| Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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|---|---|---|---|
| Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||
| Titolo: | Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini - D.L. 244/2016 - A.S. 2630 | ||
| Riferimenti: |
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| Serie: | Progetti di legge Numero: 521 Progressivo: 1 | ||
| Data: | 14/02/2017 | ||
| Altri riferimenti: |
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D.L. 244/2016
a.s. 2630
Servizio
Studi
Tel.
06 6706-2451 - studi1@senato.it
-
Dossier n. 422/1
Servizio
Studi
Tel. 06 6760-3410 - st_segreteria@camera.it
Progetti di legge n. 521/1
La documentazione dei Servizi e degli Uffici del
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di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei
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Articolo 1, comma 2-bis (Assunzioni nel Corpo di
polizia penitenziaria)
Articolo 1, commi 15-bis e 15-ter (Durata del mandato
dei componenti della COVIP)
Articolo 1, comma 16-bis (Proroga del Programma
statistico nazionale 2014-2016 - aggiornamento 2016)
Articolo 2, comma 2-bis (Contributi alle imprese editrici)
Articolo 2, comma 5 (Agevolazioni postali)
Articolo 3, comma 3-bis (Decorrenza di alcune norme in materia di
collocamento obbligatorio)
Articolo 3, comma 3-bis (Libro unico del lavoro)
Articolo 3, comma 3-bis (Obblighi di comunicazione in materia di
infortuni sul lavoro)
Articolo 3, comma 3-bis (Eredi di malati di mesotelioma)
Articolo 4, comma 3-bis (Chiamata di professore di
prima e seconda fascia)
Articolo 4, comma 5-bis (Elezione dei consigli
dell'ordine degli psicologi)
Articolo 4, comma 5-bis (Ordinamento degli istituti
per sordomuti di Roma, Milano e Palermo)
Articolo 4, comma 5-bis (Incarichi di insegnamento
nelle istituzioni AFAM)
Articolo 4, comma 5-bis (Idoneità per posti di professore e ricercatore universitario)
Articolo 4, comma 5-bis (Abilitazione scientifica
nazionale)
Articolo 5, commi 11-bis e 11-ter (Adempimenti
anti-incendio)
Articolo 7-bis (Finanzianento in favore di un Istituto
dell'Onlus ANMIL)
Articolo 8, comma 5-bis (Durata del mandato dei delegati nei consigli
di rappresentanza militare)
Articolo 8, comma 5-bis (Assegno sostitutivo
dell'accompagnatore militare)
Articolo 9, comma 9-bis (Adeguamento itinerario SS Sassari-Olbia)
Articolo 9, comma 9-bis (Utilizzo dei proventi delle concessioni
edilizie)
Articolo 10, comma 2-bis (Patrocinio davanti alle
giurisdizioni superiori)
Articolo 10, comma 2-bis (Esame di abilitazione
all'esercizio della professione forense)
Articolo 10, comma 2-bis (Nuove sedi per uffici
giudiziari)
Articolo 10, comma 2-bis (Portale delle vendite
pubbliche)
Articolo 10, comma 2-bis (Trasferimenti dei
magistrati)
Articolo 11, comma 2-bis (Diritti sportivi)
Articolo 11, comma 3
(Proroga di termini e nuove risorse per le fondazioni lirico-sinfoniche)
Articolo 11, comma 3-bis (Distretti turistici)
Articolo 11, comma 3-bis (Scuola dei beni e delle
attività culturali e del turismo)
Articolo 13, comma 4-bis (Contributo di sbarco)
Articolo 13, comma 5 (Albo dei consulenti finanziari )
Articolo 13, comma 6-bis (Trattamenti di integrazione
salariale nel settore della pesca)
Articolo 13, commi 6-bis - 6-quinquies (Accordo NAB)
Articolo 13, commi
6-bis - 6-quater (Poverty Reduction and
Growth Trust)
Articolo 14, comma 9-bis (Proroga di contratti nei Comuni dopo il
terremoto del 2009 in Abruzzo)
Articolo 14-bis (Copertura delle vacanze nell'organico
dei dirigenti delle Agenzie fiscali)
Articolo 14-bis (Disposizioni recante misure per il recupero dell'evasione)
Articolo
1, comma 2-bis
(Assunzioni nel Corpo di polizia penitenziaria)
Il comma, introdotto dall'emendamento 1.11(testo 2) autorizza, al fine di assicurare compiuta attuazione alla proroga delle graduatorie di concorsi banditi dall'Amministrazione penitenziaria e per incrementare l'efficienza delle carceri, l'amministrazione penitenziaria ad assumere 887 unità nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, mediante lo scorrimento delle graduatorie, pubblicate in data non anteriore al 1° gennaio 2012, di concorsi banditi dall’Amministrazione penitenziaria.
Articolo
1, commi 3-bis e 3-ter
(Assunzioni dell'Istituto superiore di sanità e Riduzione di alcune norme di
spesa nel settore sanitario)
Con l'approvazione dell'emendamento 1.22 (testo 3), la 1a Commissione del Senato propone, mediante l'inserimento di due commi aggiuntivi, alcune norme specifiche per le assunzioni da parte dell'Istituto superiore di sanità e per la copertura finanziaria dei relativi oneri.
In primo luogo, si prevede che, per il suddetto Istituto, le norme transitorie che consentono, fino al 31 dicembre 2018[1], nelle amministrazioni pubbliche, lo svolgimento di concorsi riservati (per titoli ed esami), per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, concernano i soggetti che maturino il requisito di tre anni di servizio (negli ultimi cinque anni) con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando) anche oltre il termine generale del 30 ottobre 2013, purché il medesimo requisito si consegua entro la data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. Si ricorda che dal computo sono esclusi i servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici.
Inoltre, si prevede che l'Istituto possa bandire, per 230 unità complessive, i suddetti concorsi riservati entro il 2019 (anziché entro il suddetto termine generale del 31 dicembre 2018) ed in deroga alle procedure di mobilità (di cui all'art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni) e di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche, nonché in deroga al limite massimo percentuale di risorse, stabilito per i suddetti concorsi riservati e pari al 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale. Restano fermi il rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, la condizione dell'autorizzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'avvio della procedura concorsuale ed il limite dei posti disponibili nella dotazione organica dell'Istituto.
Ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle norme in esame, l'emendamento riduce: per gli anni 2017 e 2018, nella misura di 5 milioni di euro, il fondo denominato «Progetto genomi Italia» (fondo che viene così azzerato)[2]; nella misura di 1.525.980 euro annui, a decorrere dal 2019, l'autorizzazione di spesa per la fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME) (autorizzazione di spesa intesa a garantire la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte a livello sia nazionale sia internazionale); nella misura di 1 milione di euro per il 2017, di 6.685.840 euro per il 2018 e di 10.159.860 euro annui a decorrere dal 2019, la dotazione del fondo speciale di parte corrente (relativo alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento), con riduzione, all'interno del fondo, dell'accantonamento relativo al Ministero della salute, nella misura di 1 milione di euro per il 2017, 6.685.840 euro per il 2018 e 7.559.860 euro annui a decorrere dal 2019, e dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura di 2.600.000 euro annui a decorrere dal 2019.
Articolo
1, comma 12-bis
(Proroga per assunzioni di personale dell'Autorità garante della concorrenza
e del mercato)
La disposizione (oggetto dell'emendamento 1.1000 del relatore in sede referente) incide - limitatamente ad alcune assunzioni da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato - su disposizione recata dal decreto-legge n. 101 del 2013 ("Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni"), all'articolo 4 ("Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego"), comma 6.
Il comma inciso, in
particolare, consentiva - fino al 31 dicembre 2016 - alle amministrazioni
pubbliche di bandire - entro un vincolo finanziario ed assunzionale
(fissato nel 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai
sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento
della spesa di personale, od in alternativa il 50 per cento delle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016,
anche complessivamente considerate) - procedure
concorsuali (per titoli ed esami) per assunzioni a
tempo indeterminato di personale non dirigenziale.
Tali assunzioni erano previste come riservate.
Vi avrebbero avuto accesso infatti esclusivamente
i soggetti in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 1, commi 519 e 558 della legge n. 296 del 2006 e
all’articolo 3, comma 90, della legge n. 244 del 2007[3], nonché i soggetti che al 1° settembre 2013 avessero, negli ultimi cinque anni fino
allora trascorsi, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione
emanante il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso
uffici di diretta collaborazione degli organi politici.
Dunque l'articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 101 del 2013 recava
un termine, fissato nel 31 dicembre 2016, per l'espletamento delle procedure di
reclutamento (per personale non dirigenziale, a tempo indeterminato) ivi
indicate.
L'emendamento (d'iniziativa del relatore) ora proposto dalla
Commissione Affari costituzionali, posticipa il termine al 31 dicembre 2017.
Tale previsione è posta esclusivamente per l'indizione da parte
dell'Autorità garante di una o più procedure concorsuali per titoli ed esami,
per l'inquadramento a tempo indeterminato del personale assunto alle proprie
dipendenze con contratto a tempo determinato, a seguito di superamento di
apposita procedura selettiva pubblica, nei limiti delle proprie disponibilità
finanziarie e del ruolo organico come rideterminato.
Parrebbe suscettibile di
approfondimento se l'assunzione di personale a tempo determinato, cui è
riservato l'accesso alla procedura concorsuale a fini della trasformazione del
rapporto di impiego in tempo indeterminato,
sia da intendere come necessariamente avvenuta sulla base delle
previsioni del decreto-legge n. 101 del 2013, sopra richiamate, delle quali si
dispone la proroga.
Ancora, l'emendamento conclusivamente dispone una rideterminazione dell'organico della ricordata Autorità[4].
Tale organico fu fissato dalla legge n. 287 del 1990 ("Norme per
la tutela della concorrenza e del mercato"), all'articolo 11. Vi si
previde una pianta organica con un massimo di 150 unità, e fino a 50 unità con
contratti a tempo determinato direttamente assumibili dall'Autorità.
Ebbene, ora si viene a disporre (con
previsione che invero parrebbe non ascrivibile a mera proroga di un termine) un
incremento (di 30 unità) della pianta organica e un decremento (di 40 unità)
dei contratti a tempo determinato stipulabili.
Data la diversità numerica delle variazioni rispettivamente in aumento
ed in detrazione della pianta organica, dalla previsione pare dover discendere
un risparmio di spesa (quantificabile, secondo la relazione tecnica posta a
corredo dell'emendamento, in circa 969mila euro il primo anno; in circa 5,5
milioni per il lasso temporale dei primi cinque anni).
Articolo
1, commi 15-bis e 15-ter
(Durata del mandato dei componenti della COVIP)
Con l'approvazione dell'emendamento 1.69 (testo 2), la 1a Commissione del Senato propone, mediante l'inserimento di due commi aggiuntivi, l'elevamento della durata del mandato del Presidente e degli altri due membri della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e la soppressione della possibilità di un secondo mandato[5].
La norma vigente prevede che il mandato duri quattro anni e che sia rinnovabile una sola volta. L'emendamento propone, anche con riferimento ai componenti in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che il mandato duri sette anni, escludendo la possibilità di rinnovo.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, la COVIP è un ente pubblico avente “lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare”. Il Presidente e gli altri due membri sono scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Articolo
1, comma 16-bis
(Proroga del Programma statistico nazionale 2014-2016 - aggiornamento 2016)
La disposizione (oggetto dell'emendamento
1.2000 del Governo in sede referente) dispone - finché non entri in vigore il Programma statistico nazionale 2017-2019,
e comunque non oltre il 30 novembre 2017 - la proroga del Programma statistico nazionale 2014-2016, aggiornamento
2016 (il quale ha cessato di produrre effetti dal 31 dicembre 2016).
Quest'ultimo (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 2016) è
tuttavia il Programma che permane attualmente a disposizione, in attesa si
completi il procedimento di formalizzazione di quello nuovo per il triennio
2017-2019 (il quale è stato approvato il 26 gennaio 2016 dal Comitato di
indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica - ossia l'organo di
'governo' del sistema statistico nazionale, disciplinato nella composizione dal
d.P.R. n. 166 del 2010).
Finché dunque quello nuovo non entri in
vigore una volta perfezionato il suo iter,
rimane efficace - per effetto della proroga così disposta - il Programma precedente,
cui deve così farsi riferimento per la determinazione delle variabili che
possono essere diffuse in forma disaggregata per esigenze conoscitive, anche di
carattere internazionale ed europeo (ai sensi dell'articolo 13, comma 3-bis del decreto legislativo n. 322 del
1989, recante "Norme sul Sistema
statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di
statistica"), nonché per l'elenco delle rilevazioni statistiche che
importino obbligo di risposta da parte dei soggetti privati ed ancora l'elenco
delle rilevazioni per le quali la mancata risposta sia oggetto di sanzione (ai
sensi dell'articolo 7 del menzionato decreto legislativo n. 322).
