Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||
Titolo: | Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca - Anno 2014 - Atto del Governo n. 114 | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 120 | ||
Data: | 20/10/2014 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VII-Cultura, scienza e istruzione |
Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca - Anno 2014
20 ottobre 2014
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Indice |
Presupposti normativi|Contenuto|Osservazioni| |
Presupposti normativiIl d.lgs. 204/1998 ha disposto l'istituzione del Fondo ordinario L'istituzione del Fondoper gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) vigilati dal MIUR. In particolare, l'art. 1 del d.lgs. 204/1998 ha stabilito che il Governo, nel Documento di programmazione economica e finanziaria (ora, DEF), determina gli indirizzi e le priorità strategiche per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica, definendo il quadro delle risorse finanziarie da attivare e assicurando il coordinamento con le altre politiche nazionali. Sulla base degli indirizzi citati, nonché di altri elementi – risoluzioni parlamentari di approvazione del DEF, direttive del Presidente del Consiglio, proposte delle amministrazioni statali – è predisposto, approvato e aggiornato annualmente dal CIPE (le cui funzioni in materia sono coordinate dal MIUR) il Programma nazionale per la ricerca (PNR), che definisce gli obiettivi generali e le modalità di realizzazione degli interventi. L'art. 7 del medesimo d.lgs. 204/1998 ha previsto, quindi, che, a partire dal 1° gennaio 1999, gli stanziamenti da destinare, ai sensi di varie disposizioni legislative, al CNR, all'Agenzia spaziale italiana (ASI), all'Osservatorio geofisico sperimentale (ora, ex art. 7 del d.lgs. 381/1999, Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale – OGS), agli enti di ricerca (di minori dimensioni) già confluiti in un unico capitolo ai sensi dell'art. 1, co. 40-44, della L. 549/1995 e finanziati dal MURST, e all'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM) (poi soppresso e confluito nel CNR ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 127/2003), fossero determinati con unica autorizzazione di spesa e affluissero ad un unico Fondo, denominato Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), finanziato dal MURST e istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero. Ha, altresì, previsto che allo stesso Fondo dovessero affluire i contributi che sarebbero stati stabiliti per legge in relazione alle attività, oltre che dello stesso INFM e relativi laboratori di Trieste e di Grenoble, di: Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), Programma nazionale di ricerche in Antartide, Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (ora soppresso, ex art. 7, co. 19, del D.L. 78/2010 – L. 122/2010). Sempre l'art. 7 ha stabilito che l'ammontare del FOE è determinato in tabella C della legge di stabilità ed è ripartito annualmente fra gli enti interessati con uno o più DM, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle Commissioni parlamentari. Nelle more del perfezionamento dei decreti di riparto, il MIUR può erogare acconti, calcolati sulla base delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi decreti e degli importi assegnati nell'anno precedente. Una riduzione del FOE, per un importo pari ad euro 51,2 milioni, è stata disposta, a decorrere dal 2013, dall'art. 8, co. 4-bis, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012).
Le regole per la ripartizione del FOE sono state Le regole per la ripartizione del Fondodefinite, da ultimo, con il d.lgs. 213/2009, come modificato con il D.L. 104/2013 (L. 128/2013). In particolare, l'art. 4 del d.lgs. 213/2009 prevede che la ripartizione del FOE è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva di cui all'art. 5, e considerando la specifica missione dell'ente, nonché tenendo conto, per la ripartizione di una quota non inferiore al 7% del Fondo, soggetta ad incrementi annuali, dei risultati della valutazione della qualità della ricerca scientifica condotta dall'ANVUR e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. Ha, altresì disposto che i criteri e le motivazioni di assegnazione di tale quota sono disciplinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare. L'art. 5 del d.lgs. 213/2009 ha disposto che, in conformità alle linee guida enunciate nel PNR, i consigli di amministrazione dei singoli enti, previo parere dei rispettivi consigli scientifici, adottano un piano triennale di attività (PTA), aggiornato annualmente, ed elaborano un documento di visione strategica decennale. Il piano è valutato e approvato dal MIUR, anche ai fini della identificazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema, del coordinamento dei PTA dei diversi enti di ricerca, nonché del riparto del fondo ordinario.
