Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Stabilità 2016) Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Schede di lettura (Articolo 1, commi 511-999) - Volume 2
Riferimenti:
AC N. 3444/XVII   AC N. 3444-A/XVII
L N. 208 DEL 28-DIC-15     
Serie: Progetti di legge    Numero: 360    Progressivo: 10
Data: 03/02/2016
Descrittori:
BILANCIO DELLO STATO   L 2015 0208
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
AS N. 2111/XVII   AS N. 2111-B/XVII

 

 

 

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Stabilità 2016)

 

Legge 28 dicembre 2015, n. 208

 

Volume II

Articolo 1, commi 511-999

 

gennaio 2016

 

 

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Dossier n. 240/10 Volume II

 

 

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Progetti di legge n. 360/10 Volume II

 

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I N D I C E

Volume I

 

Tavola di raffronto della numerazione degli articoli e dei commi tra il disegno di legge e il testo finale della legge nelle diverse fasi dell’esame parlamentare.. 3

Schede di lettura

Articolo 1, comma 1 (Risultati differenziali del bilancio dello Stato)....... 23

Articolo 1, commi 2 e 3 (Gestioni previdenziali).......................................... 27

Articolo 1, comma 4 (Iscrizione degli esperti contabili alla Cassa ragionieri) 29

Articolo 1, commi 5-7 (Eliminazione aumenti accise e IVA)....................... 30

Articolo 1, comma 8 (Reddito atleti professionisti)...................................... 35

Articolo 1, comma 9 (Personale dell’amministrazione finanziaria)......... 36

Articolo 1, comma 10, lettere a) e b) (Esenzione IMU immobili in comodato d'uso)  37

Articolo 1, commi 10 (lettere c), d) ed e)) -16, 21-26 e 28 (Esenzione per l’abitazione principale, i macchinari imbullonati e i terreni agricoli)................................................ 39

Articolo 1, commi 17-20 (Compensazioni ai comuni del minor gettito IMU e TASI e rideterminazione del Fondo di solidarietà comunale)................................. 58

Articolo 1, comma 27 (Modalità di commisurazione TARI)........................ 68

Articolo 1, commi 29-34 (Determinazione dei fabbisogni standard)........ 70

Articolo 1, commi 35-48 (Vigilanza sui consulenti finanziari).................. 75

Articolo 1, comma 49 (Termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali)................................................................................................................... 90

Articolo 1, comma 50 (Esenzioni Erasmus)................................................... 91

Articolo 1, commi 51 e 52 (Borse di studio).................................................. 93

Articolo 1, commi 53 e 54 (Canone concordato).......................................... 95

Articolo 1, comma 55 (Imposta di registro 2 per cento).............................. 96

Articolo 1, comma 56 (Detrazione dell’IVA per acquisti unità immobiliare)     98

Articolo 1, comma 57 (Ricomposizione fondiaria)..................................... 100

Articolo 1, comma 58 (Agevolazioni fiscali edilizia convenzionata)...... 103

Articolo 1, comma 59 (Locazioni immobili uso abitativo. Patti contrari alla legge)  104

Articolo 1, comma 60 (Canone agevolato per associazioni sportive dilettantistiche)    110

Articolo 1, commi 61-64 (Riduzioni IRES).................................................. 112

Articolo 1, commi 65-69 (Addizionale IRES per gli enti creditizi e finanziari)  115

Articolo 1, commi 70-72 (Esenzione IRAP in agricoltura e pesca)......... 117

Articolo 1, comma 73 (Deduzioni IRAP)...................................................... 119

Articolo 1, commi 74, 75, 87 e 88 (Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto di mobili)....................................... 120

Articolo 1, commi 76-84 (La locazione finanziaria di immobili adibiti ad uso abitativo)  132

Articolo 1, commi 85 e 86 (Incentivi demolizione vecchi veicoli)........... 138

Articolo 1, commi 89 e 90 (Edilizia popolare)............................................ 139

Articolo 1, commi 91-97 (Ammortamenti)................................................... 141

Articolo 1, commi 98-108 (Misure per favorire la ripresa degli investimenti nel Mezzogiorno)          144

Articolo 1, commi 109 e 110 (Estensione dell’esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2017 nel Mezzogiorno)........................................ 150

Articolo 1, commi 111-113 (Regime forfetario per professionisti e imprese di piccole dimensioni)          153

Articolo 1, comma 114 (Reddito soci cooperative artigiane ai fini IRPEF) 160

Articolo 1, commi 115-120 (Regime agevolato per cessioni e assegnazioni di beni ai soci)  162

Articolo 1, comma 121 (Imposta sostitutiva beni immobili strumentali) 166

Articolo 1, comma 122 (Oneri per gli accertamenti di idoneità dei vigili del fuoco volontari)          167

Articolo 1, commi 123-125 (Deduzioni IRAP per i soggetti di minori dimensioni)     169

Articolo 1, commi 126 e 127 (Emissione di note di credito IVA)............. 173

Articolo 1, comma 128 (Estensione del reverse charge)............................ 179

Articolo 1, comma 129 (Compensazione cartelle esattoriali).................. 182


 

Articolo 1, commi 130-132 (Termini per l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA)          184

Articolo 1, comma 133 (Decorrenza riforma delle sanzioni amministrative tributarie) 190

Articolo 1, commi 134-138 (Rateazione debiti tributari)......................... 193

Articolo 1, commi 139 e 140 (Versamento da parte dei notai dei tributi riscossi) 196

Articolo 1, comma 141 (Obbligo di comunicazione del PM all’Agenzia delle entrate)  201

Articolo 1, commi 142-147 (Operazioni con paesi black list)................. 202

Articolo 1, comma 148 (Modifiche al regime Patent Box)........................ 205

Articolo 1, commi 149-151 (Biomasse)........................................................ 207

Articolo 1, commi 152-164 (Riduzione Canone Rai; contributi all’emittenza radiotelevisiva locale e delegificazione)................................................................................. 209

Articolo 1, commi 165 e 166 (Destinazione dei proventi da assegnazione delle frequenze in Banda 3.6-3.8 Ghz).......................................................................................... 221

Articolo 1, commi 167-169 (Accordo tra Italia e Santa Sede in materia di radiodiffusione - Fondo per il riassetto dello Spettro Radio)................................................. 225

Articolo 1, commi 170 e 171 (Trattamento fiscale somme derivanti da procedure di risoluzione bancaria)........................................................................................................... 228

Articolo 1, commi 172-176 (Contributi diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale)          233

Articolo 1, comma 177 (Risorse per la proroga della convenzione con Radio radicale)    236

Articolo 1, commi 178-181 (Proroga dell'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato).................................................................................................. 238

Articolo 1, commi 182-191 (Regime fiscale di somme, valori e servizi in favore dei lavoratori dipendenti)........................................................................................................ 241

Articolo 1, commi 192-194 (Misure per favorire l’efficacia e la sostenibilità della strategia di valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)  246

Articolo 1, commi 195-198 (Fondo per le aziende sequestrate e confiscate)     251

Articolo 1, commi 199-202 (Aziende vittime di mancati pagamenti)...... 256

Articolo 1, comma 203 (Aliquota contributiva lavoratori autonomi)..... 257

Articolo 1, comma 204 (Fondo per lavoratori autonomi e articolazione flessibile lavoro subordinato)..................................................................................................... 258

Articolo 1, comma 205 (Congedo di paternità).......................................... 259

Articolo 1, comma 206 (Piano straordinario per la chiamata di professori ordinari nelle universitari)...................................................................................................... 261

Articolo 1, commi 207-212 (Reclutamento straordinario di docenti universitari per chiamata diretta)............................................................................................................... 265

Articolo 1, commi 213 e 214 (Fondo per lo studio di scienze religiose e di storia, lingue e cultura dell’Africa e dell’Oriente).............................................................................. 270

Articolo 1, comma 215 (Proroga di termini per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico in provincia di Palermo. Contratti di lavoro a tempo determinato)...................................................................................................... 272

Articolo 1, commi 216, 219-222 e 224 (Assunzioni e dotazioni organiche dei dirigenti pubblici)          275

Articolo 1, commi 217 e 218 (Reclutamento dirigenti scolastici)........... 282

Articolo 1, comma 223 (Limitazione dei comandi di personale scolastico) 285

Articolo 1, comma 225 (Regolamento di organizzazione del Ministero dell’interno)     287

Articolo 1, comma 226 (Vincoli finanziari per la contrattazione integrativa degli enti territoriali)........................................................................................................ 291

Articolo 1, commi 227 e 228 (Turn over nella P.A.. Personale istituti enti di ricerca)   292

Articolo 1, comma 229 (Assunzioni di personale nei comuni istituiti per fusione e nelle unioni di comuni).............................................................................................................. 297

Articolo 1, commi 230-233 (Incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche)....................................................................................................... 299

Articolo 1, comma 234 (Mobilità e ricollocazione nella P.A.)................. 301

Articolo 1, comma 235 (Compensi dei dipendenti nominati nei CDA società partecipate) 303

Articolo 1, comma 236 (Trattamento accessorio nella P.A.).................... 305

Articolo 1, commi 237 e 238 (Finanziamento Parchi nazionali)............. 306

Articolo 1, commi 239-242 (Modifiche alla normativa su ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi (c.d. attività upstream))............................... 309

Articolo 1, comma 243 (Riduzione spese uffici di diretta collaborazione dei Ministri)  316

Articolo 1, comma 244 (Concorso diplomatico)......................................... 319

Articolo 1, comma 245 (Assunzione di magistrati).................................... 321

Articolo 1, comma 246 (Finanziamento collegi universitari).................. 322

Articolo 1, commi 247-251 (Accesso di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca)  323

Articolo 1, comma 252 (Stanziamento per la formazione specialistica dei medici)    328

Articolo 1, comma 253 (Contribuzione previdenziale per gli iscritti ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria)...................................................................... 329

Articolo 1, comma 254 (Risorse per il diritto allo studio universitario) 330

Articolo 1, comma 255  (Borse di studio figli delle vittime del terrorismo) 331

Articolo 1, comma 256 (Finanziamento scuole paritarie)........................ 332

Articolo 1, comma 257 (Personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali).................................................................................. 335

Articolo 1, comma 258 (Fondo per l’acquisto di libri di testo)............... 336

Articolo 1, comma 259 (Disposizioni in materia di rientro di lavoratori dall’estero)    338

Articolo 1, comma 260 (Misure per la ricerca scientifica e tecnologica) 340

Articolo 1, comma 261 (Quota premiale università)................................. 343

Articolo 1, comma 262 (Istituto industrie artistiche di Pescara)............ 345

Articolo 1, commi 263-273 (Soggetti salvaguardati dall’incremento dei requisiti pensionistici)          347

Articolo 1, commi 274-279 (Trattamento previdenziale lavoratori esposti all'amianto)    355

Articolo 1, comma 280 (Limite massimo di base contributiva e pensionabile)  359

Articolo 1, commi 281-291 e 294 (Misure in materia pensionistica, di cure parentali, di invecchiamento attivo, di contratti di solidarietà espansiva e di detrazioni IRPEF per i titolari di trattamento pensionistico).............................................................................. 360

Articolo 1, comma 292 (Prestazioni economiche per i malati di mesotelioma)  372

Articolo 1, comma 293 (Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali)     373

Articolo 1, commi 295-297 (Trattamenti pensionistici per i lavoratori poligrafici)  374

Articolo 1, commi 298-300 (Norme in materia di riscatti di periodi ed in materia di calcolo dei trattamenti pensionistici)................................................................................ 376

Articolo 1, commi 301-302 (Norme in materia di cure termali).............. 378

Articolo 1, comma 303 (Rivalutazione degli indennizzi relativi al danno biologico)     380

Articolo 1, commi 304 e 307 (Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga)     382

Articolo 1, comma 305 (Contratti di solidarietà)....................................... 385

Articolo 1, comma 306 (Attività di pubblica utilità).................................. 387

Articolo 1, commi 308 e 309 (Trattamenti di integrazione salariale).... 389

Articolo 1, comma 310 (Indennità di disoccupazione per i titolari di collaborazioni coordinate e continuative)..................................................................................................... 390

Articolo 1, comma 311 (Contributo società Italia Lavoro S.p.A.)........... 393

Articolo 1, commi 312-316 (Copertura assicurativa dei soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale)............................................................. 394

Articolo 1, comma 317 (Garante nazionale dei detenuti)......................... 396

Articolo 1, commi 318 e 319 (Art Bonus)..................................................... 398

Articolo 1, comma 320 (Credito di imposta riqualificazione alberghi). 400

Articolo 1, comma 321 (Risorse per interventi relativi a beni culturali e paesaggistici)    402

Articolo 1, commi 322-324 e 326 (Fusione per incorporazione di Arcus in Ales) 403

Articolo 1, commi 325, 338 e 339 (Risorse per investimenti nel settore della cultura)  406

Articolo 1, comma 327 (Organizzazione MIBACT).................................... 409

Articolo 1, commi 328-330 (Assunzioni presso il MIBACT)..................... 411

Articolo 1, commi 331-334 e 336 (Credito di imposta a favore del cinema) 414

Articolo 1, comma 335 (Disposizioni per favorire la creatività dei giovani autori)  420

Articolo 1, comma 337 (Piano strategico “Grandi Progetti Beni culturali”)     421

Articolo 1, comma 340 (Ricostruzione o riparazione delle chiese e degli edifici religiosi)    423

Articolo 1, comma 341 (Finanziamento del Gran Premio d’Italia di Formula 1)   425

Articolo 1, commi 342-344 (Scuola per l'Europa di Parma).................... 428

Articolo 1, commi 345-347 (Risorse per Matera)...................................... 430

Articolo 1, comma 348 (Contratti di turismo organizzato)....................... 434

Articolo 1, commi 349, 351-354 (Interventi per il turismo e gli istituti culturali)  435

Articolo 1, comma 350 (Finanziamento ad istituti di tutela della cultura istriano-fiumano-dalmata)............................................................................................................. 440

Articolo 1, commi 355-357 (Disposizioni per le fondazioni lirico-sinfoniche)  441

Articolo 1, comma 358 (Risorse per le accademie non statali di belle arti) 445

Articolo 1, comma 359 (Risorse destinate al finanziamento di festival, cori e bande)    446

Articolo 1, comma 360 (Contributo straordinario alla fondazione EBRI (European Brain Research Institute))......................................................................................... 447

Articolo 1, comma 361 (Rimodulazione delle risorse per iniziative a favore della minoranza slovena)............................................................................................................. 448

Articolo 1, comma 362 (Interventi a favore degli esuli giuliano-dalmati e della minoranza italiana in Slovenia e Croazia)...................................................................... 449

Articolo 1, comma 363 (Siti di importanza comunitaria).......................... 450

Articolo 1, comma 364 (Riqualificazione dell'ambito costiero provinciale di Barletta-Andria-Trani)................................................................................................................. 453

Articolo 1, comma 365 (Marina resort)........................................................ 454

Articolo 1, comma 366 (Tassa sulle unità da diporto).............................. 457

Articolo 1, comma 367 (Tassa di ancoraggio)............................................ 459

Articolo 1, comma 368 (Rimborsi IVA a cittadini extra UE)..................... 461

Articolo 1, comma 369 (Finanziamento Istituti superiori di studi musicali) 463

Articolo 1, comma 370 (Promozione del made in Italy e attrazione degli investimenti in Italia)          464

Articolo 1, comma 371 (Sostegno all’internazionalizzazione del sistema produttivo)   466

Articolo 1, comma 372 (Piano nazionale sviluppo piccoli satelliti e finanziamento Istituto nazionale fisica nucleare).............................................................................. 467

Articolo 1, commi 373 e 374 (Riduzione Fondo ordinario per gli enti di ricerca) 468

Articolo 1, comma 375 (Finanziamento a favore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)............................................................................................................ 470

Articolo 1, commi 376-384 (Società benefit).............................................. 472


 

Articolo 1, comma 385 (Stanziamenti a beneficio delle comunità italiane all’estero)    475

Articolo 1, commi 386-390 (Lotta alla povertà)......................................... 478

Articolo 1, comma 391 (Carta famiglia nazionale).................................... 486

Articolo 1, commi 392-395 (Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile) 488

Articolo 1, comma 396 (Eliminazione della preventiva comunicazione per erogazioni liberali di derrate alimentari).......................................................................................... 492

Articolo 1, commi 397 e 398 (Associazione italiana Croce Rossa)......... 494

Articolo 1, comma 399 (Rifinanziamento del fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti)............................................................................................ 499

Articolo 1, comma 400 (Fondo per il sostegno alle persone con disabilità grave)    500

Articolo 1, commi 401 e 402 (Fondo per i soggetti con disturbo dello spettro autistico)   501

Articolo 1, comma 403 (Finanziamento Ente nazionale protezione e assistenza sordi) 502

Articolo 1, comma 404 (Contributo a Eurispes)......................................... 503

Articolo 1, comma 405 (Fondo per le non autosufficienze)...................... 504

Articolo 1, comma 406 (Misure per rendere indipendente la vita delle persone affette da disabilità grave)............................................................................................... 505

Articolo 1, commi 407 e 408 (Attività sportive per soggetti disabili)..... 507

Articolo 1, commi 409 e 410 (Destinazione di quota FSN alla cura di malattie rare)    509

Articolo 1, commi 411-413 (Adozioni internazionali)............................... 511

Articolo 1, commi 414-416 (Fondo a tutela del coniuge in stato di bisogno)    513

Articolo 1, comma 417 (Piano nazionale contro la tratta di esseri umani) 515

Articolo 1, comma 418 (Contributo privi di vista e ipovedenti).............. 516

Articolo 1, comma 419 (Istituto nazionale di genetica molecolare)....... 518

Articolo 1, commi 420 e 421 (Contributi per biblioteche per ciechi o ipovedenti)     519

Articolo 1, commi 422-428 (Misure per far fronte alle esigenze della ricostruzione pubblica e privata connesse agli stati di emergenza)................................................... 521

Articolo 1, commi 429-431 (Ripresa del versamento dei tributi sospesi o differiti)   528

Articolo 1, commi 432-437 (Misure per il completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo)...................................................................... 532

Articolo 1, commi 438-440 (Misure per il completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto)................. 537

Articolo 1, commi 441-453 (Finanziamento ai territori colpiti dal sisma in Lombardia, Veneto e Emilia del maggio 2012 e istituzione di Zone franche in alcuni comuni della Lombardia)     543

Articolo 1, commi 454 e 455 (Riapertura di termini per imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi eccezionali)........................................................................ 551

Articolo 1, comma 456 (Pagamento rate mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti)    555

Articolo 1, comma 457 (Minori riduzioni del Fondo di solidarietà per i comuni colpiti dal sisma)          558

Articolo 1, commi 458-465 (Risarcimento ai familiari delle vittime di Sarno 1998)  560

Articolo 1, commi 466, 467, 469 e 470 (Rinnovi contrattuali)................. 563

Articolo 1, comma 468 (Comitati di settore)............................................... 565

Articolo 1, comma 471 (Parco nazionale dello Stelvio)............................ 566

Articolo 1, commi 472 e 473 (Proroga dell’impiego del personale militare appartenente alle Forze armate)................................................................................................... 567

Articolo 1, comma 474 (Personale di polizia assegnato a operazioni di sicurezza e controllo del territorio).......................................................................................................... 570

Articolo 1, comma 475 (Fondo per interventi nei territori della terra dei fuochi) 572

Articolo 1, comma 476 (Bonifica e messa in sicurezza dei SIN).............. 575

Articolo 1, comma 477 (Centro Euro Mediterraneo per i cambiamenti climatici) 576

Articolo 1, comma 478 (Servizi antincendio negli aeroporti - profili tributari)     577

Articolo 1, comma 479 (Federazioni sportive nazionali)......................... 579

Articolo 1, comma 480 (Club Alpino Italiano)............................................ 583

Articolo 1, comma 481 (Fondo per i collegi arbitrali internazionali).... 585

Articolo 1, comma 482 (Autorizzazione di spesa per la celebrazione di anniversari)    586

Articolo 1, comma 483 (Contributi a istituzioni culturali)....................... 588


 

Articolo 1, comma 484 (Sospensione procedimenti canoni demaniali marittimi)  590

Articolo 1, comma 485 (Collegamenti marittimi di competenza della Regione Sardegna) 593

Articolo 1, comma 486 (Servizi aerei con la Sicilia)................................. 595

Articolo 1, comma 487 (Attività dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006).................................................................................................................. 596

Articolo 1, comma 488 (Proroga della contabilità speciale per l'alluvione in Veneto del 2010)          597

Articolo 1, comma 489 (Rifinanziamento fondo per la produzione bieticolo-saccarifera) 599

Articolo 1, comma 490 (Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura)   600

Articolo 1, comma 491 (Reparti operativi della Marina Militare).......... 601

Articolo 1, comma 492 (Rimborso dei crediti spettanti ai gestori degli impianti “nuovi entranti”)          602

Articolo 1, comma 493 (Marina Militare di Taranto strutture di pulizia) 604

Articolo 1, commi 494-499, 501-510 (Rafforzamento dell’acquisizione centralizzata) 605

Articolo 1, comma 500 (Contributi dei comuni alla locazione Caserme delle forze dell’ordine ospitate presso proprietà private)................................................................ 621

 

 

 


I N D I C E

Volume II

 

Schede di lettura

Articolo 1, comma 511 (Riequilibrio dei contratti pubblici di servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore). 625

Articolo 1, commi 512-520 (Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi in materia di informatica nelle pubbliche amministrazioni). 628

Articolo 1, commi 521-536 (Piani di rientro e riqualificazione degli enti del Servizio sanitario nazionale). 634

Articolo 1, comma 537 (Finanziamento per attività di monitoraggio, verifica ed affiancamento in materia di piani di rientro regionali dal disavanzo sanitario). 641

Articolo 1, commi 538-540 (Prevenzione e gestione del rischio sanitario). 642

Articolo 1, commi 541-544 (Norme in materia di posti letto ospedalieri, di personale sanitario e di telemedicina). 644

Articolo 1, comma 545 (Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà). 648

Articolo 1, commi 546 e 547 (Aziende sanitarie uniche). 649

Articolo 1, commi 548-552 (Disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale). 650

Articolo 1, commi 553-565 (Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria)  653

Articolo 1, commi 566 e 567 (Norme in materia di spesa per le cure termali)  658

Articolo 1, comma 568 (Livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale)  660

Articolo 1, commi 569 e 570 (Farmaci innovativi). 664

Articolo 1, commi 571-573 (Revisione dell’uso dei medicinali per pazienti affetti da asma)  669

Articolo 1, commi 574-578 (Acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera ed ambulatoriale)  671

Articolo 1, comma 579 (Supporto Agenas agli enti del SSN interessati ai piani di rientro)  676

Articolo 1, commi 580 e 581 (Fondo per il progetto genomi Italia). 678

Articolo 1, comma 582 (Assegnazione risorse al Centro nazionale trapianti)  680

Articolo 1, comma 583 (Assegnazione risorse per attività di coordinamento della rete trasfusionale). 681

Articolo 1, comma 584 (Trasferimento alle Regioni a statuto speciale delle risorse per l’assistenza sanitaria ai soggetti ospitati presso le REMS). 682

Articolo 1, comma 585 (Autorizzazione di spesa in favore Istituto Giannina Gaslini di Genova)  684

Articolo 1, comma 586 (Indennizzi danneggiati trasfusioni, emoderivati o vaccinazioni)  685

Articolo 1, comma 587 (Riduzioni delle dotazioni di bilancio dei Ministeri). 686

Articolo 1, comma 588 (Riduzione di stanziamenti per la Presidenza del Consiglio)  689

Articolo 1, comma 589 (Soppressione dell’Unità tecnica finanza di progetto)  692

Articolo 1, comma 590 (Personale impiegato nelle attività di protezione civile)  694

Articolo 1, comma 591 (Riduzione risorse CAAF). 695

Articolo 1, comma 592 (Riduzione dello stanziamento dell’8 per mille IRPEF di pertinenza statale). 697

Articolo 1, commi 593-595 (Abolizione rimborso regioni oneri carburante a prezzi ridotti nelle zone di confine). 700

Articolo 1, comma 596 (Cessazione di indennizzi di usura delle strade per le Regioni a statuto speciale). 703

Articolo 1, comma 597 (Accertamento violazioni Codice della Strada). 704

Articolo 1, comma 598 (Risorse destinate agli enti locali siciliani per l'accoglienza dei migranti)  706

Articolo 1, comma 599 (Proroga adempimenti tributari Lampedusa). 709

Articolo 1, comma 600 (Personale del Ministero dell'interno (Lavoro straordinario))  711

Articolo 1, comma 601 (Fondo per la riduzione della pressione fiscale). 713

Articolo 1, comma 602 (Limite di spesa per il due per mille ai partiti politici)  715

Articolo 1, commi 603 e 604 (Zone franche urbane). 718

Articolo 1, commi 605-607 (Norme sugli istituti di patronato e di assistenza sociale)  722

Articolo 1, comma 608 (Riduzione delle spese di funzionamento degli enti pubblici previdenziali)  725

Articolo 1, commi 609-617 (Riduzioni e altre previsioni, relative al Ministero della giustizia)  726

Articolo 1, comma 618 (Credito d’imposta spese di negoziazione assistita). 731

Articolo 1, comma 619 (Riduzione dei contributi a organismi internazionali)  733

Articolo 1, comma 620 (Gruppo Pompidou). 735

Articolo 1, commi 621-623 (Incremento della tariffa consolare, autorizzazioni di spesa per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari). 736

Articolo 1, comma 624 (Destinazione entrate dismissioni immobiliari del MAECI)  739

Articolo 1, comma 625 (Risparmi di spesa per il personale docente delle scuole italiane all’estero). 741

Articolo 1, comma 626 (Acquisizione all’erario di risorse per supplenze brevi non utilizzate dalle scuole). 744

Articolo 1, comma 627 (Acquisizione all’erario di risorse ex IRRE). 746

Articolo 1, commi 628-630 (Acquisizione all’entrata del bilancio di risorse per l’edilizia universitaria). 747

Articolo 1, comma 631 (Trasporto regionale marittimo nelle regioni Campania e Lazio)  750

Articolo 1, comma 632 (Sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). 751

Articolo 1, comma 633 (Contratto di lavoro del trasporto pubblico locale). 752

Articolo 1, comma 634 (Soppressione di contributi a imprese armatoriali). 753

Articolo 1, comma 635 (Dismissione immobili della Difesa). 754

Articolo 1, comma 636 (Divieto acquisto autovetture per la P.A.). 755

Articolo 1, comma 637 (IVA super-ridotta pubblicazioni). 758

Articolo 1, comma 638 (Fondo per interventi strutturali di politica economica)  761

Articolo 1, comma 639 (Rifinanziamento Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione). 763

Articolo 1, commi 640 e 644 (Progettazione di ciclovie turistiche, ciclostazioni ed interventi per la ciclabilità cittadina). 765

Articolo 1, commi 641-643 (Fondo per lo sviluppo di attività innovative). 770

Articolo 1, commi 645 e 646 (Esclusione dall'agevolazione sulle accise sul gasoli per veicoli euro 2 o inferiore e destinazione risorse a favorire l'acquisto mezzi di ultima generazione ed al fondo per automezzi per TPL). 772

Articolo 1, comma 647 (Autorizzazione di spesa per il miglioramento della catena intermodale e viaria collegata a servizi marittimi per il trasporto combinato merci su rotte UE)  776

Articolo 1, commi 648 e 649 (Autorizzazione di spesa per contributi per trasporto intermodale ferroviario con nodi logistici e portuali). 779

Articolo 1, comma 650 (Autorizzazione di spesa per l’operatività della sezione speciale trasporto del Fondi di garanzia PMI). 781

Articolo 1, comma 651 (Esonero dalla contribuzione previdenziale per i conducenti veicoli di trasporto cose e persone). 784

Articolo 1, comma 652 (Riduzione della deduzione spese non documentate autotrasportatori)  786

Articolo 1, comma 653 (Documento di accompagnamento nel trasporto internazionale merci)  788

Articolo 1, comma 654 (Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA)). 791

Articolo 1, comma 655 (Verifiche su strada dei livelli degli inquinanti dei veicoli)  794

Articolo 1, comma 656 (Accordi tra ANAS e regioni per la gestione di strade escluse dalla rete stradale nazionale). 796

Articolo 1, comma 657 (Riorganizzazione Scuola nazionale dell’amministrazione - SNA)  798

Articolo 1, comma 658 (Struttura didattico-residenziale del Ministero dell'interno)  804

Articolo 1, commi 659-664 (Incorporazione della Società Istituto Sviluppo Agroalimentare S.p.A.- Isa- e della Società Gestione Fondi per l’Agroalimentare S.r.l.- SGFA- nell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare- ISMEA). 806

Articolo 1, commi 665-668 (Piano sviluppo sistema informatico delle produzioni agricole)  815

Articolo 1, comma 669 (FORMEZ PA). 819

Articolo 1, comma 670 (Trasformazione cassa conguaglio). 821

Articolo 1, comma 671 (Restituzione di somme a concessionari di grandi derivazioni idroelettriche). 823

Articolo 1, commi 672-676 (Limiti ai compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico). 824

Articolo 1, comma 677 (Privatizzazione Ferrovie dello Stato). 829

Articolo 1, comma 678 (Continuità dei lavori per la linea ferroviaria Torino-Lione)  831

Articolo 1, comma 679 (Contratto di Programma con l’ENAV). 832

Articolo 1, commi 680-684 (Concorso alla finanza pubblica delle Regioni e Province autonome)  836

Articolo 1, commi 685-691 (Ulteriori disposizioni per le Regioni e le Province autonome)  846

Articolo 1, commi 692-701 (Regole di contabilità per Regioni per anticipazioni di liquidità)  853

Articolo 1, commi 702 e 703 (Interventi in materia di spesa farmaceutica). 857

Articolo 1, comma 704 (Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese esercenti attività sanitaria per il SSN). 861

Articolo 1, comma 705 (Abrogazione del decreto-legge n. 179 del 2015). 864

Articolo 1, comma 706 (Trasporto pubblico locale nella Regione Campania)  865

Articolo 1, commi 707-713, 719-734 (Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali)  867

Articolo 1, commi 714 e 715 (Piano di riequilibrio pluriennale). 888

Articolo 1, comma 716 (Spese degli enti locali per bonifiche ambientali conseguenti ad attività minerarie). 891

Articolo 1, commi 717 e 718 (Scuole innovative INAIL). 893

Articolo 1, commi 735 e 736 (Esclusioni dai saldi per le Regioni). 895

Articolo 1, commi 737-739 (Disposizioni in materia di enti locali). 896

Articolo 1, comma 740 (Aumenti di capitale). 900

Articolo 1, comma 741 (Risorse destinate ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti)  901

Articolo 1, commi 742-746 (Assoggettamento al regime di Tesoreria Unica delle Autorità amministrative indipendenti). 902

Articolo 1, commi 747-749 (Concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Università e degli Enti di ricerca). 906

Articolo 1, comma 750 (Spese sostenute da Roma Capitale per il Museo della Shoa)  910

Articolo 1, commi 751-753 (Commissario per il piano di rientro di Roma Capitale)  911

Articolo 1, commi 754 e 755 (Contributo alle Province e Città metropolitane)  915

Articolo 1, commi 756-760 e 762 (Gestione contabile e finanziaria delle province e delle città metropolitane). 918

Articolo 1, comma 761 (Fondo nazionale della montagna). 921

Articolo 1, comma 763 (Contributo a Campione d’Italia). 922

Articolo 1, commi 764-772 e 774 (Personale e funzioni delle Province). 923

Articolo 1, comma 773 (Riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria)  933

Articolo 1, comma 775 (Partecipazioni azionarie in società per la gestione di infrastrutture connesse a Expo 2015). 934

Articolo 1, comma 776 (Stabilizzazione di personale regionale). 935

Articolo 1, commi 777, 781 e 782 (Disposizioni in tema di ragionevole durata del processo)  936

Articolo 1, commi 778-780 (Compensazione fiscale per gli avvocati). 948

Articolo 1, commi 783-787 (Disposizioni in materia di spese di giustizia). 950

Articolo 1, comma 788 (Esecuzione sentenze di condanna della Corte di giustizia UE)  952

Articolo 1, comma 789 (Recupero accise). 953

Articolo 1, commi 790 e 791 (Percorso tutela vittime di violenza). 955

Articolo 1, commi 792-803 (Norme per l’accelerazione degli interventi cofinanziati)  957

Articolo 1, comma 804 (Completamento interventi cofinanziati 2007-2013). 967

Articolo 1, comma 805 (Semplificazione del sistema di verifica dei finanziamenti per interventi pubblici e istituzione del Fondo riprogrammazione investimenti per la crescita)  972

Articolo 1, comma 806 (Disposizioni relative al funzionamento del CIPE). 978

Articolo 1, commi 807-809 (Approvazione di variante urbanistica o espletamento di procedure VAS o VIA nell’ambito della programmazione del FSC). 979

Articolo 1, comma 810 (Fondo per il recepimento della normativa europea)  981

Articolo 1, commi 811 e 812 (Interventi a favore dello sviluppo delle aree interne del paese)  982

Articolo 1, comma 813 (Sentenze della Corte di giustizia UE: oneri finanziari e poteri di rivalsa)  985

Articolo 1, comma 814 (Sentenze della Corte di Giustizia UE: poteri sostitutivi)  989

Articolo 1, comma 815 (Attività di bonifica e messa in sicurezza SIN "Bussi sul Tirino")  991

Articolo 1, commi 816-818 (Assunzioni personale Ministero dell’ambiente). 993

Articolo 1, comma 819 (Risorse proprie bilancio UE). 995

Articolo 1, comma 820 (Adeguamento per via regolamentare di atti dell'Unione europea)  998

Articolo 1, comma 821 (Equiparazione liberi professionisti alle PMI per l’accesso ai fondi europei). 999

Articolo 1, commi 822-830 (Investimenti europei e Istituto nazionale di promozione)  1002

Articolo 1, commi 831-836 (Fondo di garanzie infrastrutture TERNA). 1007

Articolo 1, comma 837 (Autorizzazione all’Organo commissariale di ILVA S.p.A. a contrarre finanziamenti). 1016

Articolo 1, comma 838 (Riassegnazione di somme non impegnate derivanti dalle aste delle quote di emissione di gas serra). 1022

Articolo 1, comma 839 (Fondo discariche abusive). 1024

Articolo 1, comma 840 (Sostegno imprese fornitrici). 1026

Articolo 1, comma 841 (Programmi di amministrazione straordinaria). 1031

Articolo 1, commi 842-854 (Risoluzione di istituti bancari). 1034

Articolo 1, commi 855-861 (Fondo di solidarietà in favore degli investitori)  1048

Articolo 1, commi 862-865 (Fondo macchine agricole e previdenza agricola)  1053

Articolo 1, commi 866 e 867 (Rinnovo parco autobus e commissariamento dell’azienda Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici). 1055

Articolo 1, commi 868-875 (Disciplina e risorse del contratto di programma ANAS. Interventi straordinari). 1059

Articolo 1, commi 876-879 (Garanzie pubbliche). 1067

Articolo 1, commi 880-885 (Fondo di risoluzione unico). 1070

Articolo 1, comma 886 (Incentivi alle imprese delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna). 1075

Articolo 1, commi 887-897 (Proroga della rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni, nonché rivalutazione dei beni di impresa). 1076

Articolo 1, commi 898, 899, 902 e 903 (Circolazione del contante). 1082

Articolo 1, commi 900 e 901 (Pagamenti elettronici). 1085

Articolo 1, comma 904 (Emolumenti delle PP.AA. superiori a 1000 euro). 1090

Articolo 1, commi 905, 909, 910, 912-916 (Modifiche alla disciplina fiscale applicabile al settore agricolo e coperture). 1092

Articolo 1, commi 906 e 907 (Agevolazioni piccola proprietà contadina). 1096

Articolo 1, comma 908 (Compensazione IVA sulle carni). 1098

Articolo 1, comma 911 (Esenzione accisa produzione energia elettrica da fonti rinnovabili per le imprese). 1099

Articolo 1, comma 917 (Esenzione imposte per atti relative a controversie sui masi chiusi)  1100

Articolo 1, commi 918-946 e 948 (Disposizioni in materia di giochi). 1102

Articolo 1, comma 947 (Servizi di supporto per l’istruzione degli alunni con disabilità o in situazioni di svantaggio). 1117

Articolo 1, commi 949-957 (Disposizioni di semplificazione per la dichiarazione precompilata)  1118

Articolo 1, commi 958 e 959 (Clausola di salvaguardia relativa alla voluntary disclosure)  1129

Articolo 1, commi 960-963 (Istituzione di una aliquota IVA al 5 per cento). 1132

Articolo 1, comma 964 (Contrasto evasione fiscale nel settore degli autoveicoli)  1136

Articolo 1, commi 965-973 (Risorse per il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico)  1137

Articolo 1, commi 974-978 (Programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia)  1142

Articolo 1, commi 979 e 980 (Card per acquisti culturali per i giovani). 1148

Articolo 1, comma 981 (Esclusione della Fondazione MAXXI dal contenimento delle spese)  1150

Articolo 1, comma 982 (Credito d’imposta per sistemi di videosorveglianza)  1152

Articolo 1, comma 983 (Contributo all’Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell’emisfero australe). 1153

Articolo 1, comma 984 (Credito d’imposta strumenti musicali). 1155

Articolo 1, comma 985 (Due per mille per associazioni culturali). 1156

Articolo 1, comma 986 (Assunzioni straordinarie nella Polizia di Stato, nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza). 1157

Articolo 1, commi 987-989 (Trattamento fiscale contributi volontari ai consorzi obbligatori)  1158

Articolo 1, comma 990 (Assunzioni Agenzia Dogane e Monopoli). 1159

Articolo 1, comma 991 (Contributo CONI per Olimpiadi a Roma). 1160

Articolo 1, comma 992 (Clausola di salvaguardia Regioni statuto speciale). 1161

Articolo 1, comma 993 (Tabelle A e B). 1163

Articolo 1, comma 994 (Tabella C). 1175

Articolo 1, commi 995 e 997 (Tabella E). 1179

Articolo 1, comma 996 (Tabella D). 1233

Articolo 1, comma 998 (Copertura finanziaria della legge di stabilità). 1237

Articolo 1, comma 999 (Entrata in vigore). 1238

 


Schede di lettura


Articolo 1, comma 511
(Riequilibrio dei contratti pubblici di servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati
da un soggetto aggregatore)

 


511. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche con riferimento ai contratti in corso a tale data, nei contratti pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per l'adesione dei singoli soggetti contraenti, in cui la clausola di revisione e adeguamento dei prezzi sia collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, come accertato dall'autorità indipendente preposta alla regolazione del settore relativo allo specifico contratto ovvero, in mancanza, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'appaltatore o il soggetto aggregatore hanno facoltà di richiedere, con decorrenza dalla data dell'istanza presentata ai sensi del presente comma, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. In caso di raggiungimento dell'accordo, i soggetti contraenti possono, nei trenta giorni successivi a tale accordo, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo le parti possono consensualmente risolvere il contratto senza che sia dovuto alcun indennizzo come conseguenza della risoluzione del contratto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1467 del codice civile. Le parti possono chiedere all'autorità che provvede all'accertamento di cui al presente comma di fornire, entro trenta giorni dalla richiesta, le indicazioni utili per il ripristino dell'equilibrio contrattuale ovvero, in caso di mancato accordo, per la definizione di modalità attuative della risoluzione contrattuale finalizzate a evitare disservizi.


 

 

Il comma 511 introduce una specifica disciplina per la riconduzione ad equità, o la revisione, del prezzo di servizi e forniture nell’ambito di contratti pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore (articolo 9 del decreto-legge 66/2014[1]).

 

La disciplina sull’acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori, contenuta anche nell’articolo 9 del citato decreto-legge 66/2014 è illustrata nelle schede relative ai commi 494-499 e 501-511 della presente legge, cui si rinvia per la ricostruzione normativa.

Il comma 511 prevede che:

§  a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche con riferimento ai contratti in corso a tale data;

§  per l'adesione dei singoli soggetti contraenti ai contratti pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore, in cui la clausola di revisione e adeguamento dei prezzi sia collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati;

§  qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni:

­     che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento;

­     tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale;

­     come accertato dall'autorità indipendente preposta alla regolazione del settore relativo allo specifico contratto ovvero, in mancanza, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

§  l'appaltatore o il soggetto aggregatore hanno facoltà di richiedere, con decorrenza dalla data dell'istanza presentata ai sensi del presente comma:

­     una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo;

§  in caso di raggiungimento dell'accordo:

­     i soggetti contraenti possono, nei trenta giorni successivi a tale accordo, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile (Recesso unitalerale) in base al quale se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione; nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione; qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita; è salvo in ogni caso il patto contrario;

§  nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo:

­     le parti possono consensualmente risolvere il contratto senza che sia dovuto alcun indennizzo come conseguenza della risoluzione del contratto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1467 del codice civile (Contratto con prestazioni corrispettive) in base al quale nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall’articolo 1458; la risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto; la parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto;

§  le parti possono chiedere all'autorità che provvede all'accertamento di cui al presente comma di fornire, entro trenta giorni dalla richiesta, le indicazioni utili per il ripristino dell'equilibrio contrattuale ovvero, in caso di mancato accordo, per la definizione di modalità attuative della risoluzione contrattuale finalizzate a evitare disservizi.

 


 

Articolo 1, commi 512-520
(Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento
di beni e servizi in materia di informatica nelle
pubbliche amministrazioni)

 


512. Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. Le regioni sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, nei limiti del finanziamento derivante dal Fondo di cui al comma 9 del medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014.

513. L'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predispone il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione che è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.

514. Ai fini di cui al comma 512, Consip SpA o il soggetto aggregatore interessato sentita l'Agid per l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al comma 513, programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. Agid, Consip SpA e i soggetti aggregatori, sulla base di analisi delle informazioni in loro possesso relative ai contratti di acquisto di beni e servizi in materia informatica, propongono alle amministrazioni e alle società di cui al comma 512 iniziative e misure, anche organizzative e di processo, volte al contenimento della spesa. Consip SpA e gli altri soggetti aggregatori promuovono l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale o comune a più amministrazioni.

515. La procedura di cui ai commi 512 e 514 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale di cui al comma 513, nonché tramite la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono esclusi dal predetto obiettivo di risparmio gli enti disciplinati dalla legge 9 marzo 1989, n. 88 (2), nonché, per le prestazioni e i servizi erogati alle amministrazioni committenti, la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, e la Consip SpA, nonché l'amministrazione della giustizia in relazione alle spese di investimento necessarie al completamento dell'informatizzazione del processo civile e penale negli uffici giudiziari. I risparmi derivanti dall'attuazione del presente comma sono utilizzati dalle medesime amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica.

516. Le amministrazioni e le società di cui al comma 512 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid.

517. La mancata osservanza delle disposizioni dei commi da 512 a 516 rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

518. Il comma 3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.

519. Nelle acquisizioni di beni e servizi di cui ai commi da 512 al presente comma, gli organi costituzionali adottano le misure idonee a realizzare le economie previste nella rispettiva autonomia, secondo le modalità stabilite nel proprio ordinamento.

520. Per le finalità di cui al comma 512, al fine di consentire l'interoperabilità dei sistemi informativi degli enti del Servizio sanitario nazionale e garantire omogeneità dei processi di approvvigionamento sul territorio nazionale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere dell'Agid e della Consip SpA, sono definiti criteri uniformi per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale.


 

 

I commi da 512 a 520 puntano a rafforzare l’acquisizione centralizzata di beni e servizi in materia informatica e di connettività, prevedendo, con la finalità di conseguire specifici obiettivi di risparmio indicati nei commi medesimi, che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto consolidato della PA debbano approvvigionarsi tramite Consip o soggetti aggregatori. Durante l’esame parlamentare, le Regioni sono state autorizzate ad assumere personale per assicurare la funzionalità di tali soggetti aggregatori, in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente.

Solo in casi eccezionali, e con autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo, possono procedere ad acquisti autonomi. Viene inoltre previsto un Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione, disponendosi altresì la definizione, mediante appositi accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni di criteri uniformi per l’acquisto dei beni e servizi medesimi da parte degli enti del SSN.

Più in dettaglio, il comma 512 stabilisce l’obbligo  per le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (come individuate dall’elenco ISTAT, come da ultimo aggiornato sulla GU 30 settembre 2015, n. 227) di procedere ad acquisti di beni e servizi informatici e - come precisato durante l’esame parlamentare- di connettività, esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

 

Si ricorda che l’articolo 9 del D.L. 66/2014 istituisce l’elenco dei soggetti aggregatori, di cui fanno parte:

§  Consip, e una centrale di committenza per ciascuna regione (qualora costituita);

§  altri soggetti che svolgono attività di centrale di committenza, come le città metropolitane, le province, le associazioni, unioni e consorzi di enti locali.

Il numero complessivo di soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non può essere superiore a 35.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 296/2006, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006), in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.

Secondo il Codice dei contratti pubblici, una centrale di committenza è un’amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture o servizi, oppure aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad altre amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.

Durante l’esame parlamentare, le Regioni sono state autorizzate ad assumere personale per assicurare la funzionalità di tali soggetti aggregatori, in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente, nei limiti delle risorse derivanti dal Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, istituito presso il Ministero dell'economia, destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori suddetti, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

Il comma 513, introdotto durante l’esame parlamentare, prevede che l'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predisponga il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il Piano recherà, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi e individuerà beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.

Il comma 514, modificato durante l’esame parlamentare, articola il procedimento di acquisizione previsto dal comma 512, prevedendo che Consip S.p.A. o il soggetto aggregatore programmano gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività in coerenza con la domanda aggregata di cui al Piano sopradetto. Dispone altresì che Agid, Consip e i soggetti aggregatori propongono alle amministrazioni e alle società di cui al comma 512 iniziative e misure, anche organizzative e di processo, volte al contenimento della spesa, promuovendo a tal fine anche aggregazioni di domanda funzionali all’utilizzo degli strumenti disponibili presso le AA.PP.

Tale disposizione, secondo la relazione tecnica, consente un governo unitario e un maggior coordinamento dell'attuazione dei progetti informatici nella PA, in linea con quanto stabilito dal Codice dell'amministrazione digitale e dall'Agenda digitale italiana.

 

Si ricorda che per l’attuazione dell’Agenda Digitale Italiana, in coerenza con gli indirizzi elaborati dalla cabina di regia, il decreto-legge n. 83/2012 ha istituito l’Agenzia per l’Italia digitale. L’Agenzia è in particolare chiamata ad occuparsi dello sviluppo delle reti di nuova generazione e dell'interoperabilità tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni e tra questi e quelli dell'Unione europea. In questo quadro è stato previsto che l’Agenzia monitori l'attuazione dei piani di TIC (tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni) delle pubbliche amministrazioni, promuovendone annualmente di nuovi, in linea con l’Agenda digitale europea. L’Agenzia assorbe anche le funzioni dei preesistenti organismi DigitPA e Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione.

Si ricorda che lo statuto dell’Agenzia per l’Italia digitale è stato approvato con D.P.C.M. 8 gennaio 2014 (Gazzetta Ufficiale – Serie generale” n. 37 del 14 febbraio 2014). Con D.P.C.M. 7 maggio 2015, è stato nominato direttore dell’Agenzia per l’Italia digitale il dott. Antonio Francesco Maria Samaritani, a seguito di una procedura di selezione ad evidenza pubblica, come previsto dall’articolo 21, comma 2, del decreto-legge n. 83/2012. Tale disposizione prevede che sia il Presidente del Consiglio dei ministri, o, laddove designato, come è attualmente, il ministro delegato (e cioè attualmente il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione), a nominare il direttore generale dell'Agenzia, tramite procedura di selezione, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione.

 

Il comma 515, modificato durante l’esame parlamentare, definisce l’obiettivo di risparmio di spesa annuale posto in relazione ai precedenti commi. Tale obiettivo, pari al 50%, rispetto alla spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015 - al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale predisposto dall'Agid - è posto per la fine del triennio 2016-2018.

Sono operate alcune esclusioni dal raggiungimento di detto obiettivo:

§  l’INPS e l’INAIL;

§  le società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria, e la società che elabora degli studi di settore, nonché ogni altra attività di studio e ricerca in materia tributaria, per le prestazioni e i servizi erogati alle amministrazioni committenti;

§  Consip S.p.A.;

§  l'amministrazione della giustizia in relazione al completamento dell'informatizzazione del processo civile e penale negli uffici giudiziari.

Si prevede che i risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame siano utilizzati dalle amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica.

Il comma 516 limita la possibilità per le PA e le società inserite nell’elenco ISTAT di procedere ad approvvigionamenti autonomi ai soli casi in cui il bene o il servizio non sia disponibile (come precisato dal Senato) o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa, ed esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo.

Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione e all'Agid.

Ai sensi del comma 517, la mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

Il comma 518 sopprime la norma (comma 3-quinquies dell’articolo 4 del decreto-legge n. 95/2012) in base alla quale la Consip S.p.A. svolge l'istruttoria ai fini del rilascio dei pareri di congruità tecnico-economica da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale, che a tal fine stipula con Consip apposita convenzione per la disciplina dei relativi rapporti.

Il comma 519 richiede agli organi costituzionali di effettuare le acquisizioni di beni e servizi adottando le misure idonee a realizzare le economie previste dalla norma in esame, nella rispettiva autonomia e secondo le modalità stabilite nel proprio ordinamento.

Il comma 520 (inserito nel corso dell’esame parlamentare) prevede che, al fine di consentire l'interoperabilità degli enti del Servizio sanitario nazionale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, previo parere dell'Agid e della Consip S.p.A., siano definiti criteri uniformi per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale.


 

Articolo 1, commi 521-536
(Piani di rientro e riqualificazione degli enti
del Servizio sanitario nazionale)

 


521. Al fine di favorire la corretta ed appropriata allocazione delle risorse programmate per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), le disposizioni di cui ai commi dal presente comma al comma 547 disciplinano le procedure per conseguire miglioramenti nella produttività e nell'efficienza degli enti del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario e nel rispetto della garanzia dei LEA.

522. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, dall'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, gli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, assicurano la massima trasparenza dei dati di bilancio pubblicando integralmente nel proprio sito internet il bilancio d'esercizio entro sessanta giorni dalla data di relativa approvazione. Gli enti del Servizio sanitario nazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attivano, altresì, un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità, in raccordo con il sistema di monitoraggio regionale di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in coerenza con il programma nazionale valutazione esiti, pubblicando entro il 30 giugno di ogni anno i relativi esiti.

523. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 522 costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa del direttore generale e del responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione.

524. Ciascuna regione, entro il 30 giugno di ciascun anno, individua, con apposito provvedimento della Giunta regionale, ovvero del Commissario ad acta, ove nominato ai sensi dell'articolo 2, commi 79 e 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le aziende ospedaliere (AO), le aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, ad esclusione degli enti di cui al comma 536, che presentano una o entrambe le seguenti condizioni:

a) uno scostamento tra costi rilevati dal modello di rilevazione del conto economico (CE) consuntivo e ricavi determinati come remunerazione dell'attività, ai sensi dell'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, pari o superiore al 10 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro. Le modalità di individuazione dei costi e di determinazione dei ricavi sono individuate dal decreto di cui al comma 526;

b) il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, valutato secondo la metodologia prevista dal decreto di cui al comma 526.

525. In sede di prima applicazione, per l'anno 2016, entro il 31 marzo le regioni individuano, con apposito provvedimento della Giunta regionale, ovvero del Commissario ad acta, ove nominato ai sensi dell'articolo 2, commi 79 e 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, gli enti del proprio Servizio sanitario regionale che presentano una o entrambe le condizioni di cui al comma 524, lettere a) e b). Per la verifica delle condizioni di cui al comma 524, lettera a), sono utilizzati i dati dei costi relativi al quarto trimestre 2015 e dei ricavi come determinati ai sensi del decreto di cui al comma 526; per la verifica delle condizioni di cui al comma 524, lettera b), sono utilizzati i dati relativi all'anno 2014 indicati dal medesimo decreto di cui al comma 526.

526. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definita la metodologia di valutazione dello scostamento di cui al comma 524, lettera a), in coerenza con quanto disposto dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in materia di modalità di remunerazione delle prestazioni sanitarie, tenendo conto dei diversi assetti organizzativi ed erogativi regionali. Con il medesimo decreto sono definiti anche gli ambiti assistenziali e i parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, anche tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera. Il decreto definisce, altresì, le linee guida per la predisposizione dei piani di cui ai commi 529 e 530.

527. Ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, entro il 31 dicembre 2016, con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono apportati i necessari aggiornamenti agli schemi allegati al medesimo decreto legislativo, al fine di dare evidenza e trasparenza del risultato di esercizio nei documenti di bilancio degli enti del Servizio sanitario nazionale delle voci di costo e di ricavo coerentemente con quanto previsto dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

528. Gli enti individuati ai sensi dei commi 524 e 525 presentano alla regione, entro i novanta giorni successivi all'emanazione del provvedimento di individuazione, il piano di rientro di durata non superiore al triennio, contenente le misure atte al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale e al miglioramento della qualità delle cure o all'adeguamento dell'offerta, al fine di superare ciascuno dei disallineamenti rilevati.

529. Le regioni non in piano di rientro regionale, entro trenta giorni dalla presentazione del piano da parte dell'ente, valutano l'adeguatezza delle misure previste dai piani, la loro coerenza con la programmazione sanitaria regionale e con le linee guida di cui al comma 526, e approvano i piani di rientro degli enti con provvedimento della Giunta regionale. I piani di rientro degli enti approvati dalla Giunta regionale sono immediatamente efficaci ed esecutivi per l'ente interessato.

530. Le regioni in piano di rientro regionale, anche commissariate per l'attuazione dello stesso, entro trenta giorni dalla presentazione del piano da parte dell'ente, valutano l'adeguatezza delle misure previste dai piani di rientro, la loro coerenza con il piano di rientro regionale e con le linee guida di cui al comma 526, e approvano i piani di rientro degli enti con provvedimento della Giunta o del Commissario ad acta, ove nominato. Le regioni medesime evidenziano, in apposita sezione del programma operativo di prosecuzione del piano di rientro regionale, predisposto ai sensi dell'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e ai sensi dell'articolo 15, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, l'eventuale sussistenza di piani di rientro di enti del proprio Servizio sanitario regionale, nonché dei relativi obiettivi di riequilibrio economico-finanziario e di miglioramento dell'erogazione dei LEA. I piani di rientro degli enti approvati dalla Giunta regionale, o dal Commissario ad acta ove nominato, sono immediatamente efficaci ed esecutivi per l'ente interessato. Restano ferme le valutazioni dei tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, e dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze nell'ambito dell'attività di monitoraggio ed affiancamento nell'attuazione del piano di rientro regionale.

531. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e quanto previsto dall'articolo 2, commi 77 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine di garantire l'equilibrio del Servizio sanitario regionale nel suo complesso, la Gestione sanitaria accentrata, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, iscrive nel proprio bilancio una quota di fondo sanitario regionale corrispondente alla somma degli eventuali scostamenti negativi di cui ai piani di rientro degli enti del Servizio sanitario regionale. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui ai commi 524 e 525, le regioni che si sono avvalse della facoltà di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono tenute ad istituire la Gestione sanitaria accentrata, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011. I tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005 verificano il rispetto del presente comma. A tal fine le regioni comunicano ai suddetti tavoli tecnici l'avvenuta approvazione dei piani di rientro degli enti del proprio Servizio sanitario regionale entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento di approvazione e l'importo degli scostamenti negativi di cui ai medesimi piani di rientro.

532. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, gli interventi individuati dai piani di cui ai commi 529 e 530 sono vincolanti per gli enti interessati e le determinazioni in essi previste possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti amministrativi già adottati dagli stessi in materia di programmazione e pianificazione aziendale, per renderli coerenti con i contenuti dei piani.

533. La regione, ovvero il Commissario ad acta ove nominato, verifica trimestralmente l'adozione e la realizzazione delle misure previste dai piani di rientro di cui ai commi 529 e 530 nel rispetto della tempistica ivi indicata. In caso di verifica trimestrale positiva, la Gestione sanitaria accentrata può erogare a titolo di anticipazione una quota parte delle risorse iscritte, ai sensi del comma 531, nel proprio bilancio, al fine di salvaguardare l'equilibrio finanziario degli enti territoriali interessati. In caso di verifica trimestrale negativa, la regione, ovvero il Commissario ad acta ove nominato, adotta le misure per la riconduzione in equilibrio della gestione, nel rispetto dei livelli di assistenza, come individuati nel piano di rientro dell'ente. Al termine di ogni esercizio la regione pubblica nel proprio sito internet i risultati economici raggiunti dai singoli enti interessati, raffrontati agli obiettivi programmati nel piano di rientro.

534. Per garantire il pieno rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 521 a 547, tutti i contratti dei direttori generali, ivi inclusi quelli in essere, prevedono la decadenza automatica del direttore generale degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in caso di mancata trasmissione del piano di rientro all'ente interessato, ovvero in caso di esito negativo della verifica annuale dello stato di attuazione del medesimo piano di rientro.

535. A decorrere dal 2017, le disposizioni di cui ai commi da 521 a 547, coerentemente con le previsioni normative di cui agli articoli 2, comma 2-sexies, lettera d), e 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e nel rispetto delle modalità e dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 536, primo periodo, si applicano alle aziende sanitarie locali e ai relativi presìdi a gestione diretta, ovvero ad altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, individuati da leggi regionali, che presentano un significativo scostamento tra costi e ricavi ovvero il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure.

536. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 30 giugno 2016, sono definiti i criteri di valutazione, i dati da prendere in considerazione, le modalità di calcolo e i relativi parametri di riferimento per l'individuazione, da parte delle regioni, delle aziende, dei presìdi e degli enti di cui al comma 535, da sottoporre ad un piano di rientro, in caso di mancato conseguimento dell'equilibrio di bilancio o di disallineamento rispetto ai parametri di qualità ed esiti delle cure. Con successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 dicembre 2016, sono apportati i necessari aggiornamenti ai modelli di rilevazione dei costi dei presìdi ospedalieri a gestione diretta delle aziende sanitarie, anche al fine di valutare l'equilibrio della gestione dei presìdi ospedalieri in rapporto alla loro remunerazione, tariffaria ed extra-tariffaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.


 

 

I commi da 521 a 536 concernono la pubblicazione dei bilanci di esercizio degli enti del Servizio sanitario nazionale e l'attivazione, da parte dei medesimi enti, di un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità (commi 522 e 523), introducono l'obbligo di adozione e di attuazione di un piano di rientro per le aziende ospedaliere o ospedaliero-universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici che presentino un determinato disavanzo o un mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure (commi da 524 a 534) e prevedono un'estensione dell'istituto del piano di rientro, a decorrere dal 2017, alle aziende sanitarie locali ed ai relativi presìdi ospedalieri (commi 535 e 536).

 

Il comma 521 specifica che le procedure definite dai commi da 521 a 547 sono intese a conseguire miglioramenti nella produttività e nell'efficienza degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Il comma 522 prevede che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere o ospedaliero-universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici espongano integralmente sul proprio sito internet il bilancio d'esercizio entro 60 giorni dalla data dell'approvazione ed attivino un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità (in raccordo con l'omologo sistema di monitoraggio della regione e con il programma nazionale valutazione esiti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), pubblicando entro il 30 giugno di ogni anno i relativi esiti.

Resta fermo (ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e degli artt. 8, 11 e 29 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni) che i bilanci in oggetto sono pubblicati anche sul sito della regione e che tale obbligo riguarda anche l'eventuale "gestione sanitaria accentrata" (qualora le regioni gestiscano direttamente una quota del finanziamento del Servizio sanitario).

Il comma 523 specifica che il mancato rispetto delle disposizioni di cui comma 522 costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa per il direttore generale e per il responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione.

I commi da 524 a 534 introducono l'obbligo di adozione e di attuazione di un piano di rientro per le aziende ospedaliere o ospedaliero-universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e gli altri enti pubblici che eroghino prestazioni di ricovero e cura, qualora presentino un determinato disavanzo o un mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure. Sono esclusi dall'àmbito di tali commi le aziende sanitarie locali ed i relativi presìdi ospedalieri; per essi, i successivi commi 535 e 536 prevedono un'estensione dell'istituto del piano di rientro a decorrere dal 2017.

L'individuazione degli enti che rientrino in almeno una delle suddette fattispecie è operata, per il 2016, entro il 31 marzo e, successivamente, entro il 30 giugno di ogni anno da parte della regione, con provvedimento della Giunta regionale o del commissario ad acta (ove presente) (commi 524 e 525). Riguardo alla prima fattispecie, si fa riferimento (comma 524, lettera a)) alla sussistenza di un disavanzo tra i costi ed i ricavi (derivanti dalla remunerazione delle attività da parte del Servizio sanitario regionale) pari o superiore al 10% dei medesimi ricavi o pari, in valore assoluto, ad almeno 10 milioni di euro. Il comma 526 demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la definizione: della metodologia di valutazione del disavanzo in oggetto; degli àmbiti assistenziali e dei parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure; delle linee guida per la predisposizione dei relativi piani di rientro.

Il comma 527 demanda ad un altro decreto del Ministro della salute, da emanarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la rideterminazione degli schemi di contabilità (per gli enti del Servizio sanitario nazionale), al fine di dare evidenza e trasparenza ai costi e ricavi summenzionati.

Il piano di rientro (comma 528) deve essere presentato alla regione, da parte dell'ente interessato, entro i 90 giorni successivi all’emanazione del suddetto provvedimento regionale di individuazione degli enti e riguardare un periodo di tempo non superiore al triennio, con la definizione delle misure idonee al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale e/o (a seconda dei casi) al miglioramento della qualità delle cure e all’adeguamento dell’offerta.

Il piano è approvato dalla regione secondo le procedure di cui ai commi 529, 530 e 531 e previa una valutazione positiva circa l'adeguatezza delle misure proposte, la loro coerenza con la programmazione sanitaria regionale (ovvero, ove presente, con il piano di rientro regionale dal disavanzo sanitario) e con le linee guida nazionali summenzionate.

In base al comma 531, la regione, in caso di individuazione di enti che ricadano in almeno una delle due fattispecie determinanti l'obbligo di un piano di rientro, è tenuta ad istituire - qualora non sia già presente - una "gestione sanitaria accentrata" (con la quale gestisca direttamente una quota del finanziamento del Servizio sanitario) e ad iscrivere nel bilancio della medesima, al fine di garantire l'equilibrio complessivo del Servizio sanitario regionale, una quota del fondo sanitario regionale corrispondente alla somma degli eventuali scostamenti negativi di cui ai piani di rientro.

Le quote delle risorse così iscritte nella "gestione sanitaria accentrata" possono essere erogate, a titolo di anticipazione, agli enti in oggetto, qualora le verifiche trimestrali - eseguite dalla regione o, ove presente, dal commissario ad acta - sull'attuazione del piano abbiano esito positivo (comma 533). In caso di verifica trimestrale negativa, la regione o il commissario ad acta adotta le misure per la riconduzione in equilibrio della gestione, nel rispetto dei livelli di assistenza, come individuati nel piano di rientro dell’ente.

Gli interventi contemplati dai medesimi piani sono vincolanti per gli enti interessati e le misure in essi previste possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti amministrativi (già adottati dagli enti) in materia di programmazione e pianificazione aziendale (al fine di renderli coerenti con i contenuti dei piani) (comma 532).

I contratti (ivi compresi quelli in essere) dei direttori generali devono prevedere la decadenza automatica per il caso di mancata presentazione del piano di rientro da parte dell’ente interessato e per il caso di esito negativo della verifica annuale dello stato di attuazione del medesimo piano (comma 534).

I commi 535 e 536 prevedono che le disposizioni di cui ai precedenti commi da 524 a 534 si applichino, a decorrere dal 2017, anche alle aziende sanitarie locali e ai relativi presìdi ospedalieri[2], nonché agli altri enti pubblici (individuati da leggi regionali) che eroghino prestazioni di ricovero e cura, qualora presentino un significativo scostamento tra costi e ricavi ovvero il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure. Si demanda a due decreti del Ministro della salute (da emanarsi secondo le procedure di cui al comma 536), rispettivamente, la definizione dei parametri quantitativi e degli altri elementi per l'individuazione, da parte delle regioni, di queste ultime due fattispecie e gli aggiornamenti dei modelli di rilevazione dei costi dei presìdi ospedalieri delle aziende sanitarie locali.

Con il suddetto richiamo degli altri enti pubblici (individuati da leggi regionali), il comma 535 fa riferimento alle regioni in cui i presìdi ospedalieri siano gestiti non dall'azienda sanitaria locale, ma da un ente sottostante. Come accennato, alcuni commi fanno riferimento specifico, per le determinazioni da parte della regione, alla Giunta regionale (o al commissario ad acta).


 

Articolo 1, comma 537
(Finanziamento per attività di monitoraggio, verifica ed affiancamento in materia di piani di rientro regionali
dal disavanzo sanitario)

 

537. Al fine di garantire una più efficace ed efficiente attività di programmazione sanitaria, con particolare riguardo alle specifiche funzioni di monitoraggio, di verifica e di affiancamento nell'attuazione dei piani di rientro regionali è autorizzata, a favore del Ministero della salute, la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2016, di 1 milione di euro per l'anno 2017 e di 0,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

 

 

Il comma 537 prevede, al fine di garantire una più efficace ed efficiente attività di programmazione sanitaria, con particolare riguardo alle specifiche funzioni di monitoraggio, di verifica e di affiancamento nell'attuazione dei piani di rientro regionali, un'autorizzazione di spesa, in favore del Ministero della salute, pari a 1,2 milioni di euro per il 2016, 1 milione di euro per il 2017 e 0,8 milioni annui a decorrere dal 2018.


 

Articolo 1, commi 538-540
(Prevenzione e gestione del rischio sanitario)

 


538. La realizzazione delle attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario rappresenta un interesse primario del Sistema sanitario nazionale perché consente maggiore appropriatezza nell'utilizzo delle risorse disponibili e garantisce la tutela del paziente.

539. Per la realizzazione dell'obiettivo di cui al comma 538, ai fini di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono che tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie attivino un'adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management), per l'esercizio dei seguenti compiti:

a) attivazione dei percorsi di audit o altre metodologie finalizzati allo studio dei processi interni e delle criticità più frequenti, con segnalazione anonima del quasi-errore e analisi delle possibili attività finalizzate alla messa in sicurezza dei percorsi sanitari. Ai verbali e agli atti conseguenti all'attività di gestione aziendale del rischio clinico, svolta in occasione del verificarsi di un evento avverso, si applica l'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

b) rilevazione del rischio di inappropriatezza nei percorsi diagnostici e terapeutici e facilitazione dell'emersione di eventuali attività di medicina difensiva attiva e passiva;

c) predisposizione e attuazione di attività di sensibilizzazione e formazione continua del personale finalizzata alla prevenzione del rischio sanitario;

d) assistenza tecnica verso gli uffici legali della struttura sanitaria nel caso di contenzioso e nelle attività di stipulazione di coperture assicurative o di gestione di coperture auto-assicurative.

540. L'attività di gestione del rischio sanitario è coordinata da personale medico dotato delle specializzazioni in igiene, epidemiologia e sanità pubblica o equipollenti ovvero con comprovata esperienza almeno triennale nel settore.


 

 

I commi da 538 a 540 recano norme in materia di attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario.

Ai sensi di tali disposizioni:

§  le regioni e le province autonome assicurano che tutte le strutture pubbliche e private che eroghino prestazioni sanitarie attivino un’adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario, per l'esercizio dei compiti ivi indicati, tra i quali l'attivazione di percorsi di audit o di altre metodologie per lo studio dei processi interni e delle criticità più frequenti (cosiddetti eventi sentinella), la rilevazione del rischio di inappropriatezza nei percorsi diagnostici e terapeutici, la predisposizione e lo svolgimento di attività di formazione continua del personale, l'assistenza tecnica verso gli uffici legali della struttura sanitaria (per il contenzioso, per la stipulazione di coperture assicurative o per la gestione di coperture auto-assicurative);

§  l'attività di gestione del rischio sanitario è coordinata da personale medico dotato delle specializzazioni in igiene, epidemiologia e sanità pubblica (o equipollenti) ovvero con comprovata esperienza almeno triennale nel settore.

 

Si segnala, inoltre, che la lettera a) del comma 539 specifica che i verbali e gli atti conseguenti all’attività di gestione aziendale del rischio clinico, svolta in occasione del verificarsi di un evento avverso, sono riconducibili, qualora siano emersi indizi di reato, nell'àmbito delle attività ispettive o di vigilanza contemplate dall'art. 220 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Da tale richiamo sembrerebbe derivare che i verbali e gli atti summenzionati possano essere utilizzati - dopo che siano emersi indizi di reato - come mezzi di prova nel processo penale esclusivamente a condizione che siano rispettate le modalità e le garanzie stabilite dal codice di procedura penale - come, per esempio, quelle poste dall'art. 64, recante le "regole generali per l'interrogatorio".


 

Articolo 1, commi 541-544
(Norme in materia di posti letto ospedalieri, di
personale sanitario e di telemedicina)

 


541. Nell'ambito della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale e in relazione alle misure di accrescimento dell'efficienza del settore sanitario previste dai commi da 521 a 552 e alle misure di prevenzione e gestione del rischio sanitario di cui ai commi da 538 a 540, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, le regioni e le province autonome:

a) ove non abbiano ancora adempiuto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, adottano il provvedimento generale di programmazione di riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale nonché i relativi provvedimenti attuativi. Le regioni sottoposte ai piani di rientro, in coerenza con quanto definito dall'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto, adottano i relativi provvedimenti nei tempi e con le modalità definiti nei programmi operativi di prosecuzione dei piani di rientro;

b) predispongono un piano concernente il fabbisogno di personale, contenente l'esposizione delle modalità organizzative del personale, tale da garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161;

c) trasmettono entro il 29 febbraio 2016 i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) al Tavolo di verifica degli adempimenti e al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, nonché al Tavolo per il monitoraggio dell'attuazione del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, istituito ai sensi della lettera C.5 dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 2 luglio 2015; il Tavolo di verifica degli adempimenti e il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA valutano congiuntamente, entro il 31 marzo 2016, i provvedimenti di cui alle lettere a) e b), anche sulla base dell'istruttoria condotta dal Tavolo di cui alla lettera C.5 dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 2 luglio 2015;

d) ferme restando le disposizioni vigenti in materia sanitaria, ivi comprese quelle in materia di contenimento del costo del personale e quelle in materia di piani di rientro, se sulla base del piano del fabbisogno del personale emergono criticità, si applicano i commi 543 e 544.

542. Nelle more della predisposizione e della verifica dei piani di cui al comma 541, lettera b), nel periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 luglio 2016, le regioni e le province autonome, previa attuazione delle modalità organizzative del personale al fine di garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, qualora si evidenzino criticità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, possono ricorrere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, a forme di lavoro flessibile, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia sanitaria, ivi comprese quelle relative al contenimento del costo del personale e in materia di piani di rientro. Se al termine del medesimo periodo temporale permangono le predette condizioni di criticità, i contratti di lavoro stipulati ai sensi del precedente periodo possono essere prorogati fino al termine massimo del 31 ottobre 2016. Del ricorso a tali forme di lavoro flessibile nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia sanitaria, ivi comprese quelle relative al contenimento del costo del personale e in materia di piani di rientro, è data tempestiva comunicazione ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze.

543. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2015, in attuazione dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono indire, entro il 31 dicembre 2016, e concludere, entro il 31 dicembre 2017, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, necessario a far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni operate nel piano di fabbisogno del personale secondo quanto previsto dal comma 541. Nell'ambito delle medesime procedure concorsuali, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti. Nelle more della conclusione delle medesime procedure, gli enti del Servizio sanitario nazionale continuano ad avvalersi del personale di cui al precedente periodo, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In relazione a tale deroga, gli enti del Servizio sanitario nazionale, oltre alla prosecuzione dei rapporti di cui al precedente periodo, sono autorizzati a stipulare nuovi contratti di lavoro flessibile esclusivamente ai sensi del comma 542 fino al termine massimo del 31 ottobre 2016.

544. Le previsioni di cui al comma 543, per il biennio 2016-2017, sono comunque attuate nel rispetto della cornice finanziaria programmata e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 17, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e, per le regioni sottoposte a piani di rientro, degli obiettivi previsti in detti piani. E' autorizzata a decorrere dal 1° gennaio 2016, nel limite massimo di spesa di 400.000 euro annui, la stipulazione di una convenzione tra il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del medesimo Ministero, le aziende sanitarie e i comuni (ANCI-Federsanità), per l'integrazione socio-sanitaria e per la realizzazione all'interno del Servizio sanitario nazionale di una piattaforma informatica di trasmissione dei dati sanitari delle persone detenute sviluppata dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia cui sono assegnate le risorse; la piattaforma è finalizzata alla gestione di un servizio di telemedicina in ambito carcerario, sia adulto che minorile. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 400.000 euro a decorrere dall'anno 2016.


 

 

Il comma 541 dispone che, entro il 29 febbraio 2016, le regioni e le province autonome, ove non abbiano ancora adempiuto, adottino, come previsto dalla disciplina vigente, il provvedimento generale di programmazione di riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri, accreditati ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale, nonché i relativi provvedimenti attuativi, e che, entro il medesimo termine del 29 febbraio 2016, definiscano un piano concernente il fabbisogno di personale, contenente l’esposizione delle modalità organizzative del personale, tale da garantire il rispetto delle norme vigenti (che hanno recepito quelle dell’Unione europea) in materia di articolazione dell’orario di lavoro, attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili.

Ai sensi del successivo comma 542, nelle more dell'adozione e della verifica del piano sul fabbisogno di personale, le regioni e le province autonome possono avvalersi, nel periodo 1° gennaio 2016-31 luglio 2016, al fine di evitare criticità nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria ed in deroga alla relativa disciplina restrittiva per le pubbliche amministrazioni, di forme di lavoro flessibile (diverse dal rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato), nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia sanitaria, ivi comprese quelle inerenti al contenimento del costo del personale e in materia di piani di rientro. I contratti in oggetto, qualora permanga la suddetta esigenza sottostante, possono essere prorogati fino al termine del 31 ottobre 2016.

Il comma 543 ed il primo periodo del comma 544 consentono che gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale indìcano, entro il 31 dicembre 2016, e concludano, entro il 31 dicembre 2017, procedure concorsuali straordinarie - in deroga ai vigenti limiti per le procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità - per l’assunzione di personale medico, tecnico professionale e infermieristico, necessario a far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni operate nel piano di fabbisogno del personale. I bandi di concorso in esame possono prevedere una quota di riserva, non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, in favore del personale medico, tecnico-professionale ed infermieristico, in servizio al 1° gennaio 2016, che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni, con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti.

Il citato comma 544 reca altresì un'autorizzazione di spesa, pari a 400 migliaia di euro annui, per la gestione di un servizio di telemedicina in àmbito carcerario, sia adulto sia minorile, sulla base della convenzione tra i soggetti ivi indicati.

Quest'ultima concerne l’integrazione socio-sanitaria e la realizzazione all’interno del Servizio sanitario nazionale di una piattaforma informatica di trasmissione dei dati sanitari delle persone detenute, sviluppata dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, a cui sono assegnate le risorse; come accennato, la piattaforma è intesa alla gestione di un servizio di telemedicina in àmbito carcerario, sia adulto sia minorile.


 

Articolo 1, comma 545
(Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà)

 


545. Il comma 10 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si applica anche all'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà, che opera nell'ambito del Servizio sanitario nazionale ed è assoggettato alla disciplina per questo prevista. Conseguentemente il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 780.983 euro a decorrere dall'anno 2016.


 

 

Il comma 545 estende all'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà le norme già vigenti per gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale in materia di procedure di stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato. Il comma specifica altresì che il suddetto Istituto opera nell'àmbito del Servizio sanitario nazionale ed è assoggettato alla disciplina per esso prevista.

Ai fini della copertura degli oneri finanziari derivanti dal presente comma, si riduce nella misura di 780.983 euro annui, a decorrere dal 2016, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

 


 

Articolo 1, commi 546 e 547
(Aziende sanitarie uniche)

 


546. Al fine di perseguire una più efficace e sinergica integrazione tra le attività di prevenzione, cura e riabilitazione e le attività di didattica e di ricerca, nonché allo scopo di conseguire risparmi di spesa, nelle regioni a statuto speciale che nel biennio antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge hanno riorganizzato il proprio Servizio sanitario regionale, o ne hanno avviato la riorganizzazione, attraverso processi di accorpamento delle aziende sanitarie preesistenti, la collaborazione tra Servizio sanitario nazionale e università può realizzarsi anche mediante la costituzione di aziende sanitarie uniche, risultanti dall'incorporazione delle aziende ospedaliere universitarie nelle aziende sanitarie locali, secondo modalità definite preventivamente con protocolli di intesa tra le regioni e le università interessate, da stipulare ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.

547. Le disposizioni di cui al comma 546 non si applicano alle regioni sottoposte a piani di rientro dal disavanzo sanitario.


 

 

I commi 546 e 547 prevedono che in alcune regioni a statuto speciale si possano costituire aziende sanitarie uniche, risultanti dall’incorporazione delle aziende ospedaliere-universitarie nelle aziende sanitarie locali.

Al riguardo, si fa riferimento alle regioni (a statuto speciale) che, nel biennio 2014-2015, abbiano riorganizzato il proprio Servizio sanitario regionale, o ne abbiano avviato la riorganizzazione, attraverso processi di accorpamento delle aziende sanitarie preesistenti. Sono in ogni caso escluse le regioni sottoposte a piani di rientro dal disavanzo sanitario.

L'ipotesi delle aziende sanitarie uniche è posta sia al fine di perseguire una più efficace e sinergica integrazione tra le attività di prevenzione, cura e riabilitazione e le attività di didattica e di ricerca sia al fine di conseguire risparmi di spesa.

L'eventuale costituzione dell'azienda sanitaria unica è operata secondo modalità stabilite da un protocollo di intesa tra la regione e l'università interessata.

 


 

Articolo 1, commi 548-552
(Disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale)

 


548. Al fine di garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip SpA.

549. Qualora le centrali di committenza individuate sulla base del comma 548 non siano disponibili ovvero operative, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario di cui al comma 548, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali di committenza iscritte nell'elenco dei soggetti aggregatori, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. In tale ipotesi, spetta alla centrale regionale di committenza di riferimento l'individuazione, ai fini dell'approvvigionamento, di altra centrale di committenza. La violazione degli adempimenti previsti dal presente comma costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità per danno erariale.

550. I singoli contratti relativi alle categorie merceologiche individuate dal decreto di cui al comma 548, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere prorogati oltre la data di attivazione del contratto aggiudicato dalla centrale di committenza individuata ai sensi dei commi da 548 a 552. Le proroghe disposte in violazione della presente disposizione sono nulle e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

551. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adottano provvedimenti volti a garantire che gli enti del Servizio sanitario nazionale non istituiscano unità organizzative di valutazione delle tecnologie ovvero sopprimano quelle esistenti, ricorrendo a strutture di valutazione istituite a livello regionale o nazionale.

552. A livello nazionale la Cabina di regia istituita con decreto del Ministro della salute 12 marzo 2015, in attuazione dell'articolo 26 del Patto per la salute 2014-2016, provvede a:

a) definire le priorità per la valutazione tecnica multidimensionale dei dispositivi medici sulla base dei criteri di rilevanza del problema di salute nonché di rilevanza, sicurezza, efficacia, impatto economico ed impatto organizzativo dei dispositivi medici, in coerenza con le linee guida europee in materia (EUnetHTA);

b) promuovere e coordinare le attività di valutazione multidimensionale realizzate dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e dai presìdi regionali e dai soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza di HTA (Health Technology assessment) operanti nel Programma nazionale di HTA dei dispositivi medici;

c) validare gli indirizzi metodologici che verranno applicati per la produzione dei rapporti di valutazione tecnica multidimensionale nel Programma nazionale di HTA;

d) curare la pubblicazione, la diffusione e la verifica degli impatti a livello nazionale degli esiti delle valutazioni di cui alla lettera b) secondo i metodi validati di cui alla lettera c), promuovendone l'utilizzo da parte delle regioni e delle aziende sanitarie per informare le decisioni in merito all'adozione e all'introduzione dei dispositivi medici e al disinvestimento.


 

 

I commi da 548 a 552 riguardano i contratti di acquisti di beni e servizi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, le unità organizzative di valutazione delle tecnologie e la valutazione multidimensionale dei dispositivi medici.

 

I commi 548 e 549 prevedono che, per gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, i contratti di acquisti di beni e servizi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, siano stipulati tramite la Consip S.p.A. o la centrale regionale di committenza ovvero (qualora quest'ultima non sia disponibile o operativa) tramite un'altra centrale di committenza (individuata dalla medesima centrale regionale di riferimento).

Le norme in esame costituiscono una modifica implicita, per gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, limitatamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, delle norme vigenti[3].

Queste ultime impongono, per le amministrazioni statali e per le altre pubbliche amministrazioni ivi richiamate (tra cui gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale), il ricorso alla Consip S.p.A. o alle centrali di committenza per le categorie di beni e di servizi ed oltre le soglie di importo individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Le nuove norme demandano al suddetto decreto l'individuazione di tutte le categorie merceologiche del settore sanitario e non fanno riferimento a soglie di importo.

Per le fattispecie residue, resta vigente la disciplina relativa ai prezzi di riferimento per gli acquisti da parte dei medesimi enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale[4].

Il comma 549 specifica che la violazione degli adempimenti stabiliti dal medesimo comma (relativo alla summenzionata ipotesi di ricorso ad un'altra centrale di committenza) costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità per danno erariale.

Il comma 550 dispone che i singoli contratti, relativi alle categorie merceologiche del settore sanitario individuate dal suddetto decreto, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, non possano essere prorogati oltre la data di attivazione del contratto aggiudicato dalla Consip S.p.A. o dalla centrale di committenza. Le proroghe definite in violazione di tale divieto sono nulle e costituiscono illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa.

Ai sensi del comma 551, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni adottano provvedimenti intesi a garantire che gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale non istituiscano unità organizzative di valutazione delle tecnologie ovvero sopprimano quelle esistenti, ricorrendo a strutture di valutazione istituite a livello regionale o nazionale.

Il comma 552 demanda alla cabina di regia (istituita con D.M. 12 marzo 2015) in materia di HTA[5] dei dispositivi medici lo svolgimento di alcune funzioni in materia di valutazione multidimensionale dei dispositivi medici nonché di promozione dell'impiego degli esiti delle medesime valutazioni da parte delle regioni e delle aziende sanitarie, per le relative decisioni sull'adozione dei dispositivi o sul disinvestimento.


 

Articolo 1, commi 553-565
(Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria)

 


553. In attuazione dell'articolo 1, comma 3, del Patto per la salute 2014-2016, approvato con l'Intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 9-septies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e in misura non superiore a 800 milioni di euro annui, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», nel rispetto degli equilibri programmati della finanza pubblica.

554. La definizione e l'aggiornamento dei LEA di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono effettuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari nonché con la procedura di cui al comma 559. Il Ministro della salute, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione dei commi da 553 a 565. L'articolo 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è abrogato.

555. Per l'attuazione del comma 553, per l'anno 2016 è finalizzato l'importo di 800 milioni di euro, a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. L'erogazione della quota è condizionata all'adozione del provvedimento di cui al comma 553.

556. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, al fine di garantire l'efficacia e l'appropriatezza clinica e organizzativa delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale nell'ambito dei LEA, anche in relazione all'evoluzione scientifica e tecnologica, è istituita, presso il Ministero della salute, la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, nominata e presieduta dal Ministro della salute e composta dal direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute e da quindici esperti qualificati e da altrettanti supplenti, di cui quattro designati dal Ministro della salute, uno dall'Istituto superiore di sanità (ISS), uno dall'AGENAS, uno dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e sette dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. La Commissione dura in carica tre anni. Su richiesta del presidente, alle riunioni della Commissione possono partecipare, per fornire il proprio contributo tecnico-scientifico, rappresentanti del Consiglio superiore di sanità, delle società scientifiche, delle Federazioni dei medici ed esperti esterni competenti nelle specifiche materie trattate.

557. La Commissione di cui al comma 556, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, nonché degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche su proposta dei suoi componenti, svolge in particolare le seguenti attività:

a) procede ad una valutazione sistematica delle attività, dei servizi e delle prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria a rilevanza sanitaria inclusi nei LEA, per valutarne il mantenimento ovvero per definire condizioni di erogabilità o indicazioni di appropriatezza;

b) acquisisce e valuta le proposte di inserimento nei LEA di nuovi servizi, attività e prestazioni;

c) per l'aggiornamento dei LEA e l'individuazione di condizioni di erogabilità o indicazioni di appropriatezza, si avvale delle valutazioni di HTA su tecnologie sanitarie e biomediche e su modelli e procedure organizzativi;

d) valuta l'impatto economico delle modifiche ai LEA;

e) valuta le richieste, provenienti da strutture del Servizio sanitario nazionale, di autorizzazione all'esecuzione di prestazioni innovative nell'ambito di programmi di sperimentazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

f) valuta che l'applicazione dei LEA avvenga in tutte le regioni con lo stesso standard di qualità e includa tutte le prestazioni previste dagli specifici LEA.

558. Sulla base dell'attività svolta ai sensi del comma 557, la Commissione di cui al comma 556 formula annualmente una proposta di aggiornamento dei LEA.

559. Se la proposta attiene esclusivamente alla modifica degli elenchi di prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale ovvero alla individuazione di misure volte ad incrementare l'appropriatezza della loro erogazione e la sua approvazione non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, l'aggiornamento dei LEA è effettuato con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale previa registrazione della Corte dei conti.

560. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 556 è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove spettante, nel rispetto della disciplina prevista in materia dalla legislazione vigente.

561. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi da 553 a 560, la Commissione è supportata da una segreteria tecnico-scientifica operante presso la Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, che può avvalersi di personale messo a disposizione, in posizione di comando o distacco, da ISS, AIFA, AGENAS, regioni, enti del Servizio sanitario nazionale ed altri enti rappresentati nell'ambito della Commissione, nel numero massimo di cinque unità.

562. Per le attività di supporto di cui al comma 561 che richiedono specifiche attività di ricerca, il Ministero della salute può avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche o private, anche non nazionali, nonché di esperti, nel numero massimo di cinque.

563. Gli oneri derivanti dai commi 556, 561 e 562 ammontano ad euro 1 milione.

564. Al comma 3 dell'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «Consiglio dei Ministri», sono inserite le seguenti: «su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,».

565. A decorrere dalla costituzione della Commissione di cui al comma 556, è abrogato il comma 10 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, la lettera a) è abrogata;

b) all'articolo 3, comma 1:

1) alla lettera a), la parola: «sessantadue» è sostituita dalla seguente: «cinquantanove»;

2) alla lettera b), la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «due»;

3) alla lettera n), la parola: «trentanove» è sostituita dalla seguente: «trentaquattro»;

c) all'allegato 1, il punto 22 è soppresso.


 

 

I commi da 553 a 564 concernono la revisione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria. In merito, si prevede un incremento di spesa non superiore a 800 milioni di euro annui per la prima revisione, si definiscono nuove norme procedurali, anche a regime, e si istituisce una Commissione nazionale per l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell’appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale. Le novelle di cui al successivo comma 565 modificano la composizione del Comitato tecnico-sanitario del Ministero della salute (Comitato che ha assorbito alcuni organi collegiali ed organismi del suddetto Ministero, tra cui la previgente Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza).

 

Il comma 553 prevede che la revisione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria (i quali individuano le prestazioni ed i servizi che devono essere garantiti dal Servizio sanitario nazionale, gratuitamente o con partecipazione della spesa a carico dell'assistito[6]) determini un incremento di spesa non superiore a 800 milioni di euro annui e pone il termine, per la medesima revisione, di 60 giorni (decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge).

Ai sensi del comma 555, per il 2016, l'erogazione di una quota, pari a 800 milioni di euro, della quota indistinta del fabbisogno sanitario nazionale standard (cioè, della quota non vincolata al perseguimento di specifici obiettivi di carattere prioritario) è subordinata all'adozione del provvedimento di revisione. La relazione tecnica allegata al presente disegno di legge[7] osserva che tale disposizione è intesa a "rendere stringente" il processo di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza.

I commi 554 e 559 contemplano, anche a regime, due possibili procedure di revisione; una novella di coordinamento in materia è posta dal successivo comma 564 (cfr. infra). La prima procedura, stabilita dal comma 554, conferma quella di cui all'art. 5 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2012, n. 189[8]. La seconda procedura, posta dal comma 559, concerne le ipotesi di aggiornamento dei livelli essenziali che non determinino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e che modifichino esclusivamente gli elenchi di prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale ovvero individuino misure intese ad incrementare l’appropriatezza dell'erogazione delle medesime prestazioni. In questa seconda procedura, il provvedimento finale è costituito da un decreto del Ministro della salute (anziché da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome esprime un parere sullo schema di decreto (mentre la prima procedura richiede un'intesa nella suddetta sede della Conferenza); anche questa seconda procedura contempla il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Il comma 564 pone, come accennato, una novella di coordinamento, relativa alla procedura di individuazione di prestazioni da espungere, eventualmente, dall'àmbito dei livelli essenziali di assistenza sanitaria. Si rileva che il comma 554 abroga anche la parte del citato art. 5 del D.L. n. 158 che pone, per la revisione dei livelli essenziali: un prioritario riferimento alla "riformulazione" dell'elenco delle malattie croniche e di quelle rare; uno specifico riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia.

Il comma 554 prevede altresì la presentazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, da parte del Ministro della salute, di una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle norme di cui ai commi da 553 a 565 in esame sui livelli essenziali di assistenza sanitaria.

I commi 556, 560, 561 e 562 prevedono l'istituzione di una Commissione nazionale per l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell’appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale e recano le relative norme organizzative. Le attività della Commissione sono disciplinate dai commi 557 e 558; quest'ultimo prevede che la Commissione formuli annualmente una proposta di aggiornamento dei livelli essenziali. Per tali attività, il comma 563 autorizza la spesa di 1 milione di euro annui.

Si ricorda che la previgente Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza è stata accorpata, insieme con altri organi collegiali ed organismi del Ministero della salute, nel Comitato tecnico-sanitario (del medesimo Dicastero), ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44.

In relazione all'istituzione della nuova Commissione, le novelle di cui al successivo comma 565 modificano la composizione del Comitato tecnico-sanitario. I relativi membri designati dal Ministro della salute vengono ridotti da 62 a 59, quelli designati dal Ministro dell'economia e della finanze da 4 a 2, quelli designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome da 39 a 34 (mentre resta immutato il numero dei membri designati dagli altri soggetti)[9].


 

Articolo 1, commi 566 e 567
(Norme in materia di spesa per le cure termali)

 


566. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

567. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100 per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in misura pari a 55 euro o nella misura superiore che potrà essere individuata in sede di accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.


 

 

Il comma 566 reca un'autorizzazione di spesa pari a 5 milioni di euro per ciascun anno del periodo 2016-2018, ai fini della revisione delle tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale - revisione che, in base alla disciplina vigente, ha cadenza triennale -.

 

Si ricorda che, per la revisione delle tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale, l'art. 1, comma 170, della legge 311/2004, e successive modificazioni, ha autorizzato la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al relativo onere, si era provveduto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Successivamente, per la stessa finalità, il comma 178 dell'art. 1 della legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) ha invece autorizzato la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 anche al fine di consentire alle imprese del settore di effettuare gli investimenti necessari alla loro ulteriore integrazione nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. L’Intesa della Conferenza permanente Stato-Regioni sull’Accordo nazionale per l’erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2013-2015 del 5 dicembre 2013 ha previsto che Regioni e Province autonome procedano al rinnovo della parte economica dell’accordo per l’erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2013-2015, nei limiti delle risorse rese disponibili dal citato art. 1, co. 178, della legge di stabilità 2013, rappresentando l’impossibilità di mettere a disposizione risorse proprie, sia per l’anno 2013 che per gli anni successivi, stante la riduzione del finanziamento dei servizi sanitari regionali.

 

Il comma 567 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i cittadini che usufruiscano delle cure termali - con esclusione dei soggetti già esenti - siano assoggettati al pagamento di un ticket pari a 55 euro - elevando di 5 euro il vigente importo base -, ferma restando la possibilità di definizione di una misura superiore, da parte di accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della salute, tra le regioni e le province autonome e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali, recepiti con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Il comma prevede altresì (in relazione al suddetto elevamento della misura del ticket) un incremento del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale nella misura di 2 milioni di euro per ciascun anno del periodo 2016-2018.

 

Si ricorda che sono esclusi dalla compartecipazione alla spesa:

§  cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro; disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico; titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico; titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (Legge n. 537/1993 -art. 8, comma 16);

§  malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo (ticket) delle prestazioni sanitarie correlate individuate dal DM 28 maggio 1999, n. 329, successivamente modificato dal DM 21 maggio 2001, n. 296 e dal regolamento delle malattie rare (DM 18 maggio 2001, n. 279);

§  invalidi di guerra titolari di pensioni diretta vitalizia;

§  grandi invalidi per servizio;

§  invalidi civili al cento per cento;

§  grandi invalidi del lavoro.


 

Articolo 1, comma 568
(Livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale)

 

568. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, come stabilito dall'articolo 1, commi 167 e 556, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 9-septies, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è rideterminato, per l'anno 2016, in 111.000 milioni di euro. Sono sterilizzati gli effetti derivanti dal periodo precedente sugli obiettivi di finanza pubblica delle autonomie speciali.

 

 

Il comma 568 ridetermina in riduzione il fabbisogno sanitario nazionale standard per il 2016, fissandolo in 111.000 milioni di euro.

Il livello del finanziamento del SSN cui concorre lo Stato, precedentemente stabilito dalla legge di stabilità 2015 (commi 167 e 556 legge 190/2014) e dal decreto legge enti territoriali (art. 9-septies D.L. 78/2015), era stato infatti fissato in 113.097 milioni di euro.

Non sono conteggiati, ai fini del risparmio, gli effetti della rideterminazione delle risorse delle autonomie speciali nel perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

 

La rideterminazione da 113.097 milioni di euro a 111 milioni di euro comporta, per il 2016, una riduzione pari a 2.097 milioni di euro. Tuttavia, in virtù delle regole di finanziamento della spesa sanitaria e di quanto disposto dal secondo periodo del comma in commento circa la “sterilizzazione” degli effetti della rideterminazione sugli obiettivi di finanza pubblica delle autonomie speciali, l’effettivo risparmio è stimato in 1.783 milioni di euro.

Sul punto, si ricorda che l’articolo 9-septies del decreto-legge 78/2015 ha operato analoga rideterminazione del livello del finanziamento del SSN cui concorre lo Stato per il 2015, differenziando però, ai commi 3 e 4, le modalità di contabilizzazione degli effetti del risparmio per la Regione Siciliana e la regione Friuli-Venezia Giulia (vedi infra).

 

La rideterminazione del fabbisogno sanitario nazionale standard non è stata preceduta da una Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

 

Il fabbisogno sanitario nazionale standard, cioè il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) cui concorre lo Stato, è stato finora determinato sulla base di un sistema di accordi tra Stato e regioni, recepiti annualmente in disposizioni di legge.

Recentemente, l’Intesa del 10 luglio 2014 sul Patto per la salute per il triennio 2014-2016 ha definito il quadro finanziario per il triennio di vigenza, e ha precisato, all’art. 30, co. 2, che, in caso di modifiche degli importi relativi al finanziamento del SSN, la stessa Intesa sul Patto della salute deve essere oggetto di revisione.

D’altra parte, l’articolo 26 del D.Lgs. 68/2011 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) ha precisato che, dal 2013, la determinazione del fabbisogno sanitario nazionale standard è fissata in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo del Paese e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall’Italia in sede comunitaria.

Per quanto riguarda l’ammontare del fabbisogno sanitario nazionale standard, il Patto per la salute 2014-2016 ha determinato il livello di finanziamento del SSN a cui concorre lo Stato come segue: 109.928.000.000 euro per il 2014; 112.062.000.000 euro per il 2015; 115.444.000.000 euro per il 2016.

La legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014) ha dato attuazione a molte disposizioni contenute nel Patto, e, al comma 556, ha confermato il livello di finanziamento per il biennio 2015-2016 come segue: 112.062.000.000 euro per il 2015; 115.444.000.000 euro per il 2016.

Si ricorda inoltre, che il comma 167 della legge di stabilità 2015 ha incrementato a regime il livello del finanziamento del SSN di 5 milioni annui per lo screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie.

Contestualmente, la legge di stabilità 2015 ha anche stabilito che l'ammontare delle risorse destinate alla sanità poteva essere rideterminato in base al contributo aggiuntivo che le regioni devono assicurare alla finanza pubblica per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018. La stessa legge di stabilità 2015 ha inoltre previsto che gli ambiti di spesa da cui attingere le risorse necessarie all'ammontare del contributo aggiuntivo avrebbero dovuto essere individuati entro il 31 gennaio 2015 con una Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. L'Intesa, poi sancita il 26 febbraio 2015, ha previsto una riduzione delle risorse destinate al SSN per 2.000 milioni di euro con riferimento alla quota di pertinenza delle regioni a statuto ordinario (che sale a 2.352 milioni di euro, incluse le autonomie speciali). Benché l’Intesa sia riferita all’anno 2015, il taglio del FSN è un taglio di spese correnti di natura permanente.

Inoltre, l’intesa del febbraio 2015, pur fissando la riduzione del Fondo sanitario nazionale, ha rinviato a una nuova intesa il dettaglio delle misure in grado di garantire le economie in sanità, non inferiori a 2.352 milioni di euro. L'Intesa del 2 luglio 2015 ha poi individuato gli ambiti sui quali operare un efficientamento della spesa sanitaria con conseguente rideterminazione del livello del finanziamento del SSN.

Infine, il decreto-legge n. 78/2015, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, all'art. 9-septies, ha registrato la riduzione di 2.352 milioni di euro, a decorrere dal 2015, del livello del finanziamento del SSN a cui concorre lo Stato. Per quanto riguarda la quota parte di risparmio di pertinenza delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome – pari a 352 milioni di euro - si ricorda che, in ragione del fatto che il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è calcolato su base nazionale (in quanto destinato a funzioni soggette al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni), a fronte di una riduzione del finanziamento erariale per il comparto delle Regioni a statuto ordinario, è previsto che anche le autonomie speciali realizzino un risparmio. D’altra parte, le Regioni a statuto speciale, ad eccezione della Sicilia, provvedono al finanziamento del SSN con risorse provenienti interamente dal proprio bilancio e senza alcun onere a carico dello Stato.

La Regione Siciliana è la sola tra le autonomie speciali a non finanziarie completamente i servizi di assistenza sanitaria sul proprio territorio. Ai sensi della legge 296/2006, art. 1 co. 830, infatti, la regione a decorrere dal 2009, partecipa alla spesa sanitaria nella misura del 49,11%. In ragione di ciò solo la quota parte di riduzione del FSN, di pertinenza della Regione siciliana, corrisponde a minori trasferimenti erariali e, di conseguenza, deve essere rideterminata la misura del risparmio a carico della Regione siciliana stessa fissata dalla legge di stabilità 2014 (L. 190/2014, art. 1, commi 400, 401 e 403). In tal senso dispone il citato art. 9-septies al comma 3, in attuazione della lettera F. dell’Intesa del 26 febbraio 2015: il concorso agli obiettivi di finanza pubblica della Regione siciliana, attualmente pari a 273 milioni di euro, è rideterminato in 174.361,73 migliaia di euro, al fine di tener conto della riduzione del Fondo sanitario nazionale per la Regione siciliana, pari a 98.638,27 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2015.

Si ricorda infine che la disciplina del patto di stabilità per la regione Friuli-Venezia Giulia stabilisce espressamente che gli obiettivi del patto devono essere rideterminati a seguito dell’aggiornamento della previsione della spesa sanitaria.

La disciplina e la determinazione degli obiettivi del patto di stabilità è contenuta nel comma 517 della legge di stabilità 2014 (che insieme ai commi 215-513 recepisce l’accordo in materia finanziaria siglato con lo Stato il 23 ottobre 2014). La disciplina prevede inoltre che gli obiettivi del patto di stabilità sono comprensivi del contributo alla finanza pubblica stabilito, per ciascuna regione a statuto speciale, ai commi 400 e 401 della medesima legge di stabilità 2014. Per tale ragione, in conseguenza della riduzione del finanziamento del FSN, il citato art. 9-septies al comma 4, ridetermina in 38,168 milioni di euro il contributo alla finanza pubblica in termini di indebitamento netto previsto per la regione Friuli Venezia Giulia inizialmente pari a 87 milioni di euro. Viene in tal modo scontato l’importo di 48,832 milioni di euro che costituisce la quota parte di riduzione del FSN di pertinenza della Regione Friuli-Venezia Giulia.

 

La Relazione al provvedimento ricorda che, in caso di emersione di disavanzi regionali, il vincolo dell'equilibrio nel settore sanitario è comunque assicurato tramite l'attivazione della leva fiscale autonoma delle regioni o dei meccanismi automatici previsti dalla normativa vigente.

Sul punto si ricorda che le disposizioni legislative adottate negli ultimi anni fanno carico alle regioni che hanno accumulato disavanzi sanitari di adottare i provvedimenti necessari a ripianarli, quali: adeguate riduzioni di spesa, aumenti automatici della pressione fiscale anche oltre la misura massima stabilita dalla normativa vigente, forme di compartecipazione dei cittadini al finanziamento delle prestazioni e dei servizi sanitari.

 

Infine si rinvia a quanto disposto dai commi 680-684 del provvedimento in commento che stabiliscono la misura del contributo alla finanza pubblica delle Regioni e delle Province autonome in 3.980 milioni di euro per l’anno 2017 e in 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

La norma, come avvenuto per gli esercizi precedenti, prevede che siano le regioni stesse, in sede di auto coordinamento, ad individuare le modalità di realizzazione del contributo, vale a dire gli ambiti di spesa da tagliare e i relativi importi – per il complesso delle regioni e per ciascuna di esse, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza. L’accordo tra le regioni deve poi essere recepito con intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di mancata intesa, il Governo procederà con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 20 giorni dalla scadenza dei termini dell’Intesa, tenendo anche conto del PIL e della popolazione residente; dovranno inoltre essere rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti di spesa individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. La norma specifica che potranno essere prese in considerazione anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale.


 

Articolo 1, commi 569 e 570
(Farmaci innovativi)

 


569. Ai fini di consentire la regolare somministrazione dei farmaci innovativi nel rispetto della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale e in relazione alle misure di efficientamento del settore sanitario previste dai commi da 521 a 552 e dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, commi 10 e 11, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015 e 2016, la spesa per l'acquisto di farmaci innovativi concorre al raggiungimento del tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'ammontare eccedente annualmente, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, l'importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il presente comma entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

570. Allo scopo di consentire l'accesso ai trattamenti innovativi in una prospettiva di sostenibilità del sistema e di programmazione delle cure, il Ministero della salute, sentita l'AIFA, in coerenza con la cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale, predispone annualmente un programma strategico volto a definire le priorità di intervento, le condizioni di accesso ai trattamenti, i parametri di rimborsabilità sulla base di risultati clinici significativi, il numero dei pazienti potenzialmente trattabili e le relative previsioni di spesa, le condizioni di acquisto, gli schemi di prezzo condizionato al risultato e gli indicatori di performance degli stessi, gli strumenti a garanzia e trasparenza di tutte le procedure, le modalità di monitoraggio e valutazione degli interventi in tutto il territorio nazionale. Il programma è approvato annualmente d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.


 

 

I commi 569 e 570, inseriti nel corso dell’esame parlamentare, recano nuove disposizioni relative alla somministrazione dei farmaci innovativi e al loro accesso, in una prospettiva di sostenibilità di sistema e di programmazione delle cure.

Il comma 569 chiarisce che le risorse costituenti la dotazione del Fondo per il rimborso alle regioni per l'acquisto di medicinali innovativi, pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 (il 90% di tali risorse è a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale), non vengono calcolate ai fini del raggiungimento del tetto vigente della spesa farmaceutica territoriale.

Il comma 570 prevede che il Ministero della salute, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, adotti, ogni anno, un programma strategico in materia di trattamenti innovativi, che definisca tra l’altro le priorità di intervento, le condizioni di accesso ai trattamenti, i parametri di rimborsabilità, le previsioni di spesa, gli schemi di prezzo, gli strumenti di garanzia e trasparenza, le modalità di monitoraggio e la valutazione degli interventi medesimi.

 

Più nello specifico, il comma 569 intende garantire la regolare somministrazione dei farmaci innovativi nel rispetto della cornice finanziaria programmata per il SSN e delle misure di efficientamento del settore sanitario previste dai commi da 521 a 552 della legge di stabilità 2016, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, commi 10 e 11, del decreto legge 78/2015 (che disciplinano la procedura di rinegoziazione dei prezzi dei farmaci e dei biosimilari da parte di AIFA, per la loro riduzione). A tal fine, stabilisce che per il 2015 e il 2016 la spesa per l'acquisto di farmaci innovativi concorre al raggiungimento del tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale (11,35% del FSN), per l'ammontare eccedente l'importo annualmente stabilito in 500 milioni del "Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi" istituito dall’art. 1, co. 593, della legge di stabilità 2015. La disposizione di cui al comma 569 è entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di stabilità 2016 nella Gazzetta Ufficiale.

 

La spesa farmaceutica territoriale

 

La spesa farmaceutica territoriale, il cui tetto è stato fissato all’11,35% del fabbisogno sanitario nazionale dall’art. 15, co. 3 del decreto legge 95/2012, corrisponde alla somma della spesa farmaceutica convenzionata, comprensiva di ogni compartecipazione a carico degli assistiti (con l’esclusione degli importi corrisposti dall’assistito per l’acquisto di farmaci ad un prezzo diverso dal prezzo massimo di rimborso stabilito dall’AIFA, come previsto dall’art. 11, co. 9, del decreto legge 78/2010) e della spesa per i medicinali di classe A erogati in distribuzione diretta, inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in dismissione ospedaliera.

Il meccanismo di controllo del rispetto del tetto e, quindi, di ripiano degli eventuali sfondamenti, è determinato da una complessa procedura (art. 5, co. 3 del decreto legge 159/2007). Più nello specifico, ogni anno l’AIFA attribuisce ad ogni azienda farmaceutica titolare di autorizzazioni alla immissione in commercio di farmaci, un singolo budget annuale aziendale calcolato sulla base dei volumi e dei prezzi della vendita al SSN negli ultimi 12 mesi di ogni farmaco, in ammontare tale che la somma di tale budget con quelli delle altre aziende corrisponda al volume di spesa destinato alla spesa farmaceutica territoriale (va ricordato che nella determinazione del budget complessivo si deve tenere conto del valore della riduzione di spesa derivante dalla decadenza di brevetti, così come degli stanziamenti per i farmaci innovativi). Quando il tetto risulta superato, l’importo del ripiano, derivante dallo sfondamento del tetto, viene ripartito tra le aziende farmaceutiche, i grossisti e i farmacisti, in relazione alle loro quote di spettanza sui prezzi dei medicinali (attualmente fissate dall’art. 11 co. 6 del decreto legge 78/2010), nelle percentuali, rispettivamente, del 56,65 per cento, del 3 per cento e del 30,35 per cento (per i farmaci che, pur nell’ambito della assistenza farmaceutica territoriale sono distribuiti dalle strutture pubbliche direttamente o per loro conto ad opera delle farmacie, la quota di ripiano è posta esclusivamente a carico delle aziende farmaceutiche). Le aziende farmaceutiche versano gli importi dovuti, in corrispondenza allo sfondamento del budget aziendale loro assegnato dall’AIFA e in proporzione allo sfondamento del tetto di spesa regionale, direttamente alle regioni (pay-back). Per i grossisti ed i farmacisti, l’importo da ripianare è distribuito sotto forma di uno sconto percentuale a favore del SSN sul prezzo di tutti i farmaci venduti nei successivi sei mesi.

Il monitoraggio della spesa farmaceutica territoriale 2014, al netto dei pay-back versati dalle Aziende farmaceutiche alle Regioni ha evidenziato una spesa di 12.217 milioni di euro, con un avanzo complessivo di -182,2 milioni di euro rispetto al livello di finanziamento programmato pari a 12.402 milioni di euro (tetto di spesa programmata fissata all’11,35% del FSN). La spesa farmaceutica territoriale è inoltre risultata in aumento rispetto alla spesa dell’anno precedente pari a 12.128 milioni di euro ad invarianza di composizione (Osmed, L’uso dei farmaci in Italia anno 2014, luglio 2015).

 

Il comma 570 prevede che il Ministero della salute, sentita l'AlFA, in coerenza con la cornice finanziaria programmata per il SSN, predisponga annualmente un Programma strategico volto a definire le priorità di intervento, le condizioni di accesso ai trattamenti, i parametri di rimborsabilità sulla base di risultati clinici significativi, il numero dei pazienti potenzialmente trattabili e le relative previsioni di spesa, le condizioni di acquisto, gli schemi di prezzo condizionato al risultato e gli indicatori di performance degli stessi, gli strumenti a garanzia e trasparenza di tutte le procedure, le modalità di monitoraggio e valutazione degli interventi in tutto il territorio nazionale. Il Programma è approvato annualmente d'intesa con la Conferenza Stato- regioni.

 

L’accesso ai farmaci innovativi è oggetto di un report dell’Organizzazione mondiale della sanità Access to new medicines in Europe: technical review of policy initiatives and opportunities for collaboration and research, in cui si ribadisce l’urgenza di promuovere un accesso equo ai nuovi farmaci e si sottolinea l’importanza di mantenere un giusto equilibrio tra l'accesso e il costo-efficacia. Lo studio presenta i diversi approcci con i quali le autorità sanitarie dei paesi europei cercano di raggiungere: sostenibilità delle terapie, prezzi che incentivino l’innovazione e politiche industriali e occupazionali di sostegno alla ricerca farmaceutica.

In Italia, la Commissione consultiva Tecnico-Scientifica (CTS) dell’AIFA, dal 2007, si è dotata di criteri finalizzati alla gradazione dell’innovazione, ma solo sul versante terapeutico. Dal 2009, con l’emanazione del Regolamento di funzionamento delle Commissioni consultive di AIFA, la CTS è stata chiamata ad esprimere pareri vincolanti sul posizionamento in terapia dei nuovi medicinali (place in therapy) e sul loro grado di innovatività, sia sul versante scientifico, che terapeutico. Nel marzo 2015, l’AIFA ha completato l’algoritmo per l'individuazione del grado di innovatività terapeutica. Attualmente, sono in corso simulazioni su molecole già autorizzate, in grado di coprire i diversi ambiti di valutazione dell'algoritmo.

Inoltre, per garantire un accesso omogeneo dei pazienti a tutti i medicinali, in particolare a quelli innovativi o di eccezionale rilevanza terapeutica, la legge di stabilità 2015, al comma 588, ha stabilito che l'AIFA predisponga, a supporto del Ministero della salute e delle Regioni, valutazioni nazionali di HTA sui medicinali. 

 

 

I farmaci innovativi

 

La definizione di innovatività, la sua valutazione ed il conferimento della qualifica di medicinale innovativo sono procedure di competenza dell’AIFA e delle sue Commissioni (art. 5, comma 2, lettera a) del già citato decreto legge 159/2007). La qualifica di medicinale innovativo implica l’applicazione di benefici economici fissati dalla legge, limitati nel tempo (in genere 36 mesi) e potenzialmente soggetti a rivalutazione a fronte dell’emergere di nuove evidenze scientifiche. L’art. 5, co 3, lettera a), del decreto legge 159/2007 chiarisce che tali farmaci non concorrono ai vincoli ordinari di budget e usufruiscono di un fondo di risorse incrementali a loro dedicate (fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi). In caso di sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale nazionale, se la spesa per i farmaci innovativi supera il valore del fondo aggiuntivo fissato ad inizio dell’anno, questi farmaci non partecipano al ripiano. Lo sfondamento da ripianare è, invece, ripartito tra tutte le aziende in proporzione ai rispettivi fatturati dei medicinali non innovativi coperti da brevetto. La legge di stabilità 2015 (art. 1, co. 595 della legge 190/2014) ha inoltre stabilito che, se il fatturato derivante dalla commercializzazione di un farmaco innovativo è superiore a 300.000.000 di euro, la quota dello sforamento imputabile al superamento del fondo aggiuntivo, resta, in misura pari al 20 per cento, a carico dell'azienda titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) relativa al medesimo farmaco, e il restante 80 per cento è ripartito, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto.

Si rammenta infine che la legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute al capitolo 3010, un Fondo per il rimborso alle regioni per l'acquisto di medicinali innovativi (legge 190/2014, art. 1, co. 593-598). La norma è collegata alla immissione in commercio di farmaci innovativi destinati alla cura dell'Epatite C. Le risorse per il 2015 erano costituite da:

a) un contributo statale, pari a 100 milioni di euro derivanti da una riduzione di pari importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE);

b) 400 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale nella componente destinata alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale (PSN).

Le risorse per il 2016, pari a 500 milioni di euro, sono tutte a valere sul Fondo sanitario nazionale.

Il  Decreto 9 ottobre 2015 Rimborso alle Regioni per l'acquisto dei farmaci innovativi, ha disciplinato le modalità operative di erogazione delle risorse stanziate a titolo di concorso al rimborso per l'acquisto dei medicinali innovativi per il 2015 e il 2016.

Per garantire un accesso omogeneo su base territoriale dei farmaci innovativi, l’accordo Stato-Regioni del 18 Novembre 2010 ha previsto la pubblicazione da parte dell’AIFA di un elenco di medicinali innovativi ed il loro inserimento immediato nei prontuari terapeutici ospedalieri regionali.

 


 

Articolo 1, commi 571-573
(Revisione dell’uso dei medicinali per pazienti affetti da asma)

 


571. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il fondo per finanziare la prima applicazione da parte delle farmacie del servizio di revisione dell'uso dei medicinali (Medicine Use Review), finalizzato, in via sperimentale, ad assicurare l'aderenza farmacologica alle terapie con conseguente riduzione dei costi per le spese sanitarie relative ai pazienti affetti da asma.

572. Il fondo di cui al comma 571 è assegnato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione alla popolazione residente ed è destinato in via esclusiva e diretta a finanziare la remunerazione del servizio reso dal farmacista.

573. Per il finanziamento del fondo di cui al comma 571 è stanziata, per l'anno 2016, la somma di euro 1.000.000.


 

 

I commi da 571 a 573, inseriti nel corso dell’esame parlamentare, istituiscono, nello stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo per finanziare la prima applicazione, da parte delle farmacie, del servizio di revisione dell’uso dei medicinali (Medicine Use Review), finalizzato, in via sperimentale, ad assicurare l’aderenza farmacologica alle terapie dei pazienti affetti da asma. Il Fondo è assegnato alle regioni e alle province autonome in proporzione alla popolazione residente ed è destinato in via esclusiva e diretta a finanziare la remunerazione del servizio reso dal farmacista. Al Fondo è assegnato uno stanziamento di euro 1 milione per il 2016.

 

Il progetto I-Mur (Italian Medicines Use Review), Valutazione randomizzata della revisione italiana dell’uso dei farmaci fornita nella farmacia di comunità utilizzando l’asma come modello, i cui risultati sono stati presentati recentemente, è uno studio randomizzato e clusterizzato promosso e sostenuto dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI) in collaborazione con la Medway School of Pharmacy dell'Università del Kent. Il progetto ha coinvolto farmacisti e pazienti di 15 Regioni. La patologia studiata è stata l’asma, malattia cronica che riguarda circa il 7% della popolazione italiana. Lo scopo dello studio è di valutare in quale misura l’uso che il paziente fa dei medicinali prescritti dal medico – con particolare attenzione al rispetto delle indicazioni in termini di posologia – contribuisce a migliorare il controllo della malattia e, quindi, a ridurre aggravamenti e nuove prestazioni sanitarie, dagli accessi al pronto soccorso ai ricoveri. Il farmacista utilizza “la revisione dell’uso dei medicinali” (Medicines Use Review-MUR, prestazione che le farmacie accreditate erogano in Gran Bretagna dal 2005), ovvero nel corso di un colloquio, il farmacista si accerta se il paziente segue le indicazioni del medico oppure dimentica di assumere i medicinali prescritti, se riesce a usarli correttamente, se incontra difficoltà (per esempio a rispettare gli orari delle somministrazioni), se accusa effetti collaterali o, ancora, se assume altri medicinali che possono interferire sia con la sua malattia sia con le cure prescritte. Rilevate eventuali criticità il farmacista dà le indicazioni del caso al paziente e provvede contestualmente a informare il medico curante.

 

Il comma 572 chiarisce che il Fondo è assegnato alle regioni e alle province autonome in proporzione alla popolazione residente ed è destinato in via esclusiva e diretta a finanziare la remunerazione del servizio reso dal farmacista.

 


 

Articolo 1, commi 574-578
(
Acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera ed ambulatoriale)

 


574. All'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi» sono sostituite dalle seguenti: «Ai contratti e agli accordi» e le parole: «percentuale fissa,» sono soppresse;

b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «A decorrere dall'anno 2016, in considerazione del processo di riorganizzazione del settore ospedaliero privato accreditato in attuazione di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, al fine di valorizzare il ruolo dell'alta specialità all'interno del territorio nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono programmare l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità, nonché di prestazioni erogate da parte degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza ricomprese negli accordi per la compensazione della mobilità interregionale di cui all'articolo 9 del Patto per la salute sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con intesa del 10 luglio 2014 (atto rep. 82/CSR), e negli accordi bilaterali fra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale, di cui all'articolo 19 del Patto per la salute sancito con intesa del 3 dicembre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2010, in deroga ai limiti previsti dal primo periodo. Al fine di garantire, in ogni caso, l'invarianza dell'effetto finanziario connesso alla deroga di cui al periodo precedente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adottare misure alternative, volte, in particolare, a ridurre le prestazioni inappropriate di bassa complessità erogate in regime ambulatoriale, di pronto soccorso, in ricovero ordinario e in riabilitazione e lungodegenza, acquistate dagli erogatori privati accreditati, in misura tale da assicurare il rispetto degli obiettivi di riduzione di cui al primo periodo, nonché gli obiettivi previsti dall'articolo 9-quater, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125; possono contribuire al raggiungimento del predetto obiettivo finanziario anche misure alternative a valere su altre aree della spesa sanitaria. Le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità e i relativi criteri di appropriatezza sono definiti con successivo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In sede di prima applicazione sono definite prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità i ricoveri individuati come “ad alta complessità” nell'ambito del vigente Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni trasmettono trimestralmente ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze i provvedimenti di propria competenza di compensazione della maggiore spesa sanitaria regionale per i pazienti extraregionali presi in carico dagli IRCCS. Ne danno altresì comunicazione alle regioni di residenza dei medesimi pazienti e al coordinamento regionale per la salute e per gli affari finanziari al fine di permettere, alla fine dell'esercizio, le regolazioni in materia di compensazione della mobilità sanitaria nell'ambito del riparto delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale. Le regioni pubblicano per ciascun IRCCS su base trimestrale il valore delle prestazioni rese ai pazienti extraregionali di ciascuna regione».

575. Gli accordi per la compensazione della mobilità interregionale di cui all'articolo 9 del Patto per la salute sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con intesa del 10 luglio 2014 (atto rep. 82/CSR), sono sanciti dalla medesima Conferenza, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

576. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli accordi bilaterali fra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale, di cui all'articolo 19 del Patto per la salute sancito con intesa del 3 dicembre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2010, devono essere obbligatoriamente conclusi entro il 31 dicembre 2016.

577. Le strutture sanitarie che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale applicano ai pazienti, residenti in regioni diverse da quella in cui insistono le strutture, le medesime regole di accesso e di erogazione delle prestazioni previste per i pazienti residenti nella regione in cui sono ubicate le strutture. Le regioni individuano, nell'ambito del contratto stipulato con le strutture sanitarie, le misure sanzionatorie da applicare alle strutture che non rispettano la presente disposizione.

578. All'articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «importi tariffari diversi» sono sostituite dalle seguenti: «livelli di remunerazione complessivi diversi».


 

 

I commi da 574 a 578, inseriti nel corso dell’esame parlamentare, recano disposizioni in materia di acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera ed ambulatoriale da privato accreditato. In tale tipologia è ricompreso anche l’acquisto di prestazioni da privato per pazienti non residenti in regione (cosiddetta mobilità attiva).

Le disposizioni introducono una deroga a quanto previsto dall’art.15, co. 14, del decreto legge 95/2012 (Spending Review), che ha fissato, dal 2014, una riduzione, nella misura del 2%, dell’importo e dei corrispondenti volumi d’acquisto della spesa per l’acquisto delle prestazioni ospedaliere ed ambulatoriali da privato rispetto alla spesa registrata nel 2011 per le medesime voci. Vengono inoltre definite norme sulla mobilità sanitaria interregionale e si impegnano le strutture sanitarie che erogano prestazioni a carico del SSN ad applicare ai pazienti residenti fuori regione le medesime regole di accesso e di erogazione previste per i pazienti residenti nella regione di appartenenza delle strutture.

Il comma 574 modifica la disciplina recata dall’art. 15, co. 14, del decreto-legge n. 95/2012, in materia di contenimento della spesa per l’acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera ed ambulatoriale da privato accreditato. A tal fine, nel corpo della disposizione citata, sostituisce le parole “ A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi” con “ai contratti e agli accordi” (lettera a)) e, dopo il primo periodo, ne inserisce di nuovi (lettera b)):

§  dal 2016, in considerazione del processo di riorganizzazione del settore ospedaliero determinato dal decreto 70/2015 “Regolamento recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi dell’assistenza ospedaliera” permette alle regioni e alle province autonome di programmare l’acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità nonché di prestazioni erogate da parte degli IRCCS, in deroga ai limiti previsti (riduzione del 2%) a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza ricomprese negli accordi di cui ai successivi commi 575 e 576;

§  le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità e i criteri di appropriatezza sono definiti con successivo accordo sancito in Conferenza Stato-regioni. In sede di prima applicazione sono definite come prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità i ricoveri individuati come “ad alta complessità” nell’ambito del vigente “Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria” (84-DRG);

§  per garantire l’invarianza dell’effetto finanziario connesso alla deroga, le regioni e le province autonome provvedono ad adottare misure alternative, volte a ridurre le prestazioni inappropriate di bassa complessità erogate in regime ambulatoriale, di pronto soccorso, in ricovero ordinario, in riabilitazione e lungo degenza. Tali misure devono essere in grado di assicurare  gli obiettivi di riduzione di cui all’art. 15, co. 14, del decreto legge 95/2012, pari al 2% rispetto alla spesa consuntivata per l’anno 2011, nonché gli obiettivi previsti dall’art. 9-quater, co. 7, del decreto legge 78/2015 (Decreto enti territoriali), il quale ha stabilito che, con decreto ministeriale, da adottare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, fossero individuate le condizioni di erogabilità e le indicazioni prioritarie per la prescrizione appropriata delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ad alto rischio di inappropriatezza. Le prestazioni al di fuori delle condizioni di erogabilità, rimangono a totale carico dell’assistito. Tale decreto ministeriale non risulta ancora adottato;

§  possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi di risparmio anche misure alternative a valere su altre aree della spesa sanitaria;

§  le regioni trasmettono trimestralmente ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze i provvedimenti di propria competenza di compensazione della maggiore spesa sanitaria regionale per i pazienti extraregionali presi in carico dagli IRCCS. Ne danno altresì comunicazione alle regioni di residenza dei medesimi pazienti e al coordinamento regionale per la salute e per gli affari finanziari al fine di permettere, alla fine dell'esercizio, le regolazioni in materia di compensazione della mobilità sanitaria nell'ambito del riparto delle disponibilità finanziarie del SSN. Le regioni pubblicano per ciascun IRCCS su base trimestrale il valore delle prestazioni rese ai pazienti extraregionali di ciascuna regione.

 

Il comma 575 stabilisce che gli accordi per la compensazione della mobilità interregionale, come stabilito dall’art. 9 del Patto della salute del 10 luglio 2014, sono approvati dalla Conferenza Stato-regioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati. Nel Patto della salute le regioni hanno convenuto che gli accordi di compensazione della mobilità interregionale prevedono la valorizzazione dell’attività sulla base della tariffa regionale relativa ai singoli erogatori vigente nella regione in cui vengono erogate le prestazioni, fino a concorrenza della tariffa massima nazionale definita sulla base della normativa vigente. Gli accordi inoltre individuano e regolamentano, ai sensi del DM 18 ottobre 2012, i casi specifici e circoscritti per i quali può essere riconosciuta una remunerazione aggiuntiva, limitatamente ad erogatori espressamente individuati e in relazione a quantitativi massimi espressamente indicati, per tenere conto dei costi associati all’eventuale utilizzo di specifici dispositivi ad alto costo.

 

Il comma 576 stabilisce che dall’entrata in vigore della legge di stabilità 2016, gli accordi bilaterali fra regioni confinanti per disciplinare la mobilità sanitaria interregionale, di cui all’art. 19 del Patto per la salute per gli anni 2010-2012 sottoscritto il 3 dicembre 2009, devono essere obbligatoriamente conclusi entro il 31 dicembre 2016.

 

Il comma 577 impegna le strutture sanitarie che erogano prestazioni a carico del SSN ad applicare ai pazienti residenti in regioni diverse da quella in cui insistono le strutture, le medesime regole di accesso e di erogazione previste per i pazienti residenti nella regione di appartenenza delle strutture. A tal fine, le regioni individuano, nell’ambito del relativo contratto stipulato con le strutture accreditate, le misure sanzionatorie, da applicare alle strutture che non rispettano quanto stabilito dalla disposizione in commento.

 

Il comma 578 intende evitare che, a seconda della residenza del paziente, vengano applicate diverse modalità di remunerazione delle singole prestazioni. L’intervento legislativo viene attuato modificando l’art. 1, co. 171, della legge finanziaria 2005 (legge 311/2004), nel corpo del quale le parole “importi tariffari diversi” vengono sostituite da “livelli di remunerazione complessivi diversi”. Pertanto, alle singole regioni è vietata, nella remunerazione del singolo erogatore, l’applicazione alle singole prestazioni di livelli di remunerazione complessivi diversi a seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la compensazione della mobilità sia intraregionale che interregionale. I contratti e gli accordi stipulati con i soggetti erogatori in violazione di detto principio sono nulli.


 

Articolo 1, comma 579
(Supporto Agenas agli enti del SSN interessati ai piani di rientro)

 


579. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), assicura, su richiesta della regione interessata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il necessario supporto agli enti interessati dai piani di rientro di cui ai commi da 528 a 536 e mette a disposizione, ove necessario, strumenti operativi per la presentazione del piano ed il perseguimento dei suoi obiettivi, nonché per l'affiancamento, da parte dell'AGENAS con oneri a carico del bilancio della medesima Agenzia, degli enti del Servizio sanitario nazionale per tutta la durata dei piani di rientro. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 3,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.


 

 

Il comma 579 stabilisce che, su richiesta della regione interessata, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), assicuri il necessario supporto agli enti del SSN interessati ai piani di rientro come definiti dal provvedimento in commento (commi da 528 a 536) e metta a disposizione , ove necessario, strumenti operativi per la presentazione del piano e il perseguimento dei suoi obiettivi.

 

Da quanto disposto dai commi da 528 a 536, gli enti del SSN che potranno essere affiancati da AGENAS per tutta la durata del piano di rientro sono:

§  in sede di prima applicazione per il 2016 le aziende ospedaliere (AO), le aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura che presentano una o entrambe le seguenti condizioni: a) uno scostamento tra costi rilevati dal modello di rilevazione del conto economico (CE) consuntivo e ricavi determinati come remunerazione dell’attività, pari o superiore al 10 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro; b) il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure;

§  a decorrere dal 2017 le aziende sanitarie locali e i relativi presìdi a gestione diretta, ovvero altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, individuati da leggi regionali, che presentano un significativo scostamento tra costi e ricavi ovvero il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure.

Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dalla disposizione in commento, pari a 3,4 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede a valere sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari di cui all’art. 6, comma 2, del decreto-legge 154/2008.

 

Per quanto riguarda l’attività di affiancamento locale di AGENAS, per tutta la durata dei piani di rientro, la relazione alla disposizione riporta la disponibilità di risorse umane dell’Agenzia per il periodo 2016-2018 (90 unità a tempo zero, 190 dal giugno 2016 e 240 da dicembre 2016 fino al 2018). Inoltre la relazione argomenta che, tenendo conto di complessive 44 aziende in squilibrio gestionale, viene ritenuto congruo il numero complessivo di 240 unità per almeno una media di 4 unità per azienda, incrementabili di una ulteriore unità in misura proporzionale al livello di complessità aziendale. Tale programmazione di risorse prevede uno stanziamento complessivo di 9.022.117,13 euro per un costo medio per singola unità di 37.592,15 per ogni anno del triennio 2016-2018, che trova copertura nelle disponibilità di bilancio dell’Agenzia pari a oltre 30 milioni di euro.

 


 

Articolo 1, commi 580 e 581
(
Fondo per il progetto genomi Italia)

 


580. Al fine di dotare il Paese di una infrastruttura dedicata ad un progetto nazionale di genomica applicata alla sanità pubblica, denominato «Progetto genomi Italia», volto alla realizzazione di un piano nazionale di implementazione medico-sanitaria delle conoscenze e tecnologie genomiche con particolare riguardo al sequenziamento, all'analisi e alla valorizzazione scientifica delle sequenze genomiche della popolazione italiana, è istituito presso il Ministero della salute un fondo denominato «Progetto genomi Italia», al quale è assegnata la somma di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

581. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del fondo, la progettazione e gestione del «Progetto genomi Italia», di cui al comma 580, sono adottati da una Commissione, denominata «Commissione nazionale genomi italiani», istituita con decreto di natura non regolamentare del Ministero della salute. La Commissione, di durata triennale, individua entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il soggetto o i soggetti, pubblici o privati, che si impegnano a cofinanziare il progetto, con lettera di intenti da acquisire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura non inferiore alle risorse destinate annualmente dallo Stato come individuate dal comma 580. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge senza l'individuazione di cofinanziatori del progetto, la Commissione di cui al presente comma cessa le proprie funzioni relazionando al Ministro della salute sulle circostanze che hanno impedito la realizzazione del progetto.


 

 

I commi 580 e -581, inseriti nel corso dell’esame parlamentare, istituiscono presso il Ministero della salute il Fondo “progetto genomi Italia”, con la dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Il Fondo è istituito allo scopo di creare nel nostro Paese un’infrastruttura dedicata ad un progetto nazionale di genomica applicata alla sanità pubblica, denominato “Progetto genomi Italia”, diretto all'attuazione di un piano nazionale di implementazione medico-sanitaria delle conoscenze e tecnologie in materia di genoma (con particolare riferimento al genoma della popolazione italiana).

Gli atti e i provvedimenti relativi all’utilizzazione del Fondo nonché la messa a punto e la gestione del Progetto sono adottati da una Commissione – denominata Commissione nazionale genomi Italiaistituita con decreto non regolamentare del Ministero della salute. La Commissione, che ha durata triennale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità 2016, individua i soggetti pubblici e privati che si impegnano a cofinanziare il progetto in misura non inferiore alle risorse destinate annualmente dallo Stato.

In caso di mancata individuazione di soggetti cofinanziatori nel termine di sei mesi dall’approvazione della legge di stabilità 2016, la Commissione cessa dalle proprie funzioni relazionando al Ministro sulle circostanze che hanno impedito la realizzazione del progetto.

 

 

Il Progetto Genoma Umano (Human Genome Project) è stato avviato nel 1990 come impegno collaborativo internazionale finalizzato a mappare e sequenziare l'intero genoma umano. Il Progetto si basa su una collaborazione scientifica a livello internazionale, intesa a coordinare tutte le conoscenze sul materiale genetico sin qui acquisite. La sua prima fase è stata completata nel 2001.

L'idea della costruzione della mappa fisica dei cromosomi e del sequenziamento di tutto il genoma umano fu proposta per la prima volta come tema di discussione nel 1984, in un incontro scientifico con la partecipazione di 20 premi Nobel. Nel 1986, con un editoriale sulla rivista Science, Renato Dulbecco spiegò l'importanza di un progetto di ricerca che arrivasse alla conoscenza completa dei nostri geni. Dulbecco venne quindi invitato in Italia nel 1987 dal CNR per dirigere il Progetto Genoma, che iniziato sotto la sua guida si arrestò a metà degli anni '90 per l'insufficienza dei finanziamenti.


 

Articolo 1, comma 582
(
Assegnazione risorse al Centro nazionale trapianti)

 

582. Le risorse di cui all'articolo 2-ter, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, e le risorse di cui all'articolo 2, comma 307, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, annualmente stanziate sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute, sono assegnate dal Ministero della salute direttamente al Centro nazionale trapianti per lo svolgimento delle attività di coordinamento della rete trapiantologica.

 

 

Per lo svolgimento delle attività di coordinamento della rete trapiantologica, il comma 582 dispone che le risorse annualmente stanziate sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute - dall’articolo 2-ter, comma 3, del D.L. 81/2004 e dall’articolo 2, comma 307, della legge 244/2007- per le attività dei Centri di riferimento regionali ed interregionali per i trapianti, vengano direttamente assegnate dal Ministero al Centro nazionale trapianti.

 

 

Si ricorda che il sistema trapianti in Italia prevede che il coordinamento dell’attività di donazione, prelievo e trapianto sia articolato su quattro livelli: nazionale (Centro Nazionale Trapianti), regionale e interregionale (Centri Regionali Trapianto e Centri interregionali Trapianto) e locale (Asl e Centri Trapianto). Il Coordinamento Nazionale della Rete Trapianti viene assicurato dal Centro Nazionale Trapianti, di cui all'art 8 della legge 91/1999, che è organo tecnico del Ministero della Salute del quale recepisce ed applica gli indirizzi e le direttive in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti e di governance della rete trapianti.

Per le attività dei Centri di riferimento interregionali per i trapianti, l’articolo 2-ter, comma 3, del decreto legge 81/2004 autorizza la spesa di euro 4.240.000 a decorrere dall'anno 2006, di cui euro 1.500.000 annui destinati alle aziende sanitarie o agli istituti di ricerca ove hanno sede i centri interregionali, per le spese di funzionamento del Centro.

Per consentire ai centri regionali per i trapianti l'effettuazione di controlli e interventi finalizzati alla promozione e alla verifica della sicurezza della rete trapiantologica, l’articolo 2, comma 307, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) ha autorizzato, dal 2008, la spesa di euro 700.000 annui.


 

Articolo 1, comma 583
(
Assegnazione risorse per attività di
coordinamento della rete trasfusionale
)

 

583. Le risorse di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, e all'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, annualmente stanziate sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute, sono equamente ripartite destinando il 50 per cento alle regioni e il 50 per cento al Centro nazionale sangue per le attività di coordinamento della rete trasfusionale.

 

 

Per le attività di coordinamento della rete trasfusionale, il comma 583 ripartisce equamente tra le regioni e il Centro nazionale sangue le risorse autorizzate dall’articolo 12 del D.Lgs. 207/2007, destinate all’attuazione della direttiva 2005/61/CE (in tema di prescrizioni in materia di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni) e dall’articolo 5 del D.Lgs. 208/2007 (in tema di norme relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali). Tali risorse, stanziate annualmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute, sono ripartite destinando il 50 per cento alle regioni e il 50 per cento al Centro nazionale sangue.


 

Articolo 1, comma 584
(
Trasferimento alle Regioni a statuto speciale delle risorse per l’assistenza sanitaria ai soggetti ospitati presso le REMS)

 

584. A seguito dell'effettivo trasferimento al Servizio sanitario regionale delle funzioni in materia di assistenza sanitaria ai soggetti ospitati presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), alle regioni a statuto speciale sono trasferite le somme loro assegnate in sede di riparto della quota vincolata del Fondo sanitario nazionale per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.

 

 

Il comma 584, dispone il trasferimento alle Regioni a statuto speciale delle risorse loro assegnate in sede di riparto per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 della quota vincolata del Fondo sanitario nazionale per la sanità penitenziaria a seguito dell’effettivo trasferimento ai rispettivi Servizi sanitari regionali delle funzioni in materia di assistenza sanitaria ai soggetti ospitati presso le Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS).

 

Il D.L. 211/2011, all’art. 3-ter, ha previsto uno specifico stanziamento per concorrere alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), compresi gli oneri derivanti dalle assunzioni di personale qualificato da dedicare ai percorsi  terapeutico-riabilitativi finalizzati al recupero e al reinserimento sociale dei pazienti provenienti dagli OPG. Per la copertura degli oneri derivanti dalle norme ora citate, il D.L. 211/2011, all’art. 3-ter, comma 7, autorizza la spesa complessiva nel limite massimo di 38 milioni per il 2012 e di 55 milioni di euro annui a decorrere dal 2013. Successivamente tale autorizzazione di spesa, per gli anni dal 2013 al 2015, è stata ridotta.

L’erogazione di tale risorse in favore di ciascuna regione è stata subordinata all’adozione del decreto - del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell’economia e delle finanze -, di approvazione dei programmi assistenziali regionali già presentati, comprensivi delle eventuali richieste di assunzione di personale qualificato in deroga alla normativa vigente.

Rispetto alle regioni a statuto speciale, il trasferimento delle risorse è subordinato, ai sensi dell’art. 8 del D.P.C.M. 1 aprile 2008, Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria, all’avvenuta adozione delle norme di attuazione dello stesso D.P.C.M., secondo i loro statuti e le procedure previste.

Si ricorda che tra le regioni a statuto speciale, la Sardegna è l’unica ad aver completato il trasferimento della sanità penitenziaria.

Per quanto riguarda le Province autonome di Trento e Bolzano, gli oneri sono a carico dei rispettivi fondi sanitari provinciali.

Per la regione Friuli Venezia Giulia, l'art. 1, comma 513, della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014), modificando l'art. 49, comma 7, della legge costituzionale 1/1963 (Statuto  speciale  del Friuli Venezia Giulia) ha elevato da 9 decimi a 9,19 decimi il gettito fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione stessa consentendo in tal modo di provvedere autonomamente al finanziamento della sanità penitenziaria e completando, in applicazione dell'art. 7 del D.Lgs. 274/ 2010 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di sanità penitenziaria, il definitivo trasferimento della sanità penitenziaria al Servizio sanitario regionale.

Per quanto riguarda la Regione Siciliana, il trasferimento delle risorse per l'espletamento delle funzioni di sanità penitenziaria nell'ambito del Servizio sanitario regionale avverrà solo dopo l'emanazione delle relative norme di attuazione secondo il proprio Statuto speciale.

Infine, per la Regione Valle d'Aosta il trasferimento delle risorse è subordinato all'applicazione delle procedure previste dalle relative norme di attuazione di cui all'art. 5 del D.Lgs. 192/2010 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste recanti il trasferimento di funzioni in materia di medicina e sanità penitenziaria.

Ne consegue che, nel corso degli anni, le quote individuate per le regioni a statuto speciale inadempienti sono state accantonate.


 

Articolo 1, comma 585
(Autorizzazione di spesa in favore
Istituto Giannina
Gaslini di Genova)

 

585. E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2016, di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019 in favore dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova.

 

 

Il comma 585 autorizza una spesa di 1 milione per il 2016, 2 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 1 milione a decorrere dal 2019 a favore dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova.

 

Si ricorda che il comma 221 della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) ha autorizzato, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, la spesa di 2 milioni di euro a favore dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova. Inoltre, l’art.1, co. 275 della legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) aveva concesso un contributo di 5 milioni di euro a favore della Fondazione Gaslini, trasformata dall’articolo 6 del D.L. 79/2012, in fondazione con personalità giuridica di diritto privato.


 

Articolo 1, comma 586
(
Indennizzi danneggiati trasfusioni, emoderivati o vaccinazioni)

 

586. Gli indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001, demandati alle regioni, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute, vengono anticipati da ogni regione agli aventi diritto.

 

 

Il comma 586 consente alle regioni di anticipare agli aventi diritto il versamento degli indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, da vaccinazioni obbligatorie e da somministrazione di emoderivati di cui alla legge 210/1992, riconosciuti dopo il 1° maggio 2001.

 

Si ricorda che la legge 210/1992 prevede un riconoscimento economico a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazioni di emoderivati, attribuendo il relativo onere economico al Ministero della Salute, come sancito dall'art.8 della stessa legge. Successivamente, nell'ambito della riforma della pubblica amministrazione e della semplificazione amministrativa -  Legge 59/1997 e D.Lgs. 112/1998 -, lo Stato ha delegato talune funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, tra cui anche la gestione amministrativa degli indennizzi previsti dalla legge 210/1992.

Pertanto, il Ministero della Salute corrisponde alle regioni, con un autonomo finanziamento e attraverso il versamento sulle contabilità speciali intestate alle regioni presso le Tesorerie Provinciali dello Stato competenti per territorio, gli importi necessari da corrispondere agli indennizzati, ricorrendo, prima, ad un sistema di rendicontazione annuale delle posizioni e, poi, dall'anno 2006, ad una somma fissa ritenuta congrua.

Tuttavia, a partire dal 2012, non si è più provveduto regolarmente allo stanziamento dell’apposito finanziamento statale con la conseguenza che da un lato le regioni non hanno ricevuto le necessarie risorse per il pagamento degli indennizzi di cui alla legge 210/1992, e dall’altro, pur in assenza del finanziamento statale, le regioni, in alcuni casi, hanno continuato a erogare il versamento degli indennizzi alle persone interessate (sul punto note formali da parte della Conferenza Permanente delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 990/C7SAN del 2 marzo 2012 - prot. n. 3570/C7SAN del 26 luglio 2012 - nota prot. n. 3616/C/SAN del 31 luglio 2013 - prot n. 2646/C7SAN del 5 giugno 2014).

