1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui requisiti di sicurezza dell'aviazione civile italiana, sulle modalità che presiedono alla manutenzione dei vettori, sulle fonti di approvvigionamento dei pezzi di ricambio e sulle procedure di certificazione dell'affidabilità tecnica dei medesimi, in relazione agli incidenti aerei verificatisi negli ultimi cinque anni in Italia, la cui accertata origine non è dovuta a errore umano o a eventi imprevedibili di forza maggiore, di seguito denominata «Commissione».
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
3. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso, comunque, per i delitti contro la pubblica amministrazione e per i delitti contro l'economia pubblica, può essere opposto il segreto di Stato.
4. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
5. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e del Corpo della guardia di finanza non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha fornito loro informazioni.
1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.
2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono, in ogni caso, essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene previste ai sensi del comma 2 si applicano a chiunque diffonde, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione.
1. La durata dei lavori della Commissione è fissata in sei mesi a decorrere dalla data della sua costituzione.
2. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
3. Il Presidente della Camera dei deputati nomina il presidente della Commissione.
4. Entro cinque giorni dalla sua nomina, il presidente convoca la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza, che è composto, oltre che dal presidente, anche da due vicepresidenti e da due segretari eletti dai componenti della Commissione nell'ambito della stessa, a scrutinio segreto.
1. La Commissione può disciplinare i suoi lavori adottando, ove ne riscontri la necessità, un regolamento interno prima di avviare l'attività di inchiesta.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più comitati.
3. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
5. La Commissione riferisce sugli esiti dell'inchiesta alla Camera dei deputati entro un anno dalla data della sua costituzione.
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