| Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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|---|---|---|---|
| Autore: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||
| Titolo: | Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca - Anno 2016 - A.G. 319 - Schede di lettura | ||
| Riferimenti: |
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| Serie: | Atti del Governo Numero: 317 | ||
| Data: | 27/07/2016 | ||
| Descrittori: |
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| Organi della Camera: | VII-Cultura, scienza e istruzione | ||
Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca - Anno 2016
27 luglio 2016
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Indice |
| Presupposti normativi|Contenuto|Osservazioni|Allegato| |
Presupposti normativiIl d.lgs. 204/1998 ha disposto l'istituzione del Fondo ordinario per gli L'istituzione del Fondoenti e le istituzioni di ricerca vigilati dal MIUR (FOE). In particolare, l'art. 1 ha stabilito che il Governo, nel Documento di programmazione economica e finanziaria (ora, DEF), determina gli indirizzi e le priorità strategiche per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica, definendo il quadro delle risorse finanziarie da attivare e assicurando il coordinamento con le altre politiche nazionali. Sulla base degli indirizzi citati, nonché di altri elementi – risoluzioni parlamentari di approvazione del DEF, direttive del Presidente del Consiglio, proposte delle amministrazioni statali – è predisposto, approvato e aggiornato annualmente dal CIPE (le cui funzioni in materia sono coordinate dal MIUR) il Programma nazionale per la ricerca (PNR), che definisce gli obiettivi generali e le modalità di realizzazione degli interventi. L'art. 7 ha previsto, quindi, che, a partire dal 1° gennaio 1999, gli stanziamenti da destinare, ai sensi di varie disposizioni legislative, al CNR, all'Agenzia spaziale italiana (ASI), all'Osservatorio geofisico sperimentale (ora, ex art. 7 del d.lgs. 381/1999, Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale – OGS), agli enti di ricerca (di minori dimensioni) già confluiti in un unico capitolo ai sensi dell'art. 1, co. 40-44, della L. 549/1995 e finanziati dal MURST, e all'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM) (poi soppresso e confluito nel CNR ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 127/2003), fossero determinati con unica autorizzazione di spesa e affluissero ad un unico Fondo, denominato Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), finanziato dall'attuale MIUR e istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero. Ha, altresì, previsto che allo stesso Fondo dovessero affluire i contributi che sarebbero stati stabiliti per legge in relazione alle attività, oltre che dello stesso INFM e relativi laboratori di Trieste e di Grenoble, di: Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), Programma nazionale di ricerche in Antartide, Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (ora soppresso, exart. 7, co. 19, del D.L. 78/2010 – L. 122/2010). Sempre l'art. 7 ha stabilito che l'ammontare del FOE è determinato in tabella C della legge di stabilità ed è ripartito annualmente fra gli enti interessati con uno o più DM, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle Commissioni parlamentari. Nelle more del perfezionamento dei decreti di riparto, il MIUR può erogare acconti, calcolati sulla base delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi decreti e degli importi assegnati nell'anno precedente.
Le regole per la ripartizione del FOE sono state Le regole per la ripartizione del FOEdefinite, da ultimo, con il d.lgs. 213/2009, come modificato con il D.L. 104/2013 (L. 128/2013). In particolare, l'art. 4 del d.lgs. 213/2009 - come modificato dall'art. 23 del D.L. 104/2013 - prevede che la ripartizione del FOE è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva di cui all'art. 5 e considerando la specifica missione dell'ente, nonché tenendo conto, per la ripartizione di una quota non inferiore al 7% del Fondo, soggetta ad incrementi annuali, dei risultati della valutazione della qualità della ricerca scientifica condotta dall'ANVUR e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. Dispone, altresì, che i criteri e le motivazioni di assegnazione di tale quota sono disciplinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare. L'art. 5 del d.lgs. 213/2009 dispone che, in conformità alle linee guida enunciate nel PNR, i consigli di amministrazione dei singoli enti, previo parere dei rispettivi consigli scientifici, adottano un piano triennale di attività (PTA), aggiornato annualmente, ed elaborano un documento di visione strategica decennale. Il piano è valutato e approvato dal MIUR, anche ai fini della identificazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema, del coordinamento dei PTA dei diversi enti di ricerca, nonché del riparto del fondo ordinario.
