Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||
---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento ambiente | ||
Titolo: | Disegno di legge di stabilità 2015 e disegno di legge di bilancio 2015 - A.C. 2679-bis e A.C. 2680 - | ||
Riferimenti: |
| ||
Serie: | Progetti di legge Numero: 233 | ||
Data: | 03/11/2014 | ||
Descrittori: |
| ||
Organi della Camera: | VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici |
|
Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
|
|
|
Documentazione per l’esame di |
Disegno di legge di
stabilità 2015 e disegno di legge di bilancio 2015 A.C. 2679-bis e 2680 |
Profili di
competenza della VIII |
|
|
|
|
|
|
n. 233/0/8 |
|
|
|
3 novembre 2015 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Ambiente ( 066760-9253 – * st_ambiente@camera.it |
|
|
|
|
|
I dossier dei servizi e
degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione
interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La
Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale
utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. |
File: Am0100.doc |
INDICE
§ Premessa
§ Stanziamenti nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze (MEF)
§ Articolo 19, commi 8-10 (Lotti costruttivi rete ferroviaria)
§ Articolo 25, commi 7-8 (Riconoscimento di quote di stanziamenti ad
ANAS S.p.A.)
§ Articolo 28, comma 31 (Differimento di termini in materia di edilizia scolastica -
Stralciato)
§ Articolo 30, comma 3 (Riduzione del contributo quindicennale relativo alla Pedemontana di
Formia)
Le tabelle del ddl di
stabilità 2015
AMBIENTE, TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE
§ Premessa
§ Analisi per missioni e programmi
§ Stanziamenti nello stato di previsione
degli altri Ministeri
§ L’ecobilancio del disegno di legge di
Bilancio 2015-2017
Le tabelle del ddl di
stabilità 2015
§ Articolo 8 (Proroga ecobonus e ristrutturazione)
§ Articolo 43 (Razionalizzazione delle società partecipate locali)
§ Articolo 44, comma 27 (Ritenute su ristrutturazioni)
§ Articolo 44, comma 30 (Terremoto Emilia)
Le tabelle del ddl di
stabilità 2015
Con il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72 - in attuazione dell’art. 2 del D.L. 95/2012 (spending review) e dell’art. 2, comma 7, del D.L. 101/2013- è stato emanato il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero.
Con la riorganizzazione , che ha mantenuto l’articolazione in due dipartimenti, si è provveduto alla riduzione delle direzioni generali centrali (da 18 a 16) e di quelle decentrate e periferiche (da 14 a 11).
I citati dipartimenti, in cui sono incardinati gli uffici dirigenziali di livello generale, hanno assunto le nuove denominazioni di Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici e Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.
Nell’assetto organizzativo del Ministero è inoltre incardinato il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Operano altresì presso il MIT altri organi, tra i quali si ricordano la Struttura Tecnica di Missione di cui all’art. 163 del D.Lgs. 163/2006 (con funzioni inerenti la realizzazione delle infrastrutture strategiche) e il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito dall’art. 1 della L. 144/1999.
Si ricorda altresì che con D.M. 1° ottobre 2012, n. 341 è stata istituita, nell’ambito del Dipartimento per le infrastrutture, la “Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali" (SVCA), ai sensi di quanto previsto dall’art. 11, comma 5, del D.L. 216/2011, in luogo del soppresso Ispettorato di vigilanza delle concessionarie autostradali (IVCA) operante presso l’ANAS. Le competenze, in seguito alla riorganizzazione operata dal D.P.C.M. 72/2014, sono incardinate nella nuova Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali.
L’analisi dello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT)
per il 2015 viene svolta con riferimento alle principali missioni di competenza
dell’VIII Commissione (Ambiente), vale a dire la missione 14 (Infrastrutture
pubbliche e logistica) e la missione 19 (Casa e assetto urbanistico).
Lo stanziamento di
competenza relativo alle citate missioni reca previsioni di spesa per complessivi
4.054,6 milioni di euro, con un
decremento, rispetto alle previsioni assestate 2014, di 470,1 milioni di euro,
pari al 10,4%. Tale stanziamento è attribuibile per gran parte (93,9%) alla
missione 14.
Lo stanziamento
complessivo delle missioni 14 e 19 congiuntamente considerate rappresenta il 32,5% dello stanziamento totale del
Ministero.
La maggior parte
dello stanziamento di competenza per il 2015 è rappresentato da spese in conto capitale, le quali costituiscono
oltre il 90% del totale dello
stanziamento complessivo delle missioni 14 e 19.
La consistenza
complessiva dei residui passivi presunti al 1° gennaio 2015 è valutata in 3.853
milioni di euro. Rispetto al dato assestato 2014, si registra una diminuzione dei residui, pari a 311,7 milioni di euro, corrispondente
al 7,5%. La quasi totalità dei
residui (94%) è concentrata nella missione 14.
Data una massa
spendibile[1] di 7.907,6 milioni di euro ed autorizzazioni
di cassa pari a 4.142,1 milioni di euro, il coefficiente
di realizzazione[2] risulta essere pari al 52,4% (nel bilancio assestato era pari
al 55,6%) e rappresenta la capacità di spesa relativa alle due missioni
congiuntamente considerate.
Di seguito viene fornita un’analisi di dettaglio dei principali programmi contenuti nelle missioni di competenza pressoché esclusiva della VIII Commissione (Ambiente) all’interno dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Lo stanziamento
relativo alla missione 14 per l’anno 2015 è pari a 3.806,6 milioni di euro.
Nell'ambito di
tale missione, circa il 70% delle
risorse è concentrato nel programma 14.10 (opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per
pubbliche calamità) con 2.644,2
milioni di euro.
Programma 14.5 (Sistemi idrici, idraulici ed elettrici)
Le risorse
iscritte in tale programma sono pari a 42
milioni di euro, il 58% dei quali è rappresentato da spese correnti.
Oltre l’80% dello
stanziamento complessivo è costituito da spese
non rimodulabili.
Analizzando i
singoli capitoli, si segnala, per la rilevanza dello stanziamento, il capitolo 7156 recante contributi a
favore dell’Ente autonomo acquedotto pugliese con 15,5 milioni di euro (si segnala che tale capitolo è esposto in
Tabella E).
La nota integrativa sottolinea, in particolare, la carenza di
risorse sul capitolo 1366 occorrente per i consumi idrici dello Stato della
Città del Vaticano di cui all'accordo tra lo Stato Italiano e la Santa Sede,
nonché la carenza di riassegnazioni dei versamenti effettuati dai concessionari
delle dighe, che incide sulla corretta programmazione finanziaria.
Programma 14.9 (Sicurezza, vigilanza e regolamentazione oo.pp.)
Le risorse
iscritte in tale programma ammontano a 4,5
milioni di euro, quasi interamente destinati al funzionamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Si tratta quindi,
per la maggior parte (87%), di spese
per il personale e, pertanto, di spese
non rimodulabili.
Relativamente al programma in esame, la nota integrativa sottolinea (come era già avvenuto nel ddl dell’anno scorso) che il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nello stabilire i criteri per la formulazione delle previsioni per il triennio 2015-2017, si è attenuto a quanto stabilito con circolare MEF/RGS n. 16 del 12/5/2014, e che le riduzioni imposte danno luogo ad una situazione di forte criticità che produrrà effetti negativi sul funzionamento qualitativo e quantitativo di tale centro di responsabilità.
Programma 14.10 (Opere strategiche, edilizia statale e calamità)
Le risorse
iscritte in tale programma ammontano a 2.644,2 milioni di euro, con una
riduzione di 522,8 milioni di euro rispetto al dato assestato (-16,5%).
Una parte cospicua della riduzione sembra derivare dall’azzeramento delle risorse del capitolo 7543, relativo al c.d. programma 6.000 campanili, finanziato (dall'art. 18, comma 9, del D.L. 69/2013 e dalla tabella E della L. 147/2013) per il solo esercizio 2014.
La quasi totalità
(97%) dello stanziamento complessivo del programma è costituito da spese in conto capitale. Buona parte di
tali spese (70%) è costituita da spese
non rimodulabili, la maggior parte delle quali è allocata nel capitolo 7060
(v. infra).
Analizzando i
singoli capitoli, si segnala che la gran parte dello stanziamento di competenza
del programma riguarda le spese in conto capitale collocate sul capitolo 7060 “Fondo da ripartire per la
progettazione e la realizzazione delle opere
strategiche di preminente interesse nazionale nonché per opere di
captazione ed adduzione di risorse idriche” (si segnala che tale capitolo è esposto in Tabella E). La dotazione
di competenza del capitolo, pari a 1.591
milioni di euro, è leggermente
inferiore rispetto all’assestato 2014 (-46,8 milioni di euro, pari al 2,9%).
Le restanti
risorse iscritte nel programma sono concentrate principalmente sui seguenti
capitoli:
·
capitolo 7187 con risorse pari
a 55,1 milioni di euro (in
diminuzione di 3,1 milioni di euro, pari al 5,3%, rispetto al dato assestato)
destinate all’aggiornamento degli studi
sulla laguna di Venezia, con particolare riguardo ad uno studio di
fattibilità delle opere necessarie ad evitare il trasporto nella laguna di
petroli e derivati e a studi ed opere volti al riequilibrio idrogeologico della
laguna stessa (si segnala che tale
capitolo è esposto in Tabella E);
·
capitolo 7188 con risorse pari
a 54,7 milioni di euro (in
diminuzione di 5,4 milioni di euro, pari al 9%, rispetto al dato assestato) per
annualità per gli interventi di competenza degli enti locali, in particolare
per interventi nei comuni di Venezia,
Chioggia e Cavallino Treporti (si
segnala che tale capitolo è esposto in Tabella E);
·
capitolo 7200, che accoglie le
risorse destinate alla realizzazione del sistema
Mo.SE. (si segnala che tale capitolo
è esposto in Tabella E). Lo stanziamento di tale capitolo, interamente
rimodulabile (R), è pari a 354,3 milioni
di euro, in diminuzione di 95 milioni di euro (-21%) rispetto al dato
assestato;
·
capitoli 7340-7341 relativi alle spese per immobili demaniali o privati in
uso agli organi costituzionali (Presidenza della Repubblica, Presidenza del
Consiglio, Parlamento, Corte costituzionale) e ad altri organismi
internazionali nonché alle spese per
la costruzione, sistemazione, manutenzione e completamento di edifici pubblici statali o altri immobili
destinati a sede di pubblici uffici, in cui sono iscritti complessivamente 45,2 milioni
di euro interamente rimodulabili (R). Rispetto al dato assestato si
registra una riduzione di 18,2 milioni di euro (-28,7%);
·
capitolo 7544 (esposto in tabella E) che
accoglie le somme, rimodulabili (R), da erogare per l’effettuazione delle spese
della gestione separata e dei progetti speciali in attuazione del trasferimento
delle competenze dei soppressi dipartimento per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno e Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno (Agensud). Lo stanziamento di competenza
di tale capitolo è pari a 64,9 milioni di euro (-15,3 milioni, pari al 19%,
rispetto al dato assestato).
·
capitolo 7695 relativo alle
spese per lo svolgimento dell’Expo Milano
2015, con uno stanziamento - rimodulabile (R) - pari a 125,2 milioni di euro (si
segnala che tale capitolo è esposto in Tabella E). Rispetto al dato
assestato si registra una consistente riduzione (-324,2 milioni di euro, pari
al 72%) per effetto della minore autorizzazione di spesa disposta dall’art. 14,
comma 1, del D.L. 112/2008.
L’art. 14, comma 1, del D.L. 112/2008 ha autorizzato, per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento “EXPO Milano 2015”, un finanziamento complessivo nel periodo 2009-2015 di 1.486 milioni di euro. In particolare, mentre per il 2014 lo stanziamento è pari a 445 milioni di euro, per il 2015 è previsto uno stanziamento di soli 120 milioni.
· capitolo 7471, di nuova istituzione, relativo alle somme destinate alle infrastrutture carcerarie, con uno stanziamento - rimodulabile (R) - pari a 141 milioni di euro (si segnala che tale capitolo è esposto in Tabella E).
Tale capitolo viene istituito in applicazione dell'art. 3, comma 12, del D.L. 133/2014, che dispone l’assegnazione a uno o più capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della giustizia secondo le ordinarie competenze, delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al D.P.R. 3 dicembre 2012.
Programma 14.11 (Sistemi stradali, autostradali e intermodali)
Si fa innanzitutto
notare che la denominazione del programma è cambiata, rispetto all’esercizio
precedente. Dalla denominazione è stato infatti eliminato il riferimento ai
sistemi ferroviari, in virtù dello spostamento
dei capitoli relativi alle opere ferroviarie all’interno della missione 13
(Diritto alla mobilità).
Le risorse del programma
14.11 ammontano a 1.115,9 milioni di
euro (+63,7 milioni rispetto al dato assestato, pari al 6%).
La quasi totalità
(98%) dello stanziamento complessivo del programma è costituito da spese in conto capitale. La maggior
parte di tali spese (85%) è costituita
da spese rimodulabili.
La dotazione di tale capitolo per il 2014 era invece nulla, in quanto le risorse erano state ripartite tra gli interventi finanziati già prima della stesura del ddl di bilancio, dal decreto interministeriale 17 luglio 2013 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 45/2014).
L’art. 3, comma 1, del D.L. 133/2014 (c.d. sblocca Italia), per consentire la continuità dei cantieri in corso o il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori, ha rifinanziato il “Fondo sblocca cantieri”, incrementandolo di complessivi 3.890 milioni di euro, di cui 39 milioni per l'anno 2013, 26 milioni per l'anno 2014, 231 milioni per l'anno 2015, 159 milioni per l'anno 2016, 1.073 milioni per l'anno 2017, 2.066 milioni per l'anno 2018 e 148 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Il successivo comma 2 ha elencato una serie di opere a cui, con apposito decreto interministeriale, dovranno essere destinate le risorse del Fondo.
Si fa notare che il citato decreto 17 luglio 2013, in sede di riparto, non ha esaurito le disponibilità relative all’annualità 2015: dello stanziamento di 652 milioni operato per il 2015 dall’art. 18 del D.L. 69/2013 non sono infatti stati ripartiti 70 milioni di euro.
Lo stanziamento del capitolo in effetti è circa 300 milioni, corrispondenti alla somma dei 231 del D.L. 133/2013 e dei 70 milioni che residuano a seguito del riparto delle risorse stanziate dal D.L. 69/2013.
Le restanti risorse iscritte nel programma sono concentrate principalmente sui seguenti capitoli, alcuni dei quali riguardano opere finanziate con il Fondo sblocca cantieri e che, quindi, hanno dotazioni di competenza risultanti, principalmente, dagli importi definiti per il 2015 dal citato decreto 17 luglio 2013:
§ capitolo 7147 (esposto in tabella E) relativo alla superstrada a pedaggio Pedemontana veneta, con una dotazione di risorse rimodulabili (R) pari a 142 milioni di euro (il D.I. 17 luglio 2013 ha assegnato all’opera un importo di 130 milioni per il 2015);
§ capitolo 7533 (esposto in tabella E) relativo alla realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d’Altino- Villesse-Gorizia, con una dotazione rimodulabile (R) di 93,5 milioni di euro (derivanti dallo stanziamento di 100 milioni di euro operato dal comma 96 dell'articolo unico della L. 147/2013);
§ capitolo 7537 (esposto in tabella E) relativo alla tangenziale esterna est di Milano, con una dotazione rimodulabile (R) di 107,5 milioni di euro (il D.I. 17 luglio 2013 ha assegnato all’opera un importo di 120 milioni per il 2015);
§ capitolo 7538 “Somme da assegnare all'Anas spa per il programma ponti e gallerie stradali” (esposto
in Tabella E), con una dotazione interamente rimodulabile (R) di 216,2 milioni di euro (il D.I. 17
luglio 2013 ha assegnato al programma un importo di 131 milioni per il 2015.
Tale importo è stato integrato da ulteriori 100 milioni di euro dalla tabella E
della L. 147/2013).
Tale capitolo, da solo, copre quasi un quinto (19,4%) dello stanziamento totale
del programma;
§ capitoli 7484-7485, relativi all’ammortamento dei mutui per la variante di valico ed il potenziamento dell'autostrada Bologna-Firenze (esposti in Tabella E), con una dotazione complessiva di 62 milioni di euro;
§ capitolo 7500, relativo al Fondo per la realizzazione di interventi in favore del sistema autostradale, con una dotazione di 54,2 milioni di euro, quasi dimezzata rispetto all’assestato 2014 (-47%).
Lo stanziamento deriva dai limiti di impegno autorizzati dalla tabella 1 della L. 388/2000 a valere sull’art. 3 della L. 295/1998. Il dimezzamento è da attribuire all’esaurimento dei limiti di impegno inizialmente previsti dal citato art. 3.
Lo stanziamento
relativo alla missione 19 per l’anno 2015 è pari a 248 milioni di euro,
minore di 13,6 milioni rispetto all’assestato 2014 (-5,2%).
Nell'ambito di
tale missione, lo stanziamento complessivo è attribuito all’unico programma 19.2 (Politiche abitative, urbane e territoriali).
Programma 19.2 (Politiche abitative, urbane e territoriali)
La gran parte (85%) del citato stanziamento
complessivo del programma è costituito da spese
correnti.
Le spese rimodulabili sono pari circa al 63% del totale dello stanziamento del
programma.
Concentrando l’attenzione sui capitoli principali in termini di
stanziamenti di competenza, che si elencano di seguito, si nota che buona parte
di quelli con le dotazioni maggiori sono stati interessati dai finanziamenti (o
definanziamenti) disposti dal D.L. 47/2014 in materia di politiche abitative:
§
capitolo 1701, che ha una
dotazione di 56,1 milioni di euro, destinati a contributi in conto interessi a favore di istituti, cooperative e
comuni.
La dotazione del capitolo è stata ridotta dall’art. 14, comma 1, del D.L. 47/2014, al fine di garantire la copertura degli stanziamenti operati dagli altri articoli del decreto-legge, in particolare quelli destinati al rifinanziamento del fondo locazioni e del fondo per gli inquilini morosi incolpevoli, di seguito indicati. Ciò spiega la variazione consistente (-85,5 milioni di euro, pari al 60%) rispetto al dato assestato.
§
capitolo 1690 che accoglie le
risorse rimodulabili (R) del Fondo
nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Lo
stanziamento passa da 50 milioni (assestato 2014) a 100 milioni di euro, in virtù del rifinanziamento del fondo operato
dall’art. 1, comma 1, del D.L. 47/2014;
§
capitolo 1693, che accoglie le
risorse rimodulabili (R), del Fondo
inquilini morosi incolpevoli istituito dall’art. 6, comma 5, del 102/2013. Lo
stanziamento passa da 20 milioni (assestato 2014) a 32,7 milioni di euro, in virtù del rifinanziamento operato dall’art.
