![]() |
![]() |
Proposta n. 1
1) Alla premessa, pagina 3, dopo il decimo capoverso aggiungere il seguente: In data 26 settembre 2012 l'Avvocatura Generale dello Stato ha reso, su richiesta del Ministero dell'Ambiente, un parere sulla relazione della DigitPA in cui, tra l'altro, eccepisce l'infondatezza giuridica dei rilievi ivi evidenziati (si rinvia sub Capitolo II, al paragrafo 2.3.B.).
I Relatori.
Proposta n. 2
Al paragrafo 1.1, pagina 5, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente: Tale disposizione non annullava il sistema cartaceo vigente, ma stabiliva - di fatto - la sovrapposizione del nuovo sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti al regime informativo esistente.
I Relatori.
Proposta n. 3
Al paragrafo 1.1, pagina 5, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente: Altro obiettivo fondamentale di questa legge è stato quello di semplificare le procedure vigenti per gli operatori in campo ambientale, attraverso la contestuale informatizzazione dei processi ed eliminazione degli adempimenti cartacei (Registro di carico/scarico, FIR - formulario di identificazione dei rifiuti, MUD - modello unico di dichiarazione ambientale), con conseguente riduzione degli oneri per le imprese.
I Relatori.
Proposta n. 4
Al paragrafo «Il Sitra», pagina 7, dopo l'ultimo capoverso, aggiungere il seguente: In data 20 aprile 2011 è stato sottoscritto tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione Campania un protocollo al fine di porre in essere tutte le azioni necessarie per garantire una interconnessione tra il sistema SISTRI e il sistema SITRA.
I Relatori.
Proposta n. 5
Al paragrafo 2.3.2, pagina 38, primo capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Come è stato già segnalato, in data 26 settembre 2012 l'Avvocatura generale dello Stato ha reso al Ministero dell'ambiente un parere, relativamente alle osservazioni contenute nella relazione della DigitPA, in cui, tra l'altro, con approfondite argomentazioni giuridiche, ritiene: a) legittima la procedura di affidamento diretto a Selex e la mancata consultazione di altri potenziali fornitori; b) del tutto giustificata la mancata richiesta del parere preventivo di DigitPA ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 177 del 2009; c) non condivisibili i rilievi di DigitPa concernenti l'assenza dello studio di fattibilità e del monitoraggio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 39 del 1993, avendo nel dicembre 2006 la Selex presentato lo studio di fattibilità, con una analisi preliminare dei costi; ed infine, in ordine al monitoraggio ex articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993 sull'esecuzione del contratto, che con decreto ministeriale 18 maggio 2012, in attuazione della legge
n. 14 del 2012, è stato stabilito che la direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente si avvale delle competenze tecniche della DigitPa per la verifica del funzionamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti denominato SISTRI.
I Relatori.
Proposta n. 6
Al paragrafo 4.1.1, pag. 57, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Come è stato già segnalato in data 26 settembre 2012 l'Avvocatura generale dello Stato ha reso al Ministero dell'ambiente un parere in cui, tra l'altro, ritiene, con approfondite argomentazioni, che dalla relazione del 14 giugno 2012 redatta dal presidente del comitato di vigilanza e controllo sul SISTRI emerge che l'analisi dell'organo tecnico (DigitPA) sarebbe basata su dati incompleti perché non prenderebbe in considerazione l'ulteriore sconto del 15,1% concesso da Selex, come pure che per alcuni voci l'importo pattuito sarebbe nettamente inferiore al valore congruito, segnalando l'opportunità che il Ministero dell'ambiente «... acquisisca dall'Agenzia per l'Italia Digitale - Gestione ex DigitPA, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, un nuovo parere sulla congruità economica della fornitura che tenga conto dei predetti rilievi svolti» dal Ministero dell'ambiente.
I Relatori.
