Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 670 del 14/9/2005
Back Index Forward

Pag. 70


...
(Esame dell'articolo 3 - A.C. 4604)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (vedi l'allegato A - A.C. 4604 sezione 4).
Avverto che, essendo stato presentato da parte della Commissione un solo emendamento interamente soppressivo dell'articolo 3, sarà posto in votazione il mantenimento del testo dell'articolo 3 sul quale il parere della Commissione è contrario. Il Governo?

JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei ricordare che chi vuole votare a favore della soppressione dell'articolo deve esprimere voto contrario, mentre chi vuole votare per il suo mantenimento deve esprimere voto favorevole.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, vorrei chiedere un minimo di riflessione al presidente ed alla Commissione. Faccio questa richiesta con forza perché non credo che si tratti di un problema di valutazione giuridica, in quanto ci troviamo di fronte ad un errore di carattere tecnico e formale rispetto a questo articolo della proposta di legge in oggetto. Cercherò di essere meno tecnico possibile per dare la possibilità a tutti di seguire il mio ragionamento.
L'articolo 323 del codice di procedura penale, al secondo comma, prevede che non sia restituita la cosa sequestrata quando vi è una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere impugnata dal pubblico ministero. La finalità di questa norma è quella di fare in modo che rimanga agli atti quanto meno un esemplare della cosa sequestrata, quando la stessa è evidentemente finalizzata e riguarda l'accertamento probatorio dei fatti e delle singole responsabilità, dal momento che esiste un secondo grado di giudizio.
Con l'articolo 3 si crea una situazione del tutto contrapposta ed in contraddizione con la finalità teorica della norma. Infatti si prevede che rimanga sequestrata la cosa, in modo da farla restare nel fascicolo processuale, anche quando non vi è impugnazione da parte del pubblico ministero. Questo è assolutamente illogico ed assurdo perché, evidentemente, in presenza di una sentenza di proscioglimento non impugnata è corretto, giusto e rappresenta un diritto del cittadino che la cosa sequestrata venga restituita. Quindi, vorrei chiarire che non si tratta di opposizione nel merito, ma di una formulazione del tutto contrastante con la finalità della norma.

GAETANO PECORELLA, Presidente della II Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA, Presidente della II Commissione. Signor Presidente, sono convinto che l'onorevole Pisapia conosca la differenza tra il concetto di appello e quello di impugnazione. Siccome l'articolo 323 del codice di procedura penale fa riferimento all'impugnazione e non all'appello del pubblico ministero, si tratta di un errore fatto dalla Commissione che ha previsto la restituzione della cosa sequestrata anche nel caso in cui il pubblico ministero abbia chiesto il ricorso in Cassazione. Infatti, a questo punto la sentenza non è ancora definitiva. Pertanto, si è voluto mantenere il sequestro proprio nell'ipotesi in cui il pubblico ministero interponga ricorso in Cassazione. Questo è il motivo. Onorevole Pisapia, mi dispiace ma su questo ha sbagliato.


Pag. 71

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul mantenimento dell'articolo 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 442
Votanti 230
Astenuti 212
Maggioranza 116
Hanno votato
5
Hanno votato
no 225).

Back Index Forward