1, comma 2, del D.L. 47/2014;
§
capitolo 1695, che accoglie le
risorse rimodulabili (R), pari a 18,9
milioni di euro, del fondo (istituito dall’art. 3, comma 1, lett. b), del
D.L. 47/2014) destinato alla concessione di contributi per l'acquisto degli alloggi di proprietà degli istituti
autonomi per le case popolari (IACP)
da parte dei conduttori e dei soci assegnatari di alloggi di cooperative
edilizie a proprietà indivisa;
Si fa notare che l’incremento della dotazione complessiva dei tre capitoli 1690, 1693 e 1695, congiuntamente considerati, è pari a 81,6 milioni.
§
capitolo 7437 relativo a programmi di edilizia sperimentale
agevolata in locazione a canone concertato, con una dotazione di 33,8 milioni di euro, leggermente diminuita rispetto all’assestato 2014
(-6,6%);
Come anticipato,
all’interno della missione 14 (Infrastrutture pubbliche e logistica)
e della missione 19 (Casa e assetto urbanistico) vi
sono programmi collocati nello stato
di previsione del MEF (Tabella n. 2).
Lo stanziamento di
competenza relativo al programma 14.8
è pari a 611,4 milioni di euro, quasi interamente collocati nel capitolo 7464 (esposto in Tabella E), relativo ad
interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica, le cui risorse
rimodulabili (R) sono pari a 610 milioni di euro.
Le risorse
assegnate al programma 19.1,
costituite interamente da spese in conto capitale rimodulabili, sono pari a 1.218,5 milioni di euro. La gran parte
dello stanziamento è destinata ai territori dell’Abruzzo colpiti dal sisma
del 2009 e collocata nei seguenti capitoli:
§
capitolo 7817 (esposto in Tabella E), destinato alla
concessione di contributi anche sotto forma
di crediti d'imposta alle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009,
con una dotazione rimodulabile (R) di 227,8
milioni di euro, diminuita di 64,4 milioni rispetto all’assestato 2014 (-22%);
§
capitolo 8005 (esposto in Tabella E), denominato “Somma
da destinare agli uffici speciali per la città dell'Aquila e per i comuni del
cratere, al comune dell'Aquila e ad altri soggetti per la ricostruzione ed il rilancio socio-economico dei territori interessati
dal sisma dell'aprile
2009”, con una dotazione rimodulabile (R) di 778,2 milioni di euro.
L’importo indicato è la risultante di diversi stanziamenti indicati nella tabella E del ddl di stabilità: ai 281 milioni di euro complessivamente derivanti dai tre stanziamenti operati dall’art. 14 del D.L. 39/2009 si aggiungono 497,2 milioni stanziati dall’art. 7-bis del D.L. 43/2013 (in verità l’articolo citato ha stanziato 197,2 milioni annui, ma la tabella E della L. 147/2013 ha incrementato tale importo di 300 milioni di euro).
Si segnala altresì il capitolo
7077 (esposto in Tabella E),
che accoglie le risorse rimodulabili (R) del “Fondo di garanzia per la prima casa,
per la concessione di garanzie, a prima richiesta su mutui ipotecari o su
portafogli di mutui ipotecari”, ed ha una dotazione di 192,5 milioni di euro, con una diminuzione di 27,5 milioni rispetto
al dato assestato (-12,5%).
Tale fondo è stato istituito e finanziato con 200 milioni di euro[3] (per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016), dall’art. 1, comma 48, lett. c), della L. 147/2013.
Si segnala, inoltre, che all’interno della missione 13 (Diritto alla
mobilità)[4], nell’ambito del programma 13.8 (Sostegno allo sviluppo del trasporto) figurano alcuni capitoli
relativi all’ANAS S.p.A.:
§
capitoli 1872 e
7374 riguardanti le somme da erogare all’ANAS per il
pagamento delle rate di ammortamento, e dei relativi interessi, delle operazioni finanziarie attivate per la
realizzazione di opere stradali da parte della stessa Anas. In tali capitoli
sono allocati complessivamente 55,5
milioni di euro (dato invariato rispetto all’assestato 2014);
§
capitolo 7365 “Somma da
corrispondere all’ANAS in conseguenza della presa in carico dei tratti stradali dismessi dalle regioni
a seguito delle modifiche intervenute nella classificazione della rete stradale
di interesse nazionale e di quella di interesse regionale”, con risorse rimodulabili
(R) pari a 6,6 milioni di
euro (circa un milione di euro in meno rispetto
all’assestato);
§
capitolo
7372 “Contributi in conto impianti da corrispondere all’ANAS per la
realizzazione di un programma di
investimenti per lo sviluppo e
ammodernamento delle infrastrutture” (capitolo
esposto in Tabella E). Le risorse di tale capitolo, rimodulabili (R), sono
pari a 464,2 milioni di euro, con
una diminuzione di 73,8 milioni (-13,7%) rispetto al dato assestato 2013
Stanziamenti relativi all'Anas (destinati alla
realizzazione di singole opere, nonché al programma ponti e gallerie) sono
contenuti anche nel programma 14.11 Sistemi
stradali, autostradali ed intermodali del MIT, di cui si è già dato conto
in precedenza.
Articolo 19, commi 8-10
(Lotti costruttivi rete ferroviaria)
I commi da 8 a 10 dell’articolo 19 definiscono la strategia di sviluppo della rete ferroviaria per il periodo 2015-2017. In particolare il comma 8 prevede che tale strategia persegua i seguenti assi di intervento:
§ manutenzione straordinaria della rete ferroviaria nazionale;
§ sviluppo investimenti grandi infrastrutture.
Ciò, precisa la disposizione, in coerenza ed attuazione dei contratti di programma parte investimenti 2012-2016 e parte servizi 2012-2014 di RFI e in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva 2012/34/UE.
Al riguardo, si ricorda che:
§ la suddivisione del contratto di programma, che regola i rapporti tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il concessionario per la gestione della rete ferroviaria nazionale, la società RFI Spa, in questi due atti distinti è stata richiesta dalla delibera CIPE n. 4/2012 del 20 gennaio 2012; il contratto di programma parte servizi disciplina la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete ferroviaria, e le attività di safety, security e navigazione ferroviaria; il contratto di programma parte investimenti disciplina la realizzazione degli investimenti per l'infrastruttura ferroviaria;
§ il contratto di programma parte servizi 2012-2014 è stata approvato con Delibera CIPE n. 22 del 18 marzo 2013 e sullo schema di Contratto le Competenti Commissioni parlamentari hanno espresso parere: la IX Commissione Trasporti della Camera ha espresso il 19 novembre 2013 parere favorevole con condizioni e osservazione; il contratto prevede stanziamenti complessivi, per il triennio 2012-2014 pari a 4.575 milioni di euro;
§ per quanto concerne invece il contratto di programma parte investimenti 2012-2016 l’articolo 1, comma 10 del decreto-legge n. 133/2014 ne ha previsto l’approvazione ex lege, in deroga alla procedura generale della legge n. 238/1993 che prevede l’acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari. Nel corso dell’iter di conversione del provvedimento, ancora non concluso, la Camera ha però modificato la norma, reintroducendo il parere delle competenti commissioni parlamentari, da rendere sullo schema di decreto che approva il contratto entro 30 giorni dalla trasmissione (il decreto dovrà essere comunque approvato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione);
§ la direttiva 2012/34/UE ha provveduto alla rifusione delle direttive del cd. “primo pacchetto ferroviario” (direttive 91/440/CEE, 95/18/CE, 2001/14/CE). La rifusione non ha mutato sostanzialmente l’impianto normativo esistente. Tra le novità si segnalano però: 1) il rafforzamento dei poteri dei regolatori nazionali e la costituzione di una rete europea dei regolatori; 2) la pubblicazione di un prospetto informativo di rete in almeno due lingue ufficiali dell’Unione europea; 3) la pubblicazione, da parte degli Stati membri, di una strategia indicativa di sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria almeno quinquennale (è a questo ultimo punto che la disposizione in commento sembra dunque fare riferimento, anche se il periodo di riferimento è triennale e non quinquennale).
Il comma 9 prevede specifiche modalità per l’approvazione, da parte del CIPE, dei progetti inclusi nel programma di investimento “sviluppo investimenti grandi infrastrutture”.
La disposizione in particolare è finalizzata a garantire la continuità dei lavori delle seguenti tratte, autorizzate o in corso di autorizzazione con la procedura dei c.d. lotti funzionali (prevista dai commi 232-234 dell'art. 2 della L. 191/2009):
§ tratte Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria AV/AC Milano-Venezia;
§ tratta Terzo valico dei Giovi della Linea AV/AC Milano-Genova;
§ tratte del nuovo tunnel ferroviario del Brennero.
A tal fine viene infatti stabilito che il CIPE può approvare i progetti preliminari delle opere anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa ed i relativi progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilità finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al 10% del costo complessivo delle opere.
Il comma 232
dell’art. 2 della L. n. 191/2009 ha previsto l’individuazione, con decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, di specifici progetti prioritari
ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti nel Programma delle
infrastrutture strategiche (PIS), aventi costi e tempi di realizzazione
superiori, rispettivamente, a 2 miliardi di euro e a quattro anni
dall’approvazione del progetto definitivo e non suddivisibili in lotti
funzionali di importo inferiore a 1 miliardo di euro. Per tali interventi il
medesimo comma ha stabilito che il CIPE può autorizzare, per un importo
complessivo residuo da finanziare, relativo all’insieme dei progetti prioritari
individuati, non superiore a 10 miliardi di euro, l’avvio della realizzazione
del relativo progetto definitivo per lotti costruttivi individuati dallo stesso
CIPE, subordinatamente ad una serie di condizioni, tra cui quella che il costo
del lotto costruttivo autorizzato deve essere integralmente finanziato e deve
esservi copertura finanziaria per almeno il 20% del costo complessivo
dell’opera. A tale condizione è possibile derogare, in casi di particolare
interesse strategico, con l’emanazione di apposito decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti che può consentire l’utilizzo della procedura di
cui al comma 232 anche in caso di copertura finanziaria con risorse che, alla
data dell’autorizzazione del primo lotto, costituiscono almeno il 10% del costo
complessivo dell’opera.
Il successivo
comma 233 dispone che con l’autorizzazione del primo lotto costruttivo, il CIPE
assume l’impegno programmatico di finanziare l’intera opera o di corrispondere
l’intero contributo finanziato e successivamente assegna, in via prioritaria,
le risorse che si rendono disponibili in favore dei progetti di cui al comma
232, allo scopo di finanziare i successivi lotti costruttivi fino al
completamento delle opere, tenuto conto del cronoprogramma.
Il comma 234
prevede che nell’Allegato Infrastrutture al DEF venga data distinta evidenza
degli interventi assoggettati alla procedura introdotta dai commi 232-233.
In attuazione
di tale disposizione, nell’allegato infrastrutture alla nota di aggiornamento
del DEF presentato il 3 ottobre scorso (Doc. LVII, n. 2-bis, allegato III), a pag. 249 è esposta una tabella che indica lo
stato di avanzamento degli interventi. Con riferimento alle opere contemplate
dal comma in esame si fa notare che per il Terzo Valico dei Giovi viene
riportata una percentuale di avanzamento dei lavori pari al 100%, mentre tale
percentuale nella Tabella 0 del medesimo allegato (che contiene il complesso
delle opere del PIS) è riferita solo al 1° lotto costruttivo e al
contabilizzato pregresso. Ulteriori discrasie rispetto alla tabella 0 si
riscontrano con riferimento alle risorse disponibili del Terzo Valico dei Giovi
(1.787 milioni nello stato di avanzamento per lotti, 1.700 milioni nella
Tabella 0), nonché della linea AV/AC Brescia-Verona (768 milioni nello stato di
avanzamento per lotti, 848 milioni nella Tabella 0).
Per un
approfondimento relativo alle singole opere si rinvia alle seguenti schede,
tratte dall’8° Rapporto per la VIII Commissione ambiente, territorio e lavori
pubblici redatto dal Servizio studi, su Le
infrastrutture strategiche in Italia: l’attuazione della “legge obiettivo” del
febbraio 2014:
§ scheda n. 3, relativa alla galleria del Brennero;
§ scheda n. 5, relativa all’AV/AC Milano-Verona, e scheda n. 7, relativa all’AV/AC Verona-Padova;
§ scheda n. 39, relativa al Terzo valico dei Giovi.
Il comma 10 prevede che, relativamente ad alcuni programmi indicati dall’articolo 4, comma 1, del contratto di programma parte investimenti tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed RFI, RFI relazioni al Ministero vigilante per la trasmissione al CIPE, entro il mese di giugno di ciascun anno e a consuntivo per le attività dell’anno precedente, in ordine alle risorse finanziarie effettivamente contabilizzate per gli investimenti, all’avanzamento lavori e alla consegna all’esercizio degli investimenti completati per ciascun programma di investimento e agli eventuali scostamenti registrati.
Al riguardo si rileva che,
nelle more della trasmissione alle Camere del contratto di programma parte
investimenti non risulta possibile individuare i programmi indicati dalla
disposizione.
Articolo 25, commi 7-8
(Riconoscimento di quote di stanziamenti
ad ANAS S.p.A.)
Il comma 7 prevede che sia riconosciuta ad ANAS S.p.A., in relazione alle attività di costruzione, gestione, manutenzione e miglioramento della rete delle strade e delle autostrade statali, una quota fino al 10% del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell’intervento per spese non previste da altre disposizioni di legge o regolamentari e non inserite nel quadro economico di progetto (nuovo comma 3-bis dell’art. 36 del D.L. n. 98/2011).
La norma fa riferimento alle attività dell’ANAS indicate dalle lettere a), b) e c) del comma 3 dell’art. 36 del D.L. 98/2011.
Tale comma 3, nell’ambito di un riordino complessivo della governance stradale e autostradale operato dall’articolo 36, ha stabilito che l’ANAS deve provvedere, nel limite delle risorse disponibili e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, ad una serie di funzioni, tra cui le seguenti, indicate alle lettere a), b) e c) del medesimo comma:
a) costruire e gestire le strade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, e le autostrade statali, incassandone tutte le entrate relative al loro utilizzo, nonché alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;
b) realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;
c) curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade statali.
Ai sensi del comma 8, la disposizione dettata dal comma precedente è applicabile anche al c.d. Programma ponti e gallerie, previsto dal comma 10 dell’art. 18 del D.L. n. 69/2013.
Tale comma 10, come modificato dal comma 70 dell’articolo 1 della legge n. 147
del 2013 (legge di stabilità 2014), ha previsto l’emanazione di un decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l’approvazione di un programma
di interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie
nonché degli ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a
migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria con priorità per le opere
stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico
della rete stradale di interesse nazionale in gestione ad ANAS S.p.A. con
l'individuazione delle relative risorse.
Le risorse destinate al programma, inizialmente pari a 300 milioni di euro (sulla base del riparto del c.d. fondo sblocca cantieri operato dal D.M. 17 luglio 2013), sono state rifinanziate dalla tabella E della L. n. 147/2013 (stabilità 2014). In seguito a tale rifinanziamento, le risorse per il 2014 risultano pari a 306 milioni, mentre per il 2015 e il 2016 il ddl di bilancio prevede rispettivamente 216 milioni e 95 milioni (cap. 7538 del MIT). Il rifinanziamento del programma rientra tra gli interventi, appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015, finanziabili dal cd. “Fondo sblocca cantieri” a seguito del rifinanziamento disposto dall’articolo 3, comma 1, del D.L. 133/2014 in corso di esame parlamentare.
Al riguardo, andrebbe
valutata l’opportunità di chiarire l’ambito di applicazione della norma, specie
in relazione alle attività di cui alle lettere a), b), e c) del comma 3
dell’articolo 36 del D.L. 98/2011, anche sotto il profilo temporale (ossia se
si tratti anche di interventi in corso). Si osserva, altresì, che non è chiaro
come si applicherà la disposizione in relazione al riconoscimento di una quota
dello stanziamento – destinato alla realizzazione dell’intervento - in misura
variabile fino al 10% dell’importo totale dello stanziamento medesimo.
Articolo 28, comma 31
(Differimento di termini in materia di
edilizia scolastica - Stralciato)
Il comma 31 dell’articolo 28 è stato stralciato, ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento, in quanto recante disposizioni estranee all’oggetto del disegno di legge di stabilità.
Il comma 31 differiva (dal 30 giugno 2014) al 28 febbraio 2015 il termine per l’affidamento dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui è stata censita la presenza di amianto - previsti dall’art. 18, co. 8-ter-8-sexies, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) - nelle regioni nelle quali sono intervenuti provvedimenti di sospensione delle procedure a seguito di contenzioso.
Al contempo, consentiva di procedere ai pagamenti entro il 31 dicembre 2015, solo per gli interventi per i quali non fosse intervenuto, entro il 31 dicembre 2014, il collaudo o il certificato di regolare esecuzione dei lavori.
Articolo 30,
comma 3
(Riduzione del contributo quindicennale
relativo
alla Pedemontana di Formia)
Il comma 3 riduce, azzerandola, l’autorizzazione di spesa relativa al contributo quindicennale per il completamento delle opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia, disposta con l’art. 1, comma 981, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).
Tale riduzione, quantificata in 3 milioni di euro a decorrere dal 2015, si somma infatti alla riduzione di 2 milioni di euro (sempre decorrente dal 2015) disposta dal comma 62, dell’art. 1 della L. n. 228/2012 (stabilità 2013). La riduzione complessiva è quindi pari allo stanziamento quindicennale di 5 milioni di euro, decorrente dal 2007, disposto dal citato comma 981. Le risorse destinate alla Pedemontana di Formia risultano iscritte nel capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
La relazione tecnica ricorda che con decreto n. 299 del 30 dicembre 2008, adottato di concerto dai Ministeri dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, è stato autorizzato l'utilizzo, da parte dell'ANAS, del contributo con attualizzazione mediante contratto di mutuo. Tale contratto di mutuo non è tuttavia mai stato stipulato.
La “Pedemontana di Formia” rientra nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) avviato con la legge obiettivo (L. n. 443/2001) e riguarda la variante stradale alla statale S.S. 7 Appia, che inizia ad est di Gaeta e termina ad est di Formia, interamente esterna ai centri abitati, e lunga circa 11 km.
In merito all’opera in questione il CIPE ha emanato la delibera n. 98 del 29 marzo 2006 con cui ha approvato, in linea tecnica, con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare della “Variante alla S.S. 7 Appia in Comune di Formia” ed è stata altresì riconosciuta la compatibilità ambientale dell’opera, il cui soggetto aggiudicatore risulta essere l’ANAS S.p.A.
Per una descrizione dettagliata delle caratteristiche dell’opera, con dati al 31 ottobre 2013, si rinvia alla scheda n. 50 dell’8° Rapporto per la VIII Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici redatto dal Servizio studi, su Le infrastrutture strategiche in Italia: l’attuazione della “legge obiettivo” del febbraio 2014. Tale scheda riporta un costo totale dell’opera pari a 734,43 milioni di euro, di cui 79,75 disponibili.