Sempre a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 23 del D.L. 104/2013, l'art. 4 del d.lgs. 213/2009 prevede, altresì, che le quote del FOE assegnate per specifiche finalità e che non possono essere più utilizzate per tali scopi, possono essere destinate ad altre attività o progetti attinenti alla programmazione degli enti, previa motivata richiesta e successiva autorizzazione del MIUR. In materia si ricorda anche che l'art. 11 della legge di stabilità 2012 (L. 183/2011) ha disposto che il MIUR assicura la coerenza dei piani e dei progetti di ricerca proposti dagli enti sottoposti alla sua vigilanza con le indicazioni del PNR, anche in sede di ripartizione della quota premiale.
Ulteriori disposizioni normative Risorse per ANVUR, INDIRE, INVALSIsono intervenute fra il 2010 e il 2015. Alcune di esse hanno previsto che parte delle risorse del FOE è destinata ad ANVUR, INDIRE, INVALSI. In particolare:
Successivamente, l'art. 60, co. 3, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) ha disposto che all'onere derivante dall'incremento, dal 2014, di 1 milione di euro delle risorse destinate all'ANVUR in base all'art. 2, co. 142, del D.L. 262/2006 (L. 286/2006) (risorse finanziarie riguardanti il funzionamento del soppresso CNVSU nonché, per la quota rimanente, risorse del FFO, nel limite di spesa di € 5 mln annui), si provvede, quanto a 500.000 euro annui, mediante riduzione del FOE. Ha, altresì disposto che le ulteriori risorse eventualmente attribuite all'ANVUR a valere sullo stesso Fondo non potevano superare, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, il limite massimo di 1,5 milioni di euro;
Altre, Riduzioni del FOEhanno previsto riduzioni del FOE.
In particolare, l'art. 8, co. 4-bis, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) ha previsto una riduzione, per un importo pari ad € 51,2 mln, a decorrere dal 2013. L'art. 1, co. 343 e 344, della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha, invece, previsto una riduzione per € 42,9 mln nel 2015 e per € 43 mln dal 2016. In particolare, il co. 343 ha previsto l'adozione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un decreto interministeriale al fine di rideterminare i compensi dei componenti degli organi, consentendo il conseguimento di risparmi lordi di spesa per 916.000 euro nel 2015 e 1 milione di euro dal 2016. Il decreto non risulterebbe intervenuto. Peraltro, nella premessa del DM 10 agosto 2015, n. 599, con il quale è stato operato il riparto del FOE per il 2015, si evidenzia che gli effetti del co. 343 citato "sono contenuti nelle assegnazioni ordinarie del presente decreto nelle more del perfezionamento del decreto" interministeriale.
Il co. 344 ha previsto l'adozione, sempre entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un decreto ministeriale con indirizzi per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi, prevedendo, in relazione a ciò, la riduzione del medesimo Fondo di € 42 milioni dal 2015. E' stato, conseguentemente, adottato il DM 22 aprile 2015, n. 240.
Successivamente, l'art. 1, co. 374, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha ridotto l'autorizzazione di spesa relativa al FOE di € 4 mln, a decorrere dal 2016, relativamente alla quota concernente le spese di natura corrente. Per completezza, si ricorda che il co. 627 del medesimo art. 1 ha disposto che le risorse finanziarie degli ex Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), confluite nel bilancio dell'Istituto nazionale di documentazione e ricerca educativa (INDIRE), relative a progetti affidati agli ex IRRE e non attuati, pari a 1 milione di euro, dovevano essere acquisite all'erario e, a tal fine, versate all'entrata del bilancio dello Stato nel 2016. Nelle more del versamento, il relativo importo doveva essere accantonato e reso indisponibile a valere sulle disponibilità del FOE.
La premessa dello schema in esame evidenzia che, "al momento dell'emanazione del presente decreto, l'importo di 1 milione di euro è stato disaccantonato e reso disponibile sullo stanziamento del capitolo 7236".