Articolo 1, comma 587
(
Riduzioni delle dotazioni di bilancio dei Ministeri)

 

587. A decorrere dall'anno 2016, le dotazioni di bilancio in termini di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri sono ridotte per gli importi indicati nell'elenco n. 2, allegato alla presente legge.

 

 

Il comma 587 dispone la riduzione delle dotazioni di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, degli stati di previsione dei singoli Ministeri a decorrere dall’anno 2016, per i seguenti importi: 512,5 milioni nel 2016, 563 milioni nel 2017 e 537,6 milioni nel 2018 e anni successivi, come indicati nell’elenco n. 2 alla legge di stabilità.

Per ciascun Ministero vengono riportate le riduzioni, suddivise per Missioni e programmi, con l’indicazione della eventuale quota relativa a stanziamenti predeterminati per legge. Per quanto riguarda le riduzioni complessive per tutti i ministeri, risultano predeterminati per legge 11 dei 512,5 milioni del 2016; 30,6 dei 563 milioni del 2017; 47,5 dei 537,6 milioni del 2018.

 

Elenco n. 2 - Riepilogo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie
delle spese dei Ministeri

(dati in milioni di euro)

Ministeri

2016

2017

2018

Economia e finanze

117

134,2

147,6

Sviluppo economico

8,4

31,5

31,9

Lavoro e politiche sociali

4,2

1

1

Giustizia

23,3

26,4

26,4

Affari esteri

8,2

6,3

6,3

Istruzione, università e ricerca

220,4

240,4

200,4

Interno

27,2

43,2

60,7

Ambiente

1,6

1

0,9

Infrastrutture e trasporti

28,9

35

22,9

Difesa

19

17

17

Politiche agricole

21,9

13,8

12,9

Beni e attività culturali e turismo

7,8

0

0

Salute

24,5

13,2

9,6

TOTALE

512,5

563

537,6

Va rilevato come alla riduzione delle disponibilità delle Amministrazioni centrali recata dal comma in esame, e riepilogata nell’Elenco 2 sopra riportato, si aggiungono le altre misure correttive derivanti da ulteriori disposizioni dell’articolato, nonché le riduzioni di spesa disposte dalle Tabelle C, D ed E del disegno di legge in esame.

 

Nella tabella che segue, elaborata sulla base di un prospetto complessivo degli effetti migliorativi in questione contenuto nella relazione tecnica, sono riportati, in termini di saldo netto da finanziare, gli importi complessivi delle misure correttive previste nella legge di stabilità per il 2016 per tutti i Ministeri, distinte per modalità di attuazione (articolato, elenco 2, tabella C, tabella D e tabella E).

 

Saldo netto da finanziare (milioni di euro)

2016

2017

2018

Effetti migliorativi Ministeri*

da articolato

-1.240,9

-587,1

-584,7

- di cui minori spese

-923,9

-571,1

-568,7

- di cui maggiori entrate

317

16

16

da elenco 2

-512,4

-563

-537,6

da tabella C

-30,6

-36,4

-37,5

da tabella D

-237

-223,2

-271,5

da tabella E

-1297,3

-1026,1

-236,1

TOTALE effetti migliorativi Ministeri

-3.318,1

-2.435,8

-1.667,3

Ulteriori riduzioni

Efficientamento spesa acquisti beni e servizi (co 494-499, 501-510)

-163,3

-164,2

-164,4

Riduzione stanziamenti PCM (comma 588)

-23

-21.8

-18

FORMEZ (comma 669)

-0,9

-0,9

-0,9

Riorganizzazione SNA (comma 657)

-1,5

-1,5

-1,5

Totale ulteriori riduzioni

-188.7

-188,3

-184,8

Totale effetti migliorativi

-3.507,9

-2.624,2

-1.852,2

 

*la Relazione tecnica precisa che tali misure considerano gli effetti dei commi sulla ragionevole durata del processo (777, 781-782), ma non tengono conto degli effetti migliorativi delle norme sugli enti di previdenza (comma 608), e altre Società e istituti (commi 659-664), quelli derivanti dalla limitazione del turn over (di cui ai commi 227-228) nonché quelli inerenti la riduzione del Fondo per gli sgravi di contrattazione di secondo livello (commi 182, 184-191).

 

Rispetto al medesimo prospetto risultante dal testo iniziale del disegno di legge di stabilità, si riscontra una riduzione degli effetti migliorativi di circa 120 milioni di euro nel 2016, 72 milioni nel 2017 e 72 milioni nel 2018. Le modifiche apportate durante l’esame parlamentare hanno pertanto ridotto, seppur marginalmente, i risparmi affidati dal testo iniziale alle disposizioni in esame.

Tale riduzione è attribuibile principalmente alle modifiche apportate all’articolato del disegno di legge di stabilità, che incidono per 94 milioni nel 2016 e 65,5 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018. In particolare, le modifiche sono in capo a tre amministrazioni:

§  il MEF, per 60 milioni nel 2016, 30 milioni nel 2017 e 30 milioni nel 2018;

§  il Ministero del lavoro, per 33 milioni per ciascuno degli anni del triennio;

§  il Ministero degli affari esteri (MAECI), per circa 1 milione nel 2016 e 2,5 milioni per ciascuno degli anni del biennio successivo.

§   

§  Per quanto concerne le tabelle:

§  in tabella D si ritrovano riduzioni degli effetti migliorativi in capo al MIUR (per circa 6 milioni per ciascuno degli anni del triennio) ed al MAECI (per 185 mila euro per ciascuno degli anni del triennio);

§  in tabella E gli effetti migliorativi si riducono di 20 milioni nel 2016, in capo al MEF.


 

Articolo 1, comma 588
(Riduzione di stanziamenti per la Presidenza del Consiglio)

 

588. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, gli stanziamenti di bilancio iscritti a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri sono ridotti per l'importo di 23.002.000 euro per l'anno 2016, di 21.756.000 euro per l'anno 2017 e di 18.006.000 euro a decorrere dall'anno 2018, come indicato nell'elenco n. 3, allegato alla presente legge.

 

 

Il comma 588 determina una riduzione degli stanziamenti di bilancio iscritti a favore della Presidenza del Consiglio.

L'ammontare di siffatta riduzione è modulato nel modo seguente: 23 milioni di euro per l'anno 2016; 21,7 milioni per l'anno 2017; 18 milioni annui a decorrere dal 2018

 

La riduzione ha per finalità il concorso di quella struttura al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica.

 

Il dettaglio dei capitoli dello Stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze i cui stanziamenti sono ridotti, è indicato nell'elenco n. 3. Il prospetto che segue illustra le riduzioni introdotte dall'elenco n. 3. Il dato relativo al 2018 deve intendersi riferito anche agli anni successivi.

 

 

(in migliaia di euro)

cap.

descrizione

BLV

riduzioni Elenco n. 3

importi risultanti

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2115

Spese di funzionamento della Presidenza del Consiglio

34.601

34.511

34.523

1.731

1.731

1.731

32.870

32.780

32.792

2124

Gestione ed implementazione del portale Normattiva e del progetto X-Leges

1.220

985

1.000

37

37

37

1.183

948

963

2191

Promozione della conoscenza degli eventi della prima guerra mondiale in favore delle future generazioni

1.408

0

0

42

0

1.366

0

0

2780

8 per mille IRPEF per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali

71.146

70.500

70.500

3.120

3.120

3.120

68.026

67.380

67.380

7474

"Luoghi della memoria per la celebrazione del centenario della prima guerra mondiale

5.000

5.000

5.000

150

150

150

4.850

4.850

4.850

2183

Fondo Interventi dell'editoria

102.689

102.391

102.391

3.081

3.081

3.081

99.608

99.310

99.310

2190

Fondo straordinario sostegno all'editoria

21.364

0

0

641

0

0

20.723

0

0

7442

Fondo per gli investimenti del Dipartimento dell'editoria

8.684

8.658

8.658

261

261

261

8.423

8.397

8.397

2113

Attuazione delle politiche antidroga

5.780

5.763

5.763

578

578

578

5.202

5.185

5.185

5210

Tutela delle minoranze linguistiche storiche

790

867

867

24

24

24

766

843

843

5211

Tutela delle minoranze linguistiche

972

1.069

1.069

29

29

29

943

1.040

1.040

2185

Interventi Servizio Civile Nazionale

116.243

113.427

113.427

3.487

3.487

3.487

112.756

109.940

109.940

2102

Politiche di sostegno alla famiglia

22.621

22.621

22.621

2.262

2.262

2.262

20.359

20.359

20.359

2118

Funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

1.517

1.611

961

46

46

46

1.471

1.565

915

2099

Piano nazionale per le aree urbane degradate

75.000

75.000

0

3.750

3.750

0

71.250

71.250

0

2108

Politiche delle pari opportunità

28.228

20.353

20.420

2.823

2.823

2.823

25.405

17.530

17.597

2132

Comitato paraolimpico nazionale

7.000

7.000

7.000

210

210

210

6.790

6.790

6.790

7455

Fondo di garanzia mutui per gli impianti sportivi

18.776

0

0

563

0

0

18.213

0

0

2106

Incentivazione e sostegno alla gioventù

5.559

6.136

6.136

167

167

167

5.392

5.969

5.969

Totale

528.598

475.892

400.336

23.002

21.756

18.006

505.596

454.136

382.330

 


 

Articolo 1, comma 589
(
Soppressione dell’Unità tecnica finanza di progetto)

 


589. Al fine di razionalizzare e ridurre i costi delle strutture tecniche del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Unità tecnica - Finanza di progetto, di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è soppressa e le relative funzioni e competenze sono trasferite al medesimo Dipartimento. Il Dipartimento, per lo svolgimento delle funzioni trasferite e di quelle esercitate a supporto del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2009, può avvalersi complessivamente di un massimo di diciotto esperti in materia di investimenti pubblici e finanza di progetto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti professionali, i criteri per l'attribuzione degli incarichi, la durata, le cause di incompatibilità e il trattamento economico degli esperti. I richiami all'Unità tecnica - Finanza di progetto contenuti in atti normativi devono intendersi riferiti al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


 

 

Il comma 589 sopprime l’Unità tecnica finanza di progetto (UTFP) e ne trasferisce le funzioni al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in cui è attualmente incardinata. Il DIPE per lo svolgimento di tali funzioni e di quelle del Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), potrà avvalersi complessivamente di un massimo di 18 esperti in materia di investimenti pubblici e finanza di progetto. I requisiti professionali, i criteri per l’attribuzione degli incarichi, la durata, le incompatibilità e il trattamento economico degli esperti saranno definiti con DPCM da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. I richiami all'Unità tecnica-Finanza di progetto contenuti in atti normativi devono intendersi riferiti al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica ed è disposta la neutralità finanziaria della presente disposizione.

 

L'Unità tecnica-Finanza di progetto è prevista dall'articolo 7 della legge 144/1999[10] con il compito di promuovere, all'interno delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitali privati e di fornire supporto alle commissioni costituite nell'ambito del CIPE su materie inerenti al finanziamento delle infrastrutture.


 

Articolo 1, comma 590
(Personale impiegato nelle attività di protezione civile)

 


590. Al fine di garantire, senza soluzione di continuità, la prosecuzione delle attività concernenti l'allertamento, il monitoraggio e il coordinamento operativo del sistema nazionale di protezione civile nonché l'adempimento degli impegni derivanti dall'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, continuano a produrre effetti le disposizioni in materia di riconoscimento delle integrazioni al trattamento economico accessorio di cui al comma 7 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 4 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50 del 2014, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, a valere sui pertinenti stanziamenti del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.


 

 

Il comma 590 prevede che continui a produrre effetti - nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro (a valere sui pertinenti stanziamenti del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri) - quanto stabilito dall’articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 4 del 2014.

Quest'ultima disposizione riconosce (nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque fino al 2015) per il triennio 2013-2015, integrazioni al trattamento economico accessorio al personale non dirigenziale, anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, che sia impiegato nelle strutture del Dipartimento della protezione civile.


 

Articolo 1, comma 591
(Riduzione risorse CAAF)

 


591. Nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono ridotte di 40 milioni di euro per l'anno 2016, di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale in misura tale da realizzare i risparmi di spesa di cui al periodo precedente.


 

 

Il comma 591 riduce di 40 mln di euro per il 2016, 70 mln per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 100 mln annui a decorrere dal 2019 le risorse per i servizi resi dai centri autorizzati di assistenza fiscale.

 

Più in dettaglio, il comma 591 dispone la riduzione nei termini anzidetti delle dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, nell'ambito del programma “Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità” della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio».

 

Il capitolo in questione individua appunto le spese per i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale nonché ai commercialisti, agli esperti contabili e ai consulenti del lavoro, che prestino assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo o di impresa.

 

Viene demandata ad apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la rideterminazione dei compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale in misura tale da realizzare i risparmi di spesa di cui al periodo precedente.

 

In materia era già intervenuto il decreto 29 dicembre 2014 del Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale si era proceduto alla rimodulazione dei compensi spettanti ai CAAF e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 175 del 2014 «semplificazione fiscale», che ha disposto la soppressione dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 241 del 1997 e dell'articolo 18 del decreto 31 maggio 1999, n. 164, nella parte in cui prevedono il compenso a favore dei sostituti d'imposta per l'attività di assistenza fiscale, nonché la rimodulazione con apposito decreto ministeriale, a partire dal 2015, dell'entità dei compensi previsti dall'articolo 38 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, e dall'articolo 18 del decreto 31 maggio 1999, n. 164, per i CAAF e i professionisti abilitati, al fine di tener conto del diverso (minore) livello di responsabilità nel nuovo processo di assistenza, correlato all'introduzione della dichiarazione precompilata dei redditi.

La riduzione dei compensi faceva seguito all’introduzione, ad opera dell'art. 1, del predetto D.Lgs. 175 del 2014, della dichiarazione precompilata, ferma restando la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie. La dichiarazione precompilata può essere accettata ovvero modificata dal contribuente ed è presentata all'Agenzia delle entrate direttamente in via telematica oppure è presentata al proprio sostituto d'imposta ovvero a un CAF o a un professionista abilitato presentando la relativa documentazione; l'attività di verifica di conformità è effettuata sui dati della dichiarazione compresi quelli forniti con la dichiarazione precompilata.

 

Si ricorda infine che ai sensi del citato decreto 29 dicembre 2014 le risorse da destinare all'erogazione dei compensi in esame non possono eccedere il limite di quasi 317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.


 

Articolo 1, comma 592
(
Riduzione dello stanziamento dell’8 per mille IRPEF
di pertinenza statale
)

 

592. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è ridotta di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

 

 

Il comma 592 dispone la riduzione di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016 dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

 

Si ricorda che ai sensi dell'art. 47, commi 2 e 3, della legge n. 222/1985, una quota pari all'otto per mille dell'IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica e di altre confessioni religiose[11].

Le quote a diretta gestione statale sono utilizzate, in base all’articolo 48 della legge n. 222, per interventi di carattere straordinario per la fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali. Dal 2014 è prevista una nuova finalità di destinazione, relativa alla ristrutturazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica, introdotta dall’articolo 1, comma 206, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013).

I criteri e le procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale sono disciplinati dal D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, come recentemente riformulato dal D.P.R. 26 aprile 2013, n. 82, che ha ridisegnato sia la procedura di concessione e di monitoraggio dei contributi, esplicitando i criteri di distribuzione delle risorse secondo principi di certezza e trasparenza, sia il procedimento di valutazione degli interventi da finanziare e di assegnazione dei contributi medesimi, limitandolo ad un periodo massimo di 180 giorni (in luogo degli oltre otto mesi in precedenza necessari).

 

Nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente 2016-2018 (A.S. 2112), la quota dell’otto per mille IRPEF di pertinenza statale, iscritta sul cap. 2780 dello stato di previsione del Ministero dell’economia, era pari a 71,1 milioni di euro per il 2016, 70,5 milioni per il 2017 e a 70,5 milioni per il 2018.

Considerando la riduzione di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016 disposta dal comma in esame, nonché quella ulteriore di 3,1 milioni dal 2016 determinata ai sensi del comma 588, che reca riduzioni di spesa del Ministero dell’economia, di cui al relativo Elenco 3 (cfr la relativa scheda), la dotazione del cap. 2780/MEF nella legge di bilancio (Legge n. 209/2015 e relativo D.M. Economia 28 dicembre 2015 di ripartizione in capitoli dei programmi di spesa) si ridetermina 58,0 milioni di euro per il 2016 e a 57,4 milioni sia per il 2017 che per il 2018.

 

In ordine alla riduzione dello stanziamento dell’otto per mille di pertinenza statale, si rammenta che rispetto a quanto teoricamente spettante allo Stato, sulla base delle scelte dei contribuenti, l’importo che viene annualmente iscritto a bilancio e messo a riparto con apposito D.P.C.M. risulta spesso decurtato a seguito di interventi normativi che ne riducono l’autorizzazione di spesa destinando le risorse ad altre finalità. Va considerato, inoltre, che sul relativo capitolo di bilancio, in quanto rimodulabile, gravano anche eventuali tagli lineari.

Sul suddetto stanziamento dell’otto per mille di competenza statale iscritto in bilancio per il 2016 incidono già in riduzione le seguenti disposizioni legislative vigenti:

§  D.L. n. 249/2004, art. 1-quater, co. 4: riduzione di 5 milioni di euro a decorrere dal 2006, a copertura di disposizioni previdenziali concernenti gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea;

§  D.L. n. 98/2011, art. 21, co. 9: riduzione di 64 milioni a decorrere dal 2011, a copertura delle spese per la gestione dei mezzi della flotta aerea della Protezione civile;

§  D.L. n. 35/2013, art. 12, co. 3, lett. c-sexies): riduzione di 35,8 milioni a decorrere dal 2015, a parziale copertura degli oneri recati dal provvedimento (pagamento dei debiti della PA);

§  Legge n. 97/2013, art. 13, co. 2, lett. b): riduzione di 12 milioni a decorrere dal 2014, a parziale copertura degli oneri recati dal recepimento della direttiva 2003/109/CE (relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo).

Da ultimo, la legge 11 agosto 2014, n. 125 destina al finanziamento della istituenda Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo una quota percentuale (corrispondente al 20 per cento) dell'8 per mille IRPEF a diretta gestione statale.

 

Proprio per evitare l’utilizzo delle risorse destinate dai contribuenti all'otto per mille IRPEF di diretta gestione statale per finalità difformi da quelle indicate dalla normativa richiamata, il D.P.R. n. 82/2013, tra le varie modifiche ed integrazioni apportate di recente al regolamento di disciplina dell’istituto (D.P.R. n. 76/1998), ha introdotto l’obbligo per il Governo di riferire alle competenti Commissioni parlamentari, qualora venga disposta con un provvedimento legislativo di iniziativa governativa la riduzione o la diversa destinazione delle risorse dell’otto per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale, in merito alle modalità di reintegrazione delle risorse medesime e alle conseguenti iniziative (art. 2-bis, comma 6, D.P.R. n. 76).

 

Sempre in riferimento al contenuto della disposizione in commento, va rammentato che è attualmente all’esame della V Commissione bilancio della Camera la proposta di legge A.C. 2648 (Boccia ed altri), la quale, al fine di garantire il rispetto delle scelte espresse dai contribuenti, affronta un aspetto critico più volte emerso nell’esperienza applicativa della legge n. 222 del 1985, connesso all’utilizzo delle risorse destinate dai contribuenti all'otto per mille IRPEF di diretta gestione statale per finalità difformi da quelle indicate dalla normativa richiamata, attinenti prevalentemente la copertura finanziaria di provvedimenti legislativi ovvero il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

A tal fine, la proposta di legge dispone una modifica all’articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009), che disciplina le modalità di copertura finanziaria delle leggi, introducendo il divieto di utilizzo della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per la copertura finanziaria delle leggi.


 

Articolo 1, commi 593-595
(
Abolizione rimborso regioni oneri carburante
a prezzi ridotti nelle zone di confine
)

 


593. L'articolo 41, comma 16-sexiesdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017.

594. A decorrere dal 1° gennaio 2017 è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui in favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria o con la Svizzera per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione nelle aree di confine. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di ripartizione del fondo tra le regioni interessate.

595. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2016.


 

 

Il comma 593 abroga a decorrere dal 1° gennaio 2017 la disposizione che ha istituito, in favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria (in sostanza, il Veneto) un fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione.

Il comma 594 istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2017, un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro annui, in favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria e la Svizzera, al fine di ottenere la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione nelle aree di confine.

Il comma 595 reca una copertura per il 2016, dovuta al fatto che il testo iniziale del disegno di legge di stabilità prevedeva l’abrogazione del fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione a decorrere dal 2016 (termine spostato al 1° gennaio 2017 nel corso dell’esame parlamentare).

 

In particolare, il comma 593 abroga a decorrere dal 1° gennaio 2017 l’articolo 41, comma 16-sexiesdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, il quale ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, un fondo per l’erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione, in favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l’Austria. Le modalità di erogazione ed i criteri di riparto del predetto fondo sono state demandate a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, che non risulta essere stato emanato.

La decorrenza dell’abrogazione a partire dal 1° gennaio 2017 è stata prevista nel corso dell’esame parlamentare.

 

In materia si ricorda che:

§  l’articolo 41, comma 16-sexiesdecies.1 del menzionato decreto-legge n. 207 del 2008 ha istituito, con lo scopo di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzina e gasolio utilizzati come carburante per autotrazione situate nella Repubblica di San Marino e nel rispetto della normativa comunitaria, un analogo fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo della benzina e del gasolio per autotrazione alla pompa, in favore delle regioni confinanti con summenzionata Repubblica, subordinando l’'efficacia di tale disposizione all'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici (ai sensi del quale, si ricorda, lo Stato membro che intenda adottare un provvedimento agevolativo deve darne comunicazione alla Commissione; essa presenta una proposta di autorizzazione del provvedimento da parte del Consiglio, oppure informa il Consiglio dei motivi per cui non ha proposto l'autorizzazione del provvedimento di cui trattasi);

§  l’articolo 2-ter del D.L. n. 154 del 2008 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l’attribuzione alle regioni confinanti con la Svizzera di una quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA, determinata nella misura dell'onere finanziario relativo ai litri di carburante venduti a prezzo ridotto, al fine di consentire a tali regioni di disporre, con propria legge, misure per la riduzione alla pompa del prezzo del gasolio e delle benzine per autotrazione utilizzati dai privati cittadini residenti nella regione stessa. La normativa emanata deve rispettare la normativa comunitaria e garantire che il prezzo non sia inferiore a quello praticato nello Stato confinante, e che la riduzione sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 febbraio 2009 ha stabilito le modalità attuative della norma richiamata;

§  in via più generale, il comma 15 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (come modificato dalla legge finanziaria 2008, legge n. 244 del 2007) consente alle regioni e alle province autonome di determinare, con propria legge, una riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione per i soli cittadini residenti nella regione o nella provincia autonoma o in una parte di essa, fermi restando i vincoli derivanti dagli accordi internazionali e dalle normative dell'Unione europea.

 

Il comma 594 istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2017, un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro annui, in favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria e la Svizzera, al fine di ottenere la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione nelle aree di confine.

Al Ministro dell'economia e delle finanze spetta il compito di emanare, entro novanta giorni, apposito decreto nel quale sono definite le modalità e la ripartizione del fondo tra le regioni interessate.

 

Il comma 595 reca una copertura per il 2016, dovuta al fatto che il testo iniziale del disegno di legge di stabilità prevedeva l’abrogazione del fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione a decorrere dal 2016 (termine spostato al 1° gennaio 2017 nel corso dell’esame parlamentare).

Risulta pertanto necessario ripristinare la dotazione di 3 milioni di euro.

Si prevede la riduzione di 2 milioni di euro del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

Si segnala inoltre che risulta conseguentemente modificata, altresì, la tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, relativamente all'anno 2016 mediante una riduzione di 1 milione di euro.

 

Procedure di contenzioso

(a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)

 

L’11 luglio 2014 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora complementare (procedura di infrazione n. 2008/2164) nella quale rileva che l’Italia violerebbe gli artt. 4 e 19 della direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, applicando una riduzione delle accise, ai sensi della legge regionale 14/2010 del Friuli Venezia Giulia, sulle benzine e sul gasolio utilizzati come carburanti per motori nella medesima regione del Friuli.

La Commissione ritiene infatti che il meccanismo dei pagamenti diretti ad opera delle Camere di commercio ai gestori delle stazioni di servizio, previsto dalla citata legge regionale, stabilisca una riduzione dell’accisa mediante rimborso non prevista dalla direttiva 2003/96/CE né autorizzata dal Consiglio dell’UE a norma dell’art. 19. Inoltre, la normativa regionale violerebbe il principio del livello minimo ed unico di tassazione per prodotto e per uso previsto dall’art. 4 della medesima direttiva.


 

Articolo 1, comma 596
(
Cessazione di indennizzi di usura delle strade
per le Regioni a statuto speciale
)

 

596. A decorrere dall'anno 2016 cessano i trasferimenti erariali in favore delle regioni a statuto speciale previsti dall'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall'articolo 72, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernenti gli indennizzi di usura derivanti dall'uso dei mezzi d'opera.

 

 

Il comma 596 dispone, a decorrere dall'anno 2016, la cessazione dei trasferimenti erariali, in favore delle regioni a statuto speciale, concernenti gli indennizzi di usura delle strade, derivanti dall'uso dei mezzi d'opera.

 

La Relazione tecnica afferma che la norma comporta un miglioramento dei saldi di finanza pubblica dal 2016 pari a 1.448.212 euro annui.

 

Gli indennizzi sono previsti dall’articolo 34, comma 4, del Nuovo Codice della strada (decreto legislativo 285/1992) e dall’articolo 72, comma 3, del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 495/1992).

 

Il menzionato articolo 34, comma 1, prevede che i mezzi d'opera devono essere muniti, ai fini della circolazione, di apposito contrassegno comprovante l'avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un importo pari alla tassa di possesso, di corrispondere contestualmente alla stessa e per la stessa durata e demanda (comma 4) al citato regolamento di determinare le modalità di assegnazione delle predette risorse agli enti proprietari delle strade a esclusiva copertura delle spese per le opere connesse al rinforzo, all'adeguamento e all'usura delle infrastrutture. Per le regioni a statuto ordinario l’indennizzo è stato già soppresso dall’articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 56/2000.


 

Articolo 1, comma 597
(
Accertamento violazioni Codice della Strada)

 

597. All'articolo 201, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la lettera g-bis) è sostituita dalla seguente:

«g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento».

 

 

Il comma 597 sostituisce la lettera g-bis dell’articolo 201, comma 1-bis, del Nuovo Codice della strada (decreto legislativo 285/1992) che elenca le violazioni che possono essere accertate con appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento; per effetto del nuovo testo si aggiungono: le revisioni dei veicoli (art. 80) l’assicurazione RC auto (art. 193) e le violazioni della massa complessiva dei veicoli e rimorchi (art. 167 Cds).

 

Si ricorda che l’art. 80 del Codice della Strada prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisca, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla prima immatricolazione e successivamente ogni due anni.

L’art. 193 prevede l’obbligo dell’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per tutti i veicoli a motore e rimorchi, fissando la sanzione amministrativa  da euro 848  ad euro 3.393 in caso di violazione; il comma 4-ter prevede che l'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo possa essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell'articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale.

L’art. 167 dispone che veicoli a motore ed i rimorchi non possano superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione, fissando le relative sanzioni amministrative.

 

L’art. 201 del Codice della Strada elenca casi in cui non è richiesta la contestazione immediata dell’infrazione, ricomprendendo tra questi, alla lettera g-bis), l’accertamento delle violazioni per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, relative (nel testo previgente alla modifica in commento) ai seguenti articoli:

§  art. 141: regolazione della velocità del veicolo in base alle caratteristiche della strada, del traffico e allo stato del veicolo stesso in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose;

§  art. 143, commi 11 e 12: circolazione contromano;

§  art. 146: violazione della segnaletica stradale e delle indicazioni dell’agente del traffico;

§  art. 170: trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote;

§  art. 171: uso del casco sui veicoli a due ruote;

§  art. 213: violazioni per le quali è prevista la misura cautelare del sequestro e la sanzione accessoria della confisca amministrativa e all’ art. 214 le violazioni cui consegua la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo.

 

Oltre ai suddetti si ricorda che è consentita la non contestazione immediata anche nel caso (lett. e) di accertamento attraverso gli apparecchi di rilevamento gestiti dalla Polizia stradale (gli autovelox) e di rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso appositi  dispositivi, disciplinati dal D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250 (lett. g).


 

Articolo 1, comma 598
(Risorse destinate agli enti locali siciliani
per l'accoglienza dei migranti)

 

598. A titolo di ristoro per le maggiori spese sostenute dagli enti locali della Regione siciliana in relazione all'accoglienza di profughi e rifugiati extracomunitari, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma.

 

 

Il comma 598 autorizza una spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2016 da destinarsi agli enti locali della regione Sicilia, a titolo di ristoro per le maggiori spese da questi sostenuti in relazione all'accoglienza di profughi e rifugiati extracomunitari.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'Interno, da adottarsi di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, saranno definite le modalità di riparto di tali risorse.

 

Le iniziative assunte dalle istituzioni europee per far fronte alla situazione migratoria sono numerose[12]. In particolare, ai fini di un sostegno agli Stati membri in prima linea la Commissione europea ha previsto l'istituzione di un nuovo metodo basato sui cd. “punti di crisi”, ossia sezioni della frontiera esterna dell'UE o regioni sottoposte a una pressione migratoria eccezionale, che richiedono un sostegno rafforzato e concertato fra Stati membri e agenzie dell'UE.

L’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO), Frontex ed Europol devono pertanto lavorare sul terreno con gli Stati membri in prima linea per condurre con rapidità le operazioni di identificazione, registrazione e rilevamento delle impronte digitali dei migranti in arrivo. Finalità del metodo è quella di far sì che chi presenta domanda di asilo sia immediatamente immesso in una procedura di asilo, con il contributo delle squadre di sostegno dell’EASO, e che le domande vengano trattate quanto più rapidamente possibile. Per chi al contrario non necessita di protezione, è previsto che Frontex aiuti gli Stati membri coordinando il rimpatrio dei migranti irregolari. La Commissione europea sottolinea al riguardo la necessità di ricorrere a squadre di sostegno per la gestione della migrazione operative nei "punti di crisi".

L'Italia ha identificato come "punti di crisi" Augusta, Lampedusa, Porto Empedocle, Pozzallo, Taranto e Trapani. Una prima squadra di sostegno è già in funzione a Lampedusa, sulla base del lavoro di una task force regionale dell'Unione europea istituita nel giugno 2015 a Catania.

Affinché il metodo dei "punti di crisi" sia efficace, la Commissione ha tuttavia sollecitato un incremento nelle capacità di accoglienza degli Stati membri per poter ospitare i richiedenti asilo in attesa di ricollocazione, nonché capacità adeguate per trattenere i migranti irregolari prima che sia eseguita una decisione di rimpatrio. Da parte sua, il Consiglio europeo nelle Conclusioni adottate il 15 ottobre 2015 ha fra l'altro convenuto di "procedere speditamente" alla creazione di altri punti di crisi per assicurare l'identificazione, la registrazione, il rilevamento delle impronte digitali e l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e degli altri migranti, assicurando nel contempo la ricollocazione e i rimpatri, con il pieno sostegno degli Stati membri.

Inoltre, il Consiglio Giustizia e affari interni (GAI) del 9 novembre 2015 ha adottato conclusioni in cui si incoraggiano gli Stati membri, e i paesi terzi interessati, a intensificare le iniziative in corso per aumentare sostanzialmente le capacità di accoglienza, nonché a intensificare la creazione di punti di crisi in Italia e in Grecia.

La Commissione riferisce che l'Italia ha aumentato le sue capacità di accoglienza e dispone di centri di prima accoglienza nei "punti di crisi" in grado di ospitare circa 1.500 persone; con l'aggiunta di altri 1.000 posti entro la fine dell'anno, la capacità di prima accoglienza dovrebbe raggiungere un totale di 2.500 posti[13]. Ha tuttavia sollecitato l'Italia a considerare "in via prioritaria" i possibili modi per aumentare l'efficienza complessiva della sua procedura di asilo al fine di assicurare un trattamento rapido delle persone non ammissibili alla ricollocazione.

Ha inoltre invitato il nostro paese a esaminare le modalità per assicurare una qualità più uniforme delle condizioni di accoglienza.

Le norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale negli Stati membri sono stabilite nella direttiva 2013/33/UE ("direttiva accoglienza"), la quale ha ricevuto attuazione in Italia con il Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale".

Per quanto riguarda la consistenza del sistema di accoglienza italiano, secondo quanto dichiarato dal Ministro dell'Interno, Angelino Alfano, nel corso dell'Audizione congiunta tenutasi alla Camera dei deputati il 4 novembre 2015 "sulle tematiche e sulle problematiche inerenti all'Agenda europea sulla migrazione", le varie strutture che lo compongono ospitano attualmente circa 100.000 migranti. Di questi: 7.000 sono ospitati nei centri governativi (ossia nei Centri di primo soccorso e accoglienza e presso i CARA), 21.000 sono residenti presso gli enti locali che compongono la rete dello SPRAR (il Sistema protezione per richiedenti asilo e rifugiati), 72.000 sono presenti nei centri di accoglienza allestiti in via temporanea.

Il ministro Alfano ha inoltre fatto presente che un avviso pubblico permetterà di aggiungere altri 10.000 posti, con una quota di cofinanziamento a carico degli enti locali che vi aderiranno pari al 5 per cento rispetto a quella del 20 per cento prevista in precedenza.


 

Articolo 1, comma 599
(
Proroga adempimenti tributari Lampedusa)

 

599. Al comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, le parole: «15 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2016».

 

 

Il comma 599, inserito nel corso dell’esame parlamentare, proroga al 15 dicembre 2016 il termine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi nell'isola di Lampedusa.

 

La norma in esame modifica l’articolo 1-bis del decreto-legge n. 4 del 2015, il quale contiene l’ultima proroga, in ordine di tempo, del termine di sospensione degli adempimenti e dei versamenti fiscali, contributivi e assicurativi obbligatori per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa.

Si ricorda che il citato articolo 1-bis del D.L. n. 4 del 2015 demanda ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate il compito di definire le modalità e i termini per effettuare gli adempimenti tributari diversi dai versamenti. Tale provvedimento è stato emanato il 25 agosto 2015 il quale prevede che gli adempimenti tributari diversi dai versamenti, per i quali i termini di effettuazione sono scaduti nel periodo di sospensione, sono eseguiti con le modalità ordinariamente previste per i singoli adempimenti entro la data del 31 dicembre 2015.

 

Lo stato di emergenza nell’isola di Lampedusa è stato dichiarato con D.P.C.M. del 12 febbraio 2011. L’articolo 3, comma 2, della Ordinanza di protezione civile n. 3947 del 2011 aveva stabilito inizialmente fino al 16 dicembre 2011 la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per i datori di lavoro privati ed i lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa alla data della dichiarazione dello stato di emergenza. Il comma 3 aveva altresì sospeso, sempre fino al 16 dicembre 2011, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 12 febbraio 2011 avevano il domicilio fiscale nel comune di Lampedusa. Il comma 4 aveva, infine, previsto l’applicabilità del comma 3 anche nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche, compresi i sostituti d'imposta, aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nel comune di Lampedusa.

L’articolo 23, comma 44, del D.L. n. 98 del 2011, in considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola di Lampedusa, ha differito fino al 30 giugno 2012 la sospensione del termine relativo agli adempimenti ed ai versamenti dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

L’articolo 23, comma 12-octies, del D.L. n. 95 del 2012 ha differito dal 30 giugno al 1° dicembre 2012 il predetto termine.

L’articolo 1, comma 612, della legge n. 147 del 2013 ha differito il termine in esame dal 1° dicembre 2012 al 31 dicembre 2013.

Si ricorda che il comma 613 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013 prevede inoltre che i versamenti dei tributi sospesi ai sensi del comma 612 devono essere eseguiti entro la prima scadenza utile successiva al 31 dicembre 2013, in unica soluzione, maggiorati degli interessi al tasso legale computati a decorrere dal 31 dicembre 2013 fino alla data di versamento.

Il comma 614 consente di presentare istanza di dilazione all’Agenzia delle entrate, secondo le regole generali, senza applicazione di sanzioni. In tal caso sono previsti gli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda.

Il comma 615 stabilisce che sono inefficaci le comunicazioni di irregolarità già inviate alla data del 1° gennaio 2014 ai contribuenti relative ai tributi sospesi.

Il D.L. n. 192 del 2014 (articolo 10, comma 8) ha differito il termine in esame dal 31 dicembre 2013 fino al 31 dicembre 2014.

Da ultimo, come detto, il D.L. n. 4 del 2015 ha differito il termine in esame dal 31 dicembre 2014 fino al 31 dicembre 2015.


 

Articolo 1, comma 600
(
Personale del Ministero dell'interno (Lavoro straordinario))

 


600. Al fine di assicurare la razionalizzazione delle risorse finanziarie disponibili e l'ottimizzazione dell'impiego del personale nei procedimenti in materia di cittadinanza, immigrazione e asilo, quota parte delle risorse di cui all'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, connesse alle attività istruttorie di competenza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e resesi disponibili a seguito di riassegnazioni nel corso dell'anno, individuata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere destinata alla corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, anche in deroga alla normativa vigente. Con il medesimo decreto si provvede all'autorizzazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale interessato.


 

 

Il comma 600 prevede che, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sia individuata una quota parte delle risorse derivanti dai contributi versati in relazione alle istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, resesi disponibili a seguito di riassegnazioni nel corso dell’anno, che può essere destinata alla corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale del Dipartimento per le libertà civili del Ministero dell’interno, anche in deroga alla normativa vigente. Il medesimo decreto ministeriale provvede all’autorizzazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale interessato.

La disposizione è espressamente finalizzata alla razionalizzazione delle risorse finanziarie disponibili e all'ottimizzazione dell'impiego del personale nei procedimenti in materia di cittadinanza, immigrazione e asilo.

 

Si ricorda che la normativa prevede che le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo, attualmente di importo pari a 200 euro. Le risorse derivanti dal pagamento di tale contributo, ai sensi dell’articolo 9-bis della legge sulla cittadinanza (L. 91/1992), affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e assegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno e sono destinate in parti uguali a:

§  finanziare progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea;

§  coprire gli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza.

 

A queste due destinazioni, con la norma in esame, dunque, se ne introduce una terza, consistente appunto nel pagamento di compensi straordinari per i dipendenti del medesimo Dipartimento, che si può attivare con decreto del Ministro dell’interno.

 

Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell’interno svolge funzioni e compiti rientranti nella tutela dei diritti civili, compresi quelli concernenti l'immigrazione e l'asilo, la cittadinanza, le confessioni religiose. In tema di immigrazione e asilo il Dipartimento concorre alla definizione delle politiche migratorie del Governo, occupandosi anche di garantire sia l'accoglienza e l'assistenza dei richiedenti asilo, sia il primo soccorso agli immigrati irregolari sbarcati sul territorio nazionale.

 


 

Articolo 1, comma 601
(
Fondo per la riduzione della pressione fiscale)

 

601. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativa al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, è ridotta di 809.608.622 euro per l'anno 2016, di 413.413.755 euro per l'anno 2017, di 410.985.329 euro per l'anno 2018 e di 387.985.329 euro a decorrere dall'anno 2019.

 

 

Il comma 601 riduce l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la riduzione della pressione fiscale dei seguenti importi:

§  809,6 milioni di euro per il 2016;

§  413,4 milioni di euro per il 2017;

§  411 milioni di euro per il 2018;

§  388 milioni di euro a decorrere dal 2019.

 

Si segnala preliminarmente che nel bilancio a legislazione vigente 2016 le risorse del Fondo per la riduzione della pressione fiscale sono allocate sul capitolo 3833 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con stanziamenti pari a 959,6 milioni per il 2016, 563,4 milioni per il 2017 e 561 milioni per il 2018.

Si rammenta che l’ammontare risultante al Fondo a seguito delle variazioni previste dalle norme in esame corrisponde all’importo qualificato come indisponibile dall’articolo 1, comma 652, della legge di stabilità 2015.

 

Si ricorda che il comma 431 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) ha istituito il Fondo per la riduzione della pressione fiscale cui sono destinate, a decorrere dal 2014, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le seguenti risorse:

§  l'ammontare dei risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione della spesa pubblica, al netto della quota già impegnata da altre norme nonché delle risorse da destinare a programmi finalizzati al conseguimento di esigenze prioritarie di equità sociale e ad impegni inderogabili;

§  l'ammontare di risorse permanenti che, in sede di Nota di aggiornamento del DEF (Documento di economia e finanza), si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso e a quelle effettivamente incassate nell'esercizio precedente derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni.

Le entrate derivanti da misure straordinarie di contrasto all'evasione, non computate nei saldi di finanza pubblica, sono finalizzate in corso d'anno alla riduzione della pressione fiscale sul lavoro, mediante riassegnazione al predetto Fondo e destinate in particolare all’incremento delle deduzioni IRAP e detrazioni IRPEF per reddito da lavoro dipendente e da pensione (comma 432).

Ai sensi del comma 434, la Nota di aggiornamento contiene una valutazione dell'andamento della spesa primaria corrente e degli incassi derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale. Le eventuali maggiori risorse vengono iscritte, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, limitatamente al primo anno del triennio di riferimento, nello stato di previsione delle entrate e, contestualmente, nel Fondo in commento. La legge di stabilità, sentite le parti sociali, individua gli eventuali interventi di miglioramento degli strumenti di contrasto all'evasione fiscale e di razionalizzazione della spesa, i nuovi importi delle deduzioni e detrazioni citate, definendone altresì le modalità di applicazione da parte dei sostituti d'imposta e delle imprese, in modo da garantire la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

L’articolo 4, comma 3, della legge di delega fiscale (legge n. 23 del 2014) destina le maggiori entrate rivenienti dal contrasto all’evasione fiscale e dalla progressiva limitazione dell’erosione fiscale esclusivamente al Fondo per la riduzione della pressione fiscale. Il D.Lgs. 160 del 2015 ha quindi previsto che le eventuali maggiori entrate derivanti dalla revisione delle spese fiscali sono attribuite di norma al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, peraltro con una decorrenza posticipata, a partire dalla manovra 2017-2019.

 

A decorrere dal 2014 le maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate nell'anno 2013 derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale, valutate in 300 milioni di euro annui dal 2014, sono state destinate alla copertura degli oneri del decreto-legge n. 66 del 2016 che ha, tra l’altro, introdotto il credito d’imposta IRPEF in favore dei lavoratori dipendenti (cd. bonus di 80 euro).

A decorrere dal 2015 la legge di stabilità 2015:

§  ha destinato al Fondo 150 milioni di euro ricavabili dalle disposizioni in materia di giochi introdotte dai commi 643-650 (comma 652); tali risorse sono accantonate e rese indisponibili e possono essere utilizzate nella misura delle somme effettivamente incassate per la parte eccedente l'importo di 350 milioni di euro.

§  ha ridotto l’autorizzazione di spesa di 331,533 milioni di euro per il 2015 e di 18,533 milioni di euro a decorrere dal 2016 (comma 716).


 

Articolo 1, comma 602
(Limite di spesa per il due per mille ai partiti politici)

 

602. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: «27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «17,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 25,1 milioni di euro».

 

 

Il comma 602 incide sull'autorizzazione di spesa prevista per la copertura del 'due per mille' ai partiti politici.

Si dispone una riduzione di tale autorizzazione, per 10 milioni nel 2016, per 20 milioni nel 2017.

Pertanto, l'autorizzazione di spesa per la copertura del 'due per mille' ai partiti politici è rideterminata nel modo che segue:

§  17,1 milioni nel 2016 (anziché 27,1 milioni);

§  25,1 milioni dal 2017 (anziché 45,1 milioni).

 

Si ricorda che il decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, ha disposto una progressiva riduzione, sino all'azzeramento, del finanziamento pubblico diretto ai partiti politici.

Secondo la progressione così prevista, siffatta contribuzione pubblica diretta ai partiti è ridotta nella misura del: 25 per cento, nel primo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 149 del 2013; 50 per cento, nel secondo esercizio successivo; 75 per cento, nel terzo esercizio successivo. Nel quarto esercizio successivo (dunque nel 2017) è prevista la integrale cessazione del finanziamento. Il finanziamento pubblico non è comunque più previsto per le elezioni successive all’entrata in vigore del decreto-legge.

A fronte di questa progressiva decurtazione della contribuzione pubblica diretta, il decreto-legge n. 149 ha inteso incentivare la contribuzione privata.

A tal fine esso ha posto un duplice ordine di previsioni, di natura fiscale. Ne sono beneficiari ultimi i partiti che risultino iscritti ad un registro nazionale (cui accedono previa ottemperanza ad alcuni requisiti di democrazia interna e trasparenza, prescritti dal medesimo decreto-legge n. 149, dietro vaglio di una Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici) e che abbiano un minimo di rappresentatività (determinata nei suoi parametri dal medesimo decreto-legge n. 149).

Un primo incentivo è dato dalla detrazione fiscale per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti. Ossia: persone fisiche e società (salvo alcune tipologie di enti esclusi) fruiscono della detrazione del 26 per cento sull'imposta sul reddito, per erogazioni liberali ricomprese tra 30 e 30.000 euro.

L'onere complessivo derivante dal minor gettito dovuto alle detrazioni è quantificato dal decreto-legge n. 149 in: 27,4 milioni, per il 2015; 15,65 milioni, a decorrere dal 2016.

Un secondo strumento della contribuzione privata è dato dalla facoltà accordata a ciascun contribuente (persona fisica) di destinare il 2 per mille dell'IRPEF in favore di uno specifico partito politico (iscritto nel registro nazionale ed avente almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo nell’ultima consultazione elettorale per il Senato, la Camera o il Parlamento europeo).

In caso di mancata effettuazione della scelta da parte del contribuente, le risorse restano acquisite all’erario (a differenza di quanto accade nella disciplina dell’otto per mille, destinato alle confessioni religiose). Qualora le somme risultanti dalla ripartizione delle scelte operate dai contribuenti siano complessivamente superiori al limite di spesa annuale, gli importi dovuti a ciascun partito sono proporzionalmente ridotti.

Qualora invece tali somme risultino inferiori al limite di spesa, le risorse eccedenti sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (art. 17, D.L. 149/2013).

Il limite massimo di spesa per il 'due per mille' era fissato dal decreto-legge n. 149 in: 7,75 milioni di euro per il 2014; 9,6 milioni, per il 2015; 27,7 milioni, per il 2016; 45,1 milioni, dal 2017.

Le due ultime quantificazioni sopra ricordate sono appunto incise dalla riduzione, disposta dal comma in esame.

 

Per l'anno 2015 (quale anno finanziario, dunque riferito al periodo d'imposta 2014), l'Agenzia delle entrate ha reso noto l'elenco dei partiti ammessi al beneficio (Centro Democratico; Die Freiheitlichen; Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale; Lega Nord per l’Indipendenza della Padania; Movimento Associativo Italiani all’Estero; Movimento Politico Forza Italia; Movimento Stella Alpina; Nuovo Centrodestra; Partito Autonomista Trentino Tirolese; Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea; Partito Democratico; Partito Liberale Italiano; Partito Socialista Italiano; Popolari per l’Italia; Scelta Civica; Sinistra Ecologia Libertà; SVP-Südtiroler Volkspartei; Union Valdôtaine; Unione per il Trentino).

I dati ufficiali definitivi risultano pubblicati dal Ministero dell'economia. Sono i seguenti:

Dichiarazioni 2015 - redditi 2014                                                  Importi in euro

Partiti politici

Scelte valide

% scelte sul numero contri-buenti

% sul totale scelte

2‰ teorico

Totale 2‰ erogato

Centro Democratico

19.958

0,05%

1,80%

177.420

137.873

Die Freiheitlichen

2.949

0,01%

0,27%

28.108

21.843

Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale

56.362

0,14%

5,09%

607.879

472.384

Lega Nord per l'indipendenza della Padania

138.941

0,34%

12,56%

1.427.201

1.109.082

Movimento Associativo Italiani all'Estero - MAIE

4.429

0,01%

0,40%

41.668

32.380

Movimento Politico Forza Italia

60.778

0,15%

5,49%

681.897

529.904

Movimento Stella Alpina

5.263

0,01%

0,48%

45.709

35.520

Nuovo Centro Destra

16.764

0,04%

1,52%

216.997

168.629

PATT - Partito Autonomista Trentino Tirolese

3.014

0,01%

0,27%

31.758

24.680

Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea

46.564

0,11%

4,21%

441.038

342.732

Partito Democratico

596.290

1,45%

53,90%

6.895.161

5.358.250

Partito liberale Italiano

2.608

0,01%

0,24%

41.512

32.259

Partito Socialista Italiano

18.257

0,04%

1,65%

147.906

114.938

Popolari per l'Italia

2.650

0,01%

0,24%

28.363

22.041

Scelta Civica

9.229

0,02%

0,83%

116.925

90.863

Sinistra Ecologia Libertà

100.991

0,25%

9,13%

1.134.454

881.588

SVP - Sudtiroler Volkspartei

12.196

0,03%

1,10%

192.586

149.659

Union Valdotaine

4.083

0,01%

0,37%

46.319

35.995

Unione per il Trentino

4.962

0,01%

0,45%

50.674

39.379

TOTALE

1.106.288

2,70%

100,00%

12.353.575

9.600.000

Per memoria: Totale contribuenti

40.989.567

Dato provvisorio Il totale può non corrispondere con la somma dei singoli importi a causa di arrotondamenti.

Articolo 1, commi 603 e 604
(Zone franche urbane)

 


603. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 12 e 13-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le risorse disponibili sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono destinate al finanziamento delle agevolazioni nelle sole zone franche urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009 dell'8 maggio 2009 ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo «Convergenza».

604. Nelle zone franche urbane già finanziate ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ivi inclusa la zona franca del comune di Lampedusa, istituita dall'articolo 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il Ministero dello sviluppo economico adotta nuovi bandi finanziati con le risorse rivenienti da rinunce e da revoche relative alle agevolazioni già concesse nelle predette zone franche ai sensi dell'articolo 37 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, nonché da eventuali ulteriori risorse apportate dalle regioni.


 

 

I commi 603 e 604 delimitano l’ambito territoriale del finanziamento delle agevolazioni alle zone franche urbane a quelle individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009, dando mandato al MiSE di adottare nuovi bandi con le risorse residue.

 

Il comma 603 - fatte salve le previsioni speciali riguardanti Emilia e Sardegna - ha circoscritto la destinazione geografica delle risorse disponibili per le zone franche urbane.

 

Gli articoli 12 e 13-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (legge 125/2015), avevano rispettivamente istituito:

§  una Zona Franca Urbana nel territorio colpito dall’alluvione del 17 gennaio 2014 nella provincia di Modena e in alcuni comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, prevedendo che le microimprese con sede all’interno della Zona Franca potessero beneficiare di agevolazioni fiscali nei due periodi di imposta (quello in corso e quello successivo), finanziate con 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016;

§  una Zona Franca Urbana nel territorio colpito dall’alluvione del 18-19 novembre 2013 dei comuni della regione Sardegna, autorizzando la spesa di 5 milioni di euro nell’anno 2016.

 

Si ricorda che le Zone Franche Urbane (ZFU) sono aree in cui si concentrano programmi di defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro imprese, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo economico e sociale di quartieri ed aree urbane caratterizzate da disagio sociale, economico e occupazionale, e con potenzialità di sviluppo inespresse. L’istituzione delle ZFU risale alla legge finanziaria 2007 (L. 296/2006, art. 1 comma 340 e successivi), che le ha finanziate con un Fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

In particolare le lettere da a) a d) del comma 341 stabilivano che le piccole e microimprese che avessero iniziato una nuova attività economica nelle zone franche urbane, avrebbero potuto fruire:

a)       dell’esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l’esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l’ottavo e nono al 20 per cento. L’esenzione spetta fino a concorrenza dell’importo di euro 100.000 del reddito derivante dall’attività svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2009 e per ciascun periodo d’imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all’interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana;

b)       dell’esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c)       dell’esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ora imposta municipale) a decorrere dall’anno 2008 e fino all’anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l’esercizio delle nuove attività economiche;

d)       esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana.

La legge finanziaria 2008 (L. 244/2008, commi 561, 562 e 563) ha confermato tale stanziamento e ha definito in maggior dettaglio le agevolazioni fiscali e previdenziali che, oggi, trovano la loro definizione particolareggiata all’interno del Decreto interministeriale 10 aprile 2013 in attuazione di quanto previsto dall’art. 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. La circolare 30 settembre 2013, n. 32024 fornisce chiarimenti in merito alla tipologia, alle condizioni, ai limiti, alla durata e alle modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dal decreto 10 aprile 2013.

 

Le risorse in questione sono quelle di cui all’autorizzazione di spesa ex articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

 

Il D.L. n. 66/2014 (articolo 22-bis) aveva autorizzato la spesa di 75 milioni per il 2015 e di 100 milioni per il 2016 per gli interventi in favore delle zone franche urbane di Campania, Calabria, Puglia e Sicilia (articolo 37, comma 1, del D.L. n. 179/2012), delle ulteriori zone franche individuate dalla delibera CIPE n. 14 del 2009 ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo Convergenza (nell'ambito dei comuni di Cagliari, Iglesias, Quartu Sant'Elena, Campobasso, Velletri, Sora, Pescara, Ventimiglia, Massa-Carrara, Matera), nonché della zona franca del comune di Lampedusa (istituita dall'articolo 23, comma 45, del D.L. n. 98/2011). Tuttavia la tabella E allegata alla legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014) dispose un definanziamento delle risorse destinate agli interventi nelle zone franche urbane (ZFU) previste dall'articolo 22-bis del D.L. n. 66/2014, il che comportò la riduzione da 75 a 40 milioni delle risorse disponibili per il 2015; un ulteriore definanziamento di 20 milioni - per il 2016 - è previsto alla tabella E del presente disegno di legge.

 

Tali risorse saranno ora destinate al finanziamento delle agevolazioni nelle sole zone franche urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell’8 maggio 2009 ricadenti nelle regioni non comprese nell’obiettivo “Convergenza”.

 

La delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009 (Selezione e perimetrazione delle Zone Franche Urbane e ripartizione delle risorse) procedette alla selezione delle Zone Franche Urbane ammesse al beneficio. Il suo articolo 1 prevedeva che il numero delle ZFU ammesse al beneficio finanziario di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) fosse ampliato da 18 a 22. Ai fini dell'ammissione al suddetto beneficio furono pertanto individuate e selezionate le 22 ZFU ricadenti nei seguenti Comuni: Catania, Torre Annunziata, Napoli, Taranto, Cagliari, Gela, Mondragone, Andria, Crotone, Erice, Iglesias, Quartu Sant'Elena, Rossano, Lecce, Lamezia Terme, Campobasso, Velletri, Sora, Pescara, Ventimiglia, Massa/Carrara, Matera.

Successivamente, a seguito del sisma in Abruzzo dell’aprile 2009, in attuazione dell’articolo 10 del D.L. n. 39/2009, con la delibera n. 39 del 13 maggio 2010 il CIPE approvò l’individuazione e la perimetrazione della ZFU del comune de L’Aquila. Sulla materia è intervenuto l’articolo 70 del D.L. n. 1 del 2012, che ha destinato le risorse per le ZFU Abruzzo anche al finanziamento degli aiuti de minimis, a favore delle piccole e micro imprese localizzate nelle aree colpite dal sisma dell’Abruzzo.

 

Il comma 604 dispone in ordine alle zone franche urbane già finanziate ai sensi del citato articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, (legge n. 221 del 2012), ivi inclusa la zona franca del comune di Lampedusa (istituita dall’articolo 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98), stabilendo che il Ministero dello sviluppo economico adotta nuovi bandi finanziati con le risorse rivenienti da rinunce e da revoche relative alle agevolazioni già concesse nelle predette zone franche, nonché da eventuali ulteriori risorse apportate dalle regioni. I nuovi bandi presumibilmente seguiranno l’apposita procedura normativa secondaria ed amministrativa, che nel settembre 2008 aveva portato il Dipartimento per le politiche di sviluppo (DPS) del MiSE ad avanzare la prima proposta di individuazione delle ZFU.

 

Le ZFU delle 4 regioni dell’Obiettivo Convergenza interessano determinate sezioni censuarie dei seguenti comuni: Campania: Aversa, Benevento, Casoria, Mondragone, Napoli, Portici (centro storico), Portici (zona costiera), San Giuseppe Vesuviano e Torre Annunziata; Calabria: Corigliano Calabro, Cosenza, Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria, Rossano e Vibo Valentia; Puglia: Andria, Barletta, Foggia, Lecce, Lucera, Manduria, Manfredonia, Molfetta, San Severo, Santeramo in Colle e Taranto; Sicilia: Aci Catena, Acireale, Bagheria, Barcellona Pozzo di Gotto, Castelvetrano, Catania, Enna, Erice, Gela, Giarre, Lampedusa e Linosa, Messina, Palermo (Brancaccio), Palermo (porto), Sciacca, Termini Imerese (inclusa area industriale), Trapani e Vittoria.


 

Articolo 1, commi 605-607
(Norme sugli istituti di patronato e di assistenza sociale)

 


605. Con riferimento all'esercizio finanziario 2016 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 15 milioni di euro. I risparmi derivanti dal primo periodo conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152. Con effetto dall'esercizio finanziario 2017, la percentuale, ai fini della determinazione degli stanziamenti in sede previsionale, di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è stabilita nella misura del 68 per cento, restando ferma la procedura di rideterminazione degli stanziamenti medesimi sulla base delle entrate affluite al bilancio dello Stato in relazione ai versamenti degli enti previdenziali. A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2015, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è rideterminata nella misura dello 0,199 per cento.

606. Al comma 5 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e una ulteriore erogazione pari all'80 per cento dell'eventuale assegnazione disposta con la legge di assestamento del bilancio dello Stato di cui al comma 4».

607. A seguito dell'entrata in vigore della riforma complessiva degli istituti di patronato, anche al fine di garantire la corretta organizzazione dell'attività degli stessi, alla lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo 16 della legge 30 marzo 2001, n. 152, introdotta dall'articolo 1, comma 310, lettera e), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2016».


 

 

I commi 605 e 606 riguardano il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, mentre il comma 607 modifica la disciplina sullo scioglimento dei medesimi istituti.

 

Il comma 605, in particolare, prevede:

§  la riduzione, con effetto sui finanziamenti a decorrere dall'anno 2016, da 0,207 a 0,199 punti percentuali del valore dell'aliquota di finanziamento dei suddetti istituti, la quale si commisura sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate dall'INPS e dall'INAIL;

§  la riduzione, con effetto dall'esercizio finanziario 2017, da 72 a 68 punti percentuali dell'aliquota per la determinazione provvisoria del finanziamento in oggetto, aliquota che si commisura sulle somme in materia impegnate nell'ultimo rendiconto (del bilancio dello Stato) approvato e che dà luogo all'iscrizione delle somme nel bilancio statale di previsione e all'erogazione del relativo acconto (rispetto al finanziamento definitivo) entro il primo trimestre dell'anno solare. La modifica di tale aliquota opera, come detto, a decorrere dal 2017, mentre, per il 2016, si prevede che la riduzione della quota provvisoria sia pari a 15 milioni di euro rispetto al bilancio a legislazione vigente. Si ricorda che l'importo definitivo è determinato con l'approvazione del rendiconto (del bilancio dello Stato) dell'anno precedente quello di riferimento - in base, quindi, alle somme effettivamente affluite all'entrata al bilancio dello Stato, per effetto dell'applicazione dell'aliquota sul gettito contributivo del suddetto anno precedente.

In merito al suddetto acconto (entro il primo trimestre dell'anno solare), la novella di cui al comma 606 prevede che sia assicurato un successivo acconto, che, sommato al primo, corrisponda ad un importo complessivo pari all'80 per cento del summenzionato importo definitivo.

Il finanziamento in oggetto riguarda le attività e l'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale relativamente al conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di emigrazione ed immigrazione.

 

Si ricorda, più in particolare, che il finanziamento per l’attività di istituti di patronato e assistenza sociale è disciplinato dall’articolo 13, della legge n. 152/2001, secondo i criteri stabiliti con specifico regolamento (emanato con il D.M. 10 ottobre 2008), mediante il prelevamento di un'aliquota di finanziamento (pari, nella normativa finora vigente, allo 0,207%) sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate dall'INPS, dall'INPDAP, dall'INAIL e IPSEMA.

L’importo ottenuto con il richiamato prelevamento è destinato al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale nelle seguenti percentuali:

§  89,90% all'attività;

§  10% all'organizzazione, di cui il 2 per cento per l'estero;

§  0,10% per il controllo delle sedi all'estero, finalizzato alla verifica dell'organizzazione e dell'attività, nonché a verifiche ispettive straordinarie in Italia sull'organizzazione e sull'attività e per la specifica formazione del personale ispettivo addetto.

Si ricorda, inoltre, che le risorse destinate agli istituti di patronato e di assistenza sociale hanno in passato subito riduzioni per effetto degli artt. 12 c 12-terdecies del D.L. n. 78/2010 (il quale ha disposto, per ciascuno degli esercizi finanziari 2011-2013, una riduzione degli specifici stanziamenti iscritti in bilancio nella misura di 30 milioni di euro annui) e dell’articolo 1, comma 309, della legge n.190 del 2014 (legge di stabilità 2015) (il quale ha disposto, per il 2015, una riduzione degli specifici stanziamenti iscritti in bilancio nella misura di 35 milioni di euro; la riduzione dell’aliquota di finanziamento dallo 0,226% allo 0,207% e la riduzione dell’assegnazione provvisoria dall’80% al 72%).

Il comma 607 differisce l'applicazione di una norma vigente, che definisce una delle fattispecie di scioglimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale. Tale fattispecie concerne l'ipotesi in cui l'istituto abbia realizzato per due anni consecutivi attività rilevante ai fini del finanziamento statale summenzionato, sia in Italia sia all'estero, in una quota percentuale inferiore all'1,5 per cento del totale del finanziamento. Per gli istituti riconosciuti in via definitiva ed operanti prima del 2010, la fattispecie si applica - secondo il testo finora vigente - con effetto dall'attività dell'anno 2014. La novella di cui al presente comma 607 fa invece riferimento alle attività degli anni 2016 e successivi.

 


 

Articolo 1, comma 608
(Riduzione delle spese di funzionamento
degli enti pubblici previdenziali)

 


608. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese correnti diverse da quelle per le prestazioni previdenziali e assistenziali, in modo da conseguire, per il triennio 2016-2018, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 53 milioni di euro annui, anche attraverso l'attuazione delle misure previste dai commi da 494 a 510, da versare entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il riparto dell'importo di cui al primo periodo tra gli enti ivi citati.


 

 

Il comma 608 dispone che gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici (INPS e INAIL), nell'àmbito della propria autonomia organizzativa, adottino ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese correnti (diverse da quelle per le prestazioni previdenziali e assistenziali), in modo da conseguire, per il triennio 2016-2018, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 53 milioni di euro annui, anche attraverso l’attuazione delle norme in materia di acquisto di beni e servizi in forma centralizzata da parte delle pubbliche amministrazioni (cfr., al riguardo, i commi da 494 a 510 dell'articolo 1 della presente legge).

Questi ulteriori risparmi sono versati entro il 30 giugno di ciascun anno ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Si demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la determinazione del riparto dell'importo summenzionato tra gli enti interessati.


 

Articolo 1, commi 609-617
(Riduzioni e altre previsioni, relative al Ministero della giustizia)

 


609. Il Ministero della giustizia adotta misure volte alla razionalizzazione delle indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, in modo da assicurare risparmi non inferiori a euro 6.650.275 per l'anno 2016 e a euro 7.550.275 a decorrere dall'anno 2017.

610. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2015 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 maggio 2016 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a far data dal 1° gennaio 2016 fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 maggio 2016.

611. All'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «presso la Corte di cassazione e la relativa Procura generale,» sono inserite le seguenti: «nonché a quelli in servizio presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo,».

612. Per le finalità di cui al comma 611 è autorizzata la spesa di 193.515,35 euro annui a decorrere dall'anno 2016.

613. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 maggio 2016».

614. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2016.

615. All'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«I mutui suddetti possono essere altresì impiegati, nel caso in cui il finanziamento è stato concesso ma non ancora erogato o utilizzato, per la realizzazione di opere di ricostruzione, ristrutturazione, sopraelevazione, ampliamento, restauro o rifunzionalizzazione di edifici pubblici da destinare a finalità anche differente dall'edilizia giudiziaria e il cui riuso, a seguito di intese tra le amministrazioni interessate e il Ministero della giustizia, è funzionale alla realizzazione di progetti di edilizia giudiziaria. In questo caso, gli enti locali ai quali è stato concesso il finanziamento devono presentare alla Cassa depositi e prestiti, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, istanza di autorizzazione all'impiego degli importi anche per le destinazioni diverse da quelle per le quali era stato concesso il finanziamento. Nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della Cassa depositi e prestiti, l'immobile può essere destinato dall'amministrazione interessata a finalità diverse dall'edilizia giudiziaria previo parere favorevole del Ministero della giustizia».

616. All'articolo 1, comma 99-bis, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;

b) al secondo periodo, le parole: «30 settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2016».

617. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;

b) al comma 3, dopo le parole: «15 per cento» sono aggiunte le seguenti: «, per l'anno 2015 e del 20 per cento per l'anno 2016».


 

 

I commi da 609 a 617 riguardano il Ministero della Giustizia.

Sono disposte una razionalizzazione a valere sulle indennità da corrispondere ai magistrati onorari (comma 609), e una riduzione a valere sul Fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario (comma 614).

È esteso - dai commi 611 e 612 - ai magistrati che prestano servizio presso la Direzione nazionale antimafia, il diritto di percepire l'indennità di trasferta (di cui all'articolo 3, comma 79 della legge n. 350 del 2003).

Insieme, sono previste proroghe per i magistrati onorari e ordinari (rispettivamente commi 610 e 613) nonché disposizioni riguardanti i mutui contraibili dagli enti locali per edilizia giudiziaria (comma 615), i termini relativi a interventi strutturali sul Palazzo di giustizia di Palermo (comma 616), l'avvalimento di alcune tipologie di personale da parte degli uffici giudiziari (comma 617).

 

Il comma 609 impegna il Ministero a razionalizzare le indennità da corrispondere ai magistrati onorari, ovvero: giudici di pace, giudici onorari aggregati, giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari.

La norma indica l'entità dei risparmi da conseguire.

Essi devono essere non inferiori a 6,65 milioni per l'anno 2016, a 7,55 milioni a decorrere dall'anno 2017.

 

Rispetto al bilancio 2015 che ha previsto un stanziamento di 148, 76 milioni di euro (cap. 1362) per il pagamento delle citate indennità, il disegno di legge di bilancio 2016 destina allo stesso scopo 143 milioni (6.76 mln in meno). Identico stanziamento è previsto sia per il 2017 che per il 2018.

 

Quanto ai dati a consuntivo 2014, essi evidenziano una spesa di 127,46 milioni. Si registra, negli ultimi anni, un decremento di tale voce di spesa, per effetto del 'tetto' posto alle indennità speciali spettanti al giudice di pace (articolo 11, comma 4-ter, della legge n. 374 del 1991, che stabilisce che le indennità non possano superare in nessun caso l'importo di 72.000 euro lordi annui).

Il comma 610 riguarda i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scada il 31 dicembre 2015 per i quali non siano consentite ulteriori conferme, nonché i giudici di pace il cui mandato scada il 31 maggio 2016 per i quali non siano consentite ulteriori conferme.

Per effetto della disposizione in commento, i magistrati di queste tre categorie sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a partire dal 1° gennaio 2016 fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, in ogni caso, non oltre il 31 maggio 2016.

Il comma 613 reca un'altra proroga di termini, stavolta in forma di novella.

Essa riguarda i magistrati onorari addetti ai tribunali ordinari e alle procure della repubblica presso i tribunali ordinari.

La norma modificata è il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), articolo 245, comma 1 (unico).

In conseguenza della modifica, i suddetti magistrati onorari possono essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria e comunque non oltre il 31 maggio 2016 (anziché non oltre il 31 dicembre 2015 come invece stabilisce la norma vigente).

 

Il comma 611 è volto ad estendere ai magistrati che prestano servizio presso la Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo il diritto a percepire l'indennità di trasferta di cui all’articolo 3, comma 79, della legge n. 350 del 2003.

Tale indennità è attualmente riconosciuta esclusivamente ai magistrati che esercitano effettive funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione (e la relativa Procura generale), a quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e della Corte dei conti centrale (e la relativa Procura generale). L’indennità è riconosciuta per venti giorni al mese, escluso il periodo feriale, ai magistrati residenti fuori dal distretto della corte d'appello di Roma.

Nel comma 612 è indicato l’onere finanziario della norma pari a 193.515,35 euro annui.

 

Il comma 614 riduce di 4 milioni di euro per l'anno 2016 il Fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico, che l'articolo 1, comma 96, della legge di stabilità per l'anno 2015 ha istituito presso il Ministero della Giustizia.

Pertanto, nell'anno 2016 la dotazione del Fondo scende da 90 a 86 milioni di euro.

Restano invariate invece le dotazioni per gli anni a decorrere dal 2017 che, in base alla normativa vigente, sono di 120 milioni annui.

 

Il comma 615 novella l'articolo 19 della legge finanziaria per l'anno 1981 (legge n. 119 del 1981), il quale autorizza la concessione agli enti locali di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti, per l'esecuzione di costruzioni di nuovi edifici giudiziari ovvero di lavori edilizi per immobili da adibire a sedi di uffici giudiziari.

La novella prevede che, qualora i finanziamenti concessi risultino non ancora erogati o utilizzati, gli enti locali hanno facoltà di impiegare i mutui in questione per realizzare interventi edilizi ("ricostruzione, ristrutturazione, sopra-elevazione, ampliamento, restauro o rifunzionalizzazione") su edifici pubblici da destinarsi a finalità anche differenti dall'edilizia giudiziaria - purché il riuso degli edifici sia funzionale alla realizzazione di progetti di edilizia giudiziaria. Per modificare la destinazione del finanziamento, gli enti locali dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti, previa acquisizione di parere favorevole da parte del Ministero della giustizia.

 

Il comma 616 proroga i termini concernenti gli interventi strutturali sul Palazzo di Giustizia di Palermo e le relative procedure amministrative, di cui ai commi da 98 a 106 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2015 (legge n. 190 del 2014).

Ai sensi delle disposizioni vigenti, gli interventi, effettuati sotto la vigilanza di un commissario straordinario, servono a realizzare strutture ed impianti di sicurezza necessari a fronteggiare il rischio di attentati.

L'individuazione dei lavori da realizzare è stata affidata ad un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. La legge prevede altresì che un commissario straordinario vigili sull'andamento degli interventi e sulla gestione delle risorse finanziarie.

A fine gennaio 2015, con decreto del Ministro della giustizia, è stato nominato commissario straordinario per i lavori l’ingegnere Alberto Gucciardi, in servizio presso il provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria di Palermo.

In base al comma 99-bis dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2015, i tempi per la realizzazione dell'investimento e la durata dell'incarico del commissario straordinario sarebbero giunti a scadenza il 31 dicembre 2015.

Ebbene il comma 616 posticipa tale scadenza di 12 mesi, portandola quindi al il 31 dicembre 2016.

Inoltre, posticipa dal 30 settembre 2015 al 28 febbraio 2016 la data entro la quale si possono apportare modifiche al decreto ministeriale sopra ricordato[14].

 

Il comma 617 modifica i commi 1 e 3 dell'articolo 21-quinquies (Disposizioni in materia di uffici giudiziari) del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 ("Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria").

Le modifiche sono volte a consentire agli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2016 e non più fino al 31 dicembre 2015, dei servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria svolti da personale comunale sulla base di accordi o convenzioni fatti in sede locale.

Resta fermo che, come dispone il decreto-legge n. 83 del 2015, gli accordi e le convenzioni a livello locale devono essere autorizzati dal Ministero della Giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione-quadro previamente stipulata tra il Ministero stesso e l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

Nel 2015 i limiti massimi per le autorizzazioni del Ministero della Giustizia si dovranno mantenere entro il 15 per cento della dotazione ordinaria del capitolo n. 1551 dello stato di previsione del Ministero della giustizia; nel 2016 il limite sarà del 20 per cento.


 

Articolo 1, comma 618
(Credito d’imposta spese di negoziazione assistita)

 


618. All'articolo 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al capo I del medesimo decreto, è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»;

b) al comma 2, le parole: «sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 marzo 2016»;

c) al comma 3, le parole: «dell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun anno successivo a quello di corresponsione dei compensi di cui al comma 1»;

d) al comma 4, le parole: «per l'anno 2015» sono soppresse;

e) al comma 5, le parole: «agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016,» sono sostituite dalle seguenti: «per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Agli oneri per l'anno 2016».


 

 

Il comma 618 rende strutturale (in luogo di disporne l’applicazione in via sperimentale per il 2016) il credito d’imposta concesso per le spese sostenute nei procedimenti di negoziazione assistita per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Conseguentemente posticipa al 30 marzo 2016 il termine per l’emanazione della disciplina di attuazione delle norme primarie che hanno istituito detto credito d’imposta, ed apporta modifiche di coordinamento alla norma istitutiva (articolo 21-bis del decreto-legge n. 83 del 2015.

 

Il decreto legge n. 83/2015 recava "Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria".

L'articolo 21-bis vi era stato inserito (nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione ) allo scopo di introdurre incentivi fiscali in favore delle parti che nel corso del 2015 si erano avvalse delle procedure di negoziazione assistita ovvero avevano fatto ricorso a procedimenti arbitrali promossi a seguito del trasferimento alla sede arbitrale di vertenze civilistiche pendenti. Il credito spetta soltanto nel caso di successo della negoziazione assistita ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, è commisurato al compenso corrisposto fino alla concorrenza di euro 250 ed è riconosciuto nei limiti del tetto di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016, e - d'ora in avanti - anche per ciascuno degli anni successivi.

La negoziazione assistita era stata delineati dal decreto-legge n. 132 del 2014 (recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di giustizia civile"). Secondo la definizione normativa (articolo 2, comma1, del decreto legge 132/2014) la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo.


 

Articolo 1, comma 619
(
Riduzione dei contributi a organismi internazionali)

 


619. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti eventualmente necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini degli accordi internazionali concernenti la determinazione dei contributi volontari e obbligatori alle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte, per un importo complessivo pari a 198 euro per l'anno 2016 e a 200.198 euro a decorrere dall'anno 2017. Le relative autorizzazioni di spesa si intendono ridotte per gli importi indicati nell'allegato n. 6 annesso alla presente legge, per cui, a decorrere dall'anno 2016, non è ammesso il ricorso all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.


 

 

Il comma 619 dispone che Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale intervenga per rinegoziare i termini di accordi internazionali riguardanti la quantificazione di contributi volontari ed obbligatori versati dall’Italia ad alcuni organismi internazionali, di cui è parte il nostro Paese. Lo scopo di tali disposizioni sta nella riduzione delle relative previsioni di spesa nella misura di 198 euro per il 2016, e di 200.198 euro a decorrere dal 2017.

In conseguenza di tali riduzioni, le relative autorizzazioni di spesa sono rimodulate nella misura risultante dall’allegato 6 (v. infra) alla legge di stabilità 2016: a tali autorizzazioni di spesa, a decorrere dal 2016, non si applica quanto previsto dall’art. 26 della legge n. 196 del 2009, (legge di contabilità e finanza pubblica), ovvero la facoltà di incrementare gli stanziamenti di spesa a carattere obbligatorio, mediante ricorso al fondo di riserva per le spese obbligatorie (di parte corrente) istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze – in allegato al quale figura l’elenco dei capitoli di spesa a carattere obbligatorio.

 

Si segnala che il comma 318 della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014) conteneva una norma d’identico tenore, in base alla quale la riduzione dei contributi a organismi internazionali a decorrere dal 2016 ammonta già a legislazione vigente a 8.488.300 euro.

Il combinato disposto del sopra richiamato comma 318 della legge di stabilità 2015 e dell’articolo 1, comma 353 del disegno di legge di stabilità 2016 fa sì che le riduzioni si configurino come segue:

 

2016:                                 8.488.498 euro

a decorrere dal 2017:      8.688.498 euro

 

Si riporta di seguito l’allegato 6 alla di legge di stabilità per 2016, nel quale si evidenziano le cancellazioni o le riduzioni dei contributi imputandole agli organismi o iniziative correlati, e a fianco delle cui denominazioni appaiono i risparmi da realizzare in base al disposto del comma 353 in commento.

 

Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale

Autorizzazione

2016

2017 e successivi

TWAS – Accademia delle scienze del Terzo Mondo (Trieste)

RIDUZIONE

legge 10 gennaio 2004, n. 17

-

200,0

UNIDO – Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale

RIDUZIONE

legge 13 dicembre 1984, n. 972

0,198

0,198

Totale

0,198

200,198

 


 

Articolo 1, comma 620
(
Gruppo Pompidou)

 

620. In deroga a quanto previsto dall'allegato 8 di cui all'articolo 1, comma 318, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dall'anno 2016 è autorizzato il pagamento del contributo obbligatorio per la conferma dell'adesione dell'Italia all'Accordo parziale del Consiglio d'Europa istitutivo del Gruppo Pompidou. Al relativo onere, pari a 225.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

 

Il comma 620 autorizza il pagamento del contributo obbligatorio per la conferma dell’adesione dell’Italia all’Accordo parziale del Consiglio d’Europa istitutivo del Gruppo Pompidou, in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 318 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015). Tale importo è pari a 225.000 euro annui a decorrere dal 2016.

 

Come già accennato (v. ante, sub articolo 1, comma 619), l’art. 1, comma 318 della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014) conteneva una norma che disponeva la riduzione dei contributi a organismi internazionali, tra i quali il Gruppo Pompidou, a decorrere dal 2016.

Tale gruppo di cooperazione in materia di lotta contro l’abuso ed il traffico illecito di stupefacenti è un organismo intergovernativo fondato nel 1971 su iniziativa dell’allora Presidente della Repubblica francese Georges Pompidou ed è stato integrato in un Accordo parziale del Consiglio d’Europa nel 1980. La missione principale del Gruppo Pompidou – che riunisce oggi 35 Stati europei, e conta l’UE quale membro associato - è di contribuire all’elaborazione di politiche nazionali multidisciplinari, innovative ed efficaci per la lotta alle dipendenze. Esso mira a creare un collegamento tra politica, pratica e punti di vista scientifici, concentrandosi soprattutto sull’applicazione a livello locale dei programmi contro la droga.


 

Articolo 1, commi 621-623
(
Incremento della tariffa consolare, autorizzazioni di spesa per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari)

 


621. Alla tabella dei diritti consolari da riscuotere dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli importi dei diritti fissi di cui alle sezioni I, IV e VII, eccetto quello previsto dall'articolo 7-bis, sono aumentati del 20 per cento con arrotondamento all'importo intero superiore;

b) gli importi dei diritti fissi di cui alle sezioni II, VI, VIII e IX sono aumentati del 40 per cento con arrotondamento all'importo intero superiore;

c) alla sezione III, all'articolo 29 è aggiunta, in fine, la seguente voce: «visto nazionale (tipo D) per motivi di studio: euro 50»;

d) alla sezione VI gli articoli 39, 41, 43 e 52 sono abrogati.

622. Per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016 da destinare alle seguenti tipologie di spesa:

a) manutenzione degli immobili;

b) attività di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare interessati;

c) assistenza alle comunità di italiani residenti nella circoscrizione consolare di riferimento.

623. Le maggiori entrate rispetto all'esercizio finanziario 2015 derivanti dal comma 621, pari ad euro 6 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, rimangono acquisite all'entrata e non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 568, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 58, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.


 

 

Il comma 621 prevede un aumento della tariffa dei diritti consolari, mediante una serie di modifiche alla tabella allegata al decreto legislativo n. 71 del 2011.

Gli interventi di modifica riguardano anzitutto (lett. a) gli importi dei diritti fissi previsti alle sezioni I (atti di stato civile) - ad eccezione dei diritti relativi alla domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana a persona maggiorenne -, IV (atti in materia di controversie, di assistenza giudiziaria e di giurisdizione volontaria) e VII (atti amministrativi): l’incremento previsto è del 20 per cento, con arrotondamento all’importo intero superiore.

Del 40 per cento è invece l’incremento previsto (lett. b) per gli importi dei diritti fissi contenuti alle sezioni II (atti notarili), VI (atti relativi alla navigazione marittima ed aerea), VIII (atti diversi da quelli di stato civile e notarili, legalizzazioni e traduzioni) e IX (diritti di urgenza), anche in questo caso con arrotondamento all’importo intero superiore.

Un ulteriore incremento (lett. c)) si ottiene con l’aggiunta nella sezione III (passaporti, documenti d’identità e visti) di una ulteriore voce riguardante il visto nazionale di tipo D per motivi di studio, la cui tariffa è fissata in 50 euro.

In Vengono infine (lettera d)) abrogati gli articoli 39 (atti relativi alla spedizione di navi), 41 (vidimazione del giornale di rotta di aeromobili italiani), 43 (deposito di atti di stato civile compilati a bordo di navi italiane) e 52 (ricezione di richieste di pubblicità relative a navi o ad aeromobili) della già citata sezione VI: occorre ricordare, a tale riguardo, che le disposizioni ora richiamate dispongono attualmente il rilascio a titolo gratuito di tali atti.

Il comma 622 autorizza la spesa di due milioni euro nel 2016 destinati alle rappresentanze diplomatiche ed agli uffici consolari: tali risorse sono in particolare finalizzate alle seguenti tipologie d’intervento:

a)  manutenzione degli immobili;

b)  attività di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o dell’ufficio consolare interessati;

c)  assistenza alle comunità d’italiani residenti nella circoscrizione consolare di riferimento. Il comma 623 prevede che le maggiori entrate conseguite con l’aumento della tariffa dei diritti consolari, valutate in 6 milioni di euro per ciascuna a delle annualità 2016-2018, restino acquisite all’entrata: non si applicano perciò le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 568 della legge finanziaria per il 2007 ed all’articolo 2, comma 58 della legge finanziaria 2008.

 

Si ricorda che il comma 568 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 ha previsto la parziale destinazione, nel limite di 10 milioni di euro annui, delle maggiori entrate provenienti dalla tariffa consolare al funzionamento e alla razionalizzazione delle sedi all’estero del Ministero.

Si ricorda altresì che il comma 58 dell’articolo 2 della legge finanziaria per il 2008, riferendosi al citato comma 568, ha previsto un maggior limite di 40 milioni di euro per le medesime entrate, da porre a disposizione degli uffici all’estero, previa confluenza nel fondo a suo tempo previsto dal comma 39 dell’articolo 3 della legge finanziaria 2004 all’interno dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, da ripartire per eventuali maggiori esigenze per consumi intermedi.

L'articolo 64 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 prevede la riscossione dei diritti consolari per gli atti elencati nella tabella allegata, secondo gli importi tariffari in essa specificati. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede ogni due anni all'adeguamento degli importi tariffari; tuttavia, qualora intervengano provvedimenti vincolanti di organi dell'Unione europea concernenti variazioni di importi tariffari, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede a darvi attuazione con propri decreti.

Si richiamano altresì i più recenti interventi normativi sulla tariffa dei diritti consolari, a partire dall’art. 41-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 – recante misure urgenti per la crescita del paese -, che ha previsto l’incremento della tariffa dei diritti consolari in ragione del 10 per cento; le maggiori entrate così conseguite vengono destinate a interventi strutturali e informatici a beneficio degli uffici all’estero del MAECI, ed a potenziare i contingenti di impiegati temporanei degli uffici all’estero del Ministero.

L’incremento è disposto a scopo di adeguare il livello dei servizi offerti a cittadini e imprese dalla rete degli uffici all’estero del Ministero, in particolare per favorire la crescita dei flussi imprenditoriali e turistici verso il nostro Paese, mediante un più rapido rilascio dei visti, in tal modo incentivando la promozione delle relazioni economiche in ambito internazionale.

Il MAECI individua gli uffici destinatari delle predette misure e l'importo dei relativi finanziamenti, tenendo conto anche del volume delle rispettive attività.

Le maggiori entrate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero degli affari esteri per le finalità predette.

Fanno eccezione i diritti introitati, ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 9 maggio 2006, per il rilascio dei passaporti elettronici.

L’articolo 5-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66[15] (recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) ha disposto modifiche al regime di entrate riscosse per atti di competenza del Ministero degli affari esteri: più specificamente, il comma 1 di detto articolo 5-bis ha inserito una voce alla sezione I della tabella dei diritti consolari allegata al già citato decreto legislativo n. 71 del 2011, ovvero l’articolo 7-bis, riguardante i diritti da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana a persona maggiorenne, diritti fissati in 300 euro.


 

Articolo 1, comma 624
(
Destinazione entrate dismissioni immobiliari del MAECI)

 

624. Le maggiori entrate derivanti dalle operazioni di dismissione immobiliare realizzate nel triennio 2016-2018 dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in attuazione dell'articolo 1, commi 1311 e 1312, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per euro 20 milioni per l'anno 2016 ed euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, rimangono acquisite all'entrata e non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1314, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

 

Il comma 624 dispone che le maggiori entrate realizzate nel triennio 2016-2018 da dismissioni immobiliari del MAECI rimangono acquisite all’entrata nella misura di 20 milioni di euro per il 2016 e di 10 milioni per ciascuna delle annualità 2017 e 2018.

La disposizione stabilisce che le maggiori entrate, realizzate nel triennio 2016-2018, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale mediante operazioni di dismissione immobiliare in attuazione dei commi 1311 e 1312 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007 (legge 296 del 2006) rimangono acquisite all’entrata nella misura di 20 milioni di euro per il 2016 e di 10 milioni per ciascuna delle annualità 2017 e 2018. Non trovano pertanto applicazione, per tali somme, le previsioni di cui al comma 1314 del richiamato art. 1 della legge finanziaria 2007.

Si ricorda che il summenzionato comma 1311 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007 prevede che il Ministero degli affari esteri si avvale dell’Agenzia del demanio per l’elaborazione di un piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all’estero: tale piano è realizzato mediante ricognizione e stima del patrimonio immobiliare, nonché con l’analisi comparativa di costi e benefici, sì da giungere all’individuazione dei beni per i quali proporre la dismissione. Il successivo comma 1312 prevede che il Ministro degli affari esteri, sulla base del piano di cui al comma precedente, individua con proprio decreto gli immobili da dismettere, anche per il tramite dell’Agenzia del demanio.

Il comma 1314, d’altronde, del quale la norma in commento prevede la non applicazione limitatamente alle entrate di 20 milioni per il 2016 e 10 milioni per il 2017 e il 2018, stabilisce che, compatibilmente con gli obiettivi di bilancio presentati in sede europea, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, possa destinare una quota non minore del 30 per cento dei proventi delle operazioni di dismissione previste dal precedente comma 1312 al rifinanziamento della legge n. 477 del 1998, finalizzata alla ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria degli immobili del demanio italiano ubicati all’estero.


 

Articolo 1, comma 625
(
Risparmi di spesa per il personale docente
delle scuole italiane all’estero
)

 

625. La spesa relativa al trattamento economico del personale supplente delle istituzioni scolastiche all'estero, di cui all'articolo 651 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è ridotta di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

 

 

Il comma 625 dispone una riduzione, pari a 2 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2016-2018, della spesa relativa al trattamento economico del personale supplente addetto alle istituzioni scolastiche all’estero.

Si segnala che l’articolo 651 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado) prevede che laddove non sia possibile sostituire docenti temporaneamente assenti, o coprire materie obbligatorie ma con un orario settimanale inferiore a quello di cattedra, si faccia ricorso a supplenze temporanee conferite dai presidi e dai direttori didattici, previa compilazione di apposite graduatorie da parte dei capi di istituto tra soggetti in possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa italiana, eventualmente anche non residenti nel paese ospite. La retribuzione dei supplenti è determinata in relazione alle ore di servizio effettivamente prestate, e secondo criteri differenti per il personale residente nel paese ospite e per il personale ivi non residente.

 

La disciplina relativa al personale docente e non docente in servizio presso istituzioni scolastiche italiane all’estero è recata principalmente dagli artt. 639-674 del testo unico e dall’art. 9 della legge n. 147/2000 (proroga di termini in materia di affari esteri).

Quest’ultimo dispone che la selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare sia alle scuole europee sia alle iniziative e alle istituzioni scolastiche ed universitarie all’estero, di cui all’art. 639 del Testo unico, è effettuata mediante la formazione di una graduatoria permanente per titoli culturali, professionali e di conoscenza della lingua, da accertare mediante una prova pratico-orale finalizzata alla conoscenza scritta e orale della medesima. Tale graduatoria è aggiornata ogni tre anni. L’art. 2, co. 4-novies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 22[16] ha, peraltro, disposto che fino al 31 agosto 2012 sono utilizzate per la destinazione all’estero del personale scolastico a tempo indeterminato le graduatorie relative al triennio scolastico 2007/2008-2009/2010.

Al personale operante presso istituzioni scolastiche italiane all’estero è riconosciuto il trattamento giuridico ed economico disciplinato dagli artt. 657-673 del Testo unico: in particolare, è prevista l’erogazione di uno specifico assegno mensile di sede, nonché di un’indennità di sistemazione e di rimborsi per spese di viaggi da e per l’Italia.

Ai sensi dell’art. 656 del Testo unico, al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario si applicano in linea di massima le norme dettate per il personale docente.

Si richiamano di seguito i numerosi provvedimenti normativi recentemente intervenuti sulla materia delle istituzioni scolastiche italiane all’estero.

La recente legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, all’articolo 1, comma 180 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino, la semplificazione e la codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione. Il successivo comma 181 detta principi e criteri direttivi cui devono ispirarsi i decreti legislativi anzidetti, e tra questi (lettera h) figurano la revisione, il riordino e l’adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all’estero, per un effettivo coordinamento fra il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell’istruzione nella gestione della rete e nella promozione della lingua italiana all’estero.

A sua volta tale riordino dovrà avvenire con definizione dei criteri e delle modalità di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo; revisione del trattamento economico del personale docente e amministrativo; previsione della disciplina delle sezioni italiane all’interno di scuole straniere o internazionali; revisione della disciplina dell’insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l’ordinamento scolastico italiano da affidare ad insegnanti a contratto locale.

La legge di stabilità per il 2015, al comma 320 dell’art. 1 ha operato riduzioni degli stanziamenti per le indennità di servizio all’estero del personale docente delle scuole italiane all’estero. La norma prevede che l’autorizzazione di spesa relativa agli assegni previsti dal D.P.R. 23 gennaio 1967, n. 215 - recante norme per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all’estero - è ridotta nella misura di 3,7 milioni per il 2015, e di 5,1 milioni a decorrere dal 2016.

Il D.L. n. 101 del 2013 – recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni – all’articolo 9, comma 1 assegna alle scuole italiane all’estero un numero predefinito di dirigenti scolastici, docenti per discipline curricolari, lettori ed impiegati amministrativi, in deroga alle riduzioni previste dalle norme sulla c.d. «spending review», in particolare all’art. 14 del richiamato decreto-legge n. 95 del 2012, cui viene aggiunto il comma 12-bis.

È in tal modo autorizzata - alle condizioni e con i limiti previsti - la conservazione di un limitato numero di posti vacanti e disponibili nel contingente di cui all’art. 639 del Testo unico, individuato con lo stesso decreto interministeriale che fissa i contingenti (ex art. 639 cit.). Su tale disponibilità possono essere assegnate:

§  unità di personale, individuate attraverso le graduatorie previste dall’art. 640 del Testo unico (che disciplina le modalità di selezione e di assegnazione del suddetto personale), riformulate sulla base di prove selettive antecedenti al 6 luglio 2012;

§  i dirigenti scolastici individuati dalle procedure selettive anch’esse indette prima del 6 luglio 2012, ai sensi dell’art. 46 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 2002-2005 dell’area dirigenziale V (Scuola).

La disposizione decorre dall’anno scolastico 2013/2014, e ha come finalità espressa quella di far fronte a specifiche ed insopprimibili esigenze didattiche o amministrative, che non trovino gradatamente idonea soluzione attraverso il ricorso al personale a contratto reclutato in loco (art. 653 del Testo unico) o alle operazioni di mobilità del personale scolastico a tempo indeterminato, già collocato fuori ruolo all’estero.

Il D.L. n. 225 del 2010 – recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie – all’articolo 2, comma 4-novies dispone che la durata del servizio all’estero del personale docente e amministrativo della scuola non può superare nove anni: pertanto, proroga fino a nove anni scolastici il periodo di permanenza in servizio nella stessa sede e, in ragione del termine fissato, precisa che la stessa proroga non si applica a quanti abbiano già prestato servizio per un periodo pari o superiore.

Quindi, rispetto alla normativa previgente, fatta eccezione per il personale da destinare alle scuole europee - per il quale non si registrano variazioni - per il restante personale si riduce da 10 a 9 anni il periodo complessivo di permanenza all’estero, senza più prevedere la soluzione di continuità. A tale modifica, però, non si procede attraverso novella delle disposizioni previgenti.


 

Articolo 1, comma 626
(
Acquisizione all’erario di risorse per supplenze brevi
non utilizzate dalle scuole
)

 


626. Le somme assegnate alle istituzioni scolastiche per le supplenze brevi e saltuarie prima del passaggio al sistema di pagamento di cui all'articolo 4, comma 4-septies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e giacenti sui bilanci delle medesime istituzioni, pari a 60 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 e sono acquisite all'Erario. Nelle more del versamento delle predette somme all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma di 60 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato.


 

 

Il comma 626 dispone che le somme già assegnate alle scuole per le supplenze brevi e saltuarie prima dell’introduzione del “cedolino unico”, giacenti sui bilanci delle medesime, sono acquisite all’erario.

In particolare, prevede che le predette somme, pari a 60 milioni di euro, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2016.

Nelle more del versamento, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per il 2016 il relativo importo, al netto di quanto effettivamente versato, a valere sulle disponibilità del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (per il quale si rinvia alla scheda relativa al co. 230-233).

 

L’art. 4, co. 4-septies, del D.L. n. 78/2010 (L. 122/2010) ha modificato il sistema di pagamento delle competenze per il personale scolastico – compreso, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 7, co. 38, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012), il personale supplente breve – stabilendo che il pagamento delle competenze accessorie è effettuato congiuntamente con quello delle competenze fisse tramite ordini collettivi di pagamento (c.d. cedolino unico)[17].

Per quanto qui maggiormente interessa, si ricorda che, precedentemente, le competenze fisse del personale incaricato di supplenze brevi – ad eccezione del personale di cui all’art. 2, co. 5, del D.L. 147/2007 (L. 176/2007)[18]erano pagate a carico dei bilanci delle scuole.

 

L’art. 4 della L. 124/1999 distingue tre tipologie di supplenze del personale docente - che danno luogo al conferimento di incarichi a tempo determinato - e indica a quali graduatorie attingere per le nomine:

§  supplenze annuali, per la copertura di cattedre e posti di insegnamento effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico;

§  supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, per la copertura di cattedre e posti di insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico;

§  supplenze temporanee più brevi, nei casi diversi da quelli citati.

Nei casi di supplenze annuali e di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, per l’assegnazione degli incarichi si utilizzano prioritariamente le graduatorie provinciali. Al conferimento degli incarichi provvedono i dirigenti degli organi periferici del Ministero competenti per territorio, di norma entro il 31 luglio di ciascun anno. Decorsa tale data, vi provvedono i dirigenti scolastici.

Per le supplenze temporanee più brevi si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto ed il conferimento dell’incarico compete al dirigente di ciascuna istituzione scolastica autonoma (Art. 4, D.L. 255/2001 –L. 333/2001).

 


 

Articolo 1, comma 627
(
Acquisizione all’erario di risorse ex IRRE)

 


627. Le risorse finanziarie dei soppressi Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) confluite nel bilancio dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), relative a progetti in affidamento agli ex IRRE non attuati, pari a 1 milione di euro per l'anno 2016, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 e sono acquisite all'Erario. Nelle more del versamento delle predette risorse all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, la somma di 1 milione di euro al netto di quanto effettivamente versato.


 

 

Il comma 627 dispone che le risorse finanziarie degli ex Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), confluite nel bilancio dell’Istituto nazionale di documentazione e ricerca educativa (INDIRE), relative a progetti affidati agli ex IRRE e non attuati, sono acquisite all’erario.

In particolare, prevede che le predette somme, pari a 1 milione di euro, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2016.

Nelle more del versamento, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile per il 2016 il relativo importo, al netto di quanto effettivamente versato, a valere sulle disponibilità del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (art. 7 D.Lgs. 204/1998).

 

Gli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) sono stati soppressi, al pari dell’Istituto nazionale di ricerca educativa (INDIRE), ai sensi dell’art. 1, co. 610 e 611, della L. 296/2006, che ha previsto l’istituzione dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ANSAS).

In seguito, l’art. 19, co. 1, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) ha disposto la soppressione, dal 1 settembre 2012, dell'ANSAS e il ripristino dell’INDIRE, ferma restando la soppressione degli ex IRRE.

Il co. 3 ha disposto che le risorse derivanti da interventi di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica previsti dallo stesso art. 19 sarebbero confluite, dal 2013, sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, per essere destinate al funzionamento – per quanto qui interessa - dell'INDIRE (sull’argomento si veda, più approfonditamente, il Dossier del Servizio Studi della Camera n. 522/1 del 7 ottobre 2011).

 


 

Articolo 1, commi 628-630
(
Acquisizione all’entrata del bilancio di risorse
per l’edilizia universitaria
)

 


628. Le risorse finanziarie assegnate e trasferite alle università, nell'ambito dei finanziamenti per l'attuazione degli interventi di edilizia universitaria negli anni dal 1998 al 2008 a valere sugli stanziamenti disponibili nel bilancio dello Stato e per i quali gli atenei hanno provveduto alla definizione degli interventi da realizzare, per ciascun tipo di edilizia generale, dipartimentale o sportiva, che al 31 dicembre 2014 risultano ancora non totalmente spese, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'esercizio finanziario 2016.

629. Con apposito decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede alla individuazione degli atenei interessati, alla definizione delle modalità di recupero delle somme, anche eventualmente a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università per l'esercizio finanziario 2016, alla quantificazione delle somme non spese fino all'importo massimo di 30 milioni di euro. Al fine di assicurare il versamento degli importi individuati, il Ministero provvede al versamento in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato a valere sul «Fondo per il finanziamento ordinario delle università e dei consorzi interuniversitari» per l'esercizio finanziario 2016.

630. Nelle more del versamento delle somme di cui al comma 629 all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la somma di 30 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato.


 

 

I commi da 628 a 630 disciplinano la procedura finalizzata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme trasferite alle università dal 1998 al 2008 e non spese per l'attuazione di interventi di edilizia universitaria, fino ad un importo massimo di 30 milioni di euro.

 

In particolare, dispongono che le risorse finanziarie assegnate e trasferite alle università negli anni dal 1998 al 2008 per interventi di edilizia generale, dipartimentale o sportiva definiti dalle stesse università, se non totalmente spese al 31 dicembre 2014 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'esercizio finanziario 2016.

La quantificazione delle somme da versare, fino ad un importo massimo di 30 milioni di euro, è demandata ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che definirà anche gli atenei interessati e le modalità di recupero delle somme, anche eventualmente a valere sul FFO per l’esercizio finanziario 2016. A fronte di tale eventualità, si prevede, peraltro, che, al fine di assicurare il versamento degli importi individuati, il MIUR provvede al versamento degli stessi in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato a valere proprio sul FFO per il medesimo esercizio finanziario.

Nelle more del versamento, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2016, nello stato di previsione del MIUR e a valere sulle disponibilità del FFO, la somma di 30 milioni di euro, al netto di quanto effettivamente versato.

 

In materia, si ricorda che, ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. b), della L. 537/1993, nello stato di previsione del MIUR era stato istituito il Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del bilancio statale per la realizzazione di investimenti per le università in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche, compresi i fondi destinati alla costruzione di impianti sportivi. Le risorse erano state allocate sul cap. 7266[19].

Dalla deliberazione n. 14/2011/G della Corte dei conti, dell’11 novembre 2011, concernente la verifica dello stato di realizzazione degli interventi di edilizia universitaria finanziati sul capitolo in questione (e sul FFO) nel periodo 2006 - 2011[20], emerge che gli stanziamenti maggiori del Fondo per l’edilizia universitaria hanno riguardato, nella misura dell’86%, quelli relativi all’edilizia generale e dipartimentale, al cui interno hanno assunto rilevanza gli accordi di programma fra il MIUR e le università[21], di durata variabile.

La stessa relazione evidenzia che la gestione delle risorse sul cap. 7266, nel complesso, è risultata essere stata svolta nel rispetto dei criteri contabili, atteso che, a fronte di stanziamenti che, nel periodo considerato, hanno subito un sensibile decremento ha, comunque, corrisposto una notevole capacità d’impegno (misura media del 98,99%), mentre la massa residui è risultata di poca consistenza.

A decorrere dal 2009, il Fondo non è stato più rifinanziato: la relazione fa presente, al riguardo, che “sul punto, l’amministrazione ha chiarito che, a partire dal 2010, ha provveduto a rispettare gli oneri finanziari assunti con la sottoscrizione degli accordi di programma facendo ricorso interamente al fondo di finanziamento ordinario[22]”.

La relazione sottolinea, infine, la necessità che l’amministrazione predisponga un concreto sistema di monitoraggio sugli obiettivi raggiunti dalle varie università con i fondi erogati acquisendo anche, per le opere concluse, i verbali di collaudo da parte degli organi a ciò deputati, ai fini di una maggiore trasparenza dell’azione amministrativa e di una corretta gestione delle somme ammesse a contributo.


 

Articolo 1, comma 631
(Trasporto regionale marittimo nelle regioni
Campania e Lazio)

 

631. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19-ter, comma 16, lettera e), del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, è ridotta di 7.900.000 euro a decorrere dal 2016.

 

 

Il comma 631 riduce le risorse statali per le regioni Campania e Lazio, per il finanziamento dei servizi di trasporto regionale marittimo. La riduzione è pari a 7.900.000 euro a decorrere dal 2016.

 

La relazione tecnica afferma che il contratto recentemente concluso tra la regione Campania e la società che effettua il collegamento prevede un onere inferiore e pertanto è possibile ridurlo.

 

Nell’ambito del processo di dismissione della partecipazione statale nella società di trasporto marittimo Tirrenia S.p.A. lo Stato assicura risorse alle regioni interessate dai servizi esercitati dai rami regionali della predetta società, ovvero per il finanziamento dei medesimi servizi da parte di nuovi affidatari, sulla base di contratti sottoscritti dalle regioni interessate. La relativa autorizzazione di spesa è disposta dall'articolo 19-ter, comma 16, del decreto-legge 135/2009 per Tirrenia S.p.A. (per i servizi nazionali) e per le quattro società regionali fra cui (lettera e) Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.A. - regione Campania, (per i servizi regionali, cioè quelli con le isole minori in ambito regionale) per cui le risorse ammontano a euro 29.869.832 annui.

Inoltre, il successivo comma 17, dispone che, conseguentemente alla cessione alla regione Lazio del ramo d'azienda per l'esercizio dei collegamenti con l'arcipelago pontino, le predette risorse sono così ripartite: ramo Campania (Caremar): euro 19.839.226; ramo Lazio (Laziomar): euro 10.030.606.

Pur non essendo precisato dalla disposizione in esame, che avrebbe dovuto richiamare anche il citato comma 17 dell’articolo 19-ter della decreto-legge n. 135 del 2009, la riduzione citata, come rilevato anche in sede di istruttoria sul provvedimento e come emerge dalla Relazione tecnica, dovrebbe riferirsi esclusivamente alla quota di finanziamento del trasporto regionale marittimo della Regione Campania.

Articolo 1, comma 632
(Sistemi informativi automatizzati del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

 

632. Le risorse di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sono ridotte di 2.700.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

 

 

Il comma 632 riduce le risorse per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per la realizzazione di un programma di sperimentazione, avente la durata di un anno, di sistemi innovativi di rilevazione e controllo automatizzato dei percorsi, effettuati in aree urbane ed extraurbane, dai veicoli che trasportano merci pericolose.

 

La Relazione tecnica afferma che vengono ridotte, in particolare, le risorse assegnate alle Capitanerie di Porto per il sistema di controllo del traffico marittimo denominato VTMIS (vessel traffic management information system).

 

Il finanziamento è disposto dall'articolo 39, comma 2, della legge 166/2002 e viene ridotto di 2.700.000 di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. La menzionata disposizione autorizza limiti di impegno quindicennali di 5.728.000 euro per l'anno 2002, di 6.229.000 euro per l'anno 2003 e di 18.228.000 euro per l'anno 2004. Per l'anno 2012 l'autorizzazione di spesa è stata ridotta di euro 8.000.000 (articolo 39, comma 2, della legge di stabilità 2012 - 183/2011) e di euro 6.971.242 per l'anno 2013, di euro 8.441.137 per l'anno 2014, di euro 8.878.999 per l'anno 2015 e di euro 2.900.000 a decorrere dall'anno 2016 (articolo 1, comma 65, della legge di stabilità 2013 - 228/2012).


 

Articolo 1, comma 633
(Contratto di lavoro del trasporto pubblico locale)

 

633. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ridotte di 3.765.800 euro per il 2016 e di 3.700.000 euro a decorrere dal 2017.

 

 

Il comma 633 riduce il finanziamento del rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007, relativo al settore del trasporto pubblico locale.

 

La Relazione tecnica afferma che la riduzione è possibile per la costante riduzione, nel trend di spesa degli ultimi anni, degli oneri dovuti a copertura dell’indennità di malattia.

 

L'articolo 1, comma 1230, della legge finanziaria 2007 (296/2006) per la finalità predetta, in particolare a titolo di cofinanziamento dello Stato agli oneri a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, autorizza la spesa di 190 milioni di euro, che il comma in esame riduce di 3.765.800 di euro per il 2016 e di 3.700.000 euro a decorrere dal 2017.


 

Articolo 1, comma 634
(Soppressione di contributi a imprese armatoriali)

 

634. All'articolo 1, comma 38, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il secondo periodo è soppresso.

 

 

Il comma 634 sopprime il contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014 per gli investimenti delle imprese marittime per il rinnovo e l’ammodernamento della flotta.

 

Il contributo è previsto dal secondo periodo del comma 38 dell’articolo unico della legge di stabilità 2014 (147/2013) il quale a sua volta richiama la tipologia degli interventi previsti dall’articolo 3 della legge 88/2001 (vale a dire gli investimenti delle imprese marittime per il rinnovo e l’ammodernamento della flotta).

La Commissione europea ha qualificato il contributo in questione come aiuto di Stato illegittimo ai sensi del regime degli aiuti di Stato alla costruzione navale n. 2011/C364/06.

Una disposizione identica era presente nel disegno di legge di stabilità 2015 (articolo 30, comma 1, dell’Atto Camera 2679-bis) soppresso nel corso dell’iter di approvazione.


 

Articolo 1, comma 635
(
Dismissione immobili della Difesa)

 


635. All'articolo 1, comma 374, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «e a 100 milioni di euro annui negli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, a 300 milioni di euro nell'anno 2016 e a 100 milioni di euro nell'anno 2017»;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine, i proventi delle dismissioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e non si dà luogo a riassegnazione»;

c) al terzo periodo, le parole: «e di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, di 300 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro per l'anno 2017».


 

 

Il comma 635 reca norme in materia di dismissione degli immobili della Difesa disponendo, in particolare, che non si proceda alla riassegnazione in favore del Ministero della Difesa dei proventi delle dismissioni versati all’entrata del bilancio dello Stato.

 

Nello specifico la disposizione in esame novella il comma 374 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (stabilità 2015) al fine di prevedere che il Ministero della difesa, attraverso la dismissione di immobili in uso, inclusi quelli di carattere residenziale, realizzi introiti tali da determinare un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per un importo non inferiore a 300 milioni di euro per l’anno 2016 e di 100 milioni di euro per l’anno 2017.

Si dispone, inoltre, che non si proceda alla riassegnazione dei proventi delle dismissioni versati all’entrata del bilancio dello Stato.

Nelle more del versamento all’entrata del bilancio dello Stato dei predetti proventi gli importi di 300 milioni di euro per l’anno 2016 e di 100 milioni di euro per l’anno 2017 sono accantonati e resi indisponibili, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa del Ministero della difesa. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli importi che effettivamente affluiscono al bilancio dello Stato, provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle corrispondenti risorse.

 


 

Articolo 1, comma 636
(
Divieto acquisto autovetture per la P.A.)

 

636. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è prorogato al 31 dicembre 2016.

 

 

Il comma 636 proroga al 31 dicembre 2016 il divieto per le pubbliche amministrazioni di acquistare autovetture e di stipulare contratti di locazione finanziaria (leasing) aventi ad oggetto autovetture, già introdotto dall’articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), originariamente stabilito con efficacia fino all’anno 2014 e successivamente esteso a tutto il 2015 dall’art. 1, co. 1, del D.L. 101/2013 (conv. L. 125/2013).

Più in particolare, il comma 143 della legge di stabilità 2013 stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (1° gennaio 2013) per le amministrazioni pubbliche (inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge n. 196/2009, da ultimo in G.U. 30 settembre 2015, n. 227), nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) sia imposto il divieto di acquistare autovetture e di stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture, con esplicita previsione della revoca delle procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012. Tale divieto è stato esteso fino all'anno 2015 dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 101/2013, oggetto di ulteriore proroga da parte della disposizione in commento.

Il divieto non si applica per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ai sensi del comma 144 della citata legge di stabilità 2013, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero.

La disposizione in commento è finalizzata alla riduzione dei costi delle autovetture di servizio e di rappresentanza delle amministrazioni pubbliche (c.d. "auto blu"), obiettivo sul quale il Parlamento è ripetutamente intervenuto nelle ultime legislature.

Infatti, gli interventi normativi di contenimento della spesa per autovetture di servizio sono iniziati a partire dalla legge finanziaria 2005 (legge n. 311/2004, articolo 1, commi 12-14), che aveva a suo tempo vietato alle P.A per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, di effettuare spese di ammontare superiore rispettivamente al 90, 80 e 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture. Disposizioni analoghe si sono poi succedute con periodicità quasi annuale, talora sovrapponendosi tra loro, nella finalità di meglio conseguire, ovvero di aumentare, gli obiettivi di contenimento.

Si tratta, in sintesi, delle seguenti disposizioni:

§  legge finanziaria 2006 (art. 1, co. 11, della L. n. 266/2005);

§  legge finanziaria 2007 (art. 1, co. 505, della L. n. 296/2006);

§  legge finanziaria 2008 (art. 2, co. 588 e da 594 a 598 della L. n. 244/2007);

§  D.L. n. 78 del 2010 e contestuale direttiva n. 6/2010 del Ministro per la Pubblica Amministrazione;

§  decreto-legge 98/2011 (art. 2 e relativo D.P.C.M. 3 agosto 2011, poi modificato dal D.P.C.M. 12 gennaio 2012);

§  decreto-legge 95/2012 (art. 5, co. 2), poi modificato dal D.L. n.66/2014 (art. 15).

Nella legislatura in corso, è all’esame della Commissione Affari costituzionali della Camera la proposta di legge C.3220 (Sorial ed altri), che interviene in ordine alla riduzione dei costi delle autovetture di servizio e di rappresentanza delle amministrazioni pubbliche, con la finalità di ridurre gli oneri che ne derivano a carico della finanza pubblica in misura ulteriore rispetto alle misure di contenimento già previste dalla normativa vigente.

 

Oltre al divieto di acquisto o di leasing, la disciplina vigente è costituita principalmente dall'articolo 15 del decreto-legge n. 66 del 2014 (conv. L. n. 89 del 2014) (nonché dal relativo provvedimento attuativo, D.P.C.M. 25 settembre 2014).

In particolare il comma 1 dell'articolo 15 stabilisce che a decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT nell'elenco annuale redatto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge di contabilità n.196/2009, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa Consob, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Si segnala come tale limite modifichi in senso restrittivo il precedente tetto del 50 per cento (anche esso riferito alla spesa 2011) stabilito dall'articolo 15, comma 2, del precedente decreto-legge n. 95 del 2012 (L.n. 135/2012).

 

Nel fissare tale limite la norma stabilisce nel contempo che lo stesso possa essere derogato (deroga già prevista dalla normativa vigente per il 2013) per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.

Sono escluse dalle misure di contenimento della spesa per auto di servizio e buoni taxi le autovetture utilizzate:

§  dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

§  dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

§  per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

§  per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza;

§  per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa;

§  per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.A. e sulla rete delle strade provinciali e comunali;

§  per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero.

 

Il comma 2 dell'articolo 15 prevede inoltre - quale misura aggiuntiva - l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), al fine di individuare il numero massimo per le auto di servizio "ad uso esclusivo" e per quelle ad "uso non esclusivo" di cui possa disporre ciascuna amministrazione centrale dello Stato. Per le auto di "servizio ad uso esclusivo" il numero così determinato non può comunque eccedere la soglia di cinque unità.

È a tal fine intervenuto il D.P.C.M. 25 settembre 2014 che, in ottemperanza a quanto prescritto dalla norma suddetta, ha stabilito che:

§  l'uso esclusivo dell'autovettura è consentito solo al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai ministri, limitatamente al periodo di durata dell'incarico;

§  il numero delle autovetture ad uso non esclusivo è di 1 autovettura se il numero di dipendenti in servizio presso l'amministrazione è fino a 50 unità, 2 se i dipendenti sono fino a 200 unità, 3 autovetture se fino a 400 unità, 4 autovetture se il numero di dipendenti è fino a 600 unità ed, infine, 5 autovetture per un numero di dipendenti superiore a 600 unità;

§  le amministrazioni dovranno conseguentemente ridurre il numero delle proprie autovetture mediante dismissione a titolo oneroso, ovvero cedendole gratuitamente alle Onlus che prestano servizi di assistenza sociale e sanitaria;

§  le operazioni di riduzione dovranno essere ultimate nel rispetto di alcune scadenze determinate nel decreto, che vanno da quella dell'11 febbraio 2015 per le amministrazioni che alla data di pubblicazione dello stesso (11 dicembre 2014) utilizzano fino a cinquanta autovetture, a quella del 31 dicembre 2015 per le amministrazioni che ne utilizzino di più di cento.

Il DPCM ha altresì disciplinato per tutte le amministrazioni pubbliche le modalità di utilizzo delle autovetture di servizio, stabilendo che esso sia consentito solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, "che non comprendono lo spostamento tra abitazione ed orario di lavoro in relazione al normale orario di ufficio".


 

Articolo 1, comma 637
(
IVA super-ridotta pubblicazioni)

 

637. All'articolo 1, comma 667, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «libri» è sostituita dalle seguenti: «giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici»;

b) dopo le parole: «codice ISBN» sono inserite le seguenti: «o ISSN».

 

 

Il comma 637 estende l’aliquota IVA super–ridotta al 4 per cento, già prevista per gli e-book, ai giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, e periodici online.

 

La norma modifica l’art. 1, comma 667, della legge di stabilità 2015, il quale ha assoggettato anche gli e-book ad aliquota agevolata del 4 per cento mediante interpretazione autentica alla Tabella A, parte II, numero 18), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

In particolare, il comma 667 citato ha previsto che sono da considerare libri tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.

Il comma in esame estende tale interpretazione, prevedendo che sono da considerare ”giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici” tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.

In sostanza, si assoggetta ad un regime IVA agevolato la circolazione dei giornali e periodici online, oltre che dei cd. e-book, la cui tassazione passa dal 22 per cento (aliquota ordinaria) al 4 per cento (aliquota super-ridotta).

 

Si segnala, inoltre, che il comma 960 istituisce una nuova aliquota ridotta dell’IVA pari 5 per cento, compatibile con il diritto dell’Unione europea

 

L’IVA è un’imposta completamente armonizzata a livello di Unione europea, disciplinata dalla direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA), che ha istituito il Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. In materia di aliquote, l’articolo 97 della direttiva stabilisce che l’aliquota normale d’imposta fissata da ciascun Paese membro non può essere, fino al 31 dicembre 2015, inferiore al 15 per cento. Tale aliquota viene fissata da ciascuno Stato membro ad una percentuale della base imponibile che è identica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi (articolo 96).

Gli articoli 98 e 99 consentono agli Stati membri la facoltà di applicare una o due aliquote ridotte. Tale facoltà è ammessa esclusivamente per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi delle categorie individuate nell’allegato III della direttiva. Le aliquote ridotte non si applicano ai servizi forniti per via elettronica. In ogni caso, la misura dell’aliquota ridotta non può essere inferiore al 5 per cento. Unica eccezione al limite minimo dell'aliquota al 5 per cento è prevista dall'art. 110 della direttiva, in base al quale gli Stati membri che al 1° gennaio 1991 applicavano aliquote ridotte inferiori al minimo prescritto sono autorizzati a mantenerle se le stesse sono conformi alla legislazione comunitaria e sono state adottate per ragioni di interesse sociale ben definite e a favore dei consumatori finali.

 

In Italia, le aliquote IVA sono disciplinate dall’articolo 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, recante l’istituzione e la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto. Nel dettaglio, accanto all’aliquota normale (pari al 22 per cento) si prevede un’aliquota ridotta del 10 per cento (che può essere modificata in aumento o in diminuzione per tutti i beni interessati) e un’aliquota “super-ridotta” del 4 per cento (che non può essere modificata in quanto oggetto di deroga specifica al momento della emanazione della prima direttiva IVA) per le operazioni aventi per oggetto i beni e i servizi elencati nella Tabella A allegata al citato D.P.R. n. 633. In particolare, nella parte III della Tabella A vi è l’elenco dettagliato dei beni e dei servizi assoggettati ad aliquota del 10 per cento. La parte II della Tabella A reca invece l’elenco dettagliato dei beni e dei servizi assoggettati ad aliquota del 4 per cento.

 

La Corte di Giustizia dell'Unione europea ha elaborato un orientamento estremamente restrittivo circa la possibilità per gli Stati di estendere l'ambito di applicazione delle aliquote super-ridotte a fattispecie non contemplate al 1° gennaio 1991 (caso C-462/05, Commissione c. Portogallo; caso C-240/05, Eurodental; caso C-169/00, Commissione c. Finlandia). La Corte ha inoltre affermato che uno Stato che abbia deciso di escludere determinate operazioni dall'aliquota Iva super-ridotta, riconducendole alle aliquote ordinarie o ridotte, non può più applicare a queste operazioni l'aliquota super-ridotta, pena la violazione del diritto comunitario (caso C-119/11, Commissione c. Francia; caso C-462/05, Commissione c. Portogallo; caso C-414/97, Commissione c. Spagna; caso C-74/91, Commissione c. Germania).

Gli Stati membri possono, a determinate condizioni, essere autorizzati ad introdurre misure di deroga per semplificare la riscossione dell'IVA o evitare frodi o evasioni fiscali ovvero, previa consultazione del comitato IVA, ad applicare un'aliquota ridotta alle forniture di gas naturale, energia elettrica o teleriscaldamento (articolo 102). Nel secondo considerando della direttiva 2009/47/CE – che ha ampliato l’ambito delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che possono essere assoggettate ad aliquota ridotta - si chiarisce che l’applicazione di aliquote ridotte ai servizi prestati localmente non pone problemi per il buon funzionamento del mercato interno e può, in presenza di determinate condizioni, produrre effetti positivi in termini di creazione di occupazione e di lotta all’economia sommersa.

 

Con riferimento al tema specifico dell’applicazione di un’aliquota IVA ridotta alla fornitura di libri elettronici, merita segnalare che nelle sentenze del 5 marzo 2015 relative alle cause C-479/13 e C-502/13, la Corte di giustizia ha sancito che Lussemburgo e Francia, avendo applicato dal 1° gennaio 2012 un’aliquota IVA rispettivamente del 3% e del 5,5% alla fornitura di libri digitali o elettronici, sono venuti meno agli obblighi previsti dagli articoli da 96 a 99, 110 e 114 della citata direttiva 2006/112/CE, letti in combinato disposto con gli allegati II e III della direttiva stessa e con il regolamento (UE) n. 282/2011 (Si veda anche, a tale proposito, la nota breve del Servizio studi del Senato n. 58 del marzo 2015).

I libri elettronici o digitali oggetto della sentenza comprendono i libri ottenuti a titolo oneroso, mediante scaricamento o trasmissione continua (streaming) a partire da un sito web, nonché i libri elettronici che possono essere consultati su computer, smartphone, e-book reader o qualsiasi altro sistema di lettura.

Anche in questo caso, la Corte ha ribadito che un’aliquota IVA ridotta può essere applicata unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui all’allegato III della direttiva IVA. Detto allegato menziona, in particolare, la «fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico». La Corte ne trae la conclusione che l’aliquota IVA ridotta è applicabile all’operazione consistente nel fornire un libro che si trovi su un supporto fisico. Se è vero che il libro elettronico necessita, per poter essere letto, di un supporto fisico (quale un computer), un simile supporto non è tuttavia fornito con il libro elettronico, cosicché l’allegato III non include nel suo ambito di applicazione la fornitura di tali libri. Inoltre, la Corte constata che la direttiva IVA esclude ogni possibilità di applicare un’aliquota IVA ridotta ai «servizi forniti per via elettronica». Secondo la Corte, la fornitura di libri elettronici costituisce un servizio di questo tipo. La Corte respinge l’argomento secondo cui la fornitura di libri elettronici costituirebbe una cessione di beni (e non un servizio). Infatti, solo il supporto fisico che consente la lettura dei libri elettronici può essere qualificato come «bene materiale», ma un siffatto supporto non è presente nella fornitura dei libri elettronici.

 

A seguito della sentenza in questione, i Ministri della cultura di Francia, Germania, Italia e Polonia hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta nella quale chiedono che la Commissione europea modifichi la direttiva IVA 2006/112/CE introducendo la possibilità di applicare un'aliquota ridotta sui libri elettronici. Al momento, la Commissione non ha ancora presentato alcuna proposta al riguardo.


 

Articolo 1, comma 638
(
Fondo per interventi strutturali di politica economica)

 


638. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 5,201 milioni di euro per l'anno 2016 ed è incrementato di 39,604 milioni di euro per l'anno 2017, di 90,504 milioni di euro per l'anno 2018, di 177,294 milioni di euro per l'anno 2019, di 180,494 milioni di euro per l'anno 2020, di 177,594 milioni di euro per l'anno 2021, di 186,794 milioni di euro per l'anno 2022, di 197,294 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, di 245,894 milioni di euro per l'anno 2027 e di 226,084 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.


 

 

Il comma 638 prevede una riduzione di 5,2 milioni di euro per l'anno 2016 del Fondo per interventi strutturali di politica economica (Fondo ISPE) ed un suo rifinanziamento di 39,604 milioni per l'anno 2017, 90,504 milioni per l'anno 2018, 177,294 milioni per l'anno 2019, 180,494 milioni per l'anno 2020, 177,594 milioni per l'anno 2021, 186,794 milioni per l'anno 2022, 197,294 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, di 245,894 milioni per l'anno 2027 e di 226,084 milioni a decorrere dall'anno 2028.

Si ricorda che il Fondo ISPE è stato istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004 al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze (cap. 3075) viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

Si segnala che il Fondo è interessato da numerose disposizioni della legge di stabilità in esame, via via introdotte nel corso dell’esame parlamentare che ne hanno determinato ulteriori incrementi ovvero riduzioni a copertura degli oneri da esse recati.

A seguito dei numerosi interventi normativi che vi hanno inciso, rispetto alla dotazione a legislazione vigente, nel bilancio di previsione per gli anni 2016-2018 (legge n. 209/2015 e relativo D.M. Economia del 31 dicembre 2015 di ripartizione del bilancio in capitoli) il Fondo presenta una dotazione pari a 25,2 milioni per il 2016, 46,8 milioni per il 2017 e di 210,4 milioni per il 2018, come evidenziato nella tabella seguente:


 

 

FISPE - Cap. 3075/MEF

2016

2017

2018

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 2112)

30,4

7,2

119,9

- Rifinanziamento ddl del Governo (A.S. 2111)

300,0

300,0

300,0

- Variazioni approvate al Senato

-165,7

-157,4

-160,4

- Variazioni approvate alla Camera

-139,5

-103,0

-49,1

Dotazione legge di bilancio 2016-2018

25,2

46,8

210,4

 


 

Articolo 1, comma 639
(
Rifinanziamento Fondo per far fronte ad
esigenze indifferibili in corso di gestione
)

 

639. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rifinanziato nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

 

 

Il comma 639 rifinanzia di 20 milioni di euro per l’anno 2016 e di 10 milioni a decorrere dal 2017 il Fondo istituito per far fronte ad esigenze indifferibili che si dovessero manifestare nel corso della gestione.

 

Il Fondo è stato istituto dall’articolo 1, comma 200, della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014), con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, presso il Ministero dell’economia e finanze (cap. 3076). Esso è ripartito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

La dotazione del Fondo è stata peraltro incrementata dall’articolo 16, comma 11, del D.L. n. 83/2015, il quale destina a tale Fondo le maggiori entrate derivanti dalle modifiche alla disciplina fiscale delle svalutazioni e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione ai fini delle imposte dirette. Tali entrate sono valutate nell’ordine di 137 milioni per il 2016, 107 milioni per il 2017, 505 milioni per il 2018, 130 milioni per il 2020, 451 milioni per il 2021, 360 milioni per il 2022, 245 milioni per il 2023, 230 milioni per il 2024 e 189 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

A legislazione vigente, il Fondo presentava dunque una dotazione pari a 162 milioni per il 2016, 132 milioni per il 2017 e a 530 milioni per il 2018.

 

Si segnala che il Fondo è interessato da numerose disposizioni della legge di stabilità in esame, via via introdotte nel corso dell’iter parlamentare, oltre a quella recata dal comma in esame, che ne hanno determinato ulteriori incrementi ovvero riduzioni a copertura degli oneri da esse recati.

Nella legge di bilancio per il 2016-2018 (legge n. 209/2015), la dotazione del Fondo è pari a 781,5 milioni per il 2016, 985,5 milioni per il 2017 e a 519,2 milioni per il 2018.

L’incremento più consistente della dotazione del Fondo è da ricondursi al disposto del comma 63 del provvedimento in esame, che destina al Fondo circa 632,5 milioni nel 2016 ed 854,5 milioni nel 2017, stabilendone una riduzione di 1,37 milioni nel 2018.

Riduzioni della dotazione del Fondo sono invece recate dai commi 175 (riduzione di 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, a copertura degli oneri recati dai commi 172-174 in materia di contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale), comma 177 (riduzione di 10 milioni di euro per il 2016, a copertura degli oneri recati dalla proroga della convenzione con Radio radicale), comma 595 (riduzione di 2 milioni per il 2016, a copertura del ripristino nel 2016 del Fondo per l’erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione in favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l’Austria, abrogato dal testo iniziale del disegno di legge di stabilità), comma 968 (riduzione di 10 milioni per il 2016, a copertura degli oneri connessi al rinnovo e all'adeguamento della dotazione dei giubbotti antiproiettile della Polizia di Stato).

Infine, si ricorda, che il comma 972 dispone a valere sulle risorse del Fondo un accantonamento indisponibile per l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2016, quale clausola di salvaguardia finanziaria degli oneri derivanti dalla concessione del contributo straordinario di 960 euro su base annua, a favore del personale appartenente ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle Forze armate.


 

Articolo 1, commi 640 e 644
(
Progettazione di ciclovie turistiche, ciclostazioni ed
interventi per la ciclabilità cittadina
)

 


640. Per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorità per i percorsi Verona-Firenze (Ciclovia del Sole), Venezia-Torino (Ciclovia VENTO), da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovia dell'acquedotto pugliese) e Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma), nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, è autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2016 e di 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Per la progettazione e la realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati «cammini», è autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. I progetti e gli interventi sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per quanto concerne quelli relativi alle ciclovie turistiche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

644. Agli oneri derivanti dal comma 640 si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

b) quanto a 10,4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10,4 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate all'erogazione del contributo per le spese di trasporto delle piccole e medie imprese siciliane di cui all'articolo 133 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

c) quanto a 2,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4,6 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

d) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2016, a 25 milioni di euro per l'anno 2017 e a 23 milioni di euro per l'anno 2018, a valere sui risparmi derivanti dall'attuazione del comma 645.


 

 

I commi 640 e 644 prevedono il finanziamento di progetti per la realizzazione di ciclovie turistiche e ciclostazioni nonché per la sicurezza della ciclabilità cittadina. Sono altresì previsti finanziamenti per progetti destinati alla valorizzazione e al recupero di percorsi ferroviari dismessi da destinarsi ad itinerari cicloturistici. Con riferimento alle ciclovie sono indicati quattro interventi prioritari (ciclovia del Sole Verona-Firenze; ciclovia VenTo Venezia Torino; Grab Roma; Ciclovia dell'acquedotto pugliese da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia).

La disposizione introduce anche un finanziamento (1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018) per itinerari turistici a piedi denominati “cammini”.

 

I progetti saranno individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per i progetti di ciclovie turistiche è previsto il concerto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il comma 644 individua le relative coperture finanziarie.

 

Il comma 640 contiene un’autorizzazione di spesa di 17 milioni di euro per l’anno 2016 e 37 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 ai fini della progettazione e della realizzazione di ciclovie turistiche, di ciclostazioni, per la progettazione e la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della ciclabilità cittadina nonché per progetti destinati alla valorizzazione e al recupero di percorsi ferroviari dismessi da destinarsi ad itinerari cicloturistici.

 

A differenza della pista ciclabile, definita normativamente nel codice della strada, non esiste una definizione normativa nazionale di ciclovia o di ciclostrada. La legge regionale n. 1 del 23 gennaio 2013, della regione Puglia, e la legge regionale n. 3, della regione Abruzzo, definiscono tuttavia le ciclovie come “itinerari idonei al transito delle biciclette, dotati di diversi livelli di protezione determinati da provvedimenti e/o infrastrutture che rendono agevole la percorrenza ciclistica e le assicurano gradi di sicurezza variabili”. Tali leggi definiscono anche le diverse categorie di ciclovie (nell’ambito delle quali rientrano, ad esempio, le piste ciclabili, le corsie ciclabili, le strade ciclabili e altro).

Tuttavia esistono alcuni documenti regionali che forniscono elementi descrittivi del concetto di ciclovia anche di tenore diverso. Secondo la Delib. G.R. Lombardia del 30 dicembre 2008 n. 8/8837, per ciclovia “si intende un percorso promiscuo su sede stradale, prevalentemente o esclusivamente a basso volume di traffico; in questo senso assimilabile alle «vèloroute» francesi”. Secondo la Det. Reg. Sardegna n. 1129 del 4 ottobre 2010 inoltre le ciclovie indicano “itinerari su medio/lungo raggio, destinati al cicloturismo o per i pendolari (ciclovie locali)”. Da un punto di vista della qualificazione, la delibera segnala che una ciclovia “deve avere un carattere ufficiale (gestita da un ente locale) o almeno ufficioso (proposta da un ente riconosciuto) e dovrebbe essere mantenuta (avere una segnaletica, far parte di una rete, avere cartografia e/o pubblicazioni di riferimento). Sempre stando alla delibera citata non sono assimilabili a ciclovie l'elenco dei percorsi proposti da un privato/un sito web o l'insieme delle piste ciclabili urbane”.

 

Si segnala che in materia di mobilità (ciclistica e car pooling) sono in corso di esame i seguenti provvedimenti legislativi:

a)   nel testo unificato C. 423 e abbinate recante modifiche al codice della strada, adottato come testo base dalla IX Commissione della Camera, sono contenute anche norme in tema di mobilità ciclistica;

b)  principi di delega in materia ciclistica sono contenuti nel testo unificato dei progetti di legge delega per la riforma del codice della strada (T. U. C. 731 e C. 1588), approvato dalla Camera dei deputati il 9 ottobre 2014 ed ora all'esame del Senato (S. 1683);

c)   la proposta di legge C. 2305 “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica” è in corso di esame in IX Commissione della Camera.

 

Anche con riferimento alle ciclostazioni non esiste una definizione del concetto nella normativa nazionale. Le uniche definizioni normative si riscontrano nella legge regionale della Toscana n. 27 del 2012 (art. 8) e nella legge regionale delle Marche n. 38 del 2012 che qualificano le ciclostazioni come “ adeguati impianti per il deposito custodito di biciclette, con eventuale annesso servizio di noleggio e manutenzione biciclette”.

Secondo le esperienze nordeuropee le ciclostazioni, dislocate in prossimità di nodi di scambio con altri servizi di trasporto pubblico (stazioni ferroviarie, stazioni di metropolitana, ecc.) o privato (parcheggi di scambio), consentono di norma la sosta in un luogo coperto e, talora, custodito delle biciclette. Possono essere presenti anche servizi accessori.

 

Il comma 644 individua la copertura finanziaria per gli interventi proposti:

 

la lettera a) prevede che per la copertura della spesa per l’anno 2016, si proceda alla riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 18, comma 1, decreto-legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013 per 5 milioni di euro.

 

L’articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013 prevede che “Per consentire nell'anno 2013 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro, di cui 335 milioni di euro per l'anno 2013, 405 milioni di euro per l'anno 2014, 652 milioni di euro per l'anno 2015, 535 milioni di euro per l'anno 2016 e 142 milioni di euro per l'anno 2017. Il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato successivamente incrementato di complessivi 3.851 milioni di euro, di cui 26 milioni per l'anno 2014, 231 milioni per l'anno 2015, 159 milioni per l'anno 2016, 1.073 milioni per l'anno 2017, 2.066 milioni per l'anno 2018 e 148 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 ai sensi dell’articolo 3, comma 1 del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014”. Il comma 1-bis dello stesso articolo ha previsto un ulteriore incremento di 39 milioni di euro avvalendosi delle disponibilità, iscritte in conto residui, derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, (si tratta dei fondi assegnati da due delibere CIPE – n. 33 del 2010 e n. 146 del 2006 relative rispettivamente al potenziamento della linea ferroviaria Rho - Arona. Tratta Rho – Gallarate Primo lotto funzionale Rho - Parabiago e al completamento dello schema idrico Basento-Bradano - attrezzamento settore G) e confluite nel fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 che prevede che confluiscano in questo fondo le risorse revocate in relazione a determinate opere rientranti nel Programma delle infrastrutture strategiche per le quali siano state rilevate le condizioni previste dal medesimo articolo 32.

 

La lettera b) prevede per la copertura della spesa degli ulteriori 2 anni, l’utilizzo di 10,4 milioni di euro per l’anno 2017 e 10,4 milioni di euro per l’anno 2018 attraverso la riduzione delle risorse destinate all’erogazione del contributo per le spese di trasporto delle piccole e medie imprese siciliane di cui all'articolo 133 della legge 13 dicembre 2000, n. 388.

 

L’articolo 133 della legge n. 388 del 2000 aveva istituito un contributo, mediante credito d’imposta, per le piccole e medie imprese agricole, estrattive e di trasformazione con sede legale in Sicilia a copertura delle spese di trasporto ferroviario, marittimo, aereo e combinato nei limiti previsti dalla normativa europea in tema di aiuti di Stato. Venivano destinati, a partire dal 2002, 50 miliardi di lire (25.822.844,95 €) a tale finalità, prevedendosi un cofinanziamento regionale in misura non minore al 50%. A seguito della legge n. 311 del 2004 (articolo 1, comma 528), alle citate risorse viene attribuita una nuova destinazione. Sono infatti dirette a cofinanziare “interventi regionali di carattere straordinario per la ristrutturazione e la riqualificazione del trasporto merci siciliano”, ai sensi dell’articolo 134 della legge n. 388 del 2000.

 

La lettera c) prevede l’utilizzo di 2,6 milioni di euro per l’anno 2017 e 4,6 milioni di euro per l’anno 2018, mediante corrispondente utilizzo dei fondi in cui vengono iscritti i residui passivi cancellati dal bilancio e delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale 2015-2017 corrispondenti alla cancellazione dei residui perenti, secondo quanto stabilito dalle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66.

 

L’articolo 49 del decreto-legge n. 66 del 2014 prevede una procedura speciale di riaccertamento dei residui, nelle more del completamento della riforma della contabilità pubblica. Il riaccertamento riguarda sia i residui passivi sia i residui perenti. Per i residui passivi si prevede che, a seguito dell’accertamento, si provveda, per ciascun Ministero, all’istituzione di appositi fondi per la parte corrente e per la parte capitale ai quali vengono assegnate risorse, fissate in via pluriennale, in misura non superiore al 50% dell’ammontare dei residui eliminati di pertinenza (la parte rimanente viene invece iscritta in un fondo del Ministero dell’economia e delle finanze e ripartita a favore di interventi individuati sulla base di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri). Per i residui perenti, non più esigibili, si prevede che le somme corrispondenti siano iscritte su base pluriennale con la legge di bilancio 2015-2017 nella misura del 50% dell’ammontare.

 

La lettera d) prevede che 13 milioni di euro per l'anno 2016, 25 milioni di euro per l'anno 2017 e 23 milioni di euro per l'anno 2018 derivino dai risparmi conseguiti sulla base delle disposizioni di cui al comma 645 dell’articolo1 della legge medesima.

 

Il comma 645 esclude, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dal credito di imposta relativo alle accise per il petrolio per autotrazione, i veicoli di categoria euro 2 o inferiore. La legge di stabilità 2015 (comma 233) aveva già escluso dall’agevolazione i veicoli euro 0 dal 2015. Sono demandate a un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze le modalità per il monitoraggio dei relativi risparmi. Viene quindi dettata la procedura per l’impiego ovvero il recupero di eventuali scostamenti, rispettivamente in aumento o in diminuzione, rispetto ai risparmi stimati.


 

Articolo 1, commi 641-643
(Fondo per lo sviluppo di attività innovative)

 


641. Al comma 56 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «composte da almeno quindici individui che si uniscono» sono sostituite dalle seguenti: «che si uniscono in numero almeno pari a cinque».

642. Al comma 57 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'alinea è sostituito dal seguente: «Le risorse del fondo sono destinate ai soggetti di cui al comma 56, ammessi attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico in grado anche di valorizzare il coinvolgimento di istituti di ricerca pubblici, università, istituzioni scolastiche autonome ed enti autonomi con funzioni di rappresentanza del tessuto produttivo nella realizzazione dei programmi proposti, ovvero nella fruizione dei relativi risultati. Ai fini della loro ammissibilità, i programmi devono avere durata almeno biennale e essere finalizzati a sviluppare i seguenti princìpi e contenuti: ».

643. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono apportate le modificazioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 641 e 642 alle previsioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015.


 

 

I commi da 641 a 643 intervengono sulla disciplina del Fondo per lo sviluppo di attività innovative di cui all’articolo 1, commi 56 e 57 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) modificando la platea dei soggetti destinatari e i criteri di assegnazione delle risorse. Nel dettaglio, il comma 641 modifica l’articolo 1, comma 56, della legge n. 147/2013 che istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo per lo sviluppo di attività innovative con una dotazione di circa 5 milioni di euro per l’anno 2014 e di 10 milioni per l’anno 2015 destinato al sostegno delle imprese composte da almeno quindici individui che si uniscono in associazione temporanea di imprese (ATI) o in raggruppamento autonomo o in reti di impresa, per lo sviluppo dell’artigianato digitale e manifattura sostenibile. Più in particolare vengono ammesse al Fondo le imprese che si uniscono in numero almeno pari a 5 nelle predette forme associative (la formulazione in vigore si riferisce invece a imprese composte da almeno quindici individui che si uniscono nelle predette forme associative); il comma 642 riformula l’articolo 1, comma 57, della legge n. 147/2013 intervenendo sui criteri di assegnazione delle risorse del Fondo, i quali ai sensi del medesimo comma 57 sono attributi ai soggetti di cui al comma 56 ammessi tramite procedure selettive indette dal MISE. La modifica specifica che le procedure selettive devono essere in grado anche di valorizzare il coinvolgimento nella realizzazione dei programmi proposti ovvero il coinvolgimento nella fruizione dei relativi risultati di istituti di ricerca pubblici, università, istituzioni scolastiche autonome, nonché di enti autonomi con funzione di rappresentanza del tessuto produttivo; il comma 643 stabilisce che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sia adeguato ai nuovi principi normativi sopra delineati il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 febbraio 2015, che disciplina i criteri di ammissione delle imprese dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile ai benefici del Fondo.

 


 

Articolo 1, commi 645 e 646
(E
sclusione dall'agevolazione sulle accise sul gasoli per veicoli euro 2 o inferiore e destinazione risorse a favorire l'acquisto mezzi di ultima generazione ed al fondo per automezzi per TPL)

 


645. A decorrere dal 1° gennaio 2016 il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori, di cui all'elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, non spetta per i veicoli di categoria euro 2 o inferiore. I risparmi conseguenti all'attuazione del primo periodo sono valutati in 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, in 80 milioni di euro per l'anno 2021 e in 40 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di monitoraggio delle risorse derivanti dall'attuazione della misura di cui al primo periodo. Qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi stimati, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il 31 ottobre di ciascun anno, comunica il valore dello scostamento al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tali somme sono quantificate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Qualora si verifichino maggiori risparmi rispetto a quanto stimato, i corrispondenti importi sono assegnati, anche mediante riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Qualora si verifichino minori risparmi rispetto a quanto stimato, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede, con proprio decreto, alla rideterminazione delle dotazioni finanziarie delle risorse assegnate agli interventi di cui ai commi 640, 647, 648, 650, 651, 654, 655 e 866, oppure di altre spese rimodulabili iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in modo da assicurare la neutralità rispetto ai saldi di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

646. Gli eventuali maggiori risparmi accertati di cui al comma 645 sono assegnati:

a) fino al 15 per cento a interventi per favorire l'acquisto di mezzi di ultima generazione destinati al servizio dell'autotrasporto di merci su strada. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui alla presente lettera. L'efficacia di tale disposizione è subordinata alla preventiva notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

b) fino all'85 per cento al Fondo cui al comma 866.


