Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, a favore degli enti territoriali e zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo - D.L. 50/2017 - A.C. 4444
Riferimenti:
AC N. 4444/XVII   DL N. 50 DEL 24-APR-17
Serie: Progetti di legge    Numero: 567
Data: 28/04/2017
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

Disposizioni urgenti in materia finanziaria, a favore degli enti territoriali e zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo

 

Parte I – Schede di lettura

 

D.L. 50/2017 – A.C. 4444

 

aprile 2017

 


Parte I – Schede di lettura

 

 

Servizio Studi - Dossier n. 484

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Servizio Studi - Progetti di legge n. 567

Dipartimento Bilancio

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Parte II – Profili di carattere finanziario

 

 

Servizio Bilancio dello Stato - Verifica delle quantificazioni n. 530

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Servizio Commissioni – Segreteria V Commissione

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D17050.docx


 

I N D I C E

 

Articolo 1 (Disposizioni per il contrasto all’evasione fiscale). 3

Articolo 2 (Modifiche all’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA). 10

Articolo 3 (Contrasto delle indebite compensazioni). 12

Articolo 4 (Regime fiscale delle locazioni brevi). 15

Articolo 5 (Disposizione in materia di accise sui tabacchi). 19

Articolo 6 (Disposizioni in materia di giochi). 22

Articolo 7 (Rideterminazione base ACE). 25

Articolo 8 (Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari). 29

Articolo 9 (Clausole di salvaguardia IVA e accise). 31

Articolo 10 (Reclamo e mediazione). 33

Articolo 11 (Definizione agevolata delle controversie tributarie). 35

Articolo 12 (Rimodulazione delle risorse per il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno). 44

Articolo 13 (Riduzione dotazioni missioni e programmi di spesa dei Ministeri)  46

Articolo 14 (Riparto del Fondo di solidarietą comunale). 49

Articolo 15 (Contributo a favore delle province della Regione Sardegna e della cittą metropolitana di Cagliari). 53

Articolo 16 (Riparto del concorso alla finanza pubblica di province e cittą metropolitane)  55

Articolo 17 (Riparto del contributo a favore degli enti di area vasta delle Regioni a statuto ordinario). 58

Articolo 18 (Disposizioni in materia di bilanci di Province e Cittą metropolitane)  60

Articolo 19 (Sospensione termini certificazione enti locali dichiarazione di dissesto)  63

Articolo 20 (Contributo a favore delle province delle regioni a statuto ordinario)  65

Articolo 21 (Contributo per fusioni di comuni). 68

Articolo 22, commi 1-3 (Assunzioni nei comuni). 70

Articolo 22, comma 4 (Incarichi professionali conferiti dalle pubbliche amministrazioni a titolari di cariche elettive regionali e locali). 73

Articolo 22, comma 5 (Dirigenti delle province). 76

Articolo 22, commi 6 e 7 (Disposizioni riguardanti gli istituti e i luoghi della cultura dotati di autonomia speciale). 78

Articolo 22, comma 8 (Contributo al Teatro Eliseo). 83

Articolo 23 (Consolidamento dei trasferimenti erariali alle province delle regioni Sardegna e Sicilia). 87

Articolo 24 (Fabbisogni standard e capacitą fiscali per Regioni). 88

Articolo 25 (Attribuzione quota investimenti alle regioni, province e cittą metropolitane)  92

Articolo 26 (Modifica al prospetto di verifica del pareggio di bilancio). 96

Articolo 27, commi 1-8 (Fondo per il concorso finanziario dello Stato al trasporto pubblico locale). 98

Articolo 27, commi 9-11 (Rinnovo del materiale rotabile). 108

Articolo 27, comma 12 (Servizi di linea interregionali). 109

Articolo 28 (Conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte delle Regioni)  112

Articolo 29 (Flussi informativi delle prestazioni farmaceutiche). 113

Articolo 30 (Altre disposizioni in materia di farmaci). 116

Articolo 31 (Edilizia sanitaria). 119

Articolo 32 (Trasferimento di competenze in materia sanitaria per stranieri)  121

Articolo 33 (Spazi finanziari per investimenti in favore delle Regioni). 123

Articolo 34 (Disposizioni sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale)  125

Articolo 35 (Misure urgenti in tema di riscossione). 130

Articolo 36 (Procedura di riequilibrio finanziario e di dissesto e piano di rientro)  132

Articolo 37 (Modifiche all'articolo 1, comma 467, legge 11 dicembre 2016, n. 232)  137

Articolo 38, comma 1 (Pagamenti dal bilancio dello Stato all’INPS). 139

Articolo 38, comma 2 (Disposizioni in materia di enti previdenziali e di gestione degliimmobili pubblici). 141

Articolo 38, comma 3 (Investimenti degli enti previdenziali). 144

Articolo 39 (Trasferimenti regionali per funzioni conferite a province e cittą metropolitane)  146

Articolo 40 (Rideterminazione delle sanzioni per le province e le cittą metropolitane)  149

Articolo 41 (Fondo da ripartire per l’accelerazione delle attivitą di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017). 152

Articolo 42 (Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 189 del 2016). 159

Articolo 43 (Ripresa della riscossione e rateizzazione tributi sospesi). 161

Articolo 44 (Proroga incentivi). 164

Articolo 45 (Compensazione perdita gettito TARI). 166

Articolo 46 (Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia). 169

Articolo 47, commi 1-5 (Interventi per il trasporto ferroviario). 172

Articolo 47, comma 6 (Finanziamento Grandi Stazioni). 175

Articolo 47, comma 7 (Ferrovie Sud Est). 177

Articolo 47, comma 8 (Prestazione di servizi di trasporto pubblico locale ferroviario nella regione siciliana e servizi interregionali). 180

Articolo 47, comma 9 (Trasporto ferroviario Torino-Lione). 182

Articolo 47, commi 10 e 11 (Fondo per l’ammodernamento dei carri merci). 185

Articolo 48 (Misure urgenti per la promozione della concorrenza e la lotta all'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale). 187

Articolo 49 (Disposizioni urgenti in materia di riordino di societą). 197

Articolo 50 (Investimenti nel settore dei trasporti). 207

Articolo 51 (Contenimento dei costi del trasporto aereo). 210

Articolo 52 (Ciclovie turistiche). 212

Articolo 53 (APE). 215

Articolo 54 (Documento unico di regolaritą contributiva). 221

Articolo 55 (Premi di produttivitą). 223

Articolo 56 (Patent Box). 225

Articolo 57 (Attrazione per gli investimenti). 231

Articolo 58 (Modifiche alla disciplina dell'imposta sul reddito di impresa: disciplina del trattamento delle riserve IRI presenti al momento della fuoriuscita dal regime)  240

Articolo 59 (Transfer pricing). 242

Articolo 60 (Proventi da partecipazioni a societą, enti o OICR di dipendenti e amministratori)  246

Articolo 61 (Interventi per l’adeguamento delle infrastrutture della provincia di Belluno per eventi sportivi di sci alpino ). 249

Articolo 62 (Costruzione di impianti sportivi). 262

Articolo 63 (Misure per la Ryder Cup 2022). 270

Articolo 64 (Servizi nelle scuole). 272

Articolo 65 (Finanziamento dell’Autoritą di regolazione del settore postale)  276

Articolo 66 (Disposizioni finanziarie). 279

Articolo 67 (Entrata in vigore). 284

 

 


Articolo 1
(Disposizioni per il contrasto all’evasione fiscale)

 

 

articolo 1 reca disposizioni complessivamente volte a estendere l’ambito applicativo dello split payment, ovvero dello speciale meccanismo di versamento dell’IVA dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti pubblici introdotto dalla legge di stabilitą 2015, col quale si consente all’erario di acquisire direttamente l’imposta dovuta; in tal caso le pubbliche amministrazioni, ancorché non rivestano la qualitą di soggetto passivo IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che č stata addebitata loro dai fornitori.

Per effetto delle modifiche in esame (comma 1), tale modalitą di versamento č estesa all’IVA dovuta per tutte le operazioni (prestazioni di servizi e cessioni di beni) effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto consolidato pubblicato dall’ISTAT.

Si prescrive inoltre che lo split payment si applichi anche per le operazioni effettuate nei confronti di altri soggetti che, pur non rientrando nel conto consolidato PA, sono tuttavia considerati ad alta affidabilitą fiscale, tra cui le societą controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, dagli enti territoriali e le societą quotate. Si dispone l’applicazione dello split payment ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito (dunque ai compensi dei professionisti).

Il comma 2 affida ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 23 maggio 2017 (trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame), il compito di individuare i soggetti a cui le disposizioni in esame estendono l’obbligo di applicare lo split payment nonché le altre disposizioni di attuazione delle novelle cosģ introdotte.

Ai sensi del comma 3, le nuove norme si applicano alle operazioni per le quali č stata emessa fattura a partire dal 1° maggio 2017.

 

Lo “split payment”

 

Il cd. meccanismo dello "split payment" č stato introdotto nell'ordinamento italiano dalla legge di stabilitą 2015 (articolo 1, commi 629-633della legge n. 190 del 2014), la quale ha a tale scopo inserito l'articolo 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972 che disciplina l'imposta sul valore aggiunto.

Č stata prevista in tal modo una speciale modalitą di versamento dell'imposta sul valore aggiunto, che si applica dal 1° gennaio 2015 alle operazioni effettuate nei confronti di Pubbliche Amministrazioni che non risultano debitori d'imposta. In sostanza, tale meccanismo prevede che al fornitore del bene o del servizio viene erogato il solo importo del corrispettivo pagato dalla P.A., al netto dell'IVA indicata in fattura; l'imposta č quindi sottratta alla disponibilitą del fornitore e acquisita direttamente dall'Erario. Le PPAA acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualitą di soggetto passivo dell'IVA, dovranno versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che č stata addebitata loro dai fornitori.

Per effetto delle nuove norme, lo "split payment" ha i seguenti effetti:

§  al fornitore del bene o del servizio viene erogato il solo importo del corrispettivo pagato dalla P.A., al netto dell'IVA indicata in fattura;

§  l'imposta č sottratta alla disponibilitą del fornitore e acquisita direttamente dall'Erario.

 

Ambito operativo e condizioni di applicazione

Pił in dettaglio l'articolo 17-ter, nella formulazione antecedente alle norme in commento, si applicava alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di specifici enti:

§  Stato e organi dello Stato ancorché dotati di personalitą giuridica;

§  enti pubblici territoriali e consorzi tra essi costituiti;

§  camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

§  istituti universitari;

§  unitą sanitarie locali;

§  enti ospedalieri;

§  enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;

§  enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza.

L'applicazione del meccanismo avviene a condizione che, in tali operazioni, i cessionari o committenti del bene o del servizio non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di imposta sul valore aggiunto.

 

Esclusioni

Le previgenti norme sullo split payment non si applicavano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito (comma 2 dell’articolo 17-ter). In tal senso, dunque, i professionisti soggetti alla ritenuta d'acconto dovevano intendersi esclusi dal meccanismo.

 

Attuazione

In ottemperanza alle disposizioni della legge di stabilitą 2015, il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2015 ha individuato modalitą e termini specifici di versamento dell’IVA secondo il meccanismo di split payment.

Pił in dettaglio, il decreto dispone l’applicazione della scissione dei pagamenti alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l'esigibilitą dell'imposta si sia verificata successivamente alla stessa data. In merito all'esigibilitą dell'imposta, il decreto prevede altresģ che, per le operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti, l'imposta divenga esigibile al momento del pagamento della fattura ovvero, su opzione dell'amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura.

Infine il versamento dell'imposta puņ essere effettuato, a scelta della pubblica amministrazione acquirente, con le seguenti modalitą:

a)    utilizzando un distinto versamento dell'IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta č divenuta esigibile;

b)   in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell'IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l'imposta č divenuta esigibile in tale giorno;

c)    entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell'IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l'imposta č divenuta esigibile nel mese precedente.

L'articolo 8 del decreto include i soggetti che effettuano le operazioni con split payment fra le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi delle eccedenze Iva detraibili avvengono in via prioritaria. In particolare, la restituzione č erogata entro il limite dell'ammontare complessivo dell'Iva applicata alle operazioni effettuate nel periodo in cui si č formato il credito e puņ essere richiesta dal primo trimestre 2015.

Il mezzo per pagare č l'F24; č esclusa la possibilitą di utilizzare la compensazione orizzontale con crediti di altre imposte.

Il decreto suddetto č stato parzialmente modificato dal DM 20 febbraio 2015, pubblicato nella GU del 27 febbraio 2015. Con la circolare 1/E del 9 febbraio 2015, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in materia, in particolare precisando le ipotesi di esclusione, il novero dei soggetti interessati dalla scissione dei pagamenti e il tipo di operazioni coinvolte.

 

Versamenti e rimborsi

Il controllo della regolaritą dei versamenti spetta all'Agenzia delle Entrate, alla quale le PA interessate dovranno mettere a disposizione, in formato elettronico, la documentazione necessaria per verificare la corrispondenza tra l'importo dell'Iva dovuta e di quella versata per ciascun mese di riferimento.

 

Rimborsi e sanzioni

Le norme della legge di stabilitą 2015 – non modificate dal provvedimento in esame - prevedono infine (articolo 1, comma 629, lettera c) della legge n. 190 del 2014), a favore dei fornitori interessati dalle operazioni in commento, la possibilitą di chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 633 del 1972.

La legge di stabilitą 2015 dispone inoltre (comma 633) che, a carico della P.A. inadempiente (che omette o ritarda il versamento dell'imposta), siano applicate le sanzioni amministrative previste per gli omessi o tardivi versamenti (trenta per cento di ogni importo non versato) dall'articolo 13 del D.lgs. n. 471 del 1997, e che le relative somme dovute siano riscosse mediante atto di recupero motivato, emanato dall'Agenzia delle Entrate, da notificare al contribuente (disciplinato dall'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311).


 

Autorizzazione UE

Le disposizioni in materia di split payment, come gią anticipato all'inizio, sono applicabili dal 1° gennaio 2015. La legge di stabilitą 2015 (articolo 1, comma 632 della legge n. 190 del 2014) ha previsto tuttavia che fosse richiesta un'apposita misura di deroga al Consiglio dell'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE in materia di IVA

Con la pubblicazione nella GUCE (n. 217 del 18 agosto 2015) della decisione 14 luglio 2015, n. 2015/1401, il consiglio dell’Unione europea ha autorizzato l’Italia ad applicare fino al 31 dicembre 2017 il meccanismo della scissione dei pagamenti.

