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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato B

Seduta di Lunedì 10 maggio 2021

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interpellanza:


   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dello sviluppo economico, per sapere – premesso che:

   Selta Spa rappresenta un'eccellenza tutta italiana che opera in settori altamente tecnologici, quali: prodotti per automazione delle reti elettriche, sistemi di telecontrollo per la gestione di reti geograficamente distribuite (elettricità, acqua, gas), piattaforme di comunicazione e apparati per soluzioni di accesso a banda larga, progettazione di reti e soluzioni di cyber security, progettazione e realizzazione di apparati informatici per il trattamento di informazioni classificate. Tutto questo progettato e realizzato in Italia;

   detta azienda ha sedi a Cadeo (PC), Tortoreto Lido (TE), Roma e Avellino che impiegano – complessivamente – 250 persone;

   con gli atti ispettivi n. 5-01120 e n. 5-02669 è stata evidenziata la situazione di difficoltà economica attraversata dalla predetta azienda, e veniva chiesto al Ministro dello sviluppo economico di prestare particolare attenzione all'evoluzione della situazione, tenuto conto che, nell'aprile 2019 tale azienda era stata dichiarata insolvente e, successivamente, era stata posta in amministrazione straordinaria e affidata a tre Commissari straordinari che, con l'approvazione del Ministero dello sviluppo economico nel marzo del 2020, avevano dato l'avvio ad un processo di vendita dei complessi aziendali;

   dopo ripetute selezioni da parte dei Commissari straordinari, risulta agli interroganti che sono giunte al confronto finale la Digital Platforms Spa, cui si contrappone una cordata formata da PSC SpA e Next Ingegneria dei Sistemi Spa;

   PSC Group Spa, azienda di oltre 4.000 dipendenti e oltre 320 milioni di euro di fatturato (2019), è controllata da operatore italiano e partecipata da Fincantieri e da Sace Simest; Next Ingegneria dei Sistemi Spa, è azienda di proprietà interamente italiana, da sempre impegnata nei settori della difesa, dello spazio e della cyber security;

   Digital Platforms Spa, costituita nel 2016, con capitale sociale di euro 2.255.000,00, detenuto interamente dalla società di diritto lussemburghese, La Cambre Sca Sicav Raif, con sede legale in Lussemburgo, ha un capitale sociale del socio unico La Cambre Sca Sicav Raif che risulta così suddiviso: 99,99 per cento detenuto dalla società Weghsteen Capital Advice SA., controllata da persone fisiche non italiane, e 0,01 per cento detenuto dalla società di diritto lussemburghese La Cambre Asset Management Luxembourg Sarl. La struttura proprietaria di Digital Platforms consente alla società La Cambre Asset Management Luxembourg Sarl, di detenere la gestione dell'intero gruppo cui appartiene, con soltanto lo 0,01 per cento del fondo La Cambre SCA, e la possibilità di una cessione, incondizionata, per intero o di singoli rami di azienda, a soggetti ad oggi non individuabili. Inoltre, come sottolineato più volte dagli stessi Commissari straordinari, dalla visura camerale aggiornata di Digital Platforms emerge l'assoggettamento dell'intero pacchetto azionario, rappresentativo del 100 per cento del capitale sociale di Digital Platforms, a pegno, iscritto in favore di RiverRock Italian Hybrid 10 Capital Fund, fondo di investimento alternativo gestito dalla società di gestione di diritto inglese Alternative Investment Fund Manager RiverRock European Capital Partners LLP;

   il Ministero dello sviluppo economico ha ritenuto di aggiudicare la azienda Selta provvisoriamente, su proposta dei Commissari straordinari, alla predetta Digital Platforms Spa;

   Selta fornisce, attraverso il ramo cyber security, al Ministero della difesa e al Ministero dell'interno servizi inerenti alla sicurezza delle reti di comunicazione e la trasmissione di dati mediante lo studio e la realizzazione di soluzioni dedicate, la qual cosa fa ritenere che dette attività rientrino tra quelle «di rilevanza strategica per il sistema di difesa e la sicurezza nazionale» –:

   se il Governo intenda o meno avvalersi dei poteri speciali che la normativa vigente ritiene applicabili ai casi come quello che qui interessa.
(2-01215) «Foti, Bignami».

Interrogazione a risposta orale:


   CAIATA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il gruppo Stellantis nasce dalla fusione tra Psa e Fiat Chrysler Automobiles, dando origine al quarto costruttore automobilistico più importante al mondo con all'interno marchi prestigiosi quali Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot e Ram;

   la globalizzazione e l'internazionalizzazione devono essere occasioni di sviluppo e di ottimizzazione del know-how in termini di mercato e tecnologia per l'industria italiana;

   nel caso di Fca – come ebbe già modo di sottolineare lo stesso Marchionne – si è sempre stati consapevoli dell'importanza delle fusioni per affrontare le sfide della mobilità del futuro senza però mai perdere l'identità e la storia dell'auto italiana;

   oggi lo stabilimento di Melfi è la più importante realtà italiana ed europea produttiva della Fca con il suo ricco know-how e le nuove infrastrutture, dove vengono prodotte la Jeep Renegade e la 500X;

   l'industria automobilistica Lucana, la più moderna del settore, a causa delle strategie aziendali della francese Psa che vanta anche la nuova piattaforma eVmp per le elettriche di nuova generazione, si trova costretta a razionalizzare i costi col rischio di ridurre una linea di assemblaggio, anziché puntare ancora di più sull'elettrico;

   la condivisione delle architetture è un pilone portante del nuovo gruppo automobilistico Stellantis che imprimerà una forte accelerazione all'elettrificazione dei marchi targati Fca;

   nella nuova era della mobilità, Melfi vanta – nell'ampia presenza geografica del gruppo Stellantis – una posizione strategica naturale nello scambio commerciale europeo e mondiale, essendo la naturale culla del Mediterraneo;

   lo Stato italiano ha garantito un prestito da 6,3 miliardi di euro erogato ad Fca da Intesa Sanpaolo, allo scopo di garantire i livelli occupazionali degli stabilimenti produttivi – ivi compreso l'indotto che ne deriva – ed un piano industriale che veda la Nazione Italia protagonista europea e mondiale dell'industria dell'auto;

   lo stabilimento di Melfi, oltre ad essere il sito produttivo più importante del gruppo Stellantis, è anche la più importante realtà produttiva industriale lucana con circa 7.000 addetti, che si raddoppiano se si considera l'indotto che ne deriva;

   la continua ed inarrestabile crisi economica a causa della pandemia da COVID-19 ha già dato vita ad una delle peggiori recessioni economiche che l'Italia fronteggerà con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr);

   il Pnrr potrà essere l'opportunità per investire nella creazione di una rete di rifornimento di colonnine a rapida erogazione elettrica sulla rete autostradale e nei centri urbani, favorendo la mobilità sostenibile e con essa il mercato delle autovetture ibride ed elettriche;

   gli esuberi che deriverebbero dalla eventuale contrazione della produzione automobilistica graverebbero ancora una volta sulle casse dello Stato con il ricorso all'uso prolungato degli ammortizzatori sociali;

   benché il Ceo del nuovo gruppo Stellantis abbia dichiarato che al centro del progetto ci sono le persone, intese sia come dipendenti che come clienti, oggi non ci sono ancora ampie garanzie sul futuro dei cinque stabilimenti italiani nel redigendo piano industriale pur esprimendo il comparto nazionale delle eccellenze;

   per lo stabilimento di Melfi il progetto aziendale Stellantis prevederebbe anche importanti investimenti per l'elettrificazione e la produzione della Compass –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa, quali iniziative, per quanto di competenza, intendano adottare affinché l'industria automobilistica italiana e con essa lo stabilimento di Melfi – nel redigendo piano industriale del gruppo Stellantis – siano salvaguardati nell'ambito della filiera automotiva mondiale.
(3-02260)

Interrogazioni a risposta scritta:


   CIABURRO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della transizione ecologica, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 1, ai commi 69 e 70, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, permette alle amministrazioni comunali di assumere a tempo determinato e parziale, per la durata massima di un anno, non rinnovabile, personale da impiegare per potenziare le prestazioni degli uffici comunali preposti agli adempimenti legati al cosiddetto Superbonus 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni;

   come previsto dalla normativa di cui alla predetta legge n. 178 del 2020, agli oneri straordinari derivanti dalle assunzioni del personale, si provvede mediante risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, da ripartirsi mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle richieste di assunzione avanzate dai comuni entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge n. 178 del 2020, istituente la misura, dunque entro fine gennaio 2021;

   alla data dell'8 maggio 2021 – ben oltre il termine indicato dalla legge di bilancio 2021 – sul portale informatico del Ministero dello sviluppo economico, sul portale del Ministero della transizione ecologica, e sulle sezioni informatizzate dedicate al Superbonus 110 per cento non sono presenti sezioni, indirizzi o riferimenti a cui far pervenire le richieste di assunzioni straordinarie di cui al predetto articolo 1, commi 69 e 70;

   sul punto, non è stato ancora adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dalla normativa per la disciplina di dettaglio e, sebbene la legge di bilancio 2021 rechi un termine per la presentazione delle domande di accesso alla misura, non pone termini per l'emanazione della normativa di dettaglio, lasciando di fatto le amministrazioni comunali in balia di una forte incertezza e penalizzando quelle amministrazioni che già di per sé dispongono di esigue risorse umane;

   considerato che numerose amministrazioni comunali, in particolar modo dei piccoli comuni e dei comuni in dissesto, non dispongono delle risorse necessarie per assumere personale che possa gestire in modo appropriato le pratiche legate al Superbonus 110 per cento, e che pertanto hanno bisogno di usufruire della facoltà straordinaria di assunzione di personale fin qui descritta, occorrono riferimenti puntuali per usufruire della predetta misura;

   la misura acquista ulteriore importanza alla luce del fatto che il Superbonus 110 per cento è, al momento, prorogato unicamente fino al termine del 2022, con una potenziale proroga per il 2023 unicamente a titolo di proposta politica, lasciando poco tempo alle amministrazioni per gestire tutte le pratiche –:

   se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti, se intenda rendere note le ragioni sottese alla mancata pubblicazione ed indicazione dei riferimenti necessari per richiedere l'utilizzo delle risorse di cui in premessa ed in che modo intenda, per quanto di competenza, semplificare l'accesso alle assunzioni straordinarie disposte dalla legge di bilancio 2021.
(4-09228)


   CIABURRO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

   come evidenziato a mezzo stampa, il Consiglio dei ministri dell'Unione europea, formazione «Agricoltura e Pesca» (Agrifish), su impulso della Presidenza semestrale portoghese e di alcuni Paesi del nord Europa, starebbe discutendo la possibilità di permettere la vendita e produzione di vini dealcolati, dunque privi di alcool o comunque diluiti con l'acqua «come pratica enologica» al fine di ridurne la gradazione;

   i disciplinari dei vini a denominazione d'origine, come noto, prevedono un titolo alcolometrico minimo, sotto il quale la denominazione non può essere utilizzata;

   la proposta in questione prevede la possibilità di dealcolazione totale e parziale, anche al fine di «preservare la salute dei cittadini europei», anche nei confronti dei vini a denominazione d'origine; la pratica, di fatto, permetterebbe di diluire con acqua, alterando in modo irrimediabile la qualità dei prodotti enologici nazionali, aprendo, peraltro, a pericolose ripercussioni da un punto di vista della contraffazione dei prodotti Made in Italy;

   l'Italia è il primo produttore mondiale di vino, con 49,1 milioni di ettolitri e primo esportatore per un totale di 20,8 milioni di ettolitri davanti a Spagna (20,2) e Francia (13,8), per un valore delle esportazioni di vino che supera i 6 miliardi di euro;

   peraltro, la possibilità di poter definire «vino» questo genere di bevande diluite con acqua e dealcolate corrisponde ad un vero e proprio inganno nei confronti dei consumatori, che si troverebbero di fronte a prodotti del tutto privati delle tipiche caratteristiche di naturalità tipiche del vino stesso;

   dopo l'apertura nei confronti dell'utilizzo delle larve della farina a scopo alimentare, dopo la minaccia di un'etichettatura atta ad indicare la pericolosità del vino per il consumo, la possibilità di utilizzare lo zucchero nei Paesi del nord Europa per aumentare la gradazione del vino stesso, nonché la possibilità di produrre vino senza uva, e dunque di applicare la denominazione «vino» a bevande ottenute mediante la fermentazione di frutti come ribes o lamponi, la proposta in esame rappresenta l'ennesimo attacco al cuore delle produzioni tipiche agroalimentari italiane;

   data l'importanza economica, ma anche identitaria, tradizionale e nazionale del vino nella cultura e nello stile di vita italiano, nonché nella dieta mediterranea medesima, la proposta di dealcolazione circolante in Unione europea costituisce un assalto all'interesse nazionale del Paese –:

   se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative urgenti e di competenza intenda assumere, presso gli idonei tavoli di lavoro europei, per scongiurare l'approvazione della proposta di cui in premessa.
(4-09231)


   PAOLIN, PANIZZUT, BOLDI, DE MARTINI, FOSCOLO, LAZZARINI, SUTTO, TIRAMANI e ZANELLA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   in data 28 aprile 2021, il presidente della Comunità di Sant'Egidio ha illustrato, in conferenza stampa, i risultati di una sedicente indagine, dal titolo «Rsa e case di riposo: un'eterna zona rossa», asseritamente rappresentativa della situazione relativa a tali strutture «nell'intero territorio nazionale»;

   nel corso della conferenza stampa, le Rsa e i professionisti ivi operanti hanno subìto l'ennesimo attacco, ingeneroso e scorretto, volto a delegittimare il loro operato in un contesto estremamente delicato com'è quello determinato dalla pandemia;

   in particolare, si è affermato che le predette strutture sarebbero «fuori controllo», opererebbero «in regime di monopolio», trascurerebbero «l'assistenza religiosa», sarebbero prive delle stanze degli abbracci e, ancora, avrebbero proibito in percentuali elevatissime «ogni tipo di uscita, comprese quelle per effettuare esami specialistici». Affermazioni gravissime che avrebbero dovuto portare il presidente della Comunità a presentare uno o più esposti alle rispettive, procure, fatto che ad oggi non risulta avvenuto;

   lo stesso presidente della Comunità di Sant'Egidio avrebbe dovuto evidenziare che le strutture esaminate (asseritamente) nell'ambito dell'indagine – a quanto consta 237, situate in appena dieci regioni – costituiscono un campione irrisorio in rapporto alle 3.365 Rsa situate nel territorio nazionale, dal quale è a dir poco azzardato ricavare conclusioni e percentuali attendibili;

   le percentuali divulgate dalla Comunità di Sant'Egidio, peraltro, sono in contrasto con i risultati di un report condotto dall'Unione regionale istituti per anziani della regione Veneta (Uripa) Veneto, in merito alla situazione sull'accesso dei familiari nei Centri di servizio per anziani del Veneto;

   tale report, in effetti, ha esaminato un campione di 126 centri (18.498 posti letto), evidenziando che l'88 per cento di essi è aperto alle visite, il 100 per cento consente la prenotazione della visita, il 100 per cento fornisce dispositivi di protezione individuale ai familiari e, così via, per altri importanti marcatori. Lo stesso report Uripa conferma che le pseudo proposte formulate dal presidente della Comunità di Sant'Egidio sono tutt'altro che innovative e corrispondono, invece, a quanto viene già applicato in autonomia nella maggior parte delle Rsa stesse;

   l'indagine della Comunità di Sant'Egidio si limita a puntare il dito provocatoriamente contro le Rsa, ma non si interroga mai in ordine alle cause che possono aver determinato, in talune situazioni, eventuali criticità; cause che sono da rinvenire non già nella presunta inefficienza delle strutture e degli operatori, come vorrebbe dimostrare l'indagine medesima, bensì in un sistema di norme e decreti che, da oltre un anno a questa parte, non ha fatto altro che scaricare interamente sulle Rsa la responsabilità delle visite e degli accessi, abbandonandole a loro stesse ed evitando peraltro di fornire gli strumenti necessari per sopperire alla carenza di dotazioni e personale –:

   se il Governo intenda adottare iniziative per acquisire i dati relativi alle strutture che sarebbero state analizzate nell'ambito dell'indagine citata in premessa, attualmente non reperibili, onde verificare l'attendibilità delle affermazioni e delle percentuali ivi, riportate;

   se non ritenga di adottare iniziative volte a modificare, a distanza di oltre un anno, le disposizioni contenute nei decreti emergenziali che ancora oggi si limitano a riversare integralmente in capo alle Rsa la responsabilità degli accessi;

   quali iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare per sopperire alla drammatica carenza di medici e infermieri che attanaglia ospedali e Rsa, già denunciata nelle interrogazioni n. 4-07215 e n. 4-07566, tuttora prive di riscontro, e come ritenga di poter impegnare parte dei miliardi di euro stanziati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per l'assistenza domiciliare senza risolvere le suddette carenze;

   per quali motivi, nonostante le plurime richieste, le associazioni Uripa e Ancora non siano state inviate per essere audite presso la Commissione per la riforma dell'assistenza della popolazione anziana, presieduta da Monsignor Vincenzo Paglia, Consigliere spirituale della Comunità di Sant'Egidio.
(4-09240)

AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Interrogazione a risposta orale:


   BONOMO. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha approvato, recentemente, un pacco di trenta risoluzioni, tra cui quella contro le unilateral coercitive measures – la risoluzione sulle ripercussioni negative delle misure coercitive unilaterali nel godimento dei diritti umani –, che esorta gli Stati ad eliminare, interrompere l'adozione, il mantenimento o l'applicazione di tali sanzioni contrarie al diritto internazionale e alla Carta delle Nazioni Unite;

   la risoluzione A/HRC/46/L.4, presentata dall'Azerbaigian, Cina e Palestina, è stata approvata con 30 voti a favore, 2 astenuti e 15 contro. Tra i no l'Italia e tutti i Paesi europei compattamente;

   sta suscitando molte polemiche la decisione dell'Italia di votare contro la risoluzione A/HRC/46/L.4, in particolare perché, tra le sanzioni che la risoluzione condanna ci sono anche quelle applicate contro Stati come Cuba, sottoposta a sanzioni da parte degli Stati Uniti;

   la stessa Cuba, lo scorso anno, ha dimostrato enorme solidarietà all'Italia, inviando medici in sostegno della lotta contro il Covid-19. Infatti, poco più di un anno fa, il 21 marzo 2020, arrivavano in Italia – a Torino e a Crema – 53 medici, della Brigada Henry Reeve, provenienti da Cuba, allo scopo di aiutare i medici nella lotta alla pandemia da Coronavirus. I medici del contingente cubano «Henry Reeve» hanno operato in Italia fino a maggio, quando l'emergenza sanitaria è rientrata;

   in quei giorni del marzo 2020 tutti gli italiani, i mezzi di informazione, e le istituzioni, si congratulavano con l'isola caraibica che nonostante il blocco economico ed i primi casi di infettati dal virus registrati in patria avevano mandato i loro medici per aiutare il nostro personale medico in difficoltà;

   l'Unione europea ha respinto le polemiche sollevate in merito alla questione e chiarito i motivi della contrarietà, spiegando, – con la dichiarazione orale resa durante la sessione con oggetto la Resolution L.4 – EoV nella 46th Session – Item 3 del UN Human Rights Council, dalla signora Elisabeth Tichy-Fisslberger, per l'Austria e a nome dell'Unione europea –, che dal punto di vista dell'Unione europea, le misure restrittive devono essere adottate e implementate sempre in accordo con il diritto internazionale, devono rispettare diritti umani e libertà fondamentali e inoltre devono essere «proporzionate» rispetto ai loro obiettivi e ribadendo che le misure da essa adottate sono pienamente in linea con questi criteri e mirano a promuovere gli obiettivi della «Common Foreign and Security Policy». E infine ha ricordato che «tenendo presente la natura e il contenuto di questo progetto di risoluzione, che si sofferma essenzialmente sulle relazioni tra gli Stati invece che sui diritti umani concreti delle persone, l'Unione europea ribadisce la sua posizione secondo cui il Consiglio dei diritti umani non è la sede appropriata per affrontare la questione»;

   la risoluzione cubana di condanna dell'embargo statunitense, presentata e votata annualmente in ambito Assemblea generale ONU è stata adottata l'ultima volta il 7 novembre scorso con 187 voti a favore, tra cui l'Italia e l'Unione europea. Il prossimo voto si terrà nel mese di maggio 2021 –:

   quali siano le iniziative che il Governo italiano vorrà mettere in campo per sostenere i cittadini di Cuba gravemente colpiti dal lunghissimo embargo contro l'isola ed offrire dunque concretamente la propria riconoscenza per quanto fatto lo scorso anno in Italia dai medici cubani;

   quali iniziative voglia intraprendere il Governo, nelle sedi e nei rapporti internazionali, per porre fine in maniera definitiva all'embargo che tanto prova e addolora la popolazione cubana.
(3-02257)

Interrogazione a risposta in Commissione:


   DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   in un articolo comparso il 6 maggio 2021 sul Jerusalem Post, è stata data notizia che 4 cittadini palestinesi sono stati accusati di aver dirottato fondi per la cooperazione allo sviluppo, provenienti dall'Europa, verso il Fronte popolare per la liberazione della Palestina:

   il Fronte popolare per la liberazione della Palestina (Fplp) è una formazione politica e militare palestinese di ispirazione marxista-leninista, inserita da Canada, Stati Uniti e Unione Europea tra le organizzazioni terroristiche;

   la notizia è stata ripresa a seguito di un annuncio dello Shin Bet, i servizi di sicurezza israeliani, che hanno parlato di un sistema di organizzazioni sparse in Europa capaci di ottenere milioni di euro da dirottare per finanziare azioni violente e terroristiche;

   lo Shin Bet ha dichiarato di avere una lunga serie di prove che documentano come queste organizzazioni palestinesi producano reportistiche e attività fittizie in grado di giustificare l'impiego dei fondi provenienti dall'Europa;

   il Ministero degli esteri israeliano, dopo aver presentato alle nazioni europee coinvolte i dati raccolti, ha rivolto un appello agli omologhi europei affinché impediscano il finanziamento fittizio di tale organizzazione terroristica;

   secondo quanto dichiarato da Israele, dal 2014 al 2021, i Governi di Spagna, Belgio, Italia, Svezia, Danimarca, Irlanda, Germania, Svizzera, Francia, Norvegia e l'Unione europea hanno stanziato oltre 200 milioni di euro a favore Ong gravitanti nell'area del Fronte popolare di liberazione della Palestina, inclusa la Ong Health Work Committees;

   una Ong israeliana, la Ngo Monitor, ha condotto uno studio secondo il quale oltre 70 funzionari di Ong sarebbero collegati al Fplp;

   giova ricordare che l'articolo 270-bis del codice penale italiano sanziona il reato di finanziamento del terrorismo. Qualora quanto rappresentato dal Ministro degli esteri israeliano fosse vero, ciò rappresenterebbe una macchia indelebile per la cooperazione allo sviluppo in Italia e getterebbe cupe ombre sulla qualità e sull'utilità di alcune operazioni di finanziamento. Inoltre, metterebbe in dubbio l'intera credibilità dei controlli di affidabilità sulla selezione degli enti beneficiari;

   per tutto quanto indicato, occorre agire in maniera tempestiva –:

   se corrisponda al vero che il Governo italiano abbia ricevuto dallo Stato di Israele richiesta di bloccare alcuni finanziamenti, come indicato in premessa;

   se il Governo abbia ricevuto la documentazione contenente le prove di quanto indicato in premessa dallo Shin Bet;

   se il Governo intenda sospendere precauzionalmente l'erogazione di fondi per la cooperazione allo sviluppo verso quelle nazioni sospette di sostenere il terrorismo e, contemporaneamente, avviare un'indagine interna per ricercare eventuali errori nell'individuazione dei soggetti beneficiari.
(5-05967)

CULTURA

Interrogazione a risposta scritta:


   RAMPELLI. — Al Ministro della cultura, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   con atto di sindacato ispettivo n. 4-08804 si portava all'attenzione del Governo il progetto di riconversione del complesso di piazza Verdi a Roma, sede dell'ex Poligrafico dello Stato, «un pezzo di storia che ora si appresta a diventare un polo direzionale»; si evidenziava anche che «tramontato il progetto di trasformare il palazzo in un albergo di lusso, [...] i due piani di acciaio e vetro che si alzeranno sopra lo storico palazzo diventeranno, infatti, la sede operativa dell'Enel, che ha siglato un contratto di locazione della durata di 24 anni con Residenziale Immobiliare, società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti proprietaria dell'immobile»; nell'interrogazione succitata si chiedeva come sia stato possibile che la Sovrintendenza abbia autorizzato un simile intervento su un edificio storico e vincolato, con la realizzazione di una struttura sopraelevata di due piani in vetro e acciaio; ci si chiede oggi come sia possibile che la stessa, cui lo Stato assegna compiti di tutela, salvaguardia e conservazione, incoraggi addirittura, nell'emissione del parere, interventi «spettacolari che esaltino la discontinuità», oltretutto ignorando il fatto che detta discontinuità era già evidente nei volumi realizzati perché costruiti negli anni '50 e quindi non coevi rispetto alla parte preesistente dell'edificio, imponendo un giudizio soggettivo e arbitrario;

   a parere dell'interrogante, che ha avuto l'opportunità di visitare l'edificio di piazza Verdi nel quale i lavori procedono speditamente con efficienza e qualità di esecuzione, rimangono i dubbi su questa scelta architettonica, con particolare riguardo all'abbattimento e ricostruzione in «vetro totale» degli ultimi due piani, realizzati, come già precisato, in epoca diversa rispetto alla struttura originaria;

   in particolare, non si conoscono le motivazioni per le quali la Sovrintendenza non abbia deciso per recuperare i caratteri stilistici originari, di far eliminare totalmente il sesto e settimo piano, posto che Cassa depositi e prestiti, è controllata per circa l‘83 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze e, pertanto, non sussistono finalità speculative. Oltretutto, è indubbio che il valore dell'immobile in questo modo sarebbe cresciuto, pur con qualche migliaio di metri quadrati di superficie in meno, se doveva prevalere la logica della discontinuità architettonica, ci si chiede perché non sono state conservate e ristrutturate le cubature esistenti al sesto e settimo piano;

   la Sovrintendenza, pagata per minimizzare l'impatto delle trasformazioni su edifici o contesti urbani vincolati ha, di fatto, secondo l'interrogante autorizzato un intervento «spettacolare», analogamente a quanto assistito per il centrale del tennis al Foro Italico e per la Nuvola di Fuksas, dove, in perfetta controtendenza rispetto agli indirizzi del Governo e alle linee guida europee in materia di transizione ecologica, si sono realizzate opere fortemente energivore –:

   se non si ritenga assurdo che, mentre si costringono i cittadini e lo Stato a investire sul risparmio energetico, l'Enel finisca per essere ospitata in un habitat antitetico rispetto alla sua stessa linea industriale e ai notevoli investimenti sulle energie rinnovabili;

   sulla base di quali criteri sia stato rilasciato il nulla osta al progetto di riconversione dell'edificio storico e vincolato, sede dell'ex Poligrafico dello Stato.
(4-09236)

ECONOMIA E FINANZE

Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):


   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:

   la società per azioni Eur s.p.a. partecipata al 90 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze e al 10 per cento da Roma Capitale, è stata costituita nell'anno 2000, trasformando in società per azioni, l'ex Ente Eur. Controlla al 100 per cento la società Roma Convention Group S.p.A. (Rcg), che si occupa della gestione dei centri congressuali Palazzo dei Congressi (Pdc) e Nuovo Centro Congressi la Nuvola (Ncc). Detiene circa il 66 per cento della società Eurtel, che gestisce due data center e una infrastruttura in fibra ottica di interesse per il quartiere;

   Eur s.p.a. produce importanti esternalità positive che aumentano il benessere sociale attraverso l'attività del sistema congressuale gestito da Eur s.p.a. Inoltre, sostiene costi per servizi prestati a favore della collettività, a fronte dei quali non ottiene corrispondenti ricavi: gestione di 70 ettari di verde a uso pubblico, del laghetto dell'Eur e dell'acquedotto; 3 immobili ad uso scolastico e 1 museo ceduti a canoni di locazione simbolica al comune e alla città metropolitana; cessione ad uso gratuito di aree adibite a parcheggio pubblico da parte del comune. Quest'attività a favore della collettività è apprezzata e riconosciuta, ma genera oneri che non sono mai stati rimborsati alla società;

   la società, a quanto consta agli interpellanti, versa attualmente in condizioni finanziarie particolarmente preoccupanti a causa di quattro problemi ereditati dal passato qui di seguito elencati:

    a) le conseguenze finanziarie generate dalla costruzione della «Nuvola». Il costo per la realizzazione della struttura e dell'annesso albergo è pari a 380 milioni di euro, oltre Iva, comprensivi delle riserve per 27 milioni riconosciute all'appaltatore Condotte con transazione formalizzata nel 2020 e pagamento rateizzato fino al 2022. Di questa somma totale, 137 milioni, di cui 7 ancora da ricevere, provengono da un contributo previsto dalla legge per Roma Capitale. Eur s.p.a. contribuisce con 243 milioni (64 per cento del costo totale). Per fronteggiare questa spesa, la società è costretta ad accendere mutui che vengono successivamente ristrutturati. L'accordo di ristrutturazione prevede l'anticipazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di 37 milioni, e la vendita di 4 immobili per un valore pari a 297,5 milioni. A seguito della vendita dei 4 immobili, i ricavi annui da locazione scendono a 20 milioni di euro (-19 milioni; -50 per cento) e il margine operativo lordo scende a 6 milioni di euro (-17 milioni);

    b) la mancata realizzazione dei necessari investimenti in manutenzione. Le conseguenze finanziarie negative derivanti dalla costruzione della Nuvola hanno limitato gli investimenti a circa 2 milioni di euro l'anno, livello altamente insufficiente per mantenere il patrimonio immobiliare in condizioni di sicurezza e di rispetto della normativa. L'investimento necessario per riportare il patrimonio in sicurezza è pari a oltre 49 milioni nel periodo 2021-25. Questo investimento non è ulteriormente procrastinabile, anche a seguito di recenti crolli e dissesti dei rivestimenti lapidei che interessano tutti i palazzi dell'Eur e, in particolare, il Palazzo dei Congressi, il Palazzo Uffici e il Palazzo della Civiltà del lavoro;

    c) il passato modello di business delle attività congressuali. I ricavi annui generati dalla Nuvola sono stati pari in media a circa 9 milioni, a fronte dei 19 milioni di minori ricavi da locazione. Il modello di business perseguito con la realizzazione della Nuvola si è dunque dimostrato insostenibile;

    d) lo shock pandemico. La situazione, è aggravata dagli impatti economico-finanziari negati determinati dall'epidemia da COVID-19 sui ricavi di locazione immobiliare e su quelli del settore congressuale, che risultano quasi azzerati nel 2020 e nel 2021, con presumibile ripresa nel 2022 e ritorno alla situazione pre-COVID-19 nel 2023;

   per fronteggiare questa preoccupante situazione, la società sta completando un piano industriale per il periodo 2021-2025 che migliora l'economicità di gestione intervenendo su diversi elementi: fusione per incorporazione di Rcg, modificazione del modello di business; vendita delle quote di Eurtel s.r.l., interventi sul personale e riorganizzazione interna; rinnovata politica commerciale volta ad aumentare i ricavi, specie sui mercati esteri; revisione informatizzazione dei processi operativi;

   nonostante questi interventi, in assenza di sostegno da parte dell'azionista di maggioranza, la società genererà tuttavia flussi negativi che azzereranno la cassa già nel 2022 e che impediranno a Eur s.p.a. di sopravvivere finanziariamente: la transazione conclusa con la società Condotte (27 milioni), l'anticipazione finanziaria da rimborsare al Ministero dell'economia e delle finanze (24 milioni) e il livello degli investimenti da effettuare per riportare in sicurezza il patrimonio (almeno 49 milioni) portano inevitabilmente l'azienda a un valore negativo della cassa già nel 2022;

   per ricondurre Eur s.p.a. verso un futuro sostenibile è necessario agire su tre fronti:

