nell'eventualità che detto importo non venisse realizzato
integralmente. |
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Aliquota Iva 5 per cento per cooperative sociali |
I commi 960-963
istituiscono una nuova aliquota
ridotta dell’IVA, al 5 per cento, assoggettandovi le prestazioni socio-sanitarie ed educative rese da cooperative sociali
e loro consorzi, attualmente
assoggettate all’aliquota del 4 per
cento. Le modifiche al comma 960 hanno esteso l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 5 per cento a tutte le prestazioni socio-sanitarie rese dalle cooperative sociali
ai soggetti indicati dalla legge e non solo, dunque, a quelle rese in
esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale. |
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Il comma 961, inserito in conseguenza dell'approvazione dell'em.
1.4024 del Governo, quantifica le maggiori entrate derivanti dal comma 960 in
12 milioni di euro. L'emendamento modifica anche gli stanziamenti in tabella
A, voce: "Ministero dell'economia e delle finanze". |
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Radiazione dei veicoli a seguito di esportazione all’estero |
Il
comma 964, al fine di contrastare
l’elusione della tassa automobilistica, novella l'articolo 103, comma 1,
del D.Lgs. n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), in tema di obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei
rimorchi, in relazione alla definitiva
esportazione all'estero. L’esportazione va documentata attraverso reimmatricolazione,
comprovata dall'esibizione della copia
della documentazione doganale di esportazione. |
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Risorse per il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico |
I commi da
965 a 973 ed il comma 986 dettano alcune disposizione tese
a potenziare nel 2016 gli
interventi nel settore della difesa e della sicurezza. In primo luogo vengono istituiti 3 fondi: §
Fondo per il
potenziamento degli interventi e delle dotazioni strumentali in materia di
protezione cibernetica e sicurezza informatica nazionali (presso il MEF)
con una dotazione di 150 milioni
per il 2016. Il fondo è ripartito con DPCM previa deliberazione del Comitato
interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), sentiti il
Ministro dell’interno, il Comitato parlamentare per la sicurezza della
Repubblica e i responsabili del Dipartimento delle Informazioni per la
sicurezza (DIS), dell’Agenzia informazione e sicurezza esterna (AISE) e
dell’Agenzia informazione e sicurezza interna (AISI). Del riparto è data
comunicazione al Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica (co. 965 e 966); l’em. 1.2146, approvato in Aula alla
Camera, prevede che
un decimo della dotazione finanziaria del fondo è destinato al rafforzamento
della formazione del personale del servizio polizia postale e delle
comunicazioni, nonché all'aggiornamento della tecnologia dei macchinari e
delle postazioni informatiche. § Fondo per l'ammodernamento delle dotazioni
strumentali e delle attrezzature anche di protezione personale in uso alle
forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, (presso il MEF)
con una dotazione finanziaria di 50
milioni di euro per il 2016.
Il riparto è effettuato, con DPCM, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della
giustizia (comma 967); Un emendamento approvato in Aula alla Camera modifica tale comma
autorizzando la spesa di 10 milioni per il 2016, per il rinnovo e
l'adeguamento della dotazione dei giubbotti anti-proiettile della Polizia di
Stato. La corrispondente copertura è reperita a valere sul Fondo di riserva
istituito nello stato di previsione del MEF, per le esigenze indifferibili
che si manifestino in corso di gestione. §
Fondo per interventi straordinari per la difesa
e la sicurezza nazionale in relazione alla minaccia terroristica (presso
il ministero della difesa) con una dotazione finanziaria di 245 milioni di euro per il 2016.
Fermo restando quanto disposto dal comma 196-bis, che parzialmente utilizza
le risorse del sopra indicato Fondo a copertura di quota parte (10 milioni
per il 2016) degli oneri derivanti dal finanziamento dell’industria dei
piccoli satelliti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con DPCM, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze e della difesa, sono individuati gli interventi e gli organismi cui
destinare le risorse del fondo e, in particolare, gli interventi finalizzati
a potenziare i sistemi di difesa territoriale dello spazio aereo e di
intervento delle forze speciali e delle forze per operazioni speciali nell'intero
dominio di azione terrestre, marittimo, aereo e spaziale, a implementare il
sistema di sorveglianza satellitare e di comunicazione, a ammodernare mezzi,
sistemi ed equipaggiamenti di difesa, nonché a rafforzare i supporti
logistici e i sistemi per la protezione delle infrastrutture sensibili e di
rilevanza strategica (commi 969 e 970). Inoltre, per l’anno 2016 il Ministero degli
affari esteri è autorizzato alla spesa di 15 milioni per investimenti volti ad accrescere il livello di
sicurezza delle sedi istituzionali in
Italia e all’estero (comma 971). Per quanto concerne, più direttamente il
personale, si destina al medesimo che non titolare di un trattamento
retributivo dirigenziale, appartenente ai Corpi di polizia, al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, alle Forze armate, compreso quello
appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto, quale riconoscimento
dell'impegno profuso ai fini di fronteggiare le eccezionali esigenze di
sicurezza nazionale per l'anno 2016, un contributo
straordinario pari a 960 euro
su base annua, da corrispondere in quote di pari importo a partire dalla
prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato nel
corso del predetto anno. Per le citate finalità è autorizzata la spesa di 510,5 milioni di euro per l'anno 2016
(em. 1.4026 del Governo approvato
in Aula alla Camera). Si prevede, conseguentemente, una riduzione di 5,5
milioni di euro per l’anno 2016 dell’autorizzazione di spesa destinata
all’albo degli autotrasportatori e di 5 milioni per il 2016 della dotazione
finanziaria del Fondo per interventi straordinari per la difesa e la
sicurezza nazionale in relazione alla minaccia terroristica di cui sopra (che
passa da una dotazione finanziaria di 250 milioni a una dotazione di 245
milioni). Il contributo non ha natura retributiva, non concorre alla
formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è
assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale. La disposizione
precisa che, ricorrendone le condizioni, si applica anche la disciplina del
cd. bonus IRPEF (art. 13, comma 1-bis, DPR n. 917/1986). Al fine di garantire
il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, il MEF
effettua il monitoraggio mensile dei maggiori oneri derivanti da tale
disposizione. Nelle more del monitoraggio, è accantonato e reso indisponibile
l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 delle risorse del Fondo per
le esigenze indifferibili istituito dalla legge di stabilità 2015. In
relazione agli esiti del monitoraggio, si provvede al disaccantonamento
ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura
degli eventuali maggiori oneri accertati
(co. 972). Inoltre, si autorizza la spesa di euro 944.958 per l’anno 2016,
di euro 973.892 per l’anno 2017 e di euro 1.576.400 annui a decorrere dall’anno 2018 da destinare a provvedimenti normativi diretti
all’equiparazione del personale
direttivo del Corpo della polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli
della Polizia di Stato.
