Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||
Titolo: | Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria - A.C. 1990-A - Elementi per l'esame in Assemblea | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 203 Progressivo: 1 | ||
Data: | 25/09/2015 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VII-Cultura, scienza e istruzione |
Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria
25 settembre 2015
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Indice |
Contenuto|I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva| |
ContenutoLa Sintesi del contenutoproposta di legge abroga numerose disposizioni concernenti il finanziamento pubblico all'editoria, prevedendo che le risorse conseguentemente disponibili siano destinate ad incentivare gli investimenti delle imprese editoriali di nuova costituzione finalizzati all'innovazione tecnologica e all'ingresso di giovani professionisti. Reca, inoltre, disposizioni in materia di pubblicazione di avvisi e bandi di gara delle amministrazioni pubbliche. L'esame L'istruttoria in Commissionein Commissione, avviato il 17 luglio 2014, si è concluso il 24 settembre 2015, dopo lo svolgimento di un ampio ciclo di audizioni. In particolare, durante la seduta del 23 settembre 2015 la Commissione aveva approvato un emendamento soppressivo dell'articolo 1. Nella seduta conclusiva è stato poi conferito mandato al relatore a riferire in senso contrario sulla proposta di legge.
La Il quadro normativo pregressoprima disciplina organica degli interventi a sostegno dell'editoria è stata dettata con la L. 416/1981, successivamente modificata ed integrata da numerosi interventi – tra i quali, principalmente, la L. 67/1987, la L. 250/1990, e la L. 62/2001 – che hanno dato luogo a un sistema normativo frammentario. A causa di ciò, negli anni più recenti – pur in presenza di nuove norme dirette a singole situazioni – sono stati compiuti tentativi di razionalizzazione. In particolare, il regolamento emanato con DPR 223/2010 - la cui vigenza è decorsa dal bilancio di esercizio 2011 delle imprese beneficiarie - ha disposto la semplificazione della documentazione per accedere ai contributi e del procedimento di erogazione degli stessi, ha incluso fra i requisiti per l'accesso ai contributi una percentuale minima di copie vendute su quelle distribuite, ha previsto nuove modalità di calcolo per i contributi diretti, riferite all'effettiva distribuzione della testata (invece che al previo criterio della tiratura), e ha introdotto parametri connessi all'occupazione professionale sia per l'accesso ai contributi, sia per il calcolo degli stessi. Inoltre, il DPR ha stabilito che le somme stanziate nel bilancio dello Stato per l'editoria (iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri: capp. 465-Contributi alle imprese radiofoniche ed alle imprese televisive e 466-Contributi alle imprese editrici di quotidiani e periodici) costituiscono limite massimo di spesa e sono destinate prioritariamente ai contributi diretti. In caso di insufficienza delle risorse, i contributi sono erogati mediante riparto proporzionale tra gli aventi diritto (ai sensi di quanto già disposto dalla L. 191/2009). Al riguardo si ricorda che l'ammontare dei contributi diretti all'editoria erogati dal 2003 al 2013, con l'indicazione dei destinatari, è pubblicato sul sito del Dipartimento per l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Per quanto qui più direttamente interessa, si ricorda che l'art. 29, co. 3, del D.L. 201/2011 (L. 214/2011) ha disposto la cessazione del sistema di erogazione dei contributi diretti all'editoria di cui alla L. 250/1990 dal 31.12.2014, "con riferimento alla gestione 2013" e la revisione del DPR 223/2010, emanato in attuazione dell'art. 44 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) - con decorrenza dall'1.1.2012, al fine di ottenere economie di spesa e una più rigorosa selezione nell'accesso alle risorse. Ha anche disposto che il risparmio conseguito, compatibilmente con le esigenze del pareggio del bilancio, sarà destinato alla ristrutturazione delle aziende già destinatarie della contribuzione diretta, all'innovazione tecnologica del settore, a fronteggiare l'aumento del costo delle materie prime, all'informatizzazione della rete distributiva.
Le modifiche al DPR 223/2010 sono poi state apportate, con intervento normativo primario, dal D.L. 63/2012 (L. 103/2012), con il quale è stata dettata una disciplina transitoria, nelle more di una più compiuta ridefinizione delle forme di sostegno al settore editoriale. In particolare, sono stati ridefiniti i requisiti di accesso ai contributi e i criteri di calcolo degli stessi e sono state emanate disposizioni a sostegno dell'editoria digitale e della modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita di quotidiani e periodici. Le disposizioni sono decorse a partire dai contributi relativi all'anno 2012 o, in alcuni casi, 2013.
