1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», con il compito di indagare sulla gestione dei fondi destinati ai centri di accoglienza (CDA), ai centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e ai centri di identificazione ed espulsione (CIE), nonché sull'amministrazione dei fondi dell'Unione europea e nazionali impiegati a qualunque titolo in materia di immigrazione.
2. La Commissione ha il compito di:
a) indagare e accertare se e in quale misura nei CDA, nei centri di primo soccorso e accoglienza (CPSA), nei CARA, nei centri di identificazione ed espulsione (CIE) e nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) si siano verificati casi di gestione indebita o inefficiente di risorse e di fondi pubblici, statali e dell'Unione europea;
b)ricostruire in maniera puntuale le circostanze in cui si siano eventualmente verificati gli eventi di cui alla lettera a) e, comunque nel rispetto delle prerogative dell'autorità giudiziaria, individuare le eventuali responsabilità;
c) valutare l'incisività e l'efficacia dell'attuale sistema di controllo sia nella fase dell'affidamento della gestione dei centri e delle strutture di cui alla lettera a) che in quello successivo della gestione dei fondi di cui alla medesima lettera;
d) verificare l'entità e l'impiego delle risorse pubbliche e dei fondi, anche dell'Unione europea, stanziati in maniera distinta e particolare, per le azioni di prevenzione e di contrasto dell'immigrazione clandestina, di rimpatrio nei Paesi di origine e di accoglienza;
e) valutare la congruità della normativa vigente, proponendo soluzioni di carattere legislativo e amministrativo ritenute opportune per garantire l'effettività delle espulsioni in un numero superiore di casi e in tempi più celeri in applicazione delle disposizioni previste dalla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, nonché un'efficace azione di prevenzione e di contrasto dell'immigrazione clandestina;
f) verificare la sostenibilità e la congruità finanziaria delle politiche relative all'immigrazione e al diritto di asilo, anche acquisendo, con la collaborazione delle regioni e degli enti locali interessati, i documenti, le informazioni e gli elementi per valutare i costi di carattere sociale e sanitario relativi al fenomeno immigratorio.
1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente.
2. La Commissione, nella prima seduta, elegge l'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.
3. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data della sua costituzione e presenta alla Camera dei deputati, entro i successivi sessanta giorni, la relazione finale sulle indagini da essa svolte.
1. La Commissione può richiedere e ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia, ai sensi del comma 1, sono coperti dal segreto.
3. La Commissione può richiedere e ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti attinenti ai compiti della stessa Commissione anche da parte di organi e uffici della pubblica amministrazione.
4. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare non è opponibile alla Commissione il segreto di Stato, né quello d'ufficio, professionale o bancario.
5. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
6.La Commissione, prima dell'inizio dei suoi lavori e al termine degli stessi, stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 6.
1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. La Commissione può deliberare, a maggioranza assoluta e qualora lo ritenga opportuno, di riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
5. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Esse sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro.
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