L’equiparazione concerne l’articolazione delle qualifiche, la progressione di
carriera e il trattamento giuridico ed economico del personale (co. 973). Infine, viene anticipa dal 1° ottobre 2016 al 1°
marzo 2016 il termine a partire dal quale possono essere effettuate le assunzioni straordinarie nella
Polizia di Stato, nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della Guardia di
finanza autorizzate dal D.L. 78/2015 (art. 16-ter), al fine di incrementare
le attività di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela
dell’ordine e della sicurezza pubblica. Inoltre, si autorizza la Polizia di Stato a bandire per l’anno
2016 un concorso nei limiti degli
eventuali posti residui (art. 986). |
Programma
straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie
delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia |
I commi da 974 a 978, inseriti nel corso dell’esame in
sede referente, disciplinano le procedure per la predisposizione di un
“Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di
provincia”. Il Programma, di cui vengono elencate le finalità
(comma 974), sarà predisposto sulla base dei progetti inviati alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 1° marzo 2016, secondo le
modalità stabilite con apposito bando, approvato con D.P.C.M. Tale
decreto dovrà essere emanato entro il 31 gennaio 2016 (comma 975)
e dovrà altresì disciplinare la costituzione di un “Nucleo per la
valutazione dei progetti”, la documentazione da inviare a corredo dei
progetti e i criteri per la loro valutazione (comma 976). Con uno o più D.P.C.M. si provvede ad
individuare i progetti, selezionati dal Nucleo, da inserire nel Programma, ai
fini della stipula di convenzioni o accordi di programma (con gli enti
promotori dei progetti medesimi) destinati a disciplinare le modalità e i
tempi di realizzazione degli interventi (comma 977). Per il finanziamento del programma viene prevista l’istituzione di un
apposito Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2016 (comma
978). |
Carta per acquisti culturali per |
I commi
979 e 980 concernono l’assegnazione di una Carta cultura per i giovani. In particolare, il comma 979 prevede che, a tutti i cittadini italiani o di altri Paesi
membri dell’UE che risiedono in Italia, che compiono 18 anni nel 2016, è assegnata una Carta elettronica, dell’importo massimo di 500 euro, che può
essere utilizzata per ingressi a rappresentazioni teatrali e
cinematografiche, musei, mostre, spettacoli dal vivo e (altri) eventi
culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, nonché
per l’acquisto di libri. I criteri
e le modalità di attribuzione e utilizzo della Carta, nonché l’importo da
assegnare, sono definiti con DPCM,
di concerto con il MIBACT e il MEF, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Le somme assegnate non costituiscono
reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo dell’ISEE. Il comma 980 autorizza la spesa di € 290 mln per il 2016 per l’assegnazione della Carta. Le somme
sono iscritte nello stato di previsione del MIBACT. Disposizioni assimilabili sono
contenute all’art. 1, co. 121-123, della L. 107/2015, che ha istituito una
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo
delle scuole di ogni ordine e grado, dell'importo di euro 500 annui per
ciascun anno scolastico, da utilizzare per acquisti o iniziative di carattere
culturale, e ha autorizzato a tal fine una spesa di € 381,137 mln annui dal
2015. Le modalità applicative sono state
definite con D.P.C.M. 23 settembre
2015. |
|
Credito d’imposta videosorveglianza |
Il comma 982 istituisce
per l’anno 2016 un credito d’imposta
a favore delle persone fisiche che, al di fuori della loro attività di lavoro
autonomo, installano sistemi di
videosorveglianza digitale o
allarme ovvero stipulano contratti con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali.
