Doc. XXII, n. 63




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sull'attività, sulla gestione e sul funzionamento della Società italiani degli autori ed editori).

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita, per la durata della XVII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», con il compito di indagare sull'attività, sulla gestione e sul funzionamento della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), nonché sull'esercizio delle funzioni di tutela del diritto d'autore, al fine di accertare eventuali responsabilità politiche e dirigenziali.

Art. 2.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro cinque giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. La Commissione elegge al proprio interno l'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, secondo le disposizioni dell'articolo 20 del Regolamento della Camera dei deputati.
4. La Commissione, entro dieci giorni dalla conclusione dei suoi lavori, presenta all'Assemblea della Camera dei deputati la relazione finale sulle indagini svolte.

Art. 3.

(Compiti della Commissione).

1. La Commissione ha il compito di accertare:
a) le modalità di esercizio delle funzioni attribuite dalla legge alla SIAE, l'ambito della tutela del diritto d'autore e delle tematiche connesse, con particolare riferimento alla gestione dei diritti d'autore e alla rappresentanza degli autori nonché ai servizi di accertamento e di riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati;
b) le modalità di adozione, deliberazione e approvazione dello statuto della SIAE, di selezione e di retribuzione del personale, di conferimento degli incarichi direttivi, nonché di nomina e di revoca degli agenti mandatari;
c) la consistenza e la gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare della SIAE, la disciplina concernente il funzionamento e le attività dell'ente, incluse le modalità di gestione dei diritti d'autore, nonché l'organizzazione e le procedure di elezione e di funzionamento degli organi sociali;
d) l'esercizio dei poteri governativi di vigilanza sulla SIAE da parte del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per le materie di sua specifica competenza;
e) l'attuazione, da parte della SIAE, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di studi e iniziative previsti dalla legge per incentivare la creatività di giovani autori italiani e per agevolare la fruizione pubblica a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche.

2. La Commissione verifica, in particolare:
a) la correttezza dell'operato della SIAE specie per quanto riguarda la ripartizione degli indennizzi per i diritti d'autore degli artisti al fine di appurare se siano stati ripartiti in modo trasparente, immediato ed efficace;
b) lo stato di attuazione e di funzionamento, sul territorio nazionale, del sistema di monitoraggio, controllo e vigilanza da parte della SIAE sugli altri organismi di gestione dei diritti connessi al diritto d'autore;
c) la congruità dell'imposta del compenso per le copie private rispetto ai consumatori dell'industria culturale.

3. La Commissione ha, inoltre, il compito di:
a) acquisire tutti i documenti, le informazioni e gli elementi per valutare le condizioni politiche, amministrative, gestionali e operative che negli ultimi dieci anni hanno contribuito a creare situazioni critiche o irregolari ovvero eventuali reati;
b) verificare gli ambiti interessati dalle situazioni critiche o irregolari ovvero dagli eventuali reali errori, sulla base dei documenti, delle informazioni e degli elementi acquisiti;
c) verificare l'adeguatezza del monopolio legale della SIAE per la gestione, la promozione e la tutela dei diritti d'autore connessi alla proprietà intellettuale;
d) accertare la congruità della normativa vigente, proponendo soluzioni di carattere legislativo e amministrativo ritenute opportune in un'ottica di efficienza ed economicità per la riorganizzazione delle funzioni attribuite alla SIAE e per la liberalizzazione della gestione dei diritti d'autore e della rappresentanza degli autori;
e) verificare l'esistenza di adeguate procedure di monitoraggio e di controllo della qualità, dell'efficacia e dell'appropriatezza del servizio erogato e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse disponibili da parte della SIAE.

Art. 4.

(Poteri e limiti della Commissione).

1. Qualsiasi componente della Commissione, avvalendosi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, di magistrati ordinari, nonché di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie, ha il potere di effettuare ispezioni senza preavviso presso la sede della SIAE, a discrezione del componente stesso.
2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
3. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti.
4. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendo il mantenimento del segreto, la Commissione dispone la segretazione degli atti.
5. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
6. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 e 372 del codice penale.
7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

Art. 5.

(Obbligo dei segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 4 e 7.

Art. 6.

(Organizzazione dei lavori della Commissione).

1. L'attività della Commissione è esercitata ai sensi degli articoli 140, 141 e 142 del Regolamento della Camera dei deputati.
2. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Le sedute della Commissione sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, di magistrati ordinari, nonché di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
5. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
6. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Esse sono stabilite nel limite massimo di 30.000 euro per l'anno 2016 e di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.


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