1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende riguardanti la costruzione dell'autostrada Roma-Latina, di seguito denominata «Commissione», al fine di accertare le modalità di scelta dei soggetti che hanno partecipato alla costituzione della Arcea Lazio Spa e della Autostrade del Lazio Spa e i criteri di affidamento degli appalti.
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione può richiedere l'audizione di componenti della giunta regionale del Lazio e convocare i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di revisione contabile, nonché i dirigenti e i funzionari delle società di cui all'articolo 1, i quali sono tenuti a fornire tutti i documenti e le informazioni richiesti senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio.
3. Le audizioni e le convocazioni di cui al comma 2 possono riguardare anche soggetti che sono cessati dalla carica o che non svolgono più le funzioni alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La Commissione può effettuare audizioni e consultazioni ed acquisire ogni informazione utile anche da parte di privati cittadini.
5. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
6. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso, comunque, per i delitti contro la pubblica amministrazione e per i delitti contro l'economia pubblica, può essere opposto il segreto di Stato. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
7. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e del Corpo della guardia di finanza non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha fornito loro informazioni.
1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a eventuali procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono, in ogni caso, essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine della stessa.
1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene previste ai sensi del comma 2 si applicano a chiunque diffonde, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione.
1. La durata dei lavori della Commissione è fissata in sei mesi a decorrere dalla data della sua costituzione.
2. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
3. Il Presidente della Camera dei deputati nomina il presidente della Commissione.
4. Entro cinque giorni dalla sua nomina, il presidente convoca la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza, che è composto, oltre che dal presidente, anche da due vicepresidenti e da due segretari eletti dai componenti della Commissione nell'ambito della stessa, a scrutinio segreto.
1. La Commissione può disciplinare i suoi lavori adottando, ove ne riscontri la necessità, un regolamento interno prima di avviare l'attività di inchiesta.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati.
3. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
5. La Commissione riferisce sugli esiti dell'inchiesta alla Camera dei deputati entro un anno dalla data della sua costituzione.
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