Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile - A.C. 2606 - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 2607/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 262
Data: 21/01/2015
Descrittori:
LEGGE DELEGA   PROTEZIONE CIVILE
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici


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Sistema nazionale e coordinamento della protezione civile - Delega al Governo

21 gennaio 2015
Schede di lettura


Indice

Contenuto|Il quadro normativo vigente in materia di protezione civile|Relazioni allegate o richieste|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|


Contenuto

La proposta di legge in titolo, che consiste in un solo articolo, delega il Governo al riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile per finalità di revisione complessiva della normativa di riferimento. 

 

Comma 1 (Attribuzione della delega e ambiti di intervento)In particolare, il comma 1 stabilisce che ladelega deve essere esercitata entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'adozione di uno o più decreti legislativi di ricognizione, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative vigenti in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile. La ricognizione, cui si fa riferimento, è in realtà propedeutica al coordinamento e all'integrazione delle norme. Il comma 1, inoltre,  prevede che le disposizioni vengano raccolte, nel rispetto delle regole costituzionali e in base al principio di leale collaborazione (in proposito, premesso che il rispetto di tali regole nella disposizione ha portata meramente ricognitiva, andrebbe esplicitato il riferimento al principio di leale collaborazione), in testi unici, nei seguenti ambiti:

a) attività di protezione civile, ovvero di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali e antropici e di gestione delle emergenze, nonché inerenti all'attuazione coordinata delle misure da porre in essere per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite;

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 225/92 sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'articolo 2 (il quale distingue gli eventi calamitosi in: a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria; c) calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo).
La previsione, in base al comma 2 dell'art. 3, consiste nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi.
La prevenzione, invece, consiste nelle attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. La prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in attività non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione dell'emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile nonché l'informazione alla popolazione e l'applicazione della normativa tecnica, ove necessarie, e l'attività di esercitazione.
Ai sensi del successivo comma 4, il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi integrati e coordinati diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza, mentre il superamento dell'emergenza consiste (secondo quanto disposto dal comma 5) unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie e indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

b) attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, da porre in essere per garantire la tutela dell'integrità della vita, dei beni degli insediamenti e dell'ambiente, con particolare riferimento alle funzioni affidate alla struttura nazionale di coordinamento, incardinata nella Presidenza del Consiglio dei ministri, e ai sindaci, autorità locali di protezione civile;

   
Il Servizio Nazionale ha come sue componenti (art. 6, comma 1, della legge n. 225/92) le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. Le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.
L'art. 11 della legge n. 225 individua come strutture operative del Servizio nazionale:il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile; le Forze armate;le Forze di polizia; il Corpo forestale dello Stato; i Servizi tecnici nazionali; i gruppi nazionali di ricerca scientifica, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca; la Croce rossa italiana;le strutture del Servizio sanitario nazionale; le organizzazioni di volontariato; il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).
Se si verifica un'emergenza eccezionale da valutarsi in relazione al grave rischio di compromissione dell'integrità della vita, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza, il Presidente del Consiglio dei Ministri dispone il coinvolgimento delle strutture operative nazionali, su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione Civile e sentito il Presidente della regione interessata (art. 3 del D.L. 245/02).
Si ricorda, infine, che nella sede del Dipartimento della Protezione Civile si riunisce il Comitato Operativo, che assicura il coordinamento dell'attività di emergenza. La composizione ed il funzionamento del Comitato operativo sono disciplinati dal D.P.C.M. 8 agosto 2013.
Presso la Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile è, inoltre, attivo un centro di coordinamento nazionale denominato Sistema che ha il compito di monitorare e sorvegliare il territorio nazionale al fine di individuare le situazioni emergenziali previste o in atto e seguirne l'evoluzione, nonché di allertare ed attivare le diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile che concorrono alla gestione delle emergenze.A fronte di un'emergenza a carattere nazionale, che prevede la convocazione del Comitato operativo di protezione civile volto ad assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento delle attività di emergenza, Sistema garantisce la propria attività di supporto al suddetto Comitato nelle prime ore dell'evento, per poi riprendere il ruolo ordinario di struttura di monitoraggio e sorveglianza delle possibili criticità presenti o previste sulla restante parte del territorio nazionale. L'organizzazione e il funzionamento di Sistema sono definiti con il D.P.C.M. 3 dicembre 2008.

c) partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle attività di protezione civile e misure volte alla promozione e al sostegno delle organizzazioni di volontariato operanti nello specifico settore;

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 225/92, all'attività di protezione civile concorrono, altresì, i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonché gli ordini ed i collegi professionali.