Nell’aggiornamento del PIS presentato al Parlamento in data 3 ottobre 2014 - in allegato alla Nota di aggiornamento del DEF 2014 (Doc. LVII, n. 2-bis, Allegato III) per l’opera non vengono indicati i dati finanziari.
Articolo 30,
comma 4
(Riduzione dell’autorizzazione di spesa
relativa al contributo straordinario al comune di Reggio Calabria)
Il comma 4 riduce l’autorizzazione di spesa disposta dall’art. 144, comma 1, della legge n. 388/2000 (finanziaria 2001), concernente il “contributo straordinario al comune di Reggio Calabria” relativamente agli interventi di risanamento e sviluppo previsti dal D.L. 166/1989.
Tale riduzione è quantificata in 3 milioni di euro a decorrere dal 2015.
Il comma 1 dell’articolo 144 citato ha autorizzato, nella tabella 1 allegata alla legge, due limiti di impegno quindicennali, decorrenti rispettivamente dal 2002 e dal 2003, di 10 milioni di lire (5,2 milioni di euro), per il finanziamento degli interventi contemplati dal D.L. 166/1989. Tale decreto-legge ha previsto il risanamento e lo sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria, attraverso il risanamento del patrimonio edilizio comunale, il completamento e la riqualificazione delle reti idriche e fognarie, la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e monumentale e, per tali finalità, ha istituito un apposito fondo, con una dotazione complessiva di 600 miliardi di lire per il triennio 1989-1991.
Nel capitolo 7374 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominato “Fondo per il risanamento e lo sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria”, sono allocate risorse di competenza per un importo di 13,1 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017.
Si osserva che non è chiaro se la riduzione
opera su uno o su entrambi i limiti di impegno autorizzati nella tabella 1
allegata alla legge n. 388 del 2000 per il finanziamento degli interventi di
risanamento e sviluppo della città di Reggio Calabria.
Articolo 30, comma 5
(Riduzione della quota ANAS del canone
annuo a carico dei concessionari autostradali)
Il comma 5 dimezza la quota di spettanza dell’ANAS S.p.A. del canone annuo a carico dei concessionari autostradali disciplinato dal comma 1020 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), che quindi passa dal 42% al 21%.
Per compensare i minori introiti, lo stesso comma prevede che l’ANAS effettui risparmi di spesa sul contratto di servizio corrispondenti alle minori entrate, anche in termini di razionalizzazione delle spese relative al personale e al funzionamento amministrativo.
L’art. 1, comma 1020, della L. 296/2006 è intervenuto sulla disciplina del canone annuo a carico degli enti concessionari di autostrade (disciplinato dall’art. 10, comma 3, della legge n. 537 del 1993), sotto due profili:
§ sotto il profilo dell’entità del canone, che è stato incrementato dall’1 al 2,4 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari;
§ sotto il profilo della destinazione di tali somme prevedendo che una parte delle medesime, pari al 42 per cento, sia corrisposta direttamente all’ANAS, che a sua volta provvede a destinarla alle sue attività di vigilanza e controllo sui concessionari, secondo direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture.
Successivamente tale comma 1020 è stato modificato dall’art. 1-bis del D.L. 162/2008 in relazione alle modalità di destinazione dello stesso canone.
L’art. 25, comma 2, del D.L. 69/2013, ha riconosciuto tra i ricavi propri di ANAS il suddetto canone e stabilito che, ove necessario, una parte dei relativi introiti dovrà essere destinata a coprire le spese di funzionamento della “Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali" (SVCA) istituita, presso il Ministero delle infrastrutture dei trasporti (ai sensi di quanto previsto dall’art. 11, comma 5, del D.L. 216/2011), in luogo del soppresso Ispettorato di vigilanza delle concessionarie autostradali (IVCA) operante presso l’ANAS.
Si ricorda altresì che la misura del canone annuo corrisposto direttamente all’ANAS ai sensi del comma 1020 è stata integrata dal comma 9-bis dell’art. 19 del D.L. n. 78/2009 e dal comma 4 dell’art. 15 del D.L. 78/2010 di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica dei veicoli.
Nell’ultimo bilancio dell’ANAS S.p.A., relativo all’esercizio 2013, l’importo degli introiti derivanti dal canone previsto dal comma 1020 è pari a 49,6 milioni di euro[5].
Articolo 38, commi 12-14
(Expo 2015 – Misure in materia di
personale e contributo al Comune di Milano per gli oneri connessi all’evento)
I commi 12-14 dettano norme relative alle realizzazione e allo svolgimento dell’Expo 2015 e agli eventi connessi al semestre italiano di presidenza europea.
Il comma 12 prevede, a favore del Comune di Milano, una serie di deroghe a norme vigenti relative al contenimento delle spese di personale.
In primo luogo, si prevede la non
applicazione, per il 2015, delle norme che limitano la spesa per il personale
con contratto a termine (articolo 9, comma 28, del D.L. n.78/2010) e delle
norme che impongono la riduzione percentuale
della spesa di personale rispetto al totale della spesa corrente (articolo 1, comma 557, della legge
n.296/2006).
L’articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 prevede, a decorrere dall'anno 2011, che le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.
L’articolo 1, comma 557, della legge n.296/2006, prevede che ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
§ riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
§ razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
§ contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali
In secondo luogo, in deroga alla normativa
vigente e al CCNL enti locali[6],
si autorizza il Comune di Milano a corrispondere, al personale non dirigenziale
impiegato nella attività strettamente connesse alla realizzazione dell’Expo
2015, 45 ore pro-capite mensili, sino al 31 dicembre 2015, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario.
Il comma 13 estende agli enti locali e regionali la deroga ai vincoli in materia di personale a tempo determinato, già prevista per le società in house degli enti locali soci di Expo 2015 (dall’articolo 46-ter, comma 2, del D.L. n.69/2013) per le attività funzionali all’Expo 2015. Con riferimento al termine per usufruire della predetta deroga, si prevede che lo stesso sia fissato alla fine della conclusione delle medesime attività e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 (il termine vigente è il 31 dicembre 2015).
L’articolo 46-ter, comma 2, del D.L. n.69/2013, prevede che “fermo restando il conseguimento complessivo dei risparmi di spesa previsti a legislazione vigente, le società in house degli enti locali soci di Expo 2015 S.p.A. possono procedere, anche in deroga agli specifici vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di personale, ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie per la realizzazione di opere infrastrutturali essenziali e altre opere, nonché per la prestazione di servizi e altre attività, tutte strettamente connesse all'evento, fino alla conclusione delle medesime e comunque con durata non oltre il 31 dicembre 2015 nei limiti delle risorse finalizzate a dette opere”.
Il comma 14, infine, al fine di garantire la realizzazione dell’esposizione, autorizza la spesa di 50 milioni di euro, per l’anno 2015, come contributo dello Stato ai maggiori oneri che deve sostenere il comune di Milano per il potenziamento dei servizi ricettivi, del trasporto pubblico locale, della sicurezza e di ogni altro onere connesso all’evento espositivo.
Si tratta di una disposizione analoga a quella dettata, per l’anno 2014, dall’art. 13, comma 4, del D.L. 47/2014. Tale norma ha infatti attribuito al comune di Milano un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015, specificando altresì che tale contributo non è considerato tra le entrate finali rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2014.
La Tabella B reca
gli importi dei fondi speciali per la copertura di nuovi provvedimenti
legislativi, di conto capitale, che si prevede verranno approvati nel corso del
futuro esercizio finanziario.
Per il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti si registra uno stanziamento di 30,5 milioni di euro per il
2016 e di 50,5 milioni per il 2017,
mentre non risultano stanziamenti per il 2015. La relazione illustrativa
segnala che l'accantonamento è finalizzato alla realizzazione di interventi
diversi.
La Tabella E
determina, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto
capitale, le quote destinate a gravare per ciascuno degli anni 2015, 2016 e
2017, esposte per programma e missione.
L'articolo 11, comma 3, lett. e), della legge di contabilità n. 196 del 2009 prevede, nel contenuto proprio della legge di stabilità, la determinazione, in apposita tabella, degli importi delle leggi di spesa in conto capitale a carattere pluriennale, aggregati per programma e per missione, con specifica ed analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, per la quota da iscrivere nel bilancio di ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale.
Di seguito sono riportati gli stanziamenti più consistenti, con l’eventuale evidenziazione dei
rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, iscritti nello stato di
previsione del MIT e del MEF
concentrati nell’ambito dei programmi
delle missioni 14 e 19. Qualora non diversamente indicato, il capitolo è da
intendersi ricompreso nello stato di previsione del MIT.
Programma 14.5 (Sistemi idrici,
idraulici ed elettrici)
·
15,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni del
triennio 2015-2017, per la L. 398/1998 (capitolo 7156) relativa all’Ente autonomo acquedotto pugliese;
Programma 14.10 (Opere
strategiche, edilizia statale e calamità)
·
853,2 milioni di euro per ciascuno degli anni del
triennio 2015-2017, per il finanziamento
del Programma delle Infrastrutture Strategiche (PIS). Il finanziamento
indicato è la somma di una serie di finanziamenti derivanti dalle leggi
finanziarie 2006, 2007 e 2008 nonché dal D.L. 185/2008, che confluiscono tutti
nel capitolo 7060;
·
20,8 milioni di euro nel 2015 per le piccole e medie opere nel Mezzogiorno,
ai sensi dell’art. 32, comma 1, del D.L. 98/2011 (capitolo 7174);
·
14,1 milioni di euro per il 2015 e 24,3 milioni per
ciascuno degli anni 2016-2017, destinati al c.d. Fondo revoche, di risorse destinate alle infrastrutture
strategiche, previsto dall’art. 32, comma 6, del D.L. 98/2011 e a cui destina
risorse anche l’art. 13, comma 1, del D.L. 145/2013 (capitolo 7685);
·
a fronte di uno stanziamento di 354,3 milioni di
euro per il 2015, 399,9 milioni nel 2016 e 74,3 milioni nel 2016, destinati
dall’art. 1, comma 184, della L. 228/2012 (legge di stabilità 2013) alla
realizzazione del sistema Mo.SE.
viene disposto un rifinanziamento di 30
milioni per il 2015, 50 milioni per il 2016 e 57 milioni per il 2017
(capitolo 7200);
·
sono altresì esposti in tabella F i capitoli
relativi all’ex Agensud (7544) e alle infrastrutture carcerarie (7471), su cui
non intervengono rifinanziamenti, e di cui si è già dato conto nell’analisi
dello stato di previsione del MIT.
Programma 14.11 (sistemi
stradali, autostradali e intermodali)
·
per il potenziamento
del sistema stradale ed autostradale, sono finanziati alcuni interventi per
i quali vengono destinate pressoché le stesse risorse rispetto all’esercizio
precedente:
- il raddoppio dell’A6 Torino-Savona e della variante di valico Bologna-Firenze,
iscritte rispettivamente nei capitoli 7483 e 7484, ciascuna con 10,3 milioni di
euro per ognuno degli anni 2015-2016;
- realizzazione e potenziamento di tratte
autostradali (capitolo 7485)
previsti dall’art. 19, comma 1, del D.L. 67/1997, in cui sono iscritti 51,6
milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio;
- gli interventi di viabilità Italia-Francia (capitolo 7481)
previsti dalla L. 311/2004, cui sono destinati 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2015-2016;
·
12,1 milioni di euro per il 2015 e 67,1 milioni per
il 2016, sono destinati al Fondo per le
infrastrutture ferroviarie e stradali e relativo ad opere di interesse
strategico (istituito dall’art. 32, comma 1 del D.L. 98/2011),
relativamente alle risorse destinate ad interventi diversi iscritte nel
capitolo 7514;
·
per ulteriori interventi, rientranti nel Programma
delle infrastrutture strategiche ed aventi stanziamenti contenuti a valere sul
citato Fondo infrastrutture, non vengono previsti rifinanziamenti:
-
la variante
di Morbegno (2° stralcio), relativamente all’accessibilità alla Valtellina,
per un importo pari a 3,5 milioni per il 2015 e 4,1 milioni per il 2016 (cap.
7519);
-
Megalotto 2 della S.S. n. 106 Jonica, per un importo di 2,7 milioni nel 2015 e 19,8
milioni nel 2016 (cap. 7155);
-
la realizzazione dell’intervento dell’asse stradale Lioni Grottaminarda,
tratto svincolo di Frigento-svincolo di San Teodoro, per un importo pari a 23,8
milioni per il 2015 e 9,5 milioni per il 2016 (cap. 7529);
·
si segnalano inoltre i seguenti ulteriori
interventi finanziati dalla legge di stabilità 2013 (L. 228/2012):
-
per il miglioramento
della viabilità e dei trasporti lo stanziamento, previsto dall’art. 1,
comma 181, è pari a 6,7 milioni per il
2015 (cap. 7380);
·
per il “Fondo per la continuità dei cantieri ed il
perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori” (c.d.
Fondo “sblocca cantieri”) istituito dall’art. 18, comma 1, del D.L.
69/2013, per il 2015 le risorse sono pari a 62,7 milioni, che salgono a 73,8
milioni nel 2016 e a 129,2 milioni nel 2017. A tali importi vanno sommati i
rifinanziamenti previsti dal D.L. 133/2014 (c.d. sblocca Italia) pari a 231
milioni per il 2015, 159 milioni per il 2016 e 1.073 milioni per il 2017 (cap.
7536);
·
per gli interventi
finanziati con il Fondo “sblocca cantieri” non vengono previsti
rifinanziamenti:
-
per la tangenziale
esterna est di Milano le risorse per il 2015 sono pari a 107,5 milioni,
mentre per il 2016 sono pari a 60,3 milioni (cap. 7537);
-
per la Pedemontana
veneta le risorse per il 2015 sono pari a 130 milioni, che salgono a 219,5
per il 2016 (cap. 7147);
-
per il “Programma
ponti e gallerie stradali”, le risorse indicate sono pari a 216,2 milioni
per il 2015 e 95 milioni per il 2016 (cap. 7538);
-
per il Collegamento
tra la S.S. 640 e l'autostrada A19 Agrigento-Caltanissetta, vi sono risorse
pari a 76,6 milioni di euro per il 2016 (cap. 7541);
·
stanziamenti contenuti vengono indicati per alcuni
interventi finanziati dall’art. 13, comma 1, del D.L. 145/2013; per gli stessi
non vengono previsti rifinanziamenti:
-
per le opere necessarie per l'accessibilità ferroviaria Malpensa - terminal T1-T2, le risorse per
il 2015 sono pari a 13 milioni, mentre per ciascuno degli anni 2016-2017 sono
pari a 16 milioni (cap. 7545);
-
per il collegamento
S.S. 11 - S.S. 233, lotto 1-B, le risorse per il 2015 sono pari a 7,2
milioni (cap. 7534);
·
93,5 milioni di euro per il 2015 sono relativi alla
realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia, derivanti dal finanziamento di
100 milioni di euro operato dal comma 96 dell’articolo 1 della L. 147/2013.
Programma 19.1 (Edilizia
abitativa e politiche territoriali)
·
227,8 milioni per il 2015, 175,3 milioni per il
2016 e 130,9 milioni per il 2017, sono destinati agli interventi che riguardano
le popolazioni colpite dal sisma in
Abruzzo, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.L. 39/2009 (capitolo 7817/MEF);
·
778,2 milioni di euro per il 2015, e 197,2 milioni
per ciascuno degli anni 2016 e 2017, sono relativi ad una serie di interventi
che confluiscono nel capitolo 8005 denominato “Somma da destinare agli uffici
speciali per la città dell'Aquila e per i comuni del cratere, al comune
dell'Aquila e ad altri soggetti per la ricostruzione
ed il rilancio socio-economico dei territori interessati dal sisma dell'aprile
2009”. La gran parte dello stanziamento deriva dall’art. 7-bis del D.L. 43/2013 che ha stanziato
197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, per il rifinanziamento
della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo. Questo
stanziamento operato dall’art. 7-bis
viene rifinanziato dalla tabella E
in esame per l’importo di 200 milioni
per il 2015, 900 milioni per il 2016 e 1.100 milioni per il 2017, nonché di
2.900 milioni per gli anni 2018 e successivi (capitolo 8005);
·
192,5 milioni per il 2015 e 187,8 milioni per il
2016 sono relativi al Fondo di garanzia
per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta su
mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari”, istituito dall’art. 1,
comma 48, lett. c), della L. 147/2013.
Si segnalano
ulteriori stanziamenti di interesse dell’VIII Commissione (Ambiente).
Nell’ambito della missione
13 (Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto) si
segnalano i seguenti stanziamenti, alcuni dei quali erano compresi nel
programma 14.11 fino all’esercizio 2014:
·
interventi ferroviari e relativi a tratte
metropolitane rientranti nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) e
finanziati con il c.d. Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali (art. 32 del
D.L. 98/2011):
-
la linea
AV/AC Milano-Verona, tratta Treviglio-Brescia (2° lotto), cui viene destinato un importo di 185,2 milioni di euro
nel 2015 e di 185,1 nel 2016 (cap. 7515);
-
la linea AV/AC
Milano-Genova, Terzo Valico dei Giovi (2° lotto), che ha una dotazione di
0,4 milioni nel 2015 e di 38,3 milioni di euro nel 2016. La tabella E opera un rifinanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2017, nonché di 200
milioni per gli anni 2018 e successivi (cap. 7518);
-
per la linea ferroviaria Torino-Lione lo stanziamento, previsto dall’art. 1, comma 208, della
L. 228/2012 (cap. 7532), è pari a 242,7 milioni nel 2015, 140,5 milioni nel
2016 e 102,5 nel 2017;
-
il nodo di
Torino e l’accessibilità ferroviaria con riguardo alle opere di prima fase
– Stazione di Rebaudengo, per un importo pari a 10,6 milioni per il 2015 (cap.
7520);
-
per il metrobus
di Brescia – 1° lotto funzionale
prealpino – S. Eufemia, è indicato uno stanziamento di 5,2 per il 2015 e 26,5
per il 2016 (cap. 7422 del MIT).
·
7,1 milioni di euro per il 2015, 9,7 milioni per il
2016 e 17 milioni per il 2017 sono previsti per la linea metropolitana M4 di Milano (capitolo 7418), a valere sullo
stanziamento di cui all’art. 13, comma 1, lett. c), del D.L. 145/2013;
·
per il capitolo 7372/MEF, in cui sono allocate le
somme da corrispondere all'ANAS S.p.A. per
la realizzazione di un programma di
investimenti per lo sviluppo e l’ammodernamento delle infrastrutture,
l’importo complessivo indicato in tabella E (che deriva dai finanziamenti
operati dal Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali, nonché dai commi 68-69
della L. 147/2013) è pari a 464,2 milioni per il 2015 e 220,1 milioni per il
2016 . Tali importi vengono in parte definanziati e in parte rifinanziati dalla
tabella E. Il saldo netto dei definanziamenti/rifinanziamenti
operati dalla tabella E è pari a -83 milioni
per il 2015, +167 milioni per il 2016, +343 milioni per il 2017 e +800 milioni
per gli anni 2018 e successivi;
·
le somme da
assegnare a RFI per il miglioramento della rete ferroviaria indicate al capitolo 7540. Gli importi
indicati sono pari a 272,9 milioni di euro per il 2015 e 60,3 milioni per il
2016. Nel bilancio dell’anno scorso il capitolo riguardava il finanziamento del
Collegamento ferroviario Piemonte-Valle d’Aosta operato dal c.d. Fondo sblocca
cantieri (art. 18 D.L. 69/2013) ed era allocato nel programma 14.11.