È infatti il
Programma statistico nazionale, la base giuridica essenziale per l'esecuzione
delle indagini statistiche in esso previsti.
Il Programma statistico
nazionale venturo 2017-2019 si articola in 838 progetti, di cui 325 realizzati dall'ISTAT,
gli altri 513 realizzati da altri enti (in tutto cinquantasette soggetti),
quali ministeri e Presidenza del Consiglio (249 lavori; tra questi, il
ministero della giustizia e il ministero della salute svolgeranno ciascuno 34
lavori), altri enti ed amministrazioni centrali (164 lavori; tra questi, 38 da
parte dell'INPS), enti territoriali (75 lavori, per lo più da parte delle
Regioni, intestatarie di 58 lavori).
La ripartizione 'per
materia' prevede:
·
ambiente e territorio, 61 lavori;
·
popolazione e famiglia: condizioni di vita e partecipazione sociale, 82
lavori;
·
salute, sanità e assistenza sociale: 120 lavori;
·
istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa, 60 lavori;
·
lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali,
107 lavori;
·
giustizia e sicurezza, 55 lavori;
·
agricoltura, foreste e pesca, 43 lavori.
Si aggiungono lavori
previsti nei seguenti altri ambiti: industria, costruzioni e servizi
(statistiche strutturali e trasversali); industria, costruzioni e servizi
(statistiche settoriali); conti nazionali e territoriali, nonché statistiche
sui prezzi; pubblica amministrazione e istituzioni private.
Articolo
2, comma 2-bis
(Contributi alle imprese editrici)
Con l'approvazione degli identici emendamenti 2.2 (testo 2), 2.3 (testo 2), 2.4 (testo 2) e 2.15 (testo 2), la 1a Commissione del Senato propone, mediante l'inserimento di un comma aggiuntivo, la modifica e il differimento dell'entrata in vigore di una disposizione in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici.
La disposizione oggetto degli emendamenti approvati (Legge n. 198 del 2016, art. 3, comma 1, lett. a)) dispone che il contributo massimo liquidabile a ciascuna impresa non possa eccedere il 50 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi riferiti alla testata per cui si chiede il contributo. Nel testo vigente, l'ammontare complessivo deve calcolarsi "al netto del contributo medesimo", mentre la modifica in esame propone la soppressione di tale previsione.
Inoltre, la disposizione in esame prevede che la suddetta disciplina entri in vigore nell'esercizio successivo a quello di approvazione dei decreti di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 198 del 2016. Tale articolo reca, tra l'altro, deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria. Attualmente il comma 2 del medesimo articolo 3 della legge n. 198 citata prevede che le disposizioni si applichino a decorrere dai contributi relativi all'anno 2016.
Articolo
2, comma 5
(Agevolazioni postali)
Il comma 5 dell'articolo, come modificato dall'emendamento 2.11, stabilisce che il Dipartimento dell’informazione e dell’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri - per tre anni e al fine di permettere l'ammortamento delle attività necessarie per fornire il servizio - rimborsi a Poste italiane spa, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 353 del 2003, le somme riconosciute dalla stessa società a titolo di agevolazione tariffaria, nei limiti delle risorse appositamente stanziate, disponibili a legislazione vigente.
Articolo
3, comma 2-bis
(Trattamenti straordinari di integrazione salariale per i lavoratori
dipendenti da partiti e movimenti politici)
Con l'approvazione dell'emendamento 3.16, la 1a Commissione del Senato propone, mediante l'inserimento di un comma aggiuntivo, la possibilità di proroga o rinnovo dei trattamenti straordinari di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti da partiti e movimenti politici o da loro articolazioni e sezioni territoriali in deroga ai limiti di durata del trattamento, fermi restando il rispetto del relativo limite di spesa annuo, pari a 11,25 milioni di euro[6], e degli altri requisiti e condizioni stabiliti dalla disciplina vigente per le suddette organizzazioni[7]. Potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire se la possibilità di proroga o rinnovo introdotta dall'emendamento riguardi esclusivamente i trattamenti concessi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o se essa sia invece posta a regime.
Articolo
3, comma 3-bis
(Decorrenza di alcune norme in materia di collocamento obbligatorio)
Con l'approvazione degli identici emendamenti 3.58, 3.59 e 3.62, la 1a Commissione del Senato propone, mediante l'inserimento di un comma aggiuntivo, il differimento dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018 della decorrenza di alcune norme in materia di collocamento obbligatorio.
Le norme oggetto del differimento prevedono:
§ l'obbligo per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti di avere alle proprie dipendenze almeno un soggetto rientrante nella tutela del collocamento obbligatorio[8] a prescindere dalla circostanza che il datore proceda o meno a nuove assunzioni (si ricorda che nella normativa vigente fino al 31 dicembre 2016, tale obbligo sussiste solo qualora si proceda a nuove assunzioni);
§ l'obbligo per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione di rispettare le quote generali di lavoratori dipendenti rientranti nella tutela del collocamento obbligatorio a prescindere dalla circostanza che il datore proceda o meno a nuove assunzioni (anche nella relativa normativa vigente fino al 31 dicembre 2016, tale obbligo sussiste solo qualora si proceda a nuove assunzioni).
Si ricorda che, per i partiti politici e le altre organizzazioni suddette, le quote si commisurano esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e che le medesime quote sono, in base alla disciplina generale[9], le seguenti: 7 per cento dei lavoratori occupati, se il datore pubblico o privato occupa più di 50 dipendenti; 2 lavoratori, se il datore occupa da 36 a 50 dipendenti; un lavoratore, se il datore occupa da 15 a 35 dipendenti.
Articolo
3, comma 3-bis
(Libro unico del lavoro)
Con l'approvazione degli identici emendamenti 3.60, 3.61, 3.63, 3.64, 3.65 e 3.66, la 1a Commissione del Senato propone, mediante l'inserimento di un comma aggiuntivo, il differimento dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018 della decorrenza dell'obbligo della modalità telematica per la tenuta del libro unico del lavoro. Si ricorda che, ai sensi della norma oggetto della presente novella, tale sistema telematico deve essere allestito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità tecniche e organizzative per l'interoperabilità, la tenuta, l'aggiornamento e la conservazione definite con decreto del medesimo Ministro[10].
Articolo
3, comma 3-bis
(Obblighi di comunicazione in materia di infortuni sul lavoro)
Con l'approvazione dell'emendamento 3.2000, la 1a Commissione del
Senato propone, mediante l'inserimento di un comma aggiuntivo, un
differimento del termine di decorrenza dell'obbligo - a carico del datore di
lavoro e del dirigente - della comunicazione in via telematica all'INAIL, a
fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni che comportano
l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. Secondo
la norma attuale, l'obbligo decorre dalla scadenza dei sei mesi successivi
all'adozione del regolamento interministeriale sul Sistema informativo
nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di
lavoro. L'emendamento 3.2000 eleva il termine a dodici mesi. Come già
ricordato, il regolamento è stato adottato con il D.M. 25 maggio 2016, n. 183,
il quale è entrato in vigore il 12 ottobre 2016. L'emendamento 3.2000,
quindi, differisce il termine di decorrenza dell'obbligo in esame dal 12 aprile
2017 al 12 ottobre 2017. La relazione tecnica allegata all'emendamento
osserva che il differimento è inteso a consentire che l'INAIL predisponga
un'apposita procedura telematica per l'adempimento in oggetto.
Si ricorda che l'obbligo deve essere adempiuto entro 48 ore
dalla ricezione del certificato medico.
Articolo
3, comma 3-bis
(Eredi di malati di mesotelioma)
Con l'approvazione dell'emendamento 3.2001, la 1a Commissione del
Senato propone, mediante l'inserimento di un comma aggiuntivo,
l'estensione temporale di una norma transitoria relativa agli eredi di
malati di mesotelioma.
In base alla norma transitoria attuale, le prestazioni
economiche assistenziali (a carico del Fondo per le vittime dell'amianto)
relative ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per
esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto
oppure per esposizione ambientale comprovata, spettano in favore degli eredi,
per i casi di decesso del de cuius intercorsi
nell'anno 2015. L'emendamento 3.2001 estende tale diritto ai casi di
decesso avvenuti nel 2016 e dispone che la relativa domanda sia presentata
entro il 31 marzo 2017. Si ricorda che le prestazioni in oggetto sono state
estese alle suddette categorie di malati, in via sperimentale, per gli anni
2015, 2016 e 2017, dall'art. 1, comma 116, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.
La relazione tecnica allegata all'emendamento osserva che, in base ai
princìpi generali nelle materie previdenziali ed assistenziali, il diritto alla
prestazione sorge a decorrere dalla presentazione della domanda e, di
conseguenza, in mancanza di una norma specifica quale quella oggetto della
presente proroga, agli eredi non spetterebbe alcun diritto qualora il de cuius non avesse presentato la domanda.
Si ricorda che la prestazione economica in oggetto è
fissata nella misura di 5.600,00 euro ed è corrisposta una tantum, nei
limiti dello stanziamento previsto dal D.M. 4 settembre 2015, su domanda
dell’avente diritto. Il limite di spesa indicato dal suddetto decreto è pari a
17.919.480 euro per il 2015 ed a 5.431.842,00 euro per ciascuno degli anni 2016
e 2017.
Si osserva che, in base alla formulazione letterale della
novella, il nuovo termine per la presentazione della domanda sembrerebbe
suscettibile di applicazione anche per i casi di decesso avvenuti nel 2015.
Articolo
4, comma 2-bis
(Adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti
ad asilo nido)
Gli identici emendamenti 4.8, 4.9 e 4.10 - accolti in sede referente -
propongono di inserire un comma 2-bis il quale stabilisce al 31 dicembre 2017 il termine per
l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti a
asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, non
si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio previsto dall'articolo 6,
comma 1, lettera a) del decreto del
Ministero dell'interno 16 luglio 2014, in relazione agli adempimenti richiesti
dalla predetta lettera a). Tali
adempimenti - quali stabiliti nella norma richiamata - concernono le
caratteristiche costruttive degli asili nido esistenti con più di 30 persone
presenti (riguardo a separazioni e comunicazioni, resistenza al fuoco, scale,
numero di uscite, altre disposizioni).
Restano fermi i termini indicati
per gli altri adempimenti previsti (dalle lettere b) e c) dell'articolo 6,
comma 1, del DM citato).
Articolo
4, comma 3-bis
(Chiamata di professore di prima e seconda fascia)
L’emendamento 4.13 (testo 2) - sostanzialmente identico al 4.38 (testo 2), entrambi approvati in sede referente – propone di inserire un comma 3-bis il quale amplia (differendone il termine finale dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2019) l’arco temporale entro il quale ciascuna università può - nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione - ricorrere alla procedura di cui all’articolo 24, comma 5, L. 240/2010, per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale. A tal fine le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo.
Di conseguenza, si differisce dal 1°
gennaio 2018 al 1° gennaio 2020 la data a decorrere dalla quale l'università
può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili
di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5 citato.
A tal fine viene novellato l'articolo 24,
comma 6, L. 240/2010.
Si ricorda che l’articolo 24, comma 3, L. 240/2010 ha individuato due tipologie di contratti di ricerca a tempo determinato. La prima (lett. a)) consiste in contratti di durata triennale, prorogabili per due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte. La seconda tipologia (lett. b)) è riservata a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), oppure hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca o di borse post-dottorato oppure di contratti, assegni o borse analoghi in università straniere - nonché, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, a candidati che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti a tempo determinato stipulati in base all’articolo 1, comma 14, della L. 230/2005 – e consiste in contratti triennali non rinnovabili.
Il comma 5 dello stesso articolo 24 prevede che nel terzo anno di questa seconda tipologia di contratto l’università, nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, valuta il titolare del contratto che abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. Se la valutazione ha esito positivo, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato come professore associato. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (si veda al riguardo il D.M. 4 agosto 2011).
Articolo
4, comma 5-bis
(Elezione dei consigli dell'ordine degli psicologi)
Con l'approvazione dell'emendamento 4.33 (testo 2), la 1a Commissione del Senato propone, mediante l'inserimento di un comma aggiuntivo, una revisione della disciplina dell'elezione dei consigli territoriali degli ordini degli psicologi - consigli che sono costituiti a livello regionale e delle due province autonome di Trento e di Bolzano nonché a livello eventuale di singole province[11]-.
La norma vigente prevede che l'elezione del consiglio territoriale si effettui nei trenta giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica e che la data sia fissata dal presidente del consiglio uscente, sentito il consiglio.
