Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Regolamento sull'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari - Atto del Governo 221
Riferimenti:
L N. 400 DEL 23-AGO-88   L N. 240 DEL 30-DIC-10
SCH.DEC 221/XVII     
Serie: Atti del Governo    Numero: 219
Data: 13/11/2015
Descrittori:
ABILITAZIONE PROFESSIONALE   DECRETO LEGGE 2014 0090
DOCENTI UNIVERSITARI   L 1988 0400
L 2010 0240   L 2014 0114
REGOLAMENTI     
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione


+ maggiori informazioni sul dossier
+ maggiori informazioni sugli atti di riferimento

Regolamento sull'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari

13 novembre 2015
Schede di lettura


Indice

Contenuto|Relazioni e pareri allegati|Presupposti legislativi per l’emanazione del regolamento|Incidenza sull’ordinamento giuridico|


Contenuto

Lo schema di regolamento sostituisce integralmente il regolamento di cui al DPR 222/2011 - disciplinante, ai sensi dell'art. 16, co. 2, della L. 240/2010, le procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) - che, ai sensi dell'art. 9, continuerà ad applicarsi solo alle procedure già in corso.

I motivi dell'interventoPreliminarmente, si ricorda che l'ASN attesta la qualificazione scientifica necessaria per l'accesso al ruolo dei professori universitari ordinari e associati.

Le modifiche si rendono necessarie a seguito di quanto previsto dall'art. 14, co. 3-bis, del D.L. 90/2014 (L. 114/2014) che, riprendendo in gran parte i contenuti della risoluzione 8-00064 approvata dalla VII Commissione della Camera il 18 giugno 2014, ha modificato l'art. 15, nonché alcuni dei principi generali regolatori della materia recati dall'art. 16 della già citata L. 240/2010. Al contempo, il co. 3 dell'art. 14 citato ha previsto che la revisione del regolamento dovesse precedere l'indizione della procedura di ASN per l'anno 2014, cui si sarebbe dovuto dar luogo entro il 28 febbraio 2015.

Sullo schema - deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 6 agosto 2015 - il Consiglio di Stato (CdS) ha espresso, il 22 ottobre 2015, il parere favorevole con osservazioni n. 2863/2015, allegato.
L'analisi di impatto della regolamentazione evidenzia che, trascorsi 2 anni dall'entrata in vigore del regolamento, si procederà, come stabilito dal DPCM 212/2009, ad una verifica sul grado di raggiungimento delle finalità, sui costi e sugli effetti prodotti, cui seguiranno, se necessario, interventi integrativi o correttivi.

L'art. 1 reca le definizioni utilizzate negli articoli successivi, con alcune novità di cui si darà conto infra.

 

L'oggetto proprio del regolamento è indicato all'art. 2, nei termini ante ricordati.

 

L'art. 3 dà seguito, Presentazione delle domande di partecipazione anzitutto, alla previsione di presentazione delle domande senza scadenze prefissate, con le modalità individuate nel regolamento (art. 16, co. 3, lett. d), primo periodo, L. 240/2010) (così sostituendo la previsione secondo cui le stesse devono essere presentate nel termine indicato dal decreto con cui annualmente sono indette le procedure per il conseguimento dell'ASN, e, comunque, non oltre il 30 novembre).

In particolare, dispone che le domande sono presentate durante tutto l'anno, con esclusione del mese di agosto e degli ultimi 3 mesi precedenti la scadenza biennale della commissione.

Il CdS ha osservato che l'esclusione del mese di agosto dal periodo in cui può essere presentata la domanda stride con i principi di continuità ed efficienza che regolano l'attività dei pubblici uffici.

Inoltre, l'art. 3 conferma che le domande devono essere corredate da titoli e pubblicazioni scientifiche e dal relativo elenco, con indicazione delle pubblicazioni soggette a diritti di proprietà intellettuale, specificando, però, che esse devono essere presentate esclusivamente per via telematica secondo una procedura validata dal Comitato tecnico previsto dall'art. 7, co. 5. Conferma anche la pubblicazione dell'elenco sul sito del MIUR, mentre non ne prevede più la pubblicazione sul sito dell'UE e su quello dell'università sede della procedura.

Conferma, altresì, che la consultazione delle pubblicazioni soggette a diritti di proprietà intellettuale da parte dei commissari e dei revisori esperti avviene nel rispetto della normativa vigente a tutela dell'attività editoriale e del diritto d'autore.

Al riguardo si ricorda che, il 9 ottobre 2012, il MIUR e l'Associazione italiana editori hanno firmato un accordo di collaborazione per l'utilizzo delle pubblicazioni da inviare in modalità telematica ai fini dell'ASN.