Sempre a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 23 del D.L. 104/2013, l'art. 4 del d.lgs. 213/2009 prevede, altresì, che le quote del FOE assegnate per specifiche finalità e che non possono essere più utilizzate per tali scopi, possono essere destinate ad altre attività o progetti attinenti alla programmazione degli enti, previa motivata richiesta e successiva autorizzazione del MIUR. In materia si ricorda anche che l'art. 11 della legge di stabilità 2012 (L. 183/2011) ha disposto che il MIUR assicura la coerenza dei piani e dei progetti di ricerca proposti dagli enti sottoposti alla sua vigilanza con le indicazioni del PNR, anche in sede di ripartizione della quota premiale. Ulteriori disposizioni normative Risorse per ANVUR, INDIRE e INVALSIintervenute fra il 2010 e il 2013 hanno previsto che parte delle risorse del FOE è destinata ad ANVUR, INDIRE e INVALSI. In particolare:
Il decreto di riparto 2013
Il riparto per il 2013 è Il riparto 2013stato effettuato con DM 591 del 2 luglio 2013 (v. anche tabelle allegate). A conclusione dell'esame parlamentare dello schema di decreto (Atto n. 5), la VII Commissione della Camera, nella seduta del 29 maggio 2013, ha approvato un parere favorevole con condizioni e osservazioni, con il quale, in particolare, ha chiesto di riportare la percentuale di risorse destinate ai fondi premiali dall'8% (indicato nello schema) al 7% del FOE, al fine di incrementare le risorse destinate alla quota ordinaria. La Commissione ha, inoltre, chiesto:
Anche in occasione dell'esame parlamentare dello schema di decreto di riparto della quota premiale 2013 (Atto n. 85, DM 304 del 9 maggio 2014), la VII Commissione della Camera ha invitato il Governo a tener conto della necessità che la suddetta quota fosse aggiuntiva rispetto al FOE (v. parere favorevole con raccomandazioni del 9 aprile 2014).
Al riguardo, la premessa dello schema in esame fa presente che le disponibilità complessive del bilancio 2014 del MIUR non hanno consentito di tener conto dell'indicazione relativa al carattere aggiuntivo delle risorse da destinare al finanziamento premiale (sul punto, v. anche par. Contenuto). |
ContenutoPremessa Lo schema di decreto è composto di 4 articoli e 16 tabelle – che ne fanno parte integrante –, riepilogative delle previsioni di assegnazione riferite ai singoli progetti. Allo schema sono allegati i Piani triennali di attività 2014-2016 degli enti di ricerca.
Le principali caratterizzazioni dello schema sono le seguenti:
Le risorse disponibili
L'art. 1 reca la ripartizione del Fondo ordinario, secondo quanto Le risorse complessiveindicato anche nella tab. 1, per un importo complessivo pari a € 1.754,8 mln. Tale importo corrisponde a quello stanziato per il 2014 sul cap. 7236 dello stato di previsione del MIUR (v. D.M. 106303 del 27 dicembre 2013), al netto dell'accantonamento – per € 16,5 mln – disposto, in base alla premessa dello schema, ai sensi del D.L. 66/2014 (L. 89/2014), che ha previsto, dal 2014, una riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti compresi fra le pubbliche amministrazioni in misura pari al 5% della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010 (art. 50, co. 3). Secondo quanto riportato dal co. 2, le assegnazioni complessive ai 12 enti di ricerca vigilati dal MIUR – al netto degli importi destinati alla società Sincrotrone di Trieste, a INDIRE, INVALSI e ANVUR, della quota premiale, delle risorse destinate alle assunzioni dirette per meriti eccezionali, nonché degli importi accantonati e destinati a enti di ricerca non vigilati dal MIUR – ammontano a € 1.622,4 mln. Rispetto al 2013 (€ 1.616,2 mln), si registra un lieve incremento (+ 0,4%).
Le assegnazioni ordinarie e straordinarie ai 12 enti di ricerca vigilati dal MIUR
I contributi ai 12 enti di ricerca vigilati sono determinati come somma di due addendi, ossia assegnazioni ordinarie e contributi straordinari.
