Doc. XXII, n. 11




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione, composizione e durata della Commissione parlamentare di inchiesta).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno del randagismo nonché sulla gestione dei canili e dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza.
4. La Commissione elegge al proprio interno l'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, secondo le disposizioni dell'articolo 20 del Regolamento della Camera dei deputati.
5. La Commissione, entro dieci giorni dalla conclusione dei suoi lavori, presenta all'assemblea della Camera dei deputati la relazione finale sulle indagini svolte.

Art. 2.
(Compiti della Commissione).

1. La Commissione ha il compito di:
a) redigere una mappatura delle zone in cui il fenomeno del randagismo presenta un elevato indice di diffusione;
b) redigere una mappatura dei canili che possiedono i requisiti prescritti ai fini della tutela del benessere degli animali e dei canili che non possiedono tali requisiti;
c) verificare se a carico dei gestori e dei proprietari dei canili pubblici, privati o convenzionati risultino condanne o denunce per maltrattamento di animali;
d) indagare su eventuali responsabilità dei comuni e dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali nella cattiva gestione dei canili;
e) indagare su eventuali errori di valutazione compiuti dai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali in materia di benessere degli animali all'interno dei canili;
f) valutare l'incidenza degli errori di cui alla lettera e) in termini di indice di mortalità degli animali rinchiusi nei canili;
g) individuare le cause cui sono riconducibili gli errori più frequenti, in particolare con riferimento a quelle relative all'inefficienza e alla scarsa igiene dei canili adibiti al ricovero degli animali randagi o all'inefficienza organizzativa degli stessi, alla carenza dell'organico del personale veterinario e volontario nonché alle carenze strutturali;
h) verificare se vi sia la necessità di rafforzare il ruolo, le funzioni e le responsabilità dei direttori sanitari dei servizi sanitari delle aziende sanitarie locali o di procedere, in caso di gravi inadempienze, alla loro sostituzione;
i) valutare l'efficacia dei controlli di qualità sui canili pubblici, privati e convenzionati;
l) individuare ogni altro intervento utile a migliorare la qualità del soggiorno degli animali all'interno dei canili;
m) verificare l'attuazione delle disposizioni vigenti in materia di benessere degli animali;
n) verificare l'entità delle risorse finanziarie destinate ai canili pubblici, privati e convenzionati adibiti al ricovero di animali randagi e l'impiego effettivo di tali risorse.

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e a inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti.
3. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la secretazione degli atti.
4. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
5. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

Art. 4.
(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 6.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 5.
(Organizzazione dei lavori della Commissione).

1. L'attività della Commissione è esercitata ai sensi degli articoli 140, 141 e 142 del Regolamento della Camera dei deputati.
2. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Le sedute della Commissione sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, di magistrati ordinari, nonché di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
5. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.


Frontespizio Relazione