Doc. XXII, n. 54




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta).

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», con il compito di indagare sull'efficacia e sull'efficienza degli interventi nel settore dei beni culturali nonché sulle cause e responsabilità delle situazioni che rendono inagibile od ostacolano la fruizione del patrimonio culturale.
2. In particolare, alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:
a) esaminare e valutare i dati e le statistiche relativi alla complessa situazione dei beni culturali, anche avvalendosi di banche dati pubbliche e private, di centri di ricerca, di università, di ricerche compiute da singoli e da gruppi di lavoro;
b) procedere a una ricognizione delle attività che lo Stato predispone per la tutela dei beni culturali;
c) indagare sulle relazioni intercorrenti tra le legittime istanze sindacali dei lavoratori impegnati nel settore e i diritti dei cittadini alla fruizione dei beni culturali;
d) valutare lo stato dell'arte del censimento dei beni culturali;
e) censire gli interventi finanziari pubblici e privati per il sostegno dei beni culturali;
f) procedere al coordinamento delle informazioni e dei dati raccolti ai sensi del presente comma e renderli disponibili alle Camere e al Governo ai fini della predisposizione di eventuali interventi.

Art. 2.
(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da quaranta deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. La Commissione, nella prima seduta, elegge al proprio interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
3. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti dal segreto.
5. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 4.
(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 4 e 6.
2. La diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta coperti dal segreto o dei quali è stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 5.
(Organizzazione dei lavori).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. La Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 50.000 euro, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 6.
(Durata).

1. La Commissione conclude i propri lavori entro diciotto mesi dalla data della sua costituzione. La Commissione riferisce alla Camera dei deputati al termine del primo semestre dalla propria costituzione. Entro i quindici giorni successivi alla conclusione della propria attività presenta alla Camera dei deputati una relazione conclusiva circa i risultati dell'attività svolta e può formulare osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente.


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