Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Disegno di legge A.C. n. 4158 "Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016- A.C. 4158 - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 4158/XVII   DL N. 189 DEL 17-OTT-16
Serie: Progetti di legge    Numero: 506    Progressivo: 2
Data: 29/11/2016
Descrittori:
L 2016 0189   TERREMOTI
VITTIME DI CALAMITA' E DISASTRI     
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici

 


Interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli
eventi sismici del 2016

 

Schede di lettura

A.C. n. 4158

 

novembre 2016

 

 

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Dossier n. 393/2

 

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Servizio Studi

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Progetti di legge n. 506/2

 

 

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I N D I C E

 

Premessa Le norme emanate dopo il sisma e l’attività del Parlamento. 1

Articolo 1 (Ambito di applicazione e organi direttivi). 15

Articolo 2 (Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari). 19

Articolo 3 (Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016). 23

Articolo 4 (Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate). 26

Articolo 4-bis (Disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori). 30

Articolo 5 (Ricostruzione privata). 36

Articolo 6 (Criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata). 43

Articolo 7 (Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti)  52

Articolo 8 (Interventi di immediata esecuzione). 54

Articolo 9 (Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati). 61

Articolo 10 (Ruderi ed edifici collabenti). 63

Articolo 11 (Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali). 65

Articolo 12 (Procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi). 72

Articolo 13 (Interventi su edifici già interessati da precedenti eventi sismici). 75

Articolo 14 (Ricostruzione pubblica). 77

Articolo 14-bis (Interventi sui presidi ospedalieri). 82

Articolo 15 (Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali)  83

Articolo 15-bis (Interventi immediati sul patrimonio culturale). 84

Articolo 15-ter (Misure urgenti per le infrastrutture viarie). 90

Articolo 16 (Conferenza permanente e Commissioni paritetiche). 92

Articolo 17 (Art-Bonus). 97

Articolo 17-bis (Erogazioni liberali nei confronti dei comuni colpiti da sisma e da eventi calamitosi). 101

Articolo 18 (Centrale unica di committenza). 102

Articolo 18-bis (Misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2016/2017)  104

Articolo 19 (Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016). 111

Articolo 20 (Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016). 116

Articolo 21 (Disposizioni di semplificazione procedimentale per aziende agricole, agroalimentari e zootecniche). 118

Articolo 23 (Contributi INAIL per la messa in sicurezza di immobili produttivi). 124

Articolo 24 (Interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici). 125

Articolo 25 (Rilancio del sistema produttivo). 129

Articolo 26 (Norme in materia di risorse finanziarie degli Enti parco nazionali coinvolti dal sisma)  135

Articolo 27 (Programma per la realizzazione delle infrastrutture ambientali). 137

Articolo 28 (Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici). 139

Articolo 28-bis (Misure per incentivare il recupero dei rifiuti non pericolosi). 151

Articolo 29 (Disposizioni in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo)  155

Articolo 30 (Legalità e trasparenza). 157

Articolo 31 (Ulteriori disposizioni per la ricostruzione privata). 166

Articolo 32 (Controllo dell’ANAC sulle procedure del Commissario straordinario)  168

Articolo 33 (Controllo della Corte dei Conti). 170

Articolo 34 (Qualificazione dei professionisti). 171

Articolo 35 (Tutela dei lavoratori). 175

Articolo 36 (Disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti). 177

Articolo 36-bis (Attività informative sulle misure di sostegno di cui al presente decreto)  178

Articolo 36-ter (Divieto di installazione di apparecchi e congegni per il gioco lecito)  179

Articolo 37 (Differimento dei termini di pagamento in situazioni di emergenza). 181

Articolo 38 (Disposizioni urgenti per l’impiego del volontariato di protezione civile)  182

Articolo 39 (Mantenimento della continuità operativa delle reti del Servizio nazionale di protezione civile e completamento del piano radar nazionale). 184

Articolo 40 (Disposizioni inerenti gli stanziamenti residui del Fondo di solidarietà dell’Unione europea). 187

Articolo 41 (Disposizioni inerenti la cessione di beni). 189

Articolo 42 (Coordinamento con le attività e gli interventi attivati nella fase di prima emergenza)  190

Articolo 43 (Reperimento alloggi per la locazione). 194

Articolo 44 (Disposizioni in materia di contabilità e bilancio). 197

Articolo 45 (Sostegno al reddito dei lavoratori). 199

Articolo 46 (Perdite d’esercizio anno 2016). 203

Articolo 47 (Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti). 204

Articolo 48 (Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi). 205

Articolo 49 (Termini processuali e sostanziali. Prescrizioni e decadenze. Rinvio di udienze, comunicazione e notificazione di atti). 218

Articolo 50 (Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attività emergenziali). 222

Articolo 50-bis  (Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile). 226

Articolo 51 (Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco). 228

Articolo 51-bis (Norme transitorie per consentire il voto degli elettori fuori residenza a causa dei recenti eventi sismici in occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016)  231

Articolo 52 (Disposizioni finanziarie). 233

Articolo 53 (Entrata in vigore). 236

 

 


Premessa
Le norme emanate dopo il sisma e l’attività del Parlamento

 

A seguito della crisi sismica iniziata il 24 agosto sono stati adottati diversi provvedimenti e dal Governo, di cui si dà conto di seguito prima dell'esame dell'articolato del decreto-legge n. 189/2016 oggetto del presente dossier. Si dà altresì conto dell’attività svolta dal Parlamento[1].

Il sisma del 24 agosto 2016

Lo stato di emergenza e i primi provvedimenti

Nella G.U. n. 197 del 24 agosto 2016 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2016 di dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016. Tale decreto, in particolare, ha disposto il coinvolgimento delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi sismici citati.

Gli effetti di tale decreto sono stati estesi (da un successivo D.P.C.M. pubblicato nella G.U. del 25 agosto 2016) anche ai territori delle province di Fermo e di Macerata.

Con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato d'emergenza per i territori colpiti, fino al centottantesimo giorno dalla medesima data del 25 agosto (vale a dire fino al 21 febbraio 2017), e sono stati stanziati 50 milioni di euro per gli interventi di immediata necessità, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Con il decreto 1 settembre 2016 (G.U. n. 207/2016) sono stati sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari (scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016) a favore dei contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi sismici del giorno 24 agosto 2016, che avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni, di cui all'elenco riportato nell'allegato 1 al decreto medesimo e nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni medesimi. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 20 dicembre 2016; si prevede inoltre la possibilità di estendere ad altri comuni, con successivo decreto del Ministro dell'economia, sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della protezione civile, l'applicazione della sospensione dei termini disposta.

Al fine di avviare e disciplinare i primi interventi urgenti di protezione civile, il Dipartimento di protezione civile ha emanato una serie di ordinanze (v. paragrafo seguente).

Il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori colpiti

Con il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016. Della nomina è stata data notizia con il comunicato pubblicato sulla G.U. n. 228 del 29 settembre 2016.

 

I comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016

Come anticipato nel paragrafo precedente, nell’allegato 1 al decreto 1 settembre 2016 (pubblicato nella G.U. n. 207/2016, e con il quale sono stati sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari per i contribuenti colpiti dal sisma) sono elencati 17 comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, situati nelle regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria.

L'allegato 1 al decreto-legge in esame amplia l'elenco dei territori colpiti, portando a 62 il numero dei Comuni considerati.

Nel corso dell’esame al Senato, al fine di tener conto dei nuovi eventi sismici avvenuti alla fine di ottobre, è stato inserito un nuovo allegato (l’allegato 2) che individua ulteriori 69 comuni colpiti (si rinvia al commento dell’art. 1 del presente dossier).

 

Il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

Al fine di disciplinare il processo di ricostruzione è stato emanato il D.L. 189/2016 (pubblicato nella G.U. del 18 ottobre 2016) recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016".

 

Gli stanziamenti previsti dal disegno di legge di bilancio 2017

Il comma 362 dell’art. 1 del disegno di legge di bilancio 2017 (A.C. n. 4127-bis-A) autorizza i seguenti stanziamenti per gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016:

·          6,1 miliardi di euro (100 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047) per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, per la ricostruzione privata (di cui all'art. 5 del D.L. 189/2016);

·          1 miliardo di euro (200 milioni di euro per l'anno 2017, 300 milioni di euro per l'anno 2018, 350 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro per l'anno 2020) per la concessione dei contributi per la ricostruzione pubblica (di cui all'art. 14 del D.L. 189/2016).

 

Il successivo comma 363 consente alle regioni colpite di destinare, nell'ambito dei pertinenti programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2014-2020, ulteriori risorse, incluso il cofinanziamento nazionale, per un importo pari a 300 milioni di euro.

Gli eventi sismici del mese di ottobre 2016

Il Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016 ha adottato una delibera (pubblicata nella G.U. n. 253 del 28 ottobre 2016) che estende gli effetti della dichiarazione di stato d'emergenza adottata in seguito al sisma del 24 agosto 2016, agli eventi sismici che hanno colpito in data 26 ottobre le Regioni Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, per destinare 40 milioni di euro e consentire al Capo del Dipartimento della Protezione civile di assicurare con la massima tempestività ed efficienza gli interventi necessari all'assistenza alle popolazioni colpite.

Successivamente ai nuovi eventi sismici verificatisi il 30 ottobre, con la delibera 31 ottobre 2016 (pubblicata nella G.U. n. 256 del 2 novembre) il Consiglio dei ministri ha provveduto ad estendere ulteriormente gli effetti della citata dichiarazione dello stato d'emergenza del 25 agosto 2016 e autorizzato lo stanziamento di ulteriori 40 milioni di euro.

 

Il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205

Nella G.U. del 11 novembre 2016 è stato pubblicato il D.L. 205/2016 recante "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016".

Nel corso dell’esame al Senato del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, sono state approvate modifiche volte a far confluire nel testo del D.L. 189/2016 le disposizioni del D.L. 205/2016.

Il comma 2 dell’articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 189/2012 abroga il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, e precisa che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e che sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 205 del 2016.

Conseguentemente è stato modificato il titolo del D.L. 189/2016, che ora reca “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016

Le ordinanze di protezione civile emanate a partire dal 24 agosto 2016

In seguito al sisma del 24 agosto 2016, al fine di avviare i primi interventi urgenti di protezione civile, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato le ordinanze n. 388 del 26 agosto e n. 389 del 28 agosto 2016.

In primo luogo, con l'ordinanza n. 388 del 26 agosto è stato assegnato il coordinamento degli interventi al Capo del Dipartimento della Protezione civile, che allo scopo provvede mediante l'istituzione, con proprio provvedimento, di una direzione di comando e controllo (Dicomac) ed è stata prevista inoltre l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate. Tali misure sono finalizzate ad assicurare:

a) interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;

b) attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;

c) interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

Nella medesima ordinanza n. 388 del 26 agosto sono stati disciplinati i contributi per l'autonoma sistemazione, assegnati dai comuni alle famiglie colpite dal sisma, la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, prevedendo, in particolare, a valere sui 50 milioni stanziati dalla delibera del 25 agosto 2016, fino ad un massimo di 600 euro mensili, e, comunque, nel limite di 200 euro, per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione (se il nucleo familiare è composto da una sola persona il contributo medesimo è pari a 300 euro). Inoltre, se nel nucleo familiare sono presenti persone di età superiore a 65 anni, portatrici di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 %, è concesso un contributo aggiuntivo di 200 euro mensili, per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il suddetto limite massimo previsto mensile per il nucleo familiare. Tali benefici economici sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

Sempre nell'ordinanza n. 388 del 26 agosto sono indicate inoltre una serie di deroghe legislative finalizzate alla realizzazione dell'attività previste dalla ordinanza medesima, stabilendo nello specifico, a favore dei soggetti istituzionali indicati, la possibilità di avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) e 163 (procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice dei contratti pubblici). A tal fine, il limite di 200.000 euro per l'affidamento diretto e l'immediata esecuzione dei lavori, di cui al comma 1 dell'art. 163, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo, per i soli contratti pubblici di lavori è stabilito in 400.000 euro.

Infine sono stabiliti i criteri per le occupazioni d'urgenza e la sospensione dei mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito. In particolare è previsto il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

Con l'ordinanza n. 389 del 28 agosto, sono stati stabiliti i criteri per il trattamento dei dati personali delle persone colpite dagli eventi sismici e per il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati, secondo il principio di prossimità, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi.

Nella medesima ordinanza del 28 agosto sono disciplinate le procedure acceleratorie, rispettivamente, per i citati interventi come indicati nella ordinanza n. 388 del 26 agosto, dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, che conseguentemente costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti, e per la realizzazione dei soli interventi urgenti finalizzati alle operazioni di soccorso, alla messa in sicurezza dei beni danneggiati, all'allestimento di strutture temporanee di ricovero per l'assistenza alla popolazione, nonché per l'esecuzione di strutture temporanee, per assicurare la continuità dei servizi pubblici e del culto, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, per i quali i soggetti istituzionali previsti nella ordinanza n. 388 del 26 agosto 2016 possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle disposizioni normative del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali, articoli 21, 22, 23, 26, 136, 142, 146, 147, 152, 159 e relative norme di attuazione).

Infine, ad integrazione delle risorse raccolte attraverso il numero solidale 45500, ai sensi del Protocollo d'intesa per l'attivazione e la diffusione di numeri solidali del 27 giugno 2014, l'ordinanza n. 389 del 28 agosto ha autorizzato il Dipartimento della protezione civile a ricevere, sul conto infruttifero n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, le somme di denaro derivanti da donazioni ed atti di liberalità da destinare all'attuazione delle attività necessarie al superamento della situazione emergenziale.

Successivamente, al fine di prevedere ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il Dipartimento di protezione civile ha emanato l'ordinanza n. 391 del 1° settembre 2016.

In tale ordinanza sono stati dichiarati immediatamente efficaci ed esecutivi i contratti e gli accordi quadro stipulati dai soggetti istituzionali previsti, strettamente connessi alle attività indicate dalla ordinanza n. 388 del 26 agosto, nelle more dell' approvazione degli organi di controllo. Inoltre, alle spese funerarie sostenute dai familiari delle vittime del sisma del 24 agosto 2016, per le esequie dei propri congiunti, provvedono i Prefetti competenti per territorio, con oneri a carico del citato stanziamento di 50 milioni di euro dell'ordinanza n. 388 del 26 agosto.

L'ordinanza n. 391 del 1° settembre 2016 reca inoltre disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici. In particolare, le macerie sono classificate come rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i siti di deposito temporaneo, individuati dalle Amministrazioni competenti, in deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (cd. Codice dell'ambiente) fatte salve le situazioni in cui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive, e autorizzati sino al termine di sei mesi. In tale ambito viene specificato che non costituiscono in ogni caso rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico, e storico, dei beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Le regioni competenti territorialmente sono soggetti responsabili per l'attuazione di tali misure, anche avvalendosi dei comuni, mentre ARPA e AUSL sono soggetti deputati per le rispettive competenze alla vigilanza delle operazioni connesse a tali iniziative.

Per quanto riguarda le modalità inerenti alla gestione delle donazioni l'ordinanza n. 391 del 1° settembre modifica quanto già stabilito dall'ordinanza n. 389 del 28 agosto. In particolare, diversamente da quanto in precedenza disposto (vedi supra), il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad aprire, con estrema urgenza, un conto corrente fruttifero alle migliori condizioni offerte del mercato e solo al termine della raccolta fondi, il Dipartimento medesimo riversa tali somme nel conto infruttifero di tesoreria n. 22330, aperto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri presso la tesoreria centrale dello Stato, gestendole secondo le modalità previste dal citato Protocollo d'intesa per l'attivazione e la diffusione di numeri solidali del 2014. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato inoltre a stipulare con singoli donatori protocolli d'intesa volti a finalizzare specifiche risorse donate dagli stessi all'attuazione di singoli progetti, da individuare successivamente in modo congiunto con i Presidenti delle Regioni, ove gli interventi saranno realizzati. La stipula del Protocollo d'intesa è condizionata alla circostanza che l'importo donato consenta la realizzazione piena ed esclusiva dell'intervento.

Successivamente con l'ordinanza n. 392 del 6 settembre 2016 sono stati disposti ulteriori interventi di protezione civile. In primo luogo, viene stabilita la collaborazione tra Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) ed Dipartimento della protezione civile, in raccordo con le Regioni interessate, per il coordinamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile specializzate nel settore della salvaguardia del patrimonio culturale; sono previste misure per lo svolgimento dell'attività scolastica, consentendo a tale fine la possibilità per i Presidenti delle regioni interessate, prefetti e sindaci dei comuni, di individuare edifici e strutture in deroga alle norme tecniche relative all'edilizia scolastica previste nel D.M. 18 dicembre 1975 e inoltre sono stabilite misure finalizzate alle verifiche di agibilità post-sismica, attraverso il coordinamento svolto dalla struttura DICOMAC. A favore dei centri di competenza impegnati, l'ordinanza n. 392 ha autorizzato, in relazione agli eventuali impegni straordinari direttamente connessi all'evento emergenziale, il Dipartimento della protezione civile a modificare la durata, l'oggetto delle attività ed i relativi oneri finanziari delle convenzioni attuite ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero a stipularne di nuove. Ulteriori disposizioni riguardano la corresponsione di specifiche indennità economiche per il periodo 24 agosto-30 settembre 2016 per il personale dirigenziale e non dirigenziale dipendente pubblico, direttamente impiegato nelle attività di assistenza e soccorso o connesse all'emergenza.

Con l'ordinanza n. 393 del 13 settembre 2016 sono stati disposti altri interventi finalizzati al superamento della fase emergenziale. Nello specifico si evidenzia la facoltà concessa alle regioni interessate dal sisma (Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria), di attribuire a strutture e soggetti interni all'ente medesimo, in via temporanea, l'attuazione di specifici compiti connessi con la realizzazione dei primi interventi di emergenza, ivi compresa l'intestazione delle contabilità speciali, a cui le regioni medesime sono autorizzate ad assegnare ulteriori risorse finanziarie.

Per assicurare l'organizzazione, la mobilitazione e il dispiegamento del dispositivo operativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle sue articolazioni sui territori delle quattro regioni, a favore di interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili, è nominata Soggetto Attuatore, l'arch. Antonia Pasqua Recchia, mentre, al fine di assicurare l'organizzazione, la mobilitazione ed il dispiegamento del dispositivo operativo del Corpo del vigili del fuoco sui territori delle quattro regioni interessate, per l'adozione di contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi per la salvaguardia della pubblica incolumità, viene nominato Soggetto Attuatore, l'ing. Claudio De Angelis, che partecipa inoltre alla progettazione e alla programmazione dei citati interventi sui beni culturali immobili e per il recupero dei beni culturali mobili, assicurando a tal fine la partecipazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche alla relativa esecuzione, qualora non venga affidata a terzi, in coordinamento con il Soggetto Attuatore nominato a tale fine. Da ultimo, sono previsti nell'ordinanza n. 393 del 13 settembre 2016 interventi urgenti in sostegno degli operatori del settore zootecnico colpiti dall'evento sismico, finalizzati tra l'altro a differire di 120 giorni gli obblighi in materia di aggiornamento della banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica e alla realizzazione e messa in opera di ricoveri e impianti temporanei per la stabulazione, l'alimentazione e la mungitura degli animali, nonché per la conservazione del latte.

Con l'ordinanza n. 394 del 19 settembre 2016, sono state previste ulteriori disposizioni per l'emergenza nei territori colpiti dal sisma. In particolare, sono individuate le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza (S.A.E.), mentre viene nominato il soggetto attuatore per il monitoraggio delle attività per la realizzazione delle suddette strutture abitative di emergenza e delle strutture temporanee ad usi pubblici e per la realizzazione degli interventi connessi di competenza statale. Inoltre, viene prevista a possibilità di derogare, sulla base di apposita motivazione, alle disposizioni concernenti il decreto legislativo n. 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici) per attività e interventi urgenti elencati nell'ordinanza (tra le quali l'allestimento e la gestione delle aree di accoglienza e ricovero della popolazione interessata dall'evento, nonché l'attività di assistenza e soccorso alle persone). Sono inoltre prorogati i termini per l'attuazione del riordino organizzativo del Dipartimento della protezione civile (disciplinato dal decreto del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 10 agosto 2016) in considerazione del diretto impegno del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri nel coordinamento delle attività in corso a seguito degli eventi sismici. Da ultimo, sono previste disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale contenente amianto derivante dal crollo parziale o totale degli edifici.

Con l'ordinanza 23 settembre 2016, n. 396, sono state previste ulteriori disposizioni per assicurare il necessario supporto al soggetto attuatore (art. 1), nonché per disciplinare (modificando quanto in precedenza stabilito dall'art. 5 dell'ordinanza n. 392) la misura delle indennità riconosciute al personale dirigenziale e non dirigenziale dipendente pubblico, direttamente impiegato nelle attività di assistenza e soccorso o connesse all'emergenza (art. 2). Viene altresì prevista la manutenzione straordinaria dei mezzi e delle attrezzature impiegati o, qualora non convenientemente ripristinabili, la sostituzione degli stessi (art. 3). Le ulteriori disposizioni dettate dall'ordinanza riguardano i rimborsi per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile (art. 4), la programmazione degli acquisti di beni e servizi e di lavori pubblici del Dipartimento della protezione civile (art. 5) e l'attuazione degli interventi temporanei a supporto del settore zootecnico previsti dall'ordinanza n. 393 (art. 6).

Ulteriori disposizioni sono contenute nell'ordinanza n. 399 del 10 ottobre 2016. L'art. 1 detta disposizioni per la nomina e l'utilizzo di segretari comunali. Il successivo articolo 2 consente invece di derogare - nella realizzazione delle strutture abitative di emergenza (S.A.E.) previste dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 394/2016 - alle norme del D.M. 5 luglio 1975, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione, ma comunque nel rispetto dei principi in materia di sicurezza.

L'art. 3 detta disposizioni relative alla realizzazione dei moduli abitativi provvisori rurali di emergenza per i conduttori di allevamenti zootecnici provvedendo, tra l'altro, ad individuare la Regione Umbria quale soggetto attuatore per la realizzazione di tali interventi. L'articolo 4 amplia le misure previste dall'art. 7, comma 3, dell'ordinanza n. 393 (realizzazione e messa in opera di ricoveri e impianti temporanei), al fine di considerare non solo le attività di conservazione del latte, ma anche quelle di trasformazione, e non solo del latte, ma di tutti i prodotti agroalimentari.

Gli articoli 5 e 6 contengono invece disposizioni derogatorie in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dai crolli degli edifici, nonché norme finalizzate all'utilizzo delle ordinarie contabilità speciali dei Segretariati regionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le attività connesse agli eventi sismici.

Successivamente agli ulteriori eccezionali eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016 che hanno colpito le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo è stata emanata l'ordinanza 31 ottobre 2016 n. 400. L'art. 1 sospende le rilevazioni condotte dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e i relativi adempimenti nelle aree dei comuni di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, l'art. 2 reca disposizioni finanziarie per le spese sostenute dai Comuni ai fini del rispetto del pareggio di bilancio, l'art. 3 disciplina in materia di ferie maturate e non godute da parte del personale dirigenziale e non del Dipartimento della protezione civile, l'articolo 4 consente alle Regioni e ai Comuni interessati, che non dispongono di personale tecnico idoneo in misura sufficiente per il tempestivo svolgimento degli interventi di messa in sicurezza delle aree e degli edifici danneggiati, di provvedervi, per la durata dello stato emergenziale, avvalendosi di tecnici resi disponibili da altre pubbliche amministrazioni, l'articolo 5 disciplina il rimborso delle spese di missione degli amministratori degli enti locali interessati, l'articolo 6 stabilisce l'utilizzo delle contabilità speciali da parte dei Prefetti delle provincie interessate dal sisma, gli articoli 7 e 8 intervengono rispettivamente per garantire la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile e l'impiego delle risorse presenti nelle delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016.

Con l'ordinanza n. 405 del 10 novembre 2016 sono state dettate ulteriori disposizioni concernenti i rilievi di agibilità post sismica, disposizioni a favore del personale della Difesa relativamente a compensi legati all'attività poste in essere e rimborsi (indennità di missione, alle spese di viaggio, vitto ed alloggio) riconosciuti all'Associazione nazionale comuni italiani (Anci). L'art. 1 della predetta ordinanza, in considerazione del notevole incremento del quadro di danneggiamento causato dagli eventi del 26 e 30 ottobre 2016, prevede una attività di ricognizione preliminare dei danni al patrimonio edilizio privato ubicato in aree perimetrate individuate dai sindaci dei comuni interessati, effettuata utilizzando la scheda sintetica «FAST» (scheda per il rilevamento sui Fabbricati per l'Agibilità Sintetica post-Terremoto), finalizzata a selezionare gli edifici agibili rispetto a quelli non utilizzabili immediatamente.

Con l'ordinanza n. 406 del 12 novembre 2016 è prevista, successivamente all'esito dell'espletamento delle procedure negoziate previste dal comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 205/2016 la stipula di Accordi Quadro ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 50/2016 a favore del Dipartimento della protezione civile, delle Regioni, dei Comuni e delle strutture operative interessate, sulla base delle esigenze condivise, per la fornitura di moduli - container e relative attrezzature. In considerazione dell'estrema urgenza della fornitura, alla verifica dei requisiti relativi alla partecipazione alle procedure negoziate si provvede con le modalità previste dall'art. 163, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. La suddetta ordinanza prevede tra l'altro il ricorso all'ulteriore deroga alle seguenti disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei termini indicati:

-       31, allo scopo di consentire la nomina dei responsabili unici del procedimento e dei direttori dell'esecuzione nell'ambito del personale dei Comuni presso cui saranno installati i moduli abitativi, nonché del personale delle altre componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile;

-       63, comma 6, anche all'ulteriore scopo di consentire la più ampia partecipazione alla procedura negoziata degli operatori economici;

-       68, allo scopo di consentire il reperimento, nel più breve tempo possibile, dei moduli abitativi;

-       74, comma 4, allo scopo di accelerare le procedure di aggiudicazione;

-       75, comma 3, allo scopo di consentire l'utilizzo di mezzi straordinari nell'invito dei candidati;

-       79, allo scopo di consentire una rapida definizione della procedura di aggiudicazione, onde accelerare la fornitura dei moduli abitativi;

-       97, commi 2 e 5, allo scopo di consentire una rapida definizione della procedura di aggiudicazione, onde accelerare la fornitura dei moduli abitativi. 

Allo scopo di consentire la fornitura del maggior numero di moduli abitativi è altresì consentita la deroga:

-       all'allegato B del D.M. del Ministero dello sviluppo economico dell'11 marzo 2008, concernente "Attuazione dell'articolo 1, comma 24, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

Con l'ordinanza n. 408 del 5 novembre 2016 al fine di attuare l'art. 2, contenente disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori, l'art. 7, contenente misure urgenti per le infrastrutture viarie e l'art. 9, contenente disposizioni in materia di interventi di immediata esecuzione del D.L. 205/2016, si procede all'allestimento di aree da destinare ad insediamenti dei moduli abitativi provvisori -container di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 406/2016, immediatamente rimuovibili al venir meno dell'esigenza, e alla realizzazione di strutture e moduli temporanei ad usi pubblici a cui provvedono i soggetti specificamente individuati nella tabella in allegato 1 della medesima ordinanza. I Presidenti delle regioni interessate sono i soggetti attuatori per la realizzazione di strutture temporanee finalizzate a consentire la continuità delle preesistenti attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi sismici di cui in premessa. Inoltre, sono previste disposizioni per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità. Da ultimo, a decorrere dall'entrata in vigore della medesima ordinanza, il contributo massimo per l'autonoma sistemazione spettante ai nuclei familiari ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 388/2016, è elevato ad 900 euro mensili. A decorrere dalla stessa data, il medesimo contributo è stabilito rispettivamente in 400 euro per i nuclei familiari composti da una sola unità, in 500 euro per quelli composti da due unità, in 700 euro per quelli composti da tre unità, in 800 euro per quelli composti da 4 unità e in 900 euro per quelli composti da 5 o più unità. Resta fermo il riconoscimento del contributo aggiuntivo di 200 euro mensili di cui al medesimo articolo 3 della citata ordinanza n. 388/2016, per ciascun componente del nucleo familiare che abbia un'età superiore a 65 anni oppure sia portatore di handicap, ovvero disabile con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%. La disciplina sui contributi per l'autonoma sistemazione deve intendersi applicabile anche a favore degli studenti, iscritti agli anni accademici 2015/2016 e 2016/2017 presso Istituti universitari ed Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale con sede nei comuni interessati dagli eventi sismici.

Con l'ordinanza n. 414 del 19 novembre 2016, per garantire la realizzazione, in tempi congrui, delle strutture e dei moduli abitativi provvisori - container di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 406/2016, nonché delle strutture e moduli temporanei ad usi pubblici e delle strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive di cui rispettivamente agli articoli 2 e 3 dell'ordinanza n. 408/2016, i soggetti pubblici preposti alle predette iniziative ai sensi delle medesime ordinanze possono procedere in deroga al decreto del Ministero della sanità del 5 luglio 1975 (relativo all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione), nel rispetto dei principi in materia di sicurezza.

Le ordinanze emanate dal Commissario straordinario

Con l'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, emanata dal Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, sono stati previsti i primi interventi per la riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili. A tale fine, i soggetti legittimati possono avviare immediatamente gli interventi di riparazione con rafforzamento locale secondo le modalità e le procedure stabilite, contestualmente al deposito delle comunicazioni di avvio dei lavori di cui all'art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. I lavori, se ammessi a contributo, devono essere ultimati entro sei mesi dalla data di concessione del contributo medesimo, a pena di decadenza dallo stesso, prorogabili dai comuni per giustificati motivi per non più di due mesi. Nell'Allegato 1 dell’ordinanza sono descritte le modalità per l'individuazione delle soglie di danno lieve per edifici a destinazione prevalentemente abitativa o assimilabile.

L'attività parlamentare

Nella seduta del 1° settembre delle Commissioni Riunite (VIII Camera e 13a Senato)si è svolta l'audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri sugli eventi sismici del 24 agosto 2016 e sulle politiche di prevenzione antisismica. Successivamente, in data 8 settembre, la Commissione Ambiente della Camera ha svolto l'audizione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, sullo stato degli interventi di protezione civile nelle zone colpite dagli eventi sismici del 24 agosto scorso e sul passaggio dalla gestione dell'emergenza alla fase della ricostruzione.

Nella seduta del 15 settembre 2016 l'VIII Commissione (Ambiente) della Camera ha deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle politiche di prevenzione antisismica e sui modelli di ricostruzione a seguito di eventi sismici. Nell'ambito dell'indagine deliberata, si è svolta l'audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nella medesima seduta e, nella seduta del 5 ottobre 2016, l'audizione del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni colpiti dal sisma.

Nella seduta del 21 settembre 2016 la 13a Commissione del Senato ha deliberato la richiesta di assegnazione di un affare sulle politiche di prevenzione del rischio sismico e idrogeologico sul territorio nazionale, finalizzato ad approfondire - sulla base di quanto convenuto in occasione della citata audizione del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con la VIII Commissione della Camera dei deputati - le problematiche connesse alla prevenzione del rischio sismico e idrogeologico sul territorio nazionale.

Nella stessa data, le Commissioni riunite 1a (Affari costituzionali) e 13a (Ambiente) del Senato, hanno poi svolto l'audizione del Capo Dipartimento della Protezione Civile sugli interventi di protezione civile conseguenti agli eventi sismici del 24 agosto.

Durante la seduta della Camera dei deputati del 28 settembre 2016 sono state discusse congiuntamente (e approvate per parti separate) alcune mozioni (1/01344; 1/01358; 1/01359; 1/01360; 1/01361; 1/01362; 1/01366 e 1/01367) concernenti iniziative a favore delle popolazioni e dei territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, nonché per la prevenzione dei rischi derivanti dai terremoti. Nella medesima seduta è stata approvata la risoluzione n. 6-00260 per l'impiego di risorse restituite dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato per la ricostruzione dei territori e il sostegno delle popolazioni colpite dal sisma.

Nella seduta del 29 settembre 2016, l'Assemblea del Senato, al termine della discussione di numerose mozioni sul progetto "Casa Italia" per il miglioramento sismico del patrimonio edilizio nazionale proposto dal Governo[2], ha approvato l'ordine del giorno G3, che contiene una serie di impegni al Governo, tra cui quello di orientare la procedura di ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 24 agosto attorno a cinque imperativi chiave (tra cui spicca quello di perseguire la "qualità massima ed efficienza degli interventi, con il massimo rispetto possibile dell'identità dei luoghi e degli edifici, evitando di dislocare le nuove costruzioni in zone nuove e di disgregare le comunità locali") e quello di dare continuità per tre anni al meccanismo di incentivazione dell'ecobonus per le ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche, anche per gli adeguamenti e consolidamenti sismici, cambiando e semplificando i criteri e i meccanismi vigenti, prevedendo norme specifiche per i soggetti incapienti, nonché quello di riferire al Parlamento, con cadenza semestrale, sullo stato della ricostruzione, con particolare riferimento alle risorse economiche e strumentali impegnate.

Nella seduta del 9 novembre 2016, si è svolta l'informativa urgente del Presidente del Consiglio dei ministri sui recenti eventi sismici che hanno colpito il Centro Italia.

 


Articolo 1
(Ambito di applicazione e organi direttivi)

 

L’articolo 1 definisce l’ambito di applicazione del decreto, che include non solo i comuni elencati negli allegati 1 e 2, ma anche altri comuni in cui si siano verificati danni causati dagli eventi sismici. Per alcuni comuni specificamente indicati (Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto) viene limitata, ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, l’applicazione degli articoli 45-48 (che riguardano il sostegno al reddito dei lavoratori e prevedono sospensioni di termini e misure in materia fiscale).

Viene fissato al 31 dicembre 2018 il termine della gestione straordinaria disciplinata dal decreto-legge e individuati gli organi deputati alla medesima gestione (Commissario straordinario, vice-commissari, cabina di coordinamento della ricostruzione, nonché comitati istituzionali in ognuna delle regioni colpite).

Ambito di applicazione (commi 1-2)

Comuni indicati negli allegati 1 e 2 (comma 1, primo periodo)

In base al comma 1, le disposizioni del decreto disciplinano gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati nell’allegato 1.

L’allegato 1 al decreto-legge in esame elenca 62 Comuni, contro i 17 contenuti nell’elenco allegato al decreto 1 settembre 2016 (pubblicato nella G.U. n. 207/2016), con il quale sono stati sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari per i contribuenti aventi la residenza o la sede operativa nei territori dei comuni inclusi nell’elenco.

Nel corso dell’esame al Senato il comma 1 è stato integrato al fine di ampliare l’ambito di applicazione ai comuni, indicati nel nuovo allegato 2, interessati dagli eventi sismici che nel mese di ottobre 2016 hanno colpito le medesime regioni.

Il nuovo allegato 2 al decreto-legge in esame, introdotto nel corso dell’esame al Senato, contiene l’elenco dei 69 Comuni colpiti dagli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016. Tale elenco è identico a quello trasmesso il 28 novembre scorso alle Camere, in attuazione del D.L. 205/2016.

Si ricorda che il D.L. 205/2016, adottato in seguito agli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre, il cui contenuto è confluito nel testo del decreto in esame, non prevede un elenco di comuni colpiti, ma disciplina la procedura per la sua elaborazione ed approvazione. Sulla base di tale procedura, il Commissario straordinario ha predisposto un nuovo elenco, che è stato poi approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 24 novembre e successivamente trasmesso alle Camere, in data 28 novembre 2016. Tale elenco è identico a quello contenuto nell’allegato 2.

 

Comuni dell’allegato 2 per i quali alcune norme del decreto si applicano limitatamente ai soggetti danneggiati (comma 1, secondo periodo)

Il secondo periodo del comma 1, inserito nel corso dell’esame al Senato, prevede l’applicazione degli articoli 45-48 (che riguardano il sostegno al reddito dei lavoratori e prevedono sospensioni di termini e misure in materia fiscale) nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato (casa di abitazione, studio professionale o azienda), con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS territorialmente competenti.

Con riferimento alla citata dichiarazione, la norma fa genericamente rinvio al D.P.R. 28 febbraio 2000, n. 445.

In proposito, si ricorda che con tale provvedimento è stato adottato il testo unico in materia di documentazione amministrativa,  dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. La dichiarazione sostitutiva di certificazione è un documento sottoscritto dall'interessato senza nessuna particolare formalità e presentato in sostituzione dei certificati: tali dichiarazioni possono riferirsi solo agli stati, qualità personali e fatti tassativamente elencati nell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è il documento, sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, a sua diretta conoscenza e non ricompresi nell'elencazione dell'articolo 46: in questo caso l'atto deve essere sottoscritto con firma autenticata (articolo 47 del Testo unico). Per le amministrazioni procedenti è previsto l'obbligo di effettuare idonei controlli (a campione ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà (art. 71). L'art. 75 del testo unico disciplina le sanzioni amministrative a carico del dichiarante in caso di dichiarazioni non veritiere. Oltre alle conseguenze amministrative, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

 

Con riferimento all’applicazione limitata degli artt. 45-48, si fa notare che tale disposizione è analoga, sebbene più dettagliata, a quella dell’art. 1, comma 1, del D.L. 205/2016, che esclude l’applicazione generalizzata delle norme del Titolo IV del D.L. 189/2016 (che riguardano il sostegno al reddito dei lavoratori e prevedono sospensioni di termini e misure in materia fiscale e processuale) e ne prevede invece l’applicazione con riferimento al singolo soggetto danneggiato nei Comuni indicati in un’apposita sezione dell’elenco dei comuni colpiti.

Tale elenco, lo si ricorda, non è incluso nel testo del decreto-legge n. 205/2016. Nell’elenco di 68 Comuni, allegato alla relazione tecnica di tale decreto e risultante dalle segnalazioni operate dalle Regioni, viene precisato che per i Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata e Spoleto si applicano le disposizioni dell’art. 44, mentre i benefici previsti dai restanti articoli del Titolo IV saranno concessi solo “in favore dei soggetti effettivamente danneggiati che comprovino il danno subito mediante adeguata documentazione”.

Si fa notare come questa indicazione generica inclusa nell’elenco contenuto nella relazione tecnica è stata recepita dalla norma in esame, che ha altresì specificato le condizioni per l’applicabilità degli articoli del Titolo IV (dichiarazione di inagibilità del fabbricato trasmessa agli uffici dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS territorialmente competenti).

Si fa altresì notare che, a differenza dell’art. 1, comma 1, del D.L. 205/2016, la norma in esame non prevede l’applicazione limitata (ai singoli soggetti danneggiati) delle norme dell’art. 49, recante termini e misure in materia processuale.

Altri comuni danneggiati (comma 2)

Le disposizioni del decreto legge in esame possono applicarsi, sulla base di quanto disposto dal comma 2, anche in altri comuni delle regioni interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e (sulla base delle modifiche apportate dal Senato) 2, qualora venga dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici del 24 agosto 2016 e (sulla base delle modifiche apportate dal Senato) dei mesi successivi, comprovato da apposita perizia.

Si fa notare che le modifiche testé menzionate rappresentano la trasposizione, all’interno del decreto-legge in esame, delle norme recate dall’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 1 del D.L. 205/2016, ove si dispone che “L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 si applica anche agli eventi sismici oggetto del presente decreto”.

In merito alle caratteristiche di tale perizia, nel corso dell’esame al Senato è stato chiarito che essa non deve essere giurata, come prevede il testo iniziale del decreto-legge, bensì asseverata. La norma non indica i soggetti abilitati ad operare l’asseverazione.

Si fa notare che l’art. 2, comma 1, lettera d), affida al Commissario straordinario il compito di individuare gli immobili che - in base al comma in esame - sono ricompresi nel campo di applicazione del decreto.

Durata della gestione straordinaria (comma 4)

Il comma 4 prevede la cessazione della gestione straordinaria, finalizzata alla ricostruzione, al 31 dicembre 2018.

Si ricorda che, nel rispetto dei limiti fissati dall’art. 5, comma 1-bis, della L. 225/1992 (secondo cui la durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può superare i 180 giorni prorogabile per non più di ulteriori 180 giorni), con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato d'emergenza per i territori colpiti, fino al centottantesimo giorno dalla medesima data del 25 agosto, vale a dire fino al 21 febbraio 2017.

Organi della gestione straordinaria e rispettivi compiti (commi 3, 5-7)

I commi 3, 5 e 6 prevedono i seguenti organi deputati alla gestione straordinaria disciplinata dal decreto:

·      il Commissario straordinario, che provvede all’attuazione degli interventi ai sensi e con i poteri previsti dal decreto (comma 3). Il commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea e, a tal fine, programma l’uso delle risorse finanziarie e approva le ordinanze e le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici (comma 7).

Nel corso dell’esame al Senato, è stato chiarito (mediante l’aggiunta di un nuovo periodo alla fine del comma 3) che il Commissario straordinario opera con i poteri di cui al decreto-legge in esame, anche in relazione alla ricostruzione conseguente agli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016 con riferimento ai territori di cui al comma 1.

Si tratta della disposizione recata dall’art. 1, comma 2, del D.L. 205/2016, che confluisce nel comma in esame.

Relativamente alla figura del Commissario, si ricorda che con il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016. Della nomina è stata data notizia con il comunicato pubblicato sulla G.U. n. 228 del 29 settembre 2016.

·      i vice-commissari, individuati nei Presidenti delle Regioni interessate. Il comma 5 dispone che essi operino in stretto raccordo con il Commissario straordinario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite dal decreto in esame;

·      una cabina di coordinamento della ricostruzione, presieduta dal Commissario straordinario, istituita allo scopo di consentire lo stretto raccordo tra Commissario e vice-commissari e avente il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l’applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonché di verificare periodicamente l’avanzamento del processo di ricostruzione;

·      un comitato istituzionale regionale, istituito in ognuna delle regioni colpite, presieduto dal Presidente della Regione, a cui partecipano i Presidenti delle Province interessate e i sindaci dei comuni indicati nell’allegato 1 e (sulla base delle modifiche apportate dal Senato) 2, e nell’ambito del quale sono discusse e condivise le scelte strategiche, di competenza del Presidente della Regione.

 

L’ultimo periodo dei commi 5 e 6 reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che al funzionamento degli organi istituiti dai medesimi commi (cabina di coordinamento e comitati istituzionali regionali) si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

 


 

Articolo 2
(Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari)

 

L’articolo 2 disciplina le funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari. Ulteriori disposizioni riguardano le modalità che il Commissario deve seguire nell’esercizio delle proprie funzioni; in particolare, viene previsto che il Commissario straordinario provveda anche a mezzo di ordinanze, e che realizzi i propri compiti attraverso l’analisi delle potenzialità dei territori e delle singole filiere produttive esistenti anche attraverso modalità di ascolto e consultazione, nei Comuni interessati, degli operatori economici e della cittadinanza.

Si ricorda che con il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, Vasco Errani è stato nominato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016. La citata disposizione consente la nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge, al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali.

Il nuovo ultimo periodo del comma 3 dell’art. 1 del decreto-legge in esame  – aggiunto nel corso dell’esame al Senato al fine di riprodurre le disposizioni recate dall’art. 1, comma 2, del D.L. 205/2016 – stabilisce che il Commissario straordinario opera con i poteri di cui al decreto-legge, anche in relazione alla ricostruzione conseguente agli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016 con riferimento ai territori di cui all’art. 1, comma 1.

Funzioni del Commissario straordinario (commi 1-4 e 4-bis)

Funzioni attribuite (commi 1 e 4-bis)

Il comma 1 elenca le seguenti funzioni attribuite al Commissario straordinario:

a) operare in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione civile, al fine di coordinare le attività disciplinate dal decreto con gli interventi di relativa competenza volti al superamento dello stato di emergenza e di agevolare il proseguimento degli interventi di ricostruzione dopo la conclusione di quest’ultimo;

b, e) coordinare gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati (sovraintendendo all’attività dei vice-commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi) e delle opere pubbliche, cioè degli interventi previsti dal Titolo II, Capo I, del decreto;

c) operare una ricognizione e determinare, di concerto con le Regioni e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stimare il relativo fabbisogno finanziario, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate;

d) individuare gli immobili danneggiati ubicati in Comuni diversi da quelli elencati negli allegati 1 e 2 (cioè quelli che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto ai sensi del comma 2 dell’art. 1);

f) sovraintendere sull’attuazione delle misure di sostegno alle imprese (previste dal Titolo II, Capo II, del decreto), anche per favorire il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite;

g) adottare e gestire l’elenco speciale di professionisti (istituito dall’art. 34 del decreto in esame) a cui è possibile affidare incarichi di progettazione e direzione dei lavori, raccordandosi con le autorità preposte per lo svolgimento delle attività di prevenzione contro le infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi di ricostruzione;

Si fa notare che nel testo iniziale del decreto-legge si fa riferimento agli elenchi speciali prevedendo altresì che siano istituiti dal Commissario, ma in realtà lo stesso decreto contempla un unico elenco di questo tipo, la cui istituzione è prevista dall’art. 34. Per tali motivi, nel corso dell’esame al Senato è stato chiarito che il Commissario non istituisce e gestisce elenchi speciali, ma adotta e gestisce l’unico elenco speciale previsto, vale a dire quello istituito dall’art. 34.

h) tenere e gestire la contabilità speciale a lui intestata;

i) controllare ogni altra attività prevista dal decreto nei territori colpiti;

l) assicurare il monitoraggio degli aiuti previsti dal decreto al fine di verificare l’assenza di sovracompensazioni nel rispetto delle norme europee e nazionali in materia di aiuti di stato.

Si ricorda che l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) dichiara compatibili con il mercato interno “gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali”.

Nella valutazione dei regimi di aiuto di cui all’art. 107, paragrafo 2, lett. b), del TFUE, la Commissione europea (Decisione 14.8.2015 C(2015)5549 final[3]) è tenuta a verificare che le circostanze relative alle calamità naturali invocate per giustificare la concessione dell’aiuto e che le seguenti condizioni siano soddisfatte, In particolare, deve essere dimostrato che il danno per cui viene concessa la compensazione sia una conseguenza diretta della calamità naturale e che l’aiuto non deve comportare una sovracompensazione del danno ma solo ovviare al danno provocato dalla calamità naturale[4].

Un ulteriore compito è attribuito al Commissario straordinario dal nuovo comma 4-bis, aggiunto nel corso dell’esame al Senato. In base a tale comma, il Commissario è tenuto ad effettuare una ricognizione delle unità del patrimonio immobiliare nuovo o in ottimo stato e classificato agibile, invenduto e di cui è accertata la disponibilità alla vendita.

Modalità di esercizio delle funzioni (commi 2-4)

Per l’esercizio delle funzioni citate, il comma 2 dispone che il Commissario straordinario provveda anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo. La disposizione in esame è richiamata in varie norme del decreto. In proposito, la relazione illustrativa sottolinea che “lo strumento attraverso il quale il Commissario esercita il suo potere regolatorio, anche in deroga secondo quanto consentito dal decreto medesimo, è l'ordinanza emanata sempre previa intesa con i Presidenti delle Regioni, "consultate" nell'ambito di un apposito momento collegiale denominato "cabina di coordinamento" (articolo l, comma 5). Il riferimento a tale ordinanza, attraverso il richiamo dell'articolo 2, comma 2, torna in vari punti del testo per focalizzare i singoli argomenti oggetto di disciplina da parte del commissario”.

Relativamente alle modalità di emanazione delle ordinanze, lo stesso comma dispone che le stesse siano emanate previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell’ambito della cabina di coordinamento, e comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Il comma 3 prevede che il Commissario realizzi i propri compiti attraverso l’analisi delle potenzialità dei territori e delle singole filiere produttive esistenti anche attraverso modalità di ascolto e consultazione, nei comuni interessati, degli operatori economici e della cittadinanza.

 

Il comma 4 affida al Commissario straordinario (che può a tal fine avvalersi degli uffici speciali di cui all’art. 3) il compito di coadiuvare gli enti locali nella progettazione degli interventi, con l’obiettivo di garantirne la qualità e il raggiungimento dei risultati attesi.

Lo stesso comma 4 dispone che restano ferme le attività svolte da enti locali, Regioni e Stato nell’ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese.

Si fa notare che il testo iniziale del decreto legge non fa riferimento agli enti locali, bensì ai comuni.

 

Riguardo alla Strategia nazionale per le aree interne, si ricorda che essa rappresenta una delle linee di intervento nell’impostazione strategica della politica di coesione del nuovo ciclo di programmazione 2014-2020.

La Strategia - sostenuta sia dai fondi europei (FESR, FSE e FEASR), per il cofinanziamento di progetti di sviluppo locale, sia da risorse nazionali (circa 280 milioni messi a disposizione dalle ultime tre leggi di stabilità per il 2104, 2015 e 2016) - rappresenta una azione diretta al sostegno della competitività territoriale sostenibile, al fine di contrastare, nel medio periodo, il declino demografico che caratterizza le c.d. “aree interne”, definite come quelle aree più lontane dai servizi di base, che interessano oltre il 60% del territorio nazionale ed il 7,6% della popolazione italiana.

I criteri generali per l'individuazione delle aree interne interessate sono definiti con l'Accordo di partenariato. Il processo di selezione delle aree interne su cui concentrare gli interventi nel periodo di programmazione 2014-2020 è avvenuto attraverso una procedura di istruttoria pubblica, svolta da tutte le Amministrazioni centrali raccolte nel Comitato Nazionale Aree Interne e dalla Regione (o Provincia autonoma) interessata.

Funzioni dei vice-commissari (comma 5)

Il comma 5 affida ai vice-commissari, nell’ambito dei territori interessati, le seguenti funzioni:

a) presiedere il comitato istituzionale;

b, e) esercitare le funzioni di propria competenza sia al fine di favorire il superamento dell’emergenza e l’avvio degli interventi immediati di ricostruzione, sia in relazione alle misure di sostegno alle imprese e per la ripresa economica dettate dal Titolo II, Capo II;

c) sovraintendere agli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di competenza delle Regioni;

d) curare, sotto la propria responsabilità, i procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati.

 


 

Articolo 3
(Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016)

 

L’articolo 3 prevede l’istituzione, in ognuna delle Regioni colpite dagli eventi sismici, di “uffici speciali per la ricostruzione”, presso i quali è costituito uno sportello unico per le attività produttive (SUAP) unitario per tutti i Comuni coinvolti. Lo stesso articolo disciplina le funzioni, l’articolazione territoriale ed il personale degli uffici speciali, consentendo, tra l’altro, assunzioni in deroga ai vincoli vigenti nel limite di 0,75 milioni di euro per il 2016 e di 3 milioni per ciascuno degli anni 2017-2018.

Istituzione degli uffici speciali e del SUAP unitario (commi 1 e 5)

Il comma 1 prevede che per la gestione della ricostruzione ogni Regione istituisce, unitamente agli enti locali interessati, un ufficio comune, denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016”, presso il quale (ai sensi del comma 5) è costituito uno sportello unico per le attività produttive (SUAP) unitario per tutti i Comuni coinvolti. Si fa notare che il testo iniziale del decreto legge non fa riferimento agli enti locali, bensì ai comuni.

Articolazione territoriale e personale degli uffici speciali (commi 1 e 2)

In base al comma 1, la definizione dell’articolazione territoriale degli uffici speciali e della dotazione del personale ad essi destinato (a seguito di comandi o distacchi operati dalle Regioni e dai Comuni interessati, nonché, per quanto precisato dal Senato, dalle Province interessate) è demandata alle Regioni.

Si prevede, altresì, che il Commissario straordinario, d’intesa con i comitati istituzionali, predisponga uno schema tipo di convenzione.

Non appare chiaro a quale convenzione-tipo faccia riferimento la disposizione.

 

E’ inoltre prevista la facoltà, per le Regioni, i Comuni e (per quanto precisato dal Senato) le Province interessati, di assumere personale per assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali. Le assunzioni sono effettuate con contratti flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente (articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010; articolo 1, commi 557 e 562, della L. 296/2006)[5] nei limiti di spesa complessiva di 0,75 milioni di euro per il 2016 e di 3 milioni di euro  annui per il biennio 2017-2018.

Ai relativi oneri si fa fronte:

·      per il 2016 a valere sul Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate (di cui al successivo articolo 4, alla cui scheda si rinvia);

·      per il biennio 2017-2018 alle disposizioni finanziarie di cui all’articolo 52 (alla cui scheda si rimanda).

L'assegnazione delle risorse finanziarie è effettuata con specifico provvedimento del Commissario.

Si dispone, infine, la possibilità, per quanto attiene alle assunzioni a tempo determinato, di attingere alle graduatorie vigenti (anche quelle concernenti assunzioni a tempo indeterminato), garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle graduatorie stesse.

 

Il comma 2 prevede che, tramite provvedimenti del Commissario straordinario (che, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, può provvedere anche a mezzo di ordinanze), possa essere assegnato agli uffici speciali, nel limite delle risorse disponibili, personale con professionalità tecnico-specialistiche proveniente dal contingente di 225 unità di cui (ai sensi del comma 3 dell’art. 50) può avvalersi la struttura commissariale.

Funzioni degli uffici speciali (commi 3-4)

Il comma 3 assegna le seguenti funzioni agli uffici speciali:

-       curare la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione;

-       curare l’istruttoria per la concessione di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata;

-       provvedere alla diretta attuazione degli interventi di ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali;

-       provvedere alla realizzazione degli interventi di prima emergenza (disciplinati dall’art. 42), esercitando anche il ruolo di soggetti attuatori assegnato alle Regioni per tutti gli interventi ricompresi nel proprio territorio di competenza degli enti locali.

Il comma 4 stabilisce che gli uffici speciali operano come uffici di supporto e gestione operativa a servizio dei Comuni anche per i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi. La competenza ad adottare l’atto finale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio resta comunque in capo ai singoli Comuni.

 


 

Articolo 4
(Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate)

 

L’articolo 4 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l’anno 2016, per l’attuazione degli interventi di immediata necessità previsti dal decreto-legge in esame. Viene altresì prevista l’apertura di apposite contabilità speciali intestate al Commissario e ai vice-commissari, in cui confluiscono tutte le risorse destinate alla ricostruzione, ivi comprese quelle del fondo di nuova istituzione e quelle derivanti dalle erogazioni liberali. Ulteriori disposizioni disciplinano l’utilizzo delle erogazioni liberali a favore del sisma e la loro detraibilità/deducibilità ai fini fiscali.

Istituzione del Fondo e dotazione iniziale (commi 1-2)

Il comma 1 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici di cui all’art. 1, vale a dire quelli verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Il riferimento agli eventi sismici di cui all’art. 1 è stato introdotto durante l’esame al Senato, al fine di riferire il Fondo non solo al sisma del 24 agosto, ma anche ai sismi successivi.

 

Il comma 2 assegna al fondo una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l’anno 2016, per l’attuazione degli interventi di immediata necessità previsti dal decreto.

Si segnala che l’articolo 20 del decreto legge in esame, al comma 1, prevede che una quota - pari a complessivi 35 milioni di euro - delle risorse del Fondo sia trasferita sulle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni interessate dall'evento sismico in qualità di vice commissari, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese, con sede o unità locali ubicate nei territori interessati dagli eventi sismici, che hanno subito danni.

Contabilità speciali del Commissario e dei vice-commissari e relative risorse (commi 3-4)

I commi 3 e 4 prevedono l’apertura, presso la tesoreria statale, di contabilità speciali intestate:

·      al commissario straordinario. Su tale contabilità confluiscono le risorse:

- provenienti dal Fondo per la ricostruzione e destinate al finanziamento degli interventi di riparazione/ripristino/ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee, nonché alle spese di funzionamento e per l’assistenza alla popolazione;

- derivanti dalle erogazioni liberali, che sono finalizzate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici;

- a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all’art. 1 (per tali risorse la norma non prevede una confluenza obbligatoria, ma solo eventuale, “possono”), ivi incluse le risorse del FSUE (Fondo di solidarietà dell’Unione Europea), ad esclusione di quelle finalizzate al rimborso delle spese sostenute nella fase di prima emergenza. Il riferimento agli eventi sismici di cui all’articolo 1 è stato introdotto durante l’esame al Senato, al fine di riferire la norma non solo al sisma del 24 agosto, ma anche agli eventi sismici successivi.

Si ricorda che il Fondo di solidarietà dell’Unione Europea (FSUE), istituito e disciplinato dal Regolamento (CE) n. 2012/2002 (come modificato dal regolamento (UE) n. 661/2014), rappresenta il principale strumento che l’UE mette a disposizione in caso di calamità naturali.

Come risulta da un comunicato stampa della Protezione civile, il 16 novembre scorso, l'Italia ha inviato alla Commissione europea il fascicolo relativo alla richiesta di attivazione del Fondo di solidarietà per l'emergenza causata dal sisma del 24 agosto.

Come previsto dal citato regolamento istitutivo del Fondo (come modificato nel 2014), "la Commissione valuta se sussistono le condizioni per la mobilitazione del Fondo e determina l’importo di ogni eventuale contributo finanziario del Fondo nel minor tempo possibile e comunque entro sei settimane dal ricevimento della domanda, contate a partire dalla data di ricevimento della domanda completa escludendo il tempo necessario per la traduzione, e nei limiti delle disponibilità finanziarie."

L’art. 9, comma 5, del D.L. 69/2013 (c.d. decreto del fare) ha precisato che le risorse economiche rivenienti dal FSUE destinate agli interventi di emergenza sono accreditate al Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, per essere poi trasferite alle gestioni commissariali attivate per fronteggiare gli interventi citati oppure, in mancanza, alle amministrazioni competenti.

·      ai vice-commissari. Tali contabilità sono istituite per consentire la gestione, da parte dei vice-commissari, delle risorse trasferite dal commissario straordinario per l’attuazione degli interventi loro delegati.

