Doc. XXII, n. 19




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE
Art. 1.
(Istituzione e poteri della Commissione).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per un periodo di due anni a decorrere dalla data del suo insediamento, una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione nonché sul trattamento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di identificazione ed espulsione e nei centri di accoglienza per richiedenti asilo, di seguito denominata «Commissione», con i seguenti compiti:
a) verificare le procedure adottate per l'affidamento della gestione dei centri di cui all'alinea ai rispettivi enti;
b) verificare le modalità con le quali è garantita la tutela della salute nei centri, accertando eventuali violazioni del diritto alla riservatezza e al rispetto della dignità;
c) esaminare le convenzioni stipulate con gli enti gestori dei centri e accertare eventuali responsabilità relative alla mancata offerta dei servizi ivi previsti secondo standard adeguati e di qualità;
d) valutare l'attività delle autorità responsabili del controllo e del rispetto delle convenzioni di cui alla lettera c);
e) riferire all'Assemblea della Camera dei deputati ogni sei mesi e ogni volta che lo ritiene opportuno e, comunque, al termine dei propri lavori;
f) valutare la normativa vigente in materia di accoglienza dei migranti, formulando eventuali proposte innovative.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti che attengono alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, né provvedimenti attinenti alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
3. La Commissione può organizzare i propri lavori mediante uno o più gruppi di lavoro, costituiti secondo il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1.

Art. 2.
(Composizione e presidenza della Commissione).

1. La Commissione è composta da dieci deputati scelti dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari; è comunque assicurata la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente. La nomina dei componenti della Commissione tiene conto della specificità dei compiti ad essa assegnati. I componenti della Commissione non possono comunque trovarsi in posizione di conflitto di interessi rispetto alla materia oggetto dell'inchiesta.
2. Il Presidente della Camera dei deputati può chiedere ai gruppi di appartenenza dei componenti della Commissione di provvedere alla sostituzione di un parlamentare oggetto di procedimenti giudiziari nel caso in cui l'eventualità di cui al comma 1 si verifichi successivamente all'insediamento della Commissione.
3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
4. L'ufficio di presidenza della Commissione è composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario ed è eletto dai componenti della stessa Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti; se nessun candidato riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
5. Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente e del segretario, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

Art. 3.
(Audizioni a testimonianza).

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza dinanzi alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
2. Per il segreto professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. Per i fatti rientranti nei compiti della Commissione non può, in nessun caso, essere opposto il segreto di Stato o d'ufficio.
3. Il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato è sempre opponibile.

Art. 4.
(Richiesta di atti e documenti).

1. La Commissione, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino al momento in cui gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 sono coperti da segreto.
3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente ai compiti della stessa Commissione.
4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copie di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di carattere istruttorio. Il decreto ha efficacia sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
5. Quando gli atti o i documenti sono stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione alle esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 5.
(Obbligo del segreto).

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto in ordine a tutto ciò che riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 6.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di violazione del segreto di cui al comma 1 si applica l'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonde, in tutto o in parte, anche per informazione o per riassunto, atti o documenti del procedimento di inchiesta di cui è stata vietata la divulgazione.

Art. 6.
(Organizzazione).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 1, comma 3, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla medesima Commissione prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari. La Commissione può riunirsi in seduta segreta ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
2. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, degli organi a ciò deputati e dei Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
3. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2014 e di 50.000 euro per il 2015 e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, cui possono aggiungersi spese per materiali a stampa o su diverse piattaforme per la diffusione dei risultati, nel limite massimo di 10.000 euro.
5. La Commissione provvede all'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

Art. 7.
(Relazioni).

1. La Commissione presenta alla Camera dei deputati una relazione semestrale sui risultati dell'inchiesta e una relazione finale al termine della sua attività.


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