1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e degli articoli 140 e seguenti del Regolamento della Camera dei deputati, per la durata della XVI legislatura, la Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione e allo sviluppo dell'Abruzzo e agli eventi sismici, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione ha i seguenti compiti:
a) acquisisce dai soggetti competenti, pubblici e privati, informazioni, dati e documenti sugli indirizzi e sui risultati delle attività svolte da pubbliche amministrazioni e dagli altri organismi che si occupano della ricostruzione e dello sviluppo dei territori colpiti dal sisma dell'aprile 2009;
b) vigila sull'attuazione degli impegni legislativi e di governo relativi alle speciali misure in favore delle attività produttive, commerciali e professionali insediate nei territori colpiti dal sisma dell'aprile 2009;
c) verifica l'attuazione degli impegni assunti da soggetti pubblici e privati, nazionali, esteri e internazionali, per il recupero dei beni culturali danneggiati e per la promozione delle attività culturali e artistiche insediate nei territori colpiti dal sisma dell'aprile 2009;
d) verifica la congruità della normativa vigente in materia e segnala le iniziative utili per la migliore garanzia dei servizi essenziali e dei diritti alla salute, allo studio, alla sicurezza e all'accesso alla giustizia nei territori colpiti dal sisma;
e) acquisisce, anche attraverso audizioni dei soggetti interessati, informazioni in merito all'efficacia dei progetti di ricostruzione e agli eventuali ritardi o disfunzioni nonché ai soggetti responsabili;
f) individua le misure più idonee per la prevenzione dei danni sismici sotto il profilo delle tecniche costruttive, geologiche, urbanistiche e della protezione civile.
3. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, i risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, in particolare per assicurarne la rispondenza alle normative dell'Unione europea e alle migliori normative tecniche internazionali.
1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il proprio ufficio di presidenza, costituito dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.
3. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. Nel ballottaggio è proclamato eletto colui che ottiene il maggiore numero di voti; in caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.
2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
3. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti.
4. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, comma 2.
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.
3. Tutte le volte che lo ritiene opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di risorse, personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2009 e di 80.000 euro per ciascuno degli anni successivi. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta del presidente della Commissione formulata per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
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