Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti - A.C. 2994 ed abb.-A
Riferimenti:
AC N. 2994/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 286    Progressivo: 2
Data: 13/05/2015
Descrittori:
ISTRUZIONE   LEGGE DELEGA
SCUOLA     
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

A.C. 2994 ed abb.-A

Sintesi degli emendamenti approvati dalla VII Commissione Cultura

 

 

n. 286/2

13 maggio 2015

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Cultura

( 066760-3255 – * st_cultura@camera.it

 

Il presente dossier contiene una sintesi degli emendamenti approvati dalla VII Commissione Cultura in sede referente.

Per ogni emendamento vengono indicati il numero di presentazione, il presentatore, la data dell’approvazione e una breve sintesi dell'oggetto della modifica.

 

 

 

 

 

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File: CU0170b


I N D I C E

 

 

 

 

Tavola di raffronto della numerazione degli articoli tra il disegno di legge e il testo approvato dalla VII Commissione  1

Emendamenti al disegno di legge Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (A.C. 2994-A) approvati dalla VII Commissione Cultura della Camera  5

Proposte di coordinamento formale approvate dalla VII Commissione Cultura nella seduta del 13 maggio 2015  73

 

 


Tavola di raffronto della numerazione degli articoli
tra il disegno di legge e il testo approvato dalla VII Commissione

 


Oggetto

A.C. 2994

A.C. 2994-A

Capo I - Finalità

 

 

Oggetto e finalità

1

1

Capo II - Autonomia scolastica e valorizzazione
dell'offerta formativa

 

 

Autonomia scolastica e offerta formativa

2

2

Percorso formativo degli studenti

3

3

Scuola, lavoro e territorio

4

4

Disposizioni concernenti l’insegnamento presso gli istituti penitenziari

 

5

Istituti Tecnici Superiori

 

6

Innovazione digitale e didattica laboratoriale

5

7

Capo III - Organico, assunzioni e assegnazione dei docenti

 

 

Organico dell'autonomia per l'attuazione dei piani triennali dell'offerta formativa

6

8

Competenze del dirigente scolastico

7

9

Piano straordinario di assunzioni

8

10

Periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo

9

11

Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

10

12

Valorizzazione del merito del personale docente

11

13

Limite della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e fondo per il risarcimento

12

14

Personale scolastico in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione presso altre amministrazioni pubbliche

13

15

Capo IV - Istituzioni scolastiche autonome

 

 

Open data

14

16

Capo V – Agevolazioni fiscali

 

 

Cinque per mille

15

17

School bonus

16

18

Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica

17

19

Capo VI – Edilizia scolastica

 

 

Scuole innovative

18

20

Misure per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici

19

21

Indagini diagnostiche sugli edifici scolastici

20

22

Capo VII – Riordino, adeguamento e semplificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione

 

 

Delega al Governo in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione

21

23

Capo VIII – Disposizioni finali e norme finanziarie

 

 

Deroghe

22

24

Abrogazione e soppressione di norme

23

25

Disposizioni finanziarie

24

26

Clausola di salvaguardia ed entrata in vigore

 

27

 


Emendamenti al disegno di legge
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (A.C. 2994-A)
approvati dalla VII Commissione Cultura della Camera

 


Articolo 1 – Oggetto e finalità

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

1.2000,

come subemendato da:

sub.0.1.2000.13

sub.0.1.2000.14

sub.0.1.2000.15

sub.0.1.2000.7 NF

sub.0.1.2000.19

sub.0.1.2000.21 NF

sub.0.1.2000.2

sub.0.1.2000.3 NF

Relatore



Centemero

Centemero

Centemero

Borghesi

Centemero

Centemero

Santerini

Giancarlo Giordano

 



FI-PDL

FI-PDL

FI-PDL

LNA

FI-PDL

FI-PDL

PI-CD

SEL

27.04

Sostituisce integralmente l’articolo 1, precisando meglio che la finalità generale del provvedimento, costituita dal dare piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche (di cui all’art. 21 della L. 59/1997), è diretta alla realizzazione di obiettivi specifici, fra i quali l’innalzamento delle competenze degli studenti, la prevenzione e il recupero di abbandono e dispersione scolastica, nonché la garanzia del diritto allo studio per tutti gli studenti e dell’educazione permanente per tutti i cittadini. In tale contesto, si conferma la programmazione triennale dell’offerta formativa – già prevista dal disegno di legge – e si richiamano le forme di flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa consentite alle scuole in base al DPR 275/1999, riferendosi, in particolare, fra l’altro, all’articolazione modulare del monte ore annuale di ogni disciplina e al potenziamento del tempo scuola.

 

 

Articolo 2 – Autonomia scolastica e offerta formativa

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

2.2004

Relatore

 

03.05

Modifica il comma 1, primo periodo, eliminando il riferimento alla (futura) revisione del quadro normativo di attuazione dell’art. 21 della L. 59/2007.

Inoltre, modifica il comma 2, aggiungendo il riferimento all’innalzamento del livello generale dei saperi, oltre che a quello delle competenze.

2.217 NF

2.248 NF id.

2.58 NF id.

Cristian Iannuzzi

Simonetti

Vacca

Misto

LNA

M5S

27.04

Novella il comma 1, primo periodo, prevedendo che il dirigente scolastico garantisce un’efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.

2.1034

Rocchi

PD

27.04

Novella il comma 1, secondo periodo, specificando che l’organico dell’autonomia è istituito sull’intera istituzione scolastica o istituto comprensivo, e su tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica.

Inoltre, specifica che tutti i docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del Piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, potenziamento, sostegno, organizzazione, progettazione e coordinamento.

2.10

Centemero

FI-PDL

27.04

Novella l’alinea del comma 3, affidando alle scuole l’individuazione degli obiettivi formativi prioritari fra quelli indicati dal medesimo comma per il potenziamento dell’offerta formativa.

2.1060 NF

Cristian Iannuzzi

Misto

27.04

Sostituisce la lettera a) del comma 3, aggiungendo, nell’ambito dell’obiettivo di valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche (oltre italiano e inglese), anche altre lingue comunitarie.

2.171 NF

Ghizzoni

PD

27.04

Novella la lettera c) del comma 3, sostituendo il riferimento al potenziamento delle competenze nella musica con quello al potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale.

2.1028

Ghizzoni

PD

27.04

Novella la lettera c) del comma 3, aggiungendo al potenziamento delle competenze nell’arte, quello nella storia dell’arte, con attenzione ai temi della tutela del patrimonio artistico, culturale e ambientale in Italia e nella dimensione internazionale.

2.1027

Rampi

PD

27.04

Novella le lettere c) ed f) del comma 3, aggiungendo, rispettivamente, il potenziamento delle competenze nello spettacolo dal vivo e l’alfabetizzazione al cinema.

2.288 NF

Santerini

PI-CD

03.05

Sostituisce la lettera d) del comma 3, in particolare dando autonomo risalto allo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace.

Aggiunge, inoltre, al potenziamento delle conoscenze in materia di diritto e di economia, quelle di alfabetizzazione economico-finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità.

Infine, introduce il sostegno all’assunzione di responsabilità e all’educazione ai principi di solidarietà e cura dei beni comuni, nonché alla consapevolezza di diritti e doveri.

2.170

Ghizzoni

PD

27.04

Modifica la lettera e) del comma 3, sostituendo il riferimento alla conoscenza e al rispetto dei beni e delle attività culturali con quello alla conoscenza e al rispetto del patrimonio (culturale) e delle attività culturali, artistiche e musicali, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori.

2.169

Ghizzoni

PD

27.04

Modifica la lettera f) del comma 3, aggiungendo l’alfabetizzazione alla storia dell’arte e alla musica e includendo nell’alfabetizzazione ai media di produzione e diffusione delle immagini anche i suoni e disponendo, infine, anche il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori.

2.273 NF

Vezzali

SC

03.05

Modifica la lettera g) del comma 3, aggiungendo il riferimento alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica.

Come emerge dalla discussione in Commissione, si fa riferimento ai periodi, a volte lunghi, di assenza dalle lezioni degli studenti che svolgono tale attività.

2.1082

Centemero

FI-PDL

27.04

Aggiunge al comma 3 la lettera i), che introduce l’obiettivo del potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

2.2001 NF

come subemendato da:

0.2.2001.3

0.2.2001.8 NF

Relatore



Centemero

Nicchi

 



FI-PDL

SEL

03.05

Sostituisce la lett. i) (lett. l) dell’A.C. 2994-A) del comma 3, aggiungendo alle iniziative già indicate dal ddl quelle per la prevenzione della dispersione scolastica, nonché per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo e per il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali (BES).

2.162

Rocchi

PD

27.04

Modifica la lettera m) (lett. n) dell’A.C. 2994-A) del comma 3, aggiungendo (alla possibilità di apertura pomeridiana delle scuole e alla riduzione del numero di alunni per classe) le articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scuola o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal D.P.R. 89/2009, relativo a scuola dell'infanzia e primo ciclo di istruzione.

2.2002,

come subemendato da:

0.2.2002.7

0.2.2202.9 NF

Relatore

 


Carocci

Santerini

 

 


PD

PI-CD

03.05

Sostituisce la lett. q) (lett. r) dell’A.C. 2994-A) del comma 3, modificando il riferimento alla lingua italiana per gli alunni stranieri con quello all’italiano come lingua seconda (L2) per alunni e studenti di cittadinanza e/o di lingua non italiana. A tal fine, si provvede mediante corsi (non più “opzionali”) e laboratori da organizzare anche tra reti di scuole e in collaborazione con gli enti locali, il terzo settore e il volontariato, con l’apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali.

2.11

Centemero

FI-PDL

27.04

Aggiunge al comma 3 la lettera s), che introduce l’obiettivo della definizione di un sistema di orientamento che renda consapevoli delle scelte scolastiche effettuate e dei possibili sbocchi professionali dei percorsi intrapresi.

2.1023 NF

Malpezzi

PD

03.05

Aggiunge il comma 3-bis (comma 4 dell’A.C. 2994-A), che dispone che le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche possono prevedere, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura – nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1, co. 1, ultimo periodo, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012), che stabilisce le condizioni per poter derogare alle procedure di acquisto centralizzato di beni e servizi da parte della P.A. –, criteri di priorità per l’inserimento di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta agricola e ittica, di prodotti derivanti da agricoltura biologica o, comunque, a ridotto impatto ambientale e di qualità, e di prodotti della “pesca sociale”.

I parametri per la definizione delle categorie di prodotti devono essere definiti con decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con i “Ministri competenti per ciascun decreto”, previa intesa con la Conferenza unificata.

Tra le finalità, vi è quella di promuovere l’educazione ad una alimentazione sana e sostenibile per l’ambiente, che valorizzi le tradizioni agro alimentari locali.

Occorrerebbe chiarire il riferimento ai “Ministri competenti per ciascun decreto”.

Per completezza, si ricorda che l’art. 5-quater del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) ha previsto – in termini prescrittivi – che, al fine di favorire il consumo consapevole dei prodotti ortofrutticoli locali, stagionali e biologici nelle scuole, nei bandi delle gare d’appalto per l’affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari alla scuole, i relativi soggetti appaltanti devono prevedere che sia garantita un’adeguata quota di prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica.

2.184

Blažina

PD

03.05

Aggiunge il comma 3-bis (comma 5 dell’A.C. 2994-A), che dispone che, in relazione agli obiettivi di cui al comma 3, lett. c) (tra i quali vi è il potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale), le scuole con lingua di insegnamento slovena e/o bilingue del Friuli-Venezia Giulia possono sottoscrivere apposite convenzioni con i centri musicali di lingua slovena, di cui all’art. 15, co. 2 della L. 38/2001.

Si tratta dei centri musicali "Glasbena matica" e "Emil Komel".

2.1037 NF

Carocci

PD

28.04

Sostituisce i commi 4, 5, 6 e 7 (commi 6-9 dell’A.C. 2994-A), relativi al Piano triennale dell’offerta formativa: in particolare, prevede che lo stesso sia predisposto conoscendo le risorse finanziarie e di organico disponibili e, conseguentemente, elimina la verifica da parte del Ministero sui singoli piani ai fini della conferma delle risorse e della dotazione organica effettivamente disponibili e la conseguente, eventuale, necessità di aggiornamento degli stessi da parte delle istituzioni scolastiche.

Più nello specifico, prevede che, anzitutto, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, provvede, con proprio decreto, nel limite delle risorse disponibili, al finanziamento delle istituzioni scolastiche, nonché, secondo la procedura indicata all’art. 8, co. 2 (ex art. 6, co. 2), alla determinazione triennale della dotazione organica per la realizzazione degli obiettivi formativi relativi ai diversi ordini e gradi di istruzione.

Sostanzialmente su tale base, l’Ufficio scolastico regionale individua la dotazione organica complessiva delle istituzioni scolastiche che ad esso fanno capo, e la comunica a ciascuna per la realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa. Quest’ultimo è predisposto entro il mese di ottobre dell’a.s. precedente al triennio di riferimento (secondo la procedura indicata nel comma 10, derivante dalla riformulazione del comma 8) e contiene anche la programmazione della attività formative per il personale docente e ATA e la definizione delle risorse che occorrono. Il piano può comunque essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.

L’Ufficio scolastico regionale procede ad una verifica della proposta di piano, e delle eventuali revisioni annuali in termini di compatibilità economico-finanziaria e trasmette al MIUR gli esiti della verifica stessa.

2.2000

Relatore

 

03.05

Sostituisce il comma 8 (comma 10 dell’A.C. 2994-A), prevedendo la novella dell’art. 3 del DPR 275/1999, che disciplina il piano dell’offerta formativa (POF), attualmente predisposto per ciascun anno scolastico. In particolare, lo stesso POF sarà sostituito dal piano triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano triennale – oltre a continuare ad esplicitare, come l’attuale POF, la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano – indica il fabbisogno di posti nell’organico dei docenti e di posti del personale ATA, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali e i piani di miglioramento redatti dalle scuole nell’ambito del procedimento di valutazione di cui al DPR 80/2013. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti (e non più dal dirigente scolastico, come previsto dal testo del ddl), sulla base degli indirizzi e delle scelte di gestione e amministrazione definiti dal dirigente scolastico, che a tal fine tiene conto, tra l’altro, delle proposte formulate dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il piano è approvato dal consiglio di circolo o di istituto ed è pubblicato sul sito della scuola.

Conseguentemente, sopprime il comma 9.

2.41 NF

Martelli

PD

03.05

Aggiunge il comma 8-bis (comma 11 dell’A.C. 2994-A), che prevede che il Piano triennale dell’offerta formativa assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo l’educazione alla parità di genere e la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni. Si tratta di una delle finalità del Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui all’art. 5, co. 2, del D.L. 93/2013 (L. 199/2013), specificamente richiamato.

2.314

Pannarale

SEL

03.05

Modifica il comma 11 (comma 13 dell’A.C. 2994-A), apportando una modifica formale al testo.

2.172

Carocci

PD

03.05

Modifica il comma 11 (comma 13 dell’A.C. 2994-A), sostituendo, alla “scelta” da parte del dirigente scolastico del personale da assegnare ai posti dell’organico dell’autonomia, la sua “individuazione”. La sostituzione si collega alle modifiche apportate all’art. 7.