La presente novella dispone, in via sostitutiva, che, al fine di consentire la piena operatività del consiglio nazionale dell'ordine, le votazioni per il rinnovo di tutti i consigli territoriali attualmente in carica si svolgano contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno di scadenza. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno. I consigli territoriali ed il consiglio nazionale in carica, se scadono in una data precedente dell'anno, sono prorogati fino alla conclusione delle fasi elettorali.
Si ricorda che il consiglio nazionale dell'ordine è composto dai presidenti dei consigli territoriali.
Articolo
4, comma 5-bis
(Ordinamento degli istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo)
L’emendamento 4.35 – approvato in sede referente – propone di aggiungere un comma 5-bis il quale prevede che, per l'attuazione dell'articolo 21, comma 10, L. 59/1997, continua ad applicarsi la disposizione dettata dall’articolo 67, comma 1, d.lgs. 297/1994, secondo cui l'ordinamento degli istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo è stabilito con regolamento governativo.
L'articolo 21, comma 10, L. 59/1997, ha previsto che nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del d.lgs. 297/1994, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.
Articolo
4, comma 5-bis
(Diplomi rilasciati dalle Istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale)
Gli identici emendamenti 4.40 e 4.41 (testo 2) - approvati in sede referente - propongono di aggiungere un comma 5-bis il quale differisce al 31 dicembre 2021 il termine entro cui i diplomi finali delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM), rilasciati all’esito dei percorsi formativi dell’ordinamento previgente alla L. 508/1999, devono essere conseguiti ai fini dell’equipollenza ai diplomi accademici di secondo livello, rilasciati dalle stesse Istituzioni in base alla normativa vigente.
A tal fine, viene novellato il comma 107-bis - inserito dall'articolo 1, comma 10-ter, D.L. 210/2015 (L. 21/2016) - dell’articolo 1, L. 228/2012 (legge di stabilità 2013). Nella vigente formulazione il comma 107-bis prevede la proroga fino al 31 dicembre 2017 del termine ultimo di validità ai fini dell'equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati dalle Istituzioni AFAM.
Il comma 107 ha infatti sancito l’equipollenza suddetta purché i diplomi fossero stati conseguiti prima della data dell’entrata in vigore della stessa L. 228/2012.
La modifica a suo tempo introdotta
dall'articolo 1, comma 10-ter, D.L.
210/2015, era finalizzata a risolvere la situazione determinata dalla
circostanza che – come evidenziato dal rappresentante del Governo il 22 gennaio
2015, nella risposta
all’interrogazione
5-03705
– corsi del vecchio ordinamento hanno continuato a funzionare, sia pure
ad esaurimento, anche dopo l'entrata in vigore della citata legge di stabilità
2013.
Inoltre il comma 107 sopracitato prevede che l’equipollenza sia sancita secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Articolo
4, comma 5-bis
(Incarichi di insegnamento nelle istituzioni AFAM)
L’emendamento 4.43 (testo 2) – approvato in sede referente – propone di aggiungere un comma 5-bis il quale estende all’a.a. 2016-2017 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all’articolo 2-bis, D.L. 97/2004 (L. 143/2004), per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato nelle istituzioni AFAM. A tal fine viene novellato l’articolo 19, comma 1, D.L. 104/2013 (L. 128/2013).
Tale possibilità (originariamente prevista solo per l’a.a. 2013-2014) era già stata estesa - dall'articolo 6, comma 3, lett. b), D.L. 192/2014 (L. 11/2015), mediante una novella al citato articolo 19, comma 1, D.L. 104/2013 - agli a.a. 2014-2015 e 2015-2016.
L’articolo 19, comma 1, D.L. 104/2013, al fine di garantire il regolare avvio dell’a.a. 2013-2014, aveva trasformato le graduatorie nazionali di cui all’articolo 2-bis, D.L. 97/2004[12] - destinate all’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato - in graduatorie ad esaurimento, al contempo estendendo il loro utilizzo anche all’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato[13].
Articolo
4, comma 5-bis
(Idoneità per posti di professore e ricercatore universitario)
L’emendamento 4.44 - approvato in sede referente – propone di aggiungere un comma 5-bis il quale dispone che l’idoneità conseguita per posti di professore e ricercatore universitario in base alla L. 210/1998 è prorogata - a decorrere dalla data di scadenza del quinto anno dal conseguimento della stessa - per ulteriori 4 anni (in luogo dei 2 attualmente previsti). A tal fine viene novellato l’articolo 6, comma 6-bis, D.L. 150/2013 (L. 15/2014).
Articolo
4, comma 5-bis
(Abilitazione scientifica nazionale)
L’emendamento 4.71 – approvato in sede referente – propone di aggiungere un comma 5-bis il quale proroga di 30 giorni il termine – previsto dall'articolo 8, comma 3, del DPR 95/2016 - entro il quale la commissione esaminatrice per il conferimento dell'ASN deve concludere la valutazione di ciascuna domanda.
Il citato articolo 8, comma 3, DPR 95/2016 prevede attualmente che la valutazione debba
concludersi entro 3 mesi, decorrenti dalla scadenza del quadrimestre nel corso
del quale è stata presentata la domanda.
Si ricorda altresì che, ai sensi del
successivo comma 4, entro 20 giorni decorrenti dalla scadenza di ciascun
quadrimestre, la commissione calcola i valori dei parametri dell'attività
scientifica dei candidati interessati e li comunica agli stessi per via
informatica. I medesimi candidati, nei successivi 10 giorni, possono ritirare
la domanda.
Si veda, in relazione al DPR 95/2016 (Atto del Governo n. 221), il dossier del Servizio Studi della Camera n. 219 del 13 novembre 2015.
Occorrerebbe valutare l’opportunità di formulare la disposizione in esame come novella all’articolo 8, comma 3, DPR 95/2016.
Articolo
5, comma 11-bis
(In materia di controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici)
La disposizione (oggetto degli emendamenti 5.20 testo 2 per la parte ammissibile e 5.21 testo 2, in sede referente) incide su una disposizione della legge n. 96 del 2012 (legge che, com'è noto, recò previsioni per la riduzione dei contributi pubblici ai partiti - materia poi ampiamente rivisitata dal decreto-legge n. 149 del 2013 - nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei loro rendiconti - oltre ad una delega, rimasta non esercitata, ad un testo unico circa il finanziamento dei partiti e l'armonizzazione del regime delle detrazioni fiscali).
In particolare, è inciso l'articolo 9, comma 4, secondo periodo della citata legge n. 96.
La medesima legge ebbe ad istituire una Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici (denominazione divenuta poi, a seguire il decreto-legge n. 149 del 2013, "Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici").
Tale Commissione[14] effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge del rendiconto e dei relativi allegati, nonché di ottemperanza alle disposizioni della medesima legge n. 96.
Entro il 15 giugno di ogni anno i rappresentanti legali o i tesorieri dei partiti e dei movimenti politici debbono a tal fine - se le loro formazioni politiche abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano - trasmettere alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati, concernenti ciascun esercizio compreso, in tutto o in parte, nella legislatura dei predetti organi.
Unitamente sono trasmessi alla Commissione la relazione contenente il giudizio espresso sul rendiconto dalla società di revisione nonché il verbale di approvazione del rendiconto medesimo da parte del competente organo del partito o movimento politico.
Ai partiti e ai movimenti politici che non ottemperano agli obblighi di trasmissione sopra ricordati, nei termini ivi previsti o in quelli eventualmente prorogati da norme di legge, la Commissione applica una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200.000.
L'emendamento proposto dalla Commissione Affari costituzionali referente incide sulla specifica previsione del termine del 15 giugno di ogni anno per la trasmissione della documentazione sopra ricordata.
È posta infatti una complessiva proroga al 31 dicembre 2017, per la documentazione attinente agli anni di primo 'avvio' dell'applicazione della nuova disciplina, ossia gli anni 2013, 2014 e 2015.
Articolo
5, commi 11-bis e 11-ter
(Adempimenti anti-incendio)
La disposizione recata dal novello comma 11-bis (oggetto degli emendamenti in sede referente: 5.23 testo 2, 5.24 testo 2, 5.25 testo 2) proroga al 7 ottobre 2017 il termine per alcuni adempimenti richiesti dalla normativa per la prevenzione degli incendi.
Ed una specifica previsione concerne i rifugi alpini (oggetto dell'emendamento 5.34 testo 2 in sede referente), per i quali la proroga è disposta al 31 dicembre 2017.
Il
termine innanzi ricordato concerne l’assolvimento degli adempimenti prescritti
dal d.P.R. n. 151 del 2011, da parte dei soggetti
(enti e privati) responsabili delle c.d. nuove attività (vale a dire quelle
attività che non erano assoggettate alle disciplina di prevenzione incendi
prima del nuovo regolamento dettato dal D.P.R. 151/2011) che risultavano già
esistenti alla data di pubblicazione del citato decreto (pubblicato nella G.U.
22 settembre 2011, n. 221).
Tale
proroga viene operata mediante una modifica del termine fissato dal comma 2
dell’articolo 38 del decreto-legge n. 69 del 2013 (era il 7 ottobre 2014), come
prorogato poi dall'articolo 4, comma 2-bis
del decreto-legge n. 192 del 2014.
Le
cd. nuove attività introdotte dal d.P.R. n. 151 del
2011 si riferiscono essenzialmente a:
- infrastrutture di trasporto a elevato rischio (aerostazioni,
stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al
pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte
sotterranee; interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 metri e ferroviarie superiori a
2.000 metri);
- grandi complessi per il terziario (edifici e/o complessi
edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità
strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza
di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a
5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e
dalla relativa diversa titolarità);
- demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di
superficie superiore a 3.000 m2;
- strutture turistico-ricettive all'aria aperta (campeggi,
villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
I
medesimi emendamenti sopra ricordati recano altresì un novello comma 11-ter, il quale limita l’applicazione del
differimento di termini, concesso dal comma 11-bis, ai soggetti (enti e
privati) che provvedano agli adempimenti di cui all’articolo 3 del d.P.R. n. 151 entro il 1° novembre 2017, fermi restando gli
adempimenti previsti dall’articolo 4 del medesimo d.P.R.
I
due commi si pongono, sul piano contenutistico, quali modificazioni o
integrazioni (dettate con legge) rispetto al d.P.R.
n. 151 del 2011 (che è un regolamento), senza tuttavia assumere la forma di
novelle a quell'atto normativo.
Le
disposizioni richiamate concernono la presentazione dell'istanza preliminare
che alcuni soggetti (gli enti e i privati delle attività di cui all'Allegato I, categorie B e C, del d.P.R.
n. 151 del 2011) sono tenuti (quando non ne
siano esentati) a richiedere, con apposita istanza, al Comando provinciale dei
Vigili del fuoco, per l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni
nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che
comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio;
e concerne la presentazione dell'istanza per il certificato antincendio per le
attività del medesimo Allegato I del d.P.R. n. 151 del 2011 (istanza, questa, da presentarsi
mediante segnalazione di inizio attività).
Per intendere le previsioni, vale preliminarmente richiamare, per alcuni suoi salienti profili, la disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, recante il regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.
Secondo tale disciplina, le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi sono suddivise in tre categorie (A, B e C), in ragione del loro grado di pericolosità.
Le attività sono puntualmente elencate (per ciascuna categoria) nell'allegato I al medesimo regolamento, che le assoggetta ad una disciplina differenziata.
La categoria A annovera le attività poco rischiose; le categorie B e C, le attività con livelli di rischio medio-alti.
Solo per queste ultime categorie B e C, il regolamento del 2011 prevede (all’articolo 3) l’obbligo per gli enti e i privati responsabili delle attività, di richiedere con apposita istanza al Comando provinciale dei Vigili del fuoco territorialmente competente, l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.
Ne segue una differenziazione degli adempimenti, a seconda della categoria di rischio dell’attività. Essa è schematizzabile nel modo che segue:
|
Categoria di attività |
Istanza preliminare per ottenere il parere di conformità (art. 3 d.P.R. 151/2011) |
Istanza per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi (CPI), tramite segnala- zione certificata di inizio
attività - SCIA (art. 4 d.P.R. 151/2011) |
|
A |
NO |
SÌ |
|
B |
SÌ |
SÌ |
|
C |
SÌ |
SÌ |
Rispetto all’elenco di attività previsto dalla normativa previgente (che era recata dal decreto del Ministero dell'interno 16 febbraio 1982), il nuovo elenco dell’allegato I del regolamento del 2011 (il d.P.R. n. 151, si è ricordato) prevede l’assoggettamento alla disciplina di prevenzione incendi ad attività non considerate dalla precedente disciplina.