 

Il comma 1, lettera a) dell’articolo 1 amplia l’ambito applicativo delle disposizioni concernenti lo split payment, in particolare estendendo tale meccanismo a tutte le operazioni effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni inserita nel conto consolidato pubblicato dall’ISTAT, in luogo di quelle effettuate nei confronti di enti ed organi individuati puntualmente dalla legge (a cui si applica il meccanismo dell’IVA a esigibilitą differita, ai sensi dall'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972; in tali casi l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi).

 

Viene in particolare sostituito il comma 1 dell’articolo 17-ter, che - come ricordato in precedenza - ha introdotto e disciplinato tale meccanismo di applicazione dell’IVA.

Per effetto delle modifiche in commento, il meccanismo dello split payment si applica a tutte le operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione inserite nel conto consolidato delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilitą pubblica).

La legge di contabilitą, all’articolo 1 sopra richiamato, definisce “amministrazioni pubbliche” gli enti e i soggetti indicati dall’ISTAT a fini statistici nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato delle Pubbliche Amministrazioni (oggetto del comunicato ISTAT del 30 settembre 2011 e successivi aggiornamenti, effettuati sulla base delle definizioni dei regolamenti dell'Unione europea), nonché le Autoritą indipendenti e tutte le pubbliche amministrazioni individuate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Ai sensi del menzionato articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001, per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunitą montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie istituite dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Agenzie fiscali). Fino alla revisione organica della disciplina di settore, tale definizione si applica anche al CONI.

 

In sostanza, con le norme in commento, in luogo di applicarsi alle operazioni aventi come destinatari quelli specificamente individuati dalla legge di stabilitą 2015, lo split payment trova applicazione in generale a tutte le operazioni rese nei confronti della Pubblica Amministrazione.

 

Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate nella richiamata circolare n. 9/2015 aveva chiarito che, secondo le norme antecedenti, si dovevano ritenere esclusi dall’applicazione del meccanismo dello split payment gli enti previdenziali privati o privatizzati (essendo la natura pubblica un requisito imprescindibile per l’applicazione della norma in commento), le aziende speciali (ivi incluse quelle delle CCIAA) e gli enti pubblici economici. Erano esclusi anche gli Ordini professionali, gli Enti ed istituti di ricerca, le Agenzie fiscali, le Autoritą amministrative indipendenti (quale, ad esempio, l’Autoritą per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM), le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), gli Automobile club provinciali, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), l’Agenzia per L’Italia Digitale (AgID), l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l’Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO).

 

La lettera b) del comma 1 introduce il comma 1-bis e il comma 1-ter all’articolo 17-ter.

Il comma 1-bis dell’articolo 17-ter estende ulteriormente l’ambito operativo del meccanismo dello split payment.

In particolare, la scissione dei pagamenti si applica anche nei confronti di alcuni soggetti che non rientrano nel menzionato conto consolidato ma – come riferisce il Governo nella relazione illustrativa – sono considerati ad “alta affidabilitą fiscale”. Si tratta dei seguenti soggetti:

a)   societą controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, ai sensi delle norme civilistiche (articolo 2359, primo comma, nn. 1) e 2), del codice civile; rispettivamente, le predette disposizioni definiscono “controllata” la societą in cui un'altra societą dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, ovvero in cui un'altra societą dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; rispettivamente, controllo di diritto o di fatto) (articolo 17-ter, introdotto comma 1-bis, lettera a));

b)  societą controllate direttamente dalle regioni, province, cittą metropolitane, comuni, unioni di comuni (ai sensi del gią richiamato articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, controllo di diritto) (articolo 17-ter, introdotto comma 1-bis, lettera b));

c)   societą controllate direttamente o indirettamente, ai sensi del richiamato articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile (controllo di diritto), dalle societą di cui alle lettere a) e b), ancorché queste ultime rientrino fra i soggetti qualificati come Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge di contabilitą (legge n. 196 del 2009), ovvero siano societą quotate (articolo 17-ter, introdotto comma 1-bis, lettera c));

d)  societą quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana. Le disposizioni affidano a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la possibilitą di individuare un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario (articolo 17-ter, introdotto comma 1-bis, lettera d));

 

L’introdotto comma 1-ter chiarisce che le norme sullo split payment contenute nell’articolo 17-ter si applicano fino al 31 dicembre 2017, ovvero la data fissata dall’UE nella gią menzionata decisione del Consiglio UE (decisione 14 luglio 2015, n. 2015/1401, GUCE n. 217 del 18 agosto 2015) con la quale č stata autorizzata la scissione dei pagamenti.

 

La lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 in esame abroga il comma 2 dell’articolo 17-ter: esso, come si č visto in precedenza, esclude dall’applicazione dello split payment i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito (comma 2 del nuovo articolo 17-ter).

Con l’abrogazione del comma 2, di conseguenza, anche detti emolumenti (dunque i compensi dei professionisti) sono assoggettati al meccanismo di split payment ogniqualvolta siano effettuate operazioni nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, come definite dalle novelle in commento.

 

Il comma 2 dell’articolo in esame apporta modifiche di coordinamento - conseguenti all’estensione operativa dello split payment - alle disposizioni della legge di stabilitą 2015 (articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) che regolano le conseguenze per l’omesso o ritardato versamento, da parte di cessionari e committenti, dell’IVA corrisposta con il meccanismo della scissione del pagamento.

In particolare si chiarisce l'applicabilitą delle sanzioni previste dallo stesso comma, per il caso di mancato o ritardato versamento dell'imposta, a carico degli acquirenti di beni o servizi, a prescindere dalla forma giuridica che i medesimi rivestono. In tal caso si applicano le sanzioni previste per il ravvedimento operoso (30 per cento del quantum dovuto) e le somme dovute sono riscosse mediante atto di recupero dell’Agenzia delle entrate (di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311).

 

Il comma 3 dell’articolo 1 in esame affida ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 23 maggio 2017 (30  giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame), il compito di individuare i soggetti a cui le disposizioni in esame estendono l’obbligo di applicare lo split payment (articolo 17-ter, comma 1-bis, introdotto dal comma 1) nonché le altre disposizioni di attuazione delle novelle cosģ introdotte.

 

Il comma 4 disciplina la decorrenza delle novelle di cui al comma 1. In particolare, le nuove norme si applicano alle operazioni per le quali č stata emessa fattura a partire dal 1° maggio 2017.


 

Articolo 2
(Modifiche all’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA)

 

 

articolo 2 č volto a modificare l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, che deve ora avvenire con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione č sorto e non pił con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo alla maturazione del diritto. Analoga modifica riguarda l’annotazione nel registro Iva.

 

La modifica – secondo quanto emerge dalla relazione tecnica - č volta a determinare una coincidenza temporale tra il momento in cui č registrata la fattura sulla cessione e quello nel quale si registra la fattura in acquisto, con l’obiettivo di favorire i controlli dell’amministrazione finanziaria e ridurre il tax gap.

 

Si ricorda che l’articolo 19, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972 (decreto IVA) stabilisce che dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate č detraibile l'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile (vale a dire nel momento di effettuazione dell’operazione) e puņ essere esercitato, al pił tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione č sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

 

Con le modifiche introdotte all’articolo 19 del D.P.R. n. 633 del 1972, quindi, la detrazione potrą essere esercitata entro la fine del mese di aprile dell’anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione č sorto (data scadenza invio dichiarazione Iva) (comma 1).

 

Al riguardo occorrerebbe chiarire se la norma ha effetto anche sulle operazioni per le quali l’imposta era divenuta esigibile nel corso del 2015 e del 2016, ma per le quali, alla data di entrata in vigore della nuova norma, non sarą ancora stato esercitato il diritto alla detrazione.

In tal caso, infatti, il nuovo termine potrebbe essere gią decorso, rendendo cosģ impossibile effettuare la detrazione.

 

Il comma 2 modifica l’articolo 25, comma 1, del medesimo D.P.R. 633/72, stabilendo che i documenti di acquisto devono essere registrati nell’apposito registro Iva anteriormente alla liquidazione periodica nella quale si vuole esercitare la detrazione e, in ogni caso, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno di ricezione della fattura, facendo, perņ, riferimento al medesimo anno in cui l’imposta č divenuta esigibile.

 

L’articolo 25, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972 (decreto IVA) prevede che il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati e deve annotarle nel registro Iva anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale č esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.

 

La modifica specifica che la registrazione deve avvenire comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.


 

Articolo 3
(Contrasto delle indebite compensazioni)

 

 

articolo 3 riduce a 5.000 euro il limite oltre il quale oltre il quale č necessario il visto di conformitą per le compensazioni sulle imposte sui redditi, IRAP e IVA. Inoltre, diventa obbligatorio l’uso dei servizi telematici in tutti i casi di compensazione.

 

Il comma 1 modifica le disposizioni riguardanti il visto di conformitą necessario per la compensazione di crediti e debiti fiscali di importo superiore a 15.000 euro annui in materia di imposte sui redditi e di IRAP introdotto dalla legge di stabilitą 2014 (articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147).

 

Si ricorda che attualmente il comma 574 condiziona all’apposizione di apposito visto di conformitą, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, la compensazione di crediti e debiti fiscali di importo superiore a 15.000 euro annui in materia di imposte sui redditi e di IRAP (disciplinata all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997).

La norma ricalca quanto gią previsto in ambito IVA ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. a), n. 7) del decreto-legge n. 78 del 2009, che condiziona l’utilizzo in compensazione crediti IVA per importi superiori a 15.000 euro annui, all'obbligo di richiedere l'apposizione di apposito visto di conformitą (di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, diretto ad attestare l’esattezza dei dati indicati nelle dichiarazioni rispetto alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile), relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

 

In luogo del visto di conformitą č ammessa, per i contribuenti sottoposti al controllo contabile di cui all’articolo 2409-bis del codice civile (controllo esercitato da un revisore contabile o da una societą di revisione), la presentazione di una dichiarazione attestante l’esecuzione dei controlli. Tale dichiarazione, che deve essere sottoscritta dal rappresentante legale della societą (di cui all’articolo 1, comma 4, del D.P.R. n. 322 del 1998) e dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione (articolo 1, comma 5, del D.P.R. n. 322 del1988), riguarda la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto, nonché la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

 

In primo luogo si elimina il riferimento all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 relativo alle ritenute alla fonte oggetto di compensazione; inoltre il limite di 15.000 euro annui per la compensazione di crediti e debiti fiscali inerenti le imposte sui redditi e l’IRAP, oltre il quale č necessario il visto, viene ridotto a 5.000 euro (lettera a)).

 

La successiva lettera b) stabilisce che nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti in violazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformitą, l’ufficio procede al recupero dell’ammontare dei crediti utilizzati in violazione e dei relativi interessi, nonché all’irrogazione delle sanzioni.

 

Analogamente, il comma 2 riduce da 15.000 a 5.000 euro annui il limite dei crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto da utilizzare in compensazione oltre il quale č necessario il visto di conformitą (lettera a), numero 1, che modifica il citato articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78).

Anche in tal caso, il successivo numero 2 stabilisce che nei casi di utilizzo in compensazione dei crediti in violazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformitą, l’ufficio procede al recupero dell’ammontare dei crediti utilizzati in violazione e dei relativi interessi, nonché all’irrogazione delle sanzioni.

 

La lettera b) del comma 2 provvede al coordinamento formale delle norme sul visto di conformitą per le start-up innovative, specificando che per tali imprese, per il periodo di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, la soglia per l’apposizione del visto di conformitą ai fini delle compensazioni č innalzata da 5.000 (in luogo dell’attuale soglia di 15.000) a 50.000 euro (articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7-bis, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78).

 

Si ricorda che il decreto legge n. 179 del 2012 ha introdotto nel panorama legislativo italiano un quadro di riferimento organico per favorire la nascita e la crescita di nuove imprese innovative (start-up). La start-up deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:

§  sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15 per cento del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione;

§  impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro ovvero in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale;

§  essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietą vegetale ovvero titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato.

 

Il comma 3 rende obbligatorio l’uso dei servizi telematici in tutti i casi di compensazione.

A tal fine č modificato il comma 49-bis dell’articolo 37 del decreto legge n. 223 del 2006, che consente l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA (annuali o infrannuali) superiori a una certa soglia esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate.

In particolare, per effetto della norma in esame viene eliminato il limite di 5.000 euro oltre il quale l’utilizzo dei servizi telematici diveniva obbligatorio, rendendo quindi obbligatorio l’uso dei servizi telematici in tutti i casi di compensazione di crediti IVA; nello stesso tempo il predetto obbligo si estende ai crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attivitą produttive nonché ai crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

 

Il comma 4, infine, modifica le norme sulla riscossione coattiva dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati in caso di inadempienza all'atto di recupero (articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311), introducendo il divieto di utilizzare la compensazione per il pagamento delle somme dovute.

 

Si ricorda che i commi 421-423 della legge finanziaria 2005 hanno introdotto norme sul recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati. In particolare, il comma 421 prevede che per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati, anche parzialmente, l’Agenzia delle entrate puņ emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente. Il comma 422 stabilisce che, in caso di mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva. Il comma 423 infine specifica che la competenza all'emanazione degli atti di recupero, emessi prima del termine per la presentazione della dichiarazione, spetta all'ufficio nella cui circoscrizione č il domicilio fiscale del soggetto per il precedente periodo d'imposta.

 


 

Articolo 4
(Regime fiscale delle locazioni brevi)

 

 

articolo 4 consente di optare per l’applicazione della cedolare secca con aliquota al 21 per cento sui redditi derivanti dalle locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, se stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa, direttamente o in presenza di intermediazione immobiliare, anche on line. Tali norme si applicano per i contratti stipulati dal 1 giugno 2017. Viene introdotta una specifica disciplina degli obblighi informativi posti a carico degli intermediari; se tali soggetti intervengono anche nella fase del pagamento dei canoni di locazione, sono tenuti ad applicare una ritenuta del 21 per cento all’atto dell’accredito, a titolo di acconto o d’imposta a seconda che sia stata effettuata o meno l’opzione per la cedolare secca.

