Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative - D.L. 192/2014 - Legge 27 febbraio 2015, n. 11
Riferimenti:
L N. 11 DEL 27-FEB-15   AC N. 2803-A/XVII
AC N. 2803/XVII   DL N. 192 DEL 31-DIC-13
Serie: Progetti di legge    Numero: 254    Progressivo: 3
Data: 21/04/2015
Descrittori:
L 2015 0011   PROROGA DI TERMINI
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

Progetti di legge

 

 

 

 

Le leggi

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

 

Legge 27 febbraio 2015, n. 11

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 254/3

 

 

 

21 aprile 2015

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni

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( 066760-2233 – * st_bilancio@camera.it -  CD_bilancio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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INDICE

Schede di lettura

§  Articolo 1, commi 1-5 (Assunzioni a tempo indeterminato in pubbliche amministrazioni) 3

§  Articolo 1, comma 6 (Contratti di lavoro a tempo determinato delle province) 11

§  Articolo 1, comma 7 (Contratti di lavoro a tempo determinato dell’Agenzia italiana del farmaco) 13

§  Articolo 1, comma 8 (Concorsi per dirigenti delle Agenzie fiscali) 16

§  Articolo 1, commi 8-bis e 8-ter (Contenimento della spesa delle Agenzie fiscali) 18

§  Articolo 1, comma 9 (Assunzione di personale del ministero dei beni e delle attività culturali) 21

§  Articolo 1, comma 10 (Personale in posizione di comando o fuori ruolo dei vigili del fuoco) 23

§  Articolo 1, comma 10-bis (Accesso alla qualifica di dirigente dei vigili del fuoco) 25

§  Articolo 1, comma 11 (Gestione del dirigente delegato ai pagamenti ex ASSI – UNIRE) 26

§  Articolo 1, comma 11-bis (Trasferimento alle regioni delle funzioni statali relative al Parco nazionale dello Stelvio) 28

§  Articolo 1, comma 11-ter (Commissario liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali dei lavoratori portuali) 30

§  Articolo 1, comma 12 (Progetto formativo presso gli uffici giudiziari) 31

§  Articolo 1, comma 12-bis (Proroga dei contratti a tempo determinato delle regioni) 32

§  Articolo 1, comma 12-ter (Coordinamento operativo delle strutture regionali che compongono il Servizio nazionale di protezione civile) 33

§  Articolo 1, comma 12-quater (Controllo dei rendiconti dei partiti politici) 35

§  Articolo 2, comma 1, lett a) (Relazione alle Camere sull’assetto organizzativo dei TAR) 38

§  Articolo 2, comma 1, lett b) (Processo amministrativo digitale) 39

§  Articolo 2, comma 1-bis (Mantenimento degli uffici del giudice di pace) 40

§  Articolo 2-bis (Proroga di interventi in materia di contratti di solidarietà) 42

§  Articolo 2-ter (Proroga della disciplina transitoria per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato) 44

§  Articolo 3, comma 1 (Sintonizzatori digitali per la ricezione di programmi TV in tecnologia DVB-T2) 45

§  Articolo 3, comma 2 (Credito di imposta per interventi infrastrutturali relativi alla rete di accesso alla banda ultralarga) 48

§  Articolo 3, comma 3 (Divieto di partecipazioni incrociate tra televisioni e quotidiani) 51

§  Articolo 3, comma 3-bis (Fotovoltaico pubblico in zone colpite da calamità) 53

§  Articolo 3, commi 3-ter e 3-quater (Gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale) 54

§  Articolo 3, commi 3-quinquies e 3-sexies (Pubblicazione del valore delle immissioni di gas naturale nella rete nazionale e negli stoccaggi) 56

§  Articolo 3, comma 3-septies (Cassa integrazione straordinaria per cessazione attività) 57

§  Articolo 3-bis (Disposizioni concernenti il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese) 59

§  Articolo 4, comma 1 (Poteri sostitutivi del prefetto in caso di mancata approvazione del bilancio degli enti locali) 61

§  Articolo 4, commi 2-2-ter (Adeguamento normativa antincendi nelle strutture ricettive) 63

§  Articolo 4, comma 3 (Mantenimento delle contabilità speciali delle province di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani) 66

§  Articolo 4, comma 4 (Impiego di guardie private nel contrasto alla pirateria) 69

§  Articolo 4, comma 5 (Approvazione del bilancio di previsione delle province) 71

§  Articolo 4, comma 5-bis (Proroga delle modalità di riparto alle province del Fondo sperimentale di riequilibrio) 73

§  Articolo 4, comma 5-ter (Concorso di province e città metropolitane al contenimento della spesa pubblica) 76

§  Articolo 4, comma 5-quater (Riequilibrio finanziario enti locali) 78

§  Articolo 4, comma 6 (Operazione strade sicure) 81

§  Articolo 4, comma 6-bis (Esercizio obbligatorio in forma associata di funzioni comunali) 84

§  Articolo 4, comma 6-ter (Utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini stranieri) 86

§  Articolo 5, comma 1 (Progetti per favorire la dotazione di beni storici, culturali e ambientali e per migliorare l’attrattività turistica) 87

§  Articolo 5, commi 1-bis e 1-ter (Utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini stranieri) 88

§  Articolo 6, comma 1 (Validità degli atti adottati in assenza del parere dell’organo collegiale consultivo della scuola e elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione) 89

§  Articolo 6, comma 2 (Piano straordinario per la chiamata dei professori di seconda fascia) 91

§  Articolo 6, comma 2-bis (Assegni di ricerca) 93

§  Articolo 6, comma 3 (Alta formazione artistica musicale e coreutica) 94

§  Articolo 6, commi 4-5-bis (Differimento e proroga di termini in materia di edilizia scolastica) 96

§  Articolo 6, comma 6 (Corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici) 99

§  Articolo 6, commi 6-bis e 6-ter (Rapporti convenzionali attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo per collaboratori scolastici) 101

§  Articolo 7, comma 1 (Servizi trasfusionali) 103

§  Articolo 7, commi 2 e 2-bis (Riforma della Croce Rossa italiana) 105

§  Articolo 7, comma 3 (Remunerazione della filiera del farmaco) 109

§  Articolo 7, comma 4 (Tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera) 110

§  Articolo 7, comma 4-bis (Prescrizioni mediche in formato elettronico) 111

§  Articolo 7, comma 4-ter (Progetto pilota per il trattamento di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale) 112

§  Articolo 7, comma 4-quater (Trasferimento titolarità farmacie) 113

§  Articolo 8, comma 1 (Contrasto alle pratiche di servizio abusivo taxi e di noleggio con conducente) 115

§  Articolo 8, comma 2 (Proroga dei termini per l’appaltabilità e la cantierabilità di opere pubbliche) 117

§  Articolo 8, commi 3 e 3-bis (Anticipazione del prezzo in favore dell’appaltatore) 119

§  Articolo 8, commi 3-ter e 3-quater (Acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici) 121

§  Articolo 8, comma 4 (Accessi su strade in gestione ANAS) 123

§  Articolo 8, comma 5 (Revisione obbligatoria macchine agricole) 124

§  Articolo 8, comma 5-bis (Abilitazione all'uso delle macchine agricole) 126

§  Articolo 8, comma 6 (Adeguamento parco autoveicolare delle autoscuole) 127

§  Articolo 8, comma 7 (Contratti di programma dell’ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale) 130

§  Articolo 8, commi 8 e 9 (Attestazioni SOA) 132

§  Articolo 8, comma 10 (Aggiornamento o revisione delle concessioni autostradali) 134

§  Articolo 8, comma 10-bis (Sospensione esecuzione sfratti) 135

§  Articolo 9, comma 1 (Conferimento in discarica dei rifiuti con PCI superiore a 13.000 kJ/kg) 137

§  Articolo 9, comma 2 (Interventi di riduzione del rischio idrogeologico) 138

§  Articolo 9, comma 3 (Controllo della tracciabilità dei rifiuti) 140

§  Articolo 9, comma 4 (Depurazione delle acque reflue) 142

§  Articolo 9, comma 4-bis (Parco tecnologico stoccaggio rifiuti radioattivi) 144

§  Articolo 9, commi 4-ter e 4-quater (Attività di raccolta dei rifiuti nella regione Campania) 145

§  Articolo 9, comma 4-quinquies (Emergenza ambientale stabilimento Stoppani) 146

§  Articolo 9-bis (Proroga della Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale-IPPC) 148

§  Articolo 10, comma 1 (Attività dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006) 150

§  Articolo 10, comma 2 (Aliquota ridotta per uso combustione) 152

§  Articolo 10, comma 3 (Finanziamenti della Banca d’Italia alle banche) 153

§  Articolo 10, comma 4 (Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)) 154

§  Articolo 10, comma 4-bis (Attività creditizia delle cooperative nei confronti dei soci) 157

§  Articolo 10, comma 5 (Riduzione dei costi sostenuti dalle pubbliche amministrazioni per organi collegiali e incarichi) 159

§  Articolo 10, comma 6 (Contenimento dell’acquisto di mobilio da parte delle pubbliche amministrazioni (deroga per la scuola)) 161

§  Articolo 10, comma 7 (Riduzione dei costi delle locazioni passive per gli immobili delle pubbliche amministrazioni) 163

§  Articolo 10, comma 7-bis (Patto verticale incentivato) 165

§  Articolo 10, comma 8 (Sospensione degli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi nell’isola di Lampedusa) 167

§  Articolo 10, comma 8-bis (Dichiarazione IVA unificata) 169

§  Articolo 10, comma 9 (Aumento degli acconti IRES e IRPER e delle accise) 170

§  Articolo 10, commi 10 e 11 (Proroga di termini di natura contabile) 175

§  Articolo 10, comma 11-bis (Imposta municipale secondaria) 179

§  Articolo 10, commi 11-ter e 11-quater (Sospensione pagamento finanziamenti agevolati sisma in Emilia) 181

§  Articolo 10, comma 12 (Ferrovie dello Stato S.p.A.) 183

§  Articolo 10, comma 12-bis (Finanziamento CONSIP per il programma di razionalizzazione degli acquisti della P.A.) 185

§  Articolo 10, commi 12-ter e 12-quater (Centri di assistenza fiscale) 189

§  Articolo 10, comma 12-quinquies (Rateazione dei debiti fiscali) 191

§  Articolo 10, commi 12-sexies e 12-septies (Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare) 193

§  Articolo 10, comma 12-octies (Incentivi fiscali per il rientro dei cittadini comunitari già residenti in Italia) 194

§  Articolo 10, comma 12-novies (Credito di imposta assunzioni nel Mezzogiorno) 196

§  Articolo 10, comma 12-decies (Esclusione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno da parte del comune de L’Aquila) 197

§  Articolo 10, comma 12-undecies (Regime fiscale a favore della imprenditorialità giovanile) 198

§  Articolo 10, comma 12-duodecies (Quota comuni su evasione fiscale) 200

§  Articolo 10, comma 12-terdecies (Termini per la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità dei comuni che gestiscono funzioni e servizi in forma associata) 202

§  Articolo 10, comma 12-quaterdecies (Termini di contestazione nella procedura di rientro di capitali) 203

§  Articolo 10, comma 12-quinquiesdecies (Tassa sui rifiuti - TARI) 206

§  Articolo 10, commi 12-sexiesdecies, 12-duodevicies e 12-undevicies (Sanzioni patto di stabilità interno regioni) 208

§  Articolo 10, comma 12-septiesdecies (Contrattazione collettiva integrativa nelle regioni) 212

§  Articolo 10, comma 12-vicies (Recupero accisa) 214

§  Articolo 10, comma 12-vicies semel (Sanzioni Patto di stabilità interno per Venezia e Chioggia) 216

§  Articolo 10, commi 12-vicies bis e 12-vicies ter (Benefici previdenziali lavoratori esposta all’amianto) 218

§  Articolo 10-bis (Gestione separata Inps) 219

§  Articolo 11, comma 1 (Misure integrative del Fondo per le emergenze nazionali) 221

§  Articolo 11, commi 1-bis e 1-ter (Incentivazione impianti fotovoltaici ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012) 222

§  Articolo 11, comma 2 (Commissario delegato per gli interventi di ripristino della viabilità nelle strade danneggiate per gli eventi alluvionali del mese di novembre 2013 in Sardegna) 223

§  Articolo 12, commi 1 e 2 (Regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili agro forestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali) 225

§  Articolo 12, comma 2-bis (Libretto di centrale per gli impianti civili) 227

§  Articolo 13 (Federazioni sportive nazionali) 228

§  Articolo 14, comma 1 (Contratti di affidamento di servizi) 230

§  Articolo 14, comma 1-bis (Termini per la riduzione della spesa corrente delle province e città metropolitane) 232

 


Schede di lettura

 


 

Articolo 1, commi 1-5
(Assunzioni a tempo indeterminato in pubbliche amministrazioni)

 


1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”;

b) al comma 2 le parole: “31 dicembre 2014”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.

2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2013, previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2015 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2015.

3. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.

4. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono prorogate al 31 dicembre 2015.

5. Le risorse per le assunzioni prorogate ai sensi del comma 1, lettera b) e del comma 2, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata presentata alle amministrazioni competenti la relativa richiesta di autorizzazione ad assumere, sono destinate, previa ricognizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, a realizzare percorsi di mobilità a favore del personale degli enti di area vasta in ragione del riordino delle funzioni ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Sono fatte salve, in ogni caso, le assunzioni in favore dei vincitori di concorso, del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di quello non amministrativo degli enti di ricerca.


 

 

I commi da 1 a 5 dell’articolo 1 prorogano una serie disposizioni (già contenute in diversi precedenti interventi legislativi) in materia di assunzioni a tempo indeterminato in specifiche pubbliche amministrazioni.

Il comma 1, lettere a) e b), proroga al 31 dicembre 2015 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato in specifiche amministrazioni pubbliche, riferite a budget di anni precedenti.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa, la finalità delle disposizioni dei commi da 1 a 5 dell’articolo 1 è quella di poter disporre anche per il 2015 delle risorse per le assunzioni riferite ad anni precedenti non utilizzate nei tempi previsti.

Si segnala che per le disposizioni richiamate dal comma 1, lettere a) e b), il termine, prorogato al 31 dicembre 2012 dall’articolo 1, commi 1 e 2, del D.L. 216/2011, è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2013 dall’articolo 1, commi 388 e 394, della L. 228/2012, che attribuiva ad uno o più D.P.C.M. la possibilità di stabilire un’ulteriore proroga. In attuazione della citata previsione è stato adottato il D.P.C.M. 19 giugno 2013, che ha prorogato al 31 dicembre 2013 il suddetto termine (art. 1, lettere a) e b)). Da ultimo, il termine è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 dall’articolo 1, comma 4, lettere a) e b) del D.L. 150/2013.

Più nel dettaglio, la lettera a) proroga al 31 dicembre 2015 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all’articolo 1, commi 523, 527 e 643, della L. 296/2006 e all’articolo 66, comma 3 del D.L. 112/2008, riferite a budget del 2008 e del 2009[1].

Il richiamato comma 523 della L. 296/2006 ha stabilito limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato a partire dal 2008 per alcune pubbliche amministrazioni. Si tratta in particolare delle seguenti amministrazioni:

§  amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

§  agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali;

§  enti pubblici non economici;

§  enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001[2].

Tali amministrazioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. Tale limite è esteso anche alle assunzioni del personale ancora in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001[3]

L’articolo 1, comma 527 della L. 296/2006 ha disposto per il 2008 la possibilità di assumere personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime[4].

Il comma 643 ha autorizzato gli enti di ricerca pubblici, per gli anni 2008 e 2009 a procedere ad assunzioni di personale con rapporto a tempo indeterminato entro il limite dell’80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, purché nei limiti delle risorse relative alle cessazioni di rapporti a tempo indeterminato verificatesi nell’anno precedente[5].

L’articolo 66 del D.L. 112/2008, contiene alcune disposizioni inerenti le assunzioni di personale e la stabilizzazione del personale precario di pubbliche amministrazioni, volte a contenere ulteriormente il turn over del personale pubblico. Si tratta, in sostanza, delle sopra elencate amministrazioni richiamate dal citato articolo 1, commi 523 e 526, della L. 296/2006. In particolare, il comma 3 dell’articolo 66, in relazione ai processi di semplificazione amministrativa, di razionalizzazione organizzativa e di riduzione delle dotazioni organiche, ha disposto che le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523, della L. 296/2006 possano effettuare, per l’anno 2009, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, le assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. In ogni caso, il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell’anno precedente.

La lettera b) proroga al 31 dicembre 2015 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, da parte di specifiche amministrazioni, in relazione alle cessazioni verificatesi negli anni dal 2009 al 2012, di cui all'articolo 3, comma 102, L. 244/2007 e all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del D.L. 112/2008. Anche il termine per le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, viene prorogato al 31 dicembre 2015.

L'articolo 3, comma 102, della L. 244/2007 ha previsto limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per il quinquennio 2010-2014, per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della L. 296/2006 (vedi commento al comma 1, lett. a), ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le quali possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

Come detto, l’articolo 66 del D.L. 112/2008, contiene alcune disposizioni inerenti le assunzioni di personale e la stabilizzazione del personale precario di pubbliche amministrazioni.

Più specificamente, il comma 9-bis ha previsto un regime speciale in materia di turn over a favore dei soli Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per cui, per gli anni 2010 e 2011, tali amministrazioni possono procedere, secondo le procedure di cui all’articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001[6], all’assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 20 per cento per il triennio 2012-2014, del 50 per cento nell'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016. Si ricorda che l’articolo 2, comma 1, del DPCM 8 settembre 2014, derogando a quanto disposto dal citato comma 9-bis in tema di percentuali del turn-over, prevede che le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (indicate nella Tabella B del provvedimento) possono procedere per l'anno 2014 all'assunzione di un contingente di personale a tempo indeterminato pari a 3.015 unità, corrispondente ad una spesa complessiva per l'anno 2014 pari a 16.394.429,57 euro e, a regime, pari a 122.308.912,78 euro.

Il comma 13 ha previsto che - fermi restando i limiti in materia di programmazione triennale di cui all’art. 1, c. 105, della legge finanziaria per il 2005 - per il triennio 2009-2011 le università possono procedere, per ogni anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell’anno precedente. Tale quota è destinata per una quota non inferiore al 50 per cento all’assunzione di ricercatori e per una quota non superiore al 20 per cento all’assunzione di professori ordinari[7]. Le suddette quote, nel rispetto dei limiti di spesa indicati, non si applicano agli Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale. Nei limiti previsti dal comma in oggetto, per l'anno 2009, è compreso anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre, le suddette limitazioni non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. Infine, l'autorizzazione legislativa (ex art. 5, comma 1, lettera a) della L. 537/1993) concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

Il comma 13-bis ha disposto che per il biennio 2012-2013 il sistema delle università statali possa procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del 50% per il biennio 2014-2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. L'attribuzione a ciascuna università del contingente delle assunzioni di cui ai periodi precedenti è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (DM 22 ottobre 2012, n. 297).

Infine, il comma 14 ha disposto un regime speciale per le assunzioni a tempo indeterminato presso gli enti di ricerca. In particolare, tali enti:

§  hanno avuto la facoltà, limitatamente al 2010, di procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro i limiti individuati dall’articolo 1, comma 643, della L. 296/2006 (vedi commento al comma 1, lett. a);

§  possono procedere, per ciascun anno del successivo triennio 2011-2013, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente.

Il comma 2, proroga al 31 dicembre 2015 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, riferite al budget del 2014, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001[8], e gli enti di ricerca in relazione alle cessazioni verificatesi nel 2013, previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del D.L. 90/2014 e dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del D.L. 112/2008. Si tratta di una proroga che interviene per la prima volta sulle risorse di riferimento.

Laddove previste, le relative autorizzazioni ad assumere possono essere concesse entro il medesimo termine del 31 dicembre 2015. Anche il termine per le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, viene prorogato al 31 dicembre 2015.

L’articolo 3 del D.L. 90/2014 contiene nuove disposizioni in materia di limitazioni al turn over nelle PP.AA..

Il comma 1 conferma la percentuale di assunzioni effettuabili dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle agenzie, dagli enti pubblici non economici e degli anti di cui all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, in relazione alle cessazioni avvenute nell’anno precedente, seppur rapportandola alle spese per il solo personale di ruolo. Più precisamente, si conferma al 20% (per il 2014) il limite di spesa relativa al personale cessato nell’anno precedente in relazione al quale le richiamate pubbliche amministrazioni possano assumere personale a tempo indeterminato; tale percentuale viene aumentata al 40% per il 2015, al 60% per il 2016, all’80% per il 2017, e al 100% a decorrere dal 2018. In sostanza, la disposizione in esame elimina (dal 2014) il vincolo alle assunzioni relativo alle percentuali di unità lavorative cessate nell’anno precedente (cd. limite capitario), mantenendo il solo criterio basato sui risparmi di spesa legati alla cessazioni di personale (peraltro con riferimento al solo personale di ruolo[9]) avvenute nell’anno precedente[10]. La nuova disciplina non si applica ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al comparto Scuola, per i quali viene espressamente fatta salva la (vigente) normativa di settore.

Il comma 2 prevede la facoltà, per gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale di ruolo del singolo ente non superi l'80% delle proprie entrate correnti complessive (come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente), di procedere, per il biennio 2014-2015, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. Tale spesa viene aumentata al 60% nel 2016, all'80% nel 2017 e al 100% a decorrere dal 2018. Sostanzialmente, la norma in esame, confermando i limiti attuali al turn over degli enti di ricerca, modifica (restringendolo) l’ambito di applicazione dei medesimi limiti: analogamente a quanto disposto per le amministrazioni dello Stato, infatti, le percentuali sono calcolate in relazione alla spesa del solo personale a tempo indeterminato di ruolo cessato nell’anno precedente.

Per quanto riguarda l'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del D.L. 112/2008 si rimanda alla scheda relativa all’articolo 1, comma 1, lettera b).

I commi 3 e 4 prorogano al 31 dicembre 2015 le autorizzazioni alle assunzioni per gli anni 2013 e 2014 adottate, per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle percentuali del turn over indicate dalla legislazione vigente.

Più nel dettaglio, il comma 3 proroga al 31 dicembre 2015 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013 adottate, per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della L. 228/2012. Le suddette assunzioni erano già state prorogate una prima volta, fino al 31 dicembre 2014, dall’articolo 1, comma 5, del D.L. 150/2013.

Il comma 4, analogamente a quanto disposto dal precedente comma 3, proroga al 31 dicembre 2015 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014 relative agli stessi comparti, in attuazione dell'articolo 1, comma 464, della L. 147/2013 (Stabilità 2014).

Si ricorda che l’articolo 1, comma 91, della L. 228/2012 autorizza, per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le assunzioni in deroga alle percentuali del turn over indicate nell’articolo 66, comma 9-bis, del D.L. 112/2008[11], che possono essere incrementate fino al 50 per cento (in luogo del 20 per cento) per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e al 70 per cento (in luogo del 50 per cento) nel 2015. Le suddette assunzioni sono autorizzate con DPCM, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni[12].

L’articolo 1, comma 464, della L. 147/2013 prevede l’effettuazione, nel 2014, di assunzioni aggiuntive nel Comparto Sicurezza e del Comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente (art. 66, c. 9-bis, del D.L. 112/2008 e art. 1, c. 91, della L. 228/2012 – vedi infra) al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto stesso. Tali assunzioni possono essere effettuate a condizione che il turn over complessivo relativo allo stesso anno non sia superiore al 55% (con un incremento quindi pari al 5% rispetto a quanto previsto dall’art. 1, c. 91, della L. 228/2012), e che il contingente complessivo di assunzioni sia corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per il 2014 e a 126 milioni a decorrere dal 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della Guardia di Finanza[13]. A tal fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 51,5 milioni di euro per il 2014 e a 126 milioni di euro a decorrere dal 2015[14].

Il comma 5, infine, dispone che le risorse per le assunzioni prorogate ai sensi del medesimo articolo 1, commi 1, lett. b) e 2, per le quali non sia stata presentata, entro la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, apposita richiesta alle amministrazioni competenti, saranno utilizzate (previa ricognizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica) per la realizzazione di percorsi di mobilità del personale degli enti di area vasta, ex L. 56/2014 (identificati, come precisato nella Relazione illustrativa, con le province). Sono comunque fatte salve le assunzioni in favore dei vincitori di concorso, del personale in regime di diritto pubblico (di cui all'art. 3 del D.Lgs. 165/2001[15]) e del personale non amministrativo degli enti di ricerca.

In conseguenza dell’entrata in vigore della L. 56/2014 in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, l’articolo 1, commi 421-425, della L. 190/2014 (Stabilità 2015) prevede la definizione di un procedimento volto a favorire la mobilità del personale eccedentario verso regioni, comuni e altre pubbliche amministrazioni (a valere sulle facoltà assunzionali degli enti di destinazione), anche a seguito della riduzione del 50 e del 30 per cento della dotazione organica, rispettivamente, di province e città metropolitane disposta dallo stesso articolo (comma 421). Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Stabilità 2015 viene individuato il personale che rimane assegnato agli enti e quello da destinare alle procedure di mobilità (comma 422), definite secondo criteri fissati con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della suddetta legge di Stabilità (comma 423).

Il personale destinatario delle procedure di mobilità, che conserva la posizione giuridica ed economica maturata, è ricollocato, prioritariamente, verso regioni ed enti locali e, in via subordinata, verso altre P.A.

Il ricollocamento del personale in mobilità presso regioni ed enti locali è disciplinato dal comma 424, secondo cui le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti e delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità; inoltre, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015 è destinata esclusivamente alla ricollocazione del personale in mobilità (salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario).[16]

Il successivo comma 425 disciplina il ricollocamento del personale in mobilità presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, sulla base di una ricognizione dei posti disponibili da parte del Dipartimento della funzione pubblica. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare un numero di posti, riferiti soprattutto alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all’assunzione di vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti, dando priorità alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari. Fino al completamento del previsto procedimento di mobilità le amministrazioni non possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato.


 

Articolo 1, comma 6
(Contratti di lavoro a tempo determinato delle province)

 

6. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.

 

 

L’articolo 1, comma 6, dispone che le province, per comprovate necessità, possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2015, in luogo del 31 dicembre 2014 (termine originariamente previsto dall’articolo 4, comma 9, del D.L. n. 101/2013).

 

Così come previsto dal citato articolo 4, comma 9, del D.L. n. 101/2013, le province, fermo restando il divieto posto dalla normativa vigente di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, possono procedere alla suddetta proroga per necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, in particolare dall’articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, del patto di stabilità interno e delle norme in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.

 

L’articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 ha disposto che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato e ulteriori enti pubblici ivi indicati possano avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Lo stesso comma, così come novellato dall’art. 3, c. 6, del D.L. 101/2013, introduce una deroga al predetto limite posto alle assunzioni di personale, prevedendone la disapplicazione per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), nei limiti di 50 unità di personale ed esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale. Lo stesso comma precisa che la deroga si giustifica al fine di assicurare la continuità della citata attività di vigilanza, ai sensi dell'art. 11, comma 5, secondo periodo, del D.L. 216/2011, che ha trasferito al MIT tale attività in seguito alla soppressione dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali.

Si ricorda che gli artt. 3, c. 9, lett. b), e 11, c. 4-bis, del D.L. 90/2014 hanno introdotto ulteriori deroghe a quanto stabilito dal citato c. 28 dell’art. 9 del D.L. 78/2010 disponendo che tali limiti non si applicano:

§  anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea. Nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti;

§  agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della L. 296/2006 nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Infine, l’articolo 1, comma 420, lettera f), della L. 190/2014 ha disposto il divieto (a decorrere dal 1° gennaio 2015) per le province delle regioni a statuto ordinario di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010, in precedenza richiamato.


 

Articolo 1, comma 7
(Contratti di lavoro a tempo determinato
dell’Agenzia italiana del farmaco)

 


7. Nelle more della riorganizzazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco, al fine di consentire la continuità nello svolgimento delle funzioni ad essa attribuite, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalla medesima Agenzia per l'attribuzione di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2015, sono prorogati, nel limite dei posti disponibili in pianta organica e anche se eccedenti la quota di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al 31 dicembre 2015. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la relativa spesa, quantificata in 495.440 euro per il 2015, è finanziata a valere sulle risorse di cui all'articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.


 

 

L’articolo 1, co. 7, proroga al 31 dicembre 2015 i contratti di lavoro a tempo determinato, con scadenza entro il 31 marzo 2015, stipulati dalla Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) per l'attribuzione di funzioni dirigenziali. Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la relativa spesa, quantificata in 495.440 euro per il 2015, è finanziata mediante importi a carico dell'AIFA.

 

I contratti prorogati sono stati stipulati ai sensi dell’art. 48, del decreto legge 269/2003[17], che istituisce l’AIFA. La norma stabilisce al co. 7, che l'Agenzia può assumere, con contratti a tempo determinato di diritto privato, personale tecnico o altamente qualificato solo per particolari e motivate esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie. I contratti sono prorogati anche in deroga ai limiti percentuali generali di incarichi di dirigenti attribuibili a soggetti non appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione[18].

 

Le unità dirigenziali interessate dalla norma di proroga sono le seguenti:

§  direttore dell’Ufficio affari legali, il cui contratto scade il 6 gennaio 2015;

§  direttore dell’Ufficio di Presidenza, il cui contratto scade il 17 gennaio 2015;

§  direttore dell’Ufficio stampa, il cui contratto scade il 31 marzo 2015;

§  direttore dell’Ufficio segreteria tecnica della Direzione generale, il cui contratto scade il 31 marzo 2015.

Si ricorda che, come stabilito dall’art. 19, co. 6, del D. Lgs. 165/2001[19], le pubbliche amministrazioni – e quindi anche l'AIFA – possono conferire ad esterni un numero di incarichi con contratto determinato pari all'8 per cento della dotazione organica dei dipendenti appartenenti alla II fascia. Per AIFA, il numero di tali incarichi risulta pari a 2,56 unità (3 unità, arrotondando per eccesso). Il numero delle unità così determinato, dipende anche dal fatto che la dotazione organica dell'AIFA, attualmente pari a 389 unità, è stata ridotta nel tempo dai provvedimenti legislativi di contenimento dei costi della pubblica amministrazione, ultimo fra i quali, l’art. 2 del decreto legge 95/2012[20] e il D.P.C.M. 22 gennaio 2013[21].

In ordine alla dotazione organica attuale, la RT al disegno di legge ricorda che, in applicazione dell’art. 34-bis del decreto legge 207/2008[22], con D.P.C.M. 30 novembre 2010[23], l’AIFA è stata autorizzata ad avviare, nel triennio 2010-2012, le procedure concorsuali per la copertura delle vacanze di organico, per un totale di 179 posti. Tra il 2011 e il 2012, sono state assunte circa 116 unità di personale. Il 24 maggio 2012 è stata bandita la restante parte delle procedure concorsuali finalizzate alla copertura completa della dotazione organica, fissata in 450 unità di personale. Tuttavia, in seguito all’entrata in vigore del decreto legge 95/2012 e del D.P.C.M. 22 gennaio 2013, anche l’AIFA è stata oggetto di riduzione del proprio assetto organizzativo, dirigenziale e non dirigenziale.

Attualmente, tuttavia, presso l’AIFA gli incarichi conferiti ad esterni sono pari a 6 unità, quindi con uno sforamento di 3 unità rispetto alla quota consentita. A quelli sopra indicati, interessati dalla norma di proroga, infatti, devono aggiungersi i seguenti due incarichi: direttore dell’Ufficio prezzi e rimborso, il cui contratto scade l’8 agosto 2015, ma che è in collocamento in quiescenza anticipata dal 30 aprile 2015 e il responsabile dell’Unità dirigenziale per i registri di monitoraggio dei farmaci e gestione esperti AIFA, il cui contratto scade il 31 maggio 2017. Pertanto, considerato che una delle due unità dirigenziali da ultimo indicate si collocherà in quiescenza anticipata da aprile 2015, gli incarichi conferiti dall’AIFA ad esterni supereranno, stante la proroga disposta dalla presente norma, a decorrere dal 30 aprile 2015, di sole due unità la quota di cui all’art. 19, co. 6, del D.Lgs. 165/2001.

 

Dall'attuazione del comma in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la relativa spesa, quantificata in 495.440 euro per il 2015, è finanziata a valere sulle risorse di cui all’art. 48, co. 8, lettera b), del decreto legge 269/2003, derivanti dalla maggiorazione del 20 per cento delle tariffe per prestazioni rese dall’AIFA stessa, comprensive di quelle connesse alle ispezioni. Tali entrate confluiscono direttamente nel bilancio dell’AIFA, ai sensi del c. 10 del medesimo art. 48.


 

Articolo 1, comma 8
(Concorsi per dirigenti delle Agenzie fiscali)

 

8. All'articolo 1, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: “è prorogato al 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “è prorogato al 31 dicembre 2015”.

 

 

Il comma 8 dell’articolo 1 proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il termine per il completamento delle procedure concorsuali indette dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall’Agenzia delle entrate per il reclutamento di dirigenti di seconda fascia.

Il testo originario del decreto prevedeva la proroga al 30 giugno 2015. Nel corso dell’esame parlamentare tale termine è stato esteso al 31 dicembre 2015.

 

La norma che autorizza le predette Agenzie fiscali ad espletare procedure concorsuali per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti è l’articolo 8, comma 24, del D.L. n. 16 del 2012. In origine era previsto che i concorsi dovessero essere completati entro il 31 dicembre 2013. Nelle more dell'espletamento di dette procedure le Agenzie possono attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso.

Il D.L. n. 150 del 2013 (articolo 1, comma 14) ha prorogato al 31 dicembre 2014 il termine per il completamento delle procedure concorsuali in esame, prorogando contestualmente gli incarichi già attribuiti. La norma stabilisce, inoltre, che le medesime procedure devono essere indette entro il 30 giugno 2014. Tale ultimo termine non è stato modificato dalla norma in esame.

 

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con determinazione direttoriale n. 146599 R.U. del 17 dicembre 2013, ha indetto un concorso pubblico per il reclutamento di 49 dirigenti di seconda fascia. Avverso tale bando di concorso sono stati prodotti vari ricorsi, tuttora pendenti e nell'ambito dei quali sono state accolte le istanze cautelari di sospensiva prodotte dai ricorrenti.

L'Agenzia delle entrate ha bandito un concorso pubblico con decreto direttoriale n. 65107 del 6 maggio 2014. Anche tale bando è stato impugnato, con contestuale richiesta di sospensiva.

La norma in esame, pertanto, è volta a consentire la definizione delle suddette procedure concorsuali nel rispetto del limite temporale di legge.

 

Si evidenzia che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 37 del 2015, depositata il 17 marzo 2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma (articolo 8, comma 24, del D.L. n. 16 del 2012) che ha consentito, in attesa dell’espletamento dei concorsi pubblici esterni, l’attribuzione temporanea degli incarichi dirigenziali vacanti a funzionari già in servizio nelle Agenzie fiscali, selezionati sulla base di apposite procedure interne. Conseguentemente sono state dichiarate incostituzionali anche le norme che ne hanno prorogato gli effetti, ovvero l’articolo 1, comma 14 del D.L. 150 del 2013 e la norma in commento.

La sentenza comporta la decadenza dall'incarico di circa 1.200 dirigenti allo stato operativi nelle Agenzie delle entrate e delle dogane sulla base di nomine avvenute con la stipula di un contratto a termine con funzionari e senza un concorso.

 

In merito all’intervento della Corte costituzionale, il Ministro dell’economia e delle finanze Padoan ha risposto all’interrogazione a risposta immediata n. 3-01383 in Aula alla Camera il 25 marzo 2015. Il Ministro ha dichiarato che l'affidamento di incarichi dirigenziali a funzionari, coerentemente con la legislazione all'epoca vigente, si è rivelato, secondo quanto sostenuto dalle agenzie fiscali, uno strumento necessario per far fronte alle carenze di organico dirigenziale delle Agenzie in considerazione della loro peculiarità e della loro attività spiccatamente operativa. 

A giudizio del Governo, l'intervento della Corte costituzionale non pregiudica la funzionalità dell'Agenzia che non è condizionata dalla validità degli incarichi dirigenziali previsti dalla disposizione censurata e che è assicurata, quanto alla validità degli atti, da regole organizzative interne che prevedono la possibilità di ricorrere all'istituto della delega anche a funzionari per l'adozione di atti a competenza dirigenziale. A conforto di questa tesi la stessa Corte costituzionale ha richiamato nella sentenza la consolidata giurisprudenza della Corte suprema di Cassazione, che giudica sufficiente, ai fini del riconoscimento della validità dell'atto tributario, la provenienza dell'atto dall'ufficio in quanto idoneo ad esprimere all'esterno la volontà.

Il Ministro, in conclusione, non intravede rischi di invalidità degli avvisi di accertamento e delle cartelle esattoriali emesse. Quanto a future iniziative, il Governo sta valutando soluzioni possibili per assicurare piena funzionalità all'operato delle Agenzie.

Nella stessa giornata del 25 marzo il Governo ha altresì risposto - con contenuti sostanzialmente identici - ad alcune interrogazioni a risposta immediata in Commissione finanze (5-05129, 5-05131, 5-05132).


 

Articolo 1, commi 8-bis e 8-ter
(Contenimento della spesa delle Agenzie fiscali)

 


8-bis. All'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: “Per il quinquennio 2011-2015” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni dal 2011 al 2020”.

8-ter. Le disposizioni di cui al comma 8-bis si applicano con riferimento alle norme in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatte salve le disposizioni in materia di locazione e manutenzione di immobili delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.


 

 

I commi 8-bis e 8-ter, introdotti nel corso dell’esame parlamentare, estendono dal 2015 al 2020 l’efficacia temporale di alcune norme di contenimento della spesa delle Agenzie fiscali previste dal D.L. n. 78 del 2010 (articolo 6, comma 21-sexies) originariamente per il periodo 2011-2013 e successivamente fino al 2015 (comma 611 della legge n. 147 del 2013).

Il comma 8-ter precisa che detta estensione temporale si riferisce alle norme in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, fatte salve le disposizioni in materia di locazione e manutenzione di immobili delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.L. n. 66 del 2014.

 

L’articolo 6, comma 21-sexies del citato decreto-legge n. 78 del 2010, in particolare, prescrive che le Agenzie fiscali possono assolvere agli obblighi derivanti dalle norme di contenimento della spesa riversando al bilancio dello Stato l’1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento, come stabilite dalla legge n. 192 del 2009.

Inoltre la norma elenca alcune disposizioni in materia di risparmi di spesa che debbono in ogni caso trovare applicazione nei confronti delle Agenzie, vale a dire:

§  il comma 3 dell’articolo 6 del D.L. 78 del 2010, concernente la riduzione del 10 per cento dei compensi dei componenti degli organi collegiali;

§  l’articolo 1, comma 22, della legge finanziaria 2006 (L. 266/2005), recante l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP, ovvero di utilizzarne i parametri, per l’acquisto di beni e servizi;

§  l’articolo 2, comma 589 della legge finanziaria 2008 (L. 244/2007), in tema di spese per corrispondenza e telefonia;

§  l’articolo 3, commi 18, 54 e 59 della legge n. 244/2007 medesima, in tema, rispettivamente, di consulenze, pubblicità web dei nomi e compensi dei collaboratori esterni, nullità dei contratti dell’ente pubblico con i propri amministratori;

§  gli articoli 27, comma 2 e 48, comma 1, del D.L. n.112 del 2008, concernenti, rispettivamente, l’abbonamento telematico alla Gazzetta Ufficiale e l’obbligo di alcuni approvvigionamenti mediante convenzioni Consip.

La norma dispone inoltre che le Agenzie fiscali devono adeguare i propri ordinamenti ai principi in materia di conferimento di incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in base alle proprie peculiarità nonché alla necessità di garantire gli obiettivi di gettito prefissati.

Il comma 6 dell'articolo 19 citato stabilisce, tra l'altro, che gli incarichi dirigenziali a tempo determinato possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, a seconda dei casi, il termine di tre o di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto determinate attività.

La disposizione prevede infine la possibilità, per le Agenzie fiscali, di conferire incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale anche a soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

 

Il comma 8-ter, come detto, fa salve le disposizioni in materia di locazione e manutenzione di immobili delle pubbliche amministrazioni (articolo 24 del D.L. n. 66 del 2014).

Si ricorda, al riguardo, che tale norma reca disposizioni in materia di contenimento della spesa per le locazioni passive e per la manutenzione degli immobili, nonché in tema di razionalizzazione degli spazi in uso alle amministrazioni pubbliche. Figurano altresì previsioni relative al deposito legale di documenti.

In particolare si prevede che le amministrazioni pubbliche alla ricerca di nuovi spazi per le loro esigenze funzionali devono considerare prioritariamente gli immobili pubblici disponibili nella banca dati dell’Agenzia del demanio.

Le amministrazioni centrali, inoltre, devono predisporre entro il 30 giugno 2015 un nuovo piano di razionalizzazione nazionale per assicurare, oltre al rispetto del parametro metri quadrati per addetto, un complessivo efficientamento della presenza territoriale in modo da garantire una riduzione, dal 2016 rispetto al 2014, di almeno il 50 per cento della spesa per locazioni e di almeno il 30 per cento degli spazi utilizzati (sono esclusi i presidi di pubblica sicurezza, di soccorso pubblico e le carceri).

La decorrenza della norma che prescrive la riduzione del 15 per cento dei canoni di locazioni delle P.A. è anticipata dal 1° gennaio 2015 al 1° luglio 2014 ed estesa alle locazioni passive delle regioni e degli enti locali.


 

Articolo 1, comma 9
(Assunzione di personale del ministero dei beni
e delle attività culturali)

 

9. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 continua ad applicarsi per l'anno 2015, limitatamente ai profili professionali specialistici.

 

 

Il comma 9 consente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di effettuare, nel 2015, assunzioni in deroga al blocco previsto dall’art. 2, co. 11, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012), limitatamente ai profili professionali specialistici.

 

A tal fine, con una modifica non testuale, estende al 2015 la validità delle disposizioni recate dall’art. 2, co. 12, del D.L. 101/2013 (L. 125/2013) – che avevano già consentito al MIBACT di effettuare per il 2013 e il 2014 assunzioni in deroga, fermo restando il divieto di effettuarle nelle qualifiche o nelle aree in cui sono presenti posizioni soprannumerarie – circoscrivendone però l’ambito applicativo, come già evidenziato, ai soli profili professionali specialistici.

 

In particolare, l’art. 2, co. 12, del D.L. 101/2013 (L. 125/2013), ha disposto che al MIBACT, in deroga all’art. 2, co. 11, del D.L. 95/2012[24], continuano ad applicarsi per il 2013 e 2014 le disposizioni dettate (per gli anni 2012 e 2013), dall’art. 30, co. 8, del D.L. 201/2011 (L. 214/2011).

 

L’art. 30, co. 8, del D.L. 201/2011, al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale e di far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale, ha confermato che al MIBAC non si applicano le disposizioni recate dall’art. 2, co. 8-bis e 8-quater, del D.L. 194/2009 (L. 25/2010), nonché dall’art. 1, co. 3 e 4, del D.L. 138/2011 (L. 148/2011), che prescrivono riduzioni organiche, in assenza delle quali non è possibile effettuare assunzioni[25].

Ha, altresì, autorizzato per gli anni 2012 e 2013 - come avvenuto per il 2011 ai sensi dell’art. 2, co. 3, del D.L. 34/2011 (L. 75/2011) - l'assunzione presso il MIBAC di personale, anche dirigenziale, mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso di validità, nel limite delle ordinarie facoltà di assunzione consentite dalla normativa vigente[26].

Al riguardo ha previsto che le assunzioni sono effettuate tenendo conto delle esigenze funzionali delle strutture centrali e periferiche e, ove necessario, anche attraverso la formazione di una graduatoria unica nazionale degli idonei. In tale graduatoria gli idonei sono collocati secondo l’ordine di merito risultante dalla votazione riportata nella graduatoria regionale, con precedenza, in caso di parità di merito, per il soggetto più giovane. La graduatoria unica è elaborata anche al fine di consentire ai candidati di esprimere la propria accettazione e non comporta la soppressione delle graduatorie regionali. I candidati che non accettano, mantengono la collocazione ad essi spettante nella graduatoria regionale di riferimento.

Infine, ha disposto che il MIBAC comunica al Dipartimento della funzione pubblica e alla Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate e i relativi oneri.

 


 

Articolo 1, comma 10
(Personale in posizione di comando o fuori ruolo dei vigili del fuoco)

 

10. All'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.

 

 

L’articolo 1, comma 10, riguarda il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, gli uffici di diretta collaborazione dei ministri e gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La disposizione proroga a tutto il 2015 la deroga contenuta all’articolo 1, comma 6-septies, del D.L. n. 300/2006 (conv. L. n. 17/2007) il quale prevede che, nei confronti del suddetto personale, fino al 31 dicembre 2014:

§  si continui ad applicare l'articolo 57 del D.P.R. 3/1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), secondo cui la spesa per il personale comandato e (ai sensi del successivo art. 59) fuori ruolo presso altra amministrazione statale resta (nei limiti delle risorse disponibili) a carico dell'amministrazione di appartenenza e non dell’amministrazione di destinazione (come previsto per i vigili del fuoco dal D.Lgs. n. 217/2005, art. 133, comma 3);

§  non operi il limite di 5 unità di personale di livello dirigenziale del Corpo dei vigili del fuoco che può essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo contemporaneamente (art. 133, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n. 217/2005.

 

Il richiamato termine, originariamente fissato al 31 dicembre 2011 dall’articolo 1, comma 6-septies, del D.L. n. 300/2006, è stato prorogato al 31 dicembre 2012 dall’articolo 15, comma 2, del D.L. 216/2011 e, successivamente, al 30 giugno 2013 dall’articolo 1, commi 388 e 394, della L. n. 228/2012 (legge di stabilità 2013), che contestualmente ha attribuito ad uno o più D.P.C.M. la possibilità di stabilire un’ulteriore proroga. In attuazione della citata previsione è stato adottato il D.P.C.M. 26 giugno 2013, che ha prorogato al 31 dicembre 2013 il suddetto termine (art. 1, comma 1, lett. a). Infine, il termine è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 dall’art. 1, comma 2, del D.L. 150/2013.

 

Nel pubblico impiego l’istituto del comando è disciplinato in generale dall’articolo 56 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (TU delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), il quale stabilisce che – per riconosciute esigenze di servizio, o quando sia richiesta una speciale competenza, purché per un periodo di tempo determinato ed in via eccezionale – l’impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso altri enti pubblici. Il successivo articolo 57 del Testo Unico precisa che la spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell’amministrazione di appartenenza, mentre alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l’ente presso cui detto personale presta servizio. Successivamente l’articolo 133, comma 3, del D.Lgs. 217/2005 ha disposto che il trattamento economico e ogni altro onere finanziario relativi al personale dei vigili del fuoco collocato in posizione di comando o fuori ruolo sono a carico dell'amministrazione di destinazione.

L’articolo 1, comma 6-septies, del D.L. 300/2006 ha disposto che fino al 31 dicembre 2011 (termine come si è detto prorogato più volte) continui ad applicarsi l’articolo 57 del citato Testo unico, secondo cui la spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell’amministrazione di appartenenza e non si applichi invece quanto previsto dal citato articolo 133, comma 3, del D.Lgs. 217/2005, nonché il limite di 5 unità di personale di livello dirigenziale che può essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo contemporaneamente, come previsto dall’art. 133, c. 1, del D.Lgs. 217/2005.

Per quanto concerne il collocamento fuori ruolo, questo, a differenza del comando e del distacco, pone l’impiegato fuori dai quadri organici dell’amministrazione di appartenenza. Nel collocamento fuori ruolo si ha l’utilizzazione dell’impiegato presso altra amministrazione, con conseguente interruzione del preesistente rapporto d’impiego, così che il posto rimasto vacante può essere ricoperto da un altro titolare. La retribuzione è a carico dell’amministrazione presso la quale si presta il servizio. Nel nostro ordinamento l’istituto è regolamentato dagli articoli 58 e 59 della richiamata L. 3/1957.

Il collocamento fuori ruolo può essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli interessi dell'amministrazione che lo dispone e che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione stessa. In particolare, l’articolo 58 dispone che l'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene; nella qualifica iniziale del ruolo stesso è lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo. Al collocamento fuori ruolo si provvede con decreto dei ministri competenti di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, sentito l'impiegato. Il successivo articolo 59 stabilisce che all'impiegato collocato fuori ruolo si applicano le norme dell'articolo 57, che precisa che la spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell’amministrazione di appartenenza, mentre alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l’ente presso cui detto personale presta servizio. Inoltre, l'impiegato collocato fuori ruolo che consegue la promozione o la nomina a qualifica superiore rientra in organico andando ad occupare, secondo l'ordine della graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo.


 

Articolo 1, comma 10-bis
(Accesso alla qualifica di dirigente dei vigili del fuoco)

 

10-bis. All'articolo 4, comma 25, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.

 

 

L’articolo 1, comma 10-bis, differisce al 31 dicembre 2015 il termine – in precedenza fissato al 31 dicembre 2014 – entro il quale entrano in vigore le nuove norme in materia di progressione di carriera del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In particolare, viene rinviata l'applicazione della disciplina a regime, dettata dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo n. 217/2005, ai sensi della quale possono accedere allo scrutinio per la promozione alla qualifica di primo dirigente i direttori-vicedirigenti che hanno prestato servizio effettivo per almeno due anni presso comandi provinciali dei vigili del fuoco; e possono accedere allo scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore i primi dirigenti che hanno svolto, in tale qualifica e durante la permanenza nel ruolo dei direttivi, incarichi per un periodo non inferiore ad un anno, in non meno di tre sedi diverse, di cui almeno una nella predetta qualifica dirigenziale.

Pertanto, per l’accesso alle predette qualifiche si applica la disciplina previgente che non contempla per l’ammissione allo scrutinio tali requisiti.

L’articolo 168 del medesimo decreto legislativo n. 217/2005 aveva rinviato di 5 anni (fino al 1° gennaio 2011) l’applicazione di tali disposizioni al personale in servizio alla data di entrata in vigore del provvedimento (1° gennaio 2006). Successivamente, la L. 183/2011, articolo 4, comma 25, aveva rinviato l’applicazione di tale disciplina sino al 31 dicembre 2014, termine che la disposizione in esame ha prorogato ulteriormente al 31 dicembre 2015.

Si ricorda che l’accesso alle qualifiche dirigenziali del Corpo dei vigili del fuoco avviene con scrutinio per merito comparativo.

Il consiglio di amministrazione del Ministero dell’interno, su proposta del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco determina con cadenza triennale le categorie dei titoli di servizio e criteri per l’attribuzione dei punteggi da utilizzare negli scrutini per merito comparativo ai fini della progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e alle qualifiche di primo dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il consiglio di amministrazione stesso, sulla base della proposta di graduatoria di merito formulata dalla commissione per la progressione in carriera, conferisce le promozioni alle qualifiche di direttore-vicedirigente e di dirigente superiore e approva la graduatoria per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente. I candidati debbono aver riportato nei tre anni precedenti un punteggio minimo nella valutazione annuale e non devono aver riportato sanzioni disciplinari (D.Lgs. 217/2005, art. 71).

Articolo 1, comma 11
(Gestione del dirigente delegato ai pagamenti ex ASSI – UNIRE)

 

11. All'articolo 1, comma 298, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al primo periodo, le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2015».

 

 

Il comma 11 dell’articolo 1 proroga al 30 giugno 2015 l’autorizzazione a favore del dirigente delegato del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ad effettuare pagamenti e riscossioni utilizzando il conto di tesoreria dell'ex ASSI, Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (originariamente disposta per il solo anno 2014 dalla legge di stabilità 2014 - art. 1, co. 298, L. 27 dicembre 2013, n. 147).

 

Si ricorda, al riguardo, che il comma 9 dell’articolo 23-quater del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, ha disposto la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – Assi (a sua volta subentrata all’UNIRE nel 2011 e chiamata a svolgere compiti relativi al miglioramento delle razze equine, alla gestione dei libri genealogici, alla programmazione delle corse e dei programmi di allevamento, alla gestione del servizio di diffusione delle riprese televisive delle corse).

Con il medesimo comma 9 è stato, quindi, previsto che, con successivi decreti di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottati di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvedesse al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie degli enti incorporati, si ripartissero tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni già attribuite ad ASSI dalla normativa vigente, le relative risorse umane, finanziarie e strumentali nonché i relativi rapporti giuridici attivi e passivi.

Fino all’adozione dei suddetti decreti, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali veniva autorizzato a delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione (comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all’ASSI).

Si rimandava infine: ad un D.P.C.M. (di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze) l'approvazione della tabella di corrispondenza per l’inquadramento del personale trasferito; ad un D.P.C.M. (su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) la rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l’istituzione di un posto di dirigente generale di prima fascia, in relazione alle funzioni e risorse trasferite.

In attuazione delle disposizioni in esame, sono stati emanati il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2013, recante la tabella di corrispondenza per l’inquadramento nei ruoli del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l’agenzia delle dogane e dei monopoli del personale della soppressa Agenzia per lo sviluppo ippico e il decreto del Ministro delle politiche agricole 31 gennaio 2013 , recante trasferimento delle funzioni e delle risorse dell’ex ASSI al Mipaaf e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

In seguito al trasferimento di competenze in esame si sono registrate notevoli difficoltà tecniche per la gestione dei pagamenti del soppresso ente (pagamenti in favore degli operatori del settore, premi al traguardo, pagamenti verso le società di gestione degli ippodromi, situazioni debitorie derivanti dalla gestione dell'ex ASSI – UNIRE). Già con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 11177 del 31 gennaio 2013 si consentì al segretario generale dell'ex ASSI, per l'esercizio 2013, di effettuare pagamenti e riscossioni a valere sul conto corrente di tesoreria dell'Agenzia soppressa.

