Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Titolo: | Proroga di termini previsti da disposizioni legislative D.L. 210/2015 ' A.C. 3513-A - Elementi per l'esame in Asseblea | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 386 Progressivo: 2 | ||||
Data: | 08/02/2016 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
8 febbraio 2016
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Indice |
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Il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, presentato dal Governo il 30 dicembre 2015 è stato approvato, con modificazioni, dalle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) della Camera dei deputati il 4 febbraio 2016.
Nel presente dossier le modifiche e integrazioni introdotte in sede referente sono evidenziale con il colore blu.
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Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioniI commi da 1 a 3 dell'articolo 1 prorogano al 31 dicembre 2016 una serie di disposizioni in materia di Assunzioni nelle p.a.assunzioni a tempo indeterminato in determinate pubbliche amministrazioni (tra cui il comparto sicurezza-difesa e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco) anche in relazione alle cessazioni verificatesi in diversi anni. Inoltre, viene prorogato alla stessa data il termine per l'utilizzo temporaneo di Segretari comunalisegretari comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica. Il comma 3-bis, introdotto dalle Commissioni riunite, proroga dal 2014 a tutto il 2016 la disposizione che limita Vigili del fuoco: accesso alle qualifichel'accesso con concorso alla qualifica di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco esclusivamente a chi già riveste la qualifica di vigile del fuoco coordinatore, tramite valutazione per soli titoli. Esso proroga altresì fino a tutto il 2016 la disposizione che limita l'accesso con concorso alla qualifica di capo reparto del medesimo Corpo esclusivamente ai capi squadra esperti con cinque anni di servizio effettivo nella qualifica, tramite valutazione per soli titoli. Si tratta in particolare della proroga di una deroga alle procedure ordinarie di accesso alle due qualifiche disposta dall'articolo 1, commi 1 e 2, del D.L. 79/2012 fino al 2013 e successivamente estesa al 2014 dal D.L. 150/2013. Il comma in esame novella tale disposizione prevedendo l'applicazione della deroga fino alla fine del 2016.
L'articolo 1, comma 4, proroga al 31 dicembre 2016 la previsione (di cui all'art. 2, co. 15, del DL 95/2012) che dispone la sospensione delle modalità di reclutamento dei Dirigenti di prima fasciadirigenti di prima fascia disciplinate dall'articolo 28-bis del D.Lgs. 165/2001 (concorso pubblico per titoli ed esami per il 50 per cento dei posti) fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni (e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015). La norma specifica che tale proroga avviene "nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 11 della legge 124/2015", di riforma della disciplina della dirigenza pubblica. L'articolo 1, comma 4-bis, inserito durante l'esame in Commissione,Personale universitario differisce (dal 31 dicembre 2015) al 30 aprile 2016 il termine per l'emanazione del DPCM con il quale devono essere stabiliti gli indirizzi per la programmazione del reclutamento del personale universitario per il triennio 2016-2018. L'art. 4 del D.Lgs. 49/2012 ha previsto la predisposizione, da parte di ciascuna università, di piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, a tempo indeterminato e determinato, indicando gli indirizzi da seguire per il primo triennio successivo alla sua entrata in vigore (2013-2015).
Il co. 5 ha previsto che, entro i sei mesi precedenti la scadenza di ciascun triennio, con DPCM, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabiliti gli indirizzi della programmazione relativi al triennio successivo.
L'articolo 1, comma 5, proroga a tutto il 2016 la deroga contenuta all'articolo 1, comma 6-septies, del D.L. 300/2006 (conv. L. 17/2007) il quale prevede che, nei confronti del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco comandati o distaccativigili del fuoco collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, gli uffici di diretta collaborazione dei ministri e gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri:
L'articolo 1, comma 6, proroga al 31 dicembre 2016 il termine a partire dal quale la promozione a dirigente superiore della Dirigenti P.S.Polizia di Stato verrà subordinata alla frequenza con profitto di un corso di aggiornamento di cui all'art. 57, comma 3 del D.Lgs. 334/2000, concernente l'aggiornamento professionale del personale direttivo e dirigenziale della Polizia di Stato. Il comma 7 proroga al 31 dicembre 2016 l'applicazione del medesimo obbligo per l'accesso alla qualifica di primo dirigente.
L'articolo 1, commi 7-bis, riapre i termini, fino al 25 aprile 2016 per la Riconoscimento valore militarepresentazione delle domande volte al riconoscimento del valor militare per i caduti, per i comuni e per le province di cui all'articolo 12 del decreto luogotenenziale n. 518 del 1945. A loro volta i successivi commi 7-ter, 7-quater e 7-quinquies definiscono la procedutra relativa alla presentazione delle domande volte al riconoscimento di cui al precedente comma 7-bis e specificano che Il riconoscimento delle qualifiche di partigiano ha effetti solo ai fini delle ricompense al valore senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L'articolo 1, Ufficiali dei carabiniericomma 8, interviene sull'articolo 2223 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 al fine di prorogare di un anno (dal 2015 al 2016) il regime transitorio concernente il collocamento in "aspettativa per riduzione quadri" per i gradi di colonnello e generale dell'Arma dei Carabinieri dei ruoli speciale e tecnico-logistico.
L'articolo 1, Personale provincecomma 9, che ha disposto la possibilità, per le province e le città metropolitane, di prorogare, per comprovate necessità, i contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2016 (con riconoscimento della medesima proroga anche alle province che non avessero rispettato il patto di stabilità interno dell'anno 2014) è stato modificato nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite (che hanno anche introdotto il nuovo comma 9-bis). In particolare, il nuovo testo del comma 9 si limita a confermare la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato per province e città metropolitane per il 2016, mentre il nuovo comma 9-bis prevede la medesima proroga per le province che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno dell'anno 2015 (in luogo del 2014).
Il comma 9-ter, lettera a), modifica il termine per le primeElezioni provinciali elezioni dei Presidenti di provincia e dei consigli provinciali successive alla legge ‘Delrio' (L. 56/2014), posticipandolo da 30 a 90 giorni dalla scadenza naturale del mandato o dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali. La lettera b) prevede l'applicazione anche in caso di elezioni successive al 2014 della disposizione in base alla quale alla scadenza naturale dei consigli provinciali, il presidente della provincia, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, e la giunta provinciale restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del nuovo presidente della provincia.
Il comma Personale province9-quater, introdotto nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite, prevede che la facoltà, per le province, di prorogare al 31 dicembre 2016 i contratti di lavoro a tempo determinato (di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo del D.L. 101/2013) per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi (nel rispetto di specifici vincoli finanziari, del patto di stabilità interno e della normativa vigente di contenimento della spesa complessiva di personale) operi anche per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto.
L'articolo 1, comma 10, per consentire la prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato già sottoscritti, prevede l'utilizzo da parte della Personale comuni calabresiregione Calabria di propri fondi per la stabilizzazione di personale cui sono interessati i comuni della regione stessa, con disapplicazione della sanzione in caso di mancato rispetto, anche per l'anno 2015 (non solo per l'anno 2014, come previsto dalla normativa previgente), del patto di stabilità interno e dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti. L'articolo 1, comma 10-bis, inserito durante l'esame in Commissione, Graduatorie docentisembrerebbe disporre, anzitutto, che la validità delle graduatorie ad esaurimento (GaE) del personale docente è prorogata (dall'a.s. 2016/2017) all'a.s. 2018/2019. Ove l'interpretazione sia corretta, nel primo periodo occorrerebbe sostituire le parole "termine per l'aggiornamento" con le parole "termine di validità" e sopprimere le parole "per il triennio successivo". Nell'interpretazione esposta, si tratterebbe di una deroga alla previsione (art. 1, co. 4, del D.L. 97/2004) in base alla quale l'aggiornamento delle GaE è effettuato con cadenza triennale, volta a prorogare la validità delle graduatorie attualmente utilizzate, senza possibilità, per quanti vi sono inclusi - ad esempio - di chiedere l'aggiornamento del punteggio o il trasferimento in altra provincia (in base al D.M. n. 235 del 1 aprile 2014, le GaE sono valide per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017). La previsione sembrerebbe finalizzata a facilitare la pianificazione dei posti da bandire nel concorso previsto dalla L. 107/2015, le cui assunzioni dovrebbero avvenire negli a.s. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.
In materia si ricorda, infatti, che la L. 107/2015 ha previsto che, fino a totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, l'accesso ai ruoli del personale docente continua ad aver luogo per il 50% dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50%, attingendo alle GaE (art. 1, co. 109, lett. c)). Ha, altresì, previsto l'indizione (che sarebbe dovuta avvenire entro il 1° dicembre 2015) di un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio (art. 1, co.114) e ha disposto che nei concorsi per l'accesso alla docenza - che sono indetti con cadenza triennale, e le cui graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'a.s. successivo a quello dell'approvazione - conseguono la nomina i candidati dichiarati vincitori che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o dei posti messi a concorso (e non più dei posti "disponibili", come precedentemente previsto) (art. 1, co. 113, lett. a) ed i)).
Conseguentemente, dispone che le graduatorie di istituto, limitatamente alla prima fascia - nella quale sono iscritti gli aspiranti inseriti nelle GaE per il medesimo posto o classe di concorso - sono aggiornate a decorrere dall'a.s. 2019/2020. Determina, pertanto, che la prima fascia delle graduatorie attualmente utilizzate (in base al DM n. 353 del 22 maggio 2014, le stesse hanno validità per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017) – rimane valida per un quinquennio. Per l'aggiornamento delle stesse graduatorie relativamente alla seconda e alla terza fascia, rimane invece ferma la previsione di aggiornamento triennale.
Il comma 10-ter, inserito durante l'esame in Commissione, Diplomi delle Istituzioni AFAMdifferisce al 31 dicembre 2017 il termine entro cui i diplomi finali rilasciati dalle Istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM) al termine dei percorsi formativi dell'ordinamento previgente alla L. 508/1999 devono essere conseguiti ai fini dell'equipollenza ai diplomi accademici di secondo livello, rilasciati dalle stesse Istituzioni in base alla normativa vigente. A tal fine, introduce nell'art. 1 della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013), dopo il comma 107, che ha sancito l'equipollenza suddetta purché i diplomi fossero stati conseguiti prima della data della sua entrata in vigore, un nuovo comma (co. 107-bis), che fa riferimento al "termine ultimo di validità ai fini dell'equipollenza". Sembrerebbe opportuno novellare il comma 107 della L. 228/2012, sostituendo alle parole "conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge" le parole "conseguiti entro il 31 dicembre 2017".
