Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||||||
Titolo: | Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006» - A.C. 4805 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 587 | ||||||
Data: | 31/01/2012 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VII-Cultura, scienza e istruzione |
SIWEB
31 gennaio 2012 |
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n. 587/0 |
Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006»A.C. 4805Elementi per l’istruttoria legislativa |
Numero del progetto di legge |
4805 |
Titolo |
Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali 'Torino 2006' |
Iniziativa |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
1 |
Date: |
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presentazione alla Camera |
29 novembre 2011 |
assegnazione |
24 gennaio 2012 |
Commissione competente |
VII (Cultura) |
Sede |
Legislativa |
Pareri previsti |
I, V, VIII, X, Commissione parlamentare per le questioni regionali |
La proposta di legge in esame, composta da ununico articolo, prevede, al comma 1, che le risorse finanziarie residue già consuntivate e quelle assegnate all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici «Torino 2006» ai sensi dell'art. 10, commi 1, ultimo periodo, e 2, della legge 285/2000 - dunque, risorse stanziate dallo Stato per finalità relative allo svolgimento di un evento di rilievo internazionale -vengano destinate, sino al termine dell’attività del commissario liquidatore - ovvero non oltre il 31 dicembre 2014 - all'esecuzione, anche con finalità di promozione turistica e infrastrutturazione sportiva, di interventi di manutenzione e riqualificazione degli impianti indicati nell'allegato 1[1] della stessa legge 285/2000, tra cui, prioritariamente, quelli siti nei territori montani interessati dai Giochi olimpici invernali «Torino 2006».
La relazione illustrativa quantifica le risorse finanziarie residue in oltre 40 milioni di euro ed evidenzia che tali fondi potrebbero essere utilmente investiti, oltre che per la manutenzione degli impianti stessi, anche per favorire la realizzazione, in accordo con il CONI, del progetto “Coverciano della neve”, ossia la possibilità di utilizzare gli impianti da parte delle diverse squadre nazionali italiane degli sport invernali.
Al riguardo, appare utile fornire, preliminarmente, un sintetico quadro di riferimento.
L’Agenzia per i giochi olimpici[2] è uno degli organi istituiti dalla legge 285/2000 per la realizzazione del piano degli interventi dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006». Con la legge 48/2003 ne è stato rafforzato il ruolo essenzialmente operativo quale stazione appaltante nell'ambito degli interventi volti alla realizzazione delle opere per losvolgimento dei Giochi. Per il funzionamento dell’Agenzia l’art. 10, comma 1, ultimo periodo, della citata legge 285/2000 ha assegnato un contributo straordinario nel limite massimo di 5 miliardi di lire per il 2000, 20 miliardi di lire per il 2001 e 10 miliardi di lire per il 2002. Il comma 2 ha altresì assegnato le somme previste alla voce «spese generali» compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui agli allegati 1, 2 e 3 della legge. Tale importo era commisurato al 3% dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture e dell'importo delle indennità di espropriazione.
In base all’art. 3, comma 7, della L. 285/2000, l’Agenzia avrebbe dovuto terminare la propria attività il 31 dicembre 2006. Successivamente, dopo una proroga al 31 dicembre 2007disposta con l’art. 1, comma 1299, della legge 296/2006 (finanziaria 2007)[3], l’art. 3, comma 25, della legge 244/2007 (finanziaria 2008) ha previsto la nomina - a decorrere dal 1° gennaio 2008 - di un commissario liquidatore per lo svolgimento, entro il termine di tre anni, ovvero entro il 1° gennaio 2011, delle attività residue dell’Agenzia per i Giochi olimpici Torino 2006.La stessa disposizione ha precisato che le disponibilità residue alla fine della gestione liquidatoria dovevano essere versate all’entrata del bilancio dello Stato.
In attuazione di tale disposizione, con DPCM 1° febbraio 2008 è stato nominato Commissario liquidatore dell’Agenzia l’Ing. Domenico Arcidiacono.
Il comma 5-octies dell’art. 2 del D.L. 225/2010 (L. 10/2011) ha poi prorogato l'attività del Commissario liquidatore fino alla completa definizione delle attività residue affidate allo stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, al fine di pervenire, come indicato nella relazione illustrativa, alla definizione del contenzioso ancora aperto riguardante i lavori, le forniture e gli espropri connessi ad alcune opere realizzate per lo svolgimento dei giochi olimpici. Con DPCM del 21 aprile 2011 è stata disposta la proroga della nomina del Commissario.
