1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attività della società Ente nazionale per le strade (ANAS) Spa, di seguito denominata «ANAS», di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione in particolare:
a) valuta e accerta le modalità di utilizzazione dei finanziamenti nazionali dell'Unione europea in favore dell'ANAS;
b) individua i motivi dei ritardi nella realizzazione delle opere finanziate ai sensi della lettera a);
c) verifica la conformità con la legislazione vigente nazionale dell'Unione europea in materia di appalti pubblici delle opere di competenza dell'ANAS;
d) provvede all'individuazione di un quadro organico di norme per il miglioramento della qualità degli interventi infrastrutturali di competenza dell'ANAS;
e) verifica l'eventuale esistenza di sprechi in relazione all'utilizzazione dei finanziamenti di cui alla lettera a), anche in relazione alla gestione dell'ANAS;
f) effettua un monitoraggio sulle tariffe applicate in relazione alla qualità della rete stradale e autostradale di competenza dell'ANAS;
g) accerta come l'ANAS abbia effettuato il monitoraggio dei lavori relativi a interventi manutentivi su strade e autostrade di competenza della stessa ANAS.
1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, garantendo una rappresentanza proporzionale alla consistenza dei gruppi e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente.
2. Con i criteri e con la procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione del mandato parlamentare o qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.
3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto tra i componenti della Commissione. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
5. La Commissione conclude i suoi lavori entro sei mesi dal suo insediamento, presentando una relazione alla Camera dei deputati.
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. Per il segreto di Stato nonché per il segreto d'ufficio, professionale e bancario, si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.
2. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
3. Le spese per il funzionamento della Commissione, pari a 50.000 euro, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
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