Successivamente l'articolo 1, comma 298, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, oggetto di proroga con il decreto-legge in esame, ha disposto che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali potesse nominare un dirigente delegato per effettuare tali pagamenti e riscossioni, utilizzando il suddetto conto di tesoreria, per l'esercizio 2014.

La relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame motiva la necessità ed urgenza della disposizione con la necessità di: garantire la celerità nei pagamenti considerato lo stato di crisi del settore ippico ed i ritardi accumulati nei pagamenti in conseguenza delle operazioni di recupero dei debiti; provvedere all'estinzione del piano di rientro dai debiti ippici 2012 e delle situazioni debitorie maturate dall'ex ASSI – UNIRE sino al 31 dicembre 2012; consentire l'attività di liquidazione delle pendenze ancora in corso quali la liquidazione del Fondo TOTIP e la chiusura e conseguente liquidazione della Cassa di previdenza e assistenza per i dipendenti dell'ex ASSI-UNIRE.

Si ricorda che in materia di riforma del settore ippico, la legge 11 marzo 2014, n. 23, recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale, da attuare entro dodici mesi (26 marzo 2015), prevede, per il rilancio del settore ippico, l'istituzione della Lega ippica italiana, con funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi ippici, controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, ripartizione e rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico. Il Fondo è alimentato mediante quote versate dagli iscritti alla Lega, nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché di eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017.

Presso la XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati sono all’esame talune proposte di legge C. 753, 1033 e 1061, 1314, 1546 e 2054, recanti disposizioni per la promozione del settore ippico nonché in materia di scommesse ippiche.


 

Articolo 1, comma 11-bis
(Trasferimento alle regioni delle funzioni statali
relative al Parco nazionale dello Stelvio)

 

11-bis. All'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: “e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “e comunque non oltre il 31 maggio 2015”.

 

 

Il comma 11-bis dell'articolo 1 proroga, dal 17 febbraio 2015 al 31 maggio 2015, le funzioni e i mandati del Direttore del Parco in carica e del Presidente, in carica o operante in regime di prorogatio, del Parco nazionale dello Stelvio, ad eccezione delle funzioni di revisori dei conti.

Il termine prorogato dalla disposizione in esame è previsto dall’articolo 11, comma 8, del D.L. n. 91/2014 che dispone in merito al trasferimento o alla delega delle funzioni statali per la governance del Parco nazionale dello Stelvio.

In particolare, la norma prevede l’attribuzione delle funzioni statali relative al Parco nazionale dello Stelvio:

§  alle province autonome di Trento e di Bolzano, per la parte del Parco nazionale dello Stelvio situata nella Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol, provvedendosi con norma di attuazione dello Statuto ai sensi dell'articolo 107 del medesimo statuto (D.P.R. n. 670/1972);

§  alla Regione Lombardia, per la parte lombarda del Parco nazionale dello Stelvio, che, conseguentemente, partecipa all'intesa finalizzata al trasferimento o delega di funzioni relative al Parco, che il comma 515 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha previsto di stipulare con le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 30 giugno 2014 (termine differito al 30 giugno 2015 dal comma 213 dell’articolo unico della legge n. 190/2014, legge di stabilità 2015).

Fino alla sottoscrizione della predetta intesa, e comunque non oltre il termine, ora prorogato dalla disposizione in esame, del 31 maggio 2015 (il termine originario era centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, cioè il 17 febbraio 2015), il comma 8 dell’articolo 11 del D.L. 91/2014 prevede:

§  la proroga delle funzioni e dei mandati del Direttore del Parco in carica e del Presidente in carica o operante in regime di prorogatio;

§  l’attribuzione ai medesimi Direttore del Parco e Presidente delle funzioni demandate agli organi centrali del Consorzio, ad eccezione di quelle dei revisori dei conti.

 

Il medesimo comma 8 dell’articolo 11 prevede altresì la nomina di un Comitato paritetico, in caso di mancato raggiungimento della predetta intesa entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi trenta giorni; inoltre, in caso di mancata costituzione del Comitato paritetico ovvero in assenza della definizione dell'intesa entro i trenta giorni successivi alla costituzione del Comitato si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione dei Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e del Presidente della Regione Lombardia.


 

Articolo 1, comma 11-ter
(Commissario liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali
dei lavoratori portuali)

 

11-ter. All'articolo 1, comma 410, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: “di sei mesi” fino a: “per l'anno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 30 giugno 2015”.

 

 

Il comma 11-ter dell’articolo 1 proroga al 30 giugno 2015 l'incarico del Commissario liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta amministrativa, di cui all’articolo 1, comma 410 della legge di stabilità 2014 (L. 147/2013).

 

Il richiamato comma 410 ha prorogato l'incarico del Commissario Liquidatore del Fondo, già in scadenza al 31 dicembre 2013, per un ulteriore periodo di 6 mesi (senza possibilità di rinnovo) successivi alla data di accredito delle risorse (pari ad euro 7.752.477 per l'anno 2014, a valere sugli appositi stanziamenti iscritti in bilancio in favore di tale gestione), allo scopo di completare l'attività di liquidazione ed espletare gli adempimenti di chiusura della gestione del Fondo.

Allo stesso tempo, dal 1° gennaio 2015, all’onere derivante da tale proroga si fa fronte mediante la riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 4, comma 2, e 9-quater (concernente disposizioni particolari per i rischi derivanti dalla navigazione marittima e loro assicurazione), del D.L. 457/1997, ridotte rispettivamente di euro 2.752,477 ed euro 5.000.000. Tale importo, pari a 7.752.477 euro dal 2015, è confluito nel Fondo per interventi strutturali di politica economica[27].


 

Articolo 1, comma 12
(Progetto formativo presso gli uffici giudiziari)

 

12. All'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2015». Al relativo onere si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo Unico Giustizia di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

 

 

Il comma 12, a seguito delle modifiche approvate in sede di conversione del decreto-legge, proroga fino al 30 aprile 2015 la durata del periodo di perfezionamento presso gli uffici giudiziari previsto per i c.d. tirocinanti della giustizia. Si tratta dei lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e disoccupati che, a partire dall'anno 2010, hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari, ed ai quali è stato consentito di completare il percorso formativo presso gli uffici giudiziari nel 2013 e nel 2014.

 

Tale percorso formativo doveva cessare il 31 dicembre 2013, in base alla legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 25), ed essere finanziato per 7,5 milioni di euro attraverso il maggior gettito derivante dagli aumenti del contributo unificato previsti dal decreto-legge n. 98 del 2011. La legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013, all'art. 1, comma 344) ha ulteriormente prorogato di un anno la durata dei corsi di perfezionamento, confermando il limite di spesa e le risorse da impiegare.

Le risorse, per entrambi gli anni, venivano sottratte all'incentivazione del personale amministrativo che prestasse servizio presso gli uffici giudiziari che avessero raggiunto alcuni obiettivi di produttività (in particolare, riduzione del 10% dei procedimenti pendenti rispetto all'anno precedente).

 

Con il provvedimento in commento i tirocini vengono dunque prorogati di 4 mesi e vengono finanziati, anziché attraverso i maggiori importi del contributo unificato - che possono dunque essere destinati all’incentivazione del personale del Ministero -, con le risorse del Fondo Unico Giustizia.


 

Articolo 1, comma 12-bis
(Proroga dei contratti a tempo determinato delle regioni)

 

12-bis. All'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le regioni possono procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato interessati alle procedure di cui al presente periodo, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica”.

 

 

Il comma 12-bis prevede (modificando l’articolo 1, comma 426, della L. 190/2014) che le Regioni possano procedere alla proroga di tutti i contratti a tempo determinato fino alla conclusione delle relative procedure di stabilizzazione, fermi restando i vincoli alla riduzione della spesa per il personale previsti dalla legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 557 della L. 296/2006).

 

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 1, comma 529, della L. 147/2013 ha previsto che le regioni che alla data dell'ultima ricognizione effettuata al 31 dicembre 2012 non si trovino in situazioni di eccedenza di personale e che, ai sensi dell'articolo 35 del D.Lgs. 165/2001 stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e l'impiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica, con contratto di o subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità, possono procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato

Successivamente, il D.L. 101/2013 (articolo 4, commi 6, 8 e 9) ha previsto che le pubbliche amministrazioni possano bandire procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato con riserva di posti a favore di titolari di contratti a tempo determinato, nonché prorogare contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che abbiano maturato almeno 3 anni di servizio alle loro dipendenze. Il termine posto era il 31 dicembre 2016.

Da ultimo, l’articolo 1, comma 426, della L. 190/2014 ha fissato al 31 dicembre 2018 il termine relativo alla stabilizzazione dei precari della P.A. In particolare, la disposizione ha prorogato il termine entro il quale le amministrazioni possono (secondo quanto previsto dall’articolo 4, commi 6, 8 e 9, del D.L. 101/2013) bandire procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato con riserva di posti a favore di titolari di contratti a tempo determinato, nonché prorogare contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che abbiano maturato almeno 3 anni di servizio alle loro dipendenze.


 

Articolo 1, comma 12-ter
(Coordinamento operativo delle strutture regionali
che compongono il Servizio nazionale di protezione civile)

 


12-ter. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, il regolare svolgimento delle attività afferenti all'allertamento, al monitoraggio e al coordinamento operativo delle strutture regionali che compongono il Servizio nazionale della protezione civile, prestate dal personale in servizio presso i Centri funzionali di cui all'articolo 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e presso le Sale operative regionali di protezione civile, è prorogata fino al 31 dicembre 2015 l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010, e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse a carico dei bilanci regionali, ai sensi del medesimo articolo 14 dell'ordinanza n. 3891 del 4 agosto 2010.


 

 

Il comma 12-ter proroga al 31 dicembre 2015 l’efficacia delle disposizioni (di cui all’articolo 14 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 2010) che consentono alle Regioni di avvalersi di personale, attraverso la proroga o la stipula di nuovi contratti, al fine di assicurare, con carattere di continuità, il regolare svolgimento delle attività afferenti l’allertamento, il monitoraggio ed il coordinamento operativo delle strutture regionali che compongono il Servizio nazionale di protezione civile, prestate dal personale in servizio presso i Centri funzionali e presso le Sale operative regionali di protezione civile.

Agli oneri conseguenti si provvede a carico dei bilanci regionali (ai sensi del medesimo articolo 14 della citata ordinanza).

L’articolo 14 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3891 del 2010 (pubblicata nella G.U. 21 agosto 2010, n. 195) ha autorizzato le Regioni a provvedere, con oneri a propri carico, allo sviluppo ed al rafforzamento dei rispettivi Centri funzionali regionali preposti all'allertamento per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico e delle Sale operative regionali, mediante il potenziamento delle relative strutture, con particolare riguardo al collegamento tra loro e con il Centro funzionale centrale e la Sala Situazioni Italia presso il Dipartimento della protezione civile.

Per tali finalità la norma ha, tra l’altro, consentito:

§  la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato e dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alla normativa vigente;

§  la stipula e la proroga dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato nonché di contratti di lavoro e relative proroghe ad essi correlati, anche in deroga al comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 276 del 2003 cosi come attuato dal Contratto collettivo di lavoro per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro del 24 luglio 2008 (ed in deroga, altresì, all'articolo 43 del predetto contratto).

 

Si ricorda infine che una disposizione con finalità analoga, vale a dire quella di garantire l'efficienza e l'attività del sistema di allerta nazionale, è stata introdotta con l’art. 2, comma 1-septies, del D.L. n. 74/2014, che ha destinato, per l'esercizio 2014, risorse pari a 6 milioni di euro (a valere sulle risorse finanziarie all'uopo accantonate nel Fondo nazionale per la protezione civile nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente). Tale comma 1-septies riguarda in particolare lo svolgimento delle attività afferenti alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo e della rete dei radar meteorologici utilizzati dai centri funzionali regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento.


 

Articolo 1, comma 12-quater
(Controllo dei rendiconti dei partiti politici)

 


12-quater. In considerazione dei tempi necessari per assicurare la piena funzionalità della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, per l'anno 2015, i termini relativi al procedimento di controllo dei rendiconti dei partiti politici relativi all'esercizio 2013, di cui all'articolo 9, comma 5, della medesima legge n. 96 del 2012, sono prorogati di sessanta giorni. Il termine per la presentazione delle richieste di accesso, per l'anno 2015, ai benefìci di cui agli articoli 11 e 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e successive modificazioni, è prorogato al 31 gennaio 2015. I partiti politici che, entro tale data, abbiano presentato richiesta di ammissione ai benefìci di cui al secondo periodo del presente comma per l'anno 2015 e abbiano attestato di essere in possesso dei requisiti indicati all'articolo 10, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 149 del 2013, secondo le modalità individuate dalla deliberazione 15 gennaio 2014, n. 1, della Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della citata legge n. 96 del 2012, hanno accesso ai benefìci medesimi anche qualora non risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 149 del 2013 alla data del 31 gennaio 2015. A tal fine, la Commissione trasmette all'Agenzia delle entrate, entro il 15 marzo 2015, l'elenco dei partiti che abbiano presentato le richieste e le attestazioni di cui al terzo periodo acquisite ai propri atti. Fino al 31 dicembre 2015, ai partiti politici che si trovano nelle condizioni di cui al terzo periodo del presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge n. 149 del 2013, anche qualora non risultino ancora iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge alla data della percezione dei finanziamenti o dei contributi previsti dal citato comma 3.


 

 

L’articolo 1, comma 12-quater, proroga di 60 giorni, per l’anno 2015, i termini relativi al procedimento di controllo dei rendiconti dei partiti politici, in considerazione dei tempi necessari per assicurare la piena funzionalità della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici (che non è stata in condizione di operare tra il 27 ottobre 2014 ed il 29 gennaio 2015 a causa delle dimissioni contestuali dei suoi membri).

Il nuovo comma proroga altresì dal 30 novembre 2014 al 31 gennaio 2015 il termine per la presentazione da parte dei partiti delle richieste di accesso ai benefici delle agevolazioni fiscali per le contribuzioni volontarie private e del cd. “due per mille”. Per l’anno 2015 l’accesso ai predetti benefici è riconosciuto ai partiti, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e che abbiano presentato la relativa richiesta alla Commissione di garanzia secondo le modalità individuate dalla Commissione medesima, anche in caso di mancata iscrizione, alla data del 31 gennaio 2015, nel registro dei partiti politici (iscrizione che presuppone la verifica da parte delle Commissione della presenza nello statuto degli elementi indicati dalla legge). A tal fine, la Commissione di garanzia trasmette all’Agenzia delle entrate, entro il 15 marzo 2015, l’elenco dei partiti che hanno presentato le richieste e le relative attestazioni.

È infine previsto che fino al 31 dicembre 2015 ai partiti politici, che siano in possesso dei requisiti per l’accesso ai benefici ed abbiano presentato la relativa richiesta al 31 gennaio 2015, le disposizioni in materia di obblighi di trasparenza relativi ai finanziamenti o contributi inferiori a 100.000 euro (art. 5, comma 3, DL n. 149/2013) si applichino anche in caso di mancata iscrizione nel registro alla data del finanziamento.

La Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, istituita dalla legge 6 luglio 2012, n. 96, in materia di finanziamento dei partiti e movimenti politici, ha il compito di controllare di effettuare il controllo di regolarità e di conformità alla legge dei rendiconti dei partiti, secondo le modalità ivi stabilite. La citata legge 96/2012 è contestualmente intervenuta sulla disciplina dei rimborsi elettorali (riducendone l'importo) e ha introdotto nuove disposizioni in materia di controllo dei bilanci dei partiti, con l'obiettivo di garantire la trasparenza e la correttezza della gestione contabile. Successivamente, il DL n. 149/2013 (con. L. 13/2014) ha abrogato il finanziamento pubblico diretto dei partiti politici e lo ha sostituito con un sistema di finanziamento basato sulle detrazioni fiscali delle donazioni private e sulla destinazione volontaria del 2 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'accesso a queste forme di contribuzione è condizionato dalla legge al rispetto di requisiti di trasparenza e democraticità ivi indicati ed è prevista l'istituzione di un registro dei partiti politici ai fini dell'accesso ai benefici.

La Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici ha sostituito il Collegio di revisori, che aveva il compito di controllare i bilanci dei partiti ai sensi della previgente disciplina (L. 2/1997, art. 1, co. 14).

La nuova Commissione è composta da 5 membri così designati dai vertici delle tre massime magistrature:

§  1 membro da parte del Primo Presidente della Corte di cassazione;

§  1 membro da parte del Presidente del Consiglio di Stato;

§  3 membri da parte del Presidente della Corte dei conti.

Le designazioni sono ratificate dall'atto di nomina congiunto dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Con tale atto è individuato, tra i componenti, il Presidente-coordinatore della Commissione.

I membri della Commissione sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata. Essi non percepiscono alcun compenso per l'attività prestata di controllo sui bilanci dei partiti. Il mandato dei membri della Commissione è di 4 anni ed è rinnovabile una sola volta.

In base alla legge istitutiva la sede della Commissione è stabilita presso la Camera; le risorse di personale di segreteria necessarie all'operatività della Commissione sono garantite congiuntamente e in pari misura da Camera e Senato. La Commissione, come già detto, ha il compito di effettuare il controllo di regolarità e di conformità alla legge dei rendiconti dei partiti. A tal fine, in base a scadenze stabilite dalla legge, i rappresentanti legali o i tesorieri dei partiti, che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi nelle elezioni della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano sono tenuti a trasmettere alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati. Inoltre, sono trasmessi alla Commissione la relazione contenente il giudizio espresso sul rendiconto da una società di revisione, nonché il verbale di approvazione del rendiconto medesimo da parte del competente organo del partito. La Commissione effettua il controllo anche verificando la conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse. A tal fine, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione del rendiconto, invita i partiti interessati a sanare, entro e non oltre il 31 marzo seguente, eventuali irregolarità contabili da essa riscontrate. Entro il 30 aprile dello stesso anno la Commissione approva una relazione sul giudizio di regolarità e di conformità alla legge che è trasmessa ai Presidenti del Senato e della Camera che ne curano la pubblicazione nei siti internet delle rispettive Assemblee.

Entro oltre il 15 luglio di ogni anno, la Commissione trasmette ai Presidenti del Senato e della Camera gli elenchi dei partiti politici che risultino ottemperanti e inottemperanti agli obblighi di cui sopra con riferimento all'esercizio dell'anno precedente.

Il D.L. 149/2013 ha inoltre attribuito alla Commissione il compito di verificare la presenza nello statuto dei partiti degli elementi indicati dalla legge ai fini dell'iscrizione del partito nel registro nazionale dei partiti politici, necessaria ai fini dell'accesso ai benefici previsti dalla legge (agevolazioni fiscali per le contribuzioni volontarie e cd. 'due per mille'). Alla Commissione sono infine riconosciuti poteri sanzionatori in caso di mancato o parziale rispetto degli obblighi di legge (DL 149/2013, conv. L. 13/2014, art. 8).

La Commissione si è costituita la prima volta il 3 dicembre 2012 quando il Presidente della Camera e il Presidente del Senato, d'intesa tra loro, ne hanno nominato il Presidente e i membri su designazione dei vertici delle magistrature (Determinazione 3 dicembre 2012 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 4 dicembre 2012, n. 283). In seguito alle dimissioni di tutti i membri, si è provveduto alla nomina dei nuovi membri della Commissione con Determinazione del 29 gennaio 2015 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 2015, n. 23).

Si ricorda che è all’esame della Camera la proposta di legge n. 2799 che apporta alcune modifiche all'art. 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, istitutiva della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, con la finalità di assicurarne la piena operatività.

L'articolo 1 consente alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti di essere coadiuvata, per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati, dalle seguenti unità di personale:

§  due unità, dipendenti della Corte dei conti, addette alle attività di revisione;

§  due unità, dipendenti da altre amministrazioni pubbliche, esperte nell'attività di controllo contabile.

Il suddetto personale è collocato fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficia del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza.

L'articolo 2 specifica che, per la durata dell'incarico, i componenti della Commissione sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi incluse le indennità accessorie, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza. Al contempo, è confermato il divieto, per tali dipendenti, di assumere o di svolgere altri incarichi o funzioni. Riguardo al collocamento fuori ruolo, la pdl specifica che il tempo trascorso presso la Commissione è escluso dal calcolo del periodo massimo di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Articolo 2, comma 1, lett a)
(Relazione alle Camere sull’assetto organizzativo dei TAR)

 

1. Al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 1-bis, le parole: “Entro il 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 28 febbraio 2015”;

 

 

L’articolo 2, comma 1, lett. a) del decreto-legge, non modificato in sede di conversione, differisce dal 31 dicembre 2014 al 28 febbraio 2015 il termine per la presentazione al Parlamento, da parte del Governo, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, della relazione sull'assetto organizzativo dei Tribunali amministrativi regionali (TAR).

Tale relazione, al 1° aprile 2015, non è stata presentata alle Camere.

 

Si tratta della relazione prevista dall’art. 18 del decreto-legge n. 90 del 2014, nella quale il Governo, attraverso il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, deve analizzare i fabbisogni, i costi delle sedi e del personale, il carico di lavoro di ciascun tribunale amministrativo regionale e di ciascuna sezione staccata, nonché il grado di informatizzazione. Alla relazione deve essere allegato un piano di riorganizzazione, che prevede misure di ammodernamento e razionalizzazione della spesa e l'eventuale individuazione di sezioni da sopprimere, tenendo conto della collocazione geografica, del carico di lavoro e dell'organizzazione degli uffici giudiziaria.

Dalla presentazione della relazione discende l’attuazione del piano di riorganizzazione, in assenza del quale, comunque, a partire dal 1° luglio 2015, saranno soppresse le sezioni distaccate di Parma, Pescara e Latina (ovvero tutte le sezioni staccate di TAR che non si trovano in comuni sede di Corte d'appello, ad eccezione di Bolzano).

Il decreto-legge n. 90 del 2014, all’art. 18, stabilisce che entro il 31 marzo 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dovranno essere definite le modalità di soppressione e di trasferimento di contenzioso e personale.

Il decreto, al 1° aprile 2015, non risulta adottato.


 

Articolo 2, comma 1, lett b)
(Processo amministrativo digitale)

 

1. Al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) all'articolo 38, comma 1-bis, le parole: “1° gennaio 2015” sono sostituite dalle seguenti: “1° luglio 2015”.

 

 

L’articolo 2, comma 1, lett. b) del decreto-legge, non modificato nel corso dell’esame parlamentare, proroga al 1° luglio 2015 il termine originariamente fissato al 1° gennaio 2015, a decorrere dal quale è obbligatorio, nel processo amministrativo, sottoscrivere con firma digitale tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti.

 

A tal fine, la disposizione modifica l’articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge n. 90 del 2014, che a sua volta interviene sul Codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 136, comma 2-bis).

In base a quanto già affermato nella relazione di accompagnamento del disegno di legge di conversione, la proroga si è resa necessaria al fine di assicurare congrui tempi per l'adeguamento delle strutture informatiche.


 

Articolo 2, comma 1-bis
(Mantenimento degli uffici del giudice di pace)

 


1-bis. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, è differito al 30 luglio 2015. Entro tale termine, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, le unioni di comuni nonché le comunità montane possono richiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, indicati nella vigente tabella A allegata al citato decreto legislativo n. 156 del 2012, con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio della giustizia nelle relative sedi, ivi compreso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi. Al ripristino può procedersi anche previo accorpamento di territori limitrofi compresi nel circondario di un unico tribunale. Entro il 28 febbraio 2016 il Ministro della giustizia, valutata la rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti ai criteri di cui al presente comma, apporta con proprio decreto le conseguenti modifiche alle tabelle di cui agli articoli 1 e 2 del citato decreto legislativo n. 156 del 2012. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al quarto periodo nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le piante organiche del personale di magistratura onoraria degli uffici del giudice di pace ripristinati e sono altresì apportate le necessarie variazioni alle piante organiche degli altri uffici del giudice di pace. Il Consiglio superiore della magistratura definisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, la procedura di trasferimento dei magistrati onorari destinati agli uffici del giudice di pace ripristinati. Si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 156 del 2012, e successive modificazioni. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


 

 

Il comma 1-bis, introdotto in sede di conversione, riapre, fino al 30 luglio 2015, i termini della procedura che consente agli enti locali, anche consorziati, alle unioni di comuni, nonché alle comunità montane di richiedere al Ministero della giustizia il ripristino dell’ufficio del giudice di pace posto sul loro territorio, e del quale è prevista la soppressione, con piena disponibilità a sostenerne i costi.

 

Si tratta della procedura prevista dal decreto legislativo n. 156 del 2012, in base al quale dalla pubblicazione da parte del Ministero della giustizia delle sedi di giudice di pace da sopprimere, gli enti locali hanno a disposizione 60 giorni per avanzare richiesta di mantenimento dell’ufficio. Entro i successivi 12 mesi il Ministero valuta le richieste ed emana un D.M. di modifica delle tabelle degli uffici giudiziari. Il Ministero ha provveduto a tale adempimento con il D.M. 7 marzo 2014. Si tratta quindi di una procedura che prima della conversione del decreto-legge poteva dirsi conclusa.

 

Il provvedimento in commento dunque:

§  consente agli enti locali, fino al 30 luglio 2015, di avanzare richiesta di mantenimento del giudice di pace;

§  prevede che il Ministero della giustizia abbia tempo fino al 28 febbraio 2016 per valutare le richieste e conseguentemente variare con decreto le tabelle allegate al decreto legislativo n. 156 del 2012 (ovvero le tabelle relative agli uffici del giudice di pace da sopprimere (A) ed ai quali trasferire le competenze degli uffici soppressi (B));

§  demanda a decreti del Ministro della giustizia, da emanare entro 60 giorni dal decreto di variazione delle tabelle, la determinazione delle piante organiche dei giudici di pace;

§  demanda al Consiglio superiore della magistratura, entro 3 mesi dalla determinazione delle piante organiche, la definizione delle relative procedure di trasferimento.


 

Articolo 2-bis
(Proroga di interventi in materia di contratti di solidarietà)

 


1. L'intervento di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogato per l'anno 2015 nel limite di 50 milioni di euro. A tal fine, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti nell'anno 2015 in forza di contratti di solidarietà stipulati nell'anno 2014. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.


 

 

L’articolo 2-bis proroga per il 2015, nel limite di 50 milioni di euro (con onere a carico del Fondo sociale per l’occupazione e formazione) l’incremento del 10% dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà (trattamento che passa, quindi, dal 60%, ai sensi del D.L. 726/1984, al 70% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione d’orario). Le risorse sono destinate prioritariamente ai trattamenti dovuti nell'anno 2015 in forza di contratti di solidarietà stipulati nell'anno 2014[28].

 

Si ricorda che il trattamento di integrazione salariale spettante ai lavoratori in caso di contratti di solidarietà, pari al 60% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro (ex art. 1 del D.L. 726/1984), è stato aumentato del 20% (con incremento, quindi, all’80% della retribuzione), in via sperimentale, per il periodo 2009-2012 dall’articolo 1, comma 6, del D.L. 78/2009 (tale periodo sperimentale è stato prorogato per il 2013 dall’articolo 1, comma 256, della L. 228/2012); successivamente (ai sensi dell’articolo 1, comma 186, della L. 147/2013), per il 2014 il trattamento è stato incrementato nella misura del 10% (con incremento, quindi, al 70% della retribuzione).

 

I contratti di solidarietà

 

Per contratti di solidarietà difensivi si intendono quelli collettivi aziendali, stipulati tra imprese industriali rientranti nel campo di applicazione della CIGS (comprese le aziende appaltatrici di servizi di mense e di servizi di pulizia) e le rappresentanze sindacali, che, a norma dell'articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale. In relazione a tale riduzione d'orario, di cui sia stata accertata la finalizzazione da parte dell'Ufficio regionale del lavoro, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, concede il trattamento d'integrazione salariale il cui ammontare è determinato nella misura del 60% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione d'orario.

A decorrere dal 1° gennaio 2014 possono ricorrere ai contratti di solidarietà, in favore dei propri dipendenti, anche i partiti politici e i movimenti politici iscritti nel registro nazionale (ai sensi dell’articolo 16 del D.L. 149/2013). Restano invece escluse le imprese che abbiano presentato istanza per essere ammesse ad una delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3 della L. 223/1991, ovvero siano state assoggettate ad una delle suddette procedure.

Infine, il contratto di solidarietà non si applica nei casi di fine lavoro e fine fase lavorativa nei cantieri edili, e non è ammesso per rapporti di lavoro a tempo determinato, instaurati al fine di soddisfare le esigenze di attività produttive soggette a fenomeni di natura stagionale.

Può beneficiare del contratto di solidarietà tutto il personale dipendente, ad esclusione dei dirigenti, degli apprendisti e dei lavoratori a domicilio (articolo 3 del D.M. 46448/2009).

Per i dipendenti part-time è ammissibile l'applicazione dell'ulteriore riduzione di orario, qualora sia dimostrato il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro.

Il contratto di solidarietà non può avere (ex articolo 1, comma 2, del D.L. 726/1984) una durata superiore a 24 mesi. Alla scadenza, è prevista la possibilità (articolo 7 del D.L. 536/1987) di prorogare il trattamento, fino ad un massimo di 24 mesi (36 mesi per i lavoratori occupati nel Mezzogiorno). Qualora il contratto di solidarietà raggiunga la durata massima prevista dal richiamato articolo 7, un nuovo contratto di solidarietà può essere stipulato, per le medesime unità aziendali coinvolte dal contratto precedente, decorsi dodici mesi. Il limite massimo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale stabilito dall'articolo 1, comma 9, della L. 223/1991 (36 mesi nell'arco di un quinquennio), può essere superato nelle singole unità produttive, qualora il ricorso al contratto di solidarietà abbia la finalità di strumento alternativo alla procedura per la dichiarazione di mobilità ai sensi dell’articolo 7 del D.M. 46448/2009).

Accanto ai contratti di solidarietà difensivi, sussistono anche quelli cd. espansivi (L. 863/1994, articolo 2), che si concretizzano in un accordo tra datore di lavoro e sindacati maggiormente rappresentativi che prevede una riduzione stabile dell’orario di lavoro e della retribuzione dei dipendenti e, contestualmente, l’effettuazione di nuove assunzioni al fine di incrementare l’organico. Le nuove assunzioni devono essere a tempo indeterminato e non devono determinare una riduzione della percentuale di manodopera femminile rispetto a quella maschile, oppure di quest’ultima quando risulti inferiore.


 

Articolo 2-ter
(Proroga della disciplina transitoria per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato)

 

1. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: “due” è sostituita dalla seguente: “quattro”.

 

 

L'articolo 2-ter, introdotto in sede di conversione del decreto-legge, modifica l’art. 49 della legge professionale forense (legge n. 247 del 2012), per differire di altri due anni l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di abilitazione. Le nuove modalità di svolgimento entreranno quindi in vigore a partire dalla sessione d'esame 2017 anziché dalla sessione 2015.

 

L’articolo 49 della legge n. 247 del 2012, che la scorsa legislatura ha riformato la professione forense, prevede un’applicazione graduale della nuova disciplina sull’esame di Stato, stabilendo che per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della nuova legge l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti.

Per quanto riguarda le caratteristiche dell’esame di Stato, la riforma del 2012 riafferma:

§  la cadenza annuale delle prove di esame, indette con un apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF;

§  tre prove scritte;

§  una prova orale.

In particolare, le tre prove scritte sono analoghe a quelle previste dalla disciplina previgente (parere motivato di civile, parere motivato di penale; atto giudiziario).

Le prove si svolgono col solo ausilio dei testi di legge, senza commenti e citazioni giurisprudenziali. La disposizione introduce anche una nuova fattispecie di reato a carico di chiunque faccia pervenire ai candidati all’interno della sede d’esame testi relativi al tema proposto. La correzione è affidata a una commissione d’esame situata presso una diversa corte d’appello, attraverso abbinamenti stabiliti dal Ministro della giustizia mediante sorteggio. Il voto assegnato alla prova scritta deve essere motivato.

Per quanto riguarda la prova orale – che come attualmente previsto ha luogo nella stessa sede della prova scritta - la riforma mira a rendere l’esame più difficile. L’aspirante avvocato deve dimostrare la conoscenza – oltre che di deontologia e ordinamento forense – anche di 4 materie obbligatorie (diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale) e 2 materie a scelta (tra diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario).


 

Articolo 3, comma 1
(Sintonizzatori digitali per la ricezione di programmi TV
in tecnologia DVB-T2)

 


1. Il comma 5 dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“5. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, a partire dal 1°gennaio 2013 per gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale non si richiede la presenza di un sintonizzatore analogico. Al fine di assicurare ai consumatori la migliore qualità di visione dell'alta definizione, a partire dal 1°luglio 2016 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU). Per le medesime finalità, a partire dal 1°gennaio 2017 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori nel territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVBT2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU. Per le successive evoluzioni delle codifiche, gli obblighi previsti dal presente comma decorrono rispettivamente dal diciottesimo e dal ventiquattresimo mese successivi all'approvazione da parte dell'ITU. Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono indicate le codifiche che devono considerarsi tecnologicamente superate, in ordine alle quali non sussistono gli obblighi previsti dal presente comma”.


 

 

Il comma 1 dell'articolo 3 proroga al 1° luglio 2016 il termine a decorrere dal quale le imprese produttrici saranno tenute a vendere, ai distributori al dettaglio, apparecchi televisivi con il nuovo standard di trasmissione televisiva digitale terrestre “di seconda generazione”, destinato a sostituire la tecnologia attualmente in uso, consentendo a tal fine di utilizzare tutti gli standard tecnologici per la codifica dell’audio e del video digitale approvate nell’ambito dell’Unione internazionale delle comunicazioni (ITU).

Contestualmente viene altresì prorogato al 1° gennaio 2017 il termine a decorrere dal quale i distributori al dettaglio dovranno vendere apparecchi televisivi con la medesima tecnologia, mentre per le successive evoluzioni tecnologiche delle codifiche, queste risulteranno obbligatorie solo dopo 18 o 24 mesi dall’approvazione ITU, per la vendita rispettivamente ai distributori e ai consumatori. Si rimette ad un regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni l'indicazione delle codifiche da considerarsi tecnologicamente superate.

 

Le modifiche suddette vengono apportate novellando l'articolo 3-quinquies, comma 5, del decreto-legge n. 16/201213. La nuova formulazione di tale comma prevede quindi che, al fine di assicurare ai consumatori la migliore qualità di visione dell'alta definizione:

§  dal 1° luglio 2016 le imprese produttrici saranno tenute a vendere, ai distributori al dettaglio, apparecchi televisivi con il nuovo standard di trasmissione televisiva digitale terrestre “di seconda generazione” e che in luogo dell’indicazione della codifica MPEG-4, sia possibile fare riferimento a tutte le codifiche approvate nell’ambito dell’Unione internazionale delle comunicazioni (ITU);

§  che analogamente, dal 1° gennaio 2017, ci sarà l’obbligo di dotare gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori nel territorio nazionale di un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2, con tutte le codifiche approvate nell’ambito dell’ITU;

§  che per le successive evoluzioni delle codifiche, gli obblighi di adeguamento decorreranno rispettivamente dal diciottesimo e dal ventiquattresimo mese successivi all’approvazione da parte dell’ITU;

§  che l’individuazione delle codifiche da considerarsi tecnologicamente superate sarà definita con un regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

 

La relazione illustrativa al decreto motiva la necessità della proroga con la difficoltà di individuare uno specifico standard tecnologico. In base alla relazione, si sarebbe infatti attualmente in una fase di passaggio tra lo standard H.264 e lo standard HEVC dell’MPEG-4.

In relazione agli standard dei decodificatori si ricorda il documento predisposto dall’AGCOM per la consultazione in materia di “determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato” (delibera 726/13/CONS), nel quale si evidenzia che a partire dalla metà degli anni 2000 si è manifestato un forte interesse verso lo sviluppo di nuovi standard di diffusione per la televisione digitale in grado di assicurare prestazioni superiori rispetto ai sistemi in uso sviluppati dal consorzio DVB (Digital Video Broadcast- consorzio internazionale costituito da oltre 300 imprese allo scopo di codificare gli standard delle trasmissioni televisive digitali), come il DVB-T per quella terrestre, oggi identificati come sistemi DVB di prima generazione.

Nel settembre 2009 l’European Telecommunications Standards Institute (ETSI) ha approvato lo standard DVB T-2 per la televisione digitale terrestre elaborato dal consorzio DVB. Lo standard DVB T-2 garantisce rispetto agli standard di prima generazione maggiore efficienza con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

§  aumento dell’efficienza spettrale; in altri termini, a parità di banda più canali TV oppure canali TV a qualità più alta;

§  aumento dell’efficienza energetica ovvero maggior copertura del territorio a parità di siti trasmittenti e della loro potenza;

§  maggiore robustezza nei confronti di interferenze provenienti da altri trasmettitori.

A livello europeo il Regno Unito è stato il primo Paese a lanciare le trasmissioni utilizzando lo standard DVB-T2. Peraltro nel Regno Unito, l’autorità di regolazione ha imposto che le trasmissioni HD (alta definizione) su frequenze terrestri potessero utilizzare unicamente lo standard DVB-T2, a differenza di quanto avvenuto in Italia dove canali HD sono stati lanciati senza attendere il lancio dello standard T2.

Lo standard MPEG-4, pubblicato nel 1998, è invece il nome dato a un insieme di standard per la codifica dell’audio e del video digitale sviluppati dal Moving Picture Expert Group dell’ISO (International Standards Organization, la più importante organizzazione internazionale per la “codificazione” delle norme tecniche).

La versione MPEG-4 H264 è lo standard principalmente utilizzato per applicazioni come la televisione digitale (in particolare per le trasmissioni di contenuti HD) e permette un rapporto di maggiore compressione del segnale rispetto al precedente standard MPEG-2 (di un fattore pari a 1,5 volte).

Ad inizio 2013 sono state definite le specifiche del nuovo standard MPEG-4 HEVC (o ITU H265), che, se utilizzato congiuntamente con lo standard DVB-T2 permette di incrementare ulteriormente il numero di programmi presenti in un multiplex e quindi appare, secondo le valutazioni AGCOM, particolarmente adatto per la diffusione di programmi con formato HD o ultra HD.


 

Articolo 3, comma 2
(Credito di imposta per interventi infrastrutturali relativi
alla rete di accesso alla banda ultralarga)

 

2. All'articolo 6, comma 1, capoverso 7-septies, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: “31 gennaio 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2015”, le parole: “Nei tre mesi successivi alla prenotazione” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 maggio 2015” e le parole: “30 aprile 2015” sono sostituite dalle seguenti: “15 giugno 2015”.

 

 

Il comma 2 dell'articolo 3 proroga alcuni termini relativi alle procedure per l'accesso al credito d'imposta per la realizzazione degli investimenti per la banda ultralarga previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 133/2014 (cd. "D.L. Sblocca-Italia").

In particolare si proroga dal 31 gennaio 2015 al 31 marzo 2015 il termine per la presentazione delle manifestazioni d'interesse da parte degli operatori attraverso la prenotazione per l'effettuazione di un intervento in una delle aree geografiche suscettibili di intervento indicate nel sito web del Ministero dello sviluppo economico; si prevede che il relativo progetto esecutivo debba essere trasmesso al Ministero entro il 31 maggio 2015 anziché entro tre mesi dalla prenotazione e, infine, si proroga dal 30 aprile al 15 giugno 2015 il termine per la pubblicazione sul sito del Ministero delle aree oggetto di intervento e di quelle ancora "disponibili" per l'intervento.

 

A tali fini viene quindi modificato il comma 7-septies dell'art. 33 del decreto-legge n. 179/2012, introdotto dal citato articolo 6 del D.L. 133/2014.

 

Per quanto riguarda le caratteristiche del credito d’imposta si ricorda che l’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 133/2014 ha previsto la concessione fino al 31 dicembre 2015, di un credito d’imposta IRES e IRAP, entro il limite massimo del 50 per cento dell’investimento, per la realizzazione di interventi infrastrutturali di realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, attraverso l’introduzione nell’articolo 33 del decreto-legge n. 179/2012, dei nuovi commi da 7-ter a 7-septies.

In particolare, il comma 7-sexies prevede la concessione di un credito d’imposta IRES e IRAP del 50 per cento. Si specifica altresì che il credito d’imposta non costituisce ricavo ai fini IRAP e delle imposte dirette. Le caratteristiche degli interventi finanziabili sono definiti ai commi 7-ter e 7-quater, mentre i commi 7-sexies e 7-septies indicano la procedura per l’accesso al credito e per il monitoraggio degli interventi.

In base al comma 7-ter possono accedere al credito d’imposta gli interventi infrastrutturali, per i quali non siano previsti contributi pubblici a fondo perduto, destinati alla realizzazione di servizi a banda ultralarga relativi alla rete di accesso.

Gli interventi, in base al comma 7-ter, devono possedere inoltre le seguenti caratteristiche:

§  Siano interventi nuovi e aggiuntivi e non rientranti in atti o piano approvati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (11 novembre 2014)

§  soddisfino un obiettivo di pubblico interesse previsto dalla comunicazione della Commissione europea relativa all’Agenda digitale COM (2010) 245[29];

§  prevedano interventi di importo non inferiore alle seguenti soglie: a) 200.000 euro, con realizzazione degli interventi entro nove mesi dalla data di prenotazione, nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; b) 500.000 euro, con realizzazione degli interventi entro dodici mesi dalla data di prenotazione, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti; c) un milione di euro, con realizzazione degli interventi entro dodici mesi dalla data di prenotazione, nei comuni con popolazione compresa superiori ai 10000 abitanti. Il termine di completamento è esteso a ventiquattro mesi per investimenti superiori a 10 milioni di euro e a trenta mesi per investimenti superiori a 50 milioni di euro, ma in tal caso deve essere assicurata la connessione a tutti gli edifici scolastici nell'area interessata entro i primi dodici mesi. Quando il termine di completamento sia esteso, il credito d’imposta vale anche per l'anno 2016;

§  le condizioni di mercato siano insufficienti a garantire l’investimento privato sia realizzato entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (o tre, se l’investimento è superiore a 50 milioni di euro).

In base al comma 7-quinquies, inoltre il credito d’imposta non può essere riconosciuto per interventi ricadenti in aree nelle quali già sussistono idonee infrastrutture ed operi un fornitore di servizi di rete a banda ultralarga. È ammessa al beneficio la costruzione di cavidotti, cavi in fibra ottica, armadi di terminazione ottica e tralicci.

Per accedere al beneficio è necessario, in base al comma 7-septies, operare una manifestazione d’interesse per una specifica area attraverso una “prenotazione” sull’apposito sito web del Ministero. La prenotazione deve dare anche indicazione della data prevista di conclusione dei lavori. Su questo comma interviene la disposizione in commento (al riguardo cfr. supra).

Il comma 7-septies rinvia la definizione delle modalità di attuazione della disposizione in commento a uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, sentiti i ministri competenti e l’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dall’approvazione della legge di conversione (e quindi entro l’11 dicembre 2015). Tali decreti non sono stati ancora emanati e dovrebbero regolamentare:

§  condizioni, criteri e modalità di attuazione;

§  procedimento per l’individuazione da parte del CIPE del limite degli interventi agevolabili;

§  verifica dell’effettiva sussistenza del carattere nuovo e aggiuntivo dell’intervento infrastrutturale proposto;

§  modulazione del credito d’imposta anche in funzione delle specifiche condizioni di mercato dell’area interessata;

§  forme di controllo e monitoraggio da adottare anche ai sensi della comunicazione della Commissione europea (2012)9833.

Si ricorda che il Consiglio dei ministri del 3 marzo 2015 ha approvato:

§  la Strategia per la banda ultralarga e la crescita digitale;

§  il Piano crescita digitale 2014-2020;

§  il Piano banda ultralarga.

 

In materia si ricordano anche le conclusioni dell'indagine conoscitiva congiunta svolta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sulle reti di telecomunicazioni a banda larga ed ultra-larga, rese note l'8 novembre 2014, che segnalano:

§  che la realizzazione di un assetto di mercato caratterizzato dall'esistenza di un unico operatore non verticalmente integrato nella fornitura di servizi agli utenti finali (cioè con una separazione tra rete e fornitura di servizi) costituirebbe la soluzione preferibile sotto il profilo concorrenziale;

§  di contro, un eventuale scenario in cui la struttura di mercato venisse a riorganizzarsi solo sulla figura dell'operatore dominante verticalmente integrato non potrebbe che essere sottoposto ad una valutazione antitrust particolarmente accurata;

§  in una logica di second best un'altra opzione da considerare con attenzione è costituita da forme di coinvestimento che vedano coinvolti nella realizzazione delle nuove reti una pluralità di operatori del settore, eventualmente anche attraverso la costituzione di joint venture.

 


 

Articolo 3, comma 3
(Divieto di partecipazioni incrociate tra televisioni e quotidiani)

 

3. All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.

 

 

Il comma 3 dell'articolo 3 proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il divieto di incroci proprietari che impedisce ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma, i quali conseguono ricavi superiori all'8% del SIC (sistema integrato delle comunicazioni), e alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengono una quota superiore al 40% dei ricavi di detto settore, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani, esclusi i quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica.

Ciò attraverso una modifica dell'art. 43, co. 12 del testo unico dei media audiovisivi, decreto legislativo n. 177/2005. Il termine originario era fissato dal Testo unico al 31 dicembre 2010.

Il termine stabilito al 31 dicembre 2010 era già stato prorogato, prima al 31 marzo 2011 dal decreto legge n. 225/2010, poi al 31 dicembre 2012 dal D.L. n. 34 del 2011, quindi al 31 dicembre 2013 dall’articolo 1, comma 427, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) e infine al 31 dicembre 2014 dall’articolo 12 del decreto-legge n. 150/2013.

 

In particolare, l’articolo 43, comma 12 stabilisce il divieto, che viene qui prorogato al 31 dicembre 2015, di acquisire partecipazioni editoriali per:

§  i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, qualora abbiano conseguito, sulla base dell’ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) adottato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ricavi superiori all’8 per cento del valore complessivo del sistema integrato delle comunicazioni;

§  i soggetti, richiamati dal precedente comma 11, operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche con ricavi superiori al 40 per cento del valore complessivo del settore.

 

Il comma 11 dell’articolo 43 fa in particolare riferimento ad imprese operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche come definito dall’articolo 18 del codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)[30]. Tale disposizione rimette all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la definizione del mercato rilevante, ai fini dell’applicazione del diritto della concorrenza, nel settore delle comunicazioni elettroniche.

 

È prevista una deroga al divieto solo qualora la partecipazione riguardi imprese editrici di giornali quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica.

Il divieto si applica invece anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Si ricorda che la definizione di Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) è contenuta nell’articolo 2, comma 1, lettera s) del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici che è costituito dal settore economico che comprende le seguenti attività: stampa quotidiana e periodica; editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di Internet; radio e servizi di media audiovisivi; cinema; pubblicità esterna; iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; sponsorizzazioni. L’articolo 43 del testo unico ha introdotto le sopra citate specifiche limitazioni al fine di evitare il determinarsi di posizioni dominanti. Per quanto riguarda i limiti connessi ai ricavi, il comma 9 dello stesso articolo 43 prevede che, fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni. Il comma 10 precisa che i predetti ricavi sono quelli derivanti dal finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attività indicate all'articolo 2, comma 1, lettera s), da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonché dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall'editoria elettronica e annuaristica anche per il tramite di internet, da pubblicità on line e sulle diverse piattaforme anche in forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori di ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione, e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.


 

Articolo 3, comma 3-bis
(Fotovoltaico pubblico in zone colpite da calamità)

 

3-bis. Al fine di favorire il completamento di programmi realizzativi nelle aree colpite da eventi calamitosi di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014, il termine previsto dall'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato al 30 settembre 2015.

 

 

Il comma 3-bis, aggiunto durante l’esame parlamentare, proroga al 30 settembre 2015 il termine entro cui devono entrare in esercizio, per essere ammessi alle tariffe incentivanti, gli impianti fotovoltaici iscritti nel registro del Gse in posizione tale da rientrare nei volumi incentivabili ai fini degli incentivi del quinto Conto energia, da realizzarsi in zone colpite da eventi calamitosi negli anni 2012 e 2013. La finalità della proroga è di favorire il completamento di programmi realizzativi nelle aree colpite da eventi calamitosi di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014.


 

Articolo 3, commi 3-ter e 3-quater
(Gare d'ambito per l'affidamento del servizio
di distribuzione del gas naturale)

 


3-ter. Il termine oltre il quale si applica la previsione di cui al comma 4 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, relativamente al primo e al secondo raggruppamento di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, è prorogato al 31 dicembre 2015.

3-quater. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al comma 3-ter, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara, per gli ambiti del primo raggruppamento di cui all'allegato 1 allo stesso regolamento, sono prorogati all'11 luglio 2015, con esclusione degli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.


 

 

I commi 3-ter e 3-quater dell’articolo 3, introdotti durante l’esame parlamentare, intervengono in materia di gare d'ambito per la distribuzione del gas naturale.

 

Il comma 3-ter proroga al 31 dicembre 2015 il termine oltre il quale si applica il prelievo del 20% delle somme spettanti agli enti locali a seguito della gara d’ambito, nei casi in cui gli Enti locali concedenti non abbiano rispettato i termini per la scelta della stazione appaltante (previsti dal regolamento di cui al DM 12 novembre 2011, n. 226 sui criteri di gara e la valutazione delle offerte per l'affidamento del servizio) relativamente ad alcuni ambiti territoriali (primo e secondo raggruppamento).

Si ricorda che l’articolo 4, comma 5, del D.L. n. 69/2013 prevede una forma di penalizzazione economica per gli enti locali nei casi in cui gli stessi non abbiano rispettato i termini per la scelta della stazione appaltante. In tali casi, il 20% degli oneri che il gestore corrisponde annualmente agli Enti locali come quota parte della remunerazione del capitale è versato dal concessionario subentrante, con modalità stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, in uno specifico capitolo della Cassa conguaglio settore elettrico per essere destinati alla riduzione delle tariffe di distribuzione dell’ambito corrispondente.

 

Il comma 3-quater proroga fino all’11 luglio 2015 il termine, già più volte prorogato, per l’intervento sostitutivo della Regione in caso di mancata pubblicazione del bando di gara da parte dei Comuni, per gli ambiti territoriali del primo raggruppamento (individuati dal sopra citato regolamento 12 novembre 2011, n. 226). Dalla proroga sono esclusi gli ambiti in cui almeno il 15 per cento dei punti di riconsegna è situato nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Tale termine era stato già oggetto di proroga da parte del D.L. n. 69/2013; del D.L. n. 145/2013 e D.L. n. 91/2014. Per gli ambiti territoriali del primo raggruppamento il termine scade l’11 marzo 2015 per alcuni e l’11 giugno 2015 per gli altri.

 

Per approfondimenti si veda il tema dell’attività parlamentare sulla distribuzione del gas naturale.

 


 

Articolo 3, commi 3-quinquies e 3-sexies
(Pubblicazione del valore delle immissioni di gas naturale
nella rete nazionale e negli stoccaggi)

 


3-quinquies. La data di inizio dell'anno convenzionale di cui all'articolo 3, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, relativamente all'anno 2014/2015, è differita al 1° ottobre 2014.

3-sexies. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, le parole: “A decorrere dal 1° aprile 2011, per anno convenzionale si intende il periodo intercorrente tra l'1 aprile di ciascun anno ed il 31 marzo dell'anno successivo;” sono sostituite dalle seguenti: “Per anno convenzionale si intende l'anno termico intercorrente tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 30 settembre dell'anno successivo;”.


 

 

I commi 3-quinquies e 3-sexies dell’articolo 3, introdotti durante l’esame parlamentare, intervengono in materia di determinazione del periodo di riferimento per gli obblighi in capo ai soggetti che immettono gas naturale nella rete nazionale.

Il comma 3-quinquies sposta dal 1° aprile al 1° ottobre 2014 la data di inizio dell’anno convenzionale (e dunque proroga la fine di tale anno dal 31 marzo 2015 al 30 settembre 2015), quale periodo di riferimento ai fini dell’attestazione della quota di mercato all’ingrosso del gas naturale da parte di ciascun soggetto che immette lo stesso nella rete nazionale.

Il comma 3-sexies modifica direttamente la disposizione del D.Lgs. n. 130/2010 (c.d. “decreto stoccaggi”) che fissa le date dell’anno convenzionale per l’obbligo di attestazione della quota di mercato all’ingrosso del gas naturale, portando a far coincidere lo stesso con l’anno termico che decorre dal 1° ottobre al 30 settembre dell’anno successivo (e non più il periodo intercorrente tra il 1° aprile e il 31 marzo dell’anno successivo)

Si ricorda che il D.Lgs. n. 130/2010 (c.d. “decreto stoccaggi”) introduce un sistema di verifica delle quote di mercato detenute da tutti gli operatori che immettono gas naturale nella rete nazionale, in funzione pro-concorrenziale. L’intervento di regolazione contenuto nell’articolo 3 del D.Lgs. n. 130/2010 si fonda, su due strumenti: l’attestazione annuale della quota di mercato, adempimento cui è tenuto ogni soggetto che immette gas naturale; il limite alla quota di mercato che ogni operatore può detenere nel corso dell’anno di riferimento, e il correlativo regime di incentivi e sanzioni. Si tratta di due obblighi posti a carico di tutte le imprese del settore, e tra loro collegati da un evidente nesso di funzionalità: l’attestazione, da parte di ciascun soggetto, della propria quota di mercato è idonea a consentire una verifica più puntuale sul rispetto della soglia massima d’immissioni consentita. Il periodo di riferimento per l’attestazione è fissato, dal comma 3 del citato articolo 3, nell’anno convenzionale, inteso come periodo intercorrente tra il 1° aprile di ciascun anno e il 31 marzo dell’anno successivo.