Il comma Personale comuni Umbria10-quater, introdotto nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite, integrando l'articolo 14, comma 14, del D.L. 6/1998 (che ha disciplinato specifici interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi), autorizza, per il triennio 2016-2018, la regione Umbria e i relativi comuni coinvolti (al fine di prorogare le attività tecnico-amministrative volte ad ultimare il processo di ricostruzione nelle zone terremotate dell'Umbria) a stipulare, con risorse proprie e fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, contratti di lavoro a tempo determinato per un periodo massimo di tre anni, nei limiti strettamente necessari al completamento delle predette attività di ricostruzione, nonché nel rispetto della normativa vigente in materia di limitazioni assunzionali e finanziarie e dei limiti di durata dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 81/2015 (cioè termine massimo di 36 mesi con possibilità di ulteriore contratto con durata massima di 12 mesi). Il comma Fondi pensioni p.a.10-quinques, introdotto nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite, prevede che le risorse (di cui all'articolo 74, comma 1, della L. 388/2000) destinate al finanziamento dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, nell'anno 2016 possano essere utilizzate, per un importo massimo di 214.000 euro, anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
I commi 10-sexies, 10-septies e 10-octies, inseriti durante l'esame in Commissione, concernono i contratti di ricercatore universitario a tempo determinato di "tipo b", nonché i decreti che definiscono le procedure e i criteri per l'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale. In particolare, il comma 10-octies, primo periodo, autorizza le università a Ricercatori a tempo determinatoprorogare fino al 31 dicembre 2016, con risorse a proprio carico e previo parere favorevole del dipartimento di afferenza, i contratti di ricercatore a tempo determinato di "tipo b", in scadenza prima della stessa data, ai titolari che non hanno partecipato alle procedure di abilitazione scientifica nazionale nelle tornate 2012 e 2013. Al medesimo fine, il comma 10-septies modifica la previsione (art. 24, co. 3, lett. b), L. 240/2010) secondo cui i contratti di ricercatore di "tipo b" non sono rinnovabili, stabilendo che gli stessi sono "rinnovabili non oltre il 31 dicembre 2016". Si segnala che non appare chiara la disciplina applicabile, a regime, oltre tale data. Le disposizioni sembrano collegabili alla mancata indizione delle tornate 2014 e 2015 delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, il cui conseguimento avrebbe consentito la chiamata nel ruolo di professore associato, previa valutazione positiva da parte dell'università (art. 24, co. 5, L. 240/2010).
L'art. 24, co. 3, della L. 240/2010 ha individuato due tipologie di contratti di ricerca a tempo determinato.
La prima consiste in contratti di durata triennale, prorogabili per due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte (tipo a).
La seconda consiste in contratti triennali non rinnovabili (tipo b), ed è riservata a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), oppure, che hanno usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricercaexart. 51, co. 6, dellaL. 449/1997(abrogato dall'art. 29, co. 11, lett. d), della stessa L. 240/2010, in relazione alla nuova disciplina dell'istituto dettata dall'art. 22), di borse post-dottorato (o contratti, assegni o borse analoghi in università straniere), ovvero di contratti a tempo determinato ex art. 1, co. 14, della L. 230/2005.
Il co. 5 dello stesso art. 24 prevede che nel terzo anno di questa seconda tipologia di contratto l'università, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, valuta il titolare del contratto che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. Se la valutazione ha esito positivo, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato come professore associato.
Il comma 10-octies, secondo periodo, estende la possibilità di stipulare contratti di ricercatore di "tipo b" ai titolari di assegni di ricerca conseguiti ai sensi dell'art. 22 della L. 240/2010 (considerando tali assegni equipollenti a quelli conseguiti ai sensi dell'abrogato art. 51, co. 6, della L. 449/1997). Si rimedia, così, ad una evidente incongruenza presente nel testo vigente della L. 240/2010.
Il comma 10-sexies differisce al 31 dicembre 2016 il Abilitazione scientifica nazionaletermine per l'emanazione del regolamento che definisce le modalità di espletamento delle procedure per l'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale (che doveva essere emanato prima dell'avvio della tornata 2014, da indire entro il 28 febbraio 2015). Fissa, altresì, alla medesima data il termine per la (ri)emanazione del decreto ministeriale volto a (ri)definire criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione della stessa abilitazione, termine non previsto a legislazione vigente. L'abilitazione scientifica nazionale – prevista dall'art. 16 della medesima L. 240/2010 – attesta la qualificazione scientifica necessaria per l'accesso alla prima e alla seconda fascia del ruolo dei professori. Le modalità di espletamento delle procedure sono state disciplinate con regolamento emanato con DPR 222/2011. In particolare, l'art. 3, co. 4, del DPR dispone che il mancato conseguimento dell'abilitazione preclude la partecipazione alle procedure di abilitazione indette nel biennio successivo. Con DM 76/2012 è stato, poi, emanato il regolamento con il quale sono stati definiti criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale. La prima tornata della procedura per l'abilitazione scientifica nazionale – relativa al 2012 – è stata avviata con Decreto direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012. La tornata 2013 è stata avviata con Decreto direttoriale n. 161 del 28 gennaio 2013. Il 18 giugno 2014 la VII Commissione della Camera ha poi approvato la risoluzione 8-00064, che ha impegnato il Governo a migliorare la normativa relativa all'abilitazione scientifica nazionale. E', conseguentemente, intervenuto l'art. 14 del D.L. 90/2014 (L. 114/2014) che, nelle more della revisione della disciplina, ha previsto che la tornata 2014 doveva essere indetta (entro il 28 febbraio 2015) previa revisione del DPR 222/2011, sulla base delle modifiche contestualmente introdotte nella L. 240/2010. Lo schema di regolamento di modifica del DPR 222/2011 (Atto del Governo n. 221) è stato trasmesso alle Camere il 30 ottobre 2015. Su tale schema, la VII Commissione della Camera ha espresso un parere favorevole con condizioni e osservazioni il 25 novembre 2015. Lo stesso non risulta ancora aver concluso il suo iter. Il 9 settembre 2015 l'ANVUR ha espresso il parere sullo schema di regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale. |
Proroga di termini in materia di giustiziaL'Processo amministrativo digitalearticolo 2, comma 1, proroga al 1° luglio 2016 l'entrata in vigore della obbligatorietà della firma digitale nel processo amministrativo. Il comma 2 - in vista della graduale introduzione del processo amministrativo telematico - interviene sulle norme di attuazione del Codice del processo amministrativo per prevedere una fase di sperimentazione della nuova disciplina (fino al 30 giugno 2016) presso i TAR e il Consiglio di Stato.
Il Sezioni distaccate insularicomma 2-bis – introdotto nel corso dell'esame dalle Commissioni riunite – proroga di due anni (dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018) il temporaneo ripristino, previsto dall'art. 10 del D.Lgs n. 14 del 2014, delle sezioni distaccate insulari di tribunale ad Ischia, Lipari e Portoferraio (Isola d'Elba). Viene, di conseguenza fissato al 1° gennaio 2019 il termine da cui cessa l'efficacia della disciplina provvisoria sul ripristino delle sezioni insulari. La disposizione precisa l'invarianza finanziaria per l'erario derivante dalla proroga.
Il comma 2-ter– introdotto nel corso dell'esame dalle Commissioni riunite – Patrocinio davanti alle giurisdizioni superioriinterviene sulla legge di riforma della professione forense (legge n. 247 del 2012), con particolare riferimento ai requisiti per esercitare il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori (Corte di cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Corte costituzionale, Tribunale superiore delle acque pubbliche). La disposizione consente l'iscrizione nell'albo speciale agli avvocati che, entro 4 anni dall'entrata in vigore della riforma - in luogo degli attuali 3 anni - maturino i requisiti previsti prima della riforma forense, e dunque 12 anni di esercizio della professione. Rispetto alla disposizione oggi in vigore, che richiede che tale requisito sia maturato entro il 2 febbraio 2016, l'art. 2 proroga il termine fino al 2 febbraio 2017.
L'Portale delle vendite pubblichearticolo 2-bis, introdotto dalle Commissioni riunite, proroga al 31 dicembre 2016 i termini (entrambi in scadenza il 21 febbraio 2016) per l'adozione, da parte del responsabile dei servizi automatizzati del Ministero della giustizia, delle specifiche tecniche necessarie:
Il portale delle vendite pubbliche costituisce il sito Internet unico, gestito dal Ministero della giustizia, dove deve essere data notizia di tutti gli atti esecutivi effettuati sul territorio nazionale. La pubblicazione sul portale è effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, del creditore procedente. Il portale provvede all'archiviazione e alla gestione dei dati relativi alle vendite in esso pubblicate.
L'Giudici di pacearticolo 2-ter, introdotto dalle Commissioni riunite, proroga dal 28 febbraio al 31 maggio 2018 il termine (fissato dall'art. 2, comma 1-bis, del DL 192 del 2014) entro il quale il Ministero della giustizia - adottando il decreto di modifica delle tabelle delle circoscrizioni territoriali - approva la permanenza in attività degli uffici dei giudici di pace richiesta dagli enti locali. La decisione è assunta valutate le richieste e gli impegni assunti dagli enti stessi per il mantenimento degli uffici sul loro territorio, a loro integrali spese. |
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoroL'articolo 2-quater, reca proroghe di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro Il Contributo di licenziamentocomma 1 proroga per il 2016 il periodo nel quale il contributo di licenziamento (pari al 41% del trattamento mensile iniziale dell'A.S.P.I.) erogabile in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per cause che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'A.S.P.I. intervenuti a decorrere dal 1º gennaio 2013, non è dovuto per casi specifici (quali i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto e l'interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere). Alle minori entrate derivanti dalla richiamata disposizione, pari a 38 milioni di euro, si provvede a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione. Il Contratti di solidarietàcomma 2 prevede che per i contratti di solidarietà difensivi stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.148/2015 (si tratta di uno dei decreti attuativi del cd. Jobs act - entrato in vigore il 24 settembre 2015 - che ha innovato la disciplina della materia), le cui istanze di integrazione salariale siano state presentate entro la stessa data, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale, è aumentato, per il solo anno 2016, per una durata massima di dodici mesi, nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di 50 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione (di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n.185/2008).