Proposta n. 7
Al paragrafo 5.1.2, pag. 78, dopo l'ultimo capoverso, aggiungere il seguente: Nella Relazione depositata dall'avv. Luigi Pelaggi, nel corso dell'audizione del 12 ottobre 2011 (Doc. n. 866/1), si rilevò, in ordine alla mancata previsione dell'estensione del S.I.S.T.R.I. ai trasportatori esteri» che nel «decreto legislativo n. 205 del 2010 è stato previsto, per la prima volta, l'obbligo di iscrizione all'albo dei gestori ambientali per le imprese estere che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti. In merito, poi, all'obbligo delle imprese di trasporto straniere di dotarsi della black-box SISTRI, segnalo che, all'indomani della pubblicazione del predetto decreto legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010, l'ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente ha chiesto alla Commissione europea una verifica delle modalità operative attraverso le quali dare concreta attuazione alle norme SISTRI anche nell'ambito delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26, comma 4, del regolamento comunitario n. 1013 del 2006 che disciplina la materia. Ho parlato solo delle black-box per i trasportatori stranieri, perché il flusso dei rifiuti dall'estero in Italia o dall'Italia all'estero sarà conosciuto, comunque, dal SISTRI giacché, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 4, e 16, comma 1, del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, nel caso di spedizioni transfrontaliere dall'Italia il produttore deve sempre inserire i dati nel sistema all'atto della partenza, anche se il trasportatore è straniero; analogamente, nel caso di importazione di rifiuti, il gestore dell'impianto finale deve adempiere allo stesso obbligo entro 2 giorni dalla ricezione del rifiuto. Ritengo, comunque, che nei prossimi mesi potrà essere individuata una soluzione del problema, rispettosa della fonte sovraordinata di cui al citato regolamento comunitario n. 1013 del 2006»;
I Relatori.
Proposta n. 8
Al paragrafo 7.2, pagina 117, dopo il terzo capoverso, aggiungere il seguente: Proprio con riferimento al click day ed al collaudo del sistema si riporta la posizione del Ministro dell'ambiente pro tempore, onorevole Stefania Prestigiacomo, espressa nel testo depositato nel corso dell'audizione
del 7 settembre 2011 (Doc. n. 849/1) da cui si evince che «l'analisi dettagliata ... dalle 00:00 alle 24:00 dell'11.05.2011, ha dato i seguenti risultati. Sul portale on-line del S.I.S.T.R.I., riservato agli utenti iscritti, sono stati rilevati 174.552 tentativi di accesso di questi 139.718 (80%) hanno avuto esito positivo; 34.834 (20%) hanno avuto esito negativo. Dei 34.834 accessi che hanno avuto esito negativo, 25.555 sono accessi negati (pari al 74,4%) a causa dell'errato inserimento della password da parte dell'utente, mentre i rimanenti 9.279 accessi negati (pari al 26,6%) sono dovuti ad un errato inserimento dell'account o al time out (il sistema dopo 120 secondi di inattività da parte dell'utente automaticamente lo respinge chiudendo la connessione)», dati, peraltro, certificati dal Comando dei NOE, giusta la documentazione trasmessa dal Ministero dell'ambiente alla Commissione.
I Relatori.
Proposta n. 9
Al paragrafo 7.4, pagina 129, dopo il primo capoverso aggiungere il seguente: In data 26 settembre 2012 l'Avvocatura generale dello Stato ha reso al Ministero dell'ambiente un parere in cui, tra l'altro, eccepisce l'infondatezza giuridica dei rilievi evidenziati nella predetta relazione della DigitPA.
I Relatori.
Proposta n. 10
Dopo il paragrafo 7.5, aggiungere il seguente:
8. Conclusioni.
Le numerose inchieste che la Commissione ha avuto modo di effettuare hanno dimostrato, senza ombra di dubbio, l'assoluta inadeguatezza della normativa attualmente vigente a fronteggiare traffici imponenti di rifiuti che, ormai, non coinvolgono solo le diverse regioni italiane ma che hanno assunto la connotazione della transnazionalità.
In un certo senso, l'approfondimento sul SISTRI nasce proprio dall'assoluta presa di consapevolezza che nessun serio ed efficace sistema normativo di contrasto alla criminalità ambientale può prescindere da un sistema di tracciabilità dei rifiuti idoneo a seguirne il percorso e, quindi, idoneo a consentire controlli puntuali, effettuabili in tempo reale.
