Doc. XXII, n. 13




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione delle carceri in Italia).

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», al fine di verificare lo stato delle carceri in Italia e di accertare le condizioni dei detenuti e degli internati, nonché del personale che opera all'interno delle medesime carceri.

Art. 2.
(Composizione e durata).

1. La Commissione è composta da dieci deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza.
3. La Commissione elegge al proprio interno l'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario.
4. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data della sua costituzione. Può essere prorogata una sola volta e per non più di tre mesi dal Presidente della Camera dei deputati su motivata richiesta della Commissione stessa.
5. La Commissione, entro venti giorni dalla conclusione dei suoi lavori, presenta all'Assemblea della Camera dei deputati una relazione finale sulle attività svolte e sui e risultati dell'inchiesta.

Art. 3.
(Compiti e organizzazione).

1. La Commissione ha il compito di:
a) verificare lo stato delle strutture degli istituti penitenziari in tutto il territorio nazionale;
b) valutare il rapporto tra capienza regolamentare, capienza tollerabile e i detenuti e internati presenti in ciascun istituto penitenziario;
c) valutare il rapporto tra i detenuti e internati presenti e il personale penitenziario in ciascun istituto penitenziario;
d) valutare le eventuali proposte presentate dai sindacati e dalle associazioni di categoria;
e) verificare lo stato di attuazione delle attività psicologiche, mediche e rieducative tese al recupero sociale dei detenuti e internati;
f) verificare la congruità del rapporto tra il numero di personale destinato all'attività di recupero e il numero dei detenuti e internati;
g) valutare le eventuali nuove esigenze emerse durante l'attività di inchiesta;
h) valutare la necessità della realizzazione di nuovi edifici penitenziari.

2. I compiti e le attività della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori.
3. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
4. Le spese per il funzionamento della Commissione, pari a 30.000 euro, sono poste a carico del bilancio interno alla Camera dei deputati.

Art. 4.
(Poteri e limiti della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione può avvalersi dell'opera di esperti, agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
3. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti.
4. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
5. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
6. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
7. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
8. La Commissione può avvalersi dei risultati di studi e di ricerche, nonché della collaborazione di enti e di soggetti pubblici e privati che operano nel settore oggetto dell'inchiesta parlamentare.


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