È previsto un limite complessivo di spesa di 15 milioni, mentre non è fissato
alcun limite al beneficio utilizzabile da ciascun contribuente. Si demanda ad
un decreto ministeriale la definizione delle modalità applicative della
norma. |
|
Contributo all’ Organizzazione europea per le ricerche astronomiche
nell’emisfero australe |
Nel corso dell’esame in sede referente è stato approvato un
emendamento che ha introdotto il comma
983, il quale ridetermina il
contributo all’Organizzazione europea per le ricerche astronomiche
nell’emisfero australe (ESO) nella
misura di 17 milioni annui a decorrere
dal 2016, prevedendo la facoltà di destinare la quota eccedente i
contributi obbligatori alla realizzazione di programmi di ricerca in
collaborazione con l’ESO stessa. Conseguentemente l’intervento emendativo ha soppresso la riduzione dei contributi
destinati, tra gli altri, anche a tale organizzazione internazionale,
introdotta dall’articolo 1, comma 353, allegato n. 6, pari ad 1 milione di
euro nel 2016, nel 2017 e nel 2018. |
|
Credito d’imposta strumenti musicali |
Il comma 984 istituisce per l’anno 2016 un credito d’imposta al fine di attribuire agli studenti dei conservatori
di musica e degli istituti musicali pareggiati un contributo di 1.000 euro
per l’acquisto di uno strumento
musicale nuovo. Il credito d’imposta è attribuito al rivenditore dello
strumento il quale anticipa il contributo allo studente che lo acquista. È
previsto un limite complessivo di 15 milioni. Si demanda ad un apposito
provvedimento dell’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità
applicative della norma. |
|
Due per
mille per associazioni culturali |
Il comma 985 prevede che per il 2016, con riferimento al periodo di imposta 2015, i
contribuenti possono destinare il 2
per mille dell’IRPEF a favore di una associazione culturale iscritta in
un elenco appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri. La scelta è effettuata in sede di dichiarazione dei redditi: i
contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della stessa
dichiarazione, utilizzano un’apposita scheda approvata dall’Agenzia delle
entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. I requisiti
e i criteri per l’iscrizione delle associazioni nell’elenco, le cause e le
modalità di revoca o di decadenza, nonché i criteri e le modalità per il
riparto delle somme sulla base delle scelte operate dai contribuenti, sono
stabiliti con D.P.C.M., su
proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge. A tal fine,
è autorizzata la spesa di € 110 mln. Le
somme non impegnate nel 2016 possono essere impegnate nel 2017. Il meccanismo si
aggiunge a quello previsto dall’art. 23, co. 46, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011)
che dal 2012 consente di destinare una quota pari al 5 per 1000 dell’IRPEF al
finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni
culturali e paesaggistici. Per completezza si
ricorda che alla conservazione dei beni culturali può essere destinata anche
la quota dell’8 per mille dell’IRPEF (art. 47, co. 2 e 3, L. 222/1985 e
D.P.R. 76/1998). |
|
Trattamento fiscale contributi volontari a consorzi obbligatori |
I commi da 987 a 989 disciplinano
il trattamento fiscale dei contributi volontari ai consorzi
obbligatori. Il comma 987, aggiungendo una lettera o-ter) al comma 2 dell’articolo 100
del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. n. 917 del 1986),
chiarisce che sono deducibili le somme corrisposte, anche su base volontaria, a consorzi cui le imprese aderiscono ottemperando a obblighi di legge,
indipendentemente dal trattamento contabile e purché utilizzate agli scopi
dei consorzi. Ai sensi del comma 988, le medesime somme sono deducibili
dall’IRAP (articolo 11, comma 1, lettera a), n. 1-bis). Il comma
989 chiarisce che le agevolazioni così introdotte si applicano retroattivamente,
ossia dall’esercizio in corso al 31
dicembre 2015 |
|
Risorse
per il Comitato promotore per le Olimpiadi 2024 |
Il comma 991 assegna al Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI), con vincolo
di destinazione in favore delle attività del Comitato promotore per le Olimpiadi di Roma 2024, un contributo
pari a € 2 mln per il 2016, ed € 8 mln per il 2017. Si ricorda che l’art.
15 del D.L. 185/2015, in corso di esame, inserisce tra le finalizzazioni del
Fondo Sport e periferie - istituito nello stato di previsione del MEF, per
essere poi trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e, da qui, al CONI, con una dotazione di € 20 mln nel 2015, € 50 mln
nel 2016, ed € 30 mln nel 2017 - anche le attività e gli interventi
finalizzati alla “presentazione” (già avvenuta) e alla promozione
della candidatura di Roma per le Olimpiadi del 2024. Si ricorda, altresì,
che gli stanziamenti destinati al CONI sono allocati sul cap. 1896 dello
stato di previsione del MEF e, nel ddl di bilancio 2016, ammontano a € 405,4
mln. |
|
Assunzioni Agenzia Dogane |
Il comma 990 consente
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, anche per l’anno 2016, di
procedere allo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure
concorsuali interne bandite al 1° gennaio 2015, al fine di coprire i posti
vacanti. |
|
|
Il comma 992 inserisce la
clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nel senso che le disposizioni della legge
sono inapplicabili agli enti a statuto speciale ove siano in contrasto con
gli statuti e le relative norme di attuazione. |
|
Tabella A e B |
Il comma 993 dispone in
ordine all’entità dei fondi speciali, ossia gli strumenti contabili mediante
i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei
provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso
degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale. |
|
Tabella C |
Il comma 994 reca l’approvazione della Tabella C, recante la determinazione
delle dotazioni finanziarie da iscrivere in bilancio delle leggi di spesa
permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai
sensi della normativa contabile. |
|
Tabella E Tabella D |
Il comma 995 reca l’approvazione
della Tabella E, che determina, per le leggi che dispongono spese a
carattere pluriennale in conto capitale, le quote destinate a gravare per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, esposte per programma e missione. Il comma 996 reca l’approvazione della Tabella D, che
determina le riduzioni delle autorizzazioni legislative di spesa di parte
corrente, aggregate per programma e missione. Il comma 997 indica i limiti massimi di impegnabilità
che le amministrazioni pubbliche possono assumere nel 2016, con riferimento
ai futuri esercizi, rinviando a tal fine a quanto registrato nella apposita colonna
della Tabella E. |
|
Copertura oneri di pare corrente |
Il comma 998, reca la copertura degli oneri di parte corrente del disegno di legge di stabilità per gli esercizi
finanziari 2016, 2017 e 2018, rinviando al prospetto allegato al disegno di
legge medesimo ai sensi dell’art. 11, comma 6, della legge di contabilità n.