Il sistema attuale di tracciamento dei rifiuti si può considerare tamquam non esset, tanto agevole ne risulta l'elusione da parte degli operatori del settore.
Sul punto si sono espressi in maniera molto netta i magistrati che hanno svolto importanti indagini in materia ambientale e che hanno quindi verificato sul campo la fragilità e l'inconsistenza del sistema attuale.
Ed infatti, oggi, l'unica traccia identificatrice del ciclo del viaggio effettuato dai rifiuti è rappresentato dal FIR (formulario d'identificazione dei rifiuti), che rappresenta il documento cardine finalizzato al controllo delle varie fasi del trasporto dei rifiuti dal produttore/detentore fino al sito finale. Il formulario, come noto, deve essere redatto in quattro copie, compilate, datate e firmate dal produttore dei rifiuti oppure dal detentore; le copie devono essere altresì controfirmate dal trasportatore.
Il FIR dovrebbe consentire la tracciabilità dei rifiuti in quanto contiene informazioni non solo attinenti al produttore/detentore del rifiuto, alla quantità e qualità del rifiuto stesso ed all'impianto di destinazione, ma anche informazioni attinenti alla data, al percorso dell'instradamento, nonché al nome e all'indirizzo del destinatario. La quarta copia del FIR viene inviata dallo smaltitore al produttore del rifiuto in modo che colui che lo ha prodotto possa verificare e controllare che sia stato adeguatamente gestito e smaltito.
Questo sistema, che teoricamente dovrebbe consentire di individuare tutti i responsabili dei traffici illecite, di fatto si è rivelato del tutto inefficace.
Mentre da un lato è estremamente facile falsificare i formulari, dall'altro è estremamente difficile, a livello investigativo, riuscire ad incrociare una documentazione cartacea ipertrofica e facilmente falsificabile.
Uno dei sistemi più comuni adottato per i traffici illeciti di rifiuti è quello del «giro bolla» o «triangolazione», che consiste nel far transitare i rifiuti solo cartolarmente da un sito di stoccaggio all'altro, ovvero da impianti di recupero e compostaggio a siti di smaltimento, con la finalità di declassificarne la tipologia.
La dottoressa Ribera della procura di Napoli, ad esempio, ha evidenziato le modalità attraverso cui vengono organizzati i traffici illeciti di rifiuti.
Com'è noto, dalla natura del rifiuto e dalla sua origine discende l'attribuzione della «carta d'identità» del rifiuto stesso, il CER, che dovrebbe essere riprodotto nel documento di trasporto, ossia il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR).
Nella pratica investigativa, si è constatato come il traffico di rifiuti funzioni sistematicamente mediante la declassificazione del rifiuto con la tecnica del girobolla sopra indicata.
Al rifiuto viene infatti modificato il codice CER riprodotto nel FIR, in modo da classificarlo formalmente affinché possa essere gestito, trasportato e alla fine smaltito in maniera illecita, il tutto grazie alla fittizia classificazione da pericoloso a non pericoloso.
Si tratta di trasformare solo documentalmente la disciplina giuridica del rifiuto in modo da renderla compatibile con la destinazione prescelta, diversa da quella che sarebbe stata legittima ove il rifiuto avesse mantenuto le sue reali caratteristiche.
Le esperienze tecnico/investigative hanno messo in luce che, costantemente, il programma criminoso prevede la realizzazione di una serie indeterminata di reati di falso in certificazioni di analisi (oltre che nei documenti di trasporto) e di una serie di attività dirette fittiziamente a far risultare come avvenuti i passaggi presso gli impianti di intermediazione al fine di realizzare un organizzato traffico illecito di rifiuti.
L'assoluta inadeguatezza del sistema attuale a fronteggiare la criminalità ambientale rende l'Italia permeabile alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei rifiuti con una progressiva e, nel tempo, irrimediabile compromissione del territorio. Questa situazione è ancora più grave se si tiene conto di come i traffici illeciti di rifiuti abbiano ormai assunto dimensioni transnazionali, coinvolgendo diversi paesi. I paesi destinatari degli illeciti smaltimenti sono, in base all'esperienza investigativa maturata, quelli sforniti di una normativa adeguata in materia ambientale.
