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PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Fanfani 1.12.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, se il clima fosse stato diverso, avremmo ritirato l'emendamento in esame, ma, come lei ben comprende, nella situazione data non è possibile.
Signor Presidente, sempre più spesso mi domando perché materie come quelle riguardanti la giustizia debbano essere affrontate senza un'organicità di pensiero...
Sto attendendo correttamente che i miei colleghi prendano posto...
PRESIDENTE. Onorevole collega, le ricordo che il tempo scorre!
GIUSEPPE FANFANI. È una cortesia che devo loro, a prescindere dal fatto che il tempo decorra.
PRESIDENTE. Onorevole collega, può continuare.
GIUSEPPE FANFANI. La ringrazio, Presidente.
La critica che maggiormente rivolgo al provvedimento nel suo complesso (e le dirò che, anche in virtù della cultura dalla quale provengo, gran parte di esso lo avrei condiviso, tanto da aver collaborato al suo miglioramento, per quello che ritenevo tale), e la censura di fondo che muovo ad esso, è di non avere una visione organica, di non rispondere ad una soluzione più ampia di tutti problemi processual-penalistici. Esso, infatti, prende in esame esclusivamente un settore (per quanto in maniera illuminata, visto che, oltretutto, la valenza del primo firmatario di questo progetto di legge lo impone) senza però rispondere alla necessità che anche in questo caso si imponeva, di dare al problema dell'impugnazione penale una soluzione più ampia e, ritengo, maggiormente aderente a tutte le esigenze emerse da quando, successivamente all'entrata in vigore del nostro codice, è stata posta la questione se il sistema delle impugnazioni rispondesse o meno - o come dovesse rispondere - all'impostazione accusatoria che era stata conferita al codice di rito.
Non si può più consentire - mi creda - che le questioni della giustizia vengano affrontate in maniera settoriale, pezzetto per pezzetto, quando ciò conviene, senza invece affrontarle in una visione organica, che in questa legislatura è mancata del tutto. Infatti, se dovessimo ripercorrere a ritroso tutti i passaggi che hanno connotato i moltissimi impegni di tanti colleghi nel settore della giustizia, ciascuno di noi potrebbe avere, in relazione ad ogni singolo passaggio, una visione diversa ma nessuno di noi potrebbe sensatamente dire che essi rientrano in una visione organica dei problemi ai quali settorialmente si è voluto dare una soluzione.
Io non contesto le soluzioni che, in ordine a questo problema, la Commissione propone all'aula, né le soluzioni che l'Assemblea vorrà fornire alle questioni che sono state prospettate: un testo ed un metodo che oggettivamente non corrispondono alle esigenze di riforma di tutto il sistema processual-penalistico. Ed è per questo che, in relazione all'intera impostazione di questa norma, riteniamo che non se ne debba dare un giudizio positivo.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 1.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 414
Votanti 411
Astenuti 3
Maggioranza 206
Hanno votato sì 180
Hanno votato no 231).
Prendo atto che gli onorevoli Duilio, Calzolaio e Meduri non sono riusciti a votare.
Prendo atto che l'onorevole Zaccaria ha espresso erroneamente un voto contrario mentre avrebbe voluto esprimerne uno favorevole.
Passiamo alla votazione dell'articolo 1.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, l'articolo 1 rappresenta senza alcun dubbio la norma più importante della proposta di legge al nostro esame ed è la norma principale perché in essa vi è l'affermazione giuridica e di principio che sostiene tutto il restante provvedimento.
Vi si afferma, in modifica della disciplina vigente dell'articolo 593 del codice di procedura penale, il principio per cui il pubblico ministero e l'imputato possono proporre appello contro le sentenze di condanna, con ciò stabilendosi altresì che il pubblico ministero non può proporre gravame avverso le pronunce del giudice penale assolutorie dell'imputato. D'altra parte, è questa la motivazione che ha spinto i proponenti alla presentazione del progetto di legge medesimo.
Il principio cui prima facevo riferimento è assai dibattuto sul piano teorico e su di esso ormai da tempo si è sviluppata un'importante discussione di grandi contenuti culturali e giuridici.
Ritengo tuttavia che non sia il momento di discettare sul carattere di questa discussione, se cioè essa abbia un reale fondamento e se il principio che si intende affermare con la proposta in esame sia più o meno giusto; infatti, sono fermamente convinto del fatto che la bontà teorica di un principio debba sempre confrontarsi con l'opportunità concreta del suo inserimento nell'ordinamento giuridico dello Stato.
Dunque, ritengo che in questo momento sia altamente inopportuno inserire nel nostro ordinamento giuridico il principio che la pubblica accusa non possa appellare le pronunce assolutorie dell'imputato, con ciò sostanzialmente modificando la disciplina esistente nonché una consolidata tradizione giurisprudenziale formatasi nel nostro paese.