2.161 NF

Rocchi

PD

03.05

Modifica il comma 13, primo periodo (comma 15 dell’A.C. 2994-A), conseguentemente alla modifica apportata al comma 13. Anche tale modifica si collega alle modifiche apportate all’art. 7. Inoltre, sopprime l’ultimo periodo del comma, che prevedeva che la stima del fabbisogno di docenti per l’a.s. 2015/2016 confluisce nel successivo piano triennale dell’offerta formativa.

2.2003

come subemendato da

sub.0.2.2003.2 NF

Relatore



Centemero

 



FI-PDL

03.05

Sostituisce i commi 14 e 15 (comma 16 dell’A.C. 2994-A), uniformando le previsioni relative all’insegnamento, nella scuola primaria, di inglese, musica ed educazione motoria (nel testo del ddl, “educazione fisica”). In particolare, per tali insegnamenti si prevede che siano utilizzati, nell’ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all’insegnamento nella scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all’insegnamento anche in altri gradi di istruzione, in qualità di specialisti. A questi ultimi deve essere assicurata una specifica formazione nell’ambito del Piano nazionale di formazione, di cui all’art. 12, co. 4.

Pertanto, per tutti e tre gli ambiti si specifica che l’insegnamento può essere attribuito a docenti in possesso di abilitazione per la scuola primaria, alle condizioni indicate, e, con riferimento all’insegnamento della lingua inglese, si elimina il riferimento, presente nel testo originario del ddl, all’utilizzo di docenti madre lingua e alla fornitura di appositi servizi.

Con riferimento ai docenti abilitati all’insegnamento nella scuola primaria, occorrerebbe chiarire a chi spetti la certificazione delle competenze necessarie per l’insegnamento delle materie indicate.

Per il quadro normativo vigente relativamente all’insegnamento di inglese e musica nella scuola primaria si rinvia al dossier del Servizio Studi n. 286 del 1° aprile 2015.

2.1029

Ghizzoni

PD

03.05

Aggiunge il comma 15-bis (comma 17 dell’A.C. 2994-A), che prevede l’emanazione di un decreto interministeriale (MIUR-MIBACT) – entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento – per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli rilasciati da scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di competenza del Mibact alla laurea, alla laurea magistrale e ai diplomi di specializzazione.

Occorrerebbe riferirsi ai diplomi di specializzazione, piuttosto che “alla specializzazione”, e alla “laurea”, piuttosto che alla “laurea triennale”.

A titolo di esempio, si ricorda che, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 368/1998, sono scuole di alta formazione e di studio afferenti al Mibact l’Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, l’Opificio delle pietre dure e l’Istituto per il restauro e conservazione del patrimonio archivistico e librario.

Con riferimento a lauree e lauree magistrali si ricorda, sempre a titolo di esempio, che in base ai DD.MM. 16.3.2007, come modificati dal D.M. 28.12.2010, risultano istituite, fra le altre, le seguenti classi: L-1 Classe delle lauree in Beni culturali; L-43 Classe delle lauree in Diagnostica per la conservazione dei beni culturali; LM-2 Classe delle lauree magistrali in Archeologia; LM-5 Classe delle lauree magistrali in Archivistica e Biblioteconomia; LM-10 Classe delle lauree magistrali in Conservazione dei beni architettonici e ambientali; LM-11 Classe delle lauree magistrali in Scienze per la conservazione dei beni culturali; LM-89 Classe delle lauree magistrali in Storia dell’arte. Infine, il D.M. 2.3.2011 ha definito la classe di laurea magistrale a ciclo unico LMR/02 in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali.

Con D.M. 31.1.2006 sono state, invece, definite 8 tipologie di Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi dell’art. 6 della L. 29/2001. Esse riguardano i beni archeologici; i beni architettonici e del paesaggio; i beni storici artistici; i beni archivistici e librari; i beni demoetnoantropologici; i beni musicali; i beni scientifici e tecnologici; i beni naturali e territoriali.

2.282 NF

Adornato

AP

03.05

Aggiunge il comma 15-bis (comma 18 dell’A.C. 2994-A), che prevede l’utilizzo degli edifici scolastici nei periodi di sospensione dell’attività didattica per lo svolgimento di attività educative, culturali, artistiche e sportive promosse dalle scuole e dagli enti locali (aventi competenza, in base all’art. 3 della L. 23/1996, sugli edifici scolastici), anche in collaborazione con le famiglie interessate e le associazioni del territorio e del terzo settore.

2.3000

Relatore

 

09.05

Aggiunge il comma 15-bis (comma 19 dell’A.C. 2994-A), prevedendo la modifica e l’aggiornamento del DPR 263/2012 - che ha ridefinito l'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, compresi i corsi serali - entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, allo scopo di innalzare i livelli di istruzione degli adulti, potenziare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, promuovere l’occupabilità e la coesione sociale, contribuire a contrastare la quota di popolazione di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non è né occupata, né inserita in un percorso di istruzione o di formazione (c.d. NEET), favorire la conoscenza della lingua italiana da parte degli adulti stranieri, sostenere i percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena.

In materia si ricorda che con CM n. 6 del 27 febbraio 2015 è stato comunicato che, come previsto dall’art. 11, co. 1, del DPR 263/2012  il 31 agosto 2015 tutti i Centri territoriali per l'educazione degli adulti e i corsi serali per il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria di secondo grado di cui al previgente ordinamento cessano di funzionare e sono riorganizzati secondo i nuovi assetti delineati dallo stesso DPR 263/12 e specificati nelle Linee guida trasmesse con CM 36/14. In particolare, nei percorsi di primo livello dei CPIA si potranno acquisire il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e la certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base, mentre nei percorsi di secondo livello realizzati dalle scuole superiori, in accordo con i CPIA, si potranno ottenere i diplomi di istruzione tecnica, professionale e artistica.

Si ricorda, inoltre, che l’art. 10 dello stesso DPR 263/2012 prevede che i percorsi di istruzione degli adulti sono oggetto di costante monitoraggio da parte del MIUR, che i risultati di apprendimento sono oggetto di valutazione periodica da parte dell’INVALSI e che il Ministro presenta al Parlamento, ogni tre anni, un rapporto sui risultati del monitoraggio e della valutazione dei risultati di apprendimento.

Occorre valutare la congruità del termine indicato, alla luce del percorso necessario per l’adozione di un regolamento di delegificazione (art. 17, co. 2, L. 400/1988).

2.246 NF

Simonetti

LNA

09.05

Aggiunge il comma 15-bis (comma 20 dell’A.C. 2994-A), che prevede che l’insegnamento ad alunni e studenti con disabilità è assicurato anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione.

Lo stesso riconoscimento è menzionato nell’alinea dell’art. 23, co.2, lett. c) (art. 21, co. 2, lett. e) nel ddl), come modificato dall’emendamento 21.173 NF.

2.06

Malpezzi

PD

03.05

Aggiunge l’art. 2-bis (comma 22 dell’A.C. 2994-A), che incrementa di € 7 mln annui dal 2015 al 2022 le risorse destinate al funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni statali dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Tali risorse sono allocate sul cap. 1673/pg.5 dello stato di previsione del MIUR. Lo stanziamento per il 2015 recato dal Decreto 101094 del 29 dicembre 2014, di ripartizione in capitoli, è pari a € 4,7 mln.

Conseguentemente, modifica l’art. 26, co. 2 (art. 24, co. 2 nel testo del ddl) riducendo del medesimo importo lo stanziamento destinato al “Fondo “La Buona Scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell’istruzione scolastica”.

Con riguardo alla formulazione del testo, si rileva l’opportunità di fare riferimento più generico al termine “risorse”, in quanto non è stato istituito un “Fondo” per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM (si veda il DM 15 luglio 2014 n. 558).

 

 

Articolo 3 – Percorso formativo degli studenti

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

3.33

Rocchi

PD

03.05

Modifica il comma 1, primo periodo, limitando l’introduzione di insegnamenti opzionali a scelta degli studenti al 2° biennio e all’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado (a fronte del riferimento generale alle scuole secondarie di secondo grado presente nel ddl), e prevedendo che la stessa avvenga anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità (a fronte della previsione del ddl di insegnamenti ulteriori rispetto a quelli già previsti dai quadri orari).

3.32

Rocchi

PD

03.05

Modifica il comma 1, secondo periodo, prevedendo che gli insegnamenti opzionali possono essere attivati anche da reti di istituzioni scolastiche.

3.30

Ghizzoni

PD

03.05

Modifica il comma 1, secondo periodo, aggiungendo tra le attività da inserire nel curriculum dello studente anche quelle artistiche e di pratiche musicali.

Le stesse potrebbero già rientrare nel riferimento alle attività culturali presente nel ddl.

3.24 NF

De Rosa

M5S

03.05

Aggiunge il comma 1-bis (comma 7 dell’A.C. 2994-A), che prevede l’attivazione di iniziative rivolte agli studenti, con il contributo delle realtà del territorio e nel rispetto dell’autonomia scolastica, per promuovere lo sviluppo della conoscenza delle tecniche di primo soccorso nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.

3.27 NF

Carocci

PD

03.05

Sostituisce il comma 2, aggiungendo, rispetto al testo del ddl, il concerto degli organi collegiali ai fini dell’individuazione, da parte del dirigente scolastico, dei percorsi formativi e delle iniziative diretti a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti e la valorizzazione del merito scolastico. A tal fine, confermando la possibilità di utilizzare anche finanziamenti esterni, compresi quelli derivanti da sponsorizzazioni, inserisce un esplicito richiamo al rispetto dell’autonomia delle scuole e di quanto previsto dal D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 (regolamento riguardante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche).

3.1002

Ascani

PD

03.05

Aggiunge il comma 2-bis (comma 3 dell’A.C. 2994-A), in base al quale, nell’ambito dell’esame conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, la commissione d’esame tiene conto del curriculum dello studente nello svolgimento del colloquio.

3.1 NF

Coppola

PD

03.05

Modifica il comma 3 (comma 4 dell’A.C. 2994-A) aggiungendo la previsione che l’inserimento del curriculum di ciascuno studente nel Portale unico dei dati della scuola avviene anche includendo la mappatura di curriculum ai fini di una trasparente lettura della progettazione e della valutazione per competenze”.

3.34

Rocchi

PD

03.05

Aggiunge il comma 3-bis (comma 5 dell’A.C. 2994-A) che prevede che le istituzioni scolastiche possono individuare, nell’ambito dell’organico dell’autonomia, docenti cui affidare il coordinamento delle attività relative agli insegnamenti opzionali.

3.29 NF

Beni

PD

03.05

Aggiunge il comma 3-bis (comma 6 dell’A.C. 2994-A), disponendo che le attività e i progetti di orientamento scolastico e per l’accesso al lavoro sono sviluppati con modalità che possano sostenere anche eventuali problematiche riguardanti gli studenti di origine straniera.

In materia si vedano, in particolare, i d.lgs. 21/2008 e 22/2008.

 

 

 

Articolo 4 – Scuola, lavoro e territorio

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

4.58

Rocchi

PD

03.05

Modifica il comma 1, primo periodo, finalizzando la definizione di una durata minima dei percorsi di alternanza scuola-lavoro nell’ultimo triennio degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (oltre che all’incremento delle opportunità di lavoro per gli studenti) anche all’incremento delle loro capacità di orientamento (riferimento peraltro già presente nel comma 8 del ddl - comma 7 dell’A.C. 2994-A).

4.51

Ghizzoni

PD

03.05

Modifica il comma 2, sostituendo il riferimento agli enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico e culturale con quello a musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio (culturale) e delle attività culturali, artistiche e musicali.

4.50

Carocci

PD

03.05

Modifica il comma 3, inserendo, con riferimento alla previsione di svolgimento dell’alternanza durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, un riferimento al programma formativo e alle modalità di verifica stabilite.

Occorrerebbe chiarire la portata normativa innovativa della previsione rispetto a quanto già disciplinato dal d.lgs. 77/2005 (in particolare, art. 4, co. 6, e art. 6).

4.72

Binetti

AP (NCD-UDC)

03.05

Modifica il comma 3, aggiungendo un secondo periodo che prevede che il percorso di alternanza scuola-lavoro può svolgersi anche all’estero, per favorire contestualmente l’acquisizione di una lingua straniera.

4.1012

Labriola

Misto

03.05

Modifica il comma 4, prevedendo che la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro deve prevedere, in particolare, la possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso seguito con il proprio indirizzo di studio.

4.5

4.32

4.53

4.65

4.77

4.81

Gelmini

Chimienti

Malpezzi

Pisicchio

Santerini

Giancarlo Giordano

FI - PDL

M5S

PD

Misto

PI-CD

SEL

03.05

Sopprime il comma 6, che prevede la possibilità, a partire dall’a.s. successivo a quello di entrata in vigore della legge, che gli studenti, a partire dal secondo anno della scuola secondaria di secondo grado, svolgano periodi di formazione in azienda attraverso la stipulazione di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.

4.4000

Relatore

 

09.05

Modifica il comma 7 (comma 6 dell’A.C. 2994-A) – recependo il parere della V Commissione al fine di specificare che la spesa prevista è pari a 100 milioni di euro annui dal 2016.

4.52

Ghizzoni

PD

03.05

Modifica il comma 8 (comma 7 dell’A.C. 2994-A), aggiungendo tra i soggetti con i quali il dirigente scolastico stipula convenzioni per l’attivazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro gli istituti e i luoghi in cui si svolgono arti performative.

4.74

Binetti

AP (NCD-UDC)

03.05

Modifica il comma 8 (comma 7 dell’A.C. 2994-A), aggiungendo un terzo periodo che prevede che, al termine di ogni anno scolastico, il dirigente scolastico redige una scheda di valutazione sulle strutture con le quali ha stipulato una convenzione.

Si tratta di una previsione che, con qualche specifica, ribadisce quanto previsto dall’art. 6, co. 1, del d.lgs. 77/2005, in base al quale i percorsi in alternanza sono oggetto di verifica e valutazione da parte dell'istituzione scolastica o formativa.

4.55 NF

Malpezzi

PD

03.05

Aggiunge i comma 8-bis e 8-ter (commi 8 e 9 dell’A.C. 2994-A).

In particolare, il comma 8 prevede la costituzione, a decorrere dall’a.s. 2015/2016 – presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, d’intesa con il MIUR, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello Sviluppo economico – del registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro, articolato in:

·     un’area aperta, consultabile gratuitamente, che contiene l’elenco delle imprese e degli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza scuola-lavoro, con i relativi dati riguardanti il numero di studenti ammissibili e i periodi in cui è possibile svolgere l’alternanza;

·     una (ulteriore) sezione speciale del Registro delle imprese, alla quale le imprese disponibili all’alternanza scuola lavoro hanno l’obbligo di iscriversi, con lo scopo della condivisione di ulteriori informazioni relative alle imprese stesse.

Il comma 9 dispone l’applicazione alle imprese disponibili all’alternanza scuola lavoro, ove compatibili, di alcune delle disposizioni previste dal D.L. 3/2015 (33/2015), con specifico riguardo alle PMI innovative (che a loro volta sono tenute ad iscriversi ad una apposita sezione speciale del registro delle imprese). In particolare, sono richiamate le disposizioni che disciplinano le modalità di iscrizione nella sezione speciale e quelle relative ad aggiornamento, trasparenza e accessibilità delle informazioni. Infine, sono richiamate alcune disposizioni di favore - attualmente previste per PMI innovative e per le start-up innovative - tra le quali deroghe al diritto societario, agevolazioni fiscali, accesso al Fondo centrale di garanzia.

