Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||||
Titolo: | Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti - A.C. 2994 ed abb.-A | ||||
Riferimenti: |
| ||||
Serie: | Progetti di legge Numero: 286 Progressivo: 2 | ||||
Data: | 13/05/2015 | ||||
Descrittori: |
| ||||
Organi della Camera: | VII-Cultura, scienza e istruzione |
|
Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
|
Documentazione per l’esame di |
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti A.C. 2994 ed abb.-A |
Sintesi degli
emendamenti approvati dalla VII Commissione Cultura |
|
|
n. 286/2 |
13 maggio 2015 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Cultura ( 066760-3255 – * st_cultura@camera.it |
|
Il presente dossier contiene una sintesi degli emendamenti approvati
dalla VII Commissione Cultura in sede referente. Per
ogni emendamento vengono indicati il numero di presentazione, il
presentatore, la data dell’approvazione e una breve sintesi dell'oggetto
della modifica. |
La
documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle
esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e
dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la
loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla
legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia
citata la fonte. |
File: CU0170b |
I N D I C E
Tavola di
raffronto della numerazione degli articoli
tra il disegno di legge e il testo approvato dalla VII Commissione
Oggetto |
A.C. 2994 |
A.C. 2994-A |
Capo I - Finalità |
|
|
Oggetto e finalità |
1 |
1 |
Capo II - Autonomia
scolastica e valorizzazione |
|
|
Autonomia scolastica e offerta formativa |
2 |
2 |
Percorso formativo degli studenti |
3 |
3 |
Scuola, lavoro e territorio |
4 |
4 |
Disposizioni concernenti l’insegnamento presso gli
istituti penitenziari |
|
5 |
Istituti Tecnici Superiori |
|
6 |
Innovazione digitale e didattica laboratoriale |
5 |
7 |
Capo III - Organico,
assunzioni e assegnazione dei docenti |
|
|
Organico dell'autonomia per l'attuazione dei
piani triennali dell'offerta formativa |
6 |
8 |
Competenze del dirigente scolastico |
7 |
9 |
Piano straordinario di assunzioni |
8 |
10 |
Periodo di formazione e di prova del personale
docente ed educativo |
9 |
11 |
Carta elettronica per l'aggiornamento e la
formazione del docente |
10 |
12 |
Valorizzazione del merito del personale docente |
11 |
13 |
Limite della durata dei contratti di lavoro a
tempo determinato e fondo per il risarcimento |
12 |
14 |
Personale scolastico in posizione di comando,
distacco, fuori ruolo o utilizzazione presso altre amministrazioni pubbliche |
13 |
15 |
Capo IV - Istituzioni
scolastiche autonome |
|
|
Open data |
14 |
16 |
Capo V – Agevolazioni fiscali |
|
|
Cinque per mille |
15 |
17 |
School bonus |
16 |
18 |
Detraibilità delle spese sostenute per la
frequenza scolastica |
17 |
19 |
Capo VI – Edilizia scolastica |
|
|
Scuole innovative |
18 |
20 |
Misure per la sicurezza e la valorizzazione degli
edifici scolastici |
19 |
21 |
Indagini diagnostiche sugli edifici scolastici |
20 |
22 |
Capo VII – Riordino,
adeguamento e semplificazione delle disposizioni legislative in materia di
istruzione |
|
|
Delega al Governo in materia di sistema nazionale
di istruzione e formazione |
21 |
23 |
Capo VIII – Disposizioni
finali e norme finanziarie |
|
|
Deroghe |
22 |
24 |
Abrogazione e soppressione di norme |
23 |
25 |
Disposizioni finanziarie |
24 |
26 |
Clausola di salvaguardia ed entrata in vigore |
|
27 |
Emendamenti al disegno di legge
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti” (A.C. 2994-A)
approvati dalla VII Commissione Cultura della Camera
Articolo 1 – Oggetto e finalità
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
1.2000, come subemendato da: sub.0.1.2000.13 sub.0.1.2000.14 sub.0.1.2000.15 sub.0.1.2000.7 NF sub.0.1.2000.19 sub.0.1.2000.21
NF sub.0.1.2000.2 sub.0.1.2000.3 NF |
Relatore
Centemero Centemero Centemero Borghesi Centemero Centemero Santerini Giancarlo Giordano |
FI-PDL FI-PDL FI-PDL LNA FI-PDL FI-PDL PI-CD SEL |
27.04 |
Sostituisce
integralmente l’articolo 1, precisando meglio che la
finalità generale del provvedimento, costituita
dal dare piena attuazione
all’autonomia delle istituzioni scolastiche (di cui all’art. 21 della L.
59/1997), è diretta alla realizzazione di obiettivi specifici, fra i quali l’innalzamento delle
competenze degli studenti, la prevenzione e il recupero di abbandono e dispersione
scolastica, nonché la garanzia del diritto allo studio per tutti gli studenti
e dell’educazione permanente per tutti i cittadini. In tale contesto, si
conferma la programmazione triennale dell’offerta formativa – già prevista
dal disegno di legge – e si richiamano le forme di flessibilità
dell’autonomia didattica e organizzativa consentite alle scuole in base al
DPR 275/1999, riferendosi, in particolare, fra l’altro, all’articolazione
modulare del monte ore annuale di ogni disciplina e al potenziamento del
tempo scuola. |
Articolo 2 – Autonomia scolastica e offerta formativa
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
2.2004 |
Relatore |
|
03.05 |
Modifica il
comma 1, primo periodo, eliminando il riferimento alla (futura) revisione
del quadro normativo di attuazione dell’art. 21 della L. 59/2007. Inoltre, modifica
il comma 2, aggiungendo il riferimento all’innalzamento del livello generale dei saperi, oltre che a quello
delle competenze. |
2.217 NF 2.248 NF id. 2.58 NF id. |
Cristian Iannuzzi Simonetti Vacca |
Misto LNA M5S |
27.04 |
Novella il
comma 1, primo periodo, prevedendo che il dirigente scolastico garantisce un’efficace ed efficiente
gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali. |
2.1034 |
Rocchi |
PD |
27.04 |
Novella il
comma 1, secondo periodo, specificando che l’organico dell’autonomia è istituito
sull’intera istituzione scolastica o istituto comprensivo, e su tutti gli
indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima
istituzione scolastica. Inoltre,
specifica che tutti i docenti
dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del Piano
triennale dell’offerta formativa con attività
di insegnamento, potenziamento, sostegno, organizzazione, progettazione e
coordinamento. |
2.10 |
Centemero |
FI-PDL |
27.04 |
Novella
l’alinea del comma 3, affidando alle scuole l’individuazione degli obiettivi formativi prioritari fra
quelli indicati dal medesimo comma per il potenziamento dell’offerta
formativa. |
2.1060 NF |
Cristian Iannuzzi |
Misto |
27.04 |
Sostituisce
la lettera a) del comma 3, aggiungendo, nell’ambito
dell’obiettivo di valorizzazione e potenziamento delle competenze
linguistiche (oltre italiano e inglese), anche altre lingue comunitarie. |
2.171 NF |
Ghizzoni |
PD |
27.04 |
Novella la
lettera c) del comma 3, sostituendo il riferimento al potenziamento delle
competenze nella musica con quello al potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale. |
2.1028 |
Ghizzoni |
PD |
27.04 |
Novella la
lettera c) del comma 3, aggiungendo al potenziamento delle competenze nell’arte,
quello nella storia dell’arte, con
attenzione ai temi della tutela del
patrimonio artistico, culturale e ambientale in Italia e nella dimensione
internazionale. |
2.1027 |
Rampi |
PD |
27.04 |
Novella le lettere
c) ed f) del comma 3, aggiungendo, rispettivamente, il potenziamento
delle competenze nello spettacolo dal
vivo e l’alfabetizzazione al cinema. |
2.288 NF |
Santerini |
PI-CD |
03.05 |
Sostituisce
la lettera d) del comma 3, in particolare dando autonomo
risalto allo sviluppo delle competenze
di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace. Aggiunge,
inoltre, al potenziamento delle conoscenze in materia di diritto e di economia,
quelle di alfabetizzazione
economico-finanziaria e di educazione
all’autoimprenditorialità. Infine,
introduce il sostegno all’assunzione
di responsabilità e all’educazione ai principi di solidarietà e cura dei
beni comuni, nonché alla
consapevolezza di diritti e doveri. |
2.170 |
Ghizzoni |
PD |
27.04 |
Modifica la lettera e) del comma 3, sostituendo il riferimento alla
conoscenza e al rispetto dei beni e delle attività culturali con quello alla
conoscenza e al rispetto del
patrimonio (culturale) e delle attività culturali, artistiche e musicali, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti
in tali settori. |
2.169 |
Ghizzoni |
PD |
27.04 |
Modifica la
lettera f) del comma 3, aggiungendo l’alfabetizzazione
alla storia dell’arte e alla
musica e includendo nell’alfabetizzazione ai media di produzione e diffusione delle immagini anche i suoni e disponendo, infine, anche il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti
in tali settori. |
2.273 NF |
Vezzali |
SC |
03.05 |
Modifica la
lettera g) del comma 3, aggiungendo il riferimento alla tutela del diritto allo studio degli studenti
praticanti attività sportiva
agonistica. Come emerge
dalla discussione in Commissione, si fa riferimento ai periodi, a volte
lunghi, di assenza dalle lezioni degli studenti che svolgono tale attività. |
2.1082 |
Centemero |
FI-PDL |
27.04 |
Aggiunge al
comma 3 la lettera i), che introduce l’obiettivo del potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio |
2.2001 NF come subemendato
da: 0.2.2001.3 0.2.2001.8 NF |
Relatore
Centemero Nicchi |
FI-PDL SEL |
03.05 |
Sostituisce
la lett. i) (lett. l) dell’A.C. 2994-A) del comma 3, aggiungendo
alle iniziative già indicate dal ddl quelle per la prevenzione della dispersione
scolastica, nonché per il contrasto
e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo e per il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali
(BES). |
2.162 |
Rocchi |
PD |
27.04 |
Modifica la
lettera m) (lett. n) dell’A.C. 2994-A) del comma 3, aggiungendo (alla possibilità di
apertura pomeridiana delle scuole e alla riduzione del numero di alunni per
classe) le articolazioni di gruppi di
classi, anche con potenziamento del tempo scuola o rimodulazione del monte
orario rispetto a quanto indicato dal D.P.R. 89/2009, relativo a scuola
dell'infanzia e primo ciclo di istruzione. |
2.2002, come
subemendato da: 0.2.2002.7 0.2.2202.9 NF |
Relatore
Santerini |
PI-CD |
03.05 |
Sostituisce
la lett. q) (lett. r) dell’A.C. 2994-A) del comma 3, modificando
il riferimento alla lingua italiana per gli alunni stranieri con quello
all’italiano come lingua seconda (L2)
per alunni e studenti di cittadinanza e/o di lingua non
italiana. A tal fine, si
provvede mediante corsi (non più “opzionali”) e laboratori da organizzare
anche tra reti di scuole e in collaborazione con gli enti locali, il terzo
settore e il volontariato, con l’apporto delle comunità di origine, delle
famiglie e dei mediatori culturali. |
2.11 |
Centemero |
FI-PDL |
27.04 |
Aggiunge al
comma 3 la lettera s), che
introduce l’obiettivo della definizione di un sistema di orientamento che renda consapevoli delle scelte
scolastiche effettuate e dei possibili sbocchi professionali dei percorsi
intrapresi. |
2.1023 NF |
Malpezzi |
PD |
03.05 |
Aggiunge il
comma 3-bis (comma 4 dell’A.C. 2994-A), che
dispone che le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche possono prevedere, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura – nel rispetto
delle disposizioni di cui all’art. 1, co. 1, ultimo periodo, del D.L. 95/2012
(L. 135/2012), che stabilisce le condizioni per poter derogare alle procedure
di acquisto centralizzato di beni e servizi da parte della P.A. –, criteri di priorità per l’inserimento
di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da
filiera corta agricola e ittica, di prodotti derivanti da agricoltura biologica o, comunque, a ridotto impatto ambientale e di
qualità, e di prodotti della “pesca
sociale”. I parametri per la definizione delle
categorie di prodotti devono essere definiti con decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali,
di concerto con i “Ministri competenti per ciascun decreto”, previa intesa con la Conferenza unificata. Tra le
finalità, vi è quella di promuovere l’educazione ad una alimentazione sana e
sostenibile per l’ambiente, che valorizzi le tradizioni agro alimentari
locali. Occorrerebbe chiarire il riferimento ai “Ministri
competenti per ciascun decreto”. Per
completezza, si ricorda che l’art. 5-quater del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) ha previsto – in termini
prescrittivi – che, al fine di favorire il consumo consapevole dei prodotti
ortofrutticoli locali, stagionali e biologici nelle scuole, nei bandi delle gare d’appalto per l’affidamento e la
gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e
prodotti agroalimentari alla scuole, i relativi soggetti appaltanti devono prevedere che sia garantita un’adeguata quota di prodotti
agricoli e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica. |
2.184 |
Blažina |
PD |
03.05 |
Aggiunge il
comma 3-bis (comma 5 dell’A.C. 2994-A), che
dispone che, in relazione agli obiettivi di cui al comma 3, lett. c) (tra i quali vi è il
potenziamento
delle competenze nella pratica e nella cultura musicale), le scuole con lingua di insegnamento slovena
e/o bilingue del Friuli-Venezia Giulia possono sottoscrivere apposite convenzioni con i centri musicali di
lingua slovena, di cui all’art. 15, co. 2 della L. 38/2001. Si tratta dei
centri musicali "Glasbena matica" e "Emil Komel". |
2.1037 NF |
Carocci |
PD |
28.04 |
Sostituisce
i commi 4, 5, 6 e 7 (commi 6-9 dell’A.C. 2994-A), relativi al Piano triennale dell’offerta formativa:
in
particolare, prevede che lo stesso sia predisposto conoscendo le risorse
finanziarie e di organico disponibili e, conseguentemente, elimina la
verifica da parte del Ministero sui singoli piani ai fini della conferma
delle risorse e della dotazione organica effettivamente disponibili e la
conseguente, eventuale, necessità di aggiornamento degli stessi da parte
delle istituzioni scolastiche. Più nello
specifico, prevede che, anzitutto, il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, provvede, con proprio decreto, nel limite delle risorse disponibili, al finanziamento
delle istituzioni scolastiche, nonché, secondo la procedura indicata all’art.
8, co. 2 (ex art. 6, co. 2), alla determinazione triennale della dotazione
organica per la realizzazione degli obiettivi formativi relativi ai diversi
ordini e gradi di istruzione. Sostanzialmente
su tale base, l’Ufficio scolastico
regionale individua la dotazione
organica complessiva delle istituzioni scolastiche che ad esso fanno
capo, e la comunica a ciascuna per la realizzazione del piano triennale
dell’offerta formativa. Quest’ultimo è predisposto entro il mese di ottobre dell’a.s. precedente al
triennio di riferimento (secondo la procedura indicata nel comma 10, derivante
dalla riformulazione del comma 8) e contiene anche la programmazione della attività formative per il personale docente e ATA e la
definizione delle risorse che occorrono. Il piano può comunque essere rivisto annualmente entro il mese di
ottobre. L’Ufficio
scolastico regionale procede ad una verifica della proposta di piano, e delle
eventuali revisioni annuali in termini di compatibilità economico-finanziaria
e trasmette al MIUR gli esiti della verifica stessa. |
2.2000 |
Relatore |
|
03.05 |
Sostituisce
il comma 8 (comma 10 dell’A.C. 2994-A), prevedendo
la novella dell’art. 3 del DPR 275/1999, che disciplina il piano dell’offerta
formativa (POF), attualmente predisposto per ciascun anno scolastico. In
particolare, lo stesso POF sarà sostituito dal piano triennale
dell’offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano triennale –
oltre a continuare ad esplicitare, come l’attuale POF, la progettazione
curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole
scuole adottano – indica il fabbisogno
di posti nell’organico dei docenti e di posti del personale ATA, il fabbisogno di infrastrutture e di
attrezzature materiali e i piani
di miglioramento redatti dalle scuole nell’ambito del procedimento di
valutazione di cui al DPR 80/2013. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti (e non più dal dirigente
scolastico, come previsto dal testo del ddl), sulla base degli indirizzi e delle scelte di gestione e
amministrazione definiti dal dirigente scolastico, che a tal fine tiene
conto, tra l’altro, delle proposte formulate dalle associazioni dei genitori
e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il piano è approvato dal consiglio di circolo o di
istituto ed è pubblicato sul sito
della scuola. Conseguentemente, sopprime il
comma 9. |
2.41 NF |
Martelli |
PD |
03.05 |
Aggiunge il
comma 8-bis (comma 11 dell’A.C. 2994-A), che
prevede che il Piano triennale dell’offerta formativa assicura l’attuazione
dei principi di pari opportunità, promuovendo l’educazione alla parità di genere e la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni.
Si tratta di una delle finalità del Piano d’azione straordinario contro la
violenza sessuale e di genere di cui all’art. 5, co. 2, del D.L. 93/2013 (L.