Le nuove attività introdotte si riferiscono essenzialmente a:
ü infrastrutture di trasporto a elevato rischio (aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee; interporti con superficie superiore a 20.000 m2; gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 metri e ferroviarie superiori a 2.000 metri) 15 ;
ü grandi complessi per il terziario (edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità);
ü demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m2;
ü strutture turistico-ricettive all'aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
Tali possono dirsi le 'nuove attività', prevista dal d.P.R. n. 151 del 2011.
L'articolo 38 del decreto-legge n. 69 del 2013 ha semplificato gli adempimenti di prevenzione incendi per i soggetti responsabili delle 'nuove attività' (ossia le attività assoggettate alla disciplina di prevenzione incendi perché introdottevi dal regolamento del 2011).
La semplificazione consiste nell’esenzione dalla presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, dell’istanza preliminare per i progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche comportanti un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.
Tale esenzione opera qualora i soggetti responsabili siano già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità.
Il medesimo d.P.R. n. 151 del 2011 reca una disposizione transitoria, per gli enti e privati responsabili di 'nuove attività' (introdotte dall'Allegato I di quel regolamento) già in atto alla data di pubblicazione del regolamento (ossia il 22 settembre 2011).
Articolo
5, comma 11-bis
(Adeguamento alla normativa anti-incendio delle strutture
turistico-alberghiere)
La disposizione (oggetto degli emendamenti in sede referente: 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39, 5.40, 5.41, 5.42, 6.45, 9.59, 13.128) proroga al 31 dicembre 2017 (dunque di un anno) il termine per alcuni adempimenti da parte delle strutture turistico-alberghiere, richiesti dalla normativa per la prevenzione degli incendi.
La disposizione è posta come novella rispetto al decreto-legge n. 150 del 2013 (suo articolo 11, comma 1).
Esso pose un termine (al 2014,
poi oggetto di una serie di proroghe, l'ultima delle quali, al dicembre 2016,
disposta dall'articolo 4, comma 2-bis del
decreto-legge n. 210 del 2015 come modificato in sede di conversione) per l'adeguamento alla normativa antincendio
di alcune strutture ricettive turistico-alberghiere.
Si tratta, in particolare, delle strutture:
ü con oltre 25 posti letto;
ü esistenti alla data di entrata in
vigore del decreto ministeriale 9 aprile 1994 (che ha approvato la regola
tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività
ricettive turistico-alberghiere);
ü in possesso dei requisiti per
l’ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio
(approvato con decreto del ministro dell'interno 16 marzo 2012).
Articolo
7-bis
(Finanzianento in favore di un Istituto dell'Onlus ANMIL)
Con l'approvazione dell'emendamento 7.0.4, la 1a Commissione del Senato propone di prorogare per il periodo 2017-2019 il finanziamento statale, pari ad 1 milione di euro annui, previsto per gli anni 2014-2016 in favore dell'IRFA-Istituto di riabilitazione e formazione dell'Onlus ANMIL (Associazione Nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro). Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente (relativo alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento), con riduzione, all'interno del fondo, dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
Articolo
8, comma 5-bis
(Durata del mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza militare)
L'emendamento 8.5 e identici, approvati in sede referente, inseriscono dopo
il comma 5 un ulteriore comma 5-bis relativo alla proroga di un
ulteriore anno, fino al 31 maggio 2018, del mandato dei componenti in carica
del Consiglio centrale interforze (COCER Interforze) della rappresentanza
militare, nonché dei consigli centrali (COCER), intermedi (COIR) e di base (COBAR) dell'Esercito italiano, della Marina militare,
dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia
di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio
permanente e volontario (lett a)). La lettera b) proroga di un ulteriore anno,
fino al 15 luglio 2018, il termine per concludere i procedimenti elettorali per
il rinnovo dei consigli di rappresentanza.
Tali proroghe non devono recare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Si
ricorda che la durata del mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza è
stabilita dal Codice dell'Ordinamento militare all'art. 2257; le ultime
elezioni si sono svolte nel 2012.
Articolo
8, comma 5-bis
(Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare)
Con l'approvazione dell'emendamento 8.12, la 1a
Commissione del Senato propone, mediante l'inserimento di un comma
aggiuntivo, la proroga per gli anni 2017-2019 della corresponsione dell'assegno
sostitutivo dell'accompagnatore militare nei medesimi termini stabiliti in
via transitoria - in relazione alla soppressione del servizio militare di leva
ed in attesa della riforma organica della disciplina dell'assegno suddetto -
per gli anni precedenti. Si ricorda che tale assegno compete ad alcuni invalidi
di guerra e per servizio militare, qualora gli enti preposti non siano in grado
di procedere, entro un determinato termine temporale, all'assegnazione
dell'accompagnatore.
L'assegno è corrisposto a valere sulle risorse
di un apposito fondo, per il quale, da ultimo, l'art. 1, comma 600, della L. 11
dicembre 2016, n. 232, ha previsto un incremento di 300 migliaia di euro annui.
Articolo
9, comma 5
(Pagamento del contributo per l’iscrizione all’albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi)
Il comma 5 dell’articolo 9, come modificato in Commissione dall'emendamento 9.27, proroga, limitatamente all’anno 2017, il termine per il pagamento del contributo per l’iscrizione all’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi dal 31 dicembre 2016 al 31 marzo 2017.
L’articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 prevede che, per far fronte alle spese derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, gli iscritti al medesimo sono soggetti ad un contributo annuo da versare alla tesoreria provinciale secondo le modalità stabilite “dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, d'intesa con il Ministero del tesoro”. Il comma 4 del citato articolo stabilisce che il pagamento del contributo si esegue entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.
Articolo
9, comma 9-bis
(Adeguamento itinerario SS Sassari-Olbia)
Il comma 9-bis, introdotto dall'emendamento 9.56 (testo 3), prevede che ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 44-ter, comma 4, della legge 196/2009, la gestione operante sulla contabilità speciale n. 5440 è mantenuta in esercizio alle condizioni previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 56 dell'8 marzo 2013 (recante disposizioni per favorire e regolare il subentro delle amministrazioni ordinariamente competenti nelle iniziative per il definitivo superamento delle criticità ambientali legate al traffico e alla mobilità della strada statale Sassari-Olbia) fino al completamento degli interventi ricompresi nel Contratto Istituzionale di Sviluppo per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
L'art.
44-ter, introdotto nella legge
196/2009, dal d.lgs. 90/2016 di completamento della riforma della struttura del
bilancio dello Stato, prevede la progressiva eliminazione delle gestioni
contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di
tesoreria, le quali vengono quindi ricondotte
all'interno del regime di contabilità ordinaria. Il comma 4, in
particolare, esclude dal processo di progressiva eliminazione previsto dalla
norma le seguenti gestioni contabili: 1. la gestione relativa alla Presidenza
del Consiglio dei ministri; 2. le gestioni fuori bilancio nell'ambito delle
Amministrazioni dello Stato istituite ai sensi della legge n. 1041/1971; 3. le
gestioni fuori bilancio autorizzate per legge; 4. i programmi comuni tra più
amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati; 5. i casi di urgenza e
necessità.
Il
Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) è stato istituito dall’art. 6 del D. Lgs. 88/2011 che disciplina le risorse aggiuntive e gli
interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali. Il
Contratto Istituzionale di Sviluppo per l’adeguamento dell’itinerario stradale Sassari-Olbia, in particolare, è
il primo contratto sottoscritto da
ANAS SpA, dal Ministro
per la Coesione Territoriale, dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, e dalla Regione Autonoma della Sardegna per la realizzazione
di infrastrutture strategiche stradali. Tale
tratto Stradale costituisce il principale collegamento trasversale interno tra
la costa occidentale e quella orientale del Nord della Sardegna. Essa risulta
strategica per lo sviluppo e le prospettive di crescita dell'isola, considerato
che collega due città importanti del nord della Sardegna, due porti (Olbia e
Porto Torres) e due aeroporti (Olbia e Alghero).
Articolo
9, comma 9-bis
(Utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie)
Il comma in esame, introdotto dall'emendamento 9.67, modifica il comma 737 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) prorogando fino al 2019 la possibilità di utilizzare integralmente i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.
Articolo
10, comma 2-bis
(Patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori)
Il comma 2-bis, introdotto dall'emendamento 10.20 (testo 3). interviene
sulla legge di riforma della professione forense (legge n. 247 del 2012), con
particolare riferimento ai requisiti per esercitare il patrocinio davanti alle
giurisdizioni superiori (Corte di cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei
Conti, Corte costituzionale, Tribunale superiore delle acque pubbliche). La
disposizione consente l'iscrizione
nell'albo speciale agli avvocati che, entro 5 anni dall'entrata in vigore della
riforma - in luogo degli attuali 4 anni - maturino i requisiti previsti prima della riforma forense.
Articolo
10, comma 2-bis
(Esame di abilitazione all'esercizio della professione forense)
Il comma 2-bis,
introdotto dall'emendamento 10.26 (testo 3). interviene sulla legge
di riforma della professione forense (legge n. 247 del 2012), con particolare
riferimento alla disciplina transitoria relativa all'esame di abilitazione
all'esercizio della professione di avvocato. La disposizione prevede che per i primi 5 anni (in
luogo degli attuali 4) dall'entrata in
vigore della riforma l'esame di
abilitazione all'esercizio della professione di avvocato sia svolto, sia
per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda
le modalità di esame, secondo le norme
previgenti alla riforma del 2012.
Articolo
10, comma 2-bis
(Nuove sedi per uffici giudiziari)
Il comma in titolo, introdotto dall'emendamento 10.32, interviene sul comma 181 dell'art. 1 della L. di stabilità 2014 (L. 147/2013). Tale disposizione stabilisce che il CIPE, nell'ambito della programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020, assegni una quota, nel limite complessivo di 30 milioni, da destinare ad interventi urgenti ed immediatamente attivabili relativi a nuove sedi per uffici giudiziari con elevati carichi di controversie pendenti, necessari per lo sviluppo delle aree connesse e per l'efficienza del sistema giudiziario, previa presentazione al CIPE di specifici progetti di adeguamento, completamento e costruzione. In caso di mancata presentazione degli stati di avanzamento dei lavori entro trentasei mesi (in luogo degli attuali dodici mesi) dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il finanziamento è revocato. In caso di mancato affidamento dei lavori entro 24 mesi (in luogo degli attuali sei mesi) dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il finanziamento è revocato.
Articolo
10, comma 2-bis
(Portale delle vendite pubbliche)
Il comma, introdotto dall'emendamento 10.41, proroga al 30 giugno 2017 il termine per l'adozione, da parte del responsabile dei servizi automatizzati del Ministero della giustizia, delle specifiche tecniche necessarie per la pubblicazione in modalità informatiche delle domande di iscrizione e tenuta, presso i tribunali, di specifici albi ed elenchi di professionisti (consulenti tecnici, periti, professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita, soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati).
Articolo
10, comma 2-bis
(Trasferimenti dei magistrati)
Il comma, introdotto dall'emendamento governativo 10.2000, interviene, modificando l'art. 3 del D.L 168/2016 (conv. L. 197/2016) sulla disciplina relativa ai trasferimenti dei magistrati assegnati in prima sede, subordinandone il trasferimento ad altra sede ( o l'assegnazione ad altre funzioni) ad un periodo di permanenza triennale e non già quadriennale.
L'articolo 3, comma 1, del D.L. 168/2016 (conv. L.
197/2016) interviene sull'art. 194 ord. giud., per subordinare il
trasferimento del magistrato ordinario ad altra sede (o l'assegnazione ad altre
funzioni) ad un periodo di permanenza
quadriennale nella sede precedente. Il comma 1-bis dell'articolo
precisa, poi, che tali disposizioni non si applicano né ai magistrati assegnati
in prima sede all'esito del tirocinio, che hanno assunto l'effettivo possesso dell'ufficio da almeno 3 anni;
né con riguardo alle procedure di
trasferimento ad altra sede o di assegnazione ad altre funzioni già iniziate
alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
Articolo
11, comma 2-bis
(Diritti sportivi)
La Commissione, in sede
referente, ha approvato l'emendamento 11.10, che, introducendo il nuovo comma
2-bis, proroga al 10
luglio 2017 l'entrata in vigore delle novelle all'art.
22, approvate con la legge 10 dicembre 2016, n. 225. Si tratta di norme in materia di destinazione di quota parte delle risorse assicurate
dal mercato dei diritti audiovisivi
sportivi alla mutualità generale.