Ciò che si intende sottolineare è che l'introduzione di un efficace sistema di tracciabilità rappresenta la conditio sine qua non per avviare una seria attività preventiva e repressiva nel settore dello smaltimento dei rifiuti, consentendo agli organi di controllo e agli organi investigativi di seguire in tempo reale e in via telematica il ciclo di vita del rifiuto, dalla sua produzione fino al suo smaltimento o recupero.
Di ciò è stato preso atto anche dalla Unione europea con la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008. La cosiddetta direttiva rifiuti stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti. In particolare, l'articolo 17 della direttiva («Controllo dei rifiuti pericolosi») richiede agli Stati membri di adottare «le misure necessarie affinché la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell'ambiente e della salute umana, al fine di ottemperare le disposizioni di cui all'articolo 13, comprese misure volte a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale e il controllo dei rifiuti pericolosi».
Nel recepire i dettami della direttiva 2008/98/CE, il Governo italiano ha posto
particolare attenzione proprio alla tracciabilità dei rifiuti di cui al sopra citato articolo 17 della direttiva 2008/98/CE.
Il SISTRI avrebbe quindi dovuto rappresentare la risposta normativa e pratica alla soluzione di un problema riconosciuto non solo a livello italiano ma anche a livello europeo. E tuttavia, il progetto, avviato sin dal 2007 e reso operativo sin dal 2010, ad oggi non ha avuto concreta applicazione e si sono susseguiti nel tempo una serie di interventi legislativi che ne hanno rinviato sistematicamente l'entrata in vigore.
Da ultimo, secondo quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legge 26 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, l'entrata in vigore del sistema è stata sospesa fino al 30 giugno 2013, al fine di consentire i necessari approfondimenti, a livello governativo, delle problematiche rilevate nella relazione della DigitPA.
Dall'anno 2007, dunque, anno di avvio del procedimento per la realizzazione del SISTRI, ad oggi sono decorsi sei anni senza che sia stato possibile praticare il sistema così come progettato, per una serie di ragioni analiticamente riportate nella relazione.
In sede di conclusioni non si può non evidenziare il peccato originale del procedimento in questione. Ed invero la procedura di segretazione del progetto, a prescindere dalla legittimità o meno di essa, ha comportato l'individuazione del soggetto affidatario del servizio, la Selex Service Management S.p.A., senza alcuna scelta comparativa, sia pure nella forma indicata dall'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (in base al quale l'affidamento dei contratti a cui è attribuita una classifica di segretezza avviene previo esperimento di una gara informale a cui sono invitati almeno cinque contraenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione sia compatibile con le esigenze di segretezza).
Dai documenti acquisiti è emerso, infatti, che il Ministero ha ritenuto necessario un affidamento diretto del contratto de quo, basandosi sui seguenti presupposti:
le esigenze di segretezza e di riservatezza sono tali da non legittimare la negoziazione plurima e la gara informale;
la natura tecnica oggettiva del «sistema integrato per la sicurezza e la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)» richiede l'adozione di misure di segretezza e di misure speciali di sicurezza non compatibili con una negoziazione plurima;
che i dati dei rilevamenti vengano messi a disposizione esclusivamente delle forze di polizia in servizio presso il predetto Ministero, e cioè del comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente.
Non v'è dubbio, anche alla luce delle audizioni svolte nel corso dell'inchiesta, che la procedura di segretazione abbia rappresentato una delle questioni che hanno investito la fase procedimentale dell'affidamento del servizio, gli aspetti concernenti il contenuto del regolamento contrattuale nonché la stessa fase esecutiva del contratto.
La procedura della segretazione, infatti, ha determinato a cascata una serie di effetti, connessi:
alle modalità di individuazione dell'affidatario del servizio;
alla mancanza della procedura di collaudo e di verifica sullo stato di avanzamento lavori, tanto più necessari in ragione del valore elevato dell'appalto.