199/2013), specificamente richiamato. |
2.314 |
Pannarale |
SEL |
03.05 |
Modifica il
comma 11 (comma 13 dell’A.C. 2994-A), apportando
una modifica formale al testo. |
2.172 |
Carocci |
PD |
03.05 |
Modifica il
comma 11 (comma 13 dell’A.C. 2994-A), sostituendo,
alla “scelta” da parte del dirigente scolastico del personale da assegnare ai
posti dell’organico dell’autonomia, la sua “individuazione”. La sostituzione
si collega alle modifiche apportate all’art. 7. |
2.161 NF |
Rocchi |
PD |
03.05 |
Modifica il
comma 13, primo periodo (comma 15 dell’A.C. 2994-A), conseguentemente
alla modifica apportata al comma 13. Anche tale modifica si collega alle
modifiche apportate all’art. 7. Inoltre, sopprime l’ultimo periodo del comma,
che prevedeva che la stima del fabbisogno di docenti per l’a.s. 2015/2016
confluisce nel successivo piano triennale dell’offerta formativa. |
2.2003 come subemendato da sub.0.2.2003.2 NF |
Relatore
Centemero |
FI-PDL |
03.05 |
Sostituisce
i commi 14 e 15 (comma
16 dell’A.C. 2994-A), uniformando le previsioni relative
all’insegnamento, nella scuola
primaria, di inglese, musica ed educazione motoria (nel
testo del ddl, “educazione fisica”). In particolare, per tali insegnamenti si
prevede che siano utilizzati, nell’ambito delle risorse di organico
disponibili, docenti abilitati
all’insegnamento nella scuola primaria in possesso di competenze certificate,
nonché docenti abilitati
all’insegnamento anche in altri gradi di istruzione, in qualità di specialisti. A questi ultimi deve essere assicurata
una specifica formazione
nell’ambito del Piano nazionale di formazione, di cui all’art. 12, co. 4. Pertanto, per
tutti e tre gli ambiti si specifica che l’insegnamento può essere attribuito
a docenti in possesso di abilitazione per la scuola primaria, alle condizioni
indicate, e, con riferimento all’insegnamento della lingua inglese, si
elimina il riferimento, presente nel testo originario del ddl, all’utilizzo di docenti madre lingua e
alla fornitura di appositi servizi. Con riferimento ai docenti abilitati
all’insegnamento nella scuola primaria, occorrerebbe chiarire a chi spetti la
certificazione delle competenze necessarie per l’insegnamento delle materie
indicate. Per il quadro
normativo vigente relativamente all’insegnamento di inglese e musica nella
scuola primaria si rinvia al dossier del
Servizio Studi n. 286 del 1° aprile 2015. |
2.1029 |
Ghizzoni |
PD |
03.05 |
Aggiunge il
comma 15-bis (comma 17 dell’A.C. 2994-A), che prevede
l’emanazione di un decreto
interministeriale (MIUR-MIBACT) – entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore del provvedimento – per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli rilasciati da scuole e istituzioni formative
di rilevanza nazionale operanti nei settori di competenza del Mibact alla
laurea, alla laurea magistrale e ai
diplomi di specializzazione. Occorrerebbe riferirsi ai diplomi di
specializzazione, piuttosto che “alla specializzazione”, e alla “laurea”,
piuttosto che alla “laurea triennale”. A titolo di
esempio, si ricorda che, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 368/1998, sono scuole di alta formazione e di studio
afferenti al Mibact l’Istituto superiore per la conservazione ed il
restauro, l’Opificio delle pietre dure e l’Istituto per il restauro e
conservazione del patrimonio archivistico e librario. Con riferimento
a lauree e lauree magistrali si
ricorda, sempre a titolo di esempio, che in base ai DD.MM. 16.3.2007, come
modificati dal D.M. 28.12.2010, risultano istituite, fra le altre, le
seguenti classi: L-1 Classe delle lauree in Beni culturali; L-43 Classe delle
lauree in Diagnostica per la conservazione dei beni culturali; LM-2 Classe
delle lauree magistrali in Archeologia; LM-5 Classe delle lauree magistrali
in Archivistica e Biblioteconomia; LM-10 Classe delle lauree magistrali in
Conservazione dei beni architettonici e ambientali; LM-11 Classe delle lauree
magistrali in Scienze per la conservazione dei beni culturali; LM-89 Classe
delle lauree magistrali in Storia dell’arte. Infine, il D.M. 2.3.2011 ha
definito la classe di laurea magistrale a ciclo unico LMR/02 in Conservazione
e Restauro dei Beni Culturali. Con D.M.
31.1.2006 sono state, invece, definite 8
tipologie di Scuole di specializzazione nel settore della tutela,
gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi dell’art. 6
della L. 29/2001. Esse riguardano i beni archeologici; i beni architettonici
e del paesaggio; i beni storici artistici; i beni archivistici e librari; i
beni demoetnoantropologici; i beni musicali; i beni scientifici e
tecnologici; i beni naturali e territoriali. |
2.282 NF |
Adornato |
AP |
03.05 |
Aggiunge il
comma 15-bis (comma 18 dell’A.C. 2994-A), che prevede l’utilizzo
degli edifici scolastici nei periodi di sospensione dell’attività didattica
per lo svolgimento di attività
educative, culturali, artistiche e sportive promosse dalle scuole e dagli
enti locali (aventi competenza, in base all’art. 3 della L. 23/1996, sugli
edifici scolastici), anche in collaborazione con le famiglie interessate e le
associazioni del territorio e del terzo settore. |
2.3000 |
Relatore |
|
09.05 |
Aggiunge il
comma 15-bis (comma 19 dell’A.C. 2994-A), prevedendo la
modifica e l’aggiornamento del DPR 263/2012 - che ha ridefinito l'assetto
organizzativo didattico dei Centri
d'istruzione per gli adulti, compresi i corsi serali - entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore della legge, allo scopo di innalzare i livelli di istruzione degli
adulti, potenziare le competenze chiave per l’apprendimento permanente,
promuovere l’occupabilità e la coesione sociale, contribuire a contrastare la
quota di popolazione di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non è né
occupata, né inserita in un percorso di istruzione o di formazione (c.d. NEET), favorire la conoscenza della
lingua italiana da parte degli adulti stranieri, sostenere i percorsi di
istruzione negli istituti di prevenzione e pena. In materia si
ricorda che con CM n. 6 del 27
febbraio 2015 è stato comunicato che, come previsto dall’art. 11,
co. 1, del DPR 263/2012 il 31 agosto 2015 tutti i Centri
territoriali per l'educazione degli adulti e i corsi serali per il
conseguimento di diplomi di istruzione secondaria di secondo grado di cui al
previgente ordinamento cessano di funzionare e sono riorganizzati secondo i
nuovi assetti delineati dallo stesso DPR 263/12 e specificati nelle Linee
guida trasmesse con CM 36/14. In particolare, nei percorsi di primo livello
dei CPIA si potranno acquisire il titolo di studio conclusivo del primo ciclo
di istruzione e la certificazione attestante l’acquisizione delle competenze
di base, mentre nei percorsi di secondo livello realizzati dalle scuole
superiori, in accordo con i CPIA, si potranno ottenere i diplomi di
istruzione tecnica, professionale e artistica. Si ricorda,
inoltre, che l’art. 10 dello stesso DPR 263/2012 prevede che i percorsi di
istruzione degli adulti sono oggetto di costante monitoraggio da parte del MIUR, che i risultati di apprendimento
sono oggetto di valutazione periodica da parte dell’INVALSI e che il Ministro
presenta al Parlamento, ogni tre anni, un
rapporto sui risultati del monitoraggio e della valutazione dei risultati di apprendimento. Occorre valutare la congruità del termine indicato,
alla luce del percorso necessario per l’adozione di un regolamento di
delegificazione (art. 17, co. 2, L. 400/1988). |
2.246 NF |
Simonetti |
LNA |
09.05 |
Aggiunge il
comma 15-bis (comma 20 dell’A.C. 2994-A), che
prevede che l’insegnamento ad alunni e studenti con disabilità è assicurato anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione. Lo stesso
riconoscimento è menzionato nell’alinea dell’art. 23, co.2, lett. c) (art. 21, co. 2, lett. e) nel ddl), come modificato
dall’emendamento 21.173 NF. |
2.06 |
Malpezzi |
PD |
03.05 |
Aggiunge
l’art. 2-bis (comma 22 dell’A.C. 2994-A), che incrementa di € 7 mln annui dal 2015 al 2022 le risorse destinate
al funzionamento amministrativo e
didattico delle istituzioni statali dell’Alta formazione artistica, musicale
e coreutica (AFAM). Tali risorse
sono allocate sul cap. 1673/pg.5
dello stato di previsione del MIUR. Lo stanziamento per il 2015 recato dal Decreto 101094
del 29 dicembre 2014, di ripartizione in capitoli, è pari a € 4,7 mln. Conseguentemente,
modifica l’art. 26, co. 2 (art. 24, co. 2 nel testo del ddl) riducendo
del medesimo importo lo stanziamento destinato al “Fondo “La Buona Scuola per
il miglioramento e la valorizzazione dell’istruzione scolastica”. Con riguardo alla formulazione del testo, si rileva
l’opportunità di fare riferimento più generico al termine “risorse”, in
quanto non è stato istituito un “Fondo” per il funzionamento amministrativo e
didattico delle istituzioni AFAM (si veda il DM 15 luglio 2014 n. 558). |
Articolo 3 – Percorso formativo degli studenti
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
3.33 |
Rocchi |
PD |
03.05 |
Modifica il
comma 1, primo periodo, limitando l’introduzione di insegnamenti opzionali a scelta degli studenti al 2° biennio e all’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado (a fronte
del riferimento generale alle scuole secondarie di secondo grado presente nel
ddl), e prevedendo che la stessa avvenga anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità (a fronte della
previsione del ddl di insegnamenti ulteriori rispetto a quelli già previsti
dai quadri orari). |
3.32 |
Rocchi |
PD |
03.05 |
Modifica il
comma 1, secondo periodo, prevedendo che gli insegnamenti opzionali possono essere
attivati anche da reti di istituzioni scolastiche. |
3.30 |
Ghizzoni |
PD |
03.05 |
Modifica il
comma 1, secondo periodo, aggiungendo tra le attività da inserire nel curriculum
dello studente anche quelle artistiche
e di pratiche musicali. Le stesse potrebbero già rientrare nel riferimento
alle attività culturali presente nel ddl. |
3.24 NF |
De Rosa |
M5S |
03.05 |
Aggiunge il
comma 1-bis (comma 7 dell’A.C. 2994-A), che prevede
l’attivazione di iniziative rivolte agli studenti, con il contributo delle
realtà del territorio e nel rispetto dell’autonomia scolastica, per
promuovere lo sviluppo della conoscenza delle tecniche di primo soccorso nelle scuole primarie e secondarie di
primo e secondo grado. |
3.27 NF |
Carocci |
PD |
03.05 |
Sostituisce
il comma 2, aggiungendo, rispetto al testo del
ddl, il concerto degli organi
collegiali ai fini dell’individuazione, da parte del dirigente
scolastico, dei percorsi formativi
e delle iniziative diretti a
garantire un maggiore coinvolgimento
degli studenti e la valorizzazione
del merito scolastico. A tal fine, confermando la possibilità di
utilizzare anche finanziamenti esterni, compresi quelli derivanti da
sponsorizzazioni, inserisce un esplicito richiamo al rispetto dell’autonomia
delle scuole e di quanto previsto dal D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 (regolamento
riguardante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche). |
3.1002 |
Ascani |
PD |
03.05 |
Aggiunge il
comma 2-bis (comma 3 dell’A.C. 2994-A), in base al
quale, nell’ambito dell’esame conclusivo
dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, la commissione
d’esame tiene conto del curriculum
dello studente nello svolgimento del colloquio. |
3.1 NF |
Coppola |
PD |
03.05 |
Modifica il
comma 3 (comma 4 dell’A.C. 2994-A) aggiungendo
la previsione che l’inserimento del curriculum
di ciascuno studente nel Portale unico dei dati della scuola avviene anche
includendo la mappatura di curriculum ai fini di
una trasparente lettura della progettazione e della valutazione per
competenze”. |
3.34 |
Rocchi |
PD |
03.05 |
Aggiunge il
comma 3-bis (comma 5 dell’A.C. 2994-A) che prevede
che le istituzioni scolastiche possono individuare, nell’ambito dell’organico
dell’autonomia, docenti cui affidare il coordinamento
delle attività relative agli insegnamenti
opzionali. |
3.29 NF |
Beni |
PD |
03.05 |
Aggiunge il
comma 3-bis (comma 6 dell’A.C. 2994-A), disponendo che
le attività e i progetti di orientamento
scolastico e per l’accesso al
lavoro sono sviluppati con modalità che possano sostenere anche eventuali
problematiche riguardanti gli studenti di origine straniera. In materia si
vedano, in particolare, i d.lgs. 21/2008 e 22/2008. |
Articolo 4 – Scuola, lavoro e territorio
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
4.58 |
Rocchi |
PD |
03.05 |
Modifica il
comma 1, primo periodo, finalizzando la definizione di una durata minima
dei percorsi di alternanza scuola-lavoro nell’ultimo triennio degli istituti
di istruzione secondaria di secondo grado (oltre che all’incremento delle
opportunità di lavoro per gli studenti) anche all’incremento delle loro capacità di orientamento (riferimento peraltro già presente nel comma
8 del ddl - comma 7 dell’A.C. 2994-A). |
4.51 |
Ghizzoni |
PD |
03.05 |
Modifica il
comma 2, sostituendo il riferimento agli enti che svolgono
attività afferenti al patrimonio artistico e culturale con quello a musei e altri istituti pubblici e privati
operanti nei settori del patrimonio (culturale) e delle attività
culturali, artistiche e musicali. |
4.50 |
Carocci |
PD |
03.05 |
Modifica il
comma 3, inserendo, con riferimento alla previsione di
svolgimento dell’alternanza durante il periodo di sospensione delle attività
didattiche, un riferimento al programma formativo e alle modalità di verifica
stabilite. Occorrerebbe chiarire la portata normativa
innovativa della previsione rispetto a quanto già disciplinato dal d.lgs.