196/2009. |
|
Entrata in vigore |
La legge di stabilità entra in vigore il 1° gennaio 2016, ove non diversamente previsto (comma 999). Per talune disposizioni,
infatti, la legge stessa prevede che l’entrata in vigore avvenga il giorno
stesso o quello successivo alla data di pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale. |
|
Appendice:
Tavole relative agli effetti disposti
dagli Elenchi n. 2 e n. 3 e
dalle Tabelle C, D ed E
Articolo
1, comma 587, Elenco n. 2
Riepilogo delle riduzioni delle dotazioni
finanziarie
delle spese dei Ministeri
(dati in milioni di euro)
Ministeri |
2016 |
2017 |
2018 |
Economia
e finanze |
117,0 |
134,2 |
147,6 |
Sviluppo
economico |
8,4 |
31,5 |
31,9 |
Lavoro
e politiche sociali |
4,2 |
1,0 |
1,0 |
Giustizia |
23,3 |
26,4 |
26,4 |
Affari
esteri |
8,2 |
6,3 |
6,3 |
Istruzione,
università e ricerca |
220,4 |
240,4 |
200,4 |
Interno |
27,2 |
43,2 |
60,7 |
Ambiente |
1,6 |
1,0 |
0,9 |
Infrastrutture
e trasporti |
28,9 |
35,0 |
22,9 |
Difesa |
19,0 |
17,0 |
17,0 |
Politiche
agricole |
21,9 |
13,8 |
12,9 |
Beni
e attività culturali e turismo |
7,8 |
0 |
0 |
Salute |
24,5 |
13,2 |
9,6 |
TOTALE |
512,5 |
563 |
537,6 |
Articolo
1, comma 588, Elenco 3
Riduzione di stanziamenti per la
Presidenza del Consiglio
(dati in migliaia di euro)
cap. |
Denominazione |
BLV |
riduzioni Elenco n. 3 |
importi risultanti |
||||||
2016 |
2017 |
2018 |
2016 |
2017 |
2018 |
2016 |
2017 |
2018 |
||
2115 |
Spese di funzionamento della
Presidenza del Consiglio |
34.601 |
34.511 |
34.523 |
1.731 |
1.731 |
1.731 |
32.870 |
32.780 |
32.792 |
2124 |
Gestione ed implementazione del
portale Normattiva e del progetto X-Leges |
1.220 |
985 |
1.000 |
37 |
37 |
37 |
1.183 |
948 |
963 |
2191 |
Promozione della conoscenza
degli eventi della prima guerra mondiale in favore delle future generazioni |
1.408 |
0 |
0 |
42 |
0 |
1.366 |
0 |
0 |
|
2780 |
8 per mille IRPEF per interventi
straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e
conservazione di beni culturali |
71.146 |
70.500 |
70.500 |
3.120 |
3.120 |
3.120 |
68.026 |
67.380 |
67.380 |
7474 |
"Luoghi della memoria per
la celebrazione del centenario della prima guerra mondiale |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
150 |
150 |
150 |
4.850 |
4.850 |
4.850 |
2183 |
Fondo Interventi dell'editoria |
102.689 |
102.391 |
102.391 |
3.081 |
3.081 |
3.081 |
99.608 |
99.310 |
99.310 |
2190 |
Fondo straordinario sostegno
all'editoria |
21.364 |
0 |
0 |
641 |
0 |
0 |
20.723 |
0 |
0 |
7442 |
Fondo per gli investimenti del
Dipartimento dell'editoria |
8.684 |
8.658 |
8.658 |
261 |
261 |
261 |
8.423 |
8.397 |
8.397 |
2113 |
Attuazione delle politiche
antidroga |
5.780 |
5.763 |
5.763 |
578 |
578 |
578 |
5.202 |
5.185 |
5.185 |
5210 |
Tutela delle minoranze
linguistiche storiche |
790 |
867 |
867 |
24 |
24 |
24 |
766 |
843 |
843 |
5211 |
Tutela delle minoranze
linguistiche |
972 |
1.069 |
1.069 |
29 |
29 |
29 |
943 |
1.040 |
1.040 |
2185 |
Interventi Servizio Civile
Nazionale |
116.243 |
113.427 |
113.427 |
3.487 |
3.487 |
3.487 |
112.756 |
109.940 |
109.940 |
2102 |
Politiche di sostegno alla
famiglia |
22.621 |
22.621 |
22.621 |
2.262 |
2.262 |
2.262 |
20.359 |
20.359 |
20.359 |
2118 |
Funzionamento dell'Ufficio
dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza |
1.517 |
1.611 |
961 |
46 |
46 |
46 |
1.471 |
1.565 |
915 |
2099 |
Piano nazionale per le aree
urbane degradate |
75.000 |
75.000 |
0 |
3.750 |
3.750 |
0 |
71.250 |
71.250 |
0 |
2108 |
Politiche delle pari opportunità |
28.228 |
20.353 |
20.420 |
2.823 |
2.823 |
2.823 |
25.405 |
17.530 |
17.597 |
2132 |