d) disciplina dello stato di emergenza, in relazione alla tipologia degli eventi e agli ambiti di competenza, nonché al regime derogatorio alla normativa vigente per consentire l'effettività delle misure contenute nella normativa speciale adottata per la durata dello stato di emergenza stesso;

La disciplina degli stati di emergenza, che è contenuta nell'articolo 5 della legge n. 225/92, è stata sostanzialmente modificata dal decreto legge n. 59/2012 (v. infra). La tipologia degli eventi ai fini delle attività di protezione civile è disciplinata dall'articolo 2 della legge n. 225/92, cui si è fatto riferimento in precedenza.
Qui basti ricordare che, per gli eventi di cui alla lett. c) del comma 1 dell'articolo 2 (calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, su sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, formulata anche su richiesta del Presidente della regione interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza.
Per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza.

e) disciplina delle procedure finanziarie e contabili a cui soggiacciono i commissari delegati titolari di contabilità speciale, nonché disposizioni inerenti il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi sorti nella gestione commissariale e negli eventuali giudizi pendenti, e nella funzione di accertamento della massa attiva e passiva relativa alla gestione di ogni commissario delegato determinatasi fino alla cessazione dello stato d'emergenza, con la conseguente istituzione di un'apposita gestione separata ove confluiscano crediti e debiti maturati per la loro definitiva riallocazione agli enti ordinariamente competenti;

Le disposizioni cui la lettera in esame sembra riferirsi sono quelle contenute nell'art. 5 della L. 225/1992. Ai sensi del comma 4 di tale articolo, qualora il Capo del Dipartimento della protezione civile si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di delega deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico. Le funzioni del commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di emergenza. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente.
Il successivo comma 4-ter dispone che almeno 10 giorni prima della scadenza del termine dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile emana, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all'evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di 6 mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi. Con la medesima ordinanza (ai sensi del comma 4-quater) può essere individuato, nell'ambito dell'amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi, il soggetto cui viene intestata la contabilità speciale appositamente aperta per l'emergenza in questione, per la prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un periodo di tempo determinato ai fini del completamento degli interventi previsti dalle ordinanze adottate in precedenza. Per gli ulteriori interventi da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse ivi giacenti sono trasferite alla regione o all'ente locale ordinariamente competente ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.
Relativamente al subentro si ricorda altresì la norma introdotta dal comma 422 dell'art. 1 della L. 147/2013, che prevede il subentro, da parte delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti, in tutti i rapporti attivi e passivi, nonché nei procedimenti giurisdizionali pendenti in conseguenza della chiusura delle gestioni commissariali per emergenze di protezione civile e grandi eventi.
Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, invece, il comma 5-bis dell'art. 5 della L. 225/1992 dispone che i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, rendicontano, entro 40 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo lo schema approvato con D.M. 27 marzo 2009. Il rendiconto contiene anche una sezione dimostrativa della situazione analitica dei crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l'indicazione della relativa scadenza. Nei rendiconti vengono consolidati, con le stesse modalità di cui al medesimo comma 5-bis, anche i dati relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno o più soggetti attuatori. I rendiconti corredati della documentazione giustificativa, nonché degli eventuali rilievi sollevati dalla Corte dei conti, sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Ragionerie territoriali competenti, all'Ufficio del bilancio per il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché, per conoscenza, al Dipartimento della protezione civile, alle competenti Commissioni parlamentari e al Ministero dell'interno. I rendiconti sono altresì pubblicati nel sito internet del Dipartimento della protezione civile (il prospetto aggiornato è disponibile al link http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/rendicontazione_stati_eme.wp). Le ragionerie territoriali inoltrano i rendiconti, anche con modalità telematiche e senza la documentazione a corredo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l'art. 337 del R.D. 827/1924. Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione prevista dal comma 5-bis sono vietati girofondi tra le contabilità speciali. Il comma 5-bis in questione si applica anche nei casi di cui al precedente comma 4-quater.
L'art. 10 del D.L. 93/2013 stabilisce che i Commissari delegati - responsabili per la prevenzione della corruzione e la trasparenza – debbano pubblicare tutte le informazioni relative agli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

f) disciplina delle misure da porre in essere per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi citati consistenti negli interventi strutturali e non strutturali di prevenzione e di ripristino dei territori, delle opere e delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico danneggiate, comprese quelle strategiche, di mitigazione del rischio che ha determinato lo stato di emergenza e delle misure per favorire il superamento dello stesso, nonché la ripresa economica dei soggetti privati e delle attività economiche o produttive danneggiate, in concorso con i risarcimenti assicurativi;

g) ruolo e responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile.

