1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle politiche di integrazione degli immigrati in Italia, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione ha il compito di:
a) acquisire documentazioni e informazioni sui problemi attinenti all'integrazione degli stranieri e sulla predisposizione, sull'organizzazione e sull'attuazione delle politiche di integrazione degli immigrati in Italia, con particolare riguardo alle misure riguardanti lo sviluppo dei rapporti interculturali e alle iniziative volte a rimuovere ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che eventualmente limitino l'applicazione dei princìpi di eguaglianza e di pari dignità sanciti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, firmata a Parigi il 10 dicembre 1948;
b) raccogliere notizie sulla predisposizione, sull'organizzazione e sull'attuazione delle politiche di integrazione degli immigrati negli Stati dell'Unione europea e in altri Stati esteri;
c) valutare l'attuazione delle politiche, delle misure e delle iniziative di cui alla lettera a);
d) indicare, anche attraverso la comparazione con significative esperienze straniere, individuate attraverso le attività di cui alla lettera b), eventuali misure, anche di carattere legislativo, idonee a favorire l'integrazione degli immigrati in Italia, a migliorare l'attuazione delle politiche a tal fine adottate e a promuovere i rapporti fra le culture.
3. La Commissione riferisce alla Camera dei deputati, con cadenza almeno annuale e alla fine dei propri lavori, circa i risultati della propria attività e può formulare osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente.
1. La Commissione è composta da trenta deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
3. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti dal segreto.
5. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 4 e 6.
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. La Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
4. La Commissione può chiedere la collaborazione di istituzioni ed enti pubblici e privati, anche stranieri, e di organizzazioni internazionali, nonché di organizzazioni di volontariato, di centri di ricerca e di studiosi operanti nel settore dell'integrazione degli immigrati e delle relazioni interculturali, per la raccolta di dati e di informazioni rilevanti per i propri compiti.
5. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 40.000 euro annui, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
1. La Commissione conclude i propri lavori entro il termine della legislatura in corso.
Frontespizio |
Relazione |