77/2005 (in particolare, art. 4, co. 6, e art. 6). |
4.72 |
Binetti |
AP (NCD-UDC) |
03.05 |
Modifica il
comma 3, aggiungendo un secondo periodo che prevede che il
percorso di alternanza scuola-lavoro può svolgersi anche all’estero, per favorire contestualmente l’acquisizione di
una lingua straniera. |
4.1012 |
Labriola |
Misto |
03.05 |
Modifica il
comma 4, prevedendo che la Carta dei diritti e dei doveri
degli studenti in alternanza scuola-lavoro deve prevedere, in particolare, la
possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso seguito con
il proprio indirizzo di studio. |
4.5 4.32 4.53 4.65 4.77 4.81 |
Gelmini Chimienti Malpezzi Pisicchio Santerini Giancarlo Giordano |
FI - PDL M5S PD Misto PI-CD SEL |
03.05 |
Sopprime il
comma 6, che prevede la possibilità, a partire dall’a.s. successivo a quello di entrata in vigore
della legge, che gli studenti, a partire dal
secondo anno della scuola secondaria di secondo grado, svolgano periodi
di formazione in azienda attraverso la stipulazione di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale. |
4.4000 |
Relatore |
|
09.05 |
Modifica il
comma 7 (comma 6 dell’A.C. 2994-A) – recependo il
parere della V Commissione – al
fine di specificare che la spesa prevista è pari a 100 milioni di euro annui dal 2016. |
4.52 |
Ghizzoni |
PD |
03.05 |
Modifica il
comma 8 (comma 7 dell’A.C. 2994-A), aggiungendo
tra i soggetti con i quali il dirigente scolastico stipula convenzioni per
l’attivazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro gli istituti e i
luoghi in cui si svolgono arti performative. |
4.74 |
Binetti |
AP (NCD-UDC) |
03.05 |
Modifica il
comma 8 (comma 7 dell’A.C. 2994-A), aggiungendo
un terzo periodo che prevede che, al termine di ogni anno scolastico, il
dirigente scolastico redige una scheda
di valutazione sulle strutture con le quali ha stipulato una convenzione. Si tratta di
una previsione che, con qualche specifica, ribadisce quanto previsto
dall’art. 6, co. 1, del d.lgs. 77/2005, in base al quale i percorsi in
alternanza sono oggetto di verifica e valutazione da parte dell'istituzione
scolastica o formativa. |
4.55 NF |
Malpezzi |
PD |
03.05 |
Aggiunge i
comma 8-bis e 8-ter (commi 8 e 9 dell’A.C. 2994-A). In
particolare, il comma 8 prevede la
costituzione, a decorrere dall’a.s. 2015/2016 – presso le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, d’intesa con il MIUR,
sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero
dello Sviluppo economico – del registro
nazionale per l'alternanza scuola lavoro, articolato in: · un’area aperta, consultabile gratuitamente,
che contiene l’elenco delle
imprese e degli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di
alternanza scuola-lavoro, con i relativi dati riguardanti il numero di
studenti ammissibili e i periodi in cui è possibile svolgere l’alternanza; · una (ulteriore) sezione
speciale del Registro delle imprese, alla quale le imprese disponibili
all’alternanza scuola lavoro hanno l’obbligo di iscriversi, con lo scopo
della condivisione di ulteriori informazioni relative alle imprese stesse. Il comma 9 dispone l’applicazione alle
imprese disponibili all’alternanza scuola lavoro, ove compatibili, di alcune
delle disposizioni previste dal D.L. 3/2015 (33/2015), con specifico riguardo
alle PMI innovative (che a loro volta sono tenute ad iscriversi ad una
apposita sezione speciale del registro delle imprese). In particolare, sono
richiamate le disposizioni che disciplinano le modalità di iscrizione nella
sezione speciale e quelle relative ad aggiornamento, trasparenza e
accessibilità delle informazioni. Infine, sono richiamate alcune disposizioni
di favore - attualmente previste per PMI innovative e per le start-up
innovative - tra le quali deroghe al diritto societario, agevolazioni
fiscali, accesso al Fondo centrale di garanzia. Con riguardo alla formulazione del testo, al comma
8, alla lett. a), sembrerebbe opportuno sostituire la parola “ente” con la
parola “soggetto” (in modo da ricomprendere sia le imprese, sia gli enti). |
4.3000 come subemendato da 0.4.3000.100 |
Relatore
Governo |
|
09.05 |
Aggiunge i commi
8-quater e 8-quinquies (comma 10 dell’A.C. 2994-A) che intendono
favorire una maggiore integrazione
fra i percorsi di istruzione
secondaria di secondo grado e i percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale. Si evidenzia,
preliminarmente, che l’art. 23, co. 2, lett. d) (art. 21, co. 2, lett. g),
nel ddl) reca delega al Governo in materia di revisione dei percorsi
dell’istruzione professionale e di raccordo con i percorsi dell’istruzione e
formazione professionale. In particolare
il comma 10 prevede, da una parte, che le istituzioni formative accreditate dalle regioni per la
realizzazione dei percorsi di
istruzione e formazione professionale possono concorrere al potenziamento e alla valorizzazione delle
conoscenze e delle competenze degli studenti del secondo ciclo di
istruzione e, dall’altra, che l’offerta formativa dei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale è sostenuta sulla base di piani di intervento: questi ultimi
devono essere adottati, entro180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, dal Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, e, al fine di garantire agli studenti iscritti ai relativi
percorsi pari opportunità rispetto agli studenti iscritti ai percorsi di
istruzione secondaria di secondo grado, tengono conto, nel rispetto delle
competenze delle regioni, delle disposizioni recate dalla legge. Infine, si prevede
la clausola di invarianza finanziaria. Al riguardo si
ricorda che, per il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) -
i cui percorsi rappresentano una delle componenti del secondo ciclo del
sistema educativo di istruzione e formazione - la competenza legislativa esclusiva, a legislazione vigente, è delle
regioni, spettando allo Stato la
garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni. In particolare,
ai sensi del d.lgs. 226/2005, le
regioni assicurano l’articolazione di percorsi
di durata triennale- che si concludono con il conseguimento di un titolo di qualifica professionale,
che consente l’accesso al quarto anno del sistema dell’istruzione e
formazione professionale – e di percorsi
di durata almeno quadriennale - che si concludono con il conseguimento di
un titolo di diploma professionale
che consente l’accesso all’istruzione e formazione tecnica superiore. In seguito,
l’art. 2, co. 3, del DPR 87/2010 ha
disposto che, nel rispetto delle
competenze esclusive delle
regioni, gli istituti professionali (del
sistema di istruzione statale) possono
svolgere, in regime di sussidiarietà, un ruolo integrativo e complementare
nei confronti dell’offerta delle istituzioni formative del sistema IeFP, ai
fini del conseguimento, anche nell’esercizio dell’apprendistato, di
qualifiche e diplomi professionali. In base
all’intesa raggiunta in Conferenza unificata il 16 dicembre 2010 per
l’approvazione di linee guida
finalizzate alla realizzazione di raccordi
fra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi IeFP (linee
guida poi adottate con DM 18 gennaio 2011), ciascuna regione stabilisce i percorsi che gli istituti professionali
possono erogare in regime sussidiario. |
(Nuovo) Articolo
5 – Insegnamento relativo alla scuola primaria presso gli istituti
penitenziari
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
4.0.1 |
Centemero |
FI-PDL |
03.05 |
Aggiunge l’art.
4-bis (art. 5 dell’A.C. 2994-A), che novella
l’art. 135 del d.lgs. 297/1994, riguardante l’insegnamento relativo alla scuola primaria negli istituti
penitenziari. Le novità principali rispetto alla
legislazione vigente sono individuabili nella previsione di una disciplina transitoria per l’accesso
al già previsto ruolo speciale per
l’insegnamento relativo alla scuola primaria negli istituti penitenziari e
nella specifica che i docenti di tale ruolo speciale sono incardinati nei Centri provinciali per
l’istruzione degli adulti, ai sensi dell’art. 1, co. 2, del DPR 263/2012. La disposizione
citata ha previsto che ai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti
sono ricondotti i Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la
formazione in età adulta (di cui all'ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione 29 luglio 1997, n. 455), e i corsi serali per il conseguimento di
titoli di studio, compresi i corsi
della scuola dell'obbligo e di istruzione secondaria superiore negli istituti
di prevenzione e pena. Con
riferimento al primo aspetto, conferma, in particolare, che al ruolo speciale
possono accedere i soggetti che sono in possesso dei requisiti previsti per
la partecipazione ai concorsi per la scuola primaria e di titoli di specializzazione che, in base al comma 7 del citato art. 135, devono essere
stabiliti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia. Conferma, altresì, che,
al fine del rilascio di detti titoli, il MIUR, d’intesa con il Ministero
della giustizia, istituisce e autorizza appositi corsi di specializzazione. In aggiunta,
prevede che, nelle more
dell’istituzione dei corsi, costituisce
titolo di accesso al ruolo
speciale l’aver maturato “almeno 3
anni”. Al riguardo occorre specificare se i tre anni - si
presume di servizio - debbano essere stati maturati comunque
nell’insegnamento presso gli istituti penitenziari, ovvero se siano
sufficienti 3 anni maturati nel ruolo ordinario. |
(Nuovo) Articolo
6 – Istituti tecnici superiori
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
4.0.2 |
Relatore |
|
03.05 |
Aggiunge
l’art. 4-bis (art. 6 dell’A.C. 2994-A), riguardante
gli Istituti tecnici superiori (ITS) e, conseguentemente,
all’art. 21 (art. 23 nell’A.C. 2994-A) co. 2, sopprime la lett. h),
che reca una delega nella stessa materia. In particolare,
riprende in forma dispositiva, con modifiche, alcuni dei principi direttivi
previsti per l’esercizio della delega, mentre per altri - anche in tal caso
con alcune modifiche - prevede l’intervento di regolamenti ministeriali,
ovvero di linee guida da adottare con decreti interministeriali, d’intesa con
la Conferenza unificata. Introduce, inoltre, nuovi contenuti. Le previsioni dispositive riguardano: -
l’assegnazione
agli ITS, a decorrere dal 2016, di una quota
premiale - che viene ora fissata in
misura non inferiore al 30% del Fondo per l’istruzione e la formazione
tecnica superiore -, in relazione al numero dei diplomati e al tasso di
occupabilità a 12 mesi, da destinare all’attivazione di nuovi percorsi; -
l’accesso agli ITS, che si intende consentire
con il possesso (oltre che di un diploma di istruzione secondaria superiore),
di un diploma professionale di tecnico
(quadriennale) conseguito al
termine dei percorsi di istruzione e formazione professionale organizzati
dalle regioni, integrato da un
percorso di Istruzione e formazione tecnica superiore di durata annuale,
la cui struttura e i cui contenuti sono definiti in sede di Conferenza Stato-regioni
(a tal fine si interviene con norma
primaria in un ambito attualmente definito con il DPCM 25 gennaio 2008); -
gli esami di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e
perito industriale, cui si dispone possa partecipare anche chi ha
conseguito un diploma al termine dei percorsi ITS (a tal fine, si modifica con norma primaria un DPR). Si tratta del DPR
328/2001. Le linee guida - da adottare con decreti interministeriali, d’intesa
con la Conferenza unificata, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge - riguardano, invece, le procedure per lo svolgimento delle prove conclusive e la composizione
delle commissioni esaminatrici,
l’ammontare del contributo dovuto
dagli studenti per gli esami conclusivi e il rilascio del diploma, la partecipazione di soggetti pubblici
in qualità di soci fondatori delle fondazioni di partecipazione cui fanno
capo gli ITS senza che ciò determini nuovi o maggiori oneri a carico dei
propri bilanci, la previsione, ai fini del riconoscimento della personalità
giuridica, di un patrimonio non inferiore
a 100.000 euro (valore non previsto dall’art. 21 del ddl) e che comunque
garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi, nonché la
previsione di un regime contabile
e di uno schema di bilancio per la
rendicontazione dei percorsi uniformi
su tutto il territorio nazionale (rispetto all’art. 21 del ddl non si fa più
riferimento anche alla revisione amministrativo-contabile della gestione), l’unificazione delle prove di verifica finale dei percorsi
ITS dell’area della mobilità sostenibile
– relativamente ad alcuni ambiti – con le prove di esame di abilitazione allo svolgimento della professione di
Ufficiale di marina mercantile, di navigazione e di macchina, integrando la
composizione della commissione d’esame. Il regolamento ministeriale (art. 17,
co. 3, L. 400/1988) – da emanare sempre entro 90 giorni dalla data di entrata
in vigore della legge – riguarda la definizione dei criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti
a conclusione dei percorsi ITS: al riguardo, sin d’ora si prevede che i
crediti riconosciuti non possono essere inferiori a 100 per i percorsi di
durata pari a 4 semestri e a 150 per quelli di durata pari a 6 semestri. Le novità rispetto ai principi direttivi
recati dall’art. 21, co. 2, lett. h),
del ddl riguardano l’introduzione, fra i titoli richiesti ai tecnici abilitati per le attività di certificazione energetica degli edifici, del diploma di tecnico superiore
relativo all’Area Efficienza energetica e la previsione che i corsi di formazione per la certificazione
energetica e i relativi esami
sono svolti, a livello nazionale (oltre che da università, enti di ricerca,
consigli, ordini e collegi professionali) anche da ITS della medesima Area (a tal fine, si modifica con norma primaria
un DPR). Si tratta del
DPR 75/2013. Il medesimo
diploma di tecnico superiore relativo all’Area Efficienza energetica viene
inserito fra i requisiti professionali richiesti
alle imprese abilitate all’esercizio degli
impianti posti al servizio degli edifici (a tal fine si modifica con norma primaria
un regolamento adottato con decreto ministeriale). Si tratta del
D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. |
(Nuovo) Articolo
7 – Innovazione digitale e didattica laboratoriale (ex art. 5 del ddl)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
5.4 |
Coppola |
PD |
04.05 |
Modifica il
comma 1, finalizzando l’adozione del Piano nazionale scuola
digitale (oltre che allo sviluppo e al miglioramento delle competenze
digitali degli studenti) anche a rendere la tecnologia digitale uno strumento
didattico di costruzione delle competenze. |
5.48 |
Santerini |
PI-CD |
04.05 |
Modifica il
comma 3, lett. d), inserendo un
riferimento allo sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento,
l’apprendimento e la formazione delle competenze degli studenti. |
5.53 5.9 id. |
Giancarlo Giordano Centemero |
SEL FI-PDL |
04.05 |
Modifica il
comma 3, lett. f), prevedendo il coinvolgimento della Conferenza unificata (invece della
Conferenza Stato-regioni) ai fini del potenziamento, nell’ambito del Piano
nazionale scuola digitale, delle infrastrutture
di rete, con particolare riferimento alla connettività nelle scuole. |
5.38 |
Ascani |
PD |
04.05 |
Modifica il
comma 3, lett. g), sopprimendo la previsione di collocare presso le
scuole con più alto livello di innovatività i centri di ricerca e di
formazione finalizzati a valorizzare, nell’ambito di una rete nazionale, le
migliori esperienze delle scuole. |
5.54 |
Ascani |
PD |
04.05 |
Modifica il
comma 3, aggiungendo le lett. g-bis), g-ter) e g-quater) (lett. h), i) ed l)
dell’A.C. 2994-A) e, conseguentemente, all’art. 21, co. 2 (art.
23, co. 2 dell’A.C. 2994-A) sopprime la lett. m), che reca una delega
nella stessa materia. In particolare,
si inseriscono fra gli obiettivi del Piano nazionale scuola digitale i
seguenti, già indicati all’art. 21 come principi direttivi ai fini
dell’esercizio della delega: • definizione delle finalità dell’identità e
del profilo digitale di studenti,
docenti, dirigenti scolastici e personale tecnico-amministrativo, e
definizione delle relative modalità di gestione; • definizione dei criteri per la tutela della riservatezza dei dati personali degli
studenti, in particolare se minori di età, in relazione al trattamento
dei dati raccolti nell’ambito delle attività didattiche: il riferimento
specifico è alla navigazione in piattaforme digitali dedicate ad
apprendimento, fruizione o produzione di contenuti didattici digitali. Al riguardo, occorre valutare la necessità di
prevedere sin d’ora il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, come peraltro previsto nel parere della I Commissione. • definizione dei criteri per l’adozione di testi didattici in formato digitale
e per la produzione e circolazione di opere
e materiali per la didattica anche prodotti autonomamente dagli istituti
scolastici. In materia, in
questa sede si ricorda solo che l'art. 6, co. 1, del D.L. 104/2013 (L.