Il Riduzione di orario di lavoro privatocomma 3Riduzione di orario di lavoro privato modifica la specifica disciplina transitoria (valida per il settore privato, di cui all'articolo 1, comma 284, della L. 208/2015, legge di stabilità per il 2016) relativa alla trasformazione da tempo pieno a tempo parziale del rapporto di lavoro subordinato, con copertura pensionistica figurativa per la quota di retribuzione perduta e con la corresponsione al dipendente, da parte del datore di lavoro, di una somma (che non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata a contribuzione previdenziale) pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico di quest'ultimo (relativa alla prestazione lavorativa non effettuata). Più specificamente:
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Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dello sviluppo economicoL'articolo 3, Incroci giornali-TVcomma 1, proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il divieto di incroci proprietari che impedisce ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma, i quali conseguono ricavi superiori all'8% del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), e alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengono una quota superiore al 40% dei ricavi di detto settore, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani, esclusi i quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica. L'articolo 3,Sistema elettrico isole maggiori comma 2, proroga - dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2017 - il servizio di interrompibilità in favore dei grandi consumatori elettrici nelle isole maggiori (Sicilia e Sardegna); inoltre ridetermina le tariffe riducendo le quantità massime e il prezzo del servizio. Durante l'esame in sede referente, sono stati modificati i criteri con cui l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dovrà adeguare la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico. Più in particolare gli oneri di sistema vengono riferiti ora ai clienti elettrici per usi diversi da quelli domestici, mentre nell'originaria formulazione si faceva riferimento solo alle utenze connesse in alta e altissima tensione; viene inoltre esplicitamente indicata la decorrenza dell'1 gennaio 2016 per l'adeguamento della struttura delle componenti tariffarie ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura e si stabilisce che l'adeguamento stesso dovrà tener conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa, mentre nell'originaria formulazione della disposizione il criterio era riferito alla struttura degressiva della tariffa di rete. L'articolo 3, commi Gare per la distribuzione del gas2 bis-2-ter, Gare per la distribuzione del gasintrodotto in sede referente, interviene nella disciplina delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 164 del 2000 ha previsto che l'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico e che Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni, e disciplinato da contratti di servizio. Il decreto prevedeva che le concessioni in essere restassero vigenti per un periodo transitorio decorrente dal 2000 ma variamente articolato a seconda delle dimensioni e delle caratteristiche della concessione o dell'affidamento. Con l'articolo 46-bis del decreto-legge n. 159 del 2007, viene rimesso ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico e per gli affari regionali il compito di definire gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas. Si stabilisce che la gara sia bandita entro 2 anni dalla data di definizione degli ambiti territoriali. Sebbene la norma stabilisse il termine di un anno per la definizione degli ambiti ottimali, l'individuazione dei medesimi è avvenuta soltanto con il decreto ministeriale 19 gennaio 2011. Con il successivo decreto ministeriale n. 226 del 12 novembre 2011 sono stati disciplinati, sempre ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto legge n. 159 del 2007, i criteri di affidamento delle gare in questione prevedendo che in ciascun ambito territoriale i comuni individuassero una stazione appaltante e quest'ultima provvedesse ad emanare i citati bandi di gara. L'articolo 3 comma 1 del decreto ministeriale prevede che qualora il bando non sia stato pubblicato entro 15 o 18 mesi (a seconda che l'ambito comprenda o meno il comune capoluogo di provincia) dalla decorrenza dei termini fissati per i diversi gruppi di ambiti territoriali ottimali indicati dall'allegato I del medesimo decreto ministeriale, la regione, previa diffida agli enti inadempienti, provvede a bandire la gara.
Il comma 2-bis prevede rispetto alla citata disposizione del comma 1 dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 226 del 2011 ulteriori proroghe dei termini per la pubblicazione dei bandi di gara. Più in particolare si prevede una proroga pari a:
Il comma 2-ter prevede una modifica dell'articolo 4 del decreto-legge n. 69 del 2013 in particolare: la lettera a) sostituisce il secondo periodo del comma 2 che prevedeva che decorsi i termini perentori di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale n. 226 del 2011, sopra descritti, la regione avviasse la procedura di gara. La modifica in esame prevede invece che scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito assegna ulteriori sei mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. La disposizione prevede che l'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara.
la lettera b) del comma 2-ter sopprime i commi 4 e 5 dell'articolo 4, del D.L. 69/2013. Si ricorda che il comma 4 prevedeva il potere sostitutivo statale in caso di inerzia della Regione nella nomina del commissario ad acta. Tale disposizione è ormai assorbita dalla nuova formulazione del comma 2 del decreto-legge n. 69 del 2013. Il comma 5 prevede una forma di penalizzazione economica per gli enti locali nei casi in cui gli stessi non abbiano rispettato i termini per la scelta della stazione appaltante.
L'articolo 3, Sistemi di qualificazione degli installatoricomma 2-quater, introdotto in sede referente, proroga dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2016 l'attivazione, da parte delle regioni e delle province autonome, di un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili. Gli stessi soggetti, in alternativa, possono anche procedere al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
L'articolo 3, comma 2-quinquies, introdotto in sede referente, modifica una disposizione della legge di Stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) relativa al Finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva localefinanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale. Si tratta del comma 194 che ha autorizzato la spesa di 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015, per il sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, per compensare le riduzioni di spesa nel settore, ammontanti a 80 milioni di euro nel 2014. Il comma stabilisce che il finanziamento a regime serve anche a compensare anche le riduzioni di spesa relative all'anno 2015 e che dovrà essere erogato secondo i criteri e le procedure del nuovo Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, istituito dalla legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 160, lettera b), della legge n. 208 del 2015). |
Proroga dell'operatività della Scuola di dottorato Gran Sasso Science Institute (GSSI)L'articolo 3-bis, inserito durante l'esame in Commissione, Gran Sasso Science Institute (GSSI)proroga per un triennio (accademico) l'operatività della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI), istituita sperimentalmente, a decorrere dall'a.a. 2013-2014, e per un triennio (accademico), dall'art. 31-bis del D.L. 5/2012 (L. 35/2012). In base all'art. 5 del D.L. 5/2012, la Scuola GSSI - attivata dall'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) – ha lo scopo di attrarre competenze specialistiche di alto livello, mediante attività didattica post-laurea, nel campo delle scienze di base e dell'intermediazione fra ricerca e impresa (fisica, matematica e informatica, gestione dell'innovazione e dello sviluppo territoriale). In particolare, attiva corsi di dottorato di ricerca e attività di formazione post-dottorale.
Ai fini indicati, è stata autorizzata la spesa di € 12 mln per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
E' stato, altresì, previsto che, allo scadere del triennio di sperimentazione, la Scuola poteva assumere carattere di stabilità, previo reperimento delle adeguate risorse finanziarie, con apposito provvedimento legislativo; a tal fine, sono stati previsti come elementi necessari la valutazione dei risultati conseguiti, operata dall'ANVUR, e un decreto di riconoscimento e approvazione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Per il finanziamento delle attività della Scuola GSSI nel nuovo triennio, si autorizza la spesa di € 3 mlnper ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, che integra le risorse assegnate con delibera CIPE n. 76 del 6 agosto 2015. Con la delibera CIPE 76/2015 sono stati assegnati € 18 mln destinati alla copertura, in quota parte, del fabbisogno finanziario per il triennio 2016-2018 necessario a garantire la continuità dell'attività della Scuola. La medesima delibera, peraltro, prevede che il mancato conseguimento entro il 31 marzo 2016 delle condizioni normative abilitanti l'adozione del decreto di riconoscimento e approvazione del Ministro comporterà la rimodulazione, da parte del CIPE, delle risorse assegnate.
Si ricorda, inoltre, che l'art. 4 del DM 10 agosto 2015, n. 599, recante il riparto del Fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal MIUR per il 2015, ha assegnato all'INFN € 2 mln per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, al fine di assicurare il finanziamento della Scuola GSSI, quale quota di cofinanziamento dell'assegnazione finanziaria del CIPE.
Alla copertura degli oneri si provvede, per ciascun anno, quanto a € 2 mln, mediante corrispondente riduzione delle risorse relative al Fondo di finanziamento ordinario delle università (cap. 1694, MIUR) e, quanto a € 1 mln, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento degli enti di ricerca finanziati dal MIUR (cap. 7236,MIUR). Allo scadere del nuovo triennio, la Scuola potrà assumere carattere di stabilità, al verificarsi delle condizioni sopra ricordate. Ai fini indicati, si novella l'art. 31-bis del D.L. 5/2012. |
Proroga di termini in materia di competenza dei Ministeri dell'interno e della difesaL'articolo 4, Bilanci enti localicomma 1, proroga per l'anno 2016 l'applicazione della procedura che attribuisce al prefetto i poteri di impulso e sostitutivi, prima spettanti al Comitato regionale di controllo, relativi alla nomina del commissario ad acta incaricato di predisporre lo schema del bilancio di previsione degli enti locali, ovvero di provvedere all'approvazione del bilancio stesso, in caso di inadempimento dell'ente locale agli obblighi fondamentali di approvazione del bilancio di previsione e dei provvedimenti necessari al riequilibrio di bilancio. L'articolo 4,Utilizzo di risorse da parte degli enti territoriali comma 1-bis, introdotto durante l'esame presso le Commissioni riunite, proroga per l'anno 2016, la norma del D.L. 78/2015 (articolo 7, comma 2) che consente agli enti territoriali di utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione.
L'articolo 4, Rendiconti dei partiticomma 1-ter, approvato in sede referente, proroga al 15 giugno 2016 - relativamente ai soli esercizi degli anni 2013 e 2014 – il termine, fissato dalla legge n. 96 del 2012 al 15 giugno di ogni anno, entro cui i rappresentanti legali o i tesorieri dei partiti devono trasmettere alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici il rendiconto ed i relativi allegati unitamente al giudizio espresso dalla società di revisione sul rendiconto ed il verbale di approvazione dello stesso. La legge prevede l'obbligo di presentazione del rendiconto d'esercizio, entro il 15 giugno di ogni anno, a carico dei partiti o dei movimenti politici che, in alternativa:
- abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi nelle elezioni della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- abbiano percepito nel corso dell'esercizio di riferimento contributi pubblici;
- siano iscritti nel registro dei partiti politici di cui all'art. 4 del DL 149/2013;
- abbiano fruito dei benefici del 2 per mille e del regime fiscale agevolato.
E' stabilito inoltre (comma 1-quater) che, ai partiti e ai movimenti politici che non ottemperano all'obbligo di trasmissione di tali atti, nei termini previsti (quindi entro il 15 giugno di ogni anno) o in quelli eventualmente prorogati da norme di legge (il 15 giugno 2016 per gli esercizi riferiti agli anni 2013 e 2014), la Commissione applica la sanzione amministrativa di euro 200.000. Attualmente, in caso di inottemperanza alle disposizioni relative alla certificazione esterna dei rendiconti dei partiti o dell'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, qualora l'inottemperanza non venga sanata entro i termini, la Commissione dispone, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data della contestazione, la cancellazione del partito politico dal registro dei partiti politici (artt. 7 e 8 DL 149/2013).