Al contempo, l'art. 3 Avvio delle procedure di ASNprevede che le procedure per il conseguimento dell'ASN sono avviate, per ciascun settore concorsuale e distintamente per la prima e la seconda fascia, con decreto direttoriale, adottato ogni due anni entro il mese di dicembre (sostanzialmente, in coincidenza con il termine di scadenza delle commissioni e la designazione di quelle nuove, di cui all'art. 6). Si conferma la pubblicazione del decreto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sui siti del MIUR, dell'UE e di tutte le università italiane, mentre scompare la previsione di pubblicazione anche nella Gazzetta ufficiale dell'UE.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 15 della L. 240/2010 ha introdotto nell'ordinamento universitario i settori concorsuali, prevedendo il loro raggruppamento in macrosettori concorsuali. Ogni settore concorsuale può essere articolato in settori scientifico-disciplinari (SSD), che sono utilizzati esclusivamente per la chiamata dei professori, per il conferimento di assegni di ricerca, per la stipula di contratti per attività di insegnamento, ovvero di contratti di ricerca a tempo determinato, e per la definizione degli ordinamenti didattici.
I settori concorsuali sono stati definiti con DM 29 luglio 2011, n. 336 e, poi, rideterminati con DM 12 giugno 2012, n. 159.
Il 10 novembre 2015, infine, è stato pubblicato sul sito del MIUR, in attesa della pubblicazione nella GU, il DM 30 ottobre 2015 n. 855 che ha ulteriormente rideterminato i settori concorsuali, specificando che, a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella GU, sono abrogati i DM 29 luglio 2011 e 12 giugno 2012. Quest'ultimo continua ad essere applicato limitatamente all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali relativi alle tornate dell'ASN 2012 e 2013.

La seconda modifica Validità dell'ASNrecepita con l'art. 3 dello schema attiene alla validità dell'ASN, ai fini della partecipazione ai procedimenti di chiamata nei ruoli di professore universitario di cui agli artt. 18 e 24, co. 5 e 6, della L. 240/2010, che passa (da 4) a 6 anni (art. 16, co. 1, L. 240/2010).

L'allungamento, in base all'art. 14, co. 3-ter, del D.L. 90/2014, riguarda anche l'ASN conseguita nelle tornate 2012 e 2013.

Si precisa, peraltro, che, le chiamate di cui all'art. 24, co. 6, citato, possono essere disposte, nei limiti della durata dell'abilitazione, fino al 31 dicembre 2017.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 24, co. 5, della L. 240/2010 riguarda il possibile passaggio dei ricercatori a tempo determinato di cui al co. 3, lett. b) (contratti triennali non rinnovabili che fanno seguito ai contratti triennali prorogabili per due anni di cui al co. 3, lett. a)) che abbiano conseguito l'ASN, nel ruolo dei professori associati, alla scadenza del contratto, previa valutazione da parte dell'università e nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione.
A sua volta, il co. 6 prevede che, fino al 31 dicembre del sesto anno successivo alla data di entrata in vigore della legge (dunque, fino al 31.12.2017), la procedura di cui al co. 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'ASN.

La terza Periodi in cui non si può presentare un'altra domandamodifica cui l'art. 3 dà seguito attiene al periodo in cui è precluso presentare una nuova domanda (art. 16, co. 3, lett. m), L. 240/2010): prevede, infatti, che il mancato conseguimento dell'ASN comporta la preclusione a presentare una nuova domanda per lo stesso settore concorsuale e per la stessa fascia, o per la fascia superiore, nel corso dei 12 mesi successivi alla data di presentazione della domanda.

Al riguardo, si ricorda che, in base all' art. 14, co. 3-ter, del D.L. 90/2014, i candidati che hanno presentato domanda, con esito negativo, per il conseguimento dell'ASN nelle tornate 2012 e 2013, potevano ripresentare la domanda a decorrere dal 1° marzo 2015.

Invece, in caso di conseguimento dell'ASN, è preclusa la presentazione di una nuova domanda, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei 48 mesi successivi allo stesso conseguimento. Al riguardo, lo schema aggiunge che tale ultima previsione riguarda anche l'ASN conseguita in base alle tornate 2012 e 2013.

Tale previsione non è contenuta tra i principi recati dall'art. 16, co. 3, della L. 240/2010.

L'art. 4 riguarda la definizione di criteri, parametri, nonché indicatori, per la Definizione di criteri, parametri, indicatori, valori-sogliavalutazione dei candidati, confermando che gli stessi sono definiti con decreto del Ministro, sentiti ANVUR e CUN (art. 16, co. 3, lett. a), L. 240/2010).