Con riguardo alla formulazione del testo, al comma 8, alla lett. a), sembrerebbe opportuno sostituire la parola “ente” con la parola “soggetto” (in modo da ricomprendere sia le imprese, sia gli enti).

4.3000

come subemendato da

0.4.3000.100

Relatore



Governo

 

09.05

Aggiunge i commi 8-quater e 8-quinquies (comma 10 dell’A.C. 2994-A) che intendono favorire una maggiore integrazione fra i percorsi di istruzione secondaria di secondo grado e i percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale.

Si evidenzia, preliminarmente, che l’art. 23, co. 2, lett. d) (art. 21, co. 2, lett. g), nel ddl) reca delega al Governo in materia di revisione dei percorsi dell’istruzione professionale e di raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale.

In particolare il comma 10 prevede, da una parte, che le istituzioni formative accreditate dalle regioni per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale possono concorrere al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del secondo ciclo di istruzione e, dall’altra, che l’offerta formativa dei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale è sostenuta sulla base di piani di intervento: questi ultimi devono essere adottati, entro180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, e, al fine di garantire agli studenti iscritti ai relativi percorsi pari opportunità rispetto agli studenti iscritti ai percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, tengono conto, nel rispetto delle competenze delle regioni, delle disposizioni recate dalla legge.

Infine, si prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Al riguardo si ricorda che, per il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) - i cui percorsi rappresentano una delle componenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione - la competenza legislativa esclusiva, a legislazione vigente, è delle regioni, spettando allo Stato la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni.

In particolare, ai sensi del d.lgs. 226/2005, le regioni assicurano l’articolazione di percorsi di durata triennale- che si concludono con il conseguimento di un titolo di qualifica professionale, che consente l’accesso al quarto anno del sistema dell’istruzione e formazione professionale – e di percorsi di durata almeno quadriennale - che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale che consente l’accesso all’istruzione e formazione tecnica superiore.

In seguito, l’art. 2, co. 3, del DPR 87/2010 ha disposto che, nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni, gli istituti professionali (del sistema di istruzione statale) possono svolgere, in regime di sussidiarietà, un ruolo integrativo e complementare nei confronti dell’offerta delle istituzioni formative del sistema IeFP, ai fini del conseguimento, anche nell’esercizio dell’apprendistato, di qualifiche e diplomi professionali.

In base all’intesa raggiunta in Conferenza unificata il 16 dicembre 2010 per l’approvazione di linee guida finalizzate alla realizzazione di raccordi fra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi IeFP (linee guida poi adottate con DM 18 gennaio 2011), ciascuna regione stabilisce i percorsi che gli istituti professionali possono erogare in regime sussidiario.

 

 

(Nuovo) Articolo 5 Insegnamento relativo alla scuola primaria presso gli istituti penitenziari

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

4.0.1

Centemero

FI-PDL

03.05

Aggiunge l’art. 4-bis (art. 5 dell’A.C. 2994-A), che novella l’art. 135 del d.lgs. 297/1994, riguardante l’insegnamento relativo alla scuola primaria negli istituti penitenziari.

Le novità principali rispetto alla legislazione vigente sono individuabili nella previsione di una disciplina transitoria per l’accesso al già previsto ruolo speciale per l’insegnamento relativo alla scuola primaria negli istituti penitenziari e nella specifica che i docenti di tale ruolo speciale sono incardinati nei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, ai sensi dell’art. 1, co. 2, del DPR 263/2012.

La disposizione citata ha previsto che ai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti sono ricondotti i Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta (di cui all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 29 luglio 1997, n. 455), e i corsi serali per il conseguimento di titoli di studio, compresi i corsi della scuola dell'obbligo e di istruzione secondaria superiore negli istituti di prevenzione e pena.

Con riferimento al primo aspetto, conferma, in particolare, che al ruolo speciale possono accedere i soggetti che sono in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione ai concorsi per la scuola primaria e di titoli di specializzazione che, in base al comma 7 del citato art. 135, devono essere stabiliti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia. Conferma, altresì, che, al fine del rilascio di detti titoli, il MIUR, d’intesa con il Ministero della giustizia, istituisce e autorizza appositi corsi di specializzazione.

In aggiunta, prevede che, nelle more dell’istituzione dei corsi, costituisce titolo di accesso al ruolo speciale l’aver maturato “almeno 3 anni”.

Al riguardo occorre specificare se i tre anni - si presume di servizio - debbano essere stati maturati comunque nell’insegnamento presso gli istituti penitenziari, ovvero se siano sufficienti 3 anni maturati nel ruolo ordinario.

 

(Nuovo) Articolo 6 – Istituti tecnici superiori

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

4.0.2

Relatore

 

03.05

Aggiunge l’art. 4-bis (art. 6 dell’A.C. 2994-A), riguardante gli Istituti tecnici superiori (ITS) e, conseguentemente, all’art. 21 (art. 23 nell’A.C. 2994-A) co. 2, sopprime la lett. h), che reca una delega nella stessa materia.

In particolare, riprende in forma dispositiva, con modifiche, alcuni dei principi direttivi previsti per l’esercizio della delega, mentre per altri - anche in tal caso con alcune modifiche - prevede l’intervento di regolamenti ministeriali, ovvero di linee guida da adottare con decreti interministeriali, d’intesa con la Conferenza unificata. Introduce, inoltre, nuovi contenuti.

Le previsioni dispositive riguardano:

-      l’assegnazione agli ITS, a decorrere dal 2016, di una quota premiale - che viene ora fissata in misura non inferiore al 30% del Fondo per l’istruzione e la formazione tecnica superiore -, in relazione al numero dei diplomati e al tasso di occupabilità a 12 mesi, da destinare all’attivazione di nuovi percorsi;

-      l’accesso agli ITS, che si intende consentire con il possesso (oltre che di un diploma di istruzione secondaria superiore), di un diploma professionale di tecnico (quadriennale) conseguito al termine dei percorsi di istruzione e formazione professionale organizzati dalle regioni, integrato da un percorso di Istruzione e formazione tecnica superiore di durata annuale, la cui struttura e i cui contenuti sono definiti in sede di Conferenza Stato-regioni (a tal fine si interviene con norma primaria in un ambito attualmente definito con il DPCM 25 gennaio 2008);

-      gli esami di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, cui si dispone possa partecipare anche chi ha conseguito un diploma al termine dei percorsi ITS (a tal fine, si modifica con norma primaria un DPR).

Si tratta del DPR 328/2001.

Le linee guida - da adottare con decreti interministeriali, d’intesa con la Conferenza unificata, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge - riguardano, invece, le procedure per lo svolgimento delle prove conclusive e la composizione delle commissioni esaminatrici, l’ammontare del contributo dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi e il rilascio del diploma, la partecipazione di soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli ITS senza che ciò determini nuovi o maggiori oneri a carico dei propri bilanci, la previsione, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, di un patrimonio non inferiore a 100.000 euro (valore non previsto dall’art. 21 del ddl) e che comunque garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi, nonché la previsione di un regime contabile e di uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniformi su tutto il territorio nazionale (rispetto all’art. 21 del ddl non si fa più riferimento anche alla revisione amministrativo-contabile della gestione), l’unificazione delle prove di verifica finale dei percorsi ITS dell’area della mobilità sostenibile – relativamente ad alcuni ambiti – con le prove di esame di abilitazione allo svolgimento della professione di Ufficiale di marina mercantile, di navigazione e di macchina, integrando la composizione della commissione d’esame.

Il regolamento ministeriale (art. 17, co. 3, L. 400/1988) – da emanare sempre entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge – riguarda la definizione dei criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti a conclusione dei percorsi ITS: al riguardo, sin d’ora si prevede che i crediti riconosciuti non possono essere inferiori a 100 per i percorsi di durata pari a 4 semestri e a 150 per quelli di durata pari a 6 semestri.

Le novità rispetto ai principi direttivi recati dall’art. 21, co. 2, lett. h), del ddl riguardano l’introduzione, fra i titoli richiesti ai tecnici abilitati per le attività di certificazione energetica degli edifici, del diploma di tecnico superiore relativo all’Area Efficienza energetica e la previsione che i corsi di formazione per la certificazione energetica e i relativi esami sono svolti, a livello nazionale (oltre che da università, enti di ricerca, consigli, ordini e collegi professionali) anche da ITS della medesima Area (a tal fine, si modifica con norma primaria un DPR).

Si tratta del DPR 75/2013.

Il medesimo diploma di tecnico superiore relativo all’Area Efficienza energetica viene inserito fra i requisiti professionali richiesti alle imprese abilitate all’esercizio degli impianti posti al servizio degli edifici (a tal fine si modifica con norma primaria un regolamento adottato con decreto ministeriale).

Si tratta del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

 

 

(Nuovo) Articolo 7 – Innovazione digitale e didattica laboratoriale (ex art. 5 del ddl)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

5.4

Coppola

PD

04.05

Modifica il comma 1, finalizzando l’adozione del Piano nazionale scuola digitale (oltre che allo sviluppo e al miglioramento delle competenze digitali degli studenti) anche a rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze.

5.48

Santerini

PI-CD

04.05

Modifica il comma 3, lett. d), inserendo un riferimento allo sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze degli studenti.

5.53

 

5.9 id.

Giancarlo Giordano

Centemero

SEL

 

FI-PDL

04.05

Modifica il comma 3, lett. f), prevedendo il coinvolgimento della Conferenza unificata (invece della Conferenza Stato-regioni) ai fini del potenziamento, nell’ambito del Piano nazionale scuola digitale, delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla connettività nelle scuole.

5.38

Ascani

PD

04.05

Modifica il comma 3, lett. g), sopprimendo la previsione di collocare presso le scuole con più alto livello di innovatività i centri di ricerca e di formazione finalizzati a valorizzare, nell’ambito di una rete nazionale, le migliori esperienze delle scuole.

5.54

Ascani

PD

04.05

Modifica il comma 3, aggiungendo le lett. g-bis), g-ter) e g-quater) (lett. h), i) ed l) dell’A.C. 2994-A) e, conseguentemente, all’art. 21, co. 2 (art. 23, co. 2 dell’A.C. 2994-A) sopprime la lett. m), che reca una delega nella stessa materia.

In particolare, si inseriscono fra gli obiettivi del Piano nazionale scuola digitale i seguenti, già indicati all’art. 21 come principi direttivi ai fini dell’esercizio della delega:

    definizione delle finalità dell’identità e del profilo digitale di studenti, docenti, dirigenti scolastici e personale tecnico-amministrativo, e definizione delle relative modalità di gestione;

    definizione dei criteri per la tutela della riservatezza dei dati personali degli studenti, in particolare se minori di età, in relazione al trattamento dei dati raccolti nell’ambito delle attività didattiche: il riferimento specifico è alla navigazione in piattaforme digitali dedicate ad apprendimento, fruizione o produzione di contenuti didattici digitali.

Al riguardo, occorre valutare la necessità di prevedere sin d’ora il parere del Garante per la protezione dei dati personali, come peraltro previsto nel parere della I Commissione.

    definizione dei criteri per l’adozione di testi didattici in formato digitale e per la produzione e circolazione di opere e materiali per la didattica anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici.

In materia, in questa sede si ricorda solo che l'art. 6, co. 1, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) ha già previsto la produzione, da parte delle scuole, a decorrere dall’a.s. 2014/2015 e nel termine di un triennio, di materiale scolastico digitale assunto come libro di testo.

Con nota 2581 del 9 aprile 2014, il MIUR ha fatto presente che le linee guida contenenti le indicazioni necessarie per l'elaborazione dei suddetti materiali saranno emanate entro la fine dell’a.s. 2014/2015 e che entro lo stesso termine tutti i materiali didattici digitali prodotti nel corso dell’anno dovranno essere inviati al Ministero - secondo le modalità previste nelle linee guida - al fine di renderli disponibili.

Più ampiamente, si rinvia al dossier del Servizio Studi n. 286 del 1° aprile 2015.

5.1000

Ascani

PD

05.05

Aggiunge il comma 3-bis (comma 4, secondo periodo, dell’A.C. 2994-A), in base al quale le scuole possono individuare, nell’ambito dell’organico dell’autonomia, un insegnante tecnico pratico da affiancare ai docenti.

Al riguardo si ricorda che, in base al DM 39/1998, le classi di concorso a posti di insegnamento tecnico-pratico si riferiscono agli istituti di istruzione secondaria.

5.40

Ascani

PD

05.05

Modifica il comma 4 prevedendo che le scuole individuano (e non “possono individuare”) docenti cui affidare il coordinamento delle attività promosse dalle scuole in coerenza con le previsioni del Piano nazionale scuola digitale.

5.39

Ascani

PD

05.05

Aggiunge il comma 4-bis (comma 5 dell’A.C. 2994-A), in base al quale le scuole possono individuare, nell’ambito dell’organico, il personale ATA cui affidare il coordinamento del contesto amministrativo e informatico delle attività del Piano nazionale scuola digitale.

5.26

Vacca

M5S

05.05

Modifica il comma 5 (comma 6 dell’A.C. 2994-A), alinea, aggiungendo gli enti pubblici (oltre che i già citati enti locali) fra i soggetti che possono partecipare, anche in qualità di cofinanziatori, alla costituzione, presso le scuole, di laboratori territoriali per l’occupabilità.

5.34

5.1007 id.

Malpezzi

Centemero

PD

FI-PDL

05.05

Modifica il comma 5 (comma 6 dell’A.C. 2994-A), alinea, aggiungendo le Camere di commercio, industria, agricoltura, artigianato fra i soggetti che possono partecipare, anche in qualità di cofinanziatori, alla costituzione, presso le scuole, di laboratori territoriali per l’occupabilità.

5.28

Vacca

M5S

05.05

Modifica il comma 5 (comma 6 dell’A.C. 2994-A), lett. a), inserendo, in relazione all’orientamento della didattica dei laboratori territoriali per l’occupabilità ai settori strategici del Made in Italy, un riferimento alla vocazione culturale e sociale (oltre che produttiva) di ogni territorio.

5.33

Carocci

PD

05.05

Modifica il comma 5 aggiungendo lett. c-bis) (comma 7 dell’A.C. 2994-A) che affida ai soggetti esterni che usufruiscono dell’edificio scolastico la responsabilità relativa alla sicurezza e al mantenimento del decoro degli spazi.

In relazione all’approvazione dell’emendamento 2.282 NF, occorre valutare se la previsione qui riferita solo alle attività dei laboratori territoriali per l’occupabilità non debba trovare una diversa collocazione nel testo, che ne consenta il riferimento anche all’altra fattispecie prevista di utilizzo degli edifici scolastici.

5.4000

Relatore

 

09.05

Modifica il comma 6 (comma 8 dell’A.C. 2994-A) – recependo il parere della V Commissione al fine di specificare che la spesa prevista è pari a 30 milioni di euro annui dal 2016.

 

 

(Nuovo) Articolo 8 – Organico dell’autonomia per l’attuazione dei piani triennali dell’offerta formativa (ex art. 6 del ddl)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

6.1008 NF

Rocchi

PD

05.05

Sostituisce il comma 1 con i commi 1 e 1-bis (comma 1 dell’A.C. 2994-A),  che, con una diversa formulazione rispetto al testo del ddl, conferma che l’organico dell’autonomia è costituito da posti comuni, posti per il sostegno e posti per il potenziamento dell’offerta formativa.

6.1009 NF

Rocchi

PD

05.05

Sostituisce il comma 2, prevedendo che, a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, l’organico dell’autonomia è determinato con cadenza triennale su base regionale. La determinazione è effettuata con decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata, comunque nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili (di cui all’art. 26, co. 1 dell’A.C. 2994-A).