Comma 2 (Principi e criteri direttivi)Il comma 2, rubricato principi e criteri direttivi, dispone che i decreti delegati provvedono ad assicurare il coordinamento e la coerenza terminologica in materia di protezione civile nel rispetto:

 a) dell'identificazione delle tipologie dei rischi per i quali si esplica l'azione di protezione civile;

 b) dell'individuazione, sistematizzazione e riassetto in forma organica e coordinata degli ambiti di disciplina di cui al comma 1, al fine di dare al testo unico veste formale e sostanziale di un codice settoriale;

Al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di un chiarimento in ordine all'obiettivo della delega atteso che al comma 1, alinea, si fa riferimento a "testi unici", mentre la lettera in esame prevede l'adozione di un solo "testo unico", che dovrebbe diventare un vero e proprio codice in materia di protezione civile. Si consideri, in proposito, la portata dello strumento prescelto in base alle finalità da perseguire a seconda che si tratti di coordinare o innovare la normativa vigente. Il riferimento al "testo unico" lascerebbe presupporre una ricognizione delle norme vigenti nelle diverse materie indicate e la loro aggregazione in un unico contesto normativo.

 c) della ricognizione delle fonti normative primarie vigenti che regolano le materie già incluse nella legge 225/1992, oltre che negli ulteriori provvedimenti normativi, anche relativi a specifici eventi calamitosi, contenenti disposizioni che producono effetti a regime nell'ambito della materia oggetto della presente legge, per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica;

 d) dell'introduzione di appositi strumenti di semplificazione volti alla riduzione degli adempimenti amministrativi;

 e) dell'individuazione dei livelli degli effetti determinati dagli eventi calamitosi, commisurati alle relative intensità e estensione e alla capacità dei territori di farvi fronte, sulla base dei quali parametrare le diverse misure e forme di agevolazioni e di ristoro per i soggetti interessati;

 f) dell'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Si osserva che l'enucleazione dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2 sembrerebbe per lo più limitarsi ad indicare l'oggetto della delega, senza specificare i criteri per la sua attuazione.

Il comma 2 dispone che i decreti legislativi provvedono al coordinamento facendo riferimento, con una norma di portata meramente ricognitiva, al rispetto dei principi e delle norme dell'Unione europea e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali come definite dal vigente assetto costituzionale e ai sensi delle cosiddette leggi Bassanini (legge 15 marzo 1997, n. 59 e decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), nonché delle prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano e del principio di sussidiarietà,

Riguardo alla citata ripartizione di competenze, si ricorda che, negli anni, la competenza in materia di protezione civile è progressivamente passata dallo Stato ai governi regionali e alle autonomie locali. Le tappe principali di questo processo sono state il decreto legislativo n. 112 del 1998 e la modifica del titolo V della Costituzione con la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001. Con quest'ultima legge la protezione civile è divenuta materia di legislazione concorrente, per cui, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, il potere legislativo spetta ai Governi regionali. Ogni regione ha implementato i principi della legge n. 225 del 1992 in leggi regionali.
Al link http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/componenti.wp è disponibile una mappa cliccabile dell'Italia per accedere ai siti web delle protezioni civili regionali.

Comma 3 (Principi di semplificazione normativa)Al comma 3 è previsto che i decreti legislativi prevedono altresì alla semplificazione normativa delle materie che ne sono oggetto, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

 a) indicazione, dopo la rubrica di ogni articolo, degli estremi della vigente disposizione della fonte normativa originaria oggetto di riassetto, della disposizione dell'Unione europea, della giurisprudenza dell'Unione europea o costituzionale attuata, in modo che sia agevolmente ricostruibile il percorso previgente, o, in alternativa o in aggiunta, redazione di una tabella di raffronto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale in concomitanza con la pubblicazione del decreto legislativo delegato;

Si osserva che andrebbe valutata l'opportunità di una migliore esplicitazione di tale criterio in quanto attribuisce una facoltà di scelta in ordine a varie opzioni per l'esercizio della delega.

 b) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

 c) verifica del rispetto dei princìpi contenuti nelle direttive dell'UE in materia;