Nell'audizione con la quale è stata avviata l'attività parlamentare in materia nella XVII legislatura, il 12 giugno 2013, l'allora sottosegretario con delega per il settore aveva evidenziato che "l'informazione costituisce un ‘bene pubblico' che non può essere collocato in una dimensione puramente competitiva e commerciale. Ciò è confermato dal fatto che, sia pure in forme diverse (dirette ed indirette), il sostegno all'editoria è ancora largamente presente e diffuso nei paesi dell'Unione Europea, dove raggiunge nel complesso un livello notevolmente superiore a quello vigente in Italia (v. lo specifico studio Reuters pubblicato dall'Università di Oxford intitolato Public Support for the media. A Six-Country Overview of direct and indirect Subsides)".
Al contempo, il sottosegretario aveva fatto presente che occorreva un progetto di rilancio dell'intero sistema, orientato all'innovazione: in particolare, aveva evidenziato che era necessario riqualificare il sistema della contribuzione pubblica, attivare interventi a sostegno del turnover e del rinnovamento generazionale, interventi per la promozione dell'innovazione tecnologica e della transizione verso l'editoria digitale, nonché per la modernizzazione della rete di distribuzione e vendita.
Aveva, altresì, evidenziato che i grandi giornali d'informazione non erano più destinatari di alcun contributo diretto e che le 220 testate beneficiarie di contributi pubblici, costituite in prevalenza da cooperative di giornalisti e da quotidiani e periodici editi da imprese facenti capo a fondazioni o enti morali, rappresentavano quantitativamente una realtà minoritaria rispetto all'insieme delle testate operanti sul mercato. Inoltre, nell'ambito dei 220 beneficiari dei contributi, i giornali di partito erano 11.
Un ulteriore intervento normativo è stato operato con la legge di stabilità 2014: in particolare, l'art. 1, co. 261, della L. 147/2013 ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il "Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria" – con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2014, 40 milioni di euro per il 2015, 30 milioni di euro per il 2016 – destinato ad incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e digitale, a promuovere l'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media ed a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali.
Alla ripartizione annuale delle risorse del Fondo si provvede con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno, di concerto con altri Ministri (lavoro e politiche sociali; sviluppo economico; economia e finanze), sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa.
Il decreto relativo al 2014, firmato il 26 settembre 2014, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 258 del 6 novembre 2014.
In base al decreto, le risorse effettivamente disponibili per il 2014 sono state pari ad € 20.918.394, a seguito di alcuni accantonamenti, nonchè di quanto disposto dall'art. 1-bis del D.L. 90/2014 (L. 114/2014) che, nel rifinanziare l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti, ha posto i relativi oneri a carico della dotazione del Fondo straordinario. In particolare, a seguito di tale previsione normativa, la dotazione del Fondo straordinario è stata decurtata, per il 2014, di € 25 milioni.
Per il 2015 il decreto non risulta ancora intervenuto.
Da ultimo, il 10 luglio 2015, rispondendo all'interpellanza urgente 2-01024, il rappresentante del Governo ha fatto presente che " E' in fase di predisposizione da parte del Dipartimento un disegno di legge delega per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria volto a sostenere il settore in un contesto di crisi ma anche a sviluppare nuovi processi e modelli imprenditoriali di produzione e diffusione dell'informazione, incentivando l'innovazione dell'offerta informativa in particolare nel campo digitale. Uno dei punti della riforma è proprio quello di rendere più efficace il sostegno pubblico all'editoria, garantendo la certezza delle risorse destinate al settore dell'editoria per un determinato arco temporale. A tal fine è prevista l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione con durata quinquennale, al quale affluiranno tutte le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria quotidiana e periodica. Tra le finalità del Fondo sono previste, oltre ai contributi diretti, la cui disciplina sarà parzialmente ridefinita, anche misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editoriali, il finanziamento di progetti innovativi nel campo dell'editoria nonché misure a sostegno di processi di ristrutturazione e riorganizzazione delle imprese editoriali già costituite".