 

 

Il comma 645, esclude, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dall’agevolazione consistente nel credito di imposta relativo alle accise per il petrolio per autotrazione, i veicoli di categoria euro 2 o inferiore.

Si tratta in particolare del credito indicato all’elenco 2 allegato alla legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2014).

I veicoli di categoria euro 2 o inferiore sono i veicoli che rispettano le emissioni inquinanti definite dalle direttive degli anni dal 1991 al 1998 (Euro 1: direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE punto 6.2.1.A e 93/59/CEE; Euro 2: 91/542/CE punto 6.2.1., 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE e 98/77/CE)

 

La legge di stabilità 2015 (comma 233) aveva già escluso dall’agevolazione i veicoli di categoria euro 0 a partire dal 2015

Si ricorda che la categoria Euro 0 comprende i veicoli che non rispettano le direttive europee sulle emissioni inquinanti, definite a partire dalla direttiva europea 91/441/CEE, quindi tutti quelli che hanno caratteristiche inferiori a quelle definite in tale direttiva 91/441/CE ed in quelle ad essa successive.

Per quanto riguarda le modalità di fruizione del credito aveva stabilito (comma 234) che il taglio del 15 per cento della percentuale di fruizione del credito di imposta in favore degli autotrasportatori relativo all’aumento dell’accisa sul gasolio, disposta dalla legge di stabilità del 2014 e disciplinata dal l'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014, operasse a partire dal 2019 e non più a partire dal 2015.

 

Si ricorda che nel corso del tempo numerose disposizioni di legge hanno previsto il rimborso ai soggetti esercenti attività di autotrasporto del maggior onere derivante da specifici incrementi di accise sul gasolio. In particolare l’articolo 15, comma 4 del D. L. n. 201 del 2011 ha disposto il rimborso di detto maggior onere nei confronti di:

§  soggetti esercenti le attività di trasporto merci (articolo 5, comma 1 del decreto-legge n. 452 del 2001) con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

§  enti pubblici e imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto pubblico locale (di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione, norme richiamate dall’articolo 5, comma 2 del D.L. n. 452/2001);

§  imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale, (di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997, tutti richiamati dall’articolo 5, comma 2 del D.L. n. 452/2001);

§  enti pubblici e imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone (articolo 5, comma 2 del D.L. n. 452/2001).

 

Tale rimborso è eseguito con le modalità previste dall’articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo n. 26 del 2007, ai sensi del quale esso può venir effettuato anche in compensazione, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti Uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti da apposito regolamento (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci).

Si ricorda in proposito che l'articolo 61 del D.L. n. 1 del 2013, intervenendo sul già citato decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, ha consentito agli autotrasportatori di anticipare le richieste di rimborso relative agli incrementi dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione, stabilendo altresì la non applicazione, a decorrere dal 2012, del previsto limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta. Inoltre, è disposto il rimborso a favore degli autotrasportatori di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate della maggiore accisa pagata.

 

Il comma 645 demanda a un decreto del MEF le modalità per il monitoraggio dei relativi risparmi, valutati in 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, in 80 milioni di euro per l'anno 2021 e in 40 milioni di euro per l'anno 2022.

Viene quindi dettata la procedura per l’impiego ovvero il recupero di eventuali scostamenti, rispettivamente in aumento o in diminuzione, rispetto ai risparmi stimati.

In particolare si prevede che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il 31 ottobre di ciascun anno, comunichi il valore dello scostamento al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le somme sono quantificate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Qualora si verifichino maggiori risparmi rispetto a quanto stimato, i corrispondenti importi sono assegnati, anche mediante riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Qualora si verifichino minori risparmi rispetto a quanto stimato, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede, con proprio decreto, alla rideterminazione delle dotazioni finanziarie delle risorse assegnate agli interventi di cui ai commi 640, 647, 648, 650, 651, 654, 655 e 866, oppure di altre spese rimodulabili iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in modo da assicurare la neutralità rispetto ai saldi di finanza pubblica.

 

Il comma 646 destina i maggiori e ulteriori risparmi accertati eventualmente derivanti dal comma 645 a due finalità:

a)   a favorire l’acquisto di mezzi di ultima generazione per l’autotrasporto merci su strada, cui viene destinato il 15% dei risparmi; si rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità attuative e si subordina l'efficacia della disposizione alla preventiva notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

b)  al Fondo per l’acquisto di automezzi per il trasporto pubblico locale e regionale istituito dal comma 866 della legge, cui viene destinato l’85% dei risparmi.

 


 

Articolo 1, comma 647
(A
utorizzazione di spesa per il miglioramento della catena intermodale e viaria collegata a servizi marittimi
per il trasporto combinato merci su rotte UE
)

 


647. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere contributi per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 45,4 milioni di euro per l'anno 2016, di 44,1 milioni di euro per l'anno 2017 e di 48,9 milioni di euro per l'anno 2018.


 

 

Il comma 647 autorizza la spesa di 45,4 milioni euro per il 2016 di 44,1 milioni di euro per l'anno 2017 e di 48,9 milioni di euro per l'anno 2018, finalizzata alla concessione di contributi, da parte del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, per l’attuazione di progetti di miglioramento della catena intermodale nonché finalizzati a decongestionare la rete viaria in relazione collegati alla realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci, ovvero al miglioramento dei servizi sulle rotte esistenti con porti situati nell’UE.

 

Si ricorda che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2015 è stato approvato il «Piano strategico nazionale della portualità e della logistica», in attuazione dell'articolo 29 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133.

 

A livello comunitario si ricorda che la Commissione europea nelle proprie Raccomandazioni del 2014 raccomandava che l'Italia adottasse, tra l’altro, provvedimenti, al fine di potenziare la gestione portuale e i collegamenti tra i porti e l'entroterra, sottolineando che i porti italiani meritano particolare attenzione e interventi per ovviare alla mancanza di infrastrutture intermodali e alla carenza di sinergie e collegamenti con l'entroterra.

 

Il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica disegna una strategia per il rilancio del settore portuale e logistico da perseguire attraverso la massimizzazione del valore aggiunto che il "Sistema Mare" può garantire in termini quantitativi di aumento dei traffici, ed individua azioni di policy a carattere nazionale - sia settoriali che trasversali ai diversi ambiti produttivi, logistici, amministrativi ed infrastrutturali coinvolti.

Il "sistema mare" viene presentato dal Piano come strumento attivo di politica economico commerciale euro-mediterranea e come fattore di sviluppo e coesione del Mezzogiorno nonché come fattore di sostenibilità, innovazione, sostegno al sistema produttivo del Paese. Il Piano affronta i seguenti temi:

§  i profili che condizionano le performance della portualità italiana dei porti quali porte di scambio dei sistemi territoriali economico – produttivi e dei consumi;

§  gli aspetti legati agli accordi Euro-Mediterranei, gli scenari geo-economici globali di riferimento, l'andamento della domanda dei traffici nei diversi segmenti, l'attuale offerta infrastrutturale e dei servizi;

§  le vigenti procedure amministrative dei controlli e dello sdoganamento delle merci.

Il Piano delinea una strategia articolata per dieci Obiettivi strategici, declinati in specifiche e dettagliate azioni: Semplificazione e snellimento; concorrenza, trasparenza e upgrading dei servizi; miglioramento accessibilità dei collegamenti marittimi; integrazione del sistema logistico; miglioramento delle prestazioni infrastrutturale; innovazione; sostenibilità; certezza e programmabilità delle risorse finanziarie; coordinamento nazionale e confronto partenariale; attualizzazione della governance del sistema.

L’obiettivo 3 prevede in particolare il “Miglioramento accessibilità e collegamenti marittimi e terrestri”, da realizzarsi tra l’altro con il sistema PIL (Piattaforma integrata della logistica) per la valorizzazione dei terminal container e l’obiettivo 5 il “Miglioramento delle prestazioni infrastrutturali”, tra cui l’accessibilità dei porti tramite Studi di fattibilità dei gestori delle reti nazionali di trasporto proposti dalle autorità di sistema portuale e inseriti nella programmazione delle infrastrutture.

Propone poi un nuovo modello di governance portuale, da realizzarsi attraverso atti legislativi successivi, come previsto dell'art. 29 decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, cd. "Sblocca Italia", che prevede la razionalizzazione, il riassetto e l'accorpamento delle Autorità portuali esistenti. Il Piano ipotizza l'istituzione di Autorità di Sistema Portuale (AdSP).

 

Si ricorda altresì che è in corso l’esame al Senato (Atto n. 1185) un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati (Atto n. 730), che reca i princìpi fondamentali in materia di interporti, piattaforme logistiche territoriali, infrastrutture intermodali e le cui le finalità sono:

§  migliorare e incrementare la concentrazione dei flussi di trasporto;

§  razionalizzare l'utilizzazione del territorio in funzione del trasporto;

§  contribuire alla diminuzione dell'impatto ambientale delle attività di trasporto;

§  superare i limiti del trasporto ferroviario tradizionale e intermodale terrestre e marittimo, creando le condizioni per un incremento del ricorso alla modalità ferroviaria e promuovendo l'effettivo sviluppo delle potenzialità competitive della stessa relativamente ai traffici di media e lunga distanza e la disponibilità di una rete dorsale che sia in grado di interconnettersi con le reti di trasporto locale e transnazionale e della logistica;

§  promuovere la sostenibilità economica, sociale e ambientale delle attività di trasporto di merci e di logistica;

§  prevedere gli strumenti necessari per l'utilizzo di un unico standard di comunicazione delle informazioni riguardanti il trasporto delle merci e le merci stesse, nonché ogni altra informazione rilevante.


 

Articolo 1, commi 648 e 649
(Autorizzazione di spesa per contributi per trasporto
intermodale ferroviario con nodi logistici e portuali)

 


648. Per il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è altresì autorizzato a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Agli stessi fini può essere utilizzata quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

649. L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 647 e 648 sono disciplinate con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


 

 

Il comma 648, autorizza la spesa di 20 mln euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 affinché il Ministero delle infrastrutture e trasporti possa concedere contributi per i servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e/o partenza dai nodi logistici e portuali. A tali scopi viene autorizzato altresì l’utilizzo di una quota parte delle somme, pari a 250 milioni di euro annuali, riconosciute, ai sensi dell’articolo 1, comma 250, della legge n. 190 del 2014 al settore dell'autotrasporto.

 

La ripartizione delle citate somme avviene con un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Il comma 649 rinvia ad un apposito regolamento delegificato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l’individuazione dei beneficiari dei contributi, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l’attuazione. Si prevede di sottoporre tale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 

Si ricorda che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2015 è stato approvato il «Piano strategico nazionale della portualità e della logistica», in attuazione dell'art. 29 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, che delinea una strategia articolata per dieci Obiettivi strategici, declinati in specifiche e dettagliate azioni: Semplificazione e snellimento; concorrenza, trasparenza e upgrading dei servizi; miglioramento accessibilità dei collegamenti marittimi; integrazione del sistema logistico; miglioramento delle prestazioni infrastrutturale; innovazione; sostenibilità; certezza e programmabilità delle risorse finanziarie; coordinamento nazionale e confronto partenariale; attualizzazione della governance del sistema. L’obiettivo 3 prevede in particolare il Miglioramento dell’accessibilità e i collegamenti marittimi e terrestri” e riguarda principalmente il miglioramento dei servizi ferroviari. Per tale finalità sono infatti previste le seguenti azioni:

§  Manovre ferroviarie. Per la valorizzazione dei terminal container è previsto il sistema PIL (Piattaforma integrata della logistica) che vede come soggetto programmatore il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e come attuatore le Ferrovie dello Stato italiane S.p.A.

§  Corridoi ferroviari merci (RFC rail freight corridors). Si prevede l’estensione dei corridoi sino all’interno dei porti gateway internazionali. Nell’ambito dello spazio ferroviario europeo unico, la direttiva 2012/34/UE, procede alla rifusione delle direttive volte all'apertura del mercato alla concorrenza, garantendo un grado di separazione tra gestione delle rete e attività di trasporto, l'accesso equo e non discriminatorio alla rete ferroviaria e l'utilizzo ottimale della stessa, sia per il trasporto passeggeri che per quello merci. I corridoi ferroviari merci sono disciplinati dal Regolamento 913/2010/CE relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo.

§  Fast Corridor ferroviario. Ne è prevista l’introduzione in scali con adeguati volumi di traffico. I Corridoi Controllati Ferroviari prevedono la movimentazione di container dal punto di sbarco fino al magazzino di temporanea custodia presso un Nodo logistico di destinazione, ampliando il campo di applicazione e introducendo nuove semplificazioni rispetto alla precedente procedura per la movimentazione dei container tra aree portuali e magazzini di temporanea custodia.


 

Articolo 1, comma 650
(Autorizzazione di spesa per l’operatività della sezione speciale trasporto del Fondi di garanzia PMI)

 

650. Per consentire l'operatività della sezione speciale per l'autotrasporto istituita nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009, per l'anno 2016 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro.

 

 

Il comma 650, autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2016 per consentire l’operatività della sezione speciale per l’autotrasporto istituita nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

 

L’articolo 2, comma 100 della legge finanziaria per il 1997 aveva istituito un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese. Rivolgendosi al Fondo, l’impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo.

L’articolo 15, comma 3, della legge n. 266/1997 ha previsto – contestualmente ad una razionalizzazione dei fondi pubblici di garanzia al tempo esistenti le cui risorse sono confluite in quelle originarie del Fondo di garanzia PMI –le modalità operative di quest’ultimo Fondo, disponendo che la relativa garanzia possa essere concessa: alle banche; agli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del TUB; alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'apposito albo; a fronte di finanziamenti a PMI, compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese. La garanzia del fondo è estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del TUB. Con l’introduzione della riforma dello strumento e la possibilità di intervento del Fondo anche per operazioni sul capitale di rischio, la presentazione della domanda di garanzia può essere fatta anche da una Società di Gestione del Risparmio (SGR) o da una Società di gestione Armonizzata (SGA) .

L'articolo 39 del D.L. n. 201/2011 ha operato una sostanziale riforma dello strumento, disponendo che con D.M. non regolamentare venisse fissata: la misura della copertura degli interventi di garanzia e controgaranzia, nonché la misura della copertura massima delle perdite in relazione alle tipologie di operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie finali, settori economici di appartenenza e aree geografiche (comma 1); per ogni operazione finanziaria ammessa all'intervento del Fondo, la misura dell'accantonamento minimo, a titolo di coefficiente di rischio (comma 2). Inoltre, l’articolo 39, al comma 3, ha elevato l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo a 2,5 milioni di euro per le tipologie di operazioni finanziarie, le categorie di imprese beneficiarie finali, le aree geografiche e i settori economici di appartenenza individuati con D.M. non regolamentare, disponendo che una quota non inferiore al 50 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo sia riservata ad interventi non superiori a cinquecentomila euro d'importo massimo garantito per singola impresa. In attuazione delle previsioni suddette, è stato adottato il D.M. 26 giugno 2012 , successivamente modificato dal D.M. 27 dicembre 2013 .

Lo stesso articolo 39, al comma 4 come modificato da ultimo dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi 7 e 8 legge n. 190/2014), ha disposto che la garanzia del Fondo può essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del TUB alle imprese – non più solo PMI – ma anche con un numero di dipendenti non superiore a 499. L’efficacia della modifica operata dalla legge di stabilità 2015- che consente la garanzia del Fondo non solo alle PMI ma anche ad imprese con numero di dipendenti fino a 499 è sospesa - fino al 31 dicembre 2015 dal D.L. n. 192/2014 (articolo 3-bis).

Il D.M. 24 aprile 2013 ha fissato le modalità di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese

Inoltre, è stata consentita la possibilità con D.M. non regolamentare di modificare la misura delle commissioni per l'accesso alla garanzia dovute dai soggetti richiedenti, a pena di decadenza, in relazione alle diverse tipologie di intervento del Fondo (comma 5).

Inoltre, il comma 7-bis, riserva una quota delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia ad interventi di garanzia in favore del microcredito di cui all’articolo 111 del TUB, da destinare alla micro imprenditorialità.

Le risorse del Fondo di garanzia per le PMI, esposte in tabella E della legge di stabilità, sono iscritte a Bilancio sul capitolo 7342/pg.20 per essere successivamente riassegnate al conto corrente di Tesoreria n. 223034 intestato al gestore del Fondo (Mediocredito Centrale Spa).

 

Con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009 è stata istituita un’apposita sezione del Fondo destinata al sostegno dell’attività di autotrasporto. A tale specifica sezione erano stati assegnati 50 milioni di euro.

 

A seguito dell’esaurimento delle risorse assegnate alla sezione, essa aveva cessato la propria operatività

 

Il comma in questione, attraverso l’attribuzione alla sezione citata di 10 milioni di euro ne ha consentito la riattivazione.

La riattivazione della sezione è confermata dalla circolare n. 1 del 2016 emanata dalla Banca del Mezzogiorno – Mediocredito centrale, gestore del fondo, che dà appunto conto dell’avvenuto rifinanziamento.


 

Articolo 1, comma 651
(Esonero dalla contribuzione previdenziale per i conducenti
veicoli di trasporto cose e persone)

 


651. A decorrere dal 1° gennaio 2016, a titolo sperimentale per un periodo di tre anni, per i conducenti che esercitano la propria attività con veicoli a cui si applica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, equipaggiati con tachigrafo digitale e prestanti la propria attività in servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui, è riconosciuto, a domanda, l'esonero dai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nella misura dell'80 per cento nei limiti di quanto stabilito dal presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di 65,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. L'esonero contributivo di cui al primo periodo è riconosciuto dall'ente previdenziale in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande; nel caso di insufficienza delle risorse indicate al secondo periodo, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio delle minori entrate, valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze.


 

 

Il comma 651 riconosce dal 1° gennaio 2016 ai conducenti che effettuino il trasporto di persone e di merci su strada (a titolo sperimentale e per un periodo di tre anni) un esonero, a domanda, pari all’80% della contribuzione previdenziale (ad eccezione dei premi I.N.A.I.L.) a carico dei datori di lavoro.

 

Più specificamente, lo sgravio è concesso ai conducenti che esercitano la propria attività con veicoli a cui si applica il Regolamento (CE) n. 561/2006[23], equipaggiati con tachigrafo digitale e prestanti la propria attività in servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui.

A tal fine viene autorizzata la spesa di 65,5 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018.

Il richiamato esonero è riconosciuto dall'ente previdenziale in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande: nel caso, quindi, in cui le risorse individuate in precedenza risultino insufficienti (anche su base pluriennale) con riferimento alla durata dell'esonero, lo stesso ente non prenderà in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione, anche attraverso il proprio sito internet.

È compito dell’ente previdenziale, infine, effettuare al monitoraggio delle minori entrate (valutate con riferimento alla durata dell'incentivo) inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze.


 

Articolo 1, comma 652
(Riduzione della deduzione spese
non documentate autotrasportatori)

 


652. A decorrere dal 1° gennaio 2016 le deduzioni forfetarie delle spese non documentate disposte dall'articolo 66, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dall'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spettano in un'unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del comune in cui ha sede l'impresa e, nella misura del 35 per cento dell'importo così definito, per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, nei limiti delle dotazioni di bilancio previste per lo scopo.


 

 

Il comma 652 introduce una riduzione delle deduzioni forfetarie relative alle spese non documentate riconosciute agli autotrasportatori; a tal fine si stabilisce che esse spettino in un’unica misura (rispetto all’attuale distinzione tra trasporti regionali ed extra regionali) per i trasporti effettuati dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa e nella misura del 35% di tale importo per i trasporti effettuati all’interno del comune.

 

La deduzione forfetaria delle spese non documentate è prevista dall’art. 66, comma 5, del Tuir per le imprese autorizzate all’autotrasporto di cose per conto terzi.

 

La citata disposizione prevede che il reddito delle imprese di autotrasporto è ridotto a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, di euro 7,75 per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di euro 15,49 per quelli effettuati oltre tale ambito.

Tali valori sono stati successivamente rivalutati e, dall’anno 2008 fino all’anno 2014, le somme riconosciute a titolo di deduzione sono state pari a 56 euro per le spese non documentate sostenute nel periodo d'imposta precedente per ciascun trasporto effettuato dall'imprenditore all'interno della regione e delle regioni confinanti (per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa la deduzione era pari a 19,60 euro) e 92 euro per le spese non documentate sostenute nel periodo d'imposta precedente per i trasporti effettuati oltre questo ambito.

 

Ai sensi della legge di stabilità per il 2014 (art. 1, comma 150, legge n. 190 del 2014) il complesso degli incentivi e dei benefici riconosciuti al settore dell’autotrasporto è stato reso strutturale, e, a decorrere dall’anno 2015, è stata quantificata una spesa annuale pari a 250 milioni di euro ripartiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In ragione di ciò il complesso delle risorse destinate alle deduzioni forfetarie è annualmente stabilito sulla base del citato decreto sulla base delle risorse disponibili.

La quantificazione delle risorse destinate alle deduzioni è stata effettuata per l’anno 2015 dal Ministero dell’economia e delle finanze e dall’Agenzia delle entrate come risulta dal decreto interministeriale 29 aprile 2015 e ha comportato una significativa riduzione degli importi delle deduzioni, in quanto gli importi spettanti per il periodo d’imposta 2014 sono stati fissati in:

§  44 euro per i trasporti all’interno della Regione e delle Regioni confinanti;

§  15,40 euro per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa;

§  73 euro per i trasporti effettuati oltre tale ambito.

 

Si ricorda che per le medesime imprese compete, altresì, una deduzione forfetaria annua di euro 154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e località di destinazione nonché degli estremi dei relativi documenti di trasporto delle merci o delle fatture o delle lettere di vettura.


 

Articolo 1, comma 653
(Documento di accompagnamento nel
trasporto internazionale merci)

 


653. Dopo l'articolo 46-bis della legge 6 giugno 1974, n. 298, è inserito il seguente:

«Art. 46-ter. - (Documentazione relativa allo svolgimento di trasporti internazionali). 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46-bis, chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto internazionale di merci, non è in grado di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa al trasporto stesso, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.200. All'atto dell'accertamento della violazione è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che è restituito al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona da essi delegata, solo dopo che sia stata esibita la predetta documentazione e, comunque, trascorsi sessanta giorni dalla data dell'accertamento. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, a uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si applicano le disposizioni degli articoli 207 e 214 del medesimo codice.

2. La prova documentale di cui al comma 1 può essere fornita mediante l'esibizione di qualsiasi documento di accompagnamento delle merci previsto, per i trasporti internazionali, dalle vigenti norme nazionali o internazionali.

3. Fatta salva l'applicazione degli articoli 44 e 46, qualora il veicolo sia stato posto in circolazione privo della prova documentale di cui ai commi 1 e 2, ovvero questa sia stata compilata non conformemente alle norme di cui al comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000. Se l'omessa o incompleta compilazione determina l'impossibilità di verificare la regolarità del trasporto internazionale di merci oggetto del controllo, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 46, commi primo e secondo. Si osservano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».


 

 

Il comma 653 prevede la reintroduzione dell’obbligo di esibire la prova documentale con riferimento alle attività di trasporto internazionale di merci, ossia di un qualunque documento di accompagnamento delle merci previsto dalla normativa interna o internazionale (di norma la lettera di vettura internazionale).

Sono previste sanzioni amministrative ed il fermo del mezzo nel caso in cui tale prova documentale non venga esibita. Il fermo cessa quando viene esibita la prescritta documentazione. Il mezzo sottoposto a fermo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ai soggetti che, ai sensi dell’articolo 214-bis del codice della strada, hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio.

In relazione al fermo e alle sanzioni da irrogare sono richiamate rispettivamente le disposizioni dell’articolo 214 del codice della strada (che disciplina il fermo amministrativo del veicolo) e dell’articolo 207 (che disciplina le modalità di irrogazione delle sanzioni per veicoli immatricolati all’estero o muniti di targa EE).

Si prevedono sanzioni più severe nel caso in cui la prova documentale non sia compilata correttamente o risulti del tutto mancante e nel caso in cui non sia possibile, a seguito della mancanza di tale documentazione, accertare la regolarità del trasporto internazionale di merce.

 

L’articolo 1, comma 247, lett. c), della legge di stabilità per il 2015 (legge 190 del 2014) aveva abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l’articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005 n. 286, Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore. Tale disposizione prevedeva l’istituzione della scheda di trasporto, al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio attività di autotrasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale, ossia di un documento da compilare a cura del committente e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attività, a cura del vettore, contenente specifiche informazioni sia sulla tipologia di carico sia sul trasportatore e sul proprietario della merce. I contenuti del documento erano stati in dettaglio stabiliti con il decreto ministeriale 30 giugno 2009 che aveva altresì indicato quali fossero i documenti equipollenti al medesimo (lettera di vettura internazionale CMR, i documenti doganali, il documento di cabotaggio di cui al decreto ministeriale 3 aprile 2009, i documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il documento di trasporto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472 nonché ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali o di altra norma nazionale vigente o emanata successivamente al presente decreto). La disposizione conteneva sanzioni nei confronti: del committente, ovvero di chiunque non compilava la scheda di trasporto, o la alterava, o la compilava in modo incompleto o non veritiero; di chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto, non portasse a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta o altra documentazione equivalente, ovvero equipollente. In quest’ultimo caso all'atto dell'accertamento della violazione, era sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che veniva restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che fosse stata esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta o altra documentazione equivalente. Le sanzioni di appena ricordate si applicavano anche a “chiunque circoli alla guida di veicoli immatricolati all'estero nello svolgimento di trasporti internazionali o di cabotaggio”, qualora non rechi a bordo i documenti equipollenti ovvero gli stessi non risultino compilati correttamente.

La relazione illustrativa segnala come l’abrogazione della citata disposizione con riferimento al trasporto internazionale di merce posto in essere da vettori circolanti su veicoli immatricolati all'estero, abbia causato difficoltà nell’effettuazione dei controlli, da parte degli organi deputati, tanto da cagionare “l’impossibilità di individuare i soggetti della filiera del trasporto e le direttrici di traffico” e per tale ragione la norma è stata reintrodotta nell’attuale formulazione.

 

La norma prevede sanzioni nei confronti:

 

a)   di chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto internazionale di merci, non è in grado di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa al trasporto stesso. La sanzione amministrativa va da euro 400 a 1.200 euro e si prevede altresì che all'atto dell'accertamento della violazione sia sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che è restituito al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona da essi delegata, solo dopo che sia stata esibita la predetta documentazione e, comunque, trascorsi sessanta giorni dalla data dell'accertamento;

b)  di chi abbia posto in circolazione il veicolo privo della prova documentale, ovvero nel caso in cui questa sia stata compilata non conformemente alle norme la sanzione amministrativa pecuniaria è compresa tra euro 2.000 a euro 6.000.

Qualora poi dall'omessa o incompleta compilazione derivi l'impossibilità di verificare la regolarità del trasporto internazionale di merci oggetto del controllo, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 46, commi primo e secondo della legge 6 giugno 1974, n. 298, che sanziona i trasporti abusivi prevedendo l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nonché del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi.

La disposizione disciplina, come sopra ricordato, anche le modalità della custodia del veicolo sottoposto a fermo.


 

Articolo 1, comma 654
(Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA))

 


654. Per la copertura degli oneri connessi al funzionamento dell'Autostrada ferroviaria alpina attraverso il tunnel del Fréjus, è autorizzata la spesa complessiva di euro 29.026.383 per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2018, di cui euro 2.226.383 a copertura dell'ultimo periodo della fase sperimentale dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013, già autorizzato dalla Commissione europea, e 26,8 milioni di euro per il periodo transitorio a decorrere dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2018, di cui 2,6 milioni di euro dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2013, 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017 e 2,6 milioni di euro per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018. L'onere di cui al primo periodo è conseguentemente pari a 21.026.383 euro per l'anno 2016, a 5,4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 2,6 milioni di euro per l'anno 2018. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a stipulare l'accordo di programma con l'impresa ferroviaria Trenitalia Spa, beneficiaria del contributo per l'Autostrada ferroviaria alpina, per tutto l'arco temporale di cui al primo periodo, nonché a modificare la convenzione stipulata con la società Cassa depositi e prestiti Spa al fine di provvedere, a condizioni più vantaggiose, all'erogazione da parte di quest'ultima dei relativi finanziamenti all'impresa ferroviaria Trenitalia Spa, secondo le modalità indicate dal citato Ministero in un apposito addendum alla convenzione già stipulata. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 è, altresì, autorizzato un contributo di 10 milioni di euro finalizzato alla compensazione totale o parziale degli oneri derivanti dallo svolgimento dei servizi ferroviari di Autostrada ferroviaria alpina, effettuati attraverso il valico fra Italia e Francia, in particolare attraverso il Fréjus. I predetti contributi sono concessi alle imprese aggiudicatarie dei servizi di Autostrada ferroviaria alpina mediante gara ad evidenza pubblica. Le compensazioni sono erogate a consuntivo, una volta all'anno, sulla base delle rendicontazioni fornite dall'aggiudicatario del servizio ferroviario, sia esso un'impresa ferroviaria, un operatore intermodale o un altro soggetto giuridico, ivi compresi i raggruppamenti d'impresa. La rendicontazione delle somme erogate è effettuata annualmente, entro il mese di aprile dell'anno successivo, dal soggetto aggiudicatario della gara per la prestazione del servizio di Autostrada ferroviaria alpina, secondo i meccanismi previsti dall'accordo di programma firmato fra le parti.


 

 

Il comma 654, autorizza la spesa complessiva di circa 29,026 milioni di euro per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2018, per la copertura degli oneri connessi al funzionamento dell’Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA), attraverso il Tunnel del Frejus. Viene quindi ripartito in dettaglio l’onere complessivo, suddividendolo nei vari periodi dal 2013 al 2018, cosicché l’onere per il 2016 risulta pari a 21,026 mln € circa, per il 2017 pari a 5,4 mln €, mentre per il 2018 di 2,6 mln €.

 

Il servizio di Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA) è un servizio di trasporto di autocarri su vagoni ferroviari speciali che viaggiano lungo un percorso di 175 chilometri tra l'Italia e la Francia, attraverso il traforo ferroviario del Frejus. Il collegamento prevede 5 coppie di treni al giorno, per 5 giorni su 7, tra le piattaforme di Aiton (Savoia) e d'Orbassano (Piemonte, Italia). Il servizio è gestito dalla società Autostrada Ferroviaria Alpina s.r.l., controllata da pariteticamente da una società della SNCF (SNFC-Geodis) e da Trenitalia.

Il progetto è regolato in Italia da un Accordo di Programma per l’erogazione del servizio in via sperimentale, stipulato dal 2003 al 2006, poi rinnovato e prorogato annualmente fino al 2012 ed autorizzato dalla Commissione UE fino al 30 giugno 2013.

Successivamente a tale data e nelle more della definizione della procedura di gara internazionale che dovrebbe assegnare il servizio per 10 anni a partire dal 2018, Trenitalia ha continuato ad erogare il servizio di trasporto intermodale in via “transitoria”, con notifica del regime di aiuto alla Commissione UE, d’intesa con la Francia, regime transitorio che è stato autorizzato con Decisione C(2015)3455 del 26 maggio 2015.

 

Il comma prevede quindi che il Ministero delle infrastrutture e trasporti stipuli un Accordo di Programma con Trenitalia S.p.A., società beneficiaria del contributo per l’AFA che copra tutto l’arco temporale dal 2013 al 30 giugno 2018, nonché modifichi la Convenzione stipulata con la Cassa depositi e Prestiti per provvedere all’erogazione a condizioni più vantaggiose a Trenitalia dei finanziamenti, secondo quanto previsto in un apposito Addendum alla Convenzione già stipulata.

 

L’articolo 38 della legge n. 166 del 2002, concernente disposizioni in materia di trasporto ferroviario e interventi per lo sviluppo del trasporto merci, prevede il riconoscimento di incentivi per le imprese che si impegnano contrattualmente per un triennio con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con un'impresa ferroviaria a realizzare un quantitativo minimo annuo di treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose: a tali imprese viene riconosciuto un contributo in funzione dei treni-chilometro effettuati sul territorio italiano (comma 5). Qualora a consuntivo l'impegno contrattuale non venga onorato per almeno il 90 per cento, il diritto di percepire il contributo decade automaticamente .

Si prevede inoltre che, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del comma 6 della predetta disposizione, venga istituito un fondo, denominato "Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti”, finalizzato, nei limiti d’impegno quindicennali per l’anno 2002 di 14.500.000 euro e per l’anno 2003 di 5.000.000 di euro, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti individuati con apposito decreto ministeriale sono autorizzati ad effettuare. Ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge n. 315 del 30 dicembre 2004 la gestione del predetto Fondo è stata attribuita a Cassa depositi e prestiti che provvede, a valere sui limiti di impegno iscritti a bilancio dello Stato, all’erogazione delle somme nel triennio di attuazione dei relativi interventi sulla base di una apposita convenzione conclusa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la medesima Cassa. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 32/2004/SDG del 20 dicembre 2004 ha approvato l’intesa programmatica con Cassa depositi e prestiti spa.

Il comma 7 prevede infine incentivi per il triennio 2004-2006, finalizzati al rilascio di un contributo per i treni-chilometri effettuati nel territorio nazionale a favore delle imprese ferroviarie che si impegnano a sottoscrivere un accordo di programma con i Ministeri competenti, previo accordo con le imprese di settore, per il trasporto combinato e accompagnato delle merci. Le risorse destinate a tale sono il 25 per cento degli importi di cui al comma 6, ripartiti proporzionalmente per ciascuna annualità del triennio.

L’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 340 del 2004 prevede che a valere sulle risorse di cui al comma 7 dell'articolo 38 della  citata legge n. 166 del 2002 è finanziato, in via prioritaria, l'accordo di programma attuativo del progetto sperimentale di autostrada ferroviaria alpina sulla direttrice Aiton-Orbassano, in adempimento di quanto definito nel vertice italo-francese di Périgueux del 27 novembre 2001, ed alle condizioni e secondo le modalità ivi previste.

 

La norma autorizza infine un contributo di 10 milioni € per gli anni dal 2018 al 2022 per la compensazione totale o parziale degli oneri derivanti dall’espletamento dei servizi ferroviari di Autostrada Ferroviaria Alpina, a favore di imprese aggiudicatarie dei servizi di AFA mediante gara ad evidenza pubblica.

Si prevede che le compensazioni vegano erogate annualmente, a consuntivo, sulla base delle rendicontazioni fornite dall’aggiudicatario del servizio ferroviario, che dovrà effettuarle entro il mese di aprile dell’anno successivo, secondo quanto previsto dall’Accordo di programma firmato tra le Parti.


 

Articolo 1, comma 655
(Verifiche su strada dei livelli degli inquinanti dei veicoli)

 


655. Al fine di avviare un programma straordinario di prove su veicoli nuovi di fabbrica e su veicoli circolanti, tese a verificare l'effettività dei livelli di emissioni inquinanti su strada comparati con i valori rilevati durante le prove di omologazione sui rulli, nonché di incrementare le verifiche di conformità su veicoli e dispositivi a tutela della sicurezza stradale e della salute pubblica, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016. Le modalità tecniche e le procedure per l'attuazione delle disposizioni del primo periodo sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


 

 

Il comma 655 prevede uno stanziamento di 5 milioni di euro per l’effettuazione di un programma straordinario di verifiche su veicoli nuovi di fabbrica o circolanti diretto a verificare i livelli di inquinanti emessi da tali mezzi su strada comparandoli con le risultanze delle prove di omologazione su rulli e per incrementare le verifiche di conformità di veicoli e dispositivi a tutela della sicurezza stradale e della salute pubblica.

 

Le disposizioni in tema di omologazione dei veicoli a motore sono definite, a livello di Unione europea, dalla direttiva n. 2007/46/CE che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (“direttiva quadro”). La direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto ministeriale 28 aprile 2008 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 229 del Codice della strada che sancisce il principio secondo il quale le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal codice, sono recepite con decreti dei Ministri della Repubblica, secondo le competenze loro attribuite.

Nel caso di “omologazioni nazionali” l’art. 75, comma 3, del Codice della strada prevede che i ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, filoveicoli e rimorchi, i loro componenti o entità tecniche, prodotti in serie, sono soggetti all’omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito di accertamento effettuata su un prototipo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. Le procedure per le omologazioni nazionali e relativi sistemi, componenti ed entità tecniche, sono state stabilite dal DM 2 maggio 2001, n. 277.

 

Con riferimento ai controlli relativi ai veicoli circolanti, le disposizioni ordinarie sono quelle di cui all’articolo 80 del Codice della strada che disciplina la materia delle revisioni.

La norma dispone che le modalità tecniche delle verifiche sia nel caso di veicoli nuovi di fabbrica, sia relativamente ai veicoli circolanti saranno demandate a un decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Si ricorda che con Decisione (UE) 2016/34 del Parlamento europeo, del 17 dicembre 2015, è stata deliberata la costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione d'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico.

 


 

Articolo 1, comma 656
(Accordi tra ANAS e regioni per la gestione di
strade escluse dalla rete stradale nazionale)

 


656. In attuazione dell'articolo 99, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la società ANAS Spa è autorizzata a stipulare accordi, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fino ad un massimo di 100 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziata ai sensi della Tabella E allegata alla presente legge. Gli accordi stipulati in applicazione del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998 sono pubblicati integralmente nei siti internet istituzionali della società ANAS Spa e degli enti locali interessati, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.


 

 

Il comma 656 autorizza l’ANAS S.p.A. a stipulare accordi con regioni ed enti locali finalizzati a trasferire alla medesima società le funzioni relative a progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale. Tali accordi (che dovranno essere pubblicati in ogni loro parte sui siti internet istituzionali di ANAS e degli enti locali interessati) potranno essere siglati:

§  previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

§  fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro.

 

La disposizione attua l’articolo 99, comma 2, del decreto legislativo 112/1998[24] che consente il temporaneo affidamento all’ANAS, da parte delle regioni e degli enti locali, la progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade, sulla base di specifici accordi.

 

Il finanziamento di 100 milioni di euro (tetto di spesa) è disposto a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 68, della legge di stabilità 2014 (147/2013) che stanzia 335 milioni di euro per l'anno 2014 e di 150 milioni di euro per l'anno 2015 al fine di assicurare la manutenzione straordinaria della rete stradale per l'anno 2014, la realizzazione di nuove opere e la prosecuzione degli interventi previsti dai contratti di programma già stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS Spa (tali stanziamenti sono rifinanziati dalla Tabella E della presente legge).

Gli accordi stipulati tra l’ANAS S.p.A. e le regioni ed enti locali sono pubblicati integralmente nei siti internet istituzionali della società ANAS Spa e degli enti locali interessati, ai sensi del decreto legislativo 33/2013[25] che disciplina gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.


 

Articolo 1, comma 657
(
Riorganizzazione Scuola nazionale dell’amministrazione - SNA)

 


657. Nelle more del completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e dell'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e in particolare di quanto disposto dal comma 1, lettera d), del citato articolo 11, si provvede alla riorganizzazione della Scuola nazionale dell'amministrazione in modo da assicurare una riduzione dei servizi strumentali, una riduzione del numero complessivo dei docenti e un risparmio di spesa non inferiore al 10 per cento dei trasferimenti dal bilancio dello Stato. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un commissario straordinario. Conseguentemente, a far data dalla nomina del commissario, decadono il Comitato di gestione e il Presidente in carica. Entro i successivi trenta giorni il commissario straordinario propone al Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze un piano di riorganizzazione diretto a realizzare gli obiettivi di cui al primo periodo. Il piano acquista efficacia mediante l'approvazione con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, e rimane efficace fino all'adozione del decreto legislativo di cui al primo periodo. Fino alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, rimane fermo quanto previsto dall'articolo 21, comma 4, del citato decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, e l'adeguamento dei trattamenti economici ivi previsto ha comunque effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

Il comma 657, non modificato nel corso dell’esame parlamentare, prevede il commissariamento della Scuola nazionale dell’amministrazione (di seguito SNA) al fine di riorganizzare l’istituto secondo obiettivi di risparmio delle risorse umane e strumentali impiegate, ed in attesa della piena attuazione della riforma della Scuola già prevista dal c.d. decreto-legge PA (D.L. 90/2014, convertito da L. 114/2014) e dalla legge delega di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni (L. 124/2015).

In particolare, la riorganizzazione affidata al Commissario deve garantire la riduzione dei servizi strumentali e del numero dei docenti, nonché un risparmio di spesa non inferiore al 10 per cento dei trasferimenti erariali alla Scuola.

 

La relazione tecnica stima che da tali disposizioni derivi un risparmio di spesa quantificato in 1,458 milioni di euro per il 2016, 1,458 per il 2017 e 1,462 milioni a decorrere dal 2018, ripartiti nei due capitoli di spesa 5217 e 5218 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

I tempi previsti sono di 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità per la nomina del Commissario da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, con conseguente decadenza del Comitato di gestione e del Presidente della SNA in carica. Entro i successivi 30 giorni si prevede la presentazione da parte del Commissario di un piano di riorganizzazione, che diventa efficace a seguito di approvazione con apposito D.P.C.M. Il commissariamento perdura fino all’attuazione della delega di riforma complessiva, prevista dalla L. 124/2015.

 

La Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA), originariamente denominata Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA) è un’istituzione di alta cultura e formazione, posta nell’ambito e sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio. Istituita nel 1957, essa è stata soggetta a diversi riordinamenti, il più recente dei quali è stato operato con il D.Lgs. 178/2009 che ha integralmente sostituito la disciplina contenuta nel D.Lgs. 287/1999, come modificato dal D.Lgs. 381/2003. Più di recente, il D.P.R. 70 del 2013 ha istituito il Sistema unico delle scuole pubbliche di formazione, in cui la Scuola nazionale dell’amministrazione (come è stata ridenominata) assume un ruolo di coordinamento delle attività di formazione e reclutamento poste in essere dalle singole Scuole.

In base alla normativa ancora vigente, la Scuola è dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle proprie risorse economico-finanziarie; è iscritta nell'apposito schedario dell'anagrafe delle ricerche. Tra i compiti primari della Scuola sono da ricordare: il reclutamento dei dirigenti e dei funzionari dello Stato; l’attività formativa iniziale dei dirigenti dello Stato; la formazione permanente dei dirigenti e dei funzionari dello Stato; la formazione, con gli oneri a carico dei committenti, di dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, di soggetti gestori di servizi pubblici e di istituzioni ed imprese private; lo svolgimento di attività di ricerca, analisi e documentazione finalizzata al perseguimento dell'eccellenza nell'attività di formazione legata ai processi di riforma ed innovazione della pubblica amministrazione.

Con i più recenti interventi legislativi (da ultimo, il D.P.R. n. 70/2013) è stata inoltre confermata la competenza della SNA relativamente al corso-concorso per dirigenti, elevando dal 30 al 50 per cento i posti riservati a tale tipologia di concorso.

 

Nel corso della legislatura, sono state poste le basi per una complessiva riforma dell’ordinamento della Scuola. Dapprima, infatti, il D.L. 90/2014 (c.d. decreto P.A., conv. L. 114/2014) ha disposto la soppressione di cinque scuole di formazione delle pubbliche amministrazioni e la contestuale assegnazione delle funzioni di reclutamento e di formazione, nonché delle risorse, degli organismi soppressi alla SNA (articolo 21). In attuazione di queste disposizioni, con D.P.C.M. 24 dicembre 2014 sono state individuate e trasferite tali risorse alla Scuola nazionale. Si è previsto, inoltre, di adeguare l’ordinamento della Scuola attraverso una nuova articolazione in dipartimenti, poi realizzata con delibera n. 2 del 23 febbraio 2015, e di ridefinire con apposito D.P.C.M. il trattamento economico dei docenti al fine di omogeneizzare quello dei docenti della soppressa Scuola superiore dell’economia e delle finanze, trasferiti alla SNA, con quello dei docenti della medesima Scuola.

 

In dettaglio, il citato art. 21 D.L. n. 90/2014 (conv. L. 114/2014) ha disposto la soppressione di 5 scuole di formazione delle pubbliche amministrazioni e la contestuale assegnazione delle funzioni degli organismi soppressi alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA).

In virtù di tale disposizione, sono confluite nella SNA la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, l'Istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (SSAI), riguardo alla quale si veda altresì il comma successivo del provvedimento in esame, il Centro di formazione della difesa, la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche e le sedi distaccate della Scuola nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale (Acireale, Bologna e Reggio Calabria). Tali organismi erano già stati coinvolti da un riordino complessivo ad opera del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70, adottato in attuazione dell'articolo 11, co. 1, del D.L. n. 95/2012 (conv. L. n. 135/2012), che aveva istituito il Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica.

Mentre con l'istituzione del Sistema unico si è inteso creare meccanismi di coordinamento delle risorse e delle attività delle Scuole coinvolte, il decreto n. 90 del 2014 ha disposto l'accorpamento strutturale e funzionale delle scuole facenti parte del Sistema unico nella Scuola nazionale dell'amministrazione, in un'ottica di razionalizzazione del sistema e di contenimento della relativa spesa. Per realizzare il nuovo quadro normativo, il decreto ha disposto una riorganizzazione complessiva della SNA, da attuare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, che preveda: l'articolazione in dipartimenti della Scuola (con attribuzione a ciascuno dei dipartimenti individuati delle funzioni degli organismi soppressi) e la collaborazione con gli organi costituzionali, le autorità indipendenti, le università e l'Istat, anche mediante la stipula di convenzioni sulle attività di formazione iniziale e permanente.

Per garantire lo svolgimento delle attività già programmate ed il funzionamento degli organi nelle more dell’attuazione di tali disposizioni, sono stati stipulati diversi accordi tra la SNA e le singole Amministrazioni di riferimento.

All’adeguamento dell’ordinamento interno della Scuola si è successivamente provveduto con delibera del Presidente n. 2 del 23 febbraio 2015, approvata con D.P.C.M. 9 marzo 2015 (infatti, mentre il funzionamento e le norme fondamentali della SNA sono disciplinate dal citato D.Lgs. 178/2009 e, in parte, dal D.P.R. 70/2013, l’organizzazione interna è definita da delibere del Presidente, ai sensi dell’articolo 15, co. 1, del D.Lgs. 178/1999).

Ai sensi della citata delibera, la Scuola è ora organizzata in un’area didattico-scientifica e in un’area gestionale. La prima è articolata in quattro dipartimenti, ossia strutture tecnico-scientifiche con compiti di programmazione didattica e scientifica cui afferiscono i docenti a tempo pieno della Scuola. L’area gestionale è articolata in due uffici e in sei servizi coordinati dal Dirigente amministrativo.

Si ricorda, infine, che la Scuola ha la sede centrale in Roma, ma le attività di insegnamento e formazione sono tenute oltre che presso la sede di Roma, in quelle distaccate di Caserta e del Centro residenziale studi di Caserta.

 

Nelle more del completamento dell’attuazione delle disposizioni descritte, il Parlamento ha approvato l’articolo 11, co. 1, lett. d), della legge n. 124/2015 che delega il Governo a riformare la Scuola nazionale dell’amministrazione, stabilendo una revisione complessiva del suo ordinamento, della sua missione e dell’assetto organizzativo, con eventuale trasformazione della natura giuridica (senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica). Il termine per l’esercizio della delega è stabilito nel 28 agosto 2016.

 

In particolare, nei principi e criteri direttivi della delega si pone l'accento sulla collaborazione con istituzioni nazionali e internazionali di prestigio e sull'avvalimento – per le attività di reclutamento - di istituzioni di formazione selezionate con procedure trasparenti. Si richiama inoltre la finalità di assicurare l’omogeneità della qualità e dei contenuti formativi dei dirigenti dei ruoli unificati e la necessità di procedere ad una ridefinizione del trattamento economico dei docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 21, comma 4, del D.L. 90/2014, ferma restando l'abrogazione dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, senza incremento dei trattamenti economici in godimento e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In tale contesto, le previsioni del comma in esame sono esplicitamente dettate “nelle more del completamento dell’attuazione” dei processi di riforma descritti, al fine di assicurare:

§  una riduzione dei servizi strumentali;

 

Si ricorda che, in virtù del riordino di cui all’art. 21, co. 1, D.L. 90/2014, con il citato D.P.C.M. 24 dicembre 2014, la SNA è subentrata nella detenzione dell’immobile già in uso alla soppressa Scuola superiore dell’economia e delle finanze, nonché dei beni mobili, ivi compresi quelli di natura informatica, presenti in tale immobile. Per gli altri immobili utilizzati dalle Scuole ed Istituti soppressi ai sensi del D.L. 90/2014 è stato disposto il rilascio immediato, ove non necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle amministrazioni di riferimento.

 

§  una riduzione del numero complessivo dei docenti;

 

L’attività di formazione della SNA è svolta da un gruppo di docenti stabili, nominati dal Presidente della Scuola per un periodo non superiore a due anni rinnovabile, i quali sono scelti tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, docenti universitari, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, esperti - italiani o stranieri - di comprovata professionalità. Le docenze stabili non possono essere superiori a trenta: attualmente, dalle informazioni reperibili sul sito della SNA, ne risultano venti. La Scuola può, inoltre, avvalersi di docenti incaricati, anche temporaneamente, di specifiche attività di insegnamento e conferire a persone di comprovata professionalità specifici incarichi finalizzati alla pubblicazione di ricerche e studi. L’elenco degli incarichi a docenti temporanei nel 2015 è disponibile sul sito istituzionale della SNA, alla pagina dedicata.

Occorre infine ricordare che, per effetto delle disposizioni dell’art. 21 del D.L. 90/2014, alla SNA sono trasferiti i docenti ordinari e i ricercatori dei ruoli ad esaurimento della soppressa Scuola superiore dell’economia e delle finanze, con conseguente rideterminazione del trattamento economico degli stessi per renderlo omogeneo con quello degli altri docenti della SNA.

 

§  un risparmio di spesa non inferiore al 10 per cento dei trasferimenti dal bilancio dello Stato.

 

I trasferimenti erariali in favore della SNA sono allocati nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai capitoli 5217 (Fondo occorrente per il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione), che nelle previsioni di bilancio 2016 reca uno stanziamento di 3 milioni di euro in termini di competenza, nonché 5218, dove sono iscritte le previsioni delle spese di natura obbligatoria per la Scuola, pari a circa 11,1 milioni di euro.

 

Per realizzare tali obiettivi, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un commissario straordinario entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, con conseguente decadenza del Comitato di gestione e del Presidente della SNA, attualmente in carica.

 

Il D.Lgs. 178/2009 individua tra gli organi della Scuola, il presidente, unitamente al comitato di programmazione, al comitato di gestione e al dirigente amministrativo. Spetta al presidente, in qualità di vertice dell’istituzione, il compito di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali: egli è responsabile dell’attività didattica e scientifica della Scuola e nomina le commissioni esaminatrici per i concorsi e i corsi. Il Presidente è nominato per la durata di un quadriennio rinnovabile una sola volta, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione (articolo 7). L’attuale Presidente è stato nominato con D.P.C.M. 30 dicembre 2009 e confermato per un ulteriore quadriennio con D.P.C.M. 12 febbraio 2014.

Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 178/2009, il Comitato di gestione, che dura in carica quattro anni, approva il programma annuale della Scuola, il bilancio di previsione e consuntivo proposto dal Presidente e le variazioni di bilancio; adotta gli altri provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti; inoltre, viene sentito dal Presidente in merito alla definizione dell'organizzazione interna della Scuola.

 

Compito del Commissario straordinario è proporre, entro 30 giorni dalla nomina, al Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell’economia e delle finanze un piano di riorganizzazione per realizzare gli obiettivi previsti. Tale piano ha efficacia a seguito di approvazione con D.P.C.M. su proposta dei medesimi Ministri fino all’adozione del decreto legislativo di attuazione della delega contenuta nella legge n. 124/2015.

 

Da ultimo, la disposizione conferma la piena vigenza dell’art. 21, comma 4, del D.L. 90/2014, concernente il trasferimento dei docenti ordinari e dei ricercatori dei ruoli ad esaurimento della soppressa Scuola superiore dell’economia e delle finanze alla SNA con applicazione dello stato giuridico dei professori e ricercatori universitari e adeguamento dei rispettivi trattamenti economici. Il comma 37, in particolare, prevede che tale adeguamento abbia efficacia a decorrere dall’entrata in vigore della legge di stabilità.

 

Nel disporre l'assorbimento della Scuola superiore dell'economia e delle finanze (SSEF) da parte della Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), l'articolo 21 ha provveduto a definire lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti e ricercatori della Scuola, che sono stati trasferiti alla SNA. Per quanto riguarda lo status giuridico, si applica quello dei professori e ricercatori universitari (come peraltro già previsto), mentre per il trattamento economico è prevista una rideterminazione con apposito D.P.C.M. che dovrà rendere omogenei i trattamenti di tutti i docenti (quelli della SSEF con quelli della SNA) sulla base del trattamento economico spettante ai professori e ai ricercatori universitari a tempo pieno con corrispondente anzianità. Secondo quanto esplicitato in una nota del Dipartimento della funzione pubblica del 20 ottobre 2014, ciò comporta per gli ex docenti della SSEF un trattamento economico inferiore a quelli in godimento, compresi tra 116.000 euro e 301.000 euro, e in maggioranza superiori ai 190.000 euro.


 

Articolo 1, comma 658
(Struttura didattico-residenziale del Ministero dell'interno)

 


658. All'articolo 4-bis del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole: «della Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «della sede didattico-residenziale del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le convenzioni previste al comma 1, lettera b), possono avere ad oggetto, in luogo del versamento del corrispettivo, la fornitura di un servizio in misura corrispondente al costo sostenuto per l'utilizzazione delle strutture della sede didattico-residenziale di cui al comma 1, lettera b)».


 

 

Il comma 658 sostituisce il riferimento relativo alla Scuola superiore dell’interno (soppressa dal DL 90/2014 e confluita nella Scuola nazionale dell’amministrazione) con quello al Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell’interno, ai fini della riassegnazione al bilancio statale delle somme derivanti dalla stipulazione di convenzioni per l’utilizzo delle relative strutture.

Inoltre, il comma in esame introduce una previsione volta a specificare che tali convenzioni possono avere ad oggetto – in luogo del versamento del corrispettivo – la fornitura di un servizio, nella misura corrispondente al costo sostenuto per l'utilizzazione della struttura.

 

Il D.L. n. 79/2012 (art. 4-bis) stabilisce che siano versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno, le somme derivanti dalla stipulazione di convenzioni, a fronte di un corrispettivo determinato in misura corrispondente al costo sopportato, per l'utilizzazione delle strutture della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno e per l'utilizzazione degli spazi di rappresentanza delle prefetture-uffici territoriali del Governo.

Il comma in commento sostituisce dunque il riferimento alle strutture della Scuola superiore dell’interno, soppressa dal D.L. n. 90/2014 e confluita nella Scuola nazionale dell’amministrazione, con quello alle strutture del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, che regge la sede didattico-residenziale del Ministero dell’interno.

Tale sede didattico-residenziale opera quale sede di uffici (il Centro studi ricerca e documentazione del medesimo ministero) nonché di attività formative destinate al personale dell’interno o di altre amministrazioni, così come di attività formative organizzate da altri soggetti pubblici o privati, secondo apposite convenzioni e dietro versamento di un corrispettivo commisurato alla messa a disposizione della struttura.

 

Riguardo alla soppressione della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (SSAI) si ricorda che il decreto-legge pubblica amministrazione (art. 21 D.L. n. 90/2014 conv. L. 114/2014) – con finalità di razionalizzazione del sistema e di contenimento della spesa – ha disposto l'accorpamento strutturale e funzionale di 5 scuole di formazione delle pubbliche amministrazioni – tra cui la SSAI - e la contestuale assegnazione delle funzioni degli organismi soppressi alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA).

Per realizzare il nuovo quadro normativo, il decreto ha disposto una riorganizzazione complessiva della SNA, che preveda l'articolazione in dipartimenti della Scuola - con attribuzione a ciascuno dei dipartimenti individuati delle funzioni degli organismi soppressi - e la collaborazione con gli organi costituzionali, le autorità indipendenti, le università e l'Istat, anche mediante la stipula di convenzioni sulle attività di formazione iniziale e permanente.

 

Inoltre, viene specificato (inserendo un nuovo comma 1-bis all’art. 4-bis del D.L. n. 79/2012) che i suddetti introiti non devono necessariamente assumere la natura di "corrispettivo" rispetto all'onere della messa a disposizione della struttura sostenuto dall'amministrazione dell'interno, potendosi trattare anche di fornitura di un servizio, nella misura corrispondente al costo sostenuto per l'utilizzazione della struttura.

 


 

Articolo 1, commi 659-664
(
Incorporazione della Società Istituto Sviluppo Agroalimentare S.p.A.- Isa- e della Società Gestione Fondi per l’Agroalimentare S.r.l.- SGFA- nell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare- ISMEA)

 


659. Al fine di razionalizzare e aumentare l'efficacia degli interventi pubblici per il finanziamento degli investimenti e l'accesso al credito e al mercato dei capitali delle imprese agricole e agroalimentari, nonché al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, la società Istituto sviluppo agroalimentare (ISA) Spa e la Società gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA) s.r.l. sono incorporate di diritto, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), che conserva la natura di ente pubblico economico, e l'Ufficio del registro delle imprese provvede alla iscrizione delle incorporazioni di ISA e SGFA su semplice richiesta di ISMEA. Le incorporazioni di cui al presente comma e le altre operazioni ad esse connesse sono esenti da tasse, nonché da imposte dirette o indirette. Per la gestione delle garanzie, l'Istituto può costituire patrimoni separati ai sensi delle disposizioni di cui al libro quinto, titolo V, capo V, sezione XI, del codice civile.

660. L'ISMEA subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle società di cui al comma 659, ivi inclusi i compiti e le funzioni ad esse attribuiti dalle disposizioni vigenti. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso le medesime società e da esse dipendente alla data del 15 ottobre 2015 è trasferito, a domanda, alle dipendenze di ISMEA ed inquadrato in base al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dallo stesso. L'inquadramento del personale dipendente a tempo indeterminato di ISA Spa è disposto con provvedimento del commissario di cui al comma 661, assicurando che la spesa massima sostenuta per il medesimo personale non ecceda quella prevista alla data del 15 ottobre 2015 e garantendo l'allineamento ai livelli retributivi del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'ISMEA. Fino all'emanazione del provvedimento di cui al terzo periodo, al predetto personale è corrisposto il trattamento economico fondamentale in godimento alla data del 15 ottobre 2015. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il bilancio di chiusura delle società di cui al comma 659 è deliberato dagli organi in carica alla data di incorporazione e trasmesso per l'approvazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi delle società di cui al comma 659 sono corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati soltanto fino alla data di incorporazione. Per gli adempimenti di cui al quinto periodo, ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute, entro il termine di cui al medesimo periodo, nella misura prevista dal rispettivo ordinamento.

661. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 659 e 660 è nominato un commissario straordinario con le modalità di cui al comma 662. Il commissario, entro centoventi giorni dalla data della sua nomina, predispone un piano triennale per il rilancio, la razionalizzazione e lo sviluppo delle attività finalizzate al finanziamento degli investimenti e all'accesso al credito, al mercato dei capitali delle imprese agricole e agroalimentari e alla gestione del rischio, delle politiche per l'internazionalizzazione, la promozione, la competitività e l'innovazione tecnologica, anche finalizzata alla tracciabilità dei prodotti, delle filiere agricole e agroalimentari e delle start-up e delle reti di imprese, nonché delle attività di monitoraggio dei prezzi dei prodotti agricoli, dei costi dei fattori di produzione e dell'andamento congiunturale dell'economia agricola e agroalimentare e delle filiere; predispone altresì lo statuto dell'ISMEA e gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica finalizzati alla riduzione delle spese di gestione pari ad almeno il 10 per cento. In caso di inottemperanza, entro il termine di cui al quinto periodo del comma 660, degli organi in carica alla data dell'incorporazione, il commissario provvede altresì all'adozione del bilancio di chiusura delle società di cui al comma 659 entro il termine di cui al secondo periodo del presente comma e ferme restando le responsabilità gestorie dei predetti organi. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con uno o più decreti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle proposte del commissario, approva il piano degli interventi necessari ad assicurare il contenimento della spesa dell'ISMEA e adotta lo statuto dell'ISMEA.

662. Il commissario di cui al comma 661 è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e dura in carica un anno, prorogabile, per motivate esigenze, una sola volta. Con il medesimo decreto sono stabiliti il mandato del commissario, che si sostituisce al presidente e al consiglio di amministrazione di ISMEA, assumendone le funzioni e i poteri statutariamente previsti, e l'ammontare del suo compenso. Con il decreto di cui al primo periodo, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può nominare anche due subcommissari, che affiancano il commissario nell'esercizio delle sue funzioni, fissando il relativo compenso, che non può comunque eccedere l'80 per cento di quello del commissario. Il compenso per il commissario e i subcommissari non può comunque eccedere il 50 per cento della spesa cumulativamente prevista per gli organi statutari sostituiti o soppressi ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 659 a 664. Al trattamento economico del commissario e dei subcommissari si provvede a valere sui capitoli di bilancio dell'ISMEA.

663. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 659 a 664, il contributo ordinario annuo a carico dello Stato in favore di ISMEA è soppresso e l'Istituto versa annualmente all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 1 milione di euro.

664. Relativamente alle disposizioni di cui ai commi da 659 a 663, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

I commi da 659 a 664 prevedono l’incorporazione di diritto della società Istituto per lo Sviluppo Agroalimentare S.p.A. (ISA) e della società Gestione Fondi per l’Agroalimentare S.r.l. (SFGA) nell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Vengono, a tal fine, declinate le modalità operative di tale incorporazione, dettando disposizioni specifiche sul trasferimento del personale in servizio presso ISA e SGFA e sulla nomina del commissario straordinario, il quale dovrà, tra l’altro, predisporre un piano per il rilancio delle attività del nuovo Istituto, finalizzato, tra l’altro, all’innovazione tecnologica per la tracciabilità dei prodotti delle filiere agricole ed agroalimentari.

 

Più in particolare il comma 659 dispone che l’incorporazione suddetta, avvenga di diritto, sia esente da tasse ed imposte dirette e che l’Ufficio del registro delle imprese provveda all’iscrizione dell’ incorporazione di ISA e SFGA su semplice richiesta di ISMEA. Per la gestione delle garanzie, l’Ismea potrà costituire patrimoni separati secondo quanto prevede il Libro quinto, titolo V, capo V, sezione XI del codice civile.

Si ricorda, al riguardo, che l’art. 2447-bis c.c. Patrimoni destinati ad uno specifico affare” prevede che la società può:

a)    costituire uno o più patrimoni, ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare (in tal caso il valore complessivo non può superare il dieci per cento del patrimonio netto della società). Salvo quanto disposto in leggi speciali, tali patrimoni non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società e non possono comunque essere costituiti per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali;

b)   convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare, al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi.

 

Il comma 660 prevede che l’ISMEA subentri nei rapporti giuridici attivi e passivi di ISA e di SGFA; il personale a tempo indeterminato in servizio alla data del 15 ottobre 2015 presso le predette società è trasferito, a domanda, presso ISMEA.

Per il personale di ISA l’inquadramento è disposto con provvedimento del Commissario straordinario; il limite di spesa massima sostenuta non dovrà essere eccedente quello previsto alla data del 15 ottobre 2015. Dovrà essere garantito l’allineamento ai livelli retributivi del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ad ISMEA. Fino all’emanazione del provvedimento del Commissario, al medesimo personale è corrisposto lo stesso trattamento in godimento alla data del 15 ottobre 2015.

Quanto ai bilanci di chiusura di ISA e SGFA, essi saranno deliberati dagli organi in carica alla data di incorporazione ed entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità; saranno, quindi, trasmessi al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell’economia e finanze per l’approvazione. Nel caso in cui gli organi in carica di ISA e di SGFA non provvedano alla chiusura dei relativi bilanci entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, è previsto l’intervento sostitutivo del Commissario straordinario, entro il termine di centoventi giorni dalla sua nomina.

 

Quanto ai compensi, emolumenti ed indennità da corrispondere ai componenti degli organi di ISA e SFGA, essi saranno effettuati nelle forme ordinarie fino alla data di incorporazione; per gli adempimenti successivi legati alla procedura di incorporazione, agli stessi spetterà esclusivamente il rimborso delle spese sostenute.

 

I commi 661 e 662 prevedono la nomina di un commissario straordinario, il quale è chiamato a predisporre, entro centoventi giorni dalla nomina:

§  un piano triennale per il rilancio e lo sviluppo delle attività del nuovo Istituto (finanziamento degli investimenti, accesso al credito, mercato dei capitali delle imprese agricole ed agroalimentari, gestione del rischio, politiche per la promozione e l’internazionalizzazione delle filiere agricole, attività di monitoraggio dei prezzi agricoli, dei costi dei fattori di produzione e dell’andamento congiunturale dell’economia agricola);

§  lo statuto dell’Istituto, che sarà adottato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

§  gli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica finalizzati alla riduzione delle spese di gestione per una misura pari ad almeno il 10 %. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con uno o più decreti, approva il piano degli interventi per il contenimento della spesa.

 

Il Commissario, ai sensi del comma 662, è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge in esame, e dura in carica un anno, prorogabile, per esigenze motivate, una sola volta.

 

Con il medesimo decreto:

§  viene stabilito il mandato del Commissario, che si sostituisce al Presidente ed al Consiglio di amministrazione di ISMEA, assumendone i poteri e le funzioni previste dall’Istituto;

§  possono essere nominati anche due sub commissari e fissato il relativo compenso, che non può, comunque, eccedere l’80 per cento di quello spettante al Commissario. Il compenso del Commissario e dei sub commissari non può, comunque, essere superiore al 50 per cento della spesa complessiva prevista per gli organi statutari delle società oggetto di riforma.

 

I commi 663 e 664, infine, prevedono che sia soppresso il contributo ordinario annuale statale a favore di ISMEA; a tal fine, è disposto che l’Istituto versi annualmente all’entrata di bilancio l’importo spettante, pari ad un milione di euro. Il Ministero dell’economia è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

 

ISMEA

ISMEA è un ente pubblico economico, istituito dal D.P.R. n. 278/1987 e successivamente disciplinato dal D.P.R. 200/2001, con il quale si è provveduto al riordino dell’Istituto.

L’Istituto è inserito nel Sistema statistico nazionale (SISTAN) di cui al D.Lgs. n. 322/1989 e fa parte del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

 

ISMEA,

a)    svolge funzioni riguardanti la rilevazione, l’elaborazione e la diffusione dei dati e delle informazioni che riguardano i mercati agricoli, forestali, ittici e alimentari, anche ai fini dell’attuazione degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalla normativa europea e dal Sistema statistico nazionale.

Il ruolo dell’ISMEA è dunque finalizzato al monitoraggio dei prezzi in tutta la filiera: dall’origine al dettaglio passando per il prezzo all’ingrosso. Il servizio viene svolto per tutti i prodotti agricoli, agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura. Tutti i dati sono fruibili dal sito dell’Istituto.

b)   fornisce analisi e servizi informativi e per la commercializzazione, valorizzazione e promozione dei prodotti agricoli, ittici e alimentari;

 

c)    svolge i compiti di organismo fondiario. In particolare, attraverso l’acquisto di aziende e la contestuale rivendita con patto di riservato dominio, l’Istituto incentiva l’insediamento di giovani nella conduzione di imprese agricole. E’ previsto un aiuto, riconosciuto dalla UE, in conto interessi per l’acquisto a cancello aperto (con esclusione delle scorte vive o morte) di efficienti strutture fondiarie agricole e la successiva rivendita con patto di riservato dominio a giovani agricoltori.

L’articolo 69, comma 6, della legge 289/2002, ha autorizzato la Cassa depositi e prestiti a concedere all'ISMEA mutui ventennali per l’erogazione da parte dell’Istituto degli incentivi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alla legge n. 817 del 1971.

d)   costituisce forme di garanzia creditizia e finanziaria per strumenti e/o servizi informativi, assicurativi e finanziari alle imprese agricole, volte a ridurre i rischi inerenti alle attività produttive e di mercato, a favorire il ricambio generazionale in agricoltura e a contribuire alla trasparenza e alla mobilità del mercato fondiario rurale sulla base di programmi con le regioni e ai sensi della normativa europea.

 

In particolare, per quanto attiene all’attività creditizia e finanziaria, l’articolo 1, comma 45, della legge 350/2003 ha autorizzato ISMEA ad effettuare - anche attraverso la costituzione di forme associative e consortili con banche ed altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario- le seguenti operazioni:

§  prestare garanzie finanziarie per l'emissione di obbligazioni da parte di PMI operanti nel settore agricolo agroalimentare. Tale attività è stata specificata nella legge di stabilità 2015, che all’articolo 1, comma 209, consente ad ISMEA di concedere garanzie sui debiti contratti dalle imprese agricole, agroalimentari e della pesca mediante emissioni di titoli di debito (cd. mini bond);

§  acquistare crediti bancari (a breve, a medio e a lungo termine), sempre in favore di piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare, e provvedere alla loro successiva cartolarizzazione;

§  anticipare crediti vantati dagli imprenditori agricoli nei confronti di Agea o degli altri organismi pagatori regionali, individuati in base alla disciplina europea sulla liquidazione annuale dei conti finanziari relativi alla gestione della PAC. La legge di stabilità 2015, articolo 1, comma 208, consente, in particolare, l'erogazione di anticipazioni finanziare agli agricoltori da parte di ISMEA, a fronte della cessione da parte degli agricoltori stessi al medesimo Istituto, di crediti certificati inerenti gli aiuti PAC (si tratta dei pagamenti diretti).

ISMEA, infine, gestisce numerosi progetti per conto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ivi compresa una parte della Rete rurale nazionale.

I servizi finanziari sono in particolare relativi alle garanzie sussidiarie e garanzie dirette. Con l’articolo 17 del D.Lgs. n. 102/2004, l’Istituto ha assunto la gestione della sezione speciale dell’ex Fondo Interbancario di garanzia, nonché l’autorizzazione a concedere:

§  la propria garanzia a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari, nonché dagli altri soggetti autorizzati al credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca.

§  la propria garanzia diretta a banche e agli intermediari finanziari, a fronte di prestiti partecipativi e partecipazioni nel capitale delle imprese, assunte da banche, da intermediari finanziari, nonché da fondi chiusi di investimento mobiliari (comma 3). ISMEA potrà intervenire anche mediante rilascio di controgaranzia e cogaranzia in collaborazione con confidi, altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale nonché mediante finanziamenti erogati, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a valere sul Fondo credito di cui alla decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 e ss. mod. (comma 4).

 

Le operazioni di credito agrario devono essere assistite dalla garanzia mutualistica dell'ISMEA, salvo che per la quota di finanziamento assistita dalle garanzie ISMEA sopra indicate (di cui ai commi 2 e 4).

Le garanzie prestate da ISMEA possono essere assistite dalla garanzia dello Stato secondo criteri, condizioni e modalità fissati dal MEF e la garanzia statale è inclusa nell’apposito allegato allo stato di previsione della spesa del medesimo Ministero.

ISMEA è stata autorizzata ad esercitare la propria attività di assunzione di rischio per garanzie anche attraverso propria società di capitali dedicata, prevedendo che sull’attività l’Istituto presenti una relazione annuale al Parlamento (comma 5-ter).

Il D.M. 14 febbraio 2006 e il D.M. 22 marzo 2011 hanno fissato i criteri e le modalità attuative della prestazione delle garanzie.

 

La S.G.F.A. S.r.l. - Società gestione fondi per l'agroalimentare - società di scopo a responsabilità limitata al 100% di proprietà dell'ISMEA, gestisce oggi gli interventi per il rilascio delle garanzie dirette e delle garanzie sussidiarie, che il Legislatore ha attribuito ad ISMEA, mutuandoli rispettivamente dalla Sezione Speciale del FIG (Fondo interbancario di garanzia) e dal FIG stesso.

ISMEA opera anche attraverso il Fondo di investimento nel capitale di rischio la cui gestione è stata affidata alla S.G.F.A. S.r.l (D.M. 206/2011). Il Fondo è finalizzato a supportare i programmi di investimento di piccole e medie imprese operanti nei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, a ridurre i rischi derivanti dall'eccessiva dipendenza dall'indebitamento con il sistema creditizio, a favorire l'espansione del mercato dei capitali e ad agevolare la creazione di nuova occupazione. Il Fondo promuove la nascita e lo sviluppo delle imprese agricole e agroalimentari. Acquisisce partecipazioni di minoranza in società di capitali per un importo massimo pari a € 1,5 milioni.

Il ruolo dell'ISMEA nelle assicurazioni in agricoltura, sancito inizialmente con il D.Lgs. n.419/99, è stato successivamente consolidato dall'articolo 127, comma 3, della legge 388/2000 (finanziaria 2001), che ha istituito presso l'Istituto il Fondo per la Riassicurazione dei rischi in agricoltura, attribuendo nel contempo all'Istituto un ruolo operativo nella sperimentazione di nuovi strumenti assicurativi.

Il Fondo per la Riassicurazione, le cui modalità operative di intervento sono definite dai D.M. del 7 novembre 2002 e del 7 febbraio 2003, provvede alla compensazione dei rischi agricoli coperti da polizze assicurative agevolate con il contributo pubblico sulla spesa per il pagamento dei premi.

Come si legge sul sito ISMEA, lo start up del Fondo di Riassicurazione si è avuto nel 2004 e da allora le imprese agricole possono assicurare la propria resa produttiva contro 10 avversità atmosferiche, tra cui siccità, gelo e eccesso di pioggia, mentre fino al 2003 l’offerta assicurativa era ferma al solo rischio grandine.

Presso la sede di ISMEA opera poi il Consorzio italiano di Coriassicurazione contro le calamità naturali in agricoltura, costituito allo scopo di promuovere l'introduzione nel mercato agricolo di assicurazioni innovative contro le calamità naturali e le avversità atmosferiche ad esse assimilate attraverso la ripartizione dei rischi tra gli Enti Consorziati, e offrire alle imprese agricole nuovi strumenti assicurativi per la difesa delle produzioni.

 

Per quanto attiene alla giovane imprenditoria agricola, nella legge n. 350/2003, art. 4, commi 42 e 43, sono state trasferite all’ISMEA le funzioni esercitate da Sviluppo Italia Spa riguardo ai c.d. interventi ex RIBS (miglioramento strutturale del reddito dei produttori agricoli) e a quelli per favorire l’imprenditoria giovanile in agricoltura, con contestuale trasferimento delle relative risorse. L’attività è operativa presso ISMEA dal 2008 : ISMEA gestisce, in particolare, gli incentivi a sostegno dei giovani imprenditori agricoli di cui al Capo III del Titolo I del D.Lgs. n. 185/2000, recentemente rifinanziati in legge di stabilità 2015.

 

A bilancio statale 2015 (cap.2109/Mipaaf) i contributi da erogare all'ISMEA per lo svolgimento delle attività istituzionali erano pari a 1.104.476 euro per il 2015, a 1.062.810 euro per il 2016 e a 1.046.207 euro per il 2017.

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L’Istituto per lo sviluppo agroalimentare – ISA S.p.A. è una società finanziaria, che ha come socio unico il MIPAAF. La durata della Società, istituita nell’ottobre 2004 allo scopo di subentrare in attività allora svolte nel settore da Sviluppo Italia, è fissata fino al 31 dicembre 2030.

Il MIPAAF non eroga nessun contributo istituzionale gravante sul bilancio e non sono presenti rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali negli organi di governo. ISA promuove e sostiene progetti di sviluppo agroindustriale che comportino un miglioramento strutturale dei livelli di reddito dei produttori agricoli.

Attraverso specifici regimi di aiuto approvati a livello comunitario, supporta le imprese operanti nella fase di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, zootecnici e silvicoli. L'intervento di ISA si rivolge a società di capitali e società cooperative economicamente e finanziariamente sane, la cui redditività sia dimostrata.

La società ha per oggetto lo svolgimento di attività finanziarie tra le quali assunzioni di partecipazioni in società che operano nel settore agricolo, agro-industriale e agro-alimentare ed erogazione alle aziende, enti pubblici e privati operanti nei predetti settori, di assistenza e consulenza nel settore finanziato.

La società inoltre può gestire le risorse finanziarie per conto di terzi e può costituire e partecipare a società autorizzate a prestare servizi di gestione del risparmio.

In particolare, sulla base di quanto previsto dall’art. 23 della legge n. 266/1997, ISA (subentrata ai rapporti in capo a ex Sviluppo Italia S.p.A) , può erogare aiuti di Stato ad imprese che intendono realizzare investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli a favore di iniziative che comportino un concreto e misurabile vantaggio per i produttori di base.

Sono agevolabili i progetti industriali che prevedono la realizzazione di nuove iniziative e programmi di ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione di unità produttive esistenti.

Inoltre l’art. 2 comma 132 della Legge 662/96, come sostituito dal D.L. n. 203/2005, consente a ISA di acquisire partecipazioni ed erogare finanziamenti, nell’ambito di operazioni di consolidamento e/o di sviluppo di imprese operanti nel settore agroindustriale, a condizioni compatibili con i principi di economia di mercato.

Nell’ambito dell’assistenza tecnica fornita da ISA al Ministero si segnala che, con il D.M. 5 giugno 2006, il Ministero stesso ha affidato all'Istituto Sviluppo Agroalimentare S.p.A. l'espletamento delle funzioni e lo svolgimento dei servizi per la gestione dell'attuazione dei “Contratti di Filiera”, secondo la L.14 Maggio 2005 n. 80.

 


 

Articolo 1, commi 665-668
(
Piano sviluppo sistema informatico delle produzioni agricole)

 


665. Al fine di garantire il rilancio delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura ai sensi dell'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e favorire lo sviluppo di nuove tecnologie a supporto delle produzioni agricole, nonché per accrescere il sistema delle conoscenze a sostegno dello sviluppo del settore agricolo nazionale e della tutela del made in Italy, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) promuove un piano triennale di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica.

666. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CREA presenta al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali il piano di cui al comma 665, individuando i settori e le filiere di maggiore interesse su cui concentrare le risorse, gli enti di ricerca e le università da coinvolgere, le tecnologie da sviluppare e i risultati attesi. Entro sessanta giorni dalla ricezione del piano di cui al comma 665, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali lo approva, con proprio decreto di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato.

667. Per le finalità di cui ai commi 665 e 666 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

668. All'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al decimo periodo, le parole: «, lo statuto del Consiglio» sono soppresse;

b) dopo il decimo periodo è inserito il seguente: «Lo statuto del Consiglio è adottato con regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, che sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il regolamento può comunque essere adottato.».


 

 

Il comma 665 demanda al CREA-Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - la promozione di un Piano di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole, attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica.

La finalità dell’intervento è quella di garantire il rilancio delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura ai sensi dell'articolo 1, comma 381, della legge 190/2014 (che ha istituito il CREA), e favorire lo sviluppo di nuove tecnologie a supporto delle produzioni agricole, nonché per accrescere il sistema delle conoscenze a sostegno dello sviluppo del settore agricolo nazionale e della tutela del made in Italy.

 

Il comma 666 prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il CREA presenti al Ministro delle politiche agricole il Piano, individuando i settori e le filiere di maggiore interesse su cui concentrare le risorse, gli enti di ricerca e le università che vi saranno coinvolte, le tecnologie da impiegare ed i risultati attesi. Entro sessanta giorni dalla ricezione del piano lo stesso Ministro procede all’approvazione con decreto di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Stato-regioni e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

Per tali finalità, il comma 667 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per 2016 e di 8 milioni per ciascun anno del biennio 2017-2018.

 

Il comma 668 modifica in alcuni punti la norma della legge di stabilità 2015 (co. 381) che ha previsto l’incorporazione di INEA nel CRA con la configurazione del nuovo Istituto CREA prevedendo che il Ministro delle politiche agricole approvi lo statuto del Consiglio con decreto ministeriale di natura regolamentare (nella stabilità 2015 era prevista l’emanazione di un decreto di natura non regolamentare), anche in deroga alle disposizioni del D.Lgs. 454/1999, che ha riorganizzato il settore della ricerca in agricoltura, e che dovranno intendersi abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta; decorso i quali il regolamento può comunque essere adottato.

 

Ai sensi dell'articolo 1, comma 381-383 della Legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) l'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) è stato incorporato nel Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA) che ha assunto la nuova denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), conservando la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione.

Il nuovo ente, ai sensi di quanto previsto dal comma 381 e ss., è subentrato nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'INEA[26], ivi inclusi i compiti e le funzioni ad esso attribuiti dalle disposizioni vigenti.

Il passaggio dai vecchi enti di ricerca ad un nuovo ente unico riordinato e razionalizzato – non ancora del tutto perfezionatosi - è avvenuto secondo una sequenza procedimentale articolata, indicata dal medesimo comma 381.

Il comma testé citato:

§  ha demandato ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione), entro il 31 marzo 2015 l’individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'INEA da trasferire al Consiglio;

§  ha disposto che entro il 1 marzo 2015 venisse deliberato il bilancio di chiusura dell'INEA dall'organo in carica alla data di incorporazione e trasmesso per l'approvazione al MIPAAF e al MEF. ai fini dell'attuazione di tale procedura ha previsto la nomina di un commissario straordinario (che può avvalersi di due sub commissari) con il compito di predisporre, entro centoventi giorni dalla data della sua nomina, un piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura nonché lo statuto del Consiglio e gli interventi per l’incremento dell’efficienza organizzativa ed economica;

§  ha, infine, previsto che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, tenuto conto delle proposte del commissario, approvi, con decreto di natura non regolamentare, da emanare previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, la direttiva di indirizzo triennale delle attività di ricerca e sperimentale, lo statuto del Consiglio e il piano degli interventi necessari ad assicurare il contenimento della spesa e la riduzione del numero delle sedi nonché l'equilibrio finanziario del Consiglio.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 marzo 2015 (che ha sostituito il precedente D.M. del 2 gennaio 2015 ritirato successivamente in sede di autotutela) è stato nominato, in sostituzione degli organi statutari del CRA, secondo la procedura prevista dall’articolo 1, comma 382 della stessa legge di stabilità 2015, il dott. Salvatore Parlato quale Commissario straordinario del Consiglio. Sono stati inoltre nominati due sub-commissari, ai sensi di quanto consentito dal medesimo comma 382: il prof. Michele Pisante e la prof.ssa Alessandra Gentile.

A febbraio 2015 è stato deliberato il bilancio di chiusura di INEA

La Bozza del piano triennale per il rilancio del CREA è stata depositata dal Commissario straordinario del CREA in data 13 maggio 2015 presso la XIII Commissione della Camera.

L'Ente INEA incorporato è divenuto pertanto Centro di responsabilità amministrativa del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CRA), ora CREA, come da decreto n. 3 del 21/01/2015 del Commissario straordinario.

 

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 8, comma 4-bis, del D.L. 78/2015 convertito con Legge , il CREA è stato autorizzato a presentare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 78, con certificazione del Commissario straordinario, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, nel limite massimo di 20 milioni di euro, per l'anno 2015, finalizzata al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2014, derivanti dall'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA).


 

Articolo 1, comma 669
(
FORMEZ PA)

 


669. Nelle more dell'adozione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e in particolare del criterio direttivo di cui al comma 1, lettera a), del citato articolo 8, l'associazione Formez PA, di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, persegue per l'anno 2016 obiettivi di riduzione delle spese di funzionamento. A tal fine il Commissario straordinario di cui all'articolo 20 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, realizza una riduzione delle spese di struttura in misura non inferiore al 20 per cento di quelle sostenute nell'esercizio 2015, da ottenere anche attraverso il contenimento del costo del personale e la fissazione di limiti alla retribuzione dei dirigenti, ferma restando l'applicazione dei limiti di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Al fine della rapida realizzazione delle suddette riduzioni di spesa, nelle more dell'adozione del decreto legislativo di cui al primo periodo, si procede alle conseguenti modifiche dello statuto della suddetta associazione, anche in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 6 del 2010.


 

 

Il comma 669 prevede - nelle more dell’adozione del decreto legislativo attuativo dell’articolo 8 della legge L. 124/2015, di delega in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (tale articolo dispone l’adozione , entro 12 mesi dall’entrata in vigore della stessa L. 124/2015, di uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali) - la riduzione per il 2016, ad opera del Commissario straordinario, delle spese di funzionamento del FORMEZ PA (nelle more dell’attuazione di quanto disposto dalla legge delega sulla riforma della P.A., che prevede l’emanazione di un decreto legislativo mirato alla riduzione degli uffici e del personale, anche dirigenziale, destinati ad attività strumentali delle amministrazioni pubbliche) in misura non inferiore al 20% di quelle sostenute nell’esercizio 2015, da ottenere anche attraverso il contenimento del costo del personale e la fissazione di limiti alla retribuzione dei dirigenti (fermi restando, in ogni caso, i limiti massimi previsti dalla normativa vigente)[27].

Il Centro di formazione studi (FORMEZ) è un'associazione con personalità giuridica partecipata dallo Stato attraverso la Funzione Pubblica. Nato nel 1965 con lo scopo di affiancare alle opere pubbliche e alla creazione della grande impresa un intervento basato sulla formazione dei quadri direttivi delle imprese e delle amministrazioni pubbliche, il FORMEZ nel corso degli anni è passato attraverso vari mutamenti di competenze e funzioni. Da ultimo, il D.Lgs. 6/2010, oltre a cambiare la denominazione in FORMEZ PA, ha attribuito ad esso la funzione di supporto delle riforme e di diffusione dell'innovazione amministrativa nei confronti dei soggetti associati. Nell'ambito delle competenze stabilite dal richiamato D.Lgs. n. 6/2010, l'Assemblea dei Soci del 17 marzo 2010 ha individuato una nuova missione specifica per l’Associazione, individuandone le finalità per il settore della formazione e nel settore dei servizi e dell’assistenza tecnica. Il FORMEZ PA è un'associazione riconosciuta, con personalità giuridica di diritto privato sotto il controllo e la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, cui spetta una quota associativa non inferiore al 76% (la parte restante è distribuita tra regioni ed autonomie locali).

Successivamente, l’articolo 20 del D.L. 90/2014 ha disposto lo scioglimento dell’Associazione e la nomina di un Commissario straordinario (con il compito di assicurare la continuità nella gestione delle attività dell’Associazione nonché la prosecuzione dei progetti in corso). A decorrere dalla data di nomina del Commissario straordinario (avvenuta il 17 luglio 2014, quando si è insediato il Commissario straordinario Avv. Harald Bonura) sono decaduti gli organi attualmente in carica, ad eccezione dell’Assemblea e del collegio dei revisori. (gli organi che decadono, ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. 6/2010 sono dunque il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Direttore generale ed il Comitato di). Il Commissario ha inoltre l’obbligo di proporre al richiamato Ministro, entro il 31 ottobre 2014, un piano delle politiche dello sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali, che salvaguardi i livelli occupazionali del personale in servizio nonché gli equilibri finanziari dell’Associazione. Lo stesso piano deve altresì individuare eventuali nuove forme per il perseguimento delle politiche individuate in precedenza. Il piano è presentato all’assemblea dal richiamato Ministro ai fini delle determinazioni conseguenti.


 

Articolo 1, comma 670
(Trasformazione cassa conguaglio)

 


670. Al fine di migliorare i saldi di finanza pubblica e di razionalizzare e potenziare le attività di servizio svolte a favore delle imprese nei settori dell'energia elettrica, del gas e del sistema idrico e, in particolare, allo scopo di valorizzare i ricavi delle prevalenti attività economiche di accertamento, riscossione, versamento, supporto finanziario, informatico e amministrativo, la Cassa conguaglio per il settore elettrico, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è trasformata in ente pubblico economico, denominato «Cassa per i servizi energetici e ambientali» (CSEA), operante con autonomia organizzativa, tecnica e gestionale e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. Il patrimonio iniziale dell'ente, pari a 100 milioni di euro, è costituito, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, da una somma prelevata dai conti gestiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico e versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al presente comma. A decorrere dal 2016, gli eventuali utili derivanti dalla gestione economica dell'ente sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. Restano organi dell'ente il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori; i relativi procedimenti di nomina continuano ad essere disciplinati dalle norme vigenti per gli omologhi organi della Cassa conguaglio per il settore elettrico. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, è approvato lo statuto, è stabilita la dotazione organica dell'ente in misura non superiore a sessanta unità e sono apportate al regolamento di organizzazione e funzionamento le modifiche necessarie a dare attuazione al presente comma. Allo scopo di assicurare la continuità nell'esercizio delle funzioni dell'ente, in sede di prima applicazione, la CSEA, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvia procedure di selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzate alla copertura del proprio fabbisogno di organico; allo scopo di consolidare le specifiche esperienze professionali maturate all'interno dell'ente e non agevolmente acquisibili all'esterno, è considerato titolo preferenziale, ma non essenziale, il servizio prestato presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico per un periodo di almeno dodici mesi antecedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della candidatura. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della CSEA è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di settore. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione in ente pubblico economico sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


 

 

Il comma 670 dispone la trasformazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico in ente pubblico economico, denominato "Cassa per i servizi energetici e ambientali" (CSEA) operante con autonomia organizzativa, tecnica e gestionale e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI). Il patrimonio iniziale dell’ente è fissato in 100 milioni di euro. Dal 2016, gli eventuali utili di gestione dell'ente sono versati all'entrata del bilancio statale.

 

I principali effetti della trasformazione saranno l’attribuzione al nuovo soggetto giuridico di un patrimonio proprio e il riconoscimento dei ricavi derivanti dai servizi resi alle imprese. Il patrimonio iniziale dell'ente sarà costituito da una somma prelevata dai conti gestiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico e versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le finalità dell'operazione sono quelle di migliorare i saldi di finanza pubblica e di razionalizzare e potenziare le attività di servizio svolte a favore delle imprese nei settori dell'energia elettrica, del gas e del sistema idrico e, in particolare, allo scopo di valorizzare i ricavi delle prevalenti attività economiche di accertamento, riscossione, versamento, supporto finanziario, informatica e amministrativo. La vigilanza del MEF e dell'Autorità di settore (quella per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico) riguarderà l'attività e gli organi del nuovo ente, i quali (presidente, comitato di gestione e collegio dei revisori) continueranno ad essere nominati in base a quanto già previsto per gli omologhi organi della Cassa previgente. Entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della legge, con decreto del MEF, sentita l’AEEGSI, è approvato lo statuto, stabilita la dotazione organica dell'ente e apportate modifiche al regolamento di organizzazione e funzionamento dell’ente. Entro lo stesso termine, è previsto l’avvio di procedure di selezione pubblica, per titoli ed esami, per le copertura del fabbisogno di organico della Cassa. Anche mediante il conferimento al nuovo ente di autonomia organizzativa, tecnica e gestionale, con dipendenti legati da rapporto di lavoro di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di settore, il nuovo statuto stabilirà la dotazione organica dell'ente in misura non superiore a 60 unità: con la medesima procedura di emanazione, imperniata sui soggetti vigilanti, saranno apportate le modifiche necessarie al regolamento di organizzazione e funzionamento. Altre norme transitorie prevedono l'esenzione tributaria per tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione in ente pubblico economico, esclusi anche da ogni diritto ed effettuati in regime di neutralità fiscale.


 

Articolo 1, comma 671
(Restituzione di somme a concessionari di
grandi derivazioni idroelettriche)

 


671. A seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 1 del 14-18 gennaio 2008 e n. 205 del 4-13 luglio 2011, al comma 6-quinquies dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «e dallo Stato», ovunque ricorrono, sono soppresse. Al fine di completare la restituzione delle somme trattenute dallo Stato ai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro. Le disponibilità iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono destinate, nel limite di 12 milioni di euro, alla restituzione ai concessionari delle somme trattenute dallo Stato di cui al periodo precedente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa. La disposizione di cui al presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.


 

 

Il comma 671 prevede che lo Stato non sia più legittimato a trattenere le somme versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche antecedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 14-18 gennaio 2008 e n. 205 del 4-13 luglio 2011. A tal fine, apporta una modifica all’articolo 15, comma 6-quinquies del D.L. n. 78/2010.

Ai fini del completamento della restituzione delle somme dovute ai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche, si autorizza la spesa di 12 milioni di euro. Si dispone conseguentemente che le disponibilità iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del D.Lgs. n. 30/2013 ossia le risorse derivanti dagli introiti delle aste relative alle quote di emissione di gas serra sono destinate, nel limite di 12 milioni di euro alla restituzione ai concessionari delle somme trattenute dallo Stato.

Il comma dispone infine che le disposizioni da esso dettate entrino in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione in Gazzetta ufficiale.


 

Articolo 1, commi 672-676
(
Limiti ai compensi degli amministratori
delle società a controllo pubblico
)

 


672. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata per i profili di competenza, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni dello Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale i consigli di amministrazione di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni. Le società di cui al primo periodo verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il decreto di cui al presente comma. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma».

673. Il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166, continua a produrre i propri effetti fino all'adozione del decreto previsto dall'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come sostituito dal comma 672 del presente articolo.

674. I commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono abrogati dalla data di adozione del decreto di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come sostituito dal comma 672 del presente articolo.

675. Le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;

b) il curriculum vitae;

c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;

d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.

676. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 675, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.


 

 

I commi da 672 a 676 modificano la disciplina dei compensi per gli amministratori, dirigenti e dipendenti delle società controllate dal Ministero dell’economia, estendendola a tutte le società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni pubbliche, fissando il limite massimo annuo dei compensi nell’importo di 240mila euro e stabilendo alcuni obblighi di pubblicità per gli incarichi ed i compensi relativi agli incarichi di consulenza e di collaborazione presso le società medesime.

 

Allo scopo di ridefinire e meglio precisare il regime dei compensi per gli amministratori, dirigenti e dipendenti delle società a controllo pubblico, i commi in esame intervengono, in particolare, sulla disciplina dettata dai commi da 1 a 5-ter dell’articolo 23-bis del decreto-legge n. 201 del 2011 che, si rammenta, ha regolamentato il regime dei compensi in esame differenziandolo tra quello delle società non quotate, ivi compreso il limite massimo del trattamento economico dei dipendenti di dette società (commi da 1 a 5-ter), e quello delle società che emettono esclusivamente strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotate nei mercati regolamentati (commi da 5-quater a 5-sexies).

In ordine a tali definizioni ci si limita in questa sede a rammentare – considerato che i commi da 5-quater a 5-sexies dell’articolo 23-bis non sono interessati dall’intervento operato dalle norme in esame, che incide solo sulle società non quotate – che le società quotate controllate dalle amministrazioni pubbliche si differenziano tra le società che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, diversi dalle azioni, e società che emettono titoli azionari quotati. Nella prima fattispecie rientrano ad esempio le società Poste italiane S.p.A. (ora come noto in corso di quotazione azionaria), Cassa depositi e Prestiti S.p.A. e Ferrovie dello Stato S.p.A., mentre risultano emettere titoli azionari Enel S.p.A., Eni S.p.A., e Finmeccanica S.p.A..

 

Quanto invece alle norme sui compensi degli amministratori delle società controllate non quotate, la disciplina vigente è recata dal comma 1 dell’articolo 23-bis suddetto, in cui si dispone che le società non quotate, direttamente controllate[28] dal Ministero dell’economia e delle finanze, saranno classificate per fasce sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2012 – provvedimento poi intervenuto con il D.M. 24 dicembre 2013, n.166[29] previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Per ciascuna fascia, sempre ai sensi del comma 1, sarà determinato il compenso massimo al quale i consigli di amministrazione delle società direttamente controllate dal MEF dovranno fare riferimento, per la determinazione secondo criteri oggettivi e trasparenti degli emolumenti da corrispondere agli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile[30]; l’individuazione delle fasce e dei relativi compensi potrà essere effettuata anche sulla base di analisi effettuate da primarie istituzioni specializzate.

È inoltre fatto salvo quanto previsto dall’articolo 19, comma 6, del D.L. n. 78/2009[31], il quale reca una norma di interpretazione autentica dell’articolo 2497, primo comma, del codice civile, relativo alla responsabilità degli enti o società che, esercitando attività di direzione e coordinamento di altre società, agiscono in violazione dei principi di corretta gestione societaria. La citata norma di interpretazione autentica stabilisce, in particolare, che per enti si intendono soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria.

Il limite ai compensi opera anche per le società non quotate controllate dalle società direttamente controllate dal MEF, nonché per le società non quotate controllate direttamente o indirettamente da tutte le altre pubbliche amministrazioni[32], ai sensi del comma 5-bis; opera altresì per i dipendenti delle società medesime, secondo quanto dispone il comma 5-ter.

Il comma 672 in esame detta un nuovo comma 1 dell’articolo 23-bis, in cui la vigente regolamentazione della materia risulta in più parti modificata, prevedendosi ora che:

§  con decreto del Ministro dell’economia da emanarsi entro il 30 aprile 2016 previo parere parlamentare e sentita anche la Conferenza unificata per i profili di competenza, per le società direttamente o indirettamente controllate sia dalle amministrazioni dello Stato sia dalle altre amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 del D.Lgs. n.165/2001[33] - ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, vale a dire le società quotate (cfr. supra) – sono individuate fino a cinque fasce di classificazione sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi;

§  per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite massimo dei compensi per il trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, dirigenti e dipendenti al quale i consigli di amministrazione di dette società devono fare riferimento, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di 240mila euro annui[34] al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni, e ferme restando le specifiche disposizioni, anche regolamentari, che prevedono limiti inferiori;

§  rimane fermo nella nuova formulazione del comma 1 quanto previsto dall’articolo 19, comma 6, del D.L. n. 78/2009, di cui sopra si è detto.

A seguito della nuova formulazione del comma 1 dettata dal comma 672, il comma 673 stabilisce, con disposizione transitoria, che fino all’emanazione del nuovo D.M. ora previsto al comma 1 suddetto, continua a produrre i propri effetti il D.M. 24 dicembre 2013, n. 166 che attualmente regola i compensi in questione;

Inoltre, dalla data di adozione del decreto medesimo, che in base a quanto prevede il nuovo comma 1 dell’articolo 23-bis fissa il limite massimo ai compensi (per amministratori e dipendenti) per quanto concerne le società controllate direttamente o indirettamente da tutte le amministrazioni pubbliche (e non più solo quelle direttamente controllate dal Ministero dell’economia, come nel testo vigente), il comma 674 abroga i commi 5-bis e 5-ter dell’articolo 23-bis, che rispettivamente dettano il parametro di riferimento per i compensi in questione al primo presidente della Corte di cassazione per la determinazione dei compensi di tutte le società controllate dalle PA e pongono tale parametro come limite massimo del trattamento economico dei dipendenti delle società controllate dalle PA, atteso che tali elementi sono ora entrambi ricompresi nella nuova formulazione del comma 1 dell’articolo23-bis.

Il comma 675 dispone alcuni obblighi di informazione a carico delle società controllate direttamente dalle amministrazioni pubbliche, nonché di quelle in regime di amministrazione straordinaria – con esclusione anche in questo caso, analogamente a quanto previsto al comma 672, delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate - disponendo che le stesse pubblichino, entro 30 giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza o professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione: - gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, la ragione e la durata dello stesso nonché l’oggetto; - il curriculum vitae; - i compensi relativi a tali rapporti e la procedura seguita per la selezione del contraente.

Relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, la pubblicazione di tali informazioni è condizione di efficacia per il pagamento. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il responsabile della pubblicazione e chi ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta (comma 676).


 

Articolo 1, comma 677
(
Privatizzazione Ferrovie dello Stato)

 


677. Qualora entro il 31 dicembre 2016 si proceda all'alienazione di quote o a un aumento di capitale riservato al mercato del gruppo Ferrovie dello Stato italiane Spa, il Ministero dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione che evidenzia in modo puntuale l'impatto economico, industriale e occupazionale derivante dalla privatizzazione nella quale sono indicati in particolare:

a) i dati finanziari e industriali degli effetti dell'alienazione o dell'eventuale aumento di capitale sulle società interessate e sul bilancio dello Stato;

b) la minore spesa per interessi derivante dall'utilizzo delle risorse incassate dall'alienazione per la riduzione del debito pubblico;

c) i minori dividendi versati al bilancio dello Stato in conseguenza dell'alienazione;

d) gli effetti dell'alienazione o dell'aumento di capitale riservato al mercato sul piano industriale del gruppo.


 

 

L’articolo 1, comma 677, prevede che il Ministero dell’economia e delle finanze debba presentare al Parlamento una relazione concernente l’impatto economico, industriale e occupazionale derivante dalla privatizzazione del gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A.

 

La relazione deve essere presentata qualora, entro il 31 dicembre 2016, si proceda all’alienazione di quote o ad aumenti di capitale riservato al mercato del gruppo.

 

I contenuti necessari della relazione sono specificamente indicati e consistono: nella comunicazione dei dati finanziari e industriali degli effetti dell'alienazione o dell'eventuale aumento di capitale sulle società interessate e sul bilancio dello Stato; nella minore spesa per interessi derivante dall'utilizzo delle risorse incassate dall'alienazione per la riduzione del debito pubblico; nell’indicazione dei minori dividendi versati al bilancio dello Stato in conseguenza dell'alienazione e nella verifica degli effetti dell'alienazione o dell'aumento di capitale riservato al mercato sul piano industriale del gruppo.

 

Il 2 dicembre 2015 è stato trasmesso alla Camera dei deputati lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla privatizzazione di Ferrovie dello Stato italiane spa. La privatizzazione riguarda la società capogruppo e prevede l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Ferrovie dello Stato italiane S.p.A., in modo tale da consentire comunque il mantenimento di una partecipazione dello Stato al capitale di Ferrovie dello Stato non inferiore al 60 per cento. Attualmente il MEF detiene il 100% del Capitale di Ferrovie dello Stato S.p.A., suddiviso in 36.340.432.802 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro.

La disposizione fa espressamente salva l'assegnazione dell'infrastruttura delle rete ferroviaria nazionale, gestita da Rete Ferroviaria italiana S.p.A. (RFI), che opera in base alla concessione sessantennale di cui al decreto ministeriale n. 138T del 31 ottobre 2000.

L’alienazione della quota di partecipazione potrà essere effettuata, anche in più fasi mediante offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, ai dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato ovvero offerta pubblica di vendita rivolta a investitori istituzionali italiani e internazionali.

Si prevede la possibilità di attivare forme di incentivazione per la partecipazione all'offerta pubblica di vendita da parte dei dipendenti del gruppo Ferrovie dello Stato, tenuto conto anche della prassi di mercato e di precedenti operazioni di privatizzazione. Tali forme di incentivazione potranno tradursi in quote dell'offerta riservate; agevolazioni di prezzo ed agevolazioni nelle modalità di finanziamento. Si prevedono infine forme di incentivazione in termini di prezzo, in coerenza con le prassi seguite precedenti operazioni di privatizzazione, per i risparmiatori al fine di favorire l'azionariato diffuso.

In relazione allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in questione, la Commissione IX Trasporti ha espresso il proprio parere favorevole, con osservazioni, nella seduta del 19 gennaio 2016.


 

Articolo 1, comma 678
(
Continuità dei lavori per la linea ferroviaria Torino-Lione)

 

678. Nelle more della stipulazione del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Ferrovie dello Stato italiane Spa, le risorse già destinate alla realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione sono direttamente trasferite alla società Ferrovie dello Stato italiane Spa. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Il comma 678, trasferisce direttamente a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. le risorse già destinate alla realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione, per garantire la continuità ai finanziamenti precedentemente assegnati, in seguito alla partecipazione di FSI S.p.a., al posto di RFI S.p.a., nel nuovo soggetto Promotore pubblico, la società Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT Sas) costituita nel 2015.

La norma prevede inoltre che tale finanziamento sia assegnato nelle more della stipula di uno specifico Contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e trasporti e Ferrovie dello Stato S.p.A.

 

Si ricorda che il Progetto definitivo della Torino –Lione è stato approvato dal CIPE con delibera del 20 febbraio 2015 ed il 23 gennaio 2015 è avvenuta la costituzione del nuovo soggetto Promotore pubblico, la società Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT Sas), partecipata da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A, responsabile dei lavori di realizzazione e della gestione della futura infrastruttura. Il 24 febbraio 2015 è stato quindi firmato a Parigi l'Accordo tra Italia e Francia per avviare la realizzazione dei lavori definitivi della linea che, integrato dal protocollo addizionale che recepisce la certificazione dei costi e il Regolamento dei contratti, dovrà essere ratificato dai Parlamenti italiano e francese.

La Commissione UE ha reso operativo dal 10 luglio 2015, il finanziamento richiesto dall’Italia per la Sezione Transfrontaliera della Torino-Lione, pari al 41,08% per i lavori da ultimare entro il 2019. Si tratta di un contributo europeo di 813.781.900 euro di fondi della "Connecting Europe Facility" per la prima fase dei lavori, che consente di ridurre il costo a carico dell'Italia, relativo alle opere in territorio italiano, stimato originariamente in circa 1,6 miliardi, a meno di 900 milioni di euro.

Il Contratto di programma parte investimenti 2012-2016 riguarda il MIT e RFI S.p.a., società che ha ceduto la propria partecipazione a FSI in occasione della costituzione del nuovo promotore pubblico TELT Sas..

Articolo 1, comma 679
(
Contratto di Programma con l’ENAV)

 


679. Al fine di valorizzare ENAV Spa, assicurando maggiore certezza e stabilità nei rapporti giuridici, nonché la coerenza dell'assetto regolatorio nazionale della fornitura dei servizi della navigazione aerea al quadro normativo europeo di riferimento, anche nella prospettiva dell'apertura del capitale della società ai privati:

a) all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665 (4), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il contratto di programma tra lo Stato ed ENAV Spa ha durata coincidente con il periodo di riferimento di cui all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, ed è stipulato tra ENAV Spa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, con il Ministro della difesa. Entro il 30 giugno dell'anno precedente l'inizio del periodo di riferimento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con ENAV Spa, trasmette uno schema di contratto di programma ai soggetti di cui al periodo precedente, che si esprimono entro il 30 settembre del medesimo anno e sottoscrivono il contratto entro il 31 dicembre. Qualora entro tale termine non si pervenga al perfezionamento del nuovo contratto, continua ad applicarsi il contratto relativo al periodo di riferimento precedente»;

2) al comma 2, lettera a), le parole: «anche di rilevanza sociale o comunque resi in condizione di non remunerazione dei costi» sono sostituite dalle seguenti: «nonché gli standard di sicurezza e di qualità dei servizi erogati anche in base alla normativa europea» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo Stato garantisce a ENAV Spa il rimborso delle risorse necessarie per la fornitura dei servizi della navigazione aerea prestati in favore dei voli esonerati, in conformità all'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013»;

3) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati;

b) in sede di prima applicazione del comma 1 dell'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665 (4), come sostituito dalla lettera a) del presente comma, il contratto di programma tra lo Stato ed ENAV Spa ha durata quadriennale e regola il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con ENAV Spa, trasmette lo schema di contratto di programma relativo al predetto periodo ai soggetti di cui al citato comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 665 del 1996 entro il termine del 29 febbraio 2016, ai fini della sua definitiva sottoscrizione entro il 30 aprile 2016;

c) qualora sopraggiunte variazioni dello scenario economico e strategico nazionale e, in ogni caso, il verificarsi di eventi indipendenti da ENAV Spa implichino la riduzione o cessazione dell'operatività aeroportuale, ENAV Spa, previo parere favorevole dell'Ente nazionale per l'aviazione civile e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rivede il livello dei servizi di navigazione aerea prestati, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze.


 

 

Il comma 679 interviene su diversi aspetti riguardanti i rapporti intercorrenti tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAV S.p.A (Ente nazionale assistenza al volo), disciplinati dalla legge n. 665 del 1996.

L'ENAV S.p.A. è la società a cui lo Stato ha demandato la gestione e il controllo del traffico aereo civile in Italia, nonché gli altri servizi essenziali per la navigazione, nei cieli italiani e negli aeroporti civili nazionali. La società è interamente partecipata dallo Stato, è controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze, non è quotata ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Si ricorda che è stato approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2014, dopo i pareri resi dalle Commissioni parlamentari di merito, il decreto del Presidente del Consiglio che determina i criteri per la privatizzazione e le modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di ENAV S.p.A., fino al 49%. Il decreto prevede la cessione di una quota che assicuri il mantenimento in capo allo Stato di una quota di controllo assoluto (51%). Per assicurare la massima flessibilità al Ministero dell'Economia e delle finanze nel processo di vendita, lo schema di decreto prevede che l'operazione potrà essere effettuata anche in più fasi, ricorrendo, anche congiuntamente, a un'offerta pubblica di vendita (rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, inclusi i dipendenti di Enav e delle sue controllate, e/o a investitori italiani e istituzioni), e/o a una trattativa diretta da realizzare attraverso procedure competitive e comunque assicurando che non insorgano situazioni di conflitti di interessi. Sono previsti incentivi per i dipendenti in caso di offerta pubblica di vendita. La delibera del Consiglio dei Ministri prevede comunque l'offerta pubblica quale percorso prioritario da perseguire, in presenza di un adeguato contesto di mercato. Il 30 giugno 2015 l'Assemblea di ENAV S.p.A ha approvato il Bilancio d'esercizio 2014 che ha chiuso con un utile netto di 38,8 milioni di Euro. L'Assemblea ha evidenziato la necessità che il management prosegua nel processo di valorizzazione della Società, in linea con il piano di privatizzazioni del Governo.

In primo luogo, il comma 679 interviene sulla disciplina del Contratto di programma, estendendo la durata del contratto di programma tra MIT ed ENAV da tre a cinque anni, allineandola ai periodi di validità degli obiettivi prestazionali definiti dal Regolamento UE n. 390/2013 (art. 8).

Si prevede che il contratto sia stipulato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, con il Ministro della difesa.

Circa la procedura di approvazione del Contratto, si introduce l’obbligo di sottoscrizione entro il 31 dicembre dell’anno precedente l’inizio del periodo di riferimento. A tal fine si prevede che entro il 30 giugno dell'anno precedente l'inizio del periodo di riferimento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con ENAV Spa, trasmetta uno schema di contratto di programma al Ministro dell'economia e delle finanze ed al Ministro della difesa i quali si dovranno esprimere entro il 30 settembre del medesimo anno in modo da consentire la sottoscrizione del contratto entro il 31 dicembre dello stesso anno. Si prevede una clausola di proroga dell’applicazione del contratto relativo al periodo di riferimento precedente qualora entro tale termine non si pervenga al perfezionamento del nuovo contratto.

Si ricorda che per quanto riguarda i Contratti di programma vigenti, il CIPE nella seduta del 1° agosto 2014 ha espresso parere favorevole sui Contratti di Programma e di Servizio tra ENAV e Ministeri delle infrastrutture e trasporti, dell'economia e delle finanze e della difesa per gli anni 2010-2012 e 2013-2015.

In sede di prima applicazione la durata del contratto di programma viene però fissata in quattro anni, dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2019. In questo caso si prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con ENAV Spa, trasmetta lo schema di contratto di programma entro il termine del 29 febbraio 2016, ai fini della sua definitiva sottoscrizione entro il 30 aprile 2016.

Viene poi eliminato dal contenuto necessario del Contratto di programma il riferimento ai servizi di rilevanza sociale resi in regime di non remunerazione dei costi e viene sostituito con il riferimento agli standard di sicurezza e qualità dei servizi erogati, anche in base alla normativa europea.

Vengono quindi abrogati i commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 9 della legge n. 665 del 1996. Si tratta delle disposizioni che prevedevano:

§  il parere delle Commissioni parlamentari competenti sullo schema di contratto di programma (comma 4);

§  che il contratto di servizio avesse durata almeno triennale e ne definiva le caratteristiche: regolare le prestazioni e i servizi di rilevanza sociale che l'ENAV è tenuto ad erogare in condizioni di non remunerazione dei costi, stabilire i corrispettivi economici e le modalità di erogazione; definire altresì gli standard di sicurezza e di qualità dei servizi erogati, anche in base alla normativa comunitaria; definire le sanzioni per i casi di inadempienza (comma 5);

§  l’obbligo del Governo di riferire annualmente al Parlamento sull'andamento del processo di risanamento e trasformazione dell'Ente, con particolare riguardo ai risultati economico-finanziari, ai livelli di qualità conseguiti nella gestione dei servizi, nonché al conseguimento degli obiettivi previsti dal contratto di programma e dal piano (comma 6);

§  l’obbligo di stipula del contratto di programma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge ed il fatto che stabilisse le modalità di raggiungimento degli obiettivi definiti nel piano (comma 3).

Un secondo intervento riguarda i servizi di navigazione aerea forniti da ENAV ai voli esonerati , per i quali si prevede che le risorse necessarie siano rimborsate dallo Stato ad ENAV, in conformità all'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione UE. Tale norma prevede infatti espressamente che gli Stati membri garantiscano che i fornitori di servizi di navigazione aerea siano rimborsati per i servizi che essi hanno fornito a voli esonerati.

Si ricorda che i voli che gli Stati membri sono tenuti ad esonerare, sempre secondo il regolamento n. 391/201, sono i seguenti:

§  i voli effettuati da aeromobili il cui peso massimo autorizzato al decollo è inferiore a due tonnellate metriche;

§  i voli misti VFR/IFR (VRF è il volo a vista: Visual Flight Rules mentre IFR è il volo strumentale-Instrumental Flight Rules) nelle zone tariffarie nelle quali sono effettuati esclusivamente in VFR e dove non è riscossa alcuna tariffa per i voli VFR;

§  i voli effettuati esclusivamente per trasportare, in missione ufficiale, monarchi regnanti e i loro familiari diretti, capi di Stato, capi di governo e loro ministri; in tutti i casi l’esonero deve essere debitamente giustificato dall’appropriato indicatore di status o nota nel piano di volo;

§  i voli di ricerca e soccorso autorizzati dall’organismo competente.

Si ricorda in proposito che l’attività svolta dall’ENAV è indirizzata con contratti di programma e di servizio ed è finanziata mediante le tariffe aeree di rotta e di terminale, corrisposte dai Vettori. La legge di Stabilità 2015 (art. 1, comma 219) ha posto a carico delle risorse riscosse dall’ENAV per i servizi di rotta (quelli relativi al controllo del traffico relativo al sorvolo dello spazio aereo italiano) svolti a favore del traffico aereo civile una serie di oneri connessi alla navigazione aerea ed attualmente posti a carico degli stanziamenti del Ministero dell’economia per i contratti di servizio con ENAV. Si tratta degli oneri relativi a:

§  il mancato gettito delle tasse aeroportuali per gli aeromobili che ne sono esenti;

§  il mancato gettito derivante dalla facoltà di ridurre fino al 50 per cento la tassa di terminale ai sensi del comma 5 dell’articolo 5 (facoltà abrogata dall’art. 4, comma 41, lettera b) della legge n. 183/2011, legge di stabilità 2013);

§  la differenza tra le tasse applicate ed i costi sostenuti in relazione alla gradualità delle tasse stesse di cui al comma 7.

 

Si prevede infine che l’ENAV, nel caso di riduzione o cessazione dell’operatività aeroportuale per sopraggiunte variazioni dello scenario economico e strategico nazionale o in ogni caso per eventi indipendenti dall’ENAV stessa, possa rivedere il livello dei servizi di navigazione aerea prestati, previo parere favorevole dell’ENAC e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. È prevista quindi la comunicazione del livello dei servizi prestati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze.


 

Articolo 1, commi 680-684
(
Concorso alla finanza pubblica delle Regioni
e Province autonome
)

 


680. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai princìpi di coordinamento della finanza pubblica di cui alla presente legge e a valere sui risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, in ambiti di spesa e per importi proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome medesime, da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio di ciascun anno. In assenza di tale intesa entro i predetti termini, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro venti giorni dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singole regioni e province autonome, tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL, e sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato, considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale. Fermo restando il concorso complessivo di cui al primo periodo, il contributo di ciascuna autonomia speciale è determinato previa intesa con ciascuna delle stesse. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente rideterminato ai sensi del presente comma e dei commi da 681 a 684 del presente articolo e dell'articolo 1, commi da 400 a 417, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Per la regione Trentino-Alto Adige e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione del presente comma avviene nel rispetto dell'Accordo sottoscritto tra il Governo e i predetti enti in data 15 ottobre 2014, e recepito con legge 23 dicembre 2014, n. 190, con il concorso agli obiettivi di finanza pubblica previsto dai commi da 406 a 413 dell'articolo 1 della medesima legge.

681. Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, al primo e al terzo periodo, la parola: «2018» è sostituita dalla seguente: «2019».

682. Il concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dal comma 681 del presente articolo, al netto del contenimento della spesa sanitaria e della corrispondente riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per le regioni a statuto ordinario di cui agli articoli da 9-bis a 9-septies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è realizzato per l'anno 2016 secondo modalità da stabilire mediante intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2016. In caso di mancata intesa, si applica quanto previsto dal secondo periodo del predetto articolo 46, comma 6. Per gli anni dal 2017 al 2019 si provvede secondo le modalità di cui al comma 680.

683. Ai fini della riduzione del debito, nell'anno 2016 è attribuito alle regioni a statuto ordinario un contributo di complessivi 1.900 milioni di euro, ripartito fra ciascuna regione come indicato nell'allegato n. 7 annesso alla presente legge. Gli importi di ciascun contributo possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2016, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il contributo non rileva ai fini del pareggio di bilancio di cui ai commi da 707 a 734.

684. Le disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, sono destinate, nel limite di 1.300 milioni di euro, al finanziamento del contributo di cui al comma 683. La disposizione di cui al presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. A tal fine le predette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016.


 

 

I commi 680-682, determinano le modalità e l’entità del concorso alla finanza pubblica delle Regioni e delle Province autonome per gli anni dal 2017 al 2019, in particolare:

§  viene stabilito in 3.980 milioni di euro per l’anno 2017 e in 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, il concorso alla finanza pubblica per il complesso delle Regioni e delle Province autonome (comma 680);

§  per le Regioni a statuto ordinario viene esteso al 2019 il contributo già previsto dal D.L. 66/2014, pari a 4.202 milioni di euro e viene altresì confermato per gli anni 2016-2019 la sede dell’auto coordinamento e della Conferenza Stato – Regioni per la definizione delle modalità di realizzazione del risparmio (commi 681 e 682).

 

I commi 683-684 riguardano la riduzione del debito per le Regioni a statuto ordinario; a tal fine è attribuito ad esse un contributo di complessivi 1.900 milioni di euro, finanziato per la quota di 1.300 milioni con le disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l’anno 2015 del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" e per la restante quota con le modalità indicate ai commi 687 e 688 della legge in esame.

Contributo delle Regioni e Province autonome per gli anni 2017-2019

Il comma 680 stabilisce la misura del contributo alla finanza pubblica delle Regioni e delle Province autonome in 3.980 milioni di euro per l’anno 2017 e in 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

La norma, come avvenuto per gli esercizi precedenti, prevede che siano le regioni stesse, in sede di auto coordinamento, ad individuare le modalità di realizzazione del contributo, vale a dire gli ambiti di spesa da tagliare e i relativi importi – per il complesso delle regioni e per ciascuna di esse, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza. L’accordo tra le regioni deve poi essere recepito con intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di mancata intesa, il Governo procederà con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 20 giorni dalla scadenza dei termini dell’Intesa, tenendo anche conto del PIL e della popolazione residente; dovranno inoltre essere rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti di spesa individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. La norma specifica che potranno essere prese in considerazione anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale.

La Relazione tecnica al disegno di legge presentato dal Governo specificava che gli importi sopra riportati sono comprensivi dei risparmi derivanti dall’applicazione delle norme contenute nei commi da 494 a 499 e da 501 a 510 della legge in esame, concernente il rafforzamento della centralizzazione degli acquisti di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni. Il risparmio complessivo per la P.A., nella relazione tecnica, è suddiviso tra i diversi settori sulla base della quota di consumi intermedi rilevata da Istat e la quota imputata alle Regioni nel loro complesso, è pari a 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

 

Il concorso agli obiettivi di finanza pubblica è stabilito dalla norma in esame per il complesso delle Regioni (a statuto ordinario e a statuto speciale) mentre negli esercizi precedenti era stabilito distintamente per le Regioni a statuto ordinario e per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome.

Per quanto riguarda le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, la norma in esame stabilisce al terzo periodo che, fermo restando il concorso complessivo, il contributo di ciascuna autonomia speciale dovrà essere determinato con intesa con la stessa Regione o Provincia autonoma.

La necessità dell’intesa con ciascuna autonomia speciale è dovuta al fatto che l’ordinamento finanziario (e quindi le fonti di finanziamento) di ciascuna Regione a statuto speciale è stabilito da norme di rango costituzionale (statuto e norme di attuazione) e non può essere modificato da una legge ordinaria, se non con l’accordo della regione stessa.

Il quarto periodo specifica che le regioni e le province autonome sono comunque tenute ad assicurare il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza, anche se rideterminato in conseguenza delle norme in esame (il testo di legge specifica, oltre il comma in esame, i commi da 681 a 684) e di quelle dettate dai commi da 400 a 417 della legge di stabilità 2015 sul concorso delle autonomie speciali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, vale a dire che i servizi erogati nei rispettivi territori devono comunque essere garantiti nonostante i tagli di risorse e i risparmi che la legge pone in capo a tali enti.

L’ultimo periodo del comma 680 in esame, aggiunto nel corso dell’esame parlamentare, infine, specifica che per la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano l’applicazione delle sopradescritte norme deve avvenire nel rispetto dell’accordo sottoscritto tra i tre enti e lo Stato il 15 ottobre 2014 e recepito con la legge di stabilità 2015 ai commi da 406 a 413; con l’accordo in questione è stato definito, tra l’altro, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica dei tre enti, sia in termini di saldo netto da finanziare che in termini di indebitamento netto per gli anni dal 2014 al 2022.

 

Come sopra esposto, quindi, con riguardo alle autonomie speciali, la norma in esame contiene (nel terzo periodo) il corretto riferimento alla necessità dell’intesa per la definizione della misura del contributo per ciascuna autonomia e il riferimento (nel quarto periodo) alla disciplina ‘generale’ del concorso delle Regioni a statuto speciale agli obiettivi di finanza pubblica contenuto nella legge di stabilità 2015 (che in realtà dovrebbe essere limitato ai commi da 400 a 405 e da 414 a 417, vedi infra). I due riferimenti (intesa e disciplina generale) inquadrano la corretta procedura per la definizione del contributo di ciascuna autonomia. Per la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tuttavia, è stato inserito un ulteriore periodo in cui viene richiamato lo specifico Accordo con i tre enti, mentre non viene citato l’accordo con la Regione Friuli-Venezia Giulia, ugualmente recepito dalla legge di stabilità (art. 1, commi 512 – 523) nel quale, analogamente, viene stabilita la misura del contributo della regione, se pur limitatamente agli anni 2014 – 2017.

 

Quanto alla disciplina concernente le autonomie speciali, si rammenta che l’articolo 1, commi da 400 a 405 e da 414 a 417, della legge 190/2014 disciplina il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per gli anni 2015-2018. La norma stabilisce un ulteriore concorso alla finanza pubblica pari complessivamente a 467 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 ed a 513 milioni per l'anno 2018 (commi 400 e 417). Ciascuna autonomia è tenuta ad assicurare il contributo alla riduzione della spesa, nella misura stabilita dalla legge, in termini di indebitamento netto nell'ambito della disciplina del patto di stabilità vigente per quella regione (commi 401, 402 e 405). Deve inoltre essere assicurato, da parte di ciascuna autonomia, il contributo in termini di saldo netto da finanziare (vale a dire che ci deve essere comunque una riduzione di uscite dal bilancio dello Stato), nelle modalità stabilite con norme di attuazione e fino alla loro emanazione, attraverso modalità indicate dalla legge medesima (commi 403 e 404). Anche per le Regioni a statuto speciale viene esteso all'anno 2018 il contributo stabilito dal citato articolo 46, commi 1-5, per gli anni 2015, 2016 e 2017 pari a 703 milioni di euro in termini di indebitamento netto e di 300 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare (commi 415 e 416). Il complesso del contributo richiesto non può incidere nel finanziamento dei livelli essenziali di assistenza, che deve comunque essere garantito dalle autonomie speciali (comma 414).

Quanto poi ai commi da 406 a 413, gli stessi recepiscono l'accordo siglato il 15 ottobre 2014, con il quale sono stati ridefiniti i rapporti finanziari tra lo Stato, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le norme intervengono in diversi ambiti quali le entrate tributarie, la disciplina della riserva all'erario, la disciplina del concorso della Regione e delle Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica (contenuta nell'articolo 79 dello statuto), definiscono gli obiettivi del patto di stabilità per il 2014 e per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, nonché il contributo in termini di saldo netto da finanziare per il 2014 e per ciascuno degli anni dal 2015 al 2022. In particolare, si evidenziano qui quelle più strettamente connesse con la norma in esame.

La lettera e) del comma 407 interviene nella disciplina del concorso della Regione e delle Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica (patto di stabilità) contenuta nell'articolo 79 dello statuto (DPR 670/1972), al fine di specificare funzioni e limiti della Regione e delle Province (punti 1), 2) e 3)) ed inserire la definizione della quantità e modalità del contributo dei tre enti alla finanza pubblica (punto 4). In particolare il comma 4-bis del citato art. 79 determina il contributo alla finanza pubblica, riferito al sistema territoriale regionale integrato, in termini di saldo netto da finanziare, in complessivi 905,315 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022; mentre i commi 4-quater e 4-quinques stabiliscono che a decorrere dal 2016, in via transitoria e in via definitiva a decorrere dal 2018, il conseguimento del pareggio del bilancio è il nuovo obiettivo anche per la Regione e le Province autonome.

Il comma 408 stabilisce l'obiettivo del patto di stabilità interno per il 2014 e per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 (calcolato come saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista), in conformità alla legislazione vigente e a quanto definito nell'accordo, come mostrato nella tabella a seguire.

in milioni di euro

obiettivo del patto di stabilità

Regione Trentino-Alto Adige

Prov. aut. Trento

Prov. aut. Bolzano

anno 2014

32,00

65,85

65,45

ciascun anno 2015, 2016, 2017

34,27

-78,13

127,47

 

Per gli anni indicati la norma sostituisce l'accordo previsto dalla normativa vigente per la definizione degli obiettivi del patto (comma 409).

Il comma 410 determina il contributo in termini di saldo netto da finanziare, quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico per il 2014 e per ciascuno degli anni dal 2015 al 2022, negli importi indicati nella tabella a seguire. Le Province e la Regione possono concordare di attribuire una quota del contributo alla Regione.

in milioni di euro

obiettivo del patto di stabilità

Regione Trentino-Alto Adige

Prov. aut. Trento

Prov. aut. Bolzano

anno 2014

14,812

334,813

549,917

anno 2015

15,091

413,4

476,4

ciascun anno dal 2016 al 2022

15,091

413,4

477,2

 

Per quanto riguarda la Regione Friuli-Venezia Giulia, infine, i commi da 512 a 523, della legge 190/2014, recepiscono il protocollo di intesa siglato il 23 ottobre 2014, al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione; in particolare, i commi 513 - 516 e 522 - 523 determinano il contributo della regione agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 sia in termini di saldo netto da finanziare che in termini di indebitamento netto, rimodulando il contributo della regione al federalismo fiscale già stabilito dai commi 152, 153 e 156, articolo 1, della legge di stabilità 2011.

 

Contributo delle Regioni a statuto ordinario di cui art. 46, co. 6, D.L. 66/2014 per gli anni 2016-2019

Il comma 681 estende al 2019 il contributo delle Regioni a statuto ordinario già previsto dall’art. 46, comma 6, del D.L. 66/2014 e stabilito in complessivi 4.202 milioni di euro.

 

Si rammenta che il contributo, stabilito inizialmente in 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, è stato esteso al 2018 ed incrementato di 3.452 milioni di euro dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014, art. 1, comma 398). Il comma 6 del citato articolo 46, stabilisce inoltre che “in sede di auto coordinamento” le regioni decidono gli ambiti di spesa sui quali operare le riduzioni e gli importi del contributo, la decisione concordata deve essere recepita con intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni entro il 31 gennaio del 2015. Con l’intesa Stato-Regioni sancita il 26 febbraio 2015, sono state individuate le modalità di realizzazione dei risparmi richiesti alla Regioni (illustrate a seguire). Quasi metà del contributo è realizzato attraverso la riduzione – permanente - del finanziamento del Fondo sanitario nazionale per 2.000 milioni di euro, stabilito, in attuazione dell’intesa, dall’art. 9-septies del decreto-legge 78/2015.

L’Intesa del 26 febbraio 2015 concerne la riduzione delle risorse spettanti alle Regioni a statuto ordinario per 1.050 milioni di euro a decorrere dal 2015, stabilita dal decreto-legge n. 95/2012, art. 16, co. 2 e il contributo delle Regioni a statuto ordinario per complessivi 4.202 milioni di euro per gli anni 2015-2018 stabilito dall’art. 46, co. 6 del decreto-legge 66/2014.

Per il 2015, Regioni e Stato hanno concordato di realizzare i risparmi richiesti come segue:

1.    per quanto riguarda la riduzione di risorse prevista dal citato art. 16, co. 2, mediante riduzione del Fondo per lo sviluppo e coesione per 1.050 milioni di euro; in attuazione di tale disposizione è stato emanato il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 15 aprile 2015 (G.U. n. 114 del 19/5/2015) in cui l’importo complessivo è ripartito tra le regioni;

2.    per quanto riguarda il contributo previsto dal citato art. 46, co. 6, mediante:

a)  riduzione delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per 2.000 milioni di euro con riferimento alla quota di pertinenza delle Regioni a statuto ordinario (che sale a 2.352 milioni di euro, incluse le autonomie speciali); gli articoli da 9-bis a 9-septies del decreto-legge 78/2015 hanno dato attuazione a questo punto dell’accordo: l’articolo 9-septies stabilisce infatti la riduzione di 2.352 milioni di euro, a decorrere dal 2015, del livello del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale a cui concorre lo Stato, mentre le misure contenute negli articoli da 9-bis a 9-sexies – concordate con le regioni in sede di Conferenza Stato-Regioni con l’Intesa del 2 luglio 2015, sono finalizzate a conseguire i risparmi necessari alla riduzione del finanziamento;

b)  utilizzo delle risorse per il patto verticale incentivato per 802,13 milioni di euro; la disposizione è stata recepita dall’art. 1, comma 488-bis, della legge 190/2014 (aggiunto dall’art. 9, comma 2 del decreto-legge 78/2015) con il quale si autorizzano le regioni ad utilizzare – come del resto già avvenuto negli esercizi precedenti - le risorse stanziate per il patto verticale incentivato ai fini del contributo alla finanza pubblica dovuto dalle regioni per l’anno 2015;

c)  riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per 750 milioni di euro;

d) riduzione dell'edilizia sanitaria per 285 milioni di euro; la riduzione dei nuovi stanziamenti disposti dalla legge di stabilità 2015, in Tabella E, ha effetti solo sul saldo netto da finanziare e per tale motivo, è accompagnata dalla misura descritta alla lettera successiva che ha effetti in termini di indebitamento netto, per il medesimo importo;

e)  riduzione di 285 milioni di euro del limite alla deroga al pareggio di bilancio previsto dall'art. 1, co. 465, della legge 190/2014, la disposizione (che ha effetti in termini di indebitamento netto) è stata attuata dall’art. 9, comma 1, del D.L. 78/2015 che modifica il citato comma 465, riducendo da 2.005 a 1.720 milioni di euro l’ammontare massimo complessivo consentito per il 2015, di alcune poste di bilancio ai fini del nel computo dei saldi; il nuovo importo complessivo di 1.720 milioni di euro è stato ripartito tra le regioni con Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 30 giugno 2015 (G.U. n. 162 del 15/7/2015);

f)  ulteriori risorse per 364,87 milioni di euro da recuperare su indicazione delle Regioni.

 

Il comma 682, sempre in relazione al contributo alla finanza pubblica richiesto alle Regioni a statuto ordinario dall’art. 46, comma 6, del decreto-legge 66/2014, stabilisce che le modalità di realizzazione del risparmio stesso dovranno essere concordate in sede di Conferenza Stato-Regioni entro il 31 gennaio di ciascun anno. La ricontrattazione degli ambiti in cui ridurre le risorse, ad esclusione della quota realizzata con il taglio permanente del FSN, è uno dei contenuti della citata intesa del 26 febbraio 2015.

In particolare la norma stabilisce che per il 2016 le modalità di realizzazione del contributo dovranno essere concordate in sede di Conferenza Stato-Regioni entro il 31 gennaio 2016. In caso di mancata intesa, si applicano le disposizioni contenute nel secondo periodo del citato art. 46, comma 6, vale a dire che gli importi attribuiti alle singole regioni e gli ambiti di spesa dovranno essere determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 20 giorni dalla scadenza dei termini dell’Intesa, tenendo anche conto del PIL e della popolazione residente; con il medesimo D.P.C.M. dovranno inoltre essere rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti di spesa individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato.

Per gli anni 2017 e 2018 si procede come stabilito al comma 680 per l’ulteriore contributo richiesto alle regioni dal comma medesimo sopra illustrato, vale a dire con intesa in sede di Conferenza Stato –Regioni entro il 31 gennaio di ciascun anno; la procedura per la mancata intesa è analoga a quella appena illustrata.

 

La norma specifica che, ai fini della definizione delle modalità di realizzazione del risparmio, alla cifra complessiva di 4.202 milioni di euro va sottratta la cifra corrispondente al risparmio realizzato in modo permanente con il taglio per 200 milioni di euro del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, attuato dagli articoli da 9-bis a 9-septies del decreto-legge 78/2015.

Come già ricordato, gli articoli da 9-bis a 9-septies del decreto-legge 78/2015 hanno dato attuazione al punto 2) lett. a) dell’Intesa del 26 febbraio 2015 con cui Stato e Regioni hanno concordato gli ambiti di spesa in cui intervenire, ed i relativi importi, per la realizzazione del concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario stabilito dall’art. 46, co. 6 del decreto-legge 66/2014, in relazione all’anno 2015. La lettera a), in particolare, determina in 2.000 milioni di euro (e 2.352, considerando anche le autonomie speciali) la riduzione delle risorse destinate al finanziamento del servizio sanitario nazionale.

Benché l’Intesa sia riferita all’anno 2015, il taglio del FSN è un taglio di spese correnti di natura permanente. L’articolo 9-septies stabilisce infatti la riduzione di 2.352 milioni di euro a decorrere dal 2015, del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato. Per tale motivo, le successive intese, relative agli anni 2016 e seguenti, non devono tenere conto della quota già scontata del FSN di pertinenza delle Regioni a statuto ordinario, pari a 2.000 milioni di euro.

Per quanto riguarda la quota parte di risparmio di pertinenza delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome – pari a 352 milioni di euro - si ricorda che, in ragione del fatto che il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è calcolato su base nazionale (in quanto destinato a funzioni soggette al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni), a fronte di una riduzione del finanziamento erariale per il comparto delle Regioni a statuto ordinario, è previsto che anche le autonomie speciali realizzino un risparmio. Dal momento che le Regioni a statuto speciale, ad eccezione della Sicilia, provvedono al finanziamento del SSN con risorse provenienti interamente dal proprio bilancio e senza alcun onere a carico dello Stato, solo la quota parte di riduzione del FSN, di pertinenza della Regione siciliana, corrisponde a minori trasferimenti erariali e, di conseguenza, deve essere rideterminata la misura del risparmio a carico della Regione siciliana stessa fissata dalla legge di stabilità 2014 (in tal senso dispone il citato art. 9-septies al comma 3). Per la regione Friuli-Venezia Giulia, invece, è la disciplina del patto di stabilità che stabilisce espressamente che gli obiettivi del patto devono essere rideterminati a seguito dell’aggiornamento della previsione della spesa sanitaria (così dispone il citato art. 9-septies al comma 4).

Riduzione del debito delle Regioni a statuto ordinario

Il comma 683 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario un contributo di complessivi 1.900 milioni di euro da utilizzare ai fini della riduzione del debito. L’importo è stato così aumentato nel corso dell’esame parlamentare, dall’iniziale somma di 1.300 milioni di euro. La quota di pertinenza di ciascuna regione è indicata nell’allegato n. 7 alla legge (riportato di seguito); tali importi possono essere modificati – fermo restando l’importo complessivo – con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni da sancire entro il 31 gennaio 2016.

Per ciascuna Regione, la quota di propria spettanza non entra nel computo dei saldi ai fini del pareggio di bilancio, disciplinato ora dai commi da 407 a 412 e da 415 a 429 della legge in esame per tutti gli enti territoriali.

Il comma 684 stabilisce che il contributo è finanziato, nel limite dell’importo iniziale di 1.300 milioni di euro, attraverso il "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" istituito dall’art. 1, comma 10 del decreto-legge n. 35/2013; in particolare sulle disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l’anno 2015. Le corrispondenti somme sono versate all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2016. La disposizione, precisa la norma, entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione delle legge di stabilità nella Gazzetta Ufficiale.

Va rammentato che le risorse appostate sul Fondo suddetto sono state destinate a titolo di anticipazioni di liquidità nei confronti degli enti territoriali per il pagamento dei debiti pregressi delle amministrazioni nei confronti dei propri fornitori. La nuova destinazione ora disposta dal comma 683 a finalità di riduzione del debito comporta il venir meno della restituzione delle somme in questione, ed, in particolare, il venir meno degli interessi attivi dovuti allo Stato dagli enti beneficiari dell’anticipazione di liquidità[35], come quantificati nella relazione tecnica al disegno di legge.

 

Per quanto concerne gli oneri relativi ai rimanenti 600 milioni, essi sono finanziati con le modalità indicate ai commi 687 e 688 a cui si rinvia.

 

Allegato n. 7

(Articolo 1, comma 683)

Regioni

Importi anno 2016
(in migliaia di euro)

Abruzzo

60.089

Basilicata

47.473

Calabria

84.751

Campania

200.257

Emilia-Romagna

 161.625

Lazio

222.363

Liguria

58.915

Lombardia

332.168

Marche

66165

Molise

18.187

Piemonte

156.317

Puglia

154.901

Toscana

148.529

Umbria

37.279

Veneto

150.981

TOTALE

1.900.000


 

Articolo 1, commi 685-691
(
Ulteriori disposizioni per le Regioni e le Province autonome)

 


685. Nelle more dell'adeguamento delle norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana alle modifiche intervenute nella legislazione tributaria, al fine di omogeneizzare il comparto delle autonomie speciali, in modo da addivenire, tra l'altro, a un chiarimento sulla compartecipazione regionale e sulla revisione della percentuale di compartecipazione al gettito tributario, alla ridefinizione delle competenze secondo il principio della leale collaborazione istituzionale, nonché alla luce dell'adempimento, nel 2015, da parte della Regione, degli impegni in materia di contenimento delle spese e a condizione di un aggiornamento dell'intesa tra lo Stato e la Regione siciliana in materia di obiettivi di contenimento della spesa per l'anno 2016, sono assegnati alla Regione siciliana 900 milioni di euro per il medesimo anno 2016.

686. Nelle more dell'attuazione del punto 7 dell'Accordo del 25 luglio 2015 tra il Presidente della regione Valle d'Aosta e il Ministro dell'economia e delle finanze, a compensazione della perdita di gettito subita, per gli anni 2011/2014, dalla regione Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 26 novembre 1981, n. 690, è corrisposto alla medesima regione l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2016.

687. Le somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2016, per un importo pari a 1.550 milioni di euro.

688. L'importo di 6,6 milioni di euro per l'anno 2016, di 9,8 milioni di euro per l'anno 2017, di 12,1 milioni di euro per l'anno 2018 e di 14,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 è recuperato all'erario tramite versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte di ciascuna regione e, in caso di mancato versamento, attraverso corrispondente riduzione dei trasferimenti a qualunque titolo dovuti alle regioni interessate. Il predetto importo è ripartito tra le regioni interessate in proporzione agli importi di cui all'allegato n. 7 annesso alla presente legge, ovvero mediante l'accordo di cui al secondo periodo del comma 683.

689. L'importo di 9,9 milioni di euro per l'anno 2016, di 14,8 milioni di euro per l'anno 2017, di 18,2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 21,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 è recuperato all'erario attraverso un maggiore accantonamento nei confronti della Regione siciliana a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali ed è corrispondentemente migliorato per ciascun anno l'obiettivo di finanza pubblica della Regione siciliana.

690. All'articolo 1, comma 462, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle regioni di cui al comma 12-sexiesdecies, secondo periodo, dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, si applicano esclusivamente le disposizioni previste dal comma 12-septiesdecies del medesimo articolo».

691. All'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «dieci».


 

Le norme in esame, inserite nel corso dell’esame parlamentare, riguardano:

§  un contributo finanziario alla Regione siciliana (comma 685);

§  un contributo finanziario alla Regione Valle d’Aosta a compensazione di perdita di gettito (comma 686);

§  il finanziamento degli oneri connessi con i contributi attribuiti alle Regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla Regione Valle d’Aosta in termini di saldo netto da finanziare (comma 687) e in termini di interessi passivi (commi 688-689);

§  le deroghe alle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità 2014 per le Regioni (comma 690);

§  le modalità del ripiano del disavanzo delle Regioni al 31 dicembre 2014 (comma 691).

 

Contributo finanziario alla Regione siciliana

Il comma 685 attribuisce alla Regione siciliana 900 milioni di euro per l’anno 2016. La somma è attribuita nelle more della definizione di una intesa sui rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana medesima che aggiorni il concorso della Regione agli obiettivi di finanza pubblica.

Si ricorda che l’ultimo accordo con la Regione siciliana è stato sottoscritto il 9 giugno 2014, nell'ambito della definizione del patto di stabilità interno per il 2013 ed è stato recepito dall’articolo 42, commi da 5 a 8, del D.L. n. 133 del 2014. L’accordo stabilisce gli obiettivi della regione per il rispetto del patto di stabilità (per gli anni dal 2014 al 2017) e definisce il contenzioso in materia di riserva all’erario tra lo Stato e la regione.