 

Il comma 1 definisce l’ambito di applicazione della nuova disposizione e a tal fine individua come locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione di servizi accessori di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attivitą d’impresa. La nuova disciplina č applicabile sia nel caso che i contratti vengano stipulati direttamente tra proprietari e locatari, sia nel caso che intervengano soggetti che esercitano attivitą di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.

 

Se le prestazioni aggiuntive sono preponderanti rispetto alla locazione, si esclude tale tipologia contrattuale e si rientra nella casistica dei contratti stipulati nell’esercizio d’impresa.

 

Il comma 2 dispone che sui redditi derivanti dai contratti stipulati a decorrere dal 1 giugno 2017 si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca di cui all’articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 confermando l’applicazione dell’aliquota del 21% in caso di opzione.

 

La c.d. “cedolare secca”, introdotta dall’articolo 3 del citato D.Lgs. 23/2011 č un regime facoltativo, che si sostanzia nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione di beni immobili. In caso di opzione non si paga l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. La scelta di questa imposta sostitutiva implica la rinuncia alla facoltą di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione. Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietą o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto), che non locano l’immobile nell’esercizio di attivitą di impresa o di arti e professioni. L’opzione puņ essere esercitata per unitą immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa A10 - uffici o studi privati) locate a uso abitativo e per le relative pertinenze. L’imposta sostitutiva si calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti. E’ perņ prevista un’aliquota ridotta per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilitą abitative (articolo 1, lettera a) e b) del dl 551/1988) e nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe); per essi l’aliquota č del 15% , ridotta al 10% per il quadriennio 2014-2017. Č possibile optare per la cedolare secca sia alla registrazione del contratto sia (per gli affitti pluriennali) negli anni successivi.

Inoltre, in via generale si rammenta che per i contratti di locazione di durata inferiore ai 30 giorni non sussiste l’obbligo di registrazione[1]. Tuttavia  il comma 2 dell’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 23/2011 stabilisce che “… La cedolare secca puņ essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione”. Dunque, la legislazione previgente gią prevede che nel caso di contratto di durata inferiore a 30 giorni il proprietario possa comunque optare per il regime della cedolare secca.

 

Il comma 3 specifica che le disposizioni recate dal precedente comma 2 si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile a favore di terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1.

 

La norma parlando di corrispettivi lordi sembra includere nei redditi derivanti da sublocazione e da contratto del comodatario anche i rimborsi delle spese sostenute dal locatore; si evidenzia che nelle locazioni tipiche la base imponibile non comprende il rimborso documentato delle citate spese.

Il contenuto del comma in esame, per i soli contratti di sublocazione, si presenta innovativo rispetto alla previgente normativa; infatti i redditi derivanti da tali tipologie di contratti sono rientrati, finora, nei redditi diversi[2] e pertanto esclusi dalla possibilitą di applicazione del regime della cedolare secca che rappresenta un’imposta sostitutiva prevista per i soli redditi fondiari. In tale ottica e considerando che la cedolare secca č un regime opzionale occorre verificare che non si abbiano oneri per il bilancio dello stato a titolo di minor gettito.

Il comma 4, al fine di contrastare fenomeni evasivi[3], dispone che i soggetti che svolgono attivitą di intermediazione immobiliare anche online, mettendo in contatto le parti della locazione, devono trasmettere i dati relativi ai contratti conclusi tramite il loro operato mediante la dichiarazione dei sostituti di imposta di cui all’articolo 4, del D.P.R. 322/1998.

 

Sinteticamente il citato articolo 4 del D.P.R. 322/1998 dispone che i soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative, presentano annualmente una dichiarazione unica, anche ai fini INPS ed INAIL relativa a tutti i percipienti, redatta in conformitą a modelli approvati. La dichiarazione indica i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del sostituto  d'imposta, dell'intermediario e degli altri soggetti, per la determinazione dell'ammontare dei compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione.

 

L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati č punita con la sanzione di cui all’articolo 11, comma 1 del D.Lgs. 471/1997[4]. E’ prevista la riduzione a metą della sanzione se la trasmissione dei dati o la correzione degli stessi č effettuata entro 15 giorni successivi alla scadenza.

 

Ai sensi del comma 5 gli intermediari che incassano i corrispettivi dei contratti in argomento, operando in qualitą di sostituti d’imposta, effettuano una ritenuta del 21 per cento sull’ammontare dei corrispettivi incassati all’atto dell’accredito, provvedono al relativo versamento entro il giorno 16 del mese successivo all’incasso, mediante modello unico di versamento (F24) secondo quanto previsto dall’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997 e inviano la certificazione ai sensi dell’articolo 4 del citato D.P.R. 322/1998.  La norma, che ha il chiaro intento di contrastare i fenomeni evasivi, specifica che nel caso di mancato esercizio dell’opzione per la cedolare secca la ritenuta cosģ operata sarą considerata dal beneficiario (locatore) a titolo di acconto; qualora  invece si opti per l’imposta sostitutiva la ritenuta opererą a titolo di imposta.

 

L’articolo 17 del citato D.Lgs. 241/1997 contiene le norme in materia di versamento unitario e di compensazione di debiti e crediti di tributi di diverso genere (in via generale impose dirette, indirette, somme a titolo di INPS ed INAIL nonché tributi locali).

 

Il comma 6 prevede che la disciplina attuativa della nuova normativa, insieme a quella relativa alla trasmissione e conservazione dei dati da parte degli intermediari, saranno adottate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto all’esame.

 

Secondo il comma 7 l’Agenzia delle entrate stipula, senza oneri a carico della stessa né del bilancio dello Stato, convenzioni con i soggetti che utilizzano in Italia i marchi di portali di intermediazione online al fine di definire le modalitą di collaborazione per il monitoraggio delle locazioni concluse attraverso le citate mediazioni.

 


 

Articolo 5
(Disposizione in materia di accise sui tabacchi)

 

 

articolo 5 dispone la variazione della tassazione sui tabacchi, al fine di assicurare un gettito annuo non inferiore a 83 milioni di euro per il 2017 e a 125 milioni a decorrere dal 2018, a tal fine affidando la modifica delle componenti dell’accisa ad apposito decreto ministeriale.

 

Pił in dettaglio, le norme in esame (comma 1) dispongono la  variazione di alcune componenti e misure che costituiscono l’accisa sui tabacchi lavorati (indicate all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188), in misura tale da assicurare un gettito su base annua non inferiore a 83 milioni di euro per il 2017 e a 125 milioni a decorrere dal 2018.

Il comma 2 stabilisce che il decreto ministeriale con il quale č adottata tale variazione č adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge.

 

L’articolo 1, comma 2, lettera a) sopra richiamato consente al Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto e su proposta del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di variare, tra l’altro:

§  le aliquote di base delle accise sui tabacchi lavorati (di cui al comma 1 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo n. 504 del 1995);

§  la misura percentuale prevista dal comma 3, lettera a) del medesimo articolo 39-octies che, per le sigarette, č una quota dell'accisa costituita da un importo specifico fisso per unitą di prodotto, pari attualmente al 10 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto, calcolate con riferimento al "PMP-sigarette" (prezzo medio ponderato); gli importi di cui ai commi 5 (accisa minima sui sigari e sigaretti, pari attualmente a 25 euro per chilogrammo convenzionale, e accisa minima sul tabacco trinciato a taglio, pari a 115 euro il chilogrammo) e 6 (onere fiscale minimo sulle sigarette, attualmente pari ad euro 170,54 per chilogrammo convenzionale) del medesimo articolo.

 

Per quanto concerne pił in particolare la tassazione delle sigarette occorre rammentare che la relativa disciplina di riferimento si rinviene innanzitutto in ambito comunitario e, in particolare, nella Direttiva n. 2011/64, il cui obiettivo č quello di fissare principi cardine cui gli Stati membri dell’Unione devono conformare i rispettivi ordinamenti, in modo da garantire una imposizione fiscale che non pregiudichi il corretto funzionamento del mercato interno e condizioni neutre di concorrenza.

In Italia l’imposizione fiscale sulle sigarette č disciplinata dal D.Lgs. n. 504/1995, le cui norme sono state pił volte modificate dal legislatore (da ultimo, con il D.Lgs. n. 188/2014, in attuazione della delega fiscale). Del sopracitato decreto legislativo assumono rilievo gli articoli 39-quinquies e 39-octies, ove si prevede che:

 

(i) l’ammontare dell’accisa applicata sulle sigarette č costituita dalla somma:

a)   dell’accisa “specifica”, di importo fisso per unitą di prodotto, pari al 10 per cento della somma dell’accisa globale e dell’imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al PMP (art. 39-octies, comma 3 lett. a), che č «determinato annualmente entro il primo marzo dell’anno solare successivo, sulla base del rapporto, espresso in euro con troncamento dei decimali, tra il valore totale, calcolato con riferimento al prezzo di vendita comprensivo di tutte le imposte, delle sigarette immesse in consumo nell’anno solare precedente e la quantitą totale delle medesime sigarette» (art. 39-quinquies, comma 2);

b)  e dell’accisa “ad valorem”, di importo risultante dall’applicazione di un’aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico corrispondente all’incidenza percentuale sul PMP dell’accisa globale sul medesimo PMP, diminuita dell’importo di cui al precedente punto (i);

 

(ii)    l’importo percepito a titolo di “accisa globale” varia secondo il prezzo di vendita delle sigarette, essendo calcolata in base al PMP (art. 39-octies, comma 4);

(iii)   l’«onere fiscale minimo» č pari a € 170,54/kg (art. 39-octies, comma 6) e si applica alle sigarette con «prezzi di vendita per i quali la somma dell’imposta sul valore aggiunto […] e dell’accisa [determinata nelle modalitą di cui al precedente punto (i)] risulti inferiore al medesimo onere fiscale minimo» (art. 39-octies, comma 7).

 

Il meccanismo di tassazione cui si č appena fatto riferimento č stato istituito, per effetto delle modifiche apportate al d.lgs. n. 504/1995 dal d.lgs. n. 188/2014, con decorrenza dal 1° gennaio 2015. La tassazione delle sigarette č inoltre disciplinata dall’articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 188/2014, il quale dispone che, «con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, su proposta del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto dell’andamento dei consumi e del livello dei prezzi di vendita, anche al fine di assicurare la realizzazione del maggior gettito complessivo netto derivante dal presente decreto, possono essere variate»:

§  le aliquote di base applicate sulle sigarette fino allo 0,5 punti percentuali;

§  la misura percentuale dell’aliquota specifica fino a 2,5 punti percentuali;

§  la misura dell’OFM (attualmente pari a € 170, 54/kg), fino a € 5,00.

L’art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 188/2014 conferisce al MEF il potere di modificare, con apposito decreto, i parametri fiscali. L’esercizio della prerogativa conferita al Ministero da tale norma di legge incontra tuttavia stringenti limiti. In primo luogo, il Ministero deve operare su proposta del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In secondo luogo, il decreto di modifica dei Parametri Fiscali non puņ prescindere dall’andamento dei consumi e dal livello dei prezzi di vendita delle sigarette.

Infine, la variazione dei parametri fiscali deve:

§  assicurare la realizzazione del maggior gettito complessivo netto derivante dall’imposizione fiscale sulle sigarette;

§  essere conforme ai principi sottesi alla disciplina di riferimento che, come gią precisato, deve garantire condizioni neutre di concorrenza e assicurare un sistema di prezzi che si formino liberamente.

 


 

Articolo 6
(Disposizioni in materia di giochi)

 

 

L'articolo 6 incrementa la misura della tassazione (in termini di prelievo erariale unico sulle somme giocate o di ritenuta sulle vincite) su alcune tipologie di giochi, quali le cd. "new slot" (AWP),  le VLT, il lotto, Vinci per la vita-Win for life, Vinci per la vita - Win for Life Gold e «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea, Enalotto e Superstar.

 

Il comma 1 fissa la misura del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (apparecchi idonei per il gioco lecito, con elementi di abilitą, costo della partita non superiore ad 1 euro, durata minima della partita di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non pił di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate), in misura pari al 19 per cento dell'ammontare delle somme giocate (attualmente tale misura č pari al 17,5 per cento).

La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del medesimo testo unico (apparecchi facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa) č fissata in misura pari al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate (attualmente tale misura č pari al 5,5 per cento).

 

Gli apparecchi riferiti all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono le c.d. "new slot" (o AWP) che possono essere installate sia in locali che svolgono attivitą diverse dal gioco (pubblici esercizi, rivendite di tabacchi), quindi ad accesso libero, sia in sale destinate prevalentemente ad attivitą di gioco (sale scommesse, sale bingo), in cui l'accesso ą precluso ai minori d'etą.

Attualmente su tali apparecchi č applicato un. prelievo erariale unico pari al 17,5 per cento delle somme giocate (quindi al lordo delle vincite). La norma, quindi, prevede in aumento di un 1,5 punti percentuali (da 17,5% a 19%).

Si precisa che con l'articolo 1, comma 918, della legge di stabilitą per il 2016 (legge 28 dicembre 2015 n. 208), la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi in parola č gią stata incrementata. di 4,5 punti percentuali, portando la previgente aliquota del 13% al 17,5%. Lo stesso comma, peraltro, ha previsto anche la riduzione della percentuale di vincita (pay out) dal 74% al 70% delle somme giocate.

In connessione con tali modifiche, il comma 920 dello stesso articolo 1 ha abrogato il comma 649 dell'articolo 1 della legge di stabilitą per il 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), il quale aveva previsto un prelievo sulla filiera di 500 milioni annui.

In sostanza, considerato che la riduzione del prelievo di 500 milioni corrisponde a circa due punti di PREU, con la citata legge di stabilitą per il 2016 l'incremento effettivo della tassazione gravante sulla filiera č stato dģ 2,5 punti percentuali, mentre la riduzione del pay out č stata, come detto, di 4 punti.

Poiché l'incremento del PREU ha avuto effetto con decorrenza dal 1° gennaio 2016, mentre la sostituzione delle schede per la modifica del pay out č stata completata. nel periodo giugno-luglio 2016, puņ ritenersi che la filiera abbia recuperato, nel corso dell'anno 2016, la maggiore tassazione di 2,5 punti percentuali, potendo traslare sui giocatori, a partire da agosto, minori vincite pari a 4 punti percentuali.