Al riguardo, si evidenzia che, benché nella norma primaria (art. 16, co. 3, lett. a), L. 240/2010) il parere di ANVUR e CUN sia stato previsto a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 90/2014, il DPR 222/2011 aveva già previsto – a seguito di una interlocuzione con il CdS in ordine allo schema di regolamento (si veda il dossier del Servizio Studi della Camera n. 320/0 del 27 giugno 2011, predisposto sull'Atto del Governo n. 320) – che il conseguente decreto fosse adottato sentiti il CUN, l'ANVUR e il CEPR (Comitato di esperti per la politica della ricerca, istituito presso il MIUR con d.lgs. 204/1998 e insediatosi, da ultimo, il 5 febbraio 2014). Di quest'ultimo, lo schema in esame non prevede più il coinvolgimento.
Conseguentemente, era stato adottato il DM 76/2012.

In base alle definizioni recate dall'art. 2 dello schema – peraltro, simili a quelle attualmente previste dal citato DM 76/2012 –, per criteri si intendono gli elementi di giudizio suscettibili di una valutazione di carattere qualitativo; per parametri si intendono gli elementi di giudizio che sono suscettibili di una quantificazione; per indicatori si intendono gli strumenti operativi mediante i quali è possibile la quantificazione dei parametri.

In particolare, l'art. 4 dà seguito alle previsioni secondo cui il decreto provvede a differenziare i criteri e i parametri (nonché gli indicatori) per funzioni e settori concorsuali (e non più per funzioni e aree disciplinari) (art. 16, co. 3, lett. a), L. 240/2010), e a stabilire il numero massimo di pubblicazioni – comunque non inferiore a 10 (e non più a 12) – che ogni candidato può presentare ai fini del conseguimento dell'ASN, anche differenziato per fascia e per area disciplinare (art. 16, co. 3, lett. b), L. 240/2010).

Sempre l'art. 4 stabilisce che, con un successivo decreto del Ministro, sono stabiliti, su proposta dell'ANVUR, sentito il CUN, i valori-soglia degli indicatori che devono essere raggiunti per conseguire l'abilitazione. Ai sensi dell'art. 9, in sede di prima applicazione questo decreto è adottato entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto volto a definire criteri, parametri e indicatori.

Infine, conferma che ogni 5 anni si procede, con la stessa procedura prevista per l'adozione, alla verifica dell'adeguatezza e della congruità di criteri, parametri, indicatori e valori-soglia (art. 16, co. 3, lett. c), primo periodo, L. 240/2010). Rispetto al DPR 222/2011, non si prevede più che la verifica sia effettuata anche tenendo conto dei risultati della valutazione delle politiche di reclutamento, di cui all'art, 5, co. 5, della L. 240/2010.

Si segnala che l'art. 16, co. 3, lett. c), secondo periodo, della L. 240/2010 prescrive che la prima verifica è effettuata dopo un biennio.

Si tratta di un aspetto sul quale si è soffermato anche il CdS, sottolineando la necessità di integrare il testo. Inoltre, il CdS ha invitato il MIUR a valutare, nell'ottica dell'economicità e della celerità dei tempi, l'effettiva necessità di prevedere un secondo decreto per la definizione dei valori-soglia.

L'art. 5 riguarda le sedi di Sedi delle proceduresvolgimento delle procedure (art. 16, co. 3, lett. o), L. 240/2010) e dispone che il MIUR, sentita la CRUI (e non più su proposta di quest'ultima) forma una lista di università aventi strutture idonee - aggiornata ogni 2 anni - nel cui ambito sono sorteggiate, per ciascun settore concorsuale, le università che ospiteranno le procedure. Peraltro, il Direttore generale competente del MIUR, su richiesta della commissione, e compatibilmente con il rispetto dei tempi della procedura, può disporre modifiche della sede. L'elenco delle sedi è inserito nel decreto con cui si avvia la procedura.

Le università così individuate assicurano le strutture e il supporto di segreteria per l'espletamento delle procedure, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, e sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ogni commissione, dei quali si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario nonché – e si tratta di una novità recata dallo schema in esame – del contributo destinato alle università non statali legalmente riconosciute.

Sebbene il riferimento alle università non statali legalmente riconosciute non sia contenuto tra i principi recati dall'art. 16, co. 3, della L. 240/2010, le stesse sono già rientrate nel sorteggio effettuato il 20 luglio 2012. Alle stesse sono conseguentemente già state destinate le risorse (v., da ultimo, DM 18 dicembre 2014, n. 906, con riferimento alla tornata 2013).

