Doc. XXII, n. 26




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'organizzazione e sull'attività delle società cooperative).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», al fine di indagare sull'organizzazione e sull'attività delle società cooperative.
2. La Commissione ha il compito di:
a) verificare l'applicazione della normativa riguardante le società cooperative, con particolare riguardo alla determinazione e alla sussistenza dei requisiti mutualistici del sistema cooperativo;
b) verificare l'applicazione della normativa riguardante la prevalenza del carattere mutualistico, con speciale riferimento ai casi di rilevante sproporzione del numero dei dipendenti rispetto a quello dei soci;
c) verificare l'incidenza, sul complesso del sistema della cooperazione e sui singoli settori economici, delle società cooperative non aventi prevalente carattere mutualistico, nonché la posizione da esse occupata nei rispettivi settori commerciali e gli eventuali effetti di alterazione della concorrenza derivanti dal trattamento giuridico connesso all'adozione della forma cooperativa;
d) verificare i rapporti tra le regioni, gli enti locali e il sistema cooperativo, con particolare riguardo alla natura e all'estensione dei rapporti contrattuali intercorsi o in atto tra regioni, enti locali e cooperative nei principali settori dell'amministrazione pubblica, specialmente in quelli della realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture e del servizio sanitario;
e) sulla base degli elementi acquisiti, individuare eventuali modifiche normative riguardanti la disciplina del settore cooperativo, nonché il sistema sanzionatorio per i casi di carenza dei presupposti stabiliti per l'applicazione dei regimi speciali previsti in favore delle società cooperative, in attuazione dell'articolo 45, primo comma, della Costituzione, con l'eventuale previsione di misure di particolare favore per le cooperative che perseguono finalità sociali.

Art. 2.
(Composizione e durata della Commissione).

1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo.
2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.
4. La Commissione conclude i propri lavori alla fine della XVI legislatura.
5. Entro dieci giorni dalla conclusione dei propri lavori, la Commissione presenta alla Camera dei deputati una relazione finale sulle attività svolte e sui risultati dell'inchiesta.

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Qualora ravvisi eventuali ipotesi di reato, ne informa l'autorità giudiziaria competente.
2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
3. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti dal segreto.
5. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

Art. 4.
(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 4 e 6.
2. La diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta coperti dal segreto o dei quali è stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 5.
(Organizzazione dei lavori).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa, prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. La Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

Art. 6.
(Spese).

1. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo annuo di 50.000 euro, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.


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