A partire dal 2017 la filiera, a paritą di gettito, realizzerebbe un maggiore ricavo, costituito dalla differenza tra il minore pay out e la maggiore tassazione effettiva (i 500 milioni previsti dalla legge di stabilitą per il 2015, infatti, erano espressamente posti a carico della filiera).

Alla luce di quanto sopra, con l'incremento di PREU previsto dalla norma in esame viene a riequilibrarsi il peso fiscale gravante sul giocatore e sulla filiera, nel senso che i 4 punti percentuali di minori vincite saranno destinati interamente all'Erario.

La norma prevede altresģ l'incremento dell'aliquota del prelievo erariale unico (PREU) applicato sulla raccolta derivante dal gioco praticato mediante gli apparecchi disciplinati dall'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Si tratta delle c.d. VLT, che possono essere installate solo in sale in cui č precluso l'ingesso ai minori di etą (Sale VLT, Sale Scommesse, sale Bingo).

Attualmente su tali apparecchi č applicato un prelievo erariale unico pari al 5,5 per cento delle somme giocate (al lordo delle vincite). La norma, quindi, prevede un aumento di 0,5 punti percentuali (da 5,5% a 6%).

Si precisa che con l'articolo 1, comma 919, della legge di stabilitą per il 2016, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi in parola č gią stata incrementata di 0,5 punti percentuali, portando la previgente aliquota del 5% al 5,5%.

 

Il comma 2 fissa la ritenuta sulle vincite del lotto di cui all’articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004, all'8 per cento a decorrere dal 1° ottobre 2017 (l'aliquota attuale č al 6% e incide sull'intero valore della vincita).

Il comma 3 fissa al 12 per cento (finora č al 6 per cento), a decorrere dal 1° ottobre 2017, il prelievo erariale unico sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dall’articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011 (che intendeva assicurare all'erario, attraverso un articolato disegno di interventi nel settore dei giochi,  un gettito annuo non inferiore a 1,5 miliardi di euro a decorrere dal 2012), trasfuso nell’articolo 10, comma 9, del decreto-legge n. 16 del 2012.

Il comma 4 fissa al 12 per cento (finora č al 6 per cento), a decorrere dal 1° ottobre 2017, il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall’articolo 6 del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato citato al comma 3 in relazione ai seguenti giochi, anche se a distanza:

a) Vinci per la vita-Win for life, Vinci per la vita - Win for Life Gold e «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

b) Enalotto, Superstar.


 

Articolo 7
(Rideterminazione base ACE)

 

 

L’articolo 7 modifica il regime dell'ACE (aiuto alla crescita economica) allo scopo di abbandonare progressivamente il criterio incrementale su base fissa del capitale proprio, posto alla base del calcolo del rendimento nozionale, utile ai fini della determinazione dell'ACE. Le norme in commento dunque eliminano dalle vigenti norme il riferimento al capitale proprio alla data fissa del 31 dicembre 2010 e introducono, per il calcolo del beneficio, una base di riferimento mobile, ovvero la variazione in aumento del capitale proprio, rispetto a quello esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente a quello per il quale si applica il beneficio ACE.

 

Il comma 1 dell’articolo in argomento modifica in pił parti l’articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, istitutivo della disciplina dell’ACE.

 

Con l’articolo 1 del D.L.  201/2011 č stato introdotto, con effetto dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011, un trattamento fiscale agevolato (ACE: aiuto alla crescita economica) alle imprese il cui capitale proprio viene incrementato mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva. Tale regime agevolato introduce una deduzione dal reddito delle societą di capitale, di persone e delle ditte individuali in contabilitą ordinaria, commisurata al rendimento nozionale del capitale proprio; in origine l’agevolazione ha trovato applicazione con modalitą differenti per le societą di capitale e per i soggetti IRPEF. Per gli esercizi 2011/2013 il rendimento nozionale č fissato al 3% e si applica all’incremento del capitale proprio rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2010 senza considerare l’utile conseguito in tale esercizio che quindi se non distribuito concorre quale incremento di capitale per tutto l’esercizio 2011. Per potenziare gli effetti della deduzione ACE l’articolo 1, commi 137 e 138 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto un innalzamento del rendimento portandolo per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 al 4%, per il periodo in corso al 31 dicembre 2015 al 4,5% e per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 al 4,75%. Successivamente, con l’articolo 1, comma 550, lettera c) della L 232/2016, č stato previsto che per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 l’aliquota si riduce al 2,3%, mentre dall’ottavo periodo di imposta l’aliquota č fissata al 2,7%; la medesima disposizione normativa ha poi previsto diverse altre modifiche in tema di riportabilitą delle perdite nelle operazioni straordinarie di gestione (fusioni, scissioni e conferimenti di attivo), nonché di definizione della variazione in aumento del capitale proprio per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione.

Per la parte che qui pił interessa, in quanto soggetta alle modifiche in esame, si specifica che la citata L 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) ha cambiato le regole per il calcolo dell’ACE per i soggetti IRPEF, estendendo loro le regole previste per le societą di capitali. Infatti per i soggetti IRPEF ed IRES, a partire dal periodo d’imposta 2016, rileva come incremento di capitale proprio, anche la differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 ed il patrimonio netto al 31 dicembre 2010. Quindi per i soggetti IRPEF in contabilitą ordinaria che nel 2016 applicano il nuovo criterio č riconosciuta ai fini dell’ACE di partenza la differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e quanto risultava al 31 dicembre 2010. Per questi soggetti quindi a tale differenza si sommano gli incrementi eventualmente registrati nel 2016, determinati con le regole previste per i soggetti IRES. Le nuove norme in esame invece hanno come obiettivo, cosģ come peraltro evidenziato in relazione illustrativa, il definitivo abbandono del criterio differenziale per i soggetti IRPEF a favore dell’utilizzo esclusivo del solo criterio incrementale previsto per i soggetti IRES.

 

In particolare con la lettera a) si modifica sia il comma 2, sia il comma 5 del citato articolo 1 del D.L. 201/2011. La novella relativa al comma 2 pone quale valore base di riferimento, su cui calcolare l’incremento del capitale proprio, quello esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente, eliminando cosģ la base fissa che, precedentemente, era riferita la 31 dicembre 2010.

La relazione illustrativa sul punto evidenzia, a titolo esemplificativo, che la variazione del capitale proprio nel 2017 deve essere valutata non rispetto al capitale proprio esistente al 31 dicembre 2010, bensģ a quello esistente al 31 dicembre 2012, mentre nel 2018 il capitale proprio di riferimento sarą quello a fine 2013. 

 

Si rammenta che applicando l’aliquota percentuale di cui al comma 3 del citato articolo 1 del D.L. 201/2011 alla variazione in aumento del capitale proprio, si ottiene il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.

 

La novella relativa al comma 5, conseguentemente, specifica che il capitale proprio esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente (e non pił quindi quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010) č costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell’utile del medesimo esercizio.

 

Con la lettera b) si modifica il comma 6-bis del citato D.L. 201/2011 indicando, anche in tal caso, che la variazione in aumento del capitale proprio[5] non ha effetto fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni,  rispetto a quelli risultanti nel bilancio relativo al quinto esercizio precedente (modificando quindi il riferimento temporale fisso previsto precedentemente nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010).

 

Il comma 2 dispone che le modifiche suddette si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016; pertanto le novelle saranno applicabili dal 2017.

 

Il comma 3 sostituisce il comma 552 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017); rispetto alla precedente disciplina, per i soggetti persone fisiche, societą in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilitą ordinaria[6], si modifica, esclusivamente a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre  2016 (quindi dal 2017) e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, il calcolo dell’incremento del capitale proprio per il quale rileva anche la differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre del quinto periodo d’imposta precedente a quello per il quale si applica l’articolo 1, comma 7 del citato D.L. 201/2011.

In via esemplificativa e chiarificatrice la relazione illustrativa evidenzia che mentre per il 2016 la base ACE sarą calcolata secondo le disposizioni previgenti[7], per il 2017 la base ACE dovrą essere calcolata come variazione in aumento del capitale proprio al 31 dicembre 2017 rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2015 a cui si aggiungerą la differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2012 (ossia gli anni che consentono di completare il quinquennio). A decorrere dal 2020 anche per tali soggetti il calcolo della base ACE avverrą in base al solo criterio “incrementale”, cioč quello previsto per i soggetti IRES.

 

Il comma 7 dell’articolo 1 del D.L. 201/2011 č stato sostituito, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, dalla lettera e) dell’articolo 1, comma 550 della citata L 232/2016 (legge di bilancio per il 2017).

 

La relazione illustrativa contiene infine una tabella, qui sotto riprodotta, che dą conto della progressiva sostituzione del criterio differenziale con quello incrementale per i soggetti IRPEF.


 

Annualitą d'imposta

Criterio Incrementale"

Criterio "Differenziale"

2016

2016

2015 - 2010

2017

2016 + 2017

2015 - 2012

2018

2016 + 2017 + 2018

2015 - 2013

2019

2016 + 2017 + 2018 + 2019

2015 - 2014

2020

2016+2017+2018+2019+ 2020

 

 

Il comma 4 definisce le modalitą di determinazione dell’acconto per l’anno d’imposta 2017; ai fini dell’imposta sul reddito delle societą il calcolo dell’acconto č effettuato considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1.


 

Articolo 8
(
Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari)

 

 

articolo 8 estende i limiti della pignorabilitą degli immobili da parte del concessionario della riscossione. In particolare, si prevede che il concessionario possa procedere all’espropriazione di pił beni immobili del debitore purché il loro valore complessivo sia pari almeno a centoventimila euro. La norma previgente faceva riferimento, invece, al valore del singolo bene, cosģ limitando la possibilitą di esecuzione.

 

Con la modifica in commento, pertanto, si prevede che il limite di centoventimila euro del valore, al di sotto del quale non si puņ procedere all’espropriazione, si considera in riferimento anche a pił immobili dello stesso debitore. Pertanto, ferma restando l’impignorabilitą dell’unico immobile (non di lusso) di proprietą del debitore, tutti gli altri immobili dello stesso, a prescindere dal loro singolo valore, risultano pignorabili se il valore complessivo degli stessi č superiore a centoventimila euro e il credito per cui si procede č superiore al predetto limite.

 

Si ricorda che l’articolo 76 del D.P.R. n. 602 del 1973 (modificato da ultimo dall’articolo 52 del D.L. 69/2013) prevede la impignorabilitą dell'unica casa di abitazione (non di lusso) del debitore, escludendo la possibilitą che l'agente possa avviare l'espropriazione forzata immobiliare. Nell'ipotesi di espropriazione iniziata da creditori privati, č riconosciuto al creditore pubblico il diritto di intervento secondo i principi generali dell'ordinamento processuale.

Per gli altri immobili del debitore (abitazioni non prima casa, case di lusso, fabbricati A/8 e A/9) l'agente della riscossione puņ procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede č superiore a centoventimila euro (il precedente limite, modificato da ultimo dal D.L. n. 16 del 2012, era di ventimila euro). In tal caso l'espropriazione puņ essere avviata se č stata iscritta ipoteca e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto (comma 1, lett. b)).

Il comma 2 dell’articolo 76 prevede, quindi, che il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore “del bene”, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passivitą ipotecarie aventi prioritą sul credito per il quale si procede, č inferiore all'importo indicato nel comma 1 (ovvero centoventimila euro).

 

Al riguardo la relazione governativa afferma che con la possibilitą di agire in via esecutiva su pił immobili, del valore complessivo superiore a centoventimila euro, dovrebbe determinarsi, ai fini della riscossione, un interessante effetto deterrente nei confronti dei contribuenti sottoposti a procedura ipotecaria (preavviso di ipoteca e iscrizione di ipoteca).


 

Articolo 9
(
Clausole di salvaguardia IVA e accise)

 

 

articolo 9 interviene sulla clausola di salvaguardia introdotta dalla legge di stabilitą 2015 a tutela dei saldi di finanza pubblica rimodulando gli aumenti previsti a decorrere dal 2018, che vengono in parte posticipati agli anni successivi.

 

Si ricorda che i commi 718 e 719 della legge di stabilitą 2015 hanno introdotto una nuova clausola di salvaguardia a tutela dei saldi di finanza pubblica, volta ad incrementare le aliquote IVA ordinaria e ridotta rispettivamente di 2,5 e 2 punti percentuali e le accise su benzina e gasolio in misura tale da determinare maggiori entrate non inferiori a 700 milioni di euro a decorrere dal 2018. I predetti aumenti IVA erano in origine previsti a partire dall’anno 2016.

Successivamente, la legge di stabilitą 2016 e la legge di bilancio 2017 hanno rinviato la decorrenza degli aumenti IVA, rispettivamente, al 2017 ed al 2018; hanno inoltre ridotto gli aumenti dell’accisa a 350 milioni di euro.

La legge di stabilitą 2016 ha inoltre disattivato la clausola di salvaguardia prevista dalla legge di stabilitą 2014, volta a introdurre variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e detrazioni vigenti (cd. tax expenditures) tali da assicurare maggiori entrate pari a 3 miliardi di euro per il 2015, 7 miliardi per il 2016 e 10 miliardi a decorrere dal 2017.

 

A legislazione vigente pertanto gli aumenti IVA e accise hanno le seguenti decorrenze:

§  l’aumento dell'aliquota IVA del 10 per cento di tre punti percentuali (dal 10 al 13%) decorre dal 2018;

§  l’aumento dell'aliquota IVA del 22 per cento di tre punti percentuali decorrere dal 2018 (dal 22 al 25%), mentre dal 2019 tale aliquota č ulteriormente incrementata di 0,9 punti percentuali (dal 25 al 25,9%).

 

Effetti finanziari della clausola di salvaguardia prima del provvedimento in esame

 

 

2017

2018

2019

2020

Aliquota Iva 10% al 13%

0

6.957

6.957

6.957

Aliquota Iva 22% al 25 %

0

12.264

12.264

12.264

Aliquota Iva al 25,9%

0

0

3.679

3.679

Incremento

accise

0

350

350

350

TOTALE CLAUSOLE

0

19.571

23.250

23.250

articolo 9 in esame modifica nuovamente il comma 718 della legge di stabilitą 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), rinviando parte degli aumenti agli anni successivi.

