1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui trasporti e sulla viabilità, con particolare riferimento alla situazione della società Alitalia, di seguito denominata «Commissione».
1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
2. Il Presidente della Camera dei deputati nomina il presidente della Commissione scegliendolo al di fuori dei componenti di cui al comma 1 e convoca la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina del suo presidente, affinché proceda all'elezione di due vicepresidenti e di due segretari, secondo le disposizioni dell'articolo 20, comma 3, del regolamento della Camera dei deputati.
1. La Commissione ha il compito di accertare:
a) la dimensione del fenomeno dell'aumento del costo dei trasporti, in relazione all'effettiva operatività sul territorio, all'evoluzione della vicenda concernente la società Alitalia e all'andamento dei conti della medesima società, anche con particolare riferimento alla situazione occupazionale sul territorio;
b) quali nuovi strumenti legislativi e amministrativi appaiano idonei ai fini del controllo delle tariffe e della funzionalità dei servizi di trasporto aereo, marittimo, ferroviario e stradale;
c) la trasparenza nella gestione delle società di servizi che operano nel settore dei trasporti;
d) la definizione e la realizzazione effettiva degli obiettivi di espansione delle aree interessate dalle infrastrutture che supportano i servizi di trasporto aereo, marittimo, ferroviario e stradale, con particolare attenzione per lo sviluppo degli hub aeroportuali di Fiumicino e Linate e per quel che concerne lo sviluppo delle maggiori stazioni ferroviarie;
e) l'incidenza degli stipendi manageriali sui bilanci delle società del settore dei trasporti;
f) l'incidenza nel fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata.
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi delle collaborazioni che ritiene necessarie.
2. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione, nel limite massimo di 50.000 euro, sono posti a carico del bilancio della Camera dei deputati.
1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.
1. La Commissione conclude i lavori entro sei mesi dalla data dell'elezione dei vice presidenti e dei segretari. Entro i successivi trenta giorni la Commissione presenta alla Camera dei deputati una relazione sulle risultanze delle indagini svolte.
Frontespizio |
Relazione |