Perché pervengo a tale conclusione (una conclusione che intende peraltro anticipare anche la dichiarazione di voto contrario sull'articolo 1, ma tra breve chiarirò ulteriormente la nostra posizione)? Perché siamo contrari all'inserimento di tale principio nel nostro ordinamento giuridico e nel nostro processo penale? Una ragione è di ordine generale; lo stato attuale del nostro processo penale e della giustizia penale non consente l'inserimento nell'ordinamento di una regola così caratterizzata, tanto importante ed incisiva. Segue una ragione politica più generale, che peraltro ritengo assai più importante per la motivazione del nostro voto contrario: noi riteniamo che il compito di un legislatore moderno sia di saper considerare in termini di sistema le grandi questioni dibattute nel paese in relazione alle quali si intende intervenire sul piano legislativo; viceversa, in questi quattro anni di legislatura, ci siamo quasi sempre (con una sola eccezione) attardati nel varo di microinterventi legislativi che hanno spesso riguardato il nostro codice di procedura penale o, comunque, la materia penalistica. Orbene, ciò ha contribuito in maniera decisiva a rendere il nostro processo ancora più contraddittorio, lento ed inefficiente di quanto lo fosse stato in passato, anche recente. Ritengo che un moderno legislatore non possa sottrarsi ad una tale impostazione di fondo.
PRESIDENTE. Onorevole Bonito...
FRANCESCO BONITO. L'intervento che è al nostro esame - e concludo, signor
Presidente - è la riprova di quanto da me testé affermato, collocandosi nella tradizione negativa appena ricordata; un microintervento, molto parziale, che ritengo produca più danni di quanti ne intenda risolvere.
Per tali ragioni, annuncio il nostro voto contrario all'approvazione dell'articolo 1 (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gironda Veraldi. Ne ha facoltà.
AURELIO GIRONDA VERALDI. Signor Presidente, voterò a favore dell'articolo in esame, con grande convinzione e con la coscienza di concorrere al varo di una legge giusta. Faccio tale premessa ritenendo di avere dato prova, in questo ormai lungo tragitto parlamentare, della mia obiettività e della mia serenità. Si tratta di una proposta di legge che va approvata.
Signor Presidente, l'onorevole Fanfani ha poc'anzi ritirato il suo emendamento 1.10, che pure aveva ottenuto il parere favorevole della Commissione; è stato un atto di irritazione comprensibile sotto il profilo umano e politico.
Ma non è giusto che una legge che risponde ad esigenze di giustizia paghi il prezzo del contesto politico in cui essa viene inserita!
In ordine all'altro argomento addotto, vale a dire l'organicità della riforma, vorrei dire che posso essere d'accordo sul fatto che sia giusto prevedere che, un giorno, vi sia tale modifica organica; tuttavia, non possiamo pagare un altro prezzo, vale a dire la conservazione di norme ritenute da tutti inadeguate ed ingiuste, soltanto perché non è stato ancora avviato un procedimento di riforma organica.
Nel caso di specie, dobbiamo convenire tutti quanti, senza argomentazioni tecniche, che il provvedimento in esame è giusto. Non è possibile, infatti, che il pubblico ministero possa riproporre l'azione penale mediante un suo appello. Al riguardo, vorrei leggere soltanto alcune parole di grandi giuristi, e poi terminerò il mio intervento. «Il processo penale è già in sé una pena»: Carnelutti non si riferiva, ovviamente, al pubblico ministero.
Ha affermato Coppi recentemente: «(...) vi è già quanto basta per giustificare, quindi, una diversità non di trattamento, ma di disciplina tra pubblico ministero e imputato». Tenga presente l'Assemblea che la inappellabilità, non la non impugnabilità, è stata estesa anche all'imputato, al fine di evitare che si creassero disparità di trattamento. Adesso, infatti, anche l'imputato non può appellare la sentenza di assoluzione, con qualsiasi formula essa sia stata pronunziata.
Ma voglio finirvi di leggere quanto ha scritto Coppi, a proposito dell'imputato, in relazione al problema dell'impugnazione: «(...) occorre fissare il principio della civiltà secondo cui la sofferenza del processo non deve essere duplicata dopo che l'imputato è stato assolto al termine del giudizio di primo grado (...)».
«Si consideri ancora» - non sono parole mie - «che è stato introdotto nel nostro ordinamento, esplicitamente, il principio secondo cui l'imputato può essere condannato soltanto se il giudice si sia convinto della sua colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio. Ora, sembra difficile accettare l'idea che, dopo una sentenza di assoluzione in primo grado, il verdetto possa essere completamente ribaltato da un nuovo giudice, e che non sussista alcun minimo dubbio circa la colpevolezza di un imputato dopo che costui, il più delle volte, è stato giudicato sulla base delle stesse prove, valutate dal giudice di appello». Si tratta di un illustre giurista, che certamente non è vicino a noi del centrodestra.
Chi pratica un processo penale - ed ho concluso, onorevoli colleghi - sa anche - ed io lo so - che il giudizio d'appello, specialmente dinanzi alle corti d'assise d'appello e nei procedimenti di enorme complessità, si risolve spesso in una farsa, o comunque in un rito in cui sono tagliati fuori molti dei partecipanti. Questa è la
realtà del processo in appello, che sopravviene alla sentenza di assoluzione dopo anni!