    1) cancellare il rimborso al Ministero dell'economia e delle finanze del debito residuo (24 milioni, rateizzati in 2,8 milioni annui);

    2) garantire un contributo a fondo perduto di 27 milioni, pari ai maggiori costi sostenuti da Eur s.p.a. per realizzare la transazione con Condotte;

    3) ottenere dall'azionista di riferimento ulteriori ricavi per 4 milioni di euro annui rispetto a quelli ottenibili sul mercato dalla gestione congressuale, per la disponibilità di spazi congressuali (Nuvola e al Palazzo dei Congressi) e relativi servizi, stimabile in circa 120 giorni/anno, per la promozione e lo svolgimento di importanti eventi culturali, intesi anche come politica di marketing territoriale;

   a seguito di questi interventi, la gestione finanziaria ritornerebbe in equilibrio nel 2025;

   per candidare la società a svolgere, oltre che valorizzazione e sviluppo immobiliare, anche attività di gestione urbana, vera sfida dell'era post-COVID-19 ed originaria mission di Eur s.p.a. sarà necessario realizzare un significativo aumento del capitale sociale;

   in una interlocuzione avviata nei mesi scorsi dall'amministratore delegato di Eur s.p.a. Antonio Rosati, il Ministero dell'economia e delle finanze aveva, nel mese di dicembre 2020, predisposto un documento a firma del dottor Giansante nel quale si proponeva al Ministro di inserire nell'ultimo piano di scostamento di bilancio un finanziamento a favore di Eur s.p.a. di una cifra che andava dai 50 ai 100 milioni di euro;

   nel mese di settembre 2020 si sono verificati dei distaccamenti di lastre di marmo dalla facciata del palazzo dei congressi (Pdc) che fortunatamente non hanno prodotto danni a cose o persone;

   suddetti cedimenti della struttura testimoniano la necessità di un urgente opera di riqualificazione e restauro dell'edificio a tutela del bene e della collettività –:

   se il Ministro interpellato non ritenga opportuno, in relazione a quanto esposto in premessa, riattivare una interlocuzione con Eur s.p.a. al fine di prevedere un'iniziativa economica volta a stanziare le risorse necessarie per intervenire ai fini della manutenzione, non più derogabile, del patrimonio immobiliare di proprietà della società.
(2-01214) «Morassut, Fiano».

Interrogazioni a risposta in Commissione:


   PASTORINO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   con riguardo agli elementi forniti in risposta all'interrogazione n. 5-05717, si evidenziano perplessità per quanto concerne gli enti sportivi dilettantistici costituiti in forma di società di capitali;

   il paragrafo 2.5 della richiamata circolare dell'Agenzia delle entrate (AdE) è riferito ad associazioni di promozione sociale, la cui nuova normativa, decreto legislativo n. 117 del 2017, non trova applicazione nel mondo sportivo dilettantistico, come esplicato della circolare AdE 18E del 1° agosto 2018;

   nelle istruzioni dell'Ade per la compilazione dell'istanza per il riconoscimento del suddetto contributo, ai fini della determinazione dell'aliquota da applicare, nel caso delle società di capitali, il fatturato di riferimento viene individuato nel rigo RS 107 (colonna 2); in tale rigo, le istruzioni al Modello unico 2020 prevedono che vada indicato il valore dei ricavi, intendendo per ricavi: «i corrispettivi delle cessioni di beni e di servizi alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa», includendo quelli istituzionali. Parrebbe contraddittorio che per determinare l'aliquota si debba far riferimento a tutti i ricavi, mentre per il contributo bisognerebbe «fare riferimento ai ricavi connessi all'attività commerciale da essi svolta e rilevante ai fini IRES»;

   in base alla risposta, dal calcolo sarebbero esclusi anche i proventi da raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali connesse alle istituzionali, irrilevanti ai fini Ires ma che invece rilevano per fatturazione/corrispettivi e conseguentemente, sulla base delle sopra riportate istruzioni, andrebbero rilevati;

   le argomentazioni a supporto della risposta sembrerebbero contrastare con quanto contenuto nelle citate istruzioni dell'Agenzia delle entrate, secondo cui ai fini della compilazione dei campi riferiti all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi «per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA (...) all'ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA». Dunque, sia le società sia le associazioni sportive dilettantistiche dovrebbero considerare utili ai fini del calcolo anche i ricavi da entrate istituzionali non rilevanti ai fini Iva –:

   se intenda chiarire le contraddizioni di cui in premessa, indicando quali criteri debbano essere applicati per il riconoscimento del contributo, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, alle società e associazioni sportive dilettantistiche, le quali con un'interpretazione estensiva della disposizione riceverebbero un sostegno commisurato alle reali perdite subite in ragione della sospensione delle attività che ha determinato una drastica riduzione delle entrate.
(5-05961)


   SURIANO e APRILE. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 16, del decreto legislativo n. 147 del 2015, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019, introduce un regime fiscale speciale per i lavoratori rimpatriati, corrispondente ad un'imponibilità del 30 per cento dei redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia;

   il comma 1 del citato articolo 16, nel disciplinare l'ambito soggettivo di applicazione, specifica che, oltre al trasferimento della residenza nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è necessario che: a) i lavoratori non siano stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnino a risiedere in Italia per almeno due anni; b) l'attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano;

   sempre in relazione al suddetto articolo, il comma 3-bis prevede un'estensione della detassazione per ulteriori 5 anni, in presenza di condizioni che indichino un radicamento nel territorio dello Stato, quali la presenza di almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affidamento preadottivo, oppure l'acquisto della proprietà di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale;

   il comma 2 del citato articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2019, modificato dall'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2019, definisce l'ambito temporale di applicazione del regime agevolato a partire dal periodo di imposta 2019, per i soggetti che trasferiscano la residenza in Italia dal 30 aprile 2019;

   come chiarito dalla circolare 28 dicembre 2020, n. 33/E, il suddetto articolo va letto in modo tale da essere applicato ai soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile ed entro il 2 luglio 2019, mentre per coloro i quali hanno trasferito la residenza successivamente si applicherà a partire dal periodo di imposta 2020;

   lo stesso articolo 5, al comma 2-bis, introdotto dall'articolo 1, comma 50, della legge n. 178 del 2020, prevede inoltre la possibilità di applicare l'estensione di 5 anni al periodo di imposta 2019 anche per i soggetti che non rientrano fra quelli indicati al sopra citato comma 2, i quali abbiano già trasferito la residenza prima dell'anno 2020, a condizione che siano stati iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire) o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea;

   tali criteri conducono ad una discriminazione a sfavore dei cittadini italiani residenti in Paesi extra Unione europea in quanto è richiesto ai soli cittadini italiani di soddisfare una condizione ulteriore: l'iscrizione all'Aire;

   vi è una palese discriminazione anche tra i cittadini italiani che hanno trasferito la residenza fra il 30 aprile 2019 ed il 2 luglio 2019 e coloro che l'abbiano trasferita fra il 3 luglio 2019 ed il 31 dicembre 2019;

   l'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, al comma 5-ter prevede che i cittadini italiani non iscritti all'Aire rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 possano accedere ai benefìci fiscali di cui al presente articolo nel testo vigente al 31 dicembre 2018, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi;

   ai sensi del medesimo articolo 16, comma 5-ter «I cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefìci fiscali di cui al presente articolo purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a)» –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti e quali iniziative intenda mettere in atto per eliminare le disparità di trattamento degli italiani residenti all'estero che sono rimpatriati e di quelli che intendano rimpatriare.
(5-05966)

Interrogazione a risposta scritta:


   BENIGNI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha istituito uno specifico fondo diretto ad assicurare ai comuni, a fronte delle conseguenze sui bilanci dell'emergenza sanitaria, le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali;

   l'articolo 112 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha inoltre assegnato risorse straordinarie ai comuni delle province più colpite. Tale articolo prevede che tali risorse debbano essere utilizzate per misure di sostegno economico connesse all'emergenza sanitaria, senza precisare se sia possibile destinare i fondi altresì a spese in conto capitale;

  l'interrogante ha presentato una proposta emendativa volta a chiarire la possibilità di impiego dei fondi dell'articolo 112 per il finanziamento di investimenti;

   l'allora sottosegretario Castelli, come risulta dal resoconto della seduta della Commissione bilancio del 1° luglio 2020, ha confermato la possibilità di utilizzare le risorse in questione altresì per spese di investimento, purché connesse all'emergenza;

   il Governo in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto, ha accolto l'ordine del giorno n. 9/2500-AR/55, presentato dall'interrogante, impegnando il Governo a valutare l'opportunità di diffondere immediatamente una nota esplicativa del testo normativo, finalizzata a chiarire che le risorse di cui all'articolo 112 possono essere utilizzate altresì per il finanziamento di spese in conto capitale;

   non risulta che sia stata indirizzata agli enti alcuna nota esplicativa;

   il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 59033 dell'1° aprile 2021 ha definito il prospetto che i comuni sono tenuti a compilare e trasmettere al fine di certificare la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza;

   le istruzioni di compilazione prevedono che ciascun ente debba indicare le maggiori spese sostenute nell'anno 2020 per l'emergenza epidemiologica. Il decreto riporta, a titolo esemplificativo, le spese per i dispositivi di sicurezza e per il distanziamento, al materiale e ai macchinari per la sanificazione, alle attrezzature per misurare la febbre, ai plexiglass. Nulla è precisato in relazione alle spese in conto capitale, nemmeno nelle Faq disponibili sul sito della Ragioneria dello Stato. A fronte di ciò, è stato segnalato che le maggiori spese in conto capitale ammesse ai fini della rendicontazione siano esclusivamente quelle relative a «piccole manutenzioni straordinarie funzionali alle norme anti contagio» con esclusione, invece, delle spese relative ad interventi di manutenzione straordinaria di edifici;

   è evidente che il confine tra tali definizioni sia alquanto labile. Peraltro, l'esclusione tout court degli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici non appare in linea con l'interpretazione dell'articolo del 112 del decreto-legge n. 34 del 2020 fornita dal sottosegretario Castelli;

   il mancato riconoscimento delle spese sostenute determina il rischio di restituzione di parte delle risorse. Di conseguenza, i comuni che hanno attuato spese di investimento per adeguare le proprie strutture alle esigenze connesse all'emergenza sanitaria (ad esempio, ampliando le mense scolastiche, al fine di rispettare le misure di distanziamento) si troveranno costretti a ricercare altrove le necessarie coperture di bilancio;

   appare allora necessario chiarire definitivamente che, ai fini della rendicontazione dei contributi ricevuti, quanto al riconoscimento delle maggiori spese, l'unico parametro rilevante sia il collegamento con interventi messi in atto per affrontare l'emergenza sanitaria, siano essi di parte corrente o di conto capitale –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza delle problematiche segnalate relative alla rendicontazione da parte dei comuni dei fondi trasferiti dallo Stato nell'ambito dei provvedimenti adottati per affrontare la pandemia dal COVID-19 e se intendano adottare le iniziative di competenza per chiarire definitivamente che, ai fini di tale rendicontazione, sono riconosciute tutte le spese sostenute dai comuni per realizzare interventi connessi all'emergenza sanitaria, anche qualificabili quali manutenzioni straordinarie di edifici.
(4-09229)

GIUSTIZIA

Interpellanza:


   La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:

   la provincia di Foggia è la terza provincia d'Italia per estensione territoriale, un'estensione maggiore di quella dell'intera regione Liguria e vicina a quella di regioni come le Marche e l'Abruzzo;

   le regioni appena citate, oltre al distretto di corte d'Appello e agli uffici annessi, dispongono: la Liguria di quattro tribunali; le Marche di sei tribunali e l'Abruzzo addirittura di otto sedi di tribunale e due sezioni distaccate;

   a seguito della riforma delle circoscrizioni giudiziarie – attuata con i decreti legislativi n. 155 e 156 del 2012 – in Capitanata sono stati soppressi il tribunale di Lucera con le due sezioni distaccate di Apricena e Rodi Garganico – site peraltro nelle periferiche aree garganiche – nonché le quattro sezioni distaccate (San Severo, Manfredonia, Cerignola e Trinitapoli) del Tribunale di Foggia, con la soppressione di ben sette sedi di uffici giudiziari;

   l'intera provincia di Foggia dispone del solo tribunale di Foggia, il cui circondario comprende complessivamente 64 comuni: 61 della provincia di Foggia più 3 importanti comuni (Margherita di Savoia, Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia) facenti parte della provincia Barletta-Andria-Trani;

   il bacino di utenza del tribunale di Foggia è di circa 700.000 abitanti e la superficie complessiva del circondario supera i 7.400 chilometri quadrati contro i 4.460 chilometri quadrati del Molise con tre tribunali, i circa 5.400 chilometri quadrati della Liguria, con quattro tribunali, ed è di poco inferiore alla superficie del Friuli Venezia Giulia, con quattro tribunali;

   il tribunale di Foggia costituisce attualmente l'unico ed accentrato baluardo della giustizia in un territorio scosso da frequenti e gravissimi fatti criminali e, da quanto emerge dalle ultime relazioni ufficiali, anche teatro di una emergenza nazionale per la proliferazione di pericolosissimi fenomeni di stampo mafioso (si veda la relazione della direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo relativa al 1° semestre 2020);

   già il precedente Governo e il Ministri pro tempore Bonafede hanno previsto per Foggia un ambizioso e complesso progetto teso alla realizzazione della «Cittadella della giustizia», iniziativa di fondamentale importanza per il territorio di Capitanata, ma che necessiterà di tempi al momento non attendibilmente stimabili per la sua effettiva operatività e che, probabilmente, non sarà da sola sufficiente per risolvere le tante criticità del territorio, legate anche alla sua notevolissima vastità;

   come recentemente riferito dal procuratore aggiunto della procura della Repubblica di Foggia, dottor Antonio Laronga, in sede di audizione innanzi all'Intergruppo parlamentare sulla geografia giudiziaria, pur a fronte dell'incremento di magistrati e di personale amministrativo che il precedente Esecutivo ha operato nell'intero Paese e quindi anche verso il tribunale Foggiano, manca in primis la disponibilità di aule dove poter celebrare ulteriori udienze, che sarebbero possibili grazie alla presenza delle nuove risorse umane immesse;

   la mancanza presso il tribunale di Foggia di sufficienti aule non consente di aumentare il numero di udienze celebrabili, soprattutto quelle penali monocratiche, favorendo il progressivo aumento delle definizioni dei processi per prescrizione del reato;

   vi sono aule di udienza idonee e già disponibili presso le sedi delle ex sezioni distaccate della Capitanata, che potrebbero – anche in attesa della operatività della Cittadella della giustizia di Foggia – essere utilizzate, tutte o in parte, e che rappresenterebbero, inoltre, un concreto segnale della presenza dello Stato in un territorio così critico –:

   quali iniziative di competenza il Ministro interpellato intenda assumere per porre rimedio alle criticità evidenziate, dotando la Capitanata di idonei presidi di legalità che garantiscano l'adeguato accesso dei cittadini alla giustizia e l'attività di contrasto alla criminalità.
(2-01212) «Giuliano».