Comitato paralimpico
nazionale |
7.000 |
7.000 |
7.000 |
210 |
210 |
210 |
6.790 |
6.790 |
6.790 |
7455 |
Fondo di garanzia mutui per gli
impianti sportivi |
18.776 |
0 |
0 |
563 |
0 |
0 |
18.213 |
0 |
0 |
2106 |
Incentivazione e sostegno alla gioventù |
5.559 |
6.136 |
6.136 |
167 |
167 |
167 |
5.392 |
5.969 |
5.969 |
Totale |
528.598 |
475.892 |
400.336 |
23.002 |
21.756 |
18.006 |
505.596 |
454.136 |
382.330 |
Articolo
1, comma 994, Tabella C
Quantificazione annuale degli
stanziamenti-
variazioni rispetto alla legislazione vigente
(importi in
euro)
Oggetto |
2015 |
2016 |
2017 |
D.Lgs. n. 56/2000, art. 13, co. 3 - Fondo sanitario
nazionale per minori da gettito IRAP relativo alle regioni a statuto
ordinario (regolazione debitoria)
(MEF, cap. 2701) |
- |
+1.000.000.0000 |
+2.000.000.000 |
L. n. 353/2000 - Conservazione e la difesa dagli
incendi del patrimonio boschivo (MEF, cap. 2820) |
-1.307.468 |
-1.307.468 |
-1.307.468 |
D.L. n. 142/1991, art. 6, co. 1 - Fondo protezione
civile (MEF, cap. 7446) |
+3.400.000 |
+3.400.000 |
+3.400.000 |
D.L. n. 90/2005, art. 4, co. 1 - Dipartimento della
protezione civile (MEF, cap. 2184) |
+10.000.000 |
+10.000.000 |
+10.000.000 |
D.L. n. 93/2013, art. 10, co. 1 - Fondo emergenze
nazionali della protezione civile (MEF, cap. 7441) |
+100.000.000 |
+100.000.000 |
+100.000.000 |
D.Lgs. n. 454/1999, art. 6 - Contributo al Consiglio
per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - CREA (Politiche
agricole, cap. 2083 - |
-2.500.000 |
-2.500.000 |
-2.500.000 |
L. n. 267/1991, art. 1, co. 1 - Piano nazionale della
pesca marittima (Politiche agricole, cap. vari) |
-153.000 |
-152.000 |
-152.000 |
L. n. 267/1991, art. 1, co. 1 - Piano nazionale della pesca marittima
politiche agricole |
+ 3.000.000 |
|
|
ENEA (MISE, cap. 7630/P) |
- |
- |
-1.500.000 |
L. n. 549/1995, art. 1, co. 43:
Contributi ad enti per internazionalizzazione delle imprese e promozione del
made in Italy (MISE, cap. 2501/p) |
+1.000.000 |
+1.000.000 |
+1.000.000 |
D.Lgs. n. 502/1992 -Fondo per il finanziamento della
ricerca sanitaria (Salute, cap. 3392) |
-1.067.866 |
-7.024.000 |
-6.424.000 |
D.Lgs. n. 204/1998 - Ricerca scientifica e
tecnologica (MIUR, cap. 7236) |
-4.000.000 |
-4.000.000 |
-4.000.000 |
D.L. n. 17/2001 - Agenzia per i servizi sanitari
regionali (Salute, cap. 3457 |
-100.000 |
-100.000 |
-100.000 |
D.L. n. 269/2003 - Agenzia italiana del farmaco
(Salute, capp. 3458 e 7230) |
-1.100.000 |
-1.100.000 |
-1.313.787 |
L. n. 163/1985 - Fondo unico dello spettacolo
(MIBACT, capitoli vari) |
-52.752 |
- |
- |
L. n. 466/1988 - Accademia nazionale dei Lincei
(MIBACT, cap. 3630) |
+500.000 |
+500.000 |
+500.000 |
L. n. 549/1995, art. 1, co. 43: Enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed altri organismi nel settore della cultura
(MIBACT, cap. 3670 e 3671) |
+10.000.000 |
+10.000.000 |
+10.000.000 |
L. n. 549/1995, art. 1, co. 43: Enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed altri organismi (MIUR, cap. 1261) |
-300.000 |
-300.000 |
-300.000 |
L. 394/1977 - Attività sportiva universitaria (MIUR,
cap. 1709) |
-1.500.000 |
-1.500.000 |
-1.500.000 |
L. n. 230/1998 - Fondo nazionale per il servizio
civile (MEF, cap. 2185) |
+2.303.225 |
+2.303.225 |
+2.303.225 |
D.L. n. 185/2008 – Compensazione oneri, in relazione
alle agevolazioni tariffarie energia elettrica e gas (MEF, cap. 3822) |
-6.385.249 |
-6.366.718 |
-6.366.718 |
D.L. n. 35/2003 - ENIT, Agenzia nazionale del turismo
(MIBACT, cap. 6821) |
+10.000.000 |
+10.000.000 |
+10.000.000 |
D.L. n. 35/2003 - ENIT, Agenzia nazionale del turismo (MIBACT, cap.