In
particolare, vi si abolisce la Fondazione
per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre, che ha
tra i suoi compiti quello di determinare le modalità per l’individuazione delle
iniziative da finanziare attraverso tali risorse, affidando il ruolo di tramite
alla Federazione Italiana Giuoco Calcio
(FIGC), prima destinataria della quota, che ha anche il compito di
determinare criteri e modalità di
erogazione delle risorse ad altri soggetti, previa rendicontazione
certificata da parte dei destinatari. Nello specifico, si stabilisce che
l’organizzatore delle competizioni in capo alla Lega Nazionale professionisti
Serie A deve destinare non più “almeno il 4%”, ma una quota pari al 10% delle risorse economiche e finanziarie derivanti
da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti, esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per
la formazione e l’utilizzo di calciatori convocabili per le nazionali giovanili
italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei
Centri federali territoriali e delle attività giovanili della stessa FIGC[15].
La
legislazione previgente, di cui si assicura così l'ultrattività fino al 30
giugno 2017,
ricomprendeva tra le finalità per l’utilizzo dei fondi anche il finanziamento
di almeno due progetti per anno finalizzati a sostenere discipline sportive
diverse da quelle calcistiche e, con riferimento agli investimenti per gli impianti sportivi, conteneva un
riferimento esplicito alla sicurezza, anche infrastrutturale, degli stessi. Inoltre,
vi era la previsione che stabilisce che l’organizzatore del campionato di
calcio di serie A destina almeno il 6% del totale delle risorse derivanti dalla
commercializzazione dei diritti audiovisivi del medesimo campionato per
valorizzare e incentivare l’attività delle categorie professionistiche di
calcio inferiori: anche per essa si sancisce ora l'ultrattività fino al 30
giugno 2017.
Articolo
11, comma 3
(Proroga di termini e nuove risorse per le fondazioni lirico-sinfoniche)
L’articolo 11, comma 3,
proroga (dal 30 gennaio 2017) al 30 giugno 2017 - come propone l’emendamento 11.13 (testo 3) approvato in sede referente - il termine per l’emanazione del decreto ministeriale che deve definire
le regole tecniche di ripartizione delle risorse assegnate alle fondazioni
lirico sinfoniche, per il triennio 2017-2019, dalla legge di bilancio 2017 e
assegna alle stesse ulteriori € 10 mln
per il 2017.
Per
completezza d’informazione, si veda la scheda di lettura relativa all’articolo
11, comma 3, all’interno del dossier n. 422 del gennaio 2017.
Nel testo iniziale del decreto-legge la proroga è disposta fino al 1° aprile 2017.
Ai fini della proroga del termine, novella l’articolo 1, comma 583,
della L. 232/2016.
L’articolo
1, comma 583, della L. 232/2016 ha autorizzato in favore delle fondazioni
lirico-sinfoniche la spesa di € 10 mln per ciascuno degli anni 2017 e 2018, e
di € 15 mln a decorrere dal 2019. In particolare, l’autorizzazione di spesa è
finalizzata a ridurre il debito fiscale delle fondazioni lirico-sinfoniche e a
favorire le erogazioni liberali a loro favore che danno diritto al credito di
imposta (c.d. Art-bonus: art. 1, D.L. 83/2014 – L.106/2014).
Le
risorse sono state appostate sul cap. 6640 dello stato di previsione del Mibact.
Le
regole tecniche di ripartizione delle risorse devono essere definite con
decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che
doveva essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge (ora ampliati a 90), prioritariamente erogando a ciascuna fondazione una
quota pari o proporzionale all’ammontare dei contributi provenienti, per la
stessa fondazione, da soggetti privati, regioni ed enti locali.
Si
tratta di autorizzazione di spesa che si aggiunge alle risorse destinate alle
fondazioni lirico-sinfoniche a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS), appostate sul cap. 6621 dello stato di previsione del
Mibact, e a quelle di cui all’articolo 145, comma 87,
della L. 388/2000, appostate sul cap. 6652/pg1 dello stesso stato di
previsione.
Inoltre, per le stesse finalità indicate dall’articolo 1, comma 583,
della L. 232/2016, autorizza l’ulteriore
spesa di € 10 mln per il 2017, disponendo che alla copertura del relativo
onere si provvede a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili (articolo 1,
comma 200, L. 190/2014).
L’emendamento 11.13 (testo 3) - proponendo l’aggiunta di un ulteriore periodo al comma 3 - prevede altresì la possibilità di destinare, per il 2017, una quota delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della L. 183/2011, al sostegno dello spettacolo dal vivo, nel limite massimo di € 12 mln, di cui una quota non superiore a € 4 mln è ripartita, secondo le modalità stabilite da apposito decreto - per la cui emanazione non è previsto un termine - del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
L’articolo 24, comma 1,
della L. 183/2011 dispone, tra l’altro, che l’assegnazione delle somme
corrispondenti all’eventuale minor utilizzo dello stanziamento previsto
dall’articolo 1, commi 325-337, della L. 244/2007, avviene con tre diversi
decreti ministeriali: con decreto del Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo e del Ministro dell’economia e delle finanze sono
individuate annualmente le risorse disponibili; dette somme sono annualmente
riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato
di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
al fine della successiva destinazione al rifinanziamento del Fondo per la
produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche (di cui
all’articolo 12 del d.lgs. 28/2004); con decreto del Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo è disposto il riparto delle risorse fra le finalità
del Fondo citato.
Si ricorda che i meccanismi
di incentivazione fiscale a favore degli investimenti nel settore
cinematografico sono stati introdotti inizialmente dalla legge finanziaria 2008
(L. 244/2007, commi 325-343) per tre anni. Tali agevolazioni (commi da 325 a
328 e da 330 a 337) sono state successivamente prorogate e rese quindi
permanenti ad opera dell’articolo 8 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), che le ha
anche estese ai produttori indipendenti di opere audiovisive (le modalità
applicative per tale estensione sono state poi definite con D.M. 5 febbraio
2015, pubblicato nella GU n. 70 del 25 marzo 2015).
Articolo
11, comma 3-bis
(Distretti turistici)
La Commissione, in sede
referente, ha approvato l'emendamento 11.36, che, introducendo il nuovo comma
3-bis, proroga dal 30 giugno 2016 al 31 dicembre
2017 l'obbligo regionale di delimitare i
Distretti turistici istituiti con decreto del MIBACT.
Si ricorda che l'istituzione - ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 - avviene su richiesta delle imprese del settore che
operano nei territori interessati, previa intesa con le Regioni interessate,
con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello
nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori
del Distretto, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella
produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle
imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di
investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti
con le pubbliche amministrazioni.
Per il
comma 5 del citato articolo 3, oggetto della proroga, la delimitazione dei
Distretti è effettuata dalle Regioni (d'intesa
con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con i
Comuni interessati), previa conferenza di
servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore
turistico che operano nei medesimi territori. Il relativo procedimento si
intende concluso favorevolmente per gli interessati se l'amministrazione
competente non comunica all'interessato, nel termine di novanta giorni
dall'avvio del procedimento, il provvedimento di diniego.
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 11, si aggiungono, in fine, le seguenti parole: «e di turismo».
.
Articolo
11, comma 3-bis
(Deposito delle opere cinematografiche e audiovisive presso la Cineteca
nazionale e disposizioni relative all’Istituto Luce-Cinecittà)
L’emendamento 11.37 (testo 2) – approvato in sede referente – propone di inserire un comma 3-bis il quale amplia da 120 a 180 giorni (decorrenti dalla data di entrata in vigore della L. 220/2016) il termine entro il quale il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo emana - acquisito il parere del Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo - il decreto previsto dall’articolo 7, comma 5, della stessa L. 220/2016, per la definizione delle modalità applicative riguardanti il deposito delle opere cinematografiche e audiovisive presso la Cineteca nazionale e il loro utilizzo.
La Cineteca nazionale –
attualmente, uno dei due settori in cui si articola la Fondazione di diritto
privato Centro Sperimentale di Cinematografia - è stata istituita dall’articolo
33 della L. 958/1949 (poi abrogata dall’articolo 28 del d.lgs. 28/2004).
Per il 2017, una quota parte delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della L. 183/2011, può essere destinata all’Istituto Luce-Cinecittà srl per il funzionamento e per investimenti anche mobiliari, con riferimento al comprensorio di Cinecittà, al fine di potenziare l'attività della Cineteca nazionale nonché di valorizzare il patrimonio cinematografico nazionale.
L’articolo 24, comma 1, della L. 183/2011 dispone, tra l’altro, che l’assegnazione delle somme corrispondenti all’eventuale minor utilizzo dello stanziamento previsto dall’articolo 1, commi 325-337, della L. 244/2007, avviene con tre diversi decreti ministeriali: con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuate annualmente le risorse disponibili; dette somme sono annualmente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo al fine della successiva destinazione al rifinanziamento del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche (di cui all’articolo 12 del d.lgs. 28/2004); con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo è disposto il riparto delle risorse fra le finalità del Fondo citato.
Si ricorda che i meccanismi di incentivazione fiscale a favore degli investimenti nel settore cinematografico sono stati introdotti inizialmente dalla legge finanziaria 2008 (L. 244/2007, commi 325-343) per tre anni. Tali agevolazioni (commi da 325 a 328 e da 330 a 337) sono state successivamente prorogate e rese quindi permanenti ad opera dell’articolo 8 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), che le ha anche estese ai produttori indipendenti di opere audiovisive (le modalità applicative per tale estensione sono state poi definite con D.M. 5 febbraio 2015, pubblicato nella GU n. 70 del 25 marzo 2015).
La costituzione della società a responsabilità limitata Istituto Luce-Cinecittà è stata disposta dall’articolo 14, commi 6-14, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011), al fine di salvaguardare le attività e le funzioni, ritenute di preminente interesse generale, fino ad allora svolte dalla Cinecittà Luce s.p.a. (di cui il 20 marzo 2014 è stato deliberato lo scioglimento, con contestuale formalizzazione della procedura di liquidazione[16]), finanziata da sovvenzioni a valere sul FUS in base all’articolo 5-bis del D.L. 118/1993 (L. 202/1993).
È stato previsto che il Ministro per i beni e le attività culturali emani, con cadenza annuale, un atto di indirizzo[17] contenente gli obiettivi strategici della società, con riferimento a tre esercizi sociali. L'atto di indirizzo riguarda attività e servizi di interesse generale fra i quali sono ricomprese:
a) attività di conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio filmico, fotografico e documentaristico trasferito alla società;
b) distribuzione di opere prime e seconde e cortometraggi ammessi ai benefici di cui al d.lgs. 28/2004, nonché produzione documentaristica basata sul patrimonio di cui alla lett. a).
Nell’atto di indirizzo possono essere ricomprese attività strumentali, di supporto, e complementari ai compiti espletati nel settore cinematografico dalle competenti strutture del MIBAC. Il riferimento è, fra l’altro, alla promozione del cinema italiano all’estero e alla gestione dei diritti filmici a qualunque titolo detenuti dallo Stato.
Non possono, invece, essere ricomprese attività di produzione cinematografica, ovvero di distribuzione di opere filmiche diverse da quelle indicate nel punto b).
La società sottopone all’approvazione del Ministro una proposta di programma annuale delle attività, coerente con gli obiettivi strategici contenuti nell'atto di indirizzo. Il Ministro assegna anche le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento del programma annuale, nonché al funzionamento della società, inclusa la copertura dei costi per il personale.
Come si evince dall’ultima relazione del Mibact al Parlamento sull’utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo e sull’andamento complessivo dello spettacolo (2015), trasmessa alle Camere il 16 dicembre 2016, all’Istituto Luce-Cinecittà è stato concesso un contributo di € 17 mln per il 2015 e di € 10 mln per il 2014[18].
Dalla relazione della Corte
dei conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della
società per il 2015, trasmessa alle Camere il 10 gennaio 2017[19], emerge che nell’esercizio
2015 il programma annuale delle attività, presentato per un importo complessivo
di € 18.500.000, è stato finanziato per € 17.000.000.
La società ha ricevuto ulteriori contributi
a valere sul per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie
tecniche di cui all’articolo 12 del d.lgs. 28/2004, a fronte di alcuni progetti
speciali approvati dalla Commissione per la Cinematografia presso il MIBACT per complessivi € 600.000, ai quali vanno aggiunte
due convenzioni sottoscritte con il MIBACT attraverso
la Direzione generale per il cinema per attività istituzionali per € 290.000 e
per lo start up del laboratorio
analogico per € 440.000.
Per le finalità prima indicate, l’Istituto Luce-Cinecittà srl, nel quadro e nei limiti delle attribuzioni ad esso affidate dal citato articolo 14 del D.L. 98/2011 è autorizzata a stipulare uno o più accordi-quadro con RAI-Radiotelevisione italiana spa, da approvare entro i successivi 30 giorni dalla data della loro conclusione con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico.
Articolo
11, comma 3-bis
(Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo)
L’emendamento 11.38 - approvato in sede referente - propone di inserire un comma 3-bis il quale sopprime il riferimento alla data del 31 dicembre 2017 quale termine delle attività della Fondazione di studi universitari e di perfezionamento sul turismo (ora Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo). A tal fine viene novellato l'articolo 5, comma 1-bis, del D.L. 192/2014 (L. 11/2015).