Con una prima modifica l’aumento di 3 punti percentuali dell’aliquota agevolata Iva del 10% viene diluito in tre anni: pertanto, l’aliquota viene incrementata di 1,5 punti  percentuali dal 1° gennaio 2018 (fino all’11,5%), di ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019 (fino al 12%), e di un altro punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2020 (fino al 13%) (comma 1, lettera a)).

 

La lettera b) lascia invariato l’aumento dell’aliquota ordinaria dal 22 al 25% nel 2018 e riduce da 0,9 punti percentuali a 0,4 punti percentuali l’aumento previsto dal 1° gennaio 2019 (fino al 25,4%). L’aliquota viene quindi ridotta di 0,5 punti percentuali a  decorrere  dal 1° gennaio 2020 (fino al 24,9%) per risalire al 25% a decorrere dal 1° gennaio 2021.

 

La lettera c), infine, rinvia al 2019 l’aumento dell’aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante per maggiori entrate pari a 350 milioni di euro.

 

Effetti finanziari della clausola di salvaguardia modificata dall’articolo 9

 

 

2017

2018

2019

2020

Aliquota Iva 10% al 13%

0

(11,5%)

3.479

(12%)

4.638

(13%)

6.957

Aliquota Iva 22% al 25 %

0

(25%)

12.264

(25,4%)

13.899

(24,9%)

11.855

Incremento

accise

0

0

350

350

TOTALE CLAUSOLE

0

15.742,5

18.887

19.162

 


 

Articolo 10
(Reclamo e mediazione)

 

 

articolo 10 estende l’ambito operativo dell’istituto del reclamo/ mediazione nel contenzioso tributario alle controversie di valore sino a cinquantamila euro, innalzando detto ammontare dalla previgente soglia di ventimila euro (comma 1). Le nuove norme si applicano agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018 (comma 2).

Il comma 3 dispone che anche i rappresentanti dell’agente della riscossione i quali concludono la mediazione o accolgono il reclamo rispondano - in relazione alle azioni di responsabilitą in materia di contabilitą pubblica - solo in caso di dolo.

 

Viene in particolare modificato (comma 1) l’articolo 17-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, innalzando da ventimila a cinquantamila euro la soglia di valore delle controversie ivi specificata, rilevante ai fini dell’applicazione della mediazione / reclamo nel processo tributario.

 

La mediazione nel processo tributario

 

L'istituto del reclamo/mediazione nel processo tributario č uno strumento deflativo del contenzioso, volto a prevenire ed evitare le controversie che possono essere risolte senza ricorrere al giudice. Esso č stata introdotta dall’articolo 39, comma 9, del decreto-legge n. 98 del 2011, che ha inserito l’articolo 17-bis nel decreto legislativo n. 546 del 1992 (norma successivamente modificata nel tempo e, da ultimo, dall’articolo 9, comma 1, lettera l) del D.Lgs. n. 156 del 2015 che ha revisionato la disciplina del contenzioso tributario in ottemperanza alla legge di delega fiscale, legge n. 23 del 2014).

In estrema sintesi, nelle controversie di modico valore (fino a ventimila euro secondo le norme previgenti; fino a cinquantamila euro, per effetto delle modifiche in esame) il ricorso stesso produce gli effetti del reclamo e puņ contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il ricorso non č procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di mediazione.

La mediazione tributaria si applica a tutti gli atti impugnabili, individuati dall’articolo 19 del D.lgs. n. 546 del 1992. Dal 1° gennaio 2016, a seguito delle modifiche introdotte dal citato decreto legislativo n. 156 del 2015, la mediazione č applicabile anche alle controversie relative all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, agli enti locali e all’agente e ai concessionari della riscossione (per i ricorsi introduttivi presentati a partire dal 1° gennaio 2016).

Il valore della controversia va determinato con riferimento a ciascun atto impugnato ed č dato dall’importo del tributo contestato dal contribuente con l’impugnazione, al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio. In caso di impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione delle sanzioni, il valore č costituito dalla somma di queste.

L’istruttoria relativa al procedimento di mediazione č attribuita ad apposite strutture, diverse e autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti impugnabili. L’ufficio, all’esito dell’istruttoria, puņ accogliere, anche parzialmente, o rigettare il reclamo ovvero puņ formulare una proposta di mediazione. Č possibile instaurare un eventuale contraddittorio con il contribuente in base all’incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilitą della pretesa e al principio di economicitą dell’azione amministrativa.

La mediazione comporta il beneficio per il contribuente dell’automatica riduzione delle sanzioni amministrative al 35% del minimo previsto dalla legge. Tale beneficio puņ essere riconosciuto anche se il contribuente decide di pagare interamente l’imposta del procedimento di mediazione.

L’accordo di mediazione si conclude con la sottoscrizione da parte dell’ufficio e del contribuente e si perfeziona con il versamento entro venti giorni dell’intero importo dovuto ovvero della prima rata, in caso di pagamento rateale. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalitą di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

Il pagamento deve essere effettuato, anche tramite compensazione, con il modello F24. In caso di mancato versamento delle rate successive alla prima, l’atto di mediazione costituisce titolo per la riscossione coattiva.

Inoltre la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla notifica, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

 

Il comma 2 dell’articolo in esame dispone che le nuove norme cosģ introdotte si applicano agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018.

 

Il comma 3 modifica l’articolo 39, comma 10, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; esso dispone, analogamente a quanto previsto in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale dall’articolo 29, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che i rappresentanti dell’ente che concludono la mediazione o accolgono il reclamo rispondono - in relazione alle azioni di responsabilitą in materia di contabilitą pubblica - solo in caso di dolo.

Con le modifiche in esame, detta limitazione di responsabilitą alla sola ipotesi di dolo viene estesa anche ai rappresentanti dell’agente della riscossione che perfezionano la mediazione o accolgono il reclamo.

Articolo 11
(Definizione agevolata delle controversie tributarie)

 

 

articolo 11 consente di definire con modalitą agevolate le controversie tributarie in cui č parte l’Agenzia delle Entrate, mediante pagamento degli importi indicati nell’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, escludendo quindi il pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora (comma 1). Sono definibili con tali modalitą (comma 3) le controversie con costituzione in giudizio in primo grado avvenuta entro il 31 dicembre 2016 per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

 

Ove la controversia riguardi solo gli interessi di mora o le sanzioni non collegate ai tributi, č dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione. Se la controversia riguarda solo le sanzioni collegate ai tributi, non č dovuto alcun importo, se il rapporto relativo ai tributi č stato definito anche con modalitą diverse (comma 2).

Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali UE, l’IVA riscossa all'importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (comma 4).

Le somme sono rateizzabili (comma 5) secondo le norme in tema di dilazione degli importi dovuti a seguito di accertamento con adesione, ma con un massimo di tre rate. Non sono rateizzabili gli importi fino a duemila euro. Il termine per il pagamento della prima rata o del totale č fissato al 30 settembre 2017; la seconda rata – per il 2017 - scade il 30 novembre 2017, mentre la terza e ultima rata puņ essere saldata entro il 30 giugno 2018.

Se gli importi dovuti rientrano anche nell’ambito di applicazione della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, disciplinata dall’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, il contribuente puņ usufruire della definizione agevolata delle controversie, ma solo unitamente alla definizione agevolata dei carichi di cui al D.L. n. 193 del 2016.

Il comma 6 prescrive che la domanda – una per ciascuna controversia autonoma - sia presentata entro il 30 settembre 2017,  in esenzione dall’imposta di bollo.

Le norme in esame (comma 7) chiariscono tra l’altro che la definizione non dą comunque luogo alla restituzione delle somme gią versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

Le controversie definibili non sono sospese automaticamente, ma č necessaria specifica richiesta da parte del contribuente (comma 8).

Ai sensi del comma 9, per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono fino al 30 settembre 2017.

Il comma 10 reca la disciplina del diniego della definizione e dell’impugnabilitą di detto diniego.

Ai sensi del successivo comma 11, la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri soggetti obbligati.

Il comma 12 affida a uno o pił provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate il compito di stabilire le modalitą di attuazione delle norme in esame.

Il comma 13 dispone in ordine al monitoraggio dell’andamento delle entrate attese dalle disposizioni in esame. Disciplina, inoltre, l’ipotesi in cui le maggiori entrate attese non dovessero realizzarsi, in tutto o in parte. Infine, viene disposta l’assegnazione delle eventuali, ulteriori maggiori entrate rispetto a quelle stimate.

 

Si rammenta che in passato l’articolo 30, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011 ha consentito di definire con il pagamento di somme forfettarie - dunque con modalitą agevolate - le liti fiscali in cui fosse parte l’Agenzia delle Entrate, di valore non superiore a 20 mila euro e pendenti al 31 dicembre 2011 davanti alle Commissioni tributarie o al Giudice ordinario, in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio. Per la chiusura delle liti č stato necessario versare, in unica soluzione, il predetto importo agevolato e presentare/trasmettere la richiesta per la definizione del contenzioso. Il termine per effettuare il versamento e presentare la richiesta č stato fissato al 2 aprile 2012 e le liti fiscali cosģ definibili sono state sospese fino al 30 giugno 2012. Analogamente sono stati sospesi, fino al 30 giugno 2012, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.

 

Sull’esigenza di definire celermente le controversie tributarie pendenti, si ricorda che il Primo Presidente della Corte di Cassazione, nella Relazione di inaugurazione dell’anno giudiziario 2017, ha esposto dati allarmanti sulla lievitazione del contenzioso tributario di legittimitą (mediamente 10.000 nuovi ricorsi in Cassazione ogni anno), sostenendo l'esigenza che il legislatore appresti un piano straordinario di abbattimento dell’arretrato, imperniato sulla costituzione di una sezione Tributaria-bis, col simmetrico aumento di organico dei magistrati e del personale.

Si ricorda inoltre che č attualmente in corso di esame presso la Commissione Giustizia della Camera una proposta di legge (A.C. 3734) che delega il Governo a una complessiva riforma della giustizia tributaria e che, in particolare, delega il Governo a prevedere la possibile nomina di giudici ausiliari di Cassazione, per procedere alla definizione del contenzioso pendente.

 

In particolare, il comma 1 dispone che  possano essere definite con modalitą agevolate le controversie:

§   attribuite alla giurisdizione tributaria;

§  in cui č parte l’Agenzia delle entrate;

§  pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio.

A domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, ovvero di chi vi č subentrato o ne ha la legittimazione, tali controversie possono essere definite col pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602), calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto.

 

Si tratta degli interessi che si applicano (nella misura del 4 per cento annuo), sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte.

 

Sono escluse dal pagamento le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

 

Decorso inutilmente il termine per adempiere all’intimazione di pagamento, ossia sessanta giorni dalla notifica della cartella o dell’atto esecutivo, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora.

Il provvedimento del 4 aprile 2017 dell’Agenzia delle Entrate ha fissato la misura di tali interessi, a decorrere dal 15 maggio 2017, nel 3,50 per cento in ragione annuale. Fino a tale data, essi ammontano al 4,13 per cento in ragione annuale.

 

Il comma 2 stabilisce quali siano gli importi da versare per specifiche tipologie di controversie.

In particolare, per le controversie relative solo agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, la misura da versare per la definizione agevolata viene fissata nel quaranta per cento degli importi in contestazione.

Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, non č dovuto alcun importo per la definizione, qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito,  anche con modalitą diverse da quella agevolata disposte dalle norme in commento.

 

Il comma 3 circoscrive ulteriormente le controversie definibili con modalitą agevolate. In particolare, le norme in esame riguardano le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016 e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

 

Il comma 4 chiarisce le esclusioni dalle norme in esame e, in particolare, chiarisce che non possono essere definite con modalitą agevolate le controversie concernenti, anche solo in parte:

a)    le risorse proprie tradizionali UE, previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014 (dazi doganali e  contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero e dell’isoglucosio) e l’IVA riscossa all'importazione;

b)  le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

 

Il comma 5 dispone che gli importi cosģ dovuti sono rateizzabili secondo le disposizioni previste (articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218) per il versamento delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione.

In sintesi, il richiamato articolo 8 dispone che dette somme possano essere rateizzate in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali, se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata č versato entro venti giorni dalla redazione dell'atto. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento; l'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

 

Si dispone tuttavia che, nel caso in esame, il numero massimo di rate sia ridotto a tre; non č ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila euro.

Il termine per il pagamento degli importi dovuti per le controversie definite con modalitą agevolate, o della prima rata, di importo pari al 40 per cento del totale delle somme dovute, scade il 30 settembre 2017.

Il contribuente deve attenersi ai seguenti criteri, indicati come ulteriori:

a)   per il 2017, la scadenza della seconda rata, pari all’ulteriore quaranta per cento delle somme dovute, č fissata al 30 novembre;

b)  per il 2018, la scadenza della terza e ultima rata, pari al residuo venti per cento delle somme dovute, č fissata al 30 giugno.

Per ciascuna controversia autonoma č effettuato un separato versamento.

 

Nell'ambito di applicazione della norma rientrano anche le controversie tributarie aventi ad oggetto i carichi affidati all'agente della riscossione, definibili con modalitą agevolate ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.

Il comma 5 prosegue chiarendo che, ove gli importi dovuti rientrino nell’ambito di applicazione della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, disciplinata dall’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, il contribuente puņ usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a quella di cui al predetto articolo 6.

In tal caso la definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

 

Si rammenta in breve che il richiamato articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016. Aderendo alla procedura il contribuente puņ pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. Il pagamento puņ avvenire in un’unica rata o in un massimo di quattro rate.

A tal fine dovrą essere presentata un’apposita dichiarazione, entro il 21 aprile 2017 (termine cosģ prorogato dall'articolo 11, comma 10, lettera c), del decreto-legge n. 8 del 2017) con la quale si manifesta la volontą di avvalersi della definizione agevolata . L’agente della riscossione comunica gli importi dovuti a ciascun contribuente che presenti la relativa istanza-

La procedura - disciplinata ai commi 5-7 - si estende, a specifiche condizioni, ai debitori che abbiano gią pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’agente della riscossione.

Oltre alle risorse proprie tradizionali UE, alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (ai sensi dell’articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999) ed ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, sono escluse dalla definizione agevolata le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, nonché le altre sanzioni, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali. La definizione agevolata puņ tuttavia riguardare (comma 11) i soli interessi sulle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada.