Io avrei capito...
PRESIDENTE. Onorevole Gironda Veraldi, si avvii a concludere!
AURELIO GIRONDA VERALDI. ...se vi fosse un appello immediato, ma ciò non avviene: allora, che cosa vogliamo aspettare?
La presentazione della riforma della legge elettorale, che può piacere o meno - a me non interessa, perché purtroppo ho già deciso, data l'età, di non candidarmi più al Parlamento -, non può rappresentare il pretesto, o la giustificazione, per non approvare una proposta di legge giusta (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza Nazionale e di Forza Italia)!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, la visione illustrata dal collega Gironda Velardi - che cito con lo stesso affetto e con lo stesso rispetto con il quale lui ha citato me - sarebbe condivisibile se non fosse una visione ideale e se non rispondesse ad un quadro processual-penalistico che non esiste nella realtà.
Io sarei il primo - e sarò il primo - a sottoscrivere una legge che impedisca al pubblico ministero o all'imputato di proporre impugnazione contro una sentenza di assoluzione, ovvero che limiti la possibilità del pubblico ministero di proporre impugnazione anche contro una sentenza di condanna - tale è il contenuto dell'emendamento che ho ritirato questa mattina e che ritenevo sostanzialmente fondato -, quando il processo di primo grado corrisponderà a tutti quei criteri di certezza, correttezza e completezza che oggi non ha, soprattutto in relazione a quei procedimenti gestiti dal magistrato monocratico, in relazione al quale, ieri - o ieri l'altro, in occasione della discussione sulle linee generali di altro provvedimento -, il collega Taormina sollevava legittimi e notevoli dubbi. Se, infatti, oggi avessimo la capacità di riflettere ulteriormente e di ricordare nella nostra esperienza - ahimè, non breve - di quante volte ci siamo trovati di fronte a storture processuali che hanno sollevato la nostra indignazione e che ci hanno portato a ritenere che una decisione fosse ingiusta, lo stesso dovremmo ritenere a fronte di una posizione processuale di questo tipo per la pubblica accusa, perché si tratta di un processo di parità di parti, almeno tendenzialmente, che prende le mosse, nel nostro ragionamento, da una visione tendenziale assolutamente paritaria, quale quella che sto esponendo.
Dunque, sono tra i primi a sostenere che il processo sia di per sé una pena, che l'imputato abbia più di un motivo per ritenere, una volta assolto, di non dover sopportare ancora un giudizio di appello, che è un giudizio cartaceo, nel quale non si riascoltano i testimoni e nel quale il giudice è sempre più lontano dalla realtà fattuale. Ma tutto ciò, collega Gironda Veraldi, presidente Pecorella - a lei va la mia personale stima professionale -, presuppone che vi sia un quadro di riferimento complessivamente da ridisegnare.
Non so se, nella necessità di ridisegnare tutto il sistema processuale, debba estendersi la competenza della giuria popolare. Non so se, quando saremo in grado di mandare a dibattimento un numero minimale di processi, potremo finalmente affidare il processo di primo grado ad un organo collegiale. Non so come faremo a risolvere tali problemi, ma so certamente che il problema della limitazione dell'impugnazione, in un processo di parti, intanto potrà essere fatto in quanto avremo precedentemente risolto gli altri problemi. È per questo che insisto nel dire che questo provvedimento, oggi, per quanto giusto lo si possa ritenere, è intempestivo e che intanto lo si potrà prendere in esame in quanto lo si farà in un quadro più complessivo, che oggi non c'è.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Taormina. Ne ha facoltà.
CARLO TAORMINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che le esigenze dell'ostruzionismo e, comunque, della posizione assunta dall'opposizione a seguito alle notizie relative alla riforma del sistema elettorale, in qualche modo, abbia reso un cattivo servizio alle esigenze cui vuole rispondere questo provvedimento normativo. Ho ascoltato, ad esempio, l'onorevole Mantini, il quale ha parlato del pericolo che sarebbe racchiuso in questo provvedimento, perché si determinerebbe la sospensione dei processi. Egli, probabilmente, ha letto qualche altro provvedimento, perché in quello al nostro esame è espressamente previsto che laddove si verifichi una situazione prevista dalla legge, vi sia la conversione dell'impugnazione, senza alcun problema.
Ma non è tanto questo il punto sul quale mi vorrei soffermare nel preannunziare il voto favorevole all'articolo 1, quanto sulle contraddizioni che ho potuto riscontrare proprio leggendo gli atti parlamentari di questa Assemblea risalenti a pochi giorni fa, con riferimento agli interventi di altissimi esponenti dell'opposizione, quali l'onorevole Bonito e l'onorevole Fanfani, che per ultimo ha preso la parola.
In ciascuno di questi interventi, che citerò testualmente, vi è l'indicazione della condivisione di questo provvedimento per la parte che ora ci interessa e che riguarda l'inappellabilità delle decisioni di primo grado, laddove si tratti di assoluzione, da parte del pubblico ministero.