La quota di mercato all'ingrosso di ciascun soggetto è determinata secondo una metodologia definita con decreto del Ministro dello sviluppo economico.


 

Articolo 3, comma 3-septies
(Cassa integrazione straordinaria per cessazione attività)

 

3-septies. La misura di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è confermata per l'anno 2015 e il relativo limite massimo di spesa è incrementato di 55 milioni di euro. L'onere derivante dal periodo precedente è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

 

 

Il comma 3-septies, nel confermare (per il 2015) il finanziamento (previsto dall’articolo 1, comma 183, della L. 147/2013), erogato per la proroga di 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per cessazione di attività (di cui all’articolo 1, comma 1, del D.L. 249/2004) al fine di consentire il completamento (nel corso dello stesso 2015) dei piani di gestione degli esuberi di personale relativi al 2014, finanziamento già prorogato per il 2015 dall’articolo 1, comma 110, della L. 190/2014, ne incrementa di ulteriori 55 milioni di euro il limite massimo di spesa già previsto (e pari a 60 milioni di euro).

Il relativo onere viene posto a carico del Fondo sociale per l’occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008.

 

L’articolo 1, comma 183, della L. 147/2013, ha destinato specifiche risorse per il finanziamento, relativamente all’anno 2014, di ammortizzatori sociali in deroga, contratti di solidarietà e cassa integrazione guadagni straordinaria. In particolare, per quanto riguarda quest’ultimo ammortizzatore, è stata disposta l’autorizzazione, per il 2014, di 50 milioni di euro per il finanziamento delle proroghe a 24 mesi della CIGS per cessazione di attività (di cui all’articolo 1, comma 1, del D.L. 249/2004).

 

Si ricorda, inoltre, che l’articolo 1, comma 1, del D.L. 249/2004 consente, in determinati casi, la proroga della CIGS concessa per cessazione di attività fino ad un periodo di 12 mesi oltre gli ordinari limiti di durata del trattamento medesimo.

Presupposto della proroga sono:

§  la cessazione dell’attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o di parte di essi;

§  la sussistenza di programmi volti alla ricollocazione dei lavoratori e che comprendano, ove necessario, la formazione professionale;

§  l'accertamento - da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - del "concreto avvio", nei primi 12 mesi, del piano di gestione delle eccedenze di personale.

La proroga può essere concessa entro il limite complessivo di spesa di 43 milioni di euro, a valere sul Fondo per l'occupazione. La dotazione del Fondo è conseguentemente incrementata, per l'anno 2004, per 63 milioni di euro. Si ricorda che il Fondo citato è stato successivamente oggetto di ulteriori rifinanziamenti destinati alle medesime finalità.

 

Il Fondo sociale per l’occupazione e la formazione è stato istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro dal citato articolo 18 comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008 (L. 2/2009), con quota parte delle risorse nazionali disponibili sul Fondo aree sottoutilizzate (ora Fondo sviluppo e coesione), le quali sono state destinate alle attività di apprendimento, nonché di sostegno al reddito.

In tale Fondo confluiscono ora le risorse del Fondo per l'occupazione nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione.


 

Articolo 3-bis
(Disposizioni concernenti il Fondo di garanzia
a favore delle piccole e medie imprese
)

 

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2015 è sospesa l'efficacia dell'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni dell'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 190 del 2014. Sono fatte comunque salve le garanzie eventualmente concesse fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

 

L’articolo 3-bis sospende fino al 31 dicembre 2015 l’efficacia della norma (comma 7, dell’articolo 1, della legge di stabilità 2015) che ha esteso alle imprese fino a 499 dipendenti la platea dei soggetti beneficiari degli interventi del Fondo di garanzia per le Piccole e medie imprese.

 

Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è stato costituito con legge n. 662/96 (art.2, comma 100, lettera a) con lo scopo di: "assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese". L'impatto sulle imprese è quindi quello di favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle PMI mediante la concessione di una garanzia pubblica
Un intervento significativo nella direzione del potenziamento del Fondo è stato realizzato con il D.L. 69/2913 (c.d. Decreto del fare), ed è volto a consentire l'accesso a una platea molto più ampia di piccole e medie imprese, tramite in particolare la revisione dei criteri di accesso per il rilascio della garanzia. Il D.M. 23/11/2012 contiene le condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, mentre con il decreto ministeriale 27/12/2013, viene data attuazione sia alle disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge n. 69/2013 ("Decreto del fare"), volte a favorire l'accesso al credito, ampliando la platea delle imprese potenziali beneficiarie della garanzia, sia alla previsione dello stesso decreto-legge che estende gli interventi del Fondo ai professionisti e agli studi professionali.

Per quanto riguarda i parametri dimensionali delle imprese che posso accedere al Fondo, il DM 27/12/2012 fa riferimento al decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005 e all'Allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea (confluito nel Regolamento (CE) 17-6-2014 n. 651/2014, sugli aiuti di Stato, Allegato I, art. 2), e definisce:

§  "Medie imprese": le PMI che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;

§  "Piccole imprese": le PMI che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;

§  "Microimprese": le PMI che, considerata l'esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

 


 

Articolo 4, comma 1
(Poteri sostitutivi del prefetto in caso di mancata
approvazione del bilancio degli enti locali)

 

1. È prorogata, per l'anno 2015, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

 

 

Il comma 1 dell’articolo 4 proroga per l’anno 2015 l’applicazione delle procedure previste dall’articolo 1, comma 1-bis, del D.L. n. 314/2004[31], concernenti la disciplina per lo scioglimento dei consigli degli enti locali per mancata approvazione del bilancio nei termini previsti, ai sensi dell’articolo 141, comma 1, lettera c) del TUEL[32], e per l’attribuzione al Prefetto dei relativi poteri sostitutivi ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione medesimo e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

 

Tale disciplina è stata per la prima volta introdotta nel 2002 con l’articolo 1 del D.L. n. 13/2002, in via transitoria, in quanto diretta a colmare il vuoto normativo determinatosi a seguito della riforma costituzionale del 2001.

A seguito della cessazione dei CO.RE.CO. (Comitati regionali di controllo), ed in assenza di una apposita disposizione transitoria, era sorto, infatti, il problema di quale organo fosse legittimato a nominare i commissari ad acta che devono redigere o approvare un documento contabile essenziale per regolare la vita amministrativa dell’ente[33].

Tale normativa transitoria è stata confermata nell’anno successivo e dal 2004 estesa anche ai casi di mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio di bilancio, con l’articolo 1, comma 1-bis, del D.L. n. 314/2004.

Tale ultima disposizione è stata poi annualmente prorogata, da ultimo al 2014, dall’articolo 3, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 (proroga termini).

 

La norma in commento intende, dunque, prorogare all’anno 2015 la procedura che attribuisce al Prefetto i poteri di impulso e sostitutivi, prima spettanti al Comitato regionale di controllo, relativi alla nomina del commissario ad acta incaricato di predisporre lo schema del bilancio ovvero di provvedere all’approvazione del bilancio stesso, in caso di inadempimento dell’ente locale agli obblighi fondamentali di approvazione del bilancio di previsione e dei provvedimenti necessari al riequilibrio di bilancio.

 

La procedura richiamata prevede che, trascorso il termine entro il quale il bilancio di previsione dell’ente locale deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il Prefetto nomina un commissario affinché predisponga d'ufficio lo schema di bilancio per sottoporlo al consiglio[34].

In tale caso, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il Prefetto assegna al consiglio un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

Fermo restando che spetta agli statuti degli enti locali disciplinare le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio non oltre il termine di 50 giorni dalla scadenza di quello prescritto per l'approvazione del bilancio stesso, nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del TUEL, alla predetta nomina provvede il prefetto nei soli casi in cui lo statuto dell'ente non preveda diversamente.

 

Si ricorda, infine, che con il D.L. n. 174/2012 (articolo 3, comma 1, lettera l) l’applicazione della procedura in questione è stata estesa anche alle ipotesi di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro i termini previsti dal TUEL (articolo 227, comma 2-bis, del TUEL).

 


 

Articolo 4, commi 2-2-ter
(Adeguamento normativa antincendi nelle strutture ricettive)

 


2. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 ottobre 2015”.

2-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: “entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 7 ottobre 2016”.

2-ter. La proroga del termine di cui al comma 2-bis del presente articolo si applica agli enti e ai privati interessati che provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 4 del medesimo regolamento.


 

 

Il comma 2 dell’articolo 4 stabilisce una nuova proroga, fino al 31 ottobre 2015, del termine fissato per l’adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere:

§  con oltre 25 posti letto;

§  esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994 (che ha approvato la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere);

§  in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con D.M. interno 16 marzo 2012.

 

Si ricorda che il punto 21.2 del D.M. 9 aprile 1994, con cui è stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, ha previsto l’adeguamento delle attività ricettive esistenti, alle nuove disposizioni dettate dalla regola tecnica, entro otto anni “per l'adeguamento, all'interno delle camere per ospiti, dei materiali di rivestimento, dei tendaggi e dei materassi” alla prescrizioni dettate dalla regola tecnica in materia di reazione al fuoco dei materiali. Per le altre prescrizioni (ad eccezione di quelle di carattere gestionale, per le quali veniva fissato un termine di 2 anni per l’adeguamento) il termine previsto era invece il 31 dicembre 1999. L’art. 3-bis del D.L. 411/2001 ha prorogato il previsto termine di 8 anni e quello del 31 dicembre 1999 fino al 31 dicembre 2004. Il termine è poi stato ulteriormente prorogato e poi differito al 31 dicembre 2013 dall’art. 15, comma 7, del D.L. 216/2011. L’art. 11 del D.L. 150/2013 ha prorogato tale termine al 31 dicembre 2014.

La limitazione della proroga alle sole strutture ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, poi successivamente approvato con il D.M. interno 16 marzo 2012, è stata introdotta dal citato comma 7 dell’art. 15 del D.L. 216/2011. L’art. 11 del D.L. 150/2013 ha precisato, nel prorogare il termine, che il possesso dei requisiti per l’ammissione al piano citato deve verificarsi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge.

Il comma 8 dell’art. 15 del D.L. 216/2011 ha previsto l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 4 del D.P.R. 151/2011 (provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti) in caso di:

§  omessa presentazione dell'istanza;

§  mancata ammissione al piano straordinario;

§  mancato completamento dell’adeguamento antincendio al 31 dicembre 2013.

La relazione illustrativa al ddl di conversione del D.L. 216/2011 ha rilevato che tale adeguamento, se non sostenuto da mirati interventi, rischia di compromettere l’esercizio di numerose attività (circa 14 mila strutture) in un settore di assoluto rilievo per il Paese. La relazione ha anche ricordato la procedura di infrazione per il non corretto recepimento della direttiva 89/391/CE, avviata il 29 settembre 2011 dalla Commissione europea che, tra l’altro, ha censurato le proroghe che si susseguono ormai dal 2001 e che stanno procrastinando all’infinito l’applicazione delle disposizioni di sicurezza antincendio.

La medesima relazione illustrativa ha altresì rilevato che l’applicazione del D.P.R. 151/2011 di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, introducendo il sistema della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) e connesse verifiche in tempi stretti, rischia di determinare ulteriori difficoltà nell’adeguamento antincendio con chiusura di numerosissime attività. Di qui la necessità di pervenire ad una soluzione “ponte”, individuata nel piano straordinario, che accompagni, con la gradualità necessaria, le strutture verso il vigente regime di semplificazione antincendio per tutti gli adempimenti relativi ai successivi rinnovi e alle verifiche periodiche.

 

Si ricorda infine che l’art. 11, comma 2, del D.L. 150/2013 ha previsto l’emanazione, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge, di un D.M. interno finalizzato all’aggiornamento e alla semplificazione (in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto) delle disposizioni della regola tecnica approvata con D.M. 9 aprile 1994. Tale decreto non è ancora stato emanato. La relazione illustrativa giustifica la proroga in esame alla luce del fatto che l’emanazione di tale decreto è preventivabile per i primi mesi del 2015.

 

Il comma 2-bis prevede il differimento di 2 anni, vale a dire fino al 7 ottobre 2016, del termine per l’assolvimento degli adempimenti prescritti dagli artt. 3-4 del D.P.R. n. 151/2011, da parte dei soggetti (enti e privati) responsabili delle c.d. nuove attività (vale a dire quelle attività che non erano assoggettate alle disciplina di prevenzione incendi prima del nuovo regolamento dettato dal D.P.R. 151/2011) che risultavano già esistenti alla data di pubblicazione del citato decreto (pubblicato nella G.U. 22 settembre 2011, n. 221).

Tale proroga viene operata mediante una modifica del termine fissato dal comma 2 dell’art. 38 del D.L. 69/2013, che ha prorogato fino al 7 ottobre 2014 il termine in questione.

Ai sensi del comma 1 del medesimo articolo la proroga si applica ai soggetti (enti e privati) responsabili delle c.d. nuove attività esistenti alla citata del 22 settembre 2011. Lo stesso comma 1 ha escluso l’obbligo di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 3 del D.P.R. 151 qualora i soggetti responsabili siano già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità.

Relativamente agli adempimenti citati, si ricorda che l’art. 3 prescrive, per le sole attività con livelli di rischio medio-alto (categorie B e C dell’allegato I del D.P.R. 151), l’obbligo del parere di conformità, da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, sui progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. L’art. 4 invece prescrive e disciplina la presentazione dell’istanza per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi (CPI), tramite segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

 

Il comma 2-ter limita l’applicazione del differimento di termini concesso dal comma precedente, ai soggetti (enti e privati) che provvedono agli adempimenti di cui all’art. 3 del D.P.R. 151 entro 8 mesi dall’entrata in vigore della presente legge di conversione (quindi entro l’1 novembre 2015), fermi restando gli adempimenti previsti dall’art. 4 del medesimo D.P.R.

L’effetto di tale disposizione sembra quindi quello di richiedere, innanzitutto, l’effettuazione entro l’1 novembre 2015 degli adempimenti previsti dall’art. 3 e, qualora assolti, di consentire l’ottenimento del CPI entro il 7 ottobre 2016.

Si ricorda infine che le nuove attività introdotte dal D.P.R. 151/2011 si riferiscono essenzialmente a:

§  infrastrutture di trasporto a elevato rischio (aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee; interporti con superficie superiore a 20.000 m2; gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 metri e ferroviarie superiori a 2.000 metri);

§  grandi complessi per il terziario (edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità);

§  demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m2;

§  strutture turistico-ricettive all'aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.


 

Articolo 4, comma 3
(Mantenimento delle contabilità speciali delle province
di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani)

 

3. È prorogato al 31 dicembre 2015 il termine di cui all'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

 

 

Il comma 3 dell’articolo 4 proroga di un anno, al 31 dicembre 2015 il termine per l’utilizzo delle risorse disponibili sulle contabilità speciali intestate alle tre province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, da ultimo fissato al 31 dicembre 2014 dall'articolo 41-bis, comma 1, del D.L. n. 66/2014, al fine di consentire l’adempimento delle obbligazioni assunte su tali risorse per gli interventi autorizzati dalle leggi istitutive delle province medesime, nonché di agevolare il flusso dei pagamenti in favore delle imprese, secondo quanto previsto dal richiamato articolo 41-bis.

In particolare, la proroga riguarda l’utilizzo delle risorse finanziarie, recate appunto dalle leggi che hanno istituito le suddette province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani (leggi nn. 146, 147 e 148 del 2004[35]), destinate alla costituzione degli uffici periferici dell’amministrazione dello Stato ed assegnate alle contabilità speciali istituite presso il commissario di ciascuna provincia e poi trasferite ai prefetti incaricati di completare gli interventi.

Con il comma in esame si viene a prorogare, di un ulteriore anno, un termine già più volte prorogato da una serie di interventi normativi che si sono susseguiti nel corso del tempo, ad iniziare dall’articolo 4-bis del decreto-legge n. 97/2008 fino, da ultimo, all’articolo 41-bis del D.L. n. 66/2014.

 

In particolare, l’articolo 41-bis del D.L. n. 66/2014, richiamato dalla norma, ha da ultimo autorizzato la proroga al 31 dicembre 2014 dell’utilizzo delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di ciascuna delle tre province indicate, al fine di consentire l’adempimento delle obbligazioni assunte sulle risorse stanziate dalle suddette leggi per le nuove province dalle stesse istituite nonché di agevolare il flusso dei pagamenti in favore delle imprese, facendo seguito a numerosi altri interventi precedenti che hanno via via allungato i termini per il mantenimento delle predette risorse sulle rispettive contabilità speciali.

 

L’articolo 41-bis richiamato prevede, inoltre, al comma 2, che le somme rimaste non utilizzate allo scadere del termine previsto costituiranno economie di spesa, con conseguente versamento delle stesse allo stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato.

 

La relazione tecnica non reca indicazioni circa gli importi delle somme attualmente accreditate e giacenti sulle contabilità speciali in oggetto.

 

Si ricorda che con le già citate leggi nn. 146, 147 e 148 del 2004 sono state istituite tre nuove province: Monza e Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani.

Nelle tre leggi istitutive, con formulazione identica (art. 4, commi 1 e 2, L. 146/2004; art. 5, commi 1 e 2, L. 147/2004; art. 4, commi 1 e 2, L. 148/2004), si è disposto in ordine all’adozione (con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno) dei provvedimenti necessari per l'istituzione nelle nuove province degli uffici periferici dello Stato, fissandosi un termine minimo ed uno massimo entro i quali dovevano essere emanati i provvedimenti di costituzione degli uffici periferici dello Stato: non prima di trentaquattro mesi (30 aprile 2007[36]) e non oltre quattro anni (30 giugno 2008) dalla data di entrata in vigore delle leggi; quest’ultimo termine è stato successivamente differito al 30 giugno 2009 dall’art. 4-bis, comma 4, D.L. n. 97/2008[37].

In applicazione di tale disposizione di proroga, l’art. 12, comma 1, D.L. n. 207/2008[38] ha disposto la conservazione nel conto dei residui del bilancio 2009 delle disponibilità finanziarie recate dalle leggi istitutive delle nuove province ed esistenti alla chiusura dell’esercizio finanziario 2008.

Inoltre, per la realizzazione di tutti gli adempimenti connessi all’istituzione delle nuove province, e quindi anche a quelli relativi alla costituzione degli uffici periferici, è stato inizialmente nominato un commissario per ciascuna provincia[39]. Le leggi istitutive delle nuove province hanno previsto altresì l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono individuate le procedure per la gestione da parte del commissario delle risorse rese disponibili ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali. I richiamati DPCM sono stati emanati in data 23 gennaio 2006 e con essi sono state costituite le contabilità speciali presso le tesorerie provinciali[40].

Successivamente l’art. 6-bis, comma 4, primo periodo, del D.L. n. 300/2006[41] è intervenuto sulle risorse finanziarie sopra citate, assegnate alle contabilità speciali istituite presso il commissario di ciascuna provincia, provvedendo a mantenerle fino al 31 dicembre 2009 sulle contabilità medesime[42].

L’articolo 3, comma 5, del D.L. n. 194 del 30 dicembre 2009 (legge n. 25/2010) ha successivamente prorogato il predetto termine provvedendo a mantenere le risorse iscritte sulle contabilità speciali fino al completamento degli interventi e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.

Successivamente, tale termine è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2012, dall’articolo 15, comma 6 del D.L. n. 216/2011 (legge n. 14/2012); poi al 30 giugno 2013, dall'articolo 1, comma 388, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) e successivamente al 31 dicembre 2013, dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente del Consiglio 26 giugno 2013, attuativo di quanto consentito dall’articolo 1, comma 394 della medesima legge di stabilità 2013; da ultimo, al 31 dicembre 2014, dall’articolo 41-bis, comma 1, del D.L. n. 66/2014 (legge n. 89/2014).


 

Articolo 4, comma 4
(Impiego di guardie private nel contrasto alla pirateria)

 

4. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2015”.

 

 

L’articolo 4, comma 4, proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine entro il quale è ammesso l’impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana che transitino in acque internazionali, a difesa delle stesse da atti di pirateria, ancorché non abbiano frequentato i previsti corsi tecnico-pratici previsti dalla legge.

A tal fine viene novellato l’articolo 5, comma 5, del D.L. 107/2011, che (a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 215/2011, art. 6, co. 1, lett. a), ammetteva tale impiego in assenza di frequenza dei corsi sino al 31 dicembre 2012 purché le guardie avessero partecipato per un periodo di almeno sei mesi quali appartenenti alle Forze armate alle missioni internazionali in incarichi operativi ed avessero tale condizione attestata dal Ministero della difesa.

Il termine originariamente previsto è stato più volte prorogato: al 30 giugno 2013 (art. 1, co. 388, L. 228/2012), al 31 dicembre 2013 (D.P.C.M. 6 aprile 2013), al 30 giugno 2014 (art. 3, co. 2, D.L. 150/2013) e, infine, al 31 dicembre 2014 (art. 5, co. 5, D.L. 109/2014).

 

L’articolo 5 del D.L. 107/2011 (conv. L. 130/2011) ha introdotto una normativa volta a consentire l’impiego nelle navi mercantili di nuclei militari o di guardie private, allo scopo di prevenire ed eventualmente respingere attacchi di pirati al naviglio nazionale.

In particolare, il comma 1 dell'articolo richiamato prevede che il Ministero della difesa possa stipulare con l'armatoria privata italiana e con altri soggetti aventi analogo potere di rappresentanza, convenzioni per la protezione delle navi battenti bandiera italiana che debbano attraversare spazi marittimi internazionali a rischio di episodi di pirateria, mediante l'imbarco a titolo oneroso e a richiesta degli armatori, di Nuclei militari di protezione (NMP) della Marina, composti eventualmente anche di personale delle altre Forze armate, dotati di armamento previsto per l'espletamento del servizio. Gli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria sono individuati tramite decreto del Ministero della difesa sentiti i Ministri degli affari esteri e delle infrastrutture e dei trasporti, valutate le indicazioni periodiche dell'International Maritime Organization (IMO).

Sempre nell’ambito delle attività internazionali di contrasto della pirateria, nei casi in cui non siano previsti i servizi di protezione da parte di personale militari, il comma 4 prevede la possibilità di impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili a protezione delle stesse e nei limiti di cui ai successivi commi 5, 5-bis e 5-ter.

Ai sensi del successivo comma 5, il suddetto impiego è consentito esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti tipologie ricomprese nelle "best management practices" di autoprotezione del naviglio definite dall'International Maritime Organization (IMO), nonché autorizzate alla detenzione delle armi ai sensi del comma 5-bis, mediante il ricorso a guardie giurate individuate tra quelle che abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato i corsi teorico-pratici previsti ex lege. In deroga a tale requisito, fino al 31 dicembre 2012 (secondo una modifica introdotta dal D.L. 215/2011, art. 6, comma 1, lett. a)) possono essere impiegate anche le guardie giurate che non abbiano frequentato i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa. Il comma 5-ter rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, la definizione delle modalità attuative dei commi 5 e 5-bis, che è stato adottato con D.M. 28 dicembre 2012, n. 266.

Successivamente, l'art. 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha prorogato al 30 giugno 2013 la scadenza dei termini indicati nella Tabella 2 allegata alla stessa legge, tra cui, al n. 31, quello stabilito dall'art. 5, comma 5, del D.L. 107/2011 per l'impiego a bordo delle navi battenti bandiera italiana di guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i corsi teorico-pratici, mentre l'art. 1, comma 394, della stessa legge ha previsto la possibilità, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di prorogare ulteriormente fino al 31 dicembre 2013 il termine del 30 giugno 2013. Ciò che è stato disposto mediante D.P.C.M. 6 aprile 2013 nelle more dell'attivazione dei menzionati corsi teorico-pratici. Il termine, come accennato, è stato successivamente prorogato ) al 30 giugno 2014 dall’art. 3, co. 2, del D.L. 150/2013 e al 31 dicembre 2014 dall’art. 5, co. 5, D.L. 109/2014.

Per quanto concerne i corsi previsti dalla legge e richiesti dal comma 5, il citato D.M. 228/2012 rinvia al decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154[43], che all'art. 6 disciplina l’addestramento del personale addetto ai controlli di sicurezza, il cui contingente deve essere numericamente adeguato alle specifiche esigenze, rimettendone l’organizzazione ai soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi di sicurezza sussidiaria di cui al decreto stesso attraverso specifici corsi teorico-pratici, anche per il tramite di organizzazioni esterne. Spetta al Ministero dell'interno. Dipartimento della pubblica sicurezza provvede a definire i programmi di addestramento del personale, differenziati a seconda delle mansioni alle quali il personale è adibito.


 

Articolo 4, comma 5
(Approvazione del bilancio di previsione delle province)

 

5. Le province che alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno approvato il bilancio di previsione per l'anno 2014 sono tenute a provvedere entro il termine del 28 febbraio 2015.

 

 

Il comma 5 dell’articolo 4 dispone che le province che alla data del 31 dicembre 2014 non abbiano ancora approvato il bilancio di previsione 2014 debbano provvedere entro il termine del 28 febbraio 2015.

 

Il differimento del termine disposto dal comma in esame fa seguito a quattro proroghe nel frattempo intervenute sul bilancio previsionale 2014, il cui termine ordinario di approvazione, si rammenta, è stabilito dall’articolo 151 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000) al 31 dicembre dell’anno precedente, vale a dire, nel caso in esame, al 31 dicembre 2013.

Per effetto di tali proroghe, il suddetto termine è stato via via differito:

§  al 28 febbraio 2014 (D.M. 19 dicembre 2013);

§  al 30 aprile 2014 (D.M.13 febbraio 2014);

§  al 31 luglio 2014 (D.M.29 aprile 2014, nonché art. 2-bis del D.L. n. 16/2014[44]);

§  al 30 settembre 2014 (D.M.18 luglio 2014).

 

Quello in esame costituisce pertanto un ulteriore differimento[45], che tuttavia, a differenza di quelli sopra richiamati, non riguarda la generalità degli enti locali, bensì, come precisato espressamente dalla norma, solo quelle province che al 31 dicembre 2014 - e quindi successivamente alla scadenza del termine del 30 settembre 2014 da ultimo consentita – non abbiano ancora approvato il bilancio previsionale dell’anno.

Nel merito, la proroga va ricondotta, come anche segnala la relazione illustrativa, sia alla riduzione delle risorse operata dalle disposizioni di contenimento della spesa pubblica dettate dal decreto legge n. 66 del 2014[46] (ed in particolare dall'articolo 47, comma 1, dello stesso, che ha disposto da parte delle province un contributo alla finanza pubblica pari a circa 450 milioni per l'anno in questione), sia al processo di trasformazione dell'ente provincia in ente di area vasta, sulla base della disciplina recata dalla legge n. 56 del 2014, che incide negativamente sulle entrate proprie dell'ente stesso.

L’ulteriore proroga in commento appare tuttavia rivestire alcuni profili di straordinarietà, atteso che con la stessa si consente la – ormai avvenuta - effettuazione delle scritture contabili degli enti interessati per l’intero esercizio finanziario 2014, pur in mancanza del bilancio previsionale per l’intero esercizio: bilancio che, si rammenta, ha funzione autorizzatoria della gestione contabile, costituendone il presupposto per la riscossione delle entrate e l’effettuazione delle spese. Presupposto che può realizzarsi anche in corso d’anno, qualora come avvenuto nel 2014 (ma anche in altri anni precedenti) intervengano differimenti del termine di approvazione del bilancio, ma il cui protrarsi fino a dopo terminato l’esercizio appare costituire, a quanto consta, un elemento di novità.

Si rileva che il differimento dell’approvazione del bilancio previsionale ad una data successiva al termine dell’esercizio finanziario di riferimento potrebbe interferire – secondo modalità da verificare nel corso dell’esercizio 2015 - nelle procedure di gestione contabile degli enti interessati, atteso che, ad esempio, tale differimento appare comportare che l’esercizio provvisorio, che di per sé non può protrarsi oltre gli undici dodicesimi dell’anno[47], si prolunghi di fatto fino ai primi mesi dell’anno successivo: mesi nei quali peraltro dovrebbe altresì farsi riferimento al bilancio previsionale 2015.

Va altresì rammentato che la mancata approvazione del bilancio nei termini di legge (termine costituito da quello del 30 settembre 2014 vigente prima dell’intervento della norma in esame) costituisce un inadempimento che dà luogo alla procedura di scioglimento del consiglio dell’ente interessato, come prevede in via generale l’articolo 141, comma 1, lettera c), del TUEL prima richiamato, secondo le procedure previste, in particolare, dalle disposizioni prorogate dall’articolo 4, comma 1, del presente decreto-legge, cui si rinvia.

Va infine rilevato come il differimento in questione non può non riflettersi, per gli enti interessati, sul termine per la deliberazione del bilancio previsionale del 2015. Termine peraltro già oggetto di proroga (rispetto al termine del 31 dicembre 2014 risultante dal TUEL), dapprima al 31 marzo 2015 ad opera del D.M. 24 dicembre 2014, e poi al 31 maggio 2015 con il D.M. 16 marzo 2015.


 

Articolo 4, comma 5-bis
(Proroga delle modalità di riparto alle province
del Fondo sperimentale di riequilibrio)

 


5-bis. Per l'anno 2015 sono confermate le modalità di riparto tra le province del Fondo sperimentale di riequilibrio già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire per l'anno 2015 si provvede con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Per l'anno 2015 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.


 

 

Il comma 5-bis dell’articolo 4 reca alcune disposizioni di interesse per le province per l’anno 2015, relative:

§  alle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio, confermando anche per tale anno l’applicazione dei criteri già adottati negli anni precedenti;

§  alla determinazione dei trasferimenti erariali non fiscalizzati da corrispondere alle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna, secondo i medesimi criteri adottati lo scorso anno.

 

Più in dettaglio, il comma, ai primi due periodi, conferma, per l’anno 2015, le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province già adottate per gli anni precedenti con decreto del Ministro dell’interno del 4 maggio 2012. Si rinvia poi ad un successivo decreto del Ministero dell’interno, da adottare di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la ricognizione delle risorse del Fondo da attribuire a ciascuna provincia.

Il citato decreto prevede il riparto del Fondo secondo i seguenti criteri:

a)  il 50% in proporzione al valore della spettanza figurativa dei trasferimenti fiscalizzati di ciascuna provincia;

b)  il 38% in proporzione al gettito della soppressa addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, negli importi quantificati per ciascuna provincia nel documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale in data 22 febbraio 2012;

c)  il 5% in relazione alla popolazione residente;

d)  il 7% in relazione all'estensione del territorio provinciale.

Si rammenta che il fondo sperimentale di riequilibrio per le province delle regioni a statuto ordinario è stato istituito, in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale, dall'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68[48], relativo alla fiscalità delle regioni e delle province. Tale fondo, finalizzato a realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l’attribuzione alle province dell’autonomia di entrata, è operante dal 2012, e la relativa durata è prevista per un periodo biennale, o comunque fino all’istituzione del fondo perequativo vero e proprio destinato ad operare a regime, disciplinato dall’articolo 23 del medesimo D.Lgs. n. 68 del 2011.

Il Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale è alimentato dal gettito della compartecipazione provinciale all’IRPEF, la cui aliquota è determinata in misura tale da compensare la soppressione dei trasferimenti erariali, prevista a partire dall’anno 2012, ed il venir meno delle entrate legate all’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, anch’essa soppressa dall’anno 2012[49].

La soppressione dei trasferimenti erariali delle province è stata attuata con il D.P.C.M. 12 aprile 2012, nell’importo di 1.039,9 milioni[50]. Di conseguenza, il fondo sperimentale di riequilibrio delle province (cap. 1352/Interno) è stato determinato in 1.039,9 milioni di euro per il 2012, ai sensi del successivo D.M. Interno 4 maggio 2012, e ripartito tra le province delle regioni a statuto ordinario sulla base dei criteri recati dal D.M. medesimo. I pagamenti del fondo, si ricorda, vengono effettuati dal Ministero dell’interno in tre rate di uguale importo entro il mese di marzo, giugno e ottobre.

Per gli anni successivi, la quantificazione delle risorse del Fondo di riequilibrio provinciale sono state confermate nell’importo di 1.039,9 milioni ed il suo riparto è stato effettuato, secondo le medesime modalità recate dal D.M. del 4 maggio 2012, per il 2013 con il decreto del Ministro dell’interno del 10 dicembre 2013 e per il 2014 con il D.M. 24 ottobre 2014.

Il terzo periodo del comma in esame dispone in merito alla determinazione per l’anno 2015 dei trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione da corrispondere dal Ministero dell’interno in favore delle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna, in base alle disposizioni recate lo scorso anno dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16[51].

Si sottolinea che il riferimento alle province delle sole Regioni Sicilia e Sardegna è dovuto al fatto che in queste regioni - contrariamente a quanto avviene nelle altre regioni a statuto speciale - la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato[52].

 

Si rammenta che la citata disposizione, relativa alla determinazione dei trasferimenti dell’anno 2014, faceva a sua volta riferimento alle disposizioni dell’articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 16 del 2012[53], concernenti la quantificazione per l’anno 2012 dei trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione ai sensi della legge n. 42 del 2009 (di attuazione del federalismo fiscale) e pertanto ancora spettanti agli enti locali.

Si ricorda che con il termine di trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione si intendono - per quel che concerne gli enti locali delle regioni a statuto ordinario - quei trasferimenti residuali che, in linea di massima, non presentando il carattere della generalità e della permanenza, non sono stati soppressi dai provvedimenti attuativi del federalismo fiscale, nonché i trasferimenti erariali spettanti agli enti locali delle regioni a Statuto speciale, che non rientrano ancora nel sistema del federalismo fiscale, necessari a finanziare i bilanci e le funzioni ad esse attribuite.

Tali trasferimenti continuano ancora ad essere assegnati come spettanza ed erogati dal Ministero dell’interno alle scadenze indicate nel suo decreto del 21 febbraio 2002[54].


 

Articolo 4, comma 5-ter
(Concorso di province e città metropolitane
al contenimento della spesa pubblica)

 

5-ter. All'articolo 1, comma 418, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: “al periodo precedente” sono inserite le seguenti: “, ripartite nelle misure del 90 per cento fra gli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e del restante 10 per cento fra gli enti della Regione siciliana e della regione Sardegna”.

 

 

Il comma 5-ter dell'articolo 4 interviene sulle disposizioni introdotte dalla legge di stabilità per il 2015 (art. 1, commi 418) che definiscono il concorso delle province e delle città metropolitane al contenimento della spesa pubblica, stabilendo la distribuzione tra gli enti del comparto delle riduzioni di spesa corrente ad essi richieste.

 

Si rammenta che il comma 418 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 definisce il concorso delle province e delle città metropolitane al contenimento della spesa pubblica per gli anni a decorrere dal 2015 stabilendo una riduzione della spesa corrente di tali enti di 1.000 milioni di euro per l’anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l’anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017.

A tal fine, è richiesto che ciascuna provincia e città metropolitana versi un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

 

In particolare, intervenendo sul comma 418 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il comma in esame è volto a stabilire che il 90 per cento delle riduzioni di spesa ivi richieste sono a carico degli enti appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e il restante 10 per cento a carico degli enti della Regione Siciliana e della regione Sardegna.

 

Si ricorda, altresì, che in base alla normativa citata, sono escluse dall’obbligo di risparmio le province che risultano in stato di dissesto finanziario alla data del 15 ottobre 2014[55].

L'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire è definito con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno da emanare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con il supporto tecnico della SOSE S.p.A.[56], tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard (comma 418).

Si ricorda, altresì, che la normativa richiamata individua la procedura per il recupero delle somme nei confronti delle province e delle città metropolitane in caso di mancato versamento all’entrata del bilancio dello Stato, ad opera dell’Agenzia delle entrate che vi provvede a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 446 del 1997), riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle province e alle città metropolitane medesime ovvero, in caso di incapienza, a valere sui versamenti dell’imposta provinciale di trascrizione, in tal caso secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno (comma 419 della legge di stabilità 2015).

 

Si segnala che su tale normativa – di cui ai commi 418-419 della legge di stabilità 2015 - è intervenuto anche il comma 1-bis dell’articolo 14 del presente provvedimento (alla cui scheda di lettura si rinvia), il quale ha posticipato i termini per l’attuazione della disciplina, in particolare rinviando dal 15 febbraio al 31 marzo 2015 il termine entro il quale deve essere emanato il decreto del Ministero dell'interno che stabilisce l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire e dal 30 aprile al 31 maggio il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate provvede al recupero delle somme in caso di mancato versamento all’entrata del bilancio dello Stato.

 


 

Articolo 4, comma 5-quater
(Riequilibrio finanziario enti locali)

 


5-quater. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 573:

1) al primo periodo:

1.1) le parole: “Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-quater, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,” sono sostituite dalle seguenti: “Gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non abbiano presentato il piano di riequilibrio entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,”;

1.2) le parole: “entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2015”;

2) al secondo periodo, le parole: “di centoventi giorni” sono soppresse;

b) al comma 573-bis, primo periodo, le parole: “entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2015”.


 

 

Il comma 5-quater interviene sulla disciplina prevista dalla legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) per gli enti locali che si trovano in difficoltà finanziarie suscettibili di provocarne il dissesto, con la quale sono state introdotte norme (poi modificate con il decreto-legge n. 16 del 2014) volte ad ampliare le possibilità di accesso alle procedure di riequilibrio finanziario previste per tali enti dagli articoli 243-bis e seguenti del TUEL.

In particolare, la norma modifica il comma 573 della legge n. 147 del 2013, relativo alla possibilità nell’anno 2014, per gli enti che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario e che non abbiano, tuttavia, ancora dichiarato il dissesto finanziario, di riproporre la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal TUEL (art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000) entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della norma (termine decorrente dal 7 maggio 2014, in quanto riferito alla legge n. 68 del 2014 di conversione del decreto-legge n. 16 del 2014 che ha così sostituito il testo originario del comma 573).

Il comma 5-quater in esame prevede che i soggetti interessati dalla norma siano ora, anziché gli enti locali il cui piano di riequilibrio non sia stato approvato dal consiglio comunale, “gli enti locali che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non abbiano ancora presentato il piano di riequilibrio” entro il termine di 90 giorni previsto dall’articolo 243-bis sopra citato, comma 5 e che, inoltre, tali enti possano riproporre tale piano entro il 30 giugno 2015 (anziché entro il termine di 120 giorni sopradetto). Conseguentemente viene soppresso l’ultimo periodo del comma 573, per ragioni di coordinamento formale con le modifiche introdotte.

Inoltre, il comma 5-quater modifica il comma 573-bis della medesima legge n. 147 del 2013, nella parte in cui questo consente, per l’anno 2014, la facoltà di riproporre entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del comma 573-bis medesimo (termine anche esso decorrente dal 7 maggio 2014) un nuovo piano per quegli enti locali che hanno avuto il diniego da parte della Corte dei conti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato ai sensi dell’articolo 243-bis del TUEL. Si stabilisce ora tale termine nella data del 30 giugno 2015.

Si rammenta che ai sensi dell'articolo 243-bis del TUEL, i comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno[57].

Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere una serie di elementi specificamente elencati all’articolo 243-bis, che qui non si dettagliano.

Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 del TUEL. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, il comma 8 dell’articolo 243-bis l'ente:

a)   può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;

b)   è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, , ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale;

c)   è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;

d)   è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

e)   è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione;

f)    è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;

g)   può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ad alcuni limiti previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a) sopra riportata, che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.

 


 

Articolo 4, comma 6
(Operazione strade sicure)

 


6. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2015, anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo Milano 2015, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, può essere prorogato, per un contingente non superiore a 3.000 unità e comunque nel rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata, fino al 31 marzo 2015. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015, con specifica destinazione di 9,7 milioni di euro per il personale di cui al comma 74 e di 0,3 milioni di euro per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. Al relativo onere per l'anno 2015, pari a 10 milioni di euro, si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con riferimento alla quota destinata, dall'elenco n. 1 della medesima legge, alla prosecuzione del concorso delle forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale nelle province della regione Campania per l'anno 2015.


 

 

Il comma 6 dell’articolo 4 del decreto-legge n. 192 del 2014, al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio proroga, limitatamente al primo trimestre 2015, l'operatività del piano di impiego operativo di cui al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto legge n. 92 del 2008, concernente l’utilizzo di un contingente massimo di 3.000 unità di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

Il richiamato comma 6 precisa, altresì, che il contingente è altresì posto a disposizione dei Prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale.

Per quanto concerne la copertura finanziaria della disposizione, il comma 6 dell’articolo 4 del decreto-legge n. 192 del 2014 quantifica in 10 milioni di euro il costo della norma relativamente al periodo 1 gennaio- 31 marzo 2015. A tale spesa si provvede mediante ricorso alle risorse finanziarie che la recente legge di stabilità per l’anno 2015 (legge n. 190 del 2014) ha stanziato per la prosecuzione del concorso delle forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio nelle province della Campania per l’anno 20015.

In relazione alla richiamata spesa (10 milioni di euro) il comma in esame precisa che l’importo di 9,7 milioni di euro è destinato al personale delle Forze armate impiegato nel piano di impiego operativo (comma 74 dell’articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009), mentre la restante parte pari a 0,3 milioni di euro è destinata al personale delle forze di polizia che concorrono, unitamente alle Forze armate, nel controllo del territorio (comma 75 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009).

In relazione al comma in esame, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, andrebbe chiarito il numero complessivo del personale militare e delle forze di polizia impiegato per le finalità di sicurezza e di controllo del territorio comprese quelle finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale.

 

Per quanto concerne, poi, le disposizioni di carattere ordinamentale concernenti l’utilizzo dei militari impiegati nel richiamato piano di impiego il comma 6 dell’articolo 4 fa salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008 in base alle quali:

1.   il personale militare è posto a disposizione dei prefetti interessati (comma 1);

2.   il piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell’interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari (comma 2);

3.   nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza (comma 3).

Il decreto legge n. 92/2008 ha autorizzato il ricorso alle Forze armate per lo svolgimento di compiti di sorveglianza e vigilanza del territorio. In particolare, è stato previsto che, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, al fine di assicurare un maggior controllo del territorio in talune zone del Paese, è consentito impiegare personale militare delle forze armate utilizzando preferibilmente i Carabinieri impegnati in compiti militari o, comunque, volontari specificamente addestrati per i compiti da svolgere. A tal fine il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, adotta uno specifico piano per l’utilizzo di tale personale da parte dei prefetti delle province in cui si sono verificate le specifiche ed eccezionali esigenze sopra citate. Il personale militare è posto a disposizione dei prefetti ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 121/1981, per servizi di vigilanza a luoghi e obiettivi sensibili. Il Piano è adottato sentito il Comitato nazionale per l'ordine e per la sicurezza pubblica, cui è chiamato a partecipare il Capo di Stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri. La legge 1° aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, stabilisce, all’articolo 13, che il prefetto è l’autorità provinciale di pubblica sicurezza e ne definisce i compiti stabilendo, tra l’altro, che questi “dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attività”. Il Piano per l'impiego delle Forze armate nel controllo del territorio è stato adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, del 29 luglio 2008 ed è operativo dal 4 agosto 2008.Il Piano riguardava inizialmente un contingente massimo di 3.000 unità con una durata massima di sei mesi, rinnovabile per una sola volta. Il D.L. n. 151/2008 ha, successivamente, autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l’impiego di un ulteriore contingente massimo di 500 militari delle forze armate da destinare a quelle aree del Paese dove, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, risultava necessario assicurare un più efficace controllo del territorio. Il piano, è stato da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2014 dal comma 264 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013.

Si segnala, infine, che il comma 199 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità per il 2015 ha istituito nella rubrica del ministero dell'economia delle finanze un Fondo da ripartire per la copertura dei fabbisogni di spesa "indifferibili" con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2015/2017 e con una dotazione di 100 milioni di euro dal 2018. Al riguardo, l'elenco 1 allegato al disegno di legge specifica che 10 milioni annui dal 2015 al 2017 sono destinati alla prosecuzione del concorso delle forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio nelle province della Campania.


 

Articolo 4, comma 6-bis
(Esercizio obbligatorio in forma associata di funzioni comunali)

 

6-bis. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 2015.

 

 

Vengono differiti al 31 dicembre 2015 i termini - individuati dall’art. 14, comma 31-ter, del D.L. n. 78/2010 – entro i quali diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni.

I termini oggetto di differimento – per i quali sono attualmente previste scadenze differenti in relazione al numero di funzioni svolte in forma associata – sono quelli entro i quali i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane), esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d’Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni (comma 28 art 14 D.L. n. 78/2010).

 

Sono individuate le seguenti funzioni fondamentali dei comuni (art. 14, co. 27, D.L. n. 78/2010):

§  organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

§  organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale (compreso il trasporto pubblico comunale);

§  catasto, ad eccezione delle funzioni statali;

§  pianificazione urbanistica ed edilizia e partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

§  pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

§  raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

§  progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini;

§  edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

§  polizia municipale e polizia amministrativa locale;

§  tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

§  servizi in materia statistica.

I termini previgenti entro i quali i comuni erano tenuti ad assicurare l’esercizio in forma associata erano i seguenti:

§  1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali;

§  30 settembre 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali;

§  31 dicembre 2014 al complesso delle funzioni.

 

Si ricorda che, nel caso di decorso dei termini in questione, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, viene esercitato il potere sostitutivo dello Stato (art. 14, co. 31-quater, D.L. n. 78/2010), con riguardo alle restanti funzioni fondamentali.

 


 

Articolo 4, comma 6-ter
(Utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini stranieri)

 

6-ter. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, le parole: “30 giugno 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.

 

 

L’articolo 4, comma 6-ter, intervenendo sull’art. 17, comma 4-quater del D.L. 5/2012, proroga dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 il termine di entrata in vigore delle disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (art. 3, comma 2, TU in materia di documentazione amministrativa, D.P.R. 445/2000; art. 2, comma 1, regolamento di attuazione del TU immigrazione). Il termine per l’entrata in vigore delle disposizioni sull’autocertificazione da parte degli stranieri, originariamente fissato al 1° gennaio 2013 dal D.L. 5/2012, era stato prorogato al 30 giugno 2014 dal D.L. 150/2013 e al 30 giugno 2015 dal D.L. 119/2014.

 

Questo ulteriore differimento è motivato dalla mancata adozione del decreto del Ministro dell’interno che, ai sensi dell’art. 15, co. 4-quinques, D.L. 5/2012, deve individuare le modalità per l'acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nonché le misure idonee a garantire la celerità nell'acquisizione della documentazione. La mancata adozione è dovuta al protrarsi dei lavori avviati tra le amministrazioni competenti (Giustizia, Lavoro e Istruzione) per individuare le modalità di dialogo tra le banche dati da esse detenute.

 


 

Articolo 5, comma 1
(Progetti per favorire la dotazione di beni storici, culturali e ambientali e per migliorare l’attrattività turistica)

 

1. Al terzo periodo del comma 24 dell'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: «entro il 31 marzo 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2015».

 

 

Il comma 1 dell’articolo 5 proroga il termine che i comuni con popolazione tra i 5 mila e i 150 mila abitanti, devono rispettare per ottenere il finanziamento – previsto dal D.L. “Destinazione Italia” (145/2013) - dei progetti aventi la finalità di promuovere su tutto il territorio nazionale il coordinamento dell'accoglienza turistica, la valorizzazione di beni culturali e ambientali, nonché il miglioramento dei servizi per l'informazione al turista, anche in vista dell’EXPO 2015.

Più in particolare, modificando il comma 24, dell’articolo 13, del decreto-legge n. 145/2013, prevede che il termine entro cui gli interventi previsti nei progetti presentati dai comuni diventi giuridicamente vincolante, sia il 30 settembre 2015, invece che il 31 marzo 2015.

Si segnala che tale termine era stato già prorogato dal 30 giugno 2014 al 31 marzo 2015, dal comma 3-bis, articolo 7, del decreto-legge n. 83/2014.

Si ricorda che I commi da 24 a 26, dell’articolo 13, del decreto-legge n. 145/2013 tendono a conseguire il fine di migliorare la capacità di attivazione della dotazione di beni storici, culturali e ambientali, nonché dei servizi per l’attrattività turistica di specifiche aree territoriali, prevedendo un finanziamento sino ad un massimo di 500 milioni di euro per i progetti presentati da comuni con una popolazione compresa tra i 5.000 e i 150.000 abitanti. Più in particolare, per il comma 24 prevede che i progetti finanziati possono individuare uno o più interventi tra loro coordinati e ogni comune interessato potrà presentarne solo uno. La richiesta di finanziamento non potrà essere inferiore a 1 mln e superiore a 5 mln di euro. Inoltre è previsto che, in ordine agli interventi previsti nel progetto, l’impegno sia giuridicamente vincolante entro il 31 marzo 2015, ora spostato al 30 giugno 2015; il soggetto interessato dovrà indicare la copertura economica ulteriore, che sarà a proprie spese, quando il costo del progetto sia superiore a 5 mln di euro. Inoltre è prevista l’estensione anche alle Unioni di comuni della possibilità di accedere al finanziamento e l’aumento fino a 20 mesi del termine per la conclusione del progetto finanziato. Inoltre, in via subordinata, è previsto anche il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria collegati ai medesimi obiettivi, per un importo non inferiore ai 100.000 euro e non superiori ai 500.000 euro.


 

Articolo 5, commi 1-bis e 1-ter
(Utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini stranieri)

 


1-bis. Le attività della Fondazione di studi universitari e di perfezionamento sul turismo, di cui ai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono estese al settore dei beni e delle attività culturali e sono prorogate fino al 31 dicembre 2017 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato il nuovo statuto della Fondazione di cui al comma 1-bis, che assume la denominazione di “Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo”.


 

 

I commi 1-bis e 1-ter riguardano la Fondazione di studi universitari e di perfezionamento sul turismo istituita con l’art. 67, co.1-5, del D.L. 83/2012 (L. 134/2012).

 

In particolare, il comma 1-bis differisce fino al 31 dicembre 2017 le attività della Fondazione, estendendole al settore dei beni e delle attività culturali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Il comma 1-ter prevede che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, è adottato il nuovo statuto della Fondazione, che assume la denominazione di “Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo”. Lo statuto è adottato con decreto del Ministro dei beni e delle attività e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Le modifiche descritte non sono state apportate con novella alla legislazione previgente.

 

In base all’art. 67 del D.L. 83/2012, la Fondazione (il cui atto costitutivo, in base a un documento reperibile sul sito della Presidenza del Consiglio, è stato adottato il 22 marzo 2013, ma che non dispone di un sito Internet) provvede alla progettazione, predisposizione e attuazione di corsi di formazione superiore e di formazione continua volti allo sviluppo di competenze imprenditoriali, manageriali e politico-amministrativo per il settore turistico, svolge attività di ricerca nello stesso settore e può avviare attività di promozione e sviluppo dell’imprenditorialità nel settore turistico.

Il medesimo art. 67 ha disposto che tali attività sono realizzate nel limite di spesa di € 2 mln per gli anni 2012/2013/2014.

Inoltre, aveva disposto che lo statuto è adottato, in prima applicazione, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro degli affari regionali, il turismo e lo sport.


 

Articolo 6, comma 1
(Validità degli atti adottati in assenza del parere dell’organo
collegiale consultivo della scuola e elezioni del
Consiglio superiore della pubblica istruzione)

 

1. All'articolo 23-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “30 marzo 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”;

b) al comma 2, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2015”.

 

 

Il comma 1 dispone, alla lett. b), la proroga (dal 31 dicembre 2014) al 30 settembre 2015 del termine per le elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) - che, in base al d.lgs. 233/1999, doveva succedere al Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI) - e, alla lett. a), la proroga (dal 30 marzo 2015) al 31 dicembre 2015 del termine entro il quale sono da considerarsi non dovuti i pareri (obbligatori e facoltativi) dell’organo collegiale consultivo nazionale della scuola.

A tal fine, modifica l’art. 23-quinquies, commi 1 e 2, del D.L. 90/2014 (L. 114/2014).

 

Il D.Lgs. 233/1999, di riordino degli organi collegiali della scuola a livello nazionale e territoriale, ha istituito il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), in sostituzione del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), istituito con DPR 416/1974 e disciplinato dagli artt. 23 e ss. del d.lgs. 297/1994. L’art. 8, co. 1, del medesimo d.lgs. 233/1999 ha, tuttavia, assicurato l’operatività degli organi esistenti fino all’insediamento dei nuovi.

Fino al 31 dicembre 2012 è rimasto operativo il CNPI: in tale data, infatti, è spirata l’ultima proroga disposta con l'art. 14 del D.L. 216/2011 (L. 14/2012): pertanto, a decorrere da tale data, le funzioni del CNPI sono definitivamente cessate. Il CNPI, costituito da 74 membri, esprimeva pareri obbligatori e in alcuni casi vincolanti su materie fissate dalla legge e, in particolare, su provvedimenti riguardanti il personale scolastico (trasferimenti, decadenza, dispensa, riammissione in servizio) e su questioni di programmazione. Formulava, inoltre, proposte ed esprimeva pareri obbligatori in ordine alla sperimentazione scolastica a livello locale e nazionale.

 

Dopo lo spirare del termine ultimo di operatività del CNPI, l'art. 23-quinquies del D.L. 90/2014 (L. 114/2014), nelle more del riordino e della costituzione degli organi collegiali della scuola, ha fatto salvi gli atti e i provvedimenti (fino ad allora) adottati in assenza del parere dello stesso CNPI, stabilendo, al contempo, che, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo D.L. e fino al 30 marzo 2015, i pareri obbligatori e facoltativi che il suddetto organo doveva esprimere, non sono dovuti.