Interrogazioni a risposta orale:


   FERRI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   gli strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie (cosiddetti alternative dispute resolution, Adr) e l'istituto della mediazione civile, in particolare, rappresentano uno strumento fondamentale per l'ammodernamento e la funzionalizzazione del processo civile, con effetti deflattivi che si ripercuotono in un migliore andamento del sistema giurisdizionale nel suo complesso;

   secondo le statistiche del Ministero della giustizia, negli ultimi cinque anni si è registrato un costante aumento delle adesioni e degli accordi raggiunti a seguito della mediazione, a conferma di come i costi più sostenuti da affrontare e i più rapidi tempi di definizione (negli ultimi cinque anni, 126 giorni in media, contro i più di 500 giorni per il solo primo grado di giudizio del processo civile) rappresentino un percorso preferenziale per una platea sempre più ampia di cittadini e imprese;

   nonostante i risultati siano positivi e l'andamento ottimale, l'attuale fase pandemica e l'avvio della fase di rilancio che si avrà con il Recovery plan impongono il rafforzamento e l'efficientamento del sistema-giustizia attraverso il potenziamento delle Adr, anche per non perdere importanti occasioni sul piano degli investimenti;

   nella stessa audizione parlamentare del 15 marzo 2021, la Ministra interrogata sottolineava il «grande potenziale» della mediazione civile e la necessità di estenderne l'applicazione e la sua promozione da parte dello stesso giudice;

   in media solo l'8 per cento del totale delle mediazioni delegate dal giudice ricadono su materie non obbligatorie, anche e per effetto di un sistema di valutazione del magistrato che non tiene debitamente conto delle controversie definite attraverso gli Adr;

   a tal fine, appare urgente aggiornare i criteri di valutazione di professionalità del magistrato, valorizzando l'attivazione della mediazione civile da parte di quest'ultimo, così da evitare che l'Adr infici indirettamente il numero di procedimenti e processi definiti dal giudice e, quindi, indirettamente, la sua valutazione;

   del pari, per le controversie in materia di obbligazioni contrattuali pare utile valutare di portare a regime la previsione dell'articolo 3, comma 6-ter, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, in relazione alla configurazione del preventivo esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda, soprattutto in considerazione degli riflessi economici generati dalla pandemia sui rapporti commerciali e fra privati;

   nell'ottica di potenziare l'istituto andrebbero definite delle best practices, anche tramite linee guida o circolari, per ridurre i flussi del settore civile attraverso la mediazione, prevedendo, ad esempio, l'obbligo di valutare se disporre la mediazione delegata ovvero la condanna al versamento di una somma pari al contributo unificato dovuto dalla parte costituita che non ha partecipato al procedimento di mediazione senza giusto motivo;

   forme di incentivazione fiscale appaiono indispensabili per la rapida implementazione e buona riuscita dell'istituto: in tale ottica, pare ovviare alla mancata attuazione (dal 2011) dell'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che prevede, in favore delle parti che corrispondono l'indennità agli abilitati alla mediazione, un credito d'imposta fino a 500 euro, valutando anche l'innalzamento di predetta soglia –:

   quali iniziative di competenza la Ministra interrogata intenda assumere al fine di estendere, incentivare e implementare l'istituto della mediazione civile, prendendo in considerazione anche gli aspetti di cui in premessa, in un'ottica di rafforzamento del sistema-giustizia e di ammodernamento del Paese sul piano giurisdizionale.
(3-02254)


   DORI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19», ha introdotto alcune disposizioni in tema di deposito degli atti processuali penali, anche in deroga alle vigenti regole. Tali previsioni sono essenzialmente contenute nell'articolo 24, che disciplina il deposito in procura di memorie, documenti, richieste, istanze di cui all'articolo 415-bis, comma 3, codice di procedura penale;

   la norma prevede espressamente che tale adempimento «avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico»;

   considerato il perdurare dell'emergenza Covid-19, il decreto del Ministro della giustizia del 13 gennaio 2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale 21 gennaio 2021, ha stabilito ulteriori modalità eccezionali di deposito degli atti, documenti e istanze e ha ampliato l'elenco individuato dal decreto-legge n. 137 del 2020;

   attualmente, tutti i depositi devono avvenire a cura degli avvocati esclusivamente tramite il portale del processo telematico e con le modalità individuate dal provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia n. 10667 del 4 novembre 2020;

   le nuove modalità telematiche di fruizione del sistema giustizia se, da un lato, rappresentano una riforma auspicata e innovativa, dall'altro, non si sono rivelate esenti da criticità tecnico-operative;

   oltre alle ripetute interruzioni dei servizi informatici, la situazione è aggravata dall'impossibilità di depositare gli atti processuali penali in formato cartaceo, in quanto modalità non riconosciuta dalle norme vigenti in materia;

   al riguardo si segnala una nota emanata l'11 febbraio 2021 dal «Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati» del Ministero della giustizia, con la quale, per consentire l'aggiornamento e il ripristino dei servizi informatici bloccati, è stato disposto che «gli atti urgenti dovranno essere gestiti secondo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto ministeriale n. 264 del 2000»;

   l'articolo 8, comma 1, del decreto ministeriale n. 264 del 2000 («Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari») prevede che: «In caso di interruzione del funzionamento del sistema informatico l'ufficio provvede alla ricezione degli atti apponendo su ciascuno di essi la data, l'ora, se richiesta dalla legge o dalla natura dell'atto, e un numero progressivo provvisorio. Gli atti vengono, successivamente inseriti nel sistema informatico secondo l'ordine risultante dalla data e dal numero provvisorio»;

   sono numerose le Associazioni forensi e i consigli dell'ordine che continuano a segnalare il malfunzionamento del portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Come ha evidenziato l'Associazione italiana giovani avvocati (Aiga) in una lettera del 20 febbraio 2021 alla Ministra Marta Cartabia, tale malfunzionamento «di fatto ci impedisce di svolgere regolarmente l'attività professionale a causa delle continue, prolungate e ripetute interruzioni del servizio»;

   tale situazione compromette gravemente il diritto di difesa costituzionalmente garantito –:

   quali iniziative il Ministro interrogato intenda porre in essere per risolvere le problematiche relative al funzionamento del portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia, anche attraverso l'individuazione di appositi fondi del Next Generation EU finalizzati al suo potenziamento, prevedendo sempre un metodo alternativo di deposito degli atti in ogni caso in cui non sia possibile il deposito telematico, in modo da garantire per ogni cittadino l'effettività del diritto di difesa.
(3-02258)


   D'ORSO. — Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   la mediazione civile è disciplinata dal decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010. Gli articoli 17 e 20 del citato decreto hanno previsto una serie di esenzioni d'imposta — totali o parziali — e di ulteriori agevolazioni fiscali, sotto forma di credito di imposta, in ogni tipo di procedura di mediazione, nonché una specifica esenzione dal pagamento della indennità dovuta all'organismo di mediazione, per l'attività prestata, nella mediazione a condizione di procedibilità o obbligatoria prevista dall'articolo 5, comma 1, del decreto. Ciò allo scopo di promuovere e incoraggiare, sotto l'aspetto dell'onere economico, la ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia;

   in particolare, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 28 del 2010, «alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta...». Sempre la stessa disposizione richiama, espressamente, il «Fondo unico giustizia» quale fondo istituito presso il Ministero della giustizia destinato a finanziare le agevolazioni fiscali previste;

   l'articolo 20 prevede poi, al secondo comma, che entro il 30 aprile di ogni anno (a decorrere dal 2011), con decreto del Ministero della giustizia, sia determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del Fondo unico di giustizia, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dal credito d'imposta di cui al comma 1 e relativo alle mediazioni concluse nell'anno precedente. La norma prosegue stabilendo che «Con il medesimo decreto è individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e comunque nei limiti indicati dal comma 1»;

   pare che, fin dall'entrata in vigore del decreto in questione, il credito di imposta per la mediazione di cui all'articolo 20 del decreto citato, ad oggi, non sarebbe concretamente fruibile, in quanto la concessione di siffatto credito relativo alle mediazioni concluse nell'anno precedente presuppone l'adozione di un decreto del Ministero della giustizia che fornisca chiarimenti circa le modalità operative per il relativo utilizzo e ne determini la misura e la copertura finanziaria. Tale decreto pare però non essere ancora stato ancora emanato;

   va considerato che la mediazione civile ha come scopo principale quello di ridurre il numero di nuove controversie giudiziarie, in quanto misura deflattiva che garantisce ai cittadini tempi più veloci, costi certi e vantaggi fiscali –:

   se il Governo sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e quali iniziative di competenza ritenga opportuno adottare per addivenire al più presto — anche attraverso l'emanazione di un decreto ministeriale come previsto dalla normativa citata — alla soluzione delle criticità sopra esposte che rischiano di far venir meno la finalità propria della mediazione civile, con evidenti ricadute negative in termini di deflazione dei procedimenti civili.
(3-02259)


   GAGLIARDI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   la legge n. 176 della 2020 ha introdotto l'obbligo del deposito telematico delle memorie di cui all'articolo 415-bis codice di procedura penale. Il decreto del Ministro della giustizia del 13 gennaio 2021 estendeva poi tale procedura obbligatoria al deposito di diversi altri atti propri del procedimento penale, dalla querela sino alla nomina del difensore fiduciario;

   dopo una prima fase di utilizzo, è stato tuttavia riscontrato come il portale del processo telematico non sia ancora tecnicamente idoneo a garantirne il corretto funzionamento. Il sistema, ad oggi, presenta continue anomalie e subisce ripetute sospensioni del servizio che ne rendono praticamente impossibile l'utilizzo;

   oltre a ciò, sono state riscontrate nella struttura diverse criticità, al momento insuperabili. Tra queste, non in via esaustiva, a quanto consta all'interrogante il mancato coordinamento con il mod.21, che comporta l'inaccessibilità al fascicolo da parte del difensore sino al momento di inserimento della nomina (la lavorazione degli atti da parte del personale comporta fisiologicamente un ritardo nella possibilità per il difensore di accedere alla documentazione), la preclusione di utilizzarlo per il deposito di nomine nei procedimenti davanti al giudice di pace, la impossibilità di caricare file di dimensioni superiori a 30 megabyte;

   questi problemi incidono concretamente sul diritto di difesa, comprimendo di fatto i termini processuali: il ritardo nell'accesso, non imputabile al difensore, non viene comunque scorporato dal termine previsto per l'attività difensiva;

   nella pratica, le singole procure stanno affrontando le indicate criticità emanando autonome circolari e contribuendo a predisporre con i locali uffici giudiziari protocolli finalizzati a consentire il deposito di tali atti anche con modalità non telematiche. Tutto questo, oltre che creare una intollerabile forma di «federalismo» processuale e giudiziario, pare stia avvenendo in contrasto con il sistema di gerarchia delle fonti previsto nel nostro ordinamento e senza garanzie sul riconoscimento di tali protocolli;

   non può essere tollerato che il diritto di difesa di un cittadino venga limitato dal malfunzionamento di un portale di deposito degli atti reso obbligatorio senza almeno un periodo di prova. È perciò necessario che il sistema di deposito telematico nel processo penale non permanga obbligatorio sino a quando non sia formato un portale in grado di renderlo effettivo e, nell'attesa, venga garantita ai difensori la possibilità di depositare gli atti di cui alla legge n. 176 del 2020, e successive integrazioni, anche nella forma tradizionale, ovvero mediante il deposito cartaceo in cancelleria –:

   quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda adottare al fine di garantire, in attesa del corretto funzionamento del processo penale telematico, il pieno diritto di difesa dei soggetti indagati ed imputati nel procedimento penale, anche per il tramite della istituzione di un regime transitorio che sospenda l'obbligatorietà dell'utilizzo del deposito telematico nel processo penale e ripristini alternativamente la facoltà del deposito manuale degli atti in cancelleria.
(3-02261)

Interrogazioni a risposta scritta:


   ASCARI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro per le pari opportunità e la famiglia. — Per sapere – premesso che:

   il legislatore italiano, a seguito della legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989, ha cercato di accordare una maggiore tutela all'interesse dell'adottato a conoscere le proprie origini, tramite la legge del 2001, n. 149 con la quale ha modificato la disciplina sulla segretezza dell'adozione prevista dalla legge n. 184 del 1983, introducendo, con la novella dell'articolo 28, la possibilità, se pur a determinate condizioni, per la persona adottata di accedere alle informazioni riguardanti l'identità dei genitori naturali;

   il diritto a conoscere le proprie origini biologiche non pare però essere riconosciuto espressamente e pienamente all'interno del nostro ordinamento giuridico in quanto la novellata previsione legislativa presenta delle limitazioni e cautele di natura sia sostanziale che processuale. Innanzitutto, essa impone ai genitori adottivi l'obbligo di comunicare al figlio la sua condizione di adottato nei modi e termini che essi ritengono più opportuni. L'articolo 28, comma 5, riconosce sì per la prima volta al minore la possibilità di accedere alle informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici, subordinandola però alla condizione che lo stesso abbia raggiunto i venticinque anni di età; inoltre, l'accesso a tali informazioni è ammesso per il soggetto maggiorenne infra-venticinquenne solo in presenza di «gravi e comprovati motivi attinenti alla salute psico-fisica». In entrambi i casi, ai fini dell'accesso, è necessaria un'autorizzazione del tribunale per i minorenni del luogo in cui risiede il minore, il quale, fatte le opportune valutazioni di carattere formale e ritenuta ragionevole la richiesta, anche in relazione ai motivi posti a suo fondamento, potrà concedere l'autorizzazione all'accesso;

   un ulteriore limite è previsto dal settimo comma dell'articolo 28, il quale non consente al minore, nato da madre che al momento del parto ha espresso la volontà di rimanere anonima ai sensi dell'articolo 30, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, di avere accesso alle informazioni circa la propria identità;

   in particolare, la disposizione di cui all'articolo 28, comma 7, è stata oggetto di un lungo dibattito giurisprudenziale sotto il profilo della sua legittimità costituzionale. Essa stabiliva che al figlio nato da parto anonimo fosse preclusa la possibilità di accedere al certificato di assistenza al parto o alla cartella clinica contenenti le informazioni sanitarie della madre biologica la quale avesse espressamente dichiarato al momento del parto di non volere essere nominata. La Corte Costituzionale è intervenuta sull'argomento in parola con sentenza n. 278/2013, censurando la disciplina legislativa nella parte in cui dichiara l'irreversibilità della dichiarazione di segretezza in contrasto con gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, ossia per violazione: del diritto all'identità personale garantito dall'articolo 2 della Costituzione; del principio di uguaglianza in quanto tratta in maniera diversa il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini anche sotto il profilo sanitario, e il diritto della madre a rimanere anonima; e della tutela del diritto alla salute ed alla integrità psico-fisica in quanto consentendo alla donna di partorire in anonimato, si induce gli operatori sanitari ad omettere persino l'ordinaria raccolta dei dati anamnestici non identificativi della madre;

   anche in questi casi, la sentenza del 2013 specifica che la possibilità per il giudice di interpellare la madre, su richiesta del figlio, si esplichi attraverso un procedimento stabilito dalla legge che assicuri la massima riservatezza alla madre: il giudice è così tenuto ad operare un bilanciamento tra il diritto della madre all'anonimato e il diritto del figlio di conoscere le proprie origini;

   da quanto sopra esposto emerge come l'attuale disciplina non consente all'adottato di accedere, facilmente, alle informazioni di carattere sanitario della madre biologica;

   considerato che la possibilità di reperire, agevolmente, queste informazioni consentirebbe a qualsiasi persona adottata e alla propria famiglia adottiva di tutelare meglio la salute dell'adottato lungo il corso della propria vita ove, ad esempio, contragga nel corso della sua vita malattie geneticamente determinate;

   pare inammissibile dal punto di vista costituzionale far soggiacere il diritto alla salute al diritto alla privacy della madre che decide di rimanere anonima al momento del parto –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti sopra esposti e quali iniziative di competenza ritengano opportuno adottare, in particolare di carattere normativo, affinché la madre biologica (che voglia rimanere anonima) sia tenuta a rilasciare, subito dopo il parto, una scheda contenente la propria anamnesi sanitaria che va poi mantenuta e conservata dalle istituzioni sanitarie competenti e, successivamente, resa fruibile in favore dell'adottato e della famiglia adottiva.
(4-09232)