Si ricorda che il comma 5 del citato art. 42 determina l'obiettivo del patto di stabilità della Regione, in termini di competenza eurocompatibile, per l'anno 2014 pari a 5.786 milioni di euro e per gli anni dal 2015 al 2017 pari a 5.665 milioni di euro, la misura è tale da garantire un contributo della Regione in termini di indebitamento netto pari a 400 milioni annui; il contributo, definito dal comma 8, andrà a confluire nel "Fondo Rapporti Finanziari con autonomie speciale", istituito dallo stesso comma 8. La norma sostituisce l'accordo previsto dalla normativa vigente per la definizione degli obiettivi del patto in relazione a ciascuno degli anni dal 2014 al 2017; rimane comunque ferma la possibilità di rideterminare gli obiettivi in conseguenza degli ulteriori contributi alla finanza pubblica posti a carico delle autonomie speciali.

 

Il contributo attribuito con la norma in esame non modifica il vincolo imposto alla Regione per il rispetto del patto di stabilità, il limite alle spese in termini di competenza eurocompatibile per il 2016, resta fissato a 5.665 milioni di euro. La norma, per tale motivo, comporta oneri nei soli termini di saldo netto da finanziare ed è finanziata con le disposizioni dei successivi commi 687 e 688.

 

Contributo finanziario alla Regione Valle d’Aosta

Il comma 686 attribuisce alla Regione Valle d’Aosta 50 milioni di euro per l’anno 2016. La somma è attribuita a compensazione della perdita di gettito dovuta alla rideterminazione dell’accisa sull’energia elettrica e sugli alcolici (spettante alla regione in base a norme statutarie) per il periodo 2011-2014, in attuazione di quanto stabilito nell’accordo sottoscritto tra Stato e Regione Valle d’Aosta il 21 luglio 2015.

L’accordo riguarda la definizione del patto di stabilità interno per il 2014 e 2015 per la regione e gli enti locali del suo territorio e la definizione dei rapporti finanziari concernenti il subentro della regione allo Stato nei rapporti attivi e passivi con Trenitalia S.p.A. per i servizi di trasporto ferroviari locali in ambito regionale, nonché la definizione dei contenziosi pendenti tra Stato e Regione.

 

I contenuti principali dell’accordo sono stati recepiti dall’art. 8-bis del D.L. n. 78/2015 che, tra l’altro, stabilisce un trasferimento alla Regione di 120 milioni di euro per il 2015 erogato sia – senza che però la norma ne determini le rispettive suddivisioni – in relazione al subentro della regione allo Stato nella gestione del servizio ferroviario regionale sia a ristoro della perdita di gettito subita dalla regione a seguito delle modifiche alle accise sull'energia elettrica e sugli alcolici.

La quota parte dell’importo di 120 milioni è aggiuntiva rispetto a quanto già stabilito dalla legge di stabilità 2015 (legge 190/2014 articolo 1, comma 525) che ha disposto un trasferimento di 70 milioni annui, a decorrere dal 2015, per la perdita di gettito derivante dalle modifiche alle accise predette.

Si rammenta che la accisa sull'energia elettrica spetta alla regione per l'intero gettito, mentre l’accisa sugli alcolici, spetta per i nove decimi. La misura delle due compartecipazioni è stabilita, insieme a tutti gli altri tributi erariali spettanti alla Regione, all'articolo 4 della legge n. 690 del 1981, recante le norme principali dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta. Si ricorda, infine, che i tributi erariali nel caso della Regione Valle d'Aosta sono ancora riscossi dallo Stato che provvede poi a ‘devolvere’ alla regione la quota spettante.

L’accordo (all’articolo 7) rinviava ad altra intesa la regolazione definitiva della perdita di gettito subita dalla Regione in conseguenza della rideterminazione delle suddette accise per il periodo 2011-2014.

 

Finanziamento dei contributi attribuiti alle Regioni

Il comma 687 provvede al finanziamento degli oneri sul saldo netto da finanziare, derivanti dai contributi attribuiti con la modifica al comma 683 e dai commi 685 e 686 della legge in esame, nei confronti, rispettivamente, delle Regioni a statuto ordinario, della Sicilia e della Valle d’Aosta. Il finanziamento, per la cifra complessiva pari a 1.550 milioni di euro, è a valere sulle somme giacenti sulla contabilità speciale costituita ai fini della ristrutturazione del debito delle regioni. I commi 688 e 689 provvedono a finanziare gli oneri in termini di interessi passivi (conseguenti l’emissione di titoli di Stato per il finanziamento dei contributi suddetti) in relazione – rispettivamente - al contributo di 600 milioni di euro attribuito alle Regioni a statuto ordinario e al contributo di 900 milioni attribuito alla Regione siciliana.

 

Il comma 687 provvede al finanziamento degli oneri derivanti dai seguenti contributi:

§  600 milioni aggiunti al contributo iniziale di 1.300 milioni (già finanziati come dispone il comma 684) attribuito alle Regioni a statuto ordinario per la riduzione del debito (comma 683);

§  900 milioni attribuiti alla Regione siciliana in attesa della definizione dei rapporti finanziari tra Stato e Regione (comma 685);

§  50 milioni attribuiti alla Regione Valle d’Aosta a ristoro della perdita di gettito (comma 686).

Gli oneri suddetti sono finanziati con le somme giacenti sulla contabilità speciale costituita ai fini della ristrutturazione del debito delle regioni ai sensi dell’art. 45 del D.L. n. 66/2014. La norma stabilisce che le somme giacenti e non utilizzate a tale scopo (poiché non richieste dalle regioni), sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, nel 2016, per un importo pari a 1.550 milioni di euro.

Si ricorda che l’articolo 45, nell’autorizzare il Ministero dell’economia alla ristrutturazione dei mutui contratti dalle regioni nei confronti del Ministero medesimo, lo ha nel contempo autorizzato ad effettuare emissioni di titoli di Stato ai fini del riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari dalle stesse emessi, autorizzando a tal fine una apposita contabilità speciale.

 

Il comma 688 provvede al finanziamento degli oneri in termini di interessi passivi, in relazione alla quota di 600 milioni di euro del contributo attribuito alle Regioni a statuto ordinario ai fini della riduzione del debito dal comma 683 della legge in esame.

A tal fine la norma stabilisce il versamento all’entrata del bilancio dello Stato da parte di ciascuna regione a statuto ordinario, delle seguenti somme complessive:

§  6,6 milioni di euro per il 2016,

§  9,8 milioni di euro per il 2017,

§  12,1 milioni di euro per il 2018,

§  14,2 milioni di euro a decorrere dal 2019.

La quota di competenza di ciascuna regione è determinata in proporzione agli importi di cui all’allegato 7, che ripartisce il contributo complessivo di 1.900 milioni di euro stabilito come ricordato dal comma 683 (vedi) o con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni.

La norma specifica che in caso di mancato versamento da parte di una regione della somma dovuta, la stessa somma verrà detratta dai trasferimenti dovuti alla regione a qualsiasi titolo.

 

Il comma 689 provvede al finanziamento degli oneri in termini di interessi passivi, in relazione al contributo di 900 milioni di euro attribuito alla Regione siciliana dal comma 685 della legge in esame.

A tal fine la norma stabilisce il recupero all’erario attraverso l’accontamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali spettanti alla Regione siciliana (sulla base di norme statutarie) delle seguenti somme:

§  9,9 milioni di euro per il 2016,

§  14,8 milioni di euro per il 2017,

§  18,2 milioni di euro per il 2018,

§  21,2 milioni di euro a decorrere dal 2019.

Dal momento che le somme accantonate corrispondono a minori entrate per la Regione, la norma specifica che per ciascun anno deve essere conseguentemente migliorato l’obiettivo di finanza pubblica della medesima Regione siciliana.

 

Deroghe al Patto di stabilità 2014

Il comma 691 modifica la disciplina concernente un caso specifico di deroga al patto di stabilità per l’anno 2014.

L’articolo 10, comma 12-sexiesdecies, secondo periodo, del D.L. 192/2014 individua un caso particolare di inadempienza dei vincoli del patto di stabilità: la regione che non ha rispettato il limite alle spese fissato dal patto, ma che abbia tuttavia destinato al pagamento dei debiti pregressi risultanti alla data del 31 dicembre 2012 (debiti delle regioni, diversi da quelli finanziari e sanitari, di cui all’articolo 2 del D.L. 35/2013), una quota dell’obiettivo del patto di stabilità superiore al 50 per cento dello obiettivo stesso[36].

In questo caso specifico, alla regione inadempiente non si applicano alcune delle sanzioni previste dal comma 462 delle legge 228/2012 (stabilità 2013).

In particolare, le deroghe riguardano:

§  il personale regionale e la contrattazione collettiva (comma 12-septiesdecies),

§  la sanzione del divieto di ricorso all’indebitamento (comma 12-duodevicies);

§  determinate quote di finanziamento della sanità regionale vincolate al rispetto del patto di stabilità (comma 12-undevicies).

 

Tra le sanzioni elencate al citato comma 462, la lettera d) stabilisce il divieto – per la regione inadempiente - di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.

La norma in esame aggiunge un periodo alla lettera d) al fine di limitare le deroghe previste per il caso specifico sopra illustrato alla possibilità, per la regione inadempiente, di applicare le norme in materia di contrattazione integrativa di cui all’articolo 10, comma 12-septiesdecies, del D.L. n. 192/2014 e non anche le ulteriori deroghe previste dai commi 12-duodevicies e 12-undevicies del predetto articolo 10.

 

Il comma 12-septiesdecies stabilisce che le medesime regioni di cui sopra possono dare applicazione alla contrattazione collettiva integrativa di cui all’articolo 40, comma 3-quinquies del D.Lgs. 165/2001, nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione, nonché ad alcuni specifici istituti retributivi ed indennitari (di cui al comma 557 della L. 296/2006) per talune categorie di personale, a condizione che abbiano costituito i corrispondenti fondi contrattuali. Le regioni medesime possono altresì:

§  procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nei limiti stabiliti dal comma 424 della legge di stabilità 2015, con riferimento alle graduatorie già vigenti ;

§  applicare le modalità per la compensazione delle somme indebitamente erogate per la contrattazione integrativa consentite alle regioni che abbiano rispettato il patto di stabilità interno dall’articolo 4, comma 2, del D.L. 16/2014.

 

Modalità di ripiano del disavanzo delle Regioni

Il comma 689 interviene nelle modalità di ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni, in deroga alle disposizioni contabili vigenti, disciplinato dal comma 5 dell’articolo 9 del D.L. 78/2015.

La norma stabilisce che tale disavanzo possa essere ripianato nei dieci anziché in sette esercizi successivi a quote costanti.

 

In particolare, il citato comma 5 dispone che il disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni - al netto del debito autorizzato e non contratto - possa essere ripianato nei sette - ora dieci - esercizi successivi a quote costanti, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio, in deroga a quanto disposto in materia dall'articolo 42, comma 12, del D.Lgs. n. 118/2011, che ne prevede il ripiano nel primo esercizio del bilancio di previsione ovvero nei tre esercizi considerati dal bilancio a seguito dell'adozione di una apposita delibera consiliare; in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale.

La deliberazione contiene altresì l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante.

Con periodicità almeno semestrale il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro.

 


 

Articolo 1, commi 692-701
(Regole di contabilità per Regioni per anticipazioni di liquidità)

 


692. Le regioni contabilizzano le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate a decorrere dall'esercizio 2015, secondo le seguenti modalità anche alternative:

a) iscrivendo, nel titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti, un fondo anticipazione di liquidità, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata definita dall'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

b) nel rispetto di quanto previsto dal comma 697.

693. Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 692 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:

a) in caso di disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio di incasso dell'anticipazione, applicando in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, come «Utilizzo fondo anticipazione di liquidità», la quota del fondo di cui al comma 692, corrispondente all'importo del disavanzo 2014, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. La medesima quota del fondo è iscritta in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. Negli esercizi successivi, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;

b) la quota del fondo eccedente il disavanzo al 31 dicembre 2014 di cui alla lettera a) è utilizzata secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

694. L'eventuale disavanzo risultante nell'esercizio di erogazione dell'anticipazione, per un importo pari al fondo di cui al comma 693, lettera a), è annualmente ripianato per un importo pari all'ammontare del rimborso dell'anticipazione stessa, effettuato nel corso dell'esercizio.

695. Con riferimento alle anticipazioni erogate a decorrere dall'esercizio 2015 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 692 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:

a) in caso di disavanzo nell'esercizio di incasso dell'anticipazione, il fondo di cui al comma 692 è applicato in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, come «Utilizzo fondo anticipazione di liquidità», anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, per un importo non superiore al predetto disavanzo. La medesima quota del fondo è iscritta in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. Negli esercizi successivi, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;

b) la quota del fondo eccedente l'importo del disavanzo formatosi nell'esercizio di erogazione dell'anticipazione è utilizzata secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

696. Con riferimento alle anticipazioni erogate a decorrere dall'esercizio 2015 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, il disavanzo formatosi nel corso dell'esercizio di erogazione dell'anticipazione, per un importo non superiore a quello dell'anticipazione, è annualmente ripianato per un importo pari all'ammontare del rimborso dell'anticipazione che lo ha determinato, effettuato nel corso dell'esercizio.

697. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le anticipazioni di liquidità possono essere registrate contabilmente riducendo gli stanziamenti di entrata, riguardanti il finanziamento del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, di un importo pari a quello dell'anticipazione di liquidità.

698. Le regioni che, nei casi diversi dal comma 697, a seguito dell'incasso delle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, non hanno stanziato in bilancio, tra le spese, un fondo diretto ad evitare il finanziamento di nuove e maggiori spese e non hanno accantonato tale fondo nel risultato di amministrazione, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, provvedono a rideterminare, alla data del 1° gennaio 2015, con deliberazione della Giunta regionale da trasmettere al Consiglio regionale:

a) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2014 definito ai fini del rendiconto 2014, anche se approvato dal Consiglio, riferendolo al 1° gennaio 2015, accantonandone una quota al fondo anticipazione di liquidità, per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate, se hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e non hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 17-bis, del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011;

b) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 1° gennaio 2015, definito nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui, accantonandone una quota al fondo anticipazione di liquidità, per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate, se non hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 17-bis, del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011.

699. L'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dall'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità di cui al comma 698 è ripianato annualmente, a decorrere dal 2016, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio precedente. Il risultato di amministrazione presunto in sede di bilancio di previsione 2016-2018 è calcolato considerando, tra le quote accantonate, anche il fondo anticipazione di liquidità previsto dal comma 698 e quello derivante dalle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio 2015 contabilizzate ai sensi del comma 692, lettera a).

700. Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 698 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:

a) la quota del fondo accantonata nel risultato di amministrazione, per un importo pari al maggiore disavanzo di amministrazione formatosi in attuazione del comma 698, è applicata in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2016 come «Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità» anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il medesimo fondo è iscritto in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio precedente. Dall'esercizio 2017, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio precedente;

b) la quota del fondo eccedente l'importo del disavanzo di amministrazione formatosi in attuazione del comma 698 è utilizzata secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

701. La regione Piemonte ridetermina i propri risultati di amministrazione nel rispetto della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2015 secondo le modalità individuate dalla Corte dei conti - sezione regionale di controllo per il Piemonte e, a decorrere dal 2016, ripiana annualmente il conseguente maggiore disavanzo per un importo pari al contributo erogato nell'esercizio precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nel bilancio di previsione 2016, la regione applica in entrata il fondo vincolato costituito nel risultato di amministrazione in applicazione della sentenza, come «Utilizzo fondo vincolato da anticipazioni di liquidità» anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il medesimo fondo è iscritto in spesa al netto del contributo erogato nell'esercizio precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Dall'esercizio 2017, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del contributo erogato nell'esercizio precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La regione Piemonte accantona nel proprio risultato di amministrazione anche un fondo di importo pari alle passività trasferite alla gestione commissariale, ai sensi dell'articolo 1, comma 454, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tale fondo è utilizzato con le stesse modalità previste per l'utilizzo del fondo vincolato da anticipazione di liquidità. Il conseguente disavanzo aggiuntivo è ripianato, dopo avere coperto il disavanzo determinato dall'applicazione della sentenza, con le medesime modalità.


 

 

I commi 692-701 riproducono quanto disposto dall'articolo 1 del decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179, decreto decaduto per mancata conversione nei sessanta giorni dalla data di pubblicazione (Atto Senato 2133), di cui il successivo comma 705 dispone l'abrogazione, con connessa norma di salvezza degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base dello stesso.

I commi in esame intervengono sulle modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità erogate - ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013 - in favore delle regioni e delle province autonome per il pagamento di debiti pregressi, al fine di tener conto della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2015, che ha censurato le modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità erogate alla regione Piemonte. Secondo tale sentenza, si rammenta, in nessun caso l’anticipazione deve rappresentare una risorsa aggiuntiva per la copertura di spese o disavanzi, trattandosi di un “istituto di natura finanziario-contabile avente lo scopo di fornire liquidità per onorare debiti pregressi, già regolarmente iscritti in bilancio ed impegnati o comunque vincolati”. A tal fine i commi da 692 a 700 dispongono una dettagliata disciplina il cui contenuto essenziale consiste nelle previsioni: a) di iscrivere nel Titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti un Fondo anticipazioni di liquidità di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata; b) di ridurre gli stanziamenti di entrata, riguardanti il finanziamento del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, di un importo pari a quello dell'anticipazione di liquidità.

La simmetria degli importi iscritti in tale complessiva operazione consente di neutralizzare, sterilizzandoli, gli effetti dell’anticipazione di liquidità sulla spesa corrente e di competenza.

Il comma 701 introduce una disciplina ad hoc riferita alla regione Piemonte, i cui risultati di amministrazione 2013 e 2014 sono rideterminati sulla base delle indicazioni prodotte per la regione medesima da parte della Corte dei conti-Sezione regionale di controllo per il Piemonte, nel rispetto della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2015.


 

Articolo 1, commi 702 e 703
(
Interventi in materia di spesa farmaceutica)

 


702. Nelle more della conclusione, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), delle procedure di ripiano dell'eventuale sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013 e 2014 e al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le regioni, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, accertano ed impegnano nel bilancio regionale dell'anno 2015, nella misura del 90 per cento e al netto degli importi eventualmente già contabilizzati, le somme indicate nella tabella di cui all'allegato A alla presente legge a titolo di ripiano per ciascuno degli anni 2013 e 2014. I predetti accertamenti e impegni sono effettuati nel bilancio finanziario dell'anno 2015, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179. Conseguentemente, gli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, iscrivono le predette somme nel proprio conto economico dandone evidenza nel modello CE IV trimestre 2015, di cui al decreto del Ministro della salute 15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, nelle voci relative ai codici AA0900 e AA0910.

703. A conclusione delle procedure di ripiano, da parte dell'AIFA, dell'eventuale sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013 e 2014, ove si verifichi una differenza tra l'importo che ha formato oggetto di accertamento e di impegno ai sensi del comma 702 e quello risultante dalle determinazioni AIFA, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, conclusive delle predette procedure con riferimento a ciascuno degli anni 2013 e 2014, le regioni procedono alle relative regolazioni contabili, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.


 

 

I commi 702 e 703- inseriti nel corso dell’esame parlamentare - riproducono il disposto dell'articolo 2 del decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179, Disposizioni urgenti in materia di contabilità e di concorso all'equilibrio della finanza pubblica delle Regioni, decreto di cui il successivo comma 705 propone l'abrogazione, con connessa norma di salvezza degli effetti. Si rammenta che le misure ora descritte sono state rese necessarie dall'annullamento, da parte del TAR Lazio, delle determinazioni AIFA che definivano il procedimento finalizzato al ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per il 2013. Nelle more della conclusione da parte dell'AIFA delle procedure di ripiano dello sforamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per il 2013 e il 2014, il comma 702 garantisce gli equilibri di finanza pubblica attraverso una procedura che consente alle regioni di iscrivere nei bilanci 2015, a titolo di ripiano per ciascuno degli anni 2013 e 2014, le somme indicate nella tabella allegata alla disposizione in esame, nella misura del 90% e al netto degli importi già contabilizzati. Il successivo comma 703 disciplina le modalità di conguaglio e le relative regolazioni contabili che le regioni dovranno adottare, a conclusione delle procedure di ripiano da parte dell’AIFA, ove si verifichi una differenza tra l’importo iscritto nei bilanci 2015 e quello risultante dalle determinazioni AIFA.

L'intervento di cui ai commi 702 e 703 si è reso necessario dopo che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), inizialmente con sentenza n. 04538/2015, ha rilevato delle irregolarità nella metodologia applicativa adottata dall'Aifa concernenti: 1) l'intero procedimento inteso al ripiano del superamento dei limiti di spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per il 2013; 2) le determinazioni già assunte dall'AIFA nell'àmbito del procedimento per il ripiano del superamento del limite di spesa farmaceutica ospedaliera per il 2014 (in quest'ultimo anno, per la farmaceutica territoriale, non si è verificato il superamento del relativo limite di spesa). L'annullamento era stato chiesto da aziende farmaceutiche, sulla base di motivi procedurali e di merito (questi ultimi inerenti alla congruità dei dati impiegati per l'assegnazione delle quote di ripiano). Di conseguenza, l'AIFA ha avviato nuove procedure per il ripiano, non ancora espletate.

 

Più nello specifico, il comma 702 consente l'iscrizione nel bilancio 2015, in conto entrata, nonché il conseguente impegno contabile di spesa, di un importo pari al 90% delle somme indicate nella tabella allegata (v. infra, complessivamente pari a circa 933 milioni di euro), ripartite per ciascuna regione o provincia autonoma. Tale norma è intesa a consentire l'iscrizione già nel bilancio 2015 delle entrate che deriveranno dall'espletamento, da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), delle procedure di ripiano relative a: 1) il superamento, nell'anno 2013, dei limiti di spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera; 2) il superamento, nell'anno 2014, del limite di spesa farmaceutica ospedaliera. L'accertamento in conto entrata e l'impegno contabile sono effettuati entro 10 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame; dal relativo importo si detraggono le somme eventualmente già versate dalle aziende farmaceutiche e già contabilizzate. Successivamente, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere o ospedaliere-universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, nonché la regione - per l'eventuale "gestione sanitaria accentrata" (qualora la regione gestisca direttamente una quota del finanziamento del Servizio sanitario) iscrivono le predette somme nel loro conto economico

 

Qualora la misura di tali entrate risulti, a conclusione delle procedure esperite dall'AIFA, superiore o inferiore all'importo oggetto della suddetta iscrizione, la regione (o la provincia autonoma) provvede alle relative regolazioni contabili (comma 703).

I limiti di spesa per l’assistenza farmaceutica territoriale ed ospedaliera sono stati fissati rispettivamente all’11,35% e al 4,5% del fabbisogno sanitario nazionale (art. 15, commi 3 e 4, del decreto legge  95/2012).

 

Si ricorda che il ripiano per l'eventuale superamento del limite nazionale di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale è ripartito per intero tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti (decreto legge 159/2007, art. 5, co. 3), mentre l'eventuale superamento del limite nazionale per la spesa farmaceutica ospedaliera è per metà a carico delle aziende farmaceutiche e per metà a carico delle regioni nelle quali si sia verificato il medesimo superamento del limite percentuale (decreto legge 95/2012, art. 15, co.8, lettere f) e seguenti). Le aziende farmaceutiche versano gli importi dovuti direttamente alle regioni (pay-back), mentre per i grossisti ed i farmacisti, l’importo da ripianare è distribuito sotto forma di uno sconto percentuale a favore del SSN sul prezzo di tutti i farmaci venduti nei sei mesi successivi.

 

Pertanto, la tabella allegata ripartisce circa 933 milioni di euro tra le regioni e le province autonome. Tale somma corrisponde ai pay-back attesi dalle aziende farmaceutiche per gli anni 2013-2014 (vedi a seguire la Tabella allegata alla disposizione).


 

Articolo 1, comma 704
(
Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese esercenti attività sanitaria per il SSN)

 


704. All'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «servizi o forniture,» sono inserite le seguenti: «nonché ad una impresa che esercita attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,»;

b) al comma 1, lettera a), la parola: «appaltatrice» è soppressa e dopo le parole: «d'appalto» sono inserite le seguenti: «ovvero dell'accordo contrattuale»;

c) al comma 1, lettera b), la parola: «appaltatrice» è soppressa e dopo le parole: «d'appalto» sono inserite le seguenti: «ovvero dell'accordo contrattuale»;

d) al comma 2, dopo le parole: «del contratto» sono inserite le seguenti: «ovvero dell'accordo contrattuale»;

e) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nell'ipotesi di impresa che esercita attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il decreto del Prefetto di cui al comma 2 è adottato d'intesa con il Ministro della salute e la nomina è conferita a soggetti in possesso di curricula che evidenzino qualificate e comprovate professionalità ed esperienza di gestione sanitaria»;

f) al comma 10, al primo periodo, dopo la parola: «contratto» sono inserite le seguenti: «ovvero dell'accordo contrattuale» e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nei casi di cui al comma 2-bis, le misure sono disposte con decreto del Prefetto, d'intesa con il Ministro della salute»;

g) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-bis. Le misure di cui al presente articolo, nel caso di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si applicano ad ogni soggetto privato titolare dell'accordo, anche nei casi di soggetto diverso dall'impresa, e con riferimento a condotte illecite o eventi criminosi posti in essere ai danni del Servizio sanitario nazionale».


 

 

Il comma 704 estende alle strutture accreditate private che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale le norme di cui all'art. 32 del decreto legge 90/2014, che dispone, nell'ambito della prevenzione della corruzione, misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese.

 

Il comma 704 - introdotto nel corso dell’esame parlamentare - riproduce il disposto dell'articolo 3 del decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179, decreto di cui il successivo comma 705 propone l'abrogazione, con connessa norma di salvezza degli effetti.

L’intervento legislativo è stato attuato modificando i commi 1, 2 e 10 dell’art. 32 del decreto legge 90/2014. Nel corpo del citato art. 32 sono stati inoltre inseriti i commi 2-bis e 10-bis.

 

L'accreditamento (art. 8-quater D.Lgs 502/1992) è l'atto con cui la Regione verifica il possesso di standard qualitativi, organizzativi e strutturali delle strutture dei soggetti privati che erogano prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale. Una volta ottenuto l'accreditamento istituzionale, la struttura privata stipula appositi accordi contrattuali con la Regione, mediante i quali si stabilisce il numero di prestazioni che il SSN "acquista" dalla struttura accreditata (8-quinquies del D.Lgs. 502/1992). In tal caso, i relativi oneri economici vengono imputati al SSN e il cittadino che vi si rivolge non sostiene costi aggiuntivi rispetto a quelli che sosterrebbe se si rivolgesse ad una struttura o ad un professionista pubblico.

 

La disciplina oggetto dell'estensione riguarda le imprese aggiudicatarie di appalti pubblici (ovvero concessionarie di lavori pubblici o contraenti generali) che rientrino in una delle seguenti fattispecie:

§  l'autorità giudiziaria proceda per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione (riconducibili all'impresa) e si sia in presenza di "fatti gravi e accertati";

§  l'impresa presenti situazioni anomale "e comunque sintomatiche" di condotte illecite o eventi criminali e sussistano "fatti gravi e accertati";

§  l'impresa sia oggetto di emissione, da parte del prefetto, di un'informazione antimafia interdittiva (sempre che non sia possibile, nella fattispecie concreta, la cessazione immediata del contratto).

La disciplina in esame prevede, in via alternativa: il rinnovo, da parte dell'impresa, degli organi sociali; la nomina, da parte del prefetto, di uno o più amministratori (ai fini di una straordinaria e temporanea gestione) ovvero, qualora le indagini riguardino soggetti diversi dai titolari dei poteri di amministrazione (nonché diversi dai membri degli organi sociali titolari dei poteri di amministrazione), di uno o più esperti (ai fini di sostegno e monitoraggio dell'impresa).

 

Più nel dettaglio, per le nomine di amministratori relative ai soggetti accreditati che erogano prestazioni sanitarie in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, il comma 704 dispone che i decreti del prefetto siano emanati di intesa con il Ministro della salute e gli incarichi medesimi siano conferiti a soggetti in possesso di curricula che denotino qualificate e comprovate professionalità ed esperienza di gestione sanitaria.

La novella di cui alla lettera g) del comma in commento specifica che l'estensione della normativa di cui all'art. 32 del decreto-legge n. 90/2015 riguarda anche i soggetti (titolari di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale) che non abbiano natura giuridica di impresa e con riferimento alla fattispecie di condotte illecite o eventi criminali commessi ai danni del Servizio sanitario nazionale.


 

Articolo 1, comma 705
(
Abrogazione del decreto-legge n. 179 del 2015)

 

705. Il decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 179 del 2015.

 

 

Il comma 705 abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179. A norma del comma in commento, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dello stesso decreto-legge n. 179/2015.

 


 

Articolo 1, comma 706
(Trasporto pubblico locale nella Regione Campania)

 

706. All'articolo 41, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la parola: «2015» è sostituita dalla seguente: «2016».

 

 

Il comma 706 differisce al 31 dicembre 2016 il blocco, scaduto il 31 dicembre 2015, delle azioni esecutive nei confronti delle imprese esercenti il trasporto ferroviario regionale nella regione Campania ed interessate dal piano di rientro dalla situazione di disavanzo.

 

Viene novellato l’articolo 41, comma 5, del decreto-legge 133/2014[37] che a sua volta aveva prorogato la disposizione che cessava i suoi effetti nel 2014.

 

Il decreto-legge 16/2014[38] aveva già disposto, all’articolo 17 comma 5  il blocco delle azioni esecutive, anche concorsuali, fino al 30 giugno 2014 in relazione alla particolare situazione del trasporto ferroviario regionale campano. La norma prevedeva il blocco:

a)    nei confronti delle società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale (già considerate dall’articolo 16, comma 7, del decreto-legge 83/2012[39]);

b)   nei confronti delle somme anticipate alla regione Campania per il pagamento dei debiti dell’amministrazione regionale e destinate anche al piano di rientro nel settore del trasporto ferroviario regionale campano, ai sensi dell’articolo 11, comma 13, del decreto-legge 76/2013[40];

c)    nei confronti delle risorse dell’incremento dell’addizionale regionale IRPEF e IRAP che, a decorrere dal 2013, sono incrementate per finanziare il medesimo piano di rientro, ai sensi dell’articolo 16, comma 9, del decreto-legge 83/2012;

d)   nei confronti delle somme del fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario, istituito dall’art. 1, co. 9-bis del decreto-legge 174/2012[41] e destinato, ai sensi della medesima disposizione, anche al finanziamento del piano di rientro della regione Campania nel settore del trasporto regionale ferroviario.

 

Il blocco delle azioni esecutive e dei pignoramenti in relazione alla situazione del trasporto ferroviario regionale campano era stato dapprima stabilito dall’articolo 16, comma 7, del decreto-legge 83/2012, per un periodo di dodici mesi, fino al 27 giugno 2013. Successivamente l’articolo 1, comma 177, della legge di stabilità 2013 (228/2012) aveva esteso il blocco a tutto il 2013.

Si ricorda che i commi da 5 a 10 dell’art. 16 del decreto-legge 83/2012 hanno delineato una procedura di accertamento dei disavanzi e una conseguente procedura di definizione dei piano di rientro, da realizzarsi nel termine di 5 anni, necessarie a riorganizzare e riqualificare il sistema di mobilità regionale su ferro della Regione Campania (comma 5). Il comma 6, per garantire la continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale, consente al Commissario ad acta, nominato ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge n. 78/2010 per il riordino delle società partecipate della regione Campania, nelle more dei tre mesi previsti per la predisposizione del piano di rientro, di adottare ogni atto necessario ad assicurare lo svolgimento della gestione del servizio da parte di un unico gestore a livello di ambito o bacino territoriale ottimale, coincidente con il territorio della Regione, con il vincolo di garantire comunque il principio di separazione tra la gestione del servizio e la gestione e manutenzione delle infrastrutture.

La norma del comma 706 in commento non consente pertanto, fino al 31 dicembre 2016, di intraprendere e proseguire azioni esecutive, anche concorsuali, compresi gli atti di intervento nelle procedure pendenti, nei confronti delle società ferroviarie regionali, nonché prevede l’impignorabilità delle risorse destinate alla copertura del piano di rientro della Regione Campania. I pignoramenti effettuati non vincolano gli enti debitori e i terzi pignorati, pertanto questi soggetti possono disporre delle somme per le finalità istituzionali delle società di trasporto pubblico locale.


 

Articolo 1, commi 707-713, 719-734
(Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali)

 


707. A decorrere dall'anno 2016 cessano di avere applicazione l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali nonché i commi 461, 463, 464, 468, 469 e i commi da 474 a 483 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Restano fermi gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno 2015, di cui ai commi 19, 20 e 20-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Restano altresì fermi gli adempimenti delle regioni relativi al monitoraggio e alla certificazione del pareggio di bilancio per l'anno 2015, di cui ai commi da 470 a 473 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto dell'obiettivo del pareggio relativo all'anno 2015. Sono fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione negli anni 2014 e 2015 dei patti orizzontali recati al comma 141 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, al comma 483 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e al comma 7 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

708. Il termine per l'invio delle deliberazioni, esclusivamente in via telematica, fissato al 10 settembre 2014 dall'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applica ai soli comuni che non hanno inviato in via telematica, entro il 23 maggio 2014, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni ai fini del versamento della prima rata TASI entro il 16 giugno 2014.

709. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 707 a 734 del presente articolo, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

710. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732.

711. Ai fini dell'applicazione del comma 710, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

712. A decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710, come declinato al comma 711. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto concernente il rispetto del predetto saldo è definito secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Con riferimento all'esercizio 2016, il prospetto è allegato al bilancio di previsione già approvato mediante delibera di variazione del bilancio approvata dal Consiglio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

713. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 710 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 480 milioni di euro. A tal fine gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 1° marzo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, secondo modalità individuate e pubblicate nel sito istituzionale della medesima Struttura, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere interventi di edilizia scolastica nel rispetto del vincolo di cui ai commi 710 e 711. Gli spazi finanziari sono attribuiti secondo il seguente ordine prioritario: a) spese sostenute per gli interventi di edilizia scolastica avviati dai comuni a seguito dell'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, spese sostenute dalle province e dalle città metropolitane per interventi di edilizia scolastica, nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 467, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché spese sostenute dai comuni a compartecipazioni e finanziamenti della Banca europea degli investimenti (B. E.I.) destinati ad interventi di edilizia scolastica esclusi dal beneficio di cui al citato articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; b) spese sostenute dagli enti locali a valere su stanziamenti di bilancio ovvero su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per interventi di edilizia scolastica finanziati con le risorse di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 (5), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni; c) spese per interventi di edilizia scolastica sostenute da parte degli enti locali. Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile 2016. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste. Il monitoraggio degli interventi di edilizia scolastica avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

719. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 707 a 734 e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 710, con tempi e modalità definiti con decreti del predetto Ministero sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

720. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto a inviare, utilizzando il sistema web appositamente previsto nel sito «http://pareggiobilan-cioentiterritoriali.tesoro.it», entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalità definiti dai decreti di cui al comma 719. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 723, lettera e).

721. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede, pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 710, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 723, lettere e) e f). Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all'anno successivo a quello di riferimento sono sospese e, a tal fine, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 723, decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, l'invio della certificazione non dà diritto all'erogazione da parte del Ministero dell'interno delle risorse o trasferimenti oggetto di sospensione.

722. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, gli enti di cui al comma 709 non possono trasmettere nuove certificazioni a rettifica di quelle precedenti. Sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo gli enti che rilevano, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 710.

723. In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di incapienza gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

b) la regione è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del pareggio di bilancio, l'importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine dei trenta giorni dal termine di approvazione del rendiconto della gestione per la trasmissione della certificazione da parte della regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita;

c) l'ente non può impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento;

d) l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento dell'obiettivo di cui al primo periodo relativo all'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

e) l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

f) l'ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.

724. Agli enti per i quali il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710 sia accertato successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni di cui al comma 723 si applicano nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del predetto saldo. La rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al comma 723, lettera f), è applicata al presidente, al sindaco e ai componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuto il mancato conseguimento. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.

725. Gli enti di cui al comma 724 sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione mediante l'invio di una nuova certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

726. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti, che si configurano elusivi delle regole di cui ai commi da 707 a 734, sono nulli.

727. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto delle regole di cui ai commi da 707 a 734 è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta applicazione dei princìpi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle predette regole, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino a un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile amministrativo individuato dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.

728. Le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo di cui al comma 710 per consentire esclusivamente un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali della regione e della regione stessa. Per gli anni 2016 e 2017, la Regione siciliana e le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta operano la compensazione mediante la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità in termini di competenza eurocompatibile di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano mediante il contestuale miglioramento, di pari importo, del proprio saldo programmatico riguardante il patto di stabilità interno.

729. Gli spazi finanziari ceduti dalla regione sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011.

730. Ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui al comma 728, le regioni e le province autonome definiscono criteri di virtuosità e modalità operative, previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali. Per i medesimi fini, gli enti locali comunicano all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), all'Unione delle province d'Italia (UPI) e alle regioni e alle province autonome, entro il 15 aprile ed entro il 15 settembre, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare esclusivamente impegni in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. Entro i termini perentori del 30 aprile e del 30 settembre, le regioni e le province autonome comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica anche con riferimento a quanto disposto dal comma 731. Gli spazi finanziari attribuiti e non utilizzati per impegni in conto capitale non rilevano ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 710.

731. Agli enti locali che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del saldo di cui al comma 710, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero.

732. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto al saldo di cui al comma 710 possono richiedere, per la quota di spazi finanziari non soddisfatta tramite il meccanismo di cui al comma 728, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web «http://pareggio-bilancioentiterritoriali.tesoro.it» appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere impegni di spesa in conto capitale. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto al saldo di cui al comma 710, possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web «http://pareggiobilancioentiterri-toriali.tesoro.it» appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi che intendono cedere nell'esercizio in corso. Qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale agli spazi finanziari richiesti. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 10 luglio, aggiorna gli obiettivi degli enti interessati dalla acquisizione e cessione di spazi finanziari di cui al presente comma, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo. Agli enti che acquisiscono spazi finanziari è peggiorato, nel biennio successivo, l'obiettivo per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita, mentre agli enti che cedono spazi finanziari l'obiettivo di ciascun anno del biennio successivo è migliorato in misura pari alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti. La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero.

733. Qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio di cui al comma 719, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone adeguate misure di contenimento della predetta spesa.

734. Per gli anni 2016 e 2017, alle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, alla Regione siciliana e alle province autonome di Trento e di Bolzano non si applicano le disposizioni di cui al comma 723 del presente articolo e resta ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dall'articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato.


 

 

I commi da 707 a 713 e da 719 a 734 abrogano le norme relative alla disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali nonché quelle relative al conseguimento del pareggio di bilancio da parte delle regioni così come disciplinato dalla legge n. 190 del 2014 e introducono il conseguimento del pareggio del bilancio per gli enti locali e le regioni ovvero del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Per l'anno 2016 sono escluse dal predetto saldo le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull’avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 480 milioni di euro. Sono inoltre disciplinati il monitoraggio dei risultati, le sanzioni per mancato adempimento, le misure di flessibilità della regola del pareggio di bilancio in ambito regionale e nazionale (c.d. patto di solidarietà fra enti territoriali).

 

Con riguardo al pareggio di bilancio, si tratta, com’è noto, del principio introdotto dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, novellando gli articoli 81, 97, 117 e 119 Cost., introduce il principio dell’equilibrio tra entrate e spese del bilancio dello Stato, al netto degli effetti ciclici e salvo eventi eccezionali, correlandolo a un vincolo di sostenibilità del debito di tutte le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle regole in materia economico-finanziaria derivanti dall’ordinamento europeo. Alla nuova disciplina è stato dato seguito mediante la legge "rinforzata" 24 dicembre 2013, n. 243 la quale ha previsto, a decorrere dal 2016, per regioni ed enti locali, in luogo dell'equilibrio previsto per il bilancio dello Stato, il pareggio nominale tra le entrate e le spese, senza correzioni cicliche (articoli da 9 a 12)

 

Il comma 707 prevede, a decorrere dall'anno 2016, l'abrogazione delle norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e quelle relative al conseguimento del pareggio di bilancio da parte delle regioni così come disciplinato dalla legge n. 190 del 2014. Si tratta dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 e dei commi 461, 463, 464, 468, 469 e da 474 a 483 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014. Restano, invece, fermi gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno 2015, di cui ai commi 19, 20 e 20-bis dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, nonché l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all’anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011. Restano altresì fermi gli adempimenti delle regioni relativi al monitoraggio e alla certificazione del pareggio di bilancio per l’anno 2015, di cui ai commi da 470 a 473 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, nonché l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto dell’obiettivo del pareggio relativo all’anno 2015. Sono fatti salvi gli effetti connessi all’applicazione negli anni 2014 e 2015 dei patti orizzontali recati al comma 141 dell’articolo 1 della legge n. 220 del 2010, al comma 483 dell’articolo 1 della legge, n. 190 del 2014 e al comma 7 dell’articolo 4-ter del decreto-legge n. 16 del 2012.

Il patto di stabilità interno per gli enti locali è disciplinato dall'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come successivamente modificato ed integrato, da ultimo, dall'articolo 1, commi 489-498, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015).

Per quanto concerne l'ambito soggettivo di applicazione, per il 2015 il patto di stabilità si applica alle province e ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, come disposto dal comma 1 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, compresi gli enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso (ai sensi dell'articolo 1, comma 436, della legge 24 dicembre 2012, n. 228).

A partire dal 2014, sono assoggettati alle regole del patto di stabilità interno anche le unioni di comuni formate dagli enti con popolazione fino a 1.000 abitanti, secondo le regole previste per i comuni aventi corrispondente popolazione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 16 del D.L. n. 138/2011.

L'obiettivo del patto di stabilità per gli enti locali consiste nel raggiungimento di uno specifico obiettivo di saldo finanziario, calcolato quale differenza tra entrate e spese finali – comprese dunque le spese in conto capitale – espresso in termini di competenza mista (criterio contabile che considera le entrate e le spese in termini di competenza, per la parte corrente, e in termini di cassa per la parte degli investimenti, al fine di rendere l'obiettivo del patto di stabilità interno più coerente con quello del Patto europeo di stabilità e crescita).

Sono previste alcune esclusioni di specifiche voci di entrata e di spesa dal computo del saldo, che non rientrano, pertanto, nei vincoli del patto.

Per quanto concerne i meccanismi di calcolo degli obiettivi di saldo, si ricorda che, dal 2011, gli obiettivi del patto sono ancorati alla capacità di spesa di ciascun ente locale, corrispondente al livello di spesa corrente mediamente sostenuto in un triennio. In particolare, per gli anni dal 2015 al 2018, la normativa vigente, come aggiornata dalla legge di stabilità per il 2015, prevede che il saldo obiettivo venga determinato, per ciascun ente, applicando alla spesa corrente media da esso sostenuta nel triennio 2010-2012 – come desunta dai certificati di conto consuntivo – determinati coefficienti, fissati in maniera differenziata per le province e i comuni. Gli obiettivi così ottenuti devono essere rettificati per neutralizzare il taglio dei trasferimenti erariali determinato dal comma 2 dell'articolo 14 del D.L. n. 78/2010.

Con la legge di stabilità per il 2015 è stato introdotto per le regioni a statuto ordinario il vincolo del pareggio di bilancio quale nuova modalità di contenimento della spesa pubblica, in luogo del patto di stabilità interno incentrato sull'osservanza di un limite posto alle spese finali.

L'articolo 1, comma 463, della legge n. 190/2014 definisce la nuova modalità di contenimento dei saldi di finanza pubblica per le regioni a statuto ordinario, in linea con il dettato dell'articolo 9 della legge n. 243/2012 il quale stabilisce che i bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano:

§  un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali (come peraltro previsto dal TUEL per gli enti locali);

§  un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.

In riferimento a tale disposizione, il comma 463 stabilisce che le regioni a decorrere dal 2015, in fase di rendiconto, e a decorrere dal 2016, in fase di previsione, devono conseguire il pareggio di bilancio – definito come "saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa" – sia considerando le entrate e le spese finali, sia considerando le entrate e le spese correnti.

Per quanto concerne in particolare l'equilibrio di parte corrente, questo è riferito alla differenza tra entrate e spese correnti, che includono anche le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti: va sottolineato come, in sostanza, ciò comporta che, poiché la quota in conto interessi è già inclusa nell'ambito delle spese correnti, tale equilibrio implica che le entrate correnti debbano assicurare risorse sufficienti per rimborsare i prestiti assunti.

Ai fini dell'equilibrio di parte corrente sono esclusi:

§  l'utilizzo del risultato di amministrazione di parte corrente e del fondo di cassa;

§  il recupero del disavanzo di amministrazione;

§  il rimborso anticipato dei prestiti.

 

Dal complesso delle spese sono escluse dal computo dei saldi per l'anno 2015 determinate tipologie tassativamente elencate dalla legge (L. n. 190/2014, art. 1, commi 145 e 466).

 

Il comma 708 specifica che il termine del 10 settembre 2014 per l’invio esclusivamente in via telematica delle deliberazioni dei Comuni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni ai fini del versamento della prima rata TASI si riferisce ai soli Comuni che non abbiano già inviato in via telematica, entro il 23 maggio 2014, le richiamate deliberazioni.

Il comma 709 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi da 707 a 734 costituiscono, per le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano, principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

Il comma 710, per gli enti indicati al precedente comma 709, definisce il concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica. Tale concorso consiste nel conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato per effetto dell'applicazione del patto di solidarietà tra enti territoriali, ai sensi dei successivi commi 728, 730, 731 e 732.

Si rammenta che l'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 stabilisce che i bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano:

§  un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali (come peraltro previsto dal TUEL per gli enti locali);

§  un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.

 

Tale disciplina, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge n. 243 del 2012, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016. In proposito si rileva che in sede di parere sul contenuto proprio del disegno di legge di stabilità 2016, la 5° Commissione del Senato ha ritenuto che tale previsione operi con riferimento ai bilanci approvati nel 2016 e quindi riferiti agli esercizi 2017 e successivi.

La presente disposizione prevede per i medesimi enti il conseguimento del saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali e in termini di competenza, senza considerare la cassa e senza considerare le partite correnti.

 

Il comma 711 specifica che ai fini delle determinazione del saldo non negativo si considerano i titoli 1, 2, 3, 4 e 5 delle entrate dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 e per le spese i titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.

I titoli delle entrate dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 sono i seguenti:

§  TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa;

§  TITOLO 2: Trasferimenti correnti;

§  TITOLO 3: Entrate extratributarie;

§  TITOLO 4: Entrate in conto capitale;

§  TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie.

 

I titoli delle spese dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 sono i seguenti:

§  TITOLO 1: Spese correnti;

§  TITOLO 2: Spese in conto capitale;

§  TITOLO 3: Spese per incremento di attività finanziarie.

 

La somma dei primi 5 titoli delle entrate rappresenta il totale delle entrate finali mentre la somma dei primi 3 titoli delle spese rappresenta il totale delle spese finali.

 

Limitatamente all’anno 2016, il medesimo comma 711 prevede che nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa al netto della quota rinveniente dal ricorso all’indebitamento.

 

In considerazione del fatto che l'esclusione dell'indebitamento connesso al fondo pluriennale vincolato dal saldo è limitata al solo esercizio 2016, la disposizione appare coerente con quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 243 del 2012.

 

Si ricorda che l'articolo 10 della legge n. 243 subordina le operazioni di indebitamento al mantenimento dell'equilibrio di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione (inclusa la stessa regione), sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale. Non sono previste deroghe per particolari tipologie di spese, fermo restando che, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, l'indebitamento è consentito solo per finanziare le spese di investimento. I criteri e le modalità di attuazione tecnica dell'articolo 10 devono ancora essere definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

 

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all’allegato 1 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

a)   in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce;

b)  in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

L’ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell’esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell’esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l’importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all’importo dei fondi pluriennali di spesa dell’esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all’importo, riferito al 31 dicembre dell’anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Sugli stanziamenti di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti.

Il fondo pluriennale risulta immediatamente utilizzabile, a seguito dell’accertamento delle entrate che lo finanziano, ed è possibile procedere all’impegno delle spese esigibili nell’esercizio in corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario), e all’impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo).

In altre parole, il principio della competenza potenziata prevede che il “fondo pluriennale vincolato” sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzi con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall’ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste. In particolare, la programmazione e la previsione delle opere pubbliche è fondata sul Programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale di cui alla vigente normativa che prevedono, tra l’altro, la formulazione del cronoprogramma (previsione dei SAL) relativo agli interventi di investimento programmati.

 

Il comma 712 prevede, a decorrere dall'anno 2016, un nuovo prospetto obbligatorio da allegare al bilancio di previsione, contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710 come declinato al comma 711. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto concernente il rispetto del predetto saldo è definito secondo le modalità previste dall’articolo 11, comma 11, del decreto legislativo n. 118 del 2011. Con riferimento all’esercizio 2016, il prospetto è allegato al bilancio di previsione già approvato mediante delibera di variazione del bilancio approvata dal Consiglio non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 11, comma 11, del decreto legislativo n. 118 del 2011.

L'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo n. 118 del 2011 dispone che gli schemi di bilancio sono modificati ed integrati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. A decorrere dal 2016, gli allegati riguardanti gli equilibri sono integrati in attuazione dell'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Il comma 713, per l'anno 2016, esclude dal saldo non negativo di cui al comma 710 le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull’avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 480 milioni di euro. A tal fine gli enti locali comunicano entro il termine perentorio del 1° marzo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso per gli interventi di edilizia scolastica, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere interventi di edilizia scolastica nel rispetto del vincolo di cui ai commi 710 e 711. Gli spazi finanziari sono attribuiti secondo il seguente ordine prioritario:

a)   spese sostenute per gli interventi di edilizia scolastica avviati dai comuni a seguito dell’articolo 48 comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Tale norma per gli anni 2014 e 2015 non considera, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, le spese sostenute dai comuni per interventi di edilizia scolastica. L'esclusione opera nel limite massimo di 122 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Le spese destinate ad interventi di edilizia scolastica sostenute da province e città metropolitane nell’ambito dei finanziamenti già previsti dal comma 467 della legge di stabilità 2015. Le spese sostenute dai comuni a compartecipazioni e finanziamenti della Banca europea degli investimenti destinati agli interventi di edilizia scolastica esclusi dal beneficio di cui all’articolo 48, comma 1, del decreto legge n. 66 del 2014;

b)  spese sostenute dagli enti locali a valere su stanziamenti di bilancio ovvero su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per interventi di edilizia scolastica finanziati con le risorse di cui all’articolo10 del decreto-legge 12 novembre 2013, n. 104 (contributi pluriennali per euro 40 milioni per l'anno 2015 e per euro 50 milioni annui per la durata residua dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2016);

c)   spese per interventi di edilizia scolastica sostenute da parte degli enti locali.

Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 15 aprile 2016. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili gli stessi sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste. Il monitoraggio degli interventi di edilizia scolastica avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 concernente le procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti.

Il comma 719 prevede che le regioni, i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettano al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 710, con tempi e modalità definiti con decreti del predetto Ministero sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 720 dispone che ciascun ente, ai fini della verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo, debba inviare, utilizzando il sistema web appositamente previsto nel sito:
http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it », entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all’obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione e attesti il conseguimento dell’obiettivo di saldo di cui al comma 710, si applicano le sole disposizioni in materia di divieto di assunzione di personale di cui al comma 723, lettera e).

Il comma 721 attribuisce all'organo di revisione economico-finanziaria, decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il compito, in qualità di commissario ad acta, pena la decadenza dal ruolo di revisore, di assicurare l'assolvimento dell'adempimento e trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il conseguimento dell’obiettivo di saldo di cui al comma 710, si applicano le disposizioni in materia di divieto di assunzione di personale e di riduzione delle indennità degli organi politici, di cui al comma 723, lettere e) ed f). Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all’anno successivo a quello di riferimento sono sospese e, a tal fine, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 723, decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, l’invio della certificazione non dà diritto all’erogazione da parte del Ministero dell'interno delle risorse o trasferimenti oggetto di sospensione.

Il comma 722 dispone il divieto, decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, di trasmettere nuove certificazioni a rettifica delle precedenti. Rimane, invece, fermo l'invio di una nuova certificazione qualora gli enti rilevino, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all’obiettivo di saldo di cui al comma 710.

Il comma 723 prevede una serie di sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710. In particolare, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza:

a)   l’ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all’importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di incapienza gli enti locali sono tenuti a versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X dell’entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell’anno successivo a quello dell’inadempienza, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228, a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero dell'interno e, in caso di incapienza, a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori;

b)  la regione inadempiente è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del pareggio di bilancio, l'importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine dei 30 giorni dal termine di approvazione del rendiconto della gestione per la trasmissione della certificazione da parte della regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita;

c)   l’ente non può impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all’importo dei corrispondenti impegni effettuati nell’anno precedente a quello di riferimento;

d)  l’ente non può ricorrere all’indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento dell’obiettivo di cui al primo periodo relativo all’anno precedente. L’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

e)   l’ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

f)    l’ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell’esercizio in cui è avvenuta la violazione con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Tali importi sono acquisiti al bilancio dell'ente.

In relazione al sistema sanzionatorio si rammenta la disciplina generale, riferita a tutti gli enti territoriali, contenuta nell'articolo 9 della legge n. 243/2012, nel quale, ai commi da 2 a 5 si dispone che:

§  qualora, in sede di rendiconto di gestione, un ente registri un valore negativo dei saldi rilevanti ai fini dell’equilibrio di bilancio, lo stesso dovrà adottare misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo;

§  l’individuazione delle sanzioni da applicare nei confronti degli enti territoriali in caso di mancato conseguimento dell’equilibrio gestionale, sia riferito al saldo complessivo che al saldo corrente è rinviata alla legge dello Stato;

§  al fine di assicurare il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, viene fatta salva la possibilità di prevedere con legge dello Stato ulteriori obblighi per gli enti territoriali in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

 

Il comma 724 dispone che nei confronti degli enti per i quali il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710 sia accertato successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni si applicano nell’anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del predetto saldo. La rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al comma 723, lettera f), è applicata al presidente, al sindaco e ai componenti della giunta in carica nell’esercizio in cui è avvenuto il mancato conseguimento. Gli importi derivanti dalla rideterminazione delle indennità e dei gettoni di presenza sono acquisiti al bilancio dell'ente.

Il comma 725 con riferimento agli enti di cui al comma 724 prevede che gli stessi siano tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall’accertamento della violazione mediante l’invio di una nuova certificazione al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il comma 726 dispone la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere dagli enti che si configurano elusivi delle regole di cui ai commi da 707 a 734.

Il comma 727 attribuisce alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti in sede di accertamento circa l'osservanza delle regole di cui ai commi da 707 a 734, il potere di irrogare sanzioni agli amministratori qualora emerga l'artificioso rispetto delle regole conseguito mediante una non corretta applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 o altre forme elusive. Nei confronti degli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle predette regole, è prevista la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l’indennità di carica percepita al momento di commissione dell’elusione e, al responsabile amministrativo individuato dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. I predetti importi sono acquisiti al bilancio dell'ente.

I commi da 728 a 732 introducono misure di flessibilità della regola del pareggio di bilancio in ambito regionale e nazionale (c.d. patto di solidarietà fra enti territoriali).

Con riferimento all'ambito regionale, si tratta di una flessibilità analoga a quella prevista dall'articolo 10 della legge n. 243 del 2012 che fa riferimento alla possibilità di indebitamento purché sia garantito l'equilibrio a livello regionale. Si segnala che l'articolo 10 demanda ad un decreto del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, la disciplina dei criteri e delle modalità di attuazione tecnica, che in parte sembrano invece previsti dalla legge in esame.

Il comma 728 consente alle regioni di poter autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo di cui al comma 710 per permettere esclusivamente un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali della regione e della regione stessa.

Per gli anni 2016 e 2017 la Regione siciliana e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, operano la compensazione mediante la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità in termini di competenza eurocompatibile di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e la regione Trentino alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano mediante il contestuale miglioramento, di pari importo, del proprio saldo programmatico riguardante il patto di stabilità interno.

Il comma 729 dispone che gli spazi finanziari ceduti dalla regione sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011.

Il comma 730, ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui al comma 728, attribuisce alle regioni il compito di definire i criteri di virtuosità e le modalità operative, previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali. A tal fine, gli enti locali comunicano all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), all'Unione delle province d'Italia (UPI) e alle regioni, entro il 15 aprile ed entro il 15 settembre, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare esclusivamente impegni in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. Entro i termini perentori del 30 aprile e del 30 settembre, le regioni comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Gli spazi finanziari attribuiti e non utilizzati per impegni in conto capitale non rilevano ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 710.

Il comma 731 prevede nei confronti degli enti locali che cedono spazi finanziari il riconoscimento, nel biennio successivo, di una modifica migliorativa del saldo di cui al comma 710, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero.

Il comma 732 introduce misure di flessibilità della regola del pareggio di bilancio in ambito nazionale.

In particolare, si consente agli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto all'obiettivo di saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali di cui al comma 710, la possibilità di richiedere, oltre alla quota già eventualmente chiesta tramite il meccanismo di solidarietà regionale previsto al comma 728, gli spazi finanziari di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere impegni di spesa in conto capitale. Nel contempo, gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto al saldo di cui al comma 710, comunicano gli spazi che intendono cedere nell'esercizio in corso. Tali comunicazioni vanno effettuate al Ministro dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante l'apposito sito web predisposto per le comunicazioni inerenti il pareggio di bilancio degli enti territoriali, entro il termine perentorio del 15 giugno. Qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale agli spazi finanziari richiesti. Entro il 10 luglio il Dipartimento della RGS aggiorna i nuovi obiettivi degli enti interessati per l'anno in corso e per il biennio successivo. Agli enti che acquisiscono spazi finanziari è peggiorato, nel biennio successivo, l'obiettivo per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita, mentre agli enti che cedono spazi finanziari, l'obiettivo di ciascun anno del biennio successivo, è migliorato in misura pari alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti. In ogni caso, la somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero.

Il comma 733 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio di cui al comma 719, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l’Unione europea, proponga adeguate misure di contenimento della predetta spesa.

Il comma 734 prevede, per gli anni 2016 e 2017, nei confronti delle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige e Sicilia e delle province autonome di Trento e Bolzano, la non applicazione delle sanzioni per il mancato raggiungimento dell'obiettivo ad esse assegnato, così come stabilito dal comma 723. Resta, invece, ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dall’articolo 1, commi 454 e successivi, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato. Secondo quanto affermato dalla relazione illustrativa per tali enti negli anni 2016 e 2017, la disciplina del pareggio di bilancio in esame si applica a fini conoscitivi.

 

L'articolo 5, comma 2, lettera b) della legge costituzionale n. 1 del 2012 prevede che la legge "rinforzata" (poi legge n. 243 del 2012) disciplina la facoltà dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di ricorrere all'indebitamento, ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, secondo periodo, della Costituzione.

La successiva lettera c) prevede che le modalità attraverso le quali i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni siano definite dalla medesima legge "rinforzata".

 

Il comma 454 dell'unico articolo della legge di stabilità per il 2013 definisce gli obiettivi di risparmio per ciascuno degli anni dal 2013 al 2018, in termini di competenza eurocompatibile, calcolati sul complesso delle spese finali per le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia. Le voci che costituiscono la competenza eurocompatibile sono:

a)   gli impegni di parte corrente al netto dei trasferimenti, delle spese per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;

b)  i pagamenti per trasferimenti correnti, per imposte e tasse e per gli oneri straordinari della gestione corrente;

c)   i pagamenti in conto capitale, escluse le spese per concessione di crediti e per l'acquisto di titoli, di partecipazioni azionarie e conferimenti.

Il comma 455 della medesima legge di stabilità per il 2013 dispone gli obiettivi di risparmio per ciascuno degli anni dal 2013 al 2018 per la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano. A tali fine, tali enti concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista.

Secondo il criterio della competenza mista le entrate e le spese correnti sono considerate in termini di competenza (accertamenti e impegni) mentre quelle in conto capitale sono considerate in termini di cassa (incassi e pagamenti), al fine di rendere l'obiettivo del patto di stabilità interno più coerente con quello del Patto europeo di stabilità e crescita.


 

Articolo 1, commi 714 e 715
(
Piano di riequilibrio pluriennale)

 


714. Gli enti locali che nel corso del 2013 o del 2014 hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare la quota di disavanzo applicato al piano di riequilibrio, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i medesimi enti, ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio come prevista dall'articolo 243-bis, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, possono provvedere a rimodulare o riformulare il precedente piano in coerenza con l'arco temporale di trenta anni previsto per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui ai periodi precedenti, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione.

715. Gli enti locali che hanno conseguito l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il periodo della durata del piano possono utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione.


 

 

I commi 714 e 715 intervengono in materia di piano di riequilibrio pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000).

L’articolo 243-bis, si rammenta, stabilisce che gli enti locali per i quali sussistano squilibri di bilancio in grado di provocarne il dissesto finanziario possono ricorrere, con deliberazione consiliare, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ed, entro i successivi novanta giorni (decorrenti dalla data di esecutività della delibera) approvare un piano di riequilibrio della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Il piano di riequilibrio. Questo deve contenere tutte le misure necessarie a superare lo squilibrio, alcune delle quali dettate espressamente dalla norma in esame.

Una volta approvato, il piano deve essere trasmesso alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali (prevista dall’articolo 155 del TUEL) ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai fini dell’approvazione dello stesso secondo le procedure stabilite dall’articolo 243-quater.

Ai fini del riequilibrio l’ente interessato può avvalersi, anche di una apposita anticipazione, prevista dall’articolo 243-ter: questa è erogata dallo Stato a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, con predeterminati massimali (300 euro per abitante per i comuni e 20 euro per abitante per le province) e deve essere restituita entro 10 anni.

In caso di accesso al Fondo, l’ente locale deve adottare alcune specifiche misure di riequilibrio statuite dall’articolo 243-bis, consistenti nella riduzione delle spese per il personale, di quelle per prestazioni di servizi e di trasferimenti, nonché nel blocco dell’indebitamento.

 

In particolare il comma714 reca misure concernenti gli enti locali che nel corso del 2013 o del 2014 hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243-bis del TUEL. o ne hanno conseguito l’approvazione. Tale differenziazione della posizione soggettiva degli enti locali interessati è da ricondurre alla circostanza che, come si è sopra illustrato, alla fase di presentazione del piano, che interviene con l’approvazione dello stesso entro i novanta giorni successivi alla deliberazione di ricorrere alla procedura di riequilibrio, segue una fase approvativa presso la Corte dei conti ai sensi dell’articolo 243-quater, sulla cui durata possono incidere anche contenziosi innanzi alle Sezioni riunite del medesimo giudice contabile.

Per gli enti locali in questione il comma stabilisce che gli stessi:

§  possono ripianare la quota di disavanzo applicato al piano di riequilibrio, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015[42];

§  entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità in esame, i medesimi enti, ferma restando la durata massima decennale del piano di riequilibrio, possono provvedere a rimodularlo o riformularlo “in coerenza con l'arco temporale di trenta anni previsto per il riaccertamento straordinario dei residui” previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118[43];

§  possono effettuare la restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate a valere sul fondo di rotazione di cui all’articolo 243-ter - nonché le specifiche anticipazioni previste dall’articolo 243-quinquies per gli enti locali per infiltrazioni e condizionamento di tipo mafioso - in un periodo massimo di trenta anni, anziché nel periodo massimo decennale previsto dai due commi in questione. Per tale profilo risulterebbe peraltro opportuno, per un miglior coordinamento normativo con i commi suddetti, modificarne espressamente il testo.

 

Il comma 715 dispone, per gli enti che abbiano conseguito l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (e non, quindi, anche per quegli enti che l’abbiano solo presentato, come invece prevede il precedente comma) che gli stessi per il periodo della durata del piano possono utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione.

 

In proposito si segnala che il comma 759 della legge di stabilità in commento dispone, al fine di agevolare la gestione contabile e finanziaria delle province e delle città metropolitane (in considerazione del processo attuativo del riordino degli enti disposto dalla legge n. 56 del 2014), che le stesse possono rinegoziare- anche per tate in scadenza 2016 - le rate di ammortamento dei mutui che non siano stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, consentendo agli enti in questione di utilizzare gli eventuali risparmi derivanti dalla rinegoziazione.


 

Articolo 1, comma 716
(
Spese degli enti locali per bonifiche ambientali
conseguenti ad attività minerarie
)

 


716. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 710 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per interventi di bonifica ambientale, conseguenti ad attività minerarie, effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 20 milioni di euro. A tale fine gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 1° marzo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, secondo modalità individuate e pubblicate nel sito istituzionale della medesima Struttura, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere gli interventi di cui al presente comma nel rispetto del vincolo di cui ai commi 710 e 711. Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile 2016. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste.


 

 

Il comma 716 è volto ad escludere per l'anno 2016, dal saldo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali (individuato ai sensi del comma 710) rilevante ai fini del pareggio di bilancio degli enti locali, le spese sostenute dagli enti locali per interventi di bonifica ambientale, conseguenti ad attività minerarie, per un limite massimo di 20 milioni di euro.

Il comma precisa inoltre che le spese da escludere sono solo quelle effettuate a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito.

 

Il saldo cui far riferimento per l’applicazione dell’esclusione, come detto, è quello indicato dal comma 710 della legge in esame, che, si rammenta, contestualmente all’abrogazione delle vigenti disposizioni concernenti il Patto di stabilità per gli enti locali (disposte dal comma 707), definisce le nuove regole che, in sostituzione del Patto suddetto, disciplinano nel 2016 il concorso degli enti medesimi al contenimento dei saldi finanza pubblica.

Le nuove regole prevedono che gli enti territoriali devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato dall’applicazione di alcune regole di solidarietà tra enti territoriali (disciplinate in altre disposizioni della legge, che qui non occorre richiamare).

 

A tal fine, viene previsto che gli enti locali comunichino, entro il termine perentorio del 1° marzo, alla Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere gli interventi di cui al presente comma nel rispetto dei vincolo di cui ai commi 710-711.

Le modalità di comunicazione sono individuate e pubblicate sul sito della medesima Struttura di missione (Italiasicura.it).

Con D.P.C.M., emanato entro il 15 aprile 2016, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i comuni beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa.

In caso di richiesta complessiva superiore agli spazi finanziari disponibili, i medesimi saranno assegnati in proporzione alle richieste.

Il censimento realizzato dall’APAT (oggi ISPRA) per conto del Ministero dell’Ambiente, in ottemperanza all’art. 22 della L. 179/2002 sui “siti minerari abbandonati”, ha individuato 2.990 siti minerari dismessi[44]. Sul tema del recupero e la valorizzazione delle miniere dismesse è incentrato il documento dell’ISPRA intitolato “Recupero e valorizzazione delle miniere dismesse: lo stato dell’arte in Italia”, pubblicato nel 2011.

Per quanto riguarda la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, essa è stata istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale, con il D.P.C.M. 27 maggio 2014. La principale finalità della struttura di missione è imprimere un'accelerazione all'attuazione degli interventi in materia di dissesto idrogeologico, nonché per lo sviluppo di infrastrutture idriche. La struttura di missione opera fino alla scadenza del mandato del Governo in carica.


 

Articolo 1, commi 717 e 718
(
Scuole innovative INAIL)

 


717. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, destina ulteriori 50 milioni di euro rispetto alle somme indicate all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per la realizzazione delle scuole innovative, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree di intervento di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Rispetto alle citate risorse i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 1,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le somme incassate dagli enti locali attraverso la cessione delle aree di loro proprietà in favore dell'INAIL sono vincolate alla realizzazione delle ulteriori fasi progettuali finalizzate alla cantierizzazione dell'intervento oggetto del concorso di cui al comma 155 dell'articolo 1 della citata legge n. 107 del 2015, in deroga a quanto previsto dal decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le eventuali somme residue sono trasferite dagli enti locali al bilancio dello Stato per la riduzione dei canoni di cui al comma 158 dell'articolo 1 della citata legge n. 107 del 2015.

718. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e quelle di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, aventi ad oggetto principalmente investimenti in strutture scolastiche, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è autorizzato a reclutare un apposito contingente di 20 unità di personale delle amministrazioni pubbliche in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative in materia di investimenti immobiliari e di appalti pubblici, selezionato con apposito bando di mobilità e a valere sulle facoltà assunzionali dell'Istituto previste dalla legislazione vigente.


 

 

I commi 717 e 718, prevedono la destinazione di ulteriori risorse (rispetto a quelle stanziate per il triennio 2014-2016 per gli interventi del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici) per 50 milioni di euro, nell’ambito degli investimenti immobiliari dell’I.N.A.I.L. previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili (ossia, ai sensi dell’articolo 65 della L. 153/1969, le somme eccedenti la normale liquidità di gestione), per la realizzazione delle scuole innovative.

Rispetto alle richiamate risorse, i canoni di locazione da corrispondere all’I.N.A.I.L. sono posti a carico dello Stato per 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2018, (mediante una corrispondente diminuzione del Fondo per la buona scuola, di cui all’articolo 1, comma 202, della L. 107/2015), mentre le somme incassate dagli enti locali mediante la cessione delle aree di loro proprietà all'I.N.A.I.L. sono vincolate alla realizzazione di ulteriori fasi progettuali per la realizzazione delle scuole innovative.

Per favorire la costruzione delle scuole innovative (e per le iniziative di elevata utilità sociale, valutabili nell'ambito dei piani triennali di investimento dell'I.N.A.I.L.) si autorizza inoltre l'I.N.A.I.L. a reclutare un contingente di 20 unità di personale delle amministrazioni pubbliche, in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative in materia di investimenti immobiliari e di appalti pubblici, selezionato con apposito bando di mobilità e a valere sulle facoltà assunzionali dell’Istituto previste a legislazione vigente.


 

Articolo 1, commi 735 e 736
(Esclusioni dai saldi per le Regioni)

 


735. All'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

«3-bis) nei saldi di competenza, gli impegni del perimetro sanitario del bilancio, finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi negli esercizi antecedenti l'anno 2015».

736. La disposizione di cui al comma 735 entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.


 

 

Il comma 735 modifica l'art. 1, comma 466, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) - che elenca alcune voci di spesa, per l’anno 2015,  non rilevanti ai fini del computo dei saldi che le regioni a statuto ordinario sono tenute a conseguire ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica - aggiungendo una ulteriore voce di spesa da escludere dai predetti saldi (in termini di saldi di competenza), costituita dagli impegni assunti sulla spesa sanitaria (nell'ambito del cosiddetto perimetro sanitario) a valere sugli avanzi di amministrazione della gestione sanitaria degli esercizi antecedenti l'anno 2015.

Il comma 736 prevede che detta disposizione entri in vigore dalla data di pubblicazione della legge di stabilità in esame nella Gazzetta Ufficiale (30 dicembre 2015).

 

L’art. 20 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali) definisce entrate e spese del perimetro sanitario, fornendo un elenco di voci, che le regioni sono tenute ad evidenziare nell'ambito dei bilanci regionali, al fine di consentire sia la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, sia una verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale.

 

In sostanza, vista la specificità del comparto sanitario e gli specifici criteri contabili cui sono soggette le relative entrate e spese, la disposizione in commento consente alle regioni, nell’ambito della disciplina relativa al pareggio di bilancio per l’anno 2015, di utilizzare gli avanzi di amministrazione vincolati degli esercizi antecedenti l'anno 2015 per nuovi impegni di spesa per il finanziamento del servizio sanitario, che non vengono pertanto computati nei saldi.

Articolo 1, commi 737-739
(Disposizioni in materia di enti locali)

 


737. Per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico, possono essere utilizzati per una quota pari al 100 per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.

738. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: «sino alla data del 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «sino alla data del 31 dicembre 2016».

739. L'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012.


 

 

I commi da 737 a 739 recano disposizioni in materia contabile e finanziaria concernenti gli enti locali.

In particolare, il comma 737 consente di utilizzare integralmente, per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche. Sono escluse dall'applicazione di tale disposizione le sanzioni di cui all'art. 31, comma 4-bis, dello stesso testo unico, vale a dire le sanzioni irrogate in caso di inottemperanza accertata alla ingiunzione alla demolizione di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità da esso ovvero con variazioni essenziali.

 

Ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.

L'art. 19 dello stesso testo unico disciplina il contributo dovuto per il rilascio del permesso di costruire relativo a opere o impianti non destinati a residenza. Il capo II del titolo IV del citato testo unico determina, inoltre, le sanzioni da irrogare per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso.

Al riguardo, si rammenta che l'art. 17, comma 1, lett. q-bis), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ha, da ultimo, inserito, nell'art. 31 del citato testo unico (Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali), i commi da 4-bis a 4-quater, che recano disposizioni in materia di sanzioni irrogate in caso di inottemperanza accertata alla ingiunzione alla demolizione di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità da esso ovvero con variazioni essenziali, destinandone i relativi proventi, spettanti al comune, "esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico".

Il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 ha, tra l'altro, abrogato l’articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante "Norme per la edificabilità dei suoli", il quale recava disciplina della destinazione dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia, disponendo che gli stessi venissero versati su conti correnti vincolati presso le tesorerie comunali e fossero destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare, nonché, nel limite massimo del 30 per cento, a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.

Nel corso degli anni sono state introdotte disposizioni volte a disciplinare l’utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni disposte dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, che ne hanno previsto la destinazione, in misura prevalente, alle spese correnti.

In particolare l’articolo 2, comma 8, della legge n. 244 del 2007, e successive modificazioni, ha disciplinato il regime di utilizzo dei proventi dal 2008 fino al 2015[45], prevedendo che i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni irrogate ai sensi del testo unico in materia edilizia potessero essere utilizzati, per una quota non superiore al 50 per cento, per il finanziamento di spese correnti, e, per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento, esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

Da segnalare, infine, che l'art. 77 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (come modificato dal decreto legislativo n. 126 del 2014), ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, l'art. 4, comma 3, della legge n. 10 del 2013, recante "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani", il quale disponeva che le maggiori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal testo unico in materia edilizia fossero destinate alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimonio comunale in misura non inferiore al 50 per cento del totale annuo.

 

Il comma 738 - al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte delle pubbliche amministrazioni - novella l'art. 2, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50 del 2014, disponendo che la data, fino alla quale resta elevato da tre a cinque dodicesimi il limite massimo di ricorso, da parte degli enti locali, ad anticipazioni di tesoreria, sia prorogata dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016.

 

L'art. 222, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, dispone che "Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio".

Il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria è stato incrementato da tre a cinque dodicesimi, sino alla data del 31 dicembre 2014, dall'art. 2, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50 del 2014.

L'art. 1, comma 542, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) ha novellato il richiamato comma 3-bis, prorogando la data del 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015.

 

Il comma 739 reca interpretazione autentica della disposizione di abrogazione dell'art. 11, comma 10, della legge n. 449 del 1997, che aveva conferito agli enti locali la facoltà di aumentare le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità.

La disposizione di abrogazione (articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, nella parte in cui abroga il citato art. 11, comma 10) è interpretata autenticamente nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi della facoltà di aumentare le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità prima della data di entrata in vigore della disposizione di abrogazione.

Si rammenta che l'art. 1 della legge n. 212 del 2000, recante " Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", prevede che "l'adozione di norme interpretative in materia tributaria" possa "essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica".


 

Articolo 1, comma 740
(
Aumenti di capitale)

 

740. Al comma 19 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato» sono sostituite dalle seguenti: «a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti bancari, che abbiano registrato».

 

 

Il comma 740, introdotto durante l’esame parlamentare, rende esplicita l’esclusione delle società quotate e degli istituti bancari dal novero delle società partecipate alle quali le Pubbliche Amministrazioni non possono accordare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né garanzie, qualora dette società abbia registrato per tre esercizi finanziari consecutivi perdite di esercizio, o abbiano utilizzato riserve disponibili per ripianare perdite, eventualmente anche infrannuali.

A tal fine è modificato il comma 19 dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

 


 

Articolo 1, comma 741
(Risorse destinate ai comuni di Venezia,
Chioggia e Cavallino-Treporti)

 

741. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 destinati ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti, previa ripartizione eseguita dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 798 del 1984.

 

 

Il comma 741 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per il 2016 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2022 da destinare agli interventi per la salvaguardia di Venezia (di cui all’articolo 6 della legge n. 798 del 1984) di competenza dei comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti. La norma prevede che la ripartizione sia effettuata dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo di cui all’articolo 4 della citata legge.

L'articolo 6 della legge n. 798 del 1984 (c.d. legge speciale per Venezia) prevede interventi per la acquisizione ed il restauro e risanamento conservativo di immobili da destinare alla residenza, nonché ad attività sociali e culturali, produttive, artigianali e commerciali essenziali per il mantenimento delle caratteristiche socio-economiche degli insediamenti urbani lagunari, compresi quelli finalizzati all'apprestamento di sedi sostitutive necessarie in conseguenza di altri interventi di restauro e risanamento (lett. a)); per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nonché per la sistemazione di ponti, canali e fondamenta sui canali di competenza comunale (lett. b)); per l'assegnazione da parte dei comuni di Venezia e Chioggia di contributi per l'esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo del patrimonio immobiliare privato (lett. c)); per la acquisizione di aree da destinare ad insediamenti produttivi e per la urbanizzazione primaria e secondaria delle stesse nell'ambito dell'intero territorio comunale (lett. d)).

Al Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo di cui all’art. 4 della stessa legge è demandato l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge. Secondo quanto previsto dalla norma, il Comitato esprime suggerimenti circa una eventuale diversa ripartizione dello stanziamento complessivo autorizzato in relazione a particolari esigenze connesse con l'attuazione dei singoli programmi di intervento.

Articolo 1, commi 742-746
(Assoggettamento al regime di Tesoreria Unica delle
Autorità amministrative indipendenti)

 


742. L'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e il Garante per la protezione dei dati personali sono assoggettati alla normativa di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e inseriti nella tabella A allegata alla stessa legge.

743. Alla data del 1° marzo 2016 i cassieri delle Autorità di cui al comma 742 provvedono a versare le disponibilità liquide depositate presso gli stessi sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Restano escluse dall'applicazione della presente disposizione le disponibilità liquide rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni o di altre pubbliche amministrazioni.

744. I cassieri delle Autorità di cui al comma 742 adeguano l'operatività dei servizi di cassa intrattenuti con le stesse Autorità alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e relative norme amministrative di attuazione.

745. Le Autorità di cui al comma 742 provvedono a smobilizzare gli eventuali investimenti finanziari entro il 30 giugno 2016, riversando le relative risorse sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale. Sono esclusi dallo smobilizzo i titoli di Stato italiani e le altre tipologie di investimento individuate dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2012. Le Autorità possono non smobilizzare gli investimenti in strumenti finanziari, come definiti dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, solo nel caso in cui il loro valore di mercato in uno dei giorni compresi tra il 16 e il 31 maggio 2016 sia inferiore al prezzo di acquisto.

746. Sono considerate assoggettabili al regime di tesoreria unica, con la procedura di cui all'articolo 2, quarto comma, della citata legge n. 720 del 1984, le Autorità amministrative indipendenti, quali enti e organismi di diritto pubblico, che riscuotono diritti o contributi obbligatori aventi valore di tributi statali, pur in assenza di trasferimenti provenienti dal bilancio dello Stato.


 

 

I commi da 742 a 746 prevedono l'assoggettamento al regime di tesoreria unica dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e del Garante per la protezione dei dati personali. I cassieri delle Autorità provvedono a versare le disponibilità liquide sulle contabilità speciali e ad adeguare l'operatività dei servizi di cassa. È previsto lo smobilizzo degli eventuali investimenti finanziari e il riversamento delle relative risorse sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale. Infine si considerano assoggettabili al regime di tesoreria unica le autorità indipendenti che riscuotono diritti o contributi obbligatori aventi valore di tributi statali.

 

Il comma 742 assoggetta alla normativa di tesoreria unica di cui alla legge n. 720 del 1984 l’Autorità di regolazione dei trasporti, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e il Garante per la protezione dei dati personali.

La legge 29 ottobre 1984, n. 720 ha istituito il sistema di tesoreria unica, definendo i criteri per l’individuazione degli enti sottoposti al sistema.

Gli enti destinatari, aventi tutti natura pubblicistica, sono stati distinti in due tabelle (A e B), con differenziata disciplina, contenuta, rispettivamente, nell’articolo 1 della legge n. 720/1984 e nell'art. 40 della legge n. 119/1981.

Gli enti compresi nella tabella A sono obbligati a depositare tutte le loro disponibilità liquide in due apposite contabilità speciali, aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato: una contabilità speciale fruttifera di interessi a favore dell'ente stesso ed una infruttifera. Le entrate degli enti affluiscono alle due contabilità speciali secondo due canali distinti a seconda della fonte dell'entrata.

Nelle contabilità speciali “fruttifere” vengono versati gli incassi derivanti dalle entrate proprie degli enti (costituite da introiti tributari ed extratributari, vendita di beni e servizi, canoni, sovracanoni, indennizzi, e da altri introiti provenienti dal settore privato).

Le altre entrate (le assegnazioni, i contributi e i trasferimenti provenienti dal bilancio dello Stato e dagli altri enti del settore pubblico allargato, comprese quelle provenienti da mutui) affluiscono a contabilità speciali “infruttifere”.

Con decreti del Ministro del tesoro viene fissato il tasso di interesse per le contabilità speciali fruttifere. Il tasso di interesse annuo posticipato da corrispondere sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici è stato, da ultimo, stabilito nella misura dell'1,00 per cento lordo, a decorrere dal 1° maggio 2011, dal decreto 13 maggio 2011. Con il D.M. 13 gennaio 2014 è stato fissato un limite alla misura del tasso d'interesse annuo posticipato.

I tesorieri sono tenuti ad eseguire i pagamenti utilizzando prioritariamente le entrate proprie degli enti direttamente riscosse e, successivamente, impegnando le somme giacenti nelle contabilità speciali di tesoreria provinciale, utilizzando prima le disponibilità delle contabilità fruttifere.

Agli enti inclusi nella tabella B si applica, invece, un regime di semplice limitazione delle giacenze liquide detenibili presso il proprio tesoriere, il cui importo non deve essere superiore al 3% dell'ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza, con il versamento delle somme eccedenti in conti correnti fruttiferi aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.

 

I commi da 743 a 745 definiscono la procedura per l’assoggettamento delle Autorità in esame alla tesoreria unica, fissando alla data del 1° marzo 2016 il termine entro cui i cassieri delle Autorità sono tenuti a versare le disponibilità liquide, attualmente depositate presso gli stessi, sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto fruttifero, che saranno aperte presso la tesoreria statale.

Restano escluse dal versamento – in conformità con quanto applicato agli altri enti già assoggettati al sistema di tesoreria unica - soltanto le disponibilità rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e da ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni, che restano, pertanto, depositate presso i tesorieri.

I cassieri delle Autorità sono pertanto tenuti ad adeguare l’operatività dei servizi di cassa alla disciplina della tesoreria unica, contenuta, come detto, nell’articolo 1 della legge n. 720 del 1984.

È inoltre previsto, entro il 30 giugno 2016, lo smobilizzo degli eventuali investimenti finanziari e il versamento delle relative risorse sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale. Restano esclusi dall’obbligo di smobilizzo i titoli di Stato e le altre tipologie di investimento individuate dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 27 aprile 2012. È prevista inoltre la possibilità di non procedere allo smobilizzo degli investimenti in strumenti finanziari (come definiti dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) solo nel caso in cui l’operazione comporti la realizzazione di perdite in linea capitale, vale a dire - precisa la norma - quando il valore di mercato degli strumenti finanziari interessati alla cessione sia inferiore al prezzo di acquisto in uno dei giorni ricompresi tra il 16 ed il 31 maggio 2016.

 

Il comma 746 considera assoggettabili al regime di tesoreria unica, con la procedura di cui all'articolo 2, comma 4 della legge n. 720 del 1984[46], le Autorità indipendenti, quali enti e organismi di diritto pubblico, che riscuotono diritti o contributi obbligatori aventi valore di tributi statali, pur in assenza di trasferimenti provenienti dal bilancio dello Stato.

Si ricorda che il sistema di tesoreria unica costituito negli anni '80 con la legge n. 720 del 1984 rispondeva all’esigenza di contenimento dei costi dell'indebitamento, potenziando le disponibilità di tesoreria dello Stato e riducendo pertanto il ricorso al mercato finanziario e la conseguente emissione di titoli pubblici necessari per la copertura del fabbisogno del settore statale. Esso, inoltre, intendeva conferire ai flussi finanziari dell'intero settore una maggiore trasparenza mediante un'organica regolamentazione, introducendo, al tempo stesso, un controllo più stringente sulla capacità di spesa degli enti.

Articolo 1, commi 747-749
(
Concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle
Università e degli Enti di ricerca
)

 


747. Per il triennio 2016-2018 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

748. In considerazione dell'adozione del bilancio unico d'ateneo, previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, il fabbisogno finanziario programmato per l'anno 2016 del sistema universitario, di cui all'articolo 1, commi 637, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato incrementando del 3 per cento il fabbisogno programmato per l'anno 2015.

749. Il comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

«639. Il fabbisogno programmato di ciascuno degli enti di ricerca indicati al comma 638 è determinato annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze nella misura inferiore tra il fabbisogno programmato e quello realizzato nell'anno precedente, incrementato del 4 per cento. Non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale: a) i pagamenti derivanti dagli accordi di programma e convenzioni per effetto dei quali gli enti medesimi agiscono in veste di attuatori dei programmi e delle attività per conto e nell'interesse dei Ministeri che li finanziano, nei limiti dei finanziamenti concessi; b) i pagamenti dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) relativi alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), in quanto correlati ad accordi internazionali, nonché i pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e i programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al programma “Sistema satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo” ai sensi della legge 29 gennaio 2001, n. 10, e dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128; c) i pagamenti del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste relativi alla contribuzione annuale dovuta alla Società consortile Elettra Sincrotrone di Trieste, di interesse nazionale, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, di cui il Consorzio detiene la maggioranza del capitale sociale. Al fine di consentire il monitoraggio dell'utilizzo del fabbisogno finanziario programmato, gli enti di ricerca indicati al comma 638 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, i pagamenti di cui alle lettere a), b) e c). I Ministeri vigilanti, ciascuno per i propri enti di ricerca, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'ammontare complessivo dei finanziamenti concessi a ciascun ente di ricerca, erogati a fronte dei pagamenti di cui alla lettera a)».


 

 

I commi 747-749 confermano per il triennio 2016-2018 l’applicazione dei criteri - già previsti a legislazione vigente - per la determinazione annuale del fabbisogno finanziario del sistema universitario e degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR, con la finalità di mantenerne inalterata la dinamica di crescita ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti nel prossimo triennio finanziario.

 

In particolare, il comma 747 dispone che per il triennio 2016-2018 continuano ad applicarsi le disposizioni recate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007, articolo 1, commi 637, 638 e 642), relative ai criteri di determinazione annuale del fabbisogno finanziario delle università e dei principali enti pubblici di ricerca[47].

 

Secondo la relazione illustrativa (AS 2111, in relazione all’articolo 37), la finalità della proroga è quella di mantenere inalterata la dinamica di crescita del fabbisogno finanziario dei due comparti di spesa, che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2016 - 2018.

 

Le stesse disposizioni prima ricordate sono state applicate anche nel triennio 2010-2012, sulla base di quanto disposto dall’articolo 2, comma 9, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), e nel triennio 2013-2015 sulla base di quanto disposto dal comma 116 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).

Anche per ciascun anno del nuovo triennio, dunque, la crescita del fabbisogno non può essere superiore al fabbisogno finanziario determinato a consuntivo nell'anno precedente, incrementato di un tasso pari al 3 per cento per il sistema universitario (articolo 1, comma 637, legge n. 296 del 2006) e al 4 per cento per gli enti pubblici di ricerca indicati (articolo 1, comma 638, legge n. 296 del 2006[48]). Tale fabbisogno è incrementato degli oneri contrattuali del personale riguardanti competenze arretrate (articolo 1, comma 642, legge n. 296 del 2006).

Il comma 637 citato demanda, inoltre, al Ministro dell’università e della ricerca la determinazione annuale del fabbisogno per ciascun ateneo, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane.

 

Il comma 748 prevede che, in considerazione dell’adozione del bilancio unico d’ateneo, previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, il fabbisogno finanziario programmato per l’anno 2016 del sistema universitario, di cui all’articolo 1, comma 637, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è determinato incrementando del 3 per cento il fabbisogno programmato per l’anno 2015.

 

Il comma 749 sostituisce il comma 639 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nella nuova formulazione, si dispone che il fabbisogno programmato di ciascuno degli enti di ricerca indicati dal comma 638 è determinato annualmente dal Ministero dell’economia e delle finanze nella misura inferiore tra il fabbisogno programmato e quello realizzato nell’anno precedente, incrementato del 4 per cento. Non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale:

a)   i pagamenti derivanti dagli accordi di programma e convenzioni per effetto dei quali gli enti medesimi agiscono in veste di attuatori dei programmi e delle attività per conto e nell’interesse dei Ministeri che li finanziano, nei limiti dei finanziamenti concessi;

 

Nella vigente formulazione, il comma 639 stabilisce che il fabbisogno degli enti di ricerca è determinato nella misura inferiore tra quello programmato e quello realizzato nell’anno precedente, incrementato del 4 per cento. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca e del Ministro dello sviluppo economico, possono essere introdotte modifiche al fabbisogno annuale spettante a ciascun ente di ricerca, previa compensazione con il fabbisogno annuale degli altri enti di ricerca e comunque nei limiti del fabbisogno complessivo programmato, e possono essere determinati i pagamenti annuali – che non concorrono al consolidamento del fabbisogno programmato – derivanti da accordi di programma e convenzioni.

 

b)  i pagamenti dell’Agenzia Spaziale italiana (ASI) relativi alla contribuzione annuale dovuta all’Agenzia spaziale europea (ESA), in quanto correlati ad accordi internazionali, nonché i pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e i programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al programma “Sistema satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo”, ai sensi della legge 29 gennaio 2001, n. 10, e dell’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128;

 

La previsione recata dalla lettera b) riproduce il contenuto dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 350 del 2003, a sua volta richiamato dall’articolo 1, comma 640, della stessa legge n. 296 del 2006, limitatamente al triennio 2007-2009.

In base alla relazione illustrativa (AS 2111), “alla luce della revisione del comma 639, per il triennio 2016-2018 non risulta necessario prorogare le disposizioni di cui al comma 640, in quanto puntualmente disciplinate dal comma innovato”.

 

c)   i pagamenti del Consorzio per l’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste relativi alla contribuzione annuale dovuta alla Società consortile Sincrotrone di Trieste, di interesse nazionale, di cui all’articolo 10, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, di cui il Consorzio detiene la maggioranza del capitale sociale.

 

Si prevede altresì che, al fine di consentire il monitoraggio dell’utilizzo del fabbisogno finanziario programmato, gli enti di ricerca, indicati dal comma 638, comunicano alla Ragioneria generale dello Stato, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, i pagamenti indicati in precedenza. I Ministeri vigilanti, ciascuno per i propri enti di ricerca, comunicano inoltre alla Ragioneria generale dello Stato, entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, l’ammontare complessivo dei finanziamenti concessi a ciascun ente di ricerca, erogati a fronte dei pagamenti correlati agli accordi di programma e alle convenzioni conclusi tra gli enti di ricerca e i Ministeri interessati (di cui al nuovo comma 639, lettera a)).

 


 

Articolo 1, comma 750
(
Spese sostenute da Roma Capitale per il Museo della Shoa)

 

750. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 710 non sono considerate le spese sostenute da Roma Capitale per la realizzazione del Museo nazionale della Shoah, effettuate a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 3 milioni di euro.

 

 

Il comma 750 dispone per l’anno 2016 l’esclusione dal computo del saldo del pareggio di bilancio delle spese sostenute da Roma Capitale per la realizzazione del Museo nazionale della Shoah.

 

Il saldo cui far riferimento per l’applicazione dell’esclusione disposta dal comma 750 è quello indicato dal comma 710 della legge in esame, che, si rammenta, contestualmente all’abrogazione delle vigenti disposizioni concernenti il Patto di stabilità per gli enti locali (disposte dal comma 707), definisce le nuove regole che, in sostituzione del Patto suddetto, disciplinano nel 2016 il concorso degli enti medesimi al contenimento dei saldi finanza pubblica.

Le nuove regole prevedono che gli enti territoriali devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato dall’applicazione di alcune regole di solidarietà tra enti territoriali (disciplinate in altre disposizioni della legge, che qui non occorre richiamare).

Il comma 750 in commento precisa inoltre che:

§  le spese da escludere sono solo quelle effettuate a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito;

§  l’esclusione opera nel limite massimo di 3 milioni di euro.

In ordine al Museo in questione che a differenza dell’analogo Museo di Ferrara non risulta previsto da norma primaria (o secondaria), va rammentato che il relativo progetto è stato presentato alla Camera il 27 gennaio 2009 (in precedenza, nel luglio 2008, era nata la Fondazione Museo della Shoah Onlus ad opera del Comitato promotore del progetto Museo della Shoah). Dalle informazioni rinvenibili sul sito del Comune di Roma si hanno (Qui) le indicazioni sulla procedura aperta per l’affidamento dell’appalto per la progettazione esecutiva del progetto. Il 31 ottobre 2015 è stata inaugurata una sede temporanea della Fondazione Museo della Shoah, nella Casina dei Vallati.

Articolo 1, commi 751-753
(
Commissario per il piano di rientro di Roma Capitale)

 


751. Il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro, entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, propone alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'aggiornamento del piano di rientro di cui all'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, entro i successivi trenta giorni è approvato l'aggiornamento del piano di rientro. Per l'anno 2016, l'aggiornamento del piano, secondo le modalità di cui al periodo precedente, è proposto entro il 31 gennaio, il 31 maggio e il 30 novembre.

752. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 agosto 2015, relativo alla nomina del Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2015, avente ad oggetto, tra l'altro, la ricognizione della attuale consistenza e della composizione della massa attiva e della massa passiva comprese nel predetto piano.

753. L'articolo 16, comma 4-ter, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e l'articolo 78, comma 2, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati. Il quinto e il sesto periodo dell'articolo 14, comma 13-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono soppressi.


 

 

I commi da 751 a 753 dettano disposizioni volte alla semplificazione dell’attività della gestione commissariale per il piano di rientro del debito pregresso di Roma capitale, istituita dall’articolo 78 del decreto-legge n.112/2008, nonché alla prosecuzione della stessa a seguito di alcune pronunce giurisdizionali

La gestione commissariale è stata istituita dall’articolo 78 del D.L. n. 112/2008 mediante cui il Sindaco del comune di Roma era stato nominato Commissario straordinario del Governo con il compito di provvedere alla ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate (con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati) e di predisporre e attuare il piano di rientro dall’indebitamento pregresso del comune[49]. In forza di tale disposizione nell’ordinamento contabile del Comune di Roma (poi Roma Capitale ai sensi del D.Lgs. n.156/2010) sono state distinte due gestioni, tra loro separate: la Gestione commissariale del Comune, che ha preso in carico tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008[50], e la Gestione ordinaria, competente per il periodo successivo alla suddetta data, ed affidata agli organi istituzionali dell’ente comunale. Il piano di rientro è stato approvato con D.P.C.M. 5 dicembre 2008.

Con il D.L. n. 2/2010 (articolo 4, comma 8-bis), è stato novellato l’articolo 78, comma 1, del D.L. n. 112/2008, al fine di evitare che il Commissario straordinario del Governo dovesse necessariamente essere individuato nella figura del Sindaco del comune stesso. La norma ha inoltre previsto che il Commissario del Governo (non più individuato nella persona del Sindaco di Roma), procedesse alla “definitiva ricognizione” della massa attiva e passiva[51] da computare nel piano di rientro. A tale provvedimento ha poi fatto seguito il D.L. n. 78 del 2010, il cui articolo14, comma 13-bis ha ribadito che il nuovo Commissario di Governo procedesse all'accertamento definitivo del debito del comune di Roma, al fine di redigere il piano di rientro delle passività pregresse del comune medesimo aggiornato in termini di crediti certi, liquidi ed esigibili, documento questo da approvare con decreto del Ministro dell’economia.

L’accertamento definitivo del debito del Comune di Roma, previsto dal citato comma 13-bis, è stato effettuato con il Documento del 26 luglio 2010, predisposto dal Commissario straordinario del Governo, nel quale si evidenzia un saldo negativo delle partite pregresse alla suddetta data dell’aprile 2008, con un disavanzo totale pari a 16,75 miliardi di euro, che si riduce a 10 miliardi se non si considerano gli oneri relativi agli interessi passivi da corrispondere fino al 2048.

Successivamente tali importi sono stati via aggiornati nel documento – da predisporsi a cura del Commissario – previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2012, n.61[52] , costituito dalla Relazione concernente la rendicontazione delle attività svolte dalla gestione commissariale per il piano di rientro del debito pregresso di Roma Capitale, l’ultimo dei quali è stato presentato alle Camere il 7 maggio 2015[53]. Sulla base di quanto risulta da tale Relazione, cui si rinvia sia per quanto concerne la situazione finanziaria della gestione che per quanto riguarda gli ulteriori interventi normativi che hanno inciso sulla stessa (da ultimo l’articolo del decreto-legge n.16 del 2014) sulla base della dotazione finanziaria assegnata alla gestione in esame dall’articolo 14 del decreto-legge n.78/2010, pari a 500 milioni annui a decorrere dal 2011[54], con decreto MEF 18 marzo 2011 ne è stato autorizzato un utilizzo per il trentennio 2011-2040, per un tutale di 15 miliardi. Ciò ha consentito al Commissario di ottenere due contratti di finanziamento, rispettivamente per i trienni 2011-2013 e 2014-2016, per complessivi 9,5 miliardi.

 

In particolare il comma 751 semplifica le procedure per gli aggiornamenti del piano di rientro dall’indebitamento pregresso (previsto dall’articolo 14, comma 13-bis, del D.L.78/2010 sopra citato).

Tali procedure sono dettate principalmente dall’articolo 16, comma 4-ter del decreto-legge n. 16 del 2014, nel quale si prevede che le modifiche al piano siano proposte dal Ministro dell’interno di concerto con quello dell’economia, sentita l’amministrazione capitolina, previo parere del tavolo di raccordo interistituzionale[55], e vengano poi approvate con DPCM. Il comma 751 detta una nuova e più agile procedura che prevede la revisione semestrale – il 31 maggio ed il 31 dicembre - del piano, su proposta del Commissario Straordinario, approvata entro il termine di 30 giorni con D.P.C.M. sentiti i Ministeri competenti. Per il 2016 vengono stabiliti invece tre aggiornamenti, rispettivamente al 31 gennaio, 31 maggio e 30 novembre.

Il comma 752 reca disposizioni volte a consentire la prosecuzione dell’attività commissariale, in presenza –deve in queste sede presumersi, in assenza di indicazioni rinvenibili nell’iter parlamentare di approvazione del comma in esame - di una complessa vicenda giurisdizionale relativa al succedersi delle nomine a Commissario straordinario, che hanno visto da ultimo la preposizione a incarico del Commissario attualmente in carica. Tale vicenda ha al momento avuto esito con la sentenza n. 12706 del TAR Lazio del 10 novembre 2015[56] con la quale è stato annullato il D.P.C.M. 27 agosto 2015 con il quale è stata disposta la nomina dell’attuale. In ragione di ciò il comma in esame dispone salvezza degli effetti prodotti dal DPCM sopradetto. Il comma medesimo dispone altresì, per evidenti ragioni di connessione con la titolarità della preposizione alla carica di Commissario, la salvezza degli effetti del D.P.C.M. 21 settembre 2015, avente ad oggetto la ricognizione della attuale consistenza della massa passiva ed attiva compresa nel piano di rientro.

In relazione alla nuova disciplina recata comma 751, il comma 753 dispone le conseguenti abrogazioni, procedendo alla soppressione :

§  del comma 4-ter dell’articolo 16 del decreto n. 16 del 2014, sopra citato;

§  dell'articolo 78, comma 2, lettera b), del decreto-legge, n. 112 del 2008, con cui è stata prevista per il Commissario straordinario di nominare tre subcommissari;

§  del quinto e il sesto periodo dell'articolo 14, comma 13-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, con i quali è stato stabilito il trattamento economico dei subcommissari.


 

Articolo 1, commi 754 e 755
(
Contributo alle Province e Città metropolitane)

 


754. Alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo complessivo di 495 milioni di euro nell'anno 2016, 470 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, di cui 245 milioni di euro per l'anno 2016, 220 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 a favore delle province e 250 milioni di euro a favore delle città metropolitane, finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 28 febbraio 2016, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito il riparto del contributo di cui al periodo precedente, tenendo anche conto degli impegni desunti dagli ultimi tre rendiconti disponibili relativi alle voci di spesa di cui al primo periodo.

755. Al comma 540 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «con una dotazione di 125 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020».


 

 

Il comma 754, modificato durante l’esame parlamentare, assegna un contributo in favore  delle Province e delle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario, finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all’edilizia scolastica, da ripartire con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 28 febbraio 2016.

 

L’importo del contributo, inizialmente stabilito dal testo originario del ddl di stabilità in 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, di cui 150 milioni di euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a favore delle Città metropolitane, è stato incrementato durante l’esame parlamentare per la quota attribuita alle province cui sono assegnate - in luogo dei 150 milioni prima previsti – 245 milioni nel 2016, 220 milioni negli anni dal 2017 al 2020 e 150 milioni a partire dal 2021. Il successivo comma 755 provvede alla copertura di tale incremento riducendo di un importo corrispondente il Fondo finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi ai comuni, alle province e alle città metropolitane su operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, istituito dalla legge di stabilità 2015.

 

Nel testo definitivo della legge di stabilità per il 2016, il contributo è dunque stabilito in 495 milioni per il 2016, 470 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, di cui:

§  in favore delle province, 245 milioni nel 2016, 220 milioni negli anni dal 2017 al 2020 e 150 milioni a partire dal 2021;

§  in favore delle città metropolitane, 250 milioni.

 

Con riferimento all’edilizia scolastica, si evidenzia che le competenze delle Province riguardano gli edifici da destinare a sede di istituti di istruzione secondaria superiore.

 

In materia di edilizia scolastica, si ricorda, infatti, che l’art. 3 della L. 23/1996 dispone che le province provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di istituti di istruzione secondaria superiore, nonché di convitti ed istituzioni educative statali (mentre i comuni provvedono agli edifici da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie). Gli enti locali provvedono anche alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze, nonché ai relativi impianti (in materia, dispongono anche gli artt. 107, 159, 190 e 201 del D.Lgs. 297/1994).

Da ultimo, l’art. 1, co. 85, della L. 56/2014 ha inserito fra le funzioni fondamentali delle province la “gestione dell’edilizia scolastica”. Peraltro, pur in assenza di un esplicito riferimento, da una lettura sistematica delle disposizioni sulle funzioni fondamentali dei comuni e delle province, si evince – come concludono anche ANCI e UPI nel documento predisposto il 3 luglio 2014 – che restano in capo alle province (solo) le competenze in materia di gestione dell’edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.

 

Per il riparto del contributo tra gli enti, la norma rinvia ad un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali, da adottarsi entro il 28 febbraio 2016, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, riparto da effettuarsi anche sulla base – precisa la norma - degli impegni relativi alle voci di spesa suindicate, come desunti dagli ultimi 3 rendiconti disponibili.

 

Il comma 755 riduce la dotazione del Fondo finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi ai comuni, alle province e alle città metropolitane su operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, istituito dall’articolo 1, comma 540 delle legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015).

Come anticipato, la riduzione è operata con finalità di copertura delle risorse utilizzate, durante l’esame parlamentare della  legge di stabilità per il 2016, per incrementare la quota di contributo assegnato alle province dal comma 754, rispetto all’importo stanziato dal disegno di legge originario.

In particolare, le risorse del Fondo vengono ridotte dagli originari 125 milioni di euro per l’anno 2016 e 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020.

Si ricorda che le modalità di utilizzo del fondo sono stabilite con decreto del Ministero dell’interno 28 luglio 2015.

 


 

Articolo 1, commi 756-760 e 762
(
Gestione contabile e finanziaria delle province
e delle città metropolitane
)

 


756. Per l'esercizio 2016, le province e le città metropolitane:

a) possono predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2016;

b) al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione l'avanzo libero e destinato.

757. Al comma 3 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni».

758. Al fine di garantire l'equilibrio della situazione corrente per l'anno 2016 dei bilanci delle città metropolitane e delle province, le regioni, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono operare lo svincolo dei trasferimenti correnti e in conto capitale già attribuiti ai predetti enti e affluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato dell'anno 2015. Le quote dell'avanzo di amministrazione dell'anno 2015 così svincolate sono applicate al bilancio di previsione per l'anno 2016 delle città metropolitane e delle province dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2015. I trasferimenti oggetto di svincolo possono essere rifinanziati a valere sulle annualità successive all'anno 2015 del bilancio delle regioni.

759. All'articolo 1, comma 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «nell'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015 e 2016»;

b) dopo la parola: «richiedente» sono aggiunte le seguenti: «, che può utilizzare gli eventuali risparmi di rata, nonché quelli provenienti dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione. Le operazioni di rinegoziazione di cui al primo periodo possono essere effettuate anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, per gli enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione».

760. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2014 e 2015».

762. Le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 707 a 734. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno.


 

 

I commi da 756 a 760 e 762 recano disposizioni volte ad agevolare la gestione contabile e finanziaria delle province e delle città metropolitane, in considerazione del processo attuativo del riordino degli enti disposto dalla legge n. 56 del 2014.

 

A tal fine, il comma 756  prevede che le province e le città metropolitane possano predisporre il bilancio di previsione per il solo anno 2016. Tale norma deroga alle norma di contabilità vigenti, che prevedono un bilancio triennale, analogamente a quanto già operato, per l’annualità 2015, con l’articolo 1-ter del D.L. n. 78/2015. Si dispone inoltre che, ai fini del mantenimento degli equilibri finanziari, gli enti in questione possono applicare al bilancio di previsione l’avanzo libero e quello destinato (che costituiscono quote dell’avanzo di amministrazione annuale), ripetendo sostanzialmente, anche in tal caso quanto già disposto per il 2015 dall’articolo 1-ter suddetto.

 

Il comma 757 integra quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 1-ter del D.L. n. 78/2015, laddove questo prevede che, nel caso di esercizio provvisorio nel 2016, le province e le città metropolitane applichino la disciplina dell’esercizio provvisorio (stabilita dall’articolo 163 del TUEL) con riferimento al bilancio previsionale 2015. Con la norma si precisa che tale bilancio dovrà essere riclassificato secondo lo schema contabile armonizzato previsto dal D.Lgs. n. 118/2011.

 

Il comma 758 dispone che, per garantire l’equilibrio di parte corrente degli enti in questione nel 2016, le Regioni possono svincolare i trasferimenti già attribuiti agli stessi e confluiti nell’avanzo di amministrazione vincolato del 2015, con possibilità per le province e città metropolitane di applicare tali quote dell’avanzo al loro bilancio di previsione 2016, previa approvazione del rendiconto 2015. Lo svincolo può essere operato previa intesa in Conferenza Unificata.

 

Il comma 759 prevede che la possibilità per le province e città metropolitane di rinegoziare le rate di ammortamento dei mutui che non siano stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze (in attuazione dell’articolo 5 del D.L. n. 269/2013), concessa dall’articolo 1, comma 430, della legge n. 190/2014 con riferimento alle rate in scadenza nell'anno 2015, sia estesa anche alle rate in scadenza nel 2016. Inoltre, con riferimento alla parte del suddetto comma 430 in cui si dispone che gli oneri derivanti dalla rinegoziazione restano a carico dell'ente richiedente, la norma in esame precisa che questi potrà a tal fine utilizzare gli eventuali risparmi derivanti dalla rinegoziazione, con riguardo ai risparmi di rata e a quelli di riacquisto di talune categorie di titoli obbligazionari. La norma precisa inoltre che tali operazioni sono possibili anche in esercizio provvisorio.

Il comma 760 estende all’anno 2015 la disapplicazione delle sanzioni consistenti nel divieto di procedere ad assunzioni di personale, che, in base alla legislazione vigente devono essere applicate nei confronti delle regioni e degli enti locali nei casi di mancato rispetto dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, ovvero di mancato rispetto da parte delle regioni e degli enti locali del patto di stabilità interno nonché dei termini perentori previsti per l’invio della certificazione del risultato finanziario raggiunto. Tale deroga è consentita al solo fine di favorire la ricollocazione del personale delle province presso regioni ed enti locali, in conseguenza del riordino recato dalla legge n. 56 del 2014.

Si ricorda che la disapplicazione delle suddette sanzioni è già prevista con riferimento all’anno 2014, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. n. 78/2015, che viene qui novellato.

 

Il comma 762 specifica che le disposizioni vigenti recanti misure di contenimento della spesa di personale degli enti locali, che fanno riferimento al patto di stabilità interno, devono ora intendersi riferite alle disposizioni in tema di pareggio di bilancio degli enti territoriali, introdotte dal commi da 707 a 734 della legge di stabilità per il 2016 in esame. Restano ferme le misure di contenimento delle spese di personale valide per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, di cui all’articolo 1, comma 562, della legge n. 296/2006.

Si ricorda che la norma in questione prevede per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, che le spese di personale non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.


 

Articolo 1, comma 761
(Fondo nazionale della montagna)

 

761. Il Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è finanziato per un importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

 

 

Il comma 761 autorizza una spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per il Fondo nazionale della montagna di cui alla legge n. 97/1994.

 

Il Fondo nazionale per la montagna, istituito dall’articolo 2 della legge n. 97 del 1994, è iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 7469). Le risorse vengono poi trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per gli affari regionali (cap. 445), in quanto competente in materia di montagna.

Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali e sono ripartite fra le regioni e le province autonome che provvedono ad istituire propri fondi regionali per la montagna, alimentati anche con stanziamenti a carico dei rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi speciali per la montagna. Tali interventi si traducono in azioni organiche e coordinate dirette allo sviluppo globale della montagna, mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano, e riguardano i profili territoriali, economici, sociali e culturali.

I criteri relativi all'impiego delle risorse sono disciplinati con legge dalle regioni e dalle province autonome, mentre i criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome sono stabiliti con deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta del Ministro per gli affari regionali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e forestali. Nella deliberazione si tiene conto:

§  dell'esigenza della salvaguardia dell'ambiente con il conseguente sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali eco-compatibili;

§  dell'estensione del territorio montano, della popolazione residente, anche con riferimento alle classi di età, alla occupazione ed all'indice di spopolamento;

§  del reddito medio pro capite;

§  del livello dei servizi e dell'entità dei trasferimenti ordinari e speciali.

L’ultima ripartizione del Fondo nazionale della montagna è stata effettuata dal CIPE con la delibera n. 10 del 18 febbraio 2013 relativamente alle risorse stanziate per il 2010 dalla legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007, art. 2, co. 40): si tratta di 41,8 milioni (rispetto agli originari 50 milioni).

Articolo 1, comma 763
(
Contributo a Campione d’Italia)

 


763. In considerazione delle particolari condizioni geo-politiche del comune di Campione d'Italia, anche a seguito degli effetti finanziari negativi connessi al tasso di cambio del franco svizzero, è attribuito al medesimo comune un contributo di 9 milioni di euro per l'anno 2016. Per l'anno 2016 la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, da ripartire sulla base dei criteri di cui ai numeri da 1) a 3) della lettera b) del medesimo comma 380-ter, è ridotta di 9 milioni di euro.


 

 

Il comma 763 dell’articolo 1 stanzia un contributo di 9 milioni di euro per l’anno 2016 in favore del comune di Campione d’Italia.

Il contributo è motivato dalle particolari condizioni geo-politiche del comune di Campione d'Italia, anche a seguito degli effetti finanziari negativi connessi al tasso di cambio del franco svizzero, ed è coperto con la corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale, per la quota da ripartire in base al criterio della spesa storica, di cui ai numeri da 1) a 3) della lettera b) del comma 380-ter della legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228/2012).

 

Si ricorda che il Fondo di solidarietà comunale è stato istituito a seguito della ridefinizione della disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), operata dalla legge di stabilità 2013. In particolare, i commi 380 e da 382 a 384 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) hanno modificato la destinazione del gettito rinveniente dall’IMU, ridefinendo, conseguentemente, i rapporti finanziari tra Stato e comuni rispetto a quanto delineato dal D.Lgs. n. 23 del 2011 sul federalismo municipale. A tale scopo, ed in estrema sintesi, le norme in questione, nell'attribuire ai comuni l'intero gettito dell'IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato, hanno soppresso il Fondo sperimentale di riequilibrio ed istituito un Fondo di solidarietà comunale, alimentato con una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni.

Secondo la nuova formulazione del comma 380-ter, richiamato dalla norma in esame e modificato dal comma 17 dell’articolo 1 della presente legge di stabilità, i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale devono essere stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile per l'anno 2016.

Si rinvia, in proposito, alla scheda di lettura relativa al comma 17 del presente dossier.


 

Articolo 1, commi 764-772 e 774
(Personale e funzioni delle Province)

 


764. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, per l'anno 2016, un fondo con la dotazione di 60 milioni di euro. Il fondo è costituito mediante l'utilizzo delle risorse delle amministrazioni centrali disponibili per le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che sono conseguentemente ridotte. Una quota pari al 66 per cento del predetto fondo è destinata alle province delle regioni a statuto ordinario che non riescono a garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente per l'anno 2016, ed è ripartita entro il 28 febbraio 2016, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, secondo le modalità e i criteri definiti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nelle more del completamento del processo di riordino delle funzioni da parte delle regioni e del trasferimento definitivo del personale soprannumerario nelle amministrazioni pubbliche, la restante quota del 34 per cento del fondo è finalizzata esclusivamente a concorrere alla corresponsione del trattamento economico al medesimo personale. Con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, la predetta quota del 34 per cento del fondo di cui al presente comma è ripartita tra le amministrazioni interessate in proporzione alle unità di personale dichiarato in soprannumero, e non ancora ricollocato, secondo le risultanze del monitoraggio attivato ai sensi dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e del relativo decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015.

765. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge 7 aprile 2014, n. 56, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è nominato un commissario al fine di assicurare, nelle regioni che a tale data non hanno provveduto a dare attuazione all'accordo tra Stato e regioni sancito in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014, il completamento degli adempimenti necessari a rendere effettivo, entro il 30 giugno 2016, il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie relative alle funzioni non fondamentali delle province e delle città metropolitane, in attuazione della riforma di cui alla citata legge n. 56 del 2014. Al commissario di cui al presente comma non è corrisposto alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento comunque denominato; il commissario può avvalersi, ai predetti fini, degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali. All’attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell’ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

766. Il commissario, sentite le regioni interessate, adotta gli atti necessari per il trasferimento delle risorse di cui al comma 765, come quantificate ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, intendendosi che, in assenza di disposizioni legislative regionali e fatta salva la loro successiva adozione, sono attribuite alla regione le funzioni non fondamentali delle province e città metropolitane. Per il trasferimento del personale, il commissario opera secondo i criteri individuati ai sensi della legge n. 56 del 2014, nei limiti della capacità di assunzione e delle relative risorse finanziarie della regione ovvero della capacità di assunzione e delle relative risorse finanziarie dei comuni che insistono nel territorio della provincia o città metropolitana interessata, avvalendosi delle procedure previste dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015.

767. Per le regioni che hanno adottato in via definitiva la legge attuativa dell'accordo tra Stato e regioni sancito in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014 ma non hanno completato il trasferimento delle risorse, il commissario opera d'intesa con il Presidente della regione, secondo le modalità previste dalla legge regionale.

768. Il personale delle città metropolitane e delle province che si è collocato in posizione utile nelle graduatorie redatte dal Ministero della giustizia a seguito del bando di mobilità adottato con ricorso al fondo di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inquadrato, entro il 31 gennaio 2016, nei ruoli del Ministero della giustizia con assegnazione negli uffici giudiziari secondo le risultanze delle medesime graduatorie, a prescindere dal nulla osta dell'ente di provenienza.

769. L'acquisizione di personale delle città metropolitane e delle province ai sensi dell'articolo 1, comma 425, settimo e ottavo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è effettuata prescindendo dall'assenso dell'ente di provenienza.

770. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora le leggi regionali riallochino le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale presso le città metropolitane e le province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino, con copertura dei relativi oneri, la dotazione organica degli enti di area vasta, ridotta ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rideterminata in aumento in misura corrispondente al personale riallocato».

771. Al fine di supportare il processo di digitalizzazione in corso presso gli uffici giudiziari e per dare compiuta attuazione al trasferimento al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari effettuato ai sensi dell'articolo 1, commi da 526 a 530, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero della giustizia acquisisce un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, nel biennio 2016 e 2017, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria, attingendo prioritariamente alla graduatoria, in corso di validità, ove sia utilmente collocato il personale di cui al comma 769 del presente articolo, ovvero mediante il portale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2014. Qualora entro novanta giorni dall'avvio del procedimento di acquisizione del personale per mobilità non sia possibile procedere con le modalità di cui al periodo precedente, l'acquisizione del personale proveniente dagli enti di area vasta è effettuata mediante procedure di mobilità volontaria semplificate prescindendo dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza.

772. Le unità di personale che transitano presso il Ministero della giustizia ai sensi dei commi 768, 769 e 771 sono portate a scomputo del personale soprannumerario adibito alle funzioni non fondamentali degli enti di area vasta.

774. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 9-quinquies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.


 

 

I commi 764-772 dettano disposizioni circa la ricollocazione del personale delle Province, a seguito del riordino che le ha investite con la legge n. 56 del 2014; prevedono altresì l'istituzione di un Commissario, onde completare il correlato processo di riordino delle funzioni provinciali.

Recano inoltre previsioni in ordine all'acquisizione di personale provinciale da parte del Ministero della giustizia.

 

Il comma 764 dispone che - nelle more del processo di riordino delle funzioni e del trasferimento definitivo del personale delle Province - venga costituito (nello stato di previsione del Ministero dell'interno) un Fondo, finalizzato esclusivamente alla corresponsione del trattamento economico a tale personale, che sia in soprannumero e in attesa di collocazione.

A tale Fondo sono destinati 60 milioni.

Siffatta dotazione è reperita utilizzando le risorse delle amministrazioni centrali destinate per gli anni 2015 e 2016 all'assunzione di personale a tempo indeterminato (al netto di quelle finalizzate all'assunzione di vincitori di concorso già collocati in graduatoria), risorse che sono conseguentemente ridotte di pari importo.

Dei 60 milioni del complessivo stanziamento, il 66 per cento (ossia 39,6 milioni) sono previsti come destinati alle Province delle Regioni a Statuto ordinario che non riescano a garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente per il 2016. Tale stanziamento loro assegnato è previsto sia ripartito – entro il 28 febbraio 2016 – con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il MEF e il Ministro delegato per gli affari regionali, secondo modalità e criteri definiti nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

La restante quota del 34 per cento (21,4 milioni) del medesimo Fondo concorre esclusivamente alla corresponsione del trattamento economico al personale soprannumerario delle amministrazioni pubbliche, nelle more del completamento del processo di riordino delle funzioni da parte delle Regioni e del trasferimento definitivo di tale personale. Siffatta quota (del 34 per cento, si è ricordato) del Fondo è ripartita tra le amministrazioni interessate (in proporzione alle unità di personale dichiarato in soprannumero e non ancora ricollocato).

Si dispone altresì che la ripartizione del Fondo avvenga con decreto del ministro dell'interno su proposta del ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione (e di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze), in proporzione alle unità di personale in mobilità quali risultanti dalla ricognizione effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi delle disposizioni della legge n. 190 del 2014 e del decreto ministeriale 14 settembre 2015.

 

La legge n. 56 del 2014 ha disposto un ridimensionamento degli organi e delle funzioni delle Province, volto al trasferimento delle funzioni definite non fondamentali (l'elenco delle funzioni provinciali fondamentali si trova nel comma 85 dell'articolo 1 della legge). Lo Stato e le Regioni, in sede di Conferenza unificata nella riunione del 11 settembre 2014, hanno sancito un accordo di collaborazione istituzionale, in base al quale individuare le funzioni provinciali non fondamentali oggetto di riordino (cfr. infra, sub comma 443).

Indi la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014), ai commi 421-428 dell'articolo 1, ha recato disposizioni circa le procedure di mobilità per il personale delle Città metropolitane e delle Province dichiarato in soprannumero a seguito della riduzione delle dotazioni organiche degli enti oggetto del riordino degli enti territoriali operato dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.

Nel dettaglio, la legge n. 190 del 2014 ha disposto:

§  la riduzione delle dotazioni organiche delle Province nella misura del 50 per cento della spesa per il personale di ruolo alla data del 8 aprile 2014 (entrata in vigore della legge n. 56/2014) e del 30 per cento della spesa per il personale di ruolo alla medesima data per le Città metropolitane e le Province montane;

§  l'individuazione del personale da destinare alle procedure di mobilità nel rispetto delle norme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente;

§  la predisposizione di specifici piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale degli enti nel cui contesto definire le procedure di mobilità del personale interessato;

§  la ricollocazione prioritaria del personale destinatario delle procedure di mobilità presso Regioni ed enti locali utilizzando le risorse destinate per le assunzioni a tempo determinato per gli anni 2015 e 2016 e la percentuale di spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, fatto salvo il diritto all'immissione in ruolo dei vincitori di concorsi già collocati in graduatoria (le spese per il personale così ricollocato non si calcolano ai fini dei limiti di spesa imposti agli enti locali per il rispetto del patto di stabilità interno);

§  la ricollocazione, in subordine ai criteri descritti, del personale in sovrannumero presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agenzie, università, enti pubblici non economici, sulla base di una ricognizione dei posti disponibili da parte del Dipartimento della funzione pubblica, che riceve dalle varie amministrazioni interessate la comunicazione sulla disponibilità di posti in relazione alle rispettive risorse (con riferimento soprattutto alle sedi periferiche).

 

I criteri per l'attuazione delle procedure di mobilità sono stati definiti, come previsto dalla norma, con il decreto ministeriale 14 settembre 2015 (pubblicato nella G.U. del 30 settembre 2015).

Le disposizioni del decreto ministeriale si applicano al personale delle Province che non sia stato già ricollocato dalle Regioni stesse nell'ambito dei processi previsti dall'articolo 7, comma 9-quinquies del decreto-legge n. 78 del 2015 (decreto enti locali) - e concordati in sede di Conferenza unificata nell'accordo 11 settembre 2014 - che indicava nel 31 ottobre 2015 il termine per procedere al riordino delle funzioni non fondamentali delle Province.

Secondo il 'cronoprogramma' dettagliatamente regolato nel citato decreto ministeriale del 14 settembre 2015, le Regioni hanno tempo fino al 31 ottobre 2015 per definire il riordino delle funzioni e le procedure di ricollocazione diretta dei dipendenti delle Province in soprannumero. Il termine del 31 ottobre vale ugualmente per adempiere all'obbligo di comunicare al Dipartimento della funzione pubblica il numero di unità di personale ricollocato o ricollocabile. Tutti i dati relativi al personale in mobilità sono raccolti in un'apposita sezione del sito del Dipartimento della funzione pubblica denominata "Portale della mobilità". Proprio per completare tale quadro di domanda e offerta, il decreto ministeriale dispone che entro il termine del 31 ottobre gli enti di area vasta inseriscano nel portale gli elenchi del personale in mobilità.

Entro i trenta giorni successivi (cioè entro il 30 novembre 2015) le amministrazioni locali, centrali e periferiche dello Stato inseriscono nello stesso Portale le unità di posti disponibili distinti per funzioni, aree funzionali e categorie di inquadramento, corrispondenti - sul piano finanziario - alla disponibilità delle risorse destinate per gli anni 2015 e 2016 all'assunzione di personale a tempo indeterminato.

L'aggiornamento relativo ai posti disponibili per il 2016 viene fatto entro il 31 gennaio 2016.

L'individuazione dei posti disponibili nell'ambito delle dotazioni organiche tiene conto del fabbisogno delle varie amministrazioni, delle funzioni riordinate, delle aree funzionali e delle categorie di inquadramento.

Entro sessanta giorni successivi al termine del 31 ottobre 2015, il Dipartimento della Funzione pubblica rende pubblici sul portale i posti disponibili presso le Regioni e gli enti locali, inclusi enti pubblici non economici da essi dipendenti ed enti del Servizio sanitario nazionale, e presso le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, agenzie, università ed enti pubblici non economici (per l'aggiornamento delle posizioni disponibili per il 2016 il termine è fissato al 31 marzo).

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione di questi elenchi il personale in soprannumero interessato può esprimere le proprie preferenze, ed entro i successivi trenta giorni il Dipartimento della funzione pubblica procede all'assegnazione del personale.

Per quanto riguarda il finanziamento della mobilità, si ricorda che l'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 ha modificato la disciplina della mobilità obbligatoria e volontaria nel lavoro pubblico, istituendo, tra l'altro, nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze un "Fondo per la mobilità", destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, assegnandogli una dotazione annuale prevista inizialmente in 30 milioni a decorrere dal 2015, e successivamente ridotta a 15 milioni, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei processi di mobilità dando priorità alle esigenze di funzionalità degli uffici giudiziari. I criteri di utilizzo e le modalità di gestione del Fondo - che comunque serve a finanziare procedure di mobilità 'speciali', in quanto in via ordinaria la mobilità tra amministrazioni si svolge, nel limite dei posti disponibili nella dotazione organica, con le risorse finanziarie che le amministrazioni pubbliche hanno nella disponibilità dei loro bilanci - sono state disciplinate dal D.P.C.M. 20 dicembre 2014 (pubblicato nella G.U. del 3 aprile 2015).

Sempre allo scopo di favorire i processi di mobilità verso l'amministrazione della giustizia, la legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014) ha autorizzato il ricorso al "fondo per il recupero dell'efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi" - istituito dal comma 96 della medesima - per l'inquadramento nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria di 2000 unità di personale proveniente dagli enti di area vasta.

Per quanto riguarda il trattamento economico del personale destinato alla mobilità, il D.P.C.M. 26 giugno 2015 (pubblicato nella G.U. del 17 settembre 2015) ha stabilito le tabelle di equiparazione che dovrebbero permettere di inquadrare il personale trasferito nelle nuove amministrazioni con qualifiche e retribuzioni in linea con le posizioni originarie. Il provvedimento attua le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legge n. 90 del 2014 sulla mobilità e affronta, all'articolo 3, il problema del trattamento economico e previdenziale del personale sia nei casi di mobilità volontaria sia nei casi di mobilità diversa da quella volontaria. In questa seconda ipotesi è prevista la salvaguardia del trattamento fondamentale e dell'accessorio solo per le voci "con carattere di generalità e natura fissa e continuativa" non legate allo specifico profilo dell'ente di provenienza. Questo meccanismo persegue un allineamento di stipendi e inquadramenti.

 

I commi 765, 766 e 767 concernono l'istituzione e l’attività di un apposito Commissario.

Il comma 765 prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge sia nominato un Commissario (cui non spetta emolumento alcuno), con il compito di assicurare nelle Regioni ancora inadempienti il completamento delle misure di attuazione del riordino delle funzioni delle Province e delle Città metropolitane e il conseguente trasferimento delle rispettive risorse umane, strumentali e finanziarie secondo quanto previsto dalla legge n. 56 del 2014.

Il completamento del trasferimento delle risorse deve avvenire entro il 30 giugno 2016.

In base al comma 766, il Commissario ha il potere di adottare, sentita la Regione interessata, gli atti necessari per il trasferimento delle risorse relative a funzioni non fondamentali delle Province e delle Città metropolitane. In mancanza di disposizioni legislative regionali e fatta salva la loro successiva adozione, le funzioni non fondamentali di Province e Città metropolitane si intendono attribuite alla Regione.

Con riferimento alle risorse di personale, si prevede che esse permangono quelle indicate dal comma 421 della legge n. 190 del 2014, dunque in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data del 8 aprile 2014 (entrata in vigore della legge n. 56) ridotta del 30% per le Città metropolitane e le Province montane e del 50% per le Province.

Nell'adottare le decisioni sul trasferimento di personale il Commissario tiene conto dei limiti delle capacità assunzionali e delle relative risorse finanziarie della Regione interessata o dei Comuni che insistono nel territorio provinciale interessato, nel caso di trasferimento ad enti più piccoli.

Il Commissario deve inoltre attenersi a quanto disposto dal decreto ministeriale del 14 settembre 2015 circa i criteri e le procedure da adottare per gestire la mobilità di personale tra gli enti.

Il comma 767 prevede che nelle Regioni che, pur avendo adottato in via definitiva la legge di riordino delle funzioni delle Province, non abbiano completato il trasferimento delle risorse, il Commissario adotti le decisioni d'intesa con il Presidente della Regione, secondo le modalità previste con legge regionale.

 

Le Regioni a statuto ordinario che finora hanno adottato la normativa sul riordino delle funzioni delle Province in attuazione della legge n. 56 del 2014 e dell'accordo Stato-Regioni dell’11 settembre 2014 sono: Toscana (legge regionale 3 marzo 2015, n. 22), Umbria (legge regionale 2 aprile 2015, n. 10), Marche (legge regionale 31 marzo 2015, n.13), Liguria (legge regionale 10 aprile 2015, n. 15), Calabria (legge regionale 22 giugno 2015, n. 14), Lombardia (legge regionale 8 luglio 2015, n. 19), Emilia Romagna (legge regionale 30 luglio 2015, n. 13), Abruzzo (legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32), Veneto (legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19), Piemonte (legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23),.

La Basilicata e la Puglia hanno approvato le relative leggi il 27 ottobre 2015, la Campania il 30 ottobre 2015 (cfr. audizione del Sottosegretario di Stato agli affari regionali, Gianclaudio Bressa, del 5 novembre 2015 presso la Commissione affari costituzionali della Camera).

Il Molise ed il Lazio non hanno invece ancora adottato la relativa legislazione.

 

Alcune leggi regionali prevedono peraltro, in misura più o meno ampia, il mantenimento in capo alle province di funzioni non fondamentali (così, ad esempio, art. 2, comma 1, L.R. Lombardia n. 19/2015; art. 6, comma 1, e titolo II; L.R. Emilia Romagna n. 13/2015; art. 2, comma 1, L.R. Veneto n. 19/2015; art. 2 L.R. Piemonte n. 23/2015).

 

Si ricorda che la legge n. 56/2014 prevede un complesso procedimento per il riordino delle funzioni esercitate dalle province non riconosciute come fondamentali dalla legge medesima (ai sensi del comma 85).

In particolare, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle fondamentali, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, con le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali (comma 89).

Per quanto riguarda il procedimento da seguire:

§  entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, Stato e Regioni individuano, mediante accordo sancito in Conferenza unificata, le funzioni oggetto del riordino e le relative competenze (comma 91);

§  entro la medesima data, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata, sono determinati i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento. Il decreto dispone anche in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale (comma 92);

§  entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con legge regionale si provvede a dare attuazione all'accordo sul riordino delle funzioni; decorso tale termine, il Governo esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003 (comma 95);

§  entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che individua i criteri generali per il trasferimento delle funzioni, il Governo è delegato ad adottare, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della legislazione statale sulle funzioni e sulle competenze dello Stato e degli enti territoriali e di quella sulla finanza e sul patrimonio dei medesimi enti (comma 97).

 

In sede attuativa il processo di riordino ha altresì interessato anche le funzioni delle Città metropolitane.

In data 11 settembre 2014, è stato sancito in sede di Conferenza unificata l’accordo per l’individuazione delle funzioni oggetto di riordino, previsto dal comma 91. Tale accordo individua quali funzioni amministrative oggetto di riordino di competenza statale unicamente funzioni relative alla materia della tutela delle minoranze linguistiche. Le regioni si impegnano ad adottare le iniziative legislative di loro competenza entro il 31 dicembre 2014.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2014 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 novembre 2014) sono stati dettati i criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali, in attuazione del comma 92.

 

La ricollocazione del personale provinciale presso altre amministrazioni dello Stato è stata prevista dalla legge n. 190 del 2014 in via prioritaria presso gli uffici giudiziari.

Essa prevede altresì (a seguito di novella recata dal decreto legge n. 83 del 2015) che, con urgenza e in via prioritaria, l'amministrazione della giustizia sia destinata ad assorbire, entro il 2017, 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta.

I commi 768 e 769 dispongono per il 2016 che ciò avvenga senza necessità di rilascio del nulla osta da parte dell'ente di provenienza.

Il comma 771 infine dispone, in ulteriore aggiunta alle forme di mobilità già descritte, l'acquisizione all'amministrazione della giustizia, limitatamente al biennio 2016-2017, di 1.000 unità di personale proveniente dagli enti di area vasta, effettuata mediante procedure di mobilità volontaria semplificata e senza bisogno dell'assenso dell'ente di provenienza.

Tale trasferimento è destinato a supportare i processi di digitalizzazione degli uffici e a completare il processo di trasferimento allo Stato, dal 1° settembre 2015, dell’obbligo di corrispondere le spese per gli uffici giudiziari precedentemente a carico dei Comuni.

Il comma 772 aggiunge al riguardo la previsione che le unità di personale in transito verso il Ministero della giustizia (pari a 4.031 persone) siano detratte dal complesso del personale sopranumerario degli enti di area vasta da porre in mobilità perché addetti a funzioni non fondamentali.

 

Il comma 770 concerne la funzione di polizia amministrativa locale.

Integra le disposizioni recate dall’articolo 5, comma 3, del D.L. n. 78/2015 che attribuisce alle leggi regionali la riallocazione delle funzioni di polizia amministrativa locale e del relativo personale nell'ambito dei processi dì riordino delle funzioni provinciali.

Precisa che qualora le leggi regionali ricollochino le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale presso le Città metropolitane e le Province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino, con copertura dei relativi oneri, la dotazione organica degli enti di area vasta, ridotta ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia rideterminata in aumento in misura corrispondente al personale ricollocato

 

Il comma 774 fa salva la previsione posta nei confronti delle Regioni inadempienti - rispetto agli obblighi previsti per il processo di riordino delle funzioni provinciali - dall'articolo 7, comma 9-quinquies del decreto-legge "Enti locali" (DL n. 78 del 2015).

Quella disposizione ha stabilito che le Regioni che non abbiano provveduto entro il 31 ottobre 2015 a dare attuazione all'accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014, con l'adozione in via definitiva delle relative leggi regionali, siano tenute a versare, entro il 30 novembre per l'anno 2015 ed entro il 30 aprile per gli anni successivi, a ciascuna Provincia e Città metropolitana del rispettivo territorio, le somme corrispondenti alle spese sostenute dalle medesime per l'esercizio delle funzioni non fondamentali.

Di queste somme, la quantificazione su base annuale è affidata a un decreto del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2015.

Dunque le Regioni sono tenute a sostenere le spese degli enti locali 'non riordinati', per garantire il trattamento economico dei dipendenti che risultino in soprannumero.

Il versamento da parte delle Regioni cessa di essere dovuto, dalla data di effettivo esercizio della funzione da parte dell'ente individuato dalla legge regionale.


 

Articolo 1, comma 773
(
Riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria)

 

773. All'articolo 21-quater, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, le parole: «a indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne» sono sostituite dalle seguenti: «a indire una o più procedure interne, nel rispetto del citato CCNL comparto Ministeri 1998/2001 e successivi contratti integrativi dello stesso».

 

 

Il comma 773 corregge una disposizione sulla riqualificazione di specifico personale dell’amministrazione giudiziaria, contenuta nel recente decreto-legge n. 83 del 2015e volta a sanare profili di nullità per violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri da parte del contratto nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia.

Si tratta, in particolare, dell’articolo 21-quater, che consente l'attivazione di procedure di contrattazione collettiva per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il Ministero della giustizia è risultato soccombente e per definire i contenziosi in corso; in particolare, attraverso una procedura interna riservata ad dipendenti in servizio al 14 novembre 2009, appartenenti ad alcuni profili professionali, sono attribuite funzioni superiori (di funzionario giudiziario e funzionario UNEP dell'area terza).

La legge di stabilità ha previsto che non sia necessario indire procedure di contrattazione collettiva, essendo sufficiente indire delle procedure interne, che rispettino le disposizioni già dettate dalla contrattazione collettiva e, segnatamente, il contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri 1998/2001 e successivi contratti integrativi.

 


 

Articolo 1, comma 775
(Partecipazioni azionarie in società per la gestione
di infrastrutture connesse a Expo 2015)

 

775. All'articolo 1, comma 49, ultimo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».

 

 

Il comma 775 proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018, la data entro la quale deve operarsi il trasferimento, in regime di esenzione fiscale, alla città metropolitana di Milano e alla nuova provincia di Monza e di Brianza delle partecipazioni azionarie originariamente detenute in società per la gestione di infrastrutture comunque connesse all'esposizione universale denominata Expo 2015, dalla provincia di Milano e dalla provincia di Monza e Brianza, dopo il trasferimento transitoriamente operato alla regione Lombardia, ai sensi dell’art. 1, comma 49, della L. 56/2014, che viene pertanto novellato.


 

Articolo 1, comma 776
(Stabilizzazione di personale regionale)

 

776. All'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che comunque abbia maturato il requisito entro il 31 dicembre 2015, ferma restando la necessità di assicurare la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica».

 

 

Il comma 776, intervenendo sull’articolo 1, comma 529, della legge n.  147 del 2013-legge di stabilità per il 2014 (che dispone che le Regioni che al 31 dicembre 2012 non si trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione organica e che abbiano fatto ricorso all’utilizzo di personale assunto con contratto a tempo determinato della durata di 36 mesi, oggetto di proroghe anche non continuative negli ultimi 5 anni, a determinate condizioni possano procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato), restringe la platea dei soggetti ammissibili alla stabilizzazione in precedenza richiamata, specificando che deve trattarsi di personale già in servizio alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (e cioè al 1° gennaio 2016) e che comunque abbia maturato i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2015.


 

Articolo 1, commi 777, 781 e 782
(
Disposizioni in tema di ragionevole durata del processo)

 


777. Al fine di razionalizzare i costi conseguenti alla violazione del termine di ragionevole durata dei processi, al capo II della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 sono premessi i seguenti:

«Art. 1-bis. - (Rimedi all'irragionevole durata del processo). - 1. La parte di un processo ha diritto a esperire rimedi preventivi alla violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione stessa.

2. Chi, pur avendo esperito i rimedi preventivi di cui all'articolo 1-ter, ha subìto un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell'irragionevole durata del processo ha diritto ad una equa riparazione.

Art. 1-ter. - (Rimedi preventivi). - 1. Ai fini della presente legge, nei processi civili costituisce rimedio preventivo a norma dell'articolo 1-bis, comma 1, l'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. Costituisce altresì rimedio preventivo formulare richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario a norma dell'articolo 183-bis del codice di procedura civile, entro l'udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui non si applica il rito sommario di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice istruttore quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di trattazione orale, a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, rimette la causa al collegio fissando l'udienza collegiale per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale.

2. L'imputato e le altre parti del processo penale hanno diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un'istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.

3. Nei giudizi dinanzi al giudice amministrativo costituisce rimedio preventivo la presentazione dell'istanza di prelievo di cui all'articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.

4. Nel procedimento contabile davanti alla Corte dei conti il presunto responsabile ha diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un'istanza di accelerazione, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.

5. La parte dei giudizi di natura pensionistica dinanzi alla Corte dei conti ha diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un'istanza di accelerazione, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.

6. Nei giudizi davanti alla Corte di cassazione la parte ha diritto a depositare un'istanza di accelerazione almeno due mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.

7. Restano ferme le disposizioni che determinano l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti»;

b) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. E' inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo di cui all'articolo 1-ter»;

c) all'articolo 2, il comma 2-quinquies è sostituito dal seguente:

«2-quinquies. Non è riconosciuto alcun indennizzo:

a) in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile;

b) nel caso di cui all'articolo 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile;

c) nel caso di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

d) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento»;

d) all'articolo 2, dopo il comma 2-quinquies sono aggiunti i seguenti:

«2-sexies. Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di:

a) dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all'imputato;

b) contumacia della parte;

c) estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile e dell'articolo 84 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

d) perenzione del ricorso ai sensi degli articoli 81 e 82 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

e) mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio amministrativo presupposto, in pendenza di giudizi dalla stessa parte introdotti e ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 70 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

f) introduzione di domande nuove, connesse con altre già proposte, con ricorso separato, pur ricorrendo i presupposti per i motivi aggiunti di cui all'articolo 43 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, salvo che il giudice amministrativo disponga la separazione dei processi;

g) irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte.

2-septies. Si presume parimenti insussistente il danno quando la parte ha conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell'indennizzo altrimenti dovuto»;

e) all'articolo 2-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo»;

f) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. La somma può essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta.

1-ter. La somma può essere diminuita fino a un terzo in caso di integrale rigetto delle richieste della parte ricorrente nel procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce.

1-quater. L'indennizzo è riconosciuto una sola volta in caso di riunione di più giudizi presupposti che coinvolgono la stessa parte. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per ciascun ricorso riunito, quando la riunione è disposta su istanza di parte»;

g) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto. Si applica l'articolo 125 del codice di procedura civile»;

h) all'articolo 3, comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Non può essere designato il giudice del processo presupposto»;

i) al comma 7 dell'articolo 3, dopo le parole: «delle risorse disponibili» sono aggiunte le seguenti: «nel relativo capitolo, fatto salvo il ricorso al conto sospeso»;

l) dopo l'articolo 5-quinquies è inserito il seguente:

«Art. 5-sexies. - (Modalità di pagamento). - 1. Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all'amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonché a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 ha validità semestrale e deve essere rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione.