Ha previsto, inoltre, che le elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione dovevano essere bandite entro il 31 dicembre 2014 e che, in via di prima applicazione, l'ordinanza con cui devono essere stabiliti i termini e le modalità per le medesime elezioni (di cui all’art. 2, co. 9, del d.lgs. 233/1999) può prevedere anche una deroga alla disposizione che stabilisce che, dei 36 membri, 15 sono eletti dalla componente elettiva che rappresenta il personale delle scuole statali nei consigli scolastici locali ed è garantita la rappresentanza di almeno una unità di personale per ciascun grado di istruzione.

 

A seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 00363/2015 REG. RIC, che ha indicato il termine ultimo per fissare le elezioni del CSPI al 30 aprile 2015, le stesse sono state indette, con O.M. n. 7 del 9 marzo 2015, per il 28 aprile 2015.

 


 

Articolo 6, comma 2
(Piano straordinario per la chiamata dei professori di seconda fascia)

 

2. All'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: “30 giugno 2015” sono sostituite dalle parole: “31 ottobre 2015”.

 

 

Il comma 2 proroga (dal 30 giugno 2015) al 31 ottobre 2015 il termine per procedere alle chiamate di professori associati per gli anni 2012 e 2013, previste dal piano straordinario di cui all’art. 1, co. 24, della L. 220/2010 e all’art. 29, co. 9, della L. 240/2010, già differito al 30 giugno 2015 (in luogo del già spirato 31 ottobre 2014) con l’art. 14, co. 4, del D.L. 90/2014 (L. 114/2014).

 

La relazione illustrativa chiariva che la proroga era motivata dalla necessità di consentire a tutti gli abilitati della tornata 2013 per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale di poter partecipare alle procedure di selezione[58]. Evidenziava, infatti, che “sono stati pubblicati i risultati di 48 settori su 184 e si andrà avanti almeno per altri 3 mesi”[59].

 

L’art. 1, co. 24, della L. 220/2010 (legge di stabilità 2011) ha incrementato la dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università per un importo pari a 800 milioni di euro per il 2011 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, destinandone una parte (non quantificata) al finanziamento di un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia per gli anni 2011-2016.

Successivamente, l’art. 29, co. 9, della L. 240/2010 – come modificato dall’art. 49 del D.L. 5/2012 (L. 35/2012) – ha fissato la misura delle risorse aggiuntive riservate a tal fine in non più di 13 milioni di euro per il 2011, 93 milioni di euro per il 2012 e 173 milioni di euro a decorrere dal 2013 e ha stabilito che la chiamata deve essere effettuata secondo le procedure di cui agli artt. 18 e 24, co. 6, della medesima L. 240/2010, o mediante chiamata diretta (art. 1, co. 9, L. 230/2005).

La disciplina per l’utilizzo delle risorse è stata emanata con DI 15 dicembre 2011 e DI 28 dicembre 2012 che hanno indicato, rispettivamente, i criteri per l’utilizzo delle risorse per il 2011 e per il 2012-2013. In particolare, l’art. 3, co. 1, del citato DI 28 dicembre 2012 aveva fissato per l’utilizzo delle somme assegnate il termine del 31 ottobre 2014[60].

 


 

Articolo 6, comma 2-bis
(Assegni di ricerca)

 

2-bis. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogata di due anni.

 

 

Il comma 2-bis eleva (da quattro) a sei anni la durata complessiva (ossia, comprensiva di eventuali rinnovi) dei rapporti instaurati per il conferimento di assegni di ricerca (art. 22, co. 3, L. 240/2010).

 

La modifica non è stata apportata con novella alla legislazione previgente.

 

Al riguardo, si ricorda che l’art. 22 citato ha introdotto una nuova disciplina per il conferimento degli assegni di ricerca, modificando, tra l’altro, i requisiti per l’accesso e la durata degli assegni e applicando le disposizioni vigenti in materia di astensione obbligatoria per maternità e in materia di congedo per malattia[61].

Con riferimento all’aspetto che qui più direttamente interessa, l’art. 22 ha ridotto e reso flessibile la durata degli assegni, disponendo che gli stessi possono avere una durata compresa fra 1 e 3 anni[62] e sono rinnovabili fino ad un limite massimo complessivo di 4 anni (in luogo degli 8, ridotti a 4 se il titolare aveva usufruito della borsa per il dottorato di ricerca, fissati dalla normativa previgente). Dal computo totale è escluso il periodo di fruizione dell’assegno coincidente con la frequenza del dottorato di ricerca – senza borsa di studio –, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

Lo stesso art. 22 prevede, inoltre, che la durata complessiva dei rapporti instaurati con il medesimo soggetto, in quanto titolare di assegni di ricerca e di contratti a tempo determinato – di cui all’art. 24 della stessa L. 240/2010 –, non può essere superiore a 12 anni, anche se i rapporti sono stati non continuativi o sono intercorsi con soggetti differenti[63].

Più approfonditamente, si veda il dossier del Servizio Studi n 387/3 dell’8 febbraio 2011.


 

Articolo 6, comma 3
(Alta formazione artistica musicale e coreutica)

 

3. Al decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: “2013-2014” sono inserite le seguenti: “e nell'anno accademico 2014-2015”;

b) all'articolo 19, comma 1, dopo le parole: “2013-2014” sono inserite le seguenti: “e per gli anni accademici 2014-2015 e 2015-2016”.

 

 

Il comma 3, lett. a), estende agli studenti iscritti nell’anno accademico 2014-2015 presso le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) la possibilità di fruire dei premi previsti dall’art. 3 del D.L. 104/2013 (L. 128/2013).

La lett. b) estende agli anni accademici 2014-2015 e 2015-2016 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all’art. 2-bis del D.L. 97/2004 (L. 143/2004) per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato nelle istituzioni AFAM.

 

In particolare, la lett. a) modifica l’art. 3, co. 1, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) – che ha disposto l'erogazione dei citati premi (cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del d.lgs. 68/2012) in favore degli studenti iscritti nell'a.a. 2013-2014 presso le Istituzioni AFAM – inserendovi anche il riferimento agli studenti iscritti nell’a.a. 2014-2015.

Al riguardo, la relazione tecnica precisava che la norma non comportava nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limitava a prorogare l’utilizzo delle risorse a disposizione delle istituzioni AFAM per la concessione di premi agli studenti iscritti nell’anno accademico in corso.

Le risorse stanziate dalla relativa autorizzazione di spesa, originariamente fissate in 3 milioni di euro per il 2014 (art. 3, co. 4, D.L. 104/2013), erano state successivamente ridotte a 1 milione di euro[64].

 

Si ricorda che l’art. 3 del D.L. 104/2013 ha disposto che i bandi relativi ai premi – che dovevano essere emanati entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. - stabiliscono i settori di intervento, con particolare riguardo a progetti di ricerca di rilevanza nazionale e iniziative nazionali di promozione del settore AFAM, l’importo dei singoli premi nei limiti delle risorse disponibili, nonché le modalità per la presentazione delle domande, per la formazione delle commissioni e per la valutazione dei candidati (co. 1). Ha, altresì, previsto che gli studenti sono ammessi al beneficio sulla base di criteri inerenti a condizione economica e valutazione del merito artistico (co. 2) e che la comunicazione della graduatoria con l'individuazione dei destinatari dei premi doveva essere effettuata dal MIUR entro il 31 marzo 2014 (co. 3).

Successivamente, con DM 21 gennaio 2014, prot. n. 23, i premi sono stati intitolati alla memoria di Claudio Abbado. Il medesimo DM ha inoltre stabilito che i bandi afferiscono ai seguenti settori di intervento: a) arti figurative, digitali e scenografiche; b) arti dello spettacolo; c) design; d) interpretazione e composizione musicale.

Il bando è stato emanato con Decreto Direttoriale 30 gennaio 2015, n. 258. In particolare, l’art. 9 stabilisce che l'elenco dei vincitori di tutte le sezioni sarà pubblicato entro il 29 maggio 2015 sul sito del MIUR (a fronte del 31 marzo 2014 previsto dall’art. 3, co. 3, del D.L. 104/2013, che non è stato modificato).

Il 20 febbraio 2015 sono poi stati pubblicati i Regolamenti che stabiliscono lo svolgimento delle prove concorsuali.

 

La lett. b) novella l’art. 19, co.1, del D.L. 104/2013, al fine di estendere agli a.a. 2014-2015 e 2015-2016 la possibilità, originariamente prevista solo per l’a.a. 2013-2014, di attingere alle graduatorie nazionali per la stipula di contratti a tempo determinato, di cui all’art. 2-bis del D.L. 97/2004 (L. 143/2004), anche per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato.

 

L’art. 19, co. 1, del D.L. 104/2013, al fine di garantire il regolare avvio dell’a.a. 2013-2014, ha trasformato le graduatorie nazionali di cui all’art. 2-bis del D.L. 97/2004[65] - destinate all’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato - in graduatorie ad esaurimento, al contempo estendendo il loro utilizzo anche all’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato[66].

 


 

Articolo 6, commi 4-5-bis
(Differimento e proroga di termini in materia di edilizia scolastica)

 


4. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “30 aprile 2014” ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”;

b) le parole: “30 giugno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “28 febbraio 2015”;

c) le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.

5. Per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il termine per l'affidamento dei lavori è prorogato al 28 febbraio 2015.

5-bis. All'articolo 18, comma 8-ter, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.


 

 

Il comma 4 ha differito ulteriormente (dal 30 aprile 2014) al 31 dicembre 2014 – ovvero al 28 febbraio 2015 (dal 30 giugno 2014) per le regioni nelle quali sono intervenuti provvedimenti di sospensione delle procedure a seguito di contenzioso – il termine per l’affidamento, da parte degli enti locali, dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali, previsti dall’art. 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013).

Al contempo, ha disposto che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede al trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2015 (e non più entro il 31 dicembre 2014), secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati.

 

Il comma 5 ha prorogato (dal 31 dicembre 2014) al 28 febbraio 2015 il termine – stabilito con delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2014 – per l’affidamento dei medesimi lavori, a valere sulle risorse assegnate dallo stesso CIPE ai sensi dell’art. 48, co. 2, del D.L. 66/2014 (L. 89/2014).

Si è prorogato, dunque, un termine fissato con disposizioni non legislative.

 

Il comma 5-bis ha differito (dal 31 dicembre 2014) al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale i sindaci e i presidenti delle province, interessati dai piani per la riqualificazione e la messa in sicurezza delle scuole statali, operano in qualità di commissari governativi con poteri derogatori rispetto alla normativa vigente[67].

 

L’art. 18, co. 8-ter-8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), come ripetutamente modificato, ha autorizzato, per l’anno 2014, la spesa di 150 milioni di euro per attuare misure urgenti in materia di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui sia stata censita la presenza di amianto. In particolare, ha previsto la ripartizione delle risorse a livello regionale, da assegnare successivamente agli enti locali proprietari degli immobili ad uso scolastico, corrispondentemente al numero degli edifici scolastici e degli alunni presenti nella singola regione, oltre che alla situazione del patrimonio edilizio scolastico, sulla base delle quote indicate nella Tabella 1 ad esso allegata.

Gli enti locali dovevano presentare alle regioni, entro il 15 settembre 2013, i progetti esecutivi immediatamente cantierabili di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici. Le regioni dovevano presentare al MIUR, entro il 15 ottobre 2013, le graduatorie, alle quali si faceva riferimento per l’assegnazione delle risorse, da effettuare entro il 30 ottobre 2013 con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

L’assegnazione del finanziamento autorizzava gli enti locali ad avviare le procedure di gara ovvero di affidamento dei lavori, da effettuare entro il termine del 28 febbraio 2014, pena la revoca del finanziamento. Il termine del 28 febbraio era stato, poi, differito al 30 aprile 2014 dall’art. 19, co. 2, del D.L. 16/2014 (L. 68/2014), e prorogato al 30 giugno 2014 per le sole regioni in cui gli effetti della graduatoria erano stati sospesi da provvedimenti dell’autorità giudiziaria dall’art. 6, co. 3, del D.L. 150/2013 (L. 15/2014).

L’art. 18 del D.L. 69/2013 ha, altresì, stabilito che le eventuali economie di spesa che dovessero rendersi disponibili alla chiusura delle procedure previste, ovvero le risorse derivanti dalle revoche, vengono riassegnate dal MIUR in base alla graduatoria delle richieste. Aveva, infine, previsto che lo stesso Ministero provvedeva al trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2014, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati.

Le risorse sono state ripartite con DM 906 del 5 novembre 2013, in base alle graduatorie approvate dalle competenti regioni, entro il limite massimo di cui alla predetta Tabella 1, fatta eccezione per la Regione Puglia, per la quale le risorse sono state ripartite con DM 19 febbraio 2014, dopo il rigetto, da parte del TAR, delle istanze di sospensiva della graduatoria regionale (in precedenza, la sospensione della graduatoria era stata disposta con decreto monocratico del TAR di Lecce n. 505 del 18 ottobre 2013). Lo stesso DM 19 febbraio 2014, peraltro, ha apportato alcune rettifiche alle assegnazioni disposte con il DM 906/2013.

Peraltro, dopo la ripartizione delle risorse con il DM 906 del 2013, il comune di Napoli ha impugnato la graduatoria elaborata dalla regione Campania. Il contenzioso risulterebbe ancora aperto, dopo che la I sezione del TAR Campania, il 20 novembre 2013, ha concesso la sospensiva con ordinanza N. 01777/2013 REG.PROV.CAU.

 

L’art. 48, co. 2, del D.L. 66/2014 (L. 89/2014) ha poi previsto l’assegnazione da parte del CIPE, per la prosecuzione del programma di interventi di cui all'art. 18, co. 8-ter, del D.L. 69/2013, di un importo fino a 300 milioni di euro, nell'ambito della programmazione nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativa al periodo 2014-2020, previa verifica dell'utilizzo delle risorse assegnate nell'ambito della programmazione 2007-2013 del Fondo medesimo e di quelle assegnate a valere sugli stanziamenti relativi al programma delle infrastrutture strategiche per l'attuazione di piani stralcio del programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici.

Con delibera n. 22 del 30 giugno 2014[68], il CIPE – constatato che, a fronte dei 692 interventi ammessi al finanziamento con le risorse di cui all’art. 18, co. 8-ter, del D.L. 69/2013, restavano in graduatoria ulteriori 2.024 interventi, per un importo complessivo di € 490,6 mln -, ha poi assegnato al MIUR 400 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sulle risorse del FSC 2007-2013 resesi disponibili a seguito di ricognizione e riprogrammazione, per il finanziamento delle misure di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali indicate nell'all. 1 della delibera, sulla base dello scorrimento delle graduatorie approvate dalle regioni entro il 15 ottobre 2013.

Nella medesima delibera, al punto 1.6, era stato previsto che il mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2014 avrebbe comportato la revoca dei finanziamenti.


 

Articolo 6, comma 6
(Corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici)

 

6. All'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, le parole: “Entro il 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 marzo 2015”.

 

 

Il comma 6 ha prorogato (dal 31 dicembre 2014) al 31 marzo 2015 il termine per l’indizione del primo corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, previsto per le esigenze di copertura di posti vacanti nelle regioni nelle quali sia esaurita la graduatoria del concorso indetto con D.D.G. 13 luglio 2011.

A tal fine, ha novellato l’art. 1, co. 2-ter, del D.L. 58/2014 (L. 87/2014), che ha disposto che la nuova procedura concorsuale deve essere indetta, limitatamente alle esigenze di copertura nelle suddette regioni, secondo le modalità innovative previste dall'art. 17 del D.L. 104/2013 (L. 128/2013), e che prevede che una quota di posti deve essere riservata a determinate categorie di soggetti che hanno partecipato a precedenti procedure, in relazione alle quali è sorto un contenzioso[69].

 

Al riguardo, la relazione illustrativa motivava la proroga con la complessità della “procedura prevista per legge” che comportava, “prima del bando, la definizione di un regolamento, per il quale è necessario acquisire il preventivo concerto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché il parere del Consiglio di Stato”. Ricordava, inoltre, che il procedimento, “che ha richiesto una necessaria preventiva consultazione degli attori coinvolti, compresa la Scuola nazionale della pubblica amministrazione”, non si era ancora concluso.

 

L’art. 17 del D.L. 104/2013 ha introdotto un nuovo sistema di reclutamento dei dirigenti scolastici, basato su un corso-concorso selettivo di formazione bandito annualmente dalla Scuola nazionale dell’amministrazione per tutti i posti vacanti, disponendo l’abrogazione della disciplina previgente, che prevedeva lo svolgimento delle procedure su base regionale (art. 1, co. 618, della L. 296/2006 e DPR 140/2008).

Il concorso per l’accesso al corso-concorso è per esami e titoli, con una prova preselettiva eventuale, una o più prove scritte e una prova orale, cui fa seguito la valutazione dei titoli.

Al concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali che sia in possesso del diploma di laurea magistrale, ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, e abbia maturato dopo la nomina in ruolo un periodo di servizio effettivo di almeno 5 anni.

Al corso-concorso può essere ammesso un numero di candidati fino al 20% superiore a quello dei posti vacanti. Il numero effettivo di candidati ammessi, le modalità di svolgimento della procedura concorsuale, la durata del corso, nonché le forme di valutazione dei candidati devono essere stabilite, in base a tale previsione legislativa, con un DPCM, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze[70]. Il DPCM – che doveva essere adottato entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. (dunque, entro il 12 marzo 2014) – non risulta ancora intervenuto.


 

Articolo 6, commi 6-bis e 6-ter
(Rapporti convenzionali attivati dall'ufficio scolastico provinciale
di Palermo per collaboratori scolastici)

 


6-bis. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 31 dicembre 2015. All'onere finanziario derivante dal primo periodo, pari ad euro 19 milioni nell'anno 2015, si provvede, quanto ad euro 10 milioni, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto ad euro 9 milioni, a valere sulle risorse di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

6-ter. Al fine di individuare, entro il 31 dicembre 2015, soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali connessi ai rapporti convenzionali di cui al comma 6-bis, il Governo attiva un tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati.


 

 

Il comma 6-bis differisce al 31 dicembre 2015 i rapporti convenzionali in essere attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo a seguito del subentro dello Stato nei compiti degli enti locali (ex art. 8 della L. 124/1999), e prorogati ininterrottamente (fino al 31 dicembre 2014), per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico.

In base a notizie di stampa, il differimento riguarda 519 soggetti.

 

L’art. 8 della L. n. 124/1999 ha disposto il trasferimento alle dipendenze dello Stato del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) già dipendente degli enti locali in servizio negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado. Alla disposizione è stata data attuazione con il D.I. 23 luglio 1999.

In particolare, la premessa del D.I., per quanto qui interessa, considerava:

§  che gli enti locali provvedevano al reclutamento di personale a tempo determinato (supplenti) che, pur non transitando nei ruoli statali, costituiva uno degli elementi necessari ad assicurare il servizio, il cui onere andava dunque assunto dallo Stato per effetto dell’art. 8 della L. n. 124/1999;

§  che in alcune realtà gli enti locali avevano assunto l'onere di fornitura di personale ATA alle scuole mediante la stipula di contratti di appalto;

§  che, conseguentemente, lo Stato, al fine di assicurare il servizio nelle scuole, doveva subentrare nelle tre funzioni precedentemente indicate (posti coperti da personale di ruolo, supplenti e contratti).

In particolare, sempre per quanto qui interessa, l’art. 9 del D.I. ha disposto il subentro dello Stato nei contratti stipulati dagli enti locali alla data del 24 maggio 1999, ed eventualmente rinnovati in data successiva, per la parte con la quale erano state assicurate le funzioni ATA per le scuole statali, in luogo dell'assunzione di personale dipendente.

Ha, altresì, disposto che, ferma restando la prosecuzione delle attività da parte di soggetti esterni impegnati in progetti LSU e LPU in corso ai sensi delle leggi vigenti, lo Stato subentrava nelle convenzioni stipulate dagli enti locali con i soggetti imprenditoriali, comprese le cooperative, per la stabilizzazione di quei progetti per lavori socialmente utili e/o lavori di pubblica utilità che erano in atto nelle istituzioni scolastiche statali prima del 25 maggio 1999, anche se rinnovati successivamente, per lo svolgimento di funzioni ATA demandate per legge all'ente locale in sostituzione dello Stato.

 

Al relativo onere, pari ad € 19 mln, si provvede:

§  quanto ad € 10 mln, a valere sulle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili previsto dall’articolo 1, comma 199, della legge n. 190/2014 (stabilità per il 2015).

Si rammenta che il Fondo in questione è stato istituito presso il MEF (cap. 3073) con una dotazione di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2018. Esso è destinato a specifiche finalità, espressamente elencate nell’Elenco 1 della legge di stabilità 2015, quali: a) la stipula di convenzioni con i comuni per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e il finanziamento di progetti per servizi socialmente utili (100 milioni a decorrere dal 2015; b) il concorso delle Forze armate per la prevenzione alla criminalità organizzata e delitti ambientali nelle province della regione Campania, per 10 milioni per ciascun anno del triennio 2015-2017. Il riparto delle risorse tra le suddette finalità è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità.

§  quanto ad € 9 mln, a valere sui risparmi derivanti dall’art. 58, co. 5, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013).

L’art. 58, co. 5, del D.L. 69/2013 ha fissato, per le istituzioni scolastiche ed educative statali, a decorrere dall’a.s. 2013/2014, un tetto alla spesa per l’acquisto di servizi esternalizzati, che devono avvenire nel rispetto dell’obbligo di avvalersi delle convenzioni quadro CONSIP. Conseguentemente, ha ridotto le risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati di € 25 mln per il 2014 ed € 49,8 mln dal 2015, finalizzando i corrispondenti risparmi all’alleggerimento dei vincoli al turn-over nelle università e negli enti di ricerca, di cui al co. 1.

A sua volta, il co. 6 dello stesso art. 58 ha destinato eventuali risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal co. 5 alle esigenze di funzionamento delle scuole e alle supplenze brevi.

 

Il comma 6-ter prevede l’attivazione di un tavolo di confronto fra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori interessati per individuare, entro il 31 dicembre 2015, soluzioni normative o amministrative ai problemi occupazionali connessi ai rapporti convenzionali.

 


 

Articolo 7, comma 1
(Servizi trasfusionali)

 

1. All'articolo 2, comma 1-sexies, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole “entro il 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2015”.

 

 

L’articolo 7, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine entro cui i servizi trasfusionali e le unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti devono completare le procedure di autorizzazione richieste. Nello specifico, la norma in esame proroga dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine per la completa attuazione dell’Accordo Stato – Regioni del 16 dicembre 2010[71] sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti.

Più nel dettaglio, il comma 1 proroga al 30 giugno 2015 il termine del 31 dicembre 2014 previsto dall’art. 2, co. 1-sexies, lettera c), del decreto-legge 225/2010[72], per dare compiuta attuazione all’accordo Stato-regioni del 16 dicembre 2010, in materia di requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica. La necessità della proroga scaturisce dal fatto che non tutte le regioni e province autonome sono riuscite a completare il percorso di autorizzazione e accreditamento di servizi trasfusionali e delle unità di raccolta, previsto dall’accordo Stato-regioni del 16 dicembre 2010 e finalizzato alla piena conformità del sistema alle normative vigenti.

 

L’articolo 2, comma 1-sexies, del decreto legge 225/2010 reca l’attuazione dell'articolo 40, comma 2, della legge 96/2010 sulla produzione di farmaci emoderivati.

La norma stabilisce che, in conformità all’Accordo Stato – Regioni del 16 dicembre 2010, e fino alla entrata in vigore delle disposizioni conseguenti al medesimo Accordo, la cui attuazione è contestualmente fissata entro il 31 dicembre 2014, il Ministro della salute con propri decreti è tenuto a:

a)   istituire un elenco nazionale dei valutatori per il sistema trasfusionale, tenuto presso il Centro nazionale sangue, per lo svolgimento di ispezioni e l’adozione di misure di controllo presso i servizi trasfusionali e le unità di raccolta, al fine di verificarne la rispondenza ai requisiti necessari[73];

b)   definire, ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal citato articolo 40, comma 4, le modalità per la presentazione da parte degli interessati e per la valutazione, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, delle istanze volte a ottenere l'inserimento fra i centri e le aziende autorizzati alla stipula delle convenzioni;

c)   disciplinare le modalità attraverso le quali:

§  l'Agenzia italiana del farmaco assicura l'immissione in commercio dei medicinali emoderivati, prodotti da plasma nazionale, e l'esportazione del medesimo per la lavorazione in paesi comunitari;

§  l'Istituto superiore di sanità assicura il relativo controllo di stato.

La Conferenza Stato-Regioni, con l’Accordo del 16 dicembre 2010, ha provveduto a definire i “Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali (ST) e delle unità di raccolta (UdR) del sangue e degli emocomponenti" (All. A) e il “Modello per le visite di verifica dei ST e delle UdR”, ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 20 dicembre 2007, n. 261 (All. B).

Il percorso disegnato dal D.Lgs. 261/2007, che ha recepito la direttiva comunitaria 2002/98/CE, e dall'Accordo del 16 dicembre 2010, prevede che l’attestazione della conformità ai requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici di matrice europea sia conseguita attraverso i processi regionali di autorizzazione e accreditamento, con l'obbligo in tutte le Regioni e Province autonome di verificare in loco le suddette strutture almeno ogni due anni, avvalendosi dei team di verifica regionali integrati da almeno un valutatore iscritto in un elenco nazionale di valutatori specificamente qualificati a cura del Centro Nazionale Sangue (CNS).

Allo stato attuale, dal monitoraggio eseguito dal Centro nazionale sangue, risulta che 12 Regioni hanno completato il percorso (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, PP.AA. di Trento e Bolzano, Piemonte, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto) con il rilascio dei provvedimenti regionali di autorizzazione e accreditamento.

Altre 7 Regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Toscana) hanno completato le visite di verifica e sono in via di ultimazione i provvedimenti autorizzativi.

Da ultimo, 2 Regioni (Lazio e Sardegna) hanno completato le visite per i servizi trasfusionali, ma presentano qualche criticità in ordine al completamento delle visite di verifica alle Unità di raccolta.


 

Articolo 7, commi 2 e 2-bis
(Riforma della Croce Rossa italiana)

 


2. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, ad eccezione dell'articolo 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “1° gennaio 2015”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2016”;

b) le parole: “31 dicembre 2016”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2017”;

c) le parole: “31 dicembre 2014”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”;

d) le parole: “1° gennaio 2017”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2018”;

e) all'articolo 2, comma 5, le parole: “per l'anno 2015” sono sostituite dalle seguenti: “per l'anno 2016”;

f) all'articolo 3, comma 3, le parole: “e il 2014” sono sostituite dalle seguenti: “, il 2014 e il 2015” e le parole: “e 2014” sono sostituite dalle seguenti: “, 2014 e 2015”;

g) all'articolo 4, comma 5, le parole: “entro il 31 ottobre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 ottobre 2016”;

g-bis) all'articolo 5, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

“6-bis. Nelle procedure di selezione per la formazione del contingente di personale militare di cui al comma 6 del presente articolo, centocinquanta posti sono riservati al personale appartenente al Corpo militare di cui all'articolo 6, comma 9, terzo periodo, in servizio alla data del 31 dicembre 2014, ferma restando l'invarianza del numero complessivo di unità stabilito in trecento”;

h) all'articolo 6, comma 4, le parole: “entro il 30 giugno 2015” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2016”;

i) all'articolo 8, comma 1, le parole: “e 2014” sono sostituite dalle seguenti: “, 2014 e 2015”.

2-bis. Le disposizioni dei commi 425, 426, 427, 428 e 429 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si applicano anche nei confronti del personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, come da ultimo modificato dal presente articolo.


 

L’articolo 7, comma 2, reca numerose proroghe incidenti sul D.Lgs. 178/2012[74] di riorganizzazione della Croce Rossa, ad eccezione delle norme riferite ai Comitati locali e provinciale contenute nell’articolo 1-bis.

Di seguito ricordiamo soltanto alcune delle proroghe stabilite.

 

Sostanzialmente, la trasformazione dell’Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) in persona giuridica di diritto privato è prorogata di un anno, dal 1° gennaio 2015 al 1° gennaio 2016. Conseguentemente, dal 1° gennaio 2016, fino alla data della sua liquidazione, la CRI assume la denominazione di «Ente strumentale alla Croce Rossa italiana», mantenendo la personalità giuridica di diritto pubblico come ente non economico, sia pure non più associativo, con la finalità di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione.

Slitta anche di un anno, dal 1° gennaio 2015 al 1° gennaio 2016, il subentro dell'Associazione di diritto privato in tutte le convenzioni in essere con la CRI alla stessa data del 1° gennaio 2016.

Restano ferme per il 2015 le disposizioni vigenti in materia di contributi a carico del bilancio dello Stato in favore della CRI.

 

Per quanto riguarda il personale, viene prorogato dal 1° gennaio 2015 al 1° gennaio 2016, il termine entro il quale il personale della CRI e quindi dell'Ente è utilizzato temporaneamente dall'Associazione, mantenendo il proprio stato giuridico e il proprio trattamento economico a carico dell'Ente. Conseguentemente, viene prorogata di un anno, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, la validità dell’organico provvisorio di personale così come definito, in modo da garantire fino al 1° gennaio 2018 – precedentemente il termine era fissato al 1° gennaio 2017 - l'esercizio da parte dell'Associazione dei suoi compiti istituzionali. A decorrere dalla data di determinazione dell'organico dell'Associazione e fino al 31 dicembre 2017 – precedentemente 31 dicembre 2016 -, il personale della CRI può esercitare l'opzione tra la risoluzione del contratto con l'Ente e la contestuale assunzione.

Slittano di un anno a cascata anche tutti i termini previsti dal D.Lgs. 178/2012 per l’assunzione graduale del personale della CRI con contratti a tempo indeterminato e per la continuazione, ove prevista, di quelli a tempo determinato.

Prorogato anche di un anno, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, il termine entro il quale un contingente di personale del Corpo militare in servizio attivo, stabilito in trecento unità, transita nel ruolo civile della CRI e quindi dell'Ente. Nel corso dell’esame parlamentare è stato specificato (lettera g-bis) che nella costituzione del contingente di personale in servizio attivo del Corpo militare, pari a 300 unità, si applica una riserva pari a 150 posti in favore del personale che, per effetto di richiami, è in servizio alla data del 31 dicembre 2014 e che, senza soluzione di continuità, è nella medesima posizione dal 1° gennaio 2007 o da data anteriore.

Per quanto riguarda il patrimonio, slittano di un anno, dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015, nonché dal dicembre 2015 al 31 dicembre 2017 (prima il termine era fissato al 31 dicembre 2016), i termini entro cui il Presidente nazionale[75] e gli organi preposti:

§  aggiornano lo stato di consistenza patrimoniale e l’inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà o in uso alla CRI e aggiornano un piano di valorizzazione degli immobili;

§  identificano i beni immobili, non pervenuti all'attuale CRI con negozi giuridici modali, da mantenere all'Ente;

§  trasferiscono all'Associazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016 (precedentemente il termine fissato era il 1° gennaio 2015), i beni pervenuti alla CRI attraverso negozi giuridici modali e concedono in uso gratuito, con spese di manutenzione ordinaria a carico dell'usuario, quelli necessari allo svolgimento dei fini statutari e dei compiti istituzionali;

§  compiono le attività necessarie per ricavare reddito, attraverso negozi giuridici di godimento, dagli immobili non necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico;

§  trasferiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2016 (termine prima fissato al 1° gennaio 2015) all’Associazione i beni mobili e le risorse strumentali necessari all'erogazione dei servizi in convenzione, esclusi i beni mobili acquistati con i contributi del Ministero della difesa per l'esercizio dei compiti affidati al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie, nonché i beni mobili acquisiti con contributi pubblici e finalizzati all'esercizio delle attività d'interesse pubblico.

Di conseguenza il termine a disposizione del Presidente dell’Ente, per provvedere al ripiano dell'indebitamento pregresso della CRI mediante procedura concorsuale viene spostato dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017.

Infine, il Presidente dell'Ente, entro il 31 ottobre 2016 (precedentemente 31 ottobre 2015), predispone il piano di riparto finale e lo sottopone al Ministero della Salute che lo approva entro il 31 dicembre 2017 (in precedenza 31 dicembre 2016).

 

Il comma 2-bis, applica nei confronti del personale della Croce Rossa italiana, di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 179/2012, le disposizioni dettate dai commi 425, 426, 427, 428 e 429 della legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) circa il collocamento/inquadramento del personale delle province a seguito della soppressione delle stesse. In particolare :

§  la disciplina sulla mobilità del personale in sovrannumero a seguito della riduzione delle dotazioni organiche delle province e del personale collocato in disponibilità (con relativa indennità) in caso di mancato riassorbimento (di cui all’articolo 1, commi 425, 427 e 428, della L. 190/2014);

Sul punto, si rinvia alla Circolare 1/2015[76] del Ministro per la semplificazione e pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie adottata, per attuare i processi di mobilità del personale degli enti di area vasta, ai sensi dell’articolo 1, commi 424 e 425, della legge di stabilità 2015. Nel testo della circolare è esplicito il riferimento al personale in esubero delle province e della Croce rossa.

§  la proroga (dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018) del termine relativo alla stabilizzazione dei precari della P.A. (di cui all’articolo 1, comma 426, della L. 190/2014);

§  l’utilizzo del personale nelle more della conclusione delle procedure di mobilità e forme di mobilità temporanea in caso di delega di funzioni (di cui all’articolo 1, comma 427, della L. 190/2014);

§  il riassorbimento e mobilità del personale non utilmente ricollocato. La previsione si può applicare solo al 31 dicembre 2016 (di cui all’articolo 1, comma 428, della L. 190/2014);

§  disciplina speciale per il personale degli enti di area vasta adibito a servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro (finanziamento della spesa di personale a tempo indeterminato e delle proroghe per i tempi determinati e per le collaborazioni coordinate e continuative) di cui all’articolo 1, comma 429, della L. 190/2014).

 

Per quanto riguarda il personale della CRI, si ricorda che il co. 5 dell’art. 6 del D. Lgs. 178/2012 ha previsto l’istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica, di un Tavolo tecnico per coordinare e sostenere il processo di mobilità del personale. Il Tavolo, formato dai rappresentanti dei dicasteri coinvolti, della CRI (ente e associazione), delle regioni e delle organizzazioni sindacali, seppur attivato, non ha in concreto espletato alcuna attività collegabile al processo di mobilità. Il Tavolo, inoltre, dovrà tenere conto degli effetti delle sentenze di stabilizzazione che hanno interessato l’amministrazione della CRI[77]. Si ricorda infine, che le attuali risorse finanziarie trasferite dallo Stato alla CRI sono insufficienti a coprire i costi del personale (euro 152.052.057 consolidati nell’esercizio 2013 ed euro 145.618.332 previsti nel bilancio 2014).


 

Articolo 7, comma 3
(Remunerazione della filiera del farmaco)

 

3. All'articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “Entro il 1° gennaio 2015”, sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 1° gennaio 2016”.

 

 

L’articolo 7, comma 3, proroga di un anno, spostando dal 1° gennaio 2015 al 1° gennaio 2016, il termine entro cui effettuare la ridefinizione del sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco (azienda farmaceutica, grossista, farmacista).

 

Il decreto-legge n. 95/2012, all'articolo 15, comma 2, ha disposto la sostituzione dell'attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco con un nuovo metodo, da definirsi sulla base di un accordo tra l'AIFA e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Il termine, originariamente fissato al 1° gennaio 2013, è stato posticipato dall'articolo 1, comma 388, della legge di stabilità 2013 (legge 228/2012), al 30 giugno 2013. Il successivo comma 394 ha disposto che tale termine possa essere ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013. In seguito, il decreto-legge 150/2013 di proroga termini, all’articolo 7, comma 1, ha prorogato il termine al 1° gennaio 2015.

L'accordo dovrà essere definito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. In caso di mancato accordo degli attori della filiera del farmaco, si dovrà provvedere con decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Solo con l'entrata in vigore del nuovo metodo di remunerazione, perderanno di efficacia le disposizioni che prevedono l'imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto alle farmacie per le erogazioni in regime di SSN. La base di calcolo per definire il nuovo metodo di remunerazione è stata riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012.


 

Articolo 7, comma 4
(Tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale e ospedaliera)

 

4. All'articolo 15, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “fino alla data del 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “fino alla data del 31 dicembre 2015”.

 

L’articolo 7, comma 4, proroga di un anno, dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015, la validità delle tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, di assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale, così come determinate dal D.M. 18 ottobre 2012.

Il decreto-legge n. 95/2012[78] all’articolo 15, commi 15-18, dispone che il Ministero della Salute, con decreto, determini le tariffe massime per la remunerazione dell’attività di assistenza ospedaliera. Il comma 16 prevede che tali tariffe siano valide dalla data di entrata in vigore del decreto fino alla data del 31 dicembre 2014 e che costituiscano il riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Il comma 17 stabilisce inoltre che gli importi tariffari fissati dalle singole Regioni, superiori alle tariffe massime, restino a carico dei bilanci regionali. Il decreto del Ministero della salute per la fissazione delle tariffe massime previsto dall’articolo 15, comma 15, del decreto-legge 95/2012, è stato approvato il 18 ottobre 2012[79]. Nello specifico il decreto determina le tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, di assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale, valide fino alla data del 31 dicembre 2014.

Il Patto per la salute per gli anni 2014-2016 ha previsto, all’art. 1, co. 3, l’aggiornamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei livelli essenziali di assistenza (LEA). La programmata attività di aggiornamento dei LEA rappresenta un presupposto fondamentale per l’individuazione delle nuove tariffe massime di riferimento: l’emanazione del nuovo decreto sui LEA impone, infatti, l’esigenza di provvedere alla definizione di tariffe nazionali per tutte le prestazioni nuove o modificate incluse nei nuovi LEA.

Articolo 7, comma 4-bis
(Prescrizioni mediche in formato elettronico)

 

4-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: “al 90 percento nel 2015” sono sostituite dalle seguenti: “al 90 per cento nel 2016”.

 

 

Il comma 4-bis proroga dal 2015 al 2016 il termine entro il quale le regioni devono provvedere, nella percentuale del 90 per cento, alla sostituzione del formato cartaceo delle prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica con equivalenti in formato elettronico. Più in particolare, si modifica l’art. 13, co. 1, ultimo periodo, del decreto-legge 179/2012[80].

 

L'art. 13 del decreto-legge 179/2012 ha stabilito uno scadenzario temporale per il passaggio al formato elettronico delle prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica a carico del SSN. La norma ha inteso imprimere un'accelerazione ad un processo mirato al miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e al progetto di monitoraggio della spesa sanitaria. A tal fine, le regioni e le province autonome, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto legge, avrebbero dovuto provvedere alla graduale sostituzione delle prescrizioni in formato cartaceo con le equivalenti in formato elettronico, in percentuali che, in ogni caso, non avrebbero dovuto essere inferiori al 60 per cento nel 2013, all'80 per cento nel 2014 e al 90 per cento nel 2015.

La proroga si è resa necessaria, perché, al momento attuale, lo stato di avanzamento del progetto di digitalizzazione risulta abbastanza differenziato a seconda della regione di riferimento.


 

Articolo 7, comma 4-ter
(Progetto pilota per il trattamento di minori vittime
di abuso e sfruttamento sessuale)

 


4-ter. La concessione del contributo per il sostegno al progetto pilota per il trattamento di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale, di cui all'avviso pubblico n. 1/2011, di cui al comunicato della Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento per le pari opportunità pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2011, aggiudicato al Dipartimento di pediatria e neuropsichiatria infantile dell'università degli studi di Roma “La Sapienza” per il Servizio di assistenza, cura e ricerca sull'abuso all'infanzia è prorogata al 31 dicembre 2015. All'onere derivante dalla disposizione del primo periodo, pari a 100.000 euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.


 

 

Il comma 4-ter dispone il rinnovo, per il 2015, di un contributo statale, pari a 100.000 euro, in favore del Servizio di assistenza, cura e ricerca sull’abuso all’infanzia (S.A.C.R.A.I.) (Progetto Pilota per il Trattamento di Minori Vittime di Abuso e Sfruttamento Sessuale, operante nel Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile della Sapienza Università di Roma).

 

Il SACRAI si è costituito nel 2012, con il finanziamento del Dipartimento delle Pari Opportunità, come Progetto Pilota per il trattamento in ambito pubblico di minori vittime o autori di abuso e sfruttamento sessuale (Avviso Pubblico n. 1/2011 - G. U. n. 208 del 7 settembre 2011). Il finanziamento, pari a 120.000 euro, è stato utilizzato per fornire consulenza clinica e legale; assistenza all’ascolto del bambino, valutazione psico-forense del minore vittima e dei giovani autori di reato contro la persona; presa in carico psicoterapeutica; monitoraggio e ricerca sul fenomeno degli abusi sui minori e sulla devianza minorile; formazione degli operatori socio-sanitari (ECM) e della Giustizia; informazione e documentazione; consulenze mirate alla Magistratura in quei particolari casi in cui il riferimento istituzionale è necessario per garantire la tutela delle procedure psichiatrico-forensi. Le prestazioni sono state finora erogate in favore di bambini e ragazzi segnalati dalle diverse realtà territoriali, quali il Policlinico, le ASL, i Municipi, gli organi della Giustizia Minorile, il Tribunale e le Procure.

 

Alla copertura dello stanziamento, si provvede mediante corrisponde riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze del fondo speciale di parte corrente (fondo destinato alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dalle norme legislative che si prevede possano essere approvate nel triennio finanziario di riferimento).


 

Articolo 7, comma 4-quater
(Trasferimento titolarità farmacie)

 


4-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad esclusione delle sedi oggetto del concorso straordinario di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, l'efficacia delle disposizioni in materia di requisiti per il trasferimento della titolarità della farmacia, di cui all’ articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, è differita fino al 31 dicembre 2016. Fino a tale data, ai fini dell’acquisizione della titolarità di una farmacia, è richiesta esclusivamente l’iscrizione all’albo dei farmacisti.


 

 

Il comma 4-quater dispone la sospensione, fino al 31 dicembre 2016, delle disposizioni che disciplinano i requisiti per il trasferimento della titolarità di farmacia, di cui all’art. 12 della legge 475/1968[81]. Vengono escluse dall’applicazione della norma le sedi oggetto del concorso straordinario di cui all’art. 11 del decreto-legge 1/2012[82].

Con nota del 10 marzo 2015, l’Ufficio legislativo del Ministero della salute ha chiarito che “la sospensione riguarda l'efficacia delle disposizioni in materia di requisiti per il trasferimento di farmacia e, quindi, non l'efficacia dei criteri o delle condizioni in base ai quali il trasferimento è ritenuto valido, bensì dei requisiti soggettivi che devono sussistere in capo al farmacista interessato”. In sostanza, l’effetto della norma risiede nella possibilità, posto che siano soddisfatte tutte le altre condizioni, di poter trasferire la titolarità a un farmacista iscritto all'albo anche se questi non è in possesso dell'idoneità o della pratica professionale biennale.

 

Ai sensi della dell'art. 12 della legge 475/1968, il trasferimento della titolarità della farmacia è consentito decorsi 3 anni dal conseguimento della titolarità e può aver luogo solo a favore di un farmacista, iscritto all'albo, che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Inoltre, l’articolo 12 individua altri criteri e condizioni:

§  al farmacista, che abbia trasferito la propria farmacia, per una volta soltanto nella vita ed entro due anni dal trasferimento, è consentito di acquistare un’altra farmacia senza dover superare il concorso per l’assegnazione;

§   il farmacista che abbia trasferito la propria farmacia, senza averne acquistato un’altra entro due anni, può acquistare una nuova farmacia purché abbia svolto sei mesi di attività professionale certificata dalla ASL competente durante l’anno precedente l’acquisto ovvero abbia conseguito l’idoneità in un concorso effettuato nei due anni anteriori;

§  il trasferimento della farmacia può aver luogo a favore di un farmacista iscritto all’albo, che abbia conseguito l’idoneità ovvero che abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata dall’autorità sanitaria;

§  gli eredi di un titolare di farmacia deceduto possono trasferire la titolarità della farmacia nei confronti di un farmacista iscritto all’albo che abbia conseguito la titolarità ovvero sia risultato idoneo in un precedente concorso.

 

Per quanto riguarda il concorso straordinario, il decreto legge 1/2012 ha previsto che le Regioni e le Province autonome bandiscano un concorso straordinario, per soli titoli, per il conferimento delle sedi nuove o vacanti e che lo conludano entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione con l'assegnazione delle sedi farmaceutiche (art. 11, co. 3).

Secondo la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (Fofi), allo scadere dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai bandi regionali, le candidature sono state oltre 29mila, di cui oltre 14mila in forma associata, per meno di 2500 sedi a concorso, che nei piani originari sarebbero dovute essere assegnate entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge.

Per rendere trasparenti e uniformi le procedure concorsuali e per assicurare lo scambio e la diffusione tempestiva delle informazioni, il Ministero della Salute e le Regioni hanno messo a punto una piattaforma tecnologica unica, accessibile all'indirizzo www.concorsofarmacie.sanita.it. Al momento solo 5 regioni hanno pubblicato le graduatorie definitive (Piemonte, Liguria, Toscana, Emilia Romagna e Lazio).


 

Articolo 8, comma 1
(Contrasto alle pratiche di servizio abusivo taxi
e di noleggio con conducente)

 

1. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.

 

 

Il comma 1 dell’articolo 8 proroga al 31 dicembre 2015, il termine, per l’emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti finalizzato ad impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente.

Con tale decreto dovrebbero altresì definirsi gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi. Il decreto dovrà essere emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 

Si ricorda che il termine originario per l’emanazione del decreto, fissato al 25 maggio 2010 dall’art. 2, comma 3 del D.L. n. 40 del 2010 è stato già prorogato otto volte. Le successive proroghe del termine sono state disposte dall’art. 51, comma 7 del n. 78 del 2010 (al 31 dicembre 2010), dalla Tabella 1 del D.L. n. 225 del 2010 (al 31 marzo 2011), dal D.P.C.M. 25 marzo 2011 (al 31 dicembre 2011), dall’art. 11, comma 4 del D.L. n. 216 del 2011 (al 30 giugno 2012), dall’art. 17 del D.L. n. 83 del 2012 (al 31 dicembre 2012), dall’art. 1, comma 388 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013; al 30 giugno 2013), dal D.P.C.M. 26 giugno 2013 (al 31 dicembre 2013) e da ultimo al 31 dicembre 2014 dal D.L. n. 150 del 2013.

 

La proroga viene disposta modificando l’articolo 2, comma 3 del D.L. n. 40/2010 che ha previsto l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata, per la rideterminazione dei principi fondamentali di cui alla legge n. 21/1992 (relativa alla disciplina dei servizi di autotrasporto pubblico non di linea), allo scopo di contrastare l'esercizio abusivo delle attività di taxi e di noleggio con conducente e di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale. A tale decreto è stato quindi rimessa anche l'attuazione delle disposizioni in materia di noleggio con conducente contenute nel decreto-legge n. 207/2008.

Si ricorda infatti che l’art. 29, comma 1-quater, del D.L. n. 207/2008 ha ampliato, attraverso alcune novelle alla legge n. 21/1992, gli obblighi a carico degli esercenti del servizio di noleggio con conducente ed ha introdotto alcune limitazioni allo svolgimento del servizio stesso. Tale articolo prevede:

§  una preventiva autocertificazione per l’accesso nel territorio di altri comuni;

§  nuove modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni, con obbligatoria disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile situati nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione;

§  l’obbligo di inizio e termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente presso la rimessa;

§  l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un “foglio di servizio”;

§  il divieto di sostare in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia presente il servizio di taxi.


 

Articolo 8, comma 2
(Proroga dei termini per l’appaltabilità e la cantierabilità
di opere pubbliche)

 


2. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: “entro il 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 28 febbraio 2015”;

b) alla lettera b), le parole: “appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015” sono sostituite dalle seguenti: “appaltabili entro il 28 febbraio 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015” .


 

 

Il comma 2 dell’articolo 8 proroga di due mesi le scadenze contemplate dalle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge “sblocca Italia” (D.L. n. 133/2014) per la cantierabilità e l’appaltabilità delle opere pubbliche a cui sono destinati i finanziamenti autorizzati dall’art. 3 del medesimo decreto.

Il termine contemplato dalla lettera a), che richiede la cantierabilità degli interventi entro il 31 dicembre 2014, è stato prorogato al 28 febbraio 2015.

I termini contemplati dalla successiva lettera b), che richiede l’appaltabilità degli interventi entro il 31 dicembre 2014 e la loro cantierabilità entro il 30 giugno 2015, sono stati prorogati rispettivamente al 28 febbraio 2015 e al 31 agosto 2015.

Si fa notare che il rispetto di tali termini è necessario per evitare la revoca dei finanziamenti assegnati (comma 5 dell’art. 3 del D.L. n. 133/2014).

 

L’art. 3, commi 1 e 1-bis, del D.L. 133/2014 (convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164) ha destinato al Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal comma 1 dell’art. 18 del D.L. 69/2013 (cd. “sblocca cantieri”) nuove risorse per 3.890 milioni di euro.

Il successivo comma 2 ha individuato le opere da finanziare (suddividendole in tre categorie, indicate alle lettere a), b) e c) del medesimo comma) e demandato l’assegnazione delle risorse ad uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Lo stesso comma 2 ha altresì previsto un termine di 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge (vale a dire entro il 13 ottobre 2014) per l’emanazione del decreto interministeriale di assegnazione delle risorse agli interventi individuati dalle lettere a) e b), e precisamente:

a)   ai seguenti interventi ai sensi degli articoli 18 e 25 del decreto-legge n. 69 del 2013 cantierabili entro il 31 dicembre 2014: Completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino; Completamento sistema idrico Basento-Bradano, Settore G; Asse autostradale Trieste-Venezia; Interventi di soppressione e automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria, individuati, con priorità per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce; Tratta Colosseo-Piazza Venezia della Linea C di Roma;

b)   ai seguenti interventi appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015: ulteriore lotto costruttivo Asse AV/AC Verona Padova; Completamento asse viario Lecco-Bergamo; Messa in sicurezza dell'asse ferroviario Cuneo-Ventimiglia; Completamento e ottimizzazione della Torino-Milano con la viabilità locale mediante l'interconnessione tra la SS 32 e la SP 299-Tangenziale di Novara-lotto 0 e lotto 1; Terzo Valico dei Giovi - AV Milano Genova; Quadrilatero Umbria-Marche; Completamento Linea 1 metropolitana di Napoli; rifinanziamento dell'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativo al superamento delle criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie; Messa in sicurezza dei principali svincoli della Strada Statale 131 in Sardegna.


 

Articolo 8, commi 3 e 3-bis
(Anticipazione del prezzo in favore dell’appaltatore)

 


3. All'articolo 26-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al primo periodo, le parole: “e fino al 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “e fino al 31 dicembre 2016”.

3-bis. Con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, l'anticipazione di cui all'articolo 26-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, è elevata al 20 per cento dell'importo contrattuale.


 

 

I commi 3 e 3-bis dell’articolo 8 rispettivamente prorogano, fino al 31 dicembre 2016, la disciplina riguardante l’anticipazione del prezzo in favore dell’appaltatore per i contratti relativi a lavori, nel contempo elevandola, fino al 31 dicembre 2015, dal 10% al 20%.

 

In particolare, il comma 3 proroga di due anni, vale a dire fino al 31 dicembre 2016, la disciplina (di cui all’articolo 26-ter, comma 1, del D.L. 69/2013) che prevede la corresponsione in favore dell’appaltatore, nei contratti relativi a lavori, di un’anticipazione del prezzo pari al 10% dell’importo contrattuale, in deroga ai divieti vigenti di anticipazione del prezzo.

Il comma 3-bis dispone che la corresponsione in favore dell’appaltatore della suddetta anticipazione del prezzo venga elevata dal 10% al 20% dell’importo contrattuale, con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015.

L’art. 26-ter del D.L. 69/2013 stabilisce che tale anticipazione è prevista e pubblicizzata nella gara di appalto per i contratti di appalto relativi a lavori disciplinati dal d.lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge e fino al 31 dicembre 2014.

Il comma 1 dell’articolo 140 del Regolamento di attuazione del Codice (D.P.R. 207/2010) prevede l’applicazione del divieto di anticipazioni del prezzo di cui all’art. 5 del D.L. 79/1997. Tale norma, inclusa tra varie disposizioni di contenimento della spesa pubblica, vieta alle amministrazioni pubbliche ed agli enti pubblici economici di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione dei contratti già aggiudicati alla data di entrata in vigore del decreto e di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea.

Le ulteriori disposizioni dettate dall’art. 26-ter sono volte a disciplinare le modalità per la concessione dell’anticipazione nonché per la compensazione dell’anticipazione nei contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale.


 

Articolo 8, commi 3-ter e 3-quater
(Acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici)

 

3-ter. All'articolo 23-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole da: “1° gennaio 2015” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “1° settembre 2015”.

3-quater. La disposizione di cui al comma 3-ter non si applica alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

 

I commi 3-ter e 3-quater dell’articolo 8 stabiliscono, rispettivamente, al 1° settembre 2015, l’entrata in vigore della nuova disciplina per la centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, per tutti i comuni non capoluogo di provincia, attraverso forme di aggregazione, e la non applicazione di tale disciplina alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

In particolare, il comma 3-ter modifica il primo periodo del comma 1 dell’articolo 23-ter del decreto-legge n. 90 del 2014, che ha fissato due diversi termini per l’applicazione della nuova disciplina, a seconda che si tratti di acquisizioni di beni e servizi, per i quali la disciplina è entrata in vigore il 1° gennaio 2015, o di lavori ai quali la disciplina si applicherà a partire dal 1° luglio 2015. La modifica in commento è volta pertanto a fissare un unico termine, il 1°settembre 2015, a decorrere dal quale si applicherà la nuova disciplina per tutte le procedure di acquisto.