L'onorevole Bonito dice: «Non possiamo negare che il principio ispiratore della proposta di legge, cioè che le pronunce di assoluzione debbano essere inappellabili da parte della pubblica accusa, integri un principio condivisibile se assunto in sé». La stessa posizione è dell'onorevole Fanfani, il quale afferma: «Nel ripetere che sono favorevole a risolvere il problema nei termini indicati dal relatore (...)» e via dicendo. Entrambi, poi, pongono la condizione della asistematicità dell'intervento normativo del quale stiamo discutendo.
Ritengo che approvare riforme di sistema sia una cosa molto buona. Però, quando si tratta di situazioni come questa, nelle quali si interviene, sia pure in settori importanti, in maniera molto specifica e calibrata, il discorso della sistematicità lascia il tempo che trova.
Qui si tratta di affermare un principio di civiltà giuridica e, anzi, addirittura di civiltà. L'onorevole Gironda Veraldi ha ricordato un importante passaggio di un illustre giurista; ne vorrei ricordare un altro: quello di Francesco Carnelutti, il quale, con riferimento alla appellabilità delle sentenze di primo grado di assoluzione da parte del pubblico ministero, aveva parlato espressamente di rischio processuale al quale bisognava certamente ovviare con riforme che cinquant'anni fa venivano proposte e che oggi possono essere approvate.
Dunque, alla luce di quanto avete affermato qualche giorno fa, risulta abbastanza strano e, quindi, contraddittorio l'atteggiamento che avete assunto in questi ultimi minuti con riferimento a questa disposizione. Occorre prendere atto che si tratta di un grande principio, che trova attuazione per la prima volta nel nostro sistema processuale, senza che si possa mettere in luce l'argomento al quale ha fatto riferimento l'onorevole Fanfani poc'anzi, inerente alle problematiche legate alla parità delle armi. La parità delle armi non riguarda il problema dell'azione penale e, quindi, la possibilità di affermare che, privando il pubblico ministero di questo potere, si determinano situazioni di squilibrio tra accusa e difesa. La parità delle armi riguarda lo svolgimento delle attività processuali; al contrario accadrà sempre che il pubblico ministero non sarà in una posizione di parità rispetto alla difesa di qualunque imputato o persona offesa nel momento in cui esercita l'azione penale, che costituisce un suo preciso potere costituzionale.
Dunque, credo che basti questo per trovare ulteriori ragioni per esprimere un
voto favorevole sulla normativa in esame. Si tratta di un modo attraverso il quale si elimina una situazione perennemente ricattatoria, che attraversa il processo penale e che deve essere assolutamente evitata, perché costituisce una fonte di grande pericolo.
Quando parleremo della norma relativa al superamento di ogni ragionevole dubbio, emergerà come vi è un'osservazione di fondo alla quale si affida questo passaggio normativo: la presenza di due sentenze, una di condanna ed una di assoluzione, è già l'argomento per effetto del quale si deve andare in quella direzione.
Credo che questa disposizione - e concludo, signor Presidente - vada esattamente in quella direzione, in armonia con le altre disposizioni che esamineremo successivamente.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.
PIER PAOLO CENTO. L'articolo 1, così com'è giunto all'esame di questa Assemblea, non risponde alle esigenze di un funzionamento adeguato del nostro ordinamento giudiziario. Esso rappresenta ancora una volta una forzatura nel rapporto di equilibrio, che certamente deve essere garantito, tra difesa e pubblico ministero.
Ciò che più ci preoccupa, come abbiamo affermato anche nell'intervento precedente, ancora una volta, è la parzialità e la temporaneità con cui la maggioranza e il Governo intervengono nel processo penale. Questo paese ha bisogno di riforme organiche, che abbiano un filo conduttore sul terreno del funzionamento del processo penale, e solo in quell'ambito e in quel quadro è possibile pensare anche ad una norma che impedisca ai pubblici ministeri la possibilità di ricorso in appello contro una sentenza di proscioglimento.
Invece, ancora una volta, la scelta è occasionale. È la stessa logica alla quale questo Governo ci ha abituato per quanto riguarda gli interventi in materia di giustizia. Nei lavori parlamentari ci si è sempre mossi non per la necessità di riforme razionali, ma per intervenire in sanatoria di conflitti di interessi e di interessi specifici.
Questo è il filo conduttore dell'azione di questo Governo e di questa maggioranza e, come abbiamo detto, in queste ore e in questi giorni saremo protagonisti anche della battaglia contro una legge elettorale truffa. Questa è la ragione per cui, com'è evidente, noi deputati Verdi e i deputati dell'Unione ci stiamo iscrivendo a parlare. Infatti, questa norma si inserisce in un contesto politico ben più grave di quello che poteva far prevedere la discussione ordinaria del provvedimento, che in Commissione, infatti, è stata molto più fluida e facile.
Questa è la ragione per cui voteremo contro l'articolo 1 e manterremo la nostra contrarietà al provvedimento.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.
GIULIANO PISAPIA. Il tema, come tutti sanno e com'è emerso anche dagli interventi dei colleghi della maggioranza e dell'opposizione, è difficile e delicato e dovrebbe essere affrontato in un clima completamente diverso.