Disciplina delle erogazioni liberali a favore del sisma (commi 5-7)

In base al comma 5, le donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della protezione civile, che (per quanto stabilito dal comma 3) confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario, sono utilizzati nel rispetto delle procedure previste all’interno di protocolli di intesa, atti, provvedimenti, accordi e convenzioni diretti a disciplinare l’attivazione e la diffusione di numeri solidali, e conti correnti, a ciò dedicati.

L'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389 (come sostituito dall’art. 4 della successiva ordinanza n. 391), ad integrazione delle risorse raccolte attraverso il numero solidale 45500, ha autorizzato il Dipartimento della protezione civile ad aprire un conto corrente fruttifero e previsto il versamento delle risorse in esso giacenti, al termine della raccolta fondi, sul conto infruttifero di tesoreria n. 22330, aperto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri presso la tesoreria Centrale dello Stato. Lo stesso articolo dispone che tali risorse siano poi gestite secondo le modalità previste dal Protocollo d'intesa per l'attivazione e la diffusione di numeri solidali per la raccolta di fondi da destinare alle popolazioni colpite da calamità naturali sottoscritto in data 27 giugno 2014 tra il Dipartimento della Protezione civile, la RAI e gli operatori della comunicazione e della telefonia, approvato con decreto del 17 ottobre 2014, n. di rep. 3903, registrato alla Corte dei Conti in data 18 novembre 2014, Reg. 2970.

Si ricorda, in particolare, che l’articolo 6 del protocollo, al fine di valutare le iniziative da finanziare e di garantire la gestione trasparente delle risorse raccolte tramite i numeri solidali, prevede che con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, entro un mese dal termine della raccolta fondi, sia istituito un Comitato dei Garanti composto da membri, scelti tra persone di indiscussa moralità ed indipendenza, su proposta delle Regioni interessate. La durata del Comitato è connessa con la conclusione delle attività derivanti dalle raccolte per le singole emergenze. Alle riunioni del Comitato partecipano anche i soggetti attuatori, per fornire informazioni sullo stato di realizzazione degli interventi, e le Regioni interessate.

L’art. 4 dell’ordinanza n. 389/2016 ha altresì autorizzato il Dipartimento della protezione civile a stipulare con singoli donatori protocolli d'intesa volti a finalizzare specifiche risorse donate dagli stessi all'attuazione di singoli progetti, da individuare successivamente in modo congiunto con i Presidenti delle Regioni, ove gli interventi saranno realizzati. La stipula del Protocollo d'intesa è condizionata alla circostanza che l'importo donato consenta la realizzazione piena ed esclusiva dell'intervento.

 

Nel corso dell’esame al Senato è stato corretto il richiamo alle disposizioni della citata ordinanza n. 389/2016, emanata in data 28 agosto e non, come riportato nel testo iniziale del decreto-legge, in data 26 agosto.

 

Il comma 6 prevede l’integrazione del Comitato dei garanti previsto dal succitato Protocollo d’intesa 27 giugno 2014 per la gestione delle risorse raccolte tramite numeri solidali.

Tale integrazione viene prevista al fine di utilizzare le risorse in questione per la realizzazione di interventi per la ricostruzione e la ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici.

Per tali finalità, il Comitato dei garanti è integrato da un rappresentante designato dal commissario straordinario che sottopone al Comitato anche i fabbisogni per la ricostruzione delle strutture destinate ad usi pubblici.

Tali fabbisogni sono determinati sulla base del quadro delle esigenze rappresentato dal Soggetto attuatore per il monitoraggio delle attività per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza e delle strutture temporanee ad usi pubblici, a seguito dell’implementazione delle previste soluzioni temporanee.

L’art. 3, comma 2, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, ha nominato Marco Guardabassi, dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Soggetto attuatore per il monitoraggio delle attività per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza e delle strutture temporanee ad usi pubblici.

Il comma 7 stabilisce che le donazioni effettuate mediante il numero solidale 45500 sono detraibili dalle imposte sui redditi e deducibili dal reddito d'impresa ai fini delle relative imposte.

A tal fine la norma rinvia a quanto previsto in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari dall’articolo 138, comma 14, della legge n. 388 del 2000 (per la detraibilità dalle imposte sui redditi) e dall’articolo 27 della legge n. 133 del 1999 (per la deducibilità dal reddito d’impresa), prevedendone l’applicazione anche in assenza dei decreti prefettizi volti a individuare le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti destinatari delle predette erogazioni, ai sensi del comma 4 del citato articolo 27.

 


 

Articolo 4-bis
(Disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori)

 

L’articolo 4-bis, inserito nel corso dell’esame al Senato, riproduce sostanzialmente l’articolo 2 del D.L. 205/2016 (A.S. n. 2594). La norma disciplina la procedura per l’individuazione delle aree da destinare all’insediamento di container, nonché per la stipula dei contratti per la fornitura, il noleggio e la disponibilità dei container medesimi. Specifiche disposizioni riguardano l’acquisizione dei moduli per le esigenze abitative rurali ed il fabbisogno di tecnostrutture per stalle e fienili.

Il D.L. 205/2016, che è stato assegnato al Senato, reca ulteriori disposizioni volte a fronteggiare l'aggravarsi delle conseguenze degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016. Il contenuto del decreto legge, in conseguenza delle modifiche approvate nel corso dell’esame al Senato, confluisce nel decreto in esame.

La procedura per l’individuazione delle aree destinate ad insediamenti di container (comma 1)

In particolare, il comma 1 prevede che i sindaci dei Comuni dei territori interessati dagli eventi sismici di cui all’articolo 1 del decreto legge in esame, ossia gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo (per una definizione più puntuale dell’ambito di applicazione del decreto, si rinvia alla scheda dell’articolo 1), forniscano indicazioni al Dipartimento della protezione civile con riguardo alle aree da destinare agli insediamenti di container, che devono essere immediatamente rimuovibili al cessare delle esigenze abitative collegate ai predetti eventi. In assenza di tali indicazioni, la norma prevede che il Capo del Dipartimento della protezione civile provveda d'intesa con i Presidenti  delle citate Regioni.

Ai fini dell’individuazione delle suddette aree, la disposizione richiama due criteri: la preferenza per le aree pubbliche, rispetto a quelle private, e il contenimento del relativo numero.

Sulla base di tali criteri, l’individuazione di dette aree da destinare agli insediamenti di container è finalizzata, tenuto conto dell'approssimarsi della stagione invernale, a:

1)  individuare soluzioni che consentano, nelle more della fornitura  di diverse soluzioni abitative, un'adeguata sistemazione alloggiativa delle popolazioni, in contesti in cui operino strutture che garantiscano il regolare svolgimento della vita della comunità locale;

2)  assicurare il presidio di  sicurezza del territorio.

 

Sulla base di quanto prevede il comma 1, i provvedimenti di localizzazione su aree private comportano la dichiarazione di sussistenza di grave necessità pubblica ed hanno valore di provvedimenti di occupazione d'urgenza.

L’articolo 7 della legge sul contenzioso amministrativo (legge n. 2248 del 1865, all. E), richiamato nella disposizione in esame, prevede che, qualora per grave necessità pubblica l'autorità amministrativa debba senza indugio disporre della proprietà privata, essa provvede con decreto motivato, senza pregiudizio dei diritti dei destinatari del provvedimento.

Ai provvedimenti in questione si applica la normativa vigente  concernente l’occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio e l’indennità per l'occupazione, ai sensi degli articoli 49 e  50  del  Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità (decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327).

L’art. 49 del D.P.R. 327/2001 consente all'autorità espropriante di disporre l'occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo con ordinanza, con notifica al proprietario del fondo e redazione del verbale sullo stato di consistenza dei luoghi. La norma prevede l’applicazione  di tali disposizioni, in quanto compatibili, nel caso di frane, alluvioni, rottura di argini e in ogni altro caso in cui si utilizzano beni altrui per urgenti ragioni di pubblica utilità. L’art. 50 stabilisce, nel caso di occupazione di un'area, una indennità dovuta al proprietario per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua.

La predisposizione delle aree individuate e l’installazione dei  moduli destinati a funzioni abitative, uffici e servizi connessi (commi 2 e 3)

Il comma 2 demanda a una ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile la definizione delle modalità di predisposizione delle aree, comprensiva della realizzazione delle opere infrastrutturali strettamente necessarie alla immediata fruizione degli insediamenti, anche in relazione alla effettiva capacità operativa dei soggetti individuati.

Il comma 3 prevede che sia il Dipartimento della protezione civile a provvedere alla installazione dei moduli destinati ad esigenze abitative, uffici e servizi connessi, nel più breve tempo possibile, in relazione all'avanzamento dei lavori di predisposizione delle aree.

La procedura per la stipula dei contratti per la fornitura, il noleggio, la disponibilità dei container (commi 4-7)

Il comma 4 stabilisce che il Dipartimento della protezione civile, anche avvalendosi di CONSIP S.p.a, proceda allo svolgimento di procedure negoziate, anche finalizzate alla individuazione contestuale di una pluralità di aggiudicatari, per la stipula di contratti aventi ad oggetto la fornitura, il noleggio, la disponibilità dei container, nonché correlati servizi e beni strumentali.

La norma consente in particolare di avviare le suddette procedure negoziate, senza previa pubblicazione di un bando di gara, in quanto ritenute sussistenti le condizioni di estrema urgenza di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

L'articolo 63, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti pubblici, sulla scorta di quanto prevede l’articolo 32 della direttiva 2014/24/UE, sugli appalti pubblici, consente, infatti, l’utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura negoziata non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.

 

Per lo svolgimento delle procedure negoziate previste, il comma 5 consente di derogare all’articolo 40, comma 1, del Codice sui contratti pubblici, relativamente all’obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione, e all’art. 93 del medesimo Codice, riguardante le garanzie per la partecipazione alla procedura, nonché all'obbligo di utilizzo della banca dati AVCPass, istituita presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ai fini dell’acquisizione dei documenti per comprovare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici.

L’art. 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016 disciplina la garanzia a corredo dell’offerta; in particolare, il comma 1 prevede che l'offerta sia corredata da una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria” pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

La norma stabilisce altresì che, anche in relazione alle modalità di esecuzione della fornitura, resta fermo il potere di deroga ulteriore attraverso le ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992,  n.  225.

L'ordinanza n. 406 del 12 novembre 2016 detta disposizioni che si intrecciano con quanto previsto dall’articolo 2 del decreto legge in esame. L'articolo 1 di tale ordinanza prevede, infatti, all'esito dell'espletamento delle procedure negoziate, la stipula di Accordi Quadro ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo n. 50/2016 a favore del Dipartimento della protezione civile, delle Regioni, dei Comuni e delle strutture operative interessate, sulla base delle esigenze condivise.

In considerazione dell’estrema urgenza della fornitura, alla verifica dei requisiti relativi alla partecipazione alle procedure negoziate si provvede con le modalità previste dall’art. 163, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Nel ricordare che tale norma disciplina le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile, si segnala che il richiamato comma 7 prevede che gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che l'amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento, e nel caso che, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto.   

L'ordinanza 406/2016 prevede tra l'altro il ricorso all’ulteriore deroga alle seguenti disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nei termini indicati:

- 31, allo scopo di consentire la nomina dei responsabili unici del procedimento e dei direttori dell’esecuzione nell’ambito del personale dei Comuni presso cui saranno installati i moduli abitativi, nonché del personale delle altre componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile;

- 63, comma 6, anche all’ulteriore scopo di consentire la più ampia partecipazione alla procedura negoziata degli operatori economici;

- 68, allo scopo di consentire il reperimento, nel più breve tempo possibile, dei moduli abitativi;

- 74, comma 4, allo scopo di accelerare le procedure di aggiudicazione;

- 75, comma 3, allo scopo di consentire l’utilizzo di mezzi straordinari nell’invito dei candidati;

- 79, allo scopo di consentire una rapida definizione della procedura di aggiudicazione, onde accelerare la fornitura dei moduli abitativi;

- 97, commi 2 e 5, allo scopo di consentire una rapida definizione della procedura di aggiudicazione, onde accelerare la fornitura dei moduli abitativi.

 

Qualora non sia possibile individuare più operatori economici per l'affidamento dei contratti per la fornitura, il noleggio, la disponibilità dei container, nonché correlati servizi e beni strumentali, in tempi compatibili con l'urgenza di rispondere alle immediate esigenze abitative della popolazione interessata, il comma 6 consente lo svolgimento della procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, con l'unico operatore eventualmente disponibile, tenuto anche conto della possibilità di suddivisione in lotti degli interventi da affidare in appalto.

Si ricorda che il comma 6 dell’articolo 63 del Codice dei contratti pubblici prevede, nell’ambito della procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, la selezione di almeno cinque operatori da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione. La direttiva 2014/24/UE non reca disposizioni in ordine al numero di operatori da coinvolgere nella selezione.

 

Da ultimo, il comma 7 prevede che i comuni acquisiscano i servizi necessari, attraverso le procedure previste con le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, al fine di assicurare la gestione delle aree temporanee.

I moduli per le esigenze abitative rurali ed il fabbisogno di tecnostrutture per stalle e fienili (commi 8-10)

Specifiche disposizioni riguardano l’acquisizione dei moduli destinati a soddisfare esigenze abitative rurali ed il fabbisogno di tecnostrutture per stalle e fienili destinate al ricovero invernale del bestiame. Il comma 8 consente, infatti, in sede di esecuzione dei contratti, già stipulati o da stipulare, aventi ad oggetto i moduli necessari a tale scopo, la possibilità di richiedere un  aumento  delle prestazioni alle stesse condizioni previste dal contratto originario, in deroga ai limiti di cui all'articolo 106, comma  12,  del  Codice dei contratti pubblici. 

L’art. 106, comma 12, del Codice dei contratti pubblici consente alla stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

 

Nel caso in cui il ricorso alle procedure di cui al comma 8 risulti insufficiente a soddisfare i fabbisogni, il comma 9 prevede la possibilità di interpellare in ordine progressivo i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara per nuove ed ulteriori aggiudicazioni delle forniture oggetto delle gare espletate, alle medesime condizioni alle quali è stata effettuata l'aggiudicazione originaria, in deroga alle disposizioni vigenti.

Qualora anche l’interpello progressivo dei partecipanti non consenta di procedere alle ulteriori aggiudicazioni, il comma 9 consente di svolgere una nuova procedura di affidamento, applicando le procedure disciplinate dai commi 4, 5 e 6 dell’articolo in esame relativamente al ricorso a procedure negoziate senza pubblicazione del bando, anche con un solo operatore eventualmente disponibile, nonché alle deroghe alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici ivi richiamate.

Rispetto al testo del decreto legge n. 205/2016, nel caso in cui l'attuazione delle misure di cui al comma 8 e al comma 9 non consenta di conseguire gli obiettivi di tempistica e dimensionamento degli interventi necessari, si prevede la possibilità che i citati moduli possano essere acquistati e installati direttamente dagli operatori danneggiati, con modalità disciplinate con apposite ordinanze di protezione civile.

 

Il comma 10 estende la possibilità di applicare l’aumento delle prestazioni previste (secondo le  disposizioni di cui al comma 8), in deroga ai limiti contenuti nella normativa vigente sui contratti pubblici, anche in sede di esecuzione dei contratti aventi ad oggetto la fornitura, il noleggio, la disponibilità dei container, nonché correlati servizi e beni strumentali, nonché ai contratti già conclusi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in relazione ad altre tipologie di  moduli abitativi e container.

Disposizioni finali (commi 11-13)

Il comma 11 stabilisce che, per lo svolgimento delle suddette attività, il Dipartimento della protezione civile e i Comuni possono  avvalersi anche delle componenti e delle strutture operative del  Servizio  nazionale della protezione civile.

In base a quanto dispone l’articolo 6 della legge n. 225/92, all'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.  Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile (ai sensi dell’articolo 11 della citata legge n. 225): il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile; le Forze armate; le Forze di polizia; il Corpo forestale dello Stato; i Servizi tecnici nazionali; i gruppi nazionali di ricerca scientifica; la Croce rossa italiana; le strutture del Servizio sanitario nazionale; le organizzazioni di volontariato; il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).

Il comma 12 richiama il rispetto, per le procedure contrattuali disciplinate dall’articolo in esame, dei principi di trasparenza e imparzialità e prevede la trasmissione dei relativi atti all'ANAC, ai fini dell'effettuazione dei controlli di competenza.

Il comma 13 prevede che all'attuazione delle disposizioni - di cui all’articolo in commento - si provvede  nei  limiti  delle  risorse  stanziate per la gestione dell'emergenza nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali (FEN) di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225 del 1992.

 

Si ricorda che con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato d'emergenza per i territori colpiti, fino al centottantesimo giorno dalla medesima data del 25 agosto, e sono stati stanziati 50 milioni di euro per gli interventi di immediata necessità, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

Successivamente, con la delibera del 27 ottobre 2016, gli effetti della dichiarazione di stato d'emergenza, già adottata il 25 agosto scorso, sono stati estesi agli eventi sismici che hanno colpito in data 26 ottobre le Regioni Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, per destinare 40 milioni di euro e consentire al Capo del Dipartimento della Protezione civile di assicurare con la massima tempestività ed efficienza gli interventi necessari all'assistenza alle popolazioni colpite.

Ai nuovi eventi sismici verificatisi il 30 ottobre 2016, con la delibera 31 ottobre 2016 il Consiglio dei ministri ha provveduto ad estendere ulteriormente gli effetti della citata dichiarazione dello stato d'emergenza del 25 agosto 2016 e autorizzato lo stanziamento di ulteriori 40 milioni di euro.

Anche i due predetti stanziamenti attingono alle risorse del Fondo per le emergenze nazionali.

 


 

Articolo 5
(Ricostruzione privata)

 

L’articolo 5 elenca i criteri che, una volta definiti dal Commissario, devono essere applicati al processo di ricostruzione, nonché per il monitoraggio sull’utilizzo delle risorse. Vengono inoltre individuate le tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, che possono beneficiare di contributi fino alla copertura integrale delle spese occorrenti. L’articolo disciplina poi la concessione e la fruizione dei finanziamenti agevolati, che rappresentano la modalità con cui sono erogati i contributi destinati ad interventi di carattere “non direttamente assistenziale” (cioè destinati alla riparazione/ricostruzione di edifici, al rimborso di danni a beni/prodotti delle attività economiche e alla delocalizzazione di imprese). Una specifica disposizione rinvia alla legge di bilancio la determinazione dell'importo complessivo degli stanziamenti da autorizzare in relazione alla quantificazione dei danni e delle risorse necessarie.

Criteri, definiti dal Commissario, per il processo di  ricostruzione (comma 1)

Il comma 1 elenca i provvedimenti che il Commissario deve adottare ai fini dell’applicazione dei benefici e del riconoscimento dei contributi nell’ambito dei territori “di cui all’articolo 1”.

Riguardo al riferimento ai territori di cui all’articolo 1, va sottolineato, come già chiarito dalla relazione illustrativa al disegno di legge A.S. 2567, che tale rinvio riguarda non solo i Comuni inclusi negli allegati 1 e 2, ma anche gli altri comuni danneggiati ove, su richiesta degli interessati, venga dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni verificatisi e gli eventi sismici, comprovato da apposita perizia asseverata.

 

Per le finalità indicate, il comma 1 prevede che il commissario straordinario provveda all’emanazione di provvedimenti, anche a mezzo di ordinanze (ai sensi dell’articolo 2, comma 2), volti a:

a) individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato distinguendo:

- interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi che presentano danni lievi;

- interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione puntuale con adeguamento sismico delle abitazioni e attività produttive danneggiate o distrutte che presentano danni gravi;

- interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti;

b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione, con adeguamento sismico degli edifici distrutti, e di ripristino, con miglioramento sismico degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecosostenibile e l’efficientamento energetico. La lettera in esame sottolinea che i citati criteri sono vincolanti per tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel processo di ricostruzione;

c, d) individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali è possibile l’utilizzo dei criteri di cui alla lettera b) per:

- gli interventi immediati di riparazione;

- gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione puntuale degli edifici destinati ad abitazione o attività produttive distrutti o che presentano danni gravi.

In entrambi i casi - disciplinati dalle lettere c) e d) – viene previsto che il Commissario, con apposito provvedimento, definisca le relative procedure e modalità di attuazione;

e) definire i criteri per la perimetrazione (che dovrà essere effettuata dalle Regioni entro 30 giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni commissariali) di centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali l’attuazione degli interventi avverrà attraverso strumenti urbanistici attuativi;

f) stabilire i parametri da adottare per la determinazione del costo degli interventi e i costi parametrici.

Interventi e danni per i quali sono erogabili contributi (comma 2)

Il comma 2 elenca le tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici oggetto del decreto-legge, e localizzate nei territori dei Comuni colpiti (cioè quelli di cui all’articolo 1), che possono beneficiare di contributi, fino al 100% delle spese occorrenti. Tali tipologie, per comodità di lettura delle disposizioni successive, possono essere classificate in due gruppi:

·      interventi “non direttamente assistenziali”, cioè su edifici, rimborsi di danni e delocalizzazioni di imprese (lettere a), b), c), d) e) e g):

a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, nonché delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

La congiunzione “e” è stata aggiunta nel corso dell’esame al Senato onde chiarire che la norma riguarda sia gli immobili di edilizia abitativa che quelli ad uso produttivo.

b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività economiche, solidaristiche/sindacali e di servizi (la norma fa riferimento alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari), previa presentazione di perizia asseverata;

c) danni economici subiti da prodotti agricoli ed alimentari che, alla data dell’evento sismico, erano in corso di maturazione o di stoccaggio (inteso come conservazione in deposito di merci e prodotti per un breve periodo di tempo, nella quantità necessaria per l'immissione periodica al consumo) ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di perizia asseverata;

Si tratta dei soli prodotti agricoli ed alimentari di qualità individuati dal regolamento (UE) n.1151/2012, prodotti agricoli che, ai sensi dell’art. 1 del regolamento citato, hanno caratteristiche che conferiscono valore aggiunto a motivo dei metodi di produzione o di trasformazione usati o del loro luogo di produzione o di commercializzazione.

d) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;

e) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;

Si fa presente che l’articolo 14 del decreto-legge in esame disciplina il finanziamento degli interventi per la ricostruzione degli edifici pubblici, nonché sui beni del patrimonio artistico e culturale. 

g) delocalizzazione temporanea delle attività economiche/produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità;

·      interventi “assistenziali diretti”, cioè oneri per la sistemazione di alloggi e traslochi e per interventi a carattere sociale (lettere f), h) e i)):

f) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l’autonoma sistemazione, per traslochi, depositi, e per l’allestimento di alloggi temporanei;

h) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell’emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;

i) interventi per far fronte ad interruzioni di attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di soggetti privati, senza fine di lucro.

 

Si fa notare che le tipologie considerate sono grosso modo le stesse contemplate dall’art. 3 del D.L. 74/2012, adottato in seguito agli eventi sismici che hanno colpito le province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.

 

Il comma 2 dispone altresì che la concessione dei contributi avverrà sulla base dei danni effettivamente verificatisi, mediante l’emanazione di provvedimenti commissariali, in coerenza con i criteri stabiliti nel decreto in esame.

Modalità di erogazione dei contributi (commi 3-6 e 8)

Contributi erogati sotto forma di finanziamenti agevolati (comma 3)

Il comma 3 disciplina l’erogazione dei contributi per gli interventi e i danni del “primo gruppo” (vale a dire quelli elencati dalle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2).

In tal casi i contributi sono erogati con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori (SAL) relativi all’esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all’esecuzione degli interventi ammessi a contributo.

Modalità di erogazione dei finanziamenti agevolati (commi 4-6 e 8)

Il comma 4 consente alle banche di attingere alla provvista di liquidità fornita da Cassa Depositi e Prestiti al fine di concedere finanziamenti agevolati ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici. Tali operazioni sono assistite da garanzia dello Stato.

Si tratta di un’attività consentita in passato da altre norme, con analoghe finalità di sostegno al tessuto sociale e produttivo di territori colpiti da calamità naturali.

 

Si ricorda tra tali norme l’articolo 3, comma 1 e 3, del D.L. n. 39/2009 (legge n. 77/2009), il quale prevede che le banche operanti nei territori colpiti dal sisma nella regione Abruzzo dell’aprile 2009, possano contrarre finanziamenti con Cassa depositi nell’ambito di un plafond predefinito e messo a disposizione dalla predetta società, per la concessione di finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato ai privati per la costruzione, ricostruzione e riparazione dell’abitazione principale distrutta dal sisma. Successivi analoghi interventi legislativi (articolo 11, comma 7 del D.L. n. 174/2012 e articolo 3-bis del D.L. n. 95/2012) hanno poi previsto che CDP metta a disposizione delle banche ulteriori plafond finalizzati a finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione e al sostegno alle attività produttive dei territori colpiti da calamità, quali il sisma del maggio 2012 in Emilia Romagna. Il meccanismo ha consentito, da un lato, l’immediata disponibilità delle risorse per i soggetti danneggiati e, dall’altro, la diluizione nel tempo degli oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli oneri di tali finanziamenti agevolati (per capitale e interessi, ovvero per i soli interessi a seconda dell’iniziativa) sono interamente posti a carico dello Stato, mediante il riconoscimento ex lege di un credito di imposta ai soggetti beneficiari, ceduto alle banche in luogo del pagamento delle rate dei finanziamenti.

Sul punto è intervenuta anche la legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015, articolo 1, commi 422-428) consentendo di utilizzare tali meccanismi per far fronte ai danni per calamità occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive (ex articolo 5, comma 2, lett. d) della legge n. 225/1992), nei territori colpiti, individuati dalle deliberazioni del Consiglio dei Ministri.

Le menzionate norme riconoscono contributi a favore dei cittadini e delle imprese danneggiate, entro limiti massimali prestabiliti, da riconoscere mediante l'attivazione di finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato, corredati da un credito di imposta che viene utilizzato in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. La legge medesima, che indica un limite massimo pari a 1.500 milioni di euro del plafond per i finanziamenti agevolati, delinea una autorizzazione di spesa massima di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 per il credito d’imposta.

Con particolare riferimento alle modalità di fruizione del menzionato credito d'imposta il Governo – nella risposta all’interrogazione a risposta immediata in Commissione VI Finanze n. 5-09540 del 22 settembre 2016 - ha fatto presente che il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che dispone le modalità attuative di tali nuovi meccanismi, in analogia con quanto disposto con i provvedimenti dell'11 gennaio 2013 e del 4 febbraio 2013 sulle modalità di fruizione del credito d'imposta in caso di finanziamento agevolato a favore dei soggetti colpiti dal menzionato sisma del 20 e 29 maggio 2012, consente che il credito d'imposta sia utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere alla banca le rate di rimborso del finanziamento stesso.

Scopo della norma è consentire a cittadini ed imprese di usare unicamente la provvista finanziaria, senza dover versare rate di capitale o di interessi, il cui onere viene scontato dagli istituti di credito direttamente nei confronti dell'erario. Tale modalità consente anche al contribuente incapiente di fruire del credito d'imposta.

La costituzione del nuovo plafond è stata deliberata da CDP a maggio 2016. Il 17 novembre 2016 CDP e ABI hanno sottoscritto la convenzione che ha definito le regole per la concessione dei finanziamenti.

Il quadro regolatorio è stato completato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, che ha stabilito criteri e massimali dei contributi concedibili, e successivamente dalle ordinanze di protezione civile adottate in sua attuazione, una per ciascuna Regione interessata.

Tale procedimento, come riferisce il Governo nella summenzionata risposta, è compatibile con i limiti previsti dall'articolo 50 del Regolamento dell'Unione Europea n. 651/2014 in materia di aiuti di stato, in base al quale questi benefìci sono dichiarati compatibili con le regole dell’UE e sono pertanto esclusi dall'obbligo di notifica.

 

Più in dettaglio, le norme in esame chiariscono che, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dall’evento sismico, i soggetti autorizzati all’esercizio del credito operanti nei territori colpiti dal sisma, individuati dall’articolo 1 del provvedimento (alla cui scheda si rinvia) possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l’Associazione bancaria italiana (ABI), ai sensi dell’articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269.

 

La richiamata norma del D.L. n. 269 del 2003 prevede che Cassa Depositi e Prestiti possa utilizzare i fondi provenienti dalla raccolta del risparmio postale (cd. gestione separata) per il compimento di ogni operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale nei confronti di Stato, regioni, enti locali, enti pubblici ed organismi di diritto pubblico, ovvero promossa dai medesimi soggetti, nonché nei confronti di soggetti privati per il compimento di operazioni nei settori di interesse generale, tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione.

 

Si affida a decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, adottati entro il 18 novembre 2016 (30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame), il compito di concedere le garanzie dello Stato e definire criteri e le modalità di operatività delle stesse garanzie. Tali garanzie dello Stato sono elencate nell’allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 31 della legge di contabilità pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196).

 

Il comma 5 dell’articolo in esame prevede, per i beneficiari dei finanziamenti agevolati, un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione.

Il credito è pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito d’imposta sono affidate a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, che è stato adottato entro il 4 novembre 2016.

Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell’ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all’Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l’ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l’importo delle singole rate.

Anche tale disposizione ricalca quanto disposto da analoghe norme in occasione di precedenti calamità naturali (v. art. 3-bis del D.L. 95/2012).

 

Il comma 6 disciplina la durata e le caratteristiche dei finanziamenti agevolati. In particolare, i finanziamenti agevolati hanno durata massima venticinquennale e possono coprire le eventuali spese già anticipate dai soggetti beneficiari, anche con ricorso al credito bancario, successivamente ammesse a contributo.

Si chiarisce che i contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego dello stesso, ovvero di suo utilizzo anche parziale per finalità diverse da quelle indicate dall’articolo in esame.

Ove il contratto di finanziamento sia risolto, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. Nel caso di mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, si prevede che il finanziatore comunichi al commissario straordinario, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l’ammontare dovuto.

Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all’articolo 4.

Resta fermo il diritto del finanziatore a recuperare le somme erogate e i relativi interessi, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, nei confronti dell’erario, mediante compensazione con modello F24 (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).

Ai sensi del comma 8, le disposizioni in tema di finanziamenti agevolati e credito d’imposta (commi 5 e 6), oltre a quelle relative all’erogazione dei contributi (comma 3) si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, in particolare dall’articolo 50.

 

Detto regolamento dichiara alcune categorie di aiuti di stato compatibili con il mercato interno UE. Il menzionato articolo 50, in particolare, chiarisce che i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica alla Commissione, purché soddisfino specifiche condizioni, tra cui:

-       riconoscimento da parte delle autorità pubbliche competenti del carattere di calamità naturale dell'evento;

-       nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il danno subito dall'impresa.

I regimi di aiuti connessi a una determinata calamità naturale sono adottati nei tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento. Gli aiuti relativi a tali regimi sono concessi entro quattro anni dal verificarsi dell'evento.

 

Criteri e modalità attuative (comma 7)

In base al comma 7, il commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti (adottati d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze), i criteri e le modalità attuative dell’articolo in esame, anche per garantire uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull’utilizzo delle risorse disponibili, e assicurare il rispetto dei limiti di spesa allo scopo autorizzati.

 

Ulteriori risorse da stanziare con la legge di bilancio (comma 9)

Il comma 9 affida alla legge di bilancio la determinazione dell'importo complessivo degli stanziamenti da autorizzare, in relazione alla quantificazione dell'ammontare dei danni e delle risorse necessarie per gli interventi disposti dall’articolo in esame.

Si segnala che l’articolo 1, comma 362, del disegno di legge di bilancio 2017, non modificato nel corso dell’esame alla Camera (A.C. 4127-bis- A), autorizza, tra l’altro, 6,1 miliardi di euro (100 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047) per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, per la ricostruzione privata (di cui all'articolo in esame).

 


 

Articolo 6
(Criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti
agevolati per la ricostruzione privata)

 

L’articolo 6 disciplina le tipologie di danni agli edifici e, per ognuna di queste, gli interventi di ricostruzione e recupero ammessi a contributo. Sono altresì individuate le categorie di soggetti che, a domanda, e alle condizioni previste, possono beneficiare dei contributi. La misura del contributo è generalmente riconosciuta nella percentuale del 100%, tranne in alcuni casi (disciplinati dal comma 5) relativi alle unità immobiliari ubicate nei comuni non inclusi negli allegati 1 e 2. Ulteriori disposizioni (dettate dai commi 9-13) riguardano: la dichiarazione dei requisiti; l’introduzione di deroghe alla disciplina civilistica sulle deliberazioni condominiali; la non applicazione delle norme del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) ai contratti stipulati dai privati; nonché la fissazione di criteri di selezione dell’impresa a cui il beneficiario dei contributi affiderà i lavori.

Si segnala che, sulla base di un comunicato di rettifica pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 22 ottobre 2016, sono stati soppressi i commi 5 e 6 dell’articolo in esame. La prima di tali disposizioni riguardava la misura del contributo da erogare alle unità immobiliari ubicate in comuni diversi da quelli dell’allegato 1 prevedendo che, qualora gli immobili fossero ricompresi all’interno di unità minime di intervento (UMI) in centri storici e borghi caratteristici, la percentuale del contributo dovuto fosse pari al 100%.  La disposizione di cui al comma 6, in base alla quale il contributo concesso è al netto dell’indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici comunque percepiti dall’interessato, era identica a quella del successivo comma 8 (ora comma 6).

Conseguentemente sono stati rinumerati i restanti commi dell’articolo 6. L’analisi dell’articolo tiene, conto, pertanto del contenuto dell’articolo come risultante a seguito della predetta rettifica.

 

Tipologie di danni agli edifici e interventi di ricostruzione e recupero ammessi a contributo (commi 1 e 8)

Il comma 1 disciplina le opere ammissibili a contribuzione nell’ambito degli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi sismici (che dovranno essere attuati nel rispetto di limiti, parametri e soglie stabiliti con appositi provvedimenti commissariali, anche a mezzo di ordinanze, ai sensi dell’art. 2, comma 2), distinguendo tre diverse classi di danno, come schematizzato dalla tabella seguente:


 

Danni subiti dall’immobile

Costi ammessi a contributo

Contributo

Distrutto (lettera a)

Costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne, e delle parti comuni dell’intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell’ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche che prevedono l’adeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell’adeguamento igienico-sanitario ed energetico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%
dei costi ammessi a contributo

Danni lievi (lettera b)

livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia appositamente stabilita

Costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell’intero edificio

Danni gravi (lettera c)

livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia appositamente stabilita

Costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico, compreso l’adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell’intero edificio

 

Il comma 8 include tra le spese ammissibili a finanziamento anche le spese relative alle prestazioni tecniche e amministrative, nei limiti previsti dall’art. 34, comma 5.

Il citato comma 5 prevede che il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, è stabilito nella misura del 10%, è al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali ed è analiticamente disciplinato con provvedimenti commissariali, che possono riconoscere un eventuale contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2%.

Si fa notare che il comma in esame è stato modificato, nel corso dell’esame al Senato, al fine di contemplare anche le spese amministrative. Il testo iniziale del decreto, infatti, fa riferimento alle sole “spese relative alle prestazioni tecniche dei professionisti abilitati”. La modifica ha inoltre inciso sulla parte della disposizione che, nel testo iniziale, fissa il limite massimo complessivo del 10 per cento dell'importo ammesso a finanziamento: il nuovo testo fa infatti riferimento ai limiti previsti dall’art. 34, comma 5.

Soggetti beneficiari dei contributi e condizioni da rispettare (commi 2-3)

Il comma 2 individua le categorie di soggetti che, a domanda, e alle condizioni previste, possono beneficiare dei contributi disciplinati dal comma precedente, distinguendo le seguenti tipologie di immobili:

Immobili

Soggetti beneficiari
del contributo

Condizioni da rispettare

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale (lettera a)

Proprietari o usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari

- unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del D.P.C.M. 5 maggio 2011 (v. infra)

- il requisito “adibite ad abitazione principale” (inteso ai sensi dell’art. 13, comma 2, III-V periodo, del D.L. 201/2011, v. infra) doveva valere (*) alla data del 24 agosto 2016 (con riferimento ai Comuni inclusi nell’allegato 1) oppure alla data del 26 ottobre 2016 (con riferimento ai Comuni inclusi nell’allegato 2)

Unità immobiliari in locazione, comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa e adibite a residenza anagrafica del conduttore, comodatario o assegnatario (lettera b)

Proprietari o usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari

- unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del D.P.C.M. 5 maggio 2011 (v. infra)

- i requisiti indicati (concessione in locazione, comodato o assegnazione, nonché residenza anagrafica) dovevano valere (*) alla data del 24 agosto 2016 (con riferimento ai Comuni inclusi nell’allegato 1) oppure alla data del 26 ottobre 2016 (con riferimento ai Comuni inclusi nell’allegato 2)

- il contratto di locazione è stato regolarmente registrato ai sensi del D.P.R. 131/1986 (testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro)

- condizioni poste dal comma 3 (v. infra)

 

Unità immobiliari diverse dalle precedenti (lettera c), ad es. unità immobiliari adibite a seconda abitazione

Proprietari o usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia o familiari che si sostituiscano ai proprietari

- unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del D.P.C.M. 5 maggio 2011 (v. infra)

Strutture e parti comuni degli edifici (lettera d)

Proprietari o usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari, e per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato

- edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E ai sensi del D.P.C.M. 5 maggio 2011 (v. infra)

- negli edifici era presente un’unità immobiliare di cui alle lettere a), b) e c). Tale requisito doveva valere (*) alla data del 24 agosto 2016 (con riferimento ai Comuni inclusi nell’allegato 1) oppure alla data del 26 ottobre 2016 (con riferimento ai Comuni inclusi nell’allegato 2)

Unità immobiliari (nonché impianti e beni mobili strumentali all’attività) adibite all’esercizio dell’attività produttiva o ad essa strumentali (lettera e)

Titolari di attività produttive o chi (per legge, contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda) sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione

- viene prescritto il generico requisito “danneggiati dal sisma”, invece del richiamo alle classi B, C, E del D.P.C.M. 5 maggio 2011 (v. infra)

- il requisito di essere “adibite all’esercizio dell’attività produttiva o ad essa strumentali” doveva valere (*) alla data del 24 agosto 2016 (con riferimento ai Comuni inclusi nell’allegato 1) oppure alla data del 26 ottobre 2016 (con riferimento ai Comuni inclusi nell’allegato 2)

N.B. In carattere sottolineato sono indicate le condizioni relative all’entità del danno subito.

(*) Nel testo iniziale del decreto-legge i requisiti sono riferiti solamente alla data del 24 agosto 2016. Nel corso dell’esame al Senato, al fine di tener conto dell’inserimento dell’allegato 2 relativo ai comuni colpiti dalla crisi sismica iniziata il 26 ottobre 2016, le lettere a), b), d) ed e) sono state modificate riferendo a tale ultima data i requisiti relativi ai Comuni inclusi nell’allegato 2.

 

Si ricorda che l’articolo 13, comma 2, periodi III-V del decreto-legge n. 201 del 2011 individua le caratteristiche che deve avere l’immobile per essere qualificato “abitazione principale” ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – IMU.

In particolare, detta imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di lusso, ville e castelli), cui l’imposta continua ad applicarsi con specifiche agevolazioni (aliquota ridotta e detrazione). Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

 

Con riferimento al citato D.P.C.M. 5 maggio 2011, si ricorda che con esso sono stati approvati il modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica (scheda Aedes) ed il relativo manuale di compilazione.

Nel manuale citato, al punto 5.3 (intitolato “Esito di agibilità”), si forniscono le seguenti definizioni per gli esiti B, C ed E:

B. Edificio temporaneamente inagibile (tutto o parte) ma agibile con provvedimenti di pronto intervento

L’edificio, nello stato in cui si trova, è almeno in parte inagibile, ma è sufficiente eseguire alcuni provvedimenti di pronto intervento per poterlo utilizzare in tutte le sue parti, senza pericolo per i residenti. E’ necessario, in questo caso, che il rilevatore proponga gli interventi ritenuti necessari per continuare ad utilizzare l’edificio e che tali provvedimenti siano portati a conoscenza del Comune. Non è, invece, compito del rilevatore controllare che i provvedimenti consigliati vengano effettivamente realizzati.

Da tener presente che i provvedimenti cui ci si riferisce devono effettivamente essere di pronto intervento, cioè realizzabili in breve tempo, con spesa modesta e senza un meditato intervento progettuale. Nel caso contrario l’edificio deve essere considerato inagibile in tutto o in parte.

C. Edificio parzialmente inagibile

Lo stato di porzioni limitate dell’edificio può essere giudicato tale da comportare elevato rischio per i loro occupanti e quindi da indirizzare verso un giudizio di inagibilità. Nel caso in cui si possa ritenere che possibili ulteriori danni nella zona dichiarata inagibile non compromettano la stabilità della parte restante dell’edificio né delle sue vie di accesso e non costituiscano pericolo per l’incolumità dei residenti, allora si può emettere un giudizio di inagibilità parziale.

E. Edificio inagibile

L’edificio è inagibile per rischio strutturale, non strutturale o geotecnico.

L’edificio non può essere utilizzato in alcuna delle sue parti neanche a seguito di provvedimenti di pronto intervento. Questo non vuol dire che i danni non siano riparabili, ma che la riparazione richiede un intervento tale che, per i tempi dell’attività progettuale e realizzativa e per i relativi costi, è opportuno sia ricondotto alla fase della ricostruzione.

 

Condizione aggiuntiva indicata dal comma 3

Il comma 3 prevede che la concessione dei contributi di cui al comma 2, lettera b), sia subordinata all’impegno, assunto da parte del richiedente all’atto della presentazione della domanda di contributo, alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di locazione o di comodato o dell’assegnazione in essere alla data degli eventi sismici, successivamente all’esecuzione dell’intervento e per un periodo non inferiore a 2 anni.

In caso di rinuncia dell’avente diritto l’immobile deve essere concesso in locazione o comodato o assegnato ad altro soggetto temporaneamente privo di abitazione per effetto degli eventi sismici oggetto del presente decreto-legge (cioè quelli di cui all’art. 1).

Il riferimento agli eventi sismici di cui all’art. 1 è stato inserito nel corso dell’esame al Senato al fine di riferire la norma non solo al sisma del 24 agosto 2016 (come prevede il testo iniziale del presente decreto-legge), ma anche agli eventi sismici verificatisi successivamente.

Disciplina dei contributi (commi 4-7)

Percentuale riconoscibile pari al 100% (comma 4)

In base al comma 4, la percentuale riconoscibile è pari al 100% del contributo determinato secondo le modalità stabilite dai provvedimenti commissariali, tranne nei casi disciplinati dal comma 5.

Eccezioni previste per gli interventi di cui alla lett. c) del comma 2 (ad es. “seconde case”) su immobili ubicati in Comuni non elencati negli allegati 1 e 2 (comma 5)

Qualora gli interventi di cui alla lett. c) del comma 2 (ossia unità immobiliari diverse dall’abitazione principale e da quelle concesse, in locazione, comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa) riguardino immobili ubicati in Comuni diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2, il comma 5 prevede che la percentuale riconoscibile non supera il 50%, secondo le modalità stabilite dal Commissario con suoi provvedimenti, anche tramite ordinanza.

La percentuale rimane invece pari al 100% qualora gli immobili siano ricompresi all’interno di centri storici e borghi caratteristici. La norma, nell’indicare la percentuale del 100%, fa riferimento al valore del danno puntuale cagionato dall’evento sismico, come documentato a norma dell’articolo 12.

Calcolo del contributo (commi 6 e 7)

Il contributo concesso è al netto dell’indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall’interessato (comma 6).

Nel corso dell’esame al Senato è stato chiarito che il riferimento agli altri contributi riguarda quelli percepiti dall’interessato per le medesime finalità di quelli previsti dal decreto-legge in esame.

 

Il comma 7 prevede che, con provvedimenti commissariali, è individuata una metodologia di calcolo del contributo basata sul confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni di ciascun edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal commissario straordinario d’intesa con i vice commissari nell’ambito della cabina di coordinamento (prevista dall’art. 1, comma 5), tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilità.

Ulteriori disposizioni (commi 9-13)

Dichiarazione del possesso dei requisiti (comma 9)

Il comma 9 prevede che le domande di concessione dei finanziamenti agevolati contengono la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari per la concessione dei finanziamenti e dell’eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni.

Nel corso dell’esame al Senato è stato integrato il generico rinvio al D.P.R. 28 febbraio 2000, n. 445, previsto dal testo iniziale del decreto-legge, precisando che la citata dichiarazione dovrà essere resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Con il D.P.R. 445/2000 è stato adottato il testo unico in materia di documentazione amministrativa, dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. La dichiarazione sostitutiva di certificazione è un documento sottoscritto dall'interessato senza nessuna particolare formalità e presentato in sostituzione dei certificati: tali dichiarazioni possono riferirsi solo agli stati, qualità personali e fatti tassativamente elencati nell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è il documento, sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, a sua diretta conoscenza e non ricompresi nell'elencazione dell'articolo 46: in questo caso l'atto deve essere sottoscritto con firma autenticata (articolo 47 del Testo unico). Per le amministrazioni procedenti è previsto l'obbligo di effettuare idonei controlli (a campione ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà (art. 71). L'art. 75 del testo unico disciplina le sanzioni amministrative a carico del dichiarante in caso di dichiarazioni non veritiere. Oltre alle conseguenze amministrative, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

 

Decadenza in seguito ad alienazione (comma 10)

Il comma 10 disciplina il caso del proprietario che aliena il suo diritto sull’immobile a privati diversi da parenti o affini fino al quarto grado, prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di tali contributi. In tal caso egli decade dalle provvidenze e deve rimborsare le somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all’entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità e termini stabiliti da provvedimenti commissariali.

 

Deroghe alla disciplina delle deliberazioni condominiali (comma 11)

Le disposizioni del comma 11 intendono rendere più agevoli le deliberazioni per gli interventi di recupero dei condomini danneggiati dal terremoto.

Il primo periodo deroga, così, alla disciplina delle maggioranze assembleari previste dal codice civile per i lavori sull’immobile condominiale che costituiscano innovazioni (art. 1120 e 1121) e altri interventi (art. 1136, quinto comma).

 

L’art. 1120 c.c. prevede due diverse maggioranze per le innovazioni volte al miglioramento o all’uso più comodo della cosa comune: fermo restando la necessità della maggioranza degli intervenuti, è richiesto - in relazione alla tipologia di intervento – un numero di voti che rappresenti almeno due terzi (667 millesimi, primo comma) o la metà del valore dell’edificio (500 millesimi, secondo comma). L’art. 1121 c.c. riguarda le innovazioni che comportino una spesa molto gravosa o voluttuaria, che possono essere deliberate dalla maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno due terzi dei millesimi. L’art. 1136, quinto comma, c.c. prevede la stessa maggioranza (un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e due terzi del valore dell’edificio), oltre che per deliberare le innovazioni di cui all’art. 1120, primo comma, c.c., anche per l’installazione di impianti TV non centralizzati che comportino modifiche delle parti comuni (art. 1122-bis, c.c.).

 

Per disporre tali interventi di recupero sarà sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio (500 millesimi).

Si osserva che, se da una parte si abbassa il quorum, dall’altra, il riferimento ai condomini (anziché agli intervenuti) potrebbe rendere più difficile la validità della deliberazione.

 

Per quanto riguarda la deroga all’articolo 1136, quarto comma, del codice civile prevista dal secondo periodo del comma 13, il riferimento agli interventi ivi previsti sembra essere alle riparazioni straordinarie di notevole entità. Per approvare tali interventi – in forza della deroga - sarà necessario un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno un terzo del valore dell’edificio (anziché la metà).

 

Non applicazione del Codice dei contratti pubblici (comma 12)

Il comma 12, ferma restando l’esigenza di assicurare il controllo, l’economicità e la trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, prevede l’esclusione dei contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l’esecuzione di lavori e per l’acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo, dall’applicazione delle norme del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Si tratta di una disposizione che deroga all’art. 1, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). Tale lettera, infatti, prevede l’applicazione delle norme del Codice anche, tra l’altro, all'aggiudicazione degli appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino lavori di genio civile di cui all’ allegato I. Tra i lavori indicati nell’allegato I rientrano la costruzione completa o parziale di edifici.

 

Criteri di selezione dell’impresa cui affidare i lavori (comma 13)

Il comma 13 disciplina la selezione dell’impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi, che deve essere compiuta mediante procedura concorrenziale intesa all’affidamento dei lavori alla migliore offerta.

Alla selezione:

-         devono partecipare almeno 3 imprese;

-         possono partecipare solo le imprese che risultano iscritte nell’Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all’art. 30, comma 6.

 

Gli esiti della procedura concorrenziale, completi della documentazione individuata dai provvedimenti commissariali, sono allegati alla domanda di contributo.

 


 

Articolo 7
(Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti)

 

L’articolo 7 individua le finalità dei contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici,  in base ai danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3 e nel caso in cui ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio.

Si ricorda che l'ordinanza n. 3274 del 2003 ha provveduto alla classificazione sismica dell'intero territorio nazionale in quattro zone a diversa pericolosità (a cui ha fatto seguito l'approvazione della mappa di pericolosità sismica di riferimento  per il territorio nazionale operata con l'ordinanza n. 3519/2006).

In particolare, tali contributi sono finalizzati (comma 1) a

1)  riparare, ripristinare o ricostruire:

·      gli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti dall’evento sismico (lettera a). Per tali immobili, limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino, l’intervento di miglioramento o di adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell’immobile, asseverata da un tecnico abilitato;

·      gli immobili “di interesse strategico”, di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003 e ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall’evento sismico (lettera b). Nel corso dell’esame al Senato, è stato correttamente modificato il riferimento alla categoria di tali immobili, in luogo di quello presente nel testo iniziale di immobili “ad uso strategico”. Anche il richiamo al citato decreto è stato riferito più correttamente. 

Per tali immobili, l’intervento deve essere finalizzato all’adeguamento sismico ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni vigenti (lettera b);

Con il D.M. 14 gennaio 2008 (sostitutivo del precedente D.M. 14 settembre 2005) sono state approvate le norme tecniche per le costruzioni. In tale ambito, sono, tra l’altro, classificati gli interventi di adeguamento, come atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle norme del D.M. medesimo, e gli interventi di miglioramento, come atti ad aumentare la sicurezza strutturale esistente, pur senza necessariamente raggiungere i livelli richiesti dalle norme stesse. Entrambi gli interventi di adeguamento e miglioramento devono essere sottoposti a collaudo statico. L'applicazione di tali norme tecniche (in virtù dell'art. 1-bis del D.L. 39/2009, adottato in seguito al sisma del 2009 in Abruzzo), è divenuta obbligatoria dal 1° luglio 2009.

Il D.P.C.M. del 21 ottobre 2003 definisce, per quanto di competenza statale, le tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonché fornisce le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici ed opere rientranti nelle predette tipologie.

 

2)     riparare o ripristinare:

·      gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al capo I della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  danneggiati dall’evento sismico.

Per tali immobili, l’intervento di miglioramento sismico deve  conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell’identità culturale del bene stesso (lettera c).

Le citate norme tecniche per le costruzioni prevedono che per i beni di interesse culturale in zone dichiarate a rischio sismico, ai sensi del comma 4 dell'art. 29 del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio, è in ogni caso possibile limitarsi ad interventi di miglioramento effettuando la relativa valutazione della sicurezza.

Si ricorda, altresì, la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011, recante "Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008".

 

Si prevede, infine, che la capacità massima o minima di resistenza alle azioni sismiche, diversificata in base alle zone sismiche, alla classe d’uso dell’immobile ed alla sua tipologia, venga individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (lettera a).

 


 

Articolo 8
(Interventi di immediata esecuzione)

 

L’articolo 8 prevede una procedura specifica, anche in deroga alla normativa vigente, per l’avvio di interventi di immediata riparazione, a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi, al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro.

Nell’articolo in esame è confluito il testo dell’articolo 9 del decreto legge n. 205 del 2016 (A.S. 2594), con l’effetto di ampliare la portata dell’articolo originario del decreto legge n. 189/2016.

In sintesi, la procedura disciplinata dall’articolo in esame prevede:

-       la presentazione di un progetto e l’asseverazione da parte di un professionista abilitato, che documenti il nesso di causalità tra gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e lo stato della struttura (comma 1);

-       la comunicazione dell’avvio dei lavori di riparazione o ripristino agli uffici speciali per la ricostruzione (comma 3);

-       la presentazione della documentazione agli uffici speciali per la ricostruzione (comma 4);

-       l’affidamento obbligatorio dei lavori a imprese individuate in base a determinati requisiti (comma 5).  

 

Si ricorda che nel D.L. 74/2012 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012), all’art. 3, commi 2, 5 e 6, sono presenti disposizioni analoghe a quelle contenute nei commi 1 e 3 in esame.

 

Il ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture (commi 1 e 2)

 

Il comma 1, a seguito delle modifiche inserite al Senato, amplia la disciplina, originariamente introdotta dall’articolo in esame, relativa agli interventi che possono essere immediatamente avviati dai proprietari sugli immobili che hanno riportato danni lievi, al fine di consentire un rapido rientro negli immobili stessi.

L’ampliamento opera su due fronti: quello temporale, in quanto la disposizione in esame si applica a tutti gli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 in poi (mentre l’art. 8 originario riguarda solo il sisma del 24 agosto) e quello delle verifiche sull’edificio.

Riguardo a quest’ultimo aspetto, viene previsto che la disciplina in questione si applichi:

agli edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la c.d. scheda AeDES, come già prevede l’art. 8 del D.L. 189/2016. La norma in esame, laddove fa riferimento agli “edifici con danni lievi non classificati agibili”, si differenzia dal testo iniziale del decreto legge, ove invece si richiamano gli “edifici con danni lievi classificati con livello di inagibilità B delle schede AeDES”;

La scheda AeDES (Agibilità e Danno nell’Emergenza Sismica) per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica, utilizzata per la prima volta nella sua versione originaria in occasione del terremoto umbro-marchigiano del 1997 (Regione Marche), è stata oggetto di alcuni aggiornamenti a fronte di eventi successivi. È stata, quindi, utilizzata in occasione del terremoto in Abruzzo del 2009, formalmente allegata all’Ordinanza 3753 del 6 aprile quale strumento per censire gli edifici danneggiati dal sisma, e successivamente nel terremoto in Emilia del 2012. La citata scheda AeDES, già pubblicata nel D.P.C.M. del 5 maggio 2011, e quindi divenuta strumento di riferimento ufficiale per il rilevamento dei danni, la definizione di provvedimenti di pronto intervento e la valutazione dell’agibilità postsismica degli edifici ordinari, è stata aggiornata con il D.P.C.M. 8 luglio 2014, che ha istituito il Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post-sismica e che contiene il relativo manuale di compilazione della suddetta scheda AeDES. Con il DPCM del 14 gennaio 2015 è stata inoltre approvata la nuova scheda GL-AeDES di valutazione di danno e agibilità post-sisma per edifici a struttura prefabbricata o di grande luce ed il relativo manuale operativo.

Nel manuale di compilazione della scheda AeDES, allegato C al D.P.C.M. 8 luglio 2014[6], viene fornita la seguente definizione dell’esito B: “Edificio temporaneamente inagibile (in tutto o in parte) ma agibile con provvedimenti di pronto intervento. L’edificio, nello stato in cui si trova, può ritenersi in tutto o in parte temporaneamente inagibile, nel senso che il recupero della condizione di agibilità è subordinato alla realizzazione di alcuni provvedimenti di pronto intervento. Tali interventi, una volta eseguiti, consentiranno all’edificio di poter essere utilizzato in tutte le sue parti, restando ragionevolmente protetta la vita umana. Di conseguenza, in caso di esito B, la squadra deve specificare se la temporanea inagibilità è totale o riguarda una sola porzione dell’edificio (parziale) ed in questo secondo caso si deve indicare precisamente nella Sezione 9 (ma anche sul Modello GP1), in maniera descrittiva e/o grafica, quali sono le parti inagibili. Inoltre, la squadra deve proporre in Sezione 8-D gli interventi ritenuti necessari per continuare ad utilizzare l’edificio (indicandoli più in dettaglio nella Sezione 9) e portare tali provvedimenti a conoscenza del Comune, attraverso l’opportuna modulistica fornita dal Centro di Coordinamento (Modello GP1). Non è, invece, compito della squadra progettare gli interventi e controllare che i suddetti provvedimenti di pronto intervento vengano effettivamente realizzati. Da tener presente che i provvedimenti di pronto intervento e di rapida realizzazione cui ci si riferisce consistono in opere di entità limitata, devono essere realizzabili in breve tempo, con spesa modesta e senza un meditato intervento progettuale. Nel caso contrario l’edificio deve essere considerato inagibile in tutto o in parte (Esito E o C)”.

 

agli edifici classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanze di protezione civile e che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione.

Le verifiche “speditive” si traducono in sopralluoghi in cui i Vigili del fuoco o i tecnici comunali indicano l’eventuale necessità di un successivo sopralluogo con “scheda AeDES”, o la possibilità di un immediato riutilizzo dell’edificio alle stesse condizioni presenti prima degli eventi sismici. In data 3 settembre 2016, è stata inviata ai direttori delle strutture regionali di Protezione Civile di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo una circolare, che contiene indicazioni operative sul censimento danni e sulle verifiche di agibilità.

 

L’ampliamento contemplato dalla norma in esame viene giustificato dalla relazione illustrativa del decreto legge n. 205/2016 alla luce della “difficoltà di ottenere in tempi rapidi le schede AeDES con la classificazione dei danni riportati dagli immobili colpiti dagli ultimi eventi sismici”.

 

I soggetti interessati possono effettuare l’immediato ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture nei Comuni indicati all’articolo 1 del provvedimento in esame presentando, per gli edifici precedentemente elencati, un apposito progetto e un’asseverazione da parte di un professionista abilitato, che documenti il nesso di causalità tra gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno (comma 1). 