Il comma 3-quater prevede che la norma introdotta dal suddetto comma 3-ter non si applichi alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

La nuova disciplina per la centralizzazione delle procedure di acquisto è stata inserita dall’art. 9, comma 4, del D.L. 66/2014, che ha sostituito il comma 3-bis dell'art. 33 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/2006), norma che era stata inserita dall'art. 23, comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

L’art. 33, comma 3-bis, primo periodo del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 163/2006) prevede che i comuni non capoluogo di provincia procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi:

§  nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti;

§  mediante un apposito accordo consortile tra comuni, avvalendosi dei competenti uffici;

§  ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province.

Il secondo periodo del comma 3-bis consente in alternativa, agli stessi comuni, di acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. Il terzo periodo e il quarto periodo del medesimo comma 3-bis prevedono, rispettivamente, che l'Autorità nazionale anticourruzione sanzioni i comuni inadempienti non rilasciando il codice identificativo di gara (CIG) e, per i Comuni istituiti a seguito di fusione, e che l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.


 

Articolo 8, comma 4
(Accessi su strade in gestione ANAS)

 

4. All'articolo 55, comma 23-quinquies, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: “da emanare entro il 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “da adottare entro il 31 marzo 2015”.

 

 

Il comma 4 dell’articolo 8 proroga di tre mesi, vale a dire fino al 31 marzo 2015, il termine per l’adozione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del decreto che dovrà stabilire i criteri e le modalità per la determinazione della somma da corrispondere all’ANAS S.p.A. ai fini dell’autorizzazione all’apertura di nuovi accessi.

 

L’art. 16-bis del D.L. n. 133/2014 (c.d. “sblocca Italia”) ha modificato la disciplina relativa agli accessi su strade affidate alla gestione della società ANAS S.p.A.

Le nuove norme, collocate nei commi aggiuntivi da 23-bis a 23-octies dell’articolo 55 della legge n. 449/1997, sono finalizzate a concludere il contenzioso in atto su tali accessi anche attraverso misure di riduzione delle somme dovute all’ANAS per la concessione degli accessi medesimi (alla cui copertura, ai sensi, del comma 23-septies si provvede nell’ambito delle risorse previste dalla “parte servizi” del contratto di programma con l’ANAS). In particolare il comma 23-quinquies, su cui incide la proroga in esame, stabilisce che, per i nuovi accessi la cui richiesta di autorizzazione é presentata successivamente al 31 dicembre 2014, é dovuta esclusivamente una somma ai fini del rilascio dell’autorizzazione da corrispondere ad ANAS S.p.A., in unica soluzione e determinata in base alle modalità ed ai criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporti da emanare entro il 31 dicembre 2014. Il termine per l’adozione di tale provvedimento viene prorogato al 31 marzo 2015.

Si ricorda infine che lo stesso comma 23-quinquies stabilisce che la somma così individuata non potrà superare I’importo del canone preesistente all’entrata in vigore della legge n. 449/1997, aggiornato agli indici ISTAT dei prezzi al consumo.


 

Articolo 8, comma 5
(Revisione obbligatoria macchine agricole)

 

5. All'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015»;

b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».

 

 

Il comma 5 dell’articolo 8 differisce di sei mesi i termini previsti rispettivamente per l’emanazione di un decreto ministeriale che introduca l’obbligo di revisione delle macchine agricole soggette ad immatricolazione e il termine a partire dal quale procedere alla revisione delle macchine agricole già in circolazione.

In particolare, viene spostato dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine per l’emanazione del decreto ministeriale suddetto e dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2015 il termine a partire dal quale si dovrà procedere alla revisione.

A tal fine viene modificato l’articolo 111, comma 1, del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), come sostituito dall’articolo 34, comma 48, del decreto-legge n. 179/2012.

I termini in questione erano stati già prorogati due volte, a partire dal D.L. n. 179 del 2012, dal D.L. n. 150 del 2013 (c.d. decreto “Proroga termini” del 2013) e da ultimo dalla legge di conversione n. 15 del 2014, del D.L. n. 150 /2013.

Il testo del citato comma 1 dell’articolo 111 del Codice della Strada, precedentemente alla modifica operata dalla disposizione in commento, stabiliva che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, dovesse emanare, entro 31 dicembre 2014 (in precedenza il termine era stato fissato al 30 giugno 2014 e ancora prima al 28 febbraio 2013) un decreto ministeriale per la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione. Con lo stesso decreto era previsto che si disponesse, a far data 30 giugno 2015 (termine in precedenza stabilito al 1° gennaio 2015), la revisione obbligatoria delle macchine agricole, soggette ad immatricolazione, già in circolazione. Nel disporre la revisione delle macchine agricole già in circolazione si dovrà tener conto del loro stato di vetustà e si dovrà dare precedenza alle macchine immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009.

Il decreto ministeriale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dovrà inoltre stabilire criteri, modalità e contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 del D.Lgs. n. 81/2008, il quale disciplina gli obblighi di Informazione, formazione e addestramento del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori sul quale interviene l’articolo 8, comma 5-bis della legge in commento (cfr. la relativa scheda).


 

Articolo 8, comma 5-bis
(Abilitazione all'uso delle macchine agricole)

 

5-bis. All'articolo 45-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: “22 marzo 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.

 

 

Il comma 5-bis dell’articolo 8, aggiunto durante l’esame parlamentare del provvedimento, proroga al 31 dicembre 2015 il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole.

 

Tale obbligo è stato originariamente stabilito dall’articolo 73 del decreto legislativo n. 81 del 2008, recante attuazione della delega disposta dalla legge n. 123/2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, l’articolo in esame ha previsto che il datore di lavoro debba provvedere affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature di lavoro dispongano di ogni necessaria informazione, ricevendo adeguata formazione ed addestramento. Il comma 5 del medesimo articolo ha, quindi, previsto che la Conferenza Stato-regioni individui le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, le modalità per il riconoscimento della stessa, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi, nonché, secondo un’aggiunta disposta dal comma 1 dell’art. 45-bis del d.l. n. 69/2013, le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione.

In attuazione di quanto ivi disposto, è intervenuto l'Accordo raggiunto in data 22 febbraio 2012 dalla Conferenza Stato-regioni (pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012) che ha istituito una specifica abilitazione (c.d. patentino) per gli utilizzatori dei mezzi meccanici, siano essi lavoratori autonomi o dipendenti. Si tratta dei trattori agricoli e forestali gommati e cingolati, i sollevatori telescopici, i carri raccolta frutta ed alcune macchine movimento terra. L’Accordo citato ha previsto l’obbligo di frequenza ad un corso di formazione tecnico-pratico per raggiungere l’abilitazione all’uso delle suddette macchine, esclusi coloro che attestino di aver frequentato in precedenza corsi di durata complessiva equivalente nonché, secondo una precisazione contenuta nella circolare del 11 marzo 2013 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, i lavoratori ed i datori di lavoro in possesso di esperienza documentata di 2 anni (alla data del 12 marzo 2013) i quali sono soggetti al solo corso di aggiornamento da effettuarsi entro 5 anni dalla data di pubblicazione dell’accordo.

Il termine per la vigenza dell’obbligo veniva stabilito in dodici mesi dall’entrata in vigore dell’accordo.

L’articolo 45-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, ha posticipato al 22 marzo 2015 tale termine, poi, nuovamente prorogato, con il comma in esame, al 31 dicembre 2015.


 

Articolo 8, comma 6
(Adeguamento parco autoveicolare delle autoscuole)

 

6. L'entrata in vigore dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, limitatamente all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 116, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h), i), n) ed o), del medesimo decreto, è prorogata al 30 giugno 2015.

 

 

L’articolo 8, comma 6 proroga di sei mesi, al 30 giugno 2015, il termine per l'emanazione del decreto ministeriale che dovrà individuare i criteri per consentire l’entrata in vigore della disposizione contenuta nell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2011 (di attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida), che consente appunto alle autoscuole, secondo criteri uniformi fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di demandare, integralmente o parzialmente, la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, a un centro di istruzione automobilistica, costituito da più autoscuole consorziate. Il termine originario individuato dal decreto-legislativo n. 59/2011 era il 19 gennaio 2013.

 

Si tratta di un termine già prorogato tre volte dal 2013: dal DPCM 26 giugno 2013 (al 31 dicembre 2013), dall’articolo 1, comma 388, della legge di stabilità 2013 (al 30 giugno 2013) e infine al 31 dicembre 2014 dal D.L. n. 150/2013.

 

La proroga viene disposta tecnicamente in modo piuttosto complesso: derogando all’art. 28, comma 1, del decreto legislativo n. 59/2011 (che fissa in generale l’entrata in vigore di tutte le nuove disposizioni sulle patenti), ma con riferimento alla sola norma dell’articolo 10, comma 1 del decreto stesso, la quale modifica l’art. 123, comma 7, secondo periodo del Codice della Strada in materia di consorzi di autoscuole.

L’articolo 10 del decreto-legislativo citato prevede che la possibilità di affidare la formazione dei conducenti a consorzi di scuole automobilistiche vale per tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B, e non solo, come previsto in precedenza per le patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e DE.

 

La disposizione specifica però che il differimento vale con riferimento alle categorie di patente indicate dal comma 3 dell’articolo 116 del Codice della strada, lettere a), b), c), d), e), h), i), n) ed o) del medesimo decreto legislativo n. 59/2011.

Le categorie interessate richiamate dalla disposizione sono le seguenti:

a

AM: ciclomotori a due ruote con velocità massima non superiore a 45 km/h, veicoli a tre ruote e quadricicli leggeri

b

A1: motocicli di cilindrata massima di 125 cm³

c

A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW

d

A: motocicli con cilindrata superiore a 50 cm³, tricicli di potenza superiore a 15 kW

e

B1: quadricicli la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW

h

C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente

i

C1E:

1)   complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg;

2)   complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg

n

D1: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri

o

D1E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg

 

Rimangono quindi escluse dal differimento dell’applicazione della disposizione, oltre alle patenti di categoria B, già escluse dalla stessa:

§  BE: complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg;

§  C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata é superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

§  CE: complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;

§  D: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

§  DE: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.

 

Come si vede, si tratta di categorie di patente per le quali la possibilità di affidare la formazione dei conducenti a consorzi di automobilisti era già prevista dal testo del codice previgente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 59/2011.


 

Articolo 8, comma 7
(Contratti di programma dell’ENAC con i gestori
degli scali aeroportuali di interesse nazionale
)

 

7. All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la parola: “sessanta” è sostituita dalla seguente: “centottanta”.

 

 

Il comma 7 dell'articolo 8 proroga il termine per l’approvazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dei contratti di programma sottoscritti tra ENAC e società di gestione aeroportuale degli scali aeroportuali di interesse nazionale; il nuovo termine è fissato a centottanta giorni, in luogo di sessanta, dall'entrata in vigore (11 novembre 2014) della legge di conversione del decreto-legge 133/201453, di cui è novellato l’articolo 1, comma 11. Il termine è pertanto prorogato al 10 maggio 2015.

Viene a tal fine modificato l'art. 1, co. 11, del DL n. 133/2014.

Tale norma disponeva, nel testo previgente, l’approvazione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla legge di conversione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dei contratti di programma sottoscritti dall’ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale, per consentire l’avvio degli investimenti previsti nei contratti di programma.

 

La disciplina dei diritti aeroportuali e quella, connessa, dei contratti di programma tra ENAC e società di gestione aeroportuali è stata recentemente oggetto di ripetuti interventi legislativi. Questi interventi si collocano in un contesto normativo nel quale il decreto-legge n. 1/2012, recependo la direttiva 2009/12/CE, ha stabilito il principio della determinazione dei diritti aeroportuali da parte della società di gestione aeroportuale previa consultazione con gli utenti aeroportuali (cioè le compagnie operanti nello scalo), sulla base di modelli tariffari elaborati dall’Autorità indipendente di regolazione (l’Autorità di regolazione dei trasporti istituita dal decreto-legge n. 201/2011). L’assetto precedente invece (rimasto comunque sostanzialmente in vigore, perché soltanto il 22 settembre 2014 l’Autorità dei trasporti ha potuto approvare i modelli tariffari), prevedeva la determinazione dei diritti aeroportuali con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

L'Autorità di regolazione dei trasporti ha approvato tre diversi modelli di regolazione dei diritti aeroportuali, elaborati secondo i criteri indicati dalla Direttiva 2009/12/CE, che riguardano, rispettivamente, gli aeroporti con volumi di traffico superiore ai cinque milioni di passeggeri per anno, quelli con volumi di traffico compresi tra i tre ed i cinque milioni di passeggeri per anno e quelli con traffico inferiore ai tre milioni di passeggeri. I modelli prevedono che i diritti vengano definiti nel contesto e all'esito di una consultazione obbligatoria tra gestore aeroportuale e vettori, con possibilità per ciascuna parte di ricorrere all'Autorità di regolazione dei trasporti in caso di mancato accordo.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 30 maggio 2014 sono stati aggiornati diritti aeroportuali per l'anno 2014.

In questo quadro i commi da 11-bis a 11-quater dell’articolo 1 del decreto-legge n. 133/2014 hanno previsto:

1)   una più articolata procedura per la definizione, in base a quanto previsto dal decreto-legge n. 1/2012, dei diritti aeroportuali da parte dei gestori (chiusura della consultazione con gli utenti aeroportuali – cioè le compagnie che operano nello scalo – entro ottanta giorni dalla sua apertura e trasmissione all’Autorità dei trasporti che si deve esprimere nei successivi quaranta giorni); per i contratti vigenti resta ferma la procedura prevista dagli stessi;

2)   l’impossibilità di applicare procedure di soluzione delle controversie tra gestori e utenti aeroportuali quando queste vertano sul piano di investimenti dell’aeroporto e sulle relative conseguenze tariffarie;

3)   l’adeguamento dei diritti aeroportuali per il 2015 sulla base del solo parametro dell’adeguamento al tasso di inflazione programmato limitatamente ai contratti di programma scaduti al 31 dicembre 2014 e nelle more dell’adozione dei nuovi diritti aeroportuali adatti previa consultazione con gli utenti.

 

In materia di diritti aeroportuali è poi intervenuto il comma 220 dell’articolo unico della Legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014). Tale disposizione prevede, mediante una modifica dell’articolo 76 del decreto-legge n. 1 del 2012, che i modelli tariffari per la definizione dei diritti aeroportuali adottati dall’Autorità dei trasporti non debbano più tenere conto dei criteri individuati dall’articolo 11-nonies del decreto-legge n. 203 del 2005 (tasso di inflazione programmato, obiettivo di recupero della produttività, remunerazione del capitale investito, ammortamenti dei nuovi investimenti). Si specifica inoltre che rimane ferma l’approvazione con decreto ministeriale dei contratti di programma tra ENAC e gestori aeroportuali.

Si delinea quindi un assetto normativo nel quale i contratti di programma continueranno a disciplinare gli aspetti relativi al recupero della produttività, alla remunerazione del capitale investito e agli ammortamenti dei nuovi investimenti richiamati dal citato articolo 11-nonies, mentre i diritti aeroportuali saranno scelti dai singoli gestori sulla base dei modelli tariffari dell’Autorità che dovranno tenere conto degli altri principi richiamati dall’articolo 76 (correlazione ai costi, trasparenza, consultazione degli utenti aeroportuali, cioè le compagnie operanti nello scalo), con l’approvazione dell’Autorità. I modelli tariffari per la determinazione dei diritti aeroportuali – sulla base di quanto previsto dal decreto-legge n. 1/2012, sono stati adottati dall’Autorità dei trasporti, sulla base della disciplina attualmente vigente, il 22 settembre 2014.

Nella seduta della IX Commissione trasporti del 20 gennaio 2015, nel corso dell’esame in sede consultiva del disegno di legge C. 2803 di conversione del decreto-legge in commento il rappresentante del Governo ha precisato che “l'ENAC sta procedendo speditamente con i singoli gestori alla predisposizione dei Piani degli investimenti e al coordinamento di questi con i livelli tariffari prescelti al fine della stipula del contratto di programma”. Sembra da ciò potersi desumere che i diritti aeroportuali saranno definiti solo in prima istanza sulla base dei modelli tariffari definiti dall’Autorità dei trasporti e quindi modificati di anno in anno sulla base del livello di investimenti individuato dal contratto di programma.


 

Articolo 8, commi 8 e 9
(Attestazioni SOA)

 

8. All'articolo 189, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.

9. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 357, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è prorogato al 31 dicembre 2015.

 

 

Il comma 8 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2015, il termine (contemplato dall’art. 189, comma 5, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006) a decorrere dal quale trova applicazione la disciplina sulla qualificazione del contraente generale, relativamente alla dimostrazione del possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa.

Tale proroga fa seguito a quella, disposta dall’art. 4, comma 5, del D.L. 150/2013, che ha prorogato di un anno il termine del 31 dicembre 2013 originariamente previsto dalla norma.

Per effetto della proroga, fino al 31 dicembre 2015, tali requisiti potranno essere dimostrati con il possesso di certificati rilasciati dalle società organismi di attestazione (SOA) in luogo della disciplina prevista dal comma 3 del medesimo articolo 189.

Nello specifico, il comma 5 dell’articolo 189 prevede che, per le iscrizioni richieste o rinnovate fino al 31 dicembre 2015, il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica e organizzativa può essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA, per importo illimitato in non meno di tre categorie di opere generali per la Classifica I, in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere generali per la Classifica II e per la Classifica III, in nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali.

Si rammenta che i contraenti generali sono qualificati per classifiche, riferite all'importo lordo degli affidamenti per i quali possono concorrere (art. 186, comma 1, del Codice dei contratti pubblici) e che le classifiche di qualificazione, ai sensi del comma 3 dell’articolo 186 del Codice, sono le seguenti:

I.    I: sino a 350 milioni di euro;

II.   II: sino a 700 milioni di euro;

III.  III: oltre 700 milioni di euro.

 

Il comma 9 apporta una conseguente modifica al termine di cui all’art. 357, comma 27, del regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. n. 207/2010), che viene prorogato fino al 31 dicembre 2015.

In virtù di tale proroga, per tutto il 2015 i contraenti generali possono documentare l'esistenza dei requisiti a mezzo copia conforme delle attestazioni SOA possedute. Nello specifico, in relazione ai requisiti di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa (di cui alla lettera c. 2 del comma 1 dell’articolo 100 del regolamento), i soggetti in possesso di attestazioni SOA per classifica illimitata possono documentare l'esistenza del requisito a mezzo copia conforme delle attestazioni possedute, secondo quanto prescritto dall'articolo 189, comma 5, del Codice dei contratti.

Tale proroga fa seguito a quella, disposta dall’art. 4, comma 6, del D.L. 150/2013, che ha prorogato di un anno il termine del 31 dicembre 2013 originariamente previsto dalla norma.


 

Articolo 8, comma 10
(Aggiornamento o revisione delle concessioni autostradali)

 

10. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: “entro il 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2015”;

b) al secondo periodo, le parole: “entro il 31 agosto 2015” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2015.”.

 

 

Il comma 10 dell'articolo 8 proroga di quattro-sei mesi i termini contenuti nella disciplina riguardante l'aggiornamento o la revisione delle concessioni autostradali di cui all'art. 5, comma 1, del D.L. n. 133/2014 (c.d. decreto “sblocca Italia”).

L’articolo 5, comma 1, del D.L. n. 133/2014[83] - al fine di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di potenziamento e adeguamento delle autostrade nazionali, nonché per assicurare tariffe e condizioni di accesso più favorevoli per gli utenti – prevede che i concessionari di tratte autostradali nazionali avviino una procedura di modifica del rapporto concessorio, articolata in due fasi e secondo una tempistica predeterminata, su cui interviene la proroga in esame. La procedura prevede che:

§  entro il 31 dicembre 2014 (termine che viene prorogato al 30 giugno 2015), il concessionario sottopone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le modifiche del rapporto concessorio in essere finalizzate a procedure di aggiornamento o revisione anche mediante l'unificazione di tratte interconnesse, contigue o tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria. Entro la medesima data il concessionario sottopone al medesimo Ministro un nuovo piano economico-finanziario (PEF) corredato di idonee garanzie e di asseverazione da parte di soggetti autorizzati;

§  entro il 31 agosto 2015 (termine che viene prorogato al 31 dicembre 2015), deve intervenire la stipulazione di un atto aggiuntivo o di un’apposita convenzione unitaria.


 

Articolo 8, comma 10-bis
(Sospensione esecuzione sfratti)

 


10-bis. Nelle more dell'attuazione, per l'annualità 2015, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, e dell'effettiva attribuzione delle risorse alle regioni, e comunque fino al centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentire il passaggio da casa a casa per i soggetti interessati dalle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il competente giudice dell'esecuzione, su richiesta della parte interessata, può disporre la sospensione dell'esecuzione di dette procedure. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2016, non si tiene conto dei benefìci fiscali derivanti dalla sospensione delle procedure di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4,3 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.


 

 

Il comma 10-bis consente al giudice - nelle more del riparto delle risorse relative al 2015 del “Fondo nazionale locazioni” e della loro effettiva attribuzione alle regioni, e comunque fino al 120° giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge (vale a dire fino al 29 giugno 2015) - di disporre, su richiesta della parte interessata e al fine di consentire il passaggio da casa a casa, la sospensione dell’esecuzione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all’art. 4, comma 8, del D.L. 150/2013.

Ai fini della determinazione della misura dell’acconto IRPEF dovuto per l’anno 2016, non si tiene conto dei benefici fiscali derivanti dalle citate sospensioni.

Agli oneri derivanti dal comma in esame, pari a 4,3 milioni di euro per l’anno 2016, si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, costituito con le risorse derivanti dalla procedura di riaccertamento dei residui passivi del bilancio dello Stato, ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del D.L. 66/2014.

 

Si osserva che la norma non sembra esplicitare i parametri per l’esercizio della facoltà di sospensione dell’esecuzione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione da parte del giudice né il termine di efficacia del provvedimento di sospensione medesima.

 

Si ricorda che l’art. 11, comma 5, della L. 431/1998 dispone che le risorse assegnate al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione sono ripartite tra le regioni, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, entro il 31 marzo di ogni anno. In seguito al finanziamento operato dal D.L. 47/2014, le risorse del citato fondo per l’esercizio 2015 sono pari a 100 milioni di euro.

Tali risorse sono state ripartite con il D.M. 29 gennaio 2015, pubblicato nella G.U. del 6 marzo scorso.

L’art. 1, comma 2, di tale decreto prevede che una quota non superiore al 25% delle risorse ripartite sia destinata a dare idonea soluzione abitativa ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 (v. infra “Il campo di applicazione dell’art. 4, comma 8, del D.L. 150/2013”) sottoposti a procedure esecutive di rilascio per finita locazione, promuovendo, prioritariamente, la sottoscrizione di nuovi contratti a canone concordato.

 

Come detto in precedenza, il comma in esame fa riferimento alle procedure di cui all’art. 4, comma 8, del D.L. 150/2013. Appare quindi utile riepilogare il campo di applicazione della normativa richiamata.

Il campo di applicazione dell’art. 4, comma 8, del D.L. 150/2013

La proroga della sospensione dell’l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo disposta dal comma 8 dell’art. 4 del D.L. 150/2013 riguarda gli immobili adibiti ad uso abitativo situati nei comuni elencati dall’art. 1, comma 1, della L. 9/2007, cioè:

§  comuni capoluoghi di provincia;

§  comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

§  comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/2003 .

 

La proroga inoltre è disposta in favore delle c.d. fasce deboli della popolazione. La norma si riferisce infatti ai conduttori per i quali si verificano tutte le seguenti condizioni (anch'esse elencate dall'art. 1, comma 1, della L. 9/2007):

§  reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro;

§  presenza, nel nucleo familiare, di persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66%;

§  non sono in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.

 

La sospensione si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico.

 


 

Articolo 9, comma 1
(Conferimento in discarica dei rifiuti con PCI
superiore a 13.000 kJ/kg
)

 

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 2015.

 

 

Il comma 1 dell’articolo 9 proroga di un anno, cioè fino al 31 dicembre 2015, il termine – previsto dall'art. 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 36 del 2003 – di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg.

 

Si ricorda che l’art. 6 del citato decreto legislativo n. 36, con cui è stata data attuazione alla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, ha, infatti, indicato tra i rifiuti che non possono essere ammessi in discarica, alla lettera p) del comma 1, anche i rifiuti con PCI superiore a 13.000 kJ/kg che dovranno, invece, essere smaltiti in appositi impianti di termovalorizzazione, ai fini di potenziare il recupero energetico. Occorre ricordare che tale divieto non era previsto dalla direttiva comunitaria n. 31, ma è stato introdotto con la finalità di potenziare il recupero energetico dei rifiuti attraverso processi di termovalorizzazione.

Si ricorda inoltre che l’art. 2, comma 4-sexiesdecies, del decreto-legge n. 225 del 2010, ha integrato il testo della citata lettera p) prevedendo che il divieto di smaltimento in discarica in esso contemplato non si applica ai rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita (c.d. fluff) e dei rottami ferrosi “per i quali sono autorizzate discariche monodedicate che possono continuare ad operare nei limiti delle capacità autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225”, cioè alla data del 27 febbraio 2011.

Si ricorda che il termine oggetto del comma in esame era stato prorogato al 31 dicembre 2011 dal D.P.C.M. 25 marzo 2011, che a sua volta aveva differito il termine in precedenza fissato dal decreto-legge 225/2010. Il termine è stato poi prorogato al 31 dicembre 2012 dal D.L. n. 216/2011, al 31 dicembre 2013 dal D.L. n. 1/2013 e, da ultimo, al 31 dicembre 2014 dall’art. 10, comma 1, del D.L. n. 150/2013.

Da ultimo, si segnala che l’art. 37 del ddl “collegato ambientale” (Atto Senato n. 1676), già approvato in prima lettura dalla Camera, prevede l’abrogazione della lettera p) del comma 1 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 36/2003, su cui incide la proroga in esame.


 

Articolo 9, comma 2
(Interventi di riduzione del rischio idrogeologico)

 

2. All'articolo 1, comma 111, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: “entro il 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2015”.

 

 

Il comma 2 dell’articolo 9 proroga di sei mesi, vale a dire al 30 giugno 2015, il termine entro cui deve intervenire la pubblicazione del bando di gara o l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza del territorio, pena la revoca del finanziamento statale concesso dal comma 111 dell’articolo unico della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013).

 

Al fine precipuo di contrastare il dissesto idrogeologico del territorio nazionale, il citato comma 111 ha definito un'articolata disciplina volta a consentire il rapido avvio nel 2014 degli interventi di messa in sicurezza del territorio immediatamente cantierabili, tra quelli contemplati negli accordi di programma per il rischio idrogeologico previsti nella scorsa legislatura (art. 2, comma 240, della L. 191/2009). All’avvio di tali interventi cantierabili sono destinate:

§  le risorse esistenti sulle contabilità speciali relative al dissesto idrogeologico, non impegnate alla data del 31 dicembre 2013, nel limite massimo complessivo di 600 milioni di euro;

§  le risorse finalizzate allo scopo dalle delibere CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012 pari complessivamente a 804,7 milioni di euro (rispettivamente 130 milioni e 674,7 milioni di euro).

Tali risorse devono essere prioritariamente destinate a interventi finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE (recepita con il D.Lgs. 152/2006), che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE (recepita con il D.Lgs. n. 49/2010), relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

Alle citate risorse - stanziate nella scorsa legislatura per il finanziamento di piani straordinari per il rischio idrogeologico - il comma 111 aggiunge un nuovo finanziamento di 180 milioni di euro per il triennio 2014-2016, così ripartito: 30 milioni per il 2014; 50 milioni per il 2015 e 100 milioni per il 2016.

Lo stesso comma prevede, inoltre, una specifica procedura per l'utilizzo delle citate risorse, con precise scadenze temporali. In particolare, viene stabilito che la mancata pubblicazione del bando di gara o il mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2014 (termine che viene prorogato dal comma in esame al 30 giugno 2015), comporta la revoca del finanziamento statale e la contestuale rifinalizzazione (con decreto interministeriale) delle risorse ad altri interventi contro il dissesto idrogeologico.

Si fa altresì notare che l’art. 10 del D.L. 91/2014 ha previsto l’immediato subentro (cioè dal 25 giugno 2014, data di entrata in vigore del medesimo decreto) dei Presidenti delle regioni ai Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico, anche nella titolarità delle contabilità speciali.

Il comma 9 dell’art. 10 del D.L. 91/2014 ha inoltre stabilito che - fermo restando il citato termine del 31 dicembre 2014 stabilito dal comma 111 in questione - gli interventi per i quali sono trasferite le relative risorse statali o regionali entro il 30 giugno 2014 sono completati entro il 31 dicembre 2015.


 

Articolo 9, comma 3
(Controllo della tracciabilità dei rifiuti)

 


3. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015 al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative»;

b) la parola: «260-bis» è sostituita dalle seguenti: «260-bis, commi da 3 a 9,»;

c) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le sanzioni relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° aprile 2015».

Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


 

 

Il comma 3 dell’articolo 9, alla lettera a), proroga di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2015, il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti, al catasto dei rifiuti, ai registri di carico e scarico, nonché al trasporto dei rifiuti, antecedenti alla disciplina relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI (si tratta degli adempimenti e degli obblighi disciplinati dagli articoli 188, 189, 190 e 193 del testo del D.Lgs. n. 152/2006, c.d. Codice dell'ambiente, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 205/2010, che ha recepito la direttiva 2008/98/CE sui rifiuti e ha introdotto la disciplina del SISTRI nel citato Codice).

La medesima lettera a) chiarisce che la proroga è finalizzata a consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative.

 

Relativamente alle sanzioni, viene specificato (rispettivamente dalle lettere c) e b) del comma in esame) che:

§  quelle concernenti l'omissione dell'iscrizione al SISTRI e del pagamento del contributo per l'iscrizione stessa (commi 1 e 2 dell'articolo 260-bis del D.Lgs. n. 152/2006) si applicano a decorrere dal 1° aprile 2015;

§  le altre sanzioni relative al SISTRI (tra le quali quelle previste dai commi da 3 a 9 del predetto articolo 260-bis) non si applicano per tutto il 2015.

 

La norma in commento novella in più punti il comma 3-bis dell’articolo 11 del D.L. 101/2013. Viene, altresì, specificato che dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

È utile richiamare, in estrema sintesi, l’evoluzione normativa recente della disciplina relativa al SISTRI. Dopo che la scorsa legislatura si era chiusa con la sospensione del SISTRI fino al 30 giugno 2013, l'attuale legislatura si è aperta con il D.M. 20 marzo 2013 che ha stabilito i termini di riavvio progressivo del SISTRI per consentirne la messa a regime da marzo 2014. Prima di tale data però è intervenuto l'art. 11 del D.L. 101/2013, che ha apportato una serie di modifiche alla disciplina del SISTRI, circoscrivendo la platea dei soggetti obbligati ad aderire al sistema e fissando le norme per la specificazione dei soggetti e l'individuazione di ulteriori categorie cui applicare il sistema medesimo. L'articolo ha fissato, inoltre, i nuovi termini per l'operatività del SISTRI, dettato norme per l'applicazione delle sanzioni (comma 3-bis), per la semplificazione del sistema medesimo, nonché norme relative ai rapporti con la società concessionaria del sistema e per l'istituzione di un tavolo tecnico di monitoraggio.

Successivamente il D.L. 150/2013 (art. 10, comma 3-bis) ha stabilito l'allungamento fino al 31 dicembre 2014 del periodo durante il quale i soggetti obbligati al controllo telematico devono continuare ad effettuare anche il tracciamento tradizionale dei rifiuti (cd. "doppio binario") e previsto l'applicazione delle sanzioni SISTRI solo a decorrere dal 1° gennaio 2015[84].

Si segnala, infine, che la proroga di un anno del termine del 31 dicembre 2014 previsto dal comma 3-bis dell’articolo 11 del D.L. 101/2013 è altresì disposta dal comma 5 dell’articolo 20 del ddl n. 1676, approvato in prima lettura dalla Camera e in corso di esame al Senato (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, c.d. collegato ambientale alla legge di stabilità 2014).


 

Articolo 9, comma 4
(Depurazione delle acque reflue)

 

4. All'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2015».

 

 

Il comma 4 dell’articolo 9 proroga di nove mesi, ossia al 30 settembre 2015, il termine per l’eventuale attivazione della procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo, anche con la nomina di appositi commissari straordinari, al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane.

 

Si riporta di seguito una sintesi degli interventi normativi operati nel corso della legislatura e finalizzati all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, anche al fine di conformarsi alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'UE concernenti l'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane.

Un primo intervento è stato adottato con il comma 112 dell'art. 1 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente un fondo per il finanziamento di un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani. Al fondo, che deve essere ripartito sentita la Conferenza unificata, viene assegnata una dotazione complessiva di 90 milioni di euro per il triennio 2014-2016 (10 milioni per il 2014; 30 milioni per il 2015 e 50 milioni per l'esercizio 2016).

Il citato piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica deve essere preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati e approvato con decreto del Ministro dell'ambiente.

Il comma 6 dell'art. 7 del D.L. 133/2014 (c.d. “sblocca Italia”), al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione necessari a conformarsi alle succitate sentenze di condanna, prevede l'istituzione di un ulteriore fondo, presso il Ministero dell'ambiente, finanziato mediante le revoche delle risorse stanziate dalla delibera CIPE n. 60/2012 per interventi nel settore idrico per i quali, alla data del 30 settembre 2014, non siano stati assunti atti giuridicamente vincolanti e risultino accertati (sulla base di verifiche tecniche effettuate dall'ISPRA) oggettivi impedimenti tecnico-progettuali o urbanistici ovvero situazioni di inerzia del soggetto attuatore.

Lo stesso comma disciplina in dettaglio la procedura per la revoca delle risorse e per il loro successivo utilizzo.

Il successivo comma 7 (su cui incide la proroga in esame), per le medesime finalità di accelerazione degli interventi, consente l’attivazione della procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con la nomina di appositi commissari straordinari, di cui sono disciplinati i poteri.

Finalità analoghe sono perseguite dall'art. 42 del ddl n. 1676, approvato in prima lettura dalla Camera e in corso di esame al Senato (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, c.d. collegato ambientale alla legge di stabilità 2014), che istituisce, a decorrere dal 2014, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, un Fondo di garanzia alimentato con una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI). La norma specifica che il Fondo è finalizzato al rilancio dei programmi di investimento per il mantenimento e lo sviluppo delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, anche con riferimento agli interventi connessi alla tutela della risorsa idrica dal punto di vista idrogeologico.

La definizione degli interventi prioritari, dei criteri e delle modalità di utilizzazione del Fondo, privilegiando la destinazione a interventi già pianificati e immediatamente cantierabili, è demandata ad un apposito D.P.C.M.

Norme finalizzate alla depurazione delle acque sono state inoltre emanate con riferimento ad alcune regioni (Campania e Puglia) in cui erano operative specifiche gestioni commissariali, al fine di consentire, tramite il prolungamento delle medesime gestioni, il completamento degli interventi previsti.

L'art. 3, comma 1, del D.L. 43/2013, in relazione all'emergenza nella gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e dell'impianto di grigliatura e derivazione di Succivo, nella Regione Campania, ha prolungato la gestione commissariale istituita dall'ordinanza n. 4022 del 9 maggio 2012 e finalizzata all'adeguamento alla normativa vigente degli impianti predetti.

Tale termine è stato ulteriormente prorogato fino al 30 novembre 2014 dall'art. 3 del D.L. 73/2014.

Analoga successione di proroghe ha riguardato la situazione emergenziale in atto nel territorio della Regione Puglia. L'art. 3-bis, comma 1, del D.L. 43/2013, ha prorogato la durata della disciplina emergenziale nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione, in atto nel territorio della Regione Puglia, fino al 31 dicembre 2013. Tale termine è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2014 dall'art. 10, comma 3-ter, del D.L. 150/2013.

Vale infine la pena ricordare la disposizione dettata dalla lettera l) del comma 1 dell'art. 7 del D.L. 133/2014, che integra il testo del comma 6 dell'art. 124 del cd. Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) - in base al quale le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio - prevedendo che, qualora gli impianti siano già in esercizio, le regioni stesse possono disciplinare le fasi di autorizzazione provvisoria per il tempo necessario allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dalle norme dell'UE o al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione.


 

Articolo 9, comma 4-bis
(Parco tecnologico stoccaggio rifiuti radioattivi)

 

4-bis. All'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, le parole: “Entro i 60 giorni successivi” sono sostituite dalle seguenti: “Entro i centoventi giorni successivi”.

 

 

Il comma 4-bis dell’articolo 9 è volto a prorogare da 60 a 120 giorni dalla pubblicazione della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico, nonché del progetto preliminare e della relativa documentazione, il termine entro cui la Sogin S.p.A. promuove un Seminario nazionale, in cui sono approfonditi tutti gli aspetti tecnici relativi al Parco Tecnologico.

 

L’articolo 27 del D.Lgs. 31/2010, recante la disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché dei benefici economici, regolamenta la procedura in merito all’autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico.

In particolare, il comma 1 assegna alla Sogin S.p.A. il compito di definire una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico, nonché un progetto preliminare per la realizzazione del Parco stesso e la relativa documentazione.

Il comma 3 prevede la pubblicazione da parte di Sogin S.p.A. della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico, del progetto preliminare e della relativa documentazione.

Il comma 4, su cui interviene la modifica in esame, prevede che, entro centoventi giorni successivi alla pubblicazione di cui al comma 3 (prima della modifica il termine era di sessanta giorni), la Sogin S.p.A. promuova un Seminario nazionale in cui sono approfonditi tutti gli aspetti tecnici relativi al Parco Tecnologico, con particolare riferimento alla piena e puntuale rispondenza delle aree individuate ai requisiti fissati dalla disciplina vigente ed agli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, e sono illustrati i possibili benefici economici e di sviluppo territoriale connessi alla realizzazione di tali opere ed ai benefici economici.


 

Articolo 9, commi 4-ter e 4-quater
(Attività di raccolta dei rifiuti nella regione Campania)

 

4-ter. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.

4-quater. La proroga di cui al comma 4-ter è disposta nelle more della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti in Campania.

 

 

I commi 4-ter e 4-quater dell’articolo 9 prevedono, rispettivamente, il differimento di un anno, cioè al 31 dicembre 2015, del termine relativo alla gestione da parte dei comuni della regione Campania delle attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata, e che tale differimento viene disposto nelle more della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti nella Regione Campania.

 

Il differimento in esame viene operato mediante una modifica del termine (stabilito dall’art. 1, comma 1, del D.L. 1/2013 e prorogato fino al 31 dicembre 2014 dall’art. 14, comma 3, del D.L. 91/2014) di scadenza della fase transitoria (prevista dall’art. 11, comma 2-ter, del D.L. 195/2009) durante il quale, nel territorio della Regione Campania, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite dai comuni secondo le attuali modalità e forme procedimentali, in luogo del subentro in tali funzioni da parte delle province, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo 11.

Si ricorda che l’art. 11 del D.L. 195/2009, nell’ambito della legislazione emanata per fronteggiare l’emergenza rifiuti in Campania, al comma 2, ha previsto il subentro delle amministrazioni provinciali, anche per il tramite di specifiche società provinciali, nei contratti in corso con soggetti privati svolgenti in tutto o in parte le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento ovvero di recupero dei rifiuti. Lo stesso comma 2 ha consentito alle amministrazioni provinciali, in alternativa, di affidare il servizio in via di somma urgenza, nonché prorogare i contratti in cui sono subentrate per una sola volta e per un periodo non superiore ad un anno con abbattimento del 3 per cento del corrispettivo negoziale inizialmente previsto.

L’art. 1, comma 1, del D.L. 1/2013 ha altresì disposto che, a partire dalla scadenza del termine in questione, si applicheranno, anche sul territorio della Regione Campania, le disposizioni di cui all’art. 14, comma 27, lettera f), del D.L. 78/2010, che considera funzioni fondamentali dei comuni l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi.


 

Articolo 9, comma 4-quinquies
(Emergenza ambientale stabilimento Stoppani)

 


4-quinquies. Il termine del 31 dicembre 2014 relativo all'efficacia delle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato al 31 dicembre 2015. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse già previste per la copertura finanziaria della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006.


 

 

Il comma 4-quinquies dell’articolo 9 differisce dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 gli effetti dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 2006, che reca disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza, determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione si provvede nei limiti delle risorse già previste per la copertura finanziaria della richiamata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554.

 

Con il D.P.C.M. 23 novembre 2006[85] è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova, in conseguenza della presenza di cromo ubicato all'interno del medesimo stabilimento.

Con D.P.C.M. 17 dicembre 2010[86], lo stato d'emergenza, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2011 e successivamente con D.P.C.M. 23 dicembre 2011[87] è stato nuovamente prorogato fino al 31 dicembre 2012.

Gli effetti dell’ordinanza di protezione civile n. 3554 del 2006 sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2013 dall’articolo 2 del decreto legge n. 1 del 2013, in deroga al divieto di proroga o rinnovo delle gestioni commissariali previsto dall’art. 3, comma 2 del D.L. 59/2012, atteso il permanere delle gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità. Successivamente il comma 5 dell’articolo 5 del D.L. 136/2013 ha prorogato gli effetti dell’ordinanza fino al 31 dicembre 2014.

Con O.P.C.M. del 6 agosto 2013, per la realizzazione degli interventi di bonifica più urgenti comprensivi della messa in sicurezza e della demolizione degli edifici presenti sull'area dello stabilimento ex Stoppani, il Ministero dell'ambiente e la Regione Liguria sono stati autorizzati a trasferire sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato - Prefetto di Genova:

a)   2.000.000 euro a valere sulle risorse del bilancio della regione Liguria (legge regionale n. 22 del 16 luglio 2013);

b)   1.000.000 euro, per il 2013, a valere sulle risorse del bilancio di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (capitolo 7503);

c)   1.291.142,25 euro, per il 2012, già trasferito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e disponibile sul bilancio regionale.


 

Articolo 9-bis
(Proroga della Commissione istruttoria per
l'autorizzazione integrata ambientale-IPPC
)

 

1. Ferma restando la possibilità di rinnovo dopo l'originaria scadenza, stabilita con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 10, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata -- IPPC in carica al 31 dicembre 2014 è prorogata nelle proprie funzioni fino al subentro dei nuovi componenti nominati con successivo decreto.

 

 

L’articolo 9-bis prevede che la Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale – IPPC in carica al 31 dicembre 2014 continui ad operare nelle proprie funzioni fino al momento del subentro dei nuovi componenti nominati con un successivo decreto.

Lo stesso articolo precisa che resta ferma la possibilità di rinnovo dopo l’originaria scadenza, fissata con il decreto del Ministro dell'ambiente con cui, in attuazione dell'art. 10, comma 3, del D.P.R. n. 90/2007, sono stati nominati i membri della Commissione ed è stato disciplinato il funzionamento della Commissione stessa.

 

La Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale – IPPC è stata istituita dall’art. 5, comma 9, del D.Lgs. 59/2005 di recepimento della direttiva 96/61/CE (c.d. direttiva IPPC), prevedendo la partecipazione di 27 esperti; successivamente il citato comma 9 è stato abrogato dall'art. 48 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, le cui disposizioni sono confluite nell'art. 36 dello stesso decreto, a seguito delle modifiche disposte dal comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

Con gli articoli 10, 11, 12 e 13 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 (Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente) sono state disciplinate la composizione e le funzioni della Commissione istruttoria per l'IPPC, provvedendo con l’art. 14 alla soppressione del citato comma 9 dell’art. 5 del D.Lgs. 59/2005 e prevedendo altresì la partecipazione di 25 esperti, e, come indicato all’art. 10, comma 3, l’emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la nomina dei membri della Commissione e per il funzionamento della Commissione stessa.

L’art. 12 del citato D.P.R. 90/2007 ha stabilito, oltreché per gli altri organismi indicati dalla norma medesima, una durata in carica della suddetta Commissione, per tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo, e una valutazione della perdurante utilità dei singoli organismi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Successivamente, l’art. 28, comma 7 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 ha modificato la composizione della suddetta Commissione in 23 esperti, prevedendo altresì, al comma 9 del medesimo art. 28, un decreto del Ministro dell'ambiente per la nomina dei citati 23 esperti, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al comma 7, e garantendo, sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi esperti, lo svolgimento delle attività istituzionali con gli esperti in carica alla data di entrata in vigore del decreto.

I componenti della Commissione istruttoria per l'IPPC sono stati nominati con decreto ministeriale GAB/DEC/224/2008 del 7 agosto 2008 (non pubblicato in G.U.).

Da ultimo, l'art. 2, comma 6 del D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha introdotto l’art. 8-bis nella parte seconda, titolo I, del D.Lgs. 152/2006, in cui si specifica che la Commissione istruttoria per l'IPPC è disciplinata all'articolo 28, commi 7, 8 e 9, del citato decreto legge, n. 112 del 2008, e che svolge attività di supporto scientifico per il Ministero dell'ambiente, con specifico riguardo alle norme di cui al titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006, e per i compiti di cui all'articolo 10, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90.

L’art. 8-bis del D.Lgs. 152/2006 al comma 2 stabilisce altresì che i componenti della Commissione sono nominati nel rispetto dell'articolo 28, commi 7, 8 e 9, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, prevedendo in applicazione del comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo medesimo che i componenti della Commissione vengano nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per un triennio.

Gli attuali membri della Commissione sono elencati nel sito web del Ministero dell’ambiente (http://www.minambiente.it/pagina/commissione-istruttoria-lautorizzazione-ambientale-integrata-ippc).

 


 

Articolo 10, comma 1
(Attività dell’Agenzia per lo svolgimento dei
Giochi olimpici Torino 2006)

 

1. All'articolo 2, comma 5-octies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.

 

 

Il comma 1 ha prorogato ulteriormente (dal 31 dicembre 2014) al 31 dicembre 2015 il termine ultimo per lo svolgimento delle attività del Commissario liquidatore dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006[88].

A tal fine, ha novellato l’art. 2, co. 5-octies, del D.L. 225/2010 (L. 10/2011) che aveva a sua volta prorogato l'attività del Commissario liquidatore dell’Agenzia fino alla completa definizione delle attività residue affidate allo stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

 

L’art. 3, co. 25, della L. 244/2007 (finanziaria 2008) ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, le residue attività dell’Agenzia per i Giochi olimpici Torino 2006 dovevano essere svolte, entro il termine di tre anni – dunque, entro il 1° gennaio 2011 – da un Commissario liquidatore, nominato con DPCM, sentito il MEF.

In attuazione di tale disposizione, con DPCM del 1° febbraio 2008, è stato nominato Commissario liquidatore dell’Agenzia l’Ing. Domenico Arcidiacono. Con il medesimo decreto sono stati precisati i compiti del Commissario, nonché le dotazioni di mezzi e di personale necessari al suo funzionamento, nei limiti delle risorse residue a disposizione dell’Agenzia.

L’incarico del Commissario liquidatore è stato poi prorogato con DPCM del 21 aprile 2011, a seguito della proroga disposta dall’art. 2, co. 5-octies, del D.L. 225/2010.

 

La finalità della proroga, evidenziata dalla relazione illustrativa, era quella di consentire la definizione delle vertenze ancora pendenti, nonché l’utilizzo delle risorse residue, che la L. 65/2012 ha destinato - al netto delle risorse necessarie alla chiusura definitiva di tutti i contenziosi pendenti nei confronti dell’Agenzia stessa e al pagamento di ogni altro onere a carico della gestione liquidatoria - all’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti siti nei territori montani interessati dai Giochi olimpici invernali Torino 2006[89]. Tali risorse sembrano essere quelle allocate nel capitolo 7366 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, denominato “Annualità quindicennali per la realizzazione di interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali di Torino 2006”, ove sono iscritti 140,2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017.

Nella relazione illustrativa al progetto di legge poi approvato come L. 65/2012 veniva sottolineato che, al netto degli oneri e del contenzioso, le risorse residue ammontavano a circa 40 milioni di euro.

Secondo la relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del testo in commento, la proroga consentiva, inoltre, di dare attuazione al coinvolgimento che l’Agenzia ha avuto, a seguito di specifici interventi legislativi, sia con riguardo agli interventi a favore dei territori piemontesi interessati alla realizzazione di grandi infrastrutture (legge regionale 21 aprile 2011, n. 4), sia con riguardo alla realizzazione delle opere per l’Expo 2015 (il comma 215 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dispone che, per la realizzazione delle opere relative all’Expo2015, la Società Expo può avvalersi del Commissario liquidatore dell’Agenzia per i Giochi olimpici Torino 2006 e della relativa struttura, tramite apposita convenzione).

 


 

Articolo 10, comma 2
(Aliquota ridotta per uso combustione)

 

2. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.

 

 

L’articolo 10, comma 2, proroga al 31 dicembre 2015 il termine per l’adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico - di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze - per la determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi (produzione combinata di energia elettrica e calore). Tale termine era già stato prorogato al 31 dicembre 2014 dall’articolo 30, comma 2-novies, del decreto-legge n. 91 del 2014.

 

L’articolo 3-bis del D.L. n. 16 del 2012 ha disposto l’applicazione di una aliquota per uso combustione ridotta nei casi di produzione combinata di energia elettrica e calore.

In attesa dell’emanazione del decreto interministeriale attuativo, il comma 2 stabilisce che per l’anno 2012 alla produzione combinata di energia elettrica e calore, per l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas con deliberazione n. 16/98 dell’11 marzo 1998 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 dell’8 aprile 1998, ridotti del 12%.

Si ricorda che tale misura restrittiva del quantitativo di combustibile ammesso all’uso agevolato, inizialmente prevista dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, era stata inizialmente prorogata sino al 30 giugno 2013 dall'articolo 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sino al 31 dicembre 2013 dall'articolo 1 del D.P.C.M. 23 luglio 2013 e successivamente dall’articolo 9, comma 6, del D.L. n 150 del 2013 sino al 30 giugno 2014.

 

La disposizione in esame proroga ulteriormente il termine del 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015.

 


 

Articolo 10, comma 3
(Finanziamenti della Banca d’Italia alle banche)

 

3. È prorogato fino al 31 dicembre 2015 il termine dell'applicazione della disciplina introdotta dall'articolo 8, comma 30, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

 

 

Il comma 3 dell’articolo 10 proroga ai contratti di garanzia finanziaria stipulati entro il 31 dicembre 2015, in relazione a finanziamenti forniti dalla Banca d’Italia alle banche, la speciale disciplina derogatoria - disposta dall’articolo 8, comma 30, del decreto-legge n. 201 del 2011 - concernente il regime di opponibilità della garanzia (prestata mediante cessione o pegno di credito) al debitore e al terzo.

In tali ipotesi si deroga ai requisiti di opponibilità della garanzia richiesti dal codice civile e dalla legge speciale: alle predette finalità viene ritenuta sufficiente la sottoscrizione del contratto di garanzia.

Si ricorda che, al fine di incentivare e semplificare le modalità di prestazione di finanziamenti da parte della Banca d’Italia a banche per esigenze di liquidità, il citato articolo 8, comma 30, del D.L. n. 201 del 2011 ha disposto una deroga temporanea alla normativa civilistica in materia di garanzie per quanto riguarda i finanziamenti della Banca d‘Italia per esigenze di liquidità delle banche.

Precisamente, ove la Banca d’Italia eroghi finanziamenti garantiti da pegno o cessione di credito, la garanzia ha effetto nei confronti del debitore e dei terzi dal momento della sua prestazione, in deroga ai requisiti di opponibilità della garanzia nei confronti del debitore e dei terzi stabiliti dal codice civile (artt. 1264, 1265, 2800) e dalla disciplina relativa ai contratti di garanzia finanziaria (artt. 1, lett. q), e 2, lett. b), D.Lgs. n. 170/2004). Come già anticipato in precedenza, in tale ipotesi ai fini dell’opponibilità viene ritenuta sufficiente la sottoscrizione del contratto di garanzia. La garanzia prestata è sottratta a revocatoria fallimentare, in applicazione dell’art. 67, comma 4, R.D. n. 267/1942, che già esclude la revocatoria stessa nei confronti dell’istituto di emissione.

La disciplina derogatoria si applicava originariamente ai contratti di garanzia finanziaria stipulati entro il 31 dicembre 2012; detto termine è stato prorogato al 30 giugno 2013 dall’articolo 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; successivamente la proroga è stata estesa al 31 dicembre 2013 dall’articolo 1, comma 1, lett. b) del D.P.C.M. 26 giugno 2013 e, da ultimo, detto termine è stato prorogato al 31 dicembre 2014 dall’articolo 9, comma 3 del D.L. n. 150 del 2013.

Articolo 10, comma 4
(Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR))

 

4. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 22, comma 5-decies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è prorogato al 30 aprile 2015.

 

 

L’articolo 10, comma 4 posticipa dal 31 dicembre 2014 al 30 aprile 2015 i termini previsti dall'articolo 15, del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44, in materia di autorizzazione, funzionamento e trasparenza dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) che gestiscono e/o commercializzano FIA nell'Unione europea, per consentire l’emanazione del regolamento necessario affinché le Sgr che gestiscono FIA italiani o che abbiano istituito Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr), nonché i depositari dei relativi beni, possano effettuare gli adempimenti richiesti dalle disposizioni di recepimento della direttiva 2011/61/UE e darne comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob.