128/2013) ha già previsto la produzione, da parte delle scuole, a decorrere
dall’a.s. 2014/2015 e nel termine di un triennio, di materiale scolastico
digitale assunto come libro di testo. Con nota 2581 del 9
aprile 2014, il MIUR ha fatto presente che le linee guida
contenenti le indicazioni necessarie per l'elaborazione dei suddetti
materiali saranno emanate entro la fine dell’a.s. 2014/2015 e che entro lo
stesso termine tutti i materiali didattici digitali prodotti nel corso
dell’anno dovranno essere inviati al Ministero - secondo le modalità previste
nelle linee guida - al fine di renderli disponibili. Più ampiamente,
si rinvia al dossier del
Servizio Studi n. 286 del 1° aprile 2015. |
5.1000 |
Ascani |
PD |
05.05 |
Aggiunge il
comma 3-bis (comma 4, secondo periodo, dell’A.C. 2994-A), in base al
quale le scuole possono individuare, nell’ambito dell’organico
dell’autonomia, un insegnante tecnico
pratico da affiancare ai docenti. Al riguardo si
ricorda che, in base al DM 39/1998, le classi di
concorso a posti di insegnamento tecnico-pratico si riferiscono agli istituti
di istruzione secondaria. |
5.40 |
Ascani |
PD |
05.05 |
Modifica il
comma 4 prevedendo che le scuole individuano (e non “possono individuare”) docenti cui affidare il coordinamento
delle attività promosse dalle scuole in coerenza con le previsioni del Piano
nazionale scuola digitale. |
5.39 |
Ascani |
PD |
05.05 |
Aggiunge il
comma 4-bis (comma 5 dell’A.C. 2994-A), in base al
quale le scuole possono individuare, nell’ambito dell’organico, il personale ATA cui affidare il coordinamento del contesto amministrativo
e informatico delle attività del Piano nazionale scuola digitale. |
5.26 |
Vacca |
M5S |
05.05 |
Modifica il
comma 5 (comma 6 dell’A.C. 2994-A), alinea, aggiungendo
gli enti pubblici (oltre che i già
citati enti locali) fra i soggetti che possono partecipare, anche in qualità
di cofinanziatori, alla costituzione, presso le scuole, di laboratori territoriali per l’occupabilità. |
5.34 5.1007 id. |
Malpezzi Centemero |
PD FI-PDL |
05.05 |
Modifica il
comma 5 (comma 6 dell’A.C. 2994-A), alinea, aggiungendo le
Camere di commercio, industria,
agricoltura, artigianato fra i soggetti che possono partecipare, anche in
qualità di cofinanziatori, alla costituzione, presso le scuole, di laboratori territoriali per
l’occupabilità. |
5.28 |
Vacca |
M5S |
05.05 |
Modifica il
comma 5 (comma 6 dell’A.C. 2994-A), lett. a), inserendo, in
relazione all’orientamento della didattica dei laboratori territoriali per
l’occupabilità ai settori strategici del Made
in Italy, un riferimento alla vocazione
culturale e sociale (oltre che produttiva) di ogni territorio. |
5.33 |
Carocci |
PD |
05.05 |
Modifica il
comma 5 aggiungendo lett. c-bis) (comma 7 dell’A.C. 2994-A) che affida ai
soggetti esterni che usufruiscono dell’edificio scolastico la responsabilità
relativa alla sicurezza e al mantenimento del decoro degli spazi. In relazione all’approvazione dell’emendamento 2.282
NF, occorre valutare se la previsione qui riferita solo alle attività dei
laboratori territoriali per l’occupabilità non debba trovare una diversa
collocazione nel testo, che ne consenta il riferimento anche all’altra
fattispecie prevista di utilizzo degli edifici scolastici. |
5.4000 |
Relatore |
|
09.05 |
Modifica il
comma 6 (comma 8 dell’A.C. 2994-A) – recependo il
parere della V Commissione – al
fine di specificare che la spesa prevista è pari a 30 milioni di euro annui dal 2016. |
(Nuovo) Articolo
8 – Organico dell’autonomia per l’attuazione dei piani triennali dell’offerta
formativa (ex art. 6 del ddl)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
6.1008 NF |
Rocchi |
PD |
05.05 |
Sostituisce
il comma 1 con i commi 1 e 1-bis (comma 1 dell’A.C. 2994-A), che, con una diversa formulazione
rispetto al testo del ddl, conferma che l’organico dell’autonomia è costituito da posti comuni, posti per il sostegno e posti per il potenziamento
dell’offerta formativa. |
6.1009 NF |
Rocchi |
PD |
05.05 |
Sostituisce
il comma 2, prevedendo che, a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, l’organico dell’autonomia è
determinato con cadenza triennale su base regionale. La determinazione
è effettuata con decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la
Conferenza unificata, comunque nel limite massimo delle risorse finanziarie
disponibili (di cui all’art. 26, co. 1 dell’A.C. 2994-A). Sostanzialmente,
si riconfermano le previsioni del primo periodo dell’originario comma 2,
eccetto che per la decorrenza. |
6.1006 NF |
Rocchi |
PD |
05.05 |
Aggiunge il
comma 2-bis (comma 3, primo periodo, dell’A.C. 2994-A), che riguarda
il riparto della dotazione organica
fra le regioni (originariamente disciplinato al secondo periodo del comma
2 del ddl). In particolare, individua due criteri: il riparto dei posti comuni è effettuato sulla base del numero delle classi,
quello dei posti per il potenziamento
dell’offerta formativa è effettuato sulla
base del numero degli alunni. Quest’ultimo criterio non era preso in
considerazione dal testo originario del ddl. |
6.1005 NF |
Pes |
PD |
05.05 |
Aggiunge il
comma 2-ter (comma 3, secondo periodo, dell’A.C. 2994-A), che –
riprendendo, con alcune aggiunte, parte del contenuto del secondo periodo del
co. 2 del ddl – definisce ulteriori
elementi di cui tener conto ai
fini del riparto della dotazione organica fra le regioni. In particolare,
si aggiunge il riferimento alle aree montane,
alle piccole isole e alle aree a bassa densità demografica. |
6.46 NF |
Ghizzoni |
PD |
05.05 |
Aggiunge il
comma 2-quater (comma 3, terzo periodo, dell’A.C. 2994-A), che introduce
un ulteriore elemento da
considerare ai fini del riparto
della dotazione organica fra le regioni. Si tratta del fabbisogno per
progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale
espresso da reti di scuole o per progetti a rilevanza nazionale. Sotto il profilo della formulazione del testo, si
valuti l’opportunità di sostituire la locuzione “di valore” con la locuzione “a
rilevanza”. |
6.3000 come subemendato da: sub.0.6.3000.100 |
Relatore
Governo |
|
09.05 |
Sostituisce
il comma 3 con i commi da 3 a 3-novies (commi da 4 a 12 dell’A.C. 2994-A), e,
conseguentemente, sopprime il comma 4 dello stesso articolo e il comma 4
dell’art. 7 del ddl (art. 9 dell’A.C. 2994-A). Il nuovo comma 4 riprende, con
variazioni, il contenuto del primo e secondo periodo del comma 4 dell’art. 7
del ddl. In particolare, confermando che i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in
ambiti (e non più in albi) territoriali,
suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso,
tipologie di posti, dispone che l’ampiezza
degli stessi ambiti è definita entro
il 31 marzo 2016 dagli uffici scolastici regionali, su
indicazione del MIUR e sentiti le regioni e gli enti locali. E’ già la norma
primaria, peraltro, ad indicare i criteri da seguire: gli ambiti territoriali
devono avere ampiezza, di norma, inferiore
alla provincia e si considerano, oltre che la popolazione scolastica – elemento già presente nel testo del ddl
– la prossimità delle scuole e le caratteristiche del territorio,
tenendo conto della specificità delle aree interne e montane e delle piccole
isole, della presenza di scuole negli istituti penitenziari, nonché di ulteriori
situazioni o esperienze territoriali già in essere. Il nuovo comma 5 dispone che, per l’a.s. 2015/2016, gli ambiti hanno estensione provinciale. Il nuovo comma 6 riprende, con alcune
variazioni, il primo periodo del comma 3 del ddl. In particolare, conferma
che l’organico dell’autonomia è ripartito fra gli ambiti territoriali
con decreto del direttore dell’ufficio scolastico regionale. Prevede,
inoltre, che, per l’a.s. 2015/2016,
l’organico dell’autonomia comprende l’organico
di diritto, l’organico di fatto
e quello per il potenziamento, che
deve includere il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare
rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti a
rilevanza nazionale (di cui al comma 3, terzo periodo), sempre nel limite
massimo delle risorse finanziarie disponibili (di cui all’art. 26, co. 1,
dell’A.C. 2994-A). Al riguardo si ricorda che il 27 febbraio 2015 sul sito del MIUR è
stato pubblicato lo schema di decreto interministeriale (MIUR-MEF) relativo alla determinazione delle dotazioni organiche del
personale docente per l'a.s. 2015/2016. Nel documento è evidenziato che
“Eventuali ulteriori indicazioni verranno fornite successivamente a seguito
di innovazioni normative”. Con riguardo alla formulazione del testo, occorre
fare riferimento al comma 3 (anziché 2). I nuovi commi da 7 a 10 riguardano la costituzione di reti di scuole (non prevista dal ddl). In
particolare, si prevede che gli Uffici scolastici regionali promuovono la costituzione di reti fra scuole dello stesso ambito
territoriale. Le reti, da costituire entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione delle
risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e attività
amministrative, alla realizzazione di progetti o iniziative didattiche,
educative, sportive, culturali di interesse territoriale. A tal fine,
entro 120 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge, il MIUR emana linee guida riguardanti la definizione degli accordi di rete e i principi
di governo delle stesse reti. Gli accordi di
rete individuano i criteri e le modalità per l’utilizzazione dei docenti nella rete, anche con riferimento a
insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e progettazione
funzionali ai piani dell’offerta formativa di più scuole, i piani di formazione del personale
scolastico, le risorse da destinare
alla rete per il perseguimento delle proprie finalità, le forme e le
modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e del rendiconto
delle attività svolte. Infine, si
prevede che, sulla base di specifici accordi, possono essere svolti a livello
di rete anche gli adempimenti
amministrativi a carico delle scuole relativi all’istruttoria su alcuni
atti relativi allo stato giuridico ed economico del personale scolastico e su
quelli non strettamente connessi alla gestione di ciascuna scuola. Al riguardo si
ricorda che le funzioni relative allo stato giuridico ed economico del
personale non riservate all'amministrazione centrale e periferica sono state
trasferite alle scuole, a decorrere dal 1° settembre 2000, in base all'art. 14 del DPR 275/1999 (l’art. 15 ha enucleato le funzioni escluse
dall'attribuzione alle istituzioni scolastiche). In ciò si è concretizzata la
c.d. autonomia amministrativa. La
formulazione utilizzata lascerebbe, peraltro, intendere che solo
l’istruttoria potrà essere svolta a livello di rete, mentre gli atti formali
saranno adottati dalla singola scuola. Il nuovo comma 11 riprende, con
variazioni, il contenuto del terzo periodo del comma 4 dell’art. 7 del ddl, disponendo
che i docenti già assunti in ruolo a
tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della legge conservano la titolarità presso la scuola
di appartenenza. Prevede,
inoltre, che il personale docente che risulta in esubero o in soprannumero
nell’a.s. 2016/2017 è assegnato, a domanda, ad un ambito territoriale e che, dal
medesimo a.s., la mobilità
territoriale e professionale del personale docente opera fra gli ambiti territoriali. Al riguardo si
ricorda, preliminarmente, che l’art.
10 del CCNL personale del comparto scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007 prevede che i criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale del
personale sono definiti in sede di contrattazione
integrativa nazionale. Da ultimo, il 23 febbraio 2015 è stato sottoscritto il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA
per l’a.s. 2015/2016, riguardante anche i trasferimenti di personale docente in esubero o in
soprannumero. Al riguardo, l’ordinanza ministeriale n. 4 del 25 febbraio 2015 ha fissato il termine ultimo per la presentazione delle domande di
mobilità del personale docente ed educativo per l’a.s. 2015-2016 al 16 marzo 2015. Successivamente, con nota prot. n. 8201 del 13 marzo 2015, tale termine è stato prorogato
al 22 marzo 2015. Il nuovo comma 12 precisa che gli ambiti
territoriali e le reti tra scuole sono definiti nel rispetto dell’organico
dell’autonomia e nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
6.1004 NF |
Blažina |
PD |
09.05 |
Sostituisce
il comma 6 (comma 14 dell’A.C. 2994-A), confermando che, nella ripartizione dell’organico (dell’autonomia), si
tiene conto delle esigenze delle scuole con lingua di insegnamento slovena e/o con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia-Giulia. In particolare, rispetto al testo del ddl, si
precisa che, per tali scuole, il numero
dei posti comuni e quello dei posti per il potenziamento
dell’offerta formativa è determinato a
livello regionale nonché, ai sensi della normativa vigente, separato e distinto dall'organico
regionale complessivo. E’ opportuno fare riferimento all’organico “dell’autonomia”.
|
6.63 |
Gebhard |
Misto |
09.05 |
Modifica il comma 7 (comma 15
dell’A.C. 2994-A), specificando che restano salve non solo le diverse determinazioni che la Valle d’Aosta e le province autonome
di Trento e di Bolzano possono adottare in materia
di assunzione del personale docente ed educativo, ma anche quelle già adottate. |
(Nuovo) Articolo
9 – Competenze del dirigente scolastico (ex art. 7 del ddl)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
7.108 |
Carocci |
PD |
09.05 |
Modifica il
comma 1, espungendo
dalle responsabilità attribuite al dirigente scolastico quella relativa
alle scelte didattiche e formative. |
7.3000 NF |
Relatore |
|
09.05 |
Sostituisce
i commi 2 e 3 e aggiunge il comma 6-bis (commi 2, 3, 4 e 7 dell’A.C. 2994-A), relativi al
conferimento degli incarichi ai
docenti e all’utilizzo del personale dell’organico
dell’autonomia per la copertura delle supplenze
temporanee fino a 10 giorni. L’elemento di
maggiore novità è costituito dalla previsione secondo cui la proposta di incarico da parte del
dirigente scolastico per la copertura dei posti assegnati alla scuola è
rivolta ai docenti di ruolo assegnati
all’ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle candidature
presentate dagli stessi docenti. Inoltre, il
nuovo testo precisa meglio che: · nel caso di più
proposte di incarico, è il docente
a scegliere, fermo restando l’obbligo di accettarne almeno una; ·
in caso di
inerzia dei dirigenti scolastici o di docenti
che non abbiano ricevuto alcuna
proposta, è l’Ufficio scolastico
regionale a provvedere d’ufficio; · l’utilizzo di personale docente in classi di concorso diverse da quelle per le quali è abilitato
è possibile purché il docente possegga titoli di studio validi per
l’insegnamento della disciplina da impartire, abbia seguito percorsi formativi
e sia in possesso di competenze professionali coerenti. Per questi ultimi, si
intenderebbe che la valutazione di coerenza è affidata a ciascun dirigente
scolastico. Al riguardo, si valuti l’opportunità di prevedere
l’emanazione di linee guida uniformi su tutto il territorio nazionale. · gli incarichi sono conferiti con modalità che
valorizzino il curriculum, le
esperienze e le competenze professionali. A tal fine, si fa riferimento anche
allo svolgimento di colloqui. Il nuovo comma 7 sostituisce, di fatto,
il contenuto del terzo e quarto periodo del comma 3 dell’art. 6 del ddl. In
particolare, conferma che il dirigente scolastico utilizza il personale
docente dell’organico dell’autonomia per la copertura delle supplenze temporanee fino a 10 giorni,
ma, mentre il testo del ddl prevede che il trattamento stipendiale è
integrato se il docente è impiegato in un grado di istruzione superiore a
quello già in godimento – previsione comunque già presente nell’ordinamento (art. 52, co. 4, d.lgs. 165/2001; art. 10, co. 10, CCNL personale del comparto scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007) –, il nuovo co. 6
dispone che, laddove il docente sia in un grado di istruzione inferiore,
conserva il trattamento stipendiale del grado di appartenenza. Scompare,
invece, la previsione secondo cui il personale dell’organico dell’autonomia
“è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e
disponibili (quarto periodo del co. 3 dell’art. 6 del ddl). |
7.1007 |
Rocchi |
PD |
09.05 |
Sostituisce
il comma 5, stabilendo, in particolare, che il dirigente
scolastico può individuare, nell’ambito dell’organico dell’autonomia, fino al 10% di docenti (anziché fino
a 3 docenti, come previsto dal ddl), che lo coadiuvano. |
7.1013 NF |
Carocci |
PD |
09.05 |
Modifica il
comma 7 (comma 8 dell’A.C. 2994-A), disponendo –
rispetto alle previsioni del ddl – un ulteriore
incremento del Fondo unico
nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti
scolastici, per un importo di € 46 mln
nel 2016 e di € 14 per il 2017,
da corrispondere a titolo di retribuzione
di risultato una tantum. Conseguentemente, modifica l’art. 24, co. 2 (art. 26, co. 2, dell’A.C. 2994-A). |
7.0.1000 NF |
Carocci |
PD |
09.05 |
Aggiunge
l’art. 7-bis (commi 9-13 dell’A.C. 2994-A) che, al fine
di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei
contenziosi pendenti relativi a precedenti concorsi per dirigente scolastico
prevede, anzitutto, l’attivazione di un corso
intensivo di formazione, finalizzato all’immissione in ruolo di dirigenti scolastici. Le modalità di svolgimento del corso
intensivo di formazione e della prova scritta finale devono essere definite
con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge. Possono partecipare al corso: ·
i vincitori, gli idonei e coloro che abbiano superato positivamente tutte le fasi
di procedure concorsuali
successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso indetto con D.D. 13 luglio
2011; · i soggetti che hanno avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data
di entrata in vigore della legge, alcuna
sentenza definitiva, nell’ambito del contenzioso
legato ai concorsi per dirigente scolastico banditi, con D.D. 22 novembre 2004 e con DM 3 ottobre 2006, ovvero riferibile alle procedure di rinnovazione,
in Sicilia, del medesimo concorso del 2004, avviate ai sensi della L.
202/2010. Si tratta di
due (delle tre) categorie di destinatari della riserva di posti prevista dall’art. 1, co. 2-ter, del D.L. 58/2014 (L. 87/2014), nell’ambito della prima tornata del corso-concorso
nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici per la copertura
dei posti vacanti nelle regioni in cui è esaurita la graduatoria del concorso
del 2011 (per ulteriori approfondimenti
al riguardo, si veda il Dossier del Servizio Studi n. 165 del 21 maggio 2014, predisposto in occasione dell’esame del D.L. 58/2014). Il termine per l’indizione del
corso-concorso era stato fissato (da ultimo) al 31 marzo 2015, dall’art. 6, co. 6, del D.L. 192/2014 (L.
11/2015). Al riguardo, la relazione illustrativa del D.L. 192/2014 motivava
la proroga con la complessità della “procedura prevista per legge” che
comportava, “prima del bando, la definizione
di un regolamento, per il quale è necessario acquisire il preventivo concerto del Ministro dell’economia e
delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, nonché il parere del
Consiglio di Stato”. Ricordava, inoltre, che il procedimento, “che ha
richiesto una necessaria preventiva consultazione degli attori coinvolti,
compresa la Scuola nazionale della pubblica amministrazione”, non si era
ancora concluso. Per completezza si ricorda, peraltro, che l’art. 17 del D.L.
104/2013 (L. 128/2013) ha previsto che le modalità di svolgimento della
procedura di reclutamento per dirigente scolastico devono essere definite con
DPCM. La disciplina
delle modalità di svolgimento della procedura non è ancora intervenuta. Conseguentemente,
non è stato ancora emanato neanche il bando
del corso-concorso. La novità
proposta sembra, dunque, volta a superare quanto previsto dal D.L. 58/2014. Al contempo,
si prevede che: 1)
nelle regioni in cui, alla data di
emanazione del DM sulle modalità di svolgimento del corso, i contenziosi relativi al concorso del
2011 sono ancora pendenti, le
relative graduatorie “rimangono aperte in funzione degli
esiti” del corso intensivo di formazione; Sembrerebbe opportuno un chiarimento circa il
significato e le finalità di tale disposizione. 2)
Per coloro i quali,
all’esito del concorso del 2011,
hanno prestato servizio nell’a.s. 2014/2015 con contratti di dirigente scolastico, i rapporti di
lavoro sono confermati all’esito di una sessione
speciale d’esame consistente in una prova
orale sull’esperienza maturata “anche in ordine alla valutazione
sostenuta”, nel corso del servizio
prestato. Occorrerebbe chiarire il riferimento alla
“valutazione sostenuta”. All’attuazione
di tali disposizioni si provvede con le risorse
strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente. |
7.139 NF |
Sgambato |
PD |
09.05 |
Aggiunge il
comma 7-bis (comma 14 dell’A.C. 2994-A), disponendo che
i posti autorizzati per l’assunzione
di dirigenti scolastici (in una
determinata regione) possono essere attribuiti, previo parere dell’Ufficio
scolastico regionale di destinazione, agli idonei inclusi nelle graduatorie regionali – si intenderebbe: di altra regione – del concorso per dirigente scolastico indetto con D.D. 13 luglio
2011, nel limite massimo
del 20%. Le misure
applicative di tale disposizione – che comunque opera a conclusione delle operazioni di mobilità e fermo restando l’accantonamento dei posti riferibili
ai soggetti destinatari del corso
intensivo di formazione (di cui al comma 9) – devono essere definite con decreto del MIUR (per la cui emanazione non è previsto un
termine). |
7.2000 NF come subemendato da: sub.0.7.2000.100 |
Relatore
Governo |
|
09.05 |
Aggiunge il
comma 8-bis (comma 16 dell’A.C. 2994-A), in materia
di valutazione dei dirigenti
scolastici e di sistema nazionale
di valutazione in materia di istruzione
e formazione (SNV), e conseguentemente sopprime la lett. d)
dell’art. 21, co. 2, del ddl (art. 23, co. 2, dell’A.C. 2994-A),
che reca una delega al Governo in materia analoga. In
particolare, confermando che il Nucleo
per la valutazione dei dirigenti scolastici è composto sulla base di
quanto dispone l’art. 25, co. 1, del d.lgs. 16/2001, stabilisce che esso può essere articolato in funzione
delle modalità previste dal processo di valutazione. In base
all’art. 25, co. 1, del d.lgs. 165/2001, i dirigenti scolastici sono valutati
tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche
effettuate da un nucleo di valutazione
istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non
appartenenti all'amministrazione stessa. Dispone,
altresì, che la valutazione da
parte del Nucleo è coerente con l’”incarico
triennale” e con il profilo professionale del dirigente scolastico ed è connessa alla retribuzione di risultato. Con riguardo
alla durata degli incarichi dei dirigenti scolastici, si ricorda che l’art.