Nel settore della protezione civile non esistono direttive europee specificamente dedicate alla protezione civile. Esistono invece direttive finalizzate alla prevenzione e alla gestione di particolari rischi. Si ricordano ad esempio le c.d. direttive Seveso (l'ultima delle quali, la direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, deve essere recepita entro il 31 maggio 2015, sulla base della delega concessa dalla L. 96/2013) e la c.d. direttiva alluvioni (direttiva 2007/60/UE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, recepita con il D.Lgs. 49/2010).
L'esigenza di coordinare e finanziare gli interventi di protezione civile anche a livello europeo ha però portato all'emanazione di una serie di atti (per lo più decisioni) volti alla creazione di strumenti di azione e finanziamento. L'attuale organizzazione del sistema di protezione civile a livello europeo è basata sul Meccanismo Europeo di Protezione Civile, uno strumento dell'Unione Europea nato per rispondere tempestivamente ed in maniera efficace alle emergenze che si verificano su un territorio interno o esterno all'Unione, attraverso la condivisione delle risorse di tutti gli Stati membri. Il cuore operativo del Meccanismo è il Centro di Coordinamento di Risposta all'Emergenza (ERCC) incardinato nella Direzione Generale per gli Aiuti Umanitari e Protezione Civile della Commissione Europea (DG-ECHO). Un altro componente importante del Meccanismo è il Sistema Comune di comunicazione e Informazione in Emergenza (CECIS) che ha il compito di facilitare le comunicazioni tra l'ERCC e le Autorità Nazionali.
Dal 1° gennaio 2014 è in vigore il Meccanismo Unionale di Protezione Civile adottato il 17 dicembre del 2013, con la decisione n. 1313/2013/UE. Tale atto riforma il Meccanismo europeo di protezione civile istituito con decisione del Consiglio del 23 ottobre 2001.
In attuazione della citata decisione è stata emanata la decisione 16 ottobre 2014, n. 762, recante modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile e che abroga le decisioni 2004/277/UE/Euratom e 2007/606/UE/Euratom.
Per quanto riguarda le risorse finanziarie occorre ricordare che, a partire dal 2002, l'Unione europea si è dotata di uno specifico canale di finanziamento: il Fondo di solidarietà dell'Unione europea. Il Regolamento (CE) n. 2012/2002, istitutivo del Fondo, è stato recentemente modificato e integrato dal Regolamento (UE) n. 661/2014, pubblicato nella G.U.U.E. 27 giugno 2014, n. L 189.

 d) adeguamento alla giurisprudenza costituzionale, dell'Unione europea e delle giurisdizioni superiori;

 e) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

Tale articolo dispone che le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore. 

Comma 4 (Correttivi e potestà regionale)Al comma 4 si stabilisce che i decreti legislativi, nel disciplinare i settori e le materie ivi indicati, devono provvedere:

  • alla definizione dei criteri da seguire al fine di adottare, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti delegati, le necessarie iniziative per la ricognizione, la modifica e l'integrazione dei provvedimenti di attuazione, con particolare riferimento alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'art. 5 del D.L. 343/2001;
Tale comma prevede la predisposizione degli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, di intesa con le regioni e gli enti locali. In attuazione di tale disposizione il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato le seguenti direttive:
- Direttiva 27 febbraio 2004, recante "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile";
- Direttiva 13 giugno 2006, recante "Criteri di massima sugli interventi psico-sociali da attuare nelle catastrofi";
- Direttiva 13 dicembre 2007, recante "Procedure e modulistica del triage sanitario nelle catastrofi";
- Direttiva 28 giugno 2011, recante "Indirizzi operativi per l'attivazione e la gestione di moduli sanitari in caso di catastrofe";
- Direttiva 8 febbraio 2013, recante "Indirizzi operativi per l'istituzione dell'Unità di Comando e Controllo del bacino del fiume Po ai fini del governo delle piene, nonché modifiche ed integrazioni alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e successive modificazioni";
- Direttiva 14 gennaio 2014, recante "Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico".
- Direttiva 8 luglio 2014, recante "Indirizzi operativi inerenti l'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe".
  • e all'individuazione degli ambiti nei quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà legislativa e regolamentare.

Si segnala che la delega in esame non considera l'eventualità di apportare correzioni ai decreti legislativi emanati e che andrebbe valutato se inserire una norma volta a consentire e disciplinare l'emanazione di decreti legislativi correttivi negli anni successivi all'entrata in vigore dei decreti legislativi emanati in prima istanza.

A titolo di esempio si ricordano le norme contenute nell'art. 1, comma 6, della L. 308/2004 (delega ambientale) e nell'art. 25, comma 3, della L. 62/2005 (delega per l'attuazione delle direttive europee in materia di appalti pubblici).

Comma 5 (Modalità di adozione dei decreti legislativi)Al comma 5 sono stabilite lemodalità per l'adozione dei decreti legislativi. Viene infatti previsto che tali decreti siano emanati:

  • su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, che si avvale, a tal fine, del supporto tecnico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
  • di concerto con i Ministri per la semplificazione, la pubblica amministrazione e con i Ministri interessati, nonché con il Ministro dell'economia e delle finanze;
  • previa acquisizione dei pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti, resi entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorsi inutilmente i termini di cui al presente comma, i decreti legislativi sono comunque adottati.