 

Si segnala che l’articolo 22, comma 5-decies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, aveva già posticipato al 31 dicembre 2014 l’originario termine del 22 luglio 2014 previsto dal citato D.Lgs. n. 44 del 2014, che ha recepito la direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD – Alternative Investment Fund Managers Directive).

 

In base alle nuove norme, i gestori europei autorizzati ai sensi della direttiva possono commercializzare liberamente in tutta l'Unione Europea, nei confronti di investitori professionali, fondi di investimento alternativi da loro gestiti; essi possono inoltre gestire fondi alternativi riservati a investitori professionali negli altri Paesi dell'Unione europea, su base transfrontaliera o con stabilimento di succursali.

 

In proposito, si rammenta che i fondi di investimento alternativi (FIA) sono i fondi che non necessitano di un'autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/65/CE (UCITS IV), la quale detta una disciplina armonizzata per taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Sostanzialmente si tratta dei fondi speculativi (hedge funds), dei fondi di private equity, di venture capital, immobiliari, di materie prime, infrastrutturali e altri tipi di fondi istituzionali.

In tale contesto la direttiva 2011/61/UE si preoccupa di disciplinare non tanto i fondi di investimento alternativi (i quali dovrebbero poter continuare ad essere disciplinati e sottoposti a vigilanza a livello nazionale), in quanto la grande eterogeneità degli stessi nei diversi Stati membri dell'Unione ne renderebbe complicata l'armonizzazione, bensì i gestori di questi ultimi (GEIFA).

 

Ai sensi dell’articolo 39 del D.Lgs. 58 del 1998 (TUF, del testo unico finanza), come modificato dal citato d.lgs. n. 44 del 2014, un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze (non ancora emanato), deve determinare i criteri generali cui devono uniformarsi gli Oicr italiani con riguardo all'oggetto dell'investimento, alle categorie di investitori cui è destinata l'offerta delle quote o azioni, alla forma aperta o chiusa e alle modalità di partecipazione, all'eventuale durata minima e massima, nonché alle condizioni e alle modalità con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo. Il regolamento deve inoltre stabilire:

a)  le categorie di investitori non professionali nei cui confronti è possibile commercializzare quote di FIA italiani riservati;

b)  le scritture contabili, il rendiconto e i prospetti periodici che le società di gestione del risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le imprese commerciali, nonché gli obblighi di pubblicità del rendiconto e dei prospetti periodici;

c)  le ipotesi nelle quali la società di gestione del risparmio deve chiedere l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato delle quote dei fondi;

d)  i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti.

 

Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, la proroga di quattro mesi si renderebbe necessaria per completare l’iter di emanazione del predetto regolamento, in mancanza del quale i gestori italiani di fondi alternativi non possono adeguarsi alle disposizioni della direttiva AIFMD.

 

Più in dettaglio, son quindi prorogati al 30 aprile 2015 i termini previsti dall'articolo 15, commi 2, 3, 5, 10 e 16, lettera a), del richiamato D.Lgs. n. 44, ai sensi del quale:

§  le Sgr che alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 44 gestivano FIA italiani possono continuare a gestire tali FIA. Entro il 22 luglio 2014 (ora 30 aprile 2015) esse adottano tutte le misure necessarie per rispettare le disposizioni di recepimento della direttiva 2011/61/UE e ne danno comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob. Le Sgr che hanno istituito Oicr per i quali svolgono unicamente l'attività di promozione sono autorizzate a prestare tale attività non oltre il medesimo termine, ovvero, nel caso di Oicr garantiti, entro sei mesi dalla scadenza della garanzia. Entro tale data, ovvero entro sei mesi dalla scadenza della garanzia, le Sgr promotrici, in coordinamento con il gestore, adottano le misure necessarie per rispettare le nuove disposizioni e ne danno comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob;

§  i soggetti aventi sede nel territorio della Repubblica diversi dalle Sgr che prestano il servizio di gestione collettiva di FIA possono continuare ad esercitarlo, adottando tutte le misure necessarie per rispettare le disposizioni di recepimento della direttiva 2011/61/UE e presentando domanda di autorizzazione;

§  le Sgr che commercializzano nei confronti di investitori professionali o di investitori al dettaglio FIA italiani, possono continuare a svolgere tale attività, adottando tutte le misure necessarie per rispettare le disposizioni di recepimento della direttiva 2011/61/UE. Tali società si considerano abilitate alla commercializzazione in Italia dei predetti FIA;

§  i FIA UE la cui offerta in Italia è stata autorizzata prima del 22 luglio 2013 possono continuare ad essere commercializzati in Italia nei confronti degli investitori professionali e degli investitori che possono sottoscrivere le quote dei fondi riservati e speculativi. Entro i termini citati, i relativi gestori adottano tutte le misure necessarie per rispettare le disposizioni di recepimento della direttiva 2011/61/UE ed effettuano, per il tramite della competente autorità dello Stato d'origine, la notifica prescritta una volta ottenuta l'autorizzazione;

§  infine, ai sensi del comma 16, i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo svolgono l'incarico di depositario (cui sono affidati i beni dell'Oicr) sono tenuti a adottare le misure necessarie a rispettare le nuove norme in materia di compiti e responsabilità del depositario (articoli 48 e 49 del TUF), entro il 22 luglio 2014 (ora 30 aprile 2015, per i FIA e i fondi pensione), ovvero entro il 22 luglio 2015 (per gli OICVM).

 

Procedure di contenzioso

Risulta ancora in corso la procedura di infrazione 2013/0311, avviata dalla Commissione europea il 26 settembre 2013 con una lettera di messa in mora indirizzata all’Italia nella quale si contestava il mancato recepimento della direttiva 2011/61/UE relativa ai Gestori di Fondi di Investimento Alternativi (cd. Direttiva AIFM o AIFMD).

Si segnala che tale direttiva è stata recepita dal citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, i cui termini vengono prorogati con la norma in commento.

 


 

Articolo 10, comma 4-bis
(Attività creditizia delle cooperative nei confronti dei soci)

 

4-bis. Il termine del 31 dicembre 2016 di cui all'articolo 1, comma 176, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato al 31 dicembre 2018.

 

 

Il comma 4-bis proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018 il termine – così prorogato dall’articolo 1, comma 176, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) - entro il quale le società cooperative che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci possono continuare a svolgere la propria attività senza l’obbligo di iscrizione nell’albo degli intermediari di cui all’articolo 106 (albo intermediari) del Testo Unico Bancario.

 

Si tratta del termine di cui all’articolo 112, comma 7, ultimo periodo del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) – TUB, introdotto dall’articolo 56-quinquies del D.L. n. 69 del 2013.

Per effetto delle modifiche apportate dalle norme in esame, in attesa di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, possono continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell’albo di cui all’articolo 106 (albo intermediari) del TUB, le società cooperative previste dal capo I (articolo 2511 e seguenti) del titolo VI del libro V del codice civile, esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentari, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente ai propri soci, a condizione che:

§  non raccolgano risparmio sotto qualsiasi forma tecnica;

§  il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a 15 milioni di euro;

§  l’importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro;

§  i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti sul mercato.

 

Il D.Lgs. n. 141 del 2010, oltre a dare attuazione alla direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, ha modificato il testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. In particolare il D.Lgs. 141 del 2010 ha unificato la disciplina degli intermediari finanziari, ovvero di quei soggetti che esercitano nei confronti del pubblico l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Si è passati in sostanza da un sistema in cui la vigilanza in capo a tali soggetti era graduata in base alle dimensioni operative degli stessi - con iscrizione in due elenchi separati, ex articoli 106 e 107 del TUB - alla riconduzione ad unum della disciplina di tutti gli intermediari, assoggettati complessivamente ad autorizzazione preventiva da parte di Banca d'Italia, con forme di vigilanza equivalente e con iscrizione in un unico albo.

È prevista pertanto l’istituzione dell’albo unico degli intermediari finanziari che esercitano nei confronti del pubblico l’attività di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma, la cui tenuta è affidata alla Banca d’Italia (articolo 106 del TUB). Nell’albo unico si devono iscrivere anche i confidi di maggiori dimensioni e le agenzie di prestito su pegno, mentre è prevista l’iscrizione in una sezione separata del medesimo albo delle società fiduciarie controllate da una banca o aventi un capitale versato non inferiore al doppio di quello previsto dal codice civile per le società per azioni (art. 199 del TUF).

L’articolo 112 del TUB interviene in merito agli altri soggetti (diversi dagli intermediari finanziari) operanti nell'attività di concessione di finanziamenti. Il comma 7 dell’articolo 112 (come modificato dall’articolo 3 del D.Lgs. n. 169 del 2012) stabilisce che i soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti (c.d. “casse peota”) possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR, essendo eliminato l’obbligo di iscriversi in una apposita sezione dell’elenco degli esercenti il microcredito. Possono inoltre continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, gli enti e le società cooperative costituiti entro il 1° gennaio 1993 tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, già iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 358 del 1993 vigente alla data del 4 settembre 2010, ove si verifichino le condizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995, nei termini previsti dalla norma in esame.

Sotto il profilo della formulazione del testo, si segnala che la norma di proroga andrebbe ricondotta all’interno dell’articolo 112 del TUB (l’emendamento interviene invece sul comma 176 della legge di stabilità 2014).


 

Articolo 10, comma 5
(Riduzione dei costi sostenuti dalle pubbliche amministrazioni
per organi collegiali e incarichi)

 

5. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: “Sino al 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “Sino al 31 dicembre 2015”.

 

 

Il comma 5 dell’articolo 10 proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il limite massimo - pari agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10 per cento – stabilito per la corresponsione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità, da parte delle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.

 

La norma si inquadra nel contesto degli obiettivi di contenimento della spesa per gli organi delle amministrazioni pubbliche.

Oggetto di proroga della disposizione in esame è l'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che - a decorrere dal 1° gennaio 2011 – ha stabilito che le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196[90], incluse le autorità indipendenti, nei confronti dei:

§  componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati;

§  titolari di incarichi di qualsiasi tipo;

siano automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.

Al contempo, la disposizione prevede che, a partire da tale data e fino – in base alla proroga in esame – al 31 dicembre 2015, i suddetti emolumenti non possano superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10 per cento.

 

Il termine in questione era stato prorogato dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 dall’art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 150 del 2013 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2014.

 

Tali previsioni trovano applicazione anche nei confronti dei commissari straordinari del Governo (ossia, i commissari straordinari che possono essere nominati al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali) nonché degli altri commissari straordinari, comunque denominati.

La norma oggetto di proroga fa salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che aveva disposto una analoga riduzione.

È altresì specificato che tale riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.

 


 

Articolo 10, comma 6
(Contenimento dell’acquisto di mobilio da parte delle pubbliche amministrazioni (deroga per la scuola))

 

6. All'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: “negli anni 2013 e 2014” sono sostituite dalle seguenti: “negli anni 2013, 2014 e 2015”.

 

 

Il comma 6, dell’articolo 10, estende all’anno 2015 quanto già previsto per gli anni 2013 e 2014 in merito al contenimento della spesa per l’acquisto di mobili e arredi da parte delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196[91], nonché delle autorità indipendenti e della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

 

Infatti, la disposizione oggetto di modifica da parte del presente comma, contenuta all'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, limita l'acquisto dei predetti beni per gli anni 2013 e 2014 (ed ora anche nel 2015) nella misura del 20 per cento rispetto alla spesa media sostenuta negli anni 2010 e 2011, con eccezione degli acquisti di mobili e arredi destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia – esclusione questa introdotta dall’articolo 18, comma 8-septies, del D.L. n. 69/2013.

I limiti all’acquisto di arredi e mobilio di cui al comma 141 non si applicano neppure:

§  agli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero, ai sensi di quanto espressamente disposto dal successivo comma 144 della legge n. 228/2012;

§  agli investimenti connessi agli interventi speciali realizzati per promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, per rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del D.Lgs. n. 88 del 2011[92], come disposto dal comma 165 della medesima legge n. 228/2012.

L'applicazione delle suddette misure di contenimento della spesa costituisce per le Regioni, ai sensi del comma 145 della suddetta legge, condizione per l'erogazione da parte dello Stato della quota dei trasferimenti erariali[93].

 

Nell'ottica della massima razionalizzazione degli spazi e del contenimento della spesa, si ricorda che la norma in questione concede la possibilità di superare il prefissato limite del 20 per cento soltanto allorché l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso, però, ai sensi del succitato comma 141, sarà il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio a dover verificare preventivamente i risparmi realizzabili, i quali devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione della norma. In caso di violazione, scattano i presupposti per la valutazione ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

 

La Relazione allegata al disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame rinviene la motivazione di prorogare ulteriormente al 2015 l’applicazione del limite all’acquisto di nuovi arredi nella finalità di concorrere al contenimento delle spese pubbliche, anche in considerazione della tendenziale riduzione del numero dei dipendenti pubblici e dell'opportunità di un possibile riuso dei beni mobili e degli arredi già posseduti dalle amministrazioni pubbliche.


 

Articolo 10, comma 7
(Riduzione dei costi delle locazioni passive per gli immobili
delle pubbliche amministrazioni)

 

7. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “per gli anni 2012, 2013 e 2014” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015”.

 

 

L’articolo 10, comma 7 estende anche all’anno 2015 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, nonché dalle autorità indipendenti e dalla CONSOB e utilizzati a fini istituzionali. Originariamente il blocco dell’adeguamento automatico dei canoni era previsto per il triennio 2012-2014.

 

La relazione governativa afferma che si tratta di una norma di salvaguardia nel caso di innalzamento dei livelli d'inflazione, anche nella prospettiva della più ampia attuazione dei piani di razionalizzazione degli spazi presentati dalle amministrazioni all'Agenzia del demanio.

 

In particolare, con il comma in esame si estende al 2015 quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del D.L. n. 95 del 2012, il quale - nell’ambito di numerose misure introdotte per ridurre e razionalizzare gli spazi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per scopi istituzionali nonché per contenere la spesa per locazioni passive - ha disposto il 'blocco' per il triennio 2012-2014 degli adeguamenti Istat relativi ai canoni dovuti dalle Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, nonché dalle autorità indipendenti inclusa la Consob, per l’utilizzo di immobili in locazione passiva, di proprietà pubblica o privata.

Si segnala che il comma 14-bis dell’articolo 5 del D.L. 95 medesimo ha esteso all’ordinamento della Banca d’Italia i principi in materia di contenimento della spesa recati dai commi 1 (blocco aggiornamento Istat) e 4 (riduzione del 15 per cento dei canoni di locazione) dell’articolo 3.

Secondo quanto esposto nella Relazione tecnica, alla norma, pur foriera di risparmi di spesa, non sono stati ascritti effetti finanziari positivi, per ragioni prudenziali. Al riguardo si ricorda che la relazione tecnica al disegno di legge di conversione del D.L. n. 95/2012 (A.S. 3396) stimava che lo Stato, attraverso il blocco degli aggiornamenti Istat che si riferisce ai contratti in essere nonché a quelli di nuova sottoscrizione, potesse conseguire un risparmio per il secondo semestre del 2012 pari a 5 milioni di euro, per l’anno 2013 pari a 16 milioni di euro e a decorrere dall’anno 2014 pari a 15 milioni di euro. Per quanto riguarda gli enti territoriali si ipotizzava un risparmio di 5 milioni di euro per il secondo semestre del 2012, di 17 milioni di euro per il 2013 e di 16 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014.

 

Per completezza espositiva, si ricorda che l’articolo 3 del D.L. n. 95/2012 ha recato, altresì, ulteriori misure concernenti la riduzione dei canoni di locazione passiva per le amministrazioni pubbliche.

In particolare, si ricorda il comma 4 che dispone, per le amministrazioni centrali individuate dall’Istat e le autorità indipendenti inclusa la Consob, la riduzione del 15 per cento del canone di locazione per gli immobili in uso istituzionale, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e la riduzione imperativa dei canoni di locazione passiva nel caso di contratti scaduti o rinnovati.

Si ricorda, infine, che le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato redatto dall'ISTAT entro il 31 luglio 2014 hanno potuto comunicare il preavviso di recesso dai contratti di locazione di immobili in corso al 15 dicembre 2013; il recesso si perfeziona decorsi 180 giorni dal preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano (articolo 2-bis del D.L. n. 120 del 2013, come modificato dall'articolo 24, comma 2-bis, del D.L. n. 66 del 2014).

Tale disposizione si applica anche ai contratti di locazione per immobili di proprietà di fondi comuni di investimento immobiliare promossi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (articolo 24, comma 2-ter, del D.L. n. 66 del 2014).


 

Articolo 10, comma 7-bis
(Patto verticale incentivato)

 

7-bis. Al quarto periodo del comma 484 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: “ed è destinato dalle regioni all'estinzione anticipata del debito” sono sostituite dalle seguenti: “ed è destinato dalle regioni alla riduzione del debito”.

 

 

Il comma 7-bis, inserito dalla legge di conversione, apporta una modifica testuale alle norme della legge di stabilità 2015 sul c.d. patto regionale incentivato, istituto introdotto dalla legge di stabilità 2013 per favorire una maggiore flessibilità per il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti territoriali. Esso consiste infatti nell’attribuzione alle regioni di un contributo, a fronte del quale le stesse si impegnano a cedere, ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio, spazi finanziari da attribuire mediante le procedure che disciplinano le misure di flessibilità del patto di stabilità (disciplinate ora dai commi da 479 a 483 della legge di stabilità 2015), in particolare del patto regionalizzato verticale.

I commi da 484 a 488 della legge n. 190/2014, estendono anche al 2015 la disciplina del patto verticale incentivato; il comma 484, in particolare, attribuisce alle regioni a statuto ordinario ed a tre autonomie speciali (Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia) un contributo, nel limite complessivo di 1 miliardo di euro.

 

Come già previsto dal patto 2014, il contributo è destinato a coprire l’83,33 per cento degli spazi finanziari che ciascuna regione cede agli enti locali del proprio territorio ed è ripartito tra le regioni destinatarie secondo le quote definite nella Tabella 1 allegata alla legge. La quota destinata a ciascuna regione dovrà essere destinata alla copertura degli spazi finanziari ceduti alle province ed alle città metropolitane nella misura del 25 e ai comuni per il restante 75. Gli enti beneficiari degli spazi medesimi devono utilizzare gli stessi esclusivamente per pagare i debiti commerciali di parte capitale maturati al 30 giugno 2014.

 

La norma in esame interviene nel quarto periodo del comma 484, nella parte in cui, dopo aver stabilito che il contributo attribuito a ciascuna regione non entra nel computo ai fini della verifica del conseguimento del pareggio di bilancio, stabilisce una destinazione del contributo stesso. La norma in esame stabilisce come destinazione del contributo la riduzione del debito, anziché l’estinzione anticipata del debito.

Si ricorda a tale proposito che anche la disciplina dettata dalla legge di stabilità 2013 (L. 228/2013, art. 1 commi 122-126, modificati dall’art. 1-bis del D.L. 35/2013) e riferita agli anni 2013 e 2014, conteneva come destinazione del contributo la riduzione anche parziale del debito.

Per quanto concerne il pareggio di bilancio si ricorda infine che le regioni, dal 2015, sono tenute al conseguimento del pareggio di bilancio, quale misura di contenimento dei saldi di finanza pubblica, come stabilito dal comma 463 della legge di stabilità 2015.

 


 

Articolo 10, comma 8
(Sospensione degli adempimenti fiscali, contributivi
e assicurativi nell’isola di Lampedusa)

 

8. All'articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “fino al 31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2014”.

 

 

L’articolo 10, comma 8 differisce dal 31 dicembre 2013 fino al 31 dicembre 2014 la sospensione degli adempimenti fiscali, contributivi e assicurativi obbligatori per i datori di lavoro privati e per i lavoratori autonomi operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa.

 

Si ricorda che lo stato di emergenza nell’isola di Lampedusa è stato dichiarato con D.P.C.M. del 12 febbraio 2011. L’articolo 3, comma 2, della Ordinanza di protezione civile n. 3947 del 2011 aveva stabilito inizialmente fino al 16 dicembre 2011 la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per i datori di lavoro privati ed i lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa alla data della dichiarazione dello stato di emergenza . Il comma 3 aveva altresì sospeso, sempre fino al 16 dicembre 2011, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 12 febbraio 2011, avevano il domicilio fiscale nel comune di Lampedusa. Il comma 4 aveva, infine, previsto l’applicabilità del comma 3 anche nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche, compresi i sostituti d'imposta, aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nel comune di Lampedusa.

L’articolo 23, comma 44, del D.L. n. 98 del 2011, in considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola di Lampedusa, ha differito fino al 30 giugno 2012 la sospensione del termine relativo agli adempimenti ed ai versamenti dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

L’articolo 23, comma 12-octies, del D.L. n. 95 del 2012 ha differito dal 30 giugno al 1° dicembre 2012 il predetto termine.

L’articolo 1, comma 612, della legge n. 147 del 2013 ha differito il termine in esame dal 1° dicembre 2012 al 31 dicembre 2013.

Si ricorda che il comma 613 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013 prevede inoltre che i versamenti dei tributi sospesi ai sensi del comma 612 devono essere eseguiti entro la prima scadenza utile successiva al 31 dicembre 2013, in unica soluzione, maggiorati degli interessi al tasso legale computati a decorrere dal 31 dicembre 2013 fino alla data di versamento.

Il comma 614 consente di presentare istanza di dilazione all’Agenzia delle entrate, secondo le regole generali, senza applicazione di sanzioni. In tal caso sono previsti gli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda.

Il comma 615 stabilisce che sono inefficaci le comunicazioni di irregolarità già inviate alla data del 1° gennaio 2014 ai contribuenti relative ai tributi sospesi.

 


 

Articolo 10, comma 8-bis
(Dichiarazione IVA unificata)

 

8-bis. All'articolo 1, comma 641, alinea, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: “per il 2015” sono sostituite dalle seguenti: “per il 2016”.

 

 

L’articolo 10, comma 8-bis, posticipa di un anno la decorrenza delle modifiche apportate al regime degli adempimenti IVA dalla legge di stabilità 2015, in particolare concernenti l’eliminazione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA unificata e della comunicazione dati IVA.

Per effetto delle norme in commento, le modifiche opereranno a decorrere dalle dichiarazioni relative all’IVA dovuta nel 2016 (anziché a quella dovuta nel 2015).

 

Più in dettaglio, si tratta dei termini posti dall’articolo 1, comma 641 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014); detta disposizione ha in primo luogo (comma 641, lettere a) e b)) eliminato l’obbligo della dichiarazione unificata (attraverso una modifica all’articolo 3, comma 1 del D.P.R. n. 322 del 1998 e, per coordinamento, al successivo articolo 4, comma 1).

La lettera c) del comma 641 ha poi novellato l’articolo 8, comma 1 del richiamato D.P.R. n. 322 del 1998, ai sensi del quale - salvo quanto previsto relativamente alla dichiarazione unificata - il contribuente deve presentare tra il 1° febbraio e il 30 settembre la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente. Al fine di semplificare gli adempimenti, si precisa che i contribuenti dovranno presentare la dichiarazione IVA annuale nel mese di febbraio.

Inoltre, la lettera d) del comma 641 (mediante l’abrogazione dell’articolo 8-bis del D.P.R. n. 322 del 1998) ha eliminato l’obbligo di presentazione della comunicazione dati IVA, prevista al fine di ottemperare, nei termini prescritti dalla Direttiva 2006/112/CE, al calcolo delle “risorse proprie” che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio UE, compensando tale esigenza con la previsione del termine per la presentazione della dichiarazione IVA a febbraio.


 

Articolo 10, comma 9
(Aumento degli acconti IRES e IRPER e delle accise)

 


9. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura degli oneri derivanti dal citato articolo 15 del decreto-legge n. 102 del 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, e l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2016, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti. È abrogato il comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2013.


 

 

Il comma 9 dell’articolo 10 sterilizza gli aumenti di accisa sui carburanti per il 2015 e il 2016 disposti in attuazione della cd. clausola di salvaguardia contenuta nell’articolo 15, comma 4, del D. L. n. 102 del 2013, a copertura degli oneri contenuti nel medesimo provvedimento.

I predetti aumenti di accisa sono sostituiti dalla destinazione, a tale scopo, di parte delle risorse che deriveranno dall’introduzione dalle norme in materia di collaborazione volontaria fiscale, disciplinata dalla legge n. 186 del 2014 (cd. voluntary disclosure).

Ove l’andamento delle entrate provenienti dalla procedura di collaborazione volontaria non consenta la copertura degli oneri derivanti dall’articolo 15 del decreto-legge n. 102 del 2013, si prevede la riattivazione di una clausola di salvaguardia per gli anni 2015 e 2016, con aumento degli acconti IRES e IRAP per il periodo d’imposta 2015 e un aumento delle accise a decorrere del 2016.

La clausola di salvaguardia del D.L. n. 102 del 2013

Si rammenta preliminarmente che il decreto-legge n. 102 del 2013, oltre ad abolire la prima rata dell’IMU 2013 sulle abitazioni principali e riordinare le agevolazioni su altre tipologie immobiliari, ha recato interventi di fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.

A copertura degli oneri finanziari derivanti dalle norme così introdotte sono state tra l’altro destinate (ai sensi dell’articolo 15, comma 3 del medesimo D.L. 102/2013) le maggiori entrate derivanti:

§  dalle norme di definizione agevolata dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile dei concessionari dei giochi, (procedura disciplinata dall’articolo 14 del medesimo D.L. 102 del 2013; tali maggiori entrate erano quantificate dall’articolo 15, comma 3, lettera e) del medesimo provvedimento in 600 milioni di euro);

§  dal pagamento dei debiti pregressi delle P.A., disposta dall’articolo 13 del D.L. n. 102/2013 (e quantificate in 925 milioni di euro dall’articolo 15, comma 3 lettera f) del medesimo provvedimento).

 

Il comma 4 dell'articolo 15 del D. L. n. 102 del 2014 ha affidato al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di monitorare le richiamate maggiori entrate di cui alle lettere e) e f) del comma 3; ove da tale monitoraggio fosse emerso un andamento tale da non raggiungere gli obiettivi di maggior gettito, il MEF avrebbe dovuto emanare un decreto col quale (cd. “clausola di salvaguardia”) fosse stabilito l'aumento della misura degli acconti IRES e IRAP dovuti per i periodi d'imposta 2013 e 2014, e l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi ed anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.

Detto monitoraggio ha evidenziato un andamento tale da non consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati di maggior gettito per complessivi 645 milioni di euro per l’anno 2013. In particolare, le maggiori entrate derivanti dalla definizione agevolata dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile dei concessionari dei giochi, prevista dall’articolo 14 del D.L. 102 del 2013 (quantificate dall’articolo 15, comma 3, lettera e) del medesimo provvedimento) introitate sull'apposita contabilità speciale di tesoreria sono state pari a circa 340 milioni di euro, a fronte della prevista somma di 600 milioni di euro. Inoltre, l'ammontare delle maggiori entrate per Imposta sul valore aggiunto attribuibili al pagamento dei debiti pregressi delle P.A. locali, disposta dall’articolo 13 del D.L. n. 102/2013 (e quantificate all’articolo 15, comma 3 lettera f) del medesimo provvedimento), incassato nel 2013 è risultato pari a circa 540 milioni di euro, a fronte dei previsti 925 milioni di euro.

 

All’esito di detto monitoraggio è stato adottato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 30 novembre 2013, che ha attivato la clausola di salvaguardia recata dall’articolo 15, comma 4 del D.L. 102 del 2013 incrementando l'acconto IRES e IRAP di 1,5 punti percentuali per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per quello successivo, nonché affidando a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli l’aumento delle accise sui carburanti dal 1° gennaio 2015.

 

Si rammenta che le somme dovute dai soggetti d’imposta a titolo di acconto IRES per il 2013 e il 2014 sono state determinate da una serie di disposizioni, primarie e secondarie, susseguitesi nel corso del 2013.

In primo luogo (per effetto dell'articolo 11, comma 20 del decreto legge 76/2013) è stato disposto un aumento al 101% della misura dell’acconto dovuto da tutti soggetti IRES, valido per il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013. In seguito il decreto-legge Imu (D.L. n. 133 del 2013, col quale è stata abolita la seconda rata dell’imposta municipale 2013 per le prime case e per gli immobili assimilati) ha stabilito una specifica misura di acconto valida per gli enti creditizi e finanziari, la Banca d'Italia e le società di assicurazione, tenuti a versare un acconto pari al 128,5 per cento nel 2013. Tale decreto ha altre innalzato al 36 per cento, per l'anno 2013, l'aliquota IRES per gli operatori del settore finanziario e assicurativo. Il D.M. 30 novembre 2013, attivando la clausola di salvaguardia, ha stabilito l'incremento dell'acconto IRES di 1,5 punti percentuali per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per quello successivo, applicabile anche all'Irap. Di conseguenza, per effetto dei predetti aumenti:

§  per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 l’acconto è stato pari al 130 per cento per banche, società finanziarie ed enti che esercitano attività assicurativa, ed al 102,5 per cento per gli altri soggetti IRES;

§  per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, detto acconto è stato fissato per tuti i soggetti al 101,5 per cento.

 

Per quanto concerne l’aumento dell’accisa, l’articolo 1, comma 2 del predetto DM del 30 novembre 2013 ha rinviato a un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzie delle Dogane e dei Monopoli la definizione dell’aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 15 febbraio 2016, dell'aliquota dell'accisa sui carburanti (benzina e sulla benzina con piombo e gasolio usato come carburante) tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 671,1 milioni di euro per l'anno 2015 e 17,8 milioni di euro per l'anno 2016.

Gli effetti delle norme in commento

Dal momento che l’aumento dell’acconto IRES – IRAP ha già avuto applicazione, la disposizione in esame sterilizza l’aumento delle accise disposto dalla richiamata clausola di salvaguardia, utilizzando, a copertura dei residui oneri derivanti dal D.L. n. 102 del 2013 evidenziati dall’attività di monitoraggio, parte delle maggiori entrate rivenienti dalla disciplina della cd. voluntary disclosure, ovvero dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186 in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero e di potenziamento della lotta all’evasione fiscale.

 

La legge 15 dicembre 2014, n. 186 prevede una procedura di collaborazione volontaria del contribuente con l'Amministrazione fiscale per l'emersione e il rientro in Italia di capitali detenuti all'estero. Tale procedura è estesa anche alle violazioni relative ad attività detenute in Italia (anche ai soggetti IRES); le norme hanno introdotto anche nell’ordinamento il reato di “autoriciclaggio”.

In estrema sintesi, è stata introdotta nell'ordinamento la disciplina della collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure) in materia fiscale, che anzitutto consente ai soggetti che detengono attività e beni all'estero ed hanno omesso di dichiararli di sanare la propria posizione nei confronti dell'erario pagando le imposte dovute e le sanzioni (in misura ridotta), ottenendo inoltre alcuni benefici anche sul piano delle sanzioni penali. A tal fine si introducono nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, che si occupa di monitoraggio fiscale, gli articoli da 5-quater a 5-septies.

La procedura non potrà essere utilizzata se la richiesta di accesso è presentata dopo che l'autore ha avuto conoscenza dell'inizio di attività di accertamento fiscale o di procedimenti penali per violazioni tributarie, ed opererà per le violazioni dichiarative commesse sino al 30 settembre 2014, con possibilità di esperire la procedura fino al 30 settembre 2015. Le norme introducono un nuovo reato fiscale che punisce coloro i quali, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibiscano o trasmettano documentazione e dati non rispondenti al vero.

La procedura di collaborazione volontaria si applica anche ai contribuenti autori di violazioni riguardanti attività detenute in Italia, in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché alle violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta (vale a dire, agli enti e società di capitali cui all'articolo 73 del Tuir, cd. soggetti IRES).

Si introduce, attraverso l'aggiunta del nuovo articolo 648-ter.1 al codice penale, il reato di autoriciclaggio, attribuendo rilevanza penale alla condotta di chi, avendo commesso un delitto non colposo, sostituisca o trasferisca o comunque impieghi denaro, beni o altre utilità in attività economiche o finanziarie, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

 

In particolare, la norma in esame destina alla copertura degli oneri derivanti dalla mancata attivazione della clausola di salvaguardia, in sostituzione dell’aumento di accisa, una quota delle maggiori entrate rinvenienti dalle norme in tema di collaborazione volontaria.

Si rammenta che tali entrate sono già destinate, per effetto del richiamato articolo 1, comma 7, della predetta legge n. 186 del 2014, alle seguenti, specifiche finalità:

§  al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno;

§  all'esclusione dai medesimi vincoli delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi dell'Unione europea e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione;

§  agli investimenti pubblici;

§  al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, istituito dall'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

 

Per effetto delle norme in esame, dunque, alle predette finalità sembra doversi intendere aggiunta la copertura del minor gettito, pari a 671,1 milioni di euro per l'anno 2015 e 17,8 milioni di euro per l'anno 2016, che consegue alla disattivazione della clausola di salvaguardia del D.L. 102/2013 in materia di accise.

 

Si ricorda in merito che la disciplina della cd. “voluntary disclosure” e, in particolare, l’articolo 1, comma 7 della legge n. 186 del 2014, non reca un’esatta quantificazione delle maggiori entrate derivanti dall’entrata in vigore delle procedure di collaborazione volontaria in materia fiscale.

 

Le disposizioni in commento, ove dal monitoraggio delle entrate derivanti dalla procedura di collaborazione volontaria emerga un andamento che non consenta la copertura degli oneri derivanti dal citato articolo 15 del decreto-legge n. 102 del 2013, prevedono la riattivazione di una clausola di salvaguardia per gli anni 2015 e 2016.

In tale ipotesi - con un meccanismo analogo a quello già previsto dall’articolo 15, comma 4 del citato D.L. n. 102 - il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilità l’aumento della misura degli acconti ai fini dell’IRES e dell’IRAP, dovuti per il periodo d’imposta 2015, e l’aumento delle accise, a decorrere dal 1° gennaio 2016 (in particolare, dei prodotti sottoposti a tali imposte ai sensi della Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008 sul regime generale delle accise, ossia carburanti, alcolici e tabacchi), in misura tale da assicurare sia il conseguimento dei predetti obiettivi di gettito e l’eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell’aumento degli acconti.


 

Articolo 10, commi 10 e 11
(Proroga di termini di natura contabile)

 


10. All'articolo 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14, le parole: «e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «, 2014, 2015 e 2016»;

b) al comma 16, le parole: «2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «2014, 2015 e 2016 e relativo bilancio pluriennale».

11. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «limitatamente al periodo 2011-2015» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente al periodo 2011-2016 e relativo bilancio pluriennale».


 

 

Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell’articolo 10 recano la proroga di alcune disposizioni di natura contabile che consentono alle amministrazioni statali di esercitare alcune misure di flessibilità nella gestione degli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato.

Come indicato nella relazione, la proroga di adeguati margini di flessibilità costituisce un elemento indispensabile per un efficiente utilizzo delle risorse finanziarie, in quanto i criteri di costruzione del bilancio di previsione a legislazione vigente e il verificarsi di eventi non prevedibili al momento della previsione iniziale possono, nel corso della gestione, far sì che l’allocazione delle risorse stabilita con il bilancio di previsione non risulti la più efficiente in relazione agli obiettivi di efficienza ed economicità della gestione.

Variazioni compensative di sola cassa

Il comma 10, alla lettera a), proroga agli esercizi finanziari 2015 e 2016 la possibilità – disciplinata dall’articolo 6, comma 14, del D.L. n. 95/2012 – per i Ministri competenti di effettuare, con proprio decreto da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, variazioni compensative di sola cassa tra capitoli di ciascun stato di previsione della spesa, al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per eseguire i pagamenti.

Non rientrano nella possibilità di rimodulazione i capitoli relativi ai pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa.

Tale forma di flessibilità, introdotta dal citato D.L. n. 95/2012 limitatamente agli esercizi finanziari 2012 e 2013, è stata prorogata al 2014 con l’articolo 9, comma 11, del D.L. n. 150/2013.

Si ricorda che il citato comma 14 dell’articolo 6 del D.L. n. 95/2012 consente variazioni compensative di sola cassa tra capitoli di ciascun stato di previsione della spesa fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante l’emissione di ruoli di spesa fissa. Le variazioni, da disporre con decreto del Ministro competente, possono essere effettuate solo previa verifica effettuata dal Ministero dell’economia e delle finanze (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato) della loro compatibilità con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Le variazioni debbono essere trasmesse al Parlamento ed alla Corte dei conti.

Rimodulazioni degli stanziamenti annuali di autorizzazioni di spesa pluriennali

Il medesimo comma 10, alla lettera b), proroga all’esercizio 2016 e relativo bilancio pluriennale la possibilità – disciplinata dall’articolo 6, comma 16, del D.L. n. 95/2012 – di rimodulare, con la legge di bilancio, gli stanziamenti di competenza delle autorizzazioni di spesa pluriennale, negli anni ricompresi nel bilancio pluriennale, nel rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata.

La norma citata – che ha introdotto tale possibilità in via sperimentale per il triennio 2013-2015 – prevede che di tali rimodulazioni ne sia data apposita evidenza contabile nell’ambito del disegno di legge di bilancio.

Tale rimodulazione è finalizzata ad adeguare gli stanziamenti di competenza delle leggi pluriennali di spesa alle corrispondenti autorizzazioni di cassa che, ai sensi dell’articolo 6, comma 10, del medesimo D.L. n. 95/2012 (come modificato dall’articolo 6, comma 11-quater, del D.L. n. 35/2013) sono determinate in relazione al piano finanziario dei pagamenti programmati.

Si ricorda che le disposizioni introdotte dall’articolo 6, commi 10 e 12, del D.L. n. 95/2012 hanno imposto ai dirigenti responsabili della gestione, anche in questo caso in via sperimentale per il triennio 2013-2015, l’obbligo di predisposizione di un piano finanziario dei pagamenti, in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza.

Tale obbligo di predisposizione di un vero e proprio cronoprogramma dei pagamenti obbligo, inizialmente limitato alle sole spese per somministrazioni, forniture e appalti, è stato poi esteso dall’articolo 6, comma 11-quater, del D.L. n. 35/2013 a qualsiasi tipologia di spesa, comprese, dunque, quelle per le quali i pagamenti stessi vengono disposti mediante l’emissione di ruoli di spesa fissa, quale condizione necessaria per l’ammissione al pagamento dei titoli.

Si tratta, dunque, di una forma di flessibilità orizzontale diretta ad avvicinare la fase dell’assunzione dell’impegno a quella della disposizione del pagamento (ossia la competenza alle effettive esigenze di cassa) ed evitare, così la formazione dei residui passivi.

Rimodulazioni delle dotazioni finanziarie tra le missioni di spesa di ciascuno stato di previsione

Il comma 11 dell’articolo 10 è volto a prorogare all’esercizio finanziario 2016 e relativo bilancio pluriennale la facoltà per le Amministrazioni centrali di rimodulare le dotazioni finanziarie tra le missioni di spesa di ciascuno stato di previsione, prevista dall’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 78/2010.

In particolare, la norma richiamata consente alle amministrazioni centrali, in sede di formazione delle previsioni di spesa, con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, di procedere alla rimodulazione delle dotazioni finanziarie rimodulabili tra le missioni di ciascuno stato di previsione, in deroga a quanto previsto in materia di flessibilità delle dotazioni di bilancio dall’articolo 23 della legge di contabilità pubblica[94], che riconosce tale facoltà solo nell’ambito di un singolo programma o fra programmi della stessa missione.

Tale facoltà, originariamente introdotta dal D.L. n. 78/2010 con riferimento al triennio 2011-2013, a fronte di consistenti riduzioni delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa a legislazione vigente operate dal decreto-legge medesimo[95], è già stata prorogata agli esercizi finanziari 2014 e 2015 dall’articolo 9, comma 10, del D.L. n. 150/2013.

 

Come previsto dal citato articolo 2 del D.L. n. 78/2010, si ricorda che la facoltà di effettuare rimodulazioni tra le missioni di spesa di ciascuno stato di previsione del bilancio dello Stato può essere esercitata solo per motivate esigenze ed entro i seguenti limiti:

§  esclusivamente con riferimento alle spese rimodulabili[96] di cui all’articolo 21, comma 7 della legge n. 196/2009, riconducibili, cioè, a quelle disposte da fattori legislativi e di adeguamento al fabbisogno;

§  nel rispetto dell’invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica;

§  restando precluso l’utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

 

In relazione all’attuale contenuto della legge di bilancio e agli attuali strumenti di flessibilità, come configurati nella legge n. 196/2009, va ricordato che essi saranno destinati ad essere sostituiti dall’entrata a regime del nuovo contenuto della legge di bilancio, come delineato in attuazione della riforma dell’articolo 81 della Costituzione.

Come risulta dalla disciplina contenuta nell’articolo 15 della legge n. 243/2012 (recante “Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione”) con la nuova legge di bilancio si provvede, sostanzialmente, ad unificare in un unico documento gli attuali contenuti della legge di stabilità e della legge di bilancio, come ora previsti, rispettivamente, all’articolo 11 e agli articoli 21-30 della legge n. 196 del 2009. Le disposizioni recate dall’articolo 15 sulla nuova legge di bilancio entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2016.

 


 

Articolo 10, comma 11-bis
(Imposta municipale secondaria)

 

11-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, le parole: “a decorrere dall'anno 2015” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall'anno 2016”.

 

 

L’articolo 10, comma 11-bis proroga dal 2015 al 2016 l’introduzione dell’imposta municipale secondaria.

Si ricorda che la lettera b) del comma 714 della legge di stabilità 2014 ne aveva già posticipato l'introduzione a decorrere dal 2015 (anziché dal 2014), a tal fine modificando l'articolo 11 del decreto legislativo n. 23 del 2011.

 

Tale imposta è prevista dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 23 del 2011 (federalismo fiscale municipale), che nel testo originario ne disponeva l'introduzione a decorrere dall'anno 2014, mediante deliberazione del consiglio comunale, al fine di sostituire la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

 

Il comma 2 dell’articolo 11 affida a un regolamento governativo (da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988), d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la disciplina generale dell'imposta municipale secondaria, in base agli specifici, seguenti criteri:

a)   il presupposto del tributo è l'occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, nonché degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche a fini pubblicitari;

b)   soggetto passivo è il soggetto che effettua l'occupazione; se l'occupazione è effettuata con impianti pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto che utilizza l'impianto per diffondere il messaggio pubblicitario;

c)   l'imposta è determinata in base ai seguenti elementi:

1)   durata dell'occupazione;

2)   entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;

3)   fissazione di tariffe differenziate in base alla tipologia ed alle finalità dell'occupazione, alla zona del territorio comunale oggetto dell'occupazione ed alla classe demografica del comune;

d)   le modalità di pagamento, i modelli della dichiarazione, l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformità con quanto previsto per l’IMU dal medesimo D.Lgs. 23/2011;

e)   l'istituzione del servizio di pubbliche affissioni non è obbligatoria e sono individuate idonee modalità, anche alternative all'affissione di manifesti, per l'adeguata diffusione degli annunci obbligatori per legge, nonché per l'agevolazione della diffusione di annunci di rilevanza sociale e culturale;

f)    i comuni, con proprio regolamento (da adottare ai sensi dell' articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 199), hanno la facoltà di disporre esenzioni ed agevolazioni, in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, nonché ulteriori modalità applicative del tributo.

Si ricorda che con la risoluzione n. 1/Df del 12 gennaio 2015 il Dipartimento delle finanze del MEF aveva chiarito che i comuni possono istituire l'IMU secondaria solo a seguito dell'emanazione del già richiamato regolamento governativo previsto dall'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. n. 23 del 2011; tuttavia i tributi e i canoni locali, destinati ad essere sostituiti dall'IMU secondaria, restano dovuti e continuano pertanto ad applicarsi.


 

Articolo 10, commi 11-ter e 11-quater
(Sospensione pagamento finanziamenti agevolati sisma in Emilia)

 


11-ter. La sospensione del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale, da intendersi automatica, disposta dall'articolo 1, comma 9-ter, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, è prorogata per ulteriori dodici mesi. La durata del piano di ammortamento è prolungata di dodici mesi rispetto a quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50. Agli oneri per interessi derivanti dai finanziamenti rimodulati ai sensi del presente comma si provvede, nell'anno 2015, a valere sulle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificata dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, versate e disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati nella medesima contabilità speciale.

11-quater. La Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, integrate ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e dell'articolo 3-bis del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, in coerenza con le disposizioni di cui al comma 11-ter del presente articolo. I finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto dell'attuazione del comma 11-ter, sono assistiti dalle garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi del citato articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, del citato articolo 1, comma 367, della legge n. 228 del 2012, e del citato articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 43 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2013, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità operative stabiliti nei predetti decreti.


 

 

I commi 11-ter e 11-quater, introdotti nel corso dell’esame parlamentare, dispongono la sospensione automatica del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale, per un periodo non superiore a 12 mesi, per i soggetti che hanno contratto i finanziamenti agevolati per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 15 novembre 2013 (a causa del sisma in Emilia del 2012).

Si ricorda che il D.L. n. 74 del 2014 (articolo 1, comma 9-ter) ha già previsto un differimento fino a 12 mesi della sospensione del pagamento in esame, stabilito per la prima volta dall’articolo 3-bis del D.L. n. 4 del 2014, il quale consente per gli stessi finanziamenti agevolati la possibilità di chiedere una sospensione fino a due anni della restituzione del debito per quota capitale.

Agli oneri per gli interessi derivanti dai finanziamenti rimodulati si provvede per il 2015 a valere sul Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 ovvero sulle risorse disponibili nella contabilità speciale istituita per la ricostruzione del sisma 2012 ed intestata al Presidente della regione Emilia-Romagna.

Il comma 11-quater, in relazione alla riapertura dei termini in esame, dispone che la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana dovranno adeguare la convenzione che definisce i contratti tipo di finanziamento in oggetto. Tali finanziamenti sono assistiti dalla garanzia dello Stato, disposta dai decreti ministeriali già emanati, senza ulteriori formalità e con gli stessi criteri e modalità operative già stabilite.

Si ricorda che i finanziamenti agevolati per i quali è possibile richiedere la proroga sono:

§  finanziamento ai titolari di reddito di impresa che hanno i requisiti per accedere ai contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati, in aggiunta ai predetti contributi, per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi, nonché di quelli da versare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013 (articolo 11, comma 7, del D.L. n. 174 del 2012);

§  finanziamento richiesto dagli esercenti attività commerciali o agricole, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività effettuate nell’esercizio di dette imprese, e dai titolari di reddito di lavoro dipendente proprietari di un immobile adibito ad abitazione principale dichiarato inagibile per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 (articolo 11, comma 7-bis, lett. a), del D.L. n. 174 del 2012);

§  finanziamento richiesto dai titolari di reddito di lavoro autonomo, dagli esercenti attività agricole nonché dai titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F della classificazione AEDES (articolo 11, comma 7-bis, lett. b) del D.L. n. 174 del 2012);

§  finanziamento garantito dallo Stato a favore dei titolari di imprese industriali, commerciali, agricole ovvero per i lavoratori autonomi, che abbiano subito un danno economico alle loro attività a seguito del sisma del maggio 2012, al fine di poter fare fronte al pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013 (articolo 1, comma 367, della legge n. 228 del 2012);

§  finanziamento per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dovuti dal 1° luglio 2013 al 15 novembre 2013 (articolo 6, comma 3, del D.L. n. 43 del 2013).

Articolo 10, comma 12
(Ferrovie dello Stato S.p.A.)

 


12. All'articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per il conseguimento degli obiettivi ivi previsti, è aggiunto in fine il seguente comma: “7-ter. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le società controllate da Ferrovie dello Stato italiane S.p.a. concorrono, nell'ambito del bilancio consolidato della capogruppo, per l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2014 e 60 milioni di euro per l'anno 2015. Il termine per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato è fissato rispettivamente al 10 gennaio 2015 e al 30 settembre 2015.”.


 

 

Il comma 12 dell’articolo 10 prevede che le società controllate da Ferrovie dello Stato S.p.A. concorrano al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi operativi previsti per le società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato dal decreto-legge n. 66/2014, per l'importo di 40 milioni di euro per il 2014 e 60 milioni di euro per il 2015 nell'ambito del bilancio consolidato della capogruppo.

Si ricorda che l’assetto organizzativo di FS è quello di Gruppo industriale con una Holding Capogruppo, Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., le cui azioni appartengono interamente allo Stato per il tramite del socio unico Ministero dell'Economia e delle Finanze, a cui fanno capo le Società Operative nei diversi settori della filiera e altre Società di servizio e di supporto al funzionamento del Gruppo. Le società controllate direttamente da FS S.p.a. sono quattordici, le principali sono: Trenitalia (100%); FS Logistica (100%); Busitalia Sita Nord (100%); RFI (100%); Italferr (100%); Grandi Stazioni (59,9%); Netinera (51%); Centostazioni (59,9%); Fercredit (100%); Ferservizi (100%); FS Sistemi Urbani (100%). A queste si aggiungono, sessantuno società controllate indirettamente, la maggior parte delle quali estere (fonte: Corte dei Conti “Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. per l'esercizio 2013”- DOC X, n. 178 ,trasmessa alla Camera il 29 luglio 2014).

 

Il termine per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato è fissato rispettivamente al 10 gennaio 2015 e al 30 settembre 2015.

La norma integra pertanto, con specifiche previsioni per il gruppo Ferrovie dello Stato Spa, la disposizione di cui all'art. 20 del decreto-legge n. 66/2014, che ha previsto, per le società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato, una riduzione dei costi operativi nella misura non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al 4 per cento nel 2015. A tal fine, il comma 12 aggiunge un comma 7-ter all'articolo 20 del decreto-legge n. 66 del 2014, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi individuati nell’articolo stesso.

 

Si ricorda che l’articolo 20 del D.L. n. 66/2014 richiamato ha previsto che le società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato, nonché le società da esso direttamente o indirettamente controllate, i cui soci di minoranza siano pubbliche amministrazioni, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, debbano realizzare, nel biennio 2014-2015, una maggiore efficienza in termini di una riduzione dei costi operativi non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al 4 per cento nel 2015, con riferimento ai costi risultanti dai bilanci di esercizio approvati per l’anno 2013. I risparmi derivanti da tali riduzioni dovranno essere distribuiti dalle società all’azionista pubblico (che a sua volta verserà gli stessi all’entrata del bilancio dello Stato) entro il 30 settembre di ciascun esercizio, per un importo pari al 90 per cento dei risparmi stessi ovvero in sede di approvazione dei bilanci di esercizio 2014 e 2015 attraverso un dividendo almeno pari ai risparmi di spesa conseguiti, al netto dell’eventuale acconto erogato, con effetti positivi per la finanza pubblica, in termini di maggiori entrate, stimati in 70 milioni di euro per il 2014 e 100 milioni per l’anno 2015. Oltre all’esclusione delle società emittenti strumenti finanziari, sono state altresì escluse, ai sensi del comma 7, quelle società per le quali alla data di entrata in vigore del provvedimento risultassero già avviate procedure volte ad una “apertura ai privati del capitale”.

Per quanto concerne le procedure e le modalità volte all’acquisizione all’erario delle minori risorse utilizzate dalla società interessate per i propri costi operativi, i commi da 2 a 6 hanno previsto che ai fini della quantificazione del risparmio, occorra far riferimento alle voci del conto economico ed ai relativi valori risultanti dai bilanci di esercizio approvati per il 2013 e che i risparmi debbano essere distribuiti dalle società agli azionisti entro il 30 settembre di ciascun esercizio a valere sulle riserve disponibili, ove presenti, per un importo pari al 90 per cento dei risparmi stessi, ovvero in sede di approvazione dei bilanci di esercizio 2014 e 2015, attraverso un dividendo almeno pari ai risparmi di spesa conseguiti, al netto dell’eventuale acconto erogato; limitatamente alle società a totale partecipazione pubblica diretta dello Stato, queste per ciascuno degli esercizi sopradetti effettueranno il versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato degli importi percepiti dalle proprie controllate.


 

Articolo 10, comma 12-bis
(Finanziamento CONSIP per il programma di
razionalizzazione degli acquisti della P.A.)

 

12-bis. All'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: “per l'anno 2014, nel limite di 5 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2014 e 2015, nel limite di 5 milioni di euro per ciascun anno”.

 

 

Il comma 12-bis dell’articolo 10 dispone l’utilizzo anche nell’anno 2015 di una quota delle entrate - nel limite di 5 milioni di euro già fissato per il 2014 - derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle agenzie fiscali negli anni 2012 e 2013, ai sensi dell’art. 1, comma 358, della legge finanziaria 2008 (L. n. 244/2007).

 

In particolare, il citato comma 358 dispone che le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle agenzie fiscali - fatta eccezione per l’Agenzia del demanio - nonché quelle derivanti dagli utili conseguiti a decorrere dal 2007 da parte delle società partecipate dal Ministero dell’economia e finanze e dalle Agenzie fiscali per la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite, sono destinate al potenziamento delle strutture dell’amministrazione finanziaria. Sono escluse da detta finalizzazione soltanto le somme degli avanzi di gestione destinate alla incentivazione del personale.

Le somme confluiscono in uno specifico capitolo d’entrata e sono riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione di detto Ministero[97].

Il D.L. n. 66/2014 (art. 9, comma 10) è intervenuto su tale disciplina, disponendo l’utilizzo nel 2014 di quota parte delle risorse derivanti dal riversamento degli avanzi di gestione conseguiti negli esercizi 2012 e 2013, nel limite di 5 milioni di euro, anche per il finanziamento delle attività svolte da CONSIP, nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti delle Pubbliche amministrazioni.

 

Con il comma in esame, pertanto, si conferma anche per l’anno 2015 il finanziamento delle attività svolte da CONSIP nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti delle Pubbliche amministrazioni (articolo 4, comma 3-ter, del D.L. n. 95/2012)[98], tramite l’utilizzo delle risorse derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle Agenzia fiscali negli esercizi 2012 e 2013, nel limite di 5 milioni di euro.

