Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006» - A.C. 4805 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 4805/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 587
Data: 31/01/2012
Descrittori:
COMUNITA' AREE E ZONE MONTANE   OLIMPIADI
PIEMONTE   SPORT ALPINI E INVERNALI
TORINO - Prov, PIEMONTE   TURISMO
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

SIWEB

 

31 gennaio 2012

 

n. 587/0

Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006»

A.C. 4805

Elementi per l’istruttoria legislativa


 

Numero del progetto di legge

4805

Titolo

Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali 'Torino 2006'

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date:

 

presentazione alla Camera

29 novembre 2011

assegnazione

24 gennaio 2012

Commissione competente

VII (Cultura)

Sede

Legislativa

Pareri previsti

I, V, VIII, X, Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Contenuto

La proposta di legge in esame, composta da ununico articolo, prevede, al comma 1, che le risorse finanziarie residue già consuntivate e quelle assegnate all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici «Torino 2006» ai sensi dell'art. 10, commi 1, ultimo periodo, e 2, della legge 285/2000 - dunque,  risorse stanziate dallo Stato per finalità relative allo svolgimento di un evento di rilievo internazionale -vengano destinate, sino al termine dell’attività del commissario liquidatore - ovvero non oltre il 31 dicembre 2014 - all'esecuzione, anche con finalità di promozione turistica e infrastrutturazione sportiva, di interventi di manutenzione e riqualificazione degli impianti indicati nell'allegato 1[1] della stessa legge 285/2000, tra cui, prioritariamente, quelli siti nei territori montani interessati dai Giochi olimpici invernali «Torino 2006».

La relazione illustrativa quantifica le risorse finanziarie residue in oltre 40 milioni di euro ed evidenzia che tali fondi potrebbero essere utilmente investiti, oltre che per la manutenzione degli impianti stessi, anche per favorire la realizzazione, in accordo con il CONI, del progetto “Coverciano della neve”, ossia la possibilità di utilizzare gli impianti da parte delle diverse squadre nazionali italiane degli sport invernali.

 

Al riguardo, appare utile fornire, preliminarmente, un sintetico quadro di riferimento.

L’Agenzia per i giochi olimpici[2] è uno degli organi istituiti dalla legge 285/2000 per la realizzazione del piano degli interventi dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006». Con la legge 48/2003 ne è stato rafforzato il ruolo essenzialmente operativo quale stazione appaltante nell'ambito degli interventi volti alla realizzazione delle opere per losvolgimento dei Giochi. Per il funzionamento dell’Agenzia l’art. 10, comma 1, ultimo periodo, della citata legge 285/2000 ha assegnato un contributo straordinario nel limite massimo di 5 miliardi di lire per il 2000, 20 miliardi di lire per il 2001 e 10 miliardi di lire per il 2002. Il comma 2 ha altresì assegnato le somme previste alla voce «spese generali» compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui agli allegati 1, 2 e 3 della legge. Tale importo era commisurato al 3% dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture e dell'importo delle indennità di espropriazione.

In base all’art. 3, comma 7, della L. 285/2000, l’Agenzia avrebbe dovuto terminare la propria attività il 31 dicembre 2006. Successivamente, dopo una proroga al 31 dicembre 2007disposta con l’art. 1, comma 1299, della legge 296/2006 (finanziaria 2007)[3], l’art. 3, comma 25, della legge 244/2007 (finanziaria 2008) ha previsto la nomina - a decorrere dal 1° gennaio 2008 - di un commissario liquidatore per lo svolgimento, entro il termine di tre anni, ovvero entro il 1° gennaio 2011, delle attività residue dell’Agenzia per i Giochi olimpici Torino 2006.La stessa disposizione ha precisato che le disponibilità residue alla fine della gestione liquidatoria dovevano essere versate all’entrata del bilancio dello Stato.

In attuazione di tale disposizione, con DPCM 1° febbraio 2008 è stato nominato Commissario liquidatore dell’Agenzia l’Ing. Domenico Arcidiacono.

Il comma 5-octies dell’art. 2 del D.L. 225/2010 (L. 10/2011) ha poi prorogato l'attività del Commissario liquidatore fino alla completa definizione delle attività residue affidate allo stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, al fine di pervenire, come indicato nella relazione illustrativa, alla definizione del contenzioso ancora aperto riguardante i lavori, le forniture e gli espropri connessi ad alcune opere realizzate per lo svolgimento dei giochi olimpici. Con DPCM del 21 aprile 2011 è stata disposta la proroga della nomina del Commissario.