Si ricorda infatti che l'articolo 5, comma 1-bis, del D.L. 192/2014 ha differito fino al 31 dicembre 2017 le attività della Fondazione, istituita con l’articolo 67, commi 1-5, del D.L. 83/2012 (L. 134/2012), estendendole al settore dei beni e delle attività culturali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Inoltre il successivo comma 1-ter ha previsto che, entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del D.L. 192/2014, fosse adottato il nuovo
statuto della Fondazione, che doveva assumere la denominazione di “Scuola dei
beni e delle attività culturali e del turismo”. Lo statuto è stato adottato con decreto del Ministro
dei beni e delle attività e del turismo, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, dell’11 dicembre 2015.
In base all’articolo 67 del D.L. 83/2012, la Fondazione (il cui atto
costitutivo, in base a un documento reperibile sul sito della
Presidenza del Consiglio, è stato adottato il 22 marzo 2013) provvede
alla progettazione, predisposizione e attuazione di corsi di formazione
superiore e di formazione continua volti allo sviluppo di competenze
imprenditoriali, manageriali e politico-amministrativo per il settore
turistico, svolge attività di ricerca nello stesso settore e può avviare
attività di promozione e sviluppo dell’imprenditorialità nel settore turistico.
Il medesimo articolo 67 ha disposto che tali attività sono realizzate
nel limite di spesa di € 2 mln per gli anni 2012/2013/2014.
Inoltre, aveva disposto che lo statuto è adottato, in prima
applicazione, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro
degli affari regionali, il turismo e lo sport.
Per effetto della stabilizzazione della Fondazione, viene autorizzata la spesa di € 1,5 mln annui a decorrere dal 2017.
Al predetto onere si provvede:
- quanto a € 1 mln annui mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al contributo da destinare ai comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali nonché per le edizioni nazionali (articolo 6, comma 1, della L. 237/1999);
La L. 420/1997 ha ricondurre ad unità, attraverso un unico provvedimento a cadenza annuale, l'intervento statale a favore di comitati nazionali per lo svolgimento di celebrazioni e manifestazioni culturali di particolare rilevanza, nonché di edizioni nazionali.
A questo fine, la legge ha previsto l'istituzione, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, della "Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali", alla quale ha affidato il compito di deliberare:
· sulla costituzione e organizzazione dei Comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali, sull'ammissione al contributo finanziario statale e sulla misura dello stesso.
Le richieste di istituzione dei Comitati nazionali possono essere presentate da enti locali, enti pubblici, istituzioni culturali o comitati promotori, nonché da amministrazioni dello Stato (articolo 2);
· sulla costituzione delle Edizioni nazionali, nonché sulla composizione e il finanziamento delle relative commissioni scientifiche.
Le richieste di istituzione di Edizioni nazionali possono essere presentate da amministrazioni dello Stato, università, istituzioni scolastiche, enti di ricerca, istituzioni culturali o singoli studiosi (articolo 3).
La legge citata ha quantificato l'onere necessario in 13 miliardi di lire per il 1997, 10 miliardi per il 1998 e 11 miliardi per il 1999. In seguito, l'articolo 6, comma 1, della L. 237/1999 ha autorizzato uno stanziamento annuale di 5 miliardi di lire per il 1999 e di 13 miliardi di lire (€ 6.713.940) a decorrere dal 2000.
Si veda il dossier del Servizio Studi della Camera n. 325 del 16 settembre 2016, predisposto in occasione dell’esame dell’Atto del Governo n. 333.
- quanto a € 500 mila annui mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa[20] per interventi urgenti nel settore dei beni culturali e paesaggistici, di cui all'articolo 1, comma 1142, della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007).
Si veda il dossier n. 240/10, vol. I, del gennaio 2016, p. 402.
Articolo
13, comma 4-bis
(Contributo di sbarco)
Il comma 4-bis, introdotto nel corso dell’esame parlamentare (emendamento 13.42), consente agli enti locali, in deroga al blocco degli aumenti di tributi e addizionali previsto dalla legge di stabilità 2016, di disporre gli aumenti connessi al contributo di sbarco a decorrere dal 2017.
Si ricorda che il comma 3-bis dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011 (inserito dall'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge n. 16 del 2012) ha consentito ai comuni delle isole minori, ovvero a quelli nel cui territorio insistono isole minori, di istituire, in alternativa all'imposta di soggiorno, un'imposta di sbarco, nella misura massima di 1,50 euro, destinata a finanziare interventi in materia di turismo, di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali e dei servizi pubblici locali.
Tale disposizione è stata da ultimo modificata dall'articolo 33 della legge n. 221 del 2015 (c.d. collegato ambientale) il quale ha sostituito l'imposta di sbarco con il contributo di sbarco. La norma consente ai comuni con sede giuridica nelle isole minori e ai comuni nel cui territorio insistono isole minori di istituire un contributo di sbarco, ferma restando l'alternatività all'imposta di soggiorno. L'istituzione di tale contributo avviene con regolamento (ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446). La misura del contributo prevista è al massimo di 2,50 euro (dunque 1 euro in più rispetto all'imposta di sbarco) e può essere elevata a 5 euro dai comuni in via temporanea. Il contributo può essere elevato a 5 euro dai comuni anche in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo può essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche, regolarmente autorizzate, o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico.
Il contributo si applica ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea, come previsto dalle norme previgenti; rispetto all'assetto precedente, può essere richiesto anche ai passeggeri che sbarcano mediante vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali (dunque non solo di linea), abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola.
Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, come sostanzialmente avveniva per l'imposta di sbarco. Rispetto alle disposizioni precedenti, si affida al regolamento comunale anche la possibilità di disporre modalità diverse di riscossione del tributo in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole.
Rispetto alla previgente imposta sono ampliate le finalità cui è destinato il gettito: esso finanzia interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, interventi di recupero e salvaguardia ambientale, nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle isole minori.
Si prevede inoltre che il comune destini il gettito del contributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle stesse.
Sono riprodotte le disposizioni in tema di responsabilità dei vettori in ordine del pagamento (con diritto di rivalsa sui soggetti passivi), alla presentazione della dichiarazione e agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento; analoga è la misura delle sanzioni dichiarative e relative ai versamenti, nonché la disciplina delle esenzioni.
Sul punto si segnala che la risoluzione 2/DF del 22 marzo 2016 del Dipartimento delle finanze ha affermato che la sospensione delle delibere di aumento di tributi locali (disposta dal comma 26 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015) riguarda sia il tributo di cui all’art. 4, comma 3-bis del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 che ha mutato la denominazione da “imposta di sbarco” a “contributo di sbarco” per effetto dell’art. 33, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sia il nuovo contributo che la stessa norma ha introdotto in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica. Nella risoluzione si prevede che per l’anno 2016 gli stessi, quandanche istituiti, debbano considerarsi sospesi per la parte determinante un aumento della pressione fiscale rispetto al 2015.
Si ricorda, infine, che l’articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), ha prorogato il blocco degli aumenti dei tributi e addizionali locali e regionali anche per l’anno 2017.
Articolo
13, comma 5
(Albo dei consulenti finanziari )
Il comma 5 dell’articolo 13 proroga dal 31 dicembre 2016 al momento del trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 il termine per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti (consulenti finanziari), da parte dei soggetti che al 31 dicembre 2007 prestavano già tale attività, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.
Il comma 5 dell’articolo 13, come modificato dall'emendamento 13.54 (testo 4), intervenendo sul termine indicato all’articolo 19, comma 14 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 (che ha recepito nell’ordinamento italiano la direttiva 2004/39/CE cd. MIFID), proroga dal 31 dicembre 2016 al momento del trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, il termine per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti (consulenti finanziari), da parte dei soggetti che al 31 dicembre 2007 prestavano già tale attività, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.
Si ricorda che il trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 36, della legge n. 208 del 2015, riguarda le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari, tutt'ora attribuite alla CONSOB dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ma trasferite dal citato comma 36 all'organismo (di cui all'articolo 31, comma 4, del predetto decreto legislativo) di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, comunque operante nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla CONSOB con proprio regolamento e sotto la vigilanza della medesima.
Per effetto della norme in esame, dunque, nonostante l'esercizio professionale di servizi e attività di investimento sia riservato dalla legge (ai sensi dell’articolo 18 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) a banche e imprese di investimento, i soggetti che al 31 ottobre 2007 prestavano consulenza in materia di investimenti possono continuare a svolgere tale servizio, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, fino al termine come sopra definito (si ricorda che la versione originaria della presente disposizione fissava tale termine in corrispondenza dell’entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, cosiddetta direttiva MiFID II (in luogo del 31 dicembre 2016), e comunque non oltre il 31 dicembre 2017).
Si rammenta che l’articolo 19 del D.Lgs. 164 del 2007 prevede l'istituzione dell'Albo delle persone fisiche consulenti finanziari e delle società di consulenza finanziaria, alla cui tenuta avrebbe dovuto provvedere un organismo nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e vigilato dalla Consob. Con specifico riferimento alla costituzione dell'organismo di tenuta dell'Albo dei consulenti finanziari, il comma 14-bis dell’articolo 19 dispone, come disciplina transitoria, che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto - sentite la Banca d'Italia e la Consob – si sarebbe provveduto alla nomina, in sede di prima applicazione, dei membri dell'organismo predetto, fissandone inoltre la durata in carica, i compensi e le attribuzioni.
Di conseguenza, in attesa dell'istituzione di tale organismo, cui era subordinata l'operatività della nuova disciplina, l'articolo 19 aveva originariamente fissato al 31 dicembre 2009 il termine per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti da parte dei soggetti che al 31 dicembre 2007 prestavano già tale attività, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.
Tale limite temporale originario è stato annualmente prorogato dall'articolo 4-bis, comma 1 del D.L. 3 giugno 2008, n. 97, dall’articolo 41, comma 16-bis del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, dall'articolo 23, comma 7 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, dall’articolo 1, comma 14 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194; successivamente, il termine è stato prorogato dal 2010 al 2014 dall’articolo 9, comma 1 del D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, al 31 dicembre 2015 dall’articolo 21-bis, comma 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e al 31 dicembre 2016 dall’articolo 10, comma 4 del D.L. n. 210 del 2015.
Nelle more dell’istituzione dell’organismo sono intervenuti i regolamenti attuativi in materia di consulenza finanziaria, tra cui il regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle società di consulenza finanziaria, nonché dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria (di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 aprile 2012, n. 66).
Si rammenta infine che il già citato comma 36 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) si inserisce in una serie di disposizioni (commi da 36 a 48 della medesima legge) che hanno riformato il sistema di vigilanza sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari, di fatto recependo i contenuti della proposta di legge d'iniziativa parlamentare, già approvata dal Senato (A.C n. 3369), che dispone la trasformazione dell'attuale organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari nel nuovo organismo unico.
In particolare si prevede l'istituzione di un Albo unico gestito da un Organismo con personalità giuridica di diritto privato, ordinato in forma di associazione: l'attuale Organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari (APF) viene quindi trasformato nel nuovo Organismo per la tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari. All’interno dell’Albo unico sono previste tre distinte sezioni con riguardo al tipo di attività svolta dai soggetti, che assumono le seguenti denominazioni:
§ consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (attuali promotori finanziari: articolo 31 del Testo Unico Finanziario – TUF di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998);
§ persone fisiche consulenti finanziari autonomi (attuali consulenti finanziari: articolo 18-bis TUF);
§ società di consulenza finanziaria (attuali società di consulenza finanziaria ex articolo 18-ter del TUF);
A tale Organismo sono trasferite le funzioni di vigilanza e sanzionatorie esercitate dalla Consob sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari. Si prevede una disciplina regolamentare della Consob, emanata congiuntamente all’Organismo suddetto, per definire le modalità operative e la data di avvio sia dell'albo che della vigilanza da parte dell'organismo preposto. Resta ferma la vigente disciplina previdenziale applicabile ai promotori finanziari.
Si provvede inoltre alla revisione del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela. Viene rimessa alla Consob la disciplina delle modalità per assicurare l'introduzione di meccanismi di risoluzione stragiudiziale attraverso l'istituzione di un apposito organo i cui componenti sono da essa nominati, a partecipazione obbligatoria, in grado di assicurare la rapida, economica soluzione delle controversie, il contraddittorio tra le parti e l'effettività della tutela in assenza di maggiori oneri per la finanza pubblica.
Si prevede che l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari sia subordinata al versamento di una tassa sulle concessioni governative. Tale tassa è dovuta per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della norma.