A tal fine è novellato l'articolo 9, comma 10, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, che – come ricordato - prevedeva tale finanziamento per il solo esercizio 2014.

 

Per quanto concerne le attività di Consip S.p.A., si ricorda che l’articolo 26 della legge n. 488/1999 ha conferito al Ministero dell’economia la competenza - successivamente attribuita dallo stesso Ministero alla CONSIP S.p.A.[99] ai sensi dell’art. 58 della legge 388/2000 e del D.M. 24 febbraio 2000 - a stipulare convenzioni quadro, con le quali l'impresa prescelta, fornitrice di beni e servizi, si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato.

La previsione è stata finalizzata al raggiungimento di un generale processo di razionalizzazione dell’acquisto di beni e servizi, anche mediante il ricorso a strumenti e procedure informatiche e a conseguire obiettivi di contenimento della spesa pubblica.

Il medesimo art. 26, al comma 3, ha previsto, in via generale, che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni-quadro, ovvero sono obbligate a fare ricorso ai parametri prezzo-qualità da tali convenzioni fissati.

Gli obblighi per le pubbliche amministrazioni di approvvigionarsi attraverso gli strumenti centralizzati messi a disposizione da Consip e dalle centrali regionali sono stati variamente implementati nel corso degli anni, ad opera di numerosi interventi normativi che si sono succeduti nel tempo. Allo stato attuale, le disposizioni in materia contenute nel decreto legge n. 52/2012 e nel decreto legge n. 95/2012 costituiscono la base di riferimento dell’assetto normativo che di seguito si espone:

§  le amministrazioni statali centrali e periferiche - ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie - sono obbligate ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro stipulate dalla CONSIP (art. 1, comma 449 della legge n. 296/2006, modificato dall’art. 7, comma 1 del D.L. n. 52/2012). Il comma 342 dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147/2013) consente alle amministrazioni pubbliche centrali incluse nel conto economico consolidato della P.A. di avvalersi di Consip S.p.A. quale centrale di committenza anche per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria[100];

§  le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, tra le quali gli enti territoriali[101] hanno la facoltà di ricorrere alle convenzioni CONSIP o alle convenzioni stipulate dalle centrali regionali di acquisto, ovvero hanno l’obbligo di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipula dei contratti (art. 26, legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449 legge n. 296/2006[102]). Per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le citate amministrazioni sono tenute a ricorrere al mercato elettronico della P.A., ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (DPR n. 207/2010) (art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, modificato dall’art. 7, comma 2 del D.L. n. 52/2012);

§  gli enti del servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di acquisto di riferimento, e, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. (art. 1, comma 449, legge n. 296/2006)[103];

Relativamente agli eventuali acquisti di beni e servizi effettuati dalle aziende sanitarie ed ospedaliere al di fuori delle convenzioni e per importi superiori ai prezzi di riferimento, l’art. 11, comma 4 del D.L. n. 78/2010, ha introdotto la previsione che essi sono oggetto di specifica e motivata relazione, sottoposta agli organi di controllo e di revisione delle aziende sanitarie ed ospedaliere;

§  più di recente, il D.L. n. 90/2014 (art. 22, comma 8), modificando i commi 449 e 450 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) in materia di acquisti centralizzati della pubblica amministrazione, ricomprende le autorità indipendenti tra i soggetti per i quali prevista:

a)   la facoltà di ricorrere alle convenzioni quadro della Consip e alle convenzioni stipulate dalle centrali regionali di acquisto, ovvero l’obbligo di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipula dei contratti;

b)   l’obbligo - per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario - a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per lo svolgimento delle relative procedure.

Il quadro normativo sopra delineato, relativo al ricorso alle convenzioni quadro CONSIP, è ulteriormente precisato dal D.L. n. 95/2012, il quale (all’art. 1, commi 7-9) sancisce l’obbligo per le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. e delle centrali di committenza regionali di riferimento per l’approvvigionamento di beni energetici e di telefonia. È demandata inoltre ad appositi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze l’individuazione di ulteriori categorie merceologiche per le quali si applicarsi il predetto obbligo.


 

Articolo 10, commi 12-ter e 12-quater
(Centri di assistenza fiscale)

 

12-ter. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, le parole: “31 gennaio 2015” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2015”.

12-quater. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, le parole: “2015, 2016 e 2017” sono sostituite dalle seguenti: “2016, 2017 e 2018”.

 

 

I commi 12-ter e 12-quater apportano modifiche alla disciplina dei requisiti dei centri di assistenza fiscale – CAF, introdotta dal decreto legislativo in materia di semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175 del 2014), posticipando i termini per l’applicazione della nuova disciplina introdotta dal predetto decreto.

 

Si interviene in particolare sull’articolo 35, comma 2 del predetto D.Lgs. 175/2014, posticipando dal 31 gennaio al 30 settembre 2015 il termine entro il quale i centri che richiedono l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale devono presentare una relazione tecnica, dalla quale emerga il rispetto dei requisiti sulle garanzie di idoneità tecnico-organizzativa del centro, la formula organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro dipendente utilizzati, i sistemi di controllo interno nonché il piano di formazione del personale.

 

Si rammenta che l’articolo 31 del D.Lgs. n. 175 del 2014 ha modificato le norme che regolano il procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, nonché i requisiti delle società richiedenti e dei Centri autorizzati.

Il D.Lgs. 175/2014 ha specificato – tra l’altro – che i soggetti i quali intendono svolgere la predetta attività debbono allegare alla domanda - rivolta all’Amministrazione finanziaria - una relazione tecnica, dalla quale emerga il rispetto dei requisiti sulle garanzie di idoneità tecnico-organizzativa del centro, anche in rapporto alla propria presenza sul territorio; la formula organizzativa assunta, anche in ordine ai rapporti di lavoro dipendente utilizzati, i sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attività, anche in ordine all'affidamento a terzi dell'attività di assistenza fiscale e a garantire adeguati livelli di servizio; il piano di formazione del personale differenziato in base alle funzioni svolte dalle diverse figure professionali che operano nei centri. La norma affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di stabilire le modalità dell'attività formativa tenendo conto delle diverse figure professionali, l'unità di misura per la valutazione della formazione e le modalità di attestazione e di verifica dello svolgimento della formazione.

 

Il successivo comma 12-quater interviene sull’articolo 35, comma 3 del richiamato decreto legislativo n. 175/2014, che reca la disciplina dei centri autorizzati successivamente al 13 dicembre 2014.

Per tali soggetti, il richiamato comma 3 precisa che il requisito del numero minimo di dichiarazioni nei primi tre anni di attività (necessario allo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale) si considera soddisfatto se è trasmesso annualmente un numero di dichiarazioni pari all'uno per cento, con uno scostamento massimo del 10 per cento, del rapporto risultante tra le dichiarazioni trasmesse dal centro in ciascuno dei tre anni e la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel triennio precedente, compreso quello considerato.

Con le modifiche in esame, si posticipa di un anno l’applicazione dei predetti requisiti minimi: si prescrive dunque che le condizioni relative al numero di dichiarazioni trasmesse trovi applicazione anche per i centri di assistenza fiscale già autorizzati al 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 175/2015), ma con riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2016, 2017 e 2018, in luogo delle annualità 2015, 2016 e 2017.


 

Articolo 10, comma 12-quinquies
(Rateazione dei debiti fiscali)

 


12-quinquies. All'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), le parole: “22 giugno 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”;

2) alla lettera b), le parole: “31 luglio 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2015”;

b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “A seguito della presentazione della richiesta del piano di rateazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Se la rateazione è richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, la stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto”.


 

 

Il comma 12-quinquies, modificando l’articolo 11-bis del D.L. n. 66 del 2014, estende di un anno la possibilità per i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di poter beneficiare di un nuovo piano, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. La possibilità di accesso al piano è riconosciuta all'interessato su richiesta, da formalizzare entro il 31 luglio 2015, e per i casi in cui la decadenza sia intervenuta entro il 31 dicembre 2014.

Si prevede inoltre che, a seguito della presentazione della richiesta di rateazione, non possano essere avviate nuove azioni esecutive. Nei casi in cui il contribuente - creditore della PA o di società a prevalente partecipazione pubblica di somme di importo superiore a 10.000 euro - sia stato segnalato al competente agente della riscossione, avendo l'ente debitore riscontrato ai sensi di legge che il beneficiario del pagamento si è reso inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo, la dilazione non può essere concessa per gli importi che ne costituiscono oggetto.

Il piano di rateazione non è prorogabile ed il debitore vi decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

 

Si ricorda che l'articolo 11-bis del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 ha riconosciuto ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione previsto dall'articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973 l'accesso ad un nuovo piano di rateazione, fino ad un massimo di settantadue rate mensili, per il casi di decadenze incorse entro il 22 luglio 2013 e sempreché le richieste di accesso al piano fossero state formalizzate entro il 31 luglio 2014.

 

In precedenza l'articolo 10, comma 13-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 ha previsto una proroga fino ad un massimo di settantadue mesi alle dilazioni già concesse interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente di due rate, a condizione che il debitore comprovasse un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione (la disposizione è stata abrogata dall'articolo 11-bis, comma 3, del DL 66/2014).

 

L'articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973, modificato da ultimo dall’articolo 52 del D.L. n. 69 del 2013, attribuisce all'agente della riscossione la facoltà di concedere al contribuente, su richiesta, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue mesi nelle ipotesi in cui il contribuente versi in situazioni di obiettiva difficoltà. La dilazione è prorogabile una sola volta nei casi di comprovato peggioramento della condizione. Per l'eventualità in cui il debitore si trovi per ragioni estranee alla propria responsabilità in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica la rateazione può essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Determinano tale condizione il verificarsi congiuntamente sia dell'impossibilità accertata per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario sia la solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile. È stato ampliato a otto il numero di rate non pagate, anche non consecutive, a partire dal quale il debitore decade dal beneficio della rateizzazione del proprio debito tributario.


 

Articolo 10, commi 12-sexies e 12-septies
(Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare)

 


12-sexies. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, e successive modificazioni, le parole: “2013 e 2014”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “2015 e 2016”.

12-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12-sexies, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

Il comma 12-sexies dell’articolo 10 del decreto legge n. 192 del 2014, dispone la corresponsione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare anche per gli anni 2015 e 2016, secondo quanto stabilito dalle leggi n. 44/2006 e n. 184/2009. La misura dell'assegno previsto in favore dei pensionati affetti da invalidità ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 288 del 2002, è fissata:

a)  in 900 euro mensili, esenti da imposte, per dodici mensilità in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al D.P.R. n. 915 del 1978;

b)  in misura ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi ascritti alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della citata tabella E.

Il beneficio di cui al comma 1 spetta altresì ai grandi invalidi per servizio, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità comunque specificate nella citata tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare.

 

 

Il comma 12-septies dell’articolo 10 del decreto-legge n. 192 del 2014, reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 12-bis, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, ai quali si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria del fondo da ripartire iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi dell’articolo 2, comma 616, della legge n. 244/2007.

 


 

Articolo 10, comma 12-octies
(Incentivi fiscali per il rientro dei cittadini comunitari
già residenti in Italia)

 

12-octies. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2017”.

 

 

L’articolo 10, comma 12-octies, proroga al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 gli incentivi fiscali per il rientro in Italia di cittadini dell’Unione europea che hanno maturato esperienze culturali e professionali all’estero, introdotti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 238 e consistenti nella parziale detassazione dei redditi da lavoro dipendente, di impresa e da lavoro autonomo.

 

Detto termine era in origine fissato al 2013 ed è stato successivamente prorogato al 2015 dall’articolo 29, comma 16-quinquies del D.L. n. 216 del 2011.

 

Si tratta di una riduzione delle imposte sui redditi (articolo 3 della richiamata legge n. 238/2010) operante nei confronti di:

§  cittadini UE nati dopo il 1° gennaio 1969, in possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, ove vengano assunti o avviino un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività;

§  cittadini UE nati dopo il 1° gennaio 1969, che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream, i quali vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività.

Le agevolazioni si applicano ai cittadini dell'Unione europea i quali possiedono i requisiti di legge a partire dalla data del 20 gennaio 2009.

 

In particolare, in presenza dei requisiti di legge i redditi da lavoro dipendente, d’impresa e di lavoro autonomo percepiti saranno imponibili nella misura del 20% per le lavoratrici e del 30% per i lavoratori.

 

Si segnala che, da ultimo, l’articolo 1, comma 14 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) ha prolungato da due a tre i periodi d'imposta nei quali si applicano le agevolazioni fiscali in favore di docenti e ricercatori che rientrano in Italia, e da cinque a sette anni solari il periodo utile per il rientro ai fini della fruizione delle agevolazioni.


 

Articolo 10, comma 12-novies
(Credito di imposta assunzioni nel Mezzogiorno)

 

12-novies. All'articolo 2, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, le parole: “15 maggio 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.

 

 

L’articolo 10, comma 12-novies, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, proroga dal 15 maggio 2015 al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale si può utilizzare in compensazione il credito d’imposta riconosciuto per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato nelle aree del Mezzogiorno, ai sensi dell’articolo 2 del D.L. n. 70 del 2011.

L’articolo 2 del D.L. n. 70 del 2011 ha previsto un credito d’imposta in favore del datore di lavoro per ogni lavoratore, "svantaggiato" o "molto svantaggiato", assunto nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia), con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e ad incremento dell'organico, nei dodici mesi successivi all’entrata in vigore del decreto.

Ai sensi dei numeri 18 e 19 dell'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 800 del 2008 della Commissione del 6 agosto 2008, per lavoratori svantaggiati si intendono lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero che abbiano superato i 50 anni di età, ovvero che vivano soli con una o più persone a carico, ovvero occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna - ivi definito - ovvero membri di una minoranza nazionale con caratteristiche ivi definite; per lavoratori molto svantaggiati, si intendono i lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi.

L’articolo 59 del D.L. n. 5 del 2012 ha prorogato al 14 maggio 2013 il termine per effettuare l’assunzione e beneficiare dell’agevolazione fiscale del credito d’imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno. Lo stesso articolo 59 ha disposto la riduzione da tre a due anni – rispetto alla data di assunzione – del periodo entro cui l’imprenditore può portare in compensazione il credito nella dichiarazione dei redditi.

L’articolo 2, comma 9, del D.L. n. 76 del 2013 ha prorogato al 15 maggio 2015, anziché entro il periodo di due anni dalla data di assunzione, il termine entro il quale il credito è utilizzabile in compensazione.

In attuazione dell’articolo 2 del D.L. n. 70 del 2011 è stato emanato il D.M. del 24 maggio 2012, nonché la circolare dell’Agenzia delle entrate del 14 settembre 2012.

Da ultimo il D.M. 4 febbraio 2015 ha incrementato le relative risorse finanziarie di 146,8 milioni di euro.


 

Articolo 10, comma 12-decies
(Esclusione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno da parte del comune de L’Aquila)

 

12-decies. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: “all'esercizio finanziario 2013” sono sostituite dalle seguenti: “agli esercizi finanziari 2013 e 2014”.

 

 

Il comma 12-decies dell’articolo 10 è volto ad estendere all’esercizio finanziario 2014 la disposizione che esclude per il comune dell’Aquila l’applicazione delle sanzioni previste nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno.

A tal fine è novellato l’articolo 20 del decreto-legge n. 16 del 2014, che aveva introdotto tale previsione con riferimento al solo esercizio finanziario 2013.

 

Le misure sanzionatorie per il mancato raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità sono recate dal comma 26 dell’articolo 31 della legge n. 183/2011 e consistono:

a)   nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio[104] o del fondo perequativo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato;

b)   nel divieto di impegnare spese di parte corrente in misura superiore all’importo annuale medio degli impegni effettuati nell’ultimo triennio;

c)   nel divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare gli investimenti;

d)   nel divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;

e)   nella riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori.


 

Articolo 10, comma 12-undecies
(Regime fiscale a favore della imprenditorialità giovanile)

 


12-undecies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 85, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono prorogate le disposizioni previste dagli articoli 27, commi 1, 2 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, per i soggetti che, avendone i requisiti, decidono di avvalersene, consentendone la relativa scelta nel corso dell'anno 2015. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2015, a 71,4 milioni di euro per l'anno 2016, a 46,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e a 37,1 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma, pari a 24,7 milioni di euro per l'anno 2021, affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

L’articolo 10, comma 12-undecies, in deroga a quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2015, consente ai soggetti in possesso dei requisiti di avvalersi per l’anno 2015 del previgente regime agevolato per i contribuenti cd. minimi, ovvero del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, che prevede un limite dei ricavi di 30 mila euro e l’aliquota sostitutiva del 5 per cento.

 

Tale regime interessa coloro che intraprendono una nuova attività ovvero che l'abbiano iniziata a partire dal 31 dicembre 2007, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi ovvero fino al compimento del trentacinquesimo anno d’età (articolo 27 del D.L. n. 98 del 2011, che ha modificato il previgente regime dei minimi che prevedeva un limite dei ricavi di 30 mila euro e l'aliquota sostitutiva del 20 per cento: articolo 1, commi da 96 a 115 e comma 117 della legge n. 244 del 2007).

In particolare sono richiesti i seguenti requisiti: il contribuente non deve aver esercitato attività artistica, professionale ovvero d'impresa (anche in forma associata o familiare) nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività; l'attività da esercitare non deve costituire una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, salvo il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria per l'esercizio di arti o professioni; nel caso di prosecuzione di un'attività d'impresa precedentemente svolta da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non deve aver superato i 30.000 euro.

 

Agli oneri derivanti (9,6 milioni di euro per il 2015, 71,4 milioni per il 2016, 46,7 milioni per gli anni 2017, 2018 e 2019, 37,1 milioni per il 2020) si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Sono altresì previste maggiori entrate (24,7 milioni per l’anno 2012) che affluiscono al medesimo Fondo.

 

Si ricorda che la legge n. 190 del 2014 (legge di Stabilità per il 2015), con i commi dal 54 a 89 dell’articolo 1, ha istituito un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un’unica imposta sostitutiva di quelle dovute con l’aliquota del 15 per cento. Per accedere al regime agevolato, che costituisce il regime “naturale” per chi possiede i requisiti, sono previste soglie di ricavi diverse a seconda del tipo di attività esercitata. Tali soglie variano da 15.000 euro per le attività professionali a 40.000 per il commercio.

Il nuovo regime fiscale agevolato sostituisce i regimi di favore vigenti, tra i quali il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (con aliquota al 5 per cento), che la norma in esame proroga per tutto il 2015. Il comma 85 della legge n. 190 del 2014 prevede l’abrogazione dei regimi agevolati vigenti e il passaggio al nuovo regime forfettario dei soggetti che nel 2014 li applicavano.

Peraltro, il comma 88 consente ai contribuenti che al 31 dicembre 2014 si avvalevano del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di continuare ad avvalersene fino alla scadenza naturale (quinquennio o compimento del trentacinquesimo anno di età).

 


 

Articolo 10, comma 12-duodecies
(Quota comuni su evasione fiscale)

 

12-duodecies. All'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: “per gli anni 2012, 2013 e 2014” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni dal 2012 al 2017”.

 

 

Il comma 12-duodecies, attraverso una novella al decreto-legge n. 138 del 2011, dispone che fino al 2017 venga riconosciuto ai comuni il 100 per cento, in luogo del 55 per cento, delle maggiori somme riscosse per effetto della partecipazione dei comuni stessi all'azione di contrasto all'evasione.

 

Si ricorda che, in applicazione del principio di sussidiarietà e al fine di rafforzare gli strumenti della lotta all’evasione fiscale, il legislatore ha complessivamente previsto un maggior coinvolgimento degli Enti territoriali nell’attività di accertamento e riscossione.

Per quanto concerne i comuni, l’articolo 1, comma 1 del D.L. n. 203/2005 disponeva in origine l’attribuzione a tali enti di una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme riscosse con il concorso dei medesimi.

Tale ammontare è stato poi elevato al 50 per cento dall'articolo 2, comma 10, lettera b), del D.Lgs. n. 23 del 2011 e, successivamente, dall’articolo 1, comma 12-bis, del D.L. 138 del 2011 che ha assegnato ai comuni, per gli anni 2012, 2013 e 2014, l’intero maggior gettito ottenuto a seguito dell’intervento svolto dall’ente stesso nell’attività di accertamento, anche se si tratta di somme riscosse a titolo non definitivo e fermo restando il successivo recupero delle stesse ove rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo.

Con la legge di stabilità 2015 (comma 702 della legge n. 190 del 2014) per il triennio 2015-2017 la predetta quota era stata fissata nella misura del 55 per cento; secondo tale assetto normativo, ai Comini per il prossimo triennio (2015-2017) sarebbe spettato un ammontare inferiore a quello temporaneamente attribuito nel triennio precedente (2012-2014), ancorché in misura più elevata (55 per cento anziché 50 per cento) di quanto stabilito, in via ordinaria, dalla legge (D.Lgs. n. 23 del 2011).

 

Tale assetto è stato mutato dalla norma in esame che attraverso una novella al decreto-legge n. 138 del 2011, dispone che fino al 2017 venga riconosciuto ai comuni il 100 per cento delle maggiori somme riscosse per effetto della partecipazione dei comuni stessi all'azione di contrasto all'evasione.

 

A decorrere dal 1° luglio 2011, inoltre, gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi sono quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data è devoluto al comune ove è ubicato l'immobile interessato.

 

Per quanto riguarda le regioni, l’articolo 9 del D.Lgs. n. 68/2011 (in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province) ha assicurato il riversamento diretto alle regioni dell'intero gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali di cui al presente decreto. Ai medesimi enti è poi attribuita una quota del gettito riferibile al concorso della regione nella attività di recupero fiscale in materia di IVA, commisurata all'aliquota di compartecipazione alla medesima in favore delle Regioni.

 

Relativamente alle province, l’articolo 10 del D.Lgs. n. 149 del 2011 riconosce ai predetti enti una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse con il contributo dei medesimi enti, anche mediante segnalazione all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali.


 

Articolo 10, comma 12-terdecies
(Termini per la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità dei comuni che gestiscono funzioni e servizi in forma associata)

 

12-terdecies. All'articolo 31, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, le parole: “entro il 30 marzo” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 aprile”.

 

 

Il comma 12-terdecies dell’articolo 10 è volto a prorogare dal 30 marzo al 30 aprile il termine annuale entro il quale l’ANCI deve comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze le variazioni degli obiettivi del patto per i comuni che gestiscono in forma associata funzioni e servizi, ai sensi dell'articolo 31, comma 6-bis, della legge n. 183 del 2011, che viene a tal fine novellato.

 

Si ricorda che il citato comma 6-bis all’articolo 31 della legge n. 183/2011 – introdotto dal comma 534 della legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147/2013) – ha disposto la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata, al fine di stabilizzare gli effetti negativi che la gestione associata di funzioni e servizi determina, sul patto di stabilità interno, per tali comuni.

Per garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica, la norma citata prevede il contestuale aumento degli obiettivi del patto per i comuni associati non capofila.

A tal fine, la norma prevede la comunicazione annuale da parte dell’ANCI al Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 30 marzo di ciascun anno ora fissato al 30 aprile, mediante il sistema web, degli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi del patto per ciascun comune, sulla base delle istanze prodotte dai comuni medesimi entro il 15 marzo di ciascun anno.

 

Su tale normativa è da ultimo intervenuta la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014), che all’articolo 1, comma 491, ha precisato che la redistribuzione degli obiettivi del patto di stabilità fra enti capofila ed enti associati avviene solo a fronte di un accordo fra i predetti enti.

Pertanto, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di ciascun comune dovranno essere determinati sulla base del citato accordo formulato a seguito delle istanze prodotte dai comuni entro - come già previsto - il 15 marzo di ciascun anno.

 


 

Articolo 10, comma 12-quaterdecies
(Termini di contestazione nella procedura di rientro di capitali)

 

12-quaterdecies. All'articolo 5-quater, comma 4, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, dopo la parola: “accertamento” sono inserite le seguenti: “e i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni” e le parole: “comma 2-bis” sono sostituite dalle seguenti: “commi 2-bis e 2-ter”.

 

 

Il comma 12-quaterdecies dell’articolo 10 elimina il raddoppio dei termini per emettere l’atto di contestazione per le violazioni da monitoraggio fiscale nella procedura di voluntary discolure, prevista dalla legge n. 186 del 2014, con riferimento ai Paesi cd. black list che stipulano accordi con l'Italia al fine di consentire un effettivo scambio di informazioni fiscali e finanziarie.

 

In estrema sintesi, si ricorda che la legge 15 dicembre 2014, n. 186 reca norme in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale e disposizioni in materia di autoriciclaggio.

L'articolo 1, comma 1 introduce nell'ordinamento la disciplina della collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure) in materia fiscale.

A tal fine sono inseriti nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, che si occupa di monitoraggio fiscale, gli articoli da 5-quater a 5-septies, allo scopo di contrastare fenomeni di evasione ed elusione fiscale consistenti nell'allocazione fittizia della residenza fiscale all'estero e nell'illecito trasferimento o detenzione all'estero di attività che producono reddito. I soggetti che detengono attività e beni all'estero ed hanno omesso di dichiararli possono sanare la propria posizione nei confronti dell'erario pagando, in un'unica soluzione e senza possibilità di compensazione, l'intera misura delle imposte dovute e le sanzioni (queste ultime in misura ridotta). Per effetto della collaborazione volontaria viene garantita la non punibilità per alcuni reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi e il pagamento in misura ridotta delle summenzionate sanzioni tributarie. La procedura non può essere utilizzata se la richiesta di accesso è presentata dopo che l'autore ha avuto conoscenza dell'inizio di attività di accertamento fiscale o di procedimenti penali per violazioni tributarie, ed opera per le violazioni dichiarative commesse sino al 30 settembre 2014, con possibilità di esperire la procedura fino al 30 settembre 2015. Le norme introducono un nuovo reato fiscale che punisce coloro i quali, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibiscano o trasmettano documentazione e dati non rispondenti al vero.

La procedura di collaborazione volontaria, con modalità simili, si applica anche ai contribuenti autori di violazioni riguardanti obblighi di dichiarazione per attività detenute in Italia (cd. collaborazione volontaria nazionale) in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché alle violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta (vale a dire, agli enti e società di capitali cui all'articolo 73 del Tuir, cd. soggetti Ires).

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate sono disponibili la domanda di adesione alla procedura di collaborazione volontaria e le due schede da allegare per attivare il processo di regolarizzazione delle attività detenute all'estero non dichiarate; nella prima scheda vanno indicati i dati relativi al richiedente, nella seconda le attività estere rilevanti, da comunicare all'amministrazione finanziaria. Con la circolare n.10/E del 13 marzo 2015 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle novità introdotte dalla legge n. 186/2014.

 

Nella sua formulazione originaria, l’articolo 5-quater, comma 4 del D.L. n. 167 del 1990 (introdotto dall’articolo 1 della richiamata legge 186/2014) prevedeva che, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, per la determinazione dei periodi d'imposta per i quali non fossero scaduti i termini di accertamento, non si applicasse il solo raddoppio dei termini per l’accertamento basato sulla presunzione di detenzione di investimenti ed attività produttive in paradisi fiscali (previsto all'articolo 12, comma 2-bis del D.L. n. 78 del 2009), con riferimento ai paesi c.d. black list che stipulano accordi con l'Italia al fine di consentire un effettivo scambio di informazioni.

Per effetto delle modifiche in esame, accanto alla disapplicazione del raddoppio dei termini per l’accertamento, si prevede anche la disapplicazione del raddoppio dei termini per l’emanazione dell’atto di contestazione per le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (previsto all'articolo 12, comma 2-ter del D.L. n. 78 del 2009), se il rientro delle attività è effettuato da paesi c.d. black list che stipulano accordi con l'Italia.

 

Più precisamente, perché non operi il raddoppio dei termini di cui sopra devono verificarsi congiuntamente le seguenti condizioni:

1.   il paese black list presso il quale erano o sono detenuti gli investimenti e le attività estere oggetto della collaborazione volontaria abbia stipulato con l’Italia, entro il 2 marzo 2015, un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni conforme all’articolo 26 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni elaborato dall’OCSE, anche con riferimento al periodo tra la data della stipula e quella dell’entrata in vigore dell’accordo (articolo 5-quinquies, comma 7);

2.   il contribuente che ha attivato la procedura e che vuole mantenere le attività oggetto di collaborazione volontaria nel paese black list ove già le deteneva deve rilasciare all’intermediario finanziario estero presso cui le attività erano o sono detenute l’autorizzazione a trasmettere alle Autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di procedura (c.d. waiver) ed allegare copia di tale autorizzazione, controfirmata dall’intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria (articolo 5-quinquies, comma 4, primo periodo, lettera c)) in relazione ai periodi d’imposta successivi a quello di adesione alla collaborazione volontaria, fino all’effettiva operatività dello scambio di informazioni conforme al predetto articolo 26 (c.d. monitoraggio rafforzato);

3.   nel caso in cui il contribuente trasferisca, successivamente all’attivazione della procedura, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dall’Italia o da gli Stati membri dell’Unione europea o aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, deve rilasciare all’intermediario finanziario estero presso cui le attività sono trasferite l’autorizzazione a trasmettere alle Autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto d ella procedura a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale avviene il trasferimento (articolo 5-quinquies, comma 5).


 

Articolo 10, comma 12-quinquiesdecies
(Tassa sui rifiuti - TARI)

 


12-quinquiesdecies. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2014 sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di tassa sui rifiuti (TARI) adottate dai comuni entro il 30 novembre 2014. I comuni che non hanno deliberato i regolamenti e le tariffe della TARI entro il 30 novembre 2014 procedono alla riscossione degli importi dovuti a titolo di TARI sulla base delle tariffe applicate per l'anno 2013. Le eventuali differenze tra il gettito acquisito secondo le previgenti tariffe e il costo del servizio sono recuperate nell'anno successivo.


 

 

Il comma 12-quinquiesdecies conferma per l'anno 2014 la validità delle deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di tassa sui rifiuti (TARI) adottate dai comuni entro il 30 novembre 2014. I Comuni che non hanno deliberato i regolamenti e le tariffe della TARI entro tale termine, procedono alla riscossione sulla base delle tariffe applicate per l'anno 2013. Le eventuali differenze tra il gettito acquisito secondo le previgenti tariffe e il costo del servizio vengono recuperate nell'anno successivo.

 

In estrema sintesi si ricorda che la legge di stabilità 2014 (L. 147/2013, commi 641-668) ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi:

§  uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore: si tratta dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

§  l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali: la componente riferita ai servizi, a sua volta si articola in un tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile; la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

È stato quindi abrogato il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, nonché dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Analogamente alla Tares, la TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie di tutti i locali tassabili. Sono quindi soppressi tutti i previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

In via provvisoria, la base imponibile da assoggettare a tassazione è individuata nella superficie calpestabile delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI, fino all'attuazione della procedura da attivarsi fra l'Agenzia delle entrate e i comuni, volta a determinare la superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale.

La tariffa è commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri individuati dal D.P.R. n. 158 del 1999 per la elaborazione del metodo normalizzato. In alternativa ai criteri previsti dal metodo normalizzato, il comune, nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/UE relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Il decreto-legge n. 16 del 2014 ha reso meno stringenti i criteri di determinazione della tariffa, consentendo ai comuni - nelle more della revisione del regolamento per la determinazione della tariffa rifiuti e per i soli anni 2014 e 2015 - di utilizzare coefficienti superiori o inferiori del 50 per cento a quelli del metodo normalizzato e di non considerare i coefficienti previsti dalle tabelle per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche.

Per la TARI sono state confermate le riduzioni tipiche già previste in materia di Tares, introducendo, tuttavia, una novità, rappresentata dall'eliminazione del limite per il comune della misura massima del trenta per cento fissato dall'articolo 14, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011 per le riduzioni tariffarie. Il comune può inoltre prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni come nel caso di: abitazioni con unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso limitato; fabbricati rurali ad uso abitativo, nonché deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa con il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso. Il decreto-legge n. 16 del 2014 ha quindi demandato ai comuni la regolazione delle riduzioni della Tari per rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo.


 

Articolo 10, commi 12-sexiesdecies, 12-duodevicies e 12-undevicies
(Sanzioni patto di stabilità interno regioni)

 


12-sexiesdecies. La disapplicazione della sanzione di cui al quinto periodo della lettera a) del comma 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, opera per le regioni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno anche nell'anno 2014. La predetta disapplicazione opera anche nei confronti delle regioni che non hanno rispettato nell'anno 2014 i vincoli del patto di stabilità interno e che hanno destinato al pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, una quota dell'obiettivo del patto di stabilità superiore al 50 per cento dello stesso, limitatamente alla parte eccedente il 2 per cento delle entrate del titolo I, escluse quelle destinate al finanziamento della sanità, e del titolo III registrate nell'ultimo consuntivo disponibile.

12-duodevicies. Nei confronti delle regioni di cui al comma 12-sexiesdecies, secondo periodo, del presente articolo non si applica nel 2015 la sanzione prevista dalla lettera c) del comma 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento alle opere in corso di realizzazione, mentre continuano ad applicarsi le rimanenti sanzioni.

12-undevicies. Per le regioni di cui al comma 12-sexiesdecies, secondo periodo, del presente articolo il mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno per l'anno 2014 non costituisce inadempimento ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191.


 

 

Le norme in esame intervengono sulle sanzioni previste dal comma 462 della legge di stabilità 2013 per alcuni casi di inosservanza del patto di stabilità interno da parte delle regioni, in relazione all'anno 2014.

Il comma 12-sexiesdecies stabilisce, al primo periodo, che uno specifico caso di disapplicazione della sanzione – sanzione consistente nel versamento all’erario della quota di sforamento del patto - previsto per il 2013, operi anche per il 2014. Pertanto anche per tale anno verrà applicata la disapplicazione in questione, consistente, si rammenta, nella non applicabilità della menzionata sanzione nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto sia dovuto a spese correlate con la quota nazionale dei finanziamenti dell’Unione europea.

 

Il citato comma 462 dell’articolo 1 della legge 228/2012 disciplina le sanzioni in caso di inosservanza degli obiettivi stabiliti per le regioni ai fini dell’osservanza del patto di stabilità interno, da parte delle regioni. Per quanto qui rileva, la lettera a) primo periodo stabilisce che la regione, nell’anno successivo a quello dell'inadempienza, è tenuta a versare all’entrata del bilancio statale l’importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.

La norma stabilisce che questa sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa, rispetto alla corrispondente spesa del 2011, per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea. Una specifica disciplina è stata prevista per il 2013 - dal quinto periodo della medesima lettera a) - in relazione al parametro di riferimento sulla base del quale calcolare la maggiore spesa: la corrispondente spese del 2011 deve essere infatti diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi.

 

Il secondo periodo del medesimo comma 12-sexiesdecies stabilisce, inoltre, che la suddetta sanzione del versamento all’erario, non si applica a quelle regioni che, pur non avendo rispettato il patto nel 2014, abbiano tuttavia destinato al pagamento dei debiti pregressi risultanti alla data del 31 dicembre 2012 (debiti delle regioni, diversi da quelli finanziari e sanitari, di cui all’articolo 2 del D.L. 35/2013), una quota dell’obiettivo del patto di stabilità superiore al 50 per cento dello obiettivo stesso.

Per queste regioni, viene precisato, la disapplicazione opera però limitatamente alla parte eccedente il 2 per cento delle entrate tributarie, escluse quelle destinate alla sanità, nonché delle entrate per accensione di prestiti, come registrate nell’ultimo consuntivo disponibile.

 

La norma in esame sembrerebbe pertanto mitigare, per tali ultimi enti, l’applicazione della sanzione limitandola ad un importo massimo corrispondente al 2 per cento delle entrate tributarie e per accensione di prestiti, registrate nell’ultimo consuntivo (anziché commisurarla all’effettivo scostamento tra risultato ed obiettivo).

Su tale delimitazione dell’efficacia della sanzione apparirebbe opportuno un chiarimento con riferimento alla modalità mediante cui parametrare l’importo da versare all’erario ad una quota delle entrate del titolo I e III.

 

I successivi commi 12-septiesdecies, 12-duodevicies e 12-undevicies dettano ulteriori norme dirette alle regioni individuate al secondo periodo del comma precedente, vale a dire quelle regioni che nel 2014 non hanno rispettato il patto di stabilità ma hanno impiegato una quota superiore al 50 per cento dell’obiettivo del patto stesso al pagamento dei debiti di cui al DL 35/2013. Le norme riguardano:

§  il personale regionale e la contrattazione collettiva (comma 12-septiesdecies, alla cui scheda di lettura si rinvia);

§  la sanzione del divieto di ricorso all’indebitamento (comma 12-duodevicies);

§  determinate quote di finanziamento della sanità regionale vincolate al rispetto del patto di stabilità (comma 12-undevicies).

 

Il comma 12-duodevicies per le regioni di cui al secondo periodo del comma 12-sexiesdecies stabilisce che nel 2015 non si applica la sanzione del divieto di ricorso all'indebitamento per gli investimenti, con riferimento alle opere in corso di realizzazione. La sanzione in oggetto è prevista dal citato comma 462, della legge di stabilità 2013, alla lettera c) per le regioni che non hanno rispettano il patto di stabilità. La norma aggiunge inoltre che continuano ad applicarsi le altre sanzioni.

 

Si ricorda che i commi da 462 a 465 della legge di stabilità 2013 contengono la disciplina del sistema sanzionatorio in caso di non raggiungimento, da parte della singola regione o provincia autonoma, degli obiettivi del patto di stabilità. In particolare, secondo quanto stabilito dal già citato comma 462, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, la regione o la provincia autonoma:

a)  è tenuta a versare all’entrata del bilancio statale l’importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato;

b)  non può impegnare spese correnti – sempre al netto delle spese sanitarie - in misura superiore all’importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

c)  non può contrarre debiti per gli investimenti; mutui e prestiti obbligazionari dovranno essere corredati da una certificazione di attestazione dell’osservanza del Patto di stabilità per l’anno precedente;

d)  non può procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

e)  è tenuta a ridurre del 30% rispetto all'ammontare risultante al 30 giugno 2010, le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta regionale.

Si ricorda infine che con la legge di stabilità 2015 (art. 1, commi 460-466 e 468-478) in luogo del patto di stabilità, per le regioni a statuto ordinario è stata introdotta una diversa modalità di contenimento della spesa pubblica. A decorrere dal 2015, il nuovo obiettivo per ciascuna regione è il conseguimento del pareggio di bilancio, anziché l'osservanza del limite posto alle spese complessive. Conseguentemente il nuovo sistema sanzionatorio, che nella sostanza ricalca quello precedente, è dettato dai commi da 473 a 477 della citata legge di stabilità 2015.

 

Per le medesime regioni infine il comma 12-undevicies dispone che il mancato rispetto del patto per l’anno 2014, non costituisce inadempimento ai fini dell’erogazione delle quote di finanziamento sanitario cui concorre lo Stato corrispondenti alle anticipazioni di tesoreria per il finanziamento della spesa sanitaria corrente, previste dall’articolo 2, comma 68, lettera c) della legge n 191/2009 (finanziaria 2010).

 

L'art. 2, co. 68, della legge 191/2009, come prorogato dall'art. 15, co. 24, del decreto legge 95/2012, autorizza il MEF a concedere alle regioni a statuto ordinario e alla Sicilia anticipazioni della quota indistinta del livello del finanziamento statale del SSN. L'erogazione è fissata al livello del 97 per cento (98 per cento per le regioni che hanno rispettato gli adempimenti previsti dalla vigente normativa nell'ultimo triennio) della quota indistinta, al netto delle entrate proprie e, per la Sicilia, della compartecipazione regionale al finanziamento della spesa sanitaria. La restante quota del 3 per cento (2 per cento) viene erogata a seguito dell'esito positivo della verifica degli adempimenti previsti dalla vigente normativa.

Più in dettaglio, la lettera b) conferma che l’aliquota delle anticipazioni è pari al 97 per cento della quota indistinta del finanziamento statale del SSN spettante alla regione di riferimento, quale risulta dalla intesa di riparto del Fondo sanitario, al netto delle entrate proprie e, per la regione Sicilia, del concorso al finanziamento con risorse del proprio bilancio. La stessa disposizione prevede anche una aliquota ‘premiale’ fissata al 98 per cento e destinata alle regioni che nell’ultimo triennio risultano adempienti rispetto a tutte le misure di razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria corrente; tale livello, per gli enti adempienti, può anche essere ulteriormente elevato. La lettera c) prevede un ulteriore livello di verifica per la determinazione della misura delle anticipazioni, per entrambe le anticipazioni previste del 97 per cento e del 98 per cento. In particolare, è stabilita una decurtazione delle due citate anticipazioni, rispettivamente, del 3 per cento e del 2 per cento, quale misura cautelare in corso di verifica. La quota trattenuta è erogata all’esito positivo della verifica.


 

Articolo 10, comma 12-septiesdecies
(Contrattazione collettiva integrativa nelle regioni)

 


12-septiesdecies. Le regioni di cui al comma 12-sexiesdecies, secondo periodo, del presente articolo possono dare applicazione all'articolo 40, comma 3-quinquies, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando il rispetto degli ulteriori vincoli finanziari ivi previsti nonché di quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in ogni caso compatibilmente con il rispetto, nel 2015, dei vincoli di bilancio e a condizione che abbiano, altresì, provveduto alla regolare costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa. Le predette regioni possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato unicamente in attuazione dell'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e possono applicare quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.


 

 

Il comma 12-septiesdecies stabilisce che le medesime regioni individuate al secondo periodo del comma precedente[105] possono dare applicazione alla contrattazione collettiva integrativa di cui all’articolo 40, comma 3-quinquies del D.Lgs. 165/2001, nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione, nonché ad alcuni specifici istituti retributivi ed indennitari (di cui al comma 557 della L. 296/2006) per talune categorie di personale, a condizione che abbiano costituito i corrispondenti fondi contrattuali. Le regioni medesime possono altresì:

§  procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, nei limiti stabiliti dal comma 424 della legge di stabilità 2015, con riferimento alle graduatorie già vigenti ;

§  applicare le modalità per la compensazione delle somme indebitamente erogate per la contrattazione integrativa consentite alle regioni che abbiano rispettato il patto di stabilità interno dall’articolo 4, comma 2, del D.L. 16/2014.

 

L’articolo 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. 165/2001, ha disciplinato le modalità di utilizzo tramite contrattazione, per determinate amministrazioni, delle risorse indirizzate alla premiazione del merito e al miglioramento delle prestazioni dei dipendenti. Per le regioni e gli enti locali, in particolare, si dispone la possibilità di destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale, e comunque nel rispetto dei patti di stabilità o analoghi strumenti di riferimento. In caso di violazione di vincoli e limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalla legge, si stabilisce la nullità delle clausole. In caso di superamento dei vincoli finanziari sussiste l’obbligo ulteriore del recupero delle risorse nell’ambito della successiva sessione negoziale.

L’articolo 1, comma 557, della L. 296/2006 ha stabilito l’obbligo, per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, di assicurare la riduzione delle spese di personale (al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale), con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte ai seguenti interventi, in ordine di priorità:

§  riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

§  razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

§  contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

L’articolo 1, comma 424, della L. 190/2014 disciplina il ricollocamento del personale in mobilità presso regioni ed enti locali. In particolare, la norma dispone che le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti e delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità; inoltre, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015 è destinata esclusivamente alla ricollocazione del personale in mobilità. Le spese del personale così ricollocato non si calcolano ai fini del rispetto dei tetti di spesa di personale (di cui all’articolo 1, comma 557, della L. 296/2006). Si stabilisce, infine, la nullità delle assunzioni effettuate in violazione delle richiamate disposizioni.

L’articolo 4 del D.L. 16/2014 ha disposto l’obbligo, per le regioni e gli enti locali che non abbiano rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, di recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie destinate alla stessa contrattazione (rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale), le somme indebitamente erogate, attraverso il loro graduale riassorbimento, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Unicamente per le regioni e gli enti locali che abbiano rispettato il patto di stabilità interno, il comma 2 ha stabilito la facoltà di compensare le somme indebitamente erogate anche con l’utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa richiamata, nonché dei risparmi    derivanti dall’attuazione dell’articolo 16, commi 4 e 5, del D.L. 98/2011, inerenti ai piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.


 

Articolo 10, comma 12-vicies
(Recupero accisa)

 


12-vicies. In attesa di apposita regolamentazione in ordine all'estinzione della pretesa tributaria, è differita al 31 dicembre 2017 l'esecuzione della pretesa tributaria nei confronti del soggetto obbligato al pagamento dell'accisa qualora dalla conclusione del procedimento penale instaurato per i medesimi fatti e definito con sentenza anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, non risulti il coinvolgimento del medesimo soggetto obbligato a titolo di dolo o colpa. Resta fermo l'eventuale recupero nei confronti dell'effettivo responsabile del reato.


 

 

Il comma 12-vicies posticipa al 31 dicembre 2017 il recupero dell’accisa nei confronti del soggetto obbligato al pagamento, ove detto soggetto passivo non risulti penalmente responsabile per il furto dei beni sottoposti ad accisa, all’esito di un procedimento penale definito con sentenza anteriore al 1° aprile 2010 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 48/2010 che ha recepito nell’ordinamento la direttiva sul regime generale delle accise).

Rimane ferma l’eventuale rivalsa sul responsabile del reato.

 

Come chiarito dalla relazione tecnica all’emendamento che ha introdotto la norma in esame, la disposizione mira a definire il contenzioso nascente dalla vigente formulazione dell’articolo 4 del Testo unico delle accise – TUA che disciplina il cd. abbuono d’imposta (modificato da ultimo dal D.Lgs. 29/03/2010, n. 48 che ha recepito la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise e, in precedenza, dall’articolo 59, comma 1, lettera a) della legge n. 342 del 2000).

Nella formulazione vigente, la richiamata norma prevede, nel solo caso di perdita irrimediabile o distruzione totale di prodotti che si trovano in regime sospensivo, l'abbuono della relativa imposta, a condizione che il soggetto obbligato provi, in un modo ritenuto soddisfacente dall'Amministrazione finanziaria, che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore.

Se le perdite sono inerenti la natura stessa dei prodotti, in regime sospensivo, e se sono avvenute durante il processo di fabbricazione o di lavorazione al quale gli stessi vengono sottoposti nel caso in cui è già sorta l'obbligazione tributaria, l'abbuono è concesso nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili determinati dalla disciplina tecnica emanata con decreto del MEF. Per i cali naturali e tecnici si applicano le disposizioni previste dalla normativa doganale. La disciplina dei cali di trasporto si applica anche ai trasporti di prodotti in regime sospensivo provenienti dagli Stati membri della Comunità.

La “distruzione totale” o la “perdita irrimediabile” si ha ove il prodotto risulta inutilizzabile come prodotto sottoposto ad accisa. Sono previste specifiche limitazioni per i tabacchi lavorati.

 

Il comma 1 dell’articolo 4 TUA prevede inoltre che, fatta eccezione per i tabacchi lavorati, i fatti imputabili a titolo di colpa non grave, a terzi o allo stesso soggetto passivo, sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore (disposizione introdotta già con l’articolo 59 della legge n. 342 del 2000).

 

La disposizione in esame tende a dirimere il persistente contrasto interpretativo riguardante l’applicabilità dell’abbuono nelle ipotesi di furto o rapina di prodotti detenuti in sospensione di imposta.

 

Un primo orientamento giurisprudenziale non reputa infatti che, nel caso di furto, si integri il requisito della “perdita del prodotto” che dà diritto all’abbuono dell’accisa, dal momento che il richiamato articolo 4 si riferisce soltanto ai casi di “dispersione” e non alle ipotesi di sottrazione. Infatti si ritiene che la sottrazione non implica che sia impedita l’immissione al consumo, semplicemente venendo meno la disponibilità del prodotto. Di conseguenza anche in caso di furto permane l’obbligo di pagamento dell’accisa da parte del soggetto originariamente gravato. L’indirizzo è stato confermato dalla sentenza della Corte di Cassazione del 19 marzo 2014, n. 6398, la quale ha precisato che l’articolo 4, in quanto norma “agevolativa”, va interpretata in senso stretto, non trovando applicazione nei casi diversi dalla perdita e della dispersione.

Secondo un altro filone giurisprudenziale, il diritto all’abbuono spetta anche in caso di furto o rapina, poiché al verificarsi di tale reato i prodotti non sono propriamente immessi in consumo. Tale orientamento valuta anche l’elemento soggettivo dell’obbligato, in quanto altrimenti pagherebbe in virtù di una responsabilità oggettiva, che la legge specificamente prevede in rari casi. Attenendosi a tali presupposti, detta giurisprudenza reputa necessario – nel caso di furto o rapina – sospendere la procedura di riscossione dei diritti di accisa sino all’emissione del decreto di archiviazione o della sentenza irrevocabile di condanna ai sensi dell’ art. 648 c.p.p. (si veda Corte di Cassazione, sentenze 6 novembre 2013, nn. 24912 e 24913; in particolare la prima sentenza ha affermato che, se la merce è soggetta ad accisa, quest'ultima non è dovuta qualora la merce stessa sia rubata - alle condizioni previste dall'articolo 4 - prima della sua immissione al consumo nel territorio dello Stato).

 

Con le norme in commento si prevede, nelle more di una nuova ed apposita regolamentazione in ordine all'estinzione della pretesa tributaria, il differimento al 31 dicembre 2017 delle esecuzioni in corso, ove dalla conclusione del procedimento penale instaurato per i medesimi fatti e definito con sentenza anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, non risulti il coinvolgimento obbligato a titolo di dolo o colpa.


 

Articolo 10, comma 12-vicies semel
(Sanzioni Patto di stabilità interno per Venezia e Chioggia)

 

12-vicies semel. All'articolo 18, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: “Per l'anno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2014 e 2015”.

 

 

Il comma 12-vicies semel dell’articolo 10 proroga all’esercizio finanziario 2015 l’applicazione delle disposizioni disposte in favore dei comuni di Venezia e Chioggia, che limitano l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno.

A tal fine, è novellato l’articolo 18, comma 1, del D.L. n. 16/2014, che ha introdotto tali benefici per i suddetti comuni con riferimento all’esercizio 2014.

 

In particolare, il comma citato ha disposto una applicazione limitata nell’esercizio 2014 di alcune delle misure sanzionatorie previste dalla normativa vigente (nello specifico, di quelle consistenti nella riduzione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale e nel divieto di assunzioni, di cui all’articolo 31, comma 26, lettere a) e d) della legge n. 183/2011) nei confronti dei comuni di Venezia e Chioggia – individuati dalla norma come quelli assegnatari dei contributi pluriennali stanziati per la salvaguardia di Venezia, ai sensi dell’articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798[106] - che non avevano raggiunto l’obiettivo del patto di stabilità interno ad essi assegnato nell’anno 2013.

 

Nello specifico, con la proroga disposta dal comma in esame, l’alleggerimento delle sanzioni previsto dall’articolo 18 del D.L. n. 16/2014 si applica anche nell’esercizio finanziario 2015, con riferimento al mancato rispetto del patto di stabilità interno dell’anno 2014, consentendo, dunque, in favore dei predetti comuni:

1.    un tetto alla riduzione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale[107], di cui alla lettera a) del sopra citato comma 26 dell’art. 31 della legge n. 183/2011, che viene limitata ad un importo massimo corrispondente al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo (anziché commisurarla all’effettivo scostamento tra risultato ed obiettivo)[108]; in caso di incapienza dei fondi, i comuni sono comunque tenuti a versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue;

2.    la disapplicazione della sanzione che prevede il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, di cui alla lettera d) del medesimo comma 26.

 

Resta comunque ferma, nei confronti dei predetti comuni di Venezia e Chioggia, l’applicazione delle altre misure sanzionatorie.

 

Si rammenta che, in base alla normativa vigente (articolo 31, comma 26, legge n. 183/2011), il mancato raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità comporta, per gli enti locali inadempienti, l’applicazione delle seguenti sanzioni nell’anno successivo all’inadempimento:

a)   taglio delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo[109], in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti interessati dovranno versare le somme residue all’entrata del bilancio dello Stato;

b)   divieto di impegnare spese di parte corrente in misura superiore all’importo annuale medio degli impegni effettuati nell’ultimo triennio;

c)   divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare gli investimenti;

d)   divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;

e)   riduzione del 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori.


 

Articolo 10, commi 12-vicies bis e 12-vicies ter
(Benefici previdenziali lavoratori esposta all’amianto)

 


12-vicies bis. All'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: “31 gennaio” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno”.

12-vicies ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12-vicies bis, pari a 0,3 milioni di euro per l'anno 2015, a 0,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 0,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


 

 

Il comma 12-vicies bis posticipa al 30 giugno 2015 il termine ultimo (previsto per il 31 gennaio 2015 dall’articolo 1, comma 115, della L. 190/2014) per la presentazione all’INPS della domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla normativa vigente per l’esposizione all’amianto, da parte di soggetti (assicurati INPS e INAIL) collocati in mobilità dall’azienda per cessazione dell’attività lavorativa, che avevano presentato domanda dopo il 2 ottobre 2003 (data dell’entrata in vigore del D.L. 269/2003), a condizione che abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l’accertamento dell’avvenuta esposizione all’amianto per un periodo superiore a 10 anni e in quantità maggiori dei limiti di legge.