Al riguardo, anche in considerazione dei tempi previsti per l'acquisizione dei pareri, andrebbe valutata l'opportunità di verificare la congruità dei termini previsti nell'articolo 1, commi 1 e 5, per l'esercizio della delega. 


Il quadro normativo vigente in materia di protezione civile

Le principali innovazioni apportate nel corso della XVI legislatura

Il sistema nazionale di protezione civile è istituito e disciplinato dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, che è stata oggetto di riforma nel corso della XVI legislatura ad opera, dapprima del D.L. 225/2010 - il cui art. 2, comma 2-quater, è stato dichiarato incostituzionale con la sentenza della Corte costituzionale n. 22/2012 - e, successivamente, dal D.L. 59/2012.

Le innovazioni principali hanno riguardato:

  • l'introduzione di un nuovo meccanismo di finanziamento delle emergenze;
  • la fissazione della durata degli stati di emergenza;
  • la procedura per l'emanazione delle ordinanze di protezione civile;
  • il subentro delle amministrazioni competenti in via ordinaria;
  • le gestioni commissariali;
  • l'esclusione dal patto di stabilità delle spese per fronteggiare calamità per cui sia stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza.

Il D.L. 59/2012

Il D.L. 59/2012, convertito dalla legge n. 100/2012, nell'operare un riordino della disciplina della protezione civile, ha tenuto innanzitutto conto di importanti novità intervenute in tale materia:

Disposizioni organizzative e di gestione dell'emergenza

Il decreto è volto a ricondurre l'operatività della Protezione civile al nucleo originario di competenze attribuite dalla legge istitutiva del 1992, dirette, prevalentemente, a fronteggiare gli eventi calamitosi e a rendere più incisivi gli interventi nella gestione delle emergenze. In tale contesto vanno lette pertanto le modifiche apportate alla legge n. 225/1992 e contenute nell'articolo 1 del decreto. Tra quelle più importanti si segnalano:

  • la sostituzione del Ministro della protezione civile con un Ministro con portafoglio o con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio ai fini della delega delle funzioni di protezione civile del Presidente del Consiglio (comma 1, lettera a));
  • la fissazione di una durata dello stato di emergenza di regola non superiore a 90 giorni, prorogabili o rinnovabili di regola per non più di 60 giorni (comma 1, lettera c), n. 2). Tali termini sono stati modificati dal D.L. 93/2013 (v. infra);
  • la possibilità di dichiarare lo stato di emergenza anche nell'imminenza del verificarsi degli eventi (comma 1, lettera c), n. 1);
  • l'emanazione delle ordinanze da parte del Capo del Dipartimento della Protezione civile (comma 1, lettera c), n. 3)) salvo che sia diversamente stabilito dal Consiglio dei ministri con la delibera dello stato di emergenza.
    Relativamente alle ordinanze, viene previsto che con esse si disponga in ordine all'organizzazione e all'effettuazione degli interventi di soccorso e di assistenza ai soggetti colpiti dall'evento, alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali gravemente danneggiati, al ripristino delle infrastrutture e delle reti indispensabili per la continuità delle attività economiche e produttive e per la ripresa delle normali condizioni di vita;
  • la limitazione della previsione del concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - per i profili di carattere finanziario - alle ordinanze emanate dopo 30 giorni dalla dichiarazione dello stato di emergenza (comma 1, lettera c), n. 4);
  • nel caso in cui si provveda alla nomina di commissari delegati, la cessazione delle loro funzioni alla scadenza dello stato di emergenza (comma 1, lettera c), n. 6);
  • l'emanazione, almeno dieci giorni prima della scadenza dello stato di emergenza, da parte del Capo del dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per i profili di carattere finanziario, di un'apposita ordinanza per favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi (comma 1, lettera c), n. 7).

Finanziamento dello stato d'emergenza

Per quanto attiene al finanziamento dello stato di emergenza l'articolo 1, comma 1, lettera c), n. 10, del D.L. 59/2012 sostituisce il comma 5-quinquies dell'articolo 5 della legge n. 225/1992 disponendo che agli oneri connessi con gli interventi conseguenti agli eventi per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza si provvede con l'utilizzo del Fondo nazionale di protezione civile, la cui dotazione è determinata annualmente dalla legge di stabilità.

Qualora venga utilizzato il Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 28 della legge n. 196/2009, il Fondo verrà reintegrato in tutto o in parte, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante la riduzione delle voci di spesa rimodulabili indicate nell'elenco allegato al decreto-legge. Anche in combinazione con la riduzione delle voci di spesa, il Fondo è corrispondentemente reintegrato in tutto o in parte con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante in misura non superiore a cinque centesimi al litro.

Il citato comma 5-quinquies è stato successivamente modificato dal D.L. 93/2013 (v. infra).