Nel corso dell’esame al Senato, è stato modificato il comma 2, al fine di differire il termine previsto per l’emanazione dei provvedimenti commissariali; entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame (il testo originario fa riferimento alla data di entrata in vigore del decreto  legge), con provvedimenti del commissario straordinario, che provvede anche a mezzo di ordinanze ai sensi dell’articolo 2, comma 2, sono emanate disposizioni operative per l’attuazione degli interventi di immediata esecuzione disciplinati dal comma 1 dell’articolo in esame.

E’ stato precisato, inoltre, che agli oneri derivanti dall'attuazione dell’articolo in esame provvede il Commissario straordinario, con proprio provvedimento nel limite delle risorse disponibili per la ricostruzione privata ai sensi dell' articolo 5, come prevede già l’articolo 9 del decreto legge n. 205/2016. 

 

L’avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino (comma 3)

 

In primo luogo, i soggetti interessati comunicano agli uffici speciali per la ricostruzione, che ne danno notizia agli uffici comunali competenti, l’avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, da eseguirsi nel rispetto delle disposizioni stabilite nei provvedimenti del commissario straordinario, nonché dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica.

Nella comunicazione devono essere indicati:

-       il progettista abilitato responsabile della progettazione, il direttore dei lavori e l’impresa esecutrice;

-       gli allegati o le autocertificazioni eventualmente necessari ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica.

 

Successivamente, entro trenta giorni dall'inizio dei lavori, i soggetti interessati devono presentare l’ulteriore documentazione non allegata alla comunicazione di avvio dei lavori, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica.

Sono infine esclusi da tale ambito, gli interventi di riparazione o ripristino su costruzioni interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione.

 

L’avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino è consentito in deroga alle leggi regionali che regolano il rilascio dei titoli abilitativi e alle seguenti diposizioni nazionali:

-       artt. 6, 10, 93 e 94 del D.P.R. n. 380/2001 (T.U. in materia edilizia);

L’art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 elenca le tipologie di intervento rientranti nell’attività edilizia libera, ovvero da eseguire senza alcun titolo abilitativo, ma che dovranno, comunque, essere svolte nel rispetto sia degli strumenti urbanistici comunali e delle altre normative di settore: antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico e sanitarie, quelle relative all’efficienza energetica e quelle del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Per alcuni di tali interventi è comunque prevista una comunicazione di inizio lavori cui devono essere allegate le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore (comma 2). Per gli interventi di manutenzione straordinaria e per alcune modifiche inerenti a fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, è prevista la comunicazione del progetto e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato (CILA), che attesta che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori. (comma 4). Su tale articolo interverranno le modifiche contenute nello schema di decreto legislativo volto all’individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività  (SCIA) e silenzio assenso (atto n. 322), allo scopo, tra l’altro, di sopprimere la CIL.

L’art. 10 reca gli interventi subordinati a permesso di costruire: interventi di nuova costruzione; interventi di ristrutturazione urbanistica; interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, ampliamenti volumetrici, modifiche della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A (centri storici), comportino mutamenti della destinazione d'uso.

Gli artt. 93 e 94 riguardano la vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche e dispongono rispettivamente in merito alle modalità di denuncia dei lavori ed alla presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche ed all’autorizzazione per l'inizio dei lavori. In particolare l’art. 93 prevede che tutte le costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni effettuate in zone sismiche siano soggette a un preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione. A tale domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione. In ogni comune deve essere tenuto un registro di tali denunzie che deve essere costantemente aggiornato. Oltre al titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche occorre l’autorizzazione regionale esplicita per l’inizio lavori. L’art. 94 prevede, infatti, che non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione che viene rilasciata entro 60 giorni dalla richiesta. Essa viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza. E’ ammesso ricorso al presidente della giunta regionale contro il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, o nei confronti del suo mancato rilascio entro i 60 giorni previsti. I lavori devono, infine, essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.

-           art. 19 della legge n. 241/1990;

L’art. 19 della legge n. 241/1990 disciplina la procedura riguardante la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), che si applica anche in materia edilizia.

-           art. 146 del D.lgs. n. 42/2004;

L’art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali) reca la procedura ordinaria di autorizzazione paesaggistica. L’autorizzazione va richiesta qualora i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico intendano intraprendere interventi o apportarvi delle modifiche. Il suo rilascio spetta, ai sensi del comma 6, alla regione che esercita tale funzione avvalendosi di propri uffici oppure può delegarne l'esercizio a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali. Tale disciplina attribuisce alla Soprintendenza l'espressione di un parere vincolante su tutte le istruttorie riguardanti i beni tutelati. Il parere del Soprintendente assume carattere obbligatorio ma non vincolante all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della Regione, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici.

 

La domanda di contributo per la ricostruzione privata (comma 4)

 

I soggetti interessati presentano agli uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta, secondo le modalità ed i termini indicati nel provvedimento del commissario straordinario, al fine di ottenere i contributi per la ricostruzione privata.

Il termine di presentazione della documentazione è previsto entro sessanta giorni dalla data di adozione del citato provvedimento in materia di disciplina dei contributi per la ricostruzione.

Il mancato rispetto del termine e delle modalità previste determina l’inammissibilità della domanda di contributo.

 

 

I requisiti per le imprese affidatarie dei lavori (comma 5)

 

Gli interventi di immediata esecuzione, disciplinati dall’articolo in esame, sono obbligatoriamente affidati a imprese:

-           che hanno presentato la domanda di iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori (articolo 30, comma 6 del presente decreto) (lettera a);

-           che hanno prodotto l’autocertificazione di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) (lettera a);

L’articolo 89 del decreto legislativo n. 159 del 2011 disciplina la procedura riguardante la cd. autocertificazione antimafia. Fuori dei casi in cui è richiesta l'informazione antimafia e salvo quanto previsto dall'articolo 88, comma 4-bis, in particolare, i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 (misure di prevenzione). La predetta dichiarazione è resa dall'interessato anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano:

a) attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla pubblica amministrazione competente;

b) attività private sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300 concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

-       che sono in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell’articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 (lettera b);

-       che, per i lavori di importo superiore ai 150.000 euro, sono in possesso della qualificazione prevista dall’articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice dei contratti pubblici) (lettera c).

 

L’articolo 84 del decreto legislativo n. 50 del 2016 stabilisce in particolare che i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC (società organismi di attestazione -SOA).

 


 

Articolo 9
(Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati)

 

L’articolo 9 disciplina la concessione di contributi ai privati residenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici per i beni mobili danneggiati.

Si prevede, in particolare, l’assegnazione di un contributo in caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati. Le modalità e i criteri per la concessione del contributo previsto sono definiti con i provvedimenti adottati dal Commissario straordinario (che, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, provvede anche a mezzo di ordinanze), anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica, residente nei comuni di cui all’articolo 1 del decreto in esame.

 

L’art. 4 del D.P.R. n. 223 del 1989 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) qualifica la famiglia anagrafica come l’insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona. Lo schema di decreto legislativo A.G. 344, sul quale le competenti Commissioni parlamentari hanno espresso il parere, riconduce alla famiglia anagrafica anche le persone legate da vincoli di unione civile.

 

Relativamente al richiamo effettuato dalla norma in commento alla residenza nei comuni interessati dagli eventi sismici, in conseguenza dell’ampliamento dell’ambito di applicazione operato dall’articolo 1 del decreto legge, oltre a coloro che erano residenti nei Comuni di cui all'allegato 1, come risultante dallo stato di famiglia alla data del 24 agosto 2016, la norma modificata dal Senato fa riferimento anche ai soggetti residenti nei Comuni di cui all'allegato 2, come risultante dallo stato di famiglia alla data del 26 ottobre 2016.

La norma precisa che, in ogni caso, per i beni mobili non registrati, può essere concesso solo un contributo forfettario.

 

Si ricorda che il codice civile qualifica come beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni e, in generale tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo (art. 812); lo stesso codice definisce beni mobili “tutti gli altri beni”. La distinzione rileva in quanto per i beni mobili l’ordinamento prevede forme di circolazione più semplici: gli atti di trasferimento non sono soggetti a forme particolari, né tantomeno sono sottoposti a qualche forma di pubblicità.

La categoria dei beni mobili iscritti in pubblici registri (art. 815 c.c.) è intermedia tra le prime due: si tratta infatti di beni che, pur essendo sempre considerati come mobili, vengono tuttavia sottoposti ad un regime in gran parte analogo a quello degli immobili; il loro potenziale elevato valore economico determina infatti l'esigenza di sottoporre il loro sistema di circolazione a forme di pubblicità adeguata, onde garantire la certezza dei traffici e il controllo amministrativo dei rapporti giuridici ad essi relativi.

I beni per i quali sussiste l'obbligo di registrazione sono: le navi e i galleggianti; gli aeromobili; gli autoveicoli.

Il regime di pubblicità adottato è costituito principalmente dall'iscrizione del bene nei pubblici registri, che ne consente l'individuazione e l'attribuzione ad un titolare, nonché dalla trascrizione delle vicende traslative dello stesso.


 

Articolo 10
(Ruderi ed edifici collabenti)

 

L’articolo 10 esclude le unità immobiliari collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, non utilizzabili a fini residenziali o produttivi nei Comuni interessati dagli eventi sismici, dalla possibilità di accedere ai contributi per la ricostruzione (l’utilizzabilità alla data del sisma deve essere specificamente attestata). Per tali categorie di edifici, si prevede il riconoscimento di un contributo per la loro demolizione, la rimozione dei materiali e la pulizia dell’area.

Nel corso dell’esame al Senato, sono stati modificati i commi 1 e 2, in conseguenza dell’allargamento dell’ambito di applicazione del decreto, allo scopo di fare riferimento non solo agli edifici inutilizzati alla data del 24 agosto 2016 nei Comuni di cui all'allegato 1, ma anche agli edifici inutilizzati alla data del 26 ottobre 2016 nei Comuni di cui all'allegato 2.

Le condizioni di inammissibilità a contributo (comma 1)

In particolare, il comma 1 stabilisce l’inammissibilità a contributo per gli edifici destinati ad abitazioni o ad attività produttive che, alla data del 24 agosto 2016 nei Comuni di cui all'allegato 1 e alla data del 26 ottobre 2016 nei Comuni di cui all'allegato 2, non erano utilizzabili ai fini residenziali o produttivi, in quanto collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di accertamento o certificazione del comune, per motivi statici o igienico-sanitari, o in quanto privi di impianti e non allacciati alle reti di pubblici servizi.

Le condizioni per l’ammissibilità a contributo (comma 2)

Il comma 2 specifica che, ai fini del riconoscimento dei contributi previsti per la ricostruzione, per la predetta categoria di edifici:

-       deve essere attestata l’utilizzabilità, con riferimento alle citate date specificate nel comma 1,  dal richiedente in sede di presentazione del progetto mediante perizia asseverata, debitamente documentata;

-       devono essere verificate le condizioni per l’ammissibilità a contributo, da parte dell’ufficio per la ricostruzione competente, anche avvalendosi delle schede AeDES (elementi di informazione in merito sono contenuti nella scheda riguardante l’articolo  8 a cui si rinvia).

Il contributo per la demolizione (comma 3)

Il comma 3 consente la concessione a favore dei proprietari dei suddetti immobili, che alla data del sisma non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi, di un contributo, esclusivamente per le spese sostenute per la demolizione dell’immobile stesso, la rimozione dei materiali e la pulizia dell’area.

L’entità di tale contributo e le modalità del suo riconoscimento sono stabilite con provvedimenti adottati dal Commissario straordinario (che, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, provvede anche a mezzo di ordinanze), nei limiti delle risorse disponibili.

La norma in esame è analoga a quanto disposto dall’art. 5 della Ordinanza n. 119 dell’11 ottobre 2013 emanata dal commissario delegato della regione Emilia-Romagna a seguito degli eventi sismici del mese di maggio 2012.

Per quanto riguarda le modalità dell’accatastamento delle suddette unità “collabenti”, si ricorda che il D.M. n. 28 del 1998 (Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale)  prevede all’art. 6, comma 1, lettera c), per le costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria, una denuncia semplificata censuaria di cui all’art. 7,  considerando tali costruzioni come “le costruzioni non abitabili o agibili e comunque di fatto non utilizzabili, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l’immobile è censito o censibile, ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria. In tali casi alla denuncia deve essere allegata una apposita autocertificazione, attestante l’assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas.

Sempre con riferimento alle unità immobiliari definite “collabenti” citate nella norma in esame, ai fini delle dichiarazioni in catasto, l’Agenzia delle entrate ha recentemente puntualizzato nella circolare 27/E del giugno scorso che l’attribuzione della categoria F/2Unità collabenti è regolamentata dal decreto del Ministro delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28, art. 3, comma 2, per quelle costruzioni caratterizzate da un notevole livello di degrado che ne determina una incapacità di produrre ordinariamente un reddito proprio.

In particolare, il menzionato comma 2 prevede che tali costruzioni, ai soli fini dell’identificazione, “possono formare oggetto di iscrizione in catasto, senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d’uso”.

Per tali immobili sussiste, quindi, la possibilità e non l’obbligo dell’aggiornamento degli atti catastali.

Inoltre, con la nota n. 29439 del 2013, l’Agenzia delle entrate ha precisato che l’attribuzione della categoria F/2 non è ammissibile quando il fabbricato che si vuole censire risulta comunque iscrivibile in altra categoria catastale, o non è individuabile e/o perimetrabile. Per entrambe le fattispecie di immobili in esame – abitazione e fabbricato produttivo – quando lo stato di fatto non consente comunque l’iscrizione in altra categoria catastale, risulta attribuibile la destinazione F/2 - Unità collabenti, essendo soddisfatti i presupposti di individuazione e/o perimetrazione del cespite.

 


 

Articolo 11
(Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali)

 

L’articolo 11 disciplina l’attuazione degli interventi di ricostruzione o ripristino dei centri storici e dei centri e nuclei urbani e rurali, con l’individuazione delle relative competenze.

Gli interventi di ricostruzione o ripristino degli abitati interessati sono effettuati attraverso la predisposizione  di una pianificazione urbanistica delle zone perimetrate e l’adozione di strumenti urbanistici attuativi (commi 1 e 2), con il coinvolgimento delle popolazioni interessate, delle regioni, degli uffici speciali per la ricostruzione  e dei comuni (comma 4). In tale ambito, è prevista l’acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della Conferenza permanente, prevista all’articolo 16 (comma 5), e il rispetto degli indirizzi espressi dal commissario per la ricostruzione.

Gli strumenti urbanistici attuativi adottati dai comuni individuano, tra l’altro, gli aggregati edilizi, le unità minime d’intervento (UMI) e i soggetti esecutori degli interventi (comma 3).

I medesimi strumenti urbanistici innovano gli strumenti urbanistici vigenti  e, se includono beni paesaggistici,  sono considerati piani paesaggistici (comma 6). Inoltre, se negli strumenti urbanistici attuativi sono presenti previsioni e prescrizioni di dettaglio, la realizzazione dei singoli interventi può avvenire con segnalazione  certificata  di inizio  attività  (SCIA), che  attesti la conformità degli interventi medesimi alle previsioni dello strumento urbanistico attuativo (comma 7).

E’ stabilita altresì la costituzione di un consorzio obbligatorio dei proprietari per la realizzazione di interventi di ricostruzione o ripristino, con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell’immobile, ed è previsto il potere sostitutivo del Comune nei confronti dei proprietari non aderenti al consorzio (commi 9-11).

La pianificazione urbanistica e l’adozione degli strumenti urbanistici attuativi (commi 1, 2, 4 e 5)

Gli uffici speciali per la ricostruzione e i comuni sono i principali soggetti deputati alla pianificazione urbanistica e alla relativa adozione degli strumenti urbanistici attuativi.

In tale ambito, rileva anche la partecipazione del commissario straordinario per la ricostruzione e delle regioni.

In particolare, il commissario straordinario interviene a stabilire i principi di indirizzo per la pianificazione, attraverso provvedimenti adottati dal commissario straordinario per la ricostruzione, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, anche a mezzo di ordinanze, che devono essere rispettati dagli strumenti urbanistici attuativi (comma 2).

Le Regioni perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali in materia di contributi per la ricostruzione privata, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti, in base  ai criteri stabiliti dal medesimo commissario straordinario (articolo 5, comma 1, lettera e)).

 

Entrando nel merito delle competenze assegnate, entro centocinquanta giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei effettuata dalla regione,  assicurando un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate, gli Uffici speciali per la ricostruzione (comma 1):

-       curano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione (ai sensi dell’articolo 3, comma 3);

-       predispongono gli strumenti urbanistici attuativi, completi dei relativi piani finanziari;

-       programmano in maniera integrata gli interventi di ricostruzione previsti.

Il Comune (commi 4 e 5):

-       adotta con atto consiliare gli strumenti urbanistici attuativi, pubblicandoli all’albo pretorio per 15 giorni dalla loro adozione e i soggetti interessati possono presentare osservazioni e opposizioni entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione;

-       trasmette, decorso il citato termine di 30 giorni, gli strumenti urbanistici adottati, unitamente alle osservazioni e opposizioni ricevute, al commissario straordinario per l’acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della Conferenza permanente (ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettera a);

-       approva definitivamente lo strumento attuativo.

I contenuti e le finalità degli strumenti urbanistici attuativi (commi 1, 3, 7 e 6)

In primo luogo, gli strumenti urbanistici attuativi, oltre alla definizione dell’assetto planivolumetrico degli insediamenti interessati, contengono (comma 3):

-       l’indicazione dei danni subiti dagli immobili e dalle opere;

-       la sintesi degli interventi proposti;

-       una prima valutazione dei costi sulla base dei parametri, che devono essere definiti con provvedimenti del commissario straordinario (ai sensi dell’articolo 6);

-       le volumetrie, superfici e destinazioni d’uso degli immobili;

-       la individuazione delle unità minime d’intervento (UMI) e i soggetti esecutori degli interventi;

-       i tempi, le procedure e i criteri per l’attuazione del piano stesso.

 

La pianificazione urbanistica in ambito comunale e la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale (funzioni individuate dall’art. 14, comma 27, lettera d) del decreto legge n. 78/2010)  rientrano tra le funzioni fondamentali espressamente attribuite dalla legge ai comuni. I comuni sono competenti per la formazione del Piano Regolatore Generale (PRG) quale strumento principale di pianificazione e controllo dello sviluppo urbano, da attuare attraverso piani attuativi.  A titolo indicativo si può dire che i principali strumenti attuativi sono: i piani particolareggiati (di iniziativa pubblica o privata); i piani di zona; i piani di lottizzazione; i piani per l'edilizia economica e popolare; i piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi; i piani di recupero di iniziativa pubblica o privata.

Il governo del territorio, in cui sono ricomprese l'urbanistica e l'edilizia (come sottolineato in più occasioni dalla Corte costituzionale), è materia assegnata dall'art. 117 della Costituzione alla competenza concorrente di Stato e regioni. La legge, che oggi reca la disciplina più organica della materia urbanistica a livello nazionale, risale al 1942 (legge n. 1150 del 17 agosto) e ha previsto, in estrema sintesi, l'istituzione di un Piano Regolatore Generale (PRG) quale strumento principale, affidato alla responsabilità del Comune, di pianificazione e controllo dello sviluppo urbano, da attuare attraverso Piani Particolareggiati Esecutivi (PPE) redatti dal Comune medesimo (artt. 7-17).

 

In secondo luogo, gli strumenti urbanistici attuativi prevedono la programmazione dei seguenti interventi (comma 1):

a) ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici scolastici, compresi i beni ecclesiastici e degli enti religiosi, dell’edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dal sisma;

b) ricostruzione con adeguamento sismico o ripristino con miglioramento sismico degli edifici privati residenziali e degli immobili utilizzati per le attività produttive distrutti o danneggiati dal sisma;

c) ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell’area interessata dagli strumenti urbanistici attuativi, ivi compresa la rete di connessione dati.

 

I suddetti strumenti urbanistici attuativi innovano gli strumenti urbanistici vigenti (comma 6).

La norma prevede, altresì, che gli strumenti urbanistici attuativi costituiscono piani paesaggistici nel caso in cui nel territorio interessato:

-       siano ricompresi i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici (articolo 136, comma 1, lettera c), del d.lgs. 42/2004, Codice dei beni culturali), se conformi alle previsioni e prescrizioni di cui all’articolo 135 (pianificazione paesaggistica) e all’articolo 143  (piano paesaggistico) del predetto codice;

L’art. 135, comma 1, del Codice dei beni culturali investe lo Stato e le Regioni del compito di assicurare che tutto il territorio nazionale sia oltre che conosciuto e salvaguardato anche pianificato. A tale fine, ai sensi del comma 1 dell’art. 135 , le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, e in particolare l'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143. L’articolo 143, comma 1, che disciplina i contenuti che devono essere almeno presenti per l’elaborazione del piano paesaggistico, alla lettera b), per i beni paesaggistici richiamati dal citato articolo 136 (cioè immobili e aree dichiarati di notevole interesse pubblico), prevede tra l’altro la determinazione di specifiche prescrizioni d'uso.

Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del citato Codice, le previsioni dei piani paesaggistici non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette. Sulla base di quanto disposto dal comma 4, i comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale.

-       sia espresso l’assenso del  rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in seno alla Conferenza permanente (comma 6).

 

Nel caso in cui gli strumenti urbanistici attuativi contengano previsioni e prescrizioni di dettaglio, la realizzazione dei singoli interventi edilizi può avvenire mediante segnalazione certificata di inizia attività (SCIA), che attesta la conformità degli interventi medesimi alle previsioni dello strumento urbanistico attuativo, salve le previsioni di maggior semplificazione dettate dal regolamento previsto dall’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 (comma 7).  Nel corso dell’esame al Senato, è stato corretto il riferimento normativo riportato nel testo pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, che fa riferimento al “decreto legge 31 maggio 2014, n. 3”.

L’art. 12 , comma 2, del D.L 83/2014,  modificato dall’art. 25, comma 2, del D.L. n. 133/2014, prevede l’emanazione di un regolamento di delegificazione, finalizzato ad ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità contemplate dal D.P.R. n. 139 del 2010, con cui è stato disciplinato il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per tale tipologia di interventi. nonché operare ulteriori semplificazioni procedimentali (ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990).

Si stabilisce, inoltre, (secondo una modifica al decreto-legge n. 83 del 2014 recata dal citato decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, articolo 25, comma 2) l’introduzione nel regolamento di delegificazione delle seguenti tipologie di interventi:

- quelli per cui è esclusa la richiesta di autorizzazione paesaggistica sia nell'ambito degli interventi di lieve entità sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica;

- quelli di lieve entità regolati anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali.

A tale fine è stato presentato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica (Atto del Governo 336), recante regolamento relativo all'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, sul quale le competenti Commissioni parlamentari hanno espresso il parere.

 

La norma specifica altresì le previsioni e le prescrizioni di dettaglio contenute nei suddetti strumenti urbanistici attuativi, come la conservazione degli aspetti e dei caratteri peculiari degli immobili e delle aree interessate dagli eventi sismici, specifiche normative d’uso preordinate alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni immobili, delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi originariamente utilizzati (comma 7). 

L’individuazione degli aggregati edilizi e delle unità minime di intervento (UMI) da parte dei Comuni (comma 8)

Il comma 8 disciplina la procedura per l’individuazione degli aggregati edilizi e delle unità minime di intervento (UMI) da parte dei comuni, sulla base della rilevazione dei danni prodotti dal sisma ai centri storici e ai nuclei urbani e rurali e delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e paesaggistiche del tessuto edilizio.

Nel corso dell’esame al Senato, il comma 8 è stato modificato, al fine di estendere le previsioni anche ai Comuni di cui allegato 2, oltre che ai Comuni di cui all’allegato 1, già considerati nella norma originaria.

I Comuni (indicati negli allegati 1 e 2), con deliberazione del consiglio comunale, da approvarsi entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e pubblicata sul sito istituzionale comunale, possono:

-       individuare gli aggregati edilizi da recuperare tramite interventi unitari;

-       perimetrare, per ogni aggregato edilizio, le UMI costituite dagli insiemi di edifici subordinati a progettazione unitaria, per l’integrazione del complessivo processo edilizio finalizzato al loro recupero e per le esigenze di sicurezza sismica, contenimento energetico e qualificazione dell’assetto urbanistico.

La norma in esame prevede altresì che la progettazione in tali aggregati edilizi tenga conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti, secondo quanto previsto dalla vigente normativa tecnica per le costruzioni, cioè dal testo unico sulle norme tecniche delle costruzioni, approvato con il D.M. 14 gennaio 2008. Nell’ambito della disciplina delle norme tecniche per le costruzioni in muratura, in cui sono definiti i criteri generali per la valutazione della sicurezza e per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo degli interventi sulle costruzioni esistenti, il parag. 8.7.1. del citato D.M. 14 gennaio 2008 prevede che “in presenza di edifici in aggregato, contigui, a contatto od interconnessi con edifici adiacenti, i metodi di verifica di uso generale per gli edifici di nuova costruzione possono non essere adeguati. Nell'analisi di un edificio facente parte di un aggregato edilizio occorre tenere conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti. A tal fine dovrà essere individuata l'unità strutturale (US) oggetto di studio, evidenziando le azioni che su di essa possono derivare dalle unità strutturali contigue”.

Il consorzio obbligatorio dei proprietari degli edifici privati o di proprietà mista pubblica e privata (commi 9-11)

I commi 9, 10 e 11 disciplinano la procedura per l’esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi. In sintesi si prevede:

-       la costituzione di un consorzio obbligatorio dei proprietari entro trenta giorni dall’invito loro rivolto dall’ufficio speciale per la ricostruzione (comma 9);

-       l’eventuale sostituzione dei proprietari non aderenti al consorzio da parte dei comuni (comma 10);

-       il diritto di rivalsa, a favore del consorzio e dei Comuni, nei confronti dei proprietari non aderenti al consorzio, in caso di maggiori spese effettuate (comma 11).

 

Entrando nello specifico delle norme citate, per l’esecuzione dei suddetti interventi unitari si prevede che:

-       l’ufficio speciale per la ricostruzione inviti i proprietari alla costituzione di un consorzio obbligatorio, che è ritenuta valida se viene raggiunta la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell’immobile, determinate ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 agosto 1994, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo (comma 9);

L’articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994  , ai fini della determinazione delle superfici e del calcolo della superficie complessiva da utilizzarsi per la verifica della congruità dei costi degli interventi di edilizia residenziale a totale o a parziale contributo dello Stato, reca le definizioni di superficie utile abitabile (Su), superficie non residenziale (Snr) e superficie parcheggi (Sp).

-           decorso inutilmente il termine di trenta giorni dal suddetto invito rivolto dall’ufficio speciale per la ricostruzione ai proprietari, i Comuni si sostituiscano ai proprietari non aderenti al consorzio ed eseguano gli interventi, con i contributi previsti per la ricostruzione privata (dall’articolo 5) che sarebbero stati assegnati ai predetti proprietari, mediante occupazione temporanea degli immobili, per una durata non superiore a tre anni e per la quale non è dovuto alcun indennizzo (comma 10);

-           in tali casi, sia esercitato il diritto di rivalsa a favore del consorzio e dei Comuni, se gli interventi di riparazione dei danni, di ripristino e di ricostruzione per gli immobili privati superino il contributo ammissibile (comma 11).

 

Si ricorda che nell’articolo 7 dell’ordinanza n. 3820/2009 recante gli interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi in Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 è disciplinata in modo sostanzialmente analogo la costituzione di consorzi obbligatori per interventi su aggregati edilizi senza soluzione di continuità. L’utilizzo della costituzione dei consorzi obbligatori e gli interventi riguardanti le unità minime di intervento su immobili di proprietà pubblica, privata o misti, ricorrono anche ad esempio per la ricostruzione in Umbria in seguito al terremoto del 1997.

 


 

Articolo 12
(Procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi)

 

L’articolo 12 disciplina la procedura per la concessione e per l’erogazione dei contributi prevedendo la presentazione all’ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente a specifici allegati (scheda AeDES, relazione tecnica asseverata, progetto degli interventi e indicazione dell’impresa affidataria) e alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio da parte del comune. La struttura commissariale ha il compito di effettuare verifiche mensili a campione sugli interventi per i quali i contributi sono concessi.

La domanda per la concessione dei contributi e per il rilascio del titolo edilizio (commi 1, 2 e 6)

In particolare, i soggetti interessati (in cui, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto rientrano, tra l’altro, proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia) inoltrano all’ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente (comma 1) l’istanza di concessione dei contributi e la richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell’intervento progettato.

La norma non si applica alle domande dei soggetti, che hanno avviato gli interventi di immediata esecuzione per lievi danni (cioè i casi disciplinati dall’articolo 8, comma 4, del decreto), atteso che tali richieste sono presentate, secondo le modalità indicate nei provvedimenti commissariali che disciplinano i contributi per la ricostruzione privata, entro sessanta giorni dalla data di adozione dei provvedimenti medesimi.

Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

·      la scheda AeDES (Agibilità e Danno nell’Emergenza Sismica, per elementi di informazione su tale scheda si rinvia al commento relativo all’art. 8) (lettera a);

In merito ai riferimenti normativi richiamati riguardo alla scheda AeDES, si osserva che, oltre al D.P.C.M. del 5 maggio 2011, potrebbe essere opportuno richiamare anche il D.P.C.M. 8 luglio 2014 che ha aggiornato la scheda medesima.

Nel corso dell’esame al Senato è stato precisato che tale scheda può essere redatta anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Si ricorda che le verifiche finalizzate alla compilazione delle schede AeDES sono condotte da apposite squadre di rilevatori appartenenti al Nucleo tecnico nazionale (NTN), istituito dal D.P.C.M. 8 luglio 2014 (recante “Istituzione del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post-sismica e approvazione dell'aggiornamento del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione”).

Ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 8 luglio 2014, il NTN è costituito dagli elenchi, di cui all'art. 1, comma 4 del D.P.C.M. 5 maggio 2011 (con cui è stato approvato il modello della scheda AeDES e il relativo manuale di compilazione), a cui sono iscritti tecnici incaricati di attività connesse alle gestione tecnica dell'emergenza, con particolare riguardo al rilievo del danno e valutazione dell'agibilità nell'emergenza post-sisma, in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 2 del D.P.C.M. 8 luglio 2014.

Il comma 4 dell’art. 1 del D.P.C.M. 5 maggio 2011 prevede che a supporto delle campagne di sopralluogo post-sisma, le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano si potranno dotare di elenchi di tecnici che abbiano seguito idonei percorsi formativi con verifica finale e aggiornamenti periodici, concordati con il Dipartimento della protezione civile. L'iscrizione agli elenchi va confermata ogni cinque anni, a seguito di un aggiornamento formativo da realizzarsi anche mediante opportuni mezzi telematici. Gli elenchi sono trasmessi annualmente al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 31 dicembre.

Il D.P.C.M. 8 luglio 2014 non si limita a dettare i requisiti per l’iscrizione, ma disciplina, tra l’altro, anche le condizioni e le modalità di impiego dei tecnici appartenenti agli elenchi del NTN. In particolare il comma 3 dell’art. 5 prevede che, salvo diverse disposizioni, opportunamente motivate, per emergenze coordinate a livello nazionale, i tecnici professionisti non possono operare nell'ambito territoriale della provincia dell'ordine/collegio provinciale di appartenenza.

Lo stesso D.P.C.M. disciplina gli oneri conseguenti all'attivazione del NTN (un apposito allegato è dedicato al rimborso delle documentate spese di missione per i tecnici professionisti del NTN), nonché la copertura assicurativa a favore dei tecnici.

·      la relazione tecnica asseverata firmata da un professionista abilitato e iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 34, che attesta la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici oggetto del decreto-legge (lettera b);

Si fa notare che il riferimento agli eventi sismici oggetto del decreto-legge, vale a dire quelli contemplati dall’art. 1, è stato inserito nel corso dell’esame al Senato, al fine di includere quelli a far data dal 24 agosto 2016 (il testo originario fa riferimento solo all’evento sismico del 24 agosto 2016).

·      il progetto degli interventi proposti, con l’indicazione delle attività di ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti riferiti all’immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l’entità del contributo richiesto (lettera c);

·      l’indicazione dell’impresa affidataria dei lavori, a cui è allegata la documentazione relativa alla sua selezione e l’attestazione dell’iscrizione nella Anagrafe antimafia degli esecutori,  di cui all’articolo 30, comma 6 (lettera d).

 

L’ufficio speciale per la ricostruzione conclude l’istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione e il Comune rilascia il titolo edilizio (comma 2).

Le modalità e i termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi, nonché per la relativa istruttoria, sono definiti con provvedimenti del Commissario straordinario che, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, provvede anche a mezzo di ordinanze. In tali provvedimenti si  prevede la dematerializzazione della documentazione necessaria, attraverso l’utilizzo di piattaforme informatiche.

 

I provvedimenti commissariali possono altresì indicare (comma 6):

-       ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all’istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi;

-       le modalità e le procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche a campione previste dal comma 5 dell’articolo in esame.

La procedura per l’erogazione dei contributi e i controlli a campione (commi 3, 4 e 5)

L’ufficio speciale per la ricostruzione (comma 3):

-       verifica la spettanza del contributo e il relativo importo;

-       e trasmette al vice commissario territorialmente competente la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche.

Il vice commissario o suo delegato decreta la concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili (comma 4).

La struttura commissariale effettua verifiche mensili su un campione di beneficiari, sorteggiato in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi (comma 5).

Il commissario straordinario dispone l’annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi, richiedendo la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite, nel caso in cui (comma 5):

-       i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti;

-       ovvero gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento.

 


 

Articolo 13
(Interventi su edifici già interessati da precedenti eventi sismici)

 

L’articolo 13 demanda a successivi provvedimenti commissariali la definizione delle istanze per il riconoscimento dei contributi per interventi riguardanti immobili, già danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il 6 aprile 2009 (commi 1 e 2). Si prevede invece l’applicazione delle modalità e condizioni previste dal provvedimento in esame nel caso di interventi su immobili, danneggiati o inagibili a seguito degli eventi sismici del 1997 e del 1998, che abbiano subito ulteriori danni a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 (comma 4).

 

L’articolo in esame è stato sostanzialmente modificato nel corso dell’esame al Senato, allo scopo di ampliarne l’ambito di applicazione.

Per quanto riguarda il danneggiamento ulteriore degli immobili interessati dagli eventi sismici del 2009 in Abruzzo, i commi 1 e 2, rispetto al testo originario, distinguono due fattispecie:

-           gli immobili per i quali siano stati concessi contributi per i danni riportati a causa dell'evento sismico del 2009 e i lavori non siano conclusi (comma 1). A differenza del testo originario, è stato soppresso il riferimento all’”uso abitativo”, che parrebbe comportare una estensione dell’applicazione della disposizione;

-           gli immobili per i quali non siano ancora stati concessi contributi per i danni riportati a causa dell'evento sismico del 2009. Tale ipotesi non è presente nel testo iniziale del decreto legge.

Conseguentemente, la rubrica dell’articolo fa riferimento a interventi su edifici già “interessati” da precedenti eventi sismici in luogo di interventi su edifici già “finanziati e non ancora conclusi”.

Gli interventi avviati dopo il terremoto in Abruzzo del 6 aprile 2009 sono stati definiti, dapprima, nel D.L. 39/2009. L’articolo 3 di tale decreto ha dettato le prime misure per la ricostruzione e la riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo. Successivamente sono intervenute ulteriori disposizioni contenute in provvedimenti d’urgenza e nelle leggi di stabilità degli ultimi anni. Per una disamina delle disposizioni adottate dopo il sisma del 2009 si rinvia al dossier di inizio legislatura. Ulteriori disposizioni sono state adottate anche nella legislatura in corso.

Il richiamo all’articolo 1 del decreto legge, inoltre, in conseguenza della modifica del medesimo articolo, fa riferimento ai comuni abruzzesi ricompresi nell’elenco di cui agli allegati 1 e 2. Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto legge consente, inoltre, l’applicazione delle misure del decreto anche a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri comuni della regione Abruzzo, diversi da quelli indicati nei citati allegati, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.

A differenza del testo iniziale del decreto in esame, si demanda a provvedimenti del Commissario straordinario la definizione delle modalità e delle condizioni per la definizione delle istanze finalizzate ad ottenere il riconoscimento di contributi per gli ulteriori danni , nonché l’istruttoria e la presentazione delle domande medesime nel caso di immobili per i quali i contributi per i danni riportati nel 2009 non siano ancora stati concessi. Tali provvedimenti del Commissario straordinario, che possono anche essere adottati con ordinanza (in base al richiamo all’articolo 2, comma 2, del decreto legge) devono essere adottati di concerto con l’Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere.

L’articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012 ha previsto l’istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere, al fine di gestire la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009.

Il testo originario del decreto legge prevede, invece, che le istanze finalizzate ad ottenere il riconoscimento di contributi per gli ulteriori danni derivanti dal sisma del 24 agosto 2016 sono definite secondo le modalità e le condizioni previste dal decreto medesimo.

 

Il comma 3 prevede, inoltre, che ai citati comuni abruzzesi si applichino le disposizioni di cui agli articoli da 19 a 25 del decreto legge in esame (alle cui schede di commento si rinvia), inclusi nel capo II del titolo II recante misure per il sistema produttivo e lo sviluppo economico. Tali articoli prevedono contributi per le imprese che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici e misure per la promozione turistica dei territori colpiti dai medesimi eventi sismici.

 

Un’ulteriore estensione dell’ambito di applicazione dell’articolo, a seguito delle modifiche del Senato, è prevista infine al comma 4 laddove si prevede l’applicazione delle modalità e delle condizioni previste dal decreto in esame:

-           agli interventi su immobili danneggiati o resi inagibili a seguito degli eventi sismici del 1997 e del 1998; anche se non specificato, la “crisi sismica del 1997 e 1998” sembra fare riferimento agli eventi sismici che hanno colpito nel 1997 e nel 1998 le regioni Umbria e Marche;

Le regioni Umbria e Marche, nel 1997 e nel 1998, sono state, infatti, colpite da una sequenza sismica, dal 5 maggio 1997 al 26 giugno 1998.

-            non ancora finanziati;

-            nel caso di ulteriore danneggiamento a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, che determini inagibilità “indotta di altri edifici”, ovvero pericolo per l'incolumità pubblica.

Si prevede, infine, che le modalità e le condizioni previste dal decreto in esame si applichino nel limite delle risorse disponibili anche utilizzando quelle già destinate ai danni subiti a seguito dei citati eventi del 1997 e del 1998.

 


 

Articolo 14
(Ricostruzione pubblica)

 

L’articolo 14 disciplina la procedura per la programmazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, nonché sui beni del patrimonio culturale. Ai fini dell’erogazione dei contributi a fronte di tali interventi, il Commissario straordinario può essere autorizzato a stipulare mutui venticinquennali.

Interventi oggetto di finanziamenti (comma 1)

In particolare, il comma 1 demanda a provvedimenti del commissario straordinario (che, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, provvede anche a mezzo di ordinanze) la disciplina dei finanziamenti per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, nei comuni di cui all’articolo 1, ossia – in base alle modifiche dell’ambito di applicazione – nei comuni elencati nell’allegato 1 e nell’allegato 2 ovvero che hanno subito danni a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal l 24 agosto 2016, a patto che dimostrino il nesso di causalità tra gli eventi sismici e i danni. Nel corso dell’esame al Senato, è stato, altresì, specificato che gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale comprendono quelli sottoposti a tutela[7] ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. 42/2004, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture. Viene precisato che i finanziamenti sono concessi attraverso contributi nei limiti delle risorse stanziate. La norma elenca quattro diverse tipologie di interventi in favore dei quali possono essere concessi contributi, in cui rientrano:

 

a.    gli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, pubblici o paritari, e le strutture edilizie universitarie - gli edifici municipali;

- le caserme in uso all’amministrazione della difesa;

- gli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 42/2004, la verifica dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (c.d. interesse culturale), è effettuata, d’ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, da parte dei competenti organi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo, al fine di assicurare uniformità di valutazione. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta. Per le cose di cui all’art. 10, comma 1, del Codice (ossia, cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti), che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga a oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, vige la presunzione di interesse culturale – e le stesse sono sottoposte pertanto alle disposizioni di tutela – fino a quando non sia stata effettuata la relativa verifica. In caso di accertamento positivo dell’interesse culturale, i beni continuano ad essere soggetti alle disposizioni di tutela, mentre, nel caso di verifica con esito negativo, vengono esclusi dall’applicazione di tale disciplina.

b.   le opere di difesa del suolo e le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l’irrigazione;

c.    gli edifici pubblici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, nonché, sulla base di una modifica approvata al Senato, strutture sanitarie e socio-sanitarie, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a);

d.   gli interventi di riparazione e ripristino strutturale degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.

Si tratta delle stesse tipologie di interventi oggetto di contributi per la ricostruzione, a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto nel 2012, di cui all’articolo 4 del decreto legge n. 74 del 2012, come successivamente modificato da più disposizioni.

Programmazione degli interventi (commi 2, 3 e 9)

Con i medesimi provvedimenti del commissario straordinario, ai sensi del comma 2, si prevede la definizione di una serie di atti di programmazione degli interventi, e segnatamente di:

-       un piano delle opere pubbliche e un piano dei beni culturali, volti a quantificare i danni nelle quattro regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e a destinare i finanziamenti;

Con riferimento al piano volto a quantificare i danni relativi ai beni culturali, si ricorda che con direttiva Mibact 23 aprile 2015 (GU n. 169 del 23 luglio 2015) – di aggiornamento della direttiva 12 dicembre 2013 – sono state definite le procedure per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali.

Ai sensi della stessa direttiva, la struttura operativa per il monitoraggio e il coordinamento delle attività necessarie a fronteggiare le situazioni emergenziali derivanti da calamità naturali è articolata in una Unità di coordinamento nazionale UCCN-MIBAC, che opera presso il Segretariato generale, e in Unità di coordinamento regionale UCCR-MIBAC, che operano presso i segretariati regionali del Ministero. In particolare, le UCCR –MIBAC sono articolate in tre unità operative che procedono, rispettivamente, al rilievo dei danni, agli interventi di messa in sicurezza, compreso lo spostamento dei beni, e al deposito temporaneo e laboratorio di pronto intervento. I dati e le informazioni acquisiti con i rilievi devono consentire la stima dei costi degli interventi di messa in sicurezza, di ripristino e di consolidamento.

Infine, in base alla stessa direttiva, che richiama al riguardo, l’Intesa del 26 gennaio 2005 e il Protocollo attuativo del 4 maggio 2014, fra il Ministero e la Conferenza episcopale italiana, le attività relative ai beni culturali di interesse religioso devono svolgersi con il coinvolgimento degli enti e delle istituzioni ecclesiastiche responsabili.

-       un piano di interventi volti a contrastare il dissesto idrogeologico, nelle citate regioni, con priorità per quelli che interessano i centri abitati o le infrastrutture;

-       un piano per lo sviluppo delle infrastrutture e il rafforzamento del sistema delle imprese, riguardante i comuni elencati nell’allegato 1 e, a seguito di una modifica del Senato,  nell’allegato 2;

-       un piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione oggetto del decreto legge in esame: si tratta del piano che il Commissario deve adottare con la procedura definita dall’articolo 28, comma 2. Il riferimento al citato comma 2 dell’articolo 28 del decreto legge, che regola la predisposizione e l’approvazione del Piano da parte del Commissario, è stato inserito al Senato allo scopo di sostituire il riferimento all’”articolo 32, comma 2”, che disciplina le modalità delle verifiche dell’ANAC sulle procedure del Commissario straordinario in relazione agli interventi di ricostruzione pubblica disciplinati dall’articolo in esame;

-       un programma di ripristino e di realizzazione delle infrastrutture ambientali nelle aree interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (sulla base di una modifica approvata al Senato, che fa riferimento all’articolo 1 del decreto legge), con particolare riguardo agli impianti di depurazione e di collettamento fognario.  Si segnala che l’articolo 27, che disciplina la procedura per l’adozione del programma delle infrastrutture ambientali precisa che si tratta di infrastrutture “da ripristinare e realizzare nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2”.

 

Per quanto riguarda gli edifici scolastici, il comma 3 dispone che, qualora la programmazione della rete scolastica, o la riprogrammazione negli anni 2016, 2017 e 2018[8], preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo.

Al riguardo si ricorda che, in base all’art. 4, co. 1, lett. a), del D.L. 74/2012, relativo al sima del 2012, qualora la programmazione della rete scolastica avesse previsto la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati dovevano essere comunque prioritariamente destinate a tale scopo.

Rispetto a tale previsione, dunque, sembrerebbe riscontrarsi ora la possibilità di una maggiore flessibilità.

Per quanto riguarda, invece, la fase di programmazione e ricostruzione dei beni culturali o delle opere pubbliche, il comma 9 prevede la stipula di un protocollo di intesa tra il commissario straordinario, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il rappresentante delle diocesi coinvolte, proprietarie dei beni ecclesiastici, al fine di definire forme di consultazione e di collaborazione in ordine alla realizzazione dei predetti interventi e, in particolare, concordare priorità, modalità e termini per il recupero dei beni danneggiati.

Progettazione degli interventi (commi 4, 5 e 7)

I commi 4, 5 e 7 disciplinano una procedura per la progettazione e la realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento, che prevede:

-       l’invio dei progetti da parte dei soggetti attuatori (si tratta dei soggetti di cui all’articolo 15) al commissario straordinario, sulla base delle priorità definite d’intesa con i vice commissari nella cabina di coordinamento e in coerenza con il piano delle opere pubbliche ed il piano dei beni culturali;

-       l’approvazione dei progetti esecutivi da parte del Commissario, che verifica la congruità economica dei progetti e acquisisce il parere della Conferenza permanente;

-       l’adozione del decreto di concessione del contributo da parte del Commissario;

-       l’invio dei progetti esecutivi alla centrale unica di committenza, che provvede a selezionare gli operatori economici per la realizzazione degli interventi.

Erogazione dei finanziamenti (commi 6, 8 e 11)

Il comma 6 precisa che i contributi, nonché le spese per l’assistenza alla popolazione,         sono erogati in via diretta.

 

Ai sensi del comma 8,  ai fini dell’erogazione in via diretta dei contributi il commissario straordinario può essere autorizzato, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, a stipulare appositi mutui di durata massima venticinquennale, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria.

In tal caso, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.

Si segnala come ad analoga procedura di accensione e di restituzione di oneri per mutui si sia già fatto ricorso nell’ordinamento, ad esempio con riguardo ai mutui per l’edilizia scolastica previsti dall’articolo 10 del decreto-legge n.104 del 2013 (L.n. 128/2013) ove, anche in tal caso, si fa riferimento ai soggetti finanziatori previsti dal comma 8 in esame e si dispone il pagamento diretto ai soggetti medesimi da parte dello Stato.

 

I criteri e le modalità di erogazione sono definiti, ai sensi del comma 11, da provvedimenti adottati dal commissario straordinario, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Monitoraggio (comma 10)

Il comma 10 dispone che i finanziamenti concessi ai sensi dell’articolo in esame siano monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011.

Si ricorda che il citato decreto ha dato attuazione all’art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della L. n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche.

Il decreto legislativo si applica a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della L. n. 196/2009, e ai soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche (art. 1, comma 1). Il decreto introduce nuovi obblighi informativi, e opera anche un coordinamento con gli adempimenti previsti dal Codice dei contratti pubblici in merito alla trasmissione dei dati all’autorità di vigilanza. E' prevista l’istituzione, presso ciascuna amministrazione, di un sistema gestionale informatizzato contenente tutte le informazioni inerenti l’intero processo realizzativo dell’opera, con obbligo, tra l’altro, di subordinare l’erogazione dei finanziamenti pubblici all’effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione ivi previsti. La definizione dei contenuti informativi minimi del sistema informativo in argomento è demandata ad un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 5), che è stato emanato in data 26 febbraio 2013 e pubblicato nella G.U. 5 marzo 2013, n. 54.

Il decreto prevede che le amministrazioni provvedano a comunicare i dati, con cadenza almeno trimestrale, alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 196/2009, denominata «banca dati delle amministrazioni pubbliche».

L’art. 4 del D.lgs. n. 229/2011 disciplina poi il definanziamento per mancato avvio dell'opera.

Le risorse destinate, rispettivamente, alla progettazione ed alla realizzazione delle opere pubbliche, sono unitariamente considerate, per ciascuna Amministrazione, come facenti parte di due fondi distinti, rispettivamente, denominati «Fondo progetti» e «Fondo opere».

 


 

Articolo 14-bis
(Interventi sui presidi ospedalieri)

 

L'articolo 14-bis, introdotto dal Senato, stabilisce che le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria effettuino sui presìdi ospedalieri, nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, verifiche di tenuta sismica e stime del fabbisogno finanziario necessario al miglioramento sismico delle strutture, demandando ad una ordinanza di protezione civile l'adozione dei necessari interventi.

 

L'articolo 14-bis, introdotto dal Senato, prevede che - entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame - le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria effettuino sui presìdi ospedalieri nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:

·          le verifiche tecniche in relazione al rischio sismico, di cui all'articolo 2, comma 3, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274;

La citata disposizione ordinanziale, recante Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica, prevede l'obbligo di procedere a verifica - da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari - ai sensi delle norme di cui ai richiamati allegati, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. La disposizione dell'ordinanza stabiliva, per le verifiche in questione, il termine di cinque anni dalla data della ordinanza medesima, indicando la priorità per edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2, secondo quanto definito nell’allegato 1 all'ordinanza stessa. Si ricorda che, in attuazione di tale ordinanza, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la protezione civile, ha poi emanato il Decr. 21 ottobre 2003, recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica".

·          nonché la valutazione del fabbisogno finanziario necessario al miglioramento sismico delle strutture medesime.

 

La disposizione demanda ad una apposita ordinanza di protezione civile l'adozione dei necessari interventi, che saranno a valere sulle risorse stanziate per le emergenze a far data dal 24 agosto; sulle citate risorse gravano, secondo la previsione, altresì gli oneri per le citate verifiche tecniche.

 

Andrebbe valutata l’opportunità di esplicitare il riferimento alle “risorse stanziate per le emergenze a far data dal 24 agosto”.


 

Articolo 15
(Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali)

 

L’articolo 15 individua i soggetti attuatori per gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico, nonché ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali (elencati nel comma 1 dell’articolo 14).

 

I soggetti attuatori, sulla base di quanto disposto dal comma 4 del citato articolo 14, predispongono ed inviano i progetti degli interventi al Commissario straordinario.

In occasione di emergenze di protezione civile e dei rilevanti eventi sismici verificatisi negli ultimi anni, sono stati nominati soggetti attuatori. L’articolo 5, comma 5-bis, della legge n. 225/1992 prevede che nei rendiconti vengano consolidati anche i dati relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno o più soggetti attuatori.

Il comma 1 include tra i predetti soggetti:

-       le regioni, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione (istituiti ai sensi dell’articolo 3), per i territori di rispettiva competenza;

-       il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

L’articolo 5 dell’ordinanza 13 ottobre 2016, n. 393, prevede che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede agli interventi di messa in  sicurezza  dei beni culturali mobili e immobili, per il tramite della propria  Struttura  operativa  per  il monitoraggio ed il coordinamento delle attività necessarie a fronteggiare le situazioni emergenziali derivanti da calamità naturali (v. ante, scheda art. 14).

Per tali finalità, l'arch. Antonia Pasqua Recchia è stata nominata Soggetto Attuatore per assicurare l'organizzazione, la mobilitazione e il dispiegamento del dispositivo operativo del Ministero e delle sue articolazioni sui territori delle quattro regioni interessate, finalizzato all'individuazione, progettazione e coordinamento dell'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili.

-       il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Il comma 2, inoltre, consente alle diocesi di svolgere la funzione di soggetti attuatori qualora gli interventi siano integralmente finanziati con risorse proprie. In caso di utilizzo di fondi pubblici, la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Le diocesi sono state individuate come soggetti attuatori anche nell’ambito degli interventi di ricostruzione a seguito di recenti eventi sismici. Si ricorda che il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, predisposto dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato della regione Emilia Romagna, a seguito degli eventi sismici del 2012, ha individuato tra i diversi soggetti attuatori anche le diocesi in relazione alla ricostruzione degli edifici di culto di proprietà degli enti ecclesiastici dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.


 

Articolo 15-bis
(Interventi immediati sul patrimonio culturale)

 

L'articolo 15-bis disciplina le procedure per l’affidamento e l’attuazione di interventi urgenti sul patrimonio culturale (compresi gli interventi per la messa in sicurezza o di demolizione) e di ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (commi 1-4). Sono altresì disciplinati i requisiti delle imprese incaricate degli interventi e dei progettisti (comma 5), nonché previste disposizioni per il potenziamento dell'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma (commi 6-7).

 

L’articolo 15-bis, introdotto dal Senato, corrisponde, sostanzialmente, all’articolo 6 del D.L. 205/2016 (A.S. n. 2594).

 

Procedure di affidamento (comma 1)

Norme applicabili del Codice dei contratti (comma 1, primo periodo)

Il comma 1, primo periodo, al fine di avviare tempestivamente gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio storico e artistico danneggiato in conseguenza degli eventi sismici oggetto del presente decreto, ribadisce l’applicazione per i lavori, i servizi e le forniture di somma urgenza relativi ai beni culturali[9], della disciplina dettata dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) per gli affidamenti nei casi di somma urgenza e di protezione civile.

La norma in esame prevede infatti l’applicazione delle seguenti disposizioni del D.Lgs. 50/2016:

-       l’articolo 163, che disciplina le procedure da seguire nei casi di somma urgenza e di protezione civile.

In estrema sintesi, tale articolo consente, nei casi di somma urgenza che non consentono alcun indugio, l’immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Lo stesso articolo prevede, tra l’altro, che l’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente. Il comma 6 del medesimo articolo chiarisce che, tra le circostanze di somma urgenza, rientrano le “calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo” (art. 2, comma 1, lettera c), della L. 225/1992), vale a dire quelle calamità per le quali la normativa di protezione civile (art. 5 della L. 225/1992) prevede la deliberazione dello stato di emergenza. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente, dal citato comma 6 dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016, finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall'evento calamitoso che ha comportato la declaratoria dello stato di emergenza e in tali circostanze le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste nel medesimo articolo 163.

-       l’articolo 148, comma 7, in base al quale l'esecuzione dei lavori relativi ai beni culturali, nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, è consentita fino all'importo di 300.000 euro, secondo le modalità di cui all'art. 163.

Servizi di progettazione - Affidamento diretto sotto i 40.000 euro (comma 1, secondo periodo)

Con riferimento ai servizi di progettazione inerenti la messa in sicurezza dei beni culturali immobili, il secondo periodo del comma 1 consente alle pubbliche amministrazioni competenti, ivi incluse quelle titolari dei beni danneggiati, di procedere, per importi inferiori a 40.000 euro, mediante affidamento diretto a professionisti idonei, senza ulteriori formalità.

La norma precisa che si tratta di una disposizione transitoria, applicabile nelle more della definizione e dell’operatività dell’elenco speciale di professionisti istituito dall’articolo 34.

Si ricorda che l’art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 prevede che gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta.

L’art. 36, comma 2, lettera a), dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto.

 

Procedure per l’esecuzione di interventi su beni culturali e paesaggistici (comma 2)

Il comma 2 disciplina la procedura per l’esecuzione dei primi interventi, necessari ad evitare danni ai beni culturali e paesaggistici, nonché per l’approvazione degli interventi successivi.

Fase 1 – Realizzazione dei primi interventi

Il primo periodo del comma 2 consente, ai Comuni interessati, di effettuare gli interventi indispensabili, ivi inclusi quelli di messa in sicurezza degli edifici, per evitare ulteriori danni ai beni culturali e paesaggistici presenti nei propri territori, dandone immediata comunicazione al MIBACT (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo).

Lo stesso comma chiarisce che ciò è consentito:

- in applicazione degli artt. 27 e 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004);

L’art. 27 del D.Lgs. 42/2004 dispone che nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, purché ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione.

L’art. 149, nell’elencare gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, vi include, tra gli altri, quelli “di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici”.

- anche in deroga alle procedure inerenti l’autorizzazione paesaggistica, previste dall’art. 146 del medesimo decreto legislativo.

Fase 2 – Autorizzazione dei successivi interventi

Il terzo periodo del comma 2 prevede:

-       la trasmissione al MIBACT, nel più breve tempo possibile, per l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni, dei progetti dei successivi interventi definitivi. Lo stesso periodo prevede che tali autorizzazioni siano rilasciate secondo le procedure speciali previste dal presente decreto;

Si osserva che non è esplicitato il riferimento a tali procedure.

Il riferimento sembra essere all’art. 16, comma 2, secondo cui le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono rese dal rappresentante del MIBACT in seno alla Conferenza permanente istituita dal medesimo articolo 16.

-       la trasmissione, da parte del MIBACT, alle amministrazioni competenti, delle comunicazioni e dei progetti ricevuti.

 

Si fa notare che nello scorso mese di settembre è stato trasmesso alle Camere lo schema del nuovo regolamento relativo all'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata (Atto del Governo n. 336) e che la A.29 dell’allegato A di tale schema considera come interventi liberi quelli “di fedele ricostruzione di edifici e manufatti che in conseguenza di calamità naturali o catastrofi risultino in tutto o in parte crollati o demoliti, o siano oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, purché sia possibile accertarne la consistenza e configurazione legittimamente preesistente ed a condizione che l'intervento sia realizzato entro dieci anni dall'evento e sia conforme all'edificio o manufatto originario quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico, configurazione degli esterni e finiture, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica”.

