1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita, per la durata di sei mesi, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende, le cause e le responsabilità, anche internazionali, che hanno portato, nell'autunno 2011, alle dimissioni del quarto Governo Berlusconi.
2. In particolare, la Commissione verifica:
a) la situazione nonché i dati relativi al contesto politico, economico e finanziario nazionale e internazionale che hanno caratterizzato il biennio 2010-2011;
b) le testimonianze nazionali e internazionali, esplicitate per mezzo di dichiarazioni e di pubblicazioni degli ultimi anni, che si riferiscono in particolare alle vicende dell'estate e dell'autunno del 2011, riguardanti le dimissioni rassegnate dal Governo Berlusconi il 12 novembre del medesimo anno, senza un formale voto di sfiducia da parte delle Camere;
c) l'eventuale coinvolgimento di soggetti nazionali, stranieri, europei o internazionali nelle vicende che hanno portato alle dimissioni del quarto Governo Berlusconi.
1. La Commissione è composta da dodici deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, garantendo comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
2. Con gli stessi criteri di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o cessazione dalla carica ovvero qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.
3. Il presidente della Commissione è nominato dal Presidente della Camera tra i componenti della Commissione appartenenti ai gruppi di opposizione.
4. Il presidente della Commissione, entro dieci giorni dalla nomina, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
5. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario. Il vicepresidente e il segretario sono eletti dai componenti della Commissione a scrutinio segreto.
6. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta alla Camera dei deputati una relazione sul risultato dell'inchiesta.
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
3. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
4. La Commissione può chiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e documenti da essi prodotti, detenuti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità di cui all'articolo 1.
5. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi dei commi 3 e 4 sono coperti da segreto, nei termini precisati dagli organi e uffici che li hanno trasmessi.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 5 e 6.
1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
2. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
3. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.
1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 30.000 euro e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
Frontespizio |
Relazione |