Infine, l'art. 3, co. 2, del D.L. 42/2016 (L. 89/2016) ha disposto che al contributo previsto dall'art. 2, pari a € 3 mln annui a decorrere dal 2016, destinato alla stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI) – di cui all'art. 31-bis del D.L. 5/2012 (L. 35/2012) - si provvede, per ciascun anno, quanto a € 1 mln, mediante corrispondente riduzione del FOE (e quanto a € 2 mln, mediante corrispondente riduzione del FFO).
Da ulteriori Incrementi del FOEdisposizioni sono, invece, derivati incrementi del FOE.
In particolare, la L. 190/2014 ha destinato all'INAF per il progetto SKA-Square Kilometer Array, afferente al campo della radioastronomia, e per il progetto CTA-CherenKov Telescope Array, afferente al campo dell'astronomia a raggi gamma,€ 10 mln per gli anni 2015, 2016 e 2017 (art. 1, co. 177).
Da ultimo, l'art. 1, co. 247-250, della L. 208/2015 ha previsto un incremento del FOE di € 8 mln per il 2016 e di € 9,5 mln dal 2017, finalizzato all'assunzione di ricercatori, disponendo che l'assegnazione delle risorse sarebbe stata effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenendo conto degli stessi criteri con i quali viene ripartito il FOE. I criteri per la ripartizione delle risorse sono stati definiti con DM 26 febbraio 2016, n. 105, che, in particolare, ha disposto l'assunzione di 215 unità. La ripartizione delle risorse fra i vari enti è stata definita con D.D. Prot. 1269 del 23 giugno 2016.
Inoltre, l'art. 1, co. 373, della stessa L. 208/2015 ha incrementato di € 15 mln per ciascun anno del triennio 2016-2018 la dotazione del Fondo, destinando le risorse all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), allo scopo di sostenere le attività di ricerca nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare.
Il decreto di riparto 2015 Il riparto per il 2015 è stato effettuato con il già citato DM 10 agosto 2015, n. 599. In particolare, per quanto riguarda le indicazioni per gli anni successivi, l'art. 4 ha Il riparto 2015 e le previsioni per i due anni successivistabilito che gli enti, ai fini dell'elaborazione dei bilanci di previsione per il 2016 e 2017, avrebbero potuto considerare quale riferimento il 100% dell'ammontare dell'assegnazione ordinaria, salvo eventuali riduzioni apportate per effetto di disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica. Ha, altresì, previsto che il decreto per il riparto 2016 sarebbe stato trasmesso alle Commissioni parlamentari entro il 30 aprile 2016. Peraltro, a conclusione dell'esame parlamentare dello schema di decreto (Atto del Governo n. 186), la VII Commissione della Camera, nel parere favorevole con condizioni e osservazioni espresso il 29 luglio 2015, aveva chiesto, fra l'altro, che:
Al riguardo, la premessa dello schema in esame fa presente ancora una volta che le disponibilità complessive del bilancio 2016 del MIUR non hanno consentito di assicurare risorse aggiuntive per il finanziamento premiale.
I Piani triennali 2015-2017 sono stati trasmessi il 30 settembre 2015 (v. avviso nell'all. A del 23 ottobre 2015);
A tale condizione è stato dato seguito con il DM 599/2015;
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ContenutoPremessa
Lo schema di decreto è composto di 3 articoli e 16 tabelle – che ne fanno parte integrante –, riepilogative delle previsioni di assegnazione riferite ai singoli progetti.
Parallelamente allo schema, sono stati trasmessi i piani triennali di attività 2016-2018 (v. avviso nell'all. A del 19 luglio 2016), disponibili presso la segreteria della VII Commissione della Camera. Lo schema è, inoltre, corredato di relazione illustrativa.
Le Principali caratterizzazioniprincipali caratterizzazioni dello schema sono le seguenti:
Le risorse disponibili
L'art. 1 reca la ripartizione del Fondo ordinario, secondo quanto indicato anche nella tab. 1, per un Le risorse complessiveimporto complessivo pari a € 1.672.260.925. Si tratta di risorse allocate sul piano di gestione 1 del cap. 7236 dello stato di previsione del MIUR. Al riguardo, si ricorda che, in base al Decreto 482300 del 28 dicembre 2015 - Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, l'importo complessivamente stanziato per il 2016 sul cap. 7236 era pari a € 1.719.260.925.
