Doc. LXXXVII, n. 4-A


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. L'esame della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea da parte della Commissione XIV Politiche dell'Unione europea ha rappresentato una novità, conseguenza di recenti modifiche introdotte nella legge sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (legge n. 11 del 2005). Infatti, la legge comunitaria 2009 (legge n. 96/2010), all'articolo 8, ha introdotto alcune modifiche all'articolo 15 della legge n. 11/2005 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea). In particolare, si è prevista la sostituzione della precedente Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea con due documenti: una relazione preventiva, da presentare al Parlamento entro il 31 dicembre di ciascun anno, volta a definire gli orientamenti e le priorità che il Governo intende promuovere per il nuovo anno sugli sviluppi dell'integrazione europea e sui progetti di atti normativi all'esame dell'Unione europea; una relazione consuntiva sull'anno precedente, da presentare entro il 31 gennaio di ciascun anno.
La relazione consuntiva deve contenere (articolo 15, comma 2, della legge n. 11/2005):

a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento;

b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea con l'esposizione dei princìpi e delle linee caratterizzanti la politica italiana nei lavori preparatori e nelle fasi negoziali svolti in vista dell'emanazione degli atti legislativi dell'Unione;

c) la partecipazione dell'Italia all'attività delle istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali;

d) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione;

e) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome;

f) l'elenco e i motivi delle impugnazioni da parte del governo italiano di decisioni dell'Unione europea.

A seguito delle modifiche introdotte alla legge n. 11 del 2005, la Giunta per il Regolamento della Camera, con il parere del 14 luglio 2010, ha stabilito che la Relazione previsionale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea venga esaminata congiuntamente al programma di lavoro annuale della Commissione europea e al programma di diciotto mesi della Presidenza del Consiglio dell'Unione e che la relazione consuntiva venga esaminata congiuntamente al disegno di legge comunitaria.
La prima Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2010 è stata trasmessa alla Camera il 19 maggio 2011; la prima Relazione programmatica è stata trasmessa alla Camera nella medesima data.
L'esame della Relazione della XIV Commissione sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2011, sul Programma di lavoro della Commissione europea per il 2011 e sul Programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze polacca, danese e cipriota (Doc. LXXXVII-bis, n. 1-A) è stato concluso dall'Assemblea della Camera nella seduta di mercoledì 7 settembre 2011.

2. L'esame della Relazione si è svolto, congiuntamente all'esame preliminare del disegno di legge comunitaria 2010, nelle sedute del 12, 19 e 26 ottobre 2010, vedendo anche, in tale ultima seduta, l'intervento in sede di replica del Ministro delle politiche europee pro tempore Anna Maria Bernini.
L'esame ha consentito in primo luogo di evidenziare, con una valutazione condivisa sia dal relatore, sia dai deputati intervenuti, il grave pregiudizio per l'efficacia del documento (e, conseguentemente, dello stesso esame parlamentare) derivante dal ritardo nei tempi di trasmissione del documento: le stesse informazioni contenute nella Relazione relative al processo normativo dell'Unione europea risultano in molti casi superate dagli sviluppi intervenuti nel 2011.
Il ritardo nell'esame della Relazione è in realtà una conseguenza del ritardo nell'avvio della legge comunitaria 2011, a sua volta legato alle peculiarità che hanno caratterizzato, in particolare alla Camera, l'esame della legge comunitaria 2010 (con il respingimento, da parte dell'Assemblea, nella seduta del 29 giugno 2011, dell'articolo 1 del provvedimento). Tali peculiarità si accompagnano però ad una indefinitezza dei tempi di esame che oramai caratterizza il disegno di legge comunitaria: al riguardo, non si può che ribadire la necessità di una modifica della disciplina legislativa sui rapporti tra Italia e Unione europea, che circoscriva meglio il contenuto della legge comunitaria e che si accompagni alle opportune modifiche ai regolamenti parlamentari al fine di garantire tempi di esame certi per il disegno di legge comunitaria e per la relazione consuntiva. In proposito si richiama il testo di riforma della legge n. 11 del 2005 (C. 2854 e abbinate) approvato all'unanimità dalla Camera nella seduta del 23 marzo e attualmente all'esame del Senato (S. 2646), che prospetta una nuova disciplina degli strumenti per l'attuazione in Italia degli obblighi normativi e giurisprudenziali discendenti dall'Unione europea, incentrata sulla scissione dell'attuale legge comunitaria in due distinti strumenti: la legge di delegazione europea (limitata al conferimento di delega al Governo per il recepimento di direttive ovvero per l'attuazione, ove necessario, di altri atti giuridici); la legge europea (intesa all'attuazione di sentenze della Corte di giustizia, procedure di infrazione ed altre tipologie di obblighi per i quali non è utilizzabile il ricorso alla delega legislativa).
Questa soluzione, pur non costituendo l'opzione più lineare sul piano dell'economia procedurale, risponde all'obiettivo di assicurare pragmaticamente una più tempestiva attuazione degli obblighi europei nel nostro ordinamento. In particolare, l'introduzione della legge di delegazione mira ad assicurare uno strumento agile, dall'iter parlamentare rapido e snello, per dare tempestiva attuazione soprattutto alle direttive.
Sulla necessità di una trasmissione maggiormente sollecita al Parlamento della Relazione consuntiva ha convenuto anche il Ministro per le politiche europee, che ha ricordato come la predisposizione del documento abbia richiesto più tempo del previsto alla luce del suo carattere innovativo, conseguenza delle già ricordate modifiche legislative, e, conseguentemente, della necessità di compiere un lavoro di coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate.