6821) |
-250.000 |
-250.000 |
-250.000 |
L. n. 146/1980 -
ISTAT (MEF, cap. 1680 ) |
10.000.000 |
-10.000.000 |
-10.000.000 |
L. 794/1966 - Istituto Italo-Latino-americano (Affari
esteri, cap. 3751) |
+230.000 |
- |
- |
L. n. 549/1995, art. 1, co. 43: Enti vigilati dal
Ministero dell’interno (Interno, cap. 2309) |
+500.000 |
+500.000 |
+500.000 |
L. n. 549/1995, art. 1, co. 43: Enti vigilati dal Ministero
dell’interno (Interno, cap. 2309) |
+200.000 |
+200.000 |
+200.000 |
L. n. 38/2001 - Contributo alla regione Friuli Venezia Giulia (MEF,
cap. 7513/p) |
-5.104.167 |
-5.104.167 |
-5.104.167 |
L. n. 67/1988: Editoria (MEF, cap. 2183, 7442) |
-3.000.000 |
-3.000.000 |
-3.000.000 |
D.lgs. n. 223/2006, art.16, co. 3 – promozione e garanzia dei diritti
e delle pari opportunità (MEF, cap. 2108/p) |
+2.500.000 |
|
|
L. 350/2003, art. 3, co. 149 - Commissione di garanzia per
l'attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali (1.7
- cap. 5025) |
+2.000.000 |
+2.000.000 |
+2.000.000 |
L. 144/1999, art. 51 - Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ
(MEF 1.6 - cap. 7330) |
+250.000 |
+250.000 |
+250.000 |
Articolo
1, comma 996, Tabella D
Riduzioni di spese di parte corrente
(importi in
euro)
|
|
Riduzioni |
||
|
|
2016 |
2017 |
2018 |
MEF |
L. n. 311/2004,
art. 1, co. 361 |
-55.000.000 |
-50.000.000 |
-50.000.000 |
MEF |
L. n. 62/2000,
art. 1, co. 12 |
-15.891.811 |
-16.572.085 |
-16.572.085 |
MEF |
L. n. 190/2014,
art. 1, co. 434 |
-50.000.000 |
-50.000.000 |
- |
MEF |
L. n. 147/2013,
art. 1, co. 286 |
-37.553.291 |
-39.427.154 |
-39.427.154 |
MEF |
L. n. 23/2014,
art. 16, co. 1 |
-13.560.000 |
- |
-71.700.000 |
MEF |
D.L. n. 69/2013, art. 49-bis, co. 2 |
-200.000 |
- |
- |
MEF |
L. n. 296/2006,
art. 1, co. 527 |
-25.000.000 |
-25.000.000 |
-25.000.000 |
MISE |
L. n. 332/2003,
art. 5, co. 1 |
-20.000 |
-20.000 |
-20.000 |
MISE |
D.L. n. 2/2006,
art. 4-bis, co. 7 |
-14.420 |
-14.420 |
-14.420 |
MIUR |
L. 46/1991, art. 1 |
Soppresso
|
Soppresso
|
Soppresso |
MIUR |
D.L. n. 70/2011,
art. 9, co. 15, n. 2 |
-924.912 |
-924.912 |
-924.912 |
INTERNO |
L. n. 190/2014,
art. 1, co. 540 |
-3.825.945 |
-4.841.791 |
-6.299.237 |
AMBIENTE |
D.Lgs. n.