Non si può negare che c'è una connessione, seppur solo temporale, tra questo tema e quello della controriforma della legge elettorale. Siamo in una situazione in cui ambedue i provvedimenti, quello che stiamo esaminando e quello che l'attuale maggioranza intende imporci per le prossime settimane, incidono profondamente su uno dei principi base delle regole democratiche. Non si possono cioè cambiare le regole in corso d'opera. Non si possono modificare le regole della competizione elettorale quando già, di fatto, si è in campagna elettorale. Non si possono cambiare le regole processuali incidendo anche nei processi in corso, tanto più in quanto si parla di processi penali, che concernono la responsabilità o l'innocenza per fatti che hanno inciso sulla libertà, sulle persone e sull'onore dei cittadini.
Malgrado l'ampia e approfondita discussione in Commissione, i rilievi che mi portano a votare contro questo articolo 1, così come farà il gruppo di Rifondazione comunista, possono sintetizzarsi in quattro punti fondamentali.
Il primo punto, emerso anche dall'osservazione precisa, puntuale e di altissimo livello dell'amico onorevole Gironda Veraldi, è di impedire anche all'imputato assolto ai sensi dell'articolo 530, secondo comma, cioè con la formula del dubbio, o assolto perché il fatto non costituisce reato, di impugnare quelle sentenze. Questo, colleghi, ha conseguenze gravissime rispetto a chi, pur potendo puntare ad un'assoluzione con la formula più ampia assolutamente liberatoria, subisce un'assoluzione dubitativa perché avrebbe conseguenze estremamente negative sotto il profilo sia disciplinare sia economico e civilistico.
Il secondo aspetto che ritengo debba essere sottolineato, come già avevo rilevato in sede di Commissione, riguarda l'incostituzionalità di tale norma. Sotto tale profilo, vorrei rispondere alle osservazioni dell'onorevole Taormina: l'articolo 111 della Costituzione non ha alcuna rilevanza rispetto al problema dell'esercizio dell'azione penale. L'esercizio dell'azione penale riguarda l'articolo 112 della Costituzione, norma che crea comprensibilmente una disparità di trattamento tra l'imputato e il difensore che non hanno la potestà di esercitare l'azione penale ed il pubblico accusatore che ha la potestà e l'obbligo, ai sensi del nostro ordinamento costituzionale, di esercitare l'azione penale. In questo caso stiamo parlando dell'articolo 111 della Costituzione secondo cui ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità. Quando si parla di processo non ci si riferisce solo ad un momento endoprocessuale, ma ad un complesso di momenti processuali in cui sono inseriti primo grado, appello e ricorso per Cassazione. La distinzione tra procedimento e processo è nota a tutti coloro che si occupano di giustizia. Sono convinto che nel momento in cui impedissimo al pubblico ministero di impugnare una sentenza di assoluzione, così come il difensore può legittimamente impugnare una sentenza di condanna, creeremmo una disparità di trattamento che entrerebbe in profonda contraddizione con l'articolo 111 della Costituzione.
Vi sono ulteriori considerazioni da svolgere su tale tema. Come possiamo non pensare che questo sia, come già da più parti auspicato, il primo passo per impedire anche l'impugnazione da parte dell'imputato e del difensore dei giudizi di merito in caso di condanna? Guardate, con queste «mini riforme» non organiche apriamo varchi amplissimi che possono limitare una delle garanzie fondamentali del nostro ordinamento: il doppio grado di giudizio rispetto alle sentenze di condanna. Di fronte a tali osservazioni, tenendo conto che il dibattito è teso forse anche per motivi che esulano dall'ambito di tale tema, in considerazione anche dei rilievi sollevati da molti autorevoli colleghi, senza dimenticare che il dibattito sull'appellabilità o meno delle sentenze di proscioglimento o di assoluzione da parte del pubblico ministero è un tema confortato dall'opinione di autorevoli giuristi, ritengo altrettanto vero che quelle argomentazioni non tengono conto di un grande passo avanti compiuto dal nostro ordinamento a livello di garanzie: l'approvazione dell'articolo 111 della Costituzione (Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sciacca. Ne ha facoltà.
ROBERTO SCIACCA. Signor Presidente, intervengo sul provvedimento in esame, sul quale sono già intervenuti altri colleghi del centrosinistra, esprimendo un giudizio nel merito ed esternando le critiche necessarie.
Io, però, vorrei riportare la discussione al vero punto all'ordine del giorno. Vi è un tema politico, lanciato come un macigno dalla maggioranza contro questo Parlamento
e concernente la riforma del sistema elettorale, che ci porta inevitabilmente ad una situazione di difficoltà per quanto riguarda l'esame di altri provvedimenti.