3. L'esame ha evidenziato la struttura del documento, che è suddiviso in quattro parti. La prima è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea nel 2010. In questa ci si sofferma in particolare, con una scelta che evidenzia gli orientamenti del Governo sugli aspetti ritenuti strategici per l'Italia nell'ambito del processo di integrazione europea, sul processo di attuazione del Trattato di Lisbona, sulla politica estera e di sicurezza comune, sul processo di riforma del patto di stabilità e crescita, sulla strategia Europa 2020 e sul Single Market Act, nonché sul negoziato avviato sul bilancio dell'Unione europea e sulla politica di coesione. La seconda parte è dedicata alle linee generali della partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e richiama l'attività del CIACE e del suo comitato tecnico permanente, nonché il «dialogo» con il Parlamento e le regioni. La terza parte descrive la partecipazione dell'Italia alle principali politiche dell'Unione europea. In particolare vengono descritti i principali dossier oggetto di negoziato nell'ambito della politica per il mercato interno e la concorrenza; della politica agricola e per la pesca; della politica per i trasporti; della politica per la società dell'informazione e le nuove tecnologie; della politica per la ricerca e l'innovazione; della politica per l'energia; della politica per l'ambiente; della politica fiscale; delle politiche sociali. La parte quarta è infine specificamente dedicata alla politica di coesione economica e sociale e ai flussi finanziari dall'Unione europea all'Italia. Questa parte contiene dati relativi allo stato di attuazione del ciclo di programmazione dei fondi strutturali 2007-2013, aggiornati al 31 ottobre 2010, che risultano però in parte superati da successivi dati forniti al Parlamento nel corso di audizioni (si veda in particolare l'audizione del 29 marzo 2011 dell'Ispettorato generale rapporti con l'Unione europea - IGRUE della Ragioneria generale dello Stato presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, nel corso della quale sono stati forniti dati aggiornati al 31 dicembre 2010). La Relazione contiene infine tredici allegati riferiti, tra le altre cose, all'elenco dei consigli europei e dei consigli dell'Unione europea svoltisi nell'anno 2010; all'elenco dei principali atti legislativi dell'Unione europea in corso di elaborazione e non adottati nell'anno 2010; all'elenco dei pareri, degli atti di indirizzo o osservazioni formulati dalle regioni e dalle province autonome su atti dell'Unione europea nell'anno 2010; all'attività del CIACE; allo stato di attuazione delle direttive europee nell'anno 2010.