Con delibera n. 19548 del 17 marzo 2016 la Consob ha adottato, nei propri atti regolamentari e di carattere generale, le nuove denominazioni di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (in sostituzione di promotore finanziario), consulente finanziario autonomo (in sostituzione di consulente finanziario) e albo unico dei consulenti finanziari (in sostituzione di albo unico dei promotori finanziari) prescritte dalla di stabilità per il 2016, in vigore dal 1° gennaio 2016.
In attuazione della legge di stabilità per il 2016 è stato approvato anche il cambio di denominazione dell'Organismo e dei soggetti iscritti all'albo. La nuova denominazione di APF è "Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari" in breve "OCF" e gli iscritti all'albo sono denominati consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.
Articolo
13, comma 6-bis
(Trattamenti di integrazione salariale nel settore della pesca)
Con l'approvazione dell'emendamento 13.170 (testo 2), la 1a Commissione del Senato propone, mediante l'inserimento di un comma aggiuntivo, un finanziamento per il 2017 per i trattamenti di integrazione salariale nel settore della pesca, in analogia a interventi disposti negli anni precedenti. A tal fine, si destina uno stanziamento di 17 milioni di euro per il 2017, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. Per i criteri e le modalità di determinazione dei trattamenti in oggetto, l'emendamento rinvia al D.M. 5 agosto 2016, emanato sulla base dell'art. 1, comma 307, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, che ha previsto un analogo finanziamento per il 2016, pari a 18 milioni di euro.
Articolo
13, commi 6-bis - 6-quinquies
(Accordo NAB)
L'emendamento 13.2000, approvato in sede referente, inserisce dopo
il comma 6 i commi da 6-bis a 6-quinquies relativi alla proroga fino al 16
novembre 2022 della durata dell'accordo di prestito denominato New Arrangements
to Borrow (NAB).
In particolare il comma 6-bis autorizza la Banca d'Italia a
prorogare fino al 16 novembre 2022, per un importo massimo pari a 6.898,52
milioni di diritti speciali di prelievo, la durata dell'accordo di prestito
denominato New Arrangements
to Borrow (NAB) di cui
all'articolo 2, comma 13, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Su tali
prestiti è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per
gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio
derivanti dall'esecuzione dei suddetti prestiti. Resta inoltre confermata la
garanzia dello Stato per i rischi di cui all'articolo 4 della legge 31 ottobre
2011, n. 190 concernenti la concessione da parte del Ministro dell'economia e
delle finanze alla Banca d'Italia delle garanzie per ogni eventuale rischio
connesso con i versamenti da tale istituto effettuati o che venissero
effettuati, a valere sulle sue disponibilità, in nome e per conto dello Stato.
Si ricorda che il comma 13, dell'articolo 2, del decreto-legge n. 225 del 2010, al fine di
fronteggiare la crisi finanziaria e in attuazione degli impegni internazionali
assunti in occasione del Vertice G20 di Londra 2009, del Consiglio europeo di
giugno 2009 e del Vertice G20 di Seul di novembre 2010, ha prorogato le
disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del
Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei
Paesi aderenti e ha provveduto all'estensione della linea di credito già
esistente. Conseguentemente:
a) la Banca d'Italia è stata autorizzata a svolgere
le trattative con il Fondo monetario internazionale (FMI), per la conclusione
di un accordo di prestito con lo stesso FMI, per un ammontare pari a 8,11
miliardi di euro;
b) la Banca d'Italia è stata altresì autorizzata, in
caso di richiesta di risorse finanziarie aggiuntive rispetto all'ammontare di
cui alla lettera a), a contribuire nel limite massimo complessivo di 13,53
miliardi di euro;
c) con il completamento della riforma del New Arrangements to Borrow (NAB) è stata autorizzata la confluenza dei suddetti
prestiti nello strumento di prestito NAB in aggiunta
alla linea di credito già esistente pari a 1,753 miliardi di diritti speciali
di prelievo (DSP).
Inoltre, si rammenta che i New Arrangements
to Borrow (NAB) sono
accordi di prestito multilaterali entrati in vigore nel 1998 che impegnano
decine si paesi, tra cui l'Italia, a contribuire con risorse addizionali alla
liquidità del FMI in caso di gravi pericoli per la stabilità del sistema
monetario internazionale.
I Diritti Speciali di Prelievo (DSP;
in inglese Special Drawing Rights,
SDRs) rappresentano un’attività di riserva creata nel
1969 con lo scopo di aumentare la disponibilità di risorse a disposizione del
FMI. Il valore dei DSP è determinato in base ad un
paniere di valute. Il FMI ha la facoltà di accrescere la propria liquidità per
mezzo di assegnazioni di DSP ai paesi membri in
proporzione alla quota da ciascuno sottoscritta, previa approvazione della
decisione da parte del Consiglio di Amministrazione a maggioranza dell’85% del
potere di voto.
Il comma 6-ter provvede alla copertura finanziaria degli eventuali oneri
derivanti dal comma 6-bis, valutati
in 25 milioni di euro per ciascun anno dal 2017 ai 2022. A tali oneri, in
deroga alle coperture finanziarie
previste per le attivazioni delle garanzie dello Stato di cui
all'articolo 6 della legge 31 ottobre 2011, n. 190, si provvede:
a)
per
l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 37,
comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
L'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del
2014 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, un fondo con una dotazione di 1000 milioni di euro per l'anno 2014
finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate
alle garanzie rilasciate dallo Stato.
Successivamente il citato fondo è stato rifinanziato dall'articolo 1,
comma 878, della legge n. 208 del 2015 per l'importo di 350 milioni di euro per
l'anno 2016, di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2017, di 1,7 miliardi di euro
per l'anno 2018 e di 2 miliardi di euro per l'anno 2019.
b)
per
ciascun anno dal 2018 al 2022, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
ministero.
Il comma 6-quater dispone che i rapporti derivanti dalle operazioni di cui
ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo sono regolati
mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca
d'Italia.
Il comma 6-quinquies dichiara che, per gli effetti di cui all'articolo 26
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente il fondo di riserva per le
spese obbligatorie, le spese effettuate a valere sulle risorse di cui ai comma
6-ter sono considerate spese
obbligatorie.
La qualificazione di tali spese come obbligatorie
rende possibile, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, il
trasferimento dal fondo di riserva per
le spese obbligatorie delle somme necessarie per aumentare gli stanziamenti di
spesa in esame.
Articolo 13, commi 6-bis - 6-quater
(Poverty Reduction and Growth Trust)
L'emendamento 13.2001, approvato in sede referente, inserisce dopo il
comma 6 tre ulteriori commi - da 6-bis a
6-quater) relativi alla proroga
dell'autorizzazione alla Banca d'Italia a concedere prestiti garantiti dallo
Stato a favore dei Paesi più poveri tramite il Poverty Reduction and Growth
Trust (PRGT) del FMI.
In particolare il comma 6-bis autorizza la Banca d'Italia a
prorogare il prestito, di cui al secondo periodo del comma 14 dell'articolo 2
del D.L. n. 22/2010, per un importo massimo pari a 400 milioni di diritti
speciali di prelievo (DSP) da erogare a tassi di
mercato tramite il Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT), secondo
le modalità concordate tra il Fondo Monetario Internazionale, il Ministero
dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.
In base al comma 6-ter su tali prestiti è accordata la garanzia dello Stato per il
rimborso del capitale, per gli interessi maturati. In precedenza tale garanzia
- in base al richiamato D.L. n. 22/2010 -
copriva anche eventuali rischi di
cambio.
L'ultimo comma stabilisce
che la garanzia dello Stato di cui al comma precedente sarà elencata
nell'allegato allo stato di previsione del MEF, di
cui all'articolo 31 della legge di contabilità e finanza pubblica, n. 196/2009.
Come
specificato dalla Relazione tecnica, per tali finalità non è necessario un
incremento delle risorse appostate in bilancio, in quanto il rischio di
escussione della garanzia è di fatto inesistente e mai verificatosi dato che si
tratta del FMI che beneficia dello status di creditore privilegiato e che il PRGT
dispone di riserve per una quota elevata del prestito pari a circa il 40%.
Articolo
13, commi 6-bis - 6-ter
(Partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario
internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti al
Fondo)
L'emendamento 13.2002, approvato in sede referente, inserisce dopo
il comma 6 due ulteriori commi - da 6-bis
a 6-ter - relativi alla proroga
delle disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi
del Fondo monetario internazionale (FMI) per fronteggiare gravi crisi
finanziarie dei Paesi aderenti al Fondo tramite la stipula di un accordo di
prestito bilaterale, di cui all'articolo 25, comma 6, del D.L. n. 216/2011.
Tali misure si inseriscono nel quadro della strategia complessiva volta
a rafforzare la stabilità del sistema monetario internazionale e una crescita
economica a vantaggio di tutti i paesi e i popoli ed in linea con il piano
d'azione del Vertice G20 di Hangzhou del settembre 2016. Al Vertice, dedicato
al tema "Verso un'economia mondiale innovativa, rinvigorita, interconnessa
e inclusiva", le principali economie mondiali hanno espresso la loro
determinazione ad avvalersi di tutti gli strumenti politici, monetari, di bilancio
e strutturali, per conseguire una crescita forte, sostenibile, equilibrata e
inclusiva, lanciando, a tal fine, il piano d'azione di Hangzhou.
In particolare il comma 6-bis autorizza la Banca d'Italia a
stipulare con il Fondo Monetario Internazionale un accordo di prestito
bilaterale, per un ammontare pari a 23 miliardi e 480 milioni di euro, la cui
scadenza è fissata al 31 dicembre 2019, estensibile di un anno al 31 dicembre
2020.
Il medesimo comma prevede l'attivazione in favore della Banca d'Italia
della garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi
maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio su tutte le posizioni
di credito derivanti dall'esecuzione del suddetto accordo. I rapporti derivanti
dal predetto prestito sono regolati mediante convenzione tra il MEF e la Banca d'Italia.
La stipula dell'accordo diverrà esecutivo solo dopo la concessione
della garanzia statale - come precisato dalla Relazione tecnica.
Il successivo comma 6-ter prevede che agli eventuali oneri
derivanti dall'attivazione della garanzia dello Stato per ogni possibile
rischio connesso al rimborso del capitale e degli interessi maturati, nonché al
tasso di cambio, si provveda mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo
25, comma 6, del D.L. n 216/2011, pari a 100 milioni di euro già identificate
per il prestito bilaterale del 2012 e mai utilizzate e pertanto disponibili a
seguito della scadenza del richiamato accordo. Tali
risorse sono disponibili sull'apposita contabilità speciale per la copertura
dell'eventuale escussione delle suddette garanzie, di cui all'articolo 8, comma
4, del D.L. n. 201/201.
La
Relazione tecnica precisa che il prestito bilaterale è a carico della Banca
d'Italia a valere su proprie risorse e non graverà sul bilancio dello Stato.
Riguardo
alla garanzia afferma che è da ritenere che dalla concessione di prestiti della
citata garanzia per il mancato rimborso non derivino effetti negativi in
termini di finanza pubblica, in considerazione della circostanza che il rischio
insolvibilità è pressoché nullo da parte del FMI e che questi prestiti
rappresentano una "terza linea di difesa" rispetto alle quote e ai New Arrangements
to Borrow NAB (su cui
v. supra).
Perché vengano attivati è necessario che la capacità di prestito del FMI scenda
al di sotto dei 100 miliardi di DSP e che l'accordo NAB sia attivo o senza risorse. La Relazione tecnica
afferma in conclusione che gli unici eventuali esborsi che potrebbero gravare
sul bilancio dello Stato potrebbero essere legati al versamento delle
differenze di cambio.
Articolo
14, comma 7-bis
(Proroga delle graduatorie per assunzioni nei Comuni per la ricostruzione
dopo il terremoto del 2009 in Abruzzo)
La disposizione (oggetto dell'emendamento 14.17 in sede referente) reca una proroga che è insieme una deroga, mediante novella ad una previsione recata dal decreto-legge n. 83 del 2012 (come convertito in legge).
Di quel decreto-legge,
l'articolo 67-ter, comma 5 autorizzò
- al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi sismici
verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 - il Comune
dell'Aquila e i Comuni del cratere ad assumere a tempo indeterminato (a
decorrere dall'anno 2013) complessivamente 200 unità di personale, previo
esperimento di procedure selettive pubbliche (di cui fino a 128 unità assegnate
al Comune dell'Aquila e fino a 72 unità assegnate alle aree omogenee), con
correlativo incremento della pianta organica. Dal 2021 il personale
eventualmente risultante in soprannumero è assorbito secondo le ordinarie
procedure vigenti.
Poiché la norma citata menziona procedure selettive pubbliche, trova
applicazione la previsione generale vigente (dettata dall'articolo 4, comma
4 del decreto-legge n. 101 del 2013)
circa la efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici a tempo
indeterminato (relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni
delle assunzioni), vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo
decreto-legge n. 101.