Sostanzialmente, si riconfermano le previsioni del primo periodo dell’originario comma 2, eccetto che per la decorrenza.

6.1006 NF

Rocchi

PD

05.05

Aggiunge il comma 2-bis (comma 3, primo periodo, dell’A.C. 2994-A), che riguarda il riparto della dotazione organica fra le regioni (originariamente disciplinato al secondo periodo del comma 2 del ddl). In particolare, individua due criteri: il riparto dei posti comuni è effettuato sulla base del numero delle classi, quello dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa è effettuato sulla base del numero degli alunni. Quest’ultimo criterio non era preso in considerazione dal testo originario del ddl.

6.1005 NF

Pes

PD

05.05

Aggiunge il comma 2-ter (comma 3, secondo periodo, dell’A.C. 2994-A), che – riprendendo, con alcune aggiunte, parte del contenuto del secondo periodo del co. 2 del ddl – definisce ulteriori elementi di cui tener conto ai fini del riparto della dotazione organica fra le regioni. In particolare, si aggiunge il riferimento alle aree montane, alle piccole isole e alle aree a bassa densità demografica.

6.46 NF

Ghizzoni

PD

05.05

Aggiunge il comma 2-quater (comma 3, terzo periodo, dell’A.C. 2994-A), che introduce un ulteriore elemento da considerare ai fini del riparto della dotazione organica fra le regioni. Si tratta del fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti a rilevanza nazionale.

Sotto il profilo della formulazione del testo, si valuti l’opportunità di sostituire la locuzione “di valore” con la locuzione “a rilevanza”.

6.3000

come subemendato da:

sub.0.6.3000.100

Relatore



Governo

 

09.05

Sostituisce il comma 3 con i commi da 3 a 3-novies (commi da 4 a 12 dell’A.C. 2994-A), e, conseguentemente, sopprime il comma 4 dello stesso articolo e il comma 4 dell’art. 7 del ddl (art. 9 dell’A.C. 2994-A).

Il nuovo comma 4 riprende, con variazioni, il contenuto del primo e secondo periodo del comma 4 dell’art. 7 del ddl. In particolare, confermando che i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti (e non più in albi) territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso, tipologie di posti, dispone che l’ampiezza degli stessi ambiti è definita entro il 31 marzo 2016 dagli uffici scolastici regionali, su indicazione del MIUR e sentiti le regioni e gli enti locali. E’ già la norma primaria, peraltro, ad indicare i criteri da seguire: gli ambiti territoriali devono avere ampiezza, di norma, inferiore alla provincia e si considerano, oltre che la popolazione scolastica – elemento già presente nel testo del ddl – la prossimità delle scuole e le caratteristiche del territorio, tenendo conto della specificità delle aree interne e montane e delle piccole isole, della presenza di scuole negli istituti penitenziari, nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in essere.

Il nuovo comma 5 dispone che, per l’a.s. 2015/2016, gli ambiti hanno estensione provinciale.

Il nuovo comma 6 riprende, con alcune variazioni, il primo periodo del comma 3 del ddl. In particolare, conferma che l’organico dell’autonomia è ripartito fra gli ambiti territoriali con decreto del direttore dell’ufficio scolastico regionale. Prevede, inoltre, che, per l’a.s. 2015/2016, l’organico dell’autonomia comprende l’organico di diritto, l’organico di fatto e quello per il potenziamento, che deve includere il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti a rilevanza nazionale (di cui al comma 3, terzo periodo), sempre nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili (di cui all’art. 26, co. 1, dell’A.C. 2994-A).

Al riguardo si ricorda che il 27 febbraio 2015 sul sito del MIUR è stato pubblicato lo schema di decreto interministeriale (MIUR-MEF) relativo alla determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per l'a.s. 2015/2016. Nel documento è evidenziato che “Eventuali ulteriori indicazioni verranno fornite successivamente a seguito di innovazioni normative”.

Con riguardo alla formulazione del testo, occorre fare riferimento al comma 3 (anziché 2).

I nuovi commi da 7 a 10 riguardano la costituzione di reti di scuole (non prevista dal ddl).

In particolare, si prevede che gli Uffici scolastici regionali promuovono la costituzione di reti fra scuole dello stesso ambito territoriale. Le reti, da costituire entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e attività amministrative, alla realizzazione di progetti o iniziative didattiche, educative, sportive, culturali di interesse territoriale.

A tal fine, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il MIUR emana linee guida riguardanti la definizione degli accordi di rete e i principi di governo delle stesse reti.

Gli accordi di rete individuano i criteri e le modalità per l’utilizzazione dei docenti nella rete, anche con riferimento a insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e progettazione funzionali ai piani dell’offerta formativa di più scuole, i piani di formazione del personale scolastico, le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità, le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e del rendiconto delle attività svolte.

Infine, si prevede che, sulla base di specifici accordi, possono essere svolti a livello di rete anche gli adempimenti amministrativi a carico delle scuole relativi all’istruttoria su alcuni atti relativi allo stato giuridico ed economico del personale scolastico e su quelli non strettamente connessi alla gestione di ciascuna scuola.

Al riguardo si ricorda che le funzioni relative allo stato giuridico ed economico del personale non riservate all'amministrazione centrale e periferica sono state trasferite alle scuole, a decorrere dal 1° settembre 2000, in base all'art. 14 del DPR 275/1999 (l’art. 15 ha enucleato le funzioni escluse dall'attribuzione alle istituzioni scolastiche). In ciò si è concretizzata la c.d. autonomia amministrativa.

La formulazione utilizzata lascerebbe, peraltro, intendere che solo l’istruttoria potrà essere svolta a livello di rete, mentre gli atti formali saranno adottati dalla singola scuola.

Il nuovo comma 11 riprende, con variazioni, il contenuto del terzo periodo del comma 4 dell’art. 7 del ddl, disponendo che i docenti già assunti in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della legge conservano la titolarità presso la scuola di appartenenza.

Prevede, inoltre, che il personale docente che risulta in esubero o in soprannumero nell’a.s. 2016/2017 è assegnato, a domanda, ad un ambito territoriale e che, dal medesimo a.s., la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera fra gli ambiti territoriali.

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che l’art. 10 del CCNL personale del comparto scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007 prevede che i criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale del personale sono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale. Da ultimo, il 23 febbraio 2015 è stato sottoscritto il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2015/2016, riguardante anche i trasferimenti di personale docente in esubero o in soprannumero. Al riguardo, l’ordinanza ministeriale n. 4 del 25 febbraio 2015 ha fissato il termine ultimo per la presentazione delle domande di mobilità del personale docente ed educativo per l’a.s. 2015-2016 al 16 marzo 2015. Successivamente, con nota prot. n. 8201 del 13 marzo 2015, tale termine è stato prorogato al 22 marzo 2015.

Il nuovo comma 12 precisa che gli ambiti territoriali e le reti tra scuole sono definiti nel rispetto dell’organico dell’autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6.1004 NF

Blažina

PD

09.05

Sostituisce il comma 6 (comma 14 dell’A.C. 2994-A), confermando che, nella ripartizione dell’organico (dell’autonomia), si tiene conto delle esigenze delle scuole con lingua di insegnamento slovena e/o con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia-Giulia.

In particolare, rispetto al testo del ddl, si precisa che, per tali scuole, il numero dei posti comuni e quello dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa è determinato a livello regionale nonché, ai sensi della normativa vigente, separato e distinto dall'organico regionale complessivo.

E’ opportuno fare riferimento all’organico “dell’autonomia”.

6.63

Gebhard

Misto

09.05

Modifica il comma 7 (comma 15 dell’A.C. 2994-A), specificando che restano salve non solo le diverse determinazioni che la Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare in materia di assunzione del personale docente ed educativo, ma anche quelle già adottate.

 

 

(Nuovo) Articolo 9 – Competenze del dirigente scolastico (ex art. 7 del ddl)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

7.108

Carocci

PD

09.05

Modifica il comma 1, espungendo dalle responsabilità attribuite al dirigente scolastico quella relativa alle scelte didattiche e formative.

7.3000 NF

Relatore

 

09.05

Sostituisce i commi 2 e 3 e aggiunge il comma 6-bis (commi 2, 3, 4 e 7 dell’A.C. 2994-A), relativi al conferimento degli incarichi ai docenti e all’utilizzo del personale dell’organico dell’autonomia per la copertura delle supplenze temporanee fino a 10 giorni.

L’elemento di maggiore novità è costituito dalla previsione secondo cui la proposta di incarico da parte del dirigente scolastico per la copertura dei posti assegnati alla scuola è rivolta ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle candidature presentate dagli stessi docenti.

Inoltre, il nuovo testo precisa meglio che:

·     nel caso di più proposte di incarico, è il docente a scegliere, fermo restando l’obbligo di accettarne almeno una;

·     in caso di inerzia dei dirigenti scolastici o di docenti che non abbiano ricevuto alcuna proposta, è l’Ufficio scolastico regionale a provvedere d’ufficio;

·     l’utilizzo di personale docente in classi di concorso diverse da quelle per le quali è abilitato è possibile purché il docente possegga titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina da impartire, abbia seguito percorsi formativi e sia in possesso di competenze professionali coerenti. Per questi ultimi, si intenderebbe che la valutazione di coerenza è affidata a ciascun dirigente scolastico.

Al riguardo, si valuti l’opportunità di prevedere l’emanazione di linee guida uniformi su tutto il territorio nazionale.

·     gli incarichi sono conferiti con modalità che valorizzino il curriculum, le esperienze e le competenze professionali. A tal fine, si fa riferimento anche allo svolgimento di colloqui.

Il nuovo comma 7 sostituisce, di fatto, il contenuto del terzo e quarto periodo del comma 3 dell’art. 6 del ddl. In particolare, conferma che il dirigente scolastico utilizza il personale docente dell’organico dell’autonomia per la copertura delle supplenze temporanee fino a 10 giorni, ma, mentre il testo del ddl prevede che il trattamento stipendiale è integrato se il docente è impiegato in un grado di istruzione superiore a quello già in godimento – previsione comunque già presente nell’ordinamento (art. 52, co. 4, d.lgs. 165/2001; art. 10, co. 10, CCNL personale del comparto scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007) –, il nuovo co. 6 dispone che, laddove il docente sia in un grado di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di appartenenza.

Scompare, invece, la previsione secondo cui il personale dell’organico dell’autonomia “è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili (quarto periodo del co. 3 dell’art. 6 del ddl).

7.1007

Rocchi

PD

09.05

Sostituisce il comma 5, stabilendo, in particolare, che il dirigente scolastico può individuare, nell’ambito dell’organico dell’autonomia, fino al 10% di docenti (anziché fino a 3 docenti, come previsto dal ddl), che lo coadiuvano.

7.1013 NF

Carocci

PD

09.05

Modifica il comma 7 (comma 8 dell’A.C. 2994-A), disponendo – rispetto alle previsioni del ddl – un ulteriore incremento del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, per un importo di € 46 mln nel 2016 e di € 14 per il 2017, da corrispondere a titolo di retribuzione di risultato una tantum.

Conseguentemente, modifica l’art. 24, co. 2 (art. 26, co. 2, dell’A.C. 2994-A).

7.0.1000 NF

Carocci

PD

09.05

Aggiunge l’art. 7-bis (commi 9-13 dell’A.C. 2994-A) che, al fine di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi a precedenti concorsi per dirigente scolastico prevede, anzitutto, l’attivazione di un corso intensivo di formazione, finalizzato all’immissione in ruolo di dirigenti scolastici.

Le modalità di svolgimento del corso intensivo di formazione e della prova scritta finale devono essere definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Possono partecipare al corso:

·     i vincitori, gli idonei e coloro che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso indetto con D.D. 13 luglio 2011;

·     i soggetti che hanno avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge, alcuna sentenza definitiva, nell’ambito del contenzioso legato ai concorsi per dirigente scolastico banditi, con D.D. 22 novembre 2004 e con DM 3 ottobre 2006, ovvero riferibile alle procedure di rinnovazione, in Sicilia, del medesimo concorso del 2004, avviate ai sensi della L. 202/2010.

Si tratta di due (delle tre) categorie di destinatari della riserva di posti prevista dall’art. 1, co. 2-ter, del D.L. 58/2014 (L. 87/2014), nell’ambito della prima tornata del corso-concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici per la copertura dei posti vacanti nelle regioni in cui è esaurita la graduatoria del concorso del 2011 (per ulteriori approfondimenti al riguardo, si veda il Dossier del Servizio Studi n. 165 del 21 maggio 2014, predisposto in occasione dell’esame del D.L. 58/2014).

Il termine per l’indizione del corso-concorso era stato fissato (da ultimo) al 31 marzo 2015, dall’art. 6, co. 6, del D.L. 192/2014 (L. 11/2015). Al riguardo, la relazione illustrativa del D.L. 192/2014 motivava la proroga con la complessità della “procedura prevista per legge” che comportava, “prima del bando, la definizione di un regolamento, per il quale è necessario acquisire il preventivo concerto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché il parere del Consiglio di Stato”. Ricordava, inoltre, che il procedimento, “che ha richiesto una necessaria preventiva consultazione degli attori coinvolti, compresa la Scuola nazionale della pubblica amministrazione”, non si era ancora concluso. Per completezza si ricorda, peraltro, che l’art. 17 del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) ha previsto che le modalità di svolgimento della procedura di reclutamento per dirigente scolastico devono essere definite con DPCM.

La disciplina delle modalità di svolgimento della procedura non è ancora intervenuta. Conseguentemente, non è stato ancora emanato neanche il bando del corso-concorso.

La novità proposta sembra, dunque, volta a superare quanto previsto dal D.L. 58/2014.

Al contempo, si prevede che:

1)    nelle regioni in cui, alla data di emanazione del DM sulle modalità di svolgimento del corso, i contenziosi relativi al concorso del 2011 sono ancora pendenti, le relative graduatorierimangono aperte in funzione degli esiti” del corso intensivo di formazione;

Sembrerebbe opportuno un chiarimento circa il significato e le finalità di tale disposizione.

2)    Per coloro i quali, all’esito del concorso del 2011, hanno prestato servizio nell’a.s. 2014/2015 con contratti di dirigente scolastico, i rapporti di lavoro sono confermati all’esito di una sessione speciale d’esame consistente in una prova orale sull’esperienza maturata “anche in ordine alla valutazione sostenuta”, nel corso del servizio prestato.

Occorrerebbe chiarire il riferimento alla “valutazione sostenuta”.

All’attuazione di tali disposizioni si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

7.139 NF

Sgambato

PD

09.05

Aggiunge il comma 7-bis (comma 14 dell’A.C. 2994-A), disponendo che i posti autorizzati per l’assunzione di dirigenti scolastici (in una determinata regione) possono essere attribuiti, previo parere dell’Ufficio scolastico regionale di destinazione, agli idonei inclusi nelle graduatorie regionali – si intenderebbe: di altra regione – del concorso per dirigente scolastico indetto con D.D. 13 luglio 2011, nel limite massimo del 20%.

Le misure applicative di tale disposizione – che comunque opera a conclusione delle operazioni di mobilità e fermo restando l’accantonamento dei posti riferibili ai soggetti destinatari del corso intensivo di formazione (di cui al comma 9) – devono essere definite con decreto del MIUR (per la cui emanazione non è previsto un termine).