 

La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

 

Come chiarito nella relazione illustrativa, l'omesso versamento delle rate successive alla prima non determina l'inefficacia della definizione; esso comporta l’applicazione dell’articolo 15-ter del D.P.R. n. n. 602 del 1973,  richiamato dall’articolo 8, comma 4 del citato D.Lgs. n. 218 del 1997.

Sono dunque applicabili anche nella presente ipotesi le disposizioni di cui al menzionato articolo 15-ter, comma 2, ai sensi del quale il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione pari al 30 per cento dell’importo non versato, prevista per il ravvedimento operoso (di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471), aumentata della metą e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

Sembra quindi applicabile anche nel caso di specie l’ipotesi di “lieve inadempimento”, che esclude la decadenza dal beneficio della rateazione nei seguenti casi:

a)    insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro;

b)   tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.

Si rammenta che il lieve inadempimento si applica anche con riguardo al versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione.

Nel caso di lieve inadempimento e di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all'iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata, della sanzione del trenta per cento dell’importo dovuto (menzionato articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997) e dei relativi interessi. E’ fatta salva la possibilitą per il contribuente di avvalersi del ravvedimento operoso, per evitare l’iscrizione a ruolo entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.

 

Ai sensi del comma 6 deve essere presentata, entro il 30 settembre 2017, per ciascuna controversia autonoma una distinta domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo. Si chiarisce che per “controversia autonoma” si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

 

Il comma 7 chiarisce che dagli importi dovuti si scomputano quelli gią versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio, nonché quelli dovuti per la suddetta definizione agevolata di cui al decreto-legge n. 193 del 2016.

In ogni caso, la definizione non dą luogo alla restituzione delle somme gią versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima del 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore delle norme in commento).

 

Il successivo comma 8 chiarisce che  le controversie definibili non sono sospese automaticamente; per ottenere tale effetto, il contribuente deve fare apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni delle norme in esame e, in tal caso, il processo č sospeso fino al 10 ottobre 2017.

Ove entro tale data il contribuente abbia depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.

 

Ai sensi del comma 9, per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dal 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore delle norme in esame) fino al 30 settembre 2017.

 

Il comma 10 chiarisce che l'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalitą previste per la notificazione degli atti processuali. E’ possibile impugnare il diniego entro sessanta giorni, dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite č richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale puņ essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo.

Il processo si estingue in mancanza dģ istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione.

Viene disciplinato anche il regolamento delle spese del giudizio, prendendo come riferimento la previsione di cui al comma 3 dell'articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Ai sensi del successivo comma 11, la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia pił pendente, fermo restando che la definizione non dą luogo alla restituzione di quanto gią versato, anche in eccesso.

Il comma 12 affida a uno o pił provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate il compito di stabilire le modalitą di attuazione delle norme in esame.

 

Il comma 13 dispone che, ove a seguito dell’apposita attivitą di monitoraggio sull’andamento delle entrate (previsto dall’articolo 17, comma 12 della legge di contabilitą pubblica, legge 31 dicembre 2009, n. 196) non dovessero realizzarsi in tutto o in parte le maggiori entrate derivanti dall’attuazione del presente articolo, trova applicazione la procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, prevista dall’articolo 17, commi da 12-bis a 12-quater della citata legge n. 196 del 2009 (introdotti dalla legge 4 agosto 2016, n. 163).

 

In sintesi, i citati commi dell’articolo 17 della legge di contabilitą pubblica hanno disposto una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, in superamento delle clausole di salvaguardia. Si prevede a tal fine che qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti degli oneri rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia, in attesa di successive misure correttive, provvede per l'esercizio in corso alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente; qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere, allo stesso si dovrą provvedere con D.P.C.M., previa delibera del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa Gli schemi di entrambi di decreti vanno trasmessi, alle Commissioni bilancio delle Camere, che dovranno esprimersi entro sette giorni dalla data della trasmissione, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati. Qualora gli scostamenti non siano compensabili nel corso dell’esercizio, il Ministro dell'economia assume tempestivamente (comma 13) le conseguenti iniziative legislative. Per gli esercizi successivi a quello in corso si dovrą provvedere con la legge di bilancio.

In proposito puņ rilevarsi come il comma 13 in commento richiami una procedura della legge di contabilitą che, benché concerna lo scostamento delle spese rispetto alle previsioni, sembra poter operare anche nel caso in esame, atteso che le maggiori entrate ascritte all’articolo 11 sono destinate al conseguimento dei nuovi  saldi  programmati dal Documento di Economia e Finanza 2017, che per effetto di quanto dispongono i commi 4 e 5 dell’articolo 66  del presente decreto-legge vengono ora incorporati nella legge di bilancio di quest’anno (legge n.232/2016). Ne deriva che un conseguimento di maggiori entrate inferiore a quello previsto dall’articolo 11 in esame determinerebbe un onere a carico della finanza pubblica analogo a quello derivante da una spesa eccedente le previsioni,  con applicazione pertanto delle procedure di salvaguardia previste dalla legge di contabilitą.

 

Ove invece vi fossero ulteriori introiti rispetto alle maggiori entrate previste, essi possono essere destinati:

§  prioritariamente, a compensare l’eventuale mancata realizzazione dei maggiori introiti derivanti dal rinnovo dei diritti d’uso delle frequenze telefoniche GSM e UMTS e dalla riapertura dei termini per la collaborazione volontaria in materia fiscale (di cui, rispettivamente, ai commi 575 e 633 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n, 232). Si rammenta che il comma 575 quantifica in 2.100 milioni di euro per il 2017 i maggiori introiti derivanti dal rinnovo dei diritti d’uso delle frequenze della telefonia mobile GSM (banda 900 Mhz) e UMTS (1800 Mhz) in scadenza, mentre il comma 633 quantifica in 1.600 milioni di euro per il 2017 le maggiori entrate derivanti dalla riapertura dei termini per la collaborazione volontaria in materia fiscale;

§  per l’eventuale eccedenza, al reintegro - anche parziale - delle dotazioni finanziarie delle missioni e programmi di spesa dei Ministeri, ridotte ai sensi dell'articolo 13 del provvedimento in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia per ulteriori dettagli), da disporre con appositi decreti di variazione di bilancio adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

 


 

Articolo 12
(Rimodulazione delle risorse per il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno)

 

 

articolo 12 prevede la rimodulazione dell’autorizzazione di spesa per gli anni 2017-2019 relativa al credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abbruzzo), istituito dalla legge di stabilitą 2016 dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019.

In particolare le risorse stanziate per il 2017 sono ridotte di 110 milioni (da 617 milioni di euro, previsti dall’articolo 1, comma 108, della legge n. 208 del 2015, a 507 milioni), mentre per gli anni 2018 e 2019 le risorse sono aumentate di 55 milioni annui (da 617 a 672 milioni).

 

La stessa norma motiva l’intervento allo scopo di conseguire il pieno utilizzo delle risorse stanziate per il credito d'imposta concesso alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive.

La relazione tecnica precisa che la predetta rimodulazione non č effettuata sulla quota parte di risorse, pari a 250 milioni annui, a valere sul fondi strutturali europei e di cofinanziamento nazionale previsti nel programma operativo nazionale «Imprese e Competitivitą 2014/2020» e nei programmi operativi relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014/2020 delle regioni in cui si applica l'incentivo.

 

Si ricorda che la legge di stabilitą 2016 (articolo 1, commi da 98 a 108 della legge n. 208 del 2015) ha introdotto un credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019. La misura del credito d'imposta č pari al 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese (tali misure sono state elevate dalla norma in esame). Alle imprese attive nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori medesimi. La norma originaria prevede che l'agevolazione č commisurata alla quota del costo complessivo degli investimenti eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta relativi alle stesse categorie di beni d'investimento della stessa struttura produttiva, esclusi gli ammortamenti dei beni oggetto dell'investimento agevolato, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per le piccole imprese (elevata a 3 milioni dalla norma in esame), di 5 milioni (elevati a 10 milioni dalla norma in esame) per le medie imprese e di 15 milioni per le grandi imprese.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2016 č stato approvato il modello, con le relative istruzioni, della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta. La comunicazione deve essere presentata all'Agenzia esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite i soggetti incaricati, a partire dal 30 giugno 2016 fino al 31 dicembre 2019. Con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016 l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito a soggetti beneficiari, ambito territoriale, investimenti agevolabili, determinazione dell'agevolazione, valorizzazione degli investimenti ed efficacia temporale dell'agevolazione, procedura, utilizzo e rilevanza del credito di imposta, cumulo, rideterminazione del credito e controlli.

L’articolo 7-quater del decreto-legge n. 243 del 2016 ha introdotto alcune modifiche alla relativa disciplina. Oltre ad inserire la regione Sardegna fra le regioni del Mezzogiorno ammesse alla deroga alla disciplina in tema di aiuti di Stato, č stato stabilito l’aumento delle aliquote applicate al credito d’imposta sottostante l’acquisto di beni strumentali nuovi: si prevede la misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalitą regionale 2014-2020, ovvero il 25 per cento per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna (aree ex 107.3 lett. a) TFUE) e il 10 per cento per le grandi imprese situate in determinati comuni delle regioni Abruzzo e Molise (aree ex 107.3 lett. c) TFUE), individuati dalla Carta. Inoltre l’ammontare massimo di ciascun progetto di investimento, al quale č commisurato il credito d’imposta, č elevato da 1,5 a 3 milioni di euro per le piccole imprese e da 5 a 10 milioni per le medie imprese, mentre rimane a 15 milioni per le grandi imprese; č soppressa la disposizione che prevede il calcolo del credito d’imposta al netto degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo d’imposta per beni ricadenti nelle categorie corrispondenti a quelle agevolabili. Infine č soppresso il divieto di cumulo del credito d’imposta con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che insistano sugli stessi costi, sempre che tale cumulo non porti al superamento dell’intensitą o dell’importo di aiuto pił elevati consentiti dalla normativa europea.


 

Articolo 13
(
Riduzione dotazioni missioni e programmi
di spesa dei Ministeri
)

 

 

articolo 13 dispone la riduzione, per l’anno 2017, delle dotazioni delle missioni e dei programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri di un importo indicato in allegato, per un totale di 460 milioni di euro. La norma č finalizzata al concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel documento di economia e finanza per l’anno 2017.

 

L’allegato in questione riporta il totale delle riduzioni per ciascun Ministero, come nella tabella seguente, e – per ciascun Ministero – l’elenco dettagliato delle riduzioni per ciascuna missione e programma.

(in migliaia di euro)

Ministero

Riduzioni

di cui predeterminate per legge

Economia e finanze

246.975

23.638

Sviluppo economico

22.392

4.843

Lavoro e politiche sociali

6.429

2.671

Giustizia

13.835

21

Affari esteri

4.505

1.334

Istruzione, universitą e ricerca

38.758

24.759

Interno

23.185

8.335

Ambiente

6.602

4.331

Infrastrutture e trasporti

41.458

33.040

Difesa

31.041

358

Politiche agricole

5.171

3.735

Beni e attivitą culturali e Turismo

12.860

7.139

Salute

6.788

5.152

TOTALE

460.000

119.356

 

 

Le misure di riduzione in esame seguono una procedura diversa da quella dei tagli lineari gią sperimentata in passato. Secondo quanto precisato dalla relazione tecnica, le riduzioni sono state apportate

§  per un ammontare pari a circa 161 milioni di euro, in maniera indistinta attraverso le riduzioni delle missioni e dei programmi di spesa dei Ministeri;

§  per circa 299 milioni di euro, tramite riduzioni puntuali di talune tipologie di spesa, anche attraverso il definanziamento di specifiche autorizzazioni di spesa.

 

L’obiettivo di risparmio di ciascun Ministero č stato determinato in relazione all’entitą e alla composizione della propria spesa per natura economica. La base “aggredibile” č stata formata tenendo conto delle sole risorse effettivamente disponibili al netto di risorse “gią prenotate” in relazione all’assunzione di impegni pluriennali di spesa, escludendo la spesa la cui riduzione avrebbe determinato debiti fuori bilancio e quindi conseguenti effetti in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

 

La relazione tecnica fornisce inoltre una tabella riassuntiva per categoria economica che riporta i tagli complessivi in termini di saldo netto da finanziare per il 2017.

(in migliaia di euro)

Categorie economiche

Riduzioni

consumi intermedi

91.912

trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

61.853

trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private

11.599

trasferimenti correnti a imprese

25.297

trasferimenti correnti a estero

1.690

poste correttive e compensative

120.412

altre uscite correnti

6.775

investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

33.230

contributi agli investimenti

24.056

contributi agli investimenti ad imprese

22.029

contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private

190

contributi agli investimenti a estero

205

altri trasferimenti in conto capitale

60.752

TOTALE

460.000

 

Per assicurare alle amministrazioni la flessibilitą gestionale nel corso dell’esercizio 2017, la norma prevede comunque una procedura per rimodulare le riduzioni cosģ disposte, nel rispetto dell’invarianza dei saldi di finanza pubblica.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, su proposta dei Ministri competenti, potranno essere apportate variazioni compensative rispetto agli importi indicati nel citato elenco anche relative a missioni e programmi diversi. Resta comunque precluso l’utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Si segnala, infine, che l’articolo 11 del presente decreto, che consente la definizione agevolata delle controversie tributarie, prevede che – qualora dalla norma dovessero risultare ulteriori introiti rispetto alle maggiori entrate previste - essi possono essere destinati in via residuale[8] al reintegro - anche parziale - delle dotazioni finanziarie delle missioni e programmi di spesa dei Ministeri. Per approfondimenti si rinvia alla cui scheda di lettura dell’articolo 11.


 

Articolo 14
(Riparto del Fondo di solidarietą comunale)

 

 

articolo 14 introduce due novelle all’art.1 della legge n.232 del 2016 (legge di bilancio 2017) relative al riparto del Fondo di solidarietą comunale (FSC), che costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalitą di perequazione, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi.