Tali risorse erano allocate su diversi piani gestionali, di cui:
Di tali somme, € 8 mln sono stati destinati alle assunzioni di ricercatori ex art. 1, co. 247-250, della L. 208/2015 (v. ante), € 1 mln è stato trasferito sul cap. 7235, a parziale copertura dell'onere relativo alla stabilizzazione del Gran Sasso Science Institute (v. ante) ed € 5 mln sono stati trasferiti al cap. di nuova istituzione 7239 Contributo al Centro euro-mediterraneo per i cambiamenti climatici (CMCC).
Con riguardo a quest'ultima destinazione, si ricorda che l'art. 1, co. 477, della L. 208/2015 ha autorizzato, dal 2016, un contributo annuo di € 5 mln per le attività di ricerca svolte dal CMCC, nonché per la valorizzazione degli investimenti effettuati con la delibera CIPE 42/2010 (che aveva previsto risorse, pari a € 22 mln per il periodo 2010-2013, a valere sul Fondo integrativo speciale per la ricerca FISR per la realizzazione del progetto "Gemina" concernente il Piano di consolidamento, potenziamento tecnologico, ampliamento e sviluppo del medesimo Centro, invitando il MIUR ad individuare, per il periodo successivo al 2013, soluzioni di finanziamento per garantire continuità nelle attività di ricerca da realizzare presso lo stesso Centro);
Si tratta delle risorse attribuite all'INVALSI, per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, dall'art. 1, co. 144, della L. 107/2015, finalizzate prioritariamente alla realizzazione delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti, alla partecipazione dell'Italia alle indagini internazionali, all'autovalutazione e alle visite valutative delle scuole;
Nell'ambito dell'importo indicato, le assegnazioni complessive ai 12 enti di ricerca vigilati dal MIUR – al netto degli importi destinati alla società Sincrotrone di Trieste, a INDIRE, INVALSI, ANVUR, della quota premiale, delle risorse destinate alle assunzioni dirette per meriti eccezionali riferite al 2015 – ammontano a € 1.572,4 mln.
Al riguardo, si segnala che l'importo di € 1.571.573.290, indicato all'art. 1, co. 2, non coincide con la quota ripartita tra gli enti, correttamente indicata dalla tabella 1, e pari a 1.572.402.584.
Rispetto al 2015 (€ 1.567,1 mln), si registra un incremento dello 0,3%.
Le assegnazioni ordinarie e straordinarie ai 12 enti di ricerca vigilati dal MIUR
I contributi ai 12 enti di ricerca vigilati sono determinati come somma di due addendi, ossia assegnazioni ordinarie e contributi straordinari.
Le assegnazioni ordinarie ammontano a € 993,3 mln e costituiscono il 63,2% dell'importo Le assegnazioni ordinariecomplessivamente destinato ai 12 enti nel 2016 e il 70,2% del totale dell'assegnazione ordinaria 2015. Al riguardo, si precisa, peraltro, che tale decremento risente della specifica situazione dell'ASI, ente per il quale la relazione illustrativa evidenzia che la quota del contributo riferita alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia Spaziale Europea (ESA), per accordi internazionali, nonché per programmi in collaborazione con la medesima ESA e programmi realizzati in base a leggi speciali – pari a € 430 mln –, "è stata inserita" tra le attività di ricerca a valenza internazionale (pertanto, l'assegnazione ordinaria passa da € 499,6 mln del 2015 a € 78 mln del 2016, mentre l'assegnazione straordinaria passa da € 27 mln del 2015 a € 457 mln del 2016).
Per gli altri enti, gli importi delle assegnazioni ordinarie corrispondono sostanzialmente al 100% dell'assegnazione ordinaria 2015. I contributi straordinari, per unI contributi straordinari totale complessivo di € 579,2 mln (pari al 36,8% dell'importo complessivamente destinato ai 12 enti nel 2016), sono costituiti:
- dalle somme per attività di ricerca a valenza internazionale, per un importo complessivo di € 515,8 mln. Il dettaglio e le specifiche dei singoli progetti finanziati sono riportati nella tab. 2 dello schema. Al riguardo, il comma 6 dell'art. 1 dispone che le rispettive assegnazioni potranno essere erogate anche in anticipo rispetto all'emanazione del decreto in esame, previa motivata richiesta da parte degli enti.