11 del CCNL personale
Area V della Dirigenza - quadriennio normativo 2002-2005, primo biennio
economico 2002-2003 (sottoscritto l’11 aprile 2006),
mantenuto in vita dal CCNL
quadriennio normativo 2006-2009, primo biennio economico 2006-2007 (sottoscritto il 15 luglio 2010), ha disposto –
in conformità con quanto prevede l’art.
19 del d.lgs. 165/2001 – che gli incarichi hanno la durata minima di 3 anni e massima di 5. Pertanto, occorrerebbe esplicitare meglio se si
intenda fissare in tre anni, in via legislativa, la durata degli incarichi dei dirigenti scolastici. Inoltre, al
fine di garantire la valutazione dei
dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione (di cui al DPR 80/2013), prevede
la possibilità di attribuire incarichi
temporanei per le funzioni ispettive, anche temporaneamente in deroga ai limiti percentuali di cui all’art.
19, co. 6, del d.lgs. 165/2001, relativi all’attribuzione di incarichi a
tempo determinato a soggetti esterni
ai ruoli dirigenziali di ciascuna amministrazione. A tal fine,
autorizza una spesa fino a € 7 mln
annui, per il triennio 2016-2018
e, conseguentemente, modifica l’art.
24, co. 2 (art. 26, co. 2, dell’A.C. 2994-A). ll DPR 80/2013
definisce “contingente ispettivo”
il contingente di dirigenti di seconda
fascia con funzione tecnico-ispettiva che svolgono l'attività nei nuclei
di valutazione esterna, nell’ambito del SNV (art. 1, co. 2, lett. c)). I relativi incarichi sono conferiti dal direttore generale per gli ordinamenti
scolastici e l'autonomia scolastica del MIUR e dai direttori generali degli
Uffici scolastici regionali, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 165/2001 (art.
6). |
(Nuovo) Articolo
10 – Piano straordinario di assunzioni (ex art. 8 del ddl)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
8.1045 NF |
Carocci |
PD |
09.05 |
Modifica il
comma 1, secondo periodo, con particolare riferimento alla determinazione,
ai fini del piano straordinario di
assunzioni, dei posti per il
potenziamento dell’offerta formativa. In
particolare, la disposizione conferma che, in tale fase, i posti per il
potenziamento dell’offerta formativa riguardano solo la scuola primaria e secondaria. Stabilisce, inoltre,
che il numero degli stessi è determinato
– si intenderebbe: dal MIUR – entro 15 giorni dalla data di entrata
in vigore della legge, sulla base
delle indicazioni del Dirigente scolastico. |
8.3000 |
Relatore |
|
09.05 |
Modifica il
comma 2, lett. b), riferendo l’iscrizione a pieno titolo nelle
graduatorie ad esaurimento del personale docente alla data di entrata in
vigore della legge (anziché alla data di scadenza per la presentazione della
domanda di assunzione nell’ambito del piano straordinario). Nella lett. a) del medesimo comma, con riferimento
ai vincitori del concorso del 2012, rimane, invece, il riferimento alla data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande. |
8.184 |
Rocchi |
PD |
09.05 |
Aggiunge il
comma 5-bis (comma 6 dell’A.C. 2994-A), disponendo
che, per l’a.s. 2015/2016, gli incarichi attribuiti al personale docente all’esito del piano straordinario hanno durata annuale. |
8.65 id. 8.121 id. 8.317 id. 8.242 id. 8.216 id. 8.203 id. 8.1042 id. 8.1059 id. |
Centemero Chimienti Pannarale Simonetti Cristian Iannuzzi Rampelli Malpezzi Baldassarre |
FI-PDL M5S SEL LNA Misto AN PD Misto |
09.05 |
Sopprime il
comma 6 (che, sostanzialmente, conteneva una disposizione
già prevista nell’ambito dell’art. 7 del ddl). |
8.158 |
Malpezzi |
PD |
09.05 |
Sopprime il
quarto periodo del comma 7, eliminando la previsione secondo
cui per i posti per il potenziamento
dell’offerta formativa rimasti vacanti all’esito del piano straordinario
non si provvede con incarichi a tempo determinato, fino al successivo ciclo
di determinazione dei fabbisogni. |
8.3001 NF come subemendato da: sub.0.8.3001.100 |
Relatore |
|
09.05 |
Modifica il
comma 10, primo periodo, e sostituisce il comma 12 con i commi da 12 a
12-quinquies (commi da 13 a 17 dell’A.C. 2994-A). In
particolare, le modifiche apportate al comma
10, primo periodo, comportano che, per la scuola primaria, le graduatorie
di merito del concorso pubblico del 2012
e le graduatorie ad esaurimento
del personale docente continuano ad
avere efficacia (e, dunque, non perdono efficacia dal 1° settembre 2015,
come, invece, continua ad essere previsto per quelle relative alla scuola
secondaria). Conseguentemente,
il nuovo comma 13 – confermando
(in generale) la previsione secondo cui l’accesso ai ruoli del personale
docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi
pubblici – dispone che per il personale docente della scuola dell’infanzia e primaria e per il personale educativo continua ad applicarsi, fino a totale
scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento, la disposizione
secondo cui l'accesso ai ruoli ha
luogo per il 50% mediante concorsi
per titoli ed esami e per il restante 50%
attingendo alle graduatorie ad esaurimento (art. 399, co.
1, del d.lgs. 297/1994). Nuove disposizioni concernenti
l’indizione e lo svolgimento dei concorsi pubblici
nazionali sono contenute nello stesso nuovo comma 13 e nei nuovi
commi da 14 a 16. In particolare – anche apportando modifiche testuali
all’art. 400 del d.lgs. 297/1994 –, si prevede che: ·
i concorsi per
titoli ed esami sono nazionali e
banditi su base regionale (e non più indetti su base regionale), con
cadenza triennale, per tutti i posti
vacanti e disponibili – si
intenderebbe, nell’organico dell’autonomia – nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il Ministero
può disporre l’aggregazione
territoriale dei concorsi in ragione dell’esiguo numero di posti conferibili (e non più dell’esiguo numero dei
candidati); Occorre coordinare con tale disposizione il
contenuto del comma 02, primo periodo, del medesimo art. 400, che fa
riferimento all’”indizione dei
concorsi regionali”; ·
la
determinazione dei posti da mettere a
concorso tiene conto del fabbisogno espresso dalle scuole nei piani
triennali dell’offerta formativa; ·
conseguono la nomina i candidati
che si collocano una posizione utile
in relazione al numero di posti messi a concorso, (scomparendo, dunque,
il riferimento ai “posti eventualmente disponibili”). Dunque, non si prevede l’utilizzo degli idonei
per i posti che si renderanno vacanti
e disponibili nel corso del triennio. Si dispone, comunque, che il numero
degli idonei non vincitori non può
superare il 10% del numero dei posti banditi; ·
i vincitori del concorso “scelgono”,
nell’ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, “il posto di ruolo fra quelli messi a concorso nella regione” (e non più “fra quelli disponibili nella regione, come
stabilisce il vigente co. 02, ultimo periodo, dell’art. 400 del d.lgs.
297/1994). Ciò, in base a quanto prevede l’ultimo periodo dell’art. 400, co.
02, del d.lgs., come modificato dal comma
16, lett. d), del testo in commento. Al riguardo, dunque, è necessario un coordinamento con il meccanismo di conferimento degli incarichi al
personale docente, previsto dal provvedimento in esame (cfr., in
particolare, art. 9 co. 2); ·
possono accedere alle
procedure concorsuali per l’accesso alla docenza esclusivamente i candidati
in possesso del titolo di abilitazione
all'insegnamento per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto;
per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche
disposizioni vigenti per l'accesso alle procedure concorsuali.
Sull’argomento, interviene, peraltro, con esclusivo riferimento
all’insegnamento nella scuola secondaria l’art. 23, co. 2, lett. b) (art. 21, co. 2, lett. c) del ddl, come modificato
dall’emendamento 21.303 NF); ·
per la
partecipazione ai concorsi è dovuto un
diritto di segreteria il cui ammontare è stabilito nei relativi bandi.
Tali somme sono versate all’entrata e riassegnate al MIUR per essere
utilizzate per lo svolgimento della procedura concorsuale; ·
le graduatorie dei concorsi hanno validità al massimo triennale (con
decorrenza dall’a.s. successivo a quello di approvazione delle stesse) e perdono comunque efficacia all’atto della pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo. Per tale aspetto, occorre novellare il comma 17
dell’art. 400 del d.lgs. 297/1994. Il nuovo comma 17 prevede l’indizione, entro
il 1° ottobre 2015, di un concorso
per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di personale
docente, da destinare alle istituzioni scolastiche ed educative statali, per
la copertura dei posti vacanti e
disponibili nell'organico dell'autonomia, nei limiti delle risorse
finanziare disponibili. Nell’ambito di
tale procedura è attribuito un maggior
punteggio ai seguenti titoli: · titolo di abilitazione
all'insegnamento conseguito a seguito sia dell’accesso ai percorsi di
abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia
del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico (potenziali
destinatari dovrebbero essere gli iscritti nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto,
comprendente gli aspiranti non inseriti nelle graduatorie ad esaurimento ma
forniti di specifica abilitazione, nonché i soggetti che hanno frequentato i tirocini formativi attivi o i percorsi speciali abilitanti e quanti
hanno conseguito il titolo di laurea in scienze
della formazione primaria); · servizio
prestato a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche ed educative statali,
per un periodo continuativo non
inferiore a 180 giorni. Al comma 17 è opportuno spostare le parole
“nell’organico dell’autonomia” subito dopo le parole “posti vacanti e
disponibili”. |
8.1046 NF |
Carocci |
PD |
09.05 |
Aggiunge il
comma 11-bis (comma 12 dell’A.C. 2994-A), che prevede
l’avvio di un piano straordinario di
mobilità per l’a.s. 2016/2017, su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia. In
particolare, si prevede che il piano straordinario di mobilità è rivolto ai docenti
assunti a tempo indeterminato entro
l’a.s. 2014/2015, i quali, anche in deroga
al vincolo triennale di permanenza nella provincia di titolarità (di cui
all’art. 399, co. 3, d.lgs. 297/1994), possono presentare domanda di mobilità per tutti gli ambiti
territoriali a livello nazionale. Si dispone,
inoltre, che “successivamente” – si intenderebbe, in base ad altra procedura
– anche i docenti assunti in base al
piano straordinario di assunzioni possono partecipare alle operazioni di mobilità, sempre per l’a.s. 2016/2017, su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini
dell’attribuzione dell’incarico triennale. Si ricorda che
sull’argomento interviene anche, con riferimento ai docenti in esubero o in
soprannumero nell’a.s. 2016/2017, l’art. 8, co. 12. |
8.1047 NF 8.292 NF id. 8.1052 NF id. 8.1081 NF id. 8.182 NF id. 8.1 NF id. 8.1048 NF id. 8.321 NF id. 8.314 NF id. |
Blažina Santerini Di Lello Minardo Bossa Centemero Malpezzi Giancarlo Giordano Pannarale |
PD PI-CD Misto AP (NCD-UDC) PD FI-PDL PD SEL SEL |
09.05 |
Aggiunge il
comma 12-bis (comma 18 dell’A.C. 2994-A), che prevede
l’assunzione a tempo indeterminato,
con decorrenza dal 1° settembre 2016,
ferma restando la procedura di autorizzazione prevista dall’art. 39 della L.
449/1997, degli idonei non vincitori
del concorso del 2012 (non già
assunti), nel limite dei posti vacanti
e disponibili nell’organico dell’autonomia. In
particolare, si dispone che tali soggetti hanno priorità rispetto ad ogni altra graduatoria di merito. Si
intenderebbe che con tale specifica si sia inteso fare riferimento alla
graduatoria di merito del concorso da bandire entro il 1° ottobre 2015. Si ricorda,
peraltro, che, per la scuola dell’infanzia e
primaria, nonché per il
personale educativo – in base a quanto dispone il nuovo comma 13 dell’art. 8
–, resta vigente l’art. 399, co. 1, del d.lgs. 297/1994, per cui agli idonei
del 2012 sarà destinato il 50% dei posti vacanti e disponibili nell’organico
dell’autonomia (dovendo essere coperto il restante 50% attingendo alle graduatorie
ad esaurimento). Per le diverse
fasi della procedura di assunzione,
si rimanda alla disciplina indicata dal provvedimento in esame per i vincitori del concorso del 2012. Al riguardo, tuttavia, potrebbero essere opportune
ulteriori specifiche sulla procedura (a titolo puramente esemplificativo, in
ordine alla necessità di presentare domanda). |
(Nuovo) Articolo
11 – Periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo (ex art.
9 del ddl)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
9.1003 NF |
Rocchi |
PD |
09.05 |
Modifica i
commi 3 e 4, prevedendo il coinvolgimento
del Comitato di valutazione dei docenti di cui all’art. 11 dl d.lgs.
297/1994 – come modificato dall’emendamento 11.3000 - nella valutazione del
periodo di formazione e prova ed eliminando
la possibilità di prevedere verifiche e ispezioni in classe. In
particolare, dispone che il dirigente scolastico – cui il testo del ddl
affida la valutazione del periodo di formazione e prova del personale docente
ed educativo – debba sentire, a tal fine, il Comitato indicato. Conseguentemente,
elimina il coinvolgimento del collegio dei docenti e del consiglio di
istituto. |
(Nuovo) Articolo
12 – Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e Piano
nazionale di formazione (ex art. 10 del ddl)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
10.11 |
Pilozzi |
PD |
06.05 |
Modifica il
comma 1, disponendo che la Carta elettronica per
l’aggiornamento e la formazione del docente può essere utilizzata anche per
l’iscrizione a corsi di studio
universitari inerenti il profilo professionale (corsi di laurea, corsi di
“laurea magistrale e/o specialistica”, corsi di laurea a ciclo unico) e per
l’iscrizione a corsi post lauream e/o master inerenti il
profilo professionale. Occorre chiarire il riferimento a “corsi di laurea
specialistica”, in considerazione del fatto che il passaggio dai corsi di
laurea specialistica ai corsi di laurea magistrale è stato sancito già dal
2004 (DM 270/2004). |
10.4001 |
Relatore |
|
09.05 |
Modifica il
comma 3 – recependo il parere
della V Commissione – al fine di specificare che la
spesa prevista è pari a 381,137 milioni di euro annui dal 2015. |
10.35 |
Carocci |
PD |
06.05 |
Modifica il
comma 4 - dedicato alla formazione in servizio dei docenti – collocando esplicitamente la
stessa formazione nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione
docente. Al riguardo si
ricorda che già l’art. 395 del d.lgs. 297/1994, definendo la funzione docente
come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di
contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei
giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro
personalità, dispone che i docenti, oltre a svolgere il loro normale orario
di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione
docente, tra le quali il proprio aggiornamento culturale e professionale,
anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi. Si vedano
anche, negli stessi termini, gli artt. 26 e 29 del CCNL normativo
2006 – 2009 del 27 novembre 2007. |
(Nuovo) Articolo
13 – Valorizzazione del merito del personale docente (ex art. 11 del ddl)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
11.45 |
Rocchi |
PD |
09.05 |
Modifica il
comma 1, prevedendo che il fondo per la valorizzazione del
merito del personale docente sia ripartito a livello territoriale e fra le
scuole considerando (oltre alla dotazione organica dei docenti) anche i fattori di complessità delle stesse
scuole e delle aree a maggiore rischio
educativo. |
11.6 NF 11.44 id. |
Centemero Rocchi |
FI-PDL PD |
09.05 |
Sostituisce
il comma 2, prevedendo che la quota del fondo per la
valorizzazione del merito del personale docente attribuita alla scuola sia
assegnata dal dirigente scolastico sulla base dei criteri individuati dal Comitato per la valutazione dei docenti –
anziché sentito il Consiglio di istituto – ed effettuando una motivata valutazione. |
11.3000 |
Relatore |
|
09.05 |
Aggiunge il
comma 3-bis (comma 4 dell’A.C. 2994-A), che
prevede la sostituzione dell’art. 11 del d.lgs. 297/1994, relativo al Comitato per la valutazione dei docenti,
a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore della legge. Le novità rispetto agli aspetti già
trattati dalla legislazione vigente riguardano: -
la durata del
Comitato per tre anni scolastici
(anziché per uno); -
la composizione
del Comitato: in particolare, ne entrano a far parte due rappresentanti dei genitori per la scuola dell’infanzia
e il primo ciclo di istruzione e un rappresentante degli studenti e uno dei genitori per il secondo ciclo di istruzione.