La Commissione applica, quale sanzione amministrativa pecuniaria, la decurtazione di una quota delle somme spettanti ai partiti politici dalla destinazione volontaria del 2 per mille dell'IRPEF ai partiti che: non abbiano rispettato gli obblighi per la redazione dei rendiconti; abbiano omesso la pubblicazione nel proprio sito internet dei documenti previsti dalla legge, abbiano omesso dati ovvero abbiano dichiarato dati difformi rispetto alle scritture e ai documenti contabili; non abbiano rappresentato una o più voci del rendiconto di un partito in conformità al modello di cui all'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2; abbiano omesso di indicare, in tutto o in parte, le informazioni previste dagli allegati B e C alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, o non le abbiano rappresentate in forma corretta o veritiera, nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa. Le suddette sanzioni non possono eccedere i due terzi delle somme spettanti destinazione volontaria del 2 per mille dell'IRPEF; nell'applicazione delle sanzioni, la Commissione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi.
Si ricorda inoltre che la legge 175/2015 ha introdotto una disciplina specifica per gli anni 2013 e 2014 sulle modalità di controllo dei bilanci dei partiti, in virtù della quale non si applica, per quegli anni, la verifica della conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse, considerato che da parte della Commissione di garanzia non è stato possibile effettuare tale verifica in quell'arco temporale.
L'articolo 4, Pevenzione incendi scuolecomma 2, stabilisce che l'adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione incendi venga completato entro sei mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale previsto dall'art. 10-bis del D.L. 104/2013 (a tutt'oggi non ancora emanato) e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. L'Adeguamento alle norme antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghierearticolo 4, comma 2-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, differisce al 31 dicembre 2016 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994 (che ha approvato la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere) e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con D.M. interno 16 marzo 2012. Il termine che viene differito dal comma in esame, scaduto il 31 ottobre 2015, è la risultante di una serie di proroghe succedutesi negli anni, l'ultima delle quali operata dall'art. 4, comma 2, del D.L. 192/2014, al cui commento (contenuto nel dossier 254/3) si rinvia. L'articolo 4, Autocertificazione cittadini straniericomma 3, proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il termine per l'acquisto dell'efficacia delle disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare dichiarazioni sostitutive (le cosiddette autocertificazioni) limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. L'articolo 4,Unioni di comuni comma 4, proroga al 31 dicembre 2016 i termini - individuati dall'art. 14, comma 31-ter, del D.L. 78/2010 – entro i quali diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni. Inoltre, con una modifica introdotta in sede referente, i comuni istituiti per Fusioni di comunifusione entro il 1° gennaio 2016, sono esonerati dall'obbligo del rispetto delle disposizioni relative alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per gli enti territoriali introdotti dalla legge di stabilità 2016 (art. 1, co. 709-734, L. 208/2015). Per la copertura degli oneri finanziari, pari a 10,6 milioni per il 2016, si utilizzano le disponibilità del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti da legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.
L'articolo 4, Contabilità speciali nuove provincecomma 5, proroga di un anno, al 31 dicembre 2016, il termine per l'utilizzo delle risorse disponibili sulle contabilità speciali intestate alle tre province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, al fine di consentire l'adempimento delle obbligazioni assunte su tali risorse per gli interventi autorizzati dalle leggi istitutive delle province medesime, nonché di agevolare il flusso dei pagamenti in favore delle imprese, secondo quanto previsto dall'articolo 41-bis del D.L. n. 66/2014. L'articolo 4, Bonifica ordigni bellicicomma 6, interviene sulla data di entrata in vigore delle novelle recate al decreto legislativo n. 81 del 2008, concernente talune attività connesse alla bonifica da ordigni bellici inesplosi, specificando che le medesime decorrono trascorsi dodici mesi (anziché sei) dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro della difesa che ha definito i criteri per l'accertamento dell'idoneità delle imprese che intendono iscriversi nell'albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici. L'articolo 4,Riparto del fondo sperimentale di riequilibrio comma 6-bis, introdotto durante l'esame presso le Commissioni riunite, reca alcune disposizioni di interesse per le province per l'anno 2016. L'articolo 4, Proroga mandato COCERcomma 6-ter, attraverso due modifiche all'articolo 2257 del Codice dell'ordinamento militare prevede: la proroga, fino al 31 maggio 2017 del mandato dei componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché del consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario. Tale termine era stato da ultimo prorogato al 30 maggio 2012 dall'articolo 8, comma 1, lett. c-bis) del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14; la conclusione, entro il 15 luglio 2017, dei procedimenti elettorali per il rinnovo dei consigli di rappresentanza.
L'articolo 4, Proroga contratti AIEDcomma 6-quater proroga di un anno - dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 - un terzo dei contratti conclusi dall'Agenzia Industrie difesa ai sensi articolo 143, comma 3, del D.P.R. n. 90 del 2010. In base a tale disposizione l'Agenzia può assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non si può far fronte con il personale in servizio, e nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato, previa procedura di valutazione comparativa che accerti il possesso di un'adeguata professionalità in relazione alle funzioni da esercitare, desumibile da specifici e analitici curricula culturali e professionali.
L'Enti locali in stato di dissesto finanziarioarticolo 4-bis, introdotto durante l'esame presso le Commissioni riunite, proroga agli anni 2015, 2016 e 2017 la concessione di un contributo ad incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, finanziato con le somme non impegnate e disponibili sul capitolo 1316 "Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. La normativa vigente (D.L. n. 174/2012, articolo 3-bis, comma 1) prevede tale possibilità per gli esercizi 2012, 2013 e 2014, con delibera del dissesto finanziario nel periodo compreso tra il 4 ottobre 2007 e l'11 ottobre 2012 (data di entrata in vigore del decreto). Per gli esercizi dal 2015 al 2017, il dissesto deve essere deliberato tra il 12 ottobre 2012 e il 31 dicembre 2015. Prevenzione del terrorismo internazionaleL'articolo 4-ter proroga di un anno (al 31 gennaio 2017) il termine entro il quale il Presidente del Consiglio può richiedere all'autorità giudiziaria competente che i direttori del D.I.S. (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) o altro personale dipendente espressamente delegato siano autorizzati ai colloqui con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.
L'Conservazione dati telefonici e telematiciarticolo 4-quater, introdotto dalle Commissioni in sede referente, proroga di sei mesi la deroga alle ordinarie modalità di conservazione dei dati telefonici e telematici detenuti dagli operatori dei servizi di telecomunicazione. Modificando il recente decreto antiterrorismo (art. 4-bis del d.l. n. 7 del 2015), la disposizione prevede che fino al 30 giugno 2017 i suddetti operatori debbano conservare i dati del traffico telefonico e telematico, nonché i dati relativi alle chiamate senza risposta, in deroga a quanto previsto dal Codice della Privacy (art. 132 del d.lgs. n. 196 del 2003), che ne imporrebbe la distruzione dopo 30 mesi. Attualmente, la deroga al Codice è consentita fino al 31 dicembre 2016. La conservazione dei dati di traffico, che non riguarda dunque i contenuti delle comunicazioni, è finalizzata all'accertamento e repressione dei reati di grave allarme sociale e di terrorismo. |
Proroghe in materia di attività culturali e turismoL'Delimitazione distretti turisticiarticolo 5, comma 1, differisce il termine per la delimitazione dei distretti turistici da parte delle Regioni al 30 giugno 2016.
L'articolo 5, comma 1-bis, inserito durante l'esame in Commissione, Grande progetto Pompeistabilisce il nuovo termine del 1° gennaio 2017 a partire dal quale il Direttore generale del Grande progetto Pompei e le competenze ad esso attribuite devono confluire nella Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia che, dalla medesima data, assume la denominazione di "Soprintendenza Pompei". A legislazione vigente, la confluenza e il cambio di denominazione si sarebbero dovuti determinare il 1° gennaio 2016. Nel sito dedicato, la denominazione della Soprintendenza risulta già "Soprintendenza Pompei".
Al contempo, prevede che è assicurato fino al 31 gennaio 2019 lo svolgimento delle funzioni (oltre che del Direttore generale di progetto) della struttura di supporto, conseguentemente incrementando (da € 100.000) a € 500.000 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, il limite massimo di spesa, sempre a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza. A tal fine, novella l'art. 2, co. 5-ter, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014), che era stato aggiunto dall'art. 16, co. 1-bis), lett. b), del D.L. 78/2015 (L. 125/2015).
Per accelerare la realizzazione del Grande progetto Pompei, l'art. 1, co. da 1 a 7, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) – come modificato dall'art. 2 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014) – ha previsto la nomina di un Direttore generale di progetto, coadiuvato da una struttura di supporto, e di un Vice Direttore generale vicario. Con D.P.C.M. 27 dicembre 2013 il Generale Giovanni Nistri è stato nominato Direttore generale di progetto.
Al Direttore generale di progetto sono stati affidati specifici compiti, prevedendo che gli stessi dovessero essere svolti in stretto raccordo con la Soprintendenza, della quale rimanevano fermi compiti e attribuzioni in ordine alla gestione ordinaria del sito.