7.2000 NF

come subemendato da:

sub.0.7.2000.100

Relatore



Governo

 

09.05

Aggiunge il comma 8-bis (comma 16 dell’A.C. 2994-A), in materia di valutazione dei dirigenti scolastici e di sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione (SNV), e conseguentemente sopprime la lett. d) dell’art. 21, co. 2, del ddl (art. 23, co. 2, dell’A.C. 2994-A), che reca una delega al Governo in materia analoga.

In particolare, confermando che il Nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici è composto sulla base di quanto dispone l’art. 25, co. 1, del d.lgs. 16/2001, stabilisce che esso può essere articolato in funzione delle modalità previste dal processo di valutazione.

In base all’art. 25, co. 1, del d.lgs. 165/2001, i dirigenti scolastici sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa.

Dispone, altresì, che la valutazione da parte del Nucleo è coerente con l’”incarico triennale” e con il profilo professionale del dirigente scolastico ed è connessa alla retribuzione di risultato.

Con riguardo alla durata degli incarichi dei dirigenti scolastici, si ricorda che l’art. 11 del CCNL personale Area V della Dirigenza - quadriennio normativo 2002-2005, primo biennio economico 2002-2003 (sottoscritto l’11 aprile 2006), mantenuto in vita dal CCNL quadriennio normativo 2006-2009, primo biennio economico 2006-2007 (sottoscritto il 15 luglio 2010), ha disposto – in conformità con quanto prevede l’art. 19 del d.lgs. 165/2001 – che gli incarichi hanno la durata minima di 3 anni e massima di 5.

Pertanto, occorrerebbe esplicitare meglio se si intenda fissare in tre anni, in via legislativa, la durata degli incarichi dei dirigenti scolastici.

Inoltre, al fine di garantire la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione (di cui al DPR 80/2013), prevede la possibilità di attribuire incarichi temporanei per le funzioni ispettive, anche temporaneamente in deroga ai limiti percentuali di cui all’art. 19, co. 6, del d.lgs. 165/2001, relativi all’attribuzione di incarichi a tempo determinato a soggetti esterni ai ruoli dirigenziali di ciascuna amministrazione.

A tal fine, autorizza una spesa fino a € 7 mln annui, per il triennio 2016-2018 e, conseguentemente, modifica l’art. 24, co. 2 (art. 26, co. 2, dell’A.C. 2994-A).

ll DPR 80/2013 definisce “contingente ispettivo” il contingente di dirigenti di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva che svolgono l'attività nei nuclei di valutazione esterna, nell’ambito del SNV (art. 1, co. 2, lett. c)). I relativi incarichi sono conferiti dal direttore generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica del MIUR e dai direttori generali degli Uffici scolastici regionali, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 165/2001 (art. 6).

 

 

(Nuovo) Articolo 10 – Piano straordinario di assunzioni (ex art. 8 del ddl)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

8.1045 NF

Carocci

PD

09.05

Modifica il comma 1, secondo periodo, con particolare riferimento alla determinazione, ai fini del piano straordinario di assunzioni, dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa.

In particolare, la disposizione conferma che, in tale fase, i posti per il potenziamento dell’offerta formativa riguardano solo la scuola primaria e secondaria.

Stabilisce, inoltre, che il numero degli stessi è determinatosi intenderebbe: dal MIURentro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sulla base delle indicazioni del Dirigente scolastico.

8.3000

Relatore

 

09.05

Modifica il comma 2, lett. b), riferendo l’iscrizione a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente alla data di entrata in vigore della legge (anziché alla data di scadenza per la presentazione della domanda di assunzione nell’ambito del piano straordinario).

Nella lett. a) del medesimo comma, con riferimento ai vincitori del concorso del 2012, rimane, invece, il riferimento alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

8.184

Rocchi

PD

09.05

Aggiunge il comma 5-bis (comma 6 dell’A.C. 2994-A), disponendo che, per l’a.s. 2015/2016, gli incarichi attribuiti al personale docente all’esito del piano straordinario hanno durata annuale.

8.65 id.

8.121 id.

8.317 id.

8.242 id.

8.216 id.

8.203 id.

8.1042 id.

8.1059 id.

Centemero

Chimienti

Pannarale

Simonetti

Cristian Iannuzzi

Rampelli

Malpezzi

Baldassarre

FI-PDL

M5S

SEL

LNA

Misto

AN

PD

Misto

09.05

Sopprime il comma 6 (che, sostanzialmente, conteneva una disposizione già prevista nell’ambito dell’art. 7 del ddl).

8.158

Malpezzi

PD

09.05

Sopprime il quarto periodo del comma 7, eliminando la previsione secondo cui per i posti per il potenziamento dell’offerta formativa rimasti vacanti all’esito del piano straordinario non si provvede con incarichi a tempo determinato, fino al successivo ciclo di determinazione dei fabbisogni.

8.3001 NF

come subemendato da:

sub.0.8.3001.100

Relatore

 

09.05

Modifica il comma 10, primo periodo, e sostituisce il comma 12 con i commi da 12 a 12-quinquies (commi da 13 a 17 dell’A.C. 2994-A).

In particolare, le modifiche apportate al comma 10, primo periodo, comportano che, per la scuola primaria, le graduatorie di merito del concorso pubblico del 2012 e le graduatorie ad esaurimento del personale docente continuano ad avere efficacia (e, dunque, non perdono efficacia dal 1° settembre 2015, come, invece, continua ad essere previsto per quelle relative alla scuola secondaria).

Conseguentemente, il nuovo comma 13 – confermando (in generale) la previsione secondo cui l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici – dispone che per il personale docente della scuola dell’infanzia e primaria e per il personale educativo continua ad applicarsi, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento, la disposizione secondo cui l'accesso ai ruoli ha luogo per il 50% mediante concorsi per titoli ed esami e per il restante 50% attingendo alle graduatorie ad esaurimento (art. 399, co. 1, del d.lgs. 297/1994).

Nuove disposizioni concernenti l’indizione e lo svolgimento dei concorsi pubblici nazionali sono contenute nello stesso nuovo comma 13 e nei nuovi commi da 14 a 16. In particolare – anche apportando modifiche testuali all’art. 400 del d.lgs. 297/1994 –, si prevede che:

·         i concorsi per titoli ed esami sono nazionali e banditi su base regionale (e non più indetti su base regionale), con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili – si intenderebbe, nell’organico dell’autonomia – nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Il Ministero può disporre l’aggregazione territoriale dei concorsi in ragione dell’esiguo numero di posti conferibili (e non più dell’esiguo numero dei candidati);

Occorre coordinare con tale disposizione il contenuto del comma 02, primo periodo, del medesimo art. 400, che fa riferimento all’”indizione dei concorsi regionali”;

·         la determinazione dei posti da mettere a concorso tiene conto del fabbisogno espresso dalle scuole nei piani triennali dell’offerta formativa;

·         conseguono la nomina i candidati che si collocano una posizione utile in relazione al numero di posti messi a concorso, (scomparendo, dunque, il riferimento ai “posti eventualmente disponibili”).

Dunque, non si prevede l’utilizzo degli idonei per i posti che si renderanno vacanti e disponibili nel corso del triennio. Si dispone, comunque, che il numero degli idonei non vincitori non può superare il 10% del numero dei posti banditi;

·         i vincitori del concorso “scelgono”, nell’ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, “il posto di ruolo fra quelli messi a concorso nella regione” (e non più “fra quelli disponibili nella regione, come stabilisce il vigente co. 02, ultimo periodo, dell’art. 400 del d.lgs. 297/1994). Ciò, in base a quanto prevede l’ultimo periodo dell’art. 400, co. 02, del d.lgs., come modificato dal comma 16, lett. d), del testo in commento.

Al riguardo, dunque, è necessario un coordinamento con il meccanismo di conferimento degli incarichi al personale docente, previsto dal provvedimento in esame (cfr., in particolare, art. 9 co. 2);

·         possono accedere alle procedure concorsuali per l’accesso alla docenza esclusivamente i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto; per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle procedure concorsuali. Sull’argomento, interviene, peraltro, con esclusivo riferimento all’insegnamento nella scuola secondaria l’art. 23, co. 2, lett. b) (art. 21, co. 2, lett. c) del ddl, come modificato dall’emendamento 21.303 NF);

·         per la partecipazione ai concorsi è dovuto un diritto di segreteria il cui ammontare è stabilito nei relativi bandi. Tali somme sono versate all’entrata e riassegnate al MIUR per essere utilizzate per lo svolgimento della procedura concorsuale;

·         le graduatorie dei concorsi hanno validità al massimo triennale (con decorrenza dall’a.s. successivo a quello di approvazione delle stesse) e perdono comunque efficacia all’atto della pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo.

Per tale aspetto, occorre novellare il comma 17 dell’art. 400 del d.lgs. 297/1994.

Il nuovo comma 17 prevede l’indizione, entro il 1° ottobre 2015, di un concorso per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente, da destinare alle istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nei limiti delle risorse finanziare disponibili.

Nell’ambito di tale procedura è attribuito un maggior punteggio ai seguenti titoli:

·     titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell’accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico (potenziali destinatari dovrebbero essere gli iscritti nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, comprendente gli aspiranti non inseriti nelle graduatorie ad esaurimento ma forniti di specifica abilitazione, nonché i soggetti che hanno frequentato i tirocini formativi attivi o i percorsi speciali abilitanti e quanti hanno conseguito il titolo di laurea in scienze della formazione primaria);

·     servizio prestato a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche ed educative statali, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni.

Al comma 17 è opportuno spostare le parole “nell’organico dell’autonomia” subito dopo le parole “posti vacanti e disponibili”.

8.1046 NF

Carocci

PD

09.05

Aggiunge il comma 11-bis (comma 12 dell’A.C. 2994-A), che prevede l’avvio di un piano straordinario di mobilità per l’a.s. 2016/2017, su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia.

In particolare, si prevede che il piano straordinario di mobilità è rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’a.s. 2014/2015, i quali, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di titolarità (di cui all’art. 399, co. 3, d.lgs. 297/1994), possono presentare domanda di mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale.

Si dispone, inoltre, che “successivamente” – si intenderebbe, in base ad altra procedura – anche i docenti assunti in base al piano straordinario di assunzioni possono partecipare alle operazioni di mobilità, sempre per l’a.s. 2016/2017, su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale.

Si ricorda che sull’argomento interviene anche, con riferimento ai docenti in esubero o in soprannumero nell’a.s. 2016/2017, l’art. 8, co. 12.

8.1047 NF

8.292 NF id.

8.1052 NF id.

8.1081 NF id.


8.182 NF id.

8.1 NF id.

8.1048 NF id.

8.321 NF id.

8.314 NF id.

Blažina

Santerini

Di Lello

Minardo


Bossa

Centemero

Malpezzi

Giancarlo Giordano

Pannarale

PD

PI-CD

Misto

AP (NCD-UDC)

PD

FI-PDL

PD

SEL

SEL

09.05

Aggiunge il comma 12-bis (comma 18 dell’A.C. 2994-A), che prevede l’assunzione a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° settembre 2016, ferma restando la procedura di autorizzazione prevista dall’art. 39 della L. 449/1997, degli idonei non vincitori del concorso del 2012 (non già assunti), nel limite dei posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia.

In particolare, si dispone che tali soggetti hanno priorità rispetto ad ogni altra graduatoria di merito.

Si intenderebbe che con tale specifica si sia inteso fare riferimento alla graduatoria di merito del concorso da bandire entro il 1° ottobre 2015.

Si ricorda, peraltro, che, per la scuola dell’infanzia e primaria, nonché per il personale educativo – in base a quanto dispone il nuovo comma 13 dell’art. 8 –, resta vigente l’art. 399, co. 1, del d.lgs. 297/1994, per cui agli idonei del 2012 sarà destinato il 50% dei posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia (dovendo essere coperto il restante 50% attingendo alle graduatorie ad esaurimento).

Per le diverse fasi della procedura di assunzione, si rimanda alla disciplina indicata dal provvedimento in esame per i vincitori del concorso del 2012.

Al riguardo, tuttavia, potrebbero essere opportune ulteriori specifiche sulla procedura (a titolo puramente esemplificativo, in ordine alla necessità di presentare domanda).

 

 

 

 

 

(Nuovo) Articolo 11 – Periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo (ex art. 9 del ddl)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

9.1003 NF

Rocchi

PD

09.05

Modifica i commi 3 e 4, prevedendo il coinvolgimento del Comitato di valutazione dei docenti di cui all’art. 11 dl d.lgs. 297/1994 – come modificato dall’emendamento 11.3000 - nella valutazione del periodo di formazione e prova ed eliminando la possibilità di prevedere verifiche e ispezioni in classe.

In particolare, dispone che il dirigente scolastico – cui il testo del ddl affida la valutazione del periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo – debba sentire, a tal fine, il Comitato indicato. Conseguentemente, elimina il coinvolgimento del collegio dei docenti e del consiglio di istituto.

 

 

(Nuovo) Articolo 12 – Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e Piano nazionale di formazione (ex art. 10 del ddl)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

10.11

Pilozzi

PD

06.05

Modifica il comma 1, disponendo che la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente può essere utilizzata anche per l’iscrizione a corsi di studio universitari inerenti il profilo professionale (corsi di laurea, corsi di “laurea magistrale e/o specialistica”, corsi di laurea a ciclo unico) e per l’iscrizione a corsi post lauream e/o master inerenti il profilo professionale.

Occorre chiarire il riferimento a “corsi di laurea specialistica”, in considerazione del fatto che il passaggio dai corsi di laurea specialistica ai corsi di laurea magistrale è stato sancito già dal 2004 (DM 270/2004).

10.4001

Relatore

 

09.05

Modifica il comma 3 – recependo il parere della V Commissione al fine di specificare che la spesa prevista è pari a 381,137 milioni di euro annui dal 2015.

10.35

Carocci

PD

06.05

Modifica il comma 4 - dedicato alla formazione in servizio dei docenti – collocando esplicitamente la stessa formazione nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente.

Al riguardo si ricorda che già l’art. 395 del d.lgs. 297/1994, definendo la funzione docente come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità, dispone che i docenti, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente, tra le quali il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi.

Si vedano anche, negli stessi termini, gli artt. 26 e 29 del CCNL normativo 2006 – 2009 del 27 novembre 2007.

 

 

(Nuovo) Articolo 13 – Valorizzazione del merito del personale docente (ex art. 11 del ddl)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

11.45

Rocchi

PD

09.05

Modifica il comma 1, prevedendo che il fondo per la valorizzazione del merito del personale docente sia ripartito a livello territoriale e fra le scuole considerando (oltre alla dotazione organica dei docenti) anche i fattori di complessità delle stesse scuole e delle aree a maggiore rischio educativo.

11.6 NF

11.44 id.

Centemero

Rocchi

FI-PDL

PD

09.05

Sostituisce il comma 2, prevedendo che la quota del fondo per la valorizzazione del merito del personale docente attribuita alla scuola sia assegnata dal dirigente scolastico sulla base dei criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti – anziché sentito il Consiglio di istituto – ed effettuando una motivata valutazione.

11.3000

Relatore

 

09.05

Aggiunge il comma 3-bis (comma 4 dell’A.C. 2994-A), che prevede la sostituzione dell’art. 11 del d.lgs. 297/1994, relativo al Comitato per la valutazione dei docenti, a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Le novità rispetto agli aspetti già trattati dalla legislazione vigente riguardano:

-        la durata del Comitato per tre anni scolastici (anziché per uno);

-        la composizione del Comitato: in particolare, ne entrano a far parte due rappresentanti dei genitori per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione e un rappresentante degli studenti e uno dei genitori per il secondo ciclo di istruzione. Al contempo, il numero dei docenti è fissato in due unità, indipendentemente dalle dimensioni dell’organico dei docenti della scuola stessa, e non è prevista la figura di supplenti.