 

Il comma1, lettera a), interviene, nello specifico, sulla disciplina (di cui all’articolo 1, comma 450, della legge di bilancio 2017) che introduce una clausola di salvaguardia volta a contenere il differenziale di risorse a disposizione dei comuni, rispetto a quelle storiche di riferimento, che si potrebbe generare dall’applicazione del meccanismo della perequazione (disciplinato al comma 449 e fondato sulle capacitą fiscali e sui fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard).

Nello specifico, la novella in esame riduce il valore numerico della soglia del richiamato differenziale, oltrepassata la quale si attiva la clausola di salvaguardia. Tale soglia viene fissata al 4 per cento, rispetto all’8 per cento previgente.

In altri termini, se le risorse complessive spettanti al singolo comune, applicando il criterio perequativo, sono inferiori al 4 per cento rispetto alle risorse storiche di riferimento si attiva lo strumento compensativo che tende a ridurre tale differenziale.

Al contempo, se le risorse complessive del singolo comune crescono in misura superiore al 4 per cento rispetto all'anno precedente, una quota proporzionale di detta eccedenza č destinata ad alimentare uno specifico accantonamento nell'ambito del FSC.

Tale accantonamento - il cui limite complessivo non puņ eccedere le risorse necessarie per ridurre le variazioni negative dei comuni con una perdita superiore al 4 per cento - č ripartito proporzionalmente tra i comuni che registrano una riduzione delle risorse complessive che ecceda la richiamata soglia.

L’intervento in esame, nel dimezzare la soglia, č finalizzato ad attenuare ulteriormente l’impatto finanziario conseguente all’applicazione dei criteri perequativi nell’ambito del riparto del FSC, rispetto a quanto gią precedentemente disposto nella manovra economica per il 2017.

 

Con riferimento al FSC, esso č stato istituito – in sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio comunale previsto dal D.Lgs. n. 23/2013 di attuazione del federalismo municipale - dall’articolo 1, comma 380, della legge di stabilitą per il 2013 (legge n. 228/2012) in ragione della nuova disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), introdotta dalla legge medesima, che ha attribuito ai comuni l’intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato. La dotazione annuale del Fondo, definita per legge, č in parte assicurata attraverso una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente.

A differenza del Fondo sperimentale di riequilibrio – che non presenta obiettivi di tipo perequativo – il FSC č ripartito in modo da tener conto sia di criteri perequativi (il riferimento č ai costi e fabbisogni standard), sia di criteri compensativi (il riferimento č alle variazioni del gettito e delle risorse disponibili comunali conseguenti alla soppressione del fondo sperimentale). Va tuttavia rilevato che sia nel 2013, sia nel 2014 il riparto del FSC č stato effettuato in base ai soli criteri compensativi.

Sulla disciplina del Fondo - recata dai commi da 380 a 380-octies dell’art. 1 della citata legge di stabilitą 2013 - č da ultimo intervenuta la legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016).

Nello specifico, l’articolo 1, comma 449, di detta legge prevede che il FSC sia ripartito:

§  per 3.767,45 milioni di euro tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI relativo all'anno 2015, come derivante dall’applicazione del nuovo sistema di esenzione introdotto dalla legge di stabilitą per il 2016. Tale criterio di riparto riguarda la quota incrementale del Fondo assegnata, nel richiamato importo, a decorrere dal 2016 dalla legge n. 208/2015, a ristoro del minor gettito derivante ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna dalle esenzioni suddette (lettera a));

§  nell’importo massimo di 80 milioni di euro, tra i comuni per i quali il riparto dell'importo incrementale di cui sopra non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. Si tratta di un accantonamento di risorse costituito, a partire dal 2016, dalla legge di stabilitą 2016 (articolo 1, comma 17, lett. f), legge n. 208/2015), destinato specificatamente ai comuni che necessitano di compensazioni degli introiti derivanti dalla TASI. Esso pertanto viene ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni interessati l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base (lettera b));

§  per 1.885,6 milioni di euro ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, dei quali quota parte da distribuirsi secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacitą fiscali e i fabbisogni standard, come approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente. La disposizione prevede un progressivo incremento negli anni della quota di risorse da ripartire sulla base della differenza tra le capacitą fiscali e i fabbisogni standard. Tale quota, attribuita secondo criteri perequativi, č pari al 40 per cento per l'anno 2017, al 55 per cento per il 2018, al 70 per cento per il 2019, all’85 per cento per l'anno 2020 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2021. Ai fini dell’applicazione dei criteri perequativi, viene rideterminato l'ammontare complessivo della capacitą fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario, nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacitą fiscale da perequare. La restante quota č, invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all’ammontare algebrico della medesima componente del FSC dell’anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo (lettera c));

§  per 464,1 milioni ai comuni della Sicilia e della Sardegna. Tale importo č ripartito assicurando a ciascun comune una somma pari all’ammontare algebrico del medesimo FSC dell’anno precedente, eventualmente rettificato, variata in misura corrispondente alla variazione del Fondo complessivo (lettera d)).

Gli importi di cui alle lettere c) e d) possono essere eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita (relativa all’accantonamento di 80 milioni) e della quota dell’imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari.

 

Al comma 1, lettera b)ø dell’articolo in esame viene introdotto, dopo il comma 450 dell’art.1 della legge di bilancio 2017, un comma aggiuntivo diretto all’accantonamento di risorse, nel limite di 25 milioni di euro per il 2017, da attribuire in favore dei comuni che presentino contemporaneamente:

§  una variazione negativa degli effetti perequativi derivanti dall’aggiornamento della metodologia di determinazione dei fabbisogni standard (ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2016).

Al riguardo si rileva che con il citato D.P.C.M. sono state adottate le note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario relativi: alle funzioni di istruzione pubblica; alle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente - servizio smaltimento rifiuti; alle funzioni nel settore sociale - servizi di asili nido; alle altre funzioni nel settore sociale (al netto dei servizi di asili nido); alle funzioni generali di amministrazione e controllo; alle funzioni di polizia locale; alle funzioni di viabilitą e territorio; alle funzioni nel campo dei trasporti (trasporto pubblico locale);

 

§  una variazione negativa della dotazione netta del FSC per l’anno in corso rispetto alla dotazione netta considerata per il calcolo delle risorse storiche di riferimento (Cfr. commento del comma 1, lettera a), del presente articolo);

§  una variazione negativa che ecceda l’1,3 per cento della dotazione netta del FSC per l’anno corrente rispetto alla dotazione netta del medesimo FSC riferita al 2016.

 

Il riparto č effettuato in proporzione al divario fra il -1.3 per cento dello scostamento tra la dotazione netta del FSC per l’anno corrente e la dotazione netta del medesimo Fondo riferita al 2016 in percentuale delle risorse storiche nette di riferimento cosģ come modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450 (Cfr. commento del comma 1, lettera a), del presente articolo).

Da quanto precede, e come del resto si legge nella relazione illustrativa, la disposizione č volta ad assicurare risorse ai comuni, per il solo 2017, a titolo di “correttivo statistico del meccanismo di perequazione”. Nello specifico, essa “mira ad attenuare gli scostamenti negativi pił ampi derivanti dall’applicazione della nuova metodologia di calcolo dei fabbisogni standard e delle variazioni introdotte al vettore delle capacitą fiscali”.

 

I richiamati accantonamenti, utilizzati a tale fine, derivano:

 

§  dalla quota del riparto del FSC, eventualmente non distribuita, di cui alla lettera b) dell’articolo 1, comma 449, della legge di bilancio 2017.

In proposito, la citata lettera b) dispone che una quota del FSC, nell'importo massimo di 80 milioni di euro, sia riservata ai comuni per i quali il riparto dell'importo a compensazione del minor gettito derivante ai comuni delle      regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna dalle esenzioni IMU e TASI (secondo quanto previsto dalla lettera a) del comma 449) non assicuri il completo ristoro del gettito della TASI sull'abitazione principale    stimato ad aliquota di base;

 

§  dal contributo, pari a 155 milioni di euro, di cui all’articolo 1, comma 24, della legge n.208 del 2015, per la parte non attribuita ai comuni.

Tali risorse sono destinate per il ristoro della perdita di gettito sofferta dai comuni a seguito della rideterminazione delle rendite catastali dei fabbricati appartenenti ai gruppi catastali D ed E per l’anno 2016, nel limite di 11 milioni di euro.

 


 

Articolo 15
(Contributo a favore delle province della Regione Sardegna
e della cittą metropolitana di Cagliari)

 

 

L'articolo 15 dispone un contributo a favore delle province della Regione Sardegna e della cittą metropolitana di Cagliari a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti.

 

Il comma 1 attribuisce alle province della Regione Sardegna e alla cittą metropolitana di Cagliari un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. La Regione Sardegna provvede a comunicare al Ministero dell'interno - Direzione Centrale della finanza locale e agli enti interessati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il contributo spettante a ciascun ente. Nel caso in cui la Regione Sardegna non adempia a tale comunicazione, il riparto del contributo avviene per il 90 per cento sulla base della popolazione residente e per il restante 10 per cento sulla base del territorio.

Il comma 2 prevede che il citato contributo sia versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte degli enti beneficiari, di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014.

Per tener conto in bilancio di tali contribuzioni gli enti interessati non iscrivono in entrata le somme relative al contributo attribuito mentre iscrivono in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 418 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 per gli anni 2017 e successivi al netto di un importo corrispondente al contributo stesso. In tal modo, da un punto di  vista contabile, non si iscrive alcuna somma dal lato delle entrate mentre dal lato delle spese si iscrive solo il concorso alla finanza pubblica di tali enti diminuito dell'importo del contributo assegnato.

 

Il comma 418 dell'articolo 1, della legge n. 190 del 2014 ha disposto il concorso al contenimento della spesa pubblica per le province e le cittą metropolitane. In particolare, la norma ha previsto una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. In considerazione di tali riduzioni di spesa, ripartite nelle misure del 90 per cento fra gli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e del restante 10 per cento fra gli enti della Regione siciliana e della regione Sardegna, ciascuna provincia e cittą metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa. Sono escluse dal versamento di cui al periodo precedente, fermo restando l'ammontare complessivo del contributo dei periodi precedenti, le province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014.

 

Il comma 3 provvede alla copertura dell’onere di cui al comma 1, pari a complessivi 10 milioni di euro per l’anno 2017 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018, mediante l'utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalla norma relativa al trasporto pubblico locale di cui all’articolo 27, comma 1 del presente provvedimento.


 

Articolo 16
(Riparto del concorso alla finanza pubblica di province
e cittą metropolitane)

 

 

articolo 16, comma 1, reca la ripartizione tra le province e le cittą metropolitane delle regioni a statuto ordinario dell’ammontare della ulteriore riduzione della spesa corrente che grava nei confronti di tali enti per l’anno 2017 e per gli anni seguenti, ai sensi dell’articolo 1, comma 418, della legge di stabilitą 2015, rispetto alla riduzione gią operata nel 2016.

Il taglio incrementale per il 2017, quantificato in ulteriori 900 milioni di euro rispetto al 2016, viene ripartito, dal comma 1, nella misura di 650 milioni a carico delle province e per i restanti 250 milioni a carico delle cittą metropolitane.

Nel complesso, si ricorda, il concorso alla finanza pubblica delle province e delle cittą metropolitane resta determinato in complessivi 3.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, in termini di riduzione della spesa corrente, secondo quanto disposto dal citato comma 418.

 

A tal fine, č riformulato il terzo periodo del comma 418 della legge n. 190/2014.

 

Si ricorda che i commi 418-420 della legge n. 190/2014 definiscono l’importo e le modalitą del concorso delle province e delle cittą metropolitane al contenimento della spesa pubblica.

In particolare, il comma 418 stabilisce una riduzione della spesa corrente di tali enti di 1.000 milioni di euro per l’anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l’anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017. Il 90% delle riduzioni di spesa ivi richieste sono a carico degli enti appartenenti alle Regioni a statuto ordinario (900 milioni) e il restante 10% a carico degli enti della regione Siciliana e della regione Sardegna (100 milioni).

A tal fine č richiesto che ciascuna provincia e cittą metropolitana versi un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

Sono escluse da tale normativa soltanto le province che risultano in stato di dissesto finanziario alla data del 15 ottobre 2014. Tale istituto si ha se l'ente non puņ garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte (titolo VIII della parte II del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con il D.Lgs. n. 267/2000).

La norma prevede che l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire sia definito con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno da emanare di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-cittą ed autonomie locali, con il supporto tecnico della SOSE S.p.A., tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard.

Si ricorda altresģ la procedura per il recupero delle somme predette nei confronti delle province e delle cittą metropolitane interessate in caso di mancato versamento all’entrata del bilancio dello Stato, che impegna l’Agenzia delle entrate, la quale vi provvede, entro il 30 aprile di ciascun anno, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilitą civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (di cui all'articolo 60 del D.Lgs. n. 446/1997), riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle province e alle cittą metropolitane medesime ovvero, in caso di incapienza, a valere sui versamenti dell’imposta provinciale di trascrizione, in tal caso secondo le modalitą definite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno (comma 419).

 

Il comma 2 stabilisce la riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e cittą metropolitana deve conseguire complessivamente a decorrere dall’anno 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge n. 190/2014, secondo gli importi indicati nella Tabella 1 allegata al presente decreto-legge.

Come sopra gią ricordato, si tratta di una riduzione complessiva della spesa corrente di 3 miliardi di euro a decorrere dal 2017, di cui il 90% a carico degli enti appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e il restante 10% a carico degli enti della regione Siciliana e della regione Sardegna. In base alla tabella, dall’anno 2017 il concorso alla finanza pubblica dei vari enti del comparto č fissato in:

§  1.945,9 milioni per le province delle regioni a statuto ordinario;

§  754,1 milioni per le cittą metropolitane delle regioni a statuto ordinario;

§  197,5 milioni per gli enti della Regione siciliana;

§  102,6 milioni per gli enti della regione Sardegna.

 

Il comma 3 č volto a ripartire tra ciascuna provincia e cittą metropolitana il concorso alla finanza pubblica richiesto per gli anni 2017 e 2018 ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.L. n. 66 del 2014, stabilito in misura pari a complessivi 516,7 milioni di euro annui, in termini di riduzione della spesa corrente.

Tale concorso č fissato secondo gli importi indicati, per ciascun ente e per tipologia di spesa, nella Tabella 2 allegata al presente decreto-legge.