Per ogni procedura l'università nomina un responsabile del procedimento, che ne assicura il regolare svolgimento, comprese le forme di pubblicità previste dal regolamento, relative alle fasi della procedura successive alla scelta della sede.

Gli artt. 6 e 7 disciplinano i meccanismi di formazione delle commissioni esaminatrici.

In particolare, ai sensi dell'art. 6, le commissioni Commissioni esaminatricicontinuano ad essere nominate, per ciascun settore concorsuale, con decreto direttoriale, con oneri a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei, e a restare in carica per due anni. Ai membri non sono corrisposti compensi, emolumenti e indennità. Ai sensi dell'art. 9, in sede di prima applicazione questo decreto è adottato entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto volto a stabilire i valori-soglia.

Il procedimento preordinato alla formazione delle stesse commissioni è avviato con decreto direttoriale nel terzo semestre di durata delle commissioni in carica (invece che ogni due anni, nel mese di maggio), al fine di assicurare, come evidenzia la relazione illustrativa, che non vi sia soluzione di continuità.

Ogni commissione continua ad essere composta di 5 membri, ma, dando seguito alle modifiche apportate alla norma primaria (art. 16, co. 3, lett. f) e h), L. 240/2010), essi sono tutti sorteggiati all'interno di una lista di professori ordinari del settore concorsuale di riferimento delle università italiane. Viene, dunque, meno la presenza di un commissario in servizio presso università di paesi aderenti all'OCSE, diversi dall'Italia.

Inoltre, il medesimo art. 6 precisa che deve trattarsi di professori in servizio, con esclusione di quelli già in quiescenza, anche se titolari dei contratti di ricerca che prevedono l'istituzione temporanea di posti di professore straordinario (art. 1, co. 12, L. 230/2005). Tuttavia, nel caso in cui il collocamento in quiescenza intervenga durante il periodo di durata in carica della commissione, l'interessato continua a farne parte.

Al riguardo si ricorda che, nel parere interlocutorio reso sul precedente schema di regolamento  (Atto del Governo n. 372) il 25 febbraio 2011, il CdS, con riferimento alla previsione di decadenza del commissario che cessa dal servizio durante lo svolgimento dell'incarico, aveva evidenziato che la L. 240/2010 non sembrava stabilire per la partecipazione alle Commissioni di abilitazione il requisito della permanenza in servizio dei commissari, richiedendo la qualifica di professore ordinario solo quale requisito per la nomina. Il MIUR aveva conseguentemente espunto la previsione in questione.

Nella lista sono inclusi i professori che presentano domanda – esclusivamente attraverso procedura telematica validata dal Comitato tecnico di cui all'art. 7, co. 5, secondo i termini e le modalità indicate dal decreto direttoriale che avvia il procedimento –, attestando di essere stati valutati positivamente ai sensi dell'art. 6, co. 7, della L. 240/2010. Al riguardo, tuttavia, l'art. 9 prevede che tale requisito non è richiesto per il primo biennio delle procedure da avviare in base alle nuove regole.

La relazione illustrativa motiva questa previsione evidenziando che il meccanismo di valutazione non è stato ancora implementato dalle università.

Alla domanda devono essere allegati il curriculum e la documentazione concernente l'attività scientifica svolta, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio.

Si conferma che gli aspiranti commissari devono rispettare criteri, parametri e (ora) indicatori di qualificazione scientifica coerenti con quelli richiesti ai candidati all'abilitazione per la prima fascia nel settore concorsuale per il quale è stata presentata la domanda, che l'accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari è effettuato dall'ANVUR e che il curriculum dei professori presenti in ciascuna lista è reso pubblico dal MIUR per via telematica.

Qualora il numero dei professori inseriti nella lista è inferiore a 10 (non più a 8) si continua a prevedere l'integrazione della stessa, nell'ambito della quale sarà poi effettuato il sorteggio dei commissari.

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che questa previsione non era contemplata dalla L. 240/2010, ma già la relazione illustrativa dello schema di regolamento poi divenuto DPR 222/2011 aveva fatto presente che l'integrazione aveva lo scopo di rendere comunque effettivo il sorteggio nel caso in cui le candidature fossero esigue.

In particolare, si prevede che, se il numero dei professori è inferiore a 10, la lista è integrata mediante sorteggio di altri professori afferenti al macrosettore concorsuale che, all'atto della domanda, hanno manifestato la propria disponibilità a far parte di commissioni relative a settori concorsuali diversi da quello di riferimento.