190/2010, art. 19, co. 2 |
-3.660.000 |
-3.300.000 |
-3.300.000 |
AMBIENTE |
L. n. 120/2002,
art. 3 |
-3.200.000 |
-3.200.000 |
-3.300.000 |
MIT |
D.L. n. 269/2003,
art. 16, co. 2 |
-1.860.000 |
-1.145.000 |
-1.700.000 |
MIT |
L. n. 190/2014,
art. 1, co. 150 |
- |
- |
-10.000.000 |
MIT |
D.L. n. 203/2005,
art. 11-decies, co. 3 |
- |
- |
-10.000.000 |
MIT |
D.L. n. 47/2014,
art. 3, co. 1, punto B |
-18.900.000 |
-18.900.000 |
-18.900.000 |
MIPAAF |
D.L. n. 182/2005, art. 1-quinquies, co. 2 |
-207.117 |
-190.514 |
-190.514 |
L. n. 296/2006, art. 1, co. 1080 |
-855.693 |
-855.693 |
-855.693 |
|
MIBACT |
L. n. 182/1983,
art. 2, co. 4 |
-5.647 |
- |
- |
MIBACT |
D.L. n. 34/2011,
art. 1, co. 1, punto B |
-111.874 |
- |
- |
MIBACT |
L. n. 266/2005,
art. 1, co. 20 |
-3.083 |
|
|
SALUTE |
L. n. 147/2013,
art. 1, co. 220 |
-200.000 |
-300.000 |
-200.000 |
SALUTE |
D.L. n. 81/2004,
art. 1, co. 1, punto A |
-2.000.000 |
-3.401.197 |
-6.000.000 |
SALUTE |
L. n. 219/2005,
art. 8, co. 2 |
-100.000 |
-110.000 |
-100.000 |
SALUTE |
D.L. n. 202/2005,
art. 1, co.1 |
-500.000 |
-510.000 |
-500.000 |
SALUTE |
D.L. n. 335/2000,
art. 1 |
-949.814 |
-2.049.814 |
-3.949.814 |
L. n. 296/2006,
art. 1, co. 566 |
-2.550.186 |
-2.550.186 |
-2.550.186 |
|
SALUTE |
L. n. 266/2005, art.
1, co. 20 |
-52.998 |
-52.998 |
-52.998 |
Articolo
1, comma 995, Tabella E
Autorizzazioni pluriennali di spesa in
conto capitale:
riduzioni, rifinanziamenti, rimodulazioni
(importi in
milioni di euro)
Oggetto |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 e ss |
D.L. 148/1993, art. 3 - Interventi nei settori della
manutenzione idraulica e forestale (Economia) |
-10,0 |
|
|
|
L. n. 228/2012, art. 1, co. 70 – Banche e fondi
(Economia) |
- |
+30,0 |
+60,0 |
+1.390,0 |
L. n. 147/2013,
art. 1, co. 68 – ANAS (Economia) |
- |
-90,0 |
+40,0 |
+50,0 |
L. 183/1987, art. 5 - Fondo di rotazione attuazione
delle politiche comunitarie (Economia) |
-100,0 |
-100,0 |
-100,0 |
-200,0 |
L. 147/2013, art. 1, co. 109 - Contributo
ammodernamento Guardia di Finanza (Economia) |
-5,0 |
-5,0 |
-5,0 |
-10,0 |
L. 147/2013, art. 1, co. 109 - Contributo
ammodernamento Guardia di Finanza (Economia) |
-10,0 |
-5,0 |
-5,0 |
-10,0 |
D.L. 119/2014, art. 8, co. 1, punto a) - Acquisto
automezzi ed equipaggiamenti, manutenzione e adattamento strutture della
Polizia di Stato (Interno) |
-6,1 |
-6,1 |
-6,1 |
-18,2 |
D.Lgs. 102/2004, art. 15, co. 2, punto 1 - Fondo
solidarietà nazionale incentivi assicurativi (Politiche Agricole) |
+100,0 |
+40,0 |
|
|
L. 190/2014, art. 1, co. 214 - Fondo per l'investimento
nel settore lattiero caseario (Politiche agricole) |
-23,0 |
|
|
|
L. 808/1985, art. 3, co. 1, punto a - Interventi per
la competitività delle industrie nel settore aeronautico (Sviluppo economico) |
|
|
+25,0 |
+700,0 |
D.L. 321/1996, art. 5, co. 2, punto b) - Sviluppo
tecnologico nel settore aeronautico (Sviluppo economico) |
|
-25,0 |
-45,0 |
+70,0 |
D.L. 321/1996, art. 5, co. 2, punto c) - sviluppo
tecnologico nel settore aeronautico (Sviluppo economico) |
-46,0 |
-20,0 |
|
+66,0 |
L. 266/2005, art. 1, co. 95, punto 3 - Contributo
programma unità navali FREMM (Sviluppo economico) |
+100,0 |
+120,0 |
+150,0 |
+500,0 |
L. 244/2007, art. 2, co. 180 -
Interventi settore aeronautico (Sviluppo economico) |
+280,0 |
+280,0 |
+280,0 |
+800,0 |
D.L. 66/2014, art. 22-bis, co. 1 - Risorse per le
zone franche urbane (Sviluppo economico) |
-20,0 |
|
|
|
L. 228/2012, art. 1, co. 208 - Linea ferroviaria
Torino-Lione (Infrastrutture e trasporti) |
-20,0 |
|
|
+20,0 |
D.L. 133/2014, art. 3, co. 2, punto B/quinquies -
Somme a favore di RFI per la linea AV/AC MI-GE: terzo valico Giovi
(Infrastrutture e trasporti) |
|
-20,0 |
|
+20,0 |
D.L. n. 133/2014, art. 3, co. 2, punto c):
Metropolitana di Torino (Infrastrutture e trasporti) |
+41,0 |
-41,0 |
|
|
L. 266/2005, art. 1, co. 86 - Contributo in conto
impianti alle Ferrovie dello Stato SPA |
-291,0 |
+241,0 |
+600,0 |
+7.500,0 |
L. 228/2012, art. 1, co. 176 -
Contratti di programma RFI (Infrastrutture e trasporti) |
|
|
+200,0 |
|
D.L. 43/2013, art. 7-ter, co. 2
- Infrastrutture FS (Infrastrutture e trasporti) |
-50,0 |
+50,0 |
|
|
L. 147/2013, art. 1, co. 68 - ANAS (Infrastrutture e
trasporti) |
+1.200,0 |
+1.300,0 |
+1.300,0 |
+3.000,0 |
L. 147/2013, art. 1, co. 76 - RFI (Infrastrutture e
trasporti) |
-50,0 |
|
|
|
L. 147/2013, art. 1, co. 80 - RFI (Infrastrutture e trasporti) |
-50,0 |
50,0 |
|
|
L. 228/2012, art. 1, co. 186 - Piattaforma d'altura
davanti al porto di Venezia (Infrastrutture e trasporti) |
