Doc. XXII, n. 7




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle frodi riguardanti l'impiego degli strumenti comunitari e nazionali, per le politiche di sviluppo e coesione nel Mezzogiorno, di seguito denominata «Commissione». La Commissione è composta da ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo tale che siano rappresentati tutti i gruppi costituiti alla stessa Camera dei deputati in proporzione alla loro consistenza numerica.
2. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il presidente, un vicepresidente e un segretario.
3. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

Art. 2.

1. L'attività della Commissione è finalizzata all'acquisizione di tutti gli elementi conoscitivi relativi allo stato e alle modalità di utilizzo di fondi e di strumenti finanziari per investimenti in infrastrutture e in programmi di sviluppo locale, comunitari e nazionali, nel Mezzogiorno, con particolare riguardo alle regioni Puglia, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna, anche al fine di verificare l'esistenza di eventuali abusi e di accertare le relative responsabilità politiche, amministrative ed eventualmente rilevanti sul piano penale.
2. La Commissione ha, inoltre, il compito di individuare e di suggerire le misure idonee a ripristinare situazioni di normalità economica, sociale e produttiva nei territori di cui al comma 1.

Art. 3.

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla stessa Commissione, a maggioranza assoluta dei propri componenti, prima dell'inizio dei lavori.
2. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e del Corpo della guardia di finanza e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
3. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
4. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 60.000 euro, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 4.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
3. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso, comunque, per i delitti contro la pubblica amministrazione e per i delitti contro l'economia pubblica, può essere opposto il segreto di Stato.
4. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
5. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e del Corpo della guardia di finanza non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 5.

1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.
2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono, in ogni caso, essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 6.

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene previste ai sensi del comma 2 si applicano a chiunque diffonde, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione.

Art. 7.

1. La Commissione conclude i propri lavori entro quindici mesi dalla data del suo insediamento, con la presetazione all'Assemblea della Camera dei deputati di una relazione sull'esito delle indagini svolte e con la formulazione delle conseguenti proposte.


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