Dai dati acquisiti sembra che la Selex sia stata scelta senza che fossero state preventivamente contattate altre imprese, aventi analoghe capacità imprenditoriali sia a livello tecnico, sia a livello economico.
Come è emerso dalla documentazione prodotta dagli auditi, il Ministero dell'ambiente ha avuto rapporti, sin dalla fase preliminare, esclusivamente con la Selex e
dunque, anche a voler ritenere legittima la procedura di segretazione, risulta non sempre chiara la ragione per la quale non sia stata osservata la procedura prevista dall'articolo 17 del codice del contratti, sopra richiamato, e non sia stata effettuata una valutazione comparativa, sia pure nei limiti indicati dalla procedura semplificata dell'affidamento diretto.
La Commissione ha inteso dunque comprendere se il segreto avesse un suo fondamento, tenuto conto delle modalità operative del sistema e della successiva desegretazione del progetto.
Ci si è interrogati, in particolare, sulla compatibilità della procedura di segretazione con un sistema che dovrebbe essere conosciuto, spiegato e reso pubblico a tutti gli utenti obbligati ad utilizzarlo.
Tale profilo può essere, in particolare, al cambiamento in itinere delle caratteristiche del SISTRI. Se in una prima fase, coincidente con la decisione originaria di sottoporre a segretazione il sistema, il SISTRI doveva configurarsi essenzialmente come un sistema di intelligence, finalizzato al controllo ed alla repressione degli illeciti connessi alla gestione dei soli rifiuti pericolosi (dunque, con una prevalenza delle finalità repressive rispetto a quelle di trasparenza), il progetto è stato poi modificato ed ampliato nel tempo, per divenire un articolato strumento di ausilio alle imprese nella gestione di tutti i rifiuti speciali. Da qui sono derivati i principali problemi degli operatori i quali, a causa della segregazione e quanto meno nella prima fase di avvio del SISTRI, hanno dovuto confrontarsi con un sistema non sufficientemente conosciuto e sperimentato.
Ulteriori perplessità sono emerse in relazione alla previsione, all'interno del contratto concluso tra il Ministero dell'ambiente e la Selex, della possibilità di ricorrere al subappalto e all'affidamento di servizi ad altre imprese.
Invero, l'attività investigativa condotta dalla Procura di Napoli in materia di SISTRI si inserisce in un procedimento iscritto per i delitti di associazione a delinquere, truffa ai danni dello Stato e emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti a carico allo Stato. Sono destinatari di avvisi di garanzia e provvedimenti di perquisizione e sequestro i signori Stornelli Sabatino, ex amministratore delegato della Selex, Stornelli Maurizio, Pelaggi Luigi, Capo della Segreteria tecnica del Ministero dell'Ambiente e Di Martino Francesco Paolo.
La complessità della vicenda, il numero delle società coinvolte e gli intrecci societari hanno reso necessaria un'attività di indagine meticolosa con la verifica, attraverso gli opportuni incroci, della documentazione contabile e bancaria delle persone fisiche o giuridiche coinvolte.
La procedura della segretazione, dunque, ha determinato a cascata una serie di effetti, connessi:
alle modalità di individuazione dell'affidatario del servizio;
alla mancanza della procedura di collaudo e di verifica sullo stato di avanzamento lavori, tanto più necessari in ragione del valore elevato dell'appalto.
Le problematiche relative all'intero procedimento sono state stigmatizzate anche nella relazione della Digit PA.
In data 10 agosto 2011, infatti, il Ministero dell'Ambiente ha inviato in valutazione alla DigitPA la documentazione tecnica e operativa attinente al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, e la DigitPA ha redatto una relazione articolata in tre parti fondamentali (considerazioni su contenuti e procedure avviate nelle varie fasi dell'iniziativa; considerazioni sulla congruità economica delle forniture inserite nel contratto; indicazioni all'amministrazione per il futuro dell'iniziativa), nella quale sono state espresse critiche pregnanti rispetto ad una serie di fattori che vanno dal procedimento di affidamento del servizio alla quantificazione dei costi, fino alle forniture dei mezzi necessari per l'attuazione del progetto.