E' stato altresì sostituito il comma 5-quater dell'articolo 5 della legge n. 225/1992 oggetto di declaratoria di incostituzionalità da parte della succitata sentenza n. 22/2012 in quanto, per il finanziamento delle emergenze, autorizzava la regione a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla regione, nonché ad aumentare ulteriormente l'aliquota sulla benzina nel caso in cui il bilancio della regione non recasse le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti all'emergenza ovvero per la copertura degli oneri conseguenti alla stessa.
Il nuovo comma 5-quater ha attribuito alla regione interessata dallo stato di emergenza la facoltà di elevare la misura dell'imposta regionale sulla benzina fino a un massimo di cinque centesimi per litro.

Flotta aerea antincendio

Ulteriori disposizioni recate dal decreto riguardano il trasferimento della flotta aerea antincendio della Protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco (art. 1, comma 2, del D.L. 59/2012). Tali disposizioni sono state attuate con l'emanazione del D.P.R. 5 aprile 2013, n. 40 pubblicato nella G.U. 22 aprile 2013, n. 94.

Occorre ricordare inoltre che l'articolo 3-bis del D.L. 79/2012 ha stabilito che il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno assicura, a decorrere dal 2013, il coordinamento tecnico e l'efficacia operativa sul territorio nazionale delle attività di spegnimento con la flotta aerea antincendio.

Il comma 261 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) ha istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013 al fine di assicurare adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalità della flotta aerea antincendio.

Chiusura delle gestioni commissariali in corso e casi di deroga

L'articolo 3 del D.L. 59/2012 ha stabilito disposizioni transitorie in merito alle gestioni commissariali in corso alla data di emanazione del decreto, operanti ai sensi della legge n. 225/1992, prevedendo che siano prorogabili o rinnovabili una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012. Lo stesso articolo ha previsto, inoltre, che "restano fermi gli effetti delle dichiarazioni di grandi eventi per Expo 2015 e il Forum delle famiglie".

Il sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico

L'art. 1, comma 1, lett. b-ter) ha introdotto nel testo della L. 225/1992 disposizioni finalizzate a disciplinare il sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico (nuovo articolo 3-bis) e la gestione delle reti di monitoraggio e l'uso delle radio-frequenze (nuovo art. 3-ter).

In particolare si richiama la norma dettata dal comma 2 dell'art. 3-bis della L. 225/1992, secondo cui, nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, il governo e la gestione del sistema di allerta nazionale sono assicurati:

  • dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni, attraverso la rete dei Centri funzionali di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004;
  • dal Servizio meteorologico nazionale distribuito;
  • dalle reti strumentali di monitoraggio e di sorveglianza e dai presidi territoriali;
  • dai centri di competenza (per i quali la stessa norma ha previsto l'emanazione, con apposito D.P.C.M., dei principi per l'individuazione e il funzionamento dei centri di competenza. In attuazione di tale previsione è stato emanato il D.P.C.M. 14 settembre 2012, pubblicato nella G.U. 14 febbraio 2013, n. 38).
  • e da ogni altro soggetto chiamato a concorrere funzionalmente e operativamente a tali reti.
L'art. 2, comma 1-septies, del D.L. 74/2014 ha destinato, per l'esercizio 2014, risorse pari a 6 milioni di euro (a valere sulle risorse finanziarie all'uopo accantonate nel Fondo nazionale per la protezione civile nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente) per garantire l'efficienza e l'attività del sistema di allerta nazionale, con particolare riguardo allo svolgimento delle attività afferenti alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo, della rete dei radar meteorologici utilizzati dai centri funzionali regionali operanti nel Sistema nazionale di allertamento.
 

Ulteriori disposizioni

Ulteriori disposizioni hanno riguardato, tra le altre, l'esclusione dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno di spese per fronteggiare calamità per cui sia stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza, se effettuate nell'esercizio finanziario in cui la calamità è avvenuta e nei due esercizi finanziari successivi (art. 1, comma 1-bis), nonché la ridefinizione dei compiti e delle attività di protezione civile (art. 1, comma 1, lett. b-bis), e l'istituzione di un'anagrafe pubblica degli appalti pubblici dei grandi eventi (art. 3, comma 5-bis).

Si segnala, infine, che nel corso dell'esame parlamentare è stato soppresso l'articolo 2 che prevedeva l'estensione della copertura delle polizze assicurative sui fabbricati privati ai rischi derivanti dalle calamità naturali demandando modalità e termini del regime assicurativo a un provvedimento attuativo.