In particolare, il Direttore generale di progetto deve:
L'articolo 5-bis, inserito durante l'esame in Commissione, Museo tattile Omeroproroga per il triennio 2016-2018 il finanziamento di 500.000 euro annui volto a garantire il funzionamento del Museo tattile statale "Omero". Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa riferita agli enti culturali di cui alla L. 534/1996 (cap. 3671 dello stato di previsione del Mibact). Il finanziamento era stato disposto per il triennio 2013-2015 dall'art. 5-ter, co. 1, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013). Il Museo tattile statale "Omero" è stato istituito in Ancona con L. 452/1999. Per l'istituzione del Museo la legge aveva autorizzato una spesa di £ 300 mln nel 1998 e di £ 500 mln nel 1999, mentre per il suo funzionamento aveva autorizzato una spesa di £ 460 mln annue a decorrere dal 1999. Le risorse per il funzionamento sono allocate sul cap. 1308 dello stato di previsione del Mibac e, in base al DM n. 482300 del 28 dicembre 2015 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016 – 2018 - per il 2016 ammontano a € 42.422. |
Proroga di termini in materie di competenza del Ministro della saluteL'articolo 6, comma 1, proroga, nelle Soccorso in maremore dell'adozione del decreto interministeriale che dovrà disciplinare i contenuti dei corsi di pronto soccorso per il personale navigante marittimo, la validità dei certificati di addestramento della gente di mare in materia di soccorso sanitario, rilasciati da oltre cinque anni dalle autorità competenti. A tal fine, il provvedimento in esame prolunga di dieci mesi tale termine, portandolo a 18 mesi (fino al 26 dicembre 2016). L'articolo 6, Distribuzione farmacicomma 2, proroga di un anno, dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2017, il termine entro cui effettuare la ridefinizione del sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco. L'articolo 6,Tariffe prestazioni mediche comma 3, proroga:
L'articolo 6,Quote premiali comma 4, estende al 2015 e, con modifica introdotta in sede referente, al 2016, la possibilità che le quote premiali da attribuire alle Regioni virtuose siano utilizzate per riequilibrare, in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale, le regioni altrimenti penalizzate. La misura percentuale della quota premiale è individuata nello 0,25 per cento delle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale. L'articolo 6, Fabbisogno sanitario standardcomma 4-bis, introdotto in sede referente, proroga al 2016 l'applicazione, in tutte le regioni, dei valori di costo rilevati nelle tre regioni di riferimento Marche, Umbria e Veneto per la determinazione del fabbisogno sanitario standard di cui di cui all'articolo 27, comma 5, del D. Lgs. 68/2011. L'individuazione delle regioni di riferimento, come esplicitato dalla norma in esame, è stata deliberata dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 17 dicembre 2015. Ai fini del riparto del Fondo sanitario nazionale, ovvero della determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali, la norma conferma inoltre i criteri, relativamente al calcolo del costo medio standard per livello di assistenza e pesi per classi di età, adottati nel 2015 in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale. |
Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasportiL'articolo 7, Anticipazione del prezzo dell'appaltatorecomma 1, proroga di 7 mesi, vale a dire dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016, il termine (previsto dall'art. 8, comma 3-bis, del D.L. 192/2014) fino al quale l'anticipazione del prezzo in favore dell'appaltatore, per i contratti relativi a lavori, è elevata dal 10% al 20%. L'Risorse per infrastrutture scolastiche, protezione civile, dissesto idrogeologico e culturaarticolo 7, comma 1-bis, inserito in sede referente, detta una disposizione finalizzata a disciplinare la destinazione delle risorse non sottratte alle regioni in virtù della disapplicazione (prevista dall'art. 10, comma 12-sexiesdecies, del D.L. 192/2014) delle sanzioni (previste dal comma 462 della legge di stabilità 2013) nei confronti delle regioni che non hanno rispettato nell'anno 2014 i vincoli del patto di stabilità interno e che hanno destinato al pagamento dei debiti pregressi risultanti alla data del 31 dicembre 2012 (debiti delle regioni, diversi da quelli finanziari e sanitari, di cui all'art. 2 del D.L. 35/2013), una quota dell'obiettivo del patto di stabilità superiore al 50% dello obiettivo stesso. La norma è indirizzata alla regione Lazio, in quanto unica regione che non ha conseguito l'obiettivo posto dal patto di stabilità 2014 e la sanzione che non è stata applicata è il versamento all'erario - o comunque l'acquisizione da parte dello Stato - di risorse corrispondenti alla quota di sforamento del patto di stabilità, nel limite, come specificato dalla norma (il citato comma 12-sexiesdecies), della parte eccedente il 2% delle entrate tributarie (escluse quelle destinate alla sanità) e delle entrate per accensione di prestiti, come registrate nell'ultimo consuntivo disponibile. In base a quanto disposto dal comma in esame, le risorse citate sono utilizzate entro il 31 dicembre 2016 dalla regione per interventi e servizi nel settore delle infrastrutture scolastiche, della protezione civile, del dissesto idrogeologico, nonché del patrimonio culturale.
L'articolo 7, Esecutori di lavori pubblici comma 2, proroga di sette mesi, dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016, i termini (previsti dai commi 9-bis e 15-bis dell'art. 253 del D.Lgs. n. 163/2006) fino ai quali si applicano alcune agevolazioni transitorie rispetto al regime ordinario relativo alla dimostrazione dei requisiti degli esecutori di lavori pubblici e dei prestatori di servizi relativi ai servizi di architettura e di ingegneria ai fini, rispettivamente, della qualificazione e delle procedure di affidamento. La Esclusione automatica delle offerte anomalelettera b-bis) del comma 2, aggiunta nel corso dell'esame in sede referente, prevede la medesima proroga, vale a dire dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016, del termine (previsto dal comma 20-bis del citato art. 253) fino al quale le stazioni appaltanti possono applicare le disposizioni di cui agli articoli 122, comma 9, e 124, comma 8, che consentono l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai contratti di lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro e di servizi e forniture d'importo inferiore o pari a 100.000 euro (c.d. contratti sotto-soglia, cioè di importo inferiore alle soglie comunitarie previste dall'art. 28 del Codice). L'articolo 7,Attestazioni SOA comma 3, proroga di sette mesi, fino al 31 luglio 2016, la disciplina transitoria (di cui dall'art. 189, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 163/2006) in base alla quale, ai fini della qualificazione come contraente generale, il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa può essere sostituito dal solo possesso delle attestazioni rilasciate dalle società organismi di attestazione (SOA) per importo illimitato a seconda delle categorie di opere generali presenti nelle varie classificazioni.
L'articolo 7, comma 4, proroga di sette mesi, fino al 31 luglio 2016, la possibilità, per i contraenti generali, di documentare l'esistenza dei requisiti a mezzo copia conforme delle attestazioni SOA possedute.
Il successivo comma 4-bis, aggiunto nel corso dell'esame in sede referente, prevede la medesima proroga, vale a dire dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016, del termine (previsto dal comma 19-bis dell'art. 357 del regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblci di cui al D.P.R. 207/2010) fino al quale, ai fini della qualificazione degli esecutori dei lavori, per la dimostrazione, da parte dell'impresa, del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando. L'articolo 7, Taxi e NCC abusivicomma 5, proroga al 31 dicembre 2016 il termine per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti finalizzato ad impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. L'articolo 7, Addetti salvamento acquaticocomma 6, differisce dal 30 giugno 2014 al 31 luglio 2016 il termine entro il quale è prorogata la validità delle autorizzazioni, già rilasciate entro il 31 dicembre 2011, per lo svolgimento dei corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico e per il rilascio dei relativi brevetti. L'articolo 7, Pubblicità appalticomma 7, proroga di un anno, vale a dire al 1° gennaio 2017, il termine per l'entrata in vigore delle disposizioni (contenute nell'art. 26 del D.L. 66/2014) che – in tema di obblighi di pubblicità, relativi agli avvisi e ai bandi previsti nel Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Decreto Legislativo 163/2006, di seguito Codice) – prevedono la soppressione dell'obbligo di pubblicazione sui quotidiani per estratto del bando o dell'avviso per l'affidamento dei contratti pubblici nei settori ordinari, sopra e sotto soglia comunitaria. L'articolo 7, Edilizia scolasticacommi 8, 10 e 11, prorogano, ovvero differiscono, alcuni termini in materia di edilizia scolastica. In particolare, il comma 8 proroga (dal 31 dicembre 2015) al 31 dicembre 2016 il termine per i pagamenti da parte degli enti locali, relativi ai lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali previsti dall'art. 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013). Il comma 10 proroga (dal 12 gennaio 2016) al 30 aprile 2016 il termine (fissato dall'art. 1, co.165, della L. 107/2015), entro cui gli enti beneficiari dei finanziamenti previsti da alcuni programmi di edilizia scolastica devono provvedere alla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) delle aggiudicazioni provvisorie dei relativi lavori, pena la revoca dei finanziamenti medesimi. Il comma 11 differisce (dal 31 ottobre 2015) al 29 febbraio 2016 il termine per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori straordinari di edilizia scolastica per i quali le regioni sono state autorizzate, ai sensi dell'art. 10 del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) a stipulare mutui trentennali. Tale termine, sulla base di un'integrazione apportata nel corso dell'esame in sede referente, è prorogato:
Non appare chiaro se la proroga indicata al secondo punto si applichi a tutti gli appalti sopra-soglia oppure solo a quelli di cui al punto precedente che superano la soglia.
L'articolo 7, Rete ferroviaria italianacomma 9, proroga il Contratto di programma parte servizi- 2012-2014, stipulato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), per il periodo necessario alla stipula del nuovo contratto e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.
L'articolo 7, comma 9-bis, introdotto in sede referente, proroga al 30 settembre 2017 l'incarico di Commissario della ferrovia Napoli-BariCommissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari, inclusa nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) di cui alla legge n. 443 del 2001 (cd. "legge obiettivo").L'incarico era stato conferito , dall'art. 1, comma 1, del D.L. n. 133 del 2014, per due anni, rinnovabili, all'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A.. Con il medesimo comma si modifica anche tale disposizione riferendo l'incarico all'amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.
Il comma 9-ter, introdotto in sede referente, proroga di ulteriori trenta giorni il termine di novanta giorni, previsto dall'articolo 1, comma 867, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), entro il quale il Ferrovie del Sud Estcommissario della società Ferrovie del Sud Est, è tenuto a predisporre il piano industriale. Si prevede inoltre che, entro lo stesso termine (pertanto 120 dall'insediamento del commissario) non sia possibile intraprendere azioni esecutive, anche concorsuali, ivi inclusi atti di intervento, nei confronti della società Ferrovie del Sud Est e Servizi automobilistici. I pignoramenti eventualmente eseguiti non sarebbero vincolanti per gli enti debitori e per i terzi pignorati. Tali soggetti sono autorizzati a disporre delle somme pignorate per le finalità istituzionali della società citata. Da notizie di stampa si apprende che la citata società sarebbe indebitata per 311 milioni di euro e alcuni creditori sarebbero in possesso di titoli esecutivi (in particolare si fa riferimento alla società Filben, che svolge i servizi di manutenzione ferroviaria per le FSE, a beneficio della quale sarebbero stati emessi due decreti ingiuntivi da 3,6 e 1,2 milioni di euro). La norma è pertanto diretta ad evitare l'aggredibilità, a mezzo di procedure esecutive, delle risorse messe a disposizione dalla legge di stabilità per il 2016.
L'Norme tecniche delle dighe di ritenutaarticolo 7, comma 11-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, proroga di poco più di un anno, dal 7 febbraio 2016 al 28 febbraio 2017, il termine (previsto dal comma 2-bis dell'art. 5 del D.L. 136/2004) fino al quale è possibile applicare, in alternativa alla nuova disciplina introdotta dal D.M. Infrastrutture e trasporti 26 giugno 2014 (recante "Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)", entrato in vigore il 7 agosto 2014), le precedenti normative sulla medesima materia.