Le assegnazioni ordinarie Le assegnazioni ordinarieammontano a € 1.442,6 e costituiscono, come già anticipato, il 101,5% del totale dell'assegnazione ordinaria 2013. L'art. 4 del DM di riparto del FOE 2013 prevedeva che, per il 2014, gli enti avrebbero potuto considerare, ai fini dell'elaborazione dei propri bilanci di previsione, il 100% dell'ammontare dell'assegnazione ordinaria 2013.
Più nel dettaglio, tali importi corrispondono al 101,3% dell'assegnazione ordinaria 2013 per la generalità degli enti, ad eccezione di INGV (v. infra) e Istituto italiano di studi germanici, per i quali, invece, l'assegnazione ordinaria proposta è pari, rispettivamente, al 105,7% e al 177,0% di quella relativa al 2013.
I contributi straordinari, I contributi straordinariper un totale complessivo di € 179,8 mln, sono costituiti:
- dalle somme per progetti bandiera e di interesse, per un importo di € 67,1 mln, pari a circa il 4,1% dell'importo complessivo destinato ai 12 enti. Il dettaglio e le specifiche dei singoli progetti finanziati sono riportati nella tab. 4. L'art. 4 del DM di riparto per il 2013 ha disposto che per il 2014 una quota non superiore all'8% del Fondo poteva essere destinata a finanziare i progetti bandiera inseriti nel PNR e i progetti di ricerca di particolare interesse, fatte salve successive ed eventuali rimodulazioni.
Si ricorda, altresì, che il PNR 2011-2013 (approvato dal CIPE con deliberazione del 23 marzo 2011) ha individuato un primo gruppo di 14 Progetti Bandiera e 8 Progetti di Interesse.
La relazione illustrativa evidenzia che dal 2013 il MIUR ha avviato un'attività di monitoraggio relativamente alla gestione dei progetti bandiera e dei progetti di interesse, predisponendo un modello di rendicontazione da far compilare agli stessi enti. Successivamente, è stata costituita una commissione chiamata a valutare i progetti sulla base delle attività rendicontate. Al termine dei lavori è stato effettuato il riparto della quota per gli anni 2011 e 2012;
- dalle somme per attività di ricerca a valenza internazionale, per un importo di € 82,4 mln. Il dettaglio e le specifiche dei singoli progetti finanziati sono riportati nella tab. 2;
- dalle somme per progettualità di carattere straordinario, per un importo di € 30,3 mln. Il dettaglio e le specifiche dei singoli progetti finanziati sono riportati nella tab. 3. Gli importi complessivi da assegnare a ciascun ente, suddivisi per assegnazioni ordinarie, progetti bandiera e progetti di interesse, attività di ricerca a valenza internazionale, progettualità di carattere straordinario, e totale, sono riportati nelle lettere da a) a l) del medesimo comma 2, che rimanda, per il dettaglio delle assegnazioni (limitatamente a quelle straordinarie), alle tab. da 2 a 16. La premessa dello schema evidenzia (come già negli anni precedenti) che si è ritenuto di non operare le riduzioni delle assegnazioni ad alcuni enti di ricerca previste dall'art. 51, co. 9, della L. 449/1997 a favore del Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico, in considerazione della minore disponibilità di risorse e al fine di destinare risorse ai progetti premiali, bandiera e di interesse. Di seguito, si dà conto, sinteticamente, della proposta di ripartizione del Fondo per il 2014 (con riferimento alla quale è presente anche il dettaglio delle assegnazioni quali contributi straordinari), a confronto con la ripartizione del Fondo nell'esercizio 2013.
Con riferimento alle assegnazioni indicate, si evidenzia che:
Si segnala, pertanto, che nella tab. 9, relativa all'INGV, occorre correggere l'importo della riga "Totale assegnazione ordinaria", dal momento che l'importo di € 2 mln per il 2014 destinato alle assunzioni di personale autorizzate dall'art. 24 del D.L. 104/2013 è già incluso nel totale dell'assegnazione ordinaria.