3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da emanare entro il 30 ottobre 2016, sono approvati i modelli di dichiarazione di cui al comma 1 ed è individuata la documentazione da trasmettere all'amministrazione debitrice ai sensi del predetto comma 1. Le amministrazioni pubblicano nei propri siti istituzionali la modulistica di cui al periodo precedente.

4. Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l'ordine di pagamento non può essere emesso.

5. L'amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi precedenti. Il termine di cui al periodo precedente non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione di cui ai commi precedenti.

6. L'amministrazione esegue, ove possibile, i provvedimenti per intero. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, fatto salvo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria mediante pagamento in conto sospeso, la cui regolarizzazione avviene a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie, di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. Prima che sia decorso il termine di cui al comma 5, i creditori non possono procedere all'esecuzione forzata, alla notifica dell'atto di precetto, né proporre ricorso per l'ottemperanza del provvedimento.

8. Qualora i creditori di somme liquidate a norma della presente legge propongano l'azione di ottemperanza di cui al titolo I del libro quarto del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un dirigente dell'amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali. I compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano nell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.

9. Le operazioni di pagamento delle somme dovute a norma della presente legge si effettuano mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori. I pagamenti per cassa o per vaglia cambiario non trasferibile sono possibili solo se di importo non superiore a 1.000 euro.

10. Nei casi di riscossione per cassa o tramite vaglia cambiario il creditore può delegare all'incasso un legale rappresentante con il rilascio di procura speciale.

11. Nel processo di esecuzione forzata, anche in corso, non può essere disposto il pagamento di somme o l'assegnazione di crediti in favore dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge in caso di mancato, incompleto o irregolare adempimento degli obblighi di comunicazione. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al pagamento compiuto dal commissario ad acta.

12. I creditori di provvedimenti notificati anteriormente all'emanazione dei decreti di cui al comma 3 trasmettono la dichiarazione e la documentazione di cui ai commi precedenti avvalendosi della modulistica presente nei siti istituzionali delle amministrazioni. Le dichiarazioni complete e regolari, già trasmesse alla data di entrata in vigore del presente articolo, conservano validità anche in deroga al disposto dei commi 9 e 10»;

m) all'articolo 6, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Nei processi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini ragionevoli di cui all'articolo 2, comma 2-bis, e in quelli assunti in decisione alla stessa data non si applica il comma 1 dell'articolo 2.

2-ter. Il comma 2 dell'articolo 54 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 3, comma 23, dell'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applica solo nei processi amministrativi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis».

781. Al codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 114, comma 4, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali»;

b) dopo l'articolo 71 è inserito il seguente:

«Art. 71-bis. - (Effetti dell'istanza di prelievo). - 1. A seguito dell'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 71, il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata».

782. Al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62, comma 2, dopo le parole: «in unico grado» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per quelli di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89»;

b) all'articolo 68, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 marzo 2001, n. 89, è computato nella misura di un ottavo di provvedimento ai fini del raggiungimento della soglia di cui al periodo precedente»;

c) all'articolo 72, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando il provvedimento è costituito dal decreto di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'indennità è dovuta nella misura di euro 25 per ciascun decreto».


 

 

Il comma 777 ed i commi 781 e 782 intervengono sulle procedure per ottenere l’indennizzo da irragionevole durata del processo contenute nella legge n. 89 del 2001 (c.d. Legge Pinto), abbassando l’entità dell’indennizzo e introducendo l’obbligo, per la parte lesa dall’eccessiva durata, di sollecitare i tribunali con rimedi preventivi della violazione del termine, che rappresentano una condizione di procedibilità della successiva domanda di riparazione del danno. Vengono inoltre introdotte alcune presunzioni di insussistenza del danno, che obbligano la parte che ha subito un processo irragionevolmente lungo a dimostrare il pregiudizio subito, e vengono disciplinate nuove modalità di pagamento.

 

La finalità dichiarata dell’intervento legislativo è quella di «razionalizzare i costi conseguenti alla violazione del termine di ragionevole durata dei processi» (comma 777). A tal fine, la disposizione modifica la legge n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto), che disciplina appunto il procedimento da seguire per ottenere un’equa riparazione in caso di violazione di tale termine.

 

Si ricorda che, in base al Rendiconto 2014, i fondi destinati al pagamento degli indennizzi per violazione del termine secondo la legge Pinto (capitolo di spese obbligatorie 1264) sono stati pari a oltre 100 milioni di euro (50 milioni nel 2013).

In merito, la Relazione della Corte dei conti sul Rendiconto evidenzia che il debito complessivo ancora esistente presso le Corti d'appello supera nel 2014 i 456 milioni (di cui 72,5 milioni relativi al 2014, al netto degli interessi). Le Corti d'appello con maggior debito risultano essere Roma (79 milioni), Lecce (43 milioni), Napoli (42 milioni) e Catanzaro (40 milioni).

Inoltre, i ritardi nei pagamenti hanno incrementato i contenziosi: la novella di cui al D.L. n. 35 del 2013, tesa ad assicurare un'ordinata programmazione dei pagamenti ai creditori di somme liquidate ai sensi della legge Pinto, non ha prodotto il contenimento delle procedure esecutive e sono raddoppiati nel 2014 i ricorsi (circa 5.800) al giudice amministrativo per l'ottemperanza. Peraltro, si sono aggiunti negli ultimi anni anche i ricorsi per ritardo nell'esecuzione di decisione giudiziaria che ha riconosciuto l'indennizzo ai sensi della legge n. 89 del 2001.

 

La lettera a) del comma 777 inserisce, in apertura del Capo II della legge, dedicato all’equa riparazione, due articoli (1-bis e 1-ter) attraverso i quali stabilisce che:

§  la parte di un qualsiasi processo, che ritenga che venga leso il proprio diritto a un processo equo, sotto il profilo dell’esame in un tempo ragionevole della controversia, come richiesto dall’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (legge di ratifica n. 848 del 1955), ha diritto a esperire rimedi preventivi (art. 1-bis, comma 1);

§  se, nonostante l’esperimento di tali rimedi, il termine di ragionevole durata del processo viene violato, la suddetta parte ha diritto all’equa riparazione (art. 1-bis, comma 2). Se invece tali rimedi non vengono esperiti, è inammissibile la domanda di equa riparazione (così dispone il nuovo comma 1 dell’art. 2 della Legge Pinto, v. infra);

§  nel processo civile, il rimedio preventivo consiste nell’introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione ovvero nella richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario, almeno 6 mesi prima dello spirare del termine di ragionevole durata del processo indicato dall’art. 2, comma 2-bis, della legge Pinto (che individua il termine ragionevole in 3 anni per il primo grado, 2 anni per l’appello e 1 anno per il giudizio di cassazione). In appello, e comunque per tutte le cause in cui non si applica il rito sommario, nonché nelle cause di competenza del tribunale collegiale, il rimedio preventivo consiste nel proporre, sempre 6 mesi prima dello spirare del termine, l’istanza di decisione a seguito di trattazione orale. In particolare, nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice istruttore - se ritiene che la causa possa essere decisa con trattazione orale - la rimette al collegio fissando l’udienza collegiale per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale;

La disposizione richiama l’art. 281-sexies del codice di procedura civile in base al quale, nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, dopo la precisazione delle conclusioni, il giudice può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o in una successiva e pronunciare la sentenza al termine della discussione.

 

§  nel processo penale, il rimedio preventivo consiste nella presentazione di un’istanza di accelerazione almeno 6 mesi prima dello spirare del termine di ragionevole durata, che – si ricorda – viene computato a partire dall’assunzione della qualità di imputato o dalla legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari (art. 1-ter, comma 2);

Si rammenta che in precedenza l’art. 2, comma 2-quinquies, della legge Pinto negava l’indennizzo quando l'imputato non aveva depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini. La riforma anticipa dunque l’istanza di accelerazione, rendendo preventiva la sua presentazione rispetto alla concreta violazione del termine. Per coordinamento, la lettera c) del comma 777 (v. infra) riscrive il comma 2-quinquies eliminando questa disposizione.

 

§  nel processo amministrativo, il rimedio consiste nella presentazione dell’istanza di prelievo almeno 6 mesi prima dello spirare del termine (art. 1-ter, comma 3). L’istanza di prelievo, in base all’art. 71, comma 2, del codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104 del 2010), è una segnalazione dell’urgenza del ricorso che la parte effettua chiedendo la fissazione dell’udienza di discussione della causa. L’effetto dell’istanza di prelievo è, se ricorrono alcuni presupposti, la definizione del giudizio in camera di consiglio con sentenza semplificata (nuovo art. 71-bis del Codice, introdotto dal comma 781);

Già in precedenza l’istanza di prelievo era presupposto per accedere all’indennizzo da durata irragionevole del processo amministrativo; si ricorda, infatti, che l’art. 54 del D.L. 112 del 2008 ha stabilito che «La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, non è stata presentata l'istanza di prelievo di cui all'articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, né con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione» (comma 2). La riforma, dunque, specifica il termine entro il quale l’istanza deve essere presentata.

 

§  nel processo contabile e nei giudizi di natura pensionistica dinanzi alla Corte dei conti, il rimedio preventivo consiste nella presentazione di un’istanza di accelerazione almeno 6 mesi prima dello spirare del termine di ragionevole durata (art. 1-ter, commi 4 e 5);

§  nel giudizio di cassazione, la parte deve presentare un’istanza di accelerazione almeno 2 mesi prima dello spirare del termine di ragionevole durata (art. 1-ter, comma 6).

La presentazione delle istanze di accelerazione non determina alcuna alterazione nell’ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti (art. 1-ter, comma 7). Si consideri, sul punto, l’art. 132-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che delinea un elenco di delitti per i quali è assicurata priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza.

 

In base alla lettera b) del comma 777, il mancato esperimento dei rimedi preventivi impedisce l’equa riparazione. La sostituzione del comma 1 dell’articolo 2 della legge Pinto determina infatti l’inammissibilità della domanda di equa riparazione proposta da colui che non abbia preventivamente esercitato il diritto al rimedio preventivo.

 

La lettera c) sostituisce il comma 2-quinquies dell’articolo 2 della legge Pinto, ovvero la disposizione che individua le ipotesi in presenza delle quali l’indennizzo non è riconosciuto.

Rispetto alla normativa previgente, la riforma:

§  nega l’indennizzo non solo alla parte soccombente che nel processo civile sia stata condannata al risarcimento dei danni da lite temeraria (ai sensi dell’art. 96 c.p.c.), ma a chiunque abbia agito o resistito in giudizio pur essendo consapevole della infondatezza - originaria o sopravvenuta – delle proprie domande o difese, anche se ciò non ha determinato la condanna per lite temeraria;

§  sopprime il riferimento al deposito dell’istanza di accelerazione nel processo penale, ora assorbito dal rimedio preventivo dell’art. 1-ter (v. sopra);

§  sopprime il riferimento all’estinzione del reato per prescrizione imputabile alla condotta dilatoria della parte. Se il reato è prescritto, infatti, in base al nuovo comma 2-sexies si presume l’insussistenza del danno da irragionevole durata.

 

La lettera d) inserisce due ulteriori commi all’articolo 2, con l’obiettivo di individuare una serie di ipotesi in presenza delle quali si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata. Si tratta (comma 2-sexies):

§  nel processo penale, della prescrizione del reato (v. sopra) e della contumacia della parte;

§  nel processo civile, dell’estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti (artt. 306 e 307 c.p.c.) e dell’irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte. Trattandosi di una presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata, la parte che sostenga di avere subito un processo civile eccessivamente lungo dovrà sempre provare che la pretesa o il valore della causa non erano irrisorie. L’inversione dell’onere della prova, derivante dalla presunzione, impone infatti alla parte che domanda l’indennizzo di fornire tale prova.

§  nel processo amministrativo, dell’estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti (art. 84 del Codice del processo amministrativo), della perenzione del ricorso (artt. 81 e 82 del medesimo codice), della mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio amministrativo presupposto (se sono pendenti giudizi dalla stessa parte introdotti e se ricorrono le condizioni previste dall’art. 70 del Codice del processo amministrativo), dell’introduzione di domande nuove con ricorso separato, nonostante fosse possibile introdurre motivi aggiunti (art. 43 del Codice), dell’irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte.

Un’ulteriore presunzione è introdotta dal comma 2-septies, in base al quale si presume insussistente il danno quando la parte ha conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali uguali o maggiori rispetto alla misura dell’indennizzo che sarebbe dovuto. Anche in questo caso, dunque, per effetto dell’inversione dell’onere della prova, spetta alla parte che domanda l’indennizzo fornire la prova di non avere conseguito, a causa dalla durata irragionevole, vantaggi superiori o uguali all’indennizzo.

 

La lettera e) del comma 777 sostituisce il comma 1 dell’articolo 2-bis, che quantifica la misura dell’indennizzo. Rispetto alla formulazione vigente, che prevede un indennizzo da 500 a 1.500 euro per ciascun anno che eccede il termine di ragionevole durata, il disegno di legge di stabilità riduce la somma, portandola da 400 a 800 euro. La riforma, peraltro, stabilisce che questi nuovi parametri debbano essere applicati “di regola”, e che la somma possa essere incrementata fino al 20% per gli anni di ritardo successivi al terzo e fino al 40% per gli anni successivi al settimo. Anche l’applicazione di tali percentuali comporta comunque un risparmio per lo Stato (l’incremento del 40% di 800 euro porterebbe infatti la somma massima per il ritardo annuale a 1.120 euro, al di sotto quindi dei 1.500 euro attuali).

Sulla misura dell’indennizzo interviene anche la lettera f), che inserisce tre ulteriori commi nell’articolo 2-bis, sempre con la finalità di ridurre il possibile esborso dello Stato per la durata irragionevole del processo; infatti:

§  il comma 1-bis stabilisce che la misura dell’indennizzo può essere diminuita fino al 20% se le parti del processo sono più di 10 e fino al 40% se le parti del processo sono più di 50;

§  il comma 1-ter stabilisce che la misura dell’indennizzo può essere diminuita fino a un terzo se la parte che avanza domanda di equa riparazione si è vista rigettare integralmente le proprie richieste;

§  il comma 1-quater riconosce l’indennizzo una sola volta in caso di riunione di più giudizi presupposti che coinvolgono la stessa parte. In tal caso, la somma liquidata può essere incrementata fino al 20% per ciascun ricorso riunito, quando la riunione è disposta su istanza di parte.

Le lettere g), h) ed i) del comma 777 modificano il procedimento per ottenere l’equa riparazione, intervenendo sull’art. 3 della legge Pinto.

La sostituzione del comma 1 (lettera g) comporta l’individuazione di un diverso giudice competente: rispetto alla normativa vigente, che attribuisce la competenza sui ricorsi della legge Pinto alla corte d’appello competente per i procedimenti riguardanti i magistrati, la riforma individua l’autorità giudiziaria competente nella corte d’appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto. Trattandosi di un’autorità giudiziaria che ha presumibilmente già conosciuto la controversia presupposta in sede di appello, la lettera h) – che interviene sul comma 4 dell’articolo 3 della legge Pinto – esclude che possa essere designato a provvedere sulla domanda di equa riparazione il giudice del processo presupposto. Infine, la lettera i) modifica il comma 7, aggiungendo che le risorse disponibili nei limiti delle quali può avvenire l’erogazione dell’indennizzo sono solo quelle disponibili nel relativo capitolo (ovvero nel capitolo 1264 del Ministero della giustizia e nel capitolo 1313 del Ministero dell’Economia). La norma consente, però, il ricorso al conto sospeso (v. infra, nuovo art. 5-sexies della legge Pinto).

 

La lettera l) modifica le modalità di pagamento, inserendo nella legge Pinto l’articolo 5-sexies, in base al quale, una volta che la somma da corrispondere a titolo di equa riparazione è stata liquidata dalla Corte d’appello:

§  il creditore deve presentare all’amministrazione debitrice (Ministero della giustizia, Ministero della difesa o Ministero dell’Economia e delle finanze) una dichiarazione sostituiva (artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000, sulla documentazione amministrativa) nella quale attesta il proprio credito e sceglie le modalità di riscossione (comma 1). La dichiarazione ha validità semestrale e deve essere rinnovata a richiesta dell’amministrazione (comma 2); i contenuti della dichiarazione e i documenti da allegare saranno delineati da decreti del Ministero dell’Economia e della Giustizia entro il 30 ottobre 2016 (comma 3). La trasmissione della dichiarazione completa è condizione di emissione dell’ordine di pagamento (comma 4) e, in generale, presupposto per il pagamento anche nell’ambito dell’esecuzione forzata o del pagamento compiuto dal commissario ad acta (comma 11);

§  ricevuta la dichiarazione, l’amministrazione deve effettuare il pagamento entro 6 mesi (comma 5). Solo allo spirare di tale termine il creditore può proporre ricorso per l’ottemperanza del provvedimento o procedere all’esecuzione forzata (comma 7). Se è esercitata l’azione di ottemperanza, il giudice amministrativo può nominare commissario ad acta un dirigente dell’amministrazione debitrice (comma 8);

§  come specificato anche dal comma 7 dell’art. 3 della legge Pinto (v. sopra), i pagamenti sono effettuati nei limiti delle risorse disponibili sui relativi capitoli di bilancio, “fatto salvo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria mediante pagamento in conto sospeso”, con regolarizzazione a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie (comma 6);

La disposizione richiama la disciplina prevista dall’art. 14 del decreto-legge n. 669 del 1996, in base al quale, se sono attivate procedure di esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni, il dirigente dell’amministrazione dello Stato responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel relativo capitolo del bilancio dello Stato, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento (SOP) rivolto all’istituto tesoriere (Banca d’Italia), da regolare in conto sospeso. In sostanza si chiede alla Banca d’Italia di procedere al pagamento registrandolo in conto sospeso, in attesa della regolarizzazione contabile che avverrà non appena saranno rese disponibili le necessarie risorse sul pertinente capitolo (cfr. Circolare n. 24 del Ministero dell’economia e delle finanze, del 27 agosto 2014).

§  l’accreditamento delle somme al creditore può essere effettuato su un conto corrente o un conto di pagamento indicato (nella dichiarazione); i pagamenti per cassa o per vaglia cambiario sono possibili solo se la somma non supera i 1.000 euro (comma 9) e in questo caso è possibile delegare un legale rappresentante alla riscossione (comma 10).

Una disposizione transitoria (comma 12) stabilisce che, nelle more dell’emanazione del D.M. sui contenuti e i modelli di dichiarazione sostitutiva, i creditori trasmettono la dichiarazione avvalendosi della modulistica presente sui siti delle amministrazioni interessate. Le dichiarazioni già presentate prima dell’entrata in vigore della riforma conservano efficacia, anche se non contengono le indicazioni previste dai commi 9 e 10.

 

La lettera m) del comma 777 interviene sull’art. 6 della legge Pinto, che già originariamente prevedeva una norma transitoria, per affermare che nei processi la cui durata ecceda i termini di ragionevole durata alla data del 31 ottobre 2016 e nei processi assunti in decisione alla medesima data, non si applica la condizione di procedibilità della domanda di equa riparazione introdotta all’art. 2, comma 1. In relazione a tali processi, dunque, non sarà necessario esperire i rimedi preventivi per potere eventualmente chiedere l’indennizzo (nuovo comma 3).

Analogamente, la norma transitoria precisa che, nei processi amministrativi, il rimedio preventivo della presentazione dell’istanza di prelievo, condizione di procedibilità per la domanda di equa riparazione, non si applica ai processi che, alla data del 31 ottobre 2016, abbiano superato i termini di ragionevole durata (nuovo comma 4).

 

Il comma 781 modifica il Codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104 del 2010). In particolare:

§  in relazione all’art. 114, comma 4, lett. e), che nell’ambito del giudizio di ottemperanza prevede che il giudice con l’accoglimento del ricorso fissi la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva e per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, la riforma aggiunge che, se l’ottemperanza ha ad oggetto il pagamento di somme, la penalità di mora decorre dall’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e che tale penalità non è manifestamente iniqua se stabilita in misura pari agli interessi legali;

§  in relazione all’istanza di prelievo, di cui all’art. 71 del Codice, la riforma inserisce un nuovo art. 71-bis, che ne disciplina gli effetti. Il giudice, a seguito della presentazione dell’istanza di prelievo, infatti, se il contraddittorio è pieno e l’istruttoria completata, può – sentite le parti – definire il giudizio in camera di consiglio, con sentenza in forma semplificata (ex art. 74 del Codice).

 

Il comma 782 dell’articolo 39 modifica invece la disciplina sui giudici ausiliari in corte d’appello introdotta dal decreto-legge n. 69 del 2013. In particolare,

§  con la modifica all’art. 62 si consente ai giudici ausiliari di operare anche nei procedimenti relativi alla legge Pinto;

§  con la modifica all’art. 68 si dispone che nell’ambito dei 90 procedimenti che il giudice ausiliario deve definire nell’anno, i procedimenti relativi alla legge Pinto sono computati nella misura di un ottavo di provvedimento (in sostanza, per fare un provvedimento sono necessari 8 decreti sul ricorso per l’indennizzo da violazione del termine di ragionevole durata del processo);

§  con la modifica all’art. 72 è disposto che ciascuno di tali decreti valga, ai fini dell’indennità da corrispondere trimestralmente al giudice ausiliario, 25 euro (ogni altro provvedimento che definisce un processo vale invece 200 euro).


 

Articolo 1, commi 778-780
(Compensazione fiscale per gli avvocati)

 


778. A decorrere dall'anno 2016, entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA). Tali cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro. Ai fini della presente legge possono essere compensati o ceduti tutti i crediti per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell'articolo 170 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. La compensazione o la cessione dei crediti può essere effettuata anche parzialmente ed entro un limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA).

779. Per le finalità di cui al comma 778 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

780. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri, priorità e modalità per l'attuazione delle misure di cui al comma 778 e per garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 779.


 

 

Il comma 778 consente, a partire dal 2016, agli avvocati che vantano crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato di porre tali somme in compensazione, anche parziale, con quanto dovuto per imposte, tasse e contributi previdenziali (co. 778). La compensazione inoltre è possibile anche per le i contributi dovuti alla Cassa forense.

 

La compensazione, esente da imposta di bollo e registro, è consentita nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui (co. 779) e purché non sia stata proposta opposizione al decreto di pagamento.

 

Spetta a un DM del Ministero dell’economia dettare, entro 60 giorni, le disposizioni attuative (co. 780).

 

Più in dettaglio, a decorrere dall'anno 2016, entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, , in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA).

 

L’articolo 82 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al DPR 30 maggio 2002, n. 115, stabilisce che l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale. Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.

 

Tali cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro.

Ai fini della presente legge possono essere compensati o ceduti tutti i crediti per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell'articolo 170 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.

 

Ai sensi del predetto articolo 170, avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione.

L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, ai sensi del quale le controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione.

 


 

Articolo 1, commi 783-787
(
Disposizioni in materia di spese di giustizia)

 


783. All'articolo 83 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta».

784. Al fine di consentire la realizzazione e la piena operatività di sistemi informatici idonei ad assicurare la completa automatizzazione di tutte le attività amministrative relative ai settori del pagamento delle spese di giustizia e dei crediti liquidati a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, autorizzate dal Ministero della giustizia e senza oneri a carico della finanza pubblica, con i consigli dell'ordine circondariale forense per consentire che alcune unità di personale dei predetti consigli dell'ordine vengano distaccate presso gli uffici giudiziari a supporto delle attività di cancelleria o di segreteria esclusivamente nei settori di cui al presente comma. Le convenzioni sono stipulate in conformità e nei limiti di una convenzione quadro, previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e il Consiglio nazionale forense. La convenzione quadro individua le procedure di controllo necessarie a impedire che i soggetti di cui al presente comma siano adibiti a supporto di attività diverse da quelle previste dal presente comma e che agli stessi sia consentito l'accesso a dati sensibili e giudiziari diversi e ulteriori rispetto a quelli strettamente connessi con lo svolgimento delle predette attività di supporto. La convenzione quadro prevede l'obbligo dei consigli dell'ordine circondariale forense di stipulare adeguate polizze di assicurazione per la responsabilità per danno erariale con massimale non inferiore a quello stabilito dalla medesima convenzione, al fine di tutelare il personale di cancelleria o di segreteria dalle eventuali conseguenze derivanti dalle condotte del personale distaccato presso l'ufficio giudiziario.

785. Per tutta la durata del periodo durante il quale i soggetti di cui al comma 784 sono distaccati presso gli uffici giudiziari, i consigli dell'ordine dai quali dipendono sono tenuti a corrispondere loro i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali, assicurativi e assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni legislative. Per l'intera durata del medesimo periodo, agli stessi soggetti non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale, assistenziale o assicurativo da parte della pubblica amministrazione, con la quale non si instaura alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

786. Le disposizioni di cui ai commi 784 e 785 hanno efficacia per i tre anni successivi alla data della loro entrata in vigore. Le convenzioni stipulate a norma dei predetti commi cessano di avere efficacia decorso il termine di cui al periodo precedente.

787. Le convenzioni, anche diverse da quelle di cui ai commi 784 e 785, stipulate dai capi degli uffici giudiziari con le amministrazioni pubbliche devono essere preventivamente autorizzate, a pena di inefficacia, dal Ministero della giustizia e devono essere realizzate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


 

 

Il comma 783 modifica l’articolo 83 del T.U. in materia di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) laddove al comma 3 dispone che il decreto di pagamento dell'onorario e le spese spettanti al  difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero. Un nuovo comma 3-bis precisa che il decreto di pagamento è emanato dal giudice contestualmente al provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la richiesta.

Con i successivi commi si dispone che:

§  al fine di pervenire alla completa automazione delle attività amministrative per i settori del pagamento delle spese di giustizia e dei crediti per violazione della ragionevole durata del processo i capi degli uffici giudiziari possono stipulare, senza oneri per il bilancio dello Stato, apposite convenzioni con i consigli circondariali dell’ordine forense, per la destinazione di unità di personale dei consigli a supporto delle attività di cancelleria e segreteria nei settori sopra richiamati (comma 784); premessa di tale previsione è la stipula di una convenzione-quadro tra il Ministero della giustizia e il Consiglio nazionale forense, che individua gli specifici compiti del personale distaccato dei consigli forensi, le procedure di controllo a tutela della riservatezza dei dati sensibili e giudiziari trattati, gli obblighi di assicurazione per l’eventuale responsabilità per danno erariale derivante dall’attività di supporto prestata;

§  per la durata di prestazione dell’attività da parte del suddetto personale, gli oneri retributivi e previdenziali sono a carico dei consigli dell’ordine di provenienza, con esclusione di qualsiasi emolumento da parte dell’amministrazione di destinazione, senza instaurazione con la stessa di alcun tipo di rapporto di lavoro (comma 785);

§  le convenzioni hanno durata triennale e cessano al decorso di tale termine (comma 786);

§  le convenzioni stipulate dai capi degli uffici giudiziari con altre amministrazioni pubbliche devono essere preventivamente autorizzate dal Ministero della giustizia e realizzate senza oneri per la finanza pubblica (comma 787).


 

Articolo 1, comma 788
(Esecuzione sentenze di condanna della Corte di giustizia UE)

 

788. All'articolo 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il primo periodo è sostituito dal seguente: «All'esecuzione delle pronunce di condanna al pagamento di somme di denaro emesse nei confronti delle amministrazioni dello Stato per mancato o ritardato recepimento nell'ordinamento di direttive o di altri provvedimenti dell'Unione europea provvede ciascuna delle predette amministrazioni, in relazione alla soccombenza nel giudizio, nell'ambito delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente».

 

 

Il comma 788 stabilisce che - anziché la Presidenza del Consiglio - sia ciascuna delle diverse Amministrazioni dello Stato soccombenti in giudizio a provvedere al pagamento delle somme di denaro conseguenti alle condanne emesse nei confronti dell’Italia per mancato o ritardato recepimento della normativa europea, nell’ambito delle risorse iscritte a bilancio a legislazione vigente.

A tal fine, viene modificato il primo periodo dell’articolo 1, comma 250, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) relativo al pagamento di sanzioni per pronunce di condanna per mancato recepimento di direttive UE.

L’articolo 1, comma 250 della legge n. 147 del 2013 prevede che la Presidenza del Consiglio provveda a pagare le somme derivanti da pronunce di condanna per mancato o ritardato recepimento di provvedimenti dell'Unione europea a valere sullo stanziamento appositamente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, anche in relazione alle pronunce già depositate o notificate all'entrata in vigore delle legge di stabilità.

Ai titoli giudiziari si applicano le disposizioni recate dalla legge 24 marzo 2001, n. 89 relative agli atti di sequestro o pignoramento nei confronti dello Stato, e in particolare l’articolo 5-quinquies, che esclude atti di sequestro o di pignoramento presso la Tesoreria centrale e presso le Tesorerie provinciali dello Stato per la riscossione coattiva di somme liquidate, a pena di nullità rilevabile d'ufficio.

 


 

Articolo 1, comma 789
(
Recupero accise)

 


789. All'articolo 10, comma 12-vicies, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: «dalla conclusione del procedimento penale instaurato per i medesimi fatti e definito con sentenza anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, non risulti il coinvolgimento del medesimo soggetto obbligato a titolo di dolo o colpa» sono sostituite dalle seguenti: «dal procedimento penale instaurato per i medesimi fatti accaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, non sia derivata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa grave per il medesimo soggetto obbligato».


 

 

Il comma 789 modifica la disciplina che ha differito al 31 dicembre 2017 l’esecuzione del recupero dell’accisa dal soggetto obbligato al pagamento in specifiche ipotesi legate a fatti penalmente rilevanti. Per effetto delle norme in esame il differimento viene consentito anche quando, con sentenza definitiva, sia stata accertata la colpa del soggetto obbligato. La sentenza penale definiva, che può impedire il differimento, può essere pronunciata anche dopo il 1° aprile 2010, purché sia relativa a fatti accaduti prima del 1° aprile 2010.

 

Più in dettaglio, viene novellato l’articolo 10, comma 12-vicies del D.L. n. 192 del 2014, che ha posticipato al 31 dicembre 2017 il recupero dell’accisa nei confronti del soggetto obbligato al pagamento, ove detto soggetto passivo non risulti penalmente responsabile per il furto dei beni sottoposti ad accisa.

 

In sintesi, le norme novellate hanno inteso definire il contenzioso nascente dalla vigente formulazione dell’articolo 4 del Testo unico delle accise – TUA che disciplina il cd. abbuono d’imposta (modificato da ultimo dal D.Lgs. 29/03/2010, n. 48 che ha recepito la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise e, in precedenza, dall’articolo 59, comma 1, lettera a) della legge n. 342 del 2000); in particolare, si è inteso dettare una disciplina certa, in attesa di dirimere un persistente contrasto interpretativo riguardante l’applicabilità dell’abbuono nelle ipotesi di furto o rapina di prodotti detenuti in sospensione di imposta.

 

Nella formulazione originaria della norma, si condizionava il posticipo del recupero d’accisa al fatto che il soggetto passivo non risultasse penalmente responsabile per il furto dei beni sottoposti ad accisa, all’esito di un procedimento penale definito con sentenza anteriore al 1° aprile 2010 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 48/2010, che ha recepito nell’ordinamento la direttiva sul regime generale delle accise), ferma l’eventuale rivalsa sul responsabile del reato. Non era rilevante a tal fine l’elemento soggettivo del reato: il differimento era negato sia che la responsabilità accertata fosse a titolo di dolo, sia a titolo di colpa.

 

Con le modifiche in esame, il differimento della pretesa tributaria al 2017:

§  è consentito anche ove sia accertata penalmente una responsabilità colposa (esso è dunque negato solo ove la sentenza penale chiarisca la presenza di dolo o di colpa grave);

§  è negato se la sentenza di condanna che accerta la responsabilità è definitiva (passata cioè in giudicato). Inoltre, la sentenza penale che può impedire il differimento può essere pronunciata anche dopo il 1° aprile 2010, purché sia relativa a fatti accaduti prima del 1° aprile 2010.


 

Articolo 1, commi 790 e 791
(Percorso tutela vittime di violenza)

 


790. In attuazione dei princìpi di cui alla direttiva 29/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, in attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, nonché in attuazione del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è istituito, nelle aziende sanitarie e ospedaliere, un percorso di protezione denominato «Percorso di tutela delle vittime di violenza», con la finalità di tutelare le persone vulnerabili vittime della altrui violenza, con particolare riferimento alle vittime di violenza sessuale, maltrattamenti o atti persecutori (stalking). All'istituzione del Percorso di tutela delle vittime di violenza si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

791. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della giustizia, della salute e dell'interno, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esperienze già operative a livello locale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite a livello nazionale le linee guida volte a rendere operativo il Percorso di tutela delle vittime di violenza, di cui al comma 790, anche in raccordo con le previsioni del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. L'attuazione delle linee guida avviene attraverso l'istituzione di gruppi multidisciplinari finalizzati a fornire assistenza giudiziaria, sanitaria e sociale, riguardo ad ogni possibile aspetto legato all'emersione e al tempestivo riconoscimento della violenza e a ogni tipo di abuso commesso ai danni dei soggetti di cui al comma 790, garantendo contestualmente la rapida attivazione del citato Percorso di tutela delle vittime di violenza, nel caso in cui la vittima intenda procedere a denuncia, e la presa in carico, da parte dei servizi di assistenza, in collaborazione con i centri antiviolenza. La partecipazione ai gruppi multidisciplinari di cui al secondo periodo non comporta l'erogazione di indennità, gettoni, rimborsi di spese o altri emolumenti.


 

 

I commi 790 e 791 prevedono l'istituzione, nelle aziende sanitarie ed ospedaliere, del “Percorso di tutela delle vittime di violenza”, con la finalità di tutelare le persone vulnerabili vittime della altrui violenza, con particolare riferimento alle vittime di violenza sessuale, maltrattamenti o atti persecutori (stalking).

 

Si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione delle linee guida per rendere operativo il Percorso suddetto; le medesime linee guida sono attuate attraverso gruppi multidisciplinari per l'assistenza giudiziaria, sanitaria e sociale.

Le disposizioni specificano che l'istituzione dei Percorsi avviene con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e che la partecipazione ai gruppi multidisciplinari non determina il diritto a rimborsi o emolumenti.


 

Articolo 1, commi 792-803
(
Norme per l’accelerazione degli interventi cofinanziati)

 


792. Per favorire la gestione finanziaria degli interventi finanziati dalle risorse europee, dal 1° gennaio 2016 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un proprio organismo strumentale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dotato di autonomia gestionale e contabile, denominato «organismo strumentale per gli interventi europei», avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei.

793. La legge regionale e provinciale che provvede all'istituzione dell'organismo strumentale per gli interventi europei disciplina i rapporti tra la regione e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'organismo strumentale nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dispone il trasferimento all'organismo di tutti i crediti regionali riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale e di tutti i debiti regionali agli aventi diritto riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate. L'eventuale differenza positiva tra i debiti e i crediti trasferiti costituisce debito della regione o della provincia autonoma nei confronti dell'organismo regionale.

794. Il patrimonio degli organismi strumentali di cui al comma 792 è costituito solo dall'eventuale fondo di cassa, da crediti e da debiti concernenti gli interventi europei. Per lo svolgimento della propria attività gli organismi strumentali si avvalgono dei beni e del personale delle regioni o delle province autonome che garantiscono l'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale del proprio organismo strumentale per gli interventi europei.

795. La gestione degli organismi strumentali per gli interventi europei si avvale di conti di tesoreria unica appositamente istituiti, intestati agli organismi e funzionanti secondo le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, e di corrispondenti conti correnti istituiti presso i tesorieri delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

796. Il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, versa le risorse europee e quelle di cofinanziamento nazionale destinate alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le altre risorse a proprio carico, nei conti di tesoreria unica di cui al comma 795. Fino al perdurare della sospensione della tesoreria unica mista, disposta dall'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e prorogata dall'articolo 1, comma 395, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei medesimi conti di tesoreria unica affluiscono le risorse relative al cofinanziamento regionale degli stessi interventi.

797. Gli organismi strumentali per gli interventi europei trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, tramite i propri tesorieri, i dati codificati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, secondo le modalità previste per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I tesorieri non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme.

798. In attuazione della legge regionale e provinciale di cui al comma 793, la regione e la provincia autonoma registrano nelle proprie scritture patrimoniali e finanziarie il trasferimento dei debiti e dei crediti trasferiti all'organismo strumentale per gli interventi europei. Il trasferimento dei crediti e dei debiti esigibili al 31 dicembre 2015 è registrato nel bilancio di previsione 2016-2018, iscrivendo tra gli stanziamenti relativi all'esercizio 2016 le entrate e le spese per trasferimenti da e verso l'organismo strumentale, per lo stesso importo, pari al maggior valore tra i residui attivi e passivi trasferiti, ed effettuando le necessarie regolarizzazioni contabili con i residui attivi e passivi. L'eventuale differenza tra i residui passivi e attivi concorre alla determinazione del debito o del credito della regione o della provincia autonoma nei confronti dell'organismo strumentale, esigibile nell'esercizio 2016. Al fine di garantire il rispetto del principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il trasferimento dei crediti e dei debiti regionali esigibili nell'esercizio 2016 e nei successivi è registrato cancellando dalle scritture contabili riguardanti ciascun esercizio i relativi accertamenti e impegni e registrando l'impegno per trasferimenti all'organismo strumentale per gli interventi europei, di importo pari alla differenza tra gli impegni e gli accertamenti cancellati nell'esercizio. I crediti e i debiti cancellati dalla regione o dalla provincia autonoma sono registrati dall'organismo strumentale per gli interventi europei. L'organismo strumentale per gli interventi europei accerta le entrate derivanti dai trasferimenti dalla regione e dalla provincia autonoma a seguito dei correlati impegni della regione e della provincia autonoma.

799. I controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, si estendono anche agli organismi strumentali delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

800. I fondi esistenti sulle contabilità aperte ai sensi del comma 795, nonché sulle contabilità presso la tesoreria statale intestate al Ministero dell'economia e delle finanze, destinati in favore degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, degli interventi complementari alla programmazione europea, ivi compresi quelli di cui al Piano di azione coesione, degli interventi finanziati con il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014, nonché i fondi depositati sulle contabilità speciali di cui all'articolo 1, comma 671, della predetta legge 23 dicembre 2014, n. 190, a disposizione delle Amministrazioni centrali dello Stato e delle agenzie dalle stesse vigilate, non sono soggetti ad esecuzione forzata. Sui fondi depositati sui conti di tesoreria e sulle contabilità speciali, come individuati dal comma 795, non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime.

801. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 671è sostituito dal seguente:

«671. Al fine di accelerare e semplificare l’iter dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e gli interventi di azione e coesione complementari alla programmazione dell'Unione europea, a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato ovvero di agenzie dalle stesse vigilate, il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede alle erogazioni a proprio carico, riguardanti i predetti interventi, anche mediante versamenti nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna amministrazione o agenzia titolare degli interventi stessi».

802. All'articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato» sono inserite le seguenti: «nonché delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano». Alle anticipazioni concesse dalle amministrazioni titolari di interventi cofinanziati dall'Unione europea in favore di soggetti privati, a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale, si applica il disposto dell’articolo 131, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L’articolo 56, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è abrogato.

803. Al recupero delle somme dovute da beneficiari situati sul territorio italiano riguardanti i programmi di cooperazione territoriale europea aventi Autorità di gestione estera si provvede ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di recupero di cui al precedente periodo.


 

 

I commi da 792 a 803 introducono disposizioni volte ad agevolare la gestione finanziaria degli interventi finanziati dalle risorse europee, in particolare attraverso l’istituzione, (commi 792-800) da parte di Regioni e province autonome, di appositi organismi strumentali regionali cui assegnare in via esclusiva la gestione degli interventi europei, finanziati con risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale, di cui ciascuna regione è titolare in quanto soggetto attuatore di Programmi operativi attuativi dei Fondi strutturali).

Sempre nell’ottica di facilitare l'attuazione degli interventi cofinanziati dalla UE, i commi 801-804 recano poi disposizioni finalizzate ad ampliare la platea delle amministrazioni titolari di interventi cofinanziati che possono beneficiare di determinate procedure contabili agevolative dell’iter dei pagamenti.

 

Per quanto concerne il primo aspetto, il comma 792 prevede che dal 1° gennaio 2016 le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano possano istituire un proprio organismo strumentale dotato di autonomia gestionale e contabile, denominato “Organismo strumentale per gli interventi europei”, avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi finanziari relativi alla realizzazione dei programmi cofinanziati dall’Unione europea.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 118 del 2011 (in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali), per organismi strumentali delle regioni e degli enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica.

 

Va considerato come l’istituzione degli Organismi in questione si inserisca in un succedersi di recenti interventi normativi che, soprattutto in vista dell’approssimarsi del termine del ciclo di programmazione dei fondi strutturali 2007-2013 ed alla luce dell’insoddisfacente situazione di impiego delle risorse disponibili, sono stati finalizzati all’accelerazione della spendibilità dei finanziamenti, al fine di evitare la perdita delle risorse non spese sulla base c.d. "regola dell'n+2": questa com’è noto prevede il definanziamento delle risorse comunitarie non spese entro il biennio successivo all'annualità di riferimento, definanziamento che comporta, inoltre, la parallela riduzione della quota di cofinanziamento nazionale.

Il legislatore è ripetutamente intervenuto, a tal fine, anche nella prospettiva di agevolare la programmazione e la spendibilità delle risorse del nuovo ciclo 2014-2020, sia con riguardo alle regole e procedure attinenti ai fondi europei sia a quelle concernenti le risorse nazionali. Da ultimo, la legge di stabilità 2015 (L.190/2014), quanto ai fondi europei, ha ridefinito alcune regole di attivazione dei relativi programmi e ed è stato rafforzato il monitoraggio sulla tempestività dei pagamenti (art. 1, commi 668-677) e, quanto alle risorse nazionali, ha introdotto ulteriori disposizioni volte a rafforzare la governance e le procedure di spesa del Fondo di sviluppo e coesione (FSC). Come precisato nella relazione illustrativa, il nuovo intervento operato con le norme in esame è volto anche esso all’accelerazione degli interventi cofinanziati, ma, nel contempo, è altresì operato in coerenza con la “clausola investimenti[57], atteso che, a tal fine, il comma 804 (vedi scheda successiva) reca numerose disposizioni riferite al completamento dei progetti inseriti nella programmazione 2007-2013.

Deve osservarsi come la numerosità delle disposizioni introdotte in questi ultimi anni - che in questa sede non si riepilogano ma che può ritenersi decorrano sostanzialmente dal D.Lgs. n 85 del 2011, istitutivo del Fondo di sviluppo e coesione (FSC) - hanno dato luogo ad un complesso quadro normativo e di competenze dei vari organi, che per taluni aspetti non ha poi determinato un soddisfacente miglioramento dei tempi di utilizzo delle risorse. Gli organismi e le relative procedure contabili introdotti dai commi in esame si aggiungono ora a tale quadro, innovandolo in misura significativa.

All’istituzione dell’organismo strumentale per gli interventi europei il comma 793 dispone che si provveda con legge regionale e provinciale, la quale dovrà altresì disciplinare i rapporti tra la Regione e le Province Autonome e l’organismo strumentale e a disporre il trasferimento all’organismo di tutti i crediti regionali riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale e di tutti i debiti regionali agli aventi diritto riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate. L’eventuale differenza positiva tra i debiti e i crediti trasferiti costituisce debito della regione o provincia autonoma nei confronti dell’organismo regionale (comma 793).

Per lo svolgimento della propria attività gli organismi strumentali si avvalgono dei beni e del personale delle relative regioni o delle province autonome (comma 794).

 

I commi da 795 a 799 recano le disposizioni contabili per la gestione delle risorse da parte degli Organismi strumentali.

In particolare, il comma 795 prevede l’apertura di appositi conti correnti di tesoreria unica, intestati agli Organismi strumentali - rispondenti alle regole del c.d. “sistema misto” di tesoreria unica, di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 279/1997 - e l’istituzione di corrispondenti conti correnti presso i tesorieri delle Regioni e delle Province autonome.

Sui conti correnti di tesoreria unica vengono versate dal Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987 – che attualmente gestisce, attraverso apposite contabilità speciali, le risorse nazionali e dell’Unione europea relative ai fondi strutturali[58] - le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale destinate alle Regioni o alle Province Autonome (comma 796). Sui suddetti conti affluiscono anche le risorse relative al cofinanziamento regionale degli stessi interventi, posto che il sistema di tesoreria unica mista – che consentirebbe di detenere tali somme direttamente presso il sistema bancario - è al momento sospeso[59].

I dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, con codifica uniforme, sono trasmessi quotidianamente alla banca dati SIOPE[60] dagli Organismi strumentali, tramite i propri tesorieri, i quali non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme (comma 797).

Il comma 798 disciplina le modalità attraverso le quali le Regione e le Province Autonome, in attuazione della legge regionale e provinciale di cui sopra, registrano nelle proprie scritture patrimoniali e finanziarie il trasferimento dei debiti e dei crediti all’organismo strumentale.

In particolare, il trasferimento dei crediti e dei debiti esigibili al 31 dicembre 2015 è registrato nel bilancio di previsione 2016-2018 iscrivendo le entrate e le spese per trasferimenti da e verso l’organismo strumentale, per lo stesso importo, pari al maggior valore tra i residui attivi e passivi trasferiti, ed effettuando le necessarie regolarizzazioni contabili con i residui attivi e passivi. L’eventuale differenza tra i residui passivi e attivi concorre alla determinazione del debito o del credito della regione o della provincia autonoma nei confronti dell’organismo strumentale esigibile nell’esercizio 2016. Al fine di garantire il rispetto del principio della competenza finanziaria - di cui all’allegato n. 1 al D.Lgs. n. 118/2011 - il trasferimento dei crediti e dei debiti regionali esigibili nell’esercizio 2016 e successivi è registrato cancellando dalle scritture contabili riguardanti ciascun esercizio i relativi accertamenti e impegni e registrando l’impegno per trasferimenti all’organismo strumentale, di importo pari alla differenza tra gli impegni e gli accertamenti cancellati nell’esercizio.

I crediti e i debiti cancellati dalla regione o dalla provincia autonoma sono registrati dall’organismo strumentale, in particolare, accertando le entrate derivanti dai trasferimenti dalla Regione e dalla Provincia Autonoma a seguito dei correlati impegni della Regione e della Provincia Autonoma.

Il comma 799 estende il controllo della Corte dei conti previsto dall’articolo 1 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 sulla gestione finanziaria delle regioni, anche agli organismi strumentali delle Regioni, compresi, dunque, gli istituendi organismi per gli interventi europei.

Si ricorda che il D.L. n. 174/2012, articolo 1, prevede in particolare:

§  un esame da parte della Corte dei conti sui bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi, con i relativi allegati, delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, anche ai fini della verifica circa l'inclusione delle partecipazioni in società controllate gestrici di servizi pubblici o strumentali;

§  obbligo per il Presidente della regione di trasmettere alla Corte una relazione annuale sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni, da adottarsi sulla base di apposite linee guida deliberate dalla Corte;

§  la predisposizione di una relazione annuale da parte della Corte sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, come avviene per il settore statale; nonché il giudizio di parificazione del rendiconto di tutte le regioni, come già avviene per il rendiconto statale.

 

Il comma 800 stabilisce la non sottoposizione a procedure di esecuzione forzata delle somme giacenti sulle contabilità di tesoreria degli Organismi strumentali delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano nonché sulle contabilità di tesoreria intestate al Ministero dell’economia e delle finanze, - sulle quali, va rammentato, confluiscono oltre ai finanziamenti nazionali anche le risorse europee - destinate in favore degli interventi cofinanziati dall’Unione europea, degli interventi complementari alla programmazione europea, ivi compresi quelli di cui al Piano di Azione coesione, degli interventi finanziati con il Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Sui fondi depositati sulle contabilità speciali e sui conti di tesoreria degli Organismi strumentali delle regioni e delle province autonome non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio.

 

L’esecuzione forzata è altresì esclusa per i fondi depositati sulle contabilità speciali a disposizione delle Amministrazioni centrali dello Stato e delle Agenzie dalle stesse vigilate, su cui confluiscono le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale degli interventi UE, ai sensi dell’articolo 1, comma 671, della legge n. 190/2014, come modificato dal successivo comma 11 dell’articolo in esame.

 

Si tratta delle contabilità istituite ai sensi dell’articolo 1, comma 671, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), al fine di accelerare e semplificare l’iter dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea, nonché gli interventi complementari alla programmazione dell'Unione europea , a titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato. In tali contabilità, istituite presso ciascuna Amministrazione titolare degli interventi cofinanziati, il Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie provvede a versare le somme a proprio carico e ciascuna amministrazione provvede ad effettuare i relativi pagamenti[61].

 

Il comma 801 novella il sopracitato comma 671 della legge di stabilità 2015 al fine di estendere anche alle Agenzie vigilate dalle amministrazioni centrali dello Stato la possibilità di gestire, tramite apposite contabilità speciali, le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale relative ad interventi di politica comunitaria, nonché a quelli relativi ai piani di azione e coesione complementari alla programmazione UE, di cui esse stesse siano titolari, secondo le modalità suesposte.

Tra i soggetti interessati dalla novella in esame rientra, in particolare, l’Agenzia per la coesione territoriale – istituita dall’articolo 10 del D.L. n. 101 del 2013 - la quale è titolare di due specifici interventi nell’ambito del Piano di Azione Coesione 2007-2013, per i quali il D.M. Economia n. 16 del 2015 le ha assegnato 42,1 milioni (in particolare, rivenienti dalla riduzione del cofinanziamento del PON FESR “Governance e assistenza tecnica” 2007-2013). Vi rientra altresì l’Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro, istituita dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 150 del 2015 a decorrere dal 1° gennaio 2016.

 

Il comma 802, sempre nell’ottica di agevolare l'attuazione degli interventi cofinanziati dalla UE, amplia la platea dei programmi che possono beneficare delle anticipazioni a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche europee, estendendola agli interventi a titolarità delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

 

Il comma 243 dell’art. 1 della legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147/2013), che viene qui novellato, autorizza il Fondo di rotazione a concedere anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall’UE - dai fondi strutturali, dai fondi FEASR e FEAMP (Sviluppo rurale e pesca), da altre linee del bilancio comunitario, nonché dei programmi complementari - nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, a valere sulle proprie disponibilità.

Le quote anticipate dei finanziamenti comunitari vengono poi reintegrate a valere sui successivi accrediti delle risorse comunitarie corrispondenti al programma interessato.

 

Con riferimento, invece, alle anticipazioni concesse dalle amministrazioni titolari di interventi cofinanziati dall’Unione europea in favore di soggetti privati, a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale, il comma 802 stabilisce l’applicazione del disposto dell’articolo 131, paragrafo 4, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1303/2013[62], come peraltro già previsto – sottolinea la Relazione tecnica - per le anticipazioni della quota comunitaria, per effetto dello stesso regolamento UE in quanto direttamente applicabile.

 

In base all’articolo 131, paragrafo 4, del Reg. UE n. 1303/2013, la domanda di pagamento può includere, nel caso degli aiuti di Stato, gli anticipi versati al beneficiario dall'organismo che concede l'aiuto qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

a)  tali anticipi sono soggetti a una garanzia fornita da una banca o da qualunque altro istituto finanziario stabilito in uno Stato membro o sono coperti da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro;

b)  tali anticipi non sono superiori al 40% dell'importo totale dell'aiuto da concedere a un beneficiario per una determinata operazione;

c)  tali anticipi sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione dell'operazione e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati al più tardi entro tre anni dall'anno in cui è stato versato l'anticipo.

 

Conseguentemente, il comma dispone l’abrogazione del comma 2 dell’articolo 56 della legge n. 52/1996 (legge comunitaria 1994) che disciplina attualmente gli anticipi, a favore di soggetti privati, sulla quota nazionale relativa al cofinanziamento dei programmi di politica comunitaria, a valere sulle risorse del fondo di rotazione, stabilendone l’erogazione previo rilascio di garanzia fideiussoria redatta in conformità al decreto del Ministro del tesoro 22 aprile 1997[63].

 

Il comma 803 disciplina il recupero delle risorse indebitamente utilizzate dai beneficiari, residenti sul territorio nazionale, dei programmi UE dell'Obiettivo "Cooperazione Territoriale Europea"[64] a titolarità di Autorità di gestione estere, rinviando a quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, della legge n. 183/1987, sulla base delle modalità indicate in un apposito Decreto Ministeriale da adottare, previa intesa con la Conferenza Stato Regioni, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della norma in esame.

 

In base alla disposizione citata, l'amministrazione competente è tenuta a provvedere al recupero ed alla restituzione al fondo di rotazione delle somme erogate e anticipate con la maggiorazione di un importo pari al tasso ufficiale di sconto in vigore nel periodo intercorso tra la data della erogazione e la data del recupero, nonché delle eventuali penalità. Al recupero si applicano le norme vigenti per la riscossione esattoriale delle imposte dirette dello Stato.


 

Articolo 1, comma 804
(
Completamento interventi cofinanziati 2007-2013)

 


804. Al fine di assicurare il completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2007/2013, non conclusi alla data del 31 dicembre 2015, sentita l'Agenzia per la coesione territoriale, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa ricognizione delle esigenze di finanziamento presso le amministrazioni titolari dei progetti stessi, presenta al CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di utilizzo delle risorse previste dalla delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015, per l'attuazione dei programmi di azione e coesione, complementari alla programmazione europea. L'assegnazione disposta in favore di amministrazioni che non dispongono di risorse per l'attuazione dei programmi di azione e coesione è reintegrata alla dotazione dei medesimi programmi, da parte del CIPE, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli anni successivi al 2016.


 

 

Il comma 804 reca una disposizione volta ad favorire il completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei Fondi strutturali europei 2007/2013 non conclusi alla data del 31 dicembre 2015 (termine ultimo per effettuare pagamenti), attraverso l’utilizzo delle risorse di cofinanziamento nazionale destinate all’attuazione dei programmi di azione e coesione complementari alla programmazione 2014-2020.

 

Il completamento dei progetti inseriti nel ciclo di programmazione 2007/2013 che alla suddetta data del 31 dicembre 2015 non risultino conclusi risulta operato dal comma in esame al fine di evitare che, per effetto della normativa comunitaria, gli stessi perdano i finanziamenti comunitari per via del c.d. disimpegno automatico.

 

Secondo i Regolamenti comunitari[65], in base alla c.d. "regola dell'n+2", per ogni annualità contabile delle risorse impegnate – per ciascun fondo (FSE, FESR) e programma operativo (PO) sul bilancio comunitario - la parte che non risulta effettivamente spesa e certificata alla Commissione entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’impegno di bilancio viene disimpegnata automaticamente.

Il disimpegno delle risorse comunitarie comporta, oltre alla perdita ed alla restituzione alla Commissione dell’intero contributo di cui hanno usufruito gli interventi non conclusi, anche la parallela riduzione di disponibilità delle relative risorse di cofinanziamento nazionale.

Secondo i dati forniti dalla Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale rapporti con l’Unione europea – IGRUE sullo stato di utilizzo dei fondi strutturali al 31 ottobre 2015 (quota comunitaria + cofinanziamento nazionale), le risorse ancora da spendere entro il 31 dicembre 2015 (termine ultimo per effettuare pagamenti) ammontano a circa 7 miliardi di euro, la maggior parte dei quali nell'area della Convergenza (circa 5,8 miliardi), come riportato nella tavola che segue:

 

Programmazione 2007/2013 - Obiettivi - Attuazione al 31 ottobre 2015

Milioni di euro 

Programmi

Programmato 2007/2013

Impegnato

Pagato

% imp. /
 prog.

% pag. /
 prog.

Convergenza

31.376,76

41.792,82

25.598,59

133,20%

81,58%

Competitività

15.138,94

16.881,33

14.073,95

111,51%

92,97%

Cooperazione

693,91

773,94

564,93

111,53%

81,41%

Totale obiettivi

47.209,61

59.448,09

40.237,47

125,92%

85,23%

 

La tavola mette in evidenza come, alla data del 31 ottobre 2015, lo stato di attuazione dei Fondi strutturali si attesta, per ciò che attiene agli impegni complessivamente assunti, ad un valore pari a circa il 126% del contributo totale. Il livello dei pagamenti complessivi ha raggiunto i 40,2 miliardi complessivi, corrispondenti all’85,2% delle risorse programmate.

Tali percentuali sono riferite ad un ammontare complessivo di risorse disponibili pari a 47,2 miliardi di euro (31,4 dell’Obiettivo Convergenza, 15,2 dell’Obiettivo Competitività e 0,7 dell’Obiettivo Cooperazione), che considerano - rispetto ai 60 miliardi originari - gli effetti degli aggiornamenti del Piano di Azione Coesione[66].

 

Al fine di assicurare alle Amministrazioni interessate la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti per il completamento dei progetti in questione, il comma in esame prevede l’utilizzo delle risorse destinate dal CIPE all’attuazione dei programmi complementari della programmazione 2014-2020.

 

Più in particolare, la norma in commento prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la coesione territoriale, entro 60 giorni dalla data di approvazione della legge di stabilità 2016, previa ricognizione delle esigenze di finanziamento presso le Amministrazioni titolari dei progetti stessi, presenti al CIPE una proposta di utilizzo delle risorse che la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10[67] destina all’attuazione dei programmi di azione e coesione complementari alla programmazione comunitaria 2014-2020, già previste, dunque, a carico del fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie.

Si tratta di quei programmi previsti dall’articolo 1, comma 242, della legge di stabilità 2014, “complementari” appunto rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea 2014-2020, finanziati con le disponibilità del Fondo di rotazione resesi disponibili a seguito di eventuali riduzioni del tasso di cofinanziamento nazionale inizialmente programmato, ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013[68], che vengono pertanto trasferite al di fuori dei programmi operativi stessi, a favore di interventi definiti, appunto, complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea 2014-2020.

Gli interventi complementari sono inseriti nell’ambito di “Programmi di azione e coesione”, i cui contenuti sono definiti in partenariato tra le Amministrazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei Fondi SIE e le singole Amministrazioni interessate, sotto il coordinamento dell’Autorità politica delegata per le politiche di coesione territoriale (art., co. 676 e 677[69], legge n. 190/2014). I singoli Programmi di azione e coesione saranno adottati con delibere del CIPE.

Secondo quanto indicato nella delibera CIPE n. 10/2015, le risorse del Fondo di rotazione resesi disponibili a seguito dell'adozione di Programmi operativi con un tasso di cofinanziamento nazionale inferiore al 50 per cento (per le Regioni) e al 45 per cento (per le Amministrazioni centrali) concorrono al finanziamento dei programmi di azione e coesione destinati ai medesimi territori.

Nel complesso, la delibera CIPE n. 10/2015 assegna agli interventi complementari circa 7,4 miliardi (dei 24 miliardi complessivi di cofinanziamento nazionale per la programmazione 2014-2020)[70], importo al momento inferiore agli importi di pagamenti ancora da effettuare alla data del 31 agosto 2015.

 

La norma prevede, infine, che le risorse dei programmi complementari utilizzate per i completamenti riguardanti i progetti non conclusi della programmazione 2007-2013 a titolarità di Amministrazioni che non risultano beneficiarie di programmi complementari, siano reintegrate nella loro dotazione, da parte del CIPE, a valere sulle disponibilità del Fondo sviluppo e coesione – presumibilmente quelle della programmazione 2014-2020, sebbene non precisato dalla norma - previste per gli anni successivi al 2016.

 

In merito all’utilizzo delle risorse suddette, la Relazione illustrativa sottolinea come l’utilizzo delle stesse sia necessaria in quanto i progetti cofinanziati dall'Unione europea non conclusi alla chiusura del ciclo di programmazione 2007-2013 devono obbligatoriamente essere conclusi con risorse nazionali entro il 31 marzo 2017, pena la perdita e restituzione alla Commissione europea dell’intero contributo europeo di cui tali interventi hanno usufruito nel periodo 2007-2013.

La Relazione sottolinea, inoltre, come tale norma rilevi anche ai fini della “clausola investimenti”, in quanto le spese per questi progetti (che necessariamente dovranno sostenersi nel 2016) possono costituire una riserva da utilizzare a dimostrazione del raggiungimento della quota dello 0,3% del PIL di investimenti, in sede di rendicontazione.

Al momento, la Commissione non considera le spese per i completamenti di tali progetti "tecnicamente" dei cofinanziamenti nazionali, tuttavia uno degli obiettivi del negoziato con Bruxelles sulla clausola investimenti è fare accettare ai fini della clausola anche tali spese che di fatto riguardano progetti che hanno tutti i requisiti di quelli già ritenuti ammissibili alla clausola da parte della Commissione.

Secondo la Comunicazione della Commissione Europea del 13 gennaio 2015, alcune tipologie di investimento cofinanziate dall’Unione Europea sono considerate equivalenti ad importanti riforme strutturali e possono giustificare una deviazione temporanea dall’MTO o dal percorso di avvicinamento ad esso. Affinché la clausola possa essere attivata, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: la crescita del PIL è negativa o il PIL resta ben al di sotto del suo potenziale; la deviazione non implica il superamento del valore di riferimento del 3% fissato per il disavanzo ed è mantenuto un opportuno margine di sicurezza; i livelli degli investimenti aumentano di conseguenza in modo effettivo; la deviazione è compensata entro l’orizzonte temporale del programma di stabilità o di convergenza dello Stato membro. Gli investimenti ammissibili sono le spese nazionali per progetti cofinanziati dall’UE nel quadro della politica strutturale e di coesione, delle reti transeuropee e del meccanismo per collegare l’Europa, nonché il cofinanziamento da parte degli Stati membri di progetti di investimento finanziati anche dal Fondo europeo per gli investimenti strategici.

Nel Documento programmatico di bilancio 2016 inviato alla Commissione il 15 ottobre 2015 il Governo italiano ha dichiarato che intende avvalersi nel 2016 della clausola, richiedendo una deviazione temporanea dal percorso di convergenza verso l’Obiettivo di Medio Periodo di 0,3 punti percentuali del PIL. Essa equivale ad una quota di investimenti UE cofinanziati pari a 5,15 miliardi di euro, che attiva investimenti supplementari stimati in circa 11,3 miliardi.

 

Com’è noto, in ordine alla clausola in esame si è espressa positivamente la Commissione europea nel documento del 16 novembre 2015 mediante cui ha concluso la propria valutazione dei documenti programmatici di bilancio (DPB) che gli Stati membri della zona euro hanno presentato entro il 15 ottobre[71].

La Commissione ha ritenuto in proposito che sulla base delle proprie previsioni risultino rispettate le condizioni per l'attivazione della predetta clausola, che comporta la deviazione dello 0,3 per cento di Pil dal percorso di aggiustamento del nostro Paese verso l’obiettivo di medio termine (il pareggio strutturale di bilancio, previsto nel DPB per il 2018).

Nel contempo tale valutazione si inserisce in un parere non del tutto positivo del contenuto del Documento programmatico di bilancio, del quale la Commissione ha rilevato un potenziale rischio di non conformità con i requisiti del Patto di Stabilità e Crescita per il 2016, con possibilità di deviazione significativa dal percorso di avvicinamento verso l'obiettivo a medio termine (OMT). La Commissione ha considerato pertanto necessario continuare a monitorare il rispetto degli obblighi previsti dal PSC, anche in vista della valutazione del prossimo Programma di stabilità ed, in tale ambito essa, “ valuterà con attenzione” se la deviazione dal percorso di aggiustamento determinato dalla clausola in esame (vale a dire lo 0,3 di deficit richiesto) “sia effettivamente usata per aumentare gli investimenti”.


 

Articolo 1, comma 805
(Semplificazione del sistema di verifica dei finanziamenti per interventi pubblici e istituzione del Fondo riprogrammazione investimenti per la crescita)

 


805. All'articolo 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo parere del CIPE, sono stabiliti i criteri per la definizione di un sistema di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di interventi e programmi pubblici. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con il medesimo decreto si provvede altresì alla definizione delle procedure e delle modalità di definanziamento degli interventi e dei programmi pubblici, considerando anche parametri temporali di riferimento distinti per livello progettuale, tipologia di aggiudicazione, classificazione di opere, costo complessivo, procedura di spesa sin dall'impegno contabile, volti a incentivare una maggiore tempestività delle procedure di spesa relative ai finanziamenti. Il definanziamento si applica esclusivamente alle quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Le quote annuali dei limiti di impegno, dei contributi e delle somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi del comma 1 sono versate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato qualora iscritte in conto residui, a uno specifico fondo per la riprogrammazione degli investimenti per la crescita, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai residui perenti. Nell'ambito del fondo di cui al primo periodo è istituita una apposita sezione in cui sono iscritte le risorse finanziarie provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, a cui continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

1-ter. Le risorse del fondo per la riprogrammazione degli investimenti per la crescita, di cui al comma 1-bis, sono assegnate dal CIPE per spese in conto capitale, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senza vincoli programmatici, settoriali o territoriali ad eccezione delle risorse provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione territoriale, che rimangono vincolate alla chiave di riparto territoriale vigente al momento della nuova assegnazione delle risorse. L'assegnazione delle somme revocate può svilupparsi su un arco temporale pluriennale, in modo tale da assicurarne la neutralità rispetto ai saldi di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui»;

c) al comma 2, le parole: «opere pubbliche nei tempi previsti» sono sostituite dalle seguenti: «interventi e programmi pubblici»;

d) al comma 3, le parole: «singole opere» sono sostituite dalle seguenti: «singoli interventi e programmi pubblici».


 

 

Il comma 805 novella l’articolo 4 del decreto legislativo 229/2011[72] modificando le procedure di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di interventi e programmi pubblici. Vengono infatti semplificate le procedure per l’emanazione del D.P.C.M. con cui dovranno essere stabiliti i criteri per verifica dell’utilizzo dei finanziamenti pubblici e viene altresì estesa l’applicabilità del sistema, prevedendo che si applichi non solo alle opere pubbliche ma in generale ad interventi e programmi pubblici. Si introduce poi un “Fondo per la riprogrammazione degli investimenti per la crescita” (FRIC), a cui affluiscono le risorse dei finanziamenti revocati, la cui assegnazione viene effettuata dal CIPE per spese in conto capitale, anche su di un arco temporale pluriennale. Quanto alle risorse provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), saranno incluse in una sezione speciale del Fondo e per esse continueranno a vigere le attuali specifiche regole di conservazione in bilancio. Inoltre, mentre per l’assegnazione delle risorse del FRIC non sono previsti vincoli programmatici, settoriali o territoriali, le risorse del FSC rimarranno vincolate alla chiave di riparto territoriale vigente.

 

Sono apportate novelle al citato decreto legislativo 229/2011 emanato in attuazione della legge di contabilità e finanza pubblica 196/2009[73] (articolo 30, commi 8 e 9) che al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche prevede una delega al Governo per disciplinare:

a)   introduzione della valutazione nella fase di pianificazione delle opere al fine di consentire procedure di confronto e selezione dei progetti e definizione delle priorità, in coerenza, per quanto riguarda le infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella definizione del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/2001[74];

b)  predisposizione da parte del Ministero competente di linee guida obbligatorie e standardizzate per la valutazione degli investimenti;

c)   garanzia di indipendenza e professionalità dei valutatori anche attraverso l'utilizzo di competenze interne agli organismi di valutazione esistenti, con il ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate professionalità e per valutazioni particolarmente complesse;

d)  potenziamento e sistematicità della valutazione ex post sull'efficacia e sull'utilità degli interventi infrastrutturali, rendendo pubblici gli scostamenti rispetto alle valutazioni ex ante;

e)   separazione del finanziamento dei progetti da quello delle opere attraverso la costituzione di due appositi fondi. Al «fondo progetti» si accede a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilità; al «fondo opere» si accede solo dopo il completamento della progettazione definitiva;

f)    adozione di regole trasparenti per le informazioni relative al finanziamento e ai costi delle opere; previsione dell'invio di relazioni annuali in formato telematico alle Camere e procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai risultati ottenuti relativamente all'effettivo stato di realizzazione delle opere;

g)   previsione di un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico definanziamento in caso di mancato avvio delle opere entro i termini stabiliti.

A tali finalità il Governo ha provveduto con i decreti legislativi 228/2011[75] e 229/2011.

Il decreto legislativo 228/2011 impone alle amministrazioni di predisporre il Documento pluriennale di pianificazione che: ha cadenza triennale; include e rende coerenti tutti i piani e i programmi d'investimento per opere pubbliche di propria competenza; si compone di tre sezioni; la Prima Sezione contiene l'analisi ex ante dei fabbisogni infrastrutturali; la Seconda Sezione illustra la metodologia e le risultanze della procedura di valutazione e di selezione delle opere da realizzare e individua le priorità di intervento; la Terza Sezione definisce i criteri per le valutazioni ex post degli interventi individuati e sintetizza gli esiti delle valutazioni ex post già effettuate.

Il decreto legislativo 229/2011 impone alle amministrazione di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere, provvedendo acchè le informazioni predette siano coerenti con quanto stabilito per il sistema nazionale di monitoraggio del Quadro strategico nazionale 2007/2013 istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato. Viene disciplinato il definanziamento delle opere non avviate ed è disciplinata l’individuazione delle autorizzazioni di spesa relative al finanziamento di opere pubbliche che, ai fini della gestione, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, sono ripartite, in relazione alla loro destinazione, tra spese per la progettazione e spese per la realizzazione mediante iscrizione su appositi articoli dei pertinenti capitoli di bilancio; Ai fini della gestione, per ciascuna Amministrazione, le risorse destinate, rispettivamente, alla progettazione ed alla realizzazione delle opere pubbliche, sono unitariamente considerate come facenti parte di due fondi distinti, rispettivamente, denominati «Fondo progetti» e «Fondo opere».

La destinazione e l'utilizzazione di risorse aggiuntive, nonché l'effettuazione di interventi speciali, al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione economica, sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici e sociali e perseguire la perequazione infrastrutturale, ai sensi della legge 42/2009, è stata disciplinata dal decreto legislativo 88/2011[76] mediante: il Fondo per lo sviluppo e la coesione; il "contratto istituzionale di sviluppo" tra Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati e le Regioni e le amministrazioni competenti per destinare le risorse del Fondo assegnate dal CIPE e individuare responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi.

 

Il comma 805, lettera a) numero 1) sostituisce l’articolo 4, comma 1, il quale demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l’adozione delle disposizioni per l’automatico definanziamento delle opere pubbliche qualora non siano avviate. Il decreto, ancora non adottato, sarà, in base alla novella, di concerto con i ministeri dell’economia e della finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, in luogo della previa proposta del Ministero dell’economia e delle finanze. Viene eliminato il parere della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica che  presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e composta da rappresentanti dei diversi livelli istituzionali di governo, concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica. Costituisce una sede istituzionale di conciliazione degli interessi delle amministrazioni centrali e locali ai fini dell’attuazione del federalismo fiscale. Ha compiti di verifica e controllo dell’ordinamento finanziario delle Regioni e degli enti locali nonché dell’utilizzo delle risorse attribuite loro. Viene, altresì, eliminato il concerto del Ministero dello sviluppo economico. L’oggetto del DPCM è esteso a tutti gli interventi e programmi pubblici.

 

Il comma 805, lettera b) inserisce due nuovi commi 1-bis e 1-ter. Il nuovo comma 1-bis prevede che:

§  le quote annuali dei limiti di impegno, dei contributi e delle somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi del comma 1 sono versate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato qualora iscritte in conto residui, a uno specifico fondo per la riprogrammazione degli investimenti per la crescita, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

§  le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai residui perenti;

§  nell'ambito del fondo di cui al primo periodo è istituita una apposita sezione in cui sono iscritte le risorse finanziarie provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, a cui continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 98/2011[77] che abroga le norme che dispongono la conservazione nel conto dei residui, per essere utilizzate nell'esercizio successivo, di somme iscritte negli stati di previsione dei Ministeri, non impegnate ai sensi dell'articolo 34 della legge di contabilità (196/2009) al termine dell'esercizio precedente, con l'esclusione delle norme relative ai fondi del personale, al fondo occupazione, al fondo opere strategiche e al fondo per le aree sottoutilizzate.

 

Il nuovo comma 1-ter prevede che:

§  le risorse del fondo per la riprogrammazione degli investimenti per la crescita, di cui al comma 1-bis:

­     sono assegnate dal CIPE per spese in conto capitale:

·        su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senza vincoli programmatici, settoriali o territoriali

­     ad eccezione delle risorse provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione territoriale, che rimangono vincolate alla chiave di riparto territoriale vigente al momento della nuova assegnazione delle risorse;

 

§  l'assegnazione delle somme revocate può svilupparsi su un arco temporale pluriennale, in modo tale da assicurarne la neutralità rispetto ai saldi di finanza pubblica;

§  il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

 

Il comma 805, lettera c) e lettera d) novellano, rispettivamente, il comma 2 ed il comma 3, onde sostituire il riferimento alle “opere pubbliche” con quello agli “interventi e programmi pubblici”.


 

Articolo 1, comma 806
(Disposizioni relative al funzionamento del CIPE)

 


806. Al fine di migliorare il funzionamento del CIPE:

a) all'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei ministri,» sono soppresse;

b) all'articolo 4, comma 142, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei ministri» sono soppresse;

c) all'articolo 60, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all'articolo 1, comma 355, alinea, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile» sono soppresse;

d) l'articolo 2 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è abrogato.


 

 

Il comma 806 è finalizzato a consentire la delegabilità della presidenza del CIPE in caso di: assegnazioni a valere sul FSC; variazioni di tariffe relative a servizi resi possibili dalla realizzazione di opere della legge obiettivo; diversa allocazione delle risorse del FSC; assegnazioni a valere sul Fondo per la competitività e lo sviluppo. Viene altresì prevista l’abrogazione della norma (art. 2 della L. 144/1999) che prevede la composizione variabile del CIPE, vale a dire la partecipazione al CIPE, con diritto di voto, anche dei Ministri non appartenenti al CIPE nelle cui competenze sono comprese le materie oggetto di delibera.

 


 

Articolo 1, commi 807-809
(Approvazione di variante urbanistica o espletamento di procedure VAS o VIA nell’ambito della programmazione del FSC)

 


807. Qualora nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 si renda necessaria l'approvazione di una variante urbanistica, ovvero l'espletamento di procedure VAS o VIA, il termine del 31 dicembre 2015 per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti è prorogato al 31 dicembre 2016.

808. Il regime di proroga di cui al comma 807 non comporta sanzioni qualora l'obbligazione giuridicamente vincolante sia assunta entro il termine del 30 giugno 2016. L'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nel semestre 1º luglio-31 dicembre 2016 comporta, invece, la sanzione complessiva dell'1,5 per cento del finanziamento totale concesso.

809. La mancata assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nel termine prorogato di cui al comma 807 determina la definitiva revoca del finanziamento.


 

 

I commi da 807 al 809, concernono la disciplina riguardante l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nell’ambito della programmazione relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2007-2013, qualora risultino necessari l'approvazione di una variante urbanistica, ovvero l'espletamento di procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) o di valutazione di impatto ambientale (VIA).

 

Il comma 807 proroga di un anno, dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016, il termine per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, qualora, nell'ambito della programmazione relativa al FSC 2007-2013, si renda necessaria l'approvazione di una variante urbanistica, ovvero l'espletamento di procedure di VAS o di VIA.

 

Si ricorda che il comma 804 reca una disposizione volta a favorire il completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei Fondi strutturali europei 2007/2013 non conclusi alla data del 31 dicembre 2015 (termine ultimo per effettuare pagamenti), attraverso l’utilizzo delle risorse di cofinanziamento nazionale destinate all’attuazione dei programmi di azione e coesione complementari alla programmazione. Il completamento dei progetti inseriti nel ciclo di programmazione 2007/2013, che alla data del 31 dicembre 2015 non risultino conclusi, è assicurato dal comma 804 al fine di evitare che, per effetto della normativa comunitaria, gli stessi perdano i finanziamenti europei per via del c.d. disimpegno automatico.

 

Con riferimento alla disciplina relativa all’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV), era precedentemente intervenuta la delibera CIPE n.21 del 30 giugno 2014 (“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Esiti della ricognizione di cui alla delibera CIPE n.94/2013 e riprogrammazione delle risorse”), di cui le disposizioni in esame operano una parziale legificazione. Al paragrafo 6 di detta delibera veniva fissato al 31 dicembre 2015 il termine per l’assunzione delle OGV per il complesso delle risorse assegnate alle Amministrazioni centrali e regionali per l’intero ciclo di programmazione 2007-2013. Si stabiliva tuttavia che l’eventuale assunzione delle OGV entro il 30 giugno 2016 non avrebbe comportato la revoca definitiva delle risorse, bensì avrebbe determinato solo l’applicazione di una sanzione complessiva pari all’1,5% dell’importo.

 

Al comma 808 si prevede che, qualora l'obbligazione giuridicamente vincolante sia assunta, pur nel rispetto del nuovo termine di cui al comma 807, successivamente al 30 giugno 2016, si debba comunque applicare una sanzione, pari all’1,5% del finanziamento totale concesso.

 

Al successivo comma 809 si dispone che la mancata assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nel termine prorogato determina la definitiva revoca del finanziamento.

 

Rispetto alla disciplina prevista dalla citata delibera CIPE n.21 del 2014, che fissava un termine (il 31 dicembre 2015) per l’assunzione di eventuali obbligazioni giuridicamente vincolanti, le quali avrebbero potuto comunque essere assunte nei sei mesi successivi a detto termine con l’applicazione di una sanzione pari all’1,5 % del finanziamento, decorsi i quali si sarebbe proceduto alla revoca delle risorse, la disciplina in esame interviene, nella sostanza, prorogando, per le fattispecie richiamate al comma 807, il precedente regime di sei mesi. In effetti, con le disposizioni in commento, da un lato, l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti tra il 1 gennaio ed il 30 giugno 2016 non fa scattare la sanzione invece prevista dalla disciplina di cui alla delibera CIPE e, dall’altro, la medesima obbligazione può essere assunta, sebbene con l’applicazione della citata sanzione, nel periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2016.

 


 

Articolo 1, comma 810
(Fondo per il recepimento della normativa europea)

 

810. La dotazione del fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020.

 

 

Il comma 810 prevede un incremento di 50 milioni di euro per il 2016 e di 100 milioni annui per il periodo 2017-2020, della dotazione del Fondo per il recepimento della normativa europea, istituito dalla legge europea 2014 per consentire l’adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea.

Come evidenziato dal successivo comma 813, la disposizione in oggetto è finalizzata al pagamento degli oneri finanziari derivanti dall'esecuzione delle sentenze di condanna inflitte dalla Corte di giustizia dell'Unione europea a carico dell'Italia.

L'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012, introdotto dalla legge 29 luglio 2015, n. 115 (Legge europea 2014), ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per il 2015 e di 50 milioni annui a partire dal 2016, al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni.


 

Articolo 1, commi 811 e 812
(
Interventi a favore dello sviluppo delle aree interne del paese)

 


811. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dall'articolo 1, comma 674, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa agli interventi a favore dello sviluppo delle aree interne, è incrementata di 10 milioni di euro per il triennio 2016-2018.

812. Per effetto di quanto disposto dal comma 811, l'autorizzazione di spesa a favore delle aree interne, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione della citata legge n. 183 del 1987, è pari, complessivamente, a 190 milioni di euro, ripartiti come segue: 16 milioni di euro per l'anno 2015, 60 milioni di euro per l'anno 2016, 94 milioni di euro per l'anno 2017 e 20 milioni di euro per l'anno 2018.


 

 

I commi 811 e 812 sono volti a incrementare di 10 milioni di euro per il triennio 2016-2018 le risorse destinate alla "Strategia per le Aree interne” a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie (comma 811).

 

Le "Aree interne" rappresentano una delle linee strategiche di intervento del nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, perché riguardano tutto il territorio nazionale, senza distinzioni tra Nord e Sud.

Nell’impostazione strategica della politica di coesione, il PNR 2015, presentato nel Documento di economia e finanza 2015 ad aprile 2015 (Doc. LVII, n. 3), sottolinea la rilevanza della Strategia nazionale per le aree interne del Paese, definite come quelle aree più lontane dai servizi di base, che interessano oltre il 60% del territorio nazionale ed il 7,6% della popolazione italiana[78].

La Strategia - sostenuta sia dai fondi europei (FESR, FSE e FEASR), per il cofinanziamento di progetti di sviluppo locale, sia da risorse nazionali (circa 180 milioni messi a disposizione dalle leggi di stabilità per il 2014 e il 2015) - rappresenta una azione diretta al sostegno della competitività territoriale sostenibile, al fine di contrastare, nel medio periodo, il declino demografico che caratterizza tali aree.

I criteri generali per l'individuazione delle aree interne interessate sono definiti con l'Accordo di partenariato[79]. Il processo di selezione delle aree interne su cui concentrare gli interventi nel periodo di programmazione 2014-2020 è avvenuto attraverso una procedura di istruttoria pubblica, svolta da tutte le Amministrazioni centrali raccolte nel Comitato Nazionale Aree Interne e dalla Regione (o Provincia autonoma) interessata.

Sono attualmente in corso le istruttore pubbliche relative alla selezione delle aree-progetto.

Si ricorda, infine, che il comma 17 della legge n. 147/2013 prevede che i risultati degli interventi pilota vengano annualmente (entro il 30 settembre) sottoposti al CIPE dal Ministro responsabile per la valutazione in ordine ai successivi rifinanziamenti[80].

 

Si rammenta che in favore della “Strategia per le aree interne” il comma 13 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) ha autorizzato la spesa di 3 milioni per il 2014 e di 43,5 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie (complessivamente, dunque, 90 milioni di euro), finalizzata al finanziamento di progetti pilota volti a perseguire il riequilibrio dell'offerta di servizi di base nelle aree selezionate, con riferimento prioritariamente ai servizi di trasporto pubblico locale, di istruzione e socio-sanitari[81].

Successivamente, la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014, art. 1, co. 674-675) ha incrementato l’autorizzazione di spesa in favore delle Aree interne di ulteriori 90 milioni per il triennio 2015-2017 (sempre a valere sul Fondo di rotazione), ridefinendo l’ammontare complessivo delle risorse destinate alla Strategia nell’importo complessivo di 180 milioni per il periodo 2014-2017. Tali somme sono state annualmente ripartite in 3 milioni per il 2014, 23 milioni per il 2015, 60 milioni per il 2016 e in 94 milioni per il 2017.

 

In conseguenza dell’incremento di risorse autorizzato dal precedente comma, il comma 812 ridefinisce il riparto annuale dell’ammontare complessivo delle risorse destinate alla “Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese” per il periodo 2015-2018, autorizzate ora nella misura complessiva di 190 milioni, in 16 milioni per il 2015 (-7 milioni rispetto alla precedente assegnazione), 60 milioni per il 2016, 94 milioni per il 2017 e 20 milioni per il 2018.


 

Articolo 1, comma 813
(Sentenze della Corte di giustizia UE:
oneri finanziari e poteri di rivalsa)

 


813. All'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:

«9-bis. Ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 1, della presente legge, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020. A fronte dei pagamenti effettuati, il Ministero dell'economia e delle finanze attiva il procedimento di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, anche con compensazione con i trasferimenti da effettuare da parte dello Stato in favore delle amministrazioni stesse».


 

 

Il comma 813 prevede che, ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e al pagamento degli oneri finanziari a esse connessi, si provveda, per un limite massimo di 50 milioni di euro per il 2016 e di 100 milioni di euro per il periodo 2017-2020, col Fondo di cui all'art. 41-bis comma 1 della legge 234/12, come incrementato dal comma 810. A fronte dei pagamenti effettuati, il Ministero dell'economia e delle finanze, sul cui stato di previsione insiste il Fondo, attiva il procedimento di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna: procedimento che prevede espressamente la possibilità di attivare la compensazione con trasferimenti dello Stato verso le suddette amministrazioni.

 

Il comma 813 sostituisce integralmente l'articolo 43, comma 9-bis della legge n. 234 del 2012, introdotto dal decreto-legge n. 1/2015 e successivamente modificato dal decreto-legge n. 78/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

Il nuovo testo dell'art. 43, comma 9-bis, prevede che, ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al pagamento dei relativi oneri finanziari si provveda a carico del Fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 1 della stessa legge 234/12, come modificato dal comma 469 del medesimo art. 1, per un limite massimo di 50 milioni di euro nel 2016 e di 100 milioni di euro nel periodo 2017-2020.

L'art. 260 del TFUE rappresenta una delle innovazioni più significative introdotte, in tema di contenzioso tra Unione europea e Stati membri, dal Trattato di Lisbona. Esso interviene sul precedente art. 228 del TCE nel senso di:

a)  accelerare significativamente, al paragrafo 2, la procedura che, in caso di mancata adozione da parte di uno Stato membro delle misure richieste da una sentenza della Corte, può portare, su proposta della Commissione, al pagamento di una somma forfettaria o di una penalità;

b)  prevedere la possibilità per la Commissione, nel proporre ricorso davanti alla Corte a fronte di uno Stato membro che "non abbia adempiuto all'obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa", di indicare l'importo della somma forfettaria o della penalità da versare. In tal caso, constatato l'inadempimento, la Corte "può comminare allo Stato membro in questione il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità entro i limiti dell'importo indicato dalla Commissione", e tale pagamento è esigibile alla data fissata dalla Corte stessa nella sentenza.

 

Come già evidenziato a proposito del comma 810 dell'art. 1, la convergenza a carico di un medesimo Fondo degli oneri derivanti dall'adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea e a quelli correlati a sentenze di condanna della Corte di giustizia UE persegue l'intento di addivenire a un trattamento univoco e strutturato di due materie finora distinte.

Il comma 813 intende altresì conferire una maggiore incisività alla procedura di rivalsa da parte dello Stato nei confronti delle Amministrazioni responsabili delle violazioni. Viene infatti previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze, sul cui stato di previsione insiste il Fondo e che ha pertanto in carico la procedura di rivalsa, possa attivare una "compensazione con i trasferimenti da effettuarsi da parte dello Stato in favore delle amministrazioni stesse".

Si ricorda, in proposito, che l'art. 43, comma 9-bis della legge 234 prevedeva già l'attivazione di una compensazione, ma limitata alle "risorse accreditate dall'Unione europea per il finanziamento di interventi comunitari riguardanti iniziative a titolarità delle stesse amministrazioni e corrispondenti cofinanziamenti nazionali".

 

Sanzioni pecuniarie
(a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)

Ai sensi dell’art. 260 del TFUE, le sanzioni che la Corte di giustizia può comminare ad uno Stato membro per violazioni del diritto dell'UE consistono in una somma forfetaria e/o in una penalità di mora. Le due sanzioni possono essere inflitte cumulativamente qualora la violazione del diritto dell'Unione sia particolarmente grave e persistente.

Nel fissare le sanzioni, sono applicati opportuni coefficienti che tengono conto, caso per caso, della natura della violazione, della sua durata e della capacità dello Stato membro. I coefficienti sono aggiornati periodicamente, sulla base dell’anda­mento dell’inflazione e del prodotto interno lordo di ciascuno Stato membro.

Applicando i coefficienti, per l'Italia la sanzione forfettaria minima è pari a circa 8.916.000 euro, cui può aggiungersi una penalità di mora pari ad un minimo di 10.753,5 ed ad un massimo di circa 645.210 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza, a seconda della gravità dell'infrazione.

 

L'Italia ha subito sinora quattro condanne pecuniarie.

La prima, relativa al mancato recupero degli aiuti illegittimamente concessi dall’Italia per l’assunzione di lavoratori mediante i contratti di formazione e lavoro, prevedeva il pagamento:

§  di 30 milioni di euro a titolo forfettario;

§  di una ulteriore penalità, per ogni sei mesi di ritardo nell'attuazione della sentenza, pari alla moltiplicazione dell’importo di base di 30 milioni per la percentuale degli aiuti illegali incompatibili il cui recupero non è ancora stato effettuato o non è stato dimostrato rispetto al totale degli aiuti non recuperati

 

Nella seconda condanna, relativa alle discariche abusive, è stato seguito un criterio più complesso: una somma forfetaria di 40 milioni di euro più una penalità decrescente su base semestrale di 42,8 milioni dalla quale però devono essere detratti 400.000 euro per ciascuna discarica contenenti rifiuti pericolosi messa a norma e 200.000 euro per le altre discariche regolarizzate.

Con la terza condanna. determinata dall’inesatta applicazione nella regione Campania degli articoli 4 e 5 della direttiva 2006/12/CE, relativa ai rifiuti, l’Italia è tenuta al pagamento di:

§  una penalità di 120.000 euro per ciascun giorno di ritardo nell’attuazione della precedente sentenza del 2010; tale cifra è calcolata moltiplicando un importo giornaliero di 40.000 euro per le tre categoria di impianti (discariche, termovalorizzatori e impianti di trattamento dei rifiuti organici) per cui si è rilevata l’inesatta applicazione della direttiva;

§  una somma forfettaria di 20 milioni di euro.

 

Con la quarta condanna, intervenuta il 17 settembre 2015 per il mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia, l’Italia è tenuta al pagamento di:

§  una penalità di importo pari a 12 milioni di euro per semestre di ritardo nell’esecuzione delle misure necessarie per ottemperare alla precedente del 2009. La penalità decorre dal giorno della pronuncia della sentenza del 2015;

§  una somma forfettaria pari a 30 milioni di euro.

 


 

Articolo 1, comma 814
(Sentenze della Corte di Giustizia UE: poteri sostitutivi)

 


814. All'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Nel caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea di condanna al pagamento di sanzioni a carico della Repubblica italiana, ove per provvedere ai dovuti adempimenti si renda necessario procedere all'adozione di una molteplicità di atti anche collegati tra loro, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, sentiti gli enti inadempienti, assegna a questi ultimi termini congrui per l'adozione di ciascuno dei provvedimenti e atti necessari. Decorso inutilmente anche uno solo di tali termini, il Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro competente per materia, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri è invitato il Presidente della Giunta regionale della regione interessata al provvedimento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli inadempimenti conseguenti alle diffide effettuate in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione che si fondino sui presupposti e abbiano le caratteristiche di cui al primo periodo.

2-ter. Il commissario di cui al comma 2-bis esercita le facoltà e i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

2-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei casi in cui sono in corso procedure europee di infrazione».


 

 

Il comma 814 disciplina nel dettaglio la tempistica e le procedure da porre in essere in caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza della Corte di giustizia. Le misure previste vanno dall'assegnazione agli enti inadempienti di un termine congruo per l'adozione dei provvedimenti richiesti all'attivazione di poteri sostitutivi da parte del Governo o alla nomina di apposito commissario.

La disposizione inserisce tre ulteriori commi (2-bis, 2-ter e 2-quater) all’articolo 41 della legge n. 234 del 2012, relativo all’esercizio dei poteri sostitutivi dello Stato ai fini dell’attuazione degli atti dell'Unione europea nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, per porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti.

L'articolo 41 della legge n. 234 del 2012 definisce le misure da intraprendere per l'adozione di provvedimenti, anche urgenti, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, necessari a fronte di atti normativi dell'Unione europea o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea ovvero dell'avvio di procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia che comportano obblighi statali di adeguamento, nel caso in cui tali obblighi riguardino materie di competenza legislativa o amministrativa delle regioni e delle province autonome.

I nuovi commi intervengono sui casi di violazione della normativa europea accertata con sentenza della Corte di giustizia che comporti la condanna al pagamento di sanzioni, prevedendo una procedura mirata.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia e sentiti gli enti inadempienti, assegna loro termini congrui per l'adozione di ciascuno dei provvedimenti e atti necessari a conformarsi alla sentenza - interrompendo così gli effetti della sanzione. Decorso inutilmente anche uno solo dei termini fissati, il Consiglio dei ministri, sentito l'ente interessato, adotta i provvedimenti necessari o procede alla nomina di un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri nella quale si provvede in tal senso deve essere invitato il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata.

Al fine di conservare gli effetti giuridici delle diffide già adottate, si stabilisce che le misure previste si applicano anche agli inadempimenti conseguenti alle diffide effettuate prima dell’entrata in vigore della presente legge.

In caso di nomina di un commissario ad hoc, a quest'ultimo sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti per i Presidenti di regione che subentrano nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (D.L. n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, con legge n. 116 del 2014, art 10, commi 4, 5 e 6).

Infine, il capoverso 2-quater dispone che i commi precedenti si applicano anche ai casi in cui ci sono procedure di infrazione europee in corso.


 

Articolo 1, comma 815
(
Attività di bonifica e messa in sicurezza SIN "Bussi sul Tirino")

 


815. Il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2007, n. 3614, provvede entro il 30 giugno 2016 ad avviare, sulla base di appositi bandi di gara, gli interventi finalizzati alle attività di bonifica e messa in sicurezza del sito di interesse nazionale «Bussi sul Tirino», secondo le priorità e gli scopi di reindustrializzazione di cui all'articolo 2, comma 3-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, utilizzando a tale fine le risorse destinate al medesimo sito di interesse nazionale «Bussi sul Tirino» giacenti sulla contabilità speciale di cui alla citata ordinanza n. 3614 del 2007. Decorso il predetto termine, il capo del Dipartimento della protezione civile, con propria ordinanza, adottata ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, disciplina le modalità della cessazione delle funzioni del Commissario delegato, fissando altresì un termine per la chiusura della contabilità speciale intestata al medesimo Commissario. Eventuali risorse residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di essere utilizzate, sulla base di apposito accordo di programma, per interventi di bonifica del sito di interesse nazionale «Bussi sul Tirino», individuati anche ai sensi e con il procedimento di cui all'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.


 

 

Il comma 815 è volto ad avviare, entro il 30 giugno 2016, interventi per le attività di bonifica e messa in sicurezza del Sito di interesse Nazionale Bussi sul Tirino, secondo le priorità e gli scopi di reindustrializzazione previsti dall'articolo 2, comma 3-octies, del D.L. n. 225/2010.

A tale fine, il commissario delegato, nominato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2007, n. 3614, è autorizzato ad avviare gli interventi, sulla base di appositi bandi, e all’utilizzo delle risorse giacenti sulla contabilità speciale prevista dalla medesima ordinanza, specificamente preordinate al medesimo sito di interesse nazionale “Bussi sul Tirino”.

Decorso il suddetto termine, il Capo del Dipartimento della protezione civile, con propria ordinanza, adottata ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge n.225 del 1992, disciplina la modalità della cessazione delle funzioni del Commissario delegato e stabilisce un termine per la chiusura della suddetta contabilità speciale.

Le eventuali risorse sono riassegnate al Ministero dell'ambiente, per essere utilizzate, sulla base di un apposito accordo di programma, per interventi di bonifica del citato sito, individuati anche ai sensi e con il procedimento di cui all'articolo 252-bis del decreto legislativo n.152/2006 che detta la disciplina per gli interventi in relazione ai Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale (cd. Codice dell’Ambiente).

Con l’O.P.C.M. n. 3614 del 2007, il Commissario delegato, già preposto a fronteggiare la crisi di natura socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno con l'ordinanza di protezione civile n. 3504 del 9 marzo 2006, è stato designato a provvedere, altresì, a porre in essere ogni utile iniziativa volta al superamento del contesto critico relativo alla discarica abusiva in località Bussi. Per la realizzazione degli interventi si è provveduto mediante utilizzo delle risorse finanziarie del Ministero dell'ambiente nel limite di 0,5 milioni di euro a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del predetto Ministero per l'anno 2007 nell'ambito dell'U.P.B. 1.2.3.1, capitolo 7082, residui 2006, nonché quanto ad euro 1,5 milioni di euro derivanti dal bilancio regionale e messi a disposizione dalla stessa regione Abruzzo.

Successivamente, l'articolo 2, comma 3-octies, del D.L. n. 225/2010 ha stabilito che il Commissario delegato di cui alla citata ordinanza 3614/2007 provvedesse, entro il 30 giugno 2011, ad avviare la bonifica del citato sito d’interesse nazionale di Bussi sul Tirino, individuato e perimetrato con D.M. 29 maggio 2008. Per far fronte ai conseguenti oneri sono state stanziate risorse nel limite di 15 milioni di euro per l’anno 2011, 20 milioni di euro per l’anno 2012 e 15 milioni di euro per l’anno 2013, a valere su quelle di cui all’ articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, previste per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel 2009.

Da ultimo, l’ art. 34, comma 5, del D.L. 179/2012 ha disposto che il suddetto Commissario delegato proseguisse le sue attività fino al completamento degli interventi ivi previsti.

In merito alle recenti iniziative intraprese dal Governo sulla questione della bonifica ambientale del sito di Bussi del Tirino si rimanda a quanto contenuto nella risposta all’interrogazione 5/05154.


 

Articolo 1, commi 816-818
(Assunzioni personale Ministero dell’ambiente)

 


816. In deroga all'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato ad assumere nell'anno 2016, a tempo determinato, per un periodo massimo di tre mesi, un contingente di personale di complessive 30 unità, mediante l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici a tempo indeterminato, con validità in corso, banditi dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Terminato il periodo di tre mesi, il medesimo Ministero ha la facoltà di assumere il suddetto personale mediante contratti a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F, nel rispetto della propria dotazione organica.

817. Al fine di garantire il necessario supporto alle attività istituzionali, anche in deroga all'articolo 1, commi 424 e 425, della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato nell'anno 2016 ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale di complessive 11 unità nel rispetto della propria dotazione organica, mediante l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici nazionali a tempo indeterminato banditi ed espletati dall'ISPRA, in corso di validità. Il suddetto personale, corrispondente a 6 unità di collaboratore amministrativo e 5 unità di collaboratore tecnico, è inquadrato nell'Area II, posizione economica F1.

818. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può procedere al reclutamento di cui ai commi 816 e 817 senza il previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


 

 

I commi 816-818 concernono le assunzioni di personale a tempo determinato ed indeterminato da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in deroga a quanto stabilito dalla normativa in materia di mobilità del personale eccedentario verso Regioni, Comuni e altre pubbliche amministrazioni, a valere sulle facoltà assunzionali degli enti di destinazione.

Il comma 816 autorizza il Ministero dell’ambiente, in deroga a quanto stabilito in materia di ricollocamento del personale in mobilità presso regioni ed enti locali e presso le amministrazioni dello Stato (articolo 1, commi 424 e 425, L. 190/2014), ad assumere nel 2016, a tempo determinato, per un periodo massimo di tre mesi, un contingente di personale di 30 unità complessive, attraverso l’utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici a tempo determinato, in corso di validità, banditi dall’ISPRA (le graduatorie da cui attingere sono relative a concorsi pubblici a tempo indeterminato). Allo scopo di creare un apposito ruolo tecnico, al termine dei tre mesi il richiamato Ministero può assumere a tempo indeterminato il suddetto personale, con inquadramento nell’Area III, posizione economica F, nel rispetto della propria dotazione organica.

Il comma 817, allo scopo di garantire il supporto necessario alle attività istituzionali, autorizza il Ministero dell’ambiente, in deroga a quanto stabilito dal citato articolo 1, commi 424 e 425, della L. 190/2014, ad assumere nel 2016, a tempo indeterminato, un contingente di personale di 11 unità complessive (6 collaboratori amministrativi e 5 collaboratori tecnici), nel rispetto della propria dotazione organica, attraverso l’utilizzo di graduatorie di concorso pubblico nazionale a tempo indeterminato, in corso di validità, banditi ed espletati dall’ISPRA, da inquadrare nell’Area seconda, posizione economica F1.

Il comma 818 riconosce al Ministero dell’ambiente la possibilità di procedere alle suddette assunzioni senza il previo espletamento delle procedure di mobilità del personale (ex art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001, che prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare il personale già collocato in disponibilità prima di avviare le procedure per le nuove assunzioni).


 

Articolo 1, comma 819
(Risorse proprie bilancio UE)

 

819. Piena e diretta esecuzione è data alla decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11, terzo comma, della decisione stessa.

 

 

Il comma 819 provvede a dare piena e diretta esecuzione alla decisione del Consiglio del 26 maggio 2014 relativa alle risorse proprie dell'Unione europea (UE) per il periodo 2014-2020. Tale decisione entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte di tutti gli Stati membri dell'UE, in conformità alle rispettive norme costituzionali, e si applicherà retroattivamente dal 1º gennaio 2014.

In base alla nuova disciplina, l'Unione potrà mobilitare risorse proprie da destinare a stanziamenti per pagamenti fino a un importo massimo dell'1,23% della somma del reddito nazionale lordo di tutti gli Stati membri nel corso del periodo 2014-2020, mentre l'importo totale degli stanziamenti per impegni non potrà superare l'1,29% del reddito nazionale lordo dell'UE.

 

Il comma 819 dà piena e diretta esecuzione alla decisione 335/2014/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea.

La decisione fissa le norme relative all'attribuzione delle risorse proprie dell'Unione al fine di assicurare il finanziamento del bilancio annuale, conformemente all'articolo 311 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 

La disciplina delle risorse proprie per il 2014-2020 è costituita da un pacchetto di misure legislative collegate al quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione europea che, oltre alla decisione in oggetto, comprende:

§  il regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea;

§  il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria.

 

La decisione stabilisce che, per il periodo 2014-2010, costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione le entrate provenienti da:

1)  Le risorse proprie tradizionali.

§  Tali sono le risorse costituite da prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell'Unione sugli scambi con Paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del Trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

§  Dal 1° gennaio 2014, gli Stati membri trattengono, a titolo di spese di riscossione, il 20% degli importi riscossi (in luogo del 25% previsto per il periodo 2007-2013).

 

2)  L'applicazione di un'aliquota uniforme, valida per tutti gli Stati membri, agli imponibili IVA armonizzati, determinati secondo le regole dell'Unione.

§  Per ciascuno Stato membro, l'imponibile da prendere in considerazione a tal fine non è superiore al 50% del reddito nazionale lordo (RNL).

§  L'aliquota uniforme è fissata allo 0,30%.

§  Limitatamente al periodo 2014-2020, la Germania, i Paesi Bassi e la Svezia beneficiano di un'aliquota di prelievo della risorsa propria basata sull'IVA ridotta allo 0,15%.

­      

3)  L'applicazione di un'aliquota uniforme - che sarà fissata secondo la procedura di bilancio, tenuto conto del totale di tutte le altre entrate - alla somma degli RNL di tutti gli Stati membri.

§  Limitatamente al periodo 2014-2020, la Danimarca, i Paesi Bassi e la Svezia beneficiano di riduzioni lorde del proprio contributo annuo basato sull'RNL pari, rispettivamente, a 130 milioni di euro, 695 milioni di euro e 185 milioni di euro.

§  L'Austria beneficia di una riduzione lorda del proprio contributo annuo basato sull'RNL pari a 30 milioni di euro nel 2014, a 20 milioni di euro nel 2015 e a 10 milioni di euro nel 2016.

 

Costituiscono inoltre risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione le entrate provenienti da nuove imposte eventualmente istituite nell'ambito di una politica comune.

Per assicurare una rigorosa disciplina di bilancio, la decisione stabilisce che il massimale delle risorse proprie attribuite all'Unione non superi l'1,23% della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri per gli stanziamenti annuali di pagamento e l'1,29% della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri per gli stanziamenti annuali d'impegno.

Viene mantenuto il meccanismo di correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito. La decisione definisce le modalità secondo le quali l'onere finanziario della correzione è assunto dagli Stati membri diversi dal Regno Unito.

Gli Stati membri sono tenuti a comunicare al Segretario generale del Consiglio l'espletamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione della decisione, la quale entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al ricevimento di tutte le comunicazioni (art. 11).

Per assicurare la transizione al sistema riveduto delle risorse proprie e per far sì che questa coincida con l'esercizio finanziario, la decisione verrà applicata a decorrere dal 1° gennaio 2014.

 

Procedimenti di ratifica della decisione
Alla data del 29 ottobre 2015, i Paesi che hanno ratificato la decisione e notificato la ratifica al Segretario generale del Consiglio, sono i seguenti:

 

- Austria

- Bulgaria

- Repubblica ceca

- Germania

- Danimarca

- Finlandia

- Spagna

- Regno Unito

- Ungheria

- Croazia

- Lituania

- Malta

- Paesi Bassi

- Portogallo

- Svezia

- Slovenia

- Slovacchia

 


 

Articolo 1, comma 820
(Adeguamento per via regolamentare di atti dell'Unione europea)

 

820. All'articolo 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le parole: «decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro competente per materia» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro competente per materia».

 

 

Il comma 820 reca una nuova disciplina autonoma rispetto al dettato della Legge n. 400/1988[82] (art. 17, co. 3), in merito a quanto previsto dall'articolo 36, co. 1, della legge 234/2012[83], riguardante l'adozione di regolamenti che rendano applicabili atti dell'Unione europea, qualora essi siano adottati in esecuzione di disposizioni già recepite nell'ordinamento nazionale. A tal fine specifica che le parole "con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro competente per materia" siano sostituite con le parole "decreto del Ministro competente per materia".


 

Articolo 1, comma 821
(
Equiparazione liberi professionisti alle PMI
per l’accesso ai fondi europei
)

 


821. I Piani operativi POR e PON del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), rientranti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020, si intendono estesi anche ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, dal titolo I dell'allegato alla raccomandazione 2013/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2013, e dall'articolo 2, punto 28), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, ed espressamente individuati, dalle Linee d'azione per le libere professioni del Piano d'azione imprenditorialità 2020, come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni.


 

 

Il comma 821 equipara i liberi professionisti esercenti attività economica alle PMI ai fini dell’accesso ai Fondi strutturali europei (Fondi FSE e FESR) 2014/2020.

 

In particolare, tale comma dispone che i Piani operativi POR e PON dei fondi Fondo sociale europeo (FSE) e Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), rientranti nella Programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020, si intendono estesi anche ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle PMI come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, dalla Raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003/361/CE e dal Regolamento UE n. 1303/2013, ed espressamente individuati, dalle Linee d'azione per le libere professioni, del Piano d'azione imprenditorialità 2020, come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni.

 

La Raccomandazione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE della Commissione UE relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese considera (Allegato, Titolo I) all’articolo 1, impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.

Ai sensi dell’articolo 2 dell’Allegato sono micro, piccole e medie imprese quelle imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. In particolare, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. È microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone con un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR[84].

Il Regolamento UE n. 1303/2013[85] che disciplina – per il periodo 2014/2020 - i Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) nell’ambito di un quadro strategico comune, definisce - ai fini delle disposizioni in esso contenute - PMI le microimprese, le piccole imprese o le medie imprese quali definite nella sopra citata Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (articolo 2, n. 28).

 

Si osserva che i Fondi strutturali – antecedentemente all’intervento legislativo qui in commento - sono stati diretti a soggetti esercenti attività d’impresa che rientrano nei campi di intervento consentiti dai medesimi Fondi, campi individuati negli atti esecutivi del Quadro strategico comune dei Fondi SIE di cui al Regolamento UE n. 1303/2013.

Per la definizione di PMI si prende dunque ora a riferimento l’articolo 2 dell’Allegato, Titolo I della Raccomandazione n. 2003/361/CE.

 

Sulla questione delle libere professioni si segnala che nell'ambito del Piano d'azione imprenditorialità 2020[86] COM(2012) 795 final del 9 gennaio 2013 è stato pertanto istituito un gruppo di lavoro denominato "Bolstering the Business of Liberal Professions" (Rafforzamento dell'attività delle libere professioni), il cui scopo è esaminare le esigenze specifiche dei liberi professionisti, come ad esempio la semplificazione, l'internazionalizzazione e l'accesso ai finanziamenti. In occasione della conferenza sulle libere professioni del 9 aprile 2014 il gruppo di lavoro ha presentato una serie di linee d'azione: 1) istruzione e formazione all'imprenditorialità; 2) accesso ai mercati; 3) accesso ai finanziamenti; 4) riduzione degli oneri normativi e 5) rafforzamento della rappresentazione e della partecipazione a livello europeo[87].

Nell’accesso ai finanziamenti si cita la necessità di rafforzare l'accesso agli strumenti di finanziamento per la competitività e le PMI (COSME ) e agli altri programmi. Nella Relazione del gruppo di lavoro si legge che per “libere professioni si intendono occupazioni che richiedono specifiche formazioni umanistiche o scientifiche, quali notai, ingegneri, architetti, medici e commercialisti”.

 

Con riguardo alla individuazione del “libero professionista” si rammenta inoltre che il quadro normativo europeo che disciplina le libere professioni è soggetto a una regolamentazione e una supervisione professionali specifiche da parte di organismi professionali a livello nazionale e comprende la direttiva 2013/55/UE sulle qualifiche professionali e la direttiva 2006/123/CE sui servizi.

La Corte di Giustizia (sentenza 11 ottobre 2011 “Adam” Causa c-267/88) afferma che “ le libere professioni di cui all’allegato F, punto 2, della sesta direttiva 77/388 sono attività che presentano un pronunciato carattere intellettuale, richiedono una qualificazione di livello elevato e sono normalmente soggette ad una normativa professionale precisa e rigorosa. Nell’esercizio di un’attività del genere, l’elemento personale assume rilevanza particolare e un siffatto esercizio presuppone, in ogni caso, una notevole autonomia nel compimento degli atti professionali”.

 

Sul tema si richiama da ultimo, al riguardo, il Regolamento UE 11 dicembre 2013, n. 1287/2013 che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 – 2020).

L’articolo 5 stanzia per l'attuazione del programma COSME 2.298 milioni di euro, disponendo che non meno del 60% siano destinati a strumenti finanziari. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nei limiti del quadro finanziario pluriennale.

Anche tale regolamento afferma che il programma COSME dovrebbe riguardare in particolare le PMI, come definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione sopra citata.

Ai sensi dell’articolo 17, comma 2 del Regolamento, gli strumenti finanziari per le PMI possono, se del caso, essere combinati e integrati con altri strumenti finanziari istituiti dagli Stati membri e dalle loro autorità di gestione finanziati con fondi nazionali o regionali o nel contesto delle attività dei fondi strutturali, conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Si consideri alcune regioni hanno già consentito a professionisti la possibilità di accedere ai fondi stanziati dall’Unione Europea per le PMI, sulla base di taluni bandi già dalle stessi adottati, quali ad esempio la Regione Lombardia, con il Bando Start Restart regione Lombardia: la Giunta regionale ha adottato la delibera X/3960 del 31 luglio 2015 circa il Programma operativo regionale (Por) per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014-2020- la delibera dispone l’istituzione della “Linea Start e Restart”, volta a sostenere la nascita e lo sviluppo di nuovi soggetti imprenditoriali (imprese e liberi professionisti).

Articolo 1, commi 822-830
(Investimenti europei e Istituto nazionale di promozione)

 


822. Al fine di contribuire alla costituzione delle piattaforme di investimento previste dal regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, le operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) promosse dall'istituto nazionale di promozione di cui al comma 826, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è onerosa, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile.

823. Le piattaforme di investimento ammissibili alla garanzia dello Stato sono approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati.

824. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia di cui ai commi da 822 a 829.

825. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi dei commi da 822 a 829, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016. E' autorizzata allo scopo l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria. La dotazione del fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali secondo modalità stabilite con il decreto di cui al comma 824, ovvero attraverso la procedura prevista dal comma 876.

826. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. ha la qualifica di istituto nazionale di promozione, come definito dall'articolo 2, numero 3), del citato regolamento (UE) 2015/1017, relativo al FEIS, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della Commissione, del 22 luglio 2015.

827. In ragione della qualifica di cui al comma 826, la Cassa depositi e prestiti S. p.A. è abilitata a svolgere le attività degli istituti nazionali di promozione previste dal regolamento (UE) 2015/1017, nonché i compiti previsti dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), e dal regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione.

828. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. può impiegare le risorse della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per contribuire a realizzare gli obiettivi del FEIS, tra l'altro, mediante il finanziamento di piattaforme d'investimento e di singoli progetti ai sensi del regolamento (UE) 2015/1017, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

829. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. o le società da essa controllate possono esercitare i compiti di esecuzione degli strumenti finanziari destinatari dei Fondi SIE, di cui al regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 e al regolamento (UE) n. 1303/2013, in forza di un mandato della Commissione europea ovvero su richiesta delle autorità di gestione.

830. Le attività di cui al comma 829 possono essere condotte anche con apporto finanziario da parte di amministrazioni ed enti pubblici o privati, anche a valere su risorse europee. Le risorse delle amministrazioni statali possono essere individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.


 

 

I commi dal 822 al 830 individuano la Cassa depositi e prestiti S.p.A. come istituto nazionale di promozione ai sensi della normativa europea sugli investimenti strategici e come possibile esecutore degli strumenti finanziari destinatari dei fondi strutturali e di eventuali fondi apportati da amministrazioni ed enti pubblici o privati, abilitandola a svolgere le attività previste da tale normativa anche utilizzando le risorse della gestione separata.

 

Il comma 822 prevede che, onde perseguire l'obiettivo di supportare la costituzione delle Piattaforme di investimento (cfr. infra) previste dal Regolamento (UE) n. 2015/1017 del 25 giugno 2015, cd. Regolamento Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), le operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al FEIS promosse dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito anche: CDP) possano essere assistite dalla garanzia dello Stato. Tale garanzia statale è qualificata come onerosa, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile.

 

Le «banche o istituti nazionali di promozione» sono le entità giuridiche che espletano attività finanziarie su base professionale, cui è stato conferito un mandato da uno Stato membro o da un'entità di uno Stato membro, a livello centrale, regionale o locale, per svolgere attività di sviluppo o di promozione così come definite all'articolo 2, n. 3 del Regolamento (UE) 2015/1017 del 25 giugno 2015 relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013.

Secondo la Comunicazione COM (2015) 361, la principale motivazione economica dell'istituzione di una banca di promozione risiede nel fatto che i fallimenti del mercato possono ridurre gli investimenti e, di conseguenza, rallentare la crescita futura portandola a livelli non efficienti sotto il profilo economico, e che un istituto con un mandato pubblico si trova in posizione migliore rispetto agli operatori privati per rimediare ai fallimenti del mercato. Secondo il documento, l'Italia ha annunciato di partecipare al progetto FEIS tramite la Cassa Depositi e Prestiti per un importo di 8 miliardi di euro.

Il documento prefigura la cooperazione tra le banche nazionali di promozione e la BEI tramite accordi di coinvestimento (piattaforme di investimento) che vengono strutturati al fine di aggregare i progetti d'investimento, ridurre i costi delle operazioni e dell'informazione e ripartire più efficacemente il rischio fra i vari investitori. Le piattaforme d'investimento possono essere società veicolo, conti gestiti, accordi di cofinanziamento o di condivisione dei rischi basati su contratti oppure accordi stabiliti con altri mezzi tramite i quali le entità incanalano un contributo finanziario al fine di finanziare una serie di progetti di investimento.

 

Il comma 823 prevede che un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, approvi le piattaforme di investimento ammissibili alla garanzia dello Stato.

 

Il comma 824 stabilisce che i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione della garanzia statale siano definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

 

Il comma 825, a copertura delle garanzie statali previste dai commi 822-829 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, istituisce un fondo, la cui dotazione iniziale per l'anno 2016 è fissata in 200 milioni di euro. Viene inoltre autorizzata l'istituzione di un conto corrente di tesoreria dedicato. Il comma prevede altresì che le amministrazioni statali e degli enti territoriali possano versare contributi al fine di incrementare la dotazione del Fondo. Le modalità di versamento sono stabilite con il decreto di cui al comma precedente, ovvero attraverso la procedura prevista dal comma 497 (rimodulazione in via amministrativa delle risorse assegnate a fondi di garanzia, cfr. infra).

 

In risposta alle osservazioni formulate nel Dossier del Servizio del Bilancio del Senato (NL 111, pag. 219) il Governo, con nota del 9 novembre 2015, ha precisato che la dotazione del fondo è stata determinata in considerazione della fase iniziale di attuazione del Piano Juncker. [...] Le dotazioni del Fondo di garanzia potranno essere incrementate successivamente, in funzione della stima degli impegni correlati alle operazioni finanziarie incluse nelle piattaforme di investimento. [...] Le risorse stanziate sul Fondo saranno impegnate nei limiti degli accantonamenti prudenziali determinati in relazione ai profili di rischio assunti per le operazioni garantite dalla Stato, a titolo oneroso, per le iniziative sopra indicate. Nella nota viene inoltre precisato che la quantificazione di 200 milioni di euro è stata definita sulla base di ipotesi di leva finanziaria in linea con quanto individuato dalla Commissione Europea in relazione allo strumento FEIS, tale da attivare garanzie statali con un moltiplicatore pari a 4x.

 

Il comma 826 attribuisce alla CDP la qualifica di istituto nazionale di promozione, come definito dall’articolo 2, n. 3, del Regolamento (UE) n. 2015/1017 del 25 giugno 2015 relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), secondo quanto previsto nella Comunicazione COM (2015) 361 del 22 luglio 2015 della Commissione Europea.

 

Il comma 827 abilita la CDP a svolgere le attività degli istituti nazionali di promozione previste dal Regolamento (UE) n. 2015/1017, nonché i compiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1303/2013 e dal Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012.

 

Il Regolamento (CE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 in materia di disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

Il Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del 25 ottobre 2012, stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione.

 

Il comma 828 autorizza la CDP a impiegare le risorse della gestione separata di cui all’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, per contribuire a realizzare gli obiettivi del FEIS, tra l’altro mediante il finanziamento di piattaforme d’investimento e di singoli progetti ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1017, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea sugli aiuti di Stato.

 

L’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 ha istituito un sistema separato ai soli fini contabili ed organizzativi, la cui gestione è uniformata a criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio economico. Sono assegnate alla gestione separata le partecipazioni e le attività a essa strumentali, connesse e accessorie, e le attività di assistenza e di consulenza in favore dei soggetti finanziati da CDP.

La CDP finanzia sotto qualsiasi forma lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.A. o società da essa controllate, e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato. L'utilizzo dei fondi è consentito anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A. effettuata nei confronti dei medesimi soggetti, o dai medesimi promossa, nonché nei confronti di soggetti privati per il compimento di operazioni nei settori di interesse generale individuati con D.M., tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione. Le operazioni adottate nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo possono essere effettuate anche in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali, nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima CDP e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 829 stabilisce che la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le società dalla stessa controllate possono esercitare i compiti di esecuzione degli strumenti finanziari destinatari dei Fondi SIE, di cui al Regolamento n. 966/2012 e al Regolamento n. 1303/2013, in forza di un mandato della Commissione europea ovvero mediante affidamenti da parte delle autorità di gestione.

 

In forza del comma 830 le amministrazioni e gli enti pubblici o i privati, anche a valere su risorse europee possono contribuire a finanziare le attività di cui al comma precedente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuate, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, le eventuali risorse delle amministrazioni statali.


 

Articolo 1, commi 831-836
(Fondo di garanzie infrastrutture TERNA)

 


831. E' istituito presso Terna Spa un fondo di garanzia nel quale confluiscono le somme, determinate in misura pari a 1 euro/MWh per anno, che i soggetti aggiudicatari ovvero cessionari della potenza assegnata che abbiano assunto l'impegno con Terna Spa di finanziamento delle opere di cui all'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, sono tenuti a versare fino all'entrata in servizio di ciascun interconnector, in aggiunta ai corrispettivi, determinati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ai sensi dell'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, che gli stessi riconoscono a Terna Spa per l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento. Detto fondo interviene esclusivamente a garanzia degli impegni assunti per il finanziamento di ciascun interconnector. Le somme versate nel fondo di garanzia non possono essere distratte dalla destinazione prevista, né essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei soggetti di cui al presente comma ovvero di Terna Spa. Rispetto a dette somme non opera la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria. In caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, del fondo, al termine del periodo di esenzione, lo stesso è redistribuito, per la parte residua, ai soggetti di cui al presente comma, in proporzione alle quote di rispettiva competenza. I criteri e le modalità di gestione del fondo sono disciplinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

832. Al fine di completare la realizzazione delle nuove infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di interconnector di cui all'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, il periodo fissato al comma 6 dello stesso articolo è esteso al 31 dicembre 2021, secondo le modalità di cui ai commi da 833 a 836, a favore dei soggetti aggiudicatari ovvero cessionari, di cui al comma 831, a prescindere dalla originaria frontiera di assegnazione, per la capacità di interconnessione di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, come incrementata ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, e limitatamente alla quota di capacità non ancora in esercizio.

833. I soggetti di cui al comma 831 sono tenuti a sottoscrivere il contratto di mandato per la costruzione e l'esercizio dell'interconnector di cui al medesimo comma entro novanta giorni dal rilascio dell'esenzione, ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 21 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2005, a pena di decadenza dal diritto di cui al comma 832, con obbligo di restituire quanto goduto e ferme restando le eventuali obbligazioni assunte nei confronti di Terna Spa.

834. Al comma 3 dell'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: «durata pari a venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «durata fino a venti anni». Al comma 6 dello stesso articolo 32, la parola: «ventennale» è soppressa.

835. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi».

836. Per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 831 a 835, trova applicazione l'articolo 32 della legge n. 99 del 2009, e successive modificazioni.


 

I commi da 831 a 836 intervengono sulla normativa, di cui all’articolo 32 della legge n. 99/2009, che prevede, mediante il coinvolgimento di clienti finali energivori, lo sviluppo di infrastrutture di interconnessione con l’estero (interconnector), in particolare con i Paesi confinanti con il Nord dell’Italia.

L’articolo 32 della legge n. 99/2009 – come evidenziato dall’AEEGSI nel parere espresso sulle norme in esame del provvedimento di legge di stabilità il 4 dicembre 2015 – prevede un meccanismo secondo il quale le realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione con l’estero è affidata da TERNA attraverso il finanziamento di tali opere da parte di soggetti privati industriali energivori, che possono (in via immediata) beneficiare di condizioni di approvvigionamento dell’energia elettrica più favorevoli rispetto a quelle del mercato nazionale.

Si tratta, come meglio si commenterà di seguito, dei seguenti benefici:

§  del cd. meccanismo dell’importazione virtuale dell’energia elettrica (comma 6 dell’articolo 32)

§  e del connesso ottenimento di una esenzione dall’accesso a terzi sulla capacità di trasporto che la realizzazione di tali infrastrutture renderà disponibile (comma 3 dell’articolo 32).

 

Le norme della legge di stabilità in esame sono dunque volte – essendo la realizzazione delle opere di interconnessione ancora in itinere – ad introdurre la previsione di un Fondo presso Terna a garanzia della realizzazione delle opere stesse, nonché:

§  a portare il beneficio dell’importazione virtuale al 31 dicembre 2021 (la durata di tale beneficio originariamente previsto dall’articolo 32 e dalle delibere attuative dell’AEEGSI era dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2015);

§  e contemporaneamente a portare la durata del beneficio dell’esenzione dei terzi, da 20 anni, fino a 20 anni (comma 834).

Nello specifico, con il citato articolo 32, si è dato mandato alla società Terna S.p.A.[88] di provvedere, a fronte di specifico finanziamento da parte di soggetti investitori terzi, a programmare, costruire ed esercire -a seguito di mandati ad hoc da parte dei medesimi soggetti - uno o più potenziamenti delle infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di «interconnector» ai sensi del Regolamento (CE) n. 1228/2003[89], nonché le necessarie opere di decongestionamento interno della rete di trasmissione nazionale, in modo che venga posto in essere un incremento globale della complessiva capacità di trasporto disponibile con i Paesi esteri fino a 2000 MW (comma 1)[90].

Terna S.p.A. è a tal fine stata obbligata a comunicare un elenco di massima di possibili infrastrutture da realizzare e delle relative opere al Ministro dello sviluppo economico ed all’Autorità per l’energia elettrica e il gas entro il 15 ottobre 2009 (comma 2).

Lo stesso articolo 32 (comma 3) ha demandato a Terna Spa di organizzare una procedura concorsuale per la selezione dei soggetti privati finanziatori dei singoli interconnector, specificando nel bando l’impegno dei medesimi soggetti privati a stipulare il successivo contratto di mandato per la costruzione e l’esercizio dell’interconnector, il cui perfezionamento è subordinato dalla norma al rilascio di apposita esenzione dall’accesso a terzi sulla capacità di trasporto che tali infrastrutture rendono disponibile. La durata di tale esenzione – prima dell’intervento legislativo in esame – era fissata in venti anni, e, come già si è detto, è ora fino a venti anni.

L’articolo, nella sua formulazione precedente all’intervento legislativo in esame (comma 4) indicava in 36 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di rilascio dell’esenzione il termine entro il quale ciascun interconnector che ottiene l’esenzione deve entrare in servizio – termine che, come si dirà oltre, la legge di stabilità in esame porta a 48 mesi.

In difetto di ciò, viene (sempre dal comma 4) riconosciuto il diritto, da esercitare entro i sessanta giorni successivi, a ciascuno dei soggetti selezionati di rinunciare alla realizzazione dell’infrastruttura ed ai relativi diritti di utilizzazione della connessa capacità di trasporto, fermo restando il pagamento degli oneri già sostenuti da Terna Spa in esecuzione dei contratti di mandato stipulati.

L’articolo 32 ha stabilito che alle procedure per la selezione dei soggetti privati finanziatori dei singoli interconnector potessero partecipare esclusivamente clienti finali “energivori”, cioè clienti anche raggruppati in forma consortile fra loro, che siano titolari di punti di prelievo ciascuno con potenza impegnata non inferiore a 10 MW, caratterizzati da un fattore di utilizzazione della potenza impegnata mediamente nel triennio precedente non inferiore al 40 per cento (escludendo i quindici giorni di minori prelievi di energia elettrica su base annua) e che si impegnino a riduzioni del proprio prelievo dalla rete, secondo modalità definite da Terna Spa, nelle situazioni di criticità in relazione al potenziamento del sistema di interconnessione (comma 5)[91].

Come rilevato dal Governo, in data 22 ottobre 2015, in risposta alla interrogazione a risposta in Commissione Crippa 5/05670 sull’attuazione dell’articolo 32 in questione e della realizzazione degli interconnector “le linee di interconnessione, posizionate su 5 diverse frontiere (Austria, Francia, Slovenia, Svizzera e Montenegro), che saranno quindi realizzate da Terna S.p.A. su finanziamento dei soggetti i quali, in proporzione alle quote a loro assegnate, saranno titolari del beneficio di esenzione dall'accesso dei terzi di cui al comma 3 dell’articolo 32” e dello strumento di “importazione virtuale di energia elettrica”, ai sensi dell’articolo 32, comma 6 e dalla relativa delibera attuativa dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico (AEEGSI) deliberazione ARG/elt 179/09 e ss.mm.).

Il comma 6 dell'articolo 32 ha demandato infatti all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la disciplina delle misure volte a consentire, a partire dalla conclusione del contratto di mandato per la programmazione e la progettazione di cui al comma 3 dell’articolo 32, fino alla messa in servizio dell'interconnector - e comunque per un periodo non superiore a sei anni nella formulazione precedente all’intervento legislativo in commento – l'esecuzione, nei limiti della capacità di trasporto oggetto della richiesta di esenzione, dei contratti di approvvigionamento all'estero di energia elettrica per la fornitura ai punti di prelievo dei clienti finali selezionati[92].

Opera dunque, per i soggetti privati sopracitati, una misura agevolativa che il testo originario del comma 6 dell’articolo 32 (e la relativa delibera AEEGSI) ha concesso in attesa della realizzazione dell'infrastruttura e comunque per i primi 6 anni (dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2015), con la quale di fatto si permette agli stessi soggetti privati di importare energia dall'estero ad un prezzo mediamente inferiore a quello del mercato italiano.

Come detto, la legge di stabilità 2016 in esame porta sino al 2021 il beneficio di cui al comma 6 dell’articolo 32.

Il Governo, in data 22 ottobre 2015, in risposta alla citata interrogazione, ha fornito i seguenti quadri riepilogativi delle opere, le quali sono ancora in itinereg

§  ITALIA-MONTENEGRO, il progetto è stato autorizzato dal Mise, di concerto con il Ministero Ambiente e previa intesa della Regione Abruzzo nel 2011. Si è in attesa della presentazione da parte dei soggetti autorizzati dell'istanza di esenzione ex Reg. CE n. 714/2009. Circa il progetto di interconnessione Italia – Montenegro e le modalità di partecipazione finanziaria al progetto per i privati, si evidenzia che il Ministero dello sviluppo economico ha autorizzato Terna al trasferimento della capacità assegnata di 300 MW dalla frontiera Nord Africa alla frontiera con il Montenegro, preso atto dell'impossibilità a realizzare l'interconnessione con il Nord-Africa, originariamente individuata per il progetto interconnector, per l'evoluzione dello scenario energetico, nonché, per le difficoltà sorte con i gestori di rete del Nord Africa.

§  ITALIA-FRANCIA, è stata presentata istanza di esenzione ai sensi della normativa europea: tale istanza, con l'annessa documentazione, è all'attenzione dell'AEEGSI, come previsto dal Regolamento n. 714/2009.

§  ITALIA-SVIZZERA, è stato avviato l'iter autorizzativo, su istanza di Terna S.p.A. è in corso l'endoprocedimento di Valutazione di Impatto Ambientale presso la Commissione VIA del Ministero dell'ambiente.

§  ITALIA-SLOVENIA, è stato avviato dal Mise l'iter autorizzativo, su istanza di Terna S.p.A.

§  ITALIA-AUSTRIA, per il quale è stata presentata da Terna S.p.A. istanza di autorizzazione della succitata opera presso il Ministero dello sviluppo economico.

 

Si segnala che i commi da 831 a 836 in parte si sovrappongono, in parte modificano l’articolo 32 che, ai sensi del comma 836, per quanto non espressamente previsto dai commi 831-835, continua a trovare applicazione.

Procedendo ad un’analisi dei commi della stabilità, il comma 831 prevede l'istituzione, presso Terna S.p.A., di un fondo di garanzia, nel quale confluiscono le somme che sono tenuti a versare, fino all'entrata in servizio di ciascun interconnector, i soggetti aggiudicatari ovvero cessionari della potenza assegnata, che abbiano assunto con Terna l'impegno di finanziamento delle opere di cui all'art. 32 della legge n. 99/2009.

Dette somme sono fissate in misura pari a 1 euro/MWh per anno, in aggiunta ai corrispettivi, determinati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che gli stessi soggetti aggiudicatari ovvero cessionari riconoscono a Terna per l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento. Il fondo interviene esclusivamente a garanzia degli impegni assunti per il finanziamento di ciascun interconnector e le somme in esso versate non possono essere distratte dalla destinazione prevista.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono disciplinati criteri e modalità di gestione del Fondo, che allo stato non risulta ancora adottato.

Il comma 832 modifica il comma 6 dell'articolo 32 che ha demandato all'Autorità per l'energia elettrica e il gas la disciplina delle misure volte a consentire - a partire dalla conclusione del contratto di mandato per la programmazione e la progettazione delle opere, fino alla messa in servizio dell'interconnector e comunque per un periodo non superiore a sei anni, nella formulazione precedente all’intervento legislativo in commento – l'esecuzione, nei limiti della capacità di trasporto oggetto della richiesta di esenzione, dei contratti di approvvigionamento all'estero di energia elettrica per la fornitura ai punti di prelievo dei clienti finali selezionati.

Il comma 832 in esame porta al 31 dicembre 2021 il periodo entro quale opera il beneficio di cui al predetto comma 6 dell’articolo 32 a favore dei soggetti aggiudicatari ovvero cessionari, a prescindere dalla originaria frontiera di assegnazione, per la capacità di interconnessione di cui all'articolo 32, comma 1, come incrementata dai sensi dell'articolo 2 del D.L. n. 3/2010[93], e limitatamente alla quota di capacità non ancora in esercizio.

Il comma 833 prevede che i soggetti aggiudicatari ovvero cessionari delle opere debbano sottoscrivere il contratto di mandato per la costruzione ed esercizio dell'interconnector, a pena di decadenza, entro 90 giorni dal rilascio dell'esenzione dall'accesso a terzi sulla capacità di trasporto che tali infrastrutture rendono disponibile, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 21 ottobre 2005[94], in conformità a quanto previsto dal citato art. 32, comma 3.

Il comma 834 modifica il comma 3 dell'art. 32, prevedendo che la richiamata esenzione, al cui rilascio è subordinato il perfezionamento del contratto di mandato per la costruzione e l'esercizio dell'interconnector, possa avere durata anche inferiore a venti anni (le parole "per una durata pari a venti anni" sono sostituite dalle parole "per una durata fino a venti anni").

 

Il comma 835 modifica il termine stabilito dal comma 4 dell'art. 32 per l'entrata in servizio dell'interconnector che abbia ottenuto la predetta esenzione, disponendo che esso sia pari a 48 mesi - in luogo dei precedenti 36 - dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di rilascio dell'esenzione stessa.

 

Di seguito l’elenco, tratto dal sito istituzionale di Terna S.p.A, dei soggetti selezionati per sostenere il finanziamento di interconnector.

N.B. Il Ministero dello sviluppo economico ha autorizzato Terna al trasferimento della capacità assegnata di 300 MW dalla frontiera Nord Africa alla frontiera con il Montenegro.

 

 

Sempre sul sito istituzionale di Terna al seguente link https://www.terna.it/it-it/sistemaelettrico/mercatoelettrico/interconnectoreshipper/shipper.aspx sono pubblicati i documenti relativi alla procedura di allocazione del servizio di importazione virtuale svolto dagli Shipper.

 


 

Articolo 1, comma 837
(Autorizzazione all’Organo commissariale di
ILVA S.p.A. a contrarre finanziamenti)

 


837. L'organo commissariale di ILVA S.p.A., al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria e nei limiti delle disponibilità residue di interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia, è autorizzato a contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 800 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato. Il predetto finanziamento costituisce anticipazione finanziaria sui fondi raccolti a seguito della emissione del prestito obbligazionario di cui all'articolo 3 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, in prededuzione rispetto agli altri debiti, ai sensi dell'articolo 111, primo comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La garanzia dello Stato è onerosa, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. Allo scopo, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 1 del 2015 è incrementata di 400 milioni di euro mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. La disposizione di cui al presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.


 

 

Il comma 837 autorizza l'organo commissariale[95] di ILVA S.p.A. a contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 800 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato, al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria[96] e nei limiti delle disponibilità residue, di interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia.

Il finanziamento costituisce anticipazione finanziaria sui fondi raccolti a seguito della emissione del prestito obbligazionario che il Commissario straordinario è stato autorizzato a contrarre ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.L. 5 gennaio 2015, n. 1 (convertito, con modificazioni, in legge n. 20/2015).

Il finanziamento è rimborsato dall'organo commissariale in prededuzione rispetto agli altri debiti, ai sensi dell'articolo 111 della legge fallimentare (R.D. n. 267/11942)[97]. La garanzia dello Stato è onerosa, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile.

 

I periodi sopra commentati del comma 837 sono stati soppressi dall’articolo 1, comma 6-septies, lettera a) del D.L. n.191/2015, la cui legge di conversione è stata approvata con modificazioni in via definitiva dalle Camere il 27 gennaio 2016. Il D.L. n. 191 introduce una serie di disposizioni per la cessione a terzi, entro il 30 giugno 2016, dei complessi aziendali del Gruppo ILVA.

Per quanto qui interessa, il D.L., all’articolo 1, comma 6-bis introduce – in luogo dell’autorizzazione a contrarre finanziamenti di cui al comma 837 - una nuova autorizzazione ai commissari del Gruppo ILVA, a contrarre finanziamenti statali per un ammontare complessivo fino a 800 milioni di euro, di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016 e fino a 200 milioni di euro nel 2017, al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del Piano di tutela ambientale e sanitaria.

Ai sensi del citato articolo 1, comma 6-bis del D.L. n. 191, i finanziamenti statali saranno erogati secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente. Sugli importi erogati maturano interessi al tasso percentuale Euribor maggiorato (secondo quanto previsto dal medesimo comma 6-bis). I crediti maturati dallo Stato per capitale e interessi sono soddisfatti, nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo della società, in prededuzione, ma subordinatamente al pagamento, nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria, nonché dei creditori privilegiati.

 

Il meccanismo delineato dal comma 837 – che autorizzava il commissario straordinario a contrarre finanziamenti fino ad 800 milioni di euro a titolo di anticipazione finanziaria sui fondi raccolti in virtù del rientro in Italia delle somme oggetto di provvedimenti cautelari nell'ambito dei procedimenti penali pendenti nei confronti degli azionisti e amministratori di società ILVA (rientro allo stato non avvenuto) - è stato dunque sostituito da un con il D.L. n. 191 da nuovo meccanismo che vede coinvolto in via diretta lo Stato quale soggetto finanziatore delle somme, da restituire con le modalità sopra indicate (ovvero sui fondi definitivamente acquisiti in esito ai procedimenti penali pendenti).

 

Si ricorda che il commissario straordinario di ILVA è stato, attraverso più interventi legislativi, autorizzato a contrarre finanziamenti garantiti dallo Stato per la realizzazione del Piano ambientale.

In particolare l'articolo 3, comma 1,del D.L. n. 1/2015 – citato dal comma 837 - ha autorizzato l'organo commissariale di ILVA S.p.A. a richiedere il trasferimento (in Italia) delle somme sottoposte a sequestro penale sulla base di provvedimenti applicativi di misura cautelare reale, disposti nell'ambito dei procedimenti penali pendenti nei confronti degli azionisti e amministratori di società del gruppo ILVA e a richiedere che l'autorità giudiziaria procedente disponga l'impiego delle somme sequestrate per la sottoscrizione di obbligazioni emesse dalla società in amministrazione straordinaria (in luogo dell'aumento di capitale) e intestate al Fondo Unico di Giustizia e, per esso, al gestore ex lege Equitalia Giustizia S.p.A..

Il D.L. ha disposto dunque che il sequestro penale sulle somme si converta in sequestro delle obbligazioni, le quali sono emesse dalla società in amministrazione straordinaria ai fini dell'attuazione e della realizzazione del Piano Ambientale. Le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni debbono – secondo la procedura delineata dall'articolo 3, comma 1, del D.L. n. 1/2015 – essere versate in un patrimonio dell'emittente destinato in via esclusiva all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente.

Il 19 giugno 2015, la Procura del Canton Zurigo (Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich) ha dato l'autorizzazione alla banca svizzera per consegnare i beni dei trust all'Italia. Con sentenza del 18 novembre 2015, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale di Bellinzona ha annullato la decisione della Staatsanwaltaschaft I del Canton Zurigo. Il relativo comunicato stampa del 24 novembre 2015 afferma che "essendo i valori patrimoniali da trasmettere soltanto presumibilmente, e non manifestamente, di origine criminale, una consegna anticipata all'Italia secondo l'art. 74a cpv. 3 AIMP è esclusa" (…). I beni patrimoniali (di circa 1,2 miliardi) sarebbero infatti convertiti in titoli con valore non equivalente (presumibilmente senza valore o dal valore fortemente ridotto), e ciò – afferma sempre il comunicato stampa del Tribunale - costituirebbe un'espropriazione senza un giudizio penale. Da notizie di stampa, la sentenza del Tribunale è stata appellata.

L’articolo 1, comma 6-undecies del D.L. n. 191/2015, interviene implicitamente sul sopra descritto comma 1 dell’articolo 3 del D.L. n. 1/2015, ed in particolare sulla futura destinazione delle somme che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, pervengono allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali pendenti[98], disponendo che- salvo quanto dovuto per spese di giustizia – le somme siano versate, fino alla concorrenza dell'importo di 800 milioni di euro, all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di restituzione del prestito statale di 800 milioni cui al comma 6-bis e, per la parte eccedente, sulla contabilità speciale dell’amministrazione straordinaria.

 

Il comma 837 ha previsto che la dotazione del Fondo istituito dall'articolo 3, comma 1-ter, del citato D.L. n. 1 del 2015 a copertura della garanzia statale sui finanziamenti contratti dall’organo commissariale di ILVA sia incrementata di 400 milioni di euro (che si aggiungono all’ originaria dotazione del Fondo di 150 milioni per il 2015) e che la copertura dell’onere generato dal predetto incremento avvenga mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui del Fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato[99].

 

Il D.L. n. 191/2015, articolo 1, comma 6-bis, lettera b),interviene anche su tale periodo del comma 837 specificando che l’incremento del Fondo di 400 milioni sia per l’anno 2015.

Tale modifica va letta in connessione a quanto disposto dallo stesso D.L., secondo il quale le disponibilità del Fondo, pari a 400 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 (l’articolo 1, comma 6-ter).

Il D.L. incrementa poi il Fondo in questione di 50 milioni di euro per l'anno 2016 (articolo 1, comma 6-sexies del D.L. n. 191).

 

Si ricorda che l’articolo 3 del D.L. n. 1/2015, al comma 1-ter, ha autorizzato l'organo commissariale di ILVA S.p.A, al fine della realizzazione degli investimenti necessari al risanamento ambientale, nonché di quelli destinati ad interventi a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, formazione e occupazione, a contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 400 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato.

Ai fini della garanzia statale, il comma 1-ter ha istituito nello stato di previsione del MEF un Fondo a copertura delle garanzie dello Stato con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2015.

Come risulta dalla relazione sulla gestione dei commissari straordinari del gruppo ILVA aggiornata alla data del 31 luglio 2015, il 28 maggio 2015 è stato stipulato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-ter, un contratto di finanziamento per un valore complessivo di 400 milioni tra Ilva S.p.A. in A.S. e i seguenti istituti finanziari:

§  CDP S.p.A.;

§  Intesa Sanpaolo S.p.A.;

§  Banco Popolare Società Cooperativa.

Il finanziamento prevede il rimborso del capitale in 40 rate costanti a partire da giugno 2020. Il finanziamento, come previsto dal citato art. 3, comma 1-ter, è assistito da garanzia dello Stato rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

In particolare, il finanziamento è funzionale a dare esecuzione agli investimenti richiesti dalla Commissione Europea nel proprio parere motivato reso in data 16 ottobre 2014, nel quadro della procedura di infrazione n. 2013/2177 avviata dalla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ed avente ad oggetto lo "Stabilimento Siderurgico Ilva di Taranto", nel rispetto della normativa dell'Unione Europea in materia.