Il comma 11-ter, introdotto in sede referente, proroga al 30 giugno 2016, il termine per la Revisione delle macchine agricolerevisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione, in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009. Il termine era fissato al 30 giugno 2015 dall'art. 111, comma 1, secondo periodo del Codice della Strada, mentre la stessa norma, al primo periodo, aveva previsto altresì, sempre entro il 30 giugno 2015, l'emanazione da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, di un apposito decreto ministeriale per disciplinare la revisione obbligatoria di tali veicoli. Tale decreto ministeriale è stato emanato il 20 maggio 2015 e definisce pertanto i criteri per la revisione generale periodica delle macchine agricole e operatrici. Il comma 11-quater, introdotto in sede referente, differisce al 1° gennaio 2017 l'applicazione delle disposizioni recate dell'articolo 1 comma 866 della legge di Stabilità 2016 (n. 208 del 2015) che istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo per acquisto e riqualificazione mezzi del trasporto pubblico localeFondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica o al noleggio di mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale anche per garantire l'accessibilità alle persone a mobilità ridotta. Il Fondo, ai sensi del comma 866, è alimentato dalle risorse previste dall'articolo 1, comma 83, della legge n. 147 del 2013 che, a sua volta, ha stanziato 300 milioni per il 2014 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 da destinare all'acquisto di materiale rotabile su gomma e di materiale rotabile ferroviario, nonché di vaporetti e ferry-boat destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Con la presente disposizione i fondi previsti per il 2016 rimangono destinati alle finalità previste dall'articolo 1, comma 83, mentre i criteri di assegnazione delle risorse rimangono quelli stabiliti ai sensi del comma 223 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 che rimette ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato-regioni la ripartizione delle risorse di cui al comma 83 sopra citato, sulla base di specifici criteri (migliore rapporto tra posto/km prodotti e passeggeri trasportati; condizioni di vetustà nonché classe di inquinamento degli attuali parchi veicolari; entità del cofinanziamento regionale e locale; posti/km prodotti). |
Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell'ambienteLe lettere a) e b) del Tracciabilità rifiuticomma 1 dell'articolo 8 prorogano di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2016, rispettivamente il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI e non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo, nonché il termine finale di efficacia del contratto con l'attuale concessionaria del SISTRI. La lettera b-bis), inserita nel corso dell'esame in sede referente, stabilisce che, in ogni caso, all'attuale concessionaria del SISTRI sono corrisposti - a titolo di anticipazione delle somme da versare per l'indennizzo dei costi di produzione e salvo conguaglio - 20 milioni di euro (10 milioni per ciascuno degli anni 2015-2016). La lettera in esame precisa che l'indennizzo dovrà avvenire a seguito della procedura prevista "dal periodo che precede" (cioè dal terzo periodo del citato comma 9-bis), secondo cui all'attuale società concessionaria del SISTRI è garantito l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati sino al 31 dicembre 2016, previa valutazione di congruità dell'Agenzia per l'Italia digitale, nei limiti dei contributi versati dagli operatori alla predetta data. Viene inoltre disposto che il pagamento delle somme, a titolo di anticipazione, dovrà essere effettuato dal Ministero dell'ambiente nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio entro il 31 marzo 2016 (nuovo quinto periodo del comma 9-bis dell'art. 11 del D.L. 101/2013). Nel corso dell'esame in sede referente (con una modifica alla lett. a) del comma 1) sono state altresì dimezzate le sanzioni concernenti l'omissione dell'iscrizione al SISTRI e del pagamento del contributo per l'iscrizione stessa (previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 260-bis del D.Lgs. 152/2006 e applicabili dal 1° aprile 2015). Tale riduzione opera fino al 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedure ad evidenza pubblica (bandite dalla Consip S.p.A. il 26 giugno 2015). L'articolo 8, Emissioni impianti di combustionecomma 2, proroga di un anno, vale a dire al 1° gennaio 2017, il termine a decorrere dal quale i "vecchi" grandi impianti di combustione, vale a dire quelli anteriori al 1988 che hanno ottenuto apposita esenzione e quelli anteriori al 2013 (vedi infra), devono rispettare i nuovi e più severi limiti di emissione previsti dalla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (nuovi commi 3-bis e 3-ter dell'art. 273 del D.Lgs. 152/2006, c.d. Codice dell'ambiente). La proroga non riguarda tutti gli impianti "vecchi", ma solo quelli per cui il Codice dell'ambiente ha previsto specifiche deroghe, e a condizione che siano state presentate (nei termini indicati dal comma in esame) le istanze di deroga. L'articolo 8, Rifiuti specialicomma 3, proroga di due mesi, cioè fino al 29 febbraio 2016, il termine – previsto dall'art. 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 36 del 2003 – di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg. |
Proroga di termini in materia di competenza del Ministero delle politiche agricoleL'ex-ASSI - UNIREarticolo 9 proroga al 30 giugno 2016, limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione riferite all'annualità 2015 ed alle annualità precedenti, l'autorizzazione del dirigente delegato del Ministero per le politiche agricole ad effettuare pagamenti e riscossioni utilizzando il conto di tesoreria dell'ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico. |
Proroga di termini in materia economica e finanziariaL'articolo 10, Equitaliacomma 1, proroga dal 31 dicembre 2015 al 30 giugno 2016 il termine di operatività delle vigenti disposizioni in materia di riscossione delle entrate locali, superando la scadenza a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipata avrebbero dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate. L'articolo 10, Commissioni censuariecomma 1-bis, introdotto in sede referente, proroga di sei mesi il termine entro il quale devono essere insediate le commissioni censuarie locali e centrale. Le commissioni censuarie sono insediate, anche in assenza di designazione di uno o più componenti supplenti, entro diciotto mesi (in luogo di un anno) dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 198 del 2015 (28 gennaio 2015), con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che individua una data unica di insediamento a livello nazionale. Si ricorda che la composizione, le attribuzioni e il funzionamento delle commissioni censuarie locali e centrale sono state modificate dal D.Lgs. n. 198 del 2015, in attuazione della delega fiscale (legge n. 23 del 2014). Con la circolare n. 3/E del 18 febbraio 2015 l'Agenzia delle entrate ha delineato i tratti significativi delle nuove commissioni censuarie e ha fornito le prime indicazioni operative sugli adempimenti da effettuare per l'insediamento delle medesime, anche al fine di consentire un'omogenea applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 198 del 2014. Il D.M. 27 maggio 2015, pubblicato nella G.U. del 4 giugno 2015, ha individuato i criteri per la designazione, da parte dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, dei componenti delle sezioni delle commissioni censuarie locali e centrale.
L'articolo 10, Accisa ridotta uso combustionecomma 2, proroga al 31 dicembre 2016 il termine entro il quale continuano ad applicarsi, alla produzione combinata di energia elettrica e calore, specifici coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas necessari a individuare i quantitativi di combustibile che, impiegati nei predetti impianti, possano ritenersi utilizzati per la produzione di energia elettrica e che sono dunque soggetti ad accisa agevolata.
L'articolo Incentivi per progetti di efficienza energetica10, comma 2-bis, modifica la formulazione della proroga degli incentivi previsti per progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni, non inferiori a 35.000 TEP/anno, il cui periodo di riconoscimento dei certificati bianchi termini entro il 2014, sostituendo all'originaria formulazione della norma ("per i soli anni 2015 e 2016") la dizione "sino al 31 dicembre 2016". Tale proroga è comunque riconosciuta quando il richiedente presenti, entro il 31 dicembre 2016 (nella formulazione originaria il termine era il 31 dicembre 2015) progetti in grado di produrre nuovi risparmi di energia in misura complessivamente equivalente alla soglia minima annua indicata. e rispondano a criteri di:
I Detraibilità dell'IVA per gli organismi di formazione professionalecommi da 2-ter a 2-sexies dell'articolo 10, inseriti nel corso dell'esame in sede referente, definiscono il regime di detraibilità dell'IVA in relazione alle attività svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici. In particolare il comma 2-ter, con una norma di interpretazione autentica dell'articolo 19, comma 2, primo periodo del DPR n. 633 del 1972, chiarisce che- in relazione alle attività formative svolte dai predetti organismi - l'IVA assolta sull'acquisto di beni e servizi è detraibile purché i beni e servizi acquistati con tali contributi siano utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili IVA ovvero che danno a loro volta diritto alla detrazione. Ai sensi del comma 2-quater, rimane ferma la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi da parte dei predetti organismi di formazione professionale, utilizzati nella realizzazione di attività formative per l'acquisizione di una qualifica professionale, ove detti enti abbiano percepito contributi a fondo perduto, sempre che la detrazione sia anteriore alla data di conversione in legge del provvedimento in esame e che l'imposta non sia stata considerata, dall'ente erogatore, quale spesa ammessa al finanziamento. Ai sensi del comma 2-quinques, gli enti che erogano contributi pubblici per le attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale devono tener conto, nella determinazione dei contributi, dell'IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario. Le norme in commento (comma 2-sexies) comportano maggiori oneri pari a 6 milioni di euro per l'anno 2016, 5 milioni per l'anno 2017 e 3 milioni per il 2018. Ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (articolo 189, comma 1, lettera a) del D.L. n. 185 del 2008).
L'articolo 10, Immobili p.a.comma 3, proroga per l'anno 2016 le norme di contenimento della spesa pubblica che limitano le spese per l'acquisto di mobili e arredi delle amministrazioni pubbliche, delle autorità indipendenti e della CONSOB. L'ammontare di tali spese non può essere superiore al venti per cento della spesa sostenuta in media negli anni precedenti. Fanno eccezione le spese per mobili e arredi destinati ad uso scolastico e dei servizi per l'infanzia. Durante l'esame presso le Commissioni riunite, la norma è stata integrata per escludere da tali limiti per il 2016 gli enti locali. L'articolo 10, Consulenti finanziaricomma 4, proroga al 31 dicembre 2016 il termine per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti (consulenti finanziari), da parte dei soggetti che al 31 dicembre 2007 prestavano già tale attività, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, in attesa della riforma del settore. Si rammenta in merito che una riforma dell'attività di consulenza finanziaria è contenuta nella legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015).
L'articolo 10, Consulenze p.a.comma 5, proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il limite massimo - pari agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10 per cento – stabilito per la corresponsione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità, da parte delle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.
L'articolo 10, Canoni locazioni p.a.comma 6, estende all'anno 2016 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, nonché dalle autorità indipendenti e dalla CONSOB e utilizzati a fini istituzionali.
