Doc. XXII, n. 40




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione, compiti, durata e poteri della Commissione).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 140 del Regolamento della Camera dei deputati, una Commissione parlamentare di inchiesta sul funzionamento delle centrali elettriche a carbone e a olio combustibile, sulle attività di controllo ambientale e sanitario nei territori interessati e sull'utilizzazione dei fondi per la sperimentazione di fonti di produzione energetica rinnovabili, di seguito denominata «Commissione», al fine di accertare la validità dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata ai diversi impianti e se questi possano essere convertiti nel rispetto della nuova politica industriale ed energetica e, in particolare, di:
a) tenuto conto della presenza nelle emissioni delle centrali a carbone di sostanze altamente pericolose per la salute e per la vita dei cittadini e utilizzando gli studi esistenti, verificare gli effetti sul territorio con specifico riguardo agli interventi disposti o non disposti dalle autorità a protezione e tutela dei cittadini;
b) verificare l'utilizzo dei fondi pubblici per la sperimentazione sui processi di ossicombustione;
c) verificare l'utilizzo delle risorse provenienti dai fondi New Entrance Reserve (NER) 300 per una sperimentazione sui combustibili solidi secondari da energia non rinnovabile non prevista dal protocollo dello stesso NER, già effettuata dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile;
d) verificare se nelle sedi preposte alle autorizzazioni siano stati applicati rigorosamente i parametri disposti dalle normative nazionali e dall'Unione europea e se le autorità preposte ai controlli e alle verifiche esercitino puntualmente le loro funzioni.

2. La Commissione accerta altresì:
a) la dimensione del fenomeno delle malattie collegate alla presenza di centrali elettriche a carbone o a olio combustibile, con particolare riguardo al numero delle morti, dei nati malformati, alle malattie, alle invalidità e all'assistenza alle famiglie delle vittime, individuando altresì le aree nelle quali tali situazioni siano maggiormente diffuse in quanto attribuibili ai vicini insediamenti industriali;
b) l'idoneità dei controlli da parte degli uffici addetti all'applicazione delle relative normative.

3. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla data della sua costituzione e presenta alla Camera dei deputati la relazione finale entro i successivi sessanta giorni nonché ogni qualvolta ne ravvisi la necessità. In occasione della relazione finale, il Presidente della Camera dei deputati verifica l'esigenza di un'ulteriore prosecuzione della Commissione.
4. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.

Art. 2.
(Composizione).

1. La Commissione è composta da venti deputati, scelti dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente.
2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

Art. 3.
(Testimonianze).

1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384 del codice penale.

Art. 4.
(Copertura finanziaria e organizzazione interna).

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 25.000 euro e, in caso di prosecuzione dell'attività della Commissione, nel limite massimo di 50.000 euro e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Ai fini del computo del suddetto importo non sono calcolate le indennità legate alla partecipazione dei deputati alla Commissione.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.


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