1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita, per la durata di mesi undici, una Commissione parlamentare di inchiesta sugli eventi accaduti tra il 15 e il 19 gennaio 2017 a causa degli eventi sismici e atmosferici che hanno interessato le regioni Abruzzo e Marche, nonché sulle loro conseguenze, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:
a) svolgere indagini atte a fare luce sui sistemi di prevenzione e di allerta e sulle comunicazioni intrattenute tra gli enti coinvolti, nonché sulla correttezza e sulla regolarità delle procedure eseguite per la predisposizione e per l'adozione delle misure necessarie e delle attività previste dalla legge;
b) verificare le comunicazioni intrattenute tra gli enti coinvolti relative al rischio di valanghe;
c) verificare le motivazioni e le responsabilità relative all'uso di mezzi insufficienti per fronteggiare l'emergenza neve, nonché la tempestività delle richieste di soccorsi e dell'invio di personale, mezzi terrestri e no e di unità cinofile;
d) verificare la dotazione di mezzi e di attrezzature a disposizione degli enti locali e nazionali, nonché di tutti i Corpi di polizia civili e militari e i Corpi di soccorso;
e) svolgere indagini atte a fare luce sulle motivazioni delle interruzioni e del mancato tempestivo ripristino di erogazione dell'energia elettrica alle utenze, nonché sugli investimenti relativi alla manutenzione delle linee e della rete di distribuzione elettrica;
f) svolgere indagini atte a fare luce sulle motivazioni delle interruzioni del servizio idrico;
g) svolgere indagini sugli effettivi standard di sicurezza dell'hotel Rigopiano, analizzando la localizzazione, le modalità di costruzione e gli interventi di manutenzione sulla struttura ricettiva nel corso degli anni;
h) raccogliere informazioni e svolgere indagini sull'esistenza di un piano di sicurezza per la gestione del rischio valanghe nella regione Abruzzo relativo all'area in cui era situato l'hotel Rigopiano.
1. La Commissione è composta da quaranta deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.
2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.
1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.
1. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.
3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
5. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 75.000 euro e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
7. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria.
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