Doc. XXII, n. 73




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione e compiti).

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione dei giovani in Italia e sull'efficacia delle politiche giovanili, di seguito denominata «Commissione».
  2. La Commissione ha il compito di:
   a) approfondire la conoscenza sulla condizione dei giovani italiani di età compresa tra 14 e 34 anni in merito:
    1) alla composizione demografica, con particolare riferimento al possesso della cittadinanza italiana, alla nascita o alla nascita dei propri genitori in un Paese diverso dall'Italia;
    2) al grado di istruzione e di formazione, con particolare riferimento alla regolarità e al tipo di percorso scolastico, alla dispersione scolastica, al grado di istruzione raggiunto, all'educazione digitale, all'educazione civica, alla partecipazione a corsi di formazione post-diploma o post-laurea ovvero a corsi di formazione alternativi o paralleli ai normali percorsi educativi, nonché ai costi sostenuti a fini formativi, alle agevolazioni e alle borse di studio pubbliche o private nonché alla stipulazione di prestiti d'onore;
    3) alla condizione occupazionale, con particolare riferimento ai livelli di reddito, alle forme contrattuali o di impresa, alle condizioni lavorative, anche con riguardo alla tutela della sicurezza e della salute sul lavoro, alle aspettative e alle opportunità di carriera, al contesto sociale di riferimento e al livello di istruzione e di formazione, nonché all'incidenza delle condizioni di povertà relativa e assoluta;
    4) alle caratteristiche della disoccupazione e dell'inoccupazione giovanili, con particolare riferimento alla distribuzione geografica e alle dinamiche di genere, alle cause di mancato incontro tra domanda e offerta di lavoro, sia di bassa che di alta qualificazione; alla condizione dei giovani che non studiano, non lavorano e non agiscono per modificare questa loro condizione, anche con riferimento all'abbandono scolastico e universitario; all'interazione con centri per l'impiego o con agenzie per il lavoro, all'iscrizione alla Garanzia giovani o all'adesione ad altri programmi nazionali, regionali, locali o settoriali per la ricerca attiva del lavoro;
    5) alle aspettative previdenziali dei giovani, nonché alla conoscenza e all'utilizzo di forme previdenziali integrative;
    6) alla condizione di salute dei giovani, con particolare riferimento al consumo di tabacchi, alcolici e superalcolici e stupefacenti; all'ingresso in percorsi di psicoanalisi o di psicoterapia e all'eventuale consumo di psicofarmaci; allo svolgimento di attività sportive, al loro costo e alla loro diffusione territoriale; alla diffusione di malattie sessualmente trasmissibili e al corretto utilizzo dei contraccettivi; a una corretta alimentazione; all'educazione al rispetto di genere;
    7) alle modalità, alle motivazioni e agli ostacoli relativi all'indipendenza abitativa con particolare riferimento a motivi di studio, lavoro, distanza, contesto sociale e reddito familiare;
    8) alle intenzioni e alle opportunità per i giovani di creare nuovi nuclei familiari, anche in relazione alla possibilità e alla volontà di avere figli, naturali o adottivi; alla condizione lavorativa, abitativa e reddituale di coloro che hanno figli, nonché alla tipologia dei loro nuclei familiari;
    9) alle modalità di spostamento quotidiano nei percorsi casa-studio-casa o casa-lavoro-casa; al livello di pendolarismo; alla qualità e agli effetti percepiti degli spostamenti sulla propria vita quotidiana;
    10) alla partecipazione a forme di associazionismo, allo svolgimento di attività di volontariato, all'adesione al servizio civile nazionale o regionale, nonché all'adesione a qualsiasi tipo di organizzazione del terzo settore;
    11) alla fruizione del patrimonio storico e artistico, nonché alla partecipazione attiva e passiva alle attività culturali e dello spettacolo e ai costi sostenuti in tale campo; all'importanza della cultura da essi percepita;
    12) al grado di internazionalizzazione delle loro esperienze, attraverso lo svolgimento di periodi di studio o lavoro all'estero, viaggi o di altre occasioni di scambio culturale o la volontà di svolgerli; al grado di conoscenza delle lingue straniere e al livello di soddisfazione per l'insegnamento delle lingue in ambito scolastico e universitario; al grado di adesione al progetto europeo, di conoscenza delle istituzioni dell'Unione e di riconoscimento delle loro azioni;
    13) alla partecipazione alla dimensione politica, attraverso l'espressione del voto, la titolarità di cariche amministrative, istituzionali o politiche, l'adesione a partiti, gruppi o movimenti politici, sia locali che nazionali, l'iscrizione a sindacati o associazioni di categoria, la partecipazione a manifestazioni di carattere politico o sindacale, nonché la partecipazione a campagne elettorali o di sensibilizzazione;
    14) alla tipologia dei canali usufruiti ai fini dell'informazione e al tempo a essa dedicato; alle tematiche percepite come più importanti per la società e a quelle di maggior interesse personale; alla fiducia nei canali di informazione;
   b) approfondire il numero, il carattere, i settori di azione e l'organicità delle politiche giovanili in Italia, in particolare rispetto ai criteri di efficienza, efficacia e uniformità sul territorio nazionale, riguardanti:
    1) le politiche di integrazione e di rispetto della multiculturalità e dell'etno-diversità tra i giovani, con particolare riferimento al contesto educativo;
    2) la promozione del diritto allo studio scolastico e universitario;
    3) le azioni a ogni livello territoriale e a ogni grado dell'istruzione volte a contrastare l'abbandono scolastico, a favorire l'orientamento allo studio e al lavoro nonché a garantire percorsi di formazione alternativi o aggiuntivi alla scuola e all'università, che costituiscano un mezzo di avviamento professionale, di apprendimento di arti e di mestieri, o di sviluppo dell'imprenditorialità giovanile;
    4) l'integrazione tra le politiche del lavoro e la capillarità dei suoi strumenti, nonché i risultati da loro prodotti rispetto agli obiettivi dichiarati, con particolare riferimento alle agenzie per il lavoro, ai centri per l'impiego, alla promozione della Garanzia giovani e di altri programmi nazionali, regionali, locali o settoriali per la ricerca attiva del lavoro;
    5) gli effetti della vigente normativa previdenziale sull'età pensionabile e sull'importo della pensione dei giovani;
    6) l'azione di informazione e di prevenzione effettuata a ogni grado d'istruzione e dagli enti territoriali a tutti i livelli per quanto riguarda il consumo di tabacchi, alcolici, superalcolici e stupefacenti; l'offerta di consulenza psicologica gratuita o agevolata; gli incentivi e le opportunità di praticare attività sportiva; l'educazione sessuale e la prevenzione rispetto alla diffusione di malattie sessualmente trasmissibili; l'educazione a una corretta alimentazione; le azioni per garantire il rispetto di genere;
    7) le opportunità e gli incentivi per raggiungere l'indipendenza abitativa, attraverso l'utilizzo di un immobile di proprietà della famiglia, l'acquisto della prima casa, incentivi alla locazione o alla locazione a canone agevolato;
    8) i bonus e gli incentivi previsti per chi ha figli in età compresa tra 0 e 18 anni, la possibilità di utilizzare congedi per maternità e per paternità e il loro effettivo utilizzo; la disponibilità di asili nido e di altre strutture per la prima infanzia;
    9) l'offerta di trasporto pubblico per il tragitto casa-studio-casa e casa-lavoro-casa rispetto alla domanda; le agevolazioni nei trasporti per i giovani; la possibilità e la volontà di utilizzare, nonché l'effettivo utilizzo, di mezzi di mobilità sostenibile, con particolare riferimento alla ciclabilità; la frequenza nell'uso di un mezzo di trasporto privato; l'utilizzo di forme di mobility sharing;
    10) le opportunità a disposizione per l'associazionismo e il volontariato giovanile, l'ampiezza, la promozione e l'efficacia dei programmi di servizio civile nazionale e regionale;
    11) le politiche di incentivo e le agevolazioni previste per i giovani per la fruizione del patrimonio storico e artistico, nonché per la partecipazione attiva e passiva alle attività culturali e dello spettacolo;
    12) le agevolazioni e i programmi previsti per lo svolgimento di periodi di studio o di lavoro ovvero di viaggi all'estero, con particolare riferimento ai programmi Erasmus+, Socrates e Interrail; il carattere dell'insegnamento delle lingue straniere nella scuola e nell'università italiane, anche nel confronto metodologico con altre esperienze europee e internazionali;
    13) il grado di effettivo svolgimento dell'educazione civica nelle scuole e la presenza di programmi istituzionali, a qualsiasi livello territoriale, di stimolo all'interesse per la politica nei giovani e all'abitudine a informarsi in maniera cosciente e plurale;
   c) acquisire le proposte operative che provengono dalle istituzioni territoriali, scolastiche e universitarie, da fondazioni ed enti di ricerca, dalle associazioni locali di cittadini, dalle parrocchie, dai sindacati e dalle altre organizzazioni di categoria, nonché dalle organizzazioni rappresentative degli studenti e dei giovani;
   d) acquisire gli elementi oggettivi e le proposte operative che provengono dall'Unione europea, nonché le politiche giovanili adottate negli altri Paesi membri dell'Unione rispetto a quanto previsto dalla lettera b);
   e) riferire alla Camera dei deputati proponendo interventi, anche di carattere normativo, al fine di migliorare la condizione dei giovani in Italia e l'efficacia delle politiche giovanili.