 

Il comma 837 è entrato in vigore – per esplicita previsione in esso contenuta - il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di stabilità.

 

Nella relazione governativa al disegno di legge di stabilità si ricorda come l’intervento normativo sia funzionale ad assicurare la “tempestiva disponibilità” delle somme necessarie agli interventi di messa in sicurezza e bonifica per i quali la Commissione europea, nel parere motivato del 16 ottobre 2014 concernente la procedura d'infrazione n. 2013/2177, ha ritenuto che l’Italia sia direttamente obbligata e responsabile anche prima della definizione giudiziaria delle responsabilità di ILVA. Qualora l’Italia non ottemperi a quanto indicato nel citato parere sarebbe soggetta a sanzioni pecuniarie[100].

Si ricorda che la normativa generale in materia prevede che qualora l’operatore (nel caso di specie ILVA) al quale siano state richieste le misure di riparazione non vi si conformi tempestivamente, ovvero non sia individuabile oppure non sia tenuto a sostenerne i costi l’autorità competente (nel caso di specie lo Stato italiano) ha facoltà di adottare essa stessa le misure necessarie, qualora non le rimangano altri mezzi. La Commissione, nel rilevare i ritardi nell’esecuzione dei lavori necessari per adempiere alle prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) ha richiesto all’Italia di conoscere gli interventi posti in essere perché sia assicurato il pieno rispetto delle prescrizioni AIA 2011-2012 e ss. integrazioni.

 

All’indomani dell’adozione del D.L. n. 191/2015 e prima della sua conversione in legge, la Commissione UE¸ con comunicato stampa del 20 gennaio scorso - informa di aver avviato un'indagine approfondita per stabilire se il sostegno dato dallo Stato italiano alle acciaierie ILVA rispetti la normativa UE sugli aiuti di Stato.

Lo stabilimento ILVA di Taranto - afferma il comunicato - è il più grande impianto siderurgico dell'UE, in grado di produrre, a piena capacità, un volume pari a quello ottenuto nel 2015 da Bulgaria, Grecia, Ungheria, Croazia, Slovenia, Romania e Lussemburgo messi assieme.

Nel comunicato si legge che “per molti anni l'ILVA ha disatteso le norme ambientali, causando gravi problemi per l'ambiente e la salute pubblica nel Tarantino.

La decisione circa l’indagine approfondita – sottolinea la Commissione UE - esplicita le preoccupazioni della Commissione circa l'impiego di denaro pubblico per ammodernare la produzione nello stabilimento ILVA di Taranto, ma non impedisce all'Italia di sostenere le misure necessarie e urgenti per risanare la situazione ambientale e contenere l'inquinamento presente nel sito dell'ILVA e nelle zone circostanti e per migliorare la salute pubblica nel Tarantino. Quando i giudici nazionali avranno individuato l'inquinatore responsabile, afferma il comunicato, le autorità italiane dovranno, in ossequio al principio "chi inquina paga", chiedergli di rimborsare, con i relativi interessi, il denaro pubblico speso per il risanamento ambientale e per il contenimento dell'inquinamento. L’indagine sugli aiuti di Stato non inciderà dunque sul procedimento d'infrazione aperto nei confronti dell'Italia per quanto riguarda la normativa ambientale dell'UE; le iniziative adottate dall'Italia affinché l'ILVA rispetti le norme ambientali dell'UE sulle emissioni industriali devono essere conformi alla normativa dell'UE sugli aiuti di Stato.


 

Articolo 1, comma 838
(Riassegnazione di somme non impegnate derivanti
dalle aste delle quote di emissione di gas serra)

 


838. Le risorse assegnate al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il decreto interministeriale n. 231 del 26 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono destinate, nei limiti delle somme non impegnate alla data di entrata in vigore del presente comma, ai fini di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010 n. 111. Con i decreti di cui al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, si provvede negli esercizi successivi ad operare gli opportuni conguagli al fine di assicurare complessivamente il rispetto delle proporzioni indicate nel predetto articolo 19 del citato decreto legislativo n. 30 del 2013 e del vincolo di destinazione a investimenti con finalità ambientali derivante dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.


 

 

Il comma 838 prevede che le risorse, derivanti dai proventi delle aste relative alle quote di emissione di gas serra, assegnate al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico per l’esercizio finanziario 2014, con il decreto ministeriale n. 231 del 2014, vengano destinate, nei limiti delle somme non impegnate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, al rimborso dei crediti agli operatori che non hanno ricevuto quote di emissione di anidride carbonica (CO2) a titolo gratuito, a causa dell'esaurimento della riserva ad essi riconosciuta in quanto “nuovi entranti”.

Si prevede inoltre che, per gli esercizi successivi, con i decreti di cui al comma 3 dell’articolo 19 decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, con i quali sono ripartite le citate risorse, si effettuino i conguagli necessari a rispettare le proporzioni di distribuzione delle risorse stabilite dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013 e il vincolo di destinazione per investimenti ambientali derivante dalla attuazione direttiva 2009/29.

È previsto inoltre che il medesimo comma 838 entri in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

 

Il decreto interministeriale del 26 settembre 2014, n. 231 emanato ai sensi del comma 3 dell’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, prevede l’assegnazione dei proventi delle aste di competenza per l’anno 2013, da ripartire nell’esercizio finanziario 2014, nel rispetto delle percentuali previste dai commi 3 e 5 dell’articolo 19 del citato decreto legislativo n. 30 del 2013 (norme di attuazione della direttiva 2009/29/CE, per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra), pari ad una quota del 50% per i “nuovi entranti” a favore del MISE, e ad una quota del 50% per finalità ambientali, che a sua volta è da ripartirsi per il 70% a favore del MATTM e per il 30% a favore del MISE.

In particolare, il D.M. n. 231 del 2014 stabilisce che una quota pari al 50% dei citati proventi venga riassegnato, ai sensi del comma 5 del citato art. 19, ad un apposito capitolo del Ministero dello sviluppo economico, per i rimborsi di cui al comma 5 dell’art. 2 del D.L. n. 72/2010, a favore dei creditori “nuovi entranti” che non hanno ricevuto quote di emissione di anidride carbonica (CO2) a titolo gratuito, secondo i criteri previsti dal D.M. 21 febbraio 2014, mentre il restante 50% dei proventi venga suddivisa, ai sensi del comma 3 del citato articolo 19, tra il Ministero dell’Ambiente (70%) e il Ministero dello sviluppo economico (30%) per interventi di natura ambientale, previsti al comma 6 dell’articolo 19, con vincolo di destinazione, in quanto derivante da obblighi comunitari, ai sensi e per gli effetti della direttiva 2009/29/CE.

Si ricorda che tra gli interventi finanziati con le risorse provenienti a valere sulla quota dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono previsti anche quelli disciplinati in particolare dagli articoli 5, 8 e 15 del D.Lgs. 102/2014 sull’efficienza energetica.

 

Si segnala che il comma 492 della presente legge (alla cui scheda di commento si rinvia) interviene sulla medesima disciplina, sostituendo il comma 5 del citato articolo 19 del D.Lgs. n. 30/2013, e prevedendo, in particolare, di destinare la quota del 50% dei proventi delle aste CO2 alla liquidazione dei crediti dei “nuovi entranti”, anche dopo il 2015 fino al completamento del rimborso degli stessi.


 

Articolo 1, comma 839
(Fondo discariche abusive)

 


839. La dotazione del fondo, di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007, è aumentata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Il Ministero provvede ad individuare e rendere pubblico nel sito internet istituzionale un cronoprogramma degli interventi attuativi previsti nel piano e provvede a indicare progressivamente quelli effettivamente realizzati.


 

 

Il comma 839 rifinanzia per 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018 la dotazione del fondo per il piano straordinario di bonifica delle discariche abusive, di cui all’articolo 1, comma 113, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), come individuate dalle competenti autorità statali, in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077.

La norma demanda al Ministero dell’ambiente l’individuazione e la pubblicazione sul suo sito istituzionale di un cronoprogramma degli interventi attuativi previsti nel piano, nonché l’indicazione progressiva degli interventi effettivamente realizzati.

 

Nella legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) è stata inserita una norma che ha lo scopo di pervenire alla chiusura del contenzioso in atto a livello europeo per l'esistenza, nel territorio italiano, di oltre 200 discariche funzionanti illegalmente e senza controllo delle autorità pubbliche, 16 delle quali contenenti rifiuti pericolosi. In particolare, l’articolo 1, comma 113 della legge di stabilità per il 2014 ha istituito presso il Ministero dell’Ambiente (cap. 7512) il predetto fondo destinato al finanziamento del piano straordinario di bonifica delle discariche abusive (approvato successivamente con il D.M. 9 dicembre 2014 non pubblicato in Gazzetta), individuate in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015.

 

Si ricorda che la procedura di infrazione 2003/2077 riguarda la mancata adozione di misure di controllo delle discariche abusive, in violazione delle direttive 75/442/CEE (relativa ai rifiuti), 91/689/CEE (relativa ai rifiuti pericolosi) e 1999/31/CE (relativa alle discariche). Per informazioni sullo stato della procedura si rinvia all’audizione del Ministro dell'ambiente presso la Commissione ambiente avvenuta il 18 febbraio 2015 e al relativo dossier, mentre per quanto riguarda l’attuazione degli interventi finanziati con le risorse previste dall’articolo 1, comma 113 della legge di stabilità 2014 si rimanda allo svolgimento dell’interrogazione 3/01834 presso la 13a Commissione del Senato nella seduta del 17 giugno 2015.

 


 

Articolo 1, comma 840
(Sostegno imprese fornitrici)

 


840. All'articolo-2-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono premessi i seguenti: «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere definiti, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, appositi criteri di valutazione economico-finanziaria delle piccole e medie imprese di cui al comma 1, che tengano conto delle caratteristiche e dei particolari fabbisogni delle predette imprese. Gli specifici criteri di valutazione, che escludono il rilascio della garanzia per le imprese che non presentino adeguate capacità di rimborso del finanziamento bancario da garantire nonché per le imprese in difficoltà ai sensi di quanto previsto dalla vigente disciplina dell'Unione europea, sono applicati per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di pubblicazione del citato decreto, fermo restando il limite di euro 35.000.000 di cui al comma 1»;

b) l'ultimo periodo è soppresso.


 

 

Il comma 840 interviene sulla disciplina delle garanzie che possono essere concesse - a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le PMI - a favore delle imprese fornitrici/creditrici delle società di gestione di almeno di uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale soggette ad amministrazione straordinaria (tra cui ILVA S.p.A).

 

In particolare, il comma 840 inserisce nella normativa vigente (contenuta nel comma 2-bis dell’articolo 2-bis del D.L. n. 1/2015) la previsione secondo la quale – con D.M. del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e finanze -  possono essere definiti, ai fini dell’accesso al fondo di garanzia, per le imprese sopra indicate, appositi criteri di valutazione economico-finanziaria, che tengano conto delle caratteristiche e dei particolari fabbisogni delle predette imprese.

Gli specifici criteri di valutazione - che escludono il rilascio della garanzia per le imprese che non presentino adeguate capacità di rimborso del finanziamento bancario da garantire nonché per le imprese in difficoltà ai sensi di quanto previsto dalla vigente disciplina dell’UE[101] - , sono applicati per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di pubblicazione del citato D.M., fermo restando il limite di euro 35 milioni di riserva concessa a valere sul Fondo a favore delle predette imprese.

 

Contestualmente, il comma 840 in esame sopprime la previsione (contenuta nell’ultimo periodo del comma 2-bis dell’articolo 2-bis del D.L. n. 1/2015), secondo la quale il Consiglio di gestione del Fondo di garanzia PMI deve pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e decorso inutilmente il predetto termine, la richiesta si intende accolta.

 

Si segnala che il D.L. n. 191/2015, la cui legge di conversione, con modificazioni, è stata approvata in via definitiva dal Senato, opera, all’articolo 1, comma 6-octies, una ulteriore modifica ai criteri di accesso al Fondo da parte delle imprese fornitrici in questione.

L’ulteriore novella conferma i criteri di valutazione economico finanziaria appena descritti e introdotti dalla legge di stabilità in esame (dunque, conferma il divieto di accesso per le imprese che non presentino adeguate capacità di rimborso del finanziamento bancario da garantire nonché per le imprese in difficoltà ai sensi della disciplina UE), aggiungendo che i criteri di accesso debbano tenere conto in particolare delle esigenze di accesso al credito di imprese che, per almeno due esercizi, anche non consecutivi, a quello in corso al 31 dicembre 2010 (ossia fino all'avvio del commissariamento di ILVA) avessero un fatturato dipendente in maniera preponderante (almeno il 50 per cento) da servizi, lavori e forniture resi ai complessi aziendali della società ILVA S.p.A.

 

 

L’articolo 2-bis del D.L. n. 1/2015 (Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto) ha disposto una riserva delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese – fino ad un importo massimo di 35 milioni di euro - al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale soggette ad amministrazione straordinaria (tra cui ILVA S.p.A.), ovvero creditrici, per le medesime causali, nei confronti delle predette società (comma 1).

Ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, le relative richieste devono essere corredate dall'attestazione, rilasciata dal Commissario straordinario (di cui al D.L. n. 61/2013), ovvero, se nominato, dal commissario della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2, comma 2-ter, del D.L. n. 347, circa la sussistenza, alla data della richiesta stessa, delle condizioni soggettive suddette (comma 2).

Il comma 2-bis, come inserito dall’articolo 8-ter, comma 1 del D.L. 3/2015 riconosce priorità di istruttoria e delibera alle richieste di accesso al Fondo centrale di garanzia avanzate dalle predette imprese fornitrici/creditrici.

Per semplificare ulteriormente l’accesso al Fondo per le predette imprese, il comma – anteriormente alle modifiche apportate dalla legge in esame - prevedeva che il Consiglio di gestione del Fondo dovesse pronunciarsi entro 30 giorni dalle richiesta e che decorso tale termine la richiesta si intendesse accolta.

 

Il Fondo di garanzia per le P.M.I è stato istituito dall’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge n. 662/1996 presso il Mediocredito Centrale Spa, allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese[102]. Rivolgendosi al Fondo, l’impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo.

L’articolo 15, comma 3, della legge n. 266/1997 ha previsto – contestualmente ad una razionalizzazione dei fondi pubblici di garanzia al tempo esistenti le cui risorse sono confluite in quelle originarie del Fondo di garanzia PMI –le modalità operative di quest’ultimo Fondo, disponendo che la relativa garanzia possa essere concessa:

§  alle banche,

§  agli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del TUB;

§  alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'apposito albo;

§  a fronte di finanziamenti a PMI, compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese.

La garanzia del fondo è estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del TUB.

Con l’introduzione della riforma dello strumento (cfr. infra) e la possibilità di intervento del Fondo anche per operazioni sul capitale di rischio, la presentazione della domanda di garanzia può essere fatta anche da una Società di Gestione del Risparmio (SGR) o da una Società di gestione Armonizzata (SGA)[103].

 

 

Schema del Fondo di Garanzia

 

 

L'articolo 39 del D.L. n. 201/2011 ha operato una sostanziale riforma dello strumento, disponendo che con D.M. non regolamentare venisse fissata:

§  la misura della copertura degli interventi di garanzia e controgaranzia, nonché la misura della copertura massima delle perdite in relazione alle tipologie di operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie finali, settori economici di appartenenza e aree geografiche (comma 1).

§  per ogni operazione finanziaria ammessa all'intervento del Fondo, la misura dell'accantonamento minimo, a titolo di coefficiente di rischio (comma 2).

Inoltre, l’articolo 39, al comma 3, ha elevato l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo a 2,5 milioni di euro per le tipologie di operazioni finanziarie, le categorie di imprese beneficiarie finali, le aree geografiche e i settori economici di appartenenza individuati con D.M. non regolamentare.

In attuazione delle previsioni suddette, è stato adottato il D.M. 26 giugno 2012[104], successivamente modificato dal D.M. 27 dicembre 2013[105].

Lo stesso articolo 39, al comma 4 come modificato da ultimo dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi 7 e 8 legge n. 190/2014), ha disposto che la garanzia del Fondo può essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del TUB alle imprese – non più solo PMI – ma anche con un numero di dipendenti non superiore a 499. L’efficacia della modifica operata dalla legge di stabilità 2015-  che consente la garanzia del Fondo non solo alle PMI ma anche ad imprese con numero di dipendenti fino a 499 è sospesa - fino al 31 dicembre 2015 dal D.L. n. 192/2014 (articolo 3-bis).

Il D.M. 24 aprile 2013 ha fissato le modalità di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese

Inoltre, è stata consentita la possibilità con D.M. non regolamentare di modificare la misura delle commissioni per l'accesso alla garanzia dovute dai soggetti richiedenti, a pena di decadenza, in relazione alle diverse tipologie di intervento del Fondo (comma 5).

 

Le risorse del Fondo di garanzia per le PMI, esposte in tabella E della legge di stabilità 2016, sono iscritte a Bilancio sul capitolo 7342/pg.20 per essere successivamente riassegnate al conto corrente di Tesoreria n. 223034 intestato al gestore del Fondo (Mediocredito Centrale Spa).

A legge di bilancio 2016, il capitolo 7342/pg.20 presenta uno stanziamento di 717,1 milioni di euro per il 2016 e di tre milioni di euro per ciascun anno 2017 e 2018. Di tale importo, tre milioni di euro per ciascun anno 2016-2018 sono destinati - ai sensi dei commi 195-198 della legge di stabilità in esame - ad una apposita sezione del Fondo destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata

Si consideri infine che la legge in esame, al comma 886 riserva alle imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, una quota non inferiore al 20 percento delle risorse disponibili del Fondo di garanzia.


 

Articolo 1, comma 841
(
Programmi di amministrazione straordinaria)

 

841. All'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-bis. Per le imprese di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, la durata dei programmi di cui al comma 2 del presente articolo può essere autorizzata dal Ministro dello sviluppo economico fino ad un massimo di quattro anni».

 

 

Il comma 841 prevede che per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, il programma di amministrazione straordinaria, sia esso di cessione dei complessi aziendali o di ristrutturazione economica e finanziaria dell’impresa, possa avere una durata fino a 4 anni (in luogo degli attuali uno o due anni), decisa da un’autorizzazione del Ministro dello sviluppo economico. La norma, nella sostanza, consente un’estensione per tali imprese della durata dei programmi di amministrazione straordinaria.

 

Il comma, in particolare, interviene sulla normativa in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, contenuta nel D.Lgs. n. 270/1999 (c.d. Prodi-bis).

La norma – attraverso l’introduzione di un nuovo comma 2 bis all’articolo 27 del citato D.Lgs. - prevede che, per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale (tra cui ILVA S.p.A.) ammesse in via immediata alla procedura di amministrazione straordinaria (articolo 2, comma 2 del D.L. n. 347/2003), la durata dei relativi programmi può essere autorizzata dal Ministro dello Sviluppo economico fino ad un massimo di 4 anni.

Il comma richiama i programmi di amministrazione straordinaria di cui al comma 2 dell’articolo 27 del D.Lgs. n. 270, e dunque sia i programmi di cessione dei complessi aziendali, sia i programmi di ristrutturazione economico finanziaria.

 

Si ricorda che il D.Lgs. n. 270/1999 prevede all’articolo 27 che le imprese dichiarate insolventi (a norma dell’art. 3 del D.Lgs.) siano ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria se presentano concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali (comma 1).

Il comma 2 dell’articolo 27 dispone che il recupero dell’equilibrio economico deve potersi realizzare, in via alternativa:

a) tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno ("programma di cessione dei complessi aziendali");

b) tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni ("programma di ristrutturazione");

b-bis) per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno (“programma di cessione dei complessi di beni e contratti”).

L’art. 66 del medesimo decreto legislativo consente al commissario straordinario, autorizzato dal Ministero, di chiedere al tribunale (che l’autorizza con decreto) una proroga di 3 mesi del programma di cessione dei complessi aziendali, se alla scadenza dei suddetti termini la cessione non è ancora avvenuta, ma risultano comunque in corso iniziative di imminente definizione.

Le disposizioni del D.L. n. 347/2003 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale delle grandi imprese in stato di insolvenza) si applicano, ai sensi dell’articolo 1 del medesimo D.L., alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui alla citata lettera b) del comma 2 dell’articolo 27 del D.Lgs. n. 270/1999, ovvero del programma di cessione dei complessi aziendali, di cui al medesimo articolo 27, comma 2, lettera a), purché abbiano, singolarmente o, come gruppo di imprese, da almeno un anno, entrambi i seguenti requisiti:

a)    lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a cinquecento da almeno un anno;

b)   debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro.

L’articolo 2, comma 2, secondo periodo, del D.L. n. 347 dispone che per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 207/2012 (tra cui ILVA S.p.A.), l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso, incluse le altre condizioni dell'incarico anche in deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con D.P.C.M. o con D.M. del Ministro dello sviluppo economico, sempre con le modalità, in quanto compatibili, del D.Lgs. n. 270 (articolo 38) e in conformità ai criteri fissati dal decreto.

A tale ultimo riguardo, si ricorda che, con Decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 gennaio 2015, la società ILVA S.p.A. è stata ammessa in via immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all’articolo 2 del D.L. n. 347, anche ritenuta la necessità di “assicurare la prosecuzione dell’attività in vista della cessione dei complessi aziendali”.

Appare utile rammentare al riguardo che il D.L. n. 191 del 4 dicembre 2015 (Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA), attualmente in corso di esame in seconda lettura al Senato ai fini della sua conversione in legge, dispone che entro il 30 giugno 2016, i commissari del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria espletano le procedure per il trasferimento dei complessi aziendali individuati dal programma commissariale ai sensi ed in osservanza delle modalità di cui all'articolo 4, comma 4-quater, del D.L. n. 347/2003 (legge n. 39/2003), assicurando la discontinuità, anche economica, della gestione da parte del o dei soggetti aggiudicatari. Per accelerare la procedura e nelle more del completamento delle procedure di trasferimento è disposta dal D.L. 191, in favore dell'amministrazione straordinaria, l'erogazione della somma di 300 milioni di euro, che sarà restituita dal cessionario entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del D.Lgs. n. 270/1999.

Si ricorda, inoltre, che sulla procedura della amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza è intervenuto l’articolo 2 del D.L. n. 154/2015 consentendo una proroga del termine di esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali (nuovo comma 4-bis all’articolo 57 del D.Lgs. n. 270/1999). La proroga – che può cumularsi alla proroga trimestrale eventualmente accordata dall’autorità giudiziaria secondo la disciplina già vigente ai sensi dell’articolo 66 del medesimo D.Lgs. – opera per un periodo non superiore a dodici mesi e per una sola volta, qualora venga accertato, sulla base di una specifica relazione predisposta dal commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, che l’attuazione del programma richiede la prosecuzione dell’esercizio dell’impresa e che ciò non reca pregiudizio ai creditori. Anche il provvedimento ministeriale di proroga è comunicato al Tribunale competente.

In fine, si ricorda che la Commissione Attività produttive della Camera ha avviato l’esame di una proposta di legge volta ad una complessiva riforma dell’istituto dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (A.C. 865, Abrignani). La proposta è stata poi riassegnata alle Commissioni riunite Giustizia e Attività produttive.


 

Articolo 1, commi 842-854
(
Risoluzione di istituti bancari)

 


842. Sono costituite, con effetto dalle ore 00,00 del 23 novembre 2015, quattro società per azioni, denominate Nuova Cassa di risparmio di Ferrara Spa, Nuova Banca delle Marche Spa, Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio Spa, Nuova Cassa di risparmio di Chieti Spa, di seguito denominate «le società», tutte con sede in Roma, via Nazionale, 91, aventi per oggetto lo svolgimento dell'attività di ente-ponte ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, con riguardo rispettivamente alla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle Marche Spa, alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e alla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, in risoluzione, con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dalle medesime banche e, quando le condizioni di mercato sono adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate, in conformità con le disposizioni del medesimo decreto legislativo.

843. Alle società di cui al comma 842 possono essere trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche sottoposte a risoluzione di cui al comma 842, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

844. Il capitale sociale della Nuova Cassa di risparmio di Ferrara Spa è stabilito in euro 191.000.000 ed è ripartito in dieci milioni di azioni; il capitale sociale della Nuova Banca delle Marche Spa è stabilito in euro 1.041.000.000 ed è ripartito in dieci milioni di azioni; il capitale sociale della Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio Spa è stabilito in euro 442.000.000 ed è ripartito in dieci milioni di azioni; il capitale sociale della Nuova Cassa di risparmio di Chieti Spa è stabilito in euro 141.000.000 ed è ripartito in dieci milioni di azioni. Le azioni sono interamente sottoscritte dal Fondo di risoluzione nazionale; nel rispetto dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, il capitale di nuova emissione della società potrà essere sottoscritto anche da soggetti diversi dal Fondo di risoluzione nazionale.

845. La Banca d'Italia con proprio provvedimento adotta lo statuto delle società, nomina i primi componenti degli organi di amministrazione e controllo e ne determina i compensi. Resta fermo, per la fase successiva alla costituzione, quanto stabilito dall'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. Se già adottati alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, tali atti si intendono convalidati.

846. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, tiene luogo di tutti gli adempimenti di legge richiesti per la costituzione delle società. Dalla medesima data per le obbligazioni sociali rispondono soltanto le società con il proprio patrimonio.

847. Fermo restando quanto disposto dal comma 846, gli adempimenti societari sono perfezionati dagli amministratori delle società nel più breve tempo possibile dall'atto del loro insediamento.

848. Dopo l'avvio del Meccanismo di risoluzione unico ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, fermi restando gli obblighi di contribuzione al Fondo di risoluzione unico previsti dagli articoli 70 e 71 del medesimo regolamento (UE) n. 806/2014, le banche aventi sede legale in Italia e le succursali italiane di banche extracomunitarie, qualora i contributi ordinari e straordinari già versati al Fondo di risoluzione nazionale, al netto dei recuperi derivanti da operazioni di dismissione poste in essere dal Fondo, non siano sufficienti alla copertura delle obbligazioni, perdite, costi e altre spese a carico del Fondo di risoluzione nazionale in relazione alle misure previste dai Provvedimenti di avvio della risoluzione, versano contribuzioni addizionali al Fondo di risoluzione nazionale nella misura determinata dalla Banca d'Italia, comunque entro il limite complessivo, inclusivo delle contribuzioni versate al Fondo di risoluzione unico, previsto dagli articoli 70 e 71 del regolamento (UE) n. 806/2014. Solo per l'anno 2016, tale limite complessivo è incrementato di due volte l'importo annuale dei contributi determinati in conformità all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 e al relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014.

849. In caso di inadempimento dell'obbligo di versare al Fondo di risoluzione nazionale le risorse ai sensi del comma 848, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, per la violazione degli articoli 82 e 83 del medesimo decreto legislativo.

850. Nel caso in cui siano adottate azioni di risoluzione, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate relative ai componenti negativi di cui al comma 55 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, iscritte nella situazione contabile di riferimento dell'ente sottoposto a risoluzione decorre dalla data di avvio della risoluzione e opera sulla base dei dati della medesima situazione contabile. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di avvio della risoluzione non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente comma.

851. Il comma 850 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

852. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, le parole: «in corso al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014».

853. Ai fini delle imposte sui redditi, i versamenti effettuati dal Fondo di risoluzione nazionale all'ente-ponte non si considerano sopravvenienze attive.

854. Il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 183 del 2015.


 

 

I commi da 842 a 854 riproducono il contenuto del decreto-legge n. 183 del 2015, che viene contestualmente abrogato.

Detto provvedimento, nel quadro delle procedure di risoluzione delle crisi bancarie, ha inteso agevolare l’attuazione dei programmi di risoluzione della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e della Cassa di risparmio della Provincia di Chieti Spa.

Più in dettaglio, il comma 842 costituisce gli enti-ponte previsti dai provvedimenti di avvio della risoluzione dei predetti istituti bancari. Tali enti hanno l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dalle medesime banche e, ove le condizioni di mercato siano adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate, in conformità con le disposizioni nazionali. Agli enti-ponte così costituiti possono essere trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche in risoluzione. È fissato il capitale sociale di tali enti. Le relative azioni sono interamente sottoscritte dal Fondo nazionale di risoluzione, mentre il capitale di nuova emissione della società può essere sottoscritto anche da soggetti diversi dal Fondo nazionale di risoluzione.

Si affida alla Banca d'Italia il compito di adottare lo statuto, nominare i primi componenti degli organi di amministrazione e controllo e determinare i compensi degli organi apicali dei nuovi istituti. L’istituto ha adottato i provvedimenti di nomina dei primi componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti così costituiti.

Sono chiarite le modalità con cui il sistema bancario nazionale provvede a somministrare al Fondo di risoluzione nazionale i mezzi finanziari necessari all'adempimento degli obblighi assunti da questo prima dell'avvio del meccanismo di risoluzione unico, qualora le contribuzioni ordinarie e straordinarie già versate non siano sufficienti. È previsto il trattamento sanzionatorio per il caso di inadempimento dell'obbligo di versare al Fondo di risoluzione nazionale i contributi addizionali.

La trasformazione in credito d'imposta delle DTA - Deferred Tax Assets, iscritte nella situazione contabile di riferimento dell'ente sottoposto a risoluzione decorre dalla data di avvio della risoluzione ed opera sulla base dei dati della medesima situazione contabile. Sono escluse dalle sopravvenienze attive (dunque dall'IRES) i versamenti effettuati dal fondo di risoluzione agli enti ponte.

Come anticipato sopra il decreto-legge n. 183 del 2015 è abrogato, fermi restando gli atti adottati, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo provvedimento.

 

Con riferimento alla materia in esame, per ulteriori approfondimenti si segnalano l’Audizione di Carmelo Barbagallo (Capo Dipartimento Vigilanza bancaria della Banca d'Italia) sul sistema bancario italiano, tenutasi presso la VI Commissione finanze della Camera il 9 dicembre 2015, e le informazioni sulla soluzione delle crisi di quattro banche in amministrazione straordinaria fornite dalla Banca d’Italia.

La disciplina UE della crisi bancaria

La disciplina della crisi bancaria costituisce un elemento essenziale dell'Unione bancaria europea che poggia su tre pilastri normativi: i) il Meccanismo di vigilanza unico (SSM), ii) il Meccanismo di risoluzione unico (SRM) e iii) le connesse disposizioni in materia di finanziamento, che comprendono il Fondo di risoluzione unico (SRF), i Sistemi di garanzia dei depositi (SGD) e un meccanismo comune di backstop (linea di credito).

 

I tre pilastri si basano su due serie di norme orizzontali applicabili a tutti gli Stati membri: i requisiti patrimoniali per le banche (pacchetto CRD IV) e le citate disposizioni della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (BRRD). In particolare la nuova disciplina europea contenuta nella citata direttiva 2014/59/UE (cosiddetta direttiva BRRD – Bank Recovery and Resolution Directive) anticipa alla fase fisiologica dell'attività bancaria la gestione dell'eventuale crisi delle banche e dei gruppi bancari. Nella fase patologica dell'attività bancaria, le norme comunitarie e la disciplina nazionale di attuazione hanno introdotto un nuovo strumentario a disposizione delle autorità di settore e delle banche stesse: in particolare, con la cd. risoluzione viene avviato un processo di ristrutturazione gestito da autorità indipendenti – le autorità di risoluzione, in Italia la Banca d'Italia – che, attraverso l'utilizzo di tecniche e poteri offerti dalle disposizioni, mira a evitare interruzioni nella prestazione dei servizi essenziali offerti dalla banca (ad esempio, i depositi e i servizi di pagamento), a ripristinare condizioni di sostenibilità economica della parte sana della banca e a liquidare le parti restanti. Resta in vigore la misura della liquidazione coatta amministrativa; in presenza di uno stato di dissesto, anche solo prospettico, le autorità di risoluzione devono valutare se è possibile attivare la procedura ordinaria di liquidazione coatta amministrativa o se è necessario avviare la procedura di risoluzione. Ai fini della risoluzione di banche e gruppi, le autorità preposte allo scopo possono attivare una serie di misure (articolo 17 e seguenti del D.lgs. n. 180 del 2015): vendere una parte dell'attività a un acquirente privato; trasferire temporaneamente le attività e passività a un'entità (bridge bank) costituita e gestita dalle autorità per proseguire le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato; trasferire le attività deteriorate a un veicolo (bad bank) che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli; applicare il bail-in, ossia svalutare azioni e crediti e convertirli in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali.

Per quanto concerne invece il SRM - Meccanismo di risoluzione unico, si ricorda che è stato ratificato (legge n. 188 del 2015) l'Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al fondo di risoluzione unico, con Allegati, fatto a Bruxelles il 21 maggio 2014, con processo verbale di rettifica, fatto a Bruxelles il 22 aprile 2015 (cfr. infra).

 

Le Commissioni parlamentari competenti, nel mese di dicembre 2015, hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo n. 241, volto a recepire la direttiva 2014/49/UE (c.d. Deposit Guarantee Schemes Directive - DGSD), che istituisce un quadro normativo armonizzato a livello dell'Unione Europea in materia di sistemi di garanzia dei depositi, attuando così la delega contenuta all'articolo 7 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge delegazione europea 2014). Viene così disciplinata la dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia, che deve essere proporzionata alle passività e deve raggiungere un limite minimo (in linea generale, lo 0,8 dei depositi delle banche aderenti). Sono altresì descritte le modalità per costituire la dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia, prevedendo un sistema di contribuzione ex ante (in luogo dell'attuale meccanismo di contribuzione ex post, ovvero che si attiva in caso di necessità). Accanto alle forme di contribuzione ordinaria è prevista una contribuzione straordinaria, in caso di insufficienza della dotazione finanziaria. Sono definiti ambiti e modalità di azione dei sistemi di garanzia, ai quali è consentito intervenire anche nelle fasi della risoluzione delle banche, così come - ove previsto dallo statuto - allo scopo di superare lo stato di dissesto. Si conferma il limite di 100.000 euro per i depositi protetti e si chiarisce che il termine per il rimborso è destinato a ridursi progressivamente nel tempo passando, dagli attuali venti, a sette giorni lavorativi, una volta che il quadro normativo sarà a regime (dal 1° gennaio 2024). Sono introdotte norme sulla cooperazione dei sistemi di garanzia istituiti in UE e di coordinamento delle relative azioni. Sono attribuiti alla Banca d'Italia poteri di vigilanza e di disciplina sugli SGD, correlati alla nuova normativa. Viene poi puntualmente disciplinato l'insieme di obblighi informativi alla clientela sui sistemi di garanzia stessi e sulla loro operatività.

 

Al riguardo si segnala che il 27 febbraio 2015 la Commissione europea ha avviato, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), un'indagine formale nei confronti dell'Italia in relazione agli interventi di sostegno concessi dal sistema di garanzia dei depositi italiano, ossia il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ("FITD"), a favore della banca Tercas - Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo S.p.A. (come evidenziato nel corso delle audizioni svoltesi presso la VI Commissione Finanze della Camera dai rappresentanti del Fondo Interbancario di tutela dei depositi). In via preliminare, la Commissione osserva che, conformemente all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza tra gli Stati membri. Nel caso di specie, come indicato nella direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, laddove i sistemi di garanzia attuino misure volte a prevenire il fallimento di un ente creditizio, dovrebbero sempre rispettare le norme sugli aiuti di Stato. Ebbene, la Commissione rileva che è altamente probabile che i sistemi di garanzia dei depositi concedano aiuti di Stato quando intervengono al fine di prevenire il fallimento di un ente creditizio, dato che agiscono in virtù di un pubblico mandato dello Stato membro e rimangono sotto il controllo dell'autorità pubblica. La Commissione ha avviato la procedura di indagine formale in mancanza di informazioni rilevanti per valutare la compatibilità degli interventi con il mercato interno. In particolare, a suo avviso sono assenti o decisamente insufficienti gli elementi che dimostrino che: 1) gli interventi attuati sono idonei a raggiungere l'obiettivo di garantire la redditività a lungo termine di Tercas. A tale proposito la Commissione fa presente che non ha ricevuto un piano di ristrutturazione di Tercas in cui fossero integrati il contributo di capitale del FITD e le garanzie; 2) sono state adottate misure appropriate per garantire che l'aiuto sia proporzionato, ossia limitato all'importo minimo necessario per raggiungere il loro obiettivo. In particolare, dovrebbe verificarsi un'adeguata "ripartizione degli oneri" dei costi di ristrutturazione tra coloro che hanno investito nella banca, come i creditori subordinati; 3) gli interventi sono adeguatamente remunerati. Al riguardo, la Commissione osserva che non è stato effettuato nessun pagamento e nessun tipo di contributo significativo per la ricapitalizzazione e per gli interventi di garanzia. 4) i costi di ristrutturazione di Tercas sono limitati al minimo necessario; 5) sono state prese misure sufficienti per limitare la distorsione della concorrenza, calibrate in modo da convergere il più possibile con la situazione di mercato che si sarebbe venuta a creare se Tercas fosse uscita dal mercato senza aiuti. 2 Per quanto riguarda l'esenzione fiscale degli interventi del FITD, la Commissione osserva che la misura non è stata notificata e le informazioni fornite nella pre-notifica sono insufficienti affinché la Commissione stessa possa verificare la compatibilità della misura con il mercato interno.

La costituzione e la disciplina degli enti-ponte (commi 842-847)

Il comma 842 costituisce gli enti-ponte previsti dai provvedimenti di avvio della risoluzione di alcuni istituti bancari, ovvero della Banca delle Marche, della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, della Cassa di Risparmio di Ferrara e della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti.

 

In proposito, si ricorda che il 22 novembre 2015 la Commissione europea ha approvato, in quattro decisioni distinte, i piani di risoluzione delle quattro banche italiane sopra menzionate e di cui si occupa il provvedimento in esame, conformemente alle norme UE sugli aiuti di stato (comunicazione sul settore bancario del 2013). La Commissione ha ritenuto che l'intervento del fondo di risoluzione dell'Italia consenta l'ordinata risoluzione delle banche in questione preservando la stabilità finanziaria. La Commissione ha giudicato i piani di risoluzione delle predette banche (la cui quota combinata rappresenta approssimativamente l'1% del mercato italiano) conformi alle norme UE in materia di aiuti di stato. Ciò fa seguito alla decisione della Banca d'Italia di assoggettare gli istituti, ciascuno dei quali era già stato posto in amministrazione straordinaria, a procedure di risoluzione conformemente alle norme UE sul risanamento e sulla risoluzione delle banche. In particolare la Commissione ha considerato che il piano italiano di ricorrere al fondo di risoluzione nazionale minimizza la necessità di aiuti di stato senza falsare indebitamente la concorrenza, preservando la stabilità finanziaria. I depositi rimarranno interamente protetti.

Come risulta anche dal comunicato stampa emesso della Commissione, il fondo di risoluzione dell'Italia è chiamato ad erogare 3,6 miliardi di euro alle banche ponte, per capitalizzarle e per coprire la differenza negativa fra gli attivi trasferiti e le passività. Le misure comprendono anche un trasferimento di attivi deteriorati dalle banche ponte a una nuova società veicolo per la gestione degli attivi ed il fondo di risoluzione è chiamato a garantire tale cessione di attivi deteriorati, rafforzando in tal modo i bilanci delle banche ponte. Il beneficio connesso a tale garanzia è stato quantificato approssimativamente in 400 milioni di euro di ulteriore supporto del fondo di risoluzione. La Commissione ha riconosciuto che le misure sono in linea con l'obiettivo generale di salvaguardia della stabilità finanziaria e che gli azionisti e detentori di debiti subordinati di tali istituti hanno contribuito a coprire i costi, riducendo così al minimo il fabbisogno di aiuti di stato secondo i principi di condivisione degli oneri.

Inoltre, è stato sottolineato dalla Commissione come, per limitare le distorsioni della concorrenza, le banche ponte esisteranno solo per un periodo limitato e sarà attuata una politica di gestione prudente. Infine, la Commissione si riserva di valutare ai sensi delle norme UE sugli aiuti di stato la redditività del soggetto risultante dalla vendita delle banche ponte.

I provvedimenti di risoluzione sono stati emanati dalla Banca d'Italia nel novembre 2015. Per maggiori informazioni si rinvia al sito web dell'Autorità.

 

Essi sono costituiti con effetto dalle ore 00,00 del 23 novembre 2015, sotto forma delle seguenti società per azioni:

§  Nuova Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A.;

§  Nuova Banca delle Marche S.p.A.;

§  Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A.;

§  Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.A.

 

Le società hanno per oggetto lo svolgimento dell'attività di ente-ponte ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, con riguardo rispettivamente alla Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., alla Banca delle Marche S.p.A., alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e alla Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., che si trovano in risoluzione, con l'obiettivo di: mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dalle medesime banche; ove le condizioni di mercato siano adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate, in conformità con le disposizioni del medesimo decreto legislativo.

 

Gli articoli da 42 a 44 del D.Lgs. n. 180 del 2015 disciplinano la cessione dei beni di una banca in risoluzione ad un cd. ente-ponte (bridge bank). Per tale si intende (articolo 42) l'ente costituito per gestire beni e rapporti giuridici acquistati ai sensi delle procedure di risoluzione, con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dall'ente sottoposto a risoluzione e, quando le condizioni di mercato sono adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate. Il capitale dell'ente-ponte è interamente o parzialmente detenuto dal fondo di risoluzione o da autorità pubbliche; la Banca d'Italia ne approva l'atto costitutivo e lo statuto, nonché la strategia e il profilo di rischio; approva la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo dell'ente-ponte, l'attribuzione di deleghe e le remunerazioni; stabilisce restrizioni all'attività dell'ente-ponte, ove necessario per assicurare il rispetto delia disciplina degli aiuti di Stato. Una peculiarità di tale ente è che può essere autorizzato allo svolgimento delle attività bancaria e di investimento in via provvisoria, ancorché non soddisfi inizialmente i requisiti di legge. L'articolo 43 disciplina oggetto, modalità, effetti della cessione all'ente-ponte di azioni, partecipazioni, attività e passività dell'ente sottoposto a risoluzione. All'ente ponte sono cedute tutte le azioni o le altre partecipazioni emesse da uno o più enti sottoposti a risoluzione, o parte di esse; tutti i diritti, le attività o le passività, anche individuabili in blocco, di uno o più enti sottoposti a risoluzione, o parte di essi. Il valore complessivo delle passività cedute all'ente-ponte non supera il valore totale dei diritti e delle attività ceduti o provenienti da altre fonti. La Banca d'Italia, su istanza dell'ente-ponte, può disporre la cessione a un terzo delle azioni o delle altre partecipazioni o dei diritti, delle attività o delle passività da esso acquisiti, secondo una procedura aperta, trasparente, non discriminatoria nei confronti dei potenziali acquirenti, assicurando che la cessione avvenga a condizioni di mercato. L'ente-ponte succede all'ente sottoposto a risoluzione nei diritti, nelle attività o nelle passività ceduti, salvo che la Banca d'Italia disponga diversamente ove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione. L'ente ponte (articolo 44) cessa ove non sussistano più le condizioni per la sua esistenza, ossia nel caso si fonda con un altro soggetto, oppure ove le autorità pubbliche o il fondo di risoluzione ne ritrasferiscano a terzi le attività; ove i diritti, le attività e le passività dell'ente siano ceduti a un terzo; sono completati la liquidazione delle attività e il pagamento delle passività. Esso comunque cessa quando è accertato che nessuna delle situazioni precedentemente elencate ha ragionevoli probabilità di verificarsi e, comunque, ove siano trascorsi due anni dall'ultima cessione dell'ente ponte. Il termine di due anni può essere prorogato in presenza di specifiche condizioni di legge.

 

Il 19 gennaio 2016 la Banca d’Italia ha pubblicato l’invito a manifestare interesse da parte di potenziali acquirenti di Nuova Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., Nuova Banca delle Marche S.p.A., Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A. e Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.A.

 

Con la pubblicazione del D.L. n. 183 del 2015 si è tenuto luogo delle formalità civilistiche di costituzione della società e di iscrizione nel registro delle imprese.

 

Il comma 843 chiarisce che agli enti-ponte così costituiti possono essere trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche in risoluzione, ai sensi del già richiamato articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

Il comma 844 fissa il capitale sociale degli enti-ponte così costituiti. In particolare, il capitale della Nuova Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A. è stabilito in euro 191.000.000 ed è ripartito in n. 10.000.000 (dieci milioni) di azioni; il capitale sociale della Nuova Banca delle Marche S.p.A. è stabilito in euro 1.041.000.000 ed è ripartito in n. 10.000.000 (dieci milioni) di azioni; il capitale sociale della Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A., è stabilito in euro 442.000.000 ed è ripartito in n. 10.000.000 (dieci milioni) di azioni; il capitale sociale della Nuova Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.A. è stabilito in euro 141.000.000 ed è ripartito in n. 10.000.000 (dieci milioni) di azioni.

Tali azioni sono interamente sottoscritte dal Fondo nazionale di risoluzione, che è stato istituito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

 

La predetta norma stabilisce che i Fondi di risoluzione, istituiti presso la Banca d'Italia, siano alimentati da contributi versati dalle banche, dai contributi straordinari (versati ove gli ordinari siano insufficienti a coprire perdite, costi o altre spese), prestiti e altre forme di sostegno finanziario (nel caso di insufficienza dei contributi ordinari e di non disponibilità o sufficienza dei contributi ordinari) e delle somme versate dall'ente sottoposto a risoluzione o dall'ente-ponte, interessi e altri utili derivanti dai propri investimenti. I Fondi costituiscono un patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Banca d'Italia e da quello di ciascun soggetto che le ha fornite. Tali fondi sono finalizzati, in seno alla risoluzione degli enti creditizi (articolo 79):

a.    garantire le attività o le passività dell'ente sottoposto a risoluzione, delle sue controllate, di un ente-ponte o di una società veicolo per la gestione delle attività;

b.    concedere finanziamenti all'ente sottoposto a risoluzione, alle sue controllate, a un ente ponte o a una società veicolo per la gestione delle attività;

c.    acquistare attività dell'ente sottoposto a risoluzione;

d.   sottoscrivere capitale ed eseguire conferimenti e apporti al patrimonio di un ente-ponte o di una società veicolo per la gestione delle attività;

e.    corrispondere indennizzi agli azionisti e ai creditori;

f.     sottoscrivere capitale ed eseguire conferimenti e apporti al patrimonio di un ente sottoposto a risoluzione, quando è applicato il bail-in ed è stata disposta l'esclusione di creditori;

g.    concedere finanziamenti su base volontaria ad altri meccanismi di finanziamento della 4 risoluzione istituiti in altri Stati membri;

h.    quando è stata disposta la cessione dell'attività di impresa, per le stesse finalità indicate dalle predette lettere a), b), c), d), e), f) e g), nei confronti del cessionario.

Essi, in linea generale, non possono assorbire direttamente le perdite delle banche sottoposte a risoluzione né possono ricapitalizzarle.

 

Nel rispetto dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, il capitale di nuova emissione della società può essere sottoscritto anche da soggetti diversi dal Fondo nazionale di risoluzione.

 

Si chiarisce che (comma 845) la Banca d'Italia con proprio provvedimento adotta lo statuto, nomina i primi componenti degli organi di amministrazione e controllo e ne determina i compensi. Per la fase successiva alla costituzione si rinvia a quanto stabilito dall'articolo 42, comma 3, del richiamato decreto legislativo n. 180 del 2015, che affida all'Autorità il compito di approvare l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente-ponte, nonché la strategia e il profilo di rischio; di approvare la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo dell'ente-ponte, l'attribuzione di deleghe e le remunerazioni; di stabilire restrizioni all'attività dell'ente-ponte, ove necessario per assicurare il rispetto della disciplina degli aiuti di Stato.

A fine novembre 2015 la Banca d'Italia ha provveduto ai primi adempimenti relativi a detti enti, con efficacia differita al momento della costituzione dell'ente ponte: di conseguenza, per effetto delle norme in commento essi sono convalidati.

 

Al comma 846 si chiarisce che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto-legge n. 183 del 2015 tiene luogo di tutti gli adempimenti di legge richiesti per la costituzione delle società e che dalla medesima data per le obbligazioni sociali rispondono soltanto le società con il proprio patrimonio.

Il comma 847, ferma restando l'efficacia del provvedimento in GU, specifica che gli adempimenti societari devono essere perfezionati dagli amministratori delle società nel più breve tempo possibile dall'atto del loro insediamento.

 

Disponibilità finanziarie del Fondo di risoluzione nazionale e avvio del Meccanismo di Risoluzione Unico(commi 848-849)

I commi 848 e 849 chiariscono alcuni aspetti legati alle disponibilità finanziarie del Fondo di risoluzione nazionale, successivamente all'integrale avvio del meccanismo di risoluzione unico.

Le norme, infatti, illustrano le modalità con cui il sistema bancario nazionale provvede a somministrare al Fondo di risoluzione nazionale i mezzi finanziari necessari all'adempimento degli obblighi assunti da questo prima dell'avvio del meccanismo di risoluzione unico, qualora le contribuzioni ordinarie e straordinarie già versate non siano sufficienti.

 

Si rammenta in sintesi che il Meccanismo unico di risoluzione (Single Resolution Mechanism - SRM) costituisce - insieme al Codice unico europeo e al Meccanismo di vigilanza unico - uno dei tre pilastri dell'Unione medesima. Scopo del SRM è garantire che il settore bancario nella zona euro e nell'Unione europea sia sicuro e affidabile, che le banche insolvibili siano soggette a risoluzione senza ricorrere al denaro dei contribuenti, riducendo al massimo l'impatto sull'economia reale. Le norme relative al Meccanismo di risoluzione unico (SRM), quando entreranno in vigore, si applicheranno alle banche degli Stati membri della zona euro e a quelle dei Paesi dell'UE che scelgono di aderire all'Unione bancaria. Il SRM è disciplinato dal Regolamento (UE) n. 806/2014, che fissa norme ed una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico, e consta di un'autorità di risoluzione a livello dell'UE, il Comitato di risoluzione unico, e di un Fondo di risoluzione comune, finanziato dal settore bancario. Il Fondo verrà costituito nell'arco di 8 anni, e dovrebbe raggiungere almeno l'1% dell'importo dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati in tutti gli Stati che fanno parte dell'Unione 5 bancaria, per un totale stimato di circa 55 miliardi di euro.

In linea generale, il contributo dovuto da ciascuna banca sarà calcolato in percentuale dell'ammontare delle sue passività rispetto alle passività aggregate di tutti gli enti creditizi autorizzati negli Stati membri partecipanti e adattato in proporzione ai rischi assunti di ciascun ente.

I contributi delle banche raccolti a livello nazionale saranno trasferiti al Fondo di risoluzione unico con le modalità definite dall'Accordo di Bruxelles (per cui si veda infra).

Il Fondo sarà inizialmente costituito da "comparti nazionali", che verranno fusi in modo graduale durante una fase transitoria della durata di otto anni.

Di recente, legge n. 188 del 2015 ha ratificato l'Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico, con Allegati, fatto a Bruxelles il 21 maggio 2014, con processo verbale di rettifica, fatto a Bruxelles il 22 aprile 2015. Detto accordo definisce, per la succitata fase transitoria, le modalità per il trasferimento e la messa in comune dei fondi.

 

Per informazioni più dettagliate sul SRM si rinvia alla scheda di lettura dei commi 880-885, che autorizzano il Ministero dell’economia e delle finanze a stipulare con l’organo competente alla gestione del Meccanismo di risoluzione unico degli istituti bancari (SRM), ovvero il Comitato di risoluzione, gli accordi necessari a dare attuazione alla dichiarazione Ecofin del 18 dicembre 2013, la quale tra l’altro stabilisce che gli Stati membri partecipanti all’Unione bancaria assicurino finanziamenti ponte al Fondo di risoluzione unico previsto dal predetto regolamento, ove le risorse del medesimo siano insufficienti.

 

In particolare, ai sensi del comma 848, dopo l'avvio del Meccanismo di risoluzione unico (ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 806/2014) fermi restando gli obblighi di contribuzione al Fondo di risoluzione unico (previsti dagli articoli 70 e 71 del medesimo regolamento n. 806/2014), le banche aventi sede legale in Italia e le succursali italiane di banche extracomunitarie, qualora i contributi ordinari e straordinari già versati al Fondo di risoluzione nazionale, al netto dei recuperi derivanti da operazioni di dismissione poste in essere dal Fondo, non siano sufficienti alla copertura delle obbligazioni, perdite, costi e altre spese a carico del Fondo di risoluzione nazionale in relazione alle misure previste dai provvedimenti di avvio della risoluzione, versano contribuzioni addizionali al Fondo di risoluzione nazionale nella misura determinata dalla Banca d'Italia, comunque entro il limite complessivo, inclusivo delle contribuzioni versate al Fondo di risoluzione unico, previsto dalle norme UE.

Per l'anno 2016 tale limite complessivo è incrementato di due volte l'importo annuale dei contributi determinati in conformità all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/81.

In estrema sintesi, il richiamato articolo 70 dispone che il contributo annuo di ciascun ente sia calcolato in percentuale dell'ammontare delle sue passività, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, in relazione alle passività aggregate, esclusi i fondi propri e i depositi protetti, di tutti gli enti autorizzati nei territori di tutti gli Stati membri partecipanti. Il calcolo dei singoli contributi è affidato in concreto al Comitato di risoluzione, previa consultazione della BCE o dell'autorità nazionale competente e in stretta cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione.

Il comma 849 prevede che, in caso di inadempimento dell'obbligo di versare al Fondo di risoluzione nazionale i contributi addizionali determinati ai sensi dell'illustrato comma 1, si applicano le sanzioni ordinariamente previste (ex articolo 96 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180) per le violazioni degli obblighi di contribuzione al fondo di risoluzione nazionale (ex articoli 82 e 83 del medesimo D.Lgs.).

Giusto il rimando all'articolo 144, comma 1 del Testo unico bancario (come recentemente riformato dal D.lgs. n. 72 del 2015) nel caso di violazione degli obblighi di versamento al Fondo di risoluzione nazionale dunque la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle rispettive capogruppo, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti.

Trattamento fiscale (commi 850-853)

I commi 850-853 recano disposizioni fiscali.

In particolare il comma 850 disciplina il trattamento tributario delle DTA – Deferred Tax Assets per gli istituti nei confronti dei quali sono adottate azioni di risoluzione, prevedendo che la trasformazione in credito d'imposta delle DTA, iscritte nella situazione contabile di riferimento dell'ente sottoposto a risoluzione, decorre dalla data di avvio della risoluzione ed opera sulla base dei dati della medesima situazione contabile. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di avvio della risoluzione, cessano di essere deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta.

Tale disposizione (comma 851) si applica a decorrere dal 23 novembre 2015, data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

 

Si ricorda che la disciplina delle Deferred Tax Assets – DTA (imposte differite attive) consente di qualificare come crediti d'imposta le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio; essa è stata introdotta dall'articolo 2, commi da 55 a 58, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, al fine di consentire la trasformazione in credito di imposta delle attività per imposte anticipate (DTA) iscritte in bilancio, relative alle svalutazioni di crediti - non ancora dedotte ai sensi dell' articolo 106, comma 3, del TUIR - e al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali i cui componenti negativi sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi in più periodi d'imposta. Tale disciplina è stata successivamente modificata nel tempo (dal DL n. 201 del 2011 e dalla legge di Stabilità 2014, che ne ha esteso l'ambito applicativo della disciplina). 7 In particolare, le norme richiamate disciplinano alcune fattispecie di trasformazione delle imposte anticipate in crediti d'imposta. La prima fattispecie è prevista dal richiamato comma 55, ai sensi del quale le imposte differite attive che possono essere trasformate in credito verso l'Erario sono quelle che si originano dal differimento della deduzione di alcuni componenti negativi (tra cui la svalutazione dei crediti, e rettifiche di valore nette dell'avviamento e delle altre attività immateriali i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta). La seconda fattispecie di trasformazione di imposte anticipate in crediti d'imposta è prevista dal comma 56-bis, il quale prevede la trasformazione in crediti d'imposta delle DTA da perdite fiscali. La terza fattispecie è individuata dal comma 56-bis1 e riguarda le DTA generate dalle componenti negative IRAP. La quarta fattispecie di trasformazione di imposte anticipate in crediti d'imposta è prevista dal comma 56-ter, ai sensi del quale la disciplina in commento si applica anche ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi inclusi quelli riferiti all'amministrazione straordinaria e alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia. L'articolo 17 del decreto-legge n. 83 del 2015 ha parzialmente bloccato l'applicazione delle disposizioni sui Deferred Tax Assets – DTA, prevedendo che esse non trovino applicazione per le attività per imposte anticipate, relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, iscritte per la prima volta a partire dai bilanci relativi all'esercizio in corso al 27 giugno 2015 (data di entrata in vigore del provvedimento). Le altre ipotesi di trasformazione in crediti di imposta delle DTA continuano invece a trovare applicazione secondo le regole ordinarie.

 

Il comma 852 incide invece sull'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, al fine di precisare che le misure fiscali ivi contenute decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, in luogo del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015.

In particolare, si tratta delle disposizioni (contenute nell'articolo 16, comma 1) che consentono di dedurre in un unico esercizio (rispetto ai precedenti 5 anni) le svalutazioni e le perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione, ai fini delle imposte dirette. Con detta modifica, tale facoltà risulta applicabile anche ai soggetti con periodo d'imposta non coincidente ovvero superiore all'anno solare.

Il comma 853 dispone che i versamenti effettuati dal Fondo di risoluzione agli enti ponte non si considerano sopravvenienze attive ai fini delle imposte sui redditi, dunque evitando così l'applicazione dell'IRES (articolo 88 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi) su tali somme.

 

Abrogazione del decreto-legge n. 183 del 2015

Infine, il comma 854 abroga il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, mantenendo validi gli atti e i provvedimenti adottati e facendo salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge.


 

Articolo 1, commi 855-861
(
Fondo di solidarietà in favore degli investitori)

 


855. E' istituito il Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche Spa, dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara Spa e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa. L'accesso alle prestazioni è riservato agli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti.

856. Il Fondo di solidarietà è alimentato, sulla base delle esigenze finanziarie connesse alla corresponsione delle prestazioni e sino ad un massimo di 100 milioni di euro, dal Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, secondo le modalità e i termini definiti con i decreti di cui al comma 857. Il Fondo di solidarietà opera nei limiti delle risorse disponibili e in conformità al quadro normativo europeo sugli aiuti di Stato.

857. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) le modalità di gestione del Fondo di solidarietà;

b) le modalità e le condizioni di accesso al Fondo di solidarietà, ivi inclusi le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di erogazione delle prestazioni;

c) i criteri di quantificazione delle prestazioni, determinate in importi corrispondenti alla perdita subita, fino a un ammontare massimo;

d) le procedure da esperire, che possono essere in tutto o in parte anche di natura arbitrale;

e) le ulteriori disposizioni per l'attuazione dei commi da 855 a 858.

858. In caso di ricorso a procedura arbitrale, la corresponsione delle prestazioni è subordinata all'accertamento della responsabilità per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati di cui al comma 855.

859. Nei casi di cui al comma 858, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono nominati gli arbitri, scelti tra persone di comprovata imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità, ovvero possono essere disciplinati i criteri e le modalità di nomina dei medesimi e sono disciplinate le modalità di funzionamento del collegio arbitrale, nonché quelle per il supporto organizzativo alle procedure arbitrali, che può essere prestato anche avvalendosi di organismi o camere arbitrali già esistenti, e per la copertura dei costi delle medesime procedure a carico del Fondo di solidarietà.

860. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno. Il Fondo di solidarietà è surrogato nel diritto dell'investitore al risarcimento del danno, nel limite dell'ammontare della prestazione corrisposta.

861. La gestione del Fondo di solidarietà è attribuita al Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Ai relativi oneri e spese di gestione si provvede esclusivamente con le risorse finanziarie del Fondo di solidarietà.


 

 

I commi da 855 a 861 istituiscono un Fondo di solidarietà in favore degli investitori persone fisiche, imprenditori individuali, coltivatori diretti o imprenditori agricoli che, alla data del 23 novembre 2015, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalle banche poste in risoluzione alla fine di novembre 2015, ai sensi del decreto-legge n. 183 del 2015, confluiti nei commi 842-854 del provvedimento in esame.

 

I richiamati commi da 842 a 854 del provvedimento in esame riproducono il contenuto del decreto-legge n. 183 del 2015, che viene contestualmente abrogato. Per informazioni più dettagliate si rinvia alla relativa scheda di lettura.

In sintesi detto provvedimento, nel quadro delle procedure di risoluzione delle crisi bancarie, ha inteso agevolare l’attuazione dei programmi di risoluzione della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e della Cassa di risparmio della Provincia di Chieti Spa; sono costituiti a tal fine gli enti-ponte previsti dai provvedimenti di avvio della risoluzione dei predetti istituti bancari, con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dalle medesime banche e, ove le condizioni di mercato siano adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate, in conformità con le disposizioni nazionali. Agli enti-ponte così costituiti possono essere trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche in risoluzione. È fissato il capitale sociale di tali enti. Le relative azioni sono interamente sottoscritte dal Fondo nazionale di risoluzione, mentre il capitale di nuova emissione della società può essere sottoscritto anche da soggetti diversi dal Fondo nazionale di risoluzione. Si affida alla Banca d'Italia il compito di adottare lo statuto, nominare i primi componenti degli organi di amministrazione e controllo e determinare i compensi degli organi apicali dei nuovi istituti. L’istituto ha adottato i provvedimenti di nomina dei primi componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti così costituiti. Sono chiarite le modalità con cui il sistema bancario nazionale provvede a somministrare al Fondo di risoluzione nazionale i mezzi finanziari necessari all'adempimento degli obblighi assunti da questo prima dell'avvio del meccanismo di risoluzione unico, qualora le contribuzioni ordinarie e straordinarie già versate non siano sufficienti. È previsto il trattamento sanzionatorio per il caso di inadempimento dell'obbligo di versare al Fondo di risoluzione nazionale i contributi addizionali.

La trasformazione in credito d'imposta delle DTA - Deferred Tax Assets, iscritte nella situazione contabile di riferimento dell'ente sottoposto a risoluzione decorre dalla data di avvio della risoluzione ed opera sulla base dei dati della medesima situazione contabile. Sono escluse dalle sopravvenienze attive (dunque dall'IRES) i versamenti effettuati dal fondo di risoluzione agli enti ponte. Il decreto-legge n. 183 del 2015 è abrogato, fermi restando gli atti adottati, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo provvedimento.

 

Il comma 855 istituisce il Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori; esso è destinato ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dai cinque istituti sottoposti a risoluzione.

L'accesso alle prestazioni è riservato agli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti.

 

Come rilevato da Carmelo Barbagallo, Capo del Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d’Italia, nel corso dell’audizione svoltasi presso la VI Commissione Finanze il 9 dicembre 2015, per utilizzare le risorse del Fondo di Risoluzione delle crisi bancarie in relazione ai menzionati istituti è stato necessario procedere preliminarmente, come richiesto dalla Direzione Generale della Concorrenza della Commissione Europea, alla integrale svalutazione delle azioni e dei prestiti subordinati; si tratta di strumenti i cui contratti prevedono che il rimborso, in caso di liquidazione, sia subordinato al soddisfacimento delle altre passività della banca; in sostanza, sono strumenti finanziari prossimi alle azioni quanto al rischio potenziale di sopportare perdite in caso di liquidazione e che, pertanto, offrono rendimenti solitamente superiori rispetto a quelli delle obbligazioni ordinarie.

 

Il Fondo di solidarietà (comma 856) è alimentato dal Fondo interbancario di tutela dei depositi – FIDT, disciplinato dall’articolo 96 del Testo Unico Bancario, con una dotazione sino a un massimo di 100 milioni di euro, in conformità con le norme europee sugli aiuti di Stato e da questo gestito con risorse proprie.

 

Si rammenta che le Commissioni parlamentari competenti, nel mese di dicembre 2015, hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo n. 241, volto a recepire la direttiva 2014/49/UE (c.d. Deposit Guarantee Schemes Directive - DGSD), che istituisce un quadro normativo armonizzato a livello dell'Unione Europea in materia di sistemi di garanzia dei depositi, attuando così la delega contenuta all'articolo 7 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge delegazione europea 2014). Viene così disciplinata la dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia, che deve essere proporzionata alle passività e deve raggiungere un limite minimo (in linea generale, lo 0,8 dei depositi delle banche aderenti). Sono altresì descritte le modalità per costituire la dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia, prevedendo un sistema di contribuzione ex ante (in luogo dell'attuale meccanismo di contribuzione ex post, ovvero che si attiva in caso di necessità). Accanto alle forme di contribuzione ordinaria è prevista una contribuzione straordinaria, in caso di insufficienza della dotazione finanziaria.

Sono definiti ambiti e modalità di azione dei sistemi di garanzia, ai quali è consentito intervenire anche nelle fasi della risoluzione delle banche, così come - ove previsto dallo statuto - allo scopo di superare lo stato di dissesto. Si conferma il limite di 100.000 euro per i depositi protetti e si chiarisce che il termine per il rimborso è destinato a ridursi progressivamente nel tempo passando, dagli attuali venti, a sette giorni lavorativi, una volta che il quadro normativo sarà a regime (dal 1° gennaio 2024). Sono introdotte norme sulla cooperazione dei sistemi di garanzia istituiti in UE e di coordinamento delle relative azioni. Sono attribuiti alla Banca d'Italia poteri di vigilanza e di disciplina sugli SGD, correlati alla nuova normativa. Viene poi puntualmente disciplinato l'insieme di obblighi informativi alla clientela sui sistemi di garanzia stessi e sulla loro operatività.

 

Il quadro normativo europeo in tema di aiuti di Stato alle banche è principalmente contenuto nella comunicazione della Commissione sul settore bancario del 2013; per maggiori dettagli sulla loro applicazione si rinvia alla scheda di lettura dei commi 842-854 del provvedimento in esame.

 

Si demanda a provvedimenti di rango secondario (uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia), da emanare entro il 1° aprile 2016 (90 giorni dall’entrata in vigore delle norme in esame), la definizione:

a)   delle modalità di gestione del Fondo di solidarietà;

b)  le modalità e le condizioni di accesso al Fondo di solidarietà, ivi inclusi le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di erogazione delle prestazioni;

c)   i criteri di quantificazione delle prestazioni, determinate in importi corrispondenti alla perdita subita, fino a un ammontare massimo;

d)  le procedure da esperire, che possono essere in tutto o in parte anche di natura arbitrale;

e)   le ulteriori disposizioni di attuazione delle norme in esame.

 

Ai sensi del comma 858 si precisa che, in caso di ricorso alla procedura arbitrale le prestazioni del Fondo sono subordinate all’accertamento delle violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Testo Unico Finanziario (D.Lgs. n. 58 del 1998) per quanto riguarda i servizi e le attività di investimento concernenti i predetti strumenti finanziari subordinati.

 

Il comma 859 affida inoltre a un D.P.C.M. (su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentite le Commissioni parlamentari competenti), la nomina degli arbitri – i quali devono avere specifici requisiti di imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità – cui sono affidate le summenzionate procedure relative al Fondo; in alternativa, detto provvedimento può individuare le modalità di nomina degli stessi.

Il predetto provvedimento disciplina anche le modalità di funzionamento del collegio arbitrale, nonché quelle per il supporto organizzativo alle procedure arbitrali, che può essere prestato anche avvalendosi di organismi o camere arbitrali già esistenti, e per la copertura dei costi delle medesime procedure a carico del Fondo di solidarietà.

Si fa comunque salvo il diritto al risarcimento del danno (comma 860) prevedendo la surroga del Fondo nel risarcimento e nel limite delle somme eventualmente corrisposte.

 

Il comma 861 affida la gestione del Fondo di solidarietà al Fondo interbancario di tutela dei depositi, chiarendo che ai relativi oneri e spese di gestione si provvede esclusivamente con le risorse finanziarie del Fondo di solidarietà.


 

Articolo 1, commi 862-865
(Fondo macchine agricole e previdenza agricola)

 


862. Al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con effetto dal 1° gennaio 2016, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è istituito un fondo con la dotazione di 45 milioni di euro per l'anno 2016 e di 35 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017. Il fondo è destinato a finanziare gli investimenti per l’acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali, caratterizzati da soluzioni innovative per l’abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole, nel rispetto del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e vi possono accedere le micro e le piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.

863. Nel primo semestre di ciascun anno l'INAIL pubblica nel proprio sito istituzionale l'avviso pubblico con l'indicazione delle modalità, dei termini e delle condizioni di ammissibilità di presentazione delle domande e rende noti i parametri associati sia all'oggetto della domanda sia alle caratteristiche proprie dell'impresa, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. Nello stesso avviso sono definiti gli obblighi dei beneficiari e le cause di decadenza e di revoca del contributo.

864. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 862 si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, a valere sulle risorse già previste dall'articolo 1, comma 60, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

b) quanto a 25 milioni di euro per il 2016 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante quota parte delle risorse programmate dall'INAIL per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, fermo restando l'equilibrio del bilancio dell'ente.

865. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, il comma 60 è abrogato.


 

 

I commi 862 e 863 istituiscono, presso l'INAIL, un fondo con una dotazione di 45 milioni di euro per il 2016 e di 35 milioni annui a decorrere dal 2017, destinato a finanziare gli investimenti per l'acquisto o il noleggio, con patto di acquisto, di trattori agricoli o forestali o di altre macchine agricole e forestali, aventi le caratteristiche ivi stabilite; l’intervento è finalizzato al miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono ammesse al Fondo le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli. I criteri e le modalità per i benefìci sono determinati dall'Istituto con avviso pubblico, nel primo semestre di ogni anno.

Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'istituzione del fondo presso l'INAIL si fa fronte, ai sensi del comma 864: quanto a 20 milioni di euro annui, sulle risorse destinate dallo stesso INAIL alla riduzione in misura non superiore al 20%, dei contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli (tale misura, contenuta nell’art. 1, co.60 L. n.247/2007, viene contestualmente abrogata); quanto a 25 milioni di euro per il 2016 e a 15 milioni di euro a decorrere dal 2017, mediante l’impiego di una quota delle risorse programmate dall'INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il comma 865 abroga il comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247: vi si prevedeva che, al fine di promuovere la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, con effetto dal 1° gennaio 2008, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) applicasse, alle condizioni elencate[106], una riduzione in misura non superiore al 20 per cento dei contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti dalle imprese con almeno due anni di attività e comunque nei limiti di 20 milioni di euro annui.

 


 

Articolo 1, commi 866 e 867
(Rinnovo parco autobus e commissariamento dell’azienda
Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici)

 


866. Per il concorso dello Stato al raggiungimento degli standard europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, e in particolare per l'accessibilità per persone a mobilità ridotta, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale. Al Fondo confluiscono, previa intesa con le regioni, le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successivi rifinanziamenti. Al Fondo sono altresì assegnati, per le medesime finalità, 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 130 milioni di euro per l'anno 2021 e 90 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate modalità innovative e sperimentali, anche per garantire l'accessibilità alle persone a mobilità ridotta, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.

867. In considerazione della grave situazione finanziaria concernente la società Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disposto il commissariamento della suddetta società e sono nominati il commissario ed eventuali sub-commissari. Il commissario provvede, entro novanta giorni dal suo insediamento, a predisporre un piano industriale per il risanamento che preveda, tra l'altro, la riduzione dei costi di funzionamento. Il commissario è incaricato altresì di predisporre e presentare al socio unico, nel predetto termine di novanta giorni, una dettagliata e documentata relazione, pubblicata nel sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel sito web della medesima società nonché in quello dell'Agenzia per il trasporto e la mobilità della regione Puglia, in merito allo stato finanziario e patrimoniale della società, nonché alle cause che hanno determinato la grave situazione finanziaria della medesima società, anche al fine di consentire al socio unico di valutare le condizioni per l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2393 del codice civile. Il commissario, a seguito della ricognizione contabile, provvede, se necessario, dandone preventiva comunicazione al socio e al Ministero dell'economia e delle finanze, ad attivare le procedure di ristrutturazione dei debiti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Su proposta del commissario, la società può, altresì, essere trasferita o alienata secondo criteri e modalità individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nelle more dell'attuazione del predetto piano di risanamento, al fine di assicurare la continuità operativa della predetta società, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2016.


 

 

Il comma 866 istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo finalizzato all’acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica o al noleggio di mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale anche per garantire l'accessibilità alle persone a mobilità ridotta.

La Relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta maggiori oneri.

Al Fondo:

§  confluiscono, previa intesa con le Regioni, le risorse disponibili di cui all’articolo 1, comma 83, della legge di stabilità 2014 (147/2013);

§  sono assegnati 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 130 milioni di euro per l'anno 2021 e 90 milioni di euro per l'anno 2022.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate modalità innovative e sperimentali per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma anche per garantire l'accessibilità alle persone a mobilità ridotta. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Il citato articolo 1, comma 83, della legge di stabilità 2014 ha stanziato 300 milioni per il 2014 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 da destinare all'acquisto di materiale rotabile su gomma e di materiale rotabile ferroviario, nonché di vaporetti e ferry-boat. I relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno, nel limite del 45 per cento dell'assegnazione di ciascuna regione per l'anno 2014 e integralmente per gli anni 2015 e 2016. I commi 223-227, dell’articolo 1, della legge di stabilità 2015 (190/2014) introducono procedure e requisiti per l’accesso alle risorse stanziate dal comma 83 per il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati al trasporto pubblico locale. In particolare, il comma 223 rimette ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato-regioni la ripartizione delle risorse, sulla base di specifici criteri (migliore rapporto tra posto/km prodotti e passeggeri trasportati; condizioni di vetustà nonché classe di inquinamento degli attuali parchi veicolari; entità del cofinanziamento regionale e locale; posti/km prodotti) e sopprimendo quelli di cui al secondo periodo del comma 83. In base al comma 226, con il decreto saranno stabilite anche le modalità di revoca e di successiva riassegnazione delle risorse. Il comma 227 autorizza le regioni e le province autonome a richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di assumere le funzioni di centro unico di acquisto, indicando le tipologie dei veicoli alla luce delle risorse assegnate a ciascuna regione in sede di riparto.

 

Il comma 867 prevede il commissariamento dell’azienda Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che dovrà altresì nominare il commissario ed eventuali subcommissari, da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge. Nelle more, è assicurato un contributo di 70 milioni di euro per il 2016, al fine di assicurare la continuità operativa della società.

Il commissario:

§  provvede, entro novanta giorni dal suo insediamento, a predisporre un piano industriale per il risanamento che preveda, tra l'altro, la riduzione dei costi di funzionamento;

§  predispone e presenta al socio unico, nel predetto termine di novanta giorni:

­     una dettagliata e documentata relazione, pubblicata nel sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel sito web della medesima società nonché in quello dell'Agenzia per il trasporto e la mobilità della regione Puglia:

o   in merito allo stato finanziario e patrimoniale della società;

o   alle cause che hanno determinato la grave situazione finanziaria della medesima società;

o   anche al fine di consentire al socio unico di valutare le condizioni per l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2393 del codice civile;

§  provvede, a seguito della ricognizione contabile, se necessario, dandone preventiva comunicazione al socio e al Ministero dell'economia e delle finanze, ad attivare le procedure di ristrutturazione dei debiti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

§  propone eventualmente il trasferimento o l’alienazione della società secondo criteri e modalità individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

 

L’azienda Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici è stata, dal 1931, in concessione all’industria privata e poi in gestione commissariale governativa dal 1985 al 2000; nel 2001 si trasforma nell’attuale Società Ferrovie del Sud Est e Servizi automobilistici s.r.l. (con socio unico il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) alla quale sono affidati, in base al contratto di servizio stipulato con la Regione Puglia, i servizi di trasporto ferroviario ed automobilistico di seguito indicati e la gestione delle relative infrastrutture ferroviarie. Esercita il trasporto ferroviario su una rete di 474 Km di linea, attraversando le quattro province meridionali della Puglia e collegando fra loro i capoluoghi di Bari, Taranto e Lecce, nonché 85 Comuni del loro circondario; inoltre assicura il servizio di trasporto pubblico anche con il vettore automobilistico, su relazioni nella gran parte integrative e/o sostitutive del vettore ferroviario, a servizio di oltre 130 Comuni, da Bari sino a Gagliano del Capo. I servizi ferroviari automobilistici in argomento sono di competenza regionale ai sensi del decreto legislativo 422/1997[107].

 

Il 12 gennaio 2016, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in attuazione della disposizione in commento, sono stati nominati il commissario e i sub-commissari della società Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici. Commissario governativo è stato nominato Andrea Viero, i sub-commissari sono Domenico Mariani e Angelo Mautone. Nel decreto vengono, tra l’altro, anche precisate anche le modalità di utilizzo dello stanziamento di 70 milioni di euro per l'anno 2016, previsto con la Legge di stabilità, al fine di garantire la continuità aziendale e ripristinarne l'equilibrio economico e finanziario.

 


 

Articolo 1, commi 868-875
(Disciplina e risorse del contratto di programma ANAS.
Interventi straordinari)

 


868. Al fine di migliorare la capacità di programmazione e di spesa per investimenti dell'ANAS Spa e per garantire un flusso di risorse in linea con le esigenze finanziarie, a decorrere dal 1° gennaio 2016 le risorse iscritte nel bilancio dello Stato, a qualunque titolo destinate all'ANAS Spa, confluiscono in un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per l'attuazione di quanto previsto al primo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro competente, le opportune variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa.

869. Le risorse del fondo di cui al comma 868 confluiscono sul conto di tesoreria intestato all'ANAS Spa, in quanto società a totale partecipazione pubblica, entro il decimo giorno di ciascun trimestre sulla base delle previsioni di spesa. Le risorse del conto di tesoreria sono utilizzate per il pagamento diretto delle obbligazioni relative ai quadri economici delle opere previste e finanziate nel contratto di programma - parte investimenti di cui al comma 870, sulla base dell'effettivo avanzamento del cronoprogramma delle stesse. Gli utilizzi delle risorse sono rendicontati trimestralmente dall'ANAS Spa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche con specifica indicazione degli stati di avanzamento delle opere realizzate, riscontrabili dal monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e dalla relazione di cui al comma 871 del presente articolo. Il bilancio annuale dell'ANAS Spa dà evidenza della gestione del conto di tesoreria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità di attuazione del presente comma, anche al fine di prevedere adeguati meccanismi di supervisione e controllo, anche di carattere preventivo, da parte dell'amministrazione.

870. Il contratto di programma tra l'ANAS Spa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha durata quinquennale e riguarda le attività di costruzione, manutenzione e gestione della rete stradale e autostradale non a pedaggio nella diretta gestione dell'ANAS Spa nonché di servizi di interconnessione, decongestione, salvaguardia e sicurezza del traffico che l'ANAS Spa garantisce in tutto il territorio nazionale. Il contratto di programma definisce il corrispettivo annuale a fronte delle opere da realizzare e dei servizi da rendere sulla base di un piano pluriennale di opere e di un programma di servizi sulla rete stradale. Il contratto di programma stabilisce, altresì, gli standard qualitativi e le priorità, il cronoprogramma di realizzazione delle opere, le sanzioni e le modalità di verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Lo schema di contratto di programma è approvato dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari.

871. Entro il 30 settembre di ciascun anno l'ANAS Spa trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sullo stato di attuazione del contratto di programma di cui al comma 870, ivi compreso lo stato di avanzamento delle opere, sulla relativa situazione finanziaria complessiva, nonché sulla qualità dei servizi resi. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, validata la suddetta relazione, la trasmette tempestivamente al CIPE, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle competenti Commissioni parlamentari.

872. Entro il 31 gennaio di ciascun anno del periodo contrattuale, il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, approva eventuali aggiornamenti del contratto di programma di cui al comma 870 e, in particolare, del piano pluriennale di opere, in coerenza con l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente, dell'andamento delle opere e dell'evoluzione della programmazione di settore, nonché del piano dei servizi in relazione all'andamento della qualità degli stessi.

873. Qualora dovessero sorgere impedimenti nelle diverse fasi del processo realizzativo delle opere o eventi ed emergenze che incidano sulla programmazione prevista dal contratto di programma, sulla base di motivate esigenze, l'ANAS Spa può utilizzare le risorse del fondo di cui al comma 868 in relazione agli effettivi fabbisogni, per realizzare le opere incluse nel piano pluriennale di opere ovvero le ulteriori opere aventi carattere di emergenza. A tal fine l'ANAS Spa dà preventiva comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che rilascia la relativa autorizzazione nei successivi trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione. Decorso infruttuosamente tale termine, l'ANAS Spa può comunque procedere, dandone tempestiva comunicazione al predetto Ministero. Le variazioni confluiscono nell'aggiornamento annuale del piano pluriennale di opere.

874. Nelle more della stipula del contratto di programma 2016-2020 in attuazione dei commi da 868 a 873, le disposizioni dei commi 868 e 869 si applicano alle opere già approvate o finanziate nonché a quelle contenute nel contratto di programma per l'anno 2015 sottoposto al CIPE nella riunione del 6 agosto 2015.

875. Nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ed è stata completata la procedura di ricognizione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, l'ANAS Spa è autorizzata, mediante apposita delibera del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Protezione civile, ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali, come classificate dall'articolo 2, commi 5 e 6, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.


 

 

I commi 868 e 869, disciplinano i flussi finanziari tra lo Stato e l’ANAS. I commi da 870 a 874 disciplinano il contratto di programma ANAS. Il comma 875 è relativo ai territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

 

Il comma 868 dispone, a decorrere dal 1o gennaio 2016, la confluenza delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato, a qualunque titolo destinate all'ANAS Spa, in un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro competente, le opportune variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa.

Il comma 869 prevede che:

§  le risorse del fondo di cui al comma 868:

­     confluiscono sul conto di tesoreria intestato all'ANAS Spa, in quanto società a totale partecipazione pubblica, entro il decimo giorno di ciascun trimestre sulla base delle previsioni di spesa;

­     sono utilizzate per il pagamento diretto delle obbligazioni relative ai quadri economici delle opere previste e finanziate nel contratto di programma – parte investimenti di cui al comma 870, sulla base dell'effettivo avanzamento del cronoprogramma delle stesse;

­     gli utilizzi sono rendicontati trimestralmente dall'ANAS Spa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche con specifica indicazione degli stati di avanzamento delle opere realizzate, riscontrabili dal monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche ai sensi del decreto legislativo 229/2011[108] e dalla relazione di cui al comma 871 del presente articolo;

§  il bilancio annuale dell'ANAS S.p.A. dà evidenza della gestione del conto di tesoreria;

§  con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità di attuazione del presente comma, anche al fine di prevedere adeguati meccanismi di supervisione e controllo, anche di carattere preventivo, da parte dell'amministrazione.

Non è indicato un termine per l’adozione dell’atto amministrativo.

 

Il decreto legislativo 229/2011 è stato emanato in attuazione della legge di contabilità e finanza pubblica 196/2009[109] (articolo 30, commi 8 e 9) che, al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche prevede una delega al Governo per disciplinare:

a)    introduzione della valutazione nella fase di pianificazione delle opere al fine di consentire procedure di confronto e selezione dei progetti e definizione delle priorità, in coerenza, per quanto riguarda le infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella definizione del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/2001[110];

b)   predisposizione da parte del Ministero competente di linee guida obbligatorie e standardizzate per la valutazione degli investimenti;

c)    garanzia di indipendenza e professionalità dei valutatori anche attraverso l'utilizzo di competenze interne agli organismi di valutazione esistenti, con il ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate professionalità e per valutazioni particolarmente complesse;

d)   potenziamento e sistematicità della valutazione ex post sull'efficacia e sull'utilità degli interventi infrastrutturali, rendendo pubblici gli scostamenti rispetto alle valutazioni ex ante;

e)    separazione del finanziamento dei progetti da quello delle opere attraverso la costituzione di due appositi fondi. Al «fondo progetti» si accede a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilità; al «fondo opere» si accede solo dopo il completamento della progettazione definitiva;

f)    adozione di regole trasparenti per le informazioni relative al finanziamento e ai costi delle opere; previsione dell'invio di relazioni annuali in formato telematico alle Camere e procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai risultati ottenuti relativamente all'effettivo stato di realizzazione delle opere;

g)   previsione di un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico definanziamento in caso di mancato avvio delle opere entro i termini stabiliti.

A tali finalità il Governo ha provveduto con i decreti legislativi 228/2011[111] e 229/2011.

Il decreto legislativo 228/2011 impone alle amministrazioni di predisporre il Documento pluriennale di pianificazione che: ha cadenza triennale; include e rende coerenti tutti i piani e i programmi d'investimento per opere pubbliche di propria competenza; si compone di tre sezioni; la Prima Sezione contiene l'analisi ex ante dei fabbisogni infrastrutturali; la Seconda Sezione illustra la metodologia e le risultanze della procedura di valutazione e di selezione delle opere da realizzare e individua le priorità di intervento; la Terza Sezione definisce i criteri per le valutazioni ex post degli interventi individuati e sintetizza gli esiti delle valutazioni ex post già effettuate.

Il decreto legislativo 229/2011 impone alle amministrazione di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere, provvedendo acchè le informazioni predette siano coerenti con quanto stabilito per il sistema nazionale di monitoraggio del Quadro strategico nazionale 2007/2013 istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato. Viene disciplinato il definanziamento delle opere non avviate ed è disciplinata l’individuazione delle autorizzazioni di spesa relative al finanziamento di opere pubbliche che, ai fini della gestione, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, sono ripartite, in relazione alla loro destinazione, tra spese per la progettazione e spese per la realizzazione mediante iscrizione su appositi articoli dei pertinenti capitoli di bilancio; Ai fini della gestione, per ciascuna Amministrazione, le risorse destinate, rispettivamente, alla progettazione ed alla realizzazione delle opere pubbliche, sono unitariamente considerate come facenti parte di due fondi distinti, rispettivamente, denominati «Fondo progetti» e «Fondo opere». La destinazione e l'utilizzazione di risorse aggiuntive, nonché l'effettuazione di interventi speciali, al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione economica, sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici e sociali e perseguire la perequazione infrastrutturale, ai sensi della legge 42/2009, è stata disciplinata dal decreto legislativo 88/2011[112] mediante: il Fondo per lo sviluppo e la coesione; il "contratto istituzionale di sviluppo" tra Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati e le Regioni e le amministrazioni competenti per destinare le risorse del Fondo assegnate dal CIPE e individuare responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi.

Novelle al decreto legislativo 229/2011 sono apportate dal comma 805 della presente legge.

 

Il comma 870 disciplina durata, contenuto ed iter preliminare del contratto di programma tra ANAS S.p.A. e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, stabilendo, tra l’altro, che tale contratto:

§  ha durata quinquennale;

§  riguarda le attività di costruzione, manutenzione e gestione della rete stradale e autostradale non a pedaggio in gestione diretta ad ANAS S.p.A. nonché i servizi di interconnessione, decongestione, salvaguardia e sicurezza del traffico che ANAS garantisce su tutto il territorio nazionale;

§  definisce il corrispettivo annuale a fronte delle opere da realizzare e dei servizi da rendere:

­     sulla base di un piano pluriennale di opere;

­     di un programma di servizi sulla rete stradale;

stabilisce:

­     gli standard qualitativi;

­     le priorità;

­     il cronoprogramma di realizzazione delle opere;

­     le sanzioni;

­     le modalità di verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

§  lo schema di contratto di programma è approvato dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari

 

Il comma 871 disciplina il monitoraggio sull’attuazione del contratto di programma, prevedendo che, entro il 30 settembre di ciascun anno, l'ANAS trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione su:

§  stato di attuazione del contratto di programma;

§  stato di avanzamento delle opere;

§  situazione finanziaria complessiva;

§  qualità dei servizi resi.

 

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

§  valida la suddetta relazione;

§  la trasmette tempestivamente:

­     al Comitato interministeriale per la programmazione economica;

­     al Ministero dell'economia e delle finanze;

­     alle competenti Commissioni parlamentari.

 

Il comma 872 disciplina gli aggiornamenti del contratto di programma, prevedendo che, entro il 31 gennaio di ciascun anno del periodo contrattuale, il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti approva eventuali aggiornamenti:

§  del contratto di programma;

§  del piano pluriennale di opere, in coerenza con l'articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo 228/2011 sulla base:

­     delle risorse disponibili a legislazione vigente;

­     dell'andamento delle opere;

­     dell'evoluzione della programmazione di settore;

­     del piano dei servizi in relazione all'andamento della qualità degli stessi.

 

Il comma 873 regola la fase emergenziale, individuata nelle seguenti eventualità incidenti sulla programmazione prevista dal contratto di programma:

§  impedimenti nelle diverse fasi del processo realizzativo delle opere;

§  eventi ed emergenze.

In tali casi, sulla base di motivate esigenze, l'ANAS Spa può utilizzare le risorse del fondo di cui al comma 868, in relazione agli effettivi fabbisogni, per realizzare:

§  le opere incluse nel piano pluriennale di opere;

§  le ulteriori opere aventi carattere di emergenza.

A tal fine l'ANAS S.p.A.:

§  dà preventiva comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

§  il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rilascia la relativa autorizzazione nei successivi trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione;

§  decorso infruttuosamente tale termine, l'ANAS Spa può comunque procedere, dandone tempestiva comunicazione al predetto Ministero.

Le variazioni confluiscono nell'aggiornamento annuale del piano pluriennale di opere (comma 872).

Anche il comma 875 si occupa di fasi emergenziali.

 

Il comma 874 contiene una disposizione di natura transitoria, prevedendo che:

§  nelle more della stipula del contratto di programma 2016-2020;

§  in attuazione dei commi da 868 a 873;

§  le disposizioni dei commi 868 e 869 si applicano:

­     alle opere già approvate o finanziate;

­     a quelle contenute nel contratto di programma per l'anno 2015 sottoposto al CIPE nella riunione del 6 agosto 2015.

 

La Convenzione di concessione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A. il 19 dicembre 2002 (articolo 5) prevede che i rapporti tra concessionario e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che opera di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari, sono regolati da un Contratto di programma di durata non inferiore a tre anni, predisposto sulla base delle previsioni dei piani pluriennali di viabilità, aggiornabile e rinnovabile anche annualmente a seguito della verifica annuale sull'attuazione.

Il “Contratto di programma ANAS S.p.A. 2015 e piano pluriennale degli investimenti 2015-2019” è stato approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (Delibera n. 63/2015, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2015).

 

Il comma 875 è relativo ai territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e completata la procedura di ricognizione dei fabbisogni ai sensi dell'articolo 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza) della legge 225/1992[113] che disciplina le ordinanze di protezione civile a seguito della dichiarazione di stato di emergenza, in ordine (comma 2, lettera d) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con le ordinanze di protezione civile.

In tali casi l'ANAS Spa è autorizzata:

§  mediante apposita delibera del Consiglio dei ministri;

§  adottata su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Protezione civile:

­     ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali, come classificate dall'articolo 2 (Definizione e classificazione delle strade) commi 5 e 6, del Nuovo Codice della strada (decreto legislativo 285/1992).

Il comma 656 della presente legge autorizza l’ANAS S.p.A. a stipulare accordi con regioni ed enti locali finalizzati a trasferire alla medesima società le funzioni relative a progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale.


 

Articolo 1, commi 876-879
(Garanzie pubbliche)

 


876. Al fine di assicurare il più efficiente e tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro o i Ministri competenti in materia, è autorizzato, con propri decreti, a disporre variazioni compensative tra capitoli del bilancio dello Stato, anche in conto residui, o ad autorizzare il trasferimento di risorse mediante giro fondo tra conti aperti presso la tesoreria dello Stato, relativi a fondi di garanzia. I predetti decreti sono emanati previa verifica dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nonché delle esigenze attuali e prospettiche dei fondi di origine e di destinazione.

877. L'articolo 11-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è abrogato.

878. Il fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è rifinanziato per l'importo di 350 milioni di euro per l'anno 2016, di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2017, di 1,7 miliardi di euro per l'anno 2018 e di 2 miliardi di euro per l'anno 2019.

879. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2016.


 

 

I commi 876-879 consentono variazioni compensative tra capitoli e trasferimenti di risorse fra conti di tesoreria, se afferenti a fondi di garanzia, previa verifica dell'invarianza finanziaria. Inoltre rifinanziano per 5.550 mln di euro complessivi nell'arco del quadriennio 2016-2019 il fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Viene poi incrementata di 150 mln di euro per il 2016 la dotazione del Fondo per la copertura delle garanzie dello Stato concesse in favore di SACE S.p.A. per operazioni non di mercato.

 

In particolare il comma 876 autorizza, al fine di assicurare il più efficiente e tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro o i Ministri competenti in materia, con propri decreti, a disporre variazioni compensative tra capitoli del bilancio dello Stato, anche in conto residui, o ad autorizzare il trasferimento di risorse mediante girofondo tra conti aperti presso la tesoreria dello Stato, relativi a fondi di garanzia. I predetti decreti sono emanati previa verifica dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nonché delle esigenze attuali e prospettiche dei fondi di origine e di destinazione.

Il comma 877 abroga l’articolo 11-bis del decreto- legge n. 74 del 2012, che, a partire dall'esercizio finanziario 2013, destinava una quota fino a 25 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 361 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 alla copertura degli oneri derivanti dai finanziamenti agevolati concessi, entro il 31 dicembre 2016, alle grandi imprese che abbiano sedi operative danneggiate dal sisma dell'Emilia Romagna del 2012, in relazione a spese di investimento connesse, tra l'altro, con la ricostruzione, la ristrutturazione e il ripristino degli immobili, con il trasferimento anche temporaneo dell'attività in altro sito idoneo, con l'acquisizione e il ripristino di impianti, attrezzature, beni strumentali e altri beni mobili.

Si ricorda che il tasso fisso di interesse applicabile ai finanziamenti agevolati di cui sopra era pari allo 0,50 per cento nominale annuo. La durata massima dei finanziamenti agevolati era fissata in 15 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento non superiore a tre anni dalla data di stipulazione del contratto di finanziamento. Non erano ascritti effetti finanziari alla disposizione ora abrogata.

Il comma 878 rifinanzia per l'importo di 350 milioni di euro per l'anno 2016, di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2017, di 1,7 miliardi di euro per l'anno 2018 e di 2 miliardi di euro per l'anno 2019 il fondo di cui all’articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014, finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato.

 Si ricorda che la dotazione iniziale del suddetto Fondo era pari a 1 mld di euro per il 2014, poi ridotta di 100 mln di euro per la copertura dell'onere correlato alla successiva istituzione (articolo 32 del decreto-legge n. 91 del 2014) del fondo di cui al comma seguente. Inoltre, la legge di stabilità per il 2015 ha previsto l'istituzione di apposita contabilità speciale per la gestione del Fondo ora rifinanziato.

 

Il comma 879 incrementa di 150 milioni di euro per l’anno 2016 la dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, istituito dall'articolo 32 del decreto-legge n. 91 del 2014, finalizzato a coprire le garanzie dello Stato concesse alla SACE S.p.A. a fronte di rischi non di mercato, per operazioni riguardanti settori strategici per l'economia italiana ovvero società di rilevante interesse nazionale in termini di livelli occupazionali, di entità di fatturato o di ricadute per il sistema economico produttivo del Paese, e che sono in grado di determinare in capo a Sace S.p.A. elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione.

Si ricorda che tale garanzia opera a copertura di eventuali perdite eccedenti determinate soglie e fino ad un ammontare massimo di capacità, compatibile con i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia. Tale garanzia è rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su Sace S.p.A., è onerosa e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato. Su istanza di Sace S.p.A., la garanzia è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto della dotazione del fondo, previo parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) con riferimento, tra l'altro, alla sussistenza di un elevato rischio di concentrazione e alla congruità del premio riconosciuto allo Stato.


 

Articolo 1, commi 880-885
(
Fondo di risoluzione unico)

 


880. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare con il Comitato di risoluzione unico di cui al regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, gli accordi necessari a dare attuazione alla dichiarazione dell'Ecofin del 18 dicembre 2013 che prevede, tra l'altro, che durante il periodo transitorio, come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, numero 37), del regolamento (UE) n. 806/2014, gli Stati membri partecipanti all'Unione bancaria assicurino finanziamenti ponte al Fondo di risoluzione unico previsto dal predetto regolamento, nel caso di insufficienza delle risorse dello stesso.

881. Al fine di assicurare la disponibilità delle risorse eventualmente richieste, in conformità agli accordi di cui al comma 880, dal Comitato di risoluzione unico, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta l'erogazione di finanziamenti ponte al Fondo di risoluzione unico previsto dal regolamento (UE) n. 806/2014 fino all'importo complessivo massimo di 5.753 milioni di euro.

882. Qualora non si renda possibile procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che dispongono l'erogazione dei predetti finanziamenti autorizzano il ricorso ad anticipazioni di tesoreria la cui regolarizzazione è effettuata mediante emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa.

883. Per le finalità di cui al comma 881, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con una dotazione iniziale di 2.500 milioni di euro per l'anno 2016. A tal fine è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.

884. Le somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2016, per un importo pari a 1.500 milioni di euro.

885. I rimborsi del capitale derivanti dalle operazioni di finanziamento di cui al comma 881 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. I relativi interessi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati ai pertinenti capitoli di bilancio ai fini del pagamento degli interessi passivi sui titoli di Stato.


 

 

I commi da 880 a 885 autorizzano il Ministero dell’economia e delle finanze a stipulare con l’organo competente alla gestione del Meccanismo di risoluzione unico degli istituti bancari (SRM), ovvero il Comitato di risoluzione, gli accordi necessari a dare attuazione alla dichiarazione Ecofin del 18 dicembre 2013, la quale tra l’altro stabilisce che gli Stati membri partecipanti all’Unione bancaria assicurino finanziamenti ponte al Fondo di risoluzione unico previsto dal predetto regolamento, ove le risorse del medesimo siano insufficienti.

Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze si dispone l’erogazione di finanziamenti ponte fino a 5.735 milioni di euro.

Ove non si possa procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti, i decreti del MEF che dispongono l’erogazione dei finanziamenti autorizzano il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

Viene dunque istituito, per assicurare la disponibilità delle somme eventualmente richieste, nello stato di previsione del MEF un apposito fondo con dotazione iniziale di 2.500 milioni di euro per il 2016, per cui si prevede una contabilità speciale.

 

Più in dettaglio, il comma 880 autorizza il MEF a stipulare con il Comitato di risoluzione unico, di cui al regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, gli accordi necessari a dare attuazione alla dichiarazione dell'Ecofin del 18 dicembre 2013.

Detta dichiarazione prevede, tra l'altro, che durante il periodo transitorio di operatività del SRM - definito dall'articolo 3, paragrafo 1, numero 37), del regolamento (UE) n. 806/2014 - gli Stati membri partecipanti all'Unione bancaria assicurino finanziamenti ponte al Fondo di risoluzione unico previsto dal predetto regolamento, nel caso di insufficienza delle risorse dello stesso.

 

Si rammenta in sintesi che il Meccanismo unico di risoluzione (Single Resolution Mechanism - SRM) costituisce - insieme al Codice unico europeo e al Meccanismo di vigilanza unico - uno dei tre pilastri dell'Unione medesima. Scopo del SRM è garantire che il settore bancario nella zona euro e nell'Unione europea sia sicuro e affidabile, che le banche insolvibili siano soggette a risoluzione senza ricorrere al denaro dei contribuenti, riducendo al massimo l'impatto sull'economia reale.

Gli obiettivi principali del SRM consistono nel rafforzare la fiducia nel settore bancario; nell'impedire la corsa agli sportelli e il contagio nelle situazioni di dissesto; nel ridurre al minimo la relazione negativa tra banche ed emittenti sovrani; nell'eliminare la frammentazione del mercato interno dei servizi finanziari. Le norme relative al Meccanismo di risoluzione unico (SRM), quando entreranno in vigore, si applicheranno alle banche degli Stati membri della zona euro e a quelle dei Paesi dell'UE che scelgono di aderire all'Unione bancaria. Il SRM è disciplinato dal Regolamento (UE) n. 806/2014, che fissa norme ed una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico, e consta di un'autorità di risoluzione a livello dell'UE, il Comitato di risoluzione unico, e di un Fondo di risoluzione comune, finanziato dal settore bancario.

Il Fondo verrà costituito nell'arco di 8 anni, e dovrebbe raggiungere almeno l'1% dell'importo dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati in tutti gli Stati che fanno parte dell'Unione 5 bancaria, per un totale stimato di circa 55 miliardi di euro. Il contributo dovuto da ciascuna banca sarà calcolato in percentuale dell'ammontare delle sue passività (con l'esclusione dei fondi propri e dei depositi protetti) rispetto alle passività aggregate (esclusi i fondi propri e i depositi protetti) di tutti gli enti creditizi autorizzati negli Stati membri partecipanti e adattato in proporzione ai rischi assunti di ciascun ente. I contributi delle banche raccolti a livello nazionale saranno trasferiti al Fondo di risoluzione unico (con le modalità definite dall'Accordo di Bruxelles, per cui si veda infra), al quale sarà possibile accedere solo in caso di applicazione corretta e totale delle norme di bail-in e dei principi stabiliti nella direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche e nel regolamento sul meccanismo di risoluzione unico. Tale condizione è volta a garantire il rispetto di uno dei princìpi portanti dell'Unione bancaria, ossia che il costo dei dissesti bancari gravi sul settore finanziario e non sui contribuenti. Il Fondo sarà inizialmente costituito da "comparti nazionali", che verranno fusi in modo graduale durante una fase transitoria della durata di otto anni. La messa in comune dell'utilizzo dei fondi versati inizierà con il 40% nel primo anno e un ulteriore 20% nel secondo, per poi aumentare di un importo costante per i successivi sei anni finché i comparti nazionali non cesseranno di esistere. Nel caso di crisi, le risorse utilizzate sarebbero in primis quelle dei comparti corrispondenti agli Stati in cui hanno sede le banche coinvolte dalla procedura di risoluzione mentre le risorse degli altri comparti verranno coinvolte con un meccanismo di mutualità gradualmente crescente.

Di recente, legge n. 188 del 2015 ha ratificato l'Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico, con Allegati, fatto a Bruxelles il 21 maggio 2014, con processo verbale di rettifica, fatto a Bruxelles il 22 aprile 2015. Detto accordo definisce, per la succitata fase transitoria, le modalità per il trasferimento e la messa in comune dei fondi. La decisione di ricorrere allo strumento d un autonomo accordo internazionale, è stata assunta dal Consiglio allo scopo di venire incontro alle preoccupazioni di natura giuridica e costituzionale sollevate da alcuni Stati membri secondo i quali i Trattati vigenti non offrivano una base legale sufficiente per imporre alle banche un obbligo di contribuzione diretta al Fondo. L'accordo è stato firmato da 26 Stati membri (tutti i Paesi membri dell'UE a parte Regno Unito e Svezia) il 21 maggio 2014. In una dichiarazione separata, i firmatari hanno espresso l'intenzione di completare il processo di ratifica in tempo perché l'SRM diventi operativo entro il 1° gennaio 2016. Successivamente, la Commissione europea ha fissato nel 26 novembre l'ultimo giorno utile per rispettare la succitata scadenza. Gli Stati non appartenenti alla zona euro che hanno firmato l'accordo usufruiranno dei diritti e dovranno osservare gli obblighi che ne discendono solo una volta aderito al Meccanismo di vigilanza unico e al Meccanismo di risoluzione unico. L'Accordo è stato firmato da 26 Stati membri (tutti i Paesi membri dell'UE a parte Regno Unito e Svezia) il 21 maggio 2014. In una dichiarazione separata, i firmatari hanno espresso l'intenzione di completare il processo di ratifica in tempo perché l'SRM diventi operativo entro il 1° gennaio 2016. Successivamente, la Commissione europea ha fissato nel 26 novembre l'ultimo giorno utile per rispettare la succitata scadenza. Gli Stati non appartenenti alla zona euro che hanno firmato l'Accordo usufruiranno dei diritti e dovranno osservare gli obblighi che ne discendono solo una volta aderito al Meccanismo unico di vigilanza (SSM) e al Meccanismo unico di risoluzione. Più analiticamente, l'Accordo intergovernativo disciplina l'obbligo di trasferire le contribuzioni: è stato escluso l'obbligo per le banche nazionali di contribuzione diretta al Fondo unico di risoluzione, optando a favore di un meccanismo di raccolta a livello nazionale e di trasferimento collettivo al Fondo. Infatti l'articolo 10 dell'Accordo intergovernativo obbliga gli Stati membri ad adottare le misure necessarie a garantire l'osservanza dell'obbligo di trasferire congiuntamente i contributi; diversamente, è sancita l'impossibilità di accedere alle risorse degli altri comparti nazionali. Per quanto concerne l'Italia l'Autorità di risoluzione, cui compete - analogamente a quelle delle altre parti dell'Accordo intergovernativo - la raccolta e il trasferimento dei contributi nazionali al Fondo unico di risoluzione, sarà la Banca d'Italia. Per quanto concerne il Fondo unico di risoluzione, le cui risorse peraltro non appartengono agli Stati membri ma al Comitato unico di risoluzione, oltre alla suddivisione in comparti nazionali, l'Accordo intergovernativo prevede ulteriori strumenti di finanziamento, quali ad esempio contributi ex post da parte dei sistemi bancari degli Stati membri in cui operano gli enti creditizi coinvolti dalla procedura di risoluzione, ovvero trasferimenti temporanei tra i comparti di risorse non ancora oggetto di mutualizzazione, o ancora il ricorso da parte del Comitato unico di risoluzione a forme di finanziamento da parte di soggetti terzi. Secondo i considerando numero 17 e 18 del preambolo e secondo l'articolo 9 dell'accordo le Parti, in caso di modifiche normative del Regolamento SRM, devono assicurare un assetto normativo equivalente o comunque non meno stringente di quello attualmente stabilito. Su questa scia la dichiarazione n. 1 allegata all'Accordo intergovernativo esprime l'intenzione delle Parti di non procedere a modifiche delle disposizioni in senso difforme da quanto precedentemente esposto. Infine, l'articolo 15 dell'Accordo intergovernativo contempla l'ipotesi di una condanna al risarcimento di danni derivanti da decisioni illegittimamente assunte dalle Istituzioni europee investite di poteri decisionali nell'ambito del Meccanismo unico di risoluzione: in tal caso i relativi costi verrebbero imputati all'intero bilancio dell'Unione europea, penalizzando gli Stati 6 membri non partecipanti al Meccanismo unico di vigilanza e al Meccanismo unico di risoluzione. Conseguentemente, è previsto in tali ipotesi un obbligo di indennizzo in favore degli Stati membri non partecipanti da parte degli altri Stati.

 

Nella richiamata dichiarazione del 18 dicembre 2013, l’Eurogruppo e i ministri ECOFIN hanno precisato che, durante la fase di costituzione iniziale del fondo, devono esservi finanziamenti ponte disponibili a partire da fonti nazionali, sostenuti da prelievi a carico delle banche, oppure dal meccanismo europeo di stabilità, secondo le procedure esistenti, con possibilità di prestiti tra comparti nazionali.

 

A tal fine il comma 881, in conformità ai predetti accordi, prevede che - per rispondere alle richieste formulate dal Comitato di risoluzione unico – sia disposta con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze l'erogazione di finanziamenti ponte al Fondo di risoluzione unico, fino all'importo complessivo massimo di 5.753 milioni di euro.

 

Il comma 882 prevede che, ove non sia possibile procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che dispongono l'erogazione dei predetti finanziamenti autorizzano anche il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata mediante emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa.

 

Al fine di garantire i finanziamenti-ponte si dispone (comma 883) l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo con una dotazione iniziale di 2.500 milioni di euro per l'anno 2016. A tal fine è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.

La dotazione del fondo è costituita (comma 884):

§  per 1.500 milioni, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti sulla contabilità speciale istituita per il riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari da esse emessi, ivi compreso il contributo MEF a tale scopo, nella parte non utilizzata per la ristrutturazione del debito regionale (di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66);

§  per i restanti 1.000 milioni, mediante corrispondente riduzione del rifinanziamento al Fondo destinato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato, di cui al comma 878 del provvedimento in esame. Tale dotazione è desumibile dalla parte consequenziale dell’emendamento che, nel corso dell’esame parlamentare, ha introdotto le disposizioni in esame.

 

Il comma 878 rifinanzia per 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2016-2017, per 1,7 miliardi per il 2018 e per 2 miliardi nel il 2019 il fondo di cui all’articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014, finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato.

 

Infine il comma 885 prevede che i rimborsi del capitale derivanti dalle operazioni di finanziamento siano versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. I relativi interessi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati ai pertinenti capitoli di bilancio, ai fini del pagamento degli interessi passivi sui titoli di Stato.


 

Articolo 1, comma 886
(
Incentivi alle imprese delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna)

 

886. Una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse disponibili del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riservata alle imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

 

 

Il comma 886 riserva alle imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, una quota non inferiore al 20 percento delle risorse disponibili del Fondo di garanzia per le PMI costituito presso il Mediocredito centrale S.p.A.

Si segnala che l’articolo 39 del D.L. n. 201/2011 e D.M. 26 giugno 2012 dispongono che la garanzia del Fondo di garanzia per le PMI - istituito dall’articolo 2, comma 100, lett. a) della legge n. 662/1996 - è concessa fino alla misura massima dell'80 percento dell'ammontare delle operazioni finanziarie, comunque finalizzate all'attività di impresa, riferite a soggetti beneficiari ubicati nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia, per i quali non è dovuto il versamento di alcuna commissione al Fondo. Per essi, anche la Controgaranzia può essere concessa fino alla misura massima dell’80% (a condizione che la garanzia non superi la percentuale dell’80%).

Per una più ampia ricostruzione della disciplina del Fondo di garanzia per le PMI si rinvia alla scheda di lettura del comma 840.


 

Articolo 1, commi 887-897
(Proroga della rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni, nonché rivalutazione dei beni di impresa)

 


887. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2016»;

b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016»;

c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016».

888. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, edificabili o con destinazione agricola, rideterminati con le modalità e nei termini indicati nel comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal comma 887 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'8 per cento, e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è raddoppiata.

889. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2014.

890. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 889, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

891. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate al comma 894.

892. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili.

893. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

894. Le imposte sostitutive di cui ai commi 891 e 892 sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

895. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

896. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2017.

897. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 892, è vincolata una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 891.


 

 

I commi da 887 a 897 prorogano i termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, incrementando all'8 per cento l'aliquota della relativa imposta sostitutiva. Si prevede poi, a favore delle società di capitali e degli enti residenti sottoposti a IRES, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2014, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del sedici per cento per i beni ammortizzabili e del dodici per cento per i beni non ammortizzabili; per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è fissata un'imposta sostitutiva del dieci per cento.

 

Il comma 887 riapre i termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate, introdotta dalla legge finanziaria 2002 e successivamente prorogata nel tempo.

In particolare, la norma consente di rivalutare anche i terreni e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2016; il termine di versamento dell’imposta sostitutiva è fissato conseguentemente al 30 giugno 2016 (nel caso di opzione per la rata unica; altrimenti, come già previsto in passato, in tre rate annuali di pari importo; la perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata, al massimo, entro il 30 giugno 2016.

Più in dettaglio, la disposizione in esame novella l’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 282 del 2002, volto ad introdurre la prima riapertura dei termini previsti dagli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 riferiti, rispettivamente, al possesso di partecipazioni e di terreni. I richiamati articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 hanno introdotto la facoltà di rivalutare i terreni (sia agricoli sia edificabili) e le partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti.

 

Il comma 888 fissa le aliquote di cui agli articoli 5, comma 2, e 7, comma 2, della legge n. 448 del 2001 in misura pari all'8 per cento.

Il citato articolo 5, comma 2, prevedeva un'aliquota del 4 per cento per le partecipazioni qualificate e del 2 per cento per quelle non qualificate; l'articolo 7, comma 2, indicava per l'imposta sostitutiva del 4 per cento per la rivalutazione di terreni.

I commi da 889 a 891 prevedono, a favore delle società di capitali e degli enti residenti sottoposti a IRES, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2014, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del sedici per cento per i beni ammortizzabili e del dodici per cento per i beni non ammortizzabili. Per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è invece prevista un'imposta sostitutiva del dieci per cento.

Più in dettaglio, il comma 889 prevede che i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR (società di capitali residenti, enti e trust residenti che esercitano attività commerciali) che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2014.

La rivalutazione opera in deroga all'articolo 2426 del codice civile (che individua i criteri di valutazione di tali beni a fini civilistici) e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia.

 

La rivalutazione va eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e per il quale il termine di approvazione scada successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Essa deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e va annotata nell'inventario e nella nota integrativa (comma 890).

Il comma 891 prevede il pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura del dieci per cento al fine dell'affrancamento, in tutto o in parte, del saldo attivo della rivalutazione.

 

Il comma 892 stabilisce che la rivalutazione avvenga mediante versamento di un'imposta sostitutiva del sedici per cento per i beni ammortizzabili e del dodici per cento per i beni non ammortizzabili, calcolato sul maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione; tali imposte sono sostitutive delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali. La valenza fiscale della procedura di rivalutazione opera a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.

 

Nel caso in cui i beni rivalutati, prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata effettuata, siano ceduti a titolo oneroso, assegnati ai soci, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore, ai fini della determinazione di plusvalenze (o minusvalenze) si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione (comma 893).

Le modalità di versamento delle imposte sostitutive sono fissate dal comma 894, che prevede in particolare il versamento in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. È prevista la possibilità di compensare detti importi ai sensi della vigente normativa.

 

Il comma 895 rimanda, in quanto compatibili, alle precedenti disposizioni in materia di rivalutazione: si tratta degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge n. 342/2000, n. 342, dei decreti del Ministro delle finanze n. 162/2001, n. 162, e del Ministro dell'economia e delle finanze n. 86/2001, nonché dei commi 475, 477 e 478 dell’articolo 1 della legge n. 311/2004.

Si ricorda che gli articoli da 10 a 16 della legge n. 342 del 2000 hanno concesso alle imprese la facoltà di effettuare la rivalutazione dei beni risultanti in bilancio attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva sul maggior valore iscritto.

In particolare, ai sensi dell’articolo 10, potevano essere oggetto di rivalutazione i beni mobili e immobili e le partecipazioni in società controllate o collegate che risultassero iscritte tra le immobilizzazioni nel bilancio chiuso entro il 31 dicembre 2002. Risultavano esclusi, invece, i beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa (c.d. “beni-merce”).

Con riferimento al profilo soggettivo, le disposizioni richiamate interessavano le società di capitali, gli enti commerciali, gli enti non commerciali, le imprese individuali, le società di persone, con la sola esclusione delle società semplici, nonché le società, gli enti e le persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione (articoli 10 e 15).

La rivalutazione, secondo quanto disposto dall’articolo 11, poteva essere eseguita nell’esercizio successivo a quello indicato all'articolo 10, per il quale il termine di approvazione del bilancio scadesse successivamente alla data di entrata in vigore della legge. Inoltre, al fine di evitare sopravvalutazioni, venivano disposti criteri per la determinazione del nuovo valore attribuito al bene oggetto di rivalutazione.

L’articolo 12 prevedeva che sui maggiori valori emersi fosse applicata un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP, nella misura, rispettivamente, del 19 per cento per i beni ammortizzabili e del 15 per cento per quelli non ammortizzabili. L’imposta sostitutiva poteva essere versata in tre rate annuali di pari importo, anche mediante compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Il maggior valore attribuito ai beni con la rivalutazione, in base all’articolo 12, comma 3, era comunque riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, a decorrere dall’esercizio in cui la rivalutazione era stata effettuata.

Ai sensi dell'articolo 13, il saldo attivo risultante dalla rivalutazione doveva essere destinato ad incremento di capitale sociale oppure iscritto in un'apposita riserva in sospensione d’imposta, la cui denominazione doveva contenere il riferimento alle disposizioni relative alla rivalutazione eseguita. La finalità della norma consiste nell'escludere la possibilità che le somme relative alla rivalutazione, incrementative del patrimonio netto dell’impresa, vengano utilizzate senza essere adeguatamente tassate: il medesimo articolo 13 dispone infatti che nel caso in cui tali riserve siano distribuite ai soci, le somme versate, incrementate dell’imposta sostitutiva pagata, concorrono a formare sia il reddito imponibile della società sia quello dei soci; a tal fine è riconosciuto un credito d’imposta pari all’importo dell’imposta sostitutiva pagata. Se, invece, la riserva è utilizzata per la copertura di perdite, non si può far luogo a distribuzione di utili se prima non viene reintegrata la riserva medesima.

L'articolo 14 consentiva l'applicazione delle disposizioni dell’articolo 12 e della relativa imposta sostitutiva, per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori dei beni iscritti nel bilancio o rendiconto, anche singolarmente considerati, divergenti da quelli fiscali a qualsiasi titolo (c.d. riallineamento).

In entrambi i casi (rivalutazione o riallineamento), ai sensi dell’articolo 14, l’importo corrispondente ai maggiori valori era imputato ad una riserva in sospensione di imposta.

L’articolo 16, infine, rimetteva a un decreto ministeriale la determinazione delle modalità di attuazione delle disposizioni contenute negli articoli da 10 a 15.

A ciò si è provveduto con i decreti del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e 19 aprile 2002, n. 86.

I commi 475, 477 e 478 dell’articolo 1 della legge n. 311/2014 (legge finanziaria 2005) disciplinano il versamento di una imposta sostitutiva sulle riserve e i fondi in sospensione di imposta e sui saldi attivi di rivalutazione.

Il comma 475 in particolare prevede che le riserve e i fondi, assoggettati all'imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa ovvero della società e dell'ente e in caso di distribuzione dei citati saldi attivi non spetta il credito d'imposta. Ai sensi del comma 477 l'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto; per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi (comma 478).

 

In base al comma 896, limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in materia di riconoscimento fiscale di tali valori, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° dicembre 2017.

 

Il comma 897 stabilisce infine che le previsioni dell’articolo 14, comma 1, della legge n. 342/2000, sul riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 85, comma 3-bis, del TUIR.

Il comma 3-bis citato prevede che, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali, si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione.

Per tali soggetti, per l’importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell’imposta sostitutiva, è vincolata una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che può essere affrancata secondo le modalità precedentemente descritte.


 

Articolo 1, commi 898, 899, 902 e 903
(Circolazione del contante)

 


898. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «euro mille» sono sostituite dalle seguenti: «euro tremila» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia è di euro mille».

899. All'articolo 49, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «è di 2.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «è di euro tremila».

902. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 1.1 è abrogato.

903. All'articolo 32-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il comma 4 è abrogato.


 

 

I commi 898-899 e 902-903 innalzano da mille a tremila euro il limite a partire dal quale è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore; per il servizio di rimessa la soglia è invece fissata in mille euro; sono inoltre eliminati l'obbligo di pagare i canoni di locazione di unità abitative in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità, nonché l’obbligo per i soggetti della filiera dei trasporti ad effettuare i pagamenti dei corrispettivi relativi ai contratti di trasporto su strada utilizzando mezzi elettronici di pagamento o il canale bancario o postale, o altri strumenti comunque tracciabili, indipendentemente dall’ammontare.

 

Il comma 898, modificando l’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007, innalza da mille a tremila euro il limite oltre il quale è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi; con modifica apportata dal Senato, per il servizio di rimessa di denaro (o money transfer) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 6 del decreto legislativo n. 11 del 2010, cd. “money transferla soglia del contante è fissata in mille euro.

Il decreto legislativo che viene modificato dal comma in esame reca le norme di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. L'articolo 49 contiene, nello specifico, le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore. Si ricorda che la materia è stata modificata più volte nel corso degli ultimi anni: da ultimo, il decreto-legge n. 201/2011 aveva ridotto la soglia da 2.500 a 1.000 euro, per i pagamenti in contanti e l'utilizzo di assegni bancari/postali trasferibili, nonché dei libretti al portatore.

Si ricorda che la direttiva 2005/60/CE vuole prevenire il ricorso al sistema finanziario per riciclare i proventi illeciti e per finanziare il terrorismo. Si applica agli enti finanziari e creditizi ma anche a talune persone fisiche e giuridiche che operano nel settore finanziario, compresi i fornitori di beni per pagamenti in contanti superiori a 15.000 euro. Questi sono tenuti ad applicare misure di adeguata verifica della clientela, tenendo conto del rischio di riciclaggio di proventi illeciti e di finanziamento del terrorismo. Sono previste unità di informazione finanziaria (UIF) a livello nazionale, che hanno il compito di esaminare le segnalazioni di operazioni sospette.

Con riferimento alla soglia di mille euro fissata per il money transfer; la relazione illustrativa afferma che il monitoraggio sul sistema finanziario ha evidenziato rispetto a tale canale un elevato rischio di utilizzazione a fini di riciclaggio.

 

Il comma 899, modificando l’articolo 49, comma 1-bis, del medesimo d.lgs. n. 231 del 2007, innalza da 2.500 a 3.000 euro il limite per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti abilitati all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di cambiavalute.

L'attività di cambiavalute è regolata dall'art. 17-bis del D.Lgs. n. 141/2010, n. 141 (Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi) e riservata ai soggetti iscritti in un apposito registro.

La relazione illustrativa afferma che detto innalzamento è stato effettuato per esigenze di coerenza sistematica rispetto alla norma generale di cui al comma l dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 231/2007, n. 231, modificato dal comma 1 dell'articolo in esame, precedentemente descritto.

 

Il comma 902 abroga il comma 1.1. dell’articolo 12 del decreto-legge n. 201 del 2011, in base al quale i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.

Il comma 903 abroga il comma 4 dell'articolo 32-bis del decreto-legge n. 133 del 2014. Quest'ultimo disponeva che tutti i soggetti della filiera dei trasporti effettuino i pagamenti dei corrispettivi relativi ai contratti di trasporto su strada utilizzando mezzi elettronici di pagamento o il canale bancario o postale, o altri strumenti comunque tracciabili, indipendentemente dall’ammontare; prevede inoltre l’applicazione degli obblighi di comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze delle violazioni alle limitazioni all’uso del contante previste dal decreto legislativo n. 231 del 2007, in funzione antiriciclaggio.

 


 

Articolo 1, commi 900 e 901
(Pagamenti elettronici)

 


900. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: «carte di debito» sono inserite le seguenti: «e carte di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica»;

b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Al fine di promuovere l'effettuazione di operazioni di pagamento basate su carta di debito o di credito e in particolare per i pagamenti di importo contenuto, ovvero quelli di importo inferiore a 5 euro, entro il 1° febbraio 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, di concerto col Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2015, esercitando in particolare le opzioni di cui all'articolo 3 del regolamento stesso. Tale decreto prevede altresì:

a) in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento (UE) n. 751/2015, le modifiche, abrogazioni, integrazioni e semplificazioni alla normativa vigente necessarie a realizzare un pieno coordinamento del regolamento stesso con ogni altra disposizione vigente in materia;

b) la designazione della Banca d'Italia quale autorità competente per lo svolgimento delle funzioni previste dal regolamento (UE) n. 751/2015 e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato quale autorità competente a verificare il rispetto degli obblighi posti dal medesimo regolamento in materia di pratiche commerciali.

4-ter. I prestatori di servizi di pagamento, i gestori di schemi di carte di pagamento e ogni altro soggetto che interviene nell'effettuazione di un pagamento mediante carta applicano le regole e le misure, anche contrattuali, necessarie ad assicurare l'efficace traslazione degli effetti delle disposizioni del decreto di cui al comma 4-bis, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza, chiarezza ed efficienza della struttura delle commissioni e la loro stretta correlazione e proporzionalità ai costi effettivamente sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e di schemi di pagamento, nonché di promuovere l'efficienza dei circuiti e degli schemi di riferimento delle carte nel rispetto delle regole di concorrenza e dell'autonomia contrattuale delle parti»;

c) al comma 5, le parole: «gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità, i termini e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie» e le parole: «di cui al comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4 anche con riferimento alle fattispecie costituenti illecito e alle relative sanzioni pecuniarie amministrative».

901. Dal 1° luglio 2016 le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano anche ai dispositivi di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.


 

Il comma 900 estende l’obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Per diffondere i POS, che permettono i pagamenti con carte, presso gli esercizi commerciali e negli studi professionali sono previste sia disposizioni agevolative, volte a contenere le commissioni interbancarie in conformità alla normativa europea, in particolare per i pagamenti di importo contenuto, sia disposizioni di carattere sanzionatorio che dovranno essere definite con decreto ministeriale.

Il comma 901 estende, dal 1° luglio 2016, l’obbligo di accettare pagamenti elettronici anche con riferimento ai dispositivi di controllo di durata della sosta.

 

Si ricorda che l’articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 179 del 2012 ha introdotto, dal 1° luglio 2014 (termine così modificato dall'articolo 9, comma 15-bis del decreto-legge n. 150 del 2013), l’obbligo per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare pagamenti effettuati con carte di debito (c.d. "obbligo di POS”.).

Il decreto 24 gennaio 2014 del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell’articolo 15, comma 5, del D.L. n. 179 del 2012, ha definito l’importo minimo: l'obbligo di accettare pagamenti con carte di debito si applica per gli acquisiti superiori a 30 euro.

Il Governo, rispondendo all'interrogazione n. 5-02936 dell'11 giugno 2014, ha confermato l'interpretazione secondo la quale la normativa citata avrebbe introdotto un onere, piuttosto che un obbligo giuridico, il cui campo di applicazione sarebbe limitato ai casi nei quali sarebbero i clienti a richiedere al professionista la forma di pagamento tramite carta di debito. In tal senso, sembra in effetti deporre il fatto che non risulta associata alcuna sanzione a carico dei professionisti che non dovessero predisporre della necessaria strumentazione a garanzia dei pagamenti effettuabili con moneta elettronica. In tal caso, peraltro, si determinerebbe un'ipotesi di "mora del creditore" con gli effetti previsti dall'articolo 1207 del codice civile.

 

Il comma 900 modifica il citato articolo 15 del D.L. n. 179 del 2012.

In primo luogo (lettera a)), estende l’obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica (modifica al comma 4).

La lettera b) introduce i nuovi commi 4-bis e 4-ter.

Il nuovo comma 4-bis dell’articolo 15 prevede che, al fine di diffondere l’uso dei pagamenti mediante carte di debito (c.d. bancomat) o di credito, in particolare per i pagamenti di importo contenuto (inferiore a 5 euro), entro il 1° febbraio 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, di concerto col Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2015, esercitando in particolare le opzioni di cui all'articolo 3 del regolamento stesso.

Il decreto ministeriale deve inoltre prevedere:

a)   le modifiche, abrogazioni, integrazioni e semplificazioni alla normativa vigente necessarie a realizzare un pieno coordinamento del regolamento stesso con ogni altra disposizione vigente in materia, in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento (UE) n. 751/2015;

b)  la designazione della Banca d'Italia quale autorità competente per lo svolgimento delle funzioni previste dal regolamento (UE) n. 751/2015 e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato quale autorità competente a verificare il rispetto degli obblighi posti dal medesimo regolamento in materia di pratiche commerciali.

 

Il Regolamento (UE) 2015/751 sulle commissioni interbancarie
per le operazioni di pagamento basate su carta

L'8 giugno 2015 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 19 maggio 2015. Esso mira ad accrescere il livello di concorrenza e di integrazione del mercato europeo delle carte di pagamento.

A tal fine, a decorrere dal 9 dicembre 2015 è previsto un limite all'applicazione di commissioni interbancarie pari allo 0,3% del valore della singola transazione per le carte di credito e allo 0,2% per le carte di debito e prepagate. Con riferimento alle carte di debito e prepagate sono inoltre previste alcune opzioni attivabili a livello nazionale, che consentono di rispettare il suddetto limite dello 0,2% a livello di ciascun circuito di carte di pagamento invece che per singola transazione.

Il Regolamento detta inoltre requisiti tecnici e commerciali uniformi allo scopo di rafforzare l'armonizzazione del settore e garantire una maggiore sicurezza, efficienza e competitività dei pagamenti elettronici, a vantaggio di esercenti e consumatori. In questa prospettiva è, tra l'altro, limitata la possibilità per gli intermediari di obbligare gli esercenti ad accettare carte di diversa tipologia e sono introdotti vincoli per assicurare la separatezza organizzativa e contabile della governance degli schemi di carte da quella relativa alla fornitura di servizi di processing nonché obblighi di trasparenza delle condizioni applicate all'esercente.

Nella seduta del 10 giugno 2015 l'Assemblea della Camera dei deputati ha approvato alcune mozioni concernenti iniziative in materia di circolazione del denaro contante. Tra l'altro, il Governo viene impegnato a dare rapida attuazione al regolamento (UE) n.2015/751 sulle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, nelle parti in cui si prevede la facoltà dello Stato membro di definire alcune misure, con la finalità di equiparare il costo dei mezzi di pagamento elettronici in Italia alla media dei costi in essere presso gli altri Stati europei.

Si ricorda che, in particolare (articolo 4 del regolamento) per le operazioni nazionali tramite carta di credito, gli Stati membri possono stabilire un massimale per operazione sulle commissioni interbancarie anche inferiore allo 0,3%.

Per quanto invece riguarda le operazioni domestiche con le carte di debito (ad esempio, le carte PagoBancomat), i singoli Stati membri possono, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento, definire un massimale per operazione sulle commissioni a percentuale inferiore allo 0,2 per cento; possono anche imporre un importo massimo fisso di commissione, qualificandolo come limite all'importo della commissione risultante dalla percentuale applicabile. Gli Stati possono in alternativa consentire di applicare una commissione fissa di 5 centesimi, eventualmente anche in combinazione con quella variabile, purché la somma delle commissioni interbancarie dello schema di carte di pagamento non superi mai lo 0,2 % del valore totale annuo delle operazioni nazionali tramite carta di debito, all'interno di ciascuno schema di carte di pagamento.

Inoltre, fino al 9 dicembre 2020, gli Stati membri possono applicare il tetto dello 0,2%, calcolato come media annuale ponderata di tutte le transazioni effettuate con le carte di debito nazionali (articolo 3, paragrafo 3).

 

Il nuovo comma 4-ter dell’articolo 15 prevede che i  prestatori di servizi di pagamento, i gestori di schemi di carte di pagamento e ogni altro soggetto che interviene nell'effettuazione di un pagamento mediante carta applicano le regole e le misure, anche contrattuali, necessarie ad assicurare l'efficace traslazione degli effetti delle disposizioni del decreto di cui al comma 4-bis, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza, chiarezza ed efficienza della struttura delle commissioni e la loro stretta correlazione e proporzionalità ai costi effettivamente sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e di schemi di pagamento, nonché di promuovere l'efficienza dei circuiti e degli schemi di riferimento delle carte nel rispetto delle regole di concorrenza e dell'autonomia contrattuale delle parti.

 

La lettera c) modifica il comma 5 dell’articolo 15, prevedendo che i decreti ministeriali (sentita la Banca d’Italia) attuativi della norma prevista dal comma 4 (il quale, come detto, stabilisce l’obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti mediante carte di debito e di credito) devono disciplinare le modalità, i termini e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie anche in relazione ai soggetti interessati, anche con riferimento alle fattispecie costituenti illecito e alle relative sanzioni pecuniarie amministrative. Con i medesimi decreti può essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.

 

Si segnala che la Commissione Finanze sta discutendo le risoluzioni n. 7-00391 Alberti, n. 7-00433 Causi e n. 7-00465 Capezzone, in materia di revisione della disciplina concernente l'obbligo di accettare pagamenti mediante carte di debito e misure a sostegno del commercio elettronico. È in corso un ciclo di audizioni: sono state ascoltate finora la FTI (Federazione Italiana Tabaccai), Casartigiani, CNA, Confesercenti, RPT (Rete Professioni Tecniche), Confartigianato, Confcommercio, Univendita, Bassilichi, Payleven, ABI, Associazioni di consumatori.


 

Articolo 1, comma 904
(Emolumenti delle PP.AA. superiori a 1000 euro)

 

904. Resta fermo per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di procedere alle operazioni di pagamento degli emolumenti a qualsiasi titolo erogati di importo superiore a mille euro, esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

 

 

Il comma 904 mantiene fermo per le pubbliche amministrazioni l’obbligo di procedere al pagamento degli emolumenti, a qualsiasi titolo erogati, superiori a mille euro esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti telematici, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

 

L'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge n. 138 del 2011 dispone, tra l'altro, che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante:

a)   le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l'utilizzo di strumenti telematici. È fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull'uso di supporti cartacei;

b)  i pagamenti di cui alla lettera a) si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori ovvero con altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l'importo di mille euro;

c)   lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Il limite di importo di cui al periodo precedente può essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Dal limite di importo di cui al primo periodo sono comunque escluse le somme corrisposte a titolo di tredicesima mensilità;


 

Articolo 1, commi 905, 909, 910, 912-916
(Modifiche alla disciplina fiscale applicabile
al settore agricolo e coperture)

 


905. All'articolo 1, comma 1, terzo periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: «12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

909. All'articolo 1, comma 512, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, le parole: «7 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».

910. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 423 è sostituito dal seguente:

«423. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442».

912. Le disposizioni del comma 910 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

913. All'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 1 è abrogato.

914. A valere sulle risorse di cui al Fondo di investimento nel capitale di rischio previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, per gli interventi previsti all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'ISMEA versa all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 45 milioni di euro per l'anno 2016.

915. La dotazione del fondo per gli incentivi all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è ridotta di 8,3 milioni di euro per l'anno 2016, di 7,9 milioni di euro per l'anno 2017 e di 8 milioni di euro per l'anno 2018.

916. A quota parte degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 61 a 72 si provvede, quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2016, a 18 milioni di euro per l'anno 2017 e a 22,5 milioni di euro per l'anno 2018, mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.


 

 

I commi 905, 909-910, 912-916 prevedono un innalzamento dell'aliquota dell'imposta di registro, la rideterminazione delle percentuali di compensazione IVA per le cessioni di latte fresco e l'incremento del coefficiente di rivalutazione dei redditi agrari e dominicali. Si stabilisce inoltre che le produzioni agro energetiche si considerano produttive di reddito agrario se contenute entro limiti predefiniti, mentre in caso contrario si utilizza il coefficiente di redditività del 25 per cento dell'ammontare dei corrispettivi IVA.

 

Il comma 905, modificando l’articolo 1, comma 1, terzo periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al D.P.R. n. 131/1986, n. 131, innalza dal 12 per cento al 15 per cento l'aliquota relativa ai trasferimenti aventi per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.

 

Il comma 909, modificando l’articolo 1, comma 512, della legge n. 228/2012, fissa nel 30 per cento - in luogo del previgente 7 per cento - la rivalutazione dei redditi dominicale e agrario a decorrere dal periodo di imposta 2016. Da tale rivalutazione sono esclusi i terreni agricoli e quelli non coltivati posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola.

Si tratta di una rivalutazione ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi. Si segnala che la relazione tecnica valuta l’impatto della misura ai soli fini IRPEF.

 

Il comma 910, sostituendo il comma 423 dell’articolo 1 della legge n. 266/2005, stabilisce i criteri da utilizzare a regime per individuare le attività produttive di reddito agrario.

Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all’ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al D.P.R. n. 442/1997.

 

Il comma 912 esplicita che le disposizioni del comma 518 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

 

In base al comma 913 viene soppresso il comma 1 dell’articolo 22 del decreto-legge n. 66/2014, relativo al comma 423 oggetto dell'intervento di cui al comma 5.

Si tratta di una norma di coordinamento, volta a stabilire in via definitiva il regime fiscale in materia, precedentemente previsto in via temporanea per il 2014 e 2015 dal comma 1 dell'articolo 22 del D.L. n. 66/2014.

 

Il comma 914 stabilisce che, a valere sulle risorse di cui al Fondo di investimento nel capitale di rischio previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 22 giugno 2004, n. 182, per gli interventi previsti all’articolo 66, comma 3, della n. 289/2002, ISMEA versa all’entrata del bilancio dello Stato la somma di 45 milioni di euro per l’anno 2016.

Il citato Fondo di investimento nel capitale di rischio è stato istituito al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari; per la gestione del Fondo l'ISMEA è stato autorizzato a costituire un'apposita società di capitali, anche nella forma di una società di gestione del risparmio.

 

Il comma 915 riduce di 8,3 milioni di euro per l’anno 2016, di 7,9 milioni per l’anno 2017 e di 8 milioni per l’anno 2018 la dotazione del Fondo per gli incentivi all’assunzione dei giovani lavoratori agricoli di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 91/2014.

L'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 91/20141 ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per gli incentivi all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli, con una dotazione pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018; il Fondo è finalizzato all'erogazione di incentivi per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato con determinati requisiti, giovani lavoratori agricoli di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

 

Il comma 916 reca disposizioni in merito alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 61 a 72 della presente legge in materia di esenzione IRAP in agricoltura e pesca, alla cui scheda di lettura si rinvia: quanto a 75 milioni di euro per l’anno 2016, a 18 milioni di euro nel 2017 e a 22,5 milioni di euro nel 2018, si provvede mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 n. 66/2014; quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 23 n. 190/2014, n. 190.

L’articolo 49 del D.L. 66/2014 ha stabilito l'avvio di un programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi e della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui andati in perenzione, esistenti alla data del 31 dicembre 2013. In esito a tale rilevazione, è prevista l'eliminazione dei residui passivi iscritti in bilancio, insieme alla cancellazione delle relative partite dalle scritture contabili del conto del patrimonio generale dello Stato per i residui passivi perenti. Contestualmente vengono istituiti appositi fondi, da iscrivere negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, la cui dotazione è fissata in misura non superiore al 50 per cento dell’ammontare dei residui eliminati; la restante parte viene invece destinata ad apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il comma 2 dispone che, in esito ai risultati di tale attività di riaccertamento, l'ammontare delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare sia quantificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per ciascun Ministero. Si prevede altresì che l’attività stessa sia articolata in quattro distinti ambiti, disciplinati, rispettivamente, dalle lettere a), b) c) e d). Tale ultima lettera concerne i residui passivi relativi a trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali. In tale ipotesi si prevede che le operazioni di riaccertamento siano effettuate con il concorso degli stessi enti interessati.


 

Articolo 1, commi 906 e 907
(Agevolazioni piccola proprietà contadina)

 


906. Al comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le agevolazioni previste dal periodo precedente si applicano altresì agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di proprietari di masi chiusi di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, da loro abitualmente coltivati».

907. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono applicabili anche a favore del coniuge o dei parenti in linea retta, purché già proprietari di terreni agricoli e conviventi, di soggetti aventi i requisiti di cui al medesimo articolo 2, comma 4-bis.


 

 

Il comma 906 estende agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze posti in essere a favore di proprietari di masi chiusi (di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano n. 17/2001) dagli stessi abitualmente coltivati le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, previste all'articolo 2, comma 4-bis, del D.L. 194/2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge 25/2010), consistenti nella fissazione in misura fissa dell’imposta di registro ed ipotecaria ed nella misura dell’1 per cento dell'imposta catastale per i trasferimenti a titolo oneroso di terreni e pertinenze a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli.

 

Con il successivo comma 907 vengono estese le stesse agevolazioni fiscali a favore della piccola proprietà contadina al coniuge o ai parenti in linea retta, purché già proprietari di terreni agricoli e conviventi, dei soggetti che hanno già diritto a tali agevolazioni,

 

La disposizione richiamata – l’articolo 2, 4-bis del D.L. 194/2009 – ha previsto, ai fini delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, che gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'ISMEA, siano soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento.

Gli onorari dei notai per tali atti sono ridotti alla metà, mentre da tali agevolazioni decadono i soggetti che, prima del decorso di cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente.

Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3 del D.Lgs. 228/2001, sull’attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice, nonché all’articolo 2 del D.Lgs. 99/2004 in materia di società agricole.


 

Articolo 1, comma 908
(Compensazione IVA sulle carni)

 


908. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio 2016, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono innalzate le percentuali di compensazione applicabili a taluni prodotti del settore lattiero-caseario in misura non superiore al 10 per cento. Con lo stesso decreto e con le medesime modalità sono innalzate, per l'anno 2016, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non può comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro.


 

 

Il comma 908 prevede che con Decreto del Ministro dell’economia, da emanare di concerto con il Ministro delle politiche agricole, entro il termine del 31 gennaio 2016, venga disposto, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del D.P.R. 633/1972:

§  l’aumento, in misura non superiore al 10%, della compensazione IVA sui prodotti lattiero-caseari;

§  l’aumento, limitatamente al 2016, delle percentuali di compensazione dell’IVA applicabili agli animali vivi: della specie bovina, in misura non superiore al 7,70 %; e della specie suina, in misura non superiore all’8%.

L’onere per l’attuazione dell’innalzamento delle percentuali di compensazione dell’IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e della specie suina non può comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro.

L’articolo 34, comma 1, del D.P.R. 633/1972, sull’Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, disciplina il Regime speciale per i produttori agricoli, prevedendo che per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A) effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell'articolo 19 è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole. L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti alle cooperative e loro consorzi (di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dagli imprenditori agricoli con volume d’affari al di sotto di 7000 euro e i cessionari e committenti (comma 6, primo e secondo periodo).

Articolo 1, comma 911
(
Esenzione accisa produzione energia elettrica
da fonti rinnovabili per le imprese
)

 

911. L'articolo 52, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica anche all'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kw, consumata dai soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.

 

 

Il comma 911 dispone che l’articolo 52, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 504/1995 – il quale esenta dall'accisa l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni – si applica anche all’energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata da soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica di cui all’articolo 4, comma 1, n. 8 della legge n. 1643/1962 (dunque società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica che non sono state assoggettate a trasferimento all’ENEL) in locali ed in luoghi diversi dalle abitazioni.