Nel frattempo, Regione Piemonte, provincia e comune di Torino, insieme al Coni, hanno costituito la Fondazione 20 marzo 2006[4]- TOP (Torino Olympic Park), la cui attività è stata finalizzata a favorire lo sviluppo economico regionale ed ultraregionale, con particolare riferimento alle attività turistiche, sportive, culturali e sociali. Nello specifico, la Fondazione ha lo scopo di amministrare il patrimonio mobiliare e immobiliare costituito dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 e dei IX Giochi Paralimpici Invernali e conferiti alla Fondazione medesima, favorendone l’utilizzazione e lo sfruttamento[5].

La relazione illustrativa ricorda che nel 2009 la fondazione ha bandito una gara per la gestione di tali impianti che si è conclusa con l’affidamento di una parte di essi alla società internazionale Live Nation Italia S.r.l., mentre un’altra parte, è stata affidata direttamente ai comuni nei quali sono situati i medesimi impianti ai fini di una loro utilizzazione per le attività invernali.

 

Si ricorda che sull’argomento sono state approvate le mozioni 1-00638 e 1-00698 – accettate dal Governo, la seconda con unariformulazione, nella seduta dell’Assemblea del 28 luglio 2011[6] -, che impegnavano lo stesso Governo ad assumere, in tempi brevi, iniziative normative finalizzate a sbloccare le risorse disponibili presso l’Agenzia, per destinarle ai comuni montani sede dei siti olimpici, con l'obiettivo anche di incentivare la promozione territoriale e turistica.

Precedentemente, era stato presentato anche l’ordine del giorno 9/3210/10 - accettato dal Governo nella seduta del 24 febbraio 2010[7] – con il quale il Governo si impegnava ad assumere iniziative idonee a disporre che parte delle risorse disponibili nel bilancio dell'Agenzia, nella misura di 10 milioni di euro, venisse destinata, in maniera esclusiva, al funzionamento degli impianti olimpici di montagna e per la promozione turistica della Valle di Susa[8].

 

Ai fini dell'attuazione del comma 1, il comma 2 dispone che la Fondazione 20 marzo 2006 individui, sentiti il commissario liquidatore dell'Agenzia e i rappresentanti dei comuni dei territori montani ove sono ubicati gli impianti di cui all'allegato 1 della legge 285/2000, la tipologia e la priorità degli interventi, la cui esecuzione è affidata, quale stazione appaltante, alla società di committenza Regione Piemonte Spa (SCR-Piemonte Spa), istituita dalla L.R. n. 19/2007, previa intesa con lo stesso commissario liquidatore per quanto riguarda le risorse finanziarie da mettere a disposizione per ciascun intervento.

 

Si ricorda che con la L.R. n. 19/2007 è stata costituita la centrale di committenza “Società di committenza Regione Piemonte S.p.A. (SCR-Piemonte S.p.A.)”, conformemente con quanto stabilito dalla direttiva 2004/18/CE in materia di appalti pubblici e dall'art. 1, commi 455, 456, 457, della legge 296/2006 (finanziaria 2007), al fine di razionalizzare la spesa pubblica e di ottimizzare le procedure di scelta degli appaltatori pubblici nelle materie di interesse regionale quali infrastrutture, trasporti e sanità, nonché in ogni altra materia di interesse regionale previo inserimento nella programmazione annuale degli interventi. L’art. 2 ha precisato che l’oggetto sociale della SCR-Piemonte S.p.A. comprende le funzioni e le competenze proprie di una centrale di committenza tra le quali anche l'aggiudicazione di appalti pubblici secondo quanto previsto dal D.lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), la conclusione di accordi quadro destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori. La Regione affida inoltre alla SCR-Piemonte S.p.A. anche la realizzazione, in veste di stazione appaltante, degli interventi individuati nella programmazione annuale.

In relazione alla disciplina delle centrali di committenza si richiamano dapprima i commi da 455 a 458 dell’art. 1 della citata legge 296/2006 che hanno introdotto una serie di disposizioni volte alla razionalizzazione degli acquisti a livello territoriale, attraverso la possibilità, per le regioni, di costituire centrali di acquisto operanti quali centrali di committenza in favore di amministrazioni ed enti regionali, enti locali e altre p.a. aventi sede nel medesimo territorio, ai sensi dell'art. 33 del Codice dei contratti pubblici. Al riguardo, il Codice dei contratti pubblici ha trasposto nell’ordinamento nazionale (art. 3, comma 34, e art. 33) le disposizioni in materia di centrali di committenza previste dalla normativa europea. Il ricorso a centri unici di imputazione di appalti non è un obbligo, ma è rimesso alla facoltà dei singoli Stati darvi attuazione nei loro ordinamenti (considerando n. 16). Ai sensi dell’art. 3, comma 34, del Codice dei contratti pubblici, la centrale di committenza è un'amministrazione aggiudicatrice che: acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori; aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori. L’art. 33  del Codice prevede, quindi, che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi e che tali centrali sono tenute all’osservanza del Codice. Sulla base di una modifica da ultimo apportata dall’art. 23, comma 4, del D.L. 201/2011, nel caso di comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia, essi sono obbligati ad affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.