Sempre all’interno
della missione 13 sono di interesse della Commissione VIII Commissione
(Ambiente) lo stanziamento di 14,9 milioni di euro per il 2015 al Fondo per il
finanziamento del piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici (cap. 7119 del MIT) ai sensi
dell’art. 17-septies, comma 8, del
D.L. 83/2012.
Si segnalano
altresì i finanziamenti per le opere
strategiche relative all’Hub
portuale di Ravenna (48,9 milioni di euro per il 2016, collocati nel cap.
7268) e della Piattaforma d'altura
davanti al porto di Venezia (allo stanziamento pressoché nullo previsto a
legislazione vigente per il 2015 e collocato nel capitolo 7270, si aggiungono 95 milioni di rifinanziamento operato dalla
tabella E, così distribuito: 10 milioni per il 2016, 30 milioni per il 2017
e 55 milioni per il 2018 ed anni successivi).
Si segnala, infine, che, nell’ambito della missione 3 (Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali), si dispone un rifinanziamento di 10 milioni di euro, per il 2015, per gli interventi relativi a lavori di banchinamento, dragaggio e raccordo stradale della diga foranea di Molfetta, già finanziati dall’art. 11-quaterdecies, comma 20, del D.L. 203/2005 (cap. 7253 di competenza del Ministero dell’interno).
Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
(MATTM), il cui stato di previsione è articolato per missioni e programmi, si
articola in sette direzioni generali coordinate da un Segretario generale,
secondo quanto disposto dal decreto di riorganizzazione del Ministero,
D.P.C.M. n. 142 del 10 luglio 2014, che ha innovato il precedente assetto
definito nel D.P.R. di riorganizzazione del 3 agosto 2009 n.140. A partire dal
2015 non sarà più operativo l’Ispettorato Generale, istituito con decreto legge
n. 195 del 2009. Tale decisione rientra nel quadro più ampio di riforma della governance
del sistema di prevenzione del rischio idrogeologico che ha visto l’istituzione
della struttura di missione operante in seno alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
Lo stanziamento complessivo di competenza iscritto
nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare
(MATTM) per il 2015 ammonta a 632,8
milioni di euro. Rispetto al dato
assestato 2014 (597,2 milioni) si registra, quindi, un aumento di 35,6 milioni
di euro (pari al 5,9%).
Lo stanziamento previsionale per il 2015 è composto
per il 60,9% da spese correnti, mentre le spese in conto capitale coprono una
quota pari al 37,5%. Il restante 1,6% riguarda il rimborso delle passività
finanziarie.
La consistenza dei residui passivi presunti al
1° gennaio 2015 è valutata
complessivamente in 245,4 milioni di
euro. Rispetto al dato assestato 2014 (325,1 milioni) si registra una consistente
riduzione dei residui per 79,7 milioni di euro (pari al 24,5%).
Data una massa spendibile[7] di 878,2 milioni di euro ed autorizzazioni
di cassa pari a 662,8 milioni di
euro, il coefficiente di realizzazione[8] risulta essere pari al 75,5% e rappresenta la capacità di spesa del Ministero.
Al Ministero dell’ambiente sono assegnate quattro missioni:
§ missione 18 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente);
§ missione 17 (Ricerca e innovazione);
§ missione 32 (Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche);
§ missione 33 (Fondi da ripartire).
Di
seguito si dà conto nel dettaglio delle due
missioni che assorbono la quasi totalità (92 %) dello stanziamento di
competenza del Ministero.
L’analisi per missioni evidenzia, infatti, che i
principali settori di intervento del Ministero ricadono nella missione 18 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) con 499,9 milioni di euro e nella missione 17 (Ricerca e innovazione), in particolare nel programma 17.3 (Ricerca
ambientale) con 82,4 milioni di euro.
Nella missione
18 “Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente” sono stati inseriti, il programma 18.15 (Prevenzione e gestione dei rifiuti,
prevenzione degli inquinamenti) e il programma
18.16 (Programmi e interventi per il
governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili),
le cui principali finalità erano nel Bilancio dello Stato 2013-2016,
rispettivamente, imputate ai programmi 18.12 e 18.5.
Nella missione 18 è stato inoltre soppresso il
programma 18.10 dedicato alle azioni di prevenzione e riduzione
dell'inquinamento elettromagnetico, ora incluse nell’ambito della missione
Comunicazioni (15) dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico, programma 15.5 (Pianificazione,
regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e
radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico) e, in parte
minore, nella missione Ricerca e Innovazione (17), programma 17.18 (Ricerca,
innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società
dell'informazione).
Gli stanziamenti attribuiti alla missione 18 sono pari a 499,9 milioni di euro per il 2015, con
un aumento di 23,8 milioni di euro rispetto al dato assestato 2014 (+ 4,9%).
Programma
18.3 (Valutazioni e autorizzazioni ambientali)
Le risorse di tale programma ammontano a 8,9 milioni di euro con una riduzione di circa 2,9 milioni di euro rispetto al dato assestato 2014 (-24,4). Lo
stanziamento del programma è pressoché imputato alle spese correnti, di cui le spese
non rimodulabili ammontano a 3,7 milioni di euro.
Programma 18.5 (Sviluppo
sostenibile, rapporti e attività internazionali)
Le spese
attinenti a tale programma sono pari a 45,5
milioni di euro, in gran parte dedicati all’attuazione di programmi europei
ed internazionali, e registrano una diminuzione sul dato assestato 2014 per 7,9
milioni di euro (-14,9%).
Lo stanziamento del programma è rappresentato, per
il 90,8%, da spese correnti, in prevalenza costituito da spese rimodulabili.
Le risorse disponibili insistono prevalentemente
sui seguenti capitoli:
§
capitolo 2211, relativo alle spese per l’esecuzione di convenzioni
internazionali, con 30,9 milioni di euro;
§
capitolo 2213, relativo alle spese per accordi internazionali per la
tutela e la protezione ambientale, con 5,9
milioni di euro.
Programma
18.8 (Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito
ambientale)
La dotazione del programma è di 19,9 milioni di euro, in lieve aumento (+ 405 mila euro) rispetto al dato
assestato 2014, è imputata alle spese
correnti, prevalentemente non rimodulabili.
Programma
18.11 (Coordinamento generale, informazione ed
educazione)
La dotazione del programma è di 16,2 milioni di euro sconta un aumento del
20,9% rispetto al dato assestato 2014. Il 79,6%
dello stanziamento del programma riguarda spese
in conto capitale rimodulabili.
La gran parte delle risorse del programma è
concentrata nei due capitoli 7085 e 8532
destinati all’attuazione del federalismo amministrativo per le regioni a
statuto speciale per la tutela dell’ambiente e del rischio idrogeologico, con
risorse pari a 11,8 milioni di euro.
Programma
18.12 (Gestione delle risorse idriche, tutela del
territorio e bonifiche)
La dotazione di competenza di tale programma è pari
a 232,5 milioni di euro registra un aumento
di 27,9 milioni di euro rispetto al
dato assestato 2014 (13,6%).
Lo stanziamento del programma riguarda per il 69,5% le spese in conto capitale, di
cui il 75,4% sono spese rimodulabili.
Le risorse del programma sono suddivise tra i seguenti capitoli:
§
capitolo 7081 con 19,7
milioni di euro per l’estinzione dei mutui contratti dagli enti
territoriali e locali per la realizzazione degli interventi previsti dal piano
straordinario di completamento dei sistemi di collettamento e depurazione, dal
programma nazionale di bonifica dei siti inquinati, dagli accordi e dai
contratti di programma relativi al ciclo di gestione dei rifiuti, nonché per
gli impegni per l’attuazione del protocollo di Kyoto;
§
capitolo 7503 con 9,5
milioni di euro, per i piani di
disinquinamento per il recupero ambientale;
§
capitolo 7511 con 50
milioni di euro, per interventi
di messa in sicurezza del territorio
contro il dissesto idrogeologico;
§
capitolo 7512 con 30
milioni di euro, per il fondo per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle
discariche abusive;
§
capitolo 7645 con 20
milioni di euro per il
finanziamento degli interventi relativi all’attuazione del servizio idrico integrato, al risparmio idrico e al riuso delle
acque reflue;
§
capitolo 8531 con 20,3
milioni di euro per interventi per la tutela del rischio idrogeologico e relative misure di salvaguardia;
§
capitolo 8551 con 8,3
milioni di euro per la costruzione, sistemazione, riparazione e
manutenzione di opere idrauliche e per interventi
di sistemazione del suolo, nonché per l’apprestamento dei materiali e per
le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità;
§
capitolo 1822 con
30 milioni di euro, per il fondo per la tutela e
la gestione delle risorse idriche, finalizzato a potenziare la capacità di
depurazione dei reflui urbani.
Programma
18.13 (Tutela e conservazione della fauna e della flora,
salvaguardia della biodiversità e dell’ecosistema marino)
La dotazione del programma ammonta a 154,5 milioni di euro, con un aumento del 3,2% rispetto al dato assestato 2014.
Lo stanziamento del programma riguarda
prevalentemente le spese correnti, di
cui poco più della metà è costituito da spese
non rimodulabili.
Gli stanziamenti principali sono iscritti nei
seguenti capitoli:
§
capitoli 1551 e 1552,
relativi alle spese per enti, istituti,
associazioni ed altri organismi, con una dotazione complessiva di 76,3 milioni di euro. (Il capitolo 1551 è esposto in Tabella C).
§
capitoli 1644 e 1646,
relativi alla protezione dell’ambiente
marino dagli inquinamenti e per la gestione e promozione delle riserve marine, con una dotazione
complessiva di circa 54,1 milioni di
euro. I capitoli citati sono esposti
in Tabella C.
Programma 18.15 (Prevenzione
e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti)
La dotazione del programma ammonta a 10,2 milioni di euro, con una
diminuzione del 6,4% rispetto al dato assestato 2014.
Il 66,7% dello stanziamento del programma riguarda spese in conto capitale rimodulabili.
All’interno del programma 18.15 si segnala per
rilevanza il capitolo 7510 con una
assegnazione pari a 6,5 milioni di euro
relativa al fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio e smaltimento.
Programma 18.16 (Programmi e
interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed
energie rinnovabili)
La dotazione del programma ammonta a circa 12 milioni di euro con una diminuzione
del 4,8% rispetto al dato assestato 2014.
Il 76,7% dello stanziamento del programma riguarda spese in conto capitale rimodulabili.
All’interno del programma 18.16 si segnala per
rilevanza il capitolo 8407 con una
assegnazione pari a 8,4 milioni di euro
per il fondo per la promozione e diffusione di interventi di efficientamento e risparmio energetico, per la produzione
di energia elettrica e di calore da fonti
rinnovabili e in particolare per lo sviluppo del solare termodinamico.
Le risorse che, nell’ambito della missione 17, riguardano il Ministero
dell'ambiente sono concentrate nel programma
17.3 (Ricerca in materia ambientale).
Lo stanziamento di competenza del
programma è pari a 82,4 milioni di euro,
con una riduzione di 2,8 milioni di euro
rispetto alle previsioni assestate 2014 (pari al 3,3%).
Lo stanziamento del programma riguarda per il 76% spese correnti, di cui il 95% è costituito da spese non rimodulabili.
All’interno del programma 17.3 si segnalano i capitoli 3621, 3623 e 8831, con
complessivi 82,3 milioni di euro destinati all’ISPRA. I capitoli 3621 e 8831 sono esposti in Tabella C.
All’interno dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) gli stanziamenti relativi alla missione 18 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente) sono pari a 36,9 milioni di euro. Tale importo, iscritto nel programma 18.14 (Sostegno allo sviluppo sostenibile), è pressoché identico a quello previsto dal dato assestato 2014.
Lo stanziamento del programma riguarda totalmente le spese in conto capitale, di cui il 90,2% è costituito da spese non
rimodulabili.
Tale stanziamento insiste prevalentemente sul capitolo 7328 “Annualità quindicennali per mutui per interventi relativi al patrimonio idrico nazionale da parte dei consorzi ed enti irrigui”, ove sono allocati 33,3 milioni di euro.
Si
segnala, inoltre, nella missione 3 (Relazioni finanziarie con le autonomie
territoriali), il programma 3.7 Rapporti finanziari con enti
territoriali, di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze, che – nel cap. 7499 (capitolo esposto
in Tabella E) – reca uno
stanziamento di 140 milioni di euro
per gli anni 2015 e 2016 per gli interventi di cui all’articolo 3, comma 9, del
decreto legge n. 148 del 1993, concernente un contributo da destinare alla regione Calabria per interventi nei
settori della manutenzione idrica e
forestale, limitatamente ai lavoratori
occupati in tale settore.
Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali (MIPAAF) gli
stanziamenti insistono all’interno del programma
18.7 (Tutela e conservazione della
fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità), con 195,9 milioni di euro destinati al Corpo forestale dello Stato.
Lo stanziamento
del programma riguarda spese correnti per
il 97,4%, di cui circa il
94% riguarda spese non rimodulabili.
Nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo
economico (MISE) è presente il programma 15.5 (Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle
comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento
elettromagnetico), della missione Comunicazioni (15), con una dotazione di
competenza di circa 10 milioni di euro
per il triennio 2015-2017, e il programma
17.18 (Ricerca, innovazione,
tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società
dell'informazione), con uno stanziamento di 11,6
milioni di euro per il 2015, 8,5 milioni di euro per il 2016 e 8,4 milioni
di euro per il 2017, in cui tra l’altro sono incluse le azioni di prevenzione e
riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, che nell’ultimo bilancio erano riportate
nel soppresso programma 18.10 della missione
18 Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell'ambiente”.
In attuazione dell’art. 36, comma 6, della L. 196/2009 (che ha stabilito che in allegato al Rendiconto generale dello Stato siano illustrate le “risultanze delle spese relative ai Programmi aventi natura o contenuti ambientali” definite come “le risorse impiegate per finalità di protezione dell’ambiente, riguardanti attività di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale”), una apposita sezione della relazione al disegno di legge di bilancio accoglie le risultanze delle spese ambientali, sulla base dei dati forniti dalle amministrazioni secondo schemi contabili e modalità di rappresentazione stabilite con Determina del Ragioniere generale dello Stato n. 39816 del 2011.
Le risorse finanziarie stanziate dallo Stato per la spesa primaria[9] per la protezione dell’ambiente e l’uso e gestione delle risorse naturali secondo il ddl di Bilancio ammontano a circa 2,2 miliardi di euro nel 2015, pari allo 0,4 per cento della spesa primaria complessiva del bilancio dello Stato. Le stesse rimangono sostanzialmente stabili nel 2016 e subiscono una lieve riduzione nel 2017 (rispettivamente, 0,4 per cento e 0,3 per cento del bilancio dello Stato). Si tratta delle risorse iniziali stanziate in conto competenza per il triennio 2015-2017. Rispetto agli stanziamenti iniziali destinati alle stesse finalità nel 2014, pari a oltre 1,5 miliardi di euro, si registra un incremento del 4 per cento circa per il 2015.
I settori di intervento in cui si concentra la maggior parte - circa il 65,5 per cento - delle risorse iniziali destinate alla spesa primaria ambientale del 2015 sono i seguenti: “protezione e risanamento del suolo, delle acque del sottosuolo e di superficie”, “protezione della biodiversità e del paesaggio” e “uso e gestione delle acque interne”, che assorbono rispettivamente il 38,7 per cento, il 18,4 per cento e l’8,4 per cento. Inoltre, una quota ulteriore, pari al 16 per cento si ripartisce, altresì, in “altre attività di protezione dell’ambiente” (6,2 per cento), “gestione delle acque reflue” (5,2 per cento) e “uso e gestione della flora e della fauna selvatica” (4,6 per cento).
Per l’anno 2016 e 2017 la spesa primaria ambientale continua ad essere principalmente finalizzata alla “protezione e risanamento del suolo, delle acque del sottosuolo e di superficie” e alla “protezione della biodiversità e del paesaggio”, che assorbono per i due anni rispettivamente il 58,5 per cento e il 43,7 per cento della spesa primaria ambientale annuale.
Una quota rilevante degli stanziamenti iniziali di competenza è costituita da trasferimenti ad altri operatori (amministrazioni pubbliche, imprese, famiglie e istituzioni sociali private): nel complesso tali trasferimenti rappresentano il 52,1 per cento degli stanziamenti iniziali nel 2015, composto per il 41,9 per cento da trasferimenti in conto capitale e per il 10,2 per cento da trasferimenti di parte corrente. La percentuale complessiva dei trasferimenti resta pressappoco costante nel 2016 e si riduce al 35,8 per cento nel 2017. I trasferimenti in conto capitale sono destinati prevalentemente alla “protezione e risanamento del suolo, delle acque del sottosuolo e di superficie”, all’“uso e gestione delle acque interne” e alla “ricerca e sviluppo per l’uso e gestione delle risorse naturali”.
Osservando la distribuzione delle risorse tra i Ministeri, si nota che la maggior parte delle risorse destinate a finalità ambientali è assegnata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (29,9 per cento nel 2015), al Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (27,3 per cento), e al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (21,6 per cento) che insieme assorbono circa il 78,9 per cento del totale degli stanziamenti iniziali.
L’analisi per missioni evidenzia invece che la quota maggiore di risorse per finalità ambientali riguarda la Missione “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente” (31,8 per cento nel 2015, 32,8 per cento nel 2016 e 36,6 per cento nel 2017), nella quale rientra la maggior parte delle attività del Ministero dell’ambiente che ha competenza su tutti i settori ambientali di intervento. Sono incluse in questa Missione anche alcune attività del Corpo forestale dello Stato del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, tra le quali quelle relative alla salvaguardia della biodiversità, sorveglianza e custodia del patrimonio naturale protetto e le risorse del Ministero dell’economia e delle finanze destinate prevalentemente alla concessione di mutui per attività di natura ambientale. Nella Missione “Infrastrutture pubbliche e logistica” (20 per cento delle risorse nel 2015, 22,0 per cento nel 2016 e 8,4 per cento nel 2017), che rappresenta la seconda per importanza, sono comprese le risorse per la realizzazione del sistema Mose, l’aggiornamento degli studi sulla laguna di Venezia e la realizzazione delle opere strategiche di captazione ed adduzione di risorse idriche.