   ASCARI e MARTINCIGLIO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   dall'intervista all'avvocato della madre S. A. (la mamma di Cuneo che si sta battendo per riavere i figli divisi e trasferiti in casa famiglia da quasi un anno: un fatto per cui è in corso un processo penale, riportata da un articolo di giornale pubblicato su «Dire» (https://www.dire.it), si è appreso che «uno dei CTU incaricati dal Tribunale per i minori è un pregiudicato condannato in via definitiva per omicidio colposo per colpa professionale». Ciò sarebbe stato scoperto per caso dall'avvocato della citata madre;

   è necessario precisare che, generalmente, il consulente tecnico d'ufficio, quale ausiliario del giudice, deve possedere le competenze tecniche, ma anche i requisiti morali per poter bene e fedelmente adempiere alle funzioni assegnategli, al solo scopo di far conoscere al giudice la verità;

   i legali di S. A. avrebbero rilevato, altresì, «un condizionamento ambientale da parte di alcuni uffici giudiziari del Piemonte» in quanto «il sospetto pedofilo, è nipote del cappellano del carcere minorile di Torino». E questa parentela, secondo quanto riferisce l'avvocato, avrebbe «influenzato alcune decisioni degli uffici giudiziari a danno dei minori e della madre, e a protezione del padre»;

   allo stato attuale solo due dei quattro ragazzi sono potuti tornare;

   i fatti riportati dall'avvocato nell'intervista riguardo al Consulente tecnico d'ufficio incaricato e al presunto condizionamento ambientale degli uffici giudiziari, laddove venissero accertati come corrispondenti al vero, sarebbero dei fatti gravi sui quali occorre fare chiarezza, al più presto, per addivenire alla definizione del giudizio nel pieno rispetto delle regole processuali e del principio di legalità;

   ogni processo deve potersi svolgere nel pieno rispetto delle regole e dei principi supremi che ne presiedono lo svolgimento, specie in quei processi, come questo, in cui è in gioco l'interesse superiore dei minori –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti sopra esposti, e quali iniziative ritenga opportuno adottare in merito, per quanto di competenza, anche disponendo eventuali iniziative ispettive presso gli uffici giudiziari in questione.
(4-09238)

INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI

Interrogazioni a risposta scritta:


   FORNARO e MURONI. — Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

   in data 26 gennaio 2021 la giunta comunale Venezia ha approvato, con deliberazione n. 15, l'accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 tra l'amministrazione comunale di Venezia e il provveditorato interregionale delle opere pubbliche di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige;

   tra le opere interessate dal predetto accordo figura la realizzazione del collegamento veloce tra l'isola di Burano in laguna nord di Venezia e la terraferma in località Montiron;

   l'intervento prevede lo scavo di un canale di navigazione in laguna nord nonché la realizzazione di un terminal per l'interscambio intermodale in terraferma;

   l'area in cui si colloca l'intervento ricade per intero all'interno del sito di interesse comunitario (Sic) e della Zona di protezione speciale (Zps) della Rete «Natura 2000» istituita dalla Commissione europea;

   la realizzazione dell'intervento pregiudicherebbe in maniera irreversibile le specificità ambientali dell'area, contraddistinta dall'integrità del tessuto barenicolo e dalla presenza del peculiare ecosistema di acqua dolce e salata tipico dei sistemi lagunari, che assicura particolari condizioni di biodiversità, facilmente alterabili;

   al provveditorato interregionale competerebbe il finanziamento per la progettazione e l'esecuzione dell'intervento;

   le asserite necessità di garantire il collegamento tra terraferma e isola di Burano per la popolazione residente possono essere assicurate attraverso il collegamento con l'area aeroportuale, utilizzando canali di navigazione già esistenti;

   l'Italia risulta già essere sottoposta a procedura di infrazione europea per il mancato rispetto degli adempimenti derivanti dalla direttiva «Habitat» –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dell'accordo in premessa, se non ritengano che esso – avuto riguardo all'intervento di collegamento tra l'isola di Burano e la terraferma in località Montiron – sia in contraddizione con gli strumenti di tutela della laguna di Venezia oggi esistenti e quali iniziative di competenza intendano intraprendere per evitare la compromissione dell'habitat lagunare che ne deriverebbe.
(4-09226)


   SILVESTRONI. — Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:

   la situazione della mobilità in Liguria, già difficoltosa per le problematiche relative ai cantieri sulla rete autostradale regionale, è diventata ancor più critica, con le attuali disposizioni per il contenimento della emergenza da COVID-19;

   la programmazione dei servizi ferroviari Thello nel 2019 era strutturata con tre coppie di corse, con periodicità giornaliera; dal mese di febbraio 2021 Trenitalia ha soppresso il servizio ferroviario esercito dalla Società Thello sulla linea ferroviaria internazionale Milano-Genova-Ventimiglia-Nizza-Marsiglia;

   al termine del primo lockdown, è stata soppressa una prima coppia di corse, restando in servizio con periodicità giornaliera due coppie di corse e, dal 1° febbraio 2021, è stata soppressa la seconda coppia di corse; ciò di fatto riduce drasticamente i collegamenti veloci e di lunga percorrenza, riducendo da 7 a 4 le coppie di collegamenti tra i poli interessati;

   la riprogrammazione del servizio, risulterebbe decisa unilateralmente dalla società Thello e non risulta all'interrogante né giustificata né quantomeno adeguata alle esigenze dei cittadini che usufruiscono della linea ferroviaria sopra citata, che di fatto elimina il primo collegamento da Milano a Ventimiglia e l'ultimo dalla città dalla riviera di ponente con il capoluogo lombardo, riducendo così drasticamente i collegamenti diretti;

   ad oggi risulta essere rimasta in servizio una coppia di corse (139/140 e 159/160) che presenta elevati valori di frequentazione da parte dell'utenza pendolare ligure, abbonata al servizio regionale ed in possesso della «Carta Tutto Treno Liguria», per la quale l'amministrazione regionale contribuisce economicamente ai sensi del vigente contratto di servizio stipulato tra regione Liguria e Trenitalia Spa per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per il periodo 2018-2032;

   con il prossimo cambio dell'orario estivo, la situazione potrebbe addirittura essere peggiorativa con la soppressione dell'ultima coppia di treni, pregiudicando la prossima ed auspicata ripresa della mobilità, del turismo e dell'economia in concomitanza con l'avvio della stagione estiva;

   il programma d'esercizio del vigente contratto di servizio, stipulato tra la regione Liguria e Trenitalia Spa per il trasporto ferroviario regionale, è stato costruito e pone le sue basi proprio sui collegamenti Long Haul ante COVID-19 (InterCity, Thello e Freccia), garantendo così sulla linea Milano-Genova-Ventimiglia un cadenzamento orario veloce tra le località principali;

   da novembre 2020 risultano essere state formalizzate dagli assessorati della regione Liguria e della regione Lombardia, competenti per materia, molteplici note indirizzate al precedente Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'onorevole De Micheli, e ulteriori note al Ministro interrogato, sottoponendo la problematica sulla linea internazionale Milano-Genova-Ventimiglia esercitati dalla società ferroviaria Thello;

   l'unico riscontro, pervenuto alla regione Liguria, da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili alle molteplici missive risulterebbe risalire a gennaio 2020 nel quale verrebbe formulata l'insufficiente proposta di rimodulazione delle tracce orarie dei servizi già in essere, in modalità eventualmente più conforme alle esigenze dell'utenza, al fine di minimizzare i disagi –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto rappresentato in premessa e se non ritenga urgente, adottare le iniziative di competenza affinché si pervenga alla rinegoziazione del contratto di servizio Long Haul con Trenitalia e affinché siano ripristinate le tre coppie di servizi di lunga percorrenza soppressi, nonché implementato il servizio ferroviario InterCity tra Milano/Torino e la riviera di ponente.
(4-09227)

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Interpellanza:


   La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, per sapere – premesso che:

   le prospettive di evoluzione del diritto come sistema di valori appaiono, ogni giorno di più, legare le proprie dinamiche allo spazio cibernetico. Il crescente ampliamento degli ambiti di relazione informatica tenderebbe a superare i concetti della territorialità e dell'imputazione, cardini fondamentali della disciplina normativa di uno Stato;

   nel 2020 gli attacchi cyber nel mondo sono aumentati del 12 per cento rispetto all'anno precedente: è questo il dato allarmante del Rapporto Clusit 2021 presentato in occasione del Security Summit Streaming Edition, il più importante convegno italiano sulla cyber security. Nell'anno della pandemia, gli esperti dell'Associazione italiana per la sicurezza informatica hanno registrato il record negativo degli attacchi informatici: a livello globale sono stati infatti 1.871 gli attacchi gravi di dominio pubblico, cioè quelli che hanno avuto un impatto sistemico in ogni aspetto della società, della politica, dell'economia e della geopolitica. Ciò significa che, in media, sono stati registrati ben 156 attacchi gravi al mese, il valore più elevato mai registrato ad oggi (erano 139 nel 2019), con il primato negativo che spetta al mese di dicembre, in cui sono stati rilevati ben 200 attacchi gravi. Si conferma, quindi, il trend di crescita costante che, dal 2017 ad oggi, ha fatto segnare un aumento degli attacchi gravi del 66 per cento;

   quello che preoccupa maggiormente l'interpellante, però, sono state le attività di cyber spionaggio che hanno costituito il 14 per cento degli attacchi. Tra quelli rilevati e andati a buon fine, il 56 per cento ha avuto un impatto «alto» e «critico», mentre il 44 per cento è stato di gravità «media». Dall'analisi dei dati del Rapporto Clusit 2021 è possibile individuare anche i settori maggiormente colpiti da attacchi cyber gravi nell'ultimo anno. Si parte dal 20 per cento del totale che avrebbe riguardato multiple target ovvero attacchi realizzati in parallelo verso obiettivi molteplici, spesso indifferenziati, che vengono colpiti «a tappeto» dalle organizzazioni cyber criminali, secondo una logica «industriale». Il 14 per cento avrebbe riguardato il settore governativo, militare, forze dell'ordine e intelligence, la sanità, colpita dal 12 per cento del totale degli attacchi, ricerca/istruzione, verso cui sono stati rivolti l'11 per cento degli attacchi e servizi online, colpiti dal 10 per cento degli attacchi complessivi;

   sono cresciuti, inoltre, sempre secondo il Report, gli attacchi verso banking & finance (8 per cento), produttori di tecnologie hardware e software (5 per cento) e infrastrutture critiche (4 per cento). Un altro trend in crescita osservato dagli esperti Clusit nel corso del 2020 è stato quello degli attacchi veicolati tramite l'abuso della supply chain, ovvero tramite la compromissione di terze parti;

   come ogni anno, anche in occasione del Rapporto Clusit 2021 Fastweb ha presentato una sua analisi dei fenomeni più rilevanti elaborata dal proprio Security Operations Center (Soc) nel corso del 2020. Anche in questo caso, è evidente che la pandemia ha fortemente caratterizzato gli eventi di cybercrime. In particolare, l'infrastruttura del provider, costituita da oltre 6,5 milioni di indirizzi IP pubblici, ha registrato oltre 36 milioni di eventi di sicurezza. Si tratterebbe di una cifra in netta flessione rispetto al 2019 (iniziata principalmente dopo il primo trimestre del 2020, in corrispondenza con il lockdown e la remotizzazione del lavoro di molte imprese), a fronte tuttavia di una crescita degli attacchi verso gli endpoint, ovvero i dispositivi dei dipendenti;

   nel Piano nazionale di ripresa e resilienza la cybersecurity è citata esplicitamente, con 620 milioni di euro. In altri ambiti i vantaggi cyber saranno indiretti – ad esempio per gli incentivi 4.0 alle aziende. Ciò nonostante, è ancora necessario raggiungere una visione unitaria del fenomeno, perché il Paese non può essere ritenuto moderno, col digitale, e competitivo se non è anche cyber sicuro;

   la prima componente della missione di digitalizzazione del «Piano nazionale di ripresa e resilienza» (Pnrr), riguarda la digitalizzazione e la modernizzazione della pubblica amministrazione. In questo ambito, gli interventi sono cambiati, anche se restano ancora primari lo sviluppo di un cloud nazionale e l'effettiva interoperabilità delle banche dati –:

   quali iniziative, anche di carattere normativo, il Ministro interpellato intenda adottare, nell'ambito delle proprie a competenze, al fine di potenziare la sicurezza delle infrastrutture digitali del nostro Paese e con quali modalità intenda garantire, nell'ambito della transizione digitale delineata nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, la sovranità nella gestione dei dati della pubblica amministrazione;

   se il Ministro interpellato non ritenga opportuno servirsi di tutti gli strumenti previsti dalla normativa del settore per vincere la sfida della cyber security, al fine di sviluppare e valorizzare quelle competenze che renderanno possibile una crescita economica e sociale attraverso la diffusione in sicurezza di tecnologie e servizi del futuro.
(2-01213) «Grippa».

INTERNO

Interrogazione a risposta orale:


   VARCHI e MASCHIO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   la giunta dell'Unione delle camere penali ha proclamato l'astensione dei penalisti dalle udienze per i giorni 29, 30 e 31 marzo 2021, per protesta contro il malfunzionamento del portale del processo penale telematico;

   l'articolo 24 del decreto-legge n. 137 del 2020 ha previsto, infatti, che, fino alla scadenza del termine dello stato di emergenza, «il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico»;

   con il successivo decreto del Ministro della giustizia del 13 gennaio 2021 l'obbligo di deposito in forma esclusivamente telematica è stato esteso all'istanza di opposizione all'archiviazione, alla denuncia, alla querela e alla relativa procura speciale, alla nomina del difensore e alla rinuncia o revoca del mandato;

   in particolare, le Camere penali denunciano la farraginosità del sistema del «portale del penale», che altro non è che il «portale delle Procure della Repubblica», un sistema che «nasce già obsoleto, ma soprattutto presenta continui guasti e inconvenienti tecnici, che ne impediscono il funzionamento», mettendo così a rischio il rispetto dei termini processuali e, in definitiva, l'esercizio stesso del diritto di difesa;

   come si legge nella nota, a livello locale, i singoli difensori e le Camere penali territoriali hanno assunto iniziative di protesta segnalando ai capi degli uffici di procura l'impossibilità di esercitare le prerogative difensive collegate alla fase del procedimento, ma le procure hanno agito a macchia di leopardo: «in alcuni casi si è negata l'esistenza del problema, in altri si è attribuito il cattivo funzionamento del meccanismo alla incapacità tecnica degli avvocati. In alcune sedi si è giunti ad autorizzare anche le forme di deposito tradizionale, salvo paventare il concreto rischio di future declaratorie di inammissibilità»;

   la protesta contro le disfunzioni del portale telematico si accompagna ad una critica radicale che le Camere penali rivolgono al sistema della giustizia penale, dalle strutture fatiscenti alla inadeguatezza dei provvedimenti assunti per l'operatività dei singoli uffici giudiziari, fino alla grave crisi di autorevolezza che sta attraversando la magistratura e di cui il «caso Palamara» è solo la punta dell'iceberg;

   tale situazione dovrebbe concludersi il 30 aprile 2021, termine ultimo ad oggi per le misure di emergenza di contrasto alla pandemia, ma inequivocabili sono gli annunci di provvedimenti di proroga di tutte queste misure e, in generale, di una volontà di digitalizzazione del processo penale –:

   se il Governo sia a conoscenza dei gravi fatti esposti in premessa e quali immediate iniziative di competenza anche normative, intenda assumere per sanare le disfunzionalità del processo penale telematico, introducendo, almeno fino al raggiungimento della completa efficienza del sistema in tutto il territorio nazionale, un doppio regime che consenta l'accesso anche alle modalità tradizionali di deposito e accesso ai fascicoli, in presenza di un malfunzionamento dei portali.
(3-02256)

