Doc. II, n. 2




Testo del Regolamento
Testo modifica proposta
Art. 12.
Art. 12.
2. L'Ufficio di Presidenza delibera il progetto di bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo della Camera predisposti dai Questori; decide i ricorsi circa la costituzione o la prima convocazione dei Gruppi, nonché i ricorsi dei Gruppi sulla composizione delle Commissioni parlamentari; approva il regolamento della biblioteca della Camera e vigila sul suo funzionamento attraverso un apposito comitato.  
  Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis. L'Ufficio di Presidenza adotta, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, il Codice etico della Camera dei deputati che stabilisce princìpi e norme di condotta ai quali i deputati devono attenersi nell'esercizio del mandato parlamentare. Il Codice definisce in particolare:
  a) i valori etici cui deve ispirarsi la condotta dei deputati, con l'obiettivo di assicurare la cura dell'interesse generale della Nazione e dei cittadini, l'indipendenza, la trasparenza, l'obiettività e l'imparzialità dell'esercizio delle funzioni parlamentari, l'integrità morale, l'esemplarità e l'onestà dei deputati, la responsabilità e la razionalità nell'impiego delle risorse loro affidate, secondo criteri di economicità e di efficienza;
  b) le norme e gli standard di comportamento espressione dei valori di cui alla lettera a);
  c) le procedure per garantire, monitorare e promuovere il rispetto del Codice;
  d) l'istituzione di un apposito organo, denominato «Comitato delle garanzie e delle responsabilità della funzione parlamentare», con il compito di esprimere parere non vincolante, su richiesta del Presidente della Camera, in tema di violazione del Codice etico.

Frontespizio Relazione