Articolo 17,
comma 20
(Utilizzo del personale delle Forze
armate per il controllo del territorio della c.d. Terra dei fuochi - Stralciato)
Il comma 20 dell’articolo 17 è stato stralciato, ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento, in quanto recante disposizioni estranee all’oggetto del disegno di legge di stabilità.
Il comma 20 dell’articolo 17 autorizzava la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017 per consentire ai Prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, di continuare ad avvalersi della possibilità, prevista dal D.L. 136/2013 (che ha dettato una serie di misure per l’emergenza ambientale e sanitaria nella c.d. Terra dei fuochi), di utilizzare un contingente di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari.
Articolo 29
(Riduzioni delle spese ed interventi
correttivi del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare – Convenzione biodiversità)
L’articolo 29 riduce di 1 milione di euro, a decorrere dal 2015, l’autorizzazione di spesa disposta dall’art. 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1994, n. 124 per la ratifica e l’esecuzione della convenzione sulla biodiversità fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992.
Si fa notare che la riduzione supera l’importo dell’autorizzazione di spesa contemplata dal citato articolo 3, che è pari a 671.394 euro annui (1.300 milioni di lire).
Il capitolo su cui opera la riduzione (capitolo 1617/Pg3 dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente) ha però una dotazione di competenza di 3,95 milioni di euro per il triennio 2015-2017.
Come anticipato sopra, con la L. n. 124/1994 l’Italia ha ratificato la Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD), adottata il 5 giugno del 1992, al Summit mondiale di Rio de Janeiro delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo.
Nel ratificare la Convenzione, le Parti contraenti si sono impegnate a intraprendere misure nazionali e internazionali finalizzate al raggiungimento di tre obiettivi: la conservazione in situ ed ex situ della diversità biologica (a livello di geni, popolazioni, specie, habitat ed ecosistemi), l'uso sostenibile delle sue componenti e l'equa condivisione dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche.
Di particolare rilevanza, per l’attuazione della Convenzione e della legge nazionale di ratifica, è l’intesa, raggiunta dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 7 ottobre 2010, sulla Strategia Nazionale per la Biodiversità[10].
Per il
Ministero dell’ambiente, l’accantonamento previsto pari a 10,1 milioni per il 2015 e a 11 milioni
per ciascuno degli anni 2016 e 2017 è utilizzato, secondo quanto rilevato
nella relazione illustrativa per interventi
vari.
Per il Ministero dell’ambiente, si registra
uno stanziamento di 7,7 milioni di euro
per il 2015 e di 17,4 milioni per
ciascuno degli anni 2016 e 2017. La relazione illustrativa fa presente che
l’accantonamento è finalizzato per interventi a favore della difesa del suolo,
di bonifica e ripristino dei siti inquinati, nonché per il disegno di legge
concernente la legge quadro in materia di interporti (AC 730 – AS 1185).
Si ricorda preliminarmente che la Tabella C reca la determinazione delle dotazioni finanziarie da iscrivere in bilancio delle leggi di spesa permanente, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità.
Gli stanziamenti complessivi relativi al Ministero dell’ambiente risultano ripartiti tra la missione 17 (Ricerca e innovazione) e la missione 18 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente).
Relativamente alla missione 17 lo stanziamento di 22,4 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017 insiste interamente sui capitoli 8831 e 3621 per il finanziamento di interventi ed investimenti dell’ISPRA, ai sensi dell’art. 28, comma 1, del decreto legge 112/2008.
Per quanto riguarda, invece, la missione 18, la quasi totalità degli stanziamenti, pari a 35,9 milioni di euro per il 2015 e per il 2016, e a 36,2 milioni di euro per il 2017 è attribuita ai capitoli 1644 e 1646 per la difesa del mare (con 31,6 milioni di euro per il 2015, 31,8 milioni di euro per il 2016 e 32,1 milioni di euro per il 2017) e al capitolo 1551 quale contributo a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, ai sensi della legge n. 549/1995, che corrispondono, in buona sostanza, ai contributi per i parchi nazionali, con 4,3 milioni di euro per il 2015, 4,1 milioni di euro per il 2016 e 4,1 milioni di euro per il 2017. Si cita, da ultimo, lo stanziamento di 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017 per l’attuazione della legge quadro sugli incendi boschivi n. 353/2000 (MEF, Programma Rapporti finanziari con gli enti territoriali - capitolo 2820).
Nella Tabella E,
che determina, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in
conto capitale, le quote destinate a gravare per ciascuno degli anni 2015, 2016
e 2017, esposte per programma e missione, non si rilevano variazioni in aumento
o diminuzione determinate dalla presente legge di stabilità per i capitoli di
bilancio d’interesse della Commissione ambiente.
Articolo 8
(Proroga ecobonus e ristrutturazione)
L’articolo 8 prevede la proroga delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, mantenendo anche per il 2015 le attuali misure:
§ 50 per cento per le ristrutturazioni e per il connesso acquisto di mobili;
§ 65 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali.
Per quanto concerne la detrazione d'imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, viene prorogata al 31 dicembre 2015 la misura della detrazione al 65 per cento attualmente prevista sino al 31 dicembre 2014.
La norma vigente (articolo 1, comma 139, della legge n. 147 del 2013) prevede che per l'anno 2015 la detrazione si applichi nella misura del 50 per cento.
Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali si proroga sino al 31 dicembre 2015 la misura della detrazione al 65 per cento.
La norma vigente prevede la misura del 65 per cento sino al 30 giugno 2015 e la misura del 50 per cento nei 12 mesi successivi.
Con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (per un ammontare massimo di spesa di 96 mila euro) viene prorogata al 31 dicembre 2015 la misura della detrazione al 50 per cento attualmente prevista sino al 31 dicembre 2014.
La norma vigente prevede che per l'anno 2015 la detrazione si applichi nella misura del 40 per cento.
Con riferimento alle spese per l'acquisto di mobili per l’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione viene prorogato di un anno il termine finale (31 dicembre 2015) entro cui devono essere sostenute le spese ai fini della detrazione del 50 per cento. Viene ribadito, inoltre, che le spese per l’acquisto di mobili (ammesse in detrazione se connesse ad una ristrutturazione edilizia) sono computate indipendentemente da quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione.
Si evidenzia che non è stata disposta la proroga con riferimento agli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche. Per tali interventi, pertanto, rimangono ferme le misure delle detrazioni attualmente previste: 65 per cento sino al 31 dicembre 2014 e 50 per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
|
|
Nuovi termini ddl Stabilità |
|
|
Fino al 31 dicembre 2014 |
Fino al 31 dicembre 2015 |
Dal 1° gennaio 2016 |
Riqualificazione
energetica |
65% |
65% |
36% |
Parti condominiali |
65% |
65% |
36% |
Ristrutturazioni edilizie |
50% |
50% |
36% |
Misure antisismiche |
65% |
50% |
36% |
Mobili |
50% |
50% |
- |
Si ricorda che l’articolo 15 del decreto-legge n. 63 del 2013 prevede che entro il 31 dicembre 2015 dovranno essere definiti misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l’incremento del loro rendimento energetico e dell’efficienza idrica. In assenza di un intervento normativo entro tale termine, dal 2016 le detrazioni e il limite massimo di spesa torneranno ai livelli previsti dalla legislazione vigente (36 per cento e 48 mila euro, previsti dall’articolo 16-bis del TUIR).
Più in dettaglio, la lettera a) dell’articolo 8 modifica i commi 1 e 2 dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, dedicato alle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica.
Il nuovo comma 1 prevede che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge n. 220 del 2010, concernenti la detrazione d'imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, si applicano nella misura del 65 per cento per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del D.L. n. 63 del 2013) fino al 31 dicembre 2015.;
Con la norma in esame, pertanto, viene prorogata di un anno la misura della detrazione al 65 per cento attualmente prevista sino al 31 dicembre 2014, mentre viene abrogata la disposizione che prevede che la detrazione si applica nella misura del 50 per cento per l'anno 2015.
L’agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta in percentuale delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo di detrazione, diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti. Si tratta di riduzioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:
§ la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento: detrazione massima 100.000 euro;
§ il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti): detrazione massima 60.000 euro;
§ l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda: detrazione massima 60.000 euro;
§ la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale: detrazione massima 30.000 euro.
La norma che ha introdotto l’agevolazione in esame è contenuta nei commi da 344 a 349 dell'articolo unico della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007); successivamente la normativa in materia è stata più volte modificata. I cambiamenti si riferiscono, in particolare, alle procedure da seguire per avvalersi correttamente delle agevolazioni.
L’articolo 1, comma 48, della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità per il 2011) ha stabilito una proroga per usufruire delle detrazioni per le spese sostenute e documentate sino al 31 dicembre 2011 o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, fino al periodo d’imposta in corso alla predetta data.
L’articolo 4, comma 4, del D.L. n. 201 del 2011 ha prorogato fino al 31 dicembre 2012 la detrazione Irpef del 55 per cento delle spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio. La stessa norma ha esteso la detrazione del 55 per cento anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, nel limite massimo di 30.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2013 era previsto che per tali interventi si applicasse la detrazione del 36 per cento come modificata dal nuovo articolo 16-bis del TUIR. Successivamente il D.L. n. 83 del 2012 ha prorogato l'applicazione della detrazione del 55 per cento sino al 30 giugno 2013.
Il D.L. n. 63 del 2013 (articolo 14) ha prorogato le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica fino al 31 dicembre 2013 elevando la misura al 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del provvedimento). Inoltre, con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, la norma prevede l'applicazione della detrazione d'imposta del 65 per cento per le spese sostenute dall'entrata in vigore del decreto (6 giugno 2013) sino al 30 giugno 2014.
La legge di stabilità per il 2014 (articolo 1, comma 139 della legge n. 147 del 2013) ha previsto un’ulteriore proroga. Per il risparmio energetico le detrazioni in esame si applicano nella misura del 65 per cento per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del D.L. n. 63/2013) al 31 dicembre 2014. Dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 è previsto che la misura della detrazione scenda al 50 per cento per le spese sostenute.
In sintesi la normativa
al riguardo prevede che:
§ la detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef o Ires) è pari al 65 per cento (entro il 2014 e al 50 per cento nel 2015) delle spese sostenute, entro il limite massimo che varia a seconda della tipologia dell’intervento eseguito;
§ l’agevolazione non è cumulabile con altri benefici fiscali previsti da disposizioni di legge nazionali (come, ad esempio, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio) o altri incentivi riconosciuti dalla Comunità europea; dal 1° gennaio 2009 la detrazione non è cumulabile con eventuali incentivi riconosciuti dalla Comunità europea, dalle regioni o dagli enti locali;
§ non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva di inizio dei lavori all’Agenzia delle entrate;
§ i contribuenti non titolari di reddito d’impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (i titolari di reddito di impresa sono invece esonerati da tale obbligo e possono provare la spesa con altra idonea documentazione);
§ è previsto l’esonero dalla presentazione della certificazione energetica per la sostituzione di finestre, per gli impianti di climatizzazione invernale e per l’installazione di pannelli solari;
§ al momento del pagamento del bonifico effettuato dal contribuente che intende avvalersi della detrazione, le banche e le Poste Italiane Spa hanno l’obbligo di effettuare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori; dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 98 del 2011) la ritenuta sui bonifici è stata ridotta dal 10 al 4%;
§ per gli interventi eseguiti dal 2011 è obbligatorio ripartire la detrazione in dieci rate annuali di pari importo (per gli anni 2009 e 2010 andava ripartita in cinque rate).
Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, il nuovo comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 prevede l'applicazione della detrazione nella misura del 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 fino al 31 dicembre 2015.
Con la norma in esame, pertanto, viene prorogata di sei mesi la misura della detrazione al 65 per cento attualmente prevista sino al 3 giugno 2015, mentre viene abrogata la disposizione che prevede che la detrazione si applica nella misura del 50 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016.
La norma riguarda interventi:
a) relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile;
Si ricorda che l'articolo 1117 del codice civile, riformulato dall’articolo 1 della legge 11 dicembre 2012, n. 220 (Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici), prevede che sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:
- tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune (come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate);
- le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune (come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune);
- le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune (come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche).
Il successivo articolo 1117-bis (aggiunto dalla citata legge 11 dicembre 2012, n. 220) estende l'applicazione delle disposizioni recate dal Capo II del codice civile (Del condominio negli edifici), in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condomini di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni.
b) ovvero che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
La lettera b) del modifica l'articolo 16 del D.L. n. 63 del 2013, con il quale è stata disposta la proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili.
Il punto 1) della lettera c) sostituisce l’ultimo periodo del
comma 1 dell’articolo 16 prevedendo che per le spese documentate, relative agli
interventi di recupero del patrimonio
edilizio (indicati nel comma 1 dell’articolo 16-bis del TUIR), spetta una detrazione dall'imposta lorda - fino ad
un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare -
pari al 50 per cento, per le spese
sostenute dal 26 giugno 2012 al 31
dicembre 2015.
In sostanza, rispetto alla disciplina antecedente viene prorogata di un anno la misura della detrazione al 50 per cento, in origine prevista sino al 31 dicembre 2014, mentre viene abrogata la disposizione che prevede che la detrazione si applichi nella misura del 40 per cento per l'anno 2015.
La detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata introdotta dall'articolo 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La norma è stata successivamente modificata e prorogata e, infine, resa stabile dal D.L. n. 201 del 2011 (art. 4, comma 1, lett. c)) che ha inserito il nuovo articolo 16-bis nel D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR). Tale norma ha confermato non sono l’ambito, soggettivo ed oggettivo, di applicazione delle detrazioni, ma anche le condizioni di spettanza del beneficio fiscale consolidando l’orientamento di prassi formatosi in materia. A regime, la misura della detrazione IRPEF è del 36 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute per un importo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 30 giugno 2013, l’articolo 11, comma 1, del D.L. n. 83 del 2012 ha aumentato la misura della detrazione dal 36 per cento al 50 per cento ed ha innalzato il limite di spesa massima agevolabile da 48.000 a 96.000 euro per unità immobiliare.
Con l’articolo 16, comma 1, del D.L. n. 63 del 2013 è stato prorogato al 31 dicembre 2013 il termine di scadenza dell’innalzamento della percentuale di detrazione IRPEF dal 36 al 50 per cento e del limite dell'ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro in relazione alle spese di ristrutturazione edilizia.
Nel corso della conversione del D.L. n. 63 del 2013, inoltre, sono state introdotte due rilevanti novità:
§ una detrazione del 50 per cento per le ulteriori spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto-legge) al 31 dicembre 2013 (termine che la norma in esame proroga di un anno, si veda oltre) per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, (per i forni la classe A), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, per un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali;
§ una detrazione del 65 per cento delle spese effettuate dal 4 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto) al 31 dicembre 2013 (termine che la norma in esame proroga di un anno, si veda oltre) per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano in zone sismiche ad alta pericolosità, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive.
La legge di stabilità per il 2014 (articolo 1, comma 139 della legge n. 147 del 2013) ha previsto un’ulteriore proroga. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia le detrazioni in esame si applicano nella misura del 50 per cento per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del D.L. n. 63/2013) al 31 dicembre 2014. Dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 è previsto che la misura della detrazione scenda al 40 per cento per le spese sostenute. Per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche è prevista la detrazione del 65 per cento sino al 31 dicembre 2014 e del 50 per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. Tali misure non sono state ulteriormente prorogate dalle norme in esame.
In particolare la detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è concessa (comma 1 del nuovo articolo 16-bis) per i seguenti interventi: § manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali; § manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze; § ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, quando sia stato dichiarato lo stato di emergenza - anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione -anche se non rientranti nelle tipologie di intervento di cui alle lettere a) e b); § realizzazione di autorimesse o di posti auto pertinenziali, anche di proprietà comune; § eliminazione di barriere architettoniche; § adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi; § realizzazione di interventi di cablatura degli edifici e di contenimento di inquinamento acustico; § conseguimento di risparmi energetici; § adozione di misure antisismiche; § bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. Il comma 2 del nuovo articolo 16-bis del TUIR ricomprende tra le spese sostenute quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia. Il comma 3 del nuovo articolo 16-bis riconduce a regime la detrazione d’imposta del 36 per cento sull’acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative, istituita dall’articolo 9, comma 2, della legge n. 448 del 2001. Tra le altre disposizioni introdotte in materia si segnalano: § l’abolizione dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara (articolo 7, comma 2, lett. q), del D.L. n. 70 del 2011). In sostanza, a decorrere dal 14 maggio 2011, la norma prescrive l’obbligo di indicare taluni dati nella dichiarazione dei redditi e di conservare la documentazione prevista dal Provvedimento n. 149646 del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011; § la riduzione della percentuale (dal 10 al 4%) della ritenuta d’acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l’obbligo di operare (articolo 25 del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall’articolo 23, comma 8 ,del decreto legge 98 del 2011); § con la risoluzione n. 55/E del 7 giugno 2012 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il contribuente che intenda fruire dell’agevolazione deve utilizzare un bonifico “parlante” dal quale risulti: 1) la causale del versamento; 2) il codice fiscale del beneficiario della detrazione; 3) il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato; § l’eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori (articolo 7, comma 2, lett. r) del D.L. n. 70 del 2011; tale soppressione ha effetto anche per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici; § la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile (commi 12-bis e 12-ter dell’articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011); § l’obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali: dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali (articolo 4, comma 1 del D.L. n. 201 del 2011). |
Il punto 2) della lettera b) modifica il comma 2 dell'articolo 16 del D.L. n. 63 del 2013, prevedendo la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2015, della detrazione del 50 per cento per le ulteriori spese, fino ad un ammontare massimo di 10.000 euro, documentate e sostenute per l'acquisto dei seguenti prodotti finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione:
§
mobili;
§
grandi elettrodomestici di classe non
inferiore alla A+;
§
forni di classe A.
Si ricorda che, ai fini del riconoscimento della detrazione in oggetto, la norma fa riferimento ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, cioè a coloro che usufruiscono delle possibilità di detrarre - nel limite massimo di spesa di 96.000 euro - il 50 per cento delle spese di ristrutturazione edilizia sostenute nel periodo di tempo tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2015 (come prorogato dalla norma supra).
La norma in esame prevede, inoltre, che le spese per l’acquisto di mobili sono calcolate indipendentemente da quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione. Si tratta della stessa disposizione inserita dall’articolo 7, comma 2-ter del D.L. n. 47 del 2014 con riferimento alla prevedente proroga della detrazione in esame (per il periodo dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014).
Si ricorda che le spese per l’acquisto di mobili possono anche essere più elevate di quelle per i lavori di ristrutturazione, fermo restando il tetto dei 10.000 euro. Infatti la disposizione della legge di stabilità 2014 che prevedeva che tali spese non potessero essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione è stata abrogata dall’articolo 7 del D.L. n. 47 del 2014.