Disciplina applicabile agli interventi di demolizione

Il secondo periodo del comma 2 prevede che l’autorizzazione prevista dalla disciplina di tutela dei beni culturali e paesaggistici si intende acquisita con l’assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del MIBACT che partecipa alle operazioni (art. 28, comma 5, del decreto in esame, v. infra), qualora si rendano necessari interventi di demolizione:

per i beni culturali (di cui all’art. 10 del D.Lgs. 42/2004);

per i seguenti beni paesaggistici:

- le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali (art. 136, lett. a);

- le ville, i giardini e i parchi, non tutelati come beni culturali, che si distinguono per la loro non comune bellezza (art. 136, lett. b);

 - i centri storici (la norma considera, dei beni elencati dalla lettera c) dell’art. 136 solo i centri storici).

 

Tale disposizione è la risultante del rinvio operato al comma 4 dell'articolo in esame, che a sua volta prevede l’applicazione dell’art. 28, comma 5, del presente decreto-legge.

 

Interventi di messa in sicurezza attuati da proprietari, possessori e detentori (comma 3)

Il comma 3 prevede l’applicazione delle procedure previste dal comma 2 anche agli interventi di messa in sicurezza posti in essere dai proprietari, possessori o detentori dei beni culturali immobili e dei beni paesaggistici siti nei Comuni interessati o ricadenti nelle aree protette o nelle ZPS (zone di protezione speciale istituite ai sensi della direttiva 2009/147/CE, c.d. direttiva uccelli) nei medesimi Comuni.

Autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale in caso di interventi urgenti (comma 4)

Ai sensi del comma 4, le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, ove necessarie, si intendono acquisite con l’assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del MIBACT che partecipa alle operazioni.

Tale disposizione (recata dall’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 28 che viene appositamente richiamato dal comma in esame) si applica alle citate autorizzazioni relative a interventi urgenti:

- su resti di beni di interesse artistico, storico, architettonico;

- su resti di beni di interesse paesaggistico (la norma precisa che, per tali tipi di resti, resta salvo quanto stabilito dal secondo periodo del comma 2, che prescrive la stessa disposizione anche per le demolizioni).

 

Lo stesso comma 4 precisa che negli interventi urgenti contemplati è inclusa la demolizione di ruderi o di edifici collabenti necessaria a tutela dell'incolumità pubblica.

 

Requisiti delle imprese incaricate degli interventi e dei progettisti (comma 5)

In base al comma 5, le imprese incaricate degli interventi predetti (di cui ai commi 1-4) devono possedere i requisiti stabiliti dall'art. 8, comma 5, del decreto-legge (iscrizione all’Anagrafe antimafia degli esecutori, regolarità contributiva e qualificazione prevista dal Codice dei contratti pubblici).

Lo stesso comma prevede che i professionisti incaricati della progettazione devono produrre dichiarazione di impegno all'iscrizione all'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge.

 

Potenziamento dell'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma e relativi oneri (commi 6 e 7)

Il comma 6 detta disposizioni finalizzate a supportare, fino al 2022, l’attività dell'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 (costituito con il DM 483 del 24 ottobre 2016) e, quindi, per accelerare la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

A tal fine viene prevista:

l’istituzione (presso il Segretariato generale del MIBACT) e l’operatività (fino al 2022) di una segreteria tecnica di progettazione , di cui si avvale l’Ufficio suddetto, composta da non più di 20 unità di personale. Lo stesso comma prevede che a tale personale:

- possano essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione per la durata massima di 24 mesi, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui;

La norma fa riferimento agli incarichi di collaborazione disciplinati dall’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, il quale prevede che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria[10]. Condizioni di legittimità per  il conferimento degli incarichi sono che: a)  l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c)  la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d)  devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

 

- possano essere affidate le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP);

L'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) detta la disciplina in materia di RUP negli appalti e nelle concessioni, e prevede la nomina, per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione, da parte delle stazioni appaltanti, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, del RUP per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione (comma 1).

In merito alle funzioni e ai compiti attribuiti al RUP, si precisa tra l'altro che l'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato (comma 1); per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, il RUP deve essere un tecnico (comma 6); nel caso di appalti di particolare complessità, il RUP propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa (comma 7). Nelle more dell’emanazione della disciplina di dettaglio dei compiti e dei requisiti del RUP, demandata ad apposite linee guida dell’ANAC (trasmesse al Parlamento ma non ancora emanate in via definitva), il comma 5 dell’art. 31 prevede che continuino ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo I, capo I, dell’abrogato D.P.R. 207/2010 (regolamento di attuazione del precedente Codice dei contratti, di cui al D.Lgs. 163/2006).

la possibilità, per l’Ufficio in questione, di reclutare fino a un massimo di 20 unità di personale di supporto, mediante le modalità previste dall'art. 50, comma 3, e 50-bis, comma 3, del presente decreto-legge (alle cui rispettive schede di lettura si rinvia). Anche in tal caso la durata della disposizione è fino al 2022, mentre il limite di spesa è di 800.000 euro annui.

 

Il comma 7 disciplina la copertura degli oneri connessi al potenziamento in questione, disponendo che ad essa si provvede ai sensi dell'art. 52 (alla cui scheda di lettura si rinvia).


 

Articolo 15-ter
(Misure urgenti per le infrastrutture viarie)

 

L'articolo, introdotto nel corso dell'esame al Senato, attribuisce ad Anas s.p.a., in qualità di soggetto attuatore della protezione civile, il compito di provvedere agli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale, danneggiate dagli eventi sismici.

 

L'articolo, riprendendo quanto previsto dall'art. 7 del D.L. 205/2016, stabilisce che agli interventi volti alla messa in sicurezza e al ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale, danneggiate dagli eventi sismici verificatisi dal 24  agosto  2016 e che rientrino nella competenza di Anas s.p.a., provveda la stessa Anas s.p.a., in qualità di soggetto attuatore della protezione civile.

Anas s.p.a. è chiamata altresì ad assicurare il coordinamento degli interventi rientranti nella competenza delle Regioni e degli enti locali, con il potere di intervenire direttamente su tali infrastrutture, ove necessario, anche in ragione della effettiva capacità operativa degli enti interessati.

Per l'attuazione degli interventi previsti, Anas s.p.a. opera in via di anticipazione a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) e può avvalersi dei poteri di cui all'articolo 5 dell'ordinanza n. 394 del 2016 (comma 1).  

 

La disposizione si rende necessaria- come si precisa nella relazione illustrativa del D.L. 205/2016 - in quanto "a seguito degli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016 si sono verificati frane sulla SS4 Salaria e dissesti alle opere d'arte e alla galleria San Benedetto sulla SS 685 Tre valli che necessitano di urgenti interventi di ripristino e messa in sicurezza, nonché su strade di competenza delle regioni e degli enti locali che avrebbero in questa fase difficoltà ad operare la ricostruzione".

 

Il comma 2, modifica il comma 875 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 prevedendo che nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e completata la procedura di ricognizione dei fabbisogni, Anas s.p.a. è autorizzata ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria non solo sulle strade provinciali, ma anche su quelle comunali.

 

Il comma 868 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015  dispone, a decorrere dal 10 gennaio 2016, la confluenza delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato, a qualunque titolo destinate all'Anas s.p.a., in un apposito Fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il comma 873 disciplina l’utilizzo delle risorse di tale Fondo per fronteggiare emergenze o altri eventi che incidano sulla programmazione prevista dal contratto di programma. In tali casi l'Anas s.p.a. può utilizzare le risorse del Fondo citato in relazione agli effettivi fabbisogni per realizzare le opere incluse nel piano pluriennale di opere, nonché le ulteriori opere aventi carattere di emergenza. A tal fine l'Anas s.p.a. dà preventiva comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale rilascia la relativa autorizzazione nei successivi trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione; decorso tale termine, l'Anas s.p.a. può comunque procedere, dandone tempestiva comunicazione al Ministero. Infine, il comma 875 prevede che nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e completata la procedura di ricognizione dei fabbisogni, Anas s.p.a.  è autorizzata, mediante apposita delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Protezione civile, ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali.

 

L'articolo 5 dell'ordinanza n. 394 del 2016 del Capo Dipartimento della protezione civile prevede, al fine di facilitare la realizzazione di determinati interventi urgenti, la possibilità per i soggetti attuatori di provvedere- sulla base di apposita motivazione- in deroga ad alcune disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18.04.2016, n. 50).  La disposizione in particolare richiama, fra le altre, le seguenti attività: affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle Strutture Abitative d'Emergenza e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali; acquisizione di beni e servizi finalizzati alla realizzazione delle opere provvisionali.

 


 

Articolo 16
(Conferenza permanente e Commissioni paritetiche)

 

L’articolo 16 prevede l’istituzione della Conferenza permanente, con funzioni di direzione, coordinamento e decisione in ordine agli interventi di ricostruzione, e di una Commissione paritetica per ciascuna regione interessata dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e da quelli successivi, con funzioni consultive in relazione alla progettazione dei predetti interventi.

Conferenza permanente (commi 1-3)

In particolare, il comma 1 disciplina la composizione della Conferenza permanente, che è presieduta dal commissario straordinario o da un suo delegato e in cui sono rappresentati il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le Regione, gli Enti Parco e i comuni territorialmente competenti.

La norma esplicita le finalità dell’istituzione di tale organo, che dovrebbe rappresentare un centro unitario per la programmazione, la pianificazione e la gestione degli interventi.

Una modifica approvata nel corso dell’esame al Senato interviene sulla finalità della disposizione allo scopo di precisare che l’istituzione della Conferenza permanente è volta a potenziare e accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui al comma 1, ossia non solo di quelli del 24 agosto 2016, ma anche di quelli successivi. Tale precisazione è riprodotta anche al comma 4 in relazione all’istituzione della Commissione paritetica.

Ai sensi del comma 2, la Conferenza permanente è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

La Conferenza opera come una vera e propria conferenza di servizi decisoria: infatti, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, che è adottata dal presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte (si cfr. art. 14-quater, co. 1, L. 241/1990).

La disposizione specifica ulteriormente che si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento.

Si prevede, inoltre, che la determinazione conclusiva del procedimento ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti.

Con una clausola residuale, il comma 2 rinvia all’applicazione, per tutto quanto non diversamente disposto nelle norme in esame e in quanto compatibili, delle disposizioni in materia di conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che disciplina in generale il procedimento amministrativo.

 

Si ricorda in proposito che la conferenza di servizi è uno strumento di semplificazione attivabile dalle pubbliche amministrazioni quando siano coinvolti vari interessi pubblici in un procedimento amministrativo o in più procedimenti connessi riguardanti i medesimi risultati e attività amministrativa, suscettibile di produrre un’accelerazione dei tempi procedurali. La disciplina dell'istituto è fissata, in via generale, dagli articoli 14 e seguenti della L. n. 241/1990, interamente riscritti ad opera del D.Lgs. n. 126 del 2016 che in attuazione della L. 124 del 2015 ha, da ultimo, riformato la materia.

La nuova disciplina distingue due modelli di conferenza decisoria, caratterizzati da diverse modalità di svolgimento:

·       la conferenza cd. semplificata, in modalità "asincrona", rappresenta la modalità ordinaria di conferenza, che si svolge senza riunione, bensì mediante la semplice trasmissione per via telematica, tra le amministrazioni partecipanti, delle comunicazioni, delle istanze con le relative documentazioni, e delle determinazioni, secondo il procedimento delineato dall'art. 14-bis della L. n. 241/1990;

·       la conferenza cd. simultanea ed in modalità sincrona (con riunione), secondo il procedimento delineato dall'art. 14-ter della L. n. 241/1990. Tale modalità si svolge nei soli casi indicati dalla legge. In particolare, l'amministrazione procedente può convocare direttamente la conferenza simultanea ove necessario, nei casi di particolare complessità della decisione da assumere, ovvero può procedere su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato (art. 14-bis, co. 7). Fuori da tali ipotesi, la conferenza si svolge in modalità simultanea qualora, in sede di conferenza semplificata, l'amministrazione procedente ha acquisito atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali alla decisione finale (art. 14-bis, co. 6).

Per quanto riguarda i termini procedimentali, in caso di conferenza semplificata, è stabilito un termine perentorio, comunque non superiore a 45 giorni (90 per le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute), entro il quale le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Inoltre, la mancata comunicazione delle determinazioni da parte delle amministrazioni coinvolte entro il termine perentorio, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'UE richiedono l'adozione dei provvedimenti espressi.

In caso di conferenza simultanea, i lavori si concludono non oltre 45 giorni decorrenti dalla data della prima riunione (90 giorni nel caso in cui siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute). Anche in questo caso, sono introdotti meccanismi di silenzio assenso: infatti, si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Inoltre, la nuova disciplina conferma la possibilità per le amministrazioni che curano interessi sensibili (preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute), in caso di dissenso, di rimettere la decisione alla Presidenza del Consiglio dei ministri per trovare un'intesa, ma riscrive interamente il procedimento, abbreviando anche in tal caso i termini (v. art. 14-quinquies).

 

Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali sono rese dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in seno alla Conferenza.

Al riguardo si ricorda che, in base all’art. 21 del d.lgs. 42/2004 sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:

a)    la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali;

b)   lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili (salvo quello dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore – che soggiace a preventiva denuncia al soprintendente – e quello degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici, che deve essere comunicato al Ministero);

c)    lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;

d)   lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati, nonché delle biblioteche private, per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale, nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche (con l'eccezione prevista all'art. 10, co. 2, lett. c);

e)    il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale.

Al di fuori di tali casi, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente.

In base all’art. 24, per gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato, delle regioni, di altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, l'autorizzazione di cui all’art. 21 può essere espressa nell'ambito di accordi tra il Ministero ed il soggetto pubblico interessato.

Infine, in base all’art. 25, nei procedimenti relativi ad opere o lavori incidenti su beni culturali, ove si ricorra alla conferenza di servizi, l'assenso espresso in quella sede dal competente organo del Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza e contenente le eventuali prescrizioni impartite per la realizzazione del progetto, sostituisce, a tutti gli effetti, l'autorizzazione di cui all'art. 21.

 

Il parere del rappresentante del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è comunque necessario ai fini dell’approvazione del programma delle infrastrutture ambientali disciplinato dall’articolo 27.

 

Sono assicurate adeguate forme di partecipazione delle popolazioni interessate, mediante pubbliche consultazioni, nelle modalità del pubblico dibattito o dell’inchiesta pubblica, definite dal commissario straordinario nell’atto di disciplina del funzionamento della Conferenza permanente.

 

Il comma 3 elenca le funzioni della Conferenza, che riguardano:

-           l’espressione del parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei Comuni stessi;

-           l’approvazione dei progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei beni culturali promossi dai soggetti attuatori di cui all’articolo 15, comma 1, e l’acquisizione dell’autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che è resa in seno alla Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Andrebbe valutata l’opportunità di coordinare la disposizione in esame con il comma 5 dell’articolo 14, che attribuisce al solo Commissario, acquisito il parere della Conferenza permanente, l’approvazione definitiva dei progetti esecutivi.

-       l’espressione del parere in materia ambientale, per gli interventi privati, ove previsto, prima della concessione dei contributi richiesti, e l’acquisizione del parere in materia di tutela dei beni culturali, che è reso nell’ambito della Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

 

L’art. 31 del d.lgs. 42/2004 dispone che il restauro e gli altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensi dell'art. 21.

Può essere utile ricordare anche che, in base all’art. 32, il Ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali, ovvero provvedervi direttamente.

 

-       l’espressione del parere obbligatorio e vincolante sul programma delle infrastrutture ambientali. Tale programma, secondo quanto prevede l’articolo 27, è approvato dal Commissario straordinario.

Commissione paritetica (commi 4-5)

E’ inoltre istituita, presso ogni Regione interessata dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, una “Commissione paritetica” presieduta dal vice commissario o da un suo delegato e composta da un rappresentante della struttura competente al rilascio delle autorizzazioni sismiche e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Relativamente alle autorizzazioni sismiche, il T.U. in materia edilizia, di cui al D.P.R. n. 380/2001 richiama in più articoli (artt. 25, comma 3, lettera b), 61, 62, 89, 90, 93, 94 ) le funzioni dell'ufficio tecnico regionale.

La Commissione paritetica:

-       esprime il parere congiunto obbligatorio per tutti i progetti di fattibilità relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio. Il richiamo ai progetti di fattibilità, inserito al Senato, sostituisce quello ai progetti preliminari presente nel testo originario del decreto legge e tiene conto della della ridefinizione dei livelli di progettazione delineata nel nuovo Codice dei contratti pubblici, che ha soppresso il progetto preliminare sostituendolo con il progetto di fattibilità.

Si ricorda che il nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 ha ridefinito i livelli di progettazione prevedendo, in primo luogo, il progetto di fattibilità in sostituzione del progetto preliminare. A un decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo è demandata la definizione dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Nelle more dell’adozione di tale decreto, continuano ad applicarsi talune disposizioni del D.P.R. n. 207/2010 (regolamento di attuazione ed esecuzione del previgente Codice dei contratti pubblici).

L’articolo 147 del Codice demanda a un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la definizione dei livelli e dei contenuti della progettazione di lavori concernenti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Fino all’adozione di tale decreto ministeriale, si applicano (articolo 216, comma 19, del decreto legislativo n. 50/2016) le disposizioni di cui agli articoli 248 e 251 del citato regolamento, concernenti rispettivamente la qualificazione, la direzione tecnica e il collaudo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale.

-       limitatamente alle opere pubbliche, esprime il parere nel caso gli interventi siano sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali.

Funzionamento (comma 6)

Le modalità di funzionamento, anche telematico, e di convocazione della Conferenza permanente e delle Commissioni paritetiche sono disciplinate con provvedimenti del Commissario straordinario che – ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 – provvede anche a mezzo di ordinanze.

 


 

Articolo 17
(Art-Bonus)

 

L’articolo 17 estende la fruizione dell’Art-Bonus anche alle erogazioni liberali effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge:

·      a favore del MIBACT per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose;

·      per il sostegno dell’Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell’Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, al fine di favorire gli interventi di restauro del patrimonio culturale nelle aree colpite da eventi calamitosi.

 

L’articolo 17, commi 1 e 2, estende la fruizione del credito di imposta (cosiddetto Art-Bonus) introdotto dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014) anche alle erogazioni liberali effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge:

·      a favore del MIBACT per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni, di cui all'articolo 1 del decreto-legge (alla cui scheda di lettura si rinvia), anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all’articolo 9 del Codice dei beni culturali (d.lgs. 42/2004);

 

Per quanto attiene alle iniziative legislative in itinere, si segnala che l’articolo 7 dell’AS 2541 attribuisce ai piccoli comuni (come definiti dal medesimo disegno di legge) la facoltà di stipulare, anche in forma associata, con le diocesi della Chiesa cattolica e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici o degli enti delle confessioni religiose civilmente riconosciuti.

 

·      per il sostegno dell’Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell’Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, al fine di favorire gli interventi di restauro del patrimonio culturale nelle aree colpite da eventi calamitosi.

 

Si ricorda che, da ultimo, l'articolo 1, comma 318, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), ha reso strutturale il regime fiscale agevolato introdotto in via temporanea, sotto forma di credito d’imposta, dall’articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo (c.d. Art-Bonus). A decorrere dal 2016 la misura del credito d’imposta è del 65 per cento.

Per usufruire del credito di imposta, le predette erogazioni liberali devono essere effettuate in denaro e perseguire - a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 11, della L. 190/2014 - i seguenti scopi:

·       interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;

·       sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (vale a dire, ai sensi dell’articolo 101 del d.lgs. 42/2004, i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali), nonché delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione;

·       realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo (articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2014).

Il credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, e ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Esso è ripartito in tre quote annuali di pari importo (articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2014).

In particolare, il comma 318 ha modificato il comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014:

a.    al primo periodo è stato eliminato il riferimento alla durata triennale del credito d’imposta, rendendo quindi l’agevolazione strutturale;

b.    è stata eliminata la riduzione del credito d’imposta dal 65 al 50 per cento per gli anni successivi al 2015; la misura del credito d’imposta è quindi del 65 per cento anche a decorrere dal 2016.

 

In base ai dati resi pubblici il 23 giugno 2016, l’ammontare delle erogazioni liberali che rientrano sotto il regime dell’Art-Bonus ha superato i 100 milioni di euro a partire dalla sua prima applicazione nel 2014[11].

Qui il sito dedicato.

 

L'articolo 9 del Codice dei beni culturali (d.lgs. 42/2004) prevede che, per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il MIBACT e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità. Prevede, inoltre, l'osservanza delle disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984 (L. 121/1985), ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della  Costituzione.

Il 26 febbraio 2013 è stato presentato il Manuale per la protezione dei beni culturali ecclesiastici, realizzato dal Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, mentre il 27 novembre 2014 sono state presentate le Linee guida per la tutela dei beni culturali ecclesiastici, realizzate dal medesimo Comando, d'intesa con l'Ufficio nazionale dei beni culturali ecclesiastici della Conferenza episcopale italiana.

Nel 2015, infine, è stata presentata BeWeb, una banca dati in cui è censito il patrimonio storico e artistico,

 

architettonico, archivistico e librario delle diocesi italiane e degli istituti culturali ecclesiastici.

 

Per la realizzazione dei lavori su beni immobili di cui all’articolo in esame, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 11-bis, del D.L. 78/2015 (L. 125/2015).

 

Il comma 11-bis dell’articolo 11 del D.L. 78/2015[12], modificato dall’articolo 1, comma 340, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), prevede che le attività di riparazione o ricostruzione finanziate con risorse pubbliche delle chiese e degli edifici destinati alle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della L. 222/1985 sono considerate lavori pubblici ai sensi e per gli effetti del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/2006).

 

Le attività previste nell'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985 n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), che agli effetti delle leggi civili si considerano comunque attività di religione o di culto, sono quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.

 

La scelta dell'impresa affidataria dei lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici ecclesiastici, che siano beni culturali[13] ai sensi della parte seconda del Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42/2004), è effettuata dai competenti uffici territoriali del MIBACT, che assumono la veste di "stazione appaltante" di cui all'articolo 3, comma 33, del citato Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/2006, ora abrogato ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lettera e) del d.lgs. 50/2016 recante il c.d. nuovo codice degli appalti).

 

Per i lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici ecclesiastici, la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, la funzione di stazione appaltante è svolta dai competenti uffici territoriali del Provveditorato alle opere pubbliche. Si ricorda che l’articolo 9 del Codice dei beni culturali (d.lgs. 42/2004), sul quale si veda sopra, dispone che per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità.

 

Il comma 3 quantifica gli oneri derivanti dalle suddette disposizioni:

·      0,8 milioni di euro per il 2018,

·      1,3 milioni di euro per il 2019,

·      1,8 milioni di euro per il 2020,

·      0,6 milioni di euro per il 2021,

·      0,13 milioni di euro per l'anno 2022.

Ai predetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 52 (alla cui scheda di lettura si rinvia).

 


 

Articolo 17-bis
(Erogazioni liberali nei confronti dei comuni colpiti da sisma e da eventi calamitosi)

 

L’articolo 17-bis, inserito nel corso dell’esame al Senato, modifica l'articolo 100 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) concernente la deducibilità delle erogazioni liberali.

 

In particolare è inserita una nuova fattispecie di erogazione liberale deducibile dall’IRES: le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato e dei comuni, per contributi volontari versati in seguito ad eventi sismici o calamitosi che hanno colpito l’ente in favore del quale si effettua il versamento.

 

Si prevede, inoltre, che il Ministro dell'economia e delle finanze, in seguito ad eventi sismici o calamitosi, con proprio decreto:

·      individua gli enti beneficiari delle erogazioni liberali, secondo criteri che saranno stabiliti sentita la Conferenza unificata;

·      determina le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario, a valere sulla somma allo scopo indicata;

·      definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari;

·      vigila sull'impiego delle erogazioni;

·      comunica all'Agenzia delle entrate l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

 


 

Articolo 18
(Centrale unica di committenza)

 

L’articolo 18 prevede che i soggetti attuatori, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono di una centrale unica di committenza, che è individuata nell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (commi 1 e 2). 

Una convenzione è volta a regolare i rapporti tra il Commissario straordinario e la centrale unica di committenza (comma 3).

Si ricorda che i soggetti attuatori, per la realizzazione dei predetti interventi, sono stati individuati dall’articolo 15 e sono: le regioni, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione, per i territori di rispettiva competenza; il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Sulla base di quanto disposto dal comma 7 dell’articolo 14, alla centrale unica di committenza sono inoltrati, da parte del Commissario straordinario, i progetti esecutivi, affinché provveda ad espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi.

 

Invitalia - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – è una società interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), che svolge attività finanziarie per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema Paese, in particolare nel Mezzogiorno, in coerenza con la programmazione nazionale e regionale. Gestisce, fra l’altro, gli incentivi nazionali che favoriscono la nascita di nuove imprese e le startup innovative.

La società è stata istituita nel 1999 come Sviluppo Italia S.p.A. (D.lgs. n. 1/1999[14]), con lo scopo - con particolare riferimento alle aree sottoutilizzate del Paese - di promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione e i sistemi locali d'impresa, dare supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione finanziaria, la progettualità dello sviluppo e la consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari. In essa sono state accorpate le partecipazioni detenute dallo Stato in numerose società (SPI, ITAINVEST, IG-Società per l'imprenditoria giovanile, nonché di INSUD, RIBS, ENISUD, FINAGRA e IPI).

La legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, comma 460, della legge n. 296/2006) ha operato un riassetto della società, che ha assunto la denominazione attuale. Le priorità e gli obiettivi della società sono definiti con apposite direttive del Ministro dello sviluppo economico, che  definisce il documento previsionale di gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto. Il D.M 18 settembre 2007 individua gli atti di gestione della società e delle sue controllate[15] da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale.

Con l’istituzione dell’Agenzia per la coesione territoriale (D.L. n. 101/2013, articolo 10), si è reso necessario definire i rapporti tra le due Agenzie, anche al fine di individuare le più idonee forme di collaborazione per l'esercizio delle rispettive competenze e prerogative di legge. E’ stato dunque emanato il D.P.C.M. 17 marzo 2016.

Si ricorda, altresì, che la normativa vigente (articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1) consente alle amministrazioni centrali di avvalersi di Invitalia, mediante apposite convenzioni, per tutte le attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di progettazione in materia di lavori pubblici, al fine di rafforzare e accelerare l'attuazione degli interventi di rilevanza strategica per la coesione territoriale e la crescita economica, con particolare riferimento a quelli riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Invitalia è stata, inoltre, individuata quale Soggetto attuatore, che opera come stazione appaltante per l'affidamento dei lavori di bonifica ambientale e di realizzazione delle opere infrastrutturali con riferimento al comprensorio Bagnoli-Coroglio (art. 33, comma 12, del D.L. 133/2014).

Da ultimo, si segnala che Invitalia è iscritta di diritto nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate, istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), di cui fanno parte anche le centrali di committenza (articolo 38, comma 1, del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016). La centrale di committenza, sulla base della definizione di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 3 del nuovo Codice, è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che fornisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie.

 


 

Articolo 18-bis
(Misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2016/2017)

 

L’articolo 18-bis è finalizzato a consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative nell’anno scolastico 2016/2017. A tal fine, prevede deroghe alla normativa vigente in materia di parametri minimi e massimi per la formazione delle classi, istituzione di ulteriori posti nell’organico del personale docente e ATA, spostamento di docenti tra le sedi scolastiche, conferimento di supplenze.

 

Deroghe alla normativa vigente

 

Al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative per l'anno scolastico 2016/2017, si prevede, anzitutto, che i dirigenti degli Uffici scolastici regionali, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici, siti nelle aree di cui all’art. 1, sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza e a quelle che ospitano alunni sfollati, possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto dal DPR 81/2009, comunque nei limiti delle risorse stanziate.

La relazione illustrativa al D.L. 205/2016 (A.S. 2594) evidenziava che, da una prima analisi e da una ricognizione svolta con il Dipartimento della protezione civile, le istituzioni scolastiche presenti nei territori interessati dagli eventi sismici erano 224, gli edifici erano circa 450, mentre la popolazione scolastica potenzialmente interessata dalla prosecuzione dell'anno scolastico in strutture provvisorie o in altre scuole - temporaneamente o fino alla fine dell’a.s - non poteva ancora essere precisamente definita. Evidenziava, inoltre, che la deroga era necessaria per consentire la formazione delle classi all'interno delle strutture provvisorie - che normalmente possono ospitare pochi alunni per classe - e per sfruttare pienamente la capacità ricettiva delle scuole della costa, che accolgono gli alunni trasferiti.

Inoltre, rispondendo il 9 novembre 2016 all’interrogazione a risposta immediata 3-02620, il rappresentante del Governo aveva fatto presente che gli istituti scolastici oggetto della ricognizione del Dipartimento della Protezione civile erano 152, mentre gli edifici erano 356 ed erano principalmente concentrati tra le Marche e l’Umbria. Di questi, 230 erano agibili, 108 agibili, ma con necessità di interventi prima di poter far rientrare i ragazzi, 18 definitivamente inagibili.

 


 

 

Di seguito si riporta il numero minimo e massimo di alunni e studenti per classe previsto, di norma, dal DPR 81/2009, emanato sulla base dell’art. 64 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008)[16]:

 

Scuola dell’infanzia

Art.

Alunni

min

max

art. 9, co. 2 e 3

18

26[17]

 

Scuola primaria

Art.

Alunni

min

max

art. 10, co. 1 e 4

15
(10 nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche)

26[18]

art. 10, co. 1
(pluriclassi)

8

18

 

Scuola secondaria di primo grado

 

Art.

Alunni

min

max

Classi prime

art. 11, co. 1 e 3

18
(10 nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche

27[19]

Classi seconde e terze

art. 11, co. 2

Pari al nr di classi di provenienza solo se:
nr medio alunni per classe > 20

Classi con alunni iscritti ad anni di corso diversi, qualora il numero degli stessi non consenta la formazione di classi distinte

art. 11, co. 4

 

18

 

Scuola secondaria di secondo grado

 

Art.

Alunni

min

max

Classi prime

art. 16

25[20]/27

30

Classi intermedie

art. 17, co. 1

Pari al nr di classi di provenienza solo se:
nr medio alunni per classe > 22

Ultime classi

art. 17, co. 2

Pari al nr di classi di provenienza solo se:
nr medio alunni per classe > 10

 

Rispetto al numero minimo e massimo di alunni e studenti per classe previsto per ciascun tipo e grado di scuola, l’art. 4 del DPR consente di derogare, in misura non superiore al 10 per cento, al fine di dare stabilità alla previsione delle classi, riducendo al massimo gli scostamenti tra il numero delle classi previsto ai fini della determinazione dell'organico di diritto e quello delle classi effettivamente costituite all'inizio di ciascun anno scolastico.

Inoltre, l’art. 8 prevede che nelle scuole funzionanti nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle zone abitate da minoranze linguistiche, nelle aree a rischio di devianza minorile o caratterizzate dalla rilevante presenza di alunni con particolari difficoltà di apprendimento e di scolarizzazione, possono essere costituite classi uniche per anno di corso e indirizzo di studi con numero di alunni inferiore a quello minimo e massimo stabilito dagli articoli 10, 11 e 16.

 

Inoltre i dirigenti degli Uffici scolastici regionali possono:

 

§   istituire, con propri decreti, previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti di docenti in organico di fatto, da attivare sino al 30 giugno 2017 - termine dell'attività didattica dell'a.s. 2016/2017 - nonché ulteriori posti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).

La relazione illustrativa all’A.S. 2594 evidenziava che ciò si rendeva necessario per far fronte al decremento nella dimensione media delle classi conseguente all’utilizzo di strutture temporanee.

Per l’istituzione di ulteriori posti di personale docente, si richiama l’art. 1, co. 69, della L. 107/2015 che, tuttavia, ha affidato ad un decreto interministeriale, a decorrere dall’a.s. 2016/2017, nel caso di inderogabili necessità legate all'aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle previsioni, la costituzione di un ulteriore contingente di posti non facenti parte dell’organico dell’autonomia[21].

Sulla base di tale previsione, per l’a.s. 2016/2017 è stato adottato il D.I. 581/2016.

Si valuti , dunque, la congruità del richiamo normativo.

 

§  assegnare alle cattedre i docenti, il personale ATA e gli educatori o, per il personale in servizio presso edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili, modificare le assegnazioni effettuate, in deroga alle procedure e ai termini previsti:

-       dall'art. 1-ter, co. 1, del D.L. 42/2016 (L. 89/2016), in base al quale per l'a.s. 2016/2017 le funzioni connesse all'avvio dello stesso e alla nomina del personale docente attribuite ai dirigenti territorialmente competenti del MIUR erano possibili fino al 15 settembre 2016;

-       dall'art. 1, “commi 66 e successivi”, della L. 107/2015. Ci si riferisce al meccanismo che prevede la preventiva assegnazione dei docenti agli ambiti territoriali (co. 68[22]) e l’assegnazione degli incarichi di insegnamento da parte del dirigente scolastico (co. 79);

-       dall'art. 455, co. 12, del d.lgs. 297/1994, il cui primo periodo (riferendosi all’allora personale titolare delle dotazioni organiche aggiuntive) vietava di spostare lo stesso, dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni, dalla sede cui era stato assegnato.

Il riferimento normativo corretto è costituito dall’art. 461 del d.lgs. 297/1994 che riguarda il divieto di spostamento di personale docente (anche - ma non solo - delle allora dotazioni organiche aggiuntive) dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico.

Con riferimento alle deroghe indicate, la relazione illustrativa all’A.S. 2594 evidenziava che, per gestire l'emergenza, era necessario che il direttore dell'USR assegnasse una nuova sede di servizio a tutti i docenti direttamente interessati da spostamenti della propria abitazione nonché a quelli in servizio presso scuole non più agibili.

Le assegnazioni sono regolate con contratto collettivo integrativo regionale di lavoro, per la cui sottoscrizione sono stati previsti 7 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, al fine di salvaguardare, ove possibile, la continuità didattica.

Qui il contratto collettivo regionale di lavoro già siglato nella regione Marche.

Si ricorda che prime disposizioni sull’utilizzazione del personale docente, educativo ed ATA titolare nelle scuole dei comuni del "cratere sismico" di cui all'elenco predisposto nella seduta del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, ovvero residente e quindi con dimora abituale nei medesimi comuni, erano state emanate con O.M. n. 666 del 2 settembre 2016.

 

Ulteriori deroghe riguardano l’attribuzione delle supplenze. In particolare, si prevede che, per l'a.s. 2016/2017, i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche sopra citate possono individuare i supplenti da nominare in deroga al regolamento che attualmente disciplina la materia, adottato ai sensi dell'art. 4 della L. 124/1999, fermo restando il criterio del maggior punteggio e assicurando priorità a coloro che si sono resi preventivamente disponibili ad accettare gli incarichi proposti. Al fine di acquisire tale preventiva disponibilità, si prevede che i dirigenti degli uffici scolastici regionali pubblicano nel proprio sito istituzionale apposito bando con specifica della tempistica di presentazione delle relative domande.

 

Al riguardo, la relazione illustrativa all’A.S. 2594 chiariva che “si dà ai dirigenti scolastici la possibilità di utilizzare procedure più semplici per l'individuazione dei supplenti, in particolare prevedendo un'unica graduatoria, in luogo delle numerose attuali, in cui raccogliere, per punteggio, i docenti che si rendano preventivamente disponibili ad accettare incondizionatamente gli incarichi proposti”.

 

Alla luce della relazione illustrativa, si intende, dunque, che la previsione riguarda solo le supplenze del personale docente (e non anche del personale ATA).

 

Supplenze del personale docente

 

L’art. 4 della L. 124/1999 distingue tre tipologie di supplenze del personale docente - che danno luogo al conferimento di incarichi a tempo determinato - e indica a quali graduatorie attingere per le nomine:

§  supplenze annuali, per la copertura di cattedre e posti di insegnamento effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico;

§  supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, per la copertura di cattedre e posti di insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, ovvero per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario (intendendo per posti orario gli abbinamenti di spezzoni che non raggiungono l’orario di cattedra);

§  supplenze temporanee più brevi, nei casi diversi da quelli citati.

Nei casi di supplenze annuali e di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, per l’assegnazione degli incarichi si utilizzano prioritariamente le graduatorie provinciali. Al conferimento degli incarichi provvedono i dirigenti degli organi periferici del Ministero competenti per territorio, di norma entro il 31 luglio di ciascun anno. Decorsa tale data, vi provvedono i dirigenti scolastici.

Per le supplenze temporanee più brevi si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto ed il conferimento dell’incarico compete al dirigente di ciascuna istituzione scolastica autonoma (Art. 4 D.L. 255/2001 –L. 333/2001).

La disciplina indicata è stata declinata con il regolamento adottato con DM 131/2007.

 

Autorizzazione di spesa e monitoraggio

 

Per l'adozione delle misure relative alla costituzione delle classi in deroga al numero minimo e massimo di alunni per classe e per l’istituzione di ulteriori posti di personale docente e ATA[23], si autorizza il limite di spesa di € 5 mln per il 2016 ed € 15 mln per il 2017, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali interessati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

I tempi dell'adozione del decreto di riparto vengono velocizzati, riducendo da trenta a due giorni il termine per il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile previsto dall'art. 8 del D.lgs. 123/2011. In caso di motivate esigenze, i due giorni sono incrementabili fino a sette. Ai sensi dell'art. 6 del richiamato d.lgs. - le cui disposizioni vengono fatte salve - l'ufficio di controllo effettua la registrazione contabile delle somme ripartite, con conseguente effetto di rendere indisponibili ad altri fini le stesse.

 

In materia di risorse, con comunicato stampa del MIUR del 24 ottobre 2016 era stato fatto presente che in materia di edilizia scolastica3,5 milioni di euro stanziati per finanziare indagini diagnostiche sugli elementi strutturali e non strutturali dei solai e controsoffitti delle scuole. Più 4,1 milioni per interventi di carattere strutturale e di adeguamento a norma degli edifici scolastici più colpiti dal sisma. Altri 3,8 milioni di euro serviranno per interventi di adeguamento sismico delle scuole delle quattro regioni colpite dal sisma (fondi ex Protezione Civile).

Sul fronte dell’offerta formativa, gli oltre 4,2 milioni assegnati saranno così ripartiti: 1,7 milioni saranno utilizzati per continuare a garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche curricolari ed extra curricolari, trasporti scolastici, allestimento e arredo delle aule e degli ambienti supplementari, libri di testo e materiale didattico anche digitale, servizi di refezione, servizi di accessibilità per alunni e studenti disabili. Con 1,6 milioni saranno finanziati interventi integrativi al Programma Nazionale “La Scuola al Centro” (apertura pomeridiana delle scuole) nelle regioni colpite dal sisma. Altri 600.000 euro saranno utilizzati per la realizzazione di progetti per ripristinare l’attività didattica ordinaria e ridurre il disagio sociale. I restanti 350.000 euro verranno impiegati per un piano di attività motorie, la partecipazione ai campionati studenteschi, ai mondiali International School Sports Federation e per l’acquisto di arredi o attrezzature per le attività sportive”[24].

 

Alla copertura degli oneri si provvede:

§   quanto ad € 5 mln nel 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (art. 1, co. 601, L. 296/2006);

§   quanto ad € 15 mln nel 2017, mediante corrispondente riduzione del «Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» (art. 1, co. 202, L. 107/2015).

 

Entro il 31 maggio 2017 il MIUR provvede al monitoraggio delle spese relative al personale docente e ATA e comunica le relative risultanze al MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - entro il mese successivo. Nel caso in cui si verifichino scostamenti rispetto al fabbisogno previsto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra le risorse iscritte in bilancio per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche e quelle relative al pagamento delle spese per il personale supplente.

 


 

Articolo 19
(Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016)

 

L’articolo 19 interviene a favore delle micro, piccole e medie imprese, comprese quelle del settore agroalimentare, ubicate nei territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, che hanno subito danni in conseguenza di tali eventi, stabilendo per esse - per tre anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame - priorità e gratuità nell’accesso al Fondo di garanzia per le PMI.

 

In particolare, l’articolo 19 dispone che – per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame - l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI sia concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, in favore delle micro, piccole e medie imprese[25], comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, di cui all’articolo 1, che hanno subito danni in conseguenza di tali eventi.

Nel corso dell’esame presso il Senato, l’ambito di applicazione della norma, prima limitato ai comuni che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto 2016, è stato esteso a tutti i comuni indicati all’articolo 1, che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici del 2016. Conseguentemente, è stata modificata anche la rubrica dell’articolo, al fine di includere nell’ambito di operatività della norma tutte le zone colpite dagli eventi sismici del 2016.

L’intervento è concesso per un importo massimo garantito per singola impresa di 2 milioni e cinquecentomila euro.

Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all’80 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento.

Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell’importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento.

L’articolo richiama, infine, il rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.


 

 

Fondo di garanzia a favore delle PMI

L’art. 2, co. 100, lett. a) della legge finanziaria per il 1997 (legge n. 662 del  1996) ha istituito un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese. Con l’intervento del fondo, l’impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo stesso.

Dal punto di vista operativo, il Fondo rilascia garanzie alle banche (garanzia diretta) e a consorzi di garanzia collettiva fidi - Confidi (controgaranzia) o altro fondo di garanzia allo scopo di agevolare l’accesso al credito delle PMI.

L’articolo 15 della legge n. 266/1997 ha disciplinato - contestualmente ad una razionalizzazione dei fondi pubblici di garanzia al tempo esistenti le cui risorse sono confluite in quelle originarie del Fondo di garanzia PMI - le modalità operative di quest’ultimo Fondo, disponendo che la relativa garanzia possa essere concessa: alle banche; agli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del TUB; alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'apposito albo; a fronte di finanziamenti a PMI, compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese. La garanzia del fondo è estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del TUB[26].

L'articolo 39[27] del D.L. n. 201/2011 ha operato una sostanziale riforma dello strumento, disponendo che con D.M. non regolamentare venisse fissata: la misura della copertura degli interventi di garanzia e controgaranzia, nonché la misura della copertura massima delle perdite in relazione alle tipologie di operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie finali, settori economici di appartenenza e aree geografiche (comma 1); per ogni operazione finanziaria ammessa all'intervento del Fondo, la misura dell'accantonamento minimo, a titolo di coefficiente di rischio (comma 2). Inoltre, è stato elevato l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo a 2,5 milioni di euro per le tipologie di operazioni finanziarie, le categorie di imprese beneficiarie finali, le aree geografiche e i settori economici di appartenenza individuati con D.M. non regolamentare, disponendo che una quota non inferiore al 50 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo sia riservata ad interventi non superiori a cinquecentomila euro d'importo massimo garantito per singola impresa[28].

Inoltre, è stata consentita la possibilità con D.M. non regolamentare di modificare la misura delle commissioni per l'accesso alla garanzia dovute dai soggetti richiedenti, a pena di decadenza, in relazione alle diverse tipologie di intervento del Fondo (comma 5).

Il comma 7-bis dell’articolo 39 riserva una quota delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia ad interventi di garanzia in favore del microcredito di cui all’articolo 111 del TUB, da destinare alla micro imprenditorialità.

Si ricorda, inoltre, che la legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) ha disposto una riserva di almeno il 20 per cento delle risorse disponibili del Fondo alle imprese e agli investimenti localizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Nella Nota di aggiornamento al DEF 2016, il Governo preannuncia una complessiva riforma delle modalità operative del Fondo in questione, in base alle quali, seguendo un modello di rating, le imprese verranno divise in 5 classi di merito, graduando le coperture in funzione della probabilità di inadempimento. Inoltre, le garanzie verranno focalizzate principalmente sui finanziamenti connessi a investimenti. Verrà dunque abbandonato - come peraltro preannunciato dalla Corte dei Conti nel giudizio di parificazione sul rendiconto per il 2015[29] - il pregresso modello di credit scoring.

Le risorse statali destinate al Fondo di garanzia per le PMI sono iscritte al bilancio dello Stato (capitolo 7342/pg.20/MISE) per essere successivamente riassegnate alla contabilità speciale (conto corrente di Tesoreria n. 223034) intestata al gestore del Fondo (Mediocredito Centrale Spa).

Secondo le previsioni assestate 2016, le risorse iscritte sul capitolo 7342 ammontano a 718,3 milioni di euro per l'anno 2016.

L’articolo 13, comma 1, del d.l. 193/2016, definitivamente approvato dal Senato nella seduta del 24 novembre 2016, ha disposto l’incremento della dotazione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura di 895 milioni di euro per l’anno 2016. La medesima norma ha inoltre previsto che ulteriori 100 milioni di euro potranno essere individuati a valere sugli stanziamenti del programma operativo nazionaleImprese e competitività 2014-2010”, a titolarità del Ministero dello Sviluppo economico.

 

Si evidenzia che, in base alle disposizioni operative del Fondo di garanzia PMI pubblicate sul sito istituzionale del MISE, sono considerate ammissibili le operazioni di durata non inferiore a 36 mesi.

Le disposizioni operative dispongono altresì che la garanzia diretta può essere concessa fino alla misura massima dell’80% dell’ammontare delle operazioni finanziarie[30] ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014, ovvero secondo il regime de minimis.

La controgaranzia può essere concessa fino alla misura massima dell’80% dell’importo garantito dal soggetto richiedente, a condizione che la garanzia da questi rilasciata non superi la percentuale massima di copertura dell’80%, per le operazioni finanziarie, ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014, ovvero secondo il regime de minimis.

Si ricorda comunque che, per le zone terremotate, il legislatore è già intervenuto, con norme analoghe a quella in esame, prevedendo un intervento in controgaranzia del Fondo del 90% anziché dell’80% dell’importo garantito. Si richiama al riguardo l’articolo 10 del D.L. n. 74/2012[31].

Con una comunicazione del 16 novembre 2016, il MiSE informa dell’entrata in operatività della misura prevista dall’articolo 19 in esame, come entrato in vigore il 19 ottobre 2016.

 

Per ciò che concerne la disciplina sugli aiuti di Stato, richiamata dall’articolo in commento, si ricorda che l'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) contempla l'obbligo di notificare i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti alla Commissione europea al fine di stabilirne la compatibilità con il mercato comune sulla base dei criteri dell'articolo 107, par. 1 TFUE. Alcune categorie di aiuti possono tuttavia essere dispensate dall'obbligo di notifica.

Opera in tali casi il Regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014 (General Block Exemption Regulations (GBER), che ha abrogato, con decorrenza dal primo luglio 2014, il precedente regolamento (CE) della Commissione europea 6 agosto 2008, n. 800/2008 ed è applicabile fino al 31 dicembre 2020[32].

Il Regolamento in questione si applica alle seguenti categorie di aiuti di Stato: aiuti alle PMI sotto forma di aiuti agli investimenti, aiuti al funzionamento e accesso delle PMI ai finanziamenti; aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali. Il regolamento definisce soglie di notifica e intensità di aiuto[33] più alte rispetto al passato.

Fanno eccezione all'obbligo di notifica alla Commissione UE, oltre alle specifiche categorie di aiuti esentati dalla stessa sulla base dei regolamenti di esenzione, gli aiuti di piccola entità, definiti dalla UE "de minimis", che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo.

Per gli aiuti cd. de minimis, si richiama innanzitutto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 che è applicabile alle imprese operanti in tutti i settori, salvo specifiche eccezioni, tra cui la produzione di prodotti agricoli[34].

Il massimale previsto da tale regolamento non ha subito variazioni rispetto al precedente regolamento n. 1698/2006, ed è stato confermato entro il limite di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Per gli aiuti cd. de minimis nel settore agricolo opera, invece, il Regolamento (UE) n. 1408/2013.

Si tratta di quegli aiuti di piccolo ammontare concessi da uno Stato membro a un'impresa unica agricola - di importo complessivo non superiore a 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari - che per la loro esiguità e nel rispetto di date condizioni soggettive ed oggettive non devono essere notificati alla Commissione, in quanto non ritenuti tali da incidere sugli scambi tra gli Stati membri e dunque non suscettibili di provocare un'alterazione dalla concorrenza tra gli operatori economici. Ogni Stato membro ha a disposizione un plafond nazionale che costituisce l'importo cumulativo che può essere corrisposto alle imprese del settore della produzione agricola nell'arco di tre esercizi finanziari; per l'Italia il plafond è pari a 475.080.000 euro (1% del valore della produzione agricola nazionale).


 

Articolo 20
(Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016)

 

L’articolo 20 prevede agevolazioni a favore delle imprese danneggiate ubicate nei territori interessati dagli eventi sismici del 2016, incluse le imprese agricole. A tal fine, una quota di risorse, pari a complessivi 35 milioni di euro, è trasferita dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate alle contabilità speciali dei Presidenti delle regioni interessate, in qualità di vice commissari. I criteri di ripartizione e le modalità per la concessione di contributi sono definiti con decreto, su proposta delle regioni interessate.

 

L’articolo 20, al comma 1, prevede che una quota - pari a complessivi 35 milioni di euro - delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate sia trasferita sulle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi sismici in qualità di vice commissari, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese, con sede o unità locali ubicate nei territori interessati dagli eventi sismici come individuati nell’articolo 1, che hanno subito danni. Sono comprese tra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale non è ubicata nei territori dei comuni di cui agli allegati 1 e 2, ma i cui fondi siano situati in tali territori.

Si ricorda che il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate è istituito dall’articolo 4 del decreto in esame con una dotazione di 200 milioni per il 2016. Il Fondo è finalizzato all’attuazione degli interventi di immediata necessità previsti dal decreto. Si rinvia alla relativa scheda di lettura.

Il comma 2 consente l’utilizzo delle risorse di cui al comma 1, al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell’area colpita dagli eventi sismici di cui all’articolo 1, anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori dei Comuni individuati dall’articolo 1.

Si ricorda che l’articolo 1 definisce l’ambito di applicazione del decreto, includendo i Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicati negli allegati 1 e 2 (comma 1) e anche altri comuni in cui si siano verificati danni causati dal sisma (comma 2). L’allegato 1 elenca 62 Comuni, mentre l’allegato 2 elenca 69 Comuni.

 

Ai sensi del comma 1, i criteri, anche di riparto, e le modalità di concessione delle agevolazioni dei contributi in conto interessi sono disciplinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle regioni interessate.

Con lo stesso decreto è fissato, ai sensi del comma 2, l’ammontare delle disponibilità, i criteri e le condizioni per la concessione dei contributi in conto capitale, tenuto conto delle effettive disponibilità in relazione all’onere per i contributi in conto interesse.

La concessione di contributi in conto capitale sembra assumere un carattere residuale, in quanto dipendente dalle effettive disponibilità in relazione all’onere per i contributi in conto interesse.

 

Infine, il comma 2 dispone che alla concessione delle agevolazioni di cui al comma in esame provvedono i vice commissari, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 5 del provvedimento in esame.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 5 indica, tra gli organi deputati alla gestione straordinaria, i vice commissari, che vengono individuati nei Presidenti delle Regioni interessate. Il comma dispone che essi operino in stretto raccordo con il Commissario straordinario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite dal presente decreto.

Il comma 3 dispone che quanto previsto dall’articolo si applica nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato[35].

 


 

Articolo 21
(Disposizioni di semplificazione procedimentale per aziende agricole, agroalimentari e zootecniche)

 

Il comma 1 è volto ad assicurare la vigenza fino al 31 dicembre 2018 delle disposizioni contenute nell’ordinanza n.393 del 2016 che hanno favorito il trasferimento ed il ricovero temporaneo dei capi di bestiame.

Il comma 2 prevede che possano essere utilizzate, fino all’importo di 1 milione di euro, risorse gestite da ISMEA al fine di abbattere l’onere delle commissioni per l’accesso alle garanzie bancarie alle imprese agricole.

Il comma 3 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2016 per il finanziamento di misure di sostegno rivolte ai produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari interessati alla stipula di accordi misti volontari.

Il comma 4 è volto al pronto ripristino del potenziale produttivo danneggiato dal sisma, nonché a valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, utilizzando le disponibilità del fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie.

Il comma 4-bis assicura la continuità produttiva delle attività zootecniche prevedendo contributi per il sostegno dei settori del latte, della carne bovina e dei settori ovicaprino e suinicolo (nonché per il settore equino); le risorse sono attinte, ai sensi del comma 4-ter, dal Fondo di investimento nel capitale di rischio.

Il comma 4-quater disciplina la certificazione di agibilità sismica, la perizia asseverata e la relativa applicabilità dei rimborsi e delle agevolazioni, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

 

Ai sensi del comma 1, sono fatti salvi gli effetti delle  azioni poste in essere prima dell’entrata in vigore del decreto e, allo scopo di garantirne la continuità operativa, restano in vigore fino al 31 dicembre 2018 le disposizioni di cui all’articolo 7 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393.

Si tratta delle disposizioni che favoriscono il trasferimento ed il ricovero temporaneo dei capi di bestiame: gli operatori del settore sono autorizzati dalle ASL, in deroga alle normative di settore; alla stessa stregua, è data facoltà di richiedere il differimento di 120 giorni dell'alimentazione della banca dati nazionale per l'anagrafe zootecnica, nonché è attribuito competenza alle regioni per ricoveri ed impianti temporanei funzionali alla continuità produttiva delle aziende zootecniche interessate dal sisma.

 

Ai sensi del comma 2, a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni terremotati sono destinate risorse, a valere sulle disponibilità residue già trasferite all’ISMEA del Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura. Il Senato ha esteso l'ambito territoriale di applicazione a tutte le aree terremotate indicate all'articolo 1, ed il limite di importo è stato portato a 1.500.000 euro per l’anno 2016.

 

Con la legge finanziaria 2007 (art. 1 comma 1068 della legge 27 dicembre 2006, n. 296), fu istituito il “Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura”, a cui era stata attribuita una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro annui per 5 anni, a partire dal 2007; con la legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008, art. 2 - comma 120), il predetto Fondo è stato altresì destinato al ricambio generazionale e allo sviluppo delle imprese giovanili nel settore della pesca.

 

Tali risorse saranno utilizzate per abbattere, fino all’intero importo, le commissioni per l’accesso alle garanzie dirette che l'ISMEA può concedere a fronte di prestiti partecipativi e partecipazioni nel capitale delle imprese, assunte da banche, da intermediari finanziari, nonché da fondi chiusi di investimento mobiliari. Nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, l'abbattimento avverrà secondo il metodo di calcolo di cui alla decisione della Commissione Europea C(2015) 597 final del 5 febbraio 2015: esso è volto a calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie statali dirette - di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'art 1, comma 2, lett. i) della legge n. 38 del 2003)[36]- tra le categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno (ai sensi del regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo, detto “ABER”) e tra le categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria, detto “GBER”).

 

Per la relazione tecnica al decreto legge l'ISMEA - non ricompreso nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni - ha già nella sua disponibilità i fondi in questione, di cui si opera soltanto una diversa finalizzazione.

 

Per il comma 3, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2016, per il finanziamento di misure di sostegno dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari interessati alla stipula di accordi misti volontari e ad adottare decisioni comuni sulla pianificazione del volume di latte prodotto (la normativa unionale prevede che ciò possa avvenire nel corso di un periodo di sei mesi a decorrere dal 12 aprile 2016). Un milione di euro, tratto da tale spesa, è destinato alle aziende zootecniche ubicate nei Comuni terremotati: il Senato ha esteso l'ambito territoriale di applicazione a tutte le aree terremotate del 2016.

 

Il comma 4 è volto al pronto ripristino del potenziale produttivo danneggiato dal sisma, nonché a valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari ed a sostenere un programma strategico condiviso dalle Regioni interessate e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. A tali fini, l’intera quota del cofinanziamento regionale dei programmi di sviluppo rurale 2014 - 2020 delle Regioni interessate dal sisma è assicurata dallo Stato attraverso le disponibilità del fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il Senato ha esteso l'ambito territoriale di applicazione a tutte le aree terremotate del 2016; inoltre, il carico dello Stato, in virtù del testo licenziato dal Senato, è ora assunto per le annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

 

Il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie - istituito, con la legge 16 aprile 1987, n. 183, presso il Ministero dell’economia e delle finanze[37], con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio - garantisce il coordinamento finanziario degli interventi previsti dalla normativa europea con quelli degli altri strumenti nazionali di agevolazione, e l’utilizzo dei flussi finanziari destinati all'attuazione delle politiche strutturali e dei Fondi SIE. Attraverso il Fondo si assicura la centralizzazione presso la tesoreria dello Stato dei flussi finanziari provenienti dall’Unione europea e la gestione univoca dei relativi trasferimenti in favore delle Amministrazioni e degli Enti titolari, consentendo anche di monitorare l’impatto di tali flussi sugli aggregati di finanza pubblica. La gestione del Fondo si concretizza dunque in:

·      operazioni di acquisizione delle risorse che l’UE destina all’Italia e conseguente trasferimento delle stesse in favore di amministrazioni pubbliche ed organismi privati aventi diritto;

·      assegnazione, con appositi decreti direttoriali, della quota di finanziamento di parte nazionale degli interventi UE e relative operazioni di erogazione delle risorse in favore delle Amministrazioni e degli altri organismi interessati;

·      chiusure finanziarie degli interventi comunitari, con riconoscimento ed erogazione del contributo finale di parte nazionale.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento dei contributi (europei e nazionali) per l'attuazione dei programmi di politica comunitaria, il Fondo di rotazione si avvale, per il suo funzionamento, di appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria generale dello Stato. In particolare:

·      nel c/c n. 23211 (Ministero del Tesoro-Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: Finanziamenti CEE) confluiscono le risorse provenienti dal bilancio europeo (ad eccezione delle risorse FEAGA);

·      nel c/c n. 23205 (Ministero del Tesoro-Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie) confluiscono le risorse provenienti dal bilancio europeo a titolo di FEAGA;

·      il c/c n. 23209 (Ministero del Tesoro-Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: Finanziamenti nazionali) accoglie le risorse del cofinanziamento nazionale degli interventi, provenienti dal bilancio dello Stato e da altre fonti residue. Le anticipazioni consentite dal comma 5 in esame – secondo informazioni ricevute per le vie brevi dal MEF – sono effettuate a valere su tale conto corrente.