In base a quanto dispone l'art. 1, co. 3, lett. a), f) e g), a tali assegnazioni Ulteriori assegnazioni per i 12 entisi affiancano, per gli stessi enti:
Le assunzioni sono effettuate ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 213/2009, in base al quale gli enti di ricerca possono assumere per chiamata diretta, con contratti a tempo indeterminato, nei limiti del 3% dell'organico e delle disponibilità di bilancio, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri di altissima qualificazione scientifica, che si sono distinti per merito eccezionale o che hanno conseguito riconoscimenti scientifici di livello internazionale. I contratti sono subordinati al nulla osta del Ministro, sulla base del parere favorevole del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR).
Sulla base di tale disposizione, a partire dal 2013, con il decreto di riparto del FOE è stata individuata una specifica quota da destinare a tale finalità.
In particolare: - la quota di € 1,6 mln deve essere corrisposta agli enti interessati a conclusione delle procedure di assunzione avviate in base all'art. 2, co. 1, lett. f), del decreto di riparto del FOE 2013, prevista - come risulta dalla premessa dello schema - entro la fine del 2014, anche a seguito di rinunce o scorrimento della graduatoria. Pertanto, come risulta anche dall'art. 2, nonché dalla tab. 1, detti importi sono momentaneamente accantonati. L'art. 2, inoltre, prevede che l'assegnazione di tale quota agli enti – che costituirà parte delle assegnazioni ordinarie 2014 – sarà disposta con decreto del Direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca. La parte eventualmente non assegnata, per rinuncia del candidato o mancato scorrimento della graduatoria, sarà destinata proporzionalmente agli enti.
- La quota di € 1,1 mln – per il momento accantonata – è destinata alla medesima tipologia di assunzioni (da effettuare nel 2014) secondo modalità che devono essere definite con regolamento ministeriale (da sottoporre, dunque, in base all'art. 17, co. 4, della L. 400/1988, al parere del Consiglio di Stato e alla registrazione della Corte dei conti). Si tratta di una novità rispetto alla procedura utilizzata per il 2013. In questo caso - a differenza di quanto previsto per la quota relativa alle assunzioni ex FOE 2013 - non si precisa che le assegnazioni in questione costituiscono parte delle assegnazioni ordinarie 2014. Analogamente a quanto previsto per la quota relativa alle assunzioni ex FOE 2013, si stabilisce, invece, che, qualora nel corso dell'esercizio l'accantonamento non sia utilizzato, la residua somma sarà destinata proporzionalmente agli enti con provvedimento del Direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca.
Il finanziamento premiale per i 12 enti di ricerca vigilati dal MIUR
L'art. 3 Il finanziamento premialeriguarda la ripartizione del finanziamento premiale, pari ad € 99,5 mln che, in base alla relazione illustrativa, corrisponde al 7% delle (sole) assegnazioni ordinarie 2014 (dunque, escludendo dalla base di calcolo € 179,8 mln relativi ai contributi straordinari). Ciò - prosegue la relazione - "deriva dalla necessità di contemperare le disposizioni relative all'assegnazione della quota premiale […] con le osservazioni presentate dalle competenti Commissioni parlamentari in sede di parere reso sullo schema di decreto ministeriale di riparto della quota premiale per l'anno 2013". In proposito, si evidenzia, innanzitutto, che, in base ai calcoli effettuati, detta quota risulta effettivamente pari al 6,9% delle assegnazioni ordinarie e al 5,7% della disponibilità complessiva del FOE. Al riguardo, si rammenta – come già accennato nel par. Presupposti normativi – che l'art. 4, co. 1, del d.lgs. 213/2009 ha fissato la misura della quota premiale in una percentuale non inferiore al 7% "del Fondo". Peraltro, su tale base, l'art. 4, co. 2, del DM 591/2013 ha disposto che la quota destinata al finanziamento premiale 2014 doveva essere"non inferiore all'8 per cento dello stanziamento del Fondo".
Al riguardo, si ricorda nei precedenti decreti di riparto del FOE l'importo base per il calcolo del 7% destinato alla quota premiale è sempre stato l'importo complessivo dello stesso FOE (seppure al netto delle somme destinate a società Sincrotrone, INDIRE e INVALSI nel decreto di riparto 2013, delle somme destinate a Sincrotrone nel decreto di riparto 2012, e delle somme derivanti dalla soppressione dell'INSEAN e da un'integrazione disposta in favore dell'INGV nel decreto di riparto 2011).