-7,1 |
|
|
|
L. 190/2014, art. 1, co. 153 - opere di accesso agli
impianti portuali (Infrastrutture e trasporti) |
|
-25,0 |
-25,0 |
+50,0 |
L. 448/1998, art. 50, co. 1, punto C - Edilizia
sanitaria pubblica (Economia) |
-600,0 |
-900,0 |
+700,0 |
+800,0 |
Legge finanziaria n. 266 del 2005 art. 1 comma
78: rifinanziamento legge 166 del 2002, interventi infrastrutture
(Infrastrutture e trasporti) |
-20,4 |
-20,4 |
-20,4 |
-61,2 |
Legge finanziaria n. 296 del 2006 art. 1 comma
977 punto c: Fondo opere strategiche (Infrastrutture e trasporti) |
-15,3 |
-15,3 |
-15,3 |
-76,7 |
Legge finanziaria n. 244 del 2007 art. 2 comma
257 punto b: legge obiettivo (Infrastrutture e trasporti) |
-25,2 |
-25,2 |
-25,2 |
-125,8 |
Legge finanziaria n. 244 del 2007 art. 2 comma
257 punto b: legge obiettivo (Infrastrutture e trasporti) |
-25,2 |
-25,2 |
-25,2 |
-150,9 |
D.L. 69/2013, art. 18, co. 2, punto 3 - Programma
ponti e gallerie stradali (Infrastrutture e trasporti) |
-30,0 |
|
-20,0 |
+50,0 |
D.L. 133/2014, art. 3, co. 1-
Continuità cantieri in corso (Infrastrutture e trasporti) |
|
|
-110,0 |
+100,0 |
L. 190/2014, art. 1, co. 175 -
Partecipazione all'Agenzia spaziale europea e programmi spaziali nazionali
strategici (Istruzione, università e ricerca) |
|
-20,0 |
-20,0 |
+240,0 |
L. 147/2013, art. 1, co. 111 -
Interventi contro il dissesto idrogeologico (Ambiente) |
+50,0 |
+50,0 |
+150,0 |
+1.700,0 |
L. 147/2013, art. 1, co. 48, punto C - Mutui prima
casa (Economia) |
-70,0 |
|
|
+70,0 |
L. 190/2014, art. 1, co. 235,
punto 2 - Somme destinate al programma di recupero e razionalizzazione
immobili destinati a alloggi (Infrastrutture e trasporti) |
+84,0 |
+80,0 |
|
-164,0 |
D.L. 104/2013, art. 10, co. 1 - Mutui per l'edilizia
scolastica e detrazioni fiscali (Istruzione, università e ricerca) |
|
+50,0 |
+150,0 |
+1.500,0 |
L. 296/2006, art. 1, co. 863 - Fondo sviluppo e
coesione; Programmazione 2007/2013 (Economia) |
-670,0 |
|
|
+670,0 |
L.147/2013, art. 1, co. 6 - Fondo sviluppo e
coesione; Programmazione 2014/2020 (Economia) |
+1.289,8 |
+923,3 |
+1.338,3 |
-3.551,4 |
L.147/2013, art. 1, co. 6 - Fondo sviluppo e
coesione; Programmazione 2014/2020 (Economia) |
-367,0 |
-382,0 |
-382,0 |
-367,0 |
Legge di stabilità n. 147 del 2013 art. 1 comma 68: Anas
(Set. 11) interventi nel settore dei trasporti (Infrastrutture e trasporti) |
2.030,2 |
2.043,6 |
2.006,8 |
4.114,2 |
Decreto-legge n. 98 del 2011 art. 32 comma 1:
fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali (Set. 11) interventi nel
settore dei trasporti (Economia) |
-224,4 |
-200,0 |
-200,0 |
-400,0 |
Legge di stabilità n. 147 del 2013 - Art. 1
comma 68: Anas (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap.
7372/P) (Economia) |
-50,0 |
-143,0 |
-200,0 |
- |
Legge di stabilità n. 147 del 2013 - Art. 1
comma 69: Anas (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti (Economia) |
-112,7 |
- |
- |
- |
Legge n. 662 del 1996 articolo 2 comma 86:
completamento del raddoppio dell'Autostrada A6 Torino-Savona (set. 16)
Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione
(infrastrutture e trasporti) |
-10,3 |
- |
- |
- |
Legge n. 662 del 1996 articolo 2 comma 87:
Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (set. 27)
Interventi diversi |
-10,3 |
- |
- |
- |
Decreto–legge n. 67 del 1997 articolo 19/bis comma
1 punto 1: Realizzazione e potenziamento tratte autostradali (set. 16)
Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione |
-51,6 |
-51,6 |
- |
- |
Legge finanziaria n. 311 del 2004 articolo 1
comma 452: Interventi strutturali viabilità Italia-Francia (set. 16)
Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione |
-5,0 |
- |
- |
- |
Decreto–legge n. 98 del 2011 articolo 32 comma
1 punto 11: Megalotto 2 della strada statale n. 106 Ionica (set. 11)
Interventi nel settore dei trasporti |
-19,8 |
- |
- |
- |
Decreto-legge n. 98 del 2011 articolo 32 comma
1 punto 5: Accessibilità alla Valtellina: ss 38 1°
lotto - Variante di Morbegno II stralcio dallo svincolo di Corsio allo svincolo del Tartano (set. 11) Interventi nel
settore dei trasporti |
-4,1 |
- |
- |
- |
Decreto-legge n. 69 del 2013 art. 18 comma 2
punto 3: Programma ponti e gallerie stradali (Set. 11) interventi nel settore
dei trasporti |
-95,0 |
-60,0 |
-121,0 |
-110,0 |
Decreto–legge n. 69 del 2013 articolo 18 comma
2 punto 6: Somme da assegnare all'Anas per l'asse di collegamento tra la ss 640 e la A 19 Agrigento-Caltanissetta (set. 11)
Interventi nel settore dei trasporti |
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