Nel bilancio dello Stato (cap. 7493/Economia) sono iscritte le somme da versare annualmente al conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale dello stato denominato "Ministero del tesoro - Fondo rotazione attuazione politiche comunitarie: finanziamenti nazionali”.

 

Mediante commi aggiuntivi, introdotti dal Senato, si sono inseriti nel testo del decreto-legge n. 183 contenuti recati già dall'articolo 3 del decreto legge n. 205/2016. Pertanto, il comma 4-bis è volto ad assicurare la continuità produttiva delle attività zootecniche che operano in aree che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016: la misura che consegue l'obiettivo è la concessione di contributi per il sostegno dei settori del latte, della carne bovina e dei settori ovicaprino e suinicolo (nonché il settore equino), ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione dell'8 settembre 2016. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sarà definito l'importo dell'aiuto unitario, differenziato sulla base della specie allevata e dello stato di salute dell'animale.

Le risorse economiche necessarie sono attinte - ai sensi del comma 4-ter - dal Fondo di investimento nel capitale di rischio previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, e successive modificazioni, per gli interventi di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289: esse, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto n. 205/2016, sono versate da ISMEA all'entrata del bilancio dello Stato, nel limite di 10.942.300 euro, per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa.

Per il comma 4-quater i titolari di attività produttive svolte in edifici danneggiati a seguito degli eventi sismici in questione, nella qualità di responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al relativo testo unico, depositano in Comune la certificazione di agibilità sismica che deve essere rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, da un professionista abilitato. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 8, che prevede una procedura apposita per l’avvio di interventi di immediata esecuzione, a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi.

Per il comma 4-quinquies le imprese che hanno subito danni riconducibili agli eventi sismici possono - previa perizia asseverata rilasciata da un professionista abilitato, attestante anche la valutazione economica del danno subìto - acquistare o acquisire in locazione macchinari, nonché effettuare gli ulteriori interventi urgenti necessari a garantire la prosecuzione della propria attività. La concessione del rimborso e le modalità del relativo riconoscimento sono stabilite, secondo il comma 4-sexies, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

Per il comma 4-septies, infine, l'applicabilità dei rimborsi e delle agevolazioni di cui sopra è subordinata al rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Articolo 22
(Promozione turistica)

 

L’articolo 22 reca disposizioni relative alla promozione turistica nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016.

 

Al fine di sostenere la ripresa delle attività economiche, il comma 1 attribuisce al Commissario straordinario il compito di predisporre un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, di cui all’articolo 1.

Nel corso dell’esame presso il Senato, l’ambito di applicazione della norma, prima limitato ai territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, è stato esteso a tutti i territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, indicati all’articolo 1.

Tale programma è predisposto, sentite le regioni interessate, in accordo con ENIT - Agenzia nazionale del turismo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

 

L'ENIT-Agenzia nazionale per il turismo è un ente pubblico economico, dotato di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione e sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Nel perseguimento della missione di promozione del turismo, ENIT individua, organizza, promuove e commercializza i servizi turistici, culturali e i prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all'estero, con particolare riferimento agli investimenti nei mezzi digitali.

L'art. 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2014, ne ha previsto la trasformazione da ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con la contestuale liquidazione di Promuovi Italia S.p.A. Lo Statuto di ENIT è stato approvato con DPCM 21 maggio 2015.

 

Si ricorda che il turismo, a seguito della riforma costituzionale del Titolo V della Costituzione (l. Cost. n. 3 del 2001), rientra tra le materie di competenza “esclusiva” delle regioni (materie cd. “residuali”), in riferimento alle quali queste ultime non sono più soggette ai limiti dei principi fondamentali stabiliti da leggi dello Stato. Si segnala però, al riguardo, la ricorrente affermazione, nella giurisprudenza della Corte costituzionale, della necessità di un intervento unitario del legislatore statale in materia, in considerazione dell’esigenza di valorizzare il settore, a livello interno e internazionale, e di ricondurre a unità la grande varietà dell’offerta turistica italiana. Peraltro, con riferimento all’organizzazione amministrativa complessiva del settore, la regione ha mantenuto un ruolo centrale di governo, programmazione e coordinamento dell’attività in materia, che oltretutto trova conferma nella partecipazione alla Conferenza Stato-regioni e alla Conferenza unificata. In tale sede, lo Stato e le regioni hanno concluso accordi, che hanno condotto, nella sostanza, a un esercizio “congiunto” di competenze normative su numerosi e rilevanti profili concernenti il turismo.

Si segnala che, in tale ottica, il 14 settembre scorso il Comitato permanente per lo sviluppo del turismo (istituito ai sensi del D.Lgs. n. 179/2011) ha approvato all'unanimità il nuovo Piano strategico di sviluppo del Turismo in Italia relativo al periodo 2017-2022, sul quale la Conferenza Stato-regioni, il 15 settembre scorso, ha espresso parere favorevole. Il Piano è in attesa di essere trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 34-quater del D.L. n. 179/2012.

 

Il comma 2 destina, per la realizzazione del programma di cui al comma 1, lo stanziamento di una somma, individuata nel limite massimo di 2 milioni di euro per l’anno 2017, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul bilancio di ENIT - Agenzia nazionale del turismo.

 

A tale riguardo si precisa che lo statuto di ENIT prevede, all’articolo 10, che le entrate dell’ente sono costituite: in primo luogo, da eventuali trasferimenti a carico dello Stato e delle regioni, secondo quanto previsto, rispettivamente, dalla Convenzione tra ENIT e MIBACT e da eventuali convenzioni tra ENIT e regioni; in secondo luogo, dai proventi derivanti dai servizi resi a favore dello Stato; in terzo luogo, da corrispettivi per i servizi resi ad altri soggetti pubblici e privati e, infine, da altre tipologie di proventi.

Con riferimento ai trasferimenti a carico dello Stato, si segnala che nella legge di bilancio per il triennio 2016-2018 (legge n. 209/2015 e relativo D.M. di ripartizione in capitoli del 28 dicembre 2015), le spese di funzionamento dell’ENIT sono iscritte sul capitolo 6821/MIBACT (tabella C, legge di stabilità n. 208/2015) e risultano pari (previsioni assestate) a circa 12,5 milioni per ciascun anno 2016 e 2017, e a 12,3 milioni per il 2018. Sul capitolo 6820/MIBACT sono poi iscritte le spese di natura obbligatoria dell’ENIT, le quali sono pari (previsioni assestate) a 20 milioni di euro per il 2016, a 15,5 milioni per il 2017 e a 15,4 milioni di euro per il 2018.


 

Articolo 23
(Contributi INAIL per la messa in sicurezza di immobili produttivi)

 

L'articolo 23 contiene una serie di misure per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei territori dei comuni colpiti dai recenti eventi sismici che hanno interessato l’Italia centrale.

Le risorse finanziarie messe a disposizione per lo sviluppo di tali progetti ammontano a 30 milioni di euro.

 

Il comma 1 prevede lo stanziamento di 30 milioni di euro per la realizzazione di progetti di investimento e formazione nei settori della salute e della sicurezza sul lavoro. Tali risorse dovranno essere trasferite dall'Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) alla contabilità speciale appositamente istituita con il decreto in questione.

Si ricorda, infatti, che il provvedimento in esame ha previsto l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di un appositivo Fondo per la ricostruzione nelle aree terremotate.

 

Il comma 2 individua i criteri per il riparto tra le Regioni interessate delle risorse finanziarie per lo sviluppo di progetti di investimento in formazione nei settori della salute e della sicurezza sul lavoro. In particolare, è previsto un rinvio ai provvedimenti che dovranno essere adottati dal Commissario straordinario. Si tratta, in sostanza, di apposite ordinanze commissariali che, in base a quanto stabilito dal decreto, dovranno essere emanate previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate.

 

Lo stesso comma 2, infine, precisa che le risorse finanziarie destinate alla realizzazione di tali progetti dovranno avvenire nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti "de minimis".

 

A tale proposito è opportuno ricordare che gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea disciplinano i casi in cui gli aiuti alle imprese sono compatibili con il mercato interno. Tra questi si segnala il comma 2, lettera b) dello stesso articolo 107, in cui si precisa che sono compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.


 

Articolo 24
(Interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici)

 

L’articolo 24 dispone interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici, sotto forma di finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti per il ripristino ed il riavvio di attività economiche e per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti.

 

In particolare, il comma 1 concede a micro, piccole e medie imprese[38], presenti nei territori dei Comuni di cui all’articolo 1, danneggiate dagli eventi sismici, finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 30 mila euro.

Nel corso dell’esame presso il Senato, l’ambito di applicazione della norma, prima limitato ai territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, è stato esteso a tutti i territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicati all’articolo 1.

I finanziamenti devono essere rimborsati in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento.

Il comma finalizza l’intervento al ripristino ed al riavvio delle attività economiche già presenti nei territori dei Comuni interessati dal sisma di cui all’articolo 1 del provvedimento in esame.

 

Il comma 2 concede inoltre a micro, piccole e medie imprese finanziamenti agevolati, a tasso zero, a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 600 mila euro, finalizzati a sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti nei territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui all’articolo 1, nei settori della trasformazione di prodotti agricoli, dell’artigianato, dell’industria, dei servizi alle persone, del commercio e del turismo.

Il rimborso dei finanziamenti è previsto in 8 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento.

 

Ai sensi del comma 3, i finanziamenti di cui al comma 1 e al comma 2 sono concessi per l’anno 2016, nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro, utilizzando a tal fine le risorse disponibili sulla contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile, di cui al D.L. n. 83/2012 (legge n. 134/2012).

 

Al fine di favorire la crescita sostenibile e la creazione di nuova occupazione, l'articolo 23 del D.L. n. 83/2012 ha ridenominato il Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica (art. 14, legge n. 46/1982), istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, in “Fondo per la crescita sostenibile”, facendovi confluire una serie di risorse stanziate da interventi autorizzativi di spesa, contestualmente abrogati.

Con l’istituzione del Fondo in questione è stata dunque operata una razionalizzazione del sistema di agevolazione alle imprese.

Il Fondo[39] è destinato al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo ad una serie di finalità:

·       la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese

·       il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma (tra cui quelli di cui alla legge n. 181/1989)

·       la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Il Fondo per la crescita sostenibile opera come fondo rotativo, infatti il comma 8 dell’articolo 23 dispone che i provvedimenti di revoca a valere sui finanziamenti del Fondo affluiscano all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nel medesimo importo alla contabilità speciale del Fondo stesso, operativa per l'erogazione di finanziamenti agevolati (contabilità n. 1201). Il Fondo, peraltro, si alimenta anche con i rientri dei finanziamenti già erogati[40].

Secondo le recenti informazioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato, alla data del 17 ottobre 2016 il saldo disponibile sulla contabilità speciale 1201 è pari ad € 1.709.822.366,39.

 

Si osserva che, sebbene non specificato nel comma 3, la disciplina generale di contabilità nazionale, di cui alla legge n. 196/2009, articolo 17, comma 1, lettera b), consente la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa, disponendo che ove dette autorizzazioni siano affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello stato di previsione dell'entrata, disponendone il versamento.

 

Infine, il comma 4 dispone che alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, sentito il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

 

L’articolo 2, comma 2 del decreto prevede lo strumento dell’ordinanza, attraverso cui il Commissario straordinario “esercita il suo potere regolatorio, anche in deroga secondo quanto consentito dal decreto medesimo”. Le ordinanze sono emanate previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell’ambito della cabina di coordinamento, e comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Per ciò che concerne la disciplina sugli aiuti di Stato, richiamata dall’articolo in commento, l'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) contempla l'obbligo di notificare i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti alla Commissione europea al fine di stabilirne la compatibilità con il mercato comune sulla base dei criteri dell'articolo 107, par. 1 TFUE. Alcune categorie di aiuti possono tuttavia essere dispensate dall'obbligo di notifica[41].

Opera in tali casi il Regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014 (General Block Exemption Regulations (GBER), che ha abrogato, con decorrenza dal primo luglio 2014, il precedente regolamento (CE) della Commissione europea 6 agosto 2008, n. 800/2008 ed è applicabile fino al 31 dicembre 2020. Il Regolamento in questione si applica, tra l’altro, alle seguenti categorie di aiuti di Stato: aiuti alle PMI sotto forma di aiuti agli investimenti, aiuti al funzionamento e accesso delle PMI ai finanziamenti; aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali. Il regolamento definisce soglie di notifica e intensità di aiuto[42] più alte rispetto al passato.

Fanno poi eccezione all'obbligo di notifica alla Commissione UE, oltre alle specifiche categorie di aiuti esentati dalla stessa sulla base dei regolamenti di esenzione, gli aiuti di piccola entità, definiti dalla UE "de minimis", che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo. Per gli aiuti cd. de minimis, si richiama innanzitutto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 che è applicabile alle imprese operanti in tutti i settori, salvo specifiche eccezioni, tra cui la produzione di prodotti agricoli[43].

Il massimale previsto da tale regolamento non ha subito variazioni rispetto al precedente regolamento n. 1698/2006, ed è stato confermato entro il limite di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Per gli aiuti cd. de minimis nel settore agricolo opera, invece, il Regolamento (UE) n. 1408/2013.

Si tratta di quegli aiuti di piccolo ammontare concessi da uno Stato membro a un'impresa unica agricola - di importo complessivo non superiore a 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari - che per la loro esiguità e nel rispetto di date condizioni soggettive ed oggettive non devono essere notificati alla Commissione, in quanto non ritenuti tali da incidere sugli scambi tra gli Stati membri e dunque non suscettibili di provocare un'alterazione dalla concorrenza tra gli operatori economici. Ogni Stato membro ha a disposizione un plafond nazionale che costituisce l'importo cumulativo che può essere corrisposto alle imprese del settore della produzione agricola nell'arco di tre esercizi finanziari; per l'Italia il plafond è pari a 475.080.000 euro (1% del valore della produzione agricola nazionale).


 

Articolo 25
(Rilancio del sistema produttivo)

 

L’articolo 25 dispone l’applicazione del regime di aiuto per le aree industriali in crisi ai territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici, al fine di sostenere nuovi investimenti produttivi e percorsi di sviluppo economico sostenibile. Con propri decreti, il Ministero dello Sviluppo economico provvede ad individuare i Comuni in cui si applica la disciplina delle situazioni di crisi industriale.

 

Il comma 1 prevede l’applicazione del regime di aiuto per le aree industriali in crisi di cui al D.L. n. 120/1989 (convertito in legge n. 181/1989) ai territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici, individuati all’articolo 1 del provvedimento in esame.

L’applicazione del regime di aiuto è finalizzata a sostenere nuovi investimenti produttivi e percorsi di sviluppo economico nei predetti territori.

Si ricorda qui brevemente che il meccanismo di sostegno delineato dalla legge n. 181/1989, come riformato dal successivo D.L. n. 83/2012 e dal D.L. n. 145/2013, consiste nella predisposizione di progetti di riconversione e riqualificazione industriale nelle aree in crisi che promuovono, anche mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di tutti i regimi d'aiuto compatibili, investimenti produttivi anche a carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi. Per l’approvazione dei progetti, si prevede lo strumento degli accordi di programma. Gli accordi disciplinano gli interventi agevolativi quali contributi in conto capitale e finanziamenti a tasso agevolato per l’attuazione dei programmi di investimento produttivo nelle aree – soggette a recessione economica e crisi occupazionale - dichiarate dal MiSE di crisi complessa o non complessa.

Il comma 1 dell’articolo in esame, dispone dunque l’applicazione del regime di aiuto di cui al D.L. n. 120/1989 (come riformato dal D.L. n. 83/2012 e dal D.L. n. 145/2013) e della sua disciplina attuativa, contenuta nel D.M. 9 giugno 2015.

Viene inoltre richiamato il Regolamento (UE) n. 651/2014 (General Block Exemption Regulations (GBER) della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

Il Regolamento (UE) n. 651/2014, pubblicato il 26 giugno 2014 ed entrato in vigore il 1 luglio 2014, ha abrogato il precedente regolamento (CE) della Commissione europea 6 agosto 2008, n. 800/2008 ed è applicabile fino al 31 dicembre 2020[44].

Il Regolamento in questione, assieme ad un controllo ex post rafforzato, consente una estensione del pregresso regime di esenzione dalla notifica alla Commissione UE di alcune categorie di aiuti[45]. Esso si applica alle seguenti categorie di aiuti di Stato: aiuti a finalità regionale; aiuti alle PMI sotto forma di aiuti agli investimenti, aiuti al funzionamento e accesso delle PMI ai finanziamenti; aiuti per la tutela dell’ambiente; aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione; aiuti alla formazione; aiuti all’assunzione e all’occupazione di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità; aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali; aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote; aiuti per le infrastrutture a banda larga; aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio; aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali; aiuti per le infrastrutture locali. Il regolamento definisce poi soglie di notifica e intensità di aiuto[46] più alte rispetto al passato.

 

Si evidenzia che il soggetto gestore degli interventi dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale di cui al D.L. n. 120/1989 - l’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (INVITALIA)[47]parametra le tipologie dei programmi di investimento (per dimensione di impresa e localizzazione) nonché la concessione degli incentivi per i programmi di investimenti per la tutela ambientale alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, distinguendo tra i Comuni dell’area di crisi che ricadono nel perimetro della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale e gli altri Comuni e facendo riferimento, per ciò che attiene all’importo massimo concedibile (in termini di Equivalente Sovvenzione Lorda-ESL[48]) al Regolamento GBER e al regime de minimis (Regolamento UE n. 1407/2013). Si rinvia alle tabelle di “compatibilità” pubblicate sul sito istituzionale di INVITALIA.

 

Il comma 2 dell’articolo in esame dispone, al fine di consentire l’applicazione della misura, che il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, provvede a riconoscere i Comuni di cui agli allegati 1 e 2, quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 27 del D.L. n. 83/2012, che demanda a decreti del MISE le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa (comma 8) e delle situazioni di crisi industriale non complessa (comma 8-bis).

Si ricorda che, nel corso dell’esame presso il Senato, l’ambito di applicazione della norma, prima limitato ai comuni del cratere del sisma del 24 agosto 2016 indicati nell’allegato 1, è stato esteso ai comuni del cratere colpiti dagli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016 indicati nell’allegato 2.

Il D.L. n. 120 del 1989, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, ha disposto misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano di risanamento della siderurgia e, in particolare, con gli articoli 5 e 8, ha affidato alla SPI (allora Società per la promozione e lo sviluppo industriale, confluita nel 2000 in Sviluppo Italia e successivamente divenuta Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa) la realizzazione di un Piano di promozione industriale.

Il Piano fu dichiarato compatibile con il mercato comune dalle competenti sedi comunitarie e con la nota di autorizzazione del 18 settembre 2003 C(2003) 3365 la Commissione europea comunicò altresì di considerare compatibile con il mercato comune l'estensione del sistema agevolativo previsto dalla normativa del 1989 a nuove aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica, come previsto dall'art. 73 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003) e quindi potenzialmente a tutto il territorio nazionale, laddove si verificassero crisi settoriali localizzate. Ulteriori estensioni degli incentivi previsti dal decreto legge n. 120/1989, riconducibili all'autorizzazione comunitaria predetta, sono state poi approvate dalle successive leggi finanziarie.

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012), ed, in particolare, l'articolo 27, ha poi provveduto ad un complessivo riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa.

L’articolo 27 prevede che, nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, il MiSE adotti progetti di riconversione e riqualificazione industriale e demanda al MiSE il riconoscimento di situazioni di crisi industriale complessa, anche a seguito di istanza della regione interessata, per specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da:

·      una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto;

·      una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio.

I progetti promuovono, anche mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di tutti i regimi d'aiuto disponibili compatibili, investimenti produttivi anche a carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi (commi 1 e 2).

Si prevede lo strumento degli accordi di programma per l’adozione dei progetti di riconversione e riqualificazione. Gli accordi disciplinano gli interventi agevolativi, l'attività integrata e coordinata di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei soggetti pubblici e privati, le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli impianti compresi nel progetto di riconversione e riqualificazione industriale sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. Le conferenze di servizi strumentali all'attuazione del progetto sono indette dal MiSE (commi 3 e 4).

La disciplina agevolativa contempla la concessione di contributi in conto capitale e finanziamenti a tasso agevolato. L’articolo infatti dispone che la concessione di agevolazioni per l'incentivazione degli investimenti di cui al D.L. 120/1989, incluse le agevolazioni concesse sotto forma di finanziamento agevolato, è applicabile, prioritariamente nell'ambito dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale di situazioni di crisi industriale complessa, nonché per gli interventi agevolativi nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse, in tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di intervento stabilite dalla disciplina europea per i singoli territori, nei limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 5)[49].

E’ demandata al MiSE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l’adozione di un decreto di natura non regolamentare di disciplina delle modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e la determinazione dei criteri per la definizione e l'attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale (comma 8).

In attuazione di tale previsione, è stato adottato il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013.

Il comma 8-bis (introdotto dal D.L. n. 145/2013) demanda poi ad un decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le condizioni e le modalità per l'attuazione degli interventi da effettuare nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse, che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione. Il Decreto ministeriale 4 agosto 2016 ha proceduto all’individuazione delle aree di crisi industriale non complessa[50].

 

Si ricorda che il decreto ministeriale 9 giugno 2015 ha stabilito i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati al rilancio di tutte le aree di crisi.

 

Per ciò che concerne le risorse per gli interventi in questione (sia in aree di crisi industriale complessa che in quelle di crisi non complessa), l’articolo 27 ha disposto che le risorse destinate al finanziamento degli interventi del D.L. n. 120/1989 (di cui all'articolo 7 del medesimo decreto), al netto delle somme necessarie per far fronte agli impegni assunti e per finanziare eventuali domande oggetto di istruttoria alla data di entrata in vigore del D.L. n. 83, affluiscano all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo con decreti del Ministro dell'economia, su richiesta del Ministro dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione del MiSE per la successiva assegnazione al Fondo per la crescita sostenibile (comma 10).

All'attuazione degli interventi previsti dai Progetti si provvede, relativamente agli interventi agevolativi, a valere sulle risorse stanziate sugli strumenti agevolativi prescelti, ovvero, qualora non disponibili, sul Fondo per la crescita sostenibile (di cui all'articolo 23, comma 2 del medesimo D.L. n. 83/2012). Le attività sono svolte dalle amministrazioni territoriali partecipanti nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente (comma 9).

La Relazione sulle spese di investimento e relative leggi pluriennali allegata alla Nota di aggiornamento al DEF 2016 evidenzia che la misura, non rifinanziata da anni attraverso disposizioni legislative ad hoc, si alimenta dai “rientri” (da finanziamenti, rifinanziamenti, riscatti di partecipazioni azionarie ed eventuali revoche provenienti dalle aziende beneficiarie) che con cadenza semestrale da parte del gestore vengono versati in entrata al bilancio dello Stato per essere poi riassegnati al competente capitolo di spesa (ora capitolo 7483/ p.g.1/MISE) per le finalità di cui alla L.181/89 e successivamente trasferiti al Fondo crescita sostenibile (iscritto in contabilità speciale 1201) ed, in particolare alla sezione speciale del Fondo suddetto (articolo 23, comma 2, lettera b) del D.L. n. 83/2012) destinata al rafforzamento della struttura produttiva, riutilizzo di impianti produttivi e rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma, dunque agli interventi di cui al D.L. n. 120/1989.

Secondo informazioni ricevute dal Ministero dello sviluppo economico, alla data del 20 ottobre 2016, le risorse disponibili per gli interventi di cui alla legge n. 181/1989, presenti nella contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile, sono pari a euro 158.936.572,67. A questo importo sono da aggiungere euro 80.000.000,00 a valere sul Programma Operativo Nazionale “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR, utilizzabili tuttavia nelle sole regioni in ritardo di sviluppo (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e dei quali euro 30.000.000,00 riservati all’area di crisi industriale complessa di Taranto.

Allo stato attuale, l’intervento ex L. 181/89 è stato attivato nelle seguenti aree di crisi complessa:

·           area del gruppo Antonio Merloni

·           area di Piombino

·           area di Rieti.

I comuni dell’area reatina coinvolti sono Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Ascrea, Belmonte in Sabina, Borbona, Borgo Velino, Cantalice, Casaprota, Castel di Tora, Castel Sant'Angelo, Cittaducale, Cittareale, Colle di Tora, Colli sul Velino, Concerviano, Contigliano, Fiamignano, Frasso Sabino, Greccio, Labro, Leonessa, Longone Sabino, Marcetelli, Micigliano, Monte San Giovanni in Sabina, Monteleone Sabino, Montenero Sabino, Morro Reatino, Orvinio, Paganico Sabino, Petrella Salto, Poggio Bustone, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Poggio San Lorenzo, Posta, Pozzaglia Sabina, Rieti, Rivodutri, Rocca Sinibalda, Scandriglia, Torricella in Sabina, Varco Sabino. Sul sito istituzionale del MiSE, è pubblicata la graduatoria di ammissione alla fase istruttoria delle domande di accesso alle agevolazioni ai sensi della L.181/89.

 

Infine, nella Relazione sulle spese di investimento e relative leggi pluriennali, allegata alla Nota di aggiornamento al DEF 2016, si segnala che “per quanto concerne l’attività da svolgere nel triennio 2016 - 2018, essa è legata all’individuazione delle nuove aree di crisi industriale complessa e non complessa ai sensi della nuova disciplina della misura agevolativa, alla sottoscrizione per ciascuna delle aree di crisi complessa dei relativi Accordi di Programma (attività di competenza della D.G. Politica Industriale) nonché alla definizione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI). La stima dei fabbisogni finanziari non peraltro è facilmente determinabile a priori, essendo connessa alle specifiche situazioni di crisi e alla tipologia degli interventi da realizzare[51].

Si segnala, infine che, allo stato, alcuni territori del reatino - tra cui i Comuni di Accumoli, Amatrice, Cantalice, Cittaducale, Rieti e Rivodutri - sono già qualificati aree di crisi industriale complessa ai fini dell’intervento di cui alla L. 181/89.


 

Articolo 26
(Norme in materia di risorse finanziarie degli Enti parco nazionali coinvolti dal sisma)

 

L'articolo 26 esclude, per l'esercizio finanziario 2016, l’Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e l’Ente parco nazionale dei Monti Sibillini da alcuni vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente, rinviando all'articolo 52 per la copertura finanziaria degli oneri derivanti da tale disposizione, calcolati in 127.000 euro, che resteranno a disposizione dei predetti Enti parco nazionali.

 

L'articolo 26 esclude, per l'esercizio finanziario 2016, l’Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e l’Ente parco nazionale dei Monti Sibillini da alcuni vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente, rinviando, altresì, all'art. 52 per la copertura finanziaria degli oneri derivanti da tale disposizione, calcolati in 127.000 euro, che resteranno a disposizione dei predetti Enti parco nazionali.

 

Il comma 1 dispone che agli Enti parco nazionali del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti Sibillini, per l’esercizio finanziario 2016, non si applicano le seguenti disposizioni:

 

   articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

 

L'art. 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010 vieta alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, incluse le autorità indipendenti, a decorrere dall'anno 2011, di effettuare spese per missioni - fatta eccezione per determinate tipologie di missioni - per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Lo stesso comma 12 dispone, inoltre, la cessazione della corresponsione delle diarie per le missioni all'estero (fatta eccezione per determinate missioni).

L'art. 6, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010 vieta alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, incluse le autorità indipendenti, a decorrere dall'anno 2011, di effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, fatte salve alcune specifiche ipotesi;

 

   articoli 61 e 67 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

 

L'art. 61 del decreto-legge n. 112 del 2008 introduce, a decorrere dall'anno 2009, misure di riduzione della spesa sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (con esclusione delle autorità indipendenti), tra le quali: la riduzione della spesa per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007; il divieto di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità; il divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità.

L'art. 67 del decreto-legge n. 112 del 2008 introduce misure di riduzione della spesa per personale, ivi compresa la riduzione delle risorse a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni;

 

   articolo 1, commi 141 e 142, della legge n. 228 del 2012.

 

L'art. 1, comma 141, vieta alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione di effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, fatta eccezione per alcuni specifici arredi. Il successivo comma 142 dispone che le somme derivanti da tali riduzioni di spesa siano versate annualmente, dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

 

Il comma 2 rinvia, per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, calcolati in 127.000 euro per l’anno 2016, alle disposizioni finanziarie di cui all'art. 52 del provvedimento in esame.


 

Articolo 27
(Programma per la realizzazione delle infrastrutture ambientali)

 

L'articolo 27, modificato dal Senato, incarica il Commissario straordinario di predisporre e approvare, entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento in commento, un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nei comuni ricompresi negli allegati 1 e 2 al decreto-legge in esame, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario, nonché agli acquedotti.

 

L'articolo 27, al comma 1 - modificato dal Senato - incarica il Commissario straordinario di predisporre e approvare, entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario, nonché - per previsione introdotta nel corso dell'esame al Senato - agli acquedotti.

Nel corso dell'esame al Senato è stato indicato quale ambito di applicazione della disposizione l'elenco dei comuni ricompresi negli allegati 1 e 2 al decreto-legge in esame.

Si ricorda che nel corso dell’esame al Senato l'ambito di applicazione del decreto è stato integrato con i comuni indicati nel nuovo allegato 2 al decreto-legge in esame, interessati dagli eventi sismici del mese di ottobre 2016. Il nuovo allegato 2 contiene quindi l’elenco dei 69 Comuni colpiti dagli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016.

Si rinvia, per ulteriori approfondimenti in relazione all'ambito di applicazione del decreto in esame, alla disamina dell'articolo 1 (cfr. relativa scheda).

 

In base al comma 2, per la progettazione e realizzazione degli interventi previsti dal programma delle infrastrutture ambientali, il Commissario straordinario può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica. Si prevede l'individuazione di tali società di intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Si ricorda che, per quanto attiene alla regolamentazione della Protezione civile dettata nella prima fase di emergenza, nell'ordinanza n. 388 del 26 agosto 2016 sono state indicate una serie di deroghe legislative finalizzate alla realizzazione dell'attività previste dalla ordinanza medesima, stabilendo nello specifico, a favore dei soggetti istituzionali indicati, la possibilità di avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) e 163 (procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici. A tal fine, il limite di 200.000 euro per l'affidamento diretto e l'immediata esecuzione dei lavori, di cui al comma 1 dell'art. 163, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo, per i soli contratti pubblici di lavori e' stato innalzato dalla predetta ordinanza e stabilito in 400.000 euro.

In materia, si ricorda poi che il D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), all'art 16 (Società in house), stabilisce che " Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata".

Si tratta di un principio, di derivazione europea ai sensi della direttiva 2004/18/CE (all), e segnatamente dell'art. 12 ("Appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico") e ripreso dall'art 5 del nuovo codice degli appalti D. Lgs n. 50 del 2016).

Al riguardo, si ricorda infatti che la Direttiva 2004/18/CE, all'articolo 12 prevede che un appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva medesima quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi;

b) oltre l'80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; e

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

 

La norma interviene, al medesimo comma, dettando semplificazioni procedimentali, prevedendo che pareri, visti e nulla-osta necessari per la realizzazione degli interventi devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro il termine di sette giorni dalla richiesta ovvero entro un termine complessivamente non superiore a 15 giorni in caso di richiesta motivata di proroga, con la previsione che, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo. Si delinea quindi con la disposizione un meccanismo di silenzio assenso.

 

Il comma 3 reca la copertura della norma, prevedendo che agli oneri derivanti dall’applicazione dell'articolo nel limite di 3 milioni di euro nel 2016, si provvede nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 52 del decreto.

 


 

Articolo 28
(Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici)

 

L’articolo 28 disposizione interviene in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici, affidando al Commissario straordinario, nell’ambito  del comitato di indirizzo e pianificazione previsto dalla disposizione, il compito di predisporre e approvare il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione oggetto del decreto in esame; si prevede sia sentita l’Autorità nazionale anticorruzione(commi 1 e 2). Il comma 3 - modificato nel corso dell'esame al Senato - indica le finalità del Piano, mentre il comma 4    prevede che, in deroga al cd. codice del'ambiente, sono classificati rifiuti urbani non pericolosi, con codice CER 20.03.99, i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, nonché quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai Comuni interessati dagli eventi sismici o da altri soggetti competenti o svolti su incarico dei medesimi.

Il comma 5 prevede che non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonché quelli appartenenti all’edilizia storica.

I commi 6 e 7 introducono una articolata serie di previsioni in materia di gestione dei materiali, indicando possibilità di deroga alla normativa vigente in materia di raccolta, trasporto, deposito nei siti, aumenti di quantitativi e obblighi di comunicazione. Ai sensi del comma 8, i 'gestori dei siti di deposito temporaneo di cui al comma 6' ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo svolgimento di analisi preventive, mentre il comma 9     prevede che i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all’assistenza alla popolazione colpita dagli eventi sismici possano essere conferiti negli impianti già autorizzati secondo il principio di prossimità, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi. Il comma 10 prevede la creazione di un comitato di indirizzo e pianificazione delle attività di rimozione dei rifiuti e della ricostruzione, costituito dal Commissario straordinario, che lo presiede; la disposizione ne stabilisce anche la composizione.

Il comma 11 detta disposizioni per la gestione dei materiali nei quali si rinvenga la presenza di amianto. Il comma 12 indica gli enti incaricati della vigilanza; il comma 13 reca la copertura della norma,  ai cui oneri provvede il Commissario straordinario con proprio provvedimento nel limite delle risorse disponibili sul fondo per la ricostruzione delle aree terremotate.

 

Continuità operativa con le azioni poste in essere nella prima fase dell’emergenza (comma 1)

Il comma 1 fa salve, allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima dell’entrata in vigore del decreto in esame, le disposizioni di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, all’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1 settembre 2016, n. 391, e agli articoli 11 e 12 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, ed i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni.

 

Si ricorda che l'ordinanza n. 391 del 1° settembre 2016 reca disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici. In particolare, in base ad essa, le macerie sono classificate come rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i siti di deposito temporaneo, individuati dalle Amministrazioni competenti, in deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Codice dell'ambiente) fatte salve le situazioni in cui e' possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive, e autorizzati sino al termine di sei mesi. In tale ambito viene specificato che non costituiscono in ogni caso rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico, e storico, dei beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. L'ordinanza indica le regioni competenti territorialmente quali soggetti responsabili per l'attuazione delle misure in materia, anche avvalendosi dei comuni, mentre ARPA e AUSL sono soggetti deputati per le rispettive competenze alla vigilanza delle operazioni connesse a tali iniziative.

Si ricorda che sono state emanate dalla Protezione civile, poi, indicazioni operative in materia, prevedendo che: rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 391/2016 i materiali derivanti da crollo causato dagli eventi sismici, nonché dalle demolizioni e dall'abbattimento di edifici pericolanti, disposti dai Comuni interessati dal sisma, nonché da altri soggetti competenti o comunque su incarico di questi. Tali materiali sono classificati, in base a tali indicazioni operative, con codice CER 20. 03. 99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto al sito di deposito temporaneo e o centro di raccolta comunale, di cui al D.M. 8 aprile 2008, considerata, afferma la nota della Protezione civile, l'impossibilità di attribuire un codice che possa identificare con certezza la massa eterogenea costituita non solo da rifiuti inerti ma anche da arredi, elettriche ed elettroniche, attrezzature e beni presenti negli edifici al momento del sisma. Con deroga all'articolo 183 comma 1, lettera bb) del codice dell'ambiente, il deposito temporaneo può essere identificato nell'intera zona interessata dagli eventi sismici come identificata dalla delibera del consiglio dei ministri del 25 agosto 2016. Si specifica che non sono invece assoggettati alla disciplina derogatoria introdotta dall'ordinanza numero 391 citata i rifiuti derivanti dalla decisione di demolire assunta in autonomia dal privato. L'articolo 3 della citata ordinanza numero 391 prevede altresì la possibilità di eseguire anche raccolte selettive dei materiali ove possibile e da effettuarsi in condizioni di sicurezza sul luogo di produzione. Si prevede poi che per quanto possibile, i rifiuti andranno raccolti per tipologia omogenee al fine di agevolarne l'avvio al recupero e/o al corretto smaltimento.

Le indicazioni operative prevedono poi che i rifiuti siano conferiti presso i siti di deposito temporaneo e/o i centri comunali di raccolta di cui al Dm 8 aprile 2008, autorizzati ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 4, della citata ordinanza numero 391, ed individuati sulla base del principio di prossimità.

 

Gli articoli 11 e 12 dell'O.P.C. n. 394 recano rispettivamente  disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale contenente amianto derivante dal crollo parziale o totale degli edifici, e ulteriori disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici.

 

In particolare, l'art. 11 prevede che i materiali nei quali si rinvenga, a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto dovranno essere gestiti secondo le indicazioni di cui ai successivi commi 2, 3 e 4; questi dispongono:

- che i  materiali indicati, nella fase di raccolta, non dovranno essere movimentati, ma andranno perimetrati adeguatamente con nastro segnaletico. La ditta specializzata dovrà presentare comunicazione all’AUSL competente per territorio e rimuovere il materiale, a cui è attribuito il codice CER 17.06.05*, entro le successive 24 h, in parziale deroga all’articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il rifiuto residuato dallo scarto dell’amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 ed è gestito secondo le indicazioni di cui all’articolo 3, comma 1, dell’ordinanza n. 391/2016 (co.2);

- qualora il rinvenimento a seguito di ispezione visiva, di materiale contenente amianto avvenga successivamente al conferimento delle macerie al sito di deposito temporaneo, dette macerie dovranno essere gestite secondo le modalità  previste. Il rimanente rifiuto, privato del materiale contenente amianto, e sottoposto ad eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale deve essere gestito per l’avvio a successive operazioni di recupero/smaltimento (co.3);

- in considerazione dell’urgenza di provvedere alle attività senza soluzione di continuità, in ragione della loro stretta connessione con l’esecuzione degli interventi di assistenza alle popolazioni colpite e di messa in sicurezza dei beni e degli insediamenti nonché alla realizzazione delle opere provvisionali e delle contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi per la salvaguardia della pubblica incolumità e il ripristino dei servizi essenziali, per l’individuazione dei materiali contenenti amianto, i soggetti deputati alla raccolta e al trasporto delle macerie nonché quelli incaricati delle operazioni di selezione e di separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare ad operazioni di recupero/smaltimento, si avvalgono del supporto tecnico e operativo di ISPRA, delle ARPA e delle AUSL territorialmente competenti. A tal fine ISPRA coordina la mobilitazione e la presenza nei territori colpiti in modo continuativo di personale specializzato delle ARPA e delle AUSL interessate, per quanto di rispettiva competenza, al fine di assicurare senza indugi le attività previste, nella misura necessaria.

L'articolo 12 dispone che ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali è il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all’articolo 183, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; nonchè che la frazione legnosa derivante dalla pulizia delle aree pubbliche, anche selezionata nei siti di deposito temporaneo, potrà essere gestita come biomassa e conferita ad impianti per produzione di energia e calore. I siti di deposito temporaneo delle macerie indicati possono essere adibiti anche a deposito, in area separata ed appositamente allestita, di rifiuti di amianto preventivamente individuati e separati in fase di raccolta delle macerie.

Infine, per consentire il rapido avvio a recupero o smaltimento dei materiali di cui all’articolo 3, comma 1, dell’ordinanza n. 391/2016, possono essere autorizzati in deroga, limitatamente alla fase emergenziale, aumenti di quantitativi e/o tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica istruttoria semplificata dell’idoneità e compatibilità dell’impianto, senza che ciò determini modifica e/o integrazione automatica delle Autorizzazioni vigenti degli impianti.

Piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione (commi 2 e 3)

Il comma 2 reca disposizioni per l'adozione del Piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione oggetto del decreto in esame. In ordine ai soggetti coinvolti:

Ø se ne affida la predisposizione e approvazione al Commissario straordinario, nell’ambito  del comitato di indirizzo e pianificazione di cui al comma 10;

Ø si prevede sia sentita l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

 

Il comma 3 indica le finalità del Piano, quali:

a) fornire gli strumenti tecnici ed operativi per la migliore gestione delle macerie derivanti dai crolli e dalle demolizioni;

b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attività da porre in essere per la più celere rimozione delle macerie, indicando i tempi di completamento degli interventi;

c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione delle macerie, la possibilità di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati;

d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero delle macerie e riducendo i costi di intervento;

e) limitare il volume dei rifiuti recuperando i materiali che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima che - secondo quanto modificato dal Senato - è da mettere a disposizione per la ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, e, qualora i materiali non siano utilizzati, da mettere in vendita cedendo il ricavato al Comune da cui provengono i materiali.

Classificazione delle macerie come rifiuti urbani e individuazione del soggetto produttore (comma 4)

Le disposizioni, che di seguito si esaminano, in larga parte riproducono disposizioni già recate dalle ordinanze già emanate (v. supra) - ricalcandone sostanzialmente i contenuti -, disposizioni che vengono qui “legificate” ed ancorate al diverso e più ampio arco temporale indicato dal decreto-legge.

 

Il comma 4 prevede che, in deroga all’articolo 184 del cd. codice del'ambiente, i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 - secondo la modifica apportata dal Senato -, nonché quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai Comuni interessati dagli eventi sismici, nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99.

 

La disposizione si applica limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo (di cui ai successivi commi 6 e 7); vengono fatte salve le situazioni in cui è possibile segnalare i materiali pericolosi ed effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive.

Il Comune di origine dei materiali viene indicato quale soggetto produttore dei materiali ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, in deroga alla definizione di “produttore di rifiuti” contenuta nell’articolo 183, comma 1, lettera f), del codice dell'ambiente.

Si ricorda che, in base a tale definizione, è «produttore di rifiuti» il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).

Si ricorda inoltre che il codice dell'ambiente provvede alla classificazione dei rifiuti, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. In base alla disposizione dell'art. 184, ai sensi del comma 3 sono classificati come rifiuti speciali, tra gli altri, i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis (comma 3, lettera b) dell'articolo 184 D. Lgs. 152 del 2006). In base all'184-bis del codice, si definisce poi sottoprodotto, e non rifiuto, una sostanza od oggetto che soddisfi tutte le condizioni indicate dalla norma, con la previsione che possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

Con riferimento alla classificazione dei rifiuti con codice 20.03.99 si ricorda che tale voce, corrisponde - in base a quanto stabilito nell’allegato D al D.Lgs. 152/2006 (che contiene uno specifico elenco, cd. Catalogo Europeo Rifiuti, ai sensi della decisione 2000/532/CE e successive modificazioni, all’interno del quale, in base alla tipologia d’attività, ogni rifiuto trova una sua precisa collocazione) – ai “rifiuti urbani non specificati altrimenti”.

Come sottolineato dalla norma in esame, tale classificazione deroga all’art. 184.

L’attribuzione della classe 20 (Rifiuti urbani - rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni - inclusi i rifiuti della raccolta differenziata) operata dal comma in esame deroga infatti alla normale classificazione CER, dato che i materiali provenienti da demolizione rientrano, ai sensi dell’Allegato D del D.Lgs. 152/2006, nella classe 17 “Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione”. Tali rifiuti, ai sensi dell’art. 184, comma 3, lett. b), del Codice, non sono rifiuti urbani, ma rifiuti speciali.

Si ricorda altresì che una disposizione classificatoria analoga a quella in esame è stata prevista dall’art. 9, comma 1, del D.L. 39/2009 per la classificazione con codice CER 20.03.99 dei rifiuti derivanti da crolli e demolizioni susseguenti al sisma dell’aprile 2009 in Abruzzo (e confermata dall’art. 8, comma 4, del D.L. 43/2013), nonché dall’art. 17, comma 1, del D.L. 74/2012 per il sisma che nel maggio 2012 ha colpito Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

Al fine di semplificare il sistema di tracciabilità dei rifiuti è stato emanato il D.M. 30 marzo 2016, n. 78, che ha tra l'altro abrogato il D.M. 52/2011 (cd. Testo unico del SISTRI).

 

La classificazione europea dei rifiuti

Il codice CER 20.03.99 identifica i "rifiuti urbani non specificati altrimenti". Tale codice è attribuito sulla base della Decisione 2014/955/UE, che modifica una precedente decisione del 2000 e reca l'elenco europeo aggiornato dei rifiuti e dei relativi codici, ai sensi della direttiva 2008/98/CE ("direttiva quadro sui rifiuti", art. 7). Secondo la decisione 2014/955/UE tali rifiuti sono considerati come non pericolosi e la loro gestione dovrà avvenire nel rispetto della salute umana e dell'ambiente (art. 13 della direttiva quadro sui rifiuti), ma non saranno soggetti ad analisi chimiche. Infatti, la decisione 2003/33/CEE consente di ammettere nelle discariche destinate ai rifiuti non pericolosi senza sottoporli preventivamente a test, i rifiuti urbani, come definiti nella direttiva 1999/31/CE ("direttiva discariche", art. 2, lett. b)), classificati come non pericolosi nel capitolo 20 dell'elenco europeo dei rifiuti nonché le porzioni non pericolose dei rifiuti domestici raccolti separatamente e gli stessi materiali non pericolosi di altra origine. Tale disposto è stato recepito nell'ordinamento italiano dal DM 27 settembre 2010 (art. 6), modificato dal DM 24 giugno 2015.

Si ricorda che i test sono utilizzati ai fini della caratterizzazione di base, obbligatoria a livello europeo per tutti tipi di rifiuti. Essa è volta a stabilire le caratteristiche degli stessi, come stabilito dall'allegato III della direttiva discariche. Quest'ultima, ai fini dell'ammissibilità in discarica dei rifiuti, prevede infatti una procedura articolata su tre livelli che comprende: la caratterizzazione di base, la verifica di conformità (volta a stabilire se i rifiuti siano conformi alle condizioni inerenti all'autorizzazione) e la verifica in loco (volta a stabilire se i rifiuti siano gli stessi che sono stati sottoposti alle verifiche di conformità).

Per quanto concerne i rifiuti pericolosi la "direttiva quadro sui rifiuti", nell'ambito della gestione degli stessi (es. raccolta e trasporto) prevede anche un sistema di controllo volto a garantirne la tracciabilità, dalla produzione fino alla destinazione finale (art. 17),  nonché la registrazione in appositi registri (art. 35). Tale norma è stata recepita nell'ordinamento italiano dal D.M. 17 dicembre 2009 in attuazione dell'art. 14-bis del D.L. 78/2009, che ha istituito il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

Resti di beni di interesse architettonico, artistico e storico (comma 5)

Come già osservato, anche le disposizioni qui in esame riproducono disposizioni già recate dalle ordinanze già emanate (v. supra), ricalcandone sostanzialmente i contenuti.

Il comma 5 prevede che non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonché quelli dei beni ed effetti di valore anche simbolico appartenenti all’edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Si dispone che tali materiali siano selezionati e separati secondo le disposizioni delle competenti Autorità, che ne individuano anche il luogo di destinazione.

Si demanda al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di integrare ove necessario, con proprio decreto, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, le disposizioni applicative già all’uopo stabilite dal soggetto attuatore nominato in materia. Inoltre, si stabilisce che le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, ove necessarie, si intendono acquisite con l’assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero che partecipa alle operazioni.

Con l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393, in particolare ai sensi dell’articolo 5, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo provvede agli interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili, per il tramite della propria Struttura operativa, nel quadro del più generale coordinamento e del modello operativo previsto.

Il comma 2 dell'articolo, prevede,  per tali finalità, la nomina dell’arch. Antonia Pasqua Recchia quale Soggetto Attuatore per assicurare l’organizzazione, la mobilitazione e il dispiegamento del dispositivo operativo del Ministero e delle sue articolazioni sui territori delle quattro regioni interessate, finalizzato all’individuazione, progettazione e coordinamento dell'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili. Il Soggetto Attuatore opera in raccordo con il Soggetto Attuatore nominato per assicurare l’organizzazione, la mobilitazione ed il dispiegamento del dispositivo operativo del Corpo dei vigili del fuoco, sui territori delle quattro regioni interessate. individuato ai sensi dell’art. 6 della medesima ordinanza.

Si ricorda che una disposizione analoga, volta ad escludere dal novero dei rifiuti i resti di beni di interesse architettonico, artistico e storico, è stata prevista dall’art. 8, comma 4, del D.L. 43/2013, con riferimento al sisma dell’aprile 2009 in Abruzzo, nonché dall’art. 17, comma 4, del D.L. 74/2012 per il sisma che nel maggio 2012 ha colpito Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

Gestione dei materiali e individuazione ed autorizzazione dei siti in deroga (commi 6-8)

I commi 6 e 7 introducono una articolata serie di previsioni in materia di gestione dei materiali, indicando deroghe alla normativa vigente in materia di raccolta, trasporto, deposito nei siti, aumenti di quantitativi e obblighi di comunicazione.

 

In base al comma 6, la raccolta e il trasporto dei materiali - classificati come rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99 in base al comma 4 - verso i centri di raccolta comunali ed i siti di deposito temporaneo sono operati a cura:

Ø delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che operino presso i territori interessati;

Ø o dei Comuni territorialmente competenti;

Ø o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte.

 

 

Si ricorda che una disposizione analoga è dettata, per i territori interessati dal sisma che nel maggio 2012 ha colpito Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, dall’art. 17, comma 7, del D.L. 74/2012. In tale disposizione, nel fare riferimento alle “Pubbliche Amministrazioni a diverso titolo coinvolti” si citano i “Vigili del Fuoco, Protezione Civile, ecc.”.

 

Lo stesso comma prevede che la raccolta e il trasporto sia effettuato, dai succitati soggetti (aziende, comuni o amministrazioni pubbliche), direttamente o mediante imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate.

 

 

Si stabilisce che le predette attività di trasporto sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive.

 

Per quanto attiene ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), si dispone che il Centro di coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna tali rifiuti nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico.

Si ricorda che il Centro di Coordinamento RAEE (CdC RAEE), previsto dall’art.13, comma 8, del D.Lgs. 151/2005, è l’organo costituito, finanziato e gestito dai sistemi collettivi istituiti dai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Tali sistemi collettivi, “nati per assolvere collettivamente alle obbligazioni loro attribuite dal D.Lgs. 151 del 2005 per la gestione dei RAEE, hanno il compito primario di gestire il trasporto ed il trattamento ed il recupero dei RAEE sull'intero territorio nazionale”. La piena operatività di tale sistema multiconsortile è stata sancita dalla stipula dell’accordo di programma ANCI-CDC RAEE (previsto dal D.M. 185/2007) che ha consentito il definitivo passaggio di competenze sulla gestione di questa tipologia di rifiuti dai Comuni ai produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) che se ne fanno carico attraverso i sistemi collettivi afferenti al CdC RAEE. Per quanto riguarda i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) si rimanda alla direttiva 2012/19/UE, che opera la rifusione della precedente direttiva 2002/96/CE, e prevede tra l'altro, l'istituzione di punti di raccolta dedicati per la restituzione gratuita dei rifiuti elettronici domestici. La direttiva 2012/19/Ue è stata recepita con il D.Lgs. 49/2014.

 

 

Il comma 7 stabilisce, indicando la coerenza con quanto stabilito al comma 1 dell'articolo in esame, una serie di disposizioni per la gestione - in deroga - dei materiali; in particolare si prevede che :

Ø anche in deroga alla normativa vigente, sono individuati eventuali e ulteriori appositi siti per il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti fino al 31 dicembre 2018, autorizzati, sino alla medesima data, a ricevere i materiali predetti, e a detenerli nelle medesime aree per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. Tale individuazione in deroga viene demandata ai 'soggetti pubblici all’uopo autorizzati' e viene indicata una previa verifica tecnica della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica.

 

Ø i siti di deposito temporaneo di cui all’articolo 3 comma 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1 settembre 2016, n. 391 - che venivano, in base a tale ordinanza, autorizzati per sei mesi - sono autorizzati, nei limiti temporali necessari, fino al 31 dicembre 2018, e possono detenere i rifiuti già trasportati per un periodo non superiore a dodici mesi.

 

Ø Per consentire il rapido avvio a recupero o smaltimento dei materiali di cui all'articolo in esame, possono essere autorizzati in deroga, fino al 31 dicembre 2018 aumenti di quantitativi e tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati; si prevede una previa verifica istruttoria semplificata dell’idoneità e compatibilità dell’impianto, senza che ciò determini modifica e integrazione automatiche delle autorizzazioni vigenti degli impianti.

 

Ø Si prevede poi un obbligo di comunicazione, in capo ai titolari delle attività che detengono sostanze classificate come pericolose per la salute e la sicurezza, che potrebbero essere frammiste alle macerie, i quali sono tenuti a darne comunicazione al Sindaco del Comune territorialmente competente ai fini della raccolta e gestione in condizioni di sicurezza.

 

Ø Al commissario straordinario vengono poi attribuite specifiche funzioni, quali:

-       autorizzare, qualora necessario, l’utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare agli impianti autorizzati di recupero e smaltimento.

-       stabilire le modalità di rendicontazione dei quantitativi dei materiali (di cui al comma 4) raccolti e trasportati, nonché dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento.

 

Ai sensi del comma 8, i 'gestori dei siti di deposito temporaneo di cui al comma 6' ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate e assicurano la gestione dei siti provvedendo, con urgenza, all’avvio agli impianti di trattamento dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime. In base alla norma, tali soggetti sono tenuti altresì a fornire il personale di servizio per eseguire, previa autorizzazione del commissario straordinario, la separazione e cernita dal rifiuto tal quale, delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, nonché il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento.

Gestione dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all’assistenza alla popolazione (comma 9)

Il comma 9 prevede che i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all’assistenza alla popolazione colpita dall’evento sismico possano essere conferiti negli impianti già allo scopo autorizzati secondo il principio di prossimità, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga alla eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi. In tal caso, è previsto un previo accordo tra il gestore dei servizi di raccolta con i gestori degli impianti dandone comunicazione alla Regione e all’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) territorialmente competenti. La finalità della norma viene indicata nell'agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti.

Si ricorda che una disposizione in parte analoga è dettata, per i territori interessati dal sisma che nel maggio 2012 ha colpito Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, dall’art. 17, comma 12, del D.L. 74/2012.

Comitato di indirizzo e pianificazione delle attività di rimozione dei rifiuti e della ricostruzione (comma 10)

Il comma 10 prevede la creazione di un comitato di indirizzo e pianificazione delle attività di rimozione dei rifiuti e della ricostruzione, costituito dal Commissario straordinario. Esso è presieduto dal commissario stesso o da un suo delegato, ed è composto: dai Sindaci e dai Presidenti delle Regioni interessate dal sisma ovvero da loro delegati, nonché da un rappresentante, rispettivamente, dei Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo, dello sviluppo economico, del Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno, del Comando carabinieri per la tutela dell’ambiente (CCTA), del Corpo forestale dello Stato, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell’Istituto superiore di sanità (ISS), del Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e del Parco nazionale dei Monti Sibillini. Ai componenti del comitato non sono corrisposti compensi o altri emolumenti, fatti salvi i rimborsi spese che restano a carico delle amministrazioni di appartenenza.

 

Il D.Lgs. n. 177 del 2016 reca Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Materiali contenenti amianto (comma 11)

Il comma 11 detta disposizioni per la gestione dei materiali nei quali si rinvenga, anche a seguito di 'ispezione visiva', la presenza di amianto.

 

Rinvenimento dell’amianto e operazioni da effettuare in vista della bonifica

Il comma 11 detta tre specifiche discipline per il trattamento del materiale, a seconda del momento in cui si rinvenga la presenza di amianto, come schematizzato di seguito:

 

Momento in cui si rinviene la presenza di amianto

Operazioni da effettuare

Prima della raccolta

In tal caso i materiali non possono essere classificati come rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99 (come prescrive il comma 4), ma considerati come rifiuti pericolosi e classificati con il codice CER 17.06.05*. Tali materiali non possono quindi essere movimentati, ma occorre procedere ad una adeguata perimetrazione con nastro segnaletico.

Si ricorda che il codice CER 17.06.05* corrisponde, secondo la classificazione di cui all'Allegato D del D.Lgs. 152/2006, ai materiali da costruzione contenenti amianto. L'asterisco indica che trattasi di rifiuto pericoloso.

Durante la raccolta

In tal caso il rifiuto residuato dallo scarto dell’amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99

Dopo il conferimento al sito di deposito temporaneo

In tal caso il rimanente rifiuto, privato del materiale contenente amianto, e sottoposto ad eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione CER 20.03.99 e come tale deve essere gestito per l’avvio a successive operazioni di recupero e smaltimento. I siti di deposito temporaneo possono essere adibiti anche a deposito, in area separata ed appositamente allestita, dei rifiuti di amianto così ottenuti.

 

In tutte e tre le casistiche considerate, il comma in esame specifica che i rifiuti ottenuti sono gestiti secondo le indicazioni del 'comma' in esame, secondo la modifica apportata dal Senato.

Si ricorda che con l'ordinanza n. 394 del 19 settembre 2016, sono state dettate disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale contenente amianto derivante dal crollo parziale o totale degli edifici relativamente alla fase dell'emergenza.

 

Disciplina degli interventi di bonifica

In tutte e tre le casistiche considerate nella tabella esposta in precedenza viene precisato che l’intervento di bonifica deve essere effettuato da una ditta specializzata.

Le ditte autorizzate ad effettuare gli interventi, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare un idoneo piano di lavoro:

- al Dipartimento di sanità pubblica dell’azienda unità sanitaria locale competente, che entro 24 ore provvede alla valutazione del piano      medesimo;

-   all’Organo di Vigilanza competente per territorio, ai sensi dell’art. 256 del D.Lgs. 81/2008;

L’art. 256 del D.Lgs. 81/2008 (c.d. testo unico sicurezza) disciplina i lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto, prevedendo innanzitutto, al comma 1, che possano essere effettuati solo da imprese iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali previsto dall’art. 212 del D.Lgs. 152/2006. Lo stesso articolo impone, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, la predisposizione di un piano di lavoro che deve prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno. Copia del piano di lavoro deve essere inviata all'organo di vigilanza (vale a dire l’ASL), almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Se entro tale termine l’organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, i lavori possono essere eseguiti. L’obbligo del preavviso di 30 giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita indicazione dell’orario di inizio delle attività.

