Doc. XXII, n. 47




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

(Istituzione della Commissione).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'inappropriatezza, sugli sprechi e sulla corruzione nel settore sanitario, di seguito nominata «Commissione», con il compito di:
a) avviare un'attività di studio e approfondimento volta a individuare aree e dimensioni degli sprechi nel settore sanitario, con particolare attenzione all'inappropriatezza delle prestazioni fornite dal Servizio sanitario nazionale (SSN), anche a livello locale;
b) accertare che l'appropriatezza delle prestazione essenziali sia periodicamente verificata dalle regioni e dallo Stato per ciò che attiene all'assistenza ospedaliera, all'assistenza distrettuale e ai servizi sanitari e socio-sanitari operanti nel territorio;
c) verificare e far emergere ogni tipo di incoerenza tra zone diverse del Paese nell'offerta assistenziale per le medesime prestazioni e l'ingiustificato divario dei prezzi relativi alla fornitura di dispositivi materiali, apparecchiature mediche, servizi e strumenti, facendo emergere altresì gli eventuali collegamenti con comportamenti illeciti ed episodi di corruzione che possano compromettere i princìpi di equità e di uguaglianza dei cittadini nell'accesso ai servizi;
d) accertare l'entità e la distribuzione della malasanità, tanto nelle prescrizione di farmaci, dispositivi e accertamenti diagnostici, sia nelle erogazioni di prestazioni assistenziali in regime di ricovero;
e) indagare sui fenomeni di corruzione nell'ambito del SSN e accertarne l'incidenza in termini di costi, con particolare attenzione all'attività delle aziende sanitarie locali, nonché sui motivi e sulle cause dei reati di peculato di cui all'articolo 314 del codice penale, di malversazione a danno dello Stato di cui all'articolo 316-bis del codice penale, di concussione di cui all'articolo 317 del codice penale, di corruzione per l'esercizio della funzione di cui all'articolo 318 del codice penale, di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio di cui all'articolo 319 del codice penale, di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio di cui all'articolo 320 del codice penale, di abuso d'ufficio di cui all'articolo 323 del codice penale, di rifiuto e omissione di atti d'ufficio di cui all'articolo 328 del codice penale, di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici di cui all'articolo 479 del codice penale e di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative di cui all'articolo 480 del codice penale;
f) individuare le eventuali ulteriori prassi distorsive del corretto funzionamento del SSN non comprese tra quelle indicate alla lettera e) che impediscono la piena efficienza del medesimo SSN, comprendendo anche le ipotesi di concussione e di abuso in atti d'ufficio e qualsiasi atto compiuto da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio contrario all'interesse pubblico e dal quale possono derivare conseguenze anche di carattere penale;
g) accertare quali siano i settori del SSN, anche a livello locale, maggiormente interessati dal fenomeno dell'inappropriatezza;
h) verificare le modalità e l'efficacia dei controlli e la piena attivazione degli obblighi di trasparenza amministrativa da parte delle aziende sanitarie locali e ospedaliere;
i) verificare l'eventuale esistenza ed entità di connessioni tra i fenomeni di corruzione e la criminalità organizzata anche nell'eventuale fattispecie di reato di tipo mafioso;
l) verificare, anche attraverso l'analisi del flusso di dati dei sistemi informatici regionali, l'appropriatezza prescrittiva di farmaci, indagini diagnostiche, prestazioni riabilitative e ricoveri ospedalieri programmati, evidenziando ogni eventuale anomalia;
m) individuare i meccanismi irregolari che favoriscono l'insorgenza dei fenomeni di distorsione delle prassi amministrative che possono determinare condizioni di inefficacia e di inefficienza nell'erogazione dei servizi di tutela della salute, ovvero mancata razionalizzazione dell'uso delle risorse pubbliche;
n) verificare la trasparenza nella filiera di acquisto di farmaci e di presìdi ospedalieri e nel relativo sistema di distribuzione, individuando al contempo pratiche collusive o forme di cartello tra aziende fornitrici atte a impedire o a ridurre la concorrenza;
o) verificare se la normativa vigente ed in particolare la legge 6 novembre 2012, n. 190, sia efficace nell'azione di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di inappropriatezza e di corruzione quali cause di sprechi nella sanità pubblica e valutare i possibili interventi per favorire l'applicazione dei princìpi aziendali di efficienza, riduzione dei costi e contenimento della spesa;
p) monitorare e verificare la correttezza nei processi di accreditamento delle strutture sanitarie private presso il SSN;
q) verificare le modalità di affidamento di consulenze o di attività esternalizzate da parte delle regioni e delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, al fine di valutarne la trasparenza, la sostenibilità, l'adeguatezza al servizio e la ragionevole congruità dei costi per servizi, prestazioni e tecnologie erogati;
r) monitorare l'adozione e l'applicazione del codice etico nelle strutture sanitarie pubbliche, private e convenzionate;
s) verificare la trasparenza e la coerenza con la legislazione vigente delle modalità di gestione degli appalti di beni e servizi;
t) verificare la presenza e le modalità di gestione delle segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti delle aziende sanitarie locali od ospedaliere;
u) verificare la coerenza delle modalità di gestione dei concorsi pubblici del SSN con gli obiettivi di competitività, economicità, efficacia e trasparenza.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 2.

(Composizione e durata).

1. La Commissione è composta da ventuno deputati scelti dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.
4. La Commissione è istituita per la durata della XVII legislatura.
5. La Commissione, ogni dodici mesi e comunque al termine dei propri lavori, presenta una relazione all'Assemblea della Camera dei deputati.

Art. 3.

(Poteri e limiti).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione né alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità di cui all'articolo 1.
3. La Commissione può richiedere copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
4. Sulle richieste rivolte dalla Commissione l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.
5. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini precisati dagli organi e uffici che li hanno trasmessi.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
9. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

Art. 4.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3 che la Commissione abbia sottoposto al segreto funzionale.

Art. 5.

(Organizzazione interna).

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.
3. Tutte le sedute sono pubbliche. Tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie, in particolare di esperti dei settori economici interessati, previa consultazione delle organizzazioni di categoria più rappresentative. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
5. Per l'esercizio delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.


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