Doc. II, n. 9




RELAZIONE

Onorevoli Colleghi! - La vigente legge elettorale non solo consiglia, ma richiede, che si provveda alla modifica dell'articolo 14, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati. Detta norma regolamentare, infatti, entrata in vigore nel 1971 (ma era sostanzialmente vigente anche nel periodo precedente) non è mai stata da allora modificata, nonostante il succedersi di sistemi elettorali profondamente diversi che, fatalmente, ne hanno resa difficoltosa l'applicazione. Ciò, in modo particolare, dopo il 1993, allorquando al tradizionale sistema elettorale fondato sulla ripartizione proporzionale dei seggi ebbe a sostituirsi un sistema maggioritario (per l'elezione del 75 per cento dei suoi componenti) e proporzionale con sbarramento al 4 per cento (per il restante 25 per cento).
La conferma di quanto sopra affermato si ebbe già in occasione della seduta del 13 giugno 2001 della Giunta per il Regolamento che, in ragione dell'impossibilità da parte dell'Ufficio di Presidenza di applicare letteralmente l'articolo 14, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, ebbe a rendere un'interpretazione «evolutiva» della norma regolamentare che qui interessa, subordinando l'applicazione della stessa al conseguimento del risultato nazionale almeno del 4 per cento del totale dei voti validi, ossia di quella che costituiva all'epoca la soglia per l'accesso all'assegnazione dei seggi per la parte proporzionale.
Ancora più problemi di quelli per altro già riscontrati veniva a crearli la vigente legge elettorale, come si può ricavare facilmente dalla discussione che si è sviluppata in merito nella Giunta per il Regolamento il 16 maggio 2006.
Anche in questo caso, al fine di rendere possibile una decisione sul punto da parte dell'Ufficio di Presidenza, che avesse un supporto che la norma regolamentare vigente non certo poteva fornire, si è fatto ricorso all'ennesima interpretazione «evolutiva», dalla quale è scaturito un vivace dibattito a tesi contrapposte. In questo caso addirittura si è arrivati il 17 maggio 2006 ad una votazione all'interno dell'Ufficio di Presidenza, in ordine alla costituzione di nuovi Gruppi parlamentari, particolarmente contrastata, tant'è che è risultato decisivo, per l'approvazione della deliberazione prevista dal comma 2 dell'articolo 14, il voto favorevole espresso dal Presidente della Camera dei deputati.
Ora non vi è chi non possa comunque vedere nell'accettata - a risicata maggioranza - richiesta di costituzione di cinque gruppi parlamentari (in rappresentanza complessiva, a quel momento, di 69 deputati!!!) privi dei requisiti dettati dall'articolo 14, comma 1, del Regolamento, un precedente da non reiterare: ciò sotto il profilo del buonsenso, prima ancora che per ragioni di contenimento dei «costi» della politica.
Con la presente proposta, di cui si chiede l'urgente approvazione, si prevede che la decisione dell'Ufficio di Presidenza che autorizza, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del Regolamento, la costituzione di un Gruppo parlamentare con meno di venti deputati, sia assunta con deliberazione adottata da almeno i due terzi dei suoi componenti.


Frontespizio Testo articoli