Viene inoltre stabilito che i dipartimenti di Sanità pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attività di assistenza alle aziende e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza.

Disposizioni in materia di vigilanza (comma 12)

Ai sensi del comma 12,             vengono incaricati della vigilanza al fine di assicurare il rispetto della norma in esame:

Ø le agenzie regionali per la protezione ambientale;

Ø le aziende unità sanitaria locale territorialmente competenti, nell’ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e di prevenzione della sicurezza dei lavoratori;

Ø il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine di evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di interesse architettonico, artistico e storico.

Copertura finanziaria (comma 13)

Il comma 13 reca la copertura della norma, prevedendo che agli oneri derivanti dall’attuazione dell'articolo e a quelli relativi alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, provvede il Commissario straordinario con proprio provvedimento nel limite delle risorse disponibili sul fondo per la ricostruzione delle aree terremotate.  Le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


 

Articolo 28-bis
(Misure per incentivare il recupero dei rifiuti non pericolosi)

 

L'articolo 28-bis, introdotto dal Senato, reca misure per incentivare il recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione svolte a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

 

L'articolo 28-bis, introdotto dal Senato, reca misure per incentivare il recupero dei rifiuti non pericolosi.

Il comma 1 prevede che, per consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione svolte a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, le operazioni di recupero autorizzate ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 devono essere avviate entro 3 anni dalla data di assegnazione del codice CER di cui all'allegato D, parte IV, del cd. codice dell'ambiente.

In particolare il comma fa riferimento alle operazioni di recupero autorizzate ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 del c.d. codice dell'ambiente, che riguardano rispettivamente: l'autorizzazione unica per l'avvio di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti; il rinnovo delle autorizzazioni per le imprese in possesso di certificazione ambientale; l'avvio di impianti di ricerca e sperimentazione; le autorizzazioni integrate ambientali; l'attivazione di procedure semplificate per alcuni tipi di attività e di rifiuti; le condizioni e le modalità per l'avvio delle operazioni di recupero.

 

In particolare, l'articolo 208, concernente l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, stabilisce che i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini. A tal fine, in relazione alle attività di smaltimento o di recupero dei rifiuti:

a) ove un provvedimento di cui al presente articolo sia stato già emanato, la domanda di autorizzazione integrata ambientale ne riporta gli estremi;

b) se l'istanza non riguarda esclusivamente il rinnovo o l'adeguamento dell'autorizzazione all'esercizio, prevedendo invece nuove realizzazioni o modifiche, la partecipazione alla conferenza di servizi è estesa a tutti i partecipanti alla conferenza di servizio;

c) la Regione, o l'autorità da essa delegata, specifica in conferenza le garanzie finanziarie da richiedere;

d) i contenuti dell'AIA sono opportunamente integrati con gli elementi di cui all'articolo 208, comma 11;

e) le garanzie finanziarie di cui all'articolo 208, comma 11, sono prestate a favore della Regione, o dell'autorità da essa delegata alla gestione della materia;

f) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma 18, è effettuata dall'amministrazione che rilascia l'autorizzazione integrata ambientale;

g) la comunicazione di cui all'articolo 208, comma 19, è effettuata dal soggetto pubblico che accerta l'evento incidente.

La disposizione reca le norme procedimentali per l'autorizzazione, prevedendo poi che per l'istruttoria tecnica della domanda, le regioni possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi del cd. codice dell'ambiente e contiene almeno i seguenti elementi:

a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;

b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato;

c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;

d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;

e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;

f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;

g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'art. 14 del D. Lgs. n. 36 del 2003, recante Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12;

i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.

Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili. Si dettano altresì le norme sanzionatorie, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione.

 

L'articolo 209, inerente al rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale, prevede che - nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto ovvero per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, le imprese che risultino registrate ai sensi del Reg. (CE) n. 1221/2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit, possono sostituire tali autorizzazioni con autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (DPR n. 445 del 2000). L'autocertificazione deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici, nonché da una denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la conformità dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una certificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. L'autocertificazione e i relativi documenti sostituiscono a tutti gli effetti l'autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all'esercizio delle attività previste. I titoli abilitativi di cui all'articolo in esame devono essere comunicati, a cura dell'amministrazione che li rilascia, all'ISPRA che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi.

 

L'articolo 211, riguardante l'autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione, stabilisce la  riduzione dei termini per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione qualora siano rispettate le seguenti condizioni:a) le attività di gestione degli impianti non comportino utile economico; b) gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate dall'esigenza di effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazioni, che devono però essere limitate alla durata di tali prove. La durata della predetta autorizzazione è di due anni, salvo proroga concedibile previa verifica annuale dei risultati raggiunti; non può comunque superare ulteriori due anni. L'autorizzazione in esame deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione che la rilascia, all'ISPRA che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi.

 

L'articolo 213 concerne le Autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. n. 59 del 2005, che sostituiscono ad ogni effetto, secondo le modalità ivi indicate, le autorizzazioni previste dalla norma, mentre l'articolo 214, riguardante la determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate, stabilisce che tali procedure debbano garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci ai sensi della richiamata normativa.

 

L'art. 216 concerne le operazioni di recupero, stabilendo che, a condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi 90 giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente. Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici, di veicoli fuori uso e di impianti di coincenerimento, l'avvio delle attività è subordinato all'effettuazione di una visita preventiva, da parte della provincia competente per territorio, dettandosi i contenuti e le condizioni che le norme tecniche, in relazione a ciascun tipo di attività, devono prevedere.

 

Si ricorda poi che l'allegato D alla parte quarta del codice dell'ambiente reca l'elenco dei rifiuti, classificati in base ad un codice CER assegnato dal produttore sulla base delle disposizioni contenute nella Decisione 2000/532/CE, modificata dalla Decisione 2014/955/UE che reca l'elenco europeo aggiornato dei rifiuti e dei relativi codici, ai sensi della Direttiva 2008/98/CE ("direttiva quadro sui rifiuti", articolo 7).  

 

Il comma 2 eleva del 50% - previo parere degli organi tecnico sanitari competenti - il quantitativo dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicato in ciascuna autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 208, 214 e 216 del citato codice dell'ambiente e destinati al recupero. La disposizione fissa l'ambito temporale di applicazione di tale aumento fino al 31 dicembre 2020.

Si ricorda, oltre alle norme già sopra richiamate, che l'art 214 reca disposizioni per la determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate, prevedendo che esse devono garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci.


 

Articolo 29
(Disposizioni in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo)

 

L'articolo 29 stabilisce una deroga, fino al 31 dicembre 2018, all'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione delle terre e rocce da scavo, in relazione alla finalità indicata di garantire l’attività di ricostruzione privata, di cui all'articolo 5, e pubblica di cui all'articolo 14 (alle cui rispettive schede si rinvia), nei territori di cui all’articolo 1. La disposizione non esplicita i riferimenti della normativa di cui si dispone la disapplicazione.

Viene precisato che resta fermo il rispetto della disciplina di settore dell’Unione europea.

 

La Direttiva 2008/98/CE ("direttiva quadro sui rifiuti") considera le terre e rocce da scavo come rifiuti, a meno che non si tratti di "suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato escavato". L'articolo 2 infatti esclude dall'ambito di applicazione la suddetta tipologia di suolo. Per quanto riguarda il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, la direttiva chiarisce (considerando 11) che la qualifica di rifiuto dovrebbe essere esaminata in base alla definizione di rifiuto di cui all'articolo 3 (ossia qualsiasi oggetto di cui ci si debba o intenda disfare) e alle disposizioni sui sottoprodotti o sulla cessazione della qualifica di rifiuto di cui rispettivamente agli articoli 5 e 6. In particolare, l'articolo 5 condiziona la qualifica di sottoprodotto al rispetto di alcune condizioni: la sostanza (o l'oggetto) sarà certamente riutilizzata; potrà essere utilizzata direttamente senza ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale e la sua produzione è parte integrante di un processo di produzione. Anche l'articolo 6 prevede il rispetto di alcune condizioni affinché un rifiuto cessi di essere considerato tale: la sostanza (o l'oggetto) è utilizzata per scopi specifici per i quali rispetta i requisiti tecnici; esiste un mercato per tale sostanza e il suo utilizzo non avrà impatti negativi sulla salute umana. L'articolo 11, comma 2 b) prevede poi che entro il 2020 gli Stati membri provvedano ad aumentare almeno del 70% in termini di peso, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso le terre e rocce da scavo che non contengano sostanze pericolose.

In Italia, in materia si sono succedute in materia diverse disposizioni legislative.

In estrema sintesi, si ricorda che il D.M. 10 agosto 2012, n. 161, (adottato in attuazione delle previsioni di cui all'art. 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge n. 27/2012), reca il regolamento di disciplina dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo. Esso, all'art. 3 specifica che il regolamento si applica alla gestione dei materiali da scavo. Ai sensi del comma 2, sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata dalla parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Con il decreto-legge n. 69 del 2013 è stata modificata la disciplina che consente l'utilizzo delle terre e rocce da scavo al di fuori della normativa sui rifiuti, chiarendo i casi in cui si applica il D.M. 161/2012, con cui sono stati stabiliti i criteri qualitativi da soddisfare affinché i materiali di scavo siano considerati come sottoprodotti e non come rifiuti. Ai sensi dell'art. 41, comma 2, del decreto-legge, il D.M. 161/2012 si applica solamente nell'ambito di attività o opere soggette a VIA (valutazione di impatto ambientale) o ad AIA (autorizzazione integrata ambientale). Negli altri casi la normativa da rispettare è quella dettata dai commi 1-4 dell'art. 41-bis del D.L. 69/2013. Tale disciplina alternativa si applica quindi ai piccoli cantieri (vale a dire quelli la cui produzione non superi i 6.000 metri cubi di materiale, che comunque erano già esclusi dall'applicazione del D.M. 161/2012 in virtù di una specifica disposizione contenuta nell'art. 266, comma 7, del D.Lgs. 152/2006), nonché ai cantieri di grandi dimensioni non assoggettati né a VIA né ad AIA.

Dal comunicato stampa del Governo del 14 luglio 2016, si ha notizia dell’approvazione in via definitiva del nuovo regolamento che semplifica la disciplina di gestione delle terre e rocce da scavo (attuativo dell’articolo 8 del D.L. 133/2014), su cui le Camere hanno espresso il loro parere nell’aprile scorso. Tale regolamento non risulta ancora pubblicato in G.U.

 

Si segnala, in materia, che il D.L. n. 74 del 2012 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012), come successivamente modificato e integrato, recava disposizione analoga alla norma qui in esame, prevedendo, all'art. 17-bis (Disposizioni in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo) la disapplicazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 - che veniva quindi esplicitamente indicato - con la specificazione che tale disapplicazione operasse fino alla data di cessazione dello stato di emergenza.

 


 

Articolo 30
(Legalità e trasparenza)

 

L'articolo 30 istituisce una Struttura di missione nell’ambito del Ministero dell'interno, preposta al coordinamento delle attività volte alla prevenzione ed al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nei lavori di ricostruzione (commi 1-4). Così come istituisce un Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione nell'Italia centrale (comma 5). I commi da 6 a 15 recano la disciplina dell'Anagrafe antimafia degli esecutori, istituita al fine di garantire che gli operatori economici che intendono partecipare agli interventi di ricostruzione di cui al provvedimento in esame non siano soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa. Vengono, inoltre, introdotte specifiche disposizioni disciplinanti i contratti di ricostruzione, tra le quali: l'obbligo di apposizione, a pena di nullità, della clausola automatica di risoluzione; l'immodificabilità soggettiva del contraente; l'applicazione della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 2010.

 

Il comma 1 istituisce una Struttura di missione nell’ambito del ministero dell'interno, preposta al coordinamento ed integrazione di tutte le attività volte alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nei lavori di ricostruzione dopo gli eventi sismici susseguitisi dopo il 24 agosto 2016 (con puntuale indicazione dei Comuni interessati, nell'allegato 1 per quelli colpiti dal sisma del 24 agosto, nell'allegato 2 per quelli colpiti dagli eventi sismici successivi).

A tal fine, la Struttura di missione cura il coordinamento delle attività anti-corruzione nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici - nonché dei contratti privati che fruiscano di contribuzione pubblica - concernenti lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi di ricostruzione nei Comuni colpiti dal sisma.

La Struttura è diretta da un prefetto collocato a sua disposizione (ai sensi della normativa vigente circa il collocamento a disposizione di una "aliquota di prefetti, nel limite massimo del 15 per cento della dotazione organica", per le esigenze connesse alla lotta contro la criminalità organizzata: cfr. l'articolo 3-bis del decreto-legge n. 345 del 1991).

 

La Struttura di missione così istituita - aggiunge il comma 2 - è competente ad eseguire le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia per i contratti sopra ricordati, qualunque sia il loro valore e importo.

La Struttura è competente - oltre che per le verifiche - per il rilascio dell'informazione antimafia. È in tal modo disposta deroga all'articolo 90, comma 2 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (cd. codice antimafia), il quale individua la competenza 'ordinaria' circa il rilascio dell'informazione antimafia.

È altresì disposta deroga all'articolo 92, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 159  (comma il quale prevede che - salve le altre modalità di ricerca da cui l'autorità prefettizia possa desumere tentativi di infiltrazione mafiosa - quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, il prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro trenta giorni dalla data della consultazione. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata, e fornisce le informazioni acquisite nei successivi quarantacinque giorni. Il prefetto procede con le stesse modalità quando la consultazione della banca dati nazionale unica è eseguita per un soggetto che risulti non censito).  

La Struttura assicura - "con competenza funzionale ed esclusiva", recita questo comma - il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività di informazione antimafia, in stretto raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo.

 

Nell'attività di svolgimento delle verifiche ai fini dell'informazione antimafia, la Struttura - aggiunge il comma 3 - si conforma alle linee guida del Comitato di coordinamento per il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi (istituito presso il ministero dell'interno, con decreto di quel ministro: cfr. l'articolo 203 del decreto legislativo n. 50 del 2016 che ha dato attuazione alle direttive nn. 23, 24 e 25 del 2016 dell'Unione europea in materia di appalti pubblici: è, quel decreto legislativo, il cd. nuovo codice degli appalti).

Tale conformazione alle linee guida del Comitato da parte della Struttura può avvenire "anche in deroga alle disposizioni di cui al Libro II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159".

 

Il comma 4 prevede che un decreto del Ministro dell'interno (di concerto con il ministro della giustizia e il ministro delle infrastrutture e dei trasporti), da adottarsi entro quindici giorni, disciplini un duplice profilo attuativo:

-       composizione, funzioni, risorse umane, dotazioni strumentali della Struttura. Una modifica introdotta dal Senato dispone che per la copertura dei correlativi oneri si provveda, per 1 milione di euro, a valere sul Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma istituito ai sensi dell'articolo 4;

-       costituzione entro il Comitato di coordinamento per il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi di un'apposita sezione, con "compiti di monitoraggio delle verifiche finalizzate alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa" nei lavori di ricostruzione nei Comuni colpiti dal sisma. Si prevede già in questo comma una composizione di tale sezione specializzata con rappresentanti di ministeri (interno; infrastrutture e trasporti; economia e finanze), del dipartimento della programmazione economica e finanziaria operante presso la Presidenza del Consiglio, della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, dell'Avvocatura dello Stato, della Procura generale della Corte dei conti. Ne fa parte altresì il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (o un suo delegato).

 

A supporto della Struttura - prevede il comma 5 - opera un "Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione nell'Italia centrale" (acronimo: GICERIC).

Esso è istituito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro della difesa ed il Ministro dell'economia.

Il medesimo decreto ne definisce funzioni e composizione - nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il Gruppo interforze opera presso il dipartimento della pubblica sicurezza, nell’ambito del Ministero dell'interno. 

 

Il comma 6 istituisce l'Anagrafe antimafia degli esecutori (di seguito “Anagrafe”), elenco nel quale sono tenuti ad iscriversi gli operatori economici che intendono partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei Comuni interessati dagli eventi sismici, come definiti dall’articolo 1 del provvedimento in esame. La cura della tenuta dell'Anagrafe è affidata alla Struttura istituita ai sensi del comma 1 dell'articolo in commento. Costituisce condizione necessaria per l’iscrizione nell'Anagrafe che siano state concluse con esito liberatorio le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite per contratti, subappalti o subcontratti di qualsiasi importo o valore connessi agli interventi di cui al provvedimento in esame. Tali verifiche, ai sensi del comma 2 dell'articolo in commento, sono effettuate dalla richiamata Struttura, competente a rilasciare l'informazione antimafia in deroga allo stesso art. 90.

 

L'art. 90 del codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 prevede che determinati soggetti (tra i quali enti pubblici, stazioni appaltanti, società in controllo pubblico) conseguano l'informazione antimafia mediante consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia istituita presso il Ministero dell'interno. In determinati casi - tra i quali quello in cui dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 - l'informazione antimafia è rilasciata dal prefetto. Gli artt. 91 e 92 disciplinano, tra l'altro, la possibilità di emissione, da parte del prefetto, dell'informazione antimafia interdittiva.

 

Il comma 7 dispone che siano iscritti di diritto nell'Anagrafe istituita ai sensi del comma 6 gli operatori economici che risultano iscritti, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, negli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell’articolo 1, comma 52 e seguenti, della legge n. 190 del 2012. Se l’iscrizione nei predetti elenchi, tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, è stata disposta in data anteriore agli ultimi tre mesi precedenti la data di entrata in vigore del provvedimento in esame, l'iscrizione di diritto all'Anagrafe è subordinata a una nuova verifica da effettuare mediante consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. Ai fini della tenuta dell’Anagrafe si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2013.

 

L'art. 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", individua determinate attività imprenditoriali a rischio di infiltrazione mafiosa, per le quali l'informazione antimafia liberatoria deve essere acquisita - ai sensi del comma 52 dello stesso art. 1 - a prescindere dalle soglie di valore dei contratti stabilite dal codice delle leggi antimafia, attraverso consultazione, anche in via telematica, di un apposito elenco, istituito presso ogni prefettura, di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, operanti nei medesimi settori imprenditoriali. L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede, la quale effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2013 sono state definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento dei predetti elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, le quali, ai sensi del comma in esame, trovano applicazione anche per la tenuta dell'Anagrafe.

 

Il comma 8 individua una serie di informazioni che devono essere registrate nell’Anagrafe in aggiunta ai dati riferiti all’operatore economico iscritto. Si tratta, in particolare, delle seguenti informazioni: a) dati concernenti i contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati, con indicazione del relativo oggetto, del termine di durata, ove previsto, e dell’importo; b) modifiche eventualmente intervenute nell’assetto societario o gestionale; c) eventuali partecipazioni, anche minoritarie, in altre imprese o società, anche fiduciarie; d) eventuali sanzioni amministrative pecuniarie applicate per violazione delle regole sul tracciamento dei pagamenti o sul monitoraggio finanziario di cui al comma 13 dell'articolo in esame; e) eventuali penalità applicate all’operatore economico per le violazioni delle norme di capitolato ovvero delle disposizioni sulla trasparenza delle attività di cantiere definite dalla Struttura in conformità alle linee guida del comitato di cui al comma 3 dell'articolo in esame.

 

Il comma 9 dispone che - al fine di favorire la massima tempestività delle verifiche e la migliore interazione dei controlli soggettivi e di contesto ambientale - per la gestione dei dati contenuti nell'Anagrafe ci si avvalga delle risorse strumentali individuate con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi del comma 4, lettera b), dell'articolo in esame, quale dotazione strumentale della Struttura, e che i dati stessi siano accessibili al Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione nell’Italia centrale (GICERIC) istituito a supporto della Struttura ai sensi del comma 5, alla Direzione investigativa Antimafia e all’Anac.

 

Il comma 10 stabilisce che l’iscrizione nell’Anagrafe scada decorsi dodici mesi dalla sua effettuazione e sia rinnovabile, su iniziativa dell’operatore economico interessato, previo aggiornamento delle verifiche antimafia. L’iscrizione nell'Anagrafe sostituisce le verifiche antimafia anche per gli eventuali ulteriori contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati durante il periodo di validità dell’iscrizione stessa.

 

Il comma 11 reca disposizioni connesse all'adozione, da parte della Struttura, del provvedimento di cancellazione di un operatore economico dall'Anagrafe.

 

Al riguardo si rammenta che - ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile del 2013 (artt. 4 e 5), la cui applicazione è estesa alla tenuta dell'Anagrafe dal comma 7 dell'articolo in esame -  la Struttura, qualora accerti l'insussistenza delle condizioni previste per la permanenza nell'Anagrafe, dispone, nel rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, la cancellazione dall'elenco, dandone comunicazione all'operatore economico.

 

Qualora sia disposta la cancellazione dall’Anagrafe di un operatore economico titolare di un contratto, subappalto o subcontratto in corso di esecuzione, la Struttura è tenuta a darne immediata comunicazione al committente, pubblico o privato, il quale provvede ad attivare la clausola automatica di risoluzione, che, a pena di nullità, deve essere apposta in ogni strumento contrattuale relativo agli interventi di ricostruzione di cui al provvedimento in esame. Si applicano le disposizioni dell’articolo 94 del codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.

 

Si rammenta che l'art. 1418 del codice civile, richiamato nella disposizione in commento, nel disciplinare le cause di nullità del contratto, prevede, al terzo comma, che "Il contratto è (...) nullo negli altri casi stabiliti dalla legge".

Per quanto concerne il richiamo all'art. 94 del codice delle leggi antimafia, esso disciplina gli effetti delle informazioni antimafia rilasciate dal prefetto. In particolare: 1) quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4, e all'articolo 91, comma 6, nelle società o imprese interessate, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 (enti pubblici, stazioni appaltanti, società in controllo pubblico, etc.) cui sono fornite le informazioni antimafia, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni; 2) qualora il prefetto non rilasci l'informazione interdittiva entro i termini previsti (30 giorni dalla data della consultazione della banca dati nazionale della documentazione antimafia ovvero 45 giorni nei casi in cui le verifiche siano di particolare complessità), ovvero - nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui all'articolo 92, comma 3 - qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo 91 comma 6, siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 (enti pubblici, stazioni appaltanti, società in controllo pubblico, etc.),  salvo quanto previsto al successivo punto 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite; 3) i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 (enti pubblici, stazioni appaltanti, società in controllo pubblico, etc.) non procedono alle revoche o ai recessi di cui al punto precedente nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi; 4) le disposizioni di cui ai punti 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione.

 

La Struttura, adottato il provvedimento di cancellazione dall’Anagrafe, è, altresì, competente a verificare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle misure di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014. In caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell’Anac e adotta il relativo provvedimento.

 

L'art. 32, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014 prevede che le misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione recate dallo stesso articolo 32 si applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici. In tal caso, le misure sono disposte dal Prefetto che ne informa il Presidente dell'Anac. Le stesse misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti nei seguenti casi: passaggio in giudicato di sentenza di annullamento dell'informazione antimafia interdittiva; ordinanza che dispone, in via definitiva, l'accoglimento dell'istanza cautelare eventualmente proposta; aggiornamento dell'esito dell'informazione interdittiva.

 

Il comma 12 dispone che l’obbligo di comunicazione delle modificazioni degli assetti societari o gestionali, di cui all’articolo 86, comma 3, del codice delle leggi antimafia, è assolto mediante comunicazione al prefetto responsabile della Struttura.

 

Il comma 3 del richiamato art. 86 prevede che i legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'articolo 85 dello stesso codice delle leggi antimafia.

 

Il comma 13 reca disposizioni in materia di tracciamento dei pagamenti e monitoraggio finanziario.

Innanzitutto estende l'applicazione delle disposizioni in materia di tracciamento dei pagamenti di cui agli articoli 3 e 6 della legge n. 136 del 2010 ai contratti, subappalti e subcontratti relativi agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, di cui al provvedimento in esame.

Inoltre, dispone che, per la realizzazione di interventi pubblici di particolare rilievo, il comitato di cui all’articolo 203 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (si tratta del Comitato di coordinamento istituito, presso il Ministero dell'interno, per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa) propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) di deliberare la sottoposizione di tali interventi alle disposizioni in materia di monitoraggio finanziario, di cui all’articolo 36 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014 (al riguardo, è stata approvata, da ultimo, la deliberazione del Cipe n. 15 del 2015, recante "Linee guida per il monitoraggio finanziario delle grandi opere (MGO) art. 36 del decreto-legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014").

L'ultimo periodo del comma in esame prevede che la competenza all’applicazione delle eventuali sanzioni spetti sempre al prefetto responsabile della Struttura, in deroga all’articolo 6 della citata legge n. 136 del 2010, che attribuisce la competenza al prefetto della provincia dove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

 

La legge n. 136 del 2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") reca, tra l'altro, disposizioni volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali (art. 3), nonché sanzioni per violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dallo stesso articolo 3 (art. 6).

Quanto al Comitato di coordinamento menzionato dalla disposizione sopra sunteggiata: esso è istituito presso il Ministero dell'interno, per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 203 del decreto legislativo n. 50 del 2016, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture". Si rammenta che l'articolo in commento, al comma 4, lettera a), prevede l’istituzione di un’apposita sezione specializzata del predetto Comitato con compiti di monitoraggio delle verifiche finalizzate alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nelle attività di ricostruzione di cui al provvedimento in esame.

Per quanto concerne il riferimento all'art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014 ("Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"), nello stesso si richiama, ai fini del monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi, l'applicazione delle modalità e procedure, anche informatiche, di cui alla deliberazione del Cipe n. 45 del 2011 e successivi aggiornamenti. Da ultimo è stata approvata la deliberazione del Cipe n. 15 del 2015, recante "Linee guida per il monitoraggio finanziario delle grandi opere (MGO) art. 36 del decreto-legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014".

 

Il comma 14 disciplina alcuni casi di risoluzione di diritto del contratto e di esclusione dell'impresa dall'Anagrafe. Si tratta, in particolare, delle seguenti ipotesi:

   fallimento o liquidazione coatta dell'affidatario di lavori, servizi o forniture connessi agli interventi di cui al provvedimento in esame;

   tutti gli altri casi previsti dall'articolo 80, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo n. 50 del 2016;

 

Il richiamato art. 80, comma 5, lettera b), prevede che le stazioni appaltanti escludano dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico nelle seguenti situazioni: quando l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110, recante procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione;

 

   cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero altra operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto a un soggetto diverso dall'affidatario originario; viene, inoltre, disposta, in tali ipotesi, la nullità dei contratti e degli accordi diretti a realizzare il trasferimento. Modifica introdotta dal Senato specifica che la nullità dei contratti e accordi di trasferimento si riferisca al contratto di appalto per l'affidamento di lavori, servizi o forniture di cui il comma in esame dispone la risoluzione di diritto.

 

Il comma 15 conferisce alle stazioni appaltanti la facoltà di riservare ai soli operatori economici iscritti negli elenchi di cui all’articolo 1, comma 52, della legge n. 190 del 2012 la partecipazione alle gare di appalto di lavori, servizi e forniture connessi ad interventi per il risanamento ambientale delle aree ricomprese nei siti di interesse nazionale nonché delle aree di rilevante interesse nazionale di cui all’articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014, e la sottoscrizione di contratti e subcontratti per la relativa esecuzione. Ciò in considerazione del fatto che gli interventi e le iniziative per il risanamento ambientale delle predette aree comportano di regola l’esecuzione di attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come definite all’articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012.

 

La facoltà di riserva di cui al comma in esame ha ad oggetto gare di appalto di lavori, servizi e forniture connessi ad interventi (nonché la sottoscrizione di contratti e subcontratti per l'esecuzione di detti interventi) per il risanamento ambientale: 1) delle aree comprese nei siti di interesse nazionale; 2) delle aree di rilevante interesse nazionale di cui all’articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014.

Per quanto riguarda le aree comprese nei siti di interesse nazionale, si rammenta che l'art. 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cd. "codice ambientale") dispone che l'individuazione dei siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, sia da effettuare in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali. L'individuazione dei siti di interesse nazionale è demandata ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato d'intesa con le regioni interessate, secondo principi e criteri direttivi definiti nello stesso art. 252, il quale provvede, altresì, a qualificare come siti di interesse nazionale i siti interessati da attività produttive ed estrattive di amianto e l'area interessata dalla bonifica della ex discarica delle Strillaie in provincia di Grosseto.

Ai sensi dell'art. 33 del decreto-legge n. 133 del 2014, le aree di rilevante interesse nazionale - da individuare con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-Regioni - sono assoggettate a uno specifico programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana, finalizzato al risanamento ambientale e alla riconversione delle aree dismesse e dei beni immobili pubblici, al superamento del degrado urbanistico ed edilizio, alla dotazione dei servizi personali e reali e dei servizi a rete, alla garanzia della sicurezza urbana.

Il comma in esame tiene conto del fatto che gli interventi per il risanamento ambientale delle due tipologie di predette aree comportano l'esecuzione delle attività imprenditoriali maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, definite - dall'art. 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012 - con il seguente elenco: trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi; guardiania dei cantieri. Ai sensi del comma 52 dello stesso art. 1 - come già rammentato in sede di esame del comma 7 dell'articolo in commento - per tali attività imprenditoriali l'informazione antimafia liberatoria deve essere acquisita a prescindere dalle soglie di valore dei contratti stabilite dal codice delle leggi antimafia, attraverso consultazione, anche in via telematica, di un apposito elenco, istituito presso ogni prefettura, di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, operanti nei medesimi settori imprenditoriali.

La facoltà di riserva di cui al comma in esame si rivolge, dal punto di vista soggettivo, ai soli operatori economici iscritti in tali elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, i quali, peraltro, ai sensi del comma 7 dell'articolo in commento, vengono iscritti di diritto nell'Anagrafe.


 

Articolo 31
(Ulteriori disposizioni per la ricostruzione privata)

 

L’articolo 31, modificato nel corso dell’esame in Senato, contiene una serie di disposizioni in merito alla ricostruzione privata. In particolare, viene introdotto l’obbligo, nei contratti per le opere di ricostruzione stipulati tra privati, di inserire una clausola di tracciabilità finanziaria dei pagamenti, pena la perdita del relativo contributo statale per la ricostruzione dell’immobile.

Ulteriori disposizioni fissano una serie di obblighi per gli operatori economici interessati ed individuano i casi in cui è possibile ricorrere al subappalto dei lavori. 

 

 

Il comma 1 introduce l'obbligo di un inserimento, nei contratti stipulati tra privati per le opere di ricostruzione, della cosiddetta clausola di tracciabilità finanziaria.

In base a quanto previsto dallo stesso comma 1, la clausola dovrà essere appositamente sottoscritta secondo quanto previsto dall’articolo 1341 del Codice civile.

 

A tale proposito si ricorda che l’articolo 1341 del Codice civile, che disciplina le condizioni generali del contratto, prevede che non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

 

In tale modo l'appaltatore assume una serie di obblighi tra cui quelli contenuti nella legge n. 136 del 2010 (cosiddetta normativa antimafia). L’appaltatore dovrà inoltre comunicare all’apposita Struttura di missione, istituita presso il Ministero dell’interno dall’art. 30 del decreto-legge in questione, la presenza di eventuali  inottemperanze da parte dei propri subappaltatori o subaffidatari per quanto concerne gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tale riguardo, giova evidenziare che l’articolo 3 della legge n. 136 del 2010, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari, ha previsto, al fine di prevenire infiltrazioni criminali, che gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, inoltre,  devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

 

Il comma 2 precisa, quindi, che l'obbligo di tracciabilità finanziaria consiste nell'utilizzo di istituti bancari o di Poste italiane S.p.A. per il pagamento degli incarichi di progettazione e direzione lavori. Per quanto concerne il mancato rispetto dell'obbligo di tracciabilità finanziaria, è previsto, come meccanismo sanzionatorio,  la perdita totale del contributo statale erogato per la ricostruzione dell'immobile in questione.

 

Il comma 3 prevede la revoca parziale del contributo qualora, invece, vi sia un inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dall’articolo 6, comma 2 della normativa antimafia (legge n. 136 del 2010).

Il comma 4 stabilisce che il contratto è risolto di diritto qualora l'inadempimento dell'obbligo di tracciabilità finanziaria sia consistito nel mancato utilizzo di istituti bancari o di Poste italiane S.p.A. per i pagamenti in questione. Per quanto riguarda gli operatori economici coinvolti, lo stesso comma 4 prevede la sospensione dell'operatore, per un periodo non superiore a sei mesi, dall'iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori. Si tratta dell’Anagrafe tenuta dall’apposita Struttura di missione, istituita dall’art. 30 del decreto-legge in esame.  La competenza dei relativi provvedimenti sospensivi viene affidata al prefetto responsabile della Struttura di missione.

 

Il comma 5 prevede che in tutti i contratti e subcontratti volti alla ricostruzione debba essere apposta una clausola risolutiva espressa del contratto stesso nel caso in cui l’operatore economico incorra nella sospensione dell’iscrizione dall’Anagrafe antimafia degli esecutori.

Il mancato inserimento di tale clausola determina la nullità del contratto.

 

Il comma 6 individua le condizioni in cui è possibile subappaltare dei lavori. Si precisa, infatti, che il subappalto deve riguardare delle lavorazioni speciali e che tali lavori devono essere autorizzati dal committente nel rispetto della normativa vigente. La possibilità di ricorrere  al subappalto, inoltre, deve essere esplicitamente indicata nel contratto che dovrà identificare anche i subappaltatori. Questi ultimi dovranno, a loro volta, essere iscritti nell'Anagrafe antimafia tenuta presso la Struttura di missione.

 

Il comma 7, infine, conferisce agli amministratori di condominio e ai rappresentanti legali dei consorzi obbligatori la qualifica di incaricato di pubblico servizio per lo svolgimento delle prestazioni professionali e l'adozione dei provvedimenti volti a consentire la riparazione e la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici di cui all’articolo 1 del decreto legge.


 

Articolo 32
(Controllo dell’ANAC sulle procedure del Commissario straordinario)

 

L'articolo 32 attribuisce al Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) una serie di compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica. Nell'esercizio di tali poteri l'Autorità si avvale di una apposita Unità operativa speciale.

 

L'articolo prevede, in primo luogo, l'applicazione dell'articolo 30 (Unità operativa speciale per Expo 2015) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 ( convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) alla realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica di cui all'articolo 14 del decreto-legge in conversione (comma 1).

 

L’articolo 30 attribuisce al Presidente dell'ANAC una serie di compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere dell’EXPO 2015. Per tali finalità, nello svolgimento delle attività di verifica della legittimità degli atti relativi all'affidamento e all'esecuzione dei contratti e di ispezione e di accesso alle banche dati, la norma prevede che il Presidente dell'ANAC si avvalga di una apposita unità operativa speciale composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, anche proveniente dal corpo della Guardia di Finanza[52].  I compiti attribuiti al Presidente dell'ANAC dalla disposizione, che si aggiungono a quelli affidati all’ANAC in conseguenza della soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), riguardano:

§  la verifica, in via preventiva, della legittimità degli atti relativi all’affidamento ed all’esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse ad EXPO 2015, con particolare riguardo al rispetto delle norme in materia di trasparenza;

§  la verifica, in via preventiva, per la parte di competenza, del corretto adempimento, da parte della Società Expo 2015 S.p.A. e delle altre stazioni appaltanti, degli accordi in materia di legalità sottoscritti con la Prefettura di Milano;

§  poteri ispettivi e di accesso alle banche dati già attribuiti all’AVCP;

§  la possibilità di partecipare alle riunioni della sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere presieduta dal Prefetto di Milano.

Tale unità operativa è stata istituita con la delibera ANAC n. 101 del 25 giugno 2014. Per lo svolgimento delle attività di sorveglianza e di verifica del Presidente dell'ANAC e dell'Unità operativa speciale, il 17 luglio 2014, sono state adottate dall'ANAC puntuali Linee guida. 

 

La disciplina delle modalità e degli interventi oggetto delle verifiche di cui al comma precedente è demandata all'accordo tra il Presidente dell'ANAC, il commissario straordinario e la Centrale unica di committenza (comma 2).

La citata Unità operativa speciale può operare fino alla completa esecuzione dei contratti pubblici relativi agli interventi previsti nell'accordo e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2018 (comma 3).

Il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione dell'articolo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 


 

Articolo 33
(Controllo della Corte dei Conti)

 

L'articolo prevede che i provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa (non già gestionale) adottati dal Commissario straordinario siano sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti.

 

Si prevede qui che sui provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa del Commissario straordinario si eserciti il controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti.

Sono esclusi da tale controllo preventivo i provvedimenti del Commissario che abbiano natura gestionale.

Il controllo preventivo (il quale è previsto per gli atti del Governo dall'articolo 100 della Costituzione) è previsto si eserciti con applicazione dell'articolo 3 (il quale concerne il controllo della Corte dei conti), comma 1-bis della legge n. 20 del 1994 (recante questa le disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti). Per effetto di tale rinvio normativo, è competente la sezione centrale della Corte dei conti, per i controlli su atti e contratti con cui le amministrazioni pubbliche (che non possano farvi fronte con proprio personale in servizio) conferiscano incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo (di natura occasionale o coordinata e continuativa) ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, nonché su atti e contratti concernenti studi e consulenze conferiti a soggetti estranei all'amministrazione.

 

Inoltre, l'articolo dispone la riduzione alla metà dei termini previsti dall'articolo 27 (il quale concerne l'accelerazione del procedimento di controllo della Corte dei conti), comma 1 della legge n. 340 del 2000.

Quell'articolo di legge prevede: "gli atti trasmessi alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione, senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo, salvo che la Corte, nel predetto termine, abbia sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 81 della Costituzione, delle norme aventi forza di legge che costituiscono il presupposto dell'atto, ovvero abbia sollevato, in relazione all'atto, conflitto di attribuzione. Il predetto termine è sospeso per il periodo intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie e le risposte delle amministrazioni o del Governo, che non può complessivamente essere superiore a trenta giorni".

Di tali termini è dunque previsto il dimezzamento.

 

L'articolo è corredato da clausola di invarianza finanziaria.

 


 

Articolo 34
(Qualificazione dei professionisti)

 

I commi da 1 a 3 dell’art. 34 prevedono che gli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori di ricostruzione possano essere conferiti dai privati esclusivamente a professionisti iscritti in un apposito elenco speciale, in cui possono essere iscritti solo i professionisti in regola con il DURC e in possesso di ulteriori requisiti che saranno individuati dallo stesso Commissario straordinario.

Il comma 4 disciplina le incompatibilità del direttore dei lavori, escludendo che questi possa essere legato all’impresa affidataria dei lavori da rapporti professionali o di collaborazione, anche pregressi (ultimi 3 anni), oltre che da rapporti di parentela con i titolari dell’impresa stessa.

I commi da 5 a 7 demandano al commissario straordinario la fissazione degli importi dei contributi per le prestazioni tecniche (comma 5), nonché l’adozione di disposizioni intese a evitare la concentrazione e il cumulo di incarichi (commi 6 e 7).

Affidamento di incarichi di progettazione e direzione lavori per la ricostruzione privata (commi 1-4)

Il comma 1 prevede l’istituzione di un elenco speciale dei professionisti abilitati allo svolgimento di incarichi di progettazione e direzione dei lavori, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento di tali incarichi.

Spetterà al Commissario straordinario:

definire i criteri generali e i requisiti minimi per l’iscrizione dei professionisti nell’elenco. Il decreto-legge individua come requisito essenziale «il DURC regolare»[53];

adottare un avviso pubblico per consentire ai professionisti interessati di chiedere l’iscrizione nell’elenco;

provvedere all’adozione dell’elenco speciale.

L’elenco sarà reso disponibile presso le prefetture (Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Perugia, L’Aquila e Teramo), i comuni interessati dalla ricostruzione e gli uffici speciali per la ricostruzione istituiti dall’art. 3.

 

In base al comma 2, l’iscrizione nell’elenco speciale è condizione per il conferimento al professionista, da parte dei soggetti privati, di incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici.

 

Nelle more dell’istituzione dell’elenco speciale, gli incarichi potranno essere affidati, dai soggetti privati, solo a professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali «in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità», che non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC (comma 3).

Si valuti l’opportunità di chiarire quali condizioni integrino il rispetto dei livelli di affidabilità e professionalità e quali siano gli strumenti in possesso del privato per potere operare tale valutazione di adeguatezza.

 

Il comma 4 consente lo svolgimento di incarichi di direzione dei lavori esclusivamente a professionisti che non siano legati da rapporti di parentela o collaborazione con l’impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione.

La disposizione esclude, infatti, dall’incarico di direttore dei lavori il professionista che:

-       negli ultimi 3 anni abbia intrattenuto con l’impresa affidataria dei lavori, anche in subappalto, rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione;

-       abbia rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nell’impresa affidataria dei lavori.

 

Spetterà al direttore dei lavori produrre apposita autocertificazione al committente circa l’assenza di cause di incompatibilità e trasmettere copia della stessa agli uffici speciali per la ricostruzione.

La struttura commissariale potrà effettuare verifiche a campione in ordine alla veridicità di quanto dichiarato.

Si valuti se l’utilizzo dell’espressione autocertificazione sia corretto, considerando che il destinatario dell’autocertificazione è il committente e dunque non necessariamente una p.a. e considerando che le informazioni oggetto di autocertificazione (es. rapporti tra il direttore dei lavori e l’impresa nei tre anni precedenti) non sono necessariamente in possesso della p.a.

 

Il comma in esame reca disposizioni identiche a quelle dettate, per la ricostruzione nei territori dell’Abruzzo colpiti dal sisma del 2009, dall’art. 11, comma 2, del D.L. 78/2015.

 

Si osserva che il comma 4 sembrerebbe applicabile agli interventi di ricostruzione privata, considerato che la disciplina in materia di contratti pubblici provvede a disciplinare l’incarico di direttore dei lavori e le sue incompatibilità. Andrebbe, pertanto, valutata l’opportunità di esplicitare l’ambito di applicazione della disposizione.

Contributi per le prestazioni tecniche (comma 5)

L’art. 6 del decreto-legge - che disciplina la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata - dispone, al comma 8, che tra le spese ammissibili a finanziamento sono incluse anche le spese relative alle prestazioni tecniche e amministrative nei limiti stabiliti dal comma 5 dell’art. 34.

Il citato comma 5 chiarisce, in tal senso, che il contributo per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata:

·      è stabilito nella misura massima del 10%;

·      è al netto dell’IVA e dei versamenti previdenziali;

·      è analiticamente disciplinato con provvedimenti del Commissario, anche tramite ordinanze, che possono riconoscere un eventuale contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2%.

Criteri e soglie per limitare la concentrazione di incarichi (commi 6-7)

I commi 6 e 7 demandano a provvedimenti del Commissario straordinario la fissazione di limiti massimi di assunzione degli incarichi da parte dei professionisti, al fine di evitare la concentrazione e il cumulo di incarichi.

In particolare, il comma 6 prevede la fissazione di soglie massime (che tengano conto dell’organizzazione dimostrata dai professionisti nella qualificazione) di assunzione degli incarichi relativi alla ricostruzione di opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il comma 7, invece, prevede la fissazione di criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi in relazione agli interventi di ricostruzione privata, che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.


 

Articolo 35
(Tutela dei lavoratori)

 

I commi da 1 a 3 del presente articolo definiscono gli obblighi, inerenti alla tutela dei lavoratori ed alla contribuzione previdenziale, al cui rispetto è subordinato il riconoscimento, in tutto o in parte, del contributo di cui al precedente articolo 6 o del corrispettivo per l'esecuzione di appalti pubblici - con riferimento all'esecuzione di lavori sugli immobili, pubblici o privati, danneggiati dagli eventi sismici di cui al precedente articolo 1 ovvero di lavori di ricostruzione di immobili (pubblici o privati) distrutti dai medesimi eventi -.

I successivi commi da 4 a 8 recano, con riferimento alle suddette attività delle imprese, ulteriori norme in materia di tutela dei lavoratori e di accesso al lavoro.

 

Il comma 1 estende agli interventi di edilizia privata (di riparazione, ripristino o ricostruzione, per i quali sia concesso un contributo ai sensi del precedente articolo 6) le norme vigenti[54] per le stazioni appaltanti pubbliche sull'osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali (in applicazione per il settore e per la zona nella quale si eseguano le prestazioni[55]) e sul possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di edilizia privata in oggetto, il comma 2 specifica che la richiesta del DURC è effettuata dagli uffici speciali per la ricostruzione di cui al precedente articolo 3, ai fini del riconoscimento del finanziamento di cui all'articolo 6. In base al rinvio alle norme vigenti per le stazioni appaltanti pubbliche, trovano applicazione, in caso di inadempimento contributivo (risultante dal DURC) relativo al personale impiegato nell'esecuzione dei lavori in oggetto (ivi compresi i lavori affidati in subappalto o in "cottimo") o in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni del medesimo personale, le procedure[56] di versamento o pagamento diretto a valere sul contributo di cui all'articolo 6.

Si ricorda che la disciplina attuale del DURC è posta dall'art. 4 del D.L. 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 78, e dal D.M. attuativo del 30 gennaio 2015. Per le imprese edili (appartenenti al settore industria o artigianato), il documento accerta la regolarità contributiva nei confronti - oltre che dell'INPS e dell'INAIL - anche delle Casse edili costituite da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale e che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; a tal fine, le Casse in oggetto sono "riconosciute" dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali[57].

A quest'ultimo riguardo, il comma 3 del presente articolo 35 conferma che, ai fini della sussistenza del requisito della regolarità contributiva e del conseguente riconoscimento delle competenze economiche summenzionate per i lavori relativi agli immobili pubblici o privati in oggetto (danneggiati o distrutti), le imprese hanno l'obbligo di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili "riconosciute" dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali operanti nelle province interessate. Con una modifica introdotta dal Senato, si è specificato che il riferimento è sia alle casse edili provinciali sia a quelle regionali ("riconosciute" dal suddetto Ministero), regolarmente operanti nelle province interessate. Riguardo a queste ultime, il Senato ha inserito il riferimento alla Provincia di Terni, assente nel testo del comma 3 per un errore materiale.

Il comma 4 richiede che le medesime imprese provvedano ad un'adeguata sistemazione per l'alloggio dei propri dipendenti e comunichino le relative modalità e gli indirizzi civili degli alloggi ai sindaci dei comuni ove siano ubicati i relativi cantieri ed ai comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro[58]. Il comma 5 specifica che gli standard minimi per gli alloggi in esame possono essere definiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 6, le imprese in oggetto devono fornire ai propri dipendenti un badge, con un ologramma non riproducibile (con scanner o fotocopiatrici) e riportante, in base alle norme generali in materia di appalto e subappalto, ivi richiamate, gli elementi identificativi dei dipendenti medesimi, comprensivi di fotografia e della data di assunzione (oltre che l'indicazione del datore di lavoro).

Il comma 7 prevede l'istituzione, presso i centri per l'impiego e le Casse edili delle province interessate, di apposite liste di prenotazione per l'accesso al lavoro, articolate in due distinte sezioni, relative, rispettivamente, ai lavoratori residenti nei territori interessati dagli eventi sismici in oggetto e ai lavoratori residenti al di fuori.

Sembrerebbe opportuno chiarire quale sia l'eventuale rilevanza giuridica di tali liste.

Il comma 8 richiede che presso le prefetture interessate siano stipulati appositi protocolli di legalità, al fine di definire le procedure per l'assunzione dei lavoratori edili in oggetto e di costituire un tavolo permanente.


 

Articolo 36
(Disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti)

 

L'articolo 36, non modificato dal Senato, reca disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti, prevedendo la pubblicazione di una serie  di atti del Commissario straordinario sul relativo sito istituzionale.

 

L'articolo prevede l'obbligatoria pubblicazione sul relativo sito istituzionale, nella sezione "amministrazione trasparente" di tutti gli atti del Commissario straordinario concernenti:

§  nomine e designazioni di collaboratori e consulenti;

§  la predisposizione dell’elenco speciale (di cui all’articolo 34, comma 1 del decreto-legge) e alle relative iscrizioni ed esclusioni;

§   la programmazione di lavori, opere, servizi e forniture;

§  le procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche per la ricostruzione privata.

 

Sono esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione della disposizione gli appalti e le concessioni riservati ai sensi dell’articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell’articolo 162 del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

 

Gli atti in questione sono inoltre soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni, relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni  

 

Nella sezione "amministrazione trasparente" devono essere pubblicati anche "gli ulteriori atti indicati all’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

 

Gli "ulteriori atti" contemplati dal nuovo codice sono:

§  il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico- professionali;

§  la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti;

§   i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

 


 

Articolo 36-bis
(Attività informative sulle misure di sostegno di cui al presente decreto)

 

L'articolo 36-bis, inserito dal Senato, prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tramite l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), provveda alle attività informative riguardanti le misure di sostegno di cui al presente decreto. Tali attività informative sono destinate alle popolazioni, alle imprese ed ai lavoratori colpiti dagli eventi sismici di cui al presente decreto e sono svolte nel rispetto delle clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

 


 

Articolo 36-ter
(Divieto di installazione di apparecchi e congegni per il gioco lecito)

 

L'articolo, introdotto nel corso dell'esame al Senato, vieta fino al 31 dicembre 2017, nei Comuni colpiti dagli eventi simici, l'installazione di slot machine, videolottery e di altri apparecchi e congegni per il gioco lecito con e senza vincite in denaro.

 

La disposizione prevede fino al 31 dicembre 2017, il divieto di installazione, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, di apparecchi e congegni idonei per il gioco lecito con e senza vincite in denaro, di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 110 del TULPS.

 

I commi 6 e 7 dell'articolo 110 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, (Testo unico delle legge di pubblica sicurezza - TULPS) disciplinano gli apparecchi idonei al gioco lecito rispettivamente con vincite in denaro e senza vincita in denaro.

Più nel dettaglio il comma 6 citato individua le caratteristiche di due tipologie di apparecchi idonei per il gioco lecito con vincite in denaro: le cd slot machine (lettera a) e le videolottery (lettera b). 

Per quanto concerne la disciplina delle slot machine esse:

§  devono essere obbligatoriamente collegate alla rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del D.P.R. n. 640 del 1972;

§  si attivano con l'introduzione di moneta metallica, ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico ;

§  presentano elementi di abilità, insieme all'elemento aleatorio;

§  hanno un costo per partita non superiore a 1 euro;

§  offrono partite con durata minima non inferiore a 4 secondi;

§  distribuiscono vincite in denaro, di valore unitario non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche;

§  distribuiscono vincite non inferiori al 75 per cento delle somme giocate, su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite;

§  non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali.

 

Con riguardo alle videolottery la lettera b) del comma 6 dell'articolo 110 TULPS, nel precisare che tali dispositivi devono fare parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4 del DPR 640/1972 e attivarsi esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa, demanda a Regolamenti ministeriali la definizione del costo e delle modalità di pagamento di ciascuna partita; della percentuale minima della raccolta da destinare a vincite; dell'importo massimo e delle modalità di riscossione delle vincite; delle specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi; delle soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi; delle tipologie e delle caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati[59].

Il comma 7 dell'articolo 110 TULPS considera apparecchi e congegni per il gioco lecito senza vincita in denaro:

ü quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita (lettera a);

ü quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro (lettera c);

ü quelli meccanici ed elettromeccanici - differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c) -attivabili con moneta, gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita (lettera c-bis),

ü quelli meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo (lettera c-ter).


 

Articolo 37
(Differimento dei termini di pagamento in situazioni di emergenza)

 

L'articolo autorizza un differimento dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni coinvolte nella gestione di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

 

Le amministrazioni pubbliche "direttamente" coinvolte nella gestione degli interventi innanzi ad eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza (ai sensi della normativa sulla protezione civile: cfr. articolo 5, commi 1 e 1-bis della legge n. 225 dl 1992) sono autorizzate a differire i termini dei periodi di pagamento, quali scanditi dall'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n. 231 del 2002 (come modificato dal decreto legislativo n. 192 del 2012: sono atti di recepimento di normativa europea contro i ritardi nelle transazioni commerciali).

Secondo la norma vigente, il periodo di pagamento non può (salvo alcune fattispecie particolari) superare trenta giorni (dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non sia certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento o quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento sia anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data).

Ebbene, tale termine di trenta giorni può essere differito dalle amministrazioni pubbliche impegnate nella gestione di situazioni di emergenza dovuta ad eventi calamitosi.

Il differimento del termine deve essere "per il tempo strettamente necessario".

Comunque, il differimento non può eccedere la soglia temporale di centoventi giorni e deve essere effettuato con provvedimento motivato.

 


 

Articolo 38
(Disposizioni urgenti per l’impiego del volontariato di protezione civile)

 

L'articolo detta disposizioni in materia di rimborsi (ai datori di lavoro) per l'impiego di volontariato della protezione civile.

 

Il D.P.R. n. 194 del 2001 (ossia il regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile) prevede (all'articolo 10) che l'Agenzia di protezione civile provveda (nei limiti delle disponibilità di bilancio) ad effettuare i rimborsi ai datori di lavoro nonché alle organizzazioni di volontariato, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi preventivamente autorizzati (e relative ai viaggi in ferrovia e in nave, al costo della tariffa più economica ed al consumo di carburante relativo agli automezzi utilizzati, sulla base del chilometraggio effettivamente percorso e su presentazione di idonea documentazione; o per  reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati nello svolgimento di attività autorizzate con esclusione dei casi di dolo o colpa grave; o per altre necessità sopravvenute, comunque connesse alle attività e agli interventi autorizzati).

Aggiunge il medesimo Dd.P.R. (articolo 9) che ai volontari aderenti ad organizzazioni di volontariato impiegati in attività di soccorso ed assistenza, siano garantiti (entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti) nel periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire (periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno: termini raddoppiabili in occasione di uno stato di emergenza nazionale): il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato; il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato; la copertura assicurativa.

Quanto ai datori di lavoro (pubblici o privati) dei volontari, che ne facciano richiesta, essi sono rimborsati per l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario. Così l'articolo 9, comma 5 del citato D.P.R. n. 194 del 2001.

Ebbene, il comma 1 prevede che in alternativa all'erogazione dell'equivalente da parte della pubblica amministrazione, il datore di lavoro possa fruire di un credito di imposta - innanzi all'impiego di volontariato civile nell'emergenza innescata dagli eventi sismici susseguitisi, secondo la modifica apportata dal Senato, dal 24 agosto 2016.

Il credito di imposta è riconosciuto per gli importi effettivamente spettanti, determinati con apposita istruttoria tecnica presso il dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio.

Il credito d'imposta - aggiunge il comma 2 - è esclusivamente utilizzabile in compensazione (da effettuarsi dunque entro la data di presentazione della dichiarazione successiva) ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997 (il cui articolo 17 disciplina il versamento unitario di e contributi e la compensazione).

Il credito d'imposta è cedibile a intermediari (bancari, finanziari o assicurativi), previa "adeguata" dimostrazione dell'effettività del diritto al credito.

A loro volta, gli intermediari cessionari possono utilizzare il credito esclusivamente in compensazione (rispetto a debiti tributari o contributivi). Essi devono previamente comunicare l'avvenuta cessione (per loro, acquisizione) del credito d'imposta al dipartimento per la protezione civile. E devono presentare presso l'Agenzia delle entrate il modello F24 solo in via informatica - pena il mancato riconoscimento.

Il comma 3 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio (di concerto con il ministro dell'economie e finanze) la determinazione delle modalità applicative - incluse le modalità per il versamento periodico, da parte del dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio, delle somme corrispondenti ai crediti d'imposta, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

 


 

Articolo 39
(Mantenimento della continuità operativa delle reti del Servizio nazionale di protezione civile e completamento del piano radar nazionale)

 

L'articolo 39 reca uno stanziamento massimo pari a 6 milioni di euro, per il 2016, finalizzato a garantire la continuità nella gestione del rischio meteo-idrologico ed idraulico nelle aree di accoglienza e negli insediamenti provvisori. Con le medesime finalità, ulteriori disposizioni sono dettate per il completamento del piano radar nazionale.

 

Il comma 1 prevede uno stanziamento massimo di 6 milioni di euro per l'anno 2016, a valere sul al fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, di cui all'articolo 4 del decreto-legge in esame (cfr. la relativa scheda), destinato a garantire la continuità delle funzioni - che hanno carattere di necessità ed urgenza - di gestione del rischio meteo-idrologico ed idraulico nelle aree di accoglienza e negli insediamenti provvisori. In particolare la norma fa riferimento alle attività relative alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo delle reti di osservazione idro-metereologica al suolo e della rete dei radar metereologici utilizzati nell'ambito del Sistema nazionale di allertamento, di cui all'articolo 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ("Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile"). 

L'articolo 3-bis della Legge n. 225 del 1992 è volto a disciplinare l’organizzazione ed il funzionamento del Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico. Precedentemente il sistema di allerta operava sulla base delle linee guida dettate dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004.

In particolare, il comma 1 di tale articolo 3-bis prevede che, nell'ambito delle attività di protezione civile, il sistema di allerta statale e regionale è costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabilite per sviluppare ed acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative al preannuncio, all'insorgenza ed all'evolversi dei rischi conseguenti alle calamità naturali o eventi connessi con l'attività dell'uomo, per allertare ed attivare il Servizio Nazionale di Protezione Civile ai diversi livelli territoriali.

Il comma 2 individua le componenti del sistema di allerta prevedendo che, nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, il governo e la gestione del sistema di allerta nazionale siano assicurati:

§  dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni, attraverso la rete dei Centri Funzionali di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004; in base a tale direttiva la rete dei Centri Funzionali è costituita dai Centri Funzionali regionali, o decentrati, e da un Centro Funzionale statale, o centrale, presso il Dipartimento della protezione civile;

§  dal Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito di cui al successivo comma 4 del medesimo articolo 3-bis;

§  dalle reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza e dai presidi territoriali di cui al:

o  decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 e recante "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania")

o  decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279  (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365 e recante "Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali");

§   dai Centri di Competenza (cfr. oltre);

§   dagli altri soggetti chiamati a concorrere funzionalmente ed operativamente a tali reti.