 

Si ricorda che l’articolo 4, comma 1, n. 8) della legge n. 1643/1962 non ha assoggettato a trasferimento all'ENEL le imprese che non abbiano prodotto oppure prodotto e distribuito mediamente nel biennio 1959-60 più di 15 milioni di chilowattore per anno, e ha disposto che le medesime imprese venissero assoggettate a trasferimento allorché l'energia prodotta, oppure prodotta e distribuita, avesse per due anni consecutivi superato i 15 milioni di chilowattore per anno.


 

Articolo 1, comma 917
(Esenzione imposte per atti relative a controversie sui masi chiusi)

 


917. Il comma 3 dell'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, è sostituito dai seguenti:

«3. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolari relativi alle controversie in materia di masi chiusi, nonché quelli relativi all'assunzione del maso chiuso, in seguito all'apertura della successione, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro, da ogni altra imposta e tassa e dal contributo unificato.

3-bis. Le disposizioni del comma 3 si applicano per i periodi di imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente».


 

 

Il comma 917 dispone che le esenzioni fiscali già previste per atti e documenti relativi a procedimenti per controversie in materia di masi chiusi, (esenzione dall’imposta di bollo, di registro, da ogni altra imposta e tassa e dal contributo unificato) si applichino anche ai procedimenti relativi all’assunzione di masi chiusi, in seguito all'apertura della successione. Si chiarisce, inoltre, che tali agevolazioni si applicano per i periodi di imposta per i quali non siano già scaduti i termini di accertamento e di riscossione.

 

Il testo in esame interviene modificando il comma 3 ed aggiungendo il comma 3-bis all’articolo 35 della legge n.340 del 2000. Il comma 1 del medesimo articoli prevede che in tutte le controversie in materia di masi chiusi concernenti la determinazione dell'assuntore del maso chiuso e la determinazione del prezzo di assunzione si osservino le disposizioni dettate dal capo I del titolo IV del Libro secondo del Codice di procedura civile, relative alle controversie individuali di lavoro nell'ambito del processo di cognizione. Il previo tentativo di conciliazione che il codice di procedura civile richiede per l'instaurazione di una controversia individuale di lavoro, nel caso dei masi chiusi, viene esperito dinanzi alla Ripartizione Agricoltura della provincia autonoma di Bolzano, derogando alla disciplina generale prevista dall'art. 410 c.p.c..

Si ricorda che l'articolo 410 c.p.c. dispone che chi intenda proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti ad una controversia individuale di lavoro (ma anche rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, rapporti di agenzia e di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica e di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico) e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione, istituita ogni ufficio provinciale del lavoro.

L’Ufficio competente a ricevere la comunicazione del tentativo di conciliazione è la Ripartizione agricoltura della provincia autonoma di Bolzano, e non l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, deroga anche in questo caso alle disposizioni previste in via generale.

A tal riguardo, si rileva che le disposizioni in esame recepiscono letteralmente quanto disposto in merito dall’articolo 21 della legge provinciale della provincia autonoma di Bolzano n. 17 del 28 novembre 2001.


 

Articolo 1, commi 918-946 e 948
(Disposizioni in materia di giochi)

 


918. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 17,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1° gennaio 2016. A decorrere dalla stessa data, la percentuale destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 70 per cento.

919. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 5,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

920. Il comma 649 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

921. Il comma 649 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si interpreta nel senso che la riduzione su base annua delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica a ciascun operatore della filiera in misura proporzionale alla sua partecipazione alla distribuzione del compenso, sulla base dei relativi accordi contrattuali, tenuto conto della loro durata nell'anno 2015.

922. A decorrere dal 1° gennaio 2016 è precluso il rilascio di nulla osta per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che non siano sostitutivi di nulla osta di apparecchi in esercizio.

923. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 1, comma 646, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in caso di violazione dell'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il titolare dell'esercizio è punito con la sanzione amministrativa di euro 20.000; la stessa sanzione si applica al proprietario dell'apparecchio. Il divieto di cui al precedente periodo e la sanzione ivi prevista si applicano, altresì, nell'ipotesi di offerta di giochi promozionali di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, per il tramite di qualunque tipologia di apparecchi situati in esercizi pubblici idonei a consentire la connessione telematica al web. Il titolare della piattaforma dei giochi promozionali è punito con la sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 100.000. Le sanzioni sono irrogate dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli - area monopoli, territorialmente competente; per i soggetti con sede all'estero è competente l'ufficio dei monopoli del Lazio.

924. All'articolo 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le sanzioni previste dal comma 1, lettera o), e dal relativo decreto di attuazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si applicano esclusivamente ai concorsi a premio per i quali è stata accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l'elusione del monopolio statale dei giochi. Per le altre violazioni resta ferma la disciplina sanzionatoria anteriormente vigente in materia».

925. Le norme di cui al comma 924 si applicano anche in riferimento alle sanzioni già irrogate, ma non definitive alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto impugnate o ancora suscettibili di impugnativa. Le relative sanzioni sono rideterminate d'ufficio da parte dell'autorità competente.

926. Ai soggetti indicati dall'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non hanno aderito entro il 31 gennaio 2015 alla procedura di regolarizzazione di cui al medesimo comma, nonché a quelli attivi successivamente alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermo in ogni caso il fatto che, in tale caso, il giocatore è l'offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione alle condizioni di cui ai commi 643, 644 e 645 del medesimo articolo 1 della legge n. 190 del 2014, ai quali, a tale fine, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alle lettere a) e b) del comma 643, le parole: «31 gennaio 2015» e «5 gennaio 2015» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 gennaio 2016» e «5 gennaio 2016»;

b) alla lettera c) del comma 643, le parole: «28 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «29 febbraio 2016»;

c) alle lettere e) e i) del comma 643, la parola: «2015», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «2016» e le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo»;

d) alla lettera g) del comma 644, le parole: «1° gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2016».

927. Qualora uno o più soggetti residenti, operanti nell'ambito di un'unica rete di vendita, svolgano, per conto di soggetti esteri non residenti o comunque sulla base di contratti di ricevitoria o intermediazione con i soggetti terzi, le attività tipiche del gestore, anche sotto forma di centro trasmissione dati, quali, ad esempio, raccolta scommesse, raccolta delle somme puntate, pagamento dei premi, e mettano a disposizione dei fruitori finali del servizio strumenti per effettuare la giocata, quali le apparecchiature telematiche e i locali presso cui scommettere, e allorché i flussi finanziari, relativi alle suddette attività ed intercorsi tra i gestori e il soggetto non residente, superino, nell'arco di sei mesi, 500.000 euro, l'Agenzia delle entrate, rilevati i suddetti presupposti dall'informativa dell'intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, da effettuare secondo i criteri stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla medesima informativa convoca in contraddittorio i gestori e il soggetto estero, i quali possono fornire prova contraria circa la presenza in Italia di una stabile organizzazione, ai sensi dell’ articolo 162 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

928. Le attività svolte dai gestori possono essere desunte dai dati, dalle notizie e dalle informazioni comunicate dal Corpo della guardia di finanza ai fini dell'instaurazione del contraddittorio di cui al comma 927.

929. Laddove, all'esito del procedimento in contraddittorio di cui al comma 927, da concludere entro novanta giorni, sia accertata in Italia la stabile organizzazione del soggetto estero, l'Agenzia delle entrate emette motivato accertamento, liquidando la maggiore imposta e le sanzioni dovute.

930. A seguito di segnalazione dell'Agenzia delle entrate dei contribuenti nei confronti dei quali sia stata accertata la stabile organizzazione, gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, ai fini della disciplina in materia di antiriciclaggio, sono tenuti ad applicare una ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 25 per cento sugli importi delle transazioni verso il beneficiario non residente, con versamento del prelievo entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione del pagamento.

931. Il contribuente può comunque presentare, entro sessanta giorni dall'inizio di ciascun periodo di imposta, specifica istanza di interpello disapplicativo, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con la quale dimostri il venir meno dei presupposti di cui ai commi da 918 a 930 del presente articolo.

932. In vista della scadenza delle concessioni vigenti, per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attività di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei princìpi e delle regole europee e nazionali, attribuisce con gara da indire dal 1° maggio 2016, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, tutte le concessioni per la raccolta delle predette scommesse nel rispetto dei seguenti criteri:

a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile, per la raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi inclusi le scommesse su eventi simulati ed i concorsi pronostici su base sportiva ed ippica, presso punti di vendita aventi come attività prevalente la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, fino a un numero massimo di 10.000 diritti, e presso punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, fino ad un massimo di 5.000 diritti, di cui fino a un massimo di 1.000 diritti negli esercizi in cui si effettua quale attività principale la somministrazione di alimenti e bevande;

b) base d'asta non inferiore ad euro 32.000 per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro 18.000 per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

c) in caso di aggiudicazione, versamento della somma offerta entro la data di sottoscrizione della concessione;

d) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato.

933. I concessionari per la raccolta delle scommesse di cui al comma 932 e per la raccolta del gioco a distanza di cui al comma 935, in scadenza alla data del 30 giugno 2016, proseguono le loro attività di raccolta fino alla data di sottoscrizione delle convenzioni accessive alle concessioni aggiudicate ai sensi dei predetti commi, a condizione che presentino domanda di partecipazione.

934. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 636:

1) all'alinea, le parole: «anni 2013 e 2014» e «2014» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «anni dal 2013 al 2016» e «2016 a una gara per l'attribuzione di 210 concessioni per il predetto gioco» e le parole: «alla riattribuzione delle medesime concessioni» sono soppresse;

2) alla lettera a), le parole: «euro 200.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 350.000»;

3) alla lettera b), le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «nove anni, non rinnovabile»;

4) alla lettera c), le parole: «euro 2.800» e «euro 1.400» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «euro 5.000» e «euro 2.500» e dopo le parole: «concessione riattribuita» sono aggiunte le seguenti: «, fermi in ogni caso la sottoscrizione dell'atto integrativo previsto dall'articolo 1, comma 79, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga»;

5) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) all'atto dell'aggiudicazione, versamento della somma offerta ai sensi della lettera a) entro la data di sottoscrizione della concessione»;

6) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato»;

b) al comma 637, le parole: «, da adottare entro la fine del mese di maggio 2014,» sono soppresse.

935. In considerazione dell'approssimarsi della scadenza di un gruppo di concessioni relative alla raccolta a distanza dei giochi di cui all'articolo 24, comma 11, lettere da a) ad f), della legge 7 luglio 2009, n. 88, al fine di garantire la continuità delle entrate erariali, nonché la tutela dei giocatori e della fede pubblica attraverso azioni che consentano il contrasto al gioco illegale, ed un allineamento temporale, al 31 dicembre 2022, di tutte le concessioni aventi ad oggetto la commercializzazione dei giochi a distanza di cui al citato articolo 24, comma 11, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli bandisce entro il 31 luglio 2016 una gara per la selezione, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, di 120 concessioni per la commercializzazione dei suddetti giochi a distanza nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 24, comma 15, lettere da a) a e) e g), della citata legge n. 88 del 2009 e previo versamento di un corrispettivo una tantum, per la durata della concessione, pari ad euro 200.000.

936. Entro il 30 aprile 2016, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età. Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti.

937. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 4 a 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e fermo il divieto di pubblicità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per contrastare l'esercizio abusivo dell'attività di gioco o scommessa e per garantire ai consumatori, ai giocatori e ai minori un elevato livello di tutela, inteso a salvaguardare la salute e a ridurre al minimo gli eventuali danni economici che possono derivare da un gioco compulsivo o eccessivo, la propaganda pubblicitaria audiovisiva di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro è effettuata tenendo conto dei princìpi previsti dalla raccomandazione 2014/478/UE della Commissione, del 14 luglio 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, di concerto con il Ministro della salute, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per l'attuazione della citata raccomandazione.

938. In ogni caso, è vietata la pubblicità:

a) che incoraggi il gioco eccessivo o incontrollato;

b) che neghi che il gioco possa comportare dei rischi;

c) che ometta di rendere esplicite le modalità e le condizioni per la fruizione di incentivi o bonus;

d) che presenti o suggerisca che il gioco sia un modo per risolvere problemi finanziari o personali, ovvero che costituisca una fonte di guadagno o di sostentamento alternativa al lavoro, piuttosto che una semplice forma di intrattenimento e di divertimento;

e) che induca a ritenere che l'esperienza, la competenza o l'abilità del giocatore permetta di ridurre o eliminare l'incertezza della vincita o consenta di vincere sistematicamente;

f) che si rivolga o faccia riferimento, anche indiretto, ai minori e rappresenti questi ultimi, ovvero soggetti che appaiano evidentemente tali, intenti al gioco;

g) che utilizzi segni, disegni, personaggi e persone, direttamente e primariamente legati ai minori, che possano generare un diretto interesse su di loro;

h) che induca a ritenere che il gioco contribuisca ad accrescere la propria autostima, considerazione sociale e successo interpersonale;

i) che rappresenti l'astensione dal gioco come un valore negativo;

l) che induca a confondere la facilità del gioco con la facilità della vincita;

m) che contenga dichiarazioni infondate sulla possibilità di vincita o sul rendimento che i giocatori possono aspettarsi di ottenere dal gioco;

n) che faccia riferimento a servizi di credito al consumo immediatamente utilizzabili ai fini del gioco.

939. E' altresì vietata la pubblicità di giochi con vincita in denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste, nel rispetto dei princìpi sanciti in sede europea, dalle ore 7 alle ore 22 di ogni giorno. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma i media specializzati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, nonché le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Sono altresì escluse le forme di comunicazione indiretta derivanti dalle sponsorizzazioni nei settori della cultura, della ricerca, dello sport, nonché nei settori della sanità e dell'assistenza.

940. La violazione dei divieti di cui ai commi 938 e 939 e delle prescrizioni del decreto di cui al comma 937 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Le sanzioni sono irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo i princìpi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, al soggetto che commissiona la pubblicità, al soggetto che la effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale essa è diffusa.

941. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche attraverso l'utilizzo dei propri siti web, predispone campagne di informazione e sensibilizzazione, con particolare riferimento alle scuole di ogni ordine e grado, sui fattori di rischio connessi al gioco d'azzardo, al fine di aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati, nonché sui rischi che ne derivano per la salute, fornendo informazioni sui servizi predisposti dalle strutture pubbliche e del terzo settore per affrontare il problema della dipendenza da gioco d'azzardo.

942. Al fine di semplificare il processo di certificazione dei sistemi del gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dei relativi giochi, anche per incrementare il corrispondente gettito erariale, all'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole: «nonché le modalità di verifica della loro conformità» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«5-bis) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula convenzioni per l'effettuazione delle verifiche di conformità dei sistemi di gioco e dei giochi offerti e affida al partner tecnologico la verifica di parte dei sistemi e giochi già sottoposti a verifica di conformità in attuazione delle convenzioni stesse. La presente disposizione si applica a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui, con decreto del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono emanate le relative disposizioni attuative di carattere tecnico e quelle necessarie per l'effettuazione dei controlli».

943. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinato il processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. I nulla osta per gli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6, lettera a), non possono più essere rilasciati dopo il 31 dicembre 2017; tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre 2019. A partire dal 1° gennaio 2017 possono essere rilasciati solo nulla osta per apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, prevedendo la riduzione proporzionale, in misura non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015, riferibili a ciascun concessionario. Le modalità di tale riduzione, anche tenuto conto della diffusione territoriale degli apparecchi, il costo dei nuovi nulla osta e le modalità, anche rateali, del relativo pagamento sono definiti con il citato decreto ministeriale.

944. A decorrere dal 1° gennaio 2016 per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è stabilita nella misura del 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore.

945. A decorrere dal 1° gennaio 2016, alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 18 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 22 per cento, se la raccolta avviene a distanza. Al gioco del Bingo a distanza si applica l'imposta unica di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1998; a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'imposta unica è stabilita nella misura del 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore.

946. Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP), come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP). Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

948. Il numero 26) della lettera b) del comma 78 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è abrogato.


 

 

I commi 918-948 contengono disposizioni di varia natura: in particolare, si stabilisce l'aumento del prelievo erariale unico (PREU) relativo a newslot (dal 13 al 17,5 per cento) e video lottery terminal - VLT (dal 5 al 5,5 per cento) nonché la riapertura dei termini ai fini della regolarizzazione fiscale per emersione dei centri di raccolta on line di scommesse non autorizzati. Si individua una procedura per accertare la stabile organizzazione in caso di raccolta delle scommesse per mezzo dei centri di trasmissione dati (c.d. CTD), da assoggettare ad una ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 25 per cento. Sono previsti bandi di gara per nuove concessioni riguardanti le scommesse sportive e non sportive, il Bingo ed i giochi a distanza.

 

Il comma 918 incrementa, a decorrere dal 1 gennaio 2016, il PREU (prelievo erariale unico) dall'attuale 13 per cento al 17,5 per cento con riferimento all'ammontare delle somme giocate attraverso le c.d. "new slot" o AWP di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto n. 773/1931 (T.U.L.P.S) e riduce la percentuale minima destinata alle vincite (pay out) dal 74 al 70 per cento.

In base all'articolo 5, comma 2, del D.Direttoriale AAMS del 12/10/2011, la misura del PREU relativa agli apparecchi in oggetto è fissata nella misura del 13 per cento delle somme giocate, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

L'art. 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S., unitamente al decreto 4 dicembre 2003, così come modificato dal decreto interdirettoriale 19 settembre 2006, definisce la categoria degli apparecchi con vincita in denaro, meglio noti come new slot, specificandone le caratteristiche. In particolare: ciascun apparecchio di gioco, che può essere installato sia in pubblici esercizi, quali rivendite di tabacchi, sia in sale destinate prevalentemente ad attività di gioco, deve essere collegato alla rete telematica dell’Agenzia; la distribuzione di vincite in denaro, ciascuna di valore non superiore a cento euro, avviene subito dopo la conclusione della partita esclusivamente in monete; le vincite, computate dall’apparecchio, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, non devono risultare inferiori al 75% delle somme giocate; l'uso di tali apparecchi è vietato ai minori di 18 anni; gli apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.

 

Il comma 919, con decorrenza dal 1 gennaio 2016, incrementa il PREU dal precedente 5 per cento al 5,5 per cento con riferimento all'ammontare delle somme giocate attraverso le c.d. Video Lotteries Terminal" o VLT, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto n. 773/1931 (T.U.L.P.S).

In base all'articolo 1, comma 479, della legge n. 228/2012, il PREU relativo agli apparecchi in oggetto è fissato in misura pari al 5 per cento dell'ammontare delle somme giocate.

Si tratta di apparecchi facenti parte di una rete telematica, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa; essi possono essere installati solo in sale destinate all'attività di gioco, con accesso precluso ai minori.

 

Il comma 920 dispone a decorrere dal 2016 l’abrogazione della norma che ha stabilito a decorrere dal 2015 la riduzione di 500 milioni di euro dei compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori di filiera della raccolta del gioco con newslot e videolottery (comma 649 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014).

 

Il comma 921 contiene una interpretazione autentica del comma 649 abrogato (quindi valida per il periodo di vigenza), prevedendo che la riduzione dei compensi si applica a ciascun operatore della filiera in misura proporzionale alla sua partecipazione alla distribuzione del compenso, sulla base dei relativi accordi contrattuali, tenuto conto della loro durata nell’anno 2015.

 

Il comma 922 prevede che a decorrere dal 2016 il rilascio del nulla osta per le newslot è consentito solo in sostituzione di quelli già esistenti: si preclude pertanto l’ammissione di apparecchi aggiuntivi.

 

Il comma 923 introduce una nuova sanzione amministrativa di 20 mila euro in caso di violazione della norma che vieta l’installazione negli esercizi pubblici dei c.d. totem (apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentono ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità). La sanzione si applica al titolare dell’esercizio e al proprietario dell’apparecchio. La sanzione, da 50 mila a 100 mila euro, si applica anche nell’ipotesi di offerta di giochi promozionali connessi via web.

 

Il comma 924 aggiunge all’articolo 12 del decreto-legge n. 39 del 2009 il comma 1-bis, il quale prevede che le sanzioni previste in caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento (comma 1, lettera o), del citato articolo 12) si applicano esclusivamente ai concorsi a premio per i quali è stata accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l’elusione del monopolio statale dei giochi. Per le altre violazioni resta ferma la disciplina sanzionatoria anteriormente vigente.

 

Il comma 925 stabilisce che la delimitazione introdotta dal comma 924 si applica anche alle sanzioni già irrogate, ma non definitive al 1° gennaio 2016, in quanto impugnate o ancora impugnabili.

 

Il comma 926, novellando i commi 643 e 644 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014, proroga fino al 31 gennaio 2016 la c.d. regolarizzazione fiscale per emersione dei centri di raccolta on line delle scommesse non autorizzati, il cui procedimento è definito dell’articolo 1, commi 643, 644 e 645 della medesima legge n. 190/2014; contestualmente, vengono prorogate le date entro le quali devono essere espletate le varie operazioni procedurali finalizzate alla regolarizzazione stessa.

La sanatoria riguarda i c.d. CTD (Centri di Trasmissione Dati). L’adesione alla procedura di emersione consentirebbe (qualora il bando di gara dovesse prevedere una clausola in tal senso) a coloro che, per mezzo della procedura di regolarizzazione fiscale, entrano a far parte del circuito legale, la possibilità di partecipare alla prossima gara per l’attribuzione delle concessioni per la raccolta delle scommesse sportive, ippiche e non sportive, da espletarsi entro la prima metà dell’anno 2016, in vista della scadenza delle concessioni attualmente vigenti.

Ai sensi dell’alinea del comma 643 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014, sono destinatari della possibile regolarizzazione in parola quei soggetti che, in assenza di concessione governativa e fino al momento in cui la conseguono, offrono comunque scommesse con vincite in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La legislazione vigente, in considerazione del fatto che il contratto di gioco perfezionato in Italia è regolato dalla legislazione nazionale, prevede la possibilità per i titolari dell’esercizio e del punto di raccolta non collegati di regolarizzare la propria posizione, presentando, entro la data del 31 gennaio 2015 - che diventa il 31 gennaio 2016 sulla base della disposizione in esame - una dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione con la domanda di rilascio di titolo abilitativo all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché di collegamento al totalizzatore nazionale, anche mediante uno dei concessionari di Stato per la raccolta di scommesse, ed effettuando un versamento di euro 10.000.

 

Il comma 927 individua una procedura per accertare la stabile organizzazione del soggetto estero che svolge attività di raccolta delle scommesse per mezzo dei centri di trasmissione dati (c.d. CTD), il quale viene assoggettato ad una ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 25 per cento (ai sensi del successivo comma 930).

In particolare, qualora un soggetto residente o più soggetti residenti, operanti nell’ambito di un’unica rete di vendita svolgano, per conto di soggetti esteri non residenti o comunque sulla base di contratti di ricevitoria o intermediazione con i soggetti terzi, le attività tipiche del gestore, anche sotto forma di centro trasmissione dati (quali, ad esempio, raccolta scommesse, raccolta delle somme puntate, pagamento dei premi), e metta a disposizione dei fruitori finali del servizio strumenti per effettuare la giocata, quali le apparecchiature telematiche e i locali presso cui scommettere, e allorché i flussi finanziari, relativi alle suddette attività ed intercorsi tra i gestori e il soggetto non residente, superino, nell’arco di sei mesi, cinquecentomila euro, l’Agenzia delle Entrate, rilevati i suddetti presupposti dall’informativa dell’intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nell’articolo 11, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 231/2007, da effettuarsi secondo i criteri stabiliti dal Ministero dell’economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla medesima informativa convoca in contraddittorio il gestore e il soggetto estero, i quali possono fornire prova contraria circa la presenza in Italia di una stabile organizzazione, ai sensi dell’articolo 162, del TUIR.

Si ricorda che il d.lgs. n. 231/2007 contiene disposizioni per l'attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. I commi 1 e 2 dell'articolo 11 di detto decreto legislativo elencano gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria: banche; Poste Italiane S.p.A.; istituti di moneta elettronica; istituti di pagamento; società di intermediazione mobiliare (SIM); società di gestione del risparmio (SGR); società di investimento a capitale variabile (SICAV); imprese di assicurazione; agenti di cambio; società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi; intermediari finanziari iscritti nell'apposito albo; società fiduciarie; succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero; Cassa depositi e prestiti S.p.A.; soggetti abilitati al microcredito; confidi; soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta.

La relazione illustrativa spiega che il richiamo alla stabile organizzazione, espressione con la quale si designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato, è volto a facilitare nel concreto l'intercettazione degli introiti dei centri trasmissione dati.

 

Il comma 928 prevede che, al fine di attivare la richiamata procedura, le attività tipiche del soggetto gestore possono essere desunte dai dati, dalle notizie e dalle informazioni comunicate dalla Guardia di finanza per l’instaurazione del contraddittorio di cui al comma 527.

 

In base al comma 929, nel caso in cui, all’esito del contraddittorio, da concludersi entro 90 giorni, sia accertata in Italia la stabile organizzazione del soggetto estero, l’Agenzia delle Entrate emette motivato accertamento, liquidando la maggiore imposta e le sanzioni dovute.

 

Il comma 930 stabilisce che a seguito di segnalazione dell’Agenzia delle Entrate nei confronti dei contribuenti dei quali sia stata accertata la stabile organizzazione, gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nel citato articolo 11, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 231/2007, ai fini della disciplina dell’antiriciclaggio, sono tenuti ad applicare una ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 25 per cento sugli importi delle transazioni verso il beneficiario non residente, con versamento del prelievo entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione del pagamento.

 

Il contribuente, a norma del comma 931, può comunque presentare, entro 60 giorni dall’inizio di ciascun periodo di imposta, specifica istanza di interpello disapplicativo, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge n. 212/2000, qualora intenda dimostrare il venir meno dei presupposti di cui ai commi precedenti.

Si rammenta che ci si riferisce alla possibilità del contribuente di interpellare l'amministrazione finanziaria per la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. Nei casi in cui non sia stata resa risposta favorevole, resta comunque ferma la possibilità per il contribuente di fornire la dimostrazione di cui al periodo precedente anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa (si ricorda che tale nuova forma di interpello disapplicativo è stata prevista dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156).

 

Il comma 932 definisce i requisiti, i limiti e le modalità per la partecipazione al bando di gara "Scommesse": per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attività di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi e delle regole europee e nazionali, attribuisce con gara da indire dal 1° maggio 2016, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, tutte le concessioni per la raccolta delle predette scommesse.

Si evidenzia che, come affermato nella relazione governativa, tutte le concessioni per le scommesse verranno a scadenza il 30 giugno 2016.

Dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

a)   durata della concessione di nove anni, non rinnovabile, per la raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi inclusi le scommesse su eventi simulati ed i concorsi pronostici su base sportiva ed ippica; il numero massimo è di 10.000 diritti presso punti di vendita aventi come attività prevalente la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e di 5.000 diritti con riferimento ai punti di vendita nei quali la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici è accessoria; un sottoinsieme fino a un massimo di 1.000 diritti può riguardare gli esercizi in cui si effettua quale attività principale la somministrazione di alimenti e bevande;

b)  base d’asta non inferiore a 32.000 euro per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e a 18.000 euro per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

c)   in caso di aggiudicazione, versamento della somma offerta entro la data di sottoscrizione della concessione;

d)  possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato.

 

Il comma 933 prevede che i concessionari per la raccolta delle scommesse e per la raccolta del gioco a distanza in scadenza al 30 giugno 2016 proseguono le loro attività fino alla sottoscrizione delle nuove concessioni, a condizione che presentino domanda di partecipazione ai nuovi bandi.

 

Il comma 934 riguarda il gioco del Bingo: attraverso la novella dell'articolo 1, commi 636 e 637, della legge n. 147/2013, sono messe a gara 210 concessioni, con una soglia minima di 350.000 euro in luogo del vigente importo di 200.000 euro, per una durata della concessione che non è più di sei anni, bensì di nove anni, non rinnovabile; le rate da versare per la proroga onerosa delle concessioni sono innalzate da 2.800 a 5.000 euro per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni e da 1.400 a 2.500 euro per ogni frazione di mese inferiore a 15 giorni. Inoltre, attraverso l'inserimento della lettera d-bis, riguardante i criteri direttivi da seguire per le concessioni, la partecipazione alla selezione viene estesa in modo esplicito ai soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato.

L'espunzione della possibilità di rinnovare la concessione appare coerente con il principio di fonte comunitaria secondo il quale le concessioni pubbliche vanno attribuite - ovvero riattribuite, dopo la loro scadenza - secondo procedure di selezione concorrenziale.

La relazione illustrativa evidenzia che attualmente sono attive sul territorio nazionale 210 sale Bingo, per la maggior parte delle quali la concessione è scaduta nel biennio 2013-2015, mentre per le rimanenti le concessioni scadrà nel corso del 2016.

 

Il comma 935 disciplina la gara per il gioco a distanza: ai fini di un riallineamento temporale al 31 dicembre 2022 è previsto un bando di gara, entro il 31 luglio 2016, per selezionare, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, 120 concessioni, previo versamento di un corrispettivo una tantum, per la durata della concessione, pari a 200.000 euro.

 

Il comma 936 prevede che entro il 30 aprile 2016 siano definite in Conferenza unificata le caratteristiche dei punti vendita di gioco nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell’ordine pubblico, della pubblica fede dei giocatori e prevenire il rischio di accesso dei minori. Le intese raggiunte in Conferenza unificata sono recepite con decreto ministeriale, sentite le commissioni parlamentari competenti.

 

I commi dal 937 al 940 disciplinano la pubblicità dell’offerta di gioco. In particolare, il comma 937 dispone che la pubblicità di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro sia effettuata tenendo conto dei principi previsti dalla Raccomandazione della Commissione europea 2014/478/UE, i quali devono essere recepiti con decreto del MEF, di concerto con il Ministro della salute e sentita l’AGCOM, entro i successivi 120 giorni.

Si segnala che le indicazioni contenute nella Raccomandazione sono riprodotte dal successivo comma.

 

Il comma 938 prevede infatti una serie di divieti per la pubblicità del gioco. In particolare è vietata la pubblicità: che incoraggia il gioco eccessivo o incontrollato; che neghi i rischi del gioco; che presenti il gioco come un modo per risolvere i problemi finanziari; che induca a ritenere che la competenza del giocatore possa permettere di vincere sistematicamente; che si rivolga o faccia riferimento ai minori; che presenti l’astensione dal gioco come un valore negativo; che contenga dichiarazioni infondate sulle possibilità di vincita, che faccia riferimento al credito al consumo ai fini del gioco.

Il comma 939 vieta la pubblicità dei giochi con vincita in denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste dalle ore 7 alle ore 22 di ogni giorno, con esclusione dei media specializzati individuati con decreto ministeriale, delle lotterie nazionali e delle sponsorizzazioni nei settori della cultura, dell’istruzione e della ricerca, dello sport, della sanità e dell’assistenza.

Il comma 940 prevede le sanzioni amministrative, irrogate dall’AGCOM, in caso di inosservanza dei suddetti divieti.

 

Il comma 941 prevede che il Ministero della salute, di concerto con il MIUR, predispone campagne di informazione e sensibilizzazione, in particolare nelle scuole, sui fattori di rischio connessi al gioco d’azzardo, fornendo informazioni sui servizi disponibili per affrontare il problema della dipendenza dal gioco d’azzardo.

 

Il comma 942 è volto a semplificare il processo di certificazione delle VLT. A tal fine è soppressa la disposizione che demanda ad un decreto dirigenziale “le modalità di verifica di conformità” degli apparecchi. Si prevede, invece, che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli stipuli delle convenzioni per le verifiche di conformità dei sistemi di gioco e dei giochi offerti e affidi al partner tecnologico (SOGEI) la verifica di parte dei sistemi e/o giochi già sottoposti a verifica di conformità in attuazione delle convenzioni.

 

Il comma 943 demanda ad un decreto ministeriale la definizione del processo di evoluzione degli apparecchi newslot: si stabilisce il passaggio ad apparecchi con sistemi di gioco con controllo remoto (analogamente alle VLT). I vecchi apparecchi devono essere dismessi entro il 2019. A partire dal 2017 si prevede una riduzione del 30 per cento delle newslot rispetto agli apparecchi attivi al 31 luglio 2015. Si prevede un decreto attuativo per disciplinare le modalità di tale riduzione.

 

Il comma 944 prevede a decorrere dal 1° gennaio 2016, il passaggio al regime della tassazione sul margine per i giochi di abilità a distanza (20 per cento). Il margine è costituito dalla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte. Per tali giochi era prevista una tassazione sulla raccolta con l’aliquota del 3 per cento (con un payout di mercato del 90 per cento). La relazione tecnica afferma che tale passaggio determina una perdita di gettito (da 2,1 milioni a 1,4 milioni) che tuttavia potrebbe ridursi considerando la maggiore competitività di tali giochi rispetto a quelli clandestini.

 

Il comma 945 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il passaggio al regime della tassazione sul margine per le scommesse a quota fissa (18 per cento su rete fisica e 22 per cento a distanza), con esclusione delle scommesse ippiche, e, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per il Bingo a distanza (20 per cento). La relazione tecnica stima un aumento di 40 milioni di gettito derivante all’aumento della tassazione sulle scommesse sportive.

 

Il comma 946 istituisce presso il Ministero della salute il Fondo per il gioco d’azzardo patologico-GAP, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni, sentita la Conferenza Stato regioni e entri locali. Per la dotazione del fondo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

 

Il comma 948 sopprime il numero 26 della lettera b) del comma 78 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010 n. 220.

Si tratta di uno degli obblighi ai quali sono tenuti i concessionari dell'esercizio e della raccolta attraverso rete fisica e riguarda la cessione non onerosa della rete infrastrutturale di gestione e raccolta del gioco all’Agenzia delle dogane e dei monopoli all'atto della scadenza del termine di durata della concessione. Tale previsione - come ricorda la relazione illustrativa - era stata a suo tempo introdotta per evitare il rischio che alla cessazione della raccolta di gioco per conto dello Stato e nel rispetto del quadro regolatorio nazionale potesse far seguito, da parte dell’impresa cessata ma dotata ancora dell'adeguata strumentazione materiale, un'offerta di gioco non regolare. La Corte di Giustizia dovrebbe pronunciarsi sul punto nei primi mesi del 2016, dal momento che la Corte di Cassazione ha sollevato in merito un dubbio di compatibilità con il diritto europeo. Oltre a ciò, sono emerse difficoltà oggettive ai fini della concreta attivazione del vincolo, soprattutto nei confronti di eventuali operatori stranieri.


 

Articolo 1, comma 947
(
Servizi di supporto per l’istruzione degli alunni
con disabilità o in situazioni di svantaggio
)

 


947. Ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata. Per l'esercizio delle predette funzioni è attribuito un contributo di 70 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto del contributo di cui al periodo precedente tra gli enti territoriali interessati, anche frazionandolo, per l'anno 2016, sulla base dell'anno scolastico di riferimento, in due erogazioni, tenendo conto dell'effettivo esercizio delle funzioni di cui al primo periodo.


 

 

Il comma 947 attribuisce alle regioni, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le funzioni relative ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità o in situazione di svantaggio, fatti salvi i casi in cui, con legge regionale, queste funzioni sono state già attribuite alle province, alle città metropolitane o ai comuni.

La modifica è collegata al processo di riordino delle province, di cui alla L. 56/2014, alle quali l’art. 139 del D.Lgs. 112/1998 aveva attribuito le funzioni suddette in relazione all’istruzione secondaria superiore.

Le medesime funzioni, in base allo stesso art. 139, sono state attribuite ai comuni, in relazione agli altri gradi di scuola.

A tal fine, è autorizzata la spesa di € 70 mln per il 2016, da ripartire fra gli enti territoriali interessati con D.P.C.M., da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

L’assegnazione può essere effettuata in due tranches, sulla base dell’anno scolastico di riferimento.


 

Articolo 1, commi 949-957
(Disposizioni di semplificazione per la dichiarazione precompilata)

 


949. Al decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 3, al primo periodo, le parole: «prestazioni erogate nel 2015» sono sostituite dalle seguenti: «prestazioni erogate dal 2015» e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «I dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1° gennaio 2016 sono inviati al Sistema tessera sanitaria, con le medesime modalità di cui al presente comma, anche da parte delle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate»;

b) all'articolo 3, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera sanitaria ai sensi dei commi 2 e 3 mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema tessera sanitaria»;

c) all'articolo 3, comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al periodo precedente, si applica la sanzione prevista dall'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni»;

d) all'articolo 3, comma 5, le parole: «commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3 e 3-bis»;

e) all'articolo 3, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. Per le trasmissioni da effettuare nell'anno 2015, relative all'anno 2014, e comunque per quelle effettuate nel primo anno previsto per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati e delle certificazioni uniche utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al comma 5-bis del presente articolo, all'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 6-quinquies, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1»;

f) all'articolo 5, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l'Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi»;

g) all'articolo 1, comma 4, le parole: «5, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «5, commi 3 e 3-bis»;

h) all'articolo 5, comma 1, la lettera b) è abrogata con effetto per le dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall'anno 2016, relative al periodo di imposta 2015;

i) all'articolo 35, comma 3, le parole: «è trasmesso annualmente un numero di dichiarazioni pari all'uno per cento, con uno scostamento massimo del 10 per cento, del rapporto risultante tra le dichiarazioni trasmesse dal centro in ciascuno dei tre anni e la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel triennio precedente, compreso quello considerato» sono sostituite dalle seguenti: «la media delle dichiarazioni validamente trasmesse dal centro nel primo triennio sia almeno pari all'uno per cento della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio, con uno scostamento massimo del 10 per cento»;

l) all'articolo 35, comma 3, le parole: «2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «2015, 2016 e 2017».

950. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 25-bis è sostituito dal seguente:

«25-bis. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, a partire dall'anno d'imposta 2015, nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale che nell'anno precedente hanno ottenuto l'attestazione di iscrizione nell'Anagrafe dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché gli altri fondi comunque denominati, trasmettono all'Agenzia delle entrate, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto dei contributi versati di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 51 e di quelli di cui alla lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate che comunque non sono rimaste a carico del contribuente ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dell'articolo 15, comma 1, lettera c), dello stesso testo unico»;

b) il comma 25-ter è abrogato;

c) al comma 26:

1) il primo periodo è soppresso;

2) le parole: «al comma 25», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 25 e 25-bis».

951. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 6 e 22è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. In luogo della polizza di cui al comma 1, la garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa di assicurazione per un periodo di quattro anni successivi a quello di svolgimento dell'attività di assistenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuate modalità alternative che offrano adeguate garanzie»;

b) all'articolo 17, comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-bis) comunicare all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro il termine previsto alla lettera c), il risultato finale delle dichiarazioni. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 4-bis»;

c) all'articolo 7, comma 2-ter, le parole: «che il numero delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun centro sia almeno pari all'uno per cento del rapporto risultante tra la media delle dichiarazioni trasmesse dal centro nel triennio precedente e la» sono sostituite dalle seguenti: «annualmente che la media delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun centro nel triennio precedente sia almeno pari all'uno per cento della».

952. All'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. Salvo quanto previsto al comma 6-quinquies, i sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29 del citato decreto n. 600 del 1973 nonché dell'articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, tenuti al rilascio della certificazione di cui al comma 6-ter del presente articolo, trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, la dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 luglio di ciascun anno»;

b) al comma 6-quinquies, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Le certificazioni di cui al comma 6-ter sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Entro la stessa data sono altresì trasmessi in via telematica gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del presente comma sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1».

953. All'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

«1-quater. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, in via sperimentale, per l'anno 2016, l'obbligo di comunicare le operazioni di cui al comma 1 è escluso per coloro i quali trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175».

954. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse»;

b) all'articolo 15, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali»;

c) all'articolo 24, comma 3-bis, le parole: «nei confronti dei soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo» sono sostituite dalle seguenti: «nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio italiano».

955. Le disposizioni di cui al comma 954, lettere a) e b), si applicano a partire dall'anno d'imposta 2015. Per il primo anno di applicazione, il decreto di cui al comma 954, lettera b), è adottato entro il 31 gennaio 2016.

956. Con effetto per le dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall'anno 2016, relative al periodo di imposta 2015, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i commi 586 e 587 sono abrogati.

957. All'articolo 39, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: «di una somma pari alla sanzione irrogata» sono sostituite dalle seguenti: «di un importo pari alla sanzione irrogata e alle altre somme indicate al comma 1».


 

 

I commi dal 949 al 957 recano norme in materia di adempimenti relativi alla presentazione delle dichiarazioni fiscali con particolare riferimento alla dichiarazione precompilata.

 

Il comma 949 apporta modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata).

In particolare, la lettera a) modifica le disposizioni dell'articolo 3, comma 3, rendendo permanente l’obbligo per le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e tutti i soggetti espressamente menzionati nella disposizione di inviare al Sistema tessera sanitaria, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate. Tale obbligo viene esteso, a partire dal 1° gennaio 2016, anche alle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari, sebbene non accreditate.

La lettera b) prevede l'introduzione, all'articolo 3 del decreto legislativo 175/2014, di un comma 3-bis il quale consente a tutti i cittadini - anche quelli che non sono destinatari della dichiarazione dei redditi precompilata - di consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema Tessera Sanitaria. In tal modo i cittadini autenticati potrebbero accedere a dati che li riguardano, con vantaggi in termini di informazione e di valorizzazione dei dati acquisiti, che spesso sono risultato di adempimenti onerosi.

La lettera c) integra l'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 175/2014 - il quale disponeva che i termini e le modalità per la trasmissione telematica dei dati per ottenere le deduzioni o detrazioni fossero stabiliti con decreto del ministro dell'economia e delle finanze (decreto che non risulta ancora emanato) - con una disposizione in merito ai casi di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni questi casi sono trattati analogamente a quelli indicati nell'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Quest'ultimo dispone che in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati relativi agli elenchi che gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria relativamente ai soggetti ai quali sono state rimborsate spese sanitarie per effetto dei contributi versati, ai fini dei controlli sugli oneri detraibili, si applica la sanzione di cento euro per ogni comunicazione in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 28 febbraio di ciascun anno, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa.

La lettera d) apporta una modifica formale all'articolo 3, comma 5, conseguente all'introduzione del comma 3 bis.

La lettera e) aggiunge un nuovo comma 5-ter all’articolo 3 del D.Lgs. n. 175 del 2014 relativo alla trasmissione all'Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti. In particolare si prevede che non si applicano le sanzioni in caso di lieve ritardo o di errata trasmissione dei dati relativi al 2014 ovvero relativi al primo anno di applicazione della normativa, a condizione che l’errore non abbia determinato una indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata. Si tratta, in particolare, delle sanzioni a carico dei soggetti obbligati con riferimento alle prestazioni sanitarie; quelle a carico degli altri soggetti obbligati, ovvero banche, fondi pensioni, imprese assicuratrici e enti previdenziali (art. 78, comma 26 della legge n. 413 del 1991); quelle a carico dei sostituti di imposta (art. 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. n. 322 del 1998).

In base alla lettera f), l'articolo 5 risulta integrato del comma 3-bis. L'articolo 5 indica i casi in cui non si effettua il controllo sui dati della dichiarazione precompilata e stabilisce, altresì, i casi nei quali tale controllo deve essere eseguito. Il comma 3-bis introdotto stabilisce che l'Agenzia delle Entrate può eseguire controlli preventivi, entro quattro mesi dal termine stabilito per la trasmissione della dichiarazione o dalla data di trasmissione qualora tale data fosse posteriore a detto termine, nell'ipotesi in cui la dichiarazione dei redditi viene presentata direttamente o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale e risulta differente rispetto a quella precompilata con riferimento alla determinazione del reddito o dell'imposta o incoerente rispetto ai criteri stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, o risulti un rimborso superiore all'importo di euro 4.000. L'agenzia delle Entrate ha l'onere di erogare l'importo risultante a titolo di rimborso dopo l'esecuzione dei prescritti controlli, entro e non oltre il termine di sei mesi successivi al termine stabilito per la trasmissione della dichiarazione o entro sei mesi dalla data della trasmissione e se essa è posteriore rispetto al termine prescritto.

In particolare, l'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, stabilisce che nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, senza modifiche, l'Agenzia delle Entrate non procede al controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata, mentre, su tali dati, resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.

Il controllo deve essere, invece, effettuato, nel caso di presentazione, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, della dichiarazione precompilata con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta o nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante CAAF o professionista. In tal caso il controllo formale è effettuato nei confronti del CAAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata. Resta fermo il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.

La lettera g), inserisce al comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 175/2014 il rimando al comma 3-bis - introdotto dalla lettera e) della disposizione in esame. Il comma 4 dell'art. 1 riguarda la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie da parte dei contribuenti. A tali casi si applicano anche le disposizioni contenute nell’illustrato comma 3-bis in materia di controlli (oltre che quelle del comma 3 e dell'articolo 6 del medesimo decreto).

La lettera h) abroga la lettera b) del comma 1 dell'articolo 5, che escludeva il controllo preventivo nell'ipotesi di dichiarazione precompilata presentata direttamente o tramite il sostituto d'imposta nei casi di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro per detrazioni per carichi di famiglia. Tale abrogazione produce effetto a partire dalle dichiarazione presentate nel 2016 relativamente ai redditi del 2015.

La lettera i) apporta una modifica alle previsioni dell'articolo 35, comma 3, in merito ai requisiti dimensionali ai fini dello svolgimento dell'attività di assistenza fiscale da parte dei CAAF. A seguito di tale modifica possono essere considerati "centri autorizzati" quelli per i quali la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse nel primo triennio sia almeno pari all'un per cento della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività fiscale. E' ammesso uno scostamento massimo del 10 per cento da tale valore. In base all'articolo 35 comma 3 vigente, tale valore deve essere pari all'un per cento del rapporto tra le dichiarazioni trasmesse dal Centro in ciascuno dei tre anni e la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel triennio precedente, incluso quello considerato, con uno scostamento del 10 per cento.

La lettera l) prevede che i requisiti previsti per lo svolgimento dell’attività dei CAF (in particolare, in relazione al numero di dichiarazioni da essi trasmesse) si applichino con riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2015-2017, in luogo degli anni da 2016 a 2018.

 

Il comma 950 apporta modifiche all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 relativamente agli obblighi di comunicazione da parte di enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale dei dati relativi alle somme che non concorrono alla formazione del reddito, nonché dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate e delle spese sanitarie che comunque non sono rimaste a carico del contribuente.

In particolare, la lettera a) sostituisce il comma 25-bis dell'articolo predetto fissando al 28 febbraio di ciascun anno il termine entro il quale tutti gli enti, le casse, le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate ai soggetti del rapporto, a seguito del versamento dei contributi secondo le previsioni dell'articolo 51, comma 2 e dell'articolo 10, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, nonché tutti i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate e che comunque non risultano essere rimaste a carico dei contribuenti. Tale comunicazione è effettuata ai fini dell'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate a partire dall'anno di imposta 2015 ed i relativi controlli su oneri deducibili e detraibili.

Gli enti suddetti sono tenuti a comunicare anche i dati relativi alle spese sanitarie che non sono rimaste a carico dei contribuenti in base a specifiche disposizioni del TUIR.

La lettera b) abroga il comma 25-ter dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 che prevedeva che contenuto, termini e modalità delle trasmissioni dei dati per l'effettuazione dei controlli sugli oneri detraibili sarebbero stati definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

La lettera c) prevede la soppressione del primo periodo del comma 26 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che disciplinava la predisposizione degli elenchi mediante l'utilizzo di supporti magnetici con modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

Inoltre nel testo dell'articolo, ogni qualvolta si fa riferimento al comma 25, è stabilito che tale riferimento sia esteso anche alle disposizioni del comma 25- bis.

 

Il comma 951 apporta modifiche al decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164.

La lettera a) consente ai CAF, in luogo della polizza assicurativa ad essi richiesta per lo svolgimento delle proprie attività di assistenza, di prestare idonea garanzia sotto forma di titoli di Stato o titoli garantiti dallo Stato, ovvero ancora sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa. Si demanda a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la possibilità di individuare ulteriori modalità alternative che offrano adeguate garanzie.

La lettera b) introduce all'articolo 17, Assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta, comma 1, la lettera c-bis) che prescrive un ulteriore onere per i sostituti di imposta consistente nella comunicazione all'Agenzia delle entrate, mediante strumenti telematici ed entro il termine del 7 luglio di ciascun anno, dei risultati finali delle dichiarazioni. Qualora compatibili con tale previsione, si applicano le disposizioni dell'articolo 16, comma 4-bis, in base al quale entro il 7 luglio di ciascun anno i CAAF sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle entrate i risultati finali delle dichiarazioni.

La lettera c) apporta modifiche all'articolo 7 Procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale e requisiti delle società richiedenti e dei Centri autorizzati, comma 2-ter per adeguarne le disposizioni alla nuova normativa sui requisiti dimensionali dei centri autorizzati di assistenza fiscale introdotta dal comma 1, lettera h) dell'articolo in esame (vd. sopra).

 

Il comma 952 dell'articolo in esame apporta modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e stabilisce che i sostituti di imposta che effettuano le ritenute sui redditi sono tenuti a trasmettere in via telematica le dichiarazioni relative all'anno solare precedente entro il 31 luglio di ciascun anno.

In base alla lettera a) il comma 3-bis risulta sostituito da un nuovo testo ed opera nei confronti di tutti i sostituti di imposta che effettuano le ritenute sui redditi in base al decreto del Presidente della Repubblica 600 del 1973. In base al nuovo comma 3-bis, i sostituti d'imposta che operano le predette ritenute sono tenuti a presentare per via telematica entro il 31 luglio di ciascun anno all'Agenzia delle entrate una dichiarazione unica dei dati fiscali e contributivi relativi all'anno solare precedente.

La trasmissione della dichiarazione può essere effettuata direttamente dal sostituto d'imposta o tramite gli incaricati indicati dall'articolo 3, commi 2-bis e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

La lettera b) sostituisce il comma 6-quinquies del art. 4 del D.P.R. 322/1998. Il testo novellato, oltre a stabilire che le certificazioni uniche rilasciate dai soggetti titolati ad eseguire le ritenute alla fonte indicati nel titolo III del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono essere trasmesse in via telematica all'agenzia delle Entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello cui esse si riferiscono, precisa che la predetta trasmissione possa avvenire sia direttamente che mediante l'utilizzo di incaricati appositamente titolati. Inoltre stabilisce che, entro la stessa data, debbano essere trasmessi gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari affinché possano essere eseguite le attività di controllo poste in essere dall'Amministrazione finanziaria e dagli enti previdenziali e assicurativi. E' necessario, altresì, procedere alla trasmissione di dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate in occasione dell'assistenza fiscale prevista dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni) che devono essere stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Alla trasmissione telematica sono attribuiti i medesimi effetti della esposizione degli stessi nella dichiarazione unica.

 

Il comma 953 dell'articolo in esame apporta modifiche all'articolo 21 del decreto - legge 31 maggio 2010, n. 78, Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, relativamente alla semplificazione di alcuni adempimenti dei contribuenti.

In particolare, con l'introduzione del comma 1-quater nell'articolo 21 citato si esonera, in via sperimentale per il 2016, dall'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (spesometro) i contribuenti che hanno trasmesso i dati tramite il Sistema Tessera Sanitaria. Si tratta di una semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.

 

Il comma 954 dell'articolo in esame apporta modifiche al Testo Unico delle Imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986) per quanto riguarda le detrazioni per oneri relativi alle spese funerarie ed alle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria.

In particolare, la lettera a), sostituisce il comma 1, lettera d) dell'articolo 15 (Detrazione per oneri) il quale stabilisce il limite assoluto di spesa e la percentuale di oneri che si possono detrarre dalla imposta lorda in conseguenza di spese funebri.

La nuova disposizione amplia la platea dei beneficiari (attualmente limitata ai soli familiari) della detrazione per spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone (aggiornando il limite a 1.550 euro per ciascuna di esse) e, demandando la fissazione dell'importo da detrarre ad apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che deve tenere conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.

La lettera b), sostituisce il comma 1, lettera e) dell'articolo 15 del TUIR, sempre in materia di detrazioni per oneri per quanto riguarda l'importo da detrarre a titolo di spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria, specificando che la detrazione per la frequenza di corsi di istruzione universitaria riguarda anche le università non statali. In particolare, per queste ultime la misura delle spese non può essere superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Tale provvedimento deve essere emanato entro il 31 dicembre e deve tenere presente gli importi medi delle tasse e dei contributi che sono tenute a versare le università statali.

Il testo vigente stabilisce che è possibile effettuare la detrazione dall'imposta lorda di un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute per frequenza di corsi di istruzione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali.

La lettera c) introduce una novella all’articolo 24 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986) che estende a tutti i soggetti non residenti nel territorio italiano (e non solo, dunque, ai soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo) le modalità di determinazione dell’IRPEF applicabili ai soggetti residenti ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23 del TUIR (ivi comprese le detrazioni per carichi di famiglia e da lavoro dipendente), fermo restando che il reddito prodotto nel territorio dello Stato italiano deve essere pari almeno al 75 per cento del reddito complessivo e che il soggetto non deve godere di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza.

 

Il comma 955 stabilisce che la nuova disciplina introdotta dal comma 954 con riferimento alle detrazioni per spese funebri (che ha eliminato il vincolo di parentela) e per le spese di istruzione universitaria (per le quali si prevede un decreto ministeriale) si applica a decorre dall’anno d’imposta 2015. Il decreto ministeriale volto a commisurare il limite di spesa per le università non statali deve essere adottato entro il 31 gennaio 2016.

 

In base al comma 956 risultano abrogati i commi 586 e 587 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), i quali stabiliscono che, con riferimento al periodo di imposta 2015, quindi per le dichiarazioni presentate a partire dall'anno 2016, l'Agenzia delle Entrate non ha più l'onere dell’esecuzione di controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.

 

Il comma 957, modificando l’articolo 39, comma 1-bis del D.Lgs. n. 241 del 1997, disciplina la responsabilità solidale del centro di assistenza fiscale con chi commette violazioni relative all’assistenza dei contribuenti (visto di conformità ed asseverazione infedeli, certificazione tributaria infedele). In particolare, per effetto dell’emendamento in esame, in tali ipotesi il CAF è obbligato solidalmente con il trasgressore al pagamento di una somma pari alla sanzione (come previsto dalla norma attuale), nonché alle ulteriori somme irrogate al trasgressore ai sensi del comma 1 dell’articolo 39.


 

Articolo 1, commi 958 e 959
(Clausola di salvaguardia relativa alla voluntary disclosure)

 


958. Le maggiori entrate per l'anno 2016 derivanti dalla proroga di termini prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187, sono quantificate nell'importo di 2.000 milioni di euro.

959. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al comma 958 emerga un andamento che non consenta la realizzazione integrale dell'importo di cui al medesimo comma 958, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 31 marzo 2016, stabilisce l'aumento, a decorrere dal 1° maggio 2016, delle accise di cui alla direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento del predetto ammontare di maggiori entrate.


 

 

Il comma 958 quantifica in 2.000 milioni di euro le maggiori entrate per l’anno 2016 derivanti dalla proroga di termini prevista dall’articolo 2 del decreto-legge n. 153/2015, in tema di voluntary disclosure. Il comma 959 contiene una clausola di salvaguardia attraverso l'aumento delle accise, nell'eventualità che detto importo non venisse realizzato integralmente.

 

Il comma 958 quantifica nell’importo di 2.000 milioni di euro le maggiori entrate per l’anno 2016 derivanti dalla proroga di termini prevista dall’articolo 2 del decreto-legge n. 153/2015.

L'articolo 2 del D.L. n. 153/2015, modificando alcune disposizioni della procedura di collaborazione volontaria introdotta dalla legge n. 186/2014, fa sì che la medesima procedura possa essere attivata fino al 30 novembre 2015 e che l'istanza possa essere integrata con documenti ed informazioni entro il 30 dicembre 2015.

La citata legge 186/2014 ha introdotto nell'ordinamento la disciplina della collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure) in materia fiscale.

Le norme sostanzialmente riprendono il contenuto dell’articolo 1 del decreto-legge n. 4/2014, soppresso durante l’esame del provvedimento in sede parlamentare. Con riferimento al soppresso articolo 1, la legge di conversione del D.L. 4/2014 (legge n. 50 del 2014) ha esplicitamente fatto salva la validità degli atti e dei provvedimenti adottati nonché gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni soppresse. A tal fine (articolo 1, comma 1) sono stati inseriti nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, in materia di monitoraggio fiscale, gli articoli da 5-quater a 5-septies, per contrastare fenomeni di evasione ed elusione fiscale consistenti nell'allocazione fittizia della residenza fiscale all'estero e nell'illecito trasferimento o detenzione all'estero di attività che producono reddito. I soggetti che detengono attività e beni all'estero ed hanno omesso di dichiararli possono sanare la propria posizione nei confronti dell'erario pagando l'intera misura delle imposte dovute. Per effetto della collaborazione volontaria viene altresì garantita la non punibilità per alcuni reati fiscali e il pagamento in misura ridotta delle sanzioni tributarie.

Si segnala che nel corso della conversione del decreto-legge n. 191 del 2015 (ILVA) all’articolo 1 è stato inserito il comma 6-quater il quale modifica la norma in esame quantificando nell’importo di 2.100 milioni di euro le maggiori entrate per l’anno 2016 derivanti dalla proroga di termini prevista dall’articolo 2 del decreto-legge n. 153/2015.

 

Il comma 959 dispone che, qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al comma 958 emerga un andamento che non consenta la realizzazione integrale del citato importo di 2.000 milioni di euro, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 31 marzo 2016, stabilisce l'aumento, a decorrere dal 1° maggio 2016, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento del predetto ammontare in termini di maggiori entrate.

Tale direttiva stabilisce il regime generale relativo alle accise gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo dei seguenti prodotti («prodotti sottoposti ad accisa»): a) prodotti energetici ed elettricità di cui alla direttiva 2003/96/CE; b) alcole e bevande alcoliche di cui alle direttive 92/83/CEE e 92/84/CEE; c) tabacchi lavorati di cui alle direttive 95/59/CE, 92/79/CEE.

 

Si ricorda che la materia delle accise sui carburanti è stata interessata recentemente da diversi interventi normativi; in particolare, dal 1° gennaio 2015 l’aliquota di accisa sulla benzina è pari a 728,40 euro per mille litri e quella sul gasolio usato come carburante a 617,40 euro per mille litri. La legge di stabilità per l'anno 2014 (articolo 1, comma 626 della legge n. 147/2013) ha stabilito un ulteriore aumento delle accise sui carburanti (benzina, benzina con piombo e gasolio usato come carburante) per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, da disporsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro il 31 dicembre 2016, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni di euro per l'anno 2017 e a 199 milioni di euro per l'anno 2018. L'articolo 19, comma 3, del D.L. n. 91/2014 ha poi disposto un ulteriore aumento, decorrente dal 1° gennaio 2019, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante. L'incremento sarà disposto da un provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da adottare entro il 30 novembre 2018 con efficacia dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia, tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021.

La legge di stabilità per l'anno 2015, all'articolo 1, comma 718, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, con provvedimento del direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, sarà aumentata in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 700 milioni di euro per l'anno 2018 e ciascuno degli anni successivi.

Incrementi delle accise sono stati prefigurati nell'ambito di clausole di salvaguardia. L'articolo 10, comma 9 del D.L. 192/2014 (c.d. mille proroghe), ha previsto che, qualora dal monitoraggio delle entrate attese dalla c.d. voluntary disclosure, fosse emerso un andamento tale da non consentire la copertura di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 15 del D.L. n. 102 del 2013 (c.d. decreto- legge IMU) il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, avrebbe stabilito l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, e l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2016, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

Infine, l'articolo 1 del D.L. n. 153/2015 ha modificato gli strumenti della copertura finanziaria disposta nell'ambito del meccanismo della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 632, terzo periodo, della legge di stabilità per il 2015, disponendo a tal fine e per il solo anno 2015, l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle procedure di voluntary disclosure per la regolarizzazione dei capitali detenuti all’estero, in luogo dell'impiego delle entrate derivanti dall’aumento dell’accisa sui carburanti che slitta conseguentemente all'anno 2016.


 

Articolo 1, commi 960-963
(
Istituzione di una aliquota IVA al 5 per cento)

 


960. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16, il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del ventidue per cento della base imponibile dell'operazione.

L'aliquota è ridotta al quattro, al cinque e al dieci per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte II-bis e nella parte III dell'allegata tabella A, salvo il disposto dell'articolo 34»;

b) alla tabella A, parte II, il numero 41-bis) è abrogato;

c) alla tabella A, dopo la parte II è inserita la seguente:

«Parte II-bis

BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 5 PER CENTO

1) Le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi».

961. Le maggiori entrate derivanti dal comma 960 sono pari a 12 milioni di euro.

962. All'articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo e il secondo periodo sono soppressi.

963. Le disposizioni dei commi 960 e 962 si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

I commi 960-963 istituiscono una nuova aliquota ridotta dell’IVA, al 5 per cento, assoggettandovi le prestazioni socio-sanitarie ed educative rese da cooperative sociali e loro consorzi, attualmente assoggettate all’aliquota del 4 per cento.

 

In particolare, il comma 960 modifica il D.P.R. n. 633 del 1972, in materia di IVA.

La lettera a), sostituendo i primi due commi dell'articolo 16, oltre a confermare l'aliquota ordinaria dell'imposta nella misura del 22 per cento, fissa le aliquote ridotte nel quattro, cinque e dieci per cento con riferimento alle operazioni aventi per oggetto i beni e servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte II-bis e nella parte III della tabella A, salvo quanto previsto dall'articolo 34, in tema di regime speciale per i produttori agricoli.

 

Attualmente l’articolo 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, recante l’istituzione e la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto prevede, accanto all’aliquota normale (pari al 22 per cento) un’aliquota ridotta del 10 per cento (che può essere modificata in aumento o in diminuzione a livello complessivo, cioè per tutti i beni interessati e non per un singolo bene) e un’aliquota “super-ridotta” del 4 per cento (che non può essere modificata in quanto oggetto di deroga specifica al momento della emanazione della prima direttiva IVA) per le operazioni aventi per oggetto i beni e i servizi elencati nella parte II della Tabella A allegata al citato D.P.R. n. 633. Nella parte III della Tabella A vi è l’elenco dettagliato dei beni e dei servizi assoggettati ad aliquota del 10 per cento.

 

La lettera b) abroga il n. 41-bis della tabella A, parte II, il quale comprende nell’elenco dei beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento, le prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.

Tali prestazioni, sostanzialmente, sono fatte rientrare nella aliquota al 5 per cento.

 

A seguito di una procedura EU Pilot con la quale la Commissione europea aveva rilevato l’incompatibilità con l’ordinamento comunitario della disciplina IVA concernente le cooperative in genere (comprese le cooperative sociali) svolgenti le prestazioni previste dal n. 41-bis della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 633/72 (prestazioni socio-sanitarie ed educative), i commi dal 488 al 490 della legge di stabilità 2013 avevano assoggettato tali prestazioni ad aliquota del 10 per cento (in luogo del 4 per cento).

Successivamente l’articolo 1, comma 172, della legge n. 147 del 2013 (stabilità 2014) aveva sostituito i commi 488 e 489 sopra descritti, di fatto ripristinando l’aliquota IVA agevolata del 4 per cento (di cui al n. 41-bis) della Tabella A, parte II) limitatamente alle prestazioni dei servizi socio-sanitari e educativi resi dalle cooperative sociali e dai loro consorzi sia direttamente nei confronti dei soggetti svantaggiati (minori, anziani, disabili, etc.), sia sulla base di convenzioni o appalti stipulati con soggetti terzi.

Tale operazione ha determinato l’apertura di una nuova procedura EU Pilot (6174/14/TAXU), cui la norma in commento intende dare risposta mediante l’istituzione di una nuova aliquota ridotta al 5 per cento, compatibile con la normativa europea in materia di IVA: gli articoli 98 e 99 dalla direttiva IVA (ora direttiva 2006/112/CE) consentono infatti agli Stati membri la facoltà di applicare una o due aliquote ridotte. Avendo l’Italia la sola aliquota ridotta del 10 per cento, la nuova aliquota del 5 per cento è da ritenersi compatibile con la predetta norma.

 

La lettera c), con una modifica alla Tabella A allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, vi introduce una nuova Parte II-bis volta a individuare i beni e i servizi soggetti ad aliquota al 5 per cento.

Sono soggette all’aliquota del 5 per cento le prestazioni di cui ai numeri 18, 19, 20, 21 e 27-ter dell'articolo 10, comma 1, rese in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo (soggetti indicati nel numero 27-ter)) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.

Si tratta in particolare delle seguenti prestazioni:

18) prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza;

19) prestazioni di ricovero e cura compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto;

20) prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici;

21) prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;

27-ter) prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili.

 

Il comma 961 quantifica le maggiori entrate derivanti dal comma 960 in 12 milioni di euro.

 

Il comma 962 abroga i primi due periodi dell’articolo 1, comma 331, della legge n. 296 del 2006.

Il primo periodo del comma 331 estendeva in via interpretativa l’aliquota agevolata del 4 per cento anche alle prestazioni sopra elencate (di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, rese nei confronti dei soggetti indicati nel n. 41-bis), in generale, da qualunque tipo di cooperativa e loro consorzio, sia direttamente nei confronti del destinatario finale, sia in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni.

Il secondo periodo del comma 331 faceva salva la facoltà per le sole cooperative sociali (in quanto Onlus di diritto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460) di optare per il regime agevolativo applicato alle Onlus; pertanto, con la sua abrogazione, è venuta meno la possibilità per le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991 e per i loro consorzi di fruire del regime di esenzione IVA.

Si segnala, infine, che il Senato ha soppresso l’originario comma 11 dell’articolo 47 che ripristinava l’aliquota IVA ridotta al 10 per cento per le cessioni di pellet (combustibile ricavato da segatura), innalzata al 22 per cento dal comma 711 della legge di stabilità 2015.

 

Il comma 963 dispone in ordine alla decorrenza delle richiamate norme; in particolare precisando che le norme introdotte si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente alla data di entrata in vigore della legge in esame.


 

Articolo 1, comma 964
(Contrasto evasione fiscale nel settore degli autoveicoli)

 


964. Al fine di contrastare l'elusione della tassa automobilistica alla quale sono tenuti i proprietari dei veicoli circolanti sul territorio nazionale, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, nonché degli oneri e delle spese connessi al trasferimento di proprietà del veicolo, all'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «del veicolo stesso» sono inserite le seguenti: «per reimmatricolazione, comprovata dall'esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione, ovvero, nel caso di cessione intracomunitaria, dalla documentazione comprovante la radiazione dal PRA».


 

 

Il comma 964 al fine di contrastare l’elusione della tassa automobilistica, novella l'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), in tema di obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi, in relazione alla definitiva esportazione all'estero.

 

Si tratta della disposizione che prevede che la parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, è tenuta a comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso, restituendo il certificato di proprietà e la carta di circolazione.

 

Il comma in esame dispone che la predetta esportazione sia documentata attraverso reimmatricolazione, comprovata dall'esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione".


 

Articolo 1, commi 965-973
(
Risorse per il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico)

 


965. Per il potenziamento degli interventi e delle dotazioni strumentali in materia di protezione cibernetica e di sicurezza informatica nazionali nonché per le spese correnti connesse ai suddetti interventi, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione finanziaria di 150 milioni di euro per l'anno 2016. Un decimo della dotazione finanziaria del fondo di cui al presente comma è destinato al rafforzamento della formazione del personale del servizio polizia postale e delle comunicazioni, nonché all'aggiornamento della tecnologia dei macchinari e delle postazioni informatiche.

966. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), sentiti il Ministro dell'interno, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, nonché i responsabili del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), lo stanziamento del fondo di cui al comma 965 è ripartito in via prioritaria tra tali organismi anche ai fini dell'attuazione, in coerenza con le direttive impartite ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di specifiche misure di rafforzamento delle attività di prevenzione e di contrasto con mezzi informatici del crimine di matrice terroristica nazionale e internazionale. Di tale ripartizione è data comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Resta fermo, con riferimento alle risorse finanziarie assegnate ai predetti organismi, quanto disposto dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 29 della citata legge n. 124 del 2007, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

967. Per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali e delle attrezzature anche di protezione personale in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per l'anno 2016. Per il rinnovo e l'adeguamento della dotazione dei giubbotti antiproiettile della Polizia di Stato è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi e le amministrazioni competenti cui destinare le predette somme. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

968. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 967, secondo periodo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

969. Al fine di sostenere interventi straordinari per la difesa e la sicurezza nazionale in relazione alla minaccia terroristica, è istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo con una dotazione finanziaria di 245 milioni di euro per l'anno 2016.

970. Fermo restando quanto disposto dal comma 372, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi e gli organismi cui destinare le risorse del fondo di cui al comma 969, con particolare riguardo a quelli diretti a potenziare i sistemi di difesa territoriale e dello spazio aereo e di intervento delle forze speciali e delle forze per operazioni speciali nell'intero dominio di azione terrestre, marittimo, aereo e spaziale, a sviluppare il sistema di sorveglianza satellitare e di comunicazione, ad ammodernare mezzi, sistemi ed equipaggiamenti di difesa, nonché a rafforzare i supporti logistici e i sistemi per la protezione delle infrastrutture sensibili e di rilevanza strategica. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

971. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato, per l'anno 2016, alla spesa di 15 milioni di euro per investimenti destinati ad accrescere il livello di sicurezza delle sedi istituzionali in Italia e all'estero.

972. Nelle more dell'attuazione della delega sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate e per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale, per l'anno 2016 al personale appartenente ai corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle Forze armate non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale è riconosciuto un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, da corrispondere in quote di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato nel corso dell'anno 2016. Il contributo non ha natura retributiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale. Ai soggetti destinatari del contributo straordinario si applicano altresì, ricorrendone le condizioni, le disposizioni contenute nell'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 510,5 milioni di euro per l'anno 2016. Al fine di garantire il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi effettua il monitoraggio mensile dei maggiori oneri derivanti dal presente comma. Nelle more del monitoraggio, è accantonato e reso indisponibile l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 63 del presente articolo. In relazione agli esiti del monitoraggio, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura degli eventuali maggiori oneri accertati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative tra gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi del presente comma anche tra stati di previsione diversi. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successivi rifinanziamenti, è ridotta di 5,5 milioni di euro per l'anno 2016.

973. All'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «E' altresì autorizzata la spesa di 944.958 euro per l'anno 2016, di 973.892 euro per l'anno 2017 e di 1.576.400 euro annui a decorrere dall'anno 2018, da destinare a provvedimenti normativi diretti all'equiparazione, nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico, del personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. In ogni caso, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124».


 

 

I commi da 965 a 973 dettano alcune disposizioni tese a potenziare nel 2016 gli interventi nel settore della difesa e della sicurezza.

 

In primo luogo vengono istituiti 3 fondi:

 

§  Fondo per il potenziamento degli interventi e delle dotazioni strumentali in materia di protezione cibernetica e sicurezza informatica nazionali (presso il MEF) con una dotazione di 150 milioni per il 2016. Il fondo è ripartito con DPCM previa deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), sentiti il Ministro dell’interno, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e i responsabili del Dipartimento delle Informazioni per la sicurezza (DIS), dell’Agenzia informazione e sicurezza esterna (AISE) e dell’Agenzia informazione e sicurezza interna (AISI). Del riparto è data comunicazione al Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica. Si prevede che un decimo della dotazione finanziaria del fondo sia destinato al rafforzamento della formazione del personale del servizio polizia postale e delle comunicazioni, nonché all'aggiornamento della tecnologia dei macchinari e delle postazioni informatiche.

§  Fondo per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali e delle attrezzature anche di protezione personale in uso alle forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, (presso il MEF) con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per il 2016. Il riparto è effettuato, con DPCM, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia (comma 967); Un emendamento approvato in Aula alla Camera modifica tale comma autorizzando la spesa di 10 milioni per il 2016, per il rinnovo e l'adeguamento della dotazione dei giubbotti anti-proiettile della Polizia di Stato. La corrispondente copertura è reperita a valere sul Fondo di riserva istituito nello stato di previsione del MEF, per le esigenze indifferibili che si manifestino in corso di gestione.

§  Fondo per interventi straordinari per la difesa e la sicurezza nazionale in relazione alla minaccia terroristica (presso il ministero della Difesa) con una dotazione finanziaria di 245 milioni di euro per il 2016. Fermo restando quanto disposto dal comma 196-bis, che parzialmente utilizza le risorse del sopra indicato Fondo a copertura di quota parte (10 milioni per il 2016) degli oneri derivanti dal finanziamento dell’industria dei piccoli satelliti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con DPCM, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa, sono individuati gli interventi e gli organismi cui destinare le risorse del fondo e, in particolare, gli interventi finalizzati a potenziare i sistemi di difesa territoriale dello spazio aereo e di intervento delle forze speciali e delle forze per operazioni speciali nell'intero dominio di azione terrestre, marittimo, aereo e spaziale, a implementare il sistema di sorveglianza satellitare e di comunicazione, a ammodernare mezzi, sistemi ed equipaggiamenti di difesa, nonché a rafforzare i supporti logistici e i sistemi per la protezione delle infrastrutture sensibili e di rilevanza strategica (commi 969 e 970).

 

Inoltre, per l’anno 2016 il Ministero degli affari esteri è autorizzato alla spesa di 15 milioni per investimenti volti ad accrescere il livello di sicurezza delle sedi istituzionali in Italia e all’estero (comma 971). Per quanto concerne, più direttamente il personale, si destina al medesimo che non titolare di un trattamento retributivo dirigenziale, appartenente ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle Forze armate, compreso quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto, quale riconoscimento dell'impegno profuso ai fini di fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale per l'anno 2016, un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, da corrispondere in quote di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato nel corso del predetto anno. Per le citate finalità è autorizzata la spesa di 510,5 milioni di euro per l'anno 2016. Si prevede, conseguentemente, una riduzione di 5,5 milioni di euro per l’anno 2016 dell’autorizzazione di spesa destinata all’albo degli autotrasportatori e di 5 milioni per il 2016 della dotazione finanziaria del Fondo per interventi straordinari per la difesa e la sicurezza nazionale in relazione alla minaccia terroristica di cui sopra (che passa da una dotazione finanziaria di 250 milioni a una dotazione di 245 milioni). Il contributo non ha natura retributiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale. La disposizione precisa che, ricorrendone le condizioni, si applica anche la disciplina del cd. bonus IRPEF (art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 917/1986). Al fine di garantire il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, il MEF effettua il monitoraggio mensile dei maggiori oneri derivanti da tale disposizione. Nelle more del monitoraggio, è accantonato e reso indisponibile l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili istituito dalla legge di stabilità 2015. In relazione agli esiti del monitoraggio, si provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura degli eventuali maggiori oneri accertati (comma 972). Inoltre, si autorizza la spesa di euro 944.958 per l’anno 2016, di euro 973.892 per l’anno 2017 e di euro 1.576.400 annui a decorrere dall’anno 2018 da destinare a provvedimenti normativi diretti all’equiparazione del personale direttivo del Corpo della polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli della Polizia di Stato. L’equiparazione concerne l’articolazione delle qualifiche, la progressione di carriera e il trattamento giuridico ed economico del personale (comma 973).


 

Articolo 1, commi 974-978
(Programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e
dei comuni capoluogo di provincia)

 


974. Per l'anno 2016 è istituito il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di seguito denominato «Programma», finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con riferimento all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati.

975. Ai fini della predisposizione del Programma, entro il 1° marzo 2016 gli enti interessati trasmettono i progetti di cui al comma 974 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando, approvato, entro il 31 gennaio 2016, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

976. Con il decreto di cui al comma 975 sono altresì definiti:

a) la costituzione, la composizione e le modalità di funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Nucleo per la valutazione dei progetti di riqualificazione, il quale ha facoltà di operare anche avvalendosi del supporto tecnico di enti pubblici o privati ovvero di esperti dotati delle necessarie competenze;

b) la documentazione che gli enti interessati devono allegare ai progetti e il relativo cronoprogramma di attuazione;

c) i criteri per la valutazione dei progetti da parte del Nucleo, in coerenza con le finalità del Programma, tra i quali la tempestiva esecutività degli interventi e la capacità di attivare sinergie tra finanziamenti pubblici e privati.

977. Sulla base dell'istruttoria svolta, il Nucleo seleziona i progetti in coerenza con i criteri definiti dal decreto di cui al comma 975, con le relative indicazioni di priorità. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da inserire nel Programma ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui al comma 978, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonché i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa. Le amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma forniscono alla Presidenza del Consiglio dei ministri i dati e le informazioni necessari allo svolgimento dell'attività di monitoraggio degli interventi. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ove compatibile. L'insieme delle convenzioni e degli accordi stipulati costituisce il Programma.

978. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 974 a 977, per l'anno 2016 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie», da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2016.


 

 

Il comma 974 istituisce, per l'anno 2016, il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate, attraverso la promozione di progetti:

§  di miglioramento della qualità del decoro urbano;

§  di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti;

§  rivolti:

-  all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana;

-  al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile;

-  allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile:

·      per l'inclusione sociale;

·      per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano;

anche con riferimento:

-  all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici;

-  alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati.

 

Il comma 975 disciplina la predisposizione del Programma:

§  entro il 1o marzo 2016 gli enti interessati trasmettono i progetti di cui al comma 974 alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

§  secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando:

§  approvato, entro il 31 gennaio 2016, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

§  sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 281/1997[114].

 

Il comma 976 integra il contenuto del decreto di cui al comma 975, che definisce:

§  la costituzione, la composizione e le modalità di funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Nucleo per la valutazione dei progetti di riqualificazione, il quale ha facoltà di operare anche avvalendosi del supporto tecnico di enti pubblici o privati ovvero di esperti dotati delle necessarie competenze;

§  la documentazione che gli enti interessati devono allegare ai progetti e il relativo cronoprogramma di attuazione;

§  i criteri per la valutazione dei progetti da parte del Nucleo, in coerenza con le finalità del Programma, tra i quali la tempestiva esecutività degli interventi e la capacità di attivare sinergie tra finanziamenti pubblici e privati.

 

Il comma 977 regola la selezione dei progetti pervenuti ed appositamente istruiti:

§  il Nucleo seleziona i progetti in coerenza con i criteri definiti dal decreto di cui al comma 975, con le relative indicazioni di priorità;

§  con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da inserire nel Programma ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi;

§  tali convenzioni o accordi di programma definiscono:

§  i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti;

§  le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui al comma 978;

§  i tempi di attuazione dei progetti medesimi;

§  i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa.

Circa il monitoraggio degli interventi, effettuato sulla base dei dati e delle informazioni forniti dalle amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma, esso avviene ai sensi del decreto legislativo 229/2011[115], ove compatibile.

L'insieme delle convenzioni e degli accordi stipulati costituisce il Programma.

 

Il decreto legislativo 229/2011 è stato emanato in attuazione della legge di contabilità e finanza pubblica 196/2009[116] (articolo 30, commi 8 e 9) che, al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche prevede una delega al Governo per disciplinare:

a)    introduzione della valutazione nella fase di pianificazione delle opere al fine di consentire procedure di confronto e selezione dei progetti e definizione delle priorità, in coerenza, per quanto riguarda le infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella definizione del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/2001[117];

b)   predisposizione da parte del Ministero competente di linee guida obbligatorie e standardizzate per la valutazione degli investimenti;

c)    garanzia di indipendenza e professionalità dei valutatori anche attraverso l'utilizzo di competenze interne agli organismi di valutazione esistenti, con il ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate professionalità e per valutazioni particolarmente complesse;

d)   potenziamento e sistematicità della valutazione ex post sull'efficacia e sull'utilità degli interventi infrastrutturali, rendendo pubblici gli scostamenti rispetto alle valutazioni ex ante;

e)    separazione del finanziamento dei progetti da quello delle opere attraverso la costituzione di due appositi fondi. Al «fondo progetti» si accede a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione tecnico-economica degli studi di fattibilità; al «fondo opere» si accede solo dopo il completamento della progettazione definitiva;

f)    adozione di regole trasparenti per le informazioni relative al finanziamento e ai costi delle opere; previsione dell'invio di relazioni annuali in formato telematico alle Camere e procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai risultati ottenuti relativamente all'effettivo stato di realizzazione delle opere;

g)   previsione di un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico definanziamento in caso di mancato avvio delle opere entro i termini stabiliti.

A tali finalità il Governo ha provveduto con i decreti legislativi 228/2011[118] e 229/2011.

Il decreto legislativo 228/2011 impone alle amministrazioni di predisporre il Documento pluriennale di pianificazione che: ha cadenza triennale; include e rende coerenti tutti i piani e i programmi d'investimento per opere pubbliche di propria competenza; si compone di tre sezioni; la Prima Sezione contiene l'analisi ex ante dei fabbisogni infrastrutturali; la Seconda Sezione illustra la metodologia e le risultanze della procedura di valutazione e di selezione delle opere da realizzare e individua le priorità di intervento; la Terza Sezione definisce i criteri per le valutazioni ex post degli interventi individuati e sintetizza gli esiti delle valutazioni ex post già effettuate.

Il decreto legislativo 229/2011 impone alle amministrazione di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere, provvedendo acchè le informazioni predette siano coerenti con quanto stabilito per il sistema nazionale di monitoraggio del Quadro strategico nazionale 2007/2013 istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato. Viene disciplinato il definanziamento delle opere non avviate ed è disciplinata l’individuazione delle autorizzazioni di spesa relative al finanziamento di opere pubbliche che, ai fini della gestione, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, sono ripartite, in relazione alla loro destinazione, tra spese per la progettazione e spese per la realizzazione mediante iscrizione su appositi articoli dei pertinenti capitoli di bilancio; Ai fini della gestione, per ciascuna Amministrazione, le risorse destinate, rispettivamente, alla progettazione ed alla realizzazione delle opere pubbliche, sono unitariamente considerate come facenti parte di due fondi distinti, rispettivamente, denominati «Fondo progetti» e «Fondo opere». La destinazione e l'utilizzazione di risorse aggiuntive, nonché l'effettuazione di interventi speciali, al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione economica, sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici e sociali e perseguire la perequazione infrastrutturale, ai sensi della legge 42/2009, è stata disciplinata dal decreto legislativo 88/2011[119] mediante: il Fondo per lo sviluppo e la coesione; il "contratto istituzionale di sviluppo" tra Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati e le Regioni e le amministrazioni competenti per destinare le risorse del Fondo assegnate dal CIPE e individuare responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi.

Novelle al decreto legislativo 229/2011 sono apportate dal comma 805 della presente legge.

 

Il comma 978 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 974 a 977 e per l'anno 2016, un fondo denominato «Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie», da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2016.


 

Articolo 1, commi 979 e 980
(Card per acquisti culturali per i giovani)

 


979. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea residenti nel territorio nazionale, i quali compiono diciotto anni di età nell'anno 2016, è assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 980, una Carta elettronica. La Carta, dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2016, può essere utilizzata per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'acquisto di libri nonché per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.

980. Per le finalità di cui al comma 979 è autorizzata la spesa di 290 milioni di euro per l'anno 2016, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.


 

 

I commi 979 e 980 prevedono l’assegnazione di una Card cultura per i giovani.

 

In particolare, il comma 979 prevede che, a tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell’UE che risiedono in Italia, che compiono 18 anni nel 2016, è assegnata una Carta elettronica, dell’importo massimo di 500 euro, che può essere utilizzata per ingressi a teatro, cinema, musei, mostre e (altri) eventi culturali, spettacoli dal vivo, nonché per l’acquisto di libri e per l’accesso a monumenti, gallerie e aree archeologiche e parchi naturali.

I criteri e le modalità di attribuzione e utilizzo della Carta, nonché l’importo da assegnare, sono definiti con DPCM, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Le somme assegnate non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo dell’ISEE.

Il comma 980 autorizza la spesa di € 290 mln per il 2016 per l’assegnazione della Carta. Le somme sono iscritte nello stato di previsione del MIBACT[120].

 


 

Articolo 1, comma 981
(
Esclusione della Fondazione MAXXI dal contenimento delle spese)

 


981. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, non si applicano alla Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo le norme di contenimento delle spese previste a legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69.


 

 

Il comma 981 esclude la Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo dall’applicazione delle disposizioni sul contenimento delle spese che la legislazione vigente pone a carico delle pubbliche amministrazioni[121]. Agli oneri, quantificati dalla norma in 500 mila euro annui, si provvede a valere sul contributo al Fondo di gestione della Fondazione per le spese di funzionamento.

 

Si ricorda che la legge n. 69/2009[122] ha istituito con l’articolo 25 la  «Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo», trasformando in fondazione di diritto privato il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee (istituito dalla legge n. 237/1999). Tale norma è stata attuata con il DM MIBACT 15 luglio 2009 recante “Trasformazione in fondazione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee” di cui all’art. 1 della Legge del 12 luglio 1999 n. 237.  La fondazione è vigilata dal Ministro per i beni e le attività culturali.

La legge istitutiva ha autorizzato, per la partecipazione del Ministero per i beni e le attività culturali al fondo di gestione della Fondazione, a titolo di contributo per le spese di funzionamento, la spesa di euro 1.637.144 per l’anno 2009, di euro 1.833.125 per l’anno 2010 e di euro 1.406.533 a decorrere dall’anno 2011, poi incrementata di 5 milioni annui a decorrere dal 2014 dall’articolo 6, comma 5-bis, del D.L. n. 91/2013.

 

Si rileva che la disposizione, facendo generico riferimento alle “norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente” a carico dei soggetti inclusi nell’elenco dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche”, non specifica espressamente le norme di cui si è inteso escludere l’applicazione nei confronti delle federazioni sportive nazionali.

 

Per quanto concerne le misure di contenimento delle spese attualmente gravanti sulle pubbliche amministrazioni, si ricorda che nel corso degli ultimi anni si sono stratificati numerosi interventi normativi volti sia al contenimento della spesa pubblica che ad una sua progressiva riqualificazione. Gli interventi più numerosi riguardano il contenimento della spesa per consumi intermedi delle PA, attuato sia incidendo sulle modalità di determinazione dei prezzi di acquisto sia attraverso l’introduzione di limiti alla capacità di spesa annua delle Amministrazioni (riduzione della spesa per beni e servizi, per autovetture, per incarichi di consulenza, studio e ricerca, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, missioni e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ecc.). Ulteriori misure di contenimento sono state introdotte con riferimento alle spese per immobili (controllo delle spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, riduzione delle spese per i canoni di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, ecc.), alle spese per organi collegiali ed altri organismi, nonché per i costi di personale.

Una disamina delle norme attualmente vigenti di contenimento della spesa pubblica è contenuto nell’Allegato[123] alla Nota Tecnica n. 1 della Circolare del 7 maggio 2015, n. 19, recante indirizzi e chiarimenti circa gli adempimenti relativi alla predisposizione dell'assestamento 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni 2016-2018. Nell’Allegato, le misure sono esposte, con riferimento alle singole norme di legge, in relazione a ciascun ambito applicativo di riferimento.


 

Articolo 1, comma 982
(Credito d’imposta per sistemi di videosorveglianza)

 


982. Per le spese sostenute da persone fisiche non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali, è riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.


 

 

Il comma 982 istituisce per l’anno 2016 un credito d’imposta a favore delle persone fisiche che, al di fuori della loro attività di lavoro autonomo, installano sistemi di videosorveglianza o allarme ovvero stipulano contratti con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali. È previsto un limite complessivo di spesa di 15 milioni per l'anno 2016, mentre non è fissato alcun limite al beneficio utilizzabile da ciascun contribuente. Si demanda ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità applicative della norma.


 

Articolo 1, comma 983
(Contributo all’Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell’emisfero australe)

 

983. Il contributo all'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe di cui alla legge 10 marzo 1982, n. 127, è rideterminato in 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. La quota eccedente il contributo obbligatorio può essere destinata a programmi di ricerca realizzati in collaborazione con la predetta organizzazione internazionale.

 

 

Il comma 983 ridetermina il contributo all’Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell’emisfero australe (ESO) nella misura di 17 milioni annui a decorrere dal 2016, prevedendo la facoltà di destinare la quota eccedente i contributi obbligatori alla realizzazione di programmi di ricerca in collaborazione con l’ESO stessa. Pertanto il contributo all'ESO non figura più - come nel testo originariamente previsto - tra le riduzioni dei contributi destinati ad organizzazioni internazionali di cui al comma 619, allegato n. 6, della presente legge.

 

L’ESO (European Southern Observatory) è l’Organizzazione Europea per le Ricerche Astronomiche nell’Emisfero Australe, organizzazione inter-governativa con sede a Garching (nei pressi di Monaco di Baviera) che rappresenta la componente europea della scienza astrofisica mondiale, rivolta allo sviluppo delle ricerche astronomiche con grandi telescopi.

L’Italia ha aderito all’ESO nel 1982 (con legge n. 127/1982).

Vi partecipano anche Austria, Belgio, Brasile, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia e Svizzera.

Il principale mandato dell’ESO è la ricerca fondamentale in astrofisica, con attenzione particolare ai risvolti legati allo sviluppo delle tecnologie. Tra i centri di ricerca italiani, l'Istituto Nazionale di Astrofisica è il principale partner di ESO nei vari progetti.

Le strutture ESO per l’osservazione astronomica sono situate sulle Ande Cilene. L’ESO prevede di costruire, nei prossimi  anni, il più grande telescopio ottico al mondo per osservazioni profonde ad alta risoluzione, denominato European Extremely Large Telescope (E-ELT), e classificato dalla Comunità europea fra le infrastrutture scientifiche prioritarie.

Secondo il sito internet del MAECI, nella pagina dedicata alla cooperazione scientifica, il coinvolgimento del nostro paese nell’ESO ha contribuito in modo decisivo alla crescita dell’astronomia in Italia. Notevoli sono stati anche i successi dell’industria italiana nell’acquisire commesse industriali e conseguire rilevanti ritorni economici e tecnologici.


 

Articolo 1, comma 984
(Credito d’imposta strumenti musicali)

 


984. Per l'anno 2016, agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento, è concesso un contributo una tantum di 1.000 euro, non eccedente il costo dello strumento, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, nel limite complessivo di 15 milioni di euro. Lo strumento musicale oggetto di agevolazione deve essere acquistato presso un produttore o un rivenditore, dietro presentazione di un certificato di iscrizione rilasciato dal conservatorio o dagli istituti musicali pareggiati da cui risultino cognome, nome, codice fiscale e corso di strumento cui lo studente è iscritto. Il contributo è anticipato all'acquirente dello strumento dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.


 

 

Il comma 984 istituisce per l’anno 2016 un credito d’imposta al fine di attribuire agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati un contributo di 1.000 euro per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo. Il credito d’imposta è attribuito al rivenditore dello strumento il quale anticipa il contributo allo studente che lo acquista. È previsto un limite complessivo di 15 milioni. Si demanda ad un apposita provvedimento dell’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità applicative della norma.


 

Articolo 1, comma 985
(Due per mille per associazioni culturali)

 


985. Per l'anno finanziario 2016, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione delle associazioni nell'elenco nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. Le somme non impegnate nell'esercizio 2016 possono esserlo in quello successivo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2016.


 

 

Il comma 985 prevede che per il 2016 i contribuenti possono destinare il 2 per mille dell’IRPEF a favore di una associazione culturale iscritta in un elenco appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. I requisiti e i criteri per l’iscrizione delle associazioni nell’elenco, le cause e le modalità di revoca o di decadenza, nonché i criteri e le modalità per il riparto delle somme sulla base delle scelte operate dai contribuenti, sono stabiliti con DPCM, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. A tal fine, è autorizzata la spesa di € 100 mln. Le somme non impegnate nel 2016 possono essere impegnate nel 2017.

Il meccanismo si aggiunge a quello previsto dall’articolo 23, comma 46, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) che dal 2012 consente di destinare una quota pari al cinque per mille dell’IRPEF al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Per completezza si ricorda che alla conservazione dei beni culturali può essere destinata anche la quota dell’8 per mille dell’IRPEF (articolo 47, commi secondo  e terzo, L. 222/1985 e D.P.R. 76/1998).


 

Articolo 1, comma 986
(
Assunzioni straordinarie nella Polizia di Stato, nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza)

 


986. In relazione alle contingenti esigenze di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, all'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2015 e al 1° ottobre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2015 e al 1° marzo 2016» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Polizia di Stato è altresì autorizzata, nei limiti degli eventuali ulteriori posti residui, a bandire, per l'anno 2016, un concorso ai sensi dello stesso articolo 2199, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 66 del 2010».


 

 

Il comma 986 anticipa dal 1° ottobre 2016 al 1° marzo 2016 il termine a partire dal quale possono essere effettuate le assunzioni straordinarie nella Polizia di Stato, nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza autorizzate dal D.L. 78/2015 (art. 16-ter), al fine di incrementare le attività di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Inoltre, si autorizza la Polizia di Stato a bandire per l’anno 2016 un concorso nei limiti degli eventuali posti residui.


 

Articolo 1, commi 987-989
(Trattamento fiscale contributi volontari ai consorzi obbligatori)

 


987. All'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera o-bis) è aggiunta la seguente:

«o-ter) le somme corrisposte, anche su base volontaria al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, in conformità alle disposizioni di legge o contrattuali, indipendentemente dal trattamento contabile ad esse applicato, a condizione che siano utilizzate in conformità agli scopi di tali consorzi».

988. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

«1-bis) le somme corrisposte, anche su base volontaria al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, in conformità alle disposizioni di legge o contrattuali, indipendentemente dal trattamento contabile ad esse applicato, a condizione che siano utilizzate in conformità agli scopi di tali consorzi».

989. Le disposizioni di cui ai commi 987 e 988 si applicano a decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.


 

 

I commi da 987 a 989 disciplinano il trattamento fiscale dei contributi volontari ai consorzi obbligatori.

Il comma 987, aggiungendo una lettera o-ter) al comma 2 dell’articolo 100 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. n. 917 del 1986), chiarisce che sono deducibili le somme corrisposte, anche su base volontaria, a consorzi cui le imprese aderiscono ottemperando a obblighi di legge, indipendentemente dal trattamento contabile e purché utilizzate agli scopi dei consorzi.

Ai sensi del comma 988, le medesime somme sono deducibili dall’IRAP (articolo 11, comma 1, lettera a), n. 1-bis).

Il comma 989 chiarisce che le agevolazioni così introdotte si applicano retroattivamente, ossia dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2015.


 

Articolo 1, comma 990
(Assunzioni Agenzia Dogane e Monopoli)

 

990. All'articolo 1, comma 269, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2015 e 2016».

 

 

Il comma 990 consente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, anche per l’anno 2016 di procedere allo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne bandite al 1° gennaio 2015, al fine di coprire i posti vacanti.


 

Articolo 1, comma 991
(
Contributo CONI per Olimpiadi a Roma)

 

991. E' assegnato al CONI, con vincolo di destinazione in favore delle attività del Comitato promotore per le olimpiadi «Roma 2024», un contributo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2016 e a 8 milioni di euro per l'anno 2017.

 

 

Il comma 991 assegna al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), con vincolo di destinazione in favore delle attività del Comitato promotore per le Olimpiadi di Roma 2024, un contributo pari a € 2 mln per il 2016, ed € 8 mln per il 2017.

Gli stanziamenti destinati al CONI sono allocati sul cap. 1896 dello stato di previsione del MEF e, e per il 2016, in base al Decreto 482300 del 28 dicembre 2015- Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016 – 2018 – ammontano a € 407,4 mln.

 

Si ricorda che l’art. 15 del D.L. 185/2015, (convertito con modificazioni dalla legge n. 9 del 2016, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 18, del 23-1-2016) inserisce tra le finalizzazioni del Fondo Sport e periferie - istituito nello stato di previsione del MEF, per essere poi trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, da qui, al CONI, con una dotazione di € 20 mln nel 2015, € 50 mln nel 2016, ed € 30 mln nel 2017 - anche le attività e gli interventi finalizzati alla “presentazione” (già avvenuta[124]) e alla promozione della candidatura di Roma per le Olimpiadi del 2024.

 


 

Articolo 1, comma 992
(
Clausola di salvaguardia Regioni statuto speciale)

 

992. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

 

 

Il comma 992 inserisce la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel senso che le disposizioni della legge sono inapplicabili agli enti a statuto speciale ove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione.

 

Le disposizioni della legge in esame non modificano il quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale) e dalle relative norme di attuazione; esse si applicano pertanto in quegli ordinamenti solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di quegli enti. L’esplicitazione di questo principio è stata introdotta in passato proprio nelle leggi finanziarie per evitare che regioni e province autonome, nel dubbio sull’effettiva estensione di disposizioni che incidono sulle materie di loro competenza, ritenessero necessario chiedere una pronuncia alla Corte costituzionale. La clausola di salvaguardia è ormai inserita in tutti i provvedimenti che possono riguardare le competenze delle regioni a statuto speciale e costituisce uno dei parametri su cui si fondano i giudizi della Corte costituzionale sulle questioni che le vengono poste.

 

La norma in esame fa inoltre riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che ha riformato il titolo V della parte seconda della Costituzione. In particolare l'articolo 10 ha disposto la possibile applicazione delle disposizioni della legge costituzionale alle regioni a statuto speciale «per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite», fino all’adeguamento dei rispettivi statuti. La legge costituzionale 3/2001, infatti, ha riformato il sistema delle autonomie lasciando inalterato la distinzione tra autonomie ordinarie e speciali. In ragione della norma contenuta nell'art. 10 (cosiddetta clausola di maggior favore), la Corte costituzionale valuta in relazione a ciascuna questione di legittimità, se prendere a parametro l’articolo 117 Cost. anziché le norme statutarie, nel caso in cui la potestà legislativa da esso conferita nella materia oggetto della questione, assicura una autonomia più ampia di quella prevista dagli statuti speciali.


 

Articolo 1, comma 993
(
Tabelle
A e B)

 

993. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2016-2018 restano determinati, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

 

 

Il comma 993 dispone in ordine all’entità dei fondi speciali, ossia gli strumenti contabili, disciplinati dall’articolo 18 della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009), mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

La determinazione degli importi dei fondi speciali in apposite Tabelle della legge di stabilità è prevista dall'articolo 11, comma 3, lettera c), della nuova legge di contabilità (legge n. 196 del 2009).

Con il comma in esame si provvede a determinare gli importi da iscrivere nei fondi speciali per ciascun anno, determinati nelle misure indicate per la parte corrente nella Tabella A e per quella in conto capitale nella Tabella B allegate al disegno di legge di stabilità, ripartite per Ministeri.

In sede di relazione illustrativa al disegno di legge di stabilità sono indicate le finalizzazioni, vale a dire i provvedimenti per i quali viene preordinata la copertura.

Ulteriori finalizzazioni possono essere specificate nel corso dell’esame parlamentare, con riferimento ad emendamenti che incrementano la dotazione dei fondi speciali. In ogni caso le finalizzazioni non hanno efficacia giuridica vincolante. Attraverso i fondi speciali viene quindi delineata la proiezione finanziaria triennale della futura legislazione di spesa che il Governo intende presentare al Parlamento.

 

Nel testo del disegno di legge di stabilità per il 2016 presentato dal Governo (A.S. 2111), gli importi della Tabella A ammontavano complessivamente a circa 126,8 milioni per il 2016, 197 milioni per il 2017 e 217 milioni annui a decorrere dal 2018.

 

Nel corso dell’esame parlamentare le risorse complessivamente iscritte in tabella A nella legge di stabilità sono state ridotte a 84,2 milioni per il 2016, a 167,1 milioni per il 2017 e a 186,3 milioni per il 2018.

 

 (importi in migliaia)

Tabella A

2016

2017

2018

Bilancio a legislazione vigente

72.842,8

90.019,1

80.019,1

Disegno di legge di stabilità (A.S. 2111)

126.842,8

197.019,1

217.019,1

Testo approvato dal Senato (A.C. 3444)

123.112,8

193.519,1

213.519,1

Legge n. 208 del 2015

84.179,3

167.087,3

186.324,8

 

Nel testo del disegno di legge di stabilità per il 2016 presentato dal Governo (A.S. 2111), la Tabella B prevedeva importi pari a circa 345,2 milioni per il 2016, 528,1 milioni per il 2017 e 584,1 milioni annui a decorrere dal 2018.

 

Nel corso dell’esame parlamentare gli importi della Tabella B sono stati ridotti a 295 milioni per il 2016, a 375,3 milioni per il 2017 e a 401,3 milioni per il 2018.

 

(importi in migliaia)

Tabella B

2016

2017

2018

Bilancio a legislazione vigente

295.176,0

392.068,0

392.068,0

Disegno di legge di stabilità (A.S. 2111)

345.176,0

528.068,0

584.068,0

Testo approvato dal Senato (A.C. 3444)

345.176,0

528.068,0

584.068,0

Legge n. 208 del 2015

295.006,0

375.268,0

401.268,0

 

Nelle tabelle seguenti sono riportati, suddivisi per Ministero, gli importi degli accantonamenti di parte corrente e di conto capitale, come determinati nel bilancio a legislazione vigente (A.S. 2112) e nel disegno di legge di stabilità (A.S. 2111) e come modificati nel corso dell'esame parlamentare. Si riportano altresì le finalizzazioni indicate nella relazione illustrativa del disegno di legge di stabilità.


 

Tabella A - Fondo speciale di parte corrente

(importi in migliaia)

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

2016

2017

2018

Bilancio a legislazione vigente

14.579

34.334

34.334

Disegno di legge di stabilità (A.S. 2111)

34.579

84.334

104.334

Testo approvato dal Senato (A.C. 3444)

34.079

83.834

103.834

Legge n. 208 del 2015

17.215

78.600

98.240

 

Finalizzazioni: l'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi concernenti: Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem ai fini di studio e di ricerca scientifica (A.C. 100 - A.S. 1534); Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali (A.S. 1629 - A.C. 750); Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (A.S. 1261 - A.C. 3139); Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (A.S. 1676 - A.C. 2093); Disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide (A.C. 263 - A.S. 2016); Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo (A.S. 1880-B - A.C. 3272); Disciplina delle unioni civili (A.S. 14), Interventi diversi.

 

L’accantonamento del Ministero dell’economia si è ridotto durante l'esame parlamentare:

§  di 730.000 euro per ciascun anno del triennio a copertura degli oneri recati dalle modifiche apportate al comma 479, che escludono l’ENIT e federazioni sportive nazionali affiliate al CONI dall’applicazione delle norme di contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente a carico delle pubbliche amministrazioni;

§  di 3 milioni per il 2016 a copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 490 recante la proroga al 31 dicembre 2015 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015;

§  di 11,4 milioni per il 2016 e di 10,5 milioni a decorrere dal 2017 a copertura finanziaria degli oneri recati dai commi da 987 a 989 che disciplinano il trattamento fiscale dei contributi volontari ai consorzi obbligatori;

§  di 550.000 euro per il 2016, 820.000 euro per il 2017 e 1.180.000 euro per il 2018 a copertura finanziaria degli oneri recati dai commi da 683 e 685 e seguenti, in materia di finanza regionale;

§  di 2 milioni per il 2016 e di 5 milioni a decorrere dal 2017 a copertura del rifinanziamento del fondo per l'efficientamento della filiera della produzione e per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti (art. 58, co. 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83);

§  di 1 milione per il 2016 a copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 593, riguardante l'abolizione del rimborso per oneri carburante nelle zone di confine;

§  di 184.976 euro per il 2016, di 184.434 a decorrere dal 2017, a seguito di una variazione in aumento, in Tabella D, di pari importi, della voce: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, decreto - legge n. 209 del 2008, articolo 1, comma 4, «Potenziamento di analisi e documentazione».

 

La voce relativa al MEF ha inoltre registrato, nel corso dell'esame parlamentare, un incremento di 2 milioni di euro per il 2016 e di 12 milioni di euro a decorrere dal 2017 conseguente all’introduzione della nuova aliquota ridotta dell’IVA, al 5 per cento, cui sono assoggettate le prestazioni socio-sanitarie ed educative rese da cooperative sociali e loro consorzi (comma 960) e dalla rideterminazione del Fondo per le esigenze indifferibili istituito  presso il Ministero dell’economia e delle finanze.

 

 

Ministero dello sviluppo economico

 

 

2016

2017

2018

Bilancio a legislazione vigente

-

-

-

Disegno di legge di stabilità (A.S. 2111)

10.000

10.000

10.000

Testo approvato dal Senato (A.C. 3444)

7.000

7.000

7.000

Legge n. 208 del 2015

1.500

4.000

4.000

 

Finalizzazioni: L'accantonamento comprende le risorse destinate alla copertura finanziaria dell'Accordo tra Italia e Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva sonora e dell'Accordo tra Italia - EURATOM per la gestione di rifiuti radioattivi.

 

L’accantonamento del Ministero dello sviluppo economico si è ridotto durante l'esame parlamentare: di 3 milioni di euro per ciascun anno del triennio a copertura degli oneri per l’attuazione di un Accordo internazionale, tra Italia e Santa Sede, in materia di radiodiffusione televisiva e sonora e per la costituzione di un Fondo per il riassetto dello Spettro Radio; di 5 milioni per il 2016 in relazione alla nuova disciplina sul trattamento fiscale dei contributi volontari ai consorzi obbligatori; di 500.000 euro per il 2016 e di 3 milioni a decorrere dal 2017 in relazione al rifinanziamento della voce in Tabella C Ministero dello sviluppo economico, Legge n. 549/1995, articolo 1, comma 43: Contributi ad enti.

 


 

Ministero del lavoro e politiche sociali

 

 

2016

2017

2018

Bilancio a legislazione vigente

-

-

-

Disegno di legge di stabilità (A.S. 2111)

2.000

7.000

7.000

Testo approvato dal Senato (A.C. 3444)

2.000

7.000

7.000

Legge n. 208 del 2015

-

5.000

5.000

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

La riduzione di 2 milioni a decorrere dal 2016 è stata posta a copertura del finanziamento, di pari importo, in Tabella C, della voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali - legge finanziaria n. 350 del 2003, art. 3, co. 149: Fondo per le spese di funzionamento della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali (1.7 - cap. 5025).

 

 

Ministero della giustizia

 

 

2016

2017

2018

Bilancio a legislazione vigente

8.168

8.342

8.342

Disegno di legge di stabilità (A.S. 2111)

8.168

8.342

8.342

Testo approvato dal Senato (A.C. 3444)

8.168

8.342

8.342

Legge n. 208 del 2015

6.430

1.575

972

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

La voce relativa al Ministero della giustizia sconta riduzioni approvate nel corso dell'esame parlamentare di: 200.000 per ciascun anno a copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 317, per le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante nazionale dei detenuti; di 944.958 euro per il 2016, 973.892 euro per il 2017 e 1.576.400 euro per il 2018 a copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 972 che reca  misure per l’equiparazione del personale direttivo del Corpo della polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli della Polizia di Stato; di 5 milioni a decorrere dal 2017 per  copertura finanziaria degli oneri recati dal 618 che rende strutturale (in luogo di disporne l’applicazione in via sperimentale per il 2016) il credito d’imposta concesso per le spese sostenute nei procedimenti di negoziazione assistita; di 400.000 euro per ciascun anno a copertura finanziaria degli oneri recati dai commi da 537 a 544 in materia di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario, nonché di procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario del comparto sanità; di 193.515 euro per ciascun anno  a copertura finanziaria degli oneri delle disposizioni volte ad estendere ai magistrati che prestano servizio presso la Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo il diritto a percepire l'indennità di trasferta attualmente riconosciuta esclusivamente ai magistrati che esercitano effettive funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione.

 

 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

 

 

2016

2017

2018

Bilancio a legislazione vigente

38.532

34.779

34.779

Disegno di legge di stabilità (A.S. 2111)

53.532

49.779

49.779

Testo approvato dal Senato (A.C. 3444)

53.302

49.779

49.779

Legge n. 208 del 2015

47.502

43.880

43.880

 

Finalizzazioni: l'accantonamento comprende le risorse preordinate a numerosi disegni di legge di ratifica di accordi e trattati già in corso di esame parlamentare, nonché per interventi diversi.

 

L’accantonamento del Ministero degli affari esteri si è ridotto: di 230.000 euro per il 2016 a copertura del finanziamento per il medesimo importo, in Tabella C, della voce relativa alla Ratifica della convenzione internazionale per la costituzione dell’Istituto Italo-Latino-americano; di ulteriori 5,8 milioni a copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 362 il quale autorizza la spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la prosecuzione degli interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la prosecuzione degli interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia; di 100.000 euro a decorrere dal 2017 a copertura degli oneri derivanti dalla soppressione della rimodulazione delle spese riferite all'Ufficio UNESCO di Venezia.

 

 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

 

 

2016

2017

2018

Bilancio a legislazione vigente

9

9

9

Disegno di legge di stabilità (A.S. 2111)

9.000

9.000

9.000

Testo approvato dal Senato (A.C. 3444)

9.000

9.000

9.000

Legge n. 208 del 2015

9.000

9.000

9.000

 

Finalizzazioni: l'accantonamento comprende le risorse destinate alle scuole non statali.

 

 

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

 

 

2016

2017

2018

Bilancio a legislazione vigente

8.018

8.018

8.018

Disegno di legge di stabilità (A.S. 2111)

10.018

10.018

10.018

Testo approvato dal Senato (A.C. 3444)

10.018

18.018

18.018

Legge n. 208 del 2015

7.188

16.488

16.488

 

Finalizzazioni: l'accantonamento comprende le risorse preordinate per la copertura finanziaria dei provvedimenti riguardanti interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche (A.C. 1533 - A.S. 1892); Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (A.S. 1676 - A.C. 2093), nonché per interventi diversi.

 

Durante l'esame parlamentare, l’accantonamento del Ministero è stato ridotto di 1.830.000 euro per il 2016, 1.530.000 euro per il 2017, 1.530.000 euro per il 2018. La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dai commi 816-818 riguardanti le assunzioni di personale a tempo determinato ed indeterminato da parte del Ministero dell’ambiente e della  tutela del territorio e del mare; ulteriore riduzione di un milione è stata operata per il 2016 a parziale  copertura finanziaria degli oneri recati dai commi da 987 a 989, che disciplinano il trattamento fiscale dei contributi volontari ai consorzi obbligatori.

 

 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

 

 

2016

2017

2018

Bilancio a legislazione vigente

-

-

-

Disegno di legge di stabilità (A.S. 2111)

3.000

5.000

5.000

Testo approvato dal Senato (A.C. 3444)

3.000

5.000

5.000

Legge n. 208 del 2015

1.000

5.000

5.000

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

La riduzione di 2 milioni per il 2016 è stata approvata durante l'esame parlamentare a parziale copertura finanziaria degli oneri recati dai commi da 987 a 989, che disciplinano il trattamento fiscale dei contributi volontari ai consorzi obbligatori.

 

 

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

 

 

2016

2017

2018

Bilancio a legislazione vigente

1.500

500

500

Disegno di legge di stabilità (A.S. 2111)

1.500

500

500

Testo approvato dal Senato (A.C. 3444)

1.500

500

500

Legge n. 208 del 2015

1.500

500

500

 

Finalizzazioni: l'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria dei provvedimenti riguardanti Interventi per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici (A.C. 55 - A.S. 1641) e Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare (A.S 1728 - A.C. 348-B).

 

 

Ministero della salute

 

 

2016

2017

2018

Bilancio a legislazione vigente

2.034

4.034

4.034

Disegno di legge di stabilità (A.S. 2111)

4.034

14.034

14.034

Testo approvato dal Senato (A.C. 3444)

4.034

14.034

14.034

Legge n. 208 del 2015

1.834

12.034

12.034

 

Finalizzazioni: oneri relativi all'emergenza biologica a livello nazionale e interventi diversi.

 

Durante l'esame parlamentare è stata approvata la riduzione di un milione per ciascun anno a parziale copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 582 con cui si autorizza una spesa di 1 milione per l’anno 2016, 2 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 1 milione a decorrere dal 2019 a favore dell’Istituto Gaslini di Genova; ulteriore riduzione è stata operata a copertura finanziaria degli oneri recati dai commi 537 e 538, che autorizzano  la spesa, in favore del Ministero per la salute, di 1,2 milioni di euro per il 2016, di 1 milione per il 2017 e di 0,8 milioni a decorrere dal 2018, per le funzioni di monitoraggio, di verifica e di affiancamento nell’attuazione dei piani di rientro regionali.


 

Tabella B - Fondo speciale di conto capitale

(importi in migliaia)

 

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

2016

2017

2018

Bilancio a legislazione vigente

197.300

328.900

328.900

Disegno di legge di stabilità (A.S. 2111)

197.300

354.900

380.900

Testo approvato dal Senato (A.C. 3444)

197.300

354.900

380.900

Legge n. 208 del 2015

173.500

252.100

268.100

 

Finalizzazioni: l'accantonamento comprende le risorse destinate al potenziamento e ammodernamento della Guardia di finanza, alla realizzazione dei giochi olimpici del 2021 che si terranno a Cortina nonché per interventi diversi.

 

L’accantonamento del Ministero dell’economia si è ridotto durante l'esame parlamentare:

§  di 30 milioni per il 2017 e di 60 milioni per il 2018 a copertura degli oneri recati dal rifinanziamento in Tabella E della voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 228 del 2012, art. 1, co. 170: Banche e fondi;

§  di 9 milioni per il 2016, 50 milioni per il 2017 e 30 milioni per il 2018, a parziale copertura degli oneri recati delle misure in tema di sicurezza.

§  di 4,8 milioni per ciascun anno del triennio a copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 366 sulla riduzione o esenzione della tassa di ancoraggio in via sperimentale per gli anni dal 2016 al 2018, per le navi porta container in servizio regolare di linea internazionale;

§  di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio a copertura del comma 476, che istituisce un fondo per la bonifica del sito di interesse nazionale Valle del Sacco e per i siti di interesse nazionale e altri interventi;

§  di 5 milioni per il 2016 e 8 milioni per il 2017 e 2018 a copertura degli oneri relativi alle disposizioni recate dal commi da 665 a 668 sulle nuove competenze del CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria);

§  di 5 milioni per il 2016, 26 milioni per il 2017 e 52 milioni dal 2017 a copertura degli oneri recati dal comma 741, che rifinanzia interventi per la salvaguardia di Venezia, e degli oneri connessi al funzionamento dell’Autostrada ferroviaria alpina attraverso il tunnel del Fréjus (comma 654).

 


 

Ministero dello sviluppo economico

 

 

2016

2017

2018

Bilancio a legislazione vigente

-

-

-

Disegno di legge di stabilità (A.S. 2111)

-

20.000

30.000

Testo approvato dal Senato (A.C. 3444)

-

20.000

30.000

Legge n. 208 del 2015

-

20.000

30.000

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 

 

Ministero del lavoro e politiche sociali

 

 

2016

2017

2018

Bilancio a legislazione vigente

32.753

32.753

32.753

Disegno di legge di stabilità (A.S. 2111)

32.753

32.753

32.753

Testo approvato dal Senato (A.C. 3444)

32.753

32.753

32.753

Legge n. 208 del 2015

32.753

32.753

32.753

 

Finalizzazioni: l'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria del provvedimento concernente Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali (A.S. 1629 - A.C. 750) nonché per la stabilizzazione dei lavoratori impiegati in ASU nella città di Napoli.

 

 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

 

 

2016

2017

2018

Bilancio a legislazione vigente

34.708

-

-

Disegno di legge di stabilità (A.S. 2111)

34.708

-

-

Testo approvato dal Senato (A.C. 3444)

34.708

-

-

Legge n. 208 del 2015

18.338

 

 

 

Finalizzazioni: l'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria degli interventi riguardanti la partecipazione dell'Italia alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale Atlantico.

 

Una riduzione di 15 milioni è stata operata a copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 971 con il quale si autorizza per il 2016 la spesa di pari importo per investimenti volti ad accrescere il livello di sicurezza delle sedi istituzionali nonché a copertura di vari altri interventi.

 

Ministero dell'interno

 

 

2016

2017

2018

Bilancio a legislazione vigente

10.000

10.000

10.000

Disegno di legge di stabilità (A.S. 2111)

10.000

10.000

10.000

Testo approvato dal Senato (A.C. 3444)

10.000

10.000

10.000

Legge n. 208 del 2015

10.000

10.000

10.000

 

Finalizzazioni: l'accantonamento è finalizzato a favore di interventi per l'ammodernamento di protezione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

 

 

Ministero dell' dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

 

 

2016

2017

2018

Bilancio a legislazione vigente

17.415

17.415

17.415

Disegno di legge di stabilità (A.S. 2111)

67.415

67.415

67.415

Testo approvato dal Senato (A.C. 3444)

67.415

67.415

67.415

Legge n. 208 del 2015

57.415

57.415

57.415

 

Finalizzazioni: l'accantonamento è preordinato alla copertura finanziaria dei provvedimenti concernenti Legge Quadro in materia di interporti e di piattaforme logistiche territoriali (A.C. 730 — A.S. 1185), Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (A.S. 1676-A.C. 2093) nonché per il contributo nazionale al Green Climate Fund, per interventi a favore della difesa del suolo e per interventi di bonifica e ripristino dei siti inquinati.

 

La riduzione di 10 milioni di euro per a decorrere dal 2016 è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 476 che istituisce un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno anno per la bonifica del sito di interesse nazionale Valle del Sacco e per i siti di interesse nazionale.

 

 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

 

 

2016

2017

2018

Bilancio a legislazione vigente

-

-

-

Disegno di legge di stabilità (A.S. 2111)

-

40.000

60.000

Testo approvato dal Senato (A.C. 3444)

-

40.000

60.000

Legge n. 208 del 2015

-

-

-

 

L'azzeramento degli accantonamenti è stato disposto a copertura degli stanziamenti a favore dei comuni di Venezia, Chioggia a Cavallino Treporti (comma 741) e degli oneri connessi al funzionamento dell’Autostrada ferroviaria alpina attraverso il tunnel del Fréjus (comma 654).

 

 

Ministero della salute

 

 

2016

2017

2018

Bilancio a legislazione vigente

3.000

3.000

3.000

Disegno di legge di stabilità (A.S. 2111)

3.000

3.000

3.000

Testo approvato dal Senato (A.C. 3444)

3.000

3.000

3.000

Legge n. 208 del 2015

3.000

3.000

3.000

 

Finalizzazioni: interventi diversi.

 


 

Articolo 1, comma 994
(
Tabella
C)

 

994. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2016 e del triennio 2016-2018 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

 

 

Il comma 994 dispone l’approvazione della Tabella C, recante la determinazione delle dotazioni finanziarie da iscrivere in bilancio delle leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi della normativa contabile.

 

Si ricorda che l'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge di contabilità (legge n. 196/2009) prevede tra i contenuti propri della legge di stabilità, la determinazione, in apposita tabella, degli stanziamenti annui (per il triennio finanziario di riferimento) delle leggi di spesa permanente, con le relative aggregazioni per programma e per missione, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, con esclusione delle spese obbligatorie.

Il contenuto della Tabella C rispetto alla precedente disciplina contabile, contenuta nell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468 del 1978, è dunque più limitato, in quanto l’attuale legge di contabilità ha escluso che essa possa contenere spese di carattere obbligatorio.

In base a quanto detto, per ogni singola autorizzazione legislativa ivi contenuta, la Tabella C ne determina lo stanziamento al netto delle eventuali spese obbligatorie. Le restanti risorse comunque autorizzate in favore della legge, considerate di natura obbligatoria, vengono eventualmente determinate dalla legge di bilancio ed iscritte in un apposito capitolo.

 

La Tabella C del disegno di legge di stabilità per il 2016-2018 presentato dal Governo (A.S. 2111) prevedeva un ammontare complessivo di stanziamenti pari a 4.857,5 milioni per il 2016, a 5.857,3 milioni per il 2017 e a 3.847,4 milioni annui a decorrere dal 2018.

Rispetto agli stanziamenti a legislazione vigente, la tabella C del disegno di legge determinava maggiori assegnazioni di risorse per 1.105,7 milioni nel 2016, 2.099,9 milioni nel 2017 e per 98,7 milioni annui a decorrere dal 2018 (di cui un miliardo per il 2016 e due miliardi per il 2017 di regolazioni debitorie quale quota di finanziamento del Fondo sanitario nazionale in relazione alle minori da gettito IRAP relativo alle Regioni a statuto ordinario).

 

A seguito delle modifiche intervenute nel corso dell’iter parlamentare, gli importi esposti nella Tabella C della legge di stabilità 2015 ammontano a 4.858,3 milioni per il 2016, a 5.854,9 milioni per il 2017 e a 3.844,9 milioni annui a decorrere dal 2018.

Rispetto agli stanziamenti a legislazione vigente, nel complesso la Tabella C, come modificata a seguito dell’esame parlamentare, determina le seguenti variazioni di bilancio: +1.126,6 milioni nel 2016, +2.124,4 milioni nel 2017 e +123,3 milioni annui a decorrere dal 2018 (al lordo, come già detto, di 1 miliardo per il 2016 e di 2 miliardi per il 2017 di regolazioni debitorie).

Non considerando l’importo della regolazione debitoria relativa al Fondo sanitario nazionale in relazione alle minori da gettito IRAP relativo alle regioni a statuto ordinario, per il 2016, rispetto alla legislazione vigente, la Tabella C determina variazioni di bilancio per 126,6 milioni, di cui maggiori assegnazioni di risorse per 154,5 milioni a fronte di riduzioni di spesa per circa 28 milioni.

 

Nel complesso, rispetto agli stanziamenti a legislazione vigente, la Tabella C - come risultante dal testo presentato dal Governo e dagli emendamenti approvati nel corso dell’esame parlamentare - determina le seguenti variazioni di bilancio:

(importi in euro)

Oggetto

2016

2017

2018

L. n. 38/2001 - Contributo alla regione Friuli Venezia Giulia (MEF, cap. 7513/p)

-5.104.167

-5.104.167

-5.104.167

D.Lgs. n. 56/2000, art. 13, co. 3 - Finanziamento Fondo sanitario nazionale, in relazione alle minori entrate da gettito IRAP relativo alle regioni a statuto ordinario (regolazione debitoria) (MEF, cap. 2701)

+1.000.000.000

+2.000.000.000

-

L. n. 353/2000 - Conservazione e la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo (MEF, cap. 2820)

-1.307.468

-1.307.468

-1.307.468

L. 794/1966 - Istituto Italo-Latino-americano (Affari esteri, cap. 3751)

+230.000

-

-

D.L. n. 142/1991, art. 6, co. 1 - Fondo protezione civile (MEF, cap. 7446)

+3.400.000

+3.400.000

+3.400.000

D.L. n. 90/2005, art. 4, co. 1 - Dipartimento della protezione civile (MEF, cap. 2184)

+10.000.000

+10.000.000

+10.000.000

D.L. n. 93/2013, art. 10, co. 1 - Fondo emergenze nazionali della protezione civile (MEF, cap. 7441)

+100.000.000

+100.000.000

+100.000.000

D.Lgs. n. 454/1999, art. 6 - Contributo al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - CREA (Politiche agricole, cap. 2083)

-2.500.000

-2.500.000

-2.500.000

L. n. 267/1991, art. 1, co. 1 - Piano nazionale della pesca marittima (Politiche agricole, cap. vari)

+2.847.000

-152.000

-152.000

D.Lgs. n. 257/2003, art. 19, co. 1, punto A  – Contributo ENEA (MISE, cap. 7630/P)

-

-

-1.500.000

L. n. 67/1988: Editoria (MEF, cap. 2183, 7442)

-3.000.000

-3.000.000

-3.000.000

L. n. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti per internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (MISE, cap. 2501/p)

-1.500.000

+2.8000.000

+2.8000.000

D.Lgs. n. 502/1992 - Fondo per il finanziamento della ricerca sanitaria (Salute, cap. 3392)

-1.067.866

-7.024.000

-6.424.000

D.Lgs. n. 204/1998 - Ricerca scientifica e tecnologica (MIUR, cap. 7236)

-4.000.000

-4.000.000

-4.000.000

D.L. n. 17/2001 - Agenzia per i servizi sanitari regionali (Salute, cap. 3457

-100.000

-100.000

-100.000

D.L. n. 269/2003 - Agenzia italiana del farmaco (Salute, capp. 3458 e 7230)

-1.100.000

-1.100.000

-1.313.787

L. n. 163/1985 - Fondo unico dello spettacolo (MIBACT, capitoli vari)

-52.752

-

-

L. n. 466/1988 - Accademia nazionale dei Lincei (MIBACT, cap. 3630)

+500.000

+500.000

+500.000

L. n. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi a enti ed altri organismi nel settore della cultura (MIBACT, cap. 3670 e 3671)

+10.000.000

+10.000.000

+10.000.000

L. n. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi  a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (MIUR, cap. 1261)

-300.000

-300.000

-300.000

L. 394/1977 - Attività sportiva universitaria (MIUR, cap. 1709)

-1.500.000

-1.500.000

-1.500.000

L. n. 230/1998 - Fondo nazionale per il servizio civile (MEF, cap. 2185)

+2.303.225

+2.303.225

+2.303.225

D.lgs. n. 223/2006, art.16, co. 3 – Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità (MEF, cap. 2108/p)

+2.500.000

 

 

L. 350/2003, art. 3, co. 149 - Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali (1.7 - cap. 5025)

+2.000.000

+2.000.000

+2.000.000

L. n. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi a enti vigilati dal Ministero dell’interno (Interno, cap. 2309)

+700.000

+700.000

+700.000

D.L. n. 185/2008 – Compensazione oneri, in relazione alle agevolazioni tariffarie energia elettrica e gas (MEF, cap. 3822)

-6.385.249

-6.366.718

-6.366.718

L. 144/1999, art. 51 - Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (MEF 1.6 - cap. 7330)

+250.000

+250.000

+250.000

D.L. n. 35/2003 - ENIT, Agenzia nazionale del turismo (MIBACT, cap. 6821)

+9.750.000

+9.750.000

+9.750.000

L. n. 146/1980 - ISTAT (MEF, cap. 1680)

10.000.000

-10.000.000

-10.000.000

 

Si segnala che rispetto alla Tabella C della precedente legge di stabilità non sono più esposte le seguenti voci:

§  Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo (capitoli vari);

§  Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - legge n. 49 del 1987: nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo (capp. 7168, 7169);

§  Ministero dell'economia e delle finanze - legge di stabilità n. 228 del 2012, art. 1, comma 290: integrazione fondo protezione civile per eventi alluvionali ed altre calamità (cap. 7446/p).

 


 

Articolo 1, commi 995 e 997
(Tabella E)

 


995. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.

997. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 995, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell'anno 2016, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.


 

 

Il comma 995 reca l’approvazione della Tabella E, che determina, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, le quote destinate a gravare per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, esposte per programma e missione.

 

L'articolo 11, co. 3, lett. e), della legge n. 196 del 2009 di contabilità prevede, tra i contenuti propri della legge di stabilità, la determinazione, in apposita tabella, degli importi delle leggi di spesa in conto capitale a carattere pluriennale, aggregati per programma e per missione, con specifica ed analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, per la quota da iscrivere nel bilancio di ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale.

 

Il comma 997 indica i limiti massimi di impegnabilità che le amministrazioni pubbliche possono assumere nel 2016, con riferimento ai futuri esercizi, rinviando a tal fine a quanto registrato nella apposita colonna della Tabella E.

 

Ai sensi dell'articolo 30, co. 2, della legge di contabilità le amministrazioni possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma stanziata con leggi pluriennali di spesa in conto capitale. La disposizione demanda tuttavia alla legge di stabilità la possibilità di indicare limiti di impegnabilità più ristretti, tenuto conto dello stato di attuazione delle procedure di spesa.

Come già per le precedenti leggi finanziarie e di stabilità, la legge di stabilità per il 2016 reca una colonna “limite impegnabilità” suddivisa secondo i seguenti numeri:

§  n. 1, indica le quote degli anni 2016 ed esercizi successivi non impegnabili;

§  n. 2, indica le quote degli anni 2016 e successivi impegnabili al 50%;

§  n. 3, indica le quote degli anni 2016 e successivi interamente impegnabili.

 

La tabella prospetta una pressoché generalizzata facoltà ad impegnare le risorse relative agli anni successivi (situazione contrassegnata con il codice n. 3 nella colonna riferita al limite di impugnabilità).

 

Le autorizzazioni di spesa iscritte in Tabella E ammontavano complessivamente, nel testo presentato dal Governo, a 20.948,6 milioni per il 2016, a 21.412,9 milioni per il 2017, a 23.628,2 milioni per il 2018 e a 93.721,5 milioni per il 2019 e anni successivi.

A seguito dell’esame parlamentare, le autorizzazioni pluriennali di spesa indicate in Tabella E della legge di stabilità ammontano, in termini di competenza, a 20.751,9 milioni per il 2016, a 21.263,8 milioni per il 2017, a 23.426,0 milioni per il 2018 e a 94.884,1 milioni per il 2019 e anni successivi.

 

Nel complesso, la Tabella E, come modificata al Senato, determina:

§  definanziamenti per 2.794,1 milioni nel 2016, 2.378,8 milioni nel 2017, 2.445,2 milioni nel 2018 e per 4.579,8 milioni nel 2019 e annualità successive;

§  rifinanziamenti per 3.780,2 milioni nel 2016, 4.213,6 milioni nel 2017, 4.921,8 milioni nel 2018 e per 21.404,2 nel 2019 e annualità successive;

§  rimodulazione delle autorizzazioni pluriennali di spesa che determinano, nel complesso, riduzioni di 152,2 milioni nel 2016 e di 1.759,4 milioni nell’anno 2019 e seguenti, con conseguente incrementi di 33,3 milioni per il 2017 e di 1.878,3 milioni nel 2018.

 

Si segnala peraltro che negli importi complessivi dei definanziamenti di cui sopra, una quota consistente riguarda autorizzazioni legislative di spesa del Ministero delle infrastrutture le cui risorse, esposte in Tabella, in realtà non sono state ridotte bensì trasferite al capitolo 7002 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, istituito dall’art. 1, comma 868 della presente legge, ed esposto in Tabella E.

Il comma citato ha infatti istituito un apposito Fondo in cui sono state fatte confluire le risorse iscritte nel bilancio dello Stato a qualunque titolo destinate all'ANAS Spa, al fine di migliorare la capacità di programmazione e di spesa per investimenti dell'ANAS Spa e per garantire un flusso di risorse in linea con le esigenze finanziarie. Conseguentemente sono state ridotte alcune voci presenti nella tabella E, le cui risorse sono state oggetto di riallocazione nel citato capitolo 7002[125].

Si segnala, altresì, che nel capitolo 7002 sono state trasferite anche ulteriori risorse di bilancio, iscritte in capitoli di spesa riferiti ad autorizzazioni legislative non esposte in tabella E.

 

Rispetto alla legislazione vigente, la Tabella E determina maggiori spese per 833,9 milioni nel 2016, per 1.868,1 milioni nel 2017, per 4.354,9 milioni nel 2018 e per 15.065 milioni nel 2019 e annualità successive.

Per quanto riguarda i settori di spesa interessati dai rifinanziamenti disposti dalla Tabella E (nel complesso oltre 24 miliardi nel quadriennio), si osserva che circa 8,5 miliardi riguardano Ferrovie dello Stato, 6,8 miliardi sono destinati all’ANAS, 3,2 miliardi al settore delle industrie della Difesa (di cui 2,3 miliardi per la difesa aeronautica e 870 milioni per la Marina), poco meno di 2 miliardi sono destinati al dissesto idrogeologico e 1,7 miliardi all’edilizia scolastica.

 

Il prospetto che segue espone gli importi, in termini di competenza, degli effetti dei rifinanziamenti, riduzioni e rimodulazioni operati dalla Tabella E.

 

(in milioni di euro)

Tabella E

2016

2017

2018

2019 e ss

D.L. 148/1993, art. 3 - Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale (Economia, cap. 7499)

-10,0

 

 

 

L. 183/1987, art. 5 - Fondo di rotazione attuazione delle politiche comunitarie (Economia, cap. 7493)

-100,0

-100,0

-100,0

-200,0

L. n. 228/2012, art. 1, co. 170 – Banche e fondi (Economia, cap. 7175)

-

+30,0

+60,0

+1.390,0

L. 147/2013, art. 1, co. 109 - Contributo ammodernamento Guardia di Finanza (Economia, cap. 7837)

-10,0

-5,0

-5,0

-10,0

D.L. 119/2014, art. 8, co. 1, punto a) - Acquisto automezzi ed equipaggiamenti, manutenzione e adattamento strutture della Polizia di Stato (Interno, cap.7456)

-6,1

-6,1

-6,1

-18,2

D.Lgs. 102/2004, art. 15, co. 2, punto 1 - Fondo solidarietà nazionale incentivi assicurativi (Politiche Agricole, cap. 7439)

+100,0

+40,0

 

 

L. 190/2014, art. 1, co. 214 - Fondo per l'investimento nel settore lattiero caseario (Politiche agricole, cap. 7100)

-23,0

 

 

 

L. 808/1985, art. 3, co. 1, punto a - Interventi per la competitività delle industrie nel settore aeronautico (Sviluppo economico, cap. 7421/p)

 

 

+25,0

+700,0

D.L. 321/1996, art. 5, co. 2, punto b) - Sviluppo tecnologico settore aeronautico (Sviluppo economico, cap. 7420/p)

 

-25,0

-45,0

+70,0

D.L. 321/1996, art. 5, co. 2, punto c) - Sviluppo tecnologico settore aeronautico (Sviluppo economico, cap. 7420/p)

-46,0

-20,0

 

+66,0

L. 266/2005, art. 1, co. 95, punto 3 - Contributo programma unità navali FREMM (Sviluppo economico, cap. 7485)

+100,0

+120,0

+150,0

+500,0

L. 244/2007, art. 2, co. 180 - Interventi settore aeronautico (Sviluppo economico, cap. 7421/p)

+280,0

+280,0

+280,0

+800,0

D.L. 66/2014, art. 22-bis, co. 1 - Risorse per le zone franche urbane (Sviluppo economico, cap. 7350)

-20,0

 

 

 

L. 228/2012, art. 1, co. 208 - Linea ferroviaria Torino-Lione (Infrastrutture e trasporti, cap. 7532)

-20,0

 

 

+20,0

D.L. 133/2014, art. 3, co. 2, punto B/quinquies - Somme a favore di RFI per la linea AV/AC MI-GE: terzo valico Giovi (Infrastrutture e trasporti, cap. 7518/p)

 

-20,0

 

+20,0

D.L. n. 133/2014, art. 3, co. 2, punto c) - Metropolitana di Torino (Infrastrutture e trasporti, cap. 7424)

+41,0

-41,0

 

 

L. 266/2005, art. 1, co. 86 - Contributo in conto impianti alle Ferrovie dello Stato SPA (Economia, cap. 7122)

-291,0

+241,0

+600,0

+7.500,0

D.L. n. 98 del 2011, art. 32, co. 1 - Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali (Economia, cap. 7372/p, confluito nel cap. 7002/Infrastrutture)

-224,4

-200,0

-200,0

-400,0

L. 228/2012, art. 1, co. 176 - Contratti di programma RFI (Economia, cap. 7122/p)

 

 

+200,0

 

D.L. 43/2013, art. 7-ter, co. 2 - Infrastrutture FS (Economia, cap. 7122/p)

-50,0

+50,0

 

 

L. 147/2013, art. 1, co. 68 - ANAS (Economia, 7372/p, confluito nel cap. 7002/Infrastrutture)

-50,0

-143,0

-200,0

-

Legge n. 147 del 2013, art. 1, co. 69 - Anas (Economia, cap. 7273/p, confluito nel cap. 7002/Infrastrutture)

-112,7

-

-

-

L. 147/2013, art. 1, co. 76 - RFI (Economia, cap. 7122/p)

-50,0

 

 

 

L. 147/2013, art. 1, co. 80 - RFI (Economia, cap. 7122/p)

-50,0

50,0

 

 

L. 228/2012, art. 1, co. 186 - Piattaforma d'altura davanti al porto di Venezia (Infrastrutture e trasporti, cap. 7270)

-7,1

 

 

 

L. 190/2014, art. 1, co. 153 - Opere di accesso agli impianti portuali (Infrastrutture e trasporti, cap. 7275)

 

-25,0

-25,0

+50,0

L. 448/1998, art. 50, co. 1, punto C - Edilizia sanitaria pubblica (Economia, cap. 7275)

-600,0

-900,0

+700,0

+800,0

L. 266/2005, art. 1, co. 78 – Rifinanziamento Legge n. 166/2002, interventi infrastrutture (Infrastrutture e trasporti, cap. 7060/p, confluito in cap. 7002/Infrastrutture)

-20,4

-20,4

-20,4

-61,2

L. n. 296/2006, art. 1, co. 977 punto C) - Fondo opere strategiche (Infrastrutture e trasporti, cap. 7060/p, confluito nel cap. 7002/Infrastrutture)

-15,3

-15,3

-15,3

-76,7

Legge n. 244/2007, art. 2, co. 257, punto B) - legge obiettivo (Infrastrutture e trasporti, cap. 7060/p, confluito nel cap. 7002/Infrastrutture)

-25,2

-25,2

-25,2

-125,8

Legge n. 244/2007, art. 2, co. 257, punto C) - legge obiettivo (Infrastrutture e trasporti, cap. 7060/p, confluito nel cap. 7002/Infrastrutture)

-25,2

-25,2

-25,2

-150,9

Legge n. 662/1996, art. 2, co. 86 - Completamento del raddoppio dell'Autostrada A6 Torino-Savona (Infrastrutture e trasporti, cap. 7483, confluito in cap. 7002/Infrastrutture)

-10,3

-

-

-

Legge n. 662/1996, art. 2, co. 87 - Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (Infrastrutture e trasporti, cap. 7484, confluito nel cap. 7002/Infrastrutture)

-10,3

-

-

-

D.L. n. 67/1997, art. 19-bis, co. 1, punto 1 - Realizzazione e potenziamento tratte autostradali (Infrastrutture e trasporti, cap. 7485, confluito nel cap. 7002/Infrastrutture)

-51,6

-51,6

-

-

Legge n. 311/2004, art. 1, co. 452 - Interventi strutturali viabilità Italia-Francia (Infrastrutture e trasporti, cap. 7481, confluito nel cap. 7002/Infrastrutture)

-5,0

-

-

-

D.L. n. 98/2011, art. 32, co. 1, punto 11 - Megalotto 2 della strada statale n. 106 Ionica (Infrastrutture e trasporti, cap. 7155, confluito nel cap. 7002/Infrastrutture)

-19,8

-

-

-

D.L. n. 98/2011, art. 32, co. 1, punto 5 - Accessibilità alla Valtellina: ss 38 1° lotto - Variante di Morbegno II stralcio dallo svincolo di Corsio allo svincolo del Tartano (Infrastrutture e trasporti, cap. 7519, confluito nel cap. 7002/Infrastrutture)

-4,1

-

-

-

D.L. n. 69/2013, art. 18, co. 2, punto 3 - Programma ponti e gallerie stradali (Infrastrutture e trasporti, cap. 7538, confluito nel cap. 7002/Infrastrutture)

-95,0

-60,0

-121,0

-110,0

D.L. n. 69/2013, art. 18, co. 2, punto 6 - Somme da assegnare all'Anas per l'asse di collegamento tra la ss 640 e la A 19 Agrigento-Caltanissetta (Infrastrutture e trasporti, cap. 7541, confluito nel cap. 7002/Infrastrutture)

-76,6

-

-

-

L. 147/2013, art. 1, co. 68 - ANAS (Infrastrutture e trasporti, cap. 7002)

2.030,2

2.043,6

2.006,8

4.114,2

D.L. 133/2014, art. 3, co. 1 - Continuità cantieri in corso (Infrastrutture e trasporti, cap. 7536/p)

 

 

-110,0

+100,0

L. 190/2014, art. 1, co. 175 - Partecipazione all'Agenzia spaziale europea e programmi spaziali nazionali strategici (Istruzione, università e ricerca, cap. 7238/p)

 

-20,0

-20,0

+240,0

L. 147/2013, art. 1, co. 111 - Interventi contro il dissesto idrogeologico (Ambiente, cap. 7511)

+50,0

+50,0

+150,0

+1.700,0

L. 147/2013, art. 1, co. 48, punto C - Mutui prima casa (Economia, cap. 7077)

-70,0

 

 

+70,0

L. 190/2014, art. 1, co. 235, punto 2 - Somme destinate al programma di recupero e razionalizzazione immobili destinati a alloggi (Infrastrutture e trasporti, cap. 7442/p)

+84,0

+80,0

 

-164,0

D.L. 104/2013, art. 10, co. 1 - Mutui per l'edilizia scolastica e detrazioni fiscali (Istruzione, università e ricerca, cap. 7106)

 

+50,0

+150,0

+1.500,0

L. 296/2006, art. 1, co. 863 - Fondo sviluppo e coesione (Economia, cap. 8000/p)

-670,0

 

 

+670,0

L.147/2013, art. 1, co. 6 - Fondo sviluppo e coesione; Programmazione 2014/2020 (Economia, cap. 8000/p)

+922,8

+541,3

+956,3

-3.918,4

L. 147/2013, art. 1, co. 109 - Contributo ammodernamento Guardia di Finanza (Economia, cap. 7851)

-5,0

-5,0

-5,0

-10,0

 

Sono di seguito illustrate le variazioni disposte dalla Tabella E:

 

 

D.L. n. 148 del 1993, articolo 3 – Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale

 

MISSIONE: RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI
Programma: Rapporti finanziari con enti territoriali
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (cap. 7499)

(migliaia di euro)

2016

2017

2018

2019 e ss

BLV

140.000

 

 

 

Riduzione

-30.000

 

 

 

Rifinanziamento

+20.000

 

 

 

Importi esposti in Tabella E

130.000

 

 

 

 

La tabella E dispone un definanziamento di 10 milioni di euro delle risorse presenti nel capitolo 7499 del MEF, per l’esercizio 2016, per gli interventi di cui all’articolo 3 del D.L. n. 148/1993.

Benché non indicato chiaramente, la parte dell’articolo 3 a cui si fa riferimento è il co. 9, che ha previsto un contributo da destinare alla Regione Calabria per interventi nei settori della manutenzione idrica e forestale, limitatamente ai lavoratori occupati in tale settore.