Se neanche attraverso questo sorteggio si raggiunge il numero di 10 professori, la lista è ulteriormente integrata mediante sorteggio di professori (appartenenti al settore concorsuale o, se necessario, al macrosettore concorsuale) che non si sono candidati.

Non si procede al sorteggio quando il numero dei professori disponibili è pari o inferiore a quello occorrente per formare la lista.

Ovviamente, anche i professori inseriti nella lista attraverso le due ipotesi di integrazione devono possedere i medesimi requisiti previsti per i professori che si candidano a far parte della lista di ciascun settore concorsuale.

Il medesimo art. 6, dando seguito alle modifiche apportate alla norma primaria (art. 16, co. 3, lett. i), L. 240/2010), dispone che il sorteggio dei commissari deve garantire, all'interno della commissione, la rappresentanza "fin dove possibile proporzionale dei settori scientifico-disciplinari" e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun SSD, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscano ora almeno 10 (e non più 30) professori ordinari (d'ora in avanti, per comodità, "SSD 10").

Per completezza si ricorda che la norma primaria (art. 16, co. 3, lett. f), L. 240/2010) prevede la possibilità che il regolamento disciplini la graduale sostituzione dei membri della commissione, nel rispetto del principio della rappresentanza proporzionale. Si tratta di una possibilità cui lo schema in esame non ha dato seguito.

Riguardo al regime delle incompatibilità, si conferma che un commissario non può far parte contemporaneamente di più di una commissione e che di una commissione non può far parte più di un professore in servizio presso la stessa università.

A tal fine, il medesimo art. 6 precisa che i professori che, attraverso lo strumento della convenzione, risultano in servizio presso università diverse da quelle di appartenenza, con un impegno pari al 100% (art. 6, co. 11, L. 240/2010), sono considerati in servizio presso l'università di destinazione; i professori che, sempre tramite convenzioni, risultano in servizio presso enti pubblici di ricerca (art. 55, co. 1, D.L. 5/2012L. 35/2012), sono, invece, considerati in servizio presso l'università di appartenenza.

Si conferma, altresì, che un commissario non può far parte, per 3 anni dalla conclusione del mandato, di nessuna commissione per il conferimento dell'ASN, precisando, però, ora, che tale incompatibilità non si applica nell'ipotesi in cui il commissario è stato nominato per l'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali.

La relazione illustrativa fa presente che quest'ultima previsione è necessaria considerata l'esperienza di numerose commissioni "parallele" rispetto a quelle ordinarie, per la valutazione di singoli candidati ricorrenti, registrata nella tornata di ASN 2012, sottolineando che, ove non fosse prevista, si potrebbe inficiare la possibilità di svolgere il sorteggio, che - come si è visto - richiede la presenza di almeno 10 aspiranti commissari.

Si conferma, infine, che i commissari possono chiedere al proprio ateneo di essere parzialmente esentati dalla ordinaria attività didattica.

Relativamente alle dimissioni, si prevede che le stesse devono essere adeguatamente motivate e che hanno effetto a decorrere dall'adozione dell'eventuale decreto di accettazione da parte del Direttore generale competente del MIUR.

Con riferimento alla pubblicità degli atti, si prevede la pubblicazione sul sito del MIUR solo delle liste degli aspiranti commissari e dei decreti di nomina delle commissioni.

Si valuti l'opportunità di prevedere la pubblicazione sul sito del MIUR anche del decreto che dà avvio al procedimento di formazione delle commissioni (come previsto dal vigente DPR 222/2011).

L'art. 7 disciplina le Sorteggio dei commissarioperazioni di sorteggio per la formazione delle commissioni, confermando che le stesse avvengono mediante procedure informatizzate preventivamente validate da un Comitato tecnico nominato con decreto del Ministro, composto al massimo di 5 membri, che operano a titolo gratuito. Si precisa ora, però, che del Comitato fa parte obbligatoriamente almeno un membro designato dalla CRUI e almeno uno designato dal CUN.

Ai fini del sorteggio, i componenti di ciascuna lista sono, innanzitutto, collocati in ordine alfabetico e a ciascuno è attribuito un numero d'ordine: in caso di omonimia, l'ordine di priorità è definito partendo dal candidato più giovane. Si è così specificata la locuzione "sulla base della data di nascita" prevista dal DPR 222/2011, che il CdS, in sede di parere sul relativo schema, aveva già richiesto di precisare.