Al contempo, il numero dei docenti
è fissato in due unità,
indipendentemente dalle dimensioni dell’organico dei docenti della scuola
stessa, e non è prevista la figura di supplenti. Il testo vigente prevede, invece, che del Comitato
fanno parte 2 o 4 docenti quali membri effettivi e 1 o 2 docenti quali membri
supplenti, a seconda che la scuola abbia sino a 50 o più di 50 docenti; -
l’individuazione dei membri del
Comitato da parte del Consiglio di
istituto (anziché del Collegio dei docenti); -
la previsione
di individuazione di un sostituto
nel caso in cui il Comitato debba valutare il servizio di uno dei suoi
componenti, ai sensi dell’art. 448 dello stesso d.lgs. 297/1994; -
la previsione
che, per l’espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e
prova del personale docente ed educativo, il Comitato è integrato dal tutor (che, in base all’art. 11, co. 3 [art. 9, co.
3, del ddl] effettua, ai fini della valutazione, un’istruttoria). Inoltre, si
affida al Comitato il compito di individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: -
della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento
dell’istituzione scolastica; -
dei risultati ottenuti dal docente o (anche) da un gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli
studenti e dell’innovazione didattica e metodologica; -
delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e
didattico e nelle attività di
formazione del personale. |
(Nuovo) Articolo
14 – Limite di durata dei contratti a tempo determinato su posti vacanti e
disponibili e Fondo per il risarcimento (ex art. 12 del ddl)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
12.22 NF |
Malpezzi |
PD |
09.05 |
Sostituisce
il comma 1, prevedendo che
il limite di durata dei contratti a tempo determinato su posti vacanti e
disponibili relativi al personale scolastico ed educativo - pari a 36 mesi, anche non continuativi -
riguardi solo i contratti stipulati a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge. |
(Nuovo) Articolo
15 – Comandi e distacchi di personale scolastico (ex art. 13 del ddl)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
13.14 NF 13.15 NF id. |
Centemero Pagano |
FI-PDL AP (NCD-UDC) |
09.05 |
Aggiunge il
comma 1-bis (comma 2 dell’A.C. 2994-A), che conferma
anche per l’a.s. 2015/2016 il
contingente di 300 unità di docenti e dirigenti scolastici collocati
fuori ruolo per compiti connessi
con l’attuazione dell’autonomia
scolastica, di cui l’amministrazione scolastica centrale e periferica può
avvalersi, in deroga al limite di 150 unità previsto dall’art. 26, co. 8, primo
periodo, della L. 448/1998. Al riguardo si
ricorda che l’art. 1, co. 57, della L. 228/2012 ha ridotto da 300 a 150 unità il contingente di docenti e
dirigenti scolastici di cui l’amministrazione scolastica centrale e
periferica può avvalersi per compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia
scolastica. Come
evidenziato nella circolare n. 30
del 18 febbraio 2014, alla riduzione si era dato corso con D.I. n. 336 del
24 aprile 2013. Successivamente
è, però, intervenuto l’art. 57-bis
del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) che ha fatto salvi i provvedimenti di
collocamento fuori ruolo per compiti connessi con l’autonomia scolastica
adottati per l’a.s. 2013/2014 sulla
base delle disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore della legge di
stabilità 2013. I medesimi sono stati fatti salvi anche per l’a.s. 2014/2015 dall’art. 4, co. 1-bis, del D.L. 90/2014 (L. 114/2014). Conseguentemente,
modifica
l’art. 24, commi 2 e 3 (art. 26, co. 2 e 3, dell’A.C. 2994-A). |
(Nuovo) Articolo
16 – Portale unico dei dati della scuola e progetto sperimentale per
l’assistenza alle scuole (ex art. 14 del ddl)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
14.1000 |
Malpezzi |
PD |
06.05 |
Sostituisce
il comma 2, specificando,
rispetto al testo del ddl, che il MIUR pubblica in formato aperto i piani dell’offerta formativa delle scuole
paritarie. Al riguardo si segnala che, dal momento che l’incipit
del comma 2 fa riferimento all’accesso e alla
riutilizzabilità dei dati pubblici del “sistema di istruzione e formazione
nazionale” – formulazione che comprende
già, nella parte relativa all’istruzione, ai sensi della L. 62/2000, le
scuole paritarie private e degli enti locali insieme alle scuole statali –, la
specifica introdotta con l’emendamento dovrebbe essere precisata. Viceversa,
si creerebbe il dubbio se la pubblicazione in formato aperto dei dati delle
scuole paritarie debba o meno riguardare le ulteriori categorie di dati
richiamate al comma 2. Occorre, inoltre, chiarire il riferimento al “sistema
di istruzione e formazione nazionale”, dal momento che nell’ordinamento
sussiste il “sistema di istruzione nazionale” (L. 62/2000) e il “sistema
educativo di istruzione e formazione” che, in base all’art. 2, co. 1, lett.
d), della L. 53/2003 comprende anche il sistema di istruzione e formazione
professionale che fa capo alle regioni. |
14.13 14.2 id. |
Giancarlo Giordano Centemero |
SEL FI-PDL |
06.05 |
Modifica il
comma 2, aggiungendo la
previsione in base alla quale tra i dati
pubblicati dal MIUR in formato aperto rientrano anche i dati in forma
aggregata dell’”Anagrafe degli
studenti”. Occorrerebbe riferirsi al Sistema nazionale delle
anagrafi degli studenti. Si ricorda,
infatti, che, da ultimo, l'art. 13 del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) ha
disposto, entro l'a.s. 2013-2014, l’integrazione
dell'anagrafe nazionale degli studenti e delle anagrafi regionali degli
studenti nel Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti, già
prevista dall'art. 3 del
d.lgs. 76/2005. |
14.10 |
Carocci |
PD |
06.05 |
Aggiunge il
comma 4-bis (comma 5 dell’A.C. 2994-A), che
stabilisce che i dati presenti nel Portale unico dei dati della scuola, o
comunque nella disponibilità del MIUR, non potranno più essere richiesti – si intenderebbe: dal MIUR stesso – alle
istituzioni scolastiche. |
14.4000 |
Relatore |
|
09.05 |
Modifica il
comma 5 (comma 6 dell’A.C. 2994-A) – recependo
il parere della V Commissione – al
fine di specificare che la spesa prevista è pari a 100.000 euro annui dal 2016. |
14.11 |
Ascani |
PD |
06.05 |
Modifica il
comma 6 (comma 7 dell’A.C. 2994-A), sopprimendo
la previsione secondo cui, per la realizzazione del progetto sperimentale relativo
alla risoluzione di problemi connessi alla gestione amministrativa e contabile, si può provvedere anche
attraverso la costruzione di un portale e di forum informatici dedicati. |
14.0.1000 |
Carocci |
PD |
06.05 |
Aggiunge
l’art. 14-bis (comma 8 dell’A.C. 2994-A), che prevede
che con decreto interministeriale
MIUR-MEF, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge, si provvede a modificare
il Regolamento sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche (di cui al D.I. 1°
febbraio 2001, n. 44), allo scopo di incrementare l’autonomia contabile delle
scuole statali e di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili. Sembrerebbe opportuno specificare che si provvede ai
sensi dell’art. 17, co. 3, della L. 400/1988. Conseguentemente,
sopprime la lett. b) dell’art. 21, co. 2 (art. 23, co. 2, nell’A.C. 2994-A) che reca una
delega in materia di rafforzamento dell’autonomia scolastica e ampliamento
delle competenze gestionali, organizzative e amministrative delle istituzioni
scolastiche. |
(Nuovo) Articolo
17 – Cinque per mille (ex art. 15 del ddl)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
15.3000 NF come subemendato da: 0.15.3000.2 |
Relatore
Palmieri |
FI-PDL |
09.05 |
Modifica la
lettera c) del comma 1, sostituendo il contenuto del comma quaterdecies.1, aggiunto all’art. 2
del D.L. 40/2010, finalizzato a disciplinare le modalità di fruizione del
cinque per mille dell’IRPEF da parte delle istituzioni scolastiche, incluse
tra gli enti beneficiari dell’istituto ai sensi delle lettere a) e b) del co. 1 dell’art. 15 in esame, a decorrere dal 2016. Rispetto al testo del ddl, si prevedono apposite risorse per la liquidazione
del cinque per mille in favore delle istituzioni scolastiche, nella misura di
50 milioni di euro annui a partire dal
2017, che vengono iscritte in un apposito Fondo del MIUR, destinato al
finanziamento delle spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche
medesime. Si tratta, pertanto, di risorse
ulteriori rispetto allo stanziamento già previsto in bilancio per la
liquidazione del 5 per mille IRPEF dall’art. 1, co. 154, della legge di
stabilità per il 2015 (500 milioni di euro annui a decorrere dal 2015). Le istituzioni
scolastiche, dunque, pur incluse, a partire dall’anno 2016, tra gli enti
beneficiari dell’istituto del cinque per mille, non partecipano del riparto dello stanziamento di 500 milioni in
base alle scelte dei contribuenti in
concorrenza con le altre finalità cui è destinato l’istituto del cinque
per mille, bensì partecipano al riparto del Fondo di nuova istituzione. La previsione
secondo cui in sede di dichiarazione
dei redditi i contribuenti indicano l’istituzione scolastica alla quale
devolvere la quota del cinque per mille sembra finalizzata, dunque, soltanto
a definire i beneficiari delle
risorse del Fondo. Il Fondo è
infatti ripartito con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro il 30 novembre 2016, per una
parte pari all’80% delle sue
risorse, in misura proporzionale alle
scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi. Il
restante 20% è destinato in
funzione perequativa alle
istituzioni scolastiche presso le quali l’attribuzione effettuata ai sensi
della precedente procedura abbia determinato un’assegnazione per alunno
inferiore ad una soglia determinata annualmente con ulteriore decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca. Sul punto, si
ricorda, che nella formulazione del ddl la quota perequativa, che veniva
riservata alle istituzioni poste in zone a basso reddito, era invece pari al
10 %, rapportato però alla somma complessiva destinata alle istituzioni
scolastiche sulla base delle scelte dei contribuenti, in sede di riparto dei
500 milioni iscritti sul Fondo cinque per mille. La quota del 20% stabilita
dall’emendamento è invece riferita allo stanziamento (50 milioni) del Fondo
di nuova istituzione. Per la copertura finanziaria degli oneri
recati dalla riformulazione del comma – pari a 50 milioni di euro a decorrere
dal 2017 – si provvede: • per 50
milioni per il 2017 e per 30 milioni per il 2018 alla riduzione delle risorse del
“Fondo ‘La Buona Scuola’, di cui all’art.
24 (26 dell’A.C. 2994-A), co. 2; • per 20
milioni di euro per il 2018 e per 50
milioni a decorrere dal 2019
alla riduzione delle risorse del Fondo
per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all’art. 24
(26 dell’A.C. 2994-A) co. 3. |
(Nuovo) Articolo
18 – School bonus (ex art. 16 del ddl)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
16.3 |
Centemero |
FI-PDL |
06.05 |
Modifica il
comma 1, specificando che il credito di imposta per i
soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore degli istituti
del sistema nazionale di istruzione riguarda tutti gli istituti. |
Articolo 19 – Detraibilità
delle spese sostenute per la frequenza scolastica (ex art. 17 del ddl)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
17.1009 NF |
Adornato |
AP (NCD-UDC) |
09.05 |
Modifica il
comma 1, estendendo la possibilità di detrazione IRPEF, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente, per le spese sostenute per la frequenza -
prevista dal ddl con riferimento alle scuole dell’infanzia e del primo ciclo
di istruzione - delle scuole
secondarie di secondo grado. A seguito di tale
modifica, la detrazione – di fatto riferibile, in base al ddl, solo alla
frequenza di scuole paritarie – si applicherà anche alla frequenza di scuole
statali. Si ricorda,
infatti, che, come riepilogato nella Nota Prot. 1647
del 25 febbraio 2015, concernente i limiti di reddito per l’esonero dal
pagamento dalle tasse scolastiche per l’a.s. 2015/2016, gli studenti che si iscrivono alla scuola
primaria e secondaria di primo grado nell’ambito degli istituti statali sono
esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche. La stessa nota ricorda anche che l’esonero,
con CM 4 gennaio
2006, n. 2 e CM 30 gennaio 2007, n. 13, è stato esteso agli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei
corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado. Pertanto, le tasse erariali (la cui misura è stata
determinata dal DPCM 18 maggio
1990 e che sono costituite da tassa di iscrizione [€
6,04], tassa di frequenza [€ 15,13], tassa per esami di idoneità,
integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione [€ 12,09], tassa di
rilascio dei relativi diplomi [€ 15,13]) sono dovute solo per il quarto e il quinto anno degli istituti di
istruzione secondaria di secondo grado. La tassa di iscrizione è
esigibile “una tantum”, all’atto dell’iscrizione al quarto anno. Conseguentemente,
modifica
l’art. 24, co. 2 e 3 (art. 26, co. 2 e 3, dell’A.C. 2994-A). |
17.3000 |
Relatore |
|
09.05 |
Aggiunge il
comma 1-bis (comma 2 dell’A.C. 2994-A), che prevede
l’avvio da parte del MIUR, entro 120
giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per
il riconoscimento della parità scolastica. La verifica riguarda, in
particolare, la coerenza del piano dell’offerta formativa con quanto previsto
dalla legislazione vigente e il rispetto della regolarità contabile, della
pubblicità dei bilanci e della legislazione in materia di contratti di
lavoro. Inoltre, la verifica deve individuare prioritariamente le scuole
paritarie di secondo grado in cui il numero di diplomati è significativamente
diverso dal numero di alunni che frequentano le classi iniziali o intermedie. Prevede,
altresì, la presentazione annuale
al Parlamento, da parte del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di una relazione sugli esiti delle attività di verifica,
già previste a legislazione vigente. Si ricorda, al
riguardo, che l’art. 1, co. 4, della L. 62/2000 include fra i requisiti necessari per il
riconoscimento della parità scolastica alle scuole non statali che ne fanno
richiesta: un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle
disposizioni vigenti, la pubblicità dei bilanci, contratti individuali di
lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi
nazionali di settore. Il co. 6 dello stesso art. 1 dispone che il MIUR accerta l'originario possesso e
la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità. Le modalità procedimentali per il
conferimento della parità e per il suo mantenimento sono poi state
definite con il regolamento di cui al DM
267/2007, emanato ai sensi dell'art. 1-bis del D.L. 250/2005 (L. 27/2006). L'art. 3 del regolamento
prevede che è l'Ufficio scolastico
regionale ad accertare il permanere dei requisiti prescritti sulla base
di una dichiarazione del gestore o del rappresentante legale. In caso di
mancata osservanza delle prescrizioni, ovvero di irregolarità di
funzionamento, l'USR assegna alla scuola un termine per la relativa
regolarizzazione. Scaduto il predetto termine senza che la scuola abbia
provveduto, l'USR dispone gli opportuni accertamenti e adotta successivamente
i provvedimenti consequenziali. In base al medesimo art. 3, per irregolarità
di funzionamento si intendono quelle correlate con la carente rispondenza
della situazione di fatto ai requisiti previsti dall'art. 1, co. 4, della L. 62/2000,
alle disposizioni dello stesso regolamento 267/2007, nonché alle disposizioni
vigenti in materia di esami di Stato. Inoltre, con nota 2135 del 30 marzo 2011 il MIUR ha invitato
gli USR a predisporre piani annuali di
vigilanza e ha indicato la documentazione che gli ispettori devono
verificare. Da ultimo, come
indicato dal rappresentante del Governo il 17 dicembre 2014, in sede di risposta
all’interrogazione 5-03989, con nota del 5 giugno 2014 il MIUR ha invitato gli USR
a far pervenire al Ministero il
prospetto sintetico delle risultanze emerse dalle operazioni di verifica,
comunicando gli eventuali provvedimenti adottati per l'a.s. 2013/2014 in
applicazione dell'art. 4 del DM 267/2007. |
(Nuovo) Articolo
20 – Scuole innovative (ex art. 18 del ddl)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
18.1000 NF |
Malisani |
PD |
07.05 |
Modifica il comma 1 e, conseguentemente, sopprime il comma 2. In base alla nuova
formulazione: -
il MIUR, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge
pubblica un avviso pubblico rivolto a
professionisti, per l'elaborazione di proposte progettuali, “previa acquisizione delle manifestazioni
di interesse rappresentate dagli enti locali alle Regioni”; -
le proposte sono sottoposte a una commissione
di esperti, cui partecipa anche la Struttura di missione per l'edilizia
scolastica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che
esamina e coordina le stesse, anche
attraverso un coinvolgimento delle Regioni; -
l’esame e il coordinamento è finalizzato a individuare almeno una soluzione progettuale per regione di scuole altamente innovative dal punto di vista architettonico,
impiantistico, tecnologico, dell'incremento dell'efficienza energetica, della
sicurezza strutturale e antisismica e caratterizzate da nuovi ambienti di
apprendimento anche per favorire l'uso delle moderne tecnologie nell'attività
didattica; -
la stessa Commissione (sembrerebbe) “individua i beneficiari sulla base delle risorse assegnate dal MIUR”. Andrebbe valutata
l’opportunità di chiarire la portata della disposizione e la sua applicazione,
anche al fine di valutare la sua compatibilità con il Codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 163/2006 che disciplina,
tra l’altro, le procedure di affidamento di incarichi di progettazione (art.