Per tale efficacia, è previsto il termine (esso stesso già oggetto di
proroga in scorsi provvedimenti) del 31 dicembre 2017.
La novella proposta dalla Commissione Affari costituzionali referente è
che tale termine sia posposto al 31
dicembre 2018, limitatamente alle graduatorie per assunzioni a tempo
indeterminato dei Comuni dell'Aquila e cratere a seguito dell'evento sismico
abruzzese del 2009.
Articolo
14, comma 9-bis
(Proroga di contratti nei Comuni dopo il terremoto del 2009 in Abruzzo)
Il comma (oggetto dell'emendamento 14.54 testo 2 in sede referente) prevede si applichino per gli anni 2017 e 2018 alcune disposizioni della legge di stabilità 2016 (ossia la legge n. 208 del 2015).
Si tratta in particolare - entro l'unico articolo di cui si compone quella legge di stabilità - dei commi 432 e 433.
Il comma 432 ha previsto che per
gli anni 2016 e
2017, i Comuni del cratere conseguente al sisma in Abruzzo dell'aprile 2009
fossero autorizzati (al fine di completare le attività di ricostruzione del
tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori) a prorogare o rinnovare,
alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati sulla
base della normativa emergenziale, in deroga alle vigenti normative in materia
di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni
pubbliche.
Alle proroghe o rinnovi dei suddetti contratti, eseguiti in deroga alla
legge, non sarebbero stati applicabili le sanzioni previste dalla normativa
vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo
indeterminato.
Il comma 433 ha aggiunto che agli oneri derivanti dall'applicazione di
tali disposizioni (quantificati sulla base delle esigenze effettive documentate
dalle amministrazioni centrali e locali preposte all'attività della
ricostruzione), si provveda mediante l'utilizzo delle somme stanziate nella
Tabella E della legge di stabilità 2014 (n. 190 del 2014), nell'ambito della
quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e
assistenza qualificata.
Il comma del quale la Commissione referente propone ora l'introduzione
fa scorrere al biennio 2017-2018 il
periodo di applicazione (che era previsto nel biennio 2016-2017) delle
disposizioni sopra ricordate.
Al contempo quantifica un limite
di spesa, rispettivamente per il Comune de L'Aquila (1,7 milioni di euro) e
per i Comuni del cratere (1,15 milioni).
Articolo
14-bis
(Copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti delle Agenzie fiscali)
Il presente articolo, proposto dalla Commissione in sede referente mediante l'approvazione dell'emendamento 14.0.9, proroga (dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017) il termine entro il quale le Agenzie fiscali possono espletare nuovi concorsi per dirigenti, previsti dall'articolo 4-bis del D.L. 78/2015. Tale articolo prevede che le agenzie fiscali possano annullare i concorsi per dirigente banditi, ma non ancora conclusi, e indire, per un corrispondente numero di posti, nuovi concorsi da concludere entro il 31 dicembre 2016 (2017, secondo quanto si propone con l'approvazione dell'emendamento in esame). Fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi per la dirigenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, i dirigenti delle stesse agenzie possono delegare a funzionari della terza area le funzioni relative agli uffici e i connessi poteri di adozione degli atti. A fronte delle responsabilità loro delegate, ai funzionari in questione viene temporaneamente attribuita una posizione organizzativa. Le risorse connesse al risparmio di spesa previsto sino all'espletamento dei concorsi banditi per la copertura dei posti dirigenziali vacanti sono utilizzate per finanziare le posizioni organizzative temporaneamente istituite, fermo restando che non meno del 15 per cento del risparmio stesso deve comunque essere destinato ad economia di bilancio.
Articolo
14-bis
(Disposizioni recante misure per il recupero dell'evasione)
L’articolo 14-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente con l'approvazione dell'emendamento 14.0.15, prevede che per il primo anno di applicazione la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute (c.d. nuovo spesometro) è effettuata su base semestrale.
Il temine per la comunicazione analitica dei dati delle fatture relative al primo semestre è prorogato dal 25 luglio al 16 settembre 2017. Per la comunicazione relativa al secondo semestre si prevede il termine del mese di febbraio 2018.
Per quanto riguarda l’adempimento relativo alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (ai sensi dell’articolo 21-bis del D.L. n. 78 del 2010) rimangono ferme le scadenze trimestrali, previste dalla norma vigente.
Si ricorda che il decreto-legge n. 193 del 2016 (articolo 4) ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi IVA l'abrogazione della comunicazione dell'elenco clienti e fornitori e l'introduzione di due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi:
- la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute;
- la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.
Nel corso della conversione del decreto è stato previsto che per il primo anno di applicazione la prima comunicazione dei dati delle fatture sarebbe stata su base semestrale, da effettuare entro il 25 luglio 2017 (comma 4). Come detto, con la norma in esame tale termine è prorogato al 16 settembre 2017 e inoltre si prevede che anche per la seconda parte del primo anno la comunicazione è su base semestrale (da effettuare entro febbraio 2018).
Il mese successivo alla scadenza trimestrale l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti le informazioni relative ai dati comunicati, segnalando eventuali incoerenze anche con riferimento ai versamenti effettuati. In tal caso il contribuente può fornire chiarimenti, segnalare eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi del ravvedimento operoso.
A favore dei soggetti in attività nel 2017 con un volume d'affari non superiore a euro 50.000 è riconosciuto un credito d'imposta di 100 euro per l'adeguamento tecnologico finalizzato all'effettuazione delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle comunicazioni IVA periodiche. La possibilità di usufruire di tale credito d'imposta è stata estesa anche a coloro che esercitano l'opzione per la fatturazione elettronica tra privati. A favore dei soggetti che esercitano l'attività di commercio al minuto (o attività simili) che optano entro il 2017 per la memorizzazione elettronica e per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri il credito è incrementato di 50 euro per un solo anno.
Sono previste specifiche sanzioni amministrative in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione delle fatture e dei dati delle liquidazioni.
Dal 1° gennaio 2017 sono eliminati alcuni adempimenti: il previgente spesometro; la comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing; la comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici situati in Paesi c.d. black list.
Si ricorda che lo spesometro, previsto dal previgente articolo 21 del D.L. n. 78 del 2010, era inizialmente strutturato come obbligo di comunicare per via telematica all'Agenzia delle entrate tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA svolte dagli operatori, purché aventi importo pari o superiore a 3.000 euro. L'eccessiva onerosità di tale adempimento ha poi indotto il legislatore a limitarne la portata (articolo 2 del D.L. 16 del 2012): dal 1° gennaio 2012, con riguardo alle sole operazioni rilevanti a fini IVA soggette all'obbligo di fatturazione, si prevedeva la comunicazione telematicamente dell'importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate nei confronti di ciascun cliente o fornitore. Per le operazioni per cui non era previsto l'obbligo di emissione della fattura, la comunicazione doveva essere effettuata solo per le operazioni di importo non inferiore a 3.600 euro, IVA inclusa.
Con la circolare n. 1/E l'Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni sulla trasmissione telematica all'Agenzia entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute valide anche per assolvere l'obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010.
[1] Termine così prorogato dall'art. 1, comma 426, della
L. 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni.
[2] Fondo istituito presso il Ministero della salute ed
inteso “alla realizzazione di un piano nazionale di implementazione
medico-sanitaria delle conoscenze e tecnologie genomiche con particolare
riguardo al sequenziamento, all'analisi e alla valorizzazione scientifica delle
sequenze genomiche della popolazione italiana”.
[3] Vale a dire, sciogliendo i riferimenti normativi:
Ø personale non dirigenziale in servizio a tempo
determinato da almeno 3 anni, anche non continuativi, o che consegua tale
requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29
settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno 3 anni, anche non
continuativi, nel quinquennio anteriore alla data del 1° gennaio 2007, che ne
faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura
concorsuale o previste da norme di legge (articolo 1, comma 519, della L.
296/2006);
Ø personale non dirigenziale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 40% di quella relativa alle cessazioni
avvenute nell'anno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del
personale, in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 519 (articolo
1, comma 526, della legge n. 296 del 2006);
Ø personale degli enti territoriali (fermo restando il
rispetto delle regole del patto di stabilità interno) non dirigenziale in
servizio a tempo determinato da almeno 3 anni, anche non continuativi, o che
consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data
del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno 3 anni, anche non
continuativi, nel quinquennio anteriore al 1° gennaio 2007, nonché del
personale impiegato in LSU, purché sia stato assunto mediante procedure
selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge (articolo 1, comma
558, della legge n. 296 del 2006);
Ø
personale di
specifiche amministrazioni ammesso alla procedura di stabilizzazione di cui
all’articolo 1, comma 526, della legge n. 296 del 2006, che consegua i
requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati
anteriormente alla data del 28 settembre 2007 (articolo 3, comma 90, lettera
a), della legge n. 244 del 2007). Il richiamato comma 526 ha ammesso la
stabilizzazione del personale non dirigenziale complessivamente corrispondente
ad una spesa pari al 40% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno
precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale, in
possesso dei requisiti di cui al precedente comma 519;
Ø personale degli enti territoriali ammessi alla procedura di stabilizzazione di cui all’ articolo 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006 in possesso dei requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007 (articolo 3, comma 90, lettera b), della legge n. 244 del 2007).
[4] Una disposizione analoga è stata prevista per il Garante per la protezione dei dati personali, dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, commi 268 e 269 della legge n. 147 del 2013).
[5] La riduzione del numero dei membri è stata stabilita nei suddetti termini dall'art. 23, comma 1, lett. g), del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
[6] Tale limite è stabilito dall'art. 16, comma 2, del D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13.
[7] Riguardo a quest'ultima, cfr. il citato art. 16 del D.L. n. 149 del 2013 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 13 del 2014), l'art. 1, comma 4, della L. 27 ottobre 2015, n. 175, ed il D.M. 27 giugno 2014, n. 82762.
[8] Per l'àmbito di tali lavoratori, cfr. l'art. 1 della L. 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni.
[9] Cfr. l'art. 3 della citata L. n. 68 del 1999, e successive modificazioni.
[10] Per la disciplina generale del libro unico del lavoro, cfr. l'art. 39 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
[11] L'eventualità dell'istituzione di sedi provinciali è disciplinata dall'art. 6 della L. 18 febbraio 1989, n. 56.
[12] Nelle graduatorie suddette sono stati inseriti i docenti precari con un servizio di 360 giorni nelle istituzioni AFAM, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali. In particolare, l’articolo 19 del DM 16 giugno 2005, con il quale è stata indetta la procedura di valutazione per la formazione delle graduatorie in questione, ha disposto che le stesse sarebbero state utilizzate per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, ai fini della copertura dei posti in organico disponibili, in subordine alla graduatoria nazionale ad esaurimento approvata con decreto direttoriale 16 ottobre 2001, e successive modifiche.
[13] Per ulteriori approfondimenti, si veda il Dossier del Servizio Studi della Camera n. 69 del 17 settembre 2013, predisposto in occasione dell’esame del D.L. 104/2013.
[14] Tale Commissione è composta da cinque componenti (nominati con atto congiunto dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati), di cui uno designato dal Primo Presidente della Corte di Cassazione, uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal Presidente della Corte dei conti. I componenti sono tutti scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali (con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata).
[15] I fondi devono essere destinati per l’1% alla stessa
FIGC, per il 6% alla Lega Nazionale professionisti serie B, per il 2% alla Lega
Pro, per l’1% alla Lega Nazionale dilettanti. Entro il 31 gennaio di ogni anno,
la FIGC presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, se nominato,
al Sottosegretario di Stato con delega per lo sport, una relazione sull’attività svolta
nell’anno precedente. Resta, invece, fermo che la ripartizione delle risorse
economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti tra
tutti i soggetti partecipanti alla competizione – da effettuare sempre in base
a quanto dispongono gli artt. 25 e 26 del d.lgs. – avviene previa deduzione
delle quote destinate alla mutualità generale e che le risorse derivanti dalla
commercializzazione dei diritti audiovisivi di natura secondaria oggetto di
autonome iniziative commerciali spettano agli organizzatori degli eventi.
[17] Con DM 17 maggio 2016, n. 257 è stato adottato l’atto di indirizzo del MIBACT per il successivo triennio.
[18] Doc. LVI, n. 4: si veda, in particolare, p. 165.
[19] Doc. XV n. 478: si veda, in particolare, pp. 11-12.
[20] L'autorizzazione di spesa è stata successivamente rideterminata dalla L. 244/2007 (articolo 2, commi 401 e 410, e articolo 3, comma 110) e dalla L. 208/2015 (articolo 1, comma 321).