Si evidenzia inoltre che con la circolare n. 29/E del 18 settembre 2013 l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti su alcune questioni interpretative concernenti le detrazioni per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per acquisto di mobili per l’arredo e di elettrodomestici disposte dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.
La circolare tra l'altro ha fornito informazioni su modalità di pagamento, diritto alla detrazione, tipologia di mobili interessati e elettrodomestici. Rientrano tra i mobili agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo. Rientrano i grandi elettrodomestici, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. Devono essere in classe energetica non inferiore alla A+, A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. I mobili devono essere nuovi. Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, sempre che le spese stesse siano state sostenute con le modalità indicate. I contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati; tuttavia, per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni acquistabili, è consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito.
Per ulteriori approfondimenti sulle agevolazioni fiscali in esame si segnalano le guide dell’Agenzia delle entrate sulle ristrutturazioni edilizie (aggiornata a settembre 2014), sugli interventi di riqualificazione energetica (aggiornata a dicembre 2013) e sul bonus mobili (aggiornata a maggio 2014).
Sull’impatto delle misure di incentivazione, si veda il dossier curato dalla Camera e dal Cresme: Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell’impatto delle misure di incentivazione.
Articolo 43
(Razionalizzazione delle società
partecipate locali)
L’articolo 43 interviene sulla disciplina vigente dei servizi pubblici locali (SPL) modificando e innovando in materia di: ruolo e funzioni degli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali o omogenei; mantenimento della concessione in caso di acquisizione o fusione societaria; criteri per i finanziamenti disposti a valere su risorse statali relativamente ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica; esclusione di talune categorie di spese dal patto di stabilità interno.
L’articolo prevede (co. 1, n. 1) l’obbligo per gli enti locali di partecipare agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali o omogenei, attribuendo - in caso di inottemperanza - al Presidente della regione l’esercizio dei poteri sostituitivi. La predisposizione della relazione richiesta dalla legislazione vigente per l’affidamento del servizio viene quindi posta in capo ai suddetti enti di governo; nella relazione è ricompreso anche un piano economico finanziario.
Viene, inoltre, disposto (co. 1, n. 2) il mantenimento della concessione in essere anche in caso di acquisizione o fusione societaria, consentendo, ove necessario, la rideterminazione dell’equilibrio economico finanziario del nuovo soggetto gestore, anche tramite l’aggiornamento del termine di scadenza delle concessioni in essere.
Il testo richiede altresì (co. 1, n. 3) che i finanziamenti concessi a valere su risorse statali relativi ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica siano attribuiti agli enti di governo o ai relativi gestori del servizio purché siano risorse aggiuntive o a garanzia a sostegno dei piani di investimento approvati dagli enti di governo. Riguardo ai criteri stabiliti per l’assegnazione delle risorse in via prioritaria la norma richiama: i soggetti selezionati tramite gara ad evidenza pubblica; i gestori di cui venga attestata l’efficienza gestionale e la qualità del servizio reso o che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria.
Viene poi disposto (co. 1, n. 4), che le spese in
conto capitale effettuate dagli enti locali con i proventi derivanti dalla dismissione – totale o parziale, ed
anche a seguito di quotazione - di partecipazioni
in società sono escluse, unitamente
ai proventi medesimi, dal patto di
stabilità interno. E’ stabilito invece che non sono escluse dal suddetto
patto le spese effettuate dagli enti locali per acquisto di partecipazioni.
L’ambito di applicazione delle norme è definito dalla disposizione finale dell’articolo (co. 1, n. 5), che fa riferimento, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani ed ai settori sottoposti alla regolazione da parte di un’Autorità indipendente.
Alla luce del contenuto dell’articolo appare
opportuno riformulare la rubrica dello stesso, che riguarda solo in parte le
società partecipate locali.
Finalità delle previsioni recate dall’art. 43, in base a quanto evidenziato nell’incipit della norma nonché nella relazione illustrativa e nella relazione tecnica, sono quelle di incentivazione dei processi di aggregazione tra soggetti operanti nei servizi pubblici locali di rilevanza economica e di rafforzamento della gestione industriale dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, con l’obiettivo di “rilanciare gli investimenti, ridurre i costi attraverso economie di scala e di scopo e migliorare i livelli prestazionali e di qualità dei servizi, attraverso misure quali l’obbligo per gli enti locali di partecipare agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali”.
A tale scopo, sono introdotte nuove disposizioni all’articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
In primo luogo, il comma 1, n. 1), stabilisce l’obbligo per gli enti locali di partecipare agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali o omogenei.
A tal fine, sono aggiunte previsioni più stringenti rispetto a quanto già stabilito al comma 1-bis dell’art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, il quale dispone che unicamente i suddetti enti di governo svolgono le funzioni di:
§ organizzazione dei SPL a rete di rilevanza economica, quali elettricità, acqua, gas, rifiuti, trasporto;
§ scelta della forma di gestione;
§ determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza;
§ affidamento della gestione e relativo controllo.
Con la finalità di rendere più efficiente la gestione dei servizi, il legislatore ha previsto una disciplina in materia di organizzazione per lo svolgimento dei SPL, contenuta nell'articolo 3-bis del D.L. 138/2011 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 148/2011), che è stato introdotto dall'art. 25, co. 1, del D.L. 1/2012 (convertito, con modificazioni, da L. n. 27/2012). Tale disposizione - che si applica solo ai servizi pubblici locali a rete (elettricità, acqua, gas, rifiuti, trasporto) di rilevanza economica - attribuisce alle regioni e alle province autonome il compito di:
§ individuare ambiti o bacini territoriali che consentano di sfruttare economie di scala e di differenziazione. Gli ambiti devono essere: ottimali, omogenei, di dimensione normalmente non inferiore a quella del territorio provinciale. E' riconosciuta alle Regioni la possibilità di derogare alla dimensione provinciale, individuando ambiti di dimensione diversa. Ciò purché la scelta sia motivata in base a criteri di differenziazione territoriale e socio economica e rispetto a specifiche caratteristiche del servizio;
§ istituire o designare gli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali; ad essi la legge riserva in via esclusiva le seguenti funzioni: organizzazione del servizio; scelta della forma di gestione; affidamento della gestione; controllo della gestione; determinazione delle tariffe all'utenza (art. 3-bis, comma 1-bis, del D.L. n. 138/2011, introdotto dall'art. 34 del D.L. n. 179/2012).
È
stata, in ogni caso, fatta salva l'organizzazione per ambiti di singoli
servizi già prevista da normative di settore e da disposizioni regionali e
già avviata mediante costituzione di bacini di dimensioni non inferiori alla
dimensione provinciale, anche sulla base di direttive europee. Tale clausola di
salvaguardia è stata posta in relazione alla necessità di coordinare tali disposizioni
con le normative di settore che prevedono l’organizzazione di singoli servizi
pubblici locali secondo ambiti territoriali ottimali. In particolare, ai sensi
dell’articolo 147 del Codice ambientale, i servizi idrici
sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle
regioni in attuazione della legge Galli (L. 36/1994). Analoga organizzazione territoriale è prevista dall’articolo
200 del Codice per il servizio di gestione integrata dei
rifiuti urbani.
Le disposizioni recate dall’articolo in commento si riferiscono invece, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani ed ai settori sottoposti alla regolazione ad opera do un’Autorità indipendente (v. infra).
Rispetto all’obbligo per gli enti locali di partecipare agli enti di governo, secondo la lettera della disposizione, resta fermo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56, che stabilisce la necessità di attribuire alle sole province le funzioni di organizzazione dei servizi a rete di rilevanza economica (di competenza comunale o provinciale) procedendo alla soppressione degli enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale attualmente incaricati di svolgere tali funzioni.
Il comma 90 dell’art.
1, nel caso in cui disposizioni normative statali o regionali di settore riguardanti
servizi a rete di rilevanza economica
prevedano l'attribuzione di funzioni
di organizzazione dei predetti servizi (di competenza comunale o provinciale)
ad enti o agenzie in ambito provinciale
o sub-provinciale dispone che:
§ le leggi statali o regionali, ovvero il D.P.C.M. che determina i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse connesse all'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento, prevedono la soppressione di tali enti o agenzie e l'attribuzione delle funzioni alle province nel nuovo assetto istituzionale, in base ai principi e le procedure ivi previsti;
§ sono individuate misure premiali per le regioni che si adeguino a tali previsioni (approvando leggi di riorganizzazione delle funzioni, prevedendo la soppressione di enti o agenzie) da definire con decreto interministeriale previsa intesa con la Conferenza Stato-regioni.
Appare opportuno valutare l’opportunità di
un coordinamento tra le disposizioni del comma 1, n. 1) rispetto a quanto
disposto dal comma 90 dell’art. 1 della legge 56/2014, del quale è
espressamente previsto che “restino ferme” le relative previsioni, considerato
che dal testo delle norme le funzioni di organizzazione dei servizi a rete di
rilevanza economica sembrano attribuite in via esclusiva, in un caso, agli enti
di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali o omogenei e, nell’altro
caso, alle province.
In base al testo iniziale dell'articolo 3-bis del D.L. 138/2011, le regioni avrebbero dovuto provvedere alla definizione del perimetro degli ambiti e alla designazione dei relativi enti di governo entro il 30 giugno 2012, termine la cui inutile decorrenza autorizzava il Consiglio dei Ministri ad esercitare i poteri sostitutivi di cui all’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 a tutela dell'unità giuridica ed economica.
In un secondo momento, con l’articolo 13 del D.L. n. 150/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, sono state previsto due ipotesi (comma 2):
§ mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011;
§ mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014.
Per
entrambe le fattispecie è stato previsto l’esercizio di poteri
sostitutivi da parte del prefetto, che deve
provvedere al compimento degli adempimenti necessari al completamento
della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014.
Tale disposizione ha consentito, implicitamente, una proroga del termine del 30 giugno 2012 al 30 giugno 2014 per l'adempimento delle misure organizzative preliminari all'affidamento. La previsione dell’esercizio di poteri sostitutivi a decorrere dal 30 giugno 2014 comporta una sostanziale proroga di sei mesi del termine del 31 dicembre 2013 nel caso di totale inerzia dell’ente rispetto all’obbligo di conformarsi agli adempimenti prescritti dall’art. 34 D.L. 179/2012. Invece, se l’ente ha già avviato le procedure di affidamento entro tali sei mesi, l’intervento sostitutivo prefettizio ha ad oggetto gli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento, da realizzare entro il 31 dicembre 2014.
Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro 60 giorni dall’istituzione o designazione dell’ente di governo, da effettuare in base alle suddette scadenze fissate dalla legge (31 dicembre 2014), il Presidente della regione esercita, previa diffida all’ente locale ad adempiere entro il termine di 30 giorni, i poteri sostitutivi.
Il testo in esame pone in capo agli enti di governo il compito di effettuare la relazione prescritta dalla normativa vigente al fine di dare conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e di definire i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche, se previste.
In base alla normativa contenuta, in particolare, nell'art. 34, co. 20-25, del D.L. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, da legge n. 221/2012, la scelta delle modalità di affidamento del servizio viene rimessa all'ente affidante, sulla base di una relazione, da rendere pubblica sul sito internet dell’ente stesso, che deve dare conto dei suddetti elementi. 25-bis. Gli enti locali sono inoltre tenuti ad inviare le relazioni di cui al suddetto articolo 34, commi 20 e 21, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, che provvederà a pubblicarle nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio (in base all’art. 13, comma 25-bis, del decreto-legge n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9/2014).
Obiettivi dell’obbligo di pubblicare la relazione sono: il rispetto della disciplina europea; la parità tra gli operatori; l’economicità della gestione; l’adeguata informazione della collettività di riferimento.
Pertanto, in base alle suddette previsioni, la scelta della modalità di affidamento è stata rimessa alla valutazione dell’ente locale, nel presupposto che la discrezionalità in merito sia esercitata nel rispetto dei principi europei di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
Da tale disciplina sono stati espressamente esclusi i servizi di distribuzione di gas naturale e di distribuzione di energia elettrica, nonché quelli di gestione delle farmacie comunali.
Le disposizioni recate dall’articolo in commento si riferiscono invece, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani ed ai settori sottoposti alla regolazione ad opera do un’Autorità indipendente (v. infra).
La normativa richiamata ha previsto anche una disciplina transitoria (art. 34, co. 21), disponendo per gli affidamenti in essere, non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea, l’obbligo dio adeguarsi entro il termine del 31 dicembre 2013 (pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista). Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza, viene previsto che gli enti competenti provvedano contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento, prescrivendo, comunque, che il mancato adempimento degli obblighi previsti determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.
In deroga a quanto previsto dalla disposizione originaria, è intervenuto l'articolo 13, co. 1, del D.L. n. 150/2013 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 15/2014) che ha prorogato la durata degli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del D.L. n. 179/2012 fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014; tuttavia, tale proroga non si applica in ogni caso, ma limitatamente alle ipotesi in cui l'ente affidante, ovvero, ove previsto, l’ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo, abbia avviato le procedure di affidamento di servizi, con l'adozione e la pubblicazione della relazione che motiva l'affidamento prescelto. Il mancato rispetto del termine, comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014.
Disposizioni particolari sono state stabilite per gli "affidamenti diretti", cioè senza gara, in essere alla data di entrata in vigore del D.L. n. 179/2012. Per questi è stato previsto che, se sono assentiti alla data del 1° ottobre 2003 e riguardanti società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c., cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; mentre gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020 (art. 34, co. 22).
Le
nuove previsioni introdotte dall’articolo in commento pongono dunque in capo agli enti di governo l’obbligo, nella
suddetta relazione:
§ di dare conto della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;
§ di motivarne le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio;
§ di ricomprendere anche un piano economico finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell’affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell’ipotesi di affidamento in house, dell’assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell’ammontare dell’indebitamento da aggiornare ogni triennio.
Il testo prevede che tale piano economico-finanziario debba essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari o da una società di revisione.
Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari devono procedere, contestualmente all’affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all’impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house.
Il testo prevede che le deliberazioni degli enti di governo “sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali”.
Come già anticipato, le funzioni attribuite “unicamente” agli enti di governo sono quelle di organizzazione dei SPL a rete di rilevanza economica; scelta della forma di gestione; determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza; affidamento della gestione e relativo controllo.
La relazione illustrativa motiva la previsione in base alla quale le deliberazioni assunte dagli enti di governo degli ambiti sono valide senza necessità di ulteriori deliberazioni da parte degli organi dei singoli enti locali con la finalità di “limitare comportamenti dilatori”.
Il testo interviene, inoltre, (co. 1, n. 2) al fine di precisare che, anche in caso di operazioni societarie quali l’acquisizione o la fusione, viene mantenuta la concessione in essere; in tale quadro, è consentita ove necessario, la rideterminazione dell’equilibrio economico finanziario del nuovo soggetto gestore, ai sensi dell’articolo 143 del codice dei contratti pubblici, anche tramite l’aggiornamento del termine di scadenza delle concessioni in essere.
In particolare, viene stabilito che, a seguito di operazioni societarie effettuate “con procedure trasparenti”, comprese fusioni o acquisizioni, l’operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste. In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, è accertata dal soggetto competente la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, che può avvenire anche tramite l’aggiornamento del termine di scadenza di tutte o alcune delle concessioni in essere.
A tal fine, è disposto che l’Autorità di regolazione competente (ove istituita) svolge le verifiche richieste dall’articolo 143, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore.
Il suddetto comma 8 prevede, in particolare, che la stazione appaltante possa stabilire, per assicurare l’equilibrio economico finanziario degli investimenti del concessionario, che la concessione abbia durata superiore a 30 anni tenendo conto di una serie di elementi (quali il rendimento della concessione, la percentuale del prezzo rispetto all’importo totale, i rischi connessi alle condizioni di mercato). Le variazioni apportate, previa verifica del CIPE sentito il NARS, comportano la necessaria revisione da attuare con rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche con la proroga di scadenza del termine della concessione. Nel caso di nuove concessioni di importo superiore ad un miliardo di euro la durata può essere stabilita fino a 50 anni.
Appare opportuno valutare l’opportunità di definire
più puntualmente il riferimento alle operazioni societarie effettuate “con
procedure trasparenti”, specificando a quali procedure ci si intenda riferire
con tale specificazione.
L’articolo in commento, sostituendo il comma 4 del citato art. 3-bis del decreto-legge 148/2011 (co. 1, n. 3), richiede necessariamente (fatti salvi i finanziamenti già assegnati anche con risorse derivanti da fondi europei) che i finanziamenti concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell’articolo 119, quinto comma, della Costituzione relativi ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio, si configurino come:
§ risorse aggiuntive;
ovvero
§ a garanzia a sostegno dei piani di
investimento approvati dagli enti di governo.
Le relative risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica o di cui comunque l’Autorità di regolazione competente ovvero (come previsto dalla norma in esame) l’ente di governo dell’ambito nei settori in cui l’Autorità di regolazione non sia stata istituita attesti l’efficienza gestionale e la qualità del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall’Autorità stessa o dall’ente di governo dell’ambito o che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria (aggiunta quest’ultima anch’essa disposta dalla norma in esame).
All’articolo 3-bis
viene inoltre (n. 4) inserito un
nuovo comma 4-bis, nel quale si dispone che le spese in conto capitale effettuate dagli enti locali con i proventi
derivanti dalla dismissione – totale
o parziale, ed anche a seguito di quotazione - di partecipazioni in società sono
escluse, unitamente ai proventi medesimi, dal patto di stabilità interno.
La norma fa riferimento ai proventi individuati nei
seguenti codici SIOPE[11]:
§ E4121, concernente i proventi derivanti dalla vendita di titoli azionari quotati e non in borsa o delle quote di partecipazione al capitale o ai fondi di dotazione di Imprese di pubblici servizi. Tale codice attiene alla fattispecie di alienazione di partecipazioni in imprese di pubblici servizi;
§ E 4122, relativamente ai proventi derivanti dalla vendita di titoli azionari quotati e non in borsa o delle quote di partecipazione al capitale o ai fondi di dotazione di soggetti non appartenenti al comparto delle imprese di pubblici servizi; questo codice concerne il caso di alienazione di partecipazioni in altre imprese.
Il comma 4-bis precisa inoltre che non sono invece escluse dal patto le spese effettuate dagli enti locali per acquisto di partecipazioni.
Com’è noto, il patto di stabilità interno per gli enti locali è disciplinato dall’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come successivamente modificato ed integrato, da ultimo, dall’articolo 1, commi 532-540, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014).