- dalle somme per il finanziamento di particolari progettualità di carattere straordinario, per un totale complessivo di € 32,3 mln. Il dettaglio e le specifiche dei singoli progetti finanziati sono riportati nella tab. 3 dello schema;
- dalle somme per progetti bandiera e progetti di interesse, per un totale di € 27 mln (1,7% dell'importo complessivo del Fondo). Il dettaglio e le specifiche dell'unico progetto bandiera finanziato, Cosmo Skymed, sono riportati nella tab. 4 dello schema. Al riguardo, si ricorda che l'art. 4, co. 2, del DM 599/2015 ha disposto che per il 2016 e il 2017 una quota non superiore all'8% del Fondo poteva essere destinata a finanziare i progetti bandiera e di interesse inseriti nella programmazione nazionale della ricerca e i progetti di ricerca ritenuti di particolare interesse nell'ambito delle scelte strategiche e/o degli indirizzi impartiti dal Ministero, fatte salve successive ed eventuali rimodulazioni.
Il PNR 2011-2013 (approvato dal CIPE con deliberazione del 23 marzo 2011) ha individuato 14 progetti bandiera, tra cui Cosmo Skymed, e 8 progetti di interesse.
Nel PNR 2015-2020 non ci sono previsioni analoghe.
- dalle somme autorizzate dall'art. 24, co. 1, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) per l'assunzione nel quinquennio 2014-2018, da parte dell'INGV, di complessive 200 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca, in scaglioni annuali di 40 unità personale, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a € 2 mln nel 2014, € 4 mln nel 2015, € 6 mln nel 2016, € 8 mln nel 2017 e € 10 mln dal 2018. Al riguardo si segnala che, fino allo scorso riparto, tali somme erano incluse nell'assegnazione ordinaria. Inoltre, in base allo schema in esame, le assegnazioni per il 2016 ammontano – anziché a € 6 mln – a € 4 mln.
Al riguardo, si valuti l'opportunità di un chiarimento. Gli importi complessivi da assegnare a ciascun ente, suddivisi per Importo complessivo per ciascun enteassegnazioni ordinarie, progetti bandiera e progetti di interesse, attività di ricerca a valenza internazionale, progettualità di carattere straordinario, assunzioni di unità di personale ex art. 24, co. 1, D.L. 104/2013, e totale, sono riportati nelle lettere da a) a l) del comma 2 dell'art. 1, che rimanda, per il dettaglio delle assegnazioni (limitatamente a quelle straordinarie), alle tab. da 2 a 16.
In particolare:
A tale assegnazione devono aggiungersi le risorse attribuite all'INFN dall'art. 1, co. 373, della L. 208/2015 e allocate sul cap. 7236/pg. 5 (v. ante).
A tale assegnazione devono aggiungersi le risorse attribuite all'INAF dall'art. 1, co. 177, L. 190/2014 e allocate sul cap. 7236/pg. 3 (v. ante).
La premessa dello schema evidenzia (come già negli anni precedenti) che si è ritenuto di non operare le riduzioni delle assegnazioni ad alcuni enti di ricerca previste dall'art. 51, co. 9, della L. 449/1997 a favore del Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico, in considerazione della minore disponibilità di risorse e al fine di destinare risorse ai progetti premiali, bandiera, nonché a quelli di interesse.
Questi ultimi, tuttavia, non sono presenti nello schema di riparto 2016.
In base a quanto dispone il comma 4 dell'art. 1, lett. a), ed f), a tali assegnazioni si Ulteriori assegnazioni per i 12 entiaffiancano, per gli stessi enti:
Le assunzioni sono effettuate ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 213/2009, in base al quale gli enti di ricerca possono assumere per chiamata diretta, con contratti a tempo indeterminato, nei limiti del 3% dell'organico e delle disponibilità di bilancio, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri di altissima qualificazione scientifica, che si sono distinti per merito eccezionale o che hanno conseguito riconoscimenti scientifici di livello internazionale. I contratti sono subordinati al nulla osta del Ministro, sulla base del parere favorevole del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR).
