Doc. XXII, n. 25




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro aereo accaduto il 27 giugno 1980 presso l'isola di Ustica e sulla strage compiuta il 2 agosto 1980 nella stazione ferroviaria di Bologna).

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro aereo occorso al volo IH870, dell'aereo Mc Donnell Douglas DC-9 della compagnia aerea italiana Itavia il 27 giugno 1980, presso l'isola di Ustica, nonché sul movente e sugli autori della strage alla stazione ferroviaria di Bologna, del 2 agosto 1980, e sulle connessioni eventualmente esistenti tra i due eventi,di seguito denominata «Commissione».

Art. 2.
(Composizione e durata della Commissione).

1.La Commissione è composta da ventuno deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
2.Il presidente della Commissione è eletto, al loro interno, dai componenti della Commissione.
3.Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
4.La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari, secondo le disposizioni dell'articolo 20, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati.
5.La Commissione conclude i suoi lavori entro il 31 dicembre 2016.
6.La Commissione, entro dieci giorni dalla conclusione dei suoi lavori, presenta all'Assemblea della Camera dei deputati la relazione finale sulle indagini svolte. La Commissione, inoltre, una volta l'anno, presenta alla stessa Assemblea una relazione sullo stato dell'inchiesta e comunque ogni qualvolta vi siano casi di particolare gravità e urgenza che lo rendano necessario.

Art. 3.
(Compiti della Commissione).

1. La Commissione ha il compito di:
a) accertare le effettive cause del disastro aereo occorso nei cieli dell'isola di Ustica il 27 giugno 1980;
b)ricostruire la dinamica delle indagini svolte dalle competenti autorità giudiziarie e le eventuali interferenze e ostruzioni incontrate durante l'istruttoria, allo scopo di orientarne o condizionarne le conclusioni;
c)acquisire e analizzare il materiale informativo prodotto da fonti nazionali e internazionali inclusi gli organi di stampa;
d) determinare il grado di collaborazione alle indagini fornita dalle autorità militari nazionali e da quelle alleate;
e) indagare sui moventi, sui mandanti e sui presunti esecutori della strage avvenuta alla stazione ferroviaria di Bologna il 2 agosto 1980, esaminando in particolare le possibili connessioni con il disastro aereo di cui alla lettera a), anche tenendo conto della situazione internazionale del periodo e degli impegni bilaterali contratti dallo Stato italiano con la Repubblica di Malta.

Art. 4.
(Poteri e limiti della Commissione).

1.La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2.La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti.
3.Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la segretazione degli atti.
4.È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
5.Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
6.La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

Art. 5.
(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 3 e 6.
2.Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei qual è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.
(Organizzazione dei lavori della Commissione).

1.L'attività della Commissione è esercitata ai sensi degli articoli 140, 141 e 142 del Regolamento della Camera dei deputati.
2.La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3.Le sedute della Commissione sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.
4.La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, di magistrati ordinari, nonché di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
5.Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
6.Le spese di funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Esse sono stabilite nel limite massimo di 40.000 euro per l'anno 2014 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.


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