Nel frattempo, Regione Piemonte, provincia e comune di
Torino, insieme al Coni, hanno costituito
La relazione illustrativa ricorda che nel 2009 la fondazione ha bandito una gara per la gestione di tali impianti che si è conclusa con l’affidamento di una parte di essi alla società internazionale Live Nation Italia S.r.l., mentre un’altra parte, è stata affidata direttamente ai comuni nei quali sono situati i medesimi impianti ai fini di una loro utilizzazione per le attività invernali.
Si ricorda che sull’argomento sono state approvate le mozioni 1-00638 e 1-00698 – accettate dal Governo, la seconda con unariformulazione, nella seduta dell’Assemblea del 28 luglio 2011[6] -, che impegnavano lo stesso Governo ad assumere, in tempi brevi, iniziative normative finalizzate a sbloccare le risorse disponibili presso l’Agenzia, per destinarle ai comuni montani sede dei siti olimpici, con l'obiettivo anche di incentivare la promozione territoriale e turistica.
Precedentemente, era stato presentato anche l’ordine del giorno 9/3210/10 - accettato dal Governo nella seduta del 24 febbraio 2010[7] – con il quale il Governo si impegnava ad assumere iniziative idonee a disporre che parte delle risorse disponibili nel bilancio dell'Agenzia, nella misura di 10 milioni di euro, venisse destinata, in maniera esclusiva, al funzionamento degli impianti olimpici di montagna e per la promozione turistica della Valle di Susa[8].
Ai
fini dell'attuazione del comma 1, il comma
2 dispone che
Si ricorda che
con
In relazione alla disciplina delle centrali di committenza
si richiamano dapprima i commi da
La proposta di legge è corredata di relazione illustrativa
L’intervento con legge appare necessario perché si modifica, sostanzialmente, quanto disposto dall’art. 3, comma 25, della legge 244/2007, in base al quale le disponibilità residue alla fine della gestione liquidatoria devono essere versate all’entrata del bilancio dello Stato.
Il contenuto del provvedimento appare riconducibile alla materia dell’ordinamento sportivo, che l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione annovera fra le materie di legislazione concorrente.
Con
sentenza n. 424/2004,
Per
quanto concerne la materia dei contratti
pubblici, merita segnalare che
- l’esclusione della configurabilità di una materia relativa ai lavori pubblici nazionali e, a maggior ragione, di un ambito materiale afferente al settore dei lavori pubblici di interesse regionale, posto che “i lavori pubblici «non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono» e pertanto possono essere ascritti, di volta in volta, a potestà legislative statali o regionali (sentenza numero 303 del 2003)”;
- l’irrilevanza del profilo soggettivo (ovvero della natura statale o regionale del soggetto che indice la gara o al quale è riferibile un determinato bene o servizio) al fine di definire le competenze statali o regionali, dovendosi piuttosto “fare riferimento, invece, al contenuto delle norme censurate al fine di inquadrarlo negli ambiti materiali indicati dall'art. 117 Cost.”
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File: CU0403a.doc
[1] Gli impianti dell’Allegato 1 sono quelli di: 1) Biathlon; 2) Bob e slittino; 3) Curling; 4) Hockey (gare); 5) Hockey (gare); 6) Hockey (gare); 7) Hockey (gare/allenamento); 8) Hockey (allenamento); 9) Pattinaggio artistico - Short track; 10) Pattinaggio veloce; 11) Salto e combinata; 12) Sci alpino, snow, free style; 13) Sci di fondo; 14) Opere urbanizzazione.
[3] La proroga è stata disposta al fine di consentire la definizione delle procedure espropriative e dei contenziosi pendenti, nonché l'ultimazione dei collaudi tecnico-amministrativi relativi alle opere realizzate sia per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali «Torino 2006», che dei IX Giochi Paralimpici di Torino. La disposizione ha precisato che l'Agenzia avrebbe provveduto agli oneri derivanti dalla proroga nell'ambito delle proprie disponibilità, a valere sui risparmi realizzati nella utilizzazione dei fondi di cui all'articolo 10, commi 1, ultimo periodo, e 2, della L. 285/2000.
[5]http://www.provincia.torino.gov.it/organi/operazione_trasparenza/partecipate/pdf/fondazioni/fond_20_marzo_2006.pdf
[8] La premessa dello stesso ordine del giorno evidenziava che l’ Agenzia disponeva di un avanzo di bilancio pari a 50 milioni di euro, come certificato al Ministro dell'economia e delle finanze dal Commissario e precisava che, in base a tale documentazione, risultava che circa 23 milioni di euro erano da considerarsi vincolati a sanare i contenziosi pendenti, sicché si evidenziava la disponibilità di residui non impegnati per un ammontare pari a 27 milioni di euro.