Sulla base di tale disposizione, a partire dal 2013, con il decreto di riparto del FOE è stata individuata una specifica quota da destinare a tale finalità.
Lo stanziamento indicato si aggiunge, dunque, allo stanziamento di pari importo previsto, per la medesima finalità, dall'art. 1, co. 3, lett. h), del DM 599/2015, le cui modalità di assegnazione sono state definite, invece che con un regolamento ministeriale (da sottoporre, dunque, in base all'art. 17, co. 4, della L. 400/1988, al parere del Consiglio di Stato e alla registrazione della Corte dei conti) - come previsto dallo stesso DM 599/2015 - con DM 12 maggio 2016 n. 305. In particolare, il DM 305/2016 – anche tenendo conto di quanto chiarito con circolare 9 novembre 2015 n. 35, emanata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione – ha previsto che ogni ente di ricerca, per concorrere all'assegnazione dello stanziamento, dovesse presentare le candidature al MIUR entro 15 giorni dalla data della pubblicazione dello stesso DM. Nei successivi 60 giorni il CEPR deve valutare le candidature proposte dagli enti mediante procedura comparativa, esprimendo il proprio parere e predisponendo l'elenco dei soggetti positivamente valutati, al fine del rilascio del nulla osta da parte del MIUR. L'elenco è unico e generale, ossia ricomprende tutte le proposte degli enti proponenti, ed è redatto indicando i nominativi dei candidati in ordine di merito, a prescindere dall'ente proponente.
Ha previsto, altresì, che qualora le risorse previste (dal DM 599/2015) non consentano la copertura di tutte le candidature risultanti dall'elenco, le stesse potranno essere coperte da fondi propri di ciascun ente.
Si intenderebbe, dunque, che con l'ulteriore stanziamento ora disposto per le assunzioni, si modifichi, di fatto, la previsione recata dal DM 305/2016. Infine, il DM 305/2016 ha previsto che ogni ente è tenuto a stipulare i contratti di assunzione entro 60 giorni dal nulla-osta del Ministro.
A differenza di quanto disponeva il DM 599/2015 (art. 1, co. 3, lett. h)), lo schema in esame non specifica se tale quota costituisca o meno parte delle assegnazioni ordinarie previste per l'anno 2016.
Al riguardo, sembrerebbe opportuno un chiarimento.
Il comma 5 stabilisce che, qualora nel corso dell'esercizio 2016 le risorse per le chiamate dirette non siano utilizzate, totalmente o parzialmente, la residua somma è accantonata per la medesima finalità nell'esercizio 2017, con provvedimento del direttore generale competente. La relazione illustrativa fa presente che per l'esercizio 2016 non sono state accantonate somme per chiamate dirette, sia perché sono in atto le procedure per le assunzioni relative al 2015, sia perché gli enti hanno avviato l'iter per le assunzioni previste dall'art. 1, co. 247, della L. 208/2015 (v. ante). A conclusione delle due procedure è necessario verificare per ogni ente il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni.
Al riguardo si ricorda che l'art. 3, co. 2, del D.L. 90/2014 (L. 114/2014) ha previsto che gli enti di ricerca la cui spesa per il personale di ruolo non superi l'80% delle proprie entrate correnti complessive possono procedere, per il 2016, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.
Infine, il comma 3 dell'art. 1 dispone che i contributi per la partecipazione degli enti di ricerca finanziati dal MIUR a consorzi per un'infrastruttura europea di ricerca (European Research Infrastructure Consortium ERIC) (di cui al regolamento (CE) n. 723/2009) – ovvero ai progetti realizzati dalla stessa infrastruttura – costituiscono a tutti gli effetti quota di entrata dei bilanci degli stessi ERIC. In particolare, precisa che ciò vale per la partecipazione attraverso:
Al riguardo, la relazione illustrativa evidenzia che la partecipazione del Governo italiano agli ERIC avviene attraverso gli enti e le istituzioni di ricerca afferenti al MIUR, i quali assumono la qualifica di representing entity e che i finanziamenti, nella forma di contributi in-kind o contributi finanziari da parte di tali representing entity, sono assicurati agli enti e istituzioni di ricerca che vi partecipano anche attraverso i relativi contributi annuali a valere sul FOE, oltre ad eventuali altre fonti di copertura.