Come affermato con chiarezza (lo ha detto il leader della nostra coalizione, Romano Prodi), non siamo disponibili e non accettiamo un confronto a queste condizioni! Di conseguenza, ogni volta che rientreremo in quest'aula, saremo pronti ad ostacolare qualunque provvedimento, finché non si sgombra il campo dal macigno lanciato contro il Parlamento dalla maggioranza, dal Governo Prodi (Commenti)... Scusate, dal Governo Berlusconi (Commenti)...! Non vi è ancora il Governo Prodi; è un lapsus che tuttavia è di buon auspicio per tutti, sicuramente per il popolo italiano!
È necessaria una certa concentrazione per affrontare l'esame di vari provvedimenti, alcuni dei quali anche molto importanti. Ad esempio, fra poco sarà alla nostra attenzione il disegno di legge finanziaria: come possiamo affrontare seriamente un confronto su un argomento così importante per il paese se non conosciamo le regole del gioco per il prossimo appuntamento elettorale? Come possiamo affrontare problemi come le modifiche del codice di procedura penale se non conosciamo le regole del gioco nel momento più importante, quello elettorale, quando cioè gli elettori esprimeranno il proprio giudizio?
Abbiamo, soprattutto, sottolineato l'esigenza che queste regole, qualora se ne ravvisi la necessità, vengano modificate da tutti, insieme. Non può farlo la maggioranza ad un certo punto, per problemi interni, per recuperare il consenso dell'UDC, perché sarebbe davvero singolare. L'UDC è una di quelle forze moderate che ha sempre avvertito la necessità di mantenere un dialogo anche con le opposizioni, mentre ora sul provvedimento più importante, quello che stabilisce le regole del gioco, il collega Tabacci (si è sempre dimostrata una persona civile, moderata e sempre aperta al confronto con l'opposizione), che ha addirittura usato toni molto critici, quando ve ne è stato bisogno, verso la sua maggioranza, ci viene a dire che la legge elettorale può essere tranquillamente modificata alla fine della legislatura, perché ciò rientra nella logica delle cose. No, mi dispiace, non rientra nella logica delle cose; noi sappiamo (lo abbiamo fatto nella precedente legislatura) che quando si tratta di temi così importanti, vale a dire la definizione delle regole del gioco, vale a dire l'appuntamento elettorale, la scelta del sistema tramite il quale chiedere ai cittadini l'approvazione o meno di un programma elettorale, occorre decidere insieme. Noi, nella passata legislatura, lo ricordava molto bene Violante ...
SERGIO COLA. Stiamo parlando dell'inappellabilità e non delle elezioni!
ROBERTO SCIACCA. ... abbiamo avanzato delle proposte, ma ci è stato detto che non vi erano le condizioni.
Violante ha ricordato che è stato un errore modificare la legge costituzionale. Non si può, quindi, aggiungere errore ad errore. Di conseguenza, continueremo a praticare l'ostruzionismo fino a che non si arriverà ad un confronto. Il problema non è relativo al contenuto, dal momento che vi è il tempo per discuterne (vi era disponibilità al riguardo), ma riguarda il modo in cui è stata posta la questione. Poiché siamo al termine del legislatura, non lo possiamo accettare (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Comunisti italiani e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo)!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà.
ENRICO BUEMI. Signor Presidente, i Socialisti democratici italiani esprimono la loro totale contrarietà ad un provvedimento di questa natura sia per il suo contenuto, ma anche per il contesto politico all'interno del quale viene a collocarsi.
È innegabile che, con la proposta della maggioranza di modificare la legge elettorale, non è possibile instaurare in questa aula una normale dialettica parlamentare.
Quindi, anche se nel provvedimento vi fossero spunti interessanti, oggi tali aspetti sarebbero cancellati dal clima e dall'atteggiamento di estrema chiusura che la maggioranza esprime con la proposta di modifica della legge elettorale.
Per quanto concerne il merito della proposta di legge in esame, vi è una questione che non possiamo assolutamente accettare. Per anni, ci siamo battuti per ottenere una esplicitazione costituzionale della parità tra accusa e difesa ed un'impostazione che vedesse il giudice terzo rispetto alle due parti, alle quali devono essere riconosciuti gli stessi diritti, anche se sappiamo perfettamente che tale situazione non è stata ancora realizzata.
Introdurre oggi modifiche dirette a limitare il potere del pubblico ministero di ricorrere ad un grado superiore rispetto ad una sentenza ritenuta in coscienza non adeguata all'esigenza di verità e di giustizia che le parti devono rappresentare all'interno del processo è certamente un errore che intendiamo impedire. Nello stesso tempo, riteniamo non debbano essere poste limitazioni al diritto della difesa di impugnare le sentenze, altrimenti si registrerebbe una riduzione dei livelli di giudizio.
L'alterazione degli equilibri previsti nell'articolo 111 della Costituzione costituisce un'azione che - come affermava giustamente il collega Pisapia - si pone anche in termini di costituzionalità. Riteniamo che la ricerca della verità, che la sentenza giusta debba passare attraverso la sofferenza del processo in cui le parti devono essere efficaci ed attrezzate nel porre il loro punto di vista. Occorre consentire al giudice di esprimersi liberamente, senza condizionamenti, che purtroppo oggi derivano dalla comune appartenenza del giudice e del pubblico ministero allo stesso tipo di ordinamento.