Interrogazioni a risposta scritta:


   BIGNAMI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   di recente una nota trasmissione televisiva ha realizzato un'inchiesta a Palma Campania (NA), a seguito di alcune segnalazioni su una serie di permessi di soggiorno ottenuti da cittadini extracomunitari in maniera poco chiara, sfruttando irregolarmente le disposizioni dei cosiddetti «decreti flussi»;

   nel servizio televisivo un avvocato spiegherebbe a un cittadino extracomunitario il modo per far arrivare in Italia due suoi fratelli, fingendo che c'è qualcuno disposto ad assumerli. Il compenso per tale prestazione si aggirerebbe intorno agli 8 mila euro;

   il comune di Palma Campania è già finito più volte al centro dell'attenzione mediatica per l'arrivo massiccio di cittadini dal Bangladesh negli ultimi anni. Secondo l'anagrafe gli abitanti sarebbero 18 mila, di cui circa 3 mila stranieri. Ma i dati ufficiosi sarebbero diversi: in particolare, la comunità bengalese sarebbe di almeno 7 mila persone, moltissime delle quali irregolari, arrivate qui stante il bisogno di manodopera a basso costo nel distretto tessile della zona;

   anche altri comuni della zona vesuviana sarebbero nelle medesime e insostenibili condizioni, vittime di una immigrazione incontrollata che sembra molto difficile da fermare e arginare. Per esempio, secondo gli ultimi dati Istat del 2019 sono 1780 i bengalesi presenti a San Giuseppe Vesuviano, altro comune dell'area vesuviana: circa 11 mila quelli registrati in tutta la Campania. Dati che, però, tengono conto solo delle persone regolarmente registrate e non del fenomeno del sommerso. A parere dell'interrogante, appare urgente avviare verifiche in tali aree anche alla luce dell'emergenza coronavirus e, in particolare, del rischio di diffusione della cosiddetta «variante indiana» –:

   alla luce di quanto esposto in premessa e della recente inchiesta giornalistica, se si abbiano dati e informazioni relativi al numero effettivo di bengalesi presenti nell'area vesuviana, con riferimento anche al numero degli irregolari;

   se le prefetture competenti, in questi anni, abbiano sollevato il problema del massiccio arrivo di bengalesi in queste aree con il Ministero dell'interno;

   in che modo il Ministro interrogato intenda attivarsi per avviare verifiche e controlli nei comuni dell'area vesuviana, eventualmente attivando ogni iniziativa necessaria e di competenza per espellere i cittadini extracomunitari che non hanno diritto a permanere sul territorio nazionale.
(4-09224)


   BITONCI e STEFANI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   ai sensi del Regolamento del Consiglio comunale di Padova, ciascun gruppo consiliare può nominare, all'interno di ogni Commissione consiliare, un uditore esterno (articolo 40, comma 6 del Regolamento); tale membro, pur non avendo diritto di voto, ha diritto di essere convocato a tutte le riunioni e di intervenire attivamente nelle discussioni della Commissione e, pertanto, può influenzare sensibilmente l'orientamento generale della Commissione;

   il gruppo politico «Coalizione Civica» presente nel Consiglio, ha designato la signora Susanna Scotti quale proprio membro uditore presso la Commissione consiliare Politiche della Qualità della Vita che si occupa, in particolare, di sicurezza urbana, polizia locale, protezione civile e affari generali;

   la signora Scotti è un membro attivo della Commissione, essendo spesso presente alle sedute, come risulta dai verbali di seduta (verbali 30 novembre 2020, 20 gennaio 2021 e 17 febbraio 2021);

   come confermato dalla stessa Scotti a mezzo stampa, trattasi della medesima persona condannata nel 1986, nell'ambito del cosiddetto «processo 7 aprile», a sei anni e quattro mesi di reclusione per associazione sovversiva e banda armata la cui posizione ha assunto rilievo anche nell'ambito della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani e sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro (si veda Doc. XXIII, n. 5, volume ottantesimo: Relazione Commissione bicamerale d'inchiesta comunicata alle Presidenze delle Camere il 29 giugno 1983);

   la signora Scotti, peraltro, una volta uscita di prigione, sembra abbia ripreso a far politica nei movimenti antagonisti, legata in particolare al centro sociale Pedro, uno dei più attivi del Nord Italia e tristemente noto per diversi fatti di cronaca;

   per gli interroganti, pur consapevoli che oggigiorno la signora Scotti è una libera cittadina, appare alquanto inopportuno che un'ex attivista, che ha scritto una brutta pagina della nostra storia, possa ora essere autorizzata a partecipare alle riunioni su argomenti delicati come polizia locale, sicurezza, incolumità dei cittadini, pur riconoscendo all'interessata di aver scontato la pena;

   se così fosse, il cortocircuito democratico che ne scaturirebbe rischierebbe di inficiare il principio del buon andamento dell'amministrazione, quale condizione dello svolgimento ordinato della vita sociale, e forse la stessa sicurezza della città di Padova –:

   se il Ministro fosse al corrente di quanto esposto in premessa e, con riguardo ai medesimi fatti suesposti, quali iniziative di propria competenza, anche di carattere normativo, intenda adottare affinché si eviti che persone condannate per reati di terrorismo possano ricoprire incarichi quali quello segnalato in premessa, anche al fine di assicurare comunque nel tempo il rispetto del dolore dei familiari delle vittime.
(4-09241)

ISTRUZIONE

Interrogazione a risposta orale:


   IOVINO. — Al Ministro dell'istruzione. — Per sapere – premesso che:

   figura del direttore dei servizi generali amministrativi (Dsga) occupa nel mondo scolastico una posizione indispensabile e strategica, volta a garantire il funzionamento al meglio delle molteplici attività che compongono il quadro organizzativo delle istituzioni scolastiche. Non da ultimo, tale profilo si è rivelato fondamentale nella gestione delle risorse e delle problematiche connesse alla pandemia COVID-19;

   il 28 dicembre 2018 è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale (D.D. n. 2015 del 20 dicembre 2018), ai sensi dell'articolo 1 comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) e nel rispetto di quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 863 del dicembre 2018, il bando di concorso per il reclutamento di n. 2004 Dsga (direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche - Area D del personale Ata);

   in seguito alla conclusione del suindicato concorso, i candidati che hanno superato tutte le prove concorsuali sono stati collocati in una graduatoria regionale di merito. A tal proposito, va sottolineato che il bando, lex specialis della procedura concorsuale, all'articolo 17, dispone che «Le graduatorie sono utilizzate annualmente ai fini dell'assunzione nel profilo e restano in vigore sino al loro esaurimento»;

   nello specifico, per ciò che concerne la regione Campania, la graduatoria si compone di 408 candidati. In data 16 novembre 2020, l'Ufficio scolastico regionale della Campania ha pubblicato, con prot. 23452, l'avviso di convocazione finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di n. 182 Dsga vincitori del concorso e, da tale avviso, è emerso che il reale numero delle sedi disponibili (ovvero sprovviste di un Dsga di ruolo), era pari a n. 305 posti vacanti e disponibili determinati dal turn over;

   per cui, a seguito della scelta effettuata dai primi 182 vincitori, restano attualmente ancora vacanti e disponibili, nella regione Campania, n. 123 posti, cui andranno a sommarsi: 1) i posti lasciati vuoti a seguito dei pensionamenti che interesseranno l'anno scolastico 2020/2021; 2) gli ulteriori posti determinati dall'applicazione dei nuovi parametri del dimensionamento scolastico introdotti con la legge di bilancio 2021, che consentiranno a numerose scuole, precedentemente conferite «in reggenza», di acquisire autonomia. A tal proposito si specifica che, per l'attuazione della normativa citata, è stata già autorizzata, ai sensi dell'articolo 979 della legge di bilancio, una spesa complessiva di 40,84 milioni di euro, da utilizzare anche per incrementare il numero di assunzioni del Dsga da assegnare in via esclusiva a tali istituzioni scolastiche;

   si tratta di una carenza di organico, a fronte di un numero di vincitori, residuati nella graduatoria di merito, di 225 unità. Appare dunque evidente l'opportunità dello scorrimento della graduatoria vigente per la regione Campania, auspicandone il più ampio assorbimento possibile in breve tempo. Va considerato che tale carenza, la quale, si protrae ormai da oltre 20 anni, è rimasta pressoché immutata, anche a seguito delle procedure di mobilità, inadeguate ad alleviare il numero dei posti vacanti, ma anzi in grado di ingenerare evidenti problematiche, soprattutto in termini di fabbisogno inizialmente determinato;

   lo stesso Presidente del Consiglio Mario Draghi, nel suo discorso di insediamento, ha posto l'accento proprio sull'utilizzo e sulla valorizzazione del capitale umano di cui lo Stato può avvalersi, sottolineando il ruolo nevralgico della scuola e della formazione (che passa anche dall'essere provvisti di validi e competenti funzionari) e sulla necessità di spendere nel modo migliore le risorse economiche di cui il nostro Paese oggi dispone –:

   quali iniziative il Ministro interrogato intenda intraprendere riguardo alla situazione sopra esposta, al fine di colmare tale carenza di organico, tenendo conto della graduatoria relativa ai Dsga già in essere e dei candidati che, superato un lungo e complesso concorso, meriterebbero di ricoprire il ruolo per cui si sono qualificate investendo tempo e denaro.
(3-02262)

Interrogazione a risposta in Commissione:


   VIETINA. — Al Ministro dell'istruzione. — Per sapere – premesso che:

   nei piccoli comuni, all'atto della formazione delle classi, si rende spesso necessario ricorrere al modello organizzativo delle pluriclassi che possono accogliere da 8 a 18 alunni con deroga per le scuole ubicate nelle piccole isole, nei comuni di montagna e nelle zone abitate da minoranze linguistiche che possono costituire classi con 10 alunni;

   il rispetto del limite numerico non sembra rispondere all'esigenza di qualità e continuità del percorso formativo che deve essere assicurato anche in questa tipologia di classi, in quanto porta a prevedere pluriclassi in cui vengono accorpate anche tre classi, con ricadute in termini educativi per gli alunni, che non possono usufruire delle competenze e delle cure necessarie da parte degli insegnanti, e con un aggravio per i docenti ai quali, già con due classi insieme, sono richieste abilità maggiori anche in termini di organizzazione del lavoro; con tre classi di età diverse, materie differenti, problematiche disomogenee, diventa impossibile svolgere le attività in modo istruttivo ed educativo ugualmente per tutti;

   è assolutamente necessario valorizzare e sostenere la presenza fisica della scuola nei piccoli comuni e nelle aree interne per ridurre l'isolamento e la marginalità di questi territori: la scuola, infatti, è un punto di riferimento essenziale per queste realtà e, se le pluriclassi permettono di mantenere il punto di erogazione del servizio, è allora necessario destinare adeguate risorse umane e strumentali affinché il ricorso alla pluriclasse sia limitato a pochi casi, consentendo, invece, la formazione delle classi pure con piccoli numeri, anche al fine di evitare che i genitori valutino di spostare i propri figli in scuole di comuni limitrofi determinando così la chiusura di plessi e l'ulteriore impoverimento dei territori o il fenomeno dell'esodo verso i centri urbani più grandi;

   i piccoli comuni e delle aree interne amministrano il 50 per cento del territorio nazionale con 10 milioni di abitanti, ma da anni subiscono il progressivo spopolamento non solo per il trend negativo dell'indice di natalità ma anche a causa della riduzione o assenza totale, in questi territori, dei servizi fondamenti di cittadinanza, tra cui l'accesso all'istruzione;

   il fenomeno dello svuotamento e dell'impoverimento culturale, economico e sociale, di questi territori e la specificità della composizione dei comuni italiani, hanno destato l'attenzione ormai da anni, al punto che sono state varate specifiche azioni che impegnano sia le scelte politiche nazionali che le azioni degli enti a livello locale;

   il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) – nella Missione 4 - Componente 1 – Misura 1 - miglioramento qualitativo e ampliamento dei servizi di istruzione e formazione - prevede interventi in materia di formazione delle classi e dimensionamento delle scuole;

   appare evidente la necessità di mutare l'approccio alla questione della formazione delle classi delle scuole site nei piccoli comuni e nelle aree interne e prevedere l'assegnazione di organici che consentano la flessibilità di insegnamento tra i diversi gruppi di alunni di età diverse, intervenendo eventualmente sulle assegnazioni in organico di fatto, da valutare di anno in anno, anche in relazione alla composizione della pluriclasse –:

   se non ritenga di dover adottare specifiche iniziative in relazione alla formazione delle classi nelle scuole dei piccoli comuni e delle aree interne già a partire dall'anno scolastico 2021/2022, al fine di prevedere l'assegnazione di maggiori risorse umane in termini di organici di fatto, così da poter intervenire annualmente con la massima flessibilità e, nel contempo, assicurare agli alunni delle pluriclassi un percorso scolastico di qualità e realmente efficiente, tanto più oggi dopo un anno in cui si è dovuta adottare la didattica a distanza a causa della pandemia, con conseguente maggiore criticità sul livello degli apprendimenti acquisiti.
(5-05962)

Interrogazione a risposta scritta:


   LEDA VOLPI. — Al Ministro dell'istruzione. — Per sapere – premesso che:

   con sede a Imperia, l'ISS professionale nei settori della meccanica, idraulica, elettrotecnica, elettronica e meccatronica «G. Marconi» si è trovato sin dall'inizio dell'anno scolastico 2020/2021 in gravissima difficoltà nell'organizzazione delle attività, come da esposto al comando dei carabinieri di Imperia del 6 febbraio 2021;

   nell'esposto, i genitori degli alunni asseriscono che:

    a) sino al 2 ottobre 2020 il numero di ore di lezione erogate a distanza è stato di due ore al giorno, diventate 4 dal 15 ottobre al 6 novembre 2020. Dopodiché le lezioni sono state recuperate con giornate full-immersion in didattica a distanza, dalle 8 antimeridiane sino alle 17.15, ben oltre quindi le otto ore (al lordo di eventuali pause ricreative);

    b) contestualmente, agli alunni portatori di bisogni educativi speciali non è stata fornita concreta possibilità di seguire le lezioni in presenza, in apparente contraddizione con quanto stabilito dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati a proposito di inclusione. Inoltre i piani didattici personalizzati (pdp) e i piani educativi individualizzati (pei) alla fine del primo quadrimestre non erano ancora stati predisposti, senza alcun impulso organizzativo della dirigenza scolastica;

    c) l'utilizzo dei laboratori non è stato garantito allo stesso modo agli alunni frequentanti gli indirizzi tecnici di meccatronica e informatica-telecomunicazioni, ad esclusivo appannaggio degli alunni degli indirizzi professionali: tale mancanza fa ritenere che i quadri orari previsti per gli indirizzi di studio non siano di fatto rispettati;

    d) non è mai stata organizzata l'alternanza scuola-lavoro, considerando gli indirizzi professionali e tecnici (meccanica, idraulica, elettrico, meccatronico e informatica-telecomunicazioni). Tali ore mancheranno al fine del raggiungimento del monte ore previsto, soprattutto nel triennio, per gli esami di maturità;

    e) stanti le norme anti-COVID allora vigenti (in special modo l'ordinanza del 21 settembre 2020 del Ministero della salute che regolava gli ingressi sul territorio italiano) destano sorpresa le iniziative di «gemellaggio» con l'Università di Nizza, per le quali la dirigenza ha autorizzato incontri in presenza, il 28 settembre 2020 a Imperia e il 16 ottobre 2020 a Sanremo, con anche il consumo di pranzi «di rappresentanza» a spese dell'istituto. Il 22 gennaio 2021, a scuola ancora in didattica a distanza e pertanto chiusa, la dirigente ha organizzato un pranzo presso il locale presidenza, invitando il direttore dell'Università di Nizza ed un suo collaboratore, sempre a spese dell'istituto;

    f) nonostante le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, le reti wi-fi dell'istituto sono tutt'oggi insufficienti a sostenere le attività e le attrezzature informatiche soffrono di obsolescenza, tanto da costringere gli insegnanti a ricorrere alle loro linee 4G private;

    g) agli studenti non è stato consentito eleggere rappresentanti di classe e di istituto, né ai genitori sono state fornite indicazioni per i colloqui con i docenti in relazione alla didattica;

    h) la dirigente scolastica risulta essere rientrata nell'istituto il 15 settembre 2020 a lezioni già iniziate e nuovamente assente dal 23 ottobre 2020 sino all'11 gennaio 2021, e nuovamente per ulteriori periodi a partire dal 27 gennaio 2021;

   dei sopra citati fatti sono già stati informati il provveditore agli studi di Imperia, dottor Lenti, il direttore dell'ufficio scolastico regionale, dottor Acerra, nonché il dottor Peccenini della commissione disciplinare –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e quali iniziative e provvedimenti di competenza intenda porre in essere per verificare se sia stato garantito effettivamente il diritto allo studio degli studenti, in special modo se siano stati tutelati gli studenti con disabilità e i portatori di bisogni educativi speciali;

   se ritenga che la gestione dell'Istituto Marconi abbia perseguito effettivamente l'obiettivo del buon andamento dell'amministrazione scolastica nell'interesse primario degli studenti e del corpo insegnanti, e, in particolare, se i principi di economicità, efficacia ed efficienza siano stati rispettati;

   quali provvedimenti di competenza ritenga di adottare nel caso siano verificate violazioni di norme.
(4-09235)