Per quanto concerne l’ambito soggettivo di applicazione, per il 2014 il patto di stabilità si applica alle province e ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti (con regole differenziate per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti e per quelli con popolazione superiore a 5.000 abitanti), nonché, a partire dal 2014, alle le unioni di comuni formate dagli enti con popolazione fino a 1.000 abitanti. L’obiettivo del patto di stabilità per gli enti locali consiste nel raggiungimento di uno specifico obiettivo di saldo finanziario, calcolato quale differenza tra entrate e spese finali - comprese dunque le spese in conto capitale - espresso in termini di competenza mista (criterio contabile che considera le entrate e le spese in termini di competenza, per la parte corrente, e in termini di cassa per la parte degli investimenti, al fine di rendere l'obiettivo del patto di stabilità interno più coerente con quello del Patto europeo di stabilità e crescita).Sono previste alcune esclusioni di specifiche voci di entrata e di spesa dal computo del saldo, che non rientrano, pertanto, nei vincoli del patto. A queste si aggiungono ora le ulteriori esclusioni disposte dal comma 4-bis in esame.
Da ultimo, al medesimo articolo 3-bis è aggiunto (co. 1, n. 5) un nuovo comma 6-bis concernente l’ambito di applicazione delle disposizioni recate dall’articolo in esame e delle altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (in particolare, elettricità, acqua, gas, rifiuti, trasporto). In particolare, viene disposto che le stesse si intendono riferite, “salvo deroghe espresse”, anche al settore dei rifiuti urbani ed ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di un’Autorità indipendente.
Si tratta, in particolare, dei seguenti settori:
§ energia elettrica, gas, sistema idrico: con la legge 481/1995 è stata istituita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, successivamente denominata - a seguito delle previsioni del DL 201/2011 - Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI), con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo;
§ trasporti: con il decreto-legge n. 201/2011 (convertito, con modificazioni, da L. n. 216/2011) è stata prevista l’istituzione di un’Autorità di regolazione nel settore dei trasporti alla quale sono affidati compiti di regolazione e di promozione e tutela della concorrenza nel settore dei trasporti. Le competenze dell'Autorità attengono sia alle infrastrutture di trasporto che alla qualità dei servizi prestati.
Si
ricorda inoltre che all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), istituita
con la legge 249/97, attualmente competono funzioni di regolamentazione e
vigilanza nei seguenti settori: telecomunicazioni,
audiovisivo, editoria e poste.
Attualmente, la disciplina in materia di organizzazione per lo svolgimento dei SPL, contenuta nell'articolo 3-bis del D.L. 138/2011 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 148/2011), introdotto dall'art. 25, co. 1, del D.L. 1/2012 (convertito, con modificazioni, da L. n. 27/2012) (v. supra) fa, in ogni caso, salva l'organizzazione per ambiti di singoli servizi già prevista da normative di settore e da disposizioni regionali e già avviata mediante costituzione di bacini di dimensioni non inferiori alla dimensione provinciale, anche sulla base di direttive europee. Tale clausola di salvaguardia è stata ricondotta alla necessità di coordinare tali disposizioni con le normative di settore che prevedono l’organizzazione di singoli servizi pubblici locali secondo ambiti territoriali ottimali. In particolare, ai sensi dell’articolo 147 del Codice ambientale, i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge Galli (L. 36/1994). Analoga organizzazione territoriale è prevista dall’articolo 200 del Codice per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
Si
ricorda, inoltre, che l’articolo 7 del
decreto-legge 133/2014, in corso di esame parlamentare per la
relativa conversione in legge, reca una serie di modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativamente alla gestione
delle risorse idriche, prevedendo in particolare l’obbligo per gli enti
locali di aderire agli enti di governo dell'ambito individuati
dalle regioni e ulteriori disposizioni in materia di affidamento del servizio.
La relazione illustrativa evidenzia che la disposizione in commento si inserisce nel quadro delle previsioni da cui ha avuto luogo il cosiddetto Rapporto Cottarelli recante: “Programma di razionalizzazione delle partecipate locali”, presentato il 7 agosto 2014. Il suddetto Rapporto ha evidenziato, da un lato, che il fenomeno delle società partecipate dalle amministrazioni locali ha raggiunto numeri molto elevati, con circa 7700 società di dimensioni talvolta assai ridotte e operanti spesso in perdita, con effetti negativi sia per il bilancio delle amministrazioni proprietarie che per la collettività che usufruisce di servizi inefficienti; dall’altro, ha messo in luce, con particolare riferimento al settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che attualmente vi sono circa 1.800 società che operano nei comparti energetico, idrico, dei rifiuti e del trasporto pubblico locale, il cui assetto proprietario, in larga prevalenza costituito da aziende partecipate da enti pubblici territoriali, risulta essere troppo frammentato e di conseguenza non permette la realizzazione dei programmi di investimento adeguati, i quali esigono ingenti capitali cui solo attraverso grandi dimensioni d’impresa è possibile far fronte.
In proposito, si ricorda che l’articolo 23 del D.L.n.66/2014 (L.n.89/2014) aveva conferito al Commissario per la razionalizzazione della spesa (istituito con l'articolo 49-bis del decreto-legge n. 69 del 2013) la predisposizione entro il 31 luglio 2014 di un programma di razionalizzazione, anche ai fini di una loro valorizzazione industriale, delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali incluse nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3, della legge di contabilità n. 196/2009 predisposto annualmente dall’ISTAT.
Il Commissario ha presentato il programma nei primi giorni di agosto.
Il Commissario ha utilizzato i dati forniti dal Tesoro per analizzare le 7.726 società partecipate dalle amministrazioni locali. Secondo le sue rilevazioni, i servizi pubblici di rilevanza economica a rete (in particolare, elettricità, acqua, gas, rifiuti, trasporto) rappresentano il 23 per cento del numero totale delle società e il 60 per cento del valore della produzione. Ammonta invece al 42 per cento il numero delle società che svolgono servizi pubblici privi di rilevanza economica, mentre il 13 per cento svolge servizi strumentali per l'ente pubblico di riferimento. Il 22 per cento svolge attività di vendita di beni e servizi in mercati concorrenziali.
Nel 2012 le perdite lorde delle partecipate censite sono state di circa 1.200 mln. Si rilevano perdite in quasi tutti i settori anche se risultano particolarmente elevate, in valore assoluto, per il trasporto pubblico (con perdite eccedenti i 300 mln, di cui la metà sono relative all’ATAC di Roma). Altri settori con perdite elevate (superiori al 20 percento) rispetto al capitale investito sono l’informatica, i servizi amministrativi, le società di trasformazione urbana (STU), le multiutility e il turismo.
Secondo il Commissario, vi sono poi perdite non palesi finanziate da contratti di servizio e trasferimenti in conto corrente e conto capitale. I contratti di servizio e gli altri trasferimenti – che, sulla base di dati SIOPE, ammontavano nel 2012 a circa 16.500 mln per l’intero settore – compensano le partecipate per un servizio reso e quindi sarebbe errato, come alcuni fanno, assumere che un risparmio corrispondente potrebbe emergere dalla soppressione delle partecipate. Tuttavia, una parte di queste risorse, di incerto ammontare, va a compensare inefficienze di gestione.
Il Programma del Commissario volge l'attenzione al sottodimensionamento di molte partecipate: circa 3000 società hanno un numero di dipendenti minore o uguale a 5 e altre 500 circa hanno un massimo di 10 dipendenti. Inoltre, tra i servizi pubblici economici a rete, nei quali vi è un'elevata incidenza delle economie di scala (energia, gas, acqua, rifiuti), il 62 per cento delle partecipate è rappresentato da piccole imprese con un valore della produzione inferiore a 10 mln che nell'insieme coprono soltanto il 7 per cento della produzione e che si presentano concentrate prevalentemente al Sud. Al polo opposto si trova un numero esiguo di imprese di medie e grandi dimensioni che rappresenta numericamente solo il 4 percento dell’insieme delle partecipate, ma copre più della metà del valore della produzione del comparto.
Servizi pubblici locali: il referendum
del 12 e 13 giugno 2011 e
la sentenza della Corte costituzionale n. 199 del 2012
Sulla materia dei servizi pubblici locali, con particolare riguardo alle modalità di affidamento della relativa gestione, si sono succedute diverse discipline normative, nel cui ambito si sono inserite sia un'abrogazione referendaria sia una pronuncia di illegittimità costituzionale.
In particolare, l'art. 23-bis del D.L. 112/2008, nel testo risultante dalle modifiche successivamente approvate, è stato dichiarato abrogato con il D.P.R. 113/2011, a seguito degli esiti delle consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno 2011. L'art. 23-bis del D.L. 112/2008 era intervenuto sulla disciplina del comparto dei servizi pubblici locali (SPL), affermando l’obiettivo di favorire la diffusione dei principi di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi: a tal fine il principio della gara era stato posto come regola generale degli affidamenti di servizi ed era stata stabilita una specifica normativa in deroga per le fattispecie che "non permettono un efficace ed utile ricorso al mercato".
Per colmare il conseguente vuoto normativo è quindi intervenuto sulla materia l’articolo 4 del D.L. 138/2011. Tale articolo ha previsto una nuova disciplina generale dei servizi pubblici locali le cui linee portanti in tema di affidamenti hanno ripreso quelle della disciplina varata nel 2008, come successivamente modificata e integrata in sede di delegificazione.
Tali disposizioni sono state poi oggetto di ulteriori parziali modifiche per effetto dell’articolo 9, co. 2, della legge 183/2011, legge di stabilità 2012 e dell’art. 25, comma 1, del D.L. 1/2012 (c.d. D.L. Liberalizzazioni) cui è seguita l’introduzione dell'art. 3-bis nel D.L. 138/2011, al fine di disciplinare gli ambiti territoriali e i criteri di organizzazione dei servizi pubblici locali allo scopo di realizzare economie di scala e di prevedere differenziazioni idonee a massimizzare l'efficienza dei servizi stessi. Il D.L. liberalizzazioni ha anche novellato l’art. 4 del D.L. 138/2011 con l’obiettivo di limitare ulteriormente le possibilità di ricorrere alle gestioni dirette e di incentivare le gestioni concorrenziali nei diversi segmenti del comparto. Ulteriori novelle, di entrambi gli articoli, 3-bis e 4, sono state disposte dall’art. 53 del D.L. 83/2012 (c.d. D.L. Crescita del Paese). Tale disciplina ha previsto una clausola di generale applicazione di tutte le norme ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, con prevalenza sulle relative discipline di settore incompatibili, escludendo dall’ambito applicativo, oltre al servizio idrico integrato, i seguenti servizi, disciplinati da normative di settore: servizio di distribuzione di gas naturale; servizio di distribuzione di energia elettrica; servizio di trasporto ferroviario regionale; gestione delle farmacie comunali.
Su tale disciplina è intervenuta la sentenza 199/2012 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità delle disposizioni adottate, dopo il referendum del giugno 2011, con l’art. 4 del D.L. 138/2011 e delle successive modificazioni, in quanto dirette sostanzialmente a reintrodurre la disciplina abrogata dalla volontà popolare col suddetto referendum, quindi in contrasto con il divieto desumibile dall’art. 75 Cost.
La Corte ha infatti rilevato che, nonostante l’esclusione dall’ambito di applicazione della nuova disciplina del servizio idrico integrato, “risulta evidente l’analogia, talora la coincidenza, della disciplina contenuta nell’art. 4 rispetto a quella dell’abrogato art. 23-bis e l’identità della ratio ispiratrice”.
La declaratoria di illegittimità ha riguardato non solo l’art. 4, ma anche le successive modificazioni dello stesso articolo disposte dalle seguenti fonti: art. 9, co. 2, della legge 183/2011; art. 25 del decreto-legge 1/2012; art. 53 del decreto-legge 83/2012. Non è invece incluso nel perimetro dell’illegittimità il predetto art. 3-bis, introdotto dal citato art. 25 del D.L. 1/12.
Nella sentenza in questione la Corte costituzionale ha rilevato come il suddetto art. 23-bis, abrogato a seguito del referendum popolare, si caratterizzava per il fatto di dettare una normativa generale di settore, inerente a quasi tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica, fatta eccezione per quelli espressamente esclusi, volta a restringere, rispetto al livello minimo stabilito dalle regole concorrenziali comunitarie, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, di gestione in house dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, consentite solo in casi eccezionali ed al ricorrere di specifiche condizioni, la cui puntuale regolamentazione veniva demandata ad un regolamento governativo (adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 168). La Corte ha quindi ricordato come con la suddetta consultazione referendaria tale normativa veniva abrogata e si realizzava, pertanto, l’intento referendario di «escludere l’applicazione delle norme contenute nell’art. 23-bis che limitano, rispetto al diritto comunitario, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, quelle di gestione in house di pressoché tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica (ivi compreso il servizio idrico)» (sentenza n. 24 del 2011) e di consentire, conseguentemente, l’applicazione diretta della normativa comunitaria conferente.
La Corte costituzionale ha ricordato come, a distanza di meno di un mese dalla pubblicazione del decreto dichiarativo dell’avvenuta abrogazione dell’art. 23-bis del D.L. n. 112 del 2008, il legislatore è intervenuto sulla materia con il richiamato art. 4, il quale ha dettato una nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che - ha ritenuto la Corte – “non solo è contraddistinta dalla medesima ratio di quella abrogata, in quanto opera una drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti in house, al di là di quanto prescritto dalla normativa comunitaria, ma è anche letteralmente riproduttiva, in buona parte, di svariate disposizioni dell’abrogato art. 23-bis e di molte disposizioni del regolamento attuativo del medesimo art. 23-bis contenuto nel D.P.R. n. 168 del 2010”.
Ad avviso della Corte con tali previsioni viene resa ancor più remota l’ipotesi dell’affidamento diretto dei servizi, in quanto non solo si limita, in via generale, «l’attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità» (comma 1), analogamente a quanto disposto dall’art. 23-bis (comma 3) del D.L. n. 112 del 2008, ma la si àncora anche al rispetto di una soglia commisurata al valore dei servizi stessi, il superamento della quale determina automaticamente l’esclusione della possibilità di affidamenti diretti. Tale effetto – ha precisato la Corte - si verifica a prescindere da qualsivoglia valutazione dell’ente locale, oltre che della Regione, ed anche – in linea con l’abrogato art. 23-bis – in difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa comunitaria, che consente, anche se non impone (sentenza n. 325 del 2010), la gestione diretta del servizio pubblico da parte dell’ente locale, allorquando l’applicazione delle regole di concorrenza ostacoli, in diritto o in fatto, la «speciale missione» dell’ente pubblico (art. 106 TFUE), alle sole condizioni del capitale totalmente pubblico della società affidataria, del cosiddetto controllo “analogo” (il controllo esercitato dall’aggiudicante sull’affidatario deve essere di “contenuto analogo” a quello esercitato dall’aggiudicante sui propri uffici) ed infine dello svolgimento della parte più importante dell’attività dell’affidatario in favore dell’aggiudicante.
In conclusione, ad avviso della Corte le poche novità introdotte dall’art. 4 rispetto all’abrogato art. 23-bis accentuavano la drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti diretti dei servizi pubblici locali che la consultazione referendaria aveva inteso escludere. Al contempo, la Corte ha rilevato come, tenuto conto del fatto che l’intento abrogativo espresso con il referendum riguardava «pressoché tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica» (sentenza n. 24 del 2011) ai quali era rivolto l’art. 23-bis, non è possibile ritenere che l’esclusione del servizio idrico integrato dal novero dei servizi pubblici locali ai quali una simile disciplina si applica sia satisfattiva della volontà espressa attraverso la consultazione popolare, con la conseguenza che il suddetto art. 4 costituisce, sostanzialmente, la reintroduzione della disciplina abrogata con il referendum del 12 e 13 giugno 2011.
La caducazione della normativa stabilita con l’art. 4 del D.L. 138/2011 e con le successive modifiche ha lasciato il settore dei servizi pubblici locali parzialmente privo di una specifica disciplina nazionale di carattere generale, ma non per questo in una situazione di vuoto normativo.
Infatti, in primo luogo, per effetto dell’appartenenza all’Unione europea, in materia trova applicazione quanto stabilito in sede UE, sia nel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di seguito TFUE) sia dalla giurisprudenza comunitaria. In questa sede la gestione diretta del SPL da parte dell’ente pubblico è ammessa se lo Stato membro ritiene che l’applicazione delle regole di concorrenza sia un ostacolo, in diritto od in fatto, alla speciale missione del servizio pubblico restando riservato all’ordinamento comunitario il sindacato sull’eventuale “errore manifesto” alla base della decisione dello Stato. In particolare, secondo la giurisprudenza comunitaria, le regole sulla concorrenza non ostano a una disciplina nazionale che consente ad un ente pubblico di affidare un servizio pubblico direttamente ad una società della quale esso detiene l'intero capitale, a condizione che: l'ente pubblico eserciti su tale società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la detiene.
In secondo luogo, la declaratoria di illegittimità non ha riguardato l’art. 3-bis del D.L. 138/2011 e successive modificazioni, sopra illustrato, le cui disposizioni, pur non riguardando le modalità di affidamento del servizio, hanno una generale applicazione. In terzo luogo, i settori c.d. esclusi, sopra ricordati, restano disciplinati dalle normative di settore.
Al contempo, in base alla normativa contenuta, in particolare, nell'art. 34, co. 20-25, del D.L. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, da L. n. 221/2012, la scelta delle modalità di affidamento del servizio viene rimessa all'ente affidante, sulla base di una relazione (v. supra).
In deroga a quanto previsto dalla disposizione originaria, è poi intervenuto l'articolo 13, co. 1, del D.L. 150/2013 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 15/2014) che ha prorogato la durata degli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del D.L. n. 179/2012 fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014; tuttavia, tale proroga non si applica in ogni caso, ma limitatamente alle ipotesi in cui l'ente affidante, ovvero, ove previsto, l’ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo, abbia avviato le procedure di affidamento di servizi, con l'adozione e la pubblicazione della relazione che motiva l'affidamento prescelto. Il mancato rispetto del termine, comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014.
La Corte dei conti ha presentato nel giugno 2014 una Relazione sugli Organismi partecipati dagli enti territoriali, ai sensi dell'art.7, co.7, l. 5 giugno 2003, n. 131[12]; l’indagine muove dagli organismi censiti nella banca dati SIQUEL della Corte dei conti, di cui sono stati esaminati i dati di bilancio anche al fine di ricostruire i flussi finanziari con i soggetti pubblici partecipanti/controllanti. Nel sistema SIQUEL, al 18 aprile 2014, risultano censiti n. 7.472 organismi, di cui 6.386 in attività (la restante parte è costituita da enti cessati o in liquidazione).
Il Dipartimento del Tesoro ha pubblicato nel luglio 2014 un Rapporto sulle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni Pubbliche al 31 dicembre 2012.
Il censimento effettuato dal Tesoro ha rilevato nel 2012 8.146 società partecipate, di cui 423 partecipate dalle amministrazioni centrali, 7.726 dalle amministrazioni locali, 17 da enti nazionali pubblici di previdenza e assistenza e 201 da amministrazioni non appartenenti al sottosettore S13 rilevante ai fini della normativa europea. Inoltre, sono state rilevate 36.125 partecipazioni.