Il testo vigente prevede, invece, che del Comitato fanno parte 2 o 4 docenti quali membri effettivi e 1 o 2 docenti quali membri supplenti, a seconda che la scuola abbia sino a 50 o più di 50 docenti;

-        l’individuazione dei membri del Comitato da parte del Consiglio di istituto (anziché del Collegio dei docenti);

-        la previsione di individuazione di un sostituto nel caso in cui il Comitato debba valutare il servizio di uno dei suoi componenti, ai sensi dell’art. 448 dello stesso d.lgs. 297/1994;

-        la previsione che, per l’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, il Comitato è integrato dal tutor (che, in base all’art. 11, co. 3 [art. 9, co. 3, del ddl] effettua, ai fini della valutazione, un’istruttoria).

Inoltre, si affida al Comitato il compito di individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

-        della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica;

-        dei risultati ottenuti dal docente o (anche) da un gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli studenti e dell’innovazione didattica e metodologica;

-        delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nelle attività di formazione del personale.

 

 

(Nuovo) Articolo 14 – Limite di durata dei contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili e Fondo per il risarcimento (ex art. 12 del ddl)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

12.22 NF

Malpezzi

PD

09.05

Sostituisce il comma 1, prevedendo che il limite di durata dei contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili relativi al personale scolastico ed educativo - pari a 36 mesi, anche non continuativi - riguardi solo i contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.

 

 

(Nuovo) Articolo 15 – Comandi e distacchi di personale scolastico (ex art. 13 del ddl)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

13.14 NF

13.15 NF id.

Centemero

Pagano

FI-PDL

AP (NCD-UDC)

09.05

Aggiunge il comma 1-bis (comma 2 dell’A.C. 2994-A), che conferma anche per l’a.s. 2015/2016 il contingente di 300 unità di docenti e dirigenti scolastici collocati fuori ruolo per compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica, di cui l’amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi, in deroga al limite di 150 unità previsto dall’art. 26, co. 8, primo periodo, della L. 448/1998.

Al riguardo si ricorda che l’art. 1, co. 57, della L. 228/2012 ha ridotto da 300 a 150 unità il contingente di docenti e dirigenti scolastici di cui l’amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi per compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica.

Come evidenziato nella circolare n. 30 del 18 febbraio 2014, alla riduzione si era dato corso con D.I. n. 336 del 24 aprile 2013.

Successivamente è, però, intervenuto l’art. 57-bis del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) che ha fatto salvi i provvedimenti di collocamento fuori ruolo per compiti connessi con l’autonomia scolastica adottati per l’a.s. 2013/2014 sulla base delle disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2013. I medesimi sono stati fatti salvi anche per l’a.s. 2014/2015 dall’art. 4, co. 1-bis, del D.L. 90/2014 (L. 114/2014).

Conseguentemente, modifica l’art. 24, commi 2 e 3 (art. 26, co. 2 e 3, dell’A.C. 2994-A).

 

 

(Nuovo) Articolo 16 – Portale unico dei dati della scuola e progetto sperimentale per l’assistenza alle scuole (ex art. 14 del ddl)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

14.1000

Malpezzi

PD

06.05

Sostituisce il comma 2, specificando, rispetto al testo del ddl, che il MIUR pubblica in formato aperto i piani dell’offerta formativa delle scuole paritarie.

Al riguardo si segnala che, dal momento che l’incipit del comma 2 fa riferimento all’accesso e alla riutilizzabilità dei dati pubblici del “sistema di istruzione e formazione nazionale” – formulazione che comprende già, nella parte relativa all’istruzione, ai sensi della L. 62/2000, le scuole paritarie private e degli enti locali insieme alle scuole statali –, la specifica introdotta con l’emendamento dovrebbe essere precisata. Viceversa, si creerebbe il dubbio se la pubblicazione in formato aperto dei dati delle scuole paritarie debba o meno riguardare le ulteriori categorie di dati richiamate al comma 2.

Occorre, inoltre, chiarire il riferimento al “sistema di istruzione e formazione nazionale”, dal momento che nell’ordinamento sussiste il “sistema di istruzione nazionale” (L. 62/2000) e il “sistema educativo di istruzione e formazione” che, in base all’art. 2, co. 1, lett. d), della L. 53/2003 comprende anche il sistema di istruzione e formazione professionale che fa capo alle regioni.

14.13

14.2 id.

Giancarlo Giordano

Centemero

SEL

FI-PDL

06.05

Modifica il comma 2, aggiungendo la previsione in base alla quale tra i dati pubblicati dal MIUR in formato aperto rientrano anche i dati in forma aggregata dell’”Anagrafe degli studenti”.

Occorrerebbe riferirsi al Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti.

Si ricorda, infatti, che, da ultimo, l'art. 13 del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) ha disposto, entro l'a.s. 2013-2014, l’integrazione dell'anagrafe nazionale degli studenti e delle anagrafi regionali degli studenti nel Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti, già prevista dall'art. 3 del d.lgs. 76/2005.

14.10

Carocci

PD

06.05

Aggiunge il comma 4-bis (comma 5 dell’A.C. 2994-A), che stabilisce che i dati presenti nel Portale unico dei dati della scuola, o comunque nella disponibilità del MIUR, non potranno più essere richiesti – si intenderebbe: dal MIUR stesso – alle istituzioni scolastiche.

14.4000

Relatore

 

09.05

Modifica il comma 5 (comma 6 dell’A.C. 2994-A) – recependo il parere della V Commissione al fine di specificare che la spesa prevista è pari a 100.000 euro annui dal 2016.

14.11

Ascani

PD

06.05

Modifica il comma 6 (comma 7 dell’A.C. 2994-A), sopprimendo la previsione secondo cui, per la realizzazione del progetto sperimentale relativo alla risoluzione di problemi connessi alla gestione amministrativa e contabile, si può provvedere anche attraverso la costruzione di un portale e di forum informatici dedicati.

14.0.1000

Carocci

PD

06.05

Aggiunge l’art. 14-bis (comma 8 dell’A.C. 2994-A), che prevede che con decreto interministeriale MIUR-MEF, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, si provvede a modificare il Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche (di cui al D.I. 1° febbraio 2001, n. 44), allo scopo di incrementare l’autonomia contabile delle scuole statali e di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili.

Sembrerebbe opportuno specificare che si provvede ai sensi dell’art. 17, co. 3, della L. 400/1988.

Conseguentemente, sopprime la lett. b) dell’art. 21, co. 2 (art. 23, co. 2, nell’A.C. 2994-A) che reca una delega in materia di rafforzamento dell’autonomia scolastica e ampliamento delle competenze gestionali, organizzative e amministrative delle istituzioni scolastiche.

 

 

(Nuovo) Articolo 17 – Cinque per mille (ex art. 15 del ddl)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

15.3000 NF

come subemendato da:

0.15.3000.2

Relatore



Palmieri

 



FI-PDL

09.05

Modifica la lettera c) del comma 1, sostituendo il contenuto del comma quaterdecies.1, aggiunto all’art. 2 del D.L. 40/2010, finalizzato a disciplinare le modalità di fruizione del cinque per mille dell’IRPEF da parte delle istituzioni scolastiche, incluse tra gli enti beneficiari dell’istituto ai sensi delle lettere a) e b) del co. 1 dell’art. 15 in esame, a decorrere dal 2016. Rispetto al testo del ddl, si prevedono apposite risorse per la liquidazione del cinque per mille in favore delle istituzioni scolastiche, nella misura di 50 milioni di euro annui a partire dal 2017, che vengono iscritte in un apposito Fondo del MIUR, destinato al finanziamento delle spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche medesime. Si tratta, pertanto, di risorse ulteriori rispetto allo stanziamento già previsto in bilancio per la liquidazione del 5 per mille IRPEF dall’art. 1, co. 154, della legge di stabilità per il 2015 (500 milioni di euro annui a decorrere dal 2015).

Le istituzioni scolastiche, dunque, pur incluse, a partire dall’anno 2016, tra gli enti beneficiari dell’istituto del cinque per mille, non partecipano del riparto dello stanziamento di 500 milioni in base alle scelte dei contribuenti in concorrenza con le altre finalità cui è destinato l’istituto del cinque per mille, bensì partecipano al riparto del Fondo di nuova istituzione.

La previsione secondo cui in sede di dichiarazione dei redditi i contribuenti indicano l’istituzione scolastica alla quale devolvere la quota del cinque per mille sembra finalizzata, dunque, soltanto a definire i beneficiari delle risorse del Fondo. Il Fondo è infatti ripartito con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro il 30 novembre 2016, per una parte pari all’80% delle sue risorse, in misura proporzionale alle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi. Il restante 20% è destinato in funzione perequativa alle istituzioni scolastiche presso le quali l’attribuzione effettuata ai sensi della precedente procedura abbia determinato un’assegnazione per alunno inferiore ad una soglia determinata annualmente con ulteriore decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Sul punto, si ricorda, che nella formulazione del ddl la quota perequativa, che veniva riservata alle istituzioni poste in zone a basso reddito, era invece pari al 10 %, rapportato però alla somma complessiva destinata alle istituzioni scolastiche sulla base delle scelte dei contribuenti, in sede di riparto dei 500 milioni iscritti sul Fondo cinque per mille. La quota del 20% stabilita dall’emendamento è invece riferita allo stanziamento (50 milioni) del Fondo di nuova istituzione.

Per la copertura finanziaria degli oneri recati dalla riformulazione del comma – pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2017 – si provvede:

    per 50 milioni per il 2017 e per 30 milioni per il 2018 alla riduzione delle risorse del “Fondo ‘La Buona Scuola’, di cui all’art. 24 (26 dell’A.C. 2994-A), co. 2;

    per 20 milioni di euro per il 2018 e per 50 milioni a decorrere dal 2019 alla riduzione delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all’art. 24 (26 dell’A.C. 2994-A) co. 3.

 

 

(Nuovo) Articolo 18 – School bonus (ex art. 16 del ddl)  

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

16.3

Centemero

FI-PDL

06.05

Modifica il comma 1, specificando che il credito di imposta per i soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione riguarda tutti gli istituti.

 

 

Articolo 19 – Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica (ex art. 17 del ddl)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

17.1009 NF

Adornato

AP (NCD-UDC)

 

09.05

Modifica il comma 1, estendendo la possibilità di detrazione IRPEF, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente, per le spese sostenute per la frequenza - prevista dal ddl con riferimento alle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione - delle scuole secondarie di secondo grado.

A seguito di tale modifica, la detrazione – di fatto riferibile, in base al ddl, solo alla frequenza di scuole paritarie – si applicherà anche alla frequenza di scuole statali.

Si ricorda, infatti, che, come riepilogato nella Nota Prot. 1647 del 25 febbraio 2015, concernente i limiti di reddito per l’esonero dal pagamento dalle tasse scolastiche per l’a.s. 2015/2016, gli studenti che si iscrivono alla scuola primaria e secondaria di primo grado nell’ambito degli istituti statali sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche.  La stessa nota ricorda anche che l’esonero, con CM 4 gennaio 2006, n. 2 e CM 30 gennaio 2007, n. 13, è stato esteso agli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado. Pertanto, le tasse erariali (la cui misura è stata determinata dal DPCM 18 maggio 1990 e che sono costituite da tassa di iscrizione [€ 6,04], tassa di frequenza [€ 15,13], tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione [€ 12,09], tassa di rilascio dei relativi diplomi [€ 15,13]) sono dovute solo per il quarto e il quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. La tassa di iscrizione è esigibile “una tantum”, all’atto dell’iscrizione al quarto anno.

Conseguentemente, modifica l’art. 24, co. 2 e 3 (art. 26, co. 2 e 3, dell’A.C. 2994-A).

17.3000

Relatore

 

09.05

Aggiunge il comma 1-bis (comma 2 dell’A.C. 2994-A), che prevede l’avvio da parte del MIUR, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica. La verifica riguarda, in particolare, la coerenza del piano dell’offerta formativa con quanto previsto dalla legislazione vigente e il rispetto della regolarità contabile, della pubblicità dei bilanci e della legislazione in materia di contratti di lavoro. Inoltre, la verifica deve individuare prioritariamente le scuole paritarie di secondo grado in cui il numero di diplomati è significativamente diverso dal numero di alunni che frequentano le classi iniziali o intermedie.

Prevede, altresì, la presentazione annuale al Parlamento, da parte del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di una relazione sugli esiti delle attività di verifica, già previste a legislazione vigente.

Si ricorda, al riguardo, che l’art. 1, co. 4, della L. 62/2000 include fra i requisiti necessari per il riconoscimento della parità scolastica alle scuole non statali che ne fanno richiesta: un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti, la pubblicità dei bilanci, contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore. Il co. 6 dello stesso art. 1 dispone che il MIUR accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.

Le modalità procedimentali per il conferimento della parità e per il suo mantenimento sono poi state definite con il regolamento di cui al DM 267/2007, emanato ai sensi dell'art. 1-bis del D.L. 250/2005 (L. 27/2006). L'art. 3 del regolamento prevede che è l'Ufficio scolastico regionale ad accertare il permanere dei requisiti prescritti sulla base di una dichiarazione del gestore o del rappresentante legale. In caso di mancata osservanza delle prescrizioni, ovvero di irregolarità di funzionamento, l'USR assegna alla scuola un termine per la relativa regolarizzazione. Scaduto il predetto termine senza che la scuola abbia provveduto, l'USR dispone gli opportuni accertamenti e adotta successivamente i provvedimenti consequenziali. In base al medesimo art. 3, per irregolarità di funzionamento si intendono quelle correlate con la carente rispondenza della situazione di fatto ai requisiti previsti dall'art. 1, co. 4, della L. 62/2000, alle disposizioni dello stesso regolamento 267/2007, nonché alle disposizioni vigenti in materia di esami di Stato.

Inoltre, con nota 2135 del 30 marzo 2011 il MIUR ha invitato gli USR a predisporre piani annuali di vigilanza e ha indicato la documentazione che gli ispettori devono verificare.

Da ultimo, come indicato dal rappresentante del Governo il 17 dicembre 2014, in sede di risposta all’interrogazione 5-03989, con nota del 5 giugno 2014 il MIUR ha invitato gli USR a far pervenire  al Ministero il prospetto sintetico delle risultanze emerse dalle operazioni di verifica, comunicando gli eventuali provvedimenti adottati per l'a.s. 2013/2014 in applicazione dell'art. 4 del DM 267/2007.

 

 

(Nuovo) Articolo 20 – Scuole innovative (ex art. 18 del ddl)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

18.1000 NF

Malisani

PD

07.05

Modifica il comma 1 e, conseguentemente, sopprime il comma 2.

In base alla nuova formulazione:

-        il MIUR, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge pubblica un avviso pubblico rivolto a professionisti, per l'elaborazione di proposte progettuali, “previa acquisizione delle manifestazioni di interesse rappresentate dagli enti locali alle Regioni”;

-        le proposte sono sottoposte a una commissione di esperti, cui partecipa anche la Struttura di missione per l'edilizia scolastica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che esamina e coordina le stesse, anche attraverso un coinvolgimento delle Regioni;

-        l’esame e il coordinamento è finalizzato a individuare almeno una soluzione progettuale per regione di scuole altamente innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'incremento dell'efficienza energetica, della sicurezza strutturale e antisismica e caratterizzate da nuovi ambienti di apprendimento anche per favorire l'uso delle moderne tecnologie nell'attività didattica;

-        la stessa Commissione (sembrerebbe) “individua i beneficiari sulla base delle risorse assegnate dal MIUR”.