In seguito, al fine di garantire, per quanto possibile, la rappresentanza proporzionale dei SSD e la partecipazione di almeno un commissario per ogni SSD 10, si procede come segue:

  • qualora il numero dei SSD 10 è pari a 5 (numero dei membri della commissione), si procede al sorteggio di un commissario per ciascuno dei SSD 10;
  • qualora il numero dei SSD 10 è superiore a 5, si procede, innanzitutto, al sorteggio dei cinque SSD 10 da rappresentare e, quindi, al sorteggio di un commissario per ciascuno dei SSD 10 sorteggiati;
  • qualora il numero dei SSD 10 è inferiore a 5, si procede, innanzitutto, al sorteggio di un commissario per ciascuno dei SSD 10; per i restanti componenti, si procede, innanzitutto - se necessario -, al sorteggio dei restanti SSD da rappresentare e, poi, al sorteggio di un solo commissario per ciascuno degli ulteriori SSD sorteggiati;
  • qualora il numero dei SSD 10 è pari a 0, si procede, se necessario, al sorteggio dei SSD da rappresentare e, poi, al sorteggio di un solo commissario per ciascuno dei SSD sorteggiati.

Qualora il numero complessivo dei SSD (indipendentemente dalla consistenza) è inferiore a 5, sembrerebbe – in base agli esempi riportati nella relazione illustrativa – che si debba procedere, innanzitutto, al sorteggio di un commissario per ciascuno dei SSD; per i restanti componenti, si procede ad ulteriori sorteggi, partendo dal SSD più numeroso.

 Sembrerebbe opportuna una riformulazione più chiara di quest'ultima previsione (relativa al penultimo periodo del comma 2 dell'art. 7).

Si conferma che, entro 10 giorni dalla comunicazione per via telematica, da parte del MIUR, dell'esito del sorteggio, i commissari sorteggiati per due o più commissioni devono optare per una sola di esse. Se l'opzione non viene esercitata, la commissione di appartenenza è individuata mediante sorteggio e il medesimo commissario è sostituito nelle altre commissioni.

Si conferma, altresì, che, qualora sia necessario procedere a sostituzioni, si effettua un nuovo sorteggio, specificando, però, ora, che, per il tempo necessario alla sostituzione, è sospeso il termine dei lavori della commissione. Con riferimento ai lavori già svolti, si stabilisce che, in caso di sostituzione, sono fatti salvi i criteri, i parametri e gli indicatori già adottati dalla commissione e che le valutazioni ancora in corso all'atto della sostituzione possono essere convalidate dal nuovo commissario entro 20 giorni dalla nomina.

Il DPR 222/2011 stabilisce che sono fatti salvi gli atti della commissione prima della sostituzione, ad eccezione di quelli espressione di un giudizio tecnico-discrezionale individuale del commissario sostituito.

Per ciò che concerne il regime delle eventuali istanze di ricusazione dei commissari da parte dei candidati, si riduce il termine per la loro presentazione (da 30) a 20 giorni (decorrenti ora dalla data di presentazione della domanda), e si introduce la previsione secondo cui, in caso di accoglimento, si procede alla sostituzione del commissario ricusato limitatamente alla valutazione della domanda del candidato ricusante.

L'art. 8 disciplina i lavori delle commissioni.

In particolare, confermando che nella prima riunione ogni commissione elegge tra i propri componenti il presidente e il segretario e definisce le modalità organizzative per l'espletamento delle procedure, si Lavori delle commissioniprevede ora anche che, nella stessa riunione, la commissione – prima di accedere alle domande dei candidati – "definisce (…) i criteri, i parametri e gli indicatori (…),secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1".

Sembrerebbe, quindi, che si inserisca già nel regolamento una previsione simile a quella contenuta nell'art. 3 del citato DM 76/2012.

Occorrerebbe, peraltro, precisare meglio l'attività rimessa alla commissione.

Si ricorda, infatti, che il citato art. 3 affida alla predeterminazione della commissione, con atto motivato, la ponderazione (che deve essere equilibrata e motivata) di ciascun criterio e parametro (definiti dagli artt. 4 e 5 dello stesso DM) e l'eventuale utilizzo di ulteriori criteri e parametri più selettivi ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli.