Se riforma ci deve essere, al fine di garantire una attuazione completa dell'articolo 111 della Costituzione, è necessario fornire piena esplicitazione alla separazione delle carriere del giudice e del pubblico ministero, ovvero di quel contesto che li fa apparire agli occhi dell'opinione pubblica e delle parti processuali non imparziali.
Ritengo dunque non vi possa essere acquiescenza rispetto ad una modifica surrettizia dell'articolo 111 della Costituzione. Pertanto, confermo il voto contrario dei Socialisti democratici italiani sull'articolo in esame.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Giachetti. Ne ha facoltà.
ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, intervengo a titolo personale in dissenso rispetto a quanto dichiarato dal collega Fanfani in merito all'articolo 1, in quanto ritengo che non sia possibile procedere ad alcun tipo di votazione su un provvedimento che, ancora una volta, perpetua la scelta del Governo e della maggioranza di procedere in tema di giustizia in modo incongruente e parziale. Si palesano provvedimenti inadeguati a realizzare una appropriata riforma della giustizia.
Siamo di fronte ad un provvedimento che tocca i temi della giustizia e non vi è dubbio...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Giachetti.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Olivieri. Ne ha facoltà.
LUIGI OLIVIERI. Signor Presidente, sulla votazione dell'articolo 1 abbiamo potuto ascoltare un vero dibattito. Infatti, sono intervenuti i colleghi dell'opposizione, motivando il loro voto contrario ed alcuni colleghi della maggioranza, che hanno spiegato perché ritengono opportuna l'introduzione di questa significativa modifica nel sistema processual-penalistico in merito alla facoltà di impugnazione da parte del pubblico ministero. In proposito, vorrei richiamare alcune riflessioni svolte in modo molto sintetico dall'onorevole Gironda Veraldi ed altre dall'onorevole Taormina perché non condivido tali impostazioni. Infatti, ritengo che le loro argomentazioni
«provino troppo» e, quando si «prova troppo», probabilmente c'è qualcosa che non quadra. L'onorevole Gironda Veraldi afferma che il motivo vero...
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Olivieri, ha terminato il tempo a sua disposizione.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Duilio. Ne ha facoltà.
LINO DUILIO. Signor Presidente, intervengo assai brevemente a titolo personale e non solo per motivi ostruzionistici, perché vorrei ricordare a me stesso ed ai colleghi che la giustizia rappresentava un tempo una delle questioni principali tra quelle di cui si occupa la politica. Ebbene, pur non essendo un esperto della materia, mi sono un po' documentato ed ho constatato - come hanno sottolineato alcuni colleghi - come si proceda in maniera assolutamente parziale, al di fuori di un disegno organico. Inoltre, proprio per le caratteristiche di queste frammentarietà, si può legittimamente pensare che le motivazioni che inducono ad approvare provvedimenti così parziali non sono sempre confessabili, oltre ad attentare alle garanzie, come richiamato opportunamente dall'onorevole Pisapia. Quindi, mi sembra di poter affermare che sia su questo tema che sulla legge elettorale, sulla quale stiamo facendo ostruzionismo, il difetto sia sempre lo stesso.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Preda. Ne ha facoltà.
ALDO PREDA. Signor Presidente, vorrei dichiarare il mio «no» all'articolo 1. Tale articolo è importante nell'ambito del provvedimento in esame e riguarda la facoltà di impugnazione del pubblico ministero. Il pubblico ministero può appellare soltanto le sentenze di condanna e non quelle di assoluzione. Allora, mi sono posto una serie di domande, anche se so benissimo che non avrò alcuna risposta. L'articolo 1 è opportuno o rappresenta una forzatura? Lo stato attuale della giustizia penale in Italia consente o meno tale innovazione? In ogni caso, i microinterventi legislativi che stiamo approvando da anni in questo Parlamento sono opportuni o complicano il sistema? A me sembra che siamo di fronte ad un sistema che con il passare dei mesi e degli anni si sta sempre più complicando.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Giacomelli. Ne ha facoltà.
ANTONELLO GIACOMELLI. Signor Presidente, anche io vorrei condividere lo stato d'animo già espresso da molti colleghi. Mi riferisco al fatto che il contesto in cui ci stiamo muovendo è il meno opportuno per affrontare un tema così delicato come quello relativo alla giustizia, che oggi pervade quest'aula. Inoltre, vorrei dire che nella determinazione a proseguire contando i secondi ed ignorando gli interventi risiede la responsabilità tutta politica di non accorgersi di come si stiano incrinando le possibilità di dialogo su temi che pure sono importanti e delicati. Non ci si accorge di come sia invece necessario recuperare sulla giustizia, ovvero l'oggetto del provvedimento in esame, ma anche sui temi delle regole del gioco e della legge elettorale, la capacità di serenità (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Banti. Ne ha facoltà.