Articolo 44,
comma 27
(Ritenute su ristrutturazioni)
Il comma 27 dell’articolo 44, modificando l’articolo 25, comma 1 del decreto-legge n. 78 del 2010, eleva dal 4 all’8 per cento la ritenuta operata da banche e Poste sugli accrediti di bonifici disposti per beneficiare delle detrazioni fiscali connesse agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico degli edifici.
Al fine di contrastare l’evasione fiscale, con l’art. 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, è stata introdotta una ritenuta d’acconto originariamente del 10 per cento sugli importi relativi ai bonifici effettuati dai contribuenti che, in relazione a detti pagamenti, usufruiscono di detrazioni fiscali.
La disposizione prevede che la ritenuta d'acconto debba essere operata da Poste Italiane S.p.A. o dalle banche del beneficiario del bonifico nel momento in cui le somme sono accreditate in favore del soggetto. La decorrenza è fissata dal 1° luglio 2010. Il versamento delle ritenute deve essere effettuato secondo le modalità ordinarie, ossia entro il 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta (ai sensi di quanto previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2010 sono stati definiti le modalità e i termini degli adempimenti connessi, nonché lo specifico ambito applicativo della suddetta ritenuta.
Con la circolare n. 40 del 28 luglio 2010 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative in merito all’applicazione di questo adempimento.
Successivamente il decreto-legge n. 98 del 2011 (articolo 23, comma 8) ha ridotto dal 10 al 4 per cento l’aliquota della ritenuta d’acconto (a decorrere dal 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del decreto), al fine di minimizzare gli adempimenti in occasione di pagamenti effettuati tramite bonifici.
La relazione governativa affermava in proposito che, in fase di prima applicazione della disposizione, si era rilevato che l’originaria misura della ritenuta poteva pregiudicare le disponibilità finanziarie delle imprese e, in particolare, delle piccole imprese artigiane. Fermo restando l’impianto normativo esistente e l’efficacia antievasiva della disposizione, la riduzione avrebbe consentito di temperare i soli effetti finanziari, evitando l’insorgere di crediti di imposta.
Fanno parte della missione 8 (Soccorso civile)
due soli programmi di interesse della Commissione Ambiente - 8.4 (Interventi
per pubbliche calamità) e 8.5 (Protezione civile) - collocati nello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (Tabella n. 2).
Per tali programmi è prevista una dotazione
complessiva di 1.681 milioni di euro,
con una diminuzione di 741,6 milioni di euro rispetto
all’assestato 2014 (- 30,6%).
Programma
8.4 (Interventi per pubbliche calamità)
La dotazione del programma, pari a 100,5 milioni di euro, sconta una riduzione
di 36,1 milioni rispetto all’assestato 2014.
Lo stanziamento del programma riguarda totalmente le spese in conto capitale non rimodulabili.
Le principali voci
di spesa, relative ad investimenti, sono ripartite nei seguenti capitoli:
§ capitolo 7095 per la prosecuzione degli interventi di
ricostruzione conseguenti al sisma della
Campania, Basilicata, Puglia e Calabria
1980-1982, con uno stanziamento, invariato rispetto al dato assestato, di 75,4 milioni di euro;
§ capitolo 7411 “Fondo di solidarietà nazionale - interventi
indennizzatori”, con uno stanziamento di 25,1
milioni di euro (- 36,1 milioni rispetto all’assestato 2014).
Programma
8.5 (Protezione civile)
La dotazione
complessiva del programma è pari a 1.580,5
milioni di euro in diminuzione di 705,5 milioni rispetto al dato assestato
2014 (- 30,8%).
Lo stanziamento
del programma viene ripartito, tra spese correnti e in conto capitale,
rispettivamente, per 257,4 milioni e 365,8 milioni, di cui 211,6 come spese
rimodulabili, e spese per il rimborso di passività finanziarie per 957,3
milioni non rimodulabili.
Lo stanziamento
complessivo del programma risulta ripartito, principalmente, tra i seguenti
capitoli:
§ capitoli 2179 e 2184 relativi alle spese di funzionamento e obbligatorie del Dipartimento della protezione civile,
con una dotazione complessiva di 46,7 milioni
di euro (si noti che il capitolo 2184
è esposto in Tabella C);
§ capitolo 2186, per oneri derivanti dalla concessione di contributi
per l'ammortamento dei mutui diversi
da quelli attivati a seguito di calamità naturali trasferiti al Ministero
dell'economia e delle finanze, e capitolo 2187 per il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti
obbligazionari attivati a seguito di calamità
naturali, pari a complessivi 210,7 milioni di euro;
La nota ai
citati capitoli sottolinea che sono istituiti a seguito dell'articolo 2, comma
1 bis, del decreto-legge 12 maggio
2014, n. 74, concernente misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-romagna
colpite dal terremoto del 20 e del 29 maggio 2012 e da successivi eventi
alluvionali ed eccezionali avversità atmosferiche, nonché per assicurare
l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali
§ capitolo 7437 con un definanziamento pari a 26,5
milioni di euro del fondo per interventi per la ricostruzione e messa in
sicurezza del territorio nelle zone interessate da eventi emergenziali
pregressi, conseguente alla soppressione del capitolo per la cessazione
dell'onere recato dall'articolo 1, comma 346, della legge 27 dicembre 2013, n.
147 (legge finanziaria 2014);
§ capitolo 7438 con 6,9 milioni di euro, da assegnare alla Presidenza del consiglio dei
ministri per il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al
sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata;
§ capitolo 7439, con 17,8
milioni di euro destinati al “Fondo
per l’emergenza rifiuti in Campania” dall’art. 7, comma 6, e dall’art. 18
del D.L. 195/2009;
§ capitolo 7441, concernente il Fondo per le emergenze nazionali, con 70 milioni di euro (cap.
esposto in tabella C);
§ capitolo 7443 con un definanziamento
pari a 796,1 milioni di euro, per somme da assegnare alla Presidenza del
Consiglio dei ministri per oneri derivanti dalla concessione di contributi per
l'ammortamento di mutui contratti dalle
regioni a seguito di eventi calamitosi. La nota al capitolo specifica che
il definanziamento è conseguente alla soppressione del capitolo medesimo in
applicazione dell'articolo 2, comma 1 bis,
del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74 (vedi infra) e che lo stanziamento si trasporta ai capitoli 2186, 2187,
7448 e 9500;
§ capitolo 7444 con un definanziamento
pari a 7,6 milioni di euro, per
somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per interventi
connessi agli eventi sismici del
marzo 1982 in Calabria, Campania e Basilicata. La nota al capitolo specifica
che il definanziamento è conseguente alla soppressione del capitolo medesimo in
applicazione dell'articolo 2, comma 1 bis,
del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, e che lo stanziamento si trasporta ai
capitoli 2187 e 9500;
§ capitolo 7446 per le spese relative alle ricorrenti emergenze relative alle varie calamità con una dotazione
pari a 95,2 milioni di euro (capitolo esposto in Tabella C);
§ capitolo 7447 con un definanziamento
pari a 391,3 milioni di euro, per il
Fondo relativo agli investimenti del Dipartimento della Protezione civile. La
nota al capitolo specifica che il definanziamento è conseguente alla
soppressione del capitolo medesimo in applicazione dell'articolo 2, comma 1 bis, del decreto-legge 12 maggio 2014,
n. 74 (vedi infra) e che lo
stanziamento si trasporta ai capitoli 2186, 2187, 7448 e 9500;
§ capitolo 7448, con una dotazione pari a 10,7 milioni di euro,
per somme da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per oneri
derivanti dalla concessione di contributi per l'ammortamento dei mutui diversi da quelli attivati a
seguito di calamità naturali
trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze. La nota sottolinea che
il capitolo è stato istituito in applicazione dell'articolo 2, comma 1 bis, del decreto-legge 12 maggio 2014,
n. 74; e che lo stanziamento si trasporta ai capitoli 2187 e 9500;
§ capitolo 7449, dal titolo “somma da corrispondere alla Presidenza
del Consiglio dei ministri per la ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle acciaierie di Genova – Cornigliano”, con 5 milioni di euro,
in diminuzione di 8,1 milioni di euro rispetto all’assestamento 2014 (capitolo esposto in Tabella E). La nota
specifica che la variazione e il cambio di denominazione del capitolo (il
capitolo, infatti, era denominato “Somme
da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per interventi
infrastrutturali connessi alla riduzione del rischio sismico“) derivano
dall’applicazione dell'articolo 2, comma 1 bis,
del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74; e che lo stanziamento si trasporta ai
capitoli 2186 e 7448.
§ capitolo 7451, dal titolo “somme provenienti dai risparmi di spesa
derivanti dalla riduzione dei contributi
ai partiti politici per l'anno 2013 per interventi conseguenti ai danni
provocati da eventi sismici e calamità
naturali che hanno colpito il territorio nazionale a partire dal 1° gennaio
2009”, che viene soppresso per
cessazione dell'onere recato dall'articolo 16 della legge n. 96 del 2012;
§ capitolo 7452, concernente il
Fondo per la ricostruzione delle zone colpite dal sisma del 20-29 maggio
2012, con un definanziamento di 550 milioni di euro, conseguente alla
soppressione del medesimo capitolo, per cessazione dell'onere recato
dall'articolo 7, comma 21, del D.L. n. 95 del 2012;
§ capitolo 7459 “Fondo per la prevenzione del rischio sismico” (si tratta del fondo istituito dall’art. 11, comma 1, del D.L. 39/2009 in seguito al sisma in Abruzzo), con 145,1 milioni di euro, variati in diminuzione per 50,5 milioni di euro rispetto all’assestato 2014 (capitolo esposto in Tabella E);
§ capitolo 9500 con 957,4 milioni di euro per il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamità' naturali, che si istituisce per effetto dell’art. 2, comma 1-bis del D.L. 74 del 2014.
Si ricorda che l'articolo
2 comma 1 bis del D.L. n. 74 del 2014, che ha modificato il comma 5-septies dell’articolo 5 della legge n.
225/1992, riguarda il passaggio di competenze dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri al Ministero dell’economia e delle finanze per quanto
concerne il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti
obbligazionari attivati a seguito di calamità naturali. In
particolare, dal 1° gennaio 2015 il Ministero dell’economia e delle finanze
è tenuto direttamente al pagamento dei suddetti oneri, nonché al pagamento
del residuo debito. Per provvedere al pagamento del debito residuo e delle
relative quote interessi, si prevede l’utilizzo delle risorse già iscritte a
legislazione vigente sui pertinenti capitoli di bilancio dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e l’utilizzo delle risorse versate
all’entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio,
relative all’esercizio 2013, ed iscritte in bilancio per il pagamento di rate
di mutui attivati con ritardo rispetto alla decorrenza dell’autorizzazione
legislativa.
Il comma 1-bis
dispone, inoltre, che vengano trasferite al Fondo per le emergenze nazionali,
di cui all’articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225/1992, le risorse
finanziarie disponibili iscritte nel bilancio della Presidenza del
Consiglio per l’esercizio 2014, ulteriori rispetto a quelle
effettivamente necessarie per il pagamento dei mutui e dei prestiti
obbligazionari per quell’anno, nonché le disponibilità finanziarie, per
le medesime finalità, non impegnate alla chiusura dell’esercizio finanziario 2013,
e le risorse derivanti dal disimpegno dei residui passivi,
anche perenti, relativi a impegni di spesa assunti per il pagamento dei mutui e
dei prestiti obbligazionari, per i quali non sussistono più i presupposti
giuridici dell’obbligazione sottostante che ne giustificano la permanenza in
bilancio. Da queste risorse deve essere dedotta, comunque, come sopra già
detto, la quota necessaria al pagamento di rate di mutui attivati con ritardo
rispetto alla decorrenza dell’autorizzazione legislativa, che deve essere
versata all’entrata del bilancio dello Stato, per evitare oneri futuri per la
finanza pubblica.
Si segnala che nella missione 28, Sviluppo e riequilibrio
territoriale, nel programma 28.4, Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale
delle aree sottoutilizzate, (tabella 3 del Ministero dello sviluppo
economico) è stato soppresso il capitolo 8359 “somme da trasferire agli
uffici speciali per la città dell' Aquila
e per i comuni del cratere, al comune dell'Aquila e ad altri soggetti per la ricostruzione
ed il rilancio socio-economico dei territori interessati dal sisma dell'aprile 2009”, con un definanziamento
pari a 904,3 milioni per il 2015.
Nella missione 11, Competitività e sviluppo delle
imprese, nel programma 11.9, Interventi
di sostegno tramite il sistema della fiscalità, (tabella 2 del Ministero
dell’economia e delle finanze) è
presente il capitolo 7810, istituito ai sensi dell’art. 3-bis, comma 6, del D.L. 95 del 2012, riguardante i crediti d'imposta fruiti dai soggetti danneggiati
dagli eventi sismici del maggio 2012
e beneficiari dei finanziamenti ottenuti per gli interventi di riparazione,
ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso
produttivo, a cui sono stati assegnati 431,2
milioni di euro per il 2015, con una diminuzione di 18,8 milioni di euro
rispetto al dato assestato del 2014 (capitolo
esposto in Tabella E).
Articolo 44, comma 30
(Terremoto Emilia)
Il comma 30 reca una modifica alla disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 373) la quale prevede il finanziamento garantito dallo Stato a favore dei titolari di imprese industriali, commerciali, agricole ovvero per i lavoratori autonomi, che abbiano subito un danno economico alle loro attività a seguito del sisma del maggio 2012, al fine di poter fare fronte al pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013.
La norma in esame, sostituendo l’ultimo periodo del comma 373 (il quale fa riferimento ai limiti e alle condizioni delle decisioni della Commissione europea 9853 final e 9471 final del 19 dicembre 2012), precisa che l’aiuto è concesso nei limiti e alle condizioni del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (c.d. de minimis).
Si evidenzia al riguardo che sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 24 dicembre 2013 è stato pubblicato il Regolamento n. 1407/2013/UE del 18 dicembre sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Ue agli aiuti "de minimis", che contiene le regole sulle modalità di erogazione di aiuti minimi alle imprese senza notificazione in via preventiva alla Commissione Ue, con effetto dal 1 gennaio 2014.
Si ricorda inoltre che l’articolo 3 del Regolamento detta un’articolata disciplina dei limiti di ammissibilità degli aiuti c.d. “de minimis”, ossia gli aiuti che non corrispondono a tutti i criteri dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non sono pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3. Il Regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio («aiuti trasparenti»).
Nella tabella C del
disegno di legge di stabilità, e precisamente nell’ambito della missione 8 Soccorso civile, programma 8.5 Protezione
civile, sono esposti stanziamenti di competenza del Ministero dell’economia
e delle finanze (MEF). Si tratta di finanziamenti
finalizzati:
§ al reintegro del Fondo di protezione civile
(cap. 7446) la cui determinazione annuale, a decorrere dal 1994, viene disposta
nella Tabella C, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto legge 142/1991, per
il quale è previsto uno stanziamento pari a 50,4 milioni di euro per
il 2015 e 47,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017;
§ all’integrazione del Fondo di protezione civile per eventi alluvionali ed altre
calamità (cap. 7446), ai sensi dell’art. 1, comma 290, della
legge di stabilità n. 228 del 2012 per 44,7
milioni di euro per il solo anno 2015;
§ al Fondo per le emergenze nazionali (cap.
7441) per 140 milioni di euro per
ciascun anno del triennio 2015-2017;
§ per il Servizio nazionale della protezione civile
(cap. 2184), ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legge 90/2005, con 6,7 milioni di euro per l’anno 2015, con 6,4 milioni di euro per l’anno 2016 e
6,9 milioni di euro per l’anno 2017.
I principali
importi che non risultano variati in aumento o diminuzione riguardano gli
stanziamenti relativi alle calamità e
alla protezione civile (missione 8
Soccorso
civile, programma 8.5 Protezione civile):
§ D.L. n. 35 del
2005, art. 5, comma 14: ricostruzione riconversione bonifica acciaierie Genova-Cornigliano (capitolo 7449) con 5 milioni di euro per ciascuna anno del
triennio 2015-2017;
§ D.L. n. 39 del 2009, art. 11, comma 1: Fondo per la prevenzione del rischio sismico, con 145,1 milioni di euro per il 2015, e 44 milioni di euro per il 2016 (capitolo 7459).
Si segnala inoltre
nella tabella E:
· nella missione 11, Competitività e sviluppo delle imprese, il programma 11.9: Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità, le somme riguardanti i crediti d'imposta per gli eventi sismici del maggio 2012, ai sensi dell’art. 3-bis, comma 6, del D.L. 95 del 2012, (capitolo 7810), con 431,2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2015-2017.
Per le risorse relative agli interventi per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma Abruzzo 2009, si rimanda alla Tabella E dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione “Casa e assetto urbanistico” (19), programma “Edilizia abitativa e politiche territoriali” (19.1).
[1] Calcolata
sommando i residui alla competenza.
[2] Calcolato
dividendo le autorizzazioni di cassa per la massa spendibile.
[3] Nonché con le attività e le passività del precedente Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa che il nuovo Fondo di garanzia ha sostituito.
[4] Di
competenza della IX Commissione (Trasporti).
[5] Cfr. pag. 281 del bilancio 2013, al link www.stradeanas.it/index.php?/file/download/11344.
[6] Il richiamato articolo 14 del Contratto collettivo nazionale Regioni ed enti locali del 1° aprile 1999 prevede, in particolare, che “a decorrere dal 31 dicembre 1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3% ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore”.
[7] Calcolata
sommando i residui alla competenza.
[8] Calcolato
dividendo le autorizzazioni di cassa per la massa spendibile.
[9] La spesa primaria corrisponde alla spesa complessiva depurata dalla componente degli interessi passivi, dei redditi da capitale e del rimborso delle passività finanziarie.
[10] Per l’approfondimento dei contenuti della Strategia e delle azioni per la sua attuazione si rinvia alla scheda illustrativa predisposta dal Ministero dell’ambiente e disponibile all’indirizzo internet http://www.minambiente.it/pagina/strategia-nazionale-la-biodiversita.
[11] Il SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche, che nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e l' ISTAT, in attuazione dall'articolo 28 della legge n. 289/2002, disciplinato dall’articolo 14, commi dal 6 all’11, della legge n. 196 del 2009. Le codifiche SIOPE costituiscono una classificazione economica delle entrate e delle spese che dedica particolare attenzione all'individuazione del comparto di appartenenza dei soggetti da cui provengono o a cui sono destinati i flussi finanziari, al fine di consentire il consolidamento dei conti pubblici, nonché alle esigenze del sistema europeo dei conti (SEC 95) al fine di fornire informazioni all'ISTAT. I codici sono differenziati tra i diversi comparti delle amministrazioni pubbliche (Stato, Regioni, Enti locali ed altri).
[12] Tale norma prevede che la Corte riferisca almeno annualmente, sugli andamenti complessivi della finanza regionale e locale, anche sulla base dell’attività svolta dalle Sezioni regionali, allo scopo di fornire dati di sintesi rispetto ai controlli eseguiti sul territorio.