In particolare, gli artt. 4 e 5 del DM 76/2012 stabiliscono, rispettivamente per la prima e per la seconda fascia, che la commissione si attiene nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche a criteri e parametri relativi tra l'altro, alla qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo. Per la valutazione dei titoli sono individuati diversi parametri cui la commissione deve attenersi, il primo dei quali è l'impatto della produzione scientifica complessiva, valutato sulla base di indicatori numerici specifici e delle relative regole di utilizzo (definiti negli all. A e B). In particolare, per ciascuno degli indicatori si calcola la mediana della distribuzione (ovvero, il valore di un indicatore, prescelto per ordinare una lista di soggetti, che divide la lista medesima in due parti uguali), distintamente per i professori di prima e di seconda fascia di ogni settore concorsuale.
Per alcuni settori concorsuali (individuati dall'All. A), ottengono una valutazione positiva dell'importanza e dell'impatto della produzione scientifica complessiva i candidati i cui indicatori sono superiori alla mediana in almeno due degli indicatori bibliometrici ivi individuati; per altri settori concorsuali (individuati dall'All. B), ottengono una valutazione positiva i candidati i cui indicatori sono superiori alla mediana in almeno uno degli indicatori di attività scientifica non bibliometrici ivi individuati.
Sull'argomento, si ricorda peraltro che, in risposta ad alcuni dubbi circa l'applicazione della nuova disciplina, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca aveva emanato, l'11 gennaio 2013, la circolare prot. n. 754 con la quale, ricordando che, di norma, l'abilitazione deve essere attribuita dalle commissioni esclusivamente ai candidati che soddisfino entrambe le condizioni (giudizio di merito della produzione scientifica e superamento degli indicatori di impatto della medesima produzione), è stato evidenziato che, come previsto dall'art. 6, co. 5, del DM 76/2012, le commissioni potevano discostarsi da tale regola generale dandone rigorosa motivazione, sia in sede di predeterminazione dei criteri che di giudizio finale.
Si stabiliva, infatti, che "le commissioni possono non attribuire l'abilitazione a candidati che superano le mediane prescritte per il settore di appartenenza, ma con un giudizio di merito negativo della commissione, ovvero possono attribuire l'abilitazione a candidati che, pur non avendo superato le mediane prescritte, siano stati valutati dalla commissione con un giudizio di merito estremamente positivo".

Sempre in base al testo dell'art. 8, le determinazioni della commissione sono comunicate entro due giorni al responsabile del procedimento, che ne assicura la pubblicità sul sito del MIUR (e non più anche su quello dell'università sede della procedura) per tutta la durata dei lavori. Rispetto al DPR 222/2011, il testo non precisa più che la successiva riunione della commissione può tenersi solo a partire dall'ottavo giorno successivo alla medesima pubblicazione.

Si segnala, peraltro, che, viceversa, la relazione illustrativa non solo fa riferimento alla pubblicazione unicamente sul sito dell'università (e non su quello del MIUR) ma stabilisce anche che tale pubblicità è assicurata "per almeno sette giorni prima della successiva riunione della commissione".

Al riguardo, è opportuno un chiarimento.

In materia di pareri scritti pro-veritate espressi da esperti revisori (art. 16, co. 3, lett. i), L. 240/2010), si conferma che gli stessi possono essere richiesti dalla commissione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta di uno o più commissari, e si recepisce la modifica relativa all'acquisizione obbligatoria degli stessi nel caso di candidati afferenti ad un SSD non rappresentato nella commissione.

Come Attribuzione dell'ASNprevisto dall'art. 16, co. 3, lett. a), della L. 240/2010, l'abilitazione è attribuita con motivato giudizio espresso sulla base di criteri, parametri e indicatori definiti ai sensi del DM di cui all'art. 4, co. 1, dello schema, e fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte. Si specifica però ora che, nel caso in cui il DM preveda che il possesso di adeguati indicatori dell'attività scientifica costituisce condizione necessaria per il conseguimento dell'abilitazione, la commissione può motivare il diniego di abilitazione limitatamente all'assenza di questo requisito.

Con riguardo alla formulazione del testo, occorrerebbe riferirsi, piuttosto che al "possesso di adeguati indicatori" al "raggiungimento dei valori-soglia indicati dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2".

Sempre nella formulazione del testo, sembrerebbe, inoltre, opportuno considerare anche la facoltà attribuita alla Commissione dall'art. 8, co. 1, di "definire" criteri, parametri e indicatori (v. ante).

La deliberazione di attribuzione dell'abilitazione è assunta a maggioranza dei quattro quinti dei componenti, motivando adeguatamente l'eventuale dissenso dal parere pro veritate.

Per quanto concerne i termini del Termini del procedimentoprocedimento, si prevede, anzitutto, che la valutazione deve concludersi entro 3 mesi, decorrenti dalla scadenza del bimestre solare nel corso del quale è stata presentata la domanda, e che, entro 20 giorni decorrenti dalla stessa scadenza, la commissione calcola i valori dei parametri dell'attività scientifica dei candidati interessati e li comunica agli stessi per via informatica. I medesimi candidati, nei successivi 10 giorni, possono ritirare la domanda.