L'Le abrogazioni previstearticolo 1, al fine dichiarato di promuovere la concorrenza e la tutela dei consumatori nel settore dell'informazione e di assicurare il conseguimento di rilevanti economie di spesa per la finanza pubblica, dispone l'abrogazione, anzitutto, delle disposizioni più recenti alle quali si è fatto ante riferimento (co. 1 e 2, lett. l), m), n), o). Si tratta di:
Con riferimento al D.L. 63/2012, si evidenzia che resterebbero, dunque, vigenti – oltre alle disposizioni di cui all'art. 5, in materia di pubblicità istituzionale – le disposizioni di semplificazione per i periodici web di piccole dimensioni (art. 3-bis), nonché quelle che prevedono l'applicazione di agevolazioni tariffarie ai soggetti senza fini di lucro e alle associazioni d'arma e combattentistiche (art. 5-bis). Risulterebbero, invece, soppresse norme che esulano dall'ambito indicato dal titolo della pdl. Infatti, nell'art. 4, di cui si prevede l'abrogazione totale, sono contenute norme volte a modernizzare il sistema di distribuzione e vendita della stampa (co. 1 e 2) – ambito su cui è peraltro intervenuto l'art. 1, co. 334, della L. 147/2013 (del quale non si prevede l'abrogazione) – e a consentire ai rivenditori di quotidiani e periodici di svolgere attività connesse all'erogazione di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni (co. 4-6). Con specifico riguardo al co. 3, si segnala, invece, che la sua abrogazione farebbe venire meno il criterio di quantificazione del rimborso spettante a Poste Italiane SpA a compensazione delle agevolazioni postali applicate nel periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2010 e il 31 marzo 2010. La norma, infatti, ha inteso porre termine al contenzioso applicativo instauratosi in relazione all'art. 56, co. 4, della L. 99/2009, relativamente alle agevolazioni postali per la spedizione di prodotti editoriali, individuando precisamente il criterio per determinare il rimborso. Occorre chiarire l'obiettivo della prevista abrogazione del co. 3 dell'art. 4 del D.L. 63/2012, dal momento che esso costituisce il fondamento giuridico per la determinazione quantitativa di un rimborso ormai corrisposto. Per il contenuto specifico dei singoli articoli del D.L. 63/2012, si veda dossier del Servizio Studi n. 657, del 2 luglio 2012.
Dispone, inoltre, l'abrogazione di altre norme:
Si segnala che l'art. 35, co. 3, in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale, fa riferimento ai dipendenti delle agenzie di stampa di cui all'art. 27, secondo comma (agenzie di stampa a diffusione nazionale) del quale la proposta di legge dispone l'abrogazione. Per completezza di informazione, si evidenzia che, tra le disposizioni di cui si prevede l'abrogazione, l'art. 25 – come da ultimo modificato dall'art. 1, co. 384, della L. 147/2013 (L. di stabilità 2014) – riguarda la concessione di premi in favore delle pubblicazioni di elevato valore culturale (cap. 3650 dello stato di previsione del MIBACT) e dispone, altresì, che a tali pubblicazioni possono essere conferite anche menzioni speciali non accompagnate da apporto economico.
La disciplina per l'ammissione ai premi e alle menzioni speciali è stata dettata con circolare n. 103/2014 del 20 giugno 2014 (GU n. 159 dell' 11 luglio 2014).
Si tratta delle disposizioni che, essenzialmente, regolano l'accesso ai contributi delle seguenti categorie di beneficiari:
Per quanto concerne la previsione di abrogazione dell'art. 3, co. 2-ter, ultimo periodo, e co. 2-quinquies, gli stessi concernono la documentazione da allegare alla domanda per la concessione dei contributi a quotidiani ed emittenti radiotelevisive editi (o che trasmettano programmi) in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige e dei contributi a quotidiani italiani editi e diffusi all'estero e i criteri per la concessione dei contributi alle stesse emittenti radiotelevisive. Al riguardo si segnala che, a seguito della prevista abrogazione dell'art. 2, co. 2, della L. 250/1990, a cui fa rinvio il co. 2-ter, periodi da primo a quarto (non abrogati), nonché a seguito della prevista abrogazione del D.L. 63/2012 – che ha inciso anche sulle condizioni per l'accesso ai contributi di cui allo stesso co. 2-ter – non si comprende quale disciplina sarebbe applicabile alle categorie sopra indicate. Più in generale, si segnala che non è prevista l'abrogazione dell'art. 3, co. 11-ter, 13 e 14, della L. 250/1990, concernenti alcune delle condizioni necessarie per usufruire dei contributi di cui agli artt. 3, co. 2, e 4 della medesima legge, abrogati, invece, dalla pdl in esame.