4. Nel corso dell'esame della Commissione sia il relatore sia i deputati intervenuti si sono in particolare soffermati su un aspetto: a dispetto del dettato dell'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, la Relazione non appare dare puntualmente conto del seguito dato e delle iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere.
Si tratta peraltro di un'attività, quella dei pareri delle Camere in fase ascendente, che sta assumendo un considerevole rilievo. Nella XVI Legislatura le Commissioni della Camera hanno avviato l'esame, alla data del 30 novembre 2011, di 136 progetti di atto normativo dell'Unione europea, approvando 51 documenti finali. In tutta la XV Legislatura era stato avviato l'esame di otto progetti di atto normativo ed erano stati approvati solo cinque documenti finali.
In particolare, per quel che attiene la competenza della Commissione XIV in ordine alle questioni istituzionali generali dell'Unione europea, la Commissione XIV ha approvato un documento finale, il 9 giugno 2010, sulla proposta di regolamento sull'iniziativa dei cittadini europei, in attuazione di una disposizione del Trattato di Lisbona. Al riguardo, la Relazione segnala unicamente l'approvazione dell'Iniziativa legislativa europea, mentre non segnala come alcune osservazioni del documento approvato dalla Camera risultino ricomprese nel testo finale del regolamento (in particolare con riferimento all'esigenza di massima trasparenza delle fonti di finanziamento).
Con riferimento allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia la Relazione rileva come l'Italia abbia mantenuto un costante impegno al fine di portare in primo piano, in sede europea, la necessità di una solida politica comune relativamente alle problematiche affrontate dai paesi di «frontiera esterna». Non appare però chiarito quale seguito sia stato dato alle sollecitazioni contenute nei documenti finali approvati dalle Commissioni competenti sul programma di Stoccolma, il 1o dicembre 2009, e sulla modifica del regolamento Frontex, il 10 giugno 2010. Tra queste sollecitazioni si ricorda quella a monitorare lo stato di attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini e quella sull'esigenza di rafforzare la cooperazione di Frontex con i Paesi di origine e di transito dell'immigrazione illegale e il suo ruolo nella sottoscrizione degli accordi tra l'Unione europea e i Paesi di origine e transito dei flussi migratori.
Con riferimento alla riforma della governance economica, le Commissioni riunite V e XIV hanno approvato un documento finale il 10 dicembre 2010 nel quale, tra le altre cose, si richiede una migliore individuazione degli indicatori di rischio di squilibrio macroeconomico; un'attenuazione nella previsione di criteri quantitativi rigidi e semiautomatici per la riduzione del debito pubblico e una maggiore riflessione sul ricorso alla «maggioranza inversa» per l'irrogazione delle sanzioni. Anche a questo proposito la Relazione non appare chiarire quale riscontro tali osservazioni abbiano trovato nell'elaborazione del testo definitivo del nuovo patto di stabilità e crescita, approvato definitivamente dal Consiglio Ecofin del 4 ottobre 2011.
Con riferimento al settore della vigilanza finanziaria, la Relazione ricorda l'entrata in vigore del Comitato europeo per i rischi sistemici e delle tre nuove autorità europee, la European Banking Authority, la European Securities and Market Autorithy e la European Insurance and Occupational Pensions Autorithy. Sulle relative proposte la VI Commissione Finanze aveva approvato un documento finale, il 22 settembre 2009, volto a richiedere, tra le altre cose, l'attribuzione al Comitato per i rischi sistemici di personalità giuridica e poteri vincolanti, nonché la tutela dell'indipendenza delle autorità nazionali di vigilanza, attribuendo alle stesse poteri minimi comuni. Inoltre, il 19 ottobre 2010, la VI Commissione Finanze ha approvato un documento finale sulla proposta di regolamento sulle agenzie di rating. Il documento richiede, tra le altre cose, l'attribuzione alla European Securities and Market Autorithy di precisi poteri sanzionatori e l'incentivazione di agenzie di rating a livello regionale/locale. Anche su questi aspetti, la relazione non appare fornire chiarimenti.
Dalla Relazione consuntiva emerge invece la coerenza di posizioni assunte da Camera e Governo sulla vicenda della proposta di regolamento sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea. Infatti, in questo caso, alla valutazione contraria della Commissione X Attività produttive il 15 dicembre 2010 si è associato il voto contrario dell'Italia in seno al Consiglio competitività del dicembre 2010.
Rispetto a questi rilievi, l'intervento del Ministro per le politiche europee ai lavori della Commissione ha apportato elementi di conoscenza e di informazione assai utili. In particolare, è stato precisato che si è sistematicamente proceduto all'invio all'Amministrazione con competenza prevalente per materia, e alle altre eventualmente interessate, degli atti di indirizzo espressi dalle Camere e a darne contestuale comunicazione ai servizi della rappresentanza permanente italiana all'Unione europea. È stata inoltre ricordata l'intesa intercorsa tra le varie amministrazioni interessate in base alla quale le Amministrazioni medesime provvedono a segnalare al Dipartimento per le politiche europee, per i dossier di propria competenza, i casi in cui non hanno potuto conformarsi agli indirizzi definiti dalle Camere nonché gli eventuali casi in cui, alla luce dell'evoluzione di negoziati, abbiano dovuto discostarsi da tali indirizzi. In questo quadro, dalle dichiarazioni del Ministro è emerso come non siano pervenute, da parte delle Amministrazioni, segnalazioni di casi in cui la posizione rappresentata dal Governo in sede negoziale sia stata difforme dal parere espresso dalle Camere. Al contrario il Ministro ha sottolineato come, nel caso del Regolamento sull'Iniziativa dei cittadini, il Governo abbia costruito la propria posizione negoziale anche sulla base delle osservazioni espresse dalla Camera dei deputati, che sono state rappresentate in sede di negoziato ed accolte nel testo approvato lo scorso mese di marzo. Anche nel caso del brevetto unico europeo, la presa di posizione del Parlamento ha sensibilmente rafforzato la posizione del Governo. Infine, anche in tema di governance economica, il Governo sta tenendo conto degli atti di indirizzo approvati dalle Camere.

5. Alla luce degli elementi sopra esposti è auspicabile che la risoluzione da approvarsi in esito all'esame in Assemblea si soffermi in particolare sull'esigenza di una valorizzazione del nuovo strumento rappresentato dalla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Questo con riferimento a due aspetti: da un lato, la necessità di una trasmissione sollecita del documento al Parlamento al fine di consentirne un esame che non risulti superato dalle evoluzioni successive; dall'altro lato l'opportunità di un affinamento dei contenuti della Relazione (anche attraverso la necessaria sensibilizzazione delle diverse amministrazioni coinvolte), in particolare per quanto concerne il seguito dato agli atti di indirizzo delle Camere sui progetti di atti dell'Unione europea, che rappresentano la frontiera più avanzata di intervento del Parlamento nel processo decisionale dell'Unione europea.


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