Il finanziamento premiale per i 12 enti di ricerca vigilati dal MIUR
L'art. 2 riguarda la ripartizione del finanziamento premiale, pari ad € 69.527.570 che, come già Il finanziamento premialeanticipato, corrisponde al 7% delle (sole) assegnazioni ordinarie 2016 (dunque, escludendo dalla base di calcolo sia € 579,2 mln, relativi ai contributi straordinari, sia € 99,9 mln, relativi alle ulteriori assegnazioni di cui all'art. 1, co. 4, lettere da a) a f), dello schema). Costituisce, invece, il 4,2% della disponibilità complessiva del FOE. Al riguardo, si rammenta – come già accennato nel par. Presupposti normativi – che l'art. 4, co. 1, del d.lgs. 213/2009 ha fissato la misura della quota premiale in una percentuale non inferiore al 7% "del Fondo". Nei decreti di riparto del FOE precedenti il 2014 l'importo utilizzato come base per il calcolo del 7% destinato alla quota premiale è sempre stato l'importo complessivo dello stesso FOE (seppure al netto delle somme destinate a società Sincrotrone, INDIRE e INVALSI nel decreto di riparto 2013, delle somme destinate a Sincrotrone nel decreto di riparto 2012, e delle somme derivanti dalla soppressione dell'INSEAN e da un'integrazione disposta in favore dell'INGV nel decreto di riparto 2011).
Già per il 2015, la quota premiale è stata pari al 7% delle assegnazioni ordinarie e al 5,8% della disponibilità complessiva del FOE (inclusiva, dunque, delle assegnazioni straordinarie).
Come nei riparti 2014 e 2015, lo schema individua i primi criteri da utilizzare per il riparto della quota premiale. I criteri relativi al riparto della quota premiale 2011 e 2012 erano stati definiti, rispettivamente, con DM 22 maggio 2012, prot. 239/Ric, e con DM 19 dicembre 2012, prot. 949/Ric. Per il 2013, i criteri erano stati indicati nello stesso decreto di riparto della quota premiale (DM 9 maggio 2014, prot. 304).
In particolare, per la ripartizione stabilisce i seguenti criteri:
In caso di VQR con indicatori di qualità uguali o inferiori a 1 e di prodotti attesi inferiore a 175, l'assegnazione del 70% è calcolata esclusivamente sulla base del valore medio delle quote premiali assegnate nell'ultimo biennio. Nella VQR 2004-2010, gli enti che hanno un numero di prodotti attesi inferiore a 175 (in realtà, inferiore a 19) sono 3: Museo storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi"; Istituto italiano di studi germanici; Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste.
Il Rapporto finale dell'ANVUR faceva presente (cfr. Parte Prima: Statistiche e risultati di compendio, pag. 46) che la valutazione dei prodotti per gli enti di ricerca che avevano conferito meno di 19 prodotti in una determinata area (soglia fissata allo scopo di assicurare che nella valutazione fossero coinvolti più di 3 soggetti) non era riportata per motivi di insufficiente affidabilità statistica e di protezione dei dati personali.
In base allo stesso Rapporto, i medesimi 3 enti hanno registrato anche un valore inferiore a 1 dell'indicatore finale IRFS1 (che costituisce uno dei due indicatori finali di qualità della ricerca di struttura).
Tale indicatore è stato preso in considerazione per il riparto della quota premiale del FOE 2014 e, in base a quanto evidenziato dal rappresentante del Governo nella seduta della VII Commissione della Camera del 6 luglio 2016, in occasione dell'esame dello schema di decreto AG n. 310, contenente i criteri per il riparto della quota premiale 2015, sarà utilizzato anche per lo stesso riparto.