Il Utilizzo delle risorse disponibilico. 3 prevede che le risorse disponibili a seguito delle abrogazioni disposte dal co. 2 sono destinate alla realizzazione di progetti finalizzati alla istituzione di nuovi sistemi di informazione da parte dei comuni o di reti di comuni limitrofi. I progetti sono diretti a incentivare gli investimenti delle imprese editoriali di nuova costituzione finalizzati all'innovazione tecnologica e digitale e all'ingresso di professionisti di età inferiore a 35 anni e "freelance". La destinazione delle risorse è prevista in deroga al patto di stabilità interno degli enti locali, mentre per i progetti si richiama la conformità al regolamento CE relativo agli aiuti di importanza minore (c.d. aiuti de minimis) Si segnala che occorre fare riferimento al nuovo regolamento UE n. 1407/2013, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352/1 del 24 dicembre 2013. La validità del richiamato regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione è, infatti, terminata il 31 dicembre 2013.
L'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 – che si applica dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, e che riproduce sostanzialmente l'art. 2 del regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, citato nel testo – stabilisce, in particolare, che gli aiuti concessi ad una medesima impresa che non superano la soglia dei 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari non vengono considerati aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, TFUE.
Per la definizione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle risorse si prevede l'intervento di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del sottosegretario con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
L'Obblighi di pubblicità di avvisi e gare previsti nel D.Lgs. 163/2006articolo 2 interviene in tema di obblighi di pubblicità relativi agli avvisi e ai bandi previsti nel Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (d.lgs. 163/2006), al fine, indicato nella relazione illustrativa, di eliminare l'obbligo di pubblicazione dei bandi di gara delle amministrazioni pubbliche nei quotidiani nazionali e locali, sostituendolo con altre modalità di pubblicazione meno costose. Preliminarmente, si segnala che l'obbligo di pubblicare i bandi di gara nei quotidiani è stato abolito dall'art. 26 del D.L. 66/2014 (L. 89/2014), con decorrenza dal 1° gennaio 2016. Occorrerebbe, pertanto, coordinare l'art. 2 in esame con le novità introdotte in materia dall'art. 26 del D.L. 66/2014.
In particolare, il comma 1 prevede che gli avvisi e i bandi, relativi a tutti i contratti nei settori ordinari di importo superiore alla soglia di rilevanza europea (cd. appalti sopra soglia), sono altresì pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione europea, ovvero dopo cinque giorni da tale trasmissione in caso di procedure urgenti (di cui all'art. 70, co. 11, del d.lgs. 163/2006), nell'albo pretorio del comune ove si eseguono i lavori, nell'albo della stazione appaltante e sui relativi siti informatici alla sezione "bandi e avvisi di gara". A tal fine, sostituisce il secondo periodo del co. 7 dell'art. 66 del Codice. Il comma 2 prevede la soppressione del secondo periodo del co. 5 dell'art. 122 del Codice, relativo agli avvisi e ai bandi dei contratti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea (cd. appalti sotto soglia).
Il co. 7 dell'art. 66 del d.lgs. 163/2006 è stato recentemente sostituito dall'art. 26, co. 1, lett. a), del D.L. 66/2014 (L. 89/2014): in particolare, il secondo periodo, nel testo vigente, prevede che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei bandi e degli avvisi - disposta dal primo periodo - è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.
Il secondo periodo del co. 5 dell'art. 122 dello stesso d.lgs. è stato modificato dall'art. 26, co. 1, lett. b), del D.L. 66/2014: in particolare, nel testo vigente, esso prevede che i bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nel profilo di committente della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune.
In base all'art. 26, co. 1-bis, del D.L. 66/2014, peraltro, l'applicazione della nuova disciplina decorre, in entrambi i casi, dal 1° gennaio 2016.
Pertanto, fino al 31 dicembre 2015 deve ritenersi applicabile la disciplina antecedente all'entrata in vigore dello stesso D.L, in base alla quale:
Per un'analisi più dettagliata delle modifiche introdotte dall'art. 26 del D.L. 66/2014, si rinvia alla relativa scheda di commento presente nel dossier del Servizio Studi n. 178-Parte I, del 9 giugno 2014.
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I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultivaLe Commissioni XI, XII, XIV e per le questioni regionali hanno espresso parere contrario. La I Commissione ha espresso parere favorevole con una osservazione: in particolare, ha invitato la Commissione di merito a valutare l'opportunità di coordinare le disposizioni recate dall'art. 2 in tema di obblighi di pubblicità relativi agli avvisi e ai bandi previsti nel Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con quanto stabilito, nella medesima materia, dall'articolo 26 del D.L. 66/2014. Anche la VIII Commissione ha formulato un parere favorevole con un'osservazione relativa all'art. 2: in particolare, ha invitato a valutare l'opportunità delle disposizioni recate dal medesimo articolo, in considerazione del processo in atto per il recepimento delle direttive europee in materia di appalti e di concessioni pubbliche. |