91), i concorsi di progettazione (art. 99) e, più in generale, le procedure
per l’individuazione degli offerenti (art. 54). |
18.4000 |
Relatore |
|
09.05 |
Modifica il
comma 3 (comma 2 dell’A.C. 2994-A), – recependo
il parere della V Commissione – al
fine di specificare che la spesa prevista è pari a 9 milioni di euro annui dal 2018. |
Articolo 21 –
Misure per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici (ex art.
19 del ddl)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
19.1002 |
D’Ottavio |
PD |
07.05 |
Modifica il
comma 1, affidando all’Osservatorio
per l’edilizia scolastica (di cui all’art. 6 della L. 23/1996) – oltre al
compito di indirizzo e di programmazione degli interventi, già attribuito dal
ddl –quello della diffusione della
cultura della sicurezza. Prevede, a tal
fine: § l’estensione
della composizione dell’Osservatorio - già estesa dal ddl alla Struttura
di missione per l’edilizia scolastica costituita presso la Presidenza del
Consiglio - a organizzazioni civiche
di “comprovata competenza ed esperienza sulla base di criteri oggettivi e
predefiniti”; § l’istituzione di una giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole. Occorrerebbe specificare a chi competa definire – e
con quale tipologia di atto – i criteri di ammissione delle organizzazioni
civiche all’Osservatorio. Al riguardo si
ribadisce che, in linea generale, sembrerebbe opportuno novellare l’art. 6
della L. 23/1996. Si valuti, inoltre, l’opportunità di specificare che
la giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole non ha effetti civili. |
19.24 |
Malisani |
PD |
07.05 |
Modifica il
comma 2, primo periodo, disponendo che la programmazione nazionale di
interventi relativi ad immobili adibiti all’istruzione scolastica e all’alta
formazione artistica musicale e coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e
residenze per studenti universitari, predisposta in attuazione dell’art. 10
del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) – che, in base al ddl, rappresenta il piano
del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio
2015-2017 - è aggiornabile annualmente
(previsione, questa, già presente nel D.I. 23
gennaio 2015, che ha dato attuazione all’art. 10 citato) e, per
il triennio indicato, sostituisce i piani triennali di interventi di edilizia
scolastica previsti dall’art. 11, co. 4-bis-4-octies, del D.L. 179/2012 (L.
221/2012). |
19.1004 NF |
Malisani |
PD |
07.05 |
Modifica il
comma 3, primo periodo, prevedendo che dal meccanismo di recupero di risorse già disponibili
per interventi di edilizia scolastica e non utilizzate, da destinare
all’attuazione, nel 2015, di ulteriori interventi urgenti per la messa in
sicurezza degli edifici scolastici, sono escluse
quelle relative ad interventi in corso di realizzazione o di cui sono in
corso le procedure di appalto dei lavori. |
19.1008 |
Centemero |
FI-PDL |
07.05 |
Modifica il
comma 6, relativo alla limitazione dell’efficacia delle
misure sanzionatorie da applicare agli enti locali nel 2015 in caso di
mancato rispetto degli obiettivi finanziari del patto di stabilità 2014, per gli enti che abbiano sostenuto, in
tale anno, spese per l’edilizia scolastica, posticipando (dal 31 maggio 2015)
al 30 giugno 2015 la data per la
comunicazione delle stesse spese. |
19.29 |
Malisani |
PD |
07.05 |
Modifica il
comma 7, sesto periodo, relativo al Programma straordinario
stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico di cui all’art. 18,
co. 1, lett. b), del D.L. 185/2008
(L. 2/2009) e alla delibera CIPE 6/2012, allungando (da 60) a 180 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge il termine per la trasmissione al MIT, da parte degli enti
beneficiari, delle aggiudicazioni provvisorie dei lavori, pena la revoca dei
finanziamenti. |
19.21 |
Malisani |
PD |
07.05 |
Aggiunge il
comma 13-bis (comma 14 dell’A.C. 2994-A), che
interviene sull’utilizzo della quota
dell’otto per mille a diretta gestione statale destinata all’edilizia scolastica (art. 48 della L. 222/1985,
come modificato dall’art. 1, co. 206, della L. 147/2013). Rispetto a
quanto disposto dalla legislazione vigente – in base alla quale le risorse
dell’otto per mille sono destinate, tra l’altro, a “ristrutturazione,
miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento
energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione
scolastica” - circoscrive la
destinazione delle stesse risorse riservandole ai soli interventi di edilizia
scolastica che si rendono “necessari
a seguito di eventi eccezionali ed
imprevedibili”, come individuati
annualmente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, anche sulla base dell’analisi dei dati presenti nell’anagrafe
dell’edilizia scolastica. Occorrerebbe novellare l’art. 48 della L. 222/1985.
Inoltre, la nuova disciplina necessita di un coordinamento con il DPR 76/1998
– recante le procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille –
con riferimento, ad esempio, agli artt. 2, 2-bis e 5, concernenti
l’individuazione degli interventi ammessi, i criteri ed il piano di
ripartizione delle risorse. Andrebbe altresì precisata l’annualità di decorrenza
della nuova disciplina (per l’anno in corso è già intervenuto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 29
gennaio 2015 previsto dall’art.
2-bis del DPR 76/1998, con il quale sono stati individuati i parametri di
valutazione delle istanze relative alla quota dell’otto per mille per il 2015,
comprese quelle relative agli interventi per l’edilizia scolastica). In ogni caso, andrebbe indicato un termine per
l’emanazione annuale del decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca che individua gli interventi di edilizia
scolastica in riferimento ai quali i soggetti interessati possono fare
domanda di ammissione al beneficio (domanda che, ai sensi dell’art. 6, co. 2,
del DPR 76/1998, deve essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno). |
19.3000 NF, come subemendato da: 0.19.3000.1 |
Relatore Crimì |
PD |
09.05 |
Aggiunge il comma 13-bis (comma 15
dell’A.C. 2994-A), che estende alle
Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) la possibilità di essere autorizzate (direttamente) alla stipula
di mutui per interventi
straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza,
adeguamento antisismico, efficientamento energetico relativi ad immobili di
proprietà pubblica adibiti all’alta formazione artistica, musicale e
coreutica. Tale possibilità si aggiunge a quella già prevista a favore delle
regioni, con riferimento agli stessi immobili, dall’art. 10 del D.L. 104/2013
(L. 128/2013), al quale il comma 15 aggiunge due nuovi commi. La procedura per la stipula dei mutui trentennali ricalca quella già
prevista dal co. 1 dell’art. 10 citato, con l’eccezione del coinvolgimento
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ora non previsto. In particolare, si prevede che le Istituzioni AFAM possono essere
autorizzate dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, a stipulare mutui
trentennali, con oneri di ammortamento a carico dello Stato. Per la
copertura degli oneri vengono stanziati contributi pluriennali nel limite di 4 milioni di euro annui per
la durata dell’ammortamento del mutuo, a decorrere dall’anno 2016, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa
di cui all’art. 1, co. 131, della L. 311/2004, relativa sempre a interventi
di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di
particolare rilevanza da parte delle istituzioni AFAM. I soggetti con i quali è possibile stipulare i mutui sono gli stessi
già previsti per le regioni. L’individuazione delle modalità di attuazione della disposizione è
demandata ad un decreto
interministeriale (MEF-MIUR), da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Inoltre, in base al subemendamento 1.19.3000.1 introduce una
disposizione (art. 2, comma 23, dell’A.C. 2994-A) secondo cui, nelle more
della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale
per l’Alta formazione artistica e musicale (CNAM), sono “perfetti ed efficaci” gli atti e i provvedimenti
adottati dal MIUR in assenza del parere dell’organo consultivo, previsto
dall’art. 3, co. 1, della L. 508/1999. Al riguardo si ricorda che l'organo, costituito con DM 16 febbraio
2007, n. 19 (successivamente integrato e modificato da altri DM), risulta
allo stato decaduto, poiché il termine di durata in carica, in scadenza nel
febbraio 2010, è stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2012, dall'art.
14, co. 2, del D.L. 216/2011 (L. 14/2012), e non è stata avviata la procedura
ordinaria di rinnovo dell'organo (prevista dall'art. 10 del DM 236/2005). Il 29 novembre 2013 è, poi, stato presentato alle Camere per
l'espressione del parere uno schema di decreto ministeriale (Atto n. 42) che
modifica le disposizioni vigenti (DM 236/2005) in materia di composizione,
funzionamento e modalità di nomina e di elezione dei componenti del Consiglio
nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM). In particolare,
per quanto concerne la composizione, rimane immutato il numero dei membri
(34), riducendo però a 4 il numero di quelli nominati dal MIUR ed elevando a
30 il numero di quelli eletti in rappresentanza del personale docente e non
docente e degli studenti. E' prevista, inoltre, l'eliminazione dei
rappresentanti del CUN.La durata in carica dei membri del CNAM passa dagli
attuali 3 a 4 anni ed è abolito il divieto di riconferma. La VII Commissione della Camera ha espresso parere favorevole con
condizioni e osservazioni il 18 dicembre 2013. La 7^ Commissione del Senato,
invece, il 14 gennaio 2014 non ha approvato lo schema di parere favorevole
con osservazioni presentato dal relatore. Lo schema di DM non risulta aver concluso il suo iter. |
19.23 NF |
D’Ottavio |
PD |
09.05 |
Aggiunge il comma 13-bis (comma 16 dell’A.C. 2994-A), che aumenta (da 40) a 50
milioni di euro l’importo dei contributi pluriennali previsti dall’art.
10 del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) per interventi di edilizia scolastica,
universitaria e AFAM. L’art. 10, co.
1, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) – come modificato dall’art. 9, co. 2-quater, del D.L. 133/2014 (L.
164/2014) - ha previsto che, al fine di favorire interventi straordinari di
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico,
efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti
all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e
coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti
universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi
edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o di
interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, per la programmazione triennale 2013-2015,
le regioni interessate possono essere autorizzate dal MIUR, d’intesa con il
MIT, a stipulare mutui trentennali
con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea
per gli investimenti, la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa
depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività
bancaria ai sensi del d.lgs. 385/1993. A tal fine, ha previsto lo
stanziamento di contributi pluriennali per 40 milioni di euro annui per la
durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015. Per la
definizione delle modalità di attuazione, in conformità ai contenuti
dell’intesa in Conferenza unificata del 1° agosto 2013 sull'attuazione dei
piani di edilizia scolastica formulati ai sensi dell'art. 11, co. 4-bis e seguenti, del D.L. 179/2012, ha
previsto l’intervento di un decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. E’ stato
dunque, adottato il D.I. 23 gennaio
2015 (pubblicato nella GU n. 51 del 3 marzo 2015) che,
considerata la mancata attuazione dei
piani triennali regionali di edilizia scolastica di cui all’art. 6
dell’intesa del 1° agosto 2013 - relativi
al triennio 2013-2015 – ha proceduto alla definizione di una nuova
tempistica per la programmazione degli interventi. Conseguentemente,
modifica
l’art. 24, co. 2 e 3 (art. 26, co. 2 e 3, dell’A.C. 2994-A). |
(Nuovo) Articolo
22 – Indagini diagnostiche su solai e controsoffitti degli edifici scolastici
(ex art. 20 del ddl)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
20.5 NF |
Malisani |
PD |
07.05 |
Modifica il
comma 3 aggiungendo il riferimento – ai fini del
finanziamento con le risorse di cui all’art. 19 (21 dell’A.C. 2994-A) co. 2,
3, 4, 5, 8 e 12 – agli interventi necessari a seguito dei sopralluoghi
eseguiti fra il 2009 e il 2011 (ai sensi dell’art. 8, co. 6, della L.