Andrebbe valutata l’opportunità di chiarire la portata della disposizione e la sua applicazione, anche al fine di valutare la sua compatibilità con il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 163/2006 che disciplina, tra l’altro, le procedure di affidamento di incarichi di progettazione (art. 91), i concorsi di progettazione (art. 99) e, più in generale, le procedure per l’individuazione degli offerenti (art. 54).

18.4000

Relatore

 

09.05

Modifica il comma 3 (comma 2 dell’A.C. 2994-A), – recependo il parere della V Commissione al fine di specificare che la spesa prevista è pari a 9 milioni di euro annui dal 2018.

 

 

Articolo 21 – Misure per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici (ex art. 19 del ddl)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

19.1002

D’Ottavio

PD

07.05

Modifica il comma 1, affidando all’Osservatorio per l’edilizia scolastica (di cui all’art. 6 della L. 23/1996) – oltre al compito di indirizzo e di programmazione degli interventi, già attribuito dal ddl –quello della diffusione della cultura della sicurezza.

Prevede, a tal fine:

§  l’estensione della composizione dell’Osservatorio - già estesa dal ddl alla Struttura di missione per l’edilizia scolastica costituita presso la Presidenza del Consiglio - a organizzazioni civiche di “comprovata competenza ed esperienza sulla base di criteri oggettivi e predefiniti”;

§  l’istituzione di una giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole.

Occorrerebbe specificare a chi competa definire – e con quale tipologia di atto – i criteri di ammissione delle organizzazioni civiche all’Osservatorio. Al riguardo si ribadisce che, in linea generale, sembrerebbe opportuno novellare l’art. 6 della L. 23/1996.

Si valuti, inoltre, l’opportunità di specificare che la giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole non ha effetti civili.

19.24

Malisani

PD

07.05

Modifica il comma 2, primo periodo, disponendo che la programmazione nazionale di interventi relativi ad immobili adibiti all’istruzione scolastica e all’alta formazione artistica musicale e coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, predisposta in attuazione dell’art. 10 del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) – che, in base al ddl, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017 - è aggiornabile annualmente (previsione, questa, già presente nel D.I. 23 gennaio 2015, che ha dato attuazione all’art. 10 citato) e, per il triennio indicato, sostituisce i piani triennali di interventi di edilizia scolastica previsti dall’art. 11, co. 4-bis-4-octies, del D.L. 179/2012 (L. 221/2012).

19.1004 NF

Malisani

PD

07.05

Modifica il comma 3, primo periodo, prevedendo che dal meccanismo di recupero di risorse già disponibili per interventi di edilizia scolastica e non utilizzate, da destinare all’attuazione, nel 2015, di ulteriori interventi urgenti per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, sono escluse quelle relative ad interventi in corso di realizzazione o di cui sono in corso le procedure di appalto dei lavori.

19.1008

Centemero

FI-PDL

07.05

Modifica il comma 6, relativo alla limitazione dell’efficacia delle misure sanzionatorie da applicare agli enti locali nel 2015 in caso di mancato rispetto degli obiettivi finanziari del patto di stabilità 2014, per gli enti che abbiano sostenuto, in tale anno, spese per l’edilizia scolastica, posticipando (dal 31 maggio 2015) al 30 giugno 2015 la data per la comunicazione delle stesse spese.

19.29

Malisani

PD

07.05

Modifica il comma 7, sesto periodo, relativo al Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico di cui all’art. 18, co. 1, lett. b), del D.L. 185/2008 (L. 2/2009) e alla delibera CIPE 6/2012, allungando (da 60) a 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge il termine per la trasmissione al MIT, da parte degli enti beneficiari, delle aggiudicazioni provvisorie dei lavori, pena la revoca dei finanziamenti.

19.21

Malisani

PD

07.05

Aggiunge il comma 13-bis (comma 14 dell’A.C. 2994-A), che interviene sull’utilizzo della quota dell’otto per mille a diretta gestione statale destinata all’edilizia scolastica (art. 48 della L. 222/1985, come modificato dall’art. 1, co. 206, della L. 147/2013).

Rispetto a quanto disposto dalla legislazione vigente – in base alla quale le risorse dell’otto per mille sono destinate, tra l’altro, a “ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica” - circoscrive la destinazione delle stesse risorse riservandole ai soli interventi di edilizia scolastica che si rendono “necessari a seguito di eventi eccezionali ed imprevedibili”, come individuati annualmente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, anche sulla base dell’analisi dei dati presenti nell’anagrafe dell’edilizia scolastica.

Occorrerebbe novellare l’art. 48 della L. 222/1985. Inoltre, la nuova disciplina necessita di un coordinamento con il DPR 76/1998 – recante le procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille – con riferimento, ad esempio, agli artt. 2, 2-bis e 5, concernenti l’individuazione degli interventi ammessi, i criteri ed il piano di ripartizione delle risorse.

Andrebbe altresì precisata l’annualità di decorrenza della nuova disciplina (per l’anno in corso è già intervenuto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 2015 previsto dall’art. 2-bis del DPR 76/1998, con il quale sono stati individuati i parametri di valutazione delle istanze relative alla quota dell’otto per mille per il 2015, comprese quelle relative agli interventi per l’edilizia scolastica).

In ogni caso, andrebbe indicato un termine per l’emanazione annuale del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca che individua gli interventi di edilizia scolastica in riferimento ai quali i soggetti interessati possono fare domanda di ammissione al beneficio (domanda che, ai sensi dell’art. 6, co. 2, del DPR 76/1998, deve essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno).

19.3000 NF, come subemendato da:

 

0.19.3000.1

 

Relatore

 

Crimì



 

PD

09.05

Aggiunge il comma 13-bis (comma 15 dell’A.C. 2994-A), che estende alle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) la possibilità di essere autorizzate (direttamente) alla stipula di mutui per interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico relativi ad immobili di proprietà pubblica adibiti all’alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Tale possibilità si aggiunge a quella già prevista a favore delle regioni, con riferimento agli stessi immobili, dall’art. 10 del D.L. 104/2013 (L. 128/2013), al quale il comma 15 aggiunge due nuovi commi.

La procedura per la stipula dei mutui trentennali ricalca quella già prevista dal co. 1 dell’art. 10 citato, con l’eccezione del coinvolgimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ora non previsto.

In particolare, si prevede che le Istituzioni AFAM possono essere autorizzate dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a stipulare mutui trentennali, con oneri di ammortamento a carico dello Stato. Per la copertura degli oneri vengono stanziati contributi pluriennali nel limite di 4 milioni di euro annui per la durata dell’ammortamento del mutuo, a decorrere dall’anno 2016, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, co. 131, della L. 311/2004, relativa sempre a interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni AFAM.

I soggetti con i quali è possibile stipulare i mutui sono gli stessi già previsti per le regioni.

L’individuazione delle modalità di attuazione della disposizione è demandata ad un decreto interministeriale (MEF-MIUR), da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Inoltre, in base al subemendamento 1.19.3000.1 introduce una disposizione (art. 2, comma 23, dell’A.C. 2994-A) secondo cui, nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l’Alta formazione artistica e musicale (CNAM), sono “perfetti ed efficaci” gli atti e i provvedimenti adottati dal MIUR in assenza del parere dell’organo consultivo, previsto dall’art. 3, co. 1, della L. 508/1999.

Al riguardo si ricorda che l'organo, costituito con DM 16 febbraio 2007, n. 19 (successivamente integrato e modificato da altri DM), risulta allo stato decaduto, poiché il termine di durata in carica, in scadenza nel febbraio 2010, è stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2012, dall'art. 14, co. 2, del D.L. 216/2011 (L. 14/2012), e non è stata avviata la procedura ordinaria di rinnovo dell'organo (prevista dall'art. 10 del DM 236/2005).

Il 29 novembre 2013 è, poi, stato presentato alle Camere per l'espressione del parere uno schema di decreto ministeriale (Atto n. 42) che modifica le disposizioni vigenti (DM 236/2005) in materia di composizione, funzionamento e modalità di nomina e di elezione dei componenti del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM). In particolare, per quanto concerne la composizione, rimane immutato il numero dei membri (34), riducendo però a 4 il numero di quelli nominati dal MIUR ed elevando a 30 il numero di quelli eletti in rappresentanza del personale docente e non docente e degli studenti. E' prevista, inoltre, l'eliminazione dei rappresentanti del CUN.La durata in carica dei membri del CNAM passa dagli attuali 3 a 4 anni ed è abolito il divieto di riconferma.

La VII Commissione della Camera ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni il 18 dicembre 2013. La 7^ Commissione del Senato, invece, il 14 gennaio 2014 non ha approvato lo schema di parere favorevole con osservazioni presentato dal relatore.

Lo schema di DM non risulta aver concluso il suo iter.

19.23 NF

D’Ottavio

PD

09.05

Aggiunge il comma 13-bis (comma 16 dell’A.C. 2994-A), che aumenta (da 40) a 50 milioni di euro l’importo dei contributi pluriennali previsti dall’art. 10 del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) per interventi di edilizia scolastica, universitaria e AFAM.

L’art. 10, co. 1, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) – come modificato dall’art. 9, co. 2-quater, del D.L. 133/2014 (L. 164/2014) - ha previsto che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, per la programmazione triennale 2013-2015, le regioni interessate possono essere autorizzate dal MIUR, d’intesa con il MIT, a stipulare mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del d.lgs. 385/1993. A tal fine, ha previsto lo stanziamento di contributi pluriennali per 40 milioni di euro annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015.

Per la definizione delle modalità di attuazione, in conformità ai contenuti dell’intesa in Conferenza unificata del 1° agosto 2013 sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai sensi dell'art. 11, co. 4-bis e seguenti, del D.L. 179/2012, ha previsto l’intervento di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

E’ stato dunque, adottato il D.I. 23 gennaio 2015 (pubblicato nella GU n. 51 del 3 marzo 2015) che, considerata la mancata attuazione dei piani triennali regionali di edilizia scolastica di cui all’art. 6 dell’intesa del 1° agosto 2013 - relativi al triennio 2013-2015 – ha proceduto alla definizione di una nuova tempistica per la programmazione degli interventi.

Conseguentemente, modifica l’art. 24, co. 2 e 3 (art. 26, co. 2 e 3, dell’A.C. 2994-A).

 

 


 

 

(Nuovo) Articolo 22 – Indagini diagnostiche su solai e controsoffitti degli edifici scolastici (ex art. 20 del ddl)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

20.5 NF

Malisani

PD

07.05

Modifica il comma 3 aggiungendo il riferimento – ai fini del finanziamento con le risorse di cui all’art. 19 (21 dell’A.C. 2994-A) co. 2, 3, 4, 5, 8 e 12 – agli interventi necessari a seguito dei sopralluoghi eseguiti fra il 2009 e il 2011 (ai sensi dell’art. 8, co. 6, della L. 131/2003 e dell’Intesa raggiunta in Conferenza unificata il 28 gennaio 2009) per  prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità  di elementi anche non strutturali negli edifici scolastici.

Inoltre, sia con riferimento alle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti previsti dal comma 1, sia con riferimento ai sopralluoghi svolti fra il 2009 e il 2001, prevede che il finanziamento dei conseguenti interventi sia preceduto dall’acquisizione dei risultati da parte del MIUR.

Con riferimento ai sopralluoghi previsti dall’Intesa citata, si segnala che la stessa ha previsto che i verbali sono inoltrati ai provveditorati regionali alle opere pubbliche territorialmente competenti, che li acquisiscono e li rendono disponibili al gruppo di lavoro regionale costituito in base alla stessa Intesa, al quale partecipa, fra gli altri, l’Ufficio scolastico regionale. Il gruppo di lavoro li inoltra alle amministrazioni competenti che, nell’ambito delle rispettive competenze, ne tengono conto per la programmazione degli interventi.

 

 


 

 

(Nuovo) Articolo 23 – Delega al Governo in materia di Sistema nazionale di istruzione e formazione (ex art. 21 del ddl)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

21.303 NF

Ghizzoni

PD

09.05

Sostituisce la lett. c) del comma 2 (lettera b) dell’A.C. 2994-A), recante delega al Governo per il riordino del sistema per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria.

In particolare – a fronte della previsione del ddl di includere il percorso abilitativo per l’insegnamento nella scuola secondaria all’interno di quello universitario (con superamento dell’attuale percorso di tirocinio formativo attivo) e di svolgere, all’interno del percorso abilitativo, un periodo di tirocinio professionale - prevede l’accorpamento della fase della formazione iniziale con quella dell’accesso alla professione di docente nella scuola secondaria.

Più specificamente, il percorso deve essere declinato secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

-        avvio di un sistema, a cadenza regolare, di concorsi nazionali per l’assunzione di docenti della scuola secondaria, riservato a chi possieda un diploma di laurea magistrale o, per le discipline artistiche e musicali, un diploma accademico di secondo livello, coerente con la classe disciplinare di concorso;

-        definizione di (ulteriori) requisiti per l’accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle discipline concernenti metodologie e tecnologie didattiche, fissando comunque il numero minimo di  crediti nelle medesime discipline in 36;

-        stipula con i vincitori di un contratto retribuito di formazione e apprendistato professionale a tempo determinato, di durata triennale;

-        assegnazione dei vincitori ad una scuola o ad una rete di scuole;

-        conseguimento, nel primo anno di contratto, di un diploma di specializzazione all’insegnamento secondario. Il diploma si consegue al termine di un corso istituito, anche in convenzione con scuole o reti di scuole, dalle università e dalle istituzioni AFAM. Il corso deve completare la preparazione nel campo della didattica delle discipline afferenti alla classe concorsuale di appartenenza, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica;

-        determinazione di standard nazionali per la valutazione finalizzata al conseguimento del diploma di specializzazione e del periodo di apprendistato;

-        effettuazione, nei due anni successivi al conseguimento del diploma di specializzazione, di tirocini formativi e graduale assunzione della funzione docente, anche per la sostituzione di docenti assenti (presso la scuola o la rete di scuole alla quale si è assegnati);

-        definizione del trattamento economico spettante durante il periodo di formazione e apprendistato professionale;

-        alla conclusione del periodo di formazione e apprendistato professionale, valutato positivamente, sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato e conseguente applicazione della disciplina prevista dagli artt. 8 e 9.

Ulteriori principi e criteri direttivi sono i seguenti:

-        previsione che il percorso descritto nei punti precedenti divenga gradualmente l’unico per accedere all’insegnamento nella scuola secondaria statale;

-        introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai percorsi formativi e abilitanti e alla disciplina del reclutamento previsti attualmente;

-        riordino delle classi di laurea magistrale e delle classi disciplinari di afferenza dei docenti, per assicurarne la coerenza con i concorsi;

-        riordino degli insegnamenti previsti nell’ambito della classe disciplinare di afferenza, secondo principi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando “l’accertamento della competenza nelle discipline insegnate”;

-        previsione di percorsi di formazione in servizio che integrino competenze disciplinari e pedagogiche dei docenti, consentendo l’attribuzione di insegnamenti anche in classi disciplinari affini.