 

Si ricorda che la disposizione è volta a consentire a tali soggetti di accedere ai benefici secondo il più vantaggioso regime previsto fino al 2 ottobre 2003 (ai sensi dell’articolo 13, comma 8, della L. 257/1992), e consistente nella rivalutazione delle prestazioni pensionistiche ottenuta mediante l’applicazione, ai periodi di contribuzione obbligatoria relativi all’esposizione all’amianto, di un coefficiente di moltiplicazione di 1,5 (applicabile anche ai fini della maturazione del diritto di accesso alla pensione, oltre che per la determinazione dell'importo della prestazione) in luogo del coefficiente dell’1,25.

 

Il successivo comma 12-vicies ter reca la copertura finanziaria degli oneri, indicati in 0,3 milioni di euro per il 2015, 0,5 milioni di euro per il 2016 e in 0,6 milioni di euro a decorrere dal 2017, a valere sulle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.


 

Articolo 10-bis
(Gestione separata Inps)

 


1. Il primo periodo dell'articolo 1, comma 744, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente: “Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è del 27 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 28 per cento per l'anno 2016 e del 29 per cento per l'anno 2017”.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2015, a 120 milioni di euro per l'anno 2016 e a 85 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2015 e a 35 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

Larticolo 10-bis è volto a rideterminare l’aliquota contributiva per i lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, iscritti alla gestione separata INPS, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati nelle seguenti misure (comma 1):

§  27 per cento per gli anni 2014 e 2015 (in luogo, rispettivamente, del 28 e del 30 per cento previsti dalla normativa vigente);

§  28 per cento per l’anno 2016 (in luogo del 31 per cento previsto dalla normativa vigente);

§  29 per cento per l’anno 2017 (in luogo del 32 per cento previsto dalla normativa vigente).

A decorrere dal 2018, quindi, resta ferma la misura - già prevista, con riferimento a tale decorrenza, per tutti gli iscritti alla Gestione separata che non siano né pensionati né assicurati presso altre forme obbligatorie - di 33 punti percentuali

Ai sensi del comma 2, gli oneri finanziari derivanti, pari a 120 milioni di euro annui per il triennio 2015-2017, si provvede per 60 milioni di euro per il 2015, 120 milioni di euro per il 2016 e per 85 milioni di euro per il 2017 mediante la riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica e per 60 milioni di euro per il 2015 e per 35 milioni di euro per il 2017 mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Inoltre il Ministro dell'economia e delle finanze viene autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Si ricorda che il Fondo ISPE è stato istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004 al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze (cap. 3075) viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

Nel bilancio di previsione per gli anni 2015-2017 (legge n. 191/2014 e relativo D.M. Economia del 29 dicembre 2014 di ripartizione del bilancio in capitoli) il Fondo presenta una dotazione pari a 271,7 milioni per il 2015, a 415 milioni per il 2016 e a 314,4 milioni per il 2017.


 

Articolo 11, comma 1
(Misure integrative del Fondo per le emergenze nazionali)

 

1. Al comma 1-quinquies dell'articolo 2 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, il riferimento all'anno: “2014” è sostituito dal seguente: “2015”.

 

 

Il comma 1 dell’articolo 11 è volto a consentire l’utilizzo delle somme iscritte nei bilanci regionali, provenienti dalle economie accertate a seguito della completa attuazione dei piani di interventi urgenti connessi con eventi calamitosi verificatisi fino all’anno 2002, finanziati con provvedimenti statali, anche per l’avvio degli interventi conseguenti alla ricognizione dei fabbisogni economici[110] per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate da eventi calamitosi per i quali, nel corso dell'anno 2015, venga disposto il rientro nella gestione ordinaria.

Viene pertanto prorogata anche per il 2015 la possibilità di utilizzo dei predetti fondi regionali, che consente di integrare le risorse del Fondo per le emergenze nazionali.

 

La disposizione in esame interviene sul comma 1-quinquies dell’art. 2 del D.L. 74/2014 che ha previsto, per il 2014, la citata possibilità di integrazione del Fondo per le emergenze nazionali con le somme iscritte nei bilanci delle regioni e provenienti dalle economie summenzionate. A tal fine le predette somme sono riversate nelle contabilità speciali all'uopo istituite.

Il Fondo per le emergenze nazionali è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile, dal comma 5-quinquies dell’art. 5 della L. 225/1992, al fine di provvedere agli oneri connessi agli interventi conseguenti alle calamità per le quali il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato d’emergenza.

In materia di finanziamenti a favore del Fondo per le emergenze nazionali, si ricorda che la legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) ha previsto, al comma 52, la riassegnazione al medesimo Fondo di una quota pari a 60 milioni di euro, e, al comma 694, un rifinanziamento di 56 milioni di euro per l'anno 2014, di 25 milioni di euro per l'anno 2015 e di 9 milioni di euro per l'anno 2016, stabilendo altresì che 10 milioni di euro dei 25 milioni di euro per l'anno 2015 siano espressamente destinati agli interventi per la ricostruzione e per la ripresa economica dei territori della regione Sardegna colpiti dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013.


 

Articolo 11, commi 1-bis e 1-ter
(Incentivazione impianti fotovoltaici ubicati nelle zone
colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012)

 


1-bis. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2014”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”.

1-ter. All'articolo 19 -bis, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”».


 

 

I commi 1-bis e 1-ter dell’articolo 11, introdotti durante l’esame parlamentare, riguardano alcune agevolazioni per le zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012.

 

In particolare, il comma 1-bis proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015:

§  il termine entro il quale devono essere entrati in esercizio gli impianti alimentati da fonti rinnovabili - realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili - per accedere alle incentivazioni cui avevano diritto alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

§  il termine entro il quale devono essere entrati in esercizio gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 30 settembre 2012, per accedere agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012.

 

Il comma 1-ter differisce dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il termine disposto, in via sperimentale, per l’applicazione della disciplina delle zone a burocrazia zero, prevista dal D.L. n. 78/2010, nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012.


 

Articolo 11, comma 2
(Commissario delegato per gli interventi di ripristino della viabilità nelle strade danneggiate per gli eventi alluvionali del mese di novembre 2013 in Sardegna)

 


2. L'incarico del Commissario delegato, nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni, prosegue fino al completamento degli interventi di ripristino, in Sardegna, della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate dall'alluvione del mese di novembre 2013 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015. Restano ferme le disposizioni di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 6 febbraio 2014, n. 144, come integrata dall'ordinanza 11 aprile 2014, n. 164.


 

 

Il primo periodo del comma 2 dell’articolo 11 prevede che l’incarico del Presidente della società ANAS S.p.A., in qualità di Commissario delegato per gli interventi di ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate per gli eventi alluvionali del mese di novembre 2013 verificatisi in Sardegna, prosegua fino al completamento degli interventi di ripristino e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015.

 

L’incarico commissariale suddetto è stato attribuito al Presidente dell’ANAS S.p.A. dal comma 123 dell’articolo unico della legge di stabilità 2014 (L. 147/2013), il quale ha altresì autorizzato il Commissario a provvedere, in via di anticipazione, sulle risorse del “Programma ponti e gallerie stradali” (di cui all'art. 18, comma 10, del D.L. 69/2013, e successivi rifinanziamenti), sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il comma 6 dell'art. 3 del D.L. 4/2014 ha poi stabilito che lo stesso Commissario opera con poteri, anche derogatori, da definirsi con ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile.

In attuazione di tali norme sono state emanate la delibera del Consiglio Dei Ministri 6 febbraio 2014 e l'ordinanza di protezione civile n. 144 con cui sono stati individuati i poteri attribuiti al Commissario. Successivamente è stata emanata l'ordinanza di protezione civile n. 164 dell'11 aprile 2014, che ha autorizzato l'apertura di una apposita contabilità speciale intestata al medesimo Commissario, sulla quale far confluire le risorse del citato Programma ponti e gallerie destinate per le finalità indicate dalla citata ordinanza n. 144.

Nessuno dei provvedimenti citati conteneva però un termine di scadenza delle funzioni e dei poteri del Commissario.

Tale termine viene quindi inserito dal primo periodo della norma in esame, anche alla luce del fatto che lo stato di emergenza relativo ai citati eventi alluvionali è scaduto e, con l'ordinanza di protezione civile 2 dicembre 2014 (pubblicata nella G.U. n. 286 del 10 dicembre 2014) sono state dettate le necessarie disposizioni per regolare il subentro della regione Sardegna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità.

 

Il secondo periodo del comma in esame precisa, infine, che restano ferme le disposizioni di cui alla succitata ordinanza n. 144/2014, come integrata dall'ordinanza 11 aprile 2014, n. 164.

 

Per un approfondimento sulle principali disposizioni adottate a fronte degli eventi alluvionali verificatisi in Sardegna nel novembre 2013 si rinvia alla scheda disponibile al link www.camera.it/temiap/2015/03/20/OCD177-1161.pdf


 

Articolo 12, commi 1 e 2
(Regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili
agro forestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti
ottenuti da produzioni vegetali)

 


1. All'articolo 22, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;

b) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «Limitatamente all'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni 2014 e 2015».

2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10.500.000 euro per l'anno 2015 e a 3.500.000 euro nell'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


 

 

L’articolo 12, comma 1, posticipa all’anno 2016 la decorrenza iniziale della disciplina in materia di determinazione forfetaria del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate da aziende agricole (comma 1, lett. a)). Conseguentemente dispone che anche per il 2015 continui ad applicarsi una disciplina transitoria che, in sostanza, differenzia il regime di tassazione in base a dati livelli di produzione (comma 1, lett. b)).

A tal fine, il comma 1 novella l’articolo 22, commi 1 e 1-bis, del D.L. n. 66/2014.

Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 3,5 milioni di euro nell'anno 2016, il comma 2 prevede che si provveda mediante una corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

 

L’articolo 22 del D.L. n. 66 del 2014, comma 1, nel testo vigente prima delle modifiche apportate alle disposizioni qui in esame, ha novellato la normativa contenuta nell’articolo 1, comma 423 della legge finanziaria 2006, relativa alla determinazione forfetaria del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate da aziende agricole, introducendo il criterio per cui il reddito imponibile viene determinato applicando il coefficiente di redditività del 25 per cento all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione IVA, e non più il criterio di determinazione del reddito agrario definito su base catastale.

Nel corso dell’esame parlamentare per la conversione del D.L. n. 66/2014 l’efficacia della disposizione, originariamente applicabile già dall’anno finanziario in corso (2014), è stata posticipata a decorrere dall’anno 2015.

Con la proroga in esame la decorrenza è stata dunque differita a partire dal 2016.

La disciplina transitoria di cui al comma 1-bis dell’articolo 22, inizialmente prevista per il 2014, in sostanza differenzia il regime di tassazione in base a dati livelli di produzione (KWh anno); fino ad un certo limite trova applicazione il precedente regime basato sul reddito agrario legato alla base catastale; oltre tale livello trova applicazione il coefficiente di redditività del 25% sull’ammontare dei corrispettivi riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo.

In particolare, il comma 1-bis mantiene come attività connesse all’esercizio dell’impresa agricola e dunque produttive di reddito agrario:

§  la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kwh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 KWh anno;

§  la produzione e la cessione di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli.

Per la produzione di energia oltre i limiti sopra indicati, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti che rivestono la qualifica di società agricola è determinato – ai fini IRPEF e IRES - applicando il coefficiente di redditività del 25 percento limitatamente all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto relativi alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo.

Il comma 1-bis fa salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all’amministrazione finanziaria. Vengono mantenute ferme le disposizioni tributarie in materia di accisa.

La norma in esame estende anche all'anno di imposta 2015 la disciplina transitoria di cui sopra.


 

Articolo 12, comma 2-bis
(Libretto di centrale per gli impianti civili)

 

2-bis. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: “entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2015”.

 

 

Il comma 2-bis dell’articolo 12, introdotto durante l’esame parlamentare, differisce al 31 dicembre 2015 il termine, scaduto il 25 dicembre 2014, per l’espletamento degli adempimenti (previsti dall'articolo 284, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, c.d. Codice dell’ambiente) relativi all'integrazione del libretto di centrale degli impianti termici civili.

 

Tale differimento è operato mediante una modifica del termine previsto dall’art. 11, comma 7, del D.L. 91/2014, che ha differito il termine precedente (fissato al 31 dicembre 2012), consentendo di ottemperare agli adempimenti entro 6 mesi dall’entrata in vigore del medesimo decreto-legge, quindi entro il 25 dicembre 2014. Il differimento operato dal D.L. 91/2014 si è reso necessario perché tra gli adempimenti integrativi da presentare, ai sensi del citato comma 2, dell’art. 284 del Codice dell’ambiente, figura un atto in cui si dichiara che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285, caratteristiche che però erano scomparse, in seguito all’entrata in vigore del comma 52 dell’art. 34 del D.L. 179/2012 e che sono state reintrodotte con il comma 9 dell’art. 11 del citato D.L. 91.


 

Articolo 13
(Federazioni sportive nazionali)

 


1. È differita al 1° gennaio 2016 l'applicazione alle Federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) delle norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. All'attuazione della disposizione di cui al precedente periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti autorizzati a legislazione vigente.


 

 

L’articolo 13 ha differito ulteriormente (dal 1° gennaio 2015) al 1° gennaio 2016 l'applicazione alle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI delle norme in materia contenimento della spesa a carico delle amministrazioni pubbliche.

 

Fino al precedente differimento si faceva esplicito riferimento alle misure di contenimento della spesa recate dall’art. 6 del D.L. 78/2010 (122/2010), la cui applicazione è stata differita, per la prima volta, fino al 1° gennaio 2012, dall’art. 2, co. 2-quaterdecies, del D.L. 225/2010 (L. 10/2011)[111]. Successivi differimenti (riferibili anche alle discipline sportive associate) sono stati disposti, al 1° gennaio 2013, dall’art. 14, co. 2-bis, del D.L. 216/2011 (L. 14/2012)[112], al 1° gennaio 2014, dall’art. 1, co. 409, della L. 228/2012 (L. di stabilità 2013)[113], e al 1° gennaio 2015, dall’art. 1, co. 13, del D.L. 150/2013 (L. 15/2014)[114].

 

La disposizione in esame, invece, fa generico riferimento alle “norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell’elenco dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni”.

In altri termini, non sono specificate le norme di cui si è inteso differire l’applicazione. Al contempo, non è stata precisata la platea dei destinatari, che rileva in considerazione del fatto che la natura giuridica delle federazioni sportive non è omogenea.

 

In materia, si ricorda, infatti, che, in base al d.lgs. 242/1999, come modificato dal d.lgs. 15/2004, il CONI riconosce a fini sportivi, fra gli altri, le federazioni sportive nazionali (attualmente, 45) che, in base all’art. 15, hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Fanno eccezione – pur qualificandosi come federazioni sportive nazionali – l'Aeroclub d'Italia, l'Automobile club d'Italia e l'Unione italiana tiro a segno, le quali, in virtù dell’art. 18, co. 6, dello stesso d.lgs., mantengono la personalità giuridica di diritto pubblico.

Delle 3 federazioni sportive nazionali con personalità giuridica di diritto pubblico solo l'Unione italiana tiro a segno è presente nell’ultimo elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche, mentre, delle 42 federazioni sportive nazionali con personalità giuridica di diritto privato ne sono presenti 36[115] (si v. l’elenco pubblicato dall’ISTAT, da ultimo, nella G.U. n. 210 del 10 settembre 2014).

 

Con particolare riferimento alle disposizioni recate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, alle federazioni sportive inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione si applicherebbero le disposizioni dei commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14, che prevedono misure di contenimento delle spese per studi ed incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni, formazione, autovetture e buoni taxi.

Inoltre, si applicherebbero le misure previste dai commi 1 e 3 del medesimo art. 6, che rendono onorifica la partecipazione agli organi collegiali e riducono del 10% i compensi dei componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione.

 

Il medesimo comma 13, infine, dispone che agli oneri derivanti dalla medesima disposizione si provvede nell’ambito degli stanziamenti già autorizzati a legislazione vigente.


 

Articolo 14, comma 1
(Contratti di affidamento di servizi)

 


1. Nelle more del riordino delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e al fine di assicurare la continuità delle attività dei centri dell'impiego connesse con la realizzazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013, in scadenza il 31 dicembre 2015, i contratti di affidamenti di servizi per l'impiego e le politiche attive, in scadenza a partire dal 1° gennaio 2015, stipulati dai centri per l'impiego, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2015. Gli oneri relativi a detti contratti, per la parte riguardante le spese ammissibili ai fondi strutturali, sono posti a carico dei programmi operativi FSE 2007-2013 delle Regioni interessate.


 

 

L’articolo 14, comma 1, dispone che, nelle more del riordino delle funzioni delle province e per assicurare la continuità delle attività relative alla realizzazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013, i centri per l’impiego possono prorogare, fino al 31 dicembre 2015, i contratti di affidamento di servizi per l’impiego e le politiche attive in scadenza a partire dal 1° gennaio 2015 attraverso (per la parte riguardante le spese ammissibili ai fondi strutturali) le risorse dei programmi operativi FSE 2007-2013 delle Regioni interessate.

La norma in esame ha lo scopo di garantire la proroga di tutti i contratti di servizi esternalizzati attualmente in essere a fronte di scadenze differenziate nel corso dell'anno 2015. Come evidenziato nella Relazione illustrativa, infatti, la mancata proroga dei suddetti contratti metterebbe a rischio il lavoro di 1.500 addetti in diverse regioni, compromettendo il funzionamento dei centri per l'impiego di Emilia-Romagna, Toscana, Liguria, Piemonte e Umbria.

Il costo stimato per la proroga di tutti i contratti è di 35 milioni di euro, che vanno ad aggiungersi ai 60 milioni di euro stanziati dalla L. 190/2014 (Stabilità 2015) per i lavoratori a contratto delle province che, nelle more del riordino delle funzioni disposto dalla L. 56/2014, continuano ad esercitare compiti in materia di servizi per l’impiego e politiche attive del lavoro.

 

Si ricorda, infatti, che l’articolo 1, comma 429, della L. 190/2014 prevede che, allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l’impiego e l’attuazione della "Garanzia per i giovani", le città metropolitane e le province che, a seguito o in attesa del riordino delle funzioni, continuino ad esercitare le funzioni ed i compiti in materia di servizi per l’impiego e politiche attive del lavoro, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, possano finanziare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi nell’ambito dei fondi strutturali. Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento di tali rapporti di lavoro, in attesa della successiva imputazione ai programmi operativi regionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, nei limiti di 60 milioni di euro (a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l’accesso al fondo sociale europeo, di cui all’articolo 25 della legge n. 845/1978), a concedere anticipazioni delle quote europee e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle regioni cofinanziati dall’Unione europea con i fondi strutturali; per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa.

 

Il Fondo Sociale Europeo (FSE) è utilizzato per il raggiungimento di due obiettivi fissati a livello comunitario.

Il primo obiettivo riguarda la convergenza, per la promozione dell’occupazione e la creazione di nuovi posti di lavoro nelle regioni in ritardo di sviluppo ed interessa tutte le regioni dell’Unione Europea con un prodotto interno lordo (PIL) pro capite inferiore al 75% della media comunitaria. In Italia rientrano in questo obiettivo le Regioni Basilicata (a titolo transitorio), Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;

Il secondo obiettivo riguarda la competitività regionale e occupazione, per favorire la dinamicità del tessuto economico ed interessa tutte le regioni dell’Unione Europea che non rientrano nell'obiettivo di convergenza.

In Italia rientrano in questo obiettivo le Regioni Emilia-Romagna, Toscana, Piemonte, Liguria, Umbria, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Valle d’Aosta, Veneto e Sardegna e le Province autonome di Bolzano e Trento

In Italia il FSE finanzia 16 Programmi operativi delle Regioni e Province autonome dell’obiettivo 2 - Competitività Regionale e Occupazione. Tali Programmi offrono un ampio ventaglio di opportunità, attraverso interventi per la qualificazione del capitale umano e per un più facile inserimento nel mercato del lavoro (es: corsi di formazione, orientamento al lavoro, interventi per il rafforzamento dei servizi al lavoro, interventi per favorire l’occupazione femminile, interventi per i soggetti svantaggiati, interventi per l’invecchiamento attivo).


 

Articolo 14, comma 1-bis
(Termini per la riduzione della spesa corrente
delle province e città metropolitane)

 

1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 418, le parole: “15 febbraio 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2015”;

b) al comma 419, le parole: “30 aprile” sono sostituite dalle seguenti: “31 maggio”.

 

 

Il comma 1-bis dell’articolo 14 interviene sulle disposizioni introdotte dalla legge di stabilità per il 2015 (art. 1, commi 418-419) che definiscono il concorso delle province e delle città metropolitane al contenimento della spesa pubblica, richiedendo a tali enti una riduzione della spesa corrente pari a 1.000 milioni di euro per l’anno 2015, a 2.000 milioni per l’anno 2016 e a 3.000 milioni a decorrere dall’anno 2017. A tal fine è richiesto che ciascuna provincia e città metropolitana versi un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

 

In relazione a tale disciplina, il comma in esame:

§  amplia dal 15 febbraio al 31 marzo 2015 il termine (recato dal comma 418) entro il quale deve essere emanato il decreto del Ministero dell'interno (con il supporto tecnico della Società per gli studi di settore - SOSE S.p.A., sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) che stabilisce l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire;

§  sposta dal 30 aprile al 31 maggio il termine (recato dal comma 419) entro il quale l’Agenzia delle entrate provvede al recupero delle somme nei confronti delle province e delle città metropolitane interessate in caso di mancato versamento all’entrata del bilancio dello Stato (a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, all'atto del riversamento del relativo gettito alle province e alle città metropolitane medesime ovvero, in caso di incapienza, a valere sui versamenti dell’imposta provinciale di trascrizione, in tal caso secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno).

 

Si segnala che su tale disciplina – e precisamente sul comma 418 della legge di stabilità - è inoltre intervenuto il comma 5-ter dell’articolo 4 del presente provvedimento (alla cui scheda di lettura si rinvia), il quale ha precisato, in merito alla distribuzione delle riduzioni di spesa corrente tra gli enti del comparto province e città metropolitane, che il 90 per cento delle riduzioni richieste sono a carico degli enti appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e il restante 10 per cento a carico degli enti della Regione Siciliana e della regione Sardegna.



[1]     Come riportato nella Relazione illustrativa, si ritiene che per le assunzioni riferite ai suddetti budget (oggetto di successive proroghe negli anni passati) questa possa essere l'ultima proroga.

[2]     Gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

[3]     Tali limitazioni non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate (di cui alla L. 331/2000, al D.Lgs. 215/2001 e alla L. 226/2004), fatto salvo quanto previsto all’articolo 25 della medesima L. 226/2004 in materia di reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa.

[4]     A tal fine, l’apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è stato finanziato per un importo pari a 25 milioni di euro per l’anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, importo ridotto per il 2013 di 29.821.278 euro dall’articolo 15, comma 3, lett. b), del D.L. 102/2013, di 13 milioni di euro dall’articolo 3, comma 8, lett. b), del D.L. 151/2013, di 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 dall’art. 30, c. 2.4, del D.Lgs. 165/2001 (comma inserito dall’art. 4, c. 1, del D.L. 90/2014), di 25 milioni di euro dall’art. 1, c. 5, lett. d), del D.L. 185/2014 e di 25 milioni di euro dall’art. 1, c. 699, lett. d), della L. 190/2014.

[5]     Con riferimento al personale degli enti di ricerca, si ricorda che il reclutamento dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca è regolato sulla base delle norme concernenti il pubblico impiego. Nel rispetto delle norme generali e dei singoli decreti di organizzazione degli enti, ciascun ente definisce la programmazione pluriennale del fabbisogno del personale e le singole procedure di reclutamento sulla base dei propri regolamenti interni, generalmente nell’ambito di un piano triennale di attività, formulato e rivisto annualmente sulla base del programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 204/1998.

[6]     Tale comma ha disposto che il reclutamento è adottato da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della L. 449/1997. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è inoltre subordinato all'emanazione di appositi D.P.C.M. (adottati nel corso degli anni. Per l’autorizzazione a bandire procedure di reclutamento, si veda anche l'art. 4, commi 3 e da 3-quinquies a 3-septies, D.L. 101/2013.

[7]     L’art. 7, c. 4-bis, del D.L. 194/2009 ha previsto che l’art. 66, c. 13, non si applica a 3 istituti universitari ad ordinamento speciale, ossia all’Istituto universitario di studi superiori di Pavia, all’Istituto italiano di scienze umane di Firenze e alla Scuola IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Alti Studi di Lucca. A sua volta, l’art. 10 della L. 183/2010 stabilisce che agli istituti universitari ad ordinamento speciale non si applicano le disposizioni che prevedono che la somma disponibile per le assunzioni nelle università statali – pari, per ciascun anno, al 50 per cento della spesa relativa al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell’anno precedente - è destinata, per una quota non inferiore al 60 per cento, all’assunzione di ricercatori a tempo indeterminato e di contrattisti. Ai sensi di tale disposizione rimane, invece, fermo anche per gli istituti universitari ad ordinamento speciale il menzionato limite del 50 per cento.

[8]     Gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

[9]     La normativa previgente faceva infatti riferimento al “personale cessato”, senza alcuna specificazione, con la conseguenza che doveva intendersi tutto il personale in servizio (di ruolo e non di ruolo). Facendo riferimento al solo personale di ruolo (ossia al solo personale della pianta organica ed escludendo quindi il personale non di ruolo, come personale comandato, personale con contratto a tempo determinato o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa), la base di calcolo potrebbe restringersi, con conseguente limitazione delle facoltà di assunzioni.

[10]    Per l’autorizzazione ad assumere e a trattenere in servizio unità di personale a tempo indeterminato per le esigenze di varie amministrazioni, ai sensi anche dell’art. 3, c. 1, del D.L. 90/2014, si veda il DPCM 29 luglio 2014.

[11]    Per quanto riguarda l'articolo 66, comma 9-bis del D.L. 112/2008 si rimanda alla scheda relativa all’articolo 1, comma 1, lettera b).

[12]    A tale previsione si è data attuazione con il DPCM 23 settembre 2013 con il quale sono state tra l’altro autorizzate assunzioni da parte dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

[13]    Si ricorda che per il Corpo nazionale dei vigile del fuoco, un incremento di 1.000 unità della dotazione organica è stata previsto dall'articolo 8 del D.L. n. 101/2013.

[14]    Per l’autorizzazione a bandire procedure di reclutamento in favore del comparto sicurezza - difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si veda il DPCM 8 settembre 2014.

[15]    Il personale non contrattualizzato è costituito, tra le altre, dalle seguenti categorie:

-     magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato;

-     personale militare e Forze di polizia di Stato;

-     personale della carriera diplomatica;

-     personale della carriera prefettizia;

-     personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

-     personale della carriera dirigenziale penitenziaria;

-     professori e ricercatori universitari.

[16]    Le spese del personale così ricollocato non si calcolano ai fini del rispetto del tetti di spesa di personale (di cui all’articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, in base al quale dal 2014 regioni ed enti locali devono, nella programmazione triennale dei fabbisogni di personale, contenere le spese di personale ”con riferimento al valore medio del triennio precedente”).

[17]    D.L. 30 settembre 2003, n. 269,  Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326.

[18]    L'articolo 19, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, stabilisce che gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico dei dirigenti e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma.

[19]    D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[20]    D.L. 06 luglio 2012, n. 95, Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

[21]    D.P.C.M. 22 gennaio 2013, Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

[22]    D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.

[23]    D.P.C.M. 30 novembre 2010,  Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, in favore di varie Amministrazioni.

[24]    L’art. 2, co. 11, del D.L. 95/2012, ha disposto che, fermo restando il divieto di effettuare nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree. Tale possibilità è subordinata ad un congelamento di posti corrispondente al valore finanziario delle unità in sovrannumero che saranno assorbite. La copertura dei posti è condizionata all’autorizzazione ad assumere (e alla verifica) da parte del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. Per le unità di personale in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni avviano le procedure previste all'art. 33 del d.lgs. 165/2011, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso art. 33, una serie di procedure e misure in ordine di priorità.

[25]    In tal senso aveva già disposto, in precedenza, l’art. 24, co. 2, della L. 183/2011 (legge di stabilità 2012), attraverso una modifica apportata all’art. 2, co. 3, del D.L. 34/2011 (L. 75/2011).

[26]    Il riferimento è alla disciplina in materia di turn over di cui all’art. 3, co. 102, della L. 244/2007, in base al quale le assunzioni sono disposte nel limite del 20% della spesa relativa al personale cessato nell’anno precedente, fermo restando che, in ogni caso, il numero delle unità da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20% delle unità cessate nella stessa annualità precedente.

[27]    Si ricorda che il Fondo ISPE, istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. 282/2004 al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

[28]    Si osserva che la prima parte dell’articolo proroga per il 2015 l’incremento sperimentale operativo per il periodo 2009-2013 (di cui al richiamato articolo 1, comma 6, del D.L. 78/2009) che aveva elevato il suddetto trattamento dal 60% all’80%, mentre il secondo periodo, ai medesimi fini, con disposizione sostanzialmente identica all’articolo 1, comma 186, della L. 147/2013, provvede ad incrementare il suddetto trattamento soltanto del 10%.

[29]    In particolare, in attuazione della comunicazione, la comunicazione (2010)472 della Commissione europea prevede i seguenti obiettivi: 1) Banda larga veloce entro il 2020: copertura con banda larga pari o superiore a 30 Mbps per il 100% dei cittadini UE. (Valore di riferimento: nel gennaio 2010 il 23% degli abbonamenti a servizi di banda larga prevedeva una velocità di almeno 10 Mbps); 2) Banda larga ultraveloce entro il 2020: il 50% degli utenti domestici europei dovrebbe avere abbonamenti per servizi con velocità superiore a 100 Mbps. (Nessun valore di riferimento).

[30]    Decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche.

[31]    D.L. 30 dicembre 2004 n. 314, Proroga di termini, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 1 marzo 2005, n. 26.

[32]    Si ricorda che lo scioglimento dei consigli per mancata approvazione del bilancio di previsione è previsto dall’articolo 141, comma 1, lettera c), del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000. In tale specifica ipotesi, l’articolo 141 prevede che i consigli comunali e provinciali, in via generale, vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno.

[33]    Si ricorda che il testo tutt’ora vigente del comma 2 dell’articolo 141 del TUEL prevede, infatti, che trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, sia l'organo regionale di controllo a nominare un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio un termine, non superiore a 20 giorni, per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

[34]    Si segnala che per l’anno 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali – ordinariamente fissato al 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, del TUEL - è stato differito dapprima al 31 marzo 2015 dal D.M. Interno 24 dicembre 2014 e poi al 31 maggio 2015 con il D.M. Interno 16 marzo 2015.

[35]    L. 11 giugno 2004, n. 146, Istituzione della provincia di Monza e della Brianza; L. 11 giugno 2004, n. 147, Istituzione della provincia di Fermo; L. 11 giugno 2004, n. 148, Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani.

[36]    L’art. 6-bis del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17), Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, ha anticipato di due mesi (al 30 aprile 2007) il termine originario di 36 mesi previsto dalle leggi istitutive delle nuove province.

[37]    D.L. 3 giugno 2008, n. 97, Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini, convertito con modificazione dalla L. 2 agosto 2008, n. 129.

[38]    D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

[39]    Si vedano i tre distinti decreti del Ministro dell’interno del 7 dicembre 2004.

[40]    Le contabilità speciali sono conti particolari accesi, a favore di Amministrazioni, enti o funzionari, presso le Sezioni di tesoreria provinciale, alimentati dalle somme versate a favore degli intestatari e da questi utilizzati per i propri pagamenti, mediante l’emissione di appositi titoli di spesa (ordini di pagamento).

La normativa di carattere generale sulle contabilità speciali è contenuta agli articoli 585-591 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), con alcune deroghe in materia previste dall’articolo 10 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili).

Le contabilità speciali (come i conti correnti) costituiscono operazioni estranee al bilancio, effettuate mediante le Sezioni di tesoreria provinciale (mediante la tesoreria centrale nel caso dei conti correnti).

Si osserva che la legge di contabilità pubblica n. 196/2009 prevede – quale criterio direttivo della delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, contenuta nell’articolo 40, comma 2, lettera p) - delega che avrebbe dovuto essere esercitata entro il 1 gennaio 2014- la progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione della gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché delle gestioni fuori bilancio (istituite dalla legge n. 1041/1971), nonché delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, e dei casi di urgenza e necessità.

Inoltre, l’articolo 15 della legge n. 243/2012, recante le norme attuative del principio dell’equilibrio dei bilanci pubblici (cd. pareggio di bilancio), introdotto in Costituzione dalla Legge Cost. n. 1/2012, nel disciplinare il contenuto della nuova legge di bilancio (che si applica a decorrere dal 1 gennaio 2016) dispone che con legge dello Stato dovrà essere disciplinato il progressivo superamento delle gestioni contabili operanti su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria e la riconduzione delle relative risorse finanziarie al bilancio dello Stato.

[41]    D.L. n. 300/2006, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (L. n. 17/2007).

[42]    Quanto disposto dal comma 4 costituisce attuazione della risoluzione n. 112 approvata dalle Commissioni I e V della Camera dei deputati il 31 gennaio 2007 - Risoluzione 7-00112 (Violante ed altri) presentata il 31/01/2007 e conclusa il 06/02/2007, che impegnava il Governo ad adottare le iniziative necessarie per consentire la conservazione a bilancio delle risorse stanziate dalle leggi istitutive delle nuove province per garantirne la costituzione.

[43]    Regolamento recante disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

[44]    D.L. 16 marzo 2014, n.16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.

[45]    Per effetto del differimento non trova ovviamente applicazione la procedura sanzionatoria prevista dall’articolo 141, comma 2, del TUEL, la quale nelle ipotesi previste dal medesimo articolo, che possono condurre allo scioglimento del consiglio dell’ente, contempla anche la fattispecie della mancata approvazione del bilancio nei termini di legge.

[46]    Recante misure urgenti per la competitività e giustizia sociale, convertito dalla legge n. 89/2014.

[47]    Come precisato dalla Corte dei conti nella delibera n. 23/2013 della Sezione delle Autonomie, che si è poi ulteriormente espressa sul tema della gestione provvisoria di bilancio con deliberazione n. 18/2014 .Rispettivamente:

      http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2013/delibera_23_2013.pdf;

      http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2014/delibera_18_2014_e_relazione.pdf.

[48]    Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

[49]    Si ricorda che l’art. 11, comma 1, della legge n. 42/2009 prevede la soppressione dei trasferimenti statali e regionali - e la loro sostituzione con risorse fiscali - diretti al finanziamento delle spese riconducibili alle funzioni fondamentali degli enti locali, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, e al finanziamento delle spese relative ad ogni altra funzione, ad eccezione di quelli:

§  aventi la natura di “contributi speciali”, ossia diretti a finanziare, congiuntamente ai finanziamenti dell’Unione europea e ai cofinanziamenti nazionali, gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui all’art. 119, comma 5, della Costituzione;

§  destinati ai fondi perequativi e ai contributi erariali e regionali sulle rate di ammortamento dei mutui.

I provvedimenti attuativi della legge delega (D.Lgs. n. 23/2011 e n. 68/2011) hanno, pertanto, determinato la soppressione dei tradizionali trasferimenti erariali aventi carattere di generalità e permanenza spettanti ai comuni, alle province, e alle Città metropolitane e la loro sostituzione con risorse fiscali autonome (tributi propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali e addizionali a tributi erariali e regionali) e con risorse di carattere perequativo, iscritte nell’apposito Fondo sperimentale di riequilibrio (destinato ad essere sostituito dal Fondo perequativo vero e proprio nell’arco di tre anni).

Per i comuni, si ricorda, tale meccanismo, disciplinato dal D.Lgs. n. 23/2011, è stato sostituito a seguito della messa a regime dell'imposta municipale propria (IMU), ai sensi dell’articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012, che ha ridefinito i rapporti finanziari tra Stato e comuni, con l’attribuzione ai comuni dell'intero gettito IMU, e della istituzione, in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio, del Fondo di solidarietà comunale, alimentato con quota parte dell’IMU, e da ripartirsi sulla base di criteri espressamente indicati.

[50]    Il citato D.P.C.M. ha altresì quantificato i trasferimenti statali non fiscalizzati per le province nell’importo di 13,4 milioni per il 2012, secondo le risultanze contenute nel documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 22 febbraio 2012.

[51]    Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.

[52]    Si ricorda, al riguardo, che tutte le regioni e province autonome hanno competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti di autonomia e dalle norme di attuazione: per le regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta e per le Province autonome di Trento e di Bolzano sono poi intervenute specifiche norme di attuazione dello statuto speciale che hanno disciplinato la materia della finanza locale nel senso che è la regione [o la provincia autonoma] a provvedere alla finanza degli enti locali del proprio territorio con risorse del proprio bilancio. Ciò non è avvenuto nel caso regione Sardegna e della Regione siciliana, dove la finanza degli enti locali è, dunque, ancora a carico dello Stato.

Per quanto concerne, in particolare, le province della regione Siciliana, si ricordano i procedimenti normativi in atto per la loro soppressione, nell'ambito dell’autonomia della regione.

[53]    Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.

[54]    Il decreto disciplina le modalità di erogazione dei trasferimenti erariali a favore degli enti locali, prevedendone l’erogazione in tre rate, entro i mesi di febbraio, maggio ed ottobre.

[55]    Si ricorda che l’istituto giuridico del dissesto finanziario degli enti locali, che qui non si dettaglia, si ha se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte (titolo VIII della parte II del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con il D.Lgs. n. 267/2000).

[56]    Società per gli studi di settore - SOSE Spa, istituita.

[57]    Il ricorso alla procedura sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.

[58]    I termini di conclusione dei lavori delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale della tornata 2013 (indetta con Decreto Direttoriale 28 gennaio 2013, n. 161) sono stati, da ultimo, prorogati al 30 settembre 2014 dall'art. 14, co. 1, del già citato D.L. 90/2014. Successivamente, in virtù di quanto dispone l’art. 8, co. 6, del DPR 222/2011 – ai sensi del quale, nel caso in cui le commissioni non concludano i lavori nei termini prescritti, è assegnato un termine non superiore ai sessanta giorni per la conclusione degli stessi – e delle richieste di proroga avanzate da diverse commissioni, il MIUR ha ulteriormente prorogato il termine di conclusione dei lavori delle commissioni per i seguenti settori concorsuali: 02/A2; 03/D1; 05/B1; 11/C1; 13/B2; 11/A3; 12/D2; 12/C2; 10/C1; 09/E3; 12/B2; 07/F1; 08/A3; 05/E2; 08/D1; 08/B2; 06/E2; 08/E2; 08/F1; 10/D3; 05/H1; 06/I1; 06/D3; 13/D4; 05/E1; 08/B3; 11/A2; 13/B1; 10/L1; 10/M1; 12/H3; 01/B1; 06/A1; 11/E1; 06/F4; 11/E3; 11/A5; 13/B3; 13/B5; 06/F2; 11/E2; 14/A2; 11/C5; 13/A1; 14/B2; 06/L1; 13/D3; 10/H1.

[59]    I risultati della tornata 2013 per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale sono disponibili all’indirizzo: http://abilitazione.miur.it/public/pubblicarisultati_2013.php

[60]    Ai sensi dell’art. 14, co. 2-quinquies, D.L. 216/2011 (L. 14/2012), le risorse destinate al piano per il 2012 e 2013 sono ripartite tra tutte le università statali e le istituzioni ad ordinamento speciale.

[61]    Conseguentemente, l’art. 29, co. 11, lett. d), ha abrogato l’art. 51, co. 6, della L. 449/1997.

[62]    La normativa previgente non prevedeva un limite minimo.

[63]    Ai fini del calcolo complessivo non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute.

[64]    Ex art. 9, co. 2-quinquies, del D.L. 133/2014 (L. 164/2014) che le ha destinate all’incremento dell’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 1, co. 131, della L. 311/2004 per la realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni AFAM. Le risorse per i premi sono allocate sul cap. 1780 dello stato di previsione del MIUR.

[65]    Nelle graduatorie suddette sono stati inseriti i docenti precari con un servizio di 360 giorni nelle istituzioni AFAM, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali. In particolare, l’art. 19 del DM 16 giugno 2005, con il quale è stata indetta la procedura di valutazione per la formazione delle graduatorie in questione, ha disposto che le stesse sarebbero state utilizzate per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, ai fini della copertura dei posti in organico disponibili, in subordine alla graduatoria nazionale ad esaurimento approvata con decreto direttoriale 16 ottobre 2001, e successive modifiche.

[66]    Per ulteriori approfondimenti, si veda il Dossier del Servizio Studi n. 69 del 17 settembre 2013, predisposto in occasione dell’esame del D.L. 104/2013.

[67]    Tali poteri sono stati individuati dal DPCM 22 gennaio 2014.

[68]    Pubblicata nella GU n. 222 del 24 settembre 2014.

[69]    Per ulteriori approfondimenti al riguardo, si veda il Dossier del Servizio Studi n. 165 del 21 maggio 2014, predisposto in occasione dell’esame del D.L. 58/2014.

[70]    Per ulteriori approfondimenti al riguardo, si veda il Dossier del Servizio Studi n. 69 del 17 settembre 2013, predisposto in occasione dell’esame del D.L. 104/2013.

[71]    Concernente i "requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica".

[72]    D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.

[73]    Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261 (Revisione del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti).

[74]    D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178, Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

[75]    Il 27 gennaio 2013, l'Assemblea straordinaria dei vertici locali, provinciali e regionali ha eletto Presidente nazionale della CRI Francesco Rocca, già  Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana dal 12 novembre 2008.

[76]    Linee guida del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge di stabilità 2015 (legge 190/2014).

[77]    Sul punto, vedi anche la relazione della Corte dei Conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Associazione Croce Rossa italiana (C.R.I.) per l’esercizio 2012. Il contenzioso dell’Ente riguarda, prevalentemente, procedimenti avviati innanzi al giudice del lavoro sulle rivendicazioni da parte del personale civile precario del compenso incentivante la produttività e sulle stabilizzazioni e sulle rivendicazioni del personale di ruolo del rimborso in ordine alla trattenuta effettuata sul compenso incentivante negli anni 2006-2010. A tali controversie vanno poi aggiunti anche diversi ricorsi per il riconoscimento di mansioni superiori da parte del personale civile di ruolo derivanti dalle carenze di figure dirigenziali e apicali all'interno dell'Amministrazione. Nel corso del 2012 le soccombenze dell'Ente sia nei giudizi inerenti alla rivendicazione del compenso incentivante che in quelli per la stabilizzazione sono state senz'altro prevalenti rispetto alle pronunce favorevoli.

[78]    D.L. 6 luglio 2012, n. 95, Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

[79]    Remunerazione prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale.

[80]    D.L. 18/10/2012, n. 179,  Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

[81]    L. 02/04/1968, n. 475, Norme concernenti il servizio farmaceutico.

[82]    D.L. 24/01/2012, n. 1, Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2012, n. 27 .

[83]    Per un approfondimento sui contenuti dell’art. 5 del D.L. n. 133/2014 si rinvia alla scheda di lettura predisposta dal Servizio studi del Senato sul relativo ddl di conversione, disponibile al link http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/807569/index.html?part=dossier_dossier1-sezione_sezione116-h2_h219.

[84]    Relativamente al SISTRI, si rinvia alla scheda di approfondimento disponibile al link www.camera.it/leg17/561?appro=app_sistri.

[85]    Pubblicato nella G. U. 25 novembre 2006, n. 275.

[86]    Pubblicato nella G. U. 4 gennaio 2011, n. 2.

[87]    Pubblicato nella G. U. 4 gennaio 2012, n. 3.

[88]    L’Agenzia è stata istituita dall’art. 2 della L. 285/2000.

[89]    Al riguardo, si veda il dossier n. 587/0 del 31 gennaio 2012.

[90]  In base all’art. 1, comma 3, della legge 196 del 2009 per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); la ricognizione delle amministrazioni pubbliche è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sono state individuate negli elenchi di cui al Comunicato 24 luglio 2010, al Comunicato 30 settembre 2011, al Comunicato 28 settembre 2012, al Comunicato 30 settembre 2013 e al Comunicato 10 settembre 2014.

[91]    La ricognizione delle amministrazioni pubbliche prevista per legge è operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre. Da ultimo, l’elenco delle P.A. inserite nel conto economico consolidato è stato individuato dall’ISTAT con il Comunicato del 10 settembre 2014.

[92]    Il D.Lgs. n. 88 del 2011, emanato in attuazione dell’articolo 16 della legge delega n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, disciplina, conformemente al quinto comma dell’articolo 119 della Costituzione, la destinazione delle risorse aggiuntive e l’effettuazione di interventi speciali, finalizzati alla promozione dello sviluppo economico e alla coesione sociale e territoriale, nonché alla rimozione degli squilibri economici e sociali, individuandone altresì gli strumenti procedurali idonei a creare le condizioni per rendere più efficace la politica di coesione.

[93]    Al riguardo si ricorda che l’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 174/2012, condiziona l’erogazione dei trasferimenti alle regioni all’adozione da parte delle stesse di un insieme di misure di riduzione dei costi della politica, alcune già previste dalla normativa vigente. Si tratta, comunque, dei trasferimenti diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale.

[94]    L’articolo 23 della legge n. 196/2009 prevede che, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione, i Ministri devono indicare, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei programmi, gli obiettivi di ciascun Dicastero e quantificare le risorse necessarie per il loro raggiungimento, tenendo conto delle istruzioni fornite annualmente, con apposita circolare, dal Ministero dell’economia. Per quanto concerne la quantificazione delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi dei rispettivi dicasteri, l’articolo 23, al comma 1 e 3, prevede inoltre che i Ministri competenti possono proporre la rimodulazione delle risorse tra programmi appartenenti alla stessa missione di spesa. Per motivate esigenze, con il disegno di legge di bilancio possono inoltre essere effettuate rimodulazioni delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, compensative all’interno di un programma o tra programmi di una medesima missione di spesa. Resta preclusa la possibilità di utilizzare stanziamenti di spesa in conto capitale per il finanziamento di spese correnti.

In allegato a ciascuno stato di previsione della spesa devono essere indicate le autorizzazioni legislative di cui si propone la modifica e il corrispondente importo.

[95]    In particolare, il D.L. n. 78/2010 ha disposto, a decorrere dall’anno 2011, la riduzione lineare del 10% delle spese rimodulabili delle missioni di ciascun Ministero.

[96]    Si ricorda che le spese del bilancio statale, secondo la definizione contenuta nell’articolo 21, comma 5, della citata legge di contabilità, si ripartiscono in rimodulabili e non rimodulabili. Le spese rimodulabili sono individuate, dal comma 7 dell’articolo 21, nelle spese derivanti da fattori legislativi (intendendo come tali quelle autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio) e nelle spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente, ma quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

Le spese non rimodulabili sono invece quelle “per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione”. Esse corrispondono alle spese definite come “oneri inderogabili”, vale a dire le spese vincolate a meccanismi o parametri (determinati da leggi o da altri atti normativi) che ne regolano autonomamente l’evoluzione. Gli oneri inderogabili sono costituiti esclusivamente dalle spese obbligatorie, ossia quelle relative a particolari finalità espressamente elencate: pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, interessi passivi, obblighi comunitari ed internazionali, ammortamento di mutui, nonché le spese vincolate a particolari meccanismi o parametri, determinati da leggi ne regolano l’evoluzione (v. art. 10, comma 15, del D.L. n. 98/2011).

[97]    Il corrisponde centro di responsabilità nell’ambito MEF è il Dipartimento per le politiche fiscali.

[98]    Si ricorda che il citato comma 3-ter ha proceduto ad una ridefinizione del ruolo e delle attività svolte da Consip S.p.A.: a tale società sono state lasciate le sole competenze in materia di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti e le attività di centrale di committenza e di e-procurement per le amministrazioni pubbliche, mentre le restanti attribuzioni – concernenti la gestione e lo sviluppo del sistema informatico della P.A. – sono state attribuite alla Società SOGEI S.p.a.

Per un commento del comma 3-ter e un suo inquadramento nell’ambito della normativa emanata nella scorsa legislatura si veda la scheda “La razionalizzazione e centralizzazione degli acquisti della P.A.” tratta dal dossier di inizio legislatura e disponibile al link

www.camera.it/leg17/1050?appro=870&La++razionalizzazione+e+centralizzazione+degli+acquisti+della+P.A.

[99]    La CONSIP S.p.A. (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici) - società (istituita ex art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 414/1997) interamente posseduto dal Ministero dell’Economia  – è la struttura di servizio per agli acquisti centralizzati di beni e servizi della P.A.. Essa svolge un ruolo centrale nella disciplina sulla razionalizzazione degli acquisti, in quanto soggetto incaricato della stipula delle convenzioni-quadro cui le amministrazioni pubbliche devono far riferimento per le procedure di acquisto di beni e servizi, nonché centrale di committenza per le medesime PP.AA.

Consip S.p.A., è stata, fino all’entrata in vigore del D.L. n. 87/2012, anche il soggetto gestore delle attività informatiche dell'Amministrazione statale in materia finanziaria e contabile. Il decreto legge n. 87/2012 (articolo 4, commi 7 e 8) ha mantenuto in capo a tale società le sole attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement, disponendo la cessione alla Sogei S.p.a delle attività svolte da Consip in materia informatica a supporto delle amministrazioni pubbliche.

[100]  Si ricorda che nell’ambito degli appalti pubblici, disciplinati del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), si distinguono i contratti «sopra soglia» e «sotto soglia», a seconda che abbiano ad oggetto affidamenti, rispettivamente, di importo superiore, ovvero inferiore a determinati valori (cd. soglie comunitarie).

[101]  Ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 165/2001 per “amministrazioni pubbliche” si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

[102]  Si ricorda che l’articolo 26 della legge n. 488/1999 esclude dall’applicazione della norma i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e i comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti. Tale esclusione è stata implicitamente superata da quanto disposto nell’articolo 1, comma 449 della legge n. 296/2006, il quale assoggetta alla facoltà di ricorrere alle convenzioni quadro Consip, ovvero all’obbligo di seguirne i parametri prezzo qualità tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del D.lgs. 165/2001, dunque, come già detto, anche gli enti territoriali.

[103]  Per tali enti, aziende sanitarie ed ospedaliere, sono le regioni competenti ad attuare le iniziative necessarie per assicurare il rispetto dei parametri prezzo qualità (articolo 2, comma 1, D.L. n. 347/2001).

[104]  Si ricorda che per i comuni, a seguito della soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio comunale disposta ai sensi dell’articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012, la riduzione delle risorse deve intendersi riferita al Fondo di solidarietà comunale.

[105]  Si tratta delle regioni che, pur non avendo rispettato il patto nel 2014, abbiano tuttavia destinato al pagamento dei debiti pregressi risultanti alla data del 31 dicembre 2012, diversi da quelli finanziari e sanitari (debiti delle regioni, di cui all’articolo 2 del D.L. 35/2013).

[106]  Più in particolare, l’articolo 6 della legge n. 798/1984 prevede il finanziamento di quattro tipologie di interventi:

1)   acquisizione e restauro e risanamento conservativo di immobili da destinare alla residenza, nonché ad attività sociali e culturali, produttive, artigianali e commerciali essenziali per il mantenimento delle caratteristiche socio-economiche degli insediamenti urbani lagunari, compresi quelli finalizzati all'apprestamento di sedi sostitutive necessarie in conseguenza di altri interventi di restauro e risanamento;

2)   opere di urbanizzazione primaria nonché per la sistemazione di ponti, canali e fondamenta sui canali di competenza comunale;

3)   assegnazione da parte dei comuni di Venezia e Chioggia di contributi per l'esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo del patrimonio immobiliare privato;

a)   acquisizione di aree da destinare ad insediamenti produttivi e per la urbanizzazione primaria e secondaria delle stesse nell'ambito dell'intero territorio comunale.

[107]  Si ricorda che per i comuni, a seguito della soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio comunale, disposta ai sensi dell’articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012 a seguito della ridefinizione della disciplina dell’IMU, la riduzione delle risorse deve intendersi riferita al Fondo di solidarietà comunale.

[108]  In merito all’applicazione della sanzione in questione, si ricorda che fino all’anno 2011 era fissato un limite massimo alla riduzione delle risorse, pari ad un importo comunque non superiore al 5 per cento (poi abbassato al 3 per cento dal D.L. n. 149/2011) delle entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo.

Il limite del 5 per cento nell’applicazione della sanzione è stato reintrodotto, ma soltanto in via straordinaria per il 2013, dall’articolo 1, comma 447, della legge n. 228/2012, in favore degli enti locali che hanno avviato procedure di privatizzazione di società partecipate nell’anno 2012, con relativa riscossione conseguita entro il 28 febbraio 2013, che tuttavia non hanno raggiunto l’obiettivo finanziario del patto di stabilità 2012 per la mancata riscossione nell’anno 2012.

[109]  Come già ricordato, per i comuni, a seguito della soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio comunale, ai sensi dell’articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012, la riduzione delle risorse deve intendersi riferita al Fondo di solidarietà comunale.

[110]  Tale ricognizione è prevista ai sensi del comma 2, lettera d), dell’articolo 5 della legge n. 225 del 1992.

[111]  Per ulteriori approfondimenti, si veda il Dossier del Servizio Studi n. 436/I del 22 marzo 2011 (XVI legislatura)

[112]  Per ulteriori approfondimenti, si veda il Dossier del Servizio Studi n. 573/I del 23 gennaio 2012 (XVI legislatura).

[113]  Per ulteriori approfondimenti, si veda il Dossier del Servizio Studi n. 708/4 del 31 gennaio 2013 (XVI legislatura).

[114]  Per ulteriori approfondimenti, si veda il Dossier del Servizio Studi n. 115/1 del 4 febbraio 2014.

[115]  Non risultano ricomprese: Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC); Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI); Federazione Italiana Rugby (FIR); Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG); Federazione Italiana Sport Invernali (FISI); Federazione Italiana Tennis (FIT).