 

Il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, con il menzionato art. 3 co. 9, aveva concesso un contributo speciale alla regione Calabria per le spese da sostenersi per il perseguimento delle finalità previste dall'art. 1 della L. n. 664/1984 ("Misure straordinarie per la continuazione di iniziative in corso nel territorio della regione Calabria").

L’articolo 1 citato richiedeva che per l’attuazione di un intervento idrogeologico e forestale, volto anche al potenziamento dei comparti agricolo e turistico, venisse approvato dai competenti organi regionali un programma esecutivo entro il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge. Occorre notare che il citato art. 3 del D.L. n. 148 si applica limitatamente ai lavoratori già occupati nel precedente triennio.

Nel corso degli anni, diverse leggi finanziarie e di stabilità hanno provveduto a rifinanziare tale intervento: da ultimo la Tabella E della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha disposto un rifinanziamento di 140 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, in favore del co. 9 dell’art. 3 del D.L. 148/1993, a titolo di contributo speciale alla regione Calabria per l’attuazione degli interventi straordinari di competenza regionale in diversi settori attinenti la tutela del patrimonio forestale e delle connesse infrastrutture civili, anche ai fini del potenziamento dei comparti agricolo e turistico.

 

 

L. n. 183 del 1987, articolo 5 – "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" - Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie

 

Missione: L’Italia in Europa e nel mondo
Programma: Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE
Ministero economia e finanze (cap. 7493)

(migliaia di euro)

2016

2017

2018

2019 e ss

BLV

4.450.000

4.950.000

4.850.000

10.000.000

Riduzione

-100.000

-100.000

-100.000

-200.000

Importi esposti in Tabella E

4.350.000

4.850.000

4.750.000

9.800.000

 

La tabella E dispone un definanziamento complessivo di 500 milioni, nella misura di 100 milioni per ciascuna annualità dal 2016 al 2020, delle autorizzazioni di spesa del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie (Fondo IGRUE).

 

Nel Fondo di rotazione, istituito dall’articolo 5 della legge n. 183/1987 e gestito dalla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale rapporti con l’Unione europea (IGRUE), sono iscritte le risorse nazionali destinate al cofinanziamento degli interventi comunitari dei fondi strutturali[126]. Il Fondo viene annualmente rifinanziato dalla legge di stabilità.

 

Al fine di provvedere alla quota di cofinanziamento nazionale dei fondi dell’Unione europea per il ciclo di programmazione 2014-2020 (fondi strutturali e di investimento europei – fondi SIE), la legge di stabilità per il 2014 ha previsto un rifinanziamento complessivo di 24,5 miliardi, di cui 4,5 miliardi per il 2016 e 19 miliardi per il 2017 e successivi.

Successivamente, la Tabella E della legge di stabilità 2015 ha disposto un definanziamento di 50 milioni per ciascuna annualità del periodo 2015-2020, per complessivi 300 milioni.

 

La dotazione esposta nel bilancio a legislazione vigente risultava pari a 4.450 milioni per il 2016, 4.950 milioni per il 2017, 4.850 milioni nel 2018 e a 10 miliardi nel 2019 e anni successivi.

Per effetto del definanziamento disposto dalla Tabella E in esame, la dotazione del Fondo IGRUE viene determinata in 4.350 milioni per il 2016, in 4.850 milioni per il 2017, in 4.750 milioni nel 2018 e in 9,8 miliardi nel 2

019 e anni successivi.

 

Relativamente al cofinanziamento dei fondi strutturali UE 2014-202, si segnala che il CIPE, con la delibera n. 10 del 2015, ha definito i criteri di cofinanziamento nazionale dei programmi operativi nazionali e regioni, nonché la programmazione degli “interventi complementari” alla programmazione europea, indicati dall’articolo 1, comma 242, della legge di stabilità 2014 (da ricomprendere nei nuovi programmi di azione coesione previsti nell’Accordo di partenariato). L’Allegato alla citata delibera n. 10/2015 espone un ammontare complessivo di cofinanziamento nazionale per il ciclo 2014-2020, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, pari a 24 miliardi; ulteriori 4,4 miliardi sono posti a valere sui bilanci delle regioni.

 

In sintesi, in base alla delibera, circa 10,3 miliardi di cofinanziamento statale sono destinati ai POR (cui si aggiungono i 4,4 miliardi di quota regionale), 5,4 miliardi stati destinati ai PON ed oltre 7,4 miliardi sono riservati agli interventi complementari.

 

   (importi in milioni di euro)

CIPE – Deliberazione n. 10/2015 – Allegato

Programmi operativi

Fondo IGRUE

Risorse regionali

TOTALE

POR Regioni meno sviluppate

5.106,66

2.188,57

7.295,23

POR Regioni in transizione

666,19

285,51

951,70

POR Regioni più sviluppate

4.493,26

1.925,68

6.418,94

Totale POR

10.266,11

4.399,76

14.665,87

PON Regioni meno sviluppate

3.983,86

-

3.983,86

PON Regioni in transizione

386,17

-

386,17

PON Regioni più sviluppate

1.049,43

-

1.049,43

Totale PON

5.419,46

-

5.419,46

PO FEAD (Indigenti)

118,76

-

118,76

PO CTE (Cooperazione territoriale)

200,61

-

200,61

Totale PO cofinanziati (a)

16.004,94

4.399,76

20.404,70

POR complementari

4.447,69

-

4.447,69

PON complementari

2.977,65

-

2.977,65

Totale PO complementari (b)

7.425,34

-

7.425,34

Totale cofinanziamento (a+b)

23.430,28

4.399,76

27.830,04

Riequilibrio Regione Campania

320,00

-

320,00

Totale risorse finalizzate

23.750,28

4.399,76

28.150,04

Risorse residue a disposizione

249,72

-

249,72

TOTALE GENERALE

24.000,00

4.399,76

28.399,76

 

 

L. n. 228 del 2012, articolo 1, co. 170 – Banche e fondi

 

MISSIONE: L’ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO
Programma: politica economica e finanziaria in ambito internazionale
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (cap. 7175)

(migliaia di euro)

2016

2017

2018

2019 e ss

BLV

295.000

295.000

295.000

1.180.000

Rifinanziamento

-

30.000

60.000

1.390.000

Importi esposti in Tabella E

295.000

325.000

355.000

2.570.000

 

La tabella E dispone un rifinanziamento di 30 milioni di euro per l’anno 2017, 60 milioni per il 2018, e di 1.390 milioni di euro per l’anno 2019 e seguenti dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, co. 170, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012).

 

Si ricorda che con l’articolo 1, comma 170, della legge di stabilità 2013, è stata autorizzata la spesa di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2022 per finanziare il contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale per l'ambiente.

 

La motivazione di tale nuovo stanziamento è da ricercarsi nella necessità indifferibile di partecipare, nel periodo 2017-2026, alla ricostituzione di quattro fondi multilaterali di sviluppo, e precisamente alla 14ª ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, alla 18ª ricostituzione delle risorse dell’Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), alla 12ª ricostruzione del Fondo asiatico di sviluppo e alla nona ricostituzione del Fondo speciale di sviluppo della Banca dei Caraibi.

 

 

L. n. 147 del 2013, articolo 1, co. 109 – Contributo in favore del Corpo della Guardia di finanza

                                                                                 

MISSIONE: POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO
Programma: Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (cap. 7851)

(migliaia di euro)

2016

2017

2018

2019 e ss

BLV

30.000

30.000

30.000

60.000

Riduzione

-5.000

-5.000

-5.000

-10.000

Importi esposti in Tabella E

25.000

25.000

25.000

50.000

 

 

L. n. 147 del 2013, articolo 1, co. 109 – Contributo in favore del Corpo della Guardia di finanza

 

MISSIONE: POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO
Programma: Concorso della guardia di Finanza alla sicurezza pubblica
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (cap. 7837)

(migliaia di euro)

2016

2017

2018

2019 e ss

BLV

20.000

20.000

20.000

40.000

Riduzione

-10.000

-5.000

-5.000

-10.000

Importi esposti in Tabella E

10.000

15.000

15.000

30.000

 

La tabella E dispone un definanziamento del contributo pluriennale (fino al 2020) a favore del Corpo della Guardia di finanza per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta, anche veicolare, per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo medesimo, disposto dalla legge n. 147 del 2013 (articolo 1, co. 109).

Le risorse sono finalizzate al perseguimento degli obiettivi di contrasto dell'evasione fiscale, delle frodi fiscali, dell'immigrazione clandestina, della criminalità organizzata nonché degli illeciti in materia d'impiego delle risorse pubbliche, rafforzando il controllo economico del territorio.

Tali risorse sono ripartite tra due capitoli del bilancio esposti in due diversi programmi: 7851: Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali; e 7837: Concorso della guardia di Finanza alla sicurezza pubblica.

La legge di stabilità per il 2014 aveva autorizzato un contributo di 5 milioni per il 2014, di 30 milioni di euro per il 2015 e di 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

Con il presente definanziamento vengono ridotte complessivamente di 15 milioni le risorse per il 2016 e di 10 milioni per le annualità dal 2017 al 2020.

Conseguentemente la dotazione in bilancio per gli interventi disposti dalla legge n. 147 del 2013 (articolo 1, co. 109) per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta, anche veicolare, per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo medesimo ammontano complessivamente (cap. 7851 e 7837) a 35 milioni per il 2016 e 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020.

 

 

D.L. n. 119 del 2014, articolo 8, comma 1, punto a) – Ammodernamento mezzi della Polizia di Stato.

 

MISSIONE: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Programma: Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica
MINISTERO DELL’INTERNO (cap. 7456)

(migliaia di euro)

2016

2017

2018

2019 e ss

BLV

44.000

44.000

44.000

132.000

Riduzione                                             

-6.080

-6.080

-6.080

- 18.240

Importi esposti in Tabella E

37.920

37.920

37.920

113.760

 

La tabella E dispone una riduzione delle risorse destinate ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 119 del 2014 (conv. L. 146/2014) all’ammodernamento dei mezzi, delle attrezzature e strutture della Polizia di Stato.

Tale disposizione prevedeva che, per esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fosse autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2014, di 40 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, da destinare:

a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2014, a 36 milioni di euro per l'anno 2015 e a 44 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, alla Polizia di Stato, per l'acquisto di automezzi e di equipaggiamenti, anche speciali, nonché per interventi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti;

b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2014, a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'acquisto di automezzi per il soccorso urgente.

 

La Relazione illustrativa conteneva ulteriori elementi volti a chiarire la possibile destinazione specifica delle risorse stanziate. In particolare, se per i Vigili del fuoco le nuove risorse erano ricondotte alla realizzazione di «un primo parziale svecchiamento delle principali dotazioni veicolari con vita operativa superiore a 25 anni», le esigenze della Polizia di Stato venivano distinte tra rinnovo veicoli, interventi sugli equipaggiamenti (caschi, giubbotti antiproiettile ecc.) e manutenzione strutture (accasermamento).

 

 

Decreto legislativo n. 102 del 2004, articolo 15, comma 2 – Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi

 

Missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (cap. 7439)

(migliaia di euro)

2016

2017

2018

2019 e ss

BLV

-

-

-

-

Rifinanziamento

100.000

40.000

-

-

Importi esposti in Tabella E

100.000

40.000

 

 

 

La tabella E dispone un rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi di 100 milioni per il 2016 e di 40 milioni per il 2017.

 

Il Fondo di solidarietà nazionale è destinato a far fronte ad interventi di prevenzione, nonché di compensazione dei danni alle strutture e infrastrutture agricole e zootecniche determinati da calamità naturali o eventi eccezionali.

Il Fondo è in particolare destinato ad interventi di incentivo alla stipula di contratti assicurativi (interventi ex ante) e - per i rischi non inseriti in un piano assicurativo agricolo annuale - ad interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle di bonifica (interventi compensativi- indennizzatori o ex post).

Ai sensi del D.Lgs. n. 102/2004, che ha sostituito la precedente legislazione di soccorso delle aziende agricole colpite da calamità (legge n. 364/1970), decretandone l’abrogazione, il Fondo è in parte gestito attraverso un conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria ed intestato al Ministero delle politiche agricole: su tale conto corrente infruttifero affluiscono le dotazioni del Fondo destinate agli interventi ex post compensativi-indennizzatori e da tale conto corrente vengono prelevate le somme da trasferire alle regioni colpite da eccezionali calamità naturali.

In particolare, ai sensi del citato D.Lgs.n.102 (articolo 15), la dotazione del Fondo è iscritta in due diversi capitoli del bilancio statale:

§  la dotazione per gli incentivi assicurativi (per interventi ex ante) è iscritta sul capitolo 7439/Mipaaf ed è annualmente rifinanziata in legge di stabilità, in Tabella E. Si ricorda che la tabella E della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014) ha disposto un rifinanziamento di 120.000 milioni di euro per il 2015;

§  la dotazione del Fondo destinata agli interventi ex post compensativi indennizzatori è invece individuata “a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile”, annualmente determinato in parte in tabella C della legge di stabilità (articolo 15). Le disponibilità del Fondo - interventi indennizzatori sono iscritte sul capitolo 7411/MEF, e vengono assegnate al predetto piano di gestione in corso d’anno attraverso un trasferimento di somme che provengono appunto dal Fondo per la protezione civile. Tali somme sono poi a loro volta riversate sul conto corrente di tesoreria centrale intestato al Mipaaf n. 24101 “Fondo di solidarietà- interventi indennizzatori” per una loro più flessibile gestione.

 

 

L. n. 190 del 2014, articolo 1, co. 214 – Fondo per l'investimento nel settore lattiero caseario

 

MISSIONE: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma: Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE (cap. 7100)

(migliaia di euro)

2016

2017

2018

2019 e ss

BLV

38.000

38.000

 

 

Riduzione                                             

-23.000

 

 

 

Importi esposti in Tabella E

15.000

38.000

 

 

 

La tabella E dispone per il 2016 un definanziamento di 23 milioni, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente per il Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario, istituito l'anno scorso presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Resta intatta la previsione per il 2017.

 

La finalità del Fondo è quella di contribuire alla ristrutturazione del settore lattiero caseario, anche in ragione del superamento del regime europeo delle quote latte, nonché di contribuire al miglioramento della qualità del latte bovino. Sono esclusi dai contributi i produttori che non risultano in regola con il pagamento delle multe legate all’eccesso di produzione di latte rispetto alle quote assegnate in sede europea e quelli che hanno aderito al programma di rateizzazione, ma non hanno adempiuto nei tempi ai previsti pagamenti. Gli interventi sono rivolti: a migliorare la longevità e le condizioni di benessere degli animali; a rafforzare ogni aspetto legato alla sicurezza alimentare; alla riduzione del trattamento degli antibiotici. Il “Piano straordinario per il latte” si incentrerà inoltre su 5 azioni principali quali: il miglioramento della qualità del latte; l’attivazione di una campagna di educazione alimentare per incentivare il consumo di latte fresco; la promozione sui mercati internazionali dei grandi formaggi italiani; la richiesta alla Commissione europea di consentire, in attuazione del regolamento sull’etichettatura, l’indicazione del luogo di trasformazione e di mungitura del latte commercializzato.

 


 

L. n. 808 del 1985, articolo 3, co. 1, lettera a) – Interventi per la competitività delle industrie nel settore aeronautico

 

MISSIONE: COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE
Programma: promozione e attuazione delle politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d’impresa e movimento cooperativo
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (cap. 7421/p)

(migliaia di euro)

2016

2017

2018

2019 e ss

BLV

50.000

50.000

50.000

490.000

Rifinanziamento

 

 

25.000

700.000

Importi esposti in Tabella E

50.000

50.000

75.000

1.190.000

 

La tabella E dispone un rifinanziamento degli interventi per lo sviluppo e l’accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico di cui all’articolo 3, lettera a), della legge n. 808/1985.

Il rifinanziamento è un contributo pluriennale (15 anni) pari a 25 milioni nel 2018 e a 700 milioni complessivi nel periodo 2019-2032.

 

La legge n. 808/1985 costituisce il principale strumento di politica industriale di sostegno al settore della ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale e dell'elettronica connessa. In particolare, l'articolo 3 della legge 808 disciplina i finanziamenti e i contributi per la partecipazione di imprese nazionali a programmi in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici, disponendo che possano essere concessi:

§  ai sensi della lettera a) finanziamenti per l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla concorrenza dei relativi costi. I finanziamenti sono rimborsabili mediante quote sul ricavato della vendita dei prodotti oggetto del programma in collaborazione determinate in relazione ai previsti risultati commerciali ed economici (art. 4, co. nono, lettera c));

§  ai sensi delle lettere b) e c) contributi in conto interessi sui finanziamenti a sostegno della produzione di serie e commercializzazione.

L'intervento di cui alla legge n. 808/1985 è stato sempre concesso nella forma di finanziamenti agevolati (a tasso zero) che vengono restituiti attraverso un piano di rimborso dalle imprese beneficiarie, ai sensi dell'articolo 3, co. primo, lettera a) e articolo 4, co. settimo della stessa legge. L'accesso ai finanziamenti avviene attraverso appositi bandi, l'ammissione del programma di ricerca e sviluppo dell'impresa ai benefici previsti dall'articolo 3 è deliberata dal MISE previo parere del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica (D.M. 173/2010 Regolamento concernente la disciplina degli interventi relativi ai progetti di ricerca e sviluppo e il D.M. n. 174/2010).

L'articolo 3, primo co., lettera a) della L. n. 808/85 è stato rifinanziato con la legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012, Tabella E) per 10 milioni di euro per il 2013 e per 50 milioni di euro per il 2014 e per il 2015 e per ulteriori 640 milioni di euro distribuiti tra le annualità 2016-2028 (si tratta dunque di contributi pluriennali dal 2013 al 2028 per un totale di 750 milioni).

Le risorse sono iscritte a bilancio, come espone la Tabella sopra indicata, sul capitolo 7421/pg.21 dello stato di previsione del MISE.

La Relazione sullo stato dell'industria aeronautica trasmessa alle Camere il 29 aprile 2015 (Doc. CCXXVI, n. 1) afferma che alla fine del 2013, con una direttiva del Ministro dello sviluppo economico e successivamente con un "bando" rivolto alle imprese del settore, è stato attivato l'utilizzo dei 750 milioni di euro stanziati dalla legge di stabilità 2013.

 

Il co. 38, primo periodo, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) ha poi autorizzato due contributi ventennali: uno di importo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e l'altro di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo nel settore aeronautico di cui all'articolo 3 della Legge n. 808/1985. L'importo di 800 milioni di euro complessivi ripartito in un periodo di 20 anni, è stato poi ripartito in un periodo di 15 anni, a parità di stanziamento, a seguito della rimodulazione disposta dalla legge di bilancio 2015, ai sensi dell'articolo 23, co. 3, della legge n. 196/2009.

Ai sensi dell'intervento di rimodulazione, il primo contributo pluriennale, (esposto in Tabella E della legge di stabilità in esame) è stato così distribuito: 30 milioni di euro nel 2014, 40 milioni in ciascuno degli anni 2015- 2018, con anno terminale 2029 (410 milioni nel periodo 2018-2029), mentre il secondo contributo pluriennale (pure esposto in Tabella E) è così distribuito: 13 milioni per ciascuno degli anni 2015-2018, fino al 2029 (148 milioni nel periodo 2019-2029). Queste risorse sono allocate nello stato di previsione del MISE, sul capitolo 7421/pg.22 e pg.23.

La X Commissione attività produttive della Camera, in data 19 novembre 2015, e la V Commissione Bilancio della camera, in pari data, hanno espresso parere favorevole sulla Relazione (Atto Governo 211) circa l’utilizzo dei Fondi di cui all’articolo 1, co. 38 della legge di stabilità 2015.

 

Infine, si ricorda che ai sensi dell'articolo 1, co. 30 della legge di stabilità 2014 le somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 808/1985, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto MEF, agli appositi capitoli dello stato di previsione del MISE per le medesime finalità di cui alla citata legge n. 808.

 


 

Decreto-legge n. 321 del 1996, articolo 5, co. 2 Punti b) e c)- Sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica

 

Punto b)

MISSIONE: COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE

Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione,
 di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (cap. 7420/P)

(migliaia di euro)

2016

2017

2018

2019 e ss

BLV

80.000

60.000

140.000

240.000

Rimodulazioni

 

-25.000

-45.000

70.000

Importi esposti in Tabella E

80.000

35.000

95.000

310.000

Punto c)

MISSIONE: COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE

Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione,
di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (cap. 7420/P)

(migliaia di euro)

2016

2017

2018

2019 e ss

BLV

70.000

155.000

135.000

200.000

Rimodulazioni

-46.000

-20.000

 

66.000

Importi esposti in Tabella E

24.000

135.000

135.000

266. 000

 

La tabella E dispone la rimodulazione di due distinte autorizzazioni di spesa relative a contributi pluriennali previsti dall’articolo 5 del decreto legge n. 321 del 1996 finalizzati ad assicurare la partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale e la realizzazione di taluni programmi della Difesa da definire attraverso apposite convenzioni interministeriali.

 

Non risulta modificata una terza autorizzazione di spesa contemplata anch’essa dall’articolo 5 della legge n. 321 del 2015.

 

In particolare, con riferimento alle autorizzazioni previste al punto b):

1.   si conferma l’autorizzazione di spesa di 80 milioni per l’anno 2016;

2.   si riducono rispettivamente di 25 e 45 milioni le autorizzazioni di spesa relative agli anni 2017 e 2018;

3.   si incrementa di 70 milioni di euro l’autorizzazione di spesa relativa all’anno 2019.

 

L’importo complessivo per il periodo considerato 2016-2019 e ss ammonta a 520 milioni.

 

Con riferimento alle autorizzazioni previste al punto c):

1.   si riducono rispettivamente di 46 e 20 milioni le autorizzazioni di spesa relative agli anni 2016 e 2017;

2.   si conferma l’autorizzazione di spesa di 135 milioni per l’anno 2018;

3.   si incrementa di 66 milioni l’autorizzazione di spesa relativa all’anno 2019.

 

L'articolo 5 del citato decreto-legge n. 321 del 1996 contiene disposizioni in merito al finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico. In particolare l'articolo 5 richiama (tramite il rinvio all'articolo 3 della citata L. n. 808 del 1985) le finalità di promuovere lo sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica, di consolidare ed aumentare i livelli di occupazione e di perseguire il saldo positivo della bilancia dei pagamenti del settore, nonché di consentire una prima attuazione dei più urgenti interventi relativi ai programmi per la Difesa da definire mediante apposite convenzioni fra il Ministero della difesa ed i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro. A tal fine autorizza appositi limiti di impegno di spesa.

 

L'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985 n. 808, richiamato dalla disposizione sopra citata dispone altresì che alle imprese nazionali partecipanti a programmi in collaborazione internazionale per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici possono essere concessi finanziamenti per l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di produzione sostenuti in relazione all'apprendimento precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di regime.

 

 

L. n. 266 del 2005 (finanziaria 2006), articolo 1, co. 95 – Programma di sviluppo unità navali classe FREMM

 

Missione: Competitività e sviluppo delle imprese
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e
innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (cap. 7420/P)

(migliaia di euro)

2016

2017

2018

2019 e ss

BLV

526.000

470.000

98.000

331.000

Rifinanziamento

100.000

120.000

150.000

500.000

Importi esposti in Tabella E

626.000

590.000

248.000

831.000

 

La Tabella E dispone il rifinanziamento delle autorizzazioni pluriennali di spesa relative al programma di sviluppo delle unità navali della classe FREMM di cui all’articolo 1, co. 95 della legge n. 266 del 2005, con un incremento complessivo delle dotazioni finanziarie pari a 870 milioni (+100 milioni nel 2016 +120 milioni nel 2017 +150 milioni nel 2018 +500 milioni per il periodo 2019/2025).

 

Il Programma FREMM (Fregate Europee Multi Missione) è il più vasto progetto di cooperazione navale in ambito europeo, avviato nel 2002 da Italia e Francia.

Il programma prevede la realizzazione di 21 fregate di nuova generazione (10 per l’Italia e 11 per la Francia) in due versioni, basate su una piattaforma comune, ma dotate di configurazioni specifiche in base alle funzioni cui sono destinate:

Le nuove unità saranno caratterizzate da un elevato grado di interoperabilità ed integrabilità e svolgeranno compiti di proiezione, difesa e protezione tridimensionale delle forze.

Il programma prevedeva inizialmente la costruzione di 17 unità per la marina francese e 10 per la marina italiana. Delle 10 fregate italiane (destinate alla sostituzione delle quattro fregate della classe Lupo e delle otto fregate della classe Maestrale) 4 saranno specializzate nella lotta subacquea e 6 General Purpose predisposte per l’installazione ulteriore di missili di crociera. Tutte le fregate disporranno di una piattaforma comune, con un dislocamento dell’ordine di 5.500 tonnellate, avranno una lunghezza di 128 metri, un impianto di propulsione misto, dotato di una turbina a gas, ed una velocità non inferiore ai 27 nodi.

Il programma è realizzato da Francia e Italia attraverso il consorzio temporaneo d'imprese Horizon Sas, costituito al 50% dalla italiana Orizzonte Sistemi Navali e dalla francese Armaris. La Orizzonte sistemi navali (OSN) è la società di ingegneria navale, costituita da Fincantieri (51%) e da Finmeccanica (49%), per la progettazione e la realizzazione di unità navali militari. La Armaris è costituita dalle società Thales e DCN (Direction des constructions navales).

Sul programma si sono espresse favorevolmente, ai sensi della legge n. 436/1988, le Commissioni Difesa del Senato e della Camera, rispettivamente, nelle sedute del 3 e del 10 aprile 2002.

La spesa complessiva prevista per l’Italia è pari a 5.680 milioni di euro nell’arco dell’intero svolgimento del programma, a decorrere dall’esercizio finanziario 2002 e fino al 2019. Il programma è finanziato con stanziamenti tratti dal bilancio ordinario della Difesa, nonché con specifici finanziamenti contenuti nell'ambito delle risorse recate dall'articolo 1, co. 95, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) e dall’articolo 2, co. 181 della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008).

Le somme destinate al programma FREMM sono allocate nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, capitolo 7485.


 

Legge 244/2007, articolo 2, co. 180 - Programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico

 

Missione: competitività e sviluppo delle imprese
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e
innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (cap. 7420/P)

(migliaia di euro)

2016

2017

2018

2019 e ss

BLV

757.000

717.000

500.000

1.572.000

Rifinanziamento

280.000

280.000

280.000

800.000

Importi esposti in Tabella E

1.037.000

997.000

780.000

2.372.000

 

La tabella E dispone il rifinanziamento delle autorizzazioni pluriennali di spesa per taluni programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico di cui al co. 180 dell’articolo 2 della legge n. 244 del 2007 disponendo un incremento complessivo delle dotazioni finanziarie pari a 1,640 milioni (+280 milioni nel 2016 +280 milioni nel 2017 +280 milioni nel 2018 +800 milioni per il periodo 2019/2021 ).

 

La legge 7 agosto 1997, n. 266, recante "Interventi urgenti per l'economia”, all'articolo 4, co. 3, ha autorizzato un limite di impegno decennale di 100 miliardi di lire a decorrere dal 1998, al fine di garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale, realizzati nel contesto dell’Unione europea, nonché al programma EFA ((European Fighter Aircraft, poi European Fighter). Ha pertanto autorizzato il Ministero dell’economia e delle finanze ad effettuare operazioni di mutuo, in relazione al predetto limite di impegno. In particolare, l'autorizzazione ai singoli versamenti all'apposita Agenzia internazionale delle quote di competenza italiana del programma EFA da parte del Ministro dell’economia e delle finanze, in conformità alla indicazione del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della difesa, deve tenere conto dell'avanzamento progettuale, al fine di garantire una adeguata verifica delle effettive ricadute sul settore aeronautico nazionale della partecipazione al suddetto programma. Il programma EFA è stato successivamente rifinanziato da diversi provvedimenti.

Nello specifico il programma EFA/Eurofighter rappresenta il più vasto programma industriale nel settore europeo della difesa.

Il programma è frutto della cooperazione tra Italia, Germania, Regno Unito e Spagna, avviata in base al Memorandum of Understanding generale sottoscritto nel 1986.

Il programma è gestito dal consorzio Eurofighter GmbH, società con sede a Monaco partecipata da Finmeccanica-Alenia Aermacchi, BAE Systems e Airbus D&S Germania e Airbus D&S Spagna.

I quattro Paesi partecipanti hanno ad oggi ordinato un totale di 472 aerei. A questi si aggiungono 15 esemplari ordinati dall’Austria, 72 per l’Arabia Saudita e 12 per l’Oman. Il Kuwait ha recentemente annunciato l’acquisizione di 28 velivoli.

 

Lo sviluppo, la produzione e i sistemi del velivolo sono affidati ai seguenti consorzi guidati da Finmeccanica, attraverso Alenia Aermacchi, Selex Es e Avio:

§  Eurofighter GmbH costituito da Finmeccanica-Alenia Aermacchi (19%), BAE Systems (33%), Airbus D&S Spagna (13%) e Airbus D&S Germania (33%), responsabile del progetto, dello sviluppo e dell’assemblaggio finale del velivolo, della gestione del programma e del coordinamento delle attività dei sub-contraenti.

§  Eurojet Turbo GmbH: costituito da Avio Aero (Italia, 21%), ITP (Spagna, 13%), MTU (Germania, 33%) e Rolls Royce (Regno Unito, 33%), responsabile del progetto e del coordinamento delle attività per la produzione del motore EJ200 impiegato sul velivolo.

§  EuroRADAR, per la progettazione e la realizzazione del Captor-M, il sistema radar meccanico attualmente in servizio, e del Captor-E, il nuovo radar a scansione elettronica. Il consorzio è guidato da Selex ES e comprende anche Indra (Spagna) e Airbus D&S (Germania);

§  EuroDASS, per la progettazione e la realizzazione del Defensive Aids Sub-System, per la protezione del velivolo da minacce missilistiche a guida radar, laser o termica, guidato da Selex ES e partecipato anche da Elettronica (Italia), Indra (Spagna) e Airbus D&S (Germania);

§  EuroFIRST, per il sistema passivo all’infrarosso PIRATE, guidato anch’esso da Selex ES.

 

 

D.L. n. 66 del 2014, articolo 22-bis, co. 1 – Risorse per le zone franche urbane

 

MISSIONE: COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE Programma: Incentivazione del sistema produttivo MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (cap. 7350)

 

(migliaia di euro)

2016

2017

2018

2019 e ss

BLV

55.000

 

 

 

Riduzione

-20.000

 

 

 

Importi esposti in Tabella E

35.000

 

 

 

 

La tabella E dispone un definanziamento per il 2016, che porta a 35 milioni il fondo a disposizione per consentire, in determinate aree del Paese, alle piccole e microimprese - che avessero iniziato una nuova attività economica, per i primi cinque periodi di imposta - di fruire dell’esenzione dalle imposte sui redditi, dell’esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), dell’esenzione dall'imposta municipale sugli immobili, nonché dell'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

L’articolo 22-bis autorizzava, a legislazione vigente, la spesa di 55 milioni per il 2016 per gli interventi in favore delle zone franche urbane di Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, (individuate dall’articolo 37, co. 1, del D.L. n. 179 del 2012) delle ulteriori zone franche individuate dalla delibera CIPE n. 14 del 2009 ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo Convergenza (nell’ambito dei comuni di Cagliari, Iglesias, Quartu Sant'Elena, Campobasso, Velletri, Sora, Pescara, Ventimiglia, Massa-Carrara, Matera), nonché della zona franca del Comune di Lampedusa (istituita dall'articolo 23, co. 45, del D.L. n. 98 del 2011).

 

Per i commi 603-604 della legge di stabilità in esame, le predette ZFU sono destinatarie della spesa, mentre solo risorse residuali e nuovi bandi potranno interessare le 4 regioni dell’Obiettivo Convergenza (compresa Lampedusa) già locupletate; si tratta di determinate sezioni censuarie dei seguenti comuni: Campania: Aversa, Benevento, Casoria, Mondragone, Napoli, Portici (centro storico), Portici (zona costiera), San Giuseppe Vesuviano e Torre Annunziata; Calabria: Corigliano Calabro, Cosenza, Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria, Rossano e Vibo Valentia; Puglia: Andria, Barletta, Foggia, Lecce, Lucera, Manduria, Manfredonia, Molfetta, San Severo, Santeramo in Colle e Taranto; Sicilia: Aci Catena, Acireale, Bagheria, Barcellona Pozzo di Gotto, Castelvetrano, Catania, Enna, Erice, Gela, Giarre, Lampedusa e Linosa, Messina, Palermo (Brancaccio), Palermo (porto), Sciacca, Termini Imerese (inclusa area industriale), Trapani e Vittoria.

 

 

L. n. 228 del 2012, articolo 1, co. 208, Legge di stabilità – Oggetto: Nuova linea ferroviaria Torino-Lione

 

MISSIONE: DIRITTO ALLA MOBILITÀ E SVILUPPO DEI SISTEMI DI TRASPORTO

Programma: Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (cap. 7532)

(migliaia di euro)

2016

2017

2018

2019 e ss

BLV

140.540

102.540

293.540

1.678.940

Rimodulazione

-20.000

-

-

+20.000

Importi esposti in Tabella E

120.540

102.540

293.540

1.698.940

 

La tabella E dispone una rimodulazione delle risorse destinate ai sensi dell’articolo 1, co. 208, della legge n. 228 del 2012 alla realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione.

In particolare si prevede la riduzione per 20 milioni di euro delle risorse previste per il 2016 con il contestuale incremento di pari importo delle risorse imputate agli esercizi successivi al 2018.

Il co. 208 dell’articolo 1, sopra ricordato, prevedeva che per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari nonché lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione fosse autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013, di 100 milioni di euro per l'anno 2014, di 680 milioni di euro per l'anno 2015 e 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2029. Successivamente l’articolo 18, co. 13, del decreto-legge n. 69 del 2013 ha ridotto l’importo di:

§  euro 96 milioni per l'anno 2014;

§  euro 258 milioni per l'anno 2015;

§  euro 143 milioni per l'anno 2016;

§  euro 142 milioni per l'anno 2017.

 

L’articolo 1, co. 68, della legge di stabilità per il 2014 ha previsto anche una ulteriore riduzione di 150 milioni di euro a valere sulle risorse per il 2015.

Con la medesima legge di stabilità per il 2014 si è previsto, inoltre, in tabella E, un rifinanziamento di 140 milioni di euro per l’anno 2016 e di 400 milioni di euro per gli anni successivi al 2017.

L’allegato I alla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza per il 2015, dà conto della redistribuzione delle risorse prevedendo, in particolare, che per l’anno 2016 siano imputate risorse pari 140.540.000 euro, per il 2017 pari a 102.540.000 euro e per gli anni successivi (fino al 2029) un totale di 1.972.480.000 euro. Di tale importo è stata imputata, a legislazione vigente, all’anno 2018 la somma di 293.540.000 euro.

La linea ferroviaria Torino – Lione è inclusa nel corridoio essenziale di interesse nazionale ed europeo "Mediterraneo" della rete transeuropea di trasporto TEN-T, corridoio 3. La tratta in territorio italiano ha un costo di circa 2,634 miliardi di euro, mentre quella in territorio francese di circa 5,968 miliardi di euro. Oltre ai finanziamenti nazionali dell’opera si ricorda che la stessa è cofinanziata anche dall’Unione europea, il cui contributo è stato stimato in circa il 40%.

 


 

D.L. n. 133 del 2014, articolo 3, co. 2, lettera b), quinto punto – Somme da assegnare a RFI per la linea AV/AC Milano-Genova: terzo valico di Giovi

 

MISSIONE: DIRITTO ALLA MOBILITÀ E SVILUPPO DEI SISTEMI DI TRASPORTO
Programma: Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (cap. 7518)

(migliaia di euro)

2016

2017

2018

2019 e ss

BLV

-

150.000

20.000

-

Rimodulazione

-

-20.000

 

+20.000

Importi esposti in Tabella E

-

130.000

20.000

20.000

 

La tabella E dispone una rimodulazione degli importi da assegnare a RFI per il finanziamento della linea AV/AC Milano-Genova, con riferimento al terzo valico di Giovi, ai sensi dell’articolo articolo 3, co. 2, lettera b), quinto periodo del decreto-legge n. 133 del 2014.

Questa disposizione include il terzo valico di Giovi tra le opere finanziabili a valere sui fondi di cui al co. 1 e 1-bis della medesima disposizione (ossia il fondo cosiddetto “sblocca cantieri” di cui all’articolo 18, co. 1, del decreto-legge n. 69 del 2013), in quanto opera appaltabile entro il 28 febbraio 2015 e cantierabile entro il 31 agosto 2015, termine poi prorogato al 31 ottobre 2015, con riferimento alla cantierabilità.

La Tabella E prevede il definanziamento di 20 milioni di euro per l’anno 2017 e il contestuale rifinanziamento della spesa, per il medesimo importo, successivamente all’anno 2018. Il finanziamento complessivo dell’opera, riferito a tale disposizione, resta quindi nel complesso il medesimo ed è pari a 170 milioni di euro. Tali risorse sono imputate al capitolo 7518 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che fa parte del programma 13.5 “Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario” ed è destinato esclusivamente al finanziamento dell’opera.

Al capitolo interessato (e quindi all’opera citata) sono imputate anche le risorse attribuite ai sensi dell’articolo 32, co. 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 98 del 2011.

Tale disposizione prevede l’istituzione del "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico” le cui risorse sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono destinate prioritariamente alle opere ferroviarie rientranti tra i progetti prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche, aventi costi e tempi di realizzazione superiori, rispettivamente, a 2 miliardi di euro e a quattro anni dall’approvazione del progetto definitivo e non suddivisibili in lotti funzionali di importo inferiore a 1 miliardo di euro.

Le risorse imputate al fondo di cui all’articolo 32, co. 1, quinto punto, del decreto-legge n. 98 del 2011 sono state rifinanziate nella tabella E della legge di stabilità per il 2015 per gli anni 2016 e seguenti in particolare per l’anno 2016 per 137.892.000 euro (per un totale pari a 138.289.000 euro), per il 2017 per 100 milioni di euro e per 200 milioni di euro per gli anni successivi fino al 2019.

A seguito della variazione apportata per effetto della ripartizione delle risorse del fondo per la continuità dei cantieri ed il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori, di cui all'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come rifinanziato dall'articolo 3, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, sopra ricordato e a seguito della rimodulazione posta in essere le somme previste sul capitolo per il 2017 divengono pari a 230 milioni di euro, quelle per il 2018 e per il 2019 portate a 120 milioni di euro.

Per un approfondimento relativo allo stato dell’opera si rinvia invece alla scheda-opera n. 39 del 9° rapporto sullo stato di attuazione della "legge obiettivo" presentato dal Servizio Studi della Camera in data 11 marzo 2015.

 

 

D.L. n. 133 del 2014, articolo 3, co. 2, lettera c) – Metropolitana di Torino

 

MISSIONE: Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto
Programma 13.6
Sviluppo e sicurezza della mobilità  locale
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (cap. 7424)

(migliaia di euro)

2016

2017

2018

2019 e ss

BLV

7.000

48.000

40.000

-

Rimodulazione

+41.000

-41.000

-

-

Importi esposti in Tabella E

48.000

7.000

40.000

-

 

Nel corso dell’esame parlamentare il finanziamento a valere sulle risorse dell’articolo 3 del D.L. 133/2014, destinato alla Metropolitana di Torino, è stato rimodulato al fine di anticipare all’annualità 2016 l’importo di 41 milioni di euro che nel disegno di legge di stabilità per il 2016 risultava imputato all’annualità 2017.

Le risorse complessive del capitolo 7424 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il periodo considerato, risultano pari a 95 milioni di euro, per effetto della  ripartizione delle risorse del fondo per la continuità dei cantieri ed il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori , di cui all'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come rifinanziato dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133.

In particolare, l’intervento suesposto rientra tra quelli appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 ottobre 2015 (di cui alla lettera c) del comma 2 del citato articolo 3 del D.L. 133/2014), come da proroga disposta dall’art. 13-quater, co. 1, del D.L. n. 78 del 2015.

Successivamente, l’art. 9, comma 1, lettere a) e b), e il comma 2 del D.L. n. 185 del 2015, modificando l’art. 3 del D.L. 133/2014, ha stabilito in particolare che, ai fini della revoca dei finanziamenti previsti, le condizioni di appaltabilità e di cantierabilità si realizzano quando i relativi adempimenti sono compiuti entro il 31 dicembre dell'anno dell'effettiva disponibilità delle risorse necessarie ai fini rispettivamente corrispondenti.

 

 

L. n. 266 del 2005, articolo 1, co. 86 – Contributo in conto impianti a Ferrovie dello Stato Spa

 

MISSIONE: Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto
Programma 13.8: Sostegno allo sviluppo del trasporto
Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 7122/p)

(migliaia di euro)

2016

2017

2018

2019 e ss

BLV

325.588

431.488

1.345.000

2.590.000

Riduzione

-250.000

-

-

-

Rifinanziamento

-

200.000

600.000

7.500.000

Rimodulazione

-41.000

+41.000

 

 

Importi esposti in Tabella E

34.588

672.488

1.945.000

10.090.000

 

La tabella E, disponeva , nel testo originario del Governo, una riduzione di 250 milioni di euro per il 2016, dell’autorizzazione di spesa, disposta dall’articolo 1, co. 86, della legge n. 266 del 2005, per un contributo in conto impianti a Ferrovie dello Stato Spa.

Per le annualità 2017 e 2018 la tabella E autorizzava altresì un rifinanziamento rispettivamente di 200 milioni e di 600 milioni di euro. Per il 2019 e seguenti il rifinanziamento ammonta complessivamente a 7.500 milioni di euro.

L’autorizzazione di spesa è stata quindi oggetto di una rimodulazione che ha ulteriormente ridotto lo stanziamento per il 2016 di 41 mln €, spostando al 2017 tale importo. La modifica è conseguente alla rimodulazione, disposta sempre in Tabella E, per lo sviluppo della Metropolitana di Torino (cfr. la relativa scheda).

 

Conseguentemente a tali modifiche, l’importo definitivo esposto in Tabella E per il 2016 risulta di 34,588 mln €, mentre per il 2017 la spesa ammonta a 672,488 mln €.

 

Si sottolinea che nel bilancio a legislazione vigente per il 2016 lo stanziamento era inizialmente previsto in 325,58 milioni.

 

Le risorse di bilancio così autorizzate sono esposte nell’apposito piano di gestione n. 2 (Fondo opere) del cap. 7122/MEF.

Si ricorda che il finanziamento in commento era stato concesso in base all’art. 1, co. 84 della legge finanziaria 2006 (ed è il successivo co. 86, cui si riferisce la tabella E, che prevede che il contributo sia assegnato al Gestore in conto impianti), che ha disposto la concessione a Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo contributi quindicennali di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 per la prosecuzione degli interventi relativi al sistema alta velocità/alta capacità Torino-Milano-Napoli e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2007 a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.

 

Il contributo rientra nel capitolo 7122 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2) e fa parte del Programma 13.8 “Sostegno allo sviluppo del trasporto, il quale contiene i contributi in conto capitale a Ferrovie dello Stato Spa per la realizzazione del programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie.

Le risorse complessivamente presenti sul cap. 7122/MEF, che comprende 8 differenti piani di gestione, ammontano nel disegno di legge di bilancio 2016 a 1.673,5 milioni di euro, risultando aumentati rispetto al bilancio assestato 2015 che indica stanziamenti per 843,9 milioni di euro.

 

 

L. n. 228 del 2012, articolo 1, co. 176 – Contratti di programma con RFI

 

MISSIONE: Diritto alla mobilità E SVILUPPO DEI SISTEMI DI TRASPORTO
 Programma 13.8: Sostegno allo sviluppo del trasporto
MINISTERO dell’economia e delle finanze (cap. 7122/p)

(migliaia di euro)

2016

2017

2018

2019 e ss

BLV

100.000

200.000

200.000

-

Rifinanziamento

-

-

200.000

-

Importi esposti in Tabella E

100.000

200.000

400.000

-

 

La tabella E dispone un rifinanziamento di 200 milioni di euro per il 2018, dell’autorizzazione di spesa disposta dall’articolo 1, co. 176 della legge di Stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012).

Il contributo rientra nel capitolo 7122 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2) che fa parte del Programma 13.8 “Sostegno allo sviluppo del trasporto, il quale contiene complessivamente i vari contributi in conto impianti a Ferrovie dello Stato Spa. Le risorse di bilancio autorizzate dall’articolo 1, co. 176, della legge di Stabilità 2013 sono in particolare ricomprese nel piano di gestione n. 1 del cap.7122/MEF, intitolato “Contributi in conto impianti da corrispondere all’impresa Ferrovie dello Stato Spa per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie”, che reca nell’assestamento di bilancio 2015 una spesa di 211,93 milioni di €, che viene ridotta di 54 milioni € nel ddl di bilancio 2016, portandola a 157,93 milioni di €, di cui 100 mln € sono qui esposti in tab. E.

Si ricorda che l’art. 1, co. 176 della legge di Stabilità 2013, per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale, aveva autorizzato la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, da destinare prioritariamente alle esigenze connesse alla prosecuzione dei lavori relativi a opere in corso di realizzazione ai sensi dell'articolo 2, commi da 232 a 234, della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010). Si tratta di specifici progetti prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche aventi costi e tempi di realizzazione superiori, rispettivamente, a 2 miliardi di euro e a quattro anni dall’approvazione del progetto definitivo e non suddivisibili in lotti funzionali di importo inferiore a 1 miliardo di euro e per il quali le risorse sono assegnate dal CIPE ad una serie di condizioni.

Si ricorda altresì che le risorse complessivamente presenti sul cap. 7122/MEF, che comprende 8 differenti piani di gestione, ammontano nel disegno di legge di bilancio 2016 a 1.673,5 milioni di euro, risultando aumentati rispetto al bilancio assestato 2015 che indica stanziamenti per 843,9 milioni di euro.

 

 

D.L. n. 43 del 2013, articolo 7-ter, co. 2 – Infrastruttura ferroviaria F.S.

 

MISSIONE: Diritto alla mobilità E SVILUPPO DEI SISTEMI DI TRASPORTO
Programma 13.8: Sostegno allo sviluppo del trasporto
MINISTERO dell’economia e delle finanze (cap. 7122/p)

(migliaia di euro)

2016

2017

2018

2019 e ss

BLV

120.000

120.000

120.000

720.000

Riduzione

-50.000

-

-

-

Rifinanziamento

 

50.000

 

 

Importi esposti in Tabella E

70.000

170.000

120.000

720.000

 

La tabella E dispone una riduzione di 50 milioni € per il 2016 dello stanziamento previsto dall’art. 7-ter, co. 2 del D.L. n. 43/2013, che ha autorizzato la spesa di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale. Per il 2017 l’autorizzazione di spesa viene invece rifinanziata dello stesso importo di 50 mln €.

Le risorse di bilancio autorizzate dall’articolo 7-ter, co. 2 in questione sono esposte nell’apposito piano di gestione n. 4 del cap.7122/MEF “Infrastruttura nazionale ferroviaria” che reca nel bilancio assestato 2015 una previsione di spesa di 20 milioni di €, che viene portata a 120 milioni nel ddl di bilancio 2016 a legislazione vigente e quindi portata a 70 mln € nel 2016, al netto della riduzione operata in tabella E.

L’art. 7-ter richiamato prevede che le risorse siano attribuite con delibera del CIPE con priorità per la prosecuzione dei lavori relativi al Terzo Valico dei Giovi e per il quadruplicamento della linea Fortezza-Verona di accesso sud alla galleria di base del Brennero.

Si ricorda l'art. 15, co. 3, lett. d), D.L. n. 102/2013, conv. dalla legge n. 124/2013 (“Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici”), ha disposto, per la copertura finanziaria del provvedimento, la riduzione di 100 mln € per l'anno 2015 dell'autorizzazione di spesa di cui all’art. 7-ter.

Il contributo rientra nel capitolo 7122 che fa parte del Programma 13.8 “Sostegno allo sviluppo del trasporto, iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), il quale contiene i vari contributi in conto capitale a Ferrovie dello Stato Spa per la realizzazione del programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie, che comprende 8 differenti piani di gestione, per uno stanziamento complessivo, nel ddl di bilancio 2016, di 1.673,5 mln €, che risultano in aumento rispetto al bilancio assestato 2015 che indicava stanziamenti per 843,9 milioni di euro.

 

 

L. n. 147 del 2013, articolo 1, co. 76 – RFI

 

MISSIONE: Diritto alla mobilità E SVILUPPO DEI SISTEMI DI TRASPORTO
Programma 13.8: Sostegno allo sviluppo del trasporto
MINISTERO dell’economia e delle finanze (cap. 7122/p)

(migliaia di euro)

2016

2017

2018

2019 e ss

BLV

120.000

320.000

320.000

3.920.000

Riduzione

-50.000

-

-

-

Importi esposti in Tabella E

70.000

320.000

320.000

3.920.000

 

La tabella E dispone una riduzione di 50 mln€ per il 2016 dello stanziamento previsto dell’art. 1, co. 76 della legge n. 147/2013, relativo al finanziamento a RFI per le seguenti tratte dell’alta velocità:

§  Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria AV/AC Milano-Venezia;

§  Apice-Orsara e Frasso Telesino-Vitulano della linea ferroviaria AV/ AC Napoli-Bari

Le tratte in questione risultano tutte inserite nel Programma Infrastrutture Strategiche.

Il co. 76 richiamato, ha in particolare autorizzato la spesa mediante erogazione diretta di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2029 e stabilito che gli interventi siano realizzati con la tecnica dei lotti costruttivi non funzionali, autorizzando il CIPE a deliberare sui relativi progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilità finanziarie per il finanziamento di un primo lotto di valore non inferiore al 10 per cento del costo complessivo delle opere.

Si ricorda che le risorse di bilancio autorizzate dall’articolo 1, co. 76, della legge di Stabilità 2014 sono esposte nell’apposito piano di gestione n. 7 del cap. 7122/MEF, che reca nel bilancio assestato 2015 una previsione di spesa di 30 milioni di € e nel Bilancio a legislazione vigente 2016 uno stanziamento di 120 mln €, che vengono quindi ridotti dalla Tabella E a 70 milioni € per il 2016.

Il contributo rientra nel capitolo 7122 che fa parte del Programma 13.8 “Sostegno allo sviluppo del trasporto, iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), il quale contiene i vari contributi in conto capitale a Ferrovie dello Stato Spa per la realizzazione del programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie. Le risorse complessivamente presenti sul cap. 7122/MEF, che comprende 8 differenti piani di gestione, ammontano nel disegno di legge di bilancio 2016 a 1.673,5 milioni di euro, risultando aumentate rispetto al bilancio assestato 2015 che indica stanziamenti per 843,9 milioni di euro.

 

 

L. n. 147 del 2013, articolo 1, co. 80 – RFI

 

MISSIONE: Diritto alla mobilità E SVILUPPO DEI SISTEMI DI TRASPORTO
Programma 13.8: Sostegno allo sviluppo del trasporto
MINISTERO dell’economia e delle finanze (cap. 7122/p)

(migliaia di euro)

2016

2017

2018

2019 e ss

BLV

150.000

 

 

 

Riduzione

-50.000

 

-

-

Rifinanziamento

 

50.000

 

 

Importi esposti in Tabella E

100.000

50.000

 

 

 

La tabella E dispone una riduzione di 50 milioni di € per il 2016 dello stanziamento per gli interventi di adeguamento del tracciato e la velocizzazione della tratta Bologna-Lecce, concesso a RFI dall’art. 1, co. 80 della legge di Stabilità 2014, portando l’autorizzazione di spesa a 100 milioni di € per il 2016. Tale riduzione è compensata dal rifinanziamento dello stesso importo, 50 milioni di €, previsto dalla Tabella E per il successivo anno 2017.

Si ricorda che il co. 80 richiamato, per l'avvio immediato di interventi di adeguamento del tracciato e la velocizzazione della tratta Bologna-Lecce, ha autorizzato la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2014 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, autorizzando altresì la contrattualizzazione dei relativi interventi nell’ambito del contratto di programma – parte investimenti 2012-2016 con RFI. La tratta Bologna-Bari-Lecce-Taranto, è inserita nel programma infrastrutture strategiche. Il contratto di programma MIT-RFI, parte investimenti, 2012-2016, trasmesso al Parlamento il 13 gennaio 2015 e sui cui la IX Commissione ha espresso il parere di competenza nella seduta del 18 marzo 2015, ha concluso il suo iter approvativo con la registrazione alle Corte dei Conti il 16 giugno 2015.

Si ricorda che le risorse di bilancio autorizzate dall’articolo 1, co. 80, della legge di Stabilità 2014 sono esposte nel piano di gestione n. 8 del cap. 7122/MEF, che recava nel bilancio a legislazione vigente 2016 una previsione di spesa di 150 milioni di €, che viene qui ridotta di 50 milioni per il 2016.

Il contributo rientra nel capitolo 7122 che fa parte del Programma 13.8 “Sostegno allo sviluppo del trasporto, iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), il quale contiene i vari contributi in conto capitale a Ferrovie dello Stato Spa per la realizzazione del programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie. Le risorse complessivamente presenti sul cap. 7122/MEF, che comprende 8 differenti piani di gestione, ammontano nel disegno di legge di bilancio 2016 a 1.673,5 milioni di euro, risultando aumentate rispetto al bilancio assestato 2015 che indica stanziamenti per 843,9 milioni di euro.

 

 

Legge n. 228 del 2012, articolo 1, co. 186 – Piattaforma d’altura davanti al porto di Venezia

 

MISSIONE: DIRITTO ALLA MOBILITA’ E SVILUPPO DEI SISTEMI DI TRASPORTO
Programma 13.9: Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per via d’acque interne
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (cap. 7270)

(migliaia di euro)

2016

2017

2018

2019 e ss.

BLV

10.000

30.000

55.000

-

Riduzione

-7.108

-

-

-

Importi esposti in Tabella E

2.892

30.000

55.000

-

 

La tabella E dispone un definanziamento di 7,1 milioni di € per il 2016, sul capitolo 7270 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti per la realizzazione della piattaforma d’altura davanti al porto di Venezia.

L’articolo 1, comma 186, della legge di stabilità 2013 (228/2012) destina risorse all'Autorità portuale di Venezia al fine di consentire il finanziamento delle attività finalizzate alla realizzazione di una piattaforma d'altura davanti al porto di Venezia.

 

 

Legge n. 190 del 2014, articolo 1, co. 153 – Opere di accesso agli impianti portuali

 

MISSIONE: DIRITTO ALLA MOBILITA’ E SVILUPPO DEI SISTEMI DI TRASPORTO
Programma 13.9: Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo
e per via d’acque interne
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (cap. 7275)

(migliaia di euro)

2016

2017

2018

2019 e ss.

BLV

-

100.000

100.000

100.000

Rimodulazione

-

-25.000

-25.000

50.000

Importi esposti in Tabella E

-

75.000

75.000

150.000

 

La tabella E dispone una rimodulazione di 25 milioni di euro dal 2017 e 2018 sul 2019 e ss, degli stanziamenti iscritti sul capitolo 7275 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti per la realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali.

L’articolo 1, co. 153, della legge di stabilità 2015 (190/2014) autorizza la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019; le risorse sono ripartite con delibera del CIPE previa verifica dell'attuazione dell’articolo 13, co. 4, del decreto-legge 145/2013, che rende disponibili risorse derivanti da revoche di finanziamenti non utilizzati, per la realizzazione di interventi immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento della competitività dei porti italiani e rendere più efficiente il trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali, nella fase iniziale per favorire i traffici con i Paesi dell'Unione Europea.

 


 

L. n. 448 del 1998, art. 50, co. 1, punto c – Rifinanziamento Edilizia sanitaria pubblica

 

MISSIONE: Infrastrutture pubbliche e logistiche
Programma: Opere pubbliche e infrastrutture
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE(cap. 7464)

(migliaia di euro)

2016

2017

2018

2019 e ss

BLV

900.000

1.200.000

0

 

Rimodulazione

-600.000

-900.000

+700.000

+800.000

Importi esposti in Tabella E

300.000

300.000

700.000

800.000

 

La tabella E dispone una rimodulazione delle risorse destinate, ai sensi dell’articolo 50, co. 1, punto c) della legge 448/1998, al rifinanziamento del programma di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico di cui alla legge finanziaria 1988 (legge 67/1988).

In relazione alle risorse autorizzate dalla citata legge 448/1998, la Tabella E in esame dispone dunque una rimodulazione delle medesime, attraverso una riduzione di 600 milioni nel 2016 e di 900 milioni nel 2017. Tali risorse vengono spostate per 700 milioni nel 2018 e per 800 milioni nel 2019 e anni successivi.

 

La rimodulazione delle risorse consegue al riaccertamento straordinario dei residui passivi disposto dal decreto-legge 66/2014, che all’art. 49, co. 2, punto d), stabilisce che con la legge di bilancio per gli anni 2015-2017, le somme corrispondenti alla cancellazione dei residui passivi relativi a trasferimenti e/o compartecipazioni statutarie alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali sono iscritti su base pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi enti in relazione ai residui eliminati.

 

Nel bilancio a legislazione vigente 2016 e per il triennio 2016–2018, la dotazione del cap. 7464/Economia che reca le somme da erogare per gli interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica, presenta uno stanziamento complessivo di competenza pari a 1.410 milioni per il 2016 e 1.721,2 milioni per il 2017.

Tali importi sono determinati per 900 milioni nel 2016 e 1.200 milioni nel 2017 dal richiamato art. 50, co. 1, punto c, della legge 448/1998 e per 510 milioni nel 2016 e 521,2 milioni nel 2017 dal richiamato art. 49, co. 2, punto d) del decreto legge 66/2014 relativo al riaccertamento dei residui passivi.

 

Il programma pluriennale di interventi di edilizia sanitaria pubblica

L’articolo 50, co. 1, lettera c) della legge 448/1998 rifinanzia il programma decennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico di cui alla legge finanziaria 1988 (legge 67/1988). L’articolo 20 della finanziaria 1988 ha originariamente programmato per il piano pluriennale 30.000 miliardi di lire (circa 15,5 miliardi di euro). Tale importo è stato via via aumentato con le successive leggi finanziarie.

Da ultimo si ricorda il rifinanziamento di 200 milioni per il 2011 e 1.800 milioni per il 2012 ai sensi della legge finanziaria per il 2010, il definanziamento di 203,6 milioni per il 2012 previsto dalla legge di stabilità per il 2012 e, infine, il rifinanziamento di 100 milioni per il 2015 e 500 milioni per il 2016 di cui alla legge di stabilità 2014.

Dal punto di vista procedurale, il D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 , modificando l’articolo 5-bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ha successivamente disposto la possibilità, per il Ministro della salute, di stipulare, nell’ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall’art. 20 della legge 67/1988, accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati, previo concerto con il Ministro dell’economia e finanze e d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci regionali .

Al finanziamento degli interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto ministeriale. I soggetti beneficiari del programma di investimenti sono le regioni e province autonome, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), i policlinici universitari, l’istituto superiore di sanità, gli ospedali classificati e gli istituti zooprofilattici sperimentali.

 


 

Legge di Stabilità n. 147 del 2013, art. 1, comma 68 – ANAS

 

Missione: INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA
Programma: Sistemi stradali, autostradali ed intermodali
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (cap. 7002)

(migliaia di euro)

2016

2017

2018

2019 e ss.

BLV

-

-

-

-

Rifinanziamento

+2.030.195

+2.043.617

+2.006.836

+4.114.167

Importi esposti in Tabella E

2.030.195

2.043.617

+2.006.836

+4.114.167

 

La tabella E dispone un rifinanziamento complessivo pari a circa 10.195 milioni di euro, per il periodo considerato, delle risorse destinate al capitolo 7002 recante il Fondo per interventi ANAS S.p.A.

Nel capitolo 7002 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, istituito dall’art. 1, comma 868 della presente legge, sono confluite, al fine di migliorare la capacità di programmazione e di spesa per investimenti dell'ANAS Spa e per garantire un flusso di risorse in linea con le esigenze finanziarie, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le risorse iscritte nel bilancio dello Stato, a qualunque titolo destinate all'ANAS Spa. Conseguentemente sono state ridotte alcune voci presenti nella tabella E e di seguito elencate le cui risorse sono state oggetto di riallocazione nel citato capitolo 7002. Le riduzioni riguardano in prevalenza il capitolo 7372 del MEF.

Per esaminare i capitoli le cui risorse sono state trasferite nel fondo del capitolo 7002, vedi la tabella della relazione tecnica della presente legge.

Il comma 869 della presente legge stabilisce altresì che le risorse del fondo di cui al comma 868 confluiscono sul conto di tesoreria intestato all'ANAS Spa, in quanto società a totale partecipazione pubblica, entro il decimo giorno di ciascun trimestre sulla base delle previsioni di spesa. Le risorse del conto di tesoreria sono utilizzate per il pagamento diretto delle obbligazioni relative ai quadri economici delle opere previste e finanziate nel contratto di programma - parte investimenti di cui al comma 870, sulla base dell'effettivo avanzamento del cronoprogramma delle stesse. Gli utilizzi delle risorse sono rendicontati trimestralmente dall'ANAS Spa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche con specifica indicazione degli stati di avanzamento delle opere realizzate, riscontrabili dal monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e dalla relazione di cui al comma 871 della  presente legge. Il bilancio annuale dell'ANAS Spa dà evidenza della gestione del conto di tesoreria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità di attuazione del presente comma, anche al fine di prevedere adeguati meccanismi di supervisione e controllo, anche di carattere preventivo, da parte dell'amministrazione.

 

Decreto Legge n. 98 del 2011, art. 32, comma 1, Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali

 

Missione: Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto
Programma: Sostegno allo sviluppo del trasporto
Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 7372/1, confluito nel cap. 7002/Infrastrutture)

(migliaia di euro)

2016

2017

2018

2019 e ss.

BLV

224.427

200.000

200.000

400.000

Riduzione

-224.427

-200.000

-200.000

-400.000

Importi esposti in Tabella E

-

-

-

-

 

L’articolo 32, co. 1 del D.L. n. 98 del 2011 ha istituito il "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798” (legge per la salvaguardia di Venezia) nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016. Le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono destinate prioritariamente alle opere ferroviarie (reti TEN-T) da realizzare ai sensi dell'articolo 2, commi 232, 233 e 234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché ai contratti di programma con RFI S.p.A. e ANAS S.p.A..

 

 

Legge n. 147 del 2013, art. 1, comma 68 ANAS

 

Missione: Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto
Programma: Sostegno allo sviluppo del trasporto
Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 7372/3 confluito nel cap. 7002/Infrastrutture)

(migliaia di euro)

2016

2017

2018

2019 e ss.

BLV

50.000

143.000

200.000

-

Riduzione

-1.160.000

-1.483.000

-1.550.000

-3.000.000

Rifinanziamento

+1.200.000

+1.300.000

+1.300.000

+3.000.000

Rimodulazione

-90.000

40.000

50.000

-

Importi esposti in Tabella E

-

-

-

-

 

L’articolo 1, co. 68, della legge di stabilità 2014 (147/2013) ha autorizzato la spesa di 335 milioni di euro, per l'anno 2014, e di 150 milioni di euro, per l'anno 2015, al fine di assicurare la manutenzione straordinaria della rete stradale per l'anno 2014, la realizzazione di nuove opere e la prosecuzione degli interventi previsti dai contratti di programma già stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS S.p.A..


 

Legge n. 147 del 2013, art. 1, comma 69 ANAS

 

Missione: Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto
Programma: Sostegno allo sviluppo del trasporto
Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 7372/4, confluito nel cap. 7002/Infrastrutture)

(migliaia di euro)

2016

2017

2018

2019 e ss.

BLV

112.660

-

-

-

Riduzione

-112.660

-

-

-

Importi esposti in Tabella E

-

-

-

-

 

L’articolo 1, co. 69, della legge di stabilità 2014 ha autorizzato la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, di 170 milioni di euro per l'anno 2015 e di 120 milioni di euro per l'anno 2016 per la realizzazione del secondo stralcio del macrolotto 4 dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria, tratto fra il viadotto Stupino escluso e lo svincolo di Altilia incluso.

 

 

L. n. 266 del 2005, articolo 1, comma 78 – Rifinanziamento legge 166 del 2002, interventi infrastrutture

 

MISSIONE: INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA
Programma: Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (cap. 7060/P, trasferimento di somme al cap. 7002/Infrastrutture)

(migliaia di euro)

2016

2017

2018

2019 e ss

BLV

128.061

128.061

128.061

384.183

Riduzione

20.389

20.389

20.389

61.166

Importi esposti in Tabella E

107.672

107.672

107.672

323.017

 

La tabella E dispone un definanziamento di circa 20,4 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018 e di 61,2 milioni per l’anno 2019 e seguenti.

L’articolo 1, comma 78, della legge finanziaria per il 2006 (266/2005), si ricorda, dispone il rifinanziamento della legge 166/2002 per gli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale (legge 443/2001).

 


 

L. n. 296 del 2006, articolo 1, comma 977, punto c) – Fondo opere strategiche, interventi diversi

 

MISSIONE: INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA
Programma: Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (cap. 7060/p, trasferimento di somme al cap. 7002/Infrastrutture)

(migliaia di euro)

2016

2017

2018

2019 e ss

BLV

90.450

90.450

90.450

452.250

Riduzione

15.346

15.346

15.346

76.729

Importi esposti in Tabella E

75.104

75.104

75.104

375.521

 

La tabella E dispone un definanziamento di 15,3 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018 e di 76,7 milioni per l’anno 2019 e seguenti.

L’articolo 1, comma 977, della legge finanziaria 2007 (296/2006) finanzia la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 443/2001.

 

 

L. n. 244 del 2007, articolo 2, comma 257, punto b) – Legge obiettivo, interventi diversi

 

MISSIONE: INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA
Programma: Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (cap. 7060/p, trasferimento di somme al cap. 7002/Infrastrutture)

(migliaia di euro)

2016

2017

2018

2019 e ss

BLV

90.450

90.450

90.450

452.250

Riduzione

25.152

25.152

25.152

125.760

Importi esposti in Tabella E

66.460

66.460

66.460

332.300

 

La tabella E dispone un definanziamento di circa 25,2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018 e di 125,8 milioni per l’anno 2019 e seguenti.

L’articolo 2, comma 257, della legge finanziaria 2008 (244/2007) reca: il finanziamento delle infrastrutture di preminente interesse nazionale; l’utilizzazione di quota parte delle risorse per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nelle zone del Molise e della provincia di Foggia e per la realizzazione delle opere accessorie della Pedemontana di Formia.

 


 

L. n. 244 del 2007, articolo 2, comma 257, punto c) – Legge obiettivo, interventi diversi

 

MISSIONE: INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA
Programma: Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (cap. 7060/p, trasferimento di somme al cap. 7002/Infrastrutture)

(migliaia di euro)

2016

2017

2018

2019 e ss

BLV

90.450

90.450

90.450

452.250

Riduzione

25.152

25.152

25.152

150.912

Importi esposti in Tabella E

65.365

65.365

65.365

392.190

 

La tabella E dispone un definanziamento di circa 25,2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018 e di 150,9 milioni per l’anno 2019 e seguenti.

L’articolo 2, comma 257, della legge finanziaria 2008 (244/2007) reca: il finanziamento delle infrastrutture di preminente interesse nazionale; l’utilizzazione di quota parte delle risorse per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nelle zone del Molise e della provincia di Foggia e per la realizzazione delle opere accessorie della Pedemontana di Formia.

 

 

Legge n. 662 del 1996, articolo 2, co. 86 – completamento del raddoppio dell'Autostrada A6 Torino-Savona, interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione

 

Missione: Infrastrutture pubbliche e logistica
Programma: Sistemi stradali, autostradali ed intermodali
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (cap. 7483,
confluito nel cap. 7002/Infrastrutture)

(migliaia di euro)

2016

2017

2018

2019 e ss.

BLV

10.330

 

 

 

Riduzione

10.330

 

 

 

Importi esposti in Tabella E

-

 

 

 

 

La tabella E dispone una riduzione di 10,3 milioni di euro nel 2016 azzerando lo stanziamento.

L’articolo 2, comma 86, della legge 662/1996 concede contributi alla società concessionaria dell'autostrada Torino-Savona per consentire il finanziamento degli interventi necessari al completamento e all'adeguamento alle norme di sicurezza del codice della strada.

 


 

Legge n. 662 del 1996, articolo 2, comma 87 – variante di valico Firenze-Bologna, interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione

 

Missione: Infrastrutture pubbliche e logistica
Programma: Sistemi stradali, autostradali ed intermodali
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (cap. 7484,
confluito nel cap. 7002/Infrastrutture)

(migliaia di euro)

2016

2017

2018

2019 e ss.

BLV

10.330

 

 

 

Riduzione

10.330

 

 

 

Importi esposti in Tabella E

-

 

 

 

 

La tabella E dispone una riduzione di 10,3 milioni di euro nel 2016 azzerando lo stanziamento.

L’articolo 2, comma 87, della legge 662/1996 L. n. 662 del 1996 articolo 2 comma 87 concede contributi alla concessionaria Società autostrade S.p.A. per consentire l'avvio del nuovo tratto Agliò-Canova dell'autostrada Firenze-Bologna.

 

 

D.L. n. 67 del 1997, articolo 19/bis, comma 1 punto 1 – Realizzazione e potenziamento tratte autostradali, Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione

 

Missione: Infrastrutture pubbliche e logistica
Programma: Sistemi stradali, autostradali ed intermodali
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (cap. 7485,
confluito nel cap. 7002/Infrastrutture)

(migliaia di euro)

2016

2017

2018

2019 e ss

BLV

51.646

51.646

 

 

Riduzione

51.646

51.646

 

 

Importi esposti in Tabella E

 

 

 

 

 

La tabella E dispone una riduzione di 51.6 milioni di euro in ciascuno degli anni 2016 e 2017 azzerando lo stanziamento.

L’articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 67/1997 concede contributi alla società concessionaria per la realizzazione del tratto Agliò-Canova e il potenziamento del tratto Firenze Nord-Firenze Sud dell'autostrada Bologna-Firenze.

 


 

Legge n. 311 del 2004, articolo 1, co. 452 – Interventi strutturali viabilità Italia-Francia, interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione

 

Missione: Infrastrutture pubbliche e logistica
Programma: Sistemi stradali, autostradali ed intermodali
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (cap. 7481,
confluito nel cap. 7002/Infrastrutture)

(migliaia di euro)

2016

2017

2018

2019 e ss.

BLV

5.000

 

 

 

Riduzione

5.000

 

 

 

Importi esposti in Tabella E

-

 

 

 

 

La tabella E dispone una riduzione di 5 milioni di euro nel 2016 azzerando lo stanziamento.

L’articolo 1, comma 452 della legge finanziaria 2005 (311/2004) finanzia le opere per il completamento degli interventi infrastrutturali necessari a garantire l'integrale attuazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970.

 

D.L. n. 98 del 2011, articolo 32, comma 1, punto 11 – Megalotto 2 della strada statale n. 106 Ionica

 

Missione: Infrastrutture pubbliche e logistica
Programma: Sistemi stradali, autostradali ed intermodali
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (cap. 7155,
confluito nel cap. 7002/Infrastrutture)

(migliaia di euro)

2016

2017

2018

2019 e ss

BLV

19.843

 

 

 

Riduzione

19.843

 

 

 

Importi esposti in Tabella E

 

 

 

 

 

La tabella E dispone una riduzione di 19,8 milioni euro nel 2016 azzerando lo stanziamento.

L’articolo 32, comma 1, del decreto-legge 98/2011 istituisce, nel bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi per la salvaguardia di Venezia”. Lo stanziamento in oggetto è relativo al  Megalotto 2 della strada statale n. 106 Ionica.

 


 

D.L. n. 98 del 2011, articolo 32, comma 1, punto 5) – Valtellina, interventi nel settore dei trasporti

 

MISSIONE: INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA
Programma: Sistemi stradali, autostradali ed intermodali
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (cap. 7519,
confluito nel cap. 7002/Infrastrutture)

(migliaia di euro)

2016

2017

2018

2019 e ss

BLV

4.119

 

 

 

Riduzione

4.119

 

 

 

Importi esposti in Tabella E

 

 

 

 

 

La tabella E dispone un definanziamento di 4,1 milioni di euro per il 2016, azzerando lo stanziamento.

L’articolo 32, comma 1, del decreto-legge 98/2011 istituisce, nel bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico nonché per gli interventi per la salvaguardia di Venezia. La riduzione in oggetto è relativa alle opere per l’accessibilità alla Valtellina: ss 38 1o lotto - Variante di Morbegno II stralcio dallo svincolo di Corsio allo svincolo del Tartano.

 

 

Decreto-legge n. 69 del 2013, articolo 18, comma 2 – Programma ponti e gallerie stradali

 

Missione: Infrastrutture pubbliche e logistica
Programma: Sistemi stradali, autostradali ed intermodali
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (cap. 7538,
confluito nel cap. 7002/Infrastrutture)

(migliaia di euro)

2016

2017

2018

2019 e ss.

BLV

94.970

60.000

121.000

110.000

Rimodulazione

-30.000

-

-20.000

50.000

Importi esposti in Tabella E

67.970

60.000

101.000

160.000

 

La tabella E dispone una rimodulazione di 30 milioni di euro nel 2017 e -20 milioni di euro nel 2018, con corrispondente aumento di 50 milioni di euro negli anni 2019 e ss, degli stanziamenti iscritti sul capitolo 7237 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L’articolo 18, co. 2, del decreto-legge 69/2013 demanda ad un atto ministeriale (D.M. 17/7/2013) l’individuazione degli interventi da finanziare per il superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie nonché l'attuazione di ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria con priorità per le opere stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico.

D.L. n. 69 del 2013, art. 18, comma 2, punto 6 - Somme da assegnare all'ANAS per l'asse di collegamento tra la SS 640 e la A19 Agrigento-Caltanissetta

 

MISSIONE: INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA
Programma: Sistemi stradali, autostradali ed intermodali  
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (cap. 7541)

(migliaia di euro)

2016

2017

2018

2019 e ss

BLV

76.558

 

 

 

Riduzione

-76.558

 

 

 

Importi esposti in Tabella E

 

 

 

 

 

L’art. 18, comma 1 del decreto-legge n. 69 del 2013, per consentire nell'anno 2013 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un. fondo, con una dotazione complessiva pari a 2.069 milioni di euro, di cui 335 milioni di euro per l'anno 2013, 405 milioni di euro per l'anno 2014, 652 milioni di euro per l'anno 2015, 535 milioni di euro per l'anno 2016 e 142 milioni di euro per l'anno 2017. Il comma 2 dell’art. 18 del citato D.L. 69/2013 ha individuato tra gli interventi finanziabili l'asse di collegamento tra la strada statale 640 e l'autostrada A19 Agrigento – Caltanissetta.

Successivamente, l’art. 3, comma 1 del D.L. 133/2014, per consentire nell'anno 2014 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori, ha incrementato il suddetto fondo di complessivi 3.851 milioni di euro, di cui 26 milioni per l'anno 2014, 231 milioni per l'anno 2015, 159 milioni per l'anno 2016, 1.073 milioni per l'anno 2017, 2.066 milioni per l'anno 2018 e 148 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Il comma 1-bis del D.L. 133/2014 ha altresì incrementato il citato fondo, per un importo pari a 39 milioni di euro, mediante utilizzo delle disponibilità, iscritte in conto residui, derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 e confluite nel fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

 

Decreto-legge n. 133 del 2014, articolo 3, comma 1 – Continuità dei cantieri in corso

 

Missione: Infrastrutture pubbliche e logistica
Programma: Sistemi stradali, autostradali ed intermodali
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (cap. 7536/P)

(migliaia di euro)

2016

2017

2018

2019 e ss.

BLV

-

438.000

1.565.000

126.000

Riduzione

-

-

-10.000

-

Rimodulazione

-

-

-100.000

100.000

Importi esposti in Tabella E

-

438.000

1.455.000

226.000

La tabella E dispone una riduzione di 10 milioni di euro nel 2018 ed una rimodulazione di 100 milioni di euro dal 2018 agli anni 2019 e ss, degli stanziamenti iscritti sul capitolo 7536/P dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti per il Fondo sblocca-cantieri.

L’articolo 3, co. 1, del decreto-legge 133/2014, per consentire nell'anno 2014 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori, incrementa il Fondo sblocca-cantieri di complessivi 3.851 milioni di euro, di cui 26 milioni per l'anno 2014, 231 milioni per l'anno 2015, 159 milioni per l'anno 2016, 1.073 milioni per l'anno 2017, 2.066 milioni per l'anno 2018 e 148 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

 

 

Legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 175 – Spese per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica

 

MISSIONE: RICERCA E INNOVAZIONE
Programma: Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSIT
À E DELLA RICERCA (cap. 7238/P)

(migliaia di euro)

2016

2017

2018

2019 e ss

BLV

60.000

170.000

170.000

340.000

Rimodulazione

 

-20.000

-20.000

40.000

Rifinanziamento

 

 

 

200.000

Importi esposti in Tabella E

60.000

150.000

150.000

580.000

 

La tabella E dispone una riduzione di 20 milioni di euro per il 2017 e il 2018 dell’autorizzazione di spesa disposta dall’articolo 1, co. 175, della legge n. 190 del 2014, per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica. In tabella E viene pertanto confermata la spesa per il 2016 di 60 milioni di euro, mentre per le annualità 2017 e 2018 si prevede una spesa di 150 milioni di euro. Per il 2019 e successivi si prevedono rispettivamente un rifinanziamento di 200 milioni e una rimodulazione di 40 milioni di euro, che portano il totale della spesa a 580 milioni di euro.

 

Il co. 175 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) autorizza la spesa di 60 milioni di euro per il 2016 e 170 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, per la partecipazione italiana ai programmi dell’Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica.

L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) è stata costituita nel 1975 dalla “fusione” delle due agenzie precedentemente create dai Paesi Europei: ELDO (European Launch Development Organization) e ESRO (European Space Research Organization). L’Italia faceva parte di entrambe le agenzie che hanno dato vita all’ESA ed è pertanto tra i 10 Paesi fondatori dell’Agenzia Spaziale Europea. L’ESA risulta il maggiore investitore in attività spaziali a livello europeo, prevalentemente tramite i contributi dei suoi 20 paesi membri: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia e Svizzera. Inoltre, Estonia, Slovenia ed Ungheria partecipano con accordi di cooperazione ed anche il Canada partecipa ad alcuni progetti in base ad un accordo di cooperazione. Nel 2014 il numero totale di dipendenti dell'ESA è arrivato a circa 2.234 unità. Il personale proviene da tutti gli stati membri e include scienziati, tecnici, specialisti informatici e addetti all'amministrazione. Le attività statutarie dell'ESA (programmi di astronomia e attività generali di bilancio) sono finanziate con il contributo economico di tutti gli stati membri dell'agenzia, calcolato in base al prodotto interno lordo di ciascun paese. Oltre a ciò, l'ESA conduce un certo numero di programmi opzionali. I singoli paesi sono liberi di decidere la partecipazione e il livello di sostegno destinato a ciascun programma opzionale. Per il 2014 il budget dell'ESA è di circa 4102 milioni di euro. ESA opera sulla base di criteri di ripartizione geografica, ovvero investe in ciascuno stato membro, mediante i contratti industriali per i programmi spaziali, un importo pressoché equivalente al contributo di quel paese.

 

L’autorizzazione di spesa rientra nel capitolo 7238/P che fa parte del Programma “Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella 7).

 

 

L. n. 147 del 2013, articolo 1, comma 111 – Interventi contro il dissesto idrogeologico

 

MISSIONE: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Programma: Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche
MINISTERO AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (cap. 7511)

(migliaia di euro)

2016

2017

2018

2019 e ss

BLV

100.000

-

-

-

Rifinanziamento

50.000

50.000

150.000

1.700.000

Importi esposti in Tabella E

150.000

50.000

150.000

1.700.000

 

La tabella E dispone un rifinanziamento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, di 150 milioni di euro per l’anno 2018 e di 1.700 milioni di euro per l’anno 2019 e seguenti dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, co. 111, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013).

Tale disposizione reca un’autorizzazione di spesa complessiva di 180 milioni di euro per il triennio 2014-2016, così ripartita: 30 milioni per il 2014; 50 milioni per il 2015 e 100 milioni per il 2016. Gli stanziamenti sono destinati alle finalità di cui al citato co. 111, che ha definito una nuova disciplina per il finanziamento degli interventi contro il dissesto idrogeologico. La norma richiamata ha, altresì, destinato risorse già esistenti o allo scopo finalizzate, per interventi contro il dissesto idrogeologico, immediatamente cantierabili, in base a specifiche priorità.

 

Si ricorda infatti che il co. 111, al fine di permettere il rapido avvio nel 2014 di interventi di messa in sicurezza del territorio, prevedeva che dovessero essere utilizzate per i progetti immediatamente cantierabili:

§  le risorse esistenti sulle contabilità speciali relative al dissesto idrogeologico, non impegnate alla data del 31 dicembre 2013, comunque nel limite massimo complessivo di 600 milioni di euro;

§  le risorse finalizzate allo scopo dalle delibere CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012 pari complessivamente a 804,7 milioni di euro (rispettivamente 130 milioni e 674,7 milioni di euro).

Tali risorse dovevano essere prioritariamente destinate a interventi finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e a integrare gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE (recepita con il d.lgs. 152/2006), che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE (recepita con il d.lgs. n. 49/2010), relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

 

Per informazioni sui finanziamenti destinati a fronteggiare il dissesto idrogeologico, si rinvia, infine, anche al sito web #italiasicura.

 

 

L. n. 147 del 2013, articolo 1, comma 48, punto c) – Mutui prima casa

 

MISSIONE: CASA E ASSETTO URBANISTICO
Programma: Edilizia abitativa e politiche territoriali
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (cap. 7077)

(migliaia di euro)

2016

2017

2018

2019

BLV

187.766

-

-

-

Rimodulazione

-70.000

-

-

+70.000

Importi esposti in Tabella E

117.766

-

-

70.000

 

La tabella E dispone una rimodulazione delle risorse destinate ai sensi articolo 1, co. 48, punto c), della legge di stabilità 2014, al finanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa, finalizzato alla concessione di garanzie su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari.

Istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo è volto alla concessione di garanzie, a prima richiesta, su singoli mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari. Al Fondo sono stati attribuiti 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nonché le attività e le passività del Fondo per l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori di cui all’articolo 13, co. 3-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, che è stato contestualmente soppresso.

Per effetto di riduzioni lineari disposte nel corso del 2014, la dotazione del cap. 7077 è stata pari a 192,5 milioni nel 2015 e a 187,7 milioni nel 2016.

Pertanto la tabella E della legge di stabilità 2016, per il capitolo 7077 in esame dispone una rimodulazione di 70 milioni per il 2016 che vengono spostati al 2019. Conseguentemente le disponibilità in competenza del cap. 7077 ammontano per il 2016 a 117,7 milioni.

Si osserva che per le annualità 2017 e 2018 non risulta alcuna autorizzazione di spesa in materia.

 

 

L. n. 190 del 2014, articolo 1, comma 235, punto 2 – Somme derivanti 2015 dal fondo revoche destinate al programma di recupero e razionalizzazione immobili e alloggi di edilizia residenziale

 

MISSIONE: CASA E ASSETTO URBANISTICO
Programma: Politiche abitative, urbane e territoriali
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (cap. 7442/P)

(migliaia di euro)

2016

2017

2018

2019 e ss

BLV

6.277

6.277

30.277

186.492

Rimodulazione                                    

84.000

80.000

 

-164.000

Importi esposti in Tabella E

90.277

86.277

30.277

22.492

 

La tabella E prevede una rimodulazione delle risorse autorizzate dal secondo periodo del co. 235 dell’articolo 1 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) per l’attuazione del Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, e per la realizzazione di altri interventi in materia di edilizia sociale, previsti dall’art. 4, co. 2, del D.L. n. 47 del 2014.

La rimodulazione si traduce in un’anticipazione delle risorse, che consente di rifinanziare per 84 milioni di euro lo stanziamento relativo al 2016 e per 80 milioni di euro quello relativo al 2017, nonché in una corrispondente riduzione di 164 milioni di euro, imputata sugli esercizi 2019 e seguenti.

 

Il primo periodo del co. 235 ha previsto uno stanziamento pluriennale di 130 milioni di euro - per il periodo 2015-2018 - per l’attuazione del citato Programma di recupero/razionalizzazione e per la realizzazione di altri interventi in materia di edilizia sociale, previsti dall’art. 4, co. 2, del D.L. 47/2014.

A tali risorse, in virtù del disposto del secondo periodo del medesimo co. 235, si aggiungono ulteriori 270,431 milioni di euro derivanti dalle revoche delle risorse per interventi non avviati nei termini previsti, disposte dall’art. 13, co. 1, del D.L. n. 145/2013 (c.d. decreto “Destinazione Italia”), nel limite dei seguenti importi: 34,831 milioni per l’anno 2014; 6,277 milioni per ciascuno degli anni del periodo 2015-2017; 30,277 milioni per l’anno 2018; 39,277 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020; 33,019 milioni per l’anno 2021; 24,973 milioni per ciascuno degli anni del periodo 2022-2024.

Il co. 1 dell’art. 13 del D.L. n. 145/2013 prevede che le assegnazioni disposte dalla delibera CIPE n. 146 del 17 novembre 2006 per il completamento dello schema idrico Basento-Bradano e dalla delibera CIPE n. 33 del 13 maggio 2010 per il potenziamento della linea ferroviaria Rho-Arona, con riferimento alle annualità disponibili iscritte in bilancio, sono revocate ed assegnate al cosiddetto Fondo revoche (istituito dall’art. 32, co. 6, del D.L. 98/2011).

 

L’articolo 4 del D.L. n. 47/2014 ha previsto un finanziamento del Programma di recupero e di razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nel limite di 500 milioni di euro, attraverso risorse provenienti da finanziamenti revocati in precedenza destinati alle infrastrutture strategiche, e l’emanazione, entro quattro mesi dall’entrata in vigore del medesimo decreto-legge, di un decreto interministeriale per stabilire i criteri di formulazione del programma medesimo (a tale disposizione si è dato attuazione con il decreto 16 marzo 2015).

Le quote annuali dei contributi revocati e iscritte in bilancio, ivi incluse quelle in conto residui, affluiscono ad un Fondo denominato “Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari” appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Programma è finalizzato al recupero e alla razionalizzazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica sia attraverso il ripristino di alloggi di risulta sia per il tramite della manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell’adeguamento energetico, impiantistico e statico e del miglioramento sismico degli immobili. Il programma riguarda gli immobili di proprietà degli IACP, nonché gli immobili di proprietà dei comuni e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP. E’ prevista altresì la trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge medesimo, da parte delle regioni, degli elenchi predisposti dai comuni e dagli IACP (o dagli enti, comunque denominati, che li hanno sostituiti) delle unità immobiliari che, con interventi di manutenzione ed efficientamento di non rilevante entità, siano prontamente disponibili per le assegnazioni.

Per il finanziamento del suddetto programma, il co. 2 dell’art. 4 ha previsto l’utilizzo:

§  delle risorse destinate alle infrastrutture strategiche, ma revocate dall'art. 32, commi 2 e 3, del D.L. n. 98/2011, nel limite massimo di 500 milioni di euro;

§  delle risorse che il co. 5 destina al recupero degli alloggi da assegnare alle categorie, che beneficiano della sospensione delle procedure di rilascio degli immobili, e che il co. 6 limita a complessivi 67,9 milioni di euro nel quadriennio 2014-2017.

 

Il co. 2 dell’art. 4 del D.L. n. 47/2014 ha stabilito inoltre che le risorse destinate al finanziamento del Programma sono utilizzate anche per il finanziamento degli interventi di housing sociale contemplati dall’art. 10, co. 10, del medesimo D.L. n. 47/2014 per un limite di utilizzo pari a 100 milioni di euro.

Gli altri interventi cui fa riferimento l’articolo 4, co. 2, riguardano:

§  la creazione di servizi e funzioni connesse e complementari alla residenza, al commercio con esclusione delle grandi strutture di vendita, necessarie a garantire l'integrazione sociale degli inquilini degli alloggi sociali (co. 5, lettera d) dell'articolo 10 del D.L. n. 47/2014);

§  la realizzazione di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, previste dal D.M. n. 1444/1968;

§  il raggiungimento dell’obiettivo di creare quote di alloggi da destinare alla locazione temporanea dei residenti di immobili ERP in corso di ristrutturazione o a soggetti sottoposti a procedure di sfratto (co. 5-bis) dell'articolo 10 del D.L. n. 47/2014).

 

 

D.L. n. 104 del 2013 (L. n. 128 del 2013), articolo 10, comma 1 – Oggetto: Mutui per l’edilizia scolastica

 

MISSIONE: ISTRUZIONE SCOLASTICA
Programma: Programmazione e coordinamento dell’istruzione scolastica
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA (cap. 7106)

(migliaia di euro)

2016

2017

2018

2019 e ss

BLV

50,0

50,0

50,0

1.300,0

Rifinanziamento

 

50,0

150,0

1.500,0

Importi esposti in Tabella E

50,0

100,0

200,0

2.800,0

 

La tabella E dispone un rifinanziamento per € 50 mln nel 2017, € 150 mln nel 2018 ed € 1.500 mln dal 2019 dello stanziamento relativo ai contributi pluriennali destinati a interventi di edilizia scolastica dall’art. 10, co. 1, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013).

 

L’art. 10, co. 1, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) – come modificato dall’art. 9, co. 2-quater, del D.L. 133/2014 (L. 164/2014) e dall’art. 1, co. 176, della L. 107/2015 - ha previsto che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, per la programmazione triennale 2013-2015, le regioni interessate potevano essere autorizzate dal MIUR, d’intesa con il MIT, a stipulare mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del d.lgs. 385/1993. A tal fine, sono stanziati contributi pluriennali per € 40 mln per il 2015 e per € 50 mln annui per la durata residua dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dal 2016.

Le modalità di attuazione sono state definite con D.I. 23 gennaio 2015 (pubblicato nella GU n. 51 del 3 marzo 2015) che, considerata la mancata attuazione dei piani triennali regionali di edilizia scolastica di cui all’art. 6 dell’Intesa in Conferenza unificata del 1° agosto 2013, richiamata dalla norma primaria - relativi al triennio 2013-2015 – ha proceduto alla definizione di una nuova tempistica per la programmazione degli interventi. Ulteriori interventi sulla tempistica sono derivati dal D.I. 27 aprile 2015 (pubblicato nella GU n. 121 del 27 maggio 2015).

In particolare, per quanto qui interessa, l’art. 2 del D.I. 23 gennaio 2015, come modificato, ha previsto che le regioni dovevano trasmettere al MIUR e al MIT, entro il 30 aprile 2015, i piani regionali triennali (triennio 2015-2017), redatti sulla base delle richieste degli enti locali e tenendo conto anche: a) dei progetti già segnalati dagli enti che avevano risposto alle lettere del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2014 e del 16 maggio 2014[127]; b) dei progetti di edilizia scolastica già approvati ai sensi dell’art. 18, co. 8-quater, del D.L. 69/2013, che non risultavano finanziati a seguito dello scorrimento delle graduatorie operato in base all’art. 48 del D.L. 66/2014 (L. 89/2014) o che non erano stati a vario titolo attuati; c) degli ulteriori progetti esecutivi immediatamente cantierabili, esecutivi o definitivi appaltabili relativi a edifici scolastici di proprietà degli enti locali richiedenti e non oggetto di altri finanziamenti statali.

I piani annuali sono soggetti a conferma circa l’attualità degli interventi inseriti per il 2016 e il 2017, rispettivamente entro il 31 marzo 2016 e il 31 marzo 2017.

L’art. 2 citato ha, altresì, previsto che il MIUR doveva trasmettere i piani al MIT ed inserirli in un’unica programmazione nazionale, da predisporre entro il 31 maggio 2015 e che potrà trovare attuazione nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. La programmazione nazionale è stata predisposta con DM 29 maggio 2015, n. 322. Qui le relative informazioni.

L’aggiudicazione provvisoria doveva avvenire entro il 31 ottobre 2015, pena la revoca dell’assegnazione.

In attuazione:

§  nella GU del 14 settembre 2015, n. 213 è stato pubblicato il DM 16 marzo 2015 con cui il MIUR ha ripartito su base regionale le risorse previste come attivabili in termini di volume di investimento derivanti dall'utilizzo dei contributi trentennali autorizzati dall'art. 10 del D.L. 104/2013, riportando per ciascuna regione la quota di contributo annuo assegnato. Qui la tabella di ripartizione;

§  nella GU del 27 ottobre 2015, n. 250, S.O. n. 59, è stato pubblicato il D.I. che autorizza le regioni all’utilizzo dei contributi pluriennali.

Da ultimo, l’art. 7, co. 11, del D.L. 210/2015, in corso di esame, ha differito (dal 31 ottobre 2015) al 29 febbraio 2016 il termine per l’aggiudicazione provvisoria dei lavori straordinari.

 

 

L. n. 296 del 2006, articolo 1, co. 863 – Fondo per lo sviluppo e la coesione – Risorse ciclo 2007-2013

 

MISSIONE: SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE
Programma: Sostegno alle politiche per lo sviluppo e la coesione economica
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (cap.8000/P)

(migliaia di euro)

2016

2017

2018

2019 e ss

BLV

1.600.000

-

-

-

Rimodulazione

-670.000

-

-

+670.000

Importi esposti in Tabella E

930.000

-

-

670.000

 

La tabella E dispone una rimodulazione delle risorse relative al ciclo di programmazione 2007-2013 del Fondo per lo sviluppo e la coesione[128] nella misura di 670 milioni che vengono spostati dal 2016 al 2019.

 

Per il periodo di programmazione 2007-2013, le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) – ora Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) - sono state autorizzate dall’articolo 1, comma 863, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006), per un importo complessivo pari a 64,379 miliardi di euro.

La legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007), confermando l’importo complessivo del Fondo, ha rimodulato gli importi annuali, fissandoli in 1.100 milioni per il 2008, 4.400 milioni per il 2009, 9.166 milioni per il 2010, 9.500 milioni per il 2011, 11.000 milioni per il 2012, 11.000 milioni per il 2013, 9.400 milioni per il 2014 e 8.713 milioni per il 2015. Nel corso degli anni successivi le leggi finanziarie hanno provveduto a rimodulare tali risorse. Da ultimo, la tabella E della legge di stabilità 2015 esponeva autorizzazioni di spesa per 5,8 miliardi nel 2015 e per 1,7 miliardi nel 2016.

Rispetto a tale disponibilità di bilancio, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio per il 2016, 100 milioni sono stati trasferiti al MIUR - con decreto ministeriale - quale quota residuale dell’assegnazione di 400 milioni disposta dal CIPE con la delibera n. 21 del 2014 per le misure di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali (i primi 300 milioni erano già stati trasferiti nel 2014, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio 2015).

 

Nel bilancio a legislazione vigente per il 2016, le risorse residuali del Fondo per lo sviluppo e la coesione del ciclo di programmazione 2007-2013 risultano pari a 1,6 miliardi per il 2016.

Per effetto della rimodulazione disposta dalla tabella E in esame, l’autorizzazione di spesa per l’anno 2016 viene ridotta a 930 milioni di euro, a seguito dello spostamento di 670 milioni al 2019 e anni successivi. Non figurano iscritte in bilancio autorizzazioni di spesa per le annualità 2017 e 2018.

 

 

L. n. 147 del 2013, articolo 1, comma 6 – Fondo per lo sviluppo e la coesione – Risorse ciclo 2014-2020.

 

MISSIONE: SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE

Programma: Sostegno alle politiche per lo sviluppo e la coesione economica

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (cap.8000/P)

(migliaia di euro)

2016

2017

2018

2019 e ss

BLV

980.200

2.476.700

2.161.700

32.994.000

Riduzione

-367.000

-382.000

-382.000

-367.000

Rimodulazione

1.289.800

923.300

1.338.300

-3.551.400

Importi esposti in Tabella E

1.903.000

3.018.000

3.118.000

29.075.600

 

La tabella E dispone una rimodulazione di spesa delle risorse relative al ciclo di programmazione 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e coesione, attraverso una anticipazione delle risorse previste per il 2019, per complessivi 3.551,4 milioni, agli anni 2016-2018.

In particolare, in termini di competenza, con la rimodulazione si aumentano di 1.289,8 milioni le risorse per il 2016, di 923,3 milioni quelle per il 2017 e di 1.338,3 milioni gli importi del 2018. Si segnala, peraltro, che, in termini di cassa, l’incremento dell’autorizzazione di spesa per il 2016 ammonta a soli 600 milioni.

Nel corso dell’esame, è stato altresì disposta una riduzione degli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2014-2020 esposti in tabella E, di complessivi 367 milioni per il 2016, 382 milioni per il 2017 e il 2018 e di 367 milioni di euro per il 2019. Tale riduzione è peraltro correlata, per 367 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, agli oneri recati dai commi da 98 a 108, che hanno introdotto il credito d’imposta per il Mezzogiorno, e per ulteriori 15 milioni di euro per il 2017 e 2018 a parziale copertura finanziaria degli oneri recati dalle misure in tema di sicurezza nazionale.

 

L’articolo 1, co. 6, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) ha disposto una dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) relativamente al nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, nella misura complessiva di 54.810 milioni. La norma ne dispone l’iscrizione in bilancio limitatamente alla misura dell’80 per cento (43.848 milioni). Per il triennio 2014-2016, gli importi iscritti in bilancio sono pari a 50 milioni nel 2014, 500 milioni nel 2015 e a 1 miliardo nel 2016. Per gli anni successivi, la quota annuale sarà determinata dalla tabella E delle singole leggi di stabilità a valere sul rimanente importo di 42.298 milioni. Per quanto concerne la restante quota del 20 per cento (10.962 milioni), la relazione tecnica al disegno di legge di stabilità 2014 (A.S. 1120) ha precisato che la relativa iscrizione in bilancio avverrà all’esito di una apposita verifica di metà periodo (da effettuare precedentemente alla predisposizione della legge di stabilità per il 2019, quindi nella primavera-estate 2018) sull’effettivo impiego delle prime risorse assegnate.

A seguito dell’utilizzo di risorse del Fondo a copertura di oneri recati da provvedimenti legislativi intervenuti nel corso del 2014 e alle riduzioni e rimodulazioni disposte dalla tabella E determinate della legge di stabilità 2015, le autorizzazioni di spesa relative al FSC 2014-2020, esposte nella legge di stabilità 2015, ammontavano a 406,3 milioni per il 2015, 985,2 per il 2016, 2.481,7 per il 2017 e a 35.155,7 milioni per il 2018 e anni successivi.

Nel corso del 2015, l’autorizzazione di spesa è stata peraltro ridotta di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 a copertura degli oneri recati dall’articolo 14, co. 5, della legge n. 124/2015 (rifinanziamento del fondo per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati ai minori di età fino a 36 mesi, presso enti e reparti del Ministero della difesa).

 

La dotazione a legislazione vigente del FSC 2014-2020, esposta nella Tabella E, ammonta a 980,2 milioni per il 2016, a 2.481,7 milioni per il 2017, a 2.161,7 milioni per il 2018 e a 32.994 milioni per il 2019 e annualità successive.

Per effetto delle riduzioni e delle rimodulazioni disposte dalla tabella medesima in esame le autorizzazioni pluriennali di spesa ammontano a 1.903 milioni per il 2016, a 3.018 milioni per il 2017, a 3.118 milioni per il 2018 e a 29.075,6 milioni per il 2019 e annualità successive.

 

Per quanto concerne la programmazione da parte del CIPE delle risorse per il ciclo di programmazione 2014-2020, si ricorda che la legge di stabilità per il 2015 (art. 1, commi 703-706, legge n. 190/2014) ha introdotto disposizioni che hanno innovato i principali elementi di governance e di procedura.


 

Articolo 1, comma 996
(Tabella D)

 

996. Gli importi delle riduzioni, per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018 per le leggi che dispongono spese di parte corrente, con le relative aggregazioni per programma e per missione, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella D allegata alla presente legge.

 

 

Il comma 996 dispone l’approvazione della Tabella D, che determina riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente, aggregate per programma e missione.

 

L'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009) prevede, tra i contenuti propri della legge di stabilità, la determinazione, in apposita tabella, degli importi delle riduzioni delle autorizzazioni legislative relative alla spesa di parte corrente, per ciascun anno considerato dal bilancio pluriennale, aggregate per programma e per missione.

 

La Tabella D del disegno di legge di stabilità per il 2016 recava riduzioni di spesa per 243,3 milioni per il 2016, 229,6 milioni per il 2017 e 277,7 milioni per il 2018.

Nel corso dell’esame parlamentare, la riduzione complessiva determinata dalla Tabella D si è leggermente ridotta di 6,2 milioni di euro annui, in relazione alla soppressione delle riduzione relative al contributo Prora (Programma nazionale di ricerche aerospaziali), di cui alla legge n. 46/1991, art. 1 (previste nel disegno di legge iniziale del Governo in 6 milioni di euro per ciascun anno del triennio) e al contributo per il potenziamento delle attività di analisi e documentazione in materia di politica internazionale, di cui al decreto-legge n. 209/2008, art. 01, co. 4 (previste nel disegno di legge in 184.976 euro per ciascun anno del triennio).

 

Nella successiva tavola sono riportate le voci della Tabella D esposte nella legge di stabilità, suddivise per Ministero (anziché per Missione e programma):


 

 

 

 

BLV

Riduzioni

2016

2017

2018

2016

2017

2018

MEF

1900

L. n. 311/2004, art. 1, co. 361

Contributi a CdP per finanziamento interessi a carico del Fondo rotativo per le imprese

125.000.000

150.000.000

150.000.000

-55.000.000

-50.000.000

-50.000.000

MEF

3044

L. n. 62/2000, art. 1, co. 12

Fondo istruzione

15.891.811

16.572.085

16.572.085

-15.891.811

-16.572.085

-16.572.085

MEF

2099

L. n. 190/2014, art. 1, co. 434

Riqualificazione aree urbane

75.000.000

75.000.000

-

-50.000.000

-50.000.000

-

MEF

3890

L. n. 147/2013, art. 1, co. 286

Riforma catasto - Agenzia entrate

3.060.238.080

3.084.271.943

3.086.671.943

-37.553.291

-39.427.154

-39.427.154

MEF

3834

L. n. 23/2014, art. 16, co. 1

Fondo destinato all'attuazione della delega fiscale

13.560.000

-

71.700.000

-13.560.000

-

-71.700.000

MEF

2641

D.L. n. 69/2013, art. 49-bis, co. 2

Commissario spending review

200.000

-

-

-200.000

-

-

MEF

3032

L. n. 296/2006, art. 1, co. 527

Fondo nuove assunzioni

61.738.192

72.658.232

72.658.232

-25.000.000

-25.000.000

-25.000.000

MISE

3601

L. n. 332/2003, art. 5, co. 1

Ratifica Trattato non proliferazione armi nucleari

244.703

243.993

243.993

-20.000

-20.000

-20.000

MISE

2385

D.L. n. 2/2006, art. 4-bis, co. 7

Interventi urgenti settori agricoltura, agroindustria, pesca ecc. - lotta alla contraffazione

480.669

558.830

558.830

-14.420

-14.420

-14.420

MIUR

1649

D.L. n. 70/2011, art. 9, co. 15, n. 2

Spesa a favore Fondazione merito

924.912

924.912

924.912

-924.912

-924.912

-924.912

INTERNO

1380

L. n. 190/2014, art. 1, co. 540

Fondo concessione contributi in conto interessi agli enti locali su operazioni di indebitamento

125.000.000

100.000.000

100.000.000

-3.825.945

-4.841.791

-6.299.237

AMBIENTE

1644

D.Lgs. n. 190/2010, art. 19, co. 2

Monitoraggio per la valutazione continua dello stato delle acque marine

55.298.855

55.918.855

55.918.855

-3.660.000

-3.300.000

-3.300.000

AMBIENTE

2211

L. n. 120/2002, art. 3

Convenzione cambiamenti climatici

28.005.977

28.420.249

28.892.900

-3.200.000

-3.200.000

-3.300.000

MIT

1330

D.L. n. 269/2003, art. 16, co. 2

Rimborsi pedaggi autostradali

182.573.359

158.183.609

57.290.497

-1.860.000

-1.145.000

-1.700.000

MIT

1337

L. n. 190/2014, art. 1, co. 150

Interventi a favore del settore autotrasporto

-

-

250.000.000

-

-

-10.000.000

MIT

1921

D.L. n. 203/2005, art. 11-decies, co. 3

Competitività nel settore aeroportuale

86.197

1.045.334

21.408.334

-

-

-10.000.000

MIT

1695

D.L. n. 47/2014, art. 3, co. 1, punto B

Fondo contributo acquisto alloggi di proprietà

18.900.000

18.900.000

18.900.000

-18.900.000

-18.900.000

-18.900.000

MIPAAF

2109

D.L. n. 182/2005, art. 1-quinquies, co. 2

Contributo ISMEA

1.062.810

1.046.207

1.046.207

-207.117

-190.514

-190.514

L. n. 296/2006, art. 1, co. 1080

Contributo ISMEA

-855.693

-855.693

-855.693

MIBACT

6653

L. n. 182/1983, art. 2, co. 4

Convenzione con Ferrovie dello Stato

33.998

33.998

33.998

-5.647

-

-

MIBACT

1321

D.L. n. 34/2011, art. 1, co. 1, punto B

Manutenzione e conservazione beni culturali

9.709.132

9.925.132

9.925.132

-111.874

-

-

MIBACT

2400

L. n. 266/2005, art. 1, co. 20

Fondo da ripartire per eventuali maggiori esigenze di spesa

18.563

18.563

18.563

-3.083

 

 

SALUTE

3416

L. n. 147/2013, art. 1, co. 220

Contributo Istituto. Nazionale genetica molecolare (INGM)

1.000.000

1.000.000

1.000.000

-200.000

-300.000

-200.000

SALUTE

4393

D.L. n. 81/2004, art. 1, co. 1, punto A

Finanziamento del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie

12.707.277

13.864.797

13.864.797

-2.000.000

-3.401.197

-6.000.000

SALUTE

4389

L. n. 219/2005, art. 8, co. 2

Astensione dal lavoro –Retribuzione lavoratori dipendenti inidonei a donazione del sangue

350.272

349.256

349.256

-100.000

-110.000

-100.000

SALUTE

5390

D.L. n. 202/2005, art. 1, co.1

Finanziamento del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali

1.053.822

1.144.912

1.144.912

-500.000

-510.000

-500.000

SALUTE

5391

D.L. n. 335/2000, art. 1

Sorveglianza malattie infettive e diffusive

8.205.238

8.205.238

8.205.238

-949.814

-2.049.814

-3.949.814

L. n. 296/2006, art. 1, co. 566

Istituti zooprofilattici sperimentali, con particolare riferimento alla BSE (encefalopatia spongiforme bovina)

-2.550.186

-2.550.186

-2.550.186

SALUTE

1155

L. n. 266/2005, art. 1, co. 20

Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali maggiori esigenze di spesa

52.998

52.998

52.998

-52.998

-52.998

-52.998

 

 

 


 

Articolo 1, comma 998
(Copertura finanziaria della legge di stabilità)

 

998. Per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, la copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo il prospetto allegato alla presente legge.

 

 

Il comma 998 reca la copertura finanziaria della legge di stabilità per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, rinviando al prospetto allegato.

 


 

Articolo 1, comma 999
(Entrata in vigore)

 

999. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2016.

 

 

La legge di stabilità entra in vigore il 1° gennaio 2016, ove non diversamente previsto (comma 999).

Per talune disposizioni, infatti, la legge stessa prevede che l’entrata in vigore avvenga il giorno stesso o in quello successivo alla data di pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale.

Una diversa entrata in vigore è stabilita, in particolare:

§  dal comma 20 (destinazione al finanziamento del contributo per i comuni di 390 milioni di euro per l’anno 2016 della disponibilità in conto residui);

§  dal comma 671 (destinazione alla restituzione delle somme trattenute dallo Stato ai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche di 12 milioni di neuro delle disponibilità iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2015

§  dal comma 684 (destinazione al finanziamento del contributo per le regioni, nel limite di 1.300 milioni di euro, della disponibilità in conto residui);

§  dal comma 678 (trasferimento alla società Ferrovie dello Stato italiane Spa delle risorse già destinate alla realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione);

§  dal comma 837 (autorizzazione per l’organo commissariale di Ilva S.p.A. a contrarre finanziamenti fino a 800 milioni di euro nei limiti stabiliti dalla legge);

§  dal comma 838 (riassegnazione di somme non impegnate derivanti dalle aste delle quote di emissione di gas serra).

Tali disposizioni sono entrate in vigore – in base a quanto espressamente stabilito - il giorno stesso della pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale (30 dicembre 2015).

Inoltre, il comma 569 (spesa per l’acquisito di farmaci innovativi) e i commi da 172 a 175 (contributi dei diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale), sono entrati in vigore – in base a quanto ivi espressamente stabilito (rispettivamente dal comma 569 e dal comma 176) - il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge nella Gazzetta ufficiale (31 dicembre 2015).



[1]     Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”.

[2]     Si ricorda che la locuzione presìdi ospedalieri a gestione diretta (da parte dell'azienda sanitaria locale) designa i presìdi ospedalieri pubblici, facenti capo alla singola azienda sanitaria locale e non aventi natura di azienda ospedaliera o ospedaliero-universitaria o di istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.

[3]     Cfr. l'art. 9 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni.

[4]     Cfr. l'art. 17, comma 1, lettere a) e a-bis), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.

[5]     Health Technology Assessment.

[6]     Cfr. l'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

[7]     Cfr. l'A.S. n. 2111.

[8]     La procedura di cui all'articolo 5 del D.L. n. 158/2012 prevede l'emanazione di un D.P.C.M., su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e con il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

[9]     Riguardo alla composizione, cfr. l'art. 3 del citato regolamento di cui al D.P.R. n. 44 del 2013.

[10]    Legge 17 maggio 1999, n. 144 “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”.

[11]    Tali destinazioni vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse.

[12]    Il 13 maggio 2015 la Commissione europea ha presentato la comunicazione "Agenda europea sulla migrazione", per far fronte alla situazione di crisi nel Mediterraneo e per giungere a soluzioni strutturali che, nel medio e lungo termine, permettano meglio di gestire il fenomeno migratorio in tutti i suoi aspetti. Per un quadro di sintesi delle iniziative assunte e delle misure finora adottate dalle istituzioni europee si rimanda al Dossier n. 238-bis, "L'Agenda europea sulla migrazione: stato di attuazione e prossime tappe", a cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica..
Per quanto riguarda in particolare la dimensione esterna delle politiche migratorie europee, si veda la Nota su atti dell'Unione europea n. 31, "Vertice sulla migrazione di La Valletta (11 e 12 novembre 2015)", a cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica, nella quale viene illustrato l'accordo raggiunto in merito alla cooperazione fra Unione europea e paesi africani per porre in atto azioni concrete in grado di combattere le cause di fondo della migrazione irregolare.

[13]    Vd. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio, "Gestire la crisi dei rifugiati: stato di attuazione delle azioni prioritarie intraprese nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione" (COM(2015) 510), del 14 ottobre 2015.

[14]    Riguardo il comma 16 dell'articolo 33 del disegno di legge di stabilità, la Commissione Bilancio del Senato - in sede consultiva per il vaglio dell'eventuale estraneità di disposizioni rispetto al contenuto proprio del provvedimento - ha osservato (nel parere reso il 29 ottobre 2015), circa tale proroga al 31 dicembre 2016 relativa agli interventi per il Palazzo di giustizia di Palermo: "la norma, pur astrattamente connotata da localistico, potrebbe essere utile a garantire il corretto funzionamento degli uffici giudiziari che altrimenti ne soffrirebbero, generando in tal modo ritardi nell'amministrazione della giustizia, con conseguenti oneri per il bilancio dello Stato".

[15]    Convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

[16]    Convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”.

[17]    Pertanto, a partire dal bilancio 2011, gli stanziamenti relativi alle competenze fisse e accessorie per il personale della scuola sono stati allocati in un unico capitolo di ciascuno dei programmi di spesa dei vari gradi di istruzione: cap. 2156 per l’istruzione prescolastica; cap. 2154 per l’istruzione primaria; cap. 2155 per l’istruzione secondaria di primo grado; cap. 2149 per l’istruzione secondaria di secondo grado.
A partire dal bilancio 2013, sono stati allocati in un unico capitolo di ciascuno dei programmi di spesa dei vari gradi di istruzione anche gli stanziamenti relativi alle competenze fisse e accessorie per le supplenze brevi: cap. 1227 per l’istruzione prescolastica; cap. 1228 per l’istruzione primaria; cap. 1229 per l’istruzione secondaria di primo grado; cap. 1230 per l’istruzione secondaria di secondo grado.

[18]    Si tratta del personale nominato in sostituzione del personale assente per motivi di maternità, anche se nominato per supplenze brevi, per il quale l’ordinazione dei pagamenti era già attribuita al Servizio centrale del Sistema informativo integrato del MEF.

[19]    Non sono stati finanziati a valere sul Fondo per l’edilizia universitaria gli investimenti relativi agli alloggi e residenze per gli studenti universitari di cui alla L. 338/2000, art. 1, co. 1, allocati sul cap. 7273.

[20]    L’indagine prosegue l’esame degli interventi legati all’edilizia universitaria di cui la Sezione centrale del controllo si è più volte occupata. Cfr. Sezione centrale del controllo del. n. 79 del 03.05.2000 “edilizia universitaria dal 1993 al 1998”; del. n. 11 del 5.3.03 “opere compiute e non compiute di edilizia universitaria”; del. n. 9 del 27.4.04 “edilizia universitaria”.

[21]    Stipulati ai sensi dell’art. 5, co. 6, della L. 537/1993, che prevede la possibilità per le università di stipulare accordi di programma con il Ministero per l’attribuzione di risorse, a valere sul fondo per l’edilizia universitaria. Attraverso gli accordi di programma, il MIUR concorre alla realizzazione dei progetti negli stessi menzionati elargendo un contributo, di norma non superiore al 50% e da erogare a rimborso, sull’importo globale degli interventi previsti. Dalla relazione della Corte dei conti emerge che, alla data dell’11 novembre 2011, erano stati stipulati 26 accordi di programma, di cui solo 14 conclusi.

[22]    Cfr. MIUR nota prot. 1017 del 5.11.10.

[23]    Il Regolamento (CE) 561/2006 disciplina i periodi di guida e di riposo nonché le interruzioni per i conducenti che effettuino il trasporto di persone e di merci su strada, al fine di armonizzare le condizioni di concorrenza fra i diversi modi di trasporto terrestre, con particolare riguardo al trasporto su strada, migliorando allo stesso tempo le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale. Inoltre, la norma ha anche lo scopo di ottimizzare il controllo e l'applicazione nonché promuovere migliori pratiche nel settore dei trasporti su strada. In particolare, il Regolamento individua l’età minima per la guida a 18 anni (con specifiche deroghe a 16 anni in specifiche situazioni), e stabilisce il periodo massimo di guida in 9 ore giornaliere, definendo altresì eventuali deroghe all’orario giornaliero e settimanale nonché il regime dei riposi e delle interruzioni. Tra le responsabilità dell’impresa di trasporto, si segnala il divieto di retribuire i conducenti salariati (o concedere loro premi o maggiorazioni di salario) in base alle distanze percorse e/o al volume delle merci trasportate, se queste retribuzioni siano di natura tale da mettere in pericolo la sicurezza stradale e/o incoraggiare l'infrazione del Regolamento stesso. L’apparato sanzionatorio per le violazioni alla norme, infine, spetta agli stati membri.

[24]    Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

[25]    Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

[26]    Con una apposita comunicazione ai fornitori ex INEA, questi sono stati informati che nella fase transitoria di incorporazione e creazione del nuovo ente è stato disposto di provvedere al pagamento delle sole spese obbligatorie ed indifferibili e che pertanto i pagamenti potranno essere effettuati solo dopo l'avvenuta "migrazione" dei dati contabili del bilancio INEA nel nuovo bilancio del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria.

[27]    L’articolo 13 del D.L. 66/2014 ha stabilito che, dal 1° maggio 2014, il limite massimo retributivo annuo, di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del D.L. 201/2011, sia pari a 240.000 euro, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. Si ricorda che gli articoli 23-bis e 23-ter del D.L. 201/2001 avevano prescritto che il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione (pari per il 2014, ai sensi comunicazione della Funzione pubblica del 3 febbraio 2014, a 311.658,53 euro) costituisse parametro massimo di riferimento per la definizione del trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva, a carico delle finanze pubbliche, emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo (inclusi i componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo) con pubbliche amministrazioni statali e con società dalle stesse partecipate.

[28]    Per società direttamente controllate il comma intende quelle ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1) del codice civile e dunque le società in cui si dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.

[29]    Recante “Regolamento relativo ai compensi per gli amministratori con deleghe delle società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'ex articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.

[30]    Ai sensi di tale norma (primo e secondo comma) i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea e possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dal diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

In particolare, il terzo comma dell’articolo 2389 c.c. stabilisce che la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

[31]    D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

[32]    Il comma 2 dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 165/2001 statuisce che per “amministrazioni pubbliche” si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

[33]    Cfr.nota precedente.

[34]    Limite, si rammenta, disposto dall’articolo 13 del decreto-legge n.66 del 2014, il cui comma 1 prevede che, a decorrere dal 1° maggio 2014, il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione è fissato in euro 240.000 annui, precisando conseguentemente che a decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo del primo presidente medesimo di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del D.L. 201/2011 ovvero contenuti in disposizioni legislative e regolamentari si intendono sostituiti dal predetto importo.

[35]    Gli oneri conseguenti il venir meno degli interessi attivi dovuti allo Stato sono stati quantificati nella relazione tecnica allegata al disegno di legge del Governo, in relazione ai 1.300 milioni di euro iniziali, in 9.100.000 euro per il 2017, 8.826.346 euro per il 2018 e 8.550.777 euro a decorrere dal 2019.

[36]    In relazione al 2014, tra le Regioni a statuto ordinario, solo la Regione Lazio ha superato i limiti posti dal patto di stabilità, si veda sul punto Rapporto 2015 sul coordinamento della finanza pubblica, Corte dei Conti, maggio 2015, in particolare Dal patto di stabilità interno agli equilibri di bilancio: un sistema ancora da ridisegnare - I risultati del patto delle Regioni nel 2014.

[37]    Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”.

[38]    Decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonchè misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”.

[39]    Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 “Misure urgenti per la crescita del Paese”.

[40]    Decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonchè in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”.

[41]    Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonchè ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”.

[42]    Modalità che non possono ovviamente dettagliarsi in questa sede, e per le quali si rinvia al testo del D.M. citato: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/04/17/15A02883/sg%20;jsessionid=zsPQOnRMahbq2SwYd0RVwQ__.ntc-as3-guri2b

[43]    Decreto legislativo 25 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. In particolare l’articolo 3 prevede che gli enti territoriali devono provvedere annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento.

[44]    I risultati del censimento sono disponibili al link www.isprambiente.gov.it/files/miniere/i-siti-minerari-italiani-1870-2006.pdf.

[45]   La disposizione riproduceva sostanzialmente, per il triennio 2008-2010, quanto disposto, per il solo anno 2007, dal comma 713 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296). L’articolo 2, comma 41, del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, ha novellato l'art. 2, comma 8, prorogandone l'applicazione fino al 2012. L'art. 10, comma 4-ter, del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013, è successivamente intervenuto prorogandola fino al 2014. L'art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014, ha prorogato al 2015, per il Comune di Milano, al fine della realizzazione dell'evento Expo 2015, le disposizioni dell’articolo 2, comma 8, della legge n. 244 del 2007. L'art. 1, comma 536, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) ha, da ultimo, novellato il citato art. 2, comma 8, prorogandone l'applicazione fino al 2015.

[46]    Mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del tesoro, si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle annesse tabelle A e B.

[47]    Il comma 638 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 elenca i seguenti enti di ricerca: Consiglio nazionale delle ricerche, Agenzia spaziale italiana, Istituto nazionale di fisica nucleare, Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente – ora Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) – Consorzio per l’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

[48]    Per il triennio 2004-2006, il tasso di crescita annuale del fabbisogno finanziario – definito dalla legge finanziaria per il 2004 - era fissato rispettivamente nella misura del 4 per cento per il sistema universitario statale e del 5 per cento per gli enti pubblici di ricerca, analogamente a quanto previsto per il triennio 1998-2000 dall’articolo 51, commi 1 e 2, della legge n. 449 del 1997 e per il triennio 2001-2003 dall’articolo 56, commi 1 e 2, della legge n. 388 del 2000.

[49]    Si ricorda che – ai sensi di quanto previsto dal D.L. n. 78/2010 e il D.P.C.M. 4 luglio 2008 – il Piano di rientro del Comune di Roma prevede l’inclusione nella massa passiva della gestione commissariale delle perdite generate per l’ente locale dalle società partecipate, si tratta in particolare delle perdite determinate dagli oneri di ricapitalizzazione delle partecipate. Inoltre, il Piano, ricorda come una delle principali criticità le ingenti anticipazioni effettuate in favore delle società partecipate (pari secondo il Piano 2008 a circa 718,7 milioni di euro) e non restituite.

[50]    Vi è dunque in capo alla gestione commissariale l’obbligo di pagamento dei debiti riferiti a prestazioni rese entro la data sopra indicata, e, di converso compete alla gestione ordinaria il pagamento di quei debiti derivanti da prestazioni rese dopo il 28 aprile 2008. Pertanto, il Piano di rientro ha individuato dei crediti della Gestione commissariale verso la gestione ordinaria, includendoli nella massa attiva poiché derivanti dal pagamento, effettuato prima del 28 aprile 2008, di prestazioni di cui beneficia la Gestione ordinaria dopo tale data (ad esempio, fitti passivi, assicurazioni, etc.).

[51]    In particolare, l’articolo 4, comma 8-bis del D.L. n. 2/2008 ha interpretato quanto previsto dal comma 1 del 78 nel senso che la gestione commissariale del comune di Roma assume, con bilancio separato rispetto alla gestione ordinaria, tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti posti in essere fino alla data del 28 aprile 2008, anche qualora esse siano state accertate ed i relativi crediti liquidati con sentenze pubblicate successivamente a tale data.

[52]    Costituente, dopo il D.Lgs. n. 156/2010, il secondo decreto legislativo su Roma Capitale, nel quale tra l’altro si prevede la predisposizione di una relazione annuale in ordine alla rendicontazione delle attività della gestione commissariale.

[53]    XVII legislatura, Doc. CC n. 3 del 7 maggio 2015.
https://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/200/003_RS/INTERO_COM.pdf .

[54]    Più precisamente, l’articolo 14 ha disposto la costituzione di un fondo, presso il Ministero dell’economia, dotato di 300 milioni annui a decorrere dall’anno 2011; la restante quota delle somme occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro, pari a 200 milioni, deve essere reperita dal comune di Roma mediante l’istituzione di un'addizionale commissariale sui diritti di imbarco ovvero l’incremento dell’addizionale IRPEF, fino al limite massimo dello 0,4%.

[55]    Previsto dall’articolo 14, comma 3, del D.Lgs. n.61del 2012, a norma del quale è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un tavolo di raccordo interistituzionale tra Stato, Regione Lazio, Provincia di Roma e Roma capitale con funzioni di coordinamento per il trasferimento delle funzioni attribuite a Roma capitale dal medesimo decreto legislativo e di monitoraggio, con il concorso delle amministrazioni coinvolte, delle relazioni sindacali previste sulla base della normativa vigente.

[56]    https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=2I3QTJI5DZNBAWGBYSKSQEZDQA&q=

[57]    Clausola che in base a quanto a quanto riportato nel Documento programmatico di bilancio 2016 inviato dal Governo alla Commissione europea il 15 ottobre equivale ad una quota di investimenti UE cofinanziati pari a 5,15 miliardi di euro (0,3 per cento di Pil), che attiva investimenti supplementari stimati in circa 11,3 miliardi.

[58]    Si ricorda che il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito con la legge 16 aprile 1987, n. 183, presso il Ministero dell’economia e delle finanze con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, provvede al coordinamento degli interventi previsti dalla normativa comunitaria con quelli degli altri strumenti nazionali di agevolazione e all’utilizzo dei flussi finanziari destinati all'attuazione delle politiche strutturali.

[59]    Il comma 395 della legge di stabilità per il 2015 ha esteso fino al 31 dicembre 2017 la sospensione dell’applicazione del regime di tesoreria unica “misto” per regioni ed enti locali e il mantenimento per tali enti, fino a quella data, del regime di tesoreria unica previsto dall’articolo 1 della legge n. 720/1984, che obbliga gli enti a depositare tutte le loro disponibilità liquide in due apposite contabilità speciali, aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Il sistema di tesoreria “misto” definito con il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279 (articoli 7-9) – che si è applicato agli enti locali a partire dal 2006 fino al 2011 – prevedeva, invece, che tutte le entrate proprie (acquisite dagli enti territoriali in forza di potestà tributaria propria, da compartecipazione al gettito di tributi statali o da indebitamento senza intervento statale) fossero escluse dal versamento nella tesoreria statale, per essere depositate direttamente presso il sistema bancario.

[60]    Il SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici) è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche, che nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e l'ISTAT, in attuazione dall'articolo 28 della legge n. 289/2002, disciplinato dall’articolo 14, commi 6-11, della legge n. 196 del 2009. Le codifiche SIOPE costituiscono una classificazione economica delle entrate e delle spese che dedica particolare attenzione all'individuazione del comparto di appartenenza dei soggetti da cui provengono o a cui sono destinati i flussi finanziari, al fine di consentire il consolidamento dei conti pubblici e rispondere alle esigenze del sistema europeo dei conti (SEC2010) al fine di fornire informazioni all'ISTAT. I codici sono differenziati tra i diversi comparti delle amministrazioni pubbliche (Stato, Regioni, Enti locali ed altri).

[61]    Si rammenta che, in precedenza, la Ragioneria generale dello Stato – IGRUE provvedeva ad effettuare i pagamenti direttamente ai singoli beneficiari, potendo ciò determinare, in taluni casi, tempi non rapidi.

[62]    Recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per il nuovo ciclo di programmazione 2014-2020.

[63]    Emanato in attuazione dell'art. 56, comma 2, della L. 6 febbraio 1996, n. 52, recante atto di fidejussione per gli anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria.

[64]    Si rammenta che l’Italia partecipa a 19 programmi di cooperazione territoriale: 4 interregionali, quattro transnazionali (Central Europe, Med, Alpine Space, Adriatic-Ionian), 8 transfrontalieri sotto Regolamento CTE 1299/2013 (Italia-Francia marittimo, Alcotra, Italia-Svizzera, Italia-Austria, Italia-Slovenia, Italia-Croazia, Grecia-Italia, Italia-Malta), un transfrontaliero sotto Regolamento IPA 231/2014 (Italia-Albania-Montenegro) e 2 transfrontalieri sotto Regolamento ENI 232/2014 (Italia-Tunisia e Mediterranean Sea Basin). La quasi totalità delle regioni italiane è interessata, in tutto o in parte, dai Programmi transfrontalieri (sono escluse soltanto il Lazio, la Campania, la Basilicata, la Calabria e l’Umbria). L’Italia è lo Stato Membro che ha ottenuto l’allocazione più elevata di risorse finanziarie per la Cooperazione territoriale, pari a 1.136,7 milioni di euro a prezzi correnti, in ragione della elevata quota di popolazione residente nelle aree eleggibili.

[65]    Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sui Fondi strutturali.

[66]    Si ricorda che il Piano di Azione Coesione – attuato nel corso del 2011, in accordo con la Commissione europea, attraverso una riprogrammazione delle risorse dei fondi strutturali 2007-2013 e la riduzione della quota di cofinanziamento nazionale, con il conseguente trasferimento delle relative risorse nazionali al di fuori dei programmi operativi stessi - ha impegnato risorse di cofinanziamento nazionale per circa 13,5 miliardi.

[67]    Recante “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020”.

[68]    Alla luce delle precedenti esperienze relative ai ritardi nell’utilizzo delle risorse comunitarie e al rischio del c.d. disimpegno automatico a cui tali risorse sono assoggettate - cioè alla perdita di esse qualora non spese entro il terzo anno di stanziamento (regola del n+3) ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 - l’articolo 1, comma 242, della legge di stabilità 2014 impegna il Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie a concorrere, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione di interventi “complementari” rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea 2014-2020, inseriti nell'ambito della programmazione strategica definita con l'Accordo di partenariato.

[69]    Il comma 677, in particolare, prevede tra le possibili destinazioni delle risorse derivanti dalla riduzione della quota di cofinanziamento nazionale relativa a programmi e interventi cofinanziati dall'UE per il periodo di programmazione 2014-2020, la promozione dell'occupazione delle donne nelle regioni il cui tasso di occupazione femminile risulta, sulla base della rilevazione sulla forza di lavoro dell'ISTAT, inferiore al 40 per cento nell'anno 2013.

[70]    In sintesi, la delibera n. 10/2015 indica un cofinanziamento nazionale complessivo per il ciclo di programmazione 2014-2020 pari 24 miliardi, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie (ulteriori 4,4 miliardi sono posti a valere sui bilanci delle regioni). Le risorse di cofinanziamento statale destinate ai POR ammontano a circa 10,3 miliardi (a cui si aggiungono i 4,4 miliardi di quota regionale), mentre ai PON sono stati destinati 5,4 miliardi. Oltre 7,4 miliardi sono riservati agli interventi complementari.

[71]    Si rammenta che i pareri della Commissione, che non hanno carattere vincolante, hanno il fine di valutare la conformità dei DPB nazionali con le disposizioni del Patto di stabilità e di crescita (PSC)

[72]    Decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 “Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti”.

[73]    Legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”.

[74]    Legge 21 dicembre 2001, n. 443 “Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive”.

[75]    Decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.  228 “Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche”.

[76]    Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

[77]    D.L. 6 luglio 2011, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”.

[78]    Al fine di definire il concetto di aree interne, il territorio nazionale è stato suddiviso a livello comunale non in base ad un criterio minimo di popolazione, né secondo parametri altimetrici, ma secondo un criterio di capacità di offerta di alcuni servizi essenziali, che sono stati identificati nella presenza sul territorio di un istituto di scuola secondaria superiore, di una struttura ospedaliera sede di un DEA di primo livello e di una stazione ferroviaria classificata non inferiore a”Silver”. In base alla compresenza di questi tre requisiti sono stati individuati i “poli urbani” e i “poli intercomunali”, composti da quei comuni tra loro vicini nei quali erano presenti “congiuntamente” i tre servizi essenziali.
Conseguentemente, i comuni non rientranti nei poli sono stati classificati in base ad un indicatore di “accessibilità”, calcolato in termini di minuti di percorrenza per raggiungere il polo più prossimo: i limiti sono stati fissati in meno di 20 minuti (aree periurbane o di cintura), tra 20 e 40 minuti (aree intermedie), tra 40 e 75 minuti (aree periferiche) e oltre i 75 minuti (aree ultraperiferiche). I comuni con tempi di accessibilità superiori ai 20 minuti dal polo più vicino sono stati classificati “aree interne”.

[79]    L’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei è stato adottato il 29 ottobre alla Commissione europea.

[80]    L’ultima Relazione presentata al CIPE è di luglio 2015: http://www.agenziacoesione.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/Aree_interne/Conferenze_stampa/Relazione_al_CIPE_23_06_15-1.pdf

[81]    Ai sensi della delibera Cipe del 28 gennaio 2015, n. 9, le risorse stanziate dalla legge di stabilità per il 2014, sono ripartite a favore di interventi pilota in 23 aree progetto.

[82]    Recante 'Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri'.

[83]    Recante 'Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea'.

[84]    La disciplina degli aiuti di Stato alle PMI è contenuta nel nuovo Regolamento UE n. 651/2014, il quale richiama ai fini della definizione di PMI utilizzata la definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE.

[85]    Regolamento UE 17 dicembre 2013 n. 1303/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

[86]    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

[87]    Si veda, sui risultati del gruppo di lavoro, la risposta di Elżbieta Bieńkowska, membro della Commissione UE, l’8 settembre 2015, all’Interrogazione con richiesta di risposta orale (O-000080/2015) presentata dai parlamentari europei Antonio Tajani e Andreas Schwab, a nome del gruppo PPE, Evelyne Gebhardt, a nome del gruppo S&D, Dita Charanzová, a nome del gruppo ALDE, e Reinhard Bütikofer, a nome del gruppo Verts/ALE, alla Commissione.

[88]    Terna S.p.A. è il principale proprietario della Rete di Trasmissione Nazionale di energia elettrica ad alta tensione. E’ responsabile della trasmissione e del dispacciamento dell'energia sull'intero territorio nazionale,  nonché dell'attività di programmazione e sviluppo della Rete.

[89]    Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, è definito «interconnector» una linea di trasmissione che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri e che collega i sistemi nazionali di trasmissione degli Stati membri.

[90]    L’art. 2 del D.L. n. 3/2010 ha poi previsto una incremento della capacità di interconnessione, disponendo che Terna S.p.a. a ciò provvedesse, in ragione dell'aumento della potenza disponibile a riduzione istantanea del proprio prelievo dalla rete da parte dei clienti finali. Tale incremento, aggiuntivo rispetto alla capacità attualmente prevista dall'articolo 32, comma 1, della legge n. 99 del 2009, non deve comunque essere superiore a 500 MW.

[91]    Ciascun cliente è stato ammesso a partecipare alle procedure concorsuali per una quota non superiore al valore della potenza disponibile complessiva dei predetti punti di prelievo. La perdita di titolarità di punti di prelievo comporta la decadenza dai relativi diritti, ferme restando le eventuali obbligazioni assunte nei confronti di Terna S.p.A..

[92]    A tal fine, l’AEEGSI determina i corrispettivi che i clienti finali selezionati sono tenuti a riconoscere, in ragione del costo efficiente per la realizzazione e la gestione di efficaci infrastrutture di potenziamento, a Terna Spa a fronte delle predette misure. All’AEEGSI è stato demandato dal comma 6 di individuare nel contempo la modalità di riequilibrio, a favore dei clienti finali diversi da quelli selezionati, degli eventuali vantaggi originati dalle predette misure nell’ambito del periodo di esenzione di cui al comma 3, nonché le modalità per la copertura delle eventuali differenze maturate in capo a Terna Spa tra detti corrispettivi ed i costi conseguenti al rendere possibile l’esecuzione dei contratti di approvvigionamento all’estero

[93]    L’art. 2 del D.L. n. 3/2010 ha – come accennato -  previsto una incremento della capacità di interconnessione, disponendo che Terna S.p.A. a ciò provvedesse, in ragione dell'aumento della potenza disponibile a riduzione istantanea del proprio prelievo dalla rete da parte dei clienti finali. Tale incremento, aggiuntivo rispetto alla capacità attualmente prevista dall'articolo 32, comma 1, della legge n. 99 del 2009, non deve comunque essere superiore a 500 MW

[94]    "Modalità e criteri per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati".

[95]    Il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 ha introdotto disposizioni volte a disciplinare – in via generale (all’art. 1) e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto (all’art. 2) – il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'AIA (autorizzazione integrata ambientale). L'articolo 7 del D.L. 10 dicembre 2013, n. 136, poi, ha modificato in più punti la predetta disciplina.

I commi 1, 4, 5 e 6 dell'articolo 22-quater del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 hanno consentito all'impresa commissariata di contrarre finanziamenti funzionali al risanamento ambientale o all'esercizio dell'impresa, disciplinando anche la tempistica per l'attuazione del c.d. piano ambientale e per lo spegnimento di alcuni impianti già previsto dal medesimo piano.

A seguito dell'istanza presentata dal Commissario Straordinario ex D.L. n. 61/2013 dott. Piero Gnudi, con Decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 gennaio 2015, la società ILVA S.p.A. è stata ammessa in via immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del D.L. n. 347, anche ritenuta la necessità di "assicurare la prosecuzione dell'attività in vista della cessione dei complessi aziendali".

Con il medesimo decreto il Ministro dello Sviluppo Economico ha nominato Commissari Straordinari della procedura il dott. Piero Gnudi, il prof. Enrico Laghi e l'avv. Corrado Carrubba. In data 28 gennaio 2015 il Tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza di Ilva S.p.A., nominando il giudice delegato per la procedura e fissando l'adunanza dei creditori per l'esame dello stato passivo in data 29 giugno 2015.

In data 19 febbraio 2015 il Ministro dello Sviluppo Economico ha altresì nominato il Comitato di Sorveglianza, composto dal prof. M. Confortini (Presidente), dal dott. E. Sgaravato (esperto), dall'avv. M. Cesare (esperto), dall'ENI S.p.A. (creditore) e da Banca Intesa San Paolo (creditore).

[96]    Il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria è stato adottato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014.

[97]   L'articolo 111 della legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942) qualifica come prededucibili i crediti così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali. La stessa disposizione stabilisce che anzitutto al pagamento dei crediti prededucibili siano destinate le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo della procedura.

[98]    Anche diversi da quelli per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei rispettivi soci o amministratori, che prima del commissariamento abbiano esercitato attività di direzione e coordinamento sull'impresa commissariata.

[99]    Di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

[100]  V. in materia la disamina contenuta in Senato della Repubblica, Nota su atti dell'UE n. 29 “Gli oneri finanziari del contenzioso con l'Unione europea”.

[101]  Per la nozione di impresa in difficoltà si veda la comunicazione 2014/C 249/01 del 31/07/2014, recante “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”. In particolare, il punto 20 della sezione 2.2. di tali Orientamenti dispone che un'impresa è in difficoltà se, in assenza di un intervento dello Stato, è quasi certamente destinata al collasso economico a breve o a medio termine. Pertanto un'impresa (PMI) è considerata in difficoltà se sussiste almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società , qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.

[102]  Ai sensi dell’articolo 2 dell’Allegato I del Reg. (CE) n. 651/2014 la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.  All'interno della categoria, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Si definisce microimpresa quella che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

[103]  Dunque, per l’intervento di Garanzia Diretta del Fondo, i soggetti abilitati sono: le Banche, anche in qualità di capofila di pool di banche; gli Intermediari finanziari; le SFIS; le SGR e le Società di gestione armonizzate; i Gestori di cui all’articolo 1, comma 1, lettera q-bis, D.Lgs. n. 58/1998. Si veda, sul punto le Modalità operative del Fondo di garanzia del MISE. Per l’intervento di Controgaranzia del Fondo, i soggetti abilitati sono gli Altri Fondi di garanzia, i Confidi.

[104]  Il D.M. 26 giugno 2012 ha modificato i criteri di funzionamento del fondo già fissati con D.M. 31 maggio 1999, n. 248 "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese".

[105]  Si veda anche il D.M. 26 aprile 2013: “Criteri e modalità semplificati di accesso all’intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore di start-up innovative e incubatori certificati”.

[106]  Essere  in regola con tutti gli obblighi in tema  di  sicurezza  e igiene del lavoro previsti dalle leggi generali e di settore, nonché con gli adempimenti contributivi e assicurativi; aver  adottato,  nell'ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per l'eliminazione delle fonti di rischio  e  per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro; non aver registrato infortuni nel biennio precedente alla data della  richiesta di  ammissione  al  beneficio né essere state destinatarie dei provvedimenti sanzionatori  di  cui  all'articolo  5 della legge 3 agosto 2007, n. 123.

[107]  D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59”.

[108]  Decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 “Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti”.

[109]  Legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”.

[110]  Legge 21 dicembre 2001, n. 443 “Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive”.

[111]  Decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.  228 “Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche”.

[112]  Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

[113]  Legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”.

[114]  Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali”.

[115]  Decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 “Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti”.

[116]  Legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”.

[117]  Legge 21 dicembre 2001, n. 443 “Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive”.

[118]  Decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.  228 “Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche”.

[119]  Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

[120]  In base al Decreto 482300 del 28 dicembre 2015 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016 - 2018 (Tabella n. 13), le risorse sono iscritte nel cap. 1430 dello stato di previsione del Mibact.

[121]  Si ricorda che ai sensi della legge di contabilità e finanza pubblica (art. 1, co. 3. Legge n. 196/2009), la ricognizione delle amministrazioni pubbliche è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre. L’ultimo elenco è quello pubblicato dall’Istituto sulla Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2015, n. 227.

[122]  Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.

[123]  http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2015/19/Allegato_alla_Nota_tecnica_1_norme_contenimento_spesa_Ministeri.pdf

[124]  Il 16 settembre 2015, il Comitato olimpico internazionale ha annunciato che Roma, Budapest, Amburgo, Parigi e Los Angeles sono le cinque città candidate ad ospitare le Olimpiadi del 2024: http://www.olympic.org/news/five-world-class-cities-in-strong-competition-for-olympic-games-2024/247185. Al riguardo, si veda anche il sito ufficiale di Roma2024.

[125]  Per esaminare i capitoli le cui risorse sono state trasferite nel fondo del capitolo 7002, vedi la tabella della relazione tecnica della presente legge.

[126]  Il Fondo, la cui funzione è quella di garantire il coordinamento degli interventi previsti dalla normativa comunitaria con quelli degli altri strumenti nazionali di agevolazione ed i flussi finanziari destinati all'attuazione delle politiche strutturali, si avvale, per il suo funzionamento, di appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria generale dello Stato, nei quali vengono versate le risorse nazionali cofinanziate e quelle che l’Unione europea destina a ciascun Paese membro per gli interventi relativi alla politica di coesione, in particolare attraverso i fondi strutturali.

[127]  Sullo stato dell’arte di queste richieste, si veda http://italiasicura.governo.it/site/home/scuole/faq.html.

[128]  Ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali”, il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) ha assunto la denominazione di “Fondo per lo sviluppo e la coesione". Nel Fondo sono iscritte tutte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali, destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici. Per quanto concerne il riparto delle risorse, l’articolo 61, co. 3, della legge n. 289/2002 attribuisce al CIPE il compito di ripartire, con proprie deliberazioni, la dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate tra gli interventi in esso compresi.