Un ulteriore criterio direttivo attiene alla previsione che il conseguimento del diploma di specializzazione costituisce titolo necessario per l’insegnamento nelle scuole paritarie.

21.222

Centemero

FI-PDL

07.05

Sopprime la lett. d) del comma 2, recante delega al Governo per l’assunzione, la formazione e la valutazione dei dirigenti scolastici.

21.173 NF

Coccia

PD

07.05

Sostituisce l’alinea e il punto 5) della lett. e) del comma 2 (lettera c) dell’A.C. 2994-A), recante delega al Governo in materia di istruzione e formazione di alunni e studenti con disabilità.

In particolare, rispetto al testo del ddl, l’alinea – che nel ddl richiama l’adeguamento e il riordino della normativa in materia di diritto all’istruzione e formazione degli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali – fa riferimento, ora, alla finalità di favorire l’inclusione scolastica (solo) degli studenti con disabilità, anche attraverso l’istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria ed il riconoscimento di differenti modalità di comunicazione (lo stesso riconoscimento è menzionato nell’emendamento 2.246 NF).

Viceversa, nel punto 5) – che riguarda la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione finalizzata all’attivazione del percorso di inclusione scolastica – si introduce il riferimento anche agli studenti con disturbi specifici di apprendimento (riconosciuti ai sensi della L. 170/2010). In particolare, sia per gli studenti con disabilità, sia per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento, si prevede che la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione deve essere volta a individuare le abilità residue.

Ulteriore novità è costituita dalla previsione secondo cui i percorsi volti allo sviluppo di tali abilità residue sono individuati di concerto con tutti gli specialisti delle strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni, ai quali è dunque consentita la partecipazione al GLH (Gruppo di Lavoro sull'Handicap) o agli incontri informali.

L’art. 12, co. 5, della L. 104/1992 dispone che all'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale, ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal MIUR. Il profilo dinamico-funzionale indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate.

In base alle FAQ presenti nella pagina del MIUR dedicata all’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, il GHL, Gruppo di Lavoro sull'Handicap, si riferisce ad ogni singolo alunno e indica l'insieme dei soggetti chiamati a definire il profilo dinamico funzionale e il piano educativo individualizzato, ossia tutti gli insegnanti, curricolari e di sostegno e gli operatori dell'Azienda Sanitaria, con la collaborazione dei genitori.

Al punto 5), sembra opportuno aggiungere, dopo la parola “certificazione”, le parole “finalizzata all’attivazione del percorso di inclusione scolastica”.

21.179 NF

Coccia

PD

07.05

Modifica la lett. e), punto 2), del comma 2 (lettera c) dell’A.C. 2994-A), riferendosi alla revisione dei criteri di “inserimento nei ruoli per il sostegno didattico” (invece che alla  revisione dei criteri di assegnazione del medesimo personale), finalizzata a garantire che lo studente con disabilità abbia per l’intero ordine o grado di istruzione il medesimo insegnante di sostegno.

L’intenzione sembrerebbe, dunque, quella di prevedere dei ruoli separati per i docenti di sostegno.

Con riguardo alla continuità didattica, l’art. 4 del CCNL personale del comparto scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007 prevede che questa debba essere salvaguardata garantendo la stabilità pluriennale dell’organico al fine di assicurare la “continuità didattica del personale docente con particolare riferimento ai docenti di sostegno”.

Da ultimo, l’art. 26 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2015/2016 ha previsto, tra l’altro, che il trasferimento ai posti di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti. L'insegnante titolare di posto di sostegno che non ha terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento solo per la medesima tipologia di posto ovvero per altra tipologia di posto speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato per accedere alla quale possegga il relativo titolo di specializzazione.

21.172

Coccia

PD

07.05

Modifica la lett. e), del comma 2 (lettera c) dell’A.C. 2994-A), aggiungendo, con il punto 6-bis) (ora, punto 7), un ulteriore criterio direttivo, volto a prevedere l’obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell’integrazione scolastica.

E’ necessario aggiungere la parola “scolastici” dopo la parola “dirigenti”.

21.180

Coccia

PD

07.05

Modifica la lett. e), del comma 2) (lettera c) dell’A.C. 2994-A), aggiungendo, con il punto 6-bis) (ora, punto 8), un ulteriore criterio direttivo, volto a prevedere l’obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), sull’assistenza di base e su aspetti organizzativi ed educativo-relazionali riferibili all’integrazione scolastica.

21.244

Cristian Iannuzzi

Misto

07.05

Modifica la lett. e), del comma 2 (lettera c) dell’A.C. 2994-A), aggiungendo, con il punto 6-bis) (ora, punto 9), un ulteriore criterio direttivo, volto a garantire l’istruzione domiciliare per i minori con disabilità soggetti all’obbligo scolastico, qualora siano temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola.

L’art. 12, co. 9, della L. 104/92 prevede che l’educazione e l’istruzione scolastica è garantita anche agli alunni nelle condizioni sopra richiamate. A tal fine, si provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni distaccate della scuola statale, cui possono essere ammessi anche altri minori ricoverati. La frequenza di tali classi è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.

Come si evince dal portale Scuola in ospedale del MIUR, il servizio di istruzione domiciliare costituisce un ampliamento dell'offerta formativa Scuola in Ospedale ed è previsto per alunni che, già ospedalizzati a causa di gravi patologie, siano sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza della scuola per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni. Il servizio può essere erogato anche nel caso in cui il periodo temporale, comunque non inferiore a 30 giorni, non sia continuativo, qualora siano previsti cicli di cura ospedaliera alternati a cicli di cura domiciliare oppure siano previsti ed autorizzati dalla struttura sanitaria eventuali rientri a scuola durante i periodi di cura domiciliare.

21.190

 

Fassina

 

PD

 

07.05

Sopprime la lett. f) del comma 2, recante delega al Governo per il riordino del governo della scuola e degli organi collegiali.

21.24

21.186 id.

21.212 id.

21.268 id.


21.276 id.

Centemero

Malpezzi

Falcone

Adornato


Santerini

FI-PDL

PD

SC

AP (NCD-UDC)

PI-CD

07.05

Modifica la lett. i), alinea, del comma 2 (lettera e) dell’A.C. 2994-A), al fine di riferire il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni ai servizi educativi per l’infanzia e a tutte le scuole dell’infanzia (invece che alle sole scuole dell’infanzia statali, come previsto dal ddl).

21.187 NF

Malpezzi

PD

09.05

Modifica la lett. l) del comma 2 (lettera f) dell’A.C. 2994-A), recante delega al Governo per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni volte a garantire l’effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, specificando che gli stessi LEP dovranno riguardare sia i servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia i servizi strumentali.

21.1121

Crimì

PD

09.05

Aggiunge la lett. l-bis) nel comma 2 (lettera g) dell’A.C. 2994-A), recante delega al Governo per la promozione e la diffusione della cultura umanistica, la valorizzazione del patrimonio e della produzione culturale, musicale, teatrale, coreutica e cinematografica, il sostegno della “creatività connessa alla sfera estetica”.

I principi e criteri direttivi attengono a:

-        promozione dell’accesso - sia amatoriale che professionale – alla formazione artistica, attraverso; l’implementazione della formazione nel settore delle arti nei percorsi scolastici, compresa la scuola dell’infanzia, e la formazione di educatori e docenti in possesso di specifiche abilitazioni e competenze; l’attivazione da parte delle scuole o di loro reti di accordi e collaborazioni, anche con soggetti terzi accreditati dal MIUR e dal MIBACT, ovvero da regioni o province autonome; il potenziamento e il coordinamento dell’offerta formativa extrascolastica e integrata in ambito artistico, musicale, coreutico e teatrale;

-        il riequilibrio territoriale e il potenziamento delle scuole medie ad indirizzo musicale (SMIM), nonché la considerazione, nell’offerta formativa della scuola secondaria di primo grado, di altri settori artistici e l’avvio di poli a orientamento artistico e performativo nel primo ciclo di istruzione;

-        la presenza e il rafforzamento delle arti nell’offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado.

Tale criterio direttivo sembrerebbe già ricompreso nel primo criterio indicato;

-        il potenziamento dei licei musicali e coreutici e dei licei artistici, implementando progetti e scambi con altri paesi europei;

-        l’armonizzazione dei percorsi formativi di tutta la filiera del settore artistico-musicale, con particolare attenzione al percorso preaccademico dei giovani talenti musicali, anche ai fini dell’accesso alle Istituzioni AFAM e all’università;

-        l’incentivazione delle sinergie fra i linguaggi artistici e le nuove tecnologie;

-        il supporto degli scambi e delle collaborazioni artistico-musicali fra le istituzioni italiane e straniere, anche per la valorizzazione dei giovani talenti;

-        la sinergia e l’unitarietà degli obiettivi nell’attività dei soggetti preposti alla promozione della cultura italiana all’estero.

21.1123 NF

Carocci

PD

07.05

Modifica la lett. o), punti 1) e 2), del comma 2 (lettera i) dell’A.C. 2994-A), specificando che la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti riguarda il primo ciclo e che, a tal fine, occorre mettere in rilievo la funzione formativa e di orientamento della stessa valutazione. Specifica, inoltre, che la revisione delle modalità di svolgimento degli esami riguarda sia il primo che il secondo ciclo.

21.182

Ghizzoni

PD

07.05

Modifica il comma 3, primo periodo, prevedendo il parere della Conferenza unificata (invece che della Conferenza Stato-regioni) ai fini dell’adozione dei decreti legislativi.

 

 

(Nuovo) Articolo 24 – Deroghe (ex art. 22 del ddl)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

22.14

Blažina

PD

09.05

Aggiunge i commi 5-bis e 5-ter (commi 6 e 7 dell’A.C. 2994-A), relativi alle scuole con lingua di insegnamento slovena e/o bilingue nella regione Friuli Venezia Giulia.

In particolare, il comma 6 dispone l’emanazione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca volto ad adeguare le disposizioni della stessa legge alle scuole sopra indicate, con particolare riferimento a:

-        abilitazione, reclutamento, formazione iniziale e aggiornamento del personale docente;

-        modalità di assunzione, formazione e valutazione dei dirigenti scolastici;

-        diritto di rappresentanza riferito alla riforma degli organi collegiali.

Con riferimento all’ultimo argomento, si ricorda che, nell’ambito dell’art. 21 (ora, 23), è stata soppressa la lett. f) del comma 2, che recava delega al Governo in materia di riordino delle norme relative agli organi collegiali.

Il comma 7 prevede che, sempre con riferimento alle scuole sopra indicate, per l’attuazione delle disposizioni recate dalla legge, nonché dal decreto che sarà adottato, il MIUR si avvale dell’Ufficio per l’istruzione slovena previsto dall’art. 13, co. 1 e 2,della L. 38/2001.

Gli argomenti sopra indicati sono attualmente disciplinati, principalmente, oltre che dalla già citata L. 38/2001, dalle L. 1012/1961 e 932/1973.

 

 

(Nuovo) Articolo 26– Disposizioni finanziarie (ex art. 24 del ddl)

 

Alla luce dei numerosi emendamenti che hanno disposto la modifica dell'art. 24, co. 2 e 3, nonché alla luce del parere espresso dalla V Commissione, tale articolo è stato complessivamente riformulato.

 

 

(Nuovo) Articolo 27 – Clausola di salvaguardia ed entrata in vigore

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

23.01

Marguerettaz

Misto-Minoranze linguistiche

09.05

Aggiunge l’art. 23-bis (comma 1 dell’A.C. 2994-A), in base al quale le disposizioni della legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme degli statuti e le relative norme di attuazione.

24.0.1000

Malpezzi

PD

09.05

Aggiunge l’art. 24-bis (comma 2 dell’A.C. 2994-A), che prevede l’immediata entrata in vigore della legge.

 


Proposte di coordinamento formale approvate dalla VII Commissione Cultura
nella seduta del 13 maggio 2015

 


C. 2994-A e abbinate

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti                                                                               

PROPOSTE DI COORDINAMENTO FORMALE

 

All’articolo 1, comma 3, all’alinea, sopprimere le parole: “per incrementare le conoscenze disciplinari e didattiche e le competenze”.

All’articolo 2, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: “la funzione del”.

Al medesimo articolo, comma 2, sopprimere le parole da: “ai fini” fino a: “studenti”

Al medesimo articolo 2, comma 3, lettera a), sostituire la parola: comunitarie con le seguenti: dell’Unione europea, anche.

Al medesimo articolo, comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente: “d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace; il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture; il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità”.

Al medesimo articolo, comma 3, lettera i), sopprimere le parole: “e a garanzia della più ampia”.

Al medesimo articolo, comma 3, lettera h), sopprimere le parole da “nonché” fino alla fine della lettera;

Al medesimo articolo, comma 3, lettera q), sopprimere le parole: “tra reti di scuole”.

Indi, alla lettera q-bis), sopprimere le parole da: “che renda” fino a: “intrapresi”.

Indi, sopprimere il comma 3-bis.

Al comma 5 del medesimo articolo 3, primo periodo, sopprimere le parole: anche ai fini del”;

conseguentemente, sostituire la parola: promuovere con la seguente: rafforzare;

Al comma 8, sopprimere le parole da: per l’attuazione fino a: comma 3;

Al comma 10, capoverso articolo 3, sopprimere il capoverso 6.

Al comma 13, sopprimere le parole da: con riferimento fino a: comma 6;

All’articolo 3, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: al fine di fino a: studenti.

Al comma 7, sopprimere le parole primarie e.

All’articolo 4, comma 3, sopprimere le parole da: per favorire fino alla fine del comma.

Conseguentemente, al comma 7, primo periodo, dopo la parola: individua  aggiungere le seguenti: all’interno del registro di cui al comma 8;

al comma 8, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole da: in collaborazione fino alla fine del periodo.

All’articolo 7, comma 1, dopo la parola: rendere aggiungere la seguente: la tecnologia.

Conseguentemente, al comma 3, lettera d), sopprimere le parole da: così come fino alla fine della lettera;

sostituire i commi 3 e 4 con il seguente: Le istituzioni scolastiche individuano docenti nell’ambito dell’organico dell’autonomia cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 2. Ai docenti può essere affiancato un insegnante tecnico pratico.

al comma 6, all’alinea, sopprimere le parole da: dandone fino a: articolo 2.

All’articolo 8, sopprimere il comma 1-bis;

Conseguentemente, al comma 4, all’alinea, sostituire le parole: di norma inferiori con le seguenti: comunque non superiori.

Al comma 6, sopprimere le parole da: determinato fino a: formativa.

All’articolo 9, comma 3, lettera c), sostituire i periodi dal secondo al quinto con i seguenti: L’incarico è assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l’accettazione del docente. Il docente che riceva più proposte di incarico opta tra quelle ricevute. L’ufficio scolastico regionale provvede alle assegnazioni nei confronti dei docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico.

Al comma 4, sopprimere l’ultimo periodo.

All’articolo 10, comma 10, sostituire le parole: le graduatorie con le seguenti: la graduatoria. Indi, sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettera b);

al comma 12, primo periodo, dopo la parola mobilità aggiungere le seguenti: territoriale e professionale.

All’articolo 12, comma 1, primo periodo, dopo la parola master aggiungere la seguente universitari.

All’articolo 18, comma 2, dopo la parola agevolazioni, aggiungere la seguente previste.

All’articolo 27, comma 2, sostituire le parole: stesso della con le seguenti: successivo alla.