1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema del credito nel Mezzogiorno, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione ha il compito di:
a) individuare le tipologie di credito maggiormente richieste nel Mezzogiorno e valutare in che misura esse siano soddisfatte;
b) accertare le cause del differenziale tra il nord e il sud del Paese dei tassi di interesse applicati ai depositi e ai conti e individuare gli eventuali rimedi per rendere omogeneo il costo del denaro, a parità di rischio, su tutto il territorio nazionale;
c) verificare l'esistenza di eventuali insufficienze nella concessione di credito da parte della rete bancaria;
d) verificare l'esistenza di eventuali rapporti impropri tra l'attività delle banche e i settori della politica o della delinquenza organizzata ovvero di gruppi segreti di pressione;
e) accertare i motivi della crisi dei maggiori istituti di credito del Mezzogiorno negli anni novanta e la correttezza delle procedure di trasferimento della proprietà azionaria dei medesimi istituti al fine di verificare se vi è stata un'opportuna tutela degli interessi originari;
f) formulare proposte per la realizzazione di una banca per il sud.
3. La Commissione conclude i suoi lavori entro diciotto mesi dal suo insediamento, riferisce alla Camera al termine dei suoi lavori circa i risultati della propria attività e può formulare osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente.
1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
2. La Commissione, nella prima seduta, elegge, tra i suoi componenti, il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.
3. Per l'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. Nel caso di parità dei voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
4. Per l'elezione dei due vice presidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
3. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 siano coperti dal segreto.
5. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 4 e 6.
2. La diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta coperti dal segreto o dei quali è stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. La Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 30.000 euro sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
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