La relazione illustrativa precisa, al riguardo, che, fermo restando che le domande di abilitazione possono essere presentate a ciclo continuo, il meccanismo di accorpamento delle candidature presentate in ciascun bimestre trae origine dalla necessità che i parametri dell'attività scientifica dei candidati vengano accertati nello stesso momento.
Al riguardo, il CdS ha suggerito di unificare i termini prevedendo un termine di tre mesi anche per la presa in carico delle domande da parte delle commissioni, al fine di evitare il possibile restringimento a due mesi del tempo effettivamente a disposizione della commissione per la valutazione dei candidati, a partire dai candidati che presentano la domanda dal secondo bimestre.

Si segnala, peraltro, che la relazione illustrativa prevede che i parametri sono calcolati dal Ministero, in collaborazione con il CINECA (e non dalle singole commissioni).

Anche al riguardo, è opportuno un chiarimento.

Si prevede, inoltre, che i termini indicati sono sospesi nel mese di agosto.

Anche in questo caso, il CdS ha stigmatizzato la previsione di sospensione.

Se il termine entro cui concludere la Sostituzione della commissionevalutazione non è rispettato, il competente Direttore generale del MIUR avvia (immediatamente, senza la previa attribuzione di un ulteriore termine) la procedura di sostituzione della commissione, assegnando alla nuova commissione un termine non superiore a 3 mesi per la conclusione dei lavori. Inoltre, confermando che la nuova commissione, nella prima riunione successiva alla sostituzione, può fare salvi con atto motivato gli atti compiuti dalla commissione sostituita, si specifica ora che, qualora, invece, la commissione modifichi i criteri di valutazione dei candidati, gli stessi possono ritirare la propria candidatura nei 10 giorni successivi alla pubblicazione dei nuovi criteri.

Si conferma, altresì, che le commissioni accedono per via informatica a domande, titoli, pubblicazioni e relativa documentazione, utilizzando codici di accesso attribuiti dal MIUR, che le stesse si avvalgono di strumenti telematici di lavoro collegiale, e che per ciascuna riunione sono redatti i verbali, dei quali costituiscono parte integrante i giudizi individuali e collegiali relativi ad ogni candidato, i pareri pro veritate, ove acquisiti, e le eventuali espressioni di dissenso (e non più, anche, la relazione riassuntiva dei lavori svolti). I verbali devono essere trasmessi al MIUR, tramite procedura informatica, entro 5 (e non più 15) giorni.

Quanto al regime di pubblicità, si Pubblicità degli attiprevede, anzitutto, che gli atti relativi alla procedura di abilitazione sono pubblicati sul sito del MIUR per 30 giorni (e non più 120 giorni), senza più fare riferimento esplicito anche alla pubblicazione dei giudizi individuali e dei pareri pro veritate (che, tuttavia, come si è visto, formano parte integrante dei verbali).

La relazione illustrativa motiva la riduzione del termine di pubblicazione sottolineando l'esigenza di contemperare il principio della massima pubblicità della procedura con il carattere personale dei giudizi resi dalle commissioni.
Al riguardo il CdS ha evidenziato la necessità di (almeno) raddoppiare il termine di 30 giorni.

Infine, gli elenchi nominativi dei candidati abilitati, per settore concorsuale e per fascia, restano pubblicati sul sito del MIUR per i sei anni di durata dell'abilitazione.

Dell'art. 9 si è già detto.

 

L'art. 10 prevede Entrata in vigorel'entrata in vigore del regolamento dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, in deroga all'ordinario termine della vacatio legis.

Al riguardo, il CdS ha osservato che non si ravvisano i motivi per tale deroga.

Relazioni e pareri allegati

Allo schema sono allegati: relazione illustrativa; relazione tecnica; analisi di impatto della regolamentazione; analisi tecnico-normativa; parere favorevole con osservazioni del CdS del 22 ottobre 2015.


Presupposti legislativi per l’emanazione del regolamento


Legge di autorizzazione

Lo schema di regolamento è emanato sulla base dell'art. 16, co. 2, della L. 240/2010 e dell'art. 14, co. 3 e 3-bis, del D.L. 90/2014 (L. 114/2014).


Procedura di emanazione

Ai sensi dell'art. 17, co. 2, della L. 400/1988, come modificato dall'art. 5 della L. 69/2009, i regolamenti di delegificazione sono adottati con DPR, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.


Incidenza sull’ordinamento giuridico


Adempimenti normativi

Due DM sono previsti dall'art. 4, co. 1 e 2, e un altro DM è previsto dall'art. 7, co. 5 (si veda la sezione Contenuto). Entrambi i DM previsti dall'art. 4 possono essere aggiornati ogni 5 anni.