Doc. XXII, n. 59




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

(Istituzione e compiti della Commissione).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'erogazione di trattamenti pensionistici, in applicazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, a lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali, di seguito denominata «Commissione».
2. In particolare, alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:
a) redigere una lista di tutti i sindacati operanti individuando, a livello nazionale, le sedi centrali e periferiche;
b) verificare le entrate dei sindacati di cui alla lettera a) e l'entità dei contributi versati all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per evidenziare eventuali anomalie;
c) effettuare controlli sull'INPS e sui sindacati ai fini di cui alla lettera b);
d) verificare i bilanci dei sindacati dal 1996 procedendo anche all'esame dei dati relativi ai pensionamenti effettuati ai sensi del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564.

3. Per lo svolgimento di compiti di cui al comma 2 la Commissione si avvale dell'ausilio del Corpo della guardia di finanza.

Art. 2.

(Durata della Commissione).

1. La Commissione conclude i propri lavori entro diciotto mesi dalla sua costituzione e presenta alla Camera dei deputati un rapporto semestrale sulle risultanze delle indagini e una relazione finale. Sono ammesse relazioni di minoranza.

Art. 3.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da quaranta deputati, scelti dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente.
2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3, quarto periodo.
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche in caso di elezioni suppletive.

Art. 4.

(Poteri e limiti della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
3. La Commissione ha facoltà di acquisire, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della Commissione.
4. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.
5. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 5.

(Organizzazione dei lavori).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
3. Le spese per il funzionamento della Commissione, pari a euro 35.000 per l'anno 2016 e a euro 25.000 per l'anno 2017, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
4. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni parlamentari di inchiesta.


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