Per quanto concerne specificatamente gli aspetti economico-finanziari, la valutazione della DigitPA ha evidenziato la significativa
carenza e incongruità dei dati forniti dal Ministero, nonché un ingiustificato dimensionamento dei costi per le attività di progettazione, sviluppo e integrazione/test del sistema, nonché per i servizi operativi.
In merito, il Ministro Clini ha riferito alla Commissione di aver richiesto all'Avvocatura Generale dello Stato di chiarire se il contratto sottoscritto dal Ministero dell'ambiente con la società Selex sia da considerarsi vigente ovvero debba considerarsi superato in quanto viziato da procedure non regolari.
Ed allora i profili da esaminare di criticità sono fondamentalmente due: da un lato, la regolarità della procedura finalizzata all'affidamento e alla concreta esecuzione del progetto, con particolare riferimento ai costi sostenuti dal Ministero dell'ambiente e dalle imprese per un sistema mai entrato in vigore; dall'altro, l'idoneità del sistema, così come progettato, a soddisfare quelle esigenze di tracciabilità dei rifiuti non più rinviabili.
In proposito, diverse sono state le opposizioni delle associazioni di categoria rispetto a questo specifico sistema di tracciamento, in quanto ne è stata sottolineata l'inadeguatezza, la scarsa fruibilità da parte degli operatori e l'ingerenza con i sistemi informatici già in uso.
Allo stato non è possibile affermare se il sistema così come progettato sia o meno efficace e praticabile, non essendo stata mai avviata una seria fase di sperimentazione, tale da consentire una verifica sul campo dell'efficacia del sistema, né può ritenersi significativo quanto emerso all'esito del cd. click day, i cui risultati, peraltro, sono stati variamente interpretati.
Conclusivamente, deve prendersi atto del fallimento, almeno fino ad oggi, del SISTRI, per ragioni riconducibili non solo ad una non corretta gestione delle varie fasi procedimentali, ma anche per un'opposizione più o meno esplicita dei vari operatori rispetto all'entrata in vigore del sistema. Proprio con riferimento a questo secondo aspetto, non deve sottovalutarsi la posizione di chi concretamente si troverà ad operare con questo sistema, ossia tutti coloro che operano nel campo dei rifiuti. Ebbene, se da un lato è giusto e legittimo prendere in considerazione e valutare proposte correttive da parte dei futuri fruitori del servizio, dall'altro lato, non si può consentire, né con riferimento al sistema attuale né con riferimento agli eventuali futuri sistemi, che condotte ostruzionistiche possano paralizzare il sistema di tracciamento dei rifiuti. Ove ciò accadesse, significherebbe, peraltro, che il sistema è inadeguato, dovendo essere progettato in modo da poter funzionare anche laddove vi siano resistenze da parte degli operatori.
È opportuno riportare, in sede di conclusioni, le dichiarazioni rese dai ministri direttamente coinvolti, ossia dal Ministro dell'Ambiente, Corrado Clini e dal Ministro dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive, Corrado Passera.
Il Ministro Clini ha sottolineato la solidità degli argomenti a sostegno della decisione di sospendere l'operatività del SISTRI:
« È assolutamente chiaro che SISTRI, come ogni sistema di questo tipo, non sia molto gradito. ... La verità è che c'è un'opposizione forte, ben chiara, ben identificata perché pubblica, a quella che, sostanzialmente, è una procedura di controllo.
Nei mesi scorsi abbiamo lavorato per rendere ancora più semplici queste procedure. (...)
Devo aggiungere, tuttavia, che le motivazioni che hanno determinato la sospensione sono molto solide. Quello di DigitPA non è un rapporto che possa essere considerato senza conseguenze. Stiamo lavorando nel merito delle obiezioni sollevate da DigitPA per chiarire i punti e rendere anche evidenti quali sono eventualmente quelle aree incerte nella procedura che devono essere chiarite.