L'articolo 10, Federalismo demanialecomma 6-bis, introdotto in sede referente, riapre i termini della procedura di trasferimento di beni immobili dallo Stato agli enti territoriali (federalismo demaniale), prevedendo che gli enti territoriali possano fare richiesta all'Agenzia del demanio di attribuzione di tali beni, eccetto le tipologie specificamente indicate, a decorrere dall'entrata in vigore della legge in esame ed entro il termine del 31 dicembre 2016. Si ricorda che l'articolo 56-bis del D.L. n. 69 del 2013 ha previsto un nuovo meccanismo di trasferimento di beni immobili di proprietà dello Stato, demaniali e patrimoniali, a favore di comuni, province, città metropolitane e regioni che ne facciano richiesta. La procedura prevede una interlocuzione diretta tra gli enti territoriali ed Agenzia del demanio, attraverso una verifica delle effettive esigenze ovvero delle opportunità di utilizzo degli immobili.
I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno potuto presentare richiesta di acquisizione di beni immobili dello Stato dal 1° settembre 2013 fino al 30 novembre 2013.
Le procedure sono in via di conclusione ed i trasferimenti degli immobili agli enti locali sono in corso ed i dati sono in continuo aggiornamento. L'Agenzia del demanio ha comunicato la situazione complessiva al 29 gennaio 2016: sono state presentate 9367 richieste di trasferimento effettuate su tutto il territorio nazionale; a fronte delle 5648 istanze accolte, sono stati emessi 3429 provvedimenti di trasferimento. Per le restanti istanze l'Agenzia del demanio è in attesa di ricevere, da parte degli enti richiedenti, le delibere propedeutiche all'emissione del provvedimento di trasferimento. Per 3608 istanze di attribuzione è stata riscontrata l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 56-bis. In relazione a 111 istanze, di cui alcune particolarmente complesse, i pareri sono ancora in via di definizione.
Si ricorda che non possono essere trasferiti i beni in uso per finalità dello Stato o per quelle in materia di razionalizzazione degli spazi e di contenimento della spesa; i beni per i quali siano in corso procedure volte a consentirne l'uso per le medesime finalità; i beni per i quali siano in corso operazioni di valorizzazione o dismissione ai sensi dell'art. 33 D.L. 98/2011.
L'articolo 10, Croce rossa italianacomma 7, estende alle esigenze del bilancio di previsione del 2016, con riferimento all'Ente Croce Rossa Italiana, l'utilizzo di avanzi accertati e di garanzie per prestiti. Nel corso dell'esame referente, sono state inserite ulteriori disposizioni con riferimento all'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana. Il nuovo comma 7-biscomma 7-bis conferma che la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana continuano ad essere assicurati dall'Avvocatura dello Stato, come dovrà essere esplicitato nello Statuto dell'Ente, da adottarsi con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
Il nuovo comma 7-tercomma 7-ter, in conseguenza della soppressione dell'Ente strumentale, fissata al 1° gennaio 2018, modifica l'articolo 8, comma 2, decimo periodo, del D. Lgs. 178/2012, nella parte in cui viene stabilito il finanziamento annuale dell'Associazione. La norma in esame fa slittare di un anno (dal 2016 al 2017 e dal 2017 al 2018) le percentuali di decurtazione applicate al finanziamento complessivamente attribuito all'Ente e all' Associazione, come determinato sull'importo attribuito per il 2014. Sul punto si segnala che, ai fini del coordinamento formale del testo, i termini temporali di applicazione delle percentuali di decurtazione dovrebbero essere modificati anche nel corpo dell'art. 8, comma 2, quinto periodo, del D. Lgs. 178/2012.
Il comma 7-quatercomma 7-quater, dispone numerose proroghe, nonché modifiche e aggiunte letterali al testo dall'articolo 49-quater del decreto legge 69/2013. In particolare:
L'articolo 10, Finanziamenti della Banca d'Italia alle banchecomma 8, proroga ai contratti di garanzia finanziaria stipulati entro il 31 dicembre 2016, in relazione a finanziamenti forniti dalla Banca d'Italia alle banche, la speciale disciplina derogatoria - disposta dall'articolo 8, comma 30, del decreto-legge n. 201 del 2011 - concernente il regime di opponibilità della garanzia (prestata mediante cessione o pegno di credito) al debitore e al terzo. L'articolo 10, Somme in conto residui per split paymentcomma 8-bis introdotto durante l'esame presso le Commissioni riunite, proroga per il 2016 l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui nel 2015 nel bilancio dello Stato, relative all'applicazione della scissione dei pagamenti per l'IVA (split payment). La legge di stabilità per il 2015 (articolo 1, comma 629, lettera b), della legge n. 190/2014) ha previsto la scissione del pagamento dell'IVA dal pagamento del corrispettivo per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche indicate da tale norma, nello svolgimento di attività per le quali non sono soggetti passivi di IVA . Pertanto, in attuazione di tali disposizioni, le amministrazioni pubbliche acquirenti dei beni, o committenti dei servizi, effettuano il versamento IVA direttamente all'erario piuttosto che al fornitore. Come illustrato nella Relazione illustrativa dell'emendamento con il quale è stata introdotta la norma in esame, dal momento che il versamento dell'IVA avviene nel mese successivo alla transazione, si determina la necessità della proroga dell'utilizzo delle relative somme, iscritte in conto residui riferite ad operazioni perfezionate nel mese precedente, per poter procedere ai conseguenti versamenti all'entrata del bilancio dello Stato. La norma sembrerebbe interessare, dunque, le sole risorse iscritte in conto residui al 31 dicembre 2015 necessarie al versamento all'Erario nel 2016 dell'IVA divenuta esigibile a dicembre 2015, a seguito del pagamento del corrispettivo al fornitore di impegni assunti nel corso degli esercizi precedenti per acquisti di beni e servizi. Considerata la genericità della formulazione della disposizione, su tale ipotesi circa le finalità e i contenuti della disposizione sarebbe opportuno un chiarimento.
L'articolo 10, Rimodulazioni stanziamenti di autorizzazioni di spesa pluriennalicomma 8-ter e Rimodulazioni tra le missioni di spesa di ciascuno stato di previsionecomma 8-quater, introdotti durante l'esame presso le Commissioni riunite, prorogano alcune disposizioni di natura contabile che consentono alle amministrazioni statali di esercitare alcune misure di flessibilità nella gestione degli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato. In particolare, il comma 8-bis proroga all'esercizio 2017 e relativo bilancio pluriennale la possibilità – disciplinata dall'articolo 6, comma 16, del D.L. n. 95/2012 – di rimodulare, con la legge di bilancio, gli stanziamenti di competenza delle autorizzazioni di spesa pluriennale, negli anni ricompresi nel bilancio pluriennale, nel rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata. Il comma 8-ter è volto a prorogare all'esercizio finanziario 2017 e relativo bilancio pluriennale la facoltà per le Amministrazioni centrali di rimodulare le dotazioni finanziarie tra le missioni di spesa di ciascuno stato di previsione, prevista dall'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 78/2010.
L'articolo 10, Dipendenti Agenzia delle dogane e dei monoplicomma 8-quinques, introdotto in sede referente, proroga fino al 31 dicembre 2016 la disposizione che consente di superare le differenze sul piano del trattamento retributivo tra il personale delle diverse sezioni del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, utilizzando le risorse ancora disponibili stanziate dalla legge finanziaria 2008 per l'assunzione di personale nelle Agenzie fiscali. Si prevede inoltre la soppressione delle distinte Sezioni all'interno del ruolo unico del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il richiamato articolo 1, comma 9, lettera b), della legge n. 186 del 2014, stabilisce che le risorse ancora disponibili previste dall'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge n. 244 del 2007 (34 milioni per il 2008, 46 milioni per il 2009 e 62 milioni annui a decorrere dal 2010), possano essere utilizzate, oltre che per la finalità ivi prevista (assunzione di nuovo personale anche di qualifica dirigenziale), anche per il passaggio del personale tra le sezioni del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli deve inoltre definire i criteri per il passaggio del personale da una sezione all'altra, in considerazione del progressivo completamento dei processi di riorganizzazione connessi all'incorporazione dell'AAMS all'interno dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e alla soppressione dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95). Si prevede, in particolare, che ai dipendenti (ex AAMS ed ex ASSI) che transitano presso la sezione «dogane» si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale già appartenente all'Agenzia delle dogane. Ai dipendenti ex ASSI che transitano alla sezione «monopoli» si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Si segnala che da ultimo la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 990) consente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, anche per l'anno 2016 di procedere allo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne bandite al 1° gennaio 2015, al fine di coprire i posti vacanti. IlLimiti lavoro straordinario dei corpi di polizia comma 8-sexies, introdotto in sede referente, dispone la proroga all'anno 2016 dei limiti massimi stabiliti per il 2015 al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia penitenziaria, Guardia di finanza, Corpo forestale dello Stato), in attesa del decreto che definisca i medesimi limiti per il 2016. Dalla formulazione complessiva della disposizione sembrerebbe che i limiti a cui la proroga si riferisce siano quelli relativi al numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario, che ai sensi dell'art. 43, co. 13, della L. 121/2013 deve essere stabilito annualmente, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia. |
Proroga di termini relativi ad interventi emergenzialiL'articolo 11, Alluvione Sardegnacomma 1, proroga di un anno, cioè fino al 31 dicembre 2016, il termine di durata dell'incarico (affidato al Presidente dell'ANAS S.p.A.) di Commissario delegato per gli interventi di ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre 2013 in Sardegna. L'articolo 11, Terremoto Emilia-Romagnacomma 2 , dispone una ulteriore proroga del termine per l'entrata in esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili per accedere alle incentivazioni per la produzione di energia. La disposizione si applica nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012.
Il comma Terremoto Emilia-Romagna2-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, proroga di due anni, cioè dal 31 dicembre 2016 (termine fissato dall'articolo 13, comma 01, del D.L. 78/2015) al 31 dicembre 2018 il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei territori di alcune province dell'Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto.
Il successivo comma 2-ter proroga di due anni, quindi fino al 31 dicembre 2018, l'applicazione delle disposizioni (dettate dal comma 14 dell'art. 10 del D.L. 83/2012) secondo cui, sulla base di apposita convenzione, Fintecna o società da questa interamente controllata assicura alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto il supporto necessario per le attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Viene altresì estesa di due anni l'applicabilità della conseguente copertura finanziaria (quantificata nel limite di 2 milioni di euro annui) a valere sulle risorse disponibili nelle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni colpite. L'articolo 11, Emergenza rifiuti Campaniacomma 3, proroga di un anno, vale a dire fino al 31 dicembre 2016, l'Unità Tecnica-Amministrativa (UTA) - istituita dall'art. 15 dell'ordinanza del Presidente dei Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 - al fine di completare le attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania.
