Doc. II, n. 9




Testo del Regolamento
Modifica proposta
Art. 14.
Art. 14.
  Il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno di venti iscritti purché questo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti collegi, proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio ed una cifra elettorale nazionale di almeno 300 mila voti di lista validi. 2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, la costituzione di un Gruppo con meno di venti iscritti purché questo rappresenti un partito o un movimento politico che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, proprie liste di candidati e abbia conseguito l'elezione di deputati.


Frontespizio Relazione