Il 13 luglio 2016 la VII Commissione della Camera ha condizionato il parere favorevole – contenente anche osservazioni – al recepimento, in fase di adozione del decreto, delle specifiche rese dal Governo il 6 luglio 2016.
Anche in tal caso, dunque, si valuti l'opportunità di specificare se si intenda fare riferimento all'indicatore IRFS1.
Sempre ai fini della ripartizione del 70% della quota premiale, gli enti sono suddivisi in quattro gruppi. Tale suddivisione tiene conto del numero dei prodotti attesi individuati dall'ANVUR per ciascun ente e del numero delle aree scientifiche in cui tali prodotti risultano presenti per ciascun ente;
Con successivo decreto ministeriale, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, sono fissati i criteri di assegnazione del 30% della quota premiale, i termini e le modalità della procedura. Con riferimento alla procedura, solo la relazione illustrativa fa presente che la proposta di attribuzione della quota sarà elaborata da un apposito comitato di valutazione.
Si valuti l'opportunità di inserire tale previsione nel testo del decreto, in analogia con i precedenti decreti.
L'assegnazione della quota premiale sarà disposta con successivi decreti del Ministro. Cenni sulla VQR 2004-2010 e avvio della VQR 2011-2014 Si valuti l'opportunità di far riferimento ai risultati della VQR 2011-2014, che sembrerebbero intervenire in tempi compatibili con la tempistica prevista dallo schema in esame.
Le ulteriori assegnazioni
Le lett. b), c), d), e), del comma 4 dell'art. 1 Le assegnazioni ad altri enticoncernono le seguenti, ulteriori, assegnazioni:
A tale assegnazione devono aggiungersi le risorse attribuite all'INVALSI dall'art. 1, co. 144, della L. 107/2015 (v. ante);
Le indicazioni per gli anni successivi
L'art. 3, comma 1, reca, innanzitutto, le indicazioni per il 2017 e il 2018. In Indicazioni 2017-2018particolare, per tali anni stabilisce che gli enti, ai fini dell'elaborazione dei bilanci di previsione, potranno considerare come riferimento il 100% dell'assegnazione ordinaria stabilita per il 2016 indicata nella tab. 1, fatte salve eventuali riduzioni derivanti da disposizioni di contenimento della spesa pubblica. Dispone, inoltre – in analogia con il DM 851/2014 e il DM 599/2015 – che lo schema di decreto di riparto per il 2017 sarà trasmesso alle Camere entro il 30 aprile 2017. A differenza dei precedenti DM, non vi sono, invece, previsioni relative a una ulteriore quota da destinare, eventualmente, ai progetti bandiera e ai progetti di interesse inseriti nel PNR e ai progetti di ricerca di particolare interesse nell'ambito delle scelte strategiche del MIUR.
Il comma 2 reca disposizioni specifiche per l'ASI, sempre ai fini della elaborazione dei bilanci di previsione per il 2017 e il 2018, relativamente alle assegnazioni per le "Attività di ricerca a valenza internazionale (v. ante). Dispone, infatti, che per tali assegnazioni l'ASI potrà considerare il 100% della quota assegnata nel 2016, salvo eventuali riduzioni derivanti dai programmi di collaborazione o da disposizioni che prevedano la riduzione del FOE. Al riguardo, la relazione illustrativa preannuncia la presentazione della richiesta di istituzione di un capitolo classificabile quale spesa obbligatoria/onere inderogabile.
Il comma 3 dispone che le assegnazioni (e le correlate motivazioni) saranno pubblicate sul sito del MIUR, mentre il comma 4 prevede che all'assunzione dei relativi impegni di spesa si provvederà con decreti dirigenziali.
Nel prospetto allegato si dà conto della ripartizione del Fondo nell'esercizio 2015, a confronto con le risorse di cui si propone l'assegnazione per il 2016, con riferimento alla quale è presente anche il dettaglio della ripartizione dei contributi straordinari. |
OsservazioniAll'art. 1, co. 1, si valuti l'opportunità di eliminare il richiamo all'accantonamento disposto dall'art. 1, co. 627, della L. 208/2015, in virtù dell'intervenuto disaccantonamento di cui si dà conto nella premessa. |
Allegato
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