Onorevoli Colleghi! - Le vicende concernenti i lavori per la riqualificazione delle aree delle acciaierie Falck di Sesto San Giovanni, in relazione alle quali sono ipotizzate responsabilità a carico dell'ex presidente della provincia di Milano, al pari di altre recenti notizie da cui è emersa la conferma di un fatto risaputo da sempre, cioè che nella gestione del sistema sanitario assistenziale dell'Emilia-Romagna le cooperative occupano una posizione quasi monopolistica, segnalano la necessità di una riflessione sull'organizzazione e sull'attività delle società cooperative in Italia.
Tale riflessione dovrà partire da un'attenta verifica dei fatti che, iniziando dall'esame di talune vere e proprie anomalie esistenti nel settore, individui non solo le eventuali violazioni della legge, ma anche le aree di opacità del contesto socio-economico, politico e normativo in cui tali anomalie hanno potuto crescere e radicarsi. Per comprendere queste deviazioni occorrerà far luce sulle relazioni d'affari che hanno visto coinvolti settori del sistema cooperativo tradizionalmente legato alla sinistra. Si tratta di fenomeni in cui la politica, in parte pesantemente implicata, non può esimersi dall'assumere in pieno le proprie responsabilità, senza delegarle alla magistratura che soprattutto per il passato, in tutto il territorio nazionale e in particolare in Emilia-Romagna, non ha sempre dato prova di adeguate capacità di controllo, nonostante numerosi indizi o addirittura segnalazioni relativi a situazioni connotate da scarsa trasparenza.
La forma cooperativa nasce da una profonda istanza solidaristica e sociale, quale strumento per l'organizzazione per l'esercizio di attività economiche mediante l'associazione tra soggetti che sono al tempo stesso produttori e destinatari, ancorché non esclusivi, dei beni e dei servizi alla cui produzione è diretta l'attività. In quanto tale, essa è stata favorita dal legislatore mediante l'assoggettamento a una disciplina speciale e - subordinatamente alla prevalenza del carattere mutualistico - il riconoscimento di agevolazioni tributarie. Tale disciplina trova il proprio fondamento nell'articolo 45 della Costituzione, a norma del quale «La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità».
La prevalenza del carattere mutualistico è attualmente definita dall'articolo 2512 del codice civile in ragione dei seguenti criteri:
1) svolgimento dell'attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
2) prevalente utilizzazione delle prestazioni lavorative dei soci;
3) prevalente utilizzazione degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.
In conformità alla norma costituzionale citata, il carattere mutualistico rappresenta in ogni caso un requisito costitutivo indefettibile nella nozione stessa di società cooperativa, in forza dell'articolo 2511 del medesimo codice, che la definisce come «società a capitale variabile con scopo mutualistico».
In questo senso occorre pertanto mirare al ristabilimento della vera e propria funzione sociale del sistema cooperativo nel suo insieme, anche quale applicazione del principio di sussidiarietà, di cui la cooperazione rappresenta uno strumento essenziale. Occorre altresì considerare la distinzione tra cooperative legate storicamente a un partito politico e altre che fin dal dopoguerra hanno avuto una relativa autonomia dedicandosi solo ad attività sociali.
È difficile negare che l'originario fine solidaristico contemplato dal legislatore sia stato violato, nello spirito e forse anche nella lettera del dettato normativo, da vere e proprie holding economiche, con centinaia o migliaia di dipendenti e con pochi soci, che competono sul mercato con privilegi eccessivi rispetto all'imprenditoria privata, con la possibilità di alterare le regole di funzionamento del medesimo e forse addirittura violando la legge, come sembra essere accaduto a Milano, dove una vera e propria «organizzazione di potere» con ramificazioni a livello nazionale sembrerebbe avere finanziato privati e partiti politici avendo come corrispettivo l'acquisizione di aree edificabili o di commesse. Se tali notizie corrispondessero al vero, emergerebbe un livello di corruzione impensabile, in cui sembrano aver avuto una parte significativa alcune imprese di Bologna facenti parte del sistema cooperativo.
Per queste ragioni, lo strumento più appropriato per un approfondito e pubblico esame dei fatti, delle loro cause e delle loro responsabilità, nonché per l'individuazione delle misure di carattere politico e normativo atte a ricondurre il sistema della cooperazione alla sua originaria funzione mutualistica, sembra essere l'inchiesta parlamentare, prevista dall'articolo 82 della Costituzione.
Con la presente iniziativa si propone quindi l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'organizzazione e sull'attività delle società cooperative, con il compito di acquisire i dati e le informazioni necessarie per verificare il funzionamento del sistema, le deviazioni verificatesi rispetto alle caratteristiche proprie dell'istituto cooperativistico e le violazioni di legge eventualmente perpetrate. In tale ambito, la Commissione potrà anche prendere in esame i rapporti tra regioni, enti locali e sistema cooperativo, le modalità di gestione degli appalti e le sinergie createsi con l'imprenditoria privata. Sulla base degli elementi acquisiti, la Commissione dovrà valutare l'opportunità di modifiche legislative alla disciplina sostanziale e sanzionatoria, ispirate al conseguimento dei fini e alla tutela dei valori enunciati nel citato articolo 45 della Costituzione, tenendo ferma, in particolare, la distinzione tra cooperative che perseguono finalità sociale e cooperative che, in misura più o meno estesa, si allontanano dalla figura tipica e dalla funzione propria della cooperazione.
La Commissione parlamentare di inchiesta, composta da rappresentanti di tutti i gruppi costituiti alla Camera dei deputati, proporzionalmente alla loro consistenza numerica, sarà regolata in modo conforme all'usuale disciplina prevista per organi consimili. Il termine per la conclusione dell'inchiesta parlamentare è fissato nella fine della corrente legislatura.
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