L'Stabilimento Stoppani (Genova)articolo 11, comma 3-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, differisce dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 gli effetti dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 2006, che reca disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza, determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova, in conseguenza della presenza di cromo esavalente ubicato all'interno del medesimo stabilimento. Il termine del 31 dicembre 2015, che viene differito, è stato fissato dall'art. 9, comma 4-quinquies, del D.L. 192/2014. Nel commento del comma 4-quinquies (contenuto nel dossier relativo al D.L. 192/2014) si trova una ricostruzione della normativa emergenziale adottata con riferimento allo stabilimento in questione. Recenti informazioni sullo stato dei lavori in corso nel sito inquinato di interesse nazionale (SIN) di "Cogoleto-Stoppani" sono state fornite, il 3 novembre scorso, dal Ministro dell'ambiente in risposta all'interrogazione 4/09265.
Il Emergenza rifiuti Campaniacomma 3-ter, inserito nel corso dell'esame in sede referente, detta disposizioni finalizzate a garantire lo svolgimento di attività di supporto tecnico ed amministrativo alla Regione Campania per l'attuazione degli interventi (previsti dal comma 1, lettera a), dell'art. 2 del D.L. 185/2015) di smaltimento, ove occorra anche attraverso la messa in sicurezza permanente in situ, dei rifiuti in deposito nei diversi siti della Regione Campania risalenti al periodo emergenziale 2000/2009. Per tale finalità viene stabilito che l'Agenzia regionale campana difesa suolo continua ad avvalersi del personale a tempo determinato attualmente in servizio, ai sensi del comma 426 della L. 190/2014 (stabilità 2015), che proroga al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale le amministrazioni possono bandire procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato per la stabilizzazione dei precari della P.A., nelle more dell'attuazione delle procedure di reclutamento previste dall'art. 9, comma 36, del D.L. 78/2010, secondo cui gli enti di nuova istituzione (non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi), nel quinquennio decorrente dalla loro istituzione, possono procedere ad assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, nel limite del 50 per cento delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, in ogni caso, nel limite complessivo del 60 per cento della dotazione organica (sono fatte tuttavia salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva).
Il comma 3-Mutui zone terremotatequater, inserito nel corso dell'esame in sede referente, proroga di un anno, vale a dire dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016, il termine entro il quale i soggetti colpiti dal sisma del maggio 2012 e da altre calamità in Emilia-Romagna e Veneto (vedi infra), che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, o ad attività economiche svolte nei medesimi edifici, ottengono, a domanda, una sospensione delle rate dei medesimi mutui in essere con banche o intermediari finanziari, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Le succitate calamità a cui si applica la disposizione in esame sono l'alluvione che ha colpito i comuni del Modenese il 17 e il 19 gennaio 2014 e gli eventi atmosferici che hanno interessato i comuni del Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014. Alla copertura degli oneri recati dal comma in esame si provvede, nel limite massimo di 500.000 euro, a valere sulle risorse disponibili nelle contabilità speciali dei Presidenti delle Regioni colpite, in qualità di Commissari delegati, istituite in seguito al sisma del maggio 2012, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati.
Il comma 3-Terra dei fuochiquinquies, inserito nel corso dell'esame in sede referente, detta disposizioni finalizzate a consentire la prosecuzione degli interventi di bonifica dei siti inquinati nella Terra dei fuochi. A tal fine viene prorogata di sette mesi, vale a dire dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016, la durata della gestione commissariale riguardante gli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica delle aree campane di Giugliano e dei Laghetti di Castelvolturno (prevista dall'art. 11 dell'O.P.C.M. 3891/2010). |
Proroga termini per Bagnoli-CoroglioBagnoliL'articolo 11-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, al comma 1 proroga di sessanta giorni il termine per l'adozione del programma di rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale del comprensorio Bagnoli - Coroglio da parte del Commissario straordinario del Governo. Il vigente art. 33, comma 10, del DL 133/2014 prevede l'adozione del programma entro dieci giorni dalla conclusione della conferenza di servizi per l'esame della proposta di programma o dalla deliberazione del Consiglio dei ministri (nel caso in cui la conferenza di servizi non raggiunga un accordo nel termine predetto per ottenere tutti gli atti di assenso e di intesa da parte delle amministrazioni competenti). Il comma 2 destina - entro trenta giorni dall'approvazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana o di stralci di detto programma relativi ad interventi urgenti o propedeutici - le risorse residue dei fondi stanziati dal Ministero dell'ambiente per il sito di "Bagnoli-Coroglio" ed erogati al Comune di Napoli, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, al finanziamento dei medesimi interventi, secondo gli indirizzi della cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio (di cui all'art. 33, comma 13, del citato D.L. 133/2014). Il comma 3 modifica in più punti il comma 12 del citato articolo 33, al fine di:
Infine, per esigenze di coordinamento con la citata soppressione della costituzione della apposita società per azioni, il comma 3 abroga il comma 13.1 e sopprime il riferimento alla medesima s.p.a, contenuto nel successivo comma 13-quater dell'articolo 33. |
Credito d'imposta per promuovere la tracciabilità delle vendite dei giornali e la modernizzazione della rete di distribuzione della stampaLStampa quotidiana e periodica'articolo 12 proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il termine a decorrere dal quale diviene obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre. Inoltre, dispone che il credito d'imposta per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori del settore, previsto originariamente per l'anno 2012 e, da ultimo, riferito all'anno 2015, è utilizzabile per l'anno 2016. |
Proroga dei lavori della Commissione MoroL'articolo 12-bis, introdotto in sede referente, proroga dal 2 ottobre 2016 fino alla fine della legislatura in corso il termine per la conclusione dei lavori della Commissione bicamerale d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro. Tale termine è fissato dalla legge istitutiva della Commissione (L. 82/2014, art. 2, co. 1) in 24 mesi dalla costituzione della Commissione (avvenuta il 2 ottobre 2014).
La Commissione ha il compito di accertare eventuali nuovi elementi, ulteriori rispetto a quelli acquisiti dalle precedenti Commissioni parlamentari di inchiesta, sul sequestro e sull'assassinio di Aldo Moro e eventuali responsabilità su tali fatti riconducibili ad apparati, strutture e organizzazioni comunque denominati ovvero a persone a essi appartenenti o appartenute. La Commissione conclude i propri lavori entro 24 mesi dalla sua costituzione e presenta al Parlamento una relazione sulle risultanze delle indagini. |
Vittime delle foibeL'articolo 12-ter, introdotto in sede referente, Domande per il titolo onorificoriapre i termini per la presentazione delle domande da parte dei congiunti delle vittime delle foibe per la concessione di un riconoscimento a titolo onorifico, che consiste in una insegna metallica con relativo diploma a firma del Presidente della Repubblica, consegnato annualmente con cerimonia collettiva. La legge n. 92/2004 - che ha fissato nella giornata del 10 febbraio il "Giorno del ricordo", quale solennità civile in memoria di tutte le vittime delle foibe - prevedeva, infatti, che le domande potevano essere inoltrate entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge (aprile 2014). La disposizione in esame, al comma 1, trasforma il termine da dieci a venti anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 92/2004. Si ricorda, in proposito che il riconoscimento a titolo onorifico ai congiunti di coloro che, dall'8 settembre 1943 al 10 febbraio 1947 in Istria, in Dalmazia o nelle province dell'attuale confine orientale, sono stati soppressi e infoibati. Agli infoibati sono assimilati, a tutti gli effetti, gli scomparsi e quanti, nello stesso periodo e nelle stesse zone, sono stati soppressi mediante annegamento, fucilazione, massacro, attentato, in qualsiasi modo perpetrati.
Il riconoscimento può essere concesso anche ai congiunti dei cittadini italiani che persero la vita dopo il 10 febbraio 1947, ed entro l'anno 1950, qualora la morte sia sopravvenuta in conseguenza di torture, deportazione e prigionia, con esclusione di coloro che sono morti in combattimento o sono stati soppressi mentre facevano volontariamente parte di formazioni non a servizio dell'Italia.
IlCommissione presso la Presidenza del Consiglio comma 2 specifica che le domande, con la relativa documentazione allegata, devono essere inviate alla Commissione istituita ad hoc presso la Presidenza del Consiglio ai sensi dell'articolo 5 della L. 92/2004, mentre attualmente tale legge si limita a stabilire che la domande siano inviate alla Presidenza del Consiglio. La Commissione è composta da dieci membri: il Presidente del Consiglio (o persona da lui delegata) che la presiede, i capi servizio degli uffici storici degli stati maggiori dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri, due rappresentanti del comitato per le onoranze ai caduti delle foibe, un esperto designato dall'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste, un esperto designato dalla Federazione delle associazioni degli esuli dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, e un funzionario del Ministero dell'interno.
Il comma 3 stabilisce che per attuare le nuove disposizioni si provveda nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. |
Ordine dei giornalistiL'articolo 12-quater, inserito durante l'esame in Commissione, Ordine dei giornalisti proroga al 31 dicembre 2016 la durata in carica dei componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e dei componenti dei Consigli regionali. La L. 69/1963, istituendo l'Ordine dei giornalisti, cui appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo, ha affidato le funzioni relative alla tenuta dell'albo, e quelle relative alla disciplina degli iscritti, per ciascuna regione o gruppo di regioni, ad un Consiglio dell'Ordine (art. 1).
I componenti di ogni consiglio regionale o interregionale restano in carica tre anni e possono essere rieletti. Qualora uno dei componenti del Consiglio venga a mancare, lo sostituisce il primo dei non eletti del rispettivo elenco. I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio (art. 7).
Al contempo, la L. 69/1963 ha istituito il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, con sede presso il Ministero della giustizia (art. 16). La disciplina relativa alla durata in carica dei membri del Consiglio nazionale è identica a quella già vista per i consigli regionali o interregionali (art. 17).
L'attuale Consiglio nazionale è stato convocato per l'insediamento per il triennio 2013-2016 il 18 giugno 2013. Dal sito del Consiglio risulta che i componenti del Consiglio nazionale eletti per il triennio 2013-2016 sono 156, equamente ripartiti fra giornalisti professionisti e giornalisti pubblicisti.
Al riguardo si ricorda che l'A.C. 3317, in corso di esame presso la VII Commissione, nel conferire una delega al Governo per la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, prevede come criterio direttivo la riduzione del numero dei componenti fino ad un massimo di 18 consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti. |
Entrata in vigoreL'articolo 13 reca la consueta clausola di vigenza del decreto-legge, che è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (il 30 dicembre 2015). |