1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e degli articoli 140, 141 e 142 del Regolamento della Camera dei deputati, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dell'utilizzazione indebita o illecita delle intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali, di seguito denominata «Commissione», con i seguenti compiti:
a) effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione della legislazione vigente in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali, al fine di accertare il grado di effettiva tutela, nell'ambito della pratica investigativa ordinaria, dei diritti costituzionalmente garantiti delle persone direttamente o indirettamente coinvolte nelle intercettazioni. Sono escluse dalla ricognizione della Commissione le intercettazioni preventive in materia di terrorismo e di criminalità organizzata, nonché quelle finalizzate alla cattura di latitanti;
b) nel rispetto delle relative competenze, valutare le complessive efficienza e correttezza dell'azione svolta, nella pratica investigativa, dagli organi giudiziari preposti alla valutazione dei presupposti giustificativi delle autorizzazioni delle intercettazioni per ciò che concerne la sussistenza dei gravi indizi di reato e l'indispensabilità dell'intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini, secondo quanto prescritto dall'articolo 267 del codice di procedura penale;
c) valutare se sia opportuno procedere a modifiche legislative al fine di prevenire e di reprimere in modo più efficace il fenomeno della pubblicazione dei verbali di polizia giudiziaria e delle trascrizioni delle telefonate intercettate non ancora rese accessibili dall'autorità giudiziaria in violazione dell'articolo 684 del codice penale;
d) verificare in quali casi e sulla base di quali convenzioni sia affidata a strutture private l'effettuazione delle intercettazioni telefoniche e telematiche e se, da parte di tali operatori privati, sia assicurata, attraverso gli opportuni accorgimenti tecnici, la salvaguardia dei diritti costituzionalmente garantiti delle persone coinvolte nelle comunicazioni intercettate;
e) accertare quale sia il grado di diffusione di fenomeni di intercettazioni illecite di conversazioni o comunicazioni da parte di privati e quali siano le misure legislative in grado di contrastare nel modo più efficace tali pratiche criminose;
f) verificare quanto sia diffusa la pratica illegittima di riportare il testo delle trascrizioni di conversazioni telefoniche nella motivazione di provvedimenti di archiviazione o di proscioglimento, rendendole conoscibili quando la legge prescrive che siano distrutte;
g) accertare le spese complessive sostenute per attività di intercettazione nell'ambito di procedimenti penali avviati negli ultimi dieci anni, confrontando tali spese con le altre voci di spesa relative all'amministrazione della giustizia;
h) accertare, per quanto possibile, l'efficacia giudiziaria dello strumento dell'intercettazione, verificando il numero di procedimenti penali, nei quali sono state eseguite intercettazioni, che si sono conclusi negli ultimi dieci anni con sentenze di condanna.
2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari e in modo da assicurare la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. Il Presidente della Camera dei deputati nomina il presidente della Commissione scegliendolo al di fuori dei predetti componenti e convoca la Commissione affinché proceda all'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.
2. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.
1. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso comitati costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui all'articolo 6.
1. La Commissione può ottenere copie di atti o documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 sono coperti da segreto.
3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità dell'inchiesta.
4. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e documenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 4.
2. La violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi delle leggi vigenti.
1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 3 sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti prima dell'inizio dei lavori.
2. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
3. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione, pari a un importo massimo di 30.000 euro, sono posti a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
1. La Commissione conclude i lavori entro un anno dalla sua costituzione. Entro i successivi trenta giorni la Commissione presenta al Presidente della Camera dei deputati una relazione sulle risultanze delle sue indagini.
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