131/2003 e dell’Intesa raggiunta in
Conferenza unificata il 28 gennaio 2009) per
prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla
vulnerabilità di elementi anche non
strutturali negli edifici scolastici. Inoltre, sia
con riferimento alle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti previsti
dal comma 1, sia con riferimento ai sopralluoghi svolti fra il 2009 e il
2001, prevede che il finanziamento dei conseguenti interventi sia preceduto
dall’acquisizione dei risultati da
parte del MIUR. Con riferimento
ai sopralluoghi previsti dall’Intesa citata, si segnala che la stessa ha
previsto che i verbali sono inoltrati ai provveditorati regionali alle opere
pubbliche territorialmente competenti, che li acquisiscono e li rendono
disponibili al gruppo di lavoro regionale costituito in base alla stessa
Intesa, al quale partecipa, fra gli altri, l’Ufficio scolastico regionale. Il
gruppo di lavoro li inoltra alle amministrazioni competenti che, nell’ambito
delle rispettive competenze, ne tengono conto per la programmazione degli
interventi. |
(Nuovo) Articolo
23 – Delega al Governo in materia di Sistema nazionale di istruzione e
formazione (ex art. 21 del ddl)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
21.303 NF |
Ghizzoni |
PD |
09.05 |
Sostituisce
la lett. c) del comma 2 (lettera b) dell’A.C. 2994-A), recante
delega al Governo per il riordino del sistema per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola
secondaria. In particolare
– a fronte della previsione del ddl di includere il percorso abilitativo per
l’insegnamento nella scuola secondaria all’interno di quello universitario
(con superamento dell’attuale percorso di tirocinio formativo attivo) e di
svolgere, all’interno del percorso abilitativo, un periodo di tirocinio
professionale - prevede l’accorpamento
della fase della formazione iniziale con quella dell’accesso alla professione
di docente nella scuola secondaria. Più
specificamente, il percorso deve essere declinato secondo i seguenti principi
e criteri direttivi: -
avvio di un
sistema, a cadenza regolare, di concorsi nazionali per l’assunzione di
docenti della scuola secondaria, riservato a chi possieda un diploma di laurea magistrale o, per
le discipline artistiche e musicali, un diploma
accademico di secondo livello, coerente
con la classe disciplinare di concorso; -
definizione di
(ulteriori) requisiti per l’accesso al
concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi
universitari acquisiti nelle discipline
antropo-psico-pedagogiche e nelle discipline
concernenti metodologie e tecnologie didattiche, fissando comunque il
numero minimo di crediti nelle
medesime discipline in 36; -
stipula con i
vincitori di un contratto retribuito
di formazione e apprendistato professionale a tempo determinato, di durata
triennale; -
assegnazione dei vincitori ad una scuola
o ad una rete di scuole; -
conseguimento, nel
primo anno di contratto, di un diploma di specializzazione
all’insegnamento secondario. Il diploma si consegue al termine di un
corso istituito, anche in convenzione con scuole o reti di scuole, dalle
università e dalle istituzioni AFAM. Il corso deve completare la preparazione
nel campo della didattica delle discipline afferenti alla classe concorsuale
di appartenenza, della pedagogia, della psicologia e della normativa
scolastica; -
determinazione
di standard nazionali per la
valutazione finalizzata al conseguimento del diploma di specializzazione
e del periodo di apprendistato; -
effettuazione, nei due anni successivi al
conseguimento del diploma di specializzazione, di tirocini formativi e graduale
assunzione della funzione docente, anche per la sostituzione di docenti
assenti (presso la scuola o la rete di scuole alla quale si è assegnati); -
definizione del
trattamento economico spettante
durante il periodo di formazione e apprendistato professionale; -
alla
conclusione del periodo di formazione e apprendistato professionale, valutato
positivamente, sottoscrizione del
contratto di lavoro a tempo indeterminato e conseguente applicazione
della disciplina prevista dagli artt. 8 e 9. Ulteriori
principi e criteri direttivi sono i seguenti: -
previsione che
il percorso descritto nei punti
precedenti divenga gradualmente
l’unico per accedere all’insegnamento nella scuola secondaria statale; -
introduzione di
una disciplina transitoria in
relazione ai percorsi formativi e abilitanti e alla disciplina del
reclutamento previsti attualmente; -
riordino delle classi di laurea magistrale e delle classi disciplinari di afferenza dei docenti, per assicurarne la
coerenza con i concorsi; -
riordino degli insegnamenti previsti nell’ambito della classe disciplinare di
afferenza, secondo principi di semplificazione
e di flessibilità, fermo restando “l’accertamento della competenza nelle
discipline insegnate”; -
previsione di percorsi di formazione in servizio che
integrino competenze disciplinari e pedagogiche dei docenti, consentendo
l’attribuzione di insegnamenti anche
in classi disciplinari affini. Un ulteriore
criterio direttivo attiene alla previsione che il conseguimento del diploma di specializzazione costituisce
titolo necessario per l’insegnamento
nelle scuole paritarie. |
21.222 |
Centemero |
FI-PDL |
07.05 |
Sopprime la
lett. d) del comma 2, recante delega al Governo per l’assunzione, la
formazione e la valutazione dei dirigenti
scolastici. |
21.173 NF |
Coccia |
PD |
07.05 |
Sostituisce
l’alinea e il punto 5) della lett. e) del comma 2 (lettera
c) dell’A.C. 2994-A), recante delega al Governo in materia di
istruzione e formazione di alunni e
studenti con disabilità. In
particolare, rispetto al testo del ddl, l’alinea – che nel ddl richiama l’adeguamento e il riordino della
normativa in materia di diritto all’istruzione e formazione degli studenti con
disabilità e con bisogni educativi speciali – fa riferimento, ora, alla
finalità di favorire l’inclusione
scolastica (solo) degli studenti
con disabilità, anche attraverso l’istituzione
di appositi percorsi di formazione universitaria ed il riconoscimento di differenti modalità di
comunicazione (lo stesso riconoscimento è menzionato nell’emendamento 2.246
NF). Viceversa, nel
punto
5) – che riguarda la revisione
delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione finalizzata
all’attivazione del percorso di inclusione scolastica – si introduce il
riferimento anche agli studenti con disturbi specifici di
apprendimento (riconosciuti ai
sensi della L. 170/2010). In particolare, sia per gli studenti con disabilità,
sia per gli studenti con disturbi specifici di apprendimento, si prevede che
la revisione delle modalità e dei
criteri relativi alla certificazione deve essere volta a individuare le abilità residue. Ulteriore
novità è costituita dalla previsione secondo cui i percorsi volti allo sviluppo di tali abilità residue sono
individuati di concerto con tutti gli
specialisti delle strutture pubbliche, private o convenzionate che
seguono gli alunni, ai quali è dunque consentita la partecipazione al GLH
(Gruppo di Lavoro sull'Handicap) o agli
incontri informali. L’art. 12, co. 5, della L. 104/1992 dispone che all'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed
all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale, ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato,
alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei
genitori, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di
scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la
partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo
criteri stabiliti dal MIUR. Il profilo dinamico-funzionale indica le
caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone
in rilievo sia le difficoltà di
apprendimento e le possibilità di
recupero, sia le capacità
possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente
rafforzate e sviluppate. In base alle FAQ presenti nella pagina del MIUR dedicata all’integrazione scolastica degli
alunni con disabilità, il GHL,
Gruppo di Lavoro sull'Handicap, si
riferisce ad ogni singolo alunno e indica l'insieme dei soggetti chiamati a definire il profilo dinamico
funzionale e il piano educativo individualizzato, ossia tutti gli
insegnanti, curricolari e di sostegno e gli operatori dell'Azienda Sanitaria,
con la collaborazione dei genitori. Al punto 5), sembra opportuno aggiungere, dopo la
parola “certificazione”, le parole “finalizzata all’attivazione del percorso
di inclusione scolastica”. |
21.179 NF |
Coccia |
PD |
07.05 |
Modifica la lett. e), punto 2), del comma 2 (lettera c) dell’A.C. 2994-A), riferendosi alla revisione dei criteri di “inserimento nei ruoli per il sostegno didattico” (invece che alla revisione dei criteri di assegnazione del medesimo personale), finalizzata a garantire che lo studente con disabilità abbia per l’intero ordine o grado di istruzione il medesimo insegnante di sostegno. L’intenzione sembrerebbe, dunque, quella di prevedere dei
ruoli separati per i docenti di sostegno. Con riguardo alla continuità
didattica, l’art. 4 del CCNL personale del comparto scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007
prevede che questa debba essere salvaguardata garantendo la stabilità
pluriennale dell’organico al fine di assicurare la “continuità didattica del
personale docente con particolare
riferimento ai docenti di sostegno”. Da ultimo, l’art. 26 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA
per l’a.s. 2015/2016 ha
previsto, tra l’altro, che il
trasferimento ai posti di sostegno comporta la permanenza per almeno un
quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali
tipologie di posti. L'insegnante titolare di posto di sostegno che non ha
terminato il quinquennio di permanenza può chiedere il trasferimento solo per la medesima tipologia di posto ovvero per
altra tipologia di posto speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico
differenziato per accedere alla quale possegga il relativo titolo di
specializzazione. |
21.172 |
Coccia |
PD |
07.05 |
Modifica la
lett. e), del comma 2 (lettera c) dell’A.C. 2994-A), aggiungendo,
con il punto 6-bis) (ora, punto 7), un ulteriore criterio direttivo,
volto a prevedere l’obbligo di
formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti
sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell’integrazione
scolastica. E’ necessario aggiungere la parola “scolastici” dopo
la parola “dirigenti”. |
21.180 |
Coccia |
PD |
07.05 |
Modifica la
lett. e), del comma 2) (lettera c) dell’A.C. 2994-A), aggiungendo,
con il punto 6-bis) (ora, punto 8), un ulteriore criterio direttivo,
volto a prevedere l’obbligo di
formazione in servizio per il personale
amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA),
sull’assistenza di base e su aspetti organizzativi ed educativo-relazionali
riferibili all’integrazione scolastica. |
21.244 |
Cristian Iannuzzi |
Misto |
07.05 |
Modifica la
lett. e), del comma 2 (lettera c) dell’A.C. 2994-A), aggiungendo,
con il punto 6-bis) (ora, punto 9), un ulteriore criterio direttivo,
volto a garantire l’istruzione
domiciliare per i minori con disabilità soggetti all’obbligo scolastico, qualora siano temporaneamente impediti
per motivi di salute a frequentare la
scuola. L’art. 12, co. 9, della L. 104/92
prevede che l’educazione e l’istruzione scolastica è garantita anche agli
alunni nelle condizioni sopra richiamate. A tal fine, si provvede alla
istituzione, per i minori ricoverati, di classi
ordinarie quali sezioni distaccate della scuola statale, cui possono
essere ammessi anche altri minori ricoverati. La frequenza di tali classi è
equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori
sono iscritti. Come si evince
dal portale Scuola in
ospedale del MIUR, il servizio
di istruzione domiciliare costituisce un ampliamento dell'offerta
formativa Scuola in Ospedale ed è previsto per alunni che, già
ospedalizzati a causa di gravi patologie, siano sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza
della scuola per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni. Il servizio
può essere erogato anche nel caso in cui il periodo temporale, comunque non
inferiore a 30 giorni, non sia continuativo, qualora siano previsti cicli di
cura ospedaliera alternati a cicli di cura domiciliare oppure siano previsti
ed autorizzati dalla struttura sanitaria eventuali rientri a scuola durante i
periodi di cura domiciliare. |
21.190 |
Fassina |
PD |
07.05 |
Sopprime la
lett. f) del comma 2, recante delega al Governo per il riordino del governo della scuola e degli organi collegiali. |
21.24 21.186 id. 21.212 id. 21.268 id. 21.276 id. |
Centemero Malpezzi Falcone Adornato Santerini |
FI-PDL PD SC AP (NCD-UDC) PI-CD |
07.05 |
Modifica la
lett. i), alinea, del comma 2 (lettera e) dell’A.C. 2994-A), al fine di
riferire il sistema integrato di
educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni ai servizi
educativi per l’infanzia e a tutte le scuole dell’infanzia (invece che alle
sole scuole dell’infanzia statali, come previsto dal ddl). |
21.187 NF |
Malpezzi |
PD |
09.05 |
Modifica la
lett. l) del comma 2 (lettera f) dell’A.C. 2994-A), recante delega
al Governo per la definizione dei livelli
essenziali delle prestazioni volte a garantire l’effettività del diritto allo studio su tutto il
territorio nazionale, specificando che gli stessi LEP dovranno riguardare sia
i servizi alla persona, con
particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia i servizi strumentali. |
21.1121 |
Crimì |
PD |
09.05 |
Aggiunge la
lett. l-bis) nel comma 2 (lettera g) dell’A.C. 2994-A), recante delega
al Governo per la promozione e la diffusione della cultura umanistica, la valorizzazione del patrimonio e della produzione culturale, musicale,
teatrale, coreutica e cinematografica, il sostegno della “creatività connessa
alla sfera estetica”. I principi e
criteri direttivi attengono a: -
promozione dell’accesso - sia
amatoriale che professionale – alla
formazione artistica, attraverso; l’implementazione della formazione nel
settore delle arti nei percorsi scolastici, compresa la scuola dell’infanzia,
e la formazione di educatori e docenti in possesso di specifiche abilitazioni
e competenze; l’attivazione da parte delle scuole o di loro reti di accordi e collaborazioni, anche con
soggetti terzi accreditati dal MIUR e dal MIBACT, ovvero da regioni o
province autonome; il potenziamento e il coordinamento dell’offerta formativa extrascolastica e
integrata in ambito artistico, musicale, coreutico e teatrale; -
il riequilibrio territoriale e il potenziamento delle scuole medie ad indirizzo musicale (SMIM),
nonché la considerazione, nell’offerta formativa della scuola secondaria di
primo grado, di altri settori
artistici e l’avvio di poli a
orientamento artistico e performativo nel primo ciclo di istruzione; -
la presenza e
il rafforzamento delle arti nell’offerta formativa delle scuole secondarie di
secondo grado. Tale
criterio direttivo sembrerebbe già ricompreso nel primo criterio indicato; -
il potenziamento dei licei musicali e coreutici e dei licei artistici, implementando
progetti e scambi con altri paesi europei; -
l’armonizzazione
dei percorsi formativi di tutta la filiera del settore artistico-musicale,
con particolare attenzione al percorso
preaccademico dei giovani talenti musicali, anche ai fini dell’accesso
alle Istituzioni AFAM e all’università; -
l’incentivazione
delle sinergie fra i linguaggi
artistici e le nuove tecnologie; -
il supporto
degli scambi e delle collaborazioni artistico-musicali fra
le istituzioni italiane e straniere, anche per la valorizzazione dei giovani
talenti; -
la sinergia e l’unitarietà degli
obiettivi nell’attività dei soggetti preposti alla promozione della cultura italiana all’estero. |
21.1123 NF |
Carocci |
PD |
07.05 |
Modifica la
lett. o), punti 1) e 2), del comma 2 (lettera i) dell’A.C. 2994-A), specificando che
la revisione delle modalità di
valutazione e certificazione delle competenze degli studenti riguarda il primo ciclo e che, a tal fine,
occorre mettere in rilievo la funzione formativa e di orientamento della
stessa valutazione. Specifica, inoltre, che la revisione delle modalità di svolgimento degli esami riguarda sia il primo che il secondo ciclo. |
21.182 |
Ghizzoni |
PD |
07.05 |
Modifica il
comma 3, primo periodo, prevedendo il parere della Conferenza unificata (invece che della Conferenza Stato-regioni)
ai fini dell’adozione dei decreti legislativi. |
(Nuovo) Articolo
24 – Deroghe (ex art. 22 del ddl)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
22.14 |
Blažina |
PD |
09.05 |
Aggiunge i
commi 5-bis e 5-ter (commi 6 e 7 dell’A.C. 2994-A), relativi
alle scuole con lingua di insegnamento
slovena e/o bilingue nella regione Friuli
Venezia Giulia. In
particolare, il comma 6 dispone l’emanazione, entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore della legge, di un decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca volto ad adeguare
le disposizioni della stessa legge alle scuole sopra indicate, con
particolare riferimento a: -
abilitazione,
reclutamento, formazione iniziale e aggiornamento del personale docente; -
modalità di
assunzione, formazione e valutazione dei dirigenti scolastici; -
diritto di
rappresentanza riferito alla riforma degli organi collegiali. Con riferimento
all’ultimo argomento, si ricorda che, nell’ambito dell’art. 21 (ora, 23), è
stata soppressa la lett. f) del comma 2, che recava delega al Governo in
materia di riordino delle norme relative agli organi collegiali. Il comma 7
prevede che, sempre con riferimento alle scuole sopra indicate, per
l’attuazione delle disposizioni recate dalla legge, nonché dal decreto che
sarà adottato, il MIUR si avvale dell’Ufficio per l’istruzione slovena
previsto dall’art. 13, co. 1 e 2,della L. 38/2001. Gli argomenti
sopra indicati sono attualmente disciplinati, principalmente, oltre che dalla
già citata L. 38/2001, dalle L. 1012/1961 e 932/1973. |
(Nuovo) Articolo
26– Disposizioni finanziarie (ex art. 24 del ddl)
Alla
luce dei numerosi emendamenti che hanno disposto la modifica dell'art. 24, co.
2 e 3, nonché alla luce del parere espresso dalla V Commissione, tale articolo
è stato complessivamente riformulato.
(Nuovo) Articolo
27 – Clausola di salvaguardia ed entrata in vigore
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
23.01 |
Marguerettaz |
Misto-Minoranze linguistiche |
09.05 |
Aggiunge
l’art. 23-bis (comma 1 dell’A.C. 2994-A), in base al
quale le disposizioni della legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le
norme degli statuti e le relative norme di attuazione. |
24.0.1000 |
Malpezzi |
PD |
09.05 |
Aggiunge
l’art. 24-bis (comma 2 dell’A.C. 2994-A), che
prevede l’immediata entrata in vigore della legge. |
Proposte di coordinamento formale approvate dalla VII
Commissione Cultura
nella seduta del 13 maggio 2015
C. 2994-A e
abbinate
Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti
PROPOSTE
DI COORDINAMENTO FORMALE
All’articolo 1, comma 3,
all’alinea, sopprimere le parole:
“per incrementare le conoscenze disciplinari e didattiche e le competenze”.
All’articolo 2, comma 1, primo
periodo, sopprimere le parole: “la funzione
del”.
Al
medesimo articolo, comma 2, sopprimere le parole da:
“ai fini” fino a: “studenti”
Al
medesimo articolo 2, comma 3, lettera a), sostituire la parola: comunitarie con le seguenti: dell’Unione europea,
anche.
Al
medesimo articolo, comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente: “d) sviluppo delle
competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace; il rispetto delle
differenze e il dialogo tra le culture; il sostegno dell’assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all’autoimprenditorialità”.
Al
medesimo articolo, comma 3, lettera i), sopprimere le parole: “e a garanzia
della più ampia”.
Al
medesimo articolo, comma 3, lettera h), sopprimere le parole da “nonché” fino
alla fine della lettera;
Al
medesimo articolo, comma 3, lettera q), sopprimere le parole: “tra reti di
scuole”.
Indi,
alla lettera q-bis), sopprimere le parole da: “che renda” fino a: “intrapresi”.
Indi,
sopprimere il comma 3-bis.
Al
comma 5 del medesimo articolo 3, primo periodo, sopprimere le parole:
anche ai fini del”;
conseguentemente,
sostituire la parola: promuovere con la seguente: rafforzare;
Al
comma 8, sopprimere le parole da:
per l’attuazione fino a: comma 3;
Al
comma 10, capoverso articolo 3, sopprimere il capoverso 6.
Al
comma 13, sopprimere le parole da:
con riferimento fino a: comma 6;
All’articolo 3, comma 1, primo
periodo, sopprimere le parole da:
al fine di fino a: studenti.
Al
comma 7, sopprimere le parole primarie e.
All’articolo 4, comma 3,
sopprimere le parole da: per favorire fino alla fine del comma.
Conseguentemente,
al comma 7, primo periodo, dopo la parola:
individua aggiungere le seguenti: all’interno del registro di cui al comma 8;
al
comma 8, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole da:
in collaborazione fino alla fine del
periodo.
All’articolo 7, comma 1, dopo
la parola: rendere aggiungere la seguente: la tecnologia.
Conseguentemente,
al comma 3, lettera d), sopprimere le parole da: così come fino alla fine della lettera;
sostituire
i commi 3 e 4 con il seguente: Le
istituzioni scolastiche individuano docenti nell’ambito dell’organico
dell’autonomia cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 2.
Ai docenti può essere affiancato un insegnante tecnico pratico.
al
comma 6, all’alinea, sopprimere le parole da:
dandone fino a: articolo 2.
All’articolo 8, sopprimere il
comma 1-bis;
Conseguentemente,
al comma 4, all’alinea, sostituire le parole:
di norma inferiori con le seguenti:
comunque non superiori.
Al
comma 6, sopprimere le parole da:
determinato fino a: formativa.
All’articolo 9, comma 3,
lettera c), sostituire i periodi dal secondo al quinto
con i seguenti: L’incarico è assegnato dal dirigente scolastico e si
perfeziona con l’accettazione del docente. Il docente che riceva più proposte
di incarico opta tra quelle ricevute. L’ufficio scolastico regionale provvede
alle assegnazioni nei confronti dei docenti che non abbiano ricevuto o
accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico.
Al
comma 4, sopprimere l’ultimo periodo.
All’articolo 10, comma 10,
sostituire le parole: le graduatorie
con le seguenti: la graduatoria. Indi, sostituire le parole: lettere a) e
b) con le seguenti: lettera b);
al
comma 12, primo periodo, dopo la parola
mobilità aggiungere le seguenti:
territoriale e professionale.
All’articolo 12, comma 1, primo
periodo, dopo la parola master aggiungere la seguente universitari.
All’articolo 18, comma 2, dopo
la parola agevolazioni, aggiungere la seguente previste.
All’articolo 27, comma 2, sostituire le
parole: stesso della con le seguenti: successivo alla.