Tale articolo rappresentava un nuovo tentativo di riprendere le numerose iniziative, sia governative che parlamentari, già intraprese senza successo in passato, finalizzate all'avvio di un sistema assicurativo a copertura dei rischi derivanti dalle calamità naturali. In particolare l'art. 2 in questione riproponeva, ampliandole, le disposizioni in materia di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati previste dall'art. 52 (poi soppresso) del testo iniziale del ddl finanziaria 2007 (A.C. 1746-bis della XV legislatura), a loro volta integrative delle disposizioni, ancora oggi vigenti (sebbene inattuate), recate dall'art. 1, comma 202, della L. 311/2004 (finanziaria 2005).
Per un commento approfondito dell'articolo e per una panoramica delle iniziative intraprese in passato si rinvia al dossier predisposto sul testo iniziale del D.L. 59/2012.

Correttivi apportati nel corso dell'attuale legislatura

Nella legislatura in corso sono stati effettuati ulteriori interventi correttivi sulla riforma disposta dal D.L. 59/2012, soprattutto ad opera dell'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (convertito con modificazioni, dalla legge 119/2013). Le modifiche attengono al contenuto della deliberazione dello stato di emergenza e delle ordinanze di protezione civile, nonché alla durata dello stato di emergenza. Ulteriori modifiche riguardano il finanziamento degli interventi, in particolare attraverso l'istituzione del Fondo per le emergenze nazionali (v. infra).

 

Sul primo aspetto, il provvedimento modifica l'art. 5 della L. 225/1992 stabilendo che:

  • la delibera che dichiara lo stato di emergenza per le fattispecie da fronteggiare con immediatezza e mezzi straordinari (art. 2, co. 1, lett. c),L. 225/1992) provvede anche ad una prima individuazione delle risorse finanziarie necessarie agli interventi da effettuare, autorizzando la relativa spesa, individuando, nell'ambito dello stanziamento complessivo, quelle risorse finalizzate agli interventi di cui alla nuova lettera a) del comma 2), ossia gli interventi concernenti l'organizzazione e l'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento. Se tali risorse si rivelano insufficienti in corso di intervento, possono essere integrate mediante ulteriori deliberazioni adottate sulla base di apposita relazione motivata presentata dal Capo del Dipartimento della Protezione civile al Presidente del Consiglio dei ministri. L'autorizzazione di spesa necessaria a garantire le risorse individuate dalla delibera di dichiarazione dello stato di emergenza è imputata alle risorse del nuovo Fondo per le emergenze nazionali (nuovo testo del comma 1 dell'art. 5);
  • la durata massima dello stato di emergenza, fissata a 90 giorni dal D.L. 59/2012, è allungata fino a 180 giorni, prorogabili di ulteriori 180 giorni, anziché i 60 giorni previsti dal testo previgente (nuovo testo del comma 1-bis dell'art. 5);
  • è introdotta una differente tipizzazione delle misure che possono essere previste dalle ordinanze di protezione civile in deroga, adottate nelle situazioni di emergenza da fronteggiare con immediatezza e mezzi straordinari; la formulazione della tipologia delle misure adottabili con le ordinanze viene modificata, rispetto a quella prevista dal D.L. 59/2012, anche e soprattutto introducendo in modo espresso il limite delle risorse finanziarie disponibili per ogni intervento previsto dalle ordinanze ed estendendo lo strumento dell'ordinanza alla ricognizione dei fabbisogni (nuovo testo del quarto periodo del comma 2 dell'art. 5).

Ulteriori disposizioni hanno riguardato il finanziamento delle attività del sistema di allertamento nazionale (art. 2, comma 1-septies, del D.L. 74/2014, v. supra) e il subentro, da parte delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti, in tutti i rapporti attivi e passivi, nonché nei procedimenti giurisdizionali pendenti in conseguenza della chiusura delle gestioni commissariali per emergenze di protezione civile e grandi eventi (comma 422 dell'art. 1 della L. 147/2013).

Si segnala inoltre l'emanazione, nel corso della attuale legislatura, del D.P.C.M. 8 agosto 2013 (pubblicato nella G.U. n. 244 del 17 ottobre 2013), con cui si è provveduto alla nuova costituzione e alla definizione di nuove modalità di funzionamento del Comitato operativo della protezione civile.

Tale Comitato, ai sensi dell'art. 5, comma 3-ter, del D.L. 343/2001, si riunisce presso il Dipartimento della protezione civile, assicura la direzione unitaria e il coordinamento delle attività di emergenza, stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni e enti interessati al soccorso.