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta in Commissione:


   MURELLI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   sin da marzo 2020 con il decreto-legge n. 18 del 2020 si è scelto di fronteggiare la crisi economico-sociale, conseguente all'emergenza sanitaria, ricorrendo ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CigO), in deroga (CigD) e all'assegno ordinario (AsO), a più riprese prorogati nel corso dei mesi e attualmente estesi al 30 giugno 2021 (CigO) e al 31 dicembre 2021 (CigD e AsO), ai sensi del decreto-legge n. 41 del 2021;

   nel corso dell'ultimo anno si sono dunque susseguite una serie di misure, intersecate tra loro, che hanno creato un vero e proprio labirinto di adempimenti che gravano sulle modalità di presentazione della domanda per l'erogazione dei fondi di sostegno al reddito, a causa della difficile individuazione del giusto «canale integrativo» ovvero per errori ed omissioni che ne determinano la mancata accettazione;

   si contano ad oggi ben venticinque modalità differenti di presentazione di un'istanza per la concessione della medesima tipologia di sussidio, un sistema eccessivamente dispersivo e frammentato che necessita di un intervento di riforma nella direzione di una semplificazione e universalizzazione delle misure, come ribadito dallo stesso Ministro interrogato nell'audizione del 15 marzo 2021 alla XI Commissione della Camera dei deputati;

   in tale occasione, il Ministro ha riferito circa l'avvio di un confronto con le parti sociali in materia di riforma degli ammortizzatori sociali –:

   stante l'importanza dell'argomento, se, al fine di addivenire ad una riforma largamente condivisa, il Ministro interrogato non ritenga opportuno ampliare il confronto a tutte le associazioni che, pur avendo manifestato interesse, fino ad oggi non sono state coinvolte.
(5-05963)

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Interrogazione a risposta scritta:


   ZOFFILI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

   con atti di sindacato ispettivo (3-02037 e 4-08859), privi di risposta, gli interroganti continuano a lamentare e mettere in evidenza, interessando i Ministri interrogata, la situazione critica in cui versa la provincia di Como a causa dell'eccessivo aumento di alcune specie di fauna selvatica, in particolare cinghiali;

   articoli del sito ComoZero del 25 gennaio 2021 e del quotidiano La Provincia di Como del 10 marzo 2021 e 6 aprile 2021 riportano testimonianze di gravissimi episodi occorsi nella provincia di Como ai danni di cittadini che, tranquillamente a passeggio con i figli, con il cane o in bicicletta, si imbattono in esemplari di ungulati finendo in alcuni casi, come quello del ciclista di 54 anni investito e travolto da un cinghiale, addirittura in ospedale con fratture;

   ancora, in un articolo del quotidiano La Provincia di Como del 21 aprile 2021 si legge di una vicenda che ha visto protagonista il sindaco di Olgiate Comasco. Nell'articolo si racconta, anche con testimonianza fotografica, della presenza di un cinghiale che indisturbato passeggia nel prato dietro l'abitazione del sindaco, probabilmente alla ricerca di cibo;

   il 24 aprile 2021 sul quotidiano on-line Prima Como si legge dell'aggressione di un cinghiale ai danni di un cane che era a passeggio con la sua padrona, sempre nel comune di Olgiate Comasco; l'ungulato ha aggredito uno springer spaniel, causandogli profonde ferite ma fortunatamente l'immediato intervento della padrona ha evitato il peggio al povero cane;

   come documentato anche di recente sui siti ComoZero, EspansioneTv, PrimaComo e Corriere di Como, oltre che sul quotidiano La Provincia di Como, la costante presenza di questi animali anche a ridosso dei centri abitati e delle abitazioni, circostanza dimostrata dalle testimonianze e dagli articoli pubblicati, preoccupa molto la popolazione residente in alcune zone della provincia di Como e lo stesso avviene in altre aree del territorio nazionale;

   per arginare il fenomeno sarebbe opportuno predisporre un pacchetto di misure finalizzate a rendere più incisivi gli interventi di contrasto all'incremento delle popolazioni di ungulati; si potrebbero effettuare modifiche puntuali alla legge n. 157 del 1992, prevedendo la figura dell'operatore volontario, ossia un selecontrollore che, a seguito di appositi corsi di formazione, a titolo volontario, fornisca supporto nell'effettuazione del contenimento numerico della fauna selvatica, in particolare dei cinghiali;

   comuni, sindaci, assessori e consiglieri regionali stanno portando all'attenzione delle istituzioni la necessità di intervenire con un piano di abbattimento massivo che ristabilisca l'equilibrio naturale perduto da troppo tempo per mancanza di un predatore naturale;

   a parere degli interroganti si deve intervenire prontamente e urgentemente al fine di rendere concretamente attuabili ed efficaci i piani di contenimento e controllo, per ridurre il più possibile la presenza e la continua proliferazione dei cinghiali e limitare i danni provocati alle produzioni agricole, gli incidenti stradali e preservare l'incolumità delle persone;

   gli interroganti ribadiscono che un regolare e continuato svolgimento delle operazioni di contenimento dei cinghiali, oltre alla finalità di tutelare le colture agricole, ha anche quella non secondaria di tutelare la pubblica incolumità –:

   se i Ministri interrogati non intendano, per quanto di competenza, adottare iniziative affinché si proceda urgentemente ad una modifica della legge n. 157 del 1992, consentendo a regioni e province autonome di abilitare, previa frequenza di appositi corsi, gli operatori muniti di licenza per l'esercizio venatorio, al fine di controllare e contenere la presenza di cinghiali, ungulati e nocivi sul territorio nazionale, in modo tale da evitare così ulteriori ingenti danni all'agricoltura, all'equilibrio ambientale e preservando, soprattutto, l'incolumità delle persone.
(4-09230)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Interrogazione a risposta in Commissione:


   OCCHIONERO. — Al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

   come è noto, fra le voci che compongono la retribuzione della dirigenza del pubblico impiego, figura la retribuzione di risultato, che viene erogata a seguito di un procedimento di valutazione che tiene conto del grado di raggiungimento degli obiettivi loro assegnati dall'Amministrazione;

   il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante norme di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, prevede che la retribuzione di risultato sia direttamente collegata al conseguimento dei predetti obiettivi di risultato;

   in relazione agli enti locali, territoriali e alle regioni, avviene, sempre più sovente, che le amministrazioni non adempiano ad erogare tale indennità accessoria di risultato;

   in taluni casi è avvenuto perfino che le amministrazioni regionali e gli enti non abbiano dato completa attuazione al ciclo della performance, ovvero che non abbiano ottemperato alle indicazioni degli organismi interni di valutazione;

   a puro titolo di esempio, i dirigenti della regione Molise dal 2017, non percepiscono l'indennità di risultato, pur avendo, in alcuni casi, prodotto le necessarie e relative refertazioni;

   nella Regione Molise ciò sembra sia avvenuto anche per l'inerzia, talvolta della giunta, altre volte dell'organismo di valutazione interno, ovvero per la mancata nomina dello stesso;

   tali situazioni, che si verificano ormai sempre più frequentemente e che, nella più parte dei casi, non dipendono dalla dirigenza, ma dalla cattiva gestione dei processi della performance, ovvero dalla loro cattiva applicazione, penalizzano quei dipendenti pubblici che andrebbero invece valorizzati;

   in considerazione del fatto che i dirigenti della pubblica amministrazione a breve, saranno chiamati a gestire i complessi ed imponenti processi di spesa relativi alla gestione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, in considerazione della necessaria efficienza e celerità che l'attuazione del Piano imporrà, sarebbe auspicabile non vi fossero problemi nell'applicazione della disciplina relativa ai processi della performance e alle conseguenti indennità premiali di risultato;

   nell'ambito della riforma della pubblica amministrazione, sarebbe opportuno prevedere sistemi sempre più automatici e oggettivi di valutazione, che, però, impediscano anche, in maniera categorica, che tali processi possano essere arrestati o addirittura inficiati da inerzia degli organi competenti, penalizzando i dirigenti più capaci ed equiparandoli, nel trattamento economico, a quelli meno efficienti –:

   quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere, per quanto di competenza, al fine di porre rimedio a tale ingiusto trattamento nei confronti della dirigenza pubblica nazionale e locale, eventualmente adottando anche iniziative di carattere normativo affinché la premialità nella pubblica amministrazione sia effettiva, efficace e non rechi pregiudizio ai dipendenti pubblici, con ciò concretizzando situazioni di oggettiva inefficienza.
(5-05964)

Interrogazione a risposta scritta:


   QUARTAPELLE PROCOPIO, BERLINGHIERI, BOLDRINI, BRUNO BOSSIO, FRAILIS, CARNEVALI, DE LUCA, GRIBAUDO, LATTANZIO, PEZZOPANE, PINI, SENSI, SERRACCHIANI, VERINI, PALAZZOTTO, MURONI e FUSACCHIA. — Al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

   la direttiva europea (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza si pone l'obiettivo di conseguire la parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro e il trattamento sul lavoro, per agevolare la conciliazione tra lavoro e vita familiare per i lavoratori che sono genitori o i prestatori di assistenza. A tal proposito, l'articolo 4 obbliga gli Stati membri ad adottare misure necessarie per garantire al padre il diritto a un congedo di paternità di dieci giorni lavorativi, senza distinzioni tra i lavoratori;

   l'articolo 4 della legge n. 92 del 2012 istituisce un congedo obbligatorio e un congedo facoltativo per il padre, fruibili dal padre lavoratore dipendente. Con la legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016). Il congedo obbligatorio è stato prorogato per i padri lavoratori dipendenti ed esteso a 10 giorni per l'anno 2021, allineandosi con quanto previsto dalla direttiva europea (UE) 2019 n. 1158;

   tuttavia l'articolo 1, comma 8, della legge n. 92 del 2012, subordina l'attuazione delle misure per i dipendenti pubblici all'adozione di un provvedimento attuativo del Ministero della pubblica amministrazione, a cui spetta il compito di individuare e definire ambiti, modalità e tempi per armonizzare la disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche mediante iniziative normative. Nel febbraio 2013 il Dipartimento della funzione pubblica ha ribadito con una nota (8629/2013) che tale disciplina non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, perché è necessario un intervento dello stesso Ministero della pubblica amministrazione;

   la mancata adozione del provvedimento attuativo da parte del Ministero della pubblica amministrazione crea un elemento discriminatorio ai danni del padre dipendente pubblico. In particolare, è un trattamento sfavorevole del dipendente pubblico rispetto agli altri lavoratori dipendenti, oltre a costituire una mancata garanzia di un diritto previsto dalla direttiva 2019 n. 1158 e dalla legge n. 92 del 2012 –:

   quando il Ministro interrogato adotterà le iniziative necessarie per estendere il congedo di paternità ai dipendenti pubblici, così da adeguare il trattamento per loro previsto a quello degli altri lavoratori dipendenti e dare piena attuazione alla legge e alla direttiva citate.
(4-09234)

SALUTE

Interrogazione a risposta in Commissione:


   BALDINI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   nella lotta alla pandemia lo strumento decisivo è certamente quello legato all'attività di vaccinazione della popolazione nei tempi più rapidi possibili;

   sotto questo aspetto è importante garantire e possibilmente aumentare l'obiettivo delle 500 mila vaccinazioni giornaliere che fin dal suo insediamento si è posto il Governo e il commissario straordinario Figliuolo;

   il ruolo del medico di famiglia è fondamentale per incrementare e garantire in tempi rapidi la copertura vaccinale della popolazione, anche in virtù della diretta vicinanza di questo medico con i pazienti e in considerazione del rapporto fiduciario che lo lega agli stessi;

   il 21 febbraio 2021, le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale hanno siglato con il Governo e le regioni un protocollo d'intesa nazionale per il coinvolgimento dei medici di medicina generale nella campagna di vaccinazione anti-Covid. Nelle settimane successive sono quindi stati sottoscritti accordi specifici praticamente in tutte le regioni;

   purtroppo la realtà di questi mesi, denunciata anche dalla stessa Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg), e che ha portato il segretario nazionale della Fimmg, Silvestro Scotti a scrivere una lettera al commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo, è il sostanziale mancato coinvolgimento della medicina generale nella campagna di vaccinazione anti-Covid;

   come riporta anche un articolo del 5 maggio 2021 su quotidianosanità.it, molte segnalazioni in questo senso, riguardano principalmente la mancata o insufficiente fornitura di vaccini ai medici di medicina generale a vantaggio invece dei grandi hub vaccinali;

   la realtà, è che ad oggi, la medicina generale, non è ancora messa nelle condizioni di poter effettivamente portare il proprio contributo;

   nel medesimo articolo del 5 maggio 2021, la Fimmg chiede dunque quale ruolo si intenda determinare per la Medicina Generale nella campagna di vaccinazione e quale margine di intervento possa ricoprire la Struttura Commissariale nell'approvvigionamento e distribuzione delle dosi necessarie, affinché anche il setting della Medicina Generale possa favorevolmente contribuire all'obiettivo, come oltretutto previsto dal suddetto Protocollo d'Intesa in cui viene specificatamente previsto che «Laddove a livello regionale dovessero insorgere difficoltà logistiche per la distribuzione dei vaccini ai mmg, il Commissario, su richiesta delle Regioni e di concerto con il Ministero della salute, potrà valutare le concrete modalità ulteriori di intervento sussidiario per affrontare le eventuali criticità, al fine di assicurare una puntuale fornitura dei vaccini ai MMG» –:

   quali iniziative si intendano adottare quanto prima, al fine di garantire il pieno e immediato coinvolgimento dei medici di medicina generale nella campagna di vaccinazione anti-Covid.
(5-05965)

Interrogazioni a risposta scritta:


   MINARDO. — Al Ministro della salute, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   continua a destare preoccupazione a livello internazionale la situazione relativa alla diffusione, in India, della pandemia da Covid-19, ormai completamente fuori controllo;

   il bollettino diramato dalle autorità indiane riporta 4 mila decessi e più di 414 mila nuovi casi di infezione nelle ultime ventiquattro ore. Peraltro, gli epidemiologi sostengono – a ragione – che i dati ufficiali siano ampiamente sottostimati e non tengano conto dei contagi e dei decessi verificati nelle aree rurali del Paese;

   secondo la comunità scientifica, la ferocia di questa nuova ondata sarebbe riconducibile a diversi fattori, tra i quali potrebbe avere un'incidenza significativa la variante virale B.1.167, comunemente nota come variante indiana. Sembrerebbe, infatti, che questa variante, comparsa nell'ottobre 2020, faccia capo a sua volta ad una famiglia di varianti, alcune delle quali presenterebbero una doppia mutazione, la E484Q e la L452R, che consentirebbe al virus di sfuggire agli anticorpi indotti dal vaccino o dall'infezione stessa;

   con ordinanze in data 25 aprile, 29 aprile e 6 maggio 2021 il Ministro della salute ha vietato l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che ne quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato in India, Bangladesh e Sri Lanka. Inoltre, le stesse ordinanze hanno previsto l'obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico per coloro che si trovavano già sul territorio nazionale e che avevano soggiornato o transitato nei predetti Paesi nei quattordici giorni antecedenti la pubblicazione delle ordinanze medesime;

   ciononostante, anche in seguito alle predette ordinanze, si sono registrati alcuni arrivi provenienti dall'india con centinaia di passeggeri;

   il primo di questi voli, con partenza da New Delhi, è atterrato a Fiumicino in data 29 aprile 2021 con 213 viaggiatori e dieci membri dell'equipaggio. Di questi, 86 sono risultati positivi al Covid-19: 23 sono stati rilevati immediatamente, nel corso delle attività di screening effettuate in aeroporto, mentre i restanti 63 sono stati individuati nei giorni successivi, nelle more del periodo di isolamento;

   c'è preoccupazione anche per la provincia di Latina, complice la scarsità di posti nei Covid Hotel e l'istituzione di una zona «rossa» a Bella Farnia, frazione di Sabaudia, dove sono centinaia gli appartenenti alla comunità indiana risultati positivi al virus;

   secondo il direttore generale dell'Asl di Latina, il nodo principale resterebbe quello degli irregolari che non verrebbero intercettati dalle attività di screening e monitoraggio: «attraverso l'aiuto dei capi religiosi – ha riferito il direttore generale – molti sono venuti a farsi il tampone, tra questi anche quelli anche in corso di regolarizzazione, ma non possiamo escludere che altri non si siano presentati affatto. Non ci hanno mai dato gli elenchi dei soggetti rientrati dall'india ed è per questo che continuiamo lo screening» –:

   se e quali iniziative di competenza intendano adottare, in aggiunta alle ordinanze sopra citate, al fine di tutelare il nostro Paese, che viene da mesi di limitazioni e restrizioni insostenibili, dalla preoccupante situazione epidemiologica che si registra nel subcontinente indiano;

   quali siano gli esiti dei sequenziamenti effettuati nel corso delle attività di screening e monitoraggio e se gli stessi abbiano individuato le mutazioni tipiche, maggiormente aggressive e diffusive, della variante B.1.617.
(4-09225)


   RUGGIERI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   da notizie di stampa si è appreso che il presidente dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Rieti, dottor Enrico Tittoni, ha espresso la propria contrarietà alla somministrazione nelle farmacie di tutta Italia della vaccinazione contro l'infezione da Sars-CoV-2, in assenza della figura del medico, riservandosi di segnalare eventuali condotte difformi alla competente autorità giudiziaria;

   lasciano perplessi le affermazioni del dottor Tittoni, che, ravvisando nelle fasi antecedenti e conseguenti all'inoculazione del vaccino al paziente (dalla anamnesi alla scelta della tipologia di vaccino da somministrare) un atto di natura prettamente medica, ha dichiarato che la somministrazione del vaccino possa essere effettuata solo dal medico;

   come è noto, tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi dell'Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da Sars-CoV-2, l'articolo 1, comma 471, legge n. 178 del 2020; così come sostituito dall'articolo 20, comma 2, lettera h), del decreto-legge n. 41 del 2021, in corso di conversione, ha autorizzato, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione delle dosi di vaccino in tutte le farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti;

   la normativa statale ha previsto altresì che l'attività di inoculazione delle dosi vaccinali possa essere effettuata solamente dai farmacisti appositamente formati, anche con specifico riferimento alla disciplina del consenso informato che gli stessi provvedono ad acquisire direttamente dall'assistito, mediante corsi organizzati dall'istituto superiore di sanità, riconosciuti anche come crediti ai fini dell'educazione continua in medicina, nel rispetto dei requisiti minimi strutturali dei locali utilizzati per la somministrazione e delle opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti, da individuarsi in specifici accordi stipulati tra il Ministero della salute, le regioni e le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale;

   il 29 marzo 2021, è stato firmato il protocollo d'intesa tra il Governo, le regioni, Federfarma e Assofarm, che ha definito la cornice nazionale e le modalità per il coinvolgimento, su base volontaria, dei farmacisti nella campagna di vaccinazione nazionale anti Sars-CoV-2;

   circa 11.000 farmacie sono pronte a fornire il proprio supporto alla campagna vaccinale per incrementare la soglia target delle 500.000 somministrazioni di vaccino giornaliere, stabilita dal Piano vaccinale del commissario straordinario, Francesco Paolo Figliuolo;

   è con questo spirito che i farmacisti intendono affrontare la pandemia e contribuire al completamento della vaccinazione di massa, così da uscire dall'emergenza sanitaria e, con essa, da quella economica che dura ormai da più di un anno;

   in questo modo il Paese potrà contare su una rete di professionisti e di siti vaccinali di prossimità indispensabile, che sarà determinante, insieme a tutte le amministrazioni e agli stakeholder coinvolti, al raggiungimento degli obiettivi fondamentali di salute pubblica, a conferma che l'evoluzione del ruolo del farmacista costituisce una realtà concreta di cui si dovrà tenere conto anche nella prossima riforma dell'assistenza territoriale, indispensabile per eliminare le criticità che la pandemia ha messo in luce –:

   se non si ritenga opportuno adottare le iniziative di competenza per chiarire che l'attività di somministrazione dei vaccini da parte del farmacista sia pienamente conforme ai principi e ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente, al fine di dissipare ogni possibile dubbio sollevato dalla stampa nazionale, tenuto conto che le farmacie convenzionate costituiscono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e già assicurano agli assistiti i servizi di assistenza sanitaria volti alla cronicità ed alla prevenzione di cui al decreto legislativo n. 153 del 2009;

   quali iniziative si intendano adottare al fine di preservare la professione del farmacista, che, ancora una volta, si colloca in prima linea nelle attività di cura e prevenzione della collettiva.
(4-09237)

SVILUPPO ECONOMICO

Interrogazione a risposta scritta:


   COSTANZO e MANIERO. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:

   il 2021 si è avviato con la crisi del mercato dell'auto e l'aumento generalizzato del ricorso agli ammortizzatori sociali da parte delle aziende leader nel settore automotive;

   il mercato europeo dell'auto sta affrontando una crisi profonda determinata anche dalla pandemia e nel nostro Paese era già in atto una crisi sistemica, con la mancanza di investimenti per l'innovazione del prodotto e l'assenza di una politica industriale pubblica;

   Stellantis ha prorogato la cassa integrazione fino al 2 maggio 2021 per i dipendenti dello stabilimento di Melfi;

   come esposto in una nota dalla Fiom di Stellantis del 18 marzo 2021, in questo scenario la comunicazione aziendale sul costo industriale alto degli stabilimenti italiani, la riduzione dei servizi e di ulteriore taglio dei costi sta generando una situazione di estrema incertezza e preoccupazione nelle lavoratrici e nei lavoratori del gruppo e in quelli delle aziende di fornitura;

   nelle scorse settimane le organizzazioni sindacali hanno richiesto un incontro all'azienda per discutere della situazione produttiva di tutti gli stabilimenti Stellantis, e dei costi industriali;

   in una nota della segreteria generale CGIL Basilicata del 12 marzo 2021, si denuncia come «i primi atti formali della Stellantis sono tutti nel solco della riduzione dei costi. I tagli ai servizi comunicati alla Iscot per i servizi di pulizia industriale e civile all'interno dello stabilimento che produrranno 44 licenziamenti e cassa integrazione al 50 per cento per i lavoratori restanti, la riduzione del 15 per cento ai trasferimenti verso la Atlas che gestisce il servizio mensa, tracciano l'intenzione di peggiorare complessivamente la condizione dei lavoratori diretti e indiretti, con scelte che determineranno un pericoloso abbassamento della qualità del lavoro e della sicurezza all'interno dello stabilimento, paradossalmente proprio nella fase in cui l'attenzione verso i livelli di sicurezza dovrebbe essere massima. Il prestito da 6.3 mld garantito dallo Stato e che FCA ha ottenuto aveva come precondizione il rilancio della filiera di fornitura. Questo significa ampliare la filiera in Italia e non continuare ad agire con la competizione sfrenata sulla riduzione dei costi e far pagare ai lavoratori l'assenza di strategie industriali e di investimenti che pongano al centro l'innovazione e l'eco-sostenibilità»;

   la Fiom ha sollecitato, unitariamente a Fim e Uilm, il Governo ad aprire un tavolo specifico di settore;

   come appreso da fonti di stampa il 15 aprile 2021 il gruppo Stellantis pare abbia convocato le segreterie nazionali dei sindacati che potrebbe essere una prima occasione per avere risposte alle tante domande;

   è indispensabile un confronto sul piano industriale di Stellantis in Italia e sulla filiera di fornitura, oltre a un piano per l'occupazione;

   particolare attenzione deve essere posta sull'impatto che le nuove tecnologie avranno sulle produzioni tradizionali a partire dalla componentistica e la produzione di motori endotermici, in particolare diesel –:

   se non si intenda convocare con urgenza un tavolo specifico di confronto con Fca Stellantis sul piano industriale e di occupazione;

   se si intenda sostenere l'intera filiera ed essere garante degli impegni assunti da Fca nel momento della richiesta del prestito di oltre 6 miliardi di euro.
(4-09233)

TURISMO

Interrogazione a risposta orale:


   BALDINI. — Al Ministro del turismo. — Per sapere – premesso che:

   con l'articolo 1, comma 597, della legge di bilancio 2021 (che ha modificato il decreto-legge n. 34 del 2019) è stata prevista l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (ora la competenza spetta al Ministero del turismo) di una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali; in base a tale norma le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono trasmettere al Ministero i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati;

   con decreto del Ministro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021, dovranno essere poi stabilite le modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati e di acquisizione dei codici identificativi regionali nonché le modalità di accesso alle informazioni che vi sono contenute;

   il 22 marzo 2021 il Consiglio dell'Unione europea ha approvato definitivamente la riforma della direttiva sulla cooperazione amministrativa (Dac7): in base a tale norma dal 1° gennaio 2023 le piattaforme digitali (anche di locazioni turistiche) saranno obbligate a comunicare in un Paese membro i guadagni online dagli utenti, e i Paesi membri dovranno condividere le informazioni con il Paese in cui il venditore detiene la propria residenza;

   in questo contesto va rimarcato come, per quanto riguarda il quadro regolatorio turistico in Italia, l'attuale frammentazione normativa e non sempre coordinata con gli indirizzi comunitari, crei spesso molta confusione e non disincentivi adeguatamente l'evasione fiscale;

   per fare emergere il mercato sommerso l'intento principale del Governo dovrebbe essere quello di semplificare e armonizzare la normativa attuale, evitando quindi il moltiplicarsi di oneri diversi e ripartizione di competenze tra regioni, comuni e Stato, dando centralità al Ministero del turismo quale ente preposto –:

   quando verrà emanato il decreto attuativo previsto per attivare la banca dati ed il codice identificativo delle strutture ricettive citato in premessa e quali saranno, conseguentemente, le iniziative in materia fiscale rispetto alla Condivisione dei dati da parte delle piattaforme digitali con le istituzioni preposte previste dalla direttiva per la cooperazione amministrativa (Dac7) recentemente approvata.
(3-02255)

UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta scritta:


   BATTILOCCHIO. — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   l'interrogante ha appreso dalla stampa che il professor Vereni, che all'Università di Roma «Tor Vergata» tiene un corso di antropologia, avrebbe rivendicato di aver partecipato alla rinomata aggressione che ebbe luogo di fronte all'Hotel Raphael di Roma ai danni del compianto Bettino Craxi;

   si è appreso inoltre che, non pago della rivendicazione, il professor Vereni avrebbe sostenuto testualmente «le monetine sono state evidentemente troppo poche, e gli insulti pure. Dovevamo fare di più. (...) Quella sera, per parlare spiccio, stavamo facendo fuori il re, e in questo non c'è nulla di male o di sbagliato. Ma vorrei andare oltre e mi chiedo: cosa sarebbe successo se ci fossimo veramente impossessati del corpo di Bettino? Se lo avessimo fatto a pezzi sul serio, se l'avessimo magari mangiato a brani (era grande e grosso, ce n'era per tutti)?»;

   a giudizio dell'interrogante è chiaro che la violenza e l'inumanità mostrate dal citato docente, ferme restando la libertà di opinione e di insegnamento, mal si concilino con la professione svolta dal professor Vereni, avendo la responsabilità di formare giovani che apparterranno alla futura classe dirigente del Paese –:

   di quali elementi disponga sulla grave vicenda e se risultino in particolare avviate iniziative di carattere disciplinare da parte dei vertici dell'Ateneo.
(4-09239)

Apposizione di firme ad interrogazioni.

  L'interrogazione a risposta scritta Alaimo e altri n. 4-09193, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 5 maggio 2021, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Chiazzese.

  L'interrogazione a risposta orale Baldino e altri n. 3-02252, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 6 maggio 2021, deve intendersi sottoscritta anche dalla deputata Ascari.

Ritiro di documenti del sindacato ispettivo.

  I seguenti documenti sono stati ritirati dai presentatori:

   interrogazione a risposta in Commissione Milanato n. 5-05488 del 10 marzo 2021;

   interrogazione a risposta immediata in Commissione Pastorino n. 5-05914 del 4 maggio 2021.

Trasformazione di documenti del sindacato ispettivo.

  I seguenti documenti sono stati così trasformati su richiesta dei presentatori:

   interrogazione a risposta scritta D'Orso n. 4-04823 del 26 febbraio 2020 in interrogazione a risposta orale n. 3-02259;

   interrogazione a risposta in Commissione Quartapelle Procopio e altri n. 5-05352 del 17 febbraio 2021 in interrogazione a risposta scritta n. 4-09234;

   interrogazione a risposta scritta Dori n. 4-08321 del 22 febbraio 2021 in interrogazione a risposta orale n. 3-02258;

   interrogazione a risposta scritta Gagliardi n. 4-08392 del 3 marzo 2021 in interrogazione a risposta orale n. 3-02261;

   interrogazione a risposta scritta Varchi e Maschio n. 4-08575 del 16 marzo 2021 in interrogazione a risposta orale n. 3-02256;

   interrogazione a risposta in Commissione Ferri n. 5-05552 del 23 marzo 2021 in interrogazione a risposta orale n. 3-02254;

   interrogazione a risposta in Commissione Bonomo n. 5-05676 del 7 aprile 2021 in interrogazione a risposta orale n. 3-02257;

   interrogazione a risposta in Commissione Costanzo e Maniero n. 5-05710 dell'8 aprile 2021 in interrogazione a risposta scritta n. 4-09233;

   interrogazione a risposta scritta Caiata n. 4-08997 del 20 aprile 2021 in interrogazione a risposta orale n. 3-02260;

   interrogazione a risposta in Commissione Baldini n. 5-05811 del 21 aprile 2021 in interrogazione a risposta orale n. 3-02255.