Lo schema individua, anzitutto - per la prima volta nel decreto di riparto del FOE - i primi criteri da utilizzare per il riparto della quota premiale. I criteri relativi al riparto della quota premiale 2011 e 2012 erano stati definiti, rispettivamente, con DM 22 maggio 2012, prot. 239/Ric, e con DM 19 dicembre 2012, prot. 949/Ric. Per il 2013, i criteri erano stati indicati nello stesso decreto di riparto della quota premiale (DM 9 maggio 2014, prot. 304).
In particolare, il co. 1 stabilisce che il CEPR elaborerà una proposta di ripartizione tra gli enti tenendo conto dei seguenti I criteri di ripartizionecriteri:
La collaborazione fra gli enti rappresenterebbe, dunque, un requisito indispensabile per la presentazione dei programmi e progetti. Poichè l'art. 4, co. 1, del d.lgs. 213/2009 prevede che programmi e progetti possano essere proposti "anche" in collaborazione fra gli enti, sembrerebbe opportuno un chiarimento da parte del Governo. Con riferimento ai risultati della VQR 2004-2010, la lett. a), citando il Rapporto finale del 30 giugno 2013, fa riferimento:
Evidenzia, inoltre, che, nella predisposizione della graduatoria per l'assegnazione delle risorse, si terrà conto della confrontabilità dei parametri dimensionali di ogni ente.
Per Le caratteristiche della VQR 2004-2010comprendere i riferimenti, si ricorda che la VQR 2004-2010 – il cui progetto è stato formalizzato con DM 15 luglio 2011 – è stata avviata dall'ANVUR con bando del 7 novembre 2011 ed è stata articolata sulle 14 aree disciplinari individuate dal Consiglio Universitario Nazionale (poi divenute 16, nel corso della valutazione dei prodotti della ricerca effettuata dai Gruppi di esperti, per la suddivisione delle aree 8 e 11 in due sub-aree).
Con riferimento agli enti di ricerca, i soggetti valutati sono stati ricercatori e tecnologi, nonché professori e ricercatori incaricati di ricerca presso i medesimi enti per almeno tre anni.
Per ciascun soggetto, il bando ha determinato il numero di prodotti della ricerca attesi (articoli su riviste; libri; traduzioni e commenti scientifici; brevetti; ecc.) di cui il medesimo soggetto risultava autore o coautore.
La valutazione della qualità dei prodotti è terminata con l'attribuzione di un giudizio sintetico e del relativo "peso" (da 1 a –2 per ciascun prodotto). Per ogni prodotto mancante rispetto al numero atteso di prodotti è stato assegnato un peso negativo (– 0,5).
La valutazione delle strutture ha riguardato, inoltre, ulteriori indicatori legati alla ricerca, quali la capacità di attrarre risorse, la mobilità internazionale dei ricercatori, l'alta formazione, le risorse proprie utilizzate, il livello di miglioramento nella qualità dei prodotti.
La valutazione ha tenuto conto, altresì, di ulteriori dati relativi alla propensione delle strutture all'apertura verso il contesto socio-economico, esercitata attraverso la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze (c.d. indicatori di terza missione).
Per ciascun ente di ricerca, dunque, sono stati conclusivamente calcolati i valori degli indicatori di Area e i valori degli indicatori finali di struttura.
Occorre, tuttavia, considerare che per 3 enti di ricerca vigilati dal MIUR non sono presenti i risultati della VQR 2004-2010: si tratta di Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche "Enrico Fermi", Istituto italiano di studi germanici, Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste. Al riguardo, il Rapporto finale fa presente (cfr. Parte Prima: Statistiche e risultati di compendio, cap. 6, pag. 46) che i valori degli indicatori per gli enti di ricerca che hanno conferito meno di 19 prodotti in una determinata area (soglia fissata allo scopo di assicurare che nella valutazione siano coinvolti più di 3 soggetti) non sono riportati per motivi di insufficiente affidabilità statistica e di protezione dei dati personali.
In particolare, gli enti prima citati risultano avere un numero complessivo di prodotti attesi rispettivamente pari a 9 (Museo storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi"), a 1 (Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste), e a zero (Istituto italiano di studi germanici) (Tabella 6.11a, pag. 296).