Il fondo per le emergenze nazionali

L'art. 10, comma 1, lett. d), del D.L. 93/2013 ha istituito (con una modifica al comma 5-quinquies dell'art. 5 della L. 225/1992), presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione civile, il Fondo per le emergenze nazionali, per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione di interventi necessari nelle situazioni di emergenza da fronteggiare con immediatezza e mezzi straordinari (cioè art. 2, co. 1, lett. c),L. 225/1992). Vengono altresì dettate disposizioni specifiche sul finanziamento del Fondo, per il quale viene autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013 (coperta con una corrispondente riduzione delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile) e previsto che, a decorrere dal 2014, la dotazione del Fondo sia determinata annualmente dalla legge di stabilità (ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. d), della L. 196/2009).

Viene inoltre prescritto che sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine di ciascun anno, devono essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali. Al pari di quanto già previsto dal comma 4-quinquies dell'art. 5 della L. 225/1992 per il Fondo per la protezione civile, anche sul nuovo Fondo per le emergenze nazionali vige l'obbligo di relazione al Parlamento sulle modalità del suo utilizzo (art. 10, comma 1, lett. c-bis) del D.L. 93/2013).

Sulla disciplina del Fondo per le emergenze nazionali sono intervenute, successivamente al D.L. 93/2013, ulteriori disposizioni, principalmente finalizzate ad integrare le risorse finanziarie del fondo stesso.

Il comma 120 dell'art. 1 della L. 147/2013 (stabilità 2014), come modificato dall'art. 20-bis del D.L. 16/2014 e dall'art. 7, comma 9-septies, del D.L. 133/2014, destina al Fondo emergenze nazionali una quota, pari a 50 milioni di euro, delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito delle programmazioni 2007-2013 e 2014-2020.
L'art. 2 del D.L. 74/2014 contiene una serie di disposizioni integrative della disciplina del Fondo per le emergenze nazionali. Tra di esse si ricorda ad esempio quella dettata dal comma 1-bis che ha riscritto il comma 5-septies dell'art. 5 della L. 225/1992 al fine di disciplinare l'utilizzo, per le finalità del Fondo, di risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri al netto di quelle necessarie al pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali ed individuati dal D.P.C.M. 28 ottobre 2014 (non pubblicato in G.U.). Si ricorda altresì il comma 1-quinquies, in base al quale le somme iscritte nei bilanci delle regioni a seguito dell'accertamento di economie derivanti dalla completa attuazione di piani di interventi urgenti connessi con eventi calamitosi verificatisi fino all'anno 2002, finanziati con provvedimenti statali, possono essere utilizzate per assicurare l'avvio degli interventi conseguenti alla ricognizione dei fabbisogni, per gli eventi calamitosi per i quali, nel corso del 2014 (nonché, secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 1, del D.L. 192/2014, nel corso del 2015), venga disposto il rientro nell'ordinario.
Il comma 52 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) stabilisce che rimane acquisita al bilancio della Presidenza del Consiglio e destinata al Fondo emergenze nazionali una quota di 60 milioni di euro delle risorse disponibili tra quelle destinate al pagamento dei mutui e prestiti individuati dall'art. 2 del citato D.P.C.M. 28 ottobre 2014.
Lo stesso comma 52 dispone che i risultati degli interventi finanziati con il Fondo delle emergenze nazionali e l'ammontare delle risorse destinate a ciascun intervento devono essere pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri e resi disponibili in formato dati di tipo aperto (open data).
Il successivo comma 694 prevede un rifinanziamento di 90 milioni di euro (per il triennio 2014-2016) del Fondo per le emergenze nazionali: in particolare, si prevede un rifinanziamento di 56 milioni di euro per l'anno 2014, di 25 milioni di euro per l'anno 2015 - di cui 10 milioni di euro per favorire l'opera di ricostruzione e per la ripresa economica dei territori della regione Sardegna colpiti dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013 - e di 9 milioni di euro per l'anno 2016.
Lo stanziamento di competenza risultante dai rifinanziamenti operati dalla legge di stabilità (ivi compreso quello disposto dalla tabella C) per il capitolo 7441 dello stato di previsione per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015 - 2017 del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente il Fondo per le emergenze nazionali, è pari a 165 milioni di euro per il 2015, 149 milioni per il 2016 e 140 milioni per l'anno 2017.

Relazioni allegate o richieste

La proposta di legge è corredata della relazione illustrativa.


Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Rileva la materia della protezione civile, che rientra tra le materie di legislazione concorrente elencate nel terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione. In proposito, merita ricordare la sentenza della Corte n. 284 del 2006 in cui la Corte ha ricordato quanto già rilevato in precedenti pronunce, ossia che le previsioni contemplate nel'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 e 107 del D.Lgs. n. 112 del 1998 sono «espressive di un principio fondamentale della materia della protezione civile, sicché deve ritenersi che esse delimitino il potere normativo regionale, anche sotto il nuovo regime di competenze legislative» delineato dopo il 2001.