EGIDIO BANTI. Signor Presidente, ho ascoltato molti ragionamenti interessanti, svolti anche da colleghi favorevoli all'approvazione dell'articolo 1. Tuttavia, una cosa mi sembra evidente: sia pure di poco, questo articolo riduce i diritti dei cittadini italiani, siano essi pubblici ministeri nell'esercizio della propria funzione, ma soprattutto imputati.
Infatti, i diritti degli imputati, condannati anche soltanto ad un'ammenda - ma si tratta pur sempre di una condanna, in
alcuni casi nei confronti di incensurati - vengono ridotti. Si è sostenuto, da parte della maggioranza, che proprio nei confronti degli incensurati e di coloro che commettono reati lievi, occorre maggiore comprensione: invece, si toglie loro il diritto di ricorrere in appello. Si rischia di intralciare, si dice, il cammino della giustizia: ma è giusto evitare ciò togliendo a un cittadino il diritto di avere giustizia? Credo che non sia giusto e che si tratti - nel piccolo, ma a volte il piccolo è testimonianza del grande - di una strada sbagliata, che va corretta. Ribadisco pertanto la mia forte perplessità e contrarietà...
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Banti.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Zanella. Ne ha facoltà.
LUANA ZANELLA. Signor Presidente, i colleghi che mi hanno preceduta, in particolare i componenti della II Commissione, hanno spiegato diffusamente il principio per cui deve essere prevista l'inappellabilità delle pronunce di assoluzione da parte della pubblica accusa. Si tratta di un principio sorretto da basi culturali molto forti. È evidente che nell'ambito di un altro contesto, vale a dire nell'ambito di una proposta di riforma organica del processo penale, l'opposizione avrebbe potuto contribuire anche all'eventuale modifica della proposta di maggioranza.
Il contesto attuale, per cui l'opposizione ha deciso l'ostruzionismo, seppure nei limiti del regolamento, induce ancor di più ad una netta contrarietà rispetto alla proposta in esame, che potrebbe definirsi «chirurgica» e che potrebbe provocare più danni che vantaggi. Il clima che si è instaurato in quest'aula dice dell'incapacità della maggioranza e del Governo di condurre, soprattutto su argomenti centrali come la giustizia, un dibattito e un confronto degni di questo nome. Continueremo comunque sia a entrare nel merito sia a proporre vie d'uscita. Ricordo anche che il collega Fanfani...
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Zanella.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Panattoni. Ne ha facoltà.
GIORGIO PANATTONI. Signor Presidente, è veramente un piacere intervenire quale cittadino non addetto ai lavori sui temi della giustizia. Le argomentazioni di merito svolte dai colleghi Bonito, Fanfani, Pisapia, Buemi, dimostrano, pur con diverse sfumature, una sostanziale convergenza sull'impossibilità di accettare il solito «intervento spot» su un argomento che richiede invece un approccio di sistema. Ritengo si tratti del cuore del problema. Abbiamo assistito a troppe leggi ad personam; abbiamo assistito a leggi volte a tutelare interessi specifici e ad interventi sui processi in corso per salvare singole persone. Si è dunque fatto della giustizia un terreno di intervento di comodo, attraverso una serie di provvedimenti che nulla hanno a che vedere con la tutela della libertà, dei diritti individuali, dell'equità e con un sistema che garantisca, con un potere indipendente, che il cittadino sia trattato in modo equo, senza riferimento alla posizione, alla funzione, al censo, e via dicendo...
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Panattoni.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Ria. Ne ha facoltà.
LORENZO RIA. Signor Presidente, la modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale non costituisce soltanto una questione di tecnica processuale, bensì una questione politica: si vuole favorire l'assoluzione, rispetto ai meccanismi processuali che devono invece portare all'accertamento della verità. Si favoriscono i meccanismi che conducono all'assoluzione e si ostacolano i meccanismi che portano ad una condanna.
Vedete, onorevoli colleghi, i principi della sicurezza sociale fondati sulle garanzie costituzionali, che, insieme, sono alla
base della garanzia dei diritti di libertà di tutti, vengono gravemente alterati dalla individuazione di questo nuovo istituto processuale, che fa una scelta di campo.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Cima. Ne ha facoltà.
LAURA CIMA. Signor Presidente, il collega Cento, vicepresidente della Commissione giustizia, ha illustrato la nostra contrarietà nei confronti dell'articolo ora al nostro esame. Sono parzialmente in disaccordo con il collega Cento. Infatti, come ha già fatto notare la collega Zanella, in realtà questo articolo - se non lo si volesse interpretare come una forzatura nella modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale per portare avanti una politica sulla giustizia così parziale, così di parte e così diretta alle singole persone, come quella perseguita da questo Governo e da questa maggioranza - potrebbe anche essere un articolo sul quale discutere, come, ad esempio, ha tentato di fare l'onorevole Fanfani proponendo delle integrazioni e presentando la maggior parte degli emendamenti riferiti al testo in esame. Che tali proposte non siano state prese in considerazione e soprattutto il clima creatosi, un «muro contro muro» dovuto ad un'iniziativa veramente incredibile, inspiegabile in qualsiasi altro paese, inducono ad intervenire contro questo articolo e contro la proposta di legge in discussione.
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