Onorevoli Colleghi! - Il presente documento ha come oggetto l'istituzione di una Commissione parlamentare monocamerale di inchiesta sulle problematiche relative all'utilizzazione indebita o illecita delle intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali, a norma dell'articolo 82 della Costituzione e degli articoli 140, 141 e 142 del Regolamento della Camera dei deputati. Ormai da tempo si registra un notevole aumento delle pubblicazioni, sui mezzi d'informazione locali e nazionali, di amplissimi stralci di trascrizioni di intercettazioni acquisite nell'ambito di procedimenti investigativi in corso di svolgimento. Si sono finanche registrate pubblicazioni di trascrizioni che, riguardando istruttorie in atto, non sarebbero potute divenire pubbliche o altre che si sarebbe dovuto tempestivamente provvedere a distruggere in quanto prive di rilevanza per le indagini. In altre circostanze si sono trovati coinvolti cittadini estranei ai procedimenti giudiziari o membri del Parlamento coperti da immunità, prevista costituzionalmente, per la cui intercettazione è prescritta la specifica autorizzazione delle Camere. L'argomento è, chiaramente, particolarmente delicato trovandosi a investire sia esigenze di efficienza ed efficacia dei mezzi investigativi sia la tutela dei diritti democratici sanciti dalla Costituzione. Certo è che si registra un aumento degli stralci di intercettazioni riportati sui giornali in concomitanza con l'aumento della diffusione di tale particolare strumento investigativo da parte delle autorità preposte. Si tratta di una questione dalle implicazioni molteplici, che vale la pena comprendere e approfondire in tutti i suoi risvolti per predisporre eventuali correzioni di natura legislativa. Proprio per tali scopi si propone l'istituzione, contenuta nel presente atto, di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dell'utilizzazione indebita o illecita delle intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Alla Commissione sono attribuiti poteri di acquisizione di informazioni e notizie, anche presso le autorità giudiziarie, e dovrà concludere i propri lavori entro un anno dalla sua costituzione.
L'articolo 1 prevede che si accertino le cause che hanno favorito un ricorso sempre maggiore alle intercettazioni, per verificarne l'opportunità, la legittimità, l'utilità e l'utilizzazione. Inoltre la Commissione deve accertare le condizioni di effettiva tutela del diritto costituzionale alla riservatezza dei terzi coinvolti nelle comunicazioni intercettate e pubblicate a mezzo stampa, le cui opinioni e vicende personali sono, in alcuni casi, esposte a una sorta di «gogna mediatica» senza che, a volte, tali soggetti siano stati in alcun modo destinatari di provvedimenti dell'autorità giudiziaria. D'altronde, lo stesso diritto delle persone sottoposte alle misure limitative della libertà di corrispondenza e di comunicazione deve ritenersi leso dalle pubblicazioni abusive dei testi delle intercettazioni. È evidente che la limitazione di un diritto fondamentale di libertà non può che essere contenuta entro limiti strettamente indispensabili al perseguimento dei fini di giustizia, mentre la divulgazione di notizie su vicende estranee alle indagini va oltre le reali esigenze necessarie all'accertamento e alla repressione di reati. Più in generale, si tratta anche di riflettere sulle norme che consentono a chiunque di accedere ai contenuti delle intercettazioni quando questi siano stati posti nella disponibilità della difesa. Ulteriori ragioni di approfondimento e di preoccupazione provoca anche l'usuale prassi degli uffici giudiziari di procedere a una sorta di esternalizzazione dell'attività tecnica di intercettazione, affidando tale compito a società private. A questo proposito non può che sollevare seri dubbi l'outsourcing dell'attività di limitazione dei diritti fondamentali, che dovrebbero costituire il proprium indefettibile dell'esistenza di uno Stato. Particolare attenzione merita, infine, la diffusione di prassi di intercettazioni illecite di comunicazioni telefoniche, telematiche e ambientali che le tecnologie odierne consentono non soltanto da parte dei poteri pubblici ma anche di soggetti privati privi di scrupoli e in grado di dotarsi della strumentazione tecnica necessaria. In sostanza, si tratta di affrontare sia il problema delle deviazioni delle prassi rispetto a quanto previsto dalla legge sia la questione della possibile inadeguatezza della legislazione vigente a garantire i diritti fondamentali. Da questo punto di vista, la sede della Commissione si pone come quella più adeguata di discussione, propedeutica alle opportune iniziative di riforma legislativa. L'articolo 2 definisce la composizione della Commissione (venti deputati) e la nomina del presidente da parte del Presidente della Camera dei deputati. L'articolo 3 prevede forme flessibili di organizzazione del lavoro mediante la costituzione di appositi comitati. Gli articoli 4 e 5 disciplinano la materia relativa all'acquisizione di atti e documenti nonché i vincoli di riservatezza e segretezza. L'articolo 6 prevede l'organizzazione interna della Commissione e gli oneri per il suo pensionamento. L'articolo 7 stabilisce la durata della Commissione.
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