Abbiamo informato Selex e chiesto la collaborazione del nuovo management di Finmeccanica per avere tutte le informazioni che ci consentano di farci un quadro chiaro per prendere una decisione, che
vorremmo prendere molto rapidamente, possibilmente anche prima della fine del 2012. Le questioni che vanno affrontate sono ben chiare, ben identificate e con una certa celerità stiamo chiarendo i termini della questione.
Se dovessimo trovarci di fronte a un contratto non valido, dobbiamo, in parte anche consigliati da DigitPA nella parte finale della relazione, chiudere una transazione con Selex e bandire una nuova gara pubblica, che però consenta di utilizzare quanto è già stato realizzato. Personalmente, non ho, da questo punto vista, speranze, non ho una mia valutazione, ma aspetto che sia completata quest'istruttoria, sulla base della quale decideremo».
Va tuttavia rilevato che, in data 26 settembre 2012, l'Avvocatura Generale dello Stato ha reso, su richiesta del Ministero dell'Ambiente, un parere sulla relazione della DigitPA citata in cui, tra l'altro, eccepisce l'infondatezza giuridica dei rilievi ivi evidenziati.
In conclusione il Ministro ha inteso confermare la necessità, imposta anche in sede europea, di predisporre un valido ed efficace sistema di tracciabilità dei rifiuti: «Anche quelli che si sono opposti in maniera molto consistente e visibile all'avvio del SISTRI dovrebbero forse tener presente che, in ogni caso, se non sarà questa, sarà comunque un'altra l'infrastruttura di controllo, ma che le modalità di controllo saranno esattamente identiche. L'obiettivo stabilito dalla direttiva europea è la tracciabilità dei rifiuti e questo è quello che dobbiamo fare.»
Il Ministro Passera, infine, ha precisato di non voler intervenire sugli aspetti contrattualistici, di competenza del Ministero dell'ambiente, che sono stati determinanti nella decisione di sospendere l'entrata in operatività del SISTRI. Si è limitato ad esprimere la preoccupazione del mondo delle imprese. Infatti il Ministro ha sottolineato l'importanza, nell'interesse delle stesse imprese, di un sistema di tracciabilità dei rifiuti ma, al tempo stesso, si è fatto per così dire portavoce delle principali istanze delle imprese, che richiedono una maggiore semplificazione delle procedure e una più razionale selezione di quelle a cui applicare il sistema di tracciabilità dei rifiuti (escludendo le imprese per le quali, attesa la loro modesta dimensione, un sistema di tal fatta risulterebbe non solo inutile ma anche dannoso).
A prescindere dai profili di validità e/o efficacia del contratto concluso tra il Ministero dell'ambiente e la Selex, entrambe le amministrazioni, dunque, hanno concordato sulla necessità di avviare un sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, quale obiettivo imposto anche dalla normativa europea, che sia, da un lato, idoneo a rendere trasparenti le movimentazioni dei rifiuti e, dall'altro, fruibile dalle imprese senza eccessivi sovraccarichi organizzativi.
Di una cosa bisogna prendere atto: non creare un sistema di tracciabilità dei rifiuti significa condannare l'Italia a diventare una sorta di paese del terzo mondo, ove, in assenza di regole efficaci, chiunque può utilizzare a suo piacimento il territorio nella consapevolezza dell'impunità.
I disastri ambientali ad oggi accertati in Italia sono innumerevoli e, sebbene in taluni casi siano cessate le condotte inquinanti, tuttavia gli effetti dannosi per l'ambiente non solo permangono ma si prevede che si amplificheranno con il passare degli anni, per una serie di effetti a catena inarrestabili.
Il quadro, così come delineato, è, nella sua drammaticità, talmente nitido, da non consentire ulteriori «se e ma» da parte di chi ha il compito di individuare e dettare le regole del settore. Qualunque inerzia o anche scarsa attività propositiva in merito non potrà essere giustificata. Chi, rivestendo ruoli istituzionali e disponendo dei necessari mezzi e competenze, non si attiverà in questo senso, porterà su di sé la responsabilità per i danni, talvolta incalcolabili, all'ambiente, alla salute e all'economia di questo Paese.
I Relatori.
![]() |
![]() |