1. È istituita, per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria nel settore agroalimentare, di seguito denominata «Commissione», con l'obiettivo di approfondirne la conoscenza e di valutare i risultati conseguiti nelle attività di prevenzione e di controllo al fine di orientare l'attività normativa di contrasto agli illeciti anche tenendo conto delle migliori pratiche e della legislazione applicata negli altri Paesi membri dell'Unione europea.
2. Ai fini della presente deliberazione si intendono:
a) per «prodotti agroalimentari contraffatti»: i prodotti agricoli e alimentari che recano illecitamente un marchio identico a un marchio registrato;
b) per «prodotti agroalimentari usurpativi»: i prodotti agricoli e alimentari che costituiscono riproduzioni illecite di prodotti tutelati da denominazioni di origine protetta e da indicazione geografica protetta;
c) per «prodotti agroalimentari adulterati e sofisticati»: i prodotti composti da sostanze diverse per qualità o quantità da quelle che normalmente concorrono a formarli, o modificati attraverso la sostituzione, la sottrazione e l'addizione di elementi che normalmente li compongono.
3. La Commissione, anche sulla base di risultati delle attività di indagine già svolte, ha il compito di valutare i limiti e le criticità normativi, tecnologici, organizzativi e finanziari a livello nazionale al fine di migliorare l'efficacia delle azioni di contrasto e sanzionatorie dei fenomeni di cui al comma 1, con particolare riferimento al mancato esercizio dei poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori previsti dall'ordinamento, alla funzionalità del sistema di raccolta dei dati e delle informazioni da parte dei soggetti pubblici coinvolti e alla valutazione approfondita di fatti e di fenomeni sociali anche con l'obiettivo di predisporre adeguate politiche di prevenzione e di sensibilizzazione sui danni arrecati alla salute umana da prodotti agroalimentari contraffatti, usurpanti, adulterati o sofisticati.
4. Ai fini di cui al comma 3, l'attività della Commissione è volta in particolare a:
a) verificare l'entità e l'efficacia delle azioni di contrasto previste dall'ordinamento, le eventuali inefficienze e sottovalutazioni da parte delle istituzioni e le eventuali responsabilità degli enti preposti;
b) accertare eventuali criticità nell'applicazione della normativa anticontraffazione a livello sia nazionale che europeo;
c) individuare strategie mirate alla tutela dei prodotti agroalimentari made in Italy con riferimento alla lotta alla contraffazione via internet anche alla luce delle future assegnazioni a soggetti privati, non utilizzatori riconosciuti di denominazioni e di domini di primo livello generico al fine di garantire il giusto equilibrio tra gli interessi dei fornitori di connettività, i gestori dei contenuti e i titolari dei diritti;
d) individuare strategie mirate di tutela del «made in Italy» da fenomeni di usurpazione all'estero tramite la pratica del cosiddetto «italian sounding» al fine di contrastare l'immissione in commercio di prodotti recanti false o ingannevoli indicazioni di provenienza che danneggiano la reputazione dei prodotti di eccellenza italiani;
e) verificare se la legislazione vigente in materia e, in particolare, il Piano strategico nazionale anticontraffazione assicurano adeguati servizi di assistenza e supporto alle imprese, con specifico riferimento alle imprese italiane operanti all'estero anche attraverso il coinvolgimento dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane-ICE, proponendo eventuali modifiche qualora tale verifica dia esito negativo;
f) promuovere il rafforzamento della specializzazione dei giudici civili prevedendo il mantenimento della specializzazione dei tribunali per l'impresa e accelerare l'avvio della specializzazione dei giudici penali.
1. La Commissione è composta da dieci deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.
3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
5. La Commissione, al termine dei suoi lavori e, comunque, ogni dodici mesi, presenta una relazione all'Assemblea della Camera dei deputati.
6. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5, qualora durante lo svolgimento dell'attività di indagine si accertino fatti di particolare gravità, compatibilmente con quanto disposto all'articolo 3, l'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari, può deliberare di riferire tempestivamente all'Assemblea della Camera dei deputati.
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità di cui all'articolo 1.
3. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
4. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.
5. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini precisati dagli organi e uffici che li hanno trasmessi.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
9. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3 che la Commissione ha sottoposto al segreto funzionale.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi delle leggi vigenti.
1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.
3. Tutte le sedute sono pubbliche. Tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
2. Le spese per il rimborso di eventuali costi di missione dei componenti della Commissione e i rimborsi delle spese sostenute dai collaboratori di cui al comma 4, sono stabilite nel limite massimo di 10.000 euro e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
3. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni ritenute necessarie per il migliore espletamento della sua attività, affidando l'incarico a persone di qualificata e riconosciuta competenza nelle materie di interesse della Commissione. A tale fine, il presidente della Commissione concorda con l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari, le relative deliberazioni. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico. Ai collaboratori esterni non è corrisposta nessuna indennità.
4. Ai collaboratori esterni di cui al comma 2 è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti ad essi specificamente assegnati. Tale rimborso può afferire alle spese, debitamente documentate, aventi ad oggetto l'alloggio, il trasporto e la ristorazione fruita presso le strutture della Camera dei deputati.
5. I collaboratori esterni assumono l'incarico prestando giuramento sull'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti e documenti di cui all'articolo 4, nonché in ordine alle notizie di cui sono venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività.
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