Art. 2.
(Composizione e durata).

  1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
  2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle sostituzioni che si rendano necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione dal mandato parlamentare.
  3. La Commissione nella prima seduta elegge, ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati, l'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.
  4. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dalla data della sua costituzione e presenta alla Camera dei deputati, entro i successivi sessanta giorni, la relazione finale sulle indagini svolte.

Art. 3.
(Poteri e limiti).

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
  3. Sulle richieste a essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.
  4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia, ai sensi del comma 2, sono coperti dal segreto.
  5. Per il segreto di Stato nonché per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti.
  6. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione, si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
  7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 4.
(Obbligo del segreto).

  1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3 che la Commissione abbia sottoposto al segreto funzionale.
  2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti e documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 5.
(Organizzazione dei lavori).

  1. La Commissione, prima del inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei propri componenti.
  2. Le sedute sono pubbliche. Tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.
  3. La Commissione, per lo svolgimento dei suoi compiti, si avvale della collaborazione delle regioni, degli enti locali, dell'Istituto nazionale di statistica, delle università, delle rappresentanze sociali, delle associazioni culturali e di quartiere e delle associazioni anche locali che promuovono il dialogo interculturale e l'inclusione sociale e degli istituti pubblici e privati che si occupano dei giovani. La Commissione si avvale altresì dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.
  4. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati. La Commissione può stabilire, con il regolamento interno di cui al comma 1, le modalità di pubblicazione delle spese dalla stessa sostenute, fatte salve quelle connesse ad atti e documenti soggetti a regime di segretezza.
  5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e sono stabilite nella misura di 80.000 euro, di cui il 50 per cento utilizzabile esclusivamente per la realizzazione di indagini demoscopiche.


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