 

Si ricorda che l'articolo 47 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 ("Misure urgenti per la competitivitą e la giustizia sociale") dispone in ordine al contributo alla finanza pubblica richiesto alle province e le cittą metropolitane (commi 1-7), nonché ai comuni (commi 8-13), in termini di risparmi da conseguire su determinate tipologie di spesa corrente negli anni 2014-2017, periodo successivamente esteso all'anno 2018, dall'art. 1, comma 451, della legge di stabilitą per il 2015.

Nel definire il contributo, l’articolo 47, comma 2, indica espressamente le fonti di spesa che devono essere poste in riduzione da parte delle province e delle cittą metropolitane, ai fini del conseguimento dei risparmi da versare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato[9], come di seguito indicato:

(milioni di euro)           

Riduzioni spese

2014

2015

2016

2017

2018

Beni e servizi (art. 47, co. 2, lett a)

340,0

510,0

510,0

510,0

510,0

Autovetture (art. 47, co. 2, lett b)

0,7

1,0

1,0

1,0

1,0

Consulenze e studi servizi (art. 47, co. 2, lett c)

3,8

5,7

5,7

5,7

5,7

TOTALE CONCORSO

344,5

516,7

516,7

516,7

516,7

 

Il contributo delle province e cittą metropolitane alla riduzione della spesa pubblica, per complessivi 516,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, viene ripartito tra i vari enti del comparto, in base agli importi indicati nella Tabella 2, in:

§  302,3 milioni per le province delle regioni a statuto ordinario;

§  159,9 milioni per le cittą metropolitane delle regioni a statuto ordinario;

§  32,8 milioni per gli enti subentranti alle province della Regione siciliana;

§  21,7 milioni per gli enti subentranti alle province della regione Sardegna.

 

Per quanto riguarda i criteri e la metodologia applicata ai fini della ripartizione del contributo alla finanza pubblica tra i singoli enti del comparto operata dall’articolo in esame - sia con riferimento al contributo richiesto ai sensi dell’articolo 1, comma 418, della legge n. 190/2014 sia ai sensi dell’articolo 47 del D.L. n. 66/2014 – si rinvia a quanto definito nell’Accordo conseguito in sede di Conferenza Stato-cittą ed autonomie locali del 23 marzo 2017.

 


 

Articolo 17
(Riparto del contributo a favore degli enti di area vasta
delle Regioni a statuto ordinario)

 

 

articolo 17 dispone che il contributo in favore delle Province e delle Cittą metropolitane per il finanziamento delle funzioni relative alla viabilitą e all'edilizia scolastica (gią previsto dalla normativa vigente) sia ripartito secondo gli importi contenuti nella tabella 3 allegata al decreto-legge.

 

L’articolo, come detto, opera il riparto in favore di ciascun ente di area vasta, per gli anni a partire dal 2017, del finanziamento (introdotto dall’articolo 1, comma 754, della legge n. 208 del 2015) delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilitą e all'edilizia scolastica spettanti ai medesimi enti.

Nel complesso alle Province e alle Cittą metropolitane delle regioni a statuto ordinario spetta un contributo complessivo di 495 milioni di euro nell'anno 2016, 470 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Tale contributo, ai sensi del comma 754, č cosģ attribuito:

§  alle Province, 245 milioni di euro per l'anno 2016, 220 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;

§  alle Cittą metropolitane, 250 milioni di euro annui.

 

Sebbene la disposizione originaria demandasse il riparto del richiamato  contributo ad apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e il Ministro per gli affari regionali, da adottare entro il 28 febbraio 2016, sentita la Conferenza Stato-cittą ed autonomie locali, gią l’articolo 8, comma 1-ter, del D.L. n-113 del 2016 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2016) era intervenuto disponendo il riparto, per il 2016, in via legislativa, secondo quanto stabilito nella tabella 2 (recante gli importi spettanti a ciascun ente territoriale) allegata al medesimo decreto.

 

Con specifico riferimento alle Cittą metropolitane, da quanto risulta dalla richiamata tabella 3, a beneficiare maggiormente del contributo sono Napoli (circa 67,2 milioni di euro), Roma capitale (circa 53,2 milioni), Bari (circa 25,2 milioni) e Torino (circa 24,6 milioni). Quanto alle Province, ad usufruire maggiormente del contributo sono Salerno (circa 12,3 milioni di euro annui sino al 2020 e quasi 8,4 milioni a partire dal 2021), Brescia (circa 7,6 milioni di euro annui sino al 2020 e circa 5,2 milioni dal 2021), Alessandria (quasi 5,7 milioni di euro annui sino al 2020 e quasi 3,9 milioni dal 2021), Belluno (quasi 5,3 milioni di euro annui sino al 2020 e circa 3,6 milioni dal 2021), Pisa (oltre 5,1 milioni di euro annui sino al 2020 e circa 3,5 milioni dal 2021) e Catanzaro (circa 5,1 milioni di euro annui sino al 2020 e quasi 3,5 milioni dal 2021).

 


 

Articolo 18
(Disposizioni in materia di bilanci di Province
e Cittą metropolitane)

 

 

articolo 18 estende al 2017 talune misure, operanti in deroga alla disciplina contabile, gią introdotte in precedenti esercizi finanziari, al fine di favorire l’approvazione dei bilanci da parte delle Province e delle Cittą metropolitane. A tal fine, l’articolo:

§  consente di predisporre il bilancio di previsione per la sola annualitą 2017 e di applicare al medesimo bilancio di previsione l'avanzo libero e destinato (comma 1);

§  estende al 2017 la possibilitą per i medesimi enti, nel caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, di applicare la relativa disciplina (di cui all'articolo 163 del TUEL) con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per il 2016 (comma 2);

§  estende al 2017 la possibilitą per gli enti di area vasta di applicare ai rispettivi bilanci di previsione le quote dell’avanzo di amministrazione risultanti da trasferimenti da parte della Regione, una volta che quest’ultima abbia proceduto allo svincolo di tali risorse (comma 3).

 

Il comma 1, lettera a), prevede che le Province e le Cittą metropolitane possano predisporre il bilancio di previsione per il solo anno 2017. Si tratta di una deroga alle norma di contabilitą vigenti, che richiedono invece la predisposizione di un bilancio triennale.

 

Ai sensi dell’articolo 162 del TUEL, recante principi del bilancio, gli enti locali sono chiamati a deliberare “annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio”. Quanto ai contenuti, il bilancio comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di sola competenza degli esercizi successivi e deve essere redatto in osservanza dei principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

 

Analoga deroga č stata peraltro gią operata con riferimento agli anni 2015 e 2016.

 

In proposito, con l’articolo 1-ter, comma 1, del D.L. n. 78/2015 era stato disposto che, per l’esercizio 2015, gli enti di area vasta predisponessero il bilancio di previsione per la sola annualitą riferita al 2015. Con l’articolo 1, comma 756, lettera a), della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilitą per il 2016) era stata stabilita analoga deroga per l'esercizio 2016.

Il comma 1, lettera b), riconosce ai medesimi enti locali la possibilitą - ai fini del mantenimento degli equilibri finanziari - di applicare al bilancio di previsione l’avanzo libero e quello destinato.

L’avanzo libero e quello destinato costituiscono due quote dell’avanzo di amministrazione annuale. Le altre due sono l’avanzo vincolato e quello accantonato, che pertanto non risultano utilizzabili ai fini della disposizione in commento (salvo quanto previsto al comma 3).

La disposizione in commento riproduce analoghe disposizioni intervenute con riferimento agli esercizi finanziari per il 2015 e per il 2016.

 

Nello specifico, con l’articolo 1-ter, comma 2, del D.L. n. 78/2015 era stato disposto che, per l’esercizio 2015, le Province e le Cittą metropolitane, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, avrebbero potuto applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, “l'avanzo destinato”.

Con l’articolo 1, comma 756, lettera b), della legge di stabilitą per il 2016 era stato disposto che tali enti locali avrebbero potuto, sempre per la medesima finalitą, applicare al bilancio di previsione per il 2016 “l'avanzo libero e destinato”.

 

Il comma 2 introduce alcune novelle all’articolo 1-ter, comma 3, del D.L. n. 78/2015, nel senso di estendere la disciplina in esso recata all’esercizio finanziario 2017. Nello specifico, il richiamato comma 3 dell’articolo 1-ter, a seguito delle novelle, dispone quanto segue:

- le Province e le Cittą metropolitane deliberano i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193 del TUEL entro il termine di approvazione del bilancio di previsione (parte non modificata);

- nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per gli anni 2016 e 2017, i medesimi enti di area vasta applicano l'articolo 163 del TUEL con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno precedente (riclassificato secondo apposito schema allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) (parte oggetto di novella).

 

L’art. 163, comma 1, del TUEL stabilisce che qualora il bilancio di previsione non sia approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente locale deve svolgersi nel rispetto dei principi di contabilitą finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Agli enti locali č consentito gestire gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuare i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

L'esercizio provvisorio č autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-cittą ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze (art 163, comma 3, del TUEL). Nel corso dell'esercizio provvisorio: i) non č consentito il ricorso all'indebitamento; ii) possono essere impegnate solo spese correnti, eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, interventi di somma urgenza; iii) č consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria (di cui all'art. 222 del TUEL).

 

Il comma 3 estende l’applicabilitą delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 758, della legge n.208 del 2015, all’anno 2017, tenuto conto degli avanzi di amministrazione vincolati e dei rendiconti relativi all’anno 2016. Il richiamato comma 758 dispone, con l’obiettivo di garantire l’equilibrio di parte corrente degli enti di area vasta nel 2016, che:

§  le Regioni - previa intesa in Conferenza Unificata - possano svincolare i trasferimenti (sia correnti, sia in conto capitale) gią attribuiti alle Province e alle Cittą metropolitane e confluiti nell’avanzo di amministrazione vincolato del precedente anno;

§  i predetti enti di area vasta hanno facoltą di applicare tali quote dell’avanzo ai rispettivi bilanci di previsione, previa approvazione del rendiconto dell’anno precedente;

§  i trasferimenti oggetto di svincolo possono essere rifinanziati a valere sulle annualitą successive all'anno 2015 del bilancio delle regioni.


 

Articolo 19
(Sospensione termini certificazione enti locali
dichiarazione di dissesto)

 

 

L'articolo 19 prevede per gli enti dichiarati in dissesto e con i termini della deliberazione di bilancio sospesi una differente scadenza per l'invio della certificazione dei risultati conseguiti circa il rispetto dell'obiettivo del pareggio di bilancio.

In particolare, si introduce il comma 470-bis all'articolo 1, della legge n. 232 del 2016, al fine di stabilire che gli enti locali dichiarati in dissesto  e i cui termini per la deliberazione del bilancio sono sospesi ai sensi dell'articolo 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, sono tenuti a inviare la certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del rispetto degli obiettivi di saldo (pareggio di bilancio), non secondo quanto stabilito dal comma 470, dell'articolo 1, della legge n. 232 del 2016 ma entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione. Tale termine č previsto dal decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 261 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Il medesimo termine si applica anche all'analoga previsione di certificazione contenuta al comma 720, dell'articolo 1, della legge n. 208 del 2015.

 

Il comma 470, dell'articolo 1, della legge n. 232 del 2016 dispone che, ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente č tenuto a inviare, utilizzando il sistema web, appositamente previsto nel sito «http://pareggiobilancio.mef.gov.it», entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il successivo 30 aprile e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo, si applicano, nei dodici mesi successivi al ritardato invio, le sole sanzioni di cui al comma 475, lettera e), limitatamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Si segnala che ai sensi dell'articolo 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, per gli enti dichiarati in dissesto i termini per la deliberazione del bilancio sono sospesi fino all'emanazione del decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, mediante il quale si stabiliscono le prescrizioni per la corretta ed equilibrata gestione dell'ente.

L'ipotesi di bilancio, si ricorda, č il documento con il quale l’amministrazione locale, successivamente alla dichiarazione di dissesto finanziario, realizza il riequilibrio, mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti. Per la riduzione delle spese correnti, in particolare, l'ente locale č tenuto a riorganizzare con criteri di efficienza tutti i servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando o riducendo ogni previsione di spesa che non abbia per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili, nonché a rideterminare la sua dotazione organica.


 

Articolo 20
(Contributo a favore delle province delle regioni
a statuto ordinario)

 

 

articolo 20 autorizza due contributi in favore delle province delle regioni a statuto ordinario, finalizzati, rispettivamente, all’esercizio delle funzioni fondamentali delle stesse, per l’importo di 110 milioni di euro per l’anno 2017 e di 80 milioni a decorrere dal 2018, e alla manutenzione della rete viaria, per l’importo di 100 milioni per il 2017.

Finanziamento delle funzioni fondamentali (commi 1 e 2)

Il comma 1 destina un contributo alle province delle regioni a statuto ordinario di 110 milioni di euro per l’anno 2017 e di 80 milioni a decorrere dal 2018 per il finanziamento delle funzioni fondamentali, di cui alla legge n. 56/2014, da ripartire - tenendo anche conto dell'esigenza di garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente - secondo criteri e importi da definire, previa intesa in sede di Conferenza Stato-cittą ed autonomie locali, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 maggio 2017 (comma 2).

Con riguardo alle funzioni fondamentali, si rammenta che secondo quanto dispone il comma 85 dell’articolo 1 della legge n. 56/2014, le funzioni in questione sono le seguenti:

a)    pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

b)   pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

c)    programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;

d)   raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

e)    gestione dell'edilizia scolastica;

f)    controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunitą sul territorio provinciale.

Ai sensi del comma 86, le province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri esercitano altresģ le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:

a)    cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificitą del territorio medesimo;

b)   cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti.

 

All’onere derivante dal finanziamento in questione, si provvede:

§  quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2017 e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 27, comma l, relativi alla rideterminazione del Fondo destinato al finanziamento del trasporto pubblico locale nelle Regioni a statuto ordinario.

La stabilizzazione del suddetto Fondo, si legge nella Relazione tecnica, determina risparmi di spesa pari a 70 milioni di euro per anno 2017 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 che vengono utilizzati a copertura degli interventi di cui agli articoli 14 e 20 del decreto legge medesimo;

§  quanto ai restanti 50 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili previsto dall'art. 1, comma 200, della legge n. 190/2014 (legge di stabilitą 2015).

Tale fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, č ripartito annualmente con uno o pił decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.