Relazioni allegate

La proposta di legge è corredata di relazione illustrativa

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge appare necessario perché si modifica, sostanzialmente, quanto disposto dall’art. 3, comma 25, della legge 244/2007, in base al quale le disponibilità residue alla fine della gestione liquidatoria devono essere versate all’entrata del bilancio dello Stato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto del provvedimento appare riconducibile alla materia dell’ordinamento sportivo, che l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione annovera fra le materie di legislazione concorrente.

Con sentenza n. 424/2004, la Corte costituzionale, evidenziando che non si può dubitare che la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive rientri nella materia dell’ordinamento sportivo, ha chiarito che “lo Stato deve limitarsi alla determinazione, in materia, dei principi fondamentali, spettando invece alle regioni la regolamentazione di dettaglio, salvo una diversa allocazione, a livello nazionale, delle funzioni amministrative, per assicurarne l’esercizio unitario, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza con riferimento alla disciplina contenuta nell’art. 118, c. 1, della Costituzione”.

 

Per quanto concerne la materia dei contratti pubblici, merita segnalare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 401/2007, nel fare salvo il riparto di competenze delineato dal Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, ha affermato due principi di carattere generale suscettibili di essere estesi all’intera attività contrattuale della pubblica amministrazione:

- l’esclusione della configurabilità di una materia relativa ai lavori pubblici nazionali e, a maggior ragione, di un ambito materiale afferente al settore dei lavori pubblici di interesse regionale, posto che “i lavori pubblici «non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono» e pertanto possono essere ascritti, di volta in volta, a potestà legislative statali o regionali (sentenza numero 303 del 2003)”;

- l’irrilevanza del profilo soggettivo (ovvero della natura statale o regionale del soggetto che indice la gara o al quale è riferibile un determinato bene o servizio) al fine di definire le competenze statali o regionali, dovendosi piuttosto “fare riferimento, invece, al contenuto delle norme censurate al fine di inquadrarlo negli ambiti materiali indicati dall'art. 117 Cost.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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File: CU0403a.doc



[1]   Gli impianti dell’Allegato 1 sono quelli di: 1) Biathlon; 2) Bob e slittino; 3) Curling; 4) Hockey (gare); 5) Hockey (gare); 6) Hockey (gare); 7) Hockey (gare/allenamento); 8) Hockey (allenamento); 9) Pattinaggio artistico - Short track; 10) Pattinaggio veloce; 11) Salto e combinata; 12) Sci alpino, snow, free style; 13) Sci di fondo; 14) Opere urbanizzazione.

[2]   http://www.agenziatorino2006.it/

[3]    La proroga è stata disposta al fine di consentire la definizione delle procedure espropriative e dei contenziosi pendenti, nonché l'ultimazione dei collaudi tecnico-amministrativi relativi alle opere realizzate sia per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali «Torino 2006», che dei IX Giochi Paralimpici di Torino. La disposizione ha precisato che l'Agenzia avrebbe provveduto agli oneri derivanti dalla proroga nell'ambito delle proprie disponibilità, a valere sui risparmi realizzati nella utilizzazione dei fondi di cui all'articolo 10, commi 1, ultimo periodo, e 2, della L. 285/2000.

[4]http://www.comune.torino.it/giunta/enti/pdf/fondazione20marzo2006torinoolympicpark.pdf

[5]http://www.provincia.torino.gov.it/organi/operazione_trasparenza/partecipate/pdf/fondazioni/fond_20_marzo_2006.pdf

[6]http://leg16.camera.it/412?idSeduta=0509&resoconto=stenografico&tit=00090

[7]http://leg16.camera.it/412?idSeduta=0509&resoconto=stenografico&tit=00090

[8]    La premessa dello stesso ordine del giorno evidenziava che l’ Agenzia disponeva di un avanzo di bilancio pari a 50 milioni di euro, come certificato al Ministro dell'economia e delle finanze dal Commissario e precisava che, in base a tale documentazione, risultava che circa 23 milioni di euro erano da considerarsi vincolati a sanare i contenziosi pendenti, sicché si evidenziava la disponibilità di residui non impegnati per un ammontare pari a 27 milioni di euro.