1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare la situazione dei pazienti, ricoverati in reparti di terapia intensiva, in stato di dipendenza cronica da trattamenti di ventilazione meccanica, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione ha il compito di accertare:
a) quanti posti letto di terapia intensiva sono impropriamente occupati da parte dei pazienti che necessitano di ventilazione meccanica prolungata e potrebbero essere trasferiti in unità a minore intensità di cure;
b) quali sono le caratteristiche anagrafiche e cliniche di questi soggetti;
c) quali sono le motivazioni per le quali questi pazienti rimangono impropriamente ricoverati in terapia intensiva.
3. La Commissione valuta e se del caso propone eventuali interventi strutturali e organizzativi in relazione ai pazienti di cui al comma 1.
1. La Commissione è composta da dieci deputati, scelti dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito presso la Camera dei deputati.
2. Il Presidente della Camera dei deputati convoca la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti.
3. La Commissione nella prima seduta elegge al proprio interno il presidente, un vicepresidente e un segretario.
4. Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente e del segretario, in caso di parità di voti, è proclamato eletto il componente con maggiore anzianità parlamentare.
5. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data della sua costituzione; il termine può essere prorogato, per una sola volta, per non più di tre mesi, dal Presidente della Camera dei deputati su motivata richiesta della Commissione stessa.
6. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
7. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
8. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, istituiti ai sensi del regolamento di cui al comma 1.
9. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni e consulenze che ritiene necessarie.
10. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
11. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 20.000 euro e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
12. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla sua costituzione, presentando alla Camera dei deputati una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta.
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione può avvalersi, nell'ambito della propria autonomia, anche di valutazione scientifica, di ricerche e di studi delle associazioni ritenute in grado di offrire utili contributi, nonché degli enti e dei soggetti privati e pubblici che hanno svolto studi e ricerche o raccolto documentazioni, anche inedite, sui fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare.
3. La Commissione può ottenere altresì copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.
4. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
5. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 5.
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