Il rapporto finale è stato presentato dall'ANVUR nel giugno 2013. Successivamente, a seguito di varie segnalazioni, i risultati della valutazione sono stati aggiornati, secondo quanto indicato dall'ANVUR nella news del 30 gennaio 2014.
Occorre dunque valutare se non si debba fare riferimento anche all'aggiornamento del Rapporto effettuato nel gennaio 2014, nonché chiarire come si procederà con riferimento alle strutture per le quali non sono presenti i risultati della VQR 2004-2010. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, la sola relazione illustrativa evidenzia che nell'assegnazione della quota del 30% da distribuire in base a specifici programmi e progetti proposti in collaborazione fra enti "saranno privilegiati quegli enti che non partecipano all'assegnazione della somma di cui alla predetta lettera a)".
Per l'assegnazione della stessa quota del 30%, invece, il co. 2 dispone che:
Per l'emanazione di tale decreto non è indicato un termine.
Al riguardo, si rileva, tuttavia, che la relazione illustrativa prevede che il numero massimo di programmi o progetti come capofila è pari a uno.
L'assegnazione delle risorse relative al finanziamento premiale degli enti sarà disposta con ulteriore decreto del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca (co. 3).
Lo schema, dunque, non prevede l'emanazione di alcun decreto ministeriale, necessario, invece, in base al combinato disposto dell'art. 7 del d.lgs. 204/1998 e dell'art. 4 del d.lgs. 213/2009, e intervenuto per il riparto della quota premiale relativa agli anni 2011, 2012 e 2013. La questione merita un'attenta valutazione, anche in considerazione del conseguente venir meno del prescritto parere delle Commissioni parlamentari.
Le ulteriori assegnazioni
Le lett. b), c), d), e) ed h) del co. 3 dell'art. 1 Le assegnazioni ad altri enticoncernono le seguenti, ulteriori, assegnazioni:
Il terzo periodo del comma 53 citato ha autorizzato le assunzioni di ricercatori delle università e degli enti di ricerca (vigilati e non vigilati dal MIUR) che erano risultati vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2003.
Al riguardo, in assenza - anche nella relazione illustrativa - di elementi che indichino le ragioni della novità costituita dall'utilizzo di quota parte del FOE per enti non vigilati dal MIUR, sembrerebbe opportuno un chiarimento da parte del Governo.
Si segnala, inoltre, che l'importo complessivo riportato all'art. 1, co. 3, alinea, è erroneamente indicato in € 130.946.925 (invece di € 132.446.925, come correttamente indicato nella tab. 1).
Le indicazioni per gli anni successivi
L'art. 4 reca, iIndicazioni 2015-2016nnanzitutto, le indicazioni per il 2015 e il 2016 (co. 1). Per tali anni si stabilisce che gli enti, ai fini dell'elaborazione dei bilanci di previsione, potranno considerare come riferimento il 100% dell'assegnazione ordinaria stabilita per il 2014 indicata nella tab. 1, fatte però salve eventuali riduzioni derivanti da disposizioni di contenimento della spesa pubblica. Al riguardo, si evidenzia che gli importi delle assegnazioni ordinarie indicati nella tab. 1 non comprendono le somme da corrispondere agli enti per assunzioni per chiamata diretta che, come già ricordato, rientrano comunque in tali assegnazioni.
Il co. 2 dispone che una ulteriore quota, non superiore all'8% del Fondo, potrà essere destinata ai progetti bandiera e ai progetti di interesse inseriti nel PNR, nonché ai progetti di ricerca di particolare interesse nell'ambito delle scelte strategiche del MIUR. Sono fatte salve successive, eventuali, rimodulazioni.
Il quadro dei finanziamenti dal 2001 al 2013 è disponibile sul sito del MIUR. |
Osservazioni
Si segnala, inoltre, che – probabilmente a causa dell'arrotondamento di cifre decimali – alcune cifre indicate nella tab. 1 presentano piccoli scostamenti rispetto agli importi totali effettivamente calcolati, sia sulla base di quanto riportato dalla medesima tab. 1, sia sulla base degli specifici importi indicati nelle tabelle da 2 a 16. |