Si demanda, inoltre, ad un decreto del Presidente del consiglio dei Ministri la definizione dei principi per il funzionamento dei centri di competenza. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.C.M. 14 settembre 2012 che ha individuato i Centri nei soggetti che rientrano nelle seguenti fattispecie: Strutture  operative  del  Servizio  nazionale  di  protezione civile; soggetti partecipati da componenti del Servizio  nazionale  di protezione civile; Università, Dipartimenti universitari, Centri di ricerca, secondo determinati requisiti.

Il comma 3 prevede che, sulla base dei livelli di rischio, anche previsti, di cui al comma 1, ogni regione provveda a determinare le procedure e le modalità di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli di competenza territoriale ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998 (recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali") e del decreto-legge n. 343 del 2001 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile).

 Il comma 4 stabilisce che si provvede all'attuazione del Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito (SMND), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto del quadro normativo vigente in materia per i diversi settori. La determinazione dei compiti del SMND viene demandata ad un successivo D.P.R. A tale proposito si segnala che i provvedimenti attuativi del Servizio non risultano emanati.

Il nuovo comma 5 dispone che le amministrazioni competenti provvedano all'attuazione delle presenti disposizioni per mezzo delle risorse disponibili, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Ai fini della ripartizione delle risorse, trovano applicazione i criteri e le modalità utilizzati nella ripartizione del contributo statale per la gestione, la manutenzione e lo sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo, e della rete dei radar meteorologici utilizzati dai centri funzionali regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento (comma 2).

A tale proposito si ricorda che l'art. 2, comma 1-septies, del decreto-legge n. 74 del 2014 (Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto del 20 e del 29 maggio 2012 e da successivi eventi alluvionali ed eccezionali avversità atmosferiche, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali) ha destinato al finanziamento delle attività del sistema di allertamento nazionale, relativamente all'esercizio finanziario 2014, 6 milioni di euro a valere sulle risorse finanziarie all'uopo accantonate nel Fondo nazionale per la protezione civile nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Con il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 13 maggio 2015 sono stati stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del suddetto contributo statale per la gestione, la manutenzione e lo sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo e della rete dei radar meteorologici utilizzati dai centri funzionali regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento costituito nell'ambito delle attività di protezione civile. L'articolo 2 del DPCM prevede che le risorse disponibili siano ripartite in quota proporzionale alla consistenza di stazioni e impianti radar, secondo le modalità definite dal successivo articolo 3.

Per le stesse finalità enunciate dal primo comma dell'articolo in esame, il comma 3 autorizza il dipartimento della Protezione civile ad utilizzare siti radar e torri per telecomunicazioni preesistenti e disponibili, per l'urgente completamento del piano radar nazionale, di cui al decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 ("Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali").

La riallocazione di siti radar costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori. Ai relativi oneri si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del dipartimento della Protezione civile.

L'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 279 del 2000, dispone che il dipartimento della Protezione civile, avvalendosi di diversi organismi, sentite le regioni e le province autonome, predispone un programma per assicurare una adeguata  copertura di radar meteorologici del territorio nazionale. Misure urgenti per il programma di copertura di radar meteorologici del territorio nazionale sono state adottate con Ordinanza ministeriale 10 maggio 2001, n. 3134.


 

Articolo 40
(Disposizioni inerenti gli stanziamenti residui del Fondo di solidarietà dell’Unione europea)

 

L'articolo 40, modificato dal Senato al fine di ricomprendervi gli eventi sismici successivi al 24 agosto, dispone il riutilizzo delle risorse residue ricevute dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea per le esigenze connesse con gli eventi sismici di cui all'articolo 1, al fine di consentire la realizzazione di attività di previsione e prevenzione non strutturale dei rischi e di pianificazione e preparazione alla gestione dell'emergenza.

 

La norma dispone, dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, il riutilizzo delle risorse residue ricevute dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea per le esigenze connesse  - come previsto a seguito della modifica apportata dal Senato - con gli eventi sismici di cui all'articolo 1, dunque verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.    

I fondi consentiranno la realizzazione di attività di previsione e prevenzione non strutturale dei rischi e di pianificazione e preparazione alla gestione dell'emergenza.

Si dispone la possibilità di utilizzare, per far fronte alle esigenze connesse con gli eventi sismici, l'eventuale residuo degli stanziamenti ricevuti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è uno strumento finanziario che aiuta gli Stati membri dell'UE ed i Paesi candidati all'adesione a sostenere gli oneri derivanti da un evento calamitoso, potendo anche coprire retroattivamente i costi delle operazioni di emergenza. La sua mobilitazione può avere luogo - ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 2012/2002 - su richiesta di uno Stato membro o di un Paese candidato qualora sul suo territorio abbia luogo una catastrofe naturale che produca serie ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini, sull'ambiente naturale o sull'economia di una o più regioni. Il Fondo mira a finanziare le necessità più urgenti ed immediate e non invece la ricostruzione a lungo termine. Nei 14 anni di esistenza del fondo l'Italia è lo Stato membro che ha ricevuto il totale di aiuti maggiore[60].

L'ammontare esatto dei fondi residui sarà determinato una volta che la Protezione civile avrà posto in essere i propri adempimenti solutori e ad esito di apposita rendicontazione degli stanziamenti straordinari dell'UE quale rimborso all'Italia per l'attuazione degli interventi statali di prima emergenza.

Le ulteriori risorse così individuate saranno ripartite come segue:

1)  l'80 per cento confluirà sul Fondo per le emergenze nazionali (FEN).

Si tratta del fondo istituito presso il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992,  n. 225). E' finalizzato a finanziare interventi della Protezione civile relativi ad eventi o calamità - naturali o connessi con l'attività dell'uomo - per i quali il Consiglio dei ministri abbia deliberato lo stato di emergenza;

2)  il restante 20 per cento, sul Fondo della protezione civile, sarà destinato ad "attività di previsione e di prevenzione non strutturale dei rischi e di pianificazione e preparazione alla gestione dell'emergenza".

Le definizioni dei termini "previsione" e "prevenzione" sono contenute nell'articolo 3 della legge n. 225 del 1992 ("Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile").

Il comma 2 della citata legge specifica che "la previsione consiste nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi".

Ai sensi del comma 3, invece, "la prevenzione consiste nelle attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. La prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in attività non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione dell'emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile nonché l'informazione alla popolazione e l'applicazione della normativa tecnica, ove necessarie, e l'attività di esercitazione".

 


 

Articolo 41
(Disposizioni inerenti la cessione di beni)

 

L'articolo 41, modificato dal Senato al fine di ricomprendervi gli eventi sismici successivi al 24 agosto, consente la cessione a titolo definitivo agli enti territoriali di beni mobili di proprietà delle Amministrazioni statali che siano stati già assegnati a regioni o ad enti locali e siano stati impiegati per la realizzazione di interventi connessi con gli eventi sismici di cui all'articolo 1 del decreto in esame.

 

La disposizione prevede che la cessione sia a titolo definitivo e non oneroso e possa avere luogo per i beni mobili che non siano più utilizzabili per le esigenze funzionali delle amministrazioni statali o che siano stati riconosciuti fuori uso per cause tecniche. Essa è ulteriormente subordinata al parere di una Commissione ad hoc, istituita dal titolare del centro di responsabilità dell'Amministrazione cedente senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Una volta acquisito il parere della Commissione, spetterà al medesimo titolare del centro di responsabilità dell'Amministrazione cedente disporre la cessione con proprio provvedimento.

Si prevede che la disposizione in esame si applichi altresì agli eventi calamitosi per i quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, venga dichiarato lo stato di emergenza.

 

L'articolo 5, comma 1, della Legge n. 225 del 1992 prevede che lo stato di emergenza sia deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, su sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, formulata anche su richiesta del Presidente della regione interessata e comunque acquisitane l'intesa. La delibera dichiara lo stato di emergenza fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza. Essa provvede anche ad una prima individuazione delle risorse finanziarie necessarie agli interventi da effettuare, autorizzando la relativa spesa, individuando, nell’ambito dello  stanziamento  complessivo,  quelle  risorse finalizzate agli interventi concernenti l’organizzazione e l’effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall’evento. Se tali risorse si rivelano insufficienti in corso di intervento, possono essere integrate mediante ulteriori deliberazioni adottate sulla base di apposita relazione motivata presentata dal Capo del Dipartimento della Protezione civile al Presidente del Consiglio dei ministri. La revoca dello stato d'emergenza per venir meno dei relativi presupposti è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza.

Il comma 1-bis stabilisce che la durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può superare i 180 giorni prorogabile per non più di ulteriori 180 giorni.

 


 

Articolo 42
(Coordinamento con le attività e gli interventi attivati nella fase di prima emergenza)

 

L'articolo 42, modificato dal Senato, stabilisce disposizioni per il coordinamento con le attività e gli interventi attivati nella fase di prima emergenza, attribuendo, al comma 1, al Capo del Dipartimento della protezione civile, in raccordo con il commissario straordinario, di determinare modalità e tempi per favorire e regolare il subentro, senza soluzione di continuità, delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attività già avviate in prima emergenza. Il comma 2 dispone che il Dipartimento della protezione civile assicuri, ove necessario, il completamento dei procedimenti amministrativo-contabili relativi alle attività ed agli interventi attivati, con ulteriori risorse rese disponibili con successive deliberazioni del Consiglio dei ministri, a valere sulla dotazione del fondo per le emergenze nazionali (FEN). Il comma 3 dispone            che restino in vigore fino al 31 dicembre 2018 le disposizioni derogatorie previste dall’articolo 3, comma 5, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394. Si stabilisce, infine, al comma 4, la gratuità delle attività estimative richieste alla Agenzia delle entrate dal Dipartimento della protezione civile o dal Commissario.

 

La norma attribuisce al Capo del Dipartimento della protezione civile, in raccordo con il commissario straordinario, di determinare le modalità e i tempi per favorire e regolare il subentro, senza soluzione di continuità, delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attività avviate durante la fase di prima emergenza, disciplinate con le ordinanze adottate ai sensi dell’articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Il Capo Dipartimento della protezione civile provvede, con proprie ordinanze, sentito il Commissario straordinario, a disciplinare il proseguimento o completamento di tali attività delegando ai Presidenti delle Regioni funzioni con riferimento a determinati ambiti delle medesime attività e a singoli contesti regionali. La delega viene prevista nel periodo emergenziale e viene indicata la finalità di garantire omogeneità operativa tra gli interventi di prima emergenza e quelli funzionali alla successiva ricostruzione. La disposizione fa salvi i provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze emanate.

L'ultimo periodo del comma 1 fissa poi il termine per l'adozione delle ordinanze previste da parte del Capo Dipartimento della Protezione Civile, sentito il Commissario straordinario, al 31 gennaio 2017, a seguito della modifica apportata dal Senato (originariamente si prevedeva il termine del 24 novembre 2016).

 

Si ricorda che il citato articolo 5, comma 4-ter, della legge n. 225 del 1992, conferisce poteri di ordinanza prevedendo che, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1-bis, il Capo del Dipartimento della protezione civile emana, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all'evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

 

In base al comma 2, il Dipartimento della protezione civile assicura, ove necessario, anche dopo l’adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il completamento dei procedimenti amministrativo-contabili relativi alle attività ed agli interventi attivati nel quadro di quanto previsto dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388.

Si ricorda in sintesi, che, in base all'articolo 1 della citata ordinanza, il Capo del  Dipartimento della Protezione civile assicura il coordinamento  degli  interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale, anche avvalendosi del Dipartimento della Protezione Civile medesimo e con i soggetti ivi indicati, provvedendone ad indicarne le attività secondo  il  modello  operativo indicato al successivo art. 2. Ai sensi dell'articolo 2, il Capo del Dipartimento della  Protezione Civile assicura  poi il coordinamento  degli  interventi   di   cui   all'art.   1   mediante l'istituzione, con proprio provvedimento, di una direzione di comando e controllo (Dicomac).  Nella  Dicomac,  articolata  in  Funzioni  di supporto, sono rappresentate, con adeguato  livello  decisionale,  le componenti e le strutture operative nonché le Regioni interessate. Essa  promuove  l'attuazione  degli  indirizzi  e  delle indicazioni operative del  Capo  del  Dipartimento  della  Protezione Civile ed opera in raccordo con i centri operativi e di coordinamento attivati sul territorio.

 

A tal fine si fa riferimento alle ulteriori risorse finanziarie che vengono per ciò rese disponibili, con successive deliberazioni del Consiglio dei ministri, sulla base della quantificazione dei relativi fabbisogni, a valere sulla dotazione del fondo per le emergenze nazionali (FEN).

Le deliberazioni sono da adottare ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 della legge n. 225 del 1992 già citato, che regola il potere di ordinanza e lo stato di emergenza.

 

Il comma 3 dispone       che restino in vigore fino al 31 dicembre 2018 le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 5, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, che detta previsioni derogatorie rispetto al quadro della legislazione vigente ivi indicata.

Tale disposizione ha previsto, per lo svolgimento delle attività indicate, la possibilità di procedere, nella misura eventualmente strettamente necessaria da quanto delineato dal quadro delle ordinanze e con i limiti  ivi previsti, oltre che in deroga  all'elenco di ulteriori norme ivi indicate, quali:

-       disposizioni del testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001, n. 380 (titoli II e III, titolo IV, articoli 58, 65, 89, 93, 94, 117 e 124, nonché relativi strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, regolamenti edilizi comunali e norme regionali corrispondenti);

-       Codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 152;

-        legge 21 novembre 2000, n. 353, Legge-quadro in materia di incendi boschivi, in particolare art. 10, comma 1;

-       legge 6 dicembre 1991, n. 394, Legge quadro sulle aree protette, art.  13  e  titolo  III,  nonché corrispondenti norme regionali  legislative,  regolamentari  e  piani attuativi;  

-        regio decreto  30  novembre  1923  n.  3267, riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani, articoli  7,  17  e corrispondenti norme regionali legislative e regolamentari;

-       regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, art. 96, lett. f);

-       decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada, articoli 16, 17,  22, nonché corrispondenti normative regionali e comunali;

-       decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n.  495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, articoli 26, 27, 28 e 46, nonché corrispondenti normative  regionali e comunali;

e con riferimento specifico a normative regionali:

-       legge Regione Umbria del 21 gennaio 2015, n. 1 articoli  89,  90, 212 comma 1, lett. d), nonché la disciplina dei titoli abilitativi;

-       legge Regione Marche 5 agosto 1992, n. 34;  

-       legge Regione Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18. 

 

La relazione illustrativa sottolinea che la proroga di tali poteri 'fino al termine massimo del 31 dicembre 2018' coincide con il termine assegnato all'attività di ricostruzione della struttura commissariale. Si rileva che la norma in esame delinea comunque non già un termine massimo, bensì una proroga della vigenza delle disposizioni dell'o.p.c. citata, di cui si prevede la permanenza in vigore fino alla fine del 2018.

 

La norma indica la finalità di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima dell’entrata in vigore del decreto in esame e fa salve le disposizioni dell'articolo 5 dell'ordinanza n. 393, in materia di interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili cui provvede il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo nei termini ivi indicati, nonché i provvedimenti adottati sulla base di tali disposizioni.

 

Si stabilisce, infine, al comma 4, la gratuità delle attività estimative richieste dal Dipartimento della protezione civile o dal Commissario alla Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 64, comma 3-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 64, comma 3-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia delle entrate è competente, ferme le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia del demanio, a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti ad esse strumentali. Le predette attività sono disciplinate mediante accordi, secondo quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia.

 


 

Articolo 43
(Reperimento alloggi per la locazione)

 

L'articolo 43, modificato dal Senato, fa salve le disposizioni di cui all’articolo 4 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 e i provvedimenti adottati per assicurare assistenza alle popolazioni residenti.

In base al comma 2, con provvedimenti del Commissario anche a mezzo di ordinanza si definiscono i criteri per l’assegnazione degli alloggi, cui provvede poi il Sindaco del comune interessato. Il comma 3, modificato dal Senato al fine di ricomprendere gli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, stabilisce la possibilità che la durata dei contratti di locazione possa essere concordata tra le parti anche per periodi inferiori a quelli stabiliti dalla normativa vigente. Per le finalità della norma si  provvede nell’ambito delle disponibilità del fondo per la ricostruzione delle aree terremotate.

 

Allo scopo di garantire la continuità operativa con le azioni poste in essere prima della data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, la norma in primo luogo fa salve le disposizioni di cui all’articolo 4 dell’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 e i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni, in materia di misure per assicurare assistenza alle popolazioni residenti.

Si ricorda che con tale ordinanza si è previsto, nell'ambito del coordinamento di cui all'art.  1  dell'ordinanza n. 388/2016, che le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria  curino,  nei rispettivi  ambiti  territoriali  e  in   raccordo   con   i   comuni interessati, l'ordinata attuazione  delle  diverse  misure  volte  ad assicurare, senza soluzione di  continuità,  l'assistenza  in  forma transitoria alle popolazioni residenti  in  edifici  danneggiati  con esito diverso da «A» successivamente  alla  chiusura  delle  aree  di accoglienza in tenda. In base alla previsione, le misure sono così articolate:

a) concessione del contributo per l'autonoma sistemazione (di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 388/2016);

b) ospitalità presso strutture pubbliche all'uopo individuate;

c) ospitalità presso strutture  alberghiere, anche in altro comune, previa stipula di appositi protocolli tra le regioni, le amministrazioni comunali e le organizzazioni  rappresentative  delle imprese interessate;

d) utilizzo di abitazioni sfitte e seconde case, previ accordi con i relativi proprietari;

e) altre soluzioni temporanee, previa verifica di fattibilità tecnica.

 

Il comma 1 prevede poi che i vice commissari possano procedere al reperimento di ulteriori alloggi per le persone sgomberate da edifici danneggiati dal sisma. Si fa riferimento agli immobili con esito diverso da “A” della scheda Aedes - relativa alla verifica dello stato di agibilità post sismica degli immobili - allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 luglio 2014; a tal fine, si procede anche individuando immobili non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni riparate o ricostruite, assicurando l’applicazione di criteri uniformi per la determinazione del corrispettivo d’uso.

 

La scheda AeDES, già pubblicata nel D.P.C.M. del 5 maggio 2011, è lo strumento di riferimento ufficiale per il rilevamento dei danni, la definizione di provvedimenti di pronto intervento e la valutazione dell’agibilità post-sismica degli edifici ordinari; essa è stata aggiornata con il D.P.C.M. 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, ha disciplinato l'istituzione del Nucleo Tecnico Nazionale per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post-sismica, che contiene il  relativo manuale di compilazione della suddetta scheda AeDES.

In particolare, nel manuale di compilazione pubblicato con il citato D.P.C.M. al punto 5.3 (intitolato “Esito di agibilità”), si fornisce la seguente definizione dell'esito 'A':  "Edificio agibile. L'edificio può essere utilizzato in tutte le sue parti senza pericolo per la vita dei residenti, anche senza effettuare alcun provvedimento di pronto intervento. Ciò non implica che l'edificio non abbia subito danni, ma solo che la riparazione degli stessi non è un elemento necessario per il mantenimento dell'esercizio in tutto l'edificio. Nel caso di edificio agibile non si hanno unità immobiliari inagibili e nuclei familiari e/o persone da evacuare.".

Si fa presente che con il DPCM del 14 gennaio 2015 è stata inoltre approvata la nuova scheda GL-AeDES di valutazione di danno e agibilità post-sisma per edifici a struttura prefabbricata o di grande luce ed il relativo manuale operativo, che reca la definizione dell'esito "A - Edificio ispezionato (potenzialmente agibile)", con riferimento a tali fattispecie di immobili.

 

Si fa presente che, in relazione ai dati delle popolazioni residenti assistite nel post sisma, in sede di audizione sugli interventi di protezione civile conseguenti agli eventi sismici del 24 agosto presso le Commissioni riunite 1a e 13a del Senato nella seduta del 21 settembre 2016, il Capo della protezione civile ha fornito una serie di dati sulla situazione della gestione post sisma, anche relativi alla dislocazione dei residenti nelle strutture di accoglienza e agli alloggi.

 

In base al comma 2, si demanda ai provvedimenti anche di ordinanza del Commissario straordinario (ai sensi dell'articolo 2, comma 2) di definire i criteri per l’assegnazione degli alloggi di cui comma 1 nonché le modalità dell’uso provvisorio, anche gratuito, degli stessi da parte dei beneficiari. All’assegnazione degli alloggi provvede poi il Sindaco del comune interessato.

Il comma 3 - modificato nel corso dell'esame presso il Senato, al fine di ricomprendere gli eventi sismici anche successivi al 24 agosto 2016- stabilisce la possibilità che la durata dei contratti di locazione possa essere concordata tra le parti anche per periodi inferiori a quelli stabiliti dalla normativa in materia di locazioni, in relazione all’esigenza di assicurare la necessaria assistenza in forma transitoria ai cittadini residenti in edifici danneggiati a seguito degli eventi sismici di cui all'articolo 1.

Si fa riferimento agli articoli 2 e 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante la  Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo. In particolare, gli articoli citati disciplinano, l'art. 2, modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione e, l'art. 5, i contratti di locazione di natura transitoria.

In particolare, quest'ultima disposizione, demanda al decreto (di cui al comma 2 dell'articolo 4 della medesima legge) la definizione delle condizioni e delle modalità per la stipula di contratti di locazione di natura transitoria anche di durata inferiore ai limiti previsti dalla legge per soddisfare particolari esigenze delle parti.

 

In base al comma 4,       per le finalità della norma si  provvede nell’ambito delle disponibilità del fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’articolo 4.


 

Articolo 44
(Disposizioni in materia di contabilità e bilancio)

 

L'articolo 44, come modificato dal Senato, contiene quattro disposizioni, con le quali si prevedono rispettivamente: a) la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa DD.PP.; b) l’esclusione dal pareggio di bilancio per i Comuni colpiti dal sisma, per l’anno 2016; c) la sospensione per 12 mesi di tutti i termini relativi ad adempimenti finanziari previsti dal TUEL, a carico dei Comuni colpiti dal sisma; d) la sospensione per il periodo 2017-2021 del versamento delle quote capitali dei piani di ammortamento per il rimborso delle anticipazioni della liquidità delle regioni.

 

Il comma 1 prevede il differimento, all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, del pagamento delle rate in scadenza dei mutui concessi ai Comuni interessati dai sismi di cui agli allegati 1 e 2, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 205 del 2016 per i comuni di cui all'allegato 2, nonché alle Province in cui questi  ricadono. Tale differimento non dà luogo all'applicazione di sanzioni e interessi. Sotto il profilo finanziario, tenuto conto che le rate in scadenza a dicembre di ciascun anno vengono riversate dalla Cassa Depositi e Prestiti al MEF rispettivamente nel 2017 e nel 2018, l'onere associato a tale disposizione è quantificato in 7,6 milioni di euro per il 2017 e 3,8 milioni per il 2018, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo 52.

 

Il comma 2 dispone l’esclusione dei Comuni di cui ai predetti allegati 1 e 2, per l’anno 2016, dalle disposizioni della legge di stabilità 2016 sul conseguimento del pareggio di bilancio, inteso come saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (art. 1, commi 709-713, 716-734 della legge n. 208/2015).

Il comma 3 dispone la sospensione, con possibilità di proroga con apposito decreto del Ministro dell’interno, per un periodo di dodici mesi a decorrere dall’entrata in vigore del decreto di tutti i termini, anche scaduti, a carico dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (dlgs n. 267 del 2000) e da altre specifiche disposizioni.

 

Il comma 4 prevede per il periodo 2017-2021 la sospensione dal versamento della quota capitale annuale relativa al rimborso delle anticipazioni di liquidità acquisite da ciascuna regione per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, ai sensi degli articoli 2  e  3,  c.  1,  lett.  a)  e  b),  del dl n. 35 del 2013 e successivi rifinanziamenti, con riferimento alle Regioni colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1[61].

 

Il dl n. 35 del 2013 reca "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali". L'articolo 2 disciplina i pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome, mentre l'articolo 3 prevede la concessione di anticipazioni di liquidità in favore delle regioni e delle province autonome, per il pagamento dei debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012. I criteri per il riparto delle risorse tra le regioni e le province autonome sono costituiti dall'ammontare degli ammortamenti non sterilizzati e dall'importo delle mancate erogazioni - per competenza e/o per cassa - delle somme dovute dalle regioni ai rispettivi Servizi sanitari (lettere a) e b) del comma 1).

Il comma 4 conclude prevedendo che la somma delle quote capitale annuali sospese è rimborsata in misura lineare, in quote annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario, a decorrere dal 2022.

Il comma 5 stabilisce che, nell'ambito di approvazione della legge di bilancio regionale, le Regioni interessate provvedono a reiscrivere le relative quote di stanziamento annuali, sulla base del piano di ammortamento rimodulato a seguito di quanto previsto dal comma 4, nella competenza dei relativi esercizi.

Il comma 6 stabilisce che agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 1,9 milioni di euro per l’anno 2017, a 5,6 milioni di euro per l’anno 2018 e a 10,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede, per la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 52 (Disposizioni finanziarie)

 


 

Articolo 45
(Sostegno al reddito dei lavoratori)

 

Con riferimento ai datori di lavoro ed ai lavoratori interessati dagli eventi sismici, i commi da 6 a 8 del presente articolo pongono norme di deroga a disposizioni generali in materia di ammortizzatori sociali, mentre i commi da 1 a 5 prevedono alcuni ammortizzatori sociali specifici (per determinate categorie di soggetti). Gli eventi sismici a cui si fa riferimento sono quelli del 24 agosto 2016, nonché, in base alla modifica introdotta dal Senato, quelli del 26 e 30 ottobre 2016.

 

I commi 1 e 2 attribuiscono, in via transitoria, i benefìci di un'indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale[62], e della relativa contribuzione figurativa in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a séguito degli eventi sismici e dipendenti da datori operanti in uno dei comuni interessati dai medesimi eventi, qualora ricorra una delle seguenti fattispecie: a) i lavoratori non rientrino nell'àmbito di applicazione delle norme[63] in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro; b) i lavoratori siano impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all'evento sismico.

In relazione alla formulazione letterale di quest'ultima ipotesi, sembrerebbe opportuno chiarire se sia sufficiente che l'infortunio o la malattia riguardi esclusivamente il familiare accudito.

In base alla modifica introdotta dal Senato, il limite finanziario (per il 2016) per i benefìci in esame è elevato da 50 milioni di euro a 124,5 milioni (con la copertura finanziaria che, ai sensi del comma 3, rimane a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione) e si introduce il riferimento ai suddetti eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 (con riguardo ai quali il Senato ha inserito nel decreto, in un allegato 2, un elenco di comuni). Per gli eventi sismici del 24 agosto 2016, il testo approvato dal Senato specifica che, ai fini dei benefìci in esame, il riferimento è ai comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto; tuttavia, quest'ultima specificazione non è operata anche nella lettera a) del comma 1 (la quale fa riferimento ai "Comuni di cui all'articolo 1"). Potrebbe essere ritenuta opportuna una più chiara definizione di tale profilo.

I benefìci sono attribuiti fino al 31 dicembre 2016 ovvero, per la fattispecie di cui alla precedente lettera b), per un numero massimo di trenta giornate di retribuzione. Essi decorrono dal 24 agosto 2016 - ovvero dal 26 ottobre 2016 per i comuni inseriti nel suddetto allegato 2 -, in relazione alle giornate di mancato svolgimento dell'attività lavorativa (in ogni caso, non trovano applicazione oltre il 31 dicembre 2016).

Una modifica introdotta dal Senato ha specificato che i benefìci in esame riguardano anche i lavoratori (del settore privato) dipendenti da soggetti diversi dalle imprese.

Per i lavoratori del settore agricolo, l'indennità non può essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. In relazione alla formulazione letterale del comma 2, sembrerebbe opportuno chiarire se il riconoscimento dei benefìci per il caso in cui la mancata prestazione riguardi solo alcune ore (anziché l'intera giornata lavorativa) concerna soltanto il settore agricolo.

Il comma 4 attribuisce un'indennità una tantum per il 2016, pari a 5.000 euro, in favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di rapporti di agenzia o di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, che siano iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici e che operino esclusivamente - o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente - nei comuni di cui all'allegato 1 ovvero, secondo la modifica inserita dal Senato, nei comuni di cui all'allegato 2. In base alla riformulazione operata dal Senato, il limite finanziario (per il 2016) per il beneficio in esame è elevato da 30 milioni di euro a 134,8 milioni e alla copertura dell'intero onere si fa fronte ai sensi del successivo articolo 52 (come riformulato dal Senato).

I benefìci di cui ai commi 1 e 4 sono concessi dalle regioni interessate ed erogati dall'INPS, entro i limiti di spesa summenzionati ed in base al riparto di risorse, alle condizioni ed ai limiti definiti da una convenzione tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze e i presidenti delle regioni medesime (comma 5). L'INPS provvede al relativo monitoraggio finanziario, fornendo i risultati di tale attività al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Sotto il profilo redazionale, si osserva che, in due casi, nel comma 5 si fa riferimento al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze; sembrerebbe opportuna una più chiara formulazione, considerato anche che, in uno dei due casi, i riferimenti riguardano la firma della convenzione.

Il comma 6 pone una deroga ad alcune norme, relative ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, all'assegno ordinario ed all'assegno di solidarietà (assegni inerenti ai fondi di solidarietà bilaterali, i quali concernono i settori che non rientrano nell'àmbito di applicazione dei suddetti trattamenti ordinari e straordinari). La deroga riguarda i datori di lavoro che presentino la domanda per una delle suddette prestazioni in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto 2016, nonché, in base alla modifica inserita dal Senato, in conseguenza degli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016. Le norme di cui viene esclusa l'applicazione riguardano il procedimento di informazione e consultazione sindacale ed i limiti temporali per la presentazione della domanda suddetta.

In base al comma 7, i periodi di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, concessi in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto 2016, nonché, in base alla modifica inserita dal Senato, in conseguenza degli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, non sono computati ai fini dell'applicazione dei limiti di durata di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148. Si ricorda che, in base a tali limiti, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale, per ciascuna unità produttiva, non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile (elevati a 30 mesi per le imprese dell'edilizia e affini e per alcune imprese del settore lapideo)[64]. Resta ferma l'applicazione (come implicitamente confermato dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto) dei limiti specifici massimi di durata del trattamento ordinario e di quello straordinario, posti, rispettivamente, dall'art. 12 e dall'art. 22 del citato D.Lgs. n. 148. All'onere derivante dalla deroga di cui al comma 7, valutato pari, secondo la riformulazione operata dal Senato, a 7,43 milioni di euro per il 2019 ed a 11,08 milioni per il 2020 (il testo originario prevede invece 2,6 milioni per il 2019 e 3,7 milioni per il 2020), si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione; trovano inoltre applicazione le richiamate norme generali in materia di monitoraggio e salvaguardia degli effetti finanziari.

Il comma 8 riconosce, per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto 2016, nell'àmbito del periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017, l'esenzione totale dalla contribuzione addizionale (contribuzione a carico delle imprese che presentino domanda di integrazione salariale); in base alla riformulazione operata dal Senato, si specifica che il riferimento è ai comuni di cui all'allegato 1 e si estende, per il periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017,  l'intervento ai comuni di cui all'allegato 2. Si ricorda che la suddetta contribuzione addizionale è pari a: il 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, fruiti all'interno di uno o più interventi, fino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; il 12% oltre il limite suddetto e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile; il 15%  oltre quest'ultima soglia. All'onere derivante dall'esenzione di cui al comma 8, valutato pari, secondo la riformulazione approvata dal Senato, a 8,9 milioni di euro per il 2017, a 12,2 milioni per il 2018 ed a 2 milioni per il 2019 (il testo originario prevede invece 2,1 milioni per il 2017 e 3 milioni per il 2018), si provvede ai sensi del successivo articolo 52 (il testo originario, nel comma 9 - comma soppresso dal Senato - pone l'onere a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione).


 

Articolo 46
(Perdite d’esercizio anno 2016)

 

L’articolo 46 reca la disciplina per le imprese insediate nel territorio colpito dal sisma in caso di perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2016.

 

Più in dettaglio, l’articolo 46 stabilisce che le perdite relative all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2016 non rilevano, nell’esercizio nel quale si realizzano e nei quattro esercizi successivi, ai fini dell’applicazione delle norme che prevedono:

·      la convocazione dell’assemblea per gli opportuni provvedimenti in caso di riduzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite; se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, il capitale deve essere ridotto in proporzione delle perdite accertate (art. 2446 per le società per azioni e art. 2482-bis per le società a responsabilità limitata);

·      la convocazione immediata dell’assemblea in caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale (s.p.a.: 50mila euro; s.r.l.: 10mila euro): in tal caso deve essere deliberata la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo o la trasformazione della società (art. 2447 per le s.p.a. e art. 2482-ter per le s.r.l.);

·      salvo quanto sopra visto, lo scioglimento delle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa per le cause stabilite dagli articoli 2484 e 2545-duodecies (decorso del termine, conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea, riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli citati, ipotesi previste in caso di liquidazione e recesso del socio, deliberazione dell'assemblea e per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto).

 


 

Articolo 47
(Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti)

 

L’articolo 47 dispone l’esclusione dalla base imponibile, ai fini IRPEF, IRES e IRAP, dei contributi, indennizzi e risarcimenti connessi agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati nell’articolo 1 (alla cui scheda di commento si rinvia), di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, a favore dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) che hanno sede o unità locali nei territori interessati dal sisma (comma 1).

 

Il comma 2 prevede che la sopradetta detassazione si applica a favore dei soggetti che svolgono attività economica nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

 

Si ricorda che l’articolo 108 TFUE attribuisce alla Commissione un ruolo di controllo sui regimi di aiuti esistenti presso gli Stati membri (paragrafo 1) nonché di verifica dei progetti di nuovi aiuti o di modifica degli aiuti esistenti (paragrafo 3): in particolare, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti devono essere comunicati alla Commissione, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni. Allorché riscontri un’incompatibilità dell’aiuto, essa può adottare una decisione con cui viene ordinato allo Stato di sopprimere o modificare la misura. Nel caso in cui lo Stato non si conformi alla decisione, la Commissione ha la possibilità di adire direttamente la Corte di giustizia senza attivare la procedura pre-contenziosa di infrazione.

Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, un aiuto è ritenuto compatibile con il mercato interno se è destinato a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.

 

 

 


 

Articolo 48
(Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi)

 

L’articolo 48, come modificato dal Senato, prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2016 dei termini per una serie di adempimenti a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 colpiti dai sismi. Il comma 1-bis prevede che isostituti d’imposta, a richiesta degli interessati, non operano le ritenute alla fonte.

Si prevede, inoltre, la sospensione delle fatture relative alle utenze localizzate nei comuni colpiti dal sisma per un periodo massimo di 6 mesi a decorrere dal giorno del sisma (comma 2).

I sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere sono esclusi dalla base imponibile dei redditi di lavoro dipendente, fino al 31 dicembre 2016 (comma 3), né si applicano le sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro (comma 4).

Gli effetti del terremoto che ha colpito i residenti sono da considerarsi causa di forza maggiore ai fini della disciplina dell’inadempimento delle obbligazioni, anche ai fini dell’applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi (comma 5).

Gli adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali in materia di benessere animale, identificazione e registrazione degli animali sono differiti al 1° marzo 2017 (comma 6).

Si prevede l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo per le istanze presentate alla PA fino al 31 dicembre (comma 7).

Le aziende agricole mantengono per il 2016 il diritto agli aiuti connessi alla politica agricola comune 2014 – 2020 anche nelle ipotesi di mancato adempimento degli obblighi e degli impegni previsti (comma 8).

Le aziende biologiche sono autorizzate ad usufruire, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, delle deroghe alla normativa in materia di produzione biologica e di etichettatura dei prodotti biologici (comma 9).

Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di ottobre 2017 (comma 12).

Sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza. Gli stessi devono essere effettuati entro il 30 ottobre 2017, senza sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione (commi 13 e 14).

La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi avviene con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che definisce le modalità e i termini della ripresa della riscossione dei tributi sospesi, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal fondo rotativo per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi (comma 15).

I redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero sono esclusi dalla base imponibile a fini IRPEF e IRES, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all’anno di imposta 2017. Gli stessi immobili sono inoltre esenti dall’IMU e dalla TASI a partire dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità, comunque non oltre il 31 dicembre 2020 (comma 16).

Sono prorogati al 31 dicembre 2016 i termini riferiti ai rapporti interbancari (comma 17).

Il termine entro il quale le società sportive dilettantistiche devono dotarsi di defibrillatori semiautomatici è sospeso fino al 1° gennaio 2017. (comma 18).

 

L’articolo 48 prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2016 dei termini per una serie di adempimenti a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 (aggiunto nel corso dell’esame al Senato, comma 10-bis). Si segnala, in particolare, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere (comma 1).

Tale norma si aggiunge a quanto previsto dal D.M. del 1° settembre 2016, il quale ha disposto la sospensione dei termini tributari a favore dei contribuenti che alla data del 24 agosto 2016 avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dal sisma, ivi inclusa la seconda rata dell’Imu e della Tasi. Per tali adempimenti e versamenti la sospensione dei termini è prorogata fino al 30 settembre 2017 (comma 10).

La ripresa della riscossione dei tributi sospesi sarà disciplinata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (comma 11).

Nel corso dell’esame al Senato è stato previsto, inoltre, che i sostituti d'imposta, ovunque fiscalmente domiciliati nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal l° gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017 (c.d. “busta pesante”). La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato (comma 1-bis). Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, la possibilità di non operare le ritenute alla fonte è riservata ai singoli soggetti danneggiati (comma 1-ter).

Si prevede, inoltre, la sospensione delle fatture relative alle utenze localizzate nei comuni colpiti dal sisma per un periodo massimo di 6 mesi a decorrere dal giorno del sisma: Nel corso dell’esame al Senato sono state aggiunte le fatture relative ai settori delle assicurazioni, della telefonia e della radiotelevisione pubblica (comma 2).

I sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere sono esclusi dalla base imponibile dei redditi di lavoro dipendente, fino al 31 dicembre 2016 (comma 3), né si applicano le sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro (comma 4).

Gli effetti del terremoto che ha colpito i residenti sono da considerarsi causa di forza maggiore ai fini della disciplina dell’inadempimento delle obbligazioni, anche ai fini dell’applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi (comma 5).

Gli adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali in materia di benessere animale, identificazione e registrazione degli animali sono differiti al 1° marzo 2017 (comma 6).

Si prevede l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo per le istanze presentate alla PA fino al 31 dicembre (comma 7).

Le aziende agricole mantengono per il 2016 il diritto agli aiuti connessi alla politica agricola comune 2014 – 2020 anche nelle ipotesi di mancato adempimento degli obblighi e degli impegni previsti (comma 8).

Le aziende biologiche sono autorizzate ad usufruire, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, delle deroghe alla normativa in materia di produzione biologica e di etichettatura dei prodotti biologici (comma 9).

Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione stabilita dal D.M. 1° settembre 2016 sono effettuati entro il mese di ottobre 2017 (comma 12).

Sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017. Gli stessi devono essere effettuati entro il 30 ottobre 2017, senza sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione (commi 13 e 14).

È prevista l’applicazione (in via transitoria) di una disciplina di maggior favore alle richieste di anticipazione della posizione individuale maturata presso forme pensionistiche complementari avanzate (cd. anticipo sulla pensione), per determinate finalità (come ad esempio l’acquisto della prima casa), da parte di soggetti residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 (comma 13-bis)

La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi avviene con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che definisce le modalità e i termini della ripresa della riscossione dei tributi sospesi, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal fondo rotativo per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi (comma 15).

I redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero sono esclusi dalla base imponibile a fini IRPEF e IRES, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all’anno di imposta 2017. Gli stessi immobili sono inoltre esenti dall’IMU e dalla TASI a partire dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità, comunque non oltre il 31 dicembre 2020 (comma 16).

Sono prorogati al 31 dicembre 2016 i termini riferiti ai rapporti interbancari (comma 17).

Il termine entro il quale le società sportive dilettantistiche devono dotarsi di defibrillatori semiautomatici è sospeso fino al 30 giugno 2017 (comma 18).

 

Più in dettaglio, il comma 1 elenca una serie di adempimenti i cui termini sono sospesi fino al 31 dicembre 2016 nei comuni colpiti dal sisma elencati nell’allegato 1 e nell’allegato 2 (sisma del 26 e del 30 ottobre 2016). Tale norma si aggiunge a quanto previsto dal D.M. del 1° settembre 2016, il quale ha disposto la sospensione dei termini tributari a favore dei contribuenti che alla data del 24 agosto 2016 avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dal sisma.

La norma dispone, inoltre, che la mancata effettuazione e il mancato riversamento delle ritenute da parte dei sostituti di imposta, a partire dal 24 agosto 2016 e fino alla data di entrata in vigore del decreto in esame, devono essere regolarizzati entro il 31 maggio 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi.

Il D.M. 1° settembre 2016 ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti di accertamento esecutivi, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016. È escluso il rimborso di quanto già versato. La sospensione non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d’imposta. Gli adempimenti e i versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il 20 dicembre 2016. Si evidenzia che il successivo comma 10 dell’articolo in esame ha prorogato tale termine al 30 settembre 2017.

 

I termini e i versamenti sospesi fino al 31 dicembre 2016 dal comma 1 sono i seguenti:

a)   i versamenti riferiti al finanziamento delle camere di commercio (articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580);

b)  i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e delle Regioni;

c)   il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;

d)  l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;

e)   il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;

f)    le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 maggio 2017, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA - di cui all’articolo 9 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581), il modello unico di dichiarazione per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale (legge 25 gennaio 1994, n. 70) nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;

g)   il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del TUB e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi. Dal lato delle banche si prevede che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrono alla formazione del reddito d’impresa, nonché alla base imponibile dell’IRAP, nell’esercizio in cui sono incassati. Sono sospesi, inoltre, i pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;

h)  il pagamento delle rate relative alle provvidenze erogate per lo sviluppo della proprietà coltivatrice, ai sensi della legge 14 agosto 1971, n. 817;

i)    il pagamento delle prestazioni e degli accertamenti che sono effettuati dai servizi veterinari del sistema sanitario nazionale a carico dei residenti o titolari di attività zootecniche e del settore alimentare coinvolti negli eventi del sisma;

l)  i termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati da professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale operanti nei comuni colpiti per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.

 

Il comma 1-bis, inserito nel corso dell’esame al Senato, prevede che i sostituti d'imposta, ovunque fiscalmente domiciliati nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal l° gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017 (c.d. busta pesante). La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato.

Il comma 1-ter, inserito nel corso dell’esame al Senato, prevede che nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto la possibilità di non operare le ritenute alla fonte è riservata ai singoli soggetti danneggiati.

 

Il comma 2 prevede la sospensione dei termini di pagamento delle fatture relative alle utenze localizzate nei comuni colpiti dal sisma, come individuati negli allegati 1 e 2, per un periodo massimo di 6 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016 (a decorrere dal 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2).

In particolare, demanda all’Autorità per l’energia elettrica e il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), con propri provvedimenti:

-       di introdurre, con riferimento ai settori dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché per i settori delle assicurazioni, della telefonia e della radiotelevisione pubblica (settori aggiunti nel corso dell’esame al Senato), norme per la sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero;

-       di disciplinare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi, e di introdurre agevolazioni anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei comuni interessati;

-       di individuare, contestualmente, anche le modalità per la copertura dell’onere derivante da tali agevolazioni, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

 

Si ricorda che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) è attualmente l’autorità di regolazione competente per i settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate. L'Autorità, tra i suoi poteri, stabilisce ed aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe nei settori dell'energia e nel settore idrico, in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio, l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi di carattere sociale, tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi onere improprio.

 

Si evidenzia che con la delibera 474/2016/R/com, approvata il 25 agosto scorso, l'AEEGSI ha sospeso i termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo reti canalizzate e del servizio idrico integrato (comprensivo di ciascun singolo servizio che lo compone), emesse o da emettere, a partire dal 24 agosto 2016, per le utenze site nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuati da successivi provvedimenti delle autorità competenti.

L’Autorità ha altresì previsto che tale sospensione produca effetti dalla data di emanazione, da parte delle autorità competenti, dei provvedimenti per l’identificazione dei Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei provvedimenti straordinari che sarebbero stati adottati dal Governo a sostegno delle popolazioni interessate dai medesimi eventi sismici.

L’Autorità ha inoltre rimandato a un successivo provvedimento sia l’eventuale revisione di quanto disposto, sia l’eventuale introduzione di misure in materia di rateizzazione dei pagamenti e di agevolazioni di natura tariffaria.

 

Si ricorda che una norma analoga a quella in esame è stata adottata in occasione sisma del 2012 in Emilia Romagna (articolo 8, comma 2 del D.L. n. 74/2012); ai sensi di tale disposizione, l’AEEGSI è intervenuta con delibera n. 6 del 16 gennaio 2013. Precedentemente, con riguardo al sisma del 2009 in Abruzzo, l’AEEGSI è intervenuta con delibera n. 185 del 1° dicembre 2009.

 

La relazione tecnica chiarisce che la disposizione di cui al comma 2 non comporta oneri a carico della finanza pubblica, essendo l'onere delle agevolazioni coperto attraverso specifiche componenti tariffarie, tramite il ricorso, per quanto possibile, a strumenti di tipo perequativo.

Al riguardo, si ricorda che nelle bollette dell'energia elettrica, oltre ai servizi di vendita (materia prima, commercializzazione e vendita), ai servizi di rete (trasporto, distribuzione, gestione del contatore) e alle imposte, sono ricomprese alcune componenti per la copertura di costi per attività di interesse generale per il sistema elettrico nazionale: si tratta dei cosiddetti oneri generali di sistema, introdotti nel tempo da specifici provvedimenti normativi.

 

Il comma 3 esclude dalla base imponibile dei redditi di lavoro dipendente, fino al 31 dicembre 2016, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi sia da parte dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni colpiti dal sisma elencati negli allegati 1 e 2, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti Comuni.

 

Il comma 4 prevede che le sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016, non si applicano nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016, ovvero del 26 ottobre 2016, risiedevano o avevano sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma di cui rispettivamente agli allegati 1 e 2.

In base a quanto disposto dall’art. 9-bis del D.L. 510/1996, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa (anche nella modalità a progetto), di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati (compresi quelli agricoli) e gli enti pubblici economici sono tenuti a darne comunicazione al Servizio territorialmente competente entro il giorno antecedente quello di instaurazione dei relativi rapporti; la comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, nonché la data di assunzione e di cessazione se il rapporto non è a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata.

Si ricorda che sulla materia è intervenuto anche l’articolo 4-bis del D. Lgs. 181/2000, che dispone, tra l’altro, che all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, prima dell'inizio dell’attività di lavoro, i datori di lavoro privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro

Per quanto concerne l’apparato sanzionatorio, la violazione di quanto disposto dal citato art. 9-bis del D.L. 510/1996 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato (l’articolo 19, comma 3, del D.Lgs. 276/2003).

In proposito si ricorda che l’art. 3, c. 3, del D.L. 12/2002 (come modificato dall’art. 22 del D.Lgs. 151/2015), ha previsto la cd. maxi sanzione per il lavoro nero, articolata secondo fasce (da euro 1.500 a euro 36.000), comminata in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico; in caso di irrogazione della suddetta ultima sanzione, non trova applicazione la sanzione di cui al richiamato art. 19, c. 3, del D.Lgs. 276/2003. Si segnala infine che, allo scopo di semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, l’articolo 13, c. 4, del D.Lgs. 150/2015 dispone che le comunicazioni previste dai richiamati artt. 9-bis del D.L. 510/1996 e 4-bis del D.Lgs. 181/2000 siano fatte per via telematica.

 

Il comma 5 stabilisce che gli effetti del terremoto che ha colpito i residenti sono da considerarsi causa di forza maggiore ai fini della disciplina dell’inadempimento delle obbligazioni (articolo 1218 del codice civile), anche ai fini dell’applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.

Pertanto è esclusa la responsabilità del debitore, residente nei comuni colpiti, per l’inadempimento o il ritardo delle sue obbligazioni, inclusi i contratti stipulati con le banche.

Si ricorda che l’articolo 1218 disciplina la responsabilità contrattuale, prevedendo che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

La Centrale dei rischi (CR) è un sistema informativo sull'indebitamento della clientela verso le banche e le società finanziarie (intermediari). Gli intermediari comunicano mensilmente alla Banca d’Italia il totale dei crediti verso i propri clienti: i crediti pari o superiori a 30.000 euro e i crediti in sofferenza di qualunque importo. La Banca d'Italia fornisce mensilmente agli intermediari le informazioni sul debito totale verso il sistema creditizio di ciascun cliente segnalato.

 

Il comma 6 differisce al 1° marzo 2017 gli adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali in materia di benessere animale, identificazione e registrazione degli animali, registrazioni e comunicazione degli eventi in stalla nonché registrazioni dell’impiego del farmaco che ricadono nell’arco temporale interessato dagli eventi sismici, con eccezione degli animali soggetti a movimentazioni. In tal caso la disposizione non specifica l’ambito di applicazione relativamente ai territori nei quali ricadono le imprese.

La norma fa salvo quanto previsto dall’articolo 7, commi 1 e 2, dell’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile 13 settembre 2016, n. 393.

Il comma 1 citato prevede che al fine di consentire i soli interventi urgenti finalizzati al trasferimento e ricovero temporaneo dei capi di bestiame da parte degli operatori del settore zootecnico colpiti dal sisma, fatte salve le norme vigenti previste per la tutela della sanità animale, le aziende sanitarie locali territorialmente competenti possono autorizzare l’espletamento delle predette iniziative, sulla base di apposita motivazione, in deroga a quanto normativamente previsto. Il comma 2 prevede che, in relazione al grave disagio socio economico derivante dagli eventi sismici di cui alla presente ordinanza, i detentori ed i proprietari di animali ed i responsabili degli stabilimenti di macellazione colpiti dai predetti eventi, possono richiedere, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, il differimento di 120 giorni degli obblighi in materia di aggiornamento della banca dati nazionale dell’anagrafe zootecnica.

 

Il comma 7 esenta dal pagamento dell’imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma di cui all’articolo 1.

Il comma 8 prevede che le aziende agricole ricadenti nei comuni colpiti dal sisma, elencati negli allegati 1 e 2, mantengono, per l’anno di domanda 2016, il diritto agli aiuti connessi alla politica agricola comune 2014 – 2020 anche nelle ipotesi di mancato adempimento degli obblighi e degli impegni previsti. La norma richiama l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione, il quale riconosce il diritto all’aiuto qualora il beneficiario non abbia potuto adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali.

Tra i mancati adempimenti per i quali continua a sussistere il diritto all’aiuto sono compresi quelli assunti volontariamente aderendo alle misure agro-climatico-ambientale di cui al regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nonché al metodo di produzione biologica in conformità al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007.

Il comma 9 prevede che le aziende che producono con metodo biologico situate nei comuni colpiti, elencati negli allegati 1e 2, sono autorizzate dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria ad usufruire, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, delle deroghe alla normativa in materia di produzione biologica e di etichettatura dei prodotti biologici, previste dall’articolo 47 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008, nei casi di circostanze calamitose.

Al fine di informare la Commissione europea sulle deroghe concesse, entro un mese dal rilascio delle stesse, le Regioni citate comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l’elenco delle aziende oggetto di deroga.

 

Il comma 10 proroga dal 16 dicembre 2016 al 30 settembre 2017 il termine finale della finestra temporale che riguarda la sospensione degli adempimenti e i versamenti prevista dal D.M. 1° settembre 2016.

Si ricorda, infatti, che il D.M. 1° settembre 2016 ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti di accertamento esecutivi, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016. Si prevede che è escluso il rimborso di quanto già versato. La sospensione non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d’imposta.

Si evidenzia che il testo iniziale del decreto-legge prevede la proroga del termine del 20 dicembre previsto dall’articolo 1 del D.M. 1° settembre 2016. L’articolo 1, comma 4, prevede il termine del 20 dicembre entro il quale devono essere effettuati, in unica soluzione, gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione. Nel corso dell’esame al Senato è stato corretto il riferimento prevedendosi che il termine prorogato al 30 settembre è quello del 16 dicembre 2016, ovvero il termine finale previsto dal comma 1 del D.M. 1° settembre 2016, che si riferisce alla finestra temporale che inizia il 24 agosto 2016 nella quale sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari. Pertanto tale finestra temporale, a seguito della modifica in esame, si estende dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017.

Nel corso dell’esame parlamentare si è inoltre previsto che la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal D.M. 1º settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei Comuni indicati nell’allegato 1, non ricompresi nell’allegato al D.M., e nell’allegato 2 a decorrere dal 26 ottobre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato (commi 10 e 10-bis).

 

Il comma 11 stabilisce che la ripresa della riscossione dei tributi sospesi fino al 30 settembre 2017 avviene con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, con le modalità previste dall’articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), come modificato dal successivo comma 15, il quale ha disciplinato i limiti delle risorse preordinate allo scopo.

Il comma 12 prevede che gli adempimenti tributari diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione stabilita dal D.M. 1° settembre 2016 come integrato dai commi 10 e 10-bis in esame, sono effettuati entro il mese di ottobre 2017.

Il comma 13 dispone la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 nei comuni colpiti dal sisma elencati nell’allegato 1 e nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017 nei comuni elencati nell’allegato 2. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.

Tali adempimenti e pagamenti sono effettuati entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fini ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017.

La copertura finanziaria della sospensione, corrispondente ad oneri che vengono “valutati” pari a 97,835 milioni di euro per il 2016 (originariamente 37,035 milioni) ed a 344,53 milioni di euro per il 2017 (originariamente 65,130 milioni), viene posta a carico del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione (articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 gennaio 2008, n. 185) rifinanziato ai sensi dell’articolo 52 di 228,3 milioni di euro per l’anno 2018 e di 19 milioni di euro per l’anno 2019. Il comma precisa inoltre che ai suddetti oneri si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge di contabilità n.196/2009.

Tale riferimento va ricondotto alla circostanza che gli oneri in questione sono stimati in termini di previsione di spesa (“valutati”, recita il comma) e, pertanto, il richiamo alle suddette norme della legge di contabilità risulta necessario al fine di evitare che l’evoluzione effettiva della spesa possa nel corso del tempo eccedere la copertura.

Le norme in questione – recentemente inserite nella legge di contabilità in sostituzione delle previgenti clausole di salvaguardia – definiscono infatti una specifica disciplina di controllo delle spese nel caso, come quello in esame, in cui l’ onere è individuato mediante previsioni di spesa. Tale procedura:

- affida al Ministero dell'economia il compito di provvedere al monitoraggio degli oneri al fine di prevenirne scostamenti rispetto alle previsioni (comma 12);

- qualora siano in procinto di verificarsi i predetti scostamenti, il Ministro dell'economia provvede con proprio decreto per l'esercizio in corso alla riduzione degli stanziamenti del Ministero competente e, qualora questi non siano sufficienti alla copertura del maggior onere, allo stesso si dovrà provvedere con D.P.C.M., mediante riduzione degli stanziamenti anche di altri Ministeri; entrambi i decreti vanno previamente trasmessi alle Commissioni bilancio delle Camere, che dovranno esprimersi sugli stessi (comma 12-bis);

- qualora gli scostamenti non siano compensabili nel corso dell’esercizio con tali misure, il Ministro dell’economia dovrà assumere le necessarie iniziative legislative ai fini del rispetto dell'articolo 81 della Costituzione (comma 12-ter).

- per gli  esercizi successivi a quello in corso, si provvede con la legge di bilancio, attraverso le misure correttive previste da apposita norma (art.21, comma 1-ter) della legge di bilancio medesima (comma 12-quater)

 

Il comma 13-bis dispone che alle richieste di anticipazione della posizione individuale maturata presso forme pensionistiche complementari avanzate (cd. anticipo sulla pensione), per determinate finalità previste dall’articolo 11, comma 7, lett. b) e c), del D.Lgs. 252/2005 (acquisto documentato della prima casa di abitazione per sé o per i figli, interventi documentati di manutenzione e di ristrutturazione relativamente alla prima casa di abitazione o ulteriori esigenze degli aderenti), da soggetti residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, si applichi in via transitoria (per un periodo di tre anni a decorrere dal 24 agosto 2016) la disciplina (di cui all’articolo 11, comma 7, lett. a), del richiamato D.Lgs. 252/2005) secondo cui la suddetta anticipazione può essere richiesta in qualsiasi momento a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare (secondo le modalità stabilite dagli statuti e dai regolamenti di ciascuna specifica forma pensionistica complementare).

Secondo quanto disposto dall’art. 11, c. 7, del D.Lgs. 252/2005, la suddetta anticipazione può essere richiesta:

§  in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% della posizione individuale maturata, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative all’iscritto o al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (lett. a));

§  decorsi otto anni di iscrizione alla forma pensionistica complementare, per un importo non superiore al 75% della posizione individuale maturata, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, o per la realizzazione di interventi di cui all’articolo 1, comma 3, della L. 449 del 1997 (lett. b));

§  decorsi otto anni di iscrizione alla forma pensionistica complementare, per un importo non superiore al 30% della posizione individuale maturata, per ulteriori esigenze degli aderenti (lett. c)).

 

Il comma 14 dispone che la mancata applicazione delle sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016 (prevista dal comma 4), e la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi e dei premi (di cui al comma 13) si applicano anche nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016, ovvero del 26 ottobre 2016, erano assisiti da professionisti operanti nei comuni di cui rispettivamente agli allegati l e 2.

 

Il comma 15, come anticipato, modifica l’articolo 9 dello Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000). Si chiarisce che la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi avviene con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che definisce le modalità e i termini della ripresa della riscossione dei tributi sospesi, , anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di diciotto rate mensili, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal fondo rotativo per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi (previsto dall’articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con una dotazione di 5 milioni). I versamenti dei tributi oggetto di sospensione sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al predetto fondo.

Il comma 16 esclude dalla base imponibile a fini IRPEF e IRES i redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero (ubicati nelle zone colpite dal sisma di cui all’articolo 1), comunque adottate entro il 28 febbraio 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all’anno di imposta 2017.

Gli stessi immobili sono inoltre esenti dall’IMU e dalla TASI a partire dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità, comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

Per usufruire delle esenzioni previste dal comma in commento il contribuente può dichiarare, entro il 28 febbraio 2017, la distruzione o l’inagibilità totale o parziale del fabbricato all’autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell’atto di verificazione all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente.

 

Il comma 17 proroga fino al 31 dicembre 2016 i termini riferiti ai rapporti interbancari, scadenti fra il 24  agosto 2016 e la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame ovvero la data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205 per le banche e per le loro dipendenze insediate nei territori colpiti dal sisma elencati negli allegati 1 e 2. La proroga comprende anche gli atti o le operazioni da compiersi su altra piazza.

 

Il comma 18 sospende fino al 1° gennaio 2017 il termine entro il quale le società sportive dilettantistiche devono dotarsi di defibrillatori semiautomatici.

L’obiettivo dichiarato della norma è di consentire nei comuni colpiti dal sisma elencati negli allegati 1 e 2 il completamento delle attività di formazione degli operatori del settore dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici.

Tale obbligo è stato previsto dall’articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 e dall’articolo 5 del D.M. 24 aprile 2013. Il termine entro il quale le società sportive dilettantistiche devono dotarsi di defibrillatori è stato da ultimo fissato al 30 novembre 2016 dal D.M. 19 luglio 2016. Per effetto della norma in esame tale termine è sospeso fino al 30 giugno 2017, termine così ulteriormente prorogato nel corso dell’esame parlamentare(il testo originario del decreto-legge prevede il termine del 1° gennaio 2017).

 


 

Articolo 49
(Termini processuali e sostanziali. Prescrizioni e decadenze. Rinvio di udienze, comunicazione e notificazione di atti)

 

L’articolo 49, modificato dal Senato, reca disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione di termini sostanziali e processuali con riguardo ai Comuni colpiti dagli eventi sismici di agosto e di ottobre.

 

L'articolo, più nel dettaglio, sospende fino al 31 maggio 2017 i processi civili, penali e amministrativi nonché quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data 24 agosto 2016 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma ed individuati dall'Allegato n. 1 (commi 1 e 6).

La citata sospensione, tuttavia, non si applica alle cause di competenza del tribunale dei minorenni, nonché alle cause relative:

-       ad alimenti;

-       ai procedimenti cautelari;

-       ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione;

-       ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;

-       a provvedimenti sulla sospensione (parziale o totale) in appello dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado (art. 283 c.p.c.);

-       alle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In tale ultima ipotesi, il presidente dell'ufficio giudiziario dichiara l’urgenza (per iscritto) in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.

 

La norma in esame, nell'elencare i procedimenti ai quali non si applica la sospensione in questione, in parte riprende l'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (R.D. gennaio 1941, n. 12), che elenca i procedimenti ai quali non si applica la sospensione feriale dei termini processuali di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742. A differenza del suddetto art. 92, il comma in esame non prevede la sospensione per i procedimenti di sfratto, quelli di opposizione all'esecuzione e quelli relativi alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti (sul punto però, cfr. anche il comma 4).

 

Il comma 2 prevede la sospensione fino alla stessa data del 31 maggio 2017 dei termini per il compimento di atti del procedimento che debba svolgersi presso gli uffici giudiziari dei comuni terremotati individuati dall'Allegato n. 1.

 

Il comma 3 dispone il rinvio d'ufficio, a data successiva al 31 maggio 2017, delle udienze dei processi civili, amministrativi e davanti ad ogni altra giurisdizione speciale (per i processi penali, cfr. il comma 7) in cui le parti o i loro difensori nominati prima del 24 agosto 2016 erano residenti (o avevano sede) nei medesimi comuni alla data del 24 agosto 2016. E' in ogni caso fatta salva la facoltà delle parti interessate di rinunciare, espressamente, al rinvio.

 

I commi 4 e 5 dispongono- dal 24 agosto 2016 fino al 31 maggio 2017 - la sospensione di numerosi termini (salva espressa rinuncia degli interessati), ovvero:

-       termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione;

-       termini per gli adempimenti contrattuali

-       a favore dei soggetti che, al 24 agosto 2016, erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività professionale nei comuni individuati dall'Allegato n. 1 del decreto-legge in esame.

Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo.

Il comma 4 sospende, inoltre:

-       i termini relativi ai processi esecutivi;

-       i termini relativi alle procedure concorsuali,

-       i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

Il comma 5 sospende, dal 24 agosto 2016 al 31 maggio 2017, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel medesimo periodo, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, nei confronti degli stessi soggetti che, al 24 agosto 2016, risiedevano, avevano sede operativa o lavoravano nei comuni terremotati

La suddetta sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà di rinunciarvi espressamente da parte degli interessati.

 

Il comma 6 sospende fino al 31 maggio 2017 i processi penali pendenti alla data del 24 agosto 2016 davanti agli uffici giudiziari dei comuni terremotati. Sono altresì sospesi fino alla stessa data del 31 maggio 2017 i termini per la fase delle indagini preliminari e quelli di proposizione della querela.

La disposizione prevede, poi, con riguardo ai procedimenti di sorveglianza e a quelli di esecuzione l’osservanza, in quanto compatibile, della disciplina dell’art. 2 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 “Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale”

L’art. 2 della legge n. 742 del 1969 stabilisce in particolare che in materia penale la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini. La sospensione dei termini delle indagini preliminari non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata.

In base alla medesima disposizione, nei procedimenti per reati la cui prescrizione maturi durante la sospensione o nei successivi quarantacinque giorni, ovvero nelle ipotesi in cui durante il medesimo periodo scadano o siano prossimi a scadere i termini della custodia cautelare, il giudice che procede pronuncia, anche di ufficio, ordinanza non impugnabile con la quale è specificamente motivata e dichiarata l'urgenza del processo. In tal caso i termini processuali decorrono, anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza. Nel corso delle indagini preliminari l'urgenza è dichiarata nella stessa forma dal giudice su richiesta del pubblico ministero.

Nel corso delle indagini preliminari, quando occorre procedere con la massima urgenza nel periodo feriale al compimento di atti rispetto ai quali opera la sospensione dei termini, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero o della persona sottoposta alle indagini o del suo difensore, pronuncia ordinanza nella quale sono specificamente enunciate le ragioni dell'urgenza e la natura degli atti da compiere. Allo stesso modo il pubblico ministero provvede con decreto motivato quando deve procedere al compimento degli atti previsti dall'articolo 360 del codice di procedura penale (accertamenti tecnici non ripetibili).

La sospensione dei termini non opera nelle ipotesi previste dall'articolo 467 del codice di procedura penale (atti urgenti, non rinviabili nell’incidente probatorio).

Quando nel corso del dibattimento si presenta la necessità di assumere prove nel periodo feriale, si procede a norma dell'articolo 467 c.p.p.. Se le prove non sono state già ammesse, il giudice, nella prima udienza successiva, provvede a norma dell'articolo 495 dello stesso codice; le prove dichiarate inammissibili non possono essere utilizzate.

 

Ai sensi del comma 7, con riferimento ai processi penali in cui, al 24 agosto 2016, una parte o un difensore (nominato prima di tale data) risulti residente nei comuni terremotati:

-       il giudice li rinvia d'ufficio a data successiva al 31 maggio 2017 – fatte salve le ipotesi di cui al comma 8 – quando una delle parti o uno dei loro difensori risulti contumace o assente;

-       sono sospesi fino alla stessa data del 31 maggio 2017 i termini previsti dal codice di rito penale a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni.

 

Il comma 8 stabilisce che la sospensione di cui ai commi 6 e 7 non opera:

-       per l’udienza di convalida dell’arresto o del fermo;

-       per il giudizio direttissimo;

-       per la convalida dei sequestri;

-       nei processi con imputati in stato di custodia cautelare.

 

La medesima disposizione prevede, inoltre, che:

-       la sospensione di cui al comma 6 non opera nei processi a carico di imputati minorenni;

-       la sospensione dei termini per svolgimento di attività difensiva, per la proposizione di reclami o impugnazioni nonché per contumacia o assenza di una delle parti (o di uno dei loro difensori) non opera, altresì, qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori vi rinuncino.

 

Il comma 9 sospende il corso della prescrizione per il periodo in cui - ai sensi dei commi 6 e 7, lettera a) - il processo penale o i termini procedurali sono sospesi o – ai sensi del comma 7, lettera b) -il processo è rinviato.

 

Nel corso dell'esame al Senato sono stati introdotti tre ulteriori commi (commi 9-bis,9-ter e 9-quater) nell'articolo in esame.

Il comma 9-bis sospende sino al 31 luglio 2017 i processi di cui ai commi 1 e 6, pendenti alla data degli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016 presso gli uffici giudiziari aventi sede nel Comune di Camerino. Analoga sospensione è prevista con riguardo ai termini per il compimento di atti del procedimento (comma 2) da svolgersi presso tali uffici.

 

Il comma 9-ter prevede che le disposizioni sul rinvio d'ufficio delle udienze civili e amministrative (comma 3) e del processo penale(comma 7) nonchè quelle recanti la sospensione di numerosi termini sostanziali e processuali (commi 4, 5 e 7) trovino applicazione con riguardo ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016 (di cui all'allegato 2), a decorrere da tali date e sino al 31 luglio 2017.

 

Ai sensi del nuovo comma 9-quater le disposizioni sulla esclusione della sospensione (comma 8) e sulla sospensione del corso della prescrizione (comma 9) si applicano anche ai casi contemplati dai commi 9-bis e 9-ter.


 

Articolo 50
(Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attività emergenziali)

 

L'articolo riconosce piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile al Commissario straordinario e disciplina l'utilizzo e il compenso di personale da esso impiegato. 

 

Il Commissario straordinario - prevede il comma 1 - dispone di piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, nella gestione delle risorse assegnategli e nell'organizzazione della struttura.

Il personale della struttura fruisce di un trattamento economico - se quello di provenienza sia inferiore - "commisurato" a quello corrisposto al personale (dirigenziale e non) presso la Presidenza del Consiglio.  

La dotazione di personale (ferma restando quella già prevista)[65] può ampliarsi ed annoverare - prevede il comma 2 - ulteriori unità, fino ad un massimo di 225.

Queste unità aggiuntive sono destinate dal Commissario agli uffici speciali per la ricostruzione (oggetto dell'articolo 3 del provvedimento in esame), al supporto degli enti territoriali o alla medesima struttura commissariale.

Quanto alla dotazione di personale già prevista (v. nota in calce), il comma 3 dispone la presenza al suo interno di 1 unità con funzioni di livello dirigenziale generale e 2 unità con funzioni di livello dirigenziale non generale.

Riguardo invece alle unità aggiuntive (si è ricordato, fino a 225), il medesimo comma 3 ne perimetra la provenienza.

Quelle unità aggiuntive sono pertanto individuate:

-       tra il personale delle amministrazioni pubbliche (quali queste siano, lo enumera l'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 165 del 2001), fino ad un massimo di 50 unità. Tale personale viene collocato in posizione di comando, fuori ruolo o altra analoga, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza; ed è da intendersi - secondo una modifica introdotta dal Senato - quale silenzio assenso da parte dell'amministrazione di provenienza al fuori ruolo o comando, il vano decorso del termine di quindici giorni dalla richiesta di fuori ruolo o comando (purché si sia manifestata la disponibilità da parte degli interessati). Una modifica introdotta dal Senato specifica che di queste (fino a) 50 unità, 10 unità siano individuate  tra quelle già in servizio presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere prodotto dal terremoto in Abruzzo del 2009 - il quale è per converso autorizzato a stipulare altrettanti contratti di lavoro a tempo determinato per il biennio 2017-18, attingendo alle graduatorie vigenti (ai sensi dell'articolo 67-ter, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 83 del 2012) presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, per la ricostruzione post-sisma abruzzese - graduatorie la cui validità qui viene prorogata fino a tutto il 2018 (lettera a));

-       sulla base di apposite convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a (INVITALIA secondo l'acronimo corrente: è agenzia di cui l'azionista unico è il ministero dell'economia e finanze, la quale tra le sue attività gestisce agevolazioni dello Stato alle imprese e alle start up innovative, fornisce supporto tecnico e operativo a pubbliche amministrazioni quali il ministero dello sviluppo economico, provvede all'attuazione di accordi di programma dei progetti finanziati dall'Unione europea)[66]. Le convenzioni possono essere stipulate altresì con società da INVITALIA interamente controllate (lettera b));

-       sulla base di apposite convenzioni stipulate con FINTECNA S.p.a (società interamente controllata dalla Cassa depositi e prestiti, in seguito all'articolo 23-bis del decreto-legge n. 95 del 2012) o sue interamente controllate, per il supporto alle attività tecnico-ingegneristiche (lettera c)).

Il comma 4 aggiunge la previsione che il Commissario possa richiedere il supporto di un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato (secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto: è quanto si desume dal rinvio normativo all'articolo 53, comma 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001).

Tale ausilio può esser chiesto per la risoluzione di problematiche tecnico-contabili. Il dirigente che lo presta svolge funzioni di studio (mantenendo al contempo le sue funzioni innanzi esercitate), senza nuovi o maggiori oneri.

 

Il Commissario inoltre si avvale, ai sensi del comma 5, di un comitato tecnico-scientifico di esperti, per la definizione dei criteri di indirizzo - vincolanti per i soggetti pubblici e privati coinvolti nella ricostruzione - per la pianificazione, progettazione e realizzazione degli interventi di ricostruzione con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di ripristino degli edifici danneggiati.

Gli esperti - che possono essere fino a un massimo di 15 unità - devono avere comprovata esperienza in materia di urbanistica, ingegneria sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturali (od "ogni altra professionalità che dovesse rendersi necessaria"). Non sono loro dovuti gettoni di presenza, indennità o altro, solo eventuali rimborsi per spese di missione.

Il Commissario medesimo regola (anche a mezzo di ordinanze) la costituzione e il funzionamento del comitato di esperti.

Quanto agli esperti che già facciano parte della dotazione esistente prevista per il Commissario dal d.P.R. suo istitutivo (del 9 settembre 2016, si è ricordato: v. supra, nota 1 in calce), il comma 6 prevede che essi possano essere collocati fuori ruolo (qualora provenienti da altra amministrazione pubblica), fino ad un numero massimo di 5 unità.

In caso di collocamento fuori ruolo, il correlativo posto della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza è reso indisponibile, a fini di invarianza finanziaria.

 

Il comma 7 concerne alcune corresponsioni, per il personale delle amministrazioni pubbliche (fino ad un massimo di 50 unità, si è ricordato) che vada a comporre il personale aggiuntivo di cui la struttura commissariale può avvalersi (ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo) e sia impegnato nelle attività di ricostruzione e assistenza (ai sensi dell'articolo 1).

In particolare prevede che il Commissario possa con propri provvedimenti (anche ordinanze) attingere alle risorse disponibili onde attribuire:

-       al personale non dirigenziale, compensi per prestazioni di lavoro straordinario (ulteriori a quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti): fino a 75 ore mensili, per il lasso temporale dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016; fino a 40 ore mensili, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. Deve trattarsi di prestazioni effettivamente svolte, comunque salvo il rispetto della disciplina vigente in materia di orario di lavoro (decreto legislativo n. 66 del 2003);

-       al personale dirigenziale (e ai titolari di incarichi in posizione organizzativa) un incremento della retribuzione di posizione, nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata: fino al 30 per cento, per il periodo dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016; fino al 20 per cento, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 (in deroga alla percentuale posta dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 165 del 2001). Tale incremento è commisurato all'effettivo impiego;

-       al personale sia non dirigenziale sia dirigenziale (e titolari di incarichi in posizione organizzativa), un incremento del trattamento economico accessorio, fino al 30 per cento, tenendo conto dei risultati conseguiti su specifiche attività "legate all'emergenza e alla ricostruzione". Tale incremento - per il quale non è previsto un lasso temporale determinato - si pone del pari entro la contrattazione integrativa decentrata.      

Il limite di spesa è determinato dal comma 8. Si tratta di 3 milioni per il 2016; 15 milioni per ciascun anno 2017 e 2018. 

 

Da ultimo il comma 9 prevede che - ferme le unità aggiuntive (fino a 50) di personale aggiuntivo proveniente da altre pubbliche amministrazioni di cui ora viene a disporre - il Commissario possa altresì avvalersi di personale (e strutture) di amministrazioni pubbliche, previa apposita convenzione.

Le amministrazioni provvedono attingendo alle risorse dei pertinenti capitoli di bilancio già stanziate, onde sia mantenuta l'invarianza finanziaria.

 

I commi 9-bis e 9-ter - introdotti dal Senato - incrementano (con indicazione della corrispondente copertura finanziaria) il Fondo nazionale per il servizio civile di 146,3 milioni per l'anno 2016, anche al fine di sostenere progetti per la ripresa della vita civile delle popolazioni colpite dagli eventi sismici dell'agosto ed ottobre 2016 nonché aumentare il numero di volontari da avviare al servizio civile nazionale.

 


 

Articolo 50-bis
(Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile)

 

L'articolo - introdotto dal Senato - 'trasfonde' entro il disegno di legge di conversione qui in esame, il contenuto dell'articolo 4 del decreto-legge n. 205 del 2016.

Le disposizioni recano autorizzazione all'assunzione di personale a tempo determinato in deroga a limitazioni normative vigenti, da parte dei Comuni interessati dagli eventi sismici (susseguitisi dal 24 ottobre 2016) e del Dipartimento della protezione civile; ed ha per oggetto l'eventuale proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere. 

In particolare: i commi 1-3 concernono le assunzioni da parte dei Comuni; il  comma 4, le assunzioni da parte del Dipartimento della protezione civile; il comma 5, la proroga dei rapporti di lavoro.

 

Il comma 1 autorizza l'assunzione fino a 350 unità - nel limite di spesa di: 1,8 milioni di euro per il 2016; 14,5 milioni per il 2017 - di personale "con professionalità di tipo tecnico od amministrativo".

Quelle così autorizzate sono assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, da parte dei Comuni interessati dagli eventi sismici susseguitisi dal 24 agosto 2016.

Le assunzioni autorizzate possono derogare ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente (ossia: articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010; articolo 1, commi 557 e 562, della legge n. 296 del 2006).

 

Con provvedimento del Commissario straordinario (sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile, e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, composta dal medesimo Commissario e dai Presidenti delle Regioni interessate) sono determinati, per le assunzioni, i profili professionali nonché il numero massimo di personale per singolo Comune (sulla base delle loro richieste, presentate al Commissario entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge). Così prevede il comma 2.

Le assunzioni autorizzate sono in capo ai singoli Comuni. Per le esigenze “trasversali” a più enti territoriali, resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 in ordine alla composizione degli uffici speciali per la ricostruzione.

 

Il comma 3 autorizza i Comuni che procedano alle assunzioni, ad attingere alle graduatorie vigenti - anche se formate per assunzioni a tempo indeterminato - per profili professionali compatibili.

A questa facoltà, si aggiunge quella di attingere a graduatorie di altre amministrazioni (disponibili sul sito del Dipartimento della funzione pubblica).

Qualora le graduatorie vigenti, della medesima amministrazione o di altre, non “offrano” profili professionali rispondenti a quelli richiesti, i Comuni che procedano alle assunzioni possono effettuarle ("sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità") con selezione pubblica, anche per soli titoli.

 

Il comma 4 autorizza l'assunzione fino a 20 unità - nel limite di spesa di: 140.000 di euro per il 2016; 960.000 per il 2017 - di personale con professionalità di tipo tecnico od amministrativo, da parte del Dipartimento della protezione civile.

Quelle così autorizzate sono assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, della durata di un anno. Sono per lo svolgimento di attività connesse all'emergenza post-sismica.

Anche per tali assunzioni (come per quelle dei Comuni), è prevista la facoltà di attingere alle graduatorie vigenti, della medesima o di altra amministrazione; e se le graduatorie non presentino professionalità quali quelle richieste, è autorizzata un'assunzione diretta tramite selezione pubblica, anche per soli titoli, secondo criteri di pubblicità e trasparenza.

 

Il comma 5 ha per oggetto eventuale proroga di rapporti di lavoro a termine già in essere (alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge).

Tale proroga è autorizzata dal Commissario straordinario, con sua ordinanza (di concerto con il ministero dell'economia e della finanza).

La proroga può essere disposta in deroga alla normativa vigente, fino alla scadenza dello stato di emergenza.

Prorogabili sono così i contratti di lavoro a tempo determinato (a condizione di rispettarne la durata massima prescritta da disposizioni dell'Unione europea) come i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nonché i contratti per prestazioni di carattere intellettuale in materie tecnico specialistiche - presso le componenti e le strutture del Servizio nazionale della protezione civile impegnate nella gestione delle attività emergenziali. Dalle disposizioni non deve conseguire - si prevede - variazione di oneri di finanza pubblica.

Si osserva che il comma reca la clausola di invarianza facendo riferimento agli oneri 'derivanti dall'applicazione delle ordinanze adottate in attuazione del presente articolo, mentre il riferimento sembrerebbe al comma anziché all'articolo.

 


 

Articolo 51
(Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

 

L’articolo 51 dispone l’incremento del Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per 2,6 milioni di euro per l’anno 2016, utilizzando le risorse destinate dal decreto enti locali (DL 113/2016) all’assunzione di 400 vigili del fuoco (commi 1-3), e destina 50 milioni complessivi nel biennio 2016-2017 per ripristinare il parco mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per garantire il trasporto delle macerie del terremoto che ha colpito il Centro Italia (comma 4).

Con una modifica introdotta al Senato, si è aggiornato il campo di applicazione della previsione, nel testo originale riferita al terremoto del 24 agosto 2016, in modo da ricomprendervi gli eventi sismici verificatisi dopo tale data.

 

In particolare, il comma 1 dispone che, per far fronte alla emergenza legata agli eventi sismici del 2016, il Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, finalizzato sostanzialmente alla corresponsione di indennità per il personale, è incrementato di 2,6 milioni di euro per l’anno 2016.

 

Il Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stato istituito con l’accordo sindacale del 2007, recepito con il DPR 20 novembre 2007. L’articolo 6 dell’accordo ha previsto la confluenza in tale fondo di quota parte delle risorse del Fondo unico di amministrazione che era stato istituito con l’articolo 47 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 maggio 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2000, n. 142), risorse integrate dai contratti sottoscritti negli anni successivi (in particolare CCNL 26 maggio 2004, art. 25, e CCNL 7 dicembre 2005, art. 5).

L’utilizzo del Fondo di amministrazione è analogo a quello del precedente Fondo unico di amministrazione, disciplinato dall’art. 48 del CCNL 2000, cui fa rinvio il citato art. 6 dell’accordo del 2007.

Il Fondo di amministrazione, ai sensi dell’art. 48 citato, come integrato dall’accordo del 2007 (art. 6, comma 3) è finalizzato “a promuovere reali e significativi miglioramenti dell’efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali, mediante la realizzazione, in sede di contrattazione integrativa, di piani e progetti strumentali e di risultato”.

In particolare, le risorse che compongono il Fondo sono prioritariamente utilizzate per i seguenti scopi:

-     formazione e aggiornamento del personale;

-     attività di studio, ricerca e sperimentazione;

-     corresponsione di indennità operativa;

-     finanziamento dell’attribuzione delle posizioni organizzative ove previste;

-     compensazione della partecipazione a turni di reperibilità;

-     compensazione della indennità di rischio;

-     compensazione dell’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità ovvero per fronteggiare particolari situazioni di lavoro da individuare in sede aziendale.

 

Il CCNL del 26 maggio 2005 (art. 26) ha integrato le finalità del fondo con le seguenti:

-     compensazione dell’indennità di turno di cui all’art. 22 ( indennità di turno);

-     compensazione delle indennità di cui all’art. 23 comma 1 (indennità per il personale che, in possesso dei relativi brevetti, svolge mansioni di padroni di barca, motoristi navali e comandanti di altura in servizio nei distaccamenti portuali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

Tali finalità sono state confermate dal successivo accordo integrativo recepito don il DPR 7 maggio 2008.

 

A copertura dell’onere finanziario di cui al comma 1, la cui entità, viene ribadito dal comma 2, è pari a 2,6 milioni, si dispone l’utilizzo delle risorse destinate all’assunzione di 400 vigili del fuoco, già stanziate dall’articolo 6-bis, comma 2, del DL 113/2016 (misure per gli enti locali), pari a 5,2 milioni per il 2016, 15,6 per il 2017 e 16 a decorrere dal 2018.

Contestualmente, la disposizione in commento provvede ad individuare un termine - il 1° novembre 2016 - non prima del quale deve essere “fissata” [rectius: effettuata] l’assunzione dei 400 vigili di cui sopra.

 

La citata disposizione del decreto-legge 113/2016 - enti locali ha incrementato di 400 unità la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In precedenza la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco (che comprende le qualifiche di vigile del fuoco, vigile qualificato, vigile esperto e vigile coordinatore) era di 19.523 unità nell’ambito di una pianta organica complessiva di 36.691 unità del corpo nazionale (D.Lgs. 217/2005, Tabella A).

Contestualmente all’ampliamento della pianta organica, la disposizione ha autorizzato l’assunzione di un corrispondente numero di unità di personale.

Analogamente a quanto previsto dal comma 1 del medesimo DL 113/20916 (che ha disposto l’assunzione straordinaria di 193 vigili del fuoco), per l’assunzione dei 400 vigili del fuoco si prevede il ricorso a due graduatorie derivanti da procedure selettive indette nel 2007-2008.

Si tratta della graduatoria selettiva per titoli ed accertamento idoneità motoria riservata al personale volontario (indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007) e per metà alla graduatoria di concorso pubblico (a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008); il termine di validità delle due graduatorie erano state da ultimo prorogate dall’art. 8 del decreto-legge 101/2013.

Alla copertura degli oneri derivanti dall’assunzione dei 400 vigili (determinato nei limiti massimi di 5.203.860 euro per il 2016, 15.611.579 per il 2017 e 16.023.022 per il 2018 e successivi) la disposizione prevede una corrispondente riduzione della spesa per il personale volontario dei vigili del fuoco (spesa che viene di conseguenza rimodulata dalla medesima disposizione).

 

Il comma 3 reca la consueta autorizzazione al Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Il comma 4 dell’articolo in esame autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2016 e 45 milioni per l’anno 2017 per le seguenti finalità:

·      ripristinare l’integrità del parco mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

·      garantire l’attività di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo degli edifici colpiti dall’evento sismico;

·      assicurare lo svolgimento dell’attività di rimozione e trasporto delle macerie.

 

Ai relativi oneri si provvede ai sensi delle disposizioni finanziarie recate all’art. 52 del provvedimento in esame, cui si rinvia.

 

Si ricorda che il citato DL 113/2016 ha autorizza una spesa di 10 milioni per l’ammodernamento dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale del Corpo dei vigili del fuoco per ciascuno anno dal 2016 al 2018, attraverso una corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, utilizzando parzialmente l’apposito accantonamento relativo al Ministero dell’interno (art. 6-bis, commi 3 e 4).

In precedenza, il DL 119/2014 aveva stanziato 2 milioni di euro per l'anno 2014, 4 milioni per il 2015 e 6 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, per l'acquisto di automezzi per il soccorso urgente da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 8).

Si ricorda, infine, che il disegno di legge di bilancio 2017 dispone uno stanziamento di 70 milioni di euro per il 2017 e di 180 milioni per il periodo 2018-2030 finalizzato all’acquisto e l’ammodernamento dei mezzi strumentali in uso alle Forze di polizia e al corpo nazionale dei Vigili del fuoco (art. 1, co. 623, A.C. 4127-bis-A).


 

Articolo 51-bis
(Norme transitorie per consentire il voto degli elettori fuori residenza a causa dei recenti eventi sismici in occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016)

 

L’articolo 51-bis (che riproduce il contenuto dell’art. 10 del D.L. 205/2016, confluito nel provvedimento in esame) consente agli elettori che, a causa dei recenti eventi sismici, siano alloggiati in comuni diversi da quelli di residenza, di votare per il referendum costituzionale, fissato per il 4 dicembre 2016, nel comune dove si trovano, previa domanda – da presentare entro il quinto giorno antecedente la votazione - al sindaco del comune di dimora.

E’ altresì consentito agli elettori dei comuni che non sono nelle condizioni di assicurare il regolare svolgimento della consultazione referendaria di essere ammessi al voto in uno o più comuni vicini, previa attestazione del sindaco di residenza, sentita la Commissione elettorale circondariale.

 

Ai sensi del comma 1, gli elettori residenti nei comuni colpiti dal terremoto e che, a causa di questo, sono temporaneamente alloggiati in comuni diversi da quelli di residenza o per motivi di inagibilità della propria abitazione o per provvedimenti di emergenza (elementi che, si anticipa qui, dovranno essere dichiarati in una apposita autocertificazione, vedi oltre), possono essere ammessi a votare nel comune di dimora.

La disposizione si applica esclusivamente alle consultazioni relative al referendum costituzionale del 4 dicembre 2016.

 

Con il D.P.R. 27 settembre 2016 (pubblicato nella G.U. 28 settembre 2016, n. 227) è stato indetto ai sensi dell’art. 138 Cost. il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”, approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016. Il D.P.R. è stato emanato a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2016, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia. I relativi comizi sono stati convocati per la giornata di domenica 4 dicembre 2016.

 

L’ambito territoriale di applicazione della disposizione comprende:

§  i comuni colpiti dal terremoto del 24 agosto, così come individuati dall’allegato 1 del D.L. 189/2016 (62 comuni);

§  i comuni coinvolti nei nuovi eventi sismici di ottobre, individuati dall’allegato 2 (recante un elenco di 69 nuovi comuni).

 

I commi 2, 3 e 4 individuano le modalità di esercizio del diritto di voto fuori del comune di residenza per i cittadini che scelgono di avvalersi di questa possibilità e che sono nelle condizioni previste dalla legge. Il procedimento si articola nelle seguenti fasi:

§  entro il quinto giorno antecedente la votazione (quindi entro il 29 novembre) gli elettori fanno pervenire apposita richiesta al sindaco del comune dove dimorano in cui si chiede di esercitare in tale comune il diritto di voto;

§  l’istanza deve essere accompagnata da una “autodichiarazione” (ossia una dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 DPR 445/2000) in cui l’interessato dichiara di trovarsi nelle condizioni di cui al comma 1 e di godere dell'elettorato attivo. Alla domanda va allegata copia del documento d'identità nonché copia della tessera elettorale personale o dichiarazione di suo smarrimento;

§  in seguito a tale istanza, il comune di dimora consegna agli elettori che ne hanno fatto richiesta un'attestazione di ammissione al voto nella quale è indicata la sezione elettorale di assegnazione;

§  non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione (1° dicembre) il comune di dimora trasmette ai comuni di residenza i nominativi degli elettori ammessi al voto, cosicché gli ufficiali elettorali provvedano a prenderne nota nelle liste sezionali;

§  il comune di dimora comunica ai presidenti di sezione i nomi degli elettori ammessi al voto a loro assegnati;

§  infine, gli elettori sono ammessi a votare nelle sezioni, previa esibizione del documento d'identità e dell'attestazione rilasciata dal comune di dimora.

 

Se “strettamente necessario”, si prevede altresì che possono essere costituiti seggi speciali, per almeno 300 elettori dimoranti presso strutture ricettive o di accoglienza, anche ubicate in comuni diversi. La decisione spetta alle Commissioni elettorali circondariali su proposta dei comuni di dimora (comma 5).

 

I seggi speciali cui fa riferimento la disposizione in esame sono quelli di cui è prevista l’istituzione per le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva. Tali seggi sono composti ciascuno da un presidente e da due scrutatori (art. 9, L. 136/1976).

Si ricorda in proposito che i seggi ordinari, denominati uffici di sezione, per i referendum sono costituiti da un presidente, tre scrutatori e un segretario (art. 19, L. 352/1970).

 

Al contempo, il comma 6 dispone che qualora un comune (sempre individuato ai sensi del comma 1) non sia nelle condizioni di assicurare il regolare svolgimento della consultazione referendaria (a causa dei recenti eventi sismici), gli elettori ivi residenti sono ammessi al voto in uno o più comuni vicini, previa attestazione del sindaco di residenza al “predetto comune”, sentita la Commissione elettorale circondariale.

Articolo 52
(Disposizioni finanziarie)

 

Il presente articolo, modificato dal Senato, reca l’individuazione degli oneri del provvedimento e la relativa copertura finanziaria.

 

Il comma 1, introdotto dal Senato, rifinanzia il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, in misura pari a 228,3 milioni di euro per l'anno 2018 e a 19 milioni di euro per l'anno 2019.

Il Fondo sociale per occupazione e formazione è stato previsto dall’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, il quale ha disposto che il CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - nonché di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene le risorse destinate alle infrastrutture – provveda ad assegnare, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate ad una serie di fondi (gli altri sono il Fondo infrastrutture e il Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale). Il Fondo sociale per occupazione e formazione è iscritto nello stato di previsione del ministero del lavoro (tabella 4) al capitolo 2230 e presenta per il presente anno uno stanziamento assestato pari a quasi 933 mln di euro e disponibilità in conto competenza, sulla base di un'interrogazione effettuata alla banca dati della RGS in data 18 novembre 2016, pari a quasi 377 mln di euro.

 

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri secondo lo schema seguente:

 

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Oneri totali

671,502

495,19

(542,56 in termini di indbt e fabbisogno)

322

(367,37 in termini di indbt e fabbisogno)

84,15

64,9

13,2

0,27

articoli 3, comma 1, 4, comma 2, 15‑bis, 17, 26, 27, 44, commi 1, 2 e 4, 48, commi 10, 11 e 16, 45, commi 4 e 8, 48, commi 10, 10‑bis, 11, 13 e 16, 50, 50‑bis, 51, comma 4, 52, co. 1

671,502

495,19

(542,56 in termini di indebitamento e fabbisogno)

322

(367,37 in termini di indebitamento e fabbisogno)

84,15

64,9

13,2

0,27

Coperture totali

671,502

495,24

353

84,6

64,9

13,2

1,43

Fondo speciale parte corr accant Min ambiente

0,127

 

 

 

 

 

 

Fondo speciale parte corr accant MISE

1

 

 

 

 

 

 

Fondo speciale parte corr accant MEF

0,940

16,81

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

Fondo speciale conto capitale accant. MEF

60

 

 

 

 

 

 

Fondo speciale conto capit accant Min ambiente

2,3

 

 

 

 

 

 

Fondo speciale conto capitale accant MAE

1

 

 

 

 

 

 

Riduzione FISPE

 

31,85

 

1,85

23

11,2

0,13

utilizzo somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, co. 1, legge n. 388/2000

80

 

 

 

 

 

 

utilizzo delle risorse del Fondo per emergenze nazionali(1)

50

 

 

 

 

 

 

Riduzione aut. di spesa ex art 1, co 111, l. 147/13(2)

3

 

 

 

 

 

 

Riduzione aut. di spesa ex art 1, co 251, l. 266/05(3)

20

 

 

 

 

 

 

Riduzione aut. di spesa ex art 1, co 361, l. 311/04(4)

35

 

 

 

 

 

 

Riduzione aut. di spesa ex art 1, co 90, l. 228/12(5)

15

 

 

 

 

 

 

utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 50‑bis e 48, commi 10, 11 e 13

 

201,35

348,7

81,45

 

 

 

versamento all'entrata del bilancio dello Stato di quota delle risorse di cui all'art. 1 comma 108, l. 208/15(6)

231,3

 

 

 

 

 

 

riduzione Fondo sociale per occupazione e formazione

141,835

231,23

3

 

 

 

 

riduzione del Fondo per esigenze indifferibili in corso di gestione

 

14

 

 

40,6

0,7

 

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 2015(7)

30

 

 

 

 

 

 

 

1)   Le risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5‑quinquies, della legge n. 225 del 1992 sono all'uopo direttamente trasferite alla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 2.

2)   Si tratta delle risorse esistenti sulle contabilità speciali relative al dissesto idrogeologico, non impegnate alla data del 31 dicembre 2013, e destinate, nel limite massimo complessivo di 600 milioni di euro, nonché le risorse finalizzate allo scopo dalle delibere CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pari rispettivamente a 130 milioni di euro e 674,7 milioni di euro, ad essere utilizzate per i progetti immediatamente cantierabili, prioritariamente destinandole agli interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità.

3)   Si tratta delle risorse per consentire le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 249 della medesima legge, nonché la temporanea prosecuzione dei rapporti di lavoro diretti ad assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali nelle more delle procedure di reclutamento.

4)   Riduzione delle risorse del Fondo rotativo di sostegno alle imprese.

5)   Riduzione del Fondo per assunzioni a tempo indeterminato.

6)   Riduzione delle risorse per la concessione alle imprese operanti nelle aree meno sviluppate del Paese di un credito d'imposta per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi.

7)   Si tratta delle risorse per il finanziamento dell'ASDI, a cui si provvede mediante uno specifico Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

Il comma 3 prevede che, fermo restando quanto previsto al comma 2, gli interventi di cui al presente decreto sono realizzati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. Le Amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività di rispettiva competenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

 


 

Articolo 53
(Entrata in vigore)

 

L’articolo 53 disciplina l’entrata in vigore del decreto legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.



[1]     Elementi di informazione tratti dal tema web “Terremoti”.

[2]     Sullo stato di attuazione del progetto «Casa Italia», in risposta all’interpellanza urgente 2/01530, la Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella seduta dell’Assemblea della Camera del 4 novembre 2016, ha sottolineato che “è stata costituita la struttura di missione, coordinata dal professor Giovanni Azzone, che ha attivato i tavoli di confronto con università, enti di ricerca, associazioni scientifiche e professionali, organizzazioni imprenditoriali e sindacali”.

[3]     Nella decisione la Commissione europea opera una ricognizione delle misure e dei regimi di aiuto (riduzione del carico fiscale e dei contributi previdenziali obbligatori (dovuti all’INPS) nonché dei premi assicurativi obbligatori (dovuti all’INAIL) - a favore di imprese aventi sede o comunque ubicate nelle aree colpite da diverse calamità naturali verificatesi in Italia dal 1990 fino al terremoto in Abruzzo.

[4]     Secondo il costante parere della Commissione europea, terremoti, alluvioni ed eruzioni vulcaniche costituiscono calamità naturali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, e dunque le imprese danneggiate a seguito di tali eventi possono, in via di principio, qualificarsi come beneficiari di aiuto per l’importo del danno subito. La norma del Trattato trova una sua declinazione giuridica nell’articolo 50 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE. L’articolo 50 citato dispone che i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati (tra gli altri) da terremoti sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica purché soddisfino le seguenti condizioni: a) le autorità pubbliche competenti di uno Stato membro hanno riconosciuto formalmente il carattere di calamità dell'evento; e b) esiste un nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il danno subito dall'impresa. I regimi di aiuti connessi a una determinata calamità sono adottati nei tre anni successivi alla data dell'evento. Gli aiuti sono concessi entro quattro anni dall'evento. I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità nazionale competente o da un'impresa di assicurazione. Tra i danni vi sono quelli materiali ad attivi (ad esempio immobili, attrezzature, macchinari, scorte) e la perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento. Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità. Il danno viene calcolato individualmente per ciascun beneficiario. L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100% dei costi ammissibili.

[5]     In materia di limitazioni assunzionali, l’articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 prevede, in via generale, a decorrere dall'anno 2011, che le amministrazioni dello Stato (e gli altri enti indicati) possano avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 .

A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio. Inoltre, le suddette limitazioni non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale (di cui all’art. 1, commi 557 e 562, della L. 296/2006).

In tema di riduzione delle spese per il personale, è quindi intervenuto l’articolo 1, comma 557, della L. n. 296/2006, il quale ha previsto che ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

·       razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

·       contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Per gli enti non sottoposti al Patto di stabilità, la disciplina è contenuta nell’articolo 1, comma 562, della L. 296/2006 (e successive modificazioni), il quale ha previsto che tali enti possano assumere nel limite delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell’anno precedente, a condizione che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non superino il corrispondente ammontare dell’anno 2008.

[6]     Disponibile sul sito web del Dipartimento della protezione civile, al link www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/2_LRManualeAedes_31_ottobre_GU_.pdf.

[7]     Qui un approfondimento.

[8]     Qui un approfondimento sulla rete scolastica.

[9]     La norma richiama la definizione di “beni culturali” contenuta nell’art. 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004). Per un approfondimento si rinvia alla scheda “La nozione di bene culturale”.

[10]    Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

[11]    Qui il comunicato stampa del MIBACT.

[12]    L’articolo 11 del D.L. 78/2015 reca misure per la ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009 nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali.

[13]    Sulla nozione di bene culturale si veda l’apposito approfondimento.

[14]    Riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia», a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[15]    Tra le controllate si ricordano le società Infratel Italia, Italia Turismo, Invitalia Ventures e Invitalia Partecipazioni.

[16]    In generale, l’art. 3 del medesimo DPR 81/2009 prevede che le classi iniziali di ciclo delle scuole di ogni ordine e grado e le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti. Determinato il numero delle predette classi e sezioni, il Dirigente scolastico procede all'assegnazione degli alunni alle stesse secondo le diverse scelte effettuate, sulla base dell'offerta formativa della scuola e, comunque, nel limite delle risorse assegnate.

[17]    Ove non sia possibile ridistribuire i bambini tra scuole viciniori, eventuali iscrizioni in eccedenza sono ripartite tra le diverse sezioni della stessa scuola senza superare, comunque, le 29 unità per sezione, escludendo dalla redistribuzione le sezioni che accolgono alunni con disabilità.

[18]    Elevabile fino a 27 qualora residuino resti.

[19]    Elevabili fino a 28 qualora residuino resti.

[20]    Devono essere costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25 le classi del primo anno di corso di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso.

[21]    Alla copertura di tali posti – nei limiti delle risorse annualmente disponibili nello stato di previsione del MIUR e fermi restando gli obiettivi di conseguimento di economie previsti dall’art. 64, co. 6, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) - si provvede a valere sulle graduatorie di personale aspirante alla stipula di contratti a tempo determinato o mediante l’impiego di personale a tempo indeterminato con provvedimenti aventi efficacia limitatamente ad un solo anno scolastico.

[22]    Qui le linee guida del MIUR per la costituzione degli ambiti territoriali.

[23]    A fronte del richiamo, contenuto nel co. 2, “delle misure di cui al comma 1”, la relazione illustrativa all’A.S. 2594 evidenziava che le deroghe relative alle assegnazioni del personale docente e ATA, nonché degli educatori, non comportano oneri.

[24]    Tali dati erano stati riassunti il 3 novembre 2016 nella risposta all’interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-09922.

[25]    La Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 fornisce la definizione delle microimprese, piccole e medie imprese. In particolare, si definisce: micro impresa,  quella che ha meno di 10 dipendenti e un fatturato o bilancio (un prospetto delle attività e delle passività di una società) annuo inferiore ai 2 milioni di euro; piccola impresa, quella  con meno di 50 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro, e media impresa quella con meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o un bilancio inferiore a 43 milioni di euro.  

[26]    Con l’introduzione della riforma dello strumento e la possibilità di intervento del Fondo anche per operazioni sul capitale di rischio, la presentazione della domanda di garanzia può essere fatta anche da una Società di Gestione del Risparmio (SGR) o da una Società di gestione Armonizzata (SGA).

[27]    L’ articolo 39, comma 4 come modificato dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi 7 e 8 legge n. 190/2014), ha disposto che la garanzia del Fondo può essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del TUB alle imprese – non più solo PMI – ma anche cd. MID CAP con un numero di dipendenti non superiore a 499. L’efficacia della modifica operata dalla legge di stabilità 2015 - che consente la garanzia del Fondo non solo alle PMI ma anche ad imprese con numero di dipendenti fino a 499 era stata sospesa - fino al 31 dicembre 2015 - dal D.L. n. 192/2014 (articolo 3-bis). Una circolare del Mediocredito centrale del 23 maggio 2016 informa che la Commissione europea ha approvato il metodo di calcolo dell’aiuto a favore delle imprese MID CAP.

[28]    In attuazione delle previsioni suddette, è stato adottato il D.M. 26 giugno 2012, successivamente modificato dal D.M. 27 dicembre 2013. Il D.M. 24 aprile 2013 ha fissato le modalità di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a PMI.

[29]    Relazione della Corte dei Conti sul Rendiconto generale dello Stato (per l’esercizio finanziario 2015), trasmessa alla Camera il 23 giugno 2016 (DOC XIV, n. 4).

[30]    Si tratta delle operazioni finanziarie a favore dei seguenti soggetti:

·       Soggetti beneficiari finali aventi sede legale e/o sede operativa nelle Regioni del Mezzogiorno;

·       Imprese femminili;

·       Soggetti beneficiari finali di operazioni a valere sulla Riserva PON;

·       Soggetti beneficiari finali di operazioni a valere sulla Riserva POIn Attrattori;

·       Soggetti beneficiari finali di operazioni a valere sulla Riserva POIn Energia e relative sottoriserve;

·       Imprese di autotrasporto;

·       Imprese ubicate in Aree di crisi;

·       Start-up innovative e Incubatori certificati ammissibili ai sensi del modello di valutazione di cui alla Parte VI paragrafo H.

[31]    L’articolo 10 del D.L. n. 74/2012 ha previsto che, per la durata di tre anni dall'entrata in vigore del provvedimento, in favore delle micro, piccole e medie imprese, comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici in Emilia del maggio 2012 danneggiate in conseguenza di tali eventi, l'intervento del Fondo di garanzia sia concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2 milioni e cinquecentomila euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è stata fissata nell'80 percento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura è stata fissata al 90 percento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 percento.

[32]    Il nuovo strumento, adottato nell’ambito del pacchetto legislativo di “modernizzazione degli aiuti di Stato” è finalizzato a consentire (per il periodo di programmazione 2014-2020) una maggiore semplificazione e una maggiore trasparenza della disciplina sul rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato.

[33]    L’intensità di auto è pari all’importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri

[34]    L'articolo 1 del Regolamento UE n. 1407/2013, fissa il campo di applicazione disponendo che esso si applichi agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,

ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

[35]    La disciplina europea è contenuta agli articoli 107 e ss. del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e nei regolamenti (UE): n. 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria), nn. 1407/2013 e 1408/2013(de minimis); si rinvia, quanto ad un commento dei Regolamenti in questione alla scheda di lettura dell’articolo 19.

 

[36]    L’attuale normativa nazionale, rappresentata dal D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102, è in via di adeguamento alla nuova programmazione dell’Unione europea per il periodo 2014-2020 e agli orientamenti dell’UE in materia di aiuti di Stato al settore agricolo e forestale.

[37]    Il Fondo è stato istituito nell'ambito del Ministero del tesoro presso la Ragioneria generale dello Stato “Ispettorato generale rapporti con l’Unione europea – IGRUE”, con le caratteristiche di fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio. Con il D.P.R. 29 dicembre 1988, n. 568, è stato dettato il regolamento per l’organizzazione e le procedure amministrative di funzionamento del Fondo.

[38]    La micro impresa – come definita dalla Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese - è quella che ha meno di 10 dipendenti e un fatturato o bilancio (un prospetto delle attività e delle passività di una società) annuo inferiore ai 2 milioni di euro. Inoltre nella stessa raccomandazione viene definita anche la piccola impresa (meno di 50 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro) e la media impresa (meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o un bilancio inferiore a 43 milioni di euro). Le PMI che soddisfano i diversi criteri possono beneficiare sia di programmi comunitari e nazionali di sostegno alle imprese, come i finanziamenti per la ricerca, la competitività e l’innovazione, che altrimenti non sarebbero concessi in base alle norme sugli aiuti di Stato dell’UE sia di un minor numero di requisiti o costi ridotti per ottemperare alla legislazione dell’UE.

[39]    Il D.M. 8 marzo 2013 ha definito priorità, forme e intensità massime di aiuto concedibili dal Fondo. In particolare sono state individuate specifiche tipologie di interventi: sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo; rafforzamento della struttura produttiva del Paese; internazionalizzazione delle imprese e attrazione di investimenti dall’estero; progetti speciali per la riqualificazione competitiva di specifiche aree tecnologiche-produttive strategiche per la competitività del Paese.

[40]    I rientri iscritti all’entrata vengono assegnati al capitolo 7483/MISE per essere poi trasferiti alla contabilità speciale. Le previsioni assestate 2016, recano sul capitolo 7483 l’importo di 32 milioni di euro per il 2016 e di 7 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2017-2018. Mentre, sul capitolo 7342/pg6 confluiscono risorse della contabilità speciale per poi essere assegnate ad interventi agevolativi. Le previsioni assestate recano un importo di 16,8 milioni di euro per il 2016.

[41]    Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del TFUE i progetti (nazionali) diretti a istituire o modificare aiuti sono comunicati alla Commissione europea in tempo utile perché essa presenti le sue osservazioni. Se la Commissione ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107 TFUE, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo 2 dello stesso articolo 108. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale. Ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 108 del TFUE, la Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109 TFUE, che possono essere dispensate dalla procedura di notifica.

[42]    L’intensità di auto è importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri

[43]    L'articolo 1 del Regolamento UE n. 1407/2013, fissa il campo di applicazione disponendo che esso si applichi agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,

ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

[44]    Il nuovo strumento, adottato nell’ambito del pacchetto legislativo di “modernizzazione degli aiuti di Stato” è finalizzato a consentire (per il periodo di programmazione 2014-2020) una maggiore semplificazione e una maggiore trasparenza della disciplina sul rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato.

[45]    Si ricorda che i finanziamenti pubblici (contributi e agevolazioni fiscali) che soddisfano i criteri (VIST) di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE costituiscono aiuti di Stato (potenzialmente incompatibili con il mercato interno) e sono soggetti all’obbligo preventivo di notifica alla Commissione europea, alla clausola di stand still ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE (e conseguente approvazione da parte dell’esecutivo comunitario che esclude i rischi sulla concorrenza). Tuttavia, secondo il disposto contenuto nell’articolo 109 del TFUE, il Consiglio dell’Unione europea può stabilire le categorie di aiuti che sono esentate dall’obbligo di notifica. In conformità dell’articolo 108, par. 4, del TFUE, la Commissione europea può, quindi, adottare regolamenti concernenti queste categorie di aiuti di Stato.

[46]    L’intensità di auto è pari all’importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri

[47]    . Il Ministro impartisce inoltre direttive all'Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa , prevedendo la priorità di accesso agli interventi di propria competenza.

[48]    L’ESL è importo dell'aiuto se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

[49]    L’articolo inoltre dispone che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, elabori misure volte a favorire il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati da interventi di riconversione e riqualificazione industriale e tali misure possono essere cofinanziate dalle regioni, nell'ambito delle rispettive azioni di politica attiva del lavoro, nonché dai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua (comma 7).

[50]    L'Istat, con comunicato del 5 ottobre 2016 ha pubblicato i parametri attraverso cui sono stati identificati i sistemi locali del lavoro e i relativi Comuni che li compongono candidabili alle agevolazioni previste per le aree di crisi industriale non complessa. Con ulteriore circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, 6 agosto 2015, n. 59282, sono fornite ulteriori indicazioni specifiche e specificazioni relative alle modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni e di presentazione delle domande da parte delle imprese.

[51]    La Relazione informa delle risorse residue provenienti dai vecchi stanziamenti ex L. 181/89, attualmente in perenzione, pari a circa 280 milioni di euro.

[52]    Con riguardo agli ambiti funzionali e al personale della Unità Operativa Speciale EXPO 2015 si rinvia al relativo provvedimento del 05/03/2015.

[53]    Il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali e, per i datori di lavoro dell'edilizia, la regolarità dei versamenti dovuti alle Casse edili. Il DURC è stato introdotto dal D.lgs. 494/1996 (ora articolo 90 del D.lgs. 81/2008) per i cantieri temporanei o mobili laddove si è previsto che il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, fosse tenuto a chiedere un certificato di regolarità contributiva. In seguito, tale obbligo è stato esteso dapprima alle ipotesi di imprese affidatarie di un appalto pubblico (tenute alla presentazione del documento alla stazione appaltante a pena di revoca dell'affidamento) e, successivamente, per l’accesso da parte delle imprese ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie. In riferimento al settore edile, l’articolo 36-bis, comma 8, del D.L. 223/2006, ha stabilito che possano usufruire delle agevolazioni relative alla contribuzione previdenziale delle imprese del settore edile (previste dall’art. 29 del D.L. 244/1995), esclusivamente i datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva. L’applicazione del DURC è stata poi generalizzata a settori e situazioni ulteriori dall’articolo 1, comma 1176 della L. 296/2006. Le modalità di rilascio del documento, i contenuti analitici della certificazione e le tipologie di pregresse irregolarità previdenziali relative al rapporto di lavoro che non impediscono il rilascio della certificazione, sono state disciplinate con il D.M. 24 ottobre 2007. I soggetti competenti al rilascio del DURC sono l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e, previa apposita convenzione con i predetti enti, gli altri istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria. Per il settore edile il documento può essere rilasciato anche dalle Casse edili costituite da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro.  Le stazioni appaltanti pubbliche hanno l’obbligo di acquisire d’ufficio (come previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del D.L. 185/2008), anche attraverso strumenti informatici, il DURC presso gli istituti o gli enti abilitati al rilascio ad ogni fine di legge. Per espressa previsione dell’articolo 38, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 163/2006, sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi i soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro . Sulla base delle novità introdotte dall’articolo 31 del D.L. 69/2013 la procedura compensativa (introdotta dal comma 3 del medesimo articolo), in virtù della quale si procede al rilascio del DURC in presenza di crediti certificati nei confronti delle P.A. di importo pari ai versamenti contributivi dovuti, è estesa anche alle procedure di appalto pubblico e di appalti privati in edilizia. Si dispone inoltre l’esenzione dall’obbligo di richiesta del DURC agli istituti o enti abilitati al rilascio in caso di lavori privati di manutenzione in edilizia, realizzati direttamente in economia dal proprietario dell’immobile, senza ricorso ad imprese.  Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la validità del DURC è di 120 giorni dalla data del rilascio.  Con l’articolo 4 del D.L. 34/2014 sono state introdotte disposizioni volte alla cosiddetta “smaterializzazione” del DURC, attraverso una semplificazione dell’attuale sistema di adempimenti richiesti alle imprese per la sua acquisizione. Da ultimo, l’articolo 1, comma 18, della L. 190/2014, ha stabilito che la regolarità contributiva del cedente dei crediti certificati mediante piattaforma elettronica sia definitivamente attestata dal DURC.

[54]    Di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

[55]    Cfr. l'art. 105, comma 9, del citato D.Lgs. n. 50 del 2016.

[56]    Riguardo a tali procedure, cfr. l'art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50 del 2016.

[57]    Come specificato dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 19 dell'8 giugno 2015.

[58]    Tali comitati sono costituiti in base ad accordi tra le parti sociali interessate.

[59] Per l'avvio e per la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco di videolottery (VLT) si vedano rispettivamente il Decreto 6 agosto 2009 e il Decreto 22 gennaio 2010.

 

[60]    Per maggiori dettagli, si rinvia alla Nota breve del Servizio studi del Senato della Repubblica n. 129 del settembre 2016: "Eventi calamitosi e catastrofi naturali: gli strumenti europei per il sostegno agli Stati membri".

[61] La misura in esame ha l'obiettivo di concorrere a una riduzione, lungo un orizzonte temporale quinquennale, del grado di rigidità dei bilanci regionali, gravati dagli oneri che dovranno essere sostenuti per gli interventi a sostegno del tessuto economico e imprenditoriale locale a seguito del sisma del 24 agosto u.s.

[62]    Da tale riferimento deriva (ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148) che l'indennità è pari all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, entro un limite massimo pari, nel 2016, a: 971,71 euro mensili (per dodici mensilità) quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, sia pari o inferiore a euro 2.102,24; 1.167,91 mensili (per dodici mensilità) nel caso in cui la suddetta retribuzione mensile di riferimento sia superiore al suddetto limite. Sull'importo del trattamento si applica l'aliquota contributiva di cui all'art. 26 della L. 28 febbraio 1986, n. 41, pari, attualmente, al 5,84%.

[63]    Di cui al D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

[64]    Ai fini in esame, ai sensi dell'art. 22, commi 5 e 6, dello stesso D.Lgs. n. 148, la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà viene computata (tranne che per le imprese edili ed affini) nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente.

[65]    La dotazione già prevista (dall'articolo 2 del d.P.R. del 9 settembre 2016, che ha istituito il Commissario straordinario per l'evento sismico su cui verte il presente decreto-legge) consta di: 3 dirigenti appartenenti ai ruoli delle amministrazione pubbliche; 6 unità di personale appartenente alla Categoria A del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o di livello equiparato, se proveniente da altre amministrazioni pubbliche; 8 unità di personale appartenente alla Categoria B del personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri o di livello equiparato, se proveniente da altre pubbliche amministrazioni; fino a 10 esperti, compreso un consigliere giuridico, da scegliere tra persone di comprovata competenza professionale ed esperienza.

[66]    Nata come Sviluppo Italia S.p.a. per effetto del decreto legislativo n. 1 del 1999 (che dispose la fusione di alcune società per rianimare lo sviluppo industriale del Mezzogiorno d'Italia dopo la cessazione della Cassa del Mezzogiorno), è divenuta INVITALIA per effetto dell